MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CIRCOLARE 4
agosto 2005, n.871
Modalita' operative per l'applicazione delle nuove disposizioni
relative alla disciplina economica dell'esecuzione dei lavori
pubblici a seguito dell'emanazione del decreto ministeriale di
cui all'articolo 26, commi 4-bis, 4-quater e 4-quinquies, della
legge n. 109/1994, e successive modifiche e integrazioni.
(in G.U. n. 186
del 11 agosto 2005)
1. Premessa.
1.1. L'art. 1, comma 550, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
ha integrato l'art. 26 della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
prevedendo l'emanazione, entro il 30 giugno di ogni anno, a
partire dall'anno 2005, di un decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti che rilevi le variazioni
percentuali annuali in aumento o diminuzione, superiori al 10
per cento, per effetto di circostanze eccezionali, dei singoli
materiali da costruzione piu' significativi.
In Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2005 e' stato
pubblicato il decreto 30 giugno 2005 «Rilevazione dei prezzi
medi per l'anno 2003 e delle variazioni percentuali annuali per
l'anno 2004 relativi ai materiali da costruzione piu'
significativi ai sensi dell'art. 26, commi 4-bis, 4-quater e
4-quinquies, della legge n. 109/1994, e successive modifiche e
integrazioni».
1.2. Si ritiene opportuno, sentito il Consiglio superiore dei
lavori pubblici che si e' espresso con voto 6 luglio 2005, n.
153, della 5ª Sezione, fornire ai SIIT - Settore infrastrutture,
modalita' operative per l'applicazione del decreto ministeriale
in parola.
Al fine di assicurare uniformita' ed omogeneita' di
comportamenti, si ritiene che tali indicazioni possano
costituire un utile modello operativo cui le amministrazioni
aggiudicatrici ed enti aggiudicatori di appalti pubblici di
lavori possano fare riferimento.
2. Modalita' operative.
2.1. Qualora il decreto
ministeriale annuale rilevi variazioni in aumento o in
diminuzione, per effetto di circostanze eccezionali, dei singoli
materiali da costruzione si fa luogo a compensazione nelle
quantita' accertate dal direttore dei lavori.
La compensazione e' cosi' determinata:
a) la variazione in percentuale che eccede il 10 per cento e'
applicata al prezzo, rilevato nei decreti ministeriali annuali,
del singolo materiale da costruzione nell'anno solare di
presentazione dell'offerta;
b) la variazione di prezzo unitario determinata secondo la
procedura di cui alla lettera a), e' applicata alle quantita'
del singolo materiale da costruzione contabilizzate nell'anno
solare precedente al decreto ministeriale annuale per effetto
del quale risulti accertata la variazione.
Considerato che i prezzi riportati nel decreto ministeriale
annuale hanno il solo scopo di determinare le variazioni di
prezzo fra i vari anni solari ai fini del calcolo dell'eventuale
compensazione, gli stessi assumono unicamente un valore
parametrico e non hanno alcuna interferenza con i prezzi
contrattuali dei singoli appalti.
2.2. Il direttore dei lavori provvede ad accertare le quantita'
del singolo materiale da costruzione cui applicare la variazione
di prezzo unitario, determinata secondo la procedura di cui alla
precedente lettera a), sia per le opere contabilizzate a misura
che per quelle contabilizzate a corpo e a determinare
l'ammontare della compensazione secondo la procedura di cui alla
precedente lettera b).
Il direttore dei lavori individua la quantita' del singolo
materiale da costruzione, ove detto materiale risulti presente
come tale in contabilita', riscontrando nel registro di
contabilita', per le opere contabilizzate a misura, le quantita'
contabilizzate, e per le opere contabilizzate a corpo, le
percentuali di avanzamento cui corrispondono le quantita'
determinate sulla base delle previsioni progettuali.
Qualora il singolo materiale da costruzione sia ricompreso in
una lavorazione piu' ampia, il direttore dei lavori provvede a
ricostruirne la relativa incidenza quantitativa sulla base della
documentazione progettuale e degli elaborati grafici allegati
alla contabilita'.
2.3. Tenuto conto che nel decreto ministeriale annuale il
singolo prezzo del materiale da costruzione e' rilevato come
prezzo medio annuale, sono esclusi dalla compensazione i lavori
contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.
Per analoga motivazione ai lavori contabilizzati in un periodo
di tempo inferiore all'anno solare, diversi da quelli
contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta,
si applica per intero la variazione di prezzo di cui al relativo
decreto ministeriale annuale.
2.4. La compensazione non e' soggetta al ribasso d'asta ed e' al
netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.
Alle eventuali compensazioni non si applica l'istituto della
riserva, trattandosi di un diritto che discende dalla legge in
presenza dei presupposti ivi fissati.
2.5. La stazione appaltante su istanza dell'appaltatore,
successiva all'emanazione del decreto ministeriale annuale, di
richiesta di compensazione, ai sensi dell'art. 26, comma 4-bis
della legge n. 109/1994, che indichi i materiali da costruzione
per i quali si ritiene siano dovute eventuali compensazioni,
verifica, tramite il direttore dei lavori, l'eventuale effettiva
maggiore onerosita' subita dall'appaltatore, provata con
adeguata documentazione, dichiarazione di fornitori o
subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle
variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo
elementare pagato dall'appaltatore rispetto a quello documentato
dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta, almeno
pari alle variazioni percentuali riportate nel predetto decreto.
Laddove la maggiore onerosita' provata dall'appaltatore sia
relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella
riportata nel decreto ministeriale annuale, la compensazione e'
riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione
per la parteeccedente il 10 per cento. Ove sia provata
dall'appaltatore una maggiore onerosita' relativa ad una
variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto
decreto, la compensazione e' riconosciuta nel limite massimo
pari alla variazione riportata nel decreto ministeriale annuale
per la parte eccedente il 10 per cento.
2.6. La stazione appaltante, per il tramite del responsabile del
procedimento, successivamente alla richiesta dell'appaltatore,
dispone che il direttore dei lavori proceda a individuare i
materiali da costruzione per i quali sono dovute le eventuali
compensazioni.
Entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta
dell'appaltatore, il direttore dei lavori effettua i conteggi
relativi alle compensazioni e li presenta alla stazione
appaltante.
Nei successivi quarantacinque giorni a decorrere dalla
presentazione dei predetti conteggi, il responsabile del
procedimento o il dirigente all'uopo preposto provvedono a
verificare la disponibilita' di somme nel quadro economico di
ogni singolo intervento per la finalita' di cui all'art. 26,
comma 4-bis, della legge n. 109/1994, nonche' a richiedere alla
stazione appaltante l'utilizzo, ai sensi dell'art. 26, comma
4-sexties, secondo periodo, della legge n. 109/1994, di
ulteriori somme disponibili o che diverranno tali. Entro lo
stesso termine il responsabile del procedimento provvede,
verificati e convalidati i conteggi effettuati dal direttore dei
lavori ad emettere, ove esista la disponibilita' dei fondi, il
relativo certificato di pagamento.
2.7. La procedura e' avviata d'ufficio dalla stazione appaltante
in presenza di materiali da costruzione che hanno subito
variazioni in diminuzione, entro novanta giorni dalla emanazione
del decreto ministeriale annuale. In tal caso il responsabile
del procedimento accerta con proprio provvedimento il credito
della stazione appaltante e procede ad eventuali recuperi.
2.8. Dall'emissione del certificato di pagamento si applicano le
disposizioni previste dall'art. 29, comma 1, secondo periodo del
decreto Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145.
Relativamente agli interessi per ritardato pagamento si
applicano le disposizioni previste dall'art. 30, commi 1 e 2 del
decreto Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145, con
la previsione che la mancata emissione del certificato di
pagamento e' causa imputabile alla stazione appaltante laddove
sussista la relativa provvista finanziaria.
2.9. Qualora il direttore dei lavori riscontri, rispetto al
cronoprogramma di cui all'art. 42 del decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, un ritardo
nell'andamento dei lavori addebitabile all'appaltatore relativo
a lavorazioni direttamente incidenti sui materiali soggetti a
compensazione, non si applicano le compensazioni in aumento
dovute al protrarsi dei lavori stessi oltre l'anno solare entro
il quale erano stati previsti nel predetto cronoprogramma.
3. Esempio applicativo.
3.1. Si ritiene utile descrivere
un esempio applicativo al fine di indicare il metodo di calcolo
delle compensazioni con riferimento ai prezzi medi e alle
variazioni percentuali annuali riportate nel decreto
ministeriale citato in premessa.
3.2. Dato un lavoro di edilizia civile con offerta presentata
nell'anno 2003 ovvero negli anni precedenti, per il quale sono
state contabilizzate a misura nel corso dell'anno 2004 delle
strutture realizzate in conglomerato armato.
In elenco prezzi di contratto e' prevista una lavorazione
relativa alle armature metalliche con barre ad aderenza
migliorata FE B 44 K da contabilizzare con una unita' di misura
espressa in kg.
Dall'esame del registro di contabilita' risulta che nel corso
dell'anno solare 2004 sia stata complessivamente contabilizzata
una quantita' di barre ad aderenza migliorata pari a Q espressa
in kg.
A detta lavorazione corrisponde il materiale da costruzione
riportato nel decreto alla voce 1 - Ferro - acciaio tondo per
c.a.
Si considera la relativa variazione in percentuale annuale pari
a 41,30% e la si depura del 10%, risultando 31,30%.
Tale percentuale e' applicata al prezzo medio relativo all'anno
2003 pari a 0,283 Euro al kg riportato nel decreto.
Risulta la seguente variazione di prezzo unitario: 31,30 (%) x
0,283 (Euro/kg) = 0,0886 (Euro).
La variazione di prezzo unitario e' applicata alla quantita' Q
espressa in kg.
Risulta la seguente compensazione C espressa in Euro: C (Euro)=
0,0886 (Euro/kg) x Q (kg).
La presente circolare e' inviata alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana per la pubblicazione.
|