Testo del decreto-legge coordinato con la
legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 160 del 12 luglio 2006
(*) Le modifiche apportate dalla legge di
conversione sono stampate con caratteri corsivi
Testo del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173,
coordinato con la legge di conversione 12 luglio 2006, n. 228
«Proroga di termini per l'emanazione di atti di natura
regolamentare e legislativa».
Art. 1.
Proroga di termini in materia di protezione dei dati personali
1. All'articolo 181, comma 1, lettera a), del codice in
materia di protezione dei dati personali di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni,
le parole: «15 maggio 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2006».
Art. 1-bis
Proroga di termini in materia di previdenza agricola
1. All'articolo 01, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio
2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo
2006, n. 81, le parole: «31 luglio 2006» sono sostituite dalle
seguenti: «15 ottobre 2006».
2. All'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.
2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n.
81, il comma 16 e' sostituito dal seguente:
«16. Per le imprese agricole, le disposizioni
contenute nell'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 dicembre 2005, n. 248, e nell'articolo 1, comma 553,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano limitatamente
ai contributi dovuti per le prestazioni lavorative effettuate a
decorrere dal 1° gennaio 2006».
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari
a 2,5 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2006, utilizzando per l'anno medesimo
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 1-ter
Proroga del termine per la gestione finanziaria del Fondo per le
attivita' cinematografiche
1. All'articolo 12, comma 8, del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, le parole: «non
oltre il 30 giugno 2006», sono sostituite dalle seguenti: «fino
al 31 dicembre 2006».
Art. 1-quater
Proroga di termine in materia di patrimonio abitativo
1. Il termine previsto dall'articolo 5-bis, comma 2, del
decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148, e' prorogato
fino all'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e comunque
non oltre il 1° gennaio 2007.
Art. 1-quinquies
Proroga del termine di cui all'articolo 20 del decreto
legislativo 25 luglio 2005, n. 151
1. Il termine di cui all'articolo 20, comma 5, del
decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e' prorogato fino
all'emanazione dei provvedimenti attuativi di cui agli articoli
13, comma 8, e 15, comma 1, del medesimo decreto legislativo e
comunque non oltre il 31 dicembre 2006.
Art. 1-sexies
Efficacia di disposizioni in materia di docenza universitaria
1. Al fine di garantire la copertura degli insegnamenti,
mediante affidamento e supplenze, le universita' continuano ad
applicare, fino al termine dell'anno accademico 2006-2007, le
disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 19 novembre
1990, n. 341, e successive modificazioni.
Art. 1-septies
Modifica al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. All'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, le parole da: «centoventi giorni» fino alla
fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «il 31 gennaio
2007».
Art. 1-octies
Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
1. Al codice del contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 177, comma 4, la lettera f) e' abrogata;
b) all'articolo 253, il comma 1 e' sostituito dal
seguente:
«1. Fermo quanto stabilito ai commi 1-bis e 1-ter, le
disposizioni di cui al presente codice si applicano alle
procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice
una gara siano pubblicati successivamente alla data della sua
entrata in vigore, nonche', in caso di contratti senza
pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure e ai contratti
in cui, alla data di entrata in vigore del presente codice non
siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte»;
c) all'articolo 253, dopo il comma 1 sono inseriti i
seguenti:
«1-bis. Per i contratti relativi a lavori, servizi e
forniture nei settori ordinari e speciali, le seguenti
disposizioni si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi
siano pubblicati successivamente al 1° febbraio 2007:
a) articolo 33, commi 1 e 2, nonche' comma 3, secondo
periodo, limitatamente alle sole centrali di committenza;
b) articolo 49, comma l0;
c) articolo 58;
d) articolo 59, limitatamente ai settori ordinari.
1-ter. Per gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi
importo, nei settori ordinari, le disposizioni degli articoli 3,
comma 7, 53, commi 2 e 3 e 56 si applicano alle procedure i cui
bandi siano pubblicati successivamente al 1° febbraio 2007. Le
disposizioni dell'articolo 57 si applicano alle procedure per le
quali l'invito a presentare l'offerta sia inviato
successivamente al 1° febbrio 2007»;
d) all'articolo 257, dopo il comma 2 e' inserito il
seguente:
«2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 6,
hanno efficacia a decorrere dal 1° febbraio 2007».
2. Le procedure di cui al comma 1, lettera c), del
presente articolo i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati
tra il 1° luglio 2006 e la data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, nonche', in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, quelle i cui
inviti a presentare le offerte siano stati inviati nello stesso
termine, restano disciplinate dalle disposizioni alle stesse
applicabili alla data di pubblicazione dei relativi bandi o
avvisi ovvero a quella di invio degli inviti. A tal fine, le
disposizioni di cui all'articolo 256, comma 1, del citato codice
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riferite
alle fattispecie di cui al comma 1, lettera c), del presente
articolo, continuano ad applicarsi per il periodo transitorio
compreso tra la data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e il 31 gennaio 2007».
Art. 2.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la
conversione in legge.
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