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   Normativa Appalti Generale  

LEGGE REGIONALE 26 maggio 2006, n. 9.

Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti

dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 98/64/CE, 1999/27/CE,

1999/76/CE, 2000/45/CE, 2001/22/CE, 2003/126/CE, 2004/16/CE, 2005/4/CE, 2005/6/CE, 2005/10/CE.

Modifica alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) in adeguamento

al parere motivato della Commissione europea C(2005) 5145 del 13 dicembre 2005 (Legge

comunitaria 2005).

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga:

la seguente legge:

INDICE

Capo I

Adeguamento all’ordinamento comunitario

Art. 1 - (Finalità)

Capo II

Attuazione delle direttive comunitarie in materia di prevenzione e

alimentazione umana di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a)

Art. 2 - (Metodi di campionamento)

Art. 3 - (Metodi di analisi)

Capo III

Attuazione delle direttive comunitarie in materia di alimentazione

per gli animali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b)

Art. 4 - (Attuazione per rinvio)

Capo IV

Modifica alla legge regionale 14/2002 in adeguamento al parere motivato

della Commissione europea C(2005) 5145 del 13 dicembre 2005

Art. 5 - (Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 14/2002)

Art. 6 - (Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 14/2002)

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Art. 7 - (Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 14/2002)

Art. 8 - (Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 14/2002)

Art. 9 - (Sostituzione dell’articolo 14 della legge regionale 14/2002)

Art. 10 - (Modifiche all’articolo 18 della legge regionale 14/2002)

Art. 11 - (Modifiche all’articolo 21 della legge regionale 14/2002)

Art. 12 - (Modifiche all’articolo 22 della legge regionale 14/2002)

Art. 13 - (Modifiche all’articolo 25 della legge regionale 14/2002)

Art. 14 - (Modifiche all’articolo 28 della legge regionale 14/2002)

Art. 15 - (Modifiche all’articolo 30 della legge regionale 14/2002)

Art. 16 - (Modifiche all’articolo 32 della legge regionale 14/2002)

Art. 17 - (Modifiche all’articolo 35 della legge regionale 14/2002)

Art. 18 - (Modifiche all’articolo 37 della legge regionale 14/2002)

Art. 19 - (Modifiche all’articolo 38 della legge regionale 14/2002)

Art. 20 - (Modifiche all’articolo 51 della legge regionale 14/2002)

Art. 21 - (Sostituzione dell’articolo 54 della legge regionale 14/2002)

Art. 22 - (Sostituzione dell’articolo 67 della legge regionale 14/2002)

Art. 23 - (Inserimento dell’articolo 67 bis nella legge regionale 14/2002)

Art. 24 - (Modifiche all’articolo 70 della legge regionale 14/2002)

Art. 25 - (Attuazione della direttiva 2004/18/CE)

Capo V

Disposizioni finali e transitorie

Art. 26 - (Direttive attuate in via regolamentare)

Art. 27 - (Modifiche agli allegati)

Art. 28 - (Abrogazioni)

ALLEGATO A - Metodi di campionamento per il controllo ufficiale dei tenori di piombo, cadmio, mercurio e

3-MCPD nei prodotti alimentari

ALLEGATO B - Metodi di campionamento per il controllo ufficiale del tenore di benzo(a)pirene nei prodotti

alimentari

ALLEGATO C - Metodi di campionamento per il controllo ufficiale del tenore di stagno nei prodotti alimentari

ALLEGATO D - Preparazione dei campioni e criteri relativi ai metodi di analisi per il controllo ufficiale dei

tenori di piombo, cadmio, mercurio e 3-MCPD nei prodotti alimentari

ALLEGATO E - Preparazione dei campioni e criteri relativi ai metodi di analisi per il controllo ufficiale del

tenore benzo(a)pirene nei prodotti alimentari

ALLEGATO F - Preparazione dei campioni e criteri relativi ai metodi di analisi per il controllo ufficiale dei

tenori di stagno nei prodotti alimentari in scatola

ALLEGATO G - Elenco delle direttive aventi contenuto incondizionato e sufficientemente specifico che tro-

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vano applicazione nell’ambito dell’ordinamento regionale, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera a), della

legge regionale 10/2004

ALLEGATO H - Elenco delle direttive attuate in via regolamentare ai sensi dell’articolo 17 della legge regionale

11/2005 (Legge comunitaria 2004)

Capo I

Adeguamento all’ordinamento comunitario

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in conformità ai principi di cui all’articolo 117 della Costituzione e

in attuazione della legge regionale 2 aprile 2004, n. 10 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli

Venezia Giulia ai processi normativi dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari),

con la presente legge:

a) dispone l’attuazione delle seguenti direttive comunitarie in materia di prevenzione e alimentazione umana:

1) direttiva 2001/22/CE della Commissione, dell’8 marzo 2001, relativa ai metodi per il prelievo di campioni

e ai metodi d’analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di piombo, cadmio, mercurio e

3-MCPD nei prodotti alimentari, come modificata dalla direttiva 2005/4/CE della Commissione, del

19 gennaio 2005;

2) direttiva 2004/16/CE della Commissione, del 12 febbraio 2004, che fissa le modalità di prelievo dei

campioni e i metodi di analisi per il controllo ufficiale del tenore di stagno nei prodotti alimentari in

scatola;

3) direttiva 2005/10/CE della Commissione, del 4 febbraio 2005, recante definizione dei metodi di campionamento

e di analisi per il controllo ufficiale del tenore di benzo(a)pirene nelle derrate alimentari;

b) dispone l’attuazione per rinvio delle direttive comunitarie, aventi contenuto incondizionato e sufficientemente

specifico, in materia di alimentazione per gli animali elencate all’allegato G, ai sensi dell’articolo 4,

comma 2, lettera a), della legge regionale 10/2004;

c) modifica la legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), al fine

dell’adeguamento dell’ordinamento regionale al parere motivato della Commissione delle Comunità europee

C(2005) 5145, del 13 dicembre 2005, indirizzato alla Repubblica italiana, ai sensi dell’articolo 226

del trattato che istituisce la Comunità europea.

Capo II

Attuazione delle direttive comunitarie in materia di prevenzione e

alimentazione umana di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a)

Art. 2

(Metodi di campionamento)

1. I campioni destinati al controllo ufficiale dei tenori massimi delle sostanze disciplinate dalle direttive

comunitarie in materia di prevenzione e alimentazione umana di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), sono

prelevati secondo le modalità indicate nei seguenti allegati:

a) i campioni destinati al controllo di piombo, cadmio, mercurio e 3-MCPD sono prelevati secondo le modalità

tecniche di cui all’allegato A;

b) i campioni destinati al controllo di benzo(a)pirene sono prelevati secondo le modalità tecniche di cui

all’allegato B;

c) i campioni destinati al controllo di stagno sono prelevati secondo le modalità tecniche di cui all’allegato C.

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2. I campioni globali ottenuti sono considerati rappresentativi dei lotti. La conformità al tenore massimo

delle sostanze è determinata in funzione dei tenori rilevati nei campioni di laboratorio, secondo quanto stabilito

dal regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione, dell’8 marzo 2001, che definisce i tenori massimi di

taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari.

Art. 3

(Metodi di analisi)

1. La preparazione dei campioni e i metodi di analisi utilizzati per il controllo ufficiale dei tenori delle sostanze

devono essere conformi ai criteri indicati nei seguenti allegati:

a) per il controllo di piombo, cadmio, mercurio e 3-MCPD si applicano i criteri di cui all’allegato D;

b) per il controllo di benzo(a)pirene si applicano i criteri di cui all’allegato E;

c) per il controllo di stagno si applicano i criteri di cui all’allegato F.

Capo III

Attuazione delle direttive comunitarie in materia di alimentazione

per gli animali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b)

Art. 4

(Attuazione per rinvio)

1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera a), della legge regionale 10/2004, le direttive comunitarie

elencate all’allegato G in materia di alimentazione per gli animali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b),

aventi contenuto incondizionato e sufficientemente specifico, trovano applicazione nell’ambito dell’ordinamento

regionale.

Capo IV

Modifica alla legge regionale 14/2002 in adeguamento al parere motivato

della Commissione europea C(2005) 5145 del 13 dicembre 2005

Art. 5

(Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 14/2002)

1. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori

pubblici), le parole: «dall’articolo 1, della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina

le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo

1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa

al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi».

Art. 6

(Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 14/2002)

1. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 14/2002 è sostituita dalla seguente:

«c) procedure di affidamento ed esecuzione degli appalti di lavori pubblici, nonché procedure di affidamento

delle concessioni dei medesimi;».

Art. 7

(Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 14/2002)

1. Il comma 10 dell’articolo 7 della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente:

«10. La programmazione dei lavori pubblici degli organismi di diritto pubblico, di cui all’articolo 1, para-

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grafo 9, della direttiva 2004/18/CE, è adottata in coerenza con le disposizioni che disciplinano l’attività programmatoria

e previsionale della spesa. A tale fine sono adeguate le eventuali norme regolamentari in vigore.

Per la programmazione dei lavori pubblici delle Aziende per i servizi sanitari e delle Aziende ospedaliere trovano

applicazione le disposizioni di cui alla legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di

programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l’integrazione

socio-sanitaria), e successive modificazioni.».

Art. 8

(Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 14/2002)

1. Il comma 9 dell’articolo 9 della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente:

«9. Gli incarichi di progettazione di importo stimato compreso tra 100.000 euro e il valore della soglia comunitaria

sono affidati mediante le procedure ad evidenza pubblica disciplinate dal regolamento di cui

all’articolo 4.».

2. Dopo il comma 9 dell’articolo 9 della legge regionale 14/2002, come sostituito dal comma 1, è inserito

il seguente:

«9 bis. Gli incarichi di progettazione di importo stimato inferiore a 100.000 euro sono affidati dal responsabile

del procedimento mediante una procedura che si svolga nel rispetto dei principi di non discriminazione,

parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.».

Art. 9

(Sostituzione dell’articolo 14 della legge regionale 14/2002)

1. L’articolo 14 della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 14

(Requisiti per l’affidamento di lavori pubblici di importo inferiore a quello

per cui la normativa statale prevede il sistema di qualificazione SOA)

1. Per l’affidamento di lavori per i quali la normativa statale non prevede l’obbligatorietà del sistema di

qualificazione attuato da organismi di diritto privato di attestazione (SOA), da realizzarsi con le procedure di

cui agli articoli 21, 22 e 23, il possesso dei requisiti di ordine tecnico e organizzativo è dimostrato con l’iscrizione

alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. Nel subappalto di lavori di cui al comma 1, il possesso dei requisiti di ordine tecnico e organizzativo del

subappaltatore è dimostrato dall’iscrizione dello stesso alla Camera di commercio, industria, artigianato e

agricoltura, nonché da dichiarazione dell’impresa appaltatrice attestante l’idoneità tecnico-organizzativa del

subappaltatore.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, i soggetti esecutori di lavori pubblici aventi sede in uno degli Stati

membri dell’Unione europea dimostrano l’iscrizione, secondo le modalità vigenti nel paese d’origine, in uno

dei registri equivalenti a quello della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.».

Art. 10

(Modifiche all’articolo 18 della legge regionale 14/2002)

1. Al comma 2 dell’articolo 18 della legge regionale 14/2002 dopo le parole: «l’appalto-concorso è la procedura

in cui gli imprenditori presentano il progetto esecutivo dei lavori e indicano le condizioni alle quali

sono disposti a eseguirlo» sono soppresse le seguenti: «, con facoltà per le amministrazioni aggiudicatrici di

negoziare le condizioni del contratto».

2. Al comma 3 dell’articolo 18 della legge regionale 14/2002 le parole: «previo parere del dirigente della

struttura regionale competente nella materia dei lavori pubblici,» sono soppresse.

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Art. 11

(Modifiche all’articolo 21 della legge regionale 14/2002)

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 21 della legge regionale 14/2002 è inserito il seguente:

«1 bis. L’espletamento della gara è preceduto da adeguata pubblicità sul sito informatico della Regione ai

sensi dell’articolo 38.».

Art. 12

(Modifiche all’articolo 22 della legge regionale 14/2002)

1. Al comma 1 dell’articolo 22 della legge regionale 14/2002 le parole: «dall’articolo 7 della direttiva

93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 30 e 31 della direttiva

2004/18/CE».

2. Il comma 2 dell’articolo 22 della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente:

«2. Nel caso di appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, le stazioni appaltanti affidano lavori

con la procedura negoziata esclusivamente qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

a) qualora la gara sia andata deserta in esito all’esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le

condizioni iniziali dell’appalto non siano sostanzialmente modificate;

b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l’appalto

possa essere affidato unicamente ad un operatore determinato;

c) qualora l’estrema urgenza, per eventi imprevedibili non imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici,

non consenta di esperire nei termini le procedure aperte o ristrette;

d) per lavori complementari, non compresi nel progetto inizialmente aggiudicato né nel primo contratto concluso

ancorché in corso di esecuzione, che, a seguito di una circostanza imprevista, siano divenuti necessari

all’esecuzione dell’opera purché vengano attribuiti all’imprenditore che esegue tale opera e sempre

che non possano essere, tecnicamente o economicamente, distinti dall’appalto principale senza gravi inconvenienti

per l’amministrazione oppure, quantunque separabili dall’esecuzione dell’appalto iniziale,

siano strettamente necessari al suo perfezionamento; tuttavia, l’importo cumulato degli appalti aggiudicati

per lavori complementari non deve superare il 50 per cento dell’importo dell’appalto principale;

e) nel caso di lavori relativi ai lotti successivi di progetti generali definitivi approvati, consistenti nella ripetizione

di opere similari affidate all’impresa titolare del primo appalto, a condizione che tali lavori siano

conformi al progetto generale, che il lotto precedente sia stato aggiudicato con procedure aperte o ristrette,

che negli atti di gara del primo appalto sia stato esplicitamente previsto l’eventuale ricorso a tale procedura

e sia stato considerato anche l’importo del lotto successivo ai fini dell’applicazione della normativa comunitaria;

il ricorso a tale procedura è limitato al triennio successivo alla ultimazione dei lavori

dell’appalto iniziale.».

Art. 13

(Modifiche all’articolo 25 della legge regionale 14/2002)

1. Al comma 1 dell’articolo 25 della legge regionale 14/2002 le parole: «all’articolo 30, paragrafo 4, della

direttiva 93/37/CEE» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 55 della direttiva 2004/18/CE».

Art. 14

(Modifiche all’articolo 28 della legge regionale 14/2002)

1. Il comma 3 dell’articolo 28 della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente:

«3. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano nominare tra i dipendenti il direttore dei lavori

per carenza delle necessarie risorse specialistiche, ovvero per difficoltà a rispettare i tempi della programmazione

lavori o per lavori di speciale complessità o rilevanza architettonica o ambientale o per la necessità di

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attuare progetti integrati che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze, la direzione lavori è affidata

a liberi professionisti singoli o associati nelle forme della legge 1815/1939, ovvero ad altri soggetti, con

l’osservanza delle procedure previste dalla vigente normativa sugli appalti di servizi.».

2. Al comma 4 dell’articolo 28 della legge regionale 14/2002 le parole: «di carenza» sono soppresse.

Art. 15

(Modifiche all’articolo 30 della legge regionale 14/2002)

1. Al comma 2 dell’articolo 30 della legge regionale 14/2002 le parole: «capitolato generale d’appalto»

sono sostituite dalle seguenti: «regolamento di cui all’articolo 4».

2. Dopo il comma 7 dell’articolo 30 della legge regionale 14/2002 è inserito il seguente:

«7 bis. La stazione appaltante, tenuto conto dell’entità del lavoro, indica nel capitolato speciale d’appalto

se intende subordinare il pagamento della rata di saldo alla prestazione di garanzia fideiussoria. La garanzia

fideiussoria non può essere richiesta se non prevista espressamente nel capitolato speciale d’appalto. Ai sensi

dell’articolo 28 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), il pagamento

della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’articolo 1666, secondo

comma, del codice civile.».

Art. 16

(Modifiche all’articolo 32 della legge regionale 14/2002)

1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 32 della legge regionale 14/2002 le parole: «impresa appaltante

» sono sostituite dalle seguenti: «impresa appaltatrice».

Art. 17

(Modifiche all’articolo 35 della legge regionale 14/2002)

1. Al comma 1 dell’articolo 35 della legge regionale 14/2002 dopo le parole: «responsabile del procedimento

» sono inserite le seguenti: «, valutata l’ammissibilità formale e la non manifesta infondatezza delle riserve

ai fini dell’effettivo raggiungimento del limite di valore,».

Art. 18

(Modifiche all’articolo 37 della legge regionale 14/2002)

1. Al comma 1 dell’articolo 37 della legge regionale 14/2002 le parole: «direttiva 93/37/CEE e dalle norme

statali di recepimento» sono sostituite dalle seguenti: «direttiva 2004/18/CE».

2. Al comma 2 dell’articolo 37 della legge regionale 14/2002 le parole: «di cui all’articolo 5 della legge

regionale 11/1999» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell’articolo 38».

Art. 19

(Modifiche all’articolo 38 della legge regionale 14/2002)

1. La rubrica dell’articolo 38 della legge regionale 14/2002 è sostituita dalla seguente: «Sistema informativo

regionale di pubblicità degli appalti di lavori pubblici».

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 38 della legge regionale 14/2002 è inserito il seguente:

«1 bis. Ai fini di adeguata pubblicità, nel rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione previsti

dagli articoli 43 e 49 del trattato CE, sono in particolare diffusi, ai sensi del comma 1, l’elenco annuale

dei lavori programmati dalle stazioni appaltanti, i criteri di scelta applicati dalle medesime al fine di individuare

le imprese da invitare alle gare, nonché le modalità per gli imprenditori interessati di proporre la propria

candidatura.».

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Art. 20

(Modifiche all’articolo 51 della legge regionale 14/2002)

1. All’articolo 51 della legge regionale 14/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera e) del comma 2 le parole: «soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell’articolo 113 bis, comma 1,

e» sono soppresse;

b) la lettera d) del comma 7 è abrogata;

c) la lettera g) del comma 7 è sostituita dalla seguente:

«g) il trasferimento al soggetto delegatario delle risorse necessarie allo svolgimento dei compiti attribuiti

con l’atto di delegazione, nella misura del 10 per cento contestualmente all’atto di delegazione, nella misura

dell’ulteriore 80 per cento del quadro economico post-appalto alla consegna e nella misura dell’importo rimanente

all’accertamento finale della spesa, conseguente all’approvazione da parte del soggetto delegatario degli

atti di contabilità finale e di collaudo;»;

d) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

«10 bis. I soggetti di cui al comma 2, lettere e) ed f), non possono realizzare direttamente i lavori pubblici

oggetto dell’atto di delegazione. Tali lavori, e relative progettazioni e collaudi, sono realizzati mediante contratti

di appalto secondo le procedure di cui ai capi II e IV.».

Art. 21

(Sostituzione dell’articolo 54 della legge regionale 14/2002)

1. L’articolo 54 della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 54

(Nomina dei collaudatori)

1. I collaudatori sono nominati dalla stazione appaltante a seguito dell’espletamento delle procedure previste

dalla vigente normativa in materia di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti aggiudicano l’appalto mediante

il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

2. Le stazioni appaltanti si attengono ai criteri di cui al presente articolo e al regolamento di cui all’articolo

4 per ammettere gli offerenti ed i candidati alla procedura di aggiudicazione dell’appalto.

3. Possono essere affidati incarichi di collaudo ai seguenti soggetti:

a) ingegneri, architetti, geologi, dottori agronomi e dottori forestali che abbiano prestato servizio per almeno

dieci anni alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni o che, essendo

liberi professionisti o dipendenti di soggetti privati, siano iscritti ininterrottamente, da almeno dieci

anni, nei rispettivi albi professionali;

b) geometri, periti industriali e agrari che abbiano prestato servizio per almeno dieci anni alle dipendenze

delle amministrazioni dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni o che, essendo liberi professionisti

o dipendenti di soggetti privati, siano iscritti ininterrottamente, da almeno dieci anni, nei rispettivi albi

professionali.

4. Possono essere affidati incarichi di collaudo aventi ad oggetto le opere strutturali ai sensi della normativa

regionale in materia sismica ad ingegneri ed architetti, liberi professionisti o dipendenti di enti pubblici o di soggetti

privati, che risultino iscritti ininterrottamente, da almeno dieci anni, nei rispettivi albi professionali.

5. Possono essere affidati incarichi di collaudo, di cui ai commi 3 e 4, a cittadini di Stati membri

dell’Unione europea che attestino il possesso almeno decennale dei titoli di studio richiesti dallo Stato membro

di appartenenza per l’esercizio delle professioni corrispondenti a quelle di cui alle lettere a) e b) del comma

3 e che abbiano prestato servizio per almeno dieci anni alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato

di appartenenza o di altre pubbliche amministrazioni, ovvero che abbiano esercitato, per lo stesso periodo, la

libera professione.

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6. I soggetti di cui ai commi 3, 4 e 5 devono attestare il possesso di idonea esperienza, ai sensi del regolamento

di cui all’articolo 4 e il possesso delle competenze specifiche richieste per l’intervento da collaudare.».

Art. 22

(Sostituzione dell’articolo 67 della legge regionale 14/2002)

1. L’articolo 67 della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 67

(Dichiarazione di pubblica utilità)

1. Relativamente alle opere pubbliche da realizzarsi nel territorio regionale, la dichiarazione di pubblica

utilità è implicita nell’atto di approvazione del progetto definitivo dalla data in cui lo stesso diviene efficace ai

sensi di legge.

2. Le opere che godono di contributo regionale possono essere espressamente dichiarate di pubblica utilità

nel provvedimento di concessione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale.

3. Per le opere diverse da quelle di cui ai commi 1 e 2, la dichiarazione espressa di pubblica utilità è pronunciata

dall’autorità individuata dalle norme di settore e in mancanza, dalla Giunta regionale.».

Art. 23

(Inserimento dell’articolo 67 bis nella legge regionale 14/2002)

1. Dopo l’articolo 67 della legge regionale 14/2002 è inserito il seguente:

«Art. 67 bis

(Incarichi nell’ambito di procedure espropriative)

1. Nei limiti delle competenze professionali determinate dalle leggi vigenti, possono essere affidati a tecnici

laureati o diplomati incarichi di rilievi e perizie di stima e compilazione di stati di consistenza da effettuare

per fini espropriativi.».

Art. 24

(Modifiche all’articolo 70 della legge regionale 14/2002)

1. Al comma 1 dell’articolo 70 della legge regionale 14/2002 le parole: «ai sensi dell’articolo 12, terzo

comma, della legge 865/1971» sono soppresse.

Art. 25

(Attuazione della direttiva 2004/18/CE)

1. Nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e delle disposizioni relative a materie di

competenza esclusiva dello Stato, con successiva legge regionale è disposta l’attuazione della direttiva

2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure

di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.

Capo V

Disposizioni finali e transitorie

Art. 26

(Direttive attuate in via regolamentare)

1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera b), della legge regionale 10/2004, le direttive attuate in via re-

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golamentare ai sensi della legge regionale 6 maggio 2005, n. 11 (Legge comunitaria 2004), sono elencate

all’allegato H.

Art. 27

(Modifiche agli allegati)

1. Il testo degli allegati alla presente legge è modificato con decreto del Presidente della Regione, previa

deliberazione della Giunta regionale, in particolare, ai fini dell’adeguamento dei medesimi ad ulteriori sopravvenuti

atti comunitari.

Art. 28

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) comma 2 dell’articolo 16 della legge regionale 31 gennaio 1989, n. 6 (Norme per favorire il processo di

integrazione europea e per l’ attuazione dei programmi comunitari);

b) articolo 5 della legge regionale 26 aprile 1999, n. 11 (Disposizioni di semplificazione amministrativa per

il contenimento della spesa pubblica, connesse alla manovra finanziaria per l’anno 1999 nonché disposizioni

in materia di finanziamenti ad Enti locali e regionali ed ulteriori modifiche ed integrazioni a leggi regionali);

c) articoli 52, 53, 65, 66 e 69 della legge regionale 14/2002.

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo

modificato dall’articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge

modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all’articolo 1

- Il testo dell’articolo 117 della Costituzione, come sostituito dall’articolo 3 della legge costituzionale 3/2001, è il seguente:

Art. 117

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti

dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica

dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello

Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio

nazionale;

n) norme generali sull’istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale,

regionale e locale; opere dell’ingegno;

s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni; commercio

con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione

e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; tutela

della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di

trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; previdenza

complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione

dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende

di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta

alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla

formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti

dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere

sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamen-

N. 22 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 31/5/2006 - 51

tare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla

disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale

ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione

di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei

casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

- La direttiva 2001/22/CE della Commissione, dell’8 marzo 2001, relativa ai metodi per il prelievo di campioni e ai metodi

d’analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di piombo, cadmio, mercurio e 3-MCPD nei prodotti alimentari, è pubblicata nella

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 77 del 16 marzo 2001.

- La direttiva 2005/4/CE della Commissione, del 19 gennaio 2005, che modifica la direttiva 2001/22/CE, è pubblicata nella Gazzetta

ufficiale dell’Unione europea n. L 19 del 21 gennaio 2005.

- La direttiva 2004/16/CE della Commissione, del 12 febbraio 2004, che fissa le modalità di prelievo dei campioni e i metodi di

analisi per il controllo ufficiale del tenore di stagno nei prodotti alimentari in scatola, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione

europea n. L 42 del 13 febbraio 2004.

- La direttiva 2005/10/CE della Commissione, del 4 febbraio 2005, recante definizione dei metodi di campionamento e di analisi

per il controllo ufficiale del tenore di benzo(a)pirene nelle derrate alimentari, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

n. L 34 dell’8 febbraio 2005.

- Il testo dell’articolo 4 della legge regionale 10/2004, come modificato dall’articolo 18, comma 1, della legge regionale 11/2005,

è il seguente:

Art. 4

(Contenuti della legge comunitaria regionale)

1. Il periodico adeguamento dell’ordinamento regionale all’ordinamento comunitario è assicurato dalla legge comunitaria regionale,

che reca:

a) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni legislative regionali in contrasto con gli obblighi indicati all’articolo 1;

b) disposizioni necessarie per dare attuazione o assicurare l’applicazione di norme e di atti comunitari, che vincolino la Repubblica

italiana ad adottare provvedimenti di attuazione;

c) disposizioni che autorizzano la Giunta regionale ad attuare le direttive in via regolamentare, nelle materie non coperte da riserva

assoluta di legge;

d) disposizioni ricognitive delle direttive da attuare in via amministrativa.

2. Alla legge comunitaria regionale sono allegati:

a) l’elenco delle direttive delle quali si dispone l’attuazione per rinvio, in quanto aventi contenuto incondizionato e sufficientemente

specifico, e delle direttive che non necessitano di provvedimento di attuazione in quanto l’ordinamento interno risulta già conforme

a esse;

b) l’elenco delle direttive attuate in via regolamentare;

c) l’elenco delle direttive attuate in via amministrativa.

- Il parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2005) 5145, del 13 dicembre 2005, indirizzato alla Repubblica

Italiana ai sensi dell’articolo 226 del trattato che istituisce la Comunità europea, riguarda la disciplina organica in materia di affidamento

di lavori pubblici prevista dalla legge regionale del Friuli Venezia Giulia del 31 maggio 2002, n. 14, come integrata dalle successive

modifiche, nonché dal relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Regione del 5 giugno

2003, n. 165/Pres.

Nota all’articolo 2

- Il regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione, dell’8 marzo 2001, che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti

presenti nelle derrate alimentari, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 77 del 16 marzo 2001.

Nota all’articolo 4

- Per il testo dell’articolo 4 della legge regionale 10/2004, vedi nota all’articolo 1.

Note all’articolo 5

- Il testo dell’articolo 3, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, come sostituito dall’articolo 13, comma 1, della

legge regionale 12/2003, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

52 - 31/5/2006 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA N. 22

Art. 3

(Ambito soggettivo di applicazione della legge)

1. La presente legge si applica alle amministrazioni aggiudicatrici, ai loro consorzi di diritto pubblico, agli organismi di diritto

pubblico, di cui all’articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004,

relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.

(omissis)

- Il testo dell’articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa

al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, pubblicata nella Gazzetta

ufficiale dell’Unione europea n. L 134 del 30 aprile 2004, è il seguente:

Art. 1

(Definizioni)

(omissis)

9. Si considerano «amministrazioni aggiudicatrici»: lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli organismi di diritto pubblico e le associazioni

costituite da uno o più di tali enti pubblici territoriali o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico.

Per «organismo di diritto pubblico» s’intende qualsiasi organismo:

a) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale,

b) dotato di personalità giuridica, e

c) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico

oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d’amministrazione, di direzione o di vigilanza

sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di

diritto pubblico.

Gli elenchi, non limitativi, degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico che soddisfano i criteri di cui al secondo

comma, lettere a), b), e c), figurano nell’allegato III. Gli Stati membri notificano periodicamente alla Commissione le modificazioni

intervenute nei loro elenchi.

(omissis)

Nota all’articolo 6

- Il testo dell’articolo 4, della legge regionale 14/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4

(Regolamento di attuazione)

1. Il regolamento di attuazione della presente legge è emanato entro novanta giorni dall’entrata in vigore della medesima, previo

parere vincolante della competente Commissione consiliare, in conformità ai principi generali di cui all’articolo 1 della legge regionale

20 marzo 2000, n. 7, nonché in conformità ai seguenti ulteriori principi e criteri:

a) libera concorrenza degli operatori;

b) omogeneità e trasparenza delle procedure;

c) semplificazione, accorpamento e accelerazione delle procedure valutative, autorizzatorie e di spesa;

d) programmazione efficace, finalizzata alla certezza dei tempi e dei costi;

e) collaborazione tra la Regione, le amministrazioni pubbliche e le altre stazioni appaltanti;

f) separazione delle procedure e delle responsabilità relative a progettazione, esecuzione e collaudo dei lavori pubblici;

g) preferenza per la redazione dei progetti da parte degli uffici tecnici delle pubbliche amministrazioni;

h) nomina del responsabile unico del procedimento.

2. Con il regolamento di cui al comma 1 sono emanate le norme di attuazione della presente legge e sono disciplinati i procedimenti

amministrativi, con riferimento alle seguenti materie:

a) organizzazione della stazione appaltante;

N. 22 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 31/5/2006 - 53

b) programmazione, progettazione, direzione dei lavori, collaudo, supporto tecnico-amministrativo e annesse normative tecniche;

c) procedure di affidamento ed esecuzione degli appalti di lavori pubblici, nonché procedure di affidamento delle concessioni dei

medesimi;

d) attività di valutazione tecnica e autorizzatorie, finalizzate o comunque connesse con la realizzazione di lavori pubblici;

e) forme di pubblicità, di informazione e di conoscibilità degli incarichi e degli affidamenti, nonché degli atti procedimentali, anche

mediante utilizzo di sistemi telematici;

f) attività di supporto a favore delle amministrazioni aggiudicatrici in relazione alla progettazione e alla direzione dei lavori;

g) modalità di affidamento dei servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura non disciplinati dalle norme di recepimento delle direttive

comunitarie;

h) attuazione delle norme sulla sicurezza nei cantieri e modalità di accertamento della regolarità contributiva delle imprese esecutrici

di lavori pubblici.

3. Con la presente legge sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, le disposizioni

vigenti, anche di legge, con esso incompatibili, espressamente indicate nel regolamento medesimo.

Note all’articolo 7

- Il testo dell’articolo 7 della legge regionale 14/2002, come modificato dall’articolo 13, comma 3, della legge regionale 12/2003,

e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 7

(Programma triennale dei lavori pubblici)

1. L’attività di realizzazione dei lavori di cui alla presente legge si svolge sulla base del programma triennale dei lavori pubblici,

di seguito denominato programma, e dei suoi aggiornamenti annuali.

2. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, predispongono e approvano il programma, nel rispetto dei documenti programmatori,

previsti dalla normativa vigente e in particolare dalla normativa urbanistica, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno di

riferimento, ivi comprese le opere di manutenzione straordinaria del patrimonio e dei servizi a rete.

3. I bisogni connessi con la conservazione e la valorizzazione dell’ambiente e del patrimonio culturale, con la difesa del territorio,

con lo sviluppo economico-sociale della regione e con lo svolgimento di funzioni istituzionali, che per il loro soddisfacimento prevedono

la realizzazione di lavori pubblici, costituiscono il riferimento per la programmazione dei lavori pubblici.

4. Il programma individua gli interventi da attivare sulla base di una relazione illustrativa, dell’inquadramento territoriale di massima,

di uno studio di fattibilità tecnico-amministrativa e di identificazione e quantificazione dei bisogni con particolare riferimento al

bacino di utenza, di un preventivo di spesa e della individuazione dei presumibili tempi di attuazione. Il programma può essere oggetto

di revisione.

5. Nel programma sono altresì indicati i beni immobili pubblici che, al fine di quanto previsto dall’articolo 16, comma 10, possono

essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati e

valutati anche rispetto a eventuali caratteri di rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica e ambientale, tenuto conto della

situazione catastale e ipotecaria.

6. Il programma e l’elenco annuale dei lavori sono approvati unitamente al bilancio preventivo, di cui costituiscono parte integrante;

l’elenco annuale deve contenere l’indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero

disponibili in base a contributi o risorse comunitarie, statali, regionali o di altri enti pubblici, nonché quelli comunque acquisibili.

Tale disposizione non si applica alla Regione.

7. L’individuazione nel programma dell’intervento costituisce presupposto per l’avvio delle fasi di progettazione definitiva ed

esecutiva.

8. Le pubbliche amministrazioni sono autorizzate a disporre l’erogazione del finanziamento o del contributo, non appena il lavoro,

oggetto di incentivi finanziari, viene inserito nell’elenco annuale dell’ente beneficiario.

9. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, adottano il programma e gli elenchi annuali dei lavori sulla base di schemi-tipo definiti

con il regolamento di cui all’articolo 4. I programmi e gli elenchi approvati sono comunicati all’Osservatorio dei lavori pubblici per il

tramite della competente sezione regionale ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 5 della legge regionale 26 aprile 1999, n. 11. Rimangono

fermi gli obblighi di comunicazione a organismi centrali e dello Stato per la verifica della compatibilità del programma con i

documenti programmatori vigenti.

10. La programmazione dei lavori pubblici degli organismi di diritto pubblico, di cui all’articolo 1, paragrafo 9, della direttiva

2004/18/CE, è adottata in coerenza con le disposizioni che disciplinano l’attività programmatoria e previsionale della spesa. A tale

fine sono adeguate le eventuali norme regolamentari in vigore. Per la programmazione dei lavori pubblici delle Aziende per i servizi

sanitari e delle Aziende ospedaliere trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme

in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l’integrazione socio-

sanitaria), e successive modificazioni.

- Per il testo dell’articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE, vedi nota all’articolo 5.

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Note all’articolo 8

- Il testo dell’articolo 9 della legge regionale 14/2002, come modificato dall’articolo 13, comma 4, della legge regionale 12/2003,

e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 9

(Attività di progettazione, direzione dei lavori e accessorie)

1. Le prestazioni finalizzate alla realizzazione di lavori pubblici e in particolare quelle relative alla progettazione preliminare, definitiva

ed esecutiva, nonché alla direzione dei lavori sono espletate:

a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;

b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori costituiti con la partecipazione di enti pubblici ai sensi della legislazione

vigente, nonché con le modalità di cui all’articolo 6;

c) dagli uffici di altre pubbliche amministrazioni adeguatamente attrezzate, di cui le singole amministrazioni aggiudicatrici possono

avvalersi sulla base di apposito accordo;

d) da liberi professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla legge 1815/1939 e successive modificazioni;

e) dalle società di professionisti;

f) dalle società di ingegneria;

g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) ed f).

2. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti in possesso del titolo di abilitazione

o equipollente ai sensi della normativa vigente in materia.

3. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai quali sono attribuiti incarichi di responsabile del procedimento, sicurezza,

progettazione, direzione lavori si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 6, relativamente alla stipula delle polizze assicurative

per la copertura dei rischi di natura professionale. Nel caso di affidamento di incarichi professionali a soggetti esterni, le polizze

assicurative sono a carico dei soggetti stessi.

4. Per l’esercizio delle funzioni tecniche, di progettazione, direzione dei lavori e collaudo, nonché di quelle amministrative, finalizzate

al regolare svolgimento del ciclo realizzativo dei lavori pubblici, le amministrazioni pubbliche possono affidare incarichi e consulenze

a soggetti esterni aventi le competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo e legale e che abbiano stipulato

a proprio carico una polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale.

5. La redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse

alla progettazione, in caso di carenza in organico di personale tecnico nelle stazioni appaltanti, ovvero di difficoltà di rispettare i

tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza

architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti dal regolamento di cui

all’articolo 4, che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze, casi che devono essere accertati e certificati dal responsabile

della struttura competente alla realizzazione dei lavori, possono essere affidati ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g).

6. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell’incarico, lo stesso deve essere espletato da professionisti

iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati negli

atti di affidamento, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali e, in presenza di più prestazioni specialistiche,

con l’individuazione della persona fisica incaricata dell’integrazione tra le stesse. Oltre alle prestazioni da svolgersi dai professionisti

indicati negli atti di affidamento, l’affidatario non può affidare a terzi ulteriori attività, fatta eccezione per quelle relative alle indagini

geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e

di dettaglio, con l’esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque

impregiudicata la responsabilità del progettista.

7. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli

eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori

pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all’affidatario di incarichi di progettazione.

Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall’articolo 2359 del codice civile.

I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello

svolgimento dell’incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.

8. Per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura il cui importo stimato sia pari o superiore alla soglia comunitaria, si applicano

le disposizioni di cui alla direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, e al decreto legislativo 17 marzo 1995, n.

157, e successive modificazioni.

9. Gli incarichi di progettazione di importo stimato compreso tra 100.000 euro e il valore della soglia comunitaria sono affidati

mediante le procedure ad evidenza pubblica disciplinate dal regolamento di cui all’articolo 4.

9 bis. Gli incarichi di progettazione di importo stimato inferiore a 100.000 euro sono affidati dal responsabile del procedimento

mediante una procedura che si svolga nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

10. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale,

N. 22 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 31/5/2006 - 55

storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti possono valutare la opportunità di applicare la procedura del

concorso di progettazione o del concorso di idee.

11. Gli affidamenti di cui ai commi 9 e 10 sono ulteriormente disciplinati dal regolamento di cui all’articolo 4.

12. Le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e

delle attività tecnico-amministrative a essa connesse all’ottenimento del finanziamento dell’opera progettata. Nella convenzione stipulata

fra stazione appaltante e progettista incaricato sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi. Ai fini

dell’individuazione dell’importo stimato il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori qualora si

intenda affidarla allo stesso progettista esterno.

13. (ABROGATO)

14. È fatto obbligo alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di prevedere nei quadri economici dei progetti relativi

ai lavori su sedi stradali un congruo importo per indennizzi derivanti da eventuali interruzioni di pubblici servizi.

- Per il testo dell’articolo 4 della legge regionale 14/2002, vedi nota all’articolo 6.

Note all’articolo 9

- Per il testo degli articoli 21 e 22 della legge regionale 14/2002, vedi note rispettivamente agli articoli 11 e 12.

- Il testo dell’articolo 23 della legge regionale 14/2002, è il seguente:

Art. 23

(Lavori in economia)

1. I lavori in economia sono ammessi fino all’importo di euro 200.000.

2. I lavori in economia si possono eseguire:

a) in amministrazione diretta;

b) per cottimo.

3. I lavori in amministrazione diretta si eseguono per mezzo del personale della amministrazione aggiudicatrice; il responsabile

del procedimento acquista i materiali e noleggia i mezzi eventualmente necessari per la realizzazione dell’opera.

4. Il cottimo è una procedura negoziata, adottata per l’affidamento dei lavori di particolari tipologie, individuate da ciascuna stazione

appaltante in un apposito regolamento.

5. Con il regolamento di cui all’articolo 4 sono definite le tipologie dei lavori da eseguirsi in economia e le forme di contabilità

semplificata dei lavori.

Nota all’articolo 10

- Il testo dell’articolo 18 della legge regionale 14/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 18

(Procedure di scelta del contraente)

1. Le procedure di scelta del contraente sono:

a) la procedura aperta;

b) la procedura ristretta;

c) la procedura ristretta semplificata;

d) l’appalto-concorso;

e) la procedura negoziata.

2. La procedura aperta è la procedura in cui ogni imprenditore in possesso dei requisiti di qualificazione può presentare

un’offerta; la procedura ristretta è la procedura in cui soltanto gli imprenditori che ne abbiano fatto richiesta e che siano stati invitati

dalle amministrazioni aggiudicatrici possono presentare un’offerta; la procedura ristretta semplificata è la procedura in cui soltanto gli

imprenditori direttamente invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici possono presentare un’offerta; l’appalto-concorso è la procedura

in cui gli imprenditori presentano il progetto esecutivo dei lavori e indicano le condizioni alle quali sono disposti a eseguirlo; la procedura

negoziata è la procedura in cui le amministrazioni aggiudicatrici consultano gli imprenditori di propria scelta e negoziano con

uno o più di essi le condizioni del contratto.

3. L’affidamento di appalti mediante appalto-concorso è consentito ai soggetti appaltanti, in seguito a motivata decisione, per speciali

lavori o per la realizzazione di opere complesse o a elevata componente tecnologica, la cui progettazione richieda il possesso di

56 - 31/5/2006 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA N. 22

competenze particolari o la scelta tra soluzioni tecniche differenziate. Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di un progetto

preliminare, nonché di un capitolato prestazionale corredato dell’indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici

inderogabili. L’offerta ha a oggetto il progetto esecutivo e il prezzo.

Note all’articolo 11

- Il testo dell’articolo 21 della legge regionale 14/2002, come modificato dall’articolo 13, comma 7, della legge regionale

12/2003, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 21

(Procedura ristretta semplificata)

1. Nell’affidamento mediante procedura ristretta semplificata l’importo dei lavori messi in gara non può essere superiore a euro

1.500.000.

1 bis. L’espletamento della gara è preceduto da adeguata pubblicità sul sito informatico della Regione ai sensi dell’articolo 38.

2. L’amministrazione aggiudicatrice disciplina lo svolgimento della gara in sede di invito a partecipare nel rispetto dei principi

della trasparenza e concorrenza.

3. L’affidamento degli appalti avviene a seguito di gara alla quale sono invitati almeno dieci concorrenti qualificati per i lavori

oggetto dell’appalto. Per gli affidamenti inferiori a 100.000 euro sono invitati almeno cinque concorrenti qualificati. Il regolamento di

cui all’articolo 4 definisce i criteri di interpello dei concorrenti nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza.

4. Qualora la gara di cui al comma 3 vada deserta, l’amministrazione aggiudicatrice può procedere ai sensi dell’articolo 22.

- Per il testo dell’articolo 38 della legge regionale 14/2002, vedi nota all’articolo 19.

Note all’articolo 12

- Il testo dell’articolo 22 della legge regionale 14/2002, come modificato dall’articolo 5, comma 1, della legge regionale 25/2005,

e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 22

(Procedura negoziata)

1. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono all’affidamento di lavori pubblici mediante procedura negoziata nei casi previsti

dagli articoli 30 e 31 della direttiva 2004/18/CE, e con l’osservanza delle modalità previste dalla medesima direttiva, nel caso di appalti

di importo pari o superiore alla soglia comunitaria.

2. Nel caso di appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, le stazioni appaltanti affidano lavori con la procedura negoziata

esclusivamente qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

a) qualora la gara sia andata deserta in esito all’esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali

dell’appalto non siano sostanzialmente modificate;

b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l’appalto possa essere affidato

unicamente ad un operatore determinato;

c) qualora l’estrema urgenza, per eventi imprevedibili non imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici, non consenta di esperire

nei termini le procedure aperte o ristrette;

d) per lavori complementari, non compresi nel progetto inizialmente aggiudicato né nel primo contratto concluso ancorché in corso

di esecuzione, che, a seguito di una circostanza imprevista, siano divenuti necessari all’esecuzione dell’opera purché vengano attribuiti

all’imprenditore che esegue tale opera e sempre che non possano essere, tecnicamente o economicamente, distinti

dall’appalto principale senza gravi inconvenienti per l’amministrazione oppure, quantunque separabili dall’esecuzione

dell’appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento; tuttavia, l’importo cumulato degli appalti aggiudicati

per lavori complementari non deve superare il 50 per cento dell’importo dell’appalto principale;

e) nel caso di lavori relativi ai lotti successivi di progetti generali definitivi approvati, consistenti nella ripetizione di opere similari affidate

all’impresa titolare del primo appalto, a condizione che tali lavori siano conformi al progetto generale, che il lotto precedente

sia stato aggiudicato con procedure aperte o ristrette, che negli atti di gara del primo appalto sia stato esplicitamente previsto

l’eventuale ricorso a tale procedura e sia stato considerato anche l’importo del lotto successivo ai fini dell’applicazione della normativa

comunitaria; il ricorso a tale procedura è limitato al triennio successivo alla ultimazione dei lavori dell’appalto iniziale.

3. Gli affidamenti di appalti mediante procedura negoziata sono motivati e comunicati alla sezione regionale dell’Osservatorio dei

lavori pubblici dal responsabile del procedimento e i relativi atti sono posti in libera visione di chiunque lo richieda.

4. Qualora un lotto funzionale appartenente a un’opera sia stato affidato mediante procedura negoziata, allo stesso appaltatore non

può essere assegnato con tale procedura altro lotto in tempi successivi se appartenente alla medesima opera.

- Il testo degli articoli 30 e 31 della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004, è il seguente:

N. 22 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 31/5/2006 - 57

Art. 30

(Aggiudicazione mediante procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara)

1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante procedura negoziata, previa pubblicazione di

un bando di gara, nelle fattispecie seguenti:

a) in caso di offerte irregolari o di deposito di offerte inaccettabili secondo le disposizioni nazionali compatibili con le disposizioni

degli articoli 4, 24, 25, 27 e quelle del capo VII, presentate in esito all’esperimento di una procedura aperta o ristretta o di un dialogo

competitivo, purché le condizioni iniziali dell’appalto non siano sostanzialmente modificate.

Le amministrazioni aggiudicatrici possono non pubblicare un bando di gara se includono nella procedura negoziata tutti, e soltanto,

gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli da 45 a 52 che, nella procedura aperta o ristretta o nel dialogo competitivo

precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di aggiudicazione;

b) in casi eccezionali, qualora si tratti di lavori, forniture o di servizi la cui natura o i cui imprevisti non consentano una fissazione

preliminare e globale dei prezzi;

c) nel caso di servizi, e in particolare di servizi rientranti nella categoria 6 dell’allegato II A e di prestazioni di natura intellettuale

quali la progettazione di opere, nella misura in cui la natura della prestazione da fornire renda impossibile stabilire le specifiche

dell’appalto con una precisione sufficiente che permetta di aggiudicare l’appalto selezionando l’offerta migliore secondo le norme

della procedura aperta o della procedura ristretta;

d) nel caso di appalti pubblici di lavori, per i lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto e non

per assicurare una redditività o il recupero dei costi di ricerca e di sviluppo.

2. Nei casi di cui al paragrafo 1, le amministrazioni aggiudicatrici negoziano con gli offerenti le offerte da questi presentate per

adeguarle alle esigenze indicate nel bando di gara, nel capitolato d’oneri e negli eventuali documenti complementari e per cercare

l’offerta migliore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1.

3. Nel corso della negoziazione le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono la parità di trattamento fra tutti gli offerenti. In particolare,

esse non forniscono in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere che la procedura negoziata si svolga in fasi successive per ridurre il numero

di offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara o nel capitolato d’oneri. Il ricorso a tale

facoltà è indicato nel bando di gara o nel capitolato d’oneri.

Art. 31

(Aggiudicazione mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara)

Le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione

di un bando di gara nelle fattispecie seguenti:

1) per gli appalti pubblici di lavori, forniture e di servizi:

a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata o non sia stata depositata alcuna candidatura in esito

all’esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell’appalto non siano sostanzialmente modificate

e purché una relazione sia trasmessa alla Commissione a richiesta di quest’ultima;

b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l’appalto possa essere affidato unicamente

ad un operatore economico determinato;

c) nella misura strettamente necessaria, quando l’estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le amministrazioni aggiudicatrici

in questione, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette o negoziate con pubblicazione di un

bando di gara di cui all’articolo 30. Le circostanze invocate per giustificare l’estrema urgenza non devono essere in alcun caso imputabili

alle amministrazioni aggiudicatrici;

2) per gli appalti pubblici di forniture:

a) qualora i prodotti in questione siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo; in

questa disposizione non rientra la produzione in quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare

i costi di ricerca e di sviluppo;

b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate o al rinnovo parziale di forniture o di impianti di

uso corrente o all’ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe

l’amministrazione aggiudicatrice ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti il cui impiego o la cui manutenzione

comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non

può, come regola generale, superare i tre anni;

c) per forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime;

d) per l’acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l’attività commerciale

oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, di un concordato giudiziario o di una procedura analoga prevista nelle legislazioni

o regolamentazioni nazionali;

58 - 31/5/2006 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA N. 22

3) per gli appalti pubblici di servizi, qualora l’appalto in questione faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base

alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso di progettazione. In quest’ultimo caso tutti i

vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati;

4) per gli appalti pubblici di servizi e gli appalti pubblici di lavori:

a) per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto inizialmente preso in considerazione né nel contratto iniziale,

che sono divenuti necessari, a seguito di una circostanza imprevista, all’esecuzione dell’opera o del servizio quali ivi descritti, a

condizione che siano aggiudicati all’operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera:

- qualora tali lavori o servizi o complementari non possano essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dall’appalto iniziale

senza recare gravi inconvenienti all’amministrazione aggiudicatrice

oppure

- qualora tali lavori o servizi, pur essendo separabili dall’esecuzione dell’appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento.

Tuttavia, l’importo cumulato degli appalti aggiudicati per lavori o servizi complementari non deve superare il 50% dell’importo

dell’appalto iniziale;

b) per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi già affidati all’operatore economico aggiudicatario

dell’appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi a un

progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo le procedure aperte o ristrette.

La possibilità di valersi di questa procedura è indicata sin dall’avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l’importo

totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è preso in considerazione dalle amministrazioni aggiudicatrici

per l’applicazione dell’articolo 7.

Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla conclusione dell’appalto iniziale.

Note all’articolo 13

- Il testo dell’articolo 25 della legge regionale 14/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 25

(Offerte anomale)

1. Negli appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria per le offerte che appaiano anormalmente

basse rispetto alla prestazione trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 55 della direttiva 2004/18/CE.

2. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, esperite ai sensi

degli articoli 19, 20 e 21 e con il criterio di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), trova applicazione il sistema di esclusione automatica

delle offerte anomale.

3. Ai fini della determinazione della soglia di anomalia l’amministrazione aggiudicatrice procede al calcolo della media aritmetica

dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse previa esclusione del 10 per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente

delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso. L’amministrazione procede all’esclusione delle offerte ammesse i cui ribassi

siano pari o maggiori della soglia di anomalia come sopra determinata.

4. La procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque.

- Il testo dell’articolo 55 della direttiva 2004/18/CE è il seguente:

Art. 55

(Offerte anormalmente basse)

1. Se, per un determinato appalto, talune offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, l’amministrazione aggiudicatrice,

prima di poter respingere tali offerte, richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi

dell’offerta in questione.

Dette precisazioni possono riguardare in particolare:

a) l’economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione dei prodotti o del metodo di prestazione del servizio;

b) le soluzioni tecniche adottate e/o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per eseguire i lavori, per fornire

i prodotti o per prestare i servizi;

c) l’originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall’offerente;

d) il rispetto delle disposizioni relative alla protezione e alle condizioni di lavoro vigenti nel luogo in cui deve essere effettuata la

prestazione;

N. 22 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 31/5/2006 - 59

e) l’eventualità che l’offerente ottenga un aiuto di Stato.

2. L’amministrazione aggiudicatrice verifica, consultando l’offerente, detti elementi costitutivi tenendo conto delle giustificazioni

fornite.

3. L’amministrazione aggiudicatrice che accerta che un’offerta è anormalmente bassa in quanto l’offerente ha ottenuto un aiuto di

Stato può respingere tale offerta per questo solo motivo unicamente se consulta l’offerente e se quest’ultimo non è in grado di dimostrare,

entro un termine sufficiente stabilito dall’amministrazione aggiudicatrice, che l’aiuto in questione era stato concesso legalmente.

Quando l’amministrazione aggiudicatrice respinge un’offerta in tali circostanze, provvede a informarne la Commissione.

Note all’articolo 14

- Il testo dell’articolo 28 della legge regionale 14/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 28

(Direzione dei lavori)

1. Per l’esecuzione di lavori pubblici oggetto della presente legge affidati in appalto le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti realizzatori

individuano le risorse specialistiche necessarie per espletare la funzione di direzione dei lavori al fine dell’istituzione del relativo

ufficio.

2. L’ufficio di direzione dei lavori è costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti.

3. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano nominare tra i dipendenti il direttore dei lavori per carenza delle necessarie

risorse specialistiche, ovvero per difficoltà a rispettare i tempi della programmazione lavori o per lavori di speciale complessità

o rilevanza architettonica o ambientale o per la necessità di attuare progetti integrati che richiedono l’apporto di una pluralità di

competenze, la direzione lavori è affidata a liberi professionisti singoli o associati nelle forme della legge 1815/1939, ovvero ad altri

soggetti, con l’osservanza delle procedure previste dalla vigente normativa sugli appalti di servizi.

4. La situazione di cui al comma 3 è accertata dal responsabile della struttura competente alla realizzazione dei lavori, anche in relazione

alla presenza delle forme di cooperazione di cui all’articolo 6.

- La legge 23 novembre 1939, n. 1815, reca: “Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza”.

Note all’articolo 15

- Il testo dell’articolo 30 della legge regionale 14/2002, come da ultimo modificato dall’articolo 3, comma 1, della legge regionale

15/2004, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 30

(Garanzie e coperture assicurative)

1. L’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori pubblici è corredata di una cauzione pari al 2 per cento

dell’importo dei lavori, da prestare mediante fideiussione bancaria o assicurativa e dell’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia

di cui al comma 2, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. Per l’affidamento di lavori di importo non superiore a euro 150.000 è

altresì ammessa la cauzione in numerario anche mediante assegno circolare e non è richiesto l’impegno del fideiussore. La cauzione

copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione

del contratto medesimo. Ai soggetti non aggiudicatari la cauzione è restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione.

2. L’esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell’importo degli stessi. In caso di aggiudicazione

con ribasso d’asta superiore al 20 per cento la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono

quelli eccedenti il 20 per cento. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione

da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato

di collaudo provvisorio. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei

lavori eseguiti, le cui entità e modalità sono stabilite dal regolamento di cui all’articolo 4.

3. La fideiussione bancaria o assicurativa di cui ai commi 1 e 2 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva

escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La fideiussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno centottanta giorni

dalla data fissata per la presentazione dell’offerta.

4. Per i lavori di importo contrattuale pari o superiore a quello determinato dal regolamento di cui all’articolo 4, l’esecutore dei lavori

è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori

o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente

progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a

terzi nell’esecuzione dei lavori fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4 bis. In deroga a quanto previsto dal comma 4 è consentita la facoltà all’Amministrazione pubblica committente di prevedere che

l’esecutore dei lavori assicuri anche l’evento considerato causa di forza maggiore.

5. Per i lavori di importo contrattuale pari o superiore a quello determinato dal regolamento di cui all’articolo 4, l’esecutore è inol-

60 - 31/5/2006 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA N. 22

tre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale,

nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale

dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

6. Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data dall’approvazione del progetto

e con riferimento allo specifico lavoro, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento

delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che

l’amministrazione deve sopportare per le varianti di cui all’articolo 27, comma 1, lettera e), resesi necessarie in corso di esecuzione.

La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell’importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di

euro, per lavori di importo inferiore a 5 milioni di euro, IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al 20 per cento dell’importo dei

lavori progettati, con il limite di euro 2.500.000, per lavori di importo superiore a 5 milioni di euro, IVA esclusa. La mancata presentazione

da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale.

Per gli incarichi fiduciari, di cui all’articolo 9, comma 9, lettera d), la garanzia può intendersi prestata, salvo diversa indicazione del

responsabile del procedimento, mediante polizza generale di responsabilità civile professionale. Per i progettisti dipendenti delle amministrazioni

aggiudicatrici si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 6.

7. Prima di iniziare le procedure per l’affidamento dei lavori, le stazioni appaltanti devono verificare la rispondenza degli elaborati

progettuali ai documenti di cui all’articolo 8, commi 1 e 2, e la loro conformità alla normativa vigente. Tale verifica può essere effettuata

dagli uffici tecnici delle predette stazioni appaltanti oppure da organismi di controllo accreditati ai sensi delle norme europee della

serie UNI CEI EN 45000.

7 bis. La stazione appaltante, tenuto conto dell’entità del lavoro, indica nel capitolato speciale d’appalto se intende subordinare

il pagamento della rata di saldo alla prestazione di garanzia fideiussoria. La garanzia fideiussoria non può essere richiesta se non

prevista espressamente nel capitolato speciale d’appalto. Ai sensi dell’articolo 28 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro

in materia di lavori pubblici), il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi

dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

8. Non sono ammesse forme di garanzia diverse da quelle previste ai commi precedenti.

- Per il testo dell’articolo 4 della legge regionale 14/2002, vedi nota all’articolo 6.

- Il testo dell’articolo 28 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come da ultimo modificato dall’articolo 7, comma 1, della legge

166/2002, e abrogato dall’articolo 256 del decreto legislativo 163/2006, è il seguente:

Art. 28

(Collaudi e vigilanza)

1. Il regolamento definisce le norme concernenti il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo finale, che deve comunque

avere luogo non oltre sei mesi dall’ultimazione dei lavori. Il medesimo regolamento definisce altresì i requisiti professionali

dei collaudatori secondo le caratteristiche dei lavori, la misura del compenso ad essi spettante, nonché le modalità di effettuazione del

collaudo e di redazione del certificato di collaudo ovvero, nei casi previsti, del certificato di regolare esecuzione.

2. Il regolamento definisce altresì il divieto di affidare i collaudi a magistrati ordinari, amministrativi e contabili.

3. Per tutti i lavori oggetto della presente legge è redatto un certificato di collaudo secondo le modalità previste dal regolamento.

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall’emissione del medesimo. Decorso

tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due

mesi dalla scadenza del medesimo termine. Nel caso di lavori di importo sino a 200.000 ECU il certificato di collaudo è sostituito da

quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di ECU, è in facoltà del soggetto appaltante

di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso

non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

4. Per le operazioni di collaudo, le amministrazioni aggiudicatrici nominano da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione

con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessità e all’importo degli stessi. I tecnici sono nominati dalle predette amministrazioni

nell’àmbito delle proprie strutture, salvo che nell’ipotesi di carenza di organico accertata e certificata dal responsabile del

procedimento. Possono fare parte delle commissioni di collaudo, limitatamente ad un solo componente, i funzionari amministrativi che

abbiano prestato servizio per almeno cinque anni in uffici pubblici. È abrogata ogni diversa disposizione, anche di natura regolamentare.

5. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative,

di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere

avuto nell’ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della

commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali.

6. Il regolamento prescrive per quali lavori di particolare complessità tecnica o di grande rilevanza economica il collaudo è effettuato

sulla base di apposite certificazioni di qualità dell’opera e dei materiali.

7. È obbligatorio il collaudo in corso d’opera nei seguenti casi:

a) quando la direzione dei lavori sia effettuata ai sensi dell’articolo 27, comma 2, lettere b) e c);

b) in caso di opere di particolare complessità;

N. 22 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 31/5/2006 - 61

c) in caso di affidamento dei lavori in concessione;

d) in altri casi individuati nel regolamento.

8. Nei casi di affidamento dei lavori in concessione, il responsabile del procedimento esercita anche le funzioni di vigilanza in tutte

le fasi di realizzazione dei lavori, verificando il rispetto della convenzione.

9. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno

dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione

dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

10. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché

riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

- Il testo dell’articolo 1666 del codice civile è il seguente:

Art. 1666

(Verifica e pagamento di singole partite)

Se si tratta di opera da eseguire per partite, ciascuno dei contraenti può chiedere che la verifica avvenga per le singole partite. In

tal caso l’appaltatore può domandare il pagamento in proporzione dell’opera eseguita.

Il pagamento fa presumere l’accettazione della parte di opera pagata; non produce questo effetto il versamento di semplici acconti.

Nota all’articolo 16

- Il testo dell’articolo 32 della legge regionale 14/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 32

(Clausole sociali)

1. Fermo restando quanto stabilito dalla normativa nazionale sul rispetto degli obblighi in materia di lavoro da parte delle imprese

esecutrici di opere pubbliche e di interesse pubblico, i bandi di gara, i capitolati speciali d’appalto, i contratti di appalto di lavori pubblici,

nonché le convenzioni di concessione di opere pubbliche nel territorio regionale prevedono:

a) l’obbligo di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione

dell’appalto, anche se assunti fuori dalla regione Friuli Venezia Giulia, le condizioni economiche e normative previste dai contratti

collettivi nazionali e locali di lavoro della categoria vigenti nella regione durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa

l’iscrizione dei lavoratori stessi alle casse edili delle province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine anche ai fini

dell’accentramento contributivo;

b) l’obbligo dell’appaltatore di rispondere dell’osservanza di quanto previsto dalla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori

nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;

c) la clausola in base alla quale il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo da parte dell’ente appaltante o concedente per le prestazioni

oggetto del contratto o della convenzione sia subordinato all’acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva e

retributiva, rilasciata dalle autorità competenti, ivi compresa la cassa edile. L’ente appaltante o concedente provvede direttamente

alla richiesta della dichiarazione di regolarità contributiva e retributiva alle autorità competenti, ferma restando la possibilità per

l’appaltatore o il concessionario di produrre autonomamente la dichiarazione medesima. Qualora dalla dichiarazione risultino irregolarità

dell’impresa appaltatrice o concessionaria, l’ente appaltante o concedente provvede direttamente al pagamento delle

somme dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti all’impresa medesima.

2. L’Amministrazione regionale promuove intese con gli enti previdenziali, assicurativi e le casse edili finalizzate all’introduzione

di un documento unico sulla regolarità contributiva delle imprese esecutrici di lavori pubblici. Il documento unico certifica la regolarità

contributiva in relazione al rapporto di lavoro e agli obblighi previdenziali e assicurativi delle imprese esecutrici.

Nota all’articolo 17

- Il testo dell’articolo 35 della legge regionale 14/2002, come modificato dall’articolo 13, comma 10, della legge regionale

12/2003, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 35

(Accordo bonario)

1. Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dell’opera possa variare in misura sostanziale

e in ogni caso non inferiore al 10 per cento dell’importo contrattuale, il responsabile del procedimento, valutata

l’ammissibilità formale e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell’effettivo raggiungimento del limite di valore, acquisisce

immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori, nonché, ove costituito, dell’organo di collaudo e, sentito

l’affidatario, formula all’amministrazione, entro novanta giorni dalla apposizione dell’ultima delle riserve medesime, proposta motivata

di accordo bonario.

62 - 31/5/2006 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA N. 22

2. L’amministrazione, entro sessanta giorni dalla proposta di cui al comma 1, decide in merito con provvedimento motivato. Il

verbale di accordo bonario è sottoscritto dall’affidatario.

Note all’articolo 18

- Il testo dell’articolo 37 della legge regionale 14/2002, come modificato dall’articolo 4, comma 102, della legge regionale

1/2004, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 37

(Forme di pubblicità)

1. Le forme di pubblicità degli appalti e delle concessioni per i lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria sono disciplinate

dalla direttiva 2004/18/CE.

2. Per i lavori di importo pari o superiore a euro 1.500.000 e inferiore alla soglia comunitaria i bandi di gara sono pubblicati sul

sito informatico della Regione, ai sensi dell’articolo 38, e per estratto su un quotidiano a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione

regionale.

3. Per i lavori di importo inferiore a euro 1.500.000 gli avvisi e i bandi di gara sono pubblicati nell’albo pretorio del comune ove

si debbono eseguire i lavori, nell’albo della stazione appaltante e sul sito informatico della Regione.

4. Il regolamento di cui all’articolo 4 individua contenuti, modalità e tempi dell’attivazione del sistema informatico della Regione.

- Per il titolo della direttiva 2004/18/CE, vedi nota all’articolo 5.

- Per il testo dell’articolo 38 della legge regionale 14/2002, vedi nota all’articolo 19.

Note all’articolo 19

- Il testo dell’articolo 38 della legge regionale 14/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 38

(Sistema informativo regionale di pubblicità degli appalti di lavori pubblici)

1. L’Amministrazione regionale organizza la raccolta e la diffusione telematica delle informazioni concernenti gli appalti, riguardanti

tutte le fasi procedurali dalla pubblicizzazione dei bandi di gara e affidamento degli incarichi al completamento e collaudo delle

opere.

1 bis. Ai fini di adeguata pubblicità, nel rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione previsti dagli articoli 43 e

49 del trattato CE, sono in particolare diffusi, ai sensi del comma 1, l’elenco annuale dei lavori programmati dalle stazioni appaltanti,

i criteri di scelta applicati dalle medesime al fine di individuare le imprese da invitare alle gare, nonché le modalità per gli imprenditori

interessati di proporre la propria candidatura.

2. L’accesso telematico alle informazioni è libero.

3. È fatto obbligo ai soggetti di cui all’articolo 3 di comunicare tutte le informazioni necessarie per l’organizzazione della banca

dati, nonché di rendere disponibili in sede decentrata tali dati, sulla base di procedure standardizzate individuate in apposito regolamento

di attuazione.

4. Il regolamento di cui al comma 3 tiene conto delle funzioni istituzionali svolte in ambito regionale d’intesa con l’Autorità per la

vigilanza sui lavori pubblici.

- Il testo degli articolo 43 e 49 del trattato che istituisce la Comunità europea è il seguente:

Art. 43

Nel quadro delle disposizioni che seguono, le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio

di un altro Stato membro vengono vietate. Tale divieto si estende altresì alle restrizioni relative all’apertura di agenzie, succursali o filiali,

da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti sul territorio di uno Stato membro.

La libertà di stabilimento importa l’accesso alle attività non salariate e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese

e in particolare di società ai sensi dell’articolo 48, secondo comma, alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento

nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del capo relativo ai capitali.

Art. 49

Nel quadro delle disposizioni seguenti, le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all’interno della Comunità sono vietate nei

confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in un paese della Comunità che non sia quello del destinatario della prestazione.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può estendere il beneficio delle disposizioni

del presente capo ai prestatori di servizi, cittadini di un paese terzo e stabiliti all’interno della Comunità.

N. 22 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 31/5/2006 - 63

Note all’articolo 20

- Il testo dell’articolo 51 della legge regionale 14/2002, come da ultimo modificato dall’articolo 6, comma 1, della legge regionale

25/2005, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 51

(Delegazione amministrativa intersoggettiva)

1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere alla progettazione e all’esecuzione di lavori pubblici di propria competenza,

mediante delegazione amministrativa intersoggettiva ai soggetti e nelle materie di cui ai commi 2 e 3.

2. I soggetti delegatari possono essere individuati tra i seguenti:

a) Enti locali e loro consorzi;

b) consorzi di bonifica;

c) Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche tramite le loro aziende speciali;

d) consorzi tra enti pubblici;

e) società di cui all’articolo 116 del decreto legislativo 267/2000;

f) società a prevalente partecipazione regionale;

g) enti e consorzi per lo sviluppo industriale.

3. Ai soggetti di cui al comma 2 possono essere delegati:

a) lavori in materia di agricoltura relativi all’esecuzione e manutenzione di opere di bonifica, di sistemazione idraulico-agraria, di irrigazione,

di ricomposizione fondiaria e di tutela e ripristino ambientali di cui all’articolo 2 del regio decreto 13 febbraio 1933, n.

215, ivi inclusi la redazione e l’aggiornamento dei piani generali di bonifica comprensoriali e di tutela del territorio di cui

all’articolo 4 del regio decreto 215/1933;

b) lavori in materia ambientale relativi all’esecuzione e manutenzione di opere idrauliche e di sistemazione idrogeologica, nonché di

prevenzione o conseguenti a calamità naturali;

c) lavori in materia di forestazione e di tutela dell’ambiente montano relativamente alle sistemazioni idraulico-forestali, agli interventi

di selvicoltura e di difesa dei boschi dagli incendi;

d) lavori in materia di viabilità e trasporti;

e) lavori in materia marittimo-portuale e di navigazione interna.

4. La delegazione amministrativa intersoggettiva può essere disposta dalla Giunta regionale solo nei confronti di soggetti adeguatamente

organizzati ai fini dell’esecuzione dei lavori. La Giunta regionale può decidere che l’opera realizzata sia acquisita a titolo gratuito

al demanio di altro ente pubblico.

5. La deliberazione di cui al comma 4 è assunta sulla base di una relazione tecnica predisposta dalla struttura competente per materia

che individua le opere da realizzare in delegazione amministrativa, la tipologia costruttiva e i costi preventivati.

6. I soggetti delegatari operano nei confronti dei terzi in nome proprio, nell’ambito di propria competenza e con piena autonomia

e responsabilità, e a essi sono imputabili gli effetti giuridici e le responsabilità, anche verso i terzi, connesse all’attività di progettazione,

direzione, esecuzione e collaudo dei lavori.

7. L’atto di delegazione deve contenere gli elementi che regolano il rapporto tra l’Amministrazione regionale delegante e il soggetto

delegatario; in particolare deve comunque prevedere:

a) l’eventuale predisposizione, a cura del delegatario, dei progetti;

b) l’acquisizione da parte del delegatario delle autorizzazioni necessarie entro i termini stabiliti, nonché l’eventuale espletamento

delle attività espropriative o acquisitive di immobili;

c) l’approvazione del progetto definitivo da parte del direttore di servizio competente;

d) ABROGATA

e) la partecipazione dell’Amministrazione regionale delegante alla vigilanza sui lavori;

f) le modalità e i termini per la consegna dell’opera all’Amministrazione regionale delegante, ovvero per l’acquisizione diretta

dell’opera ultimata ad altro demanio pubblico, previa autorizzazione della Giunta regionale;

g) il trasferimento al soggetto delegatario delle risorse necessarie allo svolgimento dei compiti attribuiti con l’atto di delegazione,

nella misura del 10 per cento contestualmente all’atto di delegazione, nella misura dell’ulteriore 80 per cento del quadro economico

post-appalto alla consegna e nella misura dell’importo rimanente all’accertamento finale della spesa, conseguente

all’approvazione da parte del soggetto delegatario degli atti di contabilità finale e di collaudo;

64 - 31/5/2006 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA N. 22

h) le modalità e i termini per la manutenzione delle opere fino alla consegna;

i) i casi di decadenza della delegazione e le modalità per la relativa declaratoria.

8. Gli oneri per spese tecniche, generali e di collaudo, nonché per imprevisti, premi di accelerazione e per la costituzione del fondo

per accordi bonari sono determinati ai sensi dell’articolo 56, comma 2.

9. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche per gli enti regionali.

10. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva l’elenco delle opere già affidate in

delegazione amministrativa che sono acquisite a titolo gratuito al demanio di altro ente pubblico.

10 bis. I soggetti di cui al comma 2, lettere e) ed f), non possono realizzare direttamente i lavori pubblici oggetto dell’atto di delegazione.

Tali lavori, e relative progettazioni e collaudi, sono realizzati mediante contratti di appalto secondo le procedure di cui ai

capi II e IV.

- Il capo II della legge regionale 14/2002, reca: “Organizzazione, programmazione e progettazione”.

- Il capo IV della legge regionale 14/2002, reca: “Sistemi di realizzazione di lavori pubblici e scelta del contraente”.

Nota all’articolo 21

- Per il testo dell’articolo 4 della legge regionale 14/2002, vedi nota all’articolo 6.

Nota all’articolo 24

- Il testo dell’articolo 70 della legge regionale 14/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 70

(Svincolo delle indennità)

1. Ai fini dello svincolo delle indennità di occupazione temporanea e d’urgenza, di asservimento coattivo e di espropriazione per

pubblica utilità, nonché ai fini del pagamento diretto delle indennità accettate, l’accertamento della proprietà e libertà dell’immobile da

iscrizioni ipotecarie, trascrizioni e altri vincoli reali, ovvero della qualifica di erede avente titolo esclusivo o per quota agli indennizzi

di cui sopra, è effettuato sulla base di apposita dichiarazione scritta resa dall’interessato nei modi e nelle forme previsti dall’articolo 47

del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Per l’accertamento della qualifica di erede la suddetta dichiarazione

è corredata dell’atto di morte dell’espropriato.

2. La dichiarazione di cui al comma 1, resa nei modi e nelle forme ivi previsti, esonera da ogni responsabilità l’ente espropriante e

l’Amministrazione regionale.

Note all’articolo 26

- Per il testo dell’articolo 4 della legge regionale 10/2004, vedi nota all’articolo 1.

- La legge regionale 6 maggio 2005, n. 11, reca: “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia

Giulia derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, 2003/4/CE e 2003/78/CE.

(Legge comunitaria 2004)”.

Nota all’articolo 28

- Il testo dell’articolo 16 della legge regionale 31 gennaio 1989, n. 6, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 16

(Rapporto con il Consiglio regionale)

1. Il programma annuale di cui all’articolo 7 è comunicato al Consiglio regionale, unitamente ad una relazione dell’Assessore delegato

agli affari comunitari ed ai rapporti esterni, in ordine al conseguimento degli obiettivi della presente legge.

2. ABROGATO

Nota all’Allegato A

- Per il regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione, dell’8 marzo 2001, vedi nota all’articolo 2.

Note all’Allegato B

- Il regolamento (CE) n. 1989/2003 della Commissione, del 6 novembre 2003, che modifica il regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo

alle caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva nonché ai metodi di analisi ad essi attinenti, è pubblicato nella

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 295, del 13 novembre 2003.

N. 22 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 31/5/2006 - 65

- Il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell’11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli di oliva e degli oli

di sansa di oliva nonché ai metodi ad essi attinenti, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 248, del 5 settembre

1991.

- Per il regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione, dell’8 marzo 2001, vedi nota all’articolo 2.

Nota all’Allegato C

- Per il regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione, dell’8 marzo 2001, vedi nota all’articolo 2.

Note all’Allegato D

- Per il regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione, dell’8 marzo 2001, vedi nota all’articolo 2.

- Il testo dell’allegato alla direttiva 85/591/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente l’istituzione di modalità di prelievo

dei campioni e di metodi d’analisi comunitari per il controllo dei prodotti destinati all’alimentazione umana, pubblicata nella

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 372 del 31 dicembre 1985, è il seguente:

Allegato

1. I metodi di analisi da adottare conformemente alle disposizioni della direttiva devono essere esaminati tenendo conto dei seguenti

criteri:

i) specificità,

ii) esattezza,

iii) precisione; ripetibilità nello stesso laboratorio e riproducibilità nel tempo nello stesso laboratorio o in laboratori differenti; variabilità,

iv) limite di rivelazione,

v) sensibilità,

vi) praticabilità e applicabilità,

vii) altri criteri applicabili in base alle necessità.

2. I valori relativi alla precisione di cui al punto 1 iii) saranno dedotti da una prova collettiva effettuata conformemente a protocolli

ammessi sul piano internazionale per questo tipo di prove (per esempio: “Precisione dei metodi di prova” pubblicato

dall’organizzazione internazionale per la normalizzazione) (ISO 5725/1981). I valori rispettivi della ripetibilità e della riproducibilità

saranno espressi sotto una forma riconosciuta sul piano internazionale (per esempio intervalli di affidabilità del 95%, quali sono definiti

nella norma ISO 5725/1981). I risultati della prova collettiva saranno pubblicati o saranno accessibili senza restrizioni.

3. Ai metodi applicabili solo a prodotti specifici si preferiranno i metodi di analisi uniformemente applicabili a vari gruppi di prodotti.

4. I metodi di analisi adottati conformemente alla difettiva dovrebbero essere formulati conformemente alla presentazione normalizzata

dei metodi di analisi, auspicata dall’organizzazione internazionale per la normalizzazione.

- Il testo del capitolo 35 dell’Allegato al regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione, del 17 settembre 1990, che determina

i metodi di analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 272 del

3 ottobre 1990, è il seguente:

35. Piombo

1. PRINCIPIO DEL METODO

Il piombo viene dosato direttamente nel vino mediante spettrofotometria di assorbimento atomico senza fiamma.

2. APPARECCHIATURA

Tutta la vetreria dev’essere preliminarmente lavata con acido nitrico concentrato caldo (70-80 °C) e sciacquata con acqua bidistillata.

2.1. Spettrofotometro di assorbimento atomico provvisto di forno a grafite, di correttore di assorbimento non specifico e di registratore

multipotenziometrico.

2.2. Lampada a catodo cavo al piombo.

2.3. Micropipette da 5 ìl munite di ghiere speciali per misure di assorbimento atomico.

3. REATTIVI

Tutti i reattivi devono essere di purezza analitica riconosciuta e in particolare devono essere esenti da piombo. L’acqua utilizzata

deve essere acqua bidistillata in un apparecchio di vetro borosilicato o acqua di purezza equivalente.

66 - 31/5/2006 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA N. 22

3.1. Acido fosforico all’85% (p20 = 1,71 g/ml)

3.2. Soluzione di acido fosforico ottenuta portando 8 ml di acido fosforico a 100 ml con acqua

3.3. Acido nitrico (p20 = 1,38 g/ml)

3.4. Soluzione di piombo da 1 g per litro

Usare una soluzione standard del commercio. Questa soluzione può essere ottenuta sciogliendo 1,600 g di nitrato di piombo II Pb

(NO3)2, in acido nitrico diluito all’1% (v/v) e portando al volume di 1 litro. Conservare la soluzione in un flacone di vetro borosilicato

a tappo smerigliato.

4. MODO DI OPERARE

4.1. Preparazione del campione

Diluire il vino 1:2 oppure 1:3 con la soluzione di acido fosforico (3.2) secondo la concentrazione presunta di piombo.

4.2. Preparazione delle soluzioni di taratura

A partire dalla soluzione di riferimento di piombo 3.4, preparare, mediante diluizioni successive con acqua bidistillata, soluzioni

contenenti rispettivamente 25-50-100-150 microgrammi di piombo per litro.

4.3. Determinazione

4.3.1. Programma del forno (proposto a titolo indicativo):

Essiccazione a 100 °C per 30 secondi.

Mineralizzazione a 900 °C per 20 secondi.

Atomizzazione a 2.250 °C per 2-3 secondi.

Flusso di azoto (gas di lavaggio): 6 litri/minuto.

NB: Alla fine dell’operazione portare la temperatura fino a 2.700 °C, onde pulire il forno.

4.3.2. Misure

Selezionare la lunghezza d’onda di 217 nm. Regolare lo zero della scala delle assorbanze con acqua bidistillata. Iniettare nel forno

programmato, mediante una micropipetta, per tre volte, 5 ìl di ciascuna delle soluzioni di taratura e della soluzione del campione da

analizzare. Registrare le assorbanze misurate. Calcolare il valore dell’assorbanza partendo dai risultati relativi alle tre iniezioni.

5. ESPRESSIONE DEI RISULTATI

5.1. Calcolo

Tracciare la curva delle variazioni dell’assorbanza in funzione delle concentrazioni di piombo delle soluzioni di taratura. La variazione

è lineare. Riportare il valore medio dell’assorbanza della soluzione del campione sulla retta di taratura e ricavare la concentrazione

C in piombo. La concentrazione di piombo espressa in microgrammi per litro di vino è pari a:

C × F

dove:

F = fattore di diluizione

- Per il regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione, dell’8 marzo 2001, vedi nota all’articolo 2.

- La direttiva 93/99/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, riguardante misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei

prodotti alimentari, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 290 del 24 novembre 1993, ed è stata abrogata

dall’articolo 61 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004.

- Il testo dell’articolo 61 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, è il seguente:

Art. 61

(Abrogazione di atti comunitari)

1. Le direttive 70/373/CEE, 85/591/CEE, 89/397/CEE, 93/99/CEE e 95/53/CE e le decisioni 93/383/CE, 98/728/CE e

1999/313/CE sono abrogate con effetto dal 1° gennaio 2006. La è abrogata con effetto dal 1° gennaio 2008.

2. Tuttavia, le norme di attuazione adottate sulla base di tali atti, in particolare quelle riportate nell’elenco dell’allegato VIII, rimangono

in vigore nella misura in cui non sono in contraddizione col presente regolamento, in attesa dell’adozione delle disposizioni

necessarie sulla base del presente regolamento.

3. I riferimenti agli atti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.

N. 22 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 31/5/2006 - 67

Note all’Allegato E

- Per il testo dell’allegato alla direttiva 85/591/CE, vedi nota all’Allegato D.

- Per la direttiva 93/99/CE del Consiglio, vedi nota all’Allegato D.

Note all’Allegato F

- Per il testo dell’allegato alla direttiva 85/591/CE, vedi nota all’Allegato D.

- Per la direttiva 93/99/CE del Consiglio, vedi nota all’Allegato D.

Note all’Allegato G

- La prima direttiva 71/250/CEE della Commissione, del 15 giugno 1971, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

n. L 155 del 12 luglio 1971.

- La direttiva 81/680/CEE della Commissione, del 30 luglio 1981, recante modifica delle direttive 71/250/CEE, 71/393/CEE,

72/199/CEE, 73/46/CEE, 74/203/CEE, 75/84/CEE, 76/372/CEE e 78/633/CEE, che fissano i metodi di analisi comunitari per i controlli

ufficiali degli alimenti per gli animali, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 246 del 29 agosto 1981.

- La direttiva 98/54/CE della Commissione, del 16 luglio 1998, recante modifica delle direttive 71/250/CEE, 72/199/CEE,

73/46/CEE e che abroga la direttiva 75/84/CEE, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 208 del 24 luglio

1998.

- La direttiva 1999/27/CE della Commissione, del 20 aprile 1999, che fissa i metodi di analisi comunitari per la determinazione

dell’amprolium, del diclazuril e del carbadox negli alimenti per animali, che modifica le direttive 71/250/CEE e 73/46/CEE e che revoca

la direttiva 74/203/CEE, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 118 del 6 maggio 1999.

- La direttiva 2005/6/CE della Commissione, del 26 gennaio 2005, che modifica la direttiva 71/250/CEE per quanto riguarda la

presentazione e l’interpretazione dei risultati d’analisi richiesti a norma della direttiva 2002/32/CE, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea n. L 24 del 27 gennaio 2005.

- La seconda direttiva 71/393/CEE della Commissione, del 18 novembre 1971, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità

europee n. L 279 del 20 dicembre 1971.

- La direttiva 73/47/CEE della Commissione, del 5 dicembre 1972, che modifica la seconda direttiva della Commissione del 18

novembre 1971 che fissa i metodi di analisi comunitari per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali, è pubblicata nella Gazzetta

ufficiale delle Comunità europee n. L 83 del 30 marzo 1973.

- La direttiva 84/4/CEE della Commissione, del 20 dicembre 1983, che modifica le direttive 71/393/CEE, 72/199/CEE e

78/633/CEE che fissano i metodi d’analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti per animali, è pubblicata nella Gazzetta

ufficiale delle Comunità europee n. L 15 del 18 gennaio 1984.

- La direttiva 98/64/CE della Commissione, del 3 settembre 1998, che fissa i metodi di analisi comunitari per la determinazione

degli amminoacidi, delle materie grasse grezze e dell’olaquindox negli alimenti per animali e che modifica la direttiva 71/393/CEE, è

pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 257 del 19 settembre 1998.

- La direttiva 1999/76/CE della Commissione, del 23 luglio 1999, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n.

L 207 del 6 agosto 1999.

- La direttiva 2000/45/CE della Commissione, del 6 luglio 2000, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L

174 del 13 luglio 2000.

- La direttiva 2003/126/CE della Commissione, del 23 dicembre 2003, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’ Unione europea

n. L 339 del 24 dicembre 2003.

Nota all’Allegato H

- Il testo dell’articolo 17 della legge regionale 11/2005, è il seguente:

Art. 17

(Metodi di campionamento e di analisi)

1. I campioni destinati al controllo ufficiale dei tenori di patulina nei prodotti alimentari sono prelevati secondo le modalità tecniche

fissate dal regolamento di cui al comma 4.

2. La preparazione e i metodi di analisi dei campioni di cui al comma 1 devono essere conformi ai criteri fissati dal regolamento

di cui al comma 4.

3. I campioni globali ottenuti sono considerati rappresentativi dei lotti. La conformità al tenore massimo di patulina è determinata

in funzione dei tenori rilevati nei campioni di laboratorio, secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione,

dell’8 marzo 2001, che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari.

68 - 31/5/2006 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA N. 22

4. Il regolamento di attuazione del presente articolo è emanato con decreto del Presidente della Regione, previa approvazione della

Giunta regionale, su proposta dell’assessore competente in materia di salute e di concerto con gli altri assessori interessati.

- La direttiva 2003/78/CE della Commissione, dell’11 agosto 2003, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L

203 del 12 agosto 2003.

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge n. 185

– d’iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale il 30 marzo 2006;

– assegnato il 6 aprile 2006 alla V Commissione permanente, per l’esame generale, e alle Commissioni II,

III e IV, per l’esame delle parti di competenza;

– esaminato dalle Commissioni II, III e IV nelle rispettive sedute del 19 aprile 2006;

– esaminato dalla V Commissione permanente nella seduta del 20 aprile 2006 e nella stessa seduta approvato

a maggioranza, con modifiche, con relazioni, di maggioranza, del consigliere Monai e, di minoranza,

dei consiglieri Battellino, Molinaro, Pedicini;

– esaminato dal Consiglio regionale nelle sedute antimeridiana e pomeridiana del 3 maggio 2006; legge approvata

dal Consiglio regionale, a maggioranza, con modifiche, in tale ultima seduta;

- trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio

regionale n. 6/3409-06 del 17 maggio 2006.
 

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