LEGGE REGIONALE 26 maggio 2006, n. 9.
Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione
Friuli Venezia Giulia derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Attuazione
delle direttive 98/64/CE, 1999/27/CE,
1999/76/CE, 2000/45/CE, 2001/22/CE, 2003/126/CE, 2004/16/CE,
2005/4/CE, 2005/6/CE, 2005/10/CE.
Modifica alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina
organica dei lavori pubblici) in adeguamento
al parere motivato della Commissione europea C(2005) 5145 del 13
dicembre 2005 (Legge
comunitaria 2005).
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga:
la seguente legge:
INDICE
Capo I
Adeguamento all’ordinamento comunitario
Art. 1 - (Finalità)
Capo II
Attuazione delle direttive comunitarie in materia di prevenzione
e
alimentazione umana di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a)
Art. 2 - (Metodi di campionamento)
Art. 3 - (Metodi di analisi)
Capo III
Attuazione delle direttive comunitarie in materia di
alimentazione
per gli animali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b)
Art. 4 - (Attuazione per rinvio)
Capo IV
Modifica alla legge regionale 14/2002 in adeguamento al parere
motivato
della Commissione europea C(2005) 5145 del 13 dicembre 2005
Art. 5 - (Modifiche all’articolo 3 della legge regionale
14/2002)
Art. 6 - (Modifiche all’articolo 4 della legge regionale
14/2002)
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Art. 7 - (Modifiche all’articolo 7 della legge regionale
14/2002)
Art. 8 - (Modifiche all’articolo 9 della legge regionale
14/2002)
Art. 9 - (Sostituzione dell’articolo 14 della legge regionale
14/2002)
Art. 10 - (Modifiche all’articolo 18 della legge regionale
14/2002)
Art. 11 - (Modifiche all’articolo 21 della legge regionale
14/2002)
Art. 12 - (Modifiche all’articolo 22 della legge regionale
14/2002)
Art. 13 - (Modifiche all’articolo 25 della legge regionale
14/2002)
Art. 14 - (Modifiche all’articolo 28 della legge regionale
14/2002)
Art. 15 - (Modifiche all’articolo 30 della legge regionale
14/2002)
Art. 16 - (Modifiche all’articolo 32 della legge regionale
14/2002)
Art. 17 - (Modifiche all’articolo 35 della legge regionale
14/2002)
Art. 18 - (Modifiche all’articolo 37 della legge regionale
14/2002)
Art. 19 - (Modifiche all’articolo 38 della legge regionale
14/2002)
Art. 20 - (Modifiche all’articolo 51 della legge regionale
14/2002)
Art. 21 - (Sostituzione dell’articolo 54 della legge
regionale 14/2002)
Art. 22 - (Sostituzione dell’articolo 67 della legge
regionale 14/2002)
Art. 23 - (Inserimento dell’articolo 67 bis nella legge
regionale 14/2002)
Art. 24 - (Modifiche all’articolo 70 della legge regionale
14/2002)
Art. 25 - (Attuazione della direttiva 2004/18/CE)
Capo V
Disposizioni finali e transitorie
Art. 26 - (Direttive attuate in via regolamentare)
Art. 27 - (Modifiche agli allegati)
Art. 28 - (Abrogazioni)
ALLEGATO A - Metodi di campionamento per il controllo ufficiale
dei tenori di piombo, cadmio, mercurio e
3-MCPD nei prodotti alimentari
ALLEGATO B - Metodi di campionamento per il controllo ufficiale
del tenore di benzo(a)pirene nei prodotti
alimentari
ALLEGATO C - Metodi di campionamento per il controllo ufficiale
del tenore di stagno nei prodotti alimentari
ALLEGATO D - Preparazione dei campioni e criteri relativi ai
metodi di analisi per il controllo ufficiale dei
tenori di piombo, cadmio, mercurio e 3-MCPD nei prodotti
alimentari
ALLEGATO E - Preparazione dei campioni e criteri relativi ai
metodi di analisi per il controllo ufficiale del
tenore benzo(a)pirene nei prodotti alimentari
ALLEGATO F - Preparazione dei campioni e criteri relativi ai
metodi di analisi per il controllo ufficiale dei
tenori di stagno nei prodotti alimentari in scatola
ALLEGATO G - Elenco delle direttive aventi contenuto
incondizionato e sufficientemente specifico che tro-
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vano applicazione nell’ambito dell’ordinamento regionale, ai
sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera a), della
legge regionale 10/2004
ALLEGATO H - Elenco delle direttive attuate in via regolamentare
ai sensi dell’articolo 17 della legge regionale
11/2005 (Legge comunitaria 2004)
Capo I
Adeguamento all’ordinamento comunitario
Art. 1
(Finalità)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in conformità ai principi
di cui all’articolo 117 della Costituzione e
in attuazione della legge regionale 2 aprile 2004, n. 10
(Disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli
Venezia Giulia ai processi normativi dell’Unione europea e sulle
procedure di esecuzione degli obblighi comunitari),
con la presente legge:
a) dispone l’attuazione delle seguenti direttive comunitarie in
materia di prevenzione e alimentazione umana:
1) direttiva 2001/22/CE della Commissione, dell’8 marzo 2001,
relativa ai metodi per il prelievo di campioni
e ai metodi d’analisi per il controllo ufficiale dei tenori
massimi di piombo, cadmio, mercurio e
3-MCPD nei prodotti alimentari, come modificata dalla direttiva
2005/4/CE della Commissione, del
19 gennaio 2005;
2) direttiva 2004/16/CE della Commissione, del 12 febbraio 2004,
che fissa le modalità di prelievo dei
campioni e i metodi di analisi per il controllo ufficiale del
tenore di stagno nei prodotti alimentari in
scatola;
3) direttiva 2005/10/CE della Commissione, del 4 febbraio 2005,
recante definizione dei metodi di campionamento
e di analisi per il controllo ufficiale del tenore di
benzo(a)pirene nelle derrate alimentari;
b) dispone l’attuazione per rinvio delle direttive comunitarie,
aventi contenuto incondizionato e sufficientemente
specifico, in materia di alimentazione per gli animali elencate
all’allegato G, ai sensi dell’articolo 4,
comma 2, lettera a), della legge regionale 10/2004;
c) modifica la legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina
organica dei lavori pubblici), al fine
dell’adeguamento dell’ordinamento regionale al parere motivato
della Commissione delle Comunità europee
C(2005) 5145, del 13 dicembre 2005, indirizzato alla Repubblica
italiana, ai sensi dell’articolo 226
del trattato che istituisce la Comunità europea.
Capo II
Attuazione delle direttive comunitarie in materia di prevenzione
e
alimentazione umana di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a)
Art. 2
(Metodi di campionamento)
1. I campioni destinati al controllo ufficiale dei tenori
massimi delle sostanze disciplinate dalle direttive
comunitarie in materia di prevenzione e alimentazione umana di
cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), sono
prelevati secondo le modalità indicate nei seguenti allegati:
a) i campioni destinati al controllo di piombo, cadmio, mercurio
e 3-MCPD sono prelevati secondo le modalità
tecniche di cui all’allegato A;
b) i campioni destinati al controllo di benzo(a)pirene sono
prelevati secondo le modalità tecniche di cui
all’allegato B;
c) i campioni destinati al controllo di stagno sono prelevati
secondo le modalità tecniche di cui all’allegato C.
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2. I campioni globali ottenuti sono considerati rappresentativi
dei lotti. La conformità al tenore massimo
delle sostanze è determinata in funzione dei tenori rilevati nei
campioni di laboratorio, secondo quanto stabilito
dal regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione, dell’8 marzo
2001, che definisce i tenori massimi di
taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari.
Art. 3
(Metodi di analisi)
1. La preparazione dei campioni e i metodi di analisi utilizzati
per il controllo ufficiale dei tenori delle sostanze
devono essere conformi ai criteri indicati nei seguenti
allegati:
a) per il controllo di piombo, cadmio, mercurio e 3-MCPD si
applicano i criteri di cui all’allegato D;
b) per il controllo di benzo(a)pirene si applicano i criteri di
cui all’allegato E;
c) per il controllo di stagno si applicano i criteri di cui
all’allegato F.
Capo III
Attuazione delle direttive comunitarie in materia di
alimentazione
per gli animali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b)
Art. 4
(Attuazione per rinvio)
1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera a), della legge
regionale 10/2004, le direttive comunitarie
elencate all’allegato G in materia di alimentazione per gli
animali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b),
aventi contenuto incondizionato e sufficientemente specifico,
trovano applicazione nell’ambito dell’ordinamento
regionale.
Capo IV
Modifica alla legge regionale 14/2002 in adeguamento al parere
motivato
della Commissione europea C(2005) 5145 del 13 dicembre 2005
Art. 5
(Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 14/2002)
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 31 maggio
2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori
pubblici), le parole: «dall’articolo 1, della direttiva
93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina
le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori»
sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo
1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa
al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti
pubblici di lavori, di forniture e di servizi».
Art. 6
(Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 14/2002)
1. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 4 della legge
regionale 14/2002 è sostituita dalla seguente:
«c) procedure di affidamento ed esecuzione degli appalti di
lavori pubblici, nonché procedure di affidamento
delle concessioni dei medesimi;».
Art. 7
(Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 14/2002)
1. Il comma 10 dell’articolo 7 della legge regionale 14/2002 è
sostituito dal seguente:
«10. La programmazione dei lavori pubblici degli organismi di
diritto pubblico, di cui all’articolo 1, para-
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grafo 9, della direttiva 2004/18/CE, è adottata in coerenza con
le disposizioni che disciplinano l’attività programmatoria
e previsionale della spesa. A tale fine sono adeguate le
eventuali norme regolamentari in vigore.
Per la programmazione dei lavori pubblici delle Aziende per i
servizi sanitari e delle Aziende ospedaliere trovano
applicazione le disposizioni di cui alla legge regionale 19
dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di
programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario
regionale e disposizioni urgenti per l’integrazione
socio-sanitaria), e successive modificazioni.».
Art. 8
(Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 14/2002)
1. Il comma 9 dell’articolo 9 della legge regionale 14/2002 è
sostituito dal seguente:
«9. Gli incarichi di progettazione di importo stimato compreso
tra 100.000 euro e il valore della soglia comunitaria
sono affidati mediante le procedure ad evidenza pubblica
disciplinate dal regolamento di cui
all’articolo 4.».
2. Dopo il comma 9 dell’articolo 9 della legge regionale
14/2002, come sostituito dal comma 1, è inserito
il seguente:
«9 bis. Gli incarichi di progettazione di importo stimato
inferiore a 100.000 euro sono affidati dal responsabile
del procedimento mediante una procedura che si svolga nel
rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.».
Art. 9
(Sostituzione dell’articolo 14 della legge regionale 14/2002)
1. L’articolo 14 della legge regionale 14/2002 è sostituito dal
seguente:
«Art. 14
(Requisiti per l’affidamento di lavori pubblici di importo
inferiore a quello
per cui la normativa statale prevede il sistema di
qualificazione SOA)
1. Per l’affidamento di lavori per i quali la normativa statale
non prevede l’obbligatorietà del sistema di
qualificazione attuato da organismi di diritto privato di
attestazione (SOA), da realizzarsi con le procedure di
cui agli articoli 21, 22 e 23, il possesso dei requisiti di
ordine tecnico e organizzativo è dimostrato con l’iscrizione
alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
2. Nel subappalto di lavori di cui al comma 1, il possesso dei
requisiti di ordine tecnico e organizzativo del
subappaltatore è dimostrato dall’iscrizione dello stesso alla
Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, nonché da dichiarazione dell’impresa appaltatrice
attestante l’idoneità tecnico-organizzativa del
subappaltatore.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, i soggetti esecutori
di lavori pubblici aventi sede in uno degli Stati
membri dell’Unione europea dimostrano l’iscrizione, secondo le
modalità vigenti nel paese d’origine, in uno
dei registri equivalenti a quello della Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura.».
Art. 10
(Modifiche all’articolo 18 della legge regionale 14/2002)
1. Al comma 2 dell’articolo 18 della legge regionale 14/2002
dopo le parole: «l’appalto-concorso è la procedura
in cui gli imprenditori presentano il progetto esecutivo dei
lavori e indicano le condizioni alle quali
sono disposti a eseguirlo» sono soppresse le seguenti: «, con
facoltà per le amministrazioni aggiudicatrici di
negoziare le condizioni del contratto».
2. Al comma 3 dell’articolo 18 della legge regionale 14/2002 le
parole: «previo parere del dirigente della
struttura regionale competente nella materia dei lavori
pubblici,» sono soppresse.
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Art. 11
(Modifiche all’articolo 21 della legge regionale 14/2002)
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 21 della legge regionale
14/2002 è inserito il seguente:
«1 bis. L’espletamento della gara è preceduto da adeguata
pubblicità sul sito informatico della Regione ai
sensi dell’articolo 38.».
Art. 12
(Modifiche all’articolo 22 della legge regionale 14/2002)
1. Al comma 1 dell’articolo 22 della legge regionale 14/2002 le
parole: «dall’articolo 7 della direttiva
93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993» sono sostituite
dalle seguenti: «dagli articoli 30 e 31 della direttiva
2004/18/CE».
2. Il comma 2 dell’articolo 22 della legge regionale 14/2002 è
sostituito dal seguente:
«2. Nel caso di appalti di importo inferiore alla soglia
comunitaria, le stazioni appaltanti affidano lavori
con la procedura negoziata esclusivamente qualora ricorra una
delle seguenti condizioni:
a) qualora la gara sia andata deserta in esito all’esperimento
di una procedura aperta o ristretta, purché le
condizioni iniziali dell’appalto non siano sostanzialmente
modificate;
b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero
attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l’appalto
possa essere affidato unicamente ad un operatore determinato;
c) qualora l’estrema urgenza, per eventi imprevedibili non
imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici,
non consenta di esperire nei termini le procedure aperte o
ristrette;
d) per lavori complementari, non compresi nel progetto
inizialmente aggiudicato né nel primo contratto concluso
ancorché in corso di esecuzione, che, a seguito di una
circostanza imprevista, siano divenuti necessari
all’esecuzione dell’opera purché vengano attribuiti
all’imprenditore che esegue tale opera e sempre
che non possano essere, tecnicamente o economicamente, distinti
dall’appalto principale senza gravi inconvenienti
per l’amministrazione oppure, quantunque separabili
dall’esecuzione dell’appalto iniziale,
siano strettamente necessari al suo perfezionamento; tuttavia,
l’importo cumulato degli appalti aggiudicati
per lavori complementari non deve superare il 50 per cento
dell’importo dell’appalto principale;
e) nel caso di lavori relativi ai lotti successivi di progetti
generali definitivi approvati, consistenti nella ripetizione
di opere similari affidate all’impresa titolare del primo
appalto, a condizione che tali lavori siano
conformi al progetto generale, che il lotto precedente sia stato
aggiudicato con procedure aperte o ristrette,
che negli atti di gara del primo appalto sia stato
esplicitamente previsto l’eventuale ricorso a tale procedura
e sia stato considerato anche l’importo del lotto successivo ai
fini dell’applicazione della normativa comunitaria;
il ricorso a tale procedura è limitato al triennio successivo
alla ultimazione dei lavori
dell’appalto iniziale.».
Art. 13
(Modifiche all’articolo 25 della legge regionale 14/2002)
1. Al comma 1 dell’articolo 25 della legge regionale 14/2002 le
parole: «all’articolo 30, paragrafo 4, della
direttiva 93/37/CEE» sono sostituite dalle seguenti:
«all’articolo 55 della direttiva 2004/18/CE».
Art. 14
(Modifiche all’articolo 28 della legge regionale 14/2002)
1. Il comma 3 dell’articolo 28 della legge regionale 14/2002 è
sostituito dal seguente:
«3. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano
nominare tra i dipendenti il direttore dei lavori
per carenza delle necessarie risorse specialistiche, ovvero per
difficoltà a rispettare i tempi della programmazione
lavori o per lavori di speciale complessità o rilevanza
architettonica o ambientale o per la necessità di
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attuare progetti integrati che richiedono l’apporto di una
pluralità di competenze, la direzione lavori è affidata
a liberi professionisti singoli o associati nelle forme della
legge 1815/1939, ovvero ad altri soggetti, con
l’osservanza delle procedure previste dalla vigente normativa
sugli appalti di servizi.».
2. Al comma 4 dell’articolo 28 della legge regionale 14/2002 le
parole: «di carenza» sono soppresse.
Art. 15
(Modifiche all’articolo 30 della legge regionale 14/2002)
1. Al comma 2 dell’articolo 30 della legge regionale 14/2002 le
parole: «capitolato generale d’appalto»
sono sostituite dalle seguenti: «regolamento di cui all’articolo
4».
2. Dopo il comma 7 dell’articolo 30 della legge regionale
14/2002 è inserito il seguente:
«7 bis. La stazione appaltante, tenuto conto dell’entità del
lavoro, indica nel capitolato speciale d’appalto
se intende subordinare il pagamento della rata di saldo alla
prestazione di garanzia fideiussoria. La garanzia
fideiussoria non può essere richiesta se non prevista
espressamente nel capitolato speciale d’appalto. Ai sensi
dell’articolo 28 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge
quadro in materia di lavori pubblici), il pagamento
della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione
dell’opera ai sensi dell’articolo 1666, secondo
comma, del codice civile.».
Art. 16
(Modifiche all’articolo 32 della legge regionale 14/2002)
1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 32 della legge
regionale 14/2002 le parole: «impresa appaltante
» sono sostituite dalle seguenti: «impresa appaltatrice».
Art. 17
(Modifiche all’articolo 35 della legge regionale 14/2002)
1. Al comma 1 dell’articolo 35 della legge regionale 14/2002
dopo le parole: «responsabile del procedimento
» sono inserite le seguenti: «, valutata l’ammissibilità formale
e la non manifesta infondatezza delle riserve
ai fini dell’effettivo raggiungimento del limite di valore,».
Art. 18
(Modifiche all’articolo 37 della legge regionale 14/2002)
1. Al comma 1 dell’articolo 37 della legge regionale 14/2002 le
parole: «direttiva 93/37/CEE e dalle norme
statali di recepimento» sono sostituite dalle seguenti:
«direttiva 2004/18/CE».
2. Al comma 2 dell’articolo 37 della legge regionale 14/2002 le
parole: «di cui all’articolo 5 della legge
regionale 11/1999» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi
dell’articolo 38».
Art. 19
(Modifiche all’articolo 38 della legge regionale 14/2002)
1. La rubrica dell’articolo 38 della legge regionale 14/2002 è
sostituita dalla seguente: «Sistema informativo
regionale di pubblicità degli appalti di lavori pubblici».
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 38 della legge regionale
14/2002 è inserito il seguente:
«1 bis. Ai fini di adeguata pubblicità, nel rispetto dei
principi di trasparenza e di non discriminazione previsti
dagli articoli 43 e 49 del trattato CE, sono in particolare
diffusi, ai sensi del comma 1, l’elenco annuale
dei lavori programmati dalle stazioni appaltanti, i criteri di
scelta applicati dalle medesime al fine di individuare
le imprese da invitare alle gare, nonché le modalità per gli
imprenditori interessati di proporre la propria
candidatura.».
24 - 31/5/2006 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA N. 22
Art. 20
(Modifiche all’articolo 51 della legge regionale 14/2002)
1. All’articolo 51 della legge regionale 14/2002 sono apportate
le seguenti modifiche:
a) alla lettera e) del comma 2 le parole: «soggetti di cui alle
lettere a), b) e c) dell’articolo 113 bis, comma 1,
e» sono soppresse;
b) la lettera d) del comma 7 è abrogata;
c) la lettera g) del comma 7 è sostituita dalla seguente:
«g) il trasferimento al soggetto delegatario delle risorse
necessarie allo svolgimento dei compiti attribuiti
con l’atto di delegazione, nella misura del 10 per cento
contestualmente all’atto di delegazione, nella misura
dell’ulteriore 80 per cento del quadro economico post-appalto
alla consegna e nella misura dell’importo rimanente
all’accertamento finale della spesa, conseguente
all’approvazione da parte del soggetto delegatario degli
atti di contabilità finale e di collaudo;»;
d) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
«10 bis. I soggetti di cui al comma 2, lettere e) ed f), non
possono realizzare direttamente i lavori pubblici
oggetto dell’atto di delegazione. Tali lavori, e relative
progettazioni e collaudi, sono realizzati mediante contratti
di appalto secondo le procedure di cui ai capi II e IV.».
Art. 21
(Sostituzione dell’articolo 54 della legge regionale 14/2002)
1. L’articolo 54 della legge regionale 14/2002 è sostituito dal
seguente:
«Art. 54
(Nomina dei collaudatori)
1. I collaudatori sono nominati dalla stazione appaltante a
seguito dell’espletamento delle procedure previste
dalla vigente normativa in materia di appalti di servizi. Le
stazioni appaltanti aggiudicano l’appalto mediante
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Le stazioni appaltanti si attengono ai criteri di cui al
presente articolo e al regolamento di cui all’articolo
4 per ammettere gli offerenti ed i candidati alla procedura di
aggiudicazione dell’appalto.
3. Possono essere affidati incarichi di collaudo ai seguenti
soggetti:
a) ingegneri, architetti, geologi, dottori agronomi e dottori
forestali che abbiano prestato servizio per almeno
dieci anni alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato o
di altre pubbliche amministrazioni o che, essendo
liberi professionisti o dipendenti di soggetti privati, siano
iscritti ininterrottamente, da almeno dieci
anni, nei rispettivi albi professionali;
b) geometri, periti industriali e agrari che abbiano prestato
servizio per almeno dieci anni alle dipendenze
delle amministrazioni dello Stato o di altre pubbliche
amministrazioni o che, essendo liberi professionisti
o dipendenti di soggetti privati, siano iscritti
ininterrottamente, da almeno dieci anni, nei rispettivi albi
professionali.
4. Possono essere affidati incarichi di collaudo aventi ad
oggetto le opere strutturali ai sensi della normativa
regionale in materia sismica ad ingegneri ed architetti, liberi
professionisti o dipendenti di enti pubblici o di soggetti
privati, che risultino iscritti ininterrottamente, da almeno
dieci anni, nei rispettivi albi professionali.
5. Possono essere affidati incarichi di collaudo, di cui ai
commi 3 e 4, a cittadini di Stati membri
dell’Unione europea che attestino il possesso almeno decennale
dei titoli di studio richiesti dallo Stato membro
di appartenenza per l’esercizio delle professioni corrispondenti
a quelle di cui alle lettere a) e b) del comma
3 e che abbiano prestato servizio per almeno dieci anni alle
dipendenze delle amministrazioni dello Stato
di appartenenza o di altre pubbliche amministrazioni, ovvero che
abbiano esercitato, per lo stesso periodo, la
libera professione.
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GIULIA 31/5/2006 - 25
6. I soggetti di cui ai commi 3, 4 e 5 devono attestare il
possesso di idonea esperienza, ai sensi del regolamento
di cui all’articolo 4 e il possesso delle competenze specifiche
richieste per l’intervento da collaudare.».
Art. 22
(Sostituzione dell’articolo 67 della legge regionale 14/2002)
1. L’articolo 67 della legge regionale 14/2002 è sostituito dal
seguente:
«Art. 67
(Dichiarazione di pubblica utilità)
1. Relativamente alle opere pubbliche da realizzarsi nel
territorio regionale, la dichiarazione di pubblica
utilità è implicita nell’atto di approvazione del progetto
definitivo dalla data in cui lo stesso diviene efficace ai
sensi di legge.
2. Le opere che godono di contributo regionale possono essere
espressamente dichiarate di pubblica utilità
nel provvedimento di concessione, previa conforme deliberazione
della Giunta regionale.
3. Per le opere diverse da quelle di cui ai commi 1 e 2, la
dichiarazione espressa di pubblica utilità è pronunciata
dall’autorità individuata dalle norme di settore e in mancanza,
dalla Giunta regionale.».
Art. 23
(Inserimento dell’articolo 67 bis nella legge regionale 14/2002)
1. Dopo l’articolo 67 della legge regionale 14/2002 è inserito
il seguente:
«Art. 67 bis
(Incarichi nell’ambito di procedure espropriative)
1. Nei limiti delle competenze professionali determinate dalle
leggi vigenti, possono essere affidati a tecnici
laureati o diplomati incarichi di rilievi e perizie di stima e
compilazione di stati di consistenza da effettuare
per fini espropriativi.».
Art. 24
(Modifiche all’articolo 70 della legge regionale 14/2002)
1. Al comma 1 dell’articolo 70 della legge regionale 14/2002 le
parole: «ai sensi dell’articolo 12, terzo
comma, della legge 865/1971» sono soppresse.
Art. 25
(Attuazione della direttiva 2004/18/CE)
1. Nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento
comunitario e delle disposizioni relative a materie di
competenza esclusiva dello Stato, con successiva legge regionale
è disposta l’attuazione della direttiva
2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo
2004, relativa al coordinamento delle procedure
di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture
e di servizi.
Capo V
Disposizioni finali e transitorie
Art. 26
(Direttive attuate in via regolamentare)
1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera b), della legge
regionale 10/2004, le direttive attuate in via re-
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FRIULI VENEZIA GIULIA N. 22
golamentare ai sensi della legge regionale 6 maggio 2005, n. 11
(Legge comunitaria 2004), sono elencate
all’allegato H.
Art. 27
(Modifiche agli allegati)
1. Il testo degli allegati alla presente legge è modificato con
decreto del Presidente della Regione, previa
deliberazione della Giunta regionale, in particolare, ai fini
dell’adeguamento dei medesimi ad ulteriori sopravvenuti
atti comunitari.
Art. 28
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) comma 2 dell’articolo 16 della legge regionale 31 gennaio
1989, n. 6 (Norme per favorire il processo di
integrazione europea e per l’ attuazione dei programmi
comunitari);
b) articolo 5 della legge regionale 26 aprile 1999, n. 11
(Disposizioni di semplificazione amministrativa per
il contenimento della spesa pubblica, connesse alla manovra
finanziaria per l’anno 1999 nonché disposizioni
in materia di finanziamenti ad Enti locali e regionali ed
ulteriori modifiche ed integrazioni a leggi regionali);
c) articoli 52, 53, 65, 66 e 69 della legge regionale 14/2002.
NOTE
Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi
dell’articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo
modificato dall’articolo 85, comma 1, della legge regionale
30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all’articolo 1
- Il testo dell’articolo 117 della Costituzione, come sostituito
dall’articolo 3 della legge costituzionale 3/2001, è il seguente:
Art. 117
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni
nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti
dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo
Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato;
rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione
giuridica
dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni
ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela
della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello
Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum
statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e
degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia
amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e
penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il
territorio
nazionale;
n) norme generali sull’istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni
fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi
internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento
informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale,
regionale e locale; opere dell’ingegno;
s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a:
rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni; commercio
con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva
l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione
e della formazione professionale; professioni; ricerca
scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi;
tutela
della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione
civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di
trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione;
produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; previdenza
complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici
e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione
dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di
attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende
di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta
alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la
determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello
Stato.
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad
ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle
materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla
formazione degli atti normativi comunitari e provvedono
all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti
dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura
stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del
potere
sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di
legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamen-
N. 22 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA
GIULIA 31/5/2006 - 51
tare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le
Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla
disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la
piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale
ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e
uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre
Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con
individuazione
di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere
accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei
casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.
- La direttiva 2001/22/CE della Commissione, dell’8 marzo 2001,
relativa ai metodi per il prelievo di campioni e ai metodi
d’analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di
piombo, cadmio, mercurio e 3-MCPD nei prodotti alimentari, è pubblicata nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 77 del 16 marzo
2001.
- La direttiva 2005/4/CE della Commissione, del 19 gennaio 2005,
che modifica la direttiva 2001/22/CE, è pubblicata nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea n. L 19 del 21 gennaio 2005.
- La direttiva 2004/16/CE della Commissione, del 12 febbraio
2004, che fissa le modalità di prelievo dei campioni e i metodi di
analisi per il controllo ufficiale del tenore di stagno nei
prodotti alimentari in scatola, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione
europea n. L 42 del 13 febbraio 2004.
- La direttiva 2005/10/CE della Commissione, del 4 febbraio
2005, recante definizione dei metodi di campionamento e di analisi
per il controllo ufficiale del tenore di benzo(a)pirene nelle
derrate alimentari, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
n. L 34 dell’8 febbraio 2005.
- Il testo dell’articolo 4 della legge regionale 10/2004, come
modificato dall’articolo 18, comma 1, della legge regionale 11/2005,
è il seguente:
Art. 4
(Contenuti della legge comunitaria regionale)
1. Il periodico adeguamento dell’ordinamento regionale
all’ordinamento comunitario è assicurato dalla legge comunitaria regionale,
che reca:
a) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni
legislative regionali in contrasto con gli obblighi indicati all’articolo 1;
b) disposizioni necessarie per dare attuazione o assicurare
l’applicazione di norme e di atti comunitari, che vincolino la Repubblica
italiana ad adottare provvedimenti di attuazione;
c) disposizioni che autorizzano la Giunta regionale ad attuare
le direttive in via regolamentare, nelle materie non coperte da riserva
assoluta di legge;
d) disposizioni ricognitive delle direttive da attuare in via
amministrativa.
2. Alla legge comunitaria regionale sono allegati:
a) l’elenco delle direttive delle quali si dispone l’attuazione
per rinvio, in quanto aventi contenuto incondizionato e sufficientemente
specifico, e delle direttive che non necessitano di
provvedimento di attuazione in quanto l’ordinamento interno risulta già conforme
a esse;
b) l’elenco delle direttive attuate in via regolamentare;
c) l’elenco delle direttive attuate in via amministrativa.
- Il parere motivato della Commissione delle Comunità europee
C(2005) 5145, del 13 dicembre 2005, indirizzato alla Repubblica
Italiana ai sensi dell’articolo 226 del trattato che istituisce
la Comunità europea, riguarda la disciplina organica in materia di affidamento
di lavori pubblici prevista dalla legge regionale del Friuli
Venezia Giulia del 31 maggio 2002, n. 14, come integrata dalle successive
modifiche, nonché dal relativo regolamento di attuazione
approvato con decreto del Presidente della Regione del 5 giugno
2003, n. 165/Pres.
Nota all’articolo 2
- Il regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione, dell’8
marzo 2001, che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti
presenti nelle derrate alimentari, è pubblicato nella Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee n. L 77 del 16 marzo 2001.
Nota all’articolo 4
- Per il testo dell’articolo 4 della legge regionale 10/2004,
vedi nota all’articolo 1.
Note all’articolo 5
- Il testo dell’articolo 3, comma 1, della legge regionale 31
maggio 2002, n. 14, come sostituito dall’articolo 13, comma 1, della
legge regionale 12/2003, e ulteriormente modificato dal presente
articolo, è il seguente:
52 - 31/5/2006 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA N. 22
Art. 3
(Ambito soggettivo di applicazione della legge)
1. La presente legge si applica alle amministrazioni
aggiudicatrici, ai loro consorzi di diritto pubblico, agli organismi di diritto
pubblico, di cui all’articolo
1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 31 marzo 2004,
relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione
degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.
(omissis)
- Il testo dell’articolo 1, paragrafo 9, della direttiva
2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa
al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti
pubblici di lavori, di forniture e di servizi, pubblicata nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea n. L 134 del 30 aprile 2004, è il
seguente:
Art. 1
(Definizioni)
(omissis)
9. Si considerano «amministrazioni aggiudicatrici»: lo Stato,
gli enti pubblici territoriali, gli organismi di diritto pubblico e le
associazioni
costituite da uno o più di tali enti pubblici territoriali o da
uno o più di tali organismi di diritto pubblico.
Per «organismo di diritto pubblico» s’intende qualsiasi
organismo:
a) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di
interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale,
b) dotato di personalità giuridica, e
c) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo
Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico
oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi
ultimi oppure il cui organo d’amministrazione, di direzione o di vigilanza
sia costituito da membri dei quali più della metà è designata
dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di
diritto pubblico.
Gli elenchi, non limitativi, degli organismi e delle categorie
di organismi di diritto pubblico che soddisfano i criteri di cui al secondo
comma, lettere a), b), e c), figurano nell’allegato III. Gli
Stati membri notificano periodicamente alla Commissione le modificazioni
intervenute nei loro elenchi.
(omissis)
Nota all’articolo 6
- Il testo dell’articolo 4, della legge regionale 14/2002, come
modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 4
(Regolamento di attuazione)
1. Il regolamento di attuazione della presente legge è emanato
entro novanta giorni dall’entrata in vigore della medesima, previo
parere vincolante della competente Commissione consiliare, in
conformità ai principi generali di cui all’articolo 1 della legge regionale
20 marzo 2000, n. 7, nonché in conformità ai seguenti ulteriori
principi e criteri:
a) libera concorrenza degli operatori;
b) omogeneità e trasparenza delle procedure;
c) semplificazione, accorpamento e accelerazione delle procedure
valutative, autorizzatorie e di spesa;
d) programmazione efficace, finalizzata alla certezza dei tempi
e dei costi;
e) collaborazione tra la Regione, le amministrazioni pubbliche e
le altre stazioni appaltanti;
f) separazione delle procedure e delle responsabilità relative a
progettazione, esecuzione e collaudo dei lavori pubblici;
g) preferenza per la redazione dei progetti da parte degli
uffici tecnici delle pubbliche amministrazioni;
h) nomina del responsabile unico del procedimento.
2. Con il regolamento di cui al comma 1 sono emanate le norme di
attuazione della presente legge e sono disciplinati i procedimenti
amministrativi, con riferimento alle seguenti materie:
a) organizzazione della stazione appaltante;
N. 22 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA
GIULIA 31/5/2006 - 53
b) programmazione, progettazione, direzione dei lavori,
collaudo, supporto tecnico-amministrativo e annesse normative tecniche;
c) procedure di affidamento ed esecuzione degli appalti di
lavori pubblici, nonché procedure di affidamento delle concessioni dei
medesimi;
d) attività di valutazione tecnica e autorizzatorie, finalizzate
o comunque connesse con la realizzazione di lavori pubblici;
e) forme di pubblicità, di informazione e di conoscibilità degli
incarichi e degli affidamenti, nonché degli atti procedimentali, anche
mediante utilizzo di sistemi telematici;
f) attività di supporto a favore delle amministrazioni
aggiudicatrici in relazione alla progettazione e alla direzione dei lavori;
g) modalità di affidamento dei servizi attinenti all’ingegneria
e all’architettura non disciplinati dalle norme di recepimento delle direttive
comunitarie;
h) attuazione delle norme sulla sicurezza nei cantieri e
modalità di accertamento della regolarità contributiva delle imprese esecutrici
di lavori pubblici.
3. Con la presente legge sono abrogate, a decorrere dalla data
di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, le disposizioni
vigenti, anche di legge, con esso incompatibili, espressamente
indicate nel regolamento medesimo.
Note all’articolo 7
- Il testo dell’articolo 7 della legge regionale 14/2002, come
modificato dall’articolo 13, comma 3, della legge regionale 12/2003,
e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 7
(Programma triennale dei lavori pubblici)
1. L’attività di realizzazione dei lavori di cui alla presente
legge si svolge sulla base del programma triennale dei lavori pubblici,
di seguito denominato programma, e dei suoi aggiornamenti
annuali.
2. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, predispongono e
approvano il programma, nel rispetto dei documenti programmatori,
previsti dalla normativa vigente e in particolare dalla
normativa urbanistica, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno
di
riferimento, ivi comprese le opere di manutenzione straordinaria
del patrimonio e dei servizi a rete.
3. I bisogni connessi con la conservazione e la valorizzazione
dell’ambiente e del patrimonio culturale, con la difesa del territorio,
con lo sviluppo economico-sociale della regione e con lo
svolgimento di funzioni istituzionali, che per il loro soddisfacimento prevedono
la realizzazione di lavori pubblici, costituiscono il
riferimento per la programmazione dei lavori pubblici.
4. Il programma individua gli interventi da attivare sulla base
di una relazione illustrativa, dell’inquadramento territoriale di massima,
di uno studio di fattibilità tecnico-amministrativa e di
identificazione e quantificazione dei bisogni con particolare riferimento al
bacino di utenza, di un preventivo di spesa e della
individuazione dei presumibili tempi di attuazione. Il programma può essere
oggetto
di revisione.
5. Nel programma sono altresì indicati i beni immobili pubblici
che, al fine di quanto previsto dall’articolo 16, comma 10, possono
essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di
superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati e
valutati anche rispetto a eventuali caratteri di rilevanza
storico-artistica, architettonica, paesaggistica e ambientale, tenuto conto
della
situazione catastale e ipotecaria.
6. Il programma e l’elenco annuale dei lavori sono approvati
unitamente al bilancio preventivo, di cui costituiscono parte integrante;
l’elenco annuale deve contenere l’indicazione dei mezzi
finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero
disponibili in base a contributi o risorse comunitarie, statali,
regionali o di altri enti pubblici, nonché quelli comunque acquisibili.
Tale disposizione non si applica alla Regione.
7. L’individuazione nel programma dell’intervento costituisce
presupposto per l’avvio delle fasi di progettazione definitiva ed
esecutiva.
8. Le pubbliche amministrazioni sono autorizzate a disporre
l’erogazione del finanziamento o del contributo, non appena il lavoro,
oggetto di incentivi finanziari, viene inserito nell’elenco
annuale dell’ente beneficiario.
9. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, adottano il
programma e gli elenchi annuali dei lavori sulla base di schemi-tipo definiti
con il regolamento di cui all’articolo 4. I programmi e gli
elenchi approvati sono comunicati all’Osservatorio dei lavori pubblici per il
tramite della competente sezione regionale ai sensi e per gli
effetti di cui all’articolo 5 della legge regionale 26 aprile 1999, n. 11.
Rimangono
fermi gli obblighi di comunicazione a organismi centrali e dello
Stato per la verifica della compatibilità del programma con i
documenti programmatori vigenti.
10. La programmazione dei lavori pubblici degli organismi di
diritto pubblico, di cui all’articolo 1, paragrafo 9, della direttiva
2004/18/CE, è adottata in coerenza con le disposizioni che
disciplinano l’attività programmatoria e previsionale della spesa. A tale
fine sono adeguate le eventuali norme regolamentari in vigore.
Per la programmazione dei lavori pubblici delle Aziende per i servizi
sanitari e delle Aziende ospedaliere trovano applicazione le
disposizioni di cui alla legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme
in materia di programmazione, contabilità e controllo del
Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l’integrazione socio-
sanitaria), e successive modificazioni.
- Per il testo dell’articolo 1, paragrafo 9, della direttiva
2004/18/CE, vedi nota all’articolo 5.
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FRIULI VENEZIA GIULIA N. 22
Note all’articolo 8
- Il testo dell’articolo 9 della legge regionale 14/2002, come
modificato dall’articolo 13, comma 4, della legge regionale 12/2003,
e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 9
(Attività di progettazione, direzione dei lavori e accessorie)
1. Le prestazioni finalizzate alla realizzazione di lavori
pubblici e in particolare quelle relative alla progettazione preliminare,
definitiva
ed esecutiva, nonché alla direzione dei lavori sono espletate:
a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei
lavori costituiti con la partecipazione di enti pubblici ai sensi della
legislazione
vigente, nonché con le modalità di cui all’articolo 6;
c) dagli uffici di altre pubbliche amministrazioni adeguatamente
attrezzate, di cui le singole amministrazioni aggiudicatrici possono
avvalersi sulla base di apposito accordo;
d) da liberi professionisti singoli o associati nelle forme di
cui alla legge 1815/1939 e successive modificazioni;
e) dalle società di professionisti;
f) dalle società di ingegneria;
g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui
alle lettere d), e) ed f).
2. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere
a), b) e c), sono firmati da dipendenti in possesso del titolo di abilitazione
o equipollente ai sensi della normativa vigente in materia.
3. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai quali
sono attribuiti incarichi di responsabile del procedimento, sicurezza,
progettazione, direzione lavori si applicano le disposizioni di
cui all’articolo 5, comma 6, relativamente alla stipula delle polizze
assicurative
per la copertura dei rischi di natura professionale. Nel caso di
affidamento di incarichi professionali a soggetti esterni, le polizze
assicurative sono a carico dei soggetti stessi.
4. Per l’esercizio delle funzioni tecniche, di progettazione,
direzione dei lavori e collaudo, nonché di quelle amministrative, finalizzate
al regolare svolgimento del ciclo realizzativo dei lavori
pubblici, le amministrazioni pubbliche possono affidare incarichi e consulenze
a soggetti esterni aventi le competenze di carattere tecnico,
economico-finanziario, amministrativo e legale e che abbiano stipulato
a proprio carico una polizza assicurativa a copertura dei rischi
di natura professionale.
5. La redazione del progetto preliminare, definitivo ed
esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse
alla progettazione, in caso di carenza in organico di personale
tecnico nelle stazioni appaltanti, ovvero di difficoltà di rispettare i
tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni
di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza
architettonica o ambientale o in caso di necessità di
predisporre progetti integrali, così come definiti dal regolamento di cui
all’articolo 4, che richiedono l’apporto di una pluralità di
competenze, casi che devono essere accertati e certificati dal responsabile
della struttura competente alla realizzazione dei lavori,
possono essere affidati ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g).
6. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto
affidatario dell’incarico, lo stesso deve essere espletato da professionisti
iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti
professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati negli
atti di affidamento, con la specificazione delle rispettive
qualificazioni professionali e, in presenza di più prestazioni specialistiche,
con l’individuazione della persona fisica incaricata
dell’integrazione tra le stesse. Oltre alle prestazioni da svolgersi dai
professionisti
indicati negli atti di affidamento, l’affidatario non può
affidare a terzi ulteriori attività, fatta eccezione per quelle relative alle
indagini
geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a
misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e
di dettaglio, con l’esclusione delle relazioni geologiche,
nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque
impregiudicata la responsabilità del progettista.
7. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono
partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli
eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la
suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori
pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto
controllato, controllante o collegato all’affidatario di incarichi di
progettazione.
Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con
riferimento a quanto previsto dall’articolo 2359 del codice civile.
I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti
dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello
svolgimento dell’incarico e ai loro dipendenti, nonché agli
affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.
8. Per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura il
cui importo stimato sia pari o superiore alla soglia comunitaria, si applicano
le disposizioni di cui alla direttiva 92/50/CEE del Consiglio,
del 18 giugno 1992, e al decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
157, e successive modificazioni.
9. Gli incarichi di progettazione di importo stimato compreso
tra 100.000 euro e il valore della soglia comunitaria sono affidati
mediante le procedure ad evidenza pubblica disciplinate dal
regolamento di cui all’articolo 4.
9 bis. Gli incarichi di progettazione di importo stimato
inferiore a 100.000 euro sono affidati dal responsabile del procedimento
mediante una procedura che si svolga nel rispetto dei principi
di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
10. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di
particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale,
N. 22 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA
GIULIA 31/5/2006 - 55
storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, le
stazioni appaltanti possono valutare la opportunità di applicare la procedura
del
concorso di progettazione o del concorso di idee.
11. Gli affidamenti di cui ai commi 9 e 10 sono ulteriormente
disciplinati dal regolamento di cui all’articolo 4.
12. Le stazioni appaltanti non possono subordinare la
corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e
delle attività tecnico-amministrative a essa connesse
all’ottenimento del finanziamento dell’opera progettata. Nella convenzione
stipulata
fra stazione appaltante e progettista incaricato sono previste
le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi. Ai fini
dell’individuazione dell’importo stimato il conteggio deve
ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori qualora si
intenda affidarla allo stesso progettista esterno.
13. (ABROGATO)
14. È fatto obbligo alle amministrazioni aggiudicatrici e agli
enti aggiudicatori di prevedere nei quadri economici dei progetti relativi
ai lavori su sedi stradali un congruo importo per indennizzi
derivanti da eventuali interruzioni di pubblici servizi.
- Per il testo dell’articolo 4 della legge regionale 14/2002,
vedi nota all’articolo 6.
Note all’articolo 9
- Per il testo degli articoli 21 e 22 della legge regionale
14/2002, vedi note rispettivamente agli articoli 11 e 12.
- Il testo dell’articolo 23 della legge regionale 14/2002, è il
seguente:
Art. 23
(Lavori in economia)
1. I lavori in economia sono ammessi fino all’importo di euro
200.000.
2. I lavori in economia si possono eseguire:
a) in amministrazione diretta;
b) per cottimo.
3. I lavori in amministrazione diretta si eseguono per mezzo del
personale della amministrazione aggiudicatrice; il responsabile
del procedimento acquista i materiali e noleggia i mezzi
eventualmente necessari per la realizzazione dell’opera.
4. Il cottimo è una procedura negoziata, adottata per
l’affidamento dei lavori di particolari tipologie, individuate da ciascuna
stazione
appaltante in un apposito regolamento.
5. Con il regolamento di cui all’articolo 4 sono definite le
tipologie dei lavori da eseguirsi in economia e le forme di contabilità
semplificata dei lavori.
Nota all’articolo 10
- Il testo dell’articolo 18 della legge regionale 14/2002, come
modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 18
(Procedure di scelta del contraente)
1. Le procedure di scelta del contraente sono:
a) la procedura aperta;
b) la procedura ristretta;
c) la procedura ristretta semplificata;
d) l’appalto-concorso;
e) la procedura negoziata.
2. La procedura aperta è la procedura in cui ogni imprenditore
in possesso dei requisiti di qualificazione può presentare
un’offerta; la procedura ristretta è la procedura in cui
soltanto gli imprenditori che ne abbiano fatto richiesta e che siano stati
invitati
dalle amministrazioni aggiudicatrici possono presentare
un’offerta; la procedura ristretta semplificata è la procedura in cui soltanto
gli
imprenditori direttamente invitati dalle amministrazioni
aggiudicatrici possono presentare un’offerta; l’appalto-concorso è la procedura
in cui gli imprenditori presentano il progetto esecutivo dei
lavori e indicano le condizioni alle quali sono disposti a eseguirlo; la
procedura
negoziata è la procedura in cui le amministrazioni
aggiudicatrici consultano gli imprenditori di propria scelta e negoziano con
uno o più di essi le condizioni del contratto.
3. L’affidamento di appalti mediante appalto-concorso è
consentito ai soggetti appaltanti, in seguito a motivata decisione, per speciali
lavori o per la realizzazione di opere complesse o a elevata
componente tecnologica, la cui progettazione richieda il possesso di
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FRIULI VENEZIA GIULIA N. 22
competenze particolari o la scelta tra soluzioni tecniche
differenziate. Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di un progetto
preliminare, nonché di un capitolato prestazionale corredato
dell’indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici
inderogabili. L’offerta ha a oggetto il progetto esecutivo e il
prezzo.
Note all’articolo 11
- Il testo dell’articolo 21 della legge regionale 14/2002, come
modificato dall’articolo 13, comma 7, della legge regionale
12/2003, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il
seguente:
Art. 21
(Procedura ristretta semplificata)
1. Nell’affidamento mediante procedura ristretta semplificata
l’importo dei lavori messi in gara non può essere superiore a euro
1.500.000.
1 bis. L’espletamento della gara è preceduto da adeguata
pubblicità sul sito informatico della Regione ai sensi dell’articolo 38.
2. L’amministrazione aggiudicatrice disciplina lo svolgimento
della gara in sede di invito a partecipare nel rispetto dei principi
della trasparenza e concorrenza.
3. L’affidamento degli appalti avviene a seguito di gara alla
quale sono invitati almeno dieci concorrenti qualificati per i lavori
oggetto dell’appalto. Per gli affidamenti inferiori a 100.000
euro sono invitati almeno cinque concorrenti qualificati. Il regolamento di
cui all’articolo 4 definisce i criteri di interpello dei
concorrenti nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza.
4. Qualora la gara di cui al comma 3 vada deserta,
l’amministrazione aggiudicatrice può procedere ai sensi dell’articolo 22.
- Per il testo dell’articolo 38 della legge regionale 14/2002,
vedi nota all’articolo 19.
Note all’articolo 12
- Il testo dell’articolo 22 della legge regionale 14/2002, come
modificato dall’articolo 5, comma 1, della legge regionale 25/2005,
e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 22
(Procedura negoziata)
1. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono all’affidamento
di lavori pubblici mediante procedura negoziata nei casi previsti
dagli articoli 30 e 31 della direttiva 2004/18/CE, e con
l’osservanza delle modalità previste dalla medesima direttiva, nel caso di
appalti
di importo pari o superiore alla soglia comunitaria.
2. Nel caso di appalti di importo inferiore alla soglia
comunitaria, le stazioni appaltanti affidano lavori con la procedura negoziata
esclusivamente qualora ricorra una delle seguenti condizioni:
a) qualora la gara sia andata deserta in esito all’esperimento
di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali
dell’appalto non siano sostanzialmente modificate;
b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero
attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l’appalto possa essere affidato
unicamente ad un operatore determinato;
c) qualora l’estrema urgenza, per eventi imprevedibili non
imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici, non consenta di esperire
nei termini le procedure aperte o ristrette;
d) per lavori complementari, non compresi nel progetto
inizialmente aggiudicato né nel primo contratto concluso ancorché in corso
di esecuzione, che, a seguito di una circostanza imprevista,
siano divenuti necessari all’esecuzione dell’opera purché vengano attribuiti
all’imprenditore che esegue tale opera e sempre che non possano
essere, tecnicamente o economicamente, distinti
dall’appalto principale senza gravi inconvenienti per
l’amministrazione oppure, quantunque separabili dall’esecuzione
dell’appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo
perfezionamento; tuttavia, l’importo cumulato degli appalti aggiudicati
per lavori complementari non deve superare il 50 per cento
dell’importo dell’appalto principale;
e) nel caso di lavori relativi ai lotti successivi di progetti
generali definitivi approvati, consistenti nella ripetizione di opere similari
affidate
all’impresa titolare del primo appalto, a condizione che tali
lavori siano conformi al progetto generale, che il lotto precedente
sia stato aggiudicato con procedure aperte o ristrette, che
negli atti di gara del primo appalto sia stato esplicitamente previsto
l’eventuale ricorso a tale procedura e sia stato considerato
anche l’importo del lotto successivo ai fini dell’applicazione della normativa
comunitaria; il ricorso a tale procedura è limitato al triennio
successivo alla ultimazione dei lavori dell’appalto iniziale.
3. Gli affidamenti di appalti mediante procedura negoziata sono
motivati e comunicati alla sezione regionale dell’Osservatorio dei
lavori pubblici dal responsabile del procedimento e i relativi
atti sono posti in libera visione di chiunque lo richieda.
4. Qualora un lotto funzionale appartenente a un’opera sia stato
affidato mediante procedura negoziata, allo stesso appaltatore non
può essere assegnato con tale procedura altro lotto in tempi
successivi se appartenente alla medesima opera.
- Il testo degli articoli 30 e 31 della direttiva 2004/18/CE del
31 marzo 2004, è il seguente:
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Art. 30
(Aggiudicazione mediante procedura negoziata con pubblicazione
di un bando di gara)
1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti
pubblici mediante procedura negoziata, previa pubblicazione di
un bando di gara, nelle fattispecie seguenti:
a) in caso di offerte irregolari o di deposito di offerte
inaccettabili secondo le disposizioni nazionali compatibili con le disposizioni
degli articoli 4, 24, 25, 27 e quelle del capo VII, presentate
in esito all’esperimento di una procedura aperta o ristretta o di un dialogo
competitivo, purché le condizioni iniziali dell’appalto non
siano sostanzialmente modificate.
Le amministrazioni aggiudicatrici possono non pubblicare un
bando di gara se includono nella procedura negoziata tutti, e soltanto,
gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli da
45 a 52 che, nella procedura aperta o ristretta o nel dialogo competitivo
precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti
formali della procedura di aggiudicazione;
b) in casi eccezionali, qualora si tratti di lavori, forniture o
di servizi la cui natura o i cui imprevisti non consentano una fissazione
preliminare e globale dei prezzi;
c) nel caso di servizi, e in particolare di servizi rientranti
nella categoria 6 dell’allegato II A e di prestazioni di natura intellettuale
quali la progettazione di opere, nella misura in cui la natura
della prestazione da fornire renda impossibile stabilire le specifiche
dell’appalto con una precisione sufficiente che permetta di
aggiudicare l’appalto selezionando l’offerta migliore secondo le norme
della procedura aperta o della procedura ristretta;
d) nel caso di appalti pubblici di lavori, per i lavori
realizzati unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto e non
per assicurare una redditività o il recupero dei costi di
ricerca e di sviluppo.
2. Nei casi di cui al paragrafo 1, le amministrazioni
aggiudicatrici negoziano con gli offerenti le offerte da questi presentate per
adeguarle alle esigenze indicate nel bando di gara, nel
capitolato d’oneri e negli eventuali documenti complementari e per cercare
l’offerta migliore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1.
3. Nel corso della negoziazione le amministrazioni
aggiudicatrici garantiscono la parità di trattamento fra tutti gli offerenti. In
particolare,
esse non forniscono in maniera discriminatoria informazioni che
possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere che la
procedura negoziata si svolga in fasi successive per ridurre il numero
di offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione
indicati nel bando di gara o nel capitolato d’oneri. Il ricorso a tale
facoltà è indicato nel bando di gara o nel capitolato d’oneri.
Art. 31
(Aggiudicazione mediante procedura negoziata senza pubblicazione
di un bando di gara)
Le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti
pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione
di un bando di gara nelle fattispecie seguenti:
1) per gli appalti pubblici di lavori, forniture e di servizi:
a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna
offerta appropriata o non sia stata depositata alcuna candidatura in esito
all’esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le
condizioni iniziali dell’appalto non siano sostanzialmente modificate
e purché una relazione sia trasmessa alla Commissione a
richiesta di quest’ultima;
b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero
attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l’appalto possa essere affidato
unicamente
ad un operatore economico determinato;
c) nella misura strettamente necessaria, quando l’estrema
urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le amministrazioni
aggiudicatrici
in questione, non è compatibile con i termini imposti dalle
procedure aperte, ristrette o negoziate con pubblicazione di un
bando di gara di cui all’articolo 30. Le circostanze invocate
per giustificare l’estrema urgenza non devono essere in alcun caso imputabili
alle amministrazioni aggiudicatrici;
2) per gli appalti pubblici di forniture:
a) qualora i prodotti in questione siano fabbricati
esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo;
in
questa disposizione non rientra la produzione in quantità volta
ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare
i costi di ricerca e di sviluppo;
b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore
originario e destinate o al rinnovo parziale di forniture o di impianti di
uso corrente o all’ampliamento di forniture o impianti
esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe
l’amministrazione aggiudicatrice ad acquistare materiali con
caratteristiche tecniche differenti il cui impiego o la cui manutenzione
comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche
sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non
può, come regola generale, superare i tre anni;
c) per forniture quotate e acquistate in una borsa di materie
prime;
d) per l’acquisto di forniture a condizioni particolarmente
vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l’attività commerciale
oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, di un
concordato giudiziario o di una procedura analoga prevista nelle legislazioni
o regolamentazioni nazionali;
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FRIULI VENEZIA GIULIA N. 22
3) per gli appalti pubblici di servizi, qualora l’appalto in
questione faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base
alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno
dei vincitori del concorso di progettazione. In quest’ultimo caso tutti i
vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati;
4) per gli appalti pubblici di servizi e gli appalti pubblici di
lavori:
a) per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel
progetto inizialmente preso in considerazione né nel contratto iniziale,
che sono divenuti necessari, a seguito di una circostanza
imprevista, all’esecuzione dell’opera o del servizio quali ivi descritti, a
condizione che siano aggiudicati all’operatore economico che
presta tale servizio o esegue tale opera:
- qualora tali lavori o servizi o complementari non possano
essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dall’appalto iniziale
senza recare gravi inconvenienti all’amministrazione
aggiudicatrice
oppure
- qualora tali lavori o servizi, pur essendo separabili
dall’esecuzione dell’appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo
perfezionamento.
Tuttavia, l’importo cumulato degli appalti aggiudicati per
lavori o servizi complementari non deve superare il 50% dell’importo
dell’appalto iniziale;
b) per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di
lavori o servizi analoghi già affidati all’operatore economico aggiudicatario
dell’appalto iniziale dalle medesime amministrazioni
aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi a un
progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un
primo appalto aggiudicato secondo le procedure aperte o ristrette.
La possibilità di valersi di questa procedura è indicata sin
dall’avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l’importo
totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della
prestazione dei servizi è preso in considerazione dalle amministrazioni
aggiudicatrici
per l’applicazione dell’articolo 7.
Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo
alla conclusione dell’appalto iniziale.
Note all’articolo 13
- Il testo dell’articolo 25 della legge regionale 14/2002, come
modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 25
(Offerte anomale)
1. Negli appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore
alla soglia comunitaria per le offerte che appaiano anormalmente
basse rispetto alla prestazione trovano applicazione le
disposizioni di cui all’articolo 55 della direttiva 2004/18/CE.
2. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori
pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, esperite ai sensi
degli articoli 19, 20 e 21 e con il criterio di cui all’articolo
17, comma 1, lettera a), trova applicazione il sistema di esclusione automatica
delle offerte anomale.
3. Ai fini della determinazione della soglia di anomalia
l’amministrazione aggiudicatrice procede al calcolo della media aritmetica
dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse previa
esclusione del 10 per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente
delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso.
L’amministrazione procede all’esclusione delle offerte ammesse i cui ribassi
siano pari o maggiori della soglia di anomalia come sopra
determinata.
4. La procedura di esclusione automatica non è esercitabile
qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque.
- Il testo dell’articolo 55 della direttiva 2004/18/CE è il
seguente:
Art. 55
(Offerte anormalmente basse)
1. Se, per un determinato appalto, talune offerte appaiono
anormalmente basse rispetto alla prestazione, l’amministrazione aggiudicatrice,
prima di poter respingere tali offerte, richiede per iscritto le
precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi
dell’offerta in questione.
Dette precisazioni possono riguardare in particolare:
a) l’economia del procedimento di costruzione, del processo di
fabbricazione dei prodotti o del metodo di prestazione del servizio;
b) le soluzioni tecniche adottate e/o le condizioni
eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per eseguire i lavori, per
fornire
i prodotti o per prestare i servizi;
c) l’originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi
proposti dall’offerente;
d) il rispetto delle disposizioni relative alla protezione e
alle condizioni di lavoro vigenti nel luogo in cui deve essere effettuata la
prestazione;
N. 22 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA
GIULIA 31/5/2006 - 59
e) l’eventualità che l’offerente ottenga un aiuto di Stato.
2. L’amministrazione aggiudicatrice verifica, consultando
l’offerente, detti elementi costitutivi tenendo conto delle giustificazioni
fornite.
3. L’amministrazione aggiudicatrice che accerta che un’offerta è
anormalmente bassa in quanto l’offerente ha ottenuto un aiuto di
Stato può respingere tale offerta per questo solo motivo
unicamente se consulta l’offerente e se quest’ultimo non è in grado di
dimostrare,
entro un termine sufficiente stabilito dall’amministrazione
aggiudicatrice, che l’aiuto in questione era stato concesso legalmente.
Quando l’amministrazione aggiudicatrice respinge un’offerta in
tali circostanze, provvede a informarne la Commissione.
Note all’articolo 14
- Il testo dell’articolo 28 della legge regionale 14/2002, come
modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 28
(Direzione dei lavori)
1. Per l’esecuzione di lavori pubblici oggetto della presente
legge affidati in appalto le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti
realizzatori
individuano le risorse specialistiche necessarie per espletare
la funzione di direzione dei lavori al fine dell’istituzione del relativo
ufficio.
2. L’ufficio di direzione dei lavori è costituito da un
direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti.
3. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano
nominare tra i dipendenti il direttore dei lavori per carenza delle necessarie
risorse specialistiche, ovvero per difficoltà a rispettare i
tempi della programmazione lavori o per lavori di speciale complessità
o rilevanza architettonica o ambientale o per la necessità di
attuare progetti integrati che richiedono l’apporto di una pluralità di
competenze, la direzione lavori è affidata a liberi
professionisti singoli o associati nelle forme della legge 1815/1939, ovvero ad
altri
soggetti, con l’osservanza delle procedure previste dalla
vigente normativa sugli appalti di servizi.
4. La situazione di cui al comma 3 è accertata dal responsabile
della struttura competente alla realizzazione dei lavori, anche in relazione
alla presenza delle forme di cooperazione di cui all’articolo 6.
- La legge 23 novembre 1939, n. 1815, reca: “Disciplina
giuridica degli studi di assistenza e di consulenza”.
Note all’articolo 15
- Il testo dell’articolo 30 della legge regionale 14/2002, come
da ultimo modificato dall’articolo 3, comma 1, della legge regionale
15/2004, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il
seguente:
Art. 30
(Garanzie e coperture assicurative)
1. L’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei
lavori pubblici è corredata di una cauzione pari al 2 per cento
dell’importo dei lavori, da prestare mediante fideiussione
bancaria o assicurativa e dell’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia
di cui al comma 2, qualora l’offerente risultasse
aggiudicatario. Per l’affidamento di lavori di importo non superiore a euro
150.000 è
altresì ammessa la cauzione in numerario anche mediante assegno
circolare e non è richiesto l’impegno del fideiussore. La cauzione
copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto
dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della
sottoscrizione
del contratto medesimo. Ai soggetti non aggiudicatari la
cauzione è restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione.
2. L’esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia
fideiussoria del 10 per cento dell’importo degli stessi. In caso di
aggiudicazione
con ribasso d’asta superiore al 20 per cento la garanzia
fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono
quelli eccedenti il 20 per cento. La mancata costituzione della
garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione
da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica
l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto
adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato
di collaudo provvisorio. La cauzione definitiva è
progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei
lavori eseguiti, le cui entità e modalità sono stabilite dal
regolamento di cui all’articolo 4.
3. La fideiussione bancaria o assicurativa di cui ai commi 1 e 2
deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale e la sua operatività entro
quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La fideiussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla
cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno centottanta giorni
dalla data fissata per la presentazione dell’offerta.
4. Per i lavori di importo contrattuale pari o superiore a
quello determinato dal regolamento di cui all’articolo 4, l’esecutore dei lavori
è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che
tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori
o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi
causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione,
insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che
preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a
terzi nell’esecuzione dei lavori fino alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio.
4 bis. In deroga a quanto previsto dal comma 4 è consentita la
facoltà all’Amministrazione pubblica committente di prevedere che
l’esecutore dei lavori assicuri anche l’evento considerato causa
di forza maggiore.
5. Per i lavori di importo contrattuale pari o superiore a
quello determinato dal regolamento di cui all’articolo 4, l’esecutore è inol-
60 - 31/5/2006 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA N. 22
tre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria
decennale,
nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della
medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale
dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti
costruttivi.
6. Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione
esecutiva devono essere muniti, a far data dall’approvazione del progetto
e con riferimento allo specifico lavoro, di una polizza di
responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento
delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei
lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre
alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che
l’amministrazione deve sopportare per le varianti di cui
all’articolo 27, comma 1, lettera e), resesi necessarie in corso di esecuzione.
La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10 per
cento dell’importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di
euro, per lavori di importo inferiore a 5 milioni di euro, IVA
esclusa, e per un massimale non inferiore al 20 per cento dell’importo dei
lavori progettati, con il limite di euro 2.500.000, per lavori
di importo superiore a 5 milioni di euro, IVA esclusa. La mancata presentazione
da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le
amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale.
Per gli incarichi fiduciari, di cui all’articolo 9, comma 9,
lettera d), la garanzia può intendersi prestata, salvo diversa indicazione del
responsabile del procedimento, mediante polizza generale di
responsabilità civile professionale. Per i progettisti dipendenti delle
amministrazioni
aggiudicatrici si applicano le disposizioni di cui all’articolo
5, comma 6.
7. Prima di iniziare le procedure per l’affidamento dei lavori,
le stazioni appaltanti devono verificare la rispondenza degli elaborati
progettuali ai documenti di cui all’articolo 8, commi 1 e 2, e
la loro conformità alla normativa vigente. Tale verifica può essere effettuata
dagli uffici tecnici delle predette stazioni appaltanti oppure
da organismi di controllo accreditati ai sensi delle norme europee della
serie UNI CEI EN 45000.
7 bis. La stazione appaltante, tenuto conto dell’entità del
lavoro, indica nel capitolato speciale d’appalto se intende subordinare
il pagamento della rata di saldo alla prestazione di garanzia
fideiussoria. La garanzia fideiussoria non può essere richiesta se non
prevista espressamente nel capitolato speciale d’appalto. Ai
sensi dell’articolo 28 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro
in materia di lavori pubblici), il pagamento della rata di saldo
non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi
dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
8. Non sono ammesse forme di garanzia diverse da quelle previste
ai commi precedenti.
- Per il testo dell’articolo 4 della legge regionale 14/2002,
vedi nota all’articolo 6.
- Il testo dell’articolo 28 della legge 11 febbraio 1994, n.
109, come da ultimo modificato dall’articolo 7, comma 1, della legge
166/2002, e abrogato dall’articolo 256 del decreto legislativo
163/2006, è il seguente:
Art. 28
(Collaudi e vigilanza)
1. Il regolamento definisce le norme concernenti il termine
entro il quale deve essere effettuato il collaudo finale, che deve comunque
avere luogo non oltre sei mesi dall’ultimazione dei lavori. Il
medesimo regolamento definisce altresì i requisiti professionali
dei collaudatori secondo le caratteristiche dei lavori, la
misura del compenso ad essi spettante, nonché le modalità di effettuazione del
collaudo e di redazione del certificato di collaudo ovvero, nei
casi previsti, del certificato di regolare esecuzione.
2. Il regolamento definisce altresì il divieto di affidare i
collaudi a magistrati ordinari, amministrativi e contabili.
3. Per tutti i lavori oggetto della presente legge è redatto un
certificato di collaudo secondo le modalità previste dal regolamento.
Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume
carattere definitivo decorsi due anni dall’emissione del medesimo. Decorso
tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato
ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due
mesi dalla scadenza del medesimo termine. Nel caso di lavori di
importo sino a 200.000 ECU il certificato di collaudo è sostituito da
quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo
superiore, ma non eccedente il milione di ECU, è in facoltà del soggetto
appaltante
di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare
esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso
non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
4. Per le operazioni di collaudo, le amministrazioni
aggiudicatrici nominano da uno a tre tecnici di elevata e specifica
qualificazione
con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessità e
all’importo degli stessi. I tecnici sono nominati dalle predette amministrazioni
nell’àmbito delle proprie strutture, salvo che nell’ipotesi di
carenza di organico accertata e certificata dal responsabile del
procedimento. Possono fare parte delle commissioni di collaudo,
limitatamente ad un solo componente, i funzionari amministrativi che
abbiano prestato servizio per almeno cinque anni in uffici
pubblici. È abrogata ogni diversa disposizione, anche di natura regolamentare.
5. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo
non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative,
di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di
esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere
avuto nell’ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza
con il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della
commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di
organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali.
6. Il regolamento prescrive per quali lavori di particolare
complessità tecnica o di grande rilevanza economica il collaudo è effettuato
sulla base di apposite certificazioni di qualità dell’opera e
dei materiali.
7. È obbligatorio il collaudo in corso d’opera nei seguenti
casi:
a) quando la direzione dei lavori sia effettuata ai sensi
dell’articolo 27, comma 2, lettere b) e c);
b) in caso di opere di particolare complessità;
N. 22 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA
GIULIA 31/5/2006 - 61
c) in caso di affidamento dei lavori in concessione;
d) in altri casi individuati nel regolamento.
8. Nei casi di affidamento dei lavori in concessione, il
responsabile del procedimento esercita anche le funzioni di vigilanza in tutte
le fasi di realizzazione dei lavori, verificando il rispetto
della convenzione.
9. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia
fidejussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno
dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero
del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di
accettazione
dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del
codice civile.
10. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile,
l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché
riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima
che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
- Il testo dell’articolo 1666 del codice civile è il seguente:
Art. 1666
(Verifica e pagamento di singole partite)
Se si tratta di opera da eseguire per partite, ciascuno dei
contraenti può chiedere che la verifica avvenga per le singole partite. In
tal caso l’appaltatore può domandare il pagamento in proporzione
dell’opera eseguita.
Il pagamento fa presumere l’accettazione della parte di opera
pagata; non produce questo effetto il versamento di semplici acconti.
Nota all’articolo 16
- Il testo dell’articolo 32 della legge regionale 14/2002, come
modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 32
(Clausole sociali)
1. Fermo restando quanto stabilito dalla normativa nazionale sul
rispetto degli obblighi in materia di lavoro da parte delle imprese
esecutrici di opere pubbliche e di interesse pubblico, i bandi
di gara, i capitolati speciali d’appalto, i contratti di appalto di lavori
pubblici,
nonché le convenzioni di concessione di opere pubbliche nel
territorio regionale prevedono:
a) l’obbligo di applicare o far applicare integralmente nei
confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione
dell’appalto, anche se assunti fuori dalla regione Friuli
Venezia Giulia, le condizioni economiche e normative previste dai contratti
collettivi nazionali e locali di lavoro della categoria vigenti
nella regione durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa
l’iscrizione dei lavoratori stessi alle casse edili delle
province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine anche ai fini
dell’accentramento contributivo;
b) l’obbligo dell’appaltatore di rispondere dell’osservanza di
quanto previsto dalla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori
nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese
nell’ambito del subappalto;
c) la clausola in base alla quale il pagamento dei corrispettivi
a titolo di saldo da parte dell’ente appaltante o concedente per le prestazioni
oggetto del contratto o della convenzione sia subordinato
all’acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva e
retributiva, rilasciata dalle autorità competenti, ivi compresa
la cassa edile. L’ente appaltante o concedente provvede direttamente
alla richiesta della dichiarazione di regolarità contributiva e
retributiva alle autorità competenti, ferma restando la possibilità per
l’appaltatore o il concessionario di produrre autonomamente la
dichiarazione medesima. Qualora dalla dichiarazione risultino irregolarità
dell’impresa appaltatrice o concessionaria, l’ente
appaltante o concedente provvede direttamente al pagamento delle
somme dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti
all’impresa medesima.
2. L’Amministrazione regionale promuove intese con gli enti
previdenziali, assicurativi e le casse edili finalizzate all’introduzione
di un documento unico sulla regolarità contributiva delle
imprese esecutrici di lavori pubblici. Il documento unico certifica la
regolarità
contributiva in relazione al rapporto di lavoro e agli obblighi
previdenziali e assicurativi delle imprese esecutrici.
Nota all’articolo 17
- Il testo dell’articolo 35 della legge regionale 14/2002, come
modificato dall’articolo 13, comma 10, della legge regionale
12/2003, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il
seguente:
Art. 35
(Accordo bonario)
1. Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti
contabili, l’importo economico dell’opera possa variare in misura sostanziale
e in ogni caso non inferiore al 10 per cento dell’importo
contrattuale, il responsabile del procedimento,
valutata
l’ammissibilità formale e la non manifesta infondatezza delle
riserve ai fini dell’effettivo raggiungimento del limite di valore ,
acquisisce
immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori,
nonché, ove costituito, dell’organo di collaudo e, sentito
l’affidatario, formula all’amministrazione, entro novanta giorni
dalla apposizione dell’ultima delle riserve medesime, proposta motivata
di accordo bonario.
62 - 31/5/2006 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA N. 22
2. L’amministrazione, entro sessanta giorni dalla proposta di
cui al comma 1, decide in merito con provvedimento motivato. Il
verbale di accordo bonario è sottoscritto dall’affidatario.
Note all’articolo 18
- Il testo dell’articolo 37 della legge regionale 14/2002, come
modificato dall’articolo 4, comma 102, della legge regionale
1/2004, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il
seguente:
Art. 37
(Forme di pubblicità)
1. Le forme di pubblicità degli appalti e delle concessioni per
i lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria sono disciplinate
dalla direttiva 2004/18/CE.
2. Per i lavori di importo pari o superiore a euro 1.500.000 e
inferiore alla soglia comunitaria i bandi di gara sono pubblicati sul
sito informatico della Regione, ai sensi dell’articolo 38,
e per estratto su un quotidiano a diffusione nazionale e su due quotidiani a
diffusione
regionale.
3. Per i lavori di importo inferiore a euro 1.500.000 gli avvisi
e i bandi di gara sono pubblicati nell’albo pretorio del comune ove
si debbono eseguire i lavori, nell’albo della stazione
appaltante e sul sito informatico della Regione.
4. Il regolamento di cui all’articolo 4 individua contenuti,
modalità e tempi dell’attivazione del sistema informatico della Regione.
- Per il titolo della direttiva 2004/18/CE, vedi nota
all’articolo 5.
- Per il testo dell’articolo 38 della legge regionale 14/2002,
vedi nota all’articolo 19.
Note all’articolo 19
- Il testo dell’articolo 38 della legge regionale 14/2002, come
modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 38
(Sistema informativo regionale di pubblicità degli appalti di
lavori pubblici)
1. L’Amministrazione regionale organizza la raccolta e la
diffusione telematica delle informazioni concernenti gli appalti, riguardanti
tutte le fasi procedurali dalla pubblicizzazione dei bandi di
gara e affidamento degli incarichi al completamento e collaudo delle
opere.
1 bis. Ai fini di adeguata pubblicità, nel rispetto dei principi
di trasparenza e di non discriminazione previsti dagli articoli 43 e
49 del trattato CE, sono in particolare diffusi, ai sensi del
comma 1, l’elenco annuale dei lavori programmati dalle stazioni appaltanti,
i criteri di scelta applicati dalle medesime al fine di
individuare le imprese da invitare alle gare, nonché le modalità per gli
imprenditori
interessati di proporre la propria candidatura.
2. L’accesso telematico alle informazioni è libero.
3. È fatto obbligo ai soggetti di cui all’articolo 3 di
comunicare tutte le informazioni necessarie per l’organizzazione della banca
dati, nonché di rendere disponibili in sede decentrata tali
dati, sulla base di procedure standardizzate individuate in apposito regolamento
di attuazione.
4. Il regolamento di cui al comma 3 tiene conto delle funzioni
istituzionali svolte in ambito regionale d’intesa con l’Autorità per la
vigilanza sui lavori pubblici.
- Il testo degli articolo 43 e 49 del trattato che istituisce la
Comunità europea è il seguente:
Art. 43
Nel quadro delle disposizioni che seguono, le restrizioni alla
libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio
di un altro Stato membro vengono vietate. Tale divieto si
estende altresì alle restrizioni relative all’apertura di agenzie, succursali o
filiali,
da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti sul
territorio di uno Stato membro.
La libertà di stabilimento importa l’accesso alle attività non
salariate e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese
e in particolare di società ai sensi dell’articolo 48, secondo
comma, alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento
nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni
del capo relativo ai capitali.
Art. 49
Nel quadro delle disposizioni seguenti, le restrizioni alla
libera prestazione dei servizi all’interno della Comunità sono vietate nei
confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in un paese
della Comunità che non sia quello del destinatario della prestazione.
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta
della Commissione, può estendere il beneficio delle disposizioni
del presente capo ai prestatori di servizi, cittadini di un
paese terzo e stabiliti all’interno della Comunità.
N. 22 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA
GIULIA 31/5/2006 - 63
Note all’articolo 20
- Il testo dell’articolo 51 della legge regionale 14/2002, come
da ultimo modificato dall’articolo 6, comma 1, della legge regionale
25/2005, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il
seguente:
Art. 51
(Delegazione amministrativa intersoggettiva)
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere alla
progettazione e all’esecuzione di lavori pubblici di propria competenza,
mediante delegazione amministrativa intersoggettiva ai soggetti
e nelle materie di cui ai commi 2 e 3.
2. I soggetti delegatari possono essere individuati tra i
seguenti:
a) Enti locali e loro consorzi;
b) consorzi di bonifica;
c) Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
anche tramite le loro aziende speciali;
d) consorzi tra enti pubblici;
e) società di cui all’articolo 116 del decreto legislativo
267/2000;
f) società a prevalente partecipazione regionale;
g) enti e consorzi per lo sviluppo industriale.
3. Ai soggetti di cui al comma 2 possono essere delegati:
a) lavori in materia di agricoltura relativi all’esecuzione e
manutenzione di opere di bonifica, di sistemazione idraulico-agraria, di
irrigazione,
di ricomposizione fondiaria e di tutela e ripristino ambientali
di cui all’articolo 2 del regio decreto 13 febbraio 1933, n.
215, ivi inclusi la redazione e l’aggiornamento dei piani
generali di bonifica comprensoriali e di tutela del territorio di cui
all’articolo 4 del regio decreto 215/1933;
b) lavori in materia ambientale relativi all’esecuzione e
manutenzione di opere idrauliche e di sistemazione idrogeologica, nonché di
prevenzione o conseguenti a calamità naturali;
c) lavori in materia di forestazione e di tutela dell’ambiente
montano relativamente alle sistemazioni idraulico-forestali, agli interventi
di selvicoltura e di difesa dei boschi dagli incendi;
d) lavori in materia di viabilità e trasporti;
e) lavori in materia marittimo-portuale e di navigazione
interna.
4. La delegazione amministrativa intersoggettiva può essere
disposta dalla Giunta regionale solo nei confronti di soggetti adeguatamente
organizzati ai fini dell’esecuzione dei lavori. La Giunta
regionale può decidere che l’opera realizzata sia acquisita a titolo gratuito
al demanio di altro ente pubblico.
5. La deliberazione di cui al comma 4 è assunta sulla base di
una relazione tecnica predisposta dalla struttura competente per materia
che individua le opere da realizzare in delegazione
amministrativa, la tipologia costruttiva e i costi preventivati.
6. I soggetti delegatari operano nei confronti dei terzi in nome
proprio, nell’ambito di propria competenza e con piena autonomia
e responsabilità, e a essi sono imputabili gli effetti giuridici
e le responsabilità, anche verso i terzi, connesse all’attività di
progettazione,
direzione, esecuzione e collaudo dei lavori.
7. L’atto di delegazione deve contenere gli elementi che
regolano il rapporto tra l’Amministrazione regionale delegante e il soggetto
delegatario; in particolare deve comunque prevedere:
a) l’eventuale predisposizione, a cura del delegatario, dei
progetti;
b) l’acquisizione da parte del delegatario delle autorizzazioni
necessarie entro i termini stabiliti, nonché l’eventuale espletamento
delle attività espropriative o acquisitive di immobili;
c) l’approvazione del progetto definitivo da parte del direttore
di servizio competente;
d) ABROGATA
e) la partecipazione dell’Amministrazione regionale delegante
alla vigilanza sui lavori;
f) le modalità e i termini per la consegna dell’opera
all’Amministrazione regionale delegante, ovvero per l’acquisizione diretta
dell’opera ultimata ad altro demanio pubblico, previa
autorizzazione della Giunta regionale;
g) il trasferimento al soggetto delegatario delle risorse
necessarie allo svolgimento dei compiti attribuiti con l’atto di delegazione,
nella misura del 10 per cento contestualmente all’atto di
delegazione, nella misura dell’ulteriore 80 per cento del quadro economico
post-appalto alla consegna e nella misura dell’importo rimanente
all’accertamento finale della spesa, conseguente
all’approvazione da parte del soggetto delegatario degli atti di
contabilità finale e di collaudo;
64 - 31/5/2006 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA N. 22
h) le modalità e i termini per la manutenzione delle opere fino
alla consegna;
i) i casi di decadenza della delegazione e le modalità per la
relativa declaratoria.
8. Gli oneri per spese tecniche, generali e di collaudo, nonché
per imprevisti, premi di accelerazione e per la costituzione del fondo
per accordi bonari sono determinati ai sensi dell’articolo 56,
comma 2.
9. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche
per gli enti regionali.
10. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge la Giunta regionale approva l’elenco delle opere già affidate in
delegazione amministrativa che sono acquisite a titolo gratuito
al demanio di altro ente pubblico.
10 bis. I soggetti di cui al comma 2, lettere e) ed f), non
possono realizzare direttamente i lavori pubblici oggetto dell’atto di
delegazione.
Tali lavori, e relative progettazioni e collaudi, sono
realizzati mediante contratti di appalto secondo le procedure di cui ai
capi II e IV.
- Il capo II della legge regionale 14/2002, reca:
“Organizzazione, programmazione e progettazione”.
- Il capo IV della legge regionale 14/2002, reca: “Sistemi di
realizzazione di lavori pubblici e scelta del contraente”.
Nota all’articolo 21
- Per il testo dell’articolo 4 della legge regionale 14/2002,
vedi nota all’articolo 6.
Nota all’articolo 24
- Il testo dell’articolo 70 della legge regionale 14/2002, come
modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 70
(Svincolo delle indennità)
1. Ai fini dello svincolo delle indennità di occupazione
temporanea e d’urgenza, di asservimento coattivo e di espropriazione per
pubblica utilità, nonché ai fini del pagamento diretto delle
indennità accettate, l’accertamento della proprietà e libertà dell’immobile da
iscrizioni ipotecarie, trascrizioni e altri vincoli reali,
ovvero della qualifica di erede avente titolo esclusivo o per quota agli
indennizzi
di cui sopra, è effettuato sulla base di apposita dichiarazione
scritta resa dall’interessato nei modi e nelle forme previsti dall’articolo 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445. Per l’accertamento della qualifica di erede la suddetta dichiarazione
è corredata dell’atto di morte dell’espropriato.
2. La dichiarazione di cui al comma 1, resa nei modi e nelle
forme ivi previsti, esonera da ogni responsabilità l’ente espropriante e
l’Amministrazione regionale.
Note all’articolo 26
- Per il testo dell’articolo 4 della legge regionale 10/2004,
vedi nota all’articolo 1.
- La legge regionale 6 maggio 2005, n. 11, reca: “Disposizioni
per l’adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia
Giulia derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità
europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, 2003/4/CE e 2003/78/CE.
(Legge comunitaria 2004)”.
Nota all’articolo 28
- Il testo dell’articolo 16 della legge regionale 31 gennaio
1989, n. 6, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 16
(Rapporto con il Consiglio regionale)
1. Il programma annuale di cui all’articolo 7 è comunicato al
Consiglio regionale, unitamente ad una relazione dell’Assessore delegato
agli affari comunitari ed ai rapporti esterni, in ordine al
conseguimento degli obiettivi della presente legge.
2. ABROGATO
Nota all’Allegato A
- Per il regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione, dell’8
marzo 2001, vedi nota all’articolo 2.
Note all’Allegato B
- Il regolamento (CE) n. 1989/2003 della Commissione, del 6
novembre 2003, che modifica il regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo
alle caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di sansa di
oliva nonché ai metodi di analisi ad essi attinenti, è pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 295, del 13 novembre
2003.
N. 22 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA
GIULIA 31/5/2006 - 65
- Il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell’11
luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli di oliva e degli oli
di sansa di oliva nonché ai metodi ad essi attinenti, è
pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 248, del 5
settembre
1991.
- Per il regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione, dell’8
marzo 2001, vedi nota all’articolo 2.
Nota all’Allegato C
- Per il regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione, dell’8
marzo 2001, vedi nota all’articolo 2.
Note all’Allegato D
- Per il regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione, dell’8
marzo 2001, vedi nota all’articolo 2.
- Il testo dell’allegato alla direttiva 85/591/CEE del
Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente l’istituzione di modalità di
prelievo
dei campioni e di metodi d’analisi comunitari per il controllo
dei prodotti destinati all’alimentazione umana, pubblicata nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 372 del 31
dicembre 1985, è il seguente:
Allegato
1. I metodi di analisi da adottare conformemente alle
disposizioni della direttiva devono essere esaminati tenendo conto dei seguenti
criteri:
i) specificità,
ii) esattezza,
iii) precisione; ripetibilità nello stesso laboratorio e
riproducibilità nel tempo nello stesso laboratorio o in laboratori differenti;
variabilità,
iv) limite di rivelazione,
v) sensibilità,
vi) praticabilità e applicabilità,
vii) altri criteri applicabili in base alle necessità.
2. I valori relativi alla precisione di cui al punto 1 iii)
saranno dedotti da una prova collettiva effettuata conformemente a protocolli
ammessi sul piano internazionale per questo tipo di prove (per
esempio: “Precisione dei metodi di prova” pubblicato
dall’organizzazione internazionale per la normalizzazione) (ISO
5725/1981). I valori rispettivi della ripetibilità e della riproducibilità
saranno espressi sotto una forma riconosciuta sul piano
internazionale (per esempio intervalli di affidabilità del 95%, quali sono
definiti
nella norma ISO 5725/1981). I risultati della prova collettiva
saranno pubblicati o saranno accessibili senza restrizioni.
3. Ai metodi applicabili solo a prodotti specifici si
preferiranno i metodi di analisi uniformemente applicabili a vari gruppi di
prodotti.
4. I metodi di analisi adottati conformemente alla difettiva
dovrebbero essere formulati conformemente alla presentazione normalizzata
dei metodi di analisi, auspicata dall’organizzazione
internazionale per la normalizzazione.
- Il testo del capitolo 35 dell’Allegato al regolamento (CEE) n.
2676/90 della Commissione, del 17 settembre 1990, che determina
i metodi di analisi comunitari da utilizzare nel settore del
vino, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 272 del
3 ottobre 1990, è il seguente:
35. Piombo
1. PRINCIPIO DEL METODO
Il piombo viene dosato direttamente nel vino mediante
spettrofotometria di assorbimento atomico senza fiamma.
2. APPARECCHIATURA
Tutta la vetreria dev’essere preliminarmente lavata con acido
nitrico concentrato caldo (70-80 °C) e sciacquata con acqua bidistillata.
2.1. Spettrofotometro di assorbimento atomico provvisto di forno
a grafite, di correttore di assorbimento non specifico e di registratore
multipotenziometrico.
2.2. Lampada a catodo cavo al piombo.
2.3. Micropipette da 5 ìl munite di ghiere speciali per misure
di assorbimento atomico.
3. REATTIVI
Tutti i reattivi devono essere di purezza analitica riconosciuta
e in particolare devono essere esenti da piombo. L’acqua utilizzata
deve essere acqua bidistillata in un apparecchio di vetro
borosilicato o acqua di purezza equivalente.
66 - 31/5/2006 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA N. 22
3.1. Acido fosforico all’85% (p20 = 1,71 g/ml)
3.2. Soluzione di acido fosforico ottenuta portando 8 ml di
acido fosforico a 100 ml con acqua
3.3. Acido nitrico (p20 = 1,38 g/ml)
3.4. Soluzione di piombo da 1 g per litro
Usare una soluzione standard del commercio. Questa soluzione può
essere ottenuta sciogliendo 1,600 g di nitrato di piombo II Pb
(NO3)2, in acido nitrico diluito all’1% (v/v) e portando al
volume di 1 litro. Conservare la soluzione in un flacone di vetro borosilicato
a tappo smerigliato.
4. MODO DI OPERARE
4.1. Preparazione del campione
Diluire il vino 1:2 oppure 1:3 con la soluzione di acido
fosforico (3.2) secondo la concentrazione presunta di piombo.
4.2. Preparazione delle soluzioni di taratura
A partire dalla soluzione di riferimento di piombo 3.4,
preparare, mediante diluizioni successive con acqua bidistillata, soluzioni
contenenti rispettivamente 25-50-100-150 microgrammi di piombo
per litro.
4.3. Determinazione
4.3.1. Programma del forno (proposto a titolo indicativo):
Essiccazione a 100 °C per 30 secondi.
Mineralizzazione a 900 °C per 20 secondi.
Atomizzazione a 2.250 °C per 2-3 secondi.
Flusso di azoto (gas di lavaggio): 6 litri/minuto.
NB: Alla fine dell’operazione portare la temperatura fino a
2.700 °C, onde pulire il forno.
4.3.2. Misure
Selezionare la lunghezza d’onda di 217 nm. Regolare lo zero
della scala delle assorbanze con acqua bidistillata. Iniettare nel forno
programmato, mediante una micropipetta, per tre volte, 5 ìl di
ciascuna delle soluzioni di taratura e della soluzione del campione da
analizzare. Registrare le assorbanze misurate. Calcolare il
valore dell’assorbanza partendo dai risultati relativi alle tre iniezioni.
5. ESPRESSIONE DEI RISULTATI
5.1. Calcolo
Tracciare la curva delle variazioni dell’assorbanza in funzione
delle concentrazioni di piombo delle soluzioni di taratura. La variazione
è lineare. Riportare il valore medio dell’assorbanza della
soluzione del campione sulla retta di taratura e ricavare la concentrazione
C in piombo. La concentrazione di piombo espressa in microgrammi
per litro di vino è pari a:
C × F
dove:
F = fattore di diluizione
- Per il regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione, dell’8
marzo 2001, vedi nota all’articolo 2.
- La direttiva 93/99/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993,
riguardante misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei
prodotti alimentari, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee n. L 290 del 24 novembre 1993, ed è stata abrogata
dall’articolo 61 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004.
- Il testo dell’articolo 61 del regolamento (CE) n. 882/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio, è il seguente:
Art. 61
(Abrogazione di atti comunitari)
1. Le direttive 70/373/CEE, 85/591/CEE, 89/397/CEE, 93/99/CEE e
95/53/CE e le decisioni 93/383/CE, 98/728/CE e
1999/313/CE sono abrogate con effetto dal 1° gennaio 2006. La è
abrogata con effetto dal 1° gennaio 2008.
2. Tuttavia, le norme di attuazione adottate sulla base di tali
atti, in particolare quelle riportate nell’elenco dell’allegato VIII, rimangono
in vigore nella misura in cui non sono in contraddizione col
presente regolamento, in attesa dell’adozione delle disposizioni
necessarie sulla base del presente regolamento.
3. I riferimenti agli atti abrogati si intendono fatti al
presente regolamento.
N. 22 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA
GIULIA 31/5/2006 - 67
Note all’Allegato E
- Per il testo dell’allegato alla direttiva 85/591/CE, vedi nota
all’Allegato D.
- Per la direttiva 93/99/CE del Consiglio, vedi nota
all’Allegato D.
Note all’Allegato F
- Per il testo dell’allegato alla direttiva 85/591/CE, vedi nota
all’Allegato D.
- Per la direttiva 93/99/CE del Consiglio, vedi nota
all’Allegato D.
Note all’Allegato G
- La prima direttiva 71/250/CEE della Commissione, del 15 giugno
1971, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
n. L 155 del 12 luglio 1971.
- La direttiva 81/680/CEE della Commissione, del 30 luglio 1981,
recante modifica delle direttive 71/250/CEE, 71/393/CEE,
72/199/CEE, 73/46/CEE, 74/203/CEE, 75/84/CEE, 76/372/CEE e
78/633/CEE, che fissano i metodi di analisi comunitari per i controlli
ufficiali degli alimenti per gli animali, è pubblicata nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 246 del 29 agosto 1981.
- La direttiva 98/54/CE della Commissione, del 16 luglio 1998,
recante modifica delle direttive 71/250/CEE, 72/199/CEE,
73/46/CEE e che abroga la direttiva 75/84/CEE, è pubblicata
nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 208 del 24 luglio
1998.
- La direttiva 1999/27/CE della Commissione, del 20 aprile 1999,
che fissa i metodi di analisi comunitari per la determinazione
dell’amprolium, del diclazuril e del carbadox negli alimenti per
animali, che modifica le direttive 71/250/CEE e 73/46/CEE e che revoca
la direttiva 74/203/CEE, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee n. L 118 del 6 maggio 1999.
- La direttiva 2005/6/CE della Commissione, del 26 gennaio 2005,
che modifica la direttiva 71/250/CEE per quanto riguarda la
presentazione e l’interpretazione dei risultati d’analisi
richiesti a norma della direttiva 2002/32/CE, è pubblicata nella Gazzetta
ufficiale
dell’Unione europea n. L 24 del 27 gennaio 2005.
- La seconda direttiva 71/393/CEE della Commissione, del 18
novembre 1971, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee n. L 279 del 20 dicembre 1971.
- La direttiva 73/47/CEE della Commissione, del 5 dicembre 1972,
che modifica la seconda direttiva della Commissione del 18
novembre 1971 che fissa i metodi di analisi comunitari per i
controlli ufficiali degli alimenti per gli animali, è pubblicata nella Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee n. L 83 del 30 marzo 1973.
- La direttiva 84/4/CEE della Commissione, del 20 dicembre 1983,
che modifica le direttive 71/393/CEE, 72/199/CEE e
78/633/CEE che fissano i metodi d’analisi comunitari per il
controllo ufficiale degli alimenti per animali, è pubblicata nella Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee n. L 15 del 18 gennaio 1984.
- La direttiva 98/64/CE della Commissione, del 3 settembre 1998,
che fissa i metodi di analisi comunitari per la determinazione
degli amminoacidi, delle materie grasse grezze e dell’olaquindox
negli alimenti per animali e che modifica la direttiva 71/393/CEE, è
pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L
257 del 19 settembre 1998.
- La direttiva 1999/76/CE della Commissione, del 23 luglio 1999,
è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n.
L 207 del 6 agosto 1999.
- La direttiva 2000/45/CE della Commissione, del 6 luglio 2000,
è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L
174 del 13 luglio 2000.
- La direttiva 2003/126/CE della Commissione, del 23 dicembre
2003, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’ Unione europea
n. L 339 del 24 dicembre 2003.
Nota all’Allegato H
- Il testo dell’articolo 17 della legge regionale 11/2005, è il
seguente:
Art. 17
(Metodi di campionamento e di analisi)
1. I campioni destinati al controllo ufficiale dei tenori di
patulina nei prodotti alimentari sono prelevati secondo le modalità tecniche
fissate dal regolamento di cui al comma 4.
2. La preparazione e i metodi di analisi dei campioni di cui al
comma 1 devono essere conformi ai criteri fissati dal regolamento
di cui al comma 4.
3. I campioni globali ottenuti sono considerati rappresentativi
dei lotti. La conformità al tenore massimo di patulina è determinata
in funzione dei tenori rilevati nei campioni di laboratorio,
secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione,
dell’8 marzo 2001, che definisce i tenori massimi di taluni
contaminanti presenti nelle derrate alimentari.
68 - 31/5/2006 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA N. 22
4. Il regolamento di attuazione del presente articolo è emanato
con decreto del Presidente della Regione, previa approvazione della
Giunta regionale, su proposta dell’assessore competente in
materia di salute e di concerto con gli altri assessori interessati.
- La direttiva 2003/78/CE della Commissione, dell’11 agosto
2003, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L
203 del 12 agosto 2003.
LAVORI PREPARATORI
Progetto di legge n. 185
– d’iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio
regionale il 30 marzo 2006;
– assegnato il 6 aprile 2006 alla V Commissione permanente, per
l’esame generale, e alle Commissioni II,
III e IV, per l’esame delle parti di competenza;
– esaminato dalle Commissioni II, III e IV nelle rispettive
sedute del 19 aprile 2006;
– esaminato dalla V Commissione permanente nella seduta del 20
aprile 2006 e nella stessa seduta approvato
a maggioranza, con modifiche, con relazioni, di maggioranza, del
consigliere Monai e, di minoranza,
dei consiglieri Battellino, Molinaro, Pedicini;
– esaminato dal Consiglio regionale nelle sedute antimeridiana e
pomeridiana del 3 maggio 2006; legge approvata
dal Consiglio regionale, a maggioranza, con modifiche, in tale
ultima seduta;
- trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della
promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio
regionale n. 6/3409-06 del 17 maggio 2006.
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