Regione Lombardia - Legge 8 agosto 2006 n. 18
Conferimento di funzioni agli enti locali in materia
di servizi locali di interesse economico generale.
Modifiche alla
legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26
‘Disciplina dei servizi locali di interesse
economico generale. Norme in materia di gestione dei
rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di
risorse idriche’.[1]
( BURL del 11 agosto 2006 n. 32, 1° suppl.
ord. )
Art. 1
(Modifiche ai Titoli I “Disposizioni Generali” e
VI “Sanzioni, norme transitorie e finali” della
legge regionale 12 dicembre 2003 n. 26
"Disciplina dei servizi locali di interesse
economico generale. Norme in materia di gestione
dei rifiuti, di energia, di utilizzo del
sottosuolo e di risorse idriche")
1.
a)
dopo il comma 9 dell’articolo 1 è
aggiunto il seguente :
“9bis. La Giunta regionale
individua con gli enti locali
forme e modi per favorire il
raccordo delle funzioni
conferite ai sensi della
presente legge.”;
b)
il comma 1 dell’articolo 2 è
sostituito dal seguente:
“1. Le reti, gli impianti e le
altre dotazioni patrimoniali
destinati all’esercizio dei
servizi costituiscono dotazione
di interesse pubblico. Gli enti
locali non possono cederne la
proprietà; possono, tuttavia,
conferire tale proprietà, anche
in forma
associata,esclusivamente a
società di capitali con la
partecipazione totalitaria di
capitale pubblico incedibile. Le
società non possono essere
costituite nella forma di
società consortili ai sensi
dell’
articolo 2615 ter del codice
civile . Resta ferma la
normativa statale in materia di
proprietà delle reti, degli
impianti e delle altre dotazioni
patrimoniali in capo a società
quotate, o da queste
partecipate, proprietarie di
reti e impianti sul territorio
lombardo.”;
c)
dopo il comma 1 dell’articolo 2 è
inserito il seguente:
“1bis. Possono partecipare alle
società di capitali di cui al
comma 1 anche soggetti diversi
dagli enti locali che alla data
del 31 dicembre 2005 risultavano
proprietari di reti e impianti
strumentali all’erogazione del
servizio. La sottoscrizione da
parte di tali soggetti della
partecipazione al capitale
sociale nelle predette società
può essere effettuata
esclusivamente mediante
conferimento in natura di reti,
di impianti e dei relativi rami
d’azienda. Lo statuto sociale
deve prevedere disposizioni tali
per cui in nessun caso ai
predetti soggetti sia consentito
acquistare diritti di voto
nell’assemblea generale in
misura percentualmente superiore
a quelli loro spettanti in forza
delle partecipazioni
inizialmente sottoscritte ai
sensi del presente comma.”;
d)
il comma 2 dell’articolo 2 è
sostituito dal seguente:
“2. Gli enti locali, anche in
forma associata, stabiliscono i
casi nei quali l’attività di
gestione delle reti e degli
impianti è separata
dall’erogazione dei servizi.
Qualora sia separata
dall’attività di erogazione dei
servizi, la gestione di tali
dotazioni spetta, di norma, ai
proprietari delle stesse. I
proprietari applicano la
normativa comunitaria e
nazionale in materia di appalti
di lavori pubblici e di servizi
per l’attività di gestione delle
proprie reti e impianti.
L’assetto proprietario e il
modello gestionale prescelti
devono, comunque,
prioritariamente salvaguardare
l’integrità delle dotazioni nel
tempo e la loro
valorizzazione.";
e)
dopo il comma 6 dell’articolo 2 è
inserito il seguente:
“6 bis. Alla scadenza
dell’eventuale periodo di
affidamento, le reti, gli
impianti e le altre dotazioni
patrimoniali dell’ente locale
rientrano nella piena
disponibilità di quest’ultimo.
Salvo il verificarsi di
situazioni di eccezionalità e
urgenza, gli stessi beni, se
realizzati durante il periodo di
affidamento, sono totalmente
ammortizzati durante il periodo
dell’affidamento, così da
garantirne il trasferimento
all’ente locale a titolo
gratuito con modalità che
assicurino il rispetto della
disciplina nazionale e
comunitaria in materia di
concorrenza. Gli enti locali
determinano la durata degli
affidamenti in conformità con le
disposizioni del presente
comma.”;
f)
il comma 1 dell’articolo 13 è
sostituito dal seguente:
“1. La Regione considera
prioritaria l’educazione e la
formazione nel settore dei
servizi per favorire lo sviluppo
di una cultura del servizio
pubblico che coinvolga le
istituzioni, gli operatori e i
cittadini-utenti e incentiva
iniziative volte al risparmio
energetico, alla diminuzione
della produzione di rifiuti e al
contenimento dei consumi della
risorsa idrica.”;
g)
dopo l’articolo 13 è aggiunto il
seguente:
“Articolo 13bis
(Potere sostitutivo della
Regione)
1. La Regione, negli ambiti di
propria competenza legislativa e
nel rispetto del principio di
leale collaborazione, con
specifico riferimento alle
funzioni e ai compiti spettanti
agli enti locali ai sensi della
presente legge, esercita il
potere sostitutivo sugli enti
locali, anche riuniti in
Autorità d’ambito, in caso di
accertata inattività nel
compimento di atti obbligatori
per legge.
2. Decorso inutilmente il
termine assegnato per
provvedere, la Giunta regionale,
sentito l’ente inadempiente,
nomina un commissario ad acta o
provvede direttamente al
compimento dell’atto.
3. Il commissario ad acta è
nominato per un termine non
superiore a sei mesi,
rinnovabile una sola volta.".
2.
a)
il comma 5 dell’articolo 54 è
sostituito dal seguente:
“5. L’attività sanzionatoria
prevista dal
d.lgs. 152/1999 e dal comma
4, nonché l’introito dei
relativi proventi, competono ai
comuni, alle province e alle
Autorità per i profili di
rispettiva competenza.”;
b)
al comma 1 dell’articolo 55 è
aggiunto, in fine, il seguente
periodo:
“Tale termine non si applica
alle previsioni di cui
all’articolo 3, comma 4.”;
c)
il comma 15 dell’articolo 55 è abrogato.
Art. 2
(Modifiche al Titolo II “Gestione dei rifiuti”
della
l. r. 26/2003 )
1.
a)
al comma 3 dell’articolo 15 è
aggiunto, in fine, il seguente
periodo:
“Per favorire e incentivare la
diminuzione dei rifiuti urbani i
comuni, nel determinare la quota
variabile della tariffa, possono
applicare il principio di
causalità con l’introduzione
della tassa sul sacco.”;
b)
il numero 1) della lettera b) del
comma 1 dell’articolo 16 è
sostituito dal seguente:
“1) alle operazioni di
smaltimento e recupero
individuate agli allegati B e C
del
d.lgs. 22/1997 , con
esclusione delle operazioni
spettanti alla Regione ai sensi
dell’articolo 17, comma 1,
lettera b), numero 1), alle
infrastrutture per la raccolta
differenziata e alle operazioni
di cui all’
articolo 46 del d.lgs. 22/1997
;”;
c)
le lettere c) e d) del comma 1
dell’articolo 16 sono abrogate;
d)
dopo la lettera h) del comma 1
dell’articolo 16 è aggiunta la
seguente:
“h bis) lo svolgimento delle
attività attribuite alle
autorità competenti in materia
di spedizioni e destinazioni
transfrontaliere dei rifiuti, ai
sensi del
regolamento CEE n. 259/1993 del
Consiglio 1° febbraio 1993,
relativo alla sorveglianza e al
controllo delle spedizioni di
rifiuti all’interno della
Comunità Europea, nonché in
entrata e in uscita dal suo
territorio.”;
e)
il numero 1) della lettera b) del
comma 1 dell’articolo 17 è
sostituito dal seguente:
“1) all’interno dei quali sono
effettuate operazioni di
incenerimento a terra ai sensi
dell’allegato B, punto D10, del
d.lgs. 22/1997 , e
nell’ambito dei quali è
utilizzato il rifiuto come
combustibile principale o come
altro mezzo per produrre
energia, ai sensi dell’allegato
C, punto R1, del
d.lgs. 22/1997 aventi
potenzialità superiore a 3 MW
elettrici;”;
f)
al comma 2 dell’articolo 23 è
soppresso, in fine, il seguente
periodo:
"Con regolamento regionale sono
definiti i criteri di
ammissibilità dei rifiuti in
discarica";
g)
il comma 2 dell’articolo 14 è
sostituito dal seguente:
“2. La Regione organizza la
gestione dei rifiuti urbani
secondo il modello di cui al
presente Titolo e sulla base dei
criteri di economicità,
efficienza, efficacia e
trasparenza”.
Art. 3
(Modifiche al Titolo III “Disciplina del settore
energetico” della
l.r. n. 26/2003 )
1.
a)
le lettere c) e d) del comma 1
dell’articolo 27 sono sostituite
dalle seguenti:
“c) a rilasciare la
certificazione
b)
dopo la lettera e) del comma 1
dell’articolo 28 sono aggiunte le
seguenti :
“e bis) a rilasciare
l’autorizzazione unica di cui
all’
articolo 12 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n.
387 (Attuazione della
direttiva 2001/77/CE
relativa alla promozione
dell’energia elettrica prodotta
da fonti energetiche rinnovabili
nel mercato interno
dell’elettricità), ad esclusione
degli impianti autorizzati dalla
Regione ai sensi dell’articolo
17, comma 1, lettera c) e
dell’articolo 44, comma 1,
lettera h);
e ter) il rilascio del
provvedimento di cui
all’articolo 52 quater,
relativamente a infrastrutture
lineari energetiche non facenti
parte delle reti energetiche
nazionali, del
decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327
(Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per
pubblica utilità). Alla
provincia sono delegate anche le
funzioni amministrative in
materia di espropriazione di
infrastrutture lineari
energetiche non esercitate dal
Comune ai sensi dell’
articolo 52 sexies del citato
d.p.r. 327/2001 .”;
c)
la lettera f) del comma 1
dell’articolo 29 è sostituita dalla
seguente:
d)
dopo l’articolo 33 è aggiunto il
seguente:
“Art. 33 bis
(Disposizioni particolari)
1. Nel rispetto degli standard
qualitativi, quantitativi,
ambientali, di equa
distribuzione sul territorio e
di sicurezza, la gara di cui al
comma 1 del
d.lgs. 164/2000 è
aggiudicata sulla base delle
migliori condizioni economiche e
di prestazione del servizio, del
livello di qualità e sicurezza
delle reti e degli impianti,
nonché dei contenuti di
innovazione tecnologica e
gestionale presentati dalle
imprese concorrenti. Tali
elementi fanno parte integrante
del contratto di servizio.
2. Allo scopo di assicurare la
pienezza del confronto
concorrenziale, la realizzazione
degli interventi di gestione
spetta alla società proprietaria
delle reti e degli impianti con
le modalità indicate
dall’articolo 2, comma 2.
3. In alternativa alla
disposizione di cui al comma 2
gli enti locali, singoli o in
forma associata, possono
affidare la gestione in sede di
gara ai sensi e per gli effetti
di cui all’
articolo 14 del d.lgs. 164/2000
e nel rispetto delle
disposizioni di cui al comma 6
bis dell’articolo 2. Tali
elementi integrano il contratto
di servizio.”
Art. 4
(Modifiche al Titolo V “Disciplina delle risorse
idriche” della
l.r. 26/2003 )
1.
a)
il comma 2 dell’articolo 42 è abrogato;
b)
il numero 1) della lettera a) del
comma 1 dell’articolo 43, è
sostituito dal seguente:
c)
il numero 5) della lettera a) del
comma 1 dell’articolo 43 è
sostituito dal seguente:
d)
la lettera d) del comma 1
dell’articolo 44 è sostituita dalla
seguente:
“d) la riscossione e l’introito
dei canoni di cui all’articolo
52, comma 4;”;
e)
la lettera f) del comma 1
dell’articolo 44 è sostituita dalla
seguente:
“f) la nomina dei regolatori
delle acque di rilevanza
interprovinciale e
interregionale, le funzioni di
cui al
titolo I, capo II, del r.d.
1775/1933 , l’affidamento
della concessione della
regolazione dei laghi di
interesse interprovinciale e
interregionale. Per
l’affidamento della concessione
di esercizio relativa ai laghi
di interesse interregionale, la
Regione acquisisce l’intesa con
le regioni o province autonome
interessate;”;
f)
la lettera h) del comma 1
dell’articolo 44 è sostituita dalla
seguente:
“h) il rilascio delle
autorizzazioni e concessioni
relative a grandi derivazioni
d’acqua ai sensi del
r.d. 1775/1933 .”;
g)
il comma 3 dell’articolo 46 è
sostituito dal seguente:
“3. La Giunta regionale
definisce le modalità di accesso
e utilizzo dei dati da parte dei
soggetti pubblici e privati e
gli standard per la raccolta e
la trasmissione degli elementi
conoscitivi secondo criteri di
interoperabilità e fruibilità,
in conformità alle disposizioni
contenute nel
decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 195 (Attuazione
della
direttiva 2003/4/CE
sull'accesso del pubblico
all'informazione ambientale) e
della
direttiva 2003/4/CE . La
Giunta regionale promuove le
opportune intese volte a
raggiungere un elevato grado di
integrazione delle informazioni
in materia di risorse idriche.”;
h)
al comma 1 dell’articolo 47, dopo il
primo periodo è aggiunto il
seguente:
“La Provincia e il Comune di
Milano hanno la facoltà di
definire un accordo per
individuare una ridefinizione
dell’organizzazione degli ambiti
territoriali ottimali della
città di Milano e di Milano
provincia da sottoporre
all’approvazione della Giunta
regionale.”;
i)
il comma 1 dell’articolo 48 è
sostituito dal seguente:
“1. In ragione del rilevante
interesse pubblico
all’organizzazione e attuazione
del servizio idrico integrato e
nel rispetto del principio di
leale collaborazione le province
e i comuni, per l’ambito della
città di Milano il solo Comune,
costituiscono in ciascun ATO
un’Autorità d’ambito, di seguito
Autorità, nelle forme di cui
agli articoli 30 e 31 del
d. lgs. 267/2000 e, per il
Comune di Milano nelle forme di
cui all’
articolo 114 del d.lgs. 267/2000
.”;
l)
alla lettera d) del comma 2
dell’articolo 48 sono soppresse le
parole:
“e dal relativo modello
gestionale e organizzativo;”;
m)
la lettera f) del comma 2
dell’articolo 48 è sostituita dalla
seguente:
“f) il programma degli
interventi infrastrutturali
individuati nei piani d’ambito e
i relativi oneri finanziari;”;
n)
dopo la lettera i) del comma 2
dell’articolo 48 è aggiunta la
seguente:
"i bis) il rilascio
dell’autorizzazione allo scarico
delle acque reflue industriali
nella rete fognaria ai sensi
dell’
articolo 45, comma 6, del d.lgs.
152/1999 acquisito il parere
dei soggetti cui compete la
gestione del servizio idrico
integrato.";
o)
il comma 3 dell’articolo 48 è
sostituito dal seguente:
“3. Per l’adozione delle
decisioni conseguenti alle
funzioni fondamentali di
indirizzo e programmazione
generale, indicate al comma 2,
lettere a), b), d), e) ed f) è
richiesta la maggioranza
assoluta dei componenti
dell’Autorità in prima
convocazione. In seconda
convocazione, valida con la
presenza di almeno un terzo dei
componenti, le decisioni sono
adottate con il voto favorevole
dei due terzi dei presenti.";
p)
l’articolo 49 è sostituito dal
seguente:
“Art. 49
(Organizzazione del servizio
idrico integrato)
1. L’Autorità organizza il
servizio idrico integrato a
livello di ambito separando
obbligatoriamente l’attività di
gestione delle reti
dall’attività di erogazione dei
servizi. Tale obbligo di
separazione non si applica
all’Autorità dell’ambito della
città di Milano, che organizza
il servizio secondo le modalità
gestionali indicate
dall’articolo 2.
2. La gestione spetta ai
proprietari nel rispetto di
quanto stabilito dal presente
comma. La gestione delle reti e
degli impianti e delle altre
dotazioni patrimoniali spetta
alle società di cui all’art. 2,
comma 1, a condizione che
ciascuna di esse sia unica a
livello d’ambito e vi
partecipino, direttamente o
indirettamente, mediante
conferimento della proprietà
delle reti, degli impianti,
delle altre dotazioni
patrimoniali e, in caso di
partecipazione indiretta, del
relativo ramo d’azienda, enti
locali rappresentativi di almeno
i due terzi del numero dei
comuni dell’ambito.
3. Qualora non ricorrano le
condizioni di cui al comma 2, la
gestione, così come definita
dall’articolo 2, comma 4, è
affidata:
a) a società partecipate
esclusivamente e direttamente da
comuni, o altri enti locali
compresi nell’ambito
territoriale ottimale, a
condizione che gli stessi
esercitino sulla società un
controllo analogo a quello
esercitato sui propri servizi e
che la società realizzi la parte
più importante della propria
attività con l’ente o gli enti
locali che la controllano;
b) a imprese idonee da
individuare mediante procedure a
evidenza pubblica.
5. In attuazione delle
disposizioni di cui all’articolo
2, con regolamento regionale
sono specificati i segmenti di
attività inclusi nella gestione
di reti e impianti, nonché
quelli facenti parte
dell’erogazione del servizio.”;
q)
al comma 1 dell’articolo 50 sono
soppresse le parole:
“a favore dell’Autorità”;
r)
al comma 3 dell’articolo 50 sono
soppresse le parole:
“all’Autorità”;
s)
dopo il comma 3 dell’articolo 51 è
aggiunto il seguente:
“3 bis. Al fine di finanziare
progetti di cooperazione
internazionale, che garantiscano
l’accesso all’acqua nei paesi in
via di sviluppo, la Regione,
d’intesa con le Autorità,
individua una percentuale della
tariffa da destinare a tale
scopo. I progetti sono
finanziati secondo le modalità
previste dalla
legge regionale 5 giugno 1989,
n. 20 (La Lombardia per la
pace e la cooperazione allo
sviluppo) e i fondi sono
attribuiti sui relativi capitoli
in bilancio con il vincolo di
destinazione a progetti coerenti
con il presente articolo. Ai
fini del presente articolo, il
Comitato tecnico-scientifico di
cui all’
articolo 5 della l.r. 20/1989
è integrato da esperti del
settore idrico.”;
t)
il comma 2 dell’articolo 52 è abrogato;
u)
il comma 4 dell’articolo 52 è
sostituito dal seguente:
“4. La Giunta regionale, in
attuazione dell’
articolo 89 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n.
112 (Conferimento di
funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle
regioni e agli enti locali, in
attuazione del
capo I della legge 15 marzo
1997, n. 59 ) determina i
canoni per l’uso delle aree del
reticolo idrico principale, i
canoni d’uso delle acque e i
sovracanoni comunali,
provinciali e dei bacini
imbriferi montani, con
riferimento alle caratteristiche
delle risorse utilizzate, alla
destinazione d’uso delle stesse
e in applicazione del principio
del risarcimento dei costi
ambientali causati.”;
v)
dopo il comma 4 dell’articolo 52 è
inserito il seguente:
“4 bis) In sede di approvazione
del bilancio regionale sono
destinate somme per interventi
di riqualificazione dei corpi
idrici e degli ecosistemi
acquatici connessi. La Giunta
regionale determina, sentite le
province interessate, le
modalità per individuare e
attuare i suddetti interventi.”;
z)
il comma 1 dell’articolo 53 è
sostituito dal seguente:
“1. Con regolamento regionale
sono stabiliti i criteri per il
rilascio dell’autorizzazione
alla costruzione e all’esercizio
delle dighe e le modalità per
l’attuazione della vigilanza, al
fine di tutelare la pubblica
incolumità, in particolare delle
popolazioni e dei territori a
valle delle opere. La Giunta
regionale assicura la gestione
plurima degli invasi, allo scopo
di definire preventivamente un
sistema per garantire la
sicurezza idraulica e governare
le situazioni di crisi idrica,
la salvaguardia e il ripristino
ambientale, adeguando i canoni
in relazione alle portate
derivate.”.
Art. 5
(Disposizioni transitorie e finali)
1.
Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma
6 bis, ed all'
articolo 33 bis della l.r. 26/2003 si
applicano agli affidamenti effettuati dopo
l'entrata in vigore della presente legge.
2.
I procedimenti regionali, relativi a
funzioni conferite agli enti locali, ancora
in corso di definizione alla data di entrata
in vigore della presente legge, sono
conclusi dalla Regione sentito l’ente
destinatario del conferimento. La Regione
trasmette all’ente destinatario le pratiche
per ogni successivo adempimento.
3.
Fino all’entrata in vigore delle direttive
procedurali e tecniche, adottate ai sensi
dell’
articolo 17, comma 1, lettera e) della l.r.
26/2003 , la Regione rilascia
l’autorizzazione nei casi di cui
all’articolo 16, comma 1 della citata legge
regionale, come modificata dalla presente
legge.
4.
Fino all’entrata in vigore delle direttive
di cui al comma 3, la Regione esercita le
funzioni di autorità competente di
spedizione e di destinazione dei rifiuti,
relativamente ai rifiuti di cui agli
allegati III (c.d. lista Ambra) e IV (c.d.
lista Rossa) del
regolamento CEE 259/1993 .
5.
Fino alla piena attuazione delle
disposizioni di cui all’
articolo 3, comma 4, della l.r. 26/2003
, la Giunta regionale assicura le funzioni e
le attività, finalizzate alla tutela degli
utenti e nell’esclusivo interesse degli
stessi e del loro livello di apprezzamento
nella fruizione del servizio, di competenza
del Garante dei servizi locali di interesse
economico generale con le modalità di cui
all’
articolo 11 della legge regionale 23 luglio
1996, n. 16 (Ordinamento della struttura
organizzativa e della dirigenza della Giunta
regionale).
8
Al fine di favorire adeguati processi di
aggregazione, è consentita, in deroga a
quanto disposto dall’
articolo 49 della l.r. 26/2003 , e sino
al 31 dicembre 2011, la gestione di reti e
di impianti mediante una pluralità di
società proprietarie ai sensi dell’articolo
2, comma 1 della medesima legge regionale, a
condizione che ciascuna di esse sia
proprietaria, alla data del 31 dicembre
2005, di impianti con una dimensione minima
complessiva pari a 240 mila abitanti
residenti serviti nelle attività di
acquedotto o di fognatura, oppure pari a 240
mila abitanti equivalenti nell’attività di
depurazione. In caso di mancata aggregazione
tra tali soggetti in una società unica di
ambito, le relative gestioni cessano entro e
non oltre il 31 dicembre 2011, senza
necessità di apposita deliberazione. In tale
ipotesi, l’Autorità affida, entro i sei mesi
successivi, la gestione delle reti e degli
impianti con le modalità previste dalla
normativa vigente, prevedendo il subentro
dell’affidatario nei contratti di
finanziamento stipulati dalle società di cui
al presente comma e precedentemente
autorizzati dall’Autorità.
9.
Fermi restando gli effetti degli affidamenti
già deliberati dalle Autorità di ambito,
l’obbligo di separazione di cui al
comma 1 dell’articolo 49 della l.r. 26/2003
non si applica alle Autorità che, alla data
del 10 luglio 2006, abbiano già approvato il
Piano d’ambito e deliberato di procedere,
anche successivamente, all’affidamento della
gestione integrata ai sensi dell’articolo
113, comma 5, lettere a) e b), del
d.lgs. 267/2000 . La presente disciplina
si applica anche in caso di affidamento a
favore di una pluralità di soggetti, purché
tale scelta sia stata operata nel rispetto
di quanto disposto dal
regolamento regionale 28 febbraio 2005, n. 4
(Ripartizione dei segmenti di attività tra
gestore di reti ed impianti ed erogatore del
servizio, nonché determinazione dei criteri
di riferimento ai fini dell’affidamento, da
parte dell’Autorità d’ambito, del servizio
idrico integrato ad una pluralità di
soggetti, in attuazione dell’
articolo 49, comma 3, della legge regionale
12 dicembre 2003, n. 26 ).
10.
Gli enti locali, anche in forma associata,
possono conferire la proprietà delle reti e
degli impianti alle società di cui al comma
8.
11.
La realizzazione dei nuovi investimenti
previsti dall'Autorità nel piano d'ambito è
effettuata, esclusivamente, dalla società di
cui all'
articolo 49 della l.r. 26/2003 , ovvero
dalla società di cui al comma 8.
13.
Il conferimento di funzioni agli enti
locali, effettuato ai sensi della presente
legge, comprende anche l’organizzazione, le
dotazioni finanziarie e di personale, nonché
le attività strumentali necessarie
all’esercizio delle funzioni stesse, secondo
i principi fissati dalla normativa regionale
e in base a tempi, modalità e criteri da
definire nel rispetto della leale
collaborazione istituzionale.
Art. 6
(Norma di interpretazione autentica)
Art. 7
(Norma finanziaria)
1.
All'autorizzazione delle spese di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera s), di
modifica dell'
articolo 51 della l.r. 26/2003 , si
provvede con successiva legge.
2.
Alle spese di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera d), di modifica dell'
articolo 16 della l.r. 26/2003 , si
provvede con le risorse stanziate all’UPB
6.3.3.2.142 “Rifiuti” del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2006
e successivi.
3.
Alle spese di cui all’articolo 5, comma 13,
si provvede con le risorse stanziate all’UPB
6.3.1.2.147 “Reti e servizi di pubblica
utilità” del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2006 e successivi.
Art. 8
(Entrata in vigore)
1.
La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione
nel Bollettino ufficiale della Regione
Lombardia.
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