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   Normativa Appalti Generale   
Regione Autonoma della Sardegna - D.L. 24/01/2006 - Disegno di legge concernente “Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31.3.2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto”.

La Giunta regionale ha approvato un disegno di legge (che recepisce la direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31.3.2004) che disciplina in modo unitario la materia degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.
Il disegno di legge si inserisce nel nuovo quadro costituzionale che, dopo la riforma del titolo V, attribuisce alle Regioni un ruolo più incisivo nella formazione e nell’attuazione del diritto comunitario. Il termine per il recepimento è stabilito, dalla stessa direttiva, al 31 gennaio 2006.
Il testo approvato disciplina l’intero ciclo dell’appalto, in tutte le sue fasi:
A) programmazione triennale dei lavori pubblici: è questo un adempimento che è attualmente previsto dalla legge n.109 del 1994 (legge Merloni) per gli enti locali e che ora diviene obbligatorio anche per gli interventi di competenza degli enti regionali; ha alla base gli studi di fattibilità di ciascun intervento e costituisce uno strumento necessario ad indirizzare l’attività delle amministrazioni pubbliche secondo criteri oggettivi.
B) finanziamento dei lavori pubblici: la Giunta regionale approva annualmente un programma di spesa per il finanziamento delle opere pubbliche, nel quale sono inclusi gli interventi di competenza della Regione e quelli di competenza degli Enti, inseriti nei programmi triennali.
C) progettazione e qualità architettonica: particolare attenzione è rivolta dal disegno di legge alla attività di progettazione ed alla qualità dell’opera pubblica; la Regione promuove e tutela la qualità dell’ideazione e della realizzazione architettonica, cui riconosce particolare rilevanza pubblica; a tal fine la stessa Regione e le Amministrazioni pubbliche devono perseguire: la bellezza e la qualità architettonica del progetto e delle opere, anche con riferimento agli interventi di riqualificazione; il ricorso ai concorsi di idee o di progettazione per gli interventi nuovi e di recupero; l’ideazione e la progettazione di opere di rilevante interesse architettonico.
Con la finalità di tutelare il valore culturale delle peculiarità storiche e tradizionali del patrimonio edilizio ed architettonico regionale, una norma stabilisce che per le costruzioni e per gli interventi da realizzare siano utilizzati, per quanto possibile, con riferimento alle opere esterne, materiali tradizionali, tipici della zona.
Una specifica disposizione prevede l’inserimento di opere d’arte negli edifici pubblici di nuova costruzione o da ristrutturare.
L’attività di progettazione deve essere svolta prevalentemente all’interno dell’Amministrazione; nell’ipotesi di incarichi esterni, il DDL richiama al rispetto dei principi comunitari anche per gli affidamenti di limitato importo per i quali non sussiste l’obbligo delle gare ad evidenza pubblica.
Una disposizione valorizza i giovani professionisti.
D) procedure di gara , esecuzione, collaudi : le disposizioni, oltre a disciplinare i consueti istituti contrattuali ed a prevedere alcune procedure semplificate, innovano profondamente introducendo i nuovi strumenti previsti dalla direttiva comunitaria n.2004/18/CE, quali ad esempio l’asta elettronica, l’accordo quadro, il dialogo competitivo; il DDL disciplina la fase di esecuzione dell’appalto e del collaudo.
Vengono istituiti l’Osservatorio dei lavori pubblici e l’Unità Tecnica Regionale per i Lavori Pubblici , organismo con funzione consultiva, che sostituisce il Comitato Tecnico - Amministrativo Regionale ed i Comitati Tecnico-amministrativi provinciali; il DDL promuove la qualificazione delle figure che operano nel campo degli appalti pubblici e l’adozione dei sistemi di qualità nelle procedure.

Consulta i documenti:
Delibera del 24 gennaio 2006
Il disegno di legge
Relazione di accompagnamento del disegno di legge

 
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