Il disegno di legge si inserisce nel nuovo quadro
costituzionale che, dopo la riforma del titolo V,
attribuisce alle Regioni un ruolo più incisivo nella
formazione e nell’attuazione del diritto
comunitario. Il termine per il recepimento è
stabilito, dalla stessa direttiva, al 31 gennaio
2006.
Il testo approvato disciplina l’intero ciclo
dell’appalto, in tutte le sue fasi:
A) programmazione triennale dei lavori pubblici: è
questo un adempimento che è attualmente previsto
dalla legge n.109 del 1994 (legge Merloni) per gli
enti locali e che ora diviene obbligatorio anche per
gli interventi di competenza degli enti regionali;
ha alla base gli studi di fattibilità di ciascun
intervento e costituisce uno strumento necessario ad
indirizzare l’attività delle amministrazioni
pubbliche secondo criteri oggettivi.
B) finanziamento dei lavori pubblici: la Giunta
regionale approva annualmente un programma di spesa
per il finanziamento delle opere pubbliche, nel
quale sono inclusi gli interventi di competenza
della Regione e quelli di competenza degli Enti,
inseriti nei programmi triennali.
C) progettazione e qualità architettonica:
particolare attenzione è rivolta dal disegno di
legge alla attività di progettazione ed alla qualità
dell’opera pubblica; la Regione promuove e tutela la
qualità dell’ideazione e della realizzazione
architettonica, cui riconosce particolare rilevanza
pubblica; a tal fine la stessa Regione e le
Amministrazioni pubbliche devono perseguire: la
bellezza e la qualità architettonica del progetto e
delle opere, anche con riferimento agli interventi
di riqualificazione; il ricorso ai concorsi di idee
o di progettazione per gli interventi nuovi e di
recupero; l’ideazione e la progettazione di opere di
rilevante interesse architettonico.
Con la finalità di tutelare il valore culturale
delle peculiarità storiche e tradizionali del
patrimonio edilizio ed architettonico regionale, una
norma stabilisce che per le costruzioni e per gli
interventi da realizzare siano utilizzati, per
quanto possibile, con riferimento alle opere
esterne, materiali tradizionali, tipici della zona.
Una specifica disposizione prevede l’inserimento di
opere d’arte negli edifici pubblici di nuova
costruzione o da ristrutturare.
L’attività di progettazione deve essere svolta
prevalentemente all’interno dell’Amministrazione;
nell’ipotesi di incarichi esterni, il DDL richiama
al rispetto dei principi comunitari anche per gli
affidamenti di limitato importo per i quali non
sussiste l’obbligo delle gare ad evidenza pubblica.
Una disposizione valorizza i giovani professionisti.
D) procedure di gara , esecuzione, collaudi : le
disposizioni, oltre a disciplinare i consueti
istituti contrattuali ed a prevedere alcune
procedure semplificate, innovano profondamente
introducendo i nuovi strumenti previsti dalla
direttiva comunitaria n.2004/18/CE, quali ad esempio
l’asta elettronica, l’accordo quadro, il dialogo
competitivo; il DDL disciplina la fase di esecuzione
dell’appalto e del collaudo.
Vengono istituiti l’Osservatorio dei lavori pubblici
e l’Unità Tecnica Regionale per i Lavori Pubblici ,
organismo con funzione consultiva, che sostituisce
il Comitato Tecnico - Amministrativo Regionale ed i
Comitati Tecnico-amministrativi provinciali; il DDL
promuove la qualificazione delle figure che operano
nel campo degli appalti pubblici e l’adozione dei
sistemi di qualità nelle procedure.
Consulta i documenti:
Delibera del 24 gennaio 2006
;
Il disegno di legge ;
Relazione di accompagnamento del disegno di legge