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   Normativa Appalti  

Anas - Regolamento per le acquisizioni in economia di beni e servizi

Articolo 1
Oggetto
1.
Il presente regolamento disciplina, in conformità all’art. 125 del Dlgs n. 163/2006, l’ambito di applicazione, i limiti di spesa e le procedure da seguire per le acquisizioni in economia di beni e servizi da parte delle strutture centrali e periferiche dell’Anas Spa.

Articolo 2
Modalità di esecuzione
1.
Le acquisizioni in economia di beni e servizi possono essere effettuate: a) in amministrazione diretta; b) a cottimo fiduciario.
2. Sono in amministrazione diretta le acquisizioni di beni e servizi per le quali  non occorre l’intervento di alcun soggetto terzo. Esse sono effettuate, sotto la direzione del Responsabile del Procedimento,  con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio di Anas Spa, o eventualmente assunto per l’occasione.
3. Sono a cottimo fiduciario le acquisizioni di beni e servizi che avvengono con affidamento a soggetti terzi mediante procedura negoziata.

Articolo 3
Ambito di applicazione
1.
Gli acquisti in economia sono consentiti per: a) incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento di cui al Dlgs n. 163/2006, in caso di carenza in organico di personale tecnico o idoneamente qualificato;
b)
acquisto di materiali necessari alla manutenzione ordinaria delle strade (quali materiali antigelo, segnaletica verticale, barriere e similari);
c)
servizi di manutenzione ordinaria delle strade (quali sfalcio dell’erba, sgombero neve, pulizia delle strade, smaltimento rifiuti, rimozione cartelli, censimento del traffico, pronto intervento, sorveglianza e similiari);
d) analisi e prove dei materiali, analisi e prove in sito, indagini geognostiche;
e) acquisto, noleggio, manutenzione, riparazione di automezzi, autoveicoli, motoveicoli, impianti e macchinari, compreso l’acquisto di carburanti, lubrificanti, ricambi ed accessori;
f) fornitura di dispositivi di protezione individuale (Dpi) e massa vestiario;
g)
servizi di sede (quali pulizia, derattizzazioni, disinfestazioni, smaltimento rifiuti, vigilanza, portierato, guardiania, accoglienza, call center, copisteria, facchinaggio, spedizioni e similiari);

h)
acquisto e manutenzione ordinaria di impianti per il funzionamento degli uffici (quali impianti di riscaldamento, di condizionamento, idraulici, pneumatici ed elettrici, forza motrice, impianti elettrici e similiari);
i) acquisto, noleggio e manutenzione di mobili, arredi, complementi di arredo, segnaletica interna e attrezzature varie;
j)
acquisto, noleggio, manutenzione di macchine di ufficio (quali fotocopiatrici, strumenti e apparecchiature tecniche, personal computer, stampanti e attrezzature hardware, apparati di telefonia, fax);
k) acquisto e manutenzione di reti informatiche, programmi software e relativo aggiornamento, reti telefoniche;
l) acquisto di generi di cancelleria e di materiali di facile consumo (carta, stampati, toner, materiale informatico, materiale telefonico, materiale elettrico, etc.);
m)
acquisto di libri, giornali e pubblicazioni a carattere scientifico, abbonamenti a periodici, riviste, banche dati on-line e stampa di pubblicazioni dell’Anas Spa;
n) servizi di traduzione, interpretariato ed elaborazione dati;
o)
spese per servizi di somministrazione di lavoro temporaneo, corsi di formazione e aggiornamento del personale;
p) organizzazione di convegni, seminari, eventi ed attività  connesse (locazione sale, catering, materiale romozionale e similari);
q) spese di rappresentanza;
r) servizi assicurativi;
s) servizi di ricerca e sviluppo;
t) servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili;
u) servizi di consulenza gestionale e affini;
v) servizi pubblicitari.
2. Il ricorso all’acquisizione in economia è, altresì, consentito, in conformità all’art. 125 co. 10 Dlgs 163/2006, nelle seguenti ipotesi: a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente  inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine  previsto al contratto;
b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne  l’esecuzione nell’ambito del contratto medesimo; c) prestazioni periodiche di servizi o forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
d)
urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone,  animali o cose, ovvero per l’igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

Articolo 4
Limiti di applicazione
1.
Le acquisizioni in economia di beni e servizi sono ammesse soltanto per importi inferiori alla soglia di € 211.000, ai sensi dell’art. 125, comma 9, del Dlgs n.  63/2006. Tale soglia, ai fini dell’applicazione del presente regolamento, è adeguata automaticamente secondo il meccanismo di cui all’art. 248 dello stesso Dlgs n. 163/2006
2.
Nessuna prestazione di servizi o acquisizione di beni può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina del presente  regolamento, eludendo la normativa riguardante le procedure ordinarie di scelta del contraente.

Articolo 5
Programmazione delle acquisizioni
1.
Le acquisizioni in economia sono effettuate in seguito ad attività di programmazione, che viene annualmente svolta dalle strutture centrali e periferiche dell’Anas  Spa. Il programma delle acquisizioni è formulato in coerenza con le previsioni del budget aziendale.
2.
La Direzione Generale dell’Anas Spa individua, nell’ambito  di tale programmazione, le acquisizioni di beni e servizi da effettuarsi a livello centrale e quelle da demandare alle strutture periferiche.
3.
Le acquisizioni non programmate di beni e servizi, di qualsiasi importo, sono oggetto di tempestiva comunicazione, recante adeguata motivazione dell’acquisizione eseguita, all’Unità Acquisti ed al Controllo di Gestione della Direzione Generale dell’Anas Spa; esse si svolgono, comunque secondo i principi e le modalità di cui al presente regolamento.

Articolo 6
Modalità di affidamento
1.
Per servizi e forniture in economia di importo pari o superiore ad €
20.000 e sino alla soglia di cui al precedente articolo 4, l’affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi  di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero  soggetti idonei, individuati attingendo da elenchi predisposti in conformità all’art. 7. Quando dagli elenchi non risultino in numero sufficiente gli operatori economici da consultare, essi sono individuatianche sulla base di analisi di mercato. In ogni caso, le modalità di individuazione  degli operatori economici sono indicate per iscritto negli atti della procedura.
2.
La scelta del contraente per servizi e forniture di importo pari o superiore a € 20.000,00 ha luogo mediante gara informale, da svolgersi per via telematica sul portale acquisti dell’Anas Spa; alla gara gli operatori economici sono invitati, con apposita lettera di invito a presentare offerta.
3.
Nella lettera di invito sono specificati l’oggetto della prestazione, le caratteristiche tecniche, le eventuali garanzie richieste, le modalità di svolgimento della gara informale ed il criterio di aggiudicazione per la scelta del contraente. Il termine fissato per la presentazione delle offerte non deve essere inferiore a dieci giorni alla data di spedizione della lettera di invito, salvo i casi di motivata urgenza, in cui il termine può essere ridotto sino a cinque giorni.
4.
Si può prescindere dalla richiesta di più offerte nel caso di beni e servizi soggetti a tutela di diritti di esclusiva in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato; qualora, tuttavia, tali beni e servizi risultino commercializzati da una pluralità di operatori economici, si procede secondoquanto previsto dal comma 1 del presente articolo.
5.
Nei casi in cui la natura del bene o della prestazione da acquisire o i relativi mercati di riferimento non consentano lo svolgimento della gara per via telematica, le offerte possono essere acquisite per lettera, fax o posta elettronica.
6.
Per servizi e forniture in economia compresi tra € 5.000 ed € 20.000, l’affidamento avviene previa consultazione di almeno due operatori economici, da individuare secondo  le modalità di cui al comma 1 del presente articolo.
7.
È consentito il ricorso ad unico offerente nel caso di servizi e forniture di importo inferiore ad € 5.000.
8.
È vietato suddividere gli importi delle acquisizioni in economia, allo scopo di sottrarle alla disciplina del   resente articolo.

Articolo 7
Elenchi dei fornitori
1.
L’affidatario di servizi e forniture in economia deve essere in possesso degli stessi requisiti di idoneità morale,capacità tecnico-professionale  ed economico-finanziaria richiesti nelle ordinarie procedure di scelta del contraente.
2.
La Direzione Generale dell’Anas Spa e, per le acquisizioni decentrate, le strutture periferiche, formano elenchi di operatori economici  per gli affidamenti in economia, ai quali possono essere iscritti soltanto gli operatori economici in possesso dei requisiti di cui al comma precedente. Gli elenchi vengono aggiornati con periodicità almeno annuale.
3.
La formazione degli elenchi avviene previa adeguata pubblicità, da effettuarsi mediante pubblicazione di  avvisi per estratto su due quotidiani a carattere nazionale per gli acquisti a livello centrale, per estratto su un quotidiano a carattere locale per gli acquisti a livello perifericoe, in ogni caso, integralmente sul sito internet dell’Anas Spa. L’avviso indica le modalità ed i requisiti per  l’iscrizione agli elenchi.


Articolo 8
Forma del contratto 1.
 
I contratti per le acquisizioni in economia di beni e servizi sono stipulati mediante scrittura privata;per acquisizioni di importo sino ad €
20.000 la stipulazione può avvenire anche mediante scambio di lettere d’ordinazione.

Articolo 9
Competenze ad effettuare le acquisizioni
1.
Le acquisizioni in economia  i beni e servizi sono effettuate dai titolari di procure, il cui esercizio avviene in ottemperanza alle disposizioni ricevute e secondo i rispettivi ambiti di applicazione.

Articolo 10
Esecuzione e verifica della prestazione
1.
Per ciascun affidamento in economia è nominato un Responsabile del Procedimento e, ove la natura della prestazione lo richieda, un Direttore dell’esecuzione del contratto, i quali svolgono i compiti di cui al Dlgs n. 163/06.
2. In caso di mancata nomina, è considerato responsabile del procedimento il dirigente della struttura che effettua l’acquisizione.
3.
Le prestazioni rese dall’affidatario sono sottoposte a verifica di  regolare esecuzione.
 

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