Anas - Regolamento per le acquisizioni in
economia di beni e servizi
Articolo 1
Oggetto
1. Il presente
regolamento disciplina, in conformità all’art. 125 del Dlgs n.
163/2006, l’ambito di applicazione, i limiti di spesa e le
procedure da seguire per le acquisizioni in economia di beni e
servizi da parte delle strutture centrali e periferiche dell’Anas
Spa.
Articolo 2
Modalità di esecuzione
1. Le acquisizioni in
economia di beni e servizi possono essere effettuate: a)
in amministrazione diretta; b) a cottimo fiduciario.
2. Sono in amministrazione diretta le acquisizioni di
beni e servizi per le quali non occorre l’intervento di
alcun soggetto terzo. Esse sono effettuate, sotto la direzione
del Responsabile del Procedimento, con materiali e mezzi
propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale
proprio di Anas Spa, o eventualmente assunto per l’occasione.
3. Sono a cottimo
fiduciario le acquisizioni di beni e servizi che avvengono con
affidamento a soggetti terzi mediante procedura negoziata.
Articolo 3
Ambito di applicazione
1. Gli acquisti in
economia sono consentiti per: a) incarichi di supporto
tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del
procedimento di cui al Dlgs n. 163/2006, in caso di carenza in
organico di personale tecnico o idoneamente qualificato;
b) acquisto di materiali necessari alla manutenzione
ordinaria delle strade (quali materiali antigelo, segnaletica
verticale, barriere e similari);
c) servizi di manutenzione ordinaria delle strade (quali
sfalcio dell’erba, sgombero neve, pulizia delle strade,
smaltimento rifiuti, rimozione cartelli, censimento del
traffico, pronto intervento, sorveglianza e similiari);
d) analisi e prove dei materiali, analisi e prove in
sito, indagini geognostiche;
e) acquisto, noleggio, manutenzione, riparazione di
automezzi, autoveicoli, motoveicoli, impianti e macchinari,
compreso l’acquisto di carburanti, lubrificanti, ricambi ed
accessori;
f) fornitura di dispositivi di protezione individuale (Dpi)
e massa vestiario;
g) servizi di sede (quali pulizia, derattizzazioni,
disinfestazioni, smaltimento rifiuti, vigilanza, portierato,
guardiania, accoglienza, call center, copisteria, facchinaggio,
spedizioni e similiari);
h) acquisto e manutenzione ordinaria di impianti per il
funzionamento degli uffici (quali impianti di riscaldamento, di
condizionamento, idraulici, pneumatici ed elettrici, forza
motrice, impianti elettrici e similiari);
i) acquisto, noleggio e manutenzione di mobili, arredi,
complementi di arredo, segnaletica interna e attrezzature varie;
j) acquisto, noleggio, manutenzione di macchine di ufficio
(quali fotocopiatrici, strumenti e apparecchiature tecniche,
personal computer, stampanti e attrezzature hardware, apparati
di telefonia, fax);
k) acquisto e manutenzione di reti informatiche,
programmi software e relativo aggiornamento, reti telefoniche;
l) acquisto di generi di cancelleria e di materiali di
facile consumo (carta, stampati, toner, materiale informatico,
materiale telefonico, materiale elettrico, etc.);
m) acquisto di libri, giornali e pubblicazioni a carattere
scientifico, abbonamenti a periodici, riviste, banche dati
on-line e stampa di pubblicazioni dell’Anas Spa;
n) servizi di traduzione, interpretariato ed elaborazione
dati;
o) spese per servizi di somministrazione di lavoro
temporaneo, corsi di formazione e aggiornamento del personale;
p) organizzazione di convegni, seminari, eventi ed
attività connesse (locazione sale, catering, materiale
romozionale e similari);
q) spese di rappresentanza;
r) servizi assicurativi;
s) servizi di ricerca e sviluppo;
t) servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta
dei libri contabili;
u) servizi di consulenza gestionale e affini;
v) servizi pubblicitari.
2. Il ricorso all’acquisizione in economia è, altresì,
consentito, in conformità all’art. 125 co. 10 Dlgs 163/2006,
nelle seguenti ipotesi: a) risoluzione di un precedente
rapporto contrattuale, o in danno del contraente
inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente
per conseguire la prestazione nel termine previsto al
contratto;
b) necessità di completare le prestazioni di un contratto
in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne
l’esecuzione nell’ambito del contratto medesimo; c)
prestazioni periodiche di servizi o forniture, a seguito della
scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento
delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura
strettamente necessaria;
d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente
imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per
persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e salute
pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico,
culturale.
Articolo 4
Limiti di applicazione
1. Le acquisizioni in
economia di beni e servizi sono ammesse soltanto per importi
inferiori alla soglia di € 211.000, ai sensi dell’art. 125,
comma 9, del Dlgs n. 63/2006. Tale soglia, ai fini
dell’applicazione del presente regolamento, è adeguata
automaticamente secondo il meccanismo di cui all’art. 248 dello
stesso Dlgs n. 163/2006
2. Nessuna prestazione di servizi o acquisizione di beni può
essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla
disciplina del presente regolamento, eludendo la normativa
riguardante le procedure ordinarie di scelta del contraente.
Articolo 5
Programmazione delle acquisizioni
1. Le acquisizioni in
economia sono effettuate in seguito ad attività di
programmazione, che viene annualmente svolta dalle strutture
centrali e periferiche dell’Anas Spa. Il programma delle
acquisizioni è formulato in coerenza con le previsioni del
budget aziendale.
2. La Direzione Generale dell’Anas Spa individua,
nell’ambito di tale programmazione, le acquisizioni di
beni e servizi da effettuarsi a livello centrale e quelle da
demandare alle strutture periferiche.
3. Le acquisizioni non programmate di beni e servizi, di
qualsiasi importo, sono oggetto di tempestiva comunicazione,
recante adeguata motivazione dell’acquisizione eseguita,
all’Unità Acquisti ed al Controllo di Gestione della Direzione
Generale dell’Anas Spa; esse si svolgono, comunque secondo i
principi e le modalità di cui al presente regolamento.
Articolo 6
Modalità di affidamento
1. Per servizi e
forniture in economia di importo pari o superiore ad €
20.000 e sino alla soglia di
cui al precedente articolo 4, l’affidamento mediante cottimo
fiduciario avviene nel rispetto dei principi di
trasparenza, rotazione e parità di trattamento, previa
consultazione di almeno cinque operatori economici, se
sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati
attingendo da elenchi predisposti in conformità all’art. 7.
Quando dagli elenchi non risultino in numero sufficiente gli
operatori economici da consultare, essi sono individuatianche
sulla base di analisi di mercato. In ogni caso, le modalità di
individuazione degli operatori economici sono indicate per
iscritto negli atti della procedura.
2. La scelta del contraente per servizi e forniture di
importo pari o superiore a € 20.000,00 ha luogo mediante gara
informale, da svolgersi per via telematica sul portale acquisti
dell’Anas Spa; alla gara gli operatori economici sono invitati,
con apposita lettera di invito a presentare offerta.
3. Nella lettera di invito sono specificati l’oggetto della
prestazione, le caratteristiche tecniche, le eventuali garanzie
richieste, le modalità di svolgimento della gara informale ed il
criterio di aggiudicazione per la scelta del contraente. Il
termine fissato per la presentazione delle offerte non deve
essere inferiore a dieci giorni alla data di spedizione della
lettera di invito, salvo i casi di motivata urgenza, in cui il
termine può essere ridotto sino a cinque giorni.
4. Si può prescindere dalla richiesta di più offerte nel
caso di beni e servizi soggetti a tutela di diritti di esclusiva
in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato;
qualora, tuttavia, tali beni e servizi risultino
commercializzati da una pluralità di operatori economici, si
procede secondoquanto previsto dal comma 1 del presente
articolo.
5. Nei casi in cui la natura del bene o della prestazione da
acquisire o i relativi mercati di riferimento non consentano lo
svolgimento della gara per via telematica, le offerte possono
essere acquisite per lettera, fax o posta elettronica.
6. Per servizi e forniture in economia compresi tra € 5.000
ed € 20.000, l’affidamento avviene previa consultazione di
almeno due operatori economici, da individuare secondo le
modalità di cui al comma 1 del presente articolo.
7. È consentito il ricorso ad unico offerente nel caso di
servizi e forniture di importo inferiore ad € 5.000.
8. È vietato suddividere gli importi delle acquisizioni in
economia, allo scopo di sottrarle alla disciplina del
resente articolo.
Articolo 7
Elenchi dei fornitori
1. L’affidatario di
servizi e forniture in economia deve essere in possesso degli
stessi requisiti di idoneità morale,capacità
tecnico-professionale ed economico-finanziaria richiesti
nelle ordinarie procedure di scelta del contraente.
2. La Direzione Generale dell’Anas Spa e, per le
acquisizioni decentrate, le strutture periferiche, formano
elenchi di operatori economici per gli affidamenti in
economia, ai quali possono essere iscritti soltanto gli
operatori economici in possesso dei requisiti di cui al comma
precedente. Gli elenchi vengono aggiornati con periodicità
almeno annuale.
3. La formazione degli elenchi avviene previa adeguata
pubblicità, da effettuarsi mediante pubblicazione di
avvisi per estratto su due quotidiani a carattere nazionale per
gli acquisti a livello centrale, per estratto su un quotidiano a
carattere locale per gli acquisti a livello perifericoe, in ogni
caso, integralmente sul sito internet dell’Anas Spa. L’avviso
indica le modalità ed i requisiti per l’iscrizione agli
elenchi.
Articolo 8
Forma del contratto 1.
I contratti per le acquisizioni in
economia di beni e servizi sono stipulati mediante scrittura
privata;per acquisizioni di importo sino ad €
20.000 la stipulazione può avvenire
anche mediante scambio di lettere d’ordinazione.
Articolo 9
Competenze ad effettuare le acquisizioni
1. Le acquisizioni in
economia i beni e servizi sono effettuate dai titolari di
procure, il cui esercizio avviene in ottemperanza alle
disposizioni ricevute e secondo i rispettivi ambiti di
applicazione.
Articolo 10
Esecuzione e verifica della prestazione
1. Per ciascun
affidamento in economia è nominato un Responsabile del
Procedimento e, ove la natura della prestazione lo richieda, un
Direttore dell’esecuzione del contratto, i quali svolgono i
compiti di cui al Dlgs n. 163/06.
2. In caso di mancata nomina, è considerato responsabile
del procedimento il dirigente della struttura che effettua
l’acquisizione.
3. Le prestazioni rese dall’affidatario sono sottoposte a
verifica di regolare esecuzione.
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