Regolamento (CE)
n. 1422/2007 della Commissione del 4 dicembre 2007
che modifica le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio
2004/17/CE e 2004/18/CE riguardo alle soglie di applicazione in
materia di procedure di aggiudicazione degli appalti
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di
appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti
che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, in
particolare l’articolo 69,
vista la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle
procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di
forniture e di servizi, in particolare l’articolo 78,
sentito il parere del comitato consultivo per gli appalti
pubblici, considerando quanto segue:
(1) Con decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994,
relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le
materie prime di sua competenza, degli accordi e dei negoziati
multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) il Consiglio ha
concluso l’accordo sugli appalti pubblici (di seguito
«accordo»). L’accordo dovrebbe essere applicato a qualsiasi
appalto pubblico che raggiunge o supera gli importi (di seguito
«soglie») fissati nell’accordo stesso ed espressi in diritti
speciali di prelievo.
(2) Uno degli obiettivi delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE
è permettere agli enti aggiudicatori e alle amministrazioni
aggiudicatrici che le applicano di adempiere al tempo stesso gli
obblighi dell’accordo. A questo scopo, le soglie previste da
tali direttive per gli appalti pubblici e alle quali si applica
l’accordo dovrebbero essere allineate per garantire che
corrispondano al controvalore in euro, arrotondato al migliaio
più vicino, delle soglie di cui all’accordo.
(3) Per motivi di coerenza è opportuno allineare anche le soglie
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE che non sono coperte
dall’accordo.
(4) Le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE vanno modificate di
conseguenza,
ha adottato il presente regolamento
Articolo 1
La direttiva 2004/17/CE è modificata come segue:
1) l’articolo 16 è modificato come segue:
a) alla lettera a), l’importo «422 000 EUR» è sostituito da «412
000 EUR»;
b) alla lettera b), l’importo «5 278 000 EUR» è sostituito da «5
150 000 EUR»;
2) l’articolo 61 è modificato come segue:
a) al paragrafo 1, l’importo «422 000 EUR» è sostituito da «412
000 EUR»;
b) al paragrafo 2, l’importo «422 000 EUR» è sostituito da «412
000 EUR».
Articolo 2
La direttiva 2004/18/CE è modificata come segue:
1) l’articolo 7 è modificato come segue:
a) alla lettera a), l’importo «137 000 EUR» è sostituito da «133
000 EUR»;
b) alla lettera b), l’importo «211 000 EUR» è sostituito da «206
000 EUR»;
c) alla lettera c), l’importo «5 278 000 EUR» è sostituito da «5
150 000 EUR»;
2) l’articolo 8, primo comma, è modificato come segue:
a) alla lettera a), l’importo «5 278 000 EUR» è sostituito da «5
150 000 EUR»;
b) alla lettera b), l’importo «211 000 EUR» è sostituito da «206
000 EUR»;
3) all’articolo 56, l’importo «EUR 5 278 000» è sostituito da
«EUR 5 150 000»;
4) all’articolo 63, paragrafo 1, primo comma, l’importo «5 278
000 EUR» è sostituito da «5 150 000 EUR»;
5) l’articolo 67, paragrafo 1, è modificato come segue:
a) alla lettera a), l’importo «137 000 EUR» è sostituito da «133
000 EUR»;
b) alla lettera b), l’importo «211 000 EUR» è sostituito da «206
000 EUR»;
c) alla lettera c), l’importo «211 000 EUR» è sostituito da «206
000 EUR».
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi
e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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