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   Normativa Appalti  

DECRETO LEGISLATIVO 31 Luglio 2007 , n. 113

Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto
degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono
servizi di trasporto e servizi postali;
Vista la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di
servizi;
Visto il regolamento (CE) 1874/2004 della Commissione, del
28 ottobre 2004, che modifica le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di
applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante
"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture", emanato in attuazione delle direttive sopra richiamate;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, legge comunitaria 2004,
recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2004/17/CE
e 2004/18/CE, ed in particolare l'articolo 25, comma 3, che prevede
la possibilita' di emanare disposizioni correttive ed integrative del
citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, entro due anni
dalla sua data di entrata in vigore;
Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2007, n. 6, recante
modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005,
n. 62;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 25 gennaio 2007;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso
nella seduta del 15 marzo 2007;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 giugno 2007;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 luglio 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
delle infrastrutture, di concerto con i Ministri degli affari esteri,
della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'interno, del
lavoro e della previdenza sociale, dello sviluppo economico,
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per gli
affari regionali e le autonomie locali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Disposizioni correttive
1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le
seguenti correzioni ed integrazioni:
a) all'articolo 7, comma 4, le parole: "svolge i" sono sostituite
dalle seguenti: "si avvale delle sezioni regionali competenti per
territorio, per l'acquisizione delle informazioni necessarie allo
svolgimento dei";
b) all'articolo 17, comma 1, dopo le parole: "delle forze armate
o dei corpi di polizia per la difesa della Nazione o per i compiti di
istituto" sono inserite le seguenti: "nonche' dell'amministrazione
della giustizia";
c) all'articolo 53, comma 2, lettera c), sono aggiunti in fine i
seguenti periodi: "L'offerta relativa al prezzo indica distintamente
il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la
progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori. Ai fini della
valutazione del progetto, il regolamento disciplina i fattori
ponderali da assegnare ai "pesi" o "punteggi" in modo da valorizzare
la qualita', il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e
funzionali e le caratteristiche ambientali.";
d) all'articolo 53, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
"3-bis. Per i contratti di cui al comma 2, lettere b) e c), nel caso
in cui, ai sensi del comma 3, l'appaltatore si avvale di uno o piu'
soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione
appaltante puo' indicare nel bando di gara le modalita' per la
corresponsione diretta al progettista della quota del compenso
corrispondente agli oneri di progettazione, al netto del ribasso
d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei
relativi documenti fiscali del progettista.";
e) all'articolo 56, comma 1, le lettere b) e c) sono soppresse;
f) all'articolo 57, comma 5, la lettera b) e' sostituita dalla
seguente: "b) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di
servizi analoghi gia' affidati all'operatore economico aggiudicatario
del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a
condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di base e
che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato
secondo una procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la
possibilita' del ricorso alla procedura negoziata senza bando e'
consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del
contratto iniziale e deve essere indicata nel bando del contratto
originario; l'importo complessivo stimato dei servizi successivi e'
computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai
fini delle soglie di cui all'articolo 28.";
g) all'articolo 58, al comma 1, sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: "Il ricorso al dialogo competitivo per lavori e'
consentito previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici,
e comunque ad esclusione dei lavori di cui alla parte II, titolo III,
capo IV. Per i lavori di cui alla parte II, titolo IV, capo II, e'
altresi' richiesto il parere del Consiglio Superiore dei beni
culturali. I citati pareri sono resi entro 30 giorni dalla richiesta.
Decorso tale termine, l'amministrazione puo' comunque procedere.";
h) l'articolo 59, comma 1, e' sostituito dal seguente: "1. Le
stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro. Per i lavori,
gli accordi quadro sono ammessi esclusivamente in relazione ai lavori
di manutenzione. Gli accordi quadro non sono ammessi per la
progettazione e per gli altri servizi di natura intellettuale.";
i) all'articolo 83, comma 1, la lettera e) e' sostituita dalla
seguente: "e) le caratteristiche ambientali e il contenimento dei
consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del
prodotto;";
l) all'articolo 84, comma 8:
1) al primo periodo le parole: "delle stazioni appaltanti" sono
sostituite dalle seguenti: "della stazione appaltante";
2) al secondo periodo, dopo la parola: "scelti" sono inserite
le seguenti: "tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui
all'art. 3, comma 25, ovvero";
m) all'articolo 110, dopo la parola: "proporzionalita", sono
inserite le parole: "con la procedura di cui all'articolo 57,
comma 6; l'invito e' rivolto ad almeno cinque soggetti" ed e' infine
aggiunto il seguente periodo: "Nel regolamento di cui all'articolo 5
sono dettate le disposizioni volte ad assicurare l'adeguata
partecipazione di giovani professionisti.";
n) all'articolo 122, comma 1, e' aggiunto in fine il seguente
periodo: "Le stazioni appaltanti possono ricorrere ai contratti di
cui all'articolo 53, comma 2, lettere b) e c), qualora riguardino
lavori di speciale complessita' o in caso di progetti integrali, come
definiti rispettivamente dal regolamento di cui all'articolo 5,
ovvero riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi
archeologici.";
o) all'articolo 124, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3.
Le stazioni appaltanti pubblicano l'avviso sui risultati della
procedura di affidamento sui siti informatici di cui all'articolo 66,
comma 7.";
p) all'articolo 135, comma 1:
1) le parole: "il responsabile del procedimento valuta" sono
sostituite dalle seguenti: "il responsabile del procedimento propone
alla stazione appaltante";
2) la parola: "l'opportunita" e' soppressa;
q) all'articolo 143, alla fine del comma 7 sono aggiunte le
seguenti parole: ", anche prevedendo un corrispettivo per tale valore
residuo";
r) all'articolo 153 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1 il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
"Le proposte sono presentate entro 180 giorni dalla pubblicazione
dell'avviso indicativo di cui al comma 3.";
2) al comma 3 le parole: "Entro venti giorni" sono sostituite
dalle seguenti: "Entro novanta giorni";
3) al comma 3, l'ultimo periodo e' soppresso;
s) all'articolo 154, comma 1, gli ultimi due periodi sono
soppressi;
t) all'articolo 253:
1) al comma 1, le parole: "commi 1-bis e 1-ter" sono sostituite
dalle seguenti: "commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies";
2) al comma 1-bis e' soppressa la lettera c);
3) al comma 1-ter, le parole: "degli articoli 3, comma 7, 53,
commi 2 e 3, e 56" sono sostituite dalle seguenti:
"dell'articolo 56";
4) dopo il comma 1-ter, sono inseriti i seguenti:
"1-quater. Per i contratti relativi a lavori, servizi e
forniture nei settori ordinari e speciali, le disposizioni
dell'articolo 58 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi
siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui all'articolo 5.
1-quinquies. Per gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi
importo, nei settori ordinari, le disposizioni degli articoli 3,
comma 7, e 53, commi 2 e 3, si applicano alle procedure i cui bandi
siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui all'articolo 5.".



Art. 2.
Disposizioni di coordinamento
1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le
seguenti correzioni ed integrazioni:
a) all'articolo 3, comma 7, dopo la parola: "preliminare" sono
inserite le seguenti: "o definitivo";
b) all'articolo 5:
1) al comma 5, lettera g), dopo la parola: "codice" sono
aggiunte le seguenti: ", anche prevedendo misure incentivanti
stabilite dalla legislazione vigente volte ad attenuare i costi della
qualificazione per le piccole e medie imprese";
2) al comma 9, le parole: "di cui al comma 7" sono sostituite
dalle seguenti: "di cui al comma 8";
c) all'articolo 6, comma 2, la parola: "cinque" e' sostituita
dalla seguente: "sette";
d) all'articolo 7, comma 8, lettera a), dopo la parola:
"aggiudicazione" e' inserita la seguente: "definitiva";
e) all'articolo 11, comma 9:
1) dopo le parole: "Nel caso di lavori, se e' intervenuta la
consegna dei lavori in via d'urgenza", sono inserite le seguenti "e
nel caso di servizi e forniture, se si e' dato avvio all'esecuzione
del contratto in via d'urgenza";
2) e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Nel caso di
servizi e forniture, se si e' dato avvio all'esecuzione del contratto
in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese
sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore
dell'esecuzione.";
f) all'articolo 32, comma 1, alla lettera g):
1) le parole: "gara bandita ed effettuata dal promotore" sono
sostituite dalle seguenti:"gara bandita ed effettuata
dall'amministrazione che rilascia il permesso di costruire";
2) dopo le parole: "della progettazione presentata" sono
inserite le seguenti: "dal promotore";
3) e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Il promotore deve
avere i requisiti di qualificazione previsti dall'articolo 40 in
relazione alla tipologia e all'importo delle opere di
urbanizzazione";
g) all'articolo 34, comma 1, alla lettera b), dopo le parole:
"costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422," sono
inserite le seguenti: " e del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,";
h) all'articolo 36:
1) il comma 3 e' soppresso;
2) al comma 7, all'inizio del secondo periodo, sono inserite le
parole: "Per i lavori";
i) all'articolo 37:
1) il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. E' fatto divieto
ai concorrenti di partecipare alla gara in piu' di un raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio
ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1,
lettera b), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali
consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi e' fatto divieto
di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso
di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il
consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica
l'articolo 353 del codice penale.";
2) il comma 12 e' sostituito dal seguente: "In caso di
procedure ristrette o negoziate, ovvero di dialogo competitivo,
l'operatore economico invitato individualmente, o il candidato
ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo, ha la
facolta' di presentare offerta o di trattare per se' o quale
mandatario di operatori riuniti.";
3) al comma 18, dopo le parole: "del medesimo" sono inserite le
seguenti: "ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia";
4) al comma 19, dopo le parole: "del medesimo" sono inserite le
seguenti: "ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia";
l) all'articolo 40:
a) al comma 2 e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Con il
regolamento di cui all'articolo 5 possono essere altresi'
periodicamente revisionate le categorie di qualificazione con la
possibilita' di prevedere eventuali nuove categorie.";
b) al comma 4, lettera f), dopo le parole: "da indicare nel
regolamento;" sono inserite le seguenti: "il periodo di durata della
validita' delle categorie generali e speciali oggetto della revisione
di cui al comma 2;";
c) al comma 7, le parole: "UNI CEI ISO 9000 ovvero la
dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro
correlati di tale sistema" sono sostituite dalle seguenti: "UNI EN
ISO 9000";
m) all'articolo 42, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:
"4-bis. Al fine di assicurare la massima estensione dei principi
comunitari e delle regole di concorrenza negli appalti di servizi o
di servizi pubblici locali, la stazione appaltante considera, in ogni
caso, rispettati i requisiti tecnici prescritti anche ove la
disponibilita' dei mezzi tecnici necessari ed idonei all'espletamento
del servizio sia assicurata mediante contratti di locazione
finanziaria con soggetti terzi.";
n) all'articolo 53, comma 3, e' soppresso l'ultimo periodo;
o)all'articolo 55, comma 6, secondo periodo, le parole: "per
l'affidamento di lavori pubblici" sono soppresse;
p) all'articolo 62, comma 1, sono soppresse le seguenti parole:
"a servizi o forniture, ovvero";
q) all'articolo 74, comma 3, le parole: "Salvo che il bando o la
lettera invito dispongano diversamente," sono soppresse;
r) all'articolo 84, comma 3, le parole: "da un dirigente della
stazione appaltante" sono sostituite dalle seguenti: "di norma da un
dirigente della stazione appaltante e, in caso di mancanza in
organico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato di
funzioni apicali";
s) la rubrica del capo IV del titolo I della parte II e'
sostituita dalla seguente: "Servizi attinenti all'architettura e
all'ingegneria";
t) all'articolo 91:
1) al comma 1:
1.1) le parole: "di cui all'articolo 90" sono soppresse;
1.2) dopo le parole: "incarichi di progettazione" sono
inserite le seguenti: ", di coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, di direzione dei lavori e di coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione";
2) al comma 2, dopo le parole: "Gli incarichi di progettazione"
sono inserite le seguenti: ", di coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione, di direzione dei lavori e di coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione";
3) al comma 6:
3.1) le parole: "progettazione e direzione lavori" sono
sostituite dalle seguenti: "progettazione, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione";
3.2) dopo le parole: "direzione dei lavori" sono inserite le
seguenti: "e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione";
4) al comma 8 le parole: "progettazione, direzione lavori,"
sono sostituite dalle seguenti: "progettazione, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori,
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,";
u) all'articolo 92, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2 sono soppressi il secondo e terzo periodo;
2) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. I corrispettivi
sono determinati ai sensi del comma 3, fatto salvo quanto previsto
dal comma 12-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n.
65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n.
155.";
v) all'articolo 102, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Le stazioni appaltanti possono applicare le disposizioni di
cui all'articolo 66, comma 15.";
z) all'articolo 112, comma 3, sono soppresse le seguenti parole:
" Nel caso di opere di particolare pregio architettonico,";
aa) all'articolo 113 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Cauzione
definitiva";
2) al comma 2, le parole: "La fideiussione bancaria o la
polizza assicurativa di cui al comma 1" sono sostituite dalle
seguenti: "La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista con
le modalita' di cui all'articolo 75, comma 3,";
bb) all'articolo 118 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1 le parole: "sono tenuti a seguire" sono
sostituite dalle seguenti: "sono tenuti ad eseguire";
2) al comma 3, dopo il primo periodo e' inserito il seguente:
"Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del
subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la
stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli
affidatari.";
cc) all'articolo 122, comma 8, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) la parola: "singolo" e' soppressa;
b) dopo le parole: "edilizio assentito" sono inserite le
seguenti: ", comprensivo dell'ipotesi in cui le opere siano
funzionalmente connesse al suddetto intervento edilizio,";
c) alla fine e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Prima
dell'avvio dell'esecuzione delle opere, gli uffici tecnici delle
amministrazioni locali interessate trasmettono alle competenti
Procure regionali della Corte dei conti gli atti adottati e tutta la
documentazione relativamente agli interventi edilizi da realizzare a
scomputo degli oneri di urbanizzazione, ai sensi del presente
comma.";
dd) all'articolo 133, comma 1, le parole: "dal capitolato
generale" sono sostituite dalle seguenti:"dal regolamento di cui
all'articolo 5";
ee) all'articolo 141, dopo il comma 10, e' aggiunto, in fine, il
seguente: "10-bis. Resta fermo quanto previsto dalla legge n. 717 del
1949.";
ff) all'articolo 142:
1) al comma 1 le parole: "quando il valore delle concessioni
sia pari o superiore alla soglia fissata per i lavori pubblici
dall'articolo 28, comma 1, lettera c), calcolata con i criteri di cui
all'articolo 29" sono soppresse;
2) al comma 4 le parole: ", se il valore degli appalti affidati
a terzi sia pari o superiore alla soglia prevista per i lavori
pubblici dall'articolo 28, calcolata con i criteri di cui
all'articolo 29" sono soppresse;
3) al comma 4, dopo le parole: "le norme della parte II, titolo
I" sono inserite le seguenti: "e titolo II";
gg) all'articolo 144, comma 4, dopo le parole: "si applica
l'articolo 66" sono aggiunte le seguenti: "ovvero l'articolo 122";
hh) all'articolo 145, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Qualora il valore delle concessioni sia inferiore alla soglia
fissata per i lavori pubblici dall'articolo 28, comma 1, lettera c),
calcolata con i criteri di cui all'articolo 29, si applica
l'articolo 122, comma 6.";
ii) all'articolo 149, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. I concessionari che non sono amministrazioni
aggiudicatrici, quando affidano appalti a terzi, ai sensi
dell'articolo 146, applicano le disposizioni in materia di
pubblicita' previste dall'articolo 66 ovvero dall'articolo 122.";
ll) all'articolo 150, comma 1, dopo le parole "dell'articolo 66."
sono aggiunte, in fine, le seguenti: "ovvero dall'articolo 122.";
mm) all'articolo 151, comma 1, le parole: "(nelle procedure
ristrette e negoziate)" sono sostituite dalle seguenti: "(nelle
procedure ristrette)";
nn) la rubrica del capo III della parte II, del titolo III e'
sostituita dalla seguente: "Promotore finanziario, societa' di
progetto e disciplina della locazione finanziaria per i lavori";
oo) all'articolo 155, comma 1, lettera a), le parole: "si
applica" sono sostituite dalle seguenti: "e' applicabile altresi";
pp) dopo l'articolo 160, e' inserito il seguente:
Art. 160-bis.
Locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilita'
1. Per la realizzazione, l'acquisizione ed il completamento di
opere pubbliche o di pubblica utilita' i committenti tenuti
all'applicazione del presente codice possono avvalersi anche del
contratto di locazione finanziaria.
2. Nei casi di cui al comma 1, il bando, ferme le altre indicazioni
previste dal presente codice, determina i requisiti soggettivi,
funzionali, economici, tecnico-realizzativi ed organizzativi di
partecipazione, le caratteristiche tecniche ed estetiche dell'opera,
i costi, i tempi e le garanzie dell'operazione, nonche' i parametri
di valutazione tecnica ed economico-finanziaria dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa.
3. L'offerente di cui al comma 2 puo' essere anche una associazione
temporanea costituita dal soggetto finanziatore e dal soggetto
realizzatore, responsabili, ciascuno, in relazione alla specifica
obbligazione assunta, ovvero un contraente generale. In caso di
fallimento, inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi causa
impeditiva all'adempimento dell'obbligazione da parte di uno dei due
soggetti costituenti l'associazione temporanea di imprese, l'altro
puo' sostituirlo, con l'assenso del committente, con altro soggetto
avente medesimi requisiti e caratteristiche.
4. L'adempimento degli impegni della stazione appaltante resta in
ogni caso condizionato al positivo controllo della realizzazione ed
alla eventuale gestione funzionale dell'opera secondo le modalita'
previste.";
rr) all'articolo 161 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Al fine di favorire il contenimento dei tempi
necessari per il reperimento delle risorse relative al finanziamento
delle opere di cui al presente capo e per la loro realizzazione, i
soggetti aggiudicatori predispongono studi di fattibilita' delle
infrastrutture strategiche da realizzare, secondo modelli definiti
con delibera del CIPE, e acquisiscono sugli stessi le valutazioni
dell'Unita' tecnica-Finanza di progetto, di cui all'articolo 7 della
legge 17 maggio 1999, n. 144, dirette a verificare, per le
infrastrutture che presentano un potenziale ritorno economico
derivante dalla gestione dell'opera stessa, le forme per il ricorso a
capitali privati ed i presupposti per la concreta attuabilita'. Per
le infrastrutture strategiche che prevedono il ricorso a capitali
privati il CIPE, ai fini delle proprie deliberazioni, acquisisce,
comunque, le valutazioni della predetta Unita'.
1-ter. Nell'ambito del programma di cui al comma 1 sono da
ritenere prioritarie le infrastrutture gia' avviate, i progetti
esecutivi approvati, nonche' gli interventi per i quali ricorre la
possibilita' di finanziamento con capitale privato, sia di rischio
che di debito, nella misura maggiore possibile.";
2) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: "6-bis. Per
consentire il monitoraggio finanziario delle opere di cui al presente
capo con il ricorso al SIOPE (Sistema informativo delle operazioni
degli enti pubblici), tutti i soggetti responsabili di dette opere,
anche diversi dalle pubbliche amministrazioni come definite secondo i
criteri di contabilita' nazionale SEC 95, dovranno procedere per i
loro pagamenti in base alle procedure previste per il SIOPE e
dovranno provvedere a far riportare anche il CUP (Codice unico di
progetto) sui mandati informatici utilizzati per il pagamento dei
fornitori.";
ss) all'articolo 163 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente:
"f-bis) cura le istruttorie per l'avanzamento procedurale e fisico
dei progetti, formula le proposte ed assicura il supporto necessario
per l'attivita' del CIPE, avvalendosi anche della eventuale
collaborazione richiesta all'Unita' tecnica finanza di progetto,
ovvero offerta dalle regioni o province autonome interessate con
oneri a loro carico.";
2) al comma 4, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c)
richiedere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la
collaborazione dell'Unita' tecnica-Finanza di progetto (UTFP). Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono riorganizzati
i compiti, le attribuzioni, la composizione e le modalita' di
funzionamento dell'Unita' tecnica finanza di progetto (UTFP) anche in
deroga all'articolo 7 della citata legge n. 144 del 1999. Dalla data
di entrata in vigore del provvedimento di riordino e secondo le
modalita' nello stesso indicate si procede alla nomina, nel numero
massimo di 15, dei nuovi componenti in sostituzione dei componenti in
essere, i quali decadono alla stessa data.";
tt) all'articolo 164, comma 7, e' aggiunto in fine il seguente
periodo: "All'importo dei corrispettivi, da porre a base di gara, si
applica quanto previsto dal comma 12-bis dell'articolo 4 del
decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.";
uu) all'articolo 175:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Il Ministero
pubblica sul sito informatico di cui al decreto del Ministro dei
lavori pubblici in data 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001, nonche' nelle Gazzette Ufficiali
italiana e comunitaria, la lista delle infrastrutture, inserite nel
programma di cui al comma 1 dell'articolo 164, per le quali i
soggetti aggiudicatori ritengono di sollecitare la presentazione di
proposte da parte di promotori ai sensi dell'articolo 153. Nella
lista e' precisato, per ciascuna infrastruttura, il termine entro cui
i soggetti aggiudicatori provvedono alla pubblicazione di un avviso
indicativo, nonche' l'ufficio del soggetto aggiudicatore, competente
a ricevere le proposte, presso il quale gli interessati possono
ottenere le informazioni ritenute utili. L'avviso indicativo deve
contenere i criteri, nell'ambito di quelli indicati
dall'articolo 154, in base ai quali si procede alla valutazione
comparativa tra le diverse proposte. Nell'avviso indicativo,
pubblicato con le modalita' di cui all'articolo 66, il soggetto
aggiudicatore individua il termine ultimo, comunque non inferiore a
quattro mesi, entro il quale i promotori possono presentare le
proposte. Il soggetto aggiudicatore non prende in esame le proposte
pervenute oltre la scadenza del termine di cui al precedente
periodo.";
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. E' facolta' dei
soggetti di cui all'articolo 153, comma 2 presentare al Ministero
delle infrastrutture proposte di intervento e studi di fattibilita'
relativi alla realizzazione di infrastrutture, inserite nel programma
di cui al comma 1 dell'articolo 164, non presenti nella lista di cui
al comma 1. Tale presentazione non determina, in capo al Ministero,
alcun obbligo di esame e valutazione. Il Ministero puo' inserire,
nell'ambito di una successiva lista di cui al comma 1, le proposte di
intervento e gli studi ritenuti di pubblico interesse; l'inserimento
non determina alcun diritto del proponente al compenso per le
prestazioni compiute o alla realizzazione degli interventi
proposti.";
3) al comma 3 le parole: "la proposta" sono sostituite dalle
seguenti: "le proposte, presentate a seguito dell'avviso indicativo
di cui al comma 1,";
vv) all'articolo 176, comma 12, le parole: "articolo 2410" sono
sostituite dalle seguenti: "articolo 2412";
zz) all'articolo 177, comma 2, dopo la parola: "definitivo" sono
aggiunte le seguenti: "; e' applicabile altresi' l'articolo 53,
comma 2, lettera c)";
aaa) all'articolo 185, comma 5, primo periodo, la parola:
"sensibilmente" e la parola "sensibile:" sono soppresse;
bbb) all'articolo 186, comma 1, dopo le parole: "previsti dalla
legge 25 giugno 1909, n. 422", sono inserite le seguenti: "e dal
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1577,";
ccc) all'articolo 204, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. L'affidamento con procedura negoziata e' altresi' ammesso per
i lavori di cui al comma 1, relativi a lotti successivi di progetti
generali approvati, consistenti nella ripetizione di opere similari
affidate all'impresa titolare del primo appalto, a condizione che
tali lavori siano conformi al progetto generale, che il lotto
precedente sia stato aggiudicato con procedure aperte o ristrette e
che negli atti di gara del primo appalto sia stato esplicitamente
previsto l'eventuale ricorso a tale procedura e sia stato considerato
anche l'importo successivo al fine dell'applicazione della normativa
comunitaria; il ricorso a tale procedura e' limitato al triennio
successivo alla stipulazione del contratto iniziale.";
ddd) all'articolo 206, comma 1,:
1) le parole: "Ai contratti pubblici di cui al presente capo si
applicano, oltre alle norme della presente parte e a quelle di cui
alle parti I, IV, e V, i seguenti articoli della parte II, titolo I:"
sono sostituite dalle seguenti: "Ai contratti pubblici di cui al
presente capo si applicano, oltre alle norme della presente parte, le
norme di cui alle parti I, IV e V. Della parte II, titolo I,
riguardante i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture nei settori ordinari, si applicano esclusivamente i
seguenti articoli:";
2) e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Nessun altra norma
della parte II, titolo I, si applica alla progettazione e alla
realizzazione delle opere appartenenti ai settori speciali.";
eee) all'articolo 241:
1) al comma 6, le parole: "In aggiunta ai casi di astensione
previsti dal codice di procedura civile," sono sostituite dalle
seguenti: "In aggiunta ai casi di ricusazione degli arbitri previsti
dall'articolo 815 del codice di procedura civile,";
2) al comma 12, dopo il primo periodo e' inserito il seguente:
"L'articolo 24 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si interpreta
come non applicabile a quanto disciplinato ai sensi del presente
comma.";
fff) all'articolo 243, comma 4, le parole: "per i motivi previsti
dall'articolo 51 del codice di procedura civile" sono sostituite
dalle seguenti: "per i motivi previsti dall'articolo 815 del codice
di procedura civile";
ggg) all'articolo 253:
1) al comma 3, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: ",
nei limiti di compatibilita' con il presente codice";
2) al comma 12, dopo le parole: "mezzo esclusivo di
comunicazione" sono aggiunte le seguenti: ", salvo nel caso di
ricorso all'asta elettronica e di procedura di gara interamente
gestita con sistemi telematici";
hhh) all'articolo 256, comma 1, trentesimo capoverso, le parole:
"88, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "88, commi 1, 2 e 3";
iii) all'allegato XXI, articolo 28, comma 4, sono apportate le
seguenti modificazioni:
1) al primo periodo, le parole: "Ministero delle attivita'
produttive" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dello sviluppo
economico";
2) al primo periodo, dopo le parole: "riconosciuti a livello
europeo" sono inserite le seguenti: ", emanato con decreto del
Ministro delle infrastrutture";
lll) all'allegato XXI, articolo 31, comma 4, dopo le parole:
"norma europea UNI CEI EN ISO\IEC 17020" sono inserite le seguenti:
"come organismi di ispezione di Tipo A, nonche', per verifiche di
progetti relativi a lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro,
i soggetti";
mmm) all'articolo 38 dell'allegato XXI, il comma 3 e' sostituito
dal seguente: "3. Nelle more della procedura di cui all'articolo 96
del codice, il soggetto aggiudicatore puo' trasmettere al Ministero
delle infrastrutture, nonche' agli altri soggetti indicati
all'articolo 165, comma 4, il progetto preliminare dell'opera, che
puo' essere sottoposto alla approvazione del CIPE a condizione che
l'esito delle indagini archeologiche in corso di svolgimento, da
formalizzare nella relazione di cui all'articolo 96, comma 2,
consenta la localizzazione dell'opera medesima o comporti
prescrizioni che permettano di individuarne un'idonea
localizzazione.".



Art. 3.
Tutela del lavoro e vigilanza in materia di contratti pubblici
1. Al fine di assicurare piu' penetranti forme di controllo e
vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, nonche' di tutelare piu' efficacemente le condizioni di
lavoro e i diritti dei lavoratori nell'esecuzione dei predetti
contratti, al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono
apportate le seguenti correzioni ed integrazioni:
a) all'articolo 5, comma 5, lettera g), dopo le parole:
"requisiti soggettivi" sono inserite le seguenti: "compresa la
regolarita' contributiva attestata dal documento unico, di cui
all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n.
266,";
b) all'articolo 5, comma 5, apportare le seguenti modificazioni:
1) la lettera r) e' sostituita dalla seguente: "r) intervento
sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza
retributiva e contributiva dell'appaltatore;";
2) dopo la lettera s) e' aggiunta la seguente: "s-bis) tutela
dei diritti dei lavoratori, secondo quanto gia' previsto ai sensi del
regolamento recante capitolato generale di appalto dei lavori
pubblici, approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici
19 aprile 2000, n. 145.";
c) all'articolo 7, comma 3, le parole: "dei Ministeri
interessati" sono sostituite dalle seguenti: "del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale e degli altri Ministeri
interessati";
d) all'articolo 7, dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
"5-bis. Nella determinazione dei costi standardizzati, di cui al
comma 4, lettere b) e c), si tiene conto del costo del lavoro
determinato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
secondo quanto previsto dall'articolo 87, comma 2, lettera g).";
e) all'articolo 38, comma 1:
1) alla lettera m) dopo le parole: "divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione" sono aggiunte le seguenti: "compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006 n. 248";
2) dopo la lettera m) e' aggiunta la seguente: "m-bis) nei cui
confronti sia stata applicata la sospensione o la revoca
dell'attestazione SOA da parte dell'Autorita' per aver prodotto falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario
informatico.";
f) all'articolo 40 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 3, dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti:
"Le SOA nell'esercizio dell'attivita' di attestazione per gli
esecutori di lavori pubblici svolgono funzioni di natura
pubblicistica, anche agli effetti dell'articolo 1 della legge
14 gennaio 1994, n. 20. In caso di false attestazioni dalle stesse
rilasciate si applicano gli articoli 476 e 479 del codice penale.
Prima del rilascio delle attestazioni, le SOA verificano tutti i
requisiti dell'impresa richiedente.";
2) al comma 4, lettera g), dopo le parole: "commesse dalle SOA
nel rilascio delle attestazioni" sono inserite le seguenti: "nonche'
in caso di inerzia delle stesse a seguito di richiesta di
informazioni ed atti attinenti all'esercizio della funzione di
vigilanza da parte dell'Autorita',";
g) all'articolo 40, dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:
"9-bis. Le SOA sono responsabili della conservazione della
documentazione e degli atti utilizzati per il rilascio delle
attestazioni anche dopo la cessazione dell'attivita' di attestazione.
Le SOA sono altresi' tenute a rendere disponibile la documentazione e
gli atti ai soggetti indicati nel regolamento, anche in caso di
sospensione o revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita'
di attestazione; in caso di inadempimento, si applicano le sanzioni
amministrative pecuniarie previste dall'articolo 6, comma 11. In ogni
caso le SOA restano tenute alla conservazione della documentazione e
degli atti di cui al primo periodo per dieci anni o nel diverso
termine indicato con il regolamento di cui all'articolo 5.
9-ter. Le SOA hanno l'obbligo di revocare l'attestazione di
qualificazione qualora accertino che la stessa sia stata rilasciata
in carenza dei requisiti prescritti dal regolamento, ovvero che sia
venuto meno il possesso dei predetti requisiti; in caso di
inadempienza l'Autorita' procede a revocare alla SOA l'autorizzazione
all'esercizio dell'attivita' di attestazione.";
h) all'articolo 118 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 4 sono aggiunti in fine i seguenti periodi:
"L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle
prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici
senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei
lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero
il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva
applicazione della presente disposizione. L'affidatario e'
solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da
parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla
normativa vigente.";
2) al comma 6, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "Ai
fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello
stato finale dei lavori, l'affidatario e, suo tramite, i
subappaltatori trasmettono all'amministrazione o ente committente il
documento unico di regolarita' contributiva, nonche' copia dei
versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione
collettiva, ove dovuti.";
3) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: "6-bis. Al fine di
contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare nel settore
dell'edilizia, le Casse Edili, sulla base di accordi stipulati a
livello regionale con INPS e INAIL, rilasciano il documento unico di
regolarita' contributiva comprensivo della verifica della congruita'
della incidenza della mano d'opera relativa al cantiere interessato
dai lavori, ai sensi dell'articolo 1, commi 1173 e 1174 della legge
27 dicembre 2006, n. 296.";
i) all'articolo 135:
1) nella rubrica, dopo le parole: "Risoluzione del contratto
per reati accertati" sono aggiunte le seguenti: "e per revoca
dell'attestazione di qualificazione";
2) al comma 1, dopo le parole "1956, n. 1423," sono inserite le
seguenti: "ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965,
n. 575,";
3) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Qualora nei
confronti dell'appaltatore sia intervenuta la revoca
dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario
informatico, la stazione appaltante procede alla risoluzione del
contratto.";
l) all'articolo 176, comma 3, lettera e), sono aggiunti in fine i
seguenti periodi: "I contenuti di tali accordi sono definiti dal CIPE
sulla base delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento
per l'alta sorveglianza delle grandi opere, istituito ai sensi
dell'articolo 180 del codice e del decreto dell'interno in data
14 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo
2004, in ogni caso prevedendo l'adozione di protocolli di legalita'
che comportino clausole specifiche di impegno, da parte dell'impresa
aggiudicataria, a denunciare eventuali tentativi di estorsione, con
la possibilita' di valutare il comportamento dell'aggiudicatario ai
fini della successiva ammissione a procedure ristrette della medesima
stazione appaltante in caso di mancata osservanza di tali
prescrizioni. Le prescrizioni del CIPE a cui si uniformano gli
accordi di sicurezza sono vincolanti per i soggetti aggiudicatori e
per l'impresa aggiudicataria, che e' tenuta a trasferire i relativi
obblighi a carico delle imprese interessate a qualunque titolo alla
realizzazione dei lavori. Le misure di monitoraggio per la
prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa
comprendono il controllo dei flussi finanziari connessi alla
realizzazione dell'opera, inclusi quelli concernenti risorse
totalmente o parzialmente a carico dei promotori ai sensi
dell'articolo 175 e quelli derivanti dalla attuazione di ogni altra
modalita' di finanza di progetto. Il CIPE definisce, altresi', lo
schema di articolazione del monitoraggio finanziario, indicando i
soggetti sottoposti a tale forma di controllo, le modalita'
attraverso le quali esercitare il monitoraggio, nonche' le soglie di
valore delle transazioni finanziarie oggetto del monitoraggio stesso,
potendo anche indicare, a tal fine, limiti inferiori a quello
previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge
3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge
5 luglio 1991, n. 197. Gli oneri connessi al monitoraggio finanziario
sono ricompresi nell'aliquota forfettaria di cui al comma 20.";
m) all'articolo 247, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Per gli interventi e gli insediamenti strategici di cui
all'articolo 253, comma 27, lettera f), le misure di monitoraggio per
la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa
sono definite dal CIPE con le stesse modalita' e gli stessi effetti
previsti dall'articolo 176, comma 3, lettera e). Si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 176,
comma 20.".



Art. 4.
Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 
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