LEGGE 3 Agosto
2007 , n. 123
Misure in tema di tutela della
salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il
riassetto e la riforma della normativa in materia.
La Camera dei deputati ed il Senato
della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
La seguente legge:
Art. l. (Delega al Governo per il
riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela
della salute e della sicurezza sul lavoro)
1. Il Governo è delegato ad
adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e
la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e
sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in conformità
all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni
a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e garantendo
l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio
nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con
riguardo alle differenze di genere e alla condizione delle
lavoratrici e dei lavoratori immigrati.
2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati, realizzando il
necessario coordinamento con le disposizioni vigenti, nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti, nel
rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni
internazionali in materia, in ottemperanza a quanto disposto
dall'articolo 117 della Costituzione;
b) applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza
sul lavoro a tutti i settori di attività e a tutte le tipologie
di rischio, anche tenendo conto delle peculiarità o della
particolare pericolosità degli stessi e della specificità di
settori ed ambiti lavorativi, quali quelli presenti nella
pubblica amministrazione, come già indicati nell'articolo 1,
comma 2, e nell'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo
periodo, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive (modificazioni, nel rispetto delle competenze in
materia di sicurezza antincendio come definite dal decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e del regolamento (CE) n.
1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18
dicembre 2006, nonchè assicurando il coordinamento, ove
necessario, con la normativa in materia ambientale;
c) applicazione della normativa in materia di tutela della
salute e sicurezza sul lavoro a tutti i lavoratori e
lavoratrici, autonomi e subordinati, nonchè ai soggetti ad essi
equiparati prevedendo:
1) misure di particolare tutela per determinate categorie di
lavoratori e lavoratrici e per specifiche tipologie di lavoro o
settori di attività;
2) adeguate e specifiche misure di tutela per i lavoratori
autonomi, in relazione ai rischi propri delle attività svolte e
secondo i principi della raccomandazione 2003/134/CE del
Consiglio, del 18 febbraio 2003;
d) semplificazione degli adempimenti meramente formali in
materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di
lavoro, nel pieno rispetto dei livelli di tutela, con
particolare riguardo alle piccole, medie e micro imprese;
previsione di forme di unificazione documentale;
e) riordino della normativa in materia di macchine, impianti,
attrezzature di lavoro, opere provvisionali e dispositivi di
protezione individuale, al fine di operare il necessario
coordinamento tra le direttive di prodotto e quelle di utilizzo
concernenti la tutela della salute e la sicurezza sul lavoro e
di razionalizzare il sistema pubblico di controllo;
f) riformulazione e razionalizzazione dell'apparato
sanzionatorio, amministrativo e penale, per la violazione delle
norme vigenti e per le infrazioni alle disposizioni contenute
nei decreti legislativi emanati in attuazione della presente
legge, tenendo conto della responsabilità e delle funzioni
svolte da ciascun soggetto obbligato, con riguardo in
particolare alla responsabilità del preposto, nonchè della
natura sostanziale o formale della violazione, attraverso:
1) la modulazione delle sanzioni in funzione del rischio e
l'utilizzazione di strumenti che favoriscano la regolarizzazione
e l'eliminazione del pericolo da parte dei soggetti destinatari
dei provvedimenti amministrativi, confermando e valorizzando il
sistema del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758;
2) la determinazione delle sanzioni penali dell'arresto e
dell'ammenda, previste solo nei casi in cui le infrazioni ledano
interessi generali dell'ordinamento, individuati in base ai
criteri ispiratori degli articoli 34 e 35 della legge 24
novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, da comminare
in via esclusiva ovvero alternativa, con previsione della pena
dell'ammenda fino a euro ventimila per le infrazioni formali,
della pena dell'arresto fino a tre anni per le infrazioni di
particolare gravità, della pena dell'arresto fino a tre anni
ovvero dell'ammenda fino a euro centomila negli altri casi;
3) la previsione defila sanzione amministrativa consistente nel
pagamento di una somma di denaro fino ad euro centomila per le
infrazioni non punite con sanzione penale; 4) la graduazione
delle misure interdittive in dipendenza della particolare
gravità delle disposizioni violate;
5) il riconoscimento ad organizzazioni sindacali ed associazioni
dei familiari delle vittime della possibilità di esercitare, ai
sensi e per gli effetti di cui agli articoli 91 e 92 del codice
di procedura penale, i diritti e le facoltà attribuiti alla
persona offesa, con riferimento ai reati commessi con violazione
delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o
relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una
malattia professionale;
6) la previsione della destinazione degli introiti delle
sanzioni pecuniarie per interventi mirati alla prevenzione, a
campagne di informazione e alle attività dei dipartimenti di
prevenzione delle aziende sanitarie locali;
g) revisione dei requisiti, delle tutele, delle attribuzioni e
delle funzioni dei soggetti del sistema di prevenzione
aziendale, compreso il medico competente, anche attraverso
idonei percorsi formativi, con particolare riferimento al
rafforzamento del ruolo del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza territoriale; introduzione della figura del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito
produttivo;
h) rivisitazione e potenziamento delle funzioni degli organismi
paritetici, anche quali strumento di aiuto alle imprese
nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative
dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e
sicurezza sul lavoro;
i) realizzazione di un coordinamento su tutto il territorio
nazionale delle attività e delle politiche in materia di salute
e sicurezza sul lavoro, finalizzato all'emanazione di indirizzi
generali uniformi e alla promozione dello scambio di
informazioni anche sulle disposizioni italiane e comunitarie in
corso di approvazione, nonchè ridefinizione dei compiti e della
composizione, da prevedere su base tripartita e di norma
paritetica e nel rispetto delle competenze delle regioni e delle
province autonome di cui all'articolo 117 della Costituzione,
della commissione consultiva permanente per la prevenzione degli
infortuni e l'igiene del lavoro e dei comitati regionali di
coordinamento;
l) valorizzazione, anche mediante rinvio legislativo, di accordi
aziendali, territoriali e nazionali, nonchè, su base volontaria,
dei codici di condotta ed etici e delle buone prassi che
orientino i comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i
principi della responsabilità sociale, dei lavoratori e di tutti
i soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di
tutela definiti legislativamente;
m) previsione di un sistema di qualificazione delle imprese e
dei lavoratori autonomi, fondato sulla specifica esperienza,
ovvero sulle competenze e conoscenze in materia di tutela della
salute e sicurezza sul lavoro, acquisite attraverso percorsi
formativi mirati;
n) definizione di un assetto istituzionale fondato
sull'organizzazione e circolazione delle informazioni, delle
linee guida e delle buone pratiche utili a favorire la
promozione e la tutela della salute e sicurezza sul lavoro,
anche attraverso il sistema informativo nazionale per la
prevenzione nei luoghi di lavoro, che valorizzi le competenze
esistenti ed elimini ogni sovrapposizione o duplicazione di
interventi;
o) previsione della partecipazione delle parti sociali al
sistema informativo, costituito da Ministeri, regioni e province
autonome, Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL), Istituto di previdenza per il
settore marittimo (IPSEMA) e Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), con il
contributo del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL),
e del concorso allo sviluppo del medesimo da parte degli
organismi paritetici e delle associazioni e degli istituti di
settore a carattere scientifico, ivi compresi quelli che si
occupano della salute delle donne;
p) promozione della cultura e delle azioni di prevenzione, da
finanziare, a decorrere dall'anno 2008, per le attività di cui
ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a valere, previo atto
di accertamento, su una quota delle risorse di cui all'articolo
1, comma 780, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, accertate in
sede di bilancio consuntivo per l'anno 2007 dell'INAIL,
attraverso:
1) la realizzazione di un sistema di governo per la definizione,
tramite forme di partecipazione tripartita, di progetti
formativi, con particolare riferimento alle piccole, medie e
micro imprese, da indirizzare, anche attraverso il sistema della
bilateralità, nei confronti di tutti i soggetti del sistema di
prevenzione aziendale;
2) il finanziamento degli investimenti in materia di salute e
sicurezza sul lavoro delle piccole, medie e micro imprese, i cui
oneri siano sostenuti dall'INAIL, nell'ambito e nei limiti delle
spese istituzionali dell'Istituto. Per tali finanziamenti deve
essere garantita la semplicità delle procedure;
3) la promozione e la divulgazione della cultura della salute e
della sicurezza sul lavoro all'interno dell'attività scolastica
ed universitaria e nei percorsi di formazione, nel rispetto
delle disposizioni vigenti e in considerazione dei relativi
principi di autonomia didattica e finanziaria;
q) razionalizzazione e coordinamento delle strutture centrali e
territoriali di vigilanza nel rispetto dei principi di cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n.
758, e dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, al fine di
rendere più efficaci gli interventi di pianificazione,
programmazione, promozione della salute, vigilanza, nel rispetto
dei risultati verificati, per evitare sovrapposizioni,
duplicazioni e carenze negli interventi e valorizzando le
specifiche competenze, anche riordinando il sistema delle
amministrazioni e degli enti statali aventi compiti di
prevenzione, formazione e controllo in materia e prevedendo
criteri uniformi ed idonei strumenti di coordinamento;
r) esclusione di qualsiasi onere finanziario per il lavoratore e
la lavoratrice subordinati e per i soggetti ad essi equiparati
in relazione all'adozione delle misure relative alla sicurezza e
alla salute dei lavoratori e delle lavoratrici;
s) revisione della normativa in materia di appalti prevedendo
misure dirette a:
1) migliorare l'efficacia della responsabilità solidale tra
appaltante ed appaltatore e il coordinamento degli interventi di
prevenzione dei rischi, con particolare riferimento ai
subappalti, anche attraverso l'adozione di meccanismi che
consentano di valutare l'idoneità tecnico-professionale delle
imprese pubbliche e private, considerando il rispetto delle
norme relative alla salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi
di lavoro quale elemento vincolante per la partecipazione alle
gare relative agli appalti e subappalti pubblici e per l'accesso
ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della
finanza pubblica;
2) modificare il sistema di assegnazione degli appalti pubblici
al massimo ribasso, al fine di garantire che l'assegnazione non
determini la diminuzione del livello di tutela della salute e
della sicurezza dei lavoratori;
3) modificare la disciplina del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, prevedendo che i costi
relativi alla sicurezza debbano essere specificamente indicati
nei bandi di gara e risultare congrui rispetto all'entità e alle
caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture
oggetto di appalto;
t) rivisitazione delle modalità di attuazione della sorveglianza
sanitaria, adeguandola alle differenti modalità organizzative
del lavoro, ai particolari tipi di lavorazioni ed esposizioni,
nonchè al criteri ed alle linee Guida scientifici più avanzati,
anche con riferimento al prevedibile momento di insorgenza della
malattia:
u) rafforzare e garantire le tutele previste dall'articolo 8 del
decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
v) introduzione dello strumento dell'interpello previsto
dall'articolo 9 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124,
e successive modificazioni, relativamente a quesiti di ordine
generale sull'applicazione della normativa sulla salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro, individuando il soggetto
titolare competente a fornire tempestivamente la risposta.
3. 1 decreti di cui al presente articolo non possono disporre un
abbassamento dei livelli di protezione, di sicurezza e di tutela
o una riduzione dei diritti e delle prerogative dei lavoratori e
delle loro rappresentanze.
4. I decreti di cui al presente articolo sono adottati nel
rispetto della procedura di cui all'articolo 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri del lavoro e della
previdenza sociale, della salute, delle infrastrutture,
limitatamente a quanto previsto dalla lettera s) del comma 2,
dello sviluppo economico, limitatamente a quanto previsto dalla
lettera e) del comma 2, di concerto con il Ministro per le
politiche europee, il Ministro della giustizia, il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro della solidarietà
sociale, limitatamente a quanto previsto dalla lettera l) del
comma 2, nonchè gli altri Ministri competenti per materia,
acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro.
5. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di
deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono
trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica
perchè su di essi siano espressi, entro quaranta giorni dalla
data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per
materia e per i profili finanziari.
Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza
dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri
parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni
che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 6 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
6. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti
di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi
fissati dal presente articolo, il Governo può adottare,
attraverso la procedura di cui ai commi 4 e 5, disposizioni
integrative e correttive dei decreti medesimi.
7. Dall'attuazione dei criteri di delega recati dal presente
articolo, con esclusione di quelli di cui al comma 2, lettera
p), numeri 1) e 2), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. A tale fine, per gli adempimenti
dei decreti attuativi della presente delega le amministrazioni
competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle
ordinarie risorse, umane, strumentali ed economiche, allo stato
in dotazione alle medesime amministrazioni.
Art. 2. (Notizia all'INAIL, in
taluni casi di esercizio dell'azione penale)
1. In caso di esercizio dell'azione
penale per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali
colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per
la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene
del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale,
il pubblico ministero ne da' immediata notizia all'INAIL ai fini
dell'eventuale costituzione di parte civile e dell'azione di
regresso.
Art. 3. (Modifiche al decreto
legislativo
19 settembre 1994, n. 626)
1. Al decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 dell' articolo 7 è sostituito dal seguente:
"3, il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed
il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico
documento di valutazione dei rischi che indichi le misure
adottate per eliminare le interferenze. Tale documento è
allegato al contratto di appalto o d'opera. Le disposizioni del
presente comma non si applicano ai rischi specifici propri
dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli
lavoratori autonomi.";
b) all'articolo 7, dopo il comma 3-bis e' aggiunto il seguente:
"3-ter. Ferme restando le disposizioni in materia di sicurezza e
salute del lavoro previste dalla disciplina vigente degli
appalti pubblici, nei contratti di somministrazione, di appalto
e di subappalto, di cui agli articoli 1559, 1655 e 1656 del
codice civile, devono essere specificamente indicati i costi
relativi alla sicurezza del lavoro. A tali dati possono
accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori di cui
all'articolo 18 e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.";
c) all'articolo 18, comma 2, il terzo periodo è sostituito dal
seguente: "Il rappresentante di cui al precedente periodo è di
norma eletto dai lavoratori";
d) all'articolo 18, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. L'elezione dei rappresentanti per la sicurezza
aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse
determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di
norma in un'unica giornata su tutto il territorio nazionale,
come individuata con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro e dei
lavoratori. Con il medesimo decreto sono disciplinate le
modalità di attuazione del presente comma.";
e) all'articolo 19, il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Il datore di lavoro è tenuto a consegnare al rappresentante
per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento
della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 4,
commi 2 e 3, nonchè del registro degli infortuni sul lavoro di
cui all'articolo 4, comma 5, lettera o).";
f) all'articolo 19, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
"5-bis. I rappresentanti territoriali o di comparto dei
lavoratori, i cui all'articolo 18, comma 2, secondo periodo,
esercitano le attribuzioni di cui al presente articolo con
riferimento a tutte le unità produttive del territorio o del
comparto di rispettiva competenza".
Art. 4. (Disposizioni in materia
di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro)
1. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, previa intesa sancita, ai sensi
dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in
sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' disciplinato il
coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in
materia di salute e sicurezza sul lavoro, affidato ai comitati
regionali di coordinamento di cui all'articolo 27 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, ed al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1998.
In particolare, sono individuati:
a) nell'ambito della normativa già prevista in materia, i
settori prioritari di intervento dell'azione di vigilanza, i
piani di attività ed i progetti operativi da attuare a livello
territoriale;
b) l'esercizio di poteri sostitutivi in caso di inadempimento da
parte di amministrazioni ed enti pubblici.
2. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1, il
coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in
materia di salute e sicurezza sul lavoro e' esercitato dal
presidente della provincia o da assessore da lui delegato, nei
confronti degli uffici delle amministrazioni e degli enti
pubblici territoriali rientranti nell'ambito di competenza.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministero della salute, il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, le regioni, le province autonome,
l'INAIL, l' IPSEMA, l'ISPESL e le altre amministrazioni aventi
competenze nella materia predispongono le attività necessarie
per l'integrazione dei rispettivi archivi informativi, anche
attraverso la creazione di banche dati unificate relative ai
singoli settori o comparti produttivi, e per il coordinamento
delle attività di vigilanza ed ispettive in materia di
prevenzione e sicurezza dei lavoratori, da realizzare
utilizzando le ordinarie risorse economiche e strumentali in
dotazione alle suddette amministrazioni. I dati contenuti nelle
banche dati unificate sono resi pubblici, con esclusione dei
dati sensibili previsti dal codice in materia di protezione dei
dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196.
4. Le risorse stanziate a decorrere dall'anno 2007 dall'articolo
1, comma 545, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relative
alle finalità di cui alla lettera a) del comma 544 del medesimo
articolo 1, vengono così utilizzate per il solo esercizio
finanziario 2007:
a) 4.250.000 euro per l'immissione in servizio del personale di
cui all'articolo 1, comma 544, lettera a), della legge 27
dicembre 2006, n. 296, a partire dal l° luglio 2007;
b) 4.250.000 euro per finanziare il funzionamento e il
potenziamento dell'attività ispettiva, la costituzione di
appositi nuclei di pronto intervento e per l'incremento delle
dotazioni strumentali.
5. Per la ripartizione delle risorse di cui al comma 4, il
Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio nello stato di previsione del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale.
6. Il personale amministrativo degli istituti previdenziali,
che, ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n.
689, accerta d'ufficio violazioni amministrative sanabili
relative alla disciplina in materia previdenziale, applica la
procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo 24 aprile 2004, n. 124.
7. Nel rispetto delle disposizioni e dei principi vigenti, il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il Ministero
della pubblica istruzione avviano a decorrere dall'anno
scolastico 2007/2008, nell'ambito delle dotazioni finanziarie e
di personale disponibili e dei Programmi operativi nazionali
(PON) obiettivo 1 e obiettivo 2, a titolarità del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, progetti sperimentali in
ambito scolastico e nei percorsi di formazione professionale
volti a favorire la conoscenza delle tematiche in materia di
sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
Art. 5. (Disposizioni per il
contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e
della sicurezza dei lavoratori)
1. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, come modificato dal presente articolo, il personale
ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le
rispettive competenze, può adottare provvedimenti di sospensione
di un'attività imprenditoriale qualora riscontri l'impiego di
personale non risultante dalle scritture o da altra
documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per
cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati, ovvero in
caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di
superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e
settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni,
ovvero di gravi e reiterate violazioni della disciplina in
materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
L'adozione del provvedimento di sospensione e' comunicata alle
competenti amministrazioni, al fine dell'emanazione da parte di
queste ultime di un provvedimento interdittivo alla
contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla
partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata
sospensione nonchè per un eventuale ulteriore periodo di tempo
non inferiore al doppio della durata della sospensione e
comunque non superiore a due anni.
2. E' condizione per la revoca del provvedimento da parte del
personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale di cui al comma 1:
a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle
scritture o da altra documentazione obbligatoria;
b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di
lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni della disciplina in
materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo
giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8
aprile 2003, n. 66, o di gravi e reiterate violazioni della
disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza
sul lavoro;
c) il pagamento di una sanzione amministrativa aggiuntiva
rispetto a quelle di cui al comma 3 pari ad un quinto delle
sanzioni amministrative complessivamente irrogate.
3. E' comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali,
civili e amministrative vigenti.
4. L'importo delle sanzioni amministrative di cui al comma 2,
lettera c), e di cui al comma 5 integra la dotazione del Fondo
per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ed e'
destinato al finanziamento degli interventi di contrasto al
lavoro sommerso ed irregolare individuati con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui
all'articolo I. comma 1156, lettera g), della legge 27 dicembre
2006, n. 296.
5. Al comma 2 dell'articolo 36-bis del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
"b-bis) il pagamento di una sanzione amministrativa aggiuntiva
rispetto a quelle di cui alla lettera b), ultimo periodo, pari
ad un quinto delle sanzioni amministrative complessivamente
irrogate".
6. I poteri e gli obblighi assegnati dal comma 1 al personale
ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
sono estesi, nell'ambito dei compiti istituzionali delle aziende
sanitarie locali e nei limiti delle risorse finanziarie, umane e
strumentali complessivamente disponibili, al personale ispettivo
delle medesime aziende sanitarie, limitatamente all'accertamento
di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute
e della sicurezza sul lavoro. In tale caso trova applicazione la
disciplina di cui al comma 2, lettere b) e c).
Art. 6. (Tessera di
riconoscimento per il personale delle imprese appaltatrici e
subappaltatrici)
1. Nell'ambito dello svolgimento di
attività in regime di appalto o subappalto, a decorrere dal 1
settembre 2007, il personale occupato dall'impresa appaltatrice
o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di
riconoscimento corredata di fotografia, contenente le Generalità
del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I
lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di
riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori
autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel
medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per
proprio conto.
2. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono
assolvere all'obbligo di cui al comma 1 mediante annotazione, su
apposito registro vidimato dalla direzione provinciale del
lavoro territorialmente competente, da tenersi sul luogo di
lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei
lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unità
lavorative, si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a
prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati,
ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le
disposizioni di cui al comma I.
3. La violazione delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 comporta
l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione
amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore.
Il lavoratore munito della tessera di' riconoscimento di cui al
Comma 1 che non provvede ad esporla e' punito con la sanzione
amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle
predette sanzioni non e' ammessa la procedura di diffida di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
Art. 7. (Poteri degli organismi
paritetici)
1. Gli organismi paritetici di cui
all'articolo 20 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, possono effettuare nei luoghi di lavoro rientranti nei
territori e nei comparti produttivi di competenza sopralluoghi
finalizzati a valutare l'applicazione delle vigenti norme in
materia di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro.
2. Degli esiti dei sopralluoghi di cui al comma 1 viene
informata la competente autorità di coordinamento delle attività
di vigilanza.
3. Gli organismi paritetici possono chiedere alla competente
autorità di coordinamento delle attività di' vigilanza di
disporre l'effettuazione di controlli in materia di sicurezza
sul lavoro mirati a specifiche situazioni.
Art. 8. (Modifiche
all'articolo 86 del codice di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163)
1. All'articolo 86 del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, il comma 3-bis e' sostituito dai seguenti:
"3-bis. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella
valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di
affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di
forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il
valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo
del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve
essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto
all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o
delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro
e' determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori
economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai
sindacati comparativa-mente più rappresentativi, delle norme in
materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori
merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza
di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e'
determinato in relazione al contratto collettivo del settore
merceologico più vicino a quello preso in considerazione.
3-ter. Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque
soggetto a ribasso d'asta".
Art. 9. (Modifica del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231)
1. Dopo l'articolo 25-sexies del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e' inserito il
seguente: "Art. 25-septies. - (Omicidio colposo e lesioni
colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme
antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul
lavoro) - 1. In relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e
590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione
delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e
della salute sui lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in
misura non inferiore a mille quote.
2. Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1,
si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9,
comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore
ad un anno".
Art. 10. (Credito d'imposta)
1. A decorrere dal 2008, ai datori
di lavoro e' concesso per il biennio 2008-2009, in via
sperimentale, entro un limite di spesa pari a 20 milioni di curo
annui, un credito d'imposta nella misura massima del 50 per
cento delle spese sostenute per la partecipazione dei lavoratori
a programmi e percorsi certificati di carattere formativo in
materia di tutela e sicurezza sul lavoro. Con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono stabiliti,
ai soli fini del beneficio di cui al presente comma, i criteri e
le modalità della certificazione della formazione. Il Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, emana, ogni anno, uno o più
decreti per determinare il riparto delle risorse tra i
beneficiari. Il credito d'imposta di cui al presente comma può
essere fruito nel rispetto dei limiti derivanti
dall'applicazione della disciplina dei minimi di cui al
regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre
2006.
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 20
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede
mediante utilizzo di una corrispondente quota del Fondo di
rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo
sociale europeo, di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre
1978, n. 845, e all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236.
Art. 11. (Modifica dell'articolo
1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296)
1. All'articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, il comma 1198 e' sostituito dal seguente:
"1198. Nei confronti dei datori di lavoro che hanno presentato
l'istanza di regolarizzazione di cui al comma 1192, per la
durata di un anno a decorrere dalla data di presentazione, sono
sospese le eventuali ispezioni e verifiche da parte degli organi
di controllo e vigilanza nelle materie oggetto della
regolarizzazione, ad esclusione di quelle concernenti la tutela
della salute e la sicurezza dei lavoratori. Resta ferma la
facoltà dell'organo ispettivo di verificare la fondatezza di
eventuali elementi nuovi che dovessero emergere nelle materie
oggetto della regolarizzazione, al fine dell'integrazione della
regolarizzazione medesima da parte del datore di lavoro.
L'efficacia estintiva di cui al comma 1197 resta condizionata al
completo adempimento degli obblighi in materia di salute e
sicurezza dei lavoratori".
Art. 12. (Assunzione di ispettori
del lavoro)
1. Al fine di fronteggiare il
fenomeno degli infortuni mortali sul lavoro e di rendere più
incisiva la politica di contrasto del lavoro sommerso, il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' autorizzato
all'immissione in servizio, a decorrere dal mese di gennaio
2008, nel numero massimo complessivo di 300 unità di personale
risultato idoneo a seguito dello svolgimento dei concorsi
pubblici regionali per esami, rispettivamente, a 795 posti di
ispettore del lavoro, bandito il 15 novembre 2004, e a 75 posti
di ispettore tecnico del lavoro, bandito il 16 novembre 2004,
per l'arca funzionale C, posizione economica C2, per gli uffici
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
2. In connessione con le immissioni in servizio del personale di
cui al comma 1, per le spese relative all'incremento delle
attività ispettive, all'aggiornamento, alla formazione, alle
attrezzature, nonchè per i buoni pasto, per lavoro straordinario
e per le missioni svolte dal medesimo personale e' autorizzata,a
decorrere dall'anno 2008, la spesa di euro 9.448.724.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in
curo 10.551.276 a decorrere dall'anno 2008, e del comma 2, pari
ad euro 9.448.724 a decorrere dall'anno medesimo, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2007, utilizzando la proiezione di parte
dell'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà
sociale.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai
fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui
all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai
sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5
agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei
provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono
tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite
relazioni illustrative.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 agosto 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Damiano, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Turco, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Mastella
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