Ministero dell'Economia e delle Finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale
Circolare del 4 settembre 2007 n. 29
Articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sui pagamenti di importo
superiore a diecimila euro da parte delle Pubbliche
Amministrazioni – Ulteriori istruzioni applicative.
PREMESSA
In ordine all’applicazione
dell’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602 – disposizione introdotta
dall’articolo 2, comma 9, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.
262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286 – sono state diramate alcune prime istruzioni
operative con la circolare n. 28 del 6 agosto 2007.
In proposito, non sembra fuori luogo
riportare, per un immediato riferimento, il testo del menzionato
articolo 48-bis:
“1. Le amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica,
prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un
importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via
telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di
versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di
pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale
importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e
segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente
per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di
riscossione delle somme iscritte a ruolo.
2. Con regolamento del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di
cui al comma 1”.
Nelle more dell’emanazione del
regolamento previsto al comma 2 del citato articolo 48-bis, la
predetta circolare n. 28/2007, come accennato, ha fornito alcune
prime indicazioni e linee guida a codesti uffici appartenenti al
sistema delle ragionerie del Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato e revisori dei conti in rappresentanza del
Ministero dell’economia e delle finanze presso gli enti ed
organismi pubblici, offrendo una possibile traccia per le
operazioni di riscontro in ordine alla corretta ed uniforme
applicazione della disposizione di cui trattasi, stante la sua
immediata operatività.
Al riguardo, si rammenta che nella
citata circolare – per quanto attiene alle modalità di verifica
della situazione del beneficiario relativamente all’assenza di
inadempimenti all’obbligo di versamento derivante dalla notifica
di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo
pari ad almeno diecimila euro – è stata ritenuta idonea a
soddisfare lo scopo prefisso dalla norma, tra l’altro,
l’acquisizione, da parte dell’Amministrazione che deve disporre
il pagamento, di una dichiarazione proveniente dal beneficiario
del pagamento stesso, resa ai sensi dell’articolo 47
“dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445.
Ciò posto, allo scopo di meglio
definire taluni aspetti prettamente applicativi, si ravvisa
l’opportunità di diramare alcune ulteriori istruzioni e
precisazioni di natura operativa.
Si soggiunge che, in un’ottica di
semplificazione e collaborazione amministrativa, sulle presenti
istruzioni si è acquisita la condivisione della società
Equitalia S.p.A., soggetto cui è attribuita, ex lege e
sull’intero territorio nazionale, la funzione di riscossione
coattiva delle entrate pubbliche mediante ruolo (articolo 3 del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge
2 dicembre 2005, n. 248).
VERIFICA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
In assenza del previsto regolamento
di attuazione e sino all’emanazione dello stesso, esigenze di
semplificazione nonché di economicità e celerità amministrative
conducono, senz’altro, a preferire e privilegiare l’utilizzo
della dichiarazione sostitutiva rispetto alla verifica, da
espletare presso gli agenti della riscossione, volta ad
acclarare l’esistenza di eventuali inadempimenti all’obbligo di
versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di
pagamento aventi un ammontare complessivo pari almeno a
diecimila euro.
Infatti, siffatta dichiarazione
appare lo strumento più idoneo, in questa fase transitoria, a
far emergere le eventuali situazioni debitorie in capo ai
beneficiari di pagamenti, superiori alla soglia fissata
dall’articolo 48-bis, posti a carico delle Amministrazioni
Pubbliche indicate all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Pertanto, si ritiene più rispondente
alle esigenze di efficacia dell’azione amministrativa che le
Amministrazioni interessate procedano in prima istanza a
richiedere ai beneficiari il rilascio della indicata
dichiarazione sostitutiva, secondo le modalità indicate nella
circolare n. 28/2007.
Qualora, poi, dovesse risultare che
i medesimi beneficiari abbiano manifestato, in modo esplicito o
per fatti concludenti, l’intendimento di non rendere la
richiesta dichiarazione sostitutiva, l’Amministrazione
interessata, prima di procedere al pagamento, deve aver
provveduto ad effettuare una specifica verifica presso Equitalia
S.p.A., in modo di rispettare le finalità perseguite
dall’articolo 48-bis.
Circa detta evenienza, non sembra
superfluo tener presente che l’Amministrazione procedente dovrà
agire nel rispetto della disciplina dettata dal codice in
materia di protezione dei dati personali di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Nello specifico, dunque,
dovrà essere individuato il funzionario responsabile al
trattamento dei dati personali, nonché uno o più incaricati
abilitati a porre in essere gli adempimenti concernenti la
verifica in discorso e le relative comunicazioni nei confronti
di Equitalia S.p.A.
Affinché possano ritenersi
soddisfatti gli obblighi di verifica nel caso di omessa
dichiarazione sostitutiva, le suddette richieste di verifica
devono risultare inoltrate alla Equitalia S.p.A., utilizzando i
seguenti mezzi di trasmissione, indicati unitamente ai
correlativi recapiti:
PAGAMENTI AVENTI CARATTERE PERIODICO
Sempre con l’obiettivo di rendere
più efficace e spedita l’azione amministrativa, si ritiene che,
in presenza di pagamenti aventi carattere periodico a favore
dello stesso beneficiario, la dichiarazione sostitutiva
concernente gli obblighi di versamento derivanti dalla notifica
di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo
pari almeno a diecimila euro possa essere appositamente
rimodulata, allo scopo di evitare la replica di identiche
dichiarazioni a fronte di ogni singolo pagamento.
In proposito, il fac-simile di
dichiarazione sostitutiva, allegato alla menzionata circolare n.
28/2007, può essere convenientemente integrato come segue:
“
DICHIARA
infine, che provvederà a comunicare
tempestivamente e senza indugio alcuno qualsiasi variazione alla
situazione sopra rappresentata”.
Una siffatta integrazione della
dichiarazione sostitutiva, a titolo esemplificativo, potrebbe
essere proficuamente utilizzata – ovviando così all’acquisizione
per ciascun pagamento di una singola dichiarazione dedicata – in
presenza di contratti di locazione, di somministrazione (sia con
prestazioni periodiche sia con prestazioni continuative), di
appalto di servizi.
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE E
MODALITA’ DI CONTROLLO
Quanto alle modalità da osservare
per il controllo delle dichiarazioni sostitutive acquisite, è
appena il caso di soggiungere che le singole Amministrazioni
dovranno dimostrare di aver osservato le prescrizioni contenute
nell’articolo 71 del D.P.R. n. 445 del 2000.
Ad
ogni buon conto, detto controllo dovrà essere espletato,
ovviamente, in un momento successivo a quello dell’acquisizione
della dichiarazione stessa e dell’effettuazione del relativo
pagamento e, comunque, non prima dell’emanazione del citato
regolamento, al fine di utilizzare le procedure di verifica
nello stesso individuate.
In
particolare, coerentemente con le finalità di semplificazione
perseguite dal Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui
al citato D.P.R. n. 445 del 2000, il controllo delle
dichiarazioni sostitutive dovrà risultare attuato con modalità
campionarie, procedendo all’estrazione del campione in modo da
non compromettere le esigenze di operatività della stessa
Amministrazione procedente, né quelle dell’Amministrazione
certificante, rappresentata, nel caso de quo, dalla Equitalia
S.p.A.
In
concreto, poi, l’individuazione del predetto campione è rimessa
all’autonoma determinazione delle singole Amministrazioni, anche
in relazione alla rilevanza degli effetti prodotti.
Da
ultimo, non sembra superfluo ricordare che anche le presenti
precisazioni operative costituiscono prime modalità attuative
della normativa recata dall’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602
del 1973.
Pertanto, corre l’obbligo di informare che l’emanando
regolamento ministeriale potrebbe contenere statuizioni
parzialmente difformi.
Il Ragioniere Generale dello
Stato
F.to Canzio
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