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   Normativa Appalti  

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DIRETTIVA 20 Febbraio 2007
Interscambio dei dati tra le pubbliche amministrazioni e pubblicita' dell'attivita' negoziale. (Direttiva n. 2).

1. Premessa.
Una visione integrata dell'innovazione non puo' essere dettata
unicamente dall'applicazione delle tecnologie, ma e' necessario tener
conto della semplificazione dei processi amministrativi, della
sostenibilita' degli stessi e della necessita' di interazione dei
servizi tra le diverse amministrazioni che devono operare secondo
standard di qualita' e sicurezza.
E' necessaria una forte azione di coordinamento tra le
amministrazioni centrali e locali per condividere gli obiettivi e
definire la programmazione di breve e lungo termine, individuando le
linee prioritarie d'intervento, le modalita' d'attuazione, di
controllo e mettendo a sistema le diverse esperienze e iniziative
settoriali gia' realizzate. Il suddetto processo deve ottimizzare gli
investimenti per pervenire contestualmente ad un miglioramento della
qualita' ed al contenimento della spesa pubblica.
La principale esigenza e' il coordinamento delle iniziative
settoriali, di competenza delle diverse amministrazioni, per poter
attivare, in tempi brevi ed in modo incrementale, la riorganizzazione
dei macroprocessi anche affiancando le amministrazioni nella
progettazione e attuazione degli interventi.
Tale coordinamento non puo' prescindere dalla regolamentazione
tecnica, necessaria ad omogeneizzare ed integrare le procedure,
attraverso l'emanazione delle regole tecniche di cui all'art. 71 del
decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, recante il codice
dell'amministrazione digitale (di seguito CAD).
La metodologia di attuazione del sistema nazionale di e-government
presuppone:
la condivisione degli obiettivi e delle strategie di intervento;
il raccordo delle azioni della PA centrale;
il coordinamento delle iniziative nazionali e territoriali anche
attraverso una migliore definizione dei contenuti degli accordi di
programma quadro;
un'attivita' costante di monitoraggio per la valutazione dello
stato di attuazione degli interventi definiti nell'ambito di una
strategia condivisa.
I grandi obiettivi strategici da raggiungere, contenuti nelle linee
strategiche gia' diffuse da questo Ministro e consultabili sul sito
http://www.innovazionepa.gov.it, a cui devono necessariamente
uniformarsi le amministrazioni in indirizzo sono:
migliorare l'efficienza interna di ogni singola amministrazione,
perseguendo un forte cambiamento organizzativo e gestionale tramite
l'innovazione tecnologica;
realizzare la piena cooperazione fra le amministrazioni mediante
la condivisione degli archivi e delle informazioni, per ridurre i
tempi e semplificare le procedure;
migliorare la trasparenza e l'efficienza della spesa pubblica
attraverso strumenti che consentano un maggior controllo di gestione
e della finanza pubblica;
sviluppare i servizi on-line e garantire l'accesso in modo veloce
e sicuro combattendo il divario digitale, dovuto a condizioni
sociali, fisiche o territoriali;
misurare la qualita' dei servizi offerti dalla pubblica
amministrazione con criteri qualitativi e quantitativi anche in
termini di bilancio sociale, utilizzando le tecnologie per la
valutazione sia all'interno della PA che per misurare il grado di
soddisfazione dei cittadini, imprese e altre PA.
2. Profili organizzativi.
Gli obiettivi individuati impongono di dare impulso all'attuazione
del CAD, che prevede l'istituzione, ai sensi dell'art. 17, presso
ogni amministrazione centrale, di un unico centro di competenza che
presieda alle scelte organizzative e tecnologiche e che tutti i
centri di competenza cooperino, in sede di Conferenza permanente per
l'innovazione tecnologica, ai sensi dell'art. 18 del CAD al disegno
complessivo e all'individuazione delle priorita'. La Conferenza e' il
punto di raccordo fra le amministrazioni centrali e la Presidenza del
Consiglio. Le linee prioritarie concordate dalla Conferenza sono
periodicamente sottoposte al Comitato dei Ministri per la societa'
dell'informazione (CMSI) che decide sulla articolazione temporale dei
finanziamenti necessari.
Le azioni di coordinamento e indirizzo, come gia' precisato nelle
linee strategiche adottate da questo Ministro, richiedono la
determinazione di indicatori condivisi per il monitoraggio delle
iniziative e per la valutazione degli impatti in termini di costi ed
efficienza sul sistema complessivo.
I modelli di valutazione di ogni intervento devono prevedere
criteri quantitativi e qualitativi valutabili in ogni fase di un
intervento. A tale scopo i centri di competenza, devono assumere un
ruolo chiave per poter garantire continuita' e coerenza all'azione di
monitoraggio.
I centri di competenza devono altresi' garantire il rispetto delle
prescrizioni contenute nella legge 9 gennaio 2004, n. 4 promuovendo
tutte le iniziative per assicurare la conformita' delle procedure
elettroniche delle amministrazioni di competenza alle esigenze dei
soggetti disabili.
I centri di competenza espletano i compiti di cui all'art. 17 del
CAD, condividendo con i dirigenti delle singole strutture, la
responsabilita' in merito all'effettivo adeguamento alle prescrizioni
espresse nella presente direttiva.
3. Ruolo della presente direttiva.
La presente direttiva intende guidare le amministrazioni
nell'applicazione di alcune tra le piu' innovative disposizioni del
CAD, anche in considerazione della prossimita' dell'entrata in vigore
di talune prescrizioni.
Sebbene il CAD sia in vigore da tempo, le amministrazioni appaiono,
infatti, ancora in ritardo nel conformarsi alle prescrizioni dirette
ad elevare il livello tecnologico delle prestazioni e, di
conseguenza, ad incrementare l'interazione con i cittadini e le
imprese. Il coordinamento di governo unico dei Dipartimenti
innovazione tecnologica e della funzione pubblica da parte del
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione e' il segno della consapevolezza dell'esistenza di un
inscindibile rapporto (biunivoco) tra innovazione tecnologica e
organizzazione e della convinzione che le nuove tecnologie possano
determinare un sostanziale salto di qualita' solo se utilizzate in
maniera sinergica e secondo un disegno coerente. L'innovazione di
sistema e l'innovazione tecnologica debbono essere considerati come
l'unica strada che possa condurre l'amministrazione ad offrire
servizi di qualita' ed efficienza nella attuazione delle politiche
pubbliche, riducendo la spesa.
Lo sviluppo dell'azione dell'amministrazione mediante strumenti
digitali, oltre ad agevolare i rapporti con cittadini, puo' anche
migliorare i processi di valutazione e monitoraggio dell'operato
delle strutture. Solo l'esatta, quanto tempestiva, conoscenza delle
attivita' delle amministrazioni, puo' consentire la redazione di
report e l'avvio di processi di correzione, permettendo un tempestivo
circuito informativo fra organi di controllo ed organi di indirizzo
politico.
Conseguentemente l'effettiva applicazione delle disposizioni
previste nel CAD, attesa l'interconnessione fra l'elevazione delle
performances delle pubbliche amministrazioni ed il ricorso agli
strumenti tecnologici, integra un parametro di valutazione della
capacita' gestionale della dirigenza pubblica. Appare significativo
che una delle difficolta' registrate nella valutazione della
dirigenza pubblica, sia stata proprio l'intempestivita' delle
informazioni inerenti l'attivita', talche' e' di tutta evidenza che
la completa digitalizzazione dell'operato delle amministrazioni puo'
agevolare anche gli organismi di controllo e monitoraggio.
L'adeguamento delle amministrazioni alle prescrizioni di seguito
enunciate, costituisce una prima tappa nell'integrale attuazione del
CAD. Appare tuttavia indifferibile, in considerazione dei benefici
per l'intero sistema, procedere con immediatezza all'applicazione del
CAD, nei limiti in cui cio' possa essere realizzato senza oneri
aggiuntivi per le amministrazioni.
4. Sostegno all'interoperabilita' di dati tra amministrazioni.
Le modifiche apportate all'art. 18, comma 2 della legge 7 agosto
1990, n. 241, dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, in tema di
autocertificazione impongono l'adozione di nuovi sistemi di
consultazione dei dati posseduti dalle pubbliche amministrazioni. La
nuova formulazione della disposizione impone di richiedere ai
cittadini esclusivamente gli "elementi necessari per la ricerca dei
documenti" ove inerenti "atti, fatti, qualita' e stati soggettivi ...
... in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero detenuti,
istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni". Le
amministrazioni devono quindi predisporre procedure idonee a
consentire il rilascio di provvedimenti anche in assenza di qualsiasi
produzione documentale da parte del soggetto istante. Se il ricorso
all'autocertificazione ovvero alle dichiarazioni sostitutive ha
consentito, finora, all'amministrazione procedente di confidare sulla
fondatezza della situazione di fatto e di diritto derivante dalle
dichiarazioni prodotte dai soggetti istanti, la procedura introdotta
dall'art. 18 della legge n. 241 del 1990 impone la capacita'
dell'amministrazione di verificare direttamente la sussistenza di
presupposti. Deve quindi apprestarsi un sistema di acquisizione delle
informazioni e dei documenti, non piu' fondato sul controllo della
documentazione quale presupposto per il rilascio di provvedimenti
abilitanti, ma radicato sulla mera consultazione dell'esistenza dei
presupposti di fatto e di diritto, in tempo reale.
L'obiettivo da perseguire e' quindi quello di giungere alla piena
applicazione dell'art. 18 della legge n. 241 del 1990, predisponendo
meccanismi che consentano alle amministrazioni di accertare
direttamente la sussistenza, in capo al cittadino o all'impresa
richiedente, delle condizioni necessarie per esercitare i diritti e
le facolta' riconosciute dall'ordinamento, attese altresi' le
disfunzioni connesse ai controlli sull'autenticita' delle
dichiarazioni rese mediante autocertificazione.
L'avvio delle procedure di approvazione delle regole tecniche di
cui agli articoli 59 e 71 del codice dell'amministrazione digitale,
mediante costituzione delle specifiche commissioni, esprime la
volonta' - di questo Ministro - di voler procedere, quanto prima,
all'attuazione del piu' elevato sistema di interoperabilita'. Una
volta fissate le norme tecniche, e' necessario che le amministrazioni
adeguino le procedure ed i sistemi alle nuove prescrizioni tecniche
ed agli standard in materia di interoperabilita' e di sicurezza
previsti nell'ambito del Sistema di pubblica connettivita' (SPC), al
fondamentale scopo di raggiungere, nel breve periodo, l'effettivo e
generale interscambio dei dati e dei documenti e, nel medio periodo,
l'integrazione in rete dei servizi e delle procedure, anche ove sia
previsto l'intervento di piu' organi dello stesso ente o di piu'
enti.
Nelle more, tuttavia, si invitano le singole amministrazioni ad
utilizzare gli strumenti convenzionali di collaborazione
istituzionale gia' offerti dalla legislazione vigente (art. 58,
comma 2, del CAD), concludendo protocolli d'intesa finalizzati a
consentire la reciproca consultazione dei dati. Appare allora
opportuno che le amministrazioni, destinatarie della presente
direttiva, comunichino alla segreteria della Conferenza permanente
per l'innovazione tecnologica le convenzioni gia' attivate, ovvero,
gli ostacoli che si frappongono alla loro adozione.
La Segreteria della Conferenza permanente per l'innovazione
tecnologica provvedera' a raccogliere suddetta documentazione,
offrendo il proprio supporto per agevolare la conclusione delle
convenzioni, mediante l'attivazione di procedure di consultazione. Il
Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione
(CNIPA) fornira' l'assistenza tecnica necessaria per il superamento
degli ostacoli tecnologici che non consentano, in concreto,
l'interscambio dei dati; si rappresenta che tale ultimo organismo, ai
sensi dell'art. 58, u.c., del CAD "definisce gli schemi di
convenzioni finalizzati a favorire la fruibilita' informatica dei
dati tra le pubbliche amministrazioni e, d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, tra le amministrazioni centrali medesime e le regioni e le
autonomie locali".
Il tutto anche al fine ultimo di garantire la diffusione delle
nuove tecnologie in maniera uniforme nelle diverse realta'
territoriali del Paese, in modo da evitare il fenomeno del digital
divide nel settore pubblico, prevenendo "il divario tecnologico tra
amministrazioni di diversa dimensione e collocazione territoriale"
(art. 14, comma 3, del CAD).
Per quanto riguarda i contenuti delle stipulande convenzioni o
protocolli di intesa, deve essere previsto che, in ogni caso di
interscambio, accesso o comunicazione dei dati, la titolarita' dei
medesimi resta in capo all'amministrazione che li detiene per i fini
istituzionali (art. 58 del CAD) e che questa e' responsabile della
esattezza (anche sotto il profilo della tempestivita' degli
aggiornamenti), veridicita' e integrita' delle informazioni cedute o
trasmesse.
Si ribadisce che le amministrazioni hanno l'obbligo di rendere
accessibili e fruibili i dati ogni qual volta l'utilizzazione degli
stessi sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali
dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di
quest'ultima, salvo i casi di esclusione dall'accesso previsti dalla
legge in via eccezionale e derogatoria rispetto al principio della
accessibilita' per fini istituzionali (art. 2, comma 6 del CAD ed
art. 24 della legge 241 del 1990) e salvo il riconoscimento,
all'amministrazione cedente dei soli costi di natura eccezionale
eventualmente sostenuti.
L'interscambio di dati deve inoltre avvenire nel rispetto delle
disposizioni contenute nel codice dell'amministrazioni digitale e del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il codice in
materia di protezione dei dati personali.
In particolare si ricorda che l'interscambio o la libera
consultabilita' dei dati, lascia impregiudicata la qualita' di
titolare del trattamento in capo all'amministrazione depositaria dei
dati e presuppone l'intestazione della qualita' di responsabile del
trattamento in capo all'amministrazione ammessa alla consultazione,
cosi' come sancito nelle definizioni di cui all'art. 4, comma 1
lettere f) e g) del decreto legislativo n. 196 del 2003. Il
trattamento dei dati da parte dei soggetti incaricati deve comunque
avvenire nel rispetto dei canoni di proporzionalita', adeguatezza e
pertinenza, ammettendo alla consultazione solo il personale
autorizzato alla consultazione. In questa prospettiva, si ricorda
altresi' che le convenzioni fra amministrazioni devono prevedere un
sistema di piena responsabilizzazione dell'amministrazione ammessa
alla consultazione di dati, disciplinando puntualmente le politiche
di accesso e i livelli di autorizzazione previsti per ciascuna
categoria di personale autorizzata, nonche' i sistemi di tracciamento
degli accessi (log).
5. Il rilascio di atti in formato elettronico da parte delle
amministrazioni ai sensi della legge n. 241 del 1990, in occasione
dell'esercizio del diritto di accesso.
L'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi,
costituisce, ai sensi dell'art. 22, comma 2, della legge n. 241 del
1990, espressione di un "diritto civile e sociale" dei cittadini,
talche' tutte le pubbliche amministrazioni devono agevolarne la
realizzazione. L'esercizio di tale diritto deve tuttavia coniugarsi
con l'esigenza di risparmiare i costi di riproduzione cartacea dei
documenti. Considerando che l'art. 3-bis della stessa legge n. 241
del 1990, sancisce che "le amministrazioni pubbliche incentivano
l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse
amministrazioni e tra queste e i privati" appare opportuno che queste
adottino misure regolamentari ed organizzative che consentano il
rilascio di documenti in formato elettronico mediante uso di supporti
informatici. La scelta di rilasciare copia di documenti
amministrativi su supporto elettronico non si configura quale
ostacolo al pieno esercizio della posizione di diritto soggettivo
pubblico funzionalizzato del diritto di accesso.
Si invitano quindi tutte le amministrazioni in indirizzo ad
adottare i regolamenti attuativi della legge n. 241 del 1990, come
modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, ovvero atti di
organizzazione inerenti l'esercizio del diritto di accesso, con
specifiche prescrizioni in virtu' delle quali, ove per la quantita' o
la dimensione dei documenti richiesti, ovvero per la presenza di
altre ragioni organizzative (disfunzioni nelle strutture deputate
alla riproduzione di documenti, carenza di personale o altre
situazioni similari) l'amministrazione si riserva di soddisfare il
diritto di accesso ai documenti, mediante rilascio delle copie su
supporto elettronico, in formato non modificabile, dietro il
pagamento degli ordinari costi di ricerca e visura dei documenti e di
rimborso del costo del supporto elettronico.
6. Pubblicita' delle procedure contrattuali delle amministrazioni.
L'art. 54, comma 1, lettera f) del codice dell'amministrazione
digitale impone alle amministrazioni di rendere disponibili sui siti
istituzionali, tra l'altro, "l'elenco di tutti i bandi di gara".
Siffatto adempimento deve integrarsi con quanto previsto nell'art.
66, comma 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, secondo
cui "gli avvisi e i bandi sono altresi' pubblicati sul sito
informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui
al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e
sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".
Al fine di incrementare il regime di pubblicita' e conoscenza
dell'azione delle amministrazioni, da parte dei cittadini, delle
imprese e degli altri organismi pubblici, si invitano le
amministrazioni destinatarie ad ampliare gli atti pubblicati,
rendendo conoscibili tutte le negoziazioni relative a servizi,
forniture o lavori, il cui importo presunto sia superiore ai 20.000
euro, nonche' gli esiti delle medesime procedure. Tutta l'attivita'
finalizzata all'acquisizione di beni, servizi o realizzazione di
opere, di importo superiore ai 20.000 euro, deve quindi poter essere
consultabile da chiunque.
Le uniche ipotesi in cui le amministrazioni possono esimersi dal
pubblicare gli atti inerenti le aggiudicazioni, si rinvengono laddove
siffatto adempimento possa comportare la diffusione di dati sensibili
ovvero attenga a convenzioni contenenti informazioni coperte da
segreto di stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, ovvero
contenenti notizie dalla cui divulgazione possa derivare una lesione
alla sicurezza e alla difesa nazionale.
Il dirigente responsabile della struttura committente, e' tenuto a
curare le procedure necessarie per garantire la pubblicazione sul
sito istituzionale dell'amministrazione. Il rispetto di tale
adempimento integra elemento di valutazione del dirigente.
La pubblicazione on line di provvedimenti o atti amministrativi o
la loro comunicazione con le medesime modalita', implica anche
l'assunzione di una garanzia di conformita' (da pubblicizzare sul
sito istituzionale in maniera adeguata) delle informazioni ivi
contenute, rispetto alle informazioni contenute nei provvedimenti
originali (cartacei), ai sensi dell'art. 54, comma 4 del CAD.
Mediante la dichiarazione di corrispondenza degli atti pubblicati
nei siti istituzionali all'attivita' amministrativa, gli enti - e,
per essi, i responsabili dei contenuti dei siti (in qualita' di
content provider) - si assumono la responsabilita' delle operazioni
di pubblicazione on line, con le relative conseguenze civili, penali
ed amministrative, ad esempio in caso di difformita' rispetto
all'originale (cartaceo o digitale).
Inoltre, poiche' ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera n) del CAD,
per dati pubblici si intendono "i dati conoscibili da chiunque" deve
offrirsi applicazione a quanto contenuto nell'art. 54, comma 3 del
CAD, riguardo alla necessaria gratuita' della fruizione dei dati
pubblici contenuti sui siti istituzionali e alla non necessita' di
alcuna autenticazione per fruire di tale tipologia di informazioni
(ad accesso libero).
Per le amministrazioni centrali che gia' dispongono di un proprio
sito, il termine per la conformazione dei siti istituzionali e'
quello del 1° gennaio 2008.
Il contenuto dell'art. 54 del CAD deve poi integrarsi con quanto
sancito nell'art. 1, comma 593 della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(legge finanziaria per l'anno 2007) riguardo alla pubblicazione sul
sito web della "retribuzione dei dirigenti delle pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 19, comma 6, del decreto legislativo
n. 165 del 2001, dei consulenti, dei membri di commissioni e di
collegi e dei titolari di qualsivoglia incarico", come gia' ricordato
nella direttiva adottata da questo Ministro n. 1 del 2007.
7. L'abilitazione per l'accesso ai servizi.
L'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche
amministrazioni appare, allo stato attuale, ancora marginale. L'art.
64 del CAD prevede che la carta d'identita' elettronica (CIE) e la
carta nazionale dei servizi (CNS) costituiscano gli strumenti per
l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni
per i quali sia necessaria l'autenticazione informatica.
Lo stesso art. 64 del CAD, tuttavia, prevede che le pubbliche
amministrazioni consentano "l'accesso ai servizi in rete erogati che
richiedono l'autenticazione informatica anche con strumenti diversi
dalla carta d'identita' elettronica e dalla carta nazionale dei
servizi, purche' tali strumenti consentano di accertare l'identita'
del soggetto che richiede l'accesso". Conseguentemente si invitano le
amministrazioni destinatarie della presente direttiva, ad avviare le
procedure necessarie per permettere l'effettiva attuazione di
suddetta prescrizione. Allo stato attuale, infatti, la quantita'
delle procedure attivabili mediante strumento elettronico risulta
ridotta. Il citato art. 64 consente, anche prima dell'attivazione
della carta d'identita' elettronica (CIE) e/o della carta nazionale
dei servizi (CNS), di poter avviare procedure amministrative mediante
assegnazione di codici di identificazione, pin o password.
Si precisa che l'attuazione del sopracitato art. 64 del CAD non
implica alcun costo aggiuntivo per le amministrazioni, atteso che
l'aggiornamento del sistema informatico alle tecnologie CIE/CNS deve
comunque realizzarsi entro il 31 dicembre 2007, secondo quanto
disposto dall'art. 64, comma 3 del CAD. Siffatto aggiornamento deve
pero' poter consentire, nelle more, l'erogazione di servizi on line,
tramite autenticazione, ove necessaria, mediante pin e password. In
tal modo, anche coloro che non siano gia' in possesso di CIE/CNS,
potranno accedere ai servizi erogati on line dalle amministrazioni,
mediante siffatto alternativo sistema di autenticazione. Si
realizzera' quindi, solo in via provvisoria, un sistema duale di
interazione tra amministrazione e cittadini, fino a che la diffusione
di CIE/CNS e il relativo riconoscimento da parte delle pubbliche
amministrazioni, non sia generalizzato.
Sono escluse dalle suddetta prescrizioni, in linea con quanto
affermato nell'art. 64, comma 3 del CAD, le trasmissioni telematiche
gestite dal Ministero dell'economia e delle finanze e le Agenzie
fiscali.
L'adempimento alle prescrizioni fissate nell'art. 64 del CAD,
integra elemento di valutazione della dirigenza. Il livello di
interazione informatica con i cittadini, ossia la quantita' di
procedimenti attivati, in virtu' di istanze prodotte mediante
strumento digitale, costituisce, infatti, un oggettivo parametro di
misurazione delle prestazioni.
8. Interoperabilita' dei sistemi di gestione elettronica dei
documenti delle amministrazioni.
Per aumentare la trasparenza dell'azione amministrativa e
l'efficienza interna delle amministrazioni, occorre rendere piu'
veloce ed economico lo scambio di documenti tra le pubbliche
amministrazioni. A tal fine, i sistemi di gestione informatica dei
flussi documentali si collocano in una dimensione piu' ampia
nell'ottica della interconnessione e interoperabilita' dei sistemi
informativi pubblici. In particolare per interoperabilita' dei
sistemi di protocollo informatico si intende la possibilita' di
trattamento automatico, da parte di un sistema di protocollo
ricevente, delle informazioni trasmesse da un sistema di protocollo
mittente, allo scopo di automatizzare altresi' le attivita' ed i
processi amministrativi conseguenti (art. 55, comma 4, del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ed art. 15
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 31 ottobre
2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 novembre 2000, n.
272).
Per realizzare l'interoperabilita' dei sistemi di protocollo
informatico e gestione documentale gestiti dalle pubbliche
amministrazioni, e' necessario che le amministrazioni, in primo
luogo, utilizzino, sin dalla formazione del documento, gli strumenti
elettronici e la firma digitale nonche' la trasmissione mediante
posta elettronica certificata secondo le modalita' stabilite dalle
disposizioni vigenti (circolare AIPA del 7 maggio 2001, n. 28). Le
amministrazioni dovranno, altresi', dotarsi degli strumenti
tecnologici necessari per la conservazione dei documenti generati in
formato digitale secondo le regole attualmente vigenti (delibera n.
11 Cnipa del 19 febbraio 2004).
Roma, 20 febbraio 2007

 
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