PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIRETTIVA 20 Febbraio 2007
Interscambio dei dati tra le pubbliche amministrazioni e
pubblicita' dell'attivita' negoziale. (Direttiva n. 2).
1. Premessa.
Una visione integrata dell'innovazione non puo' essere dettata
unicamente dall'applicazione delle tecnologie, ma e' necessario
tener
conto della semplificazione dei processi amministrativi, della
sostenibilita' degli stessi e della necessita' di interazione
dei
servizi tra le diverse amministrazioni che devono operare
secondo
standard di qualita' e sicurezza.
E' necessaria una forte azione di coordinamento tra le
amministrazioni centrali e locali per condividere gli obiettivi
e
definire la programmazione di breve e lungo termine,
individuando le
linee prioritarie d'intervento, le modalita' d'attuazione, di
controllo e mettendo a sistema le diverse esperienze e
iniziative
settoriali gia' realizzate. Il suddetto processo deve
ottimizzare gli
investimenti per pervenire contestualmente ad un miglioramento
della
qualita' ed al contenimento della spesa pubblica.
La principale esigenza e' il coordinamento delle iniziative
settoriali, di competenza delle diverse amministrazioni, per
poter
attivare, in tempi brevi ed in modo incrementale, la
riorganizzazione
dei macroprocessi anche affiancando le amministrazioni nella
progettazione e attuazione degli interventi.
Tale coordinamento non puo' prescindere dalla regolamentazione
tecnica, necessaria ad omogeneizzare ed integrare le procedure,
attraverso l'emanazione delle regole tecniche di cui all'art. 71
del
decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, recante il codice
dell'amministrazione digitale (di seguito CAD).
La metodologia di attuazione del sistema nazionale di
e-government
presuppone:
la condivisione degli obiettivi e delle strategie di intervento;
il raccordo delle azioni della PA centrale;
il coordinamento delle iniziative nazionali e territoriali anche
attraverso una migliore definizione dei contenuti degli accordi
di
programma quadro;
un'attivita' costante di monitoraggio per la valutazione dello
stato di attuazione degli interventi definiti nell'ambito di una
strategia condivisa.
I grandi obiettivi strategici da raggiungere, contenuti nelle
linee
strategiche gia' diffuse da questo Ministro e consultabili sul
sito
http://www.innovazionepa.gov.it, a cui devono necessariamente
uniformarsi le amministrazioni in indirizzo sono:
migliorare l'efficienza interna di ogni singola amministrazione,
perseguendo un forte cambiamento organizzativo e gestionale
tramite
l'innovazione tecnologica;
realizzare la piena cooperazione fra le amministrazioni mediante
la condivisione degli archivi e delle informazioni, per ridurre
i
tempi e semplificare le procedure;
migliorare la trasparenza e l'efficienza della spesa pubblica
attraverso strumenti che consentano un maggior controllo di
gestione
e della finanza pubblica;
sviluppare i servizi on-line e garantire l'accesso in modo
veloce
e sicuro combattendo il divario digitale, dovuto a condizioni
sociali, fisiche o territoriali;
misurare la qualita' dei servizi offerti dalla pubblica
amministrazione con criteri qualitativi e quantitativi anche in
termini di bilancio sociale, utilizzando le tecnologie per la
valutazione sia all'interno della PA che per misurare il grado
di
soddisfazione dei cittadini, imprese e altre PA.
2. Profili organizzativi.
Gli obiettivi individuati impongono di dare impulso
all'attuazione
del CAD, che prevede l'istituzione, ai sensi dell'art. 17,
presso
ogni amministrazione centrale, di un unico centro di competenza
che
presieda alle scelte organizzative e tecnologiche e che tutti i
centri di competenza cooperino, in sede di Conferenza permanente
per
l'innovazione tecnologica, ai sensi dell'art. 18 del CAD al
disegno
complessivo e all'individuazione delle priorita'. La Conferenza
e' il
punto di raccordo fra le amministrazioni centrali e la
Presidenza del
Consiglio. Le linee prioritarie concordate dalla Conferenza sono
periodicamente sottoposte al Comitato dei Ministri per la
societa'
dell'informazione (CMSI) che decide sulla articolazione
temporale dei
finanziamenti necessari.
Le azioni di coordinamento e indirizzo, come gia' precisato
nelle
linee strategiche adottate da questo Ministro, richiedono la
determinazione di indicatori condivisi per il monitoraggio delle
iniziative e per la valutazione degli impatti in termini di
costi ed
efficienza sul sistema complessivo.
I modelli di valutazione di ogni intervento devono prevedere
criteri quantitativi e qualitativi valutabili in ogni fase di un
intervento. A tale scopo i centri di competenza, devono assumere
un
ruolo chiave per poter garantire continuita' e coerenza
all'azione di
monitoraggio.
I centri di competenza devono altresi' garantire il rispetto
delle
prescrizioni contenute nella legge 9 gennaio 2004, n. 4
promuovendo
tutte le iniziative per assicurare la conformita' delle
procedure
elettroniche delle amministrazioni di competenza alle esigenze
dei
soggetti disabili.
I centri di competenza espletano i compiti di cui all'art. 17
del
CAD, condividendo con i dirigenti delle singole strutture, la
responsabilita' in merito all'effettivo adeguamento alle
prescrizioni
espresse nella presente direttiva.
3. Ruolo della presente direttiva.
La presente direttiva intende guidare le amministrazioni
nell'applicazione di alcune tra le piu' innovative disposizioni
del
CAD, anche in considerazione della prossimita' dell'entrata in
vigore
di talune prescrizioni.
Sebbene il CAD sia in vigore da tempo, le amministrazioni
appaiono,
infatti, ancora in ritardo nel conformarsi alle prescrizioni
dirette
ad elevare il livello tecnologico delle prestazioni e, di
conseguenza, ad incrementare l'interazione con i cittadini e le
imprese. Il coordinamento di governo unico dei Dipartimenti
innovazione tecnologica e della funzione pubblica da parte del
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione e' il segno della consapevolezza dell'esistenza
di un
inscindibile rapporto (biunivoco) tra innovazione tecnologica e
organizzazione e della convinzione che le nuove tecnologie
possano
determinare un sostanziale salto di qualita' solo se utilizzate
in
maniera sinergica e secondo un disegno coerente. L'innovazione
di
sistema e l'innovazione tecnologica debbono essere considerati
come
l'unica strada che possa condurre l'amministrazione ad offrire
servizi di qualita' ed efficienza nella attuazione delle
politiche
pubbliche, riducendo la spesa.
Lo sviluppo dell'azione dell'amministrazione mediante strumenti
digitali, oltre ad agevolare i rapporti con cittadini, puo'
anche
migliorare i processi di valutazione e monitoraggio dell'operato
delle strutture. Solo l'esatta, quanto tempestiva, conoscenza
delle
attivita' delle amministrazioni, puo' consentire la redazione di
report e l'avvio di processi di correzione, permettendo un
tempestivo
circuito informativo fra organi di controllo ed organi di
indirizzo
politico.
Conseguentemente l'effettiva applicazione delle disposizioni
previste nel CAD, attesa l'interconnessione fra l'elevazione
delle
performances delle pubbliche amministrazioni ed il ricorso agli
strumenti tecnologici, integra un parametro di valutazione della
capacita' gestionale della dirigenza pubblica. Appare
significativo
che una delle difficolta' registrate nella valutazione della
dirigenza pubblica, sia stata proprio l'intempestivita' delle
informazioni inerenti l'attivita', talche' e' di tutta evidenza
che
la completa digitalizzazione dell'operato delle amministrazioni
puo'
agevolare anche gli organismi di controllo e monitoraggio.
L'adeguamento delle amministrazioni alle prescrizioni di seguito
enunciate, costituisce una prima tappa nell'integrale attuazione
del
CAD. Appare tuttavia indifferibile, in considerazione dei
benefici
per l'intero sistema, procedere con immediatezza
all'applicazione del
CAD, nei limiti in cui cio' possa essere realizzato senza oneri
aggiuntivi per le amministrazioni.
4. Sostegno all'interoperabilita' di dati tra amministrazioni.
Le modifiche apportate all'art. 18, comma 2 della legge 7 agosto
1990, n. 241, dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, in tema di
autocertificazione impongono l'adozione di nuovi sistemi di
consultazione dei dati posseduti dalle pubbliche
amministrazioni. La
nuova formulazione della disposizione impone di richiedere ai
cittadini esclusivamente gli "elementi necessari per la ricerca
dei
documenti" ove inerenti "atti, fatti, qualita' e stati
soggettivi ...
... in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero
detenuti,
istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni". Le
amministrazioni devono quindi predisporre procedure idonee a
consentire il rilascio di provvedimenti anche in assenza di
qualsiasi
produzione documentale da parte del soggetto istante. Se il
ricorso
all'autocertificazione ovvero alle dichiarazioni sostitutive ha
consentito, finora, all'amministrazione procedente di confidare
sulla
fondatezza della situazione di fatto e di diritto derivante
dalle
dichiarazioni prodotte dai soggetti istanti, la procedura
introdotta
dall'art. 18 della legge n. 241 del 1990 impone la capacita'
dell'amministrazione di verificare direttamente la sussistenza
di
presupposti. Deve quindi apprestarsi un sistema di acquisizione
delle
informazioni e dei documenti, non piu' fondato sul controllo
della
documentazione quale presupposto per il rilascio di
provvedimenti
abilitanti, ma radicato sulla mera consultazione dell'esistenza
dei
presupposti di fatto e di diritto, in tempo reale.
L'obiettivo da perseguire e' quindi quello di giungere alla
piena
applicazione dell'art. 18 della legge n. 241 del 1990,
predisponendo
meccanismi che consentano alle amministrazioni di accertare
direttamente la sussistenza, in capo al cittadino o all'impresa
richiedente, delle condizioni necessarie per esercitare i
diritti e
le facolta' riconosciute dall'ordinamento, attese altresi' le
disfunzioni connesse ai controlli sull'autenticita' delle
dichiarazioni rese mediante autocertificazione.
L'avvio delle procedure di approvazione delle regole tecniche di
cui agli articoli 59 e 71 del codice dell'amministrazione
digitale,
mediante costituzione delle specifiche commissioni, esprime la
volonta' - di questo Ministro - di voler procedere, quanto
prima,
all'attuazione del piu' elevato sistema di interoperabilita'.
Una
volta fissate le norme tecniche, e' necessario che le
amministrazioni
adeguino le procedure ed i sistemi alle nuove prescrizioni
tecniche
ed agli standard in materia di interoperabilita' e di sicurezza
previsti nell'ambito del Sistema di pubblica connettivita'
(SPC), al
fondamentale scopo di raggiungere, nel breve periodo,
l'effettivo e
generale interscambio dei dati e dei documenti e, nel medio
periodo,
l'integrazione in rete dei servizi e delle procedure, anche ove
sia
previsto l'intervento di piu' organi dello stesso ente o di piu'
enti.
Nelle more, tuttavia, si invitano le singole amministrazioni ad
utilizzare gli strumenti convenzionali di collaborazione
istituzionale gia' offerti dalla legislazione vigente (art. 58,
comma 2, del CAD), concludendo protocolli d'intesa finalizzati a
consentire la reciproca consultazione dei dati. Appare allora
opportuno che le amministrazioni, destinatarie della presente
direttiva, comunichino alla segreteria della Conferenza
permanente
per l'innovazione tecnologica le convenzioni gia' attivate,
ovvero,
gli ostacoli che si frappongono alla loro adozione.
La Segreteria della Conferenza permanente per l'innovazione
tecnologica provvedera' a raccogliere suddetta documentazione,
offrendo il proprio supporto per agevolare la conclusione delle
convenzioni, mediante l'attivazione di procedure di
consultazione. Il
Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione
(CNIPA) fornira' l'assistenza tecnica necessaria per il
superamento
degli ostacoli tecnologici che non consentano, in concreto,
l'interscambio dei dati; si rappresenta che tale ultimo
organismo, ai
sensi dell'art. 58, u.c., del CAD "definisce gli schemi di
convenzioni finalizzati a favorire la fruibilita' informatica
dei
dati tra le pubbliche amministrazioni e, d'intesa con la
Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997,
n. 281, tra le amministrazioni centrali medesime e le regioni e
le
autonomie locali".
Il tutto anche al fine ultimo di garantire la diffusione delle
nuove tecnologie in maniera uniforme nelle diverse realta'
territoriali del Paese, in modo da evitare il fenomeno del
digital
divide nel settore pubblico, prevenendo "il divario tecnologico
tra
amministrazioni di diversa dimensione e collocazione
territoriale"
(art. 14, comma 3, del CAD).
Per quanto riguarda i contenuti delle stipulande convenzioni o
protocolli di intesa, deve essere previsto che, in ogni caso di
interscambio, accesso o comunicazione dei dati, la titolarita'
dei
medesimi resta in capo all'amministrazione che li detiene per i
fini
istituzionali (art. 58 del CAD) e che questa e' responsabile
della
esattezza (anche sotto il profilo della tempestivita' degli
aggiornamenti), veridicita' e integrita' delle informazioni
cedute o
trasmesse.
Si ribadisce che le amministrazioni hanno l'obbligo di rendere
accessibili e fruibili i dati ogni qual volta l'utilizzazione
degli
stessi sia necessaria per lo svolgimento dei compiti
istituzionali
dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di
quest'ultima, salvo i casi di esclusione dall'accesso previsti
dalla
legge in via eccezionale e derogatoria rispetto al principio
della
accessibilita' per fini istituzionali (art. 2, comma 6 del CAD
ed
art. 24 della legge 241 del 1990) e salvo il riconoscimento,
all'amministrazione cedente dei soli costi di natura eccezionale
eventualmente sostenuti.
L'interscambio di dati deve inoltre avvenire nel rispetto delle
disposizioni contenute nel codice dell'amministrazioni digitale
e del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il codice in
materia di protezione dei dati personali.
In particolare si ricorda che l'interscambio o la libera
consultabilita' dei dati, lascia impregiudicata la qualita' di
titolare del trattamento in capo all'amministrazione depositaria
dei
dati e presuppone l'intestazione della qualita' di responsabile
del
trattamento in capo all'amministrazione ammessa alla
consultazione,
cosi' come sancito nelle definizioni di cui all'art. 4, comma 1
lettere f) e g) del decreto legislativo n. 196 del 2003. Il
trattamento dei dati da parte dei soggetti incaricati deve
comunque
avvenire nel rispetto dei canoni di proporzionalita',
adeguatezza e
pertinenza, ammettendo alla consultazione solo il personale
autorizzato alla consultazione. In questa prospettiva, si
ricorda
altresi' che le convenzioni fra amministrazioni devono prevedere
un
sistema di piena responsabilizzazione dell'amministrazione
ammessa
alla consultazione di dati, disciplinando puntualmente le
politiche
di accesso e i livelli di autorizzazione previsti per ciascuna
categoria di personale autorizzata, nonche' i sistemi di
tracciamento
degli accessi (log).
5. Il rilascio di atti in formato elettronico da parte delle
amministrazioni ai sensi della legge n. 241 del 1990, in
occasione
dell'esercizio del diritto di accesso.
L'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi,
costituisce, ai sensi dell'art. 22, comma 2, della legge n. 241
del
1990, espressione di un "diritto civile e sociale" dei
cittadini,
talche' tutte le pubbliche amministrazioni devono agevolarne la
realizzazione. L'esercizio di tale diritto deve tuttavia
coniugarsi
con l'esigenza di risparmiare i costi di riproduzione cartacea
dei
documenti. Considerando che l'art. 3-bis della stessa legge n.
241
del 1990, sancisce che "le amministrazioni pubbliche incentivano
l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse
amministrazioni e tra queste e i privati" appare opportuno che
queste
adottino misure regolamentari ed organizzative che consentano il
rilascio di documenti in formato elettronico mediante uso di
supporti
informatici. La scelta di rilasciare copia di documenti
amministrativi su supporto elettronico non si configura quale
ostacolo al pieno esercizio della posizione di diritto
soggettivo
pubblico funzionalizzato del diritto di accesso.
Si invitano quindi tutte le amministrazioni in indirizzo ad
adottare i regolamenti attuativi della legge n. 241 del 1990,
come
modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, ovvero atti di
organizzazione inerenti l'esercizio del diritto di accesso, con
specifiche prescrizioni in virtu' delle quali, ove per la
quantita' o
la dimensione dei documenti richiesti, ovvero per la presenza di
altre ragioni organizzative (disfunzioni nelle strutture
deputate
alla riproduzione di documenti, carenza di personale o altre
situazioni similari) l'amministrazione si riserva di soddisfare
il
diritto di accesso ai documenti, mediante rilascio delle copie
su
supporto elettronico, in formato non modificabile, dietro il
pagamento degli ordinari costi di ricerca e visura dei documenti
e di
rimborso del costo del supporto elettronico.
6. Pubblicita' delle procedure contrattuali delle
amministrazioni.
L'art. 54, comma 1, lettera f) del codice dell'amministrazione
digitale impone alle amministrazioni di rendere disponibili sui
siti
istituzionali, tra l'altro, "l'elenco di tutti i bandi di gara".
Siffatto adempimento deve integrarsi con quanto previsto
nell'art.
66, comma 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163,
secondo
cui "gli avvisi e i bandi sono altresi' pubblicati sul sito
informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
di cui
al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n.
20, e
sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione
degli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".
Al fine di incrementare il regime di pubblicita' e conoscenza
dell'azione delle amministrazioni, da parte dei cittadini, delle
imprese e degli altri organismi pubblici, si invitano le
amministrazioni destinatarie ad ampliare gli atti pubblicati,
rendendo conoscibili tutte le negoziazioni relative a servizi,
forniture o lavori, il cui importo presunto sia superiore ai
20.000
euro, nonche' gli esiti delle medesime procedure. Tutta l'attivita'
finalizzata all'acquisizione di beni, servizi o realizzazione di
opere, di importo superiore ai 20.000 euro, deve quindi poter
essere
consultabile da chiunque.
Le uniche ipotesi in cui le amministrazioni possono esimersi dal
pubblicare gli atti inerenti le aggiudicazioni, si rinvengono
laddove
siffatto adempimento possa comportare la diffusione di dati
sensibili
ovvero attenga a convenzioni contenenti informazioni coperte da
segreto di stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801,
ovvero
contenenti notizie dalla cui divulgazione possa derivare una
lesione
alla sicurezza e alla difesa nazionale.
Il dirigente responsabile della struttura committente, e' tenuto
a
curare le procedure necessarie per garantire la pubblicazione
sul
sito istituzionale dell'amministrazione. Il rispetto di tale
adempimento integra elemento di valutazione del dirigente.
La pubblicazione on line di provvedimenti o atti amministrativi
o
la loro comunicazione con le medesime modalita', implica anche
l'assunzione di una garanzia di conformita' (da pubblicizzare
sul
sito istituzionale in maniera adeguata) delle informazioni ivi
contenute, rispetto alle informazioni contenute nei
provvedimenti
originali (cartacei), ai sensi dell'art. 54, comma 4 del CAD.
Mediante la dichiarazione di corrispondenza degli atti
pubblicati
nei siti istituzionali all'attivita' amministrativa, gli enti -
e,
per essi, i responsabili dei contenuti dei siti (in qualita' di
content provider) - si assumono la responsabilita' delle
operazioni
di pubblicazione on line, con le relative conseguenze civili,
penali
ed amministrative, ad esempio in caso di difformita' rispetto
all'originale (cartaceo o digitale).
Inoltre, poiche' ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera n) del
CAD,
per dati pubblici si intendono "i dati conoscibili da chiunque"
deve
offrirsi applicazione a quanto contenuto nell'art. 54, comma 3
del
CAD, riguardo alla necessaria gratuita' della fruizione dei dati
pubblici contenuti sui siti istituzionali e alla non necessita'
di
alcuna autenticazione per fruire di tale tipologia di
informazioni
(ad accesso libero).
Per le amministrazioni centrali che gia' dispongono di un
proprio
sito, il termine per la conformazione dei siti istituzionali e'
quello del 1° gennaio 2008.
Il contenuto dell'art. 54 del CAD deve poi integrarsi con quanto
sancito nell'art. 1, comma 593 della legge 27 dicembre 2006, n.
296
(legge finanziaria per l'anno 2007) riguardo alla pubblicazione
sul
sito web della "retribuzione dei dirigenti delle pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 19, comma 6, del decreto
legislativo
n. 165 del 2001, dei consulenti, dei membri di commissioni e di
collegi e dei titolari di qualsivoglia incarico", come gia'
ricordato
nella direttiva adottata da questo Ministro n. 1 del 2007.
7. L'abilitazione per l'accesso ai servizi.
L'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche
amministrazioni appare, allo stato attuale, ancora marginale.
L'art.
64 del CAD prevede che la carta d'identita' elettronica (CIE) e
la
carta nazionale dei servizi (CNS) costituiscano gli strumenti
per
l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche
amministrazioni
per i quali sia necessaria l'autenticazione informatica.
Lo stesso art. 64 del CAD, tuttavia, prevede che le pubbliche
amministrazioni consentano "l'accesso ai servizi in rete erogati
che
richiedono l'autenticazione informatica anche con strumenti
diversi
dalla carta d'identita' elettronica e dalla carta nazionale dei
servizi, purche' tali strumenti consentano di accertare
l'identita'
del soggetto che richiede l'accesso". Conseguentemente si
invitano le
amministrazioni destinatarie della presente direttiva, ad
avviare le
procedure necessarie per permettere l'effettiva attuazione di
suddetta prescrizione. Allo stato attuale, infatti, la quantita'
delle procedure attivabili mediante strumento elettronico
risulta
ridotta. Il citato art. 64 consente, anche prima
dell'attivazione
della carta d'identita' elettronica (CIE) e/o della carta
nazionale
dei servizi (CNS), di poter avviare procedure amministrative
mediante
assegnazione di codici di identificazione, pin o password.
Si precisa che l'attuazione del sopracitato art. 64 del CAD non
implica alcun costo aggiuntivo per le amministrazioni, atteso
che
l'aggiornamento del sistema informatico alle tecnologie CIE/CNS
deve
comunque realizzarsi entro il 31 dicembre 2007, secondo quanto
disposto dall'art. 64, comma 3 del CAD. Siffatto aggiornamento
deve
pero' poter consentire, nelle more, l'erogazione di servizi on
line,
tramite autenticazione, ove necessaria, mediante pin e password.
In
tal modo, anche coloro che non siano gia' in possesso di
CIE/CNS,
potranno accedere ai servizi erogati on line dalle
amministrazioni,
mediante siffatto alternativo sistema di autenticazione. Si
realizzera' quindi, solo in via provvisoria, un sistema duale di
interazione tra amministrazione e cittadini, fino a che la
diffusione
di CIE/CNS e il relativo riconoscimento da parte delle pubbliche
amministrazioni, non sia generalizzato.
Sono escluse dalle suddetta prescrizioni, in linea con quanto
affermato nell'art. 64, comma 3 del CAD, le trasmissioni
telematiche
gestite dal Ministero dell'economia e delle finanze e le Agenzie
fiscali.
L'adempimento alle prescrizioni fissate nell'art. 64 del CAD,
integra elemento di valutazione della dirigenza. Il livello di
interazione informatica con i cittadini, ossia la quantita' di
procedimenti attivati, in virtu' di istanze prodotte mediante
strumento digitale, costituisce, infatti, un oggettivo parametro
di
misurazione delle prestazioni.
8. Interoperabilita' dei sistemi di gestione elettronica dei
documenti delle amministrazioni.
Per aumentare la trasparenza dell'azione amministrativa e
l'efficienza interna delle amministrazioni, occorre rendere piu'
veloce ed economico lo scambio di documenti tra le pubbliche
amministrazioni. A tal fine, i sistemi di gestione informatica
dei
flussi documentali si collocano in una dimensione piu' ampia
nell'ottica della interconnessione e interoperabilita' dei
sistemi
informativi pubblici. In particolare per interoperabilita' dei
sistemi di protocollo informatico si intende la possibilita' di
trattamento automatico, da parte di un sistema di protocollo
ricevente, delle informazioni trasmesse da un sistema di
protocollo
mittente, allo scopo di automatizzare altresi' le attivita' ed i
processi amministrativi conseguenti (art. 55, comma 4, del
decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ed
art. 15
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 31
ottobre
2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 novembre 2000,
n.
272).
Per realizzare l'interoperabilita' dei sistemi di protocollo
informatico e gestione documentale gestiti dalle pubbliche
amministrazioni, e' necessario che le amministrazioni, in primo
luogo, utilizzino, sin dalla formazione del documento, gli
strumenti
elettronici e la firma digitale nonche' la trasmissione mediante
posta elettronica certificata secondo le modalita' stabilite
dalle
disposizioni vigenti (circolare AIPA del 7 maggio 2001, n. 28).
Le
amministrazioni dovranno, altresi', dotarsi degli strumenti
tecnologici necessari per la conservazione dei documenti
generati in
formato digitale secondo le regole attualmente vigenti (delibera
n.
11 Cnipa del 19 febbraio 2004).
Roma, 20 febbraio 2007
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