LEGGE REGIONALE
13 AGOSTO 2007 N. 31
Organizzazione
della regione per la trasparenza e la qualità degli appalti e
delle concessioni.
Il Consiglio
regionale – Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.
IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA
promulga
la seguente legge
regionale:
TITOLO I
FINALITÀ E AMBITO DI
APPLICAZIONE
Articolo 1
(Finalità)
1. La Regione
esercita un’azione per la trasparenza degli appalti e delle
concessioni, la qualificazione
dei soggetti
coinvolti nel ciclo dell’appalto, l’introduzione di criteri di
ecoefficienza e sostenibilità
ambientale nelle
procedure di acquisto di forniture e servizi e l’efficacia delle
procedure, con
particolare
riferimento alle iniziative atte a migliorare l’efficienza
dell’organizzazione delle stazioni
appaltanti,
garantendo la tutela dei lavoratori e la sicurezza sul lavoro.
Articolo 2
(Ambito
d’applicazione)
1. Le disposizioni
della presente legge si applicano al ciclo di programmazione,
progettazione, affidamento,
esecuzione e
collaudo, in qualsiasi forma e per qualsiasi importo, di lavori,
di forniture
e di servizi da
parte dei soggetti di cui al comma 2 che operano nel territorio
della Regione, fatta
eccezione per i
settori esclusi come definiti dalla normativa vigente.
2. Sono soggetti
all’applicazione della presente legge:
a) le
amministrazioni aggiudicatrici come definite dalla normativa
vigente;
b) le imprese
pubbliche ovvero le imprese su cui le amministrazioni
aggiudicatrici possono esercitare,
direttamente o
indirettamente, un’influenza dominante o perché ne sono
proprietarie,
o perché vi hanno
una partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che
disciplinano
dette imprese;
c) gli altri enti
aggiudicatori, ovvero i soggetti che, non essendo
amministrazioni aggiudicatrici
o imprese pubbliche,
operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro
dall’autorità
competente secondo
le norme vigenti;
d) i concessionari
di lavori, forniture e servizi pubblici;
e) i soggetti
privati che realizzano lavori, forniture o servizi di importo
inferiore alla soglia
comunitaria per cui
fruiscono di un contributo pubblico superiore al 50 per cento
dell’importo
dell’appalto;
f) i soggetti
privati che realizzano lavori, forniture o servizi di importo
superiore alla soglia
comunitaria per cui
fruiscono di un contributo pubblico.
3. Le disposizioni
della presente legge si applicano altresì alla realizzazione, da
parte del titolare di
permesso di
costruire, di opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione, di
valore uguale o superiore
alla soglia di
applicazione della disciplina comunitaria.
TITOLO II
ORGANISMO REGIONALE
PER I CONTRATTI PUBBLICI
Articolo 3
(Osservatorio
regionale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture)
1. Al fine di
garantire la trasparenza delle procedure dei contratti pubblici,
la pubblicità degli atti e
la massima
diffusione dei dati, il rispetto dei principi di efficienza
economica, di fornire assistenza
alle amministrazioni
aggiudicatrici, nonché per concorrere alla sicurezza sui luoghi
di lavoro
e al rispetto della
contrattazione collettiva, è istituito l’Osservatorio regionale
per i contratti pubblici
relativi a lavori,
forniture e servizi, di seguito definito Osservatorio.
2. L’Osservatorio è
strumento tecnico-gestionale della Regione per lo svolgimento
delle attività e dei
compiti di cui alla
presente legge ed opera presso la struttura regionale
competente, secondo le
modalità stabilite
dal regolamento di cui all’articolo 23.
BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA REGIONE LIGURIA Anno XXXVIII - N. 14
3. L’Osservatorio
costituisce altresì articolazione operativa dell’Osservatorio
nazionale dei contratti
pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture di cui alla normativa vigente.
4. All’interno
dell’Osservatorio è istituita la Sezione di valutazione della
qualità e completezza progettuale
e della congruità
dei prezzi di gara, di seguito denominata Sezione di
valutazione, con il
compito di svolgere
attività di verifica dei bandi di gara e della relativa
documentazione tecnica
predisposta dalle
stazioni appaltanti operanti sul territorio della Regione, al
fine di controllarne
il grado di
completezza e correttezza, in relazione all’utilizzo aggiornato
dei prezzari, all’applicazione
delle norme in
materia di sicurezza e dei relativi costi, alla corretta
indicazione delle categorie
delle opere
appaltate, alla puntuale indicazione dei tempi di esecuzione
dell’appalto.
5. L’attività di
verifica viene svolta su richiesta di una delle parti
interessate, in contraddittorio con
la stazione
appaltante in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto
1990 n. 241 (nuove
norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi)
e successive
modifiche e integrazioni e può essere esperita solo in seguito
alla pubblicazione
del bando di gara e
prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.
6. Qualora all’esito
della verifica di correttezza e congruità svolta secondo le
modalità indicate al
comma 4, rilevi la
fondatezza della segnalazione, la Sezione di valutazione invita
la stazione
appaltante a
correggere o a modificare in via di autotutela il bando di gara
o gli elaborati progettuali
erronei, incompleti
ed incongrui.
Articolo 4
(Compiti
dell’Osservatorio)
1. L’Osservatorio
svolge le seguenti funzioni:
a) gestione del
sistema informatico per:
1) la pubblicazione
dei programmi triennali e degli elenchi annuali dei lavori e dei
contratti pubblici
e delle notizie
utili in ordine alle risultanze delle gare ed alle dinamiche dei
prezzi;
2) la pubblicazione
degli avvisi e dei bandi di gara secondo le vigenti
disposizioni;
3) la raccolta ed
elaborazione in modo sistematico delle informazioni e dei dati
statistici relativi
all’intero ciclo
degli appalti con particolare riferimento a quelli concernenti i
programmi triennali,
i bandi, gli avvisi
di gara, le aggiudicazioni, le imprese partecipanti,
appaltatrici, subappaltatrici
e affidatarie,
l’impiego della mano d’opera e le relative norme di sicurezza, i
costi e
gli scostamenti da
quelli preventivati, i tempi di esecuzione e le modalità di
attuazione degli
interventi, i
ritardi e le disfunzioni nonché il livello di realizzazione
degli elenchi annuali;
4) la condivisione e
lo scambio di documentazione tecnica fra amministrazioni
aggiudicatrici;
b) definizione e
diffusione di linee guida, documentazione tecnica, schemi di
bandi di gara, di
capitolati
d’appalto, di contratti ed ogni altra tipologia d’atti e modelli
operativi orientati alla
qualità secondo le
norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e volti alla
semplificazione e
standardizzazione
delle procedure per l’affidamento e la gestione degli appalti;
c) assistenza alle
amministrazioni aggiudicatrici in relazione alla predisposizione
dei documenti
di gara e degli
allegati tecnici anche in relazione alla congruità dei costi,
nonché risposta ai
quesiti inerenti gli
stessi;
d) promozione
dell’utilizzo di tecniche di finanziamento innovative ed
assistenza, su richiesta
delle
amministrazioni interessate, nell’applicazione della normativa
sulla finanza di progetto,
tramite l’Unità
tecnica di cui all’articolo 10;
e) aggiornamento e
divulgazione dell’elenco regionale dei prezzi dei lavori
pubblici per la formazione
e l’aggiornamento
degli elenchi dei prezzi delle amministrazioni aggiudicatrici,
definiti
dalla Regione anche
tramite intese ovvero convenzioni con Unioncamere;
f) individuazione
dei costi standardizzati regionali per tipologie di lavoro,
servizi e forniture;
g) promozione
d’iniziative per la diffusione della conoscenza in materia di
appalti;
h) ogni altro
compito assegnato ai sensi della presente legge.
2. L’Osservatorio
opera con collegamenti informatici, nel rispetto di standard che
consentano lo
scambio delle
informazioni con gli altri Osservatori regionali ed i soggetti
istituzionali nazionali
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DELLA REGIONE LIGURIA Parte I 22.8.2007 - pag. 322 Anno XXXVIII
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e comunitari che
debbano accedere od utilizzare i dati raccolti, garantendo
l’accesso generalizzato
ai dati raccolti ed
alle relative elaborazioni anche con riferimento al sistema di
monitoraggio
degli investimenti
pubblici di cui alla legge 17 maggio 1999 n. 144 (misure in
materia di investimenti,
delega al governo
per il riordino degli incentivi all’occupazione e della
normativa che disciplina
l’INAIL, nonché
disposizioni per il riordino degli enti previdenziali).
3. Per lo
svolgimento dei suoi compiti l’Osservatorio può avvalersi di
soggetti esterni pubblici e privati,
anche a seguito di
accordi con enti, associazioni e organizzazioni sindacali di
categoria.
Articolo 5
(Mantenimento dei
livelli occupazionali)
1. La Regione
promuove azioni per la sottoscrizione di accordi fra imprese e
organizzazioni sindacali
per il mantenimento
dei livelli occupazionali, nel caso in cui, a seguito
dell’espletamento di
gare effettuate
dalla Regione medesima o da enti del settore regionale
allargato, siano assegnati
lavori, forniture e
servizi ad imprese che subentrano ad altre, già aggiudicatarie
degli stessi.
2. Gli accordi di
cui al comma 1 sono finalizzati all’assorbimento dei lavoratori
impiegati al momento
della emanazione del
bando di gara nell’impresa non più aggiudicataria di lavori,
forniture e
servizi nonché al
mantenimento per essi di quanto previsto dal livello nazionale e
aziendale dei
contratti collettivi
di lavoro sotto il profilo economico e normativo.
Articolo 6
(Congruità delle
offerte)
1. Le
Amministrazioni aggiudicatrici sono tenute a verificare la
congruità delle offerte nelle procedure
di appalto rispetto
al costo del lavoro, alle norme in materia previdenziale e
assistenziale,
secondo quanto
previsto dalla normativa vigente.
2. Nel caso in cui
gli appalti riguardino servizi a tutela e garanzia dei cittadini
devono essere garantiti
i livelli essenziali
delle prestazioni attraverso una copertura dei costi ad esse
relativi.
Articolo 7
(Rapporti con le
Autorità ed organismi nazionali)
1. La Regione
collabora tramite l’Osservatorio di cui all’articolo 3 con
autorità ed organismi nazionali
operanti nel settore
degli appalti pubblici di lavori, forniture, servizi e
concessioni, sulla base
del principio di
reciprocità nello scambio delle informazioni.
Articolo 8
(Obbligo di
trasmissione dei dati)
1. I soggetti di cui
all’articolo 2, commi 2 e 3, inviano alla Regione le
informazioni ed i dati di cui al
presente articolo
riguardanti, in particolare, le fasi di programmazione,
progettazione, affidamento,
realizzazione e
collaudo di appalti e concessioni di lavori, forniture e servizi
pubblici, utilizzando
prioritariamente gli
strumenti telematici.
2. Fermi restando
gli adempimenti connessi alle disposizioni normative comunitarie
e nazionali
vigenti in materia,
la Giunta regionale determina con apposito provvedimento le
eventuali ulteriori
informazioni oggetto
di trasmissione e le relative modalità, sulla base delle
specifiche tecniche
definite dalla
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province
Autonome.
3. I dati relativi
agli appalti devono pervenire tempestivamente e comunque entro
il termine di trenta
giorni dal
verificarsi dell’evento.
4. L’erogazione a
qualsiasi titolo di finanziamenti regionali per opere pubbliche
è subordinata all’ottemperanza
agli obblighi di
trasmissione di cui al presente articolo.
Articolo 9
(Forme di
pubblicità)
1. Fatte salve le
forme di pubblicità dei contratti pubblici previste dalla
normativa statale e comuniBOLLETTINO
UFFICIALE DELLA
REGIONE LIGURIA Anno XXXVIII - N. 14
taria vigenti, gli
avvisi ed i bandi di gara per l’affidamento degli appalti e
delle concessioni di cui
alla presente legge
devono essere pubblicati, a cura delle Amministrazioni
aggiudicatrici, nell’apposito
sito informatico
istituito dalla Regione.
2. La pubblicazione
nel sito informatico della Regione deve avvenire non oltre
cinque giorni dalla
pubblicazione
all’albo pretorio del Comune ove si esegue l’appalto.
3. Sono, altresì,
pubblicati secondo le modalità di cui al comma 1:
a) i programmi
triennali di lavori pubblici;
b) gli esiti delle
procedure di appalto;
c) gli avvisi
relativi alla presenza nei programmi triennali di interventi
realizzabili tramite la
finanza di progetto;
d) gli affidamenti
attinenti all’architettura, all’ingegneria ed ai collaudi.
TITOLO III
ULTERIORI STRUMENTI
E ATTIVITÀ PER LA QUALIFICAZIONE DEGLI APPALTI
CAPO I
PROMOZIONE DEL
PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO
Articolo 10
(Unità tecnica
regionale)
1. Al fine di
promuovere e sostenere la collaborazione fra settore pubblico e
privato per la realizzazione,
la gestione ed il
finanziamento di opere pubbliche e opere di interesse pubblico,
è istituita
l’Unità tecnica
regionale, che opera presso la competente struttura regionale.
2. L’Unità tecnica
regionale, su richiesta delle amministrazioni interessate,
svolge un ruolo di informazione
e di supporto,
fornisce assistenza nell'applicazione della normativa vigente in
materia di
realizzazione di
opere pubbliche e di opere di interesse pubblico tramite il
ricorso a capitali privati,
ovvero di
investimenti promossi in partenariato pubblico-privato.
3. Tale Unità potrà,
per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali,
avvalersi della cooperazione
di soggetti pubblici
operanti sul territorio regionale, muniti delle necessarie
qualificazioni.
Articolo 11
(Fondo per lo
Sviluppo)
1. Al fine di
sostenere lo sviluppo degli investimenti pubblici con l’utilizzo
di tecniche di finanziamento
di opere di
interesse pubblico con ricorso a capitali privati, è istituito a
favore delle amministrazioni
aggiudicatrici di
cui all’articolo 2, operanti sul territorio regionale, il Fondo
per lo
Sviluppo della
finanza di progetto e delle altre forme di partenariato
pubblico-privato.
2. Il Fondo è
finalizzato alla concessione di contributi alle seguenti voci di
spesa, che costituiscono
elementi di costo
relativi all’opera da realizzare:
a) anticipazione
delle spese per la redazione di piani economico-finanziari, per
l’asseverazione
bancaria dei piani
stessi e per l’istruttoria sui finanziamenti da concedere da
parte di istituti di
credito
convenzionati;
b) contributi in
conto interessi a favore delle Amministrazioni aggiudicatrici
qualora il ricorso a
capitali privati non
copra interamente il costo dell’investimento;
c) spese tecniche
sostenute dall’amministrazione per la redazione di studi di
fattibilità tecnicoeconomica
e di assistenza per
ricerche di mercato;
d) spese per
assistenza legale ai fini della predisposizione di bandi di
gara, schemi di contratto,
capitolati di oneri
ed ogni altro elemento utile per la creazione di società miste e
di ogni altro
tipo di veicolo
societario.
3. Gli studi di
fattibilità tecnico-economica devono essere redatti in
conformità alle linee guida
regionali vigenti.
4. La Giunta
regionale stabilisce le modalità di accesso e di gestione del
Fondo, ivi compreso il rientro
nel bilancio
regionale dei contributi concessi ai sensi del comma 2, lettere
a) e b).
Parte I 22.8.2007 -
pag. 323
BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA REGIONE LIGURIA Parte I 22.8.2007 - pag. 324 Anno XXXVIII
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5. I contributi di
cui al comma 2 non sono cumulabili con altre provvidenze
comunitarie, statali o
regionali concesse
per la stessa finalità. I contributi sono concessi nei limiti di
regime di aiuto “de
minimis” di cui al
regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione Europea.
6. I contributi di
cui al comma 2, lettera b) sono concessi in forma attualizzata,
nei limiti dello stanziamento
di bilancio.
CAPO II
MISURE PER
L’EFFICIENZA DELLA SPESA
Articolo 12
(Cooperazione tra
amministrazioni aggiudicatrici)
1. La Regione
favorisce forme di aggregazione e cooperazione tra
amministrazioni aggiudicatrici di
cui all’articolo 2
per l’esercizio delle funzioni in materia di appalti pubblici di
lavori, forniture e
servizi.
2. Le forme di
aggregazione e cooperazione si ispirano a principi di
efficienza, efficacia ed economicità
nonché di
razionalizzazione della spesa pubblica.
3. Al fine di
realizzare gli obiettivi di cui al comma 1, le amministrazioni
aggiudicatrici possono stipulare
accordi volti a
regolare ogni elemento utile alla programmazione, progettazione,
affidamento,
esecuzione e/o
collaudo degli appalti, ivi compresa l’istituzione di centrali
di committenza.
4. Le
amministrazioni aggiudicatrici possono affidare alle Aziende
Regionali Territoriali per
l’Edilizia o ad
altri soggetti pubblici l’espletamento delle funzioni e delle
attività di stazione appaltante.
5. La Giunta
regionale può prevedere, nelle procedure di finanziamento di
lavori, forniture e servizi
pubblici, criteri
prioritari relativi alla costituzione di uffici competenti tra
enti locali, nelle
forme associative o
consortili previste dalla legge.
Articolo 13
(Promozione e
verifica della qualità della progettazione)
1. Per i contratti
relativi a lavori la Regione, nel rispetto della normativa
vigente, adotta linee guida
al fine di
promuovere:
a) la qualità della
progettazione;
b) la conformità con
la normativa vigente prescritta per lo specifico oggetto
dell’appalto, in relazione
al livello
progettuale;
c) la compatibilità
con le esigenze e/o prestazioni determinate dallo studio di
fattibilità o dal
documento
preliminare della progettazione o dagli elaborati progettuali
già approvati;
d) la completezza,
la chiarezza e la coerenza dei documenti costituenti il progetto
ai fini dell’avvio
delle procedure di
appalto, con particolare riferimento alla congruità dei prezzi,
alla corretta
determinazione
quantitativa delle opere ed alla quantificazione degli oneri per
la sicurezza.
Articolo 14
(Disposizioni per la
semplificazione delle procedure)
1. La Regione,
tramite l’Osservatorio di cui all’articolo 3, promuove e
favorisce l’uso degli strumenti telematici
nelle procedure
riguardanti l’esplorazione del mercato, la prequalificazione
degli offerenti e l’esecuzione
degli appalti.
2. La Regione,
tramite il sistema informatico dell’Osservatorio di cui
all’articolo 3, promuove e favorisce
l’uso di apposita
modulistica nelle procedure di appalto e di concessione, anche
al fine di migliorare i
processi
organizzativi e garantire la massima trasparenza ed uniformità
procedurale.
3. La modulistica di
cui al comma 2 contiene in particolare, in relazione alla fase
di evidenza pubblica, l’indicazione
di tutti i
requisiti, stati, fatti e qualità che gli interessati devono
dichiarare di possedere per
partecipare al
procedimento.
BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA REGIONE LIGURIA Anno XXXVIII - N. 14
4. La Regione,
tramite l’Osservatorio di cui all’articolo 3, predispone uno
schema tipo di regolamento di
cui possono
avvalersi le amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo
2 per il riparto, tra il responsabile
unico del
procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del
piano della sicurezza,
della direzione dei
lavori, del collaudo ed i loro collaboratori, delle somme
accantonate nel quadro economico
dell’intervento a
titolo di incentivi per la progettazione di opere pubbliche.
Articolo 15
(Sistemi di qualità
e attestazione dell’attività amministrativa)
1. La Regione
promuove tramite l’Osservatorio di cui all’articolo 3,
l’adozione dei sistemi qualità, come
definiti dalla
normativa vigente, nell’attività amministrativa delle
amministrazioni aggiudicatrici, attraverso
forme di
incentivazione anche economiche, ed emana disposizioni
contenenti indirizzi e direttive
finalizzate alla
loro più ampia, rapida ed efficace applicazione.
CAPO III
DISPOSIZIONI PER LA
TUTELA E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI NEI CANTIERI EDILI
Articolo 16
(Verifica delle
presenze in cantiere)
1. Al fine di
contenere i fenomeni di evasione degli obblighi in materia di
regolarità contributiva, previdenziale
ed assistenziale e
di applicazione della normativa contrattuale, la Regione
definisce, d’intesa con
le parti sociali,
modalità univoche per la verifica, da parte dei soggetti
preposti alla vigilanza della presenza
in cantiere del solo
personale autorizzato e per l’identificazione del personale
stesso.
Articolo 17
(Responsabilità del
direttore dei lavori)
2. Il direttore dei
lavori è tenuto a vigilare, durante l’esecuzione dei lavori,
sulla presenza in cantiere delle
sole imprese e del
personale autorizzato di cui all’articolo 16 nonché a denunciare
eventuali irregolarità
al committente, agli
enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, alla Cassa
edile, nonché al coordinatore
per la sicurezza in
fase di esecuzione, fermo restando quanto previsto dalla
normativa vigente
per quanto concerne
gli appalti di lavori pubblici.
Articolo 18
(Oneri per la
sicurezza)
1. La quota dei
corrispettivi di lavori e opere affidate in subappalto o in
cottimo, relativa agli oneri per la
sicurezza, non è
assoggettabile ad alcun ribasso rispetto al prezzo risultante
dall’aggiudicazione ed è
riportata in modo
analitico nei contratti di subappalto o cottimo, estrapolando i
relativi importi analitici
contenuti nei Piani
di sicurezza e coordinamento di cui al decreto legislativo 14
agosto 1996 n. 494
(attuazione della
direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di
sicurezza e di salute da
attuare nei cantieri
temporanei o mobili) e successive modifiche ed integrazioni.
2. Fermo restando
quanto previsto dalla normativa vigente in materia,
l’appaltatore, il subappaltatore o il
subaffidatario che
partecipano all’esecuzione dei lavori devono dimostrare di:
a) avere fornito ai
propri dipendenti la formazione in materia di sicurezza sul
lavoro mediante idonea
certificazione;
b) avere nominato il
responsabile aziendale per la prevenzione e la sicurezza sul
lavoro;
c) avere adempiuto
agli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria.
Articolo 19
(Programma
straordinario di vigilanza e informazione. Progetto obiettivo)
1. La Regione
sostiene, tramite l’Osservatorio di cui all’articolo 3, azioni
straordinarie di vigilanza e informazione
in materia di tutela
e sicurezza dei lavoratori. A tal fine la Giunta regionale
predispone un
Parte I 22.8.2007 -
pag. 325
BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA REGIONE LIGURIA Parte I 22.8.2007 - pag. 326 Anno XXXVIII
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apposito progetto
obiettivo di valenza biennale, finalizzato a:
a)formare e
destinare unità specializzate, anche già appartenenti a
competenti organismi di controllo,
per il supporto alle
attività di controllo connesse con la realizzazione di opere e
di lavori
di competenza e/o
finanziate in tutto o in parte dalla Regione;
b)promuovere
l’attività di formazione ed informazione in materia di sicurezza
sul lavoro rivolta
in modo particolare
ai datori di lavoro, ai lavoratori ed ai committenti di lavori;
c) promuovere la
realizzazione di iniziative di comunicazione e di
sensibilizzazione finalizzate
alla più ampia
diffusione della conoscenza delle problematiche inerenti la
sicurezza dei cantieri
e la regolarità del
mercato del lavoro;
d)promuovere la
cultura della responsabilità sociale delle imprese e l’adozione
di codici etici da
parte delle imprese.
2. Le attività di
cui al comma 1 possono essere attuate anche attraverso la
stipula di intese con i soggetti
istituzionalmente
preposti a tali attività e, in particolare, con le scuole edili
ed gli enti paritetici
territoriali per la
prevenzione infortuni, igiene ed ambiente di lavoro previsti
dalla contrattazione
collettiva del
settore delle costruzioni.
CAPO IV
INTRODUZIONE DEGLI
ASPETTI AMBIENTALI
NELL’ACQUISTO DI
FORNITURE E SERVIZI
Articolo 20
(Piano d’azione per
gli acquisti verdi)
1. Ferma restando
l’immediata operatività delle disposizioni di cui al decreto del
Ministero dell’ambiente
e tutela del
territorio 8 maggio 2003 n. 203 (norme affinché gli uffici
pubblici e le società
a prevalente
capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e
beni con una quota
di prodotti ottenuti
da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del
fabbisogno medesimo)
e relative circolari
esplicative, i soggetti pubblici e i concessionari dei pubblici
servizi, con
l’eccezione dei
Comuni con popolazione residente inferiore a 2000 abitanti,
approvano, entro un
anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, un Piano d’azione di
durata triennale
finalizzato alla
definizione di un programma operativo per l’introduzione di
criteri ambientali
nelle procedure di
acquisto di forniture e servizi.
2. Nella definizione
del Piano di cui al comma 1, le stazioni appaltanti tengono
conto degli obiettivi
della politica
comunitaria del “green public procurement” (acquisti verdi della
Pubblica
Amministrazione)
quale sistema di orientamento dei consumi pubblici verso beni e
servizi
ambientalmente
preferibili che comportino, altresì, un vantaggio economico per
l’Amministrazione
Pubblica tenendo conto dei costi sostenuti lungo l’intero ciclo
di utilizzo del
prodotto o del
servizio.
3. Il Piano
determina l’obiettivo di riconversione al termine del triennio
delle proprie forniture, oltre
ad individuare e
selezionare i settori di intervento e il relativo ordine di
priorità, definire gli obiettivi
specifici da
conseguire in ciascun settore o categoria merceologica al
termine del triennio.
Articolo 21
(Introduzione dei
criteri ambientali nei contratti pubblici)
1. Nel rispetto
della normativa comunitaria e statale vigente in materia di
appalti pubblici, le amministrazioni
aggiudicatrici
inseriscono, nei bandi di gara e nei capitolati d’oneri per
appalti pubblici
di opere, forniture
e servizi, specifiche prescrizioni per l’integrazione degli
aspetti ambientali
nelle procedure di
gara, tenuto conto delle priorità, degli indirizzi e degli
obiettivi definiti nel
Piano d’azione di
cui all’articolo 20.
2. Qualora la natura
dell’appalto di opere lo richieda, le amministrazioni
aggiudicatici possono
richiedere, tra i
requisiti necessari a comprovare la capacità tecnica dei
concorrenti, le specifiche
esigenze
dell’impresa concorrente in campo ambientale e/o l’indicazione
delle misure di gestione
ambientale che
l’operatore applicherà durante la realizzazione dell’appalto.
3. Nei casi di cui
al comma 2, le amministrazioni fanno riferimento al sistema
comunitario di ecogestioBOLLETTINO
UFFICIALE DELLA
REGIONE LIGURIA Anno XXXVIII - N. 14
ne e audit (EMAS) o
a norme di gestione ambientale basate su pertinenti norme
europee o internazionali
certificate da
organismi conformi alla legislazione comunitaria o alle norme
europee e internazionali
relative alla
certificazione (EN ISO 14001). Le amministrazioni sono tenute a
riconoscere e accettare
i certificati
equivalenti in materia rilasciati da organismi stabiliti in
altri Stati membri o ogni altro
tipo di prova
prodotta dai concorrenti idonea a dimostrare che le misure
applicate assicurano analoghi
livelli di
protezione ambientale.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI
FINANZIARIE E TRANSITORIE
Articolo 22
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri
derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede, per
l’anno finanziario 2007, mediante:
a) utilizzo, in
termini di competenza, ai sensi dell’articolo 29 della legge
regionale 26 marzo 2002 n. 15
(ordinamento
contabile della Regione Liguria), di quota pari a euro
750.000,00 dall’U.P.B. 18.107
“Fondo speciale di
parte corrente” e di quota pari a euro 1.000.000,00 dall’U.P.B.
18.207 “Fondo speciale
di conto capitale”
dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno
finanziario 2006;
b) iscrizione in
termini di competenza, nello stato di previsione della spesa del
bilancio regionale per
l’anno finanziario
2007 dei seguenti importi:
- U.P.B. 18.102
“Spese di funzionamento” euro 500.000,00;
- U.P.B. 18.104
“Spesa per il sistema informativo regionale policentrico” euro
250.000,00;
- U.P.B. di nuova
istituzione 18.202 “Interventi per la qualità degli appalti e
concessioni” euro
1.000.000,00.
2. Agli oneri per
gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
Articolo 23
(Norme finali e
transitorie)
1. Per tutto quanto
non previsto dalla presente legge, continuano a trovare
applicazione le disposizioni statali
e comunitarie in
materia.
2. La Giunta
regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, adotta un
regolamento per
disciplinare:
a) le modalità di
funzionamento dell’Osservatorio regionale per i contratti
pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture di cui
all’articolo 3;
b) lo schema di
regolamento di cui all’articolo 14 comma 4.
3. La Giunta
regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, stabilisce
le modalità di
accesso e di gestione del Fondo per lo Sviluppo di cui
all’articolo 11.
4. La Giunta
regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, adotta
le linee guida di
cui all’articolo 13.
5. La Giunta
regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, approva
il progetto
obiettivo di valenza biennale di cui all’articolo 19.
Articolo 24
(Abrogazione di
norme)
1. È abrogata la
legge regionale 22 luglio 1993 n. 34 (istituzione dell’Albo
regionale dei collaudatori e disposizioni
sui collaudi).
La presente legge
regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione. E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla
e farla osservare come legge della Regione Liguria.
Data a Genova, addì
13 agosto 2007
PER IL PRESIDENTE
IL VICE PRESIDENTE
Massimiliano Costa
Parte I 22.8.2007 -
pag. 327
BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA REGIONE LIGURIA Parte I 22.8.2007 - pag. 328 Anno XXXVIII
- N. 14
NOTE INFORMATIVE
RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE
N. 31 DEL 13 AGOSTO
2007
PREMESSA: I testi
eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea
e Legislativo del
Consiglio regionale
ai sensi dell’art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n.
32, al fine di facilitare la lettura
delle disposizioni
di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l’efficacia
degli atti
legislativi originari.
1. DATI RELATIVI
ALL’ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE
a) La Giunta
regionale, su proposta dell’Assessore Maria Bianca Berruti, ha
adottato il disegno di legge
con deliberazione n.
41 in data 9 agosto 2006;
b) il disegno di
legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 10
agosto 2006, dove ha acquisito
il numero d’ordine
215;
c) è stato assegnato
alla I Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, primo
comma e alla II
Commissione
consiliare, ai sensi dell’articolo 85, primo comma del
Regolamento interno del
Consiglio in data 10
agosto 2006;
d) la I Commissione
consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza con
emendamenti nella seduta
del 13 giugno 2007;
e) la II Commissione
consiliare si è espressa favorevolmente all’unanimità con
emendamento nella
seduta del 21 giugno
2007;
f) è stato rinviato
in Commissione per approfondimenti nella seduta del Consiglio
regionale del 28 giugno
2007;
g) la I Commissione
consiliare si è espressa favorevolmente sul testo comprensivo di
modifiche nella
seduta del 25 luglio
2007;
h) è stato esaminato
ed approvato a maggioranza con emendamenti dal Consiglio
regionale nella seduta
del 2 agosto 2007;
i) la legge
regionale entra in vigore il 6 settembre 2007.
2. RELAZIONI AL
CONSIGLIO REGIONALE
Relazione di
maggioranza (Consigliere P. Muratore)
con il presente
disegno di legge, ora sottoposto all’attenzione dell’Assemblea
Legislativa, la Regione
Liguria intende
definire un assetto organizzativo che consenta di rispondere
alle esigenze connesse alla
gestione degli
appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, al fine di
garantire la trasparenza delle procedure
di gara,
l’efficienza dell’organizzazione delle stazioni appaltanti, la
promozione del partenariato pubblicoprivato
nella realizzazione
delle opere pubbliche, la tutela dei lavoratori e la sicurezza
sul lavoro, nonché la
qualità della
progettazione degli interventi.
Il contenuto, di
carattere innovativo, del provvedimento legislativo deriva,
innanzittutto, dalla volontà
dell’Ente Regione di
voler superare le difficoltà operative incontrate dalle
Amministrazioni a seguito del
mutato scenario
normativo, che si sono tradotte in una sostanziale
frammentazione dei ruoli e disomogeneità
nei comportamenti,
con la conseguente adozione di procedure sostanzialmente
differenti in contesti
operativi analoghi.
Si è, pertanto,
ravvisata la necessità di interpretare le esigenze degli
operatori del settore, primi fra tutti
le Amministrazioni,
individuando una serie di strumenti a supporto delle politiche
regionali in materia di
appalti che
contribuiscano a conferire alla Regione un ruolo di riferimento
nella materia.
Obiettivi
fondamentali del disegno di legge sono:
• qualità del
processo, da attuare con il supporto dell’Osservatorio regionale
e dell’Unità Tecnica regionale,
che si orienta verso
un’ottica di servizio alle Amministrazioni ed agli operatori del
mercato degli
appalti;
• qualità del
progetto, da attuare tramite l’emanazione di linee guida;
• qualità del
lavoro, da attuare mediante una maggiore sensibilizzazione verso
i problemi della sicurezza
nei cantieri e
l’attuazione di misure di sostegno all’attività di vigilanza.
BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA REGIONE LIGURIA Anno XXXVIII - N. 14
L’Osservatorio, in
particolare, è uno strumento tecnico-gestionale per il
monitoraggio dell’andamento del
ciclo degli appalti
nell’ambito territoriale regionale e costituisce, altresì,
articolazione operativa
dell’Osservatorio
nazionale dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui alla vigente normativa,
con funzioni di:
• supporto
informativo, da attuarsi attraverso la creazione e conservazione
di una banca dati relativa
agli appalti, di un
archivio normativo e la diffusione di informazioni relative
all’intero ciclo dell’appalto;
• supporto tecnico,
da attuarsi mediante la diffusione di atti di normativa e
documentazione tecnica,
capitolati speciali
di appalto, elenchi regionali prezzi;
• supporto
operativo, da attuarsi anche attraverso la diffusione di modelli
documentali e procedurali, la
promozione di
tecniche di finanziamento innovative e l’attivazione di un
servizio di informazioni e
risposte a quesiti
di dettaglio.
Le attività
dell’Osservatorio andranno, pertanto, a ricomprendere quelle
attualmente svolte dalla Sezione
regionale
dell’Osservatorio Centrale dei Lavori Pubblici, integrate con
azioni di divulgazione, di indirizzo e
di supporto
necessarie ad orientare ed assistere le Amministrazioni,
garantendo il rispetto dei principi di efficienza,
efficacia,
economicità e tempestività dell’azione amministrativa nella
gestione del ciclo di appalto.
Inoltre, nel corso
della discussione in sede di Commissione, è stata prevista
l’istituzione, all’interno
dell’Osservatorio,
di una Sezione di Valutazione della qualità progettuale per lo
svolgimento delle funzioni
di promozione della
qualità di progettazione, compatibilità con le esigenze
determinate dagli elaborati progettuali
già approvati o in
itinere, conformità con la normativa vigente prescritta per
l’oggetto specifico dell’appalto,
osservanza dei
requisiti di completezza, chiarezza e coerenza dei documenti
costituenti il progetto
ai fini dell’avvio
delle procedure di appalto, con particolare riferimento alla
congruità dei prezzi, determinazione
quantitativa delle
opere e quantificazione degli oneri per la sicurezza.
Nell’ambito delle
iniziative di sostegno alle Amministrazioni, che presentano
carattere innovativo, si colloca,
altresì,
l’istituzione dell’Unità Tecnica regionale, finalizzata alla
promozione e al sostegno della collaborazione
fra settore pubblico
e privato per la realizzazione, gestione e finanziamento di
opere pubbliche, di
opere di interesse
pubblico e delle altre forme di partenariato pubblico-privato,
supportata dall’istituzione
di uno specifico
Fondo per lo Sviluppo. Si tratta di una funzione da assegnare in
capo alla competente
struttura regionale
che, al fine di consentire l’attuazione della legge, dovrà
essere potenziata in modo
congruo.
Infine, il disegno
di legge dedica un intero Capo alla materia di tutela e
sicurezza dei lavoratori, con la
previsione di
specifiche clausole dirette sia all’applicazione dei contratti
di lavoro vigenti sul territorio ligure,
sia alla garanzia
dell’osservanza degli obblighi di versamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali.
A tal fine vengono
individuati gli strumenti del Documento Unico di Regolarità
Contributiva (DURC) e
del Progetto
Obiettivo, contenente il programma straordinario biennale di
vigilanza e informazione.
In sede di esame
referente, la competente Commissione ha valutato tutte le
istanze ed osservazioni avanzate,
nel corso delle
audizioni, da parte dei soggetti interessati e al riguardo sono
state presentate proposte
emendative con il
contributo dei Rappresentanti di tutte le forze politiche.
Auspico, in
conclusione, che l’Assemblea legislativa voglia suffragare ad
ampia maggioranza il disegno
di legge in
questione, al fine di consentire la realizzazione in tempi brevi
delle intenzioni dell’Esecutivo regionale,
adottando una
disciplina normativa e i conseguenti atti applicativi che, oltre
a ridefinire l’assetto organizzativo
del settore degli
appalti pubblici, siano rivolti alla promozione dell’efficienza
e razionalizzazione
della spesa
pubblica, attuando la massima trasparenza e l’uniformità delle
procedure.
Relazione di
minoranza (Consigliere M. Marcenaro)
Il disegno di legge
proposto dalla Giunta evidenzia gravi lacune in quanto i
contenuti non sono stati
approfonditi in sede
di dibattito consiliare.
In estrema sintesi
questi gli elementi per cui non posso esprimere un parere
favorevole sul documento in
esame.
Parte I 22.8.2007 -
pag. 329
BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA REGIONE LIGURIA Parte I 22.8.2007 - pag. 330 Anno XXXVIII
- N. 14
3. NOTE AGLI
ARTICOLI
Nota all’articolo 1
• La legge 7 agosto
1990 n. 241 è pubblicata nella G.U. 18 agosto 1990 n. 192;
Nota all’articolo 4
• La legge 17 maggio
1999 n. 144 è pubblicata nella G.U. 22 maggio 1999 n. 118 S.O.;
Nota all’articolo 11
• Il regolamento
della Commissione Europea n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 è
pubblicato nella
G.U.C.E. 28 dicembre
2006 n. 379;
Nota all’articolo 18
• Il decreto
legislativo 14 agosto 1996 n. 494 è pubblicato nella G.U. 23
settembre 1996 n. 223 S.O.;
Nota all’articolo 20
• Il decreto del
Ministero dell’ambiente e tutela del territorio 8 maggio 2003 n.
203 è pubblicato nella
G.U. 5 agosto 2003
n. 180. Con rif. al pres. provv. Sono state emanate le seguenti
istruzioni:
Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio: Circ. 8 giugno
2004; Circ. 4 agosto 2004;
Nota all’articolo 22
• La legge regionale
26 marzo 2002 n. 15 è pubblicata nel B.U. 3 aprile 2002 n. 6;
4. STRUTTURA DI
RIFERIMENTO:
Dipartimento
Agricoltura e Protezione Civile – Ufficio Produzioni
Agroalimentari
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