APPALTI - LEGGI - Info Appalti - Osservatorio Telematico degli Appalti Pubblici - Gare - Bandi di Gara - Forniture - Servizi - Progetti - Opere Pubbliche - Aste Pubbliche - Licitazioni - Leggi
   Normativa Appalti  

LEGGE REGIONALE 13 AGOSTO 2007 N. 31

Organizzazione della regione per la trasparenza e la qualità degli appalti e delle concessioni.

Il Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

TITOLO I

FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

(Finalità)

1. La Regione esercita un’azione per la trasparenza degli appalti e delle concessioni, la qualificazione

dei soggetti coinvolti nel ciclo dell’appalto, l’introduzione di criteri di ecoefficienza e sostenibilità

ambientale nelle procedure di acquisto di forniture e servizi e l’efficacia delle procedure, con

particolare riferimento alle iniziative atte a migliorare l’efficienza dell’organizzazione delle stazioni

appaltanti, garantendo la tutela dei lavoratori e la sicurezza sul lavoro.

Articolo 2

(Ambito d’applicazione)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano al ciclo di programmazione, progettazione, affidamento,

esecuzione e collaudo, in qualsiasi forma e per qualsiasi importo, di lavori, di forniture

e di servizi da parte dei soggetti di cui al comma 2 che operano nel territorio della Regione, fatta

eccezione per i settori esclusi come definiti dalla normativa vigente.

2. Sono soggetti all’applicazione della presente legge:

a) le amministrazioni aggiudicatrici come definite dalla normativa vigente;

b) le imprese pubbliche ovvero le imprese su cui le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare,

direttamente o indirettamente, un’influenza dominante o perché ne sono proprietarie,

o perché vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che disciplinano

dette imprese;

c) gli altri enti aggiudicatori, ovvero i soggetti che, non essendo amministrazioni aggiudicatrici

o imprese pubbliche, operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall’autorità

competente secondo le norme vigenti;

d) i concessionari di lavori, forniture e servizi pubblici;

e) i soggetti privati che realizzano lavori, forniture o servizi di importo inferiore alla soglia

comunitaria per cui fruiscono di un contributo pubblico superiore al 50 per cento dell’importo

dell’appalto;

f) i soggetti privati che realizzano lavori, forniture o servizi di importo superiore alla soglia

comunitaria per cui fruiscono di un contributo pubblico.

3. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì alla realizzazione, da parte del titolare di

permesso di costruire, di opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione, di valore uguale o superiore

alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria.

TITOLO II

ORGANISMO REGIONALE PER I CONTRATTI PUBBLICI

Articolo 3

(Osservatorio regionale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture)

1. Al fine di garantire la trasparenza delle procedure dei contratti pubblici, la pubblicità degli atti e

la massima diffusione dei dati, il rispetto dei principi di efficienza economica, di fornire assistenza

alle amministrazioni aggiudicatrici, nonché per concorrere alla sicurezza sui luoghi di lavoro

e al rispetto della contrattazione collettiva, è istituito l’Osservatorio regionale per i contratti pubblici

relativi a lavori, forniture e servizi, di seguito definito Osservatorio.

2. L’Osservatorio è strumento tecnico-gestionale della Regione per lo svolgimento delle attività e dei

compiti di cui alla presente legge ed opera presso la struttura regionale competente, secondo le

modalità stabilite dal regolamento di cui all’articolo 23.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Anno XXXVIII - N. 14

3. L’Osservatorio costituisce altresì articolazione operativa dell’Osservatorio nazionale dei contratti

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui alla normativa vigente.

4. All’interno dell’Osservatorio è istituita la Sezione di valutazione della qualità e completezza progettuale

e della congruità dei prezzi di gara, di seguito denominata Sezione di valutazione, con il

compito di svolgere attività di verifica dei bandi di gara e della relativa documentazione tecnica

predisposta dalle stazioni appaltanti operanti sul territorio della Regione, al fine di controllarne

il grado di completezza e correttezza, in relazione all’utilizzo aggiornato dei prezzari, all’applicazione

delle norme in materia di sicurezza e dei relativi costi, alla corretta indicazione delle categorie

delle opere appaltate, alla puntuale indicazione dei tempi di esecuzione dell’appalto.

5. L’attività di verifica viene svolta su richiesta di una delle parti interessate, in contraddittorio con

la stazione appaltante in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990 n. 241 (nuove

norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)

e successive modifiche e integrazioni e può essere esperita solo in seguito alla pubblicazione

del bando di gara e prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

6. Qualora all’esito della verifica di correttezza e congruità svolta secondo le modalità indicate al

comma 4, rilevi la fondatezza della segnalazione, la Sezione di valutazione invita la stazione

appaltante a correggere o a modificare in via di autotutela il bando di gara o gli elaborati progettuali

erronei, incompleti ed incongrui.

Articolo 4

(Compiti dell’Osservatorio)

1. L’Osservatorio svolge le seguenti funzioni:

a) gestione del sistema informatico per:

1) la pubblicazione dei programmi triennali e degli elenchi annuali dei lavori e dei contratti pubblici

e delle notizie utili in ordine alle risultanze delle gare ed alle dinamiche dei prezzi;

2) la pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara secondo le vigenti disposizioni;

3) la raccolta ed elaborazione in modo sistematico delle informazioni e dei dati statistici relativi

all’intero ciclo degli appalti con particolare riferimento a quelli concernenti i programmi triennali,

i bandi, gli avvisi di gara, le aggiudicazioni, le imprese partecipanti, appaltatrici, subappaltatrici

e affidatarie, l’impiego della mano d’opera e le relative norme di sicurezza, i costi e

gli scostamenti da quelli preventivati, i tempi di esecuzione e le modalità di attuazione degli

interventi, i ritardi e le disfunzioni nonché il livello di realizzazione degli elenchi annuali;

4) la condivisione e lo scambio di documentazione tecnica fra amministrazioni aggiudicatrici;

b) definizione e diffusione di linee guida, documentazione tecnica, schemi di bandi di gara, di

capitolati d’appalto, di contratti ed ogni altra tipologia d’atti e modelli operativi orientati alla

qualità secondo le norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e volti alla semplificazione e

standardizzazione delle procedure per l’affidamento e la gestione degli appalti;

c) assistenza alle amministrazioni aggiudicatrici in relazione alla predisposizione dei documenti

di gara e degli allegati tecnici anche in relazione alla congruità dei costi, nonché risposta ai

quesiti inerenti gli stessi;

d) promozione dell’utilizzo di tecniche di finanziamento innovative ed assistenza, su richiesta

delle amministrazioni interessate, nell’applicazione della normativa sulla finanza di progetto,

tramite l’Unità tecnica di cui all’articolo 10;

e) aggiornamento e divulgazione dell’elenco regionale dei prezzi dei lavori pubblici per la formazione

e l’aggiornamento degli elenchi dei prezzi delle amministrazioni aggiudicatrici, definiti

dalla Regione anche tramite intese ovvero convenzioni con Unioncamere;

f) individuazione dei costi standardizzati regionali per tipologie di lavoro, servizi e forniture;

g) promozione d’iniziative per la diffusione della conoscenza in materia di appalti;

h) ogni altro compito assegnato ai sensi della presente legge.

2. L’Osservatorio opera con collegamenti informatici, nel rispetto di standard che consentano lo

scambio delle informazioni con gli altri Osservatori regionali ed i soggetti istituzionali nazionali

Parte I 22.8.2007 - pag. 321

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte I 22.8.2007 - pag. 322 Anno XXXVIII - N. 14

e comunitari che debbano accedere od utilizzare i dati raccolti, garantendo l’accesso generalizzato

ai dati raccolti ed alle relative elaborazioni anche con riferimento al sistema di monitoraggio

degli investimenti pubblici di cui alla legge 17 maggio 1999 n. 144 (misure in materia di investimenti,

delega al governo per il riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina

l’INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali).

3. Per lo svolgimento dei suoi compiti l’Osservatorio può avvalersi di soggetti esterni pubblici e privati,

anche a seguito di accordi con enti, associazioni e organizzazioni sindacali di categoria.

Articolo 5

(Mantenimento dei livelli occupazionali)

1. La Regione promuove azioni per la sottoscrizione di accordi fra imprese e organizzazioni sindacali

per il mantenimento dei livelli occupazionali, nel caso in cui, a seguito dell’espletamento di

gare effettuate dalla Regione medesima o da enti del settore regionale allargato, siano assegnati

lavori, forniture e servizi ad imprese che subentrano ad altre, già aggiudicatarie degli stessi.

2. Gli accordi di cui al comma 1 sono finalizzati all’assorbimento dei lavoratori impiegati al momento

della emanazione del bando di gara nell’impresa non più aggiudicataria di lavori, forniture e

servizi nonché al mantenimento per essi di quanto previsto dal livello nazionale e aziendale dei

contratti collettivi di lavoro sotto il profilo economico e normativo.

Articolo 6

(Congruità delle offerte)

1. Le Amministrazioni aggiudicatrici sono tenute a verificare la congruità delle offerte nelle procedure

di appalto rispetto al costo del lavoro, alle norme in materia previdenziale e assistenziale,

secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

2. Nel caso in cui gli appalti riguardino servizi a tutela e garanzia dei cittadini devono essere garantiti

i livelli essenziali delle prestazioni attraverso una copertura dei costi ad esse relativi.

Articolo 7

(Rapporti con le Autorità ed organismi nazionali)

1. La Regione collabora tramite l’Osservatorio di cui all’articolo 3 con autorità ed organismi nazionali

operanti nel settore degli appalti pubblici di lavori, forniture, servizi e concessioni, sulla base

del principio di reciprocità nello scambio delle informazioni.

Articolo 8

(Obbligo di trasmissione dei dati)

1. I soggetti di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, inviano alla Regione le informazioni ed i dati di cui al

presente articolo riguardanti, in particolare, le fasi di programmazione, progettazione, affidamento,

realizzazione e collaudo di appalti e concessioni di lavori, forniture e servizi pubblici, utilizzando

prioritariamente gli strumenti telematici.

2. Fermi restando gli adempimenti connessi alle disposizioni normative comunitarie e nazionali

vigenti in materia, la Giunta regionale determina con apposito provvedimento le eventuali ulteriori

informazioni oggetto di trasmissione e le relative modalità, sulla base delle specifiche tecniche

definite dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome.

3. I dati relativi agli appalti devono pervenire tempestivamente e comunque entro il termine di trenta

giorni dal verificarsi dell’evento.

4. L’erogazione a qualsiasi titolo di finanziamenti regionali per opere pubbliche è subordinata all’ottemperanza

agli obblighi di trasmissione di cui al presente articolo.

Articolo 9

(Forme di pubblicità)

1. Fatte salve le forme di pubblicità dei contratti pubblici previste dalla normativa statale e comuniBOLLETTINO

UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Anno XXXVIII - N. 14

taria vigenti, gli avvisi ed i bandi di gara per l’affidamento degli appalti e delle concessioni di cui

alla presente legge devono essere pubblicati, a cura delle Amministrazioni aggiudicatrici, nell’apposito

sito informatico istituito dalla Regione.

2. La pubblicazione nel sito informatico della Regione deve avvenire non oltre cinque giorni dalla

pubblicazione all’albo pretorio del Comune ove si esegue l’appalto.

3. Sono, altresì, pubblicati secondo le modalità di cui al comma 1:

a) i programmi triennali di lavori pubblici;

b) gli esiti delle procedure di appalto;

c) gli avvisi relativi alla presenza nei programmi triennali di interventi realizzabili tramite la

finanza di progetto;

d) gli affidamenti attinenti all’architettura, all’ingegneria ed ai collaudi.

TITOLO III

ULTERIORI STRUMENTI E ATTIVITÀ PER LA QUALIFICAZIONE DEGLI APPALTI

CAPO I

PROMOZIONE DEL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO

Articolo 10

(Unità tecnica regionale)

1. Al fine di promuovere e sostenere la collaborazione fra settore pubblico e privato per la realizzazione,

la gestione ed il finanziamento di opere pubbliche e opere di interesse pubblico, è istituita

l’Unità tecnica regionale, che opera presso la competente struttura regionale.

2. L’Unità tecnica regionale, su richiesta delle amministrazioni interessate, svolge un ruolo di informazione

e di supporto, fornisce assistenza nell'applicazione della normativa vigente in materia di

realizzazione di opere pubbliche e di opere di interesse pubblico tramite il ricorso a capitali privati,

ovvero di investimenti promossi in partenariato pubblico-privato.

3. Tale Unità potrà, per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, avvalersi della cooperazione

di soggetti pubblici operanti sul territorio regionale, muniti delle necessarie qualificazioni.

Articolo 11

(Fondo per lo Sviluppo)

1. Al fine di sostenere lo sviluppo degli investimenti pubblici con l’utilizzo di tecniche di finanziamento

di opere di interesse pubblico con ricorso a capitali privati, è istituito a favore delle amministrazioni

aggiudicatrici di cui all’articolo 2, operanti sul territorio regionale, il Fondo per lo

Sviluppo della finanza di progetto e delle altre forme di partenariato pubblico-privato.

2. Il Fondo è finalizzato alla concessione di contributi alle seguenti voci di spesa, che costituiscono

elementi di costo relativi all’opera da realizzare:

a) anticipazione delle spese per la redazione di piani economico-finanziari, per l’asseverazione

bancaria dei piani stessi e per l’istruttoria sui finanziamenti da concedere da parte di istituti di

credito convenzionati;

b) contributi in conto interessi a favore delle Amministrazioni aggiudicatrici qualora il ricorso a

capitali privati non copra interamente il costo dell’investimento;

c) spese tecniche sostenute dall’amministrazione per la redazione di studi di fattibilità tecnicoeconomica

e di assistenza per ricerche di mercato;

d) spese per assistenza legale ai fini della predisposizione di bandi di gara, schemi di contratto,

capitolati di oneri ed ogni altro elemento utile per la creazione di società miste e di ogni altro

tipo di veicolo societario.

3. Gli studi di fattibilità tecnico-economica devono essere redatti in conformità alle linee guida

regionali vigenti.

4. La Giunta regionale stabilisce le modalità di accesso e di gestione del Fondo, ivi compreso il rientro

nel bilancio regionale dei contributi concessi ai sensi del comma 2, lettere a) e b).

Parte I 22.8.2007 - pag. 323

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte I 22.8.2007 - pag. 324 Anno XXXVIII - N. 14

5. I contributi di cui al comma 2 non sono cumulabili con altre provvidenze comunitarie, statali o

regionali concesse per la stessa finalità. I contributi sono concessi nei limiti di regime di aiuto “de

minimis” di cui al regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione Europea.

6. I contributi di cui al comma 2, lettera b) sono concessi in forma attualizzata, nei limiti dello stanziamento

di bilancio.

CAPO II

MISURE PER L’EFFICIENZA DELLA SPESA

Articolo 12

(Cooperazione tra amministrazioni aggiudicatrici)

1. La Regione favorisce forme di aggregazione e cooperazione tra amministrazioni aggiudicatrici di

cui all’articolo 2 per l’esercizio delle funzioni in materia di appalti pubblici di lavori, forniture e

servizi.

2. Le forme di aggregazione e cooperazione si ispirano a principi di efficienza, efficacia ed economicità

nonché di razionalizzazione della spesa pubblica.

3. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici possono stipulare

accordi volti a regolare ogni elemento utile alla programmazione, progettazione, affidamento,

esecuzione e/o collaudo degli appalti, ivi compresa l’istituzione di centrali di committenza.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare alle Aziende Regionali Territoriali per

l’Edilizia o ad altri soggetti pubblici l’espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante.

5. La Giunta regionale può prevedere, nelle procedure di finanziamento di lavori, forniture e servizi

pubblici, criteri prioritari relativi alla costituzione di uffici competenti tra enti locali, nelle

forme associative o consortili previste dalla legge.

Articolo 13

(Promozione e verifica della qualità della progettazione)

1. Per i contratti relativi a lavori la Regione, nel rispetto della normativa vigente, adotta linee guida

al fine di promuovere:

a) la qualità della progettazione;

b) la conformità con la normativa vigente prescritta per lo specifico oggetto dell’appalto, in relazione

al livello progettuale;

c) la compatibilità con le esigenze e/o prestazioni determinate dallo studio di fattibilità o dal

documento preliminare della progettazione o dagli elaborati progettuali già approvati;

d) la completezza, la chiarezza e la coerenza dei documenti costituenti il progetto ai fini dell’avvio

delle procedure di appalto, con particolare riferimento alla congruità dei prezzi, alla corretta

determinazione quantitativa delle opere ed alla quantificazione degli oneri per la sicurezza.

Articolo 14

(Disposizioni per la semplificazione delle procedure)

1. La Regione, tramite l’Osservatorio di cui all’articolo 3, promuove e favorisce l’uso degli strumenti telematici

nelle procedure riguardanti l’esplorazione del mercato, la prequalificazione degli offerenti e l’esecuzione

degli appalti.

2. La Regione, tramite il sistema informatico dell’Osservatorio di cui all’articolo 3, promuove e favorisce

l’uso di apposita modulistica nelle procedure di appalto e di concessione, anche al fine di migliorare i

processi organizzativi e garantire la massima trasparenza ed uniformità procedurale.

3. La modulistica di cui al comma 2 contiene in particolare, in relazione alla fase di evidenza pubblica, l’indicazione

di tutti i requisiti, stati, fatti e qualità che gli interessati devono dichiarare di possedere per

partecipare al procedimento.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Anno XXXVIII - N. 14

4. La Regione, tramite l’Osservatorio di cui all’articolo 3, predispone uno schema tipo di regolamento di

cui possono avvalersi le amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 2 per il riparto, tra il responsabile

unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza,

della direzione dei lavori, del collaudo ed i loro collaboratori, delle somme accantonate nel quadro economico

dell’intervento a titolo di incentivi per la progettazione di opere pubbliche.

Articolo 15

(Sistemi di qualità e attestazione dell’attività amministrativa)

1. La Regione promuove tramite l’Osservatorio di cui all’articolo 3, l’adozione dei sistemi qualità, come

definiti dalla normativa vigente, nell’attività amministrativa delle amministrazioni aggiudicatrici, attraverso

forme di incentivazione anche economiche, ed emana disposizioni contenenti indirizzi e direttive

finalizzate alla loro più ampia, rapida ed efficace applicazione.

CAPO III

DISPOSIZIONI PER LA TUTELA E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI NEI CANTIERI EDILI

Articolo 16

(Verifica delle presenze in cantiere)

1. Al fine di contenere i fenomeni di evasione degli obblighi in materia di regolarità contributiva, previdenziale

ed assistenziale e di applicazione della normativa contrattuale, la Regione definisce, d’intesa con

le parti sociali, modalità univoche per la verifica, da parte dei soggetti preposti alla vigilanza della presenza

in cantiere del solo personale autorizzato e per l’identificazione del personale stesso.

Articolo 17

(Responsabilità del direttore dei lavori)

2. Il direttore dei lavori è tenuto a vigilare, durante l’esecuzione dei lavori, sulla presenza in cantiere delle

sole imprese e del personale autorizzato di cui all’articolo 16 nonché a denunciare eventuali irregolarità

al committente, agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, alla Cassa edile, nonché al coordinatore

per la sicurezza in fase di esecuzione, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente

per quanto concerne gli appalti di lavori pubblici.

Articolo 18

(Oneri per la sicurezza)

1. La quota dei corrispettivi di lavori e opere affidate in subappalto o in cottimo, relativa agli oneri per la

sicurezza, non è assoggettabile ad alcun ribasso rispetto al prezzo risultante dall’aggiudicazione ed è

riportata in modo analitico nei contratti di subappalto o cottimo, estrapolando i relativi importi analitici

contenuti nei Piani di sicurezza e coordinamento di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996 n. 494

(attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da

attuare nei cantieri temporanei o mobili) e successive modifiche ed integrazioni.

2. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia, l’appaltatore, il subappaltatore o il

subaffidatario che partecipano all’esecuzione dei lavori devono dimostrare di:

a) avere fornito ai propri dipendenti la formazione in materia di sicurezza sul lavoro mediante idonea

certificazione;

b) avere nominato il responsabile aziendale per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro;

c) avere adempiuto agli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria.

Articolo 19

(Programma straordinario di vigilanza e informazione. Progetto obiettivo)

1. La Regione sostiene, tramite l’Osservatorio di cui all’articolo 3, azioni straordinarie di vigilanza e informazione

in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori. A tal fine la Giunta regionale predispone un

Parte I 22.8.2007 - pag. 325

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte I 22.8.2007 - pag. 326 Anno XXXVIII - N. 14

apposito progetto obiettivo di valenza biennale, finalizzato a:

a)formare e destinare unità specializzate, anche già appartenenti a competenti organismi di controllo,

per il supporto alle attività di controllo connesse con la realizzazione di opere e di lavori

di competenza e/o finanziate in tutto o in parte dalla Regione;

b)promuovere l’attività di formazione ed informazione in materia di sicurezza sul lavoro rivolta

in modo particolare ai datori di lavoro, ai lavoratori ed ai committenti di lavori;

c) promuovere la realizzazione di iniziative di comunicazione e di sensibilizzazione finalizzate

alla più ampia diffusione della conoscenza delle problematiche inerenti la sicurezza dei cantieri

e la regolarità del mercato del lavoro;

d)promuovere la cultura della responsabilità sociale delle imprese e l’adozione di codici etici da

parte delle imprese.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere attuate anche attraverso la stipula di intese con i soggetti

istituzionalmente preposti a tali attività e, in particolare, con le scuole edili ed gli enti paritetici

territoriali per la prevenzione infortuni, igiene ed ambiente di lavoro previsti dalla contrattazione

collettiva del settore delle costruzioni.

CAPO IV

INTRODUZIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI

NELL’ACQUISTO DI FORNITURE E SERVIZI

Articolo 20

(Piano d’azione per gli acquisti verdi)

1. Ferma restando l’immediata operatività delle disposizioni di cui al decreto del Ministero dell’ambiente

e tutela del territorio 8 maggio 2003 n. 203 (norme affinché gli uffici pubblici e le società

a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota

di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo)

e relative circolari esplicative, i soggetti pubblici e i concessionari dei pubblici servizi, con

l’eccezione dei Comuni con popolazione residente inferiore a 2000 abitanti, approvano, entro un

anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un Piano d’azione di durata triennale

finalizzato alla definizione di un programma operativo per l’introduzione di criteri ambientali

nelle procedure di acquisto di forniture e servizi.

2. Nella definizione del Piano di cui al comma 1, le stazioni appaltanti tengono conto degli obiettivi

della politica comunitaria del “green public procurement” (acquisti verdi della Pubblica

Amministrazione) quale sistema di orientamento dei consumi pubblici verso beni e servizi

ambientalmente preferibili che comportino, altresì, un vantaggio economico per

l’Amministrazione Pubblica tenendo conto dei costi sostenuti lungo l’intero ciclo di utilizzo del

prodotto o del servizio.

3. Il Piano determina l’obiettivo di riconversione al termine del triennio delle proprie forniture, oltre

ad individuare e selezionare i settori di intervento e il relativo ordine di priorità, definire gli obiettivi

specifici da conseguire in ciascun settore o categoria merceologica al termine del triennio.

Articolo 21

(Introduzione dei criteri ambientali nei contratti pubblici)

1. Nel rispetto della normativa comunitaria e statale vigente in materia di appalti pubblici, le amministrazioni

aggiudicatrici inseriscono, nei bandi di gara e nei capitolati d’oneri per appalti pubblici

di opere, forniture e servizi, specifiche prescrizioni per l’integrazione degli aspetti ambientali

nelle procedure di gara, tenuto conto delle priorità, degli indirizzi e degli obiettivi definiti nel

Piano d’azione di cui all’articolo 20.

2. Qualora la natura dell’appalto di opere lo richieda, le amministrazioni aggiudicatici possono

richiedere, tra i requisiti necessari a comprovare la capacità tecnica dei concorrenti, le specifiche

esigenze dell’impresa concorrente in campo ambientale e/o l’indicazione delle misure di gestione

ambientale che l’operatore applicherà durante la realizzazione dell’appalto.

3. Nei casi di cui al comma 2, le amministrazioni fanno riferimento al sistema comunitario di ecogestioBOLLETTINO

UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Anno XXXVIII - N. 14

ne e audit (EMAS) o a norme di gestione ambientale basate su pertinenti norme europee o internazionali

certificate da organismi conformi alla legislazione comunitaria o alle norme europee e internazionali

relative alla certificazione (EN ISO 14001). Le amministrazioni sono tenute a riconoscere e accettare

i certificati equivalenti in materia rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri o ogni altro

tipo di prova prodotta dai concorrenti idonea a dimostrare che le misure applicate assicurano analoghi

livelli di protezione ambientale.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E TRANSITORIE

Articolo 22

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede, per l’anno finanziario 2007, mediante:

a) utilizzo, in termini di competenza, ai sensi dell’articolo 29 della legge regionale 26 marzo 2002 n. 15

(ordinamento contabile della Regione Liguria), di quota pari a euro 750.000,00 dall’U.P.B. 18.107

“Fondo speciale di parte corrente” e di quota pari a euro 1.000.000,00 dall’U.P.B. 18.207 “Fondo speciale

di conto capitale” dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2006;

b) iscrizione in termini di competenza, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per

l’anno finanziario 2007 dei seguenti importi:

- U.P.B. 18.102 “Spese di funzionamento” euro 500.000,00;

- U.P.B. 18.104 “Spesa per il sistema informativo regionale policentrico” euro 250.000,00;

- U.P.B. di nuova istituzione 18.202 “Interventi per la qualità degli appalti e concessioni” euro

1.000.000,00.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Articolo 23

(Norme finali e transitorie)

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, continuano a trovare applicazione le disposizioni statali

e comunitarie in materia.

2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un

regolamento per disciplinare:

a) le modalità di funzionamento dell’Osservatorio regionale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi

e forniture di cui all’articolo 3;

b) lo schema di regolamento di cui all’articolo 14 comma 4.

3. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce

le modalità di accesso e di gestione del Fondo per lo Sviluppo di cui all’articolo 11.

4. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta

le linee guida di cui all’articolo 13.

5. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva

il progetto obiettivo di valenza biennale di cui all’articolo 19.

Articolo 24

(Abrogazione di norme)

1. È abrogata la legge regionale 22 luglio 1993 n. 34 (istituzione dell’Albo regionale dei collaudatori e disposizioni

sui collaudi).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque

spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 13 agosto 2007

PER IL PRESIDENTE

IL VICE PRESIDENTE

Massimiliano Costa

Parte I 22.8.2007 - pag. 327

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte I 22.8.2007 - pag. 328 Anno XXXVIII - N. 14

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE

N. 31 DEL 13 AGOSTO 2007

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del

Consiglio regionale ai sensi dell’art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura

delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia

degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL’ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

a) La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore Maria Bianca Berruti, ha adottato il disegno di legge

con deliberazione n. 41 in data 9 agosto 2006;

b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 10 agosto 2006, dove ha acquisito

il numero d’ordine 215;

c) è stato assegnato alla I Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, primo comma e alla II

Commissione consiliare, ai sensi dell’articolo 85, primo comma del Regolamento interno del

Consiglio in data 10 agosto 2006;

d) la I Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza con emendamenti nella seduta

del 13 giugno 2007;

e) la II Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all’unanimità con emendamento nella

seduta del 21 giugno 2007;

f) è stato rinviato in Commissione per approfondimenti nella seduta del Consiglio regionale del 28 giugno

2007;

g) la I Commissione consiliare si è espressa favorevolmente sul testo comprensivo di modifiche nella

seduta del 25 luglio 2007;

h) è stato esaminato ed approvato a maggioranza con emendamenti dal Consiglio regionale nella seduta

del 2 agosto 2007;

i) la legge regionale entra in vigore il 6 settembre 2007.

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO REGIONALE

Relazione di maggioranza (Consigliere P. Muratore)

con il presente disegno di legge, ora sottoposto all’attenzione dell’Assemblea Legislativa, la Regione

Liguria intende definire un assetto organizzativo che consenta di rispondere alle esigenze connesse alla

gestione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, al fine di garantire la trasparenza delle procedure

di gara, l’efficienza dell’organizzazione delle stazioni appaltanti, la promozione del partenariato pubblicoprivato

nella realizzazione delle opere pubbliche, la tutela dei lavoratori e la sicurezza sul lavoro, nonché la

qualità della progettazione degli interventi.

Il contenuto, di carattere innovativo, del provvedimento legislativo deriva, innanzittutto, dalla volontà

dell’Ente Regione di voler superare le difficoltà operative incontrate dalle Amministrazioni a seguito del

mutato scenario normativo, che si sono tradotte in una sostanziale frammentazione dei ruoli e disomogeneità

nei comportamenti, con la conseguente adozione di procedure sostanzialmente differenti in contesti

operativi analoghi.

Si è, pertanto, ravvisata la necessità di interpretare le esigenze degli operatori del settore, primi fra tutti

le Amministrazioni, individuando una serie di strumenti a supporto delle politiche regionali in materia di

appalti che contribuiscano a conferire alla Regione un ruolo di riferimento nella materia.

Obiettivi fondamentali del disegno di legge sono:

• qualità del processo, da attuare con il supporto dell’Osservatorio regionale e dell’Unità Tecnica regionale,

che si orienta verso un’ottica di servizio alle Amministrazioni ed agli operatori del mercato degli

appalti;

• qualità del progetto, da attuare tramite l’emanazione di linee guida;

• qualità del lavoro, da attuare mediante una maggiore sensibilizzazione verso i problemi della sicurezza

nei cantieri e l’attuazione di misure di sostegno all’attività di vigilanza.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Anno XXXVIII - N. 14

L’Osservatorio, in particolare, è uno strumento tecnico-gestionale per il monitoraggio dell’andamento del

ciclo degli appalti nell’ambito territoriale regionale e costituisce, altresì, articolazione operativa

dell’Osservatorio nazionale dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui alla vigente normativa,

con funzioni di:

• supporto informativo, da attuarsi attraverso la creazione e conservazione di una banca dati relativa

agli appalti, di un archivio normativo e la diffusione di informazioni relative all’intero ciclo dell’appalto;

• supporto tecnico, da attuarsi mediante la diffusione di atti di normativa e documentazione tecnica,

capitolati speciali di appalto, elenchi regionali prezzi;

• supporto operativo, da attuarsi anche attraverso la diffusione di modelli documentali e procedurali, la

promozione di tecniche di finanziamento innovative e l’attivazione di un servizio di informazioni e

risposte a quesiti di dettaglio.

Le attività dell’Osservatorio andranno, pertanto, a ricomprendere quelle attualmente svolte dalla Sezione

regionale dell’Osservatorio Centrale dei Lavori Pubblici, integrate con azioni di divulgazione, di indirizzo e

di supporto necessarie ad orientare ed assistere le Amministrazioni, garantendo il rispetto dei principi di efficienza,

efficacia, economicità e tempestività dell’azione amministrativa nella gestione del ciclo di appalto.

Inoltre, nel corso della discussione in sede di Commissione, è stata prevista l’istituzione, all’interno

dell’Osservatorio, di una Sezione di Valutazione della qualità progettuale per lo svolgimento delle funzioni

di promozione della qualità di progettazione, compatibilità con le esigenze determinate dagli elaborati progettuali

già approvati o in itinere, conformità con la normativa vigente prescritta per l’oggetto specifico dell’appalto,

osservanza dei requisiti di completezza, chiarezza e coerenza dei documenti costituenti il progetto

ai fini dell’avvio delle procedure di appalto, con particolare riferimento alla congruità dei prezzi, determinazione

quantitativa delle opere e quantificazione degli oneri per la sicurezza.

Nell’ambito delle iniziative di sostegno alle Amministrazioni, che presentano carattere innovativo, si colloca,

altresì, l’istituzione dell’Unità Tecnica regionale, finalizzata alla promozione e al sostegno della collaborazione

fra settore pubblico e privato per la realizzazione, gestione e finanziamento di opere pubbliche, di

opere di interesse pubblico e delle altre forme di partenariato pubblico-privato, supportata dall’istituzione

di uno specifico Fondo per lo Sviluppo. Si tratta di una funzione da assegnare in capo alla competente

struttura regionale che, al fine di consentire l’attuazione della legge, dovrà essere potenziata in modo

congruo.

Infine, il disegno di legge dedica un intero Capo alla materia di tutela e sicurezza dei lavoratori, con la

previsione di specifiche clausole dirette sia all’applicazione dei contratti di lavoro vigenti sul territorio ligure,

sia alla garanzia dell’osservanza degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

A tal fine vengono individuati gli strumenti del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e

del Progetto Obiettivo, contenente il programma straordinario biennale di vigilanza e informazione.

In sede di esame referente, la competente Commissione ha valutato tutte le istanze ed osservazioni avanzate,

nel corso delle audizioni, da parte dei soggetti interessati e al riguardo sono state presentate proposte

emendative con il contributo dei Rappresentanti di tutte le forze politiche.

Auspico, in conclusione, che l’Assemblea legislativa voglia suffragare ad ampia maggioranza il disegno

di legge in questione, al fine di consentire la realizzazione in tempi brevi delle intenzioni dell’Esecutivo regionale,

adottando una disciplina normativa e i conseguenti atti applicativi che, oltre a ridefinire l’assetto organizzativo

del settore degli appalti pubblici, siano rivolti alla promozione dell’efficienza e razionalizzazione

della spesa pubblica, attuando la massima trasparenza e l’uniformità delle procedure.

Relazione di minoranza (Consigliere M. Marcenaro)

Il disegno di legge proposto dalla Giunta evidenzia gravi lacune in quanto i contenuti non sono stati

approfonditi in sede di dibattito consiliare.

In estrema sintesi questi gli elementi per cui non posso esprimere un parere favorevole sul documento in

esame.

Parte I 22.8.2007 - pag. 329

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte I 22.8.2007 - pag. 330 Anno XXXVIII - N. 14

3. NOTE AGLI ARTICOLI

Nota all’articolo 1

• La legge 7 agosto 1990 n. 241 è pubblicata nella G.U. 18 agosto 1990 n. 192;

Nota all’articolo 4

• La legge 17 maggio 1999 n. 144 è pubblicata nella G.U. 22 maggio 1999 n. 118 S.O.;

Nota all’articolo 11

• Il regolamento della Commissione Europea n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 è pubblicato nella

G.U.C.E. 28 dicembre 2006 n. 379;

Nota all’articolo 18

• Il decreto legislativo 14 agosto 1996 n. 494 è pubblicato nella G.U. 23 settembre 1996 n. 223 S.O.;

Nota all’articolo 20

• Il decreto del Ministero dell’ambiente e tutela del territorio 8 maggio 2003 n. 203 è pubblicato nella

G.U. 5 agosto 2003 n. 180. Con rif. al pres. provv. Sono state emanate le seguenti istruzioni:

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio: Circ. 8 giugno 2004; Circ. 4 agosto 2004;

Nota all’articolo 22

• La legge regionale 26 marzo 2002 n. 15 è pubblicata nel B.U. 3 aprile 2002 n. 6;

4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO:

Dipartimento Agricoltura e Protezione Civile – Ufficio Produzioni Agroalimentari

 
 Studio NET - Info Appalti Tutto il materiale in questo sito è © 2007 Studio NET