Procedure di aggiudicazione degli
appalti pubblici di lavori, forniture e servizi,
in attuazione della direttiva comunitaria n.
2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per
la disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto.
LEGGE REGIONALE 7 agosto 2007, n. 5
Procedure di aggiudicazione degli appalti
pubblici di lavori, forniture e servizi, in
attuazione della direttiva comunitaria n.
2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni
per la disciplina delle fasi del ciclo
dell’appalto.
Fonte: SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 5 AL
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA
N. 26 dell’ 11 agosto 2007.
Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Presidente della Regione
promulga
la seguente legge:
Titolo I
Finalità, definizioni e ambito di
applicazione
Art. 1
Finalità
1. La Regione autonoma della Sardegna con la
presente legge organica disciplina, nel
rispetto della Costituzione, nonché dei
vincoli derivanti dall'ordinamento
comunitario e dagli obblighi internazionali,
la programmazione, la progettazione,
l'affidamento, l'esecuzione ed il collaudo
di appalti pubblici di lavori, servizi e
forniture da eseguirsi sul territorio
regionale. Sono esclusi gli appalti da
aggiudicarsi a cura delle amministrazioni e
degli enti dello Stato, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 24, comma 1.
2. Le disposizioni della presente legge
perseguono gli obiettivi di efficienza,
efficacia, trasparenza e qualità del ciclo
dell'appalto e sono anche finalizzate a
realizzare:
a) la salvaguardia, la tutela e la
valorizzazione dell'ambiente naturale, dei
beni culturali e della qualità
architettonica, la sostenibilità ambientale,
l'uso oculato delle risorse naturali con
particolare riguardo ai materiali e alle
fonti non rinnovabili;
b) la promozione e la tutela della qualità
dell'ideazione e della realizzazione
architettonica, cui viene riconosciuta
particolare rilevanza pubblica, intesa come
esito di un coerente sviluppo progettuale
che recepisca le esigenze di carattere
funzionale ed estetico poste a base della
progettazione e della realizzazione
dell'opera e che garantisca il suo armonico
inserimento nel paesaggio e nell'ambiente
circostante;
c) la garanzia della libera e paritaria
concorrenza fra gli operatori economici;
d) il rispetto integrale dei diritti dei
lavoratori impiegati nell'esecuzione degli
appalti in relazione alle necessarie
garanzie occupazionali e di reddito,
all'applicazione rigorosa delle norme sulla
sicurezza e salubrità degli ambienti di
lavoro, previste dalle vigenti disposizioni
di legge, all'applicazione integrale dei
contratti collettivi di lavoro del settore
di riferimento e dei connessi trattamenti
previdenziali e assicurativi;
e) la promozione della partecipazione degli
operatori economici alle diverse fasi del
ciclo dell'appalto.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge gli "appalti
pubblici" sono contratti a titolo oneroso
stipulati per iscritto tra uno o più
operatori economici e una o più
amministrazioni aggiudicatrici o altri enti
aggiudicatori come individuati al comma 5,
aventi per oggetto l'esecuzione di lavori,
la fornitura di prodotti o la prestazione di
servizi.
2. In particolare:
a) "appalti pubblici di lavori" sono
contratti aventi per oggetto l'esecuzione o
congiuntamente la progettazione e
l'esecuzione dei lavori relativi ad una
delle attività di cui all'allegato I o di
un'opera, oppure l'esecuzione, con qualsiasi
mezzo, di un'opera corrispondente alle
esigenze individuate dall'amministrazione
aggiudicatrice; per "opera" si intende il
risultato di un insieme di lavori edili o di
genio civile avente una funzione economica o
tecnica autonoma;
b) "appalti pubblici di forniture" sono
contratti aventi per oggetto l'acquisto, la
locazione finanziaria, la locazione o
l'acquisto a riscatto con o senza opzione
per l'acquisto, di prodotti;
c) "appalti pubblici di servizi" sono
contratti aventi per oggetto la prestazione
dei servizi di cui all'allegato II;
d) "contratti misti" sono contratti pubblici
aventi per oggetto: lavori e forniture;
lavori e servizi; lavori, servizi e
forniture; servizi e forniture. I contratti
misti sono considerati appalti pubblici di
lavori, o di servizi, o di forniture, o
concessioni di lavori secondo le
disposizioni di cui all'articolo 14, commi
2, 3 e 4 del decreto legislativo 12 aprile
2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE) e successive modifiche.
3. Ai fini della presente legge:
a) la "concessione di lavori pubblici" è un
contratto che presenta le stesse
caratteristiche di un appalto pubblico di
lavori, ma nel quale il corrispettivo
consiste unicamente nel diritto di gestire
l'opera o in tale diritto accompagnato da un
prezzo;
b) la "concessione di servizi" è un
contratto che presenta le stesse
caratteristiche di un appalto pubblico di
servizi, ma nel quale il corrispettivo
consiste unicamente nel diritto di gestire i
servizi o in tale diritto accompagnato da un
prezzo.
4. Ai fini della presente legge gli
operatori economici coinvolti nel ciclo
dell'appalto sono definiti come segue:
a) i termini "fornitore", "prestatore di
servizi" e "imprenditore" designano una
persona fisica o giuridica o un ente
pubblico o raggruppamento di tali persone
e/o organismi che offra sul mercato,
rispettivamente, prodotti, servizi o la
realizzazione di lavori od opere; il termine
"operatore economico" designa sia il
fornitore, sia il prestatore di servizi, sia
l'imprenditore;
b) "offerente" è l'operatore economico che
ha presentato un'offerta; "candidato" è
l'operatore economico che ha richiesto di
essere invitato a partecipare a una
procedura ristretta o negoziata.
5. Ai fini della presente legge sono: a)
"amministrazioni aggiudicatrici" i soggetti
elencati all'articolo 3, comma 2, lettere a)
e b);
b) altri enti aggiudicatori i soggetti di
cui all'articolo 3, comma 2, lettere c), d),
e) ed f).
6. Per "organismo di diritto pubblico" si
intende qualsiasi organismo istituito per
soddisfare specificatamente bisogni di
interesse generale, aventi carattere non
industriale o commerciale, dotato di
personalità giuridica e la cui attività sia
finanziata in modo maggioritario dalla
Regione, dagli enti regionali, dagli enti
locali, o da altri organismi di diritto
pubblico, oppure la cui gestione sia
soggetta al controllo di tali soggetti
oppure il cui organo d'amministrazione, di
direzione o di vigilanza sia costituito da
membri dei quali più della metà è designata
dai medesimi soggetti.
7. Le espressioni "stazioni appaltanti" o
"soggetti aggiudicatori" comprendono, se non
diversamente specificato, le amministrazioni
aggiudicatrici e gli altri soggetti di cui
all'articolo 3, comma 2.
8. Ai fini della presente legge per "ciclo
dell'appalto" si intende lo sviluppo
complessivo di tutte le attività necessarie
per realizzare una fornitura, un servizio o
un lavoro e si articola nelle seguenti fasi:
a) "fase interna" è quella che include tutte
le attività dal momento della programmazione
fino alla predisposizione di tutti i
documenti necessari alla indizione di una
gara di appalto;
b) "fase di evidenza pubblica" è quella che
include tutte le attività dalla indizione
della gara fino alla stipula del contratto
di appalto;
c) "fase di esecuzione" è quella che include
tutte le attività e gli atti successivi alla
firma del contratto di appalto fino al
collaudo.
9. Ai fini della presente legge:
a) "profilo di committente" è utilizzato
negli allegati per indicare il sito internet
di una stazione appaltante, su cui sono
pubblicati gli atti e le informazioni
previsti dalla presente legge;
b) "vocabolario comune per gli appalti", in
seguito CPV (Common Procurement Vocabular),
designa la nomenclatura di riferimento per
gli appalti pubblici adottata dal
regolamento CE n. 2195 del 2002, assicurando
nel contempo la corrispondenza con le altre
nomenclature esistenti.
10. Nel caso di interpretazioni divergenti
riguardo al campo di applicazione della
presente legge, derivanti da eventuali
discrepanze tra la nomenclatura CPV e la
nomenclatura NACE di cui all'allegato I o
tra la nomenclatura CPV e la nomenclatura
CPC (versione provvisoria) di cui
all'allegato II, avrà la prevalenza,
rispettivamente, la nomenclatura NACE o la
nomenclatura CPC.
11. Ai fini dell'articolo 3, comma 14,
lettera a), valgono le seguenti definizioni:
a) "rete pubblica di telecomunicazioni" è
l'infrastruttura pubblica di
telecomunicazioni che consente la
trasmissione di segnali tra punti terminali
definiti della rete per mezzo di fili, onde
hertziane, mezzi ottici o altri mezzi
elettromagnetici;
b) "punto terminale della rete" è l'insieme
dei collegamenti fisici e delle specifiche
tecniche di accesso che fanno parte della
rete pubblica di telecomunicazioni e sono
necessari per avere accesso a tale rete
pubblica e comunicare efficacemente per
mezzo di essa;
c) "servizi pubblici di telecomunicazioni"
sono i servizi di telecomunicazioni della
cui offerta gli Stati membri hanno
specificatamente affidato l'offerta, in
particolare ad uno o più enti di
telecomunicazioni;
d) "servizi di telecomunicazioni" sono i
servizi che consistono, totalmente o
parzialmente, nella trasmissione e nell'instradamento
di segnali su una rete pubblica di
telecomunicazioni mediante procedimenti di
telecomunicazioni, ad eccezione della
radiodiffusione e della televisione.
Art. 3
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni della presente legge si
applicano agli appalti pubblici di lavori,
forniture e servizi di importo sia inferiore
che superiore alle soglie comunitarie, da
eseguirsi sul territorio regionale
indipendentemente dalla provenienza dei
finanziamenti. Sono esclusi gli appalti da
aggiudicarsi a cura delle Amministrazioni e
degli enti dello Stato, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 24, comma 1. Per la
determinazione delle soglie e per le
modalità di calcolo del valore stimato dei
contratti pubblici si rinvia alla normativa
statale di recepimento della direttiva
2004/18/CE e successive modifiche e
integrazioni (Relativa al coordinamento
delle procedure di aggiudicazione degli
appalti pubblici di lavori, di forniture e
di servizi).
2. Le norme della presente legge e del
regolamento di cui all'articolo 4 si
applicano:
a) all'Amministrazione regionale ed agli
enti elencati all'articolo 69 della legge
regionale 13 novembre 1998, n. 31, e
successive modifiche (Disciplina del
personale regionale e dell'organizzazione
degli uffici della Regione);
b) agli altri enti, compresi quelli
economici e le agenzie, dipendenti dalla
Regione o comunque sottoposti alla sua
vigilanza, chiamati tutti anche più
brevemente enti regionali; alle aziende
sanitarie pubbliche, agli enti locali, alle
loro associazioni ed ai loro consorzi,
nonché agli altri organismi di diritto
pubblico;
c) ai concessionari di lavori pubblici che
non siano amministrazioni aggiudicatrici, ai
quali si applicano solo le norme in materia
di pubblicità dei bandi, termini per le
gare, qualificazione, quelle in materia di
pareri preliminari all'approvazione dei
progetti, l'articolo 61 e l'articolo 16,
comma 10; per i lavori eseguiti direttamente
dal concessionario o tramite imprese
collegate, individuate secondo quanto
stabilito all'articolo 34, comma 12, si
applicano solo le norme in materia di
qualificazione e quelle in materia di pareri
preliminari all'approvazione dei progetti;
d) ai soggetti operanti nei settori speciali
di cui alla direttiva 2004/17/CE (che
coordina le procedure di appalto degli enti
erogatori di acqua e di energia, degli enti
che forniscono servizi di trasporto e
servizi postali), esclusivamente le norme
della presente legge che disciplinano le
materie della pubblicità, articolo 22, delle
offerte anomale, articolo 20, dei controlli
sul possesso dei requisiti, articolo 18,
commi 3, 4, 5, 6, delle commissioni
giudicatrici, articolo 49, degli incarichi
di direttore dei lavori o di responsabile
tecnico della fornitura o del servizio,
articolo 55, delle fasi della procedura,
articolo 15, del collaudo, articoli 59 e 60,
dell'Osservatorio regionale, articolo 63;
per quanto non regolato dalla presente legge
si applicano le disposizioni di cui alla
parte terza del decreto legislativo n. 163
del 2006;
e) ai concessionari di servizi pubblici,
alle aziende in qualsiasi forma costituite,
nelle quali una o più amministrazioni di cui
alle lettere a) e b) esprimano una presenza
nel capitale sociale o nell'organo di
amministrazione superiore al 50 per cento;
alle aziende speciali, ai consorzi di enti
locali per la gestione di servizi pubblici,
alle società a capitale pubblico, anche non
prevalente, per la gestione di servizi
pubblici, alle società che abbiano per
oggetto della propria attività la produzione
di beni e servizi non destinati ad essere
collocati sul mercato in regime di libera
concorrenza, comprese le società di
trasformazione urbana per le attività
finalizzate a realizzare beni non destinati
al mercato; a tali soggetti non si applicano
gli articoli 5, 8, 12, 34, 35 e 55; in
relazione alla fase di esecuzione del
contratto si applicano solo le norme che
disciplinano il collaudo;
f) ai soggetti privati che realizzano lavori
di edilizia e genio civile attinenti alla
costruzione di strade, ponti, ferrovie,
canali, irrigazione ed opere idrauliche,
nonché lavori civili relativi a ospedali,
impianti sportivi, ricreativi e per il tempo
libero, edifici scolastici ed universitari,
edifici destinati a funzioni pubbliche
amministrative, di importo superiore a
1.000.000 di euro o che eseguano servizi o
forniture di importo superiore a euro
500.000, i quali usufruiscono di un
contributo regionale diretto e specifico
che, attualizzato, sia superiore al 50 per
cento dell'importo dell'appalto; a tali
soggetti non si applicano gli articoli 5, 8,
12, 34, 35 e 55; in relazione alla fase di
esecuzione del contratto si applicano solo
le norme che disciplinano il collaudo; il
provvedimento che concede il contributo
della Regione deve porre come condizione il
rispetto, da parte del soggetto
beneficiario, delle norme della presente
legge, pena la decadenza del contributo
stesso.
3. I contratti misti sono contratti pubblici
aventi per oggetto: lavori e forniture;
lavori e servizi; lavori, servizi e
forniture; servizi e forniture. I contratti
misti sono considerati appalti pubblici di
lavori, o di servizi, o di forniture, o
concessioni di lavori, secondo le
disposizioni che seguono:
a) un contratto pubblico avente per oggetto
la fornitura di prodotti e, a titolo
accessorio, lavori di posa in opera e di
installazione è considerato un "appalto
pubblico di forniture";
b) un contratto pubblico avente per oggetto
prodotti e servizi di cui all'allegato II è
considerato un "appalto pubblico di servizi"
quando il valore dei servizi supera quello
dei prodotti oggetto dell'appalto;
c) un contratto pubblico avente per oggetto
dei servizi di cui all'allegato II, e che
preveda attività ai sensi dell'allegato I
solo a titolo accessorio rispetto
all'oggetto principale del contratto, è
considerato un "appalto pubblico di
servizi".
4. Ai fini dell'applicazione del comma 3
l'oggetto principale del contratto è
costituito dai lavori se l'importo dei
lavori assume rilievo superiore al cinquanta
per cento, salvo che, secondo le
caratteristiche specifiche dell'appalto, i
lavori abbiano carattere meramente
accessorio rispetto ai servizi o alle
forniture che costituiscano l'oggetto
principale del contratto. L'affidamento di
un contratto misto secondo il presente
articolo non deve avere come conseguenza di
limitare o escludere l'applicazione delle
pertinenti norme comunitarie relative
all'aggiudicazione di lavori, servizi o
forniture, anche se non costituiscono
l'oggetto principale del contratto, ovvero
di limitare o distorcere la concorrenza.
5. La scelta tra l'aggiudicazione di un
unico appalto e l'aggiudicazione di più
appalti distinti non può essere effettuata
al fine di escludere un appalto dall'ambito
di applicazione della normativa che
disciplina i settori speciali o, dove
applicabile, dall'ambito di applicazione
della presente legge.
6. Se una delle attività cui è destinato un
appalto è disciplinata dalla normativa che
disciplina i settori speciali e l'altra
dalla presente legge e se è oggettivamente
impossibile stabilire a quale attività
l'appalto sia principalmente destinato, esso
è aggiudicato secondo le disposizioni della
presente legge, ferma la facoltà, per gli
enti aggiudicatori, di chiedere, in aggiunta
all'attestazione di qualificazione ARA o SOA,
ulteriori specifici requisiti di
qualificazione relativamente alle attività
disciplinate dalla normativa che disciplina
i settori speciali.
7. Se una delle attività cui è destinato
l'appalto è disciplinata dalla normativa che
disciplina i settori speciali e un'altra
attività non è disciplinata né da tale
normativa, né dalla presente legge, e se è
oggettivamente impossibile stabilire a quale
attività l'appalto è principalmente
destinato, esso è aggiudicato ai sensi della
normativa che disciplina i settori speciali.
8. Le disposizioni della presente legge
applicabili ai soggetti di cui all'articolo
3, comma 2, lettera f), si applicano anche
ai lavori pubblici da realizzarsi da parte
dei soggetti privati, titolari di permesso
di costruire, che assumono in via diretta
l'esecuzione delle opere di urbanizzazione
(primaria se di importo superiore alla
soglia comunitaria e secondaria sia di
importo inferiore che di importo superiore
alla soglia comunitaria) a scomputo totale o
parziale del contributo previsto per il
rilascio del permesso, ai sensi
dell'articolo 16, comma 2, decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia
edilizia), e dell'articolo 28, comma 5,
della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge
urbanistica). L'amministrazione che rilascia
il permesso di costruire può prevedere che,
in relazione alla realizzazione delle opere
di urbanizzazione, il titolare del permesso
di costruire assuma la veste di promotore,
presentando all'amministrazione medesima,
entro novanta giorni dal rilascio del
permesso di costruire, la progettazione
preliminare delle opere. All'esito della
gara bandita ed effettuata dal promotore
sulla base della progettazione presentata,
il promotore può esercitare, purché
espressamente previsto nel bando di gara,
diritto di prelazione nei confronti
dell'aggiudicatario, entro quindici giorni
dalla aggiudicazione, corrispondendo
all'aggiudicatario il 3 per cento del valore
dell'appalto aggiudicato.
9. Le disposizioni della presente legge non
si applicano alle opere di urbanizzazione
primaria di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera b) e all'articolo 4, comma 1, della
legge 29 settembre 1964, n. 847
(Autorizzazione ai Comuni e loro Consorzi a
contrarre mutui per l'acquisizione delle
aree ai sensi della L. 18 aprile 1962, n.
167), di importo inferiore alla soglia
comunitaria, correlate al singolo intervento
edilizio assentito, per le quali ai sensi
dell'articolo 16, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 380 del 2001,
e successive modificazioni, il privato può
realizzare direttamente le opere.
10. Sono inoltre esclusi dall'applicazione
della presente legge i contratti di
sponsorizzazione o i contratti assimilabili
a questi ultimi, aventi ad oggetto lavori
pubblici di cui all'allegato I della
presente legge, compresi gli interventi di
restauro e manutenzione di beni mobili e
delle superfici decorate di beni
architettonici sottoposti a tutela, ovvero i
servizi di cui all'allegato II, ovvero le
forniture disciplinate dalla presente legge,
quando i lavori, i servizi e le forniture
sono realizzati a cura e spese dello
sponsor; per la scelta dello sponsor si
applicano i principi del trattato, nonché le
disposizioni in materia di qualificazione
11. La presente legge non si applica ai
contratti relativi ai beni culturali. Ad
essi si applicano le disposizioni di cui
alla parte seconda, titolo IV, capo II, del
decreto legislativo n. 163 del 2006 e
successive modifiche.
12. La presente legge non si applica alle
concessioni di servizi definite all'articolo
2, comma 3, lettera b), fatto salvo quanto
previsto al comma 13.
13. Se un'amministrazione aggiudicatrice
concede ad un soggetto che non è
un'amministrazione aggiudicatrice diritti
speciali o esclusivi di esercitare
un'attività di servizio pubblico, l'atto di
concessione prevede che, per gli appalti di
forniture conclusi con terzi nell'ambito di
tale attività, detto soggetto rispetti il
principio di non discriminazione in base
alla nazionalità.
14. La presente legge non si applica:
a) agli appalti pubblici principalmente
finalizzati a permettere alle
amministrazioni aggiudicatrici la messa a
disposizione o la gestione di reti pubbliche
di telecomunicazioni o la prestazione al
pubblico di uno o più servizi di
telecomunicazioni;
b) agli appalti pubblici di servizi :
1) aventi per oggetto l'acquisto o la
locazione, quali che siano le relative
modalità finanziarie, di terreni, fabbricati
esistenti o altri beni immobili o
riguardanti diritti su tali beni; tuttavia i
contratti di servizi finanziari conclusi
anteriormente, contestualmente o
successivamente al contratto di acquisto o
di locazione rientrano, a prescindere dalla
loro forma, nel campo di applicazione della
presente legge;
2) aventi per oggetto l'acquisto, lo
sviluppo, la produzione o coproduzione di
programmi destinati alla trasmissione da
parte di emittenti radiotelevisive e appalti
concernenti il tempo di trasmissione;
3) concernenti i servizi d'arbitrato e di
conciliazione;
4) concernenti servizi finanziari relativi
all'emissione, all'acquisto, alla vendita e
al trasferimento di titoli o di altri
strumenti finanziari, in particolare le
operazioni di approvvigionamento in denaro o
capitale delle stazioni appaltanti;
5) concernenti contratti di lavoro;
6) concernenti servizi di ricerca e sviluppo
diversi da quelli i cui risultati
appartengono esclusivamente alla stazione
appaltante, perché li usi nell'esercizio
della sua attività, a condizione che la
prestazione del servizio sia interamente
retribuita da tale amministrazione.
15. La presente legge non si applica agli
appalti pubblici di servizi aggiudicati da
un'amministrazione aggiudicatrice o da un
ente aggiudicatore ad un'altra
amministrazione aggiudicatrice o ad altro
ente aggiudicatore o ad un'associazione o
consorzio di amministrazioni aggiudicatrici
o enti aggiudicatori, in base ad un diritto
esclusivo di cui esse beneficiano in virtù
di disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative pubblicate, purché tali
disposizioni siano compatibili con il
trattato istitutivo della Comunità europea.
16. Per gli appalti di servizi di cui
all'allegato II B e per quelli il cui valore
di tali servizi prevalga rispetto a quello
dei servizi di cui all'allegato II A, la
presente legge si applica limitatamente
all'articolo 14, comma 2, e all'articolo 22,
commi 22 e 23.
17. La presente legge si applica agli
organismi di diritto pubblico, come definiti
all'articolo 2, comma 6, la cui attività sia
finanziata in modo maggioritario dallo
Stato, oppure la cui gestione sia soggetta
al controllo dello Stato, oppure il cui
organo d'amministrazione, di direzione o di
vigilanza sia costituito da membri dei quali
più della metà è designata dallo Stato,
qualora tali organismi debbano affidare a
terzi l'esecuzione di lavori relativi a
opere di competenza regionale, o
l'esecuzione di servizi e forniture
accessori o connessi a tali lavori.
Art. 4
Regolamento
1. Entro due mesi dall'entrata in vigore
della presente legge la Giunta regionale, su
proposta dell'Assessore competente in
materia di lavori pubblici, adotta una
proposta di regolamento di attuazione e la
trasmette al Consiglio regionale per la sua
approvazione. Tale regolamento, oltre le
materie per le quali è espressamente
richiamato, definisce in particolare:
a) le funzioni e i compiti del responsabile
del procedimento;
b) le forme di pubblicità e di conoscibilità
degli atti procedimentali e delle procedure
di accesso a tali atti;
c) i rapporti funzionali tra i soggetti che
concorrono alla realizzazione dei lavori e
alle relative competenze;
d) la valutazione delle offerte con il
criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa;
e) il trasferimento in proprietà
all'appaltatore dei beni immobili della
pubblica amministrazione;
f) la procedura di verifica e validazione
dei progetti.
2. Fino alla data di entrata in vigore del
regolamento si applicano nel territorio
della Regione, ad eccezione delle parti
incompatibili con le disposizioni della
presente legge:
a) il decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e
successive modifiche, nelle parti non
abrogate, così come modificato dall'articolo
256 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
b) il decreto ministeriale 19 aprile 2000,
n. 145 (Regolamento recante il capitolato
generale d'appalto dei lavori pubblici).
Titolo II
Programmazione e progettazione dei lavori,
forniture e servizi pubblici (fase interna)
Art. 5
Programmazione degli appalti
di lavori di competenza degli enti
1. Sono di competenza degli enti e dei
soggetti di cui all'articolo 3, comma 2,
lettere a) e b) chiamati tutti più
brevemente enti, le opere che non sono
ricomprese fra quelle elencate all'articolo
6, comma 12, che sono di competenza della
Regione. Per i lavori di importo superiore a
euro 200.000 di propria competenza, che
intendono realizzare, gli enti sono tenuti
alla definizione di un programma triennale e
dei suoi aggiornamenti annuali, nel rispetto
dei documenti programmatori previsti dalla
normativa vigente e dalla normativa
urbanistica, unitamente all'elenco annuale.
2. Il programma triennale costituisce
momento attuativo di studi di fattibilità ed
individua in modo puntuale, sintetico e con
un ordine di priorità l'oggetto di ogni
singolo intervento che si intende
realizzare, il relativo costo complessivo
presunto e le risorse finanziarie
disponibili o segnala l'eventuale carenza di
risorse.
3. Gli studi indicano le caratteristiche
funzionali, tecniche, gestionali ed
economico-finanziarie dell'intervento e
contengono un'analisi dello stato di fatto
per quanto riguarda le eventuali componenti
storico-artistiche, architettoniche,
paesaggistiche e di sostenibilità
ambientale, socioeconomiche, amministrative
e tecniche.
4. Sono prioritari i lavori di manutenzione,
di recupero del patrimonio esistente, di
completamento di lavori già iniziati, nonché
gli interventi per i quali ricorra la
possibilità di finanziamento con la
prevalenza di capitale privato. Nel
programma triennale sono inoltre indicati i
beni immobili che possono essere oggetto di
diretta alienazione, anche del solo diritto
di superficie, previo esperimento di una
gara. Per gli interventi di manutenzione è
sufficiente una sintetica relazione con
l'indicazione degli interventi e della stima
sommaria dei costi.
5. L'elenco annuale identifica, tra i lavori
inseriti nel programma triennale, quelli che
si intendono realizzare o comunque avviare
nell'esercizio finanziario di riferimento,
specificandone le caratteristiche
essenziali.
6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco
annuale è subordinata alla redazione ed
approvazione:
a) per i lavori di manutenzione, di una
sintetica relazione con l'indicazione degli
interventi e dei costi;
b) per i lavori di importo inferiore a euro
2.000.000, di uno studio di fattibilità;
c) per i lavori di importo superiore a euro
2.000.000, della progettazione preliminare.
7. Un lavoro può essere inserito nell'elenco
annuale, limitatamente ad uno o più lotti,
purché con riferimento all'intero lavoro sia
stata elaborata la progettazione almeno
preliminare e siano state quantificate le
risorse complessive finanziarie; in ogni
caso dovrà essere certificata la
funzionalità, fruibilità e fattibilità di
ciascun lotto.
8. L'elenco annuale indica i lavori in
economia per i quali è possibile formulare
una previsione.
9. I progetti dei lavori degli enti inseriti
nell'elenco annuale devono essere conformi
agli strumenti urbanistici vigenti o
adottati.
10. Il programma triennale e l'elenco
annuale sono approvati unitamente al
bilancio di previsione. Lo schema di
programma triennale ed i suoi aggiornamenti
annuali sono resi pubblici, prima della loro
approvazione, mediante affissione presso la
sede degli enti per almeno trenta giorni
consecutivi e sul sito internet della stessa
stazione appaltante.
11. L'elenco annuale deve contenere
l'indicazione dei mezzi finanziari già
disponibili sul proprio bilancio, o
disponibili in base a contributi o risorse
dello Stato o della Regione o di altri enti
pubblici, già stanziati nei rispettivi
bilanci o acquisibili ai sensi dell'articolo
3 del decreto legge 31 ottobre 1990, n. 310
(Disposizioni urgenti in materia di finanza
locale), convertito con modificazioni dalla
legge 22 dicembre 1990, n. 403.
12. Il programma triennale e l'elenco
annuale sono predisposti e adottati secondo
gli schemi-tipo che, definiti
dall'Assessorato regionale competente in
materia di lavori pubblici, sono pubblicati
sul sito internet della Regione. Nelle more
di tale pubblicazione i programmi triennali
devono essere redatti secondo quanto
previsto dal decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti del 9 giugno
2005 e successive modifiche ed integrazioni.
13. Dopo la loro adozione il programma
triennale e l'elenco annuale sono comunicati
all'Osservatorio regionale dei lavori
pubblici, che ne dà pubblicità mediante il
sito informatico della Regione. Il programma
triennale adottato dall'ente è trasmesso a
ciascuno degli Assessorati regionali
competenti a finanziare le opere inserite.
Nell'adottare il programma triennale gli
enti possono modificare le previsioni o
l'ordine di priorità di quello precedente,
in seguito a nuove disposizioni legislative
o di sopravvenute circostanze che rendano
opportuno il mutamento dell'interesse
pubblico.
14. Un lavoro non inserito nell'elenco
annuale può essere realizzato solo sulla
base di un autonomo piano finanziario che
non utilizzi risorse già previste tra i
mezzi finanziari dello stesso elenco, fatta
eccezione per le risorse rese disponibili da
accertate economie. Sono altresì
realizzabili gli interventi imposti da
eventi imprevedibili o calamitosi, nonché
quelli dipendenti da sopravvenute
disposizioni di legge, regolamento o atto
amministrativo adottati a livello statale o
regionale, ovvero atti adottati a livello
comunitario.
15. Le amministrazioni aggiudicatrici
possono prevedere nei propri bilanci lo
stanziamento di un apposito fondo, non
superiore al 5 per cento del valore degli
appalti inseriti nel piano triennale, per la
predisposizione di studi, indagini e ogni
attività di ricerca propedeutica e
necessaria per una corretta ed efficace
programmazione dei lavori da appaltare o
affidare in concessione.
Art. 6
Programmi regionali di
finanziamento di opere pubbliche - Spese
generali
1. La Giunta regionale, previo conseguimento
dell'intesa di cui all'articolo 13 della
legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1
(Istituzione del Consiglio delle autonomie
locali e della Conferenza permanente
Regione-enti locali), sui criteri generali,
approva annualmente, con le modalità
previste dell'articolo 4, primo comma,
lettera i), della legge regionale 7 gennaio
1977, n. 1 (Norme sull'organizzazione
amministrativa della Regione sarda e sulle
competenze della Giunta, della Presidenza e
degli Assessorati regionali), e successive
modifiche, entro sessanta giorni
dall'approvazione del bilancio annuale
regionale, un programma di spesa, anche per
programmi stralcio di settore, per il
finanziamento dei lavori pubblici e delle
opere pubbliche di competenza
dell'Amministrazione regionale e degli enti
di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a) e
b). La proposta dell'Assessore competente
tiene conto dei programmi triennali degli
enti di cui all'articolo 5 ed è corredata da
una relazione contenente l'elenco delle
richieste di finanziamento pervenute da
parte di tali enti e da parte dei soggetti
che non sono tenuti alla programmazione
triennale, l'indicazione del grado di
utilizzazione dei precedenti finanziamenti
attribuiti, l'enunciazione dei criteri di
selezione delle stesse.
2. Salvo eventi imprevedibili o calamitosi
che richiedano interventi urgenti ed
indifferibili, l'Amministrazione regionale
non può concedere finanziamenti per
interventi non inseriti nei programmi
triennali di cui all'articolo 5 o quando la
richiesta dell'ente non rispetti l'ordine di
priorità indicato nel programma stesso.
3. In aderenza agli obiettivi indicati dal
Documento annuale di programmazione
economicofinanziaria di cui alla legge
regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in
materia di programmazione, di bilancio e di
contabilità della Regione autonoma della
Sardegna), i programmi di spesa identificano
le aree di intervento, la ripartizione delle
risorse finanziarie tra le aree di
intervento indicandone le priorità, le
priorità degli interventi nell'ambito di
ogni area e le fonti regionali ed extra
regionali che concorrono alla formazione
delle risorse.
4. Le istanze di finanziamento devono
riguardare esclusivamente interventi
inseriti nei programmi triennali delle opere
pubbliche e, assieme a detti programmi, sono
presentate dai soggetti interessati, in data
immediatamente successiva all'approvazione
del proprio bilancio, ai singoli Assessorati
regionali in relazione alle rispettive
competenze; le istanze devono specificare se
per la stessa opera è stata o sarà
presentata richiesta di finanziamento ad
enti diversi dalla Regione o ad altro ramo
dell'Amministrazione regionale e/o se è
stato o sarà previsto il concorso di finanza
privata. I soggetti tenuti alla
programmazione triennale dei lavori pubblici
di propria competenza approvano le
necessarie modifiche al programma triennale
ed all'elenco annuale, in conseguenza di
finanziamenti regionali non accertati al
momento dell'approvazione di tali atti e
provvedono ad adeguare il livello
progettuale dell'intervento, ai sensi di
quanto previsto dall'articolo 5, comma 6.
Per i soggetti che, ai sensi della presente
legge, non sono tenuti alla programmazione
triennale, le richieste di finanziamento
devono essere trasmesse entro il 30 giugno
di ogni anno e devono essere accompagnate da
studi di fattibilità o, se l'intervento deve
essere avviato nell'anno, dagli elaborati
indicati all'articolo 5, comma 6; le istanze
di finanziamento devono indicare i tempi
stimati per la progettazione e la
realizzazione e devono specificare se, per
lo stesso intervento, è già stata presentata
richiesta di finanziamento
all'Amministrazione regionale o ad altra
amministrazione o se sarà previsto il
concorso di finanza privata.
5. Fatti salvi i criteri determinati in
piani di settore o in disposizioni
legislative attinenti alle singole categorie
di opere, i programmi di spesa devono essere
conformi ai criteri generali di una equa
ripartizione territoriale dei finanziamenti
e dell'esigenza di completamento di progetti
generali di opere, parte delle quali siano
state già realizzate.
6. Nel programma di spesa ciascun progetto è
sempre finanziato per intero. È tuttavia
possibile il finanziamento di progetti che,
pur facendo parte di un più ampio progetto
generale, siano già dotati di una distinta
funzionalità e prevedano la realizzazione di
opere autonomamente fruibili da parte degli
utenti.
7. Tali programmi devono essere pubblicati
sul sito internet della Regione.
8. Non sono ricomprese nei programmi le
somme destinate ad interventi imposti da
eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le
modifiche dipendenti da sopravvenute
disposizioni di legge o di regolamenti
ovvero da altri atti amministrativi adottati
a livello statale, regionale o comunitario
ovvero i programmi attivati mediante bandi
di selezione pubblica degli interventi.
9. Le opere incluse nei programmi triennali
e negli elenchi annuali, qualora finanziate
dalla Regione con il programma di cui al
comma 1, sono delegate agli enti i quali
curano la progettazione, l'appalto, la
direzione e l'esecuzione dei lavori e il
collaudo dell'opera. Sono realizzati
mediante delega anche gli interventi
finanziati dalla Regione ai soggetti che non
sono tenuti alla programmazione triennale.
10. Le opere di interesse di due o più enti
locali sono di competenza delle unioni di
comuni costituite ai sensi della legge
regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le
unioni di comuni e le comunità montane.
Ambiti adeguati per l'esercizio associato di
funzioni. Misure di sostegno per i piccoli
comuni).
11. Non fanno parte dei programmi triennali
e degli elenchi annuali le opere di
competenza dell'Amministrazione regionale.
12. Sono di competenza dell'Amministrazione
regionale, ai fini delle procedure di
approvazione delle opere pubbliche:
a) le opere portuali, di competenza
regionale, ed aeroportuali, le opere di
viabilità di interesse regionale, le opere
idrauliche di seconda e terza categoria, gli
interventi per la valorizzazione e la
salvaguardia dei laghi salsi, salvo quelli
attribuiti alle province dalla legge
regionale 21 gennaio 1986, n. 13 (Norme per
l'esercizio delle funzioni relative al
controllo ed alla lotta degli insetti
nocivi, dei parassiti dell'uomo, degli
animali e delle piante);
b) le opere concernenti il demanio e il
patrimonio della Regione; le opere demaniali
statali delegate alla Regione a' termini del
decreto del Presidente della Repubblica 19
giugno 1979, n. 348 (Norme di attuazione
dello statuto speciale per la Sardegna in
riferimento alla L. 22 luglio 1975, n. 382);
c) le opere classificate regionali o di
rilevanza regionale, con legge regionale;
d) le opere urgenti di prevenzione e
soccorso a tutela della pubblica incolumità
a seguito di calamità naturali, che non
rientrino nella competenza primaria degli
enti locali o dello Stato;
e) le opere di accumulo e di trasporto della
risorsa idrica a monte dell'incile dei
sistemi idrici settoriali.
13. Per l'attuazione delle opere di
competenza regionale inserite nel programma
di cui al comma 1 si procede in esecuzione
diretta ovvero mediante finanziamenti da
assentirsi, sulla base di specifici atti
convenzionali, agli enti individuati in sede
di programmazione regionale.
14. Per tali opere l'inclusione nel
programma è subordinata:
a) per gli interventi di importo inferiore a
10.000.000 di euro, alla redazione di uno
studio che deve individuare il quadro dei
bisogni e delle esigenze da soddisfare e
deve indicare le funzioni dell'intervento,
una sua sommaria descrizione e la stima
preliminare dei costi;
b) per gli interventi di importo pari o
superiore a 10.000.000 di euro, alla
redazione dello studio di fattibilità
secondo quanto previsto dall'articolo 4
della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure
in materia di investimenti, delega al
Governo per il riordino degli incentivi
all'occupazione e della normativa che
disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per
il riordino degli enti previdenziali).
Per gli interventi di manutenzione è
sufficiente una sintetica relazione con
l'indicazione degli interventi, della stima
sommaria dei costi e delle eventuali fonti
di finanziamento; alla redazione dello
studio di cui alla lettera a), dello studio
di fattibilità di cui alla lettera b) o
della relazione per gli interventi di
manutenzione, provvedono gli Assessorati
competenti per le opere in esecuzione
diretta ed i soggetti attuatori per le opere
da realizzarsi sulla base di specifici atti
convenzionali, ai sensi del comma 13.
15. All'erogazione dei finanziamenti delle
opere delegate agli enti o delle opere da
realizzarsi sulla base di specifici atti
convenzionali, si provvede con
determinazione del dirigente regionale
competente per materia. I fondi, assegnati
con le modalità previste dalle leggi
finanziarie regionali per le opere delegate,
entrano a far parte del bilancio degli enti
finanziati, con destinazione specifica e
sono utilizzati per l'esecuzione delle
opere.
16. Le quote percentuali determinate
sull'importo dei singoli finanziamenti in
delega o conseguenti ad atti convenzionali
sono le seguenti, fatto salvo quanto
previsto al comma 17:
a) 10 per cento dell'importo del
finanziamento contestualmente all'emissione
del provvedimento di delega o alla firma
dell'atto convenzionale;
b) 15 per cento dell'importo del
finanziamento, all'atto dell'affidamento dei
lavori;
c) 30 per cento dell'importo del
finanziamento, per spese sostenute nella
misura del 90 per cento degli acconti
ricevuti;
d) ulteriore 30 per cento dell'importo, per
spese sostenute nella misura del 90 per
cento degli acconti ricevuti;
e) la quota restante, per spese sostenute
nella misura del 90 per cento degli acconti
ricevuti.
17. Per i finanziamenti di importo inferiore
a euro 300.000, le quote percentuali
determinate sull'importo dei singoli
finanziamenti sono definite come segue:
a) 10 per cento dell'importo del
finanziamento, contestualmente all'emissione
del provvedimento che autorizza l'erogazione
del finanziamento;
b) 75 per cento dell'importo del
finanziamento, all'atto dell'affidamento dei
lavori;
c) la quota restante dell'importo, per spese
sostenute nella misura del 90 per cento
degli acconti ricevuti.
18. I fondi devono essere impegnati
dall'ente interessato entro il 31 dicembre
dell'anno successivo a quello di erogazione
dei fondi ovvero del secondo anno successivo
quando la loro utilizzazione richieda
l'approvazione di un progetto esecutivo
delle opere da realizzare. Tali termini sono
interrotti in presenza di richiesta di
pareri obbligatori, autorizzazioni, nulla
osta di competenza di altre amministrazioni.
Per impegno entro i termini si intende la
costituzione di una obbligazione
giuridicamente perfezionata o quantomeno la
pubblicazione del relativo bando di gara,
entro gli stessi termini, purché faccia
seguito l'affidamento dei lavori entro
l'esercizio immediatamente successivo.
19. La norma di cui al comma 18 non si
applica alle assegnazioni finanziarie
disposte dallo Stato o dall'Unione europea,
per le quali valgono le specifiche
disposizioni in termini di impegno, di
modalità di rendicontazione e di eventuale
restituzione.
20. Le stazioni appaltanti, per le opere di
cui al comma 12 di competenza della Regione
e per le opere di cui all'articolo 5 di
competenza degli enti, sono tenute a
comprovare, mediante fatture o parcelle
quietanzate ovvero mediante documenti
contabili aventi forza probatoria
equivalente, i pagamenti, intermedi e a
saldo, per le spese generali relative a
tutti gli oneri sostenuti per la
realizzazione delle opere, anche attraverso
personale dipendente della propria o di
altra amministrazione pubblica.
21. Le spese per tali oneri, previste nel
quadro economico dell'intervento (quali
progettazione e attività ad essa
preliminari, coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione, conferenze di
servizi, direzione lavori e coordinamento in
fase di esecuzione, assistenza e
contabilità, assicurazione dei dipendenti,
spese per attività di consulenza e di
supporto, per commissioni giudicatrici, per
pubblicità, per accertamenti di laboratorio,
verifiche tecniche previste dal capitolato
speciale d'appalto, collaudo tecnico
amministrativo, collaudo statico ed
eventuali altri collaudi specialistici)
devono essere certificate in base a
documenti che consentano di accertare che
tali costi si riferiscono effettivamente ed
esclusivamente all'intervento finanziato,
anche qualora la stazione appaltante dovesse
avvalersi di personale proprio o di altra
amministrazione pubblica; in tal caso le
spese devono essere certificate dal legale
rappresentante della stazione appaltante.
22. Per le opere soggette a rendicontazione
presso l'Unione europea le stazioni
appaltanti sono tenute a presentare la
dimostrazione dì spesa e di monitoraggio
finanziario, fisico e procedurale con le
modalità definite dagli Assessorati
regionali competenti nelle relative misure
dei programmi comunitari interessati.
23. Gli Assessorati regionali effettuano, in
corso d'opera, accertamenti e controlli a
campione, di natura tecnica, amministrativa
e contabile in ordine alla corretta
esecuzione delle opere e lavori finanziati
dall'Amministrazione regionale; gli
Assessorati regionali, secondo le rispettive
competenze, si riservano la facoltà di
chiedere la rendicontazione finale della
spesa delle opere comunque finanziate
dall'Amministrazione regionale.
24. A garanzia dell'efficiente ed efficace
attuazione dei programmi di opere pubbliche
da realizzarsi in regime di delega o
mediante atti convenzionali, gli Assessorati
regionali competenti in materia provvedono
all'attivazione di specifiche procedure di
monitoraggio delle opere stesse, mediante
utilizzo di apposita quota parte delle
risorse finanziarie destinate, da
determinarsi in sede di predisposizione del
singolo programma di cui all'articolo 4,
comma primo, lettera l), della legge
regionale n. 1 del 1977, ed all'articolo 9
della legge regionale n. 31 del 1998.
25. Sono abrogate tutte le disposizioni
concernenti procedure, modalità di
finanziamento e di erogazione dei fondi,
nonché quelle inerenti il riconoscimento
delle spese generali per oneri connessi con
la realizzazione delle opere, in contrasto
con le norme della presente legge.
Art. 7
Unità tecnica regionale per i
lavori pubblici - Pareri e approvazione dei
progetti
1. È istituita presso l'Assessorato
regionale competente in materia di lavori
pubblici l'Unità tecnica regionale per i
lavori pubblici, denominata Unità tecnica
regionale (UTR), avente funzione consultiva
e di coordinamento tecnico e amministrativo
in materia di lavori pubblici. Essa è
composta dai seguenti membri con diritto di
voto:
a) direttore generale dell'Assessorato
regionale competente in materia di lavori
pubblici, con funzioni di presidente;
b) tre dirigenti dello stesso Assessorato
che hanno competenza in materia di
infrastrutture, difesa del suolo, edilizia e
un dirigente dello stesso Assessorato
esperto in materie amministrative e
giuridiche, con particolare riferimento alla
contrattualistica pubblica;
c) quattro dirigenti dell'Amministrazione
regionale, che hanno competenza in materia
di urbanistica, tutela del paesaggio,
compatibilità ambientale, sanità;
d) direttore dell'Agenzia regionale del
distretto idrografico della Sardegna.
2. Partecipano alle sedute dell'UTR, senza
diritto di voto:
a) esperti esterni alla Regione, nominati
dalla Giunta regionale ai sensi del comma 4,
scelti tra professionisti iscritti a ordini
professionali da non meno di dieci anni o
fra docenti universitari, con particolare e
comprovata esperienza in materia di acque
pubbliche, dighe, opere idrauliche, idriche
e di bonifica, opere marittime, edilizia,
urbanistica, viabilità, impianti tecnologici
e industriali, elettrotecnica, beni
culturali ed architettonici, scienze
geologiche, agrarie e forestali e in materie
giuridico-amministrative; il presidente
dell'UTR convoca, di volta in volta, alle
sedute dell'organo collegiale, un numero di
esperti esterni necessario in relazione alla
tipologia dei lavori o all'argomento
trattato, non superiore a sei;
b) un dirigente dell'Assessorato regionale
che ha disposto il finanziamento dell'opera
o che ha richiesto il parere dell'organo
collegiale.
3. Le funzioni organizzative e di segreteria
dell'UTR sono espletate dall'Assessorato
regionale competente in materia di lavori
pubblici.
4. Alla nomina dei componenti dell'UTR e
degli esperti esterni provvede la Giunta
regionale, su proposta dell'Assessore
regionale competente in materia di lavori
pubblici, individuando complessivamente un
numero di esperti nelle diverse discipline e
materie non superiore a quindici.
5. Nei casi di assenza o di legittimo
impedimento, il direttore generale e i
dirigenti dell'Assessorato regionale dei
lavori pubblici e quelli
dell'Amministrazione regionale, possono
delegare un sostituto scelto fra i
dipendenti in servizio.
6. Il presidente convoca l'UTR con un
preavviso minimo di sette giorni; per la
validità delle sedute è necessaria la
presenza della maggioranza dei componenti; i
pareri sono assunti con il voto favorevole
della maggioranza dei componenti presenti;
in caso di parità prevale il voto del
presidente. Entro quindici giorni dalla data
della seduta i pareri dell'UTR sono
comunicati agli enti interessati e sono
pubblicati sul sito internet della Regione.
7. L'esposizione degli argomenti in
discussione è affidata ad un relatore o
gruppo di relatori scelti tra i componenti
l'organo collegiale e gli esperti esterni
che partecipano alla seduta, che si
avvalgono della relazione istruttoria
predisposta dal servizio dell'Assessorato
regionale dei lavori pubblici competente per
materia. Qualora la specificità
dell'argomento lo richieda, possono essere
chiamati a far parte dell'attività
istruttoria funzionari tecnici e
amministrativi di altri Assessorati, per gli
aspetti di loro competenza.
8. Gli esperti esterni, che fanno parte
dell'Unità tecnica regionale, durano in
carica due anni ed hanno diritto ad un
compenso di euro 500 per ogni seduta a cui
hanno partecipato, comprensivo del gettone
di presenza e di tutte le attività svolte.
Il trattamento di missione degli esperti
esterni è commisurato a quello spettante ai
dirigenti regionali.
9. L'UTR è competente ad esprimere pareri
obbligatori:
a) su progetti di opere pubbliche e di
lavori pubblici;
b) su perizie suppletive e di variante
relative ai progetti di propria competenza e
che comportino modifiche sostanziali o spesa
superiore al sesto quinto dell'importo
contrattuale originario;
c) su riserve, compresa la richiesta di
esonero di penalità contrattuali, iscritte
dagli appaltatori sui documenti contabili, a
condizione che le stesse siano confermate
sullo stato finale o apposte in sede di
collaudo, riguardino la richiesta di un
maggior compenso determinato o determinabile
in somma superiore a euro 200.000 e non
siano oggetto di accordo bonario ai sensi
dell'articolo 61;
d) preliminari alle procedure di gara per
appalto concorso di importo superiore a euro
5.000.000;
e) su ogni altro argomento di interesse
generale, in materia di lavori pubblici, su
richiesta della Giunta regionale o
dell'Assessorato interessato.
10. Sui progetti di opere pubbliche e di
lavori pubblici, l'UTR esprime il proprio
parere sui progetti di importo superiore ai
limiti indicati ai commi 16 e 17:
a) preliminari, nel caso in cui si debba
procedere all'appalto mediante concessione o
appalto-concorso;
b) preliminari e definitivi, nel caso in cui
si debba procedere all'appalto mediante
appalto integrato;
c) preliminari e definitivi, nel caso in cui
si debba procedere alla gara sulla base di
un progetto esecutivo.
11. L'UTR esprime il proprio parere sui
progetti esecutivi di importo superiore ai
limiti di cui ai commi 16 e 17
esclusivamente nei casi seguenti:
a) progetti presentati dall'aggiudicatario
di una procedura d'appalto espletata
mediante concessione o appalto concorso;
b) progetti che comportino modifiche
sostanziali rispetto ai progetti definitivi
di cui al comma 10, lettera c).
12. I progetti parziali derivanti da
progetti generali sono considerati progetti
a sé stanti, se in possesso di autonomia
funzionale e, in tal caso, sono sottoposti
al preventivo parere dell'UTR in relazione
all'importo del solo progetto parziale.
13. I progetti parziali di progetti generali
già approvati sono soggetti al parere
dell'UTR se comportino modifiche sostanziali
al progetto generale.
14. L'UTR esprime i pareri di propria
competenza sui progetti e sulle perizie
entro il termine di quarantacinque giorni
dalla data di ricevimento della richiesta.
Tale termine, previa motivata comunicazione
all'ente richiedente, può essere prorogato
per non oltre trenta giorni, nei casi di cui
alle lettere a), b), c) ed e) del comma 9;
trascorsi detti termini, su richiesta
dell'ente interessato, il servizio
dell'Assessorato regionale dei lavori
pubblici competente per materia esprime,
entro i successivi trenta giorni, il parere
sostitutivo.
15. Fatte salve le diverse attribuzioni
degli organi statali in ordine alle opere
pubbliche assistite da finanziamento totale
o parziale dello Stato da realizzare nel
territorio della Sardegna, il presente
articolo fissa, altresì, le norme di
approvazione dei progetti delle opere
pubbliche e di lavori pubblici, comunque
finanziati.
16. I progetti di lavori pubblici o di opere
pubbliche di competenza della Regione sono
approvati con determinazione del dirigente
cui compete l'assunzione dell'impegno e
l'ordinazione della spesa, previo parere:
a) del settore dell'Assessorato competente
per materia, che ha curato l'istruttoria,
per importi fino a euro 6.000.000;
b) dell'UTR negli altri casi.
17. I progetti di lavori pubblici o di opere
pubbliche di importo fino a euro 6.000.000
di competenza dei soggetti di cui
all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c),
d), e) ed f) sono approvati con
provvedimento degli organi o dei dirigenti
competenti, previo parere del responsabile
del procedimento o del responsabile del
servizio tecnico, che siano ingegneri o
architetti.
18. In assenza di tali figure professionali,
per i progetti redatti dai soggetti di cui
all'articolo 3,
comma 2, lettere a) e b), possono esprimere
i pareri anche il responsabile del
procedimento o il responsabile del servizio
tecnico in possesso del diploma di geometra
o di altro titolo equiparato, i quali, per
progetti di importo superiore a euro
2.000.000, si avvalgono di un incarico di
supporto tecnico-amministrativo, da
affidarsi nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 11.
19. Non possono rilasciare i pareri coloro
che abbiano collaborato alla progettazione.
20. Nel caso in cui nell'organico delle
amministrazioni aggiudicatrici sia presente
un solo funzionario tecnico, l'organo cui
compete l'approvazione del progetto valuta
se prescindere dall'acquisizione del parere
preliminare o se avvalersi di un incarico di
supporto tecnico-amministrativo, da
affidarsi nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 11.
21. Qualora l'opera non rientri nei limiti
della competenza di valore fissati dal comma
17, l'approvazione dei progetti è
subordinata all'acquisizione del parere
dell'UTR.
22. Per i progetti per i quali, ai sensi
dell'articolo 13 e del regolamento di cui
all'articolo 4, sussiste l'obbligo della
verifica tecnica, tale adempimento
sostituisce i pareri previsti dalla lettera
a) del comma 16 e dal comma 17, mentre deve
essere sempre acquisito il parere dell'UTR,
se il progetto supera i limiti di importo
indicati negli stessi commi.
23. Non possono conseguire l'approvazione i
progetti per i quali non siano stati
acquisiti preventivamente i pareri
obbligatori, le autorizzazioni ed i nulla
osta previsti dalle vigenti norme.
24. I verbali di nuovi prezzi, le perizie
suppletive e quelle di variante in corso
d'opera sono approvati con le modalità di
cui al presente articolo.
25. Nei limiti delle competenze previste
dalla presente legge, l'approvazione dei
progetti equivale a dichiarazione di
pubblica utilità e di indifferibilità ed
urgenza a tutti gli effetti di legge,
qualora siano stati completati gli
adempimenti preliminari previsti dalle
vigenti disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazioni e
pubblica utilità. Restano ferme le norme
vigenti che stabiliscono gli effetti
dell'approvazione dei progetti ai fini
urbanistici ed espropriativi.
26. Con l'entrata in vigore della presente
legge, il Comitato tecnico-amministrativo
regionale (CTAR) e i Comitati
tecnici-amministrativi provinciali (CTAP),
già istituiti con legge regionale 22 aprile
1987, n. 24 (Norme di semplificazione e
snellimento delle procedure e disposizioni
varie in materia di lavori pubblici), sono
soppressi. Fino alla effettiva costituzione
dell'UTR, il parere di competenza è espresso
dall'attuale Comitato
tecnico-amministrativo.
27. I limiti di importo indicati nei commi
16, 17 e 18 sono aggiornati, con decreto
dell'Assessore regionale competente in
materia di lavori pubblici, di norma ogni
cinque anni ovvero, se necessario, anche
entro un termine inferiore.
Art. 8
Appalti di lavori:
responsabile unico del procedimento o
responsabile delle singole fasi del
procedimento
1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma
2, lettera b), nominano, ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti
amministrativi), e successive modificazioni,
un responsabile unico del procedimento di
attuazione di ogni singolo intervento
previsto dal programma triennale dei lavori
pubblici per le fasi della
progettazione,dell'affidamento e
dell'esecuzione.
2. Il responsabile del procedimento
assicura, in ogni fase di attuazione degli
interventi, il rispetto dei tempi di
realizzazione, il corretto svolgimento delle
procedure, il controllo sui livelli di
prestazione, di qualità e di prezzo
determinati in coerenza alla copertura
finanziaria; segnala eventuali disfunzioni,
impedimenti o ritardi nell'attuazione degli
interventi e accerta la libera disponibilità
delle aree e degli immobili necessari,
fornisce all'amministrazione i dati e le
informazioni relativi alle principali fasi
di svolgimento del processo attuativo,
necessari per l'attività di coordinamento,
di indirizzo e di controllo di sua
competenza.
3. Il regolamento di cui all'articolo 4
disciplina ulteriori funzioni del
responsabile del procedimento, anche in
relazione ai compiti ed alle responsabilità
del direttore dei lavori e dei coordinatori
in materia di salute e sicurezza durante la
progettazione e l'esecuzione dei lavori di
cui al decreto legislativo 14 agosto 1996,
n. 494 (Attuazione della direttiva 92/57/CEE
concernente le prescrizioni minime di
sicurezza e di salute da attuare nei
cantieri temporanei o mobili), e successive
modifiche ed integrazioni.
4. Il responsabile del procedimento deve
possedere titolo di studio e competenza
adeguati ai compiti per cui è nominato. Per
lavori e servizi attinenti all'ingegneria e
all'architettura deve essere un tecnico. Per
le amministrazioni aggiudicatrici deve
essere un dipendente di ruolo. In caso di
accertata carenza di dipendenti di ruolo in
possesso di tali professionalità, le
stazioni appaltanti nominano il responsabile
del procedimento tra i propri dipendenti in
servizio o possono procedere ai sensi del
comma 5.
5. Qualora l'organico dei soggetti di cui al
comma 1 presenti carenze accertate e non
consenta di disporre delle adeguate
competenze professionali in relazione alle
caratteristiche dell'intervento, i compiti
di supporto all'attività del responsabile
del procedimento possono essere affidati,
con le procedure e le modalità previste per
l'attribuzione degli incarichi di cui
all'articolo 11, a professionisti singoli o
associati, a società di professionisti o di
ingegneria, aventi le necessarie competenze
specifiche, che abbiano stipulato a proprio
carico adeguata polizza assicurativa a
copertura dei rischi di natura
professionale.
6. L'Amministrazione e gli enti regionali,
in considerazione della struttura organica
del personale prevista dalla legge regionale
n. 31 del 1998, possono nominare, ai sensi
della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40
(Norme sul rapporto tra i cittadini e
l'Amministrazione della Regione Sardegna
nello svolgimento dell'attività
amministrativa), e successive modificazioni,
e tramite i direttori dei servizi
competenti, un responsabile del procedimento
per ogni singola fase del processo
attuativo: progettazione, affidamento ed
esecuzione; spetta ai direttori dei servizi
la funzione di coordinamento e di controllo
dei responsabili del procedimento da essi
nominati. I direttori dei servizi competenti
devono, comunque, garantire lo svolgimento
dei compiti previsti per il responsabile
unico dalle disposizioni della presente
legge. Il responsabile del procedimento,
qualora nominato, viene individuato, di
norma, nel responsabile dell'articolazione
facente parte del servizio di appartenenza e
deve essere un dipendente in ruolo presso
l'Amministrazione regionale o gli enti
regionali. Per le fasi della progettazione
ed esecuzione il responsabile del
procedimento deve essere un tecnico.
Nell'ipotesi in cui il dirigente dell'unità
organizzativa competente affidi l'incarico
di responsabile del procedimento ad un
dipendente della propria struttura che non
abbia la qualifica dirigenziale,
quest'ultimo dovrà limitarsi allo
svolgimento dell'attività istruttoria e di
proposta, mentre l'adozione degli atti e dei
provvedimenti amministrativi rimane nella
esclusiva competenza del dirigente; sono
fatte salve le competenze del direttore dei
lavori e del progettista per la
sottoscrizione degli elaborati e/o gli atti
che ad essi competono secondo le specifiche
disposizioni di legge.
7. Qualora, nella fase della progettazione,
dell'affidamento o dell'esecuzione, si renda
necessaria l'azione integrata e coordinata
di diverse amministrazioni statali,
regionali o locali, i soggetti di cui
all'articolo 3, comma 2, lettera b), su
proposta del responsabile unico del
procedimento, possono promuovere la
conclusione di un accordo di programma ai
sensi dell'articolo 34 del decreto
legislativo n. 267 del 2000 e successive
modificazioni. La medesima facoltà può
essere esercitata dall'Amministrazione
regionale e dagli enti regionali, su
proposta dei direttori dei servizi
competenti.
8. In materia di conferenza dei servizi si
applicano le disposizioni previste dalla
legge n. 241 del 1990 e successive
modifiche.
Art. 9
Progetti e tipologie
progettuali per l'appalto di lavori
1. Il progetto è il documento tecnico
costituito da un insieme di elaborati
coordinati le cui caratteristiche e i cui
specifici contenuti dipendono dal livello di
definizione di volta in volta richiesto, in
funzione della natura dell'oggetto
dell'appalto.
2. La progettazione in materia di lavori
pubblici si articola, nel rispetto dei
vincoli esistenti, preventivamente
accertati, laddove possibile fin dal
documento preliminare, e dei limiti di spesa
prestabiliti, secondo tre livelli di
successivi approfondimenti tecnici, in
preliminare, definitiva ed esecutiva, in
modo da assicurare la qualità dell'opera e
la rispondenza alle finalità relative, la
conformità alle norme ambientali e
urbanistiche e il soddisfacimento dei
requisiti essenziali, definiti dal quadro
normativo nazionale e comunitario. Le
prescrizioni relative agli elaborati
descrittivi e grafici contenute nelle
seguenti lettere a), b) e c) sono di norma
necessarie per ritenere i progetti
adeguatamente sviluppati. Il responsabile
del procedimento nella fase di progettazione
qualora, in rapporto alla specifica
tipologia e alla dimensione dei 18 lavori da
progettare, ritenga tali prescrizioni
insufficienti o eccessive, provvede a
integrarle ovvero a modificarle:
a) il progetto preliminare definisce le
caratteristiche qualitative e funzionali dei
lavori, il quadro delle esigenze da
soddisfare e delle specifiche prestazioni da
fornire e consiste in una relazione
illustrativa delle ragioni della scelta
della soluzione prospettata in base alla
valutazione delle eventuali soluzioni
possibili, anche con riferimento ai profili
ambientali e all'utilizzo dei materiali
provenienti dalle attività di riuso e
riciclaggio, della sua fattibilità
amministrativa e tecnica, accertata
attraverso le indispensabili indagini di
prima approssimazione, dei costi, da
determinare in relazione ai benefici
previsti, nonché in schemi grafici per
l'individuazione delle caratteristiche
dimensionali, volumetriche, tipologiche,
funzionali e tecnologiche dei lavori da
realizzare; il progetto preliminare dovrà
inoltre consentire l'avvio della procedura
espropriativa;
b) il progetto definitivo individua
compiutamente i lavori da realizzare, nel
rispetto delle esigenze, dei criteri, dei
vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni
stabiliti nel progetto preliminare e
contiene tutti gli elementi necessari ai
fini del rilascio delle prescritte
autorizzazioni e approvazioni; esso consiste
in una relazione descrittiva dei criteri
utilizzati per le scelte progettuali, nonché
delle caratteristiche dei materiali
prescelti e dell'inserimento delle opere sul
territorio, nello studio di impatto
ambientale ove previsto; in disegni generali
nelle opportune scale descrittivi delle
principali caratteristiche delle opere e
delle soluzioni architettoniche, delle
superfici e dei volumi da realizzare,
compresi quelli per l'individuazione del
tipo di fondazione, negli studi e indagini
preliminari occorrenti con riguardo alla
natura e alle caratteristiche dell'opera,
nei calcoli preliminari delle strutture e
degli impianti, in un disciplinare
descrittivo degli elementi prestazionali,
tecnici ed economici previsti in progetto
nonché in un computo metrico estimativo; gli
studi e le indagini occorrenti, quali quelli
di tipo geognostico, idrologico, sismico,
agronomico, biologico, chimico, i rilievi e
i sondaggi, sono condotti fino ad un livello
tale da consentire i calcoli preliminari
delle strutture e degli impianti e lo
sviluppo del computo metrico estimativo;
c) il progetto esecutivo, redatto in
conformità al progetto definitivo, determina
in ogni dettaglio i lavori da realizzare e
il relativo costo previsto e deve essere
sviluppato ad un livello di definizione tale
da consentire che ogni elemento sia
identificabile in forma, tipologia, qualità,
dimensione e prezzo; in particolare il
progetto è costituito dall'insieme delle
relazioni, dei calcoli esecutivi delle
strutture e degli impianti e degli elaborati
grafici nelle scale adeguate, compresi gli
eventuali particolari costruttivi, dal
capitolato speciale di appalto,
prestazionale o descrittivo, dal computo
metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi
unitari; esso è redatto sulla base degli
studi e delle indagini compiuti nelle fasi
precedenti e degli eventuali ulteriori studi
e indagini, di dettaglio o di verifica delle
ipotesi progettuali, che risultino necessari
e sulla base di rilievi planoaltimetrici, di
misurazioni e picchettazioni, di rilievi
della rete dei servizi del sottosuolo; il
progetto esecutivo deve essere altresì
corredato da apposito piano di manutenzione
dell'opera e delle sue parti.
3. Nei capitolati speciali sono inserite le
specifiche tecniche definite al numero 1),
lettera a), dell'allegato III, secondo
quanto previsto dall'articolo 10.
4. La progettazione deve rispettare i
vincoli esistenti preventivamente accertati,
ove possibile, fin dal documento
preliminare; essa deve, inoltre, rispettare
i principi di minimizzazione dell'impegno di
risorse di materiali non rinnovabili, di
massimo utilizzo delle risorse naturali
impegnate, di massima manutentabilità,
durabilità dei materiali ed agevole
controllabilità delle prestazioni nel tempo,
della massima efficienza energetica, di
autoproduzione di energia, di risparmio
energetico con particolare attenzione
all'inquinamento luminoso, e si svolge in
modo da assicurare:
a) la qualità del lavoro e la rispondenza
alle finalità relative;
b) la conformità alle norme ambientali ed
urbanistiche;
c) il soddisfacimento dei requisiti
essenziali definiti dal quadro normativo
nazionale e comunitario;
d) la minimizzazione dell'inquinamento
acustico e luminoso.
5. I progettisti, nella redazione dei
progetti, devono attenersi alle indicazioni
di prezzo contenute nel prezziario unico
regionale e devono motivare l'eventuale
indicazione di voci di prezzo che abbiano
valore di costo differente ai riferimenti
ivi contenuti. Il prezziario unico regionale
è aggiornato con cadenza annuale.
6. Nei capitolati speciali d'appalto sono
inserite specifiche condizioni per favorire
l'uso dei materiali
recuperabili, secondo le modalità che sono
indicate dalla Regione, dagli enti locali e
da altri enti, secondo le rispettive
competenze.
7. La Regione riconosce il valore culturale
delle peculiarità storiche e tradizionali
del proprio patrimonio edilizio ed
architettonico, sia nelle aree urbane che in
quelle rurali e contribuisce alla sua
salvaguardia e tutela. Per le costruzioni e
per gli interventi devono essere utilizzati,
per quanto possibile, con riferimento alle
opere esterne, materiali tradizionali tipici
della zona.
8. Il responsabile unico del procedimento
per le amministrazioni di cui all'articolo
3, comma 2, lettera b), o il dirigente del
servizio competente per le amministrazioni
di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a)
qualora ritenga le prescrizioni di cui alle
lettere a), b) e c) del comma 2 del presente
articolo insufficienti o eccessive, provvede
ad integrarle o a modificarle.
9. Gli oneri inerenti alla progettazione,
alla direzione lavori, alla vigilanza, ai
collaudi, agli studi e alle ricerche
connessi, alla progettazione dei piani di
sicurezza, alle prestazioni professionali
specialistiche necessarie a definire gli
elementi necessari a fornire il progetto
esecutivo completo in ogni sua parte, fanno
carico agli stanziamenti previsti per la
realizzazione dei singoli lavori, negli
stati di previsione della spesa o nei
bilanci delle amministrazioni aggiudicatrici
e degli altri enti aggiudicatori.
10. L'accesso per l'espletamento delle
indagini e delle ricerche necessarie
all'attività di progettazione è autorizzato
ai sensi dell'articolo 15 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,
n. 327 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilità), così
come integrato dall'articolo 11, comma 2,
dello stesso decreto per quanto riguarda le
modalità di notifica ad un numero di
destinatari superiore a cinquanta.
11. Le stazioni appaltanti possono esigere
condizioni particolari per l'esecuzione del
contratto, purché siano compatibili con il
diritto comunitario e purché siano precisate
nel capitolato speciale o nel bando di gara
o nell'invito; tali condizioni possono
attenere, in particolare, ad esigenze
sociali o ambientali.
Art. 10
Specifiche tecniche e
documenti speciali
1. Le specifiche tecniche definite al numero
1) dell'allegato III, figurano nel bando di
gara, ovvero nel capitolato d'oneri e, ove
sia possibile, devono essere definite in
modo da tenere conto dei criteri di
accessibilità per i soggetti disabili, di
una progettazione adeguata per tutti gli
utenti, della tutela ambientale.
Esse, inoltre, devono consentire pari
accesso agli offerenti e non devono
comportare la creazione di ostacoli
ingiustificati all'apertura degli appalti
pubblici alla concorrenza.
2. Fatte salve le regole tecniche nazionali
obbligatorie, nei limiti in cui sono
compatibili con la normativa comunitaria, le
specifiche tecniche sono formulate secondo
una delle modalità seguenti:
a) mediante riferimento a specifiche
tecniche definite nell'allegato III, e, in
ordine di preferenza, alle norme nazionali
che recepiscono norme europee, alle
omologazioni tecniche europee, alle
specifiche tecniche comuni, alle norme
internazionali, ad altri sistemi tecnici di
riferimento adottati dagli organismi europei
di normalizzazione o, se questi mancano,
alle norme nazionali, alle omologazioni
tecniche nazionali o alle specifiche
tecniche nazionali in materia di
progettazione, di calcolo e di realizzazione
delle opere e di messa in opera dei
prodotti; ciascun riferimento contiene la
menzione "equivalente";
b) in termini di prestazioni o di requisiti
funzionali, che possono includere
caratteristiche ambientali; devono tuttavia
essere sufficientemente precisi da
consentire agli offerenti di determinare
l'oggetto dell'appalto e alle stazioni
appaltanti di aggiudicare l'appalto;
c) in termini di prestazioni o di requisiti
funzionali di cui alla lettera b), con
riferimento alle specifiche citate nella
lettera a), quale mezzo per presumere la
conformità a dette prestazioni o a detti
requisiti;
d) mediante riferimento alle specifiche di
cui alla lettera a) per talune
caratteristiche, e alle prestazioni o ai
requisiti funzionali di cui alla lettera b)
per le altre caratteristiche.
3. Quando si avvalgono della possibilità di
fare riferimento alle specifiche di cui al
comma 2, lettera a), le stazioni appaltanti
non possono respingere un'offerta per il
motivo che i prodotti e i servizi offerti
non sono conformi alle specifiche alle quali
hanno fatto riferimento, se nella propria
offerta l'offerente prova in modo ritenuto
soddisfacente dalle stazioni appaltanti, con
qualsiasi mezzo appropriato, che le
soluzioni da lui proposte ottemperano in
maniera equivalente ai requisiti definiti
dalle specifiche tecniche. Costituisce un
mezzo appropriato una documentazione tecnica
del fabbricante o una relazione sulle prove
eseguite da un organismo riconosciuto.
4. L'operatore economico che propone
soluzioni equivalenti ai requisiti definiti
dalle specifiche tecniche equivalenti lo
segnala con separata dichiarazione che
allega alla richiesta di invito o, ove
questa non sia prevista, all'offerta.
5. Quando si avvalgono della facoltà,
prevista al comma 2, di definire le
specifiche tecniche in termini di
prestazioni o di requisiti funzionali, le
stazioni appaltanti non possono respingere
un'offerta di lavori, di prodotti o di
servizi conformi ad una norma nazionale che
recepisce una norma europea, ad una
omologazione tecnica europea, ad una
specifica tecnica comune, ad una norma
internazionale o ad un riferimento tecnico
elaborato da un organismo europeo di
normalizzazione se tali specifiche
contemplano le prestazioni o i requisiti
funzionali da esse prescritti.
6. Nell'ipotesi di cui al comma 5, nella
propria offerta l'offerente è tenuto a
provare in modo ritenuto soddisfacente dalle
stazioni appaltanti e con qualunque mezzo
appropriato, che il lavoro, il prodotto o il
servizio conforme alla norma ottempera alle
prestazioni o ai requisiti funzionali
prescritti. Si applicano i commi 3 e 4.
7. Le stazioni appaltanti, quando
prescrivono caratteristiche ambientali in
termini di prestazioni o di requisiti
funzionali, quali sono contemplate alla
lettera b) del comma 2, possono utilizzare
le specifiche dettagliate o, all'occorrenza,
parti di queste, quali sono definite dalle
ecoetichettature europee nazionali,
multinazionali o da qualsiasi altra
ecoetichettatura, quando ricorrono le
seguenti condizioni:
a) esse siano appropriate alla definizione
delle caratteristiche delle forniture o
delle prestazioni oggetto dell'appalto;
b) i requisiti per l'etichettatura siano
elaborati sulla scorta di informazioni
scientifiche;
c) le ecoetichettature siano adottate
mediante un processo al quale possano
partecipare tutte le parti interessate,
quali gli enti governativi, i consumatori, i
produttori, i distributori e le
organizzazioni ambientali;
d) siano accessibili a tutte le parti
interessate.
8. Nell'ipotesi di cui al comma 7 le
stazioni appaltanti possono precisare che i
prodotti o servizi muniti di
ecoetichettatura sono presunti conformi alle
specifiche tecniche definite nel capitolato
d'oneri; essi devono accettare qualsiasi
altro mezzo di prova appropriato, quale una
documentazione tecnica del fabbricante o una
relazione di prova di un organismo
riconosciuto.
9. Per "organismi riconosciuti" si intendono
i laboratori di prova, di calibratura e gli
organismi di ispezione e di certificazione
conformi alle norme europee applicabili. Le
stazioni appaltanti accettano i certificati
rilasciati da organismi riconosciuti di
altri Stati membri.
10. A meno di non essere giustificate
dall'oggetto dell'appalto, le specifiche
tecniche non possono menzionare una
fabbricazione o provenienza determinata o un
procedimento particolare né far riferimento
a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a
un'origine o a una produzione specifica che
avrebbero come effetto di favorire o
eliminare talune imprese o taluni prodotti.
Tale menzione o riferimento sono
autorizzati, in via eccezionale, nel caso in
cui una descrizione sufficientemente precisa
e intelligibile dell'oggetto dell'appalto
non sia possibile applicando i commi 2 e 3,
a condizione che siano accompagnati
dall'espressione "o equivalente".
11. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli
altri enti aggiudicatori sono tenuti alla
predisposizione di documenti speciali in
tutti i casi nei quali siano previsti da
leggi dello Stato, della Regione o da
direttive europee. Gli stessi soggetti
valutano l'opportunità di predisporre tali
documenti ogni qualvolta ciò favorisce il
miglior raggiungimento degli obiettivi della
presente legge, così come indicati
all'articolo 1, con particolare riferimento
ai seguenti ambiti:
a) compatibilità ambientale, uso razionale
dei materiali e delle fonti energetiche non
rinnovabili;
b) compatibilità e sicurezza sismica,
geologica, geotecnica e geomorfologica.
12. I requisiti minimi dei documenti
speciali sono definiti dal regolamento di
cui all'articolo 4.
Art. 11
Attività di progettazione,
direzione lavori ed accessorie
1. Le prestazioni finalizzate alla
realizzazione di lavori pubblici ed in
particolare quelle relative alla
progettazione preliminare, definitiva ed
esecutiva, alle attività
tecnico-amministrative accessorie alla
progettazione, nonché alla direzione dei
lavori, al coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione ed in fase di
esecuzione, agli incarichi di supporto
tecnico-amministrativo al responsabile unico
del procedimento per le amministrazioni di
cui all'articolo 3, comma 2, lettera b) o al
dirigente del servizio competente per le
amministrazioni di cui all'articolo 3, comma
2, lettera a), sono espletate:
a) dagli uffici tecnici delle stazioni
appaltanti;
b) dagli uffici consortili di progettazione
e di direzione dei lavori che i comuni, i
rispettivi consorzi e unioni, le aziende
unità sanitarie locali, i consorzi, gli enti
di industrializzazione e gli enti di
bonifica possono costituire con le modalità
di cui alla vigente normativa;
c) dagli uffici di altre pubbliche
amministrazioni di cui le singole
amministrazioni aggiudicatrici possono
avvalersi per legge o sulla base di formale
accordo;
d) da liberi professionisti singoli od
associati nelle forme di cui alla legge 23
novembre 1939, n. 1815 (Disciplina giuridica
degli studi di assistenza e di consulenza),
e successive modificazioni, ivi compresi,
per gli interventi che lo richiedano, i
soggetti con qualifica di restauratore di
beni culturali ai sensi della vigente
normativa;
e) dalle società di professionisti;
f) dalle società di ingegneria;
g) da raggruppamenti temporanei costituiti
dai soggetti di cui alle lettere d), e) ed
f);
h) da consorzi stabili di società di
professionisti di cui alla lettera e) e di
società di ingegneria di cui alla lettera
f), anche in forma mista, formati da non
meno di tre consorziati che abbiano operato
nel settore dei servizi di ingegneria e
architettura, per un periodo di tempo non
inferiore a cinque anni e che abbiano deciso
di operare in modo congiunto per un periodo
di tempo non inferiore a cinque anni,
istituendo a tal fine una comune struttura
di impresa nel settore della progettazione,
direzione lavori e prestazioni accessorie; è
vietata la partecipazione a più di un
consorzio stabile; ai fini della
partecipazione alle gare per l'affidamento
di incarichi di progettazione e attività
tecnico-amministrative ad essa connesse, a
tali consorzi si applicano le disposizioni
previste dalla normativa statale in materia.
2. I progetti redatti dai soggetti di cui al
comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati
da dipendenti in possesso del titolo di
abilitazione e iscritti ai rispettivi albi
professionali. I tecnici diplomati possono
firmare i progetti, nei limiti previsti dai
rispettivi ordinamenti professionali,
qualora siano in servizio presso
l'amministrazione aggiudicatrice ovvero
abbiano ricoperto analogo incarico presso
altra amministrazione, da almeno cinque
anni, siano inquadrati in un profilo
professionale tecnico ed abbiano svolto o
collaborato ad attività di progettazione.
3. Per i dipendenti delle amministrazioni
pubbliche ai quali sono attribuite le
funzioni di progettazione le amministrazioni
stipulano, con oneri a proprio carico,
polizze assicurative per la copertura dei
rischi di natura professionale. Nel caso di
affidamento di incarichi professionali a
soggetti esterni, le polizze sono a carico
di questi ultimi.
4. In caso di accertata carenza di organico,
o di lavori di particolari complessità e in
tutte quelle ipotesi in cui, motivatamente,
le amministrazioni aggiudicatrici non
possano far fronte con proprio personale, le
attività di cui al comma 1 del presente
articolo possono essere affidate ai soggetti
di cui al comma 1, lettere d), e), f), g) e
h).
5. Si intendono per:
a) società di professionisti le società
costituite esclusivamente tra professionisti
iscritti negli appositi albi previsti dai
vigenti ordinamenti professionali, nelle
forme delle società di persone di cui al
libro quinto del Codice civile, titolo V,
capi II, III e IV, ovvero nella forma di
società cooperativa di cui al libro quinto
del Codice civile, titolo VI, capo I, che
eseguono studi di fattibilità, ricerche,
consulenze, progettazioni o direzioni dei
lavori, valutazioni di congruità
tecnico-economica o studi di impatto
ambientale; i soci delle società agli
effetti previdenziali sono assimilati ai
professionisti che svolgono l'attività in
forma associata ai sensi dell'articolo 1
della legge n. 1815 del 1939; ai
corrispettivi delle società si applica il
contributo integrativo previsto dalle norme
che disciplinano le rispettive casse di
previdenza di categoria cui ciascun
firmatario del progetto fa riferimento in
forza della iscrizione obbligatoria al
relativo albo professionale; detto
contributo dovrà essere versato pro quota
alle rispettive casse secondo gli
ordinamenti statutari e i regolamenti
vigenti;
b) società di ingegneria le società di
capitali di cui al libro quinto del Codice
civile, titolo V, capi V, VI e VII, ovvero
nella forma di società cooperative di cui al
libro quinto del Codice civile, titolo VI,
capo I, che non abbiano i requisiti di cui
alla lettera a), che eseguono studi di
fattibilità, ricerche, consulenze,
progettazioni o direzioni dei lavori,
valutazioni di congruità tecnico-economica o
studi di impatto ambientale.
6. Ai fini dell'affidamento dei servizi
disciplinati dal presente articolo, le
società di ingegneria sono tenute a disporre
di almeno un direttore tecnico, con funzioni
di collaborazione alla definizione degli
indirizzi strategici della società e di
collaborazione e controllo sulle prestazioni
svolte dai tecnici incaricati delle
progettazioni, che sia ingegnere o
architetto o laureato in una disciplina
tecnica attinente all'attività prevalente
svolta dalla società, abilitato
all'esercizio della professione da almeno 10
anni, nonché iscritto, al momento
dell'assunzione dell'incarico, al relativo
albo professionale previsto dai vigenti
ordinamenti o abilitato all'esercizio della
professione secondo le norme del paese
dell'Unione europea cui appartiene il
soggetto. Al direttore tecnico o ad altro
ingegnere o architetto da lui dipendente,
abilitato all'esercizio della professione ed
iscritto al relativo albo professionale, la
società delega il compito di approvare e
controfirmare gli elaborati tecnici inerenti
alle prestazioni oggetto dell'affidamento;
l'approvazione e la firma degli elaborati
comportano la solidale responsabilità civile
del direttore tecnico o del delegato con la
società di ingegneria nei confronti della
stazione appaltante.
7. Indipendentemente dalla natura giuridica
del soggetto affidatario l'incarico deve
essere espletato da professionisti iscritti
negli appositi albi previsti dai vigenti
ordinamenti professionali, personalmente
responsabili e nominativamente indicati già
in sede di presentazione dell'offerta, con
la specificazione delle rispettive
qualificazioni professionali. Deve inoltre
essere indicata, sempre nell'offerta, la
persona fisica incaricata dell'integrazione
tra le varie prestazioni specialistiche.
All'atto dell'incarico deve essere
dimostrata la regolarità contributiva del
soggetto affidatario.
8. Al fine di valorizzare i giovani
professionisti, i soggetti e i
raggruppamenti temporanei previsti dal comma
1, lettere d), e), f), g) e h), sono
obbligati a indicare, in qualità di
co-progettista, almeno un professionista
iscritto all'albo professionale ovvero in
possesso dei corrispondenti requisiti
previsti dalla normativa europea, da meno di
cinque anni.
9. Gli affidatari di incarichi di
progettazione non possono partecipare agli
appalti o alle concessioni di lavori
pubblici, nonché agli eventuali subappalti o
cottimi per i quali abbiano svolto attività
di progettazione; ai medesimi appalti,
concessioni di lavori pubblici, subappalti e
cottimi non può partecipare un soggetto
controllato, controllante o collegato
all'affidatario di incarichi di
progettazione. Le situazioni di controllo e
di collegamento si determinano con
riferimento a quanto previsto dall'articolo
2359 del Codice civile. Tali divieti sono
estesi ai dipendenti dell'affidatario
dell'incarico di progettazione, ai suoi
collaboratori nello svolgimento
dell'incarico ed ai loro dipendenti, nonché
agli affidatari di attività di supporto alla
progettazione ed ai loro dipendenti.
10. Gli affidatari dei servizi di supporto
al responsabile unico del procedimento non
possono partecipare agli appalti dei servizi
di progettazione ovvero ad appalti e
concessioni di lavori pubblici nonché a
subappalti e cottimi dei lavori pubblici con
riferimento ai quali abbiano espletato i
propri compiti direttamente o per il tramite
di altro soggetto che risulti controllato,
controllante o collegato a questi ai sensi
del comma 9 del presente articolo.
11. Ai corrispettivi relativi alle attività
professionali di cui al comma 5, lettera b),
si applica il contributo integrativo,
qualora previsto dalle norme che regolano la
cassa di previdenza di categoria cui ciascun
firmatario del progetto fa riferimento in
forza della iscrizione obbligatoria al
relativo ordine o albo professionale. Detto
contributo dovrà essere versato pro quota
alle rispettive casse secondo gli
ordinamenti statutari e i regolamenti
vigenti.
12. Per l'affidamento degli incarichi di cui
al comma 1, il cui importo stimato sia pari
o superiore alla soglia comunitaria (IVA
esclusa) si applicano le disposizioni
previste dalla presente legge per
l'affidamento dei servizi sopra soglia; per
i contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture nei settori speciali di rilevanza
comunitaria, si applicano le disposizioni di
cui alla parte III, titolo I, capo I del
decreto legislativo n. 163 del 2006.
13. Gli incarichi di cui al comma 1 di
importo stimato inferiore alla soglia
comunitaria sono affidati secondo quanto
stabilito dai commi 14, 15 e 16. 14. Per
l'affidamento di incarichi il cui importo
stimato sia superiore a euro 100.000 si
procede mediante gare ad evidenza pubblica,
secondo le procedure previste dalla presente
legge per l'appalto dei servizi sotto
soglia.
15. Per l'affidamento delle prestazioni di
cui al comma 1 del presente articolo il cui
importo stimato sia inferiore a euro 100.000
le stazioni appaltanti per il tramite,
secondo i rispettivi ordinamenti, del
responsabile del procedimento o del
dirigente competente, possono procedere
all'affidamento ai soggetti di cui alle
lettere d), e), f) e g) del comma 1, nel
rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità, trasparenza e rotazione,
previa consultazione di almeno dieci
operatori economici, se sussistono in tale
numero soggetti idonei, individuati sulla
base di indagini di mercato ovvero tramite
elenchi di operatori economici predisposti
dalla stazione appaltante, aggiornati
annualmente. A tali elenchi possono essere
iscritti i soggetti che ne facciano
richiesta e che siano in possesso dei
requisiti di idoneità morale e di capacità
professionale e tecnico-organizzativa. I
criteri di selezione degli operatori da
invitare a presentare offerta devono tener
conto dell'esperienza pregressa in termini
di adeguatezza e proporzionalità rispetto
all'incarico da affidare. La migliore
offerta è selezionata con il criterio del
prezzo più basso o con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
Le stazioni appaltanti scelgono il criterio
di affidamento ritenuto più adeguato in
relazione alla tipologia e all'importo
dell'incarico. Costituisce titolo
preferenziale nell'affidamento, a parità di
valutazione, l'iscrizione all'albo
professionale da non più di cinque anni. Sul
sito internet della stessa amministrazione e
presso l'albo pretorio deve essere reso noto
il nominativo dell'affidatario. Le
amministrazioni devono assicurare una
rotazione nell'affidamento degli incarichi.
16. Per le prestazioni di cui al comma 1 del
presente articolo, di importo stimato
inferiore ai 20.000 euro, le stazioni
appaltanti, per il tramite, secondo i
rispettivi ordinamenti, del responsabile del
procedimento o del dirigente competente,
possono procedere all'affidamento diretto ai
soggetti di cui al comma l, lettere d), e),
f), g) e h), secondo le modalità e le
procedure previste nell'articolo 41, commi
1, 2, 3 e 5 della presente legge, previa
indicazione delle prestazioni nel
regolamento interno per la disciplina
dell'attività contrattuale in economia
ovvero nel regolamento istitutivo degli
elenchi di operatori economici di cui al
comma 15. In tal caso il ribasso
sull'importo delle prestazioni, stimato ai
sensi delle tariffe professionali di cui al
decreto ministeriale 4 aprile 2001
(Corrispettivi delle attività di
progettazione e delle altre attività, ai
sensi dell'art.17, comma 14-bis, della L. 11
febbraio 1994, n. 109, e successive
modifiche), è negoziato tra il responsabile
unico del procedimento o il dirigente ed il
professionista cui si intende affidare il
servizio.
17. Il regolamento di cui all'articolo 4
stabilisce la disciplina di dettaglio per
tali affidamenti.
18. Ai fini dell'individuazione dell'importo
stimato per l'incarico, il conteggio
comprende, con l'esclusione dell'IVA e degli
oneri previdenziali, oltre l'onorario e il
rimborso spese per i servizi di
progettazione e per le attività
tecnico-amministrative accessorie alla
progettazione, tutti i compensi relativi al
coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, alla direzione
dei lavori, alle attività di supporto al
RUP, qualora tali servizi non siano assunti,
anche parzialmente, da un dipendente tecnico
dell'amministrazione. Le amministrazioni
aggiudicatrici non possono subordinare la
corresponsione dei compensi relativi allo
svolgimento della progettazione e delle
attività tecnico amministrative connesse
all'ottenimento del finanziamento dell'opera
progettata. L'importo presunto delle
prestazioni, per i servizi indicati nel
presente articolo, è stimato ai sensi delle
tariffe professionali di cui al decreto
ministeriale 4 aprile 2001. Per le
prestazioni accessorie non comprese nelle
vigenti tariffe le stazioni appaltanti
devono far riferimento all'effettivo valore
di mercato. La procedura di calcolo per la
determinazione del valore dell'incarico deve
essere allegata all'avviso pubblico.
19. In tutti gli affidamenti di cui al
presente articolo l'affidatario non può
avvalersi del subappalto, fatta eccezione
per le attività relative alle indagini
geologiche, geotecniche e sismiche, a
sondaggi, a rilievi, a misurazioni e
picchettazioni, alla predisposizione di
elaborati specialistici e di dettaglio, con
l'esclusione delle relazioni geologiche,
nonché per la sola redazione grafica degli
elaborati progettuali. Resta comunque
impregiudicata la responsabilità del
progettista.
20. Le progettazioni definitiva ed esecutiva
sono di norma affidate allo stesso soggetto,
pubblico o privato, salvo che in senso
contrario sussistano particolari ragioni,
accertate dal responsabile unico del
procedimento per le amministrazioni di cui
all'articolo 3, comma 2, lettera b) o dal
dirigente del servizio competente per le
amministrazioni di cui all'articolo 3, comma
2, lettera a). In tal caso occorre
l'accettazione, da parte del nuovo
progettista, dell'attività progettuale
precedentemente svolta. L'affidamento può
ricomprendere entrambi i livelli di
progettazione, fermo restando che l'avvio di
quello esecutivo resta sospensivamente
condizionato alla determinazione delle
stazioni appaltanti sulla progettazione
definitiva
21. L'attività di progettazione deve
perseguire la qualità architettonica
dell'intervento da realizzare, nel rispetto
dei principi richiamati all'articolo 1 ed
all'articolo 68.
22. I soggetti di cui all'articolo 3, comma
2, lettera d), operanti nei settori speciali
di cui alla direttiva 2004/17/CE, possono
affidare le progettazioni, nonché le
connesse attività tecnico-amministrative per
lo svolgimento delle procedure per
l'affidamento e la realizzazione dei lavori
di loro interesse, direttamente a società di
ingegneria di cui al comma 1, lettera f),
che siano da essi stessi controllate, purché
almeno l'80 per cento della cifra d'affari
media realizzata dalle predette società
nella Unione europea negli ultimi tre anni
derivi dalla prestazione di servizi al
soggetto da cui esse sono controllate. Le
situazioni di controllo si determinano ai
sensi dell'articolo 2359 del Codice civile.
Art. 12
Incentivi per la
progettazione di lavori
1. Una somma non superiore al 2 per cento
dell'importo posto a base della gara,
compresa tra le somme del quadro economico
dell'intervento, è ripartita tra il
responsabile unico del procedimento e gli
incaricati della progettazione, del piano
della sicurezza, della direzione lavori e
del collaudo, nonché tra i loro
collaboratori, con le modalità ed i criteri
stabiliti in sede di contrattazione
decentrata e riportati in un regolamento
adottato dall'amministrazione. La
percentuale effettiva, entro la misura
massima sopra indicata, al lordo di tutti
gli oneri accessori connessi all'erogazione,
compresa la quota a carico
dell'amministrazione erogante, è stabilita
da tale regolamento in relazione all'entità
ed alla complessità dell'opera da
realizzare; la ripartizione tiene conto
delle responsabilità professionali connesse
alle specifiche prestazioni da svolgere. Le
quote parti della predetta somma
corrispondenti alle prestazioni che non sono
svolte dai dipendenti dell'amministrazione,
in quanto affidate a soggetti esterni,
costituiscono economie. I soggetti di cui
all'articolo 3, comma 2, lettere c), d) ed
e), possono adottare con propri atti
analoghi criteri.
2. Ai sensi dell'articolo 47 della legge
regionale n. 31 del 1998 e successive
modifiche, i criteri per il riparto degli
incentivi sono determinati, entro sessanta
giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, con deliberazione della Giunta
regionale per l'Amministrazione regionale ed
entro trenta giorni a decorrere dalla
delibera della Giunta regionale dai consigli
di amministrazione o dell'organo di
amministrazione per gli enti; i criteri
stabiliti dalla Giunta regionale
costituiscono linee-guida per gli enti.
3. Il 35 per cento della tariffa
professionale, al lordo di tutti gli oneri
accessori connessi all'erogazione, compresa
la quota a carico dell'amministrazione
erogante, relativo alla redazione di un atto
di pianificazione comunque denominato è
ripartito, con le modalità previste dal
regolamento di cui al comma 1, tra i
dipendenti dell'amministrazione che lo
abbiano redatto. Nelle more dell'emanazione
di tale regolamento, le amministrazioni
applicano quello del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
4. Nei casi previsti dall'articolo 11, comma
1, lettera c) la somma incentivante è
versata, in proporzione alle prestazioni
svolte, dall'amministrazione aggiudicatrice
all'amministrazione che ha fornito la
prestazione, che provvede al versamento in
favore dei propri dipendenti.
5. È vietato l'affidamento di attività di
progettazione, direzione lavori, collaudo,
indagine e attività di supporto a mezzo di
procedure diverse da quelle previste dalla
presente legge.
Art. 13
Verifica e validazione del
progetto per l'appalto di lavori
1. In relazione alla tipologia, alla
categoria, all'entità ed all'importanza
dell'intervento, il regolamento di cui
all'articolo 4 stabilisce le modalità
dell'attività di verifica tecnica su
ciascuna fase di progettazione.
2. La verifica è finalizzata ad accertare la
qualità della soluzione progettuale
prescelta e la sua compatibilità con la
normativa vigente e con lo studio di
fattibilità o con il documento preliminare
della progettazione o con gli elaborati
progettuali già approvati.
3. Per i progetti di importo superiore a
25.000.000 di euro la verifica deve essere
effettuata da organismi di controllo
accreditati ai sensi della norma europea UNI
CEI EN 45004 o da una unità tecnica
dell'amministrazione accreditata ai sensi
delle stesse norme.
4. Per importi inferiori possono effettuare
la verifica:
a) i soggetti indicati al comma 3;
b) gli uffici tecnici delle stazioni
appaltanti se il progetto sia redatto da
progettisti esterni;
c) gli uffici tecnici delle stazioni
appaltanti in possesso di un sistema interno
di controllo di qualità se la verifica
riguarda progetti redatti all'interno;
d) i soggetti di cui all'articolo 11, comma
1, lettere d), e), f), g) e h) in possesso
di un sistema di controllo interno di
qualità.
5. L'affidamento ai soggetti esterni alle
amministrazioni aggiudicatrici può avvenire
solo in caso di accertata carenza di
organico o della inesistenza delle
condizioni di cui ai commi 3 e 4.
6. Prima di iniziare le procedure per
l'appalto dei lavori, le amministrazioni
aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma
2, lettera a), e quelle di cui alla lettera
b), procedono, rispettivamente attraverso il
dirigente del servizio competente ed il
responsabile unico del procedimento, nei
termini e secondo le modalità stabilite dal
regolamento, alla validazione del progetto
posto a base di gara, mediante atto formale
che riporta gli esiti delle verifiche
effettuate ai sensi del comma 1 e dell'esame
in contraddittorio con il progettista,
previa acquisizione di tutti i pareri
richiesti dalle leggi vigenti, compreso, se
previsto, quello dell'organo consultivo. Gli
altri enti aggiudicatori individuano al
proprio interno il soggetto che deve
procedere alla validazione del progetto.
7. Il soggetto o i soggetti che effettuano
la verifica del progetto devono essere
muniti di una polizza indennitaria civile
per danni a terzi per i rischi derivanti
dallo svolgimento dell'attività di propria
competenza.
8. Sono a carico delle amministrazioni la
stipulazione delle polizze, ed i relativi
oneri, a copertura dei rischi di natura
professionale a favore dei dipendenti ai
quali è attribuito l'incarico di validazione
dei progetti.
9. L'attività di verifica del progetto è
incompatibile con quella di progettazione.
10. Fino all'entrata in vigore del
regolamento di cui all'articolo 4 gli
incarichi di verifica di importo inferiore a
euro 100.000 possono essere affidati a
soggetti scelti nel rispetto dei principi di
non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, assicurando
adeguata pubblicità, secondo le modalità di
cui all'articolo 11, comma 15.
11. Per importi superiori si procede secondo
le norme previste dalla presente legge per
gli appalti di servizi.
Art. 14
Forniture e servizi:
elaborati progettuali
1. Per gli appalti di forniture e servizi di
qualunque importo nella fase della
progettazione il responsabile del
procedimento per le amministrazioni di cui
all'articolo 3, comma 2, lettera b), o il
dirigente del servizio competente per le
amministrazioni di cui all'articolo 3, comma
2, lettera a), individua gli idonei livelli
di progettazione ed i loro contenuti
documentali, in relazione alla tipologia ed
alla complessità dell'oggetto dell'appalto.
2. Nei capitolati speciali sono inserite le
specifiche tecniche definite al numero 1 b)
dell'allegato III, secondo quanto previsto
dall'articolo 10.
3. Le stazioni appaltanti possono esigere
condizioni particolari per l'esecuzione del
contratto, purché siano compatibili con il
diritto comunitario e purché siano precisate
nel capitolato speciale o nel bando di gara
o nell'invito; tali condizioni possono
attenere, in particolare, ad esigenze
sociali o ambientali.
Titolo III
Indizione e svolgimento della gara per
l'affidamento dell'appalto e della
concessione
(fase di evidenza pubblica)
Art. 15
Fasi della procedura
1. Le amministrazioni aggiudicatrici, prima
dell'avvio delle procedure di affidamento,
decretano di contrarre i pubblici contratti
in conformità ai propri ordinamenti e
individuandone gli elementi essenziali e i
criteri di selezione.
2. Le procedure di affidamento selezionano
la migliore offerta mediante uno dei criteri
previsti dalla presente legge. Al termine
della procedura è dichiarata
l'aggiudicazione provvisoria a favore del
miglior offerente.
3. L'aggiudicazione provvisoria, ove
previsto, è soggetta ad approvazione
dell'organo competente secondo l'ordinamento
delle amministrazioni aggiudicatrici e degli
enti aggiudicatori, ovvero degli altri
soggetti aggiudicatori, nel rispetto dei
termini previsti dai singoli ordinamenti,
decorrenti dal ricevimento
dell'aggiudicazione provvisoria da parte
dell'organo competente. In mancanza il
termine è pari a trenta giorni. Il termine è
interrotto dalla richiesta di chiarimenti o
documenti e inizia nuovamente a decorrere da
quando i chiarimenti o documenti pervengono
all'organo richiedente. Decorsi i termini
previsti dai singoli ordinamenti o, in
mancanza, quello di trenta giorni,
l'aggiudicazione si intende approvata.
4. La stazione appaltante, previa verifica
dell'aggiudicazione provvisoria ed
effettuate con esito positivo le verifiche
di cui all'articolo 18, comma 3, procede
all'aggiudicazione definitiva. Sono fatte
salve le norme regionali in materia di
controllo sugli atti degli enti regionali.
5. Ciascun concorrente non può presentare
più di una offerta. L'offerta è vincolante
per il periodo indicato nel bando o
nell'invito e, in caso di mancata
indicazione, per centottanta giorni dalla
scadenza del termine per la sua
presentazione. La stazione appaltante può
chiedere agli offerenti il differimento di
detto termine. L'offerta dell'aggiudicatario
è vincolante fino al termine previsto per la
stipula del contratto.
6. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di
autotutela nei casi consentiti dalle norme
vigenti, la stipulazione del contratto di
appalto o di concessione ha luogo entro il
termine di sessanta giorni, salvo diverso
termine previsto nel bando o nell'invito ad
offrire, ovvero nell'ipotesi di differimento
espressamente concordata con
l'aggiudicatario. Se la stipulazione del
contratto non avviene nel termine fissato,
l'aggiudicatario può, mediante atto
notificato alla stazione appaltante,
sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal
contratto. All'aggiudicatario non spetta
alcun indennizzo, salvo il rimborso delle
spese contrattuali documentate. Nel caso di
lavori, se è intervenuta la consegna dei
lavori in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha
diritto al rimborso delle spese sostenute
per l'esecuzione dei lavori, ivi comprese
quelle per opere provvisionali.
7. Il contratto non può, comunque, essere
stipulato prima di trenta giorni dalla
comunicazione ai contro interessati del
provvedimento di aggiudicazione definitiva,
ai sensi dell'articolo 50, salvo motivate
ragioni di particolare urgenza che non
consentono all'amministrazione di attendere
il decorso del predetto termine.
8. L'esecuzione delle prestazioni previste
in contratto può avere inizio solo dopo la
stipula salvo che, in casi di urgenza, la
stazione appaltante o l'ente aggiudicatore
ne chieda l'esecuzione anticipata nei modi e
alle condizioni previste nel regolamento di
cui all'articolo 4.
9. Il contratto è stipulato mediante atto
pubblico notarile o mediante forma pubblica
amministrativa a cura dell'ufficiale rogante
dell'amministrazione aggiudicatrice ovvero
mediante scrittura privata nonché in forma
elettronica secondo le norme vigenti per
ciascuna stazione appaltante.
Art. 16
Sistemi di realizzazione
1. I lavori possono essere affidati
esclusivamente mediante contratti di appalto
o di concessione, le forniture ed i servizi
pubblici sono affidati esclusivamente
mediante contratto di appalto; è fatto salvo
quanto previsto dagli articoli 40 e 41 per
l'affidamento con il sistema in economia.
2. I contratti hanno per oggetto:
a) la sola esecuzione dei lavori, dei
servizi e delle forniture;
b) la progettazione esecutiva e l'esecuzione
dei lavori, dei servizi e delle forniture
(appalto integrato).
3. L'appalto integrato può essere utilizzato
per lavori qualora:
a) la componente impiantistica e tecnologica
abbia una incidenza superiore al 50 per
cento del valore dei lavori da appaltare;
b) i lavori siano di importo inferiore a
euro 200.000;
c) i lavori siano di importo superiore alla
soglia comunitaria;
d) si tratti di lavori di manutenzione,
restauro e scavi archeologici;
e) si tratti di lavori di qualsiasi
tipologia e importo, da realizzare con
finanziamenti concessi dalla Regione per
interventi finanziati o cofinanziati
dall'Unione europea o finanziati con le
risorse assegnate dal CIPE per interventi
nelle aree sottoutilizzate.
4. L'appalto integrato può essere utilizzato
per servizi o forniture caratterizzati da
particolare complessità impiantistica o
tecnologica, ossia qualora la componente
impiantistica o tecnologica abbia una
incidenza essenziale e fortemente
condizionante la funzionalità del servizio o
della fornitura da appaltare.
5. Nella procedura di gara finalizzata
all'affidamento di un contratto con oggetto
la progettazione, oltre che l'esecuzione,
deve essere posto a base il progetto
definitivo.
6. Per partecipare all'appalto integrato o
all'appalto concorso, ogni operatore
economico, e quindi sia le imprese in
possesso dell'attestazione per la sola
costruzione, sia le imprese in possesso
dell'attestazione per la progettazione e
l'esecuzione, deve avvalersi di un
progettista qualificato alla realizzazione
del progetto esecutivo individuato in sede
di offerta o eventualmente associato; il
bando indica l'ammontare delle spese di
progettazione esecutiva, comprese
nell'importo a base di appalto e i requisiti
richiesti al progettista, in conformità a
quanto previsto dalla normativa in materia
di gare di progettazione. L'appaltatore
risponde dei ritardi e degli oneri
conseguenti alla necessità di introdurre
varianti in corso d'opera a causa di carenze
del progetto esecutivo.
7. I contratti di lavori sono stipulati a
corpo o a corpo e misura; i contratti di cui
al comma 3, lettere a), b), c) ed e), sono
stipulati a corpo; è facoltà delle
amministrazioni aggiudicatrici stipulare a
misura i contratti di appalto relativi a
manutenzione, restauro e scavi archeologici,
nonché quelli relativi alle opere in
sotterraneo e alle opere di consolidamento
dei terreni.
8. L'esecuzione dei lavori avviene in ogni
caso solo dopo l'approvazione del progetto
esecutivo da parte dell'amministrazione
aggiudicatrice o degli organi competenti. Si
può prescindere dalla redazione e
approvazione del progetto esecutivo
nell'ipotesi di lavori di manutenzione o di
scavi archeologici.
9. I contratti di forniture e quelli di
servizi possono essere stipulati a corpo, a
misura, a corpo e misura.
10. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui
alle lettere a) e b) ed i soggetti di cui
all'articolo 3, comma 2, lettere c), d) ed
e), non possono affidare a soggetti pubblici
o di diritto privato l'espletamento delle
funzioni di stazione appaltante; le
amministrazioni comunali possono, sulla base
di apposite convenzioni, affidare tali
funzioni alle rispettive province di
appartenenza.
11. In sostituzione totale o parziale delle
somme di denaro costituenti il corrispettivo
dell'appalto, il bando di gara può prevedere
il trasferimento all'appaltatore della
proprietà di beni immobili appartenenti
all'amministrazione aggiudicatrice già
indicati nel programma di cui all'articolo
5, in quanto non assolvono più a funzioni di
interesse pubblico; fermo restando che detto
trasferimento avviene non appena approvato
il certificato di collaudo dei lavori, il
bando di gara può prevedere un momento
antecedente per l'immissione nel possesso
dell'immobile.
12. La gara avviene tramite offerte che
possono riguardare la sola acquisizione dei
beni, la sola esecuzione dei lavori, ovvero
congiuntamente l'esecuzione dei lavori e
l'acquisizione dei beni. L'aggiudicazione
avviene in favore della migliore offerta
congiunta relativa alla esecuzione dei
lavori e alla acquisizione dei beni ovvero
in favore delle due migliori offerte
separate relative, rispettivamente, alla
acquisizione dei beni e alla esecuzione dei
lavori, qualora la loro combinazione risulti
più conveniente per l'amministrazione
aggiudicatrice rispetto alla predetta
migliore offerta congiunta. La gara si
intende deserta qualora non siano presentate
offerte per l'acquisizione del bene. Il
regolamento di cui all'articolo 4 disciplina
le relative procedure.
Art. 17
Procedure di affidamento
degli appalti
1. Gli appalti di lavori, servizi e
forniture sono affidati mediante procedure
aperte (pubblici incanti) o ristrette
(licitazioni private), come descritte al
comma 4, ponendo a base un progetto
esecutivo o un progetto definitivo nelle
differenti ipotesi in cui il contratto abbia
per oggetto, rispettivamente, le prestazioni
di cui alla lettera a) o alla lettera b) del
comma 2 dell'articolo 16.
2. Per speciali lavori, forniture o servizi,
o ad elevata componente tecnologica, la cui
progettazione richieda il possesso di
particolari competenze o la scelta di
soluzioni tecniche differenziate, ovvero per
la realizzazione di edifici pubblici di
rilievo per i quali è opportuno garantire un
particolare valore artistico e
architettonico è ammesso l'appalto concorso,
previa motivata decisione del soggetto
aggiudicatore; per gli appalti di lavori di
importo pari o superiore a 5 milioni di
euro, deve essere acquisito il parere
dell'organo consultivo di cui all'articolo
7; la gara si svolge sulla base di un
progetto preliminare.
3. La procedura negoziata (trattativa
privata) è ammessa nei casi e con le
modalità di cui agli articoli 38 e 39.
4. Le procedure di affidamento sono così
definite:
a) procedure aperte (per pubblici incanti):
quelle in cui ogni operatore economico
interessato, in possesso dei requisiti
richiesti, può presentare offerta;
b) procedure ristrette (per licitazioni
private e per appalti-concorso): quelle in
cui ogni operatore economico può chiedere di
partecipare e in cui soltanto gli operatori
invitati dai soggetti aggiudicatori possono
partecipare;
c) procedure negoziate (trattative private):
quelle in cui i soggetti aggiudicatori
consultano più operatori economici da loro
scelti e negoziano con uno o più di essi le
condizioni dell'appalto.
5. Oltre alle procedure di cui al comma 4 i
soggetti aggiudicatori di cui alle lettere
a), b), d) ed e) del comma 2 dell'articolo 3
possono ricorrere a procedure particolari
quali:
a) l'affidamento con il sistema in economia,
con le modalità di cui agli articoli 40 e
41;
b) il dialogo competitivo, così come
definito dall'articolo 42;
c) l'accordo quadro, così come definito
dall'articolo 43;
d) il sistema dinamico di acquisizione
disciplinato dall'articolo 44.
6.Gli stessi soggetti possono inoltre
avvalersi dell'asta elettronica prevista dal
richiamato articolo 45.
7. Per l'affidamento dei soli lavori, i
soggetti di cui all'articolo 3, comma 2,
lettere a), b), d) ed e), possono ricorrere
alla procedura di licitazione privata
semplificata come disciplinata dall'articolo
21.
8. Tutti i soggetti elencati al comma 2
dell'articolo 3 possono avvalersi del
concorso di idee o di progettazione di cui
all'articolo 46.
Art. 18
Criteri di aggiudicazione e
verifica del possesso
dei requisiti dichiarati in fase di gara
1. I criteri per l'aggiudicazione degli
appalti pubblici sono:
a) per i lavori, quello del prezzo più basso
da determinarsi:
1) per i contratti da stipularsi a corpo,
mediante ribasso sull'importo a base di
gara;
2) per i contratti da stipularsi a corpo e
misura, mediante ribasso sull'elenco prezzi;
per motivate ragioni l'aggiudicazione potrà
essere effettuata mediante offerta di prezzi
unitari;
3) per i contratti da stipularsi a misura,
mediante ribasso sull'elenco prezzi; per
motivate ragioni l'aggiudicazione potrà
essere effettuata mediante offerta di prezzi
unitari;
b) per forniture e servizi, quello del
prezzo più basso, mediante ribasso
sull'elenco prezzi, o sull'importo a base di
gara, o mediante offerta di prezzi unitari;
c) per lavori, forniture e servizi, con il
criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa per la stazione appaltante,
valutabile in base ad elementi diversi
collegati, variabili secondo l'oggetto
dell'appalto, da indicarsi nel bando quali,
a solo titolo esemplificativo: la qualità,
il prezzo, il valore tecnico, le
caratteristiche estetiche, funzionali,
ambientali, il costo di utilizzazione, il
rendimento, il servizio successivo e
l'assistenza tecnica, il termine di
esecuzione o consegna;
d) per i servizi di progettazione, con il
criterio del prezzo più basso o con il
criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, valutabile in base ad elementi
diversi collegati, variabili secondo
l'oggetto della prestazione, da indicarsi
nel bando quali:
1) pregio tecnico e caratteristiche
estetiche e funzionali dell'offerta;
2) caratteristiche qualitative e
metodologiche dell'offerta, desunte
dall'illustrazione delle modalità di
svolgimento delle prestazioni oggetto
dell'incarico;
3) ribasso percentuale da indicarsi
nell'offerta economica.
2. I soggetti aggiudicatori indicano nel
bando di gara e nel capitolato speciale il
peso da attribuire a ciascun elemento e, ove
necessario, sub elementi e sub pesi, per
determinare l'offerta economicamente più
vantaggiosa e, solo nel caso in cui per
ragioni valide e dimostrabili non sia
possibile indicare la ponderazione degli
elementi di valutazione, questi saranno
indicati in ordine decrescente di
importanza.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 6,
per gli appalti di lavori, servizi e
forniture, al fine di procedere alla
verifica dei requisiti richiesti dal bando o
dalla lettera di invito (di capacità
economicofinanziaria e
tecnico-organizzativa, nonché generali di
partecipazione) i soggetti aggiudicatori
richiedono, entro dieci giorni dalla
conclusione della gara e prima di procedere
all'approvazione dell'aggiudicazione, ove
previsto, al concorrente provvisoriamente
aggiudicatario ed al secondo in graduatoria,
di comprovare, entro un congruo termine
perentorio, che deve essere indicato nel
bando di gara, dal ricevimento della
richiesta, il possesso dei requisiti
dichiarati in fase di gara.
4. Nell'ipotesi in cui tale prova non sia
fornita o non sia confermato il contenuto
delle dichiarazioni, i soggetti
aggiudicatori procedono all'esclusione del
concorrente dalla gara, all'escussione della
cauzione provvisoria ed alla nuova
aggiudicazione, previa definizione della
nuova soglia di anomalia, qualora le
condizioni di gara prevedano la
determinazione di tale soglia.
5. Per gli appalti di lavori, servizi e
forniture i soggetti aggiudicatori procedono
alla comunicazione del fatto all'Autorità di
vigilanza sui lavori pubblici per i
provvedimenti di competenza.
6. Per gli appalti di lavori di importo
superiore a euro 20.658.276, si rinvia a
quanto espressamente previsto dall'articolo
3, comma 6, del decreto del Presidente della
Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34
(Regolamento recante istituzione del sistema
di qualificazione per gli esecutori di
lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 8
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni), e dall'articolo
2, commi 3 e 4, della legge regionale 9
agosto 2002, n. 14 (Nuove norme in materia
di qualificazione delle imprese per la
partecipazione agli appalti di lavori
pubblici che si svolgono nell'ambito
territoriale regionale), e successive
modifiche.
Art. 19
Offerte in variante
1. Quando l'aggiudicazione avviene secondo
il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, il soggetto aggiudicatore può
prendere in considerazione le varianti
presentate dagli offerenti, se conformi ai
requisiti minimi prescritti dalla stessa
amministrazione.
2. Il soggetto aggiudicatore indica nel
bando di gara se le varianti sono ammesse;
in mancanza di indicazione, le varianti non
sono ammesse.
3. Il soggetto aggiudicatore che ammette le
varianti precisa nel capitolato speciale i
requisiti minimi che le varianti devono
rispettare, nonché le modalità per la loro
presentazione.
4. Nelle procedure di aggiudicazione degli
appalti pubblici di forniture o di servizi,
i soggetti aggiudicatori che abbiano
autorizzato varianti non possono respingere
una variante per il solo fatto che se
accolta, configurerebbe, rispettivamente, o
un appalto di servizi anziché un appalto
pubblico di forniture o un appalto di
forniture anziché un appalto pubblico di
servizi.
Art. 20
Offerte anormalmente basse
1. Se per un appalto di importo inferiore o
superiore alla soglia comunitaria, qualunque
sia il criterio di aggiudicazione, alcune
offerte appaiono anormalmente basse rispetto
alla prestazione, il soggetto aggiudicatore,
prima di respingere tali offerte richiede
per iscritto le precisazioni ritenute
pertinenti in merito agli elementi
costitutivi dell'offerta che possono, in
particolare, riguardare:
a) l'economia del processo di costruzione,
del processo di fabbricazione dei prodotti o
del metodo di prestazione del servizio;
b) le soluzioni tecniche adottate e/o le
condizioni particolarmente favorevoli di cui
dispone l'offerente per eseguire i lavori,
per fornire i prodotti, per prestare i
servizi;
c) l'originalità dei lavori, delle forniture
o dei servizi proposti;
d) l'eventualità che l'offerente abbia
ottenuto un aiuto di Stato;
e) il costo del lavoro, come periodicamente
determinato dal competente Ministero in
apposite tabelle.
2. Non sono ammesse giustificazioni in
relazione a trattamenti salariali minimi
inderogabili stabiliti dalla legge o da
fonti autorizzate dalla legge.
3. Per gli appalti di lavori non sono
ammesse giustificazioni in relazione agli
oneri di sicurezza per i quali non sia
ammesso ribasso d'asta in conformità
all'articolo 131 del decreto legislativo n.
163 del 2006 e successive modifiche, nonché
al piano di sicurezza e coordinamento di cui
all'articolo 12 del decreto legislativo n.
494 del 1996 e alla relativa stima dei costi
conforme all'articolo 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 luglio 2003,
n. 222 (Regolamento sui contenuti minimi dei
piani di sicurezza nei cantieri temporanei o
mobili, in attuazione dell'articolo 31,
comma 1, della L. 11 febbraio 1994, n. 109).
4. Per gli appalti di servizi e forniture
nella valutazione dell'anomalia la stazione
appaltante tiene conto dei costi relativi
alla sicurezza che devono essere
specificamente indicati nell'offerta e
risultare congrui rispetto all'entità e alle
caratteristiche dei servizi o delle
forniture.
5. Il soggetto aggiudicatore chiede a tutti
i concorrenti che hanno presentato offerte
ritenute basse in modo anomalo, di
presentare le giustificazioni; verifica in
contraddittorio con il primo concorrente in
graduatoria gli elementi forniti e qualora
confermi il giudizio di anomalia
dell'offerta, procede all'aggiudicazione in
favore del secondo concorrente in
graduatoria, previa verifica dell'offerta,
se risultata anormalmente bassa, o
all'aggiudicazione in favore del concorrente
che segue, procedendo con le stesse
modalità.
6. Per gli appalti di importo superiore alla
soglia comunitaria, il soggetto
aggiudicatore che respinge un'offerta
risultata anomala, provvede ad informare la
Commissione dell'Unione europea.
7. Per gli appalti di lavori, servizi e
forniture di importo sia inferiore sia
superiore alla soglia comunitaria, da
aggiudicarsi con il criterio del prezzo più
basso, il soggetto aggiudicatore prevede nel
bando la procedura di verifica delle offerte
anomale che presentino una percentuale di
ribasso pari o superiore alla media
aritmetica dei ribassi percentuali di tutte
le offerte ammesse, con esclusione del 10
per cento, arrotondato all'unità superiore,
rispettivamente di quelle di maggior ribasso
e di quelle di minor ribasso, incrementata
dello scarto medio aritmetico dei ribassi
percentuali che superano la predetta media.
La congruità delle offerte risultate anomale
verrà valutata secondo la procedura prevista
dal comma 5.
8. Esclusivamente per gli appalti di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore
alla soglia comunitaria, le stazioni
appaltanti, possono prevedere nel bando la
procedura di esclusione automatica delle
offerte risultate anomale in seguito
all'applicazione del meccanismo di cui al
comma 7.
9. Qualora il numero delle offerte ammesse
sia inferiore a cinque, non si applica la
media aritmetica di cui al comma 7 e
l'esclusione automatica di cui al comma 8.
In tal caso, le amministrazioni appaltanti
possono valutare la congruità di ogni
offerta che appaia in base ad elementi
specifici anormalmente bassa.
10. Per gli appalti di lavori, servizi e
forniture da aggiudicarsi con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
sia di importo superiore e sia di importo
inferiore alla soglia comunitaria, le
stazioni appaltanti valutano la congruità
delle offerte in relazione alle quali sia i
punti relativi al prezzo, sia la somma dei
punti relativi agli altri elementi di
valutazione, sono entrambi pari o superiori
ai quattro quinti dei corrispondenti punti
massimi previsti dal bando di gara. Il
soggetto aggiudicatore procede alla verifica
della congruità dell'offerta, secondo i
criteri di cui al comma 5.
11. Nella predisposizione delle gare
d'appalto e nella valutazione dell'anomalia
delle offerte nelle procedure di affidamento
di appalti di lavori, servizi e forniture,
gli enti aggiudicatori sono tenuti a
valutare il costo del lavoro come
espressamente stabilito dall'articolo 86,
comma 3 bis, del decreto legislativo n. 163
del 2006 e successive modifiche.
Art. 21
Licitazione privata
semplificata per l'affidamento di lavori
1. Per l'affidamento dei lavori di importo
superiore a euro 200.000 e sino all'importo
di euro 1.500.000 IVA esclusa, le
amministrazioni aggiudicatrici e gli altri
soggetti di cui all'articolo 3, comma 2,
lettere d) ed e), denominati tutti "soggetti
aggiudicatori" procedono, di norma, secondo
la procedura di licitazione privata
semplificata, nel rispetto dei principi di
non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza. A tale
procedura partecipano i concorrenti
direttamente invitati dall'amministrazione
aggiudicatrice, in numero di almeno dieci
per gli appalti di importo inferiore a euro
500.000 e di almeno venti negli altri casi.
2. Entro trenta giorni dall'approvazione del
bilancio di previsione i soggetti
aggiudicatori che intendono avvalersi della
licitazione privata semplificata pubblicano
presso l'albo pretorio del comune dove hanno
sede e sul proprio sito internet l'elenco
annuale dei lavori appaltabili con tale
sistema; un breve avviso è pubblicato su due
quotidiani a diffusione regionale. Gli
elenchi annuali sono trasmessi
all'Osservatorio regionale dei lavori
pubblici, che ne dà adeguata pubblicità.
3. Gli operatori economici che intendono
partecipare presentano ai soggetti
aggiudicatori entro il termine stabilito
dall'avviso di cui al comma 2, apposita
domanda corredata da una dichiarazione resa
nelle forme di legge, sostitutiva
dell'attestato di qualificazione. La domanda
consente al richiedente di essere invitato
dallo stesso soggetto aggiudicatore ad
appalti per lavori della medesima tipologia,
che dovessero essere espletati entro e non
oltre tre anni decorrenti dal termine
stabilito dal predetto avviso per la
presentazione delle domande.
4. Qualora per un determinato appalto il
numero dei candidati che hanno presentato
domanda nei termini ed inseriti nell'elenco,
sia superiore a quaranta per i lavori di
importo inferiore a euro 500.000 e a
sessanta per quelli di importo superiore, è
facoltà del soggetto aggiudicatore procedere
al sorteggio dei concorrenti fino a
raggiungere il numero massimo indicato nel
presente comma; l'esito del sorteggio deve
essere riportato in apposito verbale.
5. Qualora, invece, le imprese che abbiano
presentato domanda di invito siano di numero
inferiore al numero minimo indicato nel
comma 1, la procedura di cui al presente
articolo non può essere utilizzata e si
procede mediante licitazione privata, previa
pubblicazione del bando di gara ai sensi
dell'articolo 22, comma 17, e con le
procedure ivi indicate.
6. Nel corso dell'anno, esaurita la prima
tornata di inviti, le imprese possono essere
nuovamente invitate.
7. Nelle procedure previste nel presente
articolo non è richiesta la cauzione
provvisoria; i concorrenti invitati
presentano in sede di gara l'offerta e una
dichiarazione con la quale attestano di non
trovarsi in nessuna delle condizioni di
esclusione dagli appalti e confermano il
possesso dell'attestazione di qualificazione
per importi e categorie adeguati.
8. Devono, inoltre, presentare la
dichiarazione con la quale attestano di aver
preso visione dei luoghi in cui devono
essere realizzati i lavori, di aver
esaminato gli elaborati progettuali, di aver
giudicato i prezzi offerti nel loro
complesso remunerativi, di essere a
conoscenza di tutte le circostanze generali
e particolari che possono influire
sull'esecuzione dei lavori, di essere in
possesso di idonea attrezzatura e di
disporre di adeguata manodopera.
9. Nel sito internet del soggetto
aggiudicatore sono indicati, alla
conclusione della procedura, i nominativi
dei soggetti invitati, del concorrente
aggiudicatario e l'importo di
aggiudicazione.
10. I soggetti aggiudicatori richiedono,
entro cinque giorni dalla conclusione della
gara e prima di procedere all'approvazione
dell'aggiudicazione, al concorrente
provvisoriamente aggiudicatario di
comprovare entro un termine perentorio non
superiore a dieci giorni dal ricevimento
della richiesta, il possesso dei requisiti
dichiarati in fase di gara.
11. La stazione appaltante procede alla
verifica del possesso dei requisiti
dichiarati ai sensi dell'articolo 18, commi
3, 4 e 5, fatto salvo per quanto concerne
l'escussione della cauzione.
12. Eventuali ulteriori elenchi di lavori
appaltabili con il sistema della licitazione
privata semplificata che, per motivate
ragioni, non siano stati pubblicati entro il
termine stabilito dal comma 2, possono
essere resi noti anche in data successiva
con le stesse modalità.
Art. 22
Bandi di gara, esiti,
pubblicità
Termini di presentazione delle domande e
delle offerte
1. Al fine di uniformare i comportamenti
delle amministrazioni aggiudicatrici e degli
enti aggiudicatori e di semplificare gli
adempimenti, gli Assessorati competenti
pubblicano sul sito internet della Regione
autonoma della Sardegna gli schemi di bando
ai quali le stazioni appaltanti devono, di
norma, attenersi.
2. Per appalti di lavori, servizi e
forniture di importi pari o superiori alla
soglia comunitaria, il bando di gara
integrale è pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea, sul
Bollettino ufficiale della Regione e sul
sito internet della Regione autonoma della
Sardegna, nonché sul sito della stazione
appaltante.
3. È pubblicato su due quotidiani a
diffusione nazionale e su due quotidiani a
diffusione regionale un breve avviso
contenente i dati essenziali dell'appalto,
il termine per la ricezione delle domande di
partecipazione o delle offerte (in caso di
procedura aperta), l'indicazione
dell'ufficio presso il quale possono essere
acquisite le informazioni, l'indicazione
esatta dei siti internet presso i quali il
suddetto bando integrale è pubblicato,
nonché la data di trasmissione del bando di
gara alla Commissione dell'Unione europea,
per la pubblicazione sulla Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea.
4. Sono fatte salve ulteriori modalità di
pubblicazione che dovessero essere previste
dalle direttive europee.
5. Le stazioni appaltanti devono essere in
grado di comprovare la data di trasmissione
degli avvisi o bandi.
6. La Commissione di cui al comma 3 rilascia
alla stazione appaltante una conferma della
pubblicazione dell'informazione trasmessa in
cui è citata la data di pubblicazione che
vale come prova della pubblicazione.
7. Con le stesse modalità devono essere
pubblicati gli avvisi di preinformazione;
detta pubblicazione è obbligatoria solo se i
soggetti aggiudicatori si avvalgono della
facoltà di ridurre i termini di ricezione
delle offerte.
8. Per gli appalti di lavori, forniture e
servizi di importo pari o superiore alle
soglie comunitarie, nelle procedure aperte,
il termine minimo per la ricezione delle
offerte è di cinquantadue giorni dalla data
di invio del bando di gara alla Commissione
dell'Unione europea.
9. Nelle procedure ristrette, nelle
procedure negoziate con pubblicazione di un
bando di gara di cui all'articolo 38 e nel
dialogo competitivo:
a) il termine minimo per la ricezione delle
domande di partecipazione è di trentasette
giorni dalla data di trasmissione del bando
di gara alla Commissione dell'Unione
europea;
b) nelle procedure ristrette il termine
minimo per la ricezione delle offerte è di
quaranta giorni dalla data della
trasmissione dell'invito.
10. Nei casi in cui i soggetti aggiudicatori
abbiano pubblicato un avviso di
preinformazione, il termine minimo per la
ricezione delle offerte di cui al comma 8 e
al comma 9, lettera b), può essere ridotto a
trentasei giorni ed eccezionalmente fino a
ventidue giorni. Il termine ridotto è
ammesso a condizione che l'avviso di
preinformazione contenga le informazioni
essenziali relative all'appalto richieste
nell'allegato IV A, sempreché tale avviso di
preinformazione sia stato inviato per la
pubblicazione non meno di cinquantadue
giorni e non oltre dodici mesi prima della
data di trasmissione del bando di gara.
11. Qualora i bandi siano redatti e
trasmessi per via elettronica secondo il
formato e le modalità di trasmissione
precisati nell'allegato V, numero 3), i
termini per la ricezione delle offerte di
cui ai commi 8 e 10, nelle procedure aperte,
e il termine per la ricezione delle domande
di partecipazione di cui al comma 9, lettera
a), nelle procedure ristrette, nelle
procedure negoziate e nel dialogo
competitivo possono essere ridotti di sette
giorni.
12. Una riduzione di cinque giorni dei
termini per la ricezione delle offerte di
cui al comma 8 e al comma 9, lettera b), è
possibile qualora il soggetto aggiudicatore
consenta, per via elettronica e a decorrere
dalla pubblicazione del bando secondo
l'allegato V, l'accesso libero, diretto e
completo al capitolato d'oneri e ad ogni
documento complementare precisando nel testo
del bando l'indirizzo internet presso il
quale tale documentazione è accessibile.
Detta riduzione è cumulabile con quella
prevista al comma 10.
13. Nelle procedure ristrette e nelle
procedure negoziate con pubblicazione di un
bando di gara di cui all'articolo 38,
allorché l'urgenza renda impossibile
rispettare i termini minimi previsti al
presente articolo, i soggetti aggiudicatori
possono stabilire:
a) un termine per la ricezione delle domande
di partecipazione, non inferiore a quindici
giorni dalla data di trasmissione del bando
di gara o a dieci giorni se il bando è
trasmesso per via elettronica secondo il
formato e le modalità di trasmissione di cui
all'allegato V, numero 3);
b) nelle procedure ristrette, un termine per
la ricezione delle offerte, non inferiore a
10 giorni dalla data di trasmissione
dell'invito a presentare offerte.
14. Per gli appalti di lavori, forniture e
servizi di importo inferiore alla soglia
europea, fatto salvo quanto previsto al
comma 17, il bando di gara in forma
integrale è pubblicato presso l'albo
pretorio del comune dove ha sede la stazione
appaltante, sul sito internet della Regione
autonoma della Sardegna e su quello della
stazione appaltante.
15. Un estratto di avviso di gara è
pubblicato su almeno un quotidiano a
diffusione nazionale e su almeno due
quotidiani a diffusione regionale e deve
contenere i dati essenziali dell'appalto, il
termine per la ricezione delle domande di
partecipazione o delle offerte (in caso di
procedura aperta), l'indicazione
dell'ufficio presso il quale possono essere
acquisite le informazioni, l'indicazione
esatta dei siti internet presso i quali il
suddetto bando integrale è stato pubblicato,
nonché la data di trasmissione del bando di
gara al comune per la pubblicazione
nell'albo pretorio.
16. La pubblicazione sul sito internet della
Regione sostituisce ogni altra forma di
pubblicità, fatta eccezione per le forme
espressamente previste dai commi 14 e 15.
17. Per gli appalti di lavori di importo
inferiore a euro 1.500.000, per i quali non
si proceda con il sistema della licitazione
privata semplificata, il bando di gara in
forma integrale è pubblicato presso l'albo
pretorio del comune dove ha sede la stazione
appaltante e sul sito internet della Regione
autonoma della Sardegna e della stazione
appaltante; un breve avviso di gara è
pubblicato su due quotidiani a diffusione
regionale. Nelle procedure previste dal
presente comma la cauzione provvisoria non è
dovuta; i concorrenti invitati presentano in
sede di gara solamente l'offerta e le
dichiarazioni di cui all'articolo 21, commi
7 e 8; la stazione appaltante procede alle
verifiche dei requisiti richiesti dal bando
secondo quanto previsto all'articolo 18,
commi 3, 4 e 5, fatto salvo per quanto
concerne l'escussione della cauzione.
18. Per lavori di importo inferiore a euro
500.000 la pubblicazione può essere
effettuata soltanto nell'albo pretorio del
comune, nell'albo della stazione appaltante
e sul sito internet della stessa stazione
appaltante.
19. Nelle procedure ristrette il termine di
ricezione delle domande di partecipazione
non può essere inferiore a venti giorni
dalla data di invio del bando integrale al
comune; nel caso di urgenza, debitamente
motivata, tale termine non può comunque
essere inferiore a dieci giorni; il termine
per la ricezione delle offerte non può
essere inferiore a trenta giorni dalla data
di invio della lettera di invito.
20. Nelle procedure aperte il termine per la
presentazione delle offerte non può essere
inferiore a trenta giorni dalla data di
invio del bando integrale al comune dove ha
sede l'amministrazione appaltante, per la
pubblicazione all'albo pretorio.
21. In caso di motivata urgenza il termine
di ricezione delle offerte nelle procedure
aperte e ristrette, può essere ridotto, ma
non può comunque essere inferiore a quindici
giorni.
22. Con le stesse forme di pubblicità
previste dal presente articolo le
amministrazioni aggiudicatici procedono alla
pubblicazione degli avvisi di esito gara
entro quarantotto giorni dalla
aggiudicazione dell'appalto o dalla
conclusione dell'accordo quadro; non
sussiste l'obbligo di pubblicare l'avviso
per l'aggiudicazione dei singoli appalti
basati su tale accordo.
23. Nelle procedure basate sul sistema
dinamico di acquisizione, l'avviso deve
essere pubblicato entro quarantotto giorni
dalla conclusione di ogni appalto, fatta
salva la facoltà per la stazione appaltante
di raggruppare gli avvisi su base
trimestrale.
24. Alla trasmissione delle domande di
partecipazione alle procedure di
aggiudicazione di contratti pubblici si
applicano le seguenti disposizioni:
a) le domande di partecipazione possono
essere presentate, a scelta dell'operatore
economico, per telefono o per iscritto
mediante lettera, telegramma, telex e fax;
b) le domande di partecipazione presentate
per telefono devono essere confermate, prima
della scadenza del termine previsto per la
loro ricezione, per iscritto mediante
lettera, telegramma, telex e fax;
c) le domande di partecipazione possono
essere presentate per via elettronica, con
le modalità previste dal presente articolo,
solo se consentito dalle stazioni
appaltanti;
d) le stazioni appaltanti possono esigere
che le domande di partecipazione presentate
mediante telex e fax siano confermate per
posta; in tal caso esse ne danno indicazione
nel bando di gara con la previsione del
termine entro il quale tale richiesta
dev'essere soddisfatta.
25. Le spese preventivabili di pubblicità di
bandi, avvisi e quelle relative a inviti e
comunicazioni sono inserite nel quadro
economico del progetto tra le somme a
disposizione della stazione appaltante.
Art. 23
Lavori scorporabili
1. Ferme restando le disposizioni statali in
materia di subappalto, le stazioni
appaltanti indicano negli atti di gara
l'importo complessivo dell'opera o del
lavoro oggetto dell'appalto, la categoria
prevalente e la relativa classifica, nonché
le parti appartenenti alle categorie
generali o specializzate, di cui si compone
l'opera o il lavoro, diverse dalla categoria
prevalente, con i relativi importi e
categorie che, a scelta del concorrente,
sono anche interamente subappaltabili o
affidabili a cottimo e comunque
scorporabili, fatte salve le vigenti
disposizioni che prevedono per particolari
ipotesi il divieto di subappalto.
2. Le parti costituenti l'opera o il lavoro
subappaltabili e scorporabili sono quelle di
valore singolarmente superiore al 10 per
cento dell'importo complessivo dell'opera o
del lavoro, ovvero di importo superiore a
euro 150.000.
Art. 24
Qualificazione negli appalti
1. I soggetti esecutori a qualsiasi titolo
di lavori pubblici che si svolgono nel
territorio regionale devono essere
qualificati ai sensi della legge regionale
n. 14 del 2002, e successive modifiche, o,
in alternativa, ai sensi della normativa
statale in materia, norme alle quali
espressamente si rinvia; pertanto le
stazioni appaltanti opere pubbliche da
eseguire nell'ambito del territorio
regionale, indipendentemente dalla fonte di
finanziamento, devono ammettere agli appalti
di tali opere sia imprese aventi la sola
iscrizione all'albo regionale degli
appaltatori di opere pubbliche, sia imprese
in possesso della sola attestazione
rilasciata dalle SOA.
2. Per gli appalti di servizi e forniture i
soggetti aggiudicatori precisano, ai fini
della qualificazione, quali siano i
requisiti che i concorrenti devono possedere
per provare la capacità economica e
finanziaria e la capacità tecnica e
professionale di cui agli articoli 27 e 28.
3. Un operatore economico può, per un
determinato appalto di lavori, servizi e
forniture, fare riferimento sulle capacità
economica, finanziaria, tecnica e
professionale di altri soggetti, a
prescindere dalla natura dei suoi legami con
questi ultimi. In tal caso deve dimostrare
al soggetto aggiudicatore che dispone dei
mezzi necessari fornendo, almeno, la
dichiarazione di impegno di tali soggetti.
Alle stesse condizioni un raggruppamento di
operatori economici può fare affidamento
sulle capacità dei partecipanti al
raggruppamento o di altri soggetti.
4. Per l'attuazione della disposizione di
cui al comma 3 si rinvia, per quanto non
previsto dalla presente legge, alle
disposizioni del decreto legislativo n. 163
del 2006.
5. Per le imprese stabilite in altri Stati
aderenti all'Unione europea l'esistenza dei
requisiti prescritti per la partecipazione
delle imprese italiane alle gare è accertata
in base alla documentazione prodotta secondo
le normative vigenti nei rispettivi paesi.
6. Nel caso di appalti di forniture e di
appalti di servizi, i lavori, anche se
accessori e di rilievo
economico inferiore al 50 per cento, devono
essere eseguiti esclusivamente da soggetti
qualificati per appalti di lavori.
7. In ogni caso l'operatore economico che
concorre alla procedura di affidamento di un
contratto misto deve possedere, per ciascuna
prestazione di lavori, servizi e forniture,
i requisiti di qualificazione e capacità
prescritti dalla presente legge e dalla
normativa regionale o statale richiamata.
Art. 25
Selezione degli operatori
economici
1. L'aggiudicazione degli appalti avviene
previo accertamento dell'idoneità degli
operatori economici da parte dei soggetti
aggiudicatori. Tale accertamento è eseguito
secondo criteri oggettivi e non
discriminatori, volti ad accertare le
capacità professionali e tecniche e, in
riferimento all'oggetto dell'appalto, le
capacità economiche e finanziarie.
2. Qualunque sia la procedura adottata i
soggetti aggiudicatori sono tenuti a
verificare che fra i soggetti invitati a
presentare offerta non sussistano rapporti
di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del
Codice civile o che le relative offerte non
siano imputabili ad un unico centro
decisionale, sulla base di univoci elementi.
3. I candidati o gli offerenti non possono
essere respinti soltanto per il fatto che
siano persone fisiche o persone giuridiche.
Tuttavia per gli appalti pubblici di servizi
o di lavori, nonché per gli appalti pubblici
di forniture che comprendano servizi e/o
lavori di posa in opera e di installazione,
alle persone giuridiche può essere imposto
d'indicare nell'offerta o nella domanda di
partecipazione il nominativo e le qualifiche
professionali delle persone incaricate di
fornire una prestazione determinata.
4. I concorrenti alle gare, se cittadini
italiani o di altro Stato membro residenti
in Italia, possono essere invitati a provare
la loro iscrizione nel registro della Camera
di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, o nel registro delle
Commissioni provinciali per l'artigianato, o
presso i competenti consigli nazionali degli
organi professionali; per i cittadini di
altri Stati membri, non residenti in Italia,
può essere richiesto di comprovare, mediante
dichiarazione giurata o certificato,
l'iscrizione in uno dei registri commerciali
o professionali come precisati negli
allegati VI A, VI B, VI C.
5. Nelle procedure di aggiudicazione degli
appalti pubblici di servizi, se i candidati
o gli offerenti devono essere in possesso di
una particolare autorizzazione ovvero
appartenere a una particolare organizzazione
per poter prestare nel proprio paese
d'origine il servizio in questione, la
stazione appaltante può chiedere loro di
provare il possesso di tale autorizzazione
ovvero l'appartenenza all'organizzazione di
cui trattasi.
Art. 26
Motivi di esclusione
1. Per i motivi di esclusione dalla
partecipazione alle gare si rinvia alla
normativa statale.
2. Costituisce altresì causa di esclusione
il mancato assolvimento dell'obbligo di
avvenuto sopralluogo secondo le modalità
indicate dalla stazione appaltante.
Art. 27
Capacità economica e
finanziaria
del fornitore e del prestatore di servizi
1. La capacità economica e finanziaria di un
"fornitore" o "prestatore di servizi" può
essere provata mediante una o più delle
seguenti referenze:
a) idonee dichiarazioni bancarie ed,
eventualmente, comprovata copertura
assicurativa contro i rischi professionali;
b) bilanci o estratti di bilanci, se la
pubblicazione sia obbligatoria in base alla
legislazione del paese di appartenenza;
c) dichiarazione concernente il fatturato
globale di impresa e l'importo relativo ai
servizi o forniture nel settore oggetto
della gara, realizzati al massimo negli
ultimi tre esercizi.
2. I soggetti aggiudicatori precisano, nel
bando di gara o nell'invito a presentare
offerte, le referenze che i concorrenti
dovranno presentare, nonché le altre
eventuali referenze probanti che devono
essere presentate.
3. L'operatore economico che per
giustificati motivi non è in grado di
presentare le referenze chieste dal soggetto
aggiudicatore è autorizzato a provare la
propria capacità economica e finanziaria
mediante qualsiasi altro documento
considerato idoneo dallo stesso soggetto.
4. Ai fini della qualificazione il
concorrente attesta il possesso dei
requisiti previsti al comma 1, lettere b) e
c), mediante dichiarazione sottoscritta in
conformità alle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa); il
regolamento di cui all'articolo 4 indica le
modalità di presentazione, da parte
dell'aggiudicatario, della documentazione
comprovante quanto dichiarato; il requisito
di cui al comma 1, lettera a) è comprovato
con dichiarazione di almeno due istituti
bancari.
Art. 28
Capacità tecniche e
professionali
del fornitore e del prestatore di servizi
1. Nelle procedure di aggiudicazione degli
appalti pubblici di forniture, la capacità
tecnica e professionale del fornitore può
essere provata in uno o più dei seguenti
modi, a seconda della natura, della quantità
e dell'impiego dei prodotti da fornire:
a) presentazione di un elenco delle
principali forniture effettuate negli ultimi
tre anni, con indicazione dei rispettivi
importi, periodi e destinatari, pubblici o
privati:
1) nel caso in cui il destinatario sia
un'amministrazione aggiudicatrice la
fornitura è comprovata da certificati
rilasciati o vistati dall'autorità
competente;
2) nel caso in cui il destinatario sia un
privato la fornitura è comprovata
dall'attestazione dell'acquirente ovvero, in
mancanza di tale attestazione, semplicemente
dichiarata dal fornitore;
b) indicazione dei tecnici o degli organi
tecnici, che facciano o meno parte
integrante dell'impresa del fornitore, e in
particolar modo di quelli responsabili del
controllo della qualità;
c) descrizione dell'attrezzatura tecnica,
delle misure adottate dal fornitore per
garantire la qualità, nonché degli strumenti
di studio e di ricerca di cui dispone;
d) verifica effettuata dalla stazione
appaltante o, per suo incarico, da un
organismo ufficiale competente del paese in
cui è stabilito il fornitore, qualora i
prodotti da fornire siano di natura
complessa o, eccezionalmente, debbano
rispondere ad una finalità particolare; il
controllo riguarda le capacità di produzione
del fornitore e, se necessario, di studio e
di ricerca e le misure adottate per
garantire la qualità;
e) campioni, descrizioni e fotografie dei
prodotti da fornire, la cui autenticità sia
certificabile a richiesta di una stazione
appaltante;
f) certificati rilasciati da istituti o
servizi ufficiali incaricati del controllo
della qualità, di riconosciuta competenza, i
quali attestino la conformità di prodotti
ben individuati mediante riferimenti a
determinate specifiche o norme.
2. Nelle procedure di aggiudicazione degli
appalti pubblici di servizi, la capacità
tecnica ed economica dei prestatori può
essere provata in uno o più dei seguenti
modi, a seconda della natura, della quantità
e della destinazione dei servizi da
prestare:
a) presentazione di un elenco dei principali
servizi prestati negli ultimi tre anni, con
indicazione degli importi, dei periodi e dei
destinatari, pubblici o privati, dei servizi
prestati:
1) nel caso di un'amministrazione
aggiudicatrice la prestazione dei servizi è
provata da certificati rilasciati o vistati
dall'autorità competente;
2) nel caso di committenti privati
l'effettiva prestazione va attestata dal
committente ovvero, in
mancanza di tale attestazione, semplicemente
dichiarata dal prestatore di servizi;
b) indicazione dei tecnici o degli organi
tecnici, che facciano o meno parte
integrante dell'impresa del prestatore di
servizi, e più particolarmente di quelli
responsabili del controllo della qualità;
c) descrizione delle misure adottate dal
prestatore di servizi per garantire la
qualità, nonché degli strumenti di studio e
di ricerca di cui dispone;
d) verifica eseguita dalla stazione
appaltante, o, per suo incarico, da un
organismo ufficiale competente del paese in
cui è stabilito il prestatore di servizi,
qualora i servizi da prestare siano di
natura complessa o, eccezionalmente, debbano
rispondere ad una finalità particolare; il
controllo verte sulla capacità tecnica del
prestatore di servizi e, se necessario,
sugli strumenti di studio e di ricerca di
cui dispone, nonché sulle misure adottate
per garantire la qualità;
e) indicazione dei titoli di studio e
professionali del prestatore di servizi o
dei dirigenti dell'impresa e in particolare
dei soggetti concretamente responsabili
della prestazione dei servizi;
f) nei casi in cui sia necessario,
indicazione delle misure di gestione
ambientale che l'operatore economico può
applicare durante la realizzazione
dell'appalto;
g) indicazione del numero medio annuo dei
dipendenti del concorrente e dei dirigenti,
con riferimento agli ultimi tre anni;
h) dichiarazione circa l'attrezzatura, i
mezzi e l'equipaggiamento tecnico di cui il
prestatore di servizi dispone per fornire i
servizi oggetto dell'appalto.
3. Il soggetto aggiudicatore precisa nel
bando di gara o nell'invito a presentare
offerta quali fra le referenze previste ai
commi 1 e 2 debbano essere presentate.
4. Ai fini della qualificazione il
concorrente attesta il possesso dei
requisiti previsti dal presente articolo
mediante dichiarazione sottoscritta in
conformità alle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 2000;
il regolamento di cui all'articolo 4 indica
le modalità di presentazione, da parte
dell'aggiudicatario, della documentazione
comprovante quanto dichiarato.
Art. 29
Soggetti ammessi alle gare,
raggruppamenti e consorzi negli appalti di
lavori
1. Per gli appalti di lavori pubblici, i
soggetti ammessi alle gare, i raggruppamenti
ed i consorzi, nonché i divieti ed i limiti
alla partecipazione sono disciplinati dalla
normativa statale, fatta eccezione per la
qualificazione dei soggetti, per la quale si
rinvia all'articolo 24.
Art. 30
Incentivi per i consorzi di
imprese negli appalti di lavori
1. I consorzi di imprese hanno facoltà di
far eseguire i lavori dai propri consorziati
senza che ciò costituisca subappalto, ferma
restando la responsabilità sussidiaria e
solidale degli stessi nei confronti della
stazione appaltante e purché i consorziati
possiedano i requisiti generali e speciali
di qualificazione ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia.
2. Si intendono per consorzi stabili quelli
in possesso, a norma dell'articolo 35 del
decreto legislativo n. 163 del 2006, dei
requisiti previsti dall'articolo 40 del
medesimo decreto, formati da non meno di tre
consorziati che, con decisione assunta dai
rispettivi organi deliberativi, abbiano
stabilito di operare in modo congiunto nel
settore dei lavori pubblici, per un periodo
di tempo non inferiore a cinque anni,
istituendo a tal fine una comune struttura
di impresa.
3. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo
21 della legge regionale n. 14 del 2002:
a) dopo le parole "inferiore alla somma"
sono aggiunte le seguenti: "aumentata del 30
per cento";
b) l'ultima frase "per la classifica di
importo illimitato è in ogni caso necessario
che almeno una tra le imprese consorziate
già possieda tale qualificazione." è
sostituita dalla seguente: "per la
qualificazione alla classifica di importo
illimitato è in ogni caso necessario che
almeno una tra le imprese consorziate già
possieda tale qualificazione, ovvero che tra
le imprese consorziate ve ne sia almeno una
con qualificazione per classifica VIII ed
un'altra con classifica VI o superiore,
ovvero che tra le imprese consorziate ve ne
siano almeno due con qualificazione per
classifica VII.".
Art. 31
Soggetti ammessi alle gare,
raggruppamenti
e consorzi negli appalti di forniture e
servizi
1. Per gli appalti di forniture e servizi i
soggetti ammessi alle gare, i raggruppamenti
ed i consorzi, nonché i divieti ed i limiti
alla partecipazione sono disciplinati dalla
normativa statale.
Art. 32
Norme di garanzia della
qualità e di gestione ambientale
1. Qualora i soggetti aggiudicatori
richiedano la presentazione di certificati
rilasciati da organismi indipendenti per
attestare che il concorrente osservi
determinate norme in materia di garanzia
della qualità, essi fanno riferimento ai
sistemi di garanzia della qualità basati
sulla serie di norme europee in materia e
certificati da organismi conformi alla serie
delle norme europee relative
all'accreditamento.
2. Qualora nei casi di cui all'articolo 28,
comma 2, lettera f), i soggetti
aggiudicatori richiedano la presentazione di
certificati rilasciati da organismi
indipendenti per attestare il rispetto da
parte dell'operatore economico di
determinate norme di gestione ambientale,
essi fanno riferimento al sistema
comunitario di ecogestione e audit (Emas) o
a norme di gestione ambientale basate su
pertinenti norme europee o internazionali
relative alla certificazione.
3. I soggetti aggiudicatori riconoscono i
certificati equivalenti rilasciati da
organismi stabiliti in altri Stati membri.
Essi ammettono parimenti altre prove
relative all'impiego di misure equivalenti
di garanzia della qualità, di attestazione o
certificazione ambientale, prodotte dagli
operatori economici.
Art. 33
Elenchi di operatori
economici
1. Per le procedure semplificate di cui
all'articolo 39, commi 3 e 4, e agli
articoli 40 e 41 i soggetti aggiudicatori
possono istituire elenchi di operatori
economici, previa adeguata pubblicità e
senza alcuna limitazione territoriale; gli
stessi soggetti devono stabilire le modalità
di iscrizione e di utilizzo dei suddetti
elenchi, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza.
Art. 34
Contratto di concessione di
lavori pubblici
1. Per le amministrazioni aggiudicatrici di
cui all'articolo 3, comma 2, lettere a) e
b), è ammesso il ricorso all'affidamento in
concessione di un lavoro solo nel caso che
la controprestazione a favore del
concessionario consista unicamente nel
diritto di gestire l'opera oggetto di
concessione. Tale diritto può anche essere
accompagnato dal pagamento di un prezzo
purché questo non sia superiore al prezzo
equivalente alla controprestazione derivante
dalla gestione dell'opera.
2. L'amministrazione aggiudicatrice può
stabilire una durata della concessione
superiore a trent'anni, al fine di
assicurare il perseguimento dell'equilibrio
economico-finanziario degli investimenti,
tenendo conto del rendimento della
concessione, del prezzo, dei rischi connessi
alle modifiche delle condizioni di mercato.
Eventuali variazioni apportate
dall'amministrazione alle condizioni di
base, o intervenute modifiche legislative o
regolamentari che stabiliscano nuovi
meccanismi tariffari o nuove condizioni per
l'esercizio dell'attività prevista in
concessione, che determinano una modifica
dell'equilibrio del piano, comportano la sua
revisione, da attuare mediante
rideterminazione delle nuove condizioni di
equilibrio. In mancanza della predetta
revisione il concessionario può recedere
dalla concessione. Nel caso in cui le
variazioni apportate risultino favorevoli al
concessionario, la revisione del piano deve
essere effettuata a vantaggio del
concedente.
3. Gli adempimenti essenziali che le
amministrazioni aggiudicatrici devono porre
in essere per l'affidamento a soggetti
privati della concessione di opere sono:
a) la predisposizione di un progetto
preliminare, di un capitolato di condizioni
e di uno schema di convenzione per la
gestione dell'opera;
b) la definizione dei requisiti minimi dei
candidati a presentare l'offerta;
c) la definizione dei criteri per la
valutazione della migliore offerta.
4. I contratti di concessione sono affidati
utilizzando le procedure aperte, ristrette,
negoziate previa pubblicazione di bando e
dialogo competitivo e sono aggiudicati con
il sistema dell'offerta economicamente più
vantaggiosa per l'amministrazione, da
valutarsi sulla base degli elementi indicati
dall'articolo 18, comma 1, lettera c),
integrati dai seguenti:
1) durata della concessione;
2) modalità di gestione, livello e criteri
di aggiornamento delle tariffe da praticare
all'utenza;
3) ulteriori elementi da individuarsi in
base al lavoro da appaltare.
5. L'amministrazione indica, nel bando di
gara e nel capitolato d'oneri, il peso da
attribuire a ciascun elemento, e, ove
necessario, ai sub elementi e sub pesi per
determinare l'offerta economicamente più
vantaggiosa e, solo nel caso in cui per
ragioni valide e dimostrabili non sia
possibile indicare la ponderazione degli
elementi di valutazione, questi saranno
indicati in ordine decrescente di
importanza.
6. Si applica alle concessioni l'articolo 22
in materia di bandi, esiti di gara e termini
di presentazione delle domande e delle
offerte. Il termine per la presentazione
delle domande di partecipazione non può
essere, comunque, inferiore a cinquantadue
giorni dalla data di spedizione del bando.
7. L'amministrazione aggiudicatrice può
prevedere l'obbligo per il concessionario di
affidare a terzi lavori per una percentuale
non inferiore al 30 per cento del valore
globale dei lavori oggetto della concessione
e può attribuire ai candidati la facoltà di
aumentare tale percentuale; in alternativa
può invitare i candidati concessionari a
dichiarare nell'offerta la percentuale del
valore globale dei lavori oggetto della
concessione che intendono affidare a terzi.
8. Le disposizioni della presente legge non
si applicano ai lavori complementari che non
figurano nel progetto inizialmente previsto
della concessione, né nel contratto iniziale
e che sono divenuti necessari, a seguito di
una circostanza imprevista, per l'esecuzione
dell'opera, che l'amministrazione
aggiudicatrice affida al concessionario,
purché l'aggiudicatario sia l'operatore
economico che esegue tale opera, a
condizione che:
a) i lavori complementari non possano essere
tecnicamente o economicamente separati
dall'appalto iniziale senza recare gravi
inconvenienti per le amministrazioni
aggiudicatrici, oppure, pur essendo
separabili dall'esecuzione dell'appalto
iniziale, siano strettamente necessari al
suo perfezionamento;
b) l'importo cumulato degli appalti
aggiudicati per i lavori complementari non
deve superare il 50 per cento dell'importo
dell'opera iniziale oggetto della
concessione.
9. Il concessionario che è
un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi
dell'articolo 2 è tenuto, per gli appalti
che saranno eseguiti da terzi,
all'osservanza delle norme di cui alla
presente legge.
10. Il concessionario che non è
un'amministrazione aggiudicatrice è tenuto,
per gli appalti che sono eseguiti da terzi
di importo superiore alle soglie
comunitarie, a trasmettere alla Commissione
dell'Unione europea per la pubblicazione, un
bando di gara redatto secondo lo schema di
cui all'allegato IV C. Il termine per la
ricezione delle domande di partecipazione
non può essere inferiore a trentasette
giorni dalla data di spedizione del bando,
mentre il termine per la ricezione delle
offerte non può essere inferiore a quaranta
giorni dalla data di spedizione del bando o
dell'invito. Non è richiesta alcuna
pubblicità se l'appalto rientra in una delle
fattispecie previste dall'articolo 39.
11. Non si considerano terzi le imprese che
si sono raggruppate per ottenere la
concessione, né le imprese ad esse
collegate.
12. Per "impresa collegata" si intende
qualsiasi impresa su cui il concessionario
può esercitare, direttamente o
indirettamente, un'influenza dominante o
qualsiasi impresa che può esercitare
un'influenza dominante sul concessionario o
che, come il concessionario, è soggetta
all'influenza dominante di un'altra impresa
per motivi attinenti alla proprietà, alla
partecipazione finanziaria o alle norme che
disciplinano l'impresa stessa; l'influenza
dominante è presunta quando un'impresa si
trova, direttamente o indirettamente, in una
delle seguenti situazioni nei confronti di
un'altra impresa:
a) detiene la maggioranza del capitale
sottoscritto dell'impresa;
b) dispone della maggioranza dei voti
connessi alle partecipazioni al capitale
dell'impresa;
c) può designare più della metà dei membri
dell'organo di amministrazione, di direzione
o di vigilanza dell'impresa.
13. L'elenco completo di tali imprese è
unito alla candidatura per la concessione.
In ogni caso l'elenco è aggiornato in
relazione alle modifiche intervenute nelle
relazioni tra le imprese.
14. Le amministrazioni aggiudicatrici che
affidano le concessioni vigilano sul
rispetto, da parte dei concessionari che non
sono amministrazioni aggiudicatrici, delle
disposizioni del presente articolo e
trasmettono all'Autorità, tramite
l'Osservatorio regionale, una relazione
sulle concessioni affidate a soggetti che
non sono amministrazioni aggiudicatrici e
sugli appalti da questi affidati a terzi.
15. Il concessionario partecipa alla
conferenza di servizi finalizzata all'esame
e all'approvazione dei progetti di sua
competenza, senza diritto di voto. Si
applica, comunque, la disposizione di cui
all'articolo 14 quinquies della legge n. 241
del 1990, e successive modifiche.
Art. 35
Promotore privato
1. In sede di programmazione triennale o di
altri programmi di opere pubbliche le
amministrazioni aggiudicatrici di cui
all'articolo 3, comma 2, lettere a) e b),
individuano gli interventi da realizzarsi
con il totale o parziale apporto di capitale
privato.
2. Entro sessanta giorni dall'avvenuta
approvazione di tali programmi, le
amministrazioni aggiudicatrici pubblicano,
presso la propria sede, sul proprio sito
informatico e sul sito informatico della
Regione, nonché su almeno due quotidiani a
diffusione nazionale e su almeno due
quotidiani a diffusione regionale, un avviso
nel quale rendono nota la presenza negli
stessi programmi di interventi realizzabili
con capitali privati, mediante contratti di
concessione di cui all'articolo 34, nonché
il termine per la presentazione delle
proposte ed i requisiti che debbono
possedere i presentatori delle proposte.
L'avviso deve indicare i criteri,
nell'ambito di quelli di cui all'articolo
18, comma 1, lettera c), come integrato
dall'articolo 34, comma 4, in base ai quali
si procede alla valutazione comparativa
delle diverse proposte. L'avviso deve
inoltre indicare espressamente che è
previsto il diritto a favore del promotore
ad essere preferito ai soggetti di cui
all'articolo 37, comma 1, lettera b),
qualora lo stesso intenda adeguare il
proprio progetto alle offerte economicamente
più vantaggiose presentate dai predetti
soggetti offerenti.
3. I soggetti di cui al comma 5, di seguito
denominati "promotori", possono presentare
alle amministrazioni aggiudicatrici proposte
relative alla realizzazione di lavori
pubblici o di lavori di pubblica utilità,
inseriti nell'avviso di cui al comma 2, da
realizzarsi con risorse totalmente o
parzialmente a carico degli stessi
promotori. Le proposte devono contenere uno
studio di inquadramento territoriale e
ambientale, uno studio di fattibilità, un
progetto preliminare, una bozza di
convenzione, un piano economico-finanziario
asseverato da un istituto di credito o da
società di servizi costituite dall'istituto
di credito stesso ed iscritte nell'elenco
generale degli intermediari finanziari, ai
sensi dell'articolo 106 del testo unico
delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, o da una società di
revisione, ai sensi dell'articolo 1 della
legge 23 novembre 1939, n. 1966 (Disciplina
delle società fiduciarie e di revisione),
una specificazione delle caratteristiche del
servizio e della gestione, nonché
l'indicazione degli elementi di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera c), come
integrato dall'articolo 34, comma 4. Le
proposte devono inoltre essere accompagnate
dalle garanzie offerte dal promotore
all'amministrazione aggiudicatrice e devono
indicare l'importo delle spese sostenute per
la loro predisposizione, comprensivo anche
dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui
all'articolo 2578 del Codice civile. Tale
importo, soggetto all'accettazione
dell'amministrazione aggiudicatrice, non può
superare il 2,5 per cento del valore
dell'investimento, come risultante nel piano
economico-finanziario.
4. I soggetti pubblici e privati possono
inoltre presentare alle amministrazioni
aggiudicatrici, nell'ambito della fase di
programmazione, proposte d'intervento
relative alla realizzazione di opere
pubbliche o di pubblica utilità e studi di
fattibilità, senza che ciò comporti tuttavia
alcun obbligo di esame e valutazione. Le
amministrazioni possono adottare,
nell'ambito dei propri programmi, le
proposte di intervento e gli studi ritenuti
di pubblico interesse; l'adozione non
determina alcun diritto del proponente al
compenso per le prestazioni compiute o alla
realizzazione degli interventi proposti.
5. Possono presentare le proposte di cui ai
commi 1 e 4, eventualmente associati o
consorziati con enti finanziatori e con
gestori di servizi, tutti i soggetti ammessi
a partecipare alle gare per l'esecuzione di
lavori pubblici richiamati all'articolo 29,
nonché i soggetti di cui all'articolo 11,
comma 1, lettere d), e), f), g) e h), i
soggetti che svolgono in via professionale
attività finanziaria, assicurativa,
tecnico-operativa, di consulenza e di
gestione nel campo di lavori pubblici e di
pubblica utilità e dei servizi alla
collettività, che negli ultimi cinque anni
hanno partecipato in modo significativo alla
realizzazione di interventi di natura ed
importo almeno pari a quello oggetto della
proposta, nonché soggetti appositamente
costituiti, nei quali tuttavia devono essere
presenti in misura maggioritaria soci aventi
i requisiti di professionalità indicati nel
presente comma. Possono presentare proposte
anche le Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, nell'ambito degli
scopi di utilità sociale e di promozione
dello sviluppo economico dalle stesse
perseguiti, aggregandosi eventualmente ad
altri soggetti in possesso dei necessari
requisiti.
6. Entro sessanta giorni dalla ricezione
della proposta, le amministrazioni
aggiudicatrici provvedono alla verifica
della completezza dei documenti presentati e
a richiedere al promotore eventuali
integrazioni.
Art. 36
Valutazione della proposta
1. Le amministrazioni aggiudicatrici
valutano la fattibilità delle proposte
presentate sotto il profilo costruttivo,
urbanistico ed ambientale, nonché della
qualità progettuale, della funzionalità,
della fruibilità dell'opera,
dell'accessibilità al pubblico, del
rendimento, del costo di gestione e di
manutenzione, della durata della
concessione, dei tempi di ultimazione dei
lavori della concessione, delle tariffe da
applicare, della metodologia di
aggiornamento delle stesse, del valore
economico e finanziario del piano e del
contenuto della bozza di convenzione,
verificano l'assenza di elementi ostativi
alla loro realizzazione e, esaminate le
proposte stesse anche comparativamente e
sentiti i promotori che ne facciano
richiesta, provvedono ad individuare quelle
che ritengono di pubblico interesse. La
decisione delle amministrazioni
aggiudicatici deve intervenire entro quattro
mesi dalla ricezione della proposta del
promotore. Ove necessario, il responsabile
del procedimento per gli enti di
all'articolo 3, comma 2, lettera b), o il
dirigente del servizio competente per gli
enti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera
a), concorda per iscritto con il promotore
un più lungo programma di esame e
valutazione. Nella procedura negoziata di
cui all'articolo 37 il promotore può
adeguare la propria proposta a quella
giudicata dall'amministrazione più
conveniente. In questo caso, il promotore
risulta aggiudicatario della concessione.
Art. 37
Indizione della gara,
svolgimento della procedura
negoziata e aggiudicazione della concessione
1. Entro quattro mesi dall'individuazione di
una o più proposte ritenute di pubblico
interesse, le amministrazioni aggiudicatrici
procedono, per ogni proposta:
a) ad indire una gara da svolgere mediante
procedura ristretta (licitazione privata)
con il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa di cui all'articolo 18,
comma 1, lettera c), come integrato
dall'articolo 34, comma 4, ponendo a base di
gara il progetto preliminare presentato dal
promotore, eventualmente modificato sulla
base delle determinazioni delle
amministrazioni stesse, nonché i valori
degli elementi necessari per la
determinazione dell'offerta economicamente
più vantaggiosa nelle misure previste dal
piano economico-finanziario presentato dal
promotore; è altresì consentita la procedura
di appaltoconcorso;
b) ad aggiudicare la concessione mediante
una procedura negoziata da svolgere fra il
promotore ed i soggetti presentatori delle
due migliori offerte nella gara di cui alla
lettera a); nel caso in cui alla gara abbia
partecipato un unico soggetto la procedura
negoziata si svolge fra il promotore e
questo unico soggetto.
2. La proposta del promotore posta a base di
gara è per lui vincolante qualora non vi
siano altre offerte nella gara ed è
garantita dalla cauzione di cui all'articolo
54, comma 1, e da una ulteriore cauzione
pari all'importo delle spese sostenute di
cui all'articolo 35, comma 3, da versare, su
richiesta dell'amministrazione
aggiudicatrice, prima della pubblicazione
del bando di gara.
3. I partecipanti alla gara, oltre a tale
cauzione, versano, mediante fidejussione
bancaria o assicurativa, un'ulteriore
cauzione fissata dal bando in misura pari
all'importo di cui all'articolo 35, comma 3.
4. Nel caso in cui nella procedura negoziata
di cui al comma 1, lettera b), il promotore
non risulti aggiudicatario, entro un congruo
termine fissato dall'amministrazione nel
bando di gara ha diritto al pagamento, a
carico dell'aggiudicatario, dell'importo di
cui all'articolo 35, comma 3. Il pagamento è
effettuato dall'amministrazione
aggiudicatrice prelevando tale importo dalla
cauzione versata dal soggetto
aggiudicatario.
5. Nel caso in cui la gara sia esperita
mediante appalto-concorso e nella successiva
procedura negoziata di cui al comma 1,
lettera b), il promotore risulti
aggiudicatario, lo stesso è tenuto a versare
all'altro soggetto, ovvero agli altri due
soggetti che abbiano partecipato alla
procedura, il rimborso delle spese sostenute
e documentate nei limiti dell'importo di cui
all'articolo 35, comma 3. Il pagamento è
effettuato dall'amministrazione
aggiudicatrice prelevando tale importo dalla
cauzione versata dall'aggiudicatario.
6. L'amministrazione aggiudicatrice di un
appalto pubblico all'atto di una
aggiudicazione definitiva ne invia
comunicazione ai concorrenti non
aggiudicatari, provvedendo allo svincolo e
alle garanzie provvisorie eventualmente
prestate da questi soggetti per la
partecipazione alla gara.
Art. 38
Procedura negoziata
(trattativa privata)
con pubblicazione di un bando di gara
1. I soggetti aggiudicatori possono
aggiudicare appalti pubblici per lavori
mediante procedura negoziata, previa
pubblicazione di un bando di gara, nelle
fattispecie seguenti:
a) in caso di offerte irregolari presentate
nel corso di una procedura aperta o
ristretta o di dialogo competitivo, o che
risultino inaccettabili in quanto in
contrasto con le prescrizioni della gara,
purché le condizioni iniziali dell'appalto
non siano sostanzialmente modificate; i
soggetti aggiudicatori possono prescindere
dalla pubblicazione del bando qualora
invitino alla trattativa privata tutti i
concorrenti in possesso dei requisiti di cui
agli articoli 24, 27, 28, 29, 31 e 32 e per
i quali non sussistono i motivi di
esclusione previsti dall'articolo 26; le
disposizioni di cui alla presente lettera si
applicano ai lavori di importo inferiore ad
1.000.000 di euro;
b) in casi eccezionali, quando la natura dei
lavori, delle forniture o dei servizi o i
rischi connessi non consentano una
fissazione preliminare e globale dei prezzi;
c) nel caso di servizi rientranti nella
categoria 6 dell'allegato II A e di
prestazioni di natura intellettuale, quali
la progettazione di opere, se la natura
della prestazione da fornire renda
impossibile stabilire le specifiche del
contratto con la precisione sufficiente per
poter aggiudicare l'appalto selezionando
l'offerta migliore secondo le norme della
procedura aperta o della procedura
ristretta;
d) nel caso di appalti pubblici di lavori,
per i lavori realizzati unicamente a scopo
di ricerca, sperimentazione o messa a punto
e non per assicurare una redditività o il
recupero dei costi di ricerca e di sviluppo.
2. Gli operatori economici che partecipano
alla procedura negoziata disciplinata dal
presente articolo, devono essere in possesso
dei requisiti previsti per l'aggiudicazione
di appalti di uguale importo da affidarsi
mediante procedure aperte o ristrette.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, i
soggetti aggiudicatori negoziano con gli
offerenti le offerte presentate, per
adeguarle alle esigenze indicate nel bando
di gara, nel capitolato d'oneri e negli
eventuali documenti complementari per
individuare la migliore offerta.
4. Nel corso della negoziazione i soggetti
aggiudicatori garantiscono parità di
trattamento tra tutti gli offerenti e non
forniscono, in maniera discriminatoria,
informazioni che possano avvantaggiare
determinati offerenti rispetto ad altri.
5. I soggetti aggiudicatori possono
prevedere che la procedura negoziata si
svolga in fasi successive per ridurre il
numero di offerte da negoziare applicando i
criteri di aggiudicazione indicati nel bando
di gara o nel capitolato d'oneri. Il ricorso
a tale facoltà è indicato nel bando di gara
o nel capitolato d'oneri.
Art. 39
Procedura negoziata
(trattativa privata)
senza pubblicazione di un bando di gara
1. I soggetti aggiudicatori possono
aggiudicare appalti pubblici mediante
procedura negoziata senza la pubblicazione
di un bando di gara nelle fattispecie
seguenti:
a) per gli appalti pubblici di lavori,
forniture e di servizi:
1) qualora non sia stata presentata alcuna
offerta, o alcuna offerta appropriata, o non
sia stata presentata alcuna domanda di
partecipazione nel corso di una procedura
aperta o ristretta, purché le condizioni
iniziali dell'appalto non siano
sostanzialmente modificate e, per i soli
appalti di importo pari o superiore alla
soglia comunitaria, sia trasmessa alla
commissione, su richiesta, una relazione in
merito alle procedure; le disposizioni di
cui alla presente lettera si applicano ai
lavori di importo inferiore ad 1.000.000 di
euro;
2) qualora, per ragioni di natura tecnica o
artistica ovvero attinenti alla tutela di
diritti esclusivi, l'appalto possa essere
affidato unicamente ad un operatore
economico determinato;
3) nella misura strettamente necessaria,
quando per l'estrema urgenza, determinata da
eventi imprevedibili per i soggetti
aggiudicatori, non possano essere osservati
i termini per le procedure aperte, ristrette
o negoziate con pubblicazione di un bando di
gara; le circostanze addotte per
giustificare l'estrema urgenza, attestate
dal responsabile del procedimento, se
nominato, o dal dirigente del servizio
competente, non devono essere in alcun caso
imputabili alle amministrazioni
aggiudicatrici;
4) nell'eventualità di alluvioni, frane ed
altre calamità, per lavori di pronto
soccorso, di riparazione e ripristino di
opere già esistenti, di difesa del suolo e
messa in sicurezza, qualora motivi di
urgenza attestati dal responsabile del
procedimento se nominato o dal dirigente del
servizio competente, rendano incompatibili i
termini stabiliti per le procedure aperte,
ristrette o negoziate con pubblicazione di
un bando di gara; b) per gli appalti
pubblici di forniture:
1) qualora i prodotti in questione siano
fabbricati esclusivamente a scopo di
ricerca, di sperimentazione, di studio o di
sviluppo, a meno che non si tratti di
produzione sufficiente ad accertare la
redditività commerciale del prodotto o a
coprire i costi di ricerca e di sviluppo;
2) nel caso di consegne complementari
effettuate dal fornitore originario e
destinate o al rinnovo parziale di forniture
o di impianti di uso corrente o
all'ampliamento di forniture o impianti
esistenti, qualora la sostituzione del
fornitore obblighi il soggetto aggiudicatore
ad acquistare materiali con caratteristiche
tecniche differenti, il cui impiego o la cui
manutenzione comporti incompatibilità o
difficoltà tecniche sproporzionate; in tali
casi la durata di tali contratti e dei
contratti rinnovabili non può, come regola
generale, superare i tre anni;
3) per forniture quotate e acquistate in una
borsa di materie prime;
4) per l'acquisto di forniture, a condizioni
particolarmente vantaggiose, da un fornitore
che cessa definitivamente l'attività
commerciale oppure dal curatore o
liquidatore di un fallimento, di un
concordato giudiziario o di una procedura
analoga prevista nelle legislazioni o
regolamentazioni nazionali;
c) per gli appalti pubblici di servizi,
qualora l'appalto in questione faccia
seguito ad un concorso di progettazione e
debba, in base alle norme applicabili,
essere aggiudicato al vincitore o a uno dei
vincitori del concorso di progettazione; in
quest'ultimo caso tutti i vincitori devono
essere invitati a partecipare ai negoziati;
d) per gli appalti pubblici di servizi e gli
appalti pubblici di lavori:
1) per i lavori o i servizi complementari,
non compresi nel progetto inizialmente preso
in considerazione, né nel contratto
inizialmente concluso, ma che, a seguito di
circostanze impreviste, sono divenuti
necessari per l'esecuzione dell'opera o del
servizio oggetto del progetto o del
contratto, purché siano aggiudicati
all'operatore economico che presta tale
servizio o esegue tale opera, a condizione
che:
a) tali lavori o servizi complementari non
possano essere separati, sotto il profilo
tecnico o economico, dall'appalto iniziale
senza recare gravi inconvenienti al soggetto
aggiudicatore, ovvero, pur essendo
separabili dall'esecuzione dell'appalto
iniziale, siano strettamente necessari al
suo perfezionamento;
b) l'importo cumulato degli appalti
aggiudicati per lavori o servizi
complementari non deve superare il 50 per
cento dell'importo dell'appalto iniziale;
2) per nuovi lavori o servizi consistenti
nella ripetizione di lavori o servizi
analoghi già affidati allo stesso operatore
economico aggiudicatario mediante un
precedente appalto aggiudicato dagli stessi
soggetti aggiudicatori, a condizione che
tali lavori o servizi siano conformi a un
progetto di base e che tale progetto sia
stato oggetto di un primo appalto
aggiudicato secondo le procedure aperte o
ristrette; in questo caso il ricorso alla
trattativa privata è ammesso solo nei tre
anni successivi alla conclusione
dell'appalto iniziale, deve essere indicato
in occasione del primo appalto e il costo
complessivo stimato dei lavori e dei servizi
successivi è preso in considerazione dai
soggetti aggiudicatori per la determinazione
globale dell'appalto.
2. Nelle ipotesi di cui ai numeri 1), 3) e
4) della lettera a) e numero 1) della
lettera b), l'affidamento degli appalti
avviene previo esperimento di gara informale
alla quale devono essere invitati almeno
cinque concorrenti se sussistono in tal
numero operatori economici qualificati in
relazione alle prestazioni oggetto
dell'appalto. Gli operatori economici che
partecipano alle procedure negoziate
disciplinate dal presente articolo devono
essere in possesso dei requisiti previsti
per l'aggiudicazione di appalti di uguale
importo da affidarsi mediante procedure
aperte o ristrette. Qualora gli eventi di
cui al comma 1, lettera a), numero 4), siano
tali da costituire grave ed imminente
pregiudizio alla pubblica incolumità, i
soggetti aggiudicatori procedono
all'immediata realizzazione dei lavori
necessari tramite affidamento diretto, entro
il limite di spesa strettamente
indispensabile per rimuovere lo stato di
pregiudizio alla pubblica incolumità.
3. Oltre alle ipotesi indicate al comma 1 è
ammessa la trattativa privata per appalti di
lavori di importo non superiore a euro
300.000 (IVA esclusa) alla quale devono
essere invitati non meno di dieci
concorrenti, se sussistono in tal numero
operatori economici qualificati in relazione
alle prestazioni oggetto dell'appalto e cioè
in possesso dei requisiti previsti dalla
vigente normativa in materia di
qualificazione in relazione agli importi dei
lavori da eseguire.
4. La stessa procedura può essere utilizzata
per l'affidamento di servizi e forniture di
importo non superiore a euro 130.000; alla
gara devono essere invitati non meno di
dieci concorrenti, se sussistono in tal
numero operatori economici in possesso dei
necessari requisiti.
5. L'aggiudicazione delle gare di cui ai
commi 3 e 4 avviene di norma con il criterio
di aggiudicazione del prezzo più basso, con
esclusione automatica delle offerte anomale
secondo quanto previsto all'articolo 20,
comma 7.
6. Per la scelta dei concorrenti da invitare
alle procedure di cui ai commi 3 e 4, i
soggetti aggiudicatori devono istituire
appositi elenchi, nel rispetto dei principi
di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza,
previa adeguata pubblicità e senza porre
alcuna limitazione territoriale; gli stessi
soggetti devono assicurare, nel diramare gli
inviti, la rotazione degli iscritti ai
predetti elenchi. Nel sito informatico del
soggetto aggiudicatore devono essere resi
noti, alla conclusione delle procedure, i
nominativi dei concorrenti invitati e
dell'aggiudicatario, nonché l'importo di
aggiudicazione.
7. Nelle procedure di cui ai commi 3 e 4 i
concorrenti devono presentare, oltre
all'offerta e all'eventuale documentazione
tecnica, una dichiarazione, resa nelle forme
di legge, con la quale attestano il possesso
dei requisiti di qualificazione richiesti
dalla lettera di invito in relazione alla
tipologia della prestazione, di non trovarsi
in nessuna delle cause di esclusione dagli
appalti e di impegnarsi a presentare, a
richiesta del soggetto aggiudicatore, la
documentazione che comprovi quanto
dichiarato. Devono inoltre presentare la
dichiarazione di cui all'articolo 21, comma
8, opportunamente adeguata nel contenuto,
quando le gare abbiano per oggetto servizi e
forniture. Nell'ipotesi in cui il soggetto
invitato a comprovare quanto dichiarato non
fornisca la prova o non confermi il
contenuto delle dichiarazioni, viene escluso
dalla gara e la stazione appaltante procede,
per gli appalti di lavori, servizi e
forniture alla comunicazione del fatto
all'Autorità di vigilanza sui lavori
pubblici per i provvedimenti di competenza.
8. Nel caso in cui il lavoro, il servizio o
la fornitura rivestano carattere di
specialità in relazione alle caratteristiche
tecniche o di mercato, alle procedure di cui
ai commi 3 e 4 può essere invitato un numero
di concorrenti inferiore a dieci qualora il
responsabile del procedimento per le
amministrazioni di cui all'articolo 3, comma
2, lettera b), e il dirigente per le
amministrazioni di cui all'articolo 3, comma
2, lettera a) attestino che non sussistono
in tale numero operatori economici
qualificati in relazione alle prestazioni
oggetto dell'appalto.
9. Nessun appalto può essere suddiviso in
più affidamenti al fine di utilizzare le
procedure di cui ai commi 3 e 4.
Art. 40
Lavori da eseguirsi in
economia
1. Le amministrazioni aggiudicatrici ed i
soggetti di cui all'articolo 3, comma 2,
lettere d) ed e), possono individuare, con
appositi regolamenti, lavori eseguibili in
economia sia in amministrazione diretta che
per cottimo fiduciario, se rientranti in una
delle categorie sotto specificate, entro il
limite di euro 200.000:
a) manutenzione o riparazione di opere o
impianti dovuti ad eventi imprevedibili o
non realizzabili con le altre procedure
previste dalla presente legge;
b) interventi non programmabili in materia
di sicurezza;
c) lavori che non possono essere differiti,
dopo l'infruttuoso esperimento delle gare;
d) lavori necessari per la redazione dei
progetti;
e) completamento di opere o impianti a
seguito della risoluzione del contratto o in
danno dell'appaltatore inadempiente, quando
vi sia l'urgenza di completare i lavori;
f) negli altri casi che le amministrazioni
aggiudicatrici, soggetti operanti nei
settori speciali e concessionari di servizi
pubblici individuano nel loro regolamento,
in relazione alle proprie esigenze.
2. Gli esecutori dei lavori in economia
devono essere in possesso dei requisiti
previsti dalla vigente normativa in materia
di qualificazione in relazione agli importi
dei lavori da eseguire; per la loro
individuazione i soggetti di cui al comma 1
possono avvalersi degli elenchi di cui
all'articolo 39, comma 6.
3. Per l'esecuzione in economia mediante
cottimo fiduciario gli stessi soggetti
richiedono almeno dieci offerte, se
sussistono in tal numero operatori economici
qualificati in relazione alle prestazioni
oggetto dell'appalto.
4. Per lavori di importo inferiore a euro
50.000 è consentito l'affidamento diretto da
parte del responsabile del procedimento.
5. I lavori da eseguirsi in economia, per
cottimo, sono soggetti ad attestazione di
regolare esecuzione entro trenta giorni
dall'ultimazione.
Art. 41
Servizi e forniture da
eseguirsi in economia
1. Le amministrazioni aggiudicatrici ed i
soggetti di cui all'articolo 3, comma 2,
lettere d) ed e), possono individuare con
riferimento alle proprie specifiche
esigenze, con appositi regolamenti, i
servizi e le forniture da acquisire in
economia, entro il limite di euro 130.000.
2. Il ricorso al sistema di spese in
economia, nel limite dell'importo di cui al
comma 1, è inoltre consentito nelle seguenti
ipotesi:
a) risoluzione di un precedente rapporto
contrattuale, quando vi sia l'urgenza di
completare l'esecuzione del contratto;
b) eventi imprevedibili e urgenti, al fine
di scongiurare situazioni di pericolo o
danni;
c) completamento delle prestazioni non
previste dal contratto in corso, qualora non
sia possibile imporne l'esecuzione
nell'ambito dell'oggetto principale del
contratto;
d) acquisto di beni o servizi nella misura
strettamente necessaria, nel caso di
contratti scaduti, nelle more di svolgimento
delle ordinarie procedure di scelta del
contraente;
e) negli altri casi che i soggetti di cui al
comma 1 individuano nel regolamento, in
relazione alle proprie esigenze.
3. Per l'individuazione degli esecutori dei
servizi o forniture i soggetti di cui al
comma 1 possono avvalersi degli elenchi di
cui all'articolo 39, comma 6.
4. Per l'esecuzione in economia di servizi e
forniture mediante cottimo fiduciario gli
stessi soggetti richiedono almeno dieci
offerte, se sussistono in tal numero
operatori in possesso dei necessari
requisiti.
5. Per servizi o forniture inferiori a euro
30.000 è consentito l'affidamento diretto da
parte del responsabile del procedimento.
6. Le forniture ed i servizi da eseguirsi in
economia, per cottimo, sono soggetti ad
attestazione di regolare esecuzione entro
trenta giorni dall'ultimazione.
Art. 42
Dialogo competitivo
1. Nel caso di appalti particolarmente
complessi, qualora i soggetti di cui alle
lettere a), b), d) ed e) del comma 2
dell'articolo 3, denominati tutti più
brevemente "amministrazioni aggiudicatrici",
non siano oggettivamente in grado di
definire i mezzi tecnici, conformemente a
quanto previsto dalle lettere b), c) o d)
del comma 2 dell'articolo 10, atti a
soddisfare le loro necessità o i loro
obiettivi e/o non siano in grado di
specificare l'impostazione giuridica e/o
finanziaria di un progetto e ritengano che
il ricorso alla procedura aperta o ristretta
non permetta l'aggiudicazione dell'appalto,
possono avvalersi del dialogo competitivo.
2. L'aggiudicazione avviene esclusivamente
con il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici
pubblicano un bando di gara in cui rendono
note le loro necessità e le loro esigenze ed
avviano con i candidati, selezionati previa
verifica del possesso dei requisiti di
idoneità ai sensi delle disposizioni di cui
alla presente legge, un dialogo finalizzato
all'individuazione e alla definizione dei
mezzi più idonei a soddisfare le proprie
necessità.
4. Durante la fase del dialogo le
amministrazioni possono discutere con i
candidati selezionati tutti gli aspetti
dell'appalto, devono garantire la parità di
trattamento di tutti gli offerenti, non
forniscono, in modo discriminatorio,
informazioni che possano favorire alcuni
offerenti rispetto ad altri. Le
amministrazioni aggiudicatrici inoltre non
possono rivelare agli altri partecipanti le
soluzioni proposte, né altre informazioni
riservate comunicate dal candidato
partecipante al dialogo senza l'accordo di
quest'ultimo.
5. Le amministrazioni aggiudicatrici possono
prevedere che la procedura si svolga in fasi
successive, in modo da ridurre il numero di
soluzioni da discutere durante la fase del
dialogo, applicando i criteri di
aggiudicazione precisati nel bando di gara;
il ricorso a tale facoltà è indicato nel
bando di gara.
6. L'amministrazione aggiudicatrice prosegue
il dialogo finché non è in grado di
individuare le soluzioni che possano
soddisfare le sue necessità.
7. Dopo aver dichiarato concluso il dialogo
e averne informato i partecipanti, le
amministrazioni aggiudicatrici li invitano a
presentare le loro offerte finali in base
alle soluzioni presentate e specificate
nella fase del dialogo. Tali offerte devono
contenere tutti gli elementi richiesti e
necessari per l'esecuzione del progetto.
8. Su richiesta dell'amministrazione
aggiudicatrice gli offerenti possono fornire
chiarimenti e precisazioni sull'offerta e
possono anche perfezionare l'offerta.
Tuttavia tali precisazioni e chiarimenti non
possono avere l'effetto di modificare gli
elementi fondamentali dell'offerta o
dell'appalto posto in gara, la cui
variazione rischi di falsare la concorrenza
o di avere un effetto discriminatorio.
9. Le amministrazioni aggiudicatrici
valutano le offerte ricevute sulla base dei
criteri di aggiudicazione fissati nel bando
di gara e scelgono l'offerta economicamente
più vantaggiosa conformemente all'articolo
18.
10. L'amministrazione aggiudicatrice può
richiedere all'offerente che risulta aver
presentato l'offerta economicamente più
vantaggiosa di precisare gli aspetti della
sua offerta o di confermare gli impegni
assunti in fase di offerta, a condizione che
ciò non abbia l'effetto di modificare
elementi fondamentali dell'offerta o
dell'appalto quale posto in gara, falsare la
concorrenza o comportare discriminazioni.
11. Le amministrazioni aggiudicatrici
possono prevedere premi o pagamenti ai
partecipanti al dialogo.
Art. 43
Accordi quadro
1. L'accordo quadro è un accordo stipulato
tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma
2, lettere a), b), d) ed e), denominati
tutti più brevemente "amministrazioni
aggiudicatrici" e uno o più operatori
economici, al fine di definire
contrattualmente le condizioni da applicare
agli appalti da aggiudicare entro un dato
periodo, soprattutto in riferimento ai
prezzi ed eventualmente alle quantità. Gli
accordi quadro non sono ammessi per la
progettazione e per altri servizi di natura
intellettuale, salvo che siano connotati da
serialità e caratteristiche esecutive
standardizzate da individuarsi nel
regolamento di cui all'articolo 4.
2 Ai fini della conclusione di un accordo
quadro le amministrazioni aggiudicatrici
seguono le procedure previste dalla presente
legge ed applicano i criteri di
aggiudicazione stabiliti all'articolo 18.
3. In sede di aggiudicazione di appalti
pubblici basati su un accordo quadro, le
parti non possono apportare modifiche alle
condizioni fissate nello stesso.
4. La durata di un accordo quadro non può
superare i quattro anni.
5. Quando un accordo quadro è concluso con
un solo operatore economico, gli appalti
sono aggiudicati entro i limiti e le
condizioni stabiliti nello stesso; se
l'accordo non fissa tutte le condizioni, le
amministrazioni aggiudicatrici possono
consultare per iscritto l'operatore
economico, chiedendogli di completare
l'offerta.
6. Le amministrazioni aggiudicatrici che
hanno stipulato un accordo quadro con più
operatori economici possono aggiudicare gli
appalti mediante l'applicazione delle
condizioni stabilite nello stesso, senza un
nuovo confronto competitivo.
7. Quando l'accordo quadro non fissi tutte
le condizioni, le amministrazioni
aggiudicatrici possono rilanciare il
confronto competitivo fra le parti, secondo
la seguente procedura:
a) per ogni appalto da aggiudicare le
amministrazioni aggiudicatrici consultano
per iscritto tutti gli operatori economici
parti dell'accordo quadro;
b) le amministrazioni aggiudicatrici fissano
un termine sufficiente per presentare le
offerte relative a ciascun appalto, tenuto
conto di elementi quali la complessità
dell'oggetto dell'appalto e il tempo
necessario per la trasmissione delle
offerte;
c) le offerte sono presentate per iscritto e
il loro contenuto deve restare riservato
fino alla scadenza del termine previsto per
la loro presentazione;
d) le amministrazioni aggiudicatrici
aggiudicano ogni appalto all'offerente che
ha presentato l'offerta migliore sulla base
dei criteri di aggiudicazione fissati.
8. La procedura si applica esclusivamente
tra l'amministrazione aggiudicatrice e gli
operatori economici originariamente parti
dell'accordo quadro.
9. Le amministrazioni aggiudicatrici
stipulano gli accordi quadro con un numero
minimo di tre contraenti, a condizione che
vi sia un numero sufficiente di operatori
economici che risultino in regola con i
criteri di selezione.
10. Le amministrazioni aggiudicatrici non
possono fare ricorso all'accordo quadro al
fine di impedire, limitare o distorcere la
concorrenza.
Art. 44
Sistemi dinamici di
acquisizione
1. Il sistema dinamico di acquisizione è un
processo di acquisizione interamente
elettronico, per acquisti di uso corrente,
le cui caratteristiche generalmente
disponibili sul mercato soddisfano le
esigenze dell'amministrazione
aggiudicatrice, limitato nel tempo ed aperto
per tutta la sua durata a qualsivoglia
operatore economico che soddisfi i criteri
di selezione e che abbia presentato
un'offerta indicativa conforme al capitolato
d'oneri.
2. Per istituire un sistema dinamico di
acquisizione i soggetti di cui all'articolo
3, comma 2, lettere a), b), d) ed e),
denominati tutti più brevemente
"amministrazioni aggiudicatrici", seguono le
norme della procedura aperta in tutte le sue
fasi, fino all'attribuzione degli appalti da
aggiudicare nell'ambito di detto sistema.
Tutti gli offerenti che soddisfano i criteri
di selezione e che hanno presentato
un'offerta indicativa conforme al capitolato
d'oneri e agli eventuali documenti
complementari, sono ammessi nel sistema; le
offerte indicative possono essere migliorate
in qualsiasi momento a condizione che esse
restino conformi al capitolato d'oneri.
3. Per l'istituzione del sistema dinamico di
acquisizione e per l'aggiudicazione degli
appalti nell'ambito del medesimo sistema, le
amministrazioni aggiudicatrici utilizzano
esclusivamente mezzi elettronici.
4. Ai fini dell'istituzione del sistema
dinamico di acquisizione le amministrazioni
aggiudicatrici: a) pubblicano un bando di
gara precisando che si tratta di un sistema
dinamico di acquisizione;
b) precisano nel capitolato d'oneri la
natura degli acquisiti previsti che sono
oggetto di detto sistema, nonché tutte le
informazioni necessarie riguardanti il
sistema di acquisizione, l'attrezzatura
elettronica utilizzata e i dettagli pratici,
unitamente alle specifiche tecniche di
connessione;
c) consentono per via elettronica, dalla
pubblicazione del bando e fino alla
conclusione del sistema, l'accesso libero,
diretto e completo al capitolato d'oneri ed
a qualsiasi documento complementare ed
indicano nel bando di gara l'indirizzo
internet presso il quale è possibile
consultare tali documenti.
5. Per tutta la durata del sistema dinamico
di acquisizione gli operatori economici
possono presentare un'offerta indicativa,
conforme al capitolato d'oneri e agli
eventuali documenti complementari, allo
scopo di essere ammessi nel sistema
medesimo. Le amministrazioni aggiudicatrici
concludono la valutazione delle offerte
indicative entro quindici giorni a decorrere
dalla data della loro presentazione, ma
possono prolungare il periodo di valutazione
purché nessun appalto sia messo, nel
frattempo, in concorrenza. L'ammissione nel
sistema dinamico di acquisizione o il
rigetto dell'offerta indicativa è comunicato
in tempi brevi all'operatore economico.
6. Le offerte indicative ammesse possono
essere migliorate in qualsiasi momento, a
condizione che restino conformi al
capitolato d'oneri.
7. Ogni singolo appalto da aggiudicarsi nel
quadro del sistema deve essere oggetto di un
confronto concorrenziale. Il regolamento di
cui all'articolo 4 disciplina le procedure
d'affidamento dei singoli appalti.
8. La durata di un sistema dinamico di
acquisizione non può superare quattro anni,
tranne casi eccezionali debitamente
giustificati.
9. La disciplina di dettaglio è rimandata al
regolamento di cui all'articolo 4.
Art. 45
Asta elettronica
1. L'asta elettronica è un processo per fasi
successive basato su un dispositivo
elettronico di presentazione di nuovi
prezzi, modificati al ribasso, e/o di nuovi
valori riguardanti taluni elementi delle
offerte, che interviene dopo una prima
valutazione completa delle offerte,
permettendo che la loro classificazione
possa essere effettuata sulla base di un
trattamento automatico. Di conseguenza
appalti di servizi e di lavori che hanno per
oggetto prestazioni intellettuali, come la
progettazione di lavori, non possono essere
oggetto di aste elettroniche.
2. Qualora le specifiche di un appalto
pubblico possano essere definite in modo
preciso, l'amministrazione aggiudicatrice
può stabilire, indicandolo espressamente nel
bando di gara, che la sua aggiudicazione sia
preceduta da un' asta elettronica nei casi
che seguono:
a) procedure aperte, ristrette o negoziate,
limitatamente, in quest'ultimo caso,
all'ipotesi di cui all'articolo 38, comma 1,
lettera a);
b) rilancio del confronto competitivo
nell'ambito di un accordo quadro di cui
all'articolo 43, comma 7;
c) indizione di gare per appalti da
aggiudicare nell'ambito del sistema dinamico
di acquisizione.
3. L'asta elettronica riguarda:
a) unicamente i prezzi, quando l'appalto
viene attribuito al prezzo più basso;
b) i prezzi e/o i valori degli elementi
dell'offerta indicati nel capitolato
d'oneri, quando l'appalto è aggiudicato
all'offerta economicamente più vantaggiosa.
4. In ogni caso possono essere oggetto di
asta elettronica solo gli elementi
suscettibili di valutazione automatica a
mezzo elettronico, senza intervento e/o
valutazione da parte dell'amministrazione
aggiudicatrice, ossia solo gli elementi
quantificabili in modo tale da poter essere
espressi in cifre o percentuali.
5. Il capitolato d'oneri contiene:
a) gli elementi i cui valori sono oggetto
dell'asta elettronica;
b) i limiti eventuali dei valori che possono
essere presentati, quali risultano dalle
specifiche dell'oggetto dell'appalto;
c) le informazioni che sono messe a
disposizione degli offerenti nel corso
dell'asta elettronica ed, eventualmente, il
momento in cui sono messe a loro
disposizione;
d) le informazioni relative allo svolgimento
dell'asta elettronica, le condizioni alle
quali gli offerenti potranno rilanciare e,
in particolare, gli scarti minimi
eventualmente richiesti per il rilancio;
e) le informazioni relative al dispositivo
elettronico utilizzato e alle modalità e
specifiche tecniche di collegamento.
6. Tutti gli offerenti che hanno presentato
offerte ammissibili sono invitati
simultaneamente per via elettronica a
presentare nuovi prezzi e/o nuovi valori.
L'invito contiene ogni informazione
concernente il collegamento individuale al
dispositivo elettronico utilizzato e precisa
la data e l'ora d'inizio dell'asta.
7. L'asta elettronica può svolgersi in più
fasi successive, il cui calendario deve
essere indicato nell'invito a partecipare
all'asta e non può avere inizio prima di due
giorni lavorativi a decorrere dalla data di
spedizione degli inviti.
8. Nel corso di ogni fase dell'asta
elettronica le amministrazioni
aggiudicatrici comunicano in tempo reale a
tutti gli offerenti almeno le informazioni
che consentono loro di conoscere in ogni
momento la rispettiva classificazione;
possono anche comunicare altre informazioni
riguardanti altri prezzi o valori
presentati, purché risulti previsto nel
capitolato d'oneri; possono altresì rendere
noto, in qualsiasi momento, il numero di
partecipanti alla fase dell'asta.
9. In nessun caso le amministrazioni
aggiudicatrici possono rendere nota
l'identità degli offerenti durante lo
svolgimento delle fasi dell'asta
elettronica.
10. Le amministrazioni aggiudicatrici
dichiarano conclusa l'asta elettronica
secondo una o più delle seguenti modalità:
a) indicano nell'invito a partecipare
all'asta la data e l'ora preventivamente
fissate;
b) quando il numero di fasi dell'asta
fissato nell'invito a partecipare è stato
raggiunto;
c) quando non ricevono più nuovi prezzi o
nuovi valori che rispondono alle esigenze
degli scarti minimi; in questo caso le
amministrazioni aggiudicatrici precisano
nell'invito a partecipare all'asta il
termine che rispetteranno, a partire dalla
ricezione dell'ultima presentazione, prima
di dichiarare conclusa l'asta elettronica.
11. Dopo aver dichiarata conclusa l'asta
elettronica ed in funzione dei risultati
della stessa, le amministrazioni
aggiudicatrici aggiudicano l'appalto ai
sensi dell'articolo 18.
12. La disciplina di dettaglio è rimandata
al regolamento di cui all'articolo 4.
Art. 46
Concorsi di idee e di
progettazione
1. I concorsi di idee sono finalizzati
all'acquisizione di una proposta ideativa.
2. L'idea premiata è acquisita in proprietà
della stazione appaltante e può essere posta
a base di un concorso di progettazione o di
un appalto di servizi di progettazione; a
tali procedure può essere ammesso il
vincitore del concorso di idee, se in
possesso dei necessari requisiti soggettivi.
3. La stazione appaltante può affidare al
vincitore del concorso di idee la
realizzazione del progetto, con procedura
negoziata senza pubblicazione di bando,
purché detta facoltà sia prevista nel bando
del concorso di idee.
4. I concorsi di progettazione sono
procedure intese a fornire alla stazione
appaltante, nei settori della pianificazione
territoriale, dell'urbanistica,
dell'architettura e dell'edilizia, per le
opere di particolare complessità strutturale
dell'ingegneria civile, nonché in quello
dell'elaborazione dati, un piano, un
progetto, selezionati da una commissione
giudicatrice, in base ad una gara, con o
senza assegnazione di premi. Il regolamento
di cui all'articolo 4 stabilisce la
tipologia e le caratteristiche degli
interventi per i quali il concorso di
progettazione è reso obbligatorio.
5. Ai concorsi di progettazione si applicano
le disposizioni contenute ai commi 2 e 3.
6. I concorsi di idee e di progettazione
sono aggiudicati con le procedure aperte
(pubblico incanto) o ristrette (licitazione
privata).
7. Il regolamento di cui all'articolo 4
disciplina le modalità di espletamento dei
concorsi di idee e di progettazione, con
particolare riferimento al contenuto dei
bandi, ai criteri di valutazione delle
proposte ideative e progettuali, alla
composizione della commissione giudicatrice,
all'interno della quale almeno un terzo dei
componenti deve avere la stessa qualifica o
qualifica equivalente a quella dei
partecipanti, se ad essi è richiesta una
particolare qualifica professionale.
Art. 47
Appalti pubblici di lavori:
disposizioni specifiche sull'edilizia
sociale
1. Nel caso di appalti pubblici riguardanti
la progettazione e la costruzione di un
complesso residenziale di edilizia sociale
il cui piano, a causa dell'entità, della
complessità e della durata presunta dei
relativi lavori, deve essere stabilito sin
dall'inizio, sulla base di una stretta
collaborazione all'interno di un gruppo che
comprenda rappresentanti delle
amministrazioni aggiudicatrici, esperti e
l'imprenditore che deve eseguire l'opera, è
possibile ricorrere a una speciale procedura
di aggiudicazione volta a scegliere
l'imprenditore più idoneo.
2. In particolare, le amministrazioni
aggiudicatrici inseriscono nel bando di gara
una descrizione delle opere quanto più
precisa possibile al fine di consentire agli
imprenditori interessati di valutare
correttamente il progetto da eseguire.
Inoltre le amministrazioni aggiudicatrici
menzionano, in tale bando di gara, i
requisiti personali, tecnici, economici e
finanziari che i candidati devono possedere.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici, quando
ricorrono a una siffatta procedura,
applicano gli articoli 22, 26, 27, 28, 32,
50 (contenuto dei verbali) e possono
utilizzare prioritariamente la procedura del
dialogo Competitivo.
Art. 48
Accesso alle informazioni e
pubblicità
1. Nell'ambito delle procedure di
affidamento degli appalti o delle
concessioni è fatto tassativo divieto
all'amministrazione aggiudicatrice o ad
altro ente aggiudicatore o realizzatore, in
deroga alla normativa vigente in materia di
procedimento amministrativo, di comunicare a
terzi o di rendere in qualsiasi altro modo
noto:
a) l'elenco dei soggetti che hanno
presentato offerte nel caso di pubblici
incanti, prima della scadenza del termine
per la presentazione delle medesime;
b) l'elenco dei soggetti invitati nelle
procedure per licitazione privata,
appalto-concorso o trattativa privata, prima
della scadenza del termine di presentazione
delle offerte.
2. Le imprese interessate alla
partecipazione alle gare d'appalto possono
prendere visione di tutti gli elaborati
facenti parte del progetto dei lavori da
affidare, compreso il computo metrico
estimativo, il cronoprogramma e i piani
della sicurezza. Il capitolato generale, il
capitolato speciale d'appalto, l'elenco dei
prezzi e i disegni esecutivi fanno parte
integrante del contratto. Tutti gli altri
elaborati di progetto non fanno parte del
contratto e non possono essere utilizzati
dall'impresa aggiudicataria a sostegno delle
proprie pretese.
3. Sono esclusi dal diritto di accesso:
a) le informazioni fornite dagli offerenti
nell'ambito delle offerte o a
giustificazione delle offerte che, sulla
base di motivata dichiarazione del
concorrente, costituiscano segreti tecnici o
commerciali;
b) gli eventuali ulteriori aspetti riservati
delle offerte, da individuarsi in sede di
regolamento di cui all'articolo 4;
c) i pareri legali acquisiti per la
soluzione di liti e controversie in materia
di appalti pubblici; d) le relazioni
riservate del direttore dei lavori e del
collaudatore o della commissione di collaudo
sulle domande e sulle riserve del soggetto
esecutore del contratto.
4. Per le informazioni e gli aspetti di cui
alle lettere a) e b) è comunque consentito
l'accesso al concorrente che lo richieda al
fine della difesa in giudizio dei propri
interessi.
5. Il regolamento di cui all'articolo 4
disciplina le forme di pubblicità
finalizzate a rendere noti il risultato
della gara e le fasi principali
dell'esecuzione, compreso l'esito di
eventuale contenzioso.
Art. 49
Commissioni giudicatrici
1. Quando i lavori, le forniture ed i
servizi sono affidati con il sistema
dell'appalto concorso e comunque in tutti i
casi in cui la scelta avvenga con il
criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, con a base elementi di
valutazione non definibili con criteri
matematici, l'amministrazione aggiudicatrice
e gli enti aggiudicatori costituiscono
un'apposita commissione giudicatrice. Essa è
composta da un numero dispari di componenti,
in prevalenza tecnici esperti nella materia
oggetto dell'appalto, variabile da tre a
cinque, scelti prioritariamente fra il
personale dipendente dell'amministrazione
stessa. I commissari diversi dal presidente
sono selezionati tra i funzionari delle
stazioni appaltanti. In caso di accertata
carenza in organico di adeguate
professionalità, nonché negli altri casi
previsti dal regolamento, in cui ricorrono
esigenze oggettive e comprovate, i
commissari diversi dal presidente sono
scelti con un criterio di rotazione tra gli
appartenenti alle seguenti categorie:
a) professionisti con almeno dieci anni
d'iscrizione nei rispettivi albi
professionali, nell'ambito di un elenco
formato sulla base di rose di candidati
fornite dagli ordini professionali;
b) professori universitari di ruolo,
nell'ambito di un elenco, formato sulla base
di rose di candidati fornite dalle facoltà
di appartenenza; l'amministrazione
aggiudicatrice può demandare alla
commissione le funzioni di seggio di gara e,
nelle procedure ristrette (o per licitazione
privata), l'attività di preselezione dei
concorrenti.
2. È facoltà delle amministrazioni
costituire una commissione giudicatrice
secondo i criteri sopra indicati anche per
gli appalti di lavori, servizi e forniture
da aggiudicare con il criterio del prezzo
più basso.
3. Il presidente della commissione deve
essere un dirigente dell'amministrazione
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore.
4. Le commissioni giudicatrici per il
concorso di progettazione, il concorso di
idee e per gli appalti di servizi di cui
all'articolo 11, sono composte da un numero
di membri tecnici non inferiore a tre,
esperti nella materia oggetto del concorso,
di cui almeno uno dipendente della stazione
appaltante. Se ai partecipanti ad un
concorso di idee o di progettazione è
richiesta una particolare qualificazione
professionale, almeno un terzo dei membri
della commissione giudicatrice deve
possedere la stessa qualificazione o
equipollente .
5. L'attività delle commissioni comprende
anche la verifica delle offerte che
dovessero risultare anormalmente basse. Esse
sono autonome nelle loro decisioni e nei
loro pareri, che sono espressi riguardo a
progetti presentati e sulla base dei criteri
specificati dal bando.
6. Relativamente ai componenti:
a) i commissari diversi dal presidente non
devono aver svolto, né possono svolgere,
alcuna altra funzione o incarico tecnico o
amministrativo riguardo al contratto del cui
affidamento si tratta;
b) coloro che nel biennio precedente hanno
rivestito cariche di pubblico amministratore
non possono essere nominati commissari
riguardo a contratti affidati dalle
amministrazioni presso le quali hanno
prestato servizio;
c) sono esclusi da successivi incarichi di
commissario coloro che, in qualità di membri
delle commissioni giudicatrici, abbiano
concorso, con dolo o colpa grave accertati
in sede giurisdizionale con sentenza non
sospesa, all'approvazione di atti dichiarati
illegittimi.
7. Si applicano ai commissari le cause di
astensione previste dall'articolo 51 del
Codice di procedura civile.
8. Le spese relative alla commissione sono
inserite nel quadro economico del progetto
tra le somme a disposizione della stazione
appaltante.
Art. 50
Dichiarazione preliminare
all'espletamento della gara, verbale di
gara, clausole contrattuali, stipula dei
contratti e informazioni ai concorrenti
1. Prima di avviare le procedure di gara per
l'appalto di lavori, il direttore dei lavori
deve attestare:
a) l'accessibilità delle aree e degli
immobili interessati dai lavori secondo le
indicazioni risultanti dagli elaborati
progettuali;
b) l'assenza di impedimenti sopravvenuti
rispetto agli accertamenti effettuati prima
dell'approvazione del progetto;
c) la conseguente realizzabilità del
progetto, previa verifica del relativo
documento di validazione.
2. Per ogni gara relativa all'affidamento di
lavori, servizi e forniture
l'amministrazione aggiudicatrice redige uno
o più verbali contenenti le seguenti
informazioni, nonché ogni eventuale
ulteriore informazione ritenuta utile:
a) il nome e l'indirizzo
dell'amministrazione aggiudicatrice,
l'oggetto e il valore dell'appalto;
b) i nomi dei concorrenti che sono stati
invitati;
c) i nomi dei concorrenti esclusi e i motivi
dell'esclusione;
d) i motivi del rigetto delle offerte
giudicate anormalmente basse;
e) il nome dell'aggiudicatario e la
giustificazione della scelta della sua
offerta nonché, se è nota, la parte
dell'appalto che l' aggiudicatario intende
subappaltare a terzi;
f) nel caso di procedure negoziate, le
circostanze che giustificano il ricorso a
tali procedure.
3. Le stazioni appaltanti comunicano, entro
un congruo termine:
a) ad ogni candidato escluso i motivi del
rigetto della candidatura;
b) ad ogni offerente escluso i motivi del
rigetto dell'offerta, inclusi, per i casi di
cui all'articolo 10, commi 4 e 7, i motivi
della decisione di non equivalenza o della
decisione secondo cui i lavori, le forniture
o i servizi non sono conformi alle
prestazioni o ai requisiti funzionali;
c) ad ogni offerente che abbia presentato
un'offerta selezionabile, le caratteristiche
ed i vantaggi dell'offerta selezionata ed il
nome dell'offerente cui è stato aggiudicato
il contratto o delle parti dell'accordo
quadro.
4. In ogni caso l'amministrazione comunica
d'ufficio l'aggiudicazione definitiva,
tempestivamente e comunque entro un termine
non superiore a cinque giorni,
all'aggiudicatario, al concorrente che segue
nella graduatoria, a tutti gli altri
candidati che hanno presentato offerta,
compresi gli esclusi.
5. Sono parte integrante del contratto e
devono essere in esso richiamati:
a) il capitolato generale;
b) il capitolato speciale;
c) gli elaborati grafici progettuali;
d) gli elenchi prezzi unitari;
e) i piani di sicurezza;
f) il cronoprogramma.
6. L'amministrazione aggiudicatrice è
esonerata dall'obbligo di allegare al
contratto tali documenti ed elaborati, se li
richiama espressamente nel contratto stesso
e se ne conserva agli atti, unitamente al
contratto, una copia sottoscritti dalle
parti.
Art. 51
Disciplina economica dei
lavori,
dei servizi e delle forniture
1. Per la disciplina economica dei lavori,
dei servizi e delle forniture, anche ad
esecuzione periodica e continuativa, si
rinvia alle norme statali in materia, salva
l'applicazione delle seguenti disposizioni.
2. In riferimento a quanto previsto dalla
legge regionale 2 giugno 1994, n. 24 (Norme
in materia di prezzi nelle opere pubbliche
finanziate dalla Regione), e successive
modifiche, per le opere da eseguirsi con
finanziamenti comunque concessi dalla
Regione, non si applica l'articolo 133,
comma 8, del decreto legislativo n. 163 del
2006, fermo restando comunque che la Regione
provvede ad aggiornare annualmente il
proprio prezziario, con particolare
riferimento alle voci di elenco correlate a
quei prodotti destinati alle costruzioni che
siano stati soggetti a significative
variazioni di prezzo legate a particolari
condizioni di mercato. Il prezziario cessa
di avere validità il 31 dicembre di ogni
anno e può essere transitoriamente
utilizzato fino al 30 giugno dell'anno
successivo per i progetti a base di gara la
cui approvazione sia intervenuta entro tale
data.
3. Per le altre tipologie di lavori, le
amministrazioni aggiudicatrici e gli altri
enti aggiudicatori potranno fare riferimento
al prezziario regionale o, in alternativa,
dovranno dotarsi di propri prezziari, da
aggiornare annualmente secondo quanto
previsto dal richiamato articolo 133, comma
8, del decreto legislativo n. 163 del 2006.
Art. 52
Norme in materia di sicurezza
sul lavoro e a tutela dei lavoratori
1. Fermo restando quanto previsto dalla
vigente normativa statale per il rispetto
degli obblighi in materia di sicurezza e di
tutela dei lavoratori, la stazione
appaltante è tenuta a prevedere nel
capitolato speciale, nel contratto ed a
richiamarle nel bando di gara, le seguenti
clausole:
a) obbligo dell'appaltatore di applicare o
far applicare integralmente nei confronti di
tutti i lavoratori dipendenti, impiegati
nell'esecuzione degli appalti, le condizioni
economiche e normative previste dai
contratti collettivi nazionali e
territoriali di lavoro della categoria,
vigenti nel territorio di esecuzione del
contratto. Per gli appalti di lavori
l'amministrazione verifica, anche durante
l'esecuzione, il rispetto da parte dell'
appaltatore degli obblighi relativi
all'iscrizione dei lavoratori alle casse
edili;
b) obbligo dell'appaltatore di rispondere
della osservanza di quanto previsto alla
lettera a) da parte degli eventuali
subappaltatori nei confronti dei propri
dipendenti, per le prestazioni rese
nell'ambito dei lavori ad essi affidati;
c) obbligo per le imprese di presentare la
documentazione che attesti che l'impresa
stessa è in regola con le norme che
disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili, ai sensi di quanto previsto dalla
legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il
diritto al lavoro dei disabili), e
successive modifiche; tale documento può
essere sostituito da una dichiarazione
sostitutiva di certificazione ai sensi delle
norme vigenti;
d) obbligo per l'amministrazione appaltante
di subordinare la stipula del contratto ed
il pagamento dei corrispettivi, a titolo di
acconto e di saldo, all'acquisizione del
documento che attesti la regolarità
contributiva e retributiva; la dichiarazione
acquisita produce i suoi effetti ai fini
dell'acconto successivo.
2. Ai fini di semplificazione delle
procedure ed ai sensi delle vigenti norme la
regolarità contributiva è attestata mediante
il "documento unico di regolarità
contributiva" denominato DURC. Tale
documento certifica, in occasione di ogni
pagamento ed alla conclusione dell'appalto,
ed in ogni altra situazione in cui debba
essere accertata la regolarità contributiva,
l'adempimento da parte degli operatori
economici degli obblighi relativi ai
versamenti contributivi, previdenziali ed
assicurativi, quando dovuti, all'INPS,
all'INAIL o alle casse edili.
3. Il documento unico non sostituisce
eventuali altre dichiarazioni che l'impresa
è tenuta a rendere, ai sensi della normativa
vigente, ad altri soggetti pubblici e
privati.
4. Si applicano comunque le disposizioni di
cui all'articolo 36 bis del decreto legge 4
luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti
per il rilancio economico e sociale, per il
contenimento e la razionalizzazione della
spesa pubblica, nonchè interventi in materia
di entrate e di contrasto all'evasione
fiscale), convertito con modificazioni dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248.
Art. 53
Piani di sicurezza
1. Per la disciplina in materia di sicurezza
si rinvia alla normativa statale in materia.
2. Gli oneri della sicurezza vanno
evidenziati nei bandi di gara e non sono
soggetti a ribasso d'asta.
3. Il direttore dei lavori ed il
coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione, nell'ambito delle proprie
competenze, vigilano sull'osservanza dei
piani della sicurezza.
Art. 54
Garanzie ed assicurazione
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo
21, comma 7, e dall'articolo 22, comma 17,
l'offerta da presentare per l'affidamento di
un appalto per lavori, forniture e servizi,
esclusi quelli di progettazione, è corredata
da una cauzione pari all'1 per cento
dell'importo dell'appalto, da prestare anche
mediante fidejussione bancaria o
assicurativa o rilasciata dagli intermediari
finanziari iscritti nell'elenco speciale di
cui all'articolo 107 del decreto legislativo
n. 385 del 1993, che svolgono in via
esclusiva o prevalente attività di rilascio
di garanzie, a ciò autorizzati dal
competente Ministero. La cauzione deve avere
validità per almeno centottanta giorni dalla
data di presentazione dell'offerta e deve
espressamente contenere l'impegno del
fidejussore a rilasciare la garanzia di cui
ai commi 2 e 3, qualora il concorrente
risulti aggiudicatario. La cauzione copre la
mancata sottoscrizione del contratto per
fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata
automaticamente al momento della
sottoscrizione del contratto. Ai non
aggiudicatari la cauzione è restituita entro
quindici giorni dall'aggiudicazione. La
cauzione provvisoria non è dovuta per
l'affidamento di appalti di forniture e
servizi di importo inferiore a euro 211.000.
2. Per gli appalti di servizi e forniture
l'aggiudicatario è obbligato a costituire
una garanzia fidejussoria di importo pari al
5 per cento dell'importo di aggiudicazione,
che è svincolata per il 95 per cento
dell'importo garantito all'approvazione
della regolare esecuzione e per il residuo 5
per cento allo scadere del periodo di
garanzia, quando prevista; la garanzia copre
gli oneri per il mancato o inesatto
adempimento.
3. Per gli appalti di lavori
l'aggiudicatario è obbligato a costituire
una garanzia fidejussoria del 10 per cento
dell'importo dell'appalto. In caso di
aggiudicazione con ribasso d'asta superiore
al 10 per cento la garanzia fidejussoria è
aumentata di tanti punti quanti sono quelli
eccedenti il 10 per cento; se il ribasso è
superiore al 20 per cento, l'aumento è di
due punti percentuali per ogni punto di
ribasso superiore al 20 per cento. La
garanzia copre gli oneri per il mancato od
inesatto adempimento e cessa di avere
effetto alla data di emissione del
certificato di regolare esecuzione o del
certificato di collaudo provvisorio o
comunque decorsi dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori. La mancata
costituzione della garanzia determina la
revoca dell'affidamento, l'incameramento
della cauzione e l'aggiudicazione al
concorrente che segue in graduatoria.
4. La fidejussione bancaria o la polizza
assicurativa, anche rilasciata da
intermediari finanziari, deve prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore
principale e la sua operatività entro
quindici giorni, a seguito di richiesta
della stazione appaltante.
5. La garanzia fidejussoria per gli appalti
di lavori è progressivamente svincolata a
misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel
limite massimo del 75 per cento
dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo
è automatico ed avviene, senza necessità di
benestare del committente, con la sola
condizione della preventiva consegna
all'istituto garante, da parte
dell'appaltatore o del concessionario, degli
stati di avanzamento dei lavori o di analogo
documento, in originale o in copia
autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
L'ammontare residuo, pari al 25 per cento
dell'iniziale importo garantito, è
svincolato secondo la normativa vigente.
Sono nulle le eventuali pattuizioni
contrarie o in deroga. Il mancato svincolo
nei quindici giorni dalla consegna degli
stati di avanzamento o della documentazione
analoga costituisce inadempimento del
garante nei confronti dell'impresa per la
quale la garanzia è prestata.
6. Per gli appalti di lavori, l'esecutore è
inoltre obbligato a stipulare una polizza
assicurativa che tenga indenne
l'amministrazione aggiudicatrice e gli altri
enti aggiudicatori da tutti i rischi di
esecuzione da qualsiasi causa determinati,
compresi i danni subiti per danneggiamento o
distruzione totale o parziale di impianti ed
opere anche preesistenti, salvo quelli
derivanti da errore di progettazione, azione
di terzi o cause di forza maggiore; la somma
assicurata è stabilita nel capitolato
speciale. La polizza deve inoltre prevedere
una garanzia di responsabilità civile per
danni a terzi nell'esecuzione dei lavori,
per un massimale pari al 5 per cento della
somma assicurata per le opere, con un minimo
di euro 500.000 ed un massimo di euro
5.000.000. La copertura assicurativa decorre
dalla data di consegna dei lavori e cessa
alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione o comunque decorsi
dodici mesi dalla data di ultimazione dei
lavori. Qualora sia previsto un periodo di
garanzia, la polizza assicurativa è
sostituita da una polizza che tenga indenni
le stazioni appaltanti da tutti i rischi
connessi all'utilizzo delle lavorazioni in
garanzia o agli interventi per la loro
eventuale sostituzione o rifacimento. Il
contraente trasmette alla stazione
appaltante copia di tale polizza almeno
dieci giorni prima della consegna dei
lavori. L'omesso o ritardato pagamento delle
somme dovute al soggetto assicuratore a
titolo di premio da parte del soggetto
esecutore non comporta l'inefficacia della
garanzia. L'appaltatore deve inoltre
costituire una fidejuissione bancaria o
assicurativa a garanzia del pagamento della
rata di saldo, di importo pari all'importo
della rata di saldo, maggiorato del tasso di
interesse legale applicato per il periodo
intercorrente fra il collaudo provvisorio ed
il collaudo definitivo.
7. Per i lavori di importo superiore a euro
10.000.000, l'esecutore è di norma obbligato
a stipulare, con decorrenza dalla data di
emissione del certificato di collaudo
provvisorio, una polizza indennitaria
decennale, nonché una polizza per
responsabilità civile verso terzi della
medesima durata, a copertura dei rischi di
rovina totale o parziale dell'opera, ovvero
dei rischi derivanti da gravi difetti
costruttivi.
8. La polizza deve contenere la previsione
del pagamento in favore del committente non
appena questi lo richieda, anche in pendenza
dell'accertamento della responsabilità e
senza che occorrano consensi ed
autorizzazioni di qualunque specie. Il
limite di indennizzo della polizza decennale
non deve essere inferiore al 20 per cento
del valore dell'opera realizzata con il
limite massimo di euro 14.000.000.
L'appaltatore e il concessionario sono
altresì obbligati a stipulare una polizza di
assicurazione della responsabilità civile
per danni cagionati a terzi, con decorrenza
dalla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione e per la durata di dieci
anni, con massimale non inferiore ad euro
4.000.000. La liquidazione della rata di
saldo è subordinata all'accensione di tali
polizze.
9. Il progettista o i progettisti incaricati
della progettazione posta a base di gara e
in ogni caso della progettazione esecutiva
devono essere muniti, a far data
dall'approvazione del progetto, di una
polizza di responsabilità civile
professionale per i rischi derivanti dallo
svolgimento delle attività di propria
competenza, per tutta la durata dei lavori e
sino alla data di emissione del certificato
di collaudo provvisorio. La polizza del
progettista o dei progettisti deve coprire,
oltre alle nuove spese di progettazione,
anche i maggiori costi che l'amministrazione
deve sopportare per le varianti di cui
all'articolo 56, comma 1, lettera f), resesi
necessarie in corso di esecuzione. La
garanzia è prestata per un massimale non
inferiore al 10 per cento dell'importo dei
lavori progettati, con il limite di euro
1.000.000 per lavori di importo inferiore a
euro 5.000.000, IVA esclusa, e per un
massimale non inferiore al 20 per cento
dell'importo dei lavori progettati, con il
limite di euro 2.500.000 per lavori di
importo superiore a euro 5.000.000, IVA
esclusa. La mancata presentazione da parte
dei progettisti della polizza di garanzia
esonera le amministrazioni pubbliche dal
pagamento della parcella professionale
10. Per i contratti di appalto integrato di
importo superiore a euro 75.000.000 e per
gli affidamenti a contraente generale di
qualunque importo, le amministrazioni
aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma
2, lettere a), b), c), d) ed e), sono tenute
obbligatoriamente a richiedere
all'appaltatore la presentazione di una
garanzia globale di esecuzione, per la cui
disciplina si rinvia alle disposizioni
statali in materia, nelle more dell'adozione
di specifica disciplina regolamentare. La
garanzia può essere richiesta anche per
appalti di lavori di importo superiore a
euro 100.000.000.
11. Le imprese alle quali venga rilasciata
da organismi accreditati, ai sensi delle
norme europee della serie UNI CEI EN 45000,
la certificazione di sistema di qualità
conforme alla UNI CEI ISO 9000, ovvero la
dichiarazione della presenza di elementi
significativi e tra loro correlati di tale
sistema, usufruiscono del beneficio che la
cauzione e la garanzia fidejussoria previste
rispettivamente dai commi 1, 2 e 3, sono
ridotte del 50 per cento per le imprese
certificate.
Titolo IV
Realizzazione, controllo e collaudo
dell'appalto e della concessione (fase di
esecuzione)
Art. 55
Incarichi di direttore lavori
o di responsabile
tecnico della fornitura o del servizio
1. Le amministrazioni aggiudicatrici,
secondo i propri ordinamenti, individuano un
responsabile del controllo della corretta e
conforme esecuzione dell'oggetto del
contratto, al quale assegnano l'incarico di
direttore dei lavori, o di responsabile
tecnico della fornitura o del servizio,
previa verifica dei requisiti richiesti per
l'affidamento dell'incarico stesso.
2. Nel rispetto e con le procedure previste
dalla presente legge l'amministrazione può
affidare a soggetti esterni
all'amministrazione la direzione lavori o la
responsabilità tecnica nei contratti di
servizi e forniture, previa verifica delle
competenze professionali.
3. I compiti del direttore dei lavori e di
responsabile tecnico della fornitura o del
servizio saranno disciplinati dal
regolamento di cui all'articolo 4.
Art. 56
Varianti in corso di
esecuzione
1. Per gli appalti di lavori, servizi e
forniture le varianti in corso d'opera
possono essere ammesse, sentiti il
progettista ed il direttore dei lavori, o il
responsabile tecnico della fornitura o del
servizio, esclusivamente qualora ricorra uno
dei seguenti motivi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute
disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili al
momento della redazione del progetto,
accertate, su proposta del direttore dei
lavori o del responsabile del servizio o
della fornitura, dal responsabile del
procedimento e, per le amministrazioni di
cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), dal
dirigente competente, i quali precisano le
ragioni che rendono necessario il ricorso
alla variante ed accertano la non
imputabilità alla stazione appaltante;
c) per la intervenuta possibilità di
utilizzare materiali o tecnologie non
esistenti al momento della progettazione
che, senza aumento di costo e sempre che non
alterino l'impostazione progettuale, possano
determinare significativi miglioramenti
nella qualità dell'opera, della fornitura,
del servizio, del loro importo;
d) per la presenza di eventi inerenti la
natura e specificità dei beni sui quali si
interviene verificatisi in corso
d'esecuzione, o di rinvenimenti imprevisti o
non prevedibili nella fase progettuale;
e) nei casi previsti dall'articolo 1664,
comma 2, del Codice civile;
f) per il manifestarsi di errori o di
omissioni del progetto esecutivo; in tal
caso il responsabile del procedimento o, per
le amministrazioni di cui all'articolo 3,
comma 2, lettera a), il dirigente
competente, ne dà comunicazione
all'Osservatorio regionale dei lavori
pubblici ed al progettista;
g) nell'interesse esclusivo
dell'amministrazione, per il miglioramento
del lavoro, del servizio, della fornitura o
della loro funzionalità, sempre che le
variazioni non comportino modifiche
sostanziali e siano motivate da obiettive
esigenze; l'importo in aumento di tali
varianti non può superare il 10 per
cento dell'importo originario del contratto
medesimo e deve trovare copertura
nell'importo originariamente stanziato per
la realizzazione del lavoro o per
l'espletamento del servizio o della
fornitura.
2. Ove le varianti di cui al comma 1,
lettera f), eccedano il quinto dell'importo
originario del contratto, il soggetto
aggiudicatore procede, di norma, alla
risoluzione del contratto medesimo. La
richiesta di recedere dal contratto può
essere avanzata anche dall'impresa
aggiudicataria. In tali casi l'impresa ha
diritto, senza alcun altro compenso o
indennizzo, al pagamento dei lavori eseguiti
e dei materiali utili, nonché del 10 per
cento dei lavori, dei servizi e delle
forniture non eseguiti, fino ai quattro
quinti dell'importo del contratto.
L'amministrazione indice una nuova gara alla
quale è invitato l'aggiudicatario iniziale.
3. Ai fini del presente articolo si
considerano errore od omissione di
progettazione l'inadeguata valutazione dello
stato di fatto, la mancata o erronea
identificazione della normativa tecnica
vincolante per la progettazione, il mancato
rispetto dei requisiti funzionali ed
economici prestabiliti e risultanti da prova
scritta, la violazione delle norme di
diligenza nella predisposizione degli
elaborati progettuali.
4. Non sono considerate varianti gli
interventi disposti dal direttore dei lavori
o dal responsabile tecnico per risolvere
aspetti di dettaglio, che siano contenuti
entro un importo non superiore al 10 per
cento per i lavori di recupero,
ristrutturazione, manutenzione e restauro e
al 5 per cento per tutti gli altri lavori
delle categorie di lavoro dell'appalto,
nonché per le forniture ed i servizi, purché
non comportino un aumento dell'importo del
contratto stipulato.
5. Il soggetto aggiudicatore, durante
l'esecuzione del contratto, può ordinare una
variazione in aumento o in diminuzione fino
alla concorrenza di un quinto dell'importo
dell'appalto, variazione che l'esecutore
dell'appalto è tenuto ad eseguire agli
stessi prezzi, patti e condizioni del
contratto originario. Nel caso in cui i
prezzi per dar luogo alle variazioni non
fossero previsti in contratto, saranno
concordati tra i contraenti, su proposta del
direttore dei lavori o del responsabile
tecnico del servizio della fornitura.
6. Nell'appalto integrato l'appaltatore può,
se previsto dal bando, proporre
all'amministrazione aggiudicatrice, in sede
di redazione del progetto esecutivo,
nell'esclusivo interesse
dell'amministrazione, modifiche o varianti
migliorative al progetto definitivo
contenute entro un importo complessivo non
superiore al 5 per cento dell'importo del
contratto, purché non comportino un aumento
dei lavori, dei servizi o delle forniture
posti a base di gara e che mantengano
invariati il tempo di esecuzione e le
condizioni di sicurezza dei lavoratori.
7. Nell' appalto integrato, nel caso in cui
si verifichi una delle ipotesi di cui al
comma 1, lettere a), b), c) ed e), ovvero
nel caso di riscontrati errori od omissioni
del progetto definitivo, le variazioni da
apportarsi al progetto esecutivo sono
valutate in base ai prezzi contrattuali con
le modalità previste dal capitolato generale
di cui al decreto ministeriale n. 145 del
2000 e, se del caso, a mezzo di formazione
di nuovi prezzi, ricavati ai sensi del
regolamento di cui all'articolo 4. La
stazione appaltante procede all'accertamento
delle cause, condizioni e presupposti che
hanno dato luogo alle variazioni e al
concordamento dei nuovi prezzi secondo
quanto previsto dal capitolato speciale
allegato al progetto definitivo.
Art. 57
Consegna dei lavori ed avvio
dell'esecuzione della fornitura o del
servizio; sospensioni dell'esecuzione
1. Al momento della consegna dei lavori, o
dell'emissione dell'ordine di avvio
dell'esecuzione della fornitura o del
servizio, l'amministrazione aggiudicatrice
deve, tramite il direttore dei lavori o il
responsabile tecnico, accertare che non vi
siano impedimenti all'esecuzione e che tutti
gli adempimenti legati alla sicurezza nei
luoghi di lavoro e nei cantieri siano stati
rispettati.
2. Il regolamento di cui all'articolo 4
disciplina le norme di dettaglio relative
alla consegna dei lavori ed all'avvio
dell'esecuzione di servizi e forniture,
nonché alle sospensioni dell'esecuzione.
Art. 58
Sub-appalti
1. Per gli appalti di lavori e, ove
compatibile, per quelli di forniture e
servizi, i sub-appalti sono autorizzati a
condizione che siano rispettate le
condizioni stabilite dalla vigente normativa
statale in materia, alla quale espressamente
si rinvia, con particolare riguardo
all'articolo 118 del decreto legislativo n.
163 del 2006, e successive modifiche, e alle
disposizioni di cui all'articolo 35, commi
dal 28 al 34, del decreto legge n. 223 del
2006, come convertito dalla legge n. 248 del
2006.
2. Per gli appalti di servizi e forniture la
stazione appaltante richiede al concorrente,
nel bando e nel capitolato speciale, di
indicare nell'offerta la parte del servizio
o della fornitura che intende eventualmente
subappaltare; la stessa stazione appaltante
precisa che il subappalto deve comunque
essere autorizzato e che resta comunque
impregiudicata la responsabilità
dell'appaltatore aggiudicatario; indica
inoltre se la stessa stazione appaltante
provvede al pagamento diretto ai
subappaltatori dei corrispettivi per le
prestazioni svolte o se al pagamento deve
provvedere l'aggiudicatario, il quale deve
trasmettere, entro venti giorni dalla data
di ciascun pagamento, copia delle fatture
quietanzate, con l'indicazione delle
ritenute effettuate.
3. Il servizio di progettazione di un
lavoro, servizio o fornitura per il quale
sia richiesta una specifica qualificazione
professionale non può comunque essere
sub-appaltato.
Art. 59
Collaudo e regolare
esecuzione dei servizi e delle forniture
1. Nel caso di servizi e forniture di
importo inferiore a euro 500.000, il
certificato di collaudo è sostituito da
quello di regolare esecuzione redatto dal
responsabile tecnico del servizio o della
fornitura. Per importi superiori, o quando
la particolarità del servizio o della
fornitura lo richiedano, si procede al
collaudo.
2. Il certificato di collaudo o di regolare
esecuzione è approvato dal dirigente
competente o da altro dirigente individuato
dall'amministrazione, nel caso in cui il
dirigente competente abbia svolto l'incarico
di responsabile tecnico del servizio o della
fornitura o di collaudatore.
3. Nel capitolato speciale e nel contratto
sono definiti i tempi per l'emissione del
certificato di collaudo o di regolare
esecuzione, che non devono comunque essere
superiori rispettivamente a tre e due mesi
dalla data di ultimazione; l'approvazione
dei suddetti certificati dovrà avvenire
entro due mesi dalla loro emissione.
4. Nel caso di servizi o forniture di
particolare complessità possono essere
previsti accertamenti e verifiche in corso
d'esecuzione.
5. Il collaudo comprende anche l'esame delle
eventuali richieste del fornitore o del
prestatore di servizi, sulle quali non sia
già intervenuta una risoluzione definitiva
in via amministrativa.
6. Il collaudatore o la commissione di
collaudo, costituita da non più di tre
componenti, sono nominati dalle
amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito
delle proprie strutture, salvo che
nell'ipotesi di accertata carenza nel
proprio organico di soggetti in possesso dei
necessari requisiti, certificata dal
responsabile del procedimento e per i
soggetti di cui all'articolo 3, comma 2,
lettera a), dal dirigente competente; in
tali ipotesi l'incarico di collaudatore è
affidato a soggetti esterni.
7. Nell'ipotesi in cui il compenso stimato
per le prestazioni di collaudo sia superiore
alla soglia comunitaria, per l'affidamento
dell'incarico si applicano le disposizioni
previste dalla presente legge per l'appalto
dei servizi sopra tale soglia.
8. Per i collaudi che, in relazione
all'importo stimato della prestazione, non
ricadono nella disciplina di cui al comma 7,
i soggetti aggiudicatori procedono
all'affidamento dell'incarico nel rispetto
dei principi di non discriminazione, parità
di trattamento, proporzionalità e
trasparenza. A tal fine si avvalgono di un
elenco istituito previa adeguata pubblicità,
con l'osservanza dei principi sopra
richiamati, elenco che ha validità triennale
ed è aggiornato annualmente.
9. Nell'atto di affidamento dell'incarico
deve essere indicata la misura del compenso
spettante al collaudatore.
10. Il collaudatore o i componenti della
commissione di collaudo non devono avere
svolto alcuna funzione nelle attività
autorizzative, di controllo, di
progettazione, di direzione, di vigilanza e
di esecuzione dei servizi e delle forniture
sottoposti al collaudo; non devono avere
avuto nell'ultimo triennio rapporti di
lavoro autonomo o subordinato o di
consulenza con il soggetto che ha eseguito i
servizi e le forniture. Il collaudatore o i
componenti della commissione non possono far
parte di organismi che abbiano funzioni
giurisdizionali.
11. Gli oneri necessari per la liquidazione
delle parcelle dei collaudatori fanno carico
agli stanziamenti previsti per ogni singolo
intervento e sono indicati nel quadro
economico dell'intervento.
Art. 60
Collaudo di lavori pubblici
e certificato di regolare esecuzione
1. Il collaudo ha lo scopo di verificare e
certificare che il lavoro sia stato eseguito
a regola d'arte e secondo le prescrizioni
tecniche stabilite, in conformità al
contratto e agli eventuali atti di
sottomissione o aggiuntivi. Il collaudo ha
altresì lo scopo di verificare che i dati
risultanti dalla contabilità e dai documenti
giustificativi corrispondano fra loro e con
le risultanze di fatto, per dimensioni,
forma e quantità, per qualità dei materiali,
dei componenti e delle provviste, e che le
procedure espropriative poste a carico
dell'appaltatore siano state espletate con
le modalità e nei termini contrattuali e nel
rispetto della normativa. Il collaudo
comprende altresì tutte le verifiche
tecniche previste dalle leggi di settore.
2. Il collaudo comprende anche l'esame delle
riserve dell'appaltatore, sulle quali non
sia già intervenuta una risoluzione
definitiva in via amministrativa, se
iscritte nel registro di contabilità e nel
conto finale nei termini e nei modi
stabiliti dal regolamento.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669
del Codice civile, l'appaltatore risponde
per la difformità e i vizi dell'opera,
ancorché riconoscibili, purché denunciati
dal soggetto appaltante prima che il
certificato di collaudo assuma carattere
definitivo.
4. Per tutti i lavori oggetto della presente
legge è redatto un certificato di collaudo,
che ha carattere provvisorio e assume
carattere definitivo decorsi due anni dalla
data della sua emissione. Decorso tale
termine il collaudo si intende tacitamente
approvato qualora l'atto formale di
approvazione non sia intervenuto entro due
mesi dalla scadenza del medesimo termine.
5. Fatto salvo quanto previsto al comma 12,
nel caso di lavori di importo complessivo
lordo non superiore a euro 1.500.000, il
certificato di collaudo è sostituito da
quello di regolare esecuzione, che è
rilasciato dal soggetto che ha effettuato la
direzione dei lavori.
6. Il certificato di collaudo ed il
certificato di regolare esecuzione devono
essere emessi rispettivamente entro sei e
due mesi dalla data di ultimazione dei
lavori. Il pagamento della rata di saldo,
disposto previa garanzia fidejussoria, deve
essere effettuato non oltre il novantesimo
giorno dall'emissione del certificato di
collaudo provvisorio ovvero del certificato
di regolare esecuzione e non costituisce
presunzione di accettazione dell'opera, ai
sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del
Codice civile
7. Le operazioni di collaudo sono affidate a
tecnici in possesso di laurea specialistica
in ingegneria o architettura e, quando
l'esclusiva specificità dell'intervento lo
richieda, anche a tecnici in possesso di
laurea specialistica in geologia o scienze
agrarie e forestali. Tutti questi tecnici
devono essere iscritti al proprio ordine
professionale da almeno dieci anni. Possono
essere nominati collaudatori singoli,
nell'ambito delle rispettive competenze
professionali, anche i tecnici diplomati
qualora la direzione dei lavori sia stata
effettuata da un geometra, perito
industriale o perito agrario.
8. Per lavori che richiedono l'apporto di
più professionalità, diverse in ragione
della particolare tipologia e categoria
dell'intervento, il collaudo è affidato ad
una commissione tecnico-amministrativa
composta da un numero massimo di tre
componenti. Possono far parte delle
commissioni di collaudo laureati in
ingegneria o architettura e, limitatamente
ad un solo componente della commissione,
nell'ambito delle rispettive competenze
professionali, laureati in geologia, scienze
agrarie e forestali, geometri, periti
industriali, periti agrari, avvocati liberi
professionisti, nonché laureati in
discipline giuridico-amministrative che
prestino servizio da almeno cinque anni in
uffici pubblici o che si trovino in
posizione di quiescenza con particolare
esperienza nel settore delle opere
pubbliche. Nelle commissioni di collaudo
deve comunque essere garantita la presenza
di almeno un laureato in ingegneria o
architettura. Nel provvedimento di nomina
deve essere indicato il nominativo del
componente della commissione che assume la
funzione di presidente.
9. L'incarico di collaudo deve essere
attribuito entro trenta giorni dalla data di
ultimazione dei lavori ovvero entro sessanta
giorni dalla data della consegna dei lavori.
10. Il collaudatore o i componenti della
commissione di collaudo non devono avere
svolto alcuna funzione nelle attività
autorizzative, di controllo, di
progettazione, di direzione, di vigilanza e
di esecuzione dei lavori sottoposti al
collaudo; non devono avere avuto nell'ultimo
triennio rapporti di lavoro autonomo o
subordinato o di consulenza con il soggetto
che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o
i componenti della commissione non possono
far parte di organismi che abbiano funzioni
giurisdizionali.
11. Il collaudatore o la commissione di
collaudo sono nominati dalle amministrazioni
aggiudicatici nell'ambito delle proprie
strutture, salvo che nell'ipotesi di
accertata carenza nel proprio organico di
soggetti in possesso dei necessari
requisiti, certificata dal responsabile del
procedimento e, per i lavori di competenza
dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 2,
lettera a), dal dirigente competente; in
tali ipotesi l'incarico di collaudatore è
affidato a soggetti esterni.
12. Per lavori di importo superiore a euro
500.000 è obbligatorio il collaudo in corso
d'opera:
a) quando la direzione dei lavori sia stata
affidata a professionisti esterni
all'amministrazione;
b) quando si tratti di opere e lavori di
particolare complessità;
c) nel caso di intervento affidato in
concessione;
d) nel caso di opere e lavori su beni
soggetti alla vigente legislazione in
materia di beni culturali e ambientali;
e) nel caso di opera o lavoro comprendenti
significative e non abituali lavorazioni non
più ispezionabili in sede di collaudo
finale.
13. Per i lavori comprendenti strutture, al
soggetto incaricato del collaudo o ad uno
dei componenti della commissione di collaudo
è affidato anche il collaudo statico, purché
essi abbiano i requisiti specifici previsti
dalla legge.
14. Qualora sussistano le condizioni di
accertata carenza di cui al comma 11, la
designazione del collaudatore o dei
componenti delle commissioni di collaudo dei
lavori delegati agli enti, è riservata
all'Assessorato regionale che ha disposto il
finanziamento; la stazione appaltante dovrà
tener conto di tale designazione nel suo
provvedimento di nomina.
15. Per le opere di competenza della Regione
per le quali si proceda in esecuzione
diretta o mediante finanziamento agli enti,
ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6,
comma 13, alla nomina del collaudatore o dei
componenti delle commissioni di collaudo
provvede l'Assessorato regionale che ha
disposto il finanziamento.
16. Nelle ipotesi di affidamento di incarico
a soggetti esterni all'amministrazione,
l'Assessorato regionale che ha disposto il
finanziamento deve osservare le disposizioni
previste dalla presente legge per l'appalto
di servizi sopra la soglia comunitaria,
qualora il compenso stimato per le
prestazioni di collaudo sia superiore a tale
soglia.
17. Per i collaudi che, in relazione
all'importo stimato della prestazione, non
ricadono nella disciplina di cui al comma
16, l'Assessorato regionale che ha disposto
il finanziamento procede all'affidamento
dell'incarico nel rispetto dei principi di
non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza. A tal fine si
avvale dell'elenco dei collaudatori che,
previa adeguata pubblicità, è istituito
dall'Assessorato regionale dei lavori
pubblici, con l'osservanza dei principi
sopra richiamati, elenco che ha validità
triennale ed è aggiornato annualmente.
18. L'iscrizione all'elenco dei collaudatori
avviene a seguito di deliberazione di una
apposita commissione, che vi provvede con
maggioranza assoluta dei presenti, composta:
a) dal direttore generale dell'Assessorato
regionale competente in materia di lavori
pubblici, con funzione di presidente
(sostituito, in caso di assenza, dal
direttore di servizio di cui alla lettera
b));
b) dal direttore del servizio competente
dell'Assessorato regionale dei lavori
pubblici;
c) dal responsabile del settore competente
dell'Assessorato regionale dei lavori
pubblici;
d) da un dirigente tecnico
dell'amministrazione provinciale, designato
dall'Unione delle province sarde;
e) da un ingegnere, iscritto nell'ordine
professionale da non meno di dieci anni,
designato di concerto dagli ordini
provinciali degli ingegneri delle province
della Sardegna;
f) da un architetto, iscritto nell'ordine
professionale da non meno di dieci anni,
designato di concerto dagli ordini
provinciali degli architetti delle province
della Sardegna.
19. La commissione è nominata con decreto
dell'Assessore regionale competente in
materia di lavori pubblici il quale procede
direttamente, qualora gli ordini
professionali e l'Unione delle province
sarde non abbiano provveduto a segnalare una
terna di nominativi entro trenta giorni
dalla richiesta. Le deliberazioni sono
assunte con la presenza di almeno metà più
uno dei componenti e con voto favorevole
della maggioranza dei presenti; in caso di
parità prevale il voto del presidente.
Contro le deliberazioni della commissione,
entro trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione della decisione, è ammesso
ricorso all'Assessore regionale dei lavori
pubblici il quale, entro i sessanta giorni
successivi, ove non ritenga di respingerlo,
può disporre, per una sola volta, il riesame
da parte della commissione.
20. Un estratto delle deliberazioni della
commissione è pubblicato, entro trenta
giorni dalla loro adozione, nel sito
internet della Regione. Nello stesso sito
internet è pubblicato l'elenco completo dei
collaudatori con i suoi aggiornamenti
annuali.
21. I compensi spettanti ai dipendenti della
stazione appaltante per il collaudo sono
determinati ai sensi dell'articolo 12.
22. I compensi spettanti ai collaudatori non
appartenenti all'organico della stazione
appaltante, per l'effettuazione del collaudo
e della revisione degli atti contabili, si
determinano applicando le tariffe
professionali degli ingegneri ed architetti
fatto salvo quanto previsto al comma 23.
L'importo da prendere a base del compenso è
quello risultante dallo stato finale dei
lavori, al lordo di eventuali ribassi e
maggiorato dell'importo delle eventuali
riserve dell'appaltatore diverse da quelle
iscritte a titolo risarcitorio.
23. Nel caso di commissione di collaudo,
detto compenso, aumentato del 25 per cento
per ogni componente oltre il primo, viene
calcolato una sola volta e diviso tra tutti
i componenti della commissione.
24. Per i collaudi in corso d'opera il
compenso determinato come sopra è aumentato
del 20 per cento. Il rimborso delle spese
accessorie previsto dalla tariffa
professionale può essere determinato
forfettariamente, per ogni singolo
componente, in misura del 30 per cento del
compenso spettante a ciascuno. Per i
collaudi in corso d'opera detta percentuale
può essere elevata fino al 60 per cento.
25. Gli oneri necessari per la liquidazione
delle parcelle dei collaudatori fanno carico
agli stanziamenti previsti per ogni singolo
intervento e sono indicati nel quadro
economico dell'intervento.
26. Per le opere di propria competenza che
non rientrano nelle ipotesi dei lavori
delegati di cui al comma 14, gli enti
possono avvalersi dell'elenco dei
collaudatori di cui al comma 17, fatta salva
la facoltà di istituire un proprio elenco,
nel rispetto dei principi richiamati nello
stesso comma 17.
27. Gli stessi enti sono tenuti ad osservare
la disposizione contenuta nel comma 16, per
l'affidamento degli incarichi di collaudo
che ricadono nella fattispecie ivi prevista.
28. In sede di prima applicazione della
presente legge e fino alla istituzione
dell'elenco di cui al comma 17 gli
Assessorati e gli enti individuano i
soggetti cui conferire l'incarico di
collaudo nell'ambito dell'albo dei
collaudatori disponibile presso
l'Assessorato regionale competente in
materia di lavori pubblici, istituito ai
sensi della normativa previgente.
29. Il certificato di collaudo o di regolare
esecuzione è approvato dal dirigente
competente; nel caso in cui il dirigente
competente abbia svolto l'incarico di
direttore dei lavori o di responsabile unico
del procedimento o di responsabile della
fase dell'esecuzione o di collaudatore, il
certificato sarà approvato da altro
dirigente individuato dall'amministrazione.
Art. 61
Norme acceleratorie in
materia
di contenzioso per lavori pubblici
1. Per i lavori pubblici affidati dai
soggetti di cui all'articolo 3, comma 2,
lettere a), b), c), d) ed e), qualora a
seguito dell'iscrizione di riserve sui
documenti contabili dell'appalto di lavori,
l'importo economico della prestazione possa
variare in misura sostanziale ed in ogni
caso in misura non inferiore al 10 per cento
dell'importo contrattuale, il responsabile
del procedimento per le amministrazioni di
cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), il
dirigente competente per le amministrazioni
di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a)
e, per gli altri soggetti, i responsabili
individuati all'interno della struttura,
procedono ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 240 del decreto legislativo n.
163 del 2006, al quale si rinvia per quanto
non diversamente previsto dal presente
articolo. Per gli istituti del collaudo e la
definizione delle controversie, si applicano
gli articoli 60 e 62 della presente legge.
2. Su proposta dell'Assessore regionale
competente in materia di lavori pubblici, la
Giunta regionale stabilisce i compensi
spettanti alla commissione per le proposte
di accordo bonario.
3. Per i lavori pubblici affidati dai
soggetti di cui all'articolo 3, comma 2,
lettere a), b), c), d) ed e), alla nomina
del terzo componente della commissione, in
caso di mancato accordo dei componenti già
designati, procede, su istanza della parte
più diligente, il presidente del tribunale
del luogo dove è stato stipulato il
contratto.
Art. 62
Definizione di controversie
1. Tutte le controversie derivanti
dall'esecuzione dei contratti di appalti
pubblici di lavori, comprese quelle
conseguenti al mancato raggiungimento
dell'accordo bonario, di servizi e di
forniture sono demandate all'autorità
giudiziaria competente, secondo quanto
previsto dalla normativa statale, salvo
l'accordo tra le parti di ricorrere ad un
collegio arbitrale.
2. Se la controversia viene affidata ad un
collegio arbitrale, si applicano le norme
stabilite dagli articoli 241, 242 e 243 del
decreto legislativo n. 163 del 2006.
3. Si rinvia alla normativa statale anche
per le controversie relative alle procedure
di affidamento degli appalti pubblici.
Titolo V
Organizzazione della Regione per la
trasparenza e la qualificazione degli
appalti pubblici
Art. 63
Osservatorio regionale dei
lavori pubblici, servizi e forniture
1. Ferme restando le attribuzioni
dell'Autorità di vigilanza di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo n.
163 del 2006, è istituito, presso
l'Assessorato regionale dei lavori pubblici,
l'Osservatorio regionale dei lavori
pubblici, servizi e forniture di interesse
regionale, di seguito denominato
Osservatorio. Esso opera mediante procedure
informatiche, sulla base di apposite
convenzioni, anche attraverso collegamento
con gli analoghi sistemi della Ragioneria
regionale, degli Assessorati regionali
interessati, dell'Istituto regionale di
statistica (ISTAT), dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS),
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dei
comuni ed altri enti pubblici, dell'Unione
regionale delle province, dell'Associazione
regionale dei comuni (Anci Sardegna), delle
camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura e delle casse edili, nonché
delle associazioni imprenditoriali più
rappresentative nell'ambito regionale nel
settore delle costruzioni.
2. L'Osservatorio svolge i seguenti compiti:
a) provvede alla raccolta e alla
elaborazione dei dati informativi
concernenti i lavori pubblici, servizi e
forniture su tutto il territorio regionale
e, in particolare, di quelli concernenti i
bandi e gli avvisi di gara, le
aggiudicazioni e gli affidamenti, le imprese
partecipanti, l'impiego della mano d'opera e
le relative norme di sicurezza, i costi e
gli scostamenti rispetto a quelli
preventivati, i tempi di esecuzione e le
modalità di attuazione degli interventi, i
ritardi e le disfunzioni; redige, a tal
fine, il prospetto statistico per i
contratti pubblici, secondo le modalità di
cui all'articolo 250 del decreto legislativo
n. 163 del 2006;
b) determina annualmente costi
standardizzati medi regionali di riferimento
per tipologie di opere, manufatti, per
singoli tipi di lavorazione, e per tipo di
servizio e fornitura, facendone oggetto di
una specifica pubblicazione;
c) pubblica i programmi triennali dei lavori
pubblici predisposti dalle amministrazioni
aggiudicatrici, nonché, semestralmente,
l'elenco dei lavori pubblici affidati;
d) promuove la realizzazione di un
collegamento informatico con le
amministrazioni aggiudicatrici, gli altri
enti aggiudicatori o realizzatori al fine di
acquisire informazioni in tempo reale sui
contratti pubblici;
e) provvede alla formazione di appositi
archivi da mettere a disposizione delle
amministrazioni interessate; garantisce
l'accesso controllato, anche per via
informatica, ai dati raccolti e alle
relative elaborazioni.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli
altri soggetti aggiudicatori o realizzatori
sono tenuti a comunicare all'Osservatorio,
per contratti di importo superiore a euro
150.000, entro sessanta giorni dalla data
del verbale di gara o di definizione della
trattativa privata, i dati concernenti la
denominazione dei lavori, il contenuto dei
bandi e dei verbali di gara, i soggetti
invitati, l'importo di aggiudicazione, il
nominativo dell'aggiudicatario o
dell'affidatario e del progettista e, entro
sessanta giorni dalla data del loro
compimento ed effettuazione, l'inizio, gli
stati di avanzamento e l'ultimazione dei
lavori, l'effettuazione del collaudo,
l'importo finale del lavoro. Per i contratti
pubblici di importo inferiore a euro
150.000, le amministrazioni aggiudicatrici e
gli altri enti aggiudicatori o realizzatori
sono tenuti a comunicare all'Osservatorio
esclusivamente note informative sintetiche
con cadenza annuale. Per i contratti di
importo inferiore a euro 500.000 non è
necessaria la comunicazione dell'emissione
degli stati di avanzamento.
4. Con l'attivazione dell'Osservatorio viene
meno l'obbligo, per le stazioni appaltanti
della Sardegna, della comunicazione
all'Osservatorio nazionale dei dati relativi
agli appalti dei lavori pubblici, servizi e
forniture; è cura dell'Osservatorio
trasmettere tali dati all'Osservatorio
nazionale.
5. Con apposito decreto dell'Assessore dei
lavori pubblici vengono fissati nel
dettaglio i compiti e gli obiettivi
dell'Osservatorio, le procedure informatiche
e statistiche da adottare per la sua
attività, la modulistica per la raccolta
delle informazioni che le stazioni
appaltanti devono utilizzare, la definizione
di un sistema informativo per l'accesso dei
dati ai soggetti che ne abbiano interesse.
Art. 64
Rapporti con le autorità
nazionali
1. La Regione assicura la collaborazione
alle autorità e organismi nazionali inerenti
il settore degli appalti di lavori pubblici,
forniture e servizi.
2. La collaborazione è garantita tramite
l'Osservatorio per tutti gli appalti di
lavori pubblici e le concessioni da
realizzare o realizzati nel territorio
regionale.
3. Le autorità e gli organismi nazionali
provvedono ad acquisire i dati e/o le
informazioni sull'attività delle singole
amministrazioni aggiudicatrici per il
tramite dell'Osservatorio.
Art. 65
Trasparenza e qualificazione
del ciclo dell'appalto
1. La Regione, tramite l'Osservatorio degli
appalti, promuove e favorisce l'uso di
strumenti elettronici nelle procedure di
appalto, anche al fine di garantire la
massima trasparenza.
2. La Regione e gli enti promuovono
l'aggiornamento e la qualificazione delle
figure professionali operanti nel ciclo
dell'appalto, per lo svolgimento, in
particolare, delle seguenti attività:
progettazione, responsabile del
procedimento, procedure di appalto,
responsabili della sicurezza, direzione dei
lavori, responsabili tecnici delle forniture
e servizi, collaudo.
Art. 66
Trasparenza nell'attribuzione
degli incarichi professionali
1. Le amministrazioni, gli enti ed i
soggetti di cui all'articolo 3, comma 2,
lettere a), b), d), ed e), della presente
legge, in sede di approvazione del conto
consuntivo annuale, allegano l'elenco degli
incarichi di progettazione, direzione lavori
e coordinamento della sicurezza conferiti e
riferiti a interventi in corso di
realizzazione.
Art. 67
Sistemi qualità e
attestazione dell'attività amministrativa
1. La Regione promuove l'adozione dei
sistemi qualità nell'attività amministrativa
dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 2,
lettere a) e b), ed emana direttive
finalizzate alla loro più ampia ed efficace
applicazione.
2. Per sistema qualità si intende un sistema
di norme procedurali formalizzate mediante
un'adeguata documentazione costituita,
almeno, dal manuale di qualità e dalla
documentazione complementare, in cui sono
esplicitamente e puntualmente evidenziati,
secondo metodologie ispirate alla normativa
tecnica della serie UNI EN ISO 9000, i
documenti e le procedure necessari a
garantire la qualità dei procedimenti di
gara e contrattuali.
Titolo VI
Qualità architettonica e disposizioni per
l'inserimento di opere d'arte negli edifici
pubblici
Art. 68
Principi fondamentali della
qualità architettonica
1. La Regione promuove e tutela la qualità
dell'ideazione e della realizzazione
architettonica, cui riconosce particolare
rilevanza pubblica, anche ai fini del
miglioramento della qualità urbana, della
bellezza dei paesi e delle città e della
salvaguardia del paesaggio, intesa come
esito di un coerente sviluppo progettuale
che recepisca le esigenze di carattere
funzionale, sociale e formale poste a base
della progettazione dell'opera e che
garantisca i valori estetici ed il suo
armonico inserimento nell'ambiente
circostante.
2. Per tali finalità la Regione e le
amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle
rispettive competenze, perseguono, per ogni
tipologia di intervento, i seguenti
obiettivi:
a) la bellezza e la qualità architettonica
del progetto e delle opere, anche con
riferimento agli interventi di
riqualificazione;
b) il ricorso ai concorsi di idee o di
progettazione per gli interventi nuovi e di
recupero, come disciplinati dall'articolo
46;
c) l'ideazione e la progettazione di opere
di rilevante interesse architettonico.
3. È istituito presso la Regione un fondo,
il cui ammontare è annualmente stabilito in
legge finanziaria, per il finanziamento
delle spese per l'espletamento di concorsi
di idee o progettazione cui possono accedere
soggetti pubblici. Entro sei mesi
dall'entrata in vigore della presente legge
la Giunta regionale approva apposita
delibera contenente le modalità di
funzionamento del fondo.
4. La Regione definisce, entro centottanta
giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, il Piano per la qualità delle
costruzioni pubbliche.
Art. 69
Disposizioni per
l'inserimento
di opere d'arte negli edifici pubblici
1. Gli enti regionali, le province, i comuni
ed i loro consorzi che, con finanziamento
della Regione, provvedano alla nuova
costruzione o alla ristrutturazione totale
di edifici pubblici, con esclusione delle
ville di cui all'articolo 136, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio), e successive
modifiche, devono destinare al loro
abbellimento, mediante opere d'arte che ben
si integrino con la costruzione stessa, una
quota del costo di costruzione, se lo stesso
è superiore a euro 500.000; la disposizione
si applica anche agli interventi, della
stessa tipologia, realizzati dalla Regione.
2. I progetti di tali edifici devono
contenere l'indicazione del tipo di opera da
inserire, delle sue dimensioni di massima,
delle modalità e dei tempi di realizzazione
e dello spazio destinato ad accoglierla.
3. A tal fine l'amministrazione nomina, di
volta in volta, una commissione composta da
un dirigente della stessa amministrazione
con funzioni di presidente, dal progettista
dell'edificio, da un rappresentante
dell'Assessorato della pubblica istruzione,
beni culturali, informazione, spettacolo e
sport, e da due esperti d'arte, scelti tra i
docenti di materie artistiche delle
università indicati dalle Università degli
studi di Cagliari e di Sassari.
4. Nei casi in cui gli edifici siano
eseguiti per lotti separati ed anche in
tempi successivi, ai fini dell'applicazione
della presente disposizione si ha riguardo
alla spesa totale prevista nel progetto.
5. La quota da riservare, ai sensi del comma
1, è almeno pari:
a) al 2 per cento da euro 500.000 a euro
3.000.000;
b) all'1,5 per cento per le somme eccedenti.
6. Ai fini dell'applicazione della presente
disposizione si considerano edifici pubblici
i fabbricati di proprietà degli enti di cui
al comma 1, ad eccezione degli edifici
destinati prevalentemente ad uso abitativo,
ad uso industriale, ad uso commerciale, ad
uso di magazzino o deposito,
all'installazione di impianti tecnologici.
7. Sulla quota da riservare ai sensi del
comma 5 non incidono le somme eventualmente
previste per opere di decorazione.
8. Le opere da realizzare sono scelte
tramite pubblico concorso.
9. La commissione di cui al comma 3 provvede
alla scelta dell'opera da realizzare e
redige motivata relazione della scelta
effettuata.
10. Ai componenti della commissione esterni
all'amministrazione spetta il rimborso spese
ed un gettone di presenza il cui importo
viene stabilito nel provvedimento di nomina;
tali spese gravano sulle quote accantonate
ai sensi del comma 5.
11. Il collaudatore dei lavori di cui al
comma 1 deve accertare che gli obblighi di
cui al presente articolo siano stati
adempiuti.
12. Dell'avvenuto inserimento di opere
d'arte in edifici pubblici ai sensi della
presente disposizione è data comunicazione,
da parte dell'amministrazione committente,
alla struttura regionale competente in
materia di tutela dei beni culturali, che
provvede al loro inserimento in un apposito
registro.
Titolo VII
Rinvio alla normativa statale. Disposizioni
finanziarie, transitorie e finali
Art. 70
Rinvio alla normativa statale
1. Si rinvia agli articoli del decreto
legislativo n. 163 del 2006 e successive
modifiche ed integrazioni ed ai relativi
regolamenti di attuazione per la disciplina
di ogni altra materia che non sia regolata
dalla presente legge.
Art. 71
Disposizioni transitorie e
finali
1. Agli appalti per i quali si sia già
provveduto alla pubblicazione dei bandi o
degli avvisi di gara e alle concessioni le
cui procedure di affidamento siano in corso
alla data di entrata in vigore della
presente legge continuano ad applicarsi le
disposizioni previgenti.
Art. 72
Abrogazione di norme
1. A far data dall'entrata in vigore della
presente legge sono abrogate le seguenti
norme:
a) la legge regionale 4 ottobre 1955, n. 16
(Collaudazione di opere regionali);
b) la legge regionale 7 gennaio 1975, n.1
(Norme per la semplificazione delle
procedure amministrative e l'acceleramento
della spesa);
c) la legge regionale 23 giugno 1978, n. 39
(Modifiche alla legge regionale 14 agosto
1968, n. 38, concernente: Norme per la
partecipazione delle cooperative agli
appalti di opere pubbliche );
d) la legge 27 aprile 1984, n. 13 (Nuove
norme in materia di albo regionale degli
appaltatori di opere pubbliche);
e) il decreto del Presidente della Giunta
regionale 27 gennaio 1987, n. 5
(Approvazione disciplinare tipo di
concessione);
f) la legge regionale 22 aprile 1987, n. 22
(Modifica all'articolo 12 della legge
regionale 27 aprile 1984, n. 13: Commissione
regionale appaltatori di opere pubbliche);
g) la legge regionale 22 aprile 1987, n. 24,
e successive modifiche ed integrazioni
(Norme di semplificazione e snellimento
delle procedure e disposizioni varie in
materia di opere pubbliche);
h) la legge regionale 8 luglio 1993, n. 29
(Norme in materia di lavori pubblici e
modifiche alle leggi regionali 27 aprile
1984, n. 13; 4 giugno 1988, n. 11; 30 maggio
1989, n. 18; 4 ottobre 1955, n. 16; 7 giugno
1989, n. 29; 13 aprile 1990, n. 6 e 20
aprile 1993, n. 17).
2. Sono altresì abrogate tutte le altre
disposizioni, normative e regolamentari, in
contrasto o comunque incompatibili con la
presente legge.
3. È fatta salva la norma derogatoria di cui
all’articolo 7 della legge regionale 9
giugno 1999, n. 24 (Istituzione dell'Ente
foreste della Sardegna, soppressione
dell'Azienda delle foreste demaniali della
Regione sarda e norme sulla programmazione
degli interventi regionali in materia di
forestazione).
Art. 73
Copertura finanziaria
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione
della presente legge sono valutati in euro
1.350.000 per gli anni 2007 e per quelli
successivi e fanno carico all'UPB
S07.010.001 del bilancio della Regione per
gli anni 2007-2010 ed alle UPB
corrispondenti dei bilanci per gli anni
successivi.
2. Nel bilancio della Regione per l'anno
2007 e per gli anni 2007-2010 sono
introdotte le seguenti variazioni:
in diminuzione
UPB S08.01.002 (cap. 08.0024)
Fondo per nuovi oneri legislativi di parte
corrente
2007 euro 1.350.000
2008 euro 1.350.000
2009 euro 1.350.000
2010 euro 1.350.000
mediante pari riduzione della riserva di cui
alla voce 1 della Tabella A allegata alla
legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge
finanziaria 2007).
in aumento
UPB S07.010.001
Oneri relativi agli appalti e contratti e
spese generali
2007 euro 1.350.000
2008 euro 1.350.000
2009 euro 1.350.000
2010 euro 1.350.000
Art. 74
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore decorsi
sessanta giorni dalla sua pubblicazione nel
Bollettino ufficiale della Regione autonoma
della Sardegna.
La presente legge sarà pubblicata nel
Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge
della Regione.
Data a Cagliari, addì 7 agosto 2007
Soru
ALLEGATI
ALLEGATO I - ELENCO DELLE ATTIVITÀ DI CUI
ALLA LETTERA a) DEL COMMA 2
DELL'ARTICOLO 2 [1]
NACE [2]
Codice
CPV
SEZIONE F
Divisione Gruppo Classe Descrizione Note
COSTRUZIONI
45 Costruzioni Questa divisione comprende:
nuove costruzioni, restauri e riparazioni
comuni
45000000
45.1
Preparazione del cantiere edile
45100000
45.11 Demolizione di edifici e sistemazione
del terreno
Questa classe comprende:
- la demolizione di edifici e di altre
strutture
- lo sgombero dei cantieri edili;
- il movimento terra: scavo, riporto,
spianamento e ruspatura dei cantieri edili,
scavo di trincee, rimozione di roccia,
abbattimento con l'esplosivo, ecc.;
- la preparazione del sito per l'estrazione
di minerali: rimozione dei materiali di
sterro e altri lavori di sistemazione e di
preparazione dei terreni e siti minerari;
Questa classe comprende inoltre:
- il drenaggio del cantiere edile;
- il drenaggio di terreni agricoli o
forestali.
45110000
45.12 Trivellazioni e perforazioni
Questa classe comprende:
- trivellazioni e perforazioni di sondaggio
per le costruzioni edili, il genio civile e
per fini analoghi, ad es. di natura
geofisica o geologica;
Questa classe non comprende:
- la trivellazione di pozzi di produzione di
petrolio e di gas, cfr.
11.20;
- la perforazione di pozzi d'acqua,
cfr. 45.25;
- lo scavo di pozzi, cfr. 45.25;
- le prospezioni di giacimenti di petrolio e
di gas, le prospezioni geofisiche,
geologiche e sismiche,
45120000
cfr. 74.20.
45.2 Costruzione completa o parziale di
edifici;
genio civile
45200000
45.21 Lavori generali di costruzione di
edifici e lavori di ingegneria civile
Questa classe comprende:
- lavori di costruzione o edili di qualsiasi
tipo
- la costruzione di opere di ingegneria
civile: ponti, inclusi quelli per autostrade
sopraelevate,
viadotti, gallerie e sottopassaggi;
- condotte, linee di comunicazione
ed elettriche per grandi distanze condotte,
linee di comunicazione ed elettriche urbane;
lavori urbani
ausiliari;
- il montaggio e l'installazione in loco di
opere prefabbricate.
Questa classe non comprende:
- le attività dei servizi connessi
all'estrazione di petrolio e di gas,
cfr. 11.20;
- il montaggio di opere prefabbricate
complete con elementi, non di calcestruzzo,
fabbricati in proprio,
cfr. divisioni 20, 26 e 28;
- lavori di costruzione, fabbricati esclusi,
per stadi, piscine, palestre, campi da
tennis, campi da golf ed altre installazioni
sportive, cfr. 45.23;
- l'installazione dei servizi in un
fabbricato, cfr. 45.3;
- i lavori di completamento degli edifici,
cfr. 45.4;
- le attività in materia di architettura e
di ingegneria, cfr. 74.20;
- la gestione di progetti di costruzione,
cfr. 74.20.
45210000
45.22 Posa in opera di coperture e
costruzione di ossature di tetti di edifici
Questa classe comprende:
- la costruzione di tetti;
- la copertura di tetti;
- lavori d'impermeabilizzazione
45220000
45.23 Costruzione di autostrade, strade,
campi di aviazione e impianti sportivi
Questa classe comprende:
- la costruzione di strade, autostrade,
strade urbane e altri passaggi per veicoli e
pedoni;
- la costruzione di strade ferrate;
- la costruzione di piste di campi di
45230000
aviazione;
- lavori di costruzione, fabbricati esclusi,
per stadi, piscine, palestre, campi da
tennis, campi da golf ed altre installazioni
sportive;
- la segnaletica orizzontale per superfici
stradali e la delineazione di zone di
parcheggio.
Questa classe non comprende:
- i lavori preliminari di movimento
terra, cfr. 45.11.
45.24 Costruzione di opere idrauliche
Questa classe comprende la costruzione di:
- idrovie, porti ed opere fluviali,
porticcioli per imbarcazioni da diporto,
chiuse, ecc.;
- dighe e sbarramenti;
- lavori di dragaggio;
- lavori sotterranei.
45240000
45.25 Altri lavori speciali di costruzione
Questa classe comprende:
- lavori di costruzione edili e di genio
civile da parte di imprese specializzate in
un aspetto comune a vari tipi di
costruzione, che richiedono capacità o
attrezzature particolari;
- lavori di fondazione, inclusa la
palificazione;
- perforazione e costruzione di pozzi
d'acqua, scavo di pozzi;
- posa in opera di elementi d'acciaio non
fabbricati in proprio;
- piegatura d'acciaio;
- posa in opera di mattoni e pietre;
- montaggio e smontaggio di ponteggi e
piattaforme di lavoro, incluso il loro
noleggio;
- costruzione di camini e forni industriali.
Questa classe non comprende:
- il noleggio di ponteggi senza montaggio e
smontaggio, cfr. 71.32.
45250000
45.3 Installazione dei servizi in un
fabbricato
45300000
45.31 Installazione di impianti elettrici
Questa classe comprende:
- l'installazione, in edifici o in altre
opere di costruzione, di cavi e raccordi
elettrici;
45310000
- sistemi di telecomunicazione;
- sistemi di riscaldamento elettrico;
- antenne d'uso privato;
- impianti di segnalazione d'incendio;
- sistemi d'allarme antifurto;
- ascensori e scale mobili;
- linee di discesa di parafulmini, ecc.
45.32 Lavori di isolamento Questa classe
comprende:
- l'installazione, in edifici o in altre
opere di costruzione, di materiali isolanti
per l'isolamento termico, acustico o
antivibrazioni.
Questa classe non comprende:
- i lavori d'impermeabilizzazione, cfr.
45.22.
45320000
45.33 Installazione di impianti
idraulicosanitari . Questa classe comprende:
l'installazione, in edifici o in altre opere
di costruzione, di:
- impianti idraulico-sanitari;
- raccordi per il gas;
- impianti e condotti di riscaldamento,
ventilazione, refrigerazione o
condizionamento dell'aria;
- sistemi antincendio (sprinkler).
Questa classe non comprende:
- l'installazione di impianti di
riscaldamento elettrico, cfr. 45.31.
45330000
45.34 Altri lavori di installazione. Questa
classe comprende:
- l'installazione di sistemi d'illuminazione
e segnaletica per strade, ferrovie,
aeroporti e porti l'installazione, in
edifici o in altre opere di costruzione, di
accessori ed attrezzature non classificati
altrove.
45340000
45.4 Lavori di completamento degli edifici
45400000
45.41 Intonacatura Questa classe comprende:
- lavori d'intonacatura e stuccatura interna
ed esterna di edifici o di altre opere di
costruzione, inclusa la posa in opera dei
relativi materiali di stuccatura.
45410000
45.42 Posa in opera di infissi in legno o in
metallo Questa classe comprende:
- l'installazione, da parte di ditte non
costruttrici, di porte, finestre,
intelaiature di porte e finestre, 45420000
cucine su misura, scale, arredi per negozi e
simili, in legno o in altro materiale;
- completamenti di interni come soffitti,
rivestimenti murali in legno, pareti mobili,
ecc.
Questa classe non comprende:
- la posa in opera di parquet e altri
pavimenti in legno, cfr. 45.43.
45.43 Rivestimento di pavimenti e muri
Questa classe comprende:
- la posa in opera, l'applicazione o
l'installazione, in edifici o in altre opere
di costruzione, di:
piastrelle in ceramica, calcestruzzo o
pietra da taglio per muri o pavimenti;
- parquet e altri rivestimenti in legno per
pavimenti;
- moquette e rivestimenti di linoleum, gomma
o plastica per pavimenti;
- rivestimenti in marmo, granito o ardesia,
per pavimenti o muri;
- carta da parati.
45430000
45.44 Tinteggiatura e posa in opera di
vetrate Questa classe comprende:
- la tinteggiatura interna ed esterna di
edifici;
- la verniciatura di strutture di genio
civile;
- la posa in opera di vetrate, specchi, ecc.
Questa classe non comprende:
- la posa in opera di finestre, cfr. 45.42.
45440000
45.45 Altri lavori di completamento degli
edifici. Questa classe comprende:
- l'installazione di piscine private la
pulizia a vapore, la sabbiatura, ecc. delle
pareti esterne degli edifici;
- altri lavori di completamento e di
finitura degli edifici n.c.a.
Questa classe non comprende:
- le pulizie effettuate all'interno di
immobili ed altre strutture, cfr. 74.70.
45450000
45.5 Noleggio di macchine e attrezzature per
la costruzione o la
45500000
demolizione, con manovratore
45.50 Noleggio di macchine e attrezzature
per la costruzione o la demolizione, con
manovratore
Questa classe non comprende:
- il noleggio di macchine e attrezzature per
la costruzione o la demolizione, senza
manovratore,
cfr. 71.32.
ALLEGATO II - SERVIZI DI CUI ALLA LETTERA c)
DEL COMMA 2 DELL'ARTICOLO 2
ALLEGATO II A [3]
Categorie Denominazione Numero di
riferimento
CPC [4]
Numero di riferimento CPV
1 Servizi di manutenzione e riparazione
6112, 6122, 633, 886 da 50100000 a 50982000
(eccetto 50310000 a 50324200 e 50116510-9,
50190000-3, 50229000- 6, 50243000-0)
2 Servizi di trasporto terrestre [5],
inclusi i servizi con furgoni blindati, e
servizi di corriere ad esclusione del
trasporto di posta
712(eccetto 71235), 7512, 87304
da 60112000-6 a 60129300-1 (eccetto 60121000
a 60121600, 60122200-1, 60122230-0), e
da 64120000-3 a 64121200-2
3 Servizi di trasporto aereo di passeggeri e
merci, escluso il trasporto di posta
73 (eccetto 7321) da 62100000-3 a 62300000-5
(eccetto 62121000-6, 62221000-7)
4 Trasporto di posta per via terrestre [6] e
aerea
71235, 7321 60122200-1, 60122230-0
62121000-6, 62221000-7
5 Servizi di telecomunicazione 752 da
64200000-8 a 64228200-2, 72318000-7, e
da 72530000-9 a 72532000-3
6 Servizi finanziari:
a) servizi assicurativi
b) servizi bancari e finanziari [7]
ex 81, 812, 814 da 66100000-1 a 66430000-3 e
da 67110000-1 a 67262000-11
7 Servizi informatici ed affini 84 da
50300000-8 a 50324200-4, da 72100000-6 a
72591000-4
(eccetto 72318000-7 e da 72530000-9 a
72532000-3)
8 Servizi di ricerca e sviluppo [8] 5 a
73000000-2 a 73300000-5 (da 73200000-4,
73210000-7,
7322000-0)
9 Servizi di contabilità, revisione dei
conti e tenuta dei libri contabili 862 da
74121000-3 a 74121250-0
10 Servizi di ricerca di mercato e di
sondaggio dell'opinione pubblica 864 da
74130000-9 a 74133000-0, e 74423100-1,
74423110-4
11 Servizi di consulenza gestionale [9] e
affini
865, 866 da 73200000-4 a 73220000-0, da
74140000-2 a 74150000-5 (eccetto
74142200-8), e
74420000-9, 74421000-6, 74423000-0,
74423200-2, 74423210-5, 74871000-5,
93620000-0
12 Servizi attinenti all'architettura e
all'ingegneria, anche integrata;
servizi attinenti all'urbanistica e alla
paesaggistica; servizi affini di consulenza
scientifica e tecnica;
servizi di sperimentazione tecnica e analisi
867 da 74200000-1 a 74276400-8, e da
74310000-5 a 74323100-0, e 74874000-6
13 Servizi pubblicitari 871 da 74400000-3 a
74422000-3 (eccetto 74420000-9 e 74421000-6)
14 Servizi di pulizia degli edifici e di
gestione delle proprietà immobiliari 874,
82201 à 82206 da 70300000-4 a 70340000-6, e
da 74710000-9 a 74760000-4
15 Servizi di editoria e di stampa in base a
tariffa o a contratto
88442 da 78000000-7 a 78400000-1
16 Eliminazione di scarichi di fogna e di
rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi
94 da 90100000-8 a 90320000-6, e 50190000-3,
50229000-6, 50243000-0
ALLEGATO II B
Categorie Denominazione Numero di
riferimento CPC
Numero di riferimento CPV
17 Servizi alberghieri e di ristorazione 64
da 55000000-0 a 55524000-9, e
da 93400000-2 a 93411000-2
18 Servizi di trasporto per ferrovia 711
60111000-9, e de 60121000-2 a 60121600-8
19 Servizi di trasporto per via d'acqua 72
da 61000000-5 a 61530000-9, e da 63370000-3
a 63372000-7
20 Servizi di supporto e sussidiari per il
settore dei trasporti 74 62400000-6,
62440000-8,
62441000-5, 62450000-1, da 63000000-9 a
63600000-5 (eccetto 63370000-3, 63371000-0,
63372000-7), e 74322000-2, 93610000-7
21 Servizi legali 861 da 74110000-3 a
74114000-1
22 Servizi di collocamento e reperimento di
personale [10] 872 da 74500000-4 a
74540000-6
(eccetto 74511000-4), e da 5000000-2 a
95140000-5
23 Servizi di investigazione e di sicurezza,
eccettuati i servizi con furgoni blindati
873 (salvo 87304) da 74600000-5 a 74620000-1
24 Servizi relativi all'istruzione, anche
professionale 92 da 80100000-5 a 80430000-7
25 Servizi sanitari e sociali 93 74511000-4,
e da 85000000-9 a 85323000-9 (eccetto
85321000-5 e 85322000-2)
26 Servizi ricreativi, culturali e sportivi
96 da 74875000-3 a 74875200-5, e da
92000000-1 a 92622000-7 (eccetto 92230000-2)
27 Altri servizi [11]
ALLEGATO III - DEFINIZIONE DI ALCUNE
SPECIFICHE TECNICHE
Ai fini della presente legge si intende per:
1)
a) "specifiche tecniche", nel caso di
appalti pubblici di lavori, l'insieme delle
prescrizioni tecniche contenute, in
particolare, nei capitolati d'oneri, che
definiscono le caratteristiche richieste di
un materiale, un prodotto o una fornitura e
che permettono di caratterizzare un
materiale, un prodotto o una fornitura in
modo che rispondano all'uso a cui sono
destinati dall'amministrazione
aggiudicatrice. Tra queste caratteristiche
rientrano i livelli della prestazione
ambientale, la concezione che tenga conto di
tutte le esigenze (ivi compresa
l'accessibilità per i disabili) e la
valutazione della conformità, la proprietà
d'uso, la sicurezza o le dimensioni, incluse
le procedure riguardanti il sistema di
garanzia della qualità, la terminologia, i
simboli, le prove ed i metodi di prova,
l'imballaggio, la marcatura e
l'etichettatura nonché i processi e i metodi
di produzione. Esse comprendono altresì le
norme riguardanti la progettazione e la
determinazione dei costi, le condizioni di
collaudo, d'ispezione e di accettazione
delle opere nonché i metodi e le tecniche di
costruzione come pure ogni altra condizione
tecnica che l'amministrazione aggiudicatrice
puòprescrivere, mediante regolamentazione
generale o particolare, in relazione alle
opere finite ed ai materiali o alle parti
che la compongono;
b) "specifiche tecniche", nel caso di
appalti pubblici di forniture o di servizi,
le specifiche contenute in un documento, che
definiscono le caratteristiche richieste di
un prodotto o di un servizio, quali i
livelli di qualità, i livelli della
prestazione ambientale, la concezione che
tenga conto di tutte le esigenze (ivi
compresa l'accessibilità per i disabili) la
valutazione della conformità, la proprietà
d'uso, l'uso del prodotto, la sua sicurezza
o le sue dimensioni, ivi compresi le
prescrizioni applicabili al prodotto per
quanto riguarda la denominazione di vendita,
la terminologia, i simboli, le prove e i
metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura
e l'etichettatura, le istruzioni per l'uso,
i processi e i metodi di produzione, nonché
le procedure di valutazione della
conformità;
2) "norma", la specifica tecnica, approvata
da un organismo di normalizzazione, la cui
osservanza non è obbligatoria, ai fini di
un'applicazione ripetuta o continua e che
rientri in una delle seguenti categorie:
- norma internazionale: una norma adottata
da un organismo internazionale di
normalizzazione e disponibile al pubblico;
- norma europea: una norma adottata da un
organismo europeo di normalizzazione e
disponibile al pubblico;
- norma nazionale: una norma adottata da un
organismo nazionale di normalizzazione e
disponibile al pubblico;
3) "omologazione tecnica europea", la
valutazione tecnica favorevole dell'idoneità
all'impiego di un prodotto, fondata sulla
rispondenza ai requisiti essenziali per la
costruzione, in funzione delle
caratteristiche intrinseche del prodotto e
di determinate condizioni d'applicazione e
di impiego.
L'omologazione tecnica europea è rilasciata
dall'organismo designato a tale scopo dallo
Stato membro;
4) "specifica tecnica comune", una specifica
tecnica stabilita conformemente ad una
procedura riconosciuta dagli Stati membri e
pubblicata nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea;
5) "riferimento tecnico", qualsiasi prodotto
elaborato dagli organismi europei di
normalizzazione, diverso
dalle norme ufficiali, secondo procedure
adattate all'evoluzione delle esigenze di
mercato.
ALLEGATO IV - INFORMAZIONI CHE DEVONO
FIGURARE NEI BANDI E NEGLI AVVISI ALLEGATO
IV A - INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI
BANDI E NEGLI AVVISI DI APPALTI PUBBLICI
AVVISO DI PUBBLICAZIONE DI UN AVVISO DI
PREINFORMAZIONE SUL PROFILO DI COMMITTENTE
1. Paese dell'amministrazione
aggiudicatrice;
2. Nome dell'amministrazione aggiudicatrice;
3. Indirizzo internet del "profilo di
committente" (URL);
4. Numero(i) di riferimento alla
nomenclatura CPV.
AVVISO DI PREINFORMAZIONE
1. Nome, indirizzo, numero di fax e
indirizzo elettronico dell'amministrazione
aggiudicatrice e, se diversi, del servizio
presso il quale possono essere richieste
informazioni complementari, nonché – per gli
appalti di servizi e di lavori – dei
servizi, ad esempio il pertinente sito
internet governativo, presso i quali possono
essere richieste informazioni sul quadro
normativo generale vigente nel luogo in cui
l'appalto deve essere eseguito in materia di
fiscalità, protezione dell'ambiente, tutela
dei lavoratori e condizioni di lavoro.
2. Indicare, se del caso, se si tratta di un
appalto pubblico riservato a categorie
protette o la cui esenzione è riservata
nell'ambito di programmi di occupazione
protetti.
3. Per gli appalti pubblici di lavori:
natura ed entità dei lavori, luogo di
esecuzione; nel caso in cui l'opera sia
ripartita in più lotti, caratteristiche
essenziali dei lotti in riferimento
all'opera; se disponibile, stima
dell'importo minimo e massimo dei lavori
previsti; numero(i) di riferimento alla
nomenclatura.
Per gli appalti pubblici di forniture:
natura e quantità o valore dei prodotti da
fornire, numero di riferimento della
nomenclatura, numero(i) di riferimento alla
nomenclatura.
Per gli appalti pubblici di servizi: importo
complessivo previsto delle commesse per
ciascuna delle categorie di servizi di cui
all'allegato II A; numero(i) di riferimento
alla nomenclatura.
4. Date provvisoriamente previste per
l'avvio delle procedure d'aggiudicazione
dell'appalto o degli appalti, nel caso degli
appalti pubblici di servizi per categoria.
5. Se del caso, indicazione che si tratta di
un accordo quadro.
6. Se del caso, altre informazioni.
7. Data di spedizione dell'avviso oppure di
spedizione dell'avviso di pubblicazione del
presente avviso sul profilo di committente.
8. Indicare se l'appalto rientra o meno nel
campo di applicazione dell'Accordo.
BANDO DI GARA
Procedure aperte, ristrette, dialogo
competitivo, procedure negoziate.
1. Nome, indirizzo, numero di telefono e di
fax, nonché indirizzo elettronico
dell'amministrazione aggiudicatrice.
2. Indicare, se del caso, se si tratta di un
appalto pubblico riservato a categorie
protette o la cui esenzione è riservata
nell'ambito di programmi di occupazione
protetti.
3.
a) procedura di aggiudicazione prescelta;
b) eventualmente, motivazione del ricorso
alla procedura accelerata (in caso di
procedure ristrette e
negoziate);
c) eventualmente, indicazione se si tratta
di un accordo quadro;
d) eventualmente, indicare se si tratta di
un sistema dinamico di acquisizione;
e) eventualmente, ricorso a un'asta
elettronica (in caso di procedure aperte,
ristrette o negoziate).
4. Forma dell'appalto.
5. Luogo di esecuzione/realizzazione dei
lavori, luogo di consegna dei prodotti o
luogo di prestazione dei servizi.
6.
a) Appalti pubblici di lavori:
- natura ed entità dei lavori da effettuare
e caratteristiche generali dell'opera.
Specificare, in particolare, le opzioni per
lavori complementari e, se noto, il
calendario provvisorio dell'esercizio di
tali opzioni, così come il numero di
eventuali rinnovi del contratto. Se l'opera
o l'appalto sono suddivisi in lotti, ordine
di grandezza dei diversi lotti; numero(i) di
riferimento alla nomenclatura;
- indicazioni relative alla finalità
dell'opera o dell'appalto quando
quest'ultimo comporti anche l'elaborazione
di progetti;
- nel caso di accordi quadro, indicare anche
la durata prevista dell'accordo, il valore
complessivo stimato dei lavori per l'intera
durata dell'accordo quadro nonché, per
quanto possibile, il valore e la frequenza
degli appalti da aggiudicare.
b) Appalti pubblici di forniture:
- natura dei prodotti da fornire,
specificando in particolare gli scopi per i
quali le offerte sono richieste, se per
l'acquisto, il leasing, la locazione o
l'acquisto a riscatto, oppure per una
combinazione di tali scopi; numero di
riferimento alla nomenclatura. Quantità dei
prodotti da fornire, specificando eventuali
opzioni per ulteriori commesse e, se noto,
il calendario provvisorio dell'esercizio di
tali opzioni e il numero di eventuali
rinnovi del contratto, numero(i) di
riferimento alla nomenclatura;
- nel caso di appalti regolari o di appalti
rinnovabili nel corso di un determinato
periodo, fornire altresì, se noto, il
calendario dei successivi appalti pubblici
di forniture previsti;
- nel caso di accordi quadro indicare anche
la durata prevista dell'accordo quadro, il
valore complessivo stimato delle forniture
per l'intera durata dell'accordo quadro
nonché, per quanto possibile, il valore e la
frequenza degli appalti da aggiudicare.
c) Appalti pubblici di servizi:
- categoria del servizio e sua descrizione.
Numero(i) di riferimento della nomenclatura.
Quantità dei servizi da prestare.
Specificare eventuali opzioni per ulteriori
commesse e, se noto, il calendario
provvisorio dell'esercizio di tali opzioni e
il numero di eventuali rinnovi del
contratto. Nel caso di appalti rinnovabili
nel corso di un determinato periodo, fornire
una indicazione di massima del calendario,
se noto, dei successivi appalti pubblici di
servizi previsti.
Nel caso di accordi quadro indicare anche la
durata prevista dell'accordo quadro, il
valore complessivo stimato delle prestazioni
per l'intera durata dell'accordo quadro
nonché, per quanto possibile, il valore e la
frequenza degli appalti da aggiudicare:
- indicazione se, in forza di disposizioni
legislative, regolamentari o amministrative,
la prestazione del servizio sia riservata a
una particolare professione.
Riferimenti alle disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative in questione:
- menzione di un eventuale obbligo per le
persone giuridiche di indicare il nome e le
qualifiche professionali delle persone
incaricate della prestazione del servizio.
7. Se l'appalto è suddiviso in lotti,
indicazione della possibilità per gli
operatori economici di presentare offerte
per uno, per più e/o per l'insieme dei
lotti.
8. Termine ultimo per la realizzazione dei
lavori, per il completamento delle forniture
o per la prestazione dei servizi o durata
dell'appalto di lavori/forniture/servizi;
per quanto possibile, termine ultimo per
l'avvio dei lavori, per la consegna delle
forniture o per la prestazione dei servizi.
9. Ammissione o divieto di varianti.
10. Eventuali condizioni particolari cui è
soggetta la realizzazione dell'appalto.
11. Nel caso delle procedure aperte:
a) nome, indirizzo, numero di telefono e di
fax nonché indirizzo elettronico del
servizio presso il quale si possono
richiedere il capitolato d'oneri e i
documenti complementari;
b) eventualmente, termine ultimo per la
presentazione di tale domanda;
c) eventualmente, importo e modalità di
pagamento della somma da versare per
ottenere detti documenti.
12.
a) termine ultimo per la ricezione delle
offerte o delle offerte indicative quando si
tratta dell'istituzione di un sistema
dinamico di acquisizione (procedure aperte);
b) termine ultimo per la ricezione delle
domande di partecipazione (procedure
ristrette e negoziate);
c) indirizzo cui devono essere trasmesse;
d) lingua o lingue in cui devono essere
redatte.
13. Nel caso delle procedure aperte:
a) persone ammesse ad assistere all'apertura
delle offerte;
b) data, ora e luogo di tale apertura.
14. Se del caso, cauzione e garanzie
richieste.
15. Modalità essenziali di finanziamento e
di pagamento e/o riferimenti alle
disposizioni in materia.
16. Se del caso, forma giuridica che dovrà
assumere il raggruppamento di operatori
economici aggiudicatario dell'appalto.
17. Criteri di selezione riguardanti la
situazione personale degli operatori che
possono comportarne l'esclusione e
informazioni necessarie a dimostrare che non
rientrano in casi che giustificano
l'esclusione.
Criteri di selezione e informazioni
riguardanti la situazione personale
dell'operatore economico, nonché
informazioni e formalità necessarie per la
valutazione dei requisiti minimi di
carattere economico e tecnico che questi
deve possedere. Livello o livelli minimi
specifici di capacità eventualmente
richiesti.
18. Per gli accordi quadro: numero ed
eventualmente numero massimo previsto di
operatori economici che ne faranno parte,
durata dell'accordo quadro previsto
precisando, se del caso, i motivi che
giustificano una durata dell'accordo quadro
superiore a quattro anni.
19. Per il dialogo competitivo e le
procedure negoziate con pubblicazione di
bando di gara indicare, se del caso, il
ricorso a una procedura che si svolge in più
fasi successive, al fine di ridurre
gradualmente il numero di soluzioni da
discutere o di offerte da negoziare.
20. Per le procedure ristrette, il dialogo
competitivo e le procedure negoziate con
pubblicazione di bando di gara, quando ci si
avvale della facoltà di ridurre il numero di
candidati che saranno invitati a presentare
un'offerta, a partecipare al dialogo o a
negoziare: numero minimo ed, se del caso,
numero massimo previsto di candidati e
criteri oggettivi da applicare per la scelta
di tale numero di candidati.
21. Periodo di tempo durante il quale
l'offerente è vincolato alla propria offerta
(procedure aperte). 22. Se del caso, nome e
indirizzo degli operatori economici già
selezionati dall'amministrazione
aggiudicatrice (procedure negoziate).
23. Criteri che verranno utilizzati per
l'aggiudicazione dell'appalto: "prezzo più
basso" o "offerta economicamente più
vantaggiosa". I criteri di aggiudicazione
all'offerta economicamente più vantaggiosa e
la loro ponderazione vanno menzionati
qualora non figurino nel capitolato d'oneri
ovvero, nel caso del dialogo competitivo,
nel documento descrittivo.
24. Nome ed indirizzo dell'organo competente
per le procedure di ricorso e, se del caso,
di mediazione. Precisazioni quanto al
termine per l'introduzione di ricorsi o, se
del caso, nome, indirizzo, numero di
telefono e di fax, nonché indirizzo
elettronico del servizio presso il quale si
possono richiedere tali informazioni.
25. Data o date di pubblicazione dell'avviso
di preinformazione conformemente alle
specifiche tecniche di pubblicazione
indicate nell'allegato V o menzione della
sua mancata pubblicazione.
26. Data di spedizione del bando di gara.
27. Indicare se l'appalto rientra o meno nel
campo di applicazione dell'Accordo sugli
appalti pubblici stipulato nel quadro dei
negoziati multilaterali dell'Uruguay Round.
AVVISO DI GARA SEMPLIFICATO NELL'AMBITO DI
UN SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
1. Paese dell'amministrazione
aggiudicatrice.
2. Nome e indirizzo elettronico
dell'amministrazione aggiudicatrice.
3. Riferimento della pubblicazione del bando
di gara sul sistema dinamico di
acquisizione.
4. Indirizzo elettronico in cui sono
disponibili il capitolato d'oneri e i
documento complementari relativi al sistema
dinamico di acquisizione.
5. Oggetto dell'appalto: descrizione
mediante il(i) numero(i) di riferimento alla
nomenclatura "CPV" e quantità o entità
dell'appalto da aggiudicare.
6. Termine per la presentazione delle
offerte indicative.
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
1. Nome e indirizzo dell'amministrazione
aggiudicatrice.
2. Procedura di aggiudicazione prescelta;
nel caso di procedura negoziata non
preceduta da pubblicazione di un bando di
gara, motivazione del ricorso a tale
procedura.
3. Appalti pubblici di lavori: natura ed
entità delle prestazioni, caratteristiche
generali dell'opera.
Appalti pubblici di forniture: natura e
quantità dei prodotti forniti,
eventualmente, per fornitore; numero di
riferimento della nomenclatura. Appalti
pubblici di servizi: categoria del servizio
e sua descrizione; numero di riferimento
della nomenclatura; quantità di servizi
oggetto della commessa.
4. Data di aggiudicazione dell'appalto.
5. Criteri di aggiudicazione dell'appalto.
6. Numero di offerte ricevute.
7. Nome e indirizzo dell'aggiudicatario o
degli aggiudicatari.
8. Prezzo o gamma di prezzi (minimo/massimo)
pagati.
9. Valore dell'offerta (o delle offerte) cui
è stato aggiudicato l'appalto o offerta
massima e offerta minima prese in
considerazione ai fini di tale
aggiudicazione.
10. Se del caso, valore e parte del
contratto che può essere subappaltato a
terzi.
11. Data di pubblicazione del bando di gara
in conformità alle specifiche tecniche di
pubblicazione indicate nell'allegato V.
12. Data d'invio del presente avviso.
13. Nome ed indirizzo dell'organo competente
per le procedure di ricorso e, se del caso,
di mediazione. Precisazioni quanto ai
termini per l'introduzione di ricorsi o, se
del caso, nome, indirizzo, numero di
telefono e di fax, nonché indirizzo
elettronico del servizio presso il quale si
possono richiedere tali informazioni.
ALLEGATO IV B - INFORMAZIONI CHE DEVONO
FIGURARE NEI BANDI RELATIVI ALLE CONCESSIONI
DI LAVORI PUBBLICI
1. Nome, indirizzo, numero di fax e
indirizzo elettronico dell'amministrazione
aggiudicatrice.
2.
a) luogo di esecuzione;
b) oggetto della concessione; natura ed
entità delle prestazioni.
3.
a) termine ultimo per la presentazione delle
candidature;
b) indirizzo cui devono essere trasmesse;
c) lingua o lingue in cui devono essere
redatte.
4. Requisiti personali, tecnici e finanziari
che i candidati devono possedere.
5. Criteri che verranno utilizzati per
l'aggiudicazione dell'appalto.
6. Eventualmente, percentuale minima dei
lavori affidati a terzi.
7. Data di spedizione del bando
8. Nome ed indirizzo dell'organo competente
per le procedure di ricorso e, se del caso,
di mediazione. Precisazioni quanto ai
termini per l'introduzione di ricorsi o, se
del caso, nome, indirizzo, numero di
telefono e di fax, nonché indirizzo
elettronico del servizio presso il quale si
possono richiedere tali informazioni.
ALLEGATO IV C - INFORMAZIONI CHE DEVONO
FIGURARE NEI BANDI DI GARA DEL
CONCESSIONARIO DEI LAVORI CHE NON È
UN'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
1.
a) luogo di esecuzione;
b) natura ed entità delle prestazioni e
caratteristiche generali dell'opera;
2. Termine di esecuzione eventualmente
imposto.
3. Nome e indirizzo dell'organismo presso il
quale si possono richiedere i capitolati
d'oneri e i documenti complementari.
4.
a) termine ultimo per la ricezione delle
domande di partecipazione e/o delle offerte;
b) indirizzo cui devono essere trasmesse;
c) lingua o lingue in cui devono essere
redatte;
5. Eventualmente, cauzione e garanzie
richieste.
6. Requisiti di carattere economico e
tecnico che l'imprenditore deve possedere.
7. Criteri che verranno utilizzati per
l'aggiudicazione dell'appalto.
8. Data di spedizione del bando.
ALLEGATO IV D - INFORMAZIONI CHE DEVONO
FIGURARE NEI BANDI E NEGLI AVVISI PER I
CONCORSI DI SERVIZI
BANDO DI CONCORSO
1. Nome, indirizzo, numero di fax e
indirizzo elettronico dell'amministrazione
aggiudicatrice e del servizio
presso il quale possono essere richiesti i
documenti complementari.
2. Descrizione del progetto.
3. Natura del concorso: aperto o ristretto.
4. Nel caso di concorsi aperti: termine
ultimo per la presentazione dei progetti.
5. Nel caso di concorsi ristretti:
a) numero previsto di partecipanti;
b) se del caso, nomi dei partecipanti già
selezionati;
c) criteri di selezione dei partecipanti;
d) termine ultimo per la presentazione delle
domande di partecipazione.
6. Se del caso, indicare se la
partecipazione è riservata a una particolare
professione.
7. Criteri che verranno applicati in sede di
valutazione dei progetti.
8. Se del caso, nomi dei membri della
commissione giudicatrice selezionati.
9. Indicare se la decisione della
commissione giudicatrice è vincolante o meno
per l'amministrazione aggiudicatrice.
10. Se del caso, numero e valore dei premi.
11. Se del caso, indicazione degli importi
pagabili a tutti i partecipanti.
12. Indicare se gli appalti conseguenti al
concorso saranno o non saranno affidati
al(ai) vincitore(i) del concorso.
13. Data di spedizione del bando.
AVVISO RELATIVO AI RISULTATI DI UN CONCORSO
1. Nome, indirizzo, numero di fax e
indirizzo elettronico dell'amministrazione
aggiudicatrice.
2. Descrizione del progetto.
3. Numero complessivo dei partecipanti.
4. Numero di partecipanti stranieri.
5. Vincitore o vincitori del concorso.
6. Se del caso, premi assegnati.
7. Riferimento del bando di concorso.
8. Data di spedizione dell'avviso.
ALLEGATO V - CARATTERISTICHE RELATIVE ALLA
PUBBLICAZIONE
1. Pubblicazione di bandi e avvisi:
a) I bandi e gli avvisi relativi ai lavori,
servizi e forniture sopra la soglia
comunitaria, alle concessioni, ai concorsi
di idee e di progettazione, sono trasmessi
dalle amministrazioni aggiudicatici
all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali
delle Comunità europee nella forma richiesta
dal regolamento n. 1564/2005/CE della
Commissione del 07 settembre 2005, relativa
all'utilizzazione di modelli uniformi per la
pubblicazione di bandi e avvisi di appalti
pubblici [12].
Anche gli avvisi di preinformazione
pubblicati sul profilo di committente
rispettano questa forma, come l'avviso che
annuncia tale pubblicazione.
b) I bandi e gli avvisi sono pubblicati
dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali
delle Comunità europee o dalle
amministrazioni aggiudicatrici qualora si
tratti di avvisi di preinformazione
pubblicati sul profilo di committente.
Le amministrazioni aggiudicatrici possono
inoltre divulgare tali informazioni tramite
internet, pubblicando il loro "profilo di
committente".
c) L'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali
delle Comunità europee conferma
all'amministrazione aggiudicatrice la
pubblicazione.
2. Pubblicazione di informazioni
complementari o aggiuntive.
a) Le amministrazioni aggiudicatrici sono
invitate a pubblicare integralmente il
capitolato d'oneri e i
documenti complementari su internet.
b) Il profilo di committente può contenere
avvisi di preinformazione, informazioni
sugli appalti in
corso, sulle commesse programmate, sui
contratti conclusi, sulle procedure
annullate, nonché ogni
altra informazione generale utile come
persone da contattare, numeri di telefono e
di fax, indirizzi
postali ed elettronici (e-mail).
3. Forma e modalità di trasmissione di bandi
e avvisi per via elettronica
La forma e le modalità di trasmissione di
bandi e avvisi per via elettronica sono
accessibili all'indirizzo Internet:
"http://simap.eu.int".
ALLEGATO VI - REGISTRI
ALLEGATO VI A [13] - APPALTI DI LAVORI
PUBBLICI
I registri professionali e le dichiarazioni
e certificati corrispondenti per ogni Stato
membro sono:
- per il Belgio, "Registre du Commerce",
"Handelsregister";
- per la Danimarca, "Erhvervs-og
Selskabsstyrelsen";
- per la Germania, "Handelsregister" e
"Handewerksrolle";
- per la Grecia, (omissis);
- per la Spagna, "Registro Oficial de
Empresas Clasificadas del Ministerio de
Hacienda";
- per la Francia, "Registre du commerce et
des sociétés" e "Repertoire des métiers";
- per l'Irlanda, l'imprenditore può essere
invitato a produrre un certificato del
"Registrar of Companies" o
del "Registrar of Friendly Societies" o, in
mancanza, una attestazione che precisi che
l'interessato ha
dichiarato sotto giuramento di esercitare la
professione in questione nel paese in cui è
stabilito, in un luogo specifico e sotto una
denominazione commerciale determinata;
- per l'Italia, "Registro della Camera di
commercio, industria, agricoltura e
artigianato";
- per il Lussemburgo, "Registre aux firmes"
e "Rôle de la chambre des métiers";
- per i Paesi Bassi, "Handelsregister";
- per l'Austria, "Firmenbuch",
"Generberegister" e "Mitgliederverzeichnisse
der Landeskammers"
- per il Portogallo, "Instituto dos Mercados
de Obras Públicas e Particulares e do
Imobiliário";
- per la Finlandia,
"Kaupparekisteri"/"Handelregistret";
- per la Svezia, "aktiebolags-, handels -
eller föreningsregistren";
- per il Regno Unito, l'imprenditore può
essere invitato a produrre un certificato
del "Registrar of
Companies" o, in mancanza, una attestazione
che precisi che l'interessato ha dichiarato
sotto giuramento di esercitare la
professione in questione nel paese in cui è
stabilito, in un luogo specifico e sotto una
denominazione commerciale determinata.
ALLEGATO VI B - APPALTI PUBBLICI DI
FORNITURE
I registri professionali e le dichiarazioni
e certificati corrispondenti:
- per il Belgio, "Registre du Commerce",
"Handelsregister";
- per la Danimarca, " Erhvervs-og
Selskabsstyrelsen";
- per la Germania, "Handelsregister" e
"Handwerksrolle";
- per la Grecia (omissis);
- per la Spagna, "Registro Mercantil"
oppure, nel caso delle persone fisiche non
iscritte, un'attestazione che specifichi che
l'interessato ha dichiarato, sotto
giuramento, di esercitare la professione in
questione;
- per la Francia, "Registre du commerce et
des sociétés" e "Repertoire des métiers";
- per l'Irlanda, l'imprenditore può essere
invitato a produrre un certificato del
"Registrar of Companies" o del "Registrar of
Friendly Societies" o, in mancanza, una
attestazione che precisi che l'interessato
ha dichiarato sotto giuramento di esercitare
la professione in questione nel paese in cui
è stabilito, in un luogo specifico e sotto
una denominazione commerciale determinata;
- per l'Italia, "Registro della Camera di
commercio, industria, agricoltura e
artigianato", e "Registro delle Commissioni
provinciali per l'artigianato";
- per il Lussemburgo, "Registre aux firmes"
e "Rôle de la chambre des métiers";
- per i Paesi Bassi, "Handelsregister",
- per l'Austria, "Firmenbuch",
"Gewerberegister", "Mitgliederverzeichnisse
der Landeskammern";
- per il Portogallo, "Registo Nacional das
Pessoas Colectivas";
- per la Finlandia,
"Kaupparekisteri"/"Handelregistret";
- per la Svezia, "aktiebolags-, handels -
eller föreningsregistren";
- per il Regno Unito, l'imprenditore può
essere invitato a produrre un certificato
del "Registrar of
Companies" che individui che l'attività del
fornitore è "incorporated" o "registered" o,
in mancanza, una attestazione che precisi
che l'interessato ha dichiarato sotto
giuramento di esercitare la professione in
questione nel paese in cui è stabilito, in
un luogo specifico e sotto una denominazione
commerciale determinata.
ALLEGATO VI C - APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI
I registri professionali e le dichiarazioni
e certificati corrispondenti sono:
- per il Belgio, "Registre du Commerce",
"Handelsregister", e "Ordres professionnels
- Beroepsorden",
- per la Danimarca, "Erhvervs - og
Selskabstyrelsen";
- per la Germania, "Handelsregister"
"Handwerksrolle", "Vereinsregister",
"Partnerschaftsregister" e
"Mitgliedsverzeichnisse der Berufskammern
der Länder";
- per la Grecia, il prestatore di servizi
può essere invitato a produrre una
dichiarazione giurata resa innanzi a un
notaio, riguardante l'esercizio
dell'attività professionale in questione;
nei casi previsti dalla legislazione
nazionale vigente, per la prestazione dei
servizi di ricerca di cui all'allegato I A,
registro professionale (omissis);
- per la Spagna, "Registro Oficial de
Empresas Clasificadas del Ministerio de
Hacienda";
- per la Francia, "Registre du commerce et
des sociétés" e "Repertoire des métiers";
- per l'Irlanda, l'imprenditore può essere
invitato a produrre un certificato del
"Registrar of Companies" o del "Registrar of
Friendly Societies" o, in mancanza,
un'attestazione che precisi che
l'interessato ha dichiarato sotto giuramento
di esercitare la professione in questione
nel paese in cui è stabilito, in un luogo
specifico e sotto una denominazione
commerciale determinata;
- per l'Italia, "Registro della Camera di
commercio, industria, agricoltura e
artigianato", e "Registro delle Commissioni
provinciali per l'artigianato", o il
"Consiglio nazionale degli ordini
professionali";
- per il Lussemburgo, "Registre aux firmes"
e "Rôle de la chambre des métiers";
- per i Paesi Bassi, "Handelsregister";
- per l'Austria, "Firmenbuch",
"Gewerberegister", "Mitgliederverzeichnisse
der Landeskammern";
- per il Portogallo, "Registro Nacional das
Pessoas Colectivas";
- per la Finlandia,
"Kaupparekisteri"/"Handelregistret";
- per la Svezia, "aktiebolags-, handels -
eller föreningsregistren";
- per il Regno Unito, l'imprenditore può
essere invitato a produrre un certificato
del "Registrar of Companies" o, in mancanza,
un'attestazione che precisi che
l'interessato ha dichiarato sotto giuramento
di esercitare la professione in questione
nel paese in cui è stabilito, in un luogo
specifico e sotto una denominazione
commerciale determinata.
ALLEGATO VII - REQUISITI RELATIVI AI
DISPOSITIVI DI RICEZIONE ELETTRONICA DELLE
OFFERTE, DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE O
DEI PIANI E PROGETTI NEI CONCORSI
I dispositivi di ricezione elettronica delle
offerte, delle domande di partecipazione e
dei piani e progetti devono garantire,
mediante procedure e mezzi tecnici
appropriati, almeno che:
a) le firme elettroniche relative alle
offerte, alle domande di partecipazione e
all'invio di piani e progetti siano conformi
alle disposizioni nazionali adottate in
applicazione della direttiva 1999/93/CE e
successive modifiche;
b) l'ora e la data esatte della ricezione
delle offerte, delle domande di
partecipazione e dei piani e progetti
possano essere stabilite con precisione;
c) si possa ragionevolmente assicurare che
nessuno possa avere accesso ai dati
trasmessi in base ai presenti requisiti
prima della scadenza dei termini
specificati;
d) in caso di violazione di questo divieto
di accesso, si possa ragionevolmente
assicurare che la violazione sia chiaramente
rilevabile;
e) solo le persone autorizzate possano
fissare o modificare le date di apertura dei
dati ricevuti;
f) solo l'azione simultanea delle persone
autorizzate possa permettere l'accesso alla
totalità o a una parte dei dati trasmessi
nelle diverse fasi della procedura di
aggiudicazione dell'appalto o del concorso;
g) l'azione simultanea delle persone
autorizzate possa dare accesso ai dati
trasmessi solo dopo la data specificata;
h) i dati ricevuti e aperti in applicazione
dei presenti requisiti resti no accessibili
solo alle persone autorizzate a prenderne
conoscenza.
NOTE AGLI ALLEGATI
[1] In caso di differenti interpretazioni
tra CPV e NACE si applica la nomenclatura
NACE.
[2] Regolamento (CEE) n. 3037/90 del
Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla
classificazione statistica delle attività
economiche nelle Comunità europee (GU L 293
del 24.10.1990, pag. 1). Regolamento
modificato dal regolamento (CEE) n. 761/93
della Commissione (GU L 83 del 3.4.1993,
pag. 1).
[3] In caso di interpretazioni differenti
fra CPV e CPC si applica la nomenclatura
CPC.
[4] Nomenclatura CPC (versione provvisoria),
utilizzata per definire l'ambito di
applicazione della direttiva 92/50/CEE.
[5] Esclusi i servizi di trasporto per
ferrovia che rientrano nella categoria 18.
[6] Esclusi i servizi di trasporto per
ferrovia che rientrano nella categoria 18.
[7] Ad esclusione dei servizi di ricerca e
sviluppo diversi da quelli di cui
beneficiano esclusivamente le
amministrazioni aggiudicatrici per loro uso
nell'esercizio della propria attività, nella
misura in cui la prestazione di servizi sia
interamente retribuita da dette
amministrazioni.
[8] Ad esclusione dei servizi di ricerca e
sviluppo diversi da quelli di cui
beneficiano esclusivamente le
amministrazioni aggiudicatrici per loro uso
nell'esercizio della propria attività, nella
misura in cui la prestazione di servizi sia
interamente retribuita da dette
amministrazioni.
[9] Esclusi i servizi di arbitrato e di
conciliazione.
[10] Esclusi i contratti di lavoro.
[11] Esclusi i contratti per l'acquisito, lo
sviluppo, la produzione o la coproduzione di
programmi da parte di emittenti
radiotelevisive e i contratti concernenti il
tempo di trasmissione.
[12] GU del primo ottobre 2005 [13] Ai fini
dell'articolo 46 s'intendono per "registri"
quelli che figurano nel presente allegato e,
qualora siano apportate modifiche a livello
nazionale, i registri che li hanno
sostituiti.