Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4
Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia
ambientale
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia
ambientale, e successive modificazioni;
Vista la legge 15 dicembre 2004, n. 308, ed in particolare l'articolo 1,
comma 6, che prevede la possibilita' di emanare disposizioni correttive ed
integrative del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, entro due anni
dalla sua data di entrata in vigore;
Vista la relazione motivata presentata alle Camere dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi del citato
articolo 1, comma 6, della legge 15 dicembre 2004, n. 308;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 13 settembre 2007;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 20
settembre 2007;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica in data 24 ottobre 2007;
Vista la seconda preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 23 novembre 2007;
Acquisiti i pareri definitivi delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica rispettivamente in data 12 dicembre
2007 e 13 dicembre 2007;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione
del 21 dicembre 2007;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare e del Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri
per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, per gli
affari regionali e le autonomie locali, dell'interno, della giustizia, della
difesa, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della
salute, delle infrastrutture, dei trasporti e delle politiche agricole
alimentari e forestali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche alle parti prima e seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152
1. La parte prima del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 assume la
seguente denominazione: «Disposizioni comuni e principi generali».
2. Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:
Art. 3-bis.
Principi sulla produzione del diritto ambientale
l. I principi posti dal presente articolo e dagli articoli seguenti
costituiscono i principi generali in tema di tutela dell'ambiente, adottati
in attuazione degli articoli 2, 3, 9, 32, 41, 42 e 44, 117 commi 1 e 3 della
Costituzione e nel rispetto del Trattato
dell'Unione europea.
2. I principi previsti dalla presente Parte Prima costituiscono regole
generali della materia ambientale nell'adozione degli atti normativi, di
indirizzo e di coordinamento e nell'emanazione dei provvedimenti di natura
contingibile ed urgente.
3. I principi ambientali possono essere modificati o eliminati soltanto
mediante espressa previsione di successive leggi della Repubblica italiana,
purche' sia comunque sempre garantito il corretto recepimento del diritto
europeo.
Art. 3-ter.
Principio dell'azione ambientale
1. La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio
culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle
persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata
azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione
preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni
causati all'ambiente, nonche' al principio «chi inquina paga» che, ai sensi
dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la
politica della comunita' in materia ambientale.
Art. 3-quater.
Principio dello sviluppo sostenibile
1. Ogni attivita' umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente
codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di
garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non
possa compromettere la qualita' della vita e le possibilita' delle
generazioni future.
2. Anche l'attivita' della pubblica amministrazione deve essere finalizzata
a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo
sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi
pubblici e privati connotata da discrezionalita' gli interessi alla tutela
dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di
prioritaria considerazione.
3. Data la complessita' delle relazioni e delle interferenze tra natura e
attivita' umane, il principio dello sviluppo sostenibile deve consentire di
individuare un equilibrato rapporto, nell'ambito delle risorse ereditate,
tra quelle da risparmiare e quelle da trasmettere, affinche' nell'ambito
delle dinamiche della produzione e del consumo si inserisca altresi' il
principio di solidarieta' per salvaguardare e per migliorare la qualita'
dell'ambiente anche futuro.
4. La risoluzione delle questioni che involgono aspetti ambientali deve
essere cercata e trovata nella prospettiva di garanzia dello sviluppo
sostenibile, in modo da salvaguardare il corretto funzionamento e
l'evoluzione degli ecosistemi naturali dalle modificazioni negative che
possono essere prodotte dalle attivita' umane.
Art. 3-quinquies.
Principi di sussidiarieta' e di leale collaborazione
1. I principi desumibili dalle norme del decreto legislativo costituiscono
le condizioni minime ed essenziali per assicurare la tutela dell'ambiente su
tutto il territorio nazionale;
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare
forme di tutela giuridica dell'ambiente piu' restrittive, qualora lo
richiedano situazioni particolari del loro territorio, purche' cio' non
comporti un'arbitraria discriminazione, anche attraverso ingiustificati
aggravi procedimentali.
3. Lo Stato interviene in questioni involgenti interessi ambientali ove gli
obiettivi dell'azione prevista, in considerazione delle dimensioni di essa e
dell'entita' dei relativi effetti, non possano essere sufficientemente
realizzati dai livelli territoriali inferiori di governo o non siano stati
comunque effettivamente realizzati.
4. Il principio di sussidiarieta' di cui al comma 3 opera anche nei rapporti
tra regioni ed enti locali minori.
Art. 3-sexies.
Diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione a scopo
collaborativo
1. In attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, e delle previsioni della Convenzione di Aarhus, ratificata
dall'Italia con la legge 16 marzo 2001, n. 108, e ai sensi del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 195, chiunque, senza essere tenuto a
dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante, puo'
accedere alle informazioni relative allo stato dell'ambiente e del paesaggio
nel territorio nazionale.».
3. La Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni, e' sostituita dalla seguente:
PARTE SECONDA
Procedure per la valutazione ambientale strategica (Vas), per la valutazione
dell'impatto ambientale (via) e per l'autorizzazione integrata ambientale (Ippc)
Titolo I
PRINCIPI GENERALI PER LE PROCEDURE DI VIA, DI VAS E PER LA VALUTAZIONE
D'INCIDENZA E L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA).
Art. 4.
Finalita'
1. Le norme del presente decreto costituiscono recepimento ed attuazione:
a) della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
giugno 2001, concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e
programmi sull'ambiente;
b) della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, concernente
la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e
privati, come modificata ed integrata con la direttiva 97/11/CE del
Consiglio del 3 marzo 1997 e con la direttiva 2003/35/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003.
2. Il presente decreto individua, nell'ambito della procedura di Valutazione
dell'impatto ambientale modalita' di semplificazione e coordinamento delle
procedure autorizzative in campo ambientale, ivi comprese le procedure di
cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, in materia di
prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, come parzialmente
modificato da questo decreto legislativo.
3. La valutazione ambientale di piani, programmi e progetti ha la finalita'
di assicurare che l'attivita' antropica sia compatibile con le condizioni
per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacita'
rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della
biodiversita' e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attivita'
economica. Per mezzo della stessa si affronta la determinazione della
valutazione preventiva integrata degli impatti ambientali nello svolgimento
delle attivita' normative e amministrative, di informazione ambientale, di
pianificazione e programmazione.
4. In tale ambito:
a) la valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un
impatto significativo sull'ambiente ha la finalita' di garantire un elevato
livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di
considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e
approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e
contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile.
b) la valutazione ambientale dei progetti ha la finalita' di proteggere la
salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualita' della vita,
provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacita' di
riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita. A
questo scopo, essa individua,
descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e
secondo le disposizioni del presente decreto, gli impatti diretti e
indiretti di un progetto sui seguenti fattori:
1) l'uomo, la fauna e la flora;
2) il suolo, l'acqua, l'aria e il clima;
3) i beni materiali ed il patrimonio culturale;
4) l'interazione tra i fattori di cui sopra.
Art. 5.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) valutazione ambientale di piani e programmi, nel seguito valutazione
ambientale strategica, di seguito VAS: il processo che comprende, secondo le
disposizioni di cui al titolo II della seconda parte del presente decreto,
lo svolgimento di una verifica di assoggettabilita', l'elaborazione del
rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del
piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni,
l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il
monitoraggio;
b) valutazione ambientale dei progetti, nel seguito valutazione d'impatto
ambientale, di seguito VIA: il processo che comprende, secondo le
disposizioni di cui al titolo III della seconda parte del presente decreto,
lo svolgimento di una verifica di assoggettabilita', la definizione dei
contenuti dello studio d'impatto ambientale, lo svolgimento di
consultazioni, la valutazione del progetto, dello studio e degli esiti delle
consultazioni, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio;
c) impatto ambientale: l'alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta
ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e
cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente, inteso come sistema di
relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici,
paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in
conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi o di
progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e
dismissione, nonche' di eventuali malfunzionamenti;
d) patrimonio culturale: l'insieme costituito dai beni culturali e dai beni
paesaggistici in conformita' al disposto di cui all'articolo 2, comma 1, del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
e) piani e programmi: gli atti e provvedimenti di pianificazione e di
programmazione comunque denominati, compresi quelli cofinanziati dalla
Comunita' europea, nonche' le loro modifiche:
1) che sono elaborati e/o adottati da un'autorita' a livello nazionale,
regionale o locale oppure predisposti da un'autorita' per essere approvati,
mediante una procedura legislativa, amministrativa o negoziale e
2) che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative;
f) rapporto ambientale: il documento del piano o del programma redatto in
conformita' alle previsioni di cui all'articolo 13;
g) progetto preliminare: gli elaborati progettuali predisposti in
conformita' all'articolo 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
nel caso di opere pubbliche; negli altri casi, il progetto che presenta
almeno un livello informativo e di dettaglio equivalente ai fini della
valutazione ambientale;
h) progetto definitivo: gli elaborati progettuali predisposti in conformita'
all'articolo 93 del decreto n. 163 del 2006 nel caso di opere pubbliche;
negli altri casi, il progetto che presenta almeno un livello informativo e
di dettaglio equivalente ai fini della valutazione ambientale;
i) studio di impatto ambientale: elaborato che integra il progetto
definitivo, redatto in conformita' alle previsioni di cui all'articolo 22;
l) modifica: la variazione di un piano, programma o progetto approvato,
comprese, nel caso dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o
del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre
effetti sull'ambiente;
l-bis) modifica sostanziale: la variazione di un piano, programma o progetto
approvato, comprese, nel caso dei progetti, le variazioni delle loro
caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che
possano produrre effetti negativi significativi sull'ambiente;
m) verifica di assoggettabilita': la verifica attivata allo scopo di
valutare, ove previsto, se piani, programmi o progetti possono avere un
impatto significativo sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase di
valutazione secondo le disposizioni del presente decreto;
n) provvedimento di verifica: il provvedimento obbligatorio e vincolante
dell'autorita' competente che conclude la verifica di assoggettabilita';
o) provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale: il provvedimento
dell'autorita' competente che conclude la fase di valutazione del processo
di VIA. E' un provvedimento obbligatorio e vincolante che sostituisce o
coordina, tutte le autorizzazioni, le intese, le concessioni, le licenze, i
pareri, i nulla osta e gli assensi comunque denominati in materia ambientale
e di patrimonio culturale;
o-bis) autorizzazione integrata ambientale: il provvedimento previsto dagli
articoli 5 e 7 e seguenti del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59»;
p) autorita' competente: la pubblica amministrazione cui compete l'adozione
del provvedimento di verifica di assoggettabilita', l'elaborazione del
parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l'adozione
dei provvedimenti conclusivi in materia di
VIA, nel caso di progetti;
q) autorita' procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano,
programma soggetto alle disposizioni del presente decreto, ovvero nel caso
in cui il soggetto che predispone il piano, programma sia un diverso
soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce,
adotta o approva il piano, programma;
r) proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora il piano,
programma o progetto soggetto alle disposizioni del presente decreto;
s) soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni e
gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilita'
in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente
dovuti all'attuazione dei piani, programmi o progetti;
t) consultazione: l'insieme delle forme di informazione e partecipazione,
anche diretta, delle amministrazioni, del pubblico e del pubblico
interessato nella raccolta dei dati e nella valutazione dei piani, programmi
e progetti;
u) pubblico: una o piu' persone fisiche o giuridiche nonche', ai sensi della
legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali
persone;
v) pubblico interessato: il pubblico che subisce o puo' subire gli effetti
delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in
tali procedure; ai fini della presente definizione le organizzazioni non
governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i
requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonche' le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono considerate come
aventi interesse.
Art. 6.
Oggetto della disciplina
1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che
possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio
culturale.
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione
per tutti i piani e i programmi:
a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualita' dell'aria
ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico,
industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle
telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della
destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per
l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la
realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente
decreto;
b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalita' di
conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la
conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di
importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della
flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione
d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.
3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di
piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei
programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale e' necessaria qualora
l'autorita' competente valuti che possano avere impatti significativi
sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12.
3-bis. L'autorita' competente valuta, secondo le disposizioni di cui
all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di
cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per
l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi
sull'ambiente.
4. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:
a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa
nazionale caratterizzati da somma urgenza o coperti dal segreto di Stato;
b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;
c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumita'
pubblica.
5. La valutazione d'impatto ambientale, riguarda i progetti che possono
avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.
6. Fatto salvo quanto disposto al comma 7, viene effettuata altresi' una
valutazione per:
a) i progetti di cui agli allegati II e III al presente decreto;
b) i progetti di cui all'allegato IV al presente decreto, relativi ad opere
o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente,
all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre
1991, n. 394.
7. La valutazione e' inoltre necessaria per:
a) i progetti elencati nell'allegato II che servono esclusivamente o
essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e
non sono utilizzati per piu' di due anni;
b) le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato II;
c) i progetti elencati nell'allegato IV;
qualora in base alle disposizioni di cui al successivo articolo 20 si
ritenga che possano avere impatti significativi sull'ambiente.
8. Per i progetti di cui agli allegati III e IV, ricadenti all'interno di
aree naturali protette, le soglie dimensionali, ove previste, sono ridotte
del cinquanta per cento.
9. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
definire, per determinate tipologie progettuali o aree predeterminate, sulla
base degli elementi indicati nell'allegato V, un incremento nella misura
massima del trenta per cento o decremento delle soglie di cui all'allegato
IV. Con riferimento ai progetti di cui all'allegato IV, qualora non
ricadenti neppure parzialmente in aree naturali protette, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano possono determinare, per specifiche
categorie progettuali o in particolari situazioni ambientali e territoriali,
sulla base degli elementi di cui all'allegato V, criteri o condizioni di
esclusione dalla verifica di assoggettabilita'.
10. L'autorita' competente in sede statale valuta caso per caso i progetti
relativi ad opere ed interventi destinati esclusivamente a scopo di difesa
nazionale. La esclusione di tali progetti dal campo di applicazione del
decreto, se cio' possa pregiudicare gli scopi della difesa nazionale, e'
determinata con decreto interministeriale del Ministro della difesa e del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
11. Sono esclusi in tutto in parte dal campo di applicazione del presente
decreto, quando non sia possibile in alcun modo svolgere la valutazione di
impatto ambientale, singoli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi
dell'articolo 5, commi 2 e 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, al solo
scopo di salvaguardare l'incolumita' delle persone e di mettere in sicurezza
gli immobili da un pericolo imminente o a seguito di calamita'. In tale caso
l'autorita' competente, sulla base della documentazione immediatamente
trasmessa dalle autorita' che dispongono tali interventi:
a) esamina se sia opportuna un'altra forma di valutazione;
b) mette a disposizione del pubblico coinvolto le informazioni raccolte con
le altre forme di valutazione di cui alla lettera a), le informazioni
relative alla decisione di esenzione e le ragioni per cui e' stata concessa;
c) informa la Commissione europea, tramite il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare nel caso di interventi di competenza
regionale, prima di consentire il rilascio dell'autorizzazione, delle
motivazioni dell'esclusione accludendo le informazioni messe a disposizione
del pubblico.
Art. 7.
Competenze
1. Sono sottoposti a VAS in sede statale i piani e programmi di cui
all'articolo 6, commi da 1 a 4, la cui approvazione compete ad organi dello
Stato.
2. Sono sottoposti a VAS secondo le disposizioni delle leggi regionali, i
piani e programmi di cui all'articolo 6, commi da 1 a 4, la cui approvazione
compete alle regioni e province autonome o agli enti locali.
3. Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all'allegato II
al presente decreto .
4. Sono sottoposti a VIA secondo le disposizioni delle leggi regionali, i
progetti di cui agli allegati III e IV al presente decreto.
5. In sede statale, l'autorita' competente e' il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare. Il provvedimento di viae il parere
motivato in sede di VAS sono espressi di concerto con il Ministro per i beni
e le attivita' culturali, che collabora alla relativa attivita' istruttoria.
6. In sede regionale, l'autorita' competente e' la pubblica amministrazione
con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata
secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle province autonome.
7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con
proprie leggi e regolamenti le competenze proprie e quelle degli altri enti
locali. Disciplinano inoltre:
a) i criteri per la individuazione degli enti locali territoriali
interessati;
b) i criteri specifici per l'individuazione dei soggetti competenti in
materia ambientale;
c) eventuali ulteriori modalita', rispetto a quelle indicate nel presente
decreto, per l'individuazione dei piani e programmi o progetti da sottoporre
alla disciplina del presente decreto, e per lo svolgimento della
consultazione;
d) le modalita' di partecipazione delle regioni e province autonome
confinanti al processo di VAS, in coerenza con quanto stabilito dalle
disposizioni nazionali in materia.
8. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano informano, ogni
dodici mesi, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare circa i provvedimenti adottati e i procedimenti di valutazione in
corso.
Art. 8.
Norme di organizzazione
1. La Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale, istituita
dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007,
n. 90, assicura al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare il supporto tecnico-scientifico per l'attuazione delle norme di cui
al presente decreto.
2. Nel caso di progetti per i quali la valutazione di impatto ambientale
spetta allo Stato, e che ricadano nel campo di applicazione di cui
all'allegato V del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, il supporto
tecnico-scientifico viene assicurato in coordinamento con la Commissione
istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata ora prevista
dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007,
n. 90.
3. I componenti della Commissione sono nominati, nel rispetto del principio
dell'equilibrio di genere, con decreto del Ministro dell'ambiente, della
tutela del territorio e del mare, per un triennio.
4. I componenti della Commissione provenienti dalle amministrazioni
pubbliche sono posti, a seconda dei casi, in posizione di comando, distacco,
fuori ruolo o in aspettativa nel rispetto dei rispettivi ordinamenti. Nel
caso prestino la propria prestazione a tempo parziale sono posti
dall'amministrazione di appartenenza in posizione di tempo definito. In
seguito al collocamento fuori ruolo o in aspettativa del personale, le
Amministrazioni pubbliche rendono indisponibile il posto liberato.
Art. 9.
Norme procedurali generali
1. Le modalita' di partecipazione previste dal presente decreto, soddisfano
i requisiti di cui agli articoli da 7 a 10 della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni, concernente norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi.
2. L'autorita' competente, ove ritenuto utile indice, cosi' come
disciplinato dagli articoli che seguono, una o piu' conferenze di servizi ai
sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990 al fine di
acquisire elementi informativi e le valutazioni delle altre autorita'
pubbliche interessate.
3. Nel rispetto dei tempi minimi definiti per la consultazione del pubblico,
nell'ambito delle procedure di seguito disciplinate, l'autorita' competente
puo' concludere con il proponente o l'autorita' procedente e le altre
amministrazioni pubbliche interessate accordi per disciplinare lo
svolgimento delle attivita' di interesse comune ai fini della
semplificazione e della maggiore efficacia dei procedimenti.
4. Per ragioni di segreto industriale o commerciale e' facolta' del
proponente presentare all'autorita' competente motivata richiesta di non
rendere pubblica parte della documentazione relativa al progetto, allo
studio preliminare ambientale o allo studio di impatto ambientale.
L'autorita' competente, verificate le ragioni del proponente, accoglie o
respinge motivatamente la richiesta soppesando l'interesse alla riservatezza
con l'interesse pubblico all'accesso alle informazioni. L'autorita'
competente dispone comunque della documentazione riservata, con l'obbligo di
rispettare le disposizioni vigenti in materia.
Art. 10.
Norme per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti
1. Il provvedimento di valutazione d'impatto ambientale fa luogo
dell'autorizzazione integrata ambientale per i progetti per i quali la
relativa valutazione spetta allo Stato e che ricadono nel campo di
applicazione dell'allegato V del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n.
59. Lo studio di impatto ambientale e gli elaborati progettuali contengono,
a tale fine, anche le informazioni previste ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 e
il provvedimento finale le condizioni e le misure supplementari previste
dagli articoli 7 e 8 del medesimo decreto n. 59 del 2005.
2. Le regioni e le province autonome assicurano che, per i progetti per i
quali la valutazione d'impatto ambientale sia di loro attribuzione e che
ricadano nel campo di applicazione dell'allegato I del decreto legislativo
n. 59 del 2005, la procedura per il rilascio di autorizzazione integrata
ambientale sia coordinata nell'ambito del procedimento di VIA. E' in ogni
caso assicurata l'unicita' della consultazione del pubblico per le due
procedure. Se l'autorita' competente in materia di VIA coincide con quella
competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, le
disposizioni regionali e delle province autonome possono prevedere che il
provvedimento di valutazione d'impatto ambientale faccia luogo anche di
quella autorizzazione. In questo caso, lo studio di impatto ambientale e gli
elaborati progettuali contengono anche le informazioni previste ai commi 1 e
2 dell'articolo 5 e il provvedimento finale le condizioni e le misure
supplementari previste dagli articoli 7 e 8 del medesimo decreto n. 59 del
2005.
3. La VAS e la VIA comprendono le procedure di valutazione d'incidenza di
cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997; a tal fine, il rapporto
ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto
ambientale contengono gli elementi di cui all'allegato G dello stesso
decreto n. 357 del 1997 e la valutazione dell'autorita' competente si
estende alle finalita' di conservazione proprie della valutazione
d'incidenza oppure dovra' dare atto degli esiti della valutazione di
incidenza. Le modalita' di informazione del pubblico danno specifica
evidenza della integrazione procedurale.
4. La verifica di assoggettabilita' di cui all'articolo 20 puo' essere
condotta, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto,
nell'ambito della VAS. In tal caso le modalita' di informazione del pubblico
danno specifica evidenza della integrazione procedurale.
5. Nella redazione dello studio di impatto ambientale di cui all'articolo
22, relativo a progetti previsti da piani o programmi gia' sottoposti a
valutazione ambientale, possono essere utilizzate le informazioni e le
analisi contenute nel rapporto ambientale. Nel corso della redazione dei
progetti e nella fase della loro valutazione, sono tenute in considerazione
la documentazione e le conclusioni della VAS.
Titolo II
LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
Art. 11.
Modalita' di svolgimento
1. La valutazione ambientale strategica e' avviata dall'autorita' procedente
contestualmente al processo di formazione del piano o programma e comprende,
secondo le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 18:
a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilita';
b) l'elaborazione del rapporto ambientale;
c) lo svolgimento di consultazioni;
d) la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni;
e) la decisione;
f) l'informazione sulla decisione;
g) il monitoraggio.
2. L'autorita' competente, al fine di promuovere l'integrazione degli
obiettivi di sostenibilita' ambientale nelle politiche settoriali ed il
rispetto degli obiettivi, dei piani e dei programmi ambientali, nazionali ed
europei:
a) esprime il proprio parere sull'assoggettabilita' delle proposte di piano
o di programma alla valutazione ambientale strategica nei casi previsti dal
comma 3 dell'articolo 6;
b) collabora con l'autorita' proponente al fine di definire le forme ed i
soggetti della consultazione pubblica, nonche' l'impostazione ed i contenuti
del Rapporto ambientale e le modalita' di monitoraggio di cui all'articolo
18;
c) esprime, tenendo conto della consultazione pubblica, dei pareri dei
soggetti competenti in materia ambientale, un proprio parere motivato sulla
proposta di piano e di programma e sul rapporto ambientale nonche'
sull'adeguatezza del piano di monitoraggio e con riferimento alla
sussistenza delle risorse finanziarie;.
3. La fase di valutazione e' effettuata durante la fase preparatoria del
piano o del programma ed anteriormente alla sua approvazione o all'avvio
della relativa procedura legislativa. Essa e' preordinata a garantire che
gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti
piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione
e prima della loro approvazione .
4. La VAS viene effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto
dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle
valutazioni.
5. La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le
disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di
adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione
adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta,
sono annullabili per violazione di legge.
Art. 12.
Verifica di assoggettabilita'
1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, comma 3, l'autorita'
procedente trasmette all'autorita' competente, su supporto cartaceo ed
informatico, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano
o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti
significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo
riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto.
2. L'autorita' competente in collaborazione con l'autorita' procedente,
individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e
trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere
e' inviato entro trenta giorni all'autorita' competente ed all'autorita'
procedente.
3. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorita' competente con
l'autorita' procedente, l'autorita' competente, sulla base degli elementi di
cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni
pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti
significativi sull'ambiente.
4. L'autorita' competente, sentita l'autorita' procedente, tenuto conto dei
contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al
comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il
piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se
del caso, definendo le necessarie prescrizioni.
5. Il risultato della verifica di assoggettabilita', comprese le
motivazioni, deve essere reso pubblico.
Art. 13.
Redazione del rapporto ambientale
1. Sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali
significativi dell'attuazione del piano o programma, il proponente e/o
l'autorita' procedente entrano in consultazione, sin dai momenti preliminari
dell'attivita' di elaborazione di piani e programmi, con l'autorita'
competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di
definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da
includere nel rapporto ambientale.
2. La consultazione, salvo quanto diversamente concordato, si conclude entro
novanta giorni.
3. La redazione del rapporto ambientale spetta al proponente o all'autorita'
procedente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il
rapporto ambientale costituisce parte integrante del piano o del programma e
ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione.
4. Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati
gli impatti significativi che l'attuazione del piano o del programma
proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonche' le
ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli
obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso.
L'allegato VI al presente decreto riporta le informazioni da fornire nel
rapporto ambientale a tale scopo, nei limiti in cui possono essere
ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei
metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del
piano o del programma. Per evitare duplicazioni della valutazione, possono
essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti gia' effettuati ed
informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti
acquisite in attuazione di altre disposizioni normative.
5. La proposta di piano o di programma e' comunicata, anche secondo
modalita' concordate, all'autorita' competente. La comunicazione comprende
il rapporto ambientale e una sintesi non tecnica dello stesso. Dalla data
pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 14, comma 1, decorrono i tempi
dell'esame istruttorio e della valutazione. La proposta di piano o programma
ed il rapporto ambientale sono altresi' messi a disposizione dei soggetti
competenti in materia ambientale e del pubblico interessato affinche' questi
abbiano l'opportunita' di esprimersi.
6. La documentazione e' depositata presso gli uffici dell'autorita'
competente e presso gli uffici delle regioni e delle province il cui
territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal piano o programma
o dagli impatti della sua attuazione.
Art. 14.
Consultazione
1. Contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 13, comma 5,
l'autorita' procedente cura la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana o nel Bollettino Ufficiale della regione
o provincia autonoma interessata. L'avviso deve contenere: il titolo della
proposta di piano o di programma, il proponente, l'autorita' procedente,
l'indicazione delle sedi ove puo' essere presa visione del piano o programma
e del rapporto ambientale e delle sedi dove si puo' consultare la sintesi
non tecnica.
2. L'autorita' competente e l'autorita' procedente mettono, altresi', a
disposizione del pubblico la proposta di piano o programma ed il rapporto
ambientale mediante il deposito presso i propri uffici e la pubblicazione
sul proprio sito web.
3. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di
cui al comma 1, chiunque puo' prendere visione della proposta di piano o
programma e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie
osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e
valutativi.
4. Le procedure di deposito, pubblicita' e partecipazione, disposte ai sensi
delle vigenti disposizioni per specifici piani e programmi, sono coordinate
al fine di evitare duplicazioni con le norme del presente decreto.
Art. 15.
Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti i risultati della
consultazione
1. L'autorita' competente, in collaborazione con l'autorita' procedente,
svolge le attivita' tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la
documentazione presentata, nonche' le osservazioni, obiezioni e suggerimenti
inoltrati ai sensi dell'articolo 14 ed esprime il proprio parere motivato
entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla scadenza di tutti i
termini di cui all'articolo 14.
2. L'autorita' procedente, in collaborazione con l'autorita' competente,
provvede, ove necessario, alla revisione del piano o programma alla luce del
parere motivato espresso prima della presentazione del piano o programma per
l'adozione o approvazione.
Art. 16.
Decisione
1. Il piano o programma ed il rapporto ambientale, insieme con il parere
motivato e la documentazione acquisita nell'ambito della consultazione, e'
trasmesso all'organo competente all'adozione o approvazione del piano o
programma.
Art. 17.
Informazione sulla decisione
1. La decisione finale e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale o nel
Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede ove si possa
prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la documentazione
oggetto dell'istruttoria. Sono inoltre rese pubbliche, anche attraverso la
pubblicazione sui siti web della autorita' interessate:
a) il parere motivato espresso dall'autorita' competente;
b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le
considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come
si e' tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle
consultazioni, nonche' le ragioni per le quali e' stato scelto il piano o il
programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state
individuate;
c) le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all'articolo 18.
Art. 18.
Monitoraggio
1. Il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti significativi
sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati
e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilita'
prefissati, cosi' da individuare tempestivamente gli impatti negativi
imprevisti e da adottare le opportune misure correttive. Il monitoraggio e'
effettuato avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali.
2. Il piano o programma individua le responsabilita' e la sussistenza delle
le risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio.
3. Delle modalita' di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle
eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 1 e' data adeguata
informazione attraverso i siti web dell'autorita' competente e
dell'autorita' procedente e delle Agenzie interessate.
4. Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto
nel caso di eventuali modifiche al piano o programma e comunque sempre
incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o
programmazione.
Titolo III
LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE
Art. 19.
Modalita' di svolgimento
1. La valutazione d'impatto ambientale comprende, secondo le disposizioni di
cui agli articoli da 20 a 28:
a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilita';
b) la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale;
c) la presentazione e la pubblicazione del progetto;
d) lo svolgimento di consultazioni;
f) la valutazione dello studio ambientale e degli esiti delle consultazioni;
g) la decisione;
h) l'informazione sulla decisione;
i) il monitoraggio.
2. Per i progetti inseriti in piani o programmi per i quali si e' conclusa
positivamente la procedura di VAS, il giudizio di VIA negativo ovvero il
contrasto di valutazione su elementi gia' oggetto della VAS e' adeguatamente
motivato.
Art. 20.
Verifica di assoggettabilita'
1. Il proponente trasmette all'autorita' competente il progetto preliminare,
lo studio preliminare ambientale e una loro copia conforme in formato
elettronico su idoneo supporto nel caso di progetti:
a) elencati nell'allegato II che servono esclusivamente o essenzialmente per
lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati
per piu' di due anni;
b) inerenti modifiche dei progetti elencati negli allegati II che comportino
effetti negativi apprezzabili per l'ambiente, nonche' quelli di cui
all'allegato IV secondo le modalita' stabilite dalle Regioni e dalle
province autonome, tenendo conto dei commi successivi del presente articolo.
2. Dell'avvenuta trasmissione e' dato sintetico avviso, a cura del
proponente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per i
progetti di competenza statale, nel Bollettino Ufficiale della regione per i
progetti di rispettiva competenza, nonche' all'albo pretorio dei comuni
interessati. Nell'avviso sono indicati il proponente, l'oggetto e la
localizzazione prevista per il progetto, il luogo ove possono essere
consultati gli atti nella loro interezza ed i tempi entro i quali e'
possibile presentare osservazioni. In ogni caso copia integrale degli atti
e' depositata presso i comuni ove il progetto e' localizzato. Nel caso dei
progetti di competenza statale la documentazione e' depositata anche presso
la sede delle regioni e delle province ove il progetto e' localizzato. I
principali elaborati del progetto preliminare e lo studio preliminare
ambientale, sono pubblicati sul sito web dell'autorita' competente.
3. Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al
comma 2 chiunque abbia interesse puo' far pervenire le proprie osservazioni.
4. L'autorita' competente nei successivi quarantacinque giorni, sulla base
degli elementi di cui all'allegato V del presente decreto e tenuto conto dei
risultati della consultazione, verifica se il progetto abbia possibili
effetti negativi apprezzabili sull'ambiente.
Entro la scadenza del termine l'autorita' competente deve comunque
esprimersi.
5. Se il progetto non ha impatti ambientali significativi o non costituisce
modifica sostanziale, l'autorita' compente dispone l'esclusione dalla
procedura di valutazione ambientale e, se del caso, impartisce le necessarie
prescrizioni.
6. Se il progetto ha possibili impatti significativi o costituisce modifica
sostanziale si applicano le disposizioni degli articoli da 21 a 28.
7. Il provvedimento di assoggettabilita', comprese le motivazioni, e'
pubblico a cura dell'autorita' competente mediante:
a) un sintetico avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana ovvero nel Bollettino Ufficiale della regione o della provincia
autonoma;
b) con la pubblicazione integrale sul sito web dell'autorita' competente.
Art. 21.
Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale
1. Sulla base del progetto preliminare, dello studio preliminare ambientale
e di una relazione che, sulla base degli impatti ambientali attesi, illustra
il piano di lavoro per la redazione dello studio di impatto ambientale, il
proponente ha la facolta' di richiedere una fase di consultazione con
l'autorita' competente e i soggetti competenti in materia ambientale al fine
di definire la portata delle informazioni da includere, il relativo livello
di dettaglio e le metodologie da adottare. La documentazione presentata dal
proponente, della quale e' fornita una copia in formato elettronico, include
l'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla
osta e assensi comunque denominati necessari alla realizzazione ed esercizio
del progetto. 2. L'autorita' competente apre una fase di consultazione con
il
proponente e in quella sede:
a) si pronuncia sulle condizioni per l'elaborazione del progetto e dello
studio di impatto ambientale;
b) esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero;
c) sulla base della documentazione disponibile, verifica, anche con
riferimento alla localizzazione prevista dal progetto,
l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilita';
d) in carenza di tali elementi, indica le condizioni per ottenere, in sede
di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso,
senza che cio' pregiudichi la definizione del successivo procedimento.
3. Le informazioni richieste tengono conto della possibilita' per il
proponente di raccogliere i dati richiesti e delle conoscenze e dei metodi
di valutazioni disponibili
4. La fase di consultazione si conclude entro sessanta giorni e, allo
scadere di tale termine, si passa alla fase successiva.
Art. 22.
Studio di impatto ambientale
1. La redazione dello studio di impatto ambientale, insieme a tutti gli
altri documenti elaborati nelle varie fasi del procedimento, ed i costi
associati sono a carico del proponente il progetto.
2. Lo studio di impatto ambientale, e' predisposto, secondo le indicazioni
di cui all'allegato VII del presente decreto e nel rispetto degli esiti
della fase di consultazione definizione dei contenuti di cui all'articolo
21, qualora attivata.
3. Lo studio di impatto ambientale contiene almeno le seguenti informazioni:
a) una descrizione del progetto con informazioni relative alle sue
caratteristiche, alla sua localizzazione ed alle sue dimensioni;
b) una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e
possibilmente compensare gli impatti negativi rilevanti;
c) i dati necessari per individuare e valutare i principali impatti
sull'ambiente e sul patrimonio culturale che il progetto puo' produrre, sia
in fase di realizzazione che in fase di esercizio;
d) una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal
proponente, ivi compresa la cosiddetta opzione zero, con indicazione delle
principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale;
e) una descrizione delle misure previste per il monitoraggio.
4. Ai fini della predisposizione dello studio di impatto ambientale e degli
altri elaborati necessari per l'espletamento della fase di valutazione, il
proponente ha facolta' di accedere ai dati ed alle informazioni disponibili
presso la pubblica amministrazione, secondo quanto disposto dalla normativa
vigente in materia.
5. Allo studio di impatto ambientale deve essere allegata una sintesi non
tecnica delle caratteristiche dimensionali e funzionali del progetto e dei
dati ed informazioni contenuti nello studio stesso inclusi elaborati
grafici. La documentazione dovra' essere predisposta al fine consentirne
un'agevole comprensione da parte del pubblico ed un'agevole riproduzione.
Art. 23.
Presentazione dell'istanza
1. L'istanza e' presentata dal proponente l'opera o l'intervento
all'autorita' competente. Ad essa sono allegati il progetto definitivo, lo
studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica e copia dell'avviso a
mezzo stampa, di cui all'articolo 24, commi 1 e 2. Dalla data della
presentazione decorrono i termini per l'informazione e la partecipazione, la
valutazione e la decisione.
2. Alla domanda e' altresi' allegato l'elenco delle autorizzazioni, intese,
concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, gia'
acquisiti o da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio
dell'opera o intervento, nonche' di una copia in formato elettronico, su
idoneo supporto, degli elaborati, conforme agli originali presentati.
3. La documentazione e' depositata in un congruo numero di copie, a seconda
dei casi, presso gli uffici dell'autorita' competente, delle regioni, delle
province e dei comuni il cui territorio sia anche solo parzialmente
interessato dal progetto o dagli impatti della sua attuazione.
4. Entro trenta giorni l'autorita' competente verifica la completezza della
documentazione. Qualora questa risulti incompleta viene restituita al
proponente con l'indicazione degli elementi mancanti. In tal caso il
progetto si intende non presentato.
Art. 24.
Consultazione
1. Contestualmente alla presentazione di cui all'articolo 23, comma 1, del
progetto deve essere data notizia a mezzo stampa e su sito web
dell'autorita' competente.
2. Le pubblicazioni a mezzo stampa vanno eseguite a cura e spese del
proponente. Nel caso di progetti di competenza statale, la pubblicazione va
eseguita su un quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a
diffusione regionale per ciascuna regione direttamente interessata. Nel caso
di progetti per i quali la competenza allo svolgimento della valutazione
ambientale spetta alle regioni, si provvedera' con la pubblicazione su un
quotidiano a diffusione regionale o provinciale.
3. La pubblicazione di cui al comma 1 deve contenere, oltre una breve
descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti ambientali,
l'indicazione delle sedi ove possono essere consultati gli atti nella loro
interezza ed i termini entro i quali e' possibile presentare osservazioni.
4. Entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione di cui
all'articolo 23, chiunque abbia interesse puo' prendere visione del progetto
e del relativo studio ambientale, presentare proprie osservazioni, anche
fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
5. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale deve tenere in
conto le osservazioni pervenute, considerandole contestualmente,
singolarmente o per gruppi.
6. L'autorita' competente puo' disporre che la consultazione avvenga
mediante lo svolgimento di-un'inchiesta pubblica per l'esame dello studio di
impatto ambientale, dei pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e
delle osservazioni dei cittadini. senza che cio' comporti interruzioni o
sospensioni dei termini per l'istruttoria.
7. L'inchiesta di cui al comma 6 si conclude con una relazione sui lavori
svolti ed un giudizio sui risultati emersi, che sono acquisiti e valutati ai
fini del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale.
8. Il proponente, qualora non abbia luogo l'inchiesta di cui al comma 6,
puo', anche su propria richiesta, essere chiamato, prima della conclusione
della fase di valutazione, ad un sintetico contraddittorio con i soggetti
che hanno presentato pareri o osservazioni. Il verbale del contraddittorio
e' acquisito e valutato ai fini del provvedimento di valutazione
dell'impatto ambientale.
9. Quando il proponente intende modificare gli elaborati presentati in
relazione alle osservazioni, ai rilievi emersi nell'ambito dell'inchiesta
pubblica oppure nelcorso del contraddittorio di cui al comma 8, ne fa
richiesta all'autorita' competente nei trenta giorni
successivi alla scadenza del termine di cui al comma 4, indicando il tempo
necessario, che non puo' superare i sessanta giorni, prorogabili, su istanza
del proponente, per un massimo di ulteriori sessanta giorni. In questo caso
l'autorita' competente esprime il provvedimento di valutazione dell'impatto
ambientale entro novanta giorni dalla presentazione degli elaborati
modificati. L'autorita' competente, ove ritenga che le modifiche apportate
siano sostanziali e rilevanti, dispone che il proponente curi la
pubblicazione di un avviso a mezzo stampa secondo le modalita' di cui ai
commi 2 e 3. Nel caso che il proponente sia un soggetto pubblico, la
pubblicazione deve avvenire nei limiti delle risorse finanziarie disponibili
a legislazione vigente. Nel caso che il proponente sia un soggetto pubblico,
la pubblicazione deve avvenire nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
10. In ogni caso tutta la documentazione istruttoria deve essere pubblica
sul sito web dell'autorita' competente.
Art. 25.
Valutazione dello studio di impatto ambientale e degli esiti della
consultazione
1. Le attivita' tecnico-istruttorie per la valutazione d'impatto ambientale
sono svolte dall'autorita' competente.
2. L'autorita' competente acquisisce e valuta tutta la documentazione
presentata, le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi
dell'articolo 24, nonche', nel caso dei progetti di competenza dello Stato,
il parere delle regioni interessate, che dovra' essere reso entro sessanta
giorni dalla presentazione di cui all'articolo 23, comma 1.
3. Contestualmente alla pubblicazione di cui all'articolo 24, il proponente,
affinche' l'autorita' competente ne acquisisca le determinazioni, trasmette
l'istanza, completa di allegati, a tutti i soggetti competenti in materia
ambientale interessati, qualora la realizzazione del progetto preveda
autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi
comunque denominati in materia ambientale. Le amministrazioni rendono le
proprie determinazioni entro sessanta giorni dalla presentazione
dell'istanza di cui all'articolo 23, comma 1, ovvero nell'ambito della
Conferenza dei servizi eventualmente indetta a tal fine dall'autorita'
competente. Entro il medesimo termine il Ministero per i beni e le attivita'
culturali si esprime ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, e negli altri casi previsti dal medesimo decreto.
4. L'autorita' competente puo' concludere con le altre amministrazioni
pubbliche interessate accordi per disciplinare lo svolgimento delle
attivita' di interesse comune ai fini della semplificazione delle procedure.
Art. 26.
Decisione
1. L'autorita' competente conclude con provvedimento espresso e motivato il
procedimento di valutazione dell'impatto ambientale nei centocinquanta
giorni successivi alla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 23,
comma 1. Nei casi in cui e' necessario procedere ad accertamenti ed indagini
di particolare complessita', l'autorita' competente, con atto motivato,
dispone il prolungamento del procedimento di valutazione sino ad un massimo
di ulteriori sessanta giorni dandone comunicazione al proponente.
2. L'inutile decorso del termine di centocinquanta giorni, previsto dal
comma 1, da computarsi tenuto conto delle eventuali interruzioni e
sospensioni intervenute, ovvero, nel caso di cui al comma 3 del presente
articolo, l'inutile decorso del termine di trecentotrenta giorni dalla data
di presentazione del progetto di cui all'articolo 23, comma 1, implica
l'esercizio del potere sostitutivo da parte del Consiglio dei Ministri, che
provvede, su istanza delle amministrazioni o delle parti interessate, entro
sessanta giorni, previa diffida all'organo competente ad adempire entro il
termine di venti giorni. Per i progetti sottoposti a valutazione di impatto
ambientale in sede non statale, si applicano le disposizioni di cui al
periodo precedente fino all'entrata in vigore di apposite norme regionali e
delle province autonome, da adottarsi nel rispetto della disciplina
comunitaria vigente in materia e del principio della fissazione di un
termine del procedimento.
3. L'autorita' competente puo' richiedere al proponente entro centoventi
giorni dalla presentazione di cui all'articolo 23, comma 1, in un'unica
soluzione, integrazioni alla documentazione presentata, con l'indicazione di
un termine per la risposta che non puo' superare i sessanta giorni,
prorogabili, su istanza del proponente, per un massimo di ulteriori sessanta
giorni. Il proponente puo', di propria iniziativa, fornire integrazioni alla
documentazione presentata. L'autorita' competente, ove ritenga rilevante per
il pubblico la conoscenza dei contenuti delle integrazioni, dispone che il
proponente depositi copia delle stesse presso l'apposito ufficio
dell'autorita' competente e dia avviso dell'avvenuto deposito secondo le
modalita' di cui all'articolo 24, commi 2 e 3. In tal caso chiunque entro
sessanta giorni puo'
presentare osservazioni aggiuntive. Il provvedimento di valutazione
dell'impatto ambientale e' espresso entro il termine di novanta giorni dalla
trasmissione della documentazione integrativa. Nel caso in cui il proponente
non ottemperi alle richieste di integrazioni o ritiri la domanda, non si
procede all'ulteriore corso della valutazione. L'interruzione della
procedura ha effetto di pronuncia interlocutoria negativa.
4. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale sostituisce o
coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri,
nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari
per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o intervento inclusa, nel caso
di impianti che ricadono nel campo di applicazione del decreto legislativo
18 febbraio 2005, n. 59, l'autorizzazione integrata ambientale di cui al
medesimo decreto.
5. Il provvedimento contiene le condizioni per la realizzazione, esercizio e
dismissione dei progetti, nonche' quelle relative ad eventuali
malfunzionamenti. In nessun caso puo' farsi luogo all'inizio dei lavori
senza che sia intervenuto il provvedimento di valutazione dell'impatto
ambientale.
6. I progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati
entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione
dell'impatto ambientale. Tenuto conto delle caratteristiche del progetto il
provvedimento puo' stabilire un periodo piu' lungo. Trascorso detto periodo,
salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dall'autorita' che ha
emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto
ambientale deve essere reiterata.
Art. 27.
Informazione sulla decisione
1. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale e' pubblicato per
estratto, con indicazione dell'opera, dell'esito del provvedimento e dei
luoghi ove lo stesso potra' essere consultato nella sua interezza, a cura
del proponente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per i
progetti di competenza statale ovvero nel Bollettino Ufficiale della
regione, per i progetti di rispettiva competenza. Dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ovvero dalla data di pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della regione decorrono i termini per eventuali
impugnazioni in sede giurisdizionale da parte di soggetti interessati.
2. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale deve essere
pubblicato per intero e su sito web dell'autorita' competente indicando la
sede ove si possa prendere visione di tutta la documentazione oggetto
dell'istruttoria e delle valutazioni successive.
Art. 28.
Monitoraggio
1. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale contiene ogni
opportuna indicazione per la progettazione e lo svolgimento delle attivita'
di controllo e monitoraggio degli impatti. Il monitoraggio assicura, anche
avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali, il controllo sugli impatti
ambientali significativi sull'ambiente provocati dalle opere approvate,
nonche' la corrispondenza alle prescrizioni espresse sulla compatibilita'
ambientale dell'opera, anche, al fine di individuare tempestivamente gli
impatti negativi imprevisti e di consentire all'autorita' competente di
essere in grado di adottare le opportune misure correttive.
2. Delle modalita' di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle
eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 1 e' data adeguata
informazione attraverso i siti web dell'autorita' competente e
dell'autorita' procedente e delle Agenzie interessate.
Art. 29.
Controlli e sanzioni
1. La valutazione di impatto ambientale costituisce, per i progetti di opere
ed interventi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto,
presupposto o parte integrante del procedimento di autorizzazione o
approvazione. I provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati
senza la previa valutazione di impatto ambientale, ove prescritta, sono
annullabili per violazione di legge.
2. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme
vigenti, l'autorita' competente esercita il controllo sull'applicazione
delle disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del presente
decreto nonche' sull'osservanza delle prescrizioni impartite in sede di
verifica di assoggettabilita' e di valutazione. Per l'effettuazione dei
controlli l'autorita' competente puo' avvalersi, nel quadro delle rispettive
competenze, del sistema agenziale.
3. Qualora si accertino violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche
progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze finali delle
fasi di verifica di assoggettabilita' e di valutazione, l'autorita'
competente, previa eventuale sospensione dei lavori, impone al proponente
l'adeguamento dell'opera o intervento, stabilendone i termini e le
modalita'. Qualora il proponente non adempia a quanto imposto, l'autorita'
competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali
spese e' effettuato con le modalita' e gli effetti previsti dal regio
decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali
dello Stato.
4. Nel caso di opere ed interventi realizzati senza la previa sottoposizione
alle fasi di verifica di assoggettabilita' o di valutazione in violazione
delle disposizioni di cui al presente Titolo III, nonche' nel caso di
difformita' sostanziali da quanto disposto dai provvedimenti finali,
l'autorita' competente, valutata l'entita' del pregiudizio ambientale
arrecato e quello conseguente alla applicazione della sanzione, dispone la
sospensione dei lavori e puo' disporre la demolizione ed il ripristino dello
stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del
responsabile, definendone i termini e le modalita'. In caso di
inottemperanza, l'autorita' competente provvede d'ufficio a spese
dell'inadempiente. Il recupero di tali spese e' effettuato con le modalita'
e gli effetti previsti dal testo unico delle disposizioni di legge relative
alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con regio
decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali
dello Stato.
5. In caso di annullamento in sede giurisdizionale o di autotutela di
autorizzazioni o concessioni rilasciate previa valutazione di impatto
ambientale o di annullamento del giudizio di compatibilita' ambientale, i
poteri di cui al comma 4 sono esercitati previa nuova valutazione di impatto
ambientale.
6. Resta, in ogni caso, salva l'applicazione di sanzioni previste dalle
norme vigenti.
Titolo IV
VALUTAZIONI AMBIENTALI INTERREGIONALI E TRANSFRONTALIERE
Art. 30.
Impatti ambientali interregionali
1. Nel caso di piani e programmi soggetti a VAS e di progetti di interventi
e di opere sottoposti a procedura di VIA di competenza regionale che
risultino localizzati anche sul territorio di regioni confinanti, il
processo di valutazione ambientale e' effettuato d'intesa tra le autorita'
competenti.
2. Nel caso di piani e programmi soggetti a VAS e di progetti di interventi
e di opere sottoposti a VIA di competenza regionale che possano avere
impatti ambientali rilevanti su regioni confinanti, l'autorita' competente
e' tenuta a darne informazione e ad acquisire i pareri delle autorita'
competenti di tali regioni, nonche' degli enti locali territoriali
interessati dagli impatti.
Art. 31.
Attribuzione competenze
1. In caso di piani, programmi o progetti la cui valutazione ambientale e'
rimessa alla regione, qualora siano interessati territori di piu' regioni e
si manifesti un conflitto tra le autorita' competenti di tali regioni circa
gli impatti ambientali di un piano, programma o progetto localizzato sul
territorio di una delle regioni, il Presidente del Consiglio dei Ministri,
su conforme parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, puo' disporre che
si applichino le procedure previste dal presente decreto per i piani,
programmi e progetti di competenza statale.
Art. 32.
Consultazioni transfrontaliere
1. In caso di piani, programmi o progetti che possono avere impatti
rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, o qualora un altro Stato cosi'
richieda, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, d'intesa con il Ministero per i beni e le attivita' culturali e con il
Ministero degli affari esteri e per suo tramite, ai sensi della Convenzione
sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero,
fatta a Espoo il 25 febbraio 1991, ratificata ai sensi della legge 3
novembre 1994, n. 640, nell'ambito delle fasi di cui agli articoli 13 e 21,
provvede alla notifica dei progetti e di una sintesi della documentazione
concernente il piano, programma e progetto. Nell'ambito della notifica e'
fissato il termine, non superiore ai sessanta giorni, per esprimere il
proprio interesse alla partecipazione alla procedura.
2. Qualora sia espresso l'interesse a partecipare alla procedura, si
applicano al paese interessato le procedure per l'informazione e la
partecipazione del pubblico definite dal presente decreto. I pareri e le
osservazioni delle autorita' pubbliche devono pervenire entro sessanta
giorni dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico di cui agli articoli 14 e
24. Salvo altrimenti richiesto, verra' trasmessa, per la partecipazione del
pubblico e l'espressione dei pareri delle autorita' pubbliche,
contestualmente alla ricezione della comunicazione, la sintesi non tecnica
di cui agli articoli 13 e 23. La decisione di cui all'articolo 26 e le
condizioni che eventualmente l'accompagnano sono trasmessi agli Stati membri
consultati.
3. Fatto salvo quanto previsto dagli accordi internazionali, le regioni o le
province autonome informano immediatamente il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare quando progetti di loro competenza
possono avere impatti ambientali transfrontalieri e collaborano per lo
svolgimento delle fasi procedurali di applicazione della convenzione.
4. La predisposizione e la distribuzione della documentazione necessaria
sono a cura del proponente o dell'autorita' procedente, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il
Ministero per i beni e le attivita' culturali e il Ministero degli affari
esteri, d'intesa con le regioni interessate, stipulano con i Paesi aderenti
alla Convenzione accordi per disciplinare le varie fasi al fine di
semplificare e rendere piu' efficace l'attuazione della convenzione.
Titolo V
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 33.
Oneri istruttori
1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni
dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, sono definite, sulla base di quanto previsto
dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007,
n. 90, le tariffe da applicare ai proponenti per la copertura dei costi
sopportati dall'autorita' competente per l'organizzazione e lo svolgimento
delle attivita' istruttorie, di monitoraggio e controllo previste dal
presente decreto.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano possono definire proprie modalita' di quantificazione e
corresponsione degli oneri da porre in capo ai proponenti.
3. Nelle more dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, si continuano ad
applicare le norme vigenti in materia.
4. Al fine di garantire l'operativita' della Commissione di cui all'articolo
10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, nelle
more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto
legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e fino all'entrata in vigore del
decreto di determinazione delle tariffe di cui al comma 1 del presente
articolo, per le spese di funzionamento nonche' per il pagamento dei
compensi spettanti ai componenti della predetta Commissione e' posto a
carico del richiedente il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di
una somma forfetaria pari ad euro venticinquemila per ogni richiesta di
autorizzazione integrata ambientale per impianti di competenza statale; la
predetta somma e' riassegnata entro sessanta giorni, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, e da apposito capitolo dello stato
di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare. Le somme di cui al presente comma si intendono versate a titolo di
acconto, fermo restando l'obbligo del richiedente di corrispondere
conguaglio in relazione all'eventuale differenza risultante a quanto
stabilito dal decreto di determinazione delle tariffe, fissate per la
copertura integrale del costo effettivo del servizio reso.
Art. 34.
Norme tecniche, organizzative e integrative
1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con
uno o piu' regolamenti da emanarsi, previo parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome,
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il
Governo, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita'
culturali, provvede alla modifica ed all'integrazione delle norme tecniche
in materia di valutazione ambientale nel rispetto delle finalita', dei
principi e delle disposizioni di cui al presente decreto. Resta ferma
l'applicazione dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11,
relativamente al recepimento di direttive comunitarie modificative delle
modalita' esecutive e di caratteristiche di ordine tecnico di direttive gia'
recepite nell'ordinamento nazionale. Resta ferma altresi', nelle more
dell'emanazione delle norme tecniche di cui al presente comma,
l'applicazione di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 27 dicembre 1988.
2. Al fine della predisposizione dei provvedimenti di cui al comma 1, il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare acquisisce
il parere delle associazioni ambientali munite di requisiti sostanziali
omologhi a quelli previsti dall'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n.
349.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il
Governo, con apposita delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica, su proposta del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome, ed acquisito il
parere delle associazioni ambientali munite di requisiti sostanziali
omologhi a quelli previsti dall'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n.
349, provvede all'aggiornamento della Strategia nazionale per lo sviluppo
sostenibile di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica del 2 agosto 2002.
4. Entro dodici mesi dalla delibera di aggiornamento della strategia
nazionale di cui al comma 3, le regioni si dotano, attraverso adeguati
processi informativi e partecipativi, senza oneri aggiuntivi a carico dei
bilanci regionali, di una complessiva strategia di sviluppo sostenibile che
sia coerente e definisca il contributo alla realizzazione degli obiettivi
della strategia nazionale. Le strategie regionali indicano insieme al
contributo della regione agli obiettivi nazionali, la strumentazione, le
priorita', le azioni che si intendono intraprendere. In tale ambito le
regioni assicurano unitarieta' all'attivita' di pianificazione. Le regioni
promuovono l'attivita' delle amministrazioni locali che, anche attraverso i
processi di Agenda 21 locale, si dotano di strumenti strategici coerenti e
capaci di portare un contributo alla realizzazione degli obiettivi della
strategia regionale.
5. Le strategie di sviluppo sostenibile definiscono il quadro di riferimento
per le valutazioni ambientali di cui al presente decreto. Dette strategie,
definite coerentemente ai diversi livelli territoriali, attraverso la
partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni, in rappresentanza
delle diverse istanze, assicurano la dissociazione fra la crescita economica
ed il suo impatto sull'ambiente, il rispetto delle condizioni di stabilita'
ecologica, la salvaguardia della biodiversita' ed il soddisfacimento dei
requisiti sociali connessi allo sviluppo delle potenzialita' individuali
quali presupposti necessari per la crescita della competitivita' e
dell'occupazione.
6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le
regioni e le province autonome cooperano per assicurare assetti
organizzativi, anche mediante la costituzione di apposite unita' operative,
senza aggravio per la finanza pubblica, e risorse atti a garantire le
condizioni per lo svolgimento di funzioni finalizzate a:
a) determinare, nell'ottica della strategia di sviluppo sostenibile, i
requisiti per una piena integrazione della dimensione ambientale nella
definizione e valutazione di politiche, piani, programmi e progetti;
b) garantire le funzioni di orientamento, valutazione, sorveglianza e
controllo nei processi decisionali della pubblica amministrazione;
c) assicurare lo scambio e la condivisione di esperienze e contenuti
tecnico-scientifici in materia di valutazione ambientale;
d) favorire la promozione e diffusione della cultura della sostenibilita'
dell'integrazione ambientale;
e) agevolare la partecipazione delle autorita' interessate e del pubblico ai
processi decisionali ed assicurare un'ampia diffusione delle informazioni
ambientali.
7. Le norme tecniche assicurano la semplificazione delle procedure di
valutazione. In particolare, assicurano che la valutazione ambientale
strategica e la valutazione d'impatto ambientale si riferiscano al livello
strategico pertinente analizzando la coerenza ed il contributo di piani,
programmi e progetti alla realizzazione degli obiettivi e delle azioni di
livello superiore. Il processo di valutazione nella sua interezza deve anche
assicurare che piani, programmi e progetti riducano il flusso di materia ed
energia che attraversa il sistema economico e la connessa produzione di
rifiuti.
8. Il sistema di monitoraggio, su base regionale, anche con le Agenzie per
la protezione dell'ambiente regionali, e nazionale, Agenzia nazionale per la
protezione dell'ambiente (APAT) e Sistema statistico nazionale (SISTAN),
garantisce la raccolta dei dati concernenti gli indicatori strutturali
comunitari o altri appositamente scelti.
9. Le modifiche agli allegati alla parte seconda del presente decreto sono
apportate con regolamenti da emanarsi, previo parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome,
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare.
Art. 35.
Disposizioni transitorie e finali
1. Le regioni adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente
decreto, entro dodici mesi dall'entrata in vigore. In mancanza di norme
vigenti regionali trovano diretta applicazione le norme di cui al presente
decreto.
2. Trascorso il termine di cui al comma 1, trovano diretta applicazione le
disposizioni del presente decreto, ovvero le disposizioni regionali vigenti
in quanto compatibili.
2-bis. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
Bolzano provvedono alle finalita' del presente decreto ai sensi dei relativi
statuti.
2-ter. Le procedure di VAS e di VIA avviate precedentemente all'entrata in
vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al
momento dell'avvio del procedimento.
Art. 36.
Abrogazioni e modifiche
1. Gli articoli da 4 a 52 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono abrogati.
2. Gli allegati da I a V della Parte II del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, sono sostituiti dagli allegati al presente decreto.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, a decorrere dalla
data di entrata in vigore della parte seconda del presente decreto sono
inoltre abrogati:
a) l'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
b) l'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67;
c) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n.
377;
d) l'articolo 7 della legge 2 maggio 1990, n. 102;
e) il comma 2, dell'articolo 4, ed il comma 2, dell'articolo 5, della legge
4 agosto 1990, n. 240;
f) il comma 2, dell'articolo 1, della legge 29 novembre 1990, n. 366;
g) l'articolo 3 della legge 29 novembre 1990, n. 380;
h) l'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 9;
i) il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1991, n. 460;
l) l'articolo 3 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;
m) articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 100;
n) articolo 1 della legge 28 febbraio 1992, n. 220;
o) il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1992;
p) il comma 6, dell'articolo 17, della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
q) il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 526;
r) il comma 1, dell'articolo 2-bis, della legge 31 maggio 1995, n. 206
(decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96);
s) il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996;
t) il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998;
u) il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1998;
v) la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 1999;
z) il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1999, n. 348;
aa) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 1999, n. 302;
bb) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° settembre 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 2000;
cc) l'articolo 6 della legge 23 marzo 2001, n. 93;
dd) l'articolo 77, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
ee) gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 315,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 gennaio 2004, n. 5;
ff) l'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;
gg) l'articolo 30 della legge 18 aprile 2005, n. 62.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto:
a) nell'articolo 5, comma 1, lettera h) del decreto legislativo 18 febbraio
2005, n. 59, alla fine sono inserite le seguenti parole:
«nonche' le attivita' di autocontrollo e di controllo programmato che
richiede l'intervento dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i
servizi tecnici e delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione
dell'ambiente»;
b) nell'articolo 5, comma 10, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n.
59, le parole «convoca» sono sostituite dalle seguenti: «puo' convocare»;
c) nell'articolo 5, comma 11, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n.
59, le parole «Nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 10
sono acquisite le prescrizioni del sindaco di cui agli articoli 216 e 217
del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.»
Sono sostituite dalle seguenti: «L'autorita' competente, ai fini del
rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, acquisisce, entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui al comma 7,
trascorsi i quali l'autorita' competente rilascia l'autorizzazione anche in
assenza di tali espressioni, ovvero nell'ambito della conferenza di servizi
di cui al comma 10, le prescrizioni del sindaco di cui agli articoli 216 e
217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonche' il parere
dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici per gli
impianti di competenza statale o delle Agenzie regionali e provinciali per
la protezione dell'ambiente negli altri casi per quanto riguarda il
monitoraggio ed il controllo degli impianti e delle emissioni
nell'ambiente.»;
d) nell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n.
59, le parole «L'autorita' ambientale rinnova ogni cinque anni le condizioni
dell'autorizzazione integrata ambientale, o le condizioni
dell'autorizzazione avente valore di autorizzazione integrata ambientale che
non prevede un rinnovo periodico, confermandole o aggiornandole, a partire
dalla data di cui all'articolo 5, comma 18, per gli impianti esistenti, e, a
partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione negli altri casi, salvo
per gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a
300 MW termici ai quali si applica il disposto dell'articolo 17, comma 4,
per i quali il primo rinnovo dell'autorizzazione ambientale e' effettuato
dopo sette anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione.», sono
sostituite dalle seguenti: «L'autorita' ambientale rinnova ogni cinque anni
l'autorizzazione integrata ambientale, o l'autorizzazione avente valore di
autorizzazione integrata ambientale che non prevede un rinnovo periodico,
confermando o aggiornando le relative condizioni, a partire dalla data di
rilascio dell'autorizzazione.»;
e) nell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n.
59, sono abrogate le seguenti parole: «Il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio adotta le determinazioni relative all'autorizzazione
integrata ambientale per l'esercizio degli impianti di competenza statale,
in conformita' ai principi del presente decreto, entro il termine perentorio
di sessanta giorni decorrenti dal rilascio della valutazione di impatto
ambientale. Per gli impianti gia' muniti di valutazione di impatto
ambientale, il predetto termine di sessanta giorni decorre dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. Nei casi di inutile scadenza del
termine previsto dal presente comma, o di determinazione negativa del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, la decisione
definitiva in ordine all'autorizzazione integrata ambientale e' rimessa al
Consiglio dei Ministri.»;
f) nell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n.
59, sono soppresse le seguenti parole «fino al termine fissato nel
calendario» nonche' le parole "entro tale termine"».
5. Sono fatte salve le disposizioni contenute nel presente articolo, nel
caso in cui dalla loro abrogazione o modifica derivino effetti diretti o
indiretti a carico della finanza pubblica.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
al sono fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate
o alle quali e' operante il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio
della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non
con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti
aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia
ambientale e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88,
supplemento ordinario.
- Il comma 6, dell'art. 1, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante:
«Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della
legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2004, n. 302, supplemento
ordinario, e' il seguente:
«6. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti
legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi
stabiliti dalla presente legge, il Governo puo' emanare, ai sensi dei commi
4 e 5, disposizioni integrative o correttive dei decreti legislativi emanati
ai sensi del comma 1, sulla base di una relazione motivata presentata alle
Camere dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, che
individua le disposizioni dei decreti legislativi su cui si intende
intervenire e le ragioni dell'intervento normativo proposto.».
Note all'art. 1:
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' citato nelle note alle
premesse.
- L'art. 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
1988), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 14 marzo
1988, n. 61, come modificato dal presente decreto e' il seguente:
«Art. 18. - 1. In attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349, ed in attesa
della nuova disciplina relativa al programma triennale di salvaguardia
ambientale, e' autorizzata, per l'anno 1988, la spesa di lire 870 miliardi
per un programma annuale, concernente l'esercizio in corso, di interventi
urgenti per la salvaguardia ambientale, contenente:
a) interventi nelle aree ad elevato rischio di crisi ambientale, di cui
all'art. 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, per lire 160 miliardi, secondo
quanto previsto per l'annualita' 1988 dalla tabella D della presente legge;
b) finanziamento dei progetti e degli interventi per il risanamento del
bacino idrografico padano, nonche' dei progetti relativi ai bacini
idrografici interregionali e dei maggiori bacini idrografici regionali; la
relativa autorizzazione di spesa viene fissata in lire 300 miliardi per il
bacino padano ed in lire 25 miliardi per i progetti relativi agli altri
bacini;
c) in attesa dell'approvazione della legge-quadro sui parchi nazionali e le
riserve naturali, istituzione, con le procedure di cui all'art. 5, della
legge 8 luglio 1986, n. 349, dei parchi nazionali del Pollino, delle
Dolomiti Bellunesi, dei Monti Sibillini, e, d'intesa con la regione
Sardegna, del parco marino del Golfo di Orosei, nonche', d'intesa con le
regioni interessate, di altri parchi nazionali o interregionali; si
applicano, per i parchi nazionali cosi' istituiti, in quanto compatibili, le
nuove norme vigenti per il Parco nazionale d'Abruzzo, in particolare per la
redazione ed approvazione dei piani regolatori, per la redazione ed
approvazione dello statuto e per l'amministrazione e gestione del parco; la
relativa autorizzazione di spesa viene fissata in lire 50 miliardi;
d) concessione di un contributo straordinario di 5 miliardi ciascuno
all'ente Parco nazionale del Gran Paradiso e all'ente Parco nazionale
d'Abruzzo;
e) progettazione ed avvio della realizzazione di un sistema informativo e di
monitoraggio ambientale finalizzato alla redazione della relazione sullo
stato dell'ambiente ed al perseguimento degli obiettivi di cui agli articoli
1, commi 3 e 6, 2, 7 e 14 della legge 8 luglio 1986, n. 349, anche
attraverso il coordinamento a fini ambientali dei sistemi informativi delle
altre amministrazioni ed enti statali, delle regioni, degli enti locali e
delle unita' sanitarie locali; nonche' completamento del piano generale di
risanamento delle acque di cui all'art. 1, lettera a), della legge 10 maggio
1976, n. 319; la relativa autorizzazione di spesa viene fissata in lire 75
miliardi;
f) finanziamento, previa valutazione da parte della commissione di cui
all'art. 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, integrata da due
rappresentanti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
progetti di occupazione aggiuntiva di giovani disoccupati, iscritti alle
liste di collocamento, che riguardano: 1) la salvaguardia e valorizzazione
ambientale dei parchi e delle riserve naturali nazionali e regionali; 2) il
completamento del catasto degli scarichi pubblici e privati in corpi idrici;
3) il rilevamento delle discariche di rifiuti esistenti, con particolare
riferimento a rifiuti tossici e nocivi. Questi tre progetti nazionali sono
definiti dal Ministro dell'ambiente, viste le proposte provenienti dalle
regioni, enti locali ed enti gestori dei parchi e sentite le competenti
Commissioni parlamentari. La realizzazione di questi progetti e' affidata
alle regioni ed agli enti locali coinvolti e interessati secondo le
priorita' e articolazioni ivi contenute. L'assunzione a termine di giovani
disoccupati iscritti alle liste di collocamento deve avvenire secondo il
punteggio di tali liste, su domanda presentata dai giovani interessati
contenente ogni utile informazione e sulla base di una graduatoria definita
secondo i criteri e i titoli previsti in ciascun progetto. Tale graduatoria
verra' affissa agli albi comunali dei comuni interessati. Almeno il 50 per
cento delle disponibilita' e' riservato a iniziative localizzate nei
territori meridionali di cui all'art. 1 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 . La relativa
autorizzazione di spesa viene fissata in lire 230 miliardi. Entro il 31
dicembre 1988, il Ministro dell'ambiente presenta alle competenti
Commissioni parlamentari una relazione dettagliata sui progetti finanziati,
sull'impegno finanziario di ogni progetto, sugli obiettivi, i criteri
impiegati, il numero e il tipo di giovani impiegati;
g) avvio dei rilevamenti e delle altre attivita' strumentali alla formazione
e all'aggiornamento della carta geologica nazionale e della relativa
restituzione cartografica; la relativa autorizzazione di spesa e' fissata in
lire 20 miliardi.
2. E' autorizzato un aumento di organico per le specifiche esigenze del
Servizio geologico, pari a 150 unita' nell'ambito della riorganizzazione
prevista dall'art. 2, comma 1, della legge 3 marzo 1987, n. 59; la relativa
autorizzazione di spesa e' fissata in lire 11 miliardi per ciascuno degli
anni 1988, 1989 e 1990.
3. Il Ministro dell'ambiente, sentite le Commissioni parlamentari
competenti, propone al CIPE, per l'approvazione, il programma annuale per
l'esercizio 1988 di cui al comma 1 e ne assicura l'attuazione. Il CIPE
definisce, in sede di approvazione del programma, i criteri di priorita'
territoriale e settoriale per la definizione e la selezione dei progetti.
4. Gli interventi di cui alle lettere a), b), e) e g) del comma 1 sono
finanziati sulla base di progetti elaborati dal Ministero dell'ambiente
ovvero presentati da amministrazioni statali, da regioni, da enti locali o
loro consorzi, da consorzi di bonifica e da enti pubblici non economici.
L'istruttoria tecnica per la valutazione dei progetti e' svolta, sulla base
degli obiettivi e delle priorita' fissati dal programma di salvaguardia,
dalla commissione tecnico-scientifica di cui all'art. 14, legge 28 febbraio
1986, n. 41.
5. (Abrogato).».
- L'art. 4 della legge 4 agosto 1990, n. 240, recante «Interventi dello
Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto merci e in
favore dell'intermodalita», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto
1990, n. 192, come modificato dal presente decreto e' il seguente:
«Art. 4. - 1. L'ammissione ai contributi di cui all'art. 6 e' disposta,
previa stipula di convenzione, con decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e
dell'ambiente. I soggetti interessati all'ammissione ai contributi dovranno,
all'atto della domanda:
a) corrispondere ai requisiti di cui alla del. 7 aprile 1993, del Comitato
interministeriale per la programmazione economica nel trasporto, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 1993;
b) avere un capitale sociale sottoscritto, nel caso si tratti di societa'
per azioni, non inferiore a due miliardi;
c) presentare un piano finanziario per la realizzazione dell'opera che,
oltre al contributo previsto dalla presente legge, preveda il maggior
apporto possibile di altre risorse rese disponibili da soggetti pubblici o
privati interessati alla realizzazione dell'infrastruttura;
d) prevedere, ai fini dell'ammissione a contributo una spesa per
investimenti complessiva per la quale il contributo previsto dalla presente
legge non superi il sessanta per cento dell'importo;
e) dichiarare il proprio impegno a presentare alle autorita' competenti, nel
caso in cui sia prevista la sosta di automezzi che trasportano sostanze
pericolose, un rapporto di sicurezza dell'area interportuale ai fini degli
adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio
1988, n. 175, e dal decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991, nonche' dai
successivi provvedimenti in materia.
2. (Abrogato).».
- L'art. 5 della legge 4 agosto 1990, n. 240, come modificato dal presente
decreto e' il seguente:
«Art. 5. - 1. Nella convenzione di cui all'art. 4 devono essere previsti:
a) il programma di costruzione dell'infrastruttura;
b) la procedura per l'accertamento della validita' tecnica della
progettazione esecutiva, ivi comprese le infrastrutture complementari di
adduzione alla infrastruttura primaria, e della esecuzione dei lavori in
corso d'opera, nonche' i collaudi provvisori e definitivi;
c) i contributi spettanti ai soggetti interessati secondo quanto disposto
dall'art. 6;
d) l'assunzione, da parte dei soggetti interessati, di tutti gli oneri di
costruzione;
e) l'assunzione, da parte dei soggetti interessati, dell'esercizio;
f) i criteri di determinazione delle tariffe di prestazione dei servizi resi
dagli interporti, secondo i principi di economicita' della gestione.
2. (Abrogato).».
- L'art. 1, della legge 29 novembre 1990, n. 366, recante «Completamento ed
adeguamento delle strutture del laboratorio di fisica nucleare del Gran
Sasso», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 1990, n. 285, come
modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 1. - 1. L'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) e'
autorizzata a progettare il definitivo completamento del laboratorio di
fisica nucleare del Gran Sasso relativamente alle seguenti opere:
a) due nuove sale laboratorio in sotterraneo;
b) una galleria carrabile di accesso e servizio per il collegamento autonomo
del laboratorio in sotterraneo con l'esterno sul versante aquilano, ivi
compresa la corsia di attesa, le nicchie ospitanti il monitoraggio
ambientale e gli eventuali cunicoli di emergenza;
c) l'ampliamento ed adeguamento del centro direzionale-laboratorio esterno,
nell'area adiacente il fabbricato esistente, nonche' il suo allaccio alla
galleria di collegamento con il laboratorio sotterraneo.
2. (Abrogato).
3. L'ANAS e' autorizzata a realizzare le opere di cui al comma 1 in caso di
esito positivo della valutazione di impatto ambientale, o parte di esse in
caso di esito parzialmente positivo della suddetta valutazione,
conformemente alle indicazioni del Ministero dell'ambiente, assumendo, se
necessario, le opportune misure di mitigazione e le eventuali alternative
indicate.
4. Ricorrendo i motivi previsti dalle lettere b), c) e d) del primo comma,
dell'art. 5, della legge 8 agosto 1977, n. 584, l'ANAS puo' curare
l'esecuzione degli interi lavori di cui alla presente legge secondo le
modalita' gia' previste dai commi secondo, quarto e quinto dell'art. 1,
della legge 9 febbraio 1982, n. 32.
5. Completate le opere di cui al comma 1, l'ANAS le consegna all'Istituto
nazionale di fisica nucleare, il quale provvede con propri fondi
all'attrezzatura, alla sperimentazione, alla gestione ed alla manutenzione
delle stesse.».
- L'art. 77 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2003)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2002, n.
305, supplemento ordinario, come modificato dal presente decreto e' il
seguente:
«Art. 77. - 1-5 (Abrogati).
6. Al fine della bonifica e del risanamento ambientale dell'area individuata
alla lettera p-quater) del comma 4, dell'art. 1, della legge 9 dicembre
1998, n. 426, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2003,
di 1 milione di euro per l'anno 2004 e di 1 milione di euro per l'anno 2005.
7. Aggiunge i seguenti commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies dell'art.
15, della legge 5 gennaio 1994, n. 36:
2-bis. Il pagamento del corrispettivo dei servizi di depurazione e fognatura
deve essere effettuato dal diverso gestore entro sessanta giorni dal
ricevimento delle fatture per effetto del riparto.
2-ter. Previa richiesta del gestore del servizio di acquedotto e contestuale
versamento degli interessi, calcolati con l'applicazione del tasso legale
aumentato di due punti, il termine di pagamento, di cui al comma 2-bis, e'
differito di un anno dal ricevimento delle fatture.
2-quater. Per omesso o ritardato pagamento oltre l'anno dall'emissione delle
fatture e' dovuta una penalita' pari al 10 per cento dell'importo dovuto,
oltre agli interessi.
2-quinquies. Per le fatture o per i corrispettivi dovuti per il servizio di
depurazione e fognatura maturati prima del 1° gennaio 2003 il termine di
pagamento e' fissato al 31 dicembre 2003.».
- L'art. 5, del citato decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, come
modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 5 (Procedura ai fini del rilascio dell'Autorizzazione integrata
ambientale). - 1. Ai fini dell'esercizio di nuovi impianti, della modifica
sostanziale e dell'adeguamento del funzionamento degli impianti esistenti
alle disposizioni del presente decreto, si provvede al rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'art. 7. Fatto salvo
quanto disposto dal comma 5 e ferme restando le informazioni richieste dalla
normativa concernente aria, acqua, suolo e rumore, la domanda deve comunque
descrivere:
a) l'impianto, il tipo e la portata delle sue attivita';
b) le materie prime e ausiliarie, le sostanze e l'energia usate o prodotte
dall'impianto;
c) le fonti di emissione dell'impianto;
d) lo stato del sito di ubicazione dell'impianto;
e) il tipo e l'entita' delle emissioni dell'impianto in ogni settore
ambientale, nonche' un'identificazione degli effetti significativi delle
emissioni sull'ambiente;
f) la tecnologia utilizzata e le altre tecniche in uso per prevenire le
emissioni dall'impianto oppure per ridurle;
g) le misure di prevenzione e di recupero dei rifiuti prodotti
dall'impianto;
h) le misure previste per controllare le emissioni nell'ambiente, nonche' le
attivita' di autocontrollo e di controllo programmato che richiede
l'intervento dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi
tecnici e delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione
dell'ambiente;
i) le eventuali principali alternative prese in esame dal gestore, in forma
sommaria;
j) le altre misure previste per ottemperare ai principi di cui all'art. 3.
2. La domanda di autorizzazione integrata ambientale deve contenere anche
una sintesi non tecnica dei dati di cui alle lettere da a) ad l) del comma 1
e l'indicazione delle informazioni che ad avviso del gestore non devono
essere diffuse per ragioni di riservatezza industriale, commerciale o
personale, di tutela della proprieta' intellettuale e, tenendo conto delle
indicazioni contenute nell'art. 12, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, di
pubblica sicurezza o di difesa nazionale. In tale caso il richiedente
fornisce all'autorita' competente anche una versione della domanda priva
delle informazioni riservate, ai fini dell'accessibilita' al pubblico.
3. Per le attivita' industriali di cui all'allegato I l'autorita' competente
stabilisce il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande
per l'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti esistenti e per
gli impianti nuovi gia' dotati di altre autorizzazioni ambientali alla data
di entrata in vigore del presente decreto. Tali calendari sono pubblicati
sull'organo ufficiale regionale o, nel caso di impianti che ricadono
nell'ambito della competenza dello Stato, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Per gli impianti di competenza statale di cui
all'allegato V del presente decreto il calendario di cui al presente comma
e' stabilito sentiti i Ministeri delle attivita' produttive e della salute.
4. Per gli impianti di competenza statale la presentazione della domanda e'
effettuata all'autorita' competente con le procedure telematiche, il formato
e le modalita' stabiliti con il decreto di cui all'art. 13, comma 3.
5. Qualora le informazioni e le descrizioni fornite secondo un rapporto di
sicurezza, elaborato conformemente alle norme previste sui rischi di
incidente rilevante connessi a determinate attivita' industriali, o secondo
la norma UNI EN ISO 14001, ovvero i dati prodotti per i siti registrati ai
sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, nonche' altre informazioni fornite
secondo qualunque altra normativa, rispettino uno o piu' dei requisiti di
cui al comma 1 del presente articolo, possono essere utilizzate ai fini
della presentazione della domanda. Tali informazioni possono essere incluse
nella domanda o essere ad essa allegate.
6. L'autorita' competente individua gli uffici presso i quali sono
depositati i documenti e gli atti inerenti il procedimento, al fine della
consultazione del pubblico.
7. L'autorita' competente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda
ovvero, in caso di riesame ai sensi dell'art. 9, comma 4, contestualmente
all'avvio del relativo procedimento, comunica al gestore la data di avvio
del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e la sede degli
uffici di cui al comma 6. Entro il termine di quindici giorni dalla data di
ricevimento della comunicazione il gestore provvede a sua cura e sue spese
alla pubblicazione su un quotidiano a diffusione provinciale o regionale,
ovvero a diffusione nazionale nel caso di progetti che ricadono nell'ambito
della competenza dello Stato, di un annuncio contenente l'indicazione della
localizzazione dell'impianto e del nominativo del gestore, nonche' il luogo
individuato ai sensi del comma 6 ove e' possibile prendere visione degli
atti e trasmettere le osservazioni. Tali forme di pubblicita' tengono luogo
delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n.
241.
8. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui al
comma 7, i soggetti interessati possono presentare in forma scritta,
all'autorita' competente, osservazioni sulla domanda.
9. (Abrogato).
10. L'autorita' competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione
integrata ambientale, puo' convocare apposita conferenza dei servizi ai
sensi degli articoli 14, 14-ter, commi da 1 a 3 e da 6 a 9, e 14-quater
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, alla quale
invita le amministrazioni competenti in materia ambientale e comunque, nel
caso di impianti di competenza statale, i Ministeri dell'interno, della
salute e delle attivita' produttive.
11. L'autorita' competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione
integrata ambientale, acquisisce, entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione dell'annuncio di cui al comma 7, trascorsi i quali l'autorita'
competente rilascia l'autorizzazione anche in assenza di tali espressioni,
ovvero nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 10, le
prescrizioni del sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27
luglio 1934, n. 1265, nonche' il parere dell'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici per gli impianti di competenza statale
o delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente
negli altri casi per quanto riguarda il monitoraggio ed il controllo degli
impianti e delle emissioni nell'ambiente. In presenza di circostanze
intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione di cui al
presente decreto, il sindaco, qualora lo ritenga necessario nell'interesse
della salute pubblica, chiede all'autorita' competente di verificare la
necessita' di riesaminare l'autorizzazione rilasciata, ai sensi dell'art. 9,
comma 4.
12. Acquisite le determinazioni delle amministrazioni coinvolte nel
procedimento e considerate le osservazioni di cui al comma 8, l'autorita'
competente rilascia, entro centocinquanta giorni dalla presentazione della
domanda, un'autorizzazione contenente le condizioni che garantiscono la
conformita' dell'impianto ai requisiti previsti nel presente decreto, oppure
nega l'autorizzazione in caso di non conformita' ai requisiti di cui al
presente decreto.
L'autorizzazione per impianti di competenza statale di cui all'allegato V
del presente decreto e' rilasciata con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio; in caso di impianti sottoposti a procedura di
valutazione di impatto ambientale, il termine di cui sopra e' sospeso fino
alla conclusione di tale procedura.
L'autorizzazione integrata ambientale non puo' essere comunque rilasciata
prima della conclusione del procedimento di valutazione di impatto
ambientale.
13. L'autorita' competente puo' chiedere integrazioni alla documentazione,
anche al fine di valutare la applicabilita' di specifiche misure alternative
o aggiuntive, indicando il termine massimo non inferiore a trenta giorni per
la presentazione della documentazione integrativa; in tal caso, il termine
di cui al comma 12, nonche' il termine previsto per la conclusione dei
lavori della conferenza dei servizi di cui al comma 10, si intendono sospesi
fino alla presentazione della documentazione integrativa.
14. L'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata ai sensi del presente
decreto, sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla
osta o parere in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e
dalle relative norme di attuazione, fatte salve le disposizioni di cui al
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e le autorizzazioni ambientali
previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE.
L'autorizzazione integrata ambientale sostituisce, in ogni caso, le
autorizzazioni di cui all'elenco riportato nell'allegato II. L'elenco
riportato nell'allegato II, ove necessario, e' modificato con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i
Ministri delle attivita' produttive e della salute, d'intesa con la
Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281.
15. Copia dell'autorizzazione integrata ambientale e di qualsiasi suo
successivo aggiornamento, e' messa a disposizione del pubblico, presso
l'ufficio di cui al comma 6. Presso il medesimo ufficio sono inoltre rese
disponibili informazioni relative alla partecipazione del pubblico al
procedimento.
16. L'autorita' competente puo' sottrarre all'accesso le informazioni, in
particolare quelle relative agli impianti militari di produzione di
esplosivi di cui al punto 4.6 dell'allegato I, qualora cio' si renda
necessario per l'esigenza di salvaguardare, ai sensi dell'art. 24, comma 4,
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e relative norme di attuazione, la
sicurezza pubblica o la difesa nazionale. L'autorita' competente puo'
inoltre sottrarre all'accesso informazioni non riguardanti le emissioni
dell'impianto nell'ambiente, per ragioni di tutela della proprieta'
intellettuale o di riservatezza industriale, commerciale o personale.
17. Ove l'autorita' competente non provveda a concludere il procedimento
relativo al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale entro i
termini previsti dal comma 12, si applica il potere sostitutivo di cui
all'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
18. Ogni autorizzazione integrata ambientale deve includere le modalita'
previste per la protezione dell'ambiente nel suo complesso di cui al
presente decreto, secondo quanto indicato all'art. 7, nonche' l'indicazione
delle autorizzazioni sostituite. L'autorizzazione integrata ambientale
concessa agli impianti esistenti prevede la data, comunque non successiva al
31 marzo 2008, entro la quale tali prescrizioni debbono essere attuate. Nel
caso in cui norme attuative di disposizioni comunitarie di settore
dispongano date successive per l'attuazione delle prescrizioni,
l'autorizzazione deve essere comunque rilasciata entro il 31 marzo 2008.
L'autorizzazione integrata ambientale concessa a impianti nuovi, gia' dotati
di altre autorizzazioni ambientali all'esercizio alla data di entrata in
vigore del presente decreto, puo' consentire le deroghe temporanee di cui al
comma 5, dell'art. 9.
19. Tutti i procedimenti di cui al presente articolo per impianti esistenti
devono essere comunque conclusi in tempo utile per assicurare il rispetto
del termine di cui al comma 18. Le Autorita' competenti definiscono o
adeguano conseguentemente i propri calendari delle scadenze per la
presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale. Anche se
diversamente previsto in tali calendari, le domande di autorizzazione
integrata ambientale relative agli impianti esistenti devono essere
presentate in ogni caso entro il 31 gennaio 2008 all'autorita' competente
ovvero, qualora quest'ultima non sia stata ancora individuata, alla regione
o alla provincia autonoma territorialmente competente.
20. In considerazione del particolare e rilevante impatto ambientale, della
complessita' e del preminente interesse nazionale dell'impianto, nel
rispetto delle disposizioni del presente decreto, possono essere conclusi,
d'intesa tra lo Stato, le regioni, le province e i comuni territorialmente
competenti e i gestori, specifici accordi, al fine di garantire, in
conformita' con gli interessi fondamentali della collettivita',
l'armonizzazione tra lo sviluppo del sistema produttivo nazionale, le
politiche del territorio e le strategie aziendali. In tali casi l'autorita'
competente, fatto comunque salvo quanto previsto al comma 18, assicura il
necessario coordinamento tra l'attuazione dell'accordo e la procedura di
rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale. Nei casi disciplinati dal
presente comma il termine di centocinquanta giorni di cui al comma 12 e'
sostituito dal termine di trecento giorni.».
- Il comma 1, dell'art. 9 del citato decreto legislativo 18 febbraio 2000,
n. 59, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 9 (Rinnovo e riesame). - 1. L'autorita' ambientale rinnova ogni cinque
anni l'autorizzazione integrata ambientale, o l'autorizzazione avente valore
di autorizzazione integrata ambientale che non prevede un rinnovo periodico,
confermando o aggiornando le relative condizioni, a partire dalla data di
rilascio dell'autorizzazione. A tale fine, sei mesi prima della scadenza, il
gestore invia all'autorita' competente una domanda di rinnovo, corredata da
una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'art.
5, comma 1. Alla domanda si applica quanto previsto dall'art. 5, comma 5.
L'autorita' competente si esprime nei successivi centocinquanta giorni con
la procedura prevista dall'art. 5, comma 10. Fino alla pronuncia
dell'autorita' competente, il gestore continua l'attivita' sulla base della
precedente autorizzazione.».
- L'art. 17 del citato decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 59, come
modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 17 (Disposizioni transitorie). - 1. Le disposizioni relative alle
autorizzazioni previste dalla vigente normativa in materia di inquinamento
atmosferico, idrico e del suolo, si applicano fino a quando il gestore si
sia adeguato alle condizioni fissate nell'autorizzazione integrata
ambientale rilasciata ai sensi dell'art. 5. I gestori degli impianti di cui
all'art. 2, comma 1, lettera s), del decreto ministeriale 16 gennaio 2004,
n. 44 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, che
intendono conformarsi alle disposizioni di cui all'allegato II dello stesso
decreto ministeriale e ricadenti nel campo di applicazione del presente
decreto, presentano la relazione e il progetto di adeguamento di cui
all'art. 6, comma 3, del decreto ministeriale 16 gennaio 2004, n. 44 del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, contestualmente alla
domanda di autorizzazione integrata ambientale nel rispetto dei termini
previsti dall'art. 5, comma 3. Nel caso in cui la relazione e il progetto di
cui sopra siano stati gia' presentati alla data di entrata in vigore del
presente decreto la loro valutazione e' effettuata nell'ambito del
procedimento integrato.
2. I procedimenti di rilascio di autorizzazioni che ricomprendono
autorizzazione integrata ambientale, in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono portati a termine dalla medesima autorita' presso
la quale sono stati avviati.
3. Le linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori
tecniche disponibili emanate ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 372, tengono luogo, per gli impianti
esistenti, delle corrispondenti linee guida di cui all'art. 4, comma 1,
nelle more della loro approvazione. E' facolta' del gestore di integrare la
domanda gia' presentata a seguito della pubblicazione del pertinente decreto
di cui all'art. 4, comma 1. In tale caso il termine di cui all'art. 5, comma
12, decorre dalla data di presentazione dell'integrazione.
4. Fermo restando il disposto dell'art. 9, comma 1, sono fatte salve le
autorizzazioni integrate ambientali gia' rilasciate, nonche' le
autorizzazioni uniche e quelle che ricomprendono per legge tutte le
autorizzazioni ambientali richieste dalla normativa vigente alla data di
rilascio dell'autorizzazione, rilasciate dal 10 novembre 1999 alla data di
entrata in vigore del presente decreto. La stessa autorita' che ha
rilasciato l'autorizzazione verifica la necessita' di procedere al riesame
del provvedimento ai sensi dell'art. 9, comma 4.
5. Quanto previsto dall'art. 16, comma 1, non si applica al gestore di una
attivita' industriale per la quale e' prevista l'emanazione di un calendario
ai sensi dell'art. 5, comma 3, per la presentazione della domanda di
autorizzazione integrata ambientale, e nelle more della conclusione del
procedimento relativo alla domanda presentata.».
Art. 2.
Modifiche alle Parti terza e quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152
1. All'articolo 74, comma 1, la lettera h) e' sostituita dalla seguente: «
h) "acque reflue industriali": qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da
edifici od impianti in cui si svolgono attivita' commerciali o di produzione
di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di
dilavamento;».
2. All'articolo 74, comma 1, la lettera i) e' sostituita dalla seguente: «
i) "acque reflue urbane": acque reflue domestiche o il miscuglio di acque
reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di
dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da
agglomerato;».
3. All'articolo 74, comma 1, lettera n), le parole: «in una fognatura
dinamica» sono soppresse.
4. All'articolo 74, comma 1, la lettera dd) e' sostituita dalla seguente:
«dd) "rete fognaria": un sistema di condotte per la raccolta e il
convogliamento delle acque reflue urbane.».
5. All'articolo 74, comma 1, lettera ff), le parole: «qualsiasi immissione
di acque reflue in» sono sostituite dalle seguenti: «qualsiasi immissione
effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che
collega senza soluzione di continuita' il ciclo di produzione del refluo con
il corpo ricettore».
6. All'articolo 74, comma 1, lettera oo), e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «i valori limite di emissione possono essere fissati anche per
determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze. I valori limite di
emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita
delle emissioni dall'impianto, senza tener conto dell'eventuale diluizione;
l'effetto di una stazione di depurazione di acque reflue puo' essere preso
in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione
dell'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di
protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare carichi inquinanti
maggiori nell'ambiente.».
7. All'articolo 74, comma 2, la lettera qq) e' abrogata.
8. All'articolo 101, comma 5, l'ultimo periodo e' sostituito con il
seguente: «L'autorita' competente, in sede di autorizzazione prescrive che
lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per
la produzione di energia, sia separato dagli scarichi terminali contenenti
le sostanze di cui al comma 4.»; al medesimo articolo 101, comma 7, lettera
b) dopo le parole: «allevamento di bestiame» sono soppresse le parole da
«che, per quanto» fino alla fine della lettera;
8-bis. il comma 3 dell'articolo 107 e' sostituito dal seguente: «3. Non e'
ammesso, senza idoneo trattamento e senza specifica autorizzazione
dell'autorita' competente, lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati,
in fognatura».
9. All'articolo 108, comma 2, le parole: «puo' fissare» sono sostituite
dalla seguente: «fissa».
10. All'articolo 108, comma 5, le parole: «Qualora l'impianto di trattamento
di acque reflue industriali che tratta le sostanze pericolose, di cui alla
tabella 5 del medesimo allegato 5, riceva acque reflue contenenti sostanze
pericolose non sensibili al tipo di trattamento adottato,» sono sostituite
dalle seguenti: «Qualora, come nel caso dell'articolo 124, comma 2, secondo
periodo, l'impianto di trattamento di acque reflue industriali che tratta le
sostanze pericolose, di cui alla tabella 5 del medesimo allegato 5, riceva,
tramite condotta, acque reflue provenienti da altri stabilimenti industriali
o acque reflue urbane, contenenti sostanze diverse non utili ad un modifica
o ad una riduzione delle sostanze pericolose,».
11. All'articolo 124, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2.
L'autorizzazione e' rilasciata al titolare dell'attivita' da cui origina lo
scarico. Ove uno o piu' stabilimenti conferiscano, tramite condotta, ad un
terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti
dalle loro attivita', oppure qualora tra piu' stabilimenti sia costituito un
consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue
provenienti dalle attivita' dei consorziati, l'autorizzazione e' rilasciata
in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo, ferme
restando le responsabilita' dei singoli titolari delle attivita' suddette e
del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle
disposizioni della parte terza del presente decreto.».
12. All'articolo 124, il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Salvo
diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione e' presentata
alla provincia ovvero all'Autorita' d'ambito se lo scarico e' in pubblica
fognatura. L'autorita' competente provvede entro novanta giorni dalla
ricezione della domanda.».
12-bis. All'articolo 127, comma 1, dopo le parole «ove applicabile», sono
aggiunte le seguenti: «e alla fine del complessivo processo di trattamento
effettuato nell'impianto di depurazione».
13. All'articolo 147, comma 2, lettera b), ed all'articolo 150, comma 1, le
parole: «unicita' della gestione» sono sostituite dalle seguenti:
«unitarieta' della gestione».
14. All'articolo 148, il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Ferma
restando la partecipazione obbligatoria all'Autorita' d'ambito di tutti gli
enti locali ai sensi del comma 1, l'adesione alla gestione unica del
servizio idrico integrato e' facoltativa per i comuni con popolazione fino a
1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunita' montane, a condizione
che gestiscano l'intero servizio idrico integrato, e previo consenso della
Autorita' d'ambito competente.».
15. L'articolo 161 e' sostituito dal seguente:
«Art. 161.
Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche
1. Il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche di cui al
decreto legislativo 7 novembre 2006, n. 284, articolo 1, comma 5, e'
istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'articolo
141, comma 2 del presente decreto legislativo, con particolare riferimento
alla regolare determinazione ed al regolare adeguamento delle tariffe,
nonche' alla tutela dell'interesse degli utenti.
2. Il Comitato e' composto, nel rispetto del principio dell'equilibrio di
genere, da sette membri, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare. Di tali componenti, tre sono
designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province
autonome e quattro - di cui uno con funzioni di presidente individuato con
il medesimo decreto - sono scelti tra persone particolarmente esperte in
materia di tutela ed uso delle acque, sulla base di specifiche esperienze e
conoscenze del settore.
3. I membri del Comitato durano in carica tre anni e non possono essere
confermati. I componenti non possono essere dipendenti di soggetti di
diritto privato operanti nel settore, ne' possono avere interessi diretti e
indiretti nei medesimi; qualora siano dipendenti pubblici, essi sono
collocati fuori ruolo o, se professori universitari, sono collocati in
aspettativa per l'intera durata del mandato. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, e' determinato il trattamento economico spettante ai membri
del Comitato.
4. Il Comitato, nell'ambito delle attivita' previste all'articolo 6, comma
2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, in
particolare:
a) predispone con delibera il metodo tariffario per la determinazione della
tariffa di cui all'articolo 154 e le modalita' di revisione periodica, e lo
trasmette al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, che lo adotta con proprio decreto sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano;
b) verifica la corretta redazione del piano d'ambito, esprimendo
osservazioni, rilievi e prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici e
sulla necessita' di modificare le clausole contrattuali e gli atti che
regolano il rapporto tra le Autorita' d'ambito e i gestori in particolare
quando cio' sia richiesto dalle ragionevoli esigenze degli utenti;
c) predispone con delibera una o piu' convenzioni tipo di cui all'articolo
151, e la trasmette al Ministro per l'ambiente e per la tutela del
territorio e del mare, che la adotta con proprio decreto sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano;
d) emana direttive per la trasparenza della contabilita' delle gestioni e
valuta i costi delle singole prestazioni;
e) definisce i livelli minimi di qualita' dei servizi da prestare, sentite
le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori;
f) controlla le modalita' di erogazione dei servizi richiedendo informazioni
e documentazioni ai gestori operanti nel settore idrico, anche al fine di
individuare situazioni di criticita' e di irregolarita' funzionali dei
servizi idrici;
g) tutela e garantisce i diritti degli utenti emanando linee guida che
indichino le misure idonee al fine di assicurare la parita' di trattamento
degli utenti, garantire la continuita' della prestazione dei servizi e
verificare periodicamente la qualita' e l'efficacia delle prestazioni;
h) predispone periodicamente rapporti relativi allo stato di organizzazione
dei servizi al fine di consentire il confronto delle prestazioni dei
gestori;
i) esprime pareri in ordine a problemi specifici attinenti la qualita' dei
servizi e la tutela dei consumatori, su richiesta del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle regioni, degli
enti locali, delle Autorita' d'ambito, delle associazioni dei consumatori e
di singoli utenti del servizio idrico integrato; per lo svolgimento delle
funzioni di cui al presente comma il Comitato promuove studi e ricerche di
settore;
l) predispone annualmente una relazione al parlamento sullo stato dei
servizi idrici e sull'attivita' svolta.
5. Per l'espletamento dei propri compiti e per lo svolgimento di funzioni
ispettive, il Comitato si avvale della segreteria tecnica di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, articolo 3, comma 1,
lettera o). Esso puo' richiedere di avvalersi, altresi', dell'attivita'
ispettiva e di verifica dell'Osservatorio di cui al comma 6 e di altre
amministrazioni.
6. Per l'espletamento dei propri compiti il Comitato si avvale, altresi',
dell'Osservatorio dei servizi idrici, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, articolo 3, comma 1, lettera o).
L'Osservatorio svolge funzioni di raccolta, elaborazione e restituzione di
dati statistici e conoscitivi, in particolare, in materia di:
a) censimento dei soggetti gestori dei servizi idrici e relativi dati
dimensionali, tecnici e finanziari di esercizio;
b) convenzioni e condizioni generali di contratto per l'esercizio dei
servizi idrici;
c) modelli adottati di organizzazione, di gestione, di controllo e di
programmazione dei servizi e degli impianti;
d) livelli di qualita' dei servizi erogati;
e) tariffe applicate;
f) piani di investimento per l'ammodernamento degli impianti e lo sviluppo
dei servizi.
6-bis Le attivita' della Segreteria tecnica e dell'Osservatorio dei servizi
idrici sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie gia' operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare.
7. I soggetti gestori dei servizi idrici trasmettono entro il 31 dicembre di
ogni anno all'Osservatorio, alle regioni e alle province autonome di Trento
e di Bolzano i dati e le informazioni di cui al comma 6. L'Osservatorio ha,
altresi', facolta' di acquisire direttamente le notizie relative ai servizi
idrici ai fini della proposizione innanzi agli organi giurisdizionali
competenti, da parte del Comitato, dell'azione avverso gli atti posti in
essere in violazione del presente decreto legislativo, nonche' dell'azione
di responsabilita' nei confronti degli amministratori e di risarcimento dei
danni a tutela dei diritti dell'utente.
8. L'Osservatorio assicura l'accesso generalizzato, anche per via
informatica, ai dati raccolti e alle elaborazioni effettuate per la tutela
degli interessi degli utenti.».
16. All'articolo 177, dopo il comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente:
«2-bis. Ai fini dell'attuazione dei principi e degli obiettivi stabiliti
dalle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, il
Ministro puo' avvalersi del supporto tecnico dell'APAT - Agenzia per la
Protezione dell'Ambiente e per i sevizi tecnici, senza nuovi o maggiori
oneri ne' compensi o indennizzi per i componenti dell'APAT - Agenzia per la
Protezione dell'Ambiente e per i sevizi tecnici.».
16-bis. All'articolo 178, comma 1, alla fine, sono aggiunte le parole:
«nonche' al fine di preservare le risorse naturali».
17. All'articolo 179, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Nel
rispetto delle misure prioritarie di cui al comma 1, le misure dirette al
recupero dei rifiuti mediante riutilizzo, riciclo o ogni altra azione
diretta ad ottenere da essi materia prima secondaria sono adottate con
priorita' rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia».
18. L'articolo 181 e' sostituito dal seguente:
«Art. 181.
Recupero dei rifiuti
1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le autorita' competenti
favoriscono la riduzione dello smaltimento finale degli stessi, attraverso:
a) il riutilizzo, il riciclo o le altre forme di recupero;
b) l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di
appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine
di favorire il mercato dei materiali medesimi;
c) l'utilizzazione dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per
produrre energia.
2. Al fine di favorire ed incrementare le attivita' di riutilizzo, riciclo e
recupero le autorita' competenti ed i produttori promuovono analisi dei
cicli di vita dei prodotti, ecobilanci, informazioni e tutte le altre
iniziative utili.
3. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino al
completamento delle operazioni di recupero.».
18-bis. Dopo l'articolo 181, e' introdotto il seguente:
«Art. 181-bis
Materie, sostanze e prodotti secondari
1. Non rientrano nella definizione di cui all'articolo 183, comma 1, lettera
a), le materie, le sostanze e i prodotti secondari definiti dal decreto
ministeriale di cui al comma 2, nel rispetto dei seguenti criteri, requisiti
e condizioni:
a) siano prodotti da un'operazione di riutilizzo, di riciclo o di recupero
di rifiuti;
b) siano individuate la provenienza, la tipologia e le caratteristiche dei
rifiuti dai quali si possono produrre;
c) siano individuate le operazioni di riutilizzo, di riciclo o di recupero
che le producono, con particolare riferimento alle modalita' ed alle
condizioni di esercizio delle stesse;
d) siano precisati i criteri di qualita' ambientale, i requisiti
merceologici e le altre condizioni necessarie per l'immissione in commercio,
quali norme e standard tecnici richiesti per l'utilizzo, tenendo conto del
possibile rischio di danni all'ambiente e alla salute derivanti
dall'utilizzo o dal trasporto del materiale, della sostanza o del prodotto
secondario;
e) abbiano un effettivo valore economico di scambio sul mercato.
2. I metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per ottenere materie,
sostanze e prodotti secondari devono garantire l'ottenimento di materiali
con caratteristiche fissate con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro della salute e con
il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro il 31 dicembre 2008.
3. Sino all'emanazione del decreto di cui al comma 2 continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali 5 febbraio 1998,
12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269.
4. Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 181-bis del
decreto legislativo n. 152 del 2006, comma 2, continua ad applicarsi la
circolare del Ministero dell'ambiente 28 giugno 1999, prot. n 3402/V/MIN.
5. In caso di mancata adozione del decreto di cui al comma 2 nel termine
previsto, il Consiglio dei Ministri provvede in sostituzione nei successivi
novanta giorni, ferma restando l'applicazione del regime transitorio di cui
al comma 4 del presente articolo.».
19. All'articolo 182, i commi 6 e 8 sono abrogati, e per l'effetto, il comma
3 dell'articolo 107 e' cosi' sostituito: «3. Non e' ammesso lo smaltimento
dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura.».
20. L'articolo 183 e' sostituito dal seguente:
Art. 183.
Definizioni
1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le
ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:
a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie
riportate nell'allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il
detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
b) produttore: la persona la cui attivita' ha prodotto rifiuti cioe' il
produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di
pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o
la composizione di detti rifiuti;
c) detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;
d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei
rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonche' il controllo
delle discariche dopo la chiusura;
e) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei
rifiuti per il loro trasporto;
f) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani
in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida,
destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia. La frazione
organica umida e' raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento
riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati;
g) smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B alla parte quarta del
presente decreto;
h) recupero: le operazioni previste nell'allegato C alla parte quarta del
presente decreto;
i) luogo di produzione dei rifiuti: uno o piu' edifici o stabilimenti o siti
infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui
si svolgono le attivita' di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;
l) stoccaggio: le attivita' di smaltimento consistenti nelle operazioni di
deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla
parte quarta del presente decreto, nonche' le attivita' di recupero
consistenti nelle operazioni dimessa in riserva di materiali di cui al punto
R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;
m) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima
della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti
condizioni:
1) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine,
policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantita' superiore a 2,5
parti per milione (ppm), ne' policlorobifenile e policlorotrifenili in
quantita' superiore a 25 parti per milione (ppm);
2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o
di smaltimento secondo una delle seguenti modalita' alternative, a scelta
del produttore, con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle
quantita' in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito
raggiunga complessivamente i 10 metri cubi nel caso di rifiuti pericolosi o
i 20 metri cubi nel caso di rifiuti non pericolosi. In ogni caso, allorche'
il quantitativo di rifiuti pericolosi non superi i 10 metri cubi l'anno e il
quantitativo di rifiuti non pericolosi non superi i 20 metri cubi l'anno, il
deposito temporaneo non puo' avere durata superiore ad un anno;
3) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di
rifiuti e nel rispetto delle relative nonne tecniche, nonche', per i rifiuti
pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle
sostanze pericolose in essi contenute;
4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e
l'etichettatura delle sostanze pericolose;
5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il
Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalita' di gestione
del deposito temporaneo;.
n) frazione umida: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidita',
proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti
urbani;
o) frazione secca: rifiuto a bassa putrescibilita' e a basso tenore di
umidita' proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei
rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico;
p) sottoprodotto: sono sottoprodotti le sostanze ed i materiali dei quali il
produttore non intende disfarsi ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera
a), che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni: 1)
siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro
produzione; 2) il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione,
integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di
utilizzazione preventivamente individuato e definito; 3) soddisfino
requisiti merceologici e di qualita' ambientale idonei a garantire che il
loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali
qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per
l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati;4) non debbano essere
sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per
soddisfare i requisiti merceologici e di qualita' ambientale di cui al punto
3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione; 5) abbiano
un valore economico di mercato;
q) materia prima secondaria: sostanza o materia avente le caratteristiche
stabilite ai sensi dell'articolo 181-bis;
r) combustibile da rifiuti (CDR): il combustibile classificabile, sulla base
delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come
RDF di qualita' normale, che e' ottenuto dai rifiuti urbani e speciali non
pericolosi mediante trattamenti finalizzati a garantire un potere calorifico
adeguato al suo utilizzo, nonche' a ridurre e controllare: 1) il rischio
ambientale e sanitario; 2) la presenza di materiale metallico, vetri,
inerti, materiale putrescibile e il contenuto di umidita'; 3) la presenza di
sostanze pericolose, in particolare ai fini della combustione;
s) combustibile da rifiuti di qualita' elevata (CDR-Q): il combustibile
classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive
modifiche ed integrazioni, come RDF di qualita' elevata;
t) compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione
organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche
finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale
e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualita';
u) compost di qualita': prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti
organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le
caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo n. 217 del
2006 e successive modifiche e integrazioni;
v) emissioni: le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 268, lettera b);
z) scarichi idrici: le immissioni di acque reflue di cui all'articolo 74,
comma 1, lettera ff);
aa) inquinamento atmosferico: ogni modifica atmosferica di cui all'articolo
268, lettera a);
bb) gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle attivita' volte ad
ottimizzare la gestione dei rifiuti, come definita alla lettera d), ivi
compresa l'attivita' di spazzamento delle strade;
cc) centro di raccolta: area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri
a carico della finanza pubblica, per l'attivita' di raccolta mediante
raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai
detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La
disciplina dei centri di raccolta e' data con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la
Conferenza unificata Stato - Regioni, citta' e autonomie locali, di cui al
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
dd) spazzamento delle strade: modalita' di raccolta dei rifiuti su strada.».
21. All'articolo 184, dopo il comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente: «
5-bis. I sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture
direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale
individuati con decreto del Ministro della difesa, nonche' la gestione dei
materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti ove vengono immagazzinati i
citati materiali, sono disciplinati dalla parte quarta del presente decreto
con procedure speciali da definirsi con decreto del Ministro della difesa,
di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare ed il Ministro della salute, da adottarsi entro il 31 dicembre
2008. I magazzini, i depositi e i siti di stoccaggio nei quali vengono
custoditi i medesimi materiali e rifiuti sono soggetti alle autorizzazioni
ed ai nulla osta previsti dal medesimo decreto interministeriale.».
21-bis. All'articolo 184, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
- alla lettera b) e' soppressa la parola «pericolosi»;- alla lettera c) sono
soppresse le parole «fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, comma 1,
lettera i)»;- e' soppressa la lettera n).
22. L'articolo 185 e' sostituito dal seguente:
«Art. 185.
Limiti al campo di applicazione
1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente
decreto:
a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
b) in quanto regolati da altre disposizioni normative che assicurano tutela
ambientale e sanitaria:
1) le acque di scarico, eccettuati i rifiuti allo stato liquido;
2) i rifiuti radioattivi;
3) i materiali esplosivi in disuso;
4) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento,
dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
5) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre
sostanze naturali e non pericolose utilizzate nell'attivita' agricola;
c) i materiali vegetali, le terre e il pietrame, non contaminati in misura
superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti, provenienti dalle
attivita' di manutenzione di alvei di scolo ed irrigui.
2. Possono essere sottoprodotti, nel rispetto delle condizioni della lettera
p), comma 1 dell'articolo 183:
materiali fecali e vegetali provenienti da attivita' agricole utilizzati
nelle attivita' agricole o in impianti aziendali o interaziendali per
produrre energia o calore, o biogas, materiali litoidi o terre da
coltivazione, anche sotto forma di fanghi, provenienti dalla pulizia o dal
lavaggio di prodotti agricoli e riutilizzati nelle normali pratiche agricole
e di conduzione dei fondi, eccedenze derivanti dalle preparazioni di cibi
solidi, cotti o crudi, destinate, con specifici accordi, alle strutture di
ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281.».
23. L'articolo 186 e' sostituito dal seguente:
«Art. 186.
Terre e rocce da scavo
1. Le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali
sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti,
rimodellazioni e rilevati purche': a) siano impiegate direttamente
nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti; b)
sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo; c)
l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente
possibile senza necessita' di preventivo trattamento o di trasformazioni
preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualita' ambientale
idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, piu' in
generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi
da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono
destinate ad essere utilizzate; d) sia garantito un elevato livello di
tutela ambientale; e) sia accertato che non provengono da siti contaminati o
sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte
quarta del presente decreto; f) le loro caratteristiche chimiche e
chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non
determini rischi per la salute e per la qualita' delle matrici ambientali
interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque
superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle
aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il
materiale da utilizzare non e' contaminato con riferimento alla destinazione
d'uso del medesimo, nonche' la compatibilita' di detto materiale con il sito
di destinazione; g) la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata.
L'impiego di terre da scavo nei processi industriali come sottoprodotti, in
sostituzione dei materiali di cava, e' consentito nel rispetto delle
condizioni fissate all'articolo 183, comma 1, lettera p).
2. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della
realizzazione di opere o attivita' sottoposte a valutazione di impatto
ambientale o ad autorizzazione ambientale integrata, la sussistenza dei
requisiti di cui al comma 1, nonche' i tempi dell'eventuale deposito in
attesa di utilizzo, che non possono superare di norma un anno, devono
risultare da un apposito progetto che e' approvato dall'autorita' titolare
del relativo procedimento. Nel caso in cui progetti prevedano il riutilizzo
delle terre e rocce da scavo nel medesimo progetto, i tempi dell'eventuale
deposito possono essere quelli della realizzazione del progetto purche' in
ogni caso non superino i tre anni.
3. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della
realizzazione di opere o attivita' diverse da quelle di cui al comma 2 e
soggette a permesso di costruire o a denuncia di inizio attivita', la
sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonche' i tempi dell'eventuale
deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono
essere dimostrati e verificati nell'ambito della procedura per il permesso
di costruire, se dovuto, o secondo le modalita' della dichiarazione di
inizio di attivita' (DIA).
4. Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del comma 2, ove la
produzione di terre e rocce da scavo avvenga nel corso di lavori pubblici
non soggetti ne' a VIA ne' a permesso di costruire o denuncia di inizio di
attivita', la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonche' i tempi
dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un
anno, devono risultare da idoneo allegato al progetto dell'opera,
sottoscritto dal progettista.
5. Le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle
condizioni di cui al presente articolo, sono sottoposte alle disposizioni in
materia di rifiuti di cui alla parte quarta del presente decreto.
6. La caratterizzazione dei siti contaminati e di quelli sottoposti ad
interventi di bonifica viene effettuata secondo le modalita' previste dal
Titolo V, Parte quarta del presente decreto. L'accertamento che le terre e
rocce da scavo di cui al presente decreto non provengano da tali siti e'
svolto a cura e spese del produttore e accertato dalle autorita' competenti
nell'ambito delle procedure previste dai commi 2, 3 e 4.
7. Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del comma 2, per i progetti
di utilizzo gia' autorizzati e in corso di realizzazione prima dell'entrata
in vigore della presente disposizione, gli interessati possono procedere al
loro completamento, comunicando, entro novanta giorni, alle autorita'
competenti, il rispetto dei requisiti prescritti, nonche' le necessarie
informazioni sul sito di destinazione, sulle condizioni e sulle modalita' di
utilizzo, nonche' sugli eventuali tempi del deposito in attesa di utilizzo
che non possono essere superiori ad un anno. L'autorita' competente puo'
disporre indicazioni o prescrizioni entro i successivi sessanta giorni senza
che cio' comporti necessita' di ripetere procedure di VIA, o di AIA o di
permesso di costruire o di DIA.».
24. All'articolo 189 sono apportate le seguenti modificazioni: il comma 3,
e' sostituito dai seguenti:
«3. Chiunque effettua a titolo professionale attivita' di raccolta e
trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza
detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di
smaltimento di rifiuti, i Consorzi istituiti per il recupero ed il
riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonche' le imprese e gli
enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti
produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma
3, lettere c), d) e g), comunicano annualmente alle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le
modalita' previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantita' e le
caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attivita'.
Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo
2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro
ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non
pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, nonche', per i soli rifiuti
non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno piu'
di dieci dipendenti.
3-bis. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a partire
dall'istituzione di un sistema informatico di controllo della tracciabilita'
dei rifiuti, ai fini della trasmissione e raccolta di informazioni su
produzione, detenzione, trasporto e smaltimento di rifiuti e la
realizzazione in formato elettronico del formulario di identificazione dei
rifiuti, dei registri di carico e scarico e del M.U.D., da stabilirsi con
apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, le categorie di soggetti di cui al comma precedente sono
assoggettati all'obbligo di installazione e utilizzo delle apparecchiature
elettroniche.».
24-bis. All'articolo 190, al comma 6, sono aggiunte in fine le seguenti
parole: «I registri sono numerati e vidimati dalle Camere di commercio
territorialmente competenti» e dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente comma
6-bis «Per le attivita' di gestione dei rifiuti costituiti da rottami
ferrosi e non ferrosi, gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di
carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora vengano
utilizzati i registri IVA di acquisto e di vendita, secondo le procedure e
le modalita' fissate dall'articolo 39 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed
integrazioni.
25. All'articolo 193, comma 6, dopo le parole «di vidimazione» sono aggiunte
le parole «ai sensi della lettera b)»; il comma 8 e' sostituito come segue:
«8. La scheda di accompagnamento di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, relativo all'utilizzazione dei fanghi di
depurazione in agricoltura, e' sostituita dal formulario di identificazione
di cui al comma 1. Le specifiche informazioni di cui all'allegato IIIA del
decreto legislativo n. 99 del 1992 non previste nel modello del formulario
di cui al comma 1 devono essere indicate nello spazio relativo alle
annotazioni del medesimo formulario.».
26. All'articolo 195 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 2, la lettera e), e' sostituita dalla seguente:
«e) La determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per
l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti
speciali e dei rifiuti urbani. Ai rifiuti assimilati, entro un anno, si
applica esclusivamente una tariffazione per le quantita' conferite al
servizio di gestione dei rifiuti urbani. La tariffazione per le quantita'
conferite che deve includere, nel rispetto del principio della copertura
integrale dei costi del servizio prestato, una parte fissa ed una variabile
e una quota dei costi dello spazzamento stradale, e' determinata
dall'amministrazione comunale tenendo conto anche della natura dei rifiuti,
del tipo, delle dimensioni economiche e operative delle attivita' che li
producono. A tale tariffazione si applica una riduzione, fissata
dall'amministrazione comunale, in proporzione alle quantita' dei rifiuti
assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero tramite
soggetto diverso dal gestore dei rifiuti urbani. Non sono assimilabili ai
rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i
magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti
negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio
dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso modo, non sono
assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di
vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'articolo 4,
comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 114 del 1998. Per gli
imballaggi secondari e terziari per i quali risulti documentato il non
conferimento al servizio di gestione dei rifiuti urbani e l'avvio a recupero
e riciclo diretto tramite soggetti autorizzati, non si applica la predetta
tariffazione. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico,
sono definiti, entro nvanta giorni, i criteri per l'assimilabilita' ai
rifiuti urbani.»;
b) al comma 2 e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: «s-bis)
l'individuazione e la disciplina, nel rispetto delle norme comunitarie ed
anche in deroga alle disposizioni della parte quarta del presente decreto,
di semplificazioni con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare da adottarsi entro tre mesi dalla entrata in vigore
della presente disciplina in materia di adempimenti amministrativi per la
raccolta e il trasporto di specifiche tipologie di rifiuti destinati al
recupero e conferiti direttamente dagli utenti finali dei beni che originano
i rifiuti ai produttori, ai distributori, a coloro che svolgono attivita' di
istallazione e manutenzione presso le utenze domestiche dei beni stessi o ad
impianti autorizzati alle operazioni di recupero di cui alle voci R2, R3,
R4, R5, R6 e R9 dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto.
27. All'articolo 197, comma 1, dopo le parole: «alle province competono»
sono inserite le seguenti: «in linea generale le funzioni amministrative
concernenti la programmazione ed organizzazione del recupero e dello
smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, da esercitarsi con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ed in
particolare:».
28. All'articolo 202, al comma 1, dopo le parole «disposizioni comunitarie,»
aggiungere le seguenti: «secondo la disciplina vigente in tema di
affidamento dei servizi pubblici locali».
28-bis All'articolo 203, comma 2, dopo la lettera o), e' aggiunta la
seguente lettera «p) l'obbligo di applicazione al personale, non dipendente
da amministrazioni pubbliche, da parte del gestore del servizio integrato
dei rifiuti, del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore
dell'igiene ambientale, stipulato dalle Organizzazioni Sindacali
comparativamente piu' rappresentative, anche in conformita' a quanto
previsto dalla normativa in materia attualmente vigente».
28-ter All'articolo 205, il comma 2 e' soppresso.
29. L'articolo 206 e' sostituito dal seguente:
«Art. 206.
Accordi, contratti di programma, incentivi
1. Nel rispetto dei principi e degli obiettivi stabiliti dalle disposizioni
di cui alla parte quarta del presente decreto al fine di perseguire la
razionalizzazione e la semplificazione delle procedure, con particolare
riferimento alle piccole imprese, il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare e le altre autorita' competenti possono stipulare
appositi accordi e contratti di programma con enti pubblici, con imprese di
settore, soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria. Gli
accordi ed i contratti di programma hanno ad oggetto: a) l'attuazione di
specifici piani di settore di riduzione, recupero e ottimizzazione dei
flussi di rifiuti; b) la sperimentazione, la promozione, l'attuazione e lo
sviluppo di processi produttivi e distributivi e di tecnologie pulite idonei
a prevenire o ridurre la produzione dei rifiuti e la loro pericolosita' e ad
ottimizzare il recupero dei rifiuti; c) lo sviluppo di innovazioni nei
sistemi produttivi per favorire metodi di produzione di beni con impiego di
materiali meno inquinanti e comunque riciclabili; d) le modifiche del ciclo
produttivo e la riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di
controllo; e) la sperimentazione, la promozione e la produzione di beni
progettati, confezionati e messi in commercio in modo da ridurre la
quantita' e la pericolosita' dei rifiuti e i rischi di inquinamento; f) la
sperimentazione, la promozione e l'attuazione di attivita' di riutilizzo,
riciclaggio e recupero di rifiuti; g) l'adozione di tecniche per il
reimpiego ed il riciclaggio dei rifiuti nell'impianto di produzione; h) lo
sviluppo di tecniche appropriate e di sistemi di controllo per
l'eliminazione dei rifiuti e delle sostanze pericolose contenute nei
rifiuti; i) l'impiego da parte dei soggetti economici e dei soggetti
pubblici dei materiali recuperati dalla raccolta differenziata dei rifiuti
urbani; l) l'impiego di sistemi di controllo del recupero e della riduzione
di rifiuti.
2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare puo'
altresi' stipulare appositi accordi e contratti di programma con soggetti
pubblici e privati o con le associazioni di categoria per: a) promuovere e
favorire l'utilizzo dei sistemi di certificazione ambientale di cui al
regolamento (Cee) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19
marzo 2001; b) attuare programmi di ritiro dei beni di consumo al termine
del loro ciclo di utilita' ai fini del riutilizzo, del riciclaggio e del
recupero.
3. Gli accordi e i contratti di programma di cui al presente articolo non
possono stabilire deroghe alla normativa comunitaria e alla normativa
nazionale primaria vigente e possono integrare e modificare norme tecniche e
secondarie solo in conformita' con quanto previsto dalla normativa nazionale
primaria.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e
dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse finanziarie da
destinarsi, sulla base di apposite disposizioni legislative di
finanziamento, agli accordi ed ai contratti di programma di cui ai commi 1 e
2 e sono fissate le modalita' di stipula dei medesimi.
5. Ai sensi della comunicazione 2002/412 del 17 luglio 2002 della
Commissione delle Comunita' europee e' inoltre possibile concludere accordi
ambientali che la Commissione puo' utilizzare nell'ambito della
autoregolamentazione, intesa come incoraggiamento o riconoscimento dei
medesimi accordi, oppure della coregolamentazione, intesa come proposizione
al legislatore di utilizzare gli accordi, quando opportuno.».
29-bis. Dopo l'articolo 206 e' inserito il seguente:
«206-bis
Osservatorio nazionale sui rifiuti
1. Al fine di garantire l'attuazione delle norme di cui alla parte quarta
del presente decreto con particolare riferimento alla prevenzione della
produzione della quantita' e della pericolosita' dei rifiuti ed
all'efficacia, all'efficienza ed all'economicita' della gestione dei
rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, nonche' alla tutela
della salute pubblica e dell'ambiente, e' istituito, presso il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Osservatorio
nazionale sui rifiuti, in appresso denominato Osservatorio. L'Osservatorio
svolge, in particolare, le seguenti funzioni: a) vigila sulla gestione dei
rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio; b) provvede
all'elaborazione ed all'aggiornamento permanente di criteri e specifici
obiettivi d'azione, nonche' alla definizione ed all'aggiornamento permanente
di un quadro di riferimento sulla prevenzione e sulla gestione dei rifiuti,
anche attraverso l'elaborazione di linee guida sulle modalita' di gestione
dei rifiuti per migliorarne efficacia, efficienza e qualita', per promuovere
la diffusione delle buone pratiche e delle migliori tecniche disponibili per
la prevenzione, le raccolte differenziate, il riciclo e lo smaltimento dei
rifiuti; c) predispone il Programma generale di prevenzione di cui
all'articolo 225 qualora il Consorzio nazionale imballaggi non provveda nei
termini previsti; d) verifica l'attuazione del Programma generale di cui
all'articolo 225 ed il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di
riciclaggio; e) verifica i costi di gestione dei rifiuti, delle diverse
componenti dei costi medesimi e delle modalita' di gestione ed effettua
analisi comparative tra i diversi ambiti di gestione, evidenziando eventuali
anomalie; f) verifica livelli di qualita' dei servizi erogati; g)
predispone, un rapporto annuale sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi
e dei rifiuti di imballaggio e ne cura la trasmissione al Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. L'Osservatorio nazionale sui rifiuti e' composto da nove membri, scelti
tra persone, esperte in materia di rifiuti, di elevata qualificazione
giuridico/amministrativa e tecnico/scientifica nel settore pubblico e
privato, nominati, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, di cui: a) tre
designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di cui uno con funzione di Presidente; b) due designati dal Ministro
dello sviluppo economico, di cui uno con funzioni di vice-presidente; c) uno
designato dal Ministro della salute; d) uno designato dal Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali; e) uno designato dal Ministro
dell'economia e delle finanze; f) uno designato dalla Conferenza
Stato-regioni.
3. La durata in carica dei componenti dell'Osservatorio e' disciplinata dal
decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90. Il
trattamento economico dei componenti dell'Osservatorio e' determinato con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
4. Per l'espletamento dei propri compiti e funzioni, l'Osservatorio si
avvale di una segreteria tecnica, costituita con decreto del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, utilizzando allo
scopo le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono definite le modalita' organizzative e di
funzionamento dell'Osservatorio, nonche' gli enti e le agenzie di cui esso
puo' avvalersi.
6. All'onere derivante dalla costituzione e dal funzionamento
dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti e della Segreteria tecnica, pari a
due milioni di euro, aggiornato annualmente al tasso di inflazione,
provvedono, tramite contributi di pari importo complessivo, il Consorzio
Nazionale Imballaggi di cui all'articolo 224, i soggetti di cui all'articolo
221, comma 3, lettere a) e c) e i Consorzi di cui agli articoli 233, 234,
235, 236 nonche' quelli istituiti ai sensi degli articoli 227 e 228. Il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con decreto
da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente
provvedimento e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno, determina
l'entita' del predetto onere da porre in capo ai Consorzi e soggetti
predetti. Dette somme sono versate dal Consorzio Nazionale Imballaggi e
dagli altri soggetti e Consorzi all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e della finanze,
ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare» e conseguentemente all'articolo 170,
il comma 13 e' soppresso.
29-ter. All'articolo 208 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 12 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «Le prescrizioni
dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza
e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticita'
ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie
disponibili»;
b) il comma 13 e' sostituito con il seguente: «Ferma restando l'applicazione
delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del
presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni
dell'autorizzazione l'autorita' competente procede, secondo la gravita'
dell'infrazione:
a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere
eliminate le inosservanze;
b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo
determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute
pubblica e per l'ambiente;
c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle
prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che
determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per
l'ambiente.»;
c) al comma 17 sono soppresse le parole da «la medesima esclusione» fino
alla fine del comma.
29-quater. All'articolo 210 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 e' sostituito con il seguente: «Ferma restando l'applicazione
delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del
presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni
dell'autorizzazione l'autorita' competente procede, secondo la gravita'
dell'infrazione:
a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere
eliminate le inosservanze;
b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo
determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute
pubblica e per l'ambiente;
c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle
prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che
determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per
l'ambiente.»;
b) al comma 5 sono soppresse le parole da «la medesima esclusione» fino alla
fine del comma.
30. All'articolo 212, comma 3, le lettere e) ed f) sono soppresse; al comma
5, le parole «prodotti da terzi» sono soppresse e dopo le parole «Sono
esonerati dall'obbligo di cui al presente comma le organizzazioni di cui
agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e
236,» sono aggiunte le seguenti: «limitatamente all'attivita' di
intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti di imballaggio,»; il
comma 8 e' sostituito come segue: «8. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e
7 non si applicano ai produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che
effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, ne' ai
produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di
raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei
propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano
parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale
i rifiuti sono prodotti. Dette imprese non sono tenute alla prestazione
delle garanzie finanziarie e sono iscritte in un'apposita sezione dell'Albo
in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o
provinciale dell'Albo territorialmente competente che rilascia il relativo
provvedimento entro i successivi trenta giorni. Con la comunicazione
l'interessato attesta sotto la sua responsabilita', ai sensi dell'articolo
21 della legge n. 241 del 1990: a) la sede dell'impresa, l'attivita' o le
attivita' dai quali sono prodotti i rifiuti; b) le caratteristiche, la
natura dei rifiuti prodotti; c) gli estremi identificativi e l'idoneita'
tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche
conto delle modalita' di effettuazione del trasporto medesimo; d) il
versamento del diritto annuale di registrazione, che in fase di prima
applicazione e' determinato nella somma di 50 euro all'anno, ed e'
rideterminabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro
dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406.L'impresa e' tenuta a comunicare ogni
variazione intervenuta successivamente all'iscrizione. Le iscrizioni delle
imprese di cui al presente comma effettuate entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni restano valide ed
efficaci.»; i commi 12, 22, 24 e 25 sono abrogati.
30-bis. All'articolo 220:
a) al comma 2, le parole da « ai sensi del regolamento» fino a «della
commissione» sono soppresse;
b) il comma 3 e' soppresso.
30-ter. All'articolo 221:
a) al comma 3, lettera a) le parole: «anche in forma associata» sono
soppresse;
b) al comma 4 l'ultimo periodo e' soppresso;
c) al comma 5, il primo periodo e' sostituito dal seguente: « I produttori
che non intendono aderire al Consorzio Nazionale Imballaggi e a un Consorzio
di cui all'articolo 223, devono presentare all'Osservatorio nazionale sui
rifiuti il progetto del sistema di cui al comma 3, lettere a) o c)
richiedendone il riconoscimento sulla base di idonea documentazione. Il
progetto va presentato entro novanta giorni dall'assunzione della qualifica
di produttore ai sensi dell'articolo 218, comma 1, lettera r) o prima del
recesso da uno dei suddetti Consorzi. Il recesso e', in ogni caso, efficace
solo dal momento in cui, intervenuto il riconoscimento, l'Osservatorio
accerti il funzionamento del sistema e ne dia comunicazione al Consorzio,
permanendo fino a tale momento l'obbligo di corrispondere il contributo
ambientale di cui all'articolo 224, comma 3, lettera h)» e nel secondo
periodo, le parole: «A tal fine i produttori» sono sostituite dalle
seguenti: «Per ottenere il riconoscimento i produttori» indi sostituire le
parole «e» con «sara» e «L'Autorita» con «L'Osservatorio»;
d) al comma 10, al primo periodo, eliminare le parole: «i costi per» e alle
lettere a), c), d), e) all'inizio aggiungere le parole «i costi per» e alla
lettera b) sostituire le parole: «gli oneri aggiuntivi» con le parole: «il
corrispettivo per i maggiori oneri».
30-terbis. Al comma 2, dell'articolo 222, sostituire le parole «all'autorita'
di cui all'articolo 207» con le seguenti «osservatorio nazionale sui
rifiuti».
30-quater. All'articolo 223:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «I produttori che non provvedono
ai sensi dell'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), costituiscono un
Consorzio per ciascun materiale di imballaggio di cui all'allegato E della
parte quarta del presente decreto, operante su tutto il territorio
nazionale. Ai Consorzi possono partecipare i recuperatori, ed i riciclatori
che non corrispondono alla categoria dei produttori, previo accordo con gli
altri consorziati ed unitamente agli stessi;
b) al comma 2, sostituire le parole da «180 giorni» fino a «presente
decreto» con le seguenti : «31 dicembre 2008»;
c) sostituire il penultimo periodo del comma 2 con il seguente:
«Entro il 31 dicembre 2008 i Consorzi gia' riconosciuti dalla previgente
normativa adeguano il proprio statuto in conformita' al nuovo schema tipo e
ai principi contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli di
trasparenza, efficacia, efficienza ed economicita', nonche' di libera
Concorrenza nelle attivita' di settore, ai sensi dell'articolo 221, comma 2.
Nei consigli di amministrazione dei consorzi il numero dei consiglieri di
amministrazione in rappresentanza dei riciclatori e dei recuperatori deve
essere uguale a quello dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza
dei produttori di materie prime di imballaggio. Lo statuto adottato da
ciascun Consorzio e' trasmesso entro quindici giorni al Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che lo approva di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, salvo motivate osservazioni cui i Consorzi
sono tenuti ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. Qualora i Consorzi
non ottemperino nei termini prescritti, le modifiche allo statuto sono
apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico»;
d) al comma 3, le parole «comma 1» aggiungere le seguenti : «e 2»;
e) sostituire il comma 4 con il seguente: «Ciascun Consorzio mette a punto e
trasmette al CONAI e all'Osservatorio nazionale sui rifiuti un proprio
programma pluriennale di prevenzione della produzione di rifiuti
d'imballaggio entro il 30 settembre di ogni anno»;
f) ai commi 5 e 6 sostituire le parole «all'Autorita' di cui all'articolo
207» con le seguenti: «all'Osservatorio nazionale sui rifiuti».
30-quinquies. All'articolo 224:
a) al comma 2, sostituire le parole: «ventiquattro mesi dalla data di
entrata in vigore della parte quarta del presente decreto»con le parole: «il
30 giugno 2008»;
b) al comma 3, lettera c), sostituire le parole: «sulla base dei» con le
parole: «valutati i»;
c) al comma 3, lettera e), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Ai
consorzi che non raggiungono i singoli obiettivi di recupero e' in ogni caso
ridotta la quota del contributo ambientale ad essi riconosciuto dal Conai»;
d) al comma 3, all'inizio della lettera f), inserire le parole: «indirizza
e»;
e) al comma 3, alla lettera h), sostituire le parole: «i maggiori oneri per
la» con le parole: «il corrispettivo per i maggiori oneri della»;
f) al comma 3, aggiungere in fine la seguente lettera : «n) acquisisce da
enti pubblici o privati, nazionali o esteri, i dati relativi ai flussi degli
imballaggi in entrata e in uscita dal territorio nazionale e i dati degli
operatori economici coinvolti. Il conferimento di tali dati al CONAI e la
raccolta, l'elaborazione e l'utilizzo degli stessi da parte di questo si
considerano, ai fini di quanto previsto dall'articolo 178, comma 1, di
rilevante interesse pubblico ai sensi dell'articolo 53 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.»;
g) al comma 8 sostituire la prima parte, fino al terzo periodo compreso, con
la seguente: «Il contributo ambientale del Conai e' utilizzato in via
prioritaria per il ritiro degli imballaggi primari o comunque conferiti al
servizio pubblico e, in via accessoria, per l'organizzazione dei sistemi di
raccolta, recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio secondari e
terziari. A tali fini, tale contributo e' attribuito dal Conai, sulla base
di apposite convenzioni, ai soggetti di cui all'articolo 223, in proporzione
alla quantita' totale, al peso ed alla tipologia del materiale di
imballaggio immessi sul mercato nazionale, al netto delle quantita' di
imballaggi usati riutilizzati nell'anno precedente per ciascuna tipologia di
materiale»; indi alla fine del comma aggiungere le seguenti parole : «nonche'
con altri contributi e proventi di consorziati e di terzi, compresi quelli
dei soggetti di cui all'articolo 221, lettere a) e c), per le attivita'
svolte in loro favore in adempimento alle prescrizioni di legge»;
h) sopprimere il comma 11;
i) sostituire il comma 12 con il seguente: «In caso di mancata stipula
dell'accordo di cui al comma 5, entro novanta giorni dall'entrata in vigore
del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare invita le parti a trovare un'intesa entro sessanta
giorni, decorsi i quali senza esito positivo, provvede direttamente,
d'intesa con Ministro dello sviluppo economico, a definire il corrispettivo
di cui alla lettera a) del comma 5. L'accordo di cui al comma 5 e'
sottoscritto, per le specifiche condizioni tecniche ed economiche relative
al ritiro dei rifiuti di ciascun materiale d'imballaggio, anche dal
competente Consorzio di cui all'articolo 223. Nel caso in cui uno di questi
Consorzi non lo sottoscriva e/o non raggiunga le intese necessarie con gli
enti locali per il ritiro dei rifiuti d'imballaggio, il Conai subentra nella
conclusione delle convenzioni locali al fine di assicurare il raggiungimento
degli obiettivi di recupero e di riciclaggio previsti dall'articolo 220».
30-quinquiesbis. Ai commi 3 e 5 dell'articolo 225 sostituire le parole «all'Autorita'
di cui all'articolo 207» con le seguenti: «all'Osservatorio nazionale sui
rifiuti».
30-quinquiester. Dopo il comma 1 dell'articolo 230 e' inserito il seguente:
«1-bis. - I rifiuti derivanti dalla attivita' di raccolta e pulizia delle
infrastrutture autostradali, con esclusione di quelli prodotti dagli
impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o da
altre attivita' economiche, sono raccolti direttamente dal gestore della
infrastruttura a rete che provvede alla consegna a gestori del servizio dei
rifiuti solidi urbani.».
30-sexies. All'articolo 233:
a) modificare il titolo «Consorzi nazionali» in «Consorzio nazionale» ed al
comma 1 sostituire le parole: «uno o piu' Consorzi» con le parole: «un
Consorzio» e nelle parti successive la parola: «Consorzi» con la parola:
«Consorzio»;
b) sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. il Consorzio di cui al comma 1, gia' riconosciuto dalla previgente
normativa, ha personalita' giuridica di diritto privato senza scopo di lucro
e adegua il proprio statuto in conformita' allo schema tipo approvato dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con il Ministro dello sviluppo economico, entro centoventi giorni dalla
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e ai principi contenuti nel presente
decreto ed in particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed
economicita', nonche' di libera concorrenza nelle attivita' di settore. Nel
consiglio di amministrazione del Consorzio il numero dei consiglieri di
amministrazione in rappresentanza dei raccoglitori e dei riciclatori dei
rifiuti deve essere uguale a quello dei consiglieri di amministrazione in
rappresentanza dei produttori di materie prime. Lo statuto adottato dal
consorzio e' trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, che lo approva di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, salvo motivate osservazioni cui il
Consorzio e' tenuto ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. Qualora il
Consorzio non ottemperi nei termini prescritti, le modifiche allo statuto
sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;
il decreto ministeriale di approvazione dello statuto del Consorzio e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.»;
c) al comma 9, sopprimere le parole: «anche in forma associata»;
d) al comma 10, sostituire le parole «da eventuali contributi di
riciclaggio» con le seguenti: «dal contributo ambientale»;
e) al comma 15, sopprimere l'ultimo periodo.
30-septies. All'articolo 234:
a) modificare il titolo «Consorzi nazionali» in «Consorzio nazionale» e di
conseguenza al comma 1 sostituire le parole: «sono istituiti uno o piu'
Consorzi» con le parole: «e' istituito il Consorzio» e nelle parti
successive sostituire la parola: «Consorzi», con la parola: «Consorzio»;
b) al comma 1 sopprimere le parole da «nonche» fino a «gas e acque»;
c) il comma 2 e' cosi' sostituito: «Con decreto del Ministro dell'ambiente
delle tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello
sviluppo economico, sono definiti, entro novanta giorni, i beni in
polietilene, che per caratteristiche ed usi, possono essere considerati beni
di lunga durata per i quali deve essere versato un contributo per il riciclo
in misura ridotta in ragione del lungo periodo di impiego o per i quali non
deve essere versato tale contributo in ragione di una situazione di fatto di
non riciclabilita' a fine vita. In attesa di tale decreto tali beni di lunga
durata restano esclusi dal versamento di tale contributo».
d) sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. Il consorzio di cui al comma 1, gia' riconosciuto dalla previgente
normativa, ha personalita' giuridica di diritto privato senza scopo di lucro
e adegua il proprio statuto in conformita' allo schema tipo approvato dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con il Ministro dello sviluppo economico, entro centoventi giorni dalla
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e ai principi contenuti nel presente
decreto ed in particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed
economicita', nonche' di libera concorrenza nelle attivita' di settore. Nei
consigli di amministrazione del consorzio il numero dei consiglieri di'
amministrazione in rappresentanza dei raccoglitori e dei riciclatori dei
rifiuti deve essere uguale a quello dei consiglieri di amministrazione in
rappresentanza dei produttori con materie prime. Lo statuto adottato dal
consorzio e' trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, che lo approva di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, salvo motivate osservazioni cui il
consorzio e' tenuto ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. Qualora il
consorzio non ottemperi nei termini prescritti, le modifiche allo statuto
sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;
Il decreto ministeriale di approvazione dello statuto del consorzio e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.».
e) al comma 6 sopprimere l'ultimo periodo da: «Resta altresi» fino a:
«maturati nel periodo»;
f) al comma 7, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) mettere in atto
un sistema di raccolta e restituzione dei beni in polietilene al termine del
loro utilizzo, con avvio al riciclo o al recupero, previo accordi con
aziende che svolgono tali attivita', con quantita' definite e documentate;».
g) al comma 7, lettera a), sopprimere le parole: «anche in forma associata»;
indi sostituire le parole «all'autorita' di cui all'articolo 207» con le
seguenti: «all'osservatorio nazionale sui rifiuti»;
30-octies. All'articolo 235:
a) modificare il titolo «Consorzi nazionali per la raccolta ed il
trattamento delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi» in
«Consorzio nazionale per la raccolta ed il trattamento delle batterie al
piombo esauste e dei rifiuti piombosi» e le corrispondenti citazioni di
«Consorzi» in «Consorzio»;
b) al comma 1 sopprimere le parole « che non» e sostituire le parole «
costituiscono uno o piu' consorzi, i quali devono adottare» con «che
adotta»;
c) sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Il consorzio di cui al comma 1, gia' riconosciuto dalla previgente
normativa, ha personalita' giuridica di diritto privato senza scopo di lucro
e adegua il proprio statuto in conformita' allo schema tipo approvato dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con il Ministro dello sviluppo economico, entro centoventi giorni dalla
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e ai principi contenuti nel presente
decreto ed in particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed
economicita', nonche' di libera concorrenza nelle attivita' di settore. Nei
consigli di amministrazione del consorzio il numero dei consiglieri di
amministrazione in rappresentanza dei raccoglitori e dei riciclatori dei
rifiuti deve essere uguale a quello dei consiglieri di amministrazione in
rappresentanza dei produttori.Lo statuto adottato dal consorzio e' trasmesso
entro quindici giorni al Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, che lo approva di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, salvo motivate osservazioni cui il consorzio e' tenuto
ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. Qualora il consorzio non
ottemperi nei termini prescritti, le modifiche allo statuto sono apportate
con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico; Il decreto
ministeriale di approvazione dello statuto del consorzio e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale.»;
d) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. All'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988 n. 397
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, il comma 6-bis,
e' sostituito dal presente: «Tutti i soggetti che effettuano attivita' di
gestione del rifiuto di batterie al piombo esauste e di rifiuti piombosi,
devono trasmettere contestualmente al Consorzio copia della comunicazione di
cui all'articolo 189, per la sola parte inerente i rifiuti di batterie
esauste e di rifiuti piombosi. Alla violazione dell'obbligo si applicano le
medesime sanzioni previste per la mancata comunicazione di cui al citato
articolo 189 comma 3.»;
e) i commi 4, 5, 6, 7 sono soppressi.
f) al comma 8 sostituire il numero «5» con il seguente"15» indi sopprimere
l'ultimo periodo da: «Resta altresi» fino a: «maturati nel periodo»;
g) il comma 10 e' sostituito dal seguente:
"10. All'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, il comma
7 e' sostituito dal seguente: «Al fine di assicurare al consorzio i mezzi
finanziari per lo svolgimento dei propri compiti e' istituito un contributo
ambientale sulla vendita delle batterie in relazione al contenuto a peso di
piombo da applicarsi da parte di tutti i produttori e gli importatori che
immettono le batterie al piombo nel mercato italiano, con diritto di rivalsa
sugli acquirenti in tutte le successive fasi della commercializzazione. I
produttori e gli importatori versano direttamente al consorzio i proventi
del contributo ambientale.»;
h) ai commi 11 e 16 sostituire la parola: «sovrapprezzo» con le parole:
«contributo ambientale»;
i) sopprimere il comma 17 .
30-nonies. All'articolo 236:
a) sostituire nel titolo le parole: «Consorzi nazionali» con le parole:
«Consorzio nazionale» ed al comma 1 sopprimere le parole: «o ad uno dei
Consorzi costituiti ai sensi del comma 2»; conseguentemente nel testo
sostituire la parola «Consorzi» con la parola «Consorzio»;
b) sostituire il comma 2-con il seguente :
«2. Il consorzio di cui al comma 1, gia' riconosciuto dalla previgente
normativa, ha personalita' giuridica di diritto privato senza scopo di lucro
e adegua il proprio statuto in conformita' allo schema tipo approvato dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con il Ministro dello sviluppo economico, entro centoventi giorni dalla
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e ai principi contenuti nel presente
decreto ed in particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed
economicita', nonche' di libera concorrenza nelle attivita' di settore. Nei
consigli di amministrazione del consorzio il numero dei consiglieri di
amministrazione in rappresentanza dei raccoglitori e dei riciclatori dei
rifiuti deve essere uguale a quello dei consiglieri di amministrazione in
rappresentanza dei produttori. Lo statuto adottato dal consorzio e'
trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, che lo approva di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, salvo motivate osservazioni cui il consorzio e' tenuto
ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. Qualora il consorzio non
ottemperi nei termini prescritti, le modifiche allo statuto sono apportate
con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico; Il decreto
ministeriale di approvazione dello statuto del consorzio e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale.».
c) sopprimere il primo periodo del comma 3, indi collocare il secondo
periodo alla fine del comma;
d) sopprimere l'ultimo periodo del comma 14;
e) al comma 4 dopo la parola «partecipano» aggiungere «in forma paritetica»
e sostituire le parole dall'alinea a) fino alla fine con le seguenti :"a) le
imprese che producono, importano o mettono in commercio oli base vergini; b)
le imprese che producono oli base mediante un processo di rigenerazione; c)
le imprese che effettuano il recupero e la raccolta degli oli usati; d) le
imprese che effettuano la sostituzione e la vendita degli oli lubrificanti;
f) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 5. Le quote di partecipazione al
consorzio sono ripartite fra le categorie di imprese di cui al comma 4 e
nell'ambito di ciascuna di esse sono attribuite in proporzione delle
quantita' di lubrificanti prodotti, commercializzati rigenerati o
recuperati;
g) al comma 6 e' soppresso l'ultimo periodo.
31. All'articolo 212, comma 5, e' aggiunto alla fine il seguente periodo:
«Per le aziende speciali, i consorzi e le societa' di gestione dei servizi
pubblici di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'iscrizione
all'Albo e' effettuata mediante apposita comunicazione del comune o del
consorzio di comuni alla sezione regionale territorialmente competente ed e'
valida per i servizi di gestione dei rifiuti urbani nei medesimi comuni; il
comma 14, e' sostituito dal seguente: «14. Nelle more dell'emanazione dei
decreti di cui al presente articolo, continuano ad applicarsi le
disposizioni disciplinanti l'Albo nazionale delle imprese che effettuano la
gestione dei rifiuti vigenti alla data di entrata in vigore della parte
quarta del presente decreto, disposizioni la cui abrogazione e' differita al
momento della pubblicazione dei suddetti decreti.»; al comma 18 le parole «e
le imprese che trasportano i rifiuti indicati nella lista verde di cui al
Regolamento (CEE) 259/93 del 1° febbraio 1993» sono soppresse.
32. All'articolo 214, comma 1, alla fine, prima del punto, sono aggiunte le
seguenti parole. «ai sensi e nel rispetto di quanto disposto dall'articolo
178, comma 2»; il comma 3 e' soppresso; al comma 9 le parole: «alla sezione
competente dell'Albo di cui all'articolo 212.» sono sostituite dalle
seguenti: «alla provincia.».
33. All'articolo 215, comma 1, le parole: «alla competente Sezione regionale
dell'Albo di cui all'articolo 212, che ne da' notizia alla provincia
territorialmente competente» sono sostituite dalle seguenti: «alla provincia
territorialmente competente.».
34. All'articolo 215, comma 3, le parole: «La sezione regionale dell'Albo»
sono sostituite dalle seguenti: «La provincia.».
35. All'articolo 215, comma 4, le parole da: «La sezione regionale
dell'Albo» fino a «disporre» sono sostituite dalle seguenti: « La provincia,
qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni
di cui al comma 1, dispone».
36. All'articolo 216, comma 1, le parole: «alla competente Sezione regionale
dell'Albo di cui all'articolo 212 che ne da' notizia alla provincia
territorialmente competente» sono sostituite dalle seguenti: «alla provincia
territorialmente competente.»; al comma 8, dopo le parole «disposizioni
legislative vigenti a favore dell'utilizzazione dei rifiuti» sono aggiunte
le parole: «in via prioritaria in operazioni di riciclaggio e di recupero
per ottenere materie, sostanze, oggetti, nonche»; i commi 9 e 10 sono
soppressi.
37. All'articolo 216, comma 3, le parole: «La sezione regionale dell'Albo»
sono sostituite dalle seguenti: « La provincia».
38. All'articolo 216, comma 4, le parole da: «La sezione regionale
dell'Albo» fino a «disporre» sono sostituite dalle seguenti: « La provincia,
qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni
di cui al comma 1, dispone».
39. All'articolo 216, il comma 15, e' sostituito dal seguente: «15. Le
comunicazioni effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto
alle sezioni regionali dell'Albo sono trasmesse, a cura delle Sezioni
medesime, alla provincia territorialmente competente.».
40. Il comma 1 dell'articolo 229 e' sostituito dal seguente: «1. Ai sensi e
per gli effetti della parte quarta del presente decreto, il combustibile da
rifiuti (Cdr), di seguito Cdr, e il combustibile da rifiuti di qualita'
elevata (CDR-Q) di seguito CDR-Q, come definito dall'articolo 183, comma 1,
lettera s), sono classificati come rifiuto speciale.».
41. All'articolo 229 sono soppressi l'ultimo periodo del comma 4, nonche' i
commi 2, 5 e 6.
42. All'articolo 258, comma 5, ultimo capoverso, le parole «comma 43» sono
sostituite con le parole «comma 4».
42-bis. All'Allegato C della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del
2006 la voce R14 e' soppressa
43. All'Allegato I al Titolo V della parte quarta del decreto legislativo n.
152 del 2006 «Criteri generali per l'analisi di rischio sanitario ambientale
sito-specifica», nella voce relativa alle «Componenti dell'analisi di
rischio da parametrizzare», trattino relativo al punto di conformita' per le
acque sotterranee, le parole da «rappresenta il punto fra la sorgente» a
«dalla sorgente di contaminazione» sono sostituite dalle seguenti:"Il punto
di conformita' per le acque sotterranee rappresenta il punto a valle
idrogeologico della sorgente al quale deve essere garantito il ripristino
dello stato originale (ecologico, chimico e/o quantitativo) del corpo idrico
sotterraneo, onde consentire tutti i suoi usi potenziali, secondo quanto
previsto nella parte terza (in particolare articolo 76) e nella parte sesta
del presente decreto (in particolare articolo 300).Pertanto in attuazione
del principio generale di precauzione, il punto di conformita' deve essere
di norma fissato non oltre i confini del sito contaminato oggetto di
bonifica e la relativa CSR per ciascun contaminante deve essere fissata
equivalente alle CSC di cui all'Allegato 5 della parte quarta del presente
decreto. Valori superiori possono essere ammissibili solo in caso di fondo
naturale piu' elevato o di modifiche allo stato originario dovute
all'inquinamento diffuso, ove accertati o validati dalla Autorita' pubblica
competente, o in caso di specifici minori obiettivi di qualita' per il corpo
idrico sotterraneo o per altri corpi idrici recettori, ove stabiliti e
indicati dall'Autorita' pubblica competente, comunque compatibilmente con
l'assenza di rischio igienico-sanitario per eventuali altri recettori a
valle. A monte idrogeologico del punto di conformita' cosi' determinato e
comunque limitatamente alle aree interne del sito in considerazione, la
concentrazione dei contaminanti puo' risultare maggiore della CSR cosi'
determinata, purche' compatibile con il rispetto della CSC al punto di
conformita' nonche' compatibile con l'analisi del rischio igienico sanitario
per ogni altro possibile recettore nell'area stessa»; al trattino relativo
ai criteri di accettabilita' del rischio cancerogeno e dell'indice di
rischio, le parole da «lxl0-5» a «(1)» sono sostituite con le parole «lxl0-6
come valore di rischio incrementale accettabile per la singola sostanza
cancerogena e 1x10'5 come valore di rischio incrementale accettabile
cumulato per tutte le sostanze cancerogene, mentre per le sostanze non
cancerogene si applica il criterio del non superamento della dose
tollerabile o accettabile (ADI o TDI) definita per la sostanza (Hazard Index
complessivo 1).».
43-bis. Al comma 4 dell'articolo 242, le parole «I criteri per
l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono riportati
nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto» sono sostituite con
le seguenti: «I criteri per l'applicazione della procedura di analisi di
rischio sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo
economico e della salute entro il 30 giugno 2008. Nelle more dell'emanazione
del predetto decreto, i criteri per l'applicazione della procedura di
analisi di rischio sono riportati nell'Allegato 1 alla parte quarta del
presente decreto».
43-ter. Dopo l'articolo 252 e' inserito il seguente:
«Art. 252-bis
Siti di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale
1. Con uno o piu' decreti del Ministro per lo sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono
individuati i siti di interesse pubblico ai fini dell'attuazione di
programmi ed interventi di riconversione industriale e di sviluppo economico
produttivo, contaminati da eventi antecedenti al 30 aprile 2006, anche non
compresi nel Programma Nazionale di bonifica di cui al decreto ministeriale
18 settembre 2001, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni, nonche' il
termine, compreso fra novanta e trecentosessanta giorni, per la conclusione
delle conferenze di servizi di cui al comma 5. In tali siti sono attuati
progetti di riparazione dei terreni e delle acque contaminate assieme ad
interventi mirati allo sviluppo economico produttivo. Nei siti con aree
demaniali e acque di falda contaminate tali progetti sono elaborati ed
approvati, entro dodici mesi dall'adozione del decreto di cui al presente
comma, con appositi accordi di programma stipulati tra i soggetti
interessati, i Ministri per lo sviluppo economico, dell'ambiente e della
tutela del
territorio e del mare e della salute e il Presidente della Regione
territorialmente competente, sentiti il Presidente della Provincia e il
Sindaco del Comune territorialmente competenti. Gli interventi di
riparazione sono approvati in deroga alle procedure di bonifica di cui alla
parte IV del titolo V del presente decreto.
2. Gli oneri connessi alla messa in sicurezza e alla bonifica nonche' quelli
conseguenti all'accertamento di ulteriori danni ambientali sono a carico del
soggetto responsabile della contaminazione, qualora sia individuato,
esistente e solvibile. Il proprietario del sito contaminato e' obbligato in
via sussidiaria previa escussione del soggetto responsabile
dell'inquinamento.
3. Gli accordi di programma assicurano il coordinamento delle azioni per
determinarne i tempi, le modalita', il finanziamento ed ogni altro connesso
e funzio-nale adempimento per l'attuazione dei programmi di cui al comma 1 e
disciplinano in particolare:
a) gli obiettivi di reindustrializzazione e di sviluppo economico produttivo
e il piano economico finanziario degli investimenti da parte di ciascuno dei
proprietari delle aree comprese nel sito contaminato al fine di conseguire
detti obiettivi;
b) il coordinamento delle risultanze delle caratterizzazioni eseguite e di
quelle che si intendono svolgere;
c) gli obiettivi degli interventi di bonifica e riparazione, i relativi
obblighi dei responsabili della contaminazione e del proprietario del sito,
l'eventuale costituzione di consorzi pubblici o a partecipazione mista per
l'attuazione di tali obblighi nonche' le iniziative e le azioni che le
pubbliche amministrazioni si impegnano ad assumere ed a finanziare;
d) la quantificazione degli effetti temporanei in termini di perdita di
risorse e servizi causati dall'inquinamento delle acque;
e) le azioni idonee a compensare le perdite temporanee di risorse e servizi,
sulla base dell'Allegato II della direttiva 2004/35/CE; a tal fine sono
preferite le misure di miglioramento della sostenibilita' ambientale degli
impianti esistenti, sotto il profilo del miglioramento tecnologico
produttivo e dell'implementazione dell'efficacia dei sistemi di depurazione
e abbattimento delle emissioni.
f) la prestazione di idonee garanzie finanziarie da parte dei privati per
assicurare l'adempimento degli impegni assunti;
g) l'eventuale finanziamento di attivita' di ricerca e di sperimentazione di
tecniche e metodologie finalizzate al trattamento delle matrici ambientali
contaminate e all'abbattimento delle concentrazioni di contaminazione,
nonche' ai sistemi di misurazione e analisi delle sostanze contaminanti e di
monitoraggio della qualita' ecologica del sito;
h) le modalita' di monitoraggio per il controllo dell'adempimento degli
impegni assunti e della realizzazione dei progetti.
4. La stipula dell'accordo di programma costituisce riconoscimento
dell'interesse pubblico generale alla realizzazione degli impianti,
delle opere e di ogni altro intervento connesso e funzionale agli obiettivi
di risanamento e di sviluppo economico e produttivo.
5. I provvedimenti relativi agli interventi di cui al comma 3 sono approvati
ai sensi del comma 6 previo svolgimento di due conferenze di servizi, aventi
ad oggetto rispettivamente l'intervento di bonifica e l'intervento di
reindustrializzazione. La conferenza di servizi relativa all'intervento di
bonifica e' indetta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, che costituisce l'amministrazione procedente. La
conferenza di servizi relativa all'intervento di reindustrializzazione e'
indetta dal Ministero dello sviluppo economico, che costituisce
l'amministrazione procedente. Le due conferenze di servizi sono indette ai
sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ad
esse partecipano i soggetti pubblici coinvolti nell'accordo di programma di
cui al comma 1 e i soggetti privati proponenti le opere e gli interventi nei
siti di cui al medesimo comma 1. L'assenso espresso dai rappresentanti degli
enti locali, sulla base delle determinazioni a provvedere degli organi
competenti, sostituisce ogni atto di pertinenza degli enti medesimi. Alle
conferenze dei servizi sono ammessi gli enti, le associazioni e le
organizzazioni sindacali interessati alla realizzazione del programma.
6. Fatta salva l'applicazione delle norme in materia di valutazione di
impatto ambientale e di autorizzazione ambientale integrata, all'esito delle
due conferenze di servizi, con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico,
d'intesa con la regione interessata, si autorizzano la bonifica e la
eventuale messa in sicurezza nonche' la costruzione e l'esercizio degli
impianti e delle opere annesse.
7. In considerazione delle finalita' di tutela e ripristino ambientale
perseguite dal presente articolo, l'attuazione da parte dei privati degli
impegni assunti con l'accordo di programma costituisce anche attuazione
degli obblighi di cui alla direttiva 2004/35/CE e delle relative
disposizioni di attuazione di cui alla parte VI del presente decreto.
8. Gli obiettivi di bonifica dei suoli e delle acque sono stabiliti dalla
Tabella I dell'Allegato 5 al titolo V del presente decreto. Qualora il
progetto preliminare dimostri che tali limiti non possono essere raggiunti
nonostante l'applicazione, secondo i principi della normativa comunitaria,
delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, la Conferenza di
Servizi indetta dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare puo' autorizzare interventi di bonifica e ripristino ambientale con
misure di sicurezza che garantiscano, comunque, la tutela ambientale e
sanitaria anche se i valori di concentrazione residui previsti nel sito
risultano superiori a quelli stabiliti dalla Tabella I dell'Allegato 5 al
titolo V del presente decreto. Tali valori di concentrazione residui sono
determinati in base ad una metodologia di analisi di rischio riconosciuta a
livello internazionale.
9. In caso di mancata partecipazione all'accordo di programma di cui al
comma 1 di uno o piu' responsabili della contaminazione, gli interventi sono
progettati ed effettuati d'ufficio dalle amministrazioni che hanno diritto
di rivalsa nei confronti dei soggetti che hanno determinato l'inquinamento,
ciascuno per la parte di competenza. La presente disposizione si applica
anche qualora il responsabile della contaminazione non adempia a tutte le
obbligazioni assunte in base all'accordo di programma.
10. Restano ferme la titolarita' del procedimento di bonifica e le altre
competenze attribuite alle Regioni per i siti contaminati che non rientrano
fra quelli di interesse nazionale di cui all'articolo 252.».
44. All'articolo 264, comma 1, la lettera n) e' soppressa. E' fatta salva,
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'applicazione del
tributo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504.
45. All'articolo 265, al comma 1, dopo le parole «Le vigenti norme
regolamentari e tecniche che disciplinano la raccolta, il trasporto» sono
aggiunte le seguenti parole: «il recupero».
45-bis. All'articolo 266, al comma 7, sono aggiunte in fine le seguenti
parole: «nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia».
46. All'articolo 1, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, i commi 25, 26,
27, 28 e 29 sono abrogati. All'articolo 265 aggiungere il seguente comma:
«6-bis. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto
svolgono attivita' di recupero di rottami ferrosi e non ferrosi che erano da
considerarsi escluse dal campo di applicazione della parte quarta del
medesimo decreto n. 152 del 2006 possono proseguire le attivita' di gestione
in essere alle condizioni di cui alle disposizioni previgenti fino al
rilascio o al diniego delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento di
dette attivita' nel nuovo regime. Le relative istanze di autorizzazione o
iscrizione sono presentate entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.».
47. All'allegato 1, suballegato 1, del decreto del Ministro dell'ambiente 5
febbraio 1998, sull'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti
alle procedure semplificate di recupero, come modificato con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 5 aprile 2006, n. 186,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla voce 1 «Rifiuti di carta, cartone, e prodotti di carta», punto
1.1.3., lettera b), secondo capoverso, le parole «formaldeide e fenolo
assenti» sono sostituite con le parole «formaldeide non superiore allo 0,1%
in peso; fenolo non superiore allo 0,1% in peso»;
b) alla voce 1 «Rifiuti di carta, cartone, e prodotti di carta», punto
1.2.3., lettera b), secondo capoverso, le parole «formaldeide e fenolo
assenti» sono sostituite con le parole «formaldeide non superiore allo 0,1%
in peso; fenolo non superiore allo 0,1% in peso».
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 74 del citato decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 come modificato dal presente decreto:
«Art. 74 (Definizioni). - 1. Ai fini della presente sezione si intende per:
a) abitante equivalente: il carico organico biodegradabile avente una
richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD 5) pari a 60 grammi di
ossigeno al giorno;
b) acque ciprinicole: le acque in cui vivono o possono vivere pesci
appartenenti ai ciprinidi (Cyprinidae) o a specie come i lucci, i pesci
persici e le anguille;
c) acque costiere: le acque superficiali situate all'interno rispetto a una
retta immaginaria distante, in ogni suo punto, un miglio nautico sul lato
esterno dal punto piu' vicino della linea di base che serve da riferimento
per definire il limite delle acque territoriali e che si estendono
eventualmente fino al limite esterno delle acque di transizione;
d) acque salmonicole: le acque in cui vivono o possono vivere pesci
appartenenti a specie come le trote, i temoli e i coregoni;
e) estuario: l'area di transizione tra le acque dolci e le acque costiere
alla foce di un fiume, i cui limiti esterni verso il mare sono definiti con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio; in via
transitoria tali limiti sono fissati a cinquecento metri dalla linea di
costa;
f) acque dolci: le acque che si presentano in natura con una concentrazione
di sali tale da essere considerate appropriate per l'estrazione e il
trattamento al fine di produrre acqua potabile;
g) acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo
residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano
e da attivita' domestiche;
h) acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da
edifici od impianti in cui si svolgono attivita' commerciali o di produzione
di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di
dilavamento;
i) acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque
reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di
dilavamento convogliate in reti fognarie,anche separate, e provenienti da
agglomerato;
l) acque sotterranee: tutte le acque che si trovano al di sotto della
superficie del suolo, nella zona di saturazione e in diretto contatto con il
suolo e il sottosuolo;
m) acque termali: le acque minerali naturali di cui all'art. 2, comma 1,
lettera a), della legge 24 ottobre 2000, n. 323, utilizzate per le finalita'
consentite dalla stessa legge;
n) agglomerato: l'area in cui la popolazione, ovvero le attivita'
produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia
tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali
conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane
verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale;
o) applicazione al terreno: l'apporto di materiale al terreno mediante
spandimento e/o mescolamento con gli strati superficiali, iniezione,
interramento;
p) utilizzazione agronomica: la gestione di effluenti di allevamento, acque
di vegetazione residuate dalla lavorazione delle olive, acque reflue
provenienti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari, dalla
loro produzione fino all'applicazione al terreno ovvero al loro utilizzo
irriguo o fertirriguo, finalizzati all'utilizzo delle sostanze nutritive e
ammendanti nei medesimi contenute;
q) autorita' d'ambito: la forma di cooperazione tra comuni e province per
l'organizzazione del servizio idrico integrato;
r) gestore del servizio idrico integrato: il soggetto che gestisce il
servizio idrico integrato in un ambito territoriale ottimale ovvero il
gestore esistente del servizio pubblico soltanto fino alla piena
operativita' del servizio idrico integrato;
s) bestiame: tutti gli animali allevati per uso o profitto;
t) composto azotato: qualsiasi sostanza contenente azoto, escluso quello
allo stato molecolare gassoso;
u) concimi chimici: qualsiasi fertilizzante prodotto mediante procedimento
industriale;
v) effluente di allevamento: le deiezioni del bestiame o una miscela di
lettiera e di deiezione di bestiame, anche sotto forma di prodotto
trasformato, ivi compresi i reflui provenienti da attivita' di piscicoltura;
z) eutrofizzazione: arricchimento delle acque di nutrienti, in particolare
modo di composti dell'azoto e/o del fosforo, che provoca una abnorme
proliferazione di alghe e/o di forme superiori di vita vegetale, producendo
la perturbazione dell'equilibrio degli organismi presenti nell'acqua e della
qualita' delle acque interessate;
aa) fertilizzante: fermo restando quanto disposto dalla legge 19 ottobre
1984, n. 748, le sostanze contenenti uno o piu' composti azotati, compresi
gli effluenti di allevamento, i residui degli allevamenti ittici e i fanghi,
sparse sul terreno per stimolare la crescita della vegetazione;
bb) fanghi: i fanghi residui, trattati o non trattati, provenienti dagli
impianti di trattamento delle acque reflue urbane;
cc) inquinamento: l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attivita'
umana, di sostanze o di calore nell'aria, nell'acqua o nel terreno che
possono nuocere alla salute umana o alla qualita' degli ecosistemi acquatici
o degli ecosistemi terrestri che dipendono direttamente da ecosistemi
acquatici, perturbando, deturpando o deteriorando i valori ricreativi o
altri legittimi usi dell'ambiente;
dd) rete fognaria: un sistema di condotte per la raccolta e il
convogliamento delle acque reflue urbane;
ee) fognatura separata: la rete fognaria costituita da due canalizzazioni,
la prima delle quali adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole
acque meteoriche di dilavamento, e dotata o meno di dispositivi per la
raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, e la seconda adibita
alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle
eventuali acque di prima pioggia;
ff) scarico: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un
sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuita'
il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali,
sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro
natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.
Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'art. 114;
gg) acque di scarico: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;
hh) scarichi esistenti: gli scarichi di acque reflue urbane che alla data
del 13 giugno 1999 erano in esercizio e conformi al regime autorizzativo
previgente e gli scarichi di impianti di trattamento di acque reflue urbane
per i quali alla stessa data erano gia' state completate tutte le procedure
relative alle gare di appalto e all'affidamento dei lavori, nonche' gli
scarichi di acque reflue domestiche che alla data del 13 giugno 1999 erano
in esercizio e conformi al previgente regime autorizzativo e gli scarichi di
acque reflue industriali che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio
e gia' autorizzati;
ii) trattamento appropriato: il trattamento delle acque reflue urbane
mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento che, dopo lo scarico,
garantisca la conformita' dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi
di qualita' ovvero sia conforme alle disposizioni della parte terza del
presente decreto;
ll) trattamento primario: il trattamento delle acque reflue che comporti la
sedimentazione dei solidi sospesi mediante processi fisici e/o
chimico-fisici e/o altri, a seguito dei quali prima dello scarico il BOD 5
delle acque in trattamento sia ridotto almeno del 20 per cento ed i solidi
sospesi totali almeno del 50 per cento;
mm) trattamento secondario: il trattamento delle acque reflue mediante un
processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazione
secondaria, o mediante altro processo in cui vengano comunque rispettati i
requisiti di cui alla tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte terza del
presente decreto;
nn) stabilimento industriale, stabilimento: tutta l'area sottoposta al
controllo di un unico gestore, nella quale si svolgono attivita' commerciali
o industriali che comportano la produzione, la trasformazione e/o
l'utilizzazione delle sostanze di cui all'Allegato 8 alla parte terza del
presente decreto, ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la
presenza di tali sostanze nello scarico;
oo) valore limite di emissione: limite di accettabilita' di una sostanza
inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, oppure in
massa per unita' di prodotto o di materia prima lavorata, o in massa per
unita' di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche
per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze. I valori limite di
emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita
delle emissioni dall'impianto, senza tener conto dell'eventuale diluizione;
l'effetto di una stazione di depurazione di acque reflue puo' essere preso
in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione
dell'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di
protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare carichi inquinanti
maggiori nell'ambiente;
pp) zone vulnerabili: zone di territorio che scaricano direttamente o
indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque
gia' inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di
scarichi.
2. Ai fini della presente sezione si intende inoltre per:
a) acque superficiali: le acque interne ad eccezione di quelle sotterranee,
le acque di transizione e le acque costiere, tranne per quanto riguarda lo
stato chimico, in relazione al quale sono incluse anche le acque
territoriali;
b) acque interne: tutte le acque superficiali correnti o stagnanti, e tutte
le acque sotterranee all'interno della linea di base che serve da
riferimento per definire il limite delle acque territoriali;
c) fiume: un corpo idrico interno che scorre prevalentemente in superficie
ma che puo' essere parzialmente sotterraneo;
d) lago: un corpo idrico superficiale interno fermo;
e) acque di transizione: i corpi idrici superficiali in prossimita' della
foce di un fiume, che sono parzialmente di natura salina a causa della loro
vicinanza alle acque costiere, ma sostanzialmente influenzate dai flussi di
acqua dolce;
f) corpo idrico artificiale: un corpo idrico superficiale creato da
un'attivita' umana;
g) corpo idrico fortemente modificato: un corpo idrico superficiale la cui
natura, a seguito di alterazioni fisiche dovute a un'attivita' umana, e'
sostanzialmente modificata, come risulta dalla designazione fattane
dall'autorita' competente in base alle disposizioni degli articoli 118 e
120;
h) corpo idrico superficiale: un elemento distinto e significativo di acque
superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, fiume o
canale, parte di un torrente, fiume o canale, acque di transizione o un
tratto di acque costiere;
i) falda acquifera: uno o piu' strati sotterranei di roccia o altri strati
geologici di porosita' e permeabilita' sufficiente da consentire un flusso
significativo di acque sotterranee o l'estrazione di quantita' significative
di acque sotterranee;
l) corpo idrico sotterraneo: un volume distinto di acque sotterranee
contenute da una o piu' falde acquifere;
m) bacino idrografico: il territorio nel quale scorrono tutte le acque
superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi
per sfociare al mare in un'unica foce, a estuario o delta;
n) sotto-bacino idrografico: il territorio nel quale scorrono tutte le acque
superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi e laghi per sfociare in
un punto specifico di un corso d'acqua, di solito un lago o la confluenza di
un fiume;
o) distretto idrografico: l'area di terra e di mare, costituita da uno o
piu' bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e
costiere che costituisce la principale unita' per la gestione dei bacini
idrografici;
p) stato delle acque superficiali: l'espressione complessiva dello stato di
un corpo idrico superficiale, determinato dal valore piu' basso del suo
stato ecologico e chimico;
q) buono stato delle acque superficiali: lo stato raggiunto da un corpo
idrico superficiale qualora il suo stato, tanto sotto il profilo ecologico
quanto sotto quello chimico, possa essere definito almeno «buono»;
r) stato delle acque sotterranee: l'espressione complessiva dello stato di
un corpo idrico sotterraneo, determinato dal valore piu' basso del suo stato
quantitativo e chimico;
s) buono stato delle acque sotterranee: lo stato raggiunto da un corpo
idrico sotterraneo qualora il suo stato, tanto sotto il profilo quantitativo
quanto sotto quello chimico, possa essere definito almeno «buono»;
t) stato ecologico: l'espressione della qualita' della struttura e del
funzionamento degli ecosistemi acquatici associati alle acque superficiali,
classificato a norma dell'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto;
u) buono stato ecologico: lo stato di un corpo idrico superficiale
classificato in base all'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto;
v) buon potenziale ecologico: lo stato di un corpo idrico artificiale o
fortemente modificato, cosi' classificato in base alle disposizioni
pertinenti dell'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto;
z) buono stato chimico delle acque superficiali: lo stato chimico richiesto
per conseguire gli obiettivi ambientali per le acque superficiali o fissati
dal presento, ossia lo stallo raggiunto da un corpo idrico superficiale nel
quale la concentrazione degli inquinanti noti supera gli standard di
qualita' ambientali fissati dall'Allegato 1 alla parte terza del presente
decreto, Tabella 1/A ed ai sensi della parte terza del presente decreto;
aa) buono stato chimico delle acque sotterranee: lo stato chimico di un
corpo idrico sotterraneo che risponde a tutte le condizioni di cui alla
tabella B.3.2 dell'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto;
bb) stato quantitativo: l'espressione del grado in cui un corpo idrico
sotterraneo e' modificato da estrazioni dirette e indirette;
cc) risorse idriche sotterranee disponibili: il risultato della velocita'
annua media di ravvenamento globale a lungo termine del corpo idrico
sotterraneo meno la velocita' annua media a lungo termine del flusso
necessario per raggiungere gli obiettivi di qualita' ecologica per le acque
superficiali connesse, di cui all'art. 76, al fine di evitare un
impoverimento significativo dello stato ecologico di tali acque, nonche'
danni rilevanti agli ecosistemi terrestri connessi;
dd) buono stato quantitativo: stato definito nella tabella B.1.2
dell'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto;
ee) sostanze pericolose: le sostanze o gruppi di sostanze tossiche,
persistenti e bio-accumulabili e altre sostanze o gruppi di sostanze che
danno adito a preoccupazioni analoghe;
ff) sostanze prioritarie e sostanze pericolose prioritarie: le sostanze
individuate con disposizioni comunitarie ai sensi dell'art. 16 della
direttiva 2000/60/CE;
gg) inquinante: qualsiasi sostanza che possa inquinare, in particolare
quelle elencate nell'Allegato 8 alla parte terza del presente decreto;
hh) immissione diretta nelle acque sotterranee: l'immissione di inquinanti
nelle acque sotterranee senza infiltrazione attraverso il suolo o il
sottosuolo;
ii) obiettivi ambientali: gli obiettivi fissati dal titolo II della parte
terza del presente decreto;
ll) standard di qualita' ambientale: la concentrazione di un particolare
inquinante o gruppo di inquinanti nelle acque, nei sedimenti e nel biota che
non deve essere superata per tutelare la salute umana e l'ambiente;
mm) approccio combinato: l'insieme dei controlli, da istituire o realizzare,
salvo diversa indicazione delle normative di seguito citate, entro il 22
dicembre 2012, riguardanti tutti gli scarichi nelle acque superficiali,
comprendenti i controlli sulle emissioni basati sulle migliori tecniche
disponibili, quelli sui pertinenti valori limite di emissione e, in caso di
impatti diffusi, quelli comprendenti, eventualmente, le migliori prassi
ambientali;
tali controlli sono quelli stabiliti:
1) nel decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, sulla prevenzione e la
riduzione integrate dell'inquinamento;
2) nella parte terza del presente decreto in materia di acque reflue urbane,
nitrati provenienti da fonti agricole, sostanze che presentano rischi
significativi per l'ambiente acquatico o attraverso l'ambiente acquatico,
inclusi i rischi per le acque destinate alla produzione di acqua potabile e
di scarichi di Hg, Cd, HCH, DDT, PCP, aldrin, dieldrin, endrin, HCB, HCBD,
cloroformio, tetracloruro di carbonio, EDC, tricloroetilene, TCB e
percloroetilene;
nn) acque destinate al consumo umano: le acque disciplinate dal decreto
legislativo 2 febbraio 2001, n. 31;
oo) servizi idrici: tutti i servizi che forniscono alle famiglie, agli enti
pubblici o a qualsiasi attivita' economica:
1) estrazione, arginamento, stoccaggio, trattamento e distribuzione di acque
superficiali o sotterranee;
2) strutture per la raccolta e il trattamento delle acque reflue, che
successivamente scaricano nelle acque superficiali;
pp) utilizzo delle acque: i servizi idrici unitamente agli altri usi
risultanti dall'attivita' conoscitiva di cui all'art. 118 che incidono in
modo significativo sullo stato delle acque. Tale nozione si applica ai fini
dell'analisi economica di cui all'Allegato 10 alla parte terza del presente
decreto;
qq) (abrogata);
rr) controlli delle emissioni: i controlli che comportano una limitazione
specifica delle emissioni, ad esempio un valore limite delle emissioni,
oppure che definiscono altrimenti limiti o condizioni in merito agli
effetti, alla natura o ad altre caratteristiche di un'emissione o condizioni
operative che influiscono sulle emissioni;
ss) costi ambientali: i costi legati ai danni che l'utilizzo stesso delle
risorse idriche causa all'ambiente, agli ecosistemi e a coloro che usano
l'ambiente;
tt) costi della risorsa: i costi delle mancate opportunita' imposte ad altri
utenti in conseguenza dello sfruttamento intensivo delle risorse al di la'
del loro livello di ripristino e ricambio naturale;
uu) impianto: l'unita' tecnica permanente in cui sono svolte una o piu'
attivita' di cui all'Allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n.
59, e qualsiasi altra attivita' accessoria, che siano tecnicamente connesse
con le attivita' svolte in uno stabilimento e possono influire sulle
emissioni e sull'inquinamento; nel caso di attivita' non rientranti nel
campo di applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59,
l'impianto si identifica nello stabilimento. Nel caso di attivita' di cui
all'Allegato I del predetto decreto, l'impianto si identifica con il
complesso assoggettato alla disciplina della prevenzione e controllo
integrati dell'inquinamento.».
- Si riporta il testo dell'art. 101 del citato decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 come modificato dal presente decreto:
«Art. 101 (Criteri generali della disciplina degli scarichi). - 1. Tutti gli
scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di
qualita' dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite
previsti nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.
L'autorizzazione puo' in ogni caso stabilire specifiche deroghe ai suddetti
limiti e idonee prescrizioni per i periodi di avviamento e di arresto e per
l'eventualita' di guasti nonche' per gli ulteriori periodi transitori
necessari per il ritorno alle condizioni di regime.
2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni, nell'esercizio della loro
autonomia, tenendo conto dei carichi massimi ammissibili e delle migliori
tecniche disponibili, definiscono i valori-limite di emissione, diversi da
quelli di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, sia in
concentrazione massima ammissibile sia in quantita' massima per unita' di
tempo in ordine ad ogni sostanza inquinante e per gruppi o famiglie di
sostanze affini. Le regioni non possono stabilire valori limite meno
restrittivi di quelli fissati nell'Allegato 5 alla parte terza del presente
decreto:
a) nella Tabella 1, relativamente allo scarico di acque reflue urbane in
corpi idrici superficiali;
b) nella Tabella 2, relativamente allo scarico di acque reflue urbane in
corpi idrici superficiali ricadenti in aree sensibili;
c) nella Tabella 3/A, per i cicli produttivi ivi indicati;
d) nelle Tabelle 3 e 4, per quelle sostanze indicate nella Tabella 5 del
medesimo Allegato.
3. Tutti gli scarichi, ad eccezione di quelli domestici e di quelli ad essi
assimilati ai sensi del comma 7, lettera e), devono essere resi accessibili
per il campionamento da parte dell'autorita' competente per il controllo nel
punto assunto a riferimento per il campionamento, che, salvo quanto previsto
dall'art. 108, comma 4, va effettuato immediatamente a monte della
immissione nel recapito in tutti gli impluvi naturali, le acque superficiali
e sotterranee, interne e marine, le fognature, sul suolo e nel sottosuolo.
4. L'autorita' competente per il controllo e' autorizzata ad effettuare
tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle
condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Essa puo'
richiedere che scarichi parziali contenenti le sostanze di cui ai numeri 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 della tabella 5
dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto subiscano un
trattamento particolare prima della loro confluenza nello scarico generale.
5. I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti
mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non e'
comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o
prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali di cui al comma 4,
prima del trattamento degli stessi per adeguarli ai limiti previsti dalla
parte terza dal presente decreto. L'autorita' competente, in sede di
autorizzazione prescrive che lo scarico delle acque di raffreddamento, di
lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia, sia separato dagli
scarichi terminali contenenti le sostanze di cui al comma 4.
6. Qualora le acque prelevate da un corpo idrico superficiale presentino
parametri con valori superiori ai valori-limite di emissione, la disciplina
dello scarico e' fissata in base alla natura delle alterazioni e agli
obiettivi di qualita' del corpo idrico ricettore. In ogni caso le acque
devono essere restituite con caratteristiche qualitative non peggiori di
quelle prelevate e senza maggiorazioni di portata allo stesso corpo idrico
dal quale sono state prelevate.
7. Salvo quanto previsto dall'art. 112, ai fini della disciplina degli
scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue
domestiche le acque reflue:
a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del
terreno e/o alla silvicoltura;
b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame;
c) provenienti da imprese dedite alle attivita' di cui alle lettere a) e b)
che esercitano anche attivita' di trasformazione o di valorizzazione della
produzione agricola, inserita con carattere di normalita' e
complementarieta' funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia
prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attivita' di
coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la
disponibilita';
d) provenienti da impianti di acqua coltura e di piscicoltura che diano
luogo a scarico e che si caratterizzino per una densita' di allevamento pari
o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui venga
utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto
secondo;
e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e
indicate dalla normativa regionale;
f) provenienti da attivita' termali, fatte salve le discipline regionali di
settore.
8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte terza del
presente decreto, e successivamente ogni due anni, le regioni trasmettono al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al Servizio geologico
d'Italia - Dipartimento difesa del suolo dell'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) e all'Autorita' di vigilanza
sulle risorse idriche e sui rifiuti le informazioni relative alla
funzionalita' dei depuratori, nonche' allo smaltimento dei relativi fanghi,
secondo le modalita' di cui all'art. 75, comma 5.
9. Al fine di assicurare la piu' ampia divulgazione delle informazioni sullo
stato dell'ambiente le regioni pubblicano ogni due anni, sui propri
Bollettini Ufficiali e siti internet istituzionali, una relazione sulle
attivita' di smaltimento delle acque reflue urbane nelle aree di loro
competenza, secondo le modalita' indicate nel decreto di cui all'art. 75,
comma 5.
10. Le Autorita' competenti possono promuovere e stipulare accordi e
contratti di programma con soggetti economici interessati, al fine di
favorire il risparmio idrico, il riutilizzo delle acque di scarico e il
recupero come materia prima dei fanghi di depurazione, con la possibilita'
di ricorrere a strumenti economici, di stabilire agevolazioni in materia di
adempimenti amministrativi e di fissare, per le sostanze ritenute utili,
limiti agli scarichi in deroga alla disciplina generale, nel rispetto
comunque delle norme comunitarie e delle misure necessarie al conseguimento
degli obiettivi di qualita'.».
- Si riporta il testo dell'art. 107 del citato decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 come modificato dal presente decreto:
«Art. 107 (Scarichi in reti fognarie). - 1. Ferma restando l'inderogabilita'
dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla
parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla
nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi
di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti
alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite
adottati dall'Autorita' d'ambito competente in base alle caratteristiche
dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico
ricettore nonche' il rispetto della disciplina degli scarichi di acque
reflue urbane definita ai sensi dell'art. 101, commi 1 e 2.
2. Gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie
sono sempre ammessi purche' osservino i regolamenti emanati dal soggetto
gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'Autorita' d'ambito
competente.
3. Non e' ammesso, senza idoneo trattamento e senza specifica autorizzazione
dell'autorita' competente, lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati,
in fognatura.
4. Le regioni, sentite le province, possono stabilire norme integrative per
il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi
allacciati alle pubbliche fognature, per la funzionalita' degli impianti di
pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti
dalle relative autorizzazioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 108 del citato decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 come modificato dal presente decreto:
«Art. 108 (Scarichi di sostanze pericolose). - 1. Le disposizioni relative
agli scarichi di sostanze pericolose si applicano agli stabilimenti nei
quali si svolgono attivita' che comportano la produzione, la trasformazione
o l'utilizzazione delle sostanze di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5
alla parte terza del presente decreto, e nei cui scarichi sia accertata la
presenza di tali sostanze in quantita' o concentrazioni superiori ai limiti
di rilevabilita' consentiti dalle metodiche di rilevamento in essere alla
data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, o,
successivamente, superiori ai limiti di rilevabilita' consentiti dagli
aggiornamenti a tali metodiche messi a punto ai sensi del punto 4
dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.
2. Tenendo conto della tossicita', della persistenza e della
bioaccumulazione della sostanza considerata nell'ambiente in cui e'
effettuato lo scarico, l'autorita' competente in sede di rilascio
dell'autorizzazione fissa, nei casi in cui risulti accertato che i valori
limite definiti ai sensi dell'art. 101, commi 1 e 2, impediscano o
pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualita' previsti nel
Piano di tutela di cui all'art. 121, anche per la compresenza di altri
scarichi di sostanze pericolose, valori-limite di emissione piu' restrittivi
di quelli fissati ai sensi dell'art. 101, commi 1 e 2.
3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'art.
107 e del comma 2 del presente articolo, entro il 30 ottobre 2007 devono
essere attuate le prescrizioni concernenti gli scarichi delle imprese
assoggettate alle disposizioni del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n.
59. Dette prescrizioni, concernenti valori limite di emissione, parametri e
misure tecniche, si basano sulle migliori tecniche disponibili, senza
obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto
delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua
ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente.
4. Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza
del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima
tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresi' la quantita' massima della
sostanza espressa in unita' di peso per unita' di elemento caratteristico
dell'attivita' inquinante e cioe' per materia prima o per unita' di
prodotto, in conformita' con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli
scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono
assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla
parte terza del presente decreto.
5. Per le acque reflue industriali contenenti le sostanze della Tabella 5
dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, il punto di
misurazione dello scarico e' fissato secondo quanto previsto
dall'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 18
febbraio 2005, n. 59, e, nel caso di attivita' non rientranti nel campo di
applicazione del suddetto decreto, subito dopo l'uscita dallo stabilimento o
dall'impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo. L'autorita'
competente puo' richiedere che gli scarichi parziali contenenti le sostanze
della tabella 5 del medesimo Allegato 5 siano tenuti separati dallo scarico
generale e disciplinati come rifiuti. Qualora, come nel caso dell'art. 124,
comma 2, secondo periodo, l'impianto di trattamento di acque reflue
industriali che tratta le sostanze pericolose, di cui alla tabella 5 del
medesimo allegato 5, riceva, tramite condotta, acque reflue provenienti da
altri stabilimenti industriali o acque reflue urbane, contenenti sostanze
diverse non utili ad un modifica o ad una riduzione delle sostanze
pericolose, in sede di autorizzazione l'autorita' competente ridurra'
opportunamente i valori limite di emissione indicati nella tabella 3 del
medesimo Allegato 5 per ciascuna delle predette sostanze pericolose indicate
in Tabella 5, tenendo conto della diluizione operata dalla miscelazione
delle diverse acque reflue.
6. L'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione per le sostanze di
cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto,
derivanti dai cicli produttivi indicati nella tabella medesima, redige un
elenco delle autorizzazioni rilasciate, degli scarichi esistenti e dei
controlli effettuati, ai fini del successivo inoltro alla Commissione
europea.».
- Si riporta il testo dell'art. 124 del citato decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 come modificato dal presente decreto:
«Art. 124 (Criteri generali). - 1. Tutti gli scarichi devono essere
preventivamente autorizzati.
2. L'autorizzazione e' rilasciata al titolare dell'attivita' da cui origina
lo scarico. Ove uno o piu' stabilimenti conferiscano, tramite condotta, ad
un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue
provenienti dalle loro attivita', oppure qualora tra piu' stabilimenti sia
costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle
acque reflue provenienti dalle attivita' dei consorziati, l'autorizzazione
e' rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio
medesimo, ferme restando le responsabilita' dei singoli titolari delle
attivita' suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione in
caso di violazione delle disposizioni della parte terza del presente
decreto.
3. Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di
reti fognarie, servite o meno da impianti di depurazione delle acque reflue
urbane, e' definito dalle regioni nell'ambito della disciplina di cui
all'art. 101, commi 1 e 2.
4. In deroga al comma 1, gli scarichi di acque reflue domestiche in reti
fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal
gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'Autorita' d'ambito.
5. Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue termali e'
definito dalle regioni; tali scarichi sono ammessi in reti fognarie
nell'osservanza dei regolamenti emanati dal gestore del servizio idrico
integrato ed in conformita' all'autorizzazione rilasciata dall'Autorita' di
ambito.
6. Le regioni disciplinano le fasi di autorizzazione provvisoria agli
scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo
necessario al loro avvio.
7. Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione e'
presentata alla provincia ovvero all'Autorita' d'ambito se lo scarico e' in
pubblica fognatura. L'autorita' competente provvede entro novanta giorni
dalla ricezione della domanda.
8. Salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59,
l'autorizzazione e' valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un
anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Lo scarico puo'
essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle
prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di
un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo e' stata tempestivamente
presentata. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'art.
108, il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei
mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico
dovra' cessare immediatamente. La disciplina regionale di cui al comma 3
puo' prevedere per specifiche tipologie di scarichi di acque reflue
domestiche, ove soggetti ad autorizzazione, forme di rinnovo tacito della
medesima.
9. Per gli scarichi in un corso d'acqua nel quale sia accertata una portata
naturale nulla per oltre centoventi giorni annui, oppure in un corpo idrico
non significativo, l'autorizzazione tiene conto del periodo di portata nulla
e della capacita' di diluizione del corpo idrico negli altri periodi, e
stabilisce prescrizioni e limiti al fine di garantire le capacita'
autodepurative del corpo ricettore e la difesa delle acque sotterranee.
10. In relazione alle caratteristiche tecniche dello scarico, alla sua
localizzazione e alle condizioni locali dell'ambiente interessato,
l'autorizzazione contiene le ulteriori prescrizioni tecniche volte a
garantire che lo scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente
connesse, avvenga in conformita' alle disposizioni della parte terza del
presente decreto e senza che consegua alcun pregiudizio per il corpo
ricettore, per la salute pubblica e l'ambiente.
11. Le spese occorrenti per l'effettuazione di rilievi, accertamenti,
controlli e sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di
autorizzazione allo scarico previste dalla parte terza del presente decreto
sono a carico del richiedente. L'autorita' competente determina,
preliminarmente all'istruttoria e in via provvisoria, la somma che il
richiedente e' tenuto a versare, a titolo di deposito, quale condizione di
procedibilita' della domanda. La medesima Autorita', completata
l'istruttoria, provvede alla liquidazione definitiva delle spese sostenute
sulla base di un tariffario dalla stessa approntato.
12. Per insediamenti, edifici o stabilimenti la cui attivita' sia trasferita
in altro luogo, ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione d'uso, ad
ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente
caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle
dello scarico preesistente, deve essere richiesta una nuova autorizzazione
allo scarico, ove quest'ultimo ne risulti soggetto. Nelle ipotesi in cui lo
scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve
essere data comunicazione all'autorita' competente, la quale, verificata la
compatibilita' dello scarico con il corpo recettore, adotta i provvedimenti
che si rendano eventualmente necessari.».
- Si riporta il testo dell'art. 127, del citato decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 come modificato dal presente decreto:
«Art. 127 (Fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue). - 1. Ferma
restando la disciplina di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99,
i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla
disciplina dei rifiuti, ove applicabile e alla fine del complessivo processo
di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione. I fanghi devono
essere riutilizzati ogni qualvolta il loro reimpiego risulti appropriato.
2. E' vietato lo smaltimento dei fanghi nelle acque superficiali dolci e
salmastre.
- Si riportano i testi del comma 2, dell'art. 147 e del comma 1, dell'art.
150, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificati
dal presente decreto:
«Art. 147 (Organizzazione territoriale del servizio idrico integrato). - 1.
(Omissis).
2. Le regioni possono modificare le delimitazioni degli ambiti territoriali
ottimali per migliorare la gestione del servizio idrico integrato,
assicurandone comunque lo svolgimento secondo criteri di efficienza,
efficacia ed economicita', nel rispetto, in particolare, dei seguenti
principi:
a) unita' del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici
contigui, tenuto conto dei piani di bacino, nonche' della localizzazione
delle risorse e dei loro vincoli di destinazione, anche derivanti da
consuetudine, in favore dei centri abitati interessati;
b) unitarieta' della gestione e, comunque, superamento della frammentazione
verticale delle gestioni;
c) adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri
fisici, demografici, tecnici.».
«Art. 150 (Scelta della forma di gestione e procedure di affidamento). - 1.
L'Autorita' d'ambito, nel rispetto del piano d'ambito e del principio di
unitarieta' della gestione per ciascun ambito, delibera la forma di gestione
fra quelle di cui all'art. 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267.».
- Si riporta il testo dell'art. 148, del citato decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, come modificato dal presente decreto:
«Art. 148 (Autorita' d'ambito territoriale ottimale). - 1. L'Autorita'
d'ambito e' una struttura dotata di personalita' giuridica costituita in
ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione,
alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale e'
trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di
gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle
infrastrutture idriche di cui all'art. 143, comma 1.
2. Le regioni e le province autonome possono disciplinare le forme ed i modi
della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito
ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorita' d'ambito di
cui al comma 1, cui e' demandata l'organizzazione, l'affidamento e il
controllo della gestione del servizio idrico integrato.
3. I bilanci preventivi e consuntivi dell'Autorita' d'ambito e loro
variazioni sono pubblicati mediante affissione ad apposito albo, istituito
presso la sede dell'ente, e sono trasmessi all'Autorita' di vigilanza sulle
risorse idriche e sui rifiuti e al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio entro quindici giorni dall'adozione delle relative delibere.
4. I costi di funzionamento della struttura operativa dell'Autorita'
d'ambito, determinati annualmente, fanno carico agli enti locali ricadenti
nell'ambito territoriale ottimale, in base alle quote di partecipazione di
ciascuno di essi all'Autorita' d'ambito.
5. Ferma restando la partecipazione obbligatoria all'Autorita' d'ambito di
tutti gli enti locali ai sensi del comma 1, l'adesione alla gestione unica
del servizio idrico integrato e' facoltativa per i comuni con popolazione
fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunita' montane, a
condizione che gestiscano l'intero servizio idrico integrato, e previo
consenso della Autorita' d'ambito competente.».
- Si riporta il testo dell'art. 177, del citato decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, come modificato dal presente decreto:
«Art. 177 (Campo di applicazione). - 1. La parte quarta del presente decreto
disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati anche in
attuazione delle direttive comunitarie sui rifiuti, sui rifiuti pericolosi,
sugli oli usati, sulle batterie esauste, sui rifiuti di imballaggio, sui
policlorobifenili (PCB), sulle discariche, sugli inceneritori, sui rifiuti
elettrici ed elettronici, sui rifiuti portuali, sui veicoli fuori uso, sui
rifiuti sanitari e sui rifiuti contenenti amianto. Sono fatte salve
disposizioni specifiche, particolari o complementari, conformi ai principi
di cui alla parte quarta del presente decreto, adottate in attuazione di
direttive comunitarie che disciplinano la gestione di determinate categorie
di rifiuti.
2. Le regioni e le province autonome adeguano i rispettivi ordinamenti alle
disposizioni di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema contenute nella parte
quarta del presente decreto entro un anno dalla data di entrata in vigore
dello stesso.
2-bis. Ai fini dell'attuazione dei principi e degli obiettivi stabiliti
dalle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, il
Ministro puo' avvalersi del supporto tecnico dell'APAT Agenzia per la
Protezione dell'Ambiente e per i sevizi tecnici, senza nuovi o maggiori
oneri ne' compensi o indennizzi per i componenti dell'APAT Agenzia per la
Protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici.».
- Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 178, del citato decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente decreto:
«Art. 178 (Finalita). - 1. La gestione dei rifiuti costituisce attivita' di
pubblico interesse ed e' disciplinata dalla parte quarta del presente
decreto al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e
controlli efficaci, tenendo conto della specificita' dei rifiuti pericolosi,
nonche' al fine di preservare le risorse naturali.».
- Si riporta il testo dell'art. 179 del citato decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, come modificato dal presente decreto:
«Art. 179 (Criteri di priorita' nella gestione dei rifiuti). - 1. Le
pubbliche amministrazioni perseguono, nell'esercizio delle rispettive
competenze, iniziative dirette a favorire prioritariamente la prevenzione e
la riduzione della produzione e della nocivita' dei rifiuti, in particolare
mediante:
a) lo sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un uso piu' razionale e
un maggiore risparmio di risorse naturali;
b) la messa a punto tecnica e l'immissione sul mercato di prodotti concepiti
in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro
fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento, ad incrementare la
quantita' o la nocivita' dei rifiuti e i rischi di inquinamento;
c) lo sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze
pericolose contenute nei rifiuti al fine di favorirne il recupero.
2. Nel rispetto delle misure prioritarie di cui al comma 1, le misure
dirette al recupero dei rifiuti mediante riutilizzo, riciclo o ogni altra
azione diretta ad ottenere da essi materia prima secondaria sono adottate
con priorita' rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia.».
- Si riporta il testo dell'art. 184 del citato decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, come modificato dal presente decreto:
«Art. 184 (Classificazione). - 1. Ai fini dell'attuazione della parte quarta
del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in
rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di
pericolosita', in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi
adibiti ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi
diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per
qualita' e quantita', ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g);
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed
aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso
pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e
aree cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonche' gli altri
rifiuti provenienti da attivita' cimiteriale diversi da quelli di cui alle
lettere b), e) ed e).
3. Sono rifiuti speciali:
a) i rifiuti da attivita' agricole e agro-industriali;
b) i rifiuti derivanti dalle attivita' di demolizione, costruzione, nonche'
i rifiuti che derivano dalle attivita' di scavo, fermo restando quanto
disposto dall'art. 186;
c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attivita' commerciali;
f) i rifiuti da attivita' di servizio;
g) i rifiuti derivanti dalla attivita' di recupero e smaltimento di rifiuti,
i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee
dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivanti da attivita' sanitarie;
i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
m) il combustibile derivato da rifiuti;
n) (soppressa).
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di
concerto con il Ministro delle attivita' produttive si provvede ad istituire
l'elenco dei rifiuti, conformemente all'art. 1, comma 1, lettera a), della
direttiva 75/442/CE ed all'art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CE,
di cui alla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000. Sino
all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni
di cui alla direttiva del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio del 9 aprile 2002, pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 2002 e riportata nell'Allegato D
alla parte quarta del presente decreto.
5. Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali,
con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'Allegato D alla parte quarta
del presente decreto, sulla base degli Allegati G, H e I alla medesima parte
quarta.
5-bis. I sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture
direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale
individuati con decreto del Ministro della difesa, nonche' la gestione dei
materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti ove vengono immagazzinati i
citati materiali, sono disciplinati dalla parte quarta del presente decreto
con procedure speciali da definirsi con decreto del Ministro della difesa,
di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare ed il Ministro della salute, da adottarsi entro il 31 dicembre
2008. I magazzini, i depositi e i siti di stoccaggio nei quali vengono
custoditi i medesimi materiali e rifiuti sono soggetti alle autorizzazioni
ed ai nulla osta previsti dal medesimo decreto interministeriale.».
- Si riporta il testo dell'art. 189 del citato decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, come modificato dal presente decreto:
«Art. 189 (Catasto dei rifiuti). - 1. Il Catasto dei rifiuti, istituito
dall'art. 3 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e' articolato in una
Sezione nazionale, che ha sede in Roma presso l'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) e in Sezioni regionali o delle
province autonome di Trento e di Bolzano presso le corrispondenti Agenzie
regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente e, ove
tali Agenzie non siano ancora costituite, presso la regione. Le norme di
organizzazione del Catasto sono emanate ed aggiornate con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il
Ministro delle attivita' produttive, entro sessanta giorni dall'entrata in
vigore della parte quarta del presente decreto. Sino all'emanazione del
predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto
del Ministro dell'ambiente 4 agosto 1998, n. 372. Dall'attuazione del
presente art. non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
2. Il Catasto assicura un quadro conoscitivo completo e costantemente
aggiornato, anche ai fini della pianificazione delle attivita' di gestione
dei rifiuti, dei dati raccolti ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70,
utilizzando la nomenclatura prevista nel Catalogo europeo dei rifiuti, di
cui alla decisione 20 dicembre 1993, 94/3/CE.
3. Chiunque effettua a titolo professionale attivita' di raccolta e
trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza
detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di
smaltimento di rifiuti, i Consorzi istituiti per il recupero ed il
riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonche' le imprese e gli
enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti
produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'art. 184, comma 3,
lettere c), d) e g), comunicano annualmente alle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le
modalita' previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantita' e le
caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attivita'.
Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'art.
2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro
ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non
pericolosi, di cui all'art. 212, comma 8, nonche', per i soli rifiuti non
pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno piu' di
dieci dipendenti.
3-bis. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a partire
dall'istituzione di un sistema informatico di controllo della tracciabilita'
dei rifiuti, ai fini della trasmissione e raccolta di informazioni su
produzione, detenzione, trasporto e smaltimento di rifiuti e la
realizzazione in formato elettronico del formulario di identificazione dei
rifiuti, dei registri di carico e scarico e del M.U.D., da stabilirsi con
apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, le categorie di soggetti di cui al comma precedente sono
assoggettati all'obbligo di installazione e utilizzo delle apparecchiature
elettroniche.
4. Nel caso in cui i produttori di rifiuti pericolosi conferiscano i
medesimi al servizio pubblico di raccolta competente per territorio e previa
apposita convenzione, la comunicazione e' effettuata dal gestore del
servizio limitatamente alla quantita' conferita.
5. I soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata
dei rifiuti urbani e assimilati comunicano annualmente, secondo le modalita'
previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le seguenti informazioni
relative all'anno precedente:
a) la quantita' dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio;
b) la quantita' dei rifiuti speciali raccolti nel proprio territorio a
seguito di apposita convenzione con soggetti pubblici o privati;
c) i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando
le operazioni svolte, le tipologie e la quantita' dei rifiuti gestiti da
ciascuno;
d) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli
investimenti per le attivita' di gestione dei rifiuti, nonche' i proventi
della tariffa di cui all'art. 238 ed i proventi provenienti dai consorzi
finalizzati al recupero dei rifiuti;
e) i dati relativi alla raccolta differenziata;
f) le quantita' raccolte, suddivise per materiali, in attuazione degli
accordi con i consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti.
6. Le Sezioni regionali e provinciali e delle province autonome del Catasto,
sulla base dei dati trasmessi dalle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, provvedono all'elaborazione dei dati ed alla
successiva trasmissione alla Sezione nazionale entro trenta giorni dal
ricevimento, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n.
70, delle informazioni di cui ai commi 3 e 4. L'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) elabora i dati, evidenziando le
tipologie e le quantita' dei rifiuti prodotti, raccolti, trasportati,
recuperati e smaltiti, nonche' gli impianti di smaltimento e di recupero in
esercizio e ne assicura la pubblicita'.
7. Per le comunicazioni relative ai rifiuti di imballaggio si applica quanto
previsto dall'art. 220, comma 2.».
- Si riporta il testo dell'art. 190 del citato decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, come modificato dal presente decreto:
«Art. 190 (Registri di carico e scarico). - 1. I soggetti di cui all'art.
189, comma 3, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su
cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e
quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale
al Catasto. I soggetti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'art.
184, comma 3, lettere c), d) e g), hanno l'obbligo di tenere un registro di
carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle
caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. Le annotazioni
devono essere effettuate:
a) per i produttori, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione
del rifiuto e dallo scarico del medesimo:
b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro
dieci giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto;
c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro dieci
giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa;
d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento,
entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.
2. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono
attivita' di smaltimento e di recupero di rifiuti deve, inoltre, contenere:
a) l'origine, la quantita', le caratteristiche e la destinazione specifica
dei rifiuti;
b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto
utilizzato;
c) il metodo di trattamento impiegato.
3. I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio,
di recupero e di smaltimento di rifiuti, nonche' presso la sede delle
imprese che effettuano attivita' di raccolta e trasporto, nonche' presso la
sede dei commercianti e degli intermediari. I registri integrati con i
formulari di cui all'art. 193 relativi al trasporto dei rifiuti sono
conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione, ad
eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti
in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al
termine dell'attivita' devono essere consegnati all'autorita' che ha
rilasciato l'autorizzazione.
4. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le dieci
tonnellate di rifiuti non pericolosi e le due tonnellate di rifiuti
pericolosi possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico
e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria
interessate o loro societa' di servizi che provvedono ad annotare i dati
previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia
dei dati trasmessi.
5. Le informazioni contenute nel registro sono rese disponibili in qualunque
momento all'autorita' di controllo che ne faccia richiesta.
6. I registri sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le
modalita' fissate dalla normativa sui registri IVA. Gli obblighi connessi
alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente
adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4,
regolarmente numerata. I registri sono numerati e vidimati dalle Camere di
commercio territorialmente competenti.
6-bis. Per le attivita' di gestione dei rifiuti costituiti da rottami
ferrosi e non ferrosi, gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di
carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora vengano
utilizzati i registri IVA di acquisto e di vendita, secondo le procedure e
le modalita' fissate dall'art. 39 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed
integrazioni.
7. La disciplina di carattere nazionale relativa al presente art. e'
definita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della parte quarta
del presente decreto. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 1°
aprile 1998, n. 148, come modificato dal comma 9, e di cui alla circolare
del Ministro dell'ambiente del 4 agosto 1998.
8. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 le organizzazioni di cui
agli articoli 221, comma 3, lettere a) e e), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e
236, a condizione che dispongano di evidenze documentali o contabili con
analoghe funzioni e fermi restando gli adempimenti documentali e contabili
previsti a carico dei predetti soggetti dalle vigenti normative.
9. Nell'Allegato 6.C1, sezione III, lettera c), del decreto del Ministro
dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148, dopo le parole: "in litri" la
congiunzione: "e" e' sostituita dalla disgiunzione: "o".».
- Si riporta il testo dell'art. 193 del citato decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, come modificato dal presente decreto:
«Art. 193 (Trasporto dei rifiuti). - 1. Durante il trasporto effettuato da
enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di
identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati:
a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
b) origine, tipologia e quantita' del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell'istradamento;
e) nome ed indirizzo del destinatario.
2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in
quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore o dal
detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore. Una copia del
formulario deve rimanere presso il produttore o il detentore e le altre tre,
controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal
destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al
detentore. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.
3. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere
imballati ed etichettati in conformita' alle norme vigenti in materia.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di
rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico ne'
ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti
stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantita' di
trenta chilogrammi o di trenta litri.
5. La disciplina di carattere nazionale relativa al presente art. e'
definita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della
parte quarta del presente decreto. Sino all'emanazione del predetto decreto
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145.
6. La definizione del modello e dei contenuti del formulario di
identificazione e le modalita' di numerazione, di vidimazione ai sensi della
lettera b) e di gestione dei formulari di identificazione, nonche' la
disciplina delle specifiche responsabilita' del produttore o detentore, del
trasportatore e del destinatario sono fissati con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio tenendo conto delle specifiche
modalita' delle singole tipologie di trasporto, con particolare riferimento
ai trasporti intermodali, ai trasporti per ferrovia e alla microraccolta.
Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le
seguenti disposizioni:
a) relativamente alla definizione del modello e dei contenuti del formulario
di identificazione, si applica il decreto del Ministro dell'ambiente 1°
aprile 1998, n. 145;
b) relativamente alla numerazione e vidimazione, i formulari di
identificazione devono essere numerati e vidimati dagli uffici dell'Agenzia
delle entrate o dalle Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di
rifiuti e devono essere annotati sul registro IVA acquisti. La vidimazione
dei predetti formulari di identificazione e' gratuita e non e' soggetta ad
alcun diritto o imposizione tributaria.
7. Il formulario di cui al presente art. e' validamente sostituito, per i
rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere, dai documenti previsti dalla
normativa comunitaria di cui all'art. 194, anche con riguardo alla tratta
percorsa su territorio nazionale.
8. La scheda di accompagnamento di cui all'art. 13 del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 99, relativo all'utilizzazione dei fanghi di depurazione
in agricoltura, e' sostituita dal formulario di identificazione di cui al
comma 1. Le specifiche informazioni di cui all'allegato IIIA del decreto
legislativo n. 99 del 1992 non previste nel modello del formulario di cui al
comma 1 devono essere indicate nello spazio relativo alle annotazioni del
medesimo formulario.
9. La movimentazione dei rifiuti esclusivamente all'interno di aree private
non e' considerata trasporto ai fini della parte quarta del presente
decreto.
10. Il documento commerciale, di cui all'art. 7 del regolamento (CE) n.
1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per gli operatori soggetti
all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'art.
190, sostituisce a tutti gli effetti il formulario di identificazione di cui
al comma 1.
11. La microraccolta dei rifiuti, intesa come la raccolta di rifiuti da
parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso piu' produttori o
detentori svolta con lo stesso automezzo, dev'essere effettuata nel piu'
breve tempo tecnicamente possibile. Nei formulari di identificazione dei
rifiuti devono essere indicate, nello spazio relativo al percorso, tutte le
tappe intermedie previste. Nel caso in cui il percorso dovesse subire delle
variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni dev'essere indicato a
cura del trasportatore il percorso realmente effettuato.
12. La sosta durante il trasporto dei rifiuti caricati per la spedizione
all'interno dei porti e degli scali ferroviari, delle stazioni di partenza,
di smistamento e di arrivo, gli stazionamenti dei veicoli in configurazione
di trasporto, nonche' le soste tecniche per le operazioni di trasbordo non
rientrano nelle attivita' di stoccaggio di cui all'art. 183, comma 1,
lettera l), purche' le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non
superino le quarantotto ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla
circolazione.
13. Il formulario di identificazione dei rifiuti di cui al comma 1
sostituisce a tutti gli effetti il modello F di cui al decreto ministeriale
16 maggio 1996, n. 392.».
- Si riporta il testo comma 2, dell'art. 195, del citato decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente decreto:
«2. Sono inoltre di competenza dello Stato:
a) l'indicazione dei criteri e delle modalita' di adozione, secondo principi
di unitarieta', compiutezza e coordinamento, delle norme tecniche per la
gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi e di specifiche tipologie di
rifiuti, con riferimento anche ai relativi sistemi di accreditamento e di
certificazione ai sensi dell'art. 178, comma 5;
b) l'adozione delle norme e delle condizioni per l'applicazione delle
procedure semplificate di cui agli articoli 214, 215 e 216, ivi comprese le
linee guida contenenti la specificazione della relazione da allegare alla
comunicazione prevista da tali articoli;
c) la determinazione dei limiti di accettabilita' e delle caratteristiche
chimiche, fisiche e biologiche di talune sostanze contenute nei rifiuti in
relazione a specifiche utilizzazioni degli stessi;
d) la determinazione e la disciplina delle attivita' di recupero dei
prodotti di amianto e dei beni e dei prodotti contenenti amianto, mediante
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di
concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle attivita'
produttive;
e) La determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per
l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti
speciali e dei rifiuti urbani. Ai rifiuti assimilati, entro un anno, si
applica esclusivamente una tariffazione per le quantita' conferite al
servizio di gestione dei rifiuti urbani. La tariffazione per le quantita'
conferite che deve includere, nel rispetto del principio della copertura
integrale dei costi del servizio prestato, una parte fissa ed una variabile
e una quota dei costi dello spazzamento stradale, e' determinata
dall'amministrazione comunale tenendo conto anche della natura dei
rifiuti,del tipo,delle dimensioni economiche e operative delle attivita' che
li producono. A tale tariffazione si applica una riduzione, fissata
dall'amministrazione comunale, in proporzione alle quantita' dei rifiuti
assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero tramite
soggetto diverso dal gestore dei rifiuti urbani. Non sono assimilabili ai
rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i
magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti
negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio
dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso modo, non sono
assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di
vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'art. 4,
comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 114 del 1998. Per gli
imballaggi secondari e terziari per i quali risulti documentato il non
conferimento al servizio di gestione dei rifiuti urbani e l'avvio a recupero
e riciclo diretto tramite soggetti autorizzati, non si applica la predetta
tariffazione. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico,
sono definiti, entro 90 giorni, i criteri per l'assimilabilita' ai rifiuti
urbani;
f) l'adozione di un modello uniforme del certificato di avvenuto smaltimento
rilasciato dal titolare dell'impianto che dovra' indicare per ogni carico
e/o conferimento la quota smaltita in relazione alla capacita' autorizzata
annuale dello stesso impianto;
g) la definizione dei metodi, delle procedure e degli standard per il
campionamento e l'analisi dei rifiuti;
h) la determinazione dei requisiti e delle capacita' tecniche e finanziarie
per l'esercizio delle attivita' di gestione dei rifiuti, ivi compresi i
criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie a favore
delle regioni, con particolare riferimento a quelle dei soggetti sottoposti
all'iscrizione all'Albo di cui all'art. 212, secondo la modalita' di cui al
comma 9 dello stesso articolo;
i) la riorganizzazione e la tenuta del Catasto nazionale dei rifiuti;
l) la definizione del modello e dei contenuti del formulario di cui all'art.
193 e la regolamentazione del trasporto dei rifiuti, ivi inclusa
l'individuazione delle tipologie di rifiuti che per comprovate ragioni
tecniche, ambientali ed economiche devono essere trasportati con modalita'
ferroviaria;
m) l'individuazione delle tipologie di rifiuti che per comprovate ragioni
tecniche, ambientali ed economiche possono essere smaltiti direttamente in
discarica;
n) l'adozione di un modello uniforme del registro di cui all'art. 190 e la
definizione delle modalita' di tenuta dello stesso, nonche' l'individuazione
degli eventuali documenti sostitutivi del registro stesso;
o) l'individuazione dei rifiuti elettrici ed elettronici, di cui all'art.
227, comma 1, lettera a);
p) l'aggiornamento degli Allegati alla parte quarta del presente decreto;
q) l'adozione delle norme tecniche, delle modalita' e delle condizioni di
utilizzo del prodotto ottenuto mediante compostaggio, con particolare
riferimento all'utilizzo agronomico come fertilizzante, ai sensi della legge
19 ottobre 1984, n. 748, e del prodotto di qualita' ottenuto mediante
compostaggio da rifiuti organici selezionati alla fonte con raccolta
differenziata;
r) l'autorizzazione allo smaltimento di rifiuti nelle acque marine, in
conformita' alle disposizioni stabilite dalle norme comunitarie e dalle
convenzioni internazionali vigenti in materia, rilasciata dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio su proposta dell'autorita'
marittima nella cui zona di competenza si trova il porto piu' vicino al
luogo dove deve essere effettuato lo smaltimento ovvero si trova il porto da
cui parte la nave con il carico di rifiuti da smaltire;
s) l'individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti,
previamente testate da Universita' o Istituti specializzati, di cui devono
dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione,
deposito e sostituzione di accumulatori al fine di prevenire l'inquinamento
del suolo, del sottosuolo e di evitare danni alla salute e all'ambiente
derivanti dalla fuoriuscita di acido, tenuto conto della dimensione degli
impianti, del numero degli accumulatori e del rischio di sversamento
connesso alla tipologia dell'attivita' esercitata.
s-bis) l'individuazione e la disciplina, nel rispetto delle norme
comunitarie ed anche in deroga alle disposizioni della parte quarta del
presente decreto, di semplificazioni con decreto del Ministro dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare da adottarsi entro tre mesi dalla
entrata in vigore della presente disciplina in materia di adempimenti
amministrativi per la raccolta e il trasporto di specifiche tipologie di
rifiuti destinati al recupero e conferiti direttamente dagli utenti finali
dei beni che originano i rifiuti ai produttori, ai distributori, a coloro
che svolgono attivita' di istallazione e manutenzione presso le utenze
domestiche dei beni stessi o ad impianti autorizzati alle operazioni di
recupero di cui alle voci R2, R3, R4, R5, R6 e R9 dell'Allegato C alla parte
quarta del presente decreto.».
- Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 197, del citato decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente decreto:
«Art. 197 (Competenze delle province). - 1. In attuazione dell'art. 19 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle province competono in linea
generale le funzioni amministrative concernenti la programmazione ed
organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello
provinciale, da esercitarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, ed in particolare:
a) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il
monitoraggio ad essi conseguenti;
b) il controllo periodico su tutte le attivita' di gestione, di
intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento
delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del presente
decreto;
c) la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione
delle procedure semplificate, con le modalita' di cui agli articoli 214,
215, e 216;
d) l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di
coordinamento di cui all'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, ove gia' adottato, e delle previsioni di cui all'art. 199,
comma 3, lettere d) e h), nonche' sentiti l'Autorita' d'ambito ed i comuni,
delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei
rifiuti, nonche' delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di
recupero e di smaltimento dei rifiuti.».
- Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 202, del citato decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente decreto:
«Art. 202 (Affidamento del servizio). - 1. L'Autorita' d'ambito aggiudica il
servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara disciplinata
dai principi e dalle disposizioni comunitarie, secondo la disciplina vigente
in tema di affidamento dei servizi pubblici locali, in conformita' ai
criteri di cui all'art. 113, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, nonche' con riferimento all'ammontare del corrispettivo per la
gestione svolta, tenuto conto delle garanzie di carattere tecnico e delle
precedenti esperienze specifiche dei concorrenti, secondo modalita' e
termini definiti con decreto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio nel rispetto delle competenze regionali in materia.».
- Si riporta il testo dell'art. 203, del citato decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, come modificato dal presente decreto:
«Art. 203 (Schema tipo di contratto di servizio). - 1. I rapporti tra le
Autorita' d'ambito e i soggetti affidatari del servizio integrato sono
regolati da contratti di servizio, da allegare ai capitolati di gara,
conformi ad uno schema tipo adottato dalle regioni in conformita' ai criteri
ed agli indirizzi di cui all'art. 195, comma 1, lettere m), n) ed o).
2. Lo schema tipo prevede:
a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;
b) l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della
gestione;
c) la durata dell'affidamento, comunque non inferiore a quindici anni;
d) i criteri per definire il piano economico-finanziario per la gestione
integrata del servizio;
e) le modalita' di controllo del corretto esercizio del servizio;
f) i principi e le regole generali relativi alle attivita' ed alle tipologie
di controllo, in relazione ai livelli del servizio ed al corrispettivo, le
modalita', i termini e le procedure per lo svolgimento del controllo e le
caratteristiche delle strutture organizzative all'uopo preposte;
g) gli obblighi di comunicazione e trasmissione di dati, informazioni e
documenti del gestore e le relative sanzioni;
h) le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di
risoluzione secondo i principi del codice civile, diversificate a seconda
della tipologia di controllo;
i) il livello di efficienza e di affidabilita' del servizio da assicurare
all'utenza, anche con riferimento alla manutenzione degli impianti;
l) la facolta' di riscatto secondo i principi di cui al titolo I, capo II,
del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4
ottobre 1986, n. 902;
m) l'obbligo di riconsegna delle opere, degli impianti e delle altre
dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del servizio in condizioni
di efficienza ed in buono stato di conservazione;
n) idonee garanzie finanziarie e assicurative;
o) i criteri e le modalita' di applicazione delle tariffe determinate dagli
enti locali e del loro aggiornamento, anche con riferimento alle diverse
categorie di utenze;
p) l'obbligo di applicazione al personale, non dipendente da amministrazioni
pubbliche, da parte del gestore del servizio integrato dei rifiuti, del
contratto collettivo nazionale di lavoro del settore dell'igiene ambientale,
stipulato dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente piu'
rappresentative, anche in conformita' a quanto previsto dalla normativa in
materia attualmente vigente.
3. Ai fini della definizione dei contenuti dello schema tipo di cui al comma
2, le Autorita' d'ambito operano la ricognizione delle opere ed impianti
esistenti, trasmettendo alla regione i relativi dati. Le Autorita' d'ambito
inoltre, ai medesimi fini, definiscono le procedure e le modalita', anche su
base pluriennale, per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla parte
quarta del presente decreto ed elaborano, sulla base dei criteri e degli
indirizzi fissati dalle regioni, un piano d'ambito comprensivo di un
programma degli interventi necessari, accompagnato da un piano finanziario e
dal connesso modello gestionale ed organizzativo. Il piano finanziario
indica, in particolare, le risorse disponibili, quelle da reperire, nonche'
i proventi derivanti dall'applicazione della tariffa sui rifiuti per il
periodo considerato.».
- Si riporta il testo dell'art. 205, del citato decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152:
«Art. 205 (Misure per incrementare la raccolta differenziata). - 1. In ogni
ambito territoriale ottimale deve essere assicurata una raccolta
differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di
rifiuti prodotti:
a) almeno il trentacinque per cento entro il 31 dicembre 2006;
b) almeno il quarantacinque per cento entro il 31 dicembre 2008;
c) almeno il sessantacinque per cento entro il 31 dicembre 2012.
2. (Soppresso).
3. Nel caso in cui a livello di ambito territoriale ottimale non siano
conseguiti gli obiettivi minimi previsti dal presente articolo, e' applicata
un'addizionale del venti per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in
discarica a carico dell'Autorita' d'ambito, istituito dall'art. 3, comma 24,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ne ripartisce l'onere tra quei
comuni del proprio territorio che non abbiano raggiunto le percentuali
previste dal comma 1 sulla base delle quote di raccolta differenziata
raggiunte nei singoli comuni.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di
concerto con il Ministro delle attivita' produttive d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, vengono stabilite la metodologia e i criteri di calcolo delle
percentuali di cui ai commi 1 e 2, nonche' la nuova determinazione del
coefficiente di correzione di cui all'art. 3, comma 29, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, in relazione al conseguimento degli obiettivi di cui
ai commi 1 e 2.
5. Sino all'emanazione del decreto di cui al comma 4 continua ad applicarsi
la disciplina attuativa di cui all'art. 3, commi da 24 a 40, della legge 28
dicembre 1995, n. 549.
6. Le regioni tramite apposita legge, e previa intesa con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, possono indicare maggiori
obiettivi di riciclo e recupero.».
- Si riporta il testo dell'art. 208 del citato decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, come modificato dal presente decreto:
«Art. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di
recupero dei rifiuti). - 1. I soggetti che intendono realizzare e gestire
nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi,
devono presentare apposita domanda alla regione competente per territorio,
allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica
prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti
in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute di sicurezza sul
lavoro e di igiene pubblica. Ove l'impianto debba essere sottoposto alla
procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa
vigente, alla domanda e' altresi' allegata la comunicazione del progetto
all'autorita' competente ai predetti fini; i termini di cui ai commi 3 e 8
restano sospesi fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilita'
ambientale ai sensi della parte seconda del presente decreto.
2. Resta ferma l'applicazione della normativa nazionale di attuazione della
direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate
dell'inquinamento, per gli impianti rientranti nel campo di applicazione
della medesima, con particolare riferimento al decreto legislativo 18
febbraio 2005, n. 59.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, la
regione individua il responsabile del procedimento e convoca apposita
conferenza di servizi cui partecipano i responsabili degli uffici regionali
competenti e i rappresentanti delle Autorita' d'ambito e degli enti locali
interessati. Alla conferenza e' invitato a partecipare, con preavviso di
almeno venti giorni, anche il richiedente l'autorizzazione o un suo
rappresentante al fine di acquisire documenti, informazioni e chiarimenti.
La documentazione di cui al comma 1 e' inviata ai componenti della
conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la
riunione; in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve
fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni
dissenzienti espresse nel corso della conferenza.
4. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la Conferenza di servizi:
a) procede alla valutazione dei progetti;
b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilita' del
progetto con le esigenze ambientali e territoriali;
c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione di
compatibilita' ambientale;
d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla regione.
5. Per l'istruttoria tecnica della domanda le regioni possono avvalersi
delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente.
6. Entro trenta giorni dal ricevimento delle conclusioni della conferenza di
servizi e sulla base delle risultanze della stessa, la regione, in caso di
valutazione positiva, approva il progetto e autorizza la realizzazione e la
gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti,
pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e
comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e
comporta la dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita'
dei lavori.
7. Nel caso in cui il progetto riguardi aree vincolate ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si applicano le disposizioni dell'art.
146 di tale decreto in materia di autorizzazione.
8. L'istruttoria si conclude entro centocinquanta giorni dalla presentazione
della domanda di cui al comma 1 con il rilascio dell'autorizzazione unica o
con il diniego motivato della stessa.
9. I termini di cui al comma 8 sono interrotti, per una sola volta, da
eventuali richieste istruttorie fatte dal responsabile del procedimento al
soggetto interessato e ricominciano a decorrere dal ricevimento degli
elementi forniti dall'interessato.
10. Ove l'autorita' competente non provveda a concludere il procedimento di
rilascio dell'autorizzazione unica entro i termini previsti al comma 8, si
applica il potere sostitutivo di cui all'art. 5 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112.
11. L'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie
per garantire l'attuazione dei principi di cui all'art. 178 e contiene
almeno i seguenti elementi:
a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o da recuperare;
b) i requisiti tecnici con particolare riferimento alla compatibilita' del
sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di
rifiuti ed alla conformita' dell'impianto al progetto approvato;
c) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene ambientale;
d) la localizzazione dell'impianto da autorizzare;
e) il metodo di trattamento e di recupero;
f) le prescrizioni per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura
dell'impianto e ripristino del sito;
g) le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate solo al
momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto; a tal fine, le
garanzie finanziarie per la gestione della discarica, anche per la fase
successiva alla sua chiusura, dovranno essere prestate conformemente a
quanto disposto dall'art. 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
h) la data di scadenza dell'autorizzazione, in conformita' con quanto
previsto al comma 12;
i) i limiti di emissione in atmosfera per i processi di trattamento termico
dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico.
12. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' concessa per un periodo di dieci
anni ed e' rinnovabile. A tale fine, almeno centottanta giorni prima della
scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla
regione che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni
caso l'attivita' puo' essere proseguita fino alla decisione espressa, previa
estensione delle garanzie finanziarie prestate. Le prescrizioni
dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza
e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticita'
ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie
disponibili.
13. Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo
VI della parte quarta del presente decreto, in caso di inosservanza delle
prescrizioni dell'autorizzazione l'autorita' competente procede, secondo la
gravita' dell'infrazione:
a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere
eliminate le inosservanze;
b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo
determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute
pubblica e per l'ambiente;
c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle
prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che
determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
14. Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di carico, scarico,
trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti in aree portuali sono disciplinati
dalle specifiche disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e di
cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 di attuazione della
direttiva 2000/59/CE sui rifiuti prodotti sulle navi e dalle altre
disposizioni previste in materia dalla normativa vigente. Nel caso di
trasporto transfrontaliero di rifiuti, l'autorizzazione delle operazioni di
imbarco e di sbarco non puo' essere rilasciata se il richiedente non
dimostra di avere ottemperato agli adempimenti di cui all'art. 194 del
presente decreto.
15. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, esclusi gli impianti
mobili che effettuano la disidratazione dei fanghi generati da impianti di
depurazione e reimmettono l'acqua in testa al processo depurativo presso il
quale operano, ad esclusione della sola riduzione volumetrica e separazione
delle frazioni estranee, sono autorizzati, in via definitiva, dalla regione
ove l'interessato ha la sede legale o la societa' straniera proprietaria
dell'impianto ha la sede di rappresentanza. Per lo svolgimento delle singole
campagne di attivita' sul territorio nazionale, l'interessato, almeno
sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla
regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche
dettagliate relative alla campagna di attivita', allegando l'autorizzazione
di cui al comma 1 e l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali,
nonche' l'ulteriore documentazione richiesta. La regione puo' adottare
prescrizioni integrative oppure puo' vietare l'attivita' con provvedimento
motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia
compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica.
16. Le disposizioni di cui al presente art. si applicano anche ai
procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della parte quarta del
presente decreto, eccetto quelli per i quali sia completata la procedura di
valutazione di impatto ambientale.
17. Fatti salvi l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico da
parte dei soggetti di cui all'art. 190 ed il divieto di miscelazione di cui
all'art. 187, le disposizioni del presente art. non si applicano al deposito
temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 183,
comma 1, lettera m).
18. L'autorizzazione di cui al presente art. deve essere comunicata, a cura
dell'amministrazione che la rilascia, all'Albo di cui all'art. 212, comma 1,
che cura l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico,
degli elementi identificativi di cui all'art. 212, comma 23, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
19. In caso di eventi incidenti sull'autorizzazione, questi sono comunicati,
previo avviso all'interessato, oltre che allo stesso, anche all'Albo.
20. Le procedure di cui al presente art. si applicano anche per la
realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che
comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono piu'
conformi all'autorizzazione rilasciata.».
- Si riporta il testo dell'art. 210, del citato decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, come modificato dal presente decreto:
«Art. 210 (Autorizzazioni in ipotesi particolari). - 1. Coloro che alla data
di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto non abbiano
ancora ottenuto l'autorizzazione alla gestione dell'impianto, ovvero
intendano, comunque, richiedere una modifica dell'autorizzazione alla
gestione di cui sono in possesso, ovvero ne richiedano il rinnovo presentano
domanda alla regione competente per territorio, che si pronuncia entro
novanta giorni dall'istanza. La procedura di cui al presente comma si
applica anche a chi intende avviare una attivita' di recupero o di
smaltimento di rifiuti in un impianto gia' esistente, precedentemente
utilizzato o adibito ad altre attivita'. Ove la nuova attivita' di recupero
o di smaltimento sia sottoposta a valutazione di impatto ambientale, si
applicano le disposizioni previste dalla parte seconda del presente decreto
per le modifiche sostanziali.
2. Resta ferma l'applicazione della normativa nazionale di attuazione della
direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate
dell'inquinamento per gli impianti rientranti nel campo di applicazione
della medesima, con particolare riferimento al decreto legislativo 18
febbraio 2005, n. 59.
3. L'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per
garantire l'attuazione dei principi di cui all'art. 178 e contiene almeno i
seguenti elementi:
a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o da recuperare;
b) i requisiti tecnici, con particolare riferimento alla compatibilita' del
sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di
rifiuti ed alla conformita' dell'impianto alla nuova forma di gestione
richiesta;
c) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene ambientale;
d) la localizzazione dell'impianto da autorizzare;
e) il metodo di trattamento e di recupero;
f) i limiti di emissione in atmosfera per i processi di trattamento termico
dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico;
g) le prescrizioni per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura
dell'impianto e ripristino del sito;
h) le garanzie finanziarie, ove previste dalla normativa vigente, o altre
equivalenti; tali garanzie sono in ogni caso ridotte del cinquanta per cento
per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (Emas), e del quaranta
per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai
sensi della norma Uni En Iso 14001;
l) la data di scadenza dell'autorizzazione, in conformita' a quanto previsto
dall'art. 208, comma 12.
4. Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo
VI della parte quarta del presente decreto, in caso di inosservanza delle
prescrizioni dell'autorizzazione l'autorita' competente procede, secondo la
gravita' dell'infrazione:
a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere
eliminate le inosservanze;
b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo
determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute
pubblica e per l'ambiente;
c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle
prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che
determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.
5. Le disposizioni del presente art. non si applicano al deposito temporaneo
effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 183, comma 1,
lettera m), che e' soggetto unicamente agli adempimenti relativi al registro
di carico e scarico di cui all'art. 190 ed al divieto di miscelazione di cui
all'art. 187.
6. Per i rifiuti in aree portuali e per le operazioni di imbarco e sbarco in
caso di trasporto transfrontaliero di rifiuti si applica quanto previsto
dall'art. 208, comma 14.
7. Per gli impianti mobili, di cui all'art. 208, comma 15, si applicano le
disposizioni ivi previste. 8. Ove l'autorita' competente non provveda a
concludere il procedimento relativo al rilascio dell'autorizzazione entro i
termini previsti dal comma 1, si applica il potere sostitutivo di cui
all'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
9. Le autorizzazioni di cui al presente art. devono essere comunicate, a
cura dell'amministrazione che li rilascia, all'Albo di cui all'art. 212,
comma 1, che cura l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al
pubblico, degli elementi identificativi di cui all'art. 212, comma 23, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
- Si riporta il testo dell'art. 212 del citato decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, come modificato dal presente decreto:
«Art. 212 (Albo nazionale gestori ambientali). - 1. E' costituito, presso il
Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, l'Albo nazionale gestori
ambientali, di seguito denominato Albo, articolato in un Comitato nazionale,
con sede presso il medesimo Ministero, ed in Sezioni regionali e
provinciali, istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento
e di Bolzano. I componenti del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali
e provinciali durano in carica cinque anni.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio sono
istituite sezioni speciali del Comitato nazionale per ogni singola attivita'
soggetta ad iscrizione all'Albo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, e ne vengono fissati composizione e competenze. Il
Comitato nazionale dell'Albo ha potere deliberante ed e' composto da
diciannove membri di comprovata e documentata esperienza tecnico-economica o
giuridica nelle materie ambientali nominati con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e designati rispettivamente:
a) due dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di cui uno
con funzioni di Presidente;
b) uno dal Ministro delle attivita' produttive, con funzioni di
vice-Presidente;
c) uno dal Ministro della salute;
d) uno dal Ministro dell'economia e delle finanze e) uno dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti;
f) uno dal Ministro dell'interno;
g) tre dalle regioni;
h) uno dall'Unione italiana delle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura;
i) sei dalle organizzazioni maggiormente rappresentative delle categorie
economiche interessate, di cui due dalle organizzazioni rappresentative
della categoria degli autotrasportatori e due dalle associazioni che
rappresentano i gestori dei rifiuti;
l) due dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
3. Le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo sono istituite con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e sono composte;
a) dal Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura o da un membro del Consiglio camerale all'uopo designato dallo
stesso, con funzioni di Presidente;
b) da un funzionario o dirigente di comprovata esperienza nella materia
ambientale designato dalla regione o dalla provincia autonoma, con funzioni
di vice-Presidente;
c) da un funzionario o dirigente di comprovata esperienza nella materia
ambientale, designato dall'Unione regionale delle province o dalla provincia
autonoma;
d) da un esperto di comprovata esperienza nella materia ambientale,
designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;
e) (soppressa);
f) (soppressa).
4. Le funzioni del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali dell'Albo
sono svolte, sino alla scadenza del loro mandato, rispettivamente dal
Comitato nazionale e dalle Sezioni regionali dell'Albo nazionale delle
imprese che effettuano la gestione dei rifiuti gia' previsti all'art. 30 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, integrati, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, dai nuovi componenti individuati ai
sensi, rispettivamente, del comma 2, lettera 1), e del comma 3, lettere e)
ed f), nel rispetto di quanto previsto dal comma 16.
5. L'iscrizione all'Albo e' requisito per lo svolgimento delle attivita' di
raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi, di raccolta e trasporto di
rifiuti pericolosi, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti
amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei
rifiuti stessi, nonche' di gestione di impianti di smaltimento e di recupero
di titolarita' di terzi e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di
recupero di rifiuti, nei limiti di cui all'art. 208, comma 15. Sono
esonerati dall'obbligo di cui al presente comma le organizzazioni di cui
agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e
236, limitatamente all'attivita' di intermediazione e commercio senza
detenzione di rifiuti di imballaggio, a condizione che dispongano di
evidenze documentali o contabili che svolgano funzioni analoghe, fermi
restando gli adempimenti documentali e contabili previsti a carico dei
predetti soggetti dalle vigenti normative. Per le aziende speciali, i
consorzi e le societa' di gestione dei servizi pubblici di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'iscrizione all'Albo e' effettuata
mediante apposita comunicazione del comune o del consorzio di comuni alla
sezione regionale territorialmente competente ed e' valida per i servizi di
gestione dei rifiuti urbani nei medesimi comuni.
6. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e costituisce titolo
per l'esercizio delle attivita' di raccolta, di trasporto, di commercio e di
intermediazione dei rifiuti; per le altre attivita' l'iscrizione abilita
alla gestione degli impianti il cui esercizio sia stato autorizzato o allo
svolgimento delle attivita' soggette ad iscrizione.
7. Le imprese che effettuano attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti,
le imprese che effettuano attivita' di intermediazione e di commercio dei
rifiuti, senza detenzione dei medesimi, e le imprese che effettuano
l'attivita' di gestione di impianti mobili di smaltimento e recupero dei
rifiuti devono prestare idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato.
Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate
ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 marzo 2001 (Emas), e del quarantapercento nel caso di
imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni
En Iso 14001.
8. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 non si applicano ai produttori
iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e
trasporto dei propri rifiuti, ne' ai produttori iniziali di rifiuti
pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta
chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a
condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria
dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Dette
imprese non sono tenute alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono
iscritte in un'apposita sezione dell'Albo in base alla presentazione di una
comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo
territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i
successivi trenta giorni. Con la comunicazione l'interessato attesta sotto
la sua responsabilita', ai sensi dell'art. 21 della legge n. 241 del 1990:
a) la sede dell'impresa, l'attivita' o le attivita' dai quali sono prodotti
i rifiuti;
b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti;
c) gli estremi identificativi e l'idoneita' tecnica dei mezzi utilizzati per
il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalita' di
effettuazione del trasporto medesimo;
d) il versamento del diritto annuale di registrazione, che in fase di prima
applicazione e' determinato nella somma di 50 euro all'anno, ed e'
rideterminabile ai sensi dell'art. 21 del decreto del Ministro dell'ambiente
28 aprile 1998, n. 406. L'impresa e' tenuta a comunicare ogni variazione
intervenuta successivamente all'iscrizione. Le iscrizioni delle imprese di
cui al presente comma effettuate entro 60 giorni dall'entrata in vigore
delle presenti disposizioni restano valide ed efficaci.
9. Le imprese che effettuano attivita' di gestione di impianti fissi di
smaltimento e di recupero di titolarita' di terzi, le imprese che effettuano
le attivita' di bonifica dei siti e di bonifica dei beni contenenti amianto
devono prestare idonee garanzie finanziarie a favore della regione
territorialmente competente, nel rispetto dei criteri generali di cui
all'art. 195, comma 2, lettera h). Tali garanzie sono ridotte del cinquanta
per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n.
761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (Emas),
e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della
certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001. Le garanzie
di cui al presente comma devono essere in ogni caso prestate in base alla
seguente distinzione:
a) le imprese che effettuano l'attivita' di gestione di impianti fissi di
smaltimento e di recupero di titolarita' di terzi devono prestare le
garanzie finanziarie a favore della regione per ogni impianto che viene
gestito;
b) le imprese che effettuano l'attivita' di bonifica dei siti e dei beni
contenenti amianto devono prestare le garanzie finanziarie a favore della
regione per ogni intervento di bonifica.
10. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di
concerto con i Ministri delle attivita' produttive, delle infrastrutture e
dei trasporti e dell'economia e delle finanze, sentito il parere del
Comitato nazionale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della parte quarta del presente decreto, sono definite le
attribuzioni e le modalita' organizzative dell'Albo, i requisiti, i termini
e le modalita' di iscrizione, i diritti annuali d'iscrizione, nonche' le
modalita' e gli importi delle garanzie finanziarie che devono essere
prestate a favore dello Stato. Fino all'emanazione del predetto decreto,
continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le disposizioni del
decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406. Il decreto di cui
al presente comma si informa ai seguenti principi:
a) individuazione di requisiti per l'iscrizione, validi per tutte le
sezioni, al fine di uniformare le procedure;
b) coordinamento con la vigente normativa sull'autotrasporto, in coerenza
con la finalita' di cui alla lettera a);
c) trattamento uniforme dei componenti delle Sezioni regionali, per
garantire l'efficienza operativa;
d) effettiva copertura delle spese attraverso i diritti di segreteria e i
diritti annuali di iscrizione.
11. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
sentita la Conferenza Stato regioni, sono fissati i criteri generali per la
definizione delle garanzie finanziarie da prestare a favore delle regioni.
12. (Abrogato).
13. L'iscrizione all'Albo ed i provvedimenti di sospensione, di revoca, di
decadenza e di annullamento dell'iscrizione, nonche' l'accettazione, la
revoca e lo svincolo delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a
favore dello Stato sono deliberati dalla Sezione regionale dell'Albo della
regione ove ha sede legale l'impresa interessata, in base alla normativa
vigente ed alle direttive emesse dal Comitato nazionale .
14. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al presente articolo,
continuano ad applicarsi le disposizioni disciplinanti l'Albo nazionale
delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti vigenti alla data di
entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disposizioni la
cui abrogazione e' differita al momento della pubblicazione dei suddetti
decreti.
15. Avverso i provvedimenti delle Sezioni regionali dell'Albo gli
interessati possono proporre, nel termine di decadenza di trenta giorni
dalla notifica dei provvedimenti stessi, ricorso al Comitato nazionale
dell'Albo.
16. Agli oneri per il funzionamento del Comitato nazionale e delle Sezioni
regionali e provinciali si provvede con le entrate derivanti dai diritti di
segreteria e dai diritti annuali d'iscrizione, secondo le previsioni, anche
relative alle modalita' di versamento e di utilizzo, che saranno determinate
con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'integrazione del
Comitato nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali con i
rappresentanti di cui ai commi 2, lettera 1), e 3, lettere e) ed f), e'
subordinata all'entrata in vigore del predetto decreto. Sino all'emanazione
del citato decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del
Ministro dell'ambiente 20 dicembre 1993 e le disposizioni di cui al decreto
del Ministro dell'ambiente 13 dicembre 1995.
17. La disciplina regolamentare dei casi in cui, ai sensi degli articoli 19
e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esercizio di un'attivita' privata
puo' essere intrapreso sulla base della denuncia di inizio dell'attivita'
non si applica alle domande di iscrizione e agli atti di competenza
dell'Albo.
18. Le imprese che effettuano attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti
sottoposti a procedure semplificate ai sensi dell'art. 216, ed
effettivamente avviati al riciclaggio ed al recupero non sono sottoposte
alle garanzie finanziarie di cui al comma 8 e sono iscritte all'Albo
mediante l'invio di comunicazione di inizio di attivita' alla Sezione
regionale o provinciale territorialmente competente. Detta comunicazione
deve essere rinnovata ogni cinque anni e deve essere corredata da idonea
documentazione predisposta ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale 28
aprile 1998, n. 406, nonche' delle deliberazioni del Comitato nazionale
dalla quale risultino i seguenti elementi:
a) la quantita', la natura, l'origine e la destinazione dei rifiuti;
b) la rispondenza delle caratteristiche tecniche e della tipologia del mezzo
utilizzato ai requisiti stabiliti dall'Albo in relazione ai tipi di rifiuti
da trasportare;
c) il rispetto delle condizioni ed il possesso dei requisiti soggettivi, di
idoneita' tecnica e di capacita' finanziaria.
19. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di inizio di
attivita' le Sezioni regionali e provinciali prendono atto dell'avventa
iscrizione e inseriscono le imprese di cui al comma 18 in appositi elenchi
dandone comunicazione al Comitato nazionale, alla provincia territorialmente
competente ed all'interessato.
20. Le imprese iscritte all'Albo con procedura ordinaria ai sensi del comma
5 sono esentate dall'obbligo della comunicazione di cui al comma 18 se lo
svolgimento dell'attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti sottoposti a
procedure semplificate ai sensi dell'art. 216 ed effettivamente avviati al
riciclaggio e al recupero non comporta variazioni della categoria, della
classe e della tipologia di rifiuti per le quali tali imprese sono iscritte.
21. Alla comunicazione di cui al comma 18 si applicano le disposizioni di
cui all'art. 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alle imprese che svolgono
le attivita' di cui al comma 18 a seguito di comunicazione corredata da
documentazione incompleta o inidonea, si applica il disposto di cui all'art.
256, comma 1.
22. (Abrogato).
23. Sono istituiti presso il Comitato nazionale i registri delle imprese
autorizzate alla gestione di rifiuti, aggiornati ogni trenta giorni, nei
quali sono inseriti, a domanda, gli elementi identificativi dell'impresa
consultabili dagli operatori secondo le procedure fissate con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, nel rispetto dei
principi di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I registri
sono pubblici e, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della parte quarta
del presente decreto, sono resi disponibili al pubblico, senza oneri, anche
per via telematica, secondo i criteri fissati dal predetto decreto. Le
Amministrazioni autorizzanti comunicano al Comitato nazionale, subito dopo
il rilascio dell'autorizzazione, la ragione sociale dell'impresa
autorizzata, l'attivita' per la quale viene rilasciata l'autorizzazione, i
rifiuti oggetto dell'attivita' di gestione, la scadenza dell'autorizzazione
e successivamente segnalano ogni variazione delle predette informazioni che
intervenga nel corso della validita' dell'autorizzazione stessa. Nel caso di
ritardo dell'Amministrazione superiore a trenta giorni dal rilascio
dell'autorizzazione, l'impresa interessata puo' inoltrare copia autentica
del provvedimento, anche per via telematica, al Comitato nazionale, che ne
dispone l'inserimento nei registri.
24. (Abrogato).
25. (Abrogato).
26. Per la tenuta dei registri di cui ai commi 22, 23, 24 e 25 gli
interessati sono tenuti alla corresponsione di un diritto annuale di
iscrizione, per ogni tipologia di registro, pari a 50 euro, rideterminabile
ai sensi dell'art. 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998,
n. 406. I diritti di cui al commi 8, 24 e 25 sono versati, secondo le
modalita' di cui al comma 16, alla competente Sezione regionale dell'Albo,
che procede a contabilizzarli separatamente e ad utilizzarli integralmente
per l'attuazione dei medesimi commi.
27. La tenuta dei registri di cui ai commi 22 e 23 decorre dall'entrata in
vigore del decreto di cui al comma 16.
28. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.».
- Si riporta il testo dell'art. 220 del citato decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, come modificato dal presente decreto:
«Art. 220 (Obiettivi di recupero e di riciclaggio). - 1. Per conformarsi ai
principi di cui all'art. 219, i produttori e gli utilizzatori devono
conseguire gli obiettivi finali di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di
imballaggio in conformita' alla disciplina comunitaria indicati
nell'Allegato E alla parte quarta del presente decreto.
2. Per garantire il controllo del raggiungimento degli obiettivi di
riciclaggio e di recupero, il Consorzio nazionale degli imballaggi di cui
all'art. 224 comunica annualmente alla Sezione nazionale del Catasto dei
rifiuti, utilizzando il modello unico di dichiarazione di cui all'art. 1
della legge 25 gennaio 1994, n. 70, i dati, riferiti all'anno solare
precedente, relativi al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale
e per tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonche', per ciascun
materiale, la quantita' degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di
imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale. Le
predette comunicazioni possono essere presentate dai soggetti di cui
all'art. 221, comma 3, lettere a) e c), per coloro i quali hanno aderito ai
sistemi gestionali ivi previsti ed inviate contestualmente al Consorzio
nazionale imballaggi. I rifiuti di imballaggio esportati dalla Comunita'
sono presi in considerazione, ai fini dell'adempimento degli obblighi e del
conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, solo se sussiste idonea
documentazione comprovante che l'operazione di recupero e/o di riciclaggio
e' stata effettuata con modalita' equivalenti a quelle previste al riguardo
dalla legislazione comunitaria. L'Autorita' di cui all'art. 207, entro
centoventi giorni dalla sua istituzione, redige un elenco dei Paesi
extracomunitari in cui le operazioni di recupero e/o di riciclaggio sono
considerate equivalenti a quelle previste al riguardo dalla legislazione
comunitaria, tenendo conto anche di eventuali decisioni e orientamenti
dell'Unione europea in materia.
3. (Soppresso).
4. Le pubbliche amministrazioni e i gestori incoraggiano, ove opportuno,
l'uso di materiali ottenuti da rifiuti di imballaggio riciclati per la
fabbricazione di imballaggi e altri prodotti mediante:
a) il miglioramento delle condizioni di mercato per tali materiali;
b) la revisione delle norme esistenti che impediscono l'uso di tali
materiali.
5. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 224, comma 3, lettera e),
qualora gli obiettivi complessivi di riciclaggio e di recupero dei rifiuti
di imballaggio come fissati al comma 1 non siano raggiunti alla scadenza
prevista, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro delle attivita'
produttive, alle diverse tipologie di materiali di imballaggi sono applicate
misure di carattere economico, proporzionate al mancato raggiungimento di
singoli obiettivi, il cui introito e' versato all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnato con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze ad apposito capitolo del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio. Dette somme saranno utilizzate per promuovere la prevenzione, la
raccolta differenziata, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di
imballaggio,
6. Gli obiettivi di cui al comma 1 sono riferiti ai rifiuti di imballaggio
generati sul territorio nazionale, nonche' a tutti i sistemi di riciclaggio
e di recupero al netto degli scarti e sono adottati ed aggiornati in
conformita' alla normativa comunitaria con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro
delle attivita' produttive.
7. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministro
delle attivita' produttive notificano alla Commissione dell'Unione europea,
ai sensi e secondo le modalita' di cui agli articoli 12, 16 e 17 della
direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre
1994, la relazione sull'attuazione delle disposizioni del presente titolo
accompagnata dai dati acquisiti ai sensi del comma 2 e i progetti delle
misure che si intendono adottare nell'ambito del titolo medesimo.
8. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministro
delle attivita' produttive forniscono periodicamente all'Unione europea e
agli altri Paesi membri i dati sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio
secondo le tabelle e gli schemi adottati dalla Commissione dell'Unione
europea con la decisione 2005/270/CE del 22 marzo 2005.».
- Si riporta il testo dell'art. 221 del citato decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, come modificato dal presente decreto:
«Art. 221 (Obblighi dei produttori e degli utilizzatori). - 1. I produttori
e gli utilizzatori sono responsabili della corretta ed efficace gestione
ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal
consumo dei propri prodotti.
2. Nell'ambito degli obiettivi di cui agli articoli 205 e 220 e del
Programma di cui all'art. 225, i produttori e gli utilizzatori, su richiesta
del gestore del servizio e secondo quanto previsto dall'accordo di programma
di cui all'art. 224, comma 5, adempiono all'obbligo del ritiro dei rifiuti
di imballaggio primari o comunque conferiti al servizio pubblico della
stessa natura e raccolti in modo differenziato. A tal fine, per garantire il
necessario raccordo con l'attivita' di raccolta differenziata organizzata
dalle pubbliche amministrazioni e per le altre finalita' indicate nell'art.
224, i produttori e gli utilizzatori partecipano al Consorzio nazionale
imballaggi, salvo il caso in cui venga adottato uno dei sistemi di cui al
comma 3, lettere a) e c) del presente articolo.
3. Per adempiere agli obblighi di riciclaggio e di recupero nonche' agli
obblighi della ripresa degli imballaggi usati e della raccolta dei rifiuti
di imballaggio secondari e terziari su superfici private, e con riferimento
all'obbligo del ritiro, su indicazione del Consorzio nazionale imballaggi di
cui all'art. 224, dei rifiuti di imballaggio conferiti dal servizio
pubblico, i produttori possono alternativamente:
a) organizzare autonomamente la gestione dei propri rifiuti di imballaggio
su tutto il territorio nazionale;
b) aderire ad uno dei consorzi di cui all'art. 223;
c) attestare sotto la propria responsabilita' che e' stato messo in atto un
sistema di restituzione dei propri imballaggi, mediante idonea
documentazione che dimostri l'autosufficienza del sistema, nel rispetto dei
criteri e delle modalita' di cui ai commi 5 e 6.
4. Ai fini di cui al comma 3 gli utilizzatori sono tenuti a consegnare gli
imballaggi usati secondari e terziari e i rifiuti di imballaggio secondari e
terziari in un luogo di raccolta organizzato dai produttori e con gli stessi
concordato. Gli utilizzatori possono tuttavia conferire al servizio pubblico
i suddetti imballaggi e rifiuti di imballaggio nei limiti derivanti dai
criteri determinati ai sensi dell'art. 195, comma 2, lettera e).
5. I produttori che non intendono aderire al Consorzio nazionale imballaggi
e a un consorzio di cui all'art. 223, devono presentare all'Osservatorio
nazionale sui rifiuti il progetto del sistema di cui al comma 3, lettere a)
o c) richiedendone il riconoscimento sulla base di idonea documentazione. Il
progetto va presentato entro novanta giorni dall'assunzione della qualifica
di produttore ai sensi dell'art. 218, comma 1, lettera r) o prima del
recesso da uno dei suddetti consorzi. Il recesso e', in ogni caso, efficace
solo dal momento in cui, intervenuto il riconoscimento, l'Osservatorio
accerti il funzionamento del sistema e ne dia comunicazione al Consorzio,
permanendo fino a tale momento l'obbligo di corrispondere il contributo
ambientale di cui all'art. 224, comma 3, lettera h). Per ottenere il
riconoscimento i produttori devono dimostrare di aver organizzato il sistema
secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicita', che il sistema
sara' effettivamente ed autonomamente funzionante e che sara' in grado di
conseguire, nell'ambito delle attivita' svolte, gli obiettivi di recupero e
di riciclaggio di cui all'art. 220. I produttori devono inoltre garantire
che gli utilizzatori e gli utenti finali degli imballaggi siano informati
sulle modalita' del sistema adottato. L'Osservatorio, dopo aver acquisito i
necessari elementi di valutazione da parte del Consorzio nazionale
imballaggi, si esprime entro novanta giorni dalla richiesta. In caso di
mancata risposta nel termine sopra indicato, l'interessato chiede al
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio l'adozione dei relativi
provvedimenti sostitutivi da emanarsi nei successivi sessanta giorni.
L'Osservatorio e' tenuto a presentare una relazione annuale di sintesi
relativa a tutte le istruttorie esperite. Sono fatti salvi i riconoscimenti
gia' operati ai sensi della previgente normativa.
6. I produttori di cui al comma 5 elaborano e trasmettono al Consorzio
nazionale imballaggi di cui all'art. 224 un proprio Programma specifico di
prevenzione che costituisce la base per l'elaborazione del programma
generale di cui all'art. 225.
7. Entro il 30 settembre di ogni anno i produttori di cui al comma 5
presentano all'Autorita' prevista dall'art. 207 e al Consorzio nazionale
imballaggi un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno
solare successivo, che sara' inserito nel programma generale di prevenzione
e gestione di cui all'art. 225.
8. Entro il 31 maggio di ogni anno, i produttori di cui al comma 5 sono
inoltre tenuti a presentare all'Autorita' prevista dall'art. 207 ed al
Consorzio nazionale imballaggi una relazione sulla gestione relativa
all'anno solare precedente, comprensiva dell'indicazione nominativa degli
utilizzatori che, fino al consumo, partecipano al sistema di cui al comma 3,
lettere a) o c), del programma specifico e dei risultati conseguiti nel
recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio; nella stessa relazione
possono essere evidenziati i problemi inerenti il raggiungimento degli scopi
istituzionali e le eventuali proposte di adeguamento della normativa.
9. Il mancato riconoscimento del sistema ai sensi del comma 5, o la revoca
disposta dall'Autorita', previo avviso all'interessato, qualora i risultati
ottenuti siano insufficienti per conseguire gli obiettivi di cui all'art.
220 ovvero siano stati violati gli obblighi previsti dai commi 6 e 7,
comportano per i produttori l'obbligo di partecipare ad uno dei consorzi di
cui all'art. 223 e, assieme ai propri utilizzatori di ogni livello fino al
consumo, al consorzio previsto dall'art. 224. I provvedimenti dell'Autorita'
sono comunicati ai produttori interessati e al Consorzio nazionale
imballaggi. L'adesione obbligatoria ai consorzi disposta in applicazione del
presente comma ha effetto retroattivo ai soli fini della corresponsione del
contributo ambientale previsto dall'art. 224, comma 3, lettera h), e dei
relativi interessi di mora. Ai produttori e agli utilizzatori che, entro
novanta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'Autorita', non
provvedano ad aderire ai consorzi e a versare le somme a essi dovute si
applicano inoltre le sanzioni previste dall'art. 261.
10. Sono a carico dei produttori e degli utilizzatori:
a) i costi per il ritiro degli imballaggi usati e la raccolta dei rifiuti di
imballaggio secondari e terziari; b) il corrispettivo per i maggiori oneri
relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al
servizio pubblico per i quali l'Autorita' d'ambito richiede al Consorzio
nazionale imballaggi o per esso ai soggetti di cui al comma 3 di procedere
al ritiro;
c) i costi per il riutilizzo degli imballaggi usati;
d) i costi per il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio;
e) i costi per lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio secondari e
terziari.
11. La restituzione di imballaggi usati o di rifiuti di imballaggio, ivi
compreso il conferimento di rifiuti in raccolta differenziata, non deve
comportare oneri economici per il consumatore.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 222 del citato decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente decreto:
«2. Nel caso in cui l'Osservatorio nazionale sui rifiuti accerti che le
pubbliche amministrazioni non abbiano attivato sistemi adeguati di raccolta
differenziata dei rifiuti di imballaggio, anche per il raggiungimento degli
obiettivi di cui all'art. 205, ed in particolare di quelli di recupero e
riciclaggio di cui all'art. 220, puo' richiedere al Consorzio nazionale
imballaggi di sostituirsi ai gestori dei servizi di raccolta differenziata,
anche avvalendosi di soggetti pubblici o privati individuati dal Consorzio
nazionale imballaggi medesimo mediante procedure trasparenti e selettive, in
via temporanea e d'urgenza, comunque per un periodo non superiore a
ventiquattro mesi, sempre che cio' avvenga all'interno di ambiti ottimali
opportunamente identificati, per l'organizzazione e/o integrazione del
servizio ritenuto insufficiente. Qualora il Consorzio nazionale imballaggi,
per raggiungere gli obiettivi di recupero e riciclaggio previsti dall'art.
220, decida di aderire alla richiesta, verra' al medesimo corrisposto il
valore della tariffa applicata per la raccolta dei rifiuti urbani
corrispondente, al netto dei ricavi conseguiti dalla vendita dei materiali e
del corrispettivo dovuto sul ritiro dei rifiuti di imballaggio e delle
frazioni merceologiche omogenee. Ove il Consorzio nazionale imballaggi non
dichiari di accettare entro quindici giorni dalla richiesta, l'Osservatorio
nazionale sui rifiuti, nei successivi quindici giorni, individua, mediante
procedure trasparenti e selettive, un soggetto di comprovata e documentata
affidabilita' e capacita' a cui affidare la raccolta differenziata e
conferire i rifiuti di imballaggio in via temporanea e d'urgenza, fino
all'espletamento delle procedure ordinarie di aggiudicazione del servizio e
comunque per un periodo non superiore a dodici mesi, prorogabili di
ulteriori dodici mesi in caso di impossibilita' oggettiva e documentata di
aggiudicazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 223 del citato decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, come modificato dal presente decreto:
«Art. 223 (Consorzi). - 1. I produttori che non provvedono ai sensi
dell'art. 221, comma 3, lettera a ) e c), costituiscono un consorzio per
ciascun materiale di imballaggio di cui all'allegato E del parte quarta del
presente decreto, operante su tutto il territorio nazionale. Ai consorzi
possono partecipare i recuperatori, ed i riciclatori che non corrispondono
alla categoria dei produttori, previo accordo con gli altri consorziati ed
unitamente agli stessi.
2. I consorzi di cui al comma 1 hanno personalita' giuridica di diritto
privato senza fine di lucro e sono retti da uno statuto adottato in
conformita' ad uno schema tipo, redatto dal Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attivita'
produttive, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre
2008, conformemente ai principi del presente decreto e, in particolare, a
quelli di efficienza, efficacia, economicita' e trasparenza, nonche' di
libera concorrenza nelle attivita' di settore. Lo statuto adottato da
ciascun consorzio e' trasmesso entro quindici giorni al Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio che lo approva nei successivi
novanta giorni, con suo provvedimento adottato di concerto con il Ministro
delle attivita' produttive. Ove il Ministro ritenga di non approvare lo
statuto trasmesso, per motivi di legittimita' o di merito, lo ritrasmette al
consorzio richiedente con le relative osservazioni. Entro il 31° dicembre
2008 i consorzi gia' riconosciuti dalla previgente normativa adeguano il
proprio statuto in conformita' al nuovo schema tipo e ai principi contenuti
nel presente decreto ed in particolare a quelli di trasparenza, efficacia,
efficienza ed economicita', nonche' di libera concorrenza nelle attivita' di
settore, ai sensi dell'art. 221, comma 2. Nei consigli di amministrazione
dei consorzi il numero dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza
dei riciclatori e dei recuperatori deve essere uguale a quello dei
consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei produttori di materie
prime di imballaggio. Lo statuto adottato da ciascun consorzio e' trasmesso
entro quindici giorni al Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, che lo approva di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, salvo
motivate osservazioni cui i consorzi sono tenuti ad adeguarsi nei successivi
sessanta giorni. Qualora i consorzi non ottemperino nei termini prescritti,
le modifiche allo statuto sono apportate con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico. Il decreto ministeriale di approvazione
dello statuto dei consorzi e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
3. I consorzi di cui al comma 1 e 2 sono tenuti a garantire l'equilibrio
della propria gestione finanziaria. A tal fine i mezzi finanziari per il
funzionamento dei predetti consorzi derivano dai contributi dei consorziati
e dai versamenti effettuati dal Consorzio nazionale imballaggi ai sensi
dell'art. 224, comma 3, lettera h), secondo le modalita' indicate dall'art.
224, comma 8, dai proventi della cessione, nel rispetto dei principi della
concorrenza e della corretta gestione ambientale, degli imballaggi e dei
rifiuti di imballaggio ripresi, raccolti o ritirati, nonche' da altri
eventuali proventi e contributi di consorziati o di terzi.
4. Ciascun consorzio mette a punto e trasmette al CONAI e all'Osservatorio
nazionale sui rifiuti un proprio programma pluriennale di prevenzione della
produzione di rifiuti d'imballaggio entro il 30 settembre di ogni anno.
5. Entro il 30 settembre di ogni anno i consorzi di cui al presente articolo
presentano all'Osservatorio nazionale sui rifiuti e al Consorzio nazionale
imballaggi un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno
solare successivo, che sara' inserito nel programma generale di prevenzione
e gestione.
6. Entro il 31 maggio di ogni anno, i consorzi di cui al presente art. sono
inoltre tenuti a presentare all'Osservatorio nazionale sui rifiuti ed al
Consorzio nazionale imballaggi una relazione sulla gestione relativa
all'anno precedente, con l'indicazione nominativa dei consorziati, il
programma specifico ed i risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei
rifiuti di imballaggio.».
- Si riporta il testo dell'art. 224 del citato decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, come modificato dal presente decreto:
«Art. 224 (Consorzio nazionale imballaggi). - 1. Per il raggiungimento degli
obiettivi globali di recupero e di riciclaggio e per garantire il necessario
coordinamento dell'attivita' di raccolta differenziata, i produttori e gli
utilizzatori, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 221, comma 2,
partecipano in forma paritaria al Consorzio nazionale imballaggi, in seguito
denominato CONAI, che ha personalita' giuridica di diritto privato senza
fine di lucro ed e' retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro
delle attivita' produttive.
2. Entro il 30 giugno 2008, il CONAI adegua il proprio statuto ai principi
contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli di trasparenza,
efficacia, efficienza ed economicita', nonche' di libera concorrenza nelle
attivita' di settore, ai sensi dell'art. 221, comma 2. Lo statuto adottato
e' trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio che lo approva di concerto con il Ministro delle attivita'
produttive, salvo motivate osservazioni cui il CONAI e' tenuto ad adeguarsi
nei successivi sessanta giorni. Qualora il CONAI non ottemperi nei termini
prescritti, le modifiche allo statuto sono apportate con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il
Ministro delle attivita' produttive.
3. Il CONAI svolge le seguenti funzioni:
a) definisce, in accordo con le regioni e con le pubbliche amministrazioni
interessate, gli ambiti territoriali in cui rendere operante un sistema
integrato che comprenda la raccolta, la selezione e il trasporto dei
materiali selezionati a centri di raccolta o di smistamento;
b) definisce, con le pubbliche amministrazioni appartenenti ai singoli
sistemi integrati di cui alla lettera a), le condizioni generali di ritiro
da parte dei produttori dei rifiuti selezionati provenienti dalla raccolta
differenziata;
c) elabora ed aggiorna, valutati i programmi specifici di prevenzione di cui
agli articoli 221, comma 6, e 223, comma 4, il Programma generale per la
prevenzione e la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio di
cui all'art. 225;
d) promuove accordi di programma con gli operatori economici per favorire il
riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio e ne garantisce
l'attuazione;
e) assicura la necessaria cooperazione tra i consorzi di cui all'art. 223, i
soggetti di cui all'art. 221, comma 3, lettere a) e c) e gli altri operatori
economici, anche eventualmente destinando una quota del contributo
ambientale CONAI, di cui alla lettera h), ai consorzi che realizzano
percentuali di recupero o di riciclo superiori a quelle minime indicate nel
Programma generale, al fine del conseguimento degli obiettivi globali di cui
all'Allegato E alla parte quarta del presente decreto. Ai consorzi che non
raggiungono i singoli obiettivi di recupero e' in ogni caso ridotta la quota
del contributo ambientale ad essi riconosciuto dal Conai;
f) indirizza e garantisce il necessario raccordo tra le amministrazioni
pubbliche, i consorzi e gli altri operatori economici;
g) organizza, in accordo con le pubbliche amministrazioni, le campagne di
informazione ritenute utili ai fini dell'attuazione del Programma generale;
h) ripartisce tra i produttori e gli utilizzatori il corrispettivo per i
maggiori oneri della raccolta differenziata di cui all'art. 221, comma 10,
lettera b), nonche' gli oneri per il riciclaggio e per il recupero dei
rifiuti di imballaggio conferiti al servizio di raccolta differenziata, in
proporzione alla quantita' totale, al peso ed alla tipologia del materiale
di imballaggio immessi sul mercato nazionale, al netto delle quantita' di
imballaggi usati riutilizzati nell'anno precedente per ciascuna tipologia di
materiale. A tal fine determina e pone a carico dei consorziati, con le
modalita' individuate dallo statuto, anche in base alle utilizzazioni e ai
criteri di cui al comma 8, il contributo denominato contributo ambientale
CONAI;
i) promuove il coordinamento con la gestione di altri rifiuti previsto
dall'art. 222, comma 1, lettera b), anche definendone gli ambiti di
applicazione;
l) promuove la conclusione, su base volontaria, di accordi tra i consorzi di
cui all'art. 223 e i soggetti di cui all'art. 221, comma 3, lettere a) e c),
con soggetti pubblici e privati. Tali accordi sono relativi alla gestione
ambientale della medesima tipologia di materiale oggetto dell'intervento dei
consorzi con riguardo agli imballaggi, esclusa in ogni caso l'utilizzazione
del contributo ambientale CONAI;
m) fornisce i dati e le informazioni richieste dall'Autorita' di cui
all'art. 207 e assicura l'osservanza degli indirizzi da questa tracciati;
n) acquisisce da enti pubblici o privati, nazionali o esteri, i dati
relativi ai flussi degli imballaggi in entrata e in uscita dal territorio
nazionale e i dati degli operatori economici coinvolti. Il conferimento di
tali dati al CONAI e la raccolta, l'elaborazione e l'utilizzo degli stessi
da parte di questo si considerano, ai fini di quanto previsto dall'art. 178,
comma 1, di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'art. 53 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
4. Per il raggiungimento degli obiettivi pluriennali di recupero e
riciclaggio, gli eventuali avanzi di gestione accantonati dal CONAI e dai
consorzi di cui all'art. 223 nelle riserve costituenti il loro patrimonio
netto non concorrono alla formazione del reddito, a condizione che sia
rispettato il divieto di distribuzione, sotto qualsiasi forma, ai
consorziati ed agli aderenti di tali avanzi e riserve, anche in caso di
scioglimento dei predetti sistemi gestionali, dei consorzi e del CONAI.
5. Il CONAI puo' stipulare un accordo di programma quadro su base nazionale
con l'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI), con l'Unione delle
province italiane (UPI) o con le Autorita' d'ambito al fine di garantire
l'attuazione del principio di corresponsabilita' gestionale tra produttori,
utilizzatori e pubbliche amministrazioni. In particolare, tale accordo
stabilisce:
a) l'entita' dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di
imballaggio, di cui all'art. 221, comma 10, lettera b), da versare alle
competenti pubbliche amministrazioni, determinati secondo criteri di
efficienza, efficacia, economicita' e trasparenza di gestione del servizio
medesimo, nonche' sulla base della tariffa di cui all'art. 238, dalla data
di entrata in vigore della stessa;
b) gli obblighi e le sanzioni posti a carico delle parti contraenti;
c) le modalita' di raccolta dei rifiuti da imballaggio in relazione alle
esigenze delle attivita' di riciclaggio e di recupero.
6. L'accordo di programma di cui al comma 5 e' trasmesso all'Autorita' di
cui all'art. 207, che puo' richiedere eventuali modifiche ed integrazioni
entro i successivi sessanta giorni.
7. Ai fini della ripartizione dei costi di cui al comma 3, lettera h), sono
esclusi dal calcolo gli imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato previa
cauzione.
8. Il contributo ambientale del Conai e' utilizzato in via prioritaria per
il ritiro degli imballaggi primari o comunque conferiti al servizio pubblico
e, in via accessoria, per l'organizzazione dei sistemi di raccolta, recupero
e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari. A tali fini,
tale contributo e' attribuito dal Conai, sulla base di apposite convenzioni,
ai soggetti di cui all'art. 223, in proporzione alla quantita' totale, al
peso ed alla tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato
nazionale, al netto delle quantita' di imballaggi usati riutilizzati
nell'anno precedente per ciascuna tipologia di materiale. Il CONAI provvede
ai mezzi finanziari necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni con
i proventi dell'attivita', con i contributi dei consorziati e con una quota
del contributo ambientale CONAI, determinata nella misura necessaria a far
fronte alle spese derivanti dall'espletamento, nel rispetto dei criteri di
contenimento dei costi e di efficienza della gestione, delle funzioni
conferitegli dal presente titolo nonche' con altri contributi e proventi di
consorziati e di terzi, compresi quelli dei soggetti di cui all'art. 221,
lettere a) e c), per le attivita' svolte in loro favore in adempimento alle
prescrizioni di legge.
9. L'applicazione del contributo ambientale CONAI esclude l'assoggettamento
del medesimo bene e delle materie prime che lo costituiscono ad altri
contributi con finalita' ambientali previsti dalla parte quarta del presente
decreto o comunque istituiti in applicazione del presente decreto.
10. Al Consiglio di amministrazione del CONAI partecipa con diritto di voto
un rappresentante dei consumatori indicato dal Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e dal Ministro delle attivita' produttive.
11. (Soppresso).
12. In caso di mancata stipula dell'accordo di cui al comma 5, entro novanta
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare invita le parti a
trovare un'intesa entro sessanta giorni, decorsi i quali senza esito
positivo, provvede direttamente, d'intesa con Ministro dello sviluppo
economico, a definire il corrispettivo di cui alla lettera a) del comma 5.
L'accordo di cui al comma 5 e' sottoscritto, per le specifiche condizioni
tecniche ed economiche relative al ritiro dei rifiuti di ciascun materiale
d'imballaggio, anche dal competente consorzio di cui all'art. 223. Nel caso
in cui uno di questi consorzi non lo sottoscriva e/o non raggiunga le intese
necessarie con gli enti locali per il ritiro dei rifiuti d'imballaggio, il
Conai subentra nella conclusione delle convenzioni locali al fine di
assicurare il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio
previsti dall'art. 220.
13. Nel caso siano superati, a livello nazionale, gli obiettivi finali di
riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio indicati nel programma
generale di prevenzione e gestione degli imballaggi di cui all'art. 225, il
CONAI adotta, nell'ambito delle proprie disponibilita' finanziarie, forme
particolari di incentivo per il ritiro dei rifiuti di imballaggi nelle aree
geografiche che non abbiano ancora raggiunto gli obiettivi di raccolta
differenziata di cui all'art. 205, comma 1, entro i limiti massimi di
riciclaggio previsti dall'Allegato E alla parte quarta del presente
decreto.».
- Si riporta il testo dell'art. 225 del citato decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, come modificato dal presente decreto:
«Art. 225 (Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi
e dei rifiuti di imballaggio). - 1. Sulla base dei programmi specifici di
prevenzione di cui agli articoli 221, comma 6, e 223, comma 4, il CONAI
elabora annualmente un Programma generale di prevenzione e di gestione degli
imballaggi e dei rifiuti di imballaggio che individua, con riferimento alle
singole tipologie di materiale di imballaggio, le misure per conseguire i
seguenti obiettivi:
a) prevenzione della formazione dei rifiuti di imballaggio;
b) accrescimento della proporzione della quantita' di rifiuti di imballaggio
riciclabili rispetto alla quantita' di imballaggi non riciclabili;
c) accrescimento della proporzione della quantita' di rifiuti di imballaggio
riutilizzabili rispetto alla quantita' di imballaggi non riutilizzabili;
d) miglioramento delle caratteristiche dell'imballaggio allo scopo di
permettere ad esso di sopportare piu' tragitti o rotazioni nelle condizioni
di utilizzo normalmente prevedibili;
e) realizzazione degli obiettivi di recupero e riciclaggio.
2. Il Programma generale di prevenzione determina, inoltre:
a) la percentuale in peso di ciascuna tipologia di rifiuti di imballaggio da
recuperare ogni cinque anni e, nell'ambito di questo obiettivo globale,
sulla base della stessa scadenza, la percentuale in peso da riciclare delle
singole tipologie di materiali di imballaggio, con un minimo percentuale in
peso per ciascun materiale;
b) gli obiettivi intermedi di recupero e riciclaggio rispetto agli obiettivi
di cui alla lettera a).
3. Entro il 30 novembre di ogni anno il CONAI trasmette all'Osservatorio
nazionale sui rifiuti un piano specifico di prevenzione e gestione relativo
all'anno solare successivo, che sara' inserito nel programma generale di
prevenzione e gestione.
4. La relazione generale consuntiva relativa all'anno solare precedente e'
trasmessa per il parere all'Autorita' di cui all'art. 207, entro il 30
giugno di ogni anno. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del Ministro delle attivita' produttive, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e l'ANCI si provvede alla approvazione ed
alle eventuali modificazioni e integrazioni del Programma generale di
prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.
5. Nel caso in cui il Programma generale non sia predisposto, lo stesso e'
elaborato in via sostitutiva dall'Osservatorio nazionale sui rifiuti. In tal
caso gli obiettivi di recupero e riciclaggio sono quelli massimi previsti
dall'allegato E alla parte quarta del presente decreto.
6. I piani regionali di cui all'art. 199 sono integrati con specifiche
previsioni per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio
sulla base del programma di cui al presente articolo.».
- Si riporta il testo dell'art. 230 del citato decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, come modificato dal presente decreto:
«Art. 230 (Rifiuti derivanti da attivita' di manutenzione delle
infrastrutture). - 1. Il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da
attivita' di manutenzione alle infrastrutture, effettuata direttamente dal
gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per l'erogazione di
forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi, puo' coincidere
con la sede del cantiere che gestisce l'attivita' manutentiva o con la sede
locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il
tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione ovvero con
il luogo di concentramento dove il materiale tolto d'opera viene trasportato
per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del
materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile,
senza essere sottoposto ad alcun trattamento.
1-bis. I rifiuti derivanti dalla attivita' di raccolta e pulizia delle
infrastrutture autostradali, con esclusione di quelli prodotti dagli
impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o da
altre attivita' economiche, sono raccolti direttamente dal gestore della
infrastruttura a rete che provvede alla consegna a gestori del servizio dei
rifiuti solidi urbani.
2. La valutazione tecnica del gestore della infrastruttura di cui al comma 1
e' eseguita non oltre sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori.
La documentazione relativa alla valutazione tecnica e' conservata,
unitamente ai registri di carico e scarico, per cinque anni.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai rifiuti derivanti
da attivita' manutentiva, effettuata direttamente da gestori erogatori di
pubblico servizio o tramite terzi, dei mezzi e degli impianti fruitori delle
infrastrutture di cui al comma 1.
4. Fermo restando quanto previsto nell'art. 190, comma 3, i registri di
carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti dai soggetti e dalle attivita'
di cui al presente art. possono essere tenuti nel luogo di produzione dei
rifiuti cosi' come definito nel comma 1.
5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di
concerto con i Ministri delle attivita' produttive, della salute e delle
infrastrutture, sono definite le modalita' di gestione dei rifiuti
provenienti dalle attivita' di pulizia manutentiva delle fognature, sulla
base del criterio secondo il quale tali rifiuti si considerano prodotti
presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge l'attivita' di pulizia
manutentiva.».
- Si riporta il testo dell'art. 233 del citato decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, come modificato dal presente decreto:
«Art. 233 (Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei
grassi vegetali ed animali esausti). - 1. Al fine di razionalizzare ed
organizzare la gestione degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti,
tutti gli operatori della filiera costituiscono un Consorzio. I sistemi di
gestione adottati devono conformarsi ai principi di cui all'art. 237.
2. Il Consorzio di cui al comma 1, gia' riconosciuto dalla previgente
normativa, ha personalita' giuridica di diritto privato senza scopo di lucro
e adegua il proprio statuto in conformita' allo schema tipo approvato dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con il Ministro dello sviluppo economico, entro centoventi giorni dalla
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e ai principi contenuti nel presente
decreto ed in particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed
economicita', nonche' di libera concorrenza nelle attivita' di settore. Nel
consiglio di amministrazione del consorzio il numero dei consiglieri di
amministrazione in rappresentanza dei raccoglitori e dei riciclatori dei
rifiuti deve essere uguale a quello dei consiglieri di amministrazione in
rappresentanza dei produttori di materie prime. Lo statuto adottato dal
consorzio e' trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, che lo approva di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, salvo motivate osservazioni cui il
consorzio e' tenuto ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. Qualora il
consorzio non ottemperi nei termini prescritti, le modifiche allo statuto
sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;
Il decreto ministeriale di approvazione dello statuto del consorzio e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.».
3. I consorzi svolgono per tutto il territorio nazionale i seguenti compiti:
a) assicurano la raccolta presso i soggetti di cui al comma 12, il
trasporto, lo stoccaggio, il trattamento e il recupero degli oli e dei
grassi vegetali e animali esausti;
b) assicurano, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di
inquinamento, lo smaltimento di oli e grassi vegetali e animali esausti
raccolti dei quali non sia possibile o conveniente la rigenerazione;
c) promuovono lo svolgimento di indagini di mercato e di studi di settore al
fine di migliorare, economicamente e tecnicamente, il ciclo di raccolta,
trasporto, stoccaggio, trattamento e recupero degli oli e grassi vegetali e
animali esausti.
4. Le deliberazioni degli organi dei consorzi, adottate in relazione alle
finalita' della parte quarta del presente decreto ed a norma dello statuto,
sono vincolanti per tutte le imprese partecipanti.
5. Partecipano ai consorzi:
a) le imprese che producono, importano o detengono oli e grassi vegetali ed
animali esausti;
b) le imprese che riciclano e recuperano oli e grassi vegetali e animali
esausti;
c) le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio di
oli e grassi vegetali e animali esausti;
d) eventualmente, le imprese che abbiano versato contributi di riciclaggio
ai sensi del comma 10, lettera d).
6. Le quote di partecipazione ai consorzi sono determinate in base al
rapporto tra la capacita' produttiva di ciascun consorziato e la capacita'
produttiva complessivamente sviluppata da tutti i consorziati appartenenti
alla medesima categoria,
7. La determinazione e l'assegnazione delle quote compete al consiglio di
amministrazione dei consorzi che vi provvede annualmente secondo quanto
stabilito dallo statuto.
8. Nel caso di incapacita' o di impossibilita' di adempiere, per mezzo delle
stesse imprese consorziate, agli obblighi di raccolta, trasporto,
stoccaggio, trattamento e riutilizzo degli oli e dei grassi vegetali e
animali esausti stabiliti dalla parte quarta del presente decreto, il
consorzio puo', nei limiti e nei modi determinati dallo statuto, stipulare
con le imprese pubbliche e private contratti per l'assolvimento degli
obblighi medesimi.
9. Gli operatori che non provvedono ai sensi del comma 1 possono, entro
centoventi giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dello Statuto
tipo ai sensi del comma 2, organizzare autonomamente, la gestione degli oli
e grassi vegetali e animali esausti su tutto il territorio nazionale. In
tale ipotesi gli operatori stessi devono richiedere all'Autorita' di cui
all'art. 207, previa trasmissione di idonea documentazione, il
riconoscimento del sistema adottato. A tal fine i predetti operatori devono
dimostrare di aver organizzato il sistema secondo criteri di efficienza,
efficacia ed economicita', che il sistema e' effettivamente ed autonoma
mente funzionante e che e' in grado di conseguire, nell'ambito delle
attivita' svolte, gli obiettivi fissati dal presente articolo. Gli operatori
devono inoltre garantire che gli utilizzatori e gli utenti finali siano
informati sulle modalita' del sistema adottato. L'Autorita', dopo aver
acquisito i necessari elementi di valutazione, si esprime entro novanta
giorni dalla richiesta. In caso di mancata risposta nel termine sopra
indicato, l'interessato chiede al Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio l'adozione dei relativi provvedimenti sostitutivi da emanarsi nei
successivi sessanta giorni. L'Autorita' e' tenuta a presentare una relazione
annuale di sintesi relativa a tutte le istruttorie esperite.
10. I consorzi sono tenuti a garantire l'equilibrio della propria gestione
finanziaria. Le risorse finanziarie dei consorzi sono costituite:
a) dai proventi delle attivita' svolte dai consorzi;
b) dalla gestione patrimoniale del fondo consortile;
c) dalle quote consortili;
d) dal contributo ambientale a carico dei produttori e degli importatori di
oli e grassi vegetali e animali per uso alimentare destinati al mercato
interno e ricadenti nelle finalita' consortili di cui al comma 1,
determinati annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attivita'
produttive, al fine di garantire l'equilibrio di gestione dei consorzi.
11. I consorzi di cui al comma 1 ed i soggetti di cui al comma 9 trasmettono
annualmente al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed al
Ministro delle attivita' produttive i bilanci preventivo e consuntivo entro
sessanta giorni dalla loro approvazione; inoltre, entro il 31 maggio di ogni
anno, tali soggetti presentano agli stessi Ministri una relazione tecnica
sull'attivita' complessiva sviluppata dagli stessi e dai loro singoli
aderenti nell'anno solare precedente.
12. Decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del decreto di approvazione dello Statuto di cui al comma 2,
chiunque, in ragione della propria attivita' professionale, detiene oli e
grassi vegetali e animali esausti e' obbligato a conferirli ai consorzi
direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati dai consorzi, fermo
restando quanto previsto al comma 9. L'obbligo di conferimento non esclude
la facolta' per il detentore di cedere oli e grassi vegetali e animali
esausti ad imprese di altro Stato membro della Comunita' europea.
13. Chiunque, in ragione della propria attivita' professionale ed in attesa
del conferimento ai consorzi, detenga oli e grassi animali e vegetali
esausti e' obbligato a stoccare gli stessi in apposito contenitore conforme
alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento.
14. Restano ferme le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia
di prodotti, sottoprodotti e rifiuti di origine animale.
15. I soggetti giuridici appartenenti alle categorie di cui al comma 5 che
vengano costituiti o inizino comunque una delle attivita' proprie delle
categorie medesime successivamente all'entrata in vigore della parte quarta
del presente decreto aderiscono ad uno dei consorzi di cui al comma 1 o
adottano il sistema di cui al comma 9, entro sessanta giorni dalla data di
costituzione o di inizio della propria attivita'.».
- Si riporta il testo dell'art. 234 del citato decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, come modificato dal presente decreto:
«Art. 234 (Consorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in
polietilene). - 1. Al fine di razionalizzare, organizzare e gestire la
raccolta e il trattamento dei rifiuti di beni in polietilene destinati allo
smaltimento, e' istituito il consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di
beni in polietilene, esclusi gli imballaggi di cui all'art. 218, comma 1,
lettere a), b), c), d), e) e dd), i beni, ed i relativi rifiuti, di cui agli
articoli 227, comma 1, lettere a), b) e c), e 231. I sistemi di gestione
adottati devono conformarsi ai principi di cui all'art. 237.
2. Con decreto del Ministro dell'Ambiente delle tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sono definiti,
entro 90 giorni, i beni in polietilene, che per caratteristiche ed usi,
possono essere considerati beni di lunga durata per i quali deve essere
versato un contributo per il riciclo in misura ridotta in ragione del lungo
periodo di impiego o per i quali non deve essere versato tale contributo in
ragione di una situazione di fatto di non riciclabilita' a fine vita. In
attesa di tale decreto tali beni di lunga durata restano esclusi dal
versamento di tale contributo.
3. Il consorzio di cui al comma 1, gia' riconosciuto dalla previgente
normativa, ha personalita' giuridica di diritto privato senza scopo di lucro
e adegua il proprio statuto in conformita' allo schema tipo approvato dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con il Ministro dello sviluppo economico,entro centoventi giorni dalla
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e ai principi contenuti nel presente
decreto ed in particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed
economicita', nonche' di libera concorrenza nelle attivita' di settore. Nei
consigli di amministrazione del consorzio il numero dei consiglieri di
amministrazione in rappresentanza dei raccoglitori e dei riciclatori dei
rifiuti deve essere uguale a quello dei consiglieri di amministrazione in
rappresentanza dei produttori con materie prime. Lo statuto adottato dal
consorzio e' trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, che lo approva di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, salvo motivate osservazioni cui il
consorzio e' tenuto ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. Qualora il
consorzio non ottemperi nei termini prescritti, le modifiche allo statuto
sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;
Il decreto ministeriale di approvazione dello statuto del consorzio e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
4. Ai consorzi partecipano:
a) i produttori e gli importatori di beni in polietilene;
b) gli utilizzatori e i distributori di beni in polietilene;
c) i riciclatori e i recuperatoli di rifiuti di beni in polietilene.
5. Ai consorzi possono partecipare in qualita' di soci aggiunti i produttori
ed importatori di materie prime in polietilene per la produzione di beni in
polietilene e le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo
stoccaggio dei beni in polietilene. Le modalita' di partecipazione vengono
definite nell'ambito dello statuto di cui al comma 3.
6. I soggetti giuridici appartenenti alle categorie di cui al comma 4 che
vengano costituiti o inizino comunque una delle attivita' proprie delle
categorie medesime successivamente all'entrata in vigore della parte quarta
del presente decreto aderiscono ad uno dei consorzi di cui al comma 1 o
adottano il sistema di cui al comma 7, entro sessanta giorni dalla data di
costituzione o di inizio della propria attivita'.
7. Gli operatori che non provvedono ai sensi del comma 1 possono entro
centoventi giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dello Statuto
tipo ai sensi del comma 2:
a) organizzare autonomamente la gestione dei rifiuti di beni in polietilene
su tutto il territorio nazionale;
b) mettere in atto un sistema di raccolta e restituzione dei beni in
polietilene al termine del loro utilizzo, con avvio al riciclo o al
recupero, previo accordi con aziende che svolgono tali attivita', con
quantita' definite e documentate;
Nelle predette ipotesi gli operatori stessi devono richiedere
all'Osservatorio nazionale sui rifiuti, previa trasmissione di idonea
documentazione, il riconoscimento del sistema adottato. A tal fine i
predetti operatori devono dimostrare di aver organizzato il sistema secondo
criteri di efficienza, efficacia ed economicita', che il sistema e'
effettivamente ed autonomamente funzionante e che e' in grado di conseguire,
nell'ambito delle attivita' svolte, gli obiettivi fissati dal presente
articolo. Gli operatori devono inoltre garantire che gli utilizzatori e gli
utenti finali siano informati sulle modalita' del sistema adottato.
L'Osservatorio, dopo aver acquisito i necessari elementi di valutazione, si
esprime entro novanta giorni dalla richiesta. In caso di mancata risposta
nel termine sopra indicato, l'interessato chiede al Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio l'adozione dei relativi provvedimenti
sostitutivi da emanarsi nei successivi sessanta giorni. L'Osservatorio
presenta una relazione annuale di sintesi relativa a tutte le istruttorie
esperite.
8. Il consorzio di cui al comma 1 si propone come obiettivo primario di
favorire il ritiro dei beni a base di polietilene al termine del ciclo di
utilita' per avviarli ad attivita' di riciclaggio e di recupero. A tal fine
il consorzio svolge per tutto il territorio nazionale i seguenti compiti:
a) promuove la gestione del flusso dei beni a base di polietilene;
b) assicura la raccolta, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei
rifiuti di beni in polietilene;
c) promuove la valorizzazione delle frazioni di polietilene non
riutilizzabili;
d) promuove l'informazione degli utenti, intesa a ridurre il consumo dei
materiali ed a favorire forme corrette di raccolta e di smaltimento;
e) assicura l'eliminazione dei rifiuti di beni in polietilene nel caso in
cui non sia possibile o economicamente conveniente il riciclaggio, nel
rispetto delle disposizioni contro l'inquinamento.
9. Nella distribuzione dei prodotti dei consorziati, il consorzio puo'
ricorrere a forme di deposito cauzionale.
10. Il consorzio e' tenuto a garantire l'equilibrio della propria gestione
finanziaria. I mezzi finanziari per il funzionamento del consorzio sono
costituiti:
a) dai proventi delle attivita' svolte dal consorzio;
b) dai contributi dei soggetti partecipanti;
c) dalla gestione patrimoniale del fondo consortile;
d) dall'eventuale contributo percentuale di riciclaggio di cui al comma 13.
11. Le deliberazioni degli organi del consorzio, adottate in relazione alle
finalita' della parte quarta del presente decreto ed a norma dello statuto,
sono vincolanti per tutti i soggetti partecipanti.
12. Il consorzio di cui al comma 1 ed i soggetti di cui al comma 7
trasmettono annualmente al Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio ed al Ministro delle attivita' produttive il bilancio preventivo
e consuntivo entro sessanta giorni dalla loro approvazione. Il consorzio di
cui al comma 1 ed i soggetti di cui al comma 7, entro il 31 maggio di ogni
anno, presentano una relazione tecnica sull'attivita' complessiva sviluppata
dagli stessi e dai loro singoli aderenti nell'anno solare precedente.
13. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con
il Ministro delle attivita' produttive determina ogni due anni con proprio
decreto gli obiettivi minimi di riciclaggio e, in caso di mancato
raggiungimento dei predetti obiettivi, puo' stabilire un contributo
percentuale di riciclaggio da applicarsi sull'importo netto delle fatture
emesse dalle imprese produttrici ed importatrici di beni di polietilene per
il mercato interno. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
di concerto con il Ministro delle attivita' produttive determina gli
obiettivi di riciclaggio a valere per il primo biennio entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto.
14. Decorsi novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto di approvazione dello statuto di cui al comma 3, chiunque, in
ragione della propria attivita', detiene rifiuti di beni in polietilene e'
obbligato a conferirli al consorzio riconosciuto o direttamente o mediante
consegna a soggetti incaricati dal consorzio stesso, fatto comunque salvo
quanto previsto dal comma 7. L'obbligo di conferimento non esclude la
facolta' per il detentore di cedere i rifiuti di bene in polietilene ad
imprese di altro Stato membro della Comunita' europea.».
- Si riporta il testo dell'art. 235 del citato decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, come modificato dal presente decreto:
«Art. 235 (Consorzio nazionale per la raccolta ed il trattamento delle
batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi). - 1. Al fine di
razionalizzare ed organizzare la gestione delle batterie al piombo esauste e
dei rifiuti piombosi, tutte le imprese di cui all'art. 9-quinquies del
decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 novembre 1988, n. 475, come modificato dal comma 15 del presente
articolo, aderiscono al consorzio di cui al medesimo art. 9-quinquies che
adotta sistemi di gestione conformi ai principi di cui all'art. 237.
2. il Consorzio di cui al comma 1, gia' riconosciuto dalla previgente
normativa, ha personalita' giuridica di diritto privato senza scopo di lucro
e adegua il proprio statuto in conformita' allo schema tipo approvato dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con il Ministro dello sviluppo economico,entro 120 giorni dalla
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e ai principi contenuti nel presente
decreto ed in particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed
economicita', nonche' di libera concorrenza nelle attivita' di settore. Nei
consigli di amministrazione del consorzio il numero dei consiglieri di
amministrazione in rappresentanza dei raccoglitori e dei riciclatori dei
rifiuti deve essere uguale a quello dei consiglieri di amministrazione in
rappresentanza dei produttori. Lo statuto adottato dal consorzio e'
trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, che lo approva di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, salvo motivate osservazioni cui il consorzio e' tenuto
ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. Qualora il consorzio non
ottemperi nei termini prescritti, le modifiche allo statuto sono apportate
con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico; Il decreto
ministeriale di approvazione dello statuto del consorzio epubblicato nella
Gazzetta Ufficiale.
3. All'art. 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988 n. 397
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, il comma 6-bis,
e' sostituito dal presente: Tutti i soggetti che effettuano attivita' di
gestione del rifiuto di batterie al piombo esauste e di rifiuti piombosi,
devono trasmettere contestualmente al Consorzio copia della comunicazione di
cui all'art. 189, per la sola parte inerente i rifiuti di batterie esauste e
di rifiuti piombosi. Alla violazione dell'obbligo si applicano le medesime
sanzioni previste per la mancata comunicazione di cui al citato art. 189
comma 3.
4. (Soppresso).
5. (Soppresso).
6. (Soppresso).
7. (Soppresso).
8. I soggetti giuridici appartenenti alle categorie di cui al comma 15 che
vengano costituiti o inizino comunque una delle attivita' proprie delle
categorie medesime successivamente all'entrata in vigore della parte quarta
del presente decreto aderiscono al Consorzio di cui al comma 1 entro
sessanta giorni dalla data di costituzione o di inizio della propria
attivita'.
9. Decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del decreto ministeriale di approvazione dello statuto di cui al
comma 2, chiunque detiene batterie al piombo esauste o rifiuti piombosi e'
obbligato al loro conferimento al Consorzio, direttamente o mediante
consegna a soggetti incaricati del consorzio o autorizzati, in base alla
normativa vigente, a esercitare le attivita' di gestione di tali rifiuti,
fermo restando quanto previsto al comma 3. L'obbligo di conferimento non
esclude la facolta' per il detentore di cedere le batterie esauste ed i
rifiuti piombosi ad imprese di altro Stato membro della Comunita' europea.
10. All'art. 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, il comma
7 e' sostituito dal seguente: «Al fine di assicurare al consorzio i mezzi
finanziari per lo svolgimento dei propri compiti e' istituito un contributo
ambientale sulla vendita delle batterie in relazione al contenuto a peso di
piombo da applicarsi da parte di tutti i produttori e gli importatori che
immettono le batterie al piombo nel mercato italiano, con diritto di rivalsa
sugli acquirenti in tutte le successive fasi della commercializzazione. I
produttori e gli importatori versano direttamente al consorzio i proventi
del contributo ambientale.».
11. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di
concerto con il Ministro delle attivita' produttive, sono determinati: il
contributo ambientale di cui al comma 10, la percentuale dei costi da
coprirsi con l'applicazione di tale contributo ambientale.
12. Chiunque, in ragione della propria attivita' ed in attesa del
conferimento ai sensi del comma 9, detenga batterie esauste e' obbligato a
stoccare le batterie stesse in apposito contenitore conforme alle
disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.
13. Il consorzio di cui al comma 1 trasmette annualmente al Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio ed al Ministro delle attivita'
produttive i bilanci preventivo e consuntivo entro sessanta giorni dalla
loro approvazione; inoltre, entro il 31 maggio di ogni anno, tali soggetti
presentano agli stessi Ministri una relazione tecnica sull'attivita'
complessiva sviluppata dagli stessi e dai loro singoli aderenti nell'anno
solare precedente.
14. Al comma 2 dell'art. 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n.
397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e'
aggiunta la seguente lettera: "d-bis) promuovere la sensibilizzazione
dell'opinione pubblica e dei consumatori sulle tematiche della raccolta e
dell'eliminazione delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi".
15. Il comma 3 dell'art. 9-quinquies, del decreto-legge 9 settembre 1988, n.
397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e'
sostituito dal seguente:
"Al Consorzio, che e' dotato di personalita' giuridica di diritto privato
senza scopo di lucro, partecipano:
a) le imprese che effettuano il riciclo delle batterie al piombo esauste e
dei rifiuti piombosi mediante la produzione di piombo secondario raffinato
od in lega;
b) le imprese che svolgono attivita' di fabbricazione oppure di importazione
di batterie al piombo;
c) le imprese che effettuano la raccolta delle batterie al piombo esauste e
dei rifiuti piombosi;
d) le imprese che effettuano la sostituzione e la vendita delle batterie al
piombo.".
16. Dopo il comma 3, dell'art. 9-quinquies, del decreto-legge 9 settembre
1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n.
475, e' inserito il seguente:
"3-bis. Nell'ambito di ciascuna categoria, le quote di partecipazione da
attribuire ai singoli soci sono determinate come segue:
a) per le imprese di riciclo di cui alla lettera a) del comma 3 sono
determinate in base al rapporto fra la capacita' produttiva di piombo
secondario del singolo soggetto consorziato e quella complessiva di tutti i
consorziati appartenenti alla stessa categoria;
b) per le imprese che svolgono attivita' di fabbricazione, oppure
d'importazione delle batterie al piombo di cui alla lettera b) del comma 3,
sono determinate sulla base del contributo ambientale versato al netto dei
rimborsi;
c) le quote di partecipazione delle imprese e loro associazioni di cui alle
lettere c) e d) del comma 3 del presente art. sono attribuite alle
associazioni nazionali dei raccoglitori di batterie al piombo esauste, in
proporzione ai quantitativi conferiti al Consorzio dai rispettivi associati,
e alle associazioni dell'artigianato che installano le batterie di
avviamento al piombo.".
17. (Soppresso).
18. Per il raggiungimento degli obiettivi pluriennali di recupero e
riciclaggio, gli eventuali avanzi di gestione accantonati dal Consorzio
nelle riserve costituenti il patrimonio netto non concorrono alla formazione
del reddito, a condizione che sia rispettato il divieto di distribuzione,
sotto qualsiasi forma, ai consorziati di tali avanzi e riserve, anche in
caso di scioglimento del consorzio medesimo.».
- Si riporta il testo dell'art. 236 del citato decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, come modificato dal presente decreto:
«Art. 236 (Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli
oli minerali usati). - 1. Al fine di razionalizzare e organizzare la
gestione degli oli minerali usati, da avviare obbligatoriamente alla
rigenerazione tesa alla produzione di oli base, le imprese di cui al comma
4, sono tenute a partecipare all'assolvimento dei compiti previsti al comma
12 tramite adesione al consorzio di cui all'art. 11 del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 95. I consorzi adottano sistemi di gestione conformi ai
principi di cui all'art. 237.
2. Il consorzio di cui al comma 1, gia' riconosciuto dalla previgente
normativa, ha personalita' giuridica di diritto privato senza scopo di lucro
e adegua il proprio statuto in conformita' allo schema tipo approvato dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con il Ministro dello sviluppo economico,entro centoventi giorni dalla
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e ai principi contenuti nel presente
decreto ed in particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed
economicita', nonche' di libera concorrenza nelle attivita' di settore. Nei
consigli di amministrazione del consorzio il numero dei consiglieri di
amministrazione in rappresentanza dei raccoglitori e dei riciclatori dei
rifiuti deve essere uguale a quello dei consiglieri di amministrazione in
rappresentanza dei produttori. Lo statuto adottato dal consorzio e'
trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, che lo approva di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, salvo motivate osservazioni cui il consorzio e' tenuto
ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. Qualora il consorzio non
ottemperi nei termini prescritti, le modifiche allo statuto sono apportate
con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico; Il decreto
ministeriale di approvazione dello statuto del consorzio e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale.
3. Le imprese che eliminano gli oli minerali usati tramite co-combustione e
all'uopo debitamente autorizzate e gli altri consorzi di cui al presente
art. sono tenute a fornire al Consorzio di cui all'art. 11 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, i dati tecnici di cui al comma 12,
lettera h), affinche' tale consorzio comunichi annualmente tutti i dati
raccolti su base nazionale ai Ministeri che esercitano il controllo,
corredati da una relazione illustrativa. Alla violazione dell'obbligo si
applicano le sanzioni di cui all'art. 258 per la mancata comunicazione di
cui all'art. 189, comma 3.
4. Ai Consorzi partecipano in forma paritetica tutte le imprese che:
a) le imprese che producono, importano o mettono in commercio oli base
vergini;
b) le imprese che producono oli base mediante un processo di rigenerazione;
c) le imprese che effettuano il recupero e la raccolta degli oli usati;
d) le imprese che effettuano la sostituzione e la vendita degli oli
lubrificanti.
5. Le quote di partecipazione al consorzio sono ripartite fra le categorie
di imprese di cui al comma 4 e nell'ambito di ciascuna di esse sono
attribuite in proporzione delle quantita' di lubrificanti prodotti,
commercializzati, rigenerati o recuperati.
6. Le deliberazioni degli organi dei Consorzi, adottate in relazione alle
finalita' della parte quarta del presente decreto ed a norma dello statuto,
sono vincolanti per tutti i consorziati.
7. I consorzi determinano annualmente, con riferimento ai costi sopportati
nell'anno al netto dei ricavi per l'assolvimento degli obblighi di cui al
presente articolo, il contributo per chilogrammo dell'olio lubrificante che
sara' messo a consumo nell'anno successivo. Ai fini della parte quarta del
presente decreto si considerano immessi al consumo gli oli lubrificanti di
base e finiti all'atto del pagamento dell'imposta di consumo.
8. Le imprese partecipanti sono tenute a versare al consorzio i contributi
dovuti da ciascuna di esse secondo le modalita' ed i termini fissati ai
sensi del comma 9.
9. Le modalita' e i termini di accertamento, riscossione e versamento dei
contributi di cui al comma 8, sono stabiliti con decreto del Ministro della
economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della
tutela del territorio e delle attivita' produttive, da pubblicarsi nella
Gazzetta Ufficiale entro un mese dall'approvazione dello statuto del
consorzio.
10. I consorzi di cui al comma 1 trasmettono annualmente al Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio ed al Ministro delle attivita'
produttive i bilanci preventivo e consuntivo entro sessanta giorni dalla
loro approvazione. I Consorzi di cui al comma 1, entro il 31 maggio di ogni
anno, presentano al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed
al Ministro delle attivita' produttive una relazione tecnica sull'attivita'
complessiva sviluppata dagli stessi e dai loro singoli aderenti nell'anno
solare precedente.
11. Lo statuto di cui al comma 2, prevede, in particolare, gli organi dei
consorzi e le relative modalita' di nomina.
12. I consorzi svolgono per tutto il territorio nazionale i seguenti
compiti:
a) promuovere la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle tematiche
della raccolta;
b) assicurare ed incentivare la raccolta degli oli usati ritirandoli dai
detentori e dalle imprese autorizzate;
c) espletare direttamente la attivita' di raccolta degli oli usati dai
detentori che ne facciano richiesta nelle aree in cui la raccolta risulti
difficoltosa o economicamente svantaggiosa;
d) selezionare gli oli usati raccolti ai fini della loro corretta
eliminazione tramite rigenerazione, combustione o smaltimento;
e) cedere gli oli usati raccolti:
1) in via prioritaria, alla rigenerazione tesa alla produzione di oli base;
2) in caso ostino effettivi vincoli di carattere tecnico economico e
organizzativo, alla combustione o coincenerimento;
3) in difetto dei requisiti per l'avvio agli usi di cui ai numeri
precedenti, allo smaltimento tramite incenerimento o deposito permanente;
f) perseguire ed incentivare lo studio, la sperimentazione e la
realizzazione di nuovi processi di trattamento e di impiego alternativi;
g) operare nel rispetto dei principi di concorrenza, di libera circolazione
dei beni, di economicita' della gestione, nonche' della tutela della salute
e dell'ambiente da ogni inquinamento dell'aria, delle acque del suolo;
h) annotare ed elaborare tutti i dati tecnici relativi alla raccolta ed
eliminazione degli oli usati e comunicarli annualmente al Consorzio di cui
all'art. 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, affinche' tale
Consorzio li trasmetta ai Ministeri che esercitano il controllo, corredati
da una relazione illustrativa;
i) garantire ai rigeneratori, nei limiti degli oli usati rigenerabili
raccolti e della produzione dell'impianto, i quantitativi di oli usati
richiesti a prezzo equo e, comunque, non superiore al costo diretto della
raccolta;
l) assicurare lo smaltimento degli oli usati nel caso non sia possibile o
economicamente conveniente il recupero, nel rispetto delle disposizioni
contro l'inquinamento.
13. I consorzi possono svolgere le proprie funzioni sia direttamente che
tramite mandati conferiti ad imprese per determinati e limitati settori di
attivita' o determinate aree territoriali. L'attivita' dei mandatari e'
svolta sotto la direzione e la responsabilita' dei consorzi stessi.
14. I soggetti giuridici appartenenti alle categorie di cui al comma 4 che
vengano costituiti o inizino comunque una delle attivita' proprie delle
categorie medesime successivamente all'entrata in vigore della parte quarta
del presente decreto aderiscono ad uno dei Consorzi di cui al comma 1, entro
sessanta giorni dalla data di costituzione o di inizio della propria
attivita'.
15. Decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del decreto di approvazione dello statuto di cui al comma 2,
chiunque detiene oli minerali esausti e' obbligato al loro conferimento ai
Consorzi di cui al comma 1, direttamente o mediante consegna a soggetti
incaricati del consorzio o autorizzati, in base alla normativa vigente, a
esercitare le attivita' di gestione di tali rifiuti. L'obbligo di
conferimento non esclude la facolta' per il detentore di cedere gli oli
minerali esausti ad imprese di altro Stato membro della Comunita' europea.
16. Per il raggiungimento degli obiettivi pluriennali di recupero e
riciclaggio, gli eventuali avanzi di gestione accantonati dai consorzi di
cui al comma 1 nelle riserve costituenti il patrimonio netto non concorrono
alla formazione del reddito, a condizione che sia rispettato il divieto di
distribuzione, sotto qualsiasi forma, ai consorziati di tali avanzi e
riserve, anche in caso di scioglimento dei consorzi medesimi.».
- Si riporta il testo dell'art. 214 del citato decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, come modificato dal presente decreto:
«Art. 214 (Determinazione delle attivita' e delle caratteristiche dei
rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate). - 1. Le procedure
semplificate di cui al presente Capo devono garantire in ogni caso un
elevato livello di protezione ambientale e controlli efficaci ai sensi e nel
rispetto di quanto disposto dall'art. 178, comma 2.
2. Con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela dei territorio di
concerto con i Ministri delle attivita' produttive, della salute e, per i
rifiuti agricoli e le attivita' che danno vita ai fertilizzanti, con il
Ministro delle politiche agricole e forestali, sono adottate per ciascun
tipo di attivita' le norme, che fissano i tipi e le quantita' di rifiuti, e
le condizioni in base alle quali le attivita' di smaltimento di rifiuti non
pericolosi effettuate dai produttori nei luoghi di produzione degli stessi e
le attivita' di recupero di cui all'Allegato C alla parte quarta del
presente decreto sono sottoposte alle procedure semplificate di cui agli
articoli 215 e 216. Con la medesima procedura si provvede all'aggiornamento
delle predette norme tecniche e condizioni.
3. (Soppresso).
4. Le norme e le condizioni di cui al comma 2 e le procedure semplificate
devono garantire che i tipi o le quantita' di rifiuti ed i procedimenti e
metodi di smaltimento o di recupero siano tali da non costituire un pericolo
per la salute dell'uomo e da non recare pregiudizio all'ambiente. In
particolare, ferma restando la disciplina del decreto legislativo 11 maggio
2005, n. 133, per accedere alle procedure semplificate, le attivita' di
trattamento termico e di recupero energetico devono, inoltre, rispettare le
seguenti condizioni:
a) siano utilizzati combustibili da rifiuti urbani oppure rifiuti speciali
individuati per frazioni omogenee;
b) i limiti di emissione non siano inferiori a quelli stabiliti per gli
impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti dalla normativa
vigente, con particolare riferimento al decreto legislativo 11 maggio 2005,
n. 133;
c) sia garantita la produzione di una quota minima di trasformazione del
potere calorifico dei rifiuti in energia utile calcolata su base annuale;
d) siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni
specifiche di cui agli articoli 215, comma 2, e 216, commi 1, 2 e 3,
5. Sino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2 relativamente alle
attivita' di recupero continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai
decreti del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998 e 12 giugno 2002, n. 161.
6. La emanazione delle norme e delle condizioni di cui al comma 2 deve
riguardare, in primo luogo, i rifiuti indicati nella lista verde di cui
all'Allegato II del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259.
7. Per la tenuta dei registri di cui agli articoli 215, comma 3, e 216,
comma 3, e per l'effettuazione dei controlli periodici, l'interessato e'
tenuto a versare alla Sezione regionale dell'Albo il diritto di iscrizione
annuale di cui all'art. 212, comma 26.
8. La costruzione di impianti che recuperano rifiuti nel rispetto delle
condizioni, delle prescrizioni e delle norme tecniche di cui ai commi 2 e 3
e' disciplinata dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di
qualita' dell'aria e di inquinamento atmosferico da impianti industriali.
L'autorizzazione all'esercizio nei predetti impianti di operazioni di
recupero di rifiuti non individuati ai sensi del presente art. resta
comunque sottoposta alle disposizioni di cui agli articoli 208, 209, 210 e
211.
9. Alle denunce, alle comunicazioni e alle domande disciplinate dal presente
Capo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle
attivita' private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della
legge 7 agosto 1990, n. 241. Si applicano, altresi', le disposizioni di cui
all'art. 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241. A condizione che siano
rispettate le condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche
adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 216, l'esercizio delle
operazioni di recupero dei rifiuti possono essere intraprese decorsi novanta
giorni dalla comunicazione di inizio di attivita' alla provincia.».
- Si riporta il testo dell'art. 215 del citato decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, come modificato dal presente decreto:
«Art. 215 (Autosmaltimento). - 1. A condizione che siano rispettate le norme
tecniche e le prescrizioni specifiche di cui all'art. 214, commi 1, 2 e 3,
le attivita' di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate nel luogo
di produzione dei rifiuti stessi possono essere intraprese decorsi novanta
giorni dalla comunicazione di inizio di attivita' alla provincia
territorialmente competente, entro dieci giorni dal ricevimento della
comunicazione stessa.
2. Le norme tecniche di cui al comma 1 prevedono in particolare:
a) il tipo, la quantita' e le caratteristiche dei rifiuti da smaltire;
b) il ciclo di provenienza dei rifiuti;
c) le condizioni per la realizzazione e l'esercizio degli impianti;
d) le caratteristiche dell'impianto di smaltimento;
e) la qualita' delle emissioni e degli scarichi idrici nell'ambiente.
3. La provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la
comunicazione di inizio di attivita' ed entro il termine di cui al comma 1
verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti.
A tal fine, alla comunicazione di inizio di attivita', a firma del legale
rappresentante dell'impresa, e' allegata una relazione dalla quale deve
risultare:
a) il rispetto delle condizioni e delle norme tecniche specifiche di cui al
comma 1;
b) il rispetto delle norme tecniche di sicurezza e delle procedure
autorizzative previste dalla normativa vigente.
4. La provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e
delle condizioni di cui al comma 1, dispone con provvedimento motivato il
divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attivita', salvo che
l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta
attivita' ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni
stabiliti dall'amministrazione.
5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni cinque anni
e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle operazioni di
autosmaltimento.
6. Restano sottoposte alle disposizioni di cui agli articoli 208, 209, 210 e
211 le attivita' di autosmaltimento di rifiuti pericolosi e la discarica di
rifiuti.».
- Si riporta il testo dell'art. 216 del citato decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, come modificato dal presente decreto:
«Art. 216 (Operazioni di recupero). - 1. A condizione che siano rispettate
le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui all'art. 214, commi 1,
2 e 3, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti puo' essere
intrapreso decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attivita'
alla provincia territorialmente competente, entro dieci giorni dal
ricevimento della comunicazione stessa. Nelle ipotesi di rifiuti elettrici
ed elettronici di cui all'art. 227, comma 1, lettera a), di veicoli fuori
uso di cui all'art. 227, comma 1, lettera c), e di impianti di
coincenerimento, l'avvio delle attivita' e' subordinato all'effettuazione di
una visita preventiva, da parte della provincia competente per territorio,
da effettuarsi entro sessanta giorni dalla presentazione della predetta
comunicazione.
2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma 1, in relazione a
ciascun tipo di attivita', prevedono in particolare:
a) per i rifiuti non pericolosi:
1) le quantita' massime impiegabili;
2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti utilizzabili
nonche' le condizioni specifiche alle quali le attivita' medesime sono
sottoposte alla disciplina prevista dal presente articolo;
3) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione ai tipi o
alle quantita' dei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano
recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti
o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
b) per i rifiuti pericolosi:
1) le quantita' massime impiegabili;
2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti;
3) le condizioni specifiche riferite ai valori limite di sostanze pericolose
contenute nei rifiuti, ai valori limite di emissione per ogni tipo di
rifiuto ed al tipo di attivita' e di impianto utilizzato, anche in relazione
alle altre emissioni presenti in sito;
4) gli altri requisiti necessari per effettuare forme diverse di recupero;
5) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione al tipo ed
alle quantita' di sostanze pericolose contenute nei rifiuti ed ai metodi di
recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la salute
dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare
pregiudizio all'ambiente.
3. La provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la
comunicazione di inizio di attivita' e, entro il termine di cui al comma 1,
verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti.
A tal fine, alla comunicazione di inizio di attivita', a firma del legale
rappresentante dell'impresa, e' allegata una relazione dalla quale risulti:
a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche di cui al
comma 1;
b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei
rifiuti;
c) le attivita' di recupero che si intendono svolgere;
d) lo stabilimento, la capacita' di recupero e il ciclo di trattamento o di
combustione nel quale i rifiuti stessi sono destinati ad essere recuperati,
nonche' l'utilizzo di eventuali impianti mobili;
e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di
recupero.
4. La provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e
delle condizioni di cui al comma 1, dispone, con provvedimento motivato, il
divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attivita', salvo che
l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta
attivita' ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni
stabiliti dall'amministrazione.
5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni cinque anni
e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero.
6. La procedura semplificata di cui al presente art. sostituisce,
limitatamente alle variazioni qualitative e quantitative delle emissioni
determinate dai rifiuti individuati dalle norme tecniche di cui al comma 1
che gia' fissano i limiti di emissione in relazione alle attivita' di
recupero degli stessi, l'autorizzazione di cui all'art. 269 in caso di
modifica sostanziale dell'impianto,
7. Le disposizioni semplificate del presente art. non si applicano alle
attivita' di recupero dei rifiuti urbani, ad eccezione:
a) delle attivita' per il riciclaggio e per il recupero di materia prima
secondaria e di produzione di compost di qualita' dai rifiuti provenienti da
raccolta differenziata;
b) delle attivita' di trattamento dei rifiuti urbani per ottenere
combustibile da rifiuto effettuate nel rispetto delle norme tecniche di cui
al comma 1.
8. Fermo restando il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera di cui
all'art. 214, comma 4, lettera b), e dei limiti delle altre emissioni
inquinanti stabilite da disposizioni vigenti e fatta salva l'osservanza
degli altri vincoli a tutela dei profili sanitari e ambientali, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del
presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, determina modalita',
condizioni e misure relative alla concessione di incentivi finanziari
previsti da disposizioni legislative vigenti a favore dell'utilizzazione dei
rifiuti in via prioritaria in operazioni di riciclaggio e di recupero per
ottenere materie, sostanze, oggetti, nonche' come combustibile per produrre
energia elettrica, tenuto anche conto del prevalente interesse pubblico al
recupero energetico nelle centrali elettriche di rifiuti urbani sottoposti a
preventive operazioni di trattamento finalizzate alla produzione di
combustibile da rifiuti e nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva
2001/77/CE del 27 settembre 2001 e dal relativo decreto legislativo di
attuazione 29 dicembre 2003, n. 387.
9. (Soppresso).
10. (Soppresso).
11 Alle attivita' di cui al presente art. si applicano integralmente le
norme ordinarie per il recupero e lo smaltimento qualora i rifiuti non
vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo al recupero.
12. Le condizioni e le norme tecniche relative ai rifiuti pericolosi di cui
al comma 1 sono comunicate alla Commissione dell'Unione europea tre mesi
prima della loro entrata in vigore.
13. Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti pericolosi individuati ai
sensi del presente art. sono sottoposte alle procedure semplificate di
comunicazione di inizio di attivita' solo se effettuate presso l'impianto
dove avvengono le operazioni di riciclaggio e di recupero previste ai punti
da R1 a R9 dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto.
14. Fatto salvo quanto previsto dal comma 13, le norme tecniche di cui ai
commi 1, 2 e 3 stabiliscono le caratteristiche impiantistiche dei centri di
messa in riserva di rifiuti non pericolosi non localizzati presso gli
impianti dove sono effettuate le operazioni di riciclaggio e di recupero
individuate ai punti da R1 a R9 dell'Allegato C alla parte quarta del
presente decreto, nonche' le modalita' di stoccaggio e i termini massimi
entro i quali i rifiuti devono essere avviati alle predette operazioni.
15. Le comunicazioni effettuate alla data di entrata in vigore del presente
decreto alle sezioni regionali dell'Albo sono trasmesse, a cura delle
Sezioni medesime, alla provincia territorialmente competente.».
- Si riporta il testo dell'art. 229 del citato decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, come modificato dal presente decreto:
«Art. 229 (Combustibile da rifiuti e combustibile da rifiuti di qualita'
elevata - cdr e cdr-q). - 1. Ai sensi e per gli effetti della parte quarta
del presente decreto, il combustibile da rifiuti (Cdr), di seguito Cdr, e il
combustibile da rifiuti di qualita' elevata (CDR -Q) di seguito CDR-Q, come
definito dall'art. 183, comma 1, lettera s), sono classificati come rifiuto
speciale.
2. (Soppresso).
3. La produzione del CDR e del CDR-Q deve avvenire nel rispetto della
gerarchia del trattamento dei rifiuti e rimane comunque subordinata al
rilascio delle autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio dell'impianto
previste dalla parte quarta del presente decreto. Nella produzione del CDR e
del CDR-Q e' ammesso per una percentuale massima del cinquanta per cento in
peso l'impiego di rifiuti speciali non pericolosi. Per la produzione e
l'impiego del CDR e' ammesso il ricorso alle procedure semplificate di cui
agli articoli 214 e 216.
4. Ai fini della costruzione e dell'esercizio degli impianti di
incenerimento o coincenerimento che utilizzano il CDR si applicano le
specifiche disposizioni, comunitarie e nazionali, in materia di
autorizzazione integrata ambientale e di incenerimento dei rifiuti. Per la
costruzione e per l'esercizio degli impianti di produzione di energia
elettrica e per i cementifici che utilizzano CDR-Q si applica la specifica
normativa di settore.
5. (Soppresso).
6. (Soppresso).».
- Si riporta il testo del comma 5, dell'art. 258 del citato decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente decreto:
«5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o
inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di
carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e
nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire
le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si
applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o
inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni
dovute per legge, nonche' nei casi di mancato invio alle autorita'
competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'art. 190,
comma 1, o del formulario di cui all'art. 193.».
- Si riporta l'Allegato C al Titolo V della parte quarta del citato decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente decreto:
«Allegato C
Operazioni di recupero
N.B. Il presente allegato intende elencare le operazioni di recupero come
avvengono nella pratica. I rifiuti devono essere recuperati senza pericolo
per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano
recare pregiudizio all'ambiente:
R1 Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per
produrre energia;
R2 Rigenerazione/recupero di solventi;
R3 Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi
(comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche;
R4 Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici;
R5 Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche;
R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi;
R7 Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti;
R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori;
R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli;
R10 Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia;
R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1
a R10;
R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1
a R11;
R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni
indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della
raccolta, nel luogo in cui sono prodotti;
R14 (soppressa).».
- Si riporta l'Allegato 1 al Titolo V della parte quarta del citato decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente decreto:
«Allegato 1
CRITERI GENERALI PER L'ANALISI DI RISCHIO SANITARIO AMBIENTALE
SITO-SPECIFICA
Premessa.
Il presente allegato definisce gli elementi necessari per la redazione
dell'analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica (nel seguito
analisi di rischio), da utilizzarsi per la definizione degli obiettivi di
bonifica. L'analisi di rischio si puo' applicare prima, durante e dopo le
operazioni di bonifica o messa in sicurezza.
L'articolato normativo fa riferimento a due criteri-soglia di intervento: il
primo (CSC) da considerarsi valore di attenzione, superato il quale occorre
svolgere una caratterizzazione ed il secondo (CSR) che identifica i livelli
di contaminazione residua accettabili, calcolati mediante analisi di
rischio, sui quali impostare gli interventi di messa in sicurezza e/o di
bonifica.
Il presente allegato definisce i criteri minimi da applicare nella procedura
di analisi di rischio inversa che verra' utilizzata per il calcolo delle
CSR, cioe' per definire in modo rigoroso e cautelativo per l'ambiente gli
obiettivi di bonifica aderenti alla realta' del sito, che rispettino i
criteri di accettabilita' del rischio cancerogeno e dell'indice di rischio
assunti nei punti di conformita' prescelti.
Concetti e principi base.
Nell'applicazione dell'analisi di rischio dei siti contaminati ed ai fini di
una interpretazione corretta dei risultati finali occorre tenere conto dei
seguenti concetti:
la grandezza rischio, in tutte le sue diverse accezioni, ha costantemente al
suo interno componenti probabilistiche. Nella sua applicazione per definire
gli obiettivi di risanamento e' importante sottolineare che la probabilita'
non e' legata all'evento di contaminazione (gia' avvenuto), quanto alla
natura probabilistica degli effetti nocivi che la contaminazione, o meglio
l'esposizione ad un certo contaminante, puo' avere sui ricettori finali.
Ai fini di una piena accettazione dei risultati dovra' essere posta una
particolare cura nella scelta dei parametri da utilizzare nei calcoli,
scelta che dovra' rispondere sia a criteri di conservativita', il principio
della cautela e' intrinseco alla procedura di analisi di rischio, che a
quelli di sito-specificita' ricavabili dalle indagini di caratterizzazione
svolte.
L'individuazione e l'analisi dei potenziali percorsi di esposizione e dei
bersagli e la definizione degli obiettivi di bonifica, in coerenza con gli
orientamenti strategici piu' recenti, devono tenere presente la destinazione
d'uso del sito prevista dagli strumenti di programmazione territoriale.
Componenti dell'analisi di rischio da parametrizzare.
Sulla base della struttura del processo decisionale di «analisi di rischio»,
indipendentemente dal tipo di metodologia impiegata, dovranno essere
parametrizzate le seguenti componenti: contaminanti indice, sorgenti, vie e
modalita' di esposizione, ricettori finali.
Di seguito si presentano gli indirizzi necessari per la loro definizione ai
fini dei calcoli.
Contaminanti indice.
Particolare attenzione dovra' essere posta nella scelta delle sostanze di
interesse (contaminanti indice) da sottoporre ai calcoli di analisi di
rischio.
La scelta dei contaminanti indice, desunti dai risultati della
caratterizzazione, deve tener conto dei seguenti fattori:
* Superamento della o delle CSC, ovvero dei valori di fondo naturali.
* Livelli di tossicita'.
* Grado di mobilita' e persistenza nelle varie matrici ambientali
* Correlabilita' ad attivita' svolta nel sito
* Frequenza dei valori superiori al CSC.
Sorgenti
Le indagini di caratterizzazione dovranno portare alla valutazione della
geometria della sorgente: tale valutazione dovra' necessariamente tenere
conto delle dimensioni globali del sito, in modo da procedere,
eventualmente, ad una suddivisione in aree omogenee sia per le
caratteristiche idrogeologiche che per la presenza di sostanze contaminanti,
da sottoporre individualmente ai calcoli di analisi di rischio.
In generale l'esecuzione dell'analisi di rischio richiede l'individuazione
di valori di concentrazione dei contaminanti rappresentativi in
corrispondenza di ogni sorgente di contaminazione (suolo superficiale, suolo
profondo, falda) secondo modalita' e criteri che si diversificano in
funzione del grado di approssimazione richiesto.
Tale valore verra' confrontato con quello ricavato dai calcoli di analisi di
rischio, per poter definire gli interventi necessari. Salvo che per le
contaminazioni puntuali (hot-spots), che verranno trattate in modo puntuale,
tali concentrazioni dovranno essere di norma stabilite su basi statistiche
(media aritmetica, media geometrica, UCL 95% del valore medio).
Le vie e le modalita' di esposizione
Le vie di esposizione sono quelle mediante le quali il potenziale bersaglio
entra in contatto con le sostanze inquinanti.
Si ha una esposizione diretta se la via di esposizione coincide con la
sorgente di contaminazione; si ha una esposizione indiretta nel caso in cui
il contatto del recettore con la sostanza inquinante avviene a seguito della
migrazione dello stesso e quindi avviene ad una certa distanza dalla
sorgente.
Le vie di esposizione per le quali occorre definire i parametri da
introdurre nei calcoli sono le seguenti:
- Suolo superficiale (compreso fra piano campagna e 1 metro di profondita).
- Suolo profondo (compreso fra la base del precedente e la massima
profondita' indagata).
- Aria outdoor (porzione di ambiente aperto, aeriforme, dove si possono
avere evaporazioni di sostanze inquinanti provenienti dai livelli piu'
superficiali).
- Aria indoor (porzione di ambiente aeriforme confinata in ambienti chiusi.
- Acqua sotterranea (falda superficiale e/o profonda).
Le modalita' di esposizione attraverso le quali puo' avvenire il contatto
tra l'inquinante ed il bersaglio variano in funzione delle vie di
esposizione sopra riportate e sono distinguibili in:
- ingestione di acqua potabile.
- ingestione di suolo.
- contatto dermico.
- inalazione di vapori e particolato.
I recettori o bersagli della contaminazione Sono i recettori umani,
identificabili in residenti e/o lavoratori presenti nel sito (on-site) o
persone che vivono al di fuori del sito (off-site).
Di fondamentale importanza e' la scelta del punto di conformita'
(soprattutto quello per le acque sotterranee) e del livello di rischio
accettabile sia per le sostanze cancerogene che non-cancerogene;
- punto di conformita' per le acque sotterranee.
Il punto di conformita' per le acque sotterranee rappresenta il punto a
valle idrogeologico della sorgente al quale deve essere garantito il
ripristino dello stato originale (ecologico, chimico e/o quantitativo) del
corpo idrico sotterraneo, onde consentire tutti i suoi usi potenziali,
secondo quanto previsto nella parte terza (in particolare art. 76) e nella
parte sesta del presente decreto (in particolare art. 300).Pertanto in
attuazione del principio generale di precauzione, il punto di conformita'
deve essere di norma fissato non oltre i confini del sito contaminato
oggetto di bonifica e la relativa CSR per ciascun contaminante deve essere
fissata equivalente alle CSC di cui all'Allegato 5 della parte quarta del
presente decreto. Valori superiori possono essere ammissibili solo in caso
di fondo naturale piu' elevato o di modifiche allo stato originario dovute
all'inquinamento diffuso, ove accertati o validati dalla Autorita' pubblica
competente, o in caso di specifici minori obiettivi di qualita' per il corpo
idrico sotterraneo o per altri corpi idrici recettori, ove stabiliti e
indicati dall'Autorita' pubblica competente, comunque compatibilmente con
l'assenza di rischio igienico-sanitario per eventuali altri recettori a
valle. A monte idrogeologico del punto di conformita' cosi' determinato e
comunque limitatamente alle aree interne del sito in considerazione, la
concentrazione dei contaminanti puo' risultare maggiore della CSR cosi'
determinata, purche' compatibile con il rispetto della CSC al punto di
conformita' nonche' compatibile con l'analisi del rischio igienico sanitario
per ogni altro possibile recettore nell'area stessa;
- criteri di accettabilita' del rischio cancerogeno e dell'indice di
rischio.
Si propone 1x 10^«-6» come valore di rischio incrementale accettabile per la
singola sostanza cancerogena e 1x 10^«-5» come valore di rischio
incrementale accettabile cumulato per tutte le sostanze cancerogene, mentre
per le sostanze non cancerogene si applica il criterio del non superamento
della dose tollerabile o accettabile (ADI o TDI) definita per la sostanza
(Hazard Index complessivo "1).
Procedure di calcolo e stima del rischio.
Le procedure di calcolo finalizzate alla caratterizzazione quantitativa del
rischio, data l'importanza della definizione dei livelli di bonifica (CSR),
dovranno essere condotte mediante l'utilizzo di metodologie quale ad esempio
ASTM PS 104, di comprovata validita' sia dal punto di vista delle basi
scientifiche che supportano gli algoritmi di calcolo, che della
riproducibilita' dei risultati.
Procedura di validazione.
Al fine di consentire la validazione dei risultati ottenuti da parte degli
enti di controllo e' necessario avere la piena rintracciabilita' dei dati di
input con relative fonti e dei criteri utilizzati per i calcoli.
Gli elementi piu' importanti sono di seguito riportati:
* Criteri di scelta dei contaminanti indice.
* Modello concettuale del sito alla luce dei risultati delle indagini di
caratterizzazione con percorsi di esposizione e punti di conformita'.
* Procedure di calcolo utilizzate.
* Fonti utilizzate per la determinazione dei parametri di input degli
algoritmi di calcolo.».
- Si riporta il testo del comma 4, dell'art. 242, del citato decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente decreto:
«4. Sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito e'
applicata la procedura di analisi del rischio sito specifica per la
determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR). I criteri per
l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono stabiliti con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute entro il
30 giugno 2008. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, i criteri
per l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono riportati
nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto. Entro sei mesi
dall'approvazione del piano di caratterizzazione, il soggetto responsabile
presenta alla regione i risultati dell'analisi di rischio. La conferenza di
servizi convocata dalla regione, a seguito dell'istruttoria svolta in
contraddittorio con il soggetto responsabile, cui e' dato un preavviso di
almeno venti giorni, approva il documento di analisi di rischio entro i
sessanta giorni dalla ricezione dello stesso. Tale documento e' inviato ai
componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data
fissata per la conferenza e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera
di adozione fornisce una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle
opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza.».
- Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 264, del citato decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente decreto:
«Art. 264 (Abrogazione di norme). - 1. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della parte quarta del presente decreto restano o sono abrogati,
escluse le disposizioni di cui il presente decreto prevede l'ulteriore
vigenza:
a) la legge 20 marzo 1941, n. 366;
b) il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;
c) il decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, ad eccezione dell'art. 9 e dell'art.
9-quinquies come riformulato dal presente decreto. Al fine di assicurare che
non vi sia alcuna soluzione di continuita' nel passaggio dalla preesistente
normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, i
provvedimenti attuativi dell'art. 9-quinquies, del decreto-legge 9 settembre
1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n,
475, continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei
corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del
presente decreto;
d) il decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, ad eccezione degli articoli 1, 1-bis,
1-ter, 1-quater e 1-quinquies;
e) il decreto-legge 14 dicembre 1988, n. 527, convertito, con modificazioni,
dalla legge 10 febbraio 1988, n. 45;
f) l'art. 29-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
g) i commi 3, 4 e 5, secondo periodo, dell'art. 103 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285;
h) l'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto
1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 1994;
i) il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Al fine di assicurare che
non vi sia alcuna soluzione di continuita' nel passaggio dalla preesistente
normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, i
provvedimenti attuativi del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei
corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del
presente decreto;
l) l'art. 14 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni, dall'art. 14 della legge 8 agosto 2002, n. 178;
m) l'art. 9, comma 2-bis, della legge 21 novembre 2000, n. 342, ultimo
periodo, dalle parole: "i soggetti di cui all'art. 38, comma 3, lettera a)
sino alla parola: "CONAI";
n) (soppressa);
o) gli articoli 4, 5, 8, 12, 14 e 15 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 95. Restano valide ai fini della gestione degli oli usati, ino al
conseguimento o diniego di quelle richieste ai sensi del presente decreto e
per un periodo comunque non superiore ad un triennio dalla data della sua
entrata in vigore, tutte le autorizzazioni concesse, alla data di entrata in
vigore della parte quarta del presente decreto, ai sensi della normativa
vigente, ivi compresi il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, e il decreto 16 maggio 1996, n.
392, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 25 luglio 1996. Al fine
di assicurare che non vi sia soluzione di continuita' nel passaggio dalla
preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente
decreto, i provvedimenti attuativi dell'art. 11 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 95, continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in
vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte
quarta del presente decreto;
p) l'art. 19 della legge 23 marzo 2001, n. 93.».
- Si riporta il testo dell'art. 265, del citato decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, come modificato dal presente decreto:
«Art. 265 (Disposizioni transitorie). - 1. Le vigenti norme regolamentari e
tecniche che disciplinano la raccolta, il trasporto, il recupero e lo
smaltimento dei rifiuti restano in vigore sino all'adozione delle
corrispondenti specifiche norme adottate in attuazione della parte quarta
del presente decreto. Al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione
di continuita' nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista
dalla parte quarta del presente decreto, le pubbliche amministrazioni,
nell'esercizio delle rispettive competenze, adeguano la previgente normativa
di attuazione alla disciplina contenuta nella parte quarta del presente
decreto, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 264, comma 1, lettera
i). Ogni riferimento ai rifiuti tossici e nocivi continua ad intendersi
riferito ai rifiuti pericolosi.
2. In attesa delle specifiche norme regolamentari e tecniche in materia di
trasporto dei rifiuti, di cui all'art. 195, comma 2, lettera l), e fermo
restando quanto previsto dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 in
materia di rifiuti prodotti dalle navi e residui di arico, i rifiuti sono
assimilati alle merci per quanto concerne il regime normativo in materia di
trasporti via mare e la disciplina delle operazioni di carico, scarico,
trasbordo, deposito e maneggio in aree portuali. In particolare i rifiuti
pericolosi sono assimilati alle merci pericolose.
3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con
il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il
Ministro delle attivita' produttive, individua con apposito decreto le forme
di promozione e di incentivazione per la ricerca e per lo sviluppo di nuove
tecnologie di bonifica presso le universita', nonche' presso le imprese e i
loro consorzi.
4. Fatti salvi gli interventi realizzati alla data di entrata in vigore
della parte quarta del presente decreto, entro centottanta giorni da tale
data, puo' essere presentata all'autorita' competente adeguata relazione
tecnica al fine di rimodulare gli obiettivi di bonifica gia' autorizzati
sulla base dei criteri definiti dalla parte quarta del presente decreto.
L'autorita' competente esamina la documentazione e dispone le varianti al
progetto necessarie.
5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di
concerto con il Ministro delle attivita' produttive sono disciplinati
modalita', presupposti ed effetti economici per l'ipotesi in cui i soggetti
aderenti ai vigenti consorzi pongano in essere o aderiscano a nuovi consorzi
o a forme ad essi alternative, in conformita' agli schemi tipo di statuto
approvati dai medesimi Ministri, senza che da cio' derivino nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
6. Le aziende siderurgiche e metallurgiche operanti alla data di entrata in
vigore della parte quarta del presente decreto e sottoposte alla disciplina
di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, sono autorizzate in
via transitoria, previa presentazione della relativa domanda, e fino al
rilascio o al definitivo diniego dell'autorizzazione medesima, ad
utilizzare, impiegandoli nel proprio ciclo produttivo, i rottami ferrosi
individuati dal codice GA 430 dell'Allegato II (lista verde dei rifiuti) del
regolamento (CE) 1° febbraio 1993, n. 259 e i rottami non ferrosi
individuati da codici equivalenti del medesimo Allegato.
6-bis. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto
svolgono attivita' di recupero di rottami ferrosi e non ferrosi che erano da
considerarsi escluse dal campo di applicazione della parte quarta del
medesimo decreto n. 152 del 2006 possono proseguire le attivita' di gestione
in essere alle condizioni di cui alle disposizioni previgenti fino al
rilascio o al diniego delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento di
dette attivita' nel nuovo regime. Le relative istanze di autorizzazione o
iscrizione sono presentate entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.».
- Si riporta il testo del comma 7, dell'art. 266, del citato decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente decreto:
«7. Con successivo decreto, adottato dal Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei
trasporti, delle attivita' produttive e della salute, e' dettata la
disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure relative ai
materiali, ivi incluse le terre e le rocce da scavo, provenienti da cantieri
di piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri cubi di
materiale, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia.».
- L'Allegato 1, Suballegato 1, del decreto del Ministro dell'ambiente 5
febbraio 1998, recante «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti
alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 aprile 1998, n. 88, supplemento ordinario.
Art. 3.
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate svolgono le attivita' previste dal
presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili
a legislazione vigente.
3. All'attuazione delle disposizioni previste dagli articoli 161 e 206-bis
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, gli organismi interessati
fanno fronte con le modalita' di cui al comma 2.
4. Resta ferma l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 29 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248.
Note all'art. 3:
- L'art. 161 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' il
seguente:
«Art. 161 (Osservatorio sulle risorse idriche e sui rifiuti). - 1.
L'Autorita', per lo svolgimento dei propri compiti, si avvale di un
Osservatorio sui settori di propria competenza. L'Osservatorio svolge
funzioni di raccolta, elaborazione e restituzione di dati statistici e
conoscitivi formando una banca dati connessa con i sistemi informativi del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, delle Autorita' di bacino e dei
soggetti pubblici che detengono informazioni nel settore. In particolare,
l'Osservatorio raccoglie ed elabora dati inerenti:
a) al censimento dei partecipanti alle gare per l'affidamento dei servizi,
nonche' dei soggetti gestori relativamente ai dati dimensionali, tecnici e
finanziari di esercizio;
b) alle condizioni generali di contratto e convenzioni per l'esercizio dei
servizi;
c) ai modelli adottati di organizzazione, di gestione, di controllo e di
programmazione dei servizi e degli impianti;
d) ai livelli di qualita' dei servizi erogati;
e) alle tariffe applicate;
f) ai piani di investimento per l'ammodernamento degli impianti e lo
sviluppo dei servizi.
2. I gestori dei servizi idrici e di raccolta e smaltimento dei rifiuti
trasmettono ogni dodici mesi all'Osservatorio i dati e le informazioni di
cui al comma 1 e comunque tutti i dati che l'Osservatorio richieda loro in
qualsiasi momento.
3. Sulla base dei dati acquisiti, l'Osservatorio effettua, su richiesta
dell'Autorita', elaborazioni al fine, tra l'altro, di:
a) definire indici di produttivita' per la valutazione della economicita'
delle gestioni a fronte dei servizi resi;
b) individuare livelli tecnologici e modelli organizzativi ottimali dei
servizi;
c) definire parametri di valutazione per il controllo delle politiche
tariffarie praticate, anche a supporto degli organi decisionali in materia
di fissazione di tariffe e dei loro adeguamenti, verificando il rispetto dei
criteri fissati in materia dai competenti organi statali;
d) individuare situazioni di criticita' e di irregolarita' funzionale dei
servizi o di inosservanza delle prescrizioni normative vigenti in materia;
e) promuovere la sperimentazione e l'adozione di tecnologie innovative;
f) verificare la fattibilita' e la congruita' dei programmi di investimento
in relazione alle risorse finanziarie e alla politica tariffaria;
g) realizzare quadri conoscitivi di sintesi.
4. L'Osservatorio assicura l'accesso generalizzato, anche per via
informatica, ai dati raccolti e alle elaborazioni effettuate secondo
deliberazione dell'Autorita' e nel rispetto delle disposizioni generali.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione
pubblica, sono determinate, nel rispetto del principio dell'invarianza degli
oneri a carico della finanza pubblica, la dotazione organica
dell'Osservatorio, cui e' preposto un dirigente, e le spese di
funzionamento. Per l'espletamento dei propri compiti, l'Osservatorio, su
indicazione dell'Autorita', puo' avvalersi della consulenza di esperti nel
settore e stipulare convenzioni con enti pubblici di ricerca e con societa'
specializzate.».
- L'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante «Disposizioni
urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di
entrate e di contrasto all'evasione fiscale», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 4 luglio 2006, n. 153, e convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, e' il seguente:
«Art. 29 (Contenimento spesa per commissioni comitati ed altri organismi). -
1. Fermo restando il divieto previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, per organi collegiali e altri organismi,
anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette
amministrazioni, e' ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta
nell'anno 2005. Ai suddetti fini le amministrazioni adottano con
immediatezza, e comunque entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di
spesa. Tale riduzione si aggiunge a quella prevista dall'art. 1, comma 58,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
2. Per realizzare le finalita' di contenimento delle spese di cui al comma
1, per le amministrazioni statali si procede, entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, al riordino degli organismi,
anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture, con regolamenti
da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, per gli organismi previsti dalla legge o da regolamento e, per i
restanti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro
competente. I provvedimenti tengono conto dei seguenti criteri:
a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;
b) razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni
omogenee;
c) limitazione del numero delle strutture di supporto a quelle strettamente
indispensabili al funzionamento degli organismi;
d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi;
e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli organismi;
e-bis) indicazione di un termine di durata, non superiore a tre anni, con la
previsione che alla scadenza l'organismo e' da intendersi automaticamente
soppresso;
e-ter) previsione di una relazione di fine mandato sugli obiettivi
realizzati dagli organismi, da presentare all'amministrazione competente e
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta, prima della scadenza
del termine di durata degli organismi individuati dai provvedimenti previsti
dai commi 2 e 3, di concerto con l'amministrazione di settore competente, la
perdurante utilita' dell'organismo proponendo le conseguenti iniziative per
l'eventuale proroga della durata dello stesso.
3. Le amministrazioni non statali sono tenute a provvedere, entro lo stesso
termine e sulla base degli stessi criteri di cui al comma 2, con atti di
natura regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da sottoporre alla
verifica degli organi interni di controllo e all'approvazione
dell'amministrazione vigilante, ove prevista. Nelle more dell'adozione dei
predetti regolamenti le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del
limite di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.
4. Ferma restando la realizzazione degli obiettivi di risparmio di spesa di
cui al comma 1, gli organismi non individuati dai provvedimenti previsti dai
commi 2 e 3 entro il 15 maggio 2007 sono soppressi. A tale fine, i
regolamenti ed i decreti di cui al comma 2, nonche' gli atti di natura
regolamentare di cui al comma 3, devono essere trasmessi per l'acquisizione
dei prescritti pareri, ovvero per la verifica da parte degli organi interni
di controllo e per l'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante,
ove prevista, entro il 28 febbraio 2007.
5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che si sia provveduto
agli adempimenti ivi previsti e' fatto divieto alle amministrazioni di
corrispondere compensi ai componenti degli organismi di cui al comma 1.
6. Le disposizioni del presente art. non trovano diretta applicazione alle
regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio
sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai
fini del coordinamento della finanza pubblica.
7. Le disposizioni del presente art. non si applicano ai commissari
straordinari del Governo di cui all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n.
400, e agli organi di direzione, amministrazione e controllo.».
Art. 4.
Disposizioni transitorie e finali
1. Ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, la VIA e' in corso, con l'avvenuta presentazione del progetto e
dello studio di impatto ambientale, si applicano le norme vigenti al momento
dell'avvio del relativo procedimento.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati gli
articoli da 4 a 52 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. Gli allegati da I a V della Parte II del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, sono sostituiti dagli allegati al presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Allegati
|