LEGGE REGIONALE 5 marzo 2008, n. 2
Modifiche alla Legge regionale n. 26 del 7
dicembre 2007 concernente: Istituzione dell’autorità regionale
denominata «Stazione unica appaltante» e disciplina della
trasparenza in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e
forniture
Art. 1
Alla legge regionale n. 26 del 7 dicembre 2007,
recante «Istituzione dell’autorità regionale denominata
«Stazione Unica Appaltante » e disciplina della trasparenza in
materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture» sono
apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) all’art. 2, comma 2, le parole da «l’Ufficio
territoriale di Governo» sino a «che possono essere» sono
sostituite con «la Stazione Unica Appaltante, di un Elenco
Ufficiale delle aziende»;
b) all’art. 2, il comma 5 è soppresso;
c) all’art. 2, comma 6, prima di «al fine»
sono inserite le parole «Nelle ipotesi di cui all’art. 4, comma
4, sotto la soglia ivi indicata», le parole «hanno l’obbligo»
sono sostituite con «sono tenute»;
d) all’art. 2, il comma 9 viene così
riformulato: «Il regolamento di cui al comma 1 definisce, tra
l’altro, ipotesi e modalità di revoca del finanziamento
regionale nei casi di accertata violazione degli obblighi
derivanti dalle clausole di cui ai precedenti commi»;
e) all’art. 11, comma 1, sono soppresse le
parole da «Per i lavori di importo superiore a c 150.000,00»;
f) all’art.
11, comma 4, il numero «1» è sostituito con «5»;
g) all’art. 15, comma 1, è, infine,
aggiunto: «ovvero ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. 165/2001 e
successive modifiche ed integrazioni».
Art. 2
1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
La presente legge è pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione. E` fatto obbligo, a chiunque spetti, di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.
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