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   Normativa Appalti  
Regione Liguria - Legge Regionale 11 marzo 2008 n. 5
Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modificazioni ed integrazioni.
(B.U. 12 marzo 2008, n. 2)

 
TITOLO I
 
DISPOSIZIONI GENERALI
 

     Art. 1. (Ambito di applicazione)
     1. Al fine di armonizzare la normativa regionale in materia di appalti con la disciplina comunitaria e statale vigente, la presente legge disciplina i procedimenti contrattuali della Regione e degli enti appartenenti al settore regionale allargato, aventi per oggetto l’acquisizione di servizi, prodotti, lavori ed opere, fatta salva l’autonomia negoziale del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria, di cui alla legge regionale 17 agosto 2006 n. 25 (disposizioni sull’autonomia del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria) e successive modificazioni ed integrazioni.
     2. Ai procedimenti disciplinati dalla presente legge, per quanto non espressamente previsto, si applicano le norme di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modifiche ed integrazioni, di seguito denominato codice dei contratti pubblici.
     3. I procedimenti contrattuali dai quali deriva un’entrata sono disciplinati dalla normativa regionale in materia di demanio e patrimonio regionale.
     4. La presente legge disciplina, altresì, la tenuta degli atti in cui è parte la Regione.
     5. Sono comunque fatte salve le disposizioni della legge regionale 13 agosto 2007 n. 30 (norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro) e della legge regionale 13 agosto 2007 n. 31 (organizzazione della Regione per la trasparenza e la qualità degli appalti e delle concessioni) e delle altre leggi regionali riguardanti l’ambito contrattuale pubblico, oltre alle norme comunitarie quando applicabili.

     Art. 2. (Settore regionale allargato)
     1. Il settore regionale allargato è costituito dagli enti individuati con provvedimento della Giunta regionale in attuazione dell’articolo 25 della legge regionale 24 gennaio 2006 n. 2 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria - legge finanziaria 2006).
     2. Nel caso di procedimenti contrattuali degli enti appartenenti al settore regionale allargato, gli organi regionali e i dirigenti regionali, indicati nei successivi articoli, debbono intendersi sostituiti con gli organi e i dirigenti corrispondenti degli enti interessati, individuati in base ai rispettivi ordinamenti.
     3. Gli enti di cui al comma 1, nel rispetto del codice dei contratti pubblici e della presente legge, possono disciplinare la materia contrattuale in relazione ai profili organizzativi e contabili propri dei rispettivi ordinamenti.

     Art. 3. (Regolamento attuativo e capitolati generali)
     1. La Giunta regionale, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice dei contratti pubblici, stabilisce, con regolamento, la disciplina esecutiva ed attuativa della presente legge nonché l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 20 della l.r. 30/2007 e all’articolo 23, comma 2, della l.r. 31/2007; tale regolamento regionale si applica anche agli enti di cui all’articolo 2, fatto salvo quanto disposto dal comma 3 del medesimo articolo.
     2. La Giunta regionale, fatte salve le disposizioni cogenti, approva i capitolati generali per i lavori, i servizi e le forniture, contenenti la disciplina di dettaglio della generalità dei propri contratti.
     3. I capitolati di cui al comma 2 sono richiamati nei bandi e negli inviti a presentare offerta e costituiscono parte integrante dei contratti.
     4. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati dalla Giunta regionale previa concertazione con le parti sociali interessate.

     Art. 4. (Programmazione dei lavori pubblici)
     1. La Giunta regionale, entro il 30 settembre di ciascun anno, adotta lo schema di programma triennale dei lavori pubblici di cui all’articolo 128 del codice dei contratti pubblici secondo le modalità stabilite dal medesimo articolo e dall’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n. 554 (regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994 n 109 e successive modificazioni), unitamente all’elenco annuale dei lavori; con tale provvedimento si dà attuazione agli studi di fattibilità di cui al comma 2 e si identificano e quantificano i bisogni della Regione.
     2. Al fine di predisporre lo schema di programma triennale di cui al comma 1 la struttura regionale competente in materia di amministrazione generale, sentite le altre strutture regionali, elabora il quadro dei bisogni e delle esigenze che comportano la realizzazione di lavori pubblici; per gli interventi individuati come prioritari sulla base di tale studio sono predisposti gli studi di fattibilità elaborati, se del caso, anche con altri soggetti.
     3. Gli studi di fattibilità e le progettazioni preliminari, definitive ed esecutive, sono approvati con provvedimento del dirigente competente in materia di amministrazione generale.
     4. Lo schema di programma triennale dei lavori pubblici è pubblicato per almeno sessanta giorni, dopo l’adozione da parte della Giunta regionale, nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, all’albo pretorio dei Comuni ove si esegue l’appalto e nel sito informatico di cui all’articolo 4 della l.r. 31/2007.
     5. Il programma triennale dei lavori pubblici, unitamente all’elenco dei lavori da avviare nell’anno, è approvato dal Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria, contestualmente al bilancio di previsione annuale e al bilancio pluriennale ed è ad essi allegato.

     Art. 5. (Contratti stipulati dalla Centrale regionale d’acquisto)
     1. Per l’acquisto di beni e servizi standardizzabili della Regione e degli enti del Servizio Sanitario Regionale si applica quanto previsto dagli articoli 7 e seguenti della legge regionale 3 aprile 2007 n. 14 (disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007) in merito alla Centrale regionale di acquisto, ove operante.
     2. Gli enti del settore regionale allargato possono avvalersi della Centrale regionale di acquisto, ove operante.

 
TITOLO II
 
CONTRATTI DI RILEVANZA COMUNITARIA
 

 
CAPO I
 
PROCEDURE DI GARA
 

     Art. 6. (Procedure per l’individuazione degli offerenti)
     1. I contratti della Regione per lavori, forniture, beni e servizi il cui valore stimato al netto dell’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) è pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria sono conseguenti all’esperimento di procedura aperta o di procedura ristretta, secondo quanto previsto dal codice dei contratti pubblici.
     2. Qualora ricorrano le condizioni previste dal codice dei contratti pubblici, i contratti di cui al comma 1 possono essere aggiudicati mediante dialogo competitivo, ovvero mediante accordi quadro.
     3. Il ricorso alla procedura negoziata, con o senza pubblicazione del bando, è consentito nei casi espressamente previsti dal codice dei contratti pubblici.

     Art. 7. (Criteri di selezione delle offerte)
     1. Nei contratti pubblici della Regione la migliore offerta è selezionata con il criterio del prezzo più basso o con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto disposto dal codice dei contratti pubblici.

     Art. 8. (Avviso di preinformazione)
     1. La Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno ovvero entro trenta giorni dalla data di approvazione della legge di bilancio, approva l’elenco dei contratti da stipulare nei dodici mesi successivi relativi alle forniture ed ai servizi il cui valore complessivo, rispettivamente stimato in ragione di gruppi di prodotti o della categoria di servizi, di cui all’allegato II A del codice dei contratti pubblici, sia pari o superiore alle soglie previste dall’articolo 63 del codice stesso, nonché ai lavori di importo stimato pari o superiore alle soglie previste dal sopraccitato articolo 63.
     2. Entro i successivi dieci giorni la struttura regionale competente in materia di gare e contratti provvede alla pubblicazione dell’avviso di preinformazione concernente l’elenco dei contratti che si intendono aggiudicare nel corso dell’anno, secondo le modalità previste dal codice dei contratti pubblici e dalle leggi regionali in materia. Tale avviso deve essere altresì pubblicato dall’Osservatorio regionale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui alla l.r. 31/2007.

     Art. 9. (Responsabile del procedimento)
     1. Il responsabile del procedimento di cui all’articolo 10 del codice dei contratti pubblici è individuato, ai sensi della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo, dal dirigente della struttura richiedente, fra il personale in possesso di titolo di studio e competenza adeguati, al fine di curare tutte le fasi procedimentali. Per le procedure di affidamento si applica quanto disposto dall’articolo 10 della presente legge.
     2. Il dirigente di cui al comma 1 stabilisce il termine entro il quale il responsabile del procedimento è tenuto a completare la fase istruttoria.
     3. Qualora il contratto riguardi l’esecuzione di lavori, è individuato responsabile del procedimento un tecnico in possesso del titolo di studio adeguato alla natura dell’intervento da realizzare, abilitato all’esercizio della professione ovvero, quando l’abilitazione non sia prevista dalla normativa vigente, un dipendente di categoria non inferiore alla D con idonea professionalità ed almeno cinque anni di anzianità di servizio.
     4. Il responsabile del procedimento di cui al comma 3 può svolgere le funzioni di progettista per lavori di importo non superiore a euro 500.000,00; qualora la progettazione non sia effettuata dal responsabile del procedimento, il dirigente di cui al comma 1 individua quale progettista un dipendente di categoria non inferiore alla C, salvi i casi in cui la progettazione è affidata all’esterno con le modalità previste dal codice dei contratti pubblici e dalla presente legge.

     Art. 10. (Indizione della gara)
     1. Il dirigente della struttura competente in materia di gare e contratti, all’inizio della fase di affidamento di un contratto, individua il responsabile del procedimento di affidamento ai sensi della normativa vigente.
     2. Il dirigente di cui al comma 1, con proprio provvedimento di indizione di gara, stabilisce:
     a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
     b) l’oggetto del contratto;
     c) la procedura di scelta del contraente, con le motivazioni che vi danno luogo;
     d) i requisiti di partecipazione alla gara;
     e) il criterio di aggiudicazione della gara;
     f) l’ammontare della spesa presunta ovvero l’importo fissato a base d’asta e il relativo impegno di spesa sugli appositi capitoli del bilancio regionale;
     g) le modalità di pubblicità della gara conformi alla normativa vigente.
     3. Il provvedimento di cui al comma 2 approva, altresì, il bando di gara, il capitolato speciale d’appalto contenente la disciplina tecnica del contratto e, ove prevista, la lettera di invito alla gara.
     4. Il provvedimento di indizione di una gara per l’affidamento di lavori pubblici contiene il progetto, comprensivo degli elaborati tecnico-amministrativi, ed il piano finanziario dell’opera con riferimento al bilancio annuale e pluriennale della Regione.
     Art. 11. (Esame dei requisiti di partecipazione nelle procedure ristrette)
     1. L’esame dei requisiti di partecipazione alla gara, nella fase di prequalificazione dei concorrenti alle procedure ristrette, è effettuato dal responsabile del procedimento di affidamento, alla presenza di due dipendenti in qualità di testimoni, entro quindici giorni dal ricevimento delle domande di partecipazione; detto termine può essere interrotto qualora il responsabile del procedimento di affidamento debba acquisire documenti o informazioni necessari per stabilire l’ammissione o l’esclusione di uno o più concorrenti.
     2. La fase di prequalificazione deve comunque concludersi entro trenta giorni dal ricevimento delle domande di partecipazione.
     3. Il responsabile del procedimento di affidamento redige il verbale di ammissione alla gara, dando motivazione delle eventuali esclusioni, e lo sottoscrive insieme ai due testimoni.
     4. Il responsabile del procedimento di affidamento comunica l’esclusione ai candidati non ammessi, secondo le modalità previste dall’articolo 79 del codice dei contratti pubblici, entro cinque giorni dalla data del verbale di cui al comma 3.

     Art. 12. (Lettera di invito)
     1. Nelle procedure in cui gli operatori economici sono invitati a presentare offerta mediante lettera di invito, questa è predisposta ed inviata dal responsabile del procedimento di affidamento non oltre tre giorni dal completamento della fase di prequalificazione ovvero nel termine indicato nel bando di gara.
     2. Il responsabile del procedimento di affidamento assicura la segretezza dell’elenco degli operatori economici invitati alla gara.
     3. Qualora, per ragioni strettamente connesse alla tipologia di fornitura o di servizio oggetto della gara, i concorrenti debbano effettuare sopralluoghi o prendere visione di materiali, nonché nel caso il contratto da aggiudicare riguardi lavori pubblici, l’elenco di cui al comma 2 è trasmesso, a cura del responsabile del procedimento di affidamento, al dirigente o al funzionario della struttura richiedente di cui all’articolo 9, che è tenuto ad assicurarne la segretezza.

     Art. 13. (Commissione giudicatrice)
     1. Nei casi in cui l’aggiudicazione della gara avviene secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione giudicatrice è nominata con provvedimento del Direttore generale al quale fa capo la struttura che ha richiesto l’attivazione della procedura di gara.
     2. La commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto ed è presieduta da un dirigente regionale.
     3. Si applicano le cause di incompatibilità, esclusione ed astensione previste dai commi 5, 6 e 7 dell’articolo 84 del codice dei contratti pubblici.
     4. Qualora, per esigenze oggettive ed in caso di accertata e comprovata carenza di adeguata professionalità ovvero di requisiti professionali, non sia possibile individuare un numero adeguato di almeno due commissari esperti nello specifico settore al quale si riferisce l’oggetto del contratto tra i funzionari delle stazioni appaltanti ovvero tra i professionisti ed i professori universitari di cui agli elenchi previsti dall’articolo 84, comma 8 del codice dei contratti pubblici, è possibile nominare non più di un commissario esperto esterno alle stazioni appaltanti o ai predetti elenchi.
     5. Gli elenchi di cui all’articolo 84, comma 8, del codice dei contratti pubblici sono tenuti dalla struttura competente in materia di gare e contratti che ne cura il procedimento per la relativa formazione secondo le modalità stabilite dal Direttore generale competente in materia di gare e contratti.
     6. Le funzioni di segretario della commissione giudicatrice sono svolte da un dipendente regionale diverso dal responsabile del procedimento e di categoria non inferiore alla C, appartenente, di norma, alla struttura regionale richiedente.
     7. Le sedute della commissione giudicatrice relative alla fase di valutazione tecnico-qualitativa delle offerte sono riservate.
     8. Ai componenti esterni della commissione giudicatrice spettano i compensi di cui alla tabella "C" della legge regionale 4 giugno 1996 n. 25 (nuova disciplina dei compensi ai componenti di Collegi, Commissioni e Comitati operanti presso la Regione. Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1994 n. 28 (disciplina degli enti strumentali della Regione) e alla legge regionale 5 aprile 1995 n. 20 (norme per l’attuazione dei programmi di investimento in sanità per l’ammodernamento del patrimonio immobiliare e tecnologico)).

     Art. 14. (Espletamento della gara)
     1. La gara è presieduta dal dirigente della struttura competente in materia di gare e contratti, alla presenza dell’ufficiale rogante e di almeno due dipendenti in qualità di testimoni.
     2. Qualora la procedura sia aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la gara è presieduta dal presidente della commissione giudicatrice di cui all’articolo 13, alla presenza di tutti i componenti della commissione medesima, dell’ufficiale rogante e di almeno due dipendenti in qualità di testimoni.
     3. Nel caso una o più offerte appaiano anormalmente basse secondo quanto previsto dal codice dei contratti pubblici, il dirigente della struttura competente in materia di gare e contratti ovvero la commissione di valutazione delle offerte espletano il procedimento di verifica delle stesse disciplinato dal medesimo codice, ammettendo o escludendo dette offerte prima di dichiarare l’aggiudicazione provvisoria.
     4. Espletate le procedure di gara, l’autorità che presiede la gara dichiara l’aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente.
     5. L’ufficiale rogante trasmette al dirigente della struttura competente in materia di gare e contratti ed al responsabile del procedimento di affidamento il verbale della seduta di gara in cui è stata dichiarata l’aggiudicazione provvisoria, entro cinque giorni dalla medesima.
     6. Il responsabile del procedimento di affidamento comunica l’esclusione ai candidati non ammessi, secondo le modalità previste dall’articolo 79 del codice dei contratti pubblici, entro cinque giorni dalla data del verbale di cui al comma 5.
     7. Le sedute di gara sono pubbliche, ad esclusione di quelle svolte nell’ambito della procedura negoziata senza pubblicazione del bando.

     Art. 15. (Aggiudicazione definitiva)
     1. Il dirigente della struttura competente in materia di gare e contratti adotta il provvedimento di aggiudicazione definitiva entro quindici giorni dalla data di ricevimento del verbale di aggiudicazione provvisoria e dopo avere effettuato le verifiche previste dal codice dei contratti pubblici; con tale provvedimento si ridetermina l’impegno di spesa e si approva lo schema di contratto.
     2. Il termine per l’adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti ed inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o i documenti pervengono alla struttura competente in materia di gare e contratti.
     3. L’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti ai fini della stipulazione del contratto.
     4. Il responsabile del procedimento di affidamento comunica l’aggiudicazione definitiva, nel termine di tre giorni dalla data di adozione del provvedimento di cui al comma 1, ai soggetti di cui all’articolo 79 del codice dei contratti pubblici e con le modalità dallo stesso previste.
     5. Il responsabile del procedimento di affidamento cura, altresì, l’avviso concernente i risultati della procedura di affidamento di cui all’articolo 65 del codice dei contratti pubblici, con le modalità di cui all’articolo 66 di detto codice.
     6. Gli adempimenti relativi alla pubblicità della gara sono curati dalla struttura competente in materia di gare e contratti secondo le modalità previste dal codice dei contratti pubblici e dalle leggi regionali vigenti.

     Art. 16. (Aste elettroniche)
     1. Nelle procedure aperte, ristrette o negoziate previa pubblicazione del bando, il dirigente della struttura competente in materia di gare e contratti può avvalersi dell’asta elettronica ai sensi dell’articolo 85 del codice dei contratti pubblici.
     2. Il Direttore generale competente in materia di gare e contratti, con proprio provvedimento, disciplina i profili tecnici delle aste elettroniche, fermo restando quanto disposto al riguardo dal codice dei contratti pubblici e dalla presente legge.
     3. Il Direttore generale di cui al comma 2 disciplina, altresì, la tenuta degli elenchi ufficiali di fornitori o prestatori di servizi, previsti dall’articolo 45 del codice dei contratti pubblici.
     4. Tali elenchi possono essere utilizzati per l’aggiudicazione di procedure sotto soglia comunitaria, comprese le acquisizioni di beni e servizi e l’affidamento di lavori effettuati mediante ricorso al servizio di economato.

 
CAPO II
 
STIPULAZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO
 

     Art. 17. (Stipulazione del contratto)
     1. Il contratto è stipulato non prima di trenta giorni dall’invio della comunicazione di cui all’articolo 15, comma 4, e non oltre quarantacinque giorni dalla medesima data, salvo motivate ragioni di particolare urgenza che non consentano di attendere il decorso del predetto termine.
     2. Alla stipulazione del contratto provvede:
     a) il dirigente della struttura richiedente qualora avvenga mediante forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante;
     b) il dirigente della struttura competente in materia di gare e contratti qualora avvenga mediante scrittura privata ovvero in forma elettronica ai sensi dell’articolo 16;
     c) l’economo della Giunta regionale qualora si tratti di contratto per adesione necessario al normale funzionamento delle strutture regionali, secondo le procedure del regolamento per il servizio di economato ed anche in eccedenza ai limiti di spesa attribuiti al medesimo economo.

     Art. 18. (Liquidazione delle spese e pagamenti)
     1. Il dirigente della struttura richiedente i lavori, il servizio o la fornitura provvede con proprio atto, previo accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni ed acquisito il documento unico di regolarità contributiva, alla liquidazione delle relative spese sulla base di documentazione idonea a comprovare il diritto del creditore e, nel caso di provviste di materiali da affidare ai consegnatari, l’iscrizione in inventario dei beni stessi o la comunicazione dell’avvenuta fornitura al consegnatario competente.

     Art. 19. (Revisione prezzi)
     1. I contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture contengono una clausola di revisione periodica del prezzo, operata sulla base di un’istruttoria effettuata dal dirigente della struttura richiedente al quale compete l’esecuzione del contratto secondo quanto disposto dal codice dei contratti pubblici.

     Art. 20. (Direttore dell’esecuzione del contratto)
     1. Nei casi di appalti di servizi o forniture il dirigente della struttura richiedente nomina con proprio provvedimento Direttore dell’esecuzione del contratto un dipendente di categoria D ovvero ne assume direttamente la direzione.
     2. Negli appalti di lavori la direzione degli stessi è affidata ad un tecnico diverso dal responsabile del procedimento di esecuzione del contratto in possesso dei necessari requisiti, salvo conferimento di apposito incarico esterno con le modalità di cui all’articolo 26.

 
TITOLO III
 
CONTRATTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA E DISPOSIZIONI DIVERSE IN MATERIA CONTRATTUALE
 

 
CAPO I
 
PROCEDURE SOTTO SOGLIA
 

     Art. 21. (Disposizioni comuni)
     1. Ai procedimenti contrattuali aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria si applicano le disposizioni del Titolo I e del Titolo II, con esclusione degli articoli 8, 14, comma 1, e 20, salvo quanto disposto dall’articolo 24 e dal Capo II del presente Titolo.
     2. Nei procedimenti di cui al comma 1, qualora l’aggiudicazione avvenga secondo il criterio del prezzo più basso, la gara è presieduta dal responsabile del procedimento di affidamento, alla presenza dell’ufficiale rogante e di almeno due dipendenti in qualità di testimoni.
     3. Nei procedimenti di cui al comma 1, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, i bandi possono prevedere l’esclusione automatica con le modalità di cui agli articoli 122, comma 9 e 124, comma 8 del codice dei contratti pubblici.

     Art. 22. (Disposizioni in materia di lavori pubblici sotto soglia)
     1. Per i contratti di lavori pubblici sotto soglia la preinformazione, ove disposta, è effettuata a cura della struttura regionale competente in materia di gare e contratti secondo le modalità previste dal codice dei contratti pubblici.
     2. Gli appalti di lavori pubblici di importo compreso tra euro 200.000,00 e euro 750.000,00 sono affidati secondo la procedura semplificata di cui all’articolo 123 del codice dei contratti pubblici. A tal fine la struttura regionale di cui al comma 1 cura la tenuta degli elenchi previsti dal suddetto articolo del codice dei contratti pubblici.
     3. Per gli appalti pubblici di lavori, di valore inferiore a euro 500.000,00, è facoltà delle stazioni appaltanti affidare la direzione lavori al responsabile del procedimento.

     Art. 23. (Disposizioni in materia di appalti di servizi e forniture sotto soglia)
     1. Per i contratti di servizi e forniture sotto soglia la preinformazione, ove disposta, è effettuata a cura della struttura regionale competente in materia di gare e contratti secondo le modalità previste dal codice dei contratti pubblici.
     2. Il responsabile del procedimento, di cui all’articolo 9, comma 1, è il Direttore dell’esecuzione dei contratti relativi a servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.

     Art. 24. (Lavori, servizi e forniture in economia)
     1. Il servizio di economato della Giunta regionale provvede all’affidamento di lavori, servizi e forniture di cui ai successivi commi, nonché alle altre spese che per loro natura debbono farsi in economia. Tale servizio è disciplinato da apposito regolamento adottato dalla Giunta regionale.
     2. I lavori relativi alla manutenzione straordinaria degli immobili e degli impianti utilizzati dalle strutture regionali sono effettuati dall’economo della Giunta regionale per un importo non superiore a euro 200.000,00.
     3. I servizi e le forniture sono acquisiti dall’economo della Giunta regionale per un importo non superiore a euro 206.000,00 riferito ad ogni singolo appalto.
     4. Gli appalti di cui al presente articolo sono affidati secondo le forme e le modalità previste dal regolamento di cui al comma 1 e previa consultazione di almeno cinque operatori economici, salvi i casi di affidamento diretto di cui al medesimo regolamento.
     5. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina le modalità delle anticipazioni e dei pagamenti, della resa del conto e della sua approvazione da parte del Direttore generale competente.
     6. Il regolamento per il servizio di economato stabilisce, altresì, le clausole essenziali che devono essere riportate negli ordinativi economali.
     7. Le funzioni economali periferiche possono essere conferite con apposito atto, nei limiti di importo e di tipologia di spese previsti nel regolamento, a dipendenti di ruolo del Corpo Forestale dello Stato, sulla base di convenzioni che disciplinano le attività svolte da quest’ultimo per conto della Regione.
     8. I dipendenti delegati alla gestione dei servizi di economato sono personalmente responsabili delle spese sostenute e della regolarità dei pagamenti eseguiti.
     9. La Ragioneria esercita la vigilanza sulle attività degli addetti ai servizi di economato eseguendo verifiche di cassa ed ispezioni almeno una volta l’anno.
     10. Ai procedimenti disciplinati dal presente articolo si applicano le disposizioni del Titolo I e del Titolo II, limitatamente agli articoli 7, 9, 16, comma 4, 17, comma 2, lettera c) e 20.

 
CAPO II
 
DISPOSIZIONI DIVERSE
 

     Art. 25. (Gestione immobiliare)
     1. In presenza di motivate esigenze di carattere tecnico ed economico, la manutenzione degli impianti a servizio delle sedi regionali può essere affidata alle amministrazioni condominiali degli stabili in cui sono ubicate, previa garanzia da parte dell’amministratore del rispetto delle normative vigenti in materia di qualificazione dell’impresa esecutrice, di sicurezza degli ambienti di lavoro e tutela dei lavoratori, nonché in materia di tenuta della contabilità lavori.
     2. Per l’acquisto o la locazione di immobili da destinare a sedi di strutture regionali, si procede con atti di diritto privato.
     3. La ricerca e la selezione di immobili è effettuata tramite consultazione di più soggetti professionalmente operanti nel campo immobiliare o con la pubblicazione di annunci su quotidiani aventi particolare diffusione nel territorio in cui avviene la ricerca.
     4. Nessun impegno od obbligo deriva alla Regione dalla richiesta di proposte, dalla presentazione e dall’esame delle stesse.
     5. La congruità del prezzo di acquisto o del canone di locazione viene valutata dalle competenti strutture regionali, che possono anche avvalersi di enti statali, di enti o società regionali ovvero, in subordine, di altri esperti e consulenti esterni.

     Art. 26. (Consulenze e incarichi professionali)
     1. Si provvede al conferimento di consulenze o incarichi professionali a soggetti non rientranti nella definizione di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) ovvero non compresi nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004 n. 311 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2005), nei soli casi in cui, sulla base di una specifica relazione delle strutture regionali interessate, risulti che la prestazione richiesta non può essere soddisfatta, in tutto o in parte, nei modi e nei tempi necessari, da parte delle strutture interne, ovvero che le stesse abbiano l’esigenza di un contributo esterno, in quanto le professionalità presenti presso le strutture regionali si trovano nell’impossibilità di prestare la propria opera.
     2. Al conferimento di incarichi si provvede con apposito contratto o disciplinare con cui si definiscono l’oggetto dell’incarico, il nome del professionista o della società di consulenza, la spesa da sostenersi, i termini di consegna degli elaborati o degli altri prodotti commissionati, le penali e quant’altro necessario a definire i contenuti dell’apporto professionale e di ingegno.
     3. Per le consulenze e gli incarichi professionali di importo netto superiore a euro 100.000,00, la Giunta regionale stabilisce idonee procedure di selezione predeterminando oggettivi criteri di selezione e valutazione delle candidature. Il provvedimento di conferimento dell’incarico dà conto dei criteri sulla base dei quali è stata operata la scelta e contiene, in allegato, i nominativi dei soggetti che avevano segnalato la disponibilità.
     4. Le procedure di cui al comma 3, al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria, non si applicano nei casi di incarichi e consulenze affidati ad enti pubblici ovvero società ed organismi cui la Regione partecipa e che sono tenuti ad osservare comunque le disposizioni di cui ai commi 1 e 3.
     5. I contratti e i disciplinari relativi alle consulenze ed agli incarichi professionali di cui al presente articolo sono stipulati da parte del dirigente della struttura competente in materia di gare e contratti, di norma, nella forma della scrittura privata.
     6. I provvedimenti relativi alle consulenze ed agli incarichi professionali, comprensivi di allegati, vengono trasmessi, entro otto giorni dall’adozione, al Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria e sono pubblicati per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito informatico della Regione.

     Art. 27. (Progettazione preliminare, definiva ed esecutiva di lavori, coordinamento della sicurezza, direzione dei lavori e collaudo)
     1. Le attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, coordinamento della sicurezza, sia esso in fase di progettazione che in quella di esecuzione, direzione dei lavori e collaudo sono, di norma, espletate dai soggetti di cui all’articolo 90, comma 1, lettere a), b) e c) del codice dei contratti pubblici.
     2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, l’applicazione di quanto previsto dall’articolo 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici è disciplinata da apposito regolamento adottato in conformità allo schema tipo di regolamento di cui all’articolo 14, comma 4, della l.r. 31/2007.
     3. Nel caso ricorrano le condizioni di cui all’articolo 90, comma 6, del codice dei contratti pubblici, gli incarichi professionali relativi alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, al coordinamento della sicurezza, sia nella fase di progettazione che in quella di esecuzione, ed al collaudo, sono affidati, ai sensi dell’articolo 91, comma 1, del codice dei contratti pubblici e del Titolo II della presente legge, mediante provvedimento del dirigente della struttura competente in materia di gare e contratti, se di importo pari o superiore a euro 100.000,00 ovvero, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti di cui all’articolo 90, comma 1, lettere d), f), g) e h) del codice dei contratti pubblici, se di importo inferiore a detta soglia.
     4. L’affidamento di incarichi di importo inferiore a euro 100.000,00 e relativi alle attività di cui al comma 1 avviene nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo quanto previsto dall’articolo 57, comma 6, del codice dei contratti pubblici e, ove applicabile, dal presente Titolo.
     5. Per l’affidamento di incarichi di cui al comma 4, sono invitati a partecipare almeno cinque soggetti. Nel caso non vi siano cinque aspiranti idonei, se ne dà atto nel provvedimento dirigenziale di indizione della gara.
     6. Nel caso ricorrano le condizioni di cui all’articolo 90, comma 6, del codice dei contratti pubblici, l’incarico professionale di direzione dei lavori è affidato al progettista incaricato ai sensi dell’articolo 90, comma 6, del codice dei contratti pubblici, fermo restando quanto disposto dall’articolo 91, comma 6, del medesimo codice, ovvero ad altri soggetti individuati con le procedure di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.

 
TITOLO IV
 
COMITATO REGIONALE PER GLI APPALTI
 

     Art. 28. (Istituzione del Comitato regionale per gli appalti)
     1. E’ istituito un Comitato regionale per gli appalti della Regione e degli enti appartenenti al settore regionale allargato con funzioni di consulenza tecnico giuridica in materia contrattuale.
     2. Il regolamento regionale di cui all’articolo 3 disciplina la composizione del Comitato regionale per gli appalti e ne prevede il raccordo con il funzionamento della Sezione di valutazione di cui all’articolo 3, comma 4, della l.r. 31/2007.
     3. Il Comitato ha durata pari alla legislatura.
     4. Il Direttore generale competente in materia di gare e contratti stabilisce con proprio provvedimento le modalità di funzionamento del Comitato.
     5. Ai componenti esterni del Comitato regionale per gli appalti spettano i compensi di cui all’articolo 13, comma 8.

     Art. 29. (Compiti del Comitato)
     1. Il Comitato esprime parere preventivo sui procedimenti contrattuali della Regione su richiesta del dirigente della struttura regionale competente in materia di gare e contratti.
     2. Il parere di cui al comma 1 è espresso obbligatoriamente nei casi di contratti regionali che eccedano l’importo di euro 2.000.000,00 e nei casi di consulenze o incarichi professionali che eccedano l’importo di euro 100.000,00.
     3. Possono avvalersi del Comitato, relativamente alla materia contrattuale, gli enti di cui all’articolo 2.
     4. Il Comitato esprime il proprio parere entro il termine fissato nella richiesta e, comunque, non oltre venti giorni dal ricevimento della medesima. Trascorso infruttuosamente quest’ultimo termine, si procede anche in assenza del parere suddetto.
     5. Qualora l’Amministrazione si discosti dal parere espresso dal Comitato ne dà conto nel relativo provvedimento.

 
TITOLO V
 
TENUTA DEGLI ATTI
 

     Art. 30. (Ufficiale rogante)
     1. Gli atti pubblici in cui è parte la Regione, inclusi gli atti di compravendita ed i verbali di gara, sono ricevuti dall’ufficiale rogante con le modalità previste dalla legge notarile, per quanto applicabili.
     2. L’ufficiale rogante attribuisce pubblica fede agli atti ed ai verbali di cui al comma 1 e ne conserva gli originali; rilascia copie, certificati, estratti ed è responsabile dell’eventuale registrazione e trascrizione.

     Art. 31. (Forma degli atti)
     1. L’ufficiale rogante riceve gli atti alla presenza delle parti e, di norma, di due testimoni scelti tra i dipendenti regionali, salvi i casi della procedura negoziata, dell’affidamento di consulenze e di incarichi professionali e dei contratti stipulati dall’economo.
     2. Spetta all’ufficiale curare personalmente la compilazione integrale dell’atto.

     Art. 32. (Custodia degli atti)
     1. L’ufficiale rogante deve custodire con certezza ed in luogo sicuro:
     a) gli atti da lui ricevuti;
     b) le scritture private in cui è parte la Regione e gli atti presso di lui depositati.
     2. L’ufficiale rogante deve tenere un repertorio di tutti gli atti ricevuti, numerati in ordine cronologico.

     Art. 33. (Nomina dell’ufficiale rogante)
     1. L’ufficiale rogante è nominato dal Segretario generale della Giunta regionale tra i dirigenti o i dipendenti di categoria D in servizio presso la Regione da almeno tre anni ed in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o equipollente.
     2. Non possono essere nominati ufficiale rogante i dirigenti o i dipendenti di categoria D appartenenti a strutture che provvedono alle attività di affidamento di lavori e di acquisizione o cessione di beni o servizi. Per l’esercizio della funzione non è previsto alcun compenso dall’Amministrazione regionale o da terzi.
     3. E’ nominato, altresì, un supplente in possesso dei requisiti indicati al comma 1.

 
TITOLO VI
 
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
 

     Art. 34. (Norme per la sicurezza e la qualità del lavoro)
     1. Per quanto riguarda le norme in materia di salute, sicurezza e qualità del lavoro si applica quanto disposto dalla normativa statale vigente, nonché dalla l.r. 30/2007.

     Art. 35. (Regime transitorio)
     1. Alle procedure di cui all’articolo 1, già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al momento dell’indizione della gara.
     2. Ai contratti in corso di esecuzione si applicano le disposizioni del codice dei contratti pubblici e della presente legge.
     3. La disposizione di cui all’articolo 6, comma 2, della presente legge, si applica alle procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente alla data indicata dall’articolo 253, comma 1 bis, del codice dei contratti pubblici e sue modifiche ed integrazioni.
     4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento statale di cui all’articolo 5 del codice dei contratti pubblici, la Giunta regionale adotta il regolamento recante la disciplina esecutiva ed attuativa, secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, della presente legge.
     5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale:
     a) approva i capitolati generali per i lavori, i servizi e le forniture di cui all’articolo 3, comma 2;
     b) approva il regolamento di disciplina del servizio di cui all’articolo 24, comma 1.
     6. Nelle more di approvazione del regolamento regionale di cui al comma 5, lettera b), continua ad applicarsi il regolamento regionale 11 marzo 2003 n. 5 (regolamento del servizio di economato per gli uffici della Giunta regionale) in quanto compatibile con le disposizioni di cui alla presente legge.
     7. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 4, la Giunta regionale provvede alla nomina del Comitato regionale per gli appalti di cui all’articolo 28.
     8. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Direttore generale competente in materia di gare e contratti:
     a) stabilisce le modalità per la formazione degli elenchi di cui all’articolo 84, comma 8, del codice dei contratti pubblici, secondo quanto previsto dall’articolo 13, comma 5;
     b) adotta il provvedimento di disciplina dei profili tecnici delle aste elettroniche, secondo quanto previsto dall’articolo 16, comma 2;
     c) disciplina la tenuta degli elenchi ufficiali di fornitori o prestatori di servizi, secondo quanto previsto dall’articolo 16, comma 3.
     9. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 4, il Direttore generale competente in materia di gare e contratti stabilisce le modalità di funzionamento del Comitato regionale per gli appalti, secondo quanto disposto dall’articolo 28, comma 4.

     Art. 36. (Abrogazione di norme)
     1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
     a) la legge regionale 6 aprile 1999 n. 12 (norme sui procedimenti contrattuali regionali);
     b) gli articoli 10, 11, 12, 13, 14 della legge regionale 24 gennaio 2006 n. 1 (disposizioni collegate alla legge finanziaria 2006);
     c) gli articoli 17, 17 bis, 18, 19, 21 e 22 della legge regionale 8 febbraio 1995 n. 10 (finanziamento, gestione patrimoniale ed economico-finanziaria delle Unità Sanitarie Locali e delle altre aziende del Servizio Sanitario Regionale);
     d) l’articolo 72 della legge regionale 26 marzo 2002 n. 15 (ordinamento contabile della Regione Liguria).
 
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