Regione Liguria - Legge
Regionale 11 marzo 2008 n. 5
Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione
del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e
successive modificazioni ed integrazioni.
(B.U. 12 marzo 2008, n. 2)
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. (Ambito di
applicazione)
1. Al fine di armonizzare la normativa regionale in materia
di appalti con la disciplina comunitaria e statale vigente, la
presente legge disciplina i procedimenti contrattuali della
Regione e degli enti appartenenti al settore regionale
allargato, aventi per oggetto l’acquisizione di servizi,
prodotti, lavori ed opere, fatta salva l’autonomia negoziale del
Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria, di
cui alla legge regionale 17 agosto 2006 n. 25 (disposizioni
sull’autonomia del Consiglio regionale – Assemblea legislativa
della Liguria) e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Ai procedimenti disciplinati dalla presente legge, per
quanto non espressamente previsto, si applicano le norme di cui
al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e
successive modifiche ed integrazioni, di seguito denominato
codice dei contratti pubblici.
3. I procedimenti contrattuali dai quali deriva un’entrata
sono disciplinati dalla normativa regionale in materia di
demanio e patrimonio regionale.
4. La presente legge disciplina, altresì, la tenuta degli
atti in cui è parte la Regione.
5. Sono comunque fatte salve le disposizioni della legge
regionale 13 agosto 2007 n. 30 (norme regionali per la sicurezza
e la qualità del lavoro) e della legge regionale 13 agosto 2007
n. 31 (organizzazione della Regione per la trasparenza e la
qualità degli appalti e delle concessioni) e delle altre leggi
regionali riguardanti l’ambito contrattuale pubblico, oltre alle
norme comunitarie quando applicabili.
Art. 2. (Settore regionale
allargato)
1. Il settore regionale allargato è costituito dagli enti
individuati con provvedimento della Giunta regionale in
attuazione dell’articolo 25 della legge regionale 24 gennaio
2006 n. 2 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale della Regione Liguria - legge finanziaria 2006).
2. Nel caso di procedimenti contrattuali degli enti
appartenenti al settore regionale allargato, gli organi
regionali e i dirigenti regionali, indicati nei successivi
articoli, debbono intendersi sostituiti con gli organi e i
dirigenti corrispondenti degli enti interessati, individuati in
base ai rispettivi ordinamenti.
3. Gli enti di cui al comma 1, nel rispetto del codice dei
contratti pubblici e della presente legge, possono disciplinare
la materia contrattuale in relazione ai profili organizzativi e
contabili propri dei rispettivi ordinamenti.
Art. 3. (Regolamento
attuativo e capitolati generali)
1. La Giunta regionale, nel rispetto delle disposizioni
contenute nel codice dei contratti pubblici, stabilisce, con
regolamento, la disciplina esecutiva ed attuativa della presente
legge nonché l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo
20 della l.r. 30/2007 e all’articolo 23, comma 2, della l.r.
31/2007; tale regolamento regionale si applica anche agli enti
di cui all’articolo 2, fatto salvo quanto disposto dal comma 3
del medesimo articolo.
2. La Giunta regionale, fatte salve le disposizioni
cogenti, approva i capitolati generali per i lavori, i servizi e
le forniture, contenenti la disciplina di dettaglio della
generalità dei propri contratti.
3. I capitolati di cui al comma 2 sono richiamati nei bandi
e negli inviti a presentare offerta e costituiscono parte
integrante dei contratti.
4. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati
dalla Giunta regionale previa concertazione con le parti sociali
interessate.
Art. 4. (Programmazione dei
lavori pubblici)
1. La Giunta regionale, entro il 30 settembre di ciascun
anno, adotta lo schema di programma triennale dei lavori
pubblici di cui all’articolo 128 del codice dei contratti
pubblici secondo le modalità stabilite dal medesimo articolo e
dall’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1999 n. 554 (regolamento di attuazione della legge
quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994 n 109 e
successive modificazioni), unitamente all’elenco annuale dei
lavori; con tale provvedimento si dà attuazione agli studi di
fattibilità di cui al comma 2 e si identificano e quantificano i
bisogni della Regione.
2. Al fine di predisporre lo schema di programma triennale
di cui al comma 1 la struttura regionale competente in materia
di amministrazione generale, sentite le altre strutture
regionali, elabora il quadro dei bisogni e delle esigenze che
comportano la realizzazione di lavori pubblici; per gli
interventi individuati come prioritari sulla base di tale studio
sono predisposti gli studi di fattibilità elaborati, se del
caso, anche con altri soggetti.
3. Gli studi di fattibilità e le progettazioni preliminari,
definitive ed esecutive, sono approvati con provvedimento del
dirigente competente in materia di amministrazione generale.
4. Lo schema di programma triennale dei lavori pubblici è
pubblicato per almeno sessanta giorni, dopo l’adozione da parte
della Giunta regionale, nel Bollettino Ufficiale della Regione
Liguria, all’albo pretorio dei Comuni ove si esegue l’appalto e
nel sito informatico di cui all’articolo 4 della l.r. 31/2007.
5. Il programma triennale dei lavori pubblici, unitamente
all’elenco dei lavori da avviare nell’anno, è approvato dal
Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria,
contestualmente al bilancio di previsione annuale e al bilancio
pluriennale ed è ad essi allegato.
Art. 5. (Contratti stipulati
dalla Centrale regionale d’acquisto)
1. Per l’acquisto di beni e servizi standardizzabili della
Regione e degli enti del Servizio Sanitario Regionale si applica
quanto previsto dagli articoli 7 e seguenti della legge
regionale 3 aprile 2007 n. 14 (disposizioni collegate alla legge
finanziaria 2007) in merito alla Centrale regionale di acquisto,
ove operante.
2. Gli enti del settore regionale allargato possono
avvalersi della Centrale regionale di acquisto, ove operante.
TITOLO II
CONTRATTI DI RILEVANZA
COMUNITARIA
CAPO I
PROCEDURE DI GARA
Art. 6. (Procedure per
l’individuazione degli offerenti)
1. I contratti della Regione per lavori, forniture, beni e
servizi il cui valore stimato al netto dell’imposta sul valore
aggiunto (I.V.A.) è pari o superiore alle soglie di rilevanza
comunitaria sono conseguenti all’esperimento di procedura aperta
o di procedura ristretta, secondo quanto previsto dal codice dei
contratti pubblici.
2. Qualora ricorrano le condizioni previste dal codice dei
contratti pubblici, i contratti di cui al comma 1 possono essere
aggiudicati mediante dialogo competitivo, ovvero mediante
accordi quadro.
3. Il ricorso alla procedura negoziata, con o senza
pubblicazione del bando, è consentito nei casi espressamente
previsti dal codice dei contratti pubblici.
Art. 7. (Criteri di selezione
delle offerte)
1. Nei contratti pubblici della Regione la migliore offerta
è selezionata con il criterio del prezzo più basso o con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo
quanto disposto dal codice dei contratti pubblici.
Art. 8. (Avviso di
preinformazione)
1. La Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno
ovvero entro trenta giorni dalla data di approvazione della
legge di bilancio, approva l’elenco dei contratti da stipulare
nei dodici mesi successivi relativi alle forniture ed ai servizi
il cui valore complessivo, rispettivamente stimato in ragione di
gruppi di prodotti o della categoria di servizi, di cui
all’allegato II A del codice dei contratti pubblici, sia pari o
superiore alle soglie previste dall’articolo 63 del codice
stesso, nonché ai lavori di importo stimato pari o superiore
alle soglie previste dal sopraccitato articolo 63.
2. Entro i successivi dieci giorni la struttura regionale
competente in materia di gare e contratti provvede alla
pubblicazione dell’avviso di preinformazione concernente
l’elenco dei contratti che si intendono aggiudicare nel corso
dell’anno, secondo le modalità previste dal codice dei contratti
pubblici e dalle leggi regionali in materia. Tale avviso deve
essere altresì pubblicato dall’Osservatorio regionale per i
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui
alla l.r. 31/2007.
Art. 9. (Responsabile del
procedimento)
1. Il responsabile del procedimento di cui all’articolo 10
del codice dei contratti pubblici è individuato, ai sensi della
vigente normativa in materia di procedimento amministrativo, dal
dirigente della struttura richiedente, fra il personale in
possesso di titolo di studio e competenza adeguati, al fine di
curare tutte le fasi procedimentali. Per le procedure di
affidamento si applica quanto disposto dall’articolo 10 della
presente legge.
2. Il dirigente di cui al comma 1 stabilisce il termine
entro il quale il responsabile del procedimento è tenuto a
completare la fase istruttoria.
3. Qualora il contratto riguardi l’esecuzione di lavori, è
individuato responsabile del procedimento un tecnico in possesso
del titolo di studio adeguato alla natura dell’intervento da
realizzare, abilitato all’esercizio della professione ovvero,
quando l’abilitazione non sia prevista dalla normativa vigente,
un dipendente di categoria non inferiore alla D con idonea
professionalità ed almeno cinque anni di anzianità di servizio.
4. Il responsabile del procedimento di cui al comma 3 può
svolgere le funzioni di progettista per lavori di importo non
superiore a euro 500.000,00; qualora la progettazione non sia
effettuata dal responsabile del procedimento, il dirigente di
cui al comma 1 individua quale progettista un dipendente di
categoria non inferiore alla C, salvi i casi in cui la
progettazione è affidata all’esterno con le modalità previste
dal codice dei contratti pubblici e dalla presente legge.
Art. 10. (Indizione della
gara)
1. Il dirigente della struttura competente in materia di
gare e contratti, all’inizio della fase di affidamento di un
contratto, individua il responsabile del procedimento di
affidamento ai sensi della normativa vigente.
2. Il dirigente di cui al comma 1, con proprio
provvedimento di indizione di gara, stabilisce:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto;
c) la procedura di scelta del contraente, con le
motivazioni che vi danno luogo;
d) i requisiti di partecipazione alla gara;
e) il criterio di aggiudicazione della gara;
f) l’ammontare della spesa presunta ovvero l’importo
fissato a base d’asta e il relativo impegno di spesa sugli
appositi capitoli del bilancio regionale;
g) le modalità di pubblicità della gara conformi alla
normativa vigente.
3. Il provvedimento di cui al comma 2 approva, altresì, il
bando di gara, il capitolato speciale d’appalto contenente la
disciplina tecnica del contratto e, ove prevista, la lettera di
invito alla gara.
4. Il provvedimento di indizione di una gara per
l’affidamento di lavori pubblici contiene il progetto,
comprensivo degli elaborati tecnico-amministrativi, ed il piano
finanziario dell’opera con riferimento al bilancio annuale e
pluriennale della Regione.
Art. 11. (Esame dei requisiti
di partecipazione nelle procedure ristrette)
1. L’esame dei requisiti di partecipazione alla gara, nella
fase di prequalificazione dei concorrenti alle procedure
ristrette, è effettuato dal responsabile del procedimento di
affidamento, alla presenza di due dipendenti in qualità di
testimoni, entro quindici giorni dal ricevimento delle domande
di partecipazione; detto termine può essere interrotto qualora
il responsabile del procedimento di affidamento debba acquisire
documenti o informazioni necessari per stabilire l’ammissione o
l’esclusione di uno o più concorrenti.
2. La fase di prequalificazione deve comunque concludersi
entro trenta giorni dal ricevimento delle domande di
partecipazione.
3. Il responsabile del procedimento di affidamento redige
il verbale di ammissione alla gara, dando motivazione delle
eventuali esclusioni, e lo sottoscrive insieme ai due testimoni.
4. Il responsabile del procedimento di affidamento comunica
l’esclusione ai candidati non ammessi, secondo le modalità
previste dall’articolo 79 del codice dei contratti pubblici,
entro cinque giorni dalla data del verbale di cui al comma 3.
Art. 12. (Lettera di invito)
1. Nelle procedure in cui gli operatori economici sono
invitati a presentare offerta mediante lettera di invito, questa
è predisposta ed inviata dal responsabile del procedimento di
affidamento non oltre tre giorni dal completamento della fase di
prequalificazione ovvero nel termine indicato nel bando di gara.
2. Il responsabile del procedimento di affidamento assicura
la segretezza dell’elenco degli operatori economici invitati
alla gara.
3. Qualora, per ragioni strettamente connesse alla
tipologia di fornitura o di servizio oggetto della gara, i
concorrenti debbano effettuare sopralluoghi o prendere visione
di materiali, nonché nel caso il contratto da aggiudicare
riguardi lavori pubblici, l’elenco di cui al comma 2 è
trasmesso, a cura del responsabile del procedimento di
affidamento, al dirigente o al funzionario della struttura
richiedente di cui all’articolo 9, che è tenuto ad assicurarne
la segretezza.
Art. 13. (Commissione
giudicatrice)
1. Nei casi in cui l’aggiudicazione della gara avviene
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
la commissione giudicatrice è nominata con provvedimento del
Direttore generale al quale fa capo la struttura che ha
richiesto l’attivazione della procedura di gara.
2. La commissione è composta da un numero dispari di
componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico
settore cui si riferisce l’oggetto del contratto ed è presieduta
da un dirigente regionale.
3. Si applicano le cause di incompatibilità, esclusione ed
astensione previste dai commi 5, 6 e 7 dell’articolo 84 del
codice dei contratti pubblici.
4. Qualora, per esigenze oggettive ed in caso di accertata
e comprovata carenza di adeguata professionalità ovvero di
requisiti professionali, non sia possibile individuare un numero
adeguato di almeno due commissari esperti nello specifico
settore al quale si riferisce l’oggetto del contratto tra i
funzionari delle stazioni appaltanti ovvero tra i professionisti
ed i professori universitari di cui agli elenchi previsti
dall’articolo 84, comma 8 del codice dei contratti pubblici, è
possibile nominare non più di un commissario esperto esterno
alle stazioni appaltanti o ai predetti elenchi.
5. Gli elenchi di cui all’articolo 84, comma 8, del codice
dei contratti pubblici sono tenuti dalla struttura competente in
materia di gare e contratti che ne cura il procedimento per la
relativa formazione secondo le modalità stabilite dal Direttore
generale competente in materia di gare e contratti.
6. Le funzioni di segretario della commissione giudicatrice
sono svolte da un dipendente regionale diverso dal responsabile
del procedimento e di categoria non inferiore alla C,
appartenente, di norma, alla struttura regionale richiedente.
7. Le sedute della commissione giudicatrice relative alla
fase di valutazione tecnico-qualitativa delle offerte sono
riservate.
8. Ai componenti esterni della commissione giudicatrice
spettano i compensi di cui alla tabella "C" della legge
regionale 4 giugno 1996 n. 25 (nuova disciplina dei compensi ai
componenti di Collegi, Commissioni e Comitati operanti presso la
Regione. Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1994 n. 28
(disciplina degli enti strumentali della Regione) e alla legge
regionale 5 aprile 1995 n. 20 (norme per l’attuazione dei
programmi di investimento in sanità per l’ammodernamento del
patrimonio immobiliare e tecnologico)).
Art. 14. (Espletamento della
gara)
1. La gara è presieduta dal dirigente della struttura
competente in materia di gare e contratti, alla presenza
dell’ufficiale rogante e di almeno due dipendenti in qualità di
testimoni.
2. Qualora la procedura sia aggiudicata secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la gara è
presieduta dal presidente della commissione giudicatrice di cui
all’articolo 13, alla presenza di tutti i componenti della
commissione medesima, dell’ufficiale rogante e di almeno due
dipendenti in qualità di testimoni.
3. Nel caso una o più offerte appaiano anormalmente basse
secondo quanto previsto dal codice dei contratti pubblici, il
dirigente della struttura competente in materia di gare e
contratti ovvero la commissione di valutazione delle offerte
espletano il procedimento di verifica delle stesse disciplinato
dal medesimo codice, ammettendo o escludendo dette offerte prima
di dichiarare l’aggiudicazione provvisoria.
4. Espletate le procedure di gara, l’autorità che presiede
la gara dichiara l’aggiudicazione provvisoria a favore del
miglior offerente.
5. L’ufficiale rogante trasmette al dirigente della
struttura competente in materia di gare e contratti ed al
responsabile del procedimento di affidamento il verbale della
seduta di gara in cui è stata dichiarata l’aggiudicazione
provvisoria, entro cinque giorni dalla medesima.
6. Il responsabile del procedimento di affidamento comunica
l’esclusione ai candidati non ammessi, secondo le modalità
previste dall’articolo 79 del codice dei contratti pubblici,
entro cinque giorni dalla data del verbale di cui al comma 5.
7. Le sedute di gara sono pubbliche, ad esclusione di
quelle svolte nell’ambito della procedura negoziata senza
pubblicazione del bando.
Art. 15. (Aggiudicazione
definitiva)
1. Il dirigente della struttura competente in materia di
gare e contratti adotta il provvedimento di aggiudicazione
definitiva entro quindici giorni dalla data di ricevimento del
verbale di aggiudicazione provvisoria e dopo avere effettuato le
verifiche previste dal codice dei contratti pubblici; con tale
provvedimento si ridetermina l’impegno di spesa e si approva lo
schema di contratto.
2. Il termine per l’adozione del provvedimento di
aggiudicazione definitiva è interrotto dalla richiesta di
chiarimenti o documenti ed inizia nuovamente a decorrere da
quando i chiarimenti o i documenti pervengono alla struttura
competente in materia di gare e contratti.
3. L’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la
verifica del possesso dei requisiti prescritti ai fini della
stipulazione del contratto.
4. Il responsabile del procedimento di affidamento comunica
l’aggiudicazione definitiva, nel termine di tre giorni dalla
data di adozione del provvedimento di cui al comma 1, ai
soggetti di cui all’articolo 79 del codice dei contratti
pubblici e con le modalità dallo stesso previste.
5. Il responsabile del procedimento di affidamento cura,
altresì, l’avviso concernente i risultati della procedura di
affidamento di cui all’articolo 65 del codice dei contratti
pubblici, con le modalità di cui all’articolo 66 di detto
codice.
6. Gli adempimenti relativi alla pubblicità della gara sono
curati dalla struttura competente in materia di gare e contratti
secondo le modalità previste dal codice dei contratti pubblici e
dalle leggi regionali vigenti.
Art. 16. (Aste elettroniche)
1. Nelle procedure aperte, ristrette o negoziate previa
pubblicazione del bando, il dirigente della struttura competente
in materia di gare e contratti può avvalersi dell’asta
elettronica ai sensi dell’articolo 85 del codice dei contratti
pubblici.
2. Il Direttore generale competente in materia di gare e
contratti, con proprio provvedimento, disciplina i profili
tecnici delle aste elettroniche, fermo restando quanto disposto
al riguardo dal codice dei contratti pubblici e dalla presente
legge.
3. Il Direttore generale di cui al comma 2 disciplina,
altresì, la tenuta degli elenchi ufficiali di fornitori o
prestatori di servizi, previsti dall’articolo 45 del codice dei
contratti pubblici.
4. Tali elenchi possono essere utilizzati per
l’aggiudicazione di procedure sotto soglia comunitaria, comprese
le acquisizioni di beni e servizi e l’affidamento di lavori
effettuati mediante ricorso al servizio di economato.
CAPO II
STIPULAZIONE ED ESECUZIONE DEL
CONTRATTO
Art. 17. (Stipulazione del
contratto)
1. Il contratto è stipulato non prima di trenta giorni
dall’invio della comunicazione di cui all’articolo 15, comma 4,
e non oltre quarantacinque giorni dalla medesima data, salvo
motivate ragioni di particolare urgenza che non consentano di
attendere il decorso del predetto termine.
2. Alla stipulazione del contratto provvede:
a) il dirigente della struttura richiedente qualora avvenga
mediante forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale
rogante;
b) il dirigente della struttura competente in materia di
gare e contratti qualora avvenga mediante scrittura privata
ovvero in forma elettronica ai sensi dell’articolo 16;
c) l’economo della Giunta regionale qualora si tratti di
contratto per adesione necessario al normale funzionamento delle
strutture regionali, secondo le procedure del regolamento per il
servizio di economato ed anche in eccedenza ai limiti di spesa
attribuiti al medesimo economo.
Art. 18. (Liquidazione delle
spese e pagamenti)
1. Il dirigente della struttura richiedente i lavori, il
servizio o la fornitura provvede con proprio atto, previo
accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni ed
acquisito il documento unico di regolarità contributiva, alla
liquidazione delle relative spese sulla base di documentazione
idonea a comprovare il diritto del creditore e, nel caso di
provviste di materiali da affidare ai consegnatari, l’iscrizione
in inventario dei beni stessi o la comunicazione dell’avvenuta
fornitura al consegnatario competente.
Art. 19. (Revisione prezzi)
1. I contratti ad esecuzione periodica o continuativa
relativi a servizi o forniture contengono una clausola di
revisione periodica del prezzo, operata sulla base di
un’istruttoria effettuata dal dirigente della struttura
richiedente al quale compete l’esecuzione del contratto secondo
quanto disposto dal codice dei contratti pubblici.
Art. 20. (Direttore
dell’esecuzione del contratto)
1. Nei casi di appalti di servizi o forniture il dirigente
della struttura richiedente nomina con proprio provvedimento
Direttore dell’esecuzione del contratto un dipendente di
categoria D ovvero ne assume direttamente la direzione.
2. Negli appalti di lavori la direzione degli stessi è
affidata ad un tecnico diverso dal responsabile del procedimento
di esecuzione del contratto in possesso dei necessari requisiti,
salvo conferimento di apposito incarico esterno con le modalità
di cui all’articolo 26.
TITOLO III
CONTRATTI SOTTO SOGLIA
COMUNITARIA E DISPOSIZIONI DIVERSE IN MATERIA CONTRATTUALE
CAPO I
PROCEDURE SOTTO SOGLIA
Art. 21. (Disposizioni
comuni)
1. Ai procedimenti contrattuali aventi per oggetto lavori,
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria si applicano le disposizioni del Titolo I
e del Titolo II, con esclusione degli articoli 8, 14, comma 1, e
20, salvo quanto disposto dall’articolo 24 e dal Capo II del
presente Titolo.
2. Nei procedimenti di cui al comma 1, qualora
l’aggiudicazione avvenga secondo il criterio del prezzo più
basso, la gara è presieduta dal responsabile del procedimento di
affidamento, alla presenza dell’ufficiale rogante e di almeno
due dipendenti in qualità di testimoni.
3. Nei procedimenti di cui al comma 1, quando il criterio
di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, i bandi possono
prevedere l’esclusione automatica con le modalità di cui agli
articoli 122, comma 9 e 124, comma 8 del codice dei contratti
pubblici.
Art. 22. (Disposizioni in
materia di lavori pubblici sotto soglia)
1. Per i contratti di lavori pubblici sotto soglia la
preinformazione, ove disposta, è effettuata a cura della
struttura regionale competente in materia di gare e contratti
secondo le modalità previste dal codice dei contratti pubblici.
2. Gli appalti di lavori pubblici di importo compreso tra
euro 200.000,00 e euro 750.000,00 sono affidati secondo la
procedura semplificata di cui all’articolo 123 del codice dei
contratti pubblici. A tal fine la struttura regionale di cui al
comma 1 cura la tenuta degli elenchi previsti dal suddetto
articolo del codice dei contratti pubblici.
3. Per gli appalti pubblici di lavori, di valore inferiore
a euro 500.000,00, è facoltà delle stazioni appaltanti affidare
la direzione lavori al responsabile del procedimento.
Art. 23. (Disposizioni in
materia di appalti di servizi e forniture sotto soglia)
1. Per i contratti di servizi e forniture sotto soglia la
preinformazione, ove disposta, è effettuata a cura della
struttura regionale competente in materia di gare e contratti
secondo le modalità previste dal codice dei contratti pubblici.
2. Il responsabile del procedimento, di cui all’articolo 9,
comma 1, è il Direttore dell’esecuzione dei contratti relativi a
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria.
Art. 24. (Lavori, servizi e
forniture in economia)
1. Il servizio di economato della Giunta regionale provvede
all’affidamento di lavori, servizi e forniture di cui ai
successivi commi, nonché alle altre spese che per loro natura
debbono farsi in economia. Tale servizio è disciplinato da
apposito regolamento adottato dalla Giunta regionale.
2. I lavori relativi alla manutenzione straordinaria degli
immobili e degli impianti utilizzati dalle strutture regionali
sono effettuati dall’economo della Giunta regionale per un
importo non superiore a euro 200.000,00.
3. I servizi e le forniture sono acquisiti dall’economo
della Giunta regionale per un importo non superiore a euro
206.000,00 riferito ad ogni singolo appalto.
4. Gli appalti di cui al presente articolo sono affidati
secondo le forme e le modalità previste dal regolamento di cui
al comma 1 e previa consultazione di almeno cinque operatori
economici, salvi i casi di affidamento diretto di cui al
medesimo regolamento.
5. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina le modalità
delle anticipazioni e dei pagamenti, della resa del conto e
della sua approvazione da parte del Direttore generale
competente.
6. Il regolamento per il servizio di economato stabilisce,
altresì, le clausole essenziali che devono essere riportate
negli ordinativi economali.
7. Le funzioni economali periferiche possono essere
conferite con apposito atto, nei limiti di importo e di
tipologia di spese previsti nel regolamento, a dipendenti di
ruolo del Corpo Forestale dello Stato, sulla base di convenzioni
che disciplinano le attività svolte da quest’ultimo per conto
della Regione.
8. I dipendenti delegati alla gestione dei servizi di
economato sono personalmente responsabili delle spese sostenute
e della regolarità dei pagamenti eseguiti.
9. La Ragioneria esercita la vigilanza sulle attività degli
addetti ai servizi di economato eseguendo verifiche di cassa ed
ispezioni almeno una volta l’anno.
10. Ai procedimenti disciplinati dal presente articolo si
applicano le disposizioni del Titolo I e del Titolo II,
limitatamente agli articoli 7, 9, 16, comma 4, 17, comma 2,
lettera c) e 20.
CAPO II
DISPOSIZIONI DIVERSE
Art. 25. (Gestione
immobiliare)
1. In presenza di motivate esigenze di carattere tecnico ed
economico, la manutenzione degli impianti a servizio delle sedi
regionali può essere affidata alle amministrazioni condominiali
degli stabili in cui sono ubicate, previa garanzia da parte
dell’amministratore del rispetto delle normative vigenti in
materia di qualificazione dell’impresa esecutrice, di sicurezza
degli ambienti di lavoro e tutela dei lavoratori, nonché in
materia di tenuta della contabilità lavori.
2. Per l’acquisto o la locazione di immobili da destinare a
sedi di strutture regionali, si procede con atti di diritto
privato.
3. La ricerca e la selezione di immobili è effettuata
tramite consultazione di più soggetti professionalmente operanti
nel campo immobiliare o con la pubblicazione di annunci su
quotidiani aventi particolare diffusione nel territorio in cui
avviene la ricerca.
4. Nessun impegno od obbligo deriva alla Regione dalla
richiesta di proposte, dalla presentazione e dall’esame delle
stesse.
5. La congruità del prezzo di acquisto o del canone di
locazione viene valutata dalle competenti strutture regionali,
che possono anche avvalersi di enti statali, di enti o società
regionali ovvero, in subordine, di altri esperti e consulenti
esterni.
Art. 26. (Consulenze e
incarichi professionali)
1. Si provvede al conferimento di consulenze o incarichi
professionali a soggetti non rientranti nella definizione di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001
n. 165 (norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche) ovvero non compresi
nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 5, della legge 30
dicembre 2004 n. 311 (disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria
2005), nei soli casi in cui, sulla base di una specifica
relazione delle strutture regionali interessate, risulti che la
prestazione richiesta non può essere soddisfatta, in tutto o in
parte, nei modi e nei tempi necessari, da parte delle strutture
interne, ovvero che le stesse abbiano l’esigenza di un
contributo esterno, in quanto le professionalità presenti presso
le strutture regionali si trovano nell’impossibilità di prestare
la propria opera.
2. Al conferimento di incarichi si provvede con apposito
contratto o disciplinare con cui si definiscono l’oggetto
dell’incarico, il nome del professionista o della società di
consulenza, la spesa da sostenersi, i termini di consegna degli
elaborati o degli altri prodotti commissionati, le penali e
quant’altro necessario a definire i contenuti dell’apporto
professionale e di ingegno.
3. Per le consulenze e gli incarichi professionali di
importo netto superiore a euro 100.000,00, la Giunta regionale
stabilisce idonee procedure di selezione predeterminando
oggettivi criteri di selezione e valutazione delle candidature.
Il provvedimento di conferimento dell’incarico dà conto dei
criteri sulla base dei quali è stata operata la scelta e
contiene, in allegato, i nominativi dei soggetti che avevano
segnalato la disponibilità.
4. Le procedure di cui al comma 3, al di sotto delle soglie
di rilevanza comunitaria, non si applicano nei casi di incarichi
e consulenze affidati ad enti pubblici ovvero società ed
organismi cui la Regione partecipa e che sono tenuti ad
osservare comunque le disposizioni di cui ai commi 1 e 3.
5. I contratti e i disciplinari relativi alle consulenze ed
agli incarichi professionali di cui al presente articolo sono
stipulati da parte del dirigente della struttura competente in
materia di gare e contratti, di norma, nella forma della
scrittura privata.
6. I provvedimenti relativi alle consulenze ed agli
incarichi professionali, comprensivi di allegati, vengono
trasmessi, entro otto giorni dall’adozione, al Consiglio
regionale – Assemblea legislativa della Liguria e sono
pubblicati per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione e
sul sito informatico della Regione.
Art. 27. (Progettazione
preliminare, definiva ed esecutiva di lavori, coordinamento
della sicurezza, direzione dei lavori e collaudo)
1. Le attività di progettazione preliminare, definitiva ed
esecutiva di lavori, coordinamento della sicurezza, sia esso in
fase di progettazione che in quella di esecuzione, direzione dei
lavori e collaudo sono, di norma, espletate dai soggetti di cui
all’articolo 90, comma 1, lettere a), b) e c) del codice dei
contratti pubblici.
2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, l’applicazione di quanto
previsto dall’articolo 92, comma 5, del codice dei contratti
pubblici è disciplinata da apposito regolamento adottato in
conformità allo schema tipo di regolamento di cui all’articolo
14, comma 4, della l.r. 31/2007.
3. Nel caso ricorrano le condizioni di cui all’articolo 90,
comma 6, del codice dei contratti pubblici, gli incarichi
professionali relativi alla progettazione preliminare,
definitiva ed esecutiva di lavori, al coordinamento della
sicurezza, sia nella fase di progettazione che in quella di
esecuzione, ed al collaudo, sono affidati, ai sensi
dell’articolo 91, comma 1, del codice dei contratti pubblici e
del Titolo II della presente legge, mediante provvedimento del
dirigente della struttura competente in materia di gare e
contratti, se di importo pari o superiore a euro 100.000,00
ovvero, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti di
cui all’articolo 90, comma 1, lettere d), f), g) e h) del codice
dei contratti pubblici, se di importo inferiore a detta soglia.
4. L’affidamento di incarichi di importo inferiore a euro
100.000,00 e relativi alle attività di cui al comma 1 avviene
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo quanto
previsto dall’articolo 57, comma 6, del codice dei contratti
pubblici e, ove applicabile, dal presente Titolo.
5. Per l’affidamento di incarichi di cui al comma 4, sono
invitati a partecipare almeno cinque soggetti. Nel caso non vi
siano cinque aspiranti idonei, se ne dà atto nel provvedimento
dirigenziale di indizione della gara.
6. Nel caso ricorrano le condizioni di cui all’articolo 90,
comma 6, del codice dei contratti pubblici, l’incarico
professionale di direzione dei lavori è affidato al progettista
incaricato ai sensi dell’articolo 90, comma 6, del codice dei
contratti pubblici, fermo restando quanto disposto dall’articolo
91, comma 6, del medesimo codice, ovvero ad altri soggetti
individuati con le procedure di cui ai commi 3 e 4 del presente
articolo.
TITOLO IV
COMITATO REGIONALE PER GLI
APPALTI
Art. 28. (Istituzione del
Comitato regionale per gli appalti)
1. E’ istituito un Comitato regionale per gli appalti della
Regione e degli enti appartenenti al settore regionale allargato
con funzioni di consulenza tecnico giuridica in materia
contrattuale.
2. Il regolamento regionale di cui all’articolo 3
disciplina la composizione del Comitato regionale per gli
appalti e ne prevede il raccordo con il funzionamento della
Sezione di valutazione di cui all’articolo 3, comma 4, della
l.r. 31/2007.
3. Il Comitato ha durata pari alla legislatura.
4. Il Direttore generale competente in materia di gare e
contratti stabilisce con proprio provvedimento le modalità di
funzionamento del Comitato.
5. Ai componenti esterni del Comitato regionale per gli
appalti spettano i compensi di cui all’articolo 13, comma 8.
Art. 29. (Compiti del
Comitato)
1. Il Comitato esprime parere preventivo sui procedimenti
contrattuali della Regione su richiesta del dirigente della
struttura regionale competente in materia di gare e contratti.
2. Il parere di cui al comma 1 è espresso obbligatoriamente
nei casi di contratti regionali che eccedano l’importo di euro
2.000.000,00 e nei casi di consulenze o incarichi professionali
che eccedano l’importo di euro 100.000,00.
3. Possono avvalersi del Comitato, relativamente alla
materia contrattuale, gli enti di cui all’articolo 2.
4. Il Comitato esprime il proprio parere entro il termine
fissato nella richiesta e, comunque, non oltre venti giorni dal
ricevimento della medesima. Trascorso infruttuosamente
quest’ultimo termine, si procede anche in assenza del parere
suddetto.
5. Qualora l’Amministrazione si discosti dal parere
espresso dal Comitato ne dà conto nel relativo provvedimento.
TITOLO V
TENUTA DEGLI ATTI
Art. 30. (Ufficiale rogante)
1. Gli atti pubblici in cui è parte la Regione, inclusi gli
atti di compravendita ed i verbali di gara, sono ricevuti
dall’ufficiale rogante con le modalità previste dalla legge
notarile, per quanto applicabili.
2. L’ufficiale rogante attribuisce pubblica fede agli atti
ed ai verbali di cui al comma 1 e ne conserva gli originali;
rilascia copie, certificati, estratti ed è responsabile
dell’eventuale registrazione e trascrizione.
Art. 31. (Forma degli atti)
1. L’ufficiale rogante riceve gli atti alla presenza delle
parti e, di norma, di due testimoni scelti tra i dipendenti
regionali, salvi i casi della procedura negoziata,
dell’affidamento di consulenze e di incarichi professionali e
dei contratti stipulati dall’economo.
2. Spetta all’ufficiale curare personalmente la
compilazione integrale dell’atto.
Art. 32. (Custodia degli
atti)
1. L’ufficiale rogante deve custodire con certezza ed in
luogo sicuro:
a) gli atti da lui ricevuti;
b) le scritture private in cui è parte la Regione e gli
atti presso di lui depositati.
2. L’ufficiale rogante deve tenere un repertorio di tutti
gli atti ricevuti, numerati in ordine cronologico.
Art. 33. (Nomina
dell’ufficiale rogante)
1. L’ufficiale rogante è nominato dal Segretario generale
della Giunta regionale tra i dirigenti o i dipendenti di
categoria D in servizio presso la Regione da almeno tre anni ed
in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o
equipollente.
2. Non possono essere nominati ufficiale rogante i
dirigenti o i dipendenti di categoria D appartenenti a strutture
che provvedono alle attività di affidamento di lavori e di
acquisizione o cessione di beni o servizi. Per l’esercizio della
funzione non è previsto alcun compenso dall’Amministrazione
regionale o da terzi.
3. E’ nominato, altresì, un supplente in possesso dei
requisiti indicati al comma 1.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI E
TRANSITORIE
Art. 34. (Norme per la
sicurezza e la qualità del lavoro)
1. Per quanto riguarda le norme in materia di salute,
sicurezza e qualità del lavoro si applica quanto disposto dalla
normativa statale vigente, nonché dalla l.r. 30/2007.
Art. 35. (Regime transitorio)
1. Alle procedure di cui all’articolo 1, già avviate alla
data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad
applicarsi le disposizioni vigenti al momento dell’indizione
della gara.
2. Ai contratti in corso di esecuzione si applicano le
disposizioni del codice dei contratti pubblici e della presente
legge.
3. La disposizione di cui all’articolo 6, comma 2, della
presente legge, si applica alle procedure i cui bandi o avvisi
siano pubblicati successivamente alla data indicata
dall’articolo 253, comma 1 bis, del codice dei contratti
pubblici e sue modifiche ed integrazioni.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
regolamento statale di cui all’articolo 5 del codice dei
contratti pubblici, la Giunta regionale adotta il regolamento
recante la disciplina esecutiva ed attuativa, secondo quanto
previsto dall’articolo 3, comma 1, della presente legge.
5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge la Giunta regionale:
a) approva i capitolati generali per i lavori, i servizi e
le forniture di cui all’articolo 3, comma 2;
b) approva il regolamento di disciplina del servizio di cui
all’articolo 24, comma 1.
6. Nelle more di approvazione del regolamento regionale di
cui al comma 5, lettera b), continua ad applicarsi il
regolamento regionale 11 marzo 2003 n. 5 (regolamento del
servizio di economato per gli uffici della Giunta regionale) in
quanto compatibile con le disposizioni di cui alla presente
legge.
7. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in
vigore del regolamento di cui al comma 4, la Giunta regionale
provvede alla nomina del Comitato regionale per gli appalti di
cui all’articolo 28.
8. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge il Direttore generale competente in
materia di gare e contratti:
a) stabilisce le modalità per la formazione degli elenchi
di cui all’articolo 84, comma 8, del codice dei contratti
pubblici, secondo quanto previsto dall’articolo 13, comma 5;
b) adotta il provvedimento di disciplina dei profili
tecnici delle aste elettroniche, secondo quanto previsto
dall’articolo 16, comma 2;
c) disciplina la tenuta degli elenchi ufficiali di
fornitori o prestatori di servizi, secondo quanto previsto
dall’articolo 16, comma 3.
9. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in
vigore del regolamento di cui al comma 4, il Direttore generale
competente in materia di gare e contratti stabilisce le modalità
di funzionamento del Comitato regionale per gli appalti, secondo
quanto disposto dall’articolo 28, comma 4.
Art. 36. (Abrogazione di
norme)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) la legge regionale 6 aprile 1999 n. 12 (norme sui
procedimenti contrattuali regionali);
b) gli articoli 10, 11, 12, 13, 14 della legge regionale 24
gennaio 2006 n. 1 (disposizioni collegate alla legge finanziaria
2006);
c) gli articoli 17, 17 bis, 18, 19, 21 e 22 della legge
regionale 8 febbraio 1995 n. 10 (finanziamento, gestione
patrimoniale ed economico-finanziaria delle Unità Sanitarie
Locali e delle altre aziende del Servizio Sanitario Regionale);
d) l’articolo 72 della legge regionale 26 marzo 2002 n. 15
(ordinamento contabile della Regione Liguria). |
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