Lombardia - Legge Regionale
10 marzo 2009 , n. 5
Disposizioni in
materia di territorio e opere pubbliche - Collegato
ordinamentale
Art. 1
a) al comma 1
dell'articolo 25, nel primo periodo, le parole
'quattro anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge' sono sostituite dalle parole 'la
data del 31 marzo 2010' , nel secondo periodo,
le parole 'di quattro anni' sono eliminate;
b) al comma 7
dell'articolo 25, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi:
'Fino
all'approvazione del PGT, i comuni non possono
dar corso all'approvazione di programmi
integrati di intervento in variante, non aventi
rilevanza regionale, fatta eccezione per i casi
di P.I.I. che prevedano la realizzazione di
infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico
di carattere strategico ed essenziali per la
riqualificazione dell'ambito territoriale. La
Giunta regionale definisce, con proprio atto, i
criteri e le modalità per l'applicazione della
disposizione di cui al precedente periodo entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore della
stessa; decorso infruttuosamente tale termine,
si applicano le previsioni del documento
d'inquadramento di cui al presente comma.';
c) il comma 8 bis
dell'articolo 25 è sostituito dal seguente:
'8 bis. Fino
all'adeguamento di cui all'articolo 26, commi 2
e 3, i piani attuativi e loro varianti, conformi
alle previsioni degli strumenti urbanistici
comunali vigenti, sono approvati con la
procedura di cui all'articolo
3 della l.r. 23/1997, fatta eccezione per i
comuni interessati dalle opere essenziali
previste dal dossier di candidatura EXPO 2015,
nei quali i piani sono adottati e approvati
dalla giunta comunale, con applicazione delle
disposizioni di cui all'articolo 14.';
d) il
comma 8 sexies dell'articolo 25 della l.r. 12/2005è
sostituito dal seguente:
'8 sexies. Nei
comuni definiti a fabbisogno acuto, critico ed
elevato dal Programma regionale per l'edilizia
residenziale pubblica, sino all'approvazione del
PGT, possono essere autorizzati, in deroga alle
previsioni del vigente piano regolatore
generale, i seguenti interventi:
a)
interventi di trasformazione
di edifici esistenti, nel rispetto della
volumetria preesistente per l'attuazione di
iniziative di edilizia residenziale
pubblica, compresa l'edilizia convenzionata;
nel caso di edifici a destinazione
produttiva con volumetria superiore a
diecimila metri cubi, il recupero può essere
assentito entro il predetto limite massimo;
b)
interventi di nuova
costruzione, localizzati su aree destinate a
servizi, nell'ambito di piani attuativi, ivi
compresi i programmi integrati di intervento
previsti dal vigente piano regolatore
generale, per l'attuazione di iniziative di
edilizia residenziale pubblica, compresa
l'edilizia convenzionata di cui alla
legge regionale 13 luglio 2007, n. 14
(Innovazioni del sistema regionale
dell'edilizia residenziale pubblica:
disciplina dei servizi abitativi a canone
convenzionato);
c)
interventi diretti di nuova
costruzione da realizzarsi su aree destinate
a servizi, comprese quelle a vincolo
decaduto, dal vigente piano regolatore
generale, nei limiti dell'indice medio di
zona per la destinazione residenziale, per
l'attuazione di iniziative di edilizia
residenziale pubblica, compresa l'edilizia
convenzionata di cui alla
l.r. 14/2007.
Gli interventi di cui al presente
comma sono assentiti esclusivamente a mezzo di
rilascio del permesso di costruire, previo
accertamento, ad opera del comune, della coerenza
dell'intervento con l'assetto urbanistico esistente,
nonché della ricorrenza di sufficienti dotazioni
urbanizzative, in particolare gli spazi a verde e
per il giuoco di effettiva fruibilità e comunque
garantendo la dotazione minima complessiva di aree
per servizi pari a diciotto metri quadrati per
abitante.';
e) dopo il comma 8
octies dell'articolo 25 è aggiunto il seguente:
'8 nonies. Fino
all'adeguamento di cui all'articolo 26, commi 2
e 3, i comuni possono individuare nei piani
regolatori generali vigenti gli ambiti
territoriali nei quali è consentita ovvero
vietata la localizzazione di attività,
espressamente individuate dagli stessi comuni,
suscettibili di determinare situazioni di
disagio a motivo della frequentazione costante e
prolungata dei luoghi. I comuni definiscono
contestualmente la disciplina necessaria per
assicurare il corretto inserimento delle
attività nel contesto urbano e in particolare la
disponibilità di aree per parcheggi. Le
determinazioni sono assunte a mezzo di variante
ai sensi del comma 1, secondo la fattispecie di
cui all'articolo
2, comma 2, lettera i), della l.r. 23/1997
che trova applicazione senza l'eccezione
prevista dalla stessa lettera i).';
f) il comma 3
dell'articolo 26, è così sostituito:
'3. I comuni
deliberano l'avvio del procedimento di
approvazione del PGT entro il 15 settembre 2009,
dandone immediata comunicazione alla Regione.
Decorso inutilmente tale termine, la Giunta
regionale, sentito il comune interessato e
accertatane l'inattività, nomina un commissario
ad acta che provvede in luogo dell'ente.';
g) al comma 8
dell'articolo 64, dopo le parole 'commissione per il
paesaggio di cui all'articolo 81,' sono inserite le
parole 'ove esistente,';
h) alla lettera c) del
comma 2 dell'articolo 80, le parole 'dagli articoli
38 e 39' sono sostituite dalle parole 'dall'articolo
38';
i) al comma 3
dell'articolo 80, dopo la lettera e bis) è aggiunta
la seguente:
j) dopo il comma 6
dell'articolo 80, è aggiunto il seguente:
'6 bis. A far tempo
dal 1° luglio 2009 le funzioni amministrative
per il rilascio dell'autorizzazione
paesaggistica e l'irrogazione delle sanzioni di
cui, rispettivamente, agli articoli 146 e 167
del
d.lgs. 42/2004, nonché le funzioni
amministrative di cui al comma 6 possono essere
esercitate solamente dai comuni, dalle province,
dagli enti gestori dei parchi e dalle comunità
montane per i quali la Regione abbia verificato
la sussistenza dei requisiti di organizzazione e
di competenza tecnico-scientifica ai sensi dell'articolo
159, comma 1, del d.lgs. 42/2004. Per i
comuni per i quali non sia stata verificata la
sussistenza dei suddetti requisiti, le funzioni
amministrative di cui trattasi sono esercitate
dalla provincia competente per territorio
ovvero, per i territori compresi all'interno dei
perimetri dei parchi regionali, dall'ente
gestore del parco. Per le province, gli enti
gestori dei parchi e le comunità montane, per i
quali non sia stata verificata la sussistenza
dei suddetti requisiti, le funzioni
amministrative di cui trattasi sono esercitate
dalla Regione.';
k) dopo l'articolo 94 è
inserito il seguente:
'Art. 94 bis
(Trasformazione urbanistica del territorio e
permesso di costruire)
1. L'attività comportante trasformazione urbanistica
ed edilizia del territorio comunale disciplinata dal
presente titolo, in deroga alle disposizioni di cui
alla parte II, titolo I, capo IV della presente
legge, è connessa alla realizzazione delle reti e
dei servizi ad essi funzionali ed è subordinata alla
corresponsione di contributo commisurato al costo di
costruzione, nonché all'esistenza o alla
realizzazione delle opere per la dotazione o
l'adeguamento delle reti e dei servizi funzionali
alla realizzazione degli immobili compresi
nell'intervento.
2. Nell'ambito degli strumenti attuativi e degli
interventi di trasformazione urbanistica posti in
essere tramite forme di programmazione negoziata,
sono a carico del soggetto attuatore l'esecuzione e
l'adeguamento delle opere di pertinenza
dell'intervento di trasformazione urbanistica di cui
al comma 1, secondo quanto stabilito dal piano di
cui all'articolo 9.
3. Qualora l'amministrazione comunale non reputi
necessario o possibile, in tutto o in parte, la
realizzazione delle opere di cui al comma 1, il
soggetto titolare del permesso di costruzione è
tenuto alla corresponsione di un importo,
determinato in base ai parametri di cui alla parte
II, titolo I, capo IV della presente legge.';
Art. 2
(Interventi previsti dal
Piano territoriale d'area Malpensa)
1. Le
previsioni del Piano territoriale d'area Malpensa,
approvato con la
legge regionale 12 aprile 1999, n. 10 (Piano
territoriale d'area Malpensa. Norme speciali per
l'aerostazione intercontinentale Malpensa 2000),
relative unicamente agli interventi di cui
all'Allegato A - Tabella A1, mantengono efficacia
fino all'approvazione, ai sensi e per gli effetti
degli articoli 20 e 21 della
l.r. 12/2005, di un nuovo Piano territoriale
regionale d'area, e comunque per non oltre due anni
dalla scadenza del termine indicato dall'articolo
1, comma 4, della l.r. 10/1999.
3. La
disciplina urbanistica delle aree interessate dalle
previsioni del Piano territoriale d'area Malpensa,
diverse da quelle richiamate ai commi 1 e 2, rimaste
inattuate alla scadenza del termine indicato dall'articolo
1, comma 4, della l.r. 10/1999, è definita dai
comuni, dalle province e dagli enti gestori dei
parchi nell'ambito dei rispettivi strumenti di
pianificazione territoriale, con l'applicazione
delle procedure previste dalle leggi regionali
vigenti.
Art. 3
(Compensazione materiali
di escavazione)
1. Per
gli interventi nei corsi d'acqua e nel demanio
fluviale e lacuale di cui all'articolo
37 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14
(Nuove norme per la disciplina delle coltivazioni di
sostanze minerali di cava) la Regione e gli enti
attuatori possono prevedere la compensazione, nel
rapporto con gli appaltatori, dell'onere per
l'esecuzione delle opere con il valore del materiale
estratto riutilizzabile, da valutare sulla base dei
canoni demaniali vigenti.
2. La
Regione e gli enti attuatori degli interventi
possono eseguire lavori con le modalità di cui al
comma 1 anche in ambiti di formazione del demanio
idrico a seguito di esproprio delle aree
interessate.
3. La
Giunta regionale, con propria deliberazione,
definisce criteri tecnici e modalità operative per
l'esecuzione di interventi di cui ai commi 1 e 2.
Art. 4
(Fondo per il
finanziamento degli oneri di progettazione di opere,
forniture e servizi pubblici relativi alla
realizzazione di opere pubbliche. Modifiche alla
legge regionale 17/2006)
1. E'
istituito un fondo per il finanziamento degli oneri
professionali di progettazione di opere, forniture e
servizi pubblici relativi alla realizzazione di
opere pubbliche il cui costo, comprensivo di ogni
onere, sia pari o superiore a euro 50.000,00. Gli
oneri non possono comunque superare il 10 per cento
del costo complessivo dell'opera.
2. Il
fondo è destinato ai comuni della Lombardia aventi
popolazione residente non superiore a 2.000
abitanti, così come risultante dall'ultimo
censimento ufficiale.
3. Il
fondo è altresì destinato alle unioni costituite dai
comuni di cui al comma 2 ed alle comunità montane se
delegate dai medesimi comuni all'effettuazione delle
progettazioni di cui al comma 1, conformemente alla
legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino
delle comunità montane della Lombardia, disciplina
delle unioni di comuni lombarde e sostegno
all'esercizio associato di funzioni e servizi
comunali).
4. Nel
caso in cui l'opera non sia realizzabile o sia
venuto meno l'interesse pubblico alla sua
realizzazione, le somme ricevute devono essere
restituite, in un'unica soluzione, entro diciotto
mesi dalla loro erogazione, maggiorate dei relativi
interessi legali.
5. La
Giunta regionale, sulla base delle risorse
annualmente stanziate a bilancio, stabilisce i
criteri, l'importo e le modalità di ammissione al
finanziamento.
6. I
finanziamenti di cui al presente articolo non sono
cumulabili con altri finanziamenti, inerenti agli
oneri di progettazione, previsti da leggi regionali.
7. Alla
legge regionale 2 agosto 2006, n. 17
(Assestamento al bilancio per l'esercizio
finanziario 2006 ed al bilancio pluriennale
2006/2008 a legislazione vigente e programmatico - I
provvedimento di variazione con modifiche di leggi
regionali)(2)
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i
commi 7, 8, 9 e 10 dell'articolo 7 sono
abrogati.
Art. 5
(Norma finanziaria)
1. Per
il finanziamento del fondo di cui all'articolo 4, è
autorizzata la spesa complessiva di euro
2.500.000,00 per il biennio 2009-2010, di cui euro
2.000.000,00 per l'anno 2009 ed euro 500.000,00 per
l'anno 2010, cui si provvede con le risorse
stanziate alla UPB 6.5.6.3.114 'Territorio montano e
piccoli comuni' del bilancio di previsione 2009 e
pluriennale 2009-2011.
Art. 6
(Entrata in vigore)
1. La
presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
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