Contratti pubblici: tracciabilità flussi
finanziari
Presentazione
Tutti i contratti di fornitura di
beni e servizi, nonchè gli appalti di opere pubbliche, stipulati
dal 7 settembre 2010 in poi tra un imprenditore e una pubblica
amministrazione, pena la nullità del contratto, devono contenere
l'indicazione del conto dedicato sul quale transiteranno i
pagamenti relativi allo stesso.
Modalità consentite di pagamento
sono: bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle
operazioni.
Per i contratti stipulati prima
del 7 settembre 2010, la legge consente 180 giorni per
l'adeguamento, tramite atto aggiuntivo al contratto esistente
come suggerito dalla linee guida dell'Autoirtà di vigilanza dei
contratti pubblici.
La tracciabilità dei flussi
finanziari interessa tutta la filiera delle imprese, compresi i
subappalti, i noleggi, nonché i concessionari di finanziamenti
pubblici e i progetti preliminari ed esecutivi propedeutici
all'appalto.
La tracciabilità dei flussi
finanziari è stata introdotta dalla legge 136 del 13 agosto 2010
- il cosiddetto piano straordinario contro le mafie - entrata in
vigore proprio il 7 settembre scorso.
Sulla legge 136/2010 il ministero
dell'Interno ha emanato il 9 settembre scorso la nota n.
13001/118/Gab.
Integrazioni e chiarimenti
sull'obbligo di avere un conto dedicato per consentire la
tracciabilità dei pagamenti sono contenute nel decreto legge n.
187 del 12 novembre 2010 in materia di sicurezza.
Sono state, infine, emanate
dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, le linee
guida relative all'operatività della normativa, al fine di dare
indicazioni puntuali sulla concreta applicabilità degli obblighi
legislativi.
Obblighi per i soggetti
sottoposti alle norme sulla tracciabilità
- utilizzo di conti correnti
bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in
via non esclusiva. Ne consegue che sia pagamenti effettuati
dalla stazione appaltante a favore dell’appaltatore sia
quelli effettuati dall’appaltatore nei confronti dei
subcontraenti e da questi ad altri operatori economici
devono transitare su conto corrente dedicato; in altri
termini, la norma stabilisce, quale obbligo a carico degli
operatori della filiera, l’apertura di conti correnti
bancari o postali dedicati, sui quali andranno effettuate le
operazioni sia in entrata che in uscita (pagamenti ed
incassi);
- effettuazione dei movimenti
finanziari relativi alle medesime commesse pubbliche
esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o
postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- indicazione negli strumenti
di pagamento relativi ad ogni transazione del codice
identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi
dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, del
codice unico di progetto (CUP).
La tracciabilità dei flussi
finanziari trova applicazione ai seguenti contratti:
- contratti di appalto di
lavori, servizi e forniture, anche quelli esclusi in tutto o
in parte dall’ambito di applicazione del Codice, di cui al
Titolo II, Parte I dello stesso;
- concessioni di lavori
pubblici e concessioni di servizi ex articolo 30 del Codice
dei contratti;
- contratti di partenariato
pubblico - privato, ivi compresi i contratti di locazione
finanziaria;
- contratti di subappalto e
subfornitura;
- contratti in economia, ivi
compresi gli affidamenti diretti.
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