Legge Regionale n. 16 del 03 08 2010
Modifiche ed integrazioni alla normativa
regionale in materia di appalti
(Gazzetta Ufficiale
Regione Siciliana 06 08 2010 n. 34)
Regione Siciliana
L'Assemblea Regionale
Siciliana ha approvato
Il Presidente regionale
promulga
la seguente legge:
CAPO I
Disposizioni in materia di
organi e procedure relative a
contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture
ARTICOLO 1
Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e
Osservatorio regionale dei contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture
1. All'articolo 4 della legge 11
febbraio 1994, n. 109, come introdotto dall'articolo 3 della
legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche e
integrazioni, la rubrica è sostituita dalla seguente: Autorità
per la vigilanza sui contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture e Osservatorio regionale dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture' e sono apportate le
seguenti modifiche:
a) i commi 17, 18, 20, 21, 22, 23,
24, 25 e 26 sono sostituiti dai seguenti:
17. Le stazioni appaltanti e gli
enti aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a comunicare
all'Osservatorio regionale di cui al comma 21, per i contratti
di importo superiore a centocinquantamila euro, secondo le
modalità rese note dallo stesso Osservatorio d'intesa con
l'Autorità:
a) entro trenta giorni dalla data di
aggiudicazione o di definizione della procedura negoziata, i
dati concernenti il contenuto dei bandi, dei verbali di gara, i
soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo
dell'affidatario e del progettista;
b) limitatamente ai settori
ordinari, entro sessanta giorni dalla data del loro compimento
ed effettuazione, l'inizio, gli stati di avanzamento e
l'ultimazione dei lavori, servizi, forniture, l'effettuazione
del collaudo e l'importo finale. Per gli appalti di importo
inferiore a cinquecentomila euro non è necessaria la
comunicazione dell'emissione degli stati di avanzamento. Le
norme del presente comma non si applicano ai contratti di cui
agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e
integrazioni, per i quali le stazioni appaltanti e gli enti
aggiudicatori trasmettono all'Osservatorio regionale, entro il
31 gennaio di ciascun anno, una relazione contenente il numero e
i dati essenziali relativi a detti contratti affidati nell'anno
precedente, secondo le modalità rese note dall'Osservatorio
regionale, d'intesa con l'Autorità. Il soggetto che ometta,
senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti è
sottoposto, anche su segnalazione dell'Osservatorio regionale,
con provvedimento dell'Autorità, alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma fino a 25.822 euro. La sanzione è
elevata a 51.545 euro se sono forniti dati non veritieri.'.
18. I dati di cui al comma 17
relativi a lavori, forniture di beni e di servizi di interesse
regionale, provinciale e comunale, sono comunicati
all'Osservatorio regionale di cui al comma 21 che li trasmette
all'Autorità.'.
20. L'Assessore regionale per le
infrastrutture e la mobilità è autorizzato a stipulare, previo
parere della competente commissione legislativa dell'Assemblea
regionale siciliana, apposita convenzione con l'Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
per l'assolvimento, nel territorio della Regione, dei compiti e
delle funzioni cui l'organo è preposto, fermo restando l'obbligo
della collaborazione dell'Osservatorio regionale di cui al comma
21 con la sezione centrale dell'Osservatorio dell'Autorità per
la vigilanza sui contratti pubblici relativamente allo
svolgimento dei compiti ad esso specificamente attribuiti quale
sezione regionale.'.
21. L'Osservatorio per
l'accelerazione e la qualificazione della spesa pubblica di cui
all'articolo 22 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e
successive modifiche e integrazioni, assume la denominazione di
Osservatorio regionale dei contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture, di seguito denominato Osservatorio regionale dei
contratti pubblici.'.
22. L'Osservatorio regionale dei
contratti pubblici costituisce ufficio speciale posto alle
dirette dipendenze dell'Assessore regionale per le
infrastrutture e la mobilità. Al predetto ufficio speciale è
preposto un dirigente regionale. In considerazione della
tipicità e stabilità delle funzioni di controllo e vigilanza, di
impulso, di indirizzo e di coordinamento in materia di contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture in Sicilia, la dotazione
organica dell'Osservatorio regionale dei contratti pubblici è
determinata in almeno cinquanta unità, facenti parte
dell'organico regionale e senza oneri aggiuntivi a carico del
bilancio regionale.'.
23. L'Osservatorio regionale dei
contratti pubblici è lo strumento tecnico-gestionale della
Regione per lo svolgimento di tutte le attività ed i compiti
previsti dalla presente legge. Al fine di massimizzare
l'efficienza e minimizzare l'onere di trasmissione dei dati da
parte delle stazioni appaltanti di cui al comma 2 dell'articolo
2, al solo Osservatorio regionale dei contratti pubblici compete
la raccolta delle informazioni relative all'intero ciclo di
realizzazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, in particolare alla fase di programmazione,
esperimento della gara di appalto, affidamento, esecuzione,
collaudo e gestione. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
hanno l'obbligo di rapportarsi esclusivamente con l'Osservatorio
regionale per la raccolta delle informazioni utili ai servizi
informativi e statistici.'.
24. L'Osservatorio regionale dei
contratti pubblici opera con strumentazioni informatiche nel
rispetto di standard comuni che consentano l'interscambio delle
informazioni con l'Osservatorio centrale e garantisce l'accesso
agli altri osservatori regionali ed ai soggetti istituzionali,
anche a livello nazionale e comunitario, che debbano accedere o
utilizzare le informazioni.'.
25. L'Osservatorio regionale dei
contratti pubblici opera anche avvalendosi del supporto tecnico
e strumentale di soggetti esterni, pubblici e privati, al fine
di ottimizzare qualità e costi di gestione.'.
26. L'Osservatorio regionale dei
contratti pubblici svolge i seguenti compiti:
a) rileva e raccoglie informazioni e
dati statistici sulle modalità di esecuzione e sui risultati
degli appalti di lavori, servizi e forniture e sul rispetto
delle normative statali e regionali in materia e di quelle sulla
sicurezza e sulla tutela del lavoro nonché delle disposizioni
vigenti in materia di subappalto, di contrattazione collettiva e
di prevenzione degli infortuni. In particolare, oltre ad
evidenziare, sulla base dei dati acquisiti ed elaborati,
scostamenti del costo della manodopera, anche con riferimento al
costo desunto dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL)
di comparto sottoscritti dalle rappresentanze sindacali
comparativamente più rappresentative e dagli accordi
territoriali di riferimento, compresi quelli aziendali,
rientrano tra i compiti dell'Osservatorio le attività relative:
1) alla gestione e all'aggiornamento
dei dati sui contratti pubblici mediante la creazione di un
archivio contenente l'anagrafica delle stazioni appaltanti,
delle imprese e degli altri soggetti coinvolti nello svolgimento
dell'appalto, i dati relativi all'impiego della manodopera ed
alla tutela e sicurezza del lavoro, i dati relativi all'intero
ciclo dell'appalto;
2) all'elaborazione dei dati
acquisiti ed alla conseguente redazione di appositi rapporti
statistici sull'andamento e sulle caratteristiche della spesa
pubblica per lavori, servizi e forniture;
3) alla definizione di standard
uniformi di informazioni sui contratti pubblici nella
realizzazione del profilo del committente;
4) all'assolvimento, attraverso il
proprio sito informatico, degli obblighi di pubblicità previsti
dalle lettere g) e h) e dalle norme comunitarie e statali;
b) attiva, gestisce ed aggiorna una
banca dati per il monitoraggio dei lavori, delle opere, dei
servizi e delle forniture pubbliche eseguiti nel territorio
regionale;
c) promuove attività di indirizzo e
regolazione, anche cooperando con le altre regioni e con i
competenti organismi statali, nonché la qualità delle procedure
di appalto e la qualificazione degli operatori, pubblici e
privati, ad esse addetti, attraverso: 1) l'elaborazione, in
collaborazione con i soggetti interessati, di linee guida e
documenti di gara nonché altri strumenti finalizzati a
semplificare e uniformare le procedure per l'affidamento e la
gestione degli appalti;
2) l'elaborazione e la proposta di
modifiche ai bandi tipo adottati dall'Assessore regionale per le
infrastrutture e la mobilità, dipendenti anche da nuove
disposizioni normative;
3) iniziative utili al rispetto dei
termini di pagamento dei corrispettivi contrattuali, a garanzia
della regolare esecuzione dei contratti pubblici;
d) realizza studi e ricerche,
organizza convegni, acquisisce e diffonde documentazione tecnica
e dati nonché le buone pratiche delle stazioni appaltanti e
degli operatori del settore, ivi comprese quelle relative alla
responsabilità sociale delle imprese;
e) assicura le attività necessarie
per il funzionamento del sito informatico, per la pubblicazione
degli avvisi e dei bandi di gara;
f) espleta attività finalizzate agli
approfondimenti e all'uniformità degli indirizzi interpretativi
in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
g) provvede alla pubblicazione
informatica del Notiziario regionale sugli appalti e le
concessioni' includente le forniture di beni e di servizi, per
la messa a disposizione delle stazioni appaltanti delle notizie
utili in ordine alla normativa vigente in materia, alle
risultanze delle gare, alle dinamiche dei prezzi, alle
problematiche procedurali presentatesi;
h) assembla ed elabora i dati in suo
possesso anche con procedure statistiche e li rende disponibili
su reti informatiche condivise dagli enti locali;
i) cura la vigilanza ed il controllo
dei contratti pubblici promuovendo le opportune iniziative, ivi
compreso l'intervento ispettivo anche attraverso le competenti
strutture regionali, qualora sulla base delle risultanze
comunque acquisite emergano insufficienze, ritardi, anche
nell'espletamento delle gare, disservizi ed ogni altra anomalia;
l) trasmette annualmente alla
competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale
siciliana una relazione sull'andamento del settore degli appalti
pubblici di lavori, forniture e servizi;
m) collabora, su richiesta della
sezione centrale
dell'Osservatorio, alla
determinazione dei costi
standardizzati per tipo di lavoro,
servizio e fornitura in relazione al territorio regionale;
n) richiede ai soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera a), nonché agli operatori
economici che ne siano in possesso, i documenti, le informazioni
e i chiarimenti relativamente ai contratti pubblici. In caso di
omessa o ritardata evasione della richiesta, senza giustificato
motivo, l'Osservatorio regionale comunica le risultanze
all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, a fini
sanzionatori.';
b) il comma 27 è soppresso;
c) al comma 28 le parole lavori
pubblici' sono sostituite dalle seguenti contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture';
d) il comma 29 è soppresso.
ARTICOLO 2
Commissione regionale dei lavori
pubblici
1. All'articolo 7 bis della legge 11
febbraio 1994, n. 109, come introdotto dall'articolo 5 della
legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche e
integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 8 le parole per i lavori
pubblici' sono sostituite dalle seguenti per le infrastrutture e
la mobilità';
b) alla fine del comma 11 è aggiunto
il seguente periodo: Rilascia altresì i pareri consultivi
previsti in capo al Consiglio superiore dei Lavori pubblici in
materia di acque pubbliche, di cui al testo unico approvato con
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e di opere idrauliche.
Per la predetta attività la Commissione regionale è integrata
senza ulteriori oneri per il bilancio regionale da un dirigente
regionale con comprovata esperienza in materia di acque,
nominato con le modalità di cui al comma 15.'.
c) il comma 15 è sostituito dal
seguente:
15. La Commissione regionale è
composta dal dirigente generale del Dipartimento regionale delle
infrastrutture, della mobilità e dei trasporti che assume la
funzione di Presidente, dal dirigente generale del Dipartimento
regionale dell'ambiente, dal dirigente generale del Dipartimento
regionale dell'urbanistica, dall'avvocato generale della
Regione, dall'ingegnere capo del Genio civile competente per
territorio e da cinque consulenti tecnico-giuridici nominati
dall'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità.';
d) il comma 16 è sostituito dal
seguente:
16. Al Presidente della Commissione
regionale è attribuito il potere di convocazione della stessa
con le modalità di cui al comma 7 dell'articolo 7.';
e) il comma 17 è sostituito dal
seguente:
17. Le funzioni di segretario della
Commissione regionale sono svolte da un dirigente con qualifica
tecnica, del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della
mobilità e dei trasporti, nominato dal Presidente della
Commissione regionale.';
f) al comma 18 le parole per i
lavori pubblici' sono sostituite dalle seguenti per le
infrastrutture e la mobilità'.
ARTICOLO 3
Criteri di aggiudicazione.
Commissioni giudicatrici
1. All'articolo 21 della legge 11
febbraio 1994, n. 109, come introdotto dall'articolo 17 della
legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche e
integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) Il comma 1 è sostituito dal
seguente:
1. Per i criteri di selezione delle
offerte e verifica delle offerte anormalmente basse si applicano
le disposizioni degli articoli 81, 86 commi 1, 3, 3 bis, 3 ter e
4, 87 commi 2, 3, 4 bis e 5, 88 commi 1 1- bis, 2, 3, 4 e 5
nonché il comma 9 dell'articolo 122 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni. Il
criterio del prezzo più basso inferiore a quello a base d'asta è
determinato, per tutti i contratti, sia a corpo che a misura,
che a corpo e misura, mediante offerta espressa in cifra
percentuale di ribasso, con quattro cifre decimali, sull'importo
complessivo a base d'asta, da applicare uniformemente all'elenco
prezzi posto a base di gara. Non si tiene conto delle cifre
decimali successive alla quarta.
b) Il comma 1-bis è sostituito dal
seguente:
1-bis. Nel caso in cui un'offerta
appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede
all'offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo
che concorrono a formare l'importo complessivo a base di gara.
Per la verifica delle offerte anormalmente basse non sono
ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza in
conformità all'articolo 131 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni, nonché al
piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 12 del
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e alla relativa stima
dei costi conforme all'articolo 7 del decreto del Presidente
della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222 e successive modifiche e
integrazioni. Nella valutazione dell'anomalia la stazione
appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che
devono essere specificamente indicati nell'offerta e risultare
congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi o
delle forniture. All'esclusione può provvedersi solo all'esito
di verifica, in contraddittorio.
c) il comma 1-bis 1 è sostituito dal
seguente:
1-bis 1. Nel procedimento di
verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse, la
stazione appaltante verifica la prima migliore offerta, se la
stessa appaia anormalmente bassa, e, se la ritiene anomala,
procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti
delle successive migliori offerte, fino ad individuare la
migliore offerta non anomala. In alternativa, la stazione
appaltante, purché se ne sia riservata la facoltà nel bando di
gara, nell'avviso di gara o nella lettera d'invito, può
procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle
migliori offerte non oltre la quinta, fermo restando quanto
previsto ai commi da 1 a 5 dell'articolo 88 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e
integrazioni. All'esito del procedimento di verifica la stazione
appaltante dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta
che, in base all'esame degli elementi forniti, risulti, nel suo
complesso, inaffidabile, e procede, nel rispetto delle
disposizioni vigenti, all'aggiudicazione definitiva, in favore
della migliore offerta non anomala.
d) (Lettera omessa in quanto
impugnata dal Commissario
dello Stato ai sensi dell'art. 28
dello Statuto)
e) (Lettera omessa in quanto
impugnata dal Commissario
dello Stato ai sensi dell'art. 28
dello Statuto)
f) (Lettera omessa in quanto
impugnata dal Commissario
dello Stato ai sensi dell'art. 28
dello Statuto)
g) (Lettera omessa in quanto
impugnata dal Commissario
dello Stato ai sensi dell'art. 28
dello Statuto)
* Il testo delle lettere impugnate
sono riportate nel
paragrafo note
N o t e
d) Il comma 1-bis 2 è sostituito dal
seguente:
1-bis 2. Ai soli fini della
determinazione dell'importo da porre a base d'asta, oltre al
costo relativo alla sicurezza di cui all'articolo 86, comma
3-ter del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e
successive modifiche e integrazioni, non è soggetto a ribasso
d'asta il costo del lavoro. Il costo del lavoro è determinato
per categorie di lavoro in apposite tabelle che sono emanate con
decreto dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della
mobilità entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente della legge. Con il medesimo decreto è
disciplinata anche la procedura per la valutazione
dell'incidenza effettiva del costo del lavoro sottratto a
ribasso d'asta. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al
periodo precedente, sempre al fine del calcolo dell'importo a
base d'asta, per la determinazione dell'importo delle categorie
di lavoro, la stazione appaltante utilizza le percentuali di
incidenza contemplate nel prezziario unico regionale per i
lavori pubblici o nell'analisi prezzi. Nei bandi di gara, negli
avvisi e negli inviti l'importo relativo al costo del lavoro è
indicato separatamente da quello posto a base di gara per
l'affidamento dell'appalto, ed è da ritenersi indicativo solo ai
fini dell'aggiudicazione .
e) Il comma 1-bis 3 è sostituito dal
seguente:
1-bis 3. Salvo quanto previsto agli
articoli 87 e 88 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
come richiamati al comma 1, le offerte sono corredate, fin dalla
loro presentazione, delle giustificazioni relative alla voce di
prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a
base di gara.
f) Il comma 1-bis 4 è sostituito dal
seguente:
1-bis 4. Ai fini di quanto disposto
dal comma 1-bis 2, sono altresì escluse giustificazioni inerenti
ai costi del lavoro.
g) Il comma 1-bis 5 è sostituito dal
seguente:
1-bis 5. Nell'ambito dei requisiti
per la qualificazione di cui all'articolo 8 come introdotto
dall'articolo 6 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e
successive modifiche e integrazioni, sono considerate anche le
informazioni fornite dallo stesso soggetto interessato
relativamente all'avvenuto adempimento, all'interno della
propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla
vigente normativa.
ARTICOLO 4
Aggiudicazione ed esecuzione di
lavori, servizi e forniture
in caso di ricorso amministrativo
e/o giudiziario
1. L'articolo 21 bis della legge 11
febbraio 1994, n. 109, come introdotto dal comma 1 dell'articolo
18 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive
modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente: 21 bis.
Aggiudicazione ed esecuzione di lavori, servizi e forniture in
caso di ricorso amministrativo e/o giudiziario - 1.
L'aggiudicazione provvisoria è pubblicata per almeno tre giorni
consecutivi non festivi nella sede degli enti dove è svolta la
gara. All'aggiudicatario, ove non presente alla seduta di gara
nella quale è stato redatto il verbale di aggiudicazione
provvisoria, è data comunicazione immediata da parte del
responsabile del procedimento.
2. In assenza di rilievi o di
contestazioni, che devono essere effettuati nei cinque giorni
successivi a quello di completamento della procedura nella quale
si dichiara l'aggiudicazione provvisoria, quest'ultima è
trasmessa all'organo competente all'approvazione che vi provvede
entro il termine di dieci giorni dal ricevimento.
3. In caso di rilievi o di
contestazioni, intervenuti nel termine di cui al comma 2, il
presidente di gara decide entro il termine di cinque giorni
dalla loro trasmissione.
4. Il termine di cui al comma 3 è
prorogabile di ulteriori cinque giorni, qualora i rilievi o le
contestazioni afferiscano a questioni applicative di norme
particolarmente complesse. Decorso il termine, eventualmente
prorogato, il verbale di aggiudicazione provvisoria è
immediatamente trasmesso all'organo competente all'approvazione
che vi provvede entro il termine di dieci giorni dal
ricevimento. Qualora entro quest'ultimo termine pervengano
rilievi o contestazioni e il responsabile del procedimento li
ritenga fondati, il medesimo restituisce i verbali per le
ulteriori determinazioni del presidente di gara. Quest'ultimo
subito dopo l'adozione delle predette determinazioni provvede
alla trasmissione all'organo competente. L'approvazione può
essere rifiutata solo in caso di violazione di legge da cui sia
conseguita alterazione dell'effettiva parità di condizioni fra
gli aspiranti all'appalto o elusione della segretezza delle
offerte ovvero alterazione manifesta del risultato della gara.
Con l'approvazione dell'organo competente, l'aggiudicazione
diviene definitiva.
5. (Comma omesso in quanto impugnato
dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello
Statuto)
6. (Comma omesso in quanto impugnato
dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello
Statuto)
7. (Comma omesso in quanto impugnato
dal Commissario
dello Stato ai sensi dell'art. 28
dello Statuto)
8. (Comma omesso in quanto impugnato
dal Commissario
dello Stato ai sensi dell'art. 28
dello Statuto)
* Il testo dei commi impugnati sono
riportati nel
paragrafo note
N o t e
5. L'aggiudicazione definitiva
diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti
requisiti. Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, e
fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi
consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di
appalto ha luogo entro il termine di sessanta giorni salvo
diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire. Se
la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato,
l' aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione
appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal
contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo
il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di
lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via
d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese
sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei
lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali. Nel caso di
servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del
contratto in via d'urgenza, l' aggiudicatario ha diritto al
rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su
ordine del direttore dell'esecuzione. L'esecuzione di cui al
presente comma non è consentita durante il termine dilatorio di
cui al comma 6 e durante il periodo di sospensione obbligatoria
del termine per la stipulazione del contratto previsto dal comma
8, salvo che nelle procedure in cui la normativa vigente non
preveda la pubblicazione del bando di gara, ovvero nei casi in
cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta
nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico
che è destinato a soddisfare, ivi compresa la perdita di
finanziamenti comunitari.
6. Il contratto non può comunque
essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'ultima delle
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
7. Il termine dilatorio di cui al
comma 6 non si applica se, a seguito di pubblicazione di bando o
avviso con cui si indice una gara o inoltro degli inviti nel
rispetto della presente legge, sia stata presentata o sia stata
ammessa una sola offerta e non siano state tempestivamente
proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o
queste impugnazioni risultino già respinte con decisione
definitiva.
8. Qualora sia proposto ricorso
avverso l'aggiudicazione definitiva con contestuale domanda
cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento
della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione
appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che
entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare
di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza
di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza
cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti, se
successiva. L'effetto sospensivo sulla stipula del contratto
cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il
giudice si dichiari incompetente o fissi con ordinanza la data
di discussione del merito senza concedere misure cautelari o
rinvii al giudizio di merito l'esame della domanda cautelare,
con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita
rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare. .
ARTICOLO 5
Revisione dei prezzi dei materiali
da costruzione
1. All'articolo 5 della legge
regionale 23 ottobre 1964, n. 22 e successive modifiche e
integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole per i lavori
pubblici' sono sostituite dalle seguenti per le infrastrutture e
la mobilità'; le parole dell'ispettorato tecnico dei lavori
pubblici' sono sostituite dalle seguenti del Dipartimento
regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti';
b) al comma 1, la lettera a) è
sostituita dalla seguente:
a) il dirigente generale del
Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e
dei trasporti, che la presiede, o un suo delegato;'
c) al comma 1, la lettera b) è
soppressa;
d) al comma l, la lettera c) è
soppressa;
e) al comma 1, la lettera d) è
sostituita dalla seguente:
d) quattro dirigenti del
Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e
dei trasporti, scelti dall' Assessore regionale per le
infrastrutture e la mobilità;';
f) al comma 1, alle lettere e), f) e
i) le parole per i lavori pubblici' sono sostituite dalle
seguenti: per le infrastrutture e la mobilità'.
ARTICOLO 6
Obblighi di comunicazione per gli
affidamenti in subappalto
1. Le imprese aggiudicatarie
provvedono al deposito del contratto di subappalto presso la
stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di
effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.
CAPO II
Norme in materia di
sicurezza dei lavoratori. Disposizioni
transitorie e finali.
ARTICOLO 7
Protocolli di legalità e di tutela
dei lavoratori
1. Dopo l'articolo 20 della legge 11
febbraio 1994, n. 109, come introdotto dall'articolo 16 della
legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche e
integrazioni, è inserito il seguente: Art. 20 bis. Clausole di
legalità e di tutela dei lavoratori - 1. La Regione, al fine di
sviluppare strategie comuni volte alla crescita della legalità
del lavoro, alla tutela e alla sicurezza dei lavoratori,
promuove un patto per la diffusione delle buone pratiche
sperimentate in materia, mediante intese ed accordi con gli enti
locali,
le organizzazioni sindacali
comparativamente più
rappresentative, le organizzazioni
imprenditoriali e gli organi paritetici costituiti ai sensi
dell'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e
successive modifiche ed integrazioni.
2. Nei contratti pubblici di appalto
la Regione e le stazioni appaltanti promuovono la sottoscrizione
di specifici protocolli tra le stazioni appaltanti stesse, le
imprese appaltatrici, le organizzazioni sindacali, le
organizzazioni imprenditoriali e gli organismi paritetici,
finalizzati alla realizzazione di ulteriori misure di tutela
della sicurezza e della salute dei lavoratori, nonché al
miglioramento dell'organizzazione del lavoro.
3. Gli adempimenti di cui
all'articolo 3 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20 e del
decreto dell'assessorato dei lavori pubblici 23 ottobre 2008,
sono posti in essere contestualmente alla stipulazione del
contratto di appalto. Ove tali adempimenti non siano posti in
essere, il responsabile unico del procedimento informa
l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione
pubblica per la nomina di un commissario ad acta senza oneri a
carico del bilancio regionale.
4. Per le finalità di cui ai commi
1, 2 e 3, possono essere utilizzate, oltre alle indicazioni di
cui al Protocollo di legalità Accordo quadro Carlo Alberto Dalla
Chiesa del 12 luglio 2005, le indicazioni riguardanti gli
appalti pubblici di cui al Codice Antimafia e Anticorruzione
della Pubblica amministrazione', condiviso dalla Giunta
regionale con deliberazione n. 514 del 4 dicembre 2009 e la
direttiva del Ministro dell'Interno del 23 giugno 2010
concernente controlli antimafia preventivi nelle attività a
rischio di infiltrazione da parte delle organizzazioni
criminali. Resta salvo il rispetto delle vigenti disposizioni in
materia di risoluzione o nullità del contratto previste dal
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive
modifiche e integrazioni'.
ARTICOLO 8
Norma transitoria
1. Le disposizioni della presente
legge si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con cui
si indice la gara siano pubblicati successivamente alla data di
entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 9
Entrata in vigore
1. La presente legge sarà pubblicata
nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in
vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge della
Regione.
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