Legge
Regionale n. 12
DEL 12-07-2011
Regione
Siciliana
Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell’Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali. (B.U.R.S. n. 30 del 14/07/2011, S.O. n. 1)
REGIONE
SICILIANA
L’ASSEMBLEA
REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE
PROMULGA
la seguente
legge:
TITOLO I
Recepimento del
decreto
legislativo 12
aprile 2006, n.
163 e successive
modifiche ed
integrazioni e
del D.P.R. 5
ottobre 2010, n.
207. Norme in
materia di
finanza di
progetto e di
lavori pubblici
Capo I
Recepimento del
decreto
legislativo 12
aprile 2006, n.
163 e successive
modifiche ed
integrazioni e
del D.P.R. 5
ottobre 2010, n.
207 e successive
modifiche ed
integrazioni
ARTICOLO
1
Applicazione
della normativa
nazionale
1. A decorrere
dalla data di
entrata in
vigore della
presente legge,
con le modifiche
dalla stessa
introdotte, si
applicano nel
territorio della
Regione il
decreto
legislativo 12
aprile 2006, n.
163, recante
‘Codice dei
contratti
pubblici
relativi a
lavori, servizi
e forniture in
attuazione delle
direttive
2004/17/CE e
2004/18/CE’ e le
sue successive
modifiche ed
integrazioni ed
i regolamenti in
esso richiamati
e successive
modifiche, fatta
eccezione
dell’articolo 7,
commi 8 e 9,
dell’articolo
84, commi 1, 2,
3, 4, 8, 9, 10,
11 e 12,
dell’articolo
128 e
dell’articolo
133, comma 8. In
particolare, si
applica il
decreto del
Presidente della
Repubblica 5
ottobre 2010, n.
207 e le
successive
modifiche ed
integrazioni,
con esclusione
delle parti
riferibili alle
norme del
decreto
legislativo
163/2006
espressamente
dichiarate non
applicabili in
forza della
presente legge.
Entro il 31
dicembre 2011,
con regolamento
adottato ai
sensi
dell’articolo 12
dello Statuto
regionale,
saranno defnite
le modalità di
applicazione
delle
disposizioni di
cui al presente
capo.
2. I riferimenti
al ‘Bollettino
ufficiale della
Regione’ e alla
‘Gazzetta
Ufficiale della
Repubblica
italiana’
contenuti nel
decreto
legislativo n.
163/2006 devono
intendersi
riferiti alla
‘Gazzetta
Ufficiale della
Regione
siciliana’; nel
caso di
riferimenti ad
organi ed
istituzioni
statali deve
farsi
riferimento ai
corrispondenti
organi ed
istituzioni
regionali.
3. Sono fatti
salvi l’articolo
3 della legge
regionale 21
agosto 2007, n.
20, e l’articolo
7 della legge
regionale 3
agosto 2010, n.
16.
ARTICOLO
2
Ambito di
applicazione
1. Le
disposizioni
della presente
legge si
applicano:
a)
all’Amministrazione
regionale, alle
aziende ed agli
enti pubblici da
essa dipendenti
e/o comunque
sottoposti a
vigilanza, agli
enti locali
territoriali e/o
istituzionali e
loro
associazioni
comunque
denominate e
consorzi, agli
enti ed aziende
da questi
dipendenti e
comunque
sottoposti a
vigilanza,
nonché agli
altri organismi
di diritto
pubblico e
soggetti di
diritto privato
a prevalente o
intera
partecipazione
pubblica;
b) agli altri
soggetti
aggiudicatori
individuati dal
comma 1
dell’articolo 32
del decreto
legislativo 12
aprile 2006, n.
163, in
relazione alle
tipologie ivi
indicate;
c) agli enti di
culto e/o di
formazione
religiosa e/o
agli enti
privati,
limitatamente ai
lavori per i
quali è fruibile
un finanziamento
pubblico,
regionale o
extra regionale,
fermi restando
gli obblighi di
rendicontazione
della quota
pubblica di
finanziamento.
Gli enti di
culto e/o di
formazione
religiosa e/o
gli enti privati
e gli enti
sottoposti a
vigilanza privi
di uffici
tecnici, per i
lavori previsti
al comma 1
dell’articolo 1,
si avvalgono,
per le fasi di
istruttoria, di
aggiudicazione e
successive,
degli enti
locali
territorialmente
competenti. Gli
enti sottoposti
a vigilanza,
privi di uffici
tecnici, possono
avvalersi
altresì
dell’Amministrazione
regionale.
ARTICOLO
3
Autorità per la
vigilanza sui
contratti
pubblici
relativi a
lavori, servizi
e forniture
1. L’Autorità
per la vigilanza
sui contratti
pubblici
relativi a
lavori, servizi
e forniture, di
seguito
denominata
Autorità, opera
nel territorio
della Regione.
2. L’Assessore
regionale per le
infrastrutture e
la mobilità è
autorizzato a
stipulare,
previo parere
della competente
Commissione
legislativa
dell’Assemblea
regionale
siciliana,
apposita
convenzione con
l’Autorità per
la vigilanza sui
contratti
pubblici di
lavori, servizi
e forniture per
l’assolvimento,
nel territorio
della Regione,
dei compiti e
delle funzioni
cui l’organo è
preposto.
3. I proventi
dell’attività
sanzionatoria
dell’Autorità,
effettuata nel
territorio della
Regione e
concernenti
violazioni di
normativa
regionale, salva
l’eventuale
detrazione di
una quota da
convenirsi nella
convenzione di
cui al comma 2,
affluiscono in
entrata nel
bilancio della
Regione.
ARTICOLO
4
Istituzione del
Dipartimento
regionale
tecnico
1. Nell’ambito
dell’Assessorato
regionale delle
infrastrutture e
della mobilità è
istituito il
Dipartimento
regionale
tecnico.
2. La tabella
‘A’ di cui alla
legge regionale
15 maggio 2000,
n. 10 e
successive
modifiche ed
integrazioni, è
così modificata:
dopo le parole
‘Assessorato
regionale delle
infrastrutture e
della mobilità:
- Dipartimento
regionale delle
infrastrutture,
della mobilità e
dei trasporti.’
sono aggiunte le
parole
‘Dipartimento
regionale
tecnico.’
3. Il
Dipartimento
regionale
tecnico:
a) effettua i
servizi di cui
al decreto
legislativo n.
163/2006
allegato II A
categoria 12, e
in particolare:
1) esegue la
progettazione,
la direzione ed
il collaudo dei
lavori di
competenza
regionale;
2) cura gli
adempimenti
tecnici e
controlli
concernenti le
opere pubbliche
di competenza
regionale;
3) verifica
l’osservanza
delle norme
tecniche di
costruzione
nella fase
realizzativa
delle opere, ai
fini della
sicurezza
statica e
funzionale
dell’opera, e
della verifica
sismica;
4) fornisce
consulenza
tecnica agli
enti locali
della Regione;
b) redige il
prezzario unico
regionale per le
opere pubbliche
e coordina la
Commissione
consultiva per
la redazione del
prezzario unico
regionale;
c) assicura il
funzionamento
della
Commissione
regionale dei
lavori pubblici
di cui
all’articolo 5,
comma 12;
d) esercita le
attività
ispettive sui
lavori su
motivata e
specifica
richiesta degli
altri rami
dell’Amministrazione
regionale;
e) cura la
raccolta delle
informazioni
relative
all’intero ciclo
di realizzazione
dei contratti
pubblici di
lavori, servizi
e forniture, in
particolare alla
fase di
programmazione,
esperimento
della gara di
appalto,
affidamento,
esecuzione,
collaudo e
gestione. Gli
enti di cui
all’articolo 2
hanno l’obbligo
di rapportarsi
esclusivamente
al Dipartimento
per la raccolta
delle
informazioni
utili ai servizi
informativi e
statistici.
4. Il
Dipartimento
svolge altresì i
seguenti
compiti:
a) rileva e
raccoglie
informazioni e
dati statistici
sulle modalità
di esecuzione e
sui risultati
degli appalti di
lavori, servizi
e forniture, sul
rispetto delle
normative
statali e
regionali in
materia e di
quelle sulla
sicurezza e
sulla tutela del
lavoro nonché
delle
disposizioni
vigenti in
materia di
subappalto, di
contrattazione
collettiva e di
prevenzione
degli infortuni.
In particolare,
oltre ad
evidenziare,
sulla base dei
dati acquisiti
ed elaborati,
gli scostamenti
del costo della
manodopera,
anche con
riferimento al
costo desunto
dai contratti
collettivi
nazionali di
lavoro (CCNL) di
comparto
sottoscritti
dalle
rappresentanze
sindacali
comparativamente
più
rappresentative
e dagli accordi
territoriali di
riferimento,
compresi quelli
aziendali,
rientrano tra i
compiti del
Dipartimento le
attività
relative:
1) alla gestione
e
all’aggiornamento
dei dati sui
contratti
pubblici
mediante la
creazione di un
archivio
contenente
l’anagrafica
delle stazioni
appaltanti,
delle imprese e
degli altri
soggetti
coinvolti nello
svolgimento
dell’appalto, i
dati relativi
all’impiego
della manodopera
ed alla tutela e
sicurezza del
lavoro, i dati
relativi
all’intero ciclo
dell’appalto;
2)
all’elaborazione
dei dati
acquisiti ed
alla conseguente
redazione di
appositi
rapporti
statistici
sull’andamento e
sulle
caratteristiche
della spesa
pubblica per
lavori, servizi
e forniture;
3) alla
definizione di
standard
uniformi di
informazioni sui
contratti
pubblici nella
realizzazione
del profilo del
committente;
4)
all’assolvimento,
attraverso il
proprio sito
web, degli
obblighi di
pubblicità
previsti dalle
lettere g) e h)
e dalle norme
comunitarie e
statali;
b) attiva,
gestisce ed
aggiorna una
banca dati per
il monitoraggio
dei lavori, dei
servizi e delle
forniture
pubbliche
eseguiti nel
territorio
regionale;
c) promuove
attività di
indirizzo e
regolazione,
anche cooperando
con le altre
regioni e con i
competenti
organismi
statali, nonché
la qualità delle
procedure di
appalto e la
qualificazione
degli operatori
pubblici e
privati ad esse
addetti
attraverso:
1)
l’elaborazione,
in
collaborazione
con i soggetti
interessati, di
linee guida e
documenti di
gara nonché
altri strumenti
finalizzati a
semplificare e
uniformare le
procedure per
l’affidamento e
la gestione
degli appalti;
2)
l’elaborazione e
la proposta di
modifiche ai
bandi tipo
adottati
dall’Assessore
regionale per le
infrastrutture e
la mobilità,
dipendenti anche
da nuove
disposizioni
normative;
3) iniziative
utili al
rispetto dei
termini di
pagamento dei
corrispettivi
contrattuali, a
garanzia della
regolare
esecuzione dei
contratti
pubblici;
d) realizza
studi e
ricerche,
organizza
convegni,
acquisisce e
diffonde
documentazione
tecnica e dati
nonché le buone
pratiche delle
stazioni
appaltanti e
degli operatori
del settore, ivi
comprese quelle
relative alla
responsabilità
sociale delle
imprese;
e) assicura le
attività
necessarie per
il funzionamento
del sito web,
per la
pubblicazione
degli avvisi e
dei bandi di
gara;
f ) espleta
attività
finalizzate agli
approfondimenti
e all’uniformità
degli indirizzi
interpretativi
in materia di
contratti
pubblici di
lavori, servizi
e forniture;
g) provvede alla
pubblicazione
informatica del
‘Notiziario
regionale sugli
appalti e le
concessioni’
includente le
forniture di
beni e di
servizi, per la
messa a
disposizione
delle stazioni
appaltanti delle
notizie utili in
ordine alla
normativa
vigente in
materia, alle
risultanze delle
gare, alle
dinamiche dei
prezzi, alle
problematiche
procedurali
presentatesi;
h) assembla ed
elabora i dati
in suo possesso
anche con
procedure
statistiche e li
rende
disponibili su
reti
informatiche
condivise dagli
enti locali;
i) cura la
vigilanza ed il
controllo dei
contratti
pubblici
promuovendo le
opportune
iniziative, ivi
compreso
l’intervento
ispettivo anche
attraverso le
competenti
strutture
regionali,
qualora sulla
base delle
risultanze
comunque
acquisite
emergano
insufficienze,
ritardi, anche
nell’espletamento
delle gare,
disservizi ed
ogni altra
anomalia;
l) trasmette
annualmente alla
competente
Commissione
legislativa
dell’Assemblea
regionale
siciliana una
relazione
sull’andamento
del settore
degli appalti
pubblici di
lavori, servizi
e forniture;
m) concorre alla
determinazione
dei costi
standardizzati
per tipo di
lavoro, servizio
e fornitura in
relazione al
territorio
regionale;
n) richiede agli
enti di cui
all’articolo 2
nonché agli
operatori
economici che ne
siano in
possesso, i
documenti, le
informazioni e i
chiarimenti
relativamente ai
contratti
pubblici. In
caso di omessa o
ritardata
evasione della
richiesta, senza
giustificato
motivo, il
Dipartimento
comunica le
risultanze
all’Autorità, a
fini
sanzionatori.
5. Le stazioni
appaltanti e gli
enti
aggiudicatori o
realizzatori
sono tenuti a
comunicare al
Dipartimento,
per i contratti
di lavori,
servizi e
forniture di
importo
superiore a
150.000 euro,
secondo le
modalità rese
note dallo
stesso
Dipartimento
d’intesa con
l’Autorità:
a) entro trenta
giorni dalla
data di
aggiudicazione
definitiva o di
definizione
della procedura
negoziata, i
dati concernenti
il contenuto dei
bandi, dei
verbali di gara,
i soggetti
invitati,
l’importo di
aggiudicazione,
il nominativo
dell’affidatario
e del
progettista;
b) limitatamente
ai settori
ordinari, entro
sessanta giorni
dalla data del
loro compimento
ed
effettuazione,
l’inizio, gli
stati di
avanzamento e
l’ultimazione
dei lavori,
servizi,
forniture,
l’effettuazione
del collaudo e
l’importo finale
del lavoro. Per
gli appalti di
importo
inferiore a
cinquecentomila
euro non è
necessaria la
comunicazione
dell’emissione
degli stati di
avanzamento. Le
norme del
presente comma
non si applicano
ai contratti di
cui agli
articoli 19, 20,
21, 22, 23, 24,
25 e 26 del
decreto
legislativo 12
aprile 2006, n.
163 e successive
modifiche e
integrazioni,
per i quali le
stazioni
appaltanti e gli
enti
aggiudicatori
trasmettono al
Dipartimento,
entro il 31
gennaio di
ciascun anno,
una relazione
contenente il
numero e i dati
essenziali
relativi a detti
contratti
affidati
nell’anno
precedente,
secondo le
modalità rese
note dal
Dipartimento,
d’intesa con
l’Autorità. Il
soggetto che
ometta, senza
giustificato
motivo, di
fornire i dati
richiesti è
sottoposto,
anche su
segnalazione del
Dipartimento,
con
provvedimento
dell’Autorità,
alla sanzione
amministrativa
del pagamento di
una somma fino a
25.822 euro. La
sanzione è
elevata a 51.545
euro se sono
forniti dati non
veritieri.
6. I soggetti di
cui al comma 5
sono tenuti a
rendere noti i
dati di cui alle
lettere a) e b)
del medesimo
comma 5, con le
modalità
previste,
rispettivamente,
dall’articolo
66, comma 7, e
dall’articolo
122, comma 5,
del decreto
legislativo n.
163/2006, per la
pubblicità a
mezzo stampa, a
valere sui
ribassi d’asta.
7. I dati di cui
al comma 5,
relativi a
lavori, servizi
e forniture di
interesse
regionale,
provinciale e
comunale, sono
comunicati al
Dipartimento che
li trasmette
all’Autorità.
8. Il
Dipartimento
esplica le
funzioni
previste ai
commi precedenti
anche per i
contratti di
forniture di
beni, nonché per
gli appalti di
servizi e nei
settori esclusi,
per importi
superiori a
20.000 euro.
9. Costituiscono
articolazioni
funzionali del
Dipartimento gli
uffici
provinciali del
Genio civile e
l’Ufficio
regionale per
l’espletamento
di gare
d’appalto.
10.
All’organizzazione
conseguente alle
disposizioni di
cui al presente
articolo si
provvede ai
sensi
dell’articolo
11, comma 2,
della legge
regionale 3
dicembre 2003,
n. 20.
11. Entro 60
giorni dalla
data di entrata
in vigore della
presente legge,
la Giunta
regionale, su
proposta
dell’Assessore
regionale per le
infrastrutture e
la mobilità,
istituisce ai
sensi
dell’articolo 4,
comma 7, della
legge regionale
15 maggio 2000,
n. 10 e
successive
modifiche ed
integrazioni,
l’Ufficio
speciale “
Osservatorio
regionale dei
contratti
pubblici di
lavori, servizi
e forniture” e
ne individua le
relative
funzioni e
competenze
nonché il
personale da
assegnare.
ARTICOLO
5
Conferenza di
servizi - Pareri
sui progetti.
Commissione
regionale dei
lavori pubblici
1. Per tutti i
livelli di
progettazione
dei lavori
pubblici il cui
importo
complessivo sia
inferiore o
uguale alla
soglia
comunitaria, il
responsabile del
procedimento
convoca una
Conferenza di
servizi con le
modalità e
l’osservanza
delle procedure
di cui
all’articolo 4
della legge
regionale 5
aprile 2011, n.
5, per
l’acquisizione,
in riferimento
al livello di
progettazione,
di tutte le
intese, pareri,
concessioni,
autorizzazioni,
licenze,
nullaosta e
assensi comunque
denominati,
necessari alla
realizzazione
dei lavori ed il
suo parere
sostituisce, a
tutti gli
effetti,
qualsiasi altro
esame o parere
di
amministrazioni
o di organi
consultivi
monocratici o
collegiali ed
uffici regionali
in materia di
opere pubbliche.
Ai lavori della
Conferenza di
servizi
partecipano i
progettisti
dell’opera.
2. Qualora alla
Conferenza di
servizi,
convocata ai
sensi
dell’articolo 4
della legge
regionale 5
aprile 2011, n.
5, il
rappresentante
di
un’amministrazione
invitata risulti
assente, la
Conferenza è
riconvocata per
una sola volta,
tra il decimo ed
il quindicesimo
giorno dalla
prima
convocazione, e
decide
prescindendo
dalla presenza
della totalità
delle
amministrazioni
invitate.
3. Per i lavori
pubblici il cui
importo
complessivo sia
inferiore o
uguale alla
soglia
comunitaria, il
parere tecnico
sui progetti è
espresso dal
responsabile del
procedimento.
4. I pareri sui
progetti di
importo
complessivo
superiore alla
soglia
comunitaria e
fino a tre volte
il valore di
tale soglia,
vengono resi,
quale che sia il
livello di
progettazione,
dalla Conferenza
speciale di
servizi che è
convocata, con
le modalità e le
procedure di cui
all’articolo 4
della legge
regionale 5
aprile 2011, n.
5,
dall’ingegnere
capo del Genio
civile
competente per
territorio,
sulla base del
progetto delle
opere inviato
dal responsabile
del
procedimento. Il
voto del
presidente, in
caso di parità,
determina la
maggioranza. Si
intende
ingegnere capo
del Genio civile
competente per
territorio
quello della
provincia in cui
ricade l’opera o
la maggiore
estensione della
stessa.
5. La Conferenza
speciale di
servizi
acquisisce, in
riferimento al
livello di
progettazione,
tutte le intese,
pareri,
concessioni,
autorizzazioni,
licenze,
nullaosta e
assensi comunque
denominati,
necessari alla
realizzazione
dei lavori ed il
suo parere
sostituisce, a
tutti gli
effetti,
qualsiasi altro
esame o parere
di
amministrazioni
o di organi
consultivi
monocratici o
collegiali ed
uffici regionali
in materia di
lavori pubblici.
6. Il parere
favorevole della
Conferenza
speciale di
servizi
costituisce
approvazione in
linea tecnica
del progetto.
7. Ai lavori
della Conferenza
speciale di
servizi
partecipano:
a) l’ingegnere
capo del Genio
civile
competente per
territorio, in
qualità di
presidente;
b) il
responsabile del
procedimento;
c) i
responsabili
degli uffici
degli enti
pubblici e/o
privati delegati
per legge ad
esprimere pareri
di competenza,
in qualità di
componenti;
d) un dirigente
dell’ufficio del
Genio civile;
e) i progettisti
dell’opera senza
diritto di voto.
8. Le funzioni
di segretario
della Conferenza
speciale di
servizi sono
svolte da un
dirigente
dell’ufficio del
Genio civile.
9. L’ingegnere
capo del Genio
civile
competente per
territorio,
qualora ne
ravvisi la
necessità, può
avvalersi di non
più di due
consulenti, dei
quali uno con
professionalità
tecnica e
l’altro con
competenze
giuridico-economiche
scelti tra
liberi
professionisti
di comprovata
esperienza o
docenti
universitari.
10. Con decreto
dell’Assessore
regionale per le
infrastrutture e
la mobilità sono
determinate le
modalità per le
spese generali
per il
funzionamento e
quelle relative
ai partecipanti
ed ai consulenti
della Conferenza
speciale di
servizi.
11. Ai lavori
della Conferenza
speciale di
servizi
partecipano,
altresì, per
l’acquisizione
degli assensi di
competenza, i
responsabili di
enti e/o società
private
proprietari di
immobili e/o
infrastrutture
interessati
dalla
realizzazione
degli interventi
previsti in
progetto.
12. I pareri sui
progetti, quale
che sia il
livello di
progettazione,
di importo
superiore a tre
volte la soglia
comunitaria,
sono resi dalla
Commissione
regionale dei
lavori pubblici,
di seguito
denominata
Commissione
regionale,
istituita quale
organo tecnico
consultivo della
Regione. La
Commissione
regionale
esprime anche il
parere nei casi
di
appalto-concorso.
13. La
Commissione
regionale svolge
attività di
consulenza
tecnica per la
Regione e, per
consulenze di
particolare
complessità, su
richiesta degli
altri enti di
cui all’articolo
2. Rilascia
altresì i pareri
consultivi
previsti in capo
al Consiglio
superiore dei
lavori pubblici
in materia di
acque pubbliche,
di cui al testo
unico approvato
con regio
decreto 11
dicembre 1933,
n. 1775 e di
opere
idrauliche. Per
la predetta
attività la
Commissione
regionale è
integrata senza
ulteriori oneri
per il bilancio
regionale da un
dirigente
regionale con
comprovata
esperienza in
materia di
acque, nominato
con le modalità
di cui al comma
17.
14. Al fine
della
semplificazione
dei procedimenti
di valutazione,
di
autorizzazione e
di finanziamento
per l’esecuzione
di lavori
pubblici di cui
al comma 12, il
responsabile del
procedimento, o
il soggetto
privato
attuatore di
interventi,
richiede la
convocazione
della
Commissione
regionale, alla
quale
partecipano i
soggetti
competenti al
rilascio di
intese, pareri,
concessioni,
autorizzazioni,
licenze, nulla
osta ed assensi
comunque
denominati
previsti dalla
normativa
vigente nonché
il responsabile
del
procedimento.
15. Il parere
della
Commissione
regionale
sostituisce, a
tutti gli
effetti,
qualsiasi altro
esame o parere
di
amministrazioni
o di organi
consultivi
monocratici o
collegiali e di
uffici regionali
in materia di
lavori pubblici.
ù
16. La
Commissione
regionale assume
i provvedimenti
di competenza
con l’osservanza
delle procedure
di cui
all’articolo 4
della legge
regionale 5
aprile 2011, n.
5. Il voto del
presidente della
Commissione
regionale, in
caso di parità,
determina la
maggioranza.
17. La
Commissione
regionale è
composta dal
dirigente
generale del
Dipartimento
regionale
tecnico che
assume la
funzione di
presidente, dal
dirigente
generale del
Dipartimento
regionale delle
infrastrutture,
della mobilità e
dei trasporti,
dal dirigente
generale del
Dipartimento
regionale
dell’ambiente,
dal dirigente
generale del
Dipartimento
regionale
dell’urbanistica,
dall’avvocato
generale della
Regione,
dall’ingegnere
capo del Genio
civile
competente per
territorio e da
cinque
consulenti
tecnico-
giuridici
nominati
dall’Assessore
regionale per le
infrastrutture e
la mobilità.
18. Al
presidente della
Commissione
regionale è
attribuito il
potere di
convocazione
della stessa con
le modalità di
cui all’articolo
4 della legge
regionale 5
aprile 2011, n.
5.
19. Le funzioni
di segretario
della
Commissione
regionale sono
svolte da un
dirigente con
qualifica
tecnica, del
Dipartimento
regionale
tecnico,
nominato dal
presidente della
Commissione
regionale.
20. Con decreto
dell’Assessore
regionale per le
infrastrutture e
la mobilità sono
determinate le
modalità per le
spese generali
per il
funzionamento e
quelle relative
ai componenti ed
ai consulenti
della
Commissione
regionale.
21. Il compenso
ai componenti
esterni della
Commissione
regionale è
ridotto del 5
per cento
rispetto alle
disposizioni
precedentemente
emanate. Analoga
riduzione è
applicata sul
compenso dovuto
ai componenti
interni, per i
quali tale
compenso non può
essere in alcun
caso superiore a
quello
corrisposto ai
componenti
esterni a
decorrere dal
2002.
22. Per il
funzionamento
della
Commissione
regionale si
applicano le
procedure
previste per la
Conferenza
speciale di
servizi.
23. Nel caso di
interventi
sottoposti a
procedura di
valutazione di
impatto
ambientale o a
procedura di
incidenza in
attuazione
dell’articolo 4
della direttiva
n. 85/337/ CEE
del Consiglio
del 27 giugno
1985 pubblicata
in G.U.C.E. 5
luglio 1985, n.
175 L, partecipa
alla Conferenza
speciale o alla
Commissione
regionale
l’autorità
competente in
materia di
valutazione di
impatto
ambientale ai
sensi
dell’articolo 91
della legge
regionale 3
maggio 2001, n.
6.
ARTICOLO
6
Programmazione
dei lavori
pubblici -
Programmi
regionali di
finanziamento di
lavori pubblici
- Relazioni
istituzionali
1. L’attività di
realizzazione
dei lavori di
cui alla
presente legge
di singolo
importo
superiore a
100.000 euro si
svolge sulla
base di un
programma
triennale e di
suoi
aggiornamenti
annuali che le
amministrazioni
aggiudicatrici
predispongono e
approvano, nel
rispetto dei
documenti
programmatori,
già previsti
dalla normativa
vigente, e della
normativa
urbanistica,
unitamente
all’elenco dei
lavori da
realizzare
nell’anno
stesso.
2. Il programma
triennale
costituisce
momento
attuativo di
studi di
fattibilità e di
identificazione
e
quantificazione
dei propri
bisogni che le
amministrazioni
aggiudicatrici
predispongono
nell’esercizio
delle loro
autonome
competenze e,
quando
esplicitamente
previsto, di
concerto con
altri soggetti,
in conformità
agli obiettivi
assunti come
prioritari. Gli
studi
individuano i
lavori
strumentali al
soddisfacimento
dei predetti
bisogni,
indicano le
caratteristiche
funzionali,
tecniche,
gestionali ed
economico-
finanziarie
degli stessi e
contengono
l’analisi dello
stato di fatto
di ogni
intervento nelle
sue eventuali
componenti
storico-artistiche,
architettoniche,
paesaggistiche,
e nelle sue
componenti di
sostenibilità
ambientale,
socioeconomiche,
amministrative e
tecniche. In
particolare le
amministrazioni
aggiudicatrici
individuano con
priorità i
bisogni che
possono essere
soddisfatti
tramite la
realizzazione di
lavori
finanziabili con
capitali
privati, in
quanto
suscettibili di
gestione
economica. Lo
schema di
programma
triennale e i
suoi
aggiornamenti
annuali sono
resi pubblici,
prima della loro
approvazione,
mediante
affissione nella
sede delle
amministrazioni
aggiudicatrici
per almeno
sessanta giorni
consecutivi ed
eventualmente
mediante
pubblicazione
sul profilo di
committente
della stazione
appaltante.
3. Il programma
triennale deve
prevedere un
ordine di
priorità.
Nell’ambito di
tale ordine sono
da ritenere
comunque
prioritari i
lavori di
manutenzione, di
recupero del
patrimonio
esistente, di
completamento
dei lavori già
iniziati, i
progetti
esecutivi
approvati,
nonché gli
interventi per i
quali ricorra la
possibilità di
finanziamento
con capitale
privato
maggioritario.
4. Nel programma
triennale sono
altresì indicati
i beni immobili
pubblici che
possono essere
oggetto di
diretta
alienazione
anche del solo
diritto di
superficie,
previo
esperimento di
una gara; tali
beni sono
classificati e
valutati anche
rispetto ad
eventuali
caratteri di
rilevanza
storico-artistica,
architettonica,
paesaggistica e
ambientale e ne
viene acquisita
la
documentazione
catastale e
ipotecaria.
5. Le
amministrazioni
aggiudicatrici,
nel dare
attuazione ai
lavori previsti
dal programma
triennale,
devono
rispettare le
priorità ivi
indicate. Sono
fatti salvi gli
interventi
imposti da
eventi
imprevedibili o
calamitosi
nonché le
modifiche
dipendenti da
sopravvenute
disposizioni di
legge o
regolamentari
ovvero da altri
atti
amministrativi
adottati a
livello statale
o regionale.
6. L’inclusione
di un lavoro
nell’elenco
annuale è
subordinata, per
i lavori di
importo
inferiore a
1.000.000 di
euro, alla
previa
approvazione di
uno studio di
fattibilità e,
per i lavori di
importo pari o
superiore a
1.000.000 di
euro, alla
previa
approvazione
della
progettazione
preliminare
salvo che per i
lavori di
manutenzione,
per i quali è
sufficiente
l’indicazione
degli interventi
accompagnata
dalla stima
sommaria dei
costi.
7. Un lavoro può
essere inserito
nell’elenco
annuale,
limitatamente ad
uno o più lotti,
purché con
riferimento
all’intero
lavoro sia stata
elaborata la
progettazione
almeno
preliminare e
siano state
quantificate le
complessive
risorse
finanziarie
necessarie per
la realizzazione
dell’intero
lavoro. In ogni
caso
l’amministrazione
aggiudicatrice
nomina,
nell’ambito del
personale ad
essa addetto, un
soggetto idoneo
a certificare la
funzionalità,
fruibilità e
fattibilità di
ciascun lotto.
8. Nei comuni il
periodo di
affissione
all’Albo
pretorio del
programma
triennale e
dell’elenco
annuale è
fissato in
trenta giorni
consecutivi.
9. I progetti
dei lavori degli
enti locali
ricompresi
nell’elenco
annuale devono
essere conformi
agli strumenti
urbanistici
vigenti o
adottati. Per
motivate ragioni
di pubblico
interesse si
applicano le
disposizioni del
comma 5
dell’articolo 34
del decreto
legislativo 18
agosto 2000, n.
267;
dell’articolo 7
della legge
regionale 11
aprile 1981, n.
65 e
dell’articolo 89
della legge
regionale 3
maggio 2001, n.
6. Per le
medesime ragioni
di pubblico
interesse, nei
casi in cui lo
strumento
urbanistico
vigente contenga
destinazioni
specifiche di
aree per la
realizzazione di
servizi
pubblici,
l’approvazione
dei progetti
preliminari di
lavori pubblici
da parte del
consiglio
comunale e dei
conseguenti
progetti
definitivi ed
esecutivi di
lavori pubblici
da parte della
giunta comunale,
anche se non
conformi alle
specifiche
destinazioni di
piano, non
comporta
necessità di
varianti allo
strumento
urbanistico
medesimo, sempre
che ciò non
determini
modifiche al
dimensionamento
o alla
localizzazione
delle aree per
specifiche
tipologie di
servizi alla
popolazione,
regolamentate
con standard
urbanistici
minimi da norme
nazionali o
regionali. Nel
caso in cui le
opere ricadano
su aree che
negli strumenti
urbanistici
approvati non
sono destinate a
pubblici servizi
oppure sono
destinate a
tipologie di
servizi diverse
da quelle cui si
riferiscono le
opere medesime e
che sono
regolamentate
con standard
minimi da norme
nazionali o
regionali, la
deliberazione
del consiglio
comunale di
approvazione del
progetto
preliminare e la
deliberazione
della giunta
comunale di
approvazione del
progetto
definitivo ed
esecutivo
costituiscono
adozione di
variante degli
strumenti
stessi, non
necessitano di
autorizzazione
regionale
preventiva e
vengono
approvate con le
modalità
previste dagli
articoli 6 e
seguenti della
legge 18 aprile
1962, n. 167, e
successive
modificazioni.
10. L’elenco
annuale
predisposto
dalle
amministrazioni
aggiudicatrici
deve essere
approvato
unitamente al
bilancio
preventivo, di
cui costituisce
parte
integrante, e
deve contenere
l’indicazione
dei mezzi
finanziari
stanziati sullo
stato di
previsione o sul
proprio
bilancio, ovvero
disponibili in
base a
contributi o
risorse dello
Stato, o di
altri enti
pubblici, già
stanziati nei
rispettivi stati
di previsione o
bilanci, nonché
acquisibili ai
sensi
dell’articolo 3
del
decreto-legge 31
ottobre 1990, n.
310, convertito,
con
modificazioni,
dalla legge 22
dicembre 1990,
n. 403 e
successive
modificazioni.
Un’opera non
inserita
nell’elenco
annuale può
essere
realizzata solo
sulla base di un
autonomo piano
finanziario che
non utilizzi
risorse già
previste tra i
mezzi finanziari
dell’amministrazione
al momento della
formazione
dell’elenco,
fatta eccezione
per le risorse
resesi
disponibili a
seguito di
ribassi d’asta o
di economia.
Agli enti locali
territoriali si
applicano le
disposizioni
previste dal
decreto
legislativo 18
agosto 2000, n.
267 e successive
modificazioni ed
integrazioni per
le parti
relative alla
materia oggetto
del presente
articolo.
11. Le
disposizioni di
cui al comma 10
non si applicano
all’Amministrazione
regionale.
12. I lavori non
ricompresi
nell’elenco
annuale o non
ricadenti nelle
ipotesi di cui
al secondo
periodo del
comma 5, non
possono ricevere
alcuna forma di
finanziamento da
parte di
pubbliche
amministrazioni.
13. Gli enti di
cui all’articolo
2 sono tenuti ad
adottare il
programma
triennale e gli
elenchi annuali
dei lavori sulla
base di schemi
tipo, definiti
con decreto
dell’Assessore
regionale per le
infrastrutture e
la mobilità
entro trenta
giorni dalla
data di entrata
in vigore della
presente legge.
I programmi e
gli elenchi,
dopo la loro
approvazione,
sono trasmessi
al Dipartimento
regionale
tecnico che ne
dà pubblicità.
14.
Costituiscono
parte integrante
ed essenziale
del programma
una cartografia
su scala
adeguata, che
indichi la
localizzazione
di tutte le
opere previste,
ed una relazione
generale, che
illustri la
concreta utilità
del programma in
rapporto alla
situazione
complessiva
delle strutture
localmente
esistenti,
raffrontata
all’effettivo
bacino di utenza
ed evidenzi le
condizioni che
possono influire
sulla
realizzazione
delle singole
opere alla
stregua delle
previsioni degli
strumenti
urbanistici e
dell’eventuale
esistenza di
vincoli a tutela
di interessi
pubblici.
15. Il programma
adottato
dall’ente è
trasmesso alla
Presidenza della
Regione e a
ciascuno degli
Assessorati
regionali
competenti a
finanziare le
opere inserite.
Il programma è,
altresì, inviato
per conoscenza
alle province
regionali nel
cui territorio
le opere devono
essere
realizzate.
16. Le
determinazioni
assunte
dall’Amministrazione
regionale, nel
caso di eventi
imprevedibili o
calamitosi che
richiedano
interventi
urgenti ed
indifferibili,
sono pubblicate
nella Gazzetta
Ufficiale della
Regione
siciliana.
17. La
Presidenza della
Regione e
ciascuno degli
Assessorati
regionali
ripartiscono
annualmente le
somme
disponibili per
il finanziamento
di lavori
pubblici secondo
un programma di
spesa cui
possono
aggiungersi
altri interventi
solo in caso di
economie o di
sopravvenute
disponibilità
finanziarie. Il
programma è
corredato di una
relazione
contenente
l’elenco delle
richieste di
finanziamento
pervenute e
l’enunciazione
dei criteri di
selezione delle
stesse.
18. In aderenza
agli obiettivi
indicati dal
documento di
programmazione
economico-finanziaria
di cui
all’articolo 2
della legge
regionale 27
aprile 1999, n.
10, e successive
modifiche ed
integrazioni, i
programmi di
spesa
identificano i
settori di
intervento, gli
ambiti
territoriali di
intervento
prioritari per
ciascun settore,
le priorità per
ogni settore ed
indicano tutte
le risorse
disponibili e le
fonti regionali
ed extra
regionali che
concorrono alla
formazione delle
risorse.
19. Possono
essere inseriti
nei programmi di
spesa regionali
lavori dotati
del documento
preliminare alla
progettazione.
20. Le istanze
di
finanziamento,
insieme con i
programmi
triennali delle
opere pubbliche,
sono presentate
dai soggetti
interessati alla
Presidenza della
Regione o ai
singoli
Assessorati
regionali in
relazione alle
rispettive
competenze;
nelle stesse
istanze deve
essere
specificato se
per la medesima
opera è stata o
sarà presentata
richiesta di
finanziamento ad
enti diversi
dalla Regione o
ad altro ramo
dell’Amministrazione
regionale e/o se
è stato o sarà
previsto il
concorso di
finanza privata.
Il provvedimento
di ammissione a
finanziamento
determina
l’obbligo di
presentazione
del progetto
esecutivo
dell’opera entro
il termine di
centoventi
giorni, salvo
rinunzia
espressa.
21. I programmi
di spesa si
conformano,
fatti salvi i
criteri
determinati in
piani di settore
o in
disposizioni
legislative
attinenti alle
singole
categorie di
lavori, ai
seguenti criteri
generali di
selezione delle
richieste
pervenute:
a) attuazione di
priorità
contenute nel
piano di
sviluppo
socio-economico
regionale e nei
relativi
progetti di
attuazione;
b) esigenza di
completamento di
progetti
generali di
opere, parte
delle quali
siano state già
realizzate;
c) realizzazione
di interventi
per la
prevenzione del
rischio sismico;
d) recupero del
patrimonio
edilizio
esistente;
e) equa
ripartizione
territoriale dei
finanziamenti.
22. Nel
programma di
spesa ciascun
progetto è
sempre
finanziato per
intero. È
tuttavia
possibile il
finanziamento di
progetti che,
pur facendo
parte di un più
ampio progetto
generale, siano
già dotati di
una distinta
funzionalità e
prevedano la
realizzazione di
opere
autonomamente
fruibili da
parte degli
utenti.
23. I programmi
di cui al
presente
articolo devono
essere
pubblicati senza
oneri nella
Gazzetta
Ufficiale della
Regione
siciliana.
24. L’insieme
dei programmi
deve comprendere
l’intera
disponibilità
offerta dal
bilancio
regionale e da
risorse
finanziarie
gestite dalla
Presidenza della
Regione o dagli
Assessorati
regionali. I
programmi devono
assicurare che
una parte delle
disponibilità
possa essere
impiegata per la
copertura di
eventuali
maggiori spese
emergenti dalla
progettazione
esecutiva.
Restano estranei
ai programmi di
cui al presente
articolo le
somme destinate
ad interventi
imposti da
eventi
imprevedibili o
calamitosi,
nonché le
modifiche
dipendenti da
sopravvenute
disposizioni di
legge o di
regolamenti
ovvero da altri
atti
amministrativi
adottati a
livello statale
o regionale.
25. La
Presidenza della
Regione e
ciascuno degli
Assessorati
regionali
provvedono con
decreto al
finanziamento
dei singoli
interventi dopo
l’approvazione
del livello
minimo di
progettazione
previsto dal
decreto del
Presidente della
Repubblica 5
ottobre 2010, n.
207, che l’ente
deve inoltrare
corredato degli
atti che
comprovano la
realizzabilità
dell’opera alla
stregua della
normativa
urbanistica
nonché la
positiva
acquisizione
delle
autorizzazioni e
dei pareri ivi
compresi quelli
relativi alla
eventuale
valutazione di
impatto
ambientale
richiesti dalle
leggi vigenti.
Si ha riguardo
all’approvazione
del progetto
definitivo
quando la gara
deve essere
bandita sul
progetto
medesimo.
Contestualmente
al finanziamento
viene disposto
l’accreditamento
delle somme
occorrenti per i
pagamenti che si
prevede debbano
essere
effettuati entro
l’esercizio
finanziario.
26. Qualora gli
enti destinatari
dei
finanziamenti
disposti
dall’Amministrazione
regionale non
provvedano ad
avviare le
procedure per
l’appalto dei
lavori entro tre
mesi dalla
comunicazione
del decreto di
finanziamento,
l’Assessore
regionale che ha
concesso il
finanziamento
provvede senza
necessità di
diffida alla
nomina di un
commissario ad
acta per gli
adempimenti di
competenza e per
quelli relativi
alla stipula del
contratto
d’appalto e per
la consegna dei
lavori.
27. Una quota
non superiore
allo 0,5 per
cento dei
ribassi d’asta
derivanti dagli
appalti di
lavori, servizi
e forniture
realizzati con
fondi propri
dell’Amministrazione
regionale e alla
stessa
attribuiti, può
essere destinata
al finanziamento
di progetti
obiettivo per il
potenziamento
delle funzioni
ispettive in
materia di
lavoro assegnati
al Dipartimento
regionale del
lavoro.
28. Fermo
restando quanto
previsto dal
comma 27, dal
comma 6
dell’articolo 4
nonché
dall’articolo 3
della legge
regionale 21
agosto 2007, n.
20, le somme
residue
corrispondenti
ai ribassi
d’asta dei
lavori
finanziati
dall’Amministrazione
regionale con
fondi propri
affluiscono per
il 50 per cento
in entrata del
bilancio degli
enti appaltanti
di cui alla
lettera a)
dell’articolo 2
in apposito
capitolo Fondo
di rotazione per
l’anticipazione
delle spese
professionali e
tecniche per la
progettazione,
per lo studio
geologico e per
gli altri studi
ed indagini
necessarie, il
cui importo è
reintegrato al
momento del
finanziamento
dell’opera; il
restante 50 per
cento è iscritto
in appositi
capitoli da
istituirsi negli
stati di
previsione della
spesa del ramo
di
Amministrazione
regionale che ha
disposto il
finanziamento
per essere
utilizzato, ove
necessario, per
il finanziamento
di eventuali
perizie di
variante e
suppletive dei
lavori entro il
limite previsto
dalla vigente
normativa per la
realizzazione di
lavori della
medesima
tipologia
d’investimento
e, solo in caso
di ulteriore
residualità
delle somme, per
il finanziamento
di lavori di
imperiosa
urgenza; può
altresì essere
iscritto
nell’apposito
capitolo dello
stato di
previsione della
spesa
dell’Assessorato
regionale delle
infrastrutture e
della mobilità
per essere
utilizzato per
il funzionamento
e la nomina dei
consulenti della
Conferenza
speciale di
servizi per i
lavori pubblici
e per il
funzionamento
della
Commissione
regionale dei
lavori pubblici.
29. Nel caso di
lavori ricadenti
in comuni con
popolazione non
superiore a
cinquemila
abitanti e per i
comuni delle
isole minori la
percentuale dei
ribassi d’asta
che affluisce in
entrata nel
bilancio dei
comuni stessi,
nell’apposito
capitolo ‘Fondo
di rotazione’
per le finalità
previste dal
comma 28, è pari
al 60 per cento.
30. Al
compimento
dell’intera
opera entro i
termini
contrattuali, i
fondi residui,
destinati ai
finanziamenti e
alla
realizzazione
della stessa ed
economizzati,
costituiscono
avanzo di
amministrazione
vincolato da
utilizzare per
il finanziamento
di spese in
conto capitale
dei bilanci
degli enti
appaltanti o per
impinguare il
capitolo di
bilancio
relativo al
Fondo di
rotazione per le
spese di
progettazione di
cui al comma 28.
31. Nell’ambito
dei lavori di
predisposizione
del programma
triennale nonché
per quelli di
aggiornamento
annuale, il
Presidente della
Regione o
l’Assessore
regionale
competente
convoca una o
più riunioni con
le associazioni
degli
imprenditori e
le
organizzazioni
sindacali, per
illustrare le
scelte compiute,
le finalità
degli interventi
nei programmi e
le risorse
finanziarie
disponibili.
32. Nelle
riunioni di cui
al comma 31, il
Presidente della
Regione o
l’Assessore
regionale
competente
raccolgono le
osservazioni e
le proposte
pervenute dagli
interlocutori
che, per quanto
compatibili con
il programma e
con i
finanziamenti
disponibili,
sono riportate o
nel programma
triennale o in
quello annuale.
33. Gli enti di
cui all’articolo
2, diversi
dall’Amministrazione
regionale, prima
di inviare al
Presidente della
Regione o
all’Assessore
regionale
competente le
proposte di
lavori pubblici
da realizzare
nel loro
territorio,
convocano una o
più riunioni con
le associazioni
imprenditoriali
e le
organizzazioni
sindacali, per
illustrare le
scelte compiute
e le finalità
degli interventi
inclusi nei
programmi.
34. Nelle
riunioni di cui
al comma 33, i
soggetti di cui
al medesimo
comma verificano
le osservazioni
e le proposte
pervenute che,
per quanto
compatibili con
le finalità del
programma
triennale o di
quello annuale,
sono ivi
inserite.
ARTICOLO
7
Bandi tipo
1. Con decreto
dell’Assessore
regionale per le
infrastrutture e
la mobilità sono
emanati bandi
tipo uniformi
che devono
essere adottati
ed applicati per
l’espletamento
delle procedure
aperte per
l’affidamento di
lavori, di
servizi o
forniture.
2. Il bando tipo
deve altresì
prevedere che:
a) la quota in
aumento di cui
all’articolo
113, comma 1,
del decreto
legislativo 12
aprile 2006, n.
163, sia
costituita, per
almeno la metà
del suo
ammontare, con
le modalità
previste
dall’articolo
75, comma 2, del
medesimo decreto
legislativo o
con fidejussione
bancaria;
b) nel caso di
affidamento ai
sensi
dell’articolo
173, comma 1,
lettera b) del
decreto
legislativo n.
163/2006, il
contraente
generale
depositi presso
la stazione
appaltante,
prima della
consegna dei
lavori, i
contratti
eventualmente
stipulati ai
sensi
dell’articolo
176, comma 7,
del medesimo
decreto
legislativo e
che la medesima
stazione
appaltante
provveda al
pagamento
diretto in
favore dei terzi
affidatari di
quanto loro
dovuto dal
contraente
generale salvo
che quest’ultimo
non comunichi
l’esistenza di
ragioni ostative
correlate ad
inadempimenti
dei soggetti
terzi.
3. Con decreto
dell’Assessore
regionale per le
infrastrutture e
la mobilità è
emanato il
capitolato
generale di
appalto tipo,
secondo le
prescrizioni del
decreto del
Ministro dei
lavori pubblici
19 aprile 2000,
n. 145 e
successive
modifiche ed
integrazioni.
4. Il
responsabile del
procedimento
certifica la
corrispondenza
del bando, al
bando tipo di
riferimento. In
casi eccezionali
possono
inserirsi nel
bando specifiche
modifiche che il
responsabile del
procedimento, a
pena di
invalidità, deve
idoneamente
evidenziare e
giustificare in
sede di
approvazione del
bando.
ARTICOLO
8
Commissione
aggiudicatrice
nel caso di
aggiudicazione
con il criterio
dell’offerta
economicamente
più vantaggiosa
per appalti di
servizi o
forniture ovvero
di lavori per
importi
inferiori a
1.250 migliaia
di euro
1. Nel caso in
cui per
l’affidamento di
appalti di
servizi o
forniture,
ovvero di lavori
per importi
inferiori ad
euro 1.250
migliaia, le
stazioni
appaltanti
debbano
ricorrere al
criterio
dell’offerta
economicamente
più vantaggiosa,
l’aggiudicazione
è demandata ad
una commissione
che opera
secondo le norme
stabilite dal
decreto del
Presidente della
Repubblica 5
ottobre 2010, n.
207.
2. La
commissione,
nominata
dall’organo
della stazione
appaltante
competente ad
effettuare la
scelta del
soggetto
affidatario del
contratto, è
composta da un
numero dispari
di componenti,
in numero
massimo di
cinque, esperti
nello specifico
settore cui si
riferisce
l’oggetto del
contratto, di
cui uno esperto
in materie
giuridiche.
3. La
commissione è
presieduta di
norma da un
dirigente della
stazione
appaltante e, in
caso di mancanza
in organico, da
un funzionario
della stazione
appaltante
incaricato di
funzioni
apicali,
nominato
dall’organo
competente.
4. I commissari
diversi dal
presidente non
devono aver
svolto né
possono svolgere
alcun’altra
funzione o
incarico tecnico
o amministrativo
relativamente al
contratto del
cui affidamento
si tratta.
5. Le cause di
astensione e di
esclusione
dall’incarico
sono
disciplinate
dall’articolo
84, commi 5, 6 e
7 del decreto
legislativo 12
aprile 2006, n.
163.
6. Al fine di
assicurare
condizioni di
massima
trasparenza
nell’espletamento
delle procedure,
i commissari
diversi dal
presidente sono
scelti mediante
sorteggio
pubblico
effettuato dopo
la scadenza del
termine fissato
per la
presentazione
delle offerte,
fra gli iscritti
all’albo di cui
al comma 7. La
data del
sorteggio deve
essere
pubblicizzata
almeno sette
giorni prima. Le
operazioni di
sorteggio
relative ai
singoli appalti
sono effettuate
dalla sezione
provinciale
dell’Ufficio
regionale per
l’espletamento
di gare per
l’appalto di
lavori pubblici
(UREGA)
territorialmente
competente.
7. Entro il 31
dicembre 2011 è
istituito presso
l’Assessorato
regionale delle
infrastrutture e
della mobilità
un albo di
esperti ai fini
della
costituzione di
commissioni di
gara da
svolgersi con il
metodo della
offerta
economicamente
più vantaggiosa.
Per le finalità
di cui al comma
6, l’albo è
costituito
esclusivamente
dai seguenti
soggetti non
appartenenti ad
amministrazioni
aggiudicatrici,
fatta eccezione
per quelli di
cui alla
seguente lettera
b):
a)
professionisti,
con almeno dieci
anni di
iscrizione nei
rispettivi albi
professionali;
b) professori
universitari di
ruolo.
8. Fino alla
data di
costituzione
dell’albo di cui
al comma 7, per
l’espletamento
delle funzioni
di cui ai commi
precedenti si fa
riferimento
all’albo
esistente presso
l’Assessorato
regionale delle
infrastrutture e
della mobilità,
integrato da
esperti in
materie
giuridiche.
9. L’albo di cui
al comma 7 è
soggetto ad
aggiornamento
almeno annuale.
Le spese
relative alla
commissione sono
inserite nel
quadro economico
del progetto tra
le somme a
disposizione
della stazione
appaltante. I
compensi sono
onnicomprensivi
delle spese a
qualsiasi titolo
sostenute per
l’espletamento
dell’incarico,
che devono
essere
documentate e
non possono
essere superiori
ad un importo
complessivo di
euro 10.000,00,
oltre IVA e
oneri riflessi.
10. In caso di
rinnovo del
procedimento di
gara a seguito
di annullamento
dell’aggiudicazione
o di
annullamento
dell’esclusione
di taluno dei
concorrenti, è
riconvocata la
medesima
commissione,
salvo che
l’annullamento
non dipenda da
fatto
riconducibile
alla commissione
stessa.
ARTICOLO
9
Ufficio
regionale per
l’espletamento
di gare per
l’appalto di
lavori
1. È istituito
l’Ufficio
regionale per
l’espletamento
di gare per
l’appalto di
lavori pubblici
(UREGA).
2. L’Ufficio è
altresì
competente per
l’espletamento
delle procedure
in materia di
finanza di
progetto. Con
decreto
dell’Assessore
regionale per le
infrastrutture e
la mobilità,
previa delibera
della Giunta
regionale, sono
stabilite le
modalità di
organizzazione
interna e
funzionamento
del predetto
Ufficio, per le
finalità di cui
al presente
articolo.
3. L’Ufficio si
articola in una
sezione centrale
avente sede in
Palermo, in
sezioni
provinciali
aventi sede nei
capoluoghi delle
province
regionali,
costituisce
struttura
intermedia del
Dipartimento
regionale
tecnico
dell’Assessorato
regionale delle
infrastrutture e
della mobilità
ed è articolato
in servizi.
4. La sezione
centrale svolge
attività di
espletamento
delle gare
d’appalto per le
opere di
interesse
sovra-provinciale
con importo a
base d’asta
superiore a
1.250 migliaia
di euro nonché
attività di
coordinamento
delle sezioni
provinciali.
5. Le sezioni
provinciali
svolgono
attività di
espletamento
delle gare
d’appalto per le
opere di
interesse
provinciale,
intercomunale e
comunale con
importo a base
d’asta superiore
a 1.250 migliaia
di euro.
6. Nel caso di
appalto da
aggiudicarsi con
il criterio
dell’offerta
economicamente
più vantaggiosa,
la commissione
incaricata
dell’espletamento
delle gare di
interesse
provinciale,
intercomunale e
comunale è
individuata
mediante
sorteggio
pubblico svolto,
entro il termine
perentorio di
due giorni
lavorativi
successivi alla
data di scadenza
per la
presentazione
delle offerte,
dal presidente
di turno della
sezione
centrale. In
particolare il
sorteggio ha
luogo fra i
componenti delle
sezioni di cui
al comma 10,
lettere a) e b),
diverse da
quelle
territorialmente
competenti.
Della
commissione fa
necessariamente
parte un
componente di
cui al comma 10,
lettera a). Le
spese correlate
all’insediamento
dei componenti
presso altre
sezioni, ivi
compresi quelli
di cui al comma
15, sono
individuate tra
le somme a
disposizione del
quadro
economico.
7. Le sezioni
centrale e
provinciali, in
esito alle
operazioni di
gara, adottano
il provvedimento
provvisorio di
aggiudicazione
che viene
trasmesso alle
amministrazioni
appaltanti.
Restano di
competenza
dell’amministrazione
appaltante
l’adozione del
provvedimento
definitivo, le
comunicazioni di
cui all’articolo
79 commi 5, 5
bis, 5 ter, 5
quater e 5
quinquies del
decreto
legislativo 12
aprile 2006, n.
163 e successive
modifiche ed
integrazioni e
la decisione su
eventuali
informative ai
sensi
dell’articolo
243 bis del
medesimo decreto
legislativo.
8. Gli importi
di cui ai commi
4 e 5 possono
essere
modificati, in
relazione agli
elementi
statistici utili
a determinare la
concreta
funzionalità
delle sezioni,
con decreto
dell’Assessore
regionale per le
infrastrutture e
la mobilità, su
deliberazione
adottata dalla
Giunta
regionale,
previo parere
della competente
Commissione
legislativa
dell’Assemblea
regionale
siciliana.
9. È data
facoltà agli
enti appaltanti
di avvalersi,
con motivata
richiesta,
dell’Ufficio
regionale,
indipendentemente
dall’importo
dell’appalto.
10. Presso
ciascuna sezione
provinciale è
costituita una
commissione di
tre componenti
in possesso di
adeguata
professionalità
scelti
rispettivamente
tra le seguenti
figure:
a) un dirigente
dell’Amministrazione
regionale o un
dirigente
dell’Amministrazione
statale anche a
riposo esperto
in materie
giuridiche, o in
alternativa,
previa
costituzione di
apposito albo,
un soggetto
esterno
all’Amministrazione
regionale in
possesso di
specifiche e
documentate
competenze
scelto tra
magistrati a
riposo
provenienti
dalle
giurisdizioni
amministrative e
contabili,
avvocati
cassazionisti,
dirigenti
amministrativi
degli enti
locali, previo
parere della
Commissione
legislativa
‘Affari
istituzionali’
dell’Assemblea
regionale
siciliana;
b) un dirigente
tecnico
dell’Assessorato
regionale delle
infrastrutture e
della mobilità,
previo parere
della
Commissione
legislativa
‘Affari
istituzionali’
dell’Assemblea
regionale
siciliana;
c) un dirigente
o un funzionario
dell’ente
appaltante,
escluso il
responsabile del
procedimento,
indicato di
volta in volta
dall’ente di
competenza.
11. Il
presidente di
ciascuna sezione
provinciale, in
caso di
indifferibile
necessità ed
urgenza di
espletamento di
gara in ragione
delle richieste
pervenute,
costituisce una
seconda
commissione di
gara, la cui
composizione è
pubblicata sul
sito web
dell’Assessorato
regionale delle
infrastrutture e
della mobilità.
12. Nell’ipotesi
della
costituzione di
una seconda
commissione di
gara, ai sensi
del comma 11, le
due commissioni
sono così
composte:
a) la prima:
1) dal
componente di
cui alla lettera
a) del comma 10,
che la presiede;
2) da un
dirigente della
segreteria
tecnico-amministrativa
della sezione
provinciale;
3) dal
componente di
cui alla lettera
c) del comma 10;
b) la seconda:
1) dal
componente di
cui alla lettera
b) del comma 10,
che la presiede;
2) da un altro
dirigente della
segreteria
tecnico-amministrativa
della sezione
provinciale;
3) dal
componente di
cui alla lettera
c) del comma 10.
13. Nessun
ulteriore
compenso è
dovuto per la
partecipazione
alla seconda
commissione
costituita ai
sensi del comma
11.
14. La
commissione di
gara della
sezione centrale
dell’Ufficio è
costituita dai
presidenti delle
sezioni
provinciali
territorialmente
interessate per
l’appalto dei
lavori oggetto
della gara ed è
composta da non
meno di tre
componenti,
compreso il
presidente di
turno. Nel caso
in cui questi
sia anche
presidente di
una sezione
territorialmente
interessata, le
funzioni di
presidenza del
seggio sono
assunte da altro
presidente di
sezione
provinciale,
individuato
nell’ordine
previsto
dall’articolo 7
del decreto del
Presidente della
Regione 14
gennaio 2005, n.
1, recante
‘Regolamento per
il funzionamento
dell’Ufficio
regionale per
l’espletamento
di gare per
l’appalto di
lavori pubblici’.
15. Nei casi di
cui al comma 6,
in cui il
contratto di
lavori sia
affidato con il
criterio
dell’offerta
economicamente
più vantaggiosa,
le commissioni
di cui ai commi
10, 12 e 14 sono
integrate da due
componenti
tecnici esterni
all’Amministrazione
regionale in
possesso di
specifiche e
documentate
competenze nelle
materie ritenute
dall’amministrazione
appaltante come
prevalenti al
fine della
valutazione
dell’offerta.
Tali componenti
saranno
individuati
mediante
sorteggio
pubblico da
esperirsi
successivamente
alla data di
presentazione
delle offerte da
parte del
presidente di
turno della
sezione
centrale,
attingendo
all’Albo di cui
all’articolo 8,
comma 7. Gli
oneri
discendenti dal
presente comma
sono a carico
delle somme a
disposizione
previste
nell’ambito di
ogni singolo
appalto.
16. Presso ogni
sezione è
istituito un
ufficio di
segreteria
tecnico-amministrativa,
al quale è
preposto un
dirigente
regionale che
assume anche le
funzioni di
componente
supplente, in
seno alla
commissione di
gara, nella
ipotesi in cui
debba
provvedersi alla
sostituzione di
uno dei
componenti di
cui alle lettere
a) e b) del
comma 10, senza
che ciò importi
deroga rispetto
alle
disposizioni di
cui al comma 21.
17. Nell’ambito
degli uffici di
segreteria
tecnicoamministrativa,
la cui dotazione
non può superare
le trenta unità,
possono essere
assegnate in
posizione di
comando non più
di dieci unità
di personale
proveniente da
amministrazioni
comunali,
provinciali o
dagli enti
territoriali
interessati.
18. Con
provvedimento
del dirigente
generale del
Dipartimento
regionale
tecnico
dell’Assessorato
regionale delle
infrastrutture e
della mobilità
sono nominati i
dirigenti
preposti alle
segreterie
tecnico-amministrative
ed il personale
da assegnare.
19. Con decreto
del Presidente
della Regione,
su proposta
dell’Assessore
regionale per le
infrastrutture e
la mobilità,
sono istituite
le commissioni
delle sezioni e
nominati i
componenti di
cui alle lettere
a) e b) del
comma 10, fatto
salvo quanto
previsto dal
comma 12.
20. All’atto
dell’accettazione
dell’incarico
ciascun
componente delle
sezioni è tenuto
a presentare
dichiarazione di
non trovarsi in
alcuna delle
condizioni
ostative di cui
alla legge 27
marzo 2001, n.
97.
21. I componenti
delle sezioni e
i funzionari
preposti alle
segreterie
restano in
carica due anni
ed in caso di
prima nomina
detto termine
può essere
prorogato di
ulteriori anni
due. Durante
tale periodo i
componenti
prestano
servizio presso
l’Ufficio
regionale per
l’espletamento
di gare per
l’appalto di
lavori pubblici.
Dopo tre assenze
continuative il
componente
dell’Ufficio di
cui al comma 1 è
dichiarato
decaduto e si
procede alla sua
sostituzione. Il
rinnovo delle
nomine è
effettuato
almeno sei mesi
prima della
naturale
scadenza.
L’incarico di
componente della
commissione,
fatto salvo
quanto disposto
al primo
periodo, non può
essere rinnovato
prima di due
anni dalla
cessazione del
precedente
incarico.
22. Ai
componenti delle
commissioni di
cui ai commi 10
e 14 del
presente
articolo di
nomina regionale
spetta
un’indennità
annua lorda di
funzione da
determinarsi con
il regolamento
di cui al comma
26. Per gli
altri componenti
l’eventuale
indennità è
posta a carico
delle rispettive
amministrazioni
di provenienza.
Per i componenti
tecnici di cui
al comma 15
l’indennità è
inserita nel
quadro economico
del progetto tra
le somme a
disposizione
della stazione
appaltante. Ai
componenti delle
commissioni,
dipendenti
dell’Amministrazione
regionale, in
luogo
dell’indennità
annua lorda è
corrisposto,
fermo restando
il disposto di
cui all’articolo
36, comma 1,
dell’allegato
‘A’ al decreto
del Presidente
della Regione 22
giugno 2001, n.
10 e successive
modifiche ed
integrazioni, il
trattamento
economico
accessorio di
cui all’articolo
35, lettere d)
ed e) del
medesimo
allegato, per
importo
complessivamente
equivalente
all’indennità di
cui all’articolo
2, comma 2, del
decreto del
Presidente della
Regione 14
gennaio 2005, n.
1, senza oneri
aggiuntivi a
carico del
bilancio della
Regione.
23. Il
procedimento di
gara si svolge
senza soluzione
di continuità,
salve le
interruzioni
stabilite dal
regolamento di
cui al comma 26.
La gara è
espletata nella
seduta ordinaria
successiva al
termine di
cinque giorni
lavorativi a
partire dalla
scadenza del
termine fissato
per la nomina
della
commissione di
gara di cui al
comma 6.
24. Il
presidente di
turno della
sezione
centrale, su
richiesta
motivata del
presidente di
una sezione
provinciale, può
disporre
l’affidamento
dell’attività di
espletamento
della gara di
appalto di
competenza di
questa ad altra
sezione
provinciale. La
facoltà di
affidare ad
altra sezione
provinciale
l’espletamento
di una gara è
esercitata prima
dell’inizio
della procedura
e pubblicata sul
sito web
dell’Assessorato
regionale delle
infrastrutture e
della mobilità.
25. Le
disposizioni di
cui al presente
articolo si
applicano a
decorrere dal
trentesimo
giorno
successivo alla
data di entrata
in vigore del
regolamento di
cui al comma 26.
26. Entro
sessanta giorni
dalla
pubblicazione
della presente
legge, in
relazione alle
disposizioni di
cui ai
precedenti
commi, la Giunta
regionale, su
proposta
dell’Assessore
regionale per le
infrastrutture e
la mobilità,
approva le
modifiche al
regolamento per
il funzionamento
dell’Ufficio di
cui al presente
articolo emanato
con decreto del
Presidente della
Regione 14
gennaio 2005, n.
1.
27. Entro il 31
dicembre 2011
l’Amministrazione
regionale
provvede al
rinnovo dei
componenti delle
sezioni
provinciali
dell’UREGA, di
cui al comma 10,
in carica alla
data di entrata
in vigore della
presente legge.
Per l’effetto
decadono i
precedenti
provvedimenti di
nomina.
ARTICOLO
10
Prezzario
regionale e
aggiornamento
prezzi
1. Con decreto
del Presidente
della Regione,
previa
deliberazione
della Giunta
regionale e su
proposta
dell’Assessore
regionale per le
infrastrutture e
la mobilità,
sono fissati i
criteri generali
per la
formazione del
prezzario
regionale. Con
decreto
dell’Assessore
regionale per le
infrastrutture e
la mobilità è
adottato il
prezzario unico
regionale per i
lavori pubblici,
a cui si
attengono, per
la realizzazione
dei lavori di
loro competenza,
gli enti di cui
all’articolo 2.
Il prezzario
deve contenere
il maggior
numero possibile
di prezzi
corrispondenti a
lavorazioni e
forniture in
opera,
compiutamente
descritte,
realizzabili nei
lavori pubblici
nella Regione.
2. Il prezzario
unico regionale
è aggiornato,
ogni
ventiquattro
mesi, anche con
riferimento al
prezzario unico
nazionale, con
la stessa
procedura di cui
al comma 1.
3. Entro tre
mesi dall’
entrata in
vigore di un
nuovo prezzario
regionale gli
enti di cui
all’articolo 2,
al fine di
evitare ritardi
e maggiori costi
nella esecuzione
degli appalti,
possono
procedere, senza
necessità di
aggiornamento
dei relativi
prezzi,
all’indizione
della gara per i
progetti la cui
approvazione in
linea tecnica
sia intervenuta
entro i tre mesi
precedenti
l’entrata in
vigore del
prezzario.
4. Gli enti di
cui all’articolo
2, nel caso in
cui sia stato
pubblicato un
nuovo prezzario
regionale, prima
dell’indizione
della gara
devono
aggiornare, a
meno di parere
motivato
negativo del
responsabile del
procedimento,
fondato
sull’assenza di
significative
variazioni
economiche, i
prezzi dei
progetti senza
necessità di
sottoporre gli
stessi ad
ulteriori pareri
o approvazioni.
L’aggiornamento
è effettuato
sulla base del
prezzario
regionale
vigente.
ARTICOLO
11
(Articolo omesso
in quanto
impugnato dal
Commissario
dello Stato ai
sensi dell’art.
28 dello
Statuto).
ARTICOLO 12
Albo unico
regionale
1. È istituito
presso
l’Assessorato
regionale delle
infrastrutture e
della mobilità,
mediante
procedure di
evidenza
pubblica, l’Albo
unico regionale
ove sono
iscritti, ad
istanza di
parte, i
professionisti
ai quali possono
essere affidati,
con le modalità
previste dal
decreto
legislativo 12
aprile 2006, n.
163, i servizi
di cui
all’Allegato II
A, categoria 12
dello stesso
decreto
legislativo, di
importo
complessivamente
non superiore ad
euro 100.000. Al
predetto Albo
attingono per
l’affidamento
degli incarichi
gli enti di cui
all’articolo 2.
2. I
dipartimenti
regionali che
affidano
incarichi per le
finalità
previste
nell’Albo di cui
al comma 1,
effettuano la
selezione
comparativa tra
i soggetti
iscritti
nell’Albo unico
regionale
secondo le
modalità di cui
agli articoli
91, comma 2, e
57, comma 6, del
decreto
legislativo 12
aprile 2006, n.
163.
3. Con decreto
dell’Assessorato
regionale delle
infrastrutture e
della mobilità è
emanato un
avviso pubblico
per la
costituzione
dell’Albo unico
regionale.
4. Con le
medesime
procedure di
evidenza
pubblica
utilizzate per
la sua
istituzione,
l’Albo è
aggiornato con
cadenza almeno
semestrale.
ARTICOLO
13
Congruità dei
compensi per i
servizi
1. In
applicazione dei
principi degli
articoli 89 e 92
del decreto
legislativo 12
aprile 2006, n.
163 e
dell’articolo
262 del decreto
del Presidente
della Repubblica
5 ottobre 2010,
n. 207, quando,
a seguito della
pubblicazione di
un bando da
parte degli enti
di cui
all’articolo 2,
per
l’affidamento di
servizi o di
appalto
integrato, un
concorrente
ritenga che
l’ammontare del
corrispettivo
complessivo del
servizio posto a
base di gara non
sia stato
determinato in
aderenza alle
modalità di cui
al citato
articolo 262,
può presentare
richiesta di
verifica del
corrispettivo
posto a base di
gara all’Ordine
professionale di
riferimento
territorialmente
competente,
dandone notizia
alla stazione
appaltante. Nel
caso in cui
l’Ordine, con
provvedimento
motivato del
Consiglio,
ritenga fondata
la segnalazione,
può inoltrare
alla stazione
appaltante,
entro quindici
giorni dalla
data di
presentazione
della richiesta
di verifica, e,
contestualmente,
al Dipartimento
regionale
tecnico di cui
all’articolo 4,
apposita
comunicazione al
riguardo,
formulando le
proprie proposte
di modifica. Il
Dipartimento
regionale
tecnico, entro
il termine
perentorio di
trenta giorni
dal ricevimento
della
comunicazione
dell’Ordine,
effettua le
verifiche di cui
all’articolo 4,
comma 4, lettera
i) e promuove le
attività volte a
rimuovere le
criticità
rilevate,
formulando le
proposte
correttive alla
stazione
appaltante,
dandone
contestuale
riscontro
all’Ordine.
2. Allo scopo di
garantire la
congruità e
l’omogeneità dei
corrispettivi
professionali
inerenti ai
servizi di cui
al decreto
legislativo n.
163/2006,
Allegato II A,
categoria 12, i
Responsabili
unici del
procedimento (RUP)
degli enti di
cui all’articolo
2 possono
richiedere agli
Ordini
professionali
territorialmente
competenti la
verifica
preventiva del
corrispettivo
del servizio da
porre a base di
gara. Qualora,
entro dieci
giorni, da parte
degli ordini
professionali
non pervenga
risposta alla
verifica
richiesta, gli
enti possono
procedere
ugualmente.
3. Per garantire
lo svolgimento
delle attività
di cui al comma
1 e al comma 2,
le singole
stazioni
appaltanti
destinano, a
valere sulle
somme a
disposizione, un
importo pari
allo 0,2 per
mille
dell’importo dei
lavori a base
d’asta, a favore
dell’Ordine
professionale
competente per
materia e per
territorio.
Qualora il bando
per
l’assegnazione
del servizio
comporti la
partecipazione
di
professionalità
diverse,
l’importo è
trasferito agli
ordini
professionali
territorialmente
competenti,
corrispondenti
alle
professionalità
risultanti
aggiudicatarie
del servizio.
4. Nel caso di
aggiudicazione
del servizio a
professionalità
diverse, alla
ripartizione
delle risorse
assegnate
all’ordine
professionale
prevalente
provvede il
medesimo ordine,
con le modalità
fissate da
apposite
convenzioni
stipulate tra
gli ordini
professionali
della Regione.
ARTICOLO
14
Concorsi di idee
1. L’articolo 91
del decreto
legislativo 12
aprile 2006, n.
163 e successive
modifiche ed
integrazioni, è
introdotto con
le seguenti
modifiche:
a) dopo il comma
5 è inserito il
seguente:
‘5 bis. Nei casi
di cui al comma
5, in cui si
ritenga
prevalente il
valore
innovativo
dell’idea
progettuale, la
qualità
dell’ideazione e
della
realizzazione
sotto il profilo
tecnologico,
ingegneristico
e/o
architettonico,
le stazioni
appaltanti
applicano la
procedura del
concorso di
idee.’.
2. L’articolo
108 del decreto
legislativo n.
163/2006 e
successive
modifiche ed
integrazioni è
introdotto con
le seguenti
modifiche:
a) i commi 3, 4,
5 e 6 sono
sostituiti dai
seguenti:
‘3. Per i
lavori, nel
bando possono
essere richiesti
non più di
cinque
elaborati, di
livello non
superiore a
quelli richiesti
per il progetto
preliminare. Il
concorrente
predispone la
proposta
ideativa nella
forma più idonea
alla sua
corretta
rappresentazione,
ferma restando
comunque la
presentazione
degli elaborati
richiesti nel
bando. Il
termine di
presentazione
della proposta
deve essere
stabilito in
relazione
all’importanza e
complessità del
tema e non può
essere inferiore
a sessanta
giorni dalla
pubblicazione
del bando.
4. (Periodo
omesso in quanto
impugnato dal
Commissario
dello Stato ai
sensi dell’art.
28 dello
Statuto). È
facoltà della
stazione
appaltante
affidare
altresì, al
vincitore, con
procedura
negoziata, la
direzione dei
lavori, a
condizione che
tale facoltà sia
esplicitata nel
bando di
concorso. Il
soggetto
vincitore deve
essere in
possesso dei
requisiti di
capacità tecnico
professionale ed
economica,
indicati nel
bando, in
rapporto ai
livelli
progettuali da
sviluppare.
(Periodo omesso
in quanto
impugnato dal
Commissario
dello Stato ai
sensi dell’art.
28 dello
Statuto).
5. Diversamente
da quanto
previsto dal
comma 4, l’idea
premiata può
essere acquisita
in proprietà
dalla stazione
appaltante
dietro pagamento
di
predeterminato
premio in
denaro, non
inferiore
all’80% della
tariffa
professionale
prevista per il
progetto
preliminare, a
condizione che
detta facoltà
sia esplicitata
ed adeguatamente
motivata nel
bando.
6. (Comma omesso
in quanto
impugnato dal
Commissario
dello Stato ai
sensi dell’art.
28 dello
Statuto).
b) dopo il comma
6 è aggiunto il
seguente:
‘6 bis. Con
decreto del
Presidente della
Regione, previa
della delibera
della Giunta
regionale, su
proposta
dell’Assessore
regionale per le
infrastrutture e
la mobilità, da
emanarsi entro
sei mesi dalla
data di entrata
in vigore della
presente legge,
sono dettate le
ulteriori
modalità di
attuazione delle
disposizioni di
cui al presente
articolo.’.
3. L’articolo
109 del decreto
legislativo n.
163/2006 e
successive
modifiche ed
integrazioni, è
introdotto con
le seguenti
modifiche:
a) il comma 1 è
sostituito dal
seguente:
‘1. In caso di
intervento di
particolare
rilevanza e
complessità la
stazione
appaltante può
procedere
all’esperimento
di un concorso
di progettazione
articolato in
due gradi. La
seconda fase,
avente ad
oggetto la
presentazione
del progetto
preliminare, si
svolge tra i
soggetti
individuati
attraverso la
valutazione di
proposte di idee
presentate nella
prima fase e
selezionate
senza formazione
di graduatorie
di merito e
assegnazione di
premi. Al
vincitore del
concorso è
affidato
l’incarico della
progettazione
definitiva ed
esecutiva,
secondo quanto
previsto dal
comma 4
dell’articolo
108. Tutte le
precedenti
condizioni
devono essere
previste ed
adeguatamente
motivate nel
bando.’.
ARTICOLO
15
(Articolo omesso
in quanto
impugnato dal
Commissario
dello Stato ai
sensi dell’art.
28 dello
Statuto).
ARTICOLO 16
Procedure per le
espropriazioni e
le occupazioni
1. Si applicano
nella Regione le
disposizioni
riguardanti le
espropriazioni
per pubblica
utilità di cui
al decreto del
Presidente della
Repubblica 8
giugno 2001, n.
327 e successive
modifiche ed
integrazioni.
ARTICOLO
17
Certificazione
antimafia
1. Le
disposizioni che
prevedono
l’obbligo della
certificazione
antimafia sono
estese, nel caso
di società che
partecipano ad
appalti
pubblici, ai
componenti
dell’organo di
amministrazione
e del collegio
sindacale.
ARTICOLO
18
Interventi per
l’approvvigionamento
idropotabile
1.
L’Amministrazione
regionale
provvede, per
l’approvvigionamento
idropotabile dei
comuni della
Regione, al
finanziamento
dei lavori di
costruzione,
completamento,
rifacimento,
ristrutturazione
e riparazione di
acquedotti da
alimentare con
acque pubbliche,
in favore di
enti pubblici
regionali,
locali ed
istituzionali e
dei consorzi,
sulla scorta di
apposita
dichiarazione,
rilasciata sotto
la propria
responsabilità
dal legale
rappresentante
dell’ente
richiedente il
finanziamento,
attestante la
disponibilità
giuridica o
l’uso dell’acqua
utilizzata,
purché sia
pendente il
perfezionamento
delle procedure
previste dalla
vigente
normativa in
materia di
acque.
ARTICOLO
19
Criteri di
aggiudicazione
1. Per le
finalità di cui
all’articolo 81
del decreto
legislativo 12
aprile 2006, n.
163 e successive
modifiche ed
integrazioni, le
stazioni
appaltanti
ricorrono,
rispettivamente:
a) al criterio
del prezzo più
basso quando
l’oggetto del
contratto non
sia
caratterizzato
da un
particolare
valore
tecnologico o si
svolga secondo
procedure
largamente
standardizzate;
b) al criterio
dell’offerta
economicamente
più vantaggiosa
quando le
caratteristiche
oggettive
dell’appalto
inducano a
ritenere
prevalenti, ai
fini
dell’aggiudicazione,
uno o più
aspetti
qualitativi,
quali, ad
esempio,
l’organizzazione
del lavoro, le
caratteristiche
tecniche dei
materiali,
l’impatto
ambientale, la
metodologia
utilizzata.
2. Le stazioni
appaltanti
utilizzano il
criterio di cui
alla lettera b)
del comma 1 per
gli appalti di
lavori di valore
superiore alla
soglia
comunitaria. In
tale caso il
riparto dei
parametri da
utilizzarsi è
così articolato:
30 per cento
offerta
economica; 60
per cento
offerta tecnica;
10 per cento
tempi di
realizzazione
dell’appalto.
Nella
valutazione
dell’offerta
tecnica almeno
un quarto e non
più di un terzo
del punteggio
complessivo è
attribuito in
relazione al
costo del lavoro
ed alla
previsione
dell’utile di
impresa,
determinato, per
le finalità del
presente
articolo in
misura pari al
10 per cento
dell’offerta.
3. Le stazioni
appaltanti hanno
comunque facoltà
di ricorrere al
criterio di
aggiudicazione
del prezzo più
basso qualora
tale scelta sia
più conveniente
per le medesime
amministrazioni
aggiudicatrici
sotto il profilo
della qualità
dei lavori
realizzati e del
rapporto con il
prezzo a base
d’asta.
4. Per gli
appalti di
servizi di cui
al decreto
legislativo n.
163/2006,
Allegato II A,
categoria 12, il
criterio delle
offerte è
esclusivamente
quello
dell’offerta
economicamente
più vantaggiosa,
nei casi
previsti dal
decreto del
Presidente della
Repubblica 5
ottobre 2010, n.
207.
5. In
applicazione dei
principi
scaturenti dalla
sentenza Corte
di Giustizia
U.E. C. 147/06 e
C. 148/06, hanno
carattere
transfrontaliero
gli appalti di
lavori, servizi
o forniture di
valore superiore
alla soglia
comunitaria.
Hanno altresì
carattere
transfrontaliero
gli appalti di
lavori, servizi
o forniture,
finanziati,
cofinanziati o
realizzati con
fondi comunque
erogati dalla
Regione o dalle
amministrazioni
aggiudicatrici
aventi sede in
Sicilia, anche
se di valore
inferiore alla
soglia
comunitaria, ove
agli stessi
siano ammesse,
in percentuale
pari o superiore
al 5 per cento,
imprese aventi
sede in nazioni
dell’Unione
europea, diverse
dall’Italia.
6. Per gli
appalti di
lavori, servizi
o forniture che
non abbiano
carattere
transfrontaliero,
nel caso in cui
il criterio di
aggiudicazione
sia quello del
prezzo più
basso, la
stazione
appaltante può
prevedere nel
bando che si
applichi il
criterio
dell’esclusione
automatica dalla
gara delle
offerte che
presentano una
percentuale di
ribasso pari o
superiore alla
soglia di
anomalia
individuata ai
sensi
dell’articolo 86
del decreto
legislativo n.
163/2006. In tal
caso non si
applica
l’articolo 87,
comma 1, dello
stesso decreto
legislativo n.
163/2006. La
facoltà di
esclusione
automatica non è
comunque
esercitabile
quando il numero
delle offerte
ammesse sia
inferiore a 10;
in tal caso si
applica
l’articolo 86,
comma 3, del
decreto
legislativo n.
163/2006.
7. Nelle
procedure di
affidamento dei
lavori pubblici,
l’offerta
economica non
può in nessun
caso prevedere
la rinuncia a
qualsiasi
previsione di
utile. Al fine
di garantire un
adeguato livello
qualitativo
delle
lavorazioni, in
sede di verifica
delle offerte
anomale, una
percentuale di
utile di impresa
inferiore al 4
per cento può
essere ammessa a
giustificazione,
comunque rimessa
alle valutazioni
della stazione
appaltante,
soltanto se il
concorrente
attesti, con
dichiarazione
resa nelle forme
di cui
all’articolo 47
del decreto del
Presidente della
Repubblica 28
dicembre 2000,
n. 445, di non
essere
aggiudicatario
per l’esecuzione
di altri lavori,
pubblici o
privati, avendo
quindi necessità
di non rimanere
inattivo.
ARTICOLO
20
Certificazione
della spesa di
fondi
extraregionali
1. Il
certificato di
collaudo
approvato dalla
stazione
appaltante
secondo le
disposizioni
vigenti,
costituisce atto
finale del
procedimento
relativo agli
appalti di
lavori, servizi
e forniture,
finanziati con
fondi regionali,
nonché per la
certificazione
della spesa
finanziata con
fondi
extraregionali.
ARTICOLO
21
Sicurezza e
conservazione
dei beni
culturali
1. Le risorse
derivanti
dall’attuazione
dell’articolo 26
del decreto
legislativo 12
aprile 2006, n.
163 sono
destinate nei
limiti del 50
per cento alla
sicurezza e alla
conservazione
dei beni
culturali di cui
all’articolo 30
e seguenti del
decreto
legislativo 22
gennaio 2004, n.
42, recante
“Codice dei beni
culturali e del
paesaggio, ai
sensi
dell’articolo 10
della legge 6
luglio 2002, n.
137.”.
2. Con decreto
dell’Assessore
regionale per i
beni culturali e
l’identità
siciliana, di
concerto con
l’Assessore
regionale per le
infrastrutture e
la mobilità e
l’Assessore
regionale per
l’economia, sono
definiti i
criteri e le
modalità per
l’utilizzo e la
destinazione
della quota
percentuale di
cui al comma 1.
ARTICOLO
22
Nucleo tecnico
per la finanza
di progetto
1. È confermata
l’istituzione
del Nucleo
tecnico per la
finanza di
progetto presso
l’Assessorato
regionale delle
infrastrutture e
della mobilità.
Il Nucleo svolge
attività
istruttoria
nell’individuazione
dei progetti
strategici,
promuove
l’utilizzo ed il
finanziamento
privato delle
infrastrutture,
fornisce i primi
elementi di
valutazione
sulla
redditività
delle opere per
cui si intende
fare ricorso al
finanziamento
privato,
coordina gli
interventi di
finanza di
progetto con la
programmazione
delle risorse
del POR Sicilia
e degli accordi
di programma
quadro.
2. Nel termine
di trenta giorni
dalla data di
entrata in
vigore della
presente legge,
il Presidente
della Regione
stabilisce con
proprio decreto
l’organizzazione,
la composizione
e il trattamento
economico dei
componenti del
Nucleo anche
esterni
all’Amministrazione
regionale.
3. Il Nucleo
svolge la
propria attività
in
collaborazione
con l’Unità
tecnica -
Finanza di
progetto
istituita presso
il CIPE, ai
sensi
dell’articolo 7
della legge 17
maggio 1999, n.
144 e successive
modifiche ed
integrazioni.
4. Per le
finalità del
presente
articolo è
autorizzata, per
l’esercizio
finanziario
2011, la spesa
di 27 migliaia
di euro, cui si
provvede con
parte delle
disponibilità
dell’UPB
1.5.1.1.2,
capitolo 112535;
per gli esercizi
finanziari
successivi gli
oneri, valutati
in 18 migliaia
di euro annui,
trovano
riscontro nel
bilancio
pluriennale
della Regione,
UPB 1.5.1.1.2.
ARTICOLO
23
Norme per
l’accelerazione
dei procedimenti
di finanza di
progetto
1. Al fine di
accelerare
l’esecuzione
delle opere
infrastrutturali
realizzate anche
con capitali
privati, i
procedimenti di
finanza di
progetto in
corso di
esecuzione o
aggiudicati,
anche in via
provvisoria,
alla data di
entrata in
vigore della
presente legge,
prescindono dal
parere della
Commissione
regionale per i
lavori pubblici,
previsto
dall’articolo 5
della legge
regionale 2
agosto 2002, n.
7, ove non
ancora reso alla
stessa data.
ARTICOLO
24
Utilizzazione di
materiale
proveniente dal
riciclo degli
inerti
1. Le stazioni
appaltanti, gli
enti locali, i
dipartimenti
regionali, gli
enti sottoposti
a controllo e
vigilanza della
Regione nonché
le società a
partecipazione
regionale,
secondo le
disposizioni del
decreto del
Ministro
dell’ambiente e
della tutela del
territorio 8
maggio 2003, n.
203, e
successivi
provvedimenti
attuativi,
prevedono nei
bandi di gara e
nei capitolati
d’appalto
specifiche
disposizioni
finalizzate a
valorizzare gli
aspetti
ambientali
attraverso
l’utilizzo di
una quota di
materiali, non
inferiori al 30%
del fabbisogno,
provenienti dal
riciclo degli
inerti, a
condizione che
gli stessi siano
dotati di
apposita
certificazione
che attesti che
le
caratteristiche
prestazionali di
detti materiali
e prodotti
soddisfino i
requisiti
richiesti dalle
vigenti norme
tecniche
internazionali e
nazionali per
l’utilizzo di
materiali nella
realizzazione
delle opere
considerate.
2. A tale fine,
i soggetti di
cui al comma 1
configurano la
prestazione
tenendo conto,
in particolare,
dei seguenti
elementi:
a) minore
impatto
ambientale dei
prodotti e
servizi
utilizzati;
b) minore
consumo di
risorse naturali
non rinnovabili;
c) minore
produzione di
rifiuti;
d) utilizzo di
materiali
recuperati e
riciclati;
e) utilizzo di
tecnologie e
tecniche
ecocompatibili e
di sistemi di
produzione a
ridotto impatto
ambientale;
f ) utilizzo di
prodotti
ecocompatibili e
di facile
smaltimento.
Capo II
Norme in materia
di lavori
pubblici e di
gestione di
porti turistici
ARTICOLO 25
Norme in materia
di opere di
infrastrutturazione
viaria delle
aree
metropolitane di
Palermo, Catania
e Messina
1. Una quota del
10 per cento
delle risorse
riprogrammabili
provenienti
dalle economie
accertabili a
valere sulle
risorse
destinate ai
programmi di
riqualificazione
urbana e
residenziale, è
destinata,
previa
ripartizione
territoriale
della spesa,
alla
realizzazione di
opere di
infrastrutturazione
viaria delle
aree
metropolitane di
Palermo, Catania
e Messina, con
prioritaria
destinazione
alle opere
funzionali allo
sviluppo
turistico
comprese nei
piani approvati
dai commissari
straordinari per
l’emergenza
traffico.
ARTICOLO
26
Disposizioni per
l’affidamento
della gestione
di porti
turistici
1. Gli enti
locali
territoriali,
per i porti
turistici
realizzati con
finanziamenti
pubblici da essi
ottenuti e
collaudati a
partire dal
decennio
precedente alla
data di entrata
in vigore della
presente legge,
sono delegati
dalla Regione ad
espletare la
gara di evidenza
pubblica per
l’affidamento
della loro
gestione in
concessione.
2. Il bando deve
prevedere come
base d’asta il
canone di
concessione di
cui alle vigenti
disposizioni da
corrispondere
alla Regione
maggiorato
dell’eventuale
offerta in
aumento. L’ente
locale indica
nel bando la
somma che deve
essere versata
ogni anno dall’affidatario
e che
costituisce il
corrispettivo
dell’investimento
pubblico
determinato
sulla base del
piano
finanziario di
gestione da
redigersi a cura
del medesimo
ente locale.
TITOLO
II
Disposizioni in
materia di
organizzazione
dell’Amministrazione
regionale. Norme
in materia di
assegnazione di
alloggi.
Disposizioni per
il ricovero di
animali.
Disposizioni
transitorie,
finanziarie e
finali
Capo I
Disposizioni in
materia di
organizzazione
dell’Amministrazione
regionale
ARTICOLO 27
Interpretazione
dell’articolo 5
della legge
regionale 19
maggio 2005, n.
5
1. Al comma 2
dell’articolo 5
della legge
regionale 19
maggio 2005, n.
5, come
sostituito dal
comma 4
dell’articolo 2
della legge
regionale 16
dicembre 2008,
n. 19, dopo le
parole ‘legge
regionale 3
dicembre 2003,
n. 20’ sono
aggiunte le
parole ‘in
quanto uffici
equivalenti alle
strutture
previste dalla
tabella A di cui
alla legge
regionale 15
maggio 2000, n.
10 e successive
modifiche ed
integrazioni’.
ARTICOLO
28
Competenze
dell’Assessorato
regionale del
territorio e
dell’ambiente
1. Alla lettera
m) del comma 1
dell’articolo 8
della legge
regionale 29
dicembre 1962,
n. 28, e
successive
modifiche ed
integrazioni,
dopo le parole
“Demanio
marittimo” sono
aggiunte le
parole “Demanio
idrico
fluviale”.
Capo II
Norme in materia
di assegnazione
di alloggi.
Disposizioni per
il ricovero di
animali
ARTICOLO 29
Definizione
delle procedure
di assegnazione
di alloggi agli
appartenenti
alle forze
dell’ordine
1. Le procedure
per
l’assegnazione
in locazione
degli alloggi
realizzati nel
territorio
regionale ai
sensi della
legge 6 marzo
1976, n. 52 e
della legge 27
dicembre 1983,
n. 730,
destinati agli
appartenenti
alle forze
dell’ordine e
trasferiti al
patrimonio dei
comuni ai sensi
del comma 441
dell’articolo 1
della legge 30
dicembre 2004,
n. 311, sono
definite,
secondo quanto
previsto dal
comma 2
dell’articolo 1
della legge
regionale 9
agosto 2002, n.
11, in favore
dei soggetti
richiedenti,
appartenenti
alle forze
dell’ordine, che
risultino
occupanti di
fatto dei
medesimi alloggi
alla data del 31
dicembre 2001,
sulla base di
verbale di
consegna della
prefettura, in
deroga ai limiti
di reddito
previsti per
l’accesso agli
alloggi di
edilizia
residenziale
pubblica.
ARTICOLO
30
Autorizzazione
di strutture per
il rifugio ed il
ricovero di
animali
1. Nelle zone
destinate a
verde agricolo
dai piani
regolatori
generali nonché
nelle cave anche
dismesse e nelle
aree sottoposte
a vincoli, è
autorizzato il
mantenimento di
strutture
esistenti
destinate al
rifugio ed al
ricovero di cani
e di gatti, in
attività alla
data di entrata
in vigore del
decreto del
Presidente della
Regione 12
gennaio 2007, n.
7, purché sia
verificata la
compatibilità
ambientale della
struttura ed il
rispetto delle
prescrizioni
igienico-sanitarie
nonché di
sicurezza
previste dalle
norme vigenti.
Le strutture
devono essere
adeguate ai
requisiti minimi
di cui
all’Allegato II
del citato
decreto n.
7/2007, previsti
per le strutture
esistenti. 2. In
applicazione del
comma 1, i
comuni
interessati, in
deroga agli
strumenti
urbanistici,
provvedono al
rilascio delle
autorizzazioni
previste dalle
norme vigenti.
3. Nei terreni
confiscati alle
organizzazioni
criminali di
tipo mafioso, ai
sensi della
legge 31 maggio
1965, n. 575, in
deroga agli
strumenti
urbanistici
vigenti è
autorizzata la
realizzazione di
strutture per il
rifugio ed il
ricovero di cani
e di gatti,
purché sia
verificata la
compatibilità
ambientale della
struttura ed il
rispetto delle
prescrizioni
igienico-sanitarie
nonché di
sicurezza
previste dalle
norme vigenti.
Tali strutture
devono essere
realizzate
secondo i
equisiti di cui
all’Allegato I
del citato
decreto n.
7/2007.
Capo III
Disposizioni
transitorie,
finanziarie e
finali
ARTICOLO 31
Norme
transitorie
1. Fermi
restando i
termini di cui
al comma 1
dell’articolo 1,
gli appalti di
lavori, servizi
e forniture i
cui bandi siano
pubblicati entro
il 31 dicembre
2011 possono
essere affidati
ed eseguiti
sulla base della
normativa
previgente,
fermo restando
l’obbligo del
loro adeguamento
alle previsioni
di cui agli
articoli 4, 5, 6
e 7. Sono
comunque fatti
salvi i progetti
approvati in
linea tecnica
anteriormente
alla data di
entrata in
vigore della
presente legge,
fermo restando
l’obbligo del
loro adeguamento
alla disciplina
scaturente dal
decreto del
Presidente della
Repubblica 5
ottobre 2010, n.
207
successivamente
al 31 dicembre
2011.
2. A decorrere
dalla data di
entrata in
vigore del
D.P.R. n.
207/2010 possono
essere inseriti
nei programmi
regionali di
spesa, quale che
ne sia la fonte
finanziaria,
lavori dotati
del livello di
progettazione
minima prevista
dallo stesso
D.P.R. n.
207/2010.
3. È abrogato il
comma 3
dell’articolo 2
della legge
regionale 29
novembre 2005,
n. 16.
4. Per tutti gli
incarichi di
collaudo
conferiti e non
ancora liquidati
alla data di
pubblicazione
della presente
legge, si
applica quanto
disposto dal
comma 20
dell’articolo 28
della legge 11
febbraio 1994,
n. 109,
coordinata con
la legge
regionale 2
agosto 2002, n.
7 e successive
modifiche ed
integrazioni.
ARTICOLO
32
Abrogazione di
norme
1. Con l’entrata
in vigore della
presente legge
sono abrogati:
a) gli articoli
9, 13, 15, 16,
17, 21, 22 della
legge regionale
31 marzo 1972,
n. 19;
b) gli articoli
1, 2, 25, 28, 30
della legge
regionale 10
agosto 1978, n.
35;
c) gli articoli
7, 16, commi
primo, secondo,
quarto, quinto,
sesto, 30, commi
quinto, sesto,
settimo, ottavo
della legge
regionale 29
aprile 1985, n.
21;
d) la legge
regionale 12
gennaio 1993, n.
10;
e) gli articoli
148, 149, 154
della legge
regionale 1
settembre 1993,
n. 25;
f ) l’articolo 9
della legge
regionale 23
dicembre 2000,
n. 32;
g) la legge
regionale 2
agosto 2002, n.
7, con
esclusione
dell’articolo
42, comma 1;
h) la legge
regionale 19
maggio 2003, n.
7, con
esclusione
dell’articolo 30
e degli articoli
da 32 a 43;
i) i commi 1, 2,
3, 4, 5 e 6
dell’articolo
126 della legge
regionale 28
dicembre 2004,
n. 17;
j) l’articolo 1
della legge
regionale 3
agosto 2005, n.
9;
k) i commi 1, 2,
4, 5, 6, 7, 8,
9, 11, 12
dell’articolo 1
della legge
regionale 29
novembre 2005,
n. 16;
l) gli articoli
1, 2, 3, 4 della
legge regionale
5 dicembre 2006,
n. 23;
m) l’articolo 1,
commi 1, 2 e 7
della legge
regionale 21
agosto 2007, n.
20;
n) l’articolo 55
della legge
regionale 6
agosto 2009, n.
9;
o) gli articoli
1, comma 1, 2 e
3 della legge
regionale 3
agosto 2010, n.
16.
ARTICOLO
33
Testo coordinato
1. Entro trenta
giorni dalla
data di
pubblicazione
della presente
legge sarà
pubblicato nella
Gazzetta
Ufficiale della
Regione
siciliana il
testo del
decreto
legislativo 12
aprile 2006, n.
163 e successive
modifiche ed
integrazioni,
come introdotto
dalla presente
legge,
coordinato con
le norme di cui
al capo I del
titolo I della
presente legge.
ARTICOLO
34
Norma
finanziaria
1. Per le
finalità
dell’articolo 4
è autorizzata,
per l’esercizio
finanziario
2011, la spesa
di 70 migliaia
di euro, cui si
provvede a
valere sulle
disponibilità
dell’UPB
7.2.1.1.1,
capitolo 212019
nonché con le
assegnazioni
che,
annualmente,
l’Autorità per
la vigilanza sui
contratti
pubblici
trasferisce alla
Regione ai sensi
del decreto
legislativo 12
aprile 2006, n.
163 e successive
modifiche ed
integrazioni.
Per gli esercizi
finanziari 2012
e 2013 la spesa,
valutata in 140
migliaia di euro
per ciascun
anno, trova
riscontro nel
bilancio
pluriennale
della Regione,
UPB 7.2.1.1.1.
2. Agli oneri
discendenti
dall’applicazione
dell’articolo 5,
valutati per
l’esercizio
finanziario 2011
in 58 migliaia
di euro, si
provvede
annualmente con
le disponibilità
dell’UPB
8.2.1.1.2,
capitolo 272523,
del bilancio
della Regione
per l’esercizio
finanziario 2011
e per il
triennio2011-2013.
3. Agli oneri
discendenti
dall’applicazione
dei commi 22 e
26 dell’articolo
9, valutati per
l’esercizio
finanziario 2011
in 221 migliaia
di euro, si
provvede
annualmente con
le disponibilità
dell’UPB
7.2.1.1.1,
capitolo 276515,
del bilancio
della Regione
per l’esercizio
finanziario 2011
e per il
triennio
2011-2013.
4. Per
l’attuazione
della presente
legge il
Ragioniere
generale della
Regione è
autorizzato, con
proprio decreto,
su proposta
congiunta dei
dipartimenti
interessati, ad
apportare le
necessarie
variazioni di
bilancio per
l’esercizio
finanziario
2011.
ARTICOLO
35
Entrata in
vigore
1. La presente
legge sarà
pubblicata nella
Gazzetta
Ufficiale della
Regione
siciliana.
2. È fatto
obbligo a
chiunque spetti
di osservarla e
di farla
osservare come
legge della
Regione.