Disposizioni urgenti per
favorire il rilancio
dell'occupazione e per
la semplificazione degli
adempimenti a carico
delle imprese.
(14G00046)
(GU n. 66 del 20-3-2014)
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e
87 della Costituzione;
Ritenuta la
straordinaria necessita'
ed urgenza di emanare
disposizioni volte a
semplificare alcune
tipologie contrattuali
di lavoro, al fine di
generare nuova
occupazione, in
particolare giovanile;
Ritenuta la
straordinaria necessita'
ed urgenza di
semplificare le
modalita' attraverso cui
viene favorito
l'incontro tra la
domanda e l'offerta di
lavoro;
Ritenuta altresi' la
straordinaria necessita'
ed urgenza di
semplificare e
razionalizzare gli
adempimenti a carico
delle imprese in
relazione alla verifica
della regolarita'
contributiva;
Ritenuta, in fine, la
straordinaria necessita'
ed urgenza di
individuare ulteriori
criteri per il
riconoscimento della
riduzione contributiva
per i datori di lavoro
che stipulano contratti
di solidarieta' che
prevedono la riduzione
dell'orario di lavoro,
nonche' di incrementare
le risorse finanziarie
destinate alla medesima
finalita';
Vista la deliberazione
del Consiglio dei
ministri, adottata nella
riunione del 12 marzo
2014;
Sulla proposta del
Presidente del Consiglio
dei ministri e del
Ministro del lavoro e
delle politiche sociali;
Emana
il seguente
decreto-legge:
Capo I
Disposizioni in materia
di contratto di lavoro a
termine e di
apprendistato
Art. 1
Semplificazione delle
disposizioni in materia
di contratto di lavoro a
termine
1. Al decreto
legislativo 6 settembre
2001, n. 368, sono
apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 1: le parole
da «a fronte» a «di
lavoro.» sono sostituite
dalle seguenti: «di
durata non superiore a
trentasei mesi,
comprensiva di eventuali
proroghe, concluso fra
un datore di lavoro o
utilizzatore e un
lavoratore per lo
svolgimento di qualunque
tipo di mansione, sia
nella forma del
contratto a tempo
determinato, sia
nell'ambito di un
contratto di
somministrazione a tempo
determinato ai sensi del
comma 4 dell'articolo 20
del decreto legislativo
10 settembre 2003, n.
276. Fatto salvo quanto
disposto dall'articolo
10, comma 7, il numero
complessivo di rapporti
di lavoro costituiti da
ciascun datore di lavoro
ai sensi del presente
articolo, non puo'
eccedere il limite del
20 per cento
dell'organico
complessivo. Per le
imprese che occupano
fino a cinque dipendenti
e' sempre possibile
stipulare un contratto
di lavoro a tempo
determinato.»;
2) il comma 1-bis e'
abrogato;
3) il comma 2 e'
sostituito dal seguente:
«2. L'apposizione del
termine di cui al comma
1 e' priva di effetto se
non risulta,
direttamente o
indirettamente, da atto
scritto.»;
b) all'articolo 4, comma
1, secondo periodo, le
parole da: «la proroga»
fino a: «si riferisca»
sono sostituite dalle
seguenti: «le proroghe
sono ammesse, fino ad un
massimo di otto volte, a
condizione che si
riferiscano».
2. All'articolo 20,
comma 4, del decreto
legislativo 10 settembre
2003, n. 276, i primi
due periodi sono
soppressi e al terzo
periodo dopo le parole:
«della somministrazione»
sono inserite le
seguenti: «di lavoro».
Art. 2
Semplificazione delle
disposizioni in materia
di contratto di
apprendistato
1. Al decreto
legislativo 14 settembre
2011, n. 167, sono
apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) al comma 1, la
lettera a) e' sostituita
dalla seguente: «a)
forma scritta del
contratto e del patto di
prova;»;
2) al comma 1, la
lettera i) e' abrogata;
3) i commi 3-bis e 3-ter
sono abrogati;
b) all'articolo 3 e'
aggiunto, in fine, il
seguente comma:
«2-ter. Fatta salva
l'autonomia della
contrattazione
collettiva, in
considerazione della
componente formativa del
contratto di
apprendistato per la
qualifica e per il
diploma professionale,
al lavoratore e'
riconosciuta una
retribuzione che tenga
conto delle ore di
lavoro effettivamente
prestate nonche' delle
ore di formazione nella
misura del 35% del
relativo monte ore
complessivo.»;
c) all'articolo 4, al
comma 3, le parole: «,
e' integrata,» sono
sostituite dalle
seguenti: «, puo' essere
integrata,».
2. All'articolo 1 della
legge 28 giugno 2012, n.
92, il comma 19 e'
abrogato.
Capo II
Misure in materia di
servizi per il lavoro,
di verifica della
regolarita' contributiva
e di contratti di
solidarieta'
Art. 3
Elenco anagrafico dei
lavoratori
1. All'articolo 4, comma
1, del decreto del
Presidente della
Repubblica 7 luglio
2000, n. 442, le parole:
«Le persone» sono
sostituite dalle
seguenti: «I cittadini
italiani, comunitari e
stranieri regolarmente
soggiornanti in Italia».
2. All'articolo 2, comma
1, del decreto
legislativo 21 aprile
2000, n. 181, le parole:
«nel cui ambito
territoriale si trovi il
domicilio del medesimo»,
sono sostituite con le
seguenti: «in qualsiasi
ambito territoriale
dello Stato».
Art. 4
Semplificazioni in
materia di documento di
regolarita' contributiva
1. A decorrere dalla
data di entrata in
vigore del decreto di
cui al comma 2, chiunque
vi abbia interesse
verifica con modalita'
esclusivamente
telematiche ed in tempo
reale la regolarita'
contributiva nei
confronti dell'INPS,
dell'INAIL e, per le
imprese tenute ad
applicare i contratti
del settore
dell'edilizia, nei
confronti delle Casse
edili. L'esito
dell'interrogazione ha
validita' di 120 giorni
dalla data di
acquisizione e
sostituisce ad ogni
effetto il Documento
Unico di Regolarita'
Contributiva (DURC),
ovunque previsto, fatta
eccezione per le ipotesi
di esclusione
individuate dal decreto
di cui al comma 2.
2. Con decreto del
Ministro del lavoro e
delle politiche sociali,
di concerto con il
Ministro dell'economia e
delle finanze e, per i
profili di competenza,
con il Ministro per la
semplificazione e la
pubblica
amministrazione, sentiti
INPS e INAIL, da
emanarsi entro sessanta
giorni dalla data di
entrata in vigore della
presente disposizione,
sono definiti i
requisiti di regolarita',
i contenuti e le
modalita' della verifica
nonche' le ipotesi di
esclusione di cui al
comma 1. Il decreto di
cui al presente comma e'
ispirato ai seguenti
criteri:
a) la verifica della
regolarita' in tempo
reale riguarda i
pagamenti scaduti sino
all'ultimo giorno del
secondo mese antecedente
a quello in cui la
verifica e' effettuata,
a condizione che sia
scaduto anche il termine
di presentazione delle
relative denunce
retributive e comprende
anche le posizioni dei
lavoratori con contratto
di collaborazione
coordinata e
continuativa anche a
progetto che operano
nell'impresa;
b) la verifica avviene
tramite un'unica
interrogazione negli
archivi dell'INPS,
dell'INAIL e delle Casse
edili che, anche in
cooperazione
applicativa, operano in
integrazione e
riconoscimento
reciproco, indicando
esclusivamente il codice
fiscale del soggetto da
verificare;
c) nelle ipotesi di
godimento di benefici
normativi e contributivi
sono individuate le
tipologie di pregresse
irregolarita' di natura
previdenziale ed in
materia di tutela delle
condizioni di lavoro da
considerare ostative
alla regolarita', ai
sensi dell'articolo 1,
comma 1175, della legge
27 dicembre 2006, n.
296.
3. L'interrogazione
eseguita ai sensi del
comma 1, assolve
all'obbligo di
verificare la
sussistenza del
requisito di ordine
generale di cui
all'articolo 38, comma
1, lettera i), del
decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163,
presso la Banca dati
nazionale dei contratti
pubblici, istituita
presso l'Autorita' per
la vigilanza sui
contratti pubblici di
lavori, servizi e
forniture, dall'articolo
62-bis del decreto
legislativo 7 marzo
2005, n. 82. Dalla data
di entrata in vigore del
decreto di cui al comma
2, sono inoltre abrogate
tutte le disposizioni di
legge incompatibili con
i contenuti del presente
articolo.
4. Il decreto di cui al
comma 2 puo' essere
aggiornato annualmente
sulla base delle
modifiche normative o
della evoluzione dei
sistemi telematici di
verifica della
regolarita'
contributiva.
5. All'articolo 31,
comma 8-bis, del
decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n.
98, le parole: «in
quanto compatibile» sono
soppresse.
6. All'attuazione di
quanto previsto dal
presente articolo, le
amministrazioni
provvedono con le
risorse umane,
strumentali e
finanziarie disponibili
a legislazione vigente
e, comunque, senza nuovi
o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
Art. 5
Contratti di
solidarieta'
1. All'articolo 6 del
decreto-legge 1° ottobre
1996, n. 510,
convertito, con
modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996,
n. 608, dopo il comma 4
e' inserito il seguente:
«4-bis. Con decreto del
Ministro del lavoro e
delle politiche sociali,
di concerto con il
Ministro dell'economia e
delle finanze, sono
stabiliti criteri per la
individuazione dei
datori di lavoro
beneficiari della
riduzione contributiva
di cui al comma 4, entro
i limiti delle risorse
disponibili. Il limite
di spesa di cui
all'articolo 3, comma 8,
della legge 23 dicembre
1998, n. 448 e
all'articolo 1, comma
524, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, a
decorrere dall'anno
2014, e' pari ad euro 15
milioni annui.».
Art. 6
Entrata in vigore
1. Il presente decreto
entra in vigore il
giorno successivo a
quello della sua
pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e
sara' presentato alle
Camere per la
conversione in legge.
Il presente decreto,
munito del sigillo dello
Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi
della Repubblica
italiana. E' fatto
obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e
di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 20
marzo 2014.
NAPOLITANO
Renzi, Presidente del
Consiglio dei ministri
Poletti, Ministro del
lavoro e delle politiche
sociali
DECRETO-LEGGE 20 marzo 2014, n. 34
Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese. (14G00046)
(GU n. 66 del 20-3-2014)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni volte a semplificare alcune tipologie contrattuali di lavoro, al fine di generare nuova occupazione, in particolare giovanile;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di semplificare le modalita' attraverso cui viene favorito l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro;
Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' ed urgenza di semplificare e razionalizzare gli adempimenti a carico delle imprese in relazione alla verifica della regolarita' contributiva;
Ritenuta, in fine, la straordinaria necessita' ed urgenza di individuare ulteriori criteri per il riconoscimento della riduzione contributiva per i datori di lavoro che stipulano contratti di solidarieta' che prevedono la riduzione dell'orario di lavoro, nonche' di incrementare le risorse finanziarie destinate alla medesima finalita';
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
Emana
il seguente decreto-legge:
Capo I
Disposizioni in materia di contratto di lavoro a termine e di apprendistato
Art. 1
Semplificazione delle disposizioni in materia di contratto di lavoro a termine
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 1: le parole da «a fronte» a «di lavoro.» sono sostituite dalle seguenti: «di durata non superiore a trentasei mesi, comprensiva di eventuali proroghe, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10, comma 7, il numero complessivo di rapporti di lavoro costituiti da ciascun datore di lavoro ai sensi del presente articolo, non puo' eccedere il limite del 20 per cento dell'organico complessivo. Per le imprese che occupano fino a cinque dipendenti e' sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.»;
2) il comma 1-bis e' abrogato;
3) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. L'apposizione del termine di cui al comma 1 e' priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto.»;
b) all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, le parole da: «la proroga» fino a: «si riferisca» sono sostituite dalle seguenti: «le proroghe sono ammesse, fino ad un massimo di otto volte, a condizione che si riferiscano».
2. All'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i primi due periodi sono soppressi e al terzo periodo dopo le parole: «della somministrazione» sono inserite le seguenti: «di lavoro».
Art. 2
Semplificazione delle disposizioni in materia di contratto di apprendistato
1. Al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) forma scritta del contratto e del patto di prova;»;
2) al comma 1, la lettera i) e' abrogata;
3) i commi 3-bis e 3-ter sono abrogati;
b) all'articolo 3 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-ter. Fatta salva l'autonomia della contrattazione collettiva, in considerazione della componente formativa del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, al lavoratore e' riconosciuta una retribuzione che tenga conto delle ore di lavoro effettivamente prestate nonche' delle ore di formazione nella misura del 35% del relativo monte ore complessivo.»;
c) all'articolo 4, al comma 3, le parole: «, e' integrata,» sono sostituite dalle seguenti: «, puo' essere integrata,».
2. All'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il comma 19 e' abrogato.
Capo II
Misure in materia di servizi per il lavoro, di verifica della regolarita' contributiva e di contratti di solidarieta'
Art. 3
Elenco anagrafico dei lavoratori
1. All'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, le parole: «Le persone» sono sostituite dalle seguenti: «I cittadini italiani, comunitari e stranieri regolarmente soggiornanti in Italia».
2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, le parole: «nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio del medesimo», sono sostituite con le seguenti: «in qualsiasi ambito territoriale dello Stato».
Art. 4
Semplificazioni in materia di documento di regolarita' contributiva
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, chiunque vi abbia interesse verifica con modalita' esclusivamente telematiche ed in tempo reale la regolarita' contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia, nei confronti delle Casse edili. L'esito dell'interrogazione ha validita' di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarita' Contributiva (DURC), ovunque previsto, fatta eccezione per le ipotesi di esclusione individuate dal decreto di cui al comma 2.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per i profili di competenza, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti INPS e INAIL, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i requisiti di regolarita', i contenuti e le modalita' della verifica nonche' le ipotesi di esclusione di cui al comma 1. Il decreto di cui al presente comma e' ispirato ai seguenti criteri:
a) la verifica della regolarita' in tempo reale riguarda i pagamenti scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica e' effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive e comprende anche le posizioni dei lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto che operano nell'impresa;
b) la verifica avviene tramite un'unica interrogazione negli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse edili che, anche in cooperazione applicativa, operano in integrazione e riconoscimento reciproco, indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare;
c) nelle ipotesi di godimento di benefici normativi e contributivi sono individuate le tipologie di pregresse irregolarita' di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da considerare ostative alla regolarita', ai sensi dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. L'interrogazione eseguita ai sensi del comma 1, assolve all'obbligo di verificare la sussistenza del requisito di ordine generale di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dall'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, sono inoltre abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili con i contenuti del presente articolo.
4. Il decreto di cui al comma 2 puo' essere aggiornato annualmente sulla base delle modifiche normative o della evoluzione dei sistemi telematici di verifica della regolarita' contributiva.
5. All'articolo 31, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «in quanto compatibile» sono soppresse.
6. All'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 5
Contratti di solidarieta'
1. All'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri per la individuazione dei datori di lavoro beneficiari della riduzione contributiva di cui al comma 4, entro i limiti delle risorse disponibili. Il limite di spesa di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e all'articolo 1, comma 524, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dall'anno 2014, e' pari ad euro 15 milioni annui.».
Art. 6
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 20 marzo 2014.
NAPOLITANO
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Orlando.