Testo del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (in
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
95 del 24 aprile 2014), coordinato con
la legge di conversione 23 giugno 2014,
n. 89 (in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 1), recante:
«Misure
urgenti per la competitivita’ e la
giustizia sociale. Deleghe al Governo
per il completamento della revisione
della struttura del bilancio dello
Stato, per il riordino della disciplina
per la gestione del bilancio e il
potenziamento della funzione del
bilancio di cassa, nonche’ per
l’adozione di un testo unico in materia
di contabilita’ di Stato e di
tesoreria.»
Capo I - RILANCIO DELL’ECONOMIA ATTRAVERSO LA RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e’
stato redatto dal Ministero della
giustizia ai sensi dell’art. 11, comma
1, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con d.P.R. 28
dicembre 1985, n.1092, nonche’ dell’art.
10, comma 3, del medesimo testo unico,
al solo fine di facilitare la lettura
sia delle disposizioni del
decreto-legge, integrate con le
modifiche apportate dalla legge di
conversione, che di quelle richiamate
nel decreto, trascritte nelle note.
Restano invariati il valore e
l’efficacia degli atti legislativi qui
riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di
conversione sono stampate con caratteri
corsivi Tali modifiche sono riportate in
video tra i segni (( ... )).
A norma dell’art. 15, comma 5, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell’attivita’ di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), le modifiche apportate dalla
legge di conversione hanno efficacia dal
giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
Riduzione del cuneo fiscale per
lavoratori dipendenti e assimilati
1. In
attesa dell’intervento normativo
strutturale da attuare con la legge di
stabilita’ per l’anno 2015, nel quale
saranno prioritariamente previsti
interventi di natura fiscale che
privilegino, con misure appropriate, il
carico di famiglia e, in particolare, le
famiglie monoreddito con almeno due o
piu’ figli a carico, e mediante
l’utilizzo della dotazione del fondo di
cui all’articolo 50, comma 6, al fine di
ridurre nell’immediato la pressione
fiscale e contributiva sul lavoro e
nella prospettiva di una complessiva
revisione del prelievo finalizzata alla
riduzione strutturale del cuneo fiscale,
finanziata con una riduzione e
riqualificazione strutturale e selettiva
della spesa pubblica, all’articolo 13
del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, dopo il comma 1 e’
inserito il seguente:
«1-bis. Qualora l’imposta lorda
determinata sui redditi di cui agli
articoli 49, con esclusione di quelli
indicati nel comma 2, lettera a), e 50,
comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d),
h-bis) e l), sia di importo superiore a
quello della detrazione spettante ai
sensi del comma 1, e’ riconosciuto un
credito, che non concorre alla
formazione del reddito, di importo
pari:
1) a 640 euro, se il reddito complessivo
non e’ superiore a 24.000 euro;
2) a 640 euro, se il reddito complessivo
e’ superiore a 24.000 euro ma non a
26.000 euro. Il credito spetta per la
parte corrispondente al rapporto tra
l’importo di 26.000 euro, diminuito del
reddito complessivo, e l’importo di
2.000 euro.».
2. Il credito di cui al comma precedente
e’ rapportato al periodo di lavoro
nell’anno.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si
applicano per il solo periodo d’imposta
2014.
4. Per l’anno 2014, i sostituti
d’imposta di cui agli articoli 23 e 29
del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
riconoscono il credito eventualmente
spettante ai sensi dell’articolo 13 del
testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
come modificato dal presente decreto,
ripartendolo fra le retribuzioni erogate
successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto, a partire
dal primo periodo di paga utile. Il
credito di cui al primo periodo e’
riconosciuto, in via automatica, dai
sostituti d’imposta.
5. Il credito di cui all’articolo 13,
comma 1-bis, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e’ attribuito
sugli emolumenti corrisposti in ciascun
periodo di paga rapportandolo al periodo
stesso. Le somme erogate ai sensi del
comma 1 sono recuperate dal sostituto
d’imposta mediante l’istituto della
compensazione di cui all’articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241. Gli enti pubblici e le
amministrazioni dello Stato possono
recuperare le somme erogate ai sensi del
comma 1 anche mediante riduzione dei
versamenti delle ritenute e, per
l’eventuale eccedenza, dei contributi
previdenziali. In quest’ultimo caso
l’INPS e gli altri enti gestori di forme
di previdenza obbligatorie interessati
recuperano i contributi non versati alle
gestioni previdenziali rivalendosi sulle
ritenute da versare mensilmente
all’Erario. Con riferimento alla
riduzione dei versamenti dei contributi
previdenziali conseguente
all’applicazione di quanto previsto dal
presente comma, restano in ogni caso
ferme le aliquote di computo delle
prestazioni. L’importo del credito
riconosciuto e’ indicato nella
certificazione unica dei redditi di
lavoro dipendente e assimilati (CUD).
6. (Soppresso).
7. In relazione alla effettiva modalita’
di fruizione del credito di cui ai
precedenti commi, il Ministro
dell’economia e delle finanze e’
autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le necessarie variazioni di
bilancio compensative, anche tra
l’entrata e la spesa, al fine di
consentirne la corretta rappresentazione
contabile.
Art. 2
Disposizioni in materia di IRAP
1. A
decorrere dal periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 31
dicembre 2013, al decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 16, comma 1, le parole
«l’aliquota del 3,9 per cento» sono
sostituite dalle seguenti: «l’aliquota
del 3,50 per cento»;
b) all’articolo 16, comma 1-bis, sono
apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole
«l’aliquota del 4,20 per cento» sono
sostituite dalle seguenti: «l’aliquota
del 3,80 per cento»;
2) alla lettera b), le parole
«l’aliquota del 4,65 per cento» sono
sostituite dalle seguenti: «l’aliquota
del 4,20 per cento»;
3) alla lettera c), le parole
«l’aliquota del 5,90 per cento» sono
sostituite dalle seguenti: «l’aliquota
del 5,30 per cento»;
c) all’articolo 45, comma 1, le parole
«nella misura dell’1,9 per cento» sono
sostituite dalle seguenti: «nella misura
del 1,70 per cento».
2. Ai fini della determinazione
dell’acconto relativo al periodo di
imposta successivo a quello in corso al
31 dicembre 2013 secondo il criterio
previsionale, di cui all’articolo 4 del
decreto legge 2 marzo 1989, n. 69,
convertito con modificazioni, dalla
legge 27 aprile 1989, n. 154, in luogo
delle aliquote di cui alle lettere a),
b), e c) del comma 1 applicabili al
periodo di imposta successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2013, si tiene
conto, rispettivamente, delle aliquote
del 3,75; 4,00; 4,50; 5,70 e 1,80 per
cento.
3. All’articolo 16, comma 3, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le
parole «fino ad un massimo di un punto
percentuale» sono sostituite dalle
seguenti: «fino ad un massimo di 0,92
punti percentuali».
4. Le aliquote dell’imposta regionale
sulle attivita’ produttive vigenti alla
data di entrata in vigore del presente
decreto, qualora variate ai sensi
dell’articolo 16, comma 3, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e
dell’articolo 5, comma 1, del decreto
legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono
rideterminate applicando le variazioni
adottate alle aliquote previste dal
comma 1 del presente articolo.
Capo II - TRATTAMENTO FISCALE DEI REDDITI DI NATURA FINANZIARIA E ALTRE DISPOSIZIONI FISCALI
Art. 3
Disposizioni in materia di redditi di
natura finanziaria
1. Le
ritenute e le imposte sostitutive sugli
interessi, premi e ogni altro provento
di cui all’articolo 44 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi
diversi di cui all’articolo 67, comma 1,
lettere da c-bis) a c-quinquies), del
medesimo testo unico, ovunque ricorrano,
sono stabilite nella misura del 26 per
cento.
2. La disposizione di cui al comma 1 non
si applica sugli interessi, premi e ogni
altro provento di cui all’articolo 44
del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e sui redditi diversi di
cui all’articolo 67, comma 1, lettera
c-ter), del medesimo testo unico,
relativi a:
a) obbligazioni e altri titoli di cui
all’articolo 31 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601 ed equiparati;
b) obbligazioni emesse dagli Stati
inclusi nella lista di cui al decreto
emanato ai sensi dell’articolo 168-bis,
comma 1, del testo unico n. 917 del 1986
e obbligazioni emesse da enti
territoriali dei suddetti Stati;
c) titoli di risparmio per l’economia
meridionale di cui all’articolo 8, comma
4, del decreto legge 13 maggio 2011, n.
70, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 2011, n. 106.
3. La disposizione di cui al comma 1 non
si applica altresi’ agli interessi di
cui al comma 8-bis dell’articolo
26-quater del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, agli utili di cui all’articolo 27,
comma 3, secondo periodo, e comma 3-ter,
del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
al risultato netto maturato delle forme
di previdenza complementare di cui al
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252.
4. All’articolo 27, comma 3, ultimo
periodo, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, le parole: «di un quarto» sono
sostituite dalle seguenti: «degli undici
ventiseiesimi».
5. Al decreto legislativo 21 novembre
1997, n. 461, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 5, comma 2, l’ultimo
periodo e’ sostituito dal seguente: «Ai
fini del presente articolo, i redditi
diversi derivanti dalle obbligazioni e
dagli altri titoli di cui all’articolo
31 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed
equiparati e dalle obbligazioni emesse
dagli Stati inclusi nella lista di cui
al decreto emanato ai sensi
dell’articolo 168-bis, comma 1, del
medesimo testo unico n. 917 del 1986, e
obbligazioni emesse da enti territoriali
dei suddetti Stati sono computati nella
misura del 48,08 per cento
dell’ammontare realizzato.»;
b) all’articolo 6, comma 1, l’ultimo
periodo e’ sostituito dal seguente: «Ai
fini del presente articolo, i redditi
diversi derivanti dalle obbligazioni e
dagli altri titoli di cui all’articolo
31 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed
equiparati e dalle obbligazioni emesse
dagli Stati inclusi nella lista di cui
al decreto emanato ai sensi
dell’articolo 168-bis, comma 1, del
medesimo testo unico n. 917 del 1986, e
obbligazioni emesse da enti territoriali
dei suddetti Stati sono computati nella
misura del 48,08 per cento
dell’ammontare realizzato.»;
c) all’articolo 7, comma 4, l’ultimo
periodo e’ sostituito dal seguente: «Ai
fini del presente comma, i redditi
derivanti dalle obbligazioni e dagli
altri titoli di cui all’articolo 31 del
decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati
e dalle obbligazioni emesse dagli Stati
inclusi nella lista di cui al decreto
emanato ai sensi dell’articolo 168-bis,
comma 1, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e obbligazioni emesse da
enti territoriali dei suddetti Stati
sono computati nella misura del 48,08
per cento del loro ammontare.».
6. La misura dell’aliquota di cui al
comma 1 si applica agli interessi, ai
premi e ad ogni altro provento di cui
all’articolo 44 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, divenuti
esigibili e ai redditi diversi di cui
all’articolo 67, comma 1, lettere da
c-bis) a c-quinquies), del predetto
testo unico realizzati a decorrere dal 1
luglio 2014.
7. La misura dell’aliquota di cui al
comma 1 si applica:
a) ai dividendi e ai proventi ad essi
assimilati, percepiti dalla data
indicata al comma 6;
b) agli interessi e agli altri proventi
derivanti da conti correnti e depositi
bancari e postali, anche se
rappresentati da certificati, nonche’ da
obbligazioni, titoli similari e cambiali
finanziarie di cui all’articolo 26 del
decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, maturati a
decorrere dalla suddetta data.
8. Per le obbligazioni e i titoli
similari di cui all’articolo 2, comma 1,
del decreto legislativo 1° aprile 1996,
n. 239, la misura dell’aliquota di cui
al comma 1 si applica agli interessi, ai
premi e ad ogni altro provento di cui
all’articolo 44 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, maturati a
decorrere dal 1º luglio 2014.
9. Ai fini dell’applicazione delle
disposizioni di cui al comma 8, per gli
interessi e altri proventi soggetti
all’imposta sostitutiva di cui al
decreto legislativo 1° aprile 1996, n.
239, gli intermediari di cui
all’articolo 2, comma 2, del medesimo
decreto provvedono ad effettuare
addebiti e accrediti del conto unico di
cui all’articolo 3 del citato decreto
alla data del 30 giugno 2014, per le
obbligazioni e titoli similari senza
cedola o con cedola avente scadenza non
inferiore a un anno dalla data del 30
giugno 2014, ovvero in occasione della
scadenza della cedola o della cessione o
rimborso del titolo, per le obbligazioni
e titoli similari diversi dai
precedenti. Per i titoli espressi in
valuta estera si tiene conto del valore
del cambio alla data del 30 giugno
2014.
10. La misura dell’aliquota di cui al
comma 1 si applica, relativamente ai
redditi di cui all’articolo 44, comma 1,
lettera g-bis), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e agli interessi
e ad altri proventi delle obbligazioni e
dei titoli similari di cui al decreto
legislativo 1 aprile 1996, n. 239, dal
giorno successivo alla data di scadenza
del contratto di pronti contro termine
stipulato anteriormente al 1º luglio
2014 e avente durata non superiore a 12
mesi.
11. Per i redditi di cui all’articolo
44, comma 1, lettere g-quater) e
g-quinquies), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, derivanti da
contratti sottoscritti fino al 30 giugno
2014, la misura dell’aliquota di cui al
comma 1 si applica sulla parte dei
suddetti redditi maturati a decorrere
dal 1 luglio 2014.
12. Per i proventi di cui all’articolo
44, comma 1, lettera g), del testo unico
delle imposte sui redditi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e per i
redditi diversi di cui all’articolo 67,
comma 1, lettera c-ter), del medesimo
decreto derivanti dalla partecipazione
ad organismi di investimento collettivo
del risparmio, la misura dell’aliquota
di cui al comma 1, si applica sui
proventi realizzati a decorrere dal 1
luglio 2014, in sede di rimborso,
cessione o liquidazione delle quote o
azioni. Sui proventi realizzati a
decorrere dal 1 luglio 2014 e riferibili
ad importi maturati al 30 giugno 2014 si
applica l’aliquota in vigore fino al 30
giugno 2014.
13. Le minusvalenze, perdite e
differenziali negativi di cui
all’articolo 67, comma 1, lettere da
c-bis) a c-quater), del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, sono portati
in deduzione dalle plusvalenze e dagli
altri redditi diversi di cui
all’articolo 67, comma 1, lettere da
c-bis) a c-quinquies), del citato testo
unico, realizzati successivamente alla
data del 30 giugno 2014, con le seguenti
modalita’:
a) per una quota pari al 48,08 per
cento, se sono realizzati fino alla data
del 31 dicembre 2011;
b) per una quota pari al 76,92 per
cento, se sono realizzati dal 1º gennaio
2012 al 30 giugno 2014. Restano fermi i
limiti temporali di deduzione previsti
dagli articoli 68, comma 5, del medesimo
testo unico e 6, comma 5, del decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
14. Per le gestioni individuali di
portafoglio di cui all’articolo 7 del
decreto legislativo 21 novembre 1997, n.
461, la misura dell’aliquota di cui al
comma 1 si applica sui risultati
maturati a decorrere dal 1 luglio 2014.
Dai risultati di gestione maturati a
decorrere dal 1 luglio 2014 sono portati
in deduzione i risultati negativi di
gestione rilevati alla data del 31
dicembre 2011 e non compensati alla data
del 30 giugno 2014, per una quota pari
al 48,08 per cento del loro ammontare, e
quelli rilevati nel periodo compreso tra
il 1º gennaio 2012 e il 30 giugno 2014,
non compensati alla data del 30 giugno
2014, per una quota pari al 76,92 per
cento del loro ammontare. Restano fermi
i limiti temporali di utilizzo dei
risultati negativi di gestione previsti
dall’articolo 7, comma 10, del decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
L’imposta sostitutiva sul risultato
maturato alla data del 30 giugno 2014 e’
versata nel termine ordinario di cui al
comma 11 dell’articolo 7 del decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
15. A decorrere dal 1 luglio 2014, agli
effetti della
determinazione delle plusvalenze e
minusvalenze di cui all’articolo 67,
comma 1, lettere da c-bis) a
c-quinquies), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, in luogo del
costo o valore di acquisto, o del valore
determinato ai sensi dell’articolo 14,
commi 6 e seguenti, del decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461 o
dell’articolo 2, commi 29 e seguenti,
del decreto legge 13 agosto 2011, n.
138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011 n. 148,
puo’ essere assunto il valore dei
titoli, quote, diritti, valute estere,
metalli preziosi allo stato grezzo o
monetato, strumenti finanziari, rapporti
e crediti alla data del 30 giugno 2014,
a condizione che il contribuente:
a) opti per la determinazione, alla
stessa data, delle plusvalenze, delle
minusvalenze relative ai predetti
titoli, strumenti finanziari, rapporti e
crediti, escluse quelle derivanti dalla
partecipazione ad organismi di
investimento collettivo del risparmio di
cui all’articolo 67, comma 1, lettera
c-ter), del citato testo unico;
b) provveda al versamento dell’imposta
sostitutiva eventualmente dovuta nella
misura del 20 per cento, secondo i
criteri stabiliti nel comma 16.
16. Nel caso di cui all’articolo 5 del
decreto legislativo 21 novembre 1997, n.
461, l’opzione di cui al comma 15 si
estende a tutti i titoli e strumenti
finanziari detenuti alla data del 30
giugno 2014, tenendo conto delle
minusvalenze realizzate e non ancora
compensate a tale data; l’imposta
sostitutiva dovuta e’ corrisposta entro
il 16 novembre 2014. L’ammontare del
versamento e le compensazioni tra
minusvalenze e plusvalenze maturate
entro il 30 giugno 2014 vanno indicati
nella dichiarazione dei redditi relativa
al periodo di imposta 2014. Nel caso di
cui all’articolo 6 del medesimo decreto
legislativo, l’opzione e’ resa mediante
apposita comunicazione all’intermediario
entro il 30 settembre 2014 e si estende
a tutti i titoli, quote o certificati
inclusi nel rapporto di custodia o
amministrazione, posseduti alla data del
30 giugno 2014 nonche’ alla data di
esercizio dell’opzione; l’imposta
sostitutiva e’ versata dagli
intermediari entro il 16 novembre 2014,
ricevendone provvista dal contribuente.
17. Le minusvalenze, perdite e
differenziali negativi di cui
all’articolo 67, comma 1, lettere da
c-bis) a c-quinquies), del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, derivanti
dall’esercizio delle opzioni di cui ai
commi 15 e 16 sono portati in deduzione
dalle plusvalenze e dagli altri redditi
diversi di cui all’articolo 67, comma 1,
lettere da c-bis) a c-quinquies), del
citato testo unico, realizzati
successivamente al 30 giugno 2014, per
una quota pari al 76,92 per cento del
loro ammontare, ovvero per una quota
pari al 48,08 per cento qualora si
tratti di minusvalenze, perdite e
differenziali negativi realizzati fino
alla data del 31 dicembre 2011 e non
compensate in sede di applicazione
dell’imposta dovuta a seguito
dell’esercizio delle suindicate
opzioni.
18. Le disposizioni di cui ai commi da
15 a 17 non si applicano per i titoli
indicati nel comma 2, lettere a) e b).
Art. 4
Disposizioni di coordinamento e
modifiche alla legge 27 dicembre 2013,
n. 147
1. Le
disposizioni di cui all’articolo 3 hanno
effetto a decorrere dal 1 luglio 2014.
Ai fini dell’applicazione del citato
articolo 3, rilevano, in quanto
compatibili, i decreti del Ministro
dell’economia e delle finanze 13
dicembre 2011, emanati ai sensi
dell’articolo 2, commi 13, lettera b),
23, 26 e 34 del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138. convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, nonche’ le eventuali
integrazioni degli stessi disposte con
successivi decreti del Ministro
dell’economia e delle finanze.
2. E’ abrogato il comma 2 dell’articolo
4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n.
167 convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 1990, n. 227.
3. Sono abrogati gli ultimi due periodi
del comma 4 dell’articolo 13 del decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 44.
4. All’articolo 26-quinquies del decreto
del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, dopo il comma 5
e’ inserito il seguente: «5-bis. La
ritenuta di cui al comma 1 non si
applica sui proventi spettanti alle
imprese di assicurazione e relativi a
quote o azioni comprese negli attivi
posti a copertura delle riserve
matematiche dei rami vita.».
5. All’articolo 10-ter della legge 23
marzo 1983, n. 77, dopo il comma 4 e’
inserito il seguente: «4-bis. La
ritenuta di cui ai commi 1 e 2 non si
applica sui proventi spettanti alle
imprese di assicurazione e relativi a
quote o azioni comprese negli attivi
posti a copertura delle riserve
matematiche dei rami vita.».
6. All’articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 1 aprile 1996, n. 239, la
lettera c) e’ sostituita dalla seguente:
«c) enti di cui all’articolo 73, comma
1, lettera c), e quelli di cui
all’articolo 74 del medesimo testo
unico, n. 917 del 1986, esclusi gli
organismi di investimento collettivo del
risparmio;».
6-bis. In attesa di armonizzare, a
decorrere dal 2015, la disciplina di
tassazione dei redditi di natura
finanziaria degli enti previdenziali di
cui al decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 509, e al decreto legislativo
10 febbraio 1996, n. 103, con quella
relativa alle forme pensionistiche e
complementari di cui al decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, a
tali enti e’ riconosciuto un credito
d’imposta pari alla differenza tra
l’ammontare delle ritenute e imposte
sostitutive applicate nella misura del
26 per cento sui redditi di natura
finanziaria relativi al periodo dal 1
luglio al 31 dicembre 2014, dichiarate e
certificate dai soggetti intermediari o
dichiarate dagli enti medesimi e
l’ammontare di tali ritenute e imposte
sostitutive computate nella misura del
20 per cento. Si tiene conto dei criteri
indicati nell’articolo 3, commi 6 e
seguenti. Il credito d’imposta va
indicato nella dichiarazione dei redditi
per il 2014, non concorre alla
formazione del reddito ai fini delle
imposte sui redditi e del valore della
produzione ai fini dell’imposta
regionale sulle attivita’ produttive,
non rileva ai fini del rapporto di cui
agli articoli 61 e 109, comma 5, del
testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il
credito d’imposta puo’ essere utilizzato
a decorrere dal 1 gennaio 2015
esclusivamente in compensazione, ai
sensi dell’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al
credito d’imposta non si applicano i
limiti di cui all’articolo 1, comma 53,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
all’articolo 34 della legge 23 dicembre
2000, n. 388.
6-ter. Per l’anno 2014 l’aliquota
prevista dall’articolo 17, comma 1, del
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252, e’ elevata all’11,50 per cento. Una
quota delle maggiori entrate di cui al
presente comma, pari a 4 milioni di euro
per l’anno 2015, confluisce nel Fondo
per interventi strutturali di politica
economica di cui all’articolo 10, comma
5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
7. All’articolo 26, comma 3-bis, del
decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, primo
periodo, le parole: «ovvero con la
minore aliquota prevista per i titoli di
cui alle lettere a) e b) del comma 7
dell’articolo 2 del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148» sono sostituite con le
seguenti: «ovvero con la minore aliquota
prevista per le obbligazioni e gli altri
titoli di cui all’articolo 31 del
decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati
e dalle obbligazioni emesse dagli Stati
inclusi nella lista di cui al decreto
emanato ai sensi dell’articolo 168-bis,
comma 1, del medesimo testo unico n. 917
del 1986 e obbligazioni emesse da enti
territoriali dei suddetti Stati.».
8. All’articolo 26-quinquies, comma 3,
del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
dopo le parole: «e alle obbligazioni
emesse dagli Stati inclusi nella lista
di cui al decreto emanato ai sensi
dell’articolo 168-bis del testo unico
delle imposte sui redditi approvato con
il decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»
sono aggiunte le parole: «e alle
obbligazioni emesse da enti territoriali
dei suddetti Stati».
9. All’articolo 10-ter, comma 2-bis,
della legge 23 marzo 1983, n. 77, dopo
le parole: «e alle obbligazioni emesse
dagli Stati inclusi nella lista di cui
al decreto emanato ai sensi
dell’articolo 168-bis, comma 1, del
testo unico delle imposte sui redditi
approvato con il decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917» sono aggiunte le parole: «e alle
obbligazioni emesse da enti territoriali
dei suddetti Stati».
10. All’articolo 2, comma 23, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo le
parole: «e alle obbligazioni emesse
dagli Stati inclusi nella lista di cui
al decreto emanato ai sensi
dell’articolo 168-bis, comma 1, del
testo unico delle imposte sui redditi
approvato con il decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917» sono aggiunte le parole: «e alle
obbligazioni emesse da enti territoriali
dei suddetti Stati».
11. Il comma 145 dell’articolo 1 della
legge 27 dicembre 2013, n. 147 e’
sostituito dal seguente:
«145. Le imposte sostitutive di cui ai
commi 142 e 143 sono versate nel periodo
d’imposta successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2013 in tre rate di pari
importo, senza pagamento di interessi,
di cui la prima entro il giorno 16 del
sesto mese dalla fine del periodo
d’imposta, la seconda entro il giorno 16
del nono mese dalla fine del periodo
d’imposta e la terza entro il giorno 16
del dodicesimo mese dalla fine del
periodo d’imposta. Gli importi da
versare possono essere compensati ai
sensi del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241.».
12. Il comma 148 dell’articolo 1 della
legge 27 dicembre 2013, n. 147 e’
sostituito dal seguente: «148. Ai
maggiori valori iscritti nel bilancio
relativo all’esercizio in corso al 31
dicembre 2013, per effetto dell’articolo
6, comma 6, del decreto-legge 30
novembre 2013, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio
2014, n. 5, si applica un’imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi e
dell’imposta regionale sulle attivita’
produttive e di eventuali addizionali,
da versarsi in unica soluzione entro il
termine di versamento del saldo delle
imposte sui redditi dovute per il
periodo d’imposta in corso al 31
dicembre 2013. Gli importi da versare
possono essere compensati ai sensi del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241. L’imposta e’ pari al 26 per cento
del valore nominale delle quote alla
suddetta data, al netto del valore
fiscalmente riconosciuto. Il valore
fiscale delle quote si considera
riallineato al maggior valore iscritto
in bilancio, fino a concorrenza del
valore nominale, a partire dal periodo
d’imposta in corso alla data di entrata
in vigore della presente disposizione.
Se il valore iscritto in bilancio e’
minore del valore nominale, quest’ultimo
valore rileva comunque ai fini fiscali a
partire dallo stesso periodo
d’imposta.».
12-bis. All’articolo 18 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, come
sostituito dall’articolo 1, comma 557,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il
comma 2-bis e’ sostituito dal seguente:
«2-bis. Le aziende speciali, le
istituzioni e le societa’ a
partecipazione pubblica locale totale o
di controllo si attengono al principio
di riduzione dei costi del personale,
attraverso il contenimento degli oneri
contrattuali e delle assunzioni di
personale. A tal fine l’ente
controllante, con proprio atto di
indirizzo, tenuto anche conto delle
disposizioni che stabiliscono, a suo
carico, divieti o limitazioni alle
assunzioni di personale, definisce, per
ciascuno dei soggetti di cui al
precedente periodo, specifici criteri e
modalita’ di attuazione del principio di
contenimento dei costi del personale,
tenendo conto del settore in cui ciascun
soggetto opera. Le aziende speciali, le
istituzioni e le societa’ a
partecipazione pubblica locale totale o
di controllo adottano tali indirizzi con
propri provvedimenti e, nel caso del
contenimento degli oneri contrattuali,
gli stessi vengono recepiti in sede di
contrattazione di secondo livello fermo
restando il contratto nazionale in
vigore al 1 gennaio 2014. Le aziende
speciali e le istituzioni che gestiscono
servizi socio-assistenziali ed
educativi, scolastici e per l’infanzia,
culturali e alla persona (ex IPAB) e le
farmacie sono escluse dai limiti di cui
al precedente periodo, fermo restando
l’obbligo di mantenere un livello dei
costi del personale coerente rispetto
alla quantita’ di servizi erogati. Per
le aziende speciali cosiddette
multiservizi le disposizioni di cui al
periodo precedente si applicano qualora
l’incidenza del fatturato dei servizi
esclusi risulti superiore al 50 per
cento del totale del valore della
produzione».
12-ter. All’articolo 3, comma 1, della
legge 18 febbraio 1999, n. 28, dopo le
parole: «distribuzione di utili» sono
inserite le seguenti: «ai soci
cooperatori».
12-quater. Al comma 688 dell’articolo 1
della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
gli ultimi tre periodi sono sostituiti
dai seguenti: «A decorrere dall’anno
2015, i comuni assicurano la massima
semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti rendendo disponibili i
modelli di pagamento preventivamente
compilati su loro richiesta, ovvero
procedendo autonomamente all’invio degli
stessi modelli. Per il solo anno 2014,
in deroga al settimo periodo del
presente comma, il versamento della
prima rata della TASI e’ effettuato,
entro il 16 giugno 2014, sulla base
delle deliberazioni di approvazione
delle aliquote e delle detrazioni
pubblicate nel sito informatico di cui
al citato decreto legislativo n. 360 del
1998, alla data del 31 maggio 2014; a
tal fine, i comuni sono tenuti ad
effettuare l’invio delle predette
deliberazioni, esclusivamente in via
telematica, entro il 23 maggio 2014,
mediante inserimento del testo delle
stesse nell’apposita sezione del Portale
del federalismo fiscale. Nel caso di
mancato invio delle deliberazioni entro
il predetto termine del 23 maggio 2014,
il versamento della prima rata della
TASI e’ effettuato entro il 16 ottobre
2014 sulla base delle deliberazioni
concernenti le aliquote e le detrazioni,
nonche’ dei regolamenti della TASI
pubblicati nel sito informatico di cui
al citato decreto legislativo n. 360 del
1998, alla data del 18 settembre 2014; a
tal fine, i comuni sono tenuti ad
effettuare l’invio delle predette
deliberazioni, esclusivamente in via
telematica, entro il 10 settembre 2014,
mediante inserimento del testo delle
stesse nell’apposita sezione del Portale
del federalismo fiscale. Nel caso di
mancato invio delle deliberazioni entro
il predetto termine del 10 settembre
2014, l’imposta e’ dovuta applicando
l’aliquota di base dell’1 per mille di
cui al comma 676, comunque entro il
limite massimo di cui al primo periodo
del comma 677, e il relativo versamento
e’ effettuato in un’unica soluzione
entro il 16 dicembre 2014. Nel caso di
mancato invio della delibera entro il
predetto termine del 10 settembre 2014
ovvero di mancata determinazione della
percentuale di cui al comma 681, la TASI
e’ dovuta dall’occupante, nella misura
del 10 per cento dell’ammontare
complessivo del tributo, determinato con
riferimento alle condizioni del titolare
del diritto reale. Nel caso di mancato
invio delle deliberazioni entro il
predetto termine del 23 maggio 2014, ai
comuni appartenenti alle regioni a
statuto ordinario e alla regione
siciliana e alla regione Sardegna, il
Ministero dell’interno, entro il 20
giugno 2014, eroga un importo a valere
sul Fondo di solidarieta’ comunale,
corrispondente al 50 per cento del
gettito annuo della TASI, stimato ad
aliquota di base e indicato, per
ciascuno di essi, con decreto di natura
non regolamentare del Ministero
dell’economia e delle finanze -
Dipartimento delle finanze, da adottare
entro il 10 giugno 2014. Il Ministero
dell’interno comunica all’Agenzia delle
entrate, entro il 30 settembre 2014, gli
eventuali importi da recuperare nei
confronti dei singoli comuni ove le
anticipazioni complessivamente erogate
siano superiori all’importo spettante
per l’anno 2014 a titolo di Fondo di
solidarieta’ comunale. L’Agenzia delle
entrate procede a trattenere le relative
somme, per i comuni interessati, da
qualsiasi entrata loro dovuta riscossa
tramite il sistema del versamento
unificato, di cui all’articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241. Gli importi recuperati dall’Agenzia
delle entrate sono versati dalla stessa
ad apposito capitolo dell’entrata del
bilancio dello Stato entro il mese di
ottobre 2014 ai fini della
riassegnazione per il reintegro del
Fondo di solidarieta’ comunale nel
medesimo anno».
Art. 5
Modifiche all’articolo 14 del
decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, e
all’articolo 10 del decreto legislativo
14 marzo 2011, n. 23
1. Al
comma 3 dell’articolo 14 del
decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole
«20 aprile 2014» sono sostituite dalle
seguenti: «15 luglio 2014», le parole
«1º maggio 2014» sono sostituite dalle
seguenti «1 agosto 2014» e le parole «33
milioni» sono sostituite dalle seguenti:
«23 milioni».
1-bis. All’articolo 10, comma 4, del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n.
23, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, e delle disposizioni di cui
all’articolo 2 della legge 1 dicembre
1981, n. 692, e all’articolo 40 della
legge 16 giugno 1927, n. 1766».
Art.
5-bis
Modifiche al regime di entrate riscosse
per atti di competenza del Ministero
degli affari esteri
1. Alla
tabella dei diritti consolari da
riscuotersi dagli uffici diplomatici e
consolari, allegata al decreto
legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, alla
Sezione I, dopo l’articolo 7 e’ inserito
il seguente:
«Art. 7-bis. - Diritti da riscuotere per
il trattamento della domanda di
riconoscimento della cittadinanza
italiana di persona maggiorenne: euro
300,00».
2. L’articolo 18 della legge 21 novembre
1967, n. 1185, e’ sostituito dal
seguente:
«Art. 18. - 1. Per il rilascio del
passaporto ordinario e’ dovuto un
contributo amministrativo di euro 73,50,
oltre al costo del libretto.
2. Il contributo amministrativo e’
dovuto in occasione del rilascio del
libretto e va corrisposto non oltre la
consegna di esso all’interessato.
3. Con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze di
concerto con il Ministro degli affari
esteri, sono determinati il costo del
libretto e l’aggiornamento, con cadenza
biennale, del contributo di cui al comma
1.
4. All’estero la riscossione avviene in
valuta locale, secondo le norme
dell’ordinamento consolare, con facolta’
per il Ministero degli affari esteri di
stabilire il necessario
arrotondamento».
3. Sono abrogati:
a) il comma 6 dell’articolo 55 della
legge 21 novembre 2000, n. 342;
b) l’articolo 1 della tariffa annessa al
decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 641, e successive
modificazioni, recante la disciplina
delle tasse sulle concessioni
governative.
Capo III - CONTRASTO ALL’EVASIONE FISCALE
Art. 6
Strategie di contrasto all’evasione
fiscale
1. Nelle
more dell’attuazione degli obiettivi di
stima e monitoraggio dell’evasione
fiscale e di rafforzamento dell’attivita’
conoscitiva e di controllo di cui agli
articoli 3 e 9 della legge 11 marzo
2014, n. 23, il Governo, entro sessanta
giorni dall’entrata in vigore del
presente decreto, presenta alle Camere
un rapporto sulla realizzazione delle
strategie di contrasto all’evasione
fiscale, sui risultati conseguiti nel
2013, specificati per ciascuna regione,
e nell’anno in corso, nonche’ su quelli
attesi, con riferimento sia al recupero
di gettito derivante da accertamento di
evasione che a quello attribuibile alla
maggiore propensione all’adempimento da
parte dei contribuenti, come effetto
delle misure e degli interventi
definiti. Conseguentemente,
relativamente all’anno 2013, non si
applica l’articolo 2, comma 36.1, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148.
2. Anche sulla base degli indirizzi
delle Camere, il Governo definisce un
programma di ulteriori misure ed
interventi al fine di implementare,
anche attraverso la cooperazione
internazionale ed il rafforzamento dei
controlli, l’azione di prevenzione e di
contrasto all’evasione fiscale allo
scopo di conseguire nell’anno 2015 un
incremento di almeno 2 miliardi di euro
di entrate dalla lotta all’evasione
fiscale rispetto a quelle ottenute
nell’anno 2013.
Art. 7
Destinazione dei proventi della lotta
all’evasione fiscale
1. Le
disposizioni di cui all’articolo 2,
comma 36, terzo e quarto periodo, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148, cosi’
come modificato dall’articolo 1, comma
299, della legge 24 dicembre 2012, n.
228, si applicano fino all’annualita’
2013 con riferimento alla valutazione
delle maggiori entrate dell’anno
medesimo rispetto a quelle del 2012. Le
maggiori entrate strutturali ed
effettivamente incassate nell’anno 2013
derivanti dall’attivita’ di contrasto
all’evasione fiscale, valutate ai sensi
del predetto articolo 2, comma 36, in
300 milioni di euro annui dal 2014,
concorrono alla copertura degli oneri
derivanti dal presente decreto.
1-bis. All’articolo 1 della legge 27
dicembre 2013, n. 147, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 431, la lettera b) e’
sostituita dalla seguente:
«b) l’ammontare di risorse permanenti
che, in sede di nota di aggiornamento
del Documento di economia e finanza, si
stima di incassare quali maggiori
entrate rispetto alle previsioni scritte
nel bilancio dell’esercizio in corso e a
quelle effettivamente incassate
nell’esercizio precedente derivanti
dall’attivita’ di contrasto
dell’evasione fiscale, al netto di
quelle derivanti dall’attivita’ di
recupero fiscale svolta dalle regioni,
dalle province e dai comuni»;
b) al comma 435, dopo le parole: «Per il
2014» sono inserite le seguenti: «e il
2015».
Capo I - RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA PER BENI E SERVIZI
Art. 8
Trasparenza e razionalizzazione della
spesa pubblica per beni e servizi
1. Al
decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 29, il comma 1 e’
sostituito dal seguente:
«1. Le pubbliche amministrazioni
pubblicano i documenti e gli allegati
del bilancio preventivo e del conto
consuntivo entro trenta giorni dalla
loro adozione, nonche’ i dati relativi
al bilancio di previsione e a quello
consuntivo in forma sintetica, aggregata
e semplificata, anche con il ricorso a
rappresentazioni grafiche, al fine di
assicurare la piena accessibilita’ e
comprensibilita’»;
b) all’articolo 29, dopo il comma 1 e’
inserito il seguente:
«1-bis. Le pubbliche amministrazioni
pubblicano e rendono accessibili, anche
attraverso il ricorso ad un portale
unico, i dati relativi alle entrate e
alla spesa di cui ai propri bilanci
preventivi e consuntivi in formato
tabellare aperto che ne consenta
l’esportazione, il trattamento e il
riutilizzo, ai sensi dell’articolo 7,
secondo uno schema tipo e modalita’
definiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri da adottare
sentita la Conferenza unificata»;
c) all’articolo 33, il comma 1 e’
sostituito dal seguente:
«1. Le pubbliche amministrazioni
pubblicano, con cadenza annuale, un
indicatore dei propri tempi medi di
pagamento relativi agli acquisti di
beni, servizi e forniture, denominato
“indicatore annuale di tempestivita’ dei
pagamenti”. A decorrere dall’anno 2015,
con cadenza trimestrale, le pubbliche
amministrazioni pubblicano un
indicatore, avente il medesimo oggetto,
denominato “indicatore trimestrale di
tempestivita’ dei pagamenti”. Gli
indicatori di cui al presente comma sono
elaborati e pubblicati, anche attraverso
il ricorso a un portale unico, secondo
uno schema tipo e modalita’ definiti con
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri da adottare sentita la
Conferenza unificata».
2. (Soppresso).
3. All’articolo 14 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, dopo il comma 6,
e’ aggiunto il seguente: «6-bis I dati
SIOPE delle amministrazioni pubbliche
gestiti dalla Banca d’Italia sono di
tipo aperto e liberamente accessibili
secondo modalita’ definite con decreto
del Ministero dell’economia e delle
finanze nel rispetto del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.» 3-bis.
In sede di prima applicazione, i decreti
di cui al comma 1, lettere b) e c), e al
comma 3, sono adottati entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente
decreto.
4. A decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, le
pubbliche amministrazioni di cui
all’articolo 11, comma 1, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
riducono la spesa per acquisti di beni e
servizi, in ogni settore, per un
ammontare complessivo pari a 2.100
milioni di euro per il 2014 in ragione
di:
a) 700 milioni di euro da parte delle
regioni e delle province autonome di
Trento e Bolzano;
b) 700 milioni di euro, di cui 340
milioni di euro da parte delle province
e citta’ metropolitane e 360 milioni di
euro da parte dei comuni;
c) 700 milioni di euro, comprensivi
della riduzione di cui al comma 11, da
parte delle pubbliche amministrazioni di
cui all’articolo 11, comma 1, del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33. Le stesse riduzioni si applicano, in
ragione d’anno, a decorrere dal 2015.
Per le amministrazioni di cui alla
lettera c) si provvede secondo i criteri
e nelle misure di cui all’articolo 50.
5. Gli obiettivi di riduzione di spesa
per ciascuna delle amministrazioni di
cui al comma 4, lettera c), sono
determinati con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri da emanarsi
entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto in modo da
determinare minori riduzioni per gli
enti che acquistano ai prezzi piu’
prossimi a quelli di riferimento ove
esistenti; registrano minori tempi di
pagamento dei fornitori; fanno piu’
ampio ricorso agli strumenti di acquisto
messi a disposizione da centrali di
committenza. In caso di mancata adozione
del decreto nel termine dei 30 giorni, o
di sua inefficacia, si applicano le
disposizioni dell’articolo 50. In
pendenza del predetto termine le risorse
finanziarie corrispondenti agli importi
indicati al comma 4, lettera c), sono
rese indisponibili.
6. La determinazione degli obiettivi di
riduzione di spesa per le regioni e le
province autonome e’ effettuata con le
modalita’ di cui all’articolo 46.
7. La determinazione degli obiettivi di
spesa per le province, i comuni e le
citta’ metropolitane e’ effettuata con
le modalita’ di cui all’articolo 47.
8. Fermo restando quanto previsto dal
comma 10 del presente articolo e dai
commi 5 e 12 dell’articolo 47, le
pubbliche amministrazioni di cui
all’articolo 11, comma 1, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, per
realizzare l’obiettivo loro assegnato ai
sensi dei commi da 4 a 7, sono:
a) autorizzate, a decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente
decreto e nella salvaguardia di quanto
previsto dagli articoli 82, comma 3-bis,
e 86, comma 3-bis, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a
ridurre gli importi dei contratti in
essere nonche’ di quelli relativi a
procedure di affidamento per cui sia
gia’ intervenuta l’aggiudicazione, anche
provvisoria, aventi ad oggetto acquisto
o fornitura di beni e servizi, nella
misura del 5 per cento, per tutta la
durata residua dei contratti medesimi.
Le parti hanno facolta’ di rinegoziare
il contenuto dei contratti, in funzione
della suddetta riduzione. E’ fatta salva
la facolta’ del prestatore dei beni e
dei servizi di recedere dal contratto
entro 30 giorni dalla comunicazione
della manifestazione di volonta’ di
operare la riduzione senza alcuna
penalita’ da recesso verso
l’amministrazione. Il recesso e’
comunicato all’Amministrazione e ha
effetto decorsi trenta giorni dal
ricevimento della relativa comunicazione
da parte di quest’ultima. In caso di
recesso, le pubbliche amministrazioni di
cui all’articolo 11, comma 1, del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33, nelle more dell’espletamento delle
procedure per nuovi affidamenti,
possono, al fine di assicurare comunque
la disponibilita’ di beni e servizi
necessari alla loro attivita’, stipulare
nuovi contratti accedendo a
convenzioni-quadro di Consip S.p.A., a
quelle di centrali di committenza
regionale o tramite affidamento diretto
nel rispetto della disciplina europea e
nazionale sui contratti pubblici;
b) (Soppressa).
9. (Soppresso).
10. Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano possono adottare
misure alternative di contenimento della
spesa corrente al fine di conseguire
risparmi comunque non inferiori a quelli
derivanti dall’applicazione del comma
4.
10-bis. Ai fini della necessaria
prevenzione degli incendi, del dissesto
idrogeologico e del diffondersi di
discariche abusive, i cantieri comunali
per l’occupazione e i cantieri verdi, di
cui alla vigente normativa in materia di
lavoro e difesa dell’ambiente della
regione Sardegna, che costituiscono a
tutti gli effetti progetti speciali di
prevenzione danni in attuazione di
competenze e di politiche regionali,
hanno carattere temporaneo e pertanto le
assunzioni di progetto in essi previste,
per il prossimo triennio, non
costituiscono presupposto per
l’applicazione dei limiti di cui
all’articolo 9, comma 28, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni. La
disposizione di cui al presente comma
non deve comportare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica e alla sua
attuazione si provvede nell’ambito delle
risorse assegnate per la realizzazione
dei predetti cantieri dal bilancio
regionale.
11. I programmi di spesa relativi agli
investimenti pluriennali per la difesa
nazionale sono rideterminati in maniera
tale da conseguire una riduzione degli
stanziamenti di bilancio in misura non
inferiore a 400 milioni di euro per
l’anno 2014 che concorrono alla
determinazione della riduzione di cui al
comma 4, lettera c), per il medesimo
anno. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, da adottare
entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto,
su proposta del Ministro della difesa,
sentito il Ministro dello sviluppo
economico, e previa verifica del
Ministero dell’economia e delle finanze,
le autorizzazioni di spesa iscritte
sugli stati di previsione dei Ministeri
interessati sono rideterminate in
maniera tale da assicurare una riduzione
in termini di indebitamento netto delle
pubbliche amministrazioni per gli
importi di cui al primo periodo. Nelle
more dell’adozione del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di
cui al secondo periodo sono rese
indisponibili le risorse, negli importi
indicati al primo periodo, iscritte
nello stato di previsione del Ministero
della difesa relative ai programmi di
cui all’articolo 536 del codice
dell’ordinamento militare, di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66.
Art. 9
Acquisizione di beni e servizi
attraverso soggetti aggregatori e prezzi
di riferimento
1.
Nell’ambito dell’Anagrafe unica delle
stazioni appaltanti di cui all’articolo
33-ter del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, operante presso
l’Autorita’ per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, e’ istituito, senza maggiori
oneri a carico della finanza pubblica,
l’elenco dei soggetti aggregatori di cui
fanno parte Consip S.p.A. e una centrale
di committenza per ciascuna regione,
qualora costituita ai sensi
dell’articolo 1, comma 455, della legge
27 dicembre 2006, n. 296.
2. I soggetti diversi da quelli di cui
al comma 1 che svolgono attivita’ di
centrale di committenza ai sensi
dell’articolo 33 del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163 richiedono
all’Autorita’ l’iscrizione all’elenco
dei soggetti aggregatori. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei
Ministri di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, da
emanarsi entro 60 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto,
previa intesa con la Conferenza
unificata sono definiti i requisiti per
l’iscrizione tra cui il carattere di
stabilita’ dell’attivita’ di
centralizzazione, nonche’ i valori di
spesa ritenuti significativi per le
acquisizioni di beni e di servizi con
riferimento ad ambiti, anche
territoriali, da ritenersi ottimali ai
fini dell’aggregazione e della
centralizzazione della domanda. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, da
emanarsi entro 90 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto,
previa intesa con la Conferenza
unificata, e’ istituito il Tavolo
tecnico dei soggetti aggregatori,
coordinato dal Ministero dell’economia e
delle finanze, e ne sono stabiliti i
compiti, le attivita’ e le modalita’
operative.
3. Fermo restando quanto previsto
all’articolo 1, commi 449, 450 e 455,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
all’articolo 2, comma 574, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, all’articolo
1, comma 7, all’articolo 4, comma
3-quater e all’articolo 15, comma 13,
lettera d) del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle
finanze, da adottarsi, d’intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sentita
l’Autorita’ per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, entro il 31 dicembre di ogni
anno, sulla base di analisi del Tavolo
dei soggetti aggregatori e in ragione
delle risorse messe a disposizione ai
sensi del comma 9, sono individuate le
categorie di beni e di servizi nonche’
le soglie al superamento delle quali le
amministrazioni statali centrali e
periferiche, ad esclusione degli
istituti e scuole di ogni ordine e
grado, delle istituzioni educative e
delle istituzioni universitarie, nonche’
le regioni, gli enti regionali, nonche’
loro consorzi e associazioni, e gli enti
del servizio sanitario nazionale
ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri
soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e
2 per lo svolgimento delle relative
procedure. Per le categorie di beni e
servizi individuate dal decreto di cui
al periodo precedente, l’Autorita’ per
la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture non rilascia
il codice identificativo gara (CIG) alle
stazioni appaltanti che, in violazione
degli adempimenti previsti dal presente
comma, non ricorrano a Consip S.p.A. o
ad altro soggetto aggregatore. Con il
decreto di cui al presente comma sono,
altresi’, individuate le relative
modalita’ di attuazione. E’ comunque
fatta salva la possibilita’ di
acquisire, mediante procedura di
evidenza pubblica, beni e servizi,
qualora i relativi prezzi siano
inferiori a quelli emersi dalle gare
Consip e dei soggetti aggregatori.
4. Il comma 3-bis dell’articolo 33 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163 e’ sostituito dal seguente:
«3-bis. I Comuni non capoluogo di
provincia procedono all’acquisizione di
lavori, beni e servizi nell’ambito delle
unioni dei comuni di cui all’articolo 32
del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, ove esistenti, ovvero
costituendo un apposito accordo
consortile tra i comuni medesimi e
avvalendosi dei competenti uffici anche
delle province, ovvero ricorrendo ad un
soggetto aggregatore o alle province, ai
sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.
In alternativa, gli stessi Comuni
possono acquisire beni e servizi
attraverso gli strumenti elettronici di
acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da
altro soggetto aggregatore di
riferimento. L’Autorita’ per la
vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture non rilascia
il codice identificativo gara (CIG) ai
comuni non capoluogo di provincia che
procedano all’acquisizione di lavori,
beni e servizi in violazione degli
adempimenti previsti dal presente
comma.
4-bis. Al comma 1, lettera n),
dell’articolo 83 del codice di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, dopo le parole: «la sicurezza di
approvvigionamento» sono aggiunte le
seguenti: «e l’origine produttiva».
5. Ai fini del perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica attraverso
la razionalizzazione della spesa per
l’acquisto di beni e di servizi, le
regioni costituiscono ovvero designano,
entro il 31 dicembre 2014, ove non
esistente, un soggetto aggregatore
secondo quanto previsto al comma 1. In
ogni caso il numero complessivo dei
soggetti aggregatori presenti sul
territorio nazionale non puo’ essere
superiore a 35.
6. In alternativa all’obbligo di cui al
comma 5 e ferma restando la facolta’ per
le regioni di costituire centrali di
committenza anche unitamente ad altre
regioni secondo quanto previsto
all’articolo 1, comma 455, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, le regioni
possono stipulare con il Ministero
dell’economia e delle finanze apposite
convenzioni per la disciplina dei
relativi rapporti sulla cui base Consip
S.p.A. svolge attivita’ di centrale di
committenza per gli enti del territorio
regionale, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 1, comma 455, della legge
27 dicembre 2006, n. 296.
7. Fermo restando quanto disposto dagli
articoli 11 e 17, comma 1, lettera a),
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n 111, nelle more
del perfezionamento delle attivita’
concernenti la determinazione annuale
dei costi standardizzati per tipo di
servizio e fornitura da parte
dell’Osservatorio presso l’Autorita’ per
la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture di cui
all’articolo 7 del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, e anche al fine
di potenziare le attivita’ delle
centrali di committenza, la predetta
Autorita’, a partire dal 1º ottobre
2014, attraverso la banca dati nazionale
dei contratti pubblici di cui
all’articolo 62-bis del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
fornisce, tenendo anche conto della
dinamica dei prezzi dei diversi beni e
servizi, alle amministrazioni pubbliche
un’elaborazione dei prezzi di
riferimento alle condizioni di maggiore
efficienza di beni e di servizi, tra
quelli di maggiore impatto in termini di
costo a carico della pubblica
amministrazione, nonche’ pubblica sul
proprio sito web i prezzi unitari
corrisposti dalle pubbliche
amministrazioni per gli acquisti di tali
beni e servizi. I prezzi di riferimento
pubblicati dall’Autorita’ e dalla stessa
aggiornati entro il 1º ottobre di ogni
anno, sono utilizzati per la
programmazione dell’attivita’
contrattuale della pubblica
amministrazione e costituiscono prezzo
massimo di aggiudicazione, anche per le
procedure di gara aggiudicate
all’offerta piu’ vantaggiosa, in tutti i
casi in cui non e’ presente una
convenzione stipulata ai sensi
dell’articolo 26, comma 1, della legge
23 dicembre 1999, n. 488, in ambito
nazionale ovvero nell’ambito
territoriale di riferimento. I contratti
stipulati in violazione di tale prezzo
massimo sono nulli.
8. In fase di prima applicazione, la
determinazione dei prezzi di riferimento
e’ effettuata sulla base dei dati
rilevati dalle stazioni appaltanti che
hanno effettuato i maggiori volumi di
acquisto, come risultanti dalla banca
dati nazionale dei contratti pubblici.
8-bis. Nell’ottica della semplificazione
e dell’efficientamento dell’attuazione
dei programmi di sviluppo cofinanziati
con fondi dell’Unione europea, il
Ministero dell’economia e delle finanze
si avvale di Consip S.p.A. nella sua
qualita’ di centrale di committenza ai
sensi dell’articolo 3, comma 34, del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, sulla base di convenzione
disciplinante i relativi rapporti per lo
svolgimento di procedure di gara
finalizzate all’acquisizione, da parte
delle autorita’ di gestione,
certificazione e audit istituite presso
le singole amministrazioni titolari dei
programmi di sviluppo cofinanziati con
fondi dell’Unione europea, di beni e di
servizi strumentali all’esercizio delle
relative funzioni.
9. Al fine di garantire la realizzazione
degli interventi di razionalizzazione
della spesa mediante aggregazione degli
acquisti di beni e di servizi, di cui al
comma 3, e’ istituito, nello stato di
previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze, il Fondo per
l’aggregazione degli acquisti di beni e
di servizi destinato al finanziamento
delle attivita’ svolte dai soggetti
aggregatori di cui ai commi 1 e 2, con
la dotazione di 10 milioni di euro per
l’anno 2015 e di 20 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2016. Con
decreto del Ministero dell’economia e
delle finanze sono stabiliti i criteri
di ripartizione delle risorse del Fondo
di cui al precedente periodo.
10. Le entrate derivanti dal
riversamento al bilancio dello Stato
degli avanzi di gestione di cui
all’articolo 1, comma 358, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, conseguiti
negli anni 2012 e 2013, sono utilizzate,
per l’anno 2014, nel limite di 5 milioni
di euro, oltre che per il potenziamento
delle strutture dell’amministrazione
finanziaria, per il finanziamento delle
attivita’ svolte da Consip S.p.a.
nell’ambito del Programma di
razionalizzazione degli acquisti delle
Pubbliche amministrazioni ai sensi
dell’articolo 4, comma 3-ter, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135. A tal fine,
le somme versate in uno specifico
capitolo di entrata sono riassegnate,
con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze anche ad apposito capitolo
dello stato di previsione della spesa
del Ministero dell’economia e delle
finanze - Dipartimento
dell’Amministrazione Generale, del
personale e dei servizi.
Art. 10
Attivita’ di vigilanza
1. I
compiti di vigilanza sulle attivita’
finalizzate all’acquisizione di beni e
servizi sono attribuiti all’Autorita’
per la vigilanza sui contratti pubblici
di lavori servizi e forniture, che li
esercita secondo quanto previsto dal
decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163.
2. Per le finalita’ di cui al comma 1,
l’Autorita’:
a) puo’ avvalersi del supporto della
Guardia di finanza, della Ragioneria
Generale dello Stato, delle
amministrazioni pubbliche, degli enti
pubblici e degli organismi di diritto
pubblico, sulla base di apposite
convenzioni che possono prevedere
meccanismi per la copertura dei costi
per lo svolgimento delle attivita’ di
supporto;
b) riceve dalle amministrazioni
pubbliche i dati e i documenti di cui al
comma 4, lettere a) e b);
c) trasmette alle strutture, agli uffici
e agli organi preposti alle funzioni di
controllo delle amministrazioni
pubbliche dati e circostanze ritenuti
rilevanti ai fini dell’esercizio delle
predette funzioni.
3. Il Ministro dell’economia e delle
finanze individua, con proprio decreto,
da emanarsi entro il 30 giugno 2014, le
prestazioni principali in relazione alle
caratteristiche essenziali dei beni e
servizi oggetto delle convenzioni
stipulate da Consip S.p.A. ai sensi
dell’articolo 26 della legge 23 dicembre
1999, n. 488 cui e’ stato possibile
ricorrere tra il 1º gennaio 2013 e la
data di entrata in vigore del presente
decreto. Entro 10 giorni dall’emanazione
del decreto di cui al periodo precedente
il Ministero pubblica sul proprio sito
internet i prezzi relativi alle
prestazioni individuate.
4. Entro il 30 settembre 2014, le
amministrazioni aggiudicatrici di cui
all’articolo 3, comma 25, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163
trasmettono all’ Osservatorio centrale
di lavori, servizi e forniture
dell’Autorita’:
a) i dati dei contratti non conclusi
attraverso centrali di committenza di
importo pari o superiore alla soglia di
rilevanza comunitaria aventi ad oggetto
una o piu’ delle prestazioni individuate
dal decreto di cui al comma 3 del
presente articolo, in essere alla data
del 30 settembre 2014;
b) i dati dei contratti aventi ad
oggetto beni o servizi di importo pari o
superiore alla soglia di rilevanza
comunitaria e relativa determina a
contrarre, in essere alla data del 30
settembre 2014, stipulati a seguito di
procedura negoziata ai sensi degli
articoli 56 o 57 del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, ovvero a seguito
di procedura aperta o ristretta di cui
all’articolo 55 del medesimo decreto
legislativo n. 163 del 2006 in cui sia
stata presentata una sola offerta
valida.
5. Con deliberazione dell’Autorita’ sono
stabilite le modalita’ di attuazione del
comma 4 e individuati, in particolare, i
dati oggetto della trasmissione.
Art. 11
Riduzione dei costi di riscossione
fiscale
1.
L’Agenzia delle entrate provvede alla
revisione delle condizioni, incluse
quelle di remunerazione delle
riscossioni dei versamenti unitari di
cui all’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241
effettuate da parte delle banche e degli
altri operatori, del servizio di
accoglimento delle deleghe di pagamento,
in modo da assicurare una riduzione di
spesa pari, per l’anno 2014, al 30 per
cento e, per ciascun anno successivo, al
40 per cento di quella sostenuta nel
2013; conseguentemente i trasferimenti
alla predetta Agenzia sono ridotti di 75
milioni di euro per l’anno 2014 e di 100
milioni di euro a decorrere dall’anno
2015.
2. A decorrere dal 1º ottobre 2014,
fermi restando i limiti gia’ previsti da
altre disposizioni vigenti in materia, i
versamenti di cui all’articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, sono eseguiti:
a) esclusivamente mediante i servizi
telematici messi a disposizione
dall’Agenzia delle entrate, nel caso in
cui, per effetto delle compensazioni
effettuate, il saldo finale sia di
importo pari a zero;
b) esclusivamente mediante i servizi
telematici messi a disposizione
dall’Agenzia delle entrate e dagli
intermediari della riscossione
convenzionati con la stessa, nel caso in
cui siano effettuate delle compensazioni
e il saldo finale sia di importo
positivo;
c) esclusivamente mediante i servizi
telematici messi a disposizione
dall’Agenzia delle entrate e dagli
intermediari della riscossione
convenzionati con la stessa, nel caso in
cui il saldo finale sia di importo
superiore a mille euro.
3. (Soppresso).
Art.
11-bis
Norme in materia di rateazione
1. I
contribuenti decaduti dal beneficio
della rateazione previsto dall’articolo
19 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
possono richiedere la concessione di un
nuovo piano di rateazione, fino a un
massimo di settantadue rate mensili, a
condizione che:
a) la decadenza sia intervenuta entro e
non oltre il 22 giugno 2013;
b) la richiesta sia presentata entro e
non oltre il 31 luglio 2014.
2. Il piano di rateazione concesso ai
sensi del comma 1 non e’ prorogabile e
il debitore decade dallo stesso in caso
di mancato pagamento di due rate anche
non consecutive.
3. Il comma 13-ter dell’articolo 10 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, e’
abrogato.
Art. 12
Remunerazione conti di tesoreria e
provvigioni di collocamento dei titoli
1. Il
Ministro dell’economia e delle finanze,
entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto,
adegua l’articolo 6 del proprio decreto
5 dicembre 2003, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2003,
al fine di allineare la rilevazione dei
tassi di interesse corrisposti sulle
giacenze dei conti correnti fruttiferi
di tesoreria al momento della loro
effettiva maturazione.
2. Il Ministero dell’economia e delle
finanze, nell’ambito delle prerogative
previste dall’articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre
2003, n. 398, modula le provvigioni per
il servizio del collocamento in asta in
considerazione dell’andamento del
mercato, con particolare riguardo al
livello dei tassi e alla tutela del
risparmio.
Art.
12-bis
Canoni delle concessioni demaniali
marittime
1. I
canoni delle concessioni demaniali
marittime, ai sensi dell’articolo 03,
comma 1, lettera b), del decreto-legge 5
ottobre 1993, n. 400, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre
1993, n. 494, e successive
modificazioni, dovuti a partire
dall’anno 2014, sono versati entro la
data del 15 settembre di ciascun anno.
Gli enti gestori intensificano i
controlli volti a verificare
l’adempimento da parte dei concessionari
dell’obbligo di versamento nei termini
previsti dei canoni di cui al presente
comma.
2. All’articolo 1, comma 732, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, le
parole: «15 maggio 2014» sono sostituite
dalle seguenti: «15 ottobre 2014».
Capo II - AMMINISTRAZIONE SOBRIA
Art. 13
Limite al trattamento economico del
personale pubblico e delle societa’
partecipate
1. A
decorrere dal 1 maggio 2014 il limite
massimo retributivo riferito al primo
presidente della Corte di cassazione
previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e
successive modificazioni e integrazioni,
e’ fissato in euro 240.000 annui al
lordo dei contributi previdenziali ed
assistenziali e degli oneri fiscali a
carico del dipendente. A decorrere dalla
predetta data i riferimenti al limite
retributivo di cui ai predetti articoli
23-bis e 23-ter contenuti in
disposizioni legislative e regolamentari
vigenti alla data di entrata in vigore
del presente decreto, si intendono
sostituiti dal predetto importo. Sono in
ogni caso fatti salvi gli eventuali
limiti retributivi in vigore al 30
aprile 2014 determinati per effetto di
apposite disposizioni legislative,
regolamentari e statutarie, qualora
inferiori al limite fissato dal presente
articolo.
2. All’articolo 1 della legge 27
dicembre 2013, n. 147 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 471, dopo le parole
«autorita’ amministrative indipendenti»
sono inserite le seguenti: «, con gli
enti pubblici economici»;
b) al comma 472, dopo le parole
«direzione e controllo» sono inserite le
seguenti: «delle autorita’
amministrative indipendenti e»;
c) al comma 473, le parole «fatti salvi
i compensi percepiti per prestazioni
occasionali» sono sostituite dalle
seguenti «ovvero di societa’ partecipate
in via diretta o indiretta dalle
predette amministrazioni»;
3. Le regioni provvedono ad adeguare i
propri ordinamenti al nuovo limite
retributivo di cui al comma 1, ai sensi
dell’articolo 1, comma 475, della legge
27 dicembre 2013, n. 147, nel termine
ivi previsto.
4. Ai fini dei trattamenti
previdenziali, le riduzioni dei
trattamenti retributivi conseguenti
all’applicazione delle disposizioni di
cui al presente articolo operano con
riferimento alle anzianita’ contributive
maturate a decorrere dal 1º maggio
2014.
5. La Banca d’Italia, nella sua
autonomia organizzativa e finanziaria,
adegua il proprio ordinamento ai
principi di cui al presente articolo.
5-bis. Le amministrazioni pubbliche
inserite nel conto economico consolidato
individuate ai sensi dell’articolo 1,
comma 3, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, pubblicano nel proprio sito
internet i dati completi relativi ai
compensi percepiti da ciascun componente
del consiglio di amministrazione in
qualita’ di componente di organi di
societa’ ovvero di fondi controllati o
partecipati dalle amministrazioni
stesse.
Art. 14
Controllo della spesa per incarichi di
consulenza, studio e ricerca e per i
contratti di collaborazione coordinata e
continuativa
1. Ad
eccezione delle Universita’, degli
istituti di formazione, degli enti di
ricerca e degli enti del servizio
sanitario nazionale, fermi restando i
limiti derivanti dalle vigenti
disposizioni e in particolare le
disposizioni di cui all’articolo 6,
comma 7, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla legge 30
luglio 2010, n. 122 e all’articolo 1,
comma 5, del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2013, n. 125, le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico
consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate
dall’Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma
2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
a decorrere dall’anno 2014, non possono
conferire incarichi di consulenza,
studio e ricerca quando la spesa
complessiva sostenuta nell’anno per tali
incarichi e’ superiore rispetto alla
spesa per il personale
dell’amministrazione che conferisce
l’incarico, come risultante dal conto
annuale del 2012, al 4,2 % per le
amministrazioni con spesa di personale
pari o inferiore a 5 milioni di euro, e
all’1,4 % per le amministrazioni con
spesa di personale superiore a 5 milioni
di euro.
2. Ferme restando le disposizioni di cui
ai commi da 6 a 6-quater dell’articolo 7
del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e i limiti previsti
dall’articolo 9, comma 28, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78
convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122 e
successive modificazioni, le
amministrazioni pubbliche inserite nel
conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come
individuate dall’Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) ai sensi
dell’articolo 1, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, con esclusione
delle Universita’, degli istituti di
formazione, degli enti di ricerca e
degli enti del servizio sanitario
nazionale, a decorrere dall’anno 2014,
non possono stipulare contratti di
collaborazione coordinata e continuativa
quando la spesa complessiva per tali
contratti e’ superiore rispetto alla
spesa del personale dell’amministrazione
che conferisce l’incarico come
risultante dal conto annuale del 2012,
al 4,5 % per le amministrazioni con
spesa di personale pari o inferiore a 5
milioni di euro, e all’1,1 % per le
amministrazioni con spesa di personale
superiore a 5 milioni di euro.
3. Per le amministrazioni non tenute
alla redazione del conto annuale
nell’anno 2012, ai fini
dell’applicazione delle disposizioni di
cui ai commi 1 e 2, si fa riferimento ai
valori risultanti dal bilancio
consuntivo 2012.
4. Gli incarichi e i contratti in corso
possono essere rinegoziati entro 30
giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente
decreto, ai fini di assicurare il
rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e
2.
4-bis. All’articolo 118, comma 14, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, al primo
periodo sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, anche mediante
proroghe dei relativi contratti di
lavoro, anche in deroga ai limiti
quantitativi previsti dall’articolo 1,
comma 1, del decreto legislativo 6
settembre 2001, n. 368».
4-ter. Alle regioni e alle province
autonome di Trento e di Bolzano, alle
province e alle citta’ metropolitane e
ai comuni, e’ comunque concessa, in
coerenza e secondo le modalita’ previste
al comma 10 dell’articolo 8 e ai commi 5
e 12 dell’articolo 47, la facolta’ di
rimodulare o adottare misure alternative
di contenimento della spesa corrente, al
fine di conseguire risparmi comunque non
inferiori a quelli derivanti
dall’applicazione dei commi 1 e 2 del
presente articolo.
Art. 15
Spesa per autovetture
1. Il
comma 2 dell’articolo 5 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95
convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, e’
sostituito dal seguente:
«2. A decorrere dal 1º maggio 2014, le
amministrazioni pubbliche inserite nel
conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come
individuate dall’Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) ai sensi
dell’articolo 1, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, nonche’ le
autorita’ indipendenti, ivi inclusa la
Commissione nazionale per le societa’ e
la borsa (Consob), non possono
effettuare spese di ammontare superiore
al 30 per cento della spesa sostenuta
nell’anno 2011 per l’acquisto, la
manutenzione, il noleggio e l’esercizio
di autovetture, nonche’ per l’acquisto
di buoni taxi. Tale limite puo’ essere
derogato, per il solo anno 2014,
esclusivamente per effetto di contratti
pluriennali gia’ in essere. Tale limite
non si applica alle autovetture
utilizzate dall’Ispettorato centrale
della tutela della qualita’ e
repressione frodi dei prodotti
agroalimentari del Ministero delle
politiche agricole alimentari e
forestali, dal Corpo nazionale dei
vigili del fuoco o per i servizi
istituzionali di tutela dell’ordine e
della sicurezza pubblica, per i servizi
sociali e sanitari svolti per garantire
i livelli essenziali di assistenza,
ovvero per i servizi istituzionali
svolti nell’area tecnico-operativa della
difesa e per i servizi di vigilanza e
intervento sulla rete stradale gestita
da ANAS S.p.a. e sulla rete delle strade
provinciali e comunali, nonche’ per i
servizi istituzionali delle
rappresentanze diplomatiche e degli
uffici consolari svolti all’estero. I
contratti di locazione o noleggio in
corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto possono essere ceduti,
anche senza l’assenso del contraente
privato, alle Forze di polizia, con il
trasferimento delle relative risorse
finanziarie sino alla scadenza del
contratto.».
2. Fermo restando quanto disposto
dall’articolo 5, comma 2, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, come
sostituito dal comma 1 del presente
articolo, e dall’articolo 1, commi da 1
a 4-bis, del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2013, n. 125, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri su proposta
del Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle
finanze, e’ indicato il numero massimo,
non superiore a cinque, per le auto di
servizio ad uso esclusivo, nonche’ per
quelle ad uso non esclusivo, di cui puo’
disporre ciascuna amministrazione
centrale dello Stato. Decorsi trenta
giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente
decreto, ove il predetto decreto non
risulti adottato, opera in ogni caso il
limite sopraindicato.
2-bis. La regione Lombardia puo’
derogare per ciascuno degli anni 2014 e
2015 ai limiti di spesa stabiliti dal
comma 8 dell’articolo 6 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia
di comunicazione e promozione per le
sole voci inerenti al grande evento EXPO
2015. La regione Lombardia rimodula e
adotta misure alternative di
contenimento della spesa corrente al
fine di compensare il maggior esborso
per le finalita’ di cui al periodo
precedente, garantendo comunque i
complessivi obiettivi di riduzione dei
costi, cosi’ come stabilito dal medesimo
articolo 6 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78.
Art. 16
Riorganizzazione dei Ministeri e
interventi in agricoltura
1. I
Ministeri e la Presidenza del Consiglio
dei ministri sono tenuti ad assicurare
un obiettivo di risparmio di spesa
complessivo pari a 240 milioni di euro
per l’anno 2014. Gli importi sono
determinati secondo le modalita’ di cui
all’articolo 1, comma 428, della legge
27 dicembre 2013, n. 147, come
modificato dall’articolo 2, comma 1,
lettera c), del decreto-legge 28 gennaio
2014, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo
2014, n. 50.
2. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri da emanare entro
15 giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del
presente decreto, sentiti i Ministri
competenti, previa verifica da parte del
Ministro dell’economia e delle finanze
degli effetti finanziari sui saldi di
finanza pubblica, sono individuate le
voci di spesa da ridurre per la
realizzazione dell’obiettivo di
risparmio di spesa disposto dal comma
1.
3. Nelle more dell’adozione del decreto
di cui al comma 2, il Ministro
dell’economia e delle finanze e’
autorizzato ad accantonare e rendere
indisponibili le somme corrispondenti
agli importi di cui al comma 1.
4. Al solo fine di realizzare interventi
di riordino diretti ad assicurare
ulteriori riduzioni della spesa, a
decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del
presente decreto e fino al 15 luglio
2014, i regolamenti di organizzazione
dei Ministeri, ivi inclusi quelli degli
uffici di diretta collaborazione,
possono essere adottati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro competente, di
concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione e
con il Ministro dell’economia e delle
finanze, previa delibera del Consiglio
dei ministri. I decreti previsti dal
presente comma sono soggetti al
controllo preventivo di legittimita’
della Corte dei conti ai sensi
dell’articolo 3, commi da 1 a 3, della
legge 14 gennaio 1994, n. 20. Sugli
stessi decreti il Presidente del
Consiglio dei ministri ha facolta’ di
richiedere il parere del Consiglio di
Stato. A decorrere dalla data di
efficacia di ciascuno dei predetti
decreti cessa di avere vigore, per il
Ministero interessato, il regolamento di
organizzazione vigente. Il termine di
cui al primo periodo si intende
rispettato se entro la medesima data
sono trasmessi al Ministro per la
pubblica amministrazione e la
semplificazione e al Ministero
dell’economia e delle finanze gli schemi
di decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri.
5. L’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 13, comma 3-quater, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133 e’ ridotta
di euro 28.354.930 per l’anno 2014; le
somme iscritte nel conto dei residui per
l’anno 2014 sul fondo per gli interventi
di cui alla medesima autorizzazione di
spesa, sono versate per l’importo di
29.126.428 euro all’entrata del bilancio
dello Stato per l’anno stesso.
6. Nelle more di un’organica revisione
della disciplina degli uffici di diretta
collaborazione di cui all’articolo 14,
comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, per l’anno 2014, con
riferimento alla quota corrispondente al
periodo maggio-dicembre, gli
stanziamenti degli stati di previsione
dei Ministeri e del bilancio autonomo
della Presidenza del Consiglio dei
Ministri concernenti le spese per
l’indennita’ di diretta collaborazione
spettante agli addetti in servizio
presso gli Uffici di diretta
collaborazione dei Ministri, con
esclusione della spesa riferita ai
destinatari della riduzione del 10 per
cento prevista dall’articolo 9, comma 2,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, sono
ridotti del 20 per cento. 6-bis. Le
prestazioni, comprese le eventuali
ritenute, di cui all’articolo 43, comma
4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
erogate a favore del personale
amministrato attraverso i servizi
stipendiali del sistema «NoiPA» del
Ministero dell’economia e delle finanze,
sono fornite esclusivamente in modalita’
centralizzata attraverso lo stesso
sistema «NoiPA». Fermo restando quanto
previsto dal regolamento di cui al
decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze 30 luglio 2013, n. 123, i
contributi derivanti da dette
prestazioni sono versati all’entrata del
bilancio dello Stato, per essere
riassegnati ai pertinenti capitoli dello
stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze e
destinati, in misura pari alle maggiori
entrate acquisite rispetto a quelle
introitate ai sensi del citato comma 4,
e al netto della percentuale indicata
nel medesimo comma, alla gestione dei
servizi stipendiali erogati dal
Ministero.
7. L’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 46-bis del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, e’ incrementata di 4,8
milioni di euro per l’anno 2014.
8. Ad integrazione di quanto previsto
dall’articolo 4, comma 53, della legge
12 novembre 2011, n. 183, e successive
modificazioni, e dall’articolo 1, comma
71, della legge 24 dicembre 2012, n.
228, e successive modificazioni e
integrazioni, l’Istituto per lo sviluppo
agroalimentare (ISA) Spa, interamente
partecipato dal Ministero delle
politiche agricole alimentari e
forestali, e’ autorizzato a versare
all’entrata del bilancio dello Stato la
somma di 21,2 milioni di euro entro il
31 luglio 2014.
9. Nell’ambito delle economie
utilizzabili ai sensi dell’articolo
16-bis del decreto-legge 1 luglio 2009,
n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il
Commissario ad acta di cui all’articolo
19, comma 5, del decreto-legge 8
febbraio 1995, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 aprile
1995, n. 104, e’ autorizzato a versare
all’entrata del bilancio dello Stato la
somma di euro 5,5 milioni di euro entro
il 31 luglio 2014.
Art.
16-bis
Norme in materia di personale del
Ministero degli affari esteri
1. A
decorrere dal 1 gennaio 2015, al decreto
del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, sono apportate le
seguenti modificazioni: a) all’articolo
30-bis, comma 4, il terzo periodo e’
soppresso; b) dopo l’articolo 53 e’
inserito il seguente:
«Art. 53-bis. - (Attivita’ per la
promozione dell’Italia). - 1. Gli uffici
all’estero svolgono attivita’ per la
promozione dell’Italia, mirate a
stabilire ed intrattenere relazioni con
le autorita’, il corpo diplomatico e gli
ambienti locali, a sviluppare iniziative
e contatti di natura politica,
economico-commerciale e culturale
nell’interesse del sistema Paese, ad
accedere a fonti di informazione e a
tutelare le collettivita’ italiane
all’estero.
2. Per le attivita’ di cui al comma 1 e’
istituito un fondo nello stato di
previsione del Ministero degli affari
esteri, da ripartire tra gli uffici
all’estero con uno o piu’ decreti del
Ministero degli affari esteri, da
comunicare, anche con evidenze
informatiche, al Ministero dell’economia
e delle finanze, tramite l’Ufficio
centrale del bilancio, nonche’ alla
Corte dei conti.
3. La dotazione del fondo e’ determinata
sulla base degli oneri connessi alle
attivita’ di cui al comma 1, quali il
ricevimento annuale per la festa della
Repubblica, i ricevimenti in onore di
autorita’ del Paese di accreditamento o
di personalita’ in visita ufficiale, il
complesso di manifestazioni o di
iniziative volte a consolidare i
rapporti, anche in base alle
consuetudini del luogo, con gli
esponenti piu’ rilevanti della societa’
locale e con il corpo diplomatico
accreditato nella sede, nonche’ tenendo
conto del trattamento economico per il
personale di servizio necessario al
funzionamento delle residenze
ufficiali.
4. Le spese per l’attuazione del
presente articolo, se sostenute
direttamente dal capo dell’ufficio
all’estero o, su sua indicazione, da
personale dipendente, sono rimborsate ai
predetti, anche sulla base di costi medi
forfettari determinati per ogni Paese
dal Ministero degli affari esteri su
proposta del capo della rappresentanza
diplomatica competente»; c) all’articolo
185:
1) al comma 2, le parole: «un assegno
per oneri di rappresentanza dello stesso
ammontare di quello previsto per il
titolare dell’ufficio, in sostituzione
di quello di cui eventualmente gia’
goda, nonche’» sono soppresse;
2) al comma 3, le parole: «oltre
all’assegno di rappresentanza calcolato
secondo le disposizioni dei commi 1 e 2
ed» sono soppresse;
3) al comma 5, le parole: «e
dell’assegno per oneri di rappresentanza
stabiliti per il posto assunto in
reggenza» sono soppresse; d)
all’articolo 204, primo comma, le
parole: «ed un assegno per oneri di
rappresentanza determinato secondo i
criteri di cui all’articolo 171-bis»
sono soppresse; e) l’articolo 171-bis,
l’articolo 185, comma 1, e l’articolo
188 sono abrogati.
2. La dotazione del fondo di cui
all’articolo 53-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, introdotto dal comma 1,
lettera b), del presente articolo, e’
fissata in euro 15 milioni per l’anno
2015 e in euro 13 milioni a decorrere
dall’anno 2016. A tale onere si provvede
mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa relativa
alle indennita’ di cui all’articolo 171
del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
3. Il contingente di cui all’articolo
152 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e’
rideterminato in 2.600 unita’ per l’anno
2015, 2.650 unita’ per l’anno 2016 e
2.700 unita’ a decorrere dall’anno 2017,
comprensive dei contingenti di cui
all’articolo 1, comma 1317, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, all’articolo
14, comma 2, della legge 27 dicembre
2007, n. 246, e all’articolo 41-bis,
comma 4, del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134. Al relativo onere,
valutato in euro 2.176.000 per l’anno
2015, euro 3.851.520 per l’anno 2016 ed
euro 6.056.064 a decorrere dall’anno
2017, si provvede mediante riduzione
dell’autorizzazione di spesa relativa
alle indennita’ di cui all’articolo 171
del decreto del Presidente della
Repubblica n. 18 del 1967, con
conseguenti soppressioni di posti di
organico di cui all’articolo 32 del
medesimo decreto del Presidente della
Repubblica n. 18 del 1967.
4. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il
Ministro degli affari esteri provvede al
monitoraggio degli oneri di cui al comma
3 e riferisce in merito al Ministro
dell’economia e delle finanze. Nel caso
si verifichino o siano in procinto di
verificarsi scostamenti rispetto alle
previsioni di cui al comma 3, il
Ministro dell’economia e delle finanze,
sentito il Ministro degli affari esteri,
provvede, con proprio decreto, alla
riduzione, nella misura necessaria alla
copertura finanziaria del maggior onere
risultante dall’attivita’ di
monitoraggio, delle dotazioni
finanziarie di parte corrente di cui
all’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 171 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 18 del
1967. Il Ministro dell’economia e delle
finanze riferisce senza ritardo alle
Camere con apposita relazione in merito
alle cause degli scostamenti e
all’adozione delle misure di cui al
secondo periodo.
5. Il Ministro dell’economia e delle
finanze e’ autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
Art. 17
Concorso degli organi costituzionali e
di rilevanza costituzionale alla
riduzione della spesa pubblica
1. Per
l’anno 2014, gli importi corrispondenti
alle riduzioni di spesa autonomamente
deliberate dalla Presidenza della
Repubblica, dal Senato della Repubblica,
dalla Camera dei deputati e dalla Corte
Costituzionale, secondo le modalita’
previste dai rispettivi ordinamenti,
sono versati, nella misura complessiva
di 50 milioni di euro, all’entrata del
bilancio dello Stato.
2. Per l’anno 2014, gli stanziamenti
iscritti in bilancio per le spese di
funzionamento della Corte dei conti, del
Consiglio di Stato e dei tribunali
amministrativi regionali, del Consiglio
superiore della magistratura e del
Consiglio di giustizia amministrativa
per la Regione siciliana sono ridotti,
complessivamente, di euro 5.305.000.
2-bis. Le riduzioni di spesa di cui ai
commi 1 e 2 sono ripartite tra i vari
soggetti in misura proporzionale al
rispettivo onere a carico della finanza
pubblica per l’anno 2013.
3. Le somme versate dal Consiglio
nazionale dell’economia e del lavoro,
nell’anno 2014, relative all’avanzo di
gestione dell’anno 2012 per l’importo di
euro 4.532.000, restano acquisite
all’entrata del bilancio dello Stato.
Per il medesimo anno 2014, il CNEL
provvede entro il 15 luglio 2014 a
versare all’entrata del bilancio dello
Stato ulteriori risorse finanziarie pari
a 18.249.842 euro, anche al fine di
conseguire, per l’importo di 195.000
euro, risparmi sulla gestione corrente.
Art. 18
Abolizione di agevolazioni postali
1. A decorrere dal 1º giugno 2014, le tariffe postali agevolate di cui agli articoli 17 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, ed all’articolo 12, comma 6-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono soppresse. Il fornitore del servizio postale universale e’ autorizzato ad assumere iniziative commerciali e organizzative idonee a contenere nel limite degli stanziamenti del bilancio dello Stato, allo scopo finalizzati, l’onere relativo alla fruizione entro il 31 maggio 2014 delle predette tariffe postali agevolate.
Art. 19
Riduzione dei costi nei comuni, nelle
province e nelle citta’ metropolitane
01.
All’articolo 1 della legge 7 aprile
2014, n. 56, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 13 e’ abrogato;
b) al comma 14 e’ aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Restano a carico
della provincia gli oneri connessi con
le attivita’ in materia di status degli
amministratori, relativi ai permessi
retribuiti, agli oneri previdenziali,
assistenziali ed assicurativi di cui
agli articoli 80 e 86 del testo unico»;
c) al comma 24 e’ aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Restano a carico
della citta’ metropolitana gli oneri
connessi con le attivita’ in materia di
status degli amministratori, relativi ai
permessi retribuiti, agli oneri
previdenziali, assistenziali ed
assicurativi di cui agli articoli 80 e
86 del testo unico»;
d) al comma 136 e’ aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Ai fini del rispetto
dell’invarianza di spesa, sono esclusi
dal computo degli oneri connessi con le
attivita’ in materia di status degli
amministratori quelli relativi ai
permessi retribuiti, agli oneri
previdenziali, assistenziali ed
assicurativi di cui agli articoli 80 e
86 del testo unico».
1. All’articolo 1 della legge 7 aprile
2014, n. 56, dopo il comma 150 sono
inseriti i seguenti:
«150-bis. In considerazione delle misure
recate dalla presente legge, le Province
e le Citta’ metropolitane assicurano un
contributo alla finanza pubblica pari a
100 milioni di euro per l’anno 2014, a
60 milioni di euro per l’anno 2015 e a
69 milioni di euro a decorrere dall’anno
2016. Con decreto del Ministero
dell’interno di concerto con il
Ministero dell’economia e delle finanze,
sono stabilite le modalita’ di riparto
del contributo di cui al periodo
precedente. 150-ter. Il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di
cui al comma 92, a seguito del
trasferimento delle risorse finanziarie,
umane, strumentali e organizzative
connesse all’esercizio delle funzioni
che devono essere trasferite, ai sensi
dei commi da 85 a 97, tra le Province,
citta’ metropolitane e gli altri enti
territoriali interessati, stabilisce
altresi’ le modalita’ di recupero delle
somme di cui al comma 150-bis.».
1-bis. Al testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 235, comma 1, le parole:
«sono rieleggibili per una sola volta»
sono sostituite dalle seguenti: «i suoi
componenti non possono svolgere
l’incarico per piu’ di due volte nello
stesso ente locale»;
b) all’articolo 235, comma 3, lettera
b), dopo la parola:
«volontarie» sono aggiunte le seguenti:
«da comunicare con preavviso di almeno
quarantacinque giorni e che non sono
soggette ad accettazione da parte
dell’ente»;
c) all’articolo 241, dopo il comma 6 e’
inserito il seguente:
«6-bis. L’importo annuo del rimborso
delle spese di viaggio e per vitto e
alloggio, ove dovuto, ai componenti
dell’organo di revisione non puo’ essere
superiore al 50 per cento del compenso
annuo attribuito ai componenti stessi,
al netto degli oneri fiscali e
contributivi».
Art.
19-bis
Riduzione delle spese per il Consiglio
generale degli italiani all’estero
1. A
decorrere dal primo rinnovo del
Consiglio generale degli italiani
all’estero successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto,
alla legge 6 novembre 1989, n. 368, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 4:
1) al comma 1, le parole:
«novantaquattro», «sessantacinque» e
«ventinove» sono sostituite
rispettivamente dalle seguenti:
«sessantatre», «quarantatre» e «venti»;
2) al comma 2, la parola:
«sessantacinque» e’ soppressa;
3) al comma 5, la parola: «ventinove» e’
soppressa e le parole:
«dieci», «sette» e «nove» sono
sostituite rispettivamente dalle
seguenti: «sette», «quattro» e «sei»;
b) all’articolo 8, comma 1, le parole:
«due volte» sono sostituite dalle
seguenti: «una volta»;
c) all’articolo 8-bis, comma 1, lettera
c), dopo le parole:
«continentali e» le parole: «due volte»
sono soppresse;
d) all’articolo 9:
1) al comma 1, la parola: «ventinove» e’
soppressa e le parole: «due membri
eletti» e «tre membri» sono sostituite
rispettivamente dalle seguenti: «un
membro eletto» e «un membro»;
2) al comma 2, le parole: «sei nomi» e
«quattro nomi» sono sostituite
rispettivamente dalle seguenti: «due
nomi» e «due nomi»;
3) al comma 3, le parole: «due volte»
sono sostituite dalle seguenti: «una
volta»;
e) all’articolo 12, comma 1, terzo
periodo, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «ne’ ai membri di cui
all’articolo 4, comma 5»;
f) all’articolo 15:
1) al comma 1, la parola:
«sessantacinque» e’ soppressa;
2) al comma 3, la parola: «ventinove» e’
soppressa;
g) all’articolo 17, comma 2, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, ripartendo i membri di cui
all’articolo 4, comma 2, tra i Paesi in
cui sono presenti le maggiori
collettivita’ italiane, in proporzione
al numero di cittadini italiani
residenti al 31 dicembre dell’anno
precedente, sulla base dei quozienti
interi e dei piu’ alti resti».
Art. 20
Societa’ partecipate
1. Al
fine del perseguimento di una maggiore
efficienza e del contenimento della
spesa pubblica, le societa’ a totale
partecipazione diretta o indiretta dello
Stato e le societa’ direttamente o
indirettamente controllate dallo Stato
ai sensi dell’articolo 2359, 1º comma,
n. 1), del codice civile, i cui soci di
minoranza sono pubbliche amministrazioni
di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, ed enti pubblici economici, ad
esclusione di quelle emittenti strumenti
finanziari quotati nei mercati
regolamentati, realizzano, nel biennio
2014-2015, una riduzione dei costi
operativi, esclusi gli ammortamenti e le
svalutazioni delle immobilizzazioni
nonche’ gli accantonamenti per rischi,
nella misura non inferiore al 2,5 per
cento nel 2014 ed al 4 per cento nel
2015. Nel calcolo della riduzione di cui
al periodo precedente sono inclusi i
risparmi da realizzare ai sensi del
presente decreto.
2. Ai fini della quantificazione del
risparmio di cui al comma 1, si fa
riferimento alle voci di conto economico
ed ai relativi valori risultanti dai
bilanci di esercizio approvati per
l’anno 2013.
3. Entro il 30 settembre di ciascun
esercizio le societa’ di cui al comma 1
provvedono a distribuire agli azionisti
riserve disponibili, ove presenti, per
un importo pari al 90 per cento dei
risparmi di spesa conseguiti in
attuazione di quanto previsto al
medesimo comma
1. In sede di approvazione dei bilanci
di esercizio 2014 e 2015 le stesse
societa’ provvedono a distribuire agli
azionisti un dividendo almeno pari ai
risparmi di spesa conseguiti, al netto
dell’eventuale acconto erogato.
4. Le societa’ a totale partecipazione
pubblica diretta dello Stato provvedono
per ciascuno degli esercizi considerati
a versare ad apposito capitolo
dell’entrata del bilancio dello Stato
gli importi percepiti dalle proprie
controllate ai sensi del presente
articolo.
5. Per il biennio 2014-2015, i compensi
variabili degli amministratori delegati
e dei dirigenti per i quali e’
contrattualmente prevista una componente
variabile della retribuzione, sono
collegati in misura non inferiore al 30
per cento ad obiettivi riguardanti
l’ulteriore riduzione dei costi rispetto
agli obiettivi di efficientamento di cui
ai precedenti commi.
6. Il Collegio sindacale verifica il
corretto adempimento dei commi
precedenti dandone evidenza nella
propria relazione al bilancio
d’esercizio, con descrizione delle
misure di contenimento adottate.
7. Il presente articolo non si applica
alle societa’ per le quali alla data di
entrata in vigore del presente decreto
risultano gia’ avviate procedure volte
ad una apertura ai privati del capitale
e alle loro controllate, nonche’ a
Consip S.p.A. e agli altri soggetti
aggregatori di cui ai commi 1 e 2
dell’articolo 9. Alle finalita’ di cui
al presente articolo, la RAI S.p.A.
concorre secondo quanto stabilito
dall’articolo 21.
7-bis. Ferme restando le modalita’ di
determinazione dell’importo da
distribuire e di versamento dello stesso
previste ai commi 3 e 4, in caso di
incremento del valore della produzione
almeno pari al 10 per cento rispetto
all’anno 2013, le societa’ di cui al
comma 1 possono realizzare gli obiettivi
del presente articolo con modalita’
alternative, purche’ tali da determinare
un miglioramento del risultato
operativo.
Art.
20-bis
Disposizioni in materia di cessioni di
partecipazioni
1. All’articolo 3, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L’obbligo di cessione di cui al presente comma non si applica alle aziende termali le cui partecipazioni azionarie o le attivita’, i beni, il personale, i patrimoni, i marchi e le pertinenze sono state trasferite a titolo gratuito alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio sono ubicati gli stabilimenti termali, ai sensi dell’articolo 22, commi da 1 a 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59».
Art. 21
Disposizioni concernenti RAI S.p.A.
1.
All’articolo 17 della legge 3 maggio
2004, n. 112, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2, la lettera p) e’
sostituita dalla seguente:
«p) l’informazione pubblica a livello
nazionale e quella a livello regionale
attraverso la presenza in ciascuna
regione e provincia autonoma di proprie
redazioni e strutture adeguate alle
specifiche produzioni, nel rispetto di
quanto previsto alla lettera f);»;
b) il comma 3 e’ soppresso;
b-bis) dopo il comma 3 sono inseriti i
seguenti:
«3-bis. Le sedi che garantiscono il
servizio di cui al comma 2, lettera f),
mantengono la loro autonomia finanziaria
e contabile in relazione all’adempimento
degli obblighi di pubblico servizio
affidati alle stesse e fungono anche da
centro di produzione decentrato per le
esigenze di promozione delle culture e
degli strumenti linguistici locali.
3-ter. Con la convenzione stipulata tra
la societa’ concessionaria e la
provincia autonoma di Bolzano sono
individuati i diritti e gli obblighi
relativi, in particolare i tempi e gli
orari delle trasmissioni radiofoniche e
televisive. Per garantire la trasparenza
e la responsabilita’ nell’utilizzo del
finanziamento pubblico provinciale, dei
costi di esercizio per il servizio in
lingua tedesca e ladina e’ data
rappresentazione in apposito centro di
costo del bilancio della societa’
concessionaria. Le spese per la sede di
Bolzano sono assunte dalla provincia
autonoma di Bolzano, tenendo conto dei
proventi del canone di cui all’articolo
18. L’assunzione degli oneri per
l’esercizio delle funzioni relative alla
sede di Bolzano avviene mediante le
risorse individuate dall’articolo 79,
comma 1, lettera c), del testo unico di
cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670,
nell’importo non superiore ad euro
10.313.000 annui. Gli eventuali
ulteriori oneri derivanti dalla predetta
convenzione rimangono esclusivamente a
carico del bilancio della provincia
autonoma di Bolzano».
2. Fino alla definizione di un nuovo
assetto territoriale da parte di RAI
S.p.a., le sedi regionali o, per le
province autonome di Trento e di
Bolzano, le sedi provinciali della
societa’ continuano ad operare in regime
di autonomia finanziaria e contabile in
relazione all’attivita’ di adempimento
degli obblighi di pubblico servizio
affidati alle stesse.
3. Ai fini dell’efficientamento, della
razionalizzazione e del riassetto
industriale nell’ambito delle
partecipazioni detenute dalla RAI
S.p.A., la Societa’ puo’ procedere alla
cessione sul mercato, secondo modalita’
trasparenti e non discriminatorie, di
quote di Rai Way, garantendo la
continuita’ del servizio erogato. Le
modalita’ di alienazione sono
individuate con decreto del Presidente
del consiglio dei ministri adottato su
proposta del Ministro dell’economia e
delle finanze d’intesa con il Ministro
dello sviluppo economico.
4. Le somme da riversare alla
concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo, di cui all’articolo 27,
comma 8, primo periodo, della legge 23
dicembre 1999, n. 488, sono ridotte, per
l’anno 2014, di euro 150 milioni.
4-bis. All’articolo 45, comma 2, lettera
e), del testo unico di cui al decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le
parole: «la costituzione di una societa’
per» sono soppresse.
Capo III - TRASFERIMENTI E SUSSIDI
Art. 22
Riduzione delle spese fiscali
1.
All’articolo 1, comma 423, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, e successive
modificazioni, le parole: «e si
considerano produttive di reddito
agrario» sono sostituite dalle seguenti:
«. Il reddito e’ determinato applicando
all’ammontare dei corrispettivi delle
operazioni soggette a registrazione agli
effetti dell’imposta sul valore aggiunto
il coefficiente di redditivita’ del 25
per cento,». Le disposizioni del
presente comma si applicano a decorrere
dal periodo di imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2014 e di
esse si tiene conto ai fini della
determinazione dell’acconto delle
imposte sui redditi dovute per il
predetto periodo d’imposta. 1-bis.
Limitatamente all’anno 2014, ferme
restando le disposizioni tributarie in
materia di accisa, la produzione e la
cessione di energia elettrica e calorica
da fonti rinnovabili agroforestali, sino
a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche,
sino a 260.000 kWh anno, nonche’ di
carburanti ottenuti da produzioni
vegetali provenienti prevalentemente dal
fondo e di prodotti chimici derivanti da
prodotti agricoli provenienti
prevalentemente dal fondo effettuate
dagli imprenditori agricoli,
costituiscono attivita’ connesse ai
sensi dell’articolo 2135, terzo comma,
del codice civile e si considerano
produttive di reddito agrario. Per la
produzione di energia, oltre i limiti
suddetti, il reddito delle persone
fisiche, delle societa’ semplici e degli
altri soggetti di cui all’articolo 1,
comma 1093, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e’ determinato, ai fini
IRPEF ed IRES applicando all’ammontare
dei corrispettivi delle operazioni
soggette a registrazione agli effetti
dell’imposta sul valore aggiunto,
relativamente alla componente
riconducibile alla valorizzazione
dell’energia ceduta, con esclusione
della quota incentivo, il coefficiente
di redditivita’ del 25 per cento, fatta
salva l’opzione per la determinazione
del reddito nei modi ordinari, previa
comunicazione all’ufficio secondo le
modalita’ previste dal regolamento di
cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 442. Le
disposizioni del presente comma si
applicano a decorrere dal periodo di
imposta successivo a quello in corso al
31 dicembre 2013 e di esse si tiene
conto ai fini della determinazione
dell’acconto delle imposte sui redditi e
dell’imposta regionale sulle attivita’
produttive dovute per il predetto
periodo d’imposta.
2. Il comma 5-bis dell’articolo 4 del
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 aprile 2012, n. 44, e’
sostituito dal seguente: «5-bis. Con
decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell’economia e delle finanze,
di concerto con i Ministri delle
politiche agricole alimentari e
forestali, e dell’interno, sono
individuati i comuni nei quali, a
decorrere dall’anno di imposta 2014, si
applica l’esenzione di cui alla lettera
h) del comma 1 dell’articolo 7 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, sulla base dell’altitudine
riportata nell’elenco dei comuni
italiani predisposto dall’Istituto
nazionale di statistica (ISTAT),
diversificando tra terreni posseduti da
coltivatori diretti e imprenditori
agricoli professionali di cui
all’articolo 1 del decreto legislativo
29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella
previdenza agricola, e gli altri. Ai
terreni a immutabile destinazione
agro-silvo-pastorale a proprieta’
collettiva indivisibile e inusucapibile
che, in base al predetto decreto, non
ricadano in zone montane o di collina,
e’ riconosciuta l’esenzione dall’IMU.
Dalle disposizioni di cui al presente
comma deve derivare un maggior gettito
complessivo annuo non inferiore a 350
milioni di euro a decorrere dal medesimo
anno 2014. Il recupero del maggior
gettito, come risultante per ciascun
comune a seguito dell’adozione del
decreto di cui al periodo precedente, e’
operato, per i comuni delle Regioni a
statuto ordinario e delle Regioni
Siciliana e Sardegna, con la procedura
prevista dai commi 128 e 129
dell’articolo 1 della legge 24 dicembre
2012, n. 228, e, per i comuni delle
regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle
d’Aosta e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, in sede di
attuazione del comma 17 dell’articolo 13
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Con apposito decreto del Ministero
dell’interno, di concerto con il
Ministero dell’economia e delle finanze,
sono stabilite le modalita’ per la
compensazione del minor gettito in
favore dei comuni nei quali ricadono
terreni a immutabile destinazione
agro-silvo-pastorale a proprieta’
collettiva indivisibile e inusucapibile
non situati in zone montane o di
collina, ai quali e’ riconosciuta
l’esenzione dall’IMU.
2-bis. I decreti di cui all’articolo 4,
comma 5-bis, primo e ultimo periodo, del
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 aprile 2012, n. 44, come
sostituito dal comma 2 del presente
articolo, sono adottati entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente
decreto.
Art.
22-bis
Risorse destinate alle zone franche
urbane
1. Per
gli interventi in favore delle zone
franche urbane di cui all’articolo 37,
comma 1, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, delle ulteriori zone
franche individuate dalla delibera CIPE
n. 14 dell’8 maggio 2009, ricadenti
nelle regioni non comprese
nell’obiettivo «Convergenza» e della
zona franca del comune di Lampedusa,
istituita dall’articolo 23, comma 45,
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, e’
autorizzata la spesa di 75 milioni di
euro per il 2015 e di 100 milioni di
euro per il 2016.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono
ripartite tra le zone franche urbane, al
netto degli eventuali costi necessari
per l’attuazione degli interventi, sulla
base dei medesimi criteri di riparto
utilizzati nell’ambito della delibera
CIPE n. 14 dell’8 maggio 2009.
L’autorizzazione di spesa di cui al
comma 1 costituisce il limite annuale
per la fruizione delle agevolazioni da
parte delle imprese beneficiarie. Le
regioni interessate possono destinare, a
integrazione delle risorse di cui al
comma 1, proprie risorse per il
finanziamento delle agevolazioni di cui
al presente articolo, anche rivenienti,
per le zone franche dell’obiettivo
«Convergenza», da eventuali
riprogrammazioni degli interventi del
Piano di azione coesione.
3. Per l’attuazione degli interventi di
cui al comma 1 si applicano le
disposizioni di cui al decreto del
Ministro dello sviluppo economico 10
aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 161 dell’11 luglio 2013, e
successive modificazioni, recante le
condizioni, i limiti, le modalita’ e i
termini di decorrenza e durata delle
agevolazioni concesse ai sensi
dell’articolo 37 del citato
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione
delle disposizioni di cui al comma 1 si
provvede mediante riduzione della quota
nazionale del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, programmazione 2014-2020, di
cui all’articolo 1, comma 6, della legge
27 dicembre 2013, n. 147, per 75 milioni
di euro per il 2015 e 100 milioni di
euro per il 2016.
Capo IV - AZIENDE MUNICIPALIZZATE
Art. 23
Riordino e riduzione della spesa di
aziende, istituzioni e societa’
controllate dalle amministrazioni locali
1. Fermo
restando quanto previsto dall’articolo
3, comma 29, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e dall’articolo 1, comma
569, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, il Commissario straordinario di cui
all’articolo 49-bis del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, entro il 31 luglio 2014
predispone, anche ai fini di una loro
valorizzazione industriale, un programma
di razionalizzazione delle aziende
speciali, delle istituzioni e delle
societa’ direttamente o indirettamente
controllate dalle amministrazioni locali
incluse nell’elenco di cui all’articolo
1, comma 3, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, individuando in
particolare specifiche misure:
a) per la liquidazione o trasformazione
per fusione o incorporazione degli
organismi sopra indicati, in funzione
delle dimensioni e degli ambiti ottimali
per lo svolgimento delle rispettive
attivita’;
b) per l’efficientamento della loro
gestione, anche attraverso la
comparazione con altri operatori che
operano a livello nazionale e
internazionale;
c) per la cessione di rami d’azienda o
anche di personale ad altre societa’
anche a capitale privato con il
trasferimento di funzioni e attivita’ di
servizi.
1-bis. Il programma di cui al comma 1 e’
reso operativo e vincolante per gli enti
locali, anche ai fini di una sua
traduzione nel patto di stabilita’ e
crescita interno, nel disegno di legge
di stabilita’ per il 2015.
Capo V - RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Art. 24
Disposizioni in materia di locazioni e
manutenzioni di immobili da parte delle
pubbliche amministrazioni
1.
All’articolo 2, comma 222, della legge
23 dicembre 2009, n. 191, e successive
modificazioni ed integrazioni, dopo le
parole: «b) verifica la congruita’ del
canone degli immobili di proprieta’ di
terzi, ai sensi dell’articolo 1, comma
479, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, individuati dalle predette
amministrazioni tramite indagini di
mercato» sono inserite le seguenti: «che
devono essere effettuate
prioritariamente tra gli immobili di
proprieta’ pubblica presenti
sull’applicativo informatico messo a
disposizione dall’Agenzia del demanio;
con la predetta consultazione si
considerano assolti i relativi obblighi
di legge in materia di pubblicita’,
trasparenza e diffusione delle
informazioni».
2. All’articolo 2 della legge 23
dicembre 2009, n. 191, e successive
modifiche ed integrazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 222-bis, dopo l’ottavo
periodo, e’ aggiunto il seguente: «In
caso di inadempimento dei predetti
obblighi, l’Agenzia del demanio ne
effettua la segnalazione alla Corte dei
conti per gli atti di rispettiva
competenza.»;
b) dopo il comma 222-ter e’ inserito il
seguente:
«222-quater. Le amministrazioni di cui
al primo periodo del comma 222-bis,
entro il 30 giugno 2015, predispongono
un nuovo piano di razionalizzazione
nazionale per assicurare, oltre al
rispetto del parametro metri quadrati
per addetto di cui al comma 222-bis, un
complessivo efficientamento della
presenza territoriale, attraverso
l’utilizzo degli immobili pubblici
disponibili o di parte di essi, anche in
condivisione con altre amministrazioni
pubbliche, compresi quelli di proprieta’
degli enti pubblici, e il rilascio di
immobili condotti in locazione passiva
in modo da garantire per ciascuna
amministrazione, dal 2016, una
riduzione, con riferimento ai valori
registrati nel 2014, non inferiore al 50
per cento in termini di spesa per
locazioni passive e non inferiore al 30
per cento in termini di spazi utilizzati
negli immobili dello Stato. Sono esclusi
dall’applicazione della disposizione di
cui al primo periodo i presidi
territoriali di pubblica sicurezza e
quelli destinati al soccorso pubblico e
gli edifici penitenziari. I piani di
razionalizzazione nazionali sono
trasmessi all’Agenzia del demanio per la
verifica della compatibilita’ degli
stessi con gli obiettivi fissati dal
presente comma. Entro e non oltre 60
giorni dalla presentazione del piano,
l’Agenzia del demanio comunica al
Ministero dell’economia e delle finanze
e all’amministrazione interessata i
risultati della verifica. In caso tale
verifica risulti positiva, l’Agenzia
comunica gli stanziamenti di bilancio
delle amministrazioni, relativi alle
locazioni passive, da ridurre per
effetto dei risparmi individuati nel
piano. Nel caso in cui, invece, il piano
di razionalizzazione nazionale non venga
presentato, ovvero sia presentato, ma
non sia in linea con gli obiettivi
fissati dal presente comma, il Ministero
dell’economia e delle finanze, sulla
base dei dati comunicati dall’Agenzia
del demanio, effettua una corrispondente
riduzione sui capitoli relativi alle
spese correnti per l’acquisto di beni e
servizi dell’amministrazione
inadempiente, al fine di garantire i
risparmi attesi dall’applicazione del
presente comma. Con decreti del Ministro
dell’economia e delle finanze, nel
limite massimo del 50 per cento dei
complessivi risparmi individuati nei
piani di razionalizzazione positivamente
verificati, sono apportate le occorrenti
variazioni di bilancio necessarie per il
finanziamento delle spese connesse alla
realizzazione dei predetti piani, da
parte delle amministrazioni e
dell’Agenzia del demanio.» 2-bis.
L’articolo 2-bis del decreto-legge 15
ottobre 2013, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 dicembre
2013, n. 137, e’ sostituito dal
seguente:
«Art. 2-bis. - (Facolta’ di recesso
delle pubbliche amministrazioni da
contratti di locazione). - 1. Anche ai
fini della realizzazione degli obiettivi
di contenimento della spesa di cui agli
articoli 2, comma 5, e 3, comma 1, le
amministrazioni individuate ai sensi
dell’articolo 1, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, e gli organi
costituzionali nell’ambito della propria
autonomia, possono comunicare, entro il
31 luglio 2014, il preavviso di recesso
dai contratti di locazione di immobili
in corso alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente
decreto. Il recesso e’ perfezionato
decorsi centottanta giorni dal
preavviso, anche in deroga ad eventuali
clausole che lo limitino o lo
escludano». 2-ter. All’articolo 1, comma
389, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, le parole: «comma 1 dell’articolo
2-bis del decreto-legge 15 ottobre 2013,
n. 120, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, e
quelle di cui al» sono soppresse.
3. All’articolo 12 del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 3 e’ aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Le medesime
Amministrazioni comunicano inoltre
semestralmente, al di fuori dei casi per
i quali sono attribuite all’Agenzia del
demanio le decisioni di spesa ai sensi
del comma 2 lettere a) e b), tutti i
restanti interventi manutentivi
effettuati sia sugli immobili di
proprieta’ dello Stato, in uso
governativo, sia su quelli di proprieta’
di terzi utilizzati a qualsiasi titolo,
nonche’ l’ammontare dei relativi
oneri.»;
b) al comma 4 e’ aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Il piano generale
puo’ essere oggetto di revisione in
corso d’anno, sentiti i Provveditorati
per le opere pubbliche del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, in
caso di sopravvenute ed imprevedibili
esigenze manutentive considerate
prioritarie rispetto ad uno o piu’
interventi inseriti nel Piano, ove non
risultino gia’ affidati ad uno degli
operatori con cui l’Agenzia ha stipulato
accordi quadro ai sensi del comma 5.»;
c) al comma 5, il primo periodo e’
sostituito dal seguente:
«L’Agenzia del demanio, al fine di
progettare e realizzare gli interventi
manutentivi di cui al comma 2, lettere
a) e b), e per gli interventi
manutentivi dalla stessa gestiti con
fondi diversi da quelli di cui al comma
6, stipula accordi quadro, riferiti ad
ambiti territoriali predefiniti, con
operatori specializzati nel settore
individuati mediante procedure ad
evidenza pubblica, ed anche avvalendosi
di societa’ a totale o prevalente
capitale pubblico, senza nuovi o
maggiori oneri».
4. All’articolo 3 del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 4 le parole «1º gennaio
2015» sono sostituite con le parole «1
luglio 2014»;
b) il comma 7 e’ sostituito dal
seguente: «7. Fermo restando quanto
previsto dal comma 10, le previsioni di
cui ai commi da 4 a 6 si applicano
altresi’ alle altre amministrazioni di
cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in
quanto compatibili. Le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano
possono adottare misure alternative di
contenimento della spesa corrente al
fine di conseguire risparmi non
inferiori a quelli derivanti
dall’applicazione della presente
disposizione.».
5. Al fine della riduzione della spesa
per il deposito legale di stampati e
documenti:
a) agli istituti depositari previsti dal
regolamento attuativo dell’articolo 5,
comma 1, della legge 15 aprile 2004, n.
106, e’ consegnata una sola copia di
stampati e di documenti a questi
assimilabili;
b) per l’archivio nazionale della
produzione editoriale non sono soggette
al deposito legale le ristampe
inalterate di tutti i documenti stampati
in Italia.
Capo VI - DIGITALIZZAZIONE
Art. 25
Anticipazione obbligo fattura
elettronica
1.
Nell’ambito del piu’ ampio programma di
digitalizzazione delle amministrazioni
pubbliche definito dall’Agenzia per
l’Italia digitale, al fine di accelerare
il completamento del percorso di
adeguamento all’utilizzo della
fatturazione elettronica nei rapporti
economici tra pubblica amministrazione e
fornitori, il termine di cui
all’articolo 6, comma 3, del decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze 3
aprile 2013, n. 55 recante «Regolamento
in materia di emissione, trasmissione e
ricevimento della fattura elettronica da
applicarsi alle amministrazioni
pubbliche ai sensi dell’articolo 1,
commi da 209 a 213, della legge 24
dicembre 2007, n. 244», e’ anticipato al
31 marzo 2015. Alla medesima data,
sentita la Conferenza unificata, di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e’ anticipato il
termine dal quale decorrono gli obblighi
previsti dal predetto decreto n. 55 del
2013 per le amministrazioni locali di
cui al comma 209 dell’articolo 1 della
citata legge n. 244 del 2007.
2. Al fine di assicurare l’effettiva
tracciabilita’ dei pagamenti da parte
delle pubbliche amministrazioni, le
fatture elettroniche emesse verso le
stesse pubbliche amministrazioni
riportano:
a) il Codice identificativo di gara
(CIG), tranne i casi di esclusione
dell’indicazione dello stesso nelle
transazioni finanziarie cosi’ come
previsto dalla determinazione
dell’Autorita’ di vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture 7 luglio 2011, n. 4, e i casi
di esclusione dall’obbligo di
tracciabilita’ di cui alla legge 13
agosto 2010, n. 136, previsti dalla
tabella 1 allegata al presente decreto;
detta tabella e’ aggiornata con decreto
del Ministro dell’economia e delle
finanze, sentita l’Autorita’ di
vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture;
b) il Codice unico di Progetto (CUP), in
caso di fatture relative a opere
pubbliche, interventi di manutenzione
straordinaria, interventi finanziati da
contributi comunitari e ove previsto ai
sensi dell’articolo 11 della legge 16
gennaio 2003, n. 3.
2-bis. I codici di cui al comma 2 sono
inseriti a cura della stazione
appaltante nei contratti relativi a
lavori, servizi e forniture sottoscritti
con gli appaltatori nell’ambito della
clausola prevista all’articolo 3, comma
8, della legge 13 agosto 2010, n. 136.
Tale clausola riporta, inoltre, il
riferimento esplicito agli obblighi
delle parti derivanti dall’applicazione
della presente norma.
3. Le pubbliche amministrazioni non
possono procedere al pagamento delle
fatture elettroniche che non riportano i
codici Cig e Cup ai sensi del comma 2.
Art. 26
Pubblicazione telematica di avvisi e
bandi
1. Al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) all’articolo 66, il comma 7 e’
sostituito dai seguenti:
«7. Gli avvisi e i bandi sono altresi’
pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, serie
speciale relativa ai contratti pubblici,
sul “profilo di committente” della
stazione appaltante, ed entro i
successivi due giorni lavorativi, sul
sito informatico del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti di cui al
decreto del Ministro dei lavori pubblici
6 aprile 2001, n. 20, e sul sito
informatico presso l’Osservatorio, con
l’indicazione degli estremi di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. La
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e’ effettuata
entro il sesto giorno feriale successivo
a quello del ricevimento della
documentazione da parte dell’Ufficio
inserzioni dell’Istituto poligrafico e
zecca dello Stato. La pubblicazione di
informazioni ulteriori, complementari o
aggiuntive rispetto a quelle indicate
nel presente decreto, e nell’allegato IX
A, avviene esclusivamente in via
telematica e non puo’ comportare oneri
finanziari a carico delle stazioni
appaltanti.
7-bis. Le spese per la pubblicazione
sulla Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana, serie speciale
relativa ai contratti pubblici, degli
avvisi, dei bandi di gara e delle
informazioni di cui all’allegato IX A
sono rimborsate alla stazione appaltante
dall’aggiudicatario entro il termine di
sessanta giorni dall’aggiudicazione.»;
b) all’articolo 122, il comma 5, e’
sostituito dai seguenti:
«5. I bandi relativi a contratti di
importo pari o superiore a
cinquecentomila euro sono pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, serie speciale
relativa ai contratti pubblici, sul
“profilo di committente” della stazione
appaltante, ed entro i successivi due
giorni lavorativi, sul sito informatico
del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti di cui al decreto del Ministro
dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20
e sul sito informatico presso
l’Osservatorio, con l’indicazione degli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. I
bandi relativi a contratti di importo
inferiore a cinquecentomila euro sono
pubblicati nell’albo pretorio del Comune
ove si eseguono i lavori e nel profilo
di committente della stazione
appaltante; gli effetti giuridici
connessi alla pubblicazione decorrono
dalla pubblicazione nell’albo pretorio
del Comune. Si applica, comunque, quanto
previsto dall’articolo 66, comma 15. La
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e’ effettuata
entro il sesto giorno feriale successivo
a quello del ricevimento della
documentazione da parte dell’Ufficio
inserzioni dell’Istituto poligrafico e
zecca dello Stato. La pubblicazione di
informazioni ulteriori, complementari o
aggiuntive rispetto a quelle indicate
nel presente decreto e nell’allegato IX
A, avviene esclusivamente in via
telematica e non puo’ comportare oneri
finanziari a carico delle stazioni
appaltanti.
5-bis. Le spese per la pubblicazione
sulla Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana, serie speciale
relativa ai contratti pubblici, degli
avvisi, dei bandi di gara e delle
informazioni di cui all’allegato IX A
sono rimborsate alla stazione appaltante
dall’aggiudicatario entro il termine di
sessanta giorni dall’aggiudicazione.».
1-bis. Le disposizioni di cui al
presente articolo si applicano a
decorrere dal 1° gennaio 2016.
1-ter. Sono fatti salvi gli effetti
derivanti dall’applicazione delle
disposizioni di cui al comma 1
prodottisi fino alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del
presente decreto.
Capo I - MONITORAGGIO DEI DEBITI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E DEI RELATIVI TEMPI DI PAGAMENTI
Art. 27
Monitoraggio dei debiti delle pubbliche
amministrazioni
1. Dopo
l’articolo 7 del decreto-legge 8 aprile
2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno
2013, n. 64, e’ inserito il seguente:
«Art. 7-bis. (Trasparenza nella gestione
dei debiti contratti dalle pubbliche
amministrazioni)
1. Allo scopo di assicurare la
trasparenza al processo di formazione ed
estinzione dei debiti, i titolari di
crediti per somministrazioni, forniture
e appalti e per obbligazioni relative a
prestazioni professionali nei confronti
delle amministrazioni pubbliche
individuate ai sensi dell’articolo 1,
comma 2, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, e successive modificazioni,
possono comunicare, mediante la
piattaforma elettronica di cui
all’articolo 7, comma 1, i dati riferiti
alle fatture o richieste equivalenti di
pagamento emesse a partire dal 1 luglio
2014, riportando, ove previsto, il
relativo Codice identificativo Gara
(CIG).
2. A decorrere dal 1 luglio 2014,
utilizzando la medesima piattaforma
elettronica, anche sulla base dei dati
di cui al comma 1, le amministrazioni
pubbliche comunicano le informazioni
inerenti alla ricezione ed alla
rilevazione sui propri sistemi contabili
delle fatture o richieste equivalenti di
pagamento relativi a debiti per
somministrazioni, forniture e appalti e
obbligazioni relative a prestazioni
professionali. Le medesime
amministrazioni comunicano altresi’,
mediante la piattaforma elettronica, le
informazioni sulle fatture o richieste
equivalenti di pagamento relative al
primo semestre 2014, che saranno
trasmesse in modalita’ aggregata.
3. Nel caso di fatture elettroniche
trasmesse alle pubbliche amministrazioni
attraverso il sistema di interscambio di
cui al decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 7 marzo
2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 103 del 3 maggio 2008, i
dati delle fatture comprensivi delle
informazioni di invio e ricezione, di
cui ai commi 1 e 2, sono acquisiti dalla
piattaforma elettronica per la gestione
telematica del rilascio delle
certificazioni in modalita’ automatica.
4. A decorrere dalla data di cui al
comma 2, le amministrazioni pubbliche
comunicano, mediante la medesima
piattaforma elettronica, entro il 15 di
ciascun mese, i dati relativi ai debiti
non estinti, certi, liquidi ed esigibili
per somministrazioni, forniture e
appalti e obbligazioni relative a
prestazioni professionali, per i quali,
nel mese precedente, sia stato superato
il termine di decorrenza degli interessi
moratori di cui all’articolo 4 del
decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.
231, e successive modificazioni.
5. Con riferimento ai debiti comunicati
ai sensi dei commi 1, 2 e 4, le
amministrazioni pubbliche,
contestualmente all’ordinazione di
pagamento, immettono obbligatoriamente
sulla piattaforma elettronica i dati
riferiti alla stessa.
6. I dati acquisiti dalla piattaforma
elettronica ai sensi del presente
articolo sono conformi ai formati
previsti dal decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 3 aprile
2013, n. 55. Includono, altresi’, le
informazioni relative alla natura,
corrente o capitale, dei debiti nonche’
il codice identificativo di gara (CIG),
ove previsto.
7. Le informazioni di cui al presente
articolo sono accessibili alle
amministrazioni pubbliche e ai titolari
dei crediti registrati sulla piattaforma
elettronica, anche ai fini della
certificazione dei crediti e del loro
utilizzo, per gli adempimenti di cui
all’articolo 7, comma 4-bis, nonche’
utilizzabili per la tenuta del registro
delle fatture da parte delle
amministrazioni pubbliche.
8. Il mancato rispetto degli obblighi di
cui ai commi 4 e 5 e’ rilevante ai fini
della misurazione e della valutazione
della performance individuale del
dirigente responsabile e comporta
responsabilita’ dirigenziale e
disciplinare ai sensi degli articoli 21
e 55 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, o misure analogamente
applicabili. Il competente organo di
controllo di regolarita’ amministrativa
e contabile verifica la corretta
attuazione delle predette procedure.
9. Ai fini dell’attuazione del presente
articolo e’ autorizzata la spesa di 1
milione di euro per l’anno 2014.».
2. All’articolo 9, comma 3-bis, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito con modificazioni dalla legge
28 gennaio 2009, n. 2:
a) al primo periodo, le parole: «le
regioni e gli enti locali nonche’ gli
enti del servizio sanitario nazionale»,
sono sostituite dalle seguenti: «le
pubbliche amministrazioni, di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;
b) il terzo periodo e’ sostituito dal
seguente: «La nomina e’ effettuata
dall’Ufficio centrale del bilancio
competente per le certificazioni di
pertinenza delle amministrazioni statali
centrali, degli enti pubblici non
economici nazionali e delle agenzie di
cui al decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300; dalla Ragioneria
territoriale dello Stato competente per
territorio per le certificazioni di
pertinenza delle altre
amministrazioni.»;
c) dopo il terzo periodo e’ aggiunto il
seguente: «Ferma restando l’attivazione
da parte del creditore dei poteri
sostitutivi, il mancato rispetto
dell’obbligo di certificazione o il
diniego non motivato di certificazione,
anche parziale, comporta a carico del
dirigente responsabile l’applicazione
delle sanzioni di cui all’articolo 7,
comma 2, del decreto-legge 8 aprile
2013, n. 35, convertito con
modificazioni dalla legge 6 giugno 2013,
n. 64. La pubblica amministrazione di
cui al primo periodo che risulti
inadempiente non puo’ procedere ad
assunzioni di personale o ricorrere
all’indebitamento fino al permanere
dell’inadempimento.».
d) alla fine del comma sono aggiunti i
seguenti periodi: «La certificazione
deve indicare obbligatoriamente la data
prevista di pagamento. Le certificazioni
gia’ rilasciate senza data devono essere
integrate a cura dell’amministrazione
utilizzando la piattaforma elettronica
di cui all’articolo 7, comma 1, del
citato decreto-legge n. 35 del 2013 con
l’apposizione della data prevista per il
pagamento.».
Art. 28
Monitoraggio delle certificazioni dei
pagamenti effettuati dalle pubbliche
amministrazioni con le risorse
trasferite dalle regioni
1.
All’articolo 2, del decreto-legge 8
aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno
2013, n. 64, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) a decorrere dalla data di entrata in
vigore del decreto di cui alla lettera
b) del presente comma, il quarto e il
quinto periodo del comma 6 sono
soppressi;
b) dopo il comma 6 e’ inserito il
seguente: «6-bis. Con decreto del
Ministero dell’economia e delle finanze,
da emanarsi, sentita la Conferenza
unificata, di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sono stabilite le modalita’ e la
tempistica di certificazione e di
raccolta, per il tramite delle Regioni,
dei dati relativi ai pagamenti
effettuati dalle pubbliche
amministrazioni con le risorse
trasferite dalle Regioni a seguito
dell’estinzione dei debiti elencati nel
piano di pagamento nei confronti delle
stesse pubbliche amministrazioni.».
2. Il decreto di cui al comma 1, lettera
b), e’ adottato entro 60 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente
decreto.
Capo II - STRUMENTI PER FAVORIRE L’ESTINZIONE DEI DEBITI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Art. 29
Attribuzione di risorse della Sezione
per assicurare la liquidita’ per
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed
esigibili degli enti locali
1. Al comma 9 dell’articolo 13 del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e’ aggiunto infine il seguente periodo: «Con le procedure individuate con il decreto di cui al periodo precedente sono altresi’ attribuite agli enti locali le disponibilita’ di cui al medesimo comma 1 non erogate nelle precedenti istanze.».
Art. 30
Debiti fuori bilancio inclusi nei piani
di riequilibrio finanziario pluriennale
(Soppresso).
Art. 31
Finanziamento dei debiti degli enti
locali nei confronti delle societa’
partecipate
1. Al
fine di favorire il pagamento dei debiti
da parte delle societa’ ed enti
partecipati da enti locali, la dotazione
della «Sezione per assicurare la
liquidita’ per pagamenti dei debiti
certi, liquidi ed esigibili degli enti
locali» del «Fondo per assicurare la
liquidita’ per pagamenti dei debiti
certi, liquidi ed esigibili» di cui
all’articolo 1, comma 10, del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,
convertito con modificazioni dalla legge
6 giugno 2013, n. 64, e’ incrementata
per l’anno 2014 di 2.000 milioni di
euro.
2. L’incremento di cui al comma 1 puo’
essere concesso agli enti locali per il
pagamento dei propri debiti nei
confronti delle societa’ partecipate. Il
pagamento concerne:
a) i debiti certi, liquidi ed esigibili
alla data del 31 dicembre 2013;
b) i debiti per i quali sia stata emessa
fattura o richiesta equivalente di
pagamento entro il predetto termine;
c) i debiti fuori bilancio che
presentavano i requisiti per il
riconoscimento alla data del 31 dicembre
2013, anche se riconosciuti in bilancio
in data successiva, ivi inclusi quelli
contenuti nel piano di riequilibrio
finanziario pluriennale, di cui
all’articolo 243-bis del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
approvato con delibera della sezione
regionale di controllo della Corte dei
Conti.
3. Con decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze, sentita
la Conferenza Stato-citta’ ed autonomie
locali, da adottare entro 60 giorni
dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono stabiliti, in
conformita’ alle procedure di cui
all’articolo 1 del decreto-legge 8
aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno
2013, n. 64, i criteri, i tempi e le
modalita’ per la concessione agli enti
locali delle risorse di cui al comma 1.
La concessione dell’anticipazione e’
subordinata alla presentazione da parte
degli stessi enti locali di una
dichiarazione attestante la verifica dei
crediti e debiti reciproci nei confronti
delle societa’ partecipate, asseverata
dagli organi di revisione dello stesso
ente locale e, per la parte di
competenza, delle societa’ partecipate
interessate.
4. Le societa’ partecipate dagli enti
locali, destinatarie dei pagamenti
effettuati a valere sulle anticipazioni
di cui al presente articolo e
all’articolo 32, destinano
prioritariamente le risorse ottenute
all’estinzione dei debiti certi, liquidi
ed esigibili alla data del 31 dicembre
2013, ovvero dei debiti per i quali sia
stata emessa fattura o richiesta
equivalente di pagamento entro il
predetto termine. Le societa’
partecipate comunicano agli enti locali
interessati gli avvenuti pagamenti,
unitamente alle informazioni relative ai
debiti ancora in essere, per la
successiva trasmissione nell’ambito
della certificazione di cui all’articolo
1, comma 14, del citato decreto-legge n.
35 del 2013.
5. I collegi sindacali delle societa’
partecipate dagli enti locali verificano
le comunicazioni di cui al comma 4,
dandone atto nei propri verbali e nella
relazione al bilancio di esercizio.
Art. 32
Incremento del Fondo per assicurare la
liquidita’ per pagamenti dei debiti
certi, liquidi ed esigibili
1. Al
fine di garantire il rispetto dei tempi
di pagamento di cui all’articolo 4 del
decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.
231, la dotazione del «Fondo per
assicurare la liquidita’ per pagamenti
dei debiti certi, liquidi ed esigibili»
di cui al comma 10 dell’articolo 1 del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,
convertito con modificazioni dalla legge
6 giugno 2013, n. 64, e’ incrementata,
per l’anno 2014, di 6.000 milioni di
euro, al fine di far fronte ai pagamenti
da parte delle Regioni e degli enti
locali dei debiti certi, liquidi ed
esigibili maturati alla data del 31
dicembre 2013, ovvero dei debiti per i
quali sia stata emessa fattura o
richiesta equivalente di pagamento entro
il predetto termine, nonche’ dei debiti
fuori bilancio che presentavano i
requisiti per il riconoscimento alla
data del 31 dicembre 2013, anche se
riconosciuti in bilancio in data
successiva, ivi inclusi quelli contenuti
nel piano di riequilibrio finanziario
pluriennale, di cui all’articolo 243-bis
del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, approvato con delibera della
sezione regionale di controllo della
Corte dei Conti.
2. Con decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze, sentita
la Conferenza unificata, di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, da adottare
entro il 31 luglio 2014, sono stabiliti
la distribuzione dell’incremento di cui
al comma 1 tra le Sezioni del «Fondo per
assicurare la liquidita’ per pagamenti
dei debiti certi, liquidi ed esigibili»
e, in conformita’ alle procedure di cui
agli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge
8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno
2013, n. 64, i criteri, i tempi e le
modalita’ per la concessione delle
risorse di cui al comma 1 alle regioni e
agli enti locali, ivi inclusi le regioni
e gli enti locali che non hanno
precedentemente avanzato richiesta di
anticipazione di liquidita’ a valere sul
predetto Fondo.
3. Il decreto ministeriale di cui al
comma 2 determina anche l’eventuale
dotazione aggiuntiva per il 2014 della
Sezione di cui all’articolo 2 del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2013, n. 64, derivante da
eventuali disponibilita’ relative ad
anticipazioni di liquidita’ attribuite
precedentemente e non ancora erogate
alla data di emanazione del suddetto
decreto ministeriale, ivi incluse quelle
conseguenti ad eventuali verifiche
negative effettuate dal Tavolo di cui al
comma 4, dell’articolo 2, del citato
decreto-legge n. 35 del 2013, in merito
agli adempimenti di cui alle lettere a),
b) e c), del comma 3, del medesimo
articolo 2, richiesti alle Regioni e
Province autonome. L’erogazione delle
anticipazioni di liquidita’ di cui al
presente comma da parte del Ministero
dell’economia e delle finanze -
Dipartimento del Tesoro sono
subordinate, oltre che alla verifica
positiva anche alla formale
certificazione dell’avvenuto pagamento
di almeno il 95 per cento dei debiti e
dell’effettuazione delle relative
registrazioni contabili da parte delle
Regioni con riferimento alle
anticipazioni di liquidita’ ricevute
precedentemente.
4. Sono ammesse alle anticipazioni di
liquidita’ per il pagamento dei debiti
del settore sanitario di cui al presente
articolo le regioni sottoposte ai piani
di rientro ai sensi dell’articolo 1,
comma 180 delle legge 311 del 2004,
ovvero ai programmi operativi di
prosecuzione degli stessi ai sensi
dell’articolo 2, comma 88, della legge
23 dicembre 2009, n. 191, per un importo
massimo pari a quello corrispondente al
valore dei gettiti derivanti dalle
maggiorazioni fiscali regionali,
destinati nell’anno 2013 al
finanziamento del servizio sanitario
regionale per il medesimo anno. Per le
finalita’ del presente comma sono
destinati 600 milioni di euro
dell’incremento della dotazione del
fondo di cui al comma 1.
5. Per le attivita’ gestite da Cassa
depositi e prestiti S.p.A. ai sensi del
presente articolo, nonche’ dell’articolo
31, e’ autorizzata la spesa complessiva
di euro 0,5 milioni per l’anno 2014.
Art. 33
Anticipazioni di liquidita’ per il
pagamento dei debiti dei comuni che
hanno deliberato il dissesto finanziario
1. Al
fine di sostenere la grave situazione
delle imprese creditrici e degli altri
soggetti dei comuni dissestati e di
ridare impulso ai relativi sistemi
produttivi locali, per l’anno 2014, ai
comuni che hanno deliberato il dissesto
finanziario a far data dal 1º ottobre
2009 e sino alla data di entrata in
vigore della legge 6 giugno 2013, n. 64
e che hanno aderito alla procedura
semplificata prevista dall’articolo 258
del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e’
attribuita, previa apposita istanza
dell’ente interessato, un’anticipazione
fino all’importo massimo di 300 milioni
di euro per l’anno 2014 da destinare
all’incremento della massa attiva della
gestione liquidatoria per il pagamento
dei debiti ammessi con le modalita’ di
cui all’anzidetto articolo 258, nei
limiti dell’anticipazione erogata, entro
120 giorni dalla disponibilita’ delle
risorse.
2. L’anticipazione di cui al comma 1, e’
ripartita, nei limiti della massa
passiva censita, in base ad una quota
pro capite determinata tenendo conto
della popolazione residente, calcolata
alla fine del penultimo anno precedente
alla dichiarazione di dissesto secondo i
dati forniti dall’Istat.
3. L’anticipazione di cui al comma 1 e’
concessa con decreto non regolamentare
del Ministero dell’interno, da emanarsi
entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, nel limite
di 300 milioni di euro per l’anno 2014 a
valere sulla dotazione per l’anno 2014,
del fondo di rotazione di’ cui
all’articolo 243-ter del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 integrato con le risorse di
cui al comma 1.
4. L’importo attribuito e’ erogato
all’ente locale il quale e’ tenuto a
metterlo a disposizione dell’organo
straordinario di liquidazione entro 30
giorni. L’organo straordinario di
liquidazione provvede al pagamento dei
debiti ammessi, nei limiti
dell’anticipazione erogata, entro 90
giorni dalla disponibilita’ delle
risorse.
5. La restituzione dell’anticipazione e’
effettuata, con piano di ammortamento a
rate costanti, comprensive degli
interessi, in un periodo massimo di
venti anni a decorrere dall’anno
successivo a quello in cui e’ erogata la
medesima anticipazione, con versamento
ad appositi capitoli dello stato di
previsione dell’entrata del bilancio
dello Stato, distinti per la quota
capitale e per la quota interessi, fatta
eccezione per le anticipazioni a valere
sul versamento in entrata di cui al
comma 6, pur erogate nel 2014, la cui
restituzione dovra’ avvenire a partire
dal 2014. Gli importi dei versamenti
relativi alla quota capitale sono
riassegnati al fondo per l’ammortamento
dei titoli di Stato. Il tasso di
interesse da applicare alle suddette
anticipazioni sara’ determinato sulla
base del rendimento di mercato dei Buoni
poliennali del tesoro a 5 anni in corso
di emissione con comunicato del
Direttore generale del tesoro da emanare
e pubblicare sul sito internet del
Ministero dell’economia e delle finanze.
In caso di mancata restituzione delle
rate entro i termini previsti, le somme
sono recuperate a valere sulle risorse a
qualunque titolo dovute dal Ministero
dell’Interno e sono versate al predetto
stato di previsione dell’entrata del
bilancio dello Stato e riassegnate, per
la parte capitale, al medesimo fondo per
l’ammortamento dei titoli di Stato.
6. Alla copertura degli oneri di cui ai
comma 1, si provvede quanto a 100
milioni di euro mediante versamento
all’entrata del bilancio dello Stato
delle somme disponibili presso la
Sezione per assicurare la liquidita’ per
pagamenti di debiti certi, liquidi ed
esigibili degli enti locali, relative ad
anticipazioni di cui all’articolo 1,
comma 13, del decreto-legge 8 aprile
2013, n. 35, convertito con
modificazioni, dalla legge 6 giugno
2013, n. 64, non erogate dalla Cassa
depositi e prestiti nell’anno 2013, e
quanto a 200 milioni di euro mediante
corrispondente riduzione dello
stanziamento di cui all’articolo 1,
comma 10, del decreto-legge n. 35 del
2013, come incrementato dall’articolo
13, comma 8 del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 102, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 ottobre
2013, n. 124, relativo alla medesima
Sezione.
7. Il comma 17-sexies dell’articolo 1
del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2013, n. 64, e’
abrogato.
8. Il Ministro dell’economia e delle
finanze e’ autorizzato ad apportare, con
proprio decreto, le occorrenti
variazioni di bilancio.
9. Per quanto non previsto nel presente
articolo si rinvia al decreto del
Ministro dell’interno 11 gennaio 2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, n. 33 dell’8
febbraio 2013, adottato in attuazione
dell’articolo 243-ter, comma 2, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267.
Art. 34
Disposizioni in materia di pagamento dei
debiti sanitari 1. Per l’utilizzo delle
risorse di cui all’articolo 3 del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e dell’articolo 5 del Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 10 febbraio 2014 recante il «Riparto dell’incremento del “Fondo per assicurare la liquidita’ per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili” di cui all’articolo 13, commi 8 e 9 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124», e allo scopo di garantire il completo riequilibrio di cassa del settore stesso con riferimento al pagamento dei debiti sanitari cumulati fino alla data del 31 dicembre 2012, le regioni possono accedere, nei limiti degli importi verificati ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 35 del 2013, alle anticipazioni di liquidita’ anche per finanziare piani dei pagamenti che comprendano i pagamenti dei citati debiti, effettuati dalle regioni nel periodo 1º gennaio 2013-8 aprile 2013. L’inserimento dei richiamati debiti nei piani dei pagamenti e’ effettuato dalle regioni in via residuale rispetto alle categorie di debiti gia’ individuate dagli articoli 3 e 6 del citato decreto-legge 35 del 2013. A tale scopo le regioni presentano istanza di accesso all’anticipazione di liquidita’, sottoscritta congiuntamente dal Presidente e dal Responsabile finanziario, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 35
Disposizioni dirette a garantire il
rispetto dei tempi di pagamento dei
debiti sanitari
1. Le
regioni che, a seguito delle verifiche
di cui all’articolo 3, comma 3, del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2013, n. 64, presentano
mancate erogazioni di cui al comma 1,
lettera b), del medesimo articolo 3 del
decreto-legge n. 35 del 2013, e che non
hanno richiesto l’accesso alle
anticipazioni di liquidita’ di cui
all’articolo 3, comma 3, del medesimo
decreto-legge n. 35 del 2013, e
all’articolo 5 del decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze del 10
febbraio 2014 recante il «Riparto
dell’incremento del “Fondo per
assicurare la liquidita’ per pagamenti
dei debiti certi, liquidi ed esigibili”
di cui all’articolo 13, commi 8 e 9 del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102,
convertito, con modificazioni dalla
legge 28 ottobre 2013, n. 124», nei
termini stabiliti e per gli importi di
cui al citato articolo 3, comma 1,
lettera b), del decreto-legge n. 35 del
2013 accertati in sede di verifica, sono
tenute a presentare istanza di accesso
alle predette anticipazioni entro 15
giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente
decreto.
2. Qualora le Regioni di cui al comma 1
non provvedano a quanto indicato al
medesimo comma sono diffidate dal
Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell’economia e delle finanze,
sentito il Ministro per gli affari
regionali, ad adottare, entro un termine
definito, tutti gli atti necessari per
trasferire tempestivamente agli enti del
Servizio sanitario regionale gli importi
di cui al citato articolo 3, comma 1,
lettera b) del decreto-legge n. 35 del
2013, ovvero per acquisire le citate
anticipazioni di liquidita’ fino a
concorrenza degli importi richiamati.
3. In caso di inadempienza circa
l’attuazione di quanto indicato al comma
2, accertata dal Tavolo tecnico per la
verifica degli adempimenti regionali di
cui all’articolo 12 dell’Intesa 23 marzo
2005, sancita dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, pubblicata nel
supplemento ordinario n. 83 alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 105 del 7 maggio 2005, il
Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell’economia e delle finanze,
sentito il Ministro per gli affari
regionali, in attuazione dell’articolo
120 della Costituzione nomina il
Presidente della regione, o un altro
soggetto, commissario ad acta. Il
commissario adotta tutte le misure
necessarie per acquisire le
anticipazioni di liquidita’
disponibili.
4. Le regioni che, a seguito delle
verifiche di cui all’articolo 3, comma
3, del decreto-legge 8 aprile 2013, n.
35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2013, n. 64, presentano
una valorizzazione con riferimento alle
grandezze di cui al comma 1, lettera a),
del medesimo articolo 3 del
decreto-legge n. 35 del 2013 e che non
hanno richiesto l’accesso alle
anticipazioni di liquidita’ di cui
all’articolo 3, comma 3, del medesimo
decreto-legge n. 35 del 2013, e
all’articolo 5 del decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze del 10
febbraio 2014 recante il «Riparto
dell’incremento del “Fondo per
assicurare la liquidita’ per pagamenti
dei debiti certi, liquidi ed esigibili”
di cui all’articolo 13, commi 8 e 9 del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102,
convertito, con modificazioni dalla
legge 28 ottobre 2013, n. 124», nei
termini stabiliti e per gli importi di
cui al citato articolo 3, comma 1,
lettera a), del decreto-legge n. 35 del
2013 accertati in sede di verifica,
presentano al Tavolo di verifica degli
adempimenti di cui all’articolo 3 del
decreto-legge n. 35 del 2013, entro 60
giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, la documentazione
necessaria a dimostrare la sussistenza
delle condizioni economico-finanziarie
idonee a garantire, a decorrere dal
2014, il rispetto dei tempi di pagamento
previsti dalla legislazione vigente.
Qualora le regioni non provvedano alla
trasmissione della documentazione ovvero
il Tavolo non verifichi positivamente la
richiamata condizione, le regioni sono
tenute a presentare istanza di accesso
alle predette anticipazioni entro 15
giorni dalla formalizzazione degli esiti
del citato Tavolo.
5. Qualora le Regioni di cui al comma 4
non provvedano a quanto indicato al
medesimo comma 4 sono diffidate dal
Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell’economia e delle finanze,
sentito il Ministro per gli affari
regionali, ad adottare, entro un termine
definito, tutti gli atti necessari per
acquisire le citate anticipazioni di
liquidita’ fino a concorrenza degli
importi richiamati. In caso di
inadempienza trovano applicazione le
disposizioni di cui al comma 3.
6. Allo scopo di verificare che tutte le
amministrazioni pubbliche rispettino i
tempi di pagamento stabiliti dalla
legislazione vigente, le Regioni che,
con riferimento agli enti del Servizio
sanitario regionale, non hanno
partecipato alle verifiche di cui
all’articolo 3 del decreto-legge n. 35
del 2013 in sede di Tavolo ivi
richiamato, sono tenute a trasmettere al
medesimo Tavolo, entro il termine di 60
giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente
decreto, tutti gli elementi necessari
alla verifica di cui al presente comma
nei termini richiesti dal medesimo
Tavolo. Qualora le regioni non
provvedano alla trasmissione della
documentazione richiesta, ovvero il
Tavolo verifichi la sussistenza di
criticita’ nei tempi di pagamento, le
regioni sono tenute ad accedere alle
anticipazioni di liquidita’. Si
applicano le disposizioni di cui ai
commi da 1 a 5. Allo scopo, i termini di
cui al comma 1 sono rideterminati in 15
giorni dalla scadenza del termine per la
trasmissione delle informazioni ovvero
dalla formalizzazione degli esiti delle
verifiche del Tavolo tecnico.
7. Per le finalita’ di cui ai commi da 1
a 6, le disponibilita’ del Fondo per
assicurare la liquidita’ per pagamenti
dei debiti certi, liquidi ed esigibili
degli enti del Servizio sanitario
nazionale per l’anno 2014 e’
incrementata di 770 milioni di euro.
8. All’articolo 1 del decreto-legge 18
gennaio 1993, n. 9, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 marzo
1993, n. 67, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 5 le parole: «unita’
sanitarie locali» sono sostituite dalle
seguenti: «aziende sanitarie locali e
ospedaliere»; e, alla fine, sono
aggiunte le seguenti parole: «A tal fine
l’organo amministrativo dei predetti
enti, con deliberazione adottata per
ogni trimestre, quantifica
preventivamente le somme oggetto delle
destinazioni previste nel primo
periodo.»;
b) dopo il comma 5 e’ inserito il
seguente:
«5-bis. La deliberazione di cui al comma
5 e’ comunicata, a mezzo di posta
elettronica certificata, all’istituto
cui e’ affidato il servizio di tesoreria
o cassa contestualmente alla sua
adozione. Al fine di garantire
l’espletamento delle finalita’ di cui al
comma 5, dalla data della predetta
comunicazione il tesoriere e’ obbligato
a rendere immediatamente disponibili le
somme di spettanza dell’ente indicate
nella deliberazione, anche in caso di
notifica di pignoramento o di pendenza
di procedura esecutiva nei confronti
dell’ente, senza necessita’ di previa
pronuncia giurisdizionale. Dalla data di
adozione della deliberazione l’ente non
puo’ emettere mandati a titoli diversi
da quelli vincolati, se non seguendo
l’ordine cronologico delle fatture cosi’
come pervenuto per il pagamento o, se
non e’ prescritta fattura, dalla data
della deliberazione di impegno.».
Art. 36
Debiti dei Ministeri
1. Al
fine di consentire il pagamento dei
debiti certi, liquidi ed esigibili del
Ministero dell’Interno nei confronti
delle Aziende Sanitarie Locali, ai sensi
dell’articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 gennaio
1972, n. 9, maturati al 31 dicembre
2012, e’ autorizzata la spesa nel limite
massimo di 250 milioni di euro nell’anno
2014. Lo somme eventualmente eccedenti
sono destinate al pagamento dei debiti
della stessa specie, maturati
successivamente alla predetta data.
2. E’ istituito nello stato di
previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze un fondo,
con una dotazione di 300 milioni per
l’anno 2014, destinato all’estinzione
dei debiti dei ministeri il cui
pagamento non ha effetti peggiorativi in
termini di indebitamento netto. Entro il
30 giugno 2014, le amministrazioni
possono comunicare al Ministero
dell’economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato, l’elenco dei debiti di cui
al presente comma, al fine della
attribuzione delle relative risorse. Con
decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, da emanarsi entro il 31
luglio 2014, si provvede alla
ripartizione delle risorse tra le
amministrazioni richiedenti, sulla base
di apposita istruttoria sulle partite
debitorie al fine della verifica della
sussistenza della neutralita’ in termini
di indebitamento netto. In caso di
insufficienza delle risorse stanziate,
il predetto fondo e’ ripartito in
proporzione ai debiti assentibili per
ciascuna amministrazione.
Art. 37
Strumenti per favorire la cessione dei
crediti certificati
1. Al
fine di assicurare il completo ed
immediato pagamento di tutti i debiti di
parte corrente certi, liquidi ed
esigibili per somministrazioni,
forniture ed appalti e per prestazioni
professionali, fermi restando gli altri
strumenti previsti, i suddetti debiti
delle pubbliche amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, diverse dallo
Stato, maturati al 31 dicembre 2013 e
certificati alla data di entrata in
vigore del presente decreto ai sensi
dell’articolo 9, comma 3-bis e 3-ter del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, o
dell’articolo 7 del decreto-legge 8
aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno
2013, n. 64, sono assistiti dalla
garanzia dello Stato dal momento
dell’effettuazione delle operazioni di
cessione ovvero di ridefinizione di cui
al successivo comma 3. Sono, altresi’,
assistiti dalla medesima garanzia dello
Stato, sempre dal momento
dell’effettuazione delle operazioni di
cessione ovvero di ridefinizione di cui
al successivo comma 3, i suddetti debiti
di parte corrente certi, liquidi ed
esigibili delle predette pubbliche
amministrazioni non ancora certificati
alla data di entrata in vigore del
presente decreto, comunque maturati al
31 dicembre 2013, a condizione che:
a) i soggetti creditori presentino
istanza di certificazione
improrogabilmente entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente
decreto, utilizzando la piattaforma
elettronica di cui all’articolo 7, comma
1, del predetto decreto-legge n. 35 del
2013;
b) i crediti siano oggetto di
certificazione, tramite la suddetta
piattaforma elettronica, da parte delle
pubbliche amministrazioni debitrici. La
certificazione deve avvenire entro
trenta giorni dalla data di ricezione
dell’istanza. Il diniego, anche
parziale, della certificazione, sempre
entro il suddetto termine, deve essere
puntualmente motivato. Ferma restando
l’attivazione da parte del creditore dei
poteri sostitutivi di cui all’articolo
9, comma 3-bis, del predetto
decreto-legge n. 185 del 2008, il
mancato rispetto di tali obblighi
comporta a carico del dirigente
responsabile l’applicazione delle
sanzioni di cui all’articolo 7, comma 2,
del predetto decreto-legge n. 35 del
2013. Le amministrazioni di cui al primo
periodo che risultino inadempienti non
possono procedere ad assunzioni di
personale o ricorrere all’indebitamento
fino al permanere dell’inadempimento.
2. I pagamenti dei debiti di parte
corrente di cui al comma 1 non rilevano
ai fini dei vincoli e degli obiettivi
del patto di stabilita’ interno.
3. I soggetti creditori possono cedere
pro-soluto il credito certificato e
assistito dalla garanzia dello Stato ai
sensi del comma 1 ad una banca o ad un
intermediario finanziario, anche sulla
base di apposite convenzioni quadro. Per
i crediti assistiti dalla suddetta
garanzia dello Stato non possono essere
richiesti sconti superiori alla misura
massima determinata con il decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze
di cui al comma 4. Avvenuta la cessione
del credito, la pubblica amministrazione
debitrice diversa dallo Stato puo’
chiedere, in caso di temporanee carenze
di liquidita’, una ridefinizione dei
termini e delle condizioni di pagamento
dei debiti, per una durata massima di 5
anni, rilasciando, a garanzia
dell’operazione, delegazione di
pagamento, a norma della specifica
disciplina applicabile a ciascuna
tipologia di pubblica amministrazione, o
altra simile garanzia a valere sulle
entrate di bilancio. Le pubbliche
amministrazioni debitrici sono comunque
tenute a rimborsare anticipatamente il
debito, alle condizioni pattuite
nell’ambito delle operazioni di
ridefinizione dei termini e delle
condizioni di pagamento del debito di
cui al presente comma al ripristino
della normale gestione della liquidita’.
L’operazione di ridefinizione, le cui
condizioni finanziarie devono tener
conto della garanzia dello Stato, puo’
essere richiesta dalla pubblica
amministrazione debitrice alla banca o
all’intermediario finanziario
cessionario del credito, ovvero ad altra
banca o ad altro intermediario
finanziario qualora il cessionario non
consenta alla suddetta operazione di
ridefinizione; in tal caso, previa
corresponsione di quanto dovuto, il
credito certificato e’ ceduto di diritto
alla predetta banca o intermediario
finanziario. La Cassa depositi e
prestiti S.p.A., ai sensi dell’articolo
5, comma 7, lettera a), del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, nonche’
istituzioni finanziarie dell’Unione
Europea e internazionali, possono
acquisire, dalle banche e dagli
intermediari finanziari, sulla base di
una convenzione quadro con
l’Associazione Bancaria Italiana, i
crediti assistiti dalla garanzia dello
Stato di cui al comma 1 e ceduti ai
sensi del presente comma, anche al fine
di effettuare operazioni di
ridefinizione dei termini e delle
condizioni di pagamento dei relativi
debiti, per una durata massima di 15
anni, in relazione alle quali le
pubbliche amministrazioni debitrici
rilasciano delegazione di pagamento, a
norma della specifica disciplina
applicabile a ciascuna tipologia di
pubblica amministrazione, o altra simile
garanzia a valere sulle entrate di
bilancio. L’intervento della Cassa
depositi e prestiti S.p.A. puo’ essere
effettuato nei limiti di una dotazione
finanziaria stabilita dalla Cassa
depositi e prestiti S.p.A. medesima. I
crediti assistiti dalla garanzia dello
Stato di cui al comma 1, gia’ oggetto di
ridefinizione, possono essere acquisiti
dai soggetti cui si applicano le
disposizioni della legge 30 aprile 1999,
n. 130, ovvero da questi ultimi ceduti a
Cassa depositi e prestiti S.p.A.,
nonche’ alle istituzioni finanziarie
dell’Unione europea e internazionali.
Alle operazioni di ridefinizione dei
termini e delle condizioni di pagamento
dei debiti di cui al presente comma, che
non costituiscono indebitamento,non si
applicano i limiti fissati, per le
regioni a statuto ordinario,
dall’articolo 10 della legge 16 maggio
1970, n. 281, per gli enti locali, dagli
articoli 42, 203 e 204 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e,
per le altre pubbliche amministrazioni,
dai rispettivi ordinamenti.
4. Per le finalita’ di cui al comma 1,
e’ istituito presso il Ministero
dell’economia e delle finanze un
apposito Fondo per la copertura degli
oneri determinati dal rilascio della
garanzia dello Stato, cui sono
attribuite risorse pari a euro 150
milioni. La garanzia del Fondo e’ a
prima richiesta, esplicita,
incondizionata e irrevocabile. Gli
interventi del Fondo sono assistiti
dalla garanzia dello Stato quale
garanzia di ultima istanza. Tale
garanzia e’ elencata nell’allegato allo
stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze di cui
all’articolo 31 della legge 31 dicembre
2009, n. 196. La gestione del Fondo puo’
essere affidata a norma dell’articolo
19, comma 5, del decreto-legge 1 luglio
2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102. Con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell’economia
e delle finanze, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono definiti termini
e modalita’ tecniche di attuazione dei
commi 1 e 3, ivi compresa la misura
massima dei tassi di interesse
praticabili sulle operazioni di
ridefinizione dei termini e delle
condizioni di pagamento del debito
derivante dai crediti garantiti dal
Fondo e ceduti ai sensi del comma 3,
nonche’ i criteri, le condizioni e le
modalita’ di operativita’ e di
escussione della garanzia del Fondo,
nonche’ della garanzia dello Stato di
ultima istanza.
5. In caso di escussione della garanzia,
e’ attribuito allo Stato il diritto di
rivalsa sugli enti debitori. La rivalsa
comporta, ove applicabile, la
decurtazione, sino a concorrenza della
somme escusse e degli interessi maturati
alla data dell’effettivo pagamento,
delle somme a qualsiasi titolo dovute
all’ente debitore a valere sul bilancio
dello Stato. Con il decreto di cui al
comma 4 sono disciplinate le modalita’
per l’esercizio del diritto di rivalsa
di cui al presente comma, anche al fine
di garantire il recupero delle somme in
caso di incapienza delle somme a
qualsiasi titolo dovute all’ente
debitore a valere sul bilancio dello
Stato.
6. Nello stato di previsione del
Ministero dell’Economia e delle Finanze
e’ istituito, un fondo con una dotazione
di 1000 milioni di euro per l’anno 2014
finalizzato ad integrare le risorse
iscritte sul bilancio statale destinate
alle garanzie rilasciate dallo Stato. Il
Ministro dell’economia e delle finanze
e’ autorizzato ad apportare con propri
decreti le occorrenti variazioni di
bilancio.
7. I commi 12-ter, 12-quater,
12-quinquies, 12-sexies e 12-septies
dell’articolo 11, del decreto-legge 28
giugno 2013 n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013
n. 99, sono abrogati. 7-bis. Le cessioni
dei crediti certificati mediante la
piattaforma elettronica per la gestione
telematica del rilascio delle
certificazioni di cui al comma 1
dell’articolo 7 del decreto-legge 8
aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno
2013, n. 64, possono essere stipulate
mediante scrittura privata e possono
essere effettuate a favore di banche o
intermediari finanziari autorizzati,
ovvero da questi ultimi alla Cassa
depositi e prestiti S.p.A. o a
istituzioni finanziarie dell’Unione
europea e internazionali. Le suddette
cessioni dei crediti certificati si
intendono notificate e sono efficaci ed
opponibili nei confronti delle
amministrazioni cedute dalla data di
comunicazione della cessione alla
pubblica amministrazione attraverso la
piattaforma elettronica, che costituisce
data certa, qualora queste non le
rifiutino entro sette giorni dalla
ricezione di tale comunicazione. Non si
applicano alle predette cessioni dei
crediti le disposizioni di cui
all’articolo 117, comma 3, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e di
cui agli articoli 69 e 70 del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440. Le
disposizioni di cui al presente comma si
applicano anche alle cessioni effettuate
dai suddetti cessionari in favore dei
soggetti ai quali si applicano le
disposizioni della legge 30 aprile 1999,
n. 130.
7-ter. Le verifiche di cui all’articolo
48-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
sono effettuate dalle pubbliche
amministrazioni esclusivamente all’atto
della certificazione dei crediti certi,
liquidi ed esigibili maturati nei
confronti delle pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, per
somministrazioni, forniture ed appalti e
per obbligazioni relative a prestazioni
professionali alla data del 31 dicembre
2013, tramite la piattaforma elettronica
nei confronti dei soggetti creditori.
All’atto del pagamento dei crediti
certificati oggetto di cessione, le
pubbliche amministrazioni effettuano le
predette verifiche esclusivamente nei
confronti del cessionario.
7-quater. L’articolo 8 e il comma 2-bis
dell’articolo 9 del decreto-legge 8
aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno
2013, n. 64, sono abrogati.
Art. 38
Semplificazione degli adempimenti
amministrativi per la cessione dei
crediti tramite piattaforma elettronica
(Soppresso).
Art.
38-bis
Semplificazione fiscale della cessione
dei crediti
1. Gli
atti di cessione dei crediti certi,
liquidi ed esigibili nei confronti delle
pubbliche amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per
somministrazioni, forniture ed appalti e
per obbligazioni relative a prestazioni
professionali, alla data del 31 dicembre
2013, nonche’ le operazioni di
ridefinizione dei relativi debiti
richieste dalla pubblica amministrazione
debitrice e garanzie connesse, sono
esenti da imposte, tasse e diritti di
qualsiasi tipo. La disposizione di cui
al presente comma non si applica
all’imposta sul valore aggiunto.
2. All’onere di cui al comma 1, pari ad
1 milione di euro per l’anno 2014, si
provvede mediante utilizzo delle somme
versate entro il 15 maggio 2014
all’entrata del bilancio dello Stato ai
sensi dell’articolo 148, comma 1, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, che,
alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente
decreto, non sono state riassegnate ai
pertinenti programmi e che sono
acquisite, nel limite di 1 milione di
euro, definitivamente al bilancio dello
Stato.
Art. 39
Crediti compensabili
1. All’articolo 28-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, al primo periodo, sono soppresse le parole «maturati al 31 dicembre 2012». 1-bis. Agli articoli 28-quater, comma 1, e 28-quinquies, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: «nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni».
Art. 40
Termine di notifica delle cartelle
esattoriali ai fini della
compensabilita’ con i crediti
certificati
1.
All’articolo 9, comma 02, del
decreto-legge 8 aprile 2013, n.
35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole
«31 dicembre 2012», sono sostituite
dalle seguenti «30 settembre 2013».
Capo III - STRUMENTI PER PREVENIRE IL FORMARSI DI RITARDI DEI PAGAMENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Art. 41
Attestazione dei tempi di pagamento
1. A
decorrere dall’esercizio 2014, alle
relazioni ai bilanci consuntivi o di
esercizio delle pubbliche
amministrazioni, di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e’ allegato un
prospetto, sottoscritto dal
rappresentante legale e dal responsabile
finanziario, attestante l’importo dei
pagamenti relativi a transazioni
commerciali effettuati dopo la scadenza
dei termini previsti dal decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231,
nonche’ l’indicatore annuale di
tempestivita’ dei pagamenti di cui
all’articolo 33 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33. In caso di
superamento dei predetti termini, le
medesime relazioni indicano le misure
adottate o previste per consentire la
tempestiva effettuazione dei pagamenti.
L’organo di controllo di regolarita’
amministrativa e contabile verifica le
attestazioni di cui al primo periodo,
dandone atto nella propria relazione.
Per le Amministrazioni dello Stato, in
sede di rendiconto generale, il
prospetto di cui al primo periodo e’
allegato a ciascuno stato di previsione
della spesa.
2. Al fine di garantire il rispetto dei
tempi di pagamento di cui all’articolo 4
del decreto legislativo 9 ottobre 2002,
n. 231, le amministrazioni pubbliche di
cui al comma 1, esclusi gli enti del
Servizio sanitario nazionale, che, sulla
base dell’attestazione di cui al
medesimo comma, registrano tempi medi
nei pagamenti superiori a 90 giorni nel
2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015,
rispetto a quanto disposto dal decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231,
nell’anno successivo a quello di
riferimento non possono procedere ad
assunzioni di personale a qualsiasi
titolo, con qualsivoglia tipologia
contrattuale, ivi compresi i rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa
e di somministrazione, anche con
riferimento ai processi di
stabilizzazione in atto. E’ fatto
altresi’ divieto agli enti di stipulare
contratti di servizio con soggetti
privati che si configurino come elusivi
della presente disposizione.
3. La riduzione degli obiettivi di cui
al comma 122 dell’articolo 1 della legge
13 dicembre 2010, n. 220 e’ applicata,
sulla base dei criteri individuati con
decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze di cui al medesimo comma
122, esclusivamente agli enti locali che
risultano rispettosi dei tempi di
pagamento previsti dal decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come
rilevato nella certificazione del patto
di stabilita’ interno.
4. Le regioni, con riferimento agli enti
del Servizio sanitario nazionale,
trasmettono al Tavolo di verifica degli
adempimenti regionali di cui
all’articolo 12 dell’Intesa 23 marzo
2005, sancita dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, pubblicata nel
supplemento ordinario n. 83 alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 105 del 7 maggio 2005, una
relazione contenente le informazioni di
cui al comma 1 e le iniziative assunte
in caso di superamento dei tempi di
pagamento previsti dalla legislazione
vigente. La trasmissione della relazione
e l’adozione da parte degli enti delle
misure idonee e congrue eventualmente
necessarie a favorire il raggiungimento
dell’obiettivo del rispetto della
direttiva 2011/7/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 febbraio
2011, sui tempi di pagamenti costituisce
adempimento regionale, ai fini e per gli
effetti dell’articolo 2, comma 68,
lettera c), della legge 23 dicembre
2009, n. 191, le cui disposizioni
continuano ad applicarsi a decorrere
dall’esercizio 2013 ai sensi
dell’articolo 15, comma 24, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135.
Art.
41-bis
Misure per l’accelerazione dei pagamenti
a favore delle imprese
1. Per
consentire l’adempimento delle
obbligazioni assunte per gli interventi
di cui alle leggi 11 giugno 2004, nn.
146, 147 e 148, ed agevolare il flusso
dei pagamenti in favore delle imprese,
e’ autorizzato, fino al 31 dicembre
2014, l’utilizzo delle risorse gia’
disponibili sulle rispettive
contabilita’ speciali, come individuate
nei decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri del 3 dicembre 2013.
2. Le somme rimaste inutilizzate a
seguito degli interventi di cui al comma
1 costituiscono economia di spesa e sono
versate al pertinente capitolo dello
stato di previsione dell’entrata.
3. Restano validi gli atti e i
provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i
rapporti giuridici sorti sulla base
della disposizione di cui all’articolo
3, comma 4, del decreto-legge 30
dicembre 2013, n. 150, non convertita in
legge.
Art. 42
Obbligo della tenuta del registro delle
fatture presso le pubbliche
amministrazioni
1. Fermo
restando quanto previsto da specifiche
disposizioni di legge, a decorrere dal 1
luglio 2014, le pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 adottano il registro
unico delle fatture nel quale entro 10
giorni dal ricevimento sono annotate le
fatture o le richieste equivalenti di
pagamento per somministrazioni,
forniture e appalti e per obbligazioni
relative a prestazioni professionali
emesse nei loro confronti. E’ esclusa la
possibilita’ di ricorrere a registri di
settore o di reparto. Il registro delle
fatture costituisce parte integrante del
sistema informativo contabile. Al fine
di ridurre gli oneri a carico delle
amministrazioni, il registro delle
fatture puo’ essere sostituito dalle
apposite funzionalita’ che saranno rese
disponibili sulla piattaforma
elettronica per la certificazione dei
crediti di cui all’articolo 7, comma 1,
del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2013, n. 64. Nel registro
delle fatture e degli altri documenti
contabili equivalenti e’ annotato:
a) il codice progressivo di
registrazione;
b) il numero di protocollo di entrata;
c) il numero della fattura o del
documento contabile equivalente;
d) la data di emissione della fattura o
del documento contabile equivalente;
e) il nome del creditore e il relativo
codice fiscale;
f) l’oggetto della fornitura;
g) l’importo totale, al lordo di IVA e
di eventuali altri oneri e spese
indicati;
h) la scadenza della fattura;
i) nel caso di enti in contabilita’
finanziaria, gli estremi dell’impegno
indicato nella fattura o nel documento
contabile equivalente ai sensi di quanto
previsto dal primo periodo del presente
comma oppure il capitolo e il piano
gestionale, o analoghe unita’ gestionali
del bilancio sul quale verra’ effettuato
il pagamento;
l) se la spesa e’ rilevante o meno ai
fini IVA;
m) il Codice identificativo di gara
(CIG), tranne i casi di esclusione
dall’obbligo di tracciabilita’ di cui
alla legge 13 Agosto 2010, n. 136;
n) il Codice unico di Progetto (CUP), in
caso di fatture relative a opere
pubbliche, interventi di manutenzione
straordinaria, interventi finanziati da
contributi comunitari e ove previsto ai
sensi dell’articolo 11 della legge 16
gennaio 2003, n. 3;
o) qualsiasi altra informazione che si
ritiene necessaria.
Art. 43
Anticipo certificazione conti consuntivi
enti locali
1.
L’articolo 161 del decreto legislativo
18 agosto 2000 n. 267 e’ sostituito dal
seguente:
«Art. 161. - (Certificazioni di
bilancio). - 1. I comuni, le province,
le citta’ metropolitane, le unioni di
comuni e le comunita’ montane sono
tenuti a redigere apposite
certificazioni sui principali dati del
bilancio di previsione e del rendiconto
della gestione ed a trasmetterli al
Ministero dell’interno. Le
certificazioni sono firmate dal
segretario, dal responsabile del
servizio finanziario e dall’organo di
revisione economico-finanziario.
2. Le modalita’ per la struttura, la
redazione, nonche’ la data di scadenza
per la trasmissione delle certificazioni
sono stabilite con decreto del Ministero
dell’interno, previo parere dell’Anci e
dell’Upi, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
3. La mancata trasmissione del
certificato, da parte dei comuni e delle
province, comporta la sospensione del
pagamento delle risorse finanziarie a
qualsiasi titolo dovute dal Ministero
dell’interno, ivi comprese quelle a
titolo di fondo di solidarieta’
comunale.
4. I dati delle certificazioni sono resi
noti sulle pagine del sito internet
della Direzione centrale della finanza
locale del Ministero dell’interno e
vengono resi disponibili per
l’inserimento nella banca dati unitaria
istituita presso il Ministero
dell’economia e delle finanze ai sensi
dell’articolo 13 della legge 31 dicembre
2009 n. 196.
5. I certificati al rendiconto della
gestione degli enti locali
dell’esercizio finanziario 2014 e degli
esercizi seguenti sono trasmessi al
Ministero dell’interno entro il 31
maggio dell’esercizio successivo, mentre
la data di scadenza per la trasmissione
dei certificati al bilancio di
previsione resta fissata con il decreto
ministeriale di cui al comma 2.».
Art. 44
Tempi di erogazione dei trasferimenti
fra pubbliche amministrazioni
1. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, i trasferimenti fra amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale e delle risorse spettanti alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano in applicazione dei rispettivi ordinamenti finanziari, sono erogati entro sessanta giorni dalla definizione delle condizioni per l’erogazione ovvero entro sessanta giorni dalla comunicazione al beneficiario della spettanza dell’erogazione stessa. Per i trasferimenti per i quali le condizioni per la erogazione sono stabilite a regime, il termine di sessanta giorni decorre dalla definizione dei provvedimenti autorizzativi necessari per lo svolgimento dell’attivita’ ordinaria.
Art. 45
Ristrutturazione del debito delle
Regioni
1. Il
Ministero dell’economia e delle finanze
e’ autorizzato ad effettuare la
ristrutturazione dei mutui aventi le
caratteristiche indicate al comma 5,
lettera a), contratti dalle regioni ed
aventi come controparte il Ministero
dell’economia e delle finanze, in base
all’articolo 2, commi da 46 a 48, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
all’articolo 2, comma 98, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, e i mutui gestiti
dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
per conto del Ministero dell’economia e
delle finanze ai sensi dell’articolo 5
del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
2. Per il riacquisto da parte delle
regioni dei titoli
obbligazionari da esse emessi e aventi
le caratteristiche indicate al comma 5,
lettera b), il Ministero dell’economia e
delle finanze puo’ effettuare emissioni
di titoli di Stato.
3. I risparmi annuali di spesa derivanti
alle regioni
dall’applicazione dei commi 1 e 2 sono
prioritariamente destinati al pagamento
delle rate di ammortamento delle
anticipazioni contratte nel corso
dell’esercizio 2014, ai sensi degli
articoli 2 e 3 del decreto-legge 8
aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno
2013, n. 64 e ai sensi degli articoli
32, 34 e 35 del presente decreto.
4. Le operazioni di cui al comma 1 non
costituiscono nuovi prestiti o mutui ai
sensi dell’articolo 4 del decreto-legge
8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno
2013, n. 64.
5. Possono essere oggetto di
ristrutturazione le operazioni di
indebitamento che, alla data del 31
dicembre 2013, presentino le seguenti
caratteristiche:
a) vita residua pari o superiore a 5
anni e importo del debito residuo da
ammortizzare superiore a 20 milioni di
euro per i mutui contratti con il
Ministero dell’economia e delle
finanze;
b) vita residua pari o superiore a 5
anni e valore nominale dei titoli
obbligazionari regionali in circolazione
pari o superiore a 250 milioni di euro.
Per i titoli in valuta rileva il cambio
fissato negli swap di copertura
insistenti sulle singole emissioni.
6. Sono esclusi dalle operazioni di
ristrutturazione del debito le
anticipazioni contratte dalle regioni ai
sensi degli articoli 2 e 3 del citato
decreto-legge n. 35 del 2013.
7. Le regioni possono richiedere la
ristrutturazione dei debiti di cui ai
commi 1 e 2, trasmettendo entro il 20
giugno 2014 al Ministero dell’economia e
delle finanze - Dipartimento del Tesoro
- Direzione II, con certificazione
congiunta del presidente e del
responsabile finanziario, l’indicazione
delle operazioni di indebitamento che
presentano i requisiti oggettivi di cui
al comma 5.
8. Le operazioni di riacquisto dei
titoli obbligazionari aventi le
caratteristiche di cui al comma 5,
lettera b), avvengono attraverso le
modalita’ previste dalla legge che
regola i titoli stessi, per il tramite
di uno o piu’ intermediari individuati
dal Ministero dell’economia e delle
finanze tra gli specialisti in titoli di
Stato, che ricevono apposito mandato
delle singole regioni.
9. Le modalita’ del riacquisto e le
commissioni per gli intermediari sono
disciplinate dal mandato di cui al comma
8, per la definizione dei cui termini
ogni regione si avvale obbligatoriamente
della consulenza del Ministero
dell’economia e delle finanze
10. Con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, da
emanarsi entro il 18 luglio 2014, si
provvede all’individuazione delle
operazioni di indebitamento ammesse alla
ristrutturazione.
11. A seguito della ristrutturazione dei
mutui nei confronti del Ministero
dell’economia e delle finanze, il debito
residuo e’ rimborsato in trenta rate
annuali di importo costante. Il tasso di
interesse applicato al nuovo mutuo e’
pari al rendimento di mercato dei Buoni
Poliennali del Tesoro con la durata
finanziaria piu’ vicina a quella del
nuovo mutuo concesso dal Ministero
dell’economia e delle finanze, come
rilevato sulla piattaforma di
negoziazione MTS il giorno della firma
del nuovo contratto di prestito.
12. Il riacquisto dei titoli emessi
dagli enti e individuati come idonei a
norma del comma 5, tenuto conto del
valore dei derivati di cui comma 15, e’
finanziato dal Ministero dell’economia e
delle finanze con un mutuo avente le
caratteristiche indicate al comma 11.
13. Qualora i titoli oggetto di
riacquisto o i mutui oggetto di
rinegoziazione rappresentino il
sottostante di operazioni in strumenti
derivati, la regione provvede alla
contestuale chiusura anticipata degli
stessi. L’eventuale valore di mercato
positivo incassato dalla chiusura
anticipata dei derivati e’ vincolato
all’utilizzo da parte della regione per
il riacquisto del debito sottostante il
derivato stesso. Qualora il derivato
presenti un valore di mercato negativo
per la regione, esso deve essere
ricompreso nell’operazione di
riacquisto, a condizione che la somma
del valore di riacquisto dei titoli e
del valore di mercato del derivato non
sia superiore al valore nominale dei
titoli stessi. In caso il sottostante
sia un mutuo, la somma dell’eventuale
valore di mercato negativo del derivato
e del capitale residuo del mutuo oggetto
di rinegoziazione, non deve essere
superiore al capitale residuo risultante
alla fine dell’anno solare precedente
quello in cui avviene la
rinegoziazione.
14. Ove la somma del prezzo di
riacquisto del titolo e del valore degli
strumenti derivati ad esso collegati
comportasse un aumento del debito delle
pubbliche amministrazioni come definito
dal Regolamento UE 479/2009, non si da’
luogo all’operazione.
15. La valutazione dei derivati e’ di
competenza delle regioni che, per quanto
attiene allo scopo della presente norma,
la effettuano sotto la supervisione del
Ministero dell’Economia e delle Finanze
- Dipartimento del Tesoro - Direzione
II.
16. Le regioni assumono in autonomia le
decisioni in ordine al riacquisto dei
titoli e alla chiusura anticipata delle
eventuali operazioni in strumenti
derivati ad essi riferite, tenendo conto
anche dei versamenti gia’ avvenuti negli
swap di ammortamento, nei fondi di
ammortamento o, comunque, delle quote
capitale gia’ accantonate per
l’ammortamento di titoli con unico
rimborso a scadenza.
17. La rinegoziazione dei mutui e il
riacquisto dei titoli in circolazione
come sopra definiti, inclusa l’attivita’
di provvista sul mercato da parte del
Ministero dell’economia e delle finanze
di cui al comma 2, non deve determinare
un aumento del debito pubblico delle
pubbliche amministrazioni come definito
dal Regolamento UE 479/2009.
Art.
45-bis
Anticipazione di liquidita’ in favore di
EUR Spa
1.
All’articolo 1 della legge 27 dicembre
2013, n. 147, i commi 332 e 333 sono
sostituiti dai seguenti:
«332. La societa’ EUR Spa puo’
presentare al Ministero dell’economia e
delle finanze - Dipartimento del tesoro,
entro il 15 luglio 2014, con
certificazione congiunta del presidente
e dell’amministratore delegato,
un’istanza di accesso ad anticipazione
di liquidita’, nel limite massimo di 100
milioni di euro, finalizzata al
pagamento di debiti commerciali certi,
liquidi ed esigibili al 31 dicembre
2013. L’anticipazione di liquidita’ di
cui al presente comma e’ concessa a
valere sulla dotazione per l’anno 2014
della “Sezione per assicurare la
liquidita’ alle regioni e alle province
autonome per pagamenti dei debiti certi,
liquidi ed esigibili diversi da quelli
finanziari e sanitari”, di cui
all’articolo 1, comma 10, del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2013, n. 64.
333. All’erogazione della somma di cui
al comma 332 si provvede a seguito:
a) della presentazione da parte della
societa’ EUR Spa di un piano di rimborso
dell’anticipazione di liquidita’,
maggiorata degli interessi, in cui sono
individuate anche idonee e congrue
garanzie, verificato da un esperto
indipendente designato dal Ministero
dell’economia e delle finanze con onere
a carico della societa’;
b) della sottoscrizione di un apposito
contratto tra il Ministero dell’economia
e delle finanze - Dipartimento del
tesoro e la societa’ EUR Spa, nel quale
sono definite le modalita’ di erogazione
e di rimborso delle somme, comprensive
di interessi, in un periodo non
superiore a trenta anni, prevedendo
altresi’, qualora la societa’ non
adempia nei termini stabiliti al
versamento delle rate dovute, sia le
modalita’ di recupero delle medesime
somme da parte del Ministero
dell’economia e delle finanze, sia
l’applicazione di interessi moratori. Il
tasso di interesse a carico della
societa’ e’ pari al rendimento di
mercato dei buoni poliennali del tesoro
a cinque anni in corso di emissione».
2. All’articolo 6, comma 6, della legge
12 novembre 2011, n. 183, le parole: «,
fino ad un massimo di 5 milioni annui»
sono soppresse.
Titolo IV - Norme finanziarie ed entrata in vigore
Art. 46
Concorso delle regioni e delle province
autonome alla riduzione della spesa
pubblica
1. Le
Regioni a statuto speciale e le province
autonome, in conseguenza
dell’adeguamento dei propri ordinamenti
ai principi di coordinamento della
finanza pubblica, introdotti dal
presente decreto, assicurano un
contributo alla finanza pubblica pari a
quanto previsto nei commi 2 e 3.
2. Al comma 454 dell’articolo 1 della
legge 24 dicembre 2012, n. 228:
a) la tabella indicata alla lettera d)
e’ sostituita dalla seguente:
»;
b) dopo l’ultimo periodo e’ aggiunto il
seguente: «Per l’anno 2014 la proposta
di Accordo di cui al periodo precedente
e’ trasmessa entro il 30 giugno 2014.».
3. Il comma 526 dell’articolo 1 della
legge 27 dicembre 2013, n. 147 e’
sostituito dal seguente:
«526. Con le procedure previste
dall’articolo 27 della legge 5 maggio
2009, n. 42, le regioni a statuto
speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano assicurano un
ulteriore concorso alla finanza pubblica
per l’importo complessivo di 440 milioni
di euro per l’anno 2014 e di 300 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2015
al 2017. Fino all’emanazione delle norme
di attuazione di cui al predetto
articolo 27, l’importo del concorso
complessivo di cui al primo periodo del
presente comma e’ accantonato, a valere
sulle quote di compartecipazione ai
tributi erariali, secondo gli importi
indicati, per ciascuna regione a statuto
speciale e provincia autonoma, nella
tabella seguente:
»;
4. Gli
importi delle tabelle di cui ai commi 2
e 3 possono essere modificati, ad
invarianza di concorso complessivo alla
finanza pubblica, mediante accordo tra
le regioni e province autonome
interessate da sancire entro il 30
giugno 2014, in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano. Tale riparto e’
recepito con successivo decreto del
Ministero dell’economia e delle finanze.
Il predetto accordo puo’ tener conto dei
tempi medi di pagamento dei debiti e del
ricorso agli acquisti centralizzati di
ciascun ente interessato.
5. Il comma 527 dell’articolo 1 della
legge 27 dicembre 2013, n. 147 e’
abrogato.
6. Le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano, in conseguenza
dell’adeguamento dei propri ordinamenti
ai principi di coordinamento della
finanza pubblica introdotti dal presente
decreto e a valere sui risparmi
derivanti dalle disposizioni ad esse
direttamente applicabili ai sensi
dell’articolo 117, comma secondo, della
Costituzione, assicurano un contributo
alla finanza pubblica pari a 500 milioni
di euro per l’anno 2014 e di 750 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2015
al 2017, in ambiti di spesa e per
importi proposti in sede di
autocoordinamento dalle regioni e
province autonome medesime, tenendo
anche conto del rispetto dei tempi di
pagamento stabiliti dalla direttiva
2011/7/UE, nonche’ dell’incidenza degli
acquisti centralizzati, da recepire con
Intesa sancita dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, entro il 31 maggio
2014, con riferimento all’anno 2014 ed
entro il 31 ottobre 2014, con
riferimento agli anni 2015 e seguenti.
In assenza di tale Intesa entro i
predetti termini, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri,
da adottarsi, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, entro 20 giorni
dalla scadenza dei predetti termini, i
richiamati importi sono assegnati ad
ambiti di spesa ed attribuiti alle
singoli regioni e Province autonome di
Trento e Bolzano, tenendo anche conto
del Pil e della popolazione residente, e
sono eventualmente rideterminati i
livelli di finanziamento degli ambiti
individuati e le modalita’ di
acquisizione delle risorse da parte
dello Stato.
7. Il complesso delle spese finali
espresse in termini di competenza
eurocompatibile di ciascuna regione a
statuto ordinario, di cui al comma
449-bis dell’articolo 1 della legge 24
dicembre 2012, n. 228, e’ ridotto per
ciascuno degli anni dal 2014 al 2017,
tenendo conto degli importi determinati
ai sensi del comma 6.
Art. 47
Concorso delle province, delle citta’
metropolitane e dei comuni alla
riduzione della spesa pubblica
1. Le
province e le citta’ metropolitane, a
valere sui risparmi connessi alle misure
di cui al comma 2 e all’articolo 19,
nonche’ in considerazione delle misure
recate dalla legge 7 aprile 2014, n. 56,
nelle more dell’emanazione del Decreto
del Presidente del Consiglio di cui al
comma 92 dell’articolo 1 della medesima
legge 7 aprile 2014, n. 56, assicurano
un contributo alla finanza pubblica pari
a 444,5 milioni di euro per l’anno 2014
e pari a 576,7 milioni di euro per
l’anno 2015 e 585,7 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016
e 2017
2. Per le finalita’ di cui al comma 1,
ciascuna provincia e citta’
metropolitana consegue i risparmi da
versare ad apposito capitolo di entrata
del bilancio dello Stato determinati con
decreto del Ministro dell’interno da
emanare entro il termine del 30 giugno,
per l’anno 2014, e del 28 febbraio per
gli anni successivi, sulla base dei
seguenti criteri:
a) per quanto attiene agli interventi di
cui all’articolo 8, relativi alla
riduzione della spesa per beni e
servizi, la riduzione e’ operata nella
misura complessiva di 340 milioni di
euro per il 2014 e di 510 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2015 al
2017, proporzionalmente alla spesa
media, sostenuta nell’ultimo triennio,
relativa ai codici SIOPE indicati nella
tabella A allegata al presente decreto;
b) per quanto attiene agli interventi di
cui all’articolo 15, relativi alla
riduzione della spesa per autovetture di
0,7 milioni di euro, per l’anno 2014, e
di un milione di euro per ciascuno degli
anni dal 2015 al 2017, la riduzione e’
operata in proporzione al numero di
autovetture di ciascuna provincia e
citta’ metropolitana comunicato
annualmente al Ministero dell’interno
dal Dipartimento della Funzione
Pubblica;
c) per quanto attiene agli interventi di
cui all’articolo 14, relativi alla
riduzione della spesa per incarichi di
consulenza, studio e ricerca e per i
contratti di collaborazione coordinata e
continuativa, di 3,8 milioni di euro per
l’anno 2014 e di 5,7 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, la
riduzione e’ operata in proporzione alla
spesa comunicata al Ministero
dell’interno dal Dipartimento della
Funzione Pubblica.
3. Gli importi e i criteri di cui al
comma 2 possono essere modificati per
ciascuna provincia e citta’
metropolitana, a invarianza di riduzione
complessiva, dalla Conferenza
Stato-citta’ ed autonomie locali entro
il 30 giugno, per l’anno 2014 ed entro
il 31 gennaio, per gli anni successivi,
sulla base dell’istruttoria condotta
dall’ ANCI e dall’UPI e recepiti con il
decreto del Ministro dell’interno di cui
al comma 2; con riferimento alle misure
connesse all’articolo 8, le predette
modifiche possono tener conto dei tempi
medi di pagamento dei debiti e del
ricorso agli acquisti centralizzati di
ciascun ente. Decorso tale termine la
riduzione opera in base agli importi di
cui al comma 2.
4. In caso di mancato versamento del
contributo di cui ai commi 2 e 3, entro
il mese di luglio, sulla base dei dati
comunicati dal Ministero dell’interno,
l’Agenzia delle Entrate, attraverso la
struttura di gestione di cui
all’articolo 22, comma 3, del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
provvede al recupero delle predette
somme nei confronti delle province e
delle citta’ metropolitane interessate,
a valere sui versamenti dell’imposta
sulle assicurazioni contro la
responsabilita’ civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore,
esclusi i ciclomotori, di cui
all’articolo 60 del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, riscossa
tramite modello F24, all’atto del
riversamento del relativo gettito alle
province medesime.
5. Le province e le citta’ metropolitane
possono rimodulare o adottare misure
alternative di contenimento della spesa
corrente, al fine di conseguire risparmi
comunque non inferiori a quelli
derivanti dall’applicazione del comma
2.
6. Il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui al comma
92 dell’articolo 1 della legge 7 aprile
2014, n. 56, a seguito del trasferimento
delle risorse finanziarie, umane,
strumentali e organizzative connesse
all’esercizio delle funzioni che devono
essere trasferite, ai sensi dei commi da
85 a 97 dello stesso articolo 1, tra le
Province, le citta’ metropolitane e gli
altri Enti territoriali interessati,
stabilisce altresi’ le modalita’ di
recupero delle somme di cui ai commi
precedenti.
7. L’organo di controllo di regolarita’
amministrativa e contabile verifica che
le misure di cui ai commi 2 e 5 siano
adottate, dandone atto nella relazione
di cui al comma 166 dell’articolo 1
della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
8. I comuni, a valere sui risparmi
connessi alle misure indicate al comma
9, assicurano un contributo alla finanza
pubblica pari a 375,6 milioni di euro
per l’anno 2014 e 563,4 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2015 al
2017. A tal fine, il fondo di
solidarieta’ comunale, come determinato
ai sensi dell’articolo 1, comma 380-ter
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e’
ridotto di 375,6 milioni di euro per
l’anno 2014 e di 563,4 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2015 al
2017.
9. Gli importi delle riduzioni di spesa
e le conseguenti riduzioni di cui al
comma 8 per ciascun comune sono
determinati con decreto del Ministro
dell’interno da emanare entro il termine
del 30 giugno, per l’anno 2014 e del 28
febbraio per gli anni successivi, sulla
base dei seguenti criteri:
a) per quanto attiene agli interventi di
cui all’articolo 8, relativi alla
riduzione della spesa per beni e
servizi, la riduzione e’ operata nella
misura complessiva di 360 milioni di
euro per il 2014 e di 540 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2015 al
2017, proporzionalmente alla spesa
media, sostenuta nell’ultimo triennio,
relativa ai codici SIOPE indicati nella
tabella A allegata al presente decreto.
Per gli enti che nell’ultimo anno hanno
registrato tempi medi nei pagamenti
relativi a transazioni commerciali
superiori a 90 giorni, rispetto a quanto
disposto dal decreto legislativo 9
ottobre 2002, n. 231, la riduzione di
cui al periodo precedente e’
incrementata del 5 per cento. Ai
restanti enti la riduzione di cui al
periodo precedente e’ proporzionalmente
ridotta in misura corrispondente al
complessivo incremento di cui al periodo
precedente. Per gli enti che nell’ultimo
anno hanno fatto ricorso agli strumenti
di acquisto messi a disposizione da
Consip S.p.A. o dagli altri soggetti
aggregatori di cui all’articolo 9, commi
1 e 2, in misura inferiore al valore
mediano, come risultante dalle
certificazioni di cui alla presente
lettera la riduzione di cui al primo
periodo e’ incrementata del 5 per cento.
Ai restanti enti la riduzione di cui al
periodo precedente e’ proporzionalmente
ridotta in misura corrispondente al
complessivo incremento di cui al periodo
precedente. A tal fine gli enti
trasmettono al Ministero dell’interno
secondo le modalita’ indicate dallo
stesso, entro il 31 maggio, per l’anno
2014, ed entro il 28 febbraio per
ciascuno degli anni dal 2015 al 2017,
una certificazione sottoscritta dal
rappresentante legale, dal responsabile
finanziario e dall’organo di revisione
economico-finanziaria, attestante il
tempo medio dei pagamenti dell’anno
precedente calcolato rapportando la
somma delle differenze dei tempi di
pagamento rispetto a quanto disposto dal
decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.
231, al numero dei pagamenti stessi.
Nella medesima certificazione e’,
inoltre, indicato il valore degli
acquisti di beni e servizi, relativi ai
codici SIOPE indicati nell’allegata
tabella B sostenuti nell’anno
precedente, con separata evidenza degli
acquisti sostenuti mediante ricorso agli
strumenti di acquisto messi a
disposizione da Consip S.p.A. o dagli
altri soggetti aggregatori di cui
all’articolo 9, commi 1 e 2. In caso di
mancata trasmissione della
certificazione nei termini indicati si
applica l’incremento del 10 per cento;
b) per quanto attiene agli interventi di
cui all’articolo 15, relativi alla
riduzione della spesa per autovetture di
1,6 milioni di euro, per l’anno 2014, e
di 2,4 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2015 al 2017, la
riduzione e’ operata in proporzione al
numero di autovetture possedute da
ciascun comune comunicato annualmente al
Ministero dell’interno dal Dipartimento
della Funzione Pubblica;
c) per quanto attiene agli interventi di
cui all’articolo 14 relativi alla
riduzione della spesa per incarichi di
consulenza, studio e ricerca e per i
contratti di collaborazione coordinata e
continuativa, di 14 milioni di euro, per
l’anno 2014 e di 21 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, la
riduzione e’ operata in proporzione alla
spesa comunicata al Ministero
dell’interno dal Dipartimento della
Funzione Pubblica.
10. Gli importi e i criteri di cui al
comma 9 possono essere modificati per
ciascun comune, a invarianza di
riduzione complessiva, dalla Conferenza
Stato-citta’ ed autonomie locali entro
il 30 giugno, per l’anno 2014 ed entro
il 31 gennaio, per gli anni successivi,
sulla base dell’istruttoria condotta
dall’ANCI e recepiti con decreto del
Ministro dell’interno di cui al comma 9;
con riferimento alle misure connesse
all’articolo 8, le predette modifiche
possono tener conto dei tempi medi di
pagamento dei debiti e del ricorso agli
acquisti centralizzati di ciascun ente.
Decorso tale termine la riduzione opera
in base ai criteri di cui al comma 9.
11. In caso di incapienza, sulla base
dei dati comunicati dal Ministero
dell’interno, l’Agenzia delle Entrate
provvede al recupero delle predette
somme nei confronti dei comuni
interessati all’atto del riversamento
agli stessi comuni dell’imposta
municipale propria di cui all’articolo
13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Le
somme recuperate sono versate ad
apposito capitolo dell’entrata del
bilancio dello Stato ai fini della
successiva riassegnazione al pertinente
capitolo dello stato di previsione del
Ministero dell’interno.
12. I Comuni possono rimodulare o
adottare misure alternative di
contenimento della spesa corrente, al
fine di conseguire risparmi comunque non
inferiori a quelli derivanti
dall’applicazione del comma 9.
13. L’organo di controllo di regolarita’
amministrativa e contabile verifica che
le misure di cui ai precedenti commi
siano adottate, dandone atto nella
relazione di cui al comma 166
dell’articolo 1 della legge 23 dicembre
2005, n. 266.
Art. 48
Edilizia scolastica
1.
All’articolo 31 della legge 12 novembre
2011, n. 183, dopo il comma 14-bis e’
inserito il seguente:
«14-ter. Per gli anni 2014 e 2015, nel
saldo finanziario espresso in termini di
competenza mista, individuato ai sensi
del comma 3, rilevante ai fini della
verifica del rispetto del patto di
stabilita’ interno, non sono considerate
le spese sostenute dai comuni per
interventi di edilizia scolastica.
L’esclusione opera nel limite massimo di
122 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2014 e 2015. I comuni beneficiari
dell’esclusione e l’importo
dell’esclusione stessa sono individuati,
sentita la Conferenza Stato-citta’ ed
autonomie locali, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri da
emanare entro il 15 giugno 2014.».
2. Per le finalita’ e gli interventi di
cui all’articolo 18, comma 8-ter, del
decreto-legge. 21 giugno 2013, n. 69,
convertito con modificazioni dalla legge
9 agosto 2013, n. 98, il CIPE, su
proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti d’intesa
con il Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca
assegna, nell’ambito della
programmazione nazionale del Fondo per
lo sviluppo e la coesione relativa al
periodo 2014-2020, fino all’importo
massimo di 300 milioni di euro, previa
verifica dell’utilizzo delle risorse
assegnate nell’ambito della
programmazione 2007-2013 del Fondo
medesimo e di quelle assegnate a valere
sugli stanziamenti relativi al programma
delle infrastrutture strategiche per
l’attuazione di piani stralcio del
programma di messa in sicurezza degli
edifici scolastici. In esito alla
predetta verifica il CIPE riprogramma le
risorse non utilizzate e assegna le
ulteriori risorse a valere sulla
dotazione 2014-2020 del Fondo sviluppo e
coesione in relazione ai fabbisogni
effettivi e sulla base di un programma
articolato per territorio regionale e
per tipologia di interventi. Con la
stessa delibera sono individuate le
modalita’ di utilizzo delle risorse
assegnate, di monitoraggio
dell’avanzamento dei lavori ai sensi del
decreto legislativo n. 229 del 2011 e di
applicazione di misure di revoca,
utilizzando le medesime procedure di cui
al citato articolo 18 del decreto-legge
n. 69 del 2013.
Art. 49
Riaccertamento straordinario residui
1. Nelle
more del completamento della riforma
della legge di contabilita’ e finanza
pubblica, di cui alla legge 31 dicembre
2009, n. 196, il Ministro dell’economia
e delle finanze, con proprio decreto,
d’intesa con le amministrazioni
interessate, entro il 31 luglio 2014
adotta un programma straordinario di
riaccertamento dei residui passivi
nonche’ riaccertamento della sussistenza
delle partite debitorie iscritte nel
conto del patrimonio dello Stato in
corrispondenza di residui andati in
perenzione, esistenti alla data del 31
dicembre 2013, di cui all’articolo 275,
secondo comma, del regio decreto 23
maggio 1924, n. 827, ai fini della
verifica della permanenza dei
presupposti indicati all’articolo 34,
comma 2, della legge n. 196 del 2009.
2. In esito alla rilevazione di cui al
comma 1, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, e’
quantificato per ciascun Ministero
l’ammontare delle somme iscritte nel
conto dei residui da eliminare e,
compatibilmente con gli obiettivi
programmati di finanza pubblica, si
provvede:
a) per i residui passivi iscritti in
bilancio, alla eliminazione degli stessi
mediante loro versamento all’entrata ed
all’istituzione, separatamente per la
parte corrente e per il conto capitale,
di appositi fondi da iscrivere negli
stati di previsione delle
Amministrazioni interessate, da
ripartire con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, per il
finanziamento di nuovi programmi di
spesa, di quelli gia’ esistenti e per il
ripiano dei debiti fuori bilancio. La
dotazione dei predetti fondi e’ fissata
su base pluriennale, in misura non
superiore al 50 per cento dell’ammontare
dei residui eliminati di rispettiva
pertinenza. La restante parte e’
destinata a finanziare un apposito Fondo
da iscrivere sullo stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle
finanze da ripartire a favore di
interventi individuati con apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri;
b) per i residui passivi perenti, alla
cancellazione delle relative partite
dalle scritture contabili del conto del
Patrimonio Generale dello Stato; a tal
fine, le amministrazioni interessate
individuano i residui non piu’
esigibili, che formano oggetto di
apposita comunicazione al Ministero
dell’economia e delle finanze, da
effettuare improrogabilmente entro il 10
luglio 2014. Con la legge di bilancio
per gli anni 2015-2017, le somme
corrispondenti alla cancellazione dei
suddetti importi, fatto salvo quanto
previsto alla successiva lettera d),
sono iscritte su base pluriennale nella
medesima proporzione nei fondi di cui
alla precedente lettera a).
c) per i residui passivi perenti,
connessi alla sistemazione di partite
contabilizzate in conto sospeso, con le
medesime modalita’ di comunicazione di
cui alla lettera b), alla regolazione
dei rapporti di debito con la tesoreria
statale;
d) per i residui passivi relativi a
trasferimenti e/o
compartecipazioni statutarie alle
regioni, alle province autonome e agli
altri enti territoriali le operazioni di
cui al presente articolo vengono operate
con il concorso degli stessi enti
interessati. Con la legge di bilancio
per gli anni 2015-2017, le somme
corrispondenti alla cancellazione dei
suddetti importi sono iscritte su base
pluriennale su appositi fondi da
destinare ai medesimi enti in relazione
ai residui eliminati.
Art. 50
Disposizioni finanziarie
1. In
relazione a quanto disposto dagli
articoli da 8 a 10, le disponibilita’ di
competenza e di cassa delle spese del
bilancio dello Stato per beni e servizi,
ad esclusione delle spese per il
funzionamento delle istituzioni
scolastiche, sono ridotte di 200 milioni
di euro annui per l’anno 2014 e di 300
milioni di euro a decorrere dal 2015,
secondo quanto indicato nell’allegato C
al presente decreto e secondo un
criterio di riparto relativo al tasso di
adesione agli strumenti di acquisto
messi a disposizione dalle centrali di
committenza. Il Ministro dell’economia e
delle finanze, ai fini delle successive
riduzioni, e’ autorizzato ad accantonare
e rendere indisponibili le somme di cui
al periodo precedente. Le
amministrazioni possono proporre
variazioni compensative, anche relative
a missioni diverse, nell’ambito degli
stanziamenti per l’acquisto di beni e
servizi, entro 60 giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, nel
rispetto dell’invarianza sui saldi di
finanza pubblica. Resta precluso
l’utilizzo degli stanziamenti di conto
capitale per compensare spese correnti.
Le riduzioni previste dal presente comma
sono comprensive degli effetti di
contenimento della spesa dei Ministeri,
derivanti dall’applicazione dalle
disposizioni specifiche volte al
contenimento della spesa di cui agli
articoli 14, 15, e 26 del presente
decreto.
2. Al fine di consentire alle
Amministrazioni centrali di
razionalizzare la gestione delle risorse
in relazione alle disposizioni recate
dal presente articolo ed evitare la
formazione di debiti fuori bilancio,
nelle more del completamento della
riforma della legge di contabilita’ e
finanza pubblica di cui alla legge 31
dicembre 2009, n. 196, e successive
modificazioni e integrazioni, in via
sperimentale per gli anni 2014 e 2015,
il Ministro dell’economia e delle
finanze, nel rispetto dell’invarianza
degli effetti sui saldi di finanza
pubblica, e’ autorizzato ad apportare,
con propri decreti, da comunicare alle
Camere, variazioni compensative, in
termini di competenza e cassa, in
ciascuno stato di previsione della
spesa, nell’ambito degli stanziamenti
dei capitoli rispettivamente della
categoria 2 - consumi intermedi e della
categoria 21 - investimenti fissi lordi,
previa motivata e documentata richiesta
da parte delle Amministrazioni
interessate. La compensazione non puo’
riguardare le spese predeterminate per
legge.
3. Fermo restando quanto previsto
dall’articolo 8, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito dalla legge 7 agosto 2012, n.
135, al fine di assicurare la riduzione
della spesa per acquisti di beni e
servizi per gli enti pubblici di cui al
comma 4, lettera c), dell’articolo 8 del
presente decreto, nelle more della
determinazione degli obiettivi da
effettuarsi con le modalita’ previste
dal medesimo articolo 8, comma 5, i
trasferimenti dal bilancio dello Stato
agli enti e agli organismi anche
costituiti in forma societaria, dotati
di autonomia finanziaria, compresi fra
le pubbliche amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, della legge 30
dicembre 2009, n. 196, con esclusione
delle regioni, delle province autonome
di Trento e di Bolzano, degli enti
locali, degli enti del servizio
sanitario nazionale, sono ulteriormente
ridotti, a decorrere dall’anno 2014 su
base annua, in misura pari al 5 per
cento della spesa sostenuta per consumi
intermedi nell’anno 2010. Nel caso in
cui per effetto delle operazioni di
gestione la predetta riduzione non fosse
possibile, per gli enti interessati si
applica la disposizione di cui ai
periodi successivi. Gli enti e gli
organismi anche costituiti in forma
societaria, dotati di autonomia
finanziaria, che non ricevono
trasferimenti dal bilancio dello Stato
adottano interventi di razionalizzazione
per la riduzione della spesa per consumi
intermedi in modo da assicurare risparmi
corrispondenti alla misura indicata nel
periodo precedente; le somme derivanti
da tale riduzione sono versate
annualmente ad apposito capitolo
dell’entrata del bilancio dello Stato
entro il 30 giugno di ciascun anno. Il
presente comma non si applica agli enti
e organismi vigilati dalle regioni,
dalle province autonome di Trento e di
Bolzano e dagli enti locali.
4. Gli enti e organismi di cui al comma
3 possono effettuare variazioni
compensative fra le spese soggette ai
limiti di cui all’articolo 6, commi 8,
12, 13, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla legge 30
luglio 2010, n. 133, e all’articolo 1,
comma 141, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, assicurando il conseguimento
degli obiettivi complessivi di
contenimento della spesa previsti dalle
citate disposizioni e il versamento dei
relativi risparmi al bilancio dello
Stato. Il comma 10 dell’articolo 6 del
decreto-legge n. 78 del 2010,
convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 133 del 2010, e’ soppresso.
Qualora, con l’attuazione delle misure
di cui al presente articolo o di
ulteriori interventi individuati dagli
enti stessi nell’ambito della propria
autonomia organizzativa, non si
raggiungano i risparmi previsti dal
comma 3, gli enti interessati possono
provvedere anche attraverso la riduzione
delle altre risorse destinate a
interventi di natura corrente, con
l’esclusione delle spese di personale.
5. All’articolo 1, comma 417, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, le
parole «pari al 12 per cento» sono
sostituite dalle seguenti: «pari al 15
per cento».
6. Al fine di rendere permanente gli
sgravi previsti dall’articolo 1, nello
stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze e’
istituito un apposito fondo denominato
«Fondo destinato alla concessione di
benefici economici a favore dei
lavoratori dipendenti», con una
dotazione di 1.930 milioni di euro in
termini di saldo netto da finanziare e
di fabbisogno e di 2.685 milioni di euro
in termini di indebitamento netto per
l’anno 2015, di 4.680 milioni di euro
per l’anno 2016, di 4.135 milioni di
euro per l’anno 2017 e di 1.990 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2018.
7. Al fine di reperire le risorse per
assicurare la liquidita’ necessaria
all’attuazione degli interventi di cui
al titolo III del presente decreto,
nonche’ in considerazione del livello
del fabbisogno del settore statale
definito dal Documento di economia e
finanza 2014 approvato con Risoluzione
del Parlamento, e’ autorizzata
l’emissione di titoli di Stato per un
importo fino a 40.000 milioni di euro
per l’anno 2014. Tali somme concorrono
alla rideterminazione in aumento del
limite massimo di emissione di titoli di
Stato stabilito dalla legge di
approvazione del bilancio.
8. Ai fini dell’immediata attuazione
delle disposizioni recate dal titolo III
del presente decreto e nelle more
dell’emissione dei titoli di cui al
comma 9, il Ministro dell’economia e
delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio e, ove
necessario, puo’ disporre il ricorso ad
anticipazioni di tesoreria, la cui
regolarizzazione, con l’emissione di
ordini di pagamento sui pertinenti
capitoli di spesa, e’ effettuata entro
la conclusione dell’esercizio in cui e’
erogata l’anticipazione.
9. L’allegato 1 all’articolo 1, comma 1,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e’
sostituito dal seguente:
«Allegato 1
(Articolo 1, comma 1).
9-bis. Le
risorse di cui all’articolo 1, comma
380-ter, lettera a), ultimo periodo,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
destinate ad incrementare i contributi
spettanti alle unioni e alle fusioni di
comuni per il triennio 2014-2016,
iscritte sul fondo di solidarieta’
comunale, sono assegnate al fondo
ordinario per il finanziamento dei
bilanci degli enti locali.
9-ter. Il Ministro dell’economia e delle
finanze e’ autorizzato ad apportare, su
proposta del Ministro dell’interno, le
variazioni compensative di bilancio tra
i capitoli 1316 e 1317 dello stato di
previsione del Ministero dell’interno,
ai fini dell’attuazione delle norme sul
federalismo fiscale.
10. Agli oneri derivanti dagli articoli
1, 2, 4, comma 11, 5, 9, comma 9, 16,
commi 6 e 7, 27, comma 1, 31, 32, 35,
36, 45, 48, comma 1, e dal comma 6 del
presente articolo, ad esclusione degli
oneri cui si provvede ai sensi del comma
9 del presente articolo, pari a 6.563,2
milioni di euro per l’anno 2014, a
6.184,7 milioni di euro per l’anno 2015,
a 7.062,8 milioni di euro per l’anno
2016, a 6.214 milioni di euro per l’anno
2017 e a 4.069 a decorrere dall’anno
2018, che aumentano a 7.600,839 milioni
di euro per l’anno 2014, a 6.229,8
milioni di euro per l’anno 2015, a 6.236
milioni di euro per l’anno 2017 e a
4.138,7 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2018 ai fini della
compensazione degli effetti in termini
di fabbisogno ed indebitamento netto, si
provvede mediante utilizzo delle
maggiori entrate e dalle minori spese
derivanti dal presente provvedimento.
10-bis. Per l’anno 2015 il Fondo per
interventi strutturali di politica
economica di cui all’articolo 10, comma
5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e’
ridotto di 3,5 milioni di euro.
11. Il Ministero dell’economia e delle
finanze effettua il monitoraggio sulle
maggiori entrate per imposta sul• valore
aggiunto derivanti dalle misure previste
dal titolo III del presente decreto.
Qualora dal monitoraggio emerga un
andamento che non consenta il
raggiungimento dell’obiettivo di maggior
gettito pari a 650 milioni di euro per
l’anno 2014, il Ministro dell’economia e
delle finanze, con proprio decreto, da
emanare entro il 30 settembre 2014,
stabilisce l’aumento delle accise di cui
alla Direttiva del Consiglio 2008/118/CE
del 16 dicembre 2008, in misura tale da
assicurare il conseguimento del predetto
obiettivo.
12. Il Ministro dell’economia e delle
finanze e’ autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio per l’attuazione del
presente decreto.
12-bis. Per l’anno 2014, le modalita’ di
riparto del fondo di cui all’articolo 3,
comma 2, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, sono definite con decreto
del Presidente del Consiglio dei
Ministri di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, tenuto
conto dello stato di attuazione degli
interventi e degli esiti del
monitoraggio sull’utilizzo del fondo
medesimo da parte delle regioni, nonche’
del residuo delle spese riferite al
ciclo di programmazione 2007-2013.
Art.
50-bis
Clausola di salvaguardia
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano secondo le procedure previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.
Art. 51
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentata alle Camere per la conversione in legge.
Tabella
1
(articolo 25, comma 2)
Casi di
esclusione dall’obbligo di
tracciabilita’ di cui alla legge 13
agosto 2010, n. 136
Art. 19, comma 1, lettera a), del D.Lgs.
163/2006, primo periodo (acquisto o
locazione di terreni, fabbricati
esistenti o altri beni immobili o
riguardanti diritti su tali beni)
Art. 19, comma 1, lettera c), del D.Lgs.
163/2006 (servizi d’arbitrato e di
conciliazione)
Art. 19, comma 1, lettera d), del D.Lgs.
163/2006 (servizi finanziari forniti
dalla Banca d’Italia)
Art. 19, comma 1, lettera e), del D.Lgs.
163/2006 (contratti di lavoro)
Art. 19, comma 2, del D.Lgs. 163/2006
(appalti pubblici di servizi aggiudicati
da un’amministrazione aggiudicatrice o
da un ente aggiudicatore ad un’altra
amministrazione aggiudicatrice o ad
un’associazione o consorzio di
amministrazioni aggiudicatrici, in base
ad un diritto esclusivo di cui esse
beneficiano in virtu’ di disposizioni
legislative, regolamentari o
amministrative pubblicate, purche’ tali
disposizioni siano compatibili con il
trattato)
Art. 25 del D.Lgs. 163/2006 - Appalti
aggiudicati per l’acquisto di acqua e
per la fornitura di energia o di
combustibili destinati alla produzione
di energia
Sponsorizzazione pura, ovvero ogni
contributo, anche in beni o servizi,
erogato con lo scopo di promuovere il
nome, il marchio, l’immagine, l’attivita’
o il prodotto del soggetto erogante
Prestazioni socio-sanitarie e di
ricovero, di specialistica ambulatoriale
e diagnostica strumentale erogate dai
soggetti privati in regime di
accreditamento, senza svolgimento di
procedura di gara Scelta del socio
privato in societa’ miste il cui apporto
e’ limitato al solo finanziamento
Tabella A
(articolo 47)