REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/7 DELLA
COMMISSIONE del 5 gennaio 2016
che stabilisce il modello di formulario per il documento di gara
unico europeo
(Gazzetta Ufficiale dell'Unione
Europea 6 gennaio 2016, n. L 3/16)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul
funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che
abroga la direttiva 2004/18/CE (1), in particolare l'articolo
59, paragrafo 2, e la direttiva 2014/25/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga
la direttiva 2004/17/CE, in particolare l'articolo 80, paragrafo
3,
considerando quanto segue:
(1) Uno dei principali obiettivi
delle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE è ridurre gli oneri
amministrativi che gravano sulle amministrazioni aggiudicatrici,
sugli enti aggiudicatori e sugli operatori economici, non da
ultimo le piccole e medie imprese. Il documento di gara unico
europeo (DGUE) costituisce uno degli elementi fondamentali a tal
fine. È pertanto opportuno elaborare il modello di formulario
per il DGUE in modo tale da eliminare la necessità di produrre
un considerevole numero di certificati o altri documenti
relativi ai criteri di esclusione e di selezione. Nel
perseguimento della stessa finalità il modello di formulario
dovrebbe fornire altresì le pertinenti informazioni sui soggetti
delle cui capacità si avvale un operatore economico, in modo che
la verifica di tali informazioni possa essere effettuata
contestualmente alla verifica relativa all'operatore economico
principale e alle medesime condizioni.
(2) Il DGUE dovrebbe inoltre
essere a disposizione degli enti aggiudicatori soggetti alla
direttiva 2014/25/UE, i quali sono tenuti, nell'applicare i
criteri di esclusione e di selezione stabiliti dalla direttiva
2014/24/UE, a seguire le identiche modalità e rispettare le
identiche condizioni delle amministrazioni aggiudicatrici.
(3) Per evitare oneri
amministrativi alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti
aggiudicatori nonché indicazioni eventualmente contraddittorie
nei diversi documenti di gara, le informazioni che gli operatori
economici devono inserire nel DGUE dovrebbero essere indicate
chiaramente e in anticipo dalle amministrazioni aggiudicatrici e
dagli enti aggiudicatori nell'avviso di indizione di gara,
oppure mediante richiami in tale documento ad altre parti dei
documenti di gara, che gli operatori economici devono in ogni
caso esaminare attentamente in vista della loro partecipazione e
dell'eventuale presentazione di offerte.
(4) Il DGUE dovrebbe concorrere a
un'ulteriore semplificazione a vantaggio sia degli operatori
economici sia delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti
aggiudicatori anche sostituendo le variegate e differenti forme
di autocertificazione nazionali con un modello di formulario
stabilito a livello europeo. Questa soluzione dovrebbe
contribuire altresì a ridurre i problemi connessi alla
formulazione precisa delle dichiarazioni formali e delle
dichiarazioni di consenso nonché le problematiche legate alla
lingua, poiché il modello di formulario sarà disponibile in
tutte le lingue ufficiali. Il DGUE dovrebbe così favorire una
maggiore partecipazione transfrontaliera alle procedure di
appalto pubblico.
(5) Il trattamento e lo scambio
di dati in relazione al DGUE dovrebbero essere effettuati in
conformità alle disposizioni nazionali di attuazione della
direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3),
in particolare in conformità alle disposizioni nazionali
applicabili al trattamento dei dati relativi alle infrazioni,
alle condanne penali o alle misure di sicurezza ai sensi
dell'articolo 8, paragrafo 5, di tale direttiva.
(6) È opportuno rammentare che la
Commissione riesaminerà l'applicazione pratica del DGUE tenendo
conto degli sviluppi tecnici delle banche dati negli Stati
membri e riferirà in materia al Parlamento europeo e al
Consiglio entro il 18 aprile 2017. In tale occasione la
Commissione potrà altresì prendere in considerazione eventuali
suggerimenti per il miglioramento della funzionalità del DGUE
con l'obiettivo di aumentare le possibilità di partecipazione
transfrontaliera agli appalti pubblici, non da ultimo per le PMI,
o interventi di semplificazione entro il quadro stabilito dalla
direttiva 2014/24/UE; essa potrà inoltre esaminare eventuali
problematiche inerenti alla prassi di richiedere in modo
sistematico certificati o altre forme di prove documentali a
tutti i partecipanti a una data procedura di appalto, o le
prassi volte a individuare in maniera discriminatoria gli
operatori economici ai quali richiedere tale documentazione.
(7) Le misure di cui al presente
regolamento sono conformi al parere del comitato consultivo per
gli appalti pubblici,
HA ADOTTATO IL PRESENTE
REGOLAMENTO:
Articolo 1
A decorrere dall'entrata in
vigore delle misure nazionali di attuazione della direttiva
2014/24/UE, e al più tardi a decorrere dal 18 aprile 2016, per
l'elaborazione del documento di gara unico europeo di cui
all'articolo 59 della direttiva 2014/24/UE è utilizzato il
modello di formulario riportato nell'allegato 2 del presente
regolamento. Le istruzioni per il suo uso figurano nell'allegato
1 del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in
vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 gennaio
2016
ALLEGATO 1 - Istruzioni
Il DGUE è un'autodichiarazione
dell'operatore economico che fornisce una prova documentale
preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da
autorità pubbliche o terzi. Come stabilito dall'articolo 59
della direttiva 2014/24/UE, il DGUE consiste in una
dichiarazione formale da parte dell'operatore economico di non
trovarsi in una delle situazioni nelle quali gli operatori
economici devono o possono essere esclusi, di soddisfare i
pertinenti criteri di selezione e di rispettare, se del caso, le
norme e i criteri oggettivi fissati al fine di limitare il
numero di candidati qualificati da invitare a partecipare. Il
DGUE è finalizzato a ridurre gli oneri amministrativi derivanti
dalla necessità di produrre un considerevole numero di
certificati o altri documenti relativi ai criteri di esclusione
e di selezione.
Per agevolare gli operatori
economici nella compilazione del DGUE gli Stati membri hanno
facoltà di adottare linee guida sul suo utilizzo, per spiegare
ad esempio quali norme del diritto nazionale sono rilevanti in
relazione alla parte III, sezione A (1), quali elenchi ufficiali
di operatori economici o certificati equivalenti potrebbero non
essere riconosciuti o rilasciati in un determinato Stato membro,
oppure per precisare quali riferimenti e informazioni occorre
dare per consentire alle amministrazioni aggiudicatrici o agli
enti aggiudicatori di acquisire un determinato certificato per
via elettronica.
Quando predispongono i documenti
di gara per una data procedura di appalto, le amministrazioni
aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori devono indicare
nell'avviso di indizione di gara, nei documenti di gara ivi
citati o nell'invito a confermare interesse quali informazioni
sono richieste agli operatori economici, indicando tra l'altro
in forma esplicita se dovranno essere fornite le informazioni di
cui alle parti II e III (2) in relazione ai subappaltatori sulle
cui capacità l'operatore economico non fa affidamento (3). Per
facilitare il compito agli operatori economici, tali
informazioni possono essere indicate direttamente in una
versione elettronica del DGUE, ad esempio a mezzo del servizio
DGUE
(https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/growth/tools-databases/ecertis2/resources/espd/index.html (4))
che i servizi della Commissione metteranno gratuitamente a
disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti
aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di
servizi elettronici e di altre parti interessate.
Il DGUE compilato dall'operatore
economico con le informazioni richieste deve accompagnare sia
l'offerta, nelle procedure aperte, sia la richiesta di
partecipazione nelle procedure ristrette, nelle procedure
competitive con negoziazione, nei dialoghi competitivi o nei
partenariati per l'innovazione (5). Tranne nel caso taluni
appalti basati su accordi quadro, l'offerente al quale si
intende aggiudicare l'appalto dovrà fornire certificati e
documenti complementari aggiornati.
Gli Stati membri possono
disciplinare l'utilizzo del DGUE, o demandare alle
amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori la
decisione al riguardo, anche nell'ambito delle procedure di
appalto non soggette, o soggette solo parzialmente, alle norme
procedurali dettagliate delle direttive 2014/24/UE o 2014/25/UE,
ad esempio nel caso di appalti per importi inferiori alle soglie
rilevanti o per appalti soggetti alle norme particolari
riguardanti i servizi sociali e altri servizi specifici (il
«regime alleggerito») (6). Analogamente, gli Stati membri
possono disciplinare l'utilizzo del DGUE, o demandare alle
amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori la
decisione al riguardo, anche per l'aggiudicazione dei contratti
di concessione, soggetti o meno alla direttiva 2014/23/UE (7).
L'amministrazione aggiudicatrice
o l'ente aggiudicatore può chiedere all'offerente, in qualsiasi
momento della procedura, di presentare tutti i certificati e
documenti complementari richiesti, o parte di essi, se
necessario per assicurare il corretto svolgimento della
procedura.
L'operatore economico può essere
escluso dalla procedura di appalto o essere perseguito a norma
del diritto nazionale se si è reso gravemente colpevole di false
dichiarazioni nel compilare il DGUE o, in generale, nel fornire
le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di
esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, ovvero se non
ha trasmesso tali informazioni o non è stato in grado di
presentare i documenti complementari.
Gli operatori economici possono
riutilizzare le informazioni fornite in un DGUE già utilizzato
in una procedura di appalto precedente, purché le informazioni
siano ancora valide e pertinenti. Il modo più semplice di
procedere è inserire le informazioni nel DGUE avvalendosi delle
funzionalità messe appositamente a disposizione per mezzo del
citato servizio DGUE elettronico. Sarà ovviamente possibile
riutilizzare le informazioni anche mediante altre forme di
recupero dei dati (copia-incolla), ad esempio delle informazioni
contenute nelle attrezzature elettroniche (PC, tablet, server …)
dell'operatore economico.
Il DGUE è fornito esclusivamente
in forma elettronica, in ottemperanza all'articolo 59, paragrafo
2, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE; l'applicazione di
tale disposizione può però essere rinviata al più tardi fino al
18 aprile 2018 (8). Ciò significa che le due versioni del DGUE,
quella interamente elettronica e quella su carta, possono
coesistere al più tardi fino al 18 aprile 2018. Il citato
servizio DGUE permetterà agli operatori economici di compilare
il DGUE in forma elettronica in tutti i casi, mettendoli così in
grado di avvalersi pienamente delle funzionalità offerte (non
ultima quella di riutilizzare le informazioni). Per l'utilizzo
nelle procedure di appalto per le quali l'utilizzo dei mezzi di
comunicazione elettronici è stato rinviato (anche questo è
possibile al più tardi fino al 18 aprile 2018) il servizio DGUE
permette agli operatori economici di stampare il DGUE compilato
elettronicamente per ottenere un documento cartaceo che può
quindi essere trasmesso all'amministrazione aggiudicatrice o
all'ente aggiudicatore mediante mezzi di comunicazione diversi
da quelli elettronici (9).
Come già ricordato, il DGUE
consiste in una dichiarazione formale da parte dell'operatore
economico in cui si attesta che i pertinenti motivi di
esclusione non si applicano, che i pertinenti criteri di
selezione sono soddisfatti e che l'operatore fornirà le
informazioni rilevanti come richiesto dall'amministrazione
aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore.
Se gli appalti sono suddivisi in
lotti e i criteri di selezione (10) sono diversi tra i vari
lotti si dovrebbe compilare un DGUE per ogni lotto (o gruppo di
lotti con identici criteri di selezione).
Il DGUE indica inoltre l'autorità
pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti
complementari (11) e include una dichiarazione formale secondo
cui l'operatore economico sarà in grado di fornire, su richiesta
e senza indugio, tali documenti complementari.
Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori
possono decidere di limitare le informazioni richieste in merito
ai criteri di selezione ad una sola domanda, che preveda la
risposta «sì» o «no» sul fatto che gli operatori economici
soddisfino tutti i criteri di selezione richiesti, o possono
essere vincolati a tale limite dagli Stati membri (12). Sebbene
a ciò possano far seguito richieste di ulteriori informazioni
e/o documentazione, si dovrebbe provvedere a evitare di imporre
eccessivi oneri amministrativi agli operatori economici
richiedendo sistematicamente la presentazione di certificati e
altre forme di prove documentali a tutti i partecipanti a una
data procedura di appalto, e ad astenersi dalla prassi di
selezionare in maniera discriminatoria gli operatori economici
ai quali richiedere tale documentazione.
L'obbligo per le amministrazioni
aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori di ottenere direttamente
la certificazione pertinente accedendo a una banca dati
nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque
Stato membro si applica anche ai casi in cui le informazioni
richieste inizialmente in merito ai criteri di selezione si
limitano ad una domanda con risposta «sì» o «no». Se viene
richiesta una documentazione elettronica di tale tipo, gli
operatori economici forniranno quindi all'amministrazione
aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore tutti i dati necessari
per ottenere la documentazione in questione durante la verifica
dei criteri di selezione, invece che direttamente nel DGUE.
Se l'estratto del registro
pertinente, ad esempio l'estratto del casellario giudiziario, è
a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente
aggiudicatore per via elettronica, l'operatore economico può
indicare dove sono reperibili le informazioni (nome del
registro, indirizzo Internet, identificazione del file o della
registrazione ecc.), in modo che l'amministrazione
aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore possa acquisirle.
Indicando tali informazioni l'operatore economico accetta che
l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore
acquisisca la documentazione d'interesse, fatte salve le
disposizioni nazionali di attuazione della direttiva 95/46/CE
(13) sul trattamento dei dati personali, in particolare di
categorie specifiche di dati quali quelli relativi alle
infrazioni, alle condanne penali o alle misure di sicurezza.
Relativamente alle informazioni
richieste dalle parti da III a V, l'articolo 64 della direttiva
2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio prevede che
l'operatore economico iscritto in un elenco ufficiale di
operatori economici riconosciuti o in possesso della pertinente
certificazione di un organismo di diritto pubblico o privato
possa presentare all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente
aggiudicatore il certificato di iscrizione rilasciato dalla
competente autorità o il certificato rilasciato dall'organismo
di certificazione competente.
L'operatore economico che
partecipa per proprio conto e che non fa affidamento sulle
capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione
deve compilare un solo DGUE.
L'operatore economico che
partecipa per proprio conto ma che fa affidamento sulle capacità
di uno o più altri soggetti deve assicurarsi che
l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore riceva
insieme al proprio DGUE un DGUE distinto che riporti le
informazioni pertinenti (14) per ciascuno dei soggetti
interessati.
Infine, se più operatori
economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma
di raggruppamento, comprese le associazioni temporanee,
dev'essere presentato per ciascuno degli operatori economici
partecipanti un DGUE distinto contenente le informazioni
richieste dalle parti da II a V.
In tutti i casi in cui più
persone siano membri del consiglio di amministrazione, di
direzione o di vigilanza dell'operatore economico o vi abbiano
poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo, ognuna
può dover firmare lo stesso DGUE, in conformità alle norme
nazionali, comprese quelle che disciplinano la protezione dei
dati.
Per quanto riguarda la firma o le
firme da apporre a un DGUE, si osservi che la firma del DGUE può
non essere necessaria se il DGUE è trasmesso all'interno di un
pacchetto di documenti la cui autenticità e integrità sono
garantite mediante le prescritte firme dei mezzi di
trasmissione (15).
Per le procedure di appalto per
le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea le informazioni richieste
dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione
che per generare e compilare il DGUE sia stato utilizzato il
citato servizio DGUE elettronico.
Se non è pubblicato un avviso di
indizione di gara nella GU UE, l'autorità aggiudicatrice o
l'ente aggiudicatore devono compilare le informazioni in modo da
permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto.
Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono
essere compilate dall'operatore economico.
Il DGUE è articolato nelle parti e sezioni seguenti:
Parte I. Informazioni sulla
procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o
ente aggiudicatore.
Parte II. Informazioni
sull'operatore economico
Parte III. Criteri di esclusione:
A: Motivi legati a condanne
penali (applicati obbligatoriamente ai sensi dell'articolo 57,
paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE. L'applicazione di tali
motivi è obbligatoria anche per le amministrazioni
aggiudicatrici ai sensi dell'articolo 80, paragrafo 1, secondo
comma, della direttiva 2015/25/UE, mentre gli enti aggiudicatori
diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di
applicare tali criteri di esclusione).
B: Motivi legati al pagamento di
tasse o imposte o contributi assistenziali o previdenziali (la
cui applicazione è obbligatoria ai sensi dell'articolo 57,
paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE in caso di decisione
definitiva e vincolante. Alle stesse condizioni, l'applicazione
di tali motivi è obbligatoria anche per le amministrazioni
aggiudicatrici a norma dell'articolo 80, paragrafo 1, secondo
comma, della direttiva 2015/25/UE, mentre gli enti aggiudicatori
diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di
applicare tali criteri di esclusione. Si osservi che la
legislazione nazionale di taluni Stati membri può rendere
obbligatoria l'esclusione anche quando la decisione non è
definitiva e vincolante).
C: Motivi legati a insolvenza,
conflitto di interessi o gravi illeciti professionali (cfr.
l'articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE) (casi
nei quali l'operatore economico può essere escluso; gli Stati
membri possono imporre alle rispettive amministrazioni
aggiudicatrici l'applicazione di tali motivi di esclusione. Ai
sensi dell'articolo 80, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE,
tutti gli enti aggiudicatori, anche se sono amministrazioni
aggiudicatrici, possono decidere di applicare tali criteri di
esclusione o esservi obbligati dal rispettivo Stato membro).
D: Altri motivi di esclusione
eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello Stato
membro cui appartiene l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente
aggiudicatore.
Parte IV. Criteri di selezione
(16):
α: Indicazione generale per tutti i criteri di
selezione
A: Idoneità.
B: Capacità economica e finanziaria.
C: Capacità tecniche e professionali.
D: Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione
ambientale (17) (18).
Parte V. Riduzione del numero di
candidati qualificati (19).
Parte VI. Dichiarazioni finali
(1) Ad esempio specificare che
gli operatori economici condannati per i reati di cui agli
articoli x, y, e z del codice penale nazionale devono indicarlo
quando compilano le informazioni relative alle condanne penali
per partecipazione a un'organizzazione criminale o riciclaggio
dei proventi di attività criminose …
(2) Informazioni sui motivi di esclusione.
(3) Cfr. l'articolo 71, paragrafo 5, terzo comma, della
direttiva 2014/24/UE, e l'articolo 88, paragrafo 5, terzo comma,
della direttiva 2014/25/UE.
(4) Si riporta il link alla versione preliminare ancora in
lavorazione. Il link alla versione completa sarà inserito o reso
altrimenti disponibile appena questa sarà pronta.
(5) La situazione è più complessa nel caso delle procedure
negoziate senza previa pubblicazione o indizione di gara di cui
all'articolo 32 della direttiva 2014/24/UE e all'articolo 50
della direttiva 2014/25/UE, in quanto le norme citate si
applicano a realtà molto diverse.
La richiesta di un DGUE costituirebbe un onere amministrativo
superfluo, o sarebbe comunque inopportuna 1) quando può esservi
un solo partecipante già noto (per le due direttive si vedano,
rispettivamente, l'articolo 32, paragrafo 2, lettera b),
paragrafo 3, lettere b) e d), e paragrafo 5, della direttiva
2014/24/UE, e l'articolo 50, lettere c), e), f) e i), della
direttiva 2014/25/UE) e 2) per ragioni di urgenza
(rispettivamente, articolo 32, paragrafo 2, lettera c), della
direttiva 2014/24/UE e articolo 50, lettere d) e h), della
direttiva 2014/25/UE), oppure in considerazione delle
caratteristiche peculiari della transazione relativa a forniture
quotate e acquistate sul mercato delle materie prime (articolo
32, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2014/24/UE, e
articolo 50, lettera g), della direttiva 2014/25/UE).
Il DGUE sarebbe invece pienamente giustificato e dovrebbe essere
richiesto negli altri casi, contraddistinti dalla possibile
partecipazione di più di un partecipante e dall'assenza di
urgenza o di caratteristiche peculiari della transazione, come
nei casi previsti dall'articolo 32, paragrafo 2, lettera a),
paragrafo 3, lettera a), e paragrafo 4, della direttiva
2014/24/UE nonché dall'articolo 50, lettere a), b) e j), della
direttiva 2014/25/UE.
(6) Articoli da 74 a 77 della direttiva 2014/24/UE e articoli da
91 a 94 della direttiva 2014/25/UE.
(7) Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, sull'appalto dei contratti di concessione
(GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).
(8) Cfr. l'articolo 90, paragrafo 3, della direttiva 2014/24/UE.
(9) Si potrà inoltre generare il DGUE come file in formato.pdf
che può essere trasmesso elettronicamente come allegato. Per
poter riutilizzare le informazioni successivamente gli operatori
economici devono salvare il DGUE compilato in un formato
elettronico idoneo (quale il formato.xml).
(10) Ciò potrebbe verificarsi per il fatturato minimo richiesto,
che in questi casi deve essere determinato in funzione del
valore massimo stimato dei singoli lotti.
(11) Tranne il caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici o
gli enti aggiudicatori abbiano indicato che è sufficiente in
prima battuta un'informazione di carattere generale («sì»/«no»)
in merito al possesso dei requisiti. Si veda oltre per maggiori
spiegazioni su questa opzione.
(12) Tale vincolo può essere di carattere generale o limitato
unicamente a determinate situazioni, ad esempio alle sole
procedure aperte, oppure, per le procedure in due fasi, solo al
momento in cui sono invitati a partecipare tutti i candidati in
possesso dei requisiti minimi.
(13) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag.
31).
(14) Cfr. parte II, sezione C.
(15) Ad esempio: se l'offerta e il relativo DGUE in una
procedura aperta sono trasmessi a mezzo posta elettronica
provvista di una firma elettronica del tipo prescritto, possono
non essere necessarie firme aggiuntive del DGUE. Potrebbe
inoltre non essere necessario l'utilizzo della firma elettronica
del DGUE se tale documento è integrato in una piattaforma
elettronica per gli appalti il cui accesso presuppone
un'autenticazione elettronica.
(16) Ai sensi dell'articolo 80, paragrafo 2, della direttiva
2014/25/UE, gli enti aggiudicatori, anche se sono
amministrazioni aggiudicatrici, possono decidere di applicare i
criteri di selezione di cui all'articolo 58 della direttiva
2014/24/UE (parte IV, sezioni A, B e C).
(17) L'utilizzo del DGUE da parte degli enti aggiudicatori in
relazione a requisiti connessi a programmi di garanzia della
qualità e norme di gestione ambientale (parte IV, sezione D) non
è previsto esplicitamente dalla direttiva 2014/25/UE ma dovrebbe
comunque essere consentito per motivi pratici, in quanto
l'articolo 62 della direttiva 2014/24/UE e l'articolo 81 della
direttiva 2014/25/UE sono sostanzialmente identici.
(18) Ai sensi dell'articolo 77, paragrafo 2, e dell'articolo 78,
paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, gli enti aggiudicatori
selezionano i partecipanti in base a norme e criteri oggettivi.
Come indicato in precedenza, tali criteri possono in alcuni casi
essere quelli stabiliti dalla direttiva 2014/24/UE o comportare
disposizioni di tenore sostanzialmente identico (cfr. nota a piè
di pagina 16). Le norme e i criteri oggettivi possono però
essere anche specifici in relazione a un dato ente aggiudicatore
o ad una data procedura di appalto. Tali casi non possono però
rientrare in un modello di formulario.
(19) L'utilizzo del DGUE da parte degli enti aggiudicatori in
relazione alla riduzione del numero di candidati qualificati
(Parte V) non è previsto esplicitamente dalla direttiva
2014/25/UE ma dovrebbe comunque essere consentito per motivi
pratici, in quanto l'articolo 65 della direttiva 2014/24/UE e
l'articolo 78, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE prevedono
entrambi che tale limitazione del numero avvenga in base a
criteri o regole obiettivi e non discriminatori.
ALLEGATO 2
MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)