PARTE I
AMBITO DI APPLICAZIONE, PRINCIPI, DISPOSIZIONI COMUNI ED
ESCLUSIONI
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E DISPOSIZIONI COMUNI
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 76 e 87
della Costituzione;
VISTO l'articolo 14 della
legge 23 agosto 1988, n. 400;
VISTA la direttiva
2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione;
VISTA la direttiva
2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la
direttiva 2004/18/CE;
VISTA la direttiva
2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali e che abroga la
direttiva 2004/17/CE;
VISTA la legge 24 dicembre
2012, n. 234, recante norme generali sulla
partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea;
VISTA la legge 28 gennaio
2016, n. 11, recante: "Deleghe al Governo per
l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonche' per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture";
VISTO il decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, recante: "Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
VISTO il decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207
recante regolamento di esecuzione ed attuazione del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante:
"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE";
CONSIDERATO che la citata
legge delega n.11 del 2016 statuisce che il decreto di
recepimento, oltre a disporre l'abrogazione del codice
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
del regolamento di attuazione n. 207 del 2010 e di altre
disposizioni incompatibili, preveda opportune
disposizioni di coordinamento, transitorie e finali per
assicurare, in ogni caso, l'ordinata transizione tra la
previgente disciplina e la nuova, al fine di evitare
incertezze interpretative ed applicative;
CONSIDERATO, altresi', che
la citata legge delega ha dato al Governo la
possibilita' di scegliere se adottare entro il 18 aprile
2016 il decreto legislativo per il recepimento delle
predette direttive e entro il 31 luglio 2016 il decreto
legislativo per il riordino complessivo della disciplina
vigente, oppure di adottare, entro il medesimo termine
del 18 aprile 2016, un unico decreto;
VALUTATA l'opportunita' di
procedere all'adozione di un unico decreto che assicuri
il corretto recepimento delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE e, contestualmente, introduca
immediatamente nell'ordinamento un sistema di
regolazione nella materia degli appalti di lavori,
forniture e servizi, coerente, semplificato, unitario,
trasparente ed armonizzato alla disciplina europea;
RITENUTO, pertanto, di
procedere alla emanazione di un unico decreto
legislativo che sostituisce ed abroga le disposizioni di
cui al citato decreto legislativo n. 163 del 2006
nonche' quelle di cui al citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 207 del 2010;
VISTO il decreto del
Presidente della Repubblica in data 5 aprile 2016, con
il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, dott.
Matteo Renzi, e' stato incaricato di reggere, ad
interim, il Ministero dello sviluppo economico;
VISTA la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 marzo 2016;
ACQUISITO il parere della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n.281;
UDITO il parere del
Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per
gli atti normativi nell'adunanza della Commissione
speciale del 21 marzo 2016;
ACQUISITI i pareri delle
competenti commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
VISTA la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15
aprile 2016;
SULLA PROPOSTA del
Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, sentiti i Ministri
degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
della giustizia, dell'economia e delle finanze e della
difesa;
EMANA
il
seguente decreto legislativo:
Art. 1
(Oggetto e ambito di
applicazione)
1. Il
presente codice disciplina i contratti di appalto e di
concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli
enti aggiudicatori aventi ad oggetto l'acquisizione di
servizi, forniture, lavori e opere, nonche' i concorsi
pubblici di progettazione.
2. Le disposizioni del
presente codice si applicano, altresi',
all'aggiudicazione dei seguenti contratti:
a) appalti di lavori, di
importo superiore ad 1 milione di euro, sovvenzionati
direttamente in misura superiore al 50 per cento da
amministrazioni aggiudicatrici, nel caso in cui tali
appalti comportino una delle seguenti attivita':
1) lavori di genio civile di
cui all' allegato I;
2) lavori di edilizia
relativi a ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per
il tempo libero, edifici scolastici e universitari e
edifici destinati a funzioni pubbliche;
b) appalti di servizi di
importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35
sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 per
cento da amministrazioni aggiudicatrici, allorche' tali
appalti siano connessi a un appalto di lavori di cui
alla lettera a).
c) lavori pubblici affidati
dai concessionari di lavori pubblici che non sono
amministrazioni aggiudicatrici;
d) lavori pubblici affidati
dai concessionari di servizi, quando essi sono
strettamente strumentali alla gestione del servizio e le
opere pubbliche diventano di proprieta'
dell'amministrazione aggiudicatrice;
e)lavori pubblici da
realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari di
permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo,
che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di
urbanizzazione a scomputo totale o parziale del
contributo previsto per il rilascio del permesso, ai
sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e
dell'articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942,
n. 1150, ovvero eseguono le relative opere in regime di
convenzione. L'amministrazione che rilascia il permesso
di costruire o altro titolo abilitativo, puo' prevedere
che, in relazione alla realizzazione delle opere di
urbanizzazione, l'avente diritto a richiedere il titolo
presenti all'amministrazione stessa, in sede di
richiesta del suddetto titolo, un progetto di
fattibilita' tecnica ed economica delle opere da
eseguire, con l'indicazione del tempo massimo in cui
devono essere completate, allegando lo schema del
relativo contratto di appalto. L'amministrazione, sulla
base del progetto di fattibilita' tecnica ed economica,
indice una gara con le modalita' previste dall'articolo
60 o 61. Oggetto del contratto, previa acquisizione del
progetto definitivo in sede di offerta, sono la
progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori.
L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il
corrispettivo richiesto per la progettazione esecutiva,
per l'esecuzione dei lavori e per i costi della
sicurezza.
3. Ai soggetti di cui al
comma 2, lettere a), b), d) ed e), non si applicano gli
articoli 21 relativamente alla programmazione dei lavori
pubblici, 70 e 113. In relazione alla fase di esecuzione
del contratto si applicano esclusivamente le norme che
disciplinano il collaudo. Alle societa' con capitale
pubblico anche non maggioritario, che non sono organismi
di diritto pubblico, che hanno ad oggetto della loro
attivita' la realizzazione di lavori o opere, ovvero la
produzione di beni o servizi non destinati ad essere
collocati sul mercato in regime di libera concorrenza,
si applica la disciplina prevista dai Testi unici sui
servizi pubblici locali di interesse economico generale
e in materia di societa' a partecipazione pubblica. Alle
medesime societa' e agli enti aggiudicatori che affidino
lavori, servizi, forniture, di cui all'articolo 3, comma
1, lettera e), numero 1), qualora ai sensi dell'articolo
28 debbano trovare applicazione le disposizioni della
parte II ad eccezione di quelle relative al titolo VI,
capo I, non si applicano gli articoli 21 relativamente
alla programmazione dei lavori pubblici, 70 e 113; in
relazione alla fase di esecuzione del contratto si
applicano solo le norme che disciplinano il collaudo.
4. Le amministrazioni
aggiudicatrici che concedono le sovvenzioni di cui al
comma 2, lettere a) e b), assicurano il rispetto delle
disposizioni del presente codice qualora non
aggiudichino esse stesse gli appalti sovvenzionati o
quando esse aggiudichino tali appalti in nome e per
conto di altri enti.
5. Il provvedimento che
concede il contributo di cui al comma 2, lettere a) e
b), deve porre come condizione il rispetto, da parte del
soggetto beneficiario, delle disposizioni del presente
codice. Fatto salvo quanto previsto dalle eventuali
leggi che prevedono le sovvenzioni, il 50 per cento
delle stesse puo' essere erogato solo dopo l'avvenuto
affidamento dell'appalto, previa verifica, da parte del
sovvenzionatore, che la procedura di affidamento si e'
svolta nel rispetto del presente codice. Il mancato
rispetto del presente codice costituisce causa di
decadenza dal contributo.
6. Il presente codice si
applica ai contratti pubblici aggiudicati nei settori
della difesa e della sicurezza, ad eccezione dei
contratti:
a) che rientrano nell'ambito
di applicazione del decreto legislativo 15 novembre
2011, n. 208;
b) ai quali il decreto
legislativo 15 novembre 2011, n. 208, non si applica in
virtu' dell'articolo 6 del medesimo decreto.
7. Il Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale adotta,
previo accordo con l'ANAC, direttive generali per
disciplinare le procedure di scelta del contraente e
l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero,
tenuto conto dei principi fondamentali del presente
codice e delle procedure applicate dall'Unione europea e
dalle organizzazioni internazionali di cui l'Italia e'
parte. Resta ferma l'applicazione del presente codice
alle procedure di affidamento svolte in Italia. Fino
all'adozione delle direttive generali di cui al presente
comma, si applica l'articolo 216, comma 26.
8. I riferimenti a
nomenclature nel contesto degli appalti pubblici e nel
contesto dell'aggiudicazione di concessioni sono
effettuati utilizzando il «Vocabolario comune per gli
appalti pubblici» (CPV) (( di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera tttt) )).
Art. 2
(Competenze legislative di Stato, regioni e province
autonome)
1. Le
disposizioni contenute nel presente codice sono adottate
nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva
statale in materia di tutela della concorrenza,
ordinamento civile, nonche' nelle altre materie cui e'
riconducibile lo specifico contratto.
2. Le Regioni a statuto
ordinario esercitano le proprie funzioni nelle materie
di competenza ((regionale)) ai
sensi dell'articolo 117 della Costituzione.
3. Le Regioni a statuto
speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano
adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni
contenute negli statuti e nelle relative norme di
attuazione.
Art. 3
(Definizioni)
1. Ai fini
del presente codice si intende per:
a) «amministrazioni
aggiudicatrici», le amministrazioni dello Stato; gli
enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non
economici; gli organismi di diritto pubblico; le
associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati,
costituiti da detti soggetti;
b) «autorita' governative
centrali», le amministrazioni aggiudicatrici che
figurano nell'allegato III e i soggetti giuridici loro
succeduti;
c) «amministrazioni
aggiudicatrici sub-centrali», tutte le amministrazioni
aggiudicatrici che non sono autorita' governative
centrali;
d) «organismi di diritto
pubblico», qualsiasi organismo, anche in forma
societaria, il cui elenco non tassativo e' contenuto
nell'allegato IV:
1) istituito per soddisfare
specificatamente esigenze di interesse generale, aventi
carattere non industriale o commerciale;
2) dotato di personalita'
giuridica;
3) la cui attivita' sia
finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti
pubblici territoriali o da altri organismi di diritto
pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al
controllo di questi ultimi oppure il cui organo
d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia
costituito da membri dei quali piu' della meta' e'
designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali
o da altri organismi di diritto pubblico.
e) «enti aggiudicatori», ai
fini della disciplina di cui alla:
1) parte II del presente
codice, gli enti che:
1.1. sono amministrazioni
aggiudicatrici o imprese pubbliche che svolgono una
delle attivita' di cui agli articoli da 115 a 121;
1.2. pur non essendo
amministrazioni aggiudicatrici ne' imprese pubbliche,
esercitano una o piu' attivita' tra quelle di cui agli
articoli da 115 a 121 e operano in virtu' di diritti
speciali o esclusivi concessi loro dall'autorita'
competente;
2) parte III del presente
codice, gli enti che svolgono una delle attivita' di cui
all'allegato II ed aggiudicano una concessione per lo
svolgimento di una di tali attivita', quali:
2.1 le amministrazioni dello
Stato, gli enti pubblici territoriali, gli organismi di
diritto pubblico o le associazioni, unioni, consorzi,
comunque denominati, costituiti da uno o piu' di tali
soggetti;
2.2 le imprese pubbliche di
cui alla lettera t) del presente comma;
2.3 gli enti diversi da
quelli indicati nei punti 2.1 e 2.2, ma operanti sulla
base di diritti speciali o esclusivi ai fini
dell'esercizio di una o piu' delle attivita' di cui
all'allegato II. Gli enti cui sono stati conferiti
diritti speciali o esclusivi mediante una procedura in
cui sia stata assicurata adeguata pubblicita' e in cui
il conferimento di tali diritti si basi su criteri
obiettivi non costituiscono «enti aggiudicatori» ai
sensi del presente punto 2.3;
f) «soggetti aggiudicatori»,
ai solo fini delle parti IV e V le amministrazioni
aggiudicatrici di cui alla lettera a), gli enti
aggiudicatori di cui alla lettera e) nonche' i diversi
soggetti pubblici o privati assegnatari dei fondi, di
cui alle citate parti IV e V;
g) «altri soggetti
aggiudicatori», i soggetti privati tenuti all'osservanza
delle disposizioni del presente codice;
h) «joint venture»,
l'associazione tra due o piu' enti, finalizzata
all'attuazione di un progetto o di una serie di progetti
o di determinate intese di natura commerciale o
finanziaria;
i) «centrale di
committenza», un'amministrazione aggiudicatrice o un
ente aggiudicatore che forniscono attivita' di
centralizzazione delle committenze e, se del caso,
attivita' di committenza ausiliarie;
l) «attivita' di
centralizzazione delle committenze», le attivita' svolte
su base permanente riguardanti:
1) l'acquisizione di
forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti;
2) l'aggiudicazione di
appalti o la conclusione di accordi quadro per lavori,
forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti;
m) «attivita' di committenza
ausiliarie», le attivita' che consistono nella
prestazione di supporto alle attivita' di committenza,
in particolare nelle forme seguenti:
1) infrastrutture tecniche
che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare
appalti pubblici o di concludere accordi quadro per
lavori, forniture o servizi;
2) consulenza sullo
svolgimento o sulla progettazione delle procedure di
appalto;
3) preparazione delle
procedure di appalto in nome e per conto della stazione
appaltante interessata;
4) gestione delle procedure
di appalto in nome e per conto della stazione appaltante
interessata;
n) «soggetto aggregatore»,
le centrali di committenza iscritte nell'elenco
istituito ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
o) «stazione appaltante», le
amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a)
gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i
soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli
altri soggetti aggiudicatori di cui alla lettera g);
p) «operatore economico»,
una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un
raggruppamento di tali persone o enti, compresa
qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente
senza personalita' giuridica, ivi compreso il gruppo
europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai
sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240,
che offre sul mercato la realizzazione di lavori o
opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di
servizi;
q) «concessionario», un
operatore economico cui e' stata affidata o aggiudicata
una concessione;
r) «promotore», un operatore
economico che partecipa ad un partenariato pubblico
privato;
s) «prestatore di servizi in
materia di appalti», un organismo pubblico o privato che
offre servizi di supporto sul mercato finalizzati a
garantire lo svolgimento delle attivita' di committenza
da parte dei soggetti di cui alle lettere a), b), c), d)
ed e);
t) «imprese pubbliche», le
imprese sulle quali le amministrazioni aggiudicatrici
possono esercitare, direttamente o indirettamente,
un'influenza dominante o perche' ne sono proprietarie, o
perche' vi hanno una partecipazione finanziaria, o in
virtu' delle norme che disciplinano dette imprese.
L'influenza dominante e' presunta quando le
amministrazioni aggiudicatrici, direttamente o
indirettamente, riguardo all'impresa, alternativamente o
cumulativamente:
1) detengono la maggioranza
del capitale sottoscritto;
2) controllano la
maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse
dall'impresa;
3) possono designare piu'
della meta' dei membri del consiglio di amministrazione,
di direzione o di vigilanza dell'impresa;
u) «raggruppamento
temporaneo», un insieme di imprenditori, o fornitori, o
prestatori di servizi, costituito, anche mediante
scrittura privata, allo scopo di partecipare alla
procedura di affidamento di uno specifico contratto
pubblico, mediante presentazione di una unica offerta;
v) «consorzio», i consorzi
previsti dall'ordinamento, con o senza personalita'
giuridica;
z) «impresa collegata»,
qualsiasi impresa i cui conti annuali siano consolidati
con quelli dell'ente aggiudicatore a norma degli
articoli 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile
1991, n. 127, e successive modificazioni. Nel caso di
enti cui non si applica il predetto decreto legislativo,
per «impresa collegata» si intende, anche
alternativamente, qualsiasi impresa:
1) su cui l'ente
aggiudicatore possa esercitare, direttamente o
indirettamente, un'influenza dominante; oppure che possa
esercitare un'influenza dominante sull'ente
aggiudicatore;
2) che, come l'ente
aggiudicatore, sia soggetta all'influenza dominante di
un'altra impresa in virtu' di rapporti di proprieta', di
partecipazione finanziaria ovvero di norme interne;
aa) «microimprese, piccole e
medie imprese», le imprese come definite nella
Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6
maggio 2003. In particolare, sono medie imprese le
imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato
annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un
totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di
euro; sono piccole imprese le imprese che hanno meno di
50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di
bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; sono
micro imprese le imprese che hanno meno di 10 occupati e
un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo
non superiore a 2 milioni di euro;
bb) «candidato», un
operatore economico che ha sollecitato un invito o e'
stato invitato a partecipare a una procedura ristretta,
a una procedura competitiva con negoziazione, a una
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un
bando di gara, a un dialogo competitivo o a un
partenariato per l'innovazione o ad una procedura per
l'aggiudicazione di una concessione;
cc) «offerente», l'operatore
economico che ha presentato un'offerta;
dd) «contratti» o «contratti
pubblici», i contratti di appalto o di concessione
aventi per oggetto l'acquisizione di servizi o di
forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti
in essere dalle stazioni appaltanti;
ee) «contratti di rilevanza
europea», i contratti pubblici il cui valore stimato al
netto dell'imposta sul valore aggiunto e' pari o
superiore alle soglie di cui all'articolo 35 e che non
rientrino tra i contratti esclusi;
ff) «contratti sotto
soglia», i contratti pubblici il cui valore stimato al
netto dell'imposta sul valore aggiunto e' inferiore alle
soglie di cui all'articolo 35;
gg) «settori ordinari»,i
settori dei contratti pubblici, diversi da quelli
relativi a gas, energia termica, elettricita', acqua,
trasporti, servizi postali, sfruttamento di area
geografica, come disciplinati dalla parte II del
presente codice, in cui operano le amministrazioni
aggiudicatrici;
hh) «settori speciali» i
settori dei contratti pubblici relativi a gas, energia
termica, elettricita', acqua, trasporti, servizi
postali, sfruttamento di area geografica, come
disciplinati dalla parte II del presente codice;
ii) «appalti pubblici», i
contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra
una o piu' stazioni appaltanti e uno o piu' operatori
economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la
fornitura di prodotti e la prestazione di servizi;
ll) «appalti pubblici di
lavori», i contratti stipulati per iscritto tra una o
piu' stazioni appaltanti e uno o piu' operatori
economici aventi per oggetto:
1) l'esecuzione di lavori
relativi a una delle attivita' di cui all'allegato I;
2) l'esecuzione, oppure la
progettazione esecutiva e l'esecuzione di un'opera;
3) la realizzazione, con
qualsiasi mezzo, di un'opera corrispondente alle
esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice
o dall'ente aggiudicatore che esercita un'influenza
determinante sul tipo o sulla progettazione dell'opera;
mm) «scritto o per
iscritto», un insieme di parole o cifre che puo' essere
letto, riprodotto e poi comunicato, comprese le
informazioni trasmesse e archiviate con mezzi
elettronici;
nn) «lavori» di cui
all'allegato I, le attivita' di costruzione,
demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed
edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
oo) «lavori complessi», i
lavori che superano la soglia di 15 milioni di euro e
sono caratterizzati da particolare complessita' in
relazione alla tipologia delle opere, all'utilizzo di
materiali e componenti innovativi, alla esecuzione in
luoghi che presentano difficolta' logistiche o
particolari problematiche geotecniche, idrauliche,
geologiche e ambientali;
((oo-bis)
«lavori di categoria prevalente», la categoria di
lavori, generale o specializzata, di importo piu'
elevato fra le categorie costituenti l'intervento e
indicate nei documenti di gara;
oo-ter) «lavori
di categoria scorporabile», la categoria di lavori,
individuata dalla stazione appaltante nei documenti di
gara, tra quelli non appartenenti alla categoria
prevalente e comunque di importo superiore al 10 per
cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro,
ovvero di importo superiore a 150.000 euro ovvero
appartenenti alle categorie di cui all'articolo 89,
comma 11;
oo-quater)
«manutenzione ordinaria», fermo restando quanto previsto
dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, le opere di riparazione, rinnovamento e
sostituzione necessarie per eliminare il degrado dei
manufatti e delle relative pertinenze, al fine di
conservarne lo stato e la fruibilita' di tutte le
componenti, degli impianti e delle opere connesse,
mantenendole in condizioni di valido funzionamento e di
sicurezza, senza che da cio' derivi una modificazione
della consistenza, salvaguardando il valore del bene e
la sua funzionalita'.
oo-quinquies)
«manutenzione straordinaria», fermo restando quanto
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, e dal decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, le opere e le modifiche necessarie
per rinnovare e sostituire parti anche strutturali dei
manufatti e delle relative pertinenze, per adeguarne le
componenti, gli impianti e le opere connesse all'uso e
alle prescrizioni vigenti e con la finalita' di
rimediare al rilevante degrado dovuto alla perdita di
caratteristiche strutturali, tecnologiche e
impiantistiche, anche al fine di migliorare le
prestazioni, le caratteristiche strutturali, energetiche
e di efficienza tipologica, nonche' per incrementare il
valore del bene e la sua funzionalita';))
pp) «opera», il risultato di
un insieme di lavori, che di per se' esplichi una
funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia
quelle che sono il risultato di un insieme di lavori
edilizi o di genio civile, sia quelle di difesa e di
presidio ambientale, di presidio agronomico e forestale,
paesaggistica e di ingegneria naturalistica;
qq) «lotto funzionale», uno
specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con
separata ed autonoma procedura, ovvero parti di un
lavoro o servizio generale la cui progettazione e
realizzazione sia tale da assicurarne funzionalita',
fruibilita' e fattibilita' indipendentemente dalla
realizzazione delle altre parti;
rr) «opere pubbliche
incompiute», opere pubbliche incompiute di cui
all'articolo 44-bis del decreto legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, nonche' di cui al decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo
2013, n. 42, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24
aprile 2013, n. 96;
ss) «appalti pubblici di
servizi», i contratti tra una o piu' stazioni appaltanti
e uno o piu' soggetti economici, aventi per oggetto la
prestazione di servizi diversi da quelli di cui alla
lettera ll);
tt) «appalti pubblici di
forniture», i contratti tra una o piu' stazioni
appaltanti e uno o piu' soggetti economici aventi per
oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la
locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione
per l'acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture
puo' includere, a titolo accessorio, lavori di posa in
opera e di installazione;
uu) «concessione di lavori»,
un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in
virtu' del quale una o piu' stazioni appaltanti affidano
l'esecuzione di lavori ((ovvero la
progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero la
progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e
l'esecuzione di lavori)) ad uno o piu'
operatori economici riconoscendo a titolo di
corrispettivo unicamente il diritto di gestire le opere
oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un
prezzo, con assunzione in capo al concessionario del
rischio operativo legato alla gestione delle opere;
vv) «concessione di
servizi», un contratto a titolo oneroso stipulato per
iscritto in virtu' del quale una o piu' stazioni
appaltanti affidano a uno o piu' operatori economici la
fornitura e la gestione di servizi diversi
dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera ll)
riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il
diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o
tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione
in capo al concessionario del rischio operativo legato
alla gestione dei servizi;
zz) «rischio operativo», il
rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi
sul lato della domanda o sul lato dell'offerta o di
entrambi, trasferito al ((operatore
economico)). Si considera che il
((operatore economico)) assuma il
rischio operativo nel caso in cui, in condizioni
operative normali, ((per tali intendendosi
l'insussistenza di eventi non prevedibili))
non sia garantito il recupero degli investimenti
effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei
lavori o dei servizi oggetto della concessione. La parte
del rischio trasferita al ((operatore
economico)) deve comportare una reale
esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui
ogni potenziale perdita stimata subita dal
((operatore economico)) non sia puramente
nominale o trascurabile;
aaa) «rischio di
costruzione», il rischio legato al ritardo nei tempi di
consegna, al non rispetto degli standard di progetto,
all'aumento dei costi, a inconvenienti di tipo tecnico
nell'opera e al mancato completamento dell'opera;
bbb) «rischio di
disponibilita'», il rischio legato alla capacita', da
parte del concessionario, di erogare le prestazioni
contrattuali pattuite, sia per volume che per standard
di qualita' previsti;
ccc) «rischio di domanda»,
il rischio legato ai diversi volumi di domanda del
servizio che il concessionario deve soddisfare, ovvero
il rischio legato alla mancanza di utenza e quindi di
flussi di cassa;
ddd) «concorsi di
progettazione», le procedure intese a fornire alle
stazioni appaltanti, nel settore dell'architettura,
dell'ingegneria, del restauro e della tutela dei beni
culturali e archeologici, della pianificazione
urbanistica e territoriale, paesaggistica,
naturalistica, geologica, del verde urbano e del
paesaggio forestale agronomico, nonche' nel settore
della messa in sicurezza e della mitigazione degli
impatti idrogeologici ed idraulici e dell'elaborazione
di dati, un piano o un progetto, selezionato da una
commissione giudicatrice in base a una gara, con o senza
assegnazione di premi;
eee) «contratto di
partenariato pubblico privato», il contratto a titolo
oneroso stipulato per iscritto con il quale una o piu'
stazioni appaltanti conferiscono a uno o piu' operatori
economici per un periodo determinato in funzione della
durata dell'ammortamento dell'investimento o delle
modalita' di finanziamento fissate, un complesso di
attivita' consistenti nella realizzazione,
trasformazione, manutenzione e gestione operativa di
un'opera in cambio della sua disponibilita', o del suo
sfruttamento economico, o della fornitura di un servizio
connesso all'utilizzo dell'opera stessa, con assunzione
di rischio secondo modalita' individuate nel contratto,
da parte dell'operatore. Fatti salvi gli obblighi di
comunicazione previsti dall'articolo 44, comma 1-bis,
del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31,
si applicano ((, per i soli profili di
tutela della finanza pubblica,)) i
contenuti delle decisioni Eurostat;
fff) «equilibrio economico e
finanziario», la contemporanea presenza delle condizioni
di convenienza economica e sostenibilita' finanziaria.
Per convenienza economica si intende la capacita' del
progetto di creare valore nell'arco dell'efficacia del
contratto e di generare un livello di redditivita'
adeguato per il capitale investito; per sostenibilita'
finanziaria si intende la capacita' del progetto di
generare flussi di cassa sufficienti a garantire il
rimborso del finanziamento;
ggg) «locazione finanziaria
di opere pubbliche o di pubblica utilita'», il contratto
avente ad oggetto la prestazione di servizi finanziari e
l'esecuzione di lavori;
hhh) «contratto di
disponibilita'», il contratto mediante il quale sono
affidate, a rischio e a spese dell'affidatario, la
costruzione e la messa a disposizione a favore
dell'amministrazione aggiudicatrice di un'opera di
proprieta' privata destinata all'esercizio di un
pubblico servizio, a fronte di un corrispettivo. Si
intende per messa a disposizione l'onere assunto a
proprio rischio dall'affidatario di assicurare
all'amministrazione aggiudicatrice la costante
fruibilita' dell'opera, nel rispetto dei parametri di
funzionalita' previsti dal contratto, garantendo allo
scopo la perfetta manutenzione e la risoluzione di tutti
gli eventuali vizi, anche sopravvenuti;
iii) «accordo quadro»,
l'accordo concluso tra una o piu' stazioni appaltanti e
uno o piu' operatori economici, il cui scopo e' quello
di stabilire le clausole relative agli appalti da
aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per
quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantita'
previste;
lll) «diritto esclusivo», il
diritto concesso da un'autorita' competente mediante una
disposizione legislativa o regolamentare o disposizione
amministrativa pubblicata compatibile con i Trattati,
avente l'effetto di riservare a un unico operatore
economico l'esercizio di un'attivita' e di incidere
sostanzialmente sulla capacita' di altri operatori
economici di esercitare tale attivita';
mmm) «diritto speciale», il
diritto concesso da un'autorita' competente mediante una
disposizione legislativa o regolamentare o disposizione
amministrativa pubblicata compatibile con i trattati
avente l'effetto di riservare a due o piu' operatori
economici l'esercizio di un'attivita' e di incidere
sostanzialmente sulla capacita' di altri operatori
economici di esercitare tale attivita';
nnn) «profilo di
committente», il sito informatico di una stazione
appaltante, su cui sono pubblicati gli atti e le
informazioni previsti dal presente codice, nonche'
dall'allegato V;
ooo) «documento di gara»,
qualsiasi documento prodotto dalle stazioni appaltanti o
al quale le stazioni appaltanti fanno riferimento per
descrivere o determinare elementi dell'appalto o della
procedura, compresi il bando di gara, l'avviso di
preinformazione, nel caso in cui sia utilizzato come
mezzo di indizione di gara, l'avviso periodico
indicativo o gli avvisi sull'esistenza di un sistema di
qualificazione, le specifiche tecniche, il documento
descrittivo, le condizioni contrattuali proposte, i
modelli per la presentazione di documenti da parte di
candidati e offerenti, le informazioni sugli obblighi
generalmente applicabili e gli eventuali documenti
complementari;
ppp) «documento di
concessione», qualsiasi documento prodotto dalle
stazioni appaltanti o al quale la stazione appaltante fa
riferimento per descrivere o determinare gli elementi
della concessione o della procedura, compresi il bando
di concessione, i requisiti tecnici e funzionali, le
condizioni proposte per la concessione, i formati per la
presentazione di documenti da parte di candidati e
offerenti, le informazioni sugli obblighi generalmente
applicabili e gli eventuali documenti complementari;
qqq) «clausole sociali»,
disposizioni che impongono a un datore di lavoro il
rispetto di determinati standard di protezione sociale e
del lavoro come condizione per svolgere attivita'
economiche in appalto o in concessione o per accedere a
benefici di legge e agevolazioni finanziarie;
rrr) «procedure di
affidamento» e «affidamento», l'affidamento di lavori,
servizi o forniture o incarichi di progettazione
mediante appalto; l'affidamento di lavori o servizi
mediante concessione; l'affidamento di concorsi di
progettazione e di concorsi di idee;
sss) «procedure aperte», le
procedure di affidamento in cui ogni operatore economico
interessato puo' presentare un'offerta;
ttt) «procedure ristrette»,
le procedure di affidamento alle quali ogni operatore
economico puo' chiedere di partecipare e in cui possono
presentare un'offerta soltanto gli operatori economici
invitati dalle stazioni appaltanti, con le modalita'
stabilite dal presente codice;
uuu) «procedure negoziate»,
le procedure di affidamento in cui le stazioni
appaltanti consultano gli operatori economici da loro
scelti e negoziano con uno o piu' di essi le condizioni
dell'appalto;
vvv) «dialogo competitivo»,
una procedura di affidamento nella quale la stazione
appaltante avvia un dialogo con i candidati ammessi a
tale procedura, al fine di elaborare una o piu'
soluzioni atte a soddisfare le sue necessita' e sulla
base della quale o delle quali i candidati selezionati
sono invitati a presentare le offerte; qualsiasi
operatore economico puo' chiedere di partecipare a tale
procedura;
zzz) «sistema telematico»,
un sistema costituito da soluzioni informatiche e di
telecomunicazione che consentono lo svolgimento delle
procedure di cui al presente codice;
aaaa) «sistema dinamico di
acquisizione», un processo di acquisizione interamente
elettronico, per acquisti di uso corrente, le cui
caratteristiche generalmente disponibili sul mercato
soddisfano le esigenze di una stazione appaltante,
aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore
economico che soddisfi i criteri di selezione;
bbbb) «mercato elettronico»,
uno strumento di acquisto e di negoziazione che consente
acquisti telematici per importi inferiori alla soglia di
rilievo europeo basati su un sistema che attua procedure
di scelta del contraente interamente gestite per via
telematica;
cccc) «strumenti di
acquisto», strumenti di acquisizione che non richiedono
apertura del confronto competitivo. Rientrano tra gli
strumenti di acquisto:
1) le convenzioni quadro di
cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n.
488, stipulate, ai sensi della normativa vigente, da
CONSIP S.p.A. e dai soggetti aggregatori;
2) gli accordi quadro
stipulati da centrali di committenza quando gli appalti
specifici vengono aggiudicati senza riapertura del
confronto competitivo;
3) il mercato elettronico
realizzato da centrale di committenza nel caso di
acquisti effettuati a catalogo;
dddd) «strumenti di
negoziazione», strumenti di acquisizione che richiedono
apertura del confronto competitivo. Rientrano tra gli
strumenti di negoziazione:
1) gli accordi quadro
stipulati da centrali di committenza nel caso in cui gli
appalti specifici vengono aggiudicati con riapertura del
confronto competitivo;
2) il sistema dinamico di
acquisizione realizzato da centrali di committenza;
3) il mercato elettronico
realizzato da centrali di committenza nel caso di
acquisti effettuati attraverso confronto concorrenziale;
4) i sistemi realizzati da
centrali di committenza che comunque consentono lo
svolgimento delle procedure ai sensi del presente
codice;
eeee) «strumenti telematici
di acquisto» e «strumenti telematici di negoziazione»,
strumenti di acquisto e di negoziazione gestiti mediante
un sistema telematico;
ffff) «asta elettronica», un
processo per fasi successive basato su un dispositivo
elettronico di presentazione di nuovi prezzi modificati
al ribasso o di nuovi valori riguardanti taluni elementi
delle offerte, che interviene dopo una prima valutazione
completa delle offerte permettendo che la loro
classificazione possa essere effettuata sulla base di un
trattamento automatico;
gggg) «amministrazione
diretta», le acquisizioni effettuate dalle stazioni
appaltanti con materiali e mezzi propri o appositamente
acquistati o noleggiati e con personale proprio o
eventualmente assunto per l'occasione, sotto la
direzione del responsabile del procedimento;
hhhh) «ciclo di vita», tutte
le fasi consecutive o interconnesse, compresi la ricerca
e lo sviluppo da realizzare, la produzione, gli scambi e
le relative condizioni, il trasporto, l'utilizzazione e
la manutenzione, della vita del prodotto o del lavoro o
della prestazione del servizio, dall'acquisizione della
materia prima o dalla generazione delle risorse fino
allo smaltimento, allo smantellamento e alla fine del
servizio o all'utilizzazione;
iiii) «etichettatura»,
qualsiasi documento, certificato o attestato con cui si
conferma che i lavori, i prodotti, i servizi, i processi
o le procedure in questione soddisfano determinati
requisiti;
llll) «requisiti per
l'etichettatura», i requisiti che devono essere
soddisfatti dai lavori, prodotti, servizi, processi o
procedure allo scopo di ottenere la pertinente
etichettatura;
mmmm) «fornitore di servizi
di media», la persona fisica o giuridica che assume la
responsabilita' editoriale della scelta del contenuto
audiovisivo del servizio di media audiovisivo e ne
determina le modalita' di organizzazione;
nnnn) «innovazione»,
l'attuazione di un prodotto, servizio o processo nuovo o
che ha subito significativi miglioramenti tra cui quelli
relativi ai processi di produzione, di edificazione o di
costruzione o quelli che riguardano un nuovo metodo di
commercializzazione o organizzativo nelle prassi
commerciali, nell'organizzazione del posto di lavoro o
nelle relazioni esterne;
oooo) «programma», una serie
di immagini animate, sonore o non, che costituiscono un
singolo elemento nell'ambito di un palinsesto o di un
catalogo stabilito da un fornitore di servizi di media
la cui forma e il cui contenuto sono comparabili alla
forma e al contenuto della radiodiffusione televisiva.
Sono compresi i programmi radiofonici e i materiali ad
essi associati. Non si considerano programmi le
trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in
immagini fisse;
pppp) «mezzo elettronico»,
un mezzo che utilizza apparecchiature elettroniche di
elaborazione, compresa la compressione numerica, e di
archiviazione dei dati e che utilizza la diffusione, la
trasmissione e la ricezione via filo, via radio,
attraverso mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;
qqqq) «rete pubblica di
comunicazioni», una rete di comunicazione elettronica
utilizzata interamente o prevalentemente per fornire
servizi di comunicazione elettronica accessibili al
pubblico che supporta il trasferimento di informazioni
tra i punti terminali di reti;
rrrr) «servizio di
comunicazione elettronica», i servizi forniti, di norma
a pagamento, consistenti esclusivamente o
prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di
comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di
telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti
utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva,
ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti
trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione
elettronica o che esercitano un controllo editoriale su
tali contenuti; sono inoltre esclusi i servizi della
societa' dell'informazione di cui all'articolo 2, comma
1, lettera a) del decreto legislativo 9 aprile 2003, n.
70, non consistenti interamente o prevalentemente nella
trasmissione di segnali su reti di comunicazione
elettronica;
ssss) «AAP», l'accordo sugli
appalti pubblici stipulato nel quadro dei negoziati
multilaterali dell'Uruguay Round;
tttt) «Vocabolario comune
per gli appalti pubblici», CPV (Common Procurement
Vocabulary), la nomenclatura di riferimento per gli
appalti pubblici adottata dal regolamento (CE) n.
2195/2002, assicurando nel contempo la corrispondenza
con le altre nomenclature esistenti;
uuuu) «codice» , il presente
decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori,
servizi, forniture;
vvvv) «servizi di
architettura e ingegneria e altri servizi tecnici», i
servizi riservati ad operatori economici esercenti una
professione regolamentata ai sensi dell'articolo 3 della
direttiva 2005/36/CE ((;))
zzzz) «categorie di opere
generali» le opere e i lavori caratterizzati da una
pluralita' di lavorazioni indispensabili per consegnare
l'opera o il lavoro finito in ogni sua parte;
((aaaaa)
«categorie di opere specializzate», le opere e i lavori
che, nell'ambito del processo realizzativo, necessitano
di lavorazioni caratterizzate da una particolare
specializzazione e professionalita';))
bbbbb) «opere e lavori
puntuali» quelli che interessano una limitata area di
territorio;
ccccc) «opere e lavori a
rete» quelli che, destinati al movimento di persone e
beni materiali e immateriali, presentano prevalente
sviluppo unidimensionale e interessano vaste estensioni
di territorio;
ddddd) «appalto a corpo»
qualora il corrispettivo contrattuale si riferisce alla
prestazione complessiva come eseguita e come dedotta dal
contratto;
eeeee) «appalto a misura»
qualora il corrispettivo contrattuale viene determinato
applicando alle unita' di misura delle singole parti del
lavoro eseguito i prezzi unitari dedotti in contratto;
fffff) «aggregazione»,
accordo fra due o piu' amministrazioni aggiudicatrici o
enti aggiudicatori per la gestione comune di alcune o di
tutte le attivita' di programmazione, di progettazione,
di affidamento, di esecuzione e di controllo per
l'acquisizione di beni, servizi o lavori;
ggggg) «lotto
prestazionale», uno specifico oggetto di appalto da
aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura,
definito su base qualitativa, in conformita' alle varie
categorie e specializzazioni presenti o in conformita'
alle diverse fasi successive del progetto
((;))
((ggggg-bis)
«principio di unicita' dell'invio», il principio secondo
il quale ciascun dato e' fornito una sola volta a un
solo sistema informativo, non puo' essere richiesto da
altri sistemi o banche dati, ma e' reso disponibile dal
sistema informativo ricevente. Tale principio si applica
ai dati relativi a programmazione di lavori, opere,
servizi e forniture, nonche' a tutte le procedure di
affidamento e di realizzazione di contratti pubblici
soggette al presente codice, e a quelle da esso escluse,
in tutto o in parte, ogni qualvolta siano imposti dal
presente codice obblighi di comunicazione a una banca
dati;
ggggg-ter)
«unita' progettuale», il mantenimento, nei tre livelli
di sviluppo della progettazione, delle originarie
caratteristiche spaziali, estetiche, funzionali e
tecnologiche del progetto;
ggggg-quater)
«documento di fattibilita' delle alternative
progettuali», il documento in cui sono individuate ed
analizzate le possibili soluzioni progettuali
alternative ed in cui si da' conto della valutazione di
ciascuna alternativa, sotto il profilo qualitativo,
anche in termini ambientali, nonche' sotto il profilo
tecnico ed economico;
ggggg-quinquies)
«programma biennale degli acquisti di beni e servizi»,
il documento che le amministrazioni adottano al fine di
individuare gli acquisti di forniture e servizi da
disporre nel biennio, necessari al soddisfacimento dei
fabbisogni rilevati e valutati dall'amministrazione
preposta;
ggggg-sexies)
«programma triennale dei lavori pubblici», il documento
che le amministrazioni adottano al fine di individuare i
lavori da avviare nel triennio, necessari al
soddisfacimento dei fabbisogni rilevati e valutati
dall'amministrazione preposta;
ggggg-septies)
«elenco annuale dei lavori», l'elenco degli interventi
ricompresi nel programma triennale dei lavori pubblici
di riferimento, da avviare nel corso della prima
annualita' del programma stesso;
ggggg-octies)
«elenco annuale delle acquisizioni di forniture e
servizi», l'elenco delle acquisizioni di forniture e dei
servizi ricompresi nel programma biennale di
riferimento, da avviare nel corso della prima annualita'
del programma stesso;
ggggg-nonies)
«quadro esigenziale», il documento che viene redatto ed
approvato dall'amministrazione in fase antecedente alla
programmazione dell'intervento e che individua, sulla
base dei dati disponibili, in relazione alla tipologia
dell'opera o dell'intervento da realizzare gli obiettivi
generali da perseguire attraverso la realizzazione
dell'intervento, i fabbisogni della collettivita' posti
a base dell'intervento, le specifiche esigenze
qualitative e quantitative che devono essere soddisfatte
attraverso la realizzazione dell'intervento, anche in
relazione alla specifica tipologia di utenza alla quale
gli interventi stessi sono destinati;
ggggg-decies)
«capitolato prestazionale», il documento che indica, in
dettaglio, le caratteristiche tecniche e funzionali,
anche per gli aspetti edilizi, infrastrutturali e
ambientali, che deve assicurare l'opera costruita e che
traduce il quadro esigenziale in termini di requisiti e
prestazioni che l'opera deve soddisfare, stabilendone la
soglia minima di qualita' da assicurare nella
progettazione e realizzazione;
ggggg-undecies)
«cottimo», l'affidamento della sola lavorazione relativa
alla categoria subappaltabile ad impresa subappaltatrice
in possesso dell'attestazione dei requisiti di
qualificazione necessari in relazione all'importo totale
dei lavori affidati al cottimista e non all'importo del
contratto, che puo' risultare inferiore per effetto
dell'eventuale fornitura diretta, in tutto o in parte,
di materiali, di apparecchiature e mezzi d'opera da
parte dell'appaltatore.))
TITOLO II
CONTRATTI ESCLUSI IN TUTTO O IN PARTE DALL'AMBITO DI
APPLICAZIONE
Art. 4
(Principi
relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi)
1.
L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto
lavori, servizi e forniture, ((dei contratti
attivi,)) esclusi, in tutto o in parte,
dall'ambito di applicazione oggettiva del presente
codice, avviene nel rispetto dei principi di
economicita', efficacia, imparzialita', parita' di
trattamento, trasparenza, proporzionalita' ,
pubblicita', tutela dell'ambiente ed efficienza
energetica.
Art. 5
(Principi
comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti
pubblici e accordi tra enti e amministrazioni
aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico)
1. Una
concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari
o speciali, aggiudicati da un'amministrazione
aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona
giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, non
rientra nell'ambito di applicazione del presente codice
quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) l'amministrazione
aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla
persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a
quello esercitato sui propri servizi;
b) oltre l'80 per cento
delle attivita' della persona giuridica controllata e'
effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa
affidati dall'amministrazione aggiudicatrice
controllante o da altre persone giuridiche controllate
dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente
aggiudicatore di cui trattasi;
c) nella persona giuridica
controllata non vi e' alcuna partecipazione diretta di
capitali privati, ad eccezione di forme di
partecipazione di capitali privati ((le
quali non comportano controllo o potere di veto))
previste dalla legislazione nazionale, in conformita'
dei trattati, che non esercitano un'influenza
determinante sulla persona giuridica controllata.
2. Un'amministrazione
aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una
persona giuridica un controllo analogo a quello
esercitato sui propri servizi ai sensi del comma 1,
lettera a), qualora essa eserciti un'influenza
determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle
decisioni significative della persona giuridica
controllata. Tale controllo puo' anche essere esercitato
da una persona giuridica diversa, a sua volta
controllata allo stesso modo dall'amministrazione
aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore.
3. Il presente codice non si
applica anche quando una persona giuridica controllata
che e' un'amministrazione aggiudicatrice o un ente
aggiudicatore, aggiudica un appalto o una concessione
alla propria amministrazione aggiudicatrice o all'ente
aggiudicatore controllante o ad un altro soggetto
giuridico controllato dalla stessa amministrazione
aggiudicatrice o ente aggiudicatore, a condizione che
nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato
l'appalto pubblico non vi sia alcuna partecipazione
diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di
partecipazione di capitali privati che non comportano
controllo o potere di veto prescritte dalla legislazione
nazionale, in conformita' dei trattati, che non
esercitano un'influenza determinante sulla persona
giuridica controllata.
4. Un'amministrazione
aggiudicatrice o un ente aggiudicatore puo' aggiudicare
un appalto pubblico o una concessione senza applicare il
presente codice qualora ricorrano le condizioni di cui
al comma 1, anche in caso di controllo congiunto.
5. Le amministrazioni
aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano su
una persona giuridica un controllo congiunto quando sono
soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) gli organi decisionali
della persona giuridica controllata sono composti da
rappresentanti di tutte le amministrazioni
aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti.
Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o
tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti
aggiudicatori partecipanti;
b) tali amministrazioni
aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di
esercitare congiuntamente un'influenza determinante
sugli obiettivi strategici e sulle decisioni
significative di detta persona giuridica;
c) la persona giuridica
controllata non persegue interessi contrari a quelli
delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti
aggiudicatori controllanti.
6. Un accordo concluso
esclusivamente tra due o piu' amministrazioni
aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione
del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le
seguenti condizioni:
a) l'accordo stabilisce o
realizza una cooperazione tra le amministrazioni
aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti,
finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi
sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di
conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
b) l'attuazione di tale
cooperazione e' retta esclusivamente da considerazioni
inerenti all'interesse pubblico;
c) le amministrazioni
aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti
svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle
attivita' interessate dalla cooperazione.
7. Per determinare la
percentuale delle attivita' di cui al comma 1, lettera
b), e al comma 6, lettera c), si prende in
considerazione il fatturato totale medio, o una idonea
misura alternativa basata sull'attivita', quale i costi
sostenuti dalla persona giuridica o amministrazione
aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore nei settori dei
servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni
precedenti l'aggiudicazione dell'appalto o della
concessione.
8. Se, a causa della data di
costituzione o di inizio dell'attivita' della persona
giuridica o amministrazione aggiudicatrice o ente
aggiudicatore, ovvero a causa della riorganizzazione
delle sue attivita', il fatturato o la misura
alternativa basata sull'attivita', quali i costi, non e'
disponibile per i tre anni precedenti o non e' piu'
pertinente, e' sufficiente dimostrare, segnatamente in
base a proiezioni dell'attivita', che la misura
dell'attivita' e' credibile.
9. Nei casi in cui le norme
vigenti consentono la costituzione di societa' miste per
la realizzazione e gestione di un'opera pubblica o per
l'organizzazione e la gestione di un servizio di
interesse generale, la scelta del socio privato avviene
con procedure di evidenza pubblica.
Art. 6
(Appalti
nei settori speciali e concessioni aggiudicati ad una
joint- venture o ad un ente aggiudicatore facente parte
di una joint venture)
1. In
deroga all'articolo 5, a condizione che la joint venture
sia stata costituita per le attivita' oggetto
dell'appalto o della concessione per un periodo di
almeno tre anni e che l'atto costitutivo preveda che gli
enti aggiudicatori che la compongono ne faranno parte
almeno per un periodo di pari durata, il codice non si
applica agli appalti nei settori speciali e alle
concessioni aggiudicate da:
a) una joint venture, ovvero
una associazione o consorzio o una impresa comune aventi
personalita' giuridica composti esclusivamente da piu'
enti aggiudicatori, per svolgere un'attivita' ai sensi
degli articoli da 115 a 121 ((e di cui
all'allegato II)) con un'impresa collegata
a uno di tali enti aggiudicatori
b) un ente aggiudicatore
alla joint venture di cui fa parte.
2. Gli enti aggiudicatori
notificano alla Commissione europea, su richiesta, le
seguenti informazioni relative alle imprese di cui
all'articolo 3 comma 1, lettera z),
((secondo periodo, e alle joint venture di cui al comma
1:))
a) i nomi delle imprese o
delle joint venture interessate;
b) la natura e il valore
degli appalti e delle concessioni considerati;
((c) gli
elementi che la Commissione europea))
richiede per provare che le relazioni tra l'ente
aggiudicatore e l'impresa o la joint venture cui gli
appalti o le concessioni sono aggiudicati, soddisfano i
requisiti di cui al presente articolo e all'articolo 7.
Art. 7
(Appalti
e concessioni aggiudicati ad un'impresa collegata)
1. In
deroga all'articolo 5 e ove siano rispettate le
condizioni di cui al comma 2, il presente codice non si
applica alle concessioni e agli appalti nei settori
speciali aggiudicati da un ente aggiudicatore a
un'impresa collegata o da una joint venture, composta
esclusivamente da piu' enti aggiudicatori per svolgere
attivita' descritte agli articoli da 115 a 121 e di cui
all'allegato II a un'impresa collegata a uno di tali
enti aggiudicatori.
2. Il comma 1 si applica
agli appalti e alle concessioni di servizi e di lavori
nonche' agli appalti di forniture, purche' almeno l'80
per cento del fatturato totale realizzato in media
dall'impresa collegata negli ultimi tre anni, tenendo
conto di tutti i servizi, lavori e forniture prestati da
tale impresa, provenga dalle prestazioni rese all'ente
aggiudicatore o alle altre imprese cui e' collegata.
3. Se, a causa della data
della costituzione o di inizio dell'attivita'
dell'impresa collegata, il fatturato degli ultimi tre
anni non e' disponibile, l'impresa ha l'onere di
dimostrare, in base a proiezioni dell'attivita', che
probabilmente realizzera' il fatturato di cui al comma
2.
4. Se piu' imprese collegate
all'ente aggiudicatore con il quale formano un gruppo
economico forniscono gli stessi o simili servizi,
forniture o lavori, le percentuali sono calcolate
tenendo conto del fatturato totale derivante dalla
prestazione dei servizi o l'esecuzione dei lavori, per
ciascuna di tali imprese collegate.
Art. 8
(Esclusione di attivita' direttamente esposte alla
concorrenza)
1. Gli
appalti destinati a permettere lo svolgimento di
un'attivita' di cui agli articoli da 115 a 121, i
concorsi di progettazione organizzati per il
perseguimento di tale attivita', nonche' le concessioni
aggiudicate da enti aggiudicatori, non sono soggetti al
presente codice se l'attivita' e' direttamente esposta
alla concorrenza su mercati liberamente accessibili.
L'attivita' puo' costituire parte di un settore piu'
ampio o essere esercitata unicamente in determinate
parti del territorio nazionale. La valutazione
dell'esposizione alla concorrenza ai fini del presente
codice viene effettuata dalla Commissione europea,
tenendo conto del mercato delle attivita' in questione e
del mercato geografico di riferimento, ai sensi dei
commi 2 e 3. Essa lascia impregiudicata l'applicazione
della normativa in materia di concorrenza.
2. Ai fini del comma 1, per
determinare se un'attivita' e' direttamente esposta alla
concorrenza, si tiene conto di criteri conformi alle
disposizioni del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea in materia di concorrenza, tra i quali possono
figurare le caratteristiche dei prodotti o servizi
interessati, l'esistenza di prodotti o servizi
alternativi considerati sostituibili sul versante della
domanda o dell'offerta, i prezzi e la presenza,
effettiva o potenziale, di piu' fornitori dei prodotti o
servizi in questione.
3. Il mercato geografico di
riferimento, sulla cui base viene valutata l'esposizione
alla concorrenza, e' costituito dal territorio dove le
imprese interessate intervengono nell'offerta e nella
domanda di prodotti e di servizi, nel quale le
condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee
e che puo' essere distinto dai territori vicini, in
particolare per condizioni di concorrenza sensibilmente
diverse da quelle che prevalgono in quei territori.
Questa valutazione tiene conto in particolare della
natura e delle caratteristiche dei prodotti o servizi in
questione, dell'esistenza di ostacoli all'entrata o di
preferenze dei consumatori, nonche' dell'esistenza, tra
il territorio in oggetto e quelli vicini, di differenze
notevoli sotto il profilo delle quote di mercato delle
imprese o di differenze sostanziali a livello di prezzi.
4. Ai fini del comma 1, sono
mercati liberamente accessibili quelli indicati
nell'allegato VI per i quali sono stati adottati i
provvedimenti attuativi. Se non e' possibile presumere
il libero accesso a un mercato in base al precedente
periodo, si deve dimostrare che l'accesso al mercato in
questione e' libero di fatto e di diritto.
5. Quando sulla base delle
condizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si ritiene che una
determinata attivita' sia direttamente esposta alla
concorrenza su mercati liberamente accessibili, il
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con
il Ministro competente per settore, puo' richiedere alla
Commissione europea di stabilire che le disposizioni del
presente codice non si applichino all'aggiudicazione di
appalti o all'organizzazione di concorsi di
progettazione per il perseguimento dell'attivita' in
questione, nonche' alle concessioni aggiudicate da enti
aggiudicatori, informando la Commissione di tutte le
circostanze pertinenti, in particolare delle
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative
o degli accordi in relazione al rispetto delle
condizioni di cui al comma 1, nonche' delle eventuali
determinazioni assunte al riguardo dalle Autorita'
indipendenti competenti. La richiesta puo' riguardare
attivita' che fanno parte di un settore piu' ampio o che
sono esercitate unicamente in determinate parti del
territorio nazionale, se del caso allegando la posizione
adottata dalla competente Autorita' indipendente.
6. Gli enti aggiudicatori
possono chiedere alla Commissione europea di stabilire
l'applicabilita' del comma 1 ad una determinata
attivita'. Salvo che la richiesta sia corredata da una
posizione motivata e giustificata, adottata dalla
Autorita' indipendente competente, che illustri in modo
approfondito le condizioni per l'eventuale
applicabilita' del citato comma 1, a seguito
dell'informazione data dalla Commissione in ordine alla
richiesta, l'Autorita' di cui al comma 5 comunica alla
Commissione le circostanze indicate nel predetto comma.
7. Gli appalti destinati a
permettere lo svolgimento dell'attivita' di cui al comma
1 e i concorsi di progettazione organizzati per il
perseguimento di tale attivita' e le concessioni
aggiudicate da enti aggiudicatori non sono piu' soggetti
al presente codice se la Commissione europea:
a) ha adottato un atto di
esecuzione che stabilisce l'applicabilita' del comma 1,
in conformita' al comma medesimo entro il termine
previsto dall'allegato VII;
b) non ha adottato l'atto di
esecuzione entro il termine previsto dall'allegato di
cui alla lettera a) del presente comma.
8. La richiesta presentata a
norma dei commi 5 e 6 puo' essere modificata, con il
consenso della Commissione europea, in particolare per
quanto riguarda le attivita' o l'area geografica
interessate. In tal caso, per l'adozione dell'atto di
esecuzione di cui al comma 7, si applica un nuovo
termine, calcolato ai sensi del paragrafo 1
dell'allegato VII, salvo che la Commissione europea
concordi un termine piu' breve con l'Autorita' o l'ente
aggiudicatore che ha presentato la richiesta.
9. Se un'attivita' e' gia'
oggetto di una procedura ai sensi dei commi 5, 6 e 8, le
ulteriori richieste riguardanti la stessa attivita',
pervenute alla Commissione europea prima della scadenza
del termine previsto per la prima domanda, non sono
considerate come nuove procedure e sono esaminate nel
quadro della prima richiesta.
Art. 9
(Contratti di servizi aggiudicati in base ad un diritto
esclusivo)
1. Le
disposizioni del presente codice relative ai settori
ordinari e ai settori speciali non si applicano agli
appalti pubblici di servizi aggiudicati da
un'amministrazione aggiudicatrice, a un'altra
amministrazione aggiudicatrice, a un ente che sia
amministrazione aggiudicatrice o a un'associazione di
amministrazioni aggiudicatrici in base a un diritto
esclusivo di cui esse beneficiano in virtu' di
disposizioni legislative o regolamentari o di
disposizioni amministrative pubblicate che siano
compatibili con il Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea.
2. Il presente codice non si
applica alle concessioni di servizi aggiudicate a
un'amministrazione aggiudicatrice o a un ente
aggiudicatore di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
e), numero 1), punto 1.1 o a un'associazione dei
medesimi in base a un diritto esclusivo. Il presente
codice non si applica alle concessioni di servizi
aggiudicate a un operatore economico sulla base di un
diritto esclusivo che e' stato concesso ai sensi del
TFUE, di atti giuridici dell'Unione europea e della
normativa nazionale recanti norme comuni in materia di
accesso al mercato applicabili alle attivita' di cui
all'allegato II.
3. In deroga al comma 2,
secondo periodo, qualora la legislazione settoriale ivi
richiamata non preveda specifici obblighi di
trasparenza, si applicano le disposizioni dell'articolo
29. Qualora, ai sensi del comma 2, sia concesso un
diritto esclusivo a un operatore economico per
l'esercizio di una delle attivita' di cui all'allegato
II, la cabina di regia di cui all'articolo 212 informa
in merito la Commissione europea entro il mese
successivo alla concessione di detto diritto esclusivo.
Art. 10
(Contratti nel settore dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali)
1. Le
disposizioni del presente codice relative ai settori
ordinari non si applicano agli appalti pubblici e ai
concorsi di progettazione nei settori speciali che sono
aggiudicati o organizzati dalle amministrazioni
aggiudicatrici che esercitano una o piu' delle attivita'
di cui agli articoli da 115 a 121 e sono aggiudicati per
l'esercizio di tali attivita', ne' agli appalti pubblici
esclusi dall'ambito di applicazione delle disposizioni
relative ai settori speciali, in forza degli articoli 8,
13 e 15, ne' agli appalti aggiudicati da
un'amministrazione aggiudicatrice che fornisce servizi
postali, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, lettera
b), per il perseguimento delle seguenti attivita':
a) servizi speciali connessi
a strumenti elettronici ed effettuati interamente per
via elettronica, compresa la trasmissione sicura per via
elettronica di documenti codificati, servizi di gestione
degli indirizzi e la trasmissione della posta
elettronica registrata;
b) servizi finanziari
identificati con i codici del CPV da 66100000-1 a
66720000-3 e rientranti nell'ambito di applicazione
dell'articolo 17, comma 1, lettera e), compresi in
particolare i vaglia postali e i trasferimenti da conti
correnti postali;
c) servizi di filatelia;
d) servizi logistici, ossia
i servizi che associano la consegna fisica o il deposito
di merci ad altre funzioni non connesse ai servizi
postali.
Art. 11
(Appalti
aggiudicati da particolari enti aggiudicatori per
l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di
combustibili destinati alla produzione di energia)
1. Le
disposizioni del presente codice non si applicano:
a) agli appalti per
l'acquisto di acqua, se aggiudicati da enti
aggiudicatori che esercitano una o entrambe le attivita'
relative all'acqua potabile di cui all'articolo 117,
comma 1;
b) agli appalti aggiudicati
da enti aggiudicatori che sono essi stessi attivi nel
settore dell'energia in quanto esercitano un'attivita'
di cui agli articoli 115, comma 1, 116 e 121 per la
fornitura di:
1) energia;
2) combustibili destinati
alla produzione di energia.
Art. 12
(Esclusioni specifiche per le concessioni nel settore
idrico)
1. Le
disposizioni del presente codice non si applicano alle
concessioni aggiudicate per:
a) fornire o gestire reti
fisse destinate alla fornitura di un servizio al
pubblico in connessione con la produzione, il trasporto
o la distribuzione di acqua potabile;
b) alimentare tali reti con
acqua potabile.
2. Le disposizioni del
presente codice non si applicano alle concessioni
riguardanti uno o entrambi dei seguenti aspetti quando
sono collegate a un'attivita' di cui al comma 1:
a) progetti di ingegneria
idraulica, irrigazione, drenaggio, in cui il volume
d'acqua destinato all'approvvigionamento d'acqua
potabile rappresenti piu' del 20 per cento del volume
totale d'acqua reso disponibile da tali progetti o
impianti di irrigazione o drenaggio;
b) smaltimento o trattamento
delle acque reflue.
Art. 13
(Appalti
nei settori speciali aggiudicati a scopo di rivendita o
di locazione a terzi)
1. Le
disposizioni del presente codice non si applicano agli
appalti aggiudicati nei settori speciali a scopo di
rivendita o di locazione a terzi, quando l'ente
aggiudicatore non gode di alcun diritto speciale o
esclusivo per la vendita o la locazione dell'oggetto di
tali appalti e quando altri enti possono liberamente
venderlo o darlo in locazione alle stesse condizioni
dell'ente aggiudicatore.
2. Gli enti aggiudicatori
comunicano alla Commissione europea, su richiesta, tutte
le categorie di prodotti o di attivita' che considerano
escluse in virtu' del comma 1, nei termini da essa
indicati, evidenziando nella comunicazione quali
informazioni hanno carattere commerciale sensibile.
3. Le disposizioni del
presente codice relative ai settori speciali non si
applicano comunque alle categorie di prodotti o
attivita' oggetto degli appalti di cui al comma 1
considerati esclusi dalla Commissione europea con atto
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
Art. 14
(Appalti
e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati
per fini diversi dal perseguimento di un'attivita'
interessata o per l'esercizio di un'attivita' in un
Paese terzo)
1. Le
disposizioni del presente codice non si applicano
((agli appalti e concessioni aggiudicati))
dagli enti aggiudicatori per scopi diversi dal
perseguimento delle attivita' di cui agli articoli da
115 a 121, o per l'esercizio di tali attivita' in un
Paese terzo, in circostanze che non comportino lo
sfruttamento materiale di una rete o di un'area
geografica all'interno dell'Unione europea, e ai
concorsi di progettazione organizzati a tali fini.
2. Gli enti aggiudicatori
comunicano alla Commissione europea, su richiesta, tutte
le categorie di attivita' che considerano escluse in
virtu' del comma 1, nei termini da essa indicati,
evidenziando nella comunicazione quali informazioni
hanno carattere commerciale sensibile.
3. Le disposizioni del
presente codice non si applicano comunque alle categorie
di attivita' oggetto degli appalti di cui al comma 1
considerati esclusi dalla Commissione europea in elenchi
pubblicati periodicamente nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea
Art. 15
(Esclusioni nel settore delle comunicazioni
elettroniche)
1. Le
disposizioni del presente codice non si applicano agli
appalti pubblici e ai concorsi di progettazione nei
settori ordinari e alle concessioni principalmente
finalizzati a permettere alle amministrazioni
aggiudicatrici la messa a disposizione o la gestione di
reti pubbliche di telecomunicazioni o la prestazione al
pubblico di uno o piu' servizi di comunicazioni
elettroniche. Ai fini del presente articolo, si
applicano le definizioni di «rete pubblica di
comunicazioni» e «servizio di comunicazione elettronica»
contenute nell'articolo 1 del decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni.
Art. 16
(Contratti e concorsi di progettazione aggiudicati o
organizzati in base a norme internazionali)
1. Le
disposizioni del presente codice non si applicano agli
appalti pubblici, ai concorsi di progettazione e alle
concessioni che le stazioni appaltanti
((sono tenute ad aggiudicare)) o ad
organizzare nel rispetto di procedure diverse da quelle
previste dal presente codice e stabilite da:
a) uno strumento giuridico
che crea obblighi internazionali, quali un accordo
internazionale, concluso in conformita' dei trattati
dell'Unione europea, tra lo Stato e uno o piu' Paesi
terzi o relative articolazioni e riguardanti lavori,
forniture o servizi destinati alla realizzazione
congiunta o alla gestione congiunta di un progetto da
parte dei soggetti firmatari;
b) un'organizzazione
internazionale.
2. Il presente codice non si
applica agli appalti pubblici, ai concorsi di
progettazione e alle concessioni che le stazioni
appaltanti ((aggiudicano in base a norme))
previste da un'organizzazione internazionale o da
un'istituzione finanziaria internazionale, quando gli
appalti, i concorsi di progettazione o le concessioni
sono interamente finanziati dalla stessa organizzazione
o istituzione; nel caso di appalti pubblici, concorsi di
progettazione o concessioni cofinanziati prevalentemente
da un'organizzazione internazionale o da un'istituzione
finanziaria internazionale, le parti si accordano sulle
procedure di aggiudicazione applicabili.
3. Fermo restando quanto
previsto all'articolo 161, i commi 1 e 2 non si
applicano agli appalti, ai concorsi di progettazione e
alle concessioni in materia di difesa e di sicurezza di
cui al decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208.
4. La Cabina di regia di cui
all'articolo 212, comunica alla Commissione europea gli
strumenti giuridici indicati al comma 1, lettera a).
Art. 17
(Esclusioni specifiche per contratti di appalto e
concessione di servizi)
1. Le
disposizioni del presente codice non si applicano agli
appalti e alle concessioni di servizi:
a) aventi ad oggetto
l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative
modalita' finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti
o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali
beni;
b) aventi ad oggetto
l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di
programmi destinati ai servizi di media audiovisivi o
radiofonici che sono aggiudicati da fornitori di servizi
di media audiovisivi o radiofonici, ovvero gli appalti,
anche nei settori speciali, e le concessioni concernenti
il tempo di trasmissione o la fornitura di programmi
aggiudicati ai fornitori di servizi di media audiovisivi
o radiofonici. Ai fini della presente disposizione il
termine «materiale associato ai programmi» ha lo stesso
significato di «programma»;
c) concernenti i servizi
d'arbitrato e di conciliazione;
d) concernenti uno qualsiasi
dei seguenti servizi legali:
1) rappresentanza legale di
un cliente da parte di un avvocato ai sensi
dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e
successive modificazioni:
1.1) in un arbitrato o in
una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione
europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale
o conciliativa internazionale;
1.2) in procedimenti
giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorita'
pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un
Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o
istituzioni internazionali;
2) consulenza legale fornita
in preparazione di uno dei procedimenti ((
di cui al punto 1) )), o qualora vi sia un
indizio concreto e una probabilita' elevata che la
questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del
procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un
avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio
1982, n. 31, e successive modificazioni;
3) servizi di certificazione
e autenticazione di documenti che devono essere prestati
da notai;
4) servizi legali prestati
da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i
cui fornitori sono designati da un organo
giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge
per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di
detti organi giurisdizionali;
5) altri servizi legali che
sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei
pubblici poteri;
e) concernenti servizi
finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla
vendita e al trasferimento di titoli o di altri
strumenti finanziari ai sensi del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni,
servizi forniti da banche centrali e operazioni concluse
con il Fondo europeo di stabilita' finanziaria e il
meccanismo europeo di stabilita';
f) concernenti i prestiti, a
prescindere dal fatto che siano correlati all'emissione,
alla vendita, all'acquisto o al trasferimento di titoli
o di altri strumenti finanziari;
g) concernenti i contratti
di lavoro;
h) concernenti servizi di
difesa civile, di protezione civile e di prevenzione
contro i pericoli forniti da organizzazioni e
associazioni senza scopo di lucro identificati con i
codici CPV 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1,
75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8;
98113100-9 e 85143000-3 ad eccezione dei servizi di
trasporto dei pazienti in ambulanza;
i) concernenti i servizi di
trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia o
metropolitana;
l) concernenti servizi
connessi a campagne politiche, identificati con i codici
CPV 79341400-0, 92111230-3 e 92111240-6, se aggiudicati
da un partito politico nel contesto di una campagna
elettorale per gli appalti relativi ai settori ordinari
e alle concessioni.
Art.
17-bis
(( (Altri appalti esclusi).))
((1. Le disposizioni del presente codice non si
applicano agli appalti aventi ad oggetto l'acquisto di
prodotti agricoli e alimentari per un valore non
superiore a 10.000 euro annui per ciascuna impresa, da
imprese agricole singole o associate situati in comuni
classificati totalmente montani di cui all'elenco dei
comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare
del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993,
pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno
1993, nonche' nei comuni delle isole minori di cui
all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n.
448.))
Art. 18
(Esclusioni specifiche per contratti di concessioni)
1. Le
disposizioni del presente codice non si applicano:
a) alle concessioni di
servizi di trasporto aereo sulla base di una licenza di
gestione a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio o alle concessioni di
servizi di trasporto pubblico di passeggeri ai sensi del
regolamento (CE) n. 1370/2007;
b) alle concessioni di
servizi di lotterie identificati con il codice CPV
92351100-7 aggiudicate a un operatore economico sulla
base di un diritto esclusivo. Ai fini della presente
lettera il concetto di diritto esclusivo non include i
diritti esclusivi ((di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera e), n. 2.3)). La
concessione di tale diritto esclusivo e' soggetta alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea;
c) alle concessioni
aggiudicate dagli enti aggiudicatori per l'esercizio
delle loro attivita' in un Paese terzo, in circostanze
che non comportino lo sfruttamento materiale di una rete
o di un'area geografica all'interno dell'Unione europea.
Art. 19
(Contratti di sponsorizzazione)
1.
L'affidamento di contratti di sponsorizzazione di
lavori, servizi o forniture per importi superiori a
quarantamila euro, mediante dazione di danaro o accollo
del debito, o altre modalita' di assunzione del
pagamento dei corrispettivi dovuti, e' soggetto
esclusivamente alla previa pubblicazione sul sito
internet della stazione appaltante, per almeno trenta
giorni, di apposito avviso, con il quale si rende nota
la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero
si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di
sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto
del contratto proposto. Trascorso il periodo di
pubblicazione dell'avviso, il contratto puo' essere
liberamente negoziato, purche' nel rispetto dei principi
di imparzialita' e di parita' di trattamento fra gli
operatori che abbiano manifestato interesse, fermo
restando il rispetto dell'articolo 80.
2. Nel caso in cui lo
sponsor intenda realizzare i lavori, prestare i servizi
o le forniture direttamente a sua cura e spese, resta
ferma la necessita' di verificare il possesso dei
requisiti degli esecutori, nel rispetto dei principi e
dei limiti europei in materia e non trovano applicazione
le disposizioni nazionali e regionali in materia di
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ad
eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti
e degli esecutori. La stazione appaltante impartisce
opportune prescrizioni in ordine alla progettazione,
all'esecuzione delle opere o forniture e alla direzione
dei lavori e collaudo degli stessi.
Art. 20
(Opera
pubblica realizzata a spese del privato)
1. Il
presente codice non si applica al caso in cui
un'amministrazione pubblica stipuli una convenzione con
la quale un soggetto pubblico o privato si impegni alla
realizzazione, a sua totale cura e spesa e previo
ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, di
un'opera pubblica o di un suo lotto funzionale o di
parte dell'opera prevista nell'ambito di strumenti o
programmi urbanistici, fermo restando il rispetto
dell'articolo 80.
2. L'amministrazione, prima
della stipula della convenzione, valuta che il progetto
di fattibilita' delle opere da eseguire con
l'indicazione del tempo massimo in cui devono essere
completate e lo schema dei relativi contratti di appalto
presentati dalla controparte siano rispondenti alla
realizzazione delle opere pubbliche di cui al comma 1.
3. La convenzione disciplina
anche le conseguenze in caso di inadempimento comprese
anche eventuali penali e poteri sostitutivi.
TITOLO III
PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE
Art. 21
(( (Programma degli
acquisti e programmazione dei lavori pubblici) ))
1. Le
amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma
biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma
triennale dei lavori pubblici, nonche' i relativi
aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel
rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con
il bilancio ((e, per gli enti locali,
secondo le norme che disciplinano la programmazione
economico-finanziaria degli enti)).
2. Le opere pubbliche
incompiute sono inserite nella programmazione triennale
di cui al comma 1, ai fini del loro completamento ovvero
per l'individuazione di soluzioni alternative quali il
riutilizzo, anche ridimensionato, la cessione a titolo
di corrispettivo per la realizzazione di altra opera
pubblica, la vendita o la demolizione.
3. Il programma triennale
dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali
contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o
superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione
del codice unico di progetto di cui all'articolo 11,
della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare
nella prima annualita', per i quali deve essere
riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati
sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero
disponibili in base a contributi o risorse dello Stato,
delle regioni a statuto ordinario o di altri enti
pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a
1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco
annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano
preventivamente il progetto di fattibilita' tecnica ed
economica. ((Ai fini dell'inserimento nel
programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici
approvano preventivamente, ove previsto, il documento di
fattibilita' delle alternative progettuali, di cui
all'articolo 23, comma 5.))
4. Nell'ambito del programma
di cui al comma 3, le amministrazioni aggiudicatrici
individuano anche i lavori complessi e gli interventi
suscettibili di essere realizzati attraverso contratti
di concessione o di partenariato pubblico privato.
5. Nell'elencazione delle
fonti di finanziamento sono indicati anche i beni
immobili disponibili che possono essere oggetto di
cessione. Sono, altresi', indicati i beni immobili nella
propria disponibilita' concessi in diritto di godimento,
a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia
strumentale e tecnicamente connessa all'opera da
affidare in concessione.
6. Il programma biennale di
forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali
contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo
unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro.
Nell'ambito del programma, le amministrazioni
aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere
soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni
pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco
delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo
superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire
nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei
soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li
utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle
attivita' ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di
beni e servizi informatici e di connettivita' le
amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto
previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28
dicembre 2015, n. 208.
7. Il programma biennale
degli acquisti di beni e servizi e il programma
triennale dei lavori pubblici, nonche' i relativi
aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del
committente, sul sito informatico del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di
cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi
informatizzati delle regioni e delle provincie autonome
di cui all'articolo 29, comma 4.
8. Con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, previo parere del CIPE,
((d'intesa con la Conferenza)) unificata
sono definiti:
a) le modalita' di
aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi
annuali;
b) i criteri per la
definizione degli ordini di priorita', per l'eventuale
suddivisione in lotti funzionali, nonche' per il
riconoscimento delle condizioni che consentano di
modificare la programmazione e di realizzare un
intervento o procedere a un acquisto non previsto
nell'elenco annuale;
c) i criteri e le modalita'
per favorire il completamento delle opere incompiute;
d) i criteri per
l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di
progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di
importo;
e) gli schemi tipo e le
informazioni minime che essi devono contenere,
((individuate)) anche in coerenza
con gli standard degli obblighi informativi e di
pubblicita' relativi ai contratti;
f) le modalita' di raccordo
con la pianificazione dell'attivita' dei soggetti
aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le
stazioni appaltanti delegano la procedura di
affidamento.
((8-bis. La
disciplina del presente articolo non si applica alla
pianificazione delle attivita' dei soggetti aggregatori
e delle centrali di committenza.))
9. Fino alla data di entrata
in vigore del decreto di cui al comma 8, si applica
l'articolo 216, comma 3.
Art. 22
(Trasparenza nella partecipazione di portatori di
interessi e dibattito pubblico)
1. Le
amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori
pubblicano, nel proprio profilo del committente, i
progetti di fattibilita' relativi alle grandi opere
infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale,
aventi impatto sull'ambiente, sulle citta' e
sull'assetto del territorio, nonche' gli esiti della
consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli
incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse. I
contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari
evidenza, unitamente ai documenti predisposti
dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori.
2. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro un
anno dalla data di entrata in vigore del presente
codice, su proposta del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, sentito il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e il Ministro per i
beni e le attivita' culturali, previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti, in relazione ai
nuovi interventi ((avviati dopo la data di
entrata in vigore del medesimo decreto)),
sono fissati i criteri per l'individuazione delle opere
di cui al comma 1, distinte per tipologia e soglie
dimensionali, per le quali e' obbligatorio il ricorso
alla procedura di dibattito pubblico, e sono altresi'
definiti le modalita' di svolgimento e il termine di
conclusione della medesima procedura. ((Con
il medesimo decreto sono altresi' stabilite le modalita'
di monitoraggio sull'applicazione dell'istituto del
dibattito pubblico. A tal fine e' istituita, senza oneri
a carico della finanza pubblica, una commissione presso
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con
il compito di raccogliere e pubblicare informazioni sui
dibattiti pubblici in corso di svolgimento o conclusi e
di proporre raccomandazioni per lo svolgimento del
dibattito pubblico sulla base dell'esperienza maturata.
Per la partecipazione alle attivita' della commissione
non sono dovuti compensi, gettoni, emolumenti,
indennita' o rimborsi di spese comunque denominati.))
3. L'amministrazione
aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore proponente l'opera
soggetta a dibattito pubblico indice e cura lo
svolgimento della procedura esclusivamente sulla base
delle modalita' individuate dal decreto di cui al comma
2.
4. Gli esiti del dibattito
pubblico e le osservazioni raccolte sono valutate in
sede di predisposizione del progetto definitivo e sono
discusse in sede di conferenza di servizi relativa
all'opera sottoposta al dibattito pubblico.
Art. 23
(Livelli
della progettazione per gli appalti, per le concessioni
di lavori nonche' per i servizi)
1. La
progettazione in materia di lavori pubblici si articola,
secondo tre livelli di successivi approfondimenti
tecnici, in progetto di fattibilita' tecnica ed
economica, progetto definitivo e progetto esecutivo ed
e' intesa ad assicurare:
a) il soddisfacimento dei
fabbisogni della collettivita';
b) la qualita'
architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel
contesto dell'opera;
c) la conformita' alle norme
ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali
e paesaggistici, nonche' il rispetto di quanto previsto
dalla normativa in materia di tutela della salute e
della sicurezza;
d) un limitato consumo del
suolo;
e) il rispetto dei vincoli
idrogeologici, sismici e forestali nonche' degli altri
vincoli esistenti;
f) il risparmio e
((l'efficientamento ed il recupero energetico
nella realizzazione e nella successiva vita dell'opera)),
nonche' la valutazione del ciclo di vita e della
manutenibilita' delle opere ((.))
g) la compatibilita' con le
preesistenze archeologiche;
h) la razionalizzazione
delle attivita' di progettazione e delle connesse
verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e
strumenti elettronici specifici quali quelli di
modellazione per l'edilizia e le infrastrutture;
i) la compatibilita'
geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera;
l) accessibilita' e
adattabilita' secondo quanto previsto dalle disposizioni
vigenti in materia di barriere architettoniche;
2. Per la progettazione di
lavori di particolare rilevanza sotto il profilo
architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e
forestale, storico-artistico, conservativo, nonche'
tecnologico, le stazioni appaltanti ricorrono alle
professionalita' interne, purche' in possesso di idonea
competenza nelle materie oggetto del progetto o
utilizzano la procedura del concorso di progettazione o
del concorso di idee di cui articoli 152, 153, 154, 155
e 156. Per le altre tipologie di lavori, si applica
quanto previsto dall'articolo 24.
3. Con decreto del Ministro
delle infrastrutture e trasporti, su proposta del
Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare e del Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo sono definiti i contenuti della
progettazione nei tre livelli progettuali.
((Con il decreto di cui al primo periodo e', altresi',
determinato il contenuto minimo del quadro esigenziale
che devono predisporre le stazioni appaltanti.))
Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si
applica l'articolo 216, comma 4.
((3-bis. Con
ulteriore decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei
lavori pubblici, sentita la Conferenza Unificata, e'
disciplinata una progettazione semplificata degli
interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo
di 2.500.000 euro. Tale decreto individua le modalita' e
i criteri di semplificazione in relazione agli
interventi previsti.))
4. La stazione appaltante,
in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione
dell'intervento, indica le caratteristiche, i i
requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la
definizione di ogni fase della progettazione. E'
consentita, altresi', l'omissione di uno o di entrambi i
primi due livelli di progettazione, purche' il livello
successivo contenga tutti gli elementi previsti per il
livello omesso, salvaguardando la qualita' della
progettazione.
5. Il progetto di
fattibilita' tecnica ed economica individua, tra piu'
soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra
costi e benefici per la collettivita', in relazione alle
specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da
fornire. ((Ai soli fini delle attivita' di
programmazione triennale dei lavori pubblici e
dell'espletamento delle procedure di dibattito pubblico
di cui all'articolo 22 nonche' dei concorsi di
progettazione e di idee di cui all'articolo 152, il
progetto di fattibilita' puo' essere articolato in due
fasi successive di elaborazione. In tutti gli altri
casi, il progetto di fattibilita' e' sempre redatto in
un'unica fase di elaborazione. Nel caso di elaborazione
in due fasi, nella prima fase il progettista, individua
ed analizza le possibili soluzioni progettuali
alternative, ove esistenti, sulla base dei principi di
cui al comma 1, e redige il documento di fattibilita'
delle alternative progettuali secondo le modalita'
indicate dal decreto di cui al comma 3.))
((Nella seconda fase di elaborazione, ovvero
nell'unica fase, qualora non sia redatto in due fasi, il
progettista incaricato sviluppa, nel rispetto dei
contenuti del documento di indirizzo alla progettazione
e secondo le modalita' indicate dal decreto di cui al
comma 3, tutte le indagini e gli studi necessari per la
definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonche'
elaborati)) grafici per l'individuazione
delle caratteristiche dimensionali, volumetriche,
tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da
realizzare e le relative stime economiche, ivi compresa
la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti
funzionali. Il progetto di fattibilita' deve consentire,
ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa.
((5-bis. Per le
opere proposte in variante urbanistica ai sensi
dell'articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, il progetto di
fattibilita' tecnica ed economica sostituisce il
progetto preliminare di cui al comma 2 del citato
articolo 19 ed e' redatto ai sensi del comma 5.))
6. Il progetto di
fattibilita' e' redatto sulla base dell'avvenuto
svolgimento di indagini geologiche ((,
idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche,
sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche,))
di verifiche preventive dell'interesse archeologico, di
studi preliminari sull'impatto ambientale e evidenzia,
con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree
impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le
occorrenti misure di salvaguardia; ((deve,
altresi', ricomprendere le valutazioni ovvero le
eventuali diagnosi energetiche dell'opera in progetto,
con riferimento al contenimento dei consumi energetici e
alle eventuali misure per la produzione e il recupero di
energia anche con riferimento all'impatto sul piano
economico-finanziario dell'opera;))
indica, inoltre, le caratteristiche prestazionali, le
specifiche funzionali, le esigenze di compensazioni e di
mitigazione dell'impatto ambientale, nonche' i limiti di
spesa ((, calcolati secondo le modalita'
indicate dal decreto di cui al comma 3,))
dell'infrastruttura da realizzare ad un livello tale da
consentire, gia' in sede di approvazione del progetto
medesimo, salvo circostanze imprevedibili,
l'individuazione della localizzazione o del tracciato
dell'infrastruttura nonche' delle opere compensative o
di mitigazione dell'impatto ambientale e sociale
necessarie.
7. Il progetto definitivo
individua compiutamente i lavori da realizzare, nel
rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli
indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione
appaltante e, ove presente, dal progetto di
fattibilita'; il progetto definitivo contiene, altresi',
tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle
prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonche' la
quantificazione definitiva del limite di spesa per la
realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso
l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzari predisposti
dalle regioni e dalle province autonome territorialmente
competenti, di concerto con le articolazioni
territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti ((, secondo quanto previsto al
comma 16)).
8. Il progetto esecutivo,
redatto in conformita' al progetto definitivo, determina
in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo
costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello
del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un
livello di definizione tale che ogni elemento sia
identificato in forma, tipologia, qualita', dimensione e
prezzo. Il progetto esecutivo deve essere, altresi',
corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e
delle sue parti in relazione al ciclo di vita.
9. In relazione alle
caratteristiche e all'importanza dell'opera, il
responsabile unico del procedimento, secondo quanto
previsto dall'articolo 26, stabilisce criteri, contenuti
e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di
progettazione.
10. L'accesso ad aree
interessate ad indagini e ricerche necessarie
all'attivita' di progettazione e' soggetto
all'autorizzazione di cui all'articolo 15 del decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
La medesima autorizzazione si estende alle ricerche
archeologiche, alla bonifica di ordigni bellici e alla
bonifica dei siti inquinati. Le ricerche archeologiche
sono compiute sotto la vigilanza delle competenti
soprintendenze.
11. Gli oneri inerenti alla
progettazione ((, ivi compresi quelli
relativi al dibattito pubblico)), alla
direzione dei lavori, alla vigilanza, ai collaudi, agli
studi e alle ricerche connessi, alla redazione dei piani
di sicurezza e di coordinamento, quando previsti ai
sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, alle
prestazioni professionali e specialistiche, necessari
per la redazione di un progetto esecutivo completo in
ogni dettaglio, possono essere fatti gravare sulle
disponibilita' finanziarie della stazione appaltante cui
accede la progettazione medesima. ((Ai fini
dell'individuazione dell'importo stimato, il conteggio
deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la
direzione dei lavori, in caso di affidamento allo stesso
progettista esterno.))
12. Le progettazioni
definitiva ed esecutiva sono, preferibilmente, svolte
dal medesimo soggetto, onde garantire omogeneita' e
coerenza al procedimento. In caso di motivate ragioni di
affidamento disgiunto, il nuovo progettista deve
accettare l'attivita' progettuale svolta in precedenza.
In caso di affidamento esterno della progettazione, che
ricomprenda, entrambi i livelli di progettazione,
l'avvio della progettazione esecutiva e' condizionato
alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla
progettazione definitiva. In sede di verifica della
coerenza tra le varie fasi della progettazione, si
applica quanto previsto dall'articolo 26, comma 3.
13. Le stazioni appaltanti
possono richiedere per le nuove opere nonche' per
interventi di recupero, riqualificazione o varianti,
prioritariamente per i lavori complessi, l'uso dei
metodi e strumenti elettronici specifici di cui al comma
1, lettera h). Tali strumenti utilizzano piattaforme
interoperabili a mezzo di formati aperti non
proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra
i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di
specifiche progettualita' tra i progettisti. L'uso dei
metodi e strumenti elettronici puo' essere richiesto
soltanto dalle stazioni appaltanti dotate di personale
adeguatamente formato. Con decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 31
luglio 2016, anche avvalendosi di una Commissione
appositamente istituita presso il medesimo Ministero,
senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica
sono definiti le modalita' e i tempi di progressiva
introduzione dell'obbligatorieta' dei suddetti metodi
presso le stazioni appaltanti, le amministrazioni
concedenti e gli operatori economici, valutata in
relazione alla tipologia delle opere da affidare e della
strategia di digitalizzazione delle amministrazioni
pubbliche e del settore delle costruzioni. L'utilizzo di
tali metodologie costituisce parametro di valutazione
dei requisiti premianti di cui all'articolo 38.
14. La progettazione di
servizi e forniture e' articolata, di regola, in un
unico livello ed e' predisposta dalle stazioni
appaltanti, di regola, mediante propri dipendenti in
servizio. In caso di concorso di progettazione relativa
agli appalti, la stazione appaltante puo' prevedere che
la progettazione sia suddivisa in uno o piu' livelli di
approfondimento di cui la stessa stazione appaltante
individua requisiti e caratteristiche.
15. Per quanto attiene agli
appalti di servizi, il progetto deve contenere: la
relazione tecnico - illustrativa del contesto in cui e'
inserito il servizio; le indicazioni e disposizioni per
la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui
all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81
del 2008; il calcolo degli importi per l'acquisizione
dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso; il prospetto economico degli
oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei
servizi; il capitolato speciale descrittivo e
prestazionale, comprendente le specifiche tecniche,
l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono
comunque garantire e degli aspetti che possono essere
oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, i
criteri premiali da applicare alla valutazione delle
offerte in sede di gara, l'indicazione di altre
circostanze che potrebbero determinare la modifica delle
condizioni negoziali durante il periodo di validita',
fermo restando il divieto di modifica sostanziale. Per i
servizi di gestione dei patrimoni immobiliari, ivi
inclusi quelli di gestione della manutenzione e della
sostenibilita' energetica, i progetti devono riferirsi
anche a quanto previsto dalle pertinenti norme tecniche.
16. Per i contratti relativi
a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro e'
determinato annualmente, in apposite tabelle, dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla
base dei valori economici definiti dalla contrattazione
collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e
le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente
piu' rappresentativi, delle norme in materia
previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori
merceologici e delle differenti aree territoriali. In
mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo
del lavoro e' determinato in relazione al contratto
collettivo del settore merceologico piu' vicino a quello
preso in considerazione. ((Per i contratti
relativi a lavori il costo dei prodotti, delle
attrezzature e delle lavorazioni e' determinato sulla
base dei prezzari regionali aggiornati annualmente. Tali
prezzari cessano di avere validita' il 31 dicembre di
ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati
fino al 30 giugno dell'anno successivo, per i progetti a
base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro
tale data. In caso di inadempienza da parte delle
Regioni, i prezzari sono aggiornati, entro i successivi
trenta giorni, dalle competenti articolazioni
territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti sentite le Regioni interessate.))
Fino all'adozione delle tabelle di cui al presente
comma, si applica l'articolo 216, comma 4.
((Nei contratti di lavori e servizi la stazione
appaltante, al fine di determinare l'importo posto a
base di gara, individua nei documenti posti a base di
gara i costi della manodopera sulla base di quanto
previsto nel presente comma. I costi della sicurezza
sono scorporati dal costo dell'importo assoggettato al
ribasso.))
Art. 24
(Progettazione interna e esterna alle amministrazioni
aggiudicatrici in materia di lavori pubblici)
1. Le
prestazioni relative alla progettazione di fattibilita'
tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori,
((al collaudo, al coordinamento della
sicurezza della progettazione)) nonche'
alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto
tecnico-amministrativo alle attivita' del responsabile
del procedimento e del dirigente competente alla
programmazione dei lavori pubblici sono espletate:
a) dagli uffici tecnici
delle stazioni appaltanti;
b) dagli uffici consortili
di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni,
i rispettivi consorzi e unioni, le comunita' montane, le
aziende sanitarie locali, i consorzi, gli enti di
industrializzazione e gli enti di bonifica possono
costituire;
c) dagli organismi di altre
pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni
appaltanti possono avvalersi per legge;
d) dai soggetti di cui
all'articolo 46.
2. Con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente codice, sentita l'ANAC, sono definiti i
requisiti che devono possedere i soggetti di cui
all'articolo 46, comma 1. Fino alla data di entrata in
vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216,
comma 5.
3. I progetti redatti dai
soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono
firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati
all'esercizio della professione. I pubblici dipendenti
che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non
possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio
di appartenenza, incarichi professionali per conto di
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti
d'impiego.
4. Sono a carico delle
stazioni appaltanti le polizze assicurative per la
copertura dei rischi di natura professionale a favore
dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso
di affidamento della progettazione a soggetti esterni,
le polizze sono a carico dei soggetti stessi.
5. Indipendentemente dalla
natura giuridica del soggetto affidatario l'incarico e'
espletato da professionisti iscritti negli appositi albi
previsti dai vigenti ordinamenti professionali,
personalmente responsabili e nominativamente indicati
gia' in sede di presentazione dell'offerta, con la
specificazione delle rispettive qualificazioni
professionali. E', inoltre, indicata, sempre
nell'offerta, la persona fisica incaricata
dell'integrazione tra le varie prestazioni
specialistiche. Il decreto di cui al comma 2 individua
anche i criteri per garantire la presenza di giovani
professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi
concorrenti ai bandi relativi a incarichi di
progettazione, concorsi di progettazione e di idee, di
cui le stazioni appaltanti tengono conto ai fini dell'
aggiudicazione. All'atto dell'affidamento dell'incarico,
i soggetti incaricati devono dimostrare di non trovarsi
nelle condizioni di cui all'articolo 80 nonche' il
possesso dei requisiti e delle capacita' di cui
all'articolo 83, comma 1.
6. Ove un servizio complesso
sia costituito dalla somma di diversi servizi, di cui
alcuni riservati ad iscritti ad albi di ordini e
collegi, il bando di gara o l'invito richiede
esplicitamente che sia indicato il responsabile di
quella parte del servizio. Tale soggetto deve possedere
i requisiti previsti nel caso in cui il servizio sia
messo in gara separatamente.
7. ((Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 59, comma 1,
quarto periodo, gli affidatari di incarichi di
progettazione per progetti posti a base di gara))
non possono essere affidatari degli appalti o delle
concessioni di lavori pubblici, nonche' degli eventuali
subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la
suddetta attivita' di progettazione. Ai medesimi
appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e
cottimi non puo' partecipare un soggetto controllato,
controllante o collegato all'affidatario di incarichi di
progettazione. Le situazioni di controllo e di
collegamento si determinano con riferimento a quanto
previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti
di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti
dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi
collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro
dipendenti, nonche' agli affidatari di attivita' di
supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali
divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati
dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento
degli incarichi di progettazione non e' tale da
determinare un vantaggio che possa falsare la
concorrenza con gli altri operatori.
8. Il Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, approva, con proprio
decreto, da emanare entro e non oltre sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente codice, le
tabelle dei corrispettivi commisurati al livello
qualitativo delle prestazioni e delle attivita' di cui
al presente articolo e all'articolo 31, comma 8. I
predetti corrispettivi ((sono utilizzati))
dalle stazioni appaltanti ((...))
quale criterio o base di riferimento ai fini
dell'individuazione dell'((importo da porre
a base di gara dell'affidamento)). Fino
alla data di entrata in vigore del decreto di cui al
presente comma, si applica l'articolo 216, comma 6.
((8-bis. Le
stazioni appaltanti non possono subordinare la
corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento
della progettazione e delle attivita'
tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento
del finanziamento dell'opera progettata. Nella
convenzione stipulata con il soggetto affidatario sono
previste le condizioni e le modalita' per il pagamento
dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto
dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143,
e successive modificazioni.
8-ter. Nei
contratti aventi ad oggetto servizi di ingegneria e
architettura la stazione appaltante non puo' prevedere
quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o di
rimborso, ad eccezione dei contratti relativi ai beni
culturali, secondo quanto previsto dall'articolo 151.))
Art. 25
(Verifica
preventiva dell'interesse archeologico)
1. Ai fini
dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del codice
dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per le opere
sottoposte all'applicazione delle disposizioni del
presente codice, le stazioni appaltanti trasmettono al
soprintendente territorialmente competente, prima
dell'approvazione, copia del progetto di fattibilita'
dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai
fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini
geologiche e archeologiche preliminari, con particolare
attenzione a idatidi archivio e bibliografici
reperibili, all'esito delle ricognizioni volte
all'osservazione dei terreni, alla lettura della
geomorfologia del territorio, nonche', per le opere a
rete, alle fotointerpretazioni. Le stazioni appaltanti
raccolgono ed elaborano tale documentazione mediante i
dipartimenti archeologici delle universita', ovvero
mediante i soggetti in possesso di diploma di laurea e
specializzazione in archeologia o di dottorato di
ricerca in archeologia. La trasmissione della
documentazione suindicata non e' richiesta per gli
interventi che non comportino nuova edificazione o scavi
a quote diverse da quelle gia' impegnate dai manufatti
esistenti.
2. Presso il Ministero dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo e'
istituito un apposito elenco, reso accessibile a tutti
gli interessati, degli istituti archeologici
universitari e dei soggetti in possesso della necessaria
qualificazione. Con decreto del Ministro dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo, sentita una
rappresentanza dei dipartimenti archeologici
universitari, si provvede a disciplinare i criteri per
la tenuta di detto elenco, comunque prevedendo modalita'
di partecipazione di tutti i soggetti interessati. Fino
alla data di entrata in vigore di detto decreto, si
applica l'articolo 216, comma 7.
3. Il soprintendente,
qualora sulla base degli elementi trasmessi e delle
ulteriori informazioni disponibili, ravvisi l'esistenza
di un interesse archeologico nelle aree oggetto di
progettazione, puo' richiedere motivatamente, entro il
termine di trenta giorni dal ricevimento del progetto di
fattibilita' ovvero dello stralcio di cui al comma 1, la
sottoposizione dell'intervento alla procedura prevista
dai commi 8 e seguenti. Per i progetti di grandi opere
infrastrutturali o a rete il termine della richiesta per
la procedura di verifica preventiva dell'interesse
archeologico e' stabilito in sessanta giorni.
4. In caso di incompletezza
della documentazione trasmessa o di esigenza di
approfondimenti istruttori, il soprintendente, con
modalita' anche informatiche, richiede integrazioni
documentali o convoca il responsabile unico del
procedimento per acquisire le necessarie informazioni
integrative. La richiesta di integrazioni e informazioni
sospende il termine di cui al comma 3, fino alla
presentazione delle stesse.
5. Avverso la richiesta di
cui al comma 3 e' esperibile il ricorso amministrativo
di cui all'articolo 16 del codice dei beni culturali e
del paesaggio.
6. Ove il soprintendente non
richieda l'attivazione della procedura di cui ai commi 8
e seguenti nel termine di cui al comma3, ovvero tale
procedura si concluda con esito negativo, l'esecuzione
di saggi archeologici e' possibile solo in caso di
successiva acquisizione di nuove informazioni o di
emersione, nel corso dei lavori, di nuovi elementi
archeologicamente rilevanti, che inducano a ritenere
probabile la sussistenza in sito di reperti
archeologici. In tale evenienza il Ministero dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo procede,
contestualmente, alla richiesta di saggi preventivi,
alla comunicazione di avvio del procedimento di verifica
o di dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi
degli articoli 12 e 13 del codice dei beni culturali e
del paesaggio.
7. I commi da 1 a 6 non si
applicano alle aree archeologiche e ai parchi
archeologici di cui all'articolo 101 del codice dei beni
culturali e del paesaggio, per i quali restano fermi i
poteri autorizzatori e cautelari ivi previsti, compresa
la facolta' di prescrivere l'esecuzione, a spese del
committente dell'opera pubblica, di saggi archeologici.
Restano altresi' fermi i poteri previsti dall'articolo
28, comma 2, del codice dei beni culturali e del
paesaggio, nonche' i poteri autorizzatori e cautelari
previsti per le zone di interesse archeologico, di cui
all'articolo 142, comma 1, lettera m), del medesimo
codice.
8. La procedura di verifica
preventiva dell'interesse archeologico si articola in
((...)) fasi costituenti
livelli progressivi di approfondimento dell'indagine
archeologica. L'esecuzione della fase successiva
dell'indagine e' subordinata all'emersione di elementi
archeologicamente significativi all'esito della fase
precedente. La procedura di verifica preventiva
dell'interesse archeologico consiste nel compimento
delle seguenti indagini e nella redazione dei documenti
integrativi del progetto di fattibilita':
a) esecuzione di carotaggi;
b) prospezioni geofisiche e
geochimiche;
c) saggi archeologici e, ove
necessario, esecuzione di sondaggi e di scavi, anche in
estensione tali da assicurare una sufficiente
campionatura dell'area interessata dai lavori.
9. La procedura si conclude
in un termine predeterminato dal soprintendente in
relazione all'estensione dell'area interessata, con la
redazione della relazione archeologica definitiva,
approvata dal soprintendente di settore territorialmente
competente. La relazione contiene una descrizione
analitica delle indagini eseguite, con i relativi esiti
di seguito elencati, e detta le conseguenti
prescrizioni:
a) contesti in cui lo scavo
stratigrafico esaurisce direttamente l'esigenza di
tutela;
b) contesti che non
evidenziano reperti leggibili come complesso strutturale
unitario, con scarso livello di conservazione per i
quali sono possibili interventi di reinterro,
smontaggio, rimontaggio e musealizzazione, in altra sede
rispetto a quella di rinvenimento;
c) complessi la cui
conservazione non puo' essere altrimenti assicurata che
in forma contestualizzata mediante l'integrale
mantenimento in sito.
10. Per l'esecuzione dei
saggi e degli scavi archeologici nell'ambito della
procedura di cui al presente articolo, il responsabile
unico del procedimento puo' motivatamente ridurre,
previo accordo con la soprintendenza archeologica
territorialmente competente, i livelli di progettazione,
nonche' i contenuti della progettazione, in particolare
in relazione ai dati, agli elaborati e ai documenti
progettuali gia' comunque acquisiti agli atti del
procedimento.
11. Nelle ipotesi di cui al
comma 9, lettera a), la procedura di verifica preventiva
dell'interesse archeologico si considera chiusa con
esito negativo e accertata l'insussistenza
dell'interesse archeologico nell'area interessata dai
lavori. Nelle ipotesi di cui al comma 9, lettera b), la
soprintendenza determina le misure necessarie ad
assicurare la conoscenza, la conservazione e la
protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti,
salve le misure di tutela eventualmente da adottare ai
sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio,
relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto.
Nel caso di cui al comma 9, lettera c), le prescrizioni
sono incluse nei provvedimenti di assoggettamento a
tutela dell'area interessata dai rinvenimenti e il
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo avvia il procedimento di dichiarazione di cui
agli articoli 12 e 13 del predetto codice dei beni
culturali e del paesaggio.
12. La procedura di verifica
preventiva dell'interesse archeologico e' condotta sotto
la direzione della soprintendenza archeologica
territorialmente competente. Gli oneri sono a carico
della stazione appaltante.
((13. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31
dicembre 2017, sono adottate linee guida finalizzate ad
assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla
procedura di cui al presente articolo. Con il medesimo
decreto sono individuati procedimenti semplificati, con
termini certi, che garantiscano la tutela del patrimonio
archeologico tenendo conto dell'interesse pubblico
sotteso alla realizzazione dell'opera.))
14. Per gli interventi
soggetti alla procedura di cui al presente articolo, il
soprintendente, entro trenta giorni dalla richiesta di
cui al comma 3,stipula un apposito accordo con la
stazione appaltante per disciplinare le forme di
coordinamento e di collaborazione con il responsabile
del procedimento e con gli uffici della stazione
appaltante. Nell'accordo le amministrazioni possono
graduare la complessita' della procedura di cui al
presente articolo, in ragione della tipologia e
dell'entita' dei lavori da eseguire, anche riducendole
fasi e i contenuti del procedimento. L'accordo
disciplina, altresi', le forme di documentazione e di
divulgazione dei risultati dell'indagine, mediante
l'informatizzazione dei dati raccolti, la produzione di
edizioni scientifiche e didattiche, eventuali
ricostruzioni virtuali volte alla comprensione
funzionale dei complessi antichi, eventuali mostre ed
esposizioni finalizzate alla diffusione e alla
pubblicizzazione delle indagini svolte.
((15. Le
stazioni appaltanti, in caso di rilevanti insediamenti
produttivi, opere di rilevante impatto per il territorio
o di avvio di attivita' imprenditoriali suscettibili di
produrre positivi effetti sull'economia o
sull'occupazione, gia' inseriti nel programma triennale
di cui all'articolo 21, possono ricorrere alla procedura
di cui al regolamento adottato in attuazione
dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
caso di ritenuta eccessiva durata del procedimento di
cui ai commi 8 e seguenti o quando non siano rispettati
i termini fissati nell'accordo di cui al comma 14.))
16.Le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano disciplinano la procedura
di verifica preventiva dell'interesse archeologico per
le opere di loro competenza sulla base di quanto
disposto dal presente articolo.
Art. 26
(Verifica
preventiva della progettazione)
((1. La stazione appaltante, nei contratti
relativi ai lavori, verifica la rispondenza degli
elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo
23, nonche' la loro conformita' alla normativa
vigente.))
2. La verifica di cui al
comma 1 ha luogo prima dell'inizio delle procedure di
affidamento ((; nei casi in cui e'
consentito l'affidamento congiunto di progettazione ed
esecuzione, la verifica della progettazione redatta
dall'aggiudicatario ha luogo prima dell'inizio dei
lavori)).
3. Al fine di accertare
l'unita' progettuale, i soggetti di cui al comma 6,
prima dell'approvazione e in contraddittorio con il
progettista, verificano la conformita' del progetto
esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto
definitivo o al progetto di fattibilita'. Al
contraddittorio partecipa anche il progettista autore
del progetto posto a base della gara, che si esprime in
ordine a tale conformita'.
4. La verifica accerta in
particolare:
a) la completezza della
progettazione;
b) la coerenza e completezza
del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
c) l'appaltabilita' della
soluzione progettuale prescelta;
d) presupposti per la
durabilita' dell'opera nel tempo;
e) la minimizzazione dei
rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
f) la possibilita' di
ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
g) la sicurezza delle
maestranze e degli utilizzatori;
h) l'adeguatezza dei prezzi
unitari utilizzati;
i) la manutenibilita' delle
opere, ove richiesta.
5. Gli oneri derivanti
dall'accertamento della rispondenza agli elaborati
progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziate per
la realizzazione delle opere.
6. L'attivita' di verifica
e' effettuata dai seguenti soggetti:
a) per i lavori di importo
pari o superiore a venti milioni di euro, da organismi
di controllo accreditati ai sensi della norma europea
UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
b) per i lavori di importo
inferiore a venti milioni di euro e fino alla soglia di
cui all'articolo 35, dai soggetti di cui alla lettera a)
e di cui all'articolo 46, comma 1, che dispongano di un
sistema interno di controllo di qualita';
c) per i lavori di importo
inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 e fino a un
milione di euro, la verifica puo' essere effettuata
dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il
progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le
stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema
interno di controllo di qualita' ove il progetto sia
stato redatto da progettisti interni;
d) per i lavori di importo
inferiore a un milione di euro, la verifica e'
effettuata dal responsabile unico del procedimento,
anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo
31, comma 9.
7. Lo svolgimento
dell'attivita' di verifica e' incompatibile con lo
svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attivita' di
progettazione, del coordinamento della sicurezza della
stessa, della direzione lavori e del collaudo.
8. La validazione del
progetto posto a base di gara e' l'atto formale che
riporta gli esiti della verifica. La validazione e'
sottoscritta dal responsabile del procedimento e fa
preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto
preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni
del progettista. ((Il bando e la lettera di
invito per l'affidamento dei lavori devono contenere gli
estremi dell'avvenuta validazione del progetto posto a
base di gara.))
((8-bis. Nei
casi di contratti aventi ad oggetto la progettazione e
l'esecuzione dei lavori, il progetto esecutivo ed
eventualmente il progetto definitivo presentati
dall'affidatario sono soggetti, prima dell'approvazione
di ciascun livello di progettazione, all'attivita' di
verifica.))
Art. 27
(Procedure di approvazione dei progetti relativi ai
lavori)
1.
L'approvazione dei progetti da parte delle
amministrazioni viene effettuata in conformita'
((alla)) legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni, e alle disposizioni
statali e regionali che regolano la materia. Si
applicano le disposizioni in materia di conferenza di
servizi dettate dagli articoli 14-bis e seguenti della
citata legge n. 241 del 1990.
((1-bis. Nei
casi di appalti conseguenti al ritiro, alla revoca o
all'annullamento di un precedente appalto, basati su
progetti per i quali risultino scaduti i pareri, le
autorizzazioni e le intese acquisiti, ma non siano
intervenute variazioni nel progetto e in materia di
regolamentazione ambientale, paesaggistica e antisismica
ne' in materia di disciplina urbanistica, restano
confermati, per un periodo comunque non superiore a
cinque anni, i citati predetti pareri, le autorizzazioni
e le intese gia' resi dalle diverse amministrazioni.
L'assenza delle variazioni di cui al primo periodo deve
essere oggetto di specifica valutazione e attestazione
da parte del RUP. Restano escluse le ipotesi in cui il
ritiro, la revoca o l'annullamento del precedente
appalto siano dipesi da vizi o circostanze comunque
inerenti i pareri, le autorizzazioni o le intese di cui
al primo periodo.))
2. Le amministrazioni
aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono
sottoporre al procedimento di approvazione dei progetti
un livello progettuale di maggior dettaglio, al fine di
ottenere anche le approvazioni proprie delle precedenti
fasi progettuali eventualmente non effettuate. La
dichiarazione di pubblica utilita' di cui agli articoli
12 e seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001 n. 327, e successive
modificazioni, puo' essere disposta anche quando
l'autorita' espropriante approva a tal fine il progetto
esecutivo dell'opera pubblica o di pubblica utilita'.
3. In sede di conferenza dei
servizi di cui all'articolo 14-bis della legge n. 241
del 1990 sul progetto di fattibilita', con esclusione
dei lavori di manutenzione ordinaria, tutte le
amministrazioni e i soggetti invitati, ivi compresi gli
enti gestori di servizi pubblici a rete per i quali
possono riscontrarsi interferenze con il progetto, sono
obbligati a pronunciarsi sulla localizzazione e sul
tracciato dell'opera, anche presentando proposte
modificative, nonche' a comunicare l'eventuale
necessita' di opere mitigatrici e compensative
dell'impatto. ((In tale fase, gli enti
gestori di servizi pubblici a rete forniscono,
contestualmente al proprio parere, il cronoprogramma di
risoluzione delle interferenze.)) Salvo
circostanze imprevedibili, le conclusioni adottate dalla
conferenza in merito alla localizzazione o al tracciato
((, nonche' al progetto di risoluzione delle
interferenze)) e alle opere mitigatrici e
compensative, ferma restando la procedura per il
dissenso di cui all'articolo 14-bis, comma 3-bis e
all'articolo 14-quater, comma 3 della predetta legge n.
241 del 1990, non possono essere modificate in sede di
approvazione dei successivi livelli progettuali, a meno
del ritiro e della ripresentazione di un nuovo progetto
di fattibilita'.
4. In relazione al
procedimento di approvazione del progetto di
fattibilita' di cui al comma 3, gli enti gestori delle
interferenze gia' note o prevedibili hanno l'obbligo di
verificare e segnalare al soggetto aggiudicatore la
sussistenza di interferenze non rilevate con il sedime
della infrastruttura o dell'insediamento produttivo
((e di elaborare, a spese del soggetto
aggiudicatore, il progetto di risoluzione delle
interferenze di propria competenza. Il soggetto
aggiudicatore sottopone a verifica preventiva di
congruita' i costi di progettazione per la risoluzione
delle interferenze indicate dall'ente gestore. La
violazione di tali obblighi)) che sia
stata causa di ritardato avvio o anomalo andamento dei
lavori comporta per l'ente gestore responsabilita'
patrimoniale per i danni subiti dal soggetto
aggiudicatore.
5. Il progetto definitivo e'
corredato dalla indicazione delle interferenze,
((anche non rilevate ai sensi del comma 4,
individuate)) dal soggetto aggiudicatore
e, in mancanza, indicate dagli enti gestori nel termine
di sessanta giorni dal ricevimento del progetto, nonche'
dal programma degli spostamenti e attraversamenti e di
quant'altro necessario alla risoluzione delle
interferenze.
6. Gli enti gestori di reti
o opere destinate al pubblico servizio devono rispettare
il programma di risoluzione delle interferenze di cui al
comma 5 approvato unitamente al progetto definitivo,
anche indipendentemente dalla stipula di eventuali
convenzioni regolanti la risoluzione delle interferenze,
sempre che il soggetto aggiudicatore si impegni a
mettere a disposizione in via anticipata le risorse
occorrenti. ((Il mancato rispetto del
suddetto programma di risoluzione delle interferenze,
che sia stato causa di ritardato avvio o anomalo
andamento dei lavori, comporta per l'ente gestore
responsabilita' patrimoniale per i danni subiti dal
soggetto aggiudicatore.))
7. Restano ferme le
disposizioni vigenti che stabiliscono gli effetti
dell'approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed
espropriativi, nonche' l'applicazione della vigente
disciplina in materia di valutazione di impatto
ambientale.
TITOLO IV
MODALITA' DI AFFIDAMENTO - PRINCIPI COMUNI
Art. 28
(Contratti misti di appalto)
1. I
contratti, nei settori ordinari o nei settori speciali,
o le concessioni, che hanno in ciascun rispettivo
ambito, ad oggetto due o piu' tipi di prestazioni, sono
aggiudicati secondo le disposizioni applicabili al tipo
di appalto che caratterizza l'oggetto principale del
contratto in questione. Nel caso di contratti misti, che
consistono in parte in servizi ai sensi della parte II,
titolo VI, capo II, e in parte in altri servizi, oppure
in contratti misti comprendenti in parte servizi e in
parte forniture, l'oggetto principale e' determinato in
base al valore stimato piu' elevato tra quelli dei
rispettivi servizi o forniture. L'operatore economico
che concorre alla procedura di affidamento di un
contratto misto deve possedere i requisiti di
qualificazione e capacita' prescritti dal presente
codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi,
forniture prevista dal contratto.
2. Ai contratti misti, nei
settori ordinari e nei settori speciali, aventi per
oggetto gli appalti contemplati nel presente codice e in
altri regimi giuridici, si applicano i commi da 3 a 8.
3. Se le diverse parti di un
determinato contratto sono oggettivamente separabili, si
applicano i commi 5, 6 e 7. Se le diverse parti di un
determinato contratto sono oggettivamente non
separabili, si applica il comma 9.
4. Se una parte di un
determinato contratto e' disciplinata dall'articolo 346
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o dal
decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, si applica
l'articolo 160.
5. Nel caso di contratti
aventi ad oggetto appalti disciplinati dal presente
codice nonche' appalti che non rientrano nell'ambito di
applicazione ((del medesimo codice)),
le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti
aggiudicatori possono scegliere di aggiudicare appalti
distinti per le parti distinte o di aggiudicare un
appalto unico. Se le amministrazioni aggiudicatrici o
gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare appalti
distinti per le parti distinte, la decisione che
determina quale regime giuridico si applica a ciascuno
di tali appalti distinti e' adottata in base alle
caratteristiche della parte distinta di cui trattasi.
6. Se le amministrazioni
aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori scelgono di
aggiudicare un appalto unico, il presente decreto si
applica, salvo quanto previsto all'articolo 160,
all'appalto misto che ne deriva, a prescindere dal
valore delle parti cui si applicherebbe un diverso
regime giuridico e dal regime giuridico cui tali parti
sarebbero state altrimenti soggette.
7. Nel caso di contratti
misti che contengono elementi di appalti di
((forniture, lavori e servizi nei settori ordinari e di
concessioni)), il contratto misto e'
aggiudicato in conformita' con le disposizioni del
presente codice che disciplinano gli appalti nei settori
ordinari, purche' il valore stimato della parte del
contratto che costituisce un appalto disciplinato da
tali disposizioni, calcolato secondo l'((articolo
35)), sia pari o superiore alla soglia
pertinente di cui ((al medesimo articolo
35)).
8. Nel caso di contratti
aventi per oggetto sia appalti nei settori ordinari, sia
appalti nei settori speciali, le norme applicabili sono
determinate, fatti salvo i commi 5, 6 e 7, a norma dei
commi da 1 a 12.
9. Se le diverse parti di un
determinato contratto sono oggettivamente non
separabili, il regime giuridico applicabile e'
determinato in base all'oggetto principale del contratto
in questione.
10. Nei settori speciali,
nel caso di contratti destinati a contemplare piu'
attivita', gli enti aggiudicatori possono scegliere di
aggiudicare appalti distinti per ogni attivita' distinta
o di aggiudicare un appalto unico. Se gli enti
aggiudicatori scelgono di aggiudicare appalti distinti,
la decisione che determina il regime giuridico
applicabile a ciascuno di tali appalti distinti e'
adottata in base alle caratteristiche dell'attivita'
distinta di cui trattasi. In deroga ai commi da 1 a 9,
per gli appalti nei settori speciali, se gli enti
aggiudicatori decidono di aggiudicare un appalto unico,
si applicano i commi 11 e 12. Tuttavia, quando una delle
attivita' interessate e' disciplinata dall'articolo 346
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o dal
decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, si applica
l'articolo 160. La decisione di aggiudicare un unico
appalto e di aggiudicare piu' appalti distinti non puo'
essere adottata, tuttavia, allo scopo di escludere
l'appalto o gli appalti dall'ambito di applicazione del
presente codice.
11. A un appalto destinato
all'esercizio di piu' attivita' ((...))
si applicano le disposizioni relative alla principale
attivita' cui e' destinato.
12. Nel caso degli appalti
((...)) per cui e'
oggettivamente impossibile stabilire a quale attivita'
siano principalmente destinati, le disposizioni
applicabili sono determinate come segue:
a) l'appalto e' aggiudicato
secondo le disposizioni del presente codice che
disciplinano gli appalti nei settori ordinari se una
delle attivita' cui e' destinato l'appalto e'
disciplinata dalle disposizioni relative
all'aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari e
l'altra dalle disposizioni relative all'aggiudicazione
degli appalti nei settori speciali;
b) l'appalto e' aggiudicato
secondo le disposizioni del presente codice che
disciplinano gli appalti nei settori speciali se una
delle attivita' cui e' destinato l'appalto e'
disciplinata dalle disposizioni relative
all'aggiudicazione degli appalti nei settori speciali e
l'altra dalle disposizioni relative all'aggiudicazione
delle concessioni;
c) l'appalto e' aggiudicato
secondo ((le disposizioni del presente
codice che disciplinano gli appalti nei settori
speciali)) se una delle attivita' cui e'
destinato l'appalto e' disciplinata dalle disposizioni
relative all'aggiudicazione degli appalti nei settori
speciali e l'altra non e' soggetta ne' a tali
disposizioni, ne' a quelle relative all'aggiudicazione
degli appalti nei settori ordinari o alle disposizioni
relative all'aggiudicazione delle concessioni.
((12-bis. Nel
caso di contratti misti che contengono elementi di
appalti di forniture, lavori e servizi nei settori
speciali e di concessioni, il contratto misto e'
aggiudicato in conformita' con le disposizioni del
presente codice che disciplinano gli appalti nei settori
speciali, purche' il valore stimato della parte del
contratto che costituisce un appalto disciplinato da
tali disposizioni, calcolato secondo l'articolo 35, sia
pari o superiore alla soglia pertinente di cui
all'articolo 35.))
13. ((COMMA
ABROGATO DAL D.LGS. 19 APRILE 2017, N. 56)).
Art. 29
(Principi
in materia di trasparenza)
1. Tutti
gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli
enti aggiudicatori relativi alla programmazione di
lavori, opere, servizi e forniture, nonche' alle
procedure per l'affidamento di appalti pubblici di
servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici
di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni,
compresi quelli tra enti nell'ambito del settore
pubblico di cui all'articolo 5, ((alla
composizione della commissione giudicatrice e ai
curricula dei suoi componenti)) ove non
considerati riservati ai sensi dell'articolo 53 ovvero
secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere
pubblicati e aggiornati sul profilo del committente,
nella sezione "Amministrazione trasparente", con
l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Al fine di consentire
l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'
articolo 120 ((, comma 2-bis,))
del codice del processo amministrativo, sono altresi'
pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di
adozione dei relativi atti, il provvedimento che
determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e
le ammissioni all'esito ((della verifica
della documentazione attestante l'assenza dei motivi di
esclusione di cui all'articolo 80, nonche' la
sussistenza dei requisiti))
economico-finanziari e tecnico-professionali.
((Entro il medesimo termine di due giorni e'
dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le
modalita' di cui all'articolo 5-bis del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice
dell'amministrazione digitale o strumento analogo negli
altri Stati membri, di detto provvedimento, indicando
l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso
riservato dove sono disponibili i relativi atti. Il
termine per l'impugnativa di cui al citato articolo 120,
comma 2-bis, decorre dal momento in cui gli atti di cui
al secondo periodo sono resi in concreto disponibili,
corredati di motivazione.))
((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 19 APRILE 2017, N. 56)).
Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti
della gestione finanziaria dei contratti al termine
della loro esecuzione ((con le modalita'
previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33)).
((Gli atti di cui al presente comma recano,
prima dell'intestazione o in calce, la data di
pubblicazione sul profilo del committente. Fatti salvi
gli atti a cui si applica l'articolo 73, comma 5, i
termini cui sono collegati gli effetti giuridici della
pubblicazione decorrono dalla data di pubblicazione sul
profilo del committente.))
2. Gli atti di cui al comma
1, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53,
sono, altresi', pubblicati sul sito del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma
digitale istituita presso l'ANAC, anche tramite i
sistemi informatizzati regionali, di cui al comma 4, e
le piattaforme regionali di e-procurement interconnesse
tramite cooperazione applicativa.
3. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano collaborano con gli
organi dello Stato alla tutela della trasparenza e della
legalita' nel settore dei contratti pubblici. In
particolare, operano in ambito territoriale a supporto
delle stazioni appaltanti nell'attuazione del presente
codice ed nel monitoraggio delle fasi di programmazione,
affidamento ed esecuzione dei contratti.
((4. Per i
contratti e gli investimenti pubblici di competenza
regionale o di enti territoriali, le stazioni appaltanti
provvedono all'assolvimento degli obblighi informativi e
di pubblicita' disposti dal presente codice, tramite i
sistemi informatizzati regionali e le piattaforme
telematiche di e-procurement ad essi interconnesse,
garantendo l'interscambio delle informazioni e
l'interoperabilita', con le banche dati dell'ANAC, del
Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.))
((4-bis. Il
Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, l'ANAC e la
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per i
sistemi di cui ai commi 2 e 4 condividono un protocollo
generale per definire le regole di interoperabilita' e
le modalita' di interscambio dei dati e degli atti tra
le rispettive banche dati, nel rispetto del principio di
unicita' del luogo di pubblicazione e di unicita'
dell'invio delle informazioni. Per le opere pubbliche il
protocollo si basa su quanto previsto dal decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. L'insieme dei dati
e degli atti condivisi nell'ambito del protocollo
costituiscono fonte informativa prioritaria in materia
di pianificazione e monitoraggio di contratti e
investimenti pubblici.))
Art. 30
(Principi
per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e
concessioni)
1.
L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere,
lavori, servizi, forniture e concessioni, ai sensi del
presente codice garantisce la qualita' delle prestazioni
e si svolge nel rispetto dei principi di economicita',
efficacia, tempestivita' e correttezza. Nell'affidamento
degli appalti e delle concessioni, le stazioni
appaltanti rispettano, altresi', i principi di libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalita', nonche' di pubblicita' con le
modalita' indicate nel presente codice. Il principio di
economicita' puo' essere subordinato, nei limiti in cui
e' espressamente consentito dalle norme vigenti e dal
presente codice, ai criteri, previsti nel bando,
ispirati a esigenze sociali, nonche' alla tutela della
salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla
promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto
di vista energetico.
2. Le stazioni appaltanti
non possono limitare in alcun modo artificiosamente la
concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare
indebitamente taluni operatori economici o, nelle
procedure di aggiudicazione delle concessioni, compresa
la stima del valore, taluni lavori, forniture o servizi.
3. Nell'esecuzione di
appalti pubblici e di concessioni, gli operatori
economici rispettano gli obblighi in materia ambientale,
sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e
nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni
internazionali elencate nell'allegato X.
4. Al personale impiegato
nei lavori ((, servizi e forniture))
oggetto di appalti pubblici e concessioni e' applicato
il contratto collettivo nazionale e territoriale in
vigore per il settore e per la zona nella quale si
eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle
associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia
strettamente connesso con l'attivita' oggetto
dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa
anche in maniera prevalente.
5. In caso di inadempienza
contributiva risultante dal documento unico di
regolarita' contributiva relativo a personale dipendente
dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti
titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo
105, impiegato nell'esecuzione del contratto, la
stazione appaltante trattiene dal certificato di
pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per
il successivo versamento diretto agli enti previdenziali
e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 19 APRILE
2017, N. 56)).
((5-bis. In ogni
caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni e'
operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute
possono essere svincolate soltanto in sede di
liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della
stazione appaltante del certificato di collaudo o di
verifica di conformita', previo rilascio del documento
unico di regolarita' contributiva.))
6. In caso di ritardo nel
pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui
al comma 5, il responsabile unico del procedimento
invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni
caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi
quindici giorni. Ove non sia stata contestata
formalmente e motivatamente la fondatezza della
richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione
appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai
lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il
relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del
contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore
inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento
diretto ai sensi dell'articolo 105.
7. I criteri di
partecipazione alle gare devono essere tali da non
escludere le microimprese, le piccole e le medie
imprese.
8. Per quanto non
espressamente previsto nel presente codice e negli atti
attuativi, alle procedure di affidamento e alle altre
attivita' amministrative in materia di contratti
pubblici si applicano le disposizioni di cui alla legge
7 agosto 1990, n. 241, alla stipula del contratto e alla
fase di esecuzione si applicano le disposizioni del
codice civile.
Art. 31
(Ruolo e
funzioni del responsabile del procedimento negli appalti
e nelle concessioni)
1. Per
ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o
di una concessione le stazioni appaltanti
((individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento
dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero
nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento
per le esigenze non incluse in programmazione)),
un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi
della programmazione, della progettazione,
dell'affidamento, dell'esecuzione. Le stazioni
appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e di
negoziazione delle centrali di committenza nominano, per
ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del
procedimento che assume specificamente, in ordine al
singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui al
presente articolo. Fatto salvo quanto previsto al comma
10, il RUP e' nominato con atto formale del soggetto
responsabile dell'unita' organizzativa, che deve essere
di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti
all'unita' medesima, dotati del necessario livello di
inquadramento giuridico in relazione alla struttura
della pubblica amministrazione e di competenze
professionali adeguate in relazione ai compiti per cui
((e' nominato; la sostituzione del RUP
individuato nella programmazione di cui all'articolo 21,
comma 1, non comporta modifiche alla stessa.))
Laddove sia accertata la carenza nell'organico della
suddetta unita' organizzativa, il RUP e' nominato tra
gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di
responsabile unico del procedimento e' obbligatorio e
non puo' essere rifiutato.
2. Il nominativo del RUP e'
indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara
per l'affidamento del contratto di lavori, servizi,
forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia
bando o avviso con cui si indice la gara, nell'invito a
presentare un'offerta.
3. Il RUP, ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti
relativi alle procedure di programmazione,
progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal
presente codice, che non siano specificatamente
attribuiti ad altri organi o soggetti.
4. Oltre ai compiti
specificatamente previsti da altre disposizioni del
codice, in particolare, il RUP:
a) formula proposte e
fornisce dati e informazioni al fine della
predisposizione del programma triennale dei lavori
pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, nonche'
al fine della predisposizione di ogni altro atto di
programmazione di contratti pubblici di servizi e di
forniture e della predisposizione dell'avviso di
preinformazione;
b) cura, in ciascuna fase di
attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di
prestazione, di qualita' e di prezzo determinati in
coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di
realizzazione dei programmi;
c) cura il corretto e
razionale svolgimento delle procedure;
d) segnala eventuali
disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli
interventi;
e) accerta la libera
disponibilita' di aree e immobili necessari;
f) fornisce
all'amministrazione aggiudicatrice i dati e le
informazioni relativi alle principali fasi di
svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari
per l'attivita' di coordinamento, indirizzo e controllo
di sua competenza e sorveglia la efficiente gestione
economica dell'intervento;
g) propone
all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un
accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti,
quando si rende necessaria l'azione integrata e
coordinata di diverse amministrazioni;
h) propone l'indizione o,
ove competente, indice la conferenza di servizi ai sensi
della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando sia necessario
o utile per l'acquisizione di intese, pareri,
concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla
osta, assensi, comunque denominati;
i) verifica e vigila sul
rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle
concessioni.
5. L'ANAC ((con
proprie linee guida)), da adottare entro
novanta giorni dall'entrata in vigore del presente
codice, definisce una disciplina di maggiore dettaglio
sui compiti specifici del RUP, ((sui
presupposti e sulle modalita' di nomina,))
nonche' sugli ulteriori requisiti di professionalita'
rispetto a quanto disposto dal presente codice, in
relazione alla complessita' dei lavori.
((Con le medesime linee guida sono determinati,
altresi', l'importo massimo e la tipologia dei lavori,
servizi e forniture per i quali il RUP puo' coincidere
con il progettista, con il direttore dei lavori o con il
direttore dell'esecuzione.)) Fino
all'adozione di detto atto si applica l'articolo 216,
comma 8.
6. Per i lavori e i servizi
attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve
essere un tecnico; ove non sia presente tale figura
professionale, le competenze sono attribuite al
responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da
realizzare.
7. Nel caso di appalti di
particolare complessita' in relazione all'opera da
realizzare ovvero alla specificita' della fornitura o
del servizio, che richiedano necessariamente valutazioni
e competenze altamente specialistiche, il responsabile
unico del procedimento propone alla stazione appaltante
di conferire appositi incarichi a supporto dell'intera
procedura o di parte di essa, da individuare sin dai
primi atti di gara.
8. Gli incarichi di
progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, direzione dei lavori,
((direzione dell'esecuzione))
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di
collaudo, nonche' gli incarichi che la stazione
appaltante ritenga indispensabili a supporto
dell'attivita' del responsabile unico del procedimento,
vengono conferiti secondo le procedure di cui al
presente codice e, in caso di importo inferiore alla
soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via
diretta ((, ai sensi dell'articolo 36, comma
2, lettera a) )). L'affidatario non puo'
avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini
geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi,
misurazioni e picchettazioni, predisposizione di
elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione
delle relazioni geologiche, nonche' per la sola
redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta,
comunque, ferma la responsabilita' esclusiva del
progettista.
9. La stazione appaltante,
allo scopo di migliorare la qualita' della progettazione
e della programmazione complessiva, puo', nell'ambito
della propria autonomia organizzativa e nel rispetto dei
limiti previsti dalla vigente normativa, istituire una
struttura stabile a supporto dei RUP, anche alle dirette
dipendenze del vertice della pubblica amministrazione di
riferimento. Con la medesima finalita', nell'ambito
della formazione obbligatoria, organizza attivita'
formativa specifica per tutti i dipendenti che hanno i
requisiti di inquadramento idonei al conferimento
dell'incarico di RUP, anche in materia di metodi e
strumenti elettronici specifici quali quelli di
modellazione per l'edilizia e le infrastrutture.
10. Le stazioni appaltanti
che non sono pubbliche amministrazioni o enti pubblici
individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o piu'
soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile
del procedimento, limitatamente al rispetto delle norme
del presente decreto alla cui osservanza sono tenute.
11. Nel caso in cui
l'organico della stazione appaltante presenti carenze
accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in
possesso della specifica professionalita' necessaria per
lo svolgimento dei compiti propri del RUP, secondo
quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di
supporto all'attivita' del RUP possono essere affidati,
con le procedure previste dal presente codice, ai
soggetti aventi le specifiche competenze di carattere
tecnico, economico-finanziario, amministrativo,
organizzativo e legale, dotati di adeguata polizza
assicurativa a copertura dei rischi professionali come
previsto dall'articolo 24, comma 4, assicurando comunque
il rispetto dei principi di pubblicita' e di
trasparenza. Resta fermo il divieto di frazionamento
artificioso delle prestazioni allo scopo di sottrarle
alle disposizioni del presente codice. Agli affidatari
dei servizi di supporto di cui al presente comma si
applicano le disposizioni di incompatibilita' di cui
all'articolo 24, comma 7, comprensive di eventuali
incarichi di progettazione.
12. Il soggetto responsabile
dell'unita' organizzativa competente in relazione
all'intervento, individua preventivamente le modalita'
organizzative e gestionali attraverso le quali garantire
il controllo effettivo da parte della stazione
appaltante sull'esecuzione delle prestazioni,
programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei
lavori ((o del direttore dell'esecuzione))
sul luogo dell'esecuzione stessa, nonche' verifiche,
anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le
misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in
materia ambientale, paesaggistica,
storico-architettonica, archeologica e di tutela della
salute umana impartite dagli enti e dagli organismi
competenti. Il documento di programmazione, corredato
dalla successiva relazione su quanto effettivamente
effettuato, costituisce obiettivo strategico nell'ambito
del piano della performance organizzativa dei soggetti
interessati e conseguentemente se ne tiene conto in sede
di valutazione dell'indennita' di risultato. La
valutazione di suddetta attivita' di controllo da parte
dei competenti organismi di valutazione incide anche
sulla corresponsione degli incentivi di cui all'articolo
113.
13. E' vietata, negli
appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula
del contraente generale e nelle altre formule di
partenariato pubblico-privato, l'attribuzione dei
compiti di responsabile unico del procedimento,
responsabile dei lavori, direttore dei lavori, di
collaudatore allo stesso contraente generale o soggetto
aggiudicatario dei contratti di partenariato
pubblico-privato o soggetti ad essi collegati.
14. Le centrali di
committenza e le aggregazioni di stazioni appaltanti
designano un RUP per le attivita' di propria competenza
con i compiti e le funzioni determinate dalla
specificita' e complessita' dei processi di acquisizione
gestiti direttamente.
Art. 32
(Fasi
delle procedure di affidamento)
1. Le
procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno
luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle
stazioni appaltanti previsti dal presente codice o dalle
norme vigenti.
2. Prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
stazioni appaltanti, in conformita' ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte. ((Nella procedura di cui
all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione
appaltante puo' procedere ad affidamento diretto tramite
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga,
in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento,
l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del
fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di
carattere generale, nonche' il possesso dei requisiti
tecnico-professionali, ove richiesti.))
3. La selezione dei
partecipanti e delle offerte avviene mediante uno dei
sistemi e secondo i criteri previsti dal presente
codice.
4. Ciascun concorrente non
puo' presentare piu' di un'offerta. L'offerta e'
vincolante per il periodo indicato nel bando o
nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per
centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua
presentazione. La stazione appaltante puo' chiedere agli
offerenti il differimento di detto termine.
5. La stazione appaltante,
previa verifica della proposta di aggiudicazione ai
sensi dell'articolo 33, comma 1, provvede
all'aggiudicazione.
6. L'aggiudicazione non
equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta
dell'aggiudicatario e' irrevocabile fino al termine
stabilito nel comma 8.
7. L'aggiudicazione diventa
efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti
requisiti.
8. Divenuta efficace
l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri
di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti,
la stipulazione del contratto di appalto o di
concessione ha luogo entro i successivi sessanta giorni,
salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito
ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento
espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la
stipulazione del contratto non avviene nel termine
fissato, l'aggiudicatario puo', mediante atto notificato
alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o
recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta
alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese
contrattuali documentate. Nel caso di lavori, se e'
intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza e
nel caso di servizi e forniture, se si e' dato avvio
all'esecuzione del contratto in via d'urgenza,
l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese
sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal
direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere
provvisionali. Nel caso di servizi e forniture, se si e'
dato avvio all'esecuzione del contratto in via
d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle
spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine
del direttore dell'esecuzione. L'esecuzione d'urgenza di
cui al presente comma e' ammessa esclusivamente nelle
ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per
ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o
cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero
per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero
nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della
prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave
danno all'interesse pubblico che e' destinata a
soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti
comunitari.
9. Il contratto non puo'
comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni
dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del
provvedimento di aggiudicazione.
10. Il termine dilatorio di
cui al comma 9 non si applica nei seguenti casi:
a) se, a seguito di
pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una
gara o dell'inoltro degli inviti nel rispetto del
presente codice, e' stata presentata o e' stata ammessa
una sola offerta e non sono state tempestivamente
proposte impugnazioni del bando o della lettera di
invito o queste impugnazioni risultano gia' respinte con
decisione definitiva;
b) nel caso di un appalto
basato su un accordo quadro di cui all'articolo 54, nel
caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico
di acquisizione di cui all'articolo 55, nel caso di
acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico
((nei limiti di cui all'articolo 3, lettera
bbbb) )) e nel caso di affidamenti
effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere
a) e b).
11. Se e' proposto ricorso
avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda
cautelare, il contratto non puo' essere stipulato, dal
momento della notificazione dell'istanza cautelare alla
stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a
condizione che entro tale termine intervenga almeno il
provvedimento cautelare di primo grado o la
pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo
grado in caso di decisione del merito all'udienza
cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti
provvedimenti se successiva. L'effetto sospensivo sulla
stipula del contratto cessa quando, in sede di esame
della domanda cautelare, il giudice si dichiara
incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del
codice del processo amministrativo di cui all'Allegato 1
al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa
con ordinanza la data di discussione del merito senza
concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di
merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso
delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia
all'immediato esame della domanda cautelare.
12. Il contratto e'
sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito
positivo dell'eventuale approvazione e degli altri
controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni
appaltanti.
13. L'esecuzione del
contratto puo' avere inizio solo dopo che lo stesso e'
divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la
stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata,
nei modi e alle condizioni previste al comma 8.
14. Il contratto e'
stipulato, a pena di nullita', con atto pubblico
notarile informatico, ovvero, in modalita' elettronica
secondo le norme vigenti per ciascuna stazione
appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura
dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o
mediante scrittura privata; in caso di procedura
negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non
superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo
l'uso del commercio consistente in un apposito scambio
di lettere, anche tramite posta elettronica certificata
o strumenti analoghi negli altri Stati membri.
((14-bis. I
capitolati e il computo estimativo metrico, richiamati
nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del
contratto.))
Art. 33
(Controlli sugli atti delle procedure di affidamento)
1. La
proposta di aggiudicazione e' soggetta ad approvazione
dell'organo competente secondo l'ordinamento della
stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo
stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della
proposta di aggiudicazione da parte dell'organo
competente. In mancanza, il termine e' pari a trenta
giorni. Il termine e' interrotto dalla richiesta di
chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere
da quando i chiarimenti o documenti pervengono
all'organo richiedente. Decorsi tali termini, la
proposta di aggiudicazione si intende approvata.
2. L'eventuale approvazione
del contratto stipulato avviene nel rispetto dei termini
e secondo procedure analoghe a quelle di cui al comma 1.
L'approvazione del contratto e' sottoposta ai controlli
previsti dai rispettivi ordinamenti delle stazioni
appaltanti.
Art. 34
(Criteri
di sostenibilita' energetica e ambientale)
1. Le
stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento
degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione
per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore
della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento,
nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle
specifiche tecniche e delle clausole contrattuali
contenute nei criteri ambientali minimi adottati con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e conformemente, in riferimento
all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della
ristorazione collettiva e fornitura di derrate
alimentari, ((anche)) a quanto
specificamente previsto all' articolo 144.
((2. I criteri
ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma
1, in particolare i criteri premianti, sono tenuti in
considerazione anche ai fini della stesura dei documenti
di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa, ai sensi dell'articolo
95, comma 6. Nel caso di contratti relativi alle
categorie di appalto riferite agli interventi di
ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione
e ricostruzione, i criteri ambientali minimi di cui al
comma 1, sono tenuti in considerazione, per quanto
possibile, in funzione della tipologia di intervento e
della localizzazione delle opere da realizzare, sulla
base di adeguati criteri definiti dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare.))
((3. L'obbligo
di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli affidamenti di
qualunque importo, relativamente alle categorie di
forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto
dei criteri ambientali minimi adottati nell'ambito del
citato Piano d'azione.))
PARTE II
CONTRATTI DI APPALTO PER LAVORI SERVIZI E FORNITURE
TITOLO I
RILEVANZA COMUNITARIA E CONTRATTI SOTTO SOGLIA
Art. 35
(Soglie
di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore
stimato degli appalti)
1.
((Ai fini dell'applicazione del presente codice,
le soglie di rilevanza comunitaria sono:))
a) euro 5.225.000 per gli
appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
b) euro 135.000 per gli
appalti pubblici di forniture, di servizi e per i
concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle
amministrazioni aggiudicatrici che sono autorita'
governative centrali indicate nell'allegato III; se gli
appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da
amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore
della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti
concernenti i prodotti menzionati nell'allegato VIII;
c) euro 209.000 per gli
appalti pubblici di forniture, di servizi e per i
concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da
amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia
si applica anche agli appalti pubblici di forniture
aggiudicati dalle autorita' governative centrali che
operano nel settore della difesa, allorche' tali appalti
concernono prodotti non menzionati nell'allegato VIII;
d) euro 750.000 per gli
appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici
elencati all'allegato IX.
2. ((Nei settori
speciali, le soglie di rilevanza comunitaria sono:))
a) euro 5.225.000 per gli
appalti di lavori;
b) euro 418.000 per gli
appalti di forniture, di servizi e per i concorsi
pubblici di progettazione;
c) euro 1.000.000 per i
contratti di servizi, per i servizi sociali e altri
servizi specifici elencati all'allegato IX.
3. Le soglie di cui al
presente articolo sono periodicamente rideterminate con
provvedimento della Commissione europea, che trova
diretta applicazione alla data di entrata in vigore a
seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea.
4. Il calcolo del valore
stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e
forniture e' basato sull'importo totale pagabile, al
netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione
aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. Il calcolo
tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa
qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del
contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di
gara. Quando l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente
aggiudicatore prevedono premi o pagamenti per i
candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo
del valore stimato dell'appalto.
5. Se un'amministrazione
aggiudicatrice o un ente aggiudicatore sono composti da
unita' operative distinte, il calcolo del valore stimato
di un appalto tiene conto del valore totale stimato per
tutte le singole unita' operative. Se un'unita'
operativa distinta e' responsabile in modo indipendente
del proprio appalto o di determinate categorie di esso,
il valore dell'appalto puo' essere stimato con
riferimento al valore attribuito dall'unita' operativa
distinta.
6. La scelta del metodo per
il calcolo del valore stimato di un appalto o
concessione non puo' essere fatta con l'intenzione di
escluderlo dall'ambito di applicazione delle
disposizioni del presente codice relative alle soglie
europee. Un appalto non puo' essere frazionato allo
scopo di evitare l'applicazione delle norme del presente
codice tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo
giustifichino.
7. Il valore stimato
dell'appalto e' quantificato al momento dell'invio
dell'avviso di indizione di gara o del bando di gara o,
nei casi in cui non sia prevista un'indizione di gara,
al momento in cui l'amministrazione aggiudicatrice o
l'ente aggiudicatore avvia la procedura di affidamento
del contratto.
8. Per gli appalti pubblici
di lavori il calcolo del valore stimato tiene conto
dell'importo dei lavori stessi nonche' del valore
complessivo stimato di tutte le forniture e servizi
messi a disposizione dell'aggiudicatario
dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente
aggiudicatore, a condizione che siano necessari
all'esecuzione dei lavori. Il valore delle forniture o
dei servizi non necessari all'esecuzione di uno
specifico appalto di lavori non puo' essere aggiunto al
valore dell'appalto di lavori in modo da sottrarre
l'acquisto di tali forniture o servizi dall'applicazione
delle disposizioni del presente codice.
9. Per i contratti relativi
a lavori e servizi:
a) quando un'opera prevista
o una prestazione di servizi puo' dare luogo ad appalti
aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, e'
computato il valore complessivo stimato della totalita'
di tali lotti;
b) quando il valore cumulato
dei lotti e' pari o superiore alle soglie di cui ai
commi 1 e 2, le disposizioni del presente codice si
applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto.
10. Per gli appalti di
forniture:
a) quando un progetto volto
ad ottenere forniture omogenee puo' dare luogo ad
appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti
distinti, nell'applicazione delle soglie di cui ai commi
1 e 2 e' computato il valore complessivo stimato della
totalita' di tali lotti;
b) quando il valore cumulato
dei lotti e' pari o superiore alle soglie di cui ai
commi 1 e 2, le disposizioni del presente codice si
applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto.
11. In deroga a quanto
previsto dai commi 9 e 10, le amministrazioni
aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono
aggiudicare l'appalto per singoli lotti senza applicare
le disposizioni del presente codice, quando il valore
stimato al netto dell'IVA del lotto sia inferiore a euro
80.000 per le forniture o i servizi oppure a euro
1.000.000 per i lavori, purche' il valore cumulato dei
lotti aggiudicati non superi il 20 per cento del valore
complessivo di tutti i lotti in cui sono stati
frazionati l'opera prevista, il progetto di acquisizione
delle forniture omogenee, o il progetto di prestazione
servizi.
12. Se gli appalti pubblici
di forniture o di servizi presentano caratteri di
regolarita' o sono destinati ad essere rinnovati entro
un determinato periodo, e' posto come base per il
calcolo del valore stimato dell'appalto:
a) il valore reale
complessivo dei contratti analoghi successivi conclusi
nel corso dei dodici mesi precedenti o dell'esercizio
precedente, rettificato, ove possibile, al fine di
tenere conto dei cambiamenti in termini di quantita' o
di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi
successivi al contratto iniziale;
b) il valore stimato
complessivo dei contratti successivi aggiudicati nel
corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o
nel corso dell'esercizio, se questo e' superiore ai
dodici mesi.
13. Per gli appalti pubblici
di forniture aventi per oggetto la locazione
finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto di
prodotti, il valore da assumere come base per il calcolo
del valore stimato dell'appalto e' il seguente:
a) per gli appalti pubblici
di durata determinata pari o inferiore a dodici mesi, il
valore stimato complessivo per la durata dell'appalto o,
se la durata supera i dodici mesi, il valore
complessivo, ivi compreso il valore stimato dell'importo
residuo;
b) per gli appalti pubblici
di durata indeterminata o che non puo' essere definita,
il valore mensile moltiplicato per quarantotto.
14. Per gli appalti pubblici
di servizi, il valore da porre come base per il calcolo
del valore stimato dell'appalto, a seconda del tipo di
servizio, e' il seguente:
a) per i servizi
assicurativi: il premio da pagare e altre forme di
remunerazione;
b) per i servizi bancari e
altri servizi finanziari: gli onorari, le commissioni da
pagare, gli interessi e altre forme di remunerazione;
c) per gli appalti
riguardanti la progettazione: gli onorari, le
commissioni da pagare e altre forme di remunerazione;
d) per gli appalti pubblici
di servizi che non fissano un prezzo complessivo:
1) in caso di appalti di
durata determinata pari o inferiore a quarantotto mesi,
il valore complessivo stimato per l'intera loro durata;
2) in caso di appalti di
durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi, il
valore mensile moltiplicato per quarantotto.
15. Il calcolo del valore
stimato di un appalto misto di servizi e forniture si
fonda sul valore totale dei servizi e delle forniture,
prescindendo dalle rispettive quote. Tale calcolo
comprende il valore delle operazioni di posa e di
installazione.
16. Per gli accordi quadro e
per i sistemi dinamici di acquisizione, il valore da
prendere in considerazione e' il valore massimo stimato
al netto dell'IVA del complesso dei contratti previsti
durante l'intera durata degli accordi quadro o del
sistema dinamico di acquisizione.
17. Nel caso di partenariati
per l'innovazione, il valore da prendere in
considerazione e' il valore massimo stimato, al netto
dell'IVA, delle attivita' di ricerca e sviluppo che si
svolgeranno per tutte le fasi del previsto partenariato,
nonche' delle forniture, dei servizi o dei lavori da
mettere a punto e fornire alla fine del partenariato.
18. ((Sul valore
del contratto di appalto)) viene calcolato
l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per
cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici
giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione
dell'anticipazione e' subordinata alla costituzione di
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo
pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse
legale applicato al periodo necessario al recupero
dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei
lavori. La predetta garanzia e' rilasciata da imprese
bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla
copertura dei rischi ai quali si riferisce
l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di
solvibilita' previsti dalle leggi che ne disciplinano la
rispettiva attivita'. La garanzia puo' essere, altresi',
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti
nell'albo degli intermediari finanziari di cui
all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385. L'importo della garanzia viene
gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei
lavori, in rapporto al progressivo recupero
dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.
Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo
di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede,
per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi
contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli
interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione
della anticipazione.
Art. 36
(Contratti sotto soglia)
1.
L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di
cui all'articolo 30, comma 1, nonche' nel rispetto del
principio di rotazione e in modo da assicurare
l'effettiva possibilita' di partecipazione delle
microimprese, piccole e medie imprese. ((Le
stazioni appaltanti possono, altresi', applicare le
disposizioni di cui all'articolo 50.))
((4))
2. Fermo restando quanto
previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilita'
di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi
e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35, secondo le seguenti modalita':
a) per affidamenti di
importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento
diretto ((anche senza previa consultazione
di due o piu' operatori economici)) o per
i lavori in amministrazione diretta;
b) per affidamenti di
importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a
150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui
all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante
procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti,
((di almeno dieci operatori economici per i
lavori, e, per i servizi e le forniture))
di almeno cinque operatori economici individuati sulla
base di indagini di mercato o tramite elenchi di
operatori economici, nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti
anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto
e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque
la procedura negoziata previa consultazione di cui al
periodo precedente. L'avviso sui risultati della
procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche
dei soggetti invitati;
c) per i lavori di importo
pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000
di euro, mediante ((procedura negoziata))
con consultazione di almeno ((quindici
operatori)) economici, ove esistenti, nel
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti,
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite
elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati
della procedura di affidamento, contiene l'indicazione
anche dei soggetti invitati;
d) per i lavori di importo
pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso
alle procedure ordinarie ((fermo restando
quanto previsto dall'articolo 95, comma 4, lettera a),)).
3. Per l'affidamento dei
lavori pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, lettera
e), del presente codice, relativi alle opere di
urbanizzazione a scomputo ((per gli importi
inferiori a quelli di cui all'articolo 35, si applicano
le previsioni di cui al comma 2)).
4. Nel caso di opere di
urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia
di cui all'articolo 35, ((comma 1, lettera
a), calcolato secondo le disposizioni di cui
all'articolo 35, comma 9,)) funzionali
all'intervento di trasformazione urbanistica del
territorio, si applica l'articolo 16, comma 2-bis, del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380.
((5. Nel caso in
cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle
procedure negoziate di cui al comma 2, la verifica dei
requisiti avviene sull'aggiudicatario. La stazione
appaltante puo', comunque, estendere le verifiche agli
altri partecipanti. Le stazioni appaltanti devono
verificare il possesso dei requisiti economici e
finanziari e tecnico professionali, se richiesti nella
lettera di invito)).
6. ((PERIODO
SOPPRESSO DAL D.LGS. 19 APRILE 2017, N. 56)).
((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 19 APRILE
2017, N. 56)). Per lo svolgimento delle
procedure di cui al presente articolo le stazioni
appaltanti possono procedere attraverso un mercato
elettronico che consenta acquisti telematici basati su
un sistema che attua procedure di scelta del contraente
interamente gestite per via elettronica. Il Ministero
dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP
S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti
il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni.
((6-bis. Nei
mercati elettronici di cui al comma 6, per gli
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, la
verifica sull'assenza dei motivi di esclusione di cui
all'articolo 80 e' effettuata su un campione
significativo in fase di ammissione e di permanenza, dal
soggetto responsabile dell'ammissione al mercato
elettronico. Resta ferma la verifica sull'aggiudicatario
ai sensi del comma 5.))
7. L'ANAC con proprie linee
guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente codice, stabilisce le
modalita' di dettaglio per supportare le stazioni
appaltanti e migliorare la qualita' delle procedure di
cui al presente articolo, delle indagini di mercato,
nonche' per la formazione e gestione degli elenchi degli
operatori economici. ((Nelle predette linee
guida sono anche indicate specifiche modalita' di
rotazione degli inviti e degli affidamenti e di
attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza
svolgimento di procedura negoziata, nonche' di
effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante
intenda avvalersi della facolta' di esclusione delle
offerte anomale.)) Fino all'adozione di
dette linee guida, si applica l'articolo 216, comma 9.
8. Le imprese pubbliche e i
soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per
gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo
inferiore alla soglia comunitaria, rientranti
nell'ambito definito dagli articoli da 115 a 121,
applicano la disciplina stabilita nei rispettivi
regolamenti, la quale, comunque, deve essere conforme ai
principi dettati dal trattato UE a tutela della
concorrenza.
9. In caso di ricorso alle
procedure ordinarie, nel rispetto dei principi previsti
dall'articolo 79, i termini minimi stabiliti negli
articoli 60 e 61 possono essere ridotti fino alla meta'.
I bandi e gli avvisi sono pubblicati sul profilo del
committente della stazione appaltante e sulla
piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC di
cui all'articolo 73, comma 4, con gli effetti previsti
dal comma 5, del citato articolo. Fino alla data di cui
all'articolo 73, comma 4, per gli effetti giuridici
connessi alla pubblicazione, gli avvisi e i bandi per i
contratti relativi a lavori di importo pari o superiore
a cinquecentomila euro e per i contratti relativi a
forniture e servizi sono pubblicati anche sulla Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale
relativa ai contratti pubblici; per i medesimi effetti,
gli avvisi e i bandi per i contratti relativi a lavori
di importo inferiore a cinquecentomila euro sono
pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono
i lavori.
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 19 aprile 2017, n.
56 ha disposto (con l'art. 25, comma 1, lettera a)) che
nel comma 1 del presente articolo le parole: "di cui
all'articolo 30, comma 1, nonche' del rispetto del
principio di rotazione" sono sostituite dalle seguenti:
"di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonche' del
rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli
affidamenti".
TITOLO II
QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI
Art. 37
(Aggregazioni e centralizzazione delle committenze)
1. Le
stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di
utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione,
anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in
materia di contenimento della spesa, possono procedere
direttamente e autonomamente all'acquisizione di
forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e
di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonche'
attraverso l'effettuazione di ordini a valere su
strumenti di acquisto messi a disposizione dalle
centrali di committenza ((e dai soggetti
aggregatori)). Per effettuare procedure di
importo superiore alle soglie indicate al periodo
precedente, le stazioni appaltanti devono essere in
possesso della necessaria qualificazione ai sensi
dell'articolo 38.
2. Salvo quanto previsto al
comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di
importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia
di cui all'articolo 35, nonche' per gli acquisti di
lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a
150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le
stazioni appaltanti in possesso della necessaria
qualificazione di cui all'articolo 38
((nonche' gli altri soggetti e organismi di cui
all'articolo 38, comma 1)) procedono
mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di
negoziazione messi a disposizione dalle centrali di
committenza qualificate secondo la normativa vigente. In
caso di indisponibilita' di tali strumenti anche in
relazione alle singole categorie merceologiche, le
stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o
procedono mediante lo svolgimento di
((procedure di cui al)) presente codice.
3. Le stazioni appaltanti
non in possesso della necessaria qualificazione di cui
all'articolo 38 procedono all'acquisizione di forniture,
servizi e lavori ricorrendo a una centrale di
committenza ovvero mediante aggregazione con una o piu'
stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.
4. Se la stazione appaltante
e' un comune non capoluogo di provincia, fermo restando
quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma
2, procede secondo una delle seguenti modalita':
a) ricorrendo a una centrale
di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
b) mediante unioni di comuni
costituite e qualificate come centrali di committenza,
ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di
committenza nelle forme previste dall'ordinamento.
c) ricorrendo alla stazione
unica appaltante costituita presso ((le
province, le citta' metropolitane ovvero))
gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile
2014, n. 56.
5. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in
sede di Conferenza unificata, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore del presente codice, garantendo la
tutela dei diritti delle minoranze linguistiche, sono
individuati gli ambiti territoriali di riferimento in
applicazione dei principi di sussidiarieta',
differenziazione e adeguatezza, e stabiliti i criteri e
le modalita' per la costituzione delle centrali di
committenza in forma di aggregazione di comuni non
capoluogo di provincia. In caso di concessione di
servizi pubblici locali di interesse economico generale
di rete, l'ambito di competenza della centrale di
committenza coincide con l'ambito territoriale di
riferimento (ATO), individuato ai sensi della normativa
di settore. Sono fatte salve in ogni caso le
attribuzioni ((delle province, delle citta'
metropolitane e)) degli enti di area vasta
di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Fino alla data
di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo
si applica l'articolo 216, comma 10.
6. Fermo restando quanto
previsto dai commi da 1 a 5, le stazioni appaltanti
possono acquisire lavori, forniture o servizi mediante
impiego di una centrale di committenza qualificata ai
sensi dell'articolo 38.
7. Le centrali di
committenza possono:
a) aggiudicare appalti,
stipulare ed eseguire i contratti per conto delle
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti
aggiudicatori;
b) stipulare accordi quadro
ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono
ricorrere per l'aggiudicazione dei propri appalti;
c) gestire sistemi dinamici
di acquisizione e mercati elettronici.
8. Le centrali di
committenza qualificate possono svolgere attivita' di
committenza ausiliarie in favore di altre centrali di
committenza o per una o piu' stazioni appaltanti in
relazione ai requisiti di qualificazione posseduti e
agli ambiti territoriali di riferimento individuati dal
decreto di cui al comma 5.
9. La stazione appaltante,
nell'ambito delle procedure gestite dalla centrale di
committenza di cui fa parte, e' responsabile del
rispetto del presente codice per le attivita' ad essa
direttamente imputabili. La centrale di committenza che
svolge esclusivamente attivita' di centralizzazione
delle procedure di affidamento per conto di altre
amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori e'
tenuta al rispetto delle disposizioni di cui al presente
codice e ne e' direttamente responsabile.
10. Due o piu' stazioni
appaltanti che decidono di eseguire congiuntamente
appalti e concessioni specifici e che sono in possesso,
anche cumulativamente, delle necessarie qualificazioni
in rapporto al valore dell'appalto o della concessione,
sono responsabili in solido dell'adempimento degli
obblighi derivanti dal presente codice. Le stazioni
appaltanti provvedono altresi' ad individuare un unico
responsabile del procedimento in comune tra le stesse,
per ciascuna procedura, nell'atto con il quale hanno
convenuto la forma di aggregazione in centrale di
committenza di cui al comma 4 o il ricorso alla centrale
di committenza. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 31.
11. Se la procedura di
aggiudicazione non e' effettuata congiuntamente in tutti
i suoi elementi a nome e per conto delle stazioni
appaltanti interessate, esse sono congiuntamente
responsabili solo per le parti effettuate
congiuntamente. Ciascuna stazione appaltante e'
responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti
dal presente codice unicamente per quanto riguarda le
parti da essa svolte a proprio nome e per proprio conto.
12. Fermi restando gli
obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di
negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in
materia di contenimento della spesa, nell'individuazione
della centrale di committenza, anche ubicata in altro
Stato membro dell'Unione europea, le stazioni appaltanti
procedono sulla base del principio di buon andamento
dell'azione amministrativa, dandone adeguata
motivazione.
13. Le stazioni appaltanti
possono ricorrere ad una centrale di committenza ubicata
in altro Stato membro dell'Unione europea solo per le
attivita' di centralizzazione delle committenze svolte
nella forma di acquisizione centralizzata di forniture
e/o servizi a stazioni appaltanti; la fornitura di
attivita' di centralizzazione delle committenze da parte
di una centrale di committenza ubicata in altro Stato
membro e' effettuata conformemente alle disposizioni
nazionali dello Stato membro in cui e' ubicata la
centrale di committenza.
14. Dall'applicazione del
presente articolo sono esclusi gli enti aggiudicatori
che non sono amministrazioni aggiudicatrici quando
svolgono una delle attivita' previste dagli articoli da
115 a 121 ((e gli altri soggetti
aggiudicatori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g)
)).
Art. 38
(Qualificazione delle stazioni
appaltanti e centrali di committenza)
1. Fermo
restando quanto stabilito dall'articolo 37 in materia di
aggregazione e centralizzazione degli appalti, e'
istituito presso l'ANAC, che ne assicura la pubblicita',
un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate
di cui fanno parte anche le centrali di committenza. La
qualificazione e' conseguita in rapporto agli ambiti di
attivita', ai bacini territoriali, alla tipologia e
complessita' del contratto e per fasce d'importo. Sono
iscritti di diritto nell'elenco di cui al primo periodo,
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
compresi i Provveditorati interregionali per le opere
pubbliche, CONSIP S.p.a., INVITALIA - Agenzia nazionale
per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d'impresa S.p.a., nonche' i soggetti aggregatori
regionali di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89.
2. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro per la semplificazione della
pubblica amministrazione, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente codice, sentite
l'ANAC e la Conferenza Unificata, sono definiti i
requisiti tecnico organizzativi per l'iscrizione
all'elenco di cui al comma 1, in applicazione dei
criteri di qualita', efficienza e professionalizzazione,
tra cui, per le centrali di committenza, il carattere di
stabilita' delle attivita' e il relativo ambito
territoriale. Il decreto definisce, inoltre, le
modalita' attuative del sistema delle attestazioni di
qualificazione e di eventuale aggiornamento e revoca,
nonche' la data a decorrere dalla quale entra in vigore
il nuovo sistema di qualificazione.
3. La qualificazione ha ad
oggetto il complesso delle attivita' che caratterizzano
il processo di acquisizione di un bene, servizio o
lavoro in relazione ai seguenti ambiti:
a) capacita' di
programmazione e progettazione;
b) capacita' di affidamento;
c) capacita' di verifica
sull'esecuzione e controllo dell'intera procedura, ivi
incluso il collaudo e la messa in opera.
4. I requisiti di cui al
comma 3 sono individuati sulla base dei seguenti
parametri:
a) requisiti di base, quali:
1) strutture organizzative
stabili deputate agli ambiti di cui al comma 3;
2) presenza nella struttura
organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze
in rapporto alle attivita' di cui al comma 3;
3) sistema di formazione ed
aggiornamento del personale;
4) numero di gare svolte nel
((quinquennio)) con
indicazione di tipologia, importo e complessita', numero
di varianti approvate, verifica sullo scostamento tra
gli importi posti a base di gara e consuntivo delle
spese sostenute, rispetto dei tempi di esecuzione delle
procedure di affidamento, di aggiudicazione e di
collaudo;
5) rispetto dei tempi
previsti per i pagamenti di imprese e fornitori come
stabilito dalla vigente normativa ovvero rispetto dei
tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori,
secondo gli indici di tempestivita' indicati dal decreto
adottato in attuazione dell'articolo 33 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
b) requisiti premianti,
quali:
1) valutazione positiva
dell'ANAC in ordine all'attuazione di misure di
prevenzione dei rischi di corruzione e promozione della
legalita';
2) presenza di sistemi di
gestione della qualita' conformi alla norma UNI EN ISO
9001 degli uffici e dei procedimenti di gara,
certificati da organismi accreditati per lo specifico
scopo ai sensi del regolamento CE 765/2008 del
Parlamento Europeo e del Consiglio;
3) disponibilita' di
tecnologie telematiche nella gestione di procedure di
gara;
4) livello di soccombenza
nel contenzioso;
5) applicazione di criteri
di sostenibilita' ambientale e sociale nell'attivita' di
progettazione e affidamento.
((5-bis)
assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
che alimentano gli archivi detenuti o gestiti
dall'Autorita', come individuati dalla stessa Autorita'
ai sensi dell'articolo 213, comma 9;))
((5-ter) per i
lavori, adempimento a quanto previsto dagli articoli 1 e
2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in
materia di procedure di monitoraggio sullo stato di
attuazione delle opere pubbliche, di verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e
costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti, e
dall'articolo 29, comma 3;)).
((4-bis. Le
amministrazioni la cui organizzazione prevede
articolazioni, anche territoriali, verificano la
sussistenza dei requisiti di cui al comma 4 in capo alle
medesime strutture e ne danno comunicazione all'ANAC per
la qualificazione.))
5. La qualificazione
conseguita opera per la durata di cinque anni e puo'
essere rivista a seguito di verifica, anche a campione,
da parte di ANAC o su richiesta della stazione
appaltante.
6. L'ANAC stabilisce le
modalita' attuative del sistema di qualificazione, sulla
base di quanto previsto dai commi da 1 a 5, ed assegna
alle stazioni appaltanti e alle centrali di committenza,
anche per le attivita' ausiliarie, un termine congruo al
fine di dotarsi dei requisiti necessari alla
qualificazione. Stabilisce, altresi', modalita'
diversificate che tengano conto delle peculiarita' dei
soggetti privati che richiedono la qualificazione.
7. Con il provvedimento di
cui al comma 6, l'ANAC stabilisce altresi' i casi in cui
puo' essere disposta la qualificazione con riserva,
finalizzata a consentire alla stazione appaltante e alla
centrale di committenza, anche per le attivita'
ausiliarie, di acquisire la capacita' tecnica ed
organizzativa richiesta. La qualificazione con riserva
ha una durata massima non superiore al termine stabilito
per dotarsi dei requisiti necessari alla qualificazione.
8. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione
delle stazioni appaltanti, l'ANAC non rilascia il codice
identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che
procedono all'acquisizione di beni, servizi o lavori non
rientranti nella qualificazione conseguita. Fino alla
predetta data, si applica l'articolo 216, comma 10.
9. Una quota parte delle
risorse del fondo di cui all'articolo 213, comma 14,
attribuite alla stazione appaltante con il decreto di
cui al citato comma e' destinata dall'amministrazione di
appartenenza della stazione appaltante premiata al fondo
per la remunerazione del risultato dei dirigenti e dei
dipendenti appartenenti alle unita' organizzative
competenti per i procedimenti di cui al presente codice.
La valutazione positiva della stazione appaltante viene
comunicata dall'ANAC all'amministrazione di appartenenza
della stazione appaltante perche' ne tenga comunque
conto ai fini della valutazione della performance
organizzativa e gestionale dei dipendenti interessati.
10. Dall'applicazione del
presente articolo sono esclusi gli enti aggiudicatori
che non sono amministrazioni aggiudicatrici
((e gli altri soggetti aggiudicatori di cui all'articolo
3, comma 1, lettera g) )).
Art. 39
(Attivita' di committenza ausiliarie)
1. Le
attivita' di committenza ausiliarie di cui all'articolo
3, comma 1, lettera m), possono essere affidate a
centrali di committenza di cui all'articolo 38.
2. Al di fuori dei casi di
cui al comma 1, le stazioni appaltanti possono
ricorrere, per lo svolgimento di attivita' delle
committenza ausiliarie, ad esclusione delle attivita' di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera m), punto 4, a
prestatori di servizi individuati mediante svolgimento
delle procedure di cui al presente codice.
Art. 40
(Obbligo
di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello
svolgimento di procedure di aggiudicazione)
1. Le
comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito
delle procedure di cui al presente codice svolte da
centrali di committenza sono eseguiti utilizzando mezzi
di comunicazione elettronici ai sensi dell'articolo
5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
Codice dell'amministrazione digitale.
2. A decorrere dal 18
ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di
informazioni nell'ambito delle procedure di cui al
presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono
eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.
Art. 41
(Misure
di semplificazione delle procedure di gara svolte da
centrali di committenza)
1. Entro
un anno dalla data di entrata in vigore del presente
codice, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza unificata, previa
consultazione di CONSIP S.p.A. e dei soggetti
aggregatori, sono individuate le misure di revisione ed
efficientamento delle procedure di appalto, degli
accordi quadro, delle convenzioni e in genere delle
procedure utilizzabili da CONSIP, dai soggetti
aggregatori e dalle centrali di committenza, finalizzate
a migliorare la qualita' degli approvvigionamenti e
ridurre i costi e i tempi di espletamento delle gare,
promuovendo anche un sistema di reti di committenza
volto a determinare un piu' ampio ricorso alle gare e
agli affidamenti di tipo telematico e l'effettiva
partecipazione delle microimprese, piccole e medie
imprese, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal
presente codice e dalla normativa dell'Unione europea.
2. L'individuazione delle
misure di cui al comma 1 e' effettuata, tenendo conto
delle finalita' di razionalizzazione della spesa
pubblica perseguite attraverso l'attivita' di CONSIP e
dei soggetti aggregatori, sulla base dei seguenti
criteri: standardizzazione di soluzioni di acquisto in
forma aggregata in grado di rispondere all'esigenza
pubblica nella misura piu' ampia possibile, lasciando a
soluzioni specifiche il soddisfacimento di esigenze
peculiari non standardizzabili; aumento progressivo del
ricorso agli strumenti telematici, anche attraverso
forme di collaborazione tra soggetti aggregatori;
monitoraggio dell'effettivo avanzamento delle fasi delle
procedure, anche in relazione a forme di coordinamento
della programmazione tra soggetti aggregatori; riduzione
dei costi di partecipazione degli operatori economici
alle procedure.
((2-bis. E'
fatto divieto di porre a carico dei concorrenti, nonche'
dell'aggiudicatario, eventuali costi connessi alla
gestione delle piattaforme di cui all'articolo 58.))
3. Entro 30 giorni
dall'adozione dei provvedimenti di revisione, i soggetti
di cui al comma 1 trasmettono alla Cabina di regia di
cui all'articolo 212 e all'ANAC una relazione
sull'attivita' di revisione svolta evidenziando, anche
in termini percentuali, l'incremento del ricorso alle
gare e agli affidamenti di tipo telematico, nonche' gli
accorgimenti adottati per garantire l'effettiva
partecipazione delle micro imprese, piccole e medie
imprese.
Art. 42
(Conflitto di interesse)
1. Le
stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per
contrastare le frodi e la corruzione nonche' per
individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni
ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento
delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle
concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione
della concorrenza e garantire la parita' di trattamento
di tutti gli operatori economici.
2. Si ha conflitto
d'interesse quando il personale di una stazione
appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per
conto della stazione appaltante, interviene nello
svolgimento della procedura di aggiudicazione degli
appalti e delle concessioni o puo' influenzarne, in
qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o
indirettamente, un interesse finanziario, economico o
altro interesse personale che puo' essere percepito come
una minaccia alla sua imparzialita' e indipendenza nel
contesto della procedura di appalto o di concessione. In
particolare, costituiscono situazione di conflitto di
interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione
previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente
della Repubblica 16 aprile 2013, 62.
3. Il personale che versa
nelle ipotesi di cui al comma 2 e' tenuto a darne
comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal
partecipare alla procedura di aggiudicazione degli
appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di
responsabilita' amministrativa e penale, la mancata
astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce
comunque fonte di responsabilita' disciplinare a carico
del dipendente pubblico.
4. Le disposizioni dei commi
1, 2 e 3 valgono anche per la fase di esecuzione dei
contratti pubblici.
5. La stazione appaltante
vigila affinche' gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4
siano rispettati.
Art. 43
(Appalti
che coinvolgono amministrazioni aggiudicatrici e enti
aggiudicatori di Stati membri diversi)
1. Le
amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori
possono ricorrere a centrali di committenza ubicate in
un altro Stato membro dell'Unione europea che svolgono
la propria attivita' in conformita' alle disposizioni
nazionali dello Stato membro in cui e' ubicata, nei
limiti previsti dall'articolo 37, comma 13.
2. Le amministrazioni
aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono
aggiudicare un appalto pubblico, concludere un accordo
quadro o gestire un sistema dinamico di acquisizione
congiuntamente con le amministrazioni aggiudicatrici o
gli enti aggiudicatori di diversi Stati membri
concludendo un accordo che determina:
a) le responsabilita' delle
parti e le disposizioni nazionali applicabili;
b) la gestione della
procedura di aggiudicazione, la distribuzione dei
lavori, delle forniture e dei servizi oggetto
dell'appalto e i termini di conclusione dei contratti.
L'assegnazione delle responsabilita' e il diritto
nazionale applicabile sono indicati nei documenti di
gara degli appalti pubblici aggiudicati congiuntamente.
3. Se una o piu'
amministrazioni aggiudicatrici o uno o piu' enti
aggiudicatori nazionali hanno costituito con
amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori di
diversi Stati membri un soggetto congiunto con i gruppi
europei di cooperazione territoriale di cui al
regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e
del Consiglio, o con altri soggetti istituiti in base al
diritto dell'Unione europea, con apposito accordo
stabiliscono le norme nazionali applicabili alle
procedure d'appalto di uno dei seguenti Stati membri:
a) Stato membro nel quale il
soggetto congiunto ha la sua sede sociale;
b) Stato membro in cui il
soggetto congiunto esercita le sue attivita'.
4. L'accordo ai sensi del
presente articolo e' applicabile per un periodo
indeterminato, quando e' fissato nell'atto costitutivo
del soggetto congiunto ovvero puo' essere limitato a un
periodo determinato, ad alcuni tipi di appalti o a
singoli appalti.
TITOLO III
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
CAPO I
MODALITA' COMUNI ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO
SEZIONE I
DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 44
(Digitalizzazione delle procedure)
1. Entro
un anno dalla data di entrata in vigore del presente
codice, con decreto del Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
((e il Ministro dell'economia e delle finanze)),
sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) nonche'
dell'Autorita' garante della privacy per i profili di
competenza, sono definite le modalita' di
digitalizzazione delle procedure di tutti i contratti
pubblici, anche attraverso l'interconnessione per
interoperabilita' dei dati delle pubbliche
amministrazioni. Sono, altresi', definite le migliori
pratiche riguardanti metodologie organizzative e di
lavoro, metodologie di programmazione e pianificazione,
riferite anche all'individuazione dei dati rilevanti,
alla loro raccolta, gestione ed elaborazione, soluzioni
informatiche, telematiche e tecnologiche di supporto.
Art. 45
(Operatori economici)
1. Sono
ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei
contratti pubblici gli operatori economici di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera p) nonche' gli
operatori economici stabiliti in altri Stati membri,
costituiti conformemente alla legislazione vigente nei
rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i
raggruppamenti di operatori economici, comprese le
associazioni temporanee, che in base alla normativa
dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono
autorizzati a fornire la prestazione oggetto della
procedura di affidamento, possono partecipare alle
procedure di affidamento dei contratti pubblici anche
nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come
persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del
presente codice.
2. Rientrano nella
definizione di operatori economici i seguenti soggetti:
a) gli imprenditori
individuali, anche artigiani, e le societa', anche
cooperative;
b) i consorzi fra societa'
cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma
della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi
tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985,
n. 443;
c) i consorzi stabili,
costituiti anche in forma di societa' consortili ai
sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra
imprenditori individuali, anche artigiani, societa'
commerciali, societa' cooperative di produzione e
lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di
tre consorziati che, con decisione assunta dai
rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di
operare in modo congiunto nel settore dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo
di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal
fine una comune struttura di impresa.
d) i raggruppamenti
temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di
cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della
presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi,
qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in
nome e per conto proprio e dei mandanti;
e) i consorzi ordinari di
concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile,
costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e
c) del presente comma, anche in forma di societa' ai
sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
f) le aggregazioni tra le
imprese aderenti al contratto di rete ai sensi
dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
g) i soggetti che abbiano
stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse
economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23
luglio 1991, n. 240;
3. Le stazioni appaltanti
possono imporre ai raggruppamenti di operatori economici
di assumere una forma giuridica specifica dopo
l'aggiudicazione del contratto, nel caso in cui tale
trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione
del contratto.
4. Le stazioni appaltanti
possono imporre alle persone giuridiche di indicare,
nell'offerta o nella domanda di partecipazione a
procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e di
lavori, nonche' di forniture che comportano anche
servizi o lavori di posa in opera e di installazione e
di concessioni, il nome e le qualifiche professionali
delle persone fisiche incaricate di fornire la
prestazione relativa allo specifico contratto.
5. Le stazioni appaltanti
possono richiedere ai raggruppamenti di operatori
economici condizioni per l'esecuzione di un appalto o di
una concessione diverse da quelle imposte ai singoli
partecipanti, purche' siano proporzionate e giustificate
da ragioni oggettive.
Art. 46
(Operatori economici per l'affidamento dei servizi di
architettura e ingegneria)
1. Sono
ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei
servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria:
a) i prestatori di servizi
di ingegneria e architettura: i professionisti singoli,
associati, le societa' tra professionisti di cui alla
lettera b), le societa' di ingegneria di cui alla
lettera c), i consorzi, i GEIE, ((i
raggruppamenti)) temporanei fra i predetti
soggetti che rendono a committenti pubblici e privati,
operando sul mercato, servizi di ingegneria e di
architettura, nonche' attivita' tecnico-amministrative e
studi di fattibilita' economico-finanziaria ad esse
connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi
inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili
e delle superfici decorate di beni architettonici, i
soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali
ai sensi della vigente normativa;
b) le societa' di
professionisti: le societa' costituite esclusivamente
tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti
dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle
societa' di persone di cui ai capi II, III e IV del
titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella
forma di societa' cooperativa di cui al capo I del
titolo VI del libro quinto del codice civile, che
svolgono per committenti privati e pubblici servizi di
ingegneria e architettura quali studi di fattibilita',
ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei
lavori, valutazioni di congruita' tecnico economica o
studi di impatto ambientale;
c) societa' di ingegneria:
le societa' di capitali di cui ai capi V, VI e VII del
titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero
nella forma di societa' cooperative di cui al capo I del
titolo VI del libro quinto del codice civile che non
abbiano i requisiti delle societa' tra professionisti,
che eseguono studi di fattibilita', ricerche,
consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori,
valutazioni di congruita' tecnico-economica o studi di
impatto, nonche' eventuali attivita' di produzione di
beni connesse allo svolgimento di detti servizi;
d) i prestatori di servizi
di ingegneria e architettura identificati con i codici
CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a
74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri,
costituiti conformemente alla legislazione vigente nei
rispettivi Paesi;
e) i raggruppamenti
temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere
da a) a d);
f) i consorzi stabili di
societa' di professionisti e di societa' di ingegneria,
anche in forma mista, formati da non meno di tre
consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi
di ingegneria ed architettura.
2. Ai fini della
partecipazione alle procedure di affidamento di cui al
comma 1, le societa', per un periodo di cinque anni
dalla loro costituzione, possono documentare il possesso
dei requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche
con riferimento ai requisiti dei soci delle societa',
qualora costituite nella forma di societa' di persone o
di societa' cooperativa e dei direttori tecnici o dei
professionisti dipendenti della societa' con rapporto a
tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di
societa' di capitali.
Art. 47
(Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare)
1. I
requisiti di idoneita' tecnica e finanziaria per
l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti
di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono
essere posseduti e comprovati dagli stessi con le
modalita' previste dal presente codice, salvo che per
quelli relativi alla disponibilita' delle attrezzature e
dei mezzi d'opera, nonche' all'organico medio annuo, che
sono computati cumulativamente in capo al consorzio
ancorche' posseduti dalle singole imprese consorziate.
((2. I consorzi
di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46,
comma 1, lettera f), al fine della qualificazione,
possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione
maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole
imprese consorziate designate per l'esecuzione delle
prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle
singole imprese consorziate non designate per
l'esecuzione del contratto. Con le linee guida dell'ANAC
di cui all'articolo 84, comma 2, sono stabiliti, ai fini
della qualificazione, i criteri per l'imputazione delle
prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli
consorziati che eseguono le prestazioni.))
Art. 48
(Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di
operatori economici)
1. Nel
caso di lavori, per raggruppamento temporaneo di tipo
verticale si intende una riunione di operatori economici
nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori
della categoria prevalente; per lavori scorporabili si
intendono ((i lavori come definiti
all'articolo 3, comma 1, lettera oo-ter)),
assumibili da uno dei mandanti; per raggruppamento di
tipo orizzontale si intende una riunione di operatori
economici finalizzata a realizzare i lavori della stessa
categoria.
2. Nel caso di forniture o
servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende
un raggruppamento di operatori economici in cui il
mandatario esegue le prestazioni di servizi o di
forniture indicati come principali anche in termini
economici, i mandanti quelle indicate come secondarie;
per raggruppamento orizzontale quello in cui gli
operatori economici eseguono il medesimo tipo di
prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando
di gara la prestazione principale e quelle secondarie.
3. Nel caso di lavori, i
raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di
operatori economici sono ammessi se gli imprenditori
partecipanti al raggruppamento, ovvero gli imprenditori
consorziati, abbiano i requisiti di cui all'articolo 84.
4. Nel caso di
((lavori,)) forniture o servizi
nell'offerta devono essere specificate ((le
categorie di lavori o)) le parti del
servizio o della fornitura che saranno eseguite dai
singoli operatori economici riuniti o consorziati.
5. L'offerta degli operatori
economici raggruppati o dei consorziati determina la
loro responsabilita' solidale nei confronti della
stazione appaltante, nonche' nei confronti del
subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di
lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture,
per gli assuntori di prestazioni secondarie, la
responsabilita' e' limitata all'esecuzione delle
prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la
responsabilita' solidale del mandatario.
6. Nel caso di lavori, per i
raggruppamenti temporanei di tipo verticale, i requisiti
di cui all'articolo 84, sempre che siano frazionabili,
devono essere posseduti dal mandatario per i lavori
della categoria prevalente e per il relativo importo;
per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere
i requisiti previsti per l'importo della categoria dei
lavori che intende assumere e nella misura indicata per
il concorrente singolo. I lavori riconducibili alla
categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate
possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in
raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.
7. E' fatto divieto ai
concorrenti di partecipare alla gara in piu' di un
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in
forma individuale qualora abbia partecipato alla gara
medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2,
lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a
questi ultimi e' fatto divieto di partecipare, in
qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di
violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia
il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto
si applica l'articolo 353 del codice penale.
((7-bis. E'
consentito, per le ragioni indicate ai successivi commi
17, 18 e 19 o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti
di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c),
designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei
servizi, un'impresa consorziata diversa da quella
indicata in sede di gara, a condizione che la modifica
soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede
la mancanza di un requisito di partecipazione in capo
all'impresa consorziata.))
8. E' consentita la
presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui
all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), anche se non
ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere
sottoscritta da tutti gli operatori economici che
costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi
ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in
caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori
conferiranno mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di
offerta e qualificata come mandatario, il quale
stipulera' il contratto in nome e per conto proprio e
dei mandanti.
9. E' vietata l'associazione
in partecipazione ((sia durante la procedura
di gara sia successivamente all'aggiudicazione)).
Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18, e' vietata
qualsiasi modificazione alla composizione dei
raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di
concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno
presentato in sede di offerta.
10. L'inosservanza dei
divieti di cui al comma 9 comporta l'annullamento
dell'aggiudicazione o la nullita' del contratto, nonche'
l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o
consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o
successivi alle procedure di affidamento relative al
medesimo appalto.
11. In caso di procedure
ristrette o negoziate, ovvero di dialogo competitivo,
l'operatore economico invitato individualmente, o il
candidato ammesso individualmente nella procedura di
dialogo competitivo, ha la facolta' di presentare
offerta o di trattare per se' o quale mandatario di
operatori riuniti.
12. Ai fini della
costituzione del raggruppamento temporaneo, gli
operatori economici devono conferire, con un unico atto,
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di
essi, detto mandatario.
13. Il mandato deve
risultare da scrittura privata autenticata. La relativa
procura e' conferita al legale rappresentante
dell'operatore economico mandatario. Il mandato e'
gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa
non ha effetto nei confronti della stazione appaltante.
In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, e'
ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del
mandato collettivo speciale di cui al comma 12 al fine
di consentire alla stazione appaltante il pagamento
diretto nei confronti delle altre imprese del
raggruppamento.
14. Le disposizioni di cui
al presente articolo trovano applicazione, in quanto
compatibili, alla partecipazione alle procedure di
affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti
al contratto di rete, di cui all'articolo 45, comma 2,
lettera f); queste ultime, nel caso in cui abbiano tutti
i requisiti del consorzio stabile di cui all'articolo
45, comma 2, lettera c), sono ad esso equiparate ai fini
della qualificazione SOA.
15. Al mandatario spetta la
rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei
mandanti nei confronti della stazione appaltante per
tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura
dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto
equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La
stazione appaltante, tuttavia, puo' far valere
direttamente le responsabilita' facenti capo ai
mandanti.
16. Il rapporto di mandato
non determina di per se' organizzazione o associazione
degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali
conserva la propria autonomia ai fini della gestione,
degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
17. Salvo quanto previsto
dall'articolo 110, comma 5, in caso di fallimento,
liquidazione coatta amministrativa, amministrazione
controllata, amministrazione straordinaria, concordato
preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o
di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti
di imprenditore individuale, in caso di morte,
interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo
ovvero ((in caso di perdita, in corso di
esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80,
ovvero)) nei casi previsti dalla normativa
antimafia, la stazione appaltante puo' proseguire il
rapporto di appalto con altro operatore economico che
sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente
codice purche' abbia i requisiti di qualificazione
adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da
eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione
appaltante ((deve recedere dal contratto)).
18. Salvo quanto previsto
dall'articolo 110, comma 5, in caso di fallimento,
liquidazione coatta amministrativa, amministrazione
controllata, amministrazione straordinaria, concordato
preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o
di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si
tratti di imprenditore individuale, in caso di morte,
interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo
ovvero ((in caso di perdita, in corso di
esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80,
ovvero)) nei casi previsti dalla normativa
antimafia, il mandatario, ove non indichi altro
operatore economico subentrante che sia in possesso dei
prescritti requisiti di idoneita', e' tenuto alla
esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti,
purche' questi abbiano i requisiti di qualificazione
adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da
eseguire.
19. E' ammesso il recesso di
una o piu' imprese raggruppate ((, anche
qualora il raggruppamento si riduca ad un unico
soggetto,)) esclusivamente per esigenze
organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese
rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati
ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In
ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo
non e' ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di
un requisito di partecipazione alla gara.
((19-bis. Le
previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trovano
applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui
all'articolo 45, comma 2, lettere b), c) ed e).
19-ter. Le
previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trovano
applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi
contemplate si verifichino in fase di gara.))
Art. 49
(Condizioni relative all'AAP e ad altri accordi
internazionali)
1. Nella
misura in cui sono contemplati dagli allegati 1, 2, 4 e
5 e dalle note generali dell'appendice 1 dell'Unione
europea dell'AAP e dagli altri accordi internazionali a
cui l'Unione e' vincolata, le amministrazioni
aggiudicatrici applicano ai lavori, alle forniture, ai
servizi e agli operatori economici dei Paesi terzi,
firmatari di tali accordi, un trattamento non meno
favorevole di quello concesso ai sensi del presente
codice.
Art. 50
(Clausole
sociali del bando di gara e degli avvisi)
1. Per gli
affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di
lavori e servizi diversi da quelli aventi natura
intellettuale, con particolare riguardo a quelli
relativi a contratti ad alta intensita' di manodopera, i
bandi di gara, gli avvisi e gli inviti
((inseriscono)), nel rispetto dei principi
dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a
promuovere la stabilita' occupazionale del personale
impiegato, prevedendo l'applicazione da parte
dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore
di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81. I servizi ad alta intensita' di manodopera
sono quelli nei quali il costo della manodopera e' pari
almeno al 50 per cento dell'importo totale del
contratto.
Art. 51
(Suddivisione in lotti)
1. Nel
rispetto della disciplina comunitaria in materia di
appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei
settori speciali, al fine di favorire l'accesso delle
microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni
appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera qq), ovvero in
lotti prestazionali di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera ggggg), in conformita' alle categorie o
specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e
forniture. Le stazioni appaltanti motivano la mancata
suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara o
nella lettera di invito e nella relazione unica di cui
agli articoli 99 e 139. Nel caso di suddivisione in
lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo
da garantire l'effettiva possibilita' di partecipazione
da parte delle microimprese, piccole e medie imprese. E'
fatto divieto alle stazioni appaltanti di suddividere in
lotti al solo fine di eludere l'applicazione delle
disposizioni del presente codice, nonche' di aggiudicare
tramite l'aggregazione artificiosa degli appalti.
2. Le stazioni appaltanti
indicano, altresi', nel bando di gara o nella lettera di
invito, se le offerte possono essere presentate per un
solo lotto, per alcuni lotti o per tutti.
((3. Le stazioni
appaltanti possono)), anche ove esista la
facolta' di presentare offerte per alcuni o per tutti i
lotti, limitare il numero di lotti che possono essere
aggiudicati a un solo offerente, a condizione che il
numero massimo di lotti per offerente sia indicato nel
bando di gara o nell'invito a confermare interesse, a
presentare offerte o a negoziare. Nei medesimi documenti
di gara indicano, altresi', le regole o i criteri
oggettivi e non discriminatori che intendono applicare
per determinare quali lotti saranno aggiudicati, qualora
l'applicazione dei criteri di aggiudicazione comporti
l'aggiudicazione ad un solo offerente di un numero di
lotti superiore al numero massimo.
4. Le stazioni appaltanti
possono aggiudicare appalti che associano alcuni o tutti
i lotti al medesimo offerente, qualora abbiano
specificato, nel bando di gara o nell'invito a
confermare interesse, che si riservano tale possibilita'
e indichino i lotti o gruppi di lotti che possono essere
associati, nonche' le modalita' mediante cui effettuare
la valutazione comparativa tra le offerte sui singoli
lotti e le offerte sulle associazioni di lotti.
Art. 52
(Regole
applicabili alle comunicazioni)
1. Nei
settori ordinari e nei settori speciali, tutte le
comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al
presente codice sono eseguiti utilizzando mezzi di
comunicazione elettronici in conformita' con quanto
disposto dal presente comma e dai commi da 2 a 9,
nonche' dal Codice dell'amministrazione digitale di cui
al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Gli
strumenti e i dispositivi da utilizzare per comunicare
per via elettronica, nonche' le relative caratteristiche
tecniche, hanno carattere non discriminatorio, sono
comunemente disponibili e compatibili con i prodotti TIC
generalmente in uso e non limitano l'accesso degli
operatori economici alla procedura di aggiudicazione. In
deroga al primo e secondo periodo, le stazioni
appaltanti non sono obbligate a richiedere mezzi di
comunicazione elettronici nella procedura di
presentazione dell'offerta esclusivamente nelle seguenti
ipotesi:
a) a causa della natura
specialistica dell'appalto, l'uso di mezzi di
comunicazione elettronici richiederebbe specifici
strumenti, dispositivi o formati di file che non sono in
genere disponibili o non sono gestiti dai programmi
comunemente disponibili;
b) i programmi in grado di
gestire i formati di file, adatti a descrivere
l'offerta, utilizzano formati che non possono essere
gestiti mediante altri programmi aperti o generalmente
disponibili ovvero sono protetti da licenza di
proprieta' esclusiva e non possono essere messi a
disposizione per essere scaricati o per farne un uso
remoto da parte della stazione appaltante;
c) l'utilizzo di mezzi di
comunicazione elettronici richiede attrezzature
specializzate per ufficio non comunemente disponibili
alle stazioni appaltanti;
d) i documenti di gara
richiedono la presentazione di un modello fisico o in
scala ridotta che non puo' essere trasmesso per mezzo di
strumenti elettronici;
e) l'uso di mezzi di
comunicazione diversi dai mezzi elettronici e'
necessario a causa di una violazione della sicurezza dei
mezzi di comunicazione elettronici ovvero per la
protezione di informazioni di natura particolarmente
sensibile che richiedono un livello talmente elevato di
protezione da non poter essere adeguatamente garantito
mediante l'uso degli strumenti e dispositivi elettronici
che sono generalmente a disposizione degli operatori
economici o che possono essere messi loro a disposizione
mediante modalita' alternative di accesso ai sensi del
comma 6.
2. Nei casi in cui non sono
utilizzati mezzi di comunicazione elettronici ai sensi
del terzo periodo del comma 1, la comunicazione avviene
per posta o altro idoneo supporto ovvero mediante una
loro combinazione.
3. Le stazioni appaltanti
indicano nella relazione unica i motivi per cui l'uso di
mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici e'
stato ritenuto necessario in applicazione del comma 1,
terzo periodo.
4. In deroga ai commi da 1 a
3, la comunicazione orale puo' essere utilizzata in
relazione a comunicazioni diverse da quelle relative
agli elementi essenziali della procedura di appalto,
purche' il contenuto della comunicazione orale sia
sufficientemente documentato. A tal fine, gli elementi
essenziali della procedura di appalto includono i
documenti di gara, le richieste di partecipazione, le
conferme di interesse e le offerte. In particolare, le
comunicazioni orali con offerenti che potrebbero
incidere significativamente sul contenuto e la
valutazione delle offerte sono documentate in misura
sufficiente e con mezzi adeguati.
5. In tutte le
comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di
informazioni, le stazioni appaltanti garantiscono che
l'integrita' dei dati e la riservatezza delle offerte e
delle domande di partecipazione siano mantenute.
((Esse esaminano)) il contenuto
delle offerte e delle domande di partecipazione soltanto
dopo la scadenza del termine stabilito per la loro
presentazione.
6. Le stazioni appaltanti
possono, se necessario, richiedere l'uso di strumenti e
dispositivi che in genere non sono disponibili, ma, in
tale caso, offrono modalita' alternative di accesso.
Sono adeguate modalita' alternative di accesso quelle
che:
a) offrono gratuitamente un
accesso completo, illimitato e diretto per via
elettronica a tali strumenti e dispositivi a decorrere
dalla data di pubblicazione dell'avviso, conformemente
all'allegato V o dalla data di invio dell'invito a
confermare interesse. Il testo dell'avviso o dell'invito
a confermare interesse indica l'indirizzo Internet
presso il quale tali strumenti e dispositivi sono
accessibili;
b) assicurano che gli
offerenti, che non hanno accesso agli strumenti e ai
dispositivi in questione o non hanno la possibilita' di
ottenerli entro i termini pertinenti, a condizione che
la responsabilita' del mancato accesso non sia
attribuibile all'offerente interessato, possano accedere
alla procedura di appalto utilizzando credenziali
temporanee elettroniche per un'autenticazione
provvisoria fornite gratuitamente online;
c) offrono un canale
alternativo per la presentazione elettronica delle
offerte.
7. Le amministrazioni
aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono imporre
agli operatori economici condizioni intese a proteggere
il carattere di riservatezza delle informazioni che i
predetti soggetti rendono disponibili durante tutta la
procedura di appalto.
8. Oltre ai requisiti di cui
all'allegato XI, agli strumenti e ai dispositivi di
trasmissione e di ricezione elettronica delle offerte e
di ricezione elettronica delle domande di partecipazione
si applicano le seguenti regole:
a) le stazioni appaltanti
mettono a disposizione dei soggetti interessati le
informazioni sulle specifiche per la presentazione di
offerte e domande di partecipazione per via elettronica,
compresa la cifratura e la datazione;
b) le stazioni appaltanti
specificano il livello di sicurezza richiesto per i
mezzi di comunicazione elettronici da utilizzare per le
varie fasi della procedura d'aggiudicazione degli
appalti. Il livello e' proporzionato ai rischi connessi;
c) qualora ritengano che il
livello dei rischi, valutato ai sensi della lettera b),
sia tale che sono necessarie firme elettroniche
avanzate, come definite nel Codice dell'amministrazione
digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, le stazioni appaltanti accettano le firme
elettroniche avanzate basate su un certificato
qualificato, considerando se tali certificati siano
forniti da un prestatore di servizi di certificazione
presente in un elenco di fiducia di cui alla decisione
della Commissione 2009/767/CE, create con o senza
dispositivo per la creazione di una firma sicura alle
seguenti condizioni:
1) le stazioni appaltanti
stabiliscono il formato della firma elettronica avanzata
sulla base dei formati stabiliti nelle regole tecniche
adottate in attuazione del Codice dell'amministrazione
digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, e attuano le misure necessarie per poterli
elaborare; qualora sia utilizzato un diverso formato di
firma elettronica, la firma elettronica o il supporto
del documento elettronico contiene informazioni sulle
possibilita' di convalida esistenti. Le possibilita' di
convalida consentono alla stazione appaltante di
convalidare on line, gratuitamente e in modo
comprensibile per i non madrelingua, le firme
elettroniche ricevute come firme elettroniche avanzate
basate su un certificato qualificato. Le stazioni
appaltanti, tramite il coordinamento della Cabina di
regia, comunicano le informazioni relative al fornitore
di servizi di convalida alla Commissione europea che le
pubblica su internet;
2) in caso di offerte
firmate con il sostegno di un certificato qualificato in
un elenco di fiducia, le stazioni appaltanti non
applicano ulteriori requisiti che potrebbero ostacolare
l'uso di tali firme da parte degli offerenti.
9. Riguardo ai documenti
utilizzati nel contesto di una procedura di appalto che
sono firmati dall'autorita' competente o da un altro
ente responsabile del rilascio, l'autorita' o l'ente
competente di rilascio puo' stabilire il formato della
firma elettronica avanzata in conformita' ai requisiti
previsti dalle regole tecniche adottate in attuazione
del Codice dell'amministrazione digitale di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Essi si dotano
delle misure necessarie per trattare tecnicamente tale
formato includendo le informazioni necessarie ai fini
del trattamento della firma nei documenti in questione.
Tali documenti contengono nella firma elettronica o nel
supporto del documento elettronico possibilita' di
convalida esistenti che consentono di convalidare le
firme elettroniche ricevute on line, gratuitamente e in
modo comprensibile per i non madre lingua.
10. Per le concessioni,
fatti salvi i casi in cui l'uso dei mezzi elettronici e'
obbligatorio ai sensi del presente codice, le stazioni
appaltanti possono scegliere uno o piu' dei seguenti
mezzi di comunicazione per tutte le comunicazioni e gli
scambi di informazioni:
a) mezzi elettronici;
b) posta;
c) comunicazione orale,
anche telefonica, per comunicazioni diverse da quelle
aventi ad oggetto gli elementi essenziali di una
procedura di aggiudicazione di una concessione e purche'
il contenuto della comunicazione orale sia
sufficientemente documentato su un supporto durevole;
d) la consegna a mano
comprovata da un avviso di ricevimento.
11. Nei casi di cui al comma
10, il mezzo di comunicazione scelto deve essere
comunemente disponibile e non discriminatorio e non deve
limitare l'accesso degli operatori economici alla
procedura di aggiudicazione della concessione. Gli
strumenti e i dispositivi da utilizzare per comunicare
per via elettronica, nonche' le relative caratteristiche
tecniche, devono essere interoperabili con i prodotti
della tecnologia dell'informazione e della comunicazione
comunemente in uso.
12. Alle concessioni
((si applicano i commi 5 e 7)).
Art. 53
(Accesso
agli atti e riservatezza)
1. Salvo
quanto espressamente previsto nel presente codice, il
diritto di accesso agli atti delle procedure di
affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi
comprese le candidature e le offerte, e' disciplinato
dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990,
n. 241. Il diritto di accesso agli atti del processo di
asta elettronica puo' essere esercitato mediante
l'interrogazione delle registrazioni di sistema
informatico che contengono la documentazione in formato
elettronico dei detti atti ovvero tramite l'invio ovvero
la messa a disposizione di copia autentica degli atti.
2. Fatta salva la disciplina
prevista dal presente codice per gli appalti secretati o
la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza,
il diritto di accesso e' differito:
a) nelle procedure aperte,
in relazione all'elenco dei soggetti che hanno
presentato offerte, fino alla scadenza del termine per
la presentazione delle medesime;
b) nelle procedure ristrette
e negoziate e nelle gare informali, in relazione
all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di
invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in
relazione all'elenco dei soggetti che sono stati
invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti
che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del
termine per la presentazione delle offerte medesime; ai
soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta,
e' consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che
hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato
il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da
parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei
candidati da invitare;
c) in relazione alle
offerte, fino all'aggiudicazione;
d) in relazione al
procedimento di verifica della anomalia dell'offerta,
fino all'aggiudicazione.
3. Gli atti di cui al comma
2, fino alla scadenza dei termini ivi previsti, non
possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi
altro modo noti.
4. L'inosservanza dei commi
2 e 3 per i pubblici ufficiali o per gli incaricati di
pubblici servizi rileva ai fini dell'articolo 326 del
codice penale.
5. Fatta salva la disciplina
prevista dal presente codice per gli appalti secretati o
la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza,
sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di
divulgazione in relazione:
a) alle informazioni fornite
nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della
medesima che costituiscano, secondo motivata e
comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici
o commerciali;
b) ai pareri legali
acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del
presente codice, per la soluzione di liti, potenziali o
in atto, relative ai contratti pubblici;
c) alle relazioni riservate
del direttore dei lavori ((, del direttore
dell'esecuzione)) e dell'organo di
collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto
esecutore del contratto;
d) alle soluzioni tecniche e
ai programmi per elaboratore utilizzati dalla stazione
appaltante o dal gestore del sistema informatico per le
aste elettroniche, ove coperti da diritti di privativa
intellettuale.
6. In relazione all'ipotesi
di cui al comma 5, lettera a), e' consentito l'accesso
al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei
propri interessi in relazione alla procedura di
affidamento del contratto.
7. COMMA ESPUNTO DALL'AVVISO
DI RETTIFICA IN G.U. 15/07/2016, N. 164.
SEZIONE II
TECNICHE E STRUMENTI PER GLI APPALTI ELETTRONICI E
AGGREGATI
Art. 54
(Accordi
quadro)
1. Le
stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro
nel rispetto delle procedure di cui al presente codice.
La durata di un accordo quadro non supera i quattro anni
per gli appalti nei settori ordinari e gli otto anni per
gli appalti nei settori speciali, salvo in casi
eccezionali, debitamente motivati in relazione, in
particolare, all'oggetto dell'accordo quadro.
2. Nei settori ordinari, gli
appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati
secondo le procedure previste dal presente comma e dai
commi 3 e 4. Tali procedure sono applicabili solo tra le
amministrazioni aggiudicatrici, individuate nell'avviso
di indizione di gara o nell'invito a confermare
interesse, e gli operatori economici parti dell'accordo
quadro concluso. Gli appalti basati su un accordo quadro
non comportano in nessun caso modifiche sostanziali alle
condizioni fissate nell'accordo quadro in particolare
nel caso di cui al comma 3.
3. Nell'ambito di un accordo
quadro concluso con un solo operatore economico, gli
appalti sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni
fissate nell'accordo quadro stesso. L'amministrazione
aggiudicatrice puo' consultare per iscritto l'operatore
economico parte dell'accordo quadro, chiedendogli di
completare, se necessario, la sua offerta.
4. L'accordo quadro
concluso con piu' operatori economici e' eseguito
secondo una delle seguenti modalita':
a) secondo i termini e le
condizioni dell'accordo quadro, senza riaprire il
confronto competitivo, se l'accordo quadro contiene
tutti i termini che disciplinano la prestazione dei
lavori, dei servizi e delle forniture, nonche' le
condizioni oggettive per determinare quale degli
operatori economici parti dell'accordo quadro
effettuera' la prestazione. Tali condizioni sono
indicate nei documenti di gara per l'accordo quadro.
L'individuazione dell'operatore economico parte
dell'accordo quadro che effettuera' la prestazione
avviene sulla base di decisione motivata in relazione
alle specifiche esigenze dell'amministrazione;
b) se l'accordo quadro
contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione
dei lavori, dei servizi e delle forniture, in parte
senza la riapertura del confronto competitivo
conformemente alla lettera a) e, in parte, con la
riapertura del confronto competitivo tra gli operatori
economici parti dell'accordo quadro conformemente alla
lettera c), qualora tale possibilita' sia stata
stabilita dall'amministrazione aggiudicatrice nei
documenti di gara per l'accordo quadro. La scelta se
alcuni specifici lavori, forniture o servizi debbano
essere acquisiti a seguito della riapertura del
confronto competitivo o direttamente alle condizioni di
cui all'accordo quadro avviene in base a criteri
oggettivi, che sono indicati nei documenti di gara per
l'accordo quadro. Tali documenti di gara precisano anche
quali condizioni possono essere soggette alla riapertura
del confronto competitivo. Le disposizioni previste
dalla presente lettera, primo periodo, si applicano
anche a ogni lotto di un accordo quadro per il quale
tutti i termini che disciplinano la prestazione dei
lavori, dei servizi e delle forniture in questione, sono
definiti nell'accordo quadro, anche se sono stati
stabiliti tutti i termini che disciplinano la
prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture
per altri lotti;
c) riaprendo il confronto
competitivo tra gli operatori economici parti
dell'accordo quadro, se l'accordo quadro non contiene
tutti i termini che disciplinano la prestazione dei
lavori, dei servizi e delle forniture.
5. I confronti competitivi
di cui al comma 4, lettere b) e c), si basano sulle
stesse condizioni applicate all'aggiudicazione
dell'accordo quadro, se necessario precisandole, e su
altre condizioni indicate nei documenti di gara per
l'accordo quadro, secondo la seguente procedura:
a) per ogni appalto da
aggiudicare l'amministrazione aggiudicatrice consulta
per iscritto gli operatori economici che sono in grado
di eseguire l'oggetto dell'appalto;
b) l'amministrazione
aggiudicatrice fissa un termine sufficiente per
presentare le offerte relative a ciascun appalto
specifico, tenendo conto di elementi quali la
complessita' dell'oggetto dell'appalto e il tempo
necessario per la trasmissione delle offerte;
c) le offerte sono
presentate per iscritto e il loro contenuto non viene
reso pubblico fino alla scadenza del termine previsto
per la loro presentazione;
d) l'amministrazione
aggiudicatrice aggiudica l'appalto all'offerente che ha
presentato l'offerta migliore sulla base dei criteri di
aggiudicazione fissati nei documenti di gara per
l'accordo quadro.
6. Nei settori speciali,
gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati
in base a regole e criteri oggettivi che possono
prevedere la riapertura del confronto competitivo tra
gli operatori economici parti dell'accordo quadro
concluso. Tali regole e criteri sono indicati nei
documenti di gara per l'accordo quadro e garantiscono
parita' di trattamento tra gli operatori economici parti
dell'accordo. Ove sia prevista la riapertura del
confronto competitivo, l'ente aggiudicatore fissa un
termine sufficiente per consentire di presentare offerte
relative a ciascun appalto specifico e aggiudicano
ciascun appalto all'offerente che ha presentato la
migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione
stabiliti nel capitolato d'oneri dell'accordo quadro.
L'ente aggiudicatore non puo' ricorrere agli accordi
quadro in modo da eludere l'applicazione del presente
decreto o in modo da ostacolare, limitare o distorcere
la concorrenza.
Art. 55
(Sistemi
dinamici di acquisizione)
1. Per
acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche, cosi'
come generalmente disponibili sul mercato, soddisfano le
esigenze delle stazioni appaltanti, e' possibile
avvalersi di un sistema dinamico di acquisizione. Il
sistema dinamico di acquisizione e' un procedimento
interamente elettronico ed e' aperto per tutto il
periodo di efficacia a qualsiasi operatore economico che
soddisfi i criteri di selezione. Puo' essere diviso in
categorie definite di prodotti, lavori o servizi sulla
base delle caratteristiche dell'appalto da eseguire.
Tali caratteristiche possono comprendere un riferimento
al quantitativo massimo ammissibile degli appalti
specifici successivi o a un'area geografica specifica in
cui gli appalti saranno eseguiti.
2. Per l'aggiudicazione
nell'ambito di un sistema dinamico di acquisizione, le
stazioni appaltanti seguono le norme previste per la
procedura ristretta di cui all'articolo 61. Tutti i
candidati che soddisfano i criteri di selezione sono
ammessi al sistema; il numero dei candidati ammessi non
deve essere limitato ((ai sensi degli
articoli 91 e 135, comma 2.)) Le stazioni
appaltanti che hanno diviso il sistema in categorie di
prodotti, lavori o servizi conformemente al comma 1,
precisano i criteri di selezioni applicabili per
ciascuna categoria.
3. Nei settori ordinari,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 61, si
applicano i seguenti termini:
a) il termine minimo per la
ricezione delle domande di partecipazione e' di trenta
giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o,
se un avviso di preinformazione e' utilizzato come mezzo
di indizione di una gara, dalla data d'invio dell'invito
a confermare interesse. Non sono applicabili ulteriori
termini per la ricezione delle domande di partecipazione
una volta che l'invito a presentare offerte per il primo
appalto specifico nel sistema dinamico di acquisizione
e' stato inviato;
b) il termine minimo per la
ricezione delle offerte e' di almeno dieci giorni dalla
data di trasmissione dell'invito a presentare offerte.
Se del caso ((si applica l'articolo 61,
comma 5.))
4. Nei settori speciali, si
applicano i seguenti termini:
a) il termine minimo per la
ricezione delle domande di partecipazione e' fissato in
non meno di trenta giorni dalla data di trasmissione del
bando di gara o, se come mezzo di indizione di gara e'
usato un avviso periodico indicativo, dell'invito a
confermare interesse. Non sono applicabili ulteriori
termini per la ricezione delle domande di partecipazione
dopo l'invio dell''invito a presentare offerte per il
primo appalto specifico;
b) il termine minimo per la
ricezione delle offerte e' di almeno dieci giorni dalla
data di trasmissione dell'invito a presentare offerte.
((Si applica l'articolo 61, comma 5.))
5. Tutte le comunicazioni
nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione sono
effettuate esclusivamente con mezzi elettronici
conformemente all'articolo 52, commi 1, 2, 3, 5, 6, 8 e
9.
6. Per aggiudicare appalti
nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione, le
stazioni appaltanti:
a) pubblicano un avviso di
indizione di gara precisando che si tratta di un sistema
dinamico di acquisizione;
b) nei documenti di gara
precisano almeno la natura e la quantita' stimata degli
acquisti previsti, nonche' tutte le informazioni
necessarie riguardanti il sistema dinamico
d'acquisizione, comprese le modalita' di funzionamento
del sistema, il dispositivo elettronico utilizzato
nonche' le modalita' e le specifiche tecniche di
collegamento;
c) indicano un'eventuale
divisione in categorie di prodotti, lavori o servizi e
le caratteristiche che definiscono le categorie;
d) offrono accesso libero,
diretto e completo, ai documenti di gara a norma
dell'articolo 74.
7. Le stazioni appaltanti
concedono a tutti gli operatori economici, per il
periodo di validita' del sistema dinamico di
acquisizione, la possibilita' di chiedere di essere
ammessi al sistema alle condizioni di cui ai commi da 2
a 4. Le stazioni appaltanti valutano tali domande in
base ai criteri di selezione entro dieci giorni
lavorativi dal loro ricevimento. Il termine puo' essere
prorogato fino a quindici giorni lavorativi in singoli
casi motivati, in particolare per la necessita' di
esaminare documentazione aggiuntiva o di verificare in
altro modo se i criteri di selezione siano stati
soddisfatti. In deroga al primo, secondo e terzo
periodo, a condizione che l'invito a presentare offerte
per il primo appalto specifico nel sistema dinamico di
acquisizione non sia stato inviato, le stazioni
appaltanti possono prorogare il periodo di valutazione,
purche' durante il periodo di valutazione prorogato non
sia emesso alcun invito a presentare offerte. Le
stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara la
durata massima del periodo prorogato che intendono
applicare. Le stazioni appaltanti comunicano al piu'
presto all'operatore economico interessato se e' stato
ammesso o meno al sistema dinamico di acquisizione.
8. Le stazioni appaltanti
invitano tutti i partecipanti ammessi a presentare
un'offerta per ogni specifico appalto nell'ambito del
sistema dinamico di acquisizione, conformemente
all'articolo 75 e ((all'articolo 131.))
Se il sistema dinamico di acquisizione e' stato
suddiviso in categorie di prodotti, lavori
((o servizi, le stazioni appaltanti))
invitano tutti i partecipanti ammessi alla categoria che
corrisponde allo specifico appalto a presentare
un'offerta. Esse aggiudicano l'appalto:
a) nei settori ordinari,
all'offerente che ha presentato la migliore offerta
sulla base dei criteri di aggiudicazione enunciati nel
bando di gara per l'istituzione del sistema dinamico di
acquisizione o, se un avviso di preinformazione e'
utilizzato come mezzo di indizione di una gara,
nell'invito a confermare interesse;
b) nei settori speciali,
all'offerente che ha presentato la migliore offerta
sulla base dei criteri di aggiudicazione enunciati nel
bando di gara per l'istituzione del sistema dinamico di
acquisizione, nell'invito a confermare interesse, o,
quando come mezzo di indizione di gara si usa un avviso
sull'esistenza di un sistema di qualificazione,
nell'invito a presentare un'offerta.
9. I criteri di cui al comma
8, lettere a) e b), possono, all'occorrenza, essere
precisati nell'invito a presentare offerte.
10. Nei settori ordinari, le
amministrazioni aggiudicatrici possono esigere, in
qualsiasi momento nel periodo di validita' del sistema
dinamico di acquisizione, che i partecipanti ammessi
innovino o aggiornino il documento di gara unico europeo
di cui all'articolo 85, entro cinque giorni lavorativi
dalla data in cui e' trasmessa tale richiesta.
L'articolo 85, commi da 5 a 7, si applica per tutto il
periodo di validita' del sistema dinamico di
acquisizione.
11. Nei settori speciali,
gli enti aggiudicatori che, ai sensi dell'articolo 136,
applicano motivi di esclusione e criteri di selezione
previsti dagli articoli 80 e 83, possono esigere, in
qualsiasi momento nel periodo di validita' del sistema
dinamico di acquisizione, che i partecipanti ammessi
innovino o aggiornino il documento di gara unico europeo
di cui all'articolo 85, entro cinque giorni lavorativi
dalla data in cui e' trasmessa tale richiesta.
L'articolo 85, commi da 5 a 7, si applica per tutto il
periodo di validita' del sistema dinamico di
acquisizione.
12 Le stazioni appaltanti
indicano nell'avviso di indizione di gara il periodo di
validita' del sistema dinamico di acquisizione. Esse
informano la Commissione di qualsiasi variazione di tale
periodo di validita' utilizzando i seguenti modelli di
formulari:
a) se il periodo di
validita' e' modificato senza porre fine al sistema, il
modello utilizzato inizialmente per l'avviso di
indizione di gara per il sistema dinamico di
acquisizione;
b) se e' posto termine al
sistema, un avviso di aggiudicazione di cui agli
articoli 98 e 129, comma 2.
13. Non possono essere posti
a carico degli operatori economici interessati o
partecipanti al sistema dinamico di acquisizione i
contributi di carattere amministrativo prima o nel corso
del periodo di validita' del sistema dinamico di
acquisizione.
14. Il Ministero
dell'economia e delle finanze, anche avvalendosi di
CONSIP S.p.A., puo' provvedere alla realizzazione e
gestione di un sistema dinamico di acquisizione per
conto delle stazioni appaltanti, predisponendo gli
strumenti organizzativi ed amministrativi, elettronici e
telematici e curando l'esecuzione di tutti i servizi
informatici, telematici e di consulenza necessari.
Art. 56
(Aste
elettroniche)
1. Le
stazioni appaltanti possono ricorrere ad aste
elettroniche nelle quali vengono presentati nuovi
prezzi, modificati al ribasso o nuovi valori riguardanti
taluni elementi delle offerte. A tal fine, le stazioni
appaltanti strutturano l'asta come un processo
elettronico per fasi successive, che interviene dopo una
prima valutazione completa delle offerte e consente di
classificarle sulla base di un trattamento automatico.
Gli appalti di servizi e di lavori che hanno per oggetto
prestazioni intellettuali, come la progettazione di
lavori, che non possono essere classificati in base ad
un trattamento automatico, non sono oggetto di aste
elettroniche.
2. Nelle procedure aperte,
ristrette o competitive con negoziazione o nelle
procedure negoziate precedute da un'indizione di gara,
le stazioni appaltanti possono stabilire che
l'aggiudicazione di un appalto sia preceduta da un'asta
elettronica quando il contenuto dei documenti di gara,
in particolare le specifiche tecniche, puo' essere
fissato in maniera precisa. Alle stesse condizioni, esse
possono ricorrere all'asta elettronica in occasione
della riapertura del confronto competitivo fra le parti
di un accordo quadro di cui all'articolo 54, comma 4,
lettere b) e c), e comma 6, e dell'indizione di gare per
appalti da aggiudicare nell'ambito del sistema dinamico
di acquisizione di cui all'articolo 55.
3. L'asta elettronica e'
aggiudicata sulla base di uno dei seguenti elementi
contenuti nell'offerta:
a) esclusivamente i prezzi,
quando l'appalto viene aggiudicato sulla sola base del
prezzo;
b) il prezzo o i nuovi
valori degli elementi dell'offerta indicati nei
documenti di gara, quando l'appalto e' aggiudicato sulla
base del miglior rapporto qualita'/prezzo o
costo/efficacia.
4. Le stazioni appaltanti
indicano il ricorso ad un'asta elettronica nel bando di
gara o nell'invito a confermare l'interesse, nonche',
per i settori speciali, nell'invito a presentare offerte
quando per l'indizione di gara si usa un avviso
sull'esistenza di un sistema di qualificazione. I
documenti di gara comprendono almeno le informazioni di
cui all'allegato XII.
5. Prima di procedere
all'asta elettronica, le stazioni appaltanti
((effettuano una valutazione completa))
delle offerte conformemente al criterio o ai criteri di
aggiudicazione stabiliti e alla relativa ponderazione.
6. Nei settori ordinari,
un'offerta e' considerata ammissibile se e' stata
presentata da un offerente che non e' stato escluso ai
sensi dell'articolo 80, che soddisfa i criteri di
selezione di cui all'articolo 83 e la cui offerta e'
conforme alle specifiche tecniche senza essere
irregolare o inaccettabile ovvero inadeguata, ai sensi
dei commi 8, 9 e 10.
7. Nei settori speciali,
un'offerta e' considerata ammissibile se e' stata
presentata da un offerente che non e' stato escluso ai
sensi dell'articolo 135 o dell'articolo 136, che
soddisfa i criteri di selezione di cui ai medesimi
articoli 135 e 136 e la cui offerta e' conforme alle
specifiche tecniche senza essere irregolare o
inaccettabile ovvero inadeguata, ai sensi dei commi 8, 9
e 10.
8. Sono considerate
irregolari le offerte che non rispettano i documenti di
gara, che sono state ricevute in ritardo, in relazione
alle quali vi sono prove di corruzione, concussione o
abuso di ufficio o accordo tra operatori economici
finalizzato a turbare l'asta, o che la stazione
appaltante ha giudicato anormalmente basse.
9. Sono considerate
inaccettabili le offerte presentate da offerenti che non
possiedono la qualificazione necessaria e le offerte il
cui prezzo supera l'importo posto dalle stazioni
appaltanti a base di gara stabilito e documentato prima
dell'avvio della procedura di appalto.
10. Un'offerta e' ritenuta
inadeguata se non presenta alcuna pertinenza con
l'appalto ed e' quindi manifestamente incongruente,
fatte salve le modifiche sostanziali idonee a rispondere
alle esigenze della stazione appaltante e ai requisiti
specificati nei documenti di gara. Una domanda di
partecipazione non e' ritenuta adeguata se l'operatore
economico interessato deve o puo' essere escluso ai
sensi dell'articolo 80, o dell'articolo 135, o
dell'articolo 136, o non soddisfa i criteri di selezione
stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi
dell'articolo 83 o dall'ente aggiudicatore ai sensi
degli articoli 135 o 136.
11. Tutti gli offerenti che
hanno presentato offerte ammissibili sono invitati
simultaneamente, per via elettronica, a partecipare
all'asta elettronica utilizzando, a decorrere dalla data
e dall'ora previste, le modalita' di connessione
conformi alle istruzioni contenute nell'invito. L'asta
elettronica puo' svolgersi in piu' fasi successive e non
ha inizio prima di due giorni lavorativi successivi alla
data di invio degli inviti.
12. L'invito e' corredato
del risultato della valutazione completa dell'offerta,
effettuata conformemente alla ponderazione di cui
all'articolo 95, commi 8 e 9 L'invito precisa, altresi',
la formula matematica che determina, durante l'asta
elettronica, le riclassificazioni automatiche in
funzione dei nuovi prezzi e/o dei nuovi valori
presentati. Salvo il caso in cui l'offerta
economicamente piu' vantaggiosa sia individuata sulla
base del solo prezzo, tale formula integra la
ponderazione di tutti i criteri stabiliti per
determinare l'offerta economicamente piu' vantaggiosa,
quale indicata nel bando di gara o in altri documenti di
gara. A tal fine, le eventuali forcelle devono essere
precedentemente espresse con un valore determinato.
Qualora siano autorizzate varianti, per ciascuna
variante deve essere fornita una formula separata.
13. Nel corso di ogni fase
dell'asta elettronica, le stazioni appaltanti comunicano
in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le
informazioni che consentono loro di conoscere in ogni
momento la rispettiva classificazione. Le stazioni
appaltanti possono, purche' previsto nei documenti di
gara, comunicare altre informazioni riguardanti altri
prezzi o valori presentati. Possono, inoltre, rendere
noto in qualsiasi momento il numero di partecipanti alla
fase specifica dell'asta. In nessun caso, possono
rendere nota l'identita' degli offerenti durante lo
svolgimento delle fasi dell'asta elettronica.
14. Le stazioni appaltanti
dichiarano conclusa l'asta elettronica secondo una o
piu' delle seguenti modalita':
a) alla data e all'ora
preventivamente indicate;
b) quando non ricevono piu'
nuovi prezzi o nuovi valori che rispondono alle esigenze
degli scarti minimi, a condizione che abbiano
preventivamente indicato il termine che rispetteranno a
partire dalla ricezione dell'ultima presentazione prima
di dichiarare conclusa l'asta elettronica;
c) quando il numero di fasi
dell'asta preventivamente indicato e' stato raggiunto.
15. Se le stazioni
appaltanti intendono dichiarare conclusa l'asta
elettronica ai sensi del comma 14, lettera c),
eventualmente in combinazione con le modalita' di cui
alla lettera b) del medesimo comma, l'invito a
partecipare all'asta indica il calendario di ogni fase
dell'asta.
16. Dopo aver dichiarata
conclusa l'asta elettronica, le stazioni appaltanti
aggiudicano l'appalto in funzione dei risultati
dell'asta elettronica.
Art. 57
(Cataloghi elettronici)
1. Nel
caso in cui sia richiesto l'uso di mezzi di
comunicazione elettronici, le stazioni appaltanti
possono chiedere che le offerte siano presentate sotto
forma di catalogo elettronico o che includano un
catalogo elettronico. Le offerte presentate sotto forma
di catalogo elettronico possono essere corredate di
altri documenti, a completamento dell'offerta.
2. I cataloghi elettronici
sono predisposti dai candidati o dagli offerenti per la
partecipazione a una determinata procedura di appalto in
conformita' alle specifiche tecniche e al formato
stabiliti dalle stazioni appaltanti. I cataloghi
elettronici, inoltre, soddisfano i requisiti previsti
per gli strumenti di comunicazione elettronica nonche'
gli eventuali requisiti supplementari stabiliti dalle
stazioni appaltanti conformemente all'articolo 52.
3. Quando la presentazione
delle offerte sotto forma di cataloghi elettronici e'
accettata o richiesta, le stazioni appaltanti:
a) nei settori ordinari, lo
indicano nel bando di gara o nell'invito a confermare
interesse, quando il mezzo di indizione di gara e' un
avviso di preinformazione; nei settori speciali, lo
indicano nel bando di gara, nell'invito a confermare
interesse, o, quando il mezzo di indizione di gara e' un
avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione,
nell'invito a presentare offerte o a negoziare;
b) indicano nei documenti di
gara tutte le informazioni necessarie ai sensi
dell'articolo 52, commi 8 e 9, relative al formato, al
dispositivo elettronico utilizzato nonche' alle
modalita' e alle specifiche tecniche per il catalogo.
4. Quando un accordo quadro
e' concluso con piu' operatori economici dopo la
presentazione delle offerte sotto forma di cataloghi
elettronici, le stazioni appaltanti possono prevedere
che la riapertura del confronto competitivo per i
contratti specifici avvenga sulla base di cataloghi
aggiornati. In tal caso, le amministrazioni
aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori utilizzano,
alternativamente, uno dei seguenti metodi:
a) invitano gli offerenti a
ripresentare i loro cataloghi elettronici, adattati alle
esigenze del contratto in questione;
b) comunicano agli offerenti
che intendono avvalersi delle informazioni raccolte dai
cataloghi elettronici gia' presentati per costituire
offerte adeguate ai requisiti del contratto in
questione, a condizione che il ricorso a questa
possibilita' sia stato previsto nei documenti di gara
relativi all'accordo quadro.
5. Le stazioni appaltanti,
in caso di riapertura del confronto competitivo per i
contratti specifici in conformita' al comma 4, lettera
b), indicano agli offerenti la data e l'ora in cui
intendono procedere alla raccolta delle informazioni
necessarie per costituire offerte adattate ai requisiti
del contratto specifico e danno agli offerenti la
possibilita' di rifiutare tale raccolta di informazioni.
Le stazioni appaltanti prevedono un adeguato periodo di
tempo tra la notifica e l'effettiva raccolta di
informazioni. Prima dell'aggiudicazione dell'appalto, le
stazioni appaltanti presentano le informazioni raccolte
all'offerente interessato, in modo da offrire la
possibilita' di contestare o confermare che l'offerta
cosi' costituita non contiene errori materiali.
6. Le stazioni appaltanti
possono aggiudicare appalti basati su un sistema
dinamico di acquisizione richiedendo che le offerte per
un appalto specifico siano presentate sotto forma di
catalogo elettronico. Le stazioni appaltanti possono,
inoltre, aggiudicare appalti basati su un sistema
dinamico di acquisizione conformemente al comma 4,
lettera b), e al comma 5, a condizione che la domanda di
partecipazione al sistema dinamico di acquisizione sia
accompagnata da un catalogo elettronico in conformita'
con le specifiche tecniche e il formato stabilito dalla
stazione appaltante. Tale catalogo e' completato dai
candidati, qualora sia stata comunicata l'intenzione
della stazione appaltante di costituire offerte
attraverso la procedura di cui al comma 4, lettera b).
Art. 58
(Procedure svolte attraverso
piattaforme telematiche di negoziazione)
1. Ai
sensi della normativa vigente in materia di documento
informatico e di firma digitale, nel rispetto
dell'articolo 52 e dei principi di trasparenza,
semplificazione ed efficacia delle procedure, le
stazioni appaltanti ricorrono a procedure di gara
interamente gestite con sistemi telematici nel rispetto
delle disposizioni di cui al presente codice. L'utilizzo
dei sistemi telematici non deve alterare la parita' di
accesso agli operatori o impedire, limitare o distorcere
la concorrenza o modificare l'oggetto dell'appalto, come
definito dai documenti di gara.
2. Le stazioni appaltanti
possono stabilire che l'aggiudicazione di una procedura
interamente gestita con sistemi telematici avvenga con
la presentazione di un'unica offerta ovvero attraverso
un'asta elettronica alle condizioni e secondo le
modalita' di cui all'articolo 56.
3. ((COMMA
ABROGATO DAL D.LGS. 19 APRILE 2017, N. 56)).
4. Il sistema telematico
crea ed attribuisce in via automatica a ciascun
operatore economico che partecipa alla procedura un
codice identificativo personale attraverso
l'attribuzione di userID e password e di eventuali altri
codici individuali necessari per operare all'interno del
sistema.
5. Al momento della
ricezione delle offerte, la stazione appaltante
trasmette in via elettronica a ciascun concorrente la
notifica del corretto recepimento dell'offerta stessa.
6. ((COMMA
ABROGATO DAL D.LGS. 19 APRILE 2017, N. 56)).
7. Conclusa la procedura di
cui al comma 6, il sistema telematico produce in
automatico la graduatoria.
8. Le procedure di gara
interamente gestite con sistemi telematici possono
essere adottate anche ai fini della stipula delle
convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23
dicembre 1999, n. 488.
9. Le tecnologie sono scelte
in modo tale da assicurare l'accessibilita' delle
persone con disabilita', conformemente agli standard
europei.
10. L'Agenzia per l'Italia
Digitale (AGID) emana, entro il 31 luglio 2016, regole
tecniche aggiuntive per garantire il colloquio e la
condivisione dei dati tra i sistemi telematici di
acquisto e di negoziazione.
CAPO
II
PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER I SETTORI
ORDINARI
Art. 59
(Scelta
delle procedure ((e oggetto del contratto))
)
1.
Nell'aggiudicazione di appalti pubblici, le stazioni
appaltanti utilizzano le procedure aperte o ristrette,
previa pubblicazione di un bando o avviso di indizione
di gara. Esse possono altresi' utilizzare il
partenariato per l'innovazione quando sussistono i
presupposti previsti dall'articolo 65, la procedura
competitiva con negoziazione e il dialogo competitivo
quando sussistono i presupposti previsti dal comma 2 e
la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un
bando di gara quando sussistono i presupposti previsti
dall'articolo 63. ((Fatto salvo quanto
previsto al comma 1-bis, gli appalti relativi ai
lavori)) sono affidati, ponendo a base di
gara il progetto esecutivo, il cui contenuto, come
definito dall'articolo 23, comma 8, garantisce la
rispondenza dell'opera ai requisiti di qualita'
predeterminati e il rispetto dei tempi e dei costi
previsti. E' vietato il ricorso all'affidamento
congiunto della progettazione e dell'esecuzione di
lavori ad esclusione dei casi di affidamento a
contraente generale, finanza di progetto, affidamento in
concessione, partenariato pubblico privato, contratto di
disponibilita' ((, locazione finanziaria,
nonche' delle opere di urbanizzazione a scomputo di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera e). Si applica
l'articolo 216, comma 4-bis.))
((1-bis. Le
stazioni appaltanti possono ricorrere all'affidamento
della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di
lavori sulla base del progetto definitivo
dell'amministrazione aggiudicatrice nei casi in cui
l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto
dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto
all'importo complessivo dei lavori.
1-ter. Il
ricorso agli affidamenti di cui al comma 1-bis deve
essere motivato nella determina a contrarre. Tale
determina chiarisce, altresi', in modo puntuale la
rilevanza dei presupposti tecnici ed oggettivi che
consentono il ricorso all'affidamento congiunto e
l'effettiva incidenza sui tempi della realizzazione
delle opere in caso di affidamento separato di lavori e
progettazione.))
2. Le amministrazioni
aggiudicatrici utilizzano la procedura competitiva con
negoziazione o il dialogo competitivo nelle seguenti
ipotesi ((, e con esclusione dei soggetti di
cui al comma 4, lettere b) e d) )):
a) per l'aggiudicazione di
contratti di lavori, forniture o servizi in presenza di
una o piu' delle seguenti condizioni:
1) le esigenze
dell'amministrazione aggiudicatrice perseguite con
l'appalto non possono essere soddisfatte senza adottare
soluzioni immediatamente disponibili;
2) implicano progettazione o
soluzioni innovative;
3) l'appalto non puo' essere
aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di
circostanze particolari in relazione alla natura,
complessita' o impostazione finanziaria e giuridica
dell'oggetto dell'appalto o a causa dei rischi a esso
connessi;
4) le specifiche tecniche
non possono essere stabilite con sufficiente precisione
dall'amministrazione aggiudicatrice con riferimento a
una norma, una valutazione tecnica europea, una
specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai
sensi dei punti da 2 a 5 dell'allegato XIII;
b) per l'aggiudicazione di
contratti di lavori, forniture o servizi per i quali, in
esito a una procedura aperta o ristretta, sono state
presentate soltanto offerte irregolari o inammissibili
ai sensi rispettivamente dei commi 3 e 4. In tali
situazioni, le amministrazioni aggiudicatrici non sono
tenute a pubblicare un bando di gara se includono nella
ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in
possesso dei requisiti di cui agli articoli dal 80 al 90
che, nella procedura aperta o ristretta precedente,
hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali
della procedura di appalto.
((2-bis. Al fine
di evitare pratiche elusive, nei casi di cui al comma 2,
lettera b), la procedura competitiva con negoziazione o
il dialogo competitivo devono riprodurre nella sostanza
le condizioni contrattuali originarie.))
((3. Fermo
restando quanto previsto all'articolo 83, comma 9, sono
considerate irregolari le offerte:
a) che non
rispettano i documenti di gara;
b) che sono
state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati
nel bando o nell'invito con cui si indice la gara;
c) che
l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato
anormalmente basse)).
4. Sono considerate
inammissibili le offerte:
a) ((LETTERA
ESPUNTA DAL D.LGS. 19 APRILE 2017, N. 56));
((a) ))
in relazione alle quali la commissione giudicatrice
ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla
Procura della Repubblica per reati di corruzione o
fenomeni collusivi;
c) ((LETTERA
ESPUNTA DAL D.LGS. 19 APRILE 2017, N. 56));
((b) ))
che non hanno la qualificazione necessaria;
((c) ))
il cui prezzo supera l'importo posto
dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara,
stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura
di appalto.
5. La gara e' indetta
mediante un bando di gara redatto a norma dell'articolo
71. Nel caso in cui l'appalto sia aggiudicato mediante
procedura ristretta o procedura competitiva con
negoziazione, le amministrazioni aggiudicatrici di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera c), possono, in deroga
al primo periodo del presente comma, utilizzare un
avviso di preinformazione secondo quanto previsto dai
commi 2 e 3 dell'articolo 70. Se la gara e' indetta
mediante un avviso di preinformazione, gli operatori
economici che hanno manifestato interesse in seguito
alla pubblicazione dell'avviso stesso, sono
successivamente invitati a confermarlo per iscritto,
mediante un invito a confermare interesse, secondo
quanto previsto dall'articolo 75.
((5-bis. In
relazione alla natura dell'opera, i contratti per
l'esecuzione dei lavori pubblici sono stipulati a corpo
o a misura, o in parte a corpo e in parte a misura. Per
le prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane fisso e
non puo' variare in aumento o in diminuzione, secondo la
qualita' e la quantita' effettiva dei lavori eseguiti.
Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto puo'
variare, in aumento o in diminuzione, secondo la
quantita' effettiva dei lavori eseguiti. Per le
prestazioni a misura il contratto fissa i prezzi
invariabili per l'unita' di misura.))
Art. 60
(Procedura aperta)
1. Nelle
procedure aperte, qualsiasi operatore economico
interessato puo' presentare un'offerta in risposta a un
avviso di indizione di gara. Il termine minimo per la
ricezione delle offerte e' di trentacinque giorni dalla
data di trasmissione del bando di gara. Le offerte sono
accompagnate dalle informazioni richieste
dall'amministrazione aggiudicatrice per la selezione
qualitativa.
2. Nel caso in cui le
amministrazioni aggiudicatrici abbiano pubblicato un
avviso di preinformazione che non sia stato usato come
mezzo di indizione di una gara, il termine minimo per la
ricezione delle offerte, come stabilito al comma 1, puo'
essere ridotto a quindici giorni purche' siano
rispettate tutte le seguenti condizioni:
a) l'avviso di
preinformazione contiene tutte le informazioni richieste
per il bando di gara di cui all'allegato XIV, parte I,
lettera B, sezione B1, sempreche' queste siano
disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso
di preinformazione;
b) l'avviso di
preinformazione e' stato inviato alla pubblicazione da
non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi
prima della data di trasmissione del bando di gara.
((2-bis. Le
amministrazioni aggiudicatrici possono ulteriormente
ridurre di cinque giorni il termine di cui al comma 1
nel caso di presentazione di offerte per via
elettronica.))
3. Le amministrazioni
aggiudicatrici possono fissare un termine non inferiore
a quindici giorni a decorrere dalla data di invio del
bando di gara se, per ragioni di urgenza debitamente
motivate dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini
minimi stabiliti al comma 1 non possono essere
rispettati.
Art. 61
(Procedura ristretta)
1. Nelle
procedure ristrette qualsiasi operatore economico puo'
presentare una domanda di partecipazione in risposta a
un avviso di indizione di gara contenente i dati di cui
all'allegato XIV, parte I, lettera B o C a seconda del
caso, fornendo le informazioni richieste
dall'amministrazione aggiudicatrice ai fini della
selezione qualitativa.
2. Il termine minimo per la
ricezione delle domande di partecipazione e' di trenta
giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o,
se e' utilizzato un avviso di preinformazione come mezzo
di indizione di una gara, dalla data d'invio dell'invito
a confermare interesse.
3. A seguito della
valutazione da parte delle amministrazioni
aggiudicatrici delle informazioni fornite, soltanto gli
operatori economici invitati possono presentare
un'offerta. Le amministrazioni aggiudicatrici possono
limitare il numero di candidati idonei da invitare a
partecipare alla procedura in conformita' all'articolo
91. Il termine minimo per la ricezione delle offerte e'
di trenta giorni dalla data di trasmissione dell'invito
a presentare offerte.
4. Nel caso in cui le
amministrazioni aggiudicatrici hanno pubblicato un
avviso di preinformazione non utilizzato per l'indizione
di una gara, il termine minimo per la presentazione
delle offerte puo' essere ridotto a dieci giorni purche'
siano rispettate tutte le seguenti condizioni:
a) l'avviso di
preinformazione contiene tutte le informazioni richieste
nel citato allegato XIV, parte I, lettera B sezione B1,
purche' dette informazioni siano disponibili al momento
della pubblicazione dell'avviso di preinformazione;
b) l'avviso di
preinformazione e' stato inviato alla pubblicazione da
non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi
prima della data di trasmissione del bando di gara.
5. Le amministrazioni
aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
c), possono fissare il termine per la ricezione delle
offerte di concerto con i candidati selezionati, purche'
questi ultimi dispongano di un termine identico per
redigere e presentare le loro offerte. In assenza di un
accordo sul termine per la presentazione delle offerte,
il termine non puo' essere inferiore a dieci giorni
dalla data di invio dell'invito a presentare offerte.
6. Quando, per motivi di
urgenza debitamente motivati e' impossibile rispettare i
termini minimi previsti al presente articolo,
l'amministrazione aggiudicatrice puo' fissare:
a) per la ricezione delle
domande di partecipazione, un termine non inferiore a
quindici giorni dalla data di trasmissione del bando di
gara;
b) un termine di ricezione
delle offerte non inferiore a dieci giorni a decorrere
dalla data di invio dell'invito a presentare offerte.
Art. 62
(Procedura competitiva con negoziazione)
1. Nelle
procedure competitive con negoziazione qualsiasi
operatore economico puo' presentare una domanda di
partecipazione in risposta a un avviso di indizione di
gara contenente le informazioni di cui all'allegato XIV,
parte I, lettere ((B o C)),
fornendo le informazioni richieste dall'amministrazione
aggiudicatrice per la selezione qualitativa.
2. Nei documenti di gara le
amministrazioni aggiudicatrici individuano l'oggetto
dell'appalto fornendo una descrizione delle loro
esigenze, illustrando le caratteristiche richieste per
le forniture, i lavori o i servizi da appaltare,
specificando i criteri per l'aggiudicazione dell'appalto
e indicano altresi' quali elementi della descrizione
definiscono i requisiti minimi che tutti gli offerenti
devono soddisfare.
3. Le informazioni fornite
devono essere sufficientemente precise per permettere
agli operatori economici di individuare la natura e
l'ambito dell'appalto e decidere se partecipare alla
procedura.
4. Il termine minimo per la
ricezione delle domande di partecipazione e' di trenta
giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o,
se e' utilizzato come mezzo di indizione di una gara un
avviso di preinformazione, dalla data d'invio
dell'invito a confermare interesse. ((I
termini di cui al presente comma sono ridotti nei casi
previsti dall'articolo 61, commi 4, 5 e 6.))
5. Il termine minimo per la
ricezione delle offerte iniziali e' di trenta giorni
dalla data di trasmissione dell'invito. I termini
((di cui al presente comma)) sono
ridotti nei casi previsti dall'articolo 61, commi 4, 5 e
6.
6. Solo gli operatori
economici invitati dall'amministrazione aggiudicatrice,
in seguito alla valutazione delle informazioni fornite,
possono presentare un'offerta iniziale che costituisce
la base per la successiva negoziazione. Le
amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il
numero di candidati idonei da invitare a partecipare
alla procedura, ai sensi dell'articolo 91.
7. Salvo quanto previsto dal
comma 8, le amministrazioni aggiudicatrici negoziano con
gli operatori economici le loro offerte iniziali e tutte
le successive da essi presentate, tranne le offerte
finali di cui al comma 12, per migliorarne il contenuto.
I requisiti minimi e i criteri di aggiudicazione non
sono soggetti a negoziazione.
8. Le amministrazioni
aggiudicatrici possono aggiudicare appalti sulla base
delle offerte iniziali senza negoziazione se previsto
nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse.
9. Nel corso delle
negoziazioni le amministrazioni aggiudicatrici
garantiscono la parita' di trattamento fra tutti gli
offerenti. A tal fine, non forniscono informazioni che
possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad
altri. Esse informano per iscritto tutti gli offerenti
le cui offerte non sono state escluse ai sensi del comma
11, delle modifiche alle specifiche tecniche o ad altri
documenti di gara diversi da quelli che stabiliscono i
requisiti minimi. A seguito di tali modifiche le
amministrazioni aggiudicatrici concedono agli offerenti
un tempo sufficiente per modificare e ripresentare, ove
opportuno, le offerte modificate.
10. Le amministrazioni
aggiudicatrici, nei limiti di quanto disposto
dall'articolo 53, non possono rivelare agli altri
partecipanti informazioni riservate comunicate dal
candidato o da un offerente che partecipa alle
negoziazioni senza l'accordo di questi ultimi. Tale
accordo non assume la forma di una deroga generale, ma
si considera riferito alla comunicazione di informazioni
specifiche espressamente indicate.
11. Le procedure competitive
con negoziazione possono svolgersi in fasi successive
per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando
i criteri di aggiudicazione specificati nel bando di
gara, nell'invito a confermare interesse o in altro
documento di gara. Nel bando di gara, nell'invito a
confermare interesse o in altro documento di gara,
l'amministrazione aggiudicatrice indica se si avvale di
tale facolta'.
12. Quando le
amministrazioni aggiudicatrici intendono concludere le
negoziazioni, esse informano gli altri offerenti e
stabiliscono un termine entro il quale possono essere
presentate offerte nuove o modificate. Esse verificano
che le offerte finali siano conformi ai requisiti minimi
prescritti e all'articolo 94, valutano le offerte finali
in base ai criteri di aggiudicazione e aggiudicano
l'appalto ai sensi degli articoli 95, 96 e 97.
Art. 63
(Uso
della procedura negoziata senza previa pubblicazione di
un bando di gara)
1. Nei
casi e nelle circostanze indicati nei seguenti commi, le
amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare
appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto
con adeguata motivazione, nel primo atto della
procedura, della sussistenza dei relativi presupposti.
2. Nel caso di appalti
pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura
negoziata senza previa pubblicazione puo' essere
utilizzata:
a) qualora non sia stata
presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata,
ne' alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di
partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di
una procedura aperta o ristretta, purche' le condizioni
iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente
modificate e purche' sia trasmessa una relazione alla
Commissione europea, su sua richiesta. Un'offerta non e'
ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza
con l'appalto ed e', quindi, manifestamente inadeguata,
salvo modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze
dell'amministrazione aggiudicatrice e ai requisiti
specificati nei documenti di gara. Una domanda di
partecipazione non e' ritenuta appropriata se
l'operatore economico interessato deve o puo' essere
escluso ai sensi dell'articolo 80 o non soddisfa i
criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione
aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 83;
b) quando i lavori, le
forniture o i servizi possono essere forniti unicamente
da un determinato operatore economico per una delle
seguenti ragioni:
1) lo scopo dell'appalto
consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera
d'arte o rappresentazione artistica unica;
2) la concorrenza e' assente
per motivi tecnici;
3) la tutela di diritti
esclusivi, inclusi i diritti di proprieta'
intellettuale.
Le eccezioni di cui ai punti
2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri
operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli
e l'assenza di concorrenza non e' il risultato di una
limitazione artificiale dei parametri dell'appalto;
c) nella misura strettamente
necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza
derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione
aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per
le procedure ristrette o per le procedure competitive
con negoziazione non possono essere rispettati. Le
circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla
procedura di cui al presente articolo non devono essere
in alcun caso imputabili alle amministrazioni
aggiudicatrici.
3. Nel caso di appalti
pubblici di forniture, la procedura di cui al presente
articolo e', inoltre, consentita nei casi seguenti:
a) qualora i prodotti
oggetto dell'appalto siano fabbricati esclusivamente a
scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di
sviluppo, salvo che si tratti di produzione in quantita'
volta ad accertare la redditivita' commerciale del
prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di
sviluppo;
b) nel caso di consegne
complementari effettuate dal fornitore originario e
destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti
o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti,
qualora il cambiamento di fornitore obblighi
l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture
con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego
o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilita' o
difficolta' tecniche sproporzionate; la durata di tali
contratti e dei contratti rinnovabili non puo' comunque
di regola superare i tre anni;
c) per forniture quotate e
acquistate sul mercato delle materie prime;
d) per l'acquisto di
forniture o servizi a condizioni particolarmente
vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente
l'attivita' commerciale oppure dagli organi delle
procedure concorsuali.
4. La procedura prevista dal
presente articolo e', altresi', consentita negli appalti
pubblici relativi ai servizi qualora l'appalto faccia
seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base
alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore
o ad uno dei vincitori del concorso. In quest'ultimo
caso, tutti i vincitori devono essere invitati a
partecipare ai negoziati.
5. La presente procedura
puo' essere utilizzata per nuovi lavori o servizi
consistenti nella ripetizione di lavori o servizi
analoghi, gia' affidati all'operatore economico
aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime
amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali
lavori o servizi siano conformi al progetto a base di
gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo
appalto aggiudicato secondo una procedura di cui
all'articolo 59, comma 1. Il progetto a base di gara
indica l'entita' di eventuali lavori o servizi
complementari e le condizioni alle quali essi verranno
aggiudicati. La possibilita' di avvalersi della
procedura prevista dal presente articolo e' indicata sin
dall'avvio del confronto competitivo nella prima
operazione e l'importo totale previsto per la
prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi
e' computato per la determinazione del valore globale
dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di
cui all'articolo 35, comma 1. Il ricorso a questa
procedura e' limitato al triennio successivo alla
stipulazione del contratto dell'appalto iniziale.
6. Le amministrazioni
aggiudicatrici individuano gli operatori economici da
consultare sulla base di informazioni riguardanti le
caratteristiche di qualificazione economica e
finanziaria e tecniche e professionali desunte dal
mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza,
concorrenza, rotazione, e selezionano almeno cinque
operatori economici, se sussistono in tale numero
soggetti idonei. L'amministrazione aggiudicatrice
sceglie l'operatore economico che ha offerto le
condizioni piu' vantaggiose, ai sensi dell'articolo 95,
previa verifica del possesso dei requisiti di
partecipazione previsti per l'affidamento di contratti
di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o
mediante procedura competitiva con negoziazione.
Art. 64
(Dialogo
competitivo)
1. Il
provvedimento con cui le stazioni appaltanti di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera a), decidono di
ricorrere al dialogo competitivo deve contenere
specifica motivazione, i cui contenuti sono richiamati
nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139
sulla sussistenza dei presupposti previsti per il
ricorso allo stesso. L'appalto e' aggiudicato unicamente
sulla base del criterio dell'offerta con il miglior
rapporto qualita'/prezzo conformemente all'articolo 95,
comma 6.
2. Nel dialogo competitivo
qualsiasi operatore economico puo' chiedere di
partecipare in risposta a un bando di gara, o ad un
avviso di indizione di gara, fornendo le informazioni
richieste dalla stazione appaltante, per la selezione
qualitativa.
3. Il termine minimo per la
ricezione delle domande di partecipazione e' di trenta
giorni dalla data di trasmissione del bando di gara
((o, nei settori speciali, se come mezzo di
indizione di gara e' usato un avviso sull'esistenza di
un sistema di qualificazione, dell'invito a confermare
interesse)). Soltanto gli operatori
economici invitati dalle stazioni appaltanti in seguito
alla valutazione delle informazioni fornite possono
partecipare al dialogo. Le stazioni appaltanti possono
limitare il numero di candidati idonei da invitare a
partecipare alla procedura in conformita' all'articolo
91.
4. Le stazioni appaltanti
indicano nel bando di gara o nell'avviso di indizione di
gara le loro esigenze e i requisiti richiesti e li
definiscono nel bando stesso, nell'avviso di indizione o
in un documento descrittivo.
5. Le stazioni appaltanti
avviano con i partecipanti selezionati un dialogo
finalizzato all'individuazione e alla definizione dei
mezzi piu' idonei a soddisfare le proprie necessita'.
Nella fase del dialogo possono discutere con i
partecipanti selezionati tutti gli aspetti dell'appalto.
6. Durante il dialogo le
stazioni appaltanti garantiscono la parita' di
trattamento di tutti i partecipanti. A tal fine, non
forniscono informazioni che possano avvantaggiare
determinati partecipanti rispetto ad altri.
7. Conformemente
all'articolo 53 le stazioni appaltanti non possono
rivelare agli altri partecipanti le soluzioni proposte o
altre informazioni riservate comunicate da un candidato
o da un offerente partecipante al dialogo, senza
l'accordo di quest'ultimo. Tale accordo non assume la
forma di una deroga generale ma si considera riferito
alla comunicazione di informazioni specifiche
espressamente indicate.
8. I dialoghi competitivi
possono svolgersi in fasi successive in modo da ridurre
il numero di soluzioni da discutere durante la fase del
dialogo applicando i criteri di aggiudicazione stabiliti
nel bando di gara, nell'avviso di indizione di gara o
nel documento descrittivo. Nel bando di gara o
nell'avviso di indizione di gara o nel documento
descrittivo le stazioni appaltanti indicano se
sceglieranno tale opzione.
9. La stazione appaltante
prosegue il dialogo finche' non e' in grado di
individuare la soluzione o le soluzioni che possano
soddisfare le sue necessitaa'.
10. Dopo aver dichiarato
concluso il dialogo e averne informato i partecipanti
rimanenti, le stazioni appaltanti invitano ciascuno a
presentare le loro offerte finali in base alla soluzione
o alle soluzioni presentate e specificate nella fase del
dialogo. Tali offerte contengono tutti gli elementi
richiesti e necessari per l'esecuzione del progetto. Su
richiesta della stazione appaltante le offerte possono
essere chiarite, precisate e perfezionate. Tuttavia le
precisazioni, i chiarimenti, i perfezionamenti o i
complementi delle informazioni non possono avere
l'effetto di modificare gli aspetti essenziali
dell'offerta o dell'appalto, compresi i requisiti e le
esigenze indicati nel bando di gara, nell'avviso di
indizione di gara o nel documento descrittivo, qualora
le variazioni rischino di falsare la concorrenza o di
avere un effetto discriminatorio.
11. Le stazioni appaltanti
valutano le offerte ricevute sulla base dei criteri di
aggiudicazione fissati nel bando di gara, nell'avviso di
indizione di gara o nel documento descrittivo e
applicano, altresi', le seguenti disposizioni:
a) i documenti alla base
delle offerte ricevute possono essere integrati da
quanto emerso nel dialogo competitivo;
b) su richiesta della
stazione appaltante possono essere condotte negoziazioni
con l'offerente che risulta aver presentato l'offerta
con il miglior rapporto qualita'/prezzo al fine di
confermare gli impegni finanziari o altri termini
contenuti nell'offerta attraverso il completamento dei
termini del contratto.
12. Le disposizioni di cui
alle lettere a) e b) del comma 11 si applicano qualora
da cio' non consegua la modifica sostanziale di elementi
fondamentali dell'offerta o dell'appalto, comprese le
esigenze e i requisiti definiti nel bando di gara,
nell'avviso di indizione di gara o nel documento
descrittivo, ovvero che non si rischi di falsare la
concorrenza o creare discriminazioni.
13. Le stazioni appaltanti
possono prevedere premi o pagamenti per i partecipanti
al dialogo.
Art. 65
(Partenariato per l'innovazione)
1. Le
amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori
possono ricorrere ai partenariati per l'innovazione
nelle ipotesi in cui l'esigenza di sviluppare prodotti,
servizi o lavori innovativi e di acquistare
successivamente le forniture, i servizi o i lavori che
ne risultano non puo', in base a una motivata
determinazione, essere soddisfatta ricorrendo a
soluzioni gia' disponibili sul mercato, a condizione che
le forniture, servizi o lavori che ne risultano,
corrispondano ai livelli di prestazioni e ai costi
massimi concordati tra le stazioni appaltanti e i
partecipanti.
2. Nei documenti di gara le
amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori
fissano i requisiti minimi che tutti gli offerenti
devono soddisfare, in modo sufficientemente preciso da
permettere agli operatori economici di individuare la
natura e l'ambito della soluzione richiesta e decidere
se partecipare alla procedura.
3. Nel partenariato per
l'innovazione qualsiasi operatore economico puo'
formulare una domanda di partecipazione in risposta a un
bando di gara o ad un avviso di indizione di gara,
presentando le informazioni richieste dalla stazione
appaltante per la selezione qualitativa.
4. L'amministrazione
aggiudicatrice e l'ente aggiudicatore possono decidere
di instaurare il partenariato per l'innovazione con uno
o piu' operatori economici che conducono attivita' di
ricerca e sviluppo separate. Il termine minimo per la
ricezione delle domande di partecipazione e' di trenta
giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.
Soltanto gli operatori economici invitati dalle
amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti
aggiudicatori in seguito alla valutazione delle
informazioni fornite possono partecipare alla procedura.
Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti
aggiudicatori possono limitare il numero di candidati
idonei da invitare alla procedura in conformita'
all'articolo 91. Gli appalti sono aggiudicati unicamente
sulla base del miglior rapporto qualita'/prezzo
conformemente all'articolo 95.
5. Il partenariato per
l'innovazione e' strutturato in fasi successive secondo
la sequenza delle fasi del processo di ricerca e di
innovazione, che puo' comprendere la fabbricazione dei
prodotti o la prestazione dei servizi o la realizzazione
dei lavori. Il partenariato per l'innovazione fissa
obiettivi intermedi che le parti devono raggiungere e
prevede il pagamento della remunerazione mediante
congrue rate. In base a questi obiettivi,
l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore
puo' decidere, dopo ogni fase, di risolvere il
partenariato per l'innovazione o, nel caso di un
partenariato con piu' operatori, di ridurre il numero
degli operatori risolvendo singoli contratti, a
condizione che essa abbia indicato nei documenti di gara
tali possibilita' e le condizioni per avvalersene.
6. Salvo che non sia
diversamente disposto dal presente articolo, le
amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori
negoziano le offerte iniziali e tutte le offerte
successive presentate dagli operatori interessati,
tranne le offerte finali, per migliorarne il contenuto.
I requisiti minimi e i criteri di aggiudicazione non
sono soggetti a negoziazioni.
7. Nel corso delle
negoziazioni le amministrazioni aggiudicatrici o gli
enti aggiudicatori garantiscono la parita' di
trattamento fra tutti gli offerenti. A tal fine, non
forniscono in maniera discriminatoria informazioni che
possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad
altri. Essi informano per iscritto tutti gli offerenti
le cui offerte non sono state escluse ai sensi del comma
8, delle modifiche alle specifiche tecniche o ad altri
documenti di gara diversi da quelli che stabiliscono i
requisiti minimi. A seguito di tali modifiche, le
amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori
concedono agli offerenti un tempo sufficiente per
modificare e ripresentare, ove opportuno, le offerte
modificate. Nel rispetto dell'articolo 53, le
amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori
non rivelano agli altri partecipanti informazioni
riservate comunicate da un candidato o da un offerente
che partecipa alle negoziazioni senza l'accordo di
quest'ultimo. Tale accordo non assume la forma di una
deroga generale ma si considera riferito alla
comunicazione di informazioni specifiche espressamente
indicate.
8. Le negoziazioni nel corso
delle procedure di partenariato per l'innovazione
possono svolgersi in fasi successive per ridurre il
numero di offerte da negoziare applicando i criteri di
aggiudicazione specificati nel bando di gara,
nell'invito a confermare interesse o nei documenti di
gara. Nel bando di gara, nell'invito a confermare
interesse o nei documenti di gara, l'amministrazione
aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore indica se si
avvarra' di tale opzione.
9. Nel selezionare i
candidati, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti
aggiudicatori applicano in particolare i criteri
relativi alle capacita' dei candidati nel settore della
ricerca e dello sviluppo e nella messa a punto e
attuazione di soluzioni innovative. Soltanto gli
operatori economici invitati dalle amministrazioni
aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori in seguito
alla valutazione delle informazioni richieste potranno
presentare progetti di ricerca e di innovazione. Nei
documenti di gara l'amministrazione aggiudicatrice o
l'ente aggiudicatore definisce il regime applicabile ai
diritti di proprieta' intellettuale. Nel caso di un
partenariato per l'innovazione con piu' operatori,
l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore
non rivela agli altri operatori, nel rispetto
dell'articolo 53, le soluzioni proposte o altre
informazioni riservate comunicate da un operatore nel
quadro del partenariato, senza l'accordo dello stesso.
Tale accordo non assume la forma di una deroga generale
ma si considera riferito alla prevista comunicazione di
informazioni specifiche.
10. L'amministrazione
aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore assicura che la
struttura del partenariato e, in particolare, la durata
e il valore delle varie fasi, riflettano il grado di
innovazione della soluzione proposta e la sequenza di
attivita' di ricerca e di innovazione necessarie per lo
sviluppo di una soluzione innovativa non ancora
disponibile sul mercato. Il valore stimato delle
forniture, dei servizi o dei lavori non deve essere
sproporzionato rispetto all'investimento richiesto per
il loro sviluppo.
CAPO
III
SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE PER I SETTORI ORDINARI
SEZIONE I
BANDI E AVVISI
Art. 66
(Consultazioni preliminari di mercato)
1. Prima
dell'avvio di una procedura di appalto, le
amministrazioni aggiudicatrici possono svolgere
consultazioni di mercato per la preparazione
dell'appalto e per lo svolgimento della relativa
procedura e per informare gli operatori economici degli
appalti ((da esse programmati))
e dei requisiti relativi a questi ultimi.
2. Per le finalita' di cui
al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici possono
acquisire consulenze, relazioni o altra documentazione
tecnica da parte di esperti, di partecipanti al mercato
nel rispetto delle disposizioni stabilite nel presente
codice, o da parte di autorita' indipendenti. Tale
documentazione puo' essere utilizzata nella
pianificazione e nello svolgimento della procedura di
appalto, a condizione che non abbia l'effetto di falsare
la concorrenza e non comporti una violazione dei
principi di non discriminazione e di trasparenza.
Art. 67
(Partecipazione precedente di candidati o offerenti)
1. Qualora
un candidato o un offerente o un'impresa collegata a un
candidato o a un offerente abbia fornito la
documentazione di cui all'articolo 66, comma 2, o abbia
altrimenti partecipato alla preparazione della procedura
di aggiudicazione dell'appalto, l'amministrazione
aggiudicatrice adotta misure adeguate per garantire che
la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del
candidato o dell'offerente stesso. La comunicazione agli
altri candidati e offerenti di informazioni pertinenti
scambiate nel quadro della partecipazione del candidato
o dell'offerente alla preparazione della procedura o
ottenute a seguito di tale partecipazione, nonche' la
fissazione di termini adeguati per la ricezione delle
offerte costituisce minima misura adeguata.
2. Qualora non sia in alcun
modo possibile garantire il rispetto del principio della
parita' di trattamento, il candidato o l'offerente
interessato e' escluso dalla procedura. In ogni caso,
prima di provvedere alla loro esclusione, la
amministrazione aggiudicatrice invita i candidati e gli
offerenti, entro un termine comunque non superiore a
dieci giorni, a provare che la loro partecipazione alla
preparazione della procedura di aggiudicazione
dell'appalto non costituisce causa di alterazione della
concorrenza.
3. Le misure adottate
dall'amministrazione aggiudicatrice sono indicate nella
relazione unica prevista dall'articolo 99 del presente
codice.
Art. 68
(Specifiche tecniche)
1. Le
specifiche tecniche indicate al punto 1 dell'allegato
XIII sono inserite nei documenti di gara e definiscono
le caratteristiche previste per lavori, servizi o
forniture. Tali caratteristiche possono inoltre
riferirsi allo specifico processo o metodo di produzione
o prestazione dei lavori, delle forniture o dei servizi
richiesti, o a uno specifico processo per un'altra fase
del loro ciclo di vita anche se questi fattori non sono
parte del loro contenuto sostanziale, purche' siano
collegati all'oggetto dell'appalto e proporzionati al
suo valore e ai suoi obiettivi.
2. Le specifiche tecniche
possono, altresi', indicare se e' richiesto il
trasferimento dei diritti di proprieta' intellettuale.
3. Per tutti gli appalti
destinati all'uso da parte di persone fisiche, sia che
si tratti del pubblico che del personale di
un'amministrazione aggiudicatrice, e' necessario che le
specifiche tecniche, salvo in casi debitamente
giustificati, siano elaborate in modo da tenere conto
dei criteri di accessibilita' per le persone con
disabilita' o di progettazione adeguata per tutti gli
utenti. Qualora i requisiti di accessibilita'
obbligatori siano adottati con un atto giuridico
dell'Unione europea, le specifiche tecniche devono
essere definite mediante riferimento a esse per quanto
riguarda i criteri di accessibilita' per le persone con
disabilita' o di progettazione adeguata per tutti gli
utenti.
4. Le specifiche tecniche
consentono pari accesso degli operatori economici alla
procedura di aggiudicazione e non devono comportare
direttamente o indirettamente ostacoli ingiustificati
all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza.
5. Fatte salve le regole
tecniche nazionali obbligatorie, le specifiche tecniche
sono formulate secondo una delle modalita' seguenti:
a) in termini di prestazioni
o di requisiti funzionali, comprese le caratteristiche
ambientali, a condizione che i parametri siano
sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di
determinare l'oggetto dell'appalto e alle
amministrazioni aggiudicatrici di aggiudicare l'appalto;
b) mediante riferimento a
specifiche tecniche e, in ordine di preferenza, alle
norme che recepiscono norme europee, alle valutazioni
tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni, alle
norme internazionali, ad altri sistemi tecnici di
riferimento adottati dagli organismi europei di
normalizzazione o in mancanza, alle norme, omologazioni
tecniche o specifiche tecniche, nazionali, in materia di
progettazione, calcolo e realizzazione delle opere e uso
delle forniture. Ciascun riferimento contiene
l'espressione «o equivalente»;
c) in termini di prestazioni
o di requisiti funzionali di cui alla lettera a), con
riferimento alle specifiche citate nella lettera b)
quale mezzo per presumere la conformita' con tali
prestazioni o requisiti funzionali;
d) mediante riferimento alle
specifiche tecniche di cui alla lettera b) per talune
caratteristiche e alle prestazioni o ai requisiti
funzionali di cui alla lettera a) per le altre
caratteristiche.
6. Salvo che siano
giustificate dall'oggetto dell'appalto, le specifiche
tecniche non possono menzionare una fabbricazione o
provenienza determinata o un procedimento particolare
caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un
operatore economico specifico, ne' far riferimento a un
marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una
produzione specifica che avrebbero come effetto di
favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti.
Tale menzione o riferimento sono tuttavia consentiti, in
via eccezionale, nel caso in cui una descrizione
sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto
dell'appalto non sia possibile applicando il comma 5. In
tal caso la menzione o il riferimento sono accompagnati
dall'espressione «o equivalente».
7. Quando si avvalgono della
possibilita' di fare riferimento alle specifiche
tecniche di cui al comma 5, lettera b), le
amministrazioni aggiudicatrici non possono dichiarare
inammissibile o escludere un'offerta per il motivo che i
lavori, le forniture o i servizi offerti non sono
conformi alle specifiche tecniche alle quali hanno fatto
riferimento, se nella propria offerta l'offerente
dimostra, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i
mezzi di prova di cui all'articolo 86, che le soluzioni
proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti
definiti dalle specifiche tecniche.
8. Quando si avvalgono della
facolta', prevista al comma 5, lettera a), di definire
le specifiche tecniche in termini di prestazioni o di
requisiti funzionali, le amministrazioni aggiudicatrici
non possono dichiarare inammissibile o escludere
un'offerta di lavori, di forniture o di servizi conformi
a una norma che recepisce una norma europea, a una
omologazione tecnica europea, a una specifica tecnica
comune, a una norma internazionale o a un sistema
tecnico di riferimento adottato da un organismo europeo
di normalizzazione se tali specifiche contemplano le
prestazioni o i requisiti funzionali da esse prescritti.
Nella propria offerta, l'offerente e' tenuto a
dimostrare con qualunque mezzo appropriato, compresi i
mezzi di prova di cui all'articolo 86, che i lavori, le
forniture o i servizi conformi alla norma ottemperino
alle prestazioni e ai requisiti funzionali
dell'amministrazione aggiudicatrice.
Art. 69
(Etichettature)
1. Le
amministrazioni aggiudicatrici che intendono acquistare
lavori, forniture o servizi con specifiche
caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo,
possono imporre nelle specifiche tecniche, nei criteri
di aggiudicazione o nelle condizioni relative
all'esecuzione dell'appalto, un'etichettatura specifica
come mezzo di prova che i lavori, le forniture o i
servizi corrispondono alle caratteristiche richieste,
quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) i requisiti per
l'etichettatura sono idonei a definire le
caratteristiche dei lavori, delle forniture e dei
servizi oggetto dell'appalto e riguardano soltanto i
criteri ad esso connessi;
b) i requisiti per
l'etichettatura sono basati su criteri oggettivi,
verificabili e non discriminatori;
c) le etichettature sono
stabilite nell'ambito di un apposito procedimento aperto
e trasparente al quale possano partecipare tutte le
parti interessate, compresi gli enti pubblici, i
consumatori, le parti sociali, i produttori, i
distributori e le organizzazioni non governative;
d) le etichettature sono
accessibili a tutte le parti interessate;
e) i requisiti per
l'etichettatura sono stabiliti da terzi sui quali
l'operatore economico che richiede l'etichettatura non
puo' esercitare un'influenza determinante.
2. Se le amministrazioni
aggiudicatrici non richiedono che i lavori, le forniture
o i servizi soddisfino tutti i requisiti per
l'etichettatura, indicano a quali requisiti per
l'etichettatura fanno riferimento. Le amministrazioni
aggiudicatrici che esigono un'etichettatura specifica
accettano tutte le etichettature che confermano che i
lavori, le forniture o i servizi soddisfano i requisiti
equivalenti.
3. Se un operatore economico
dimostra di non avere la possibilita' di ottenere
l'etichettatura specifica indicata dall'amministrazione
aggiudicatrice o un'etichettatura equivalente entro i
termini richiesti, per motivi ad esso non imputabili,
l'amministrazione aggiudicatrice accetta altri mezzi di
prova, ivi compresa una documentazione tecnica del
fabbricante, idonei a dimostrare che i lavori, le
forniture o i servizi che l'operatore economico
interessato deve prestare soddisfano i requisiti
dell'etichettatura specifica o i requisiti specifici
indicati dall'amministrazione aggiudicatrice.
4. Quando un'etichettatura
soddisfa le condizioni indicate nel comma 1, lettere b),
c), d) ed e), ma stabilisce requisiti non collegati
all'oggetto dell'appalto, le amministrazioni
aggiudicatrici non possono esigere l'etichettatura in
quanto tale, ma possono definire le specifiche tecniche
con riferimento alle specifiche dettagliate di tale
etichettatura, o, all'occorrenza, a parti di queste,
connesse all'oggetto dell'appalto e idonee a definirne
le caratteristiche.
Art. 70
(Avvisi
di preinformazione)
1. Le
stazioni appaltanti rendono nota entro il 31 dicembre di
ogni anno, l'intenzione di bandire per l'anno successivo
appalti, pubblicando un avviso di preinformazione.
L'avviso, recante le informazioni di cui all'allegato
XIV, parte I, lettera B, sezione B.1, e' pubblicato
dalla stazione appaltante sul proprio profilo di
committente. Per gli appalti di importo pari o superiore
alla soglia di cui all'articolo 35, l'avviso di
preinformazione e' pubblicato dall'Ufficio delle
pubblicazioni dell'Unione europea o dalla stazione
appaltante sul proprio profilo di committente. In
quest'ultimo caso le stazioni appaltanti inviano al
suddetto Ufficio un avviso della pubblicazione sul
proprio profilo di committente, come indicato nel citato
allegato. L'avviso contiene le informazioni di cui
all'allegato XIV, parte I, lettera A.
2. Per le procedure
ristrette e le procedure competitive con negoziazione,
le amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera c), possono utilizzare
un avviso di preinformazione come indizione di gara a
norma dell'articolo 59, comma 5, purche' l'avviso
soddisfi tutte le seguenti condizioni:
a) si riferisce
specificatamente alle forniture, ai lavori o ai servizi
che saranno oggetto dell'appalto da aggiudicare;
b) indica che l'appalto
sara' aggiudicato mediante una procedura ristretta o una
procedura competitiva con negoziazione senza ulteriore
pubblicazione di un avviso di indizione di gara e invita
gli operatori economici interessati a manifestare il
proprio interesse;
c) contiene, oltre alle
informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera
B, sezione B.1, le informazioni di cui al medesimo
allegato, sezione B.2;
d) e' stato inviato alla
pubblicazione non meno di trentacinque giorni e non
oltre dodici mesi prima della data di invio dell'invito
a confermare interesse di cui all'articolo 75, comma 1.
3. L'avviso di cui al comma
2 puo' essere pubblicato sul profilo di committente
quale pubblicazione supplementare a livello nazionale a
norma dell'articolo 73. Il periodo coperto dall'avviso
di preinformazione puo' durare al massimo dodici mesi
dalla data di trasmissione dell'avviso per la
pubblicazione. Tuttavia, nel caso di appalti pubblici
per servizi sociali e altri servizi specifici, l'avviso
di preinformazione di cui all'articolo 142, comma 1,
lettera b); puo' coprire un periodo piu' lungo di dodici
mesi((e non superiore a ventiquattro mesi)).
Art. 71
(Bandi di
gara)
1. Fatto
salvo quanto previsto dagli articoli 59, comma 5,
secondo periodo, e 63, tutte le procedure di scelta del
contraente sono indette mediante bandi di gara. Al fine
di agevolare l'attivita' delle stazioni appaltanti
omogeneizzandone le condotte, successivamente alla
adozione da parte dell'ANAC di bandi tipo, i bandi di
gara sono redatti in conformita' agli stessi. Essi
contengono le informazioni di cui all'allegato XIV,
Parte I, lettera C, e sono pubblicati conformemente
all'articolo 72. Contengono altresi' i criteri
ambientali minimi di cui all'articolo 34. Le stazioni
appaltanti nella delibera a contrarre motivano
espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo.
Art. 72
(Redazione e modalita' di pubblicazione dei bandi e
degli avvisi)
1. Gli
avvisi e i bandi di cui agli articoli 70, 71 e 98,
contenenti le informazioni indicate nell'((allegato
XIV)), nel formato di modelli di
formulari, compresi i modelli di formulari per le
rettifiche, sono redatti e trasmessi all'Ufficio delle
pubblicazioni dell'Unione europea per via elettronica e
pubblicati conformemente all'allegato V.
2. Gli avvisi e i bandi di
cui al comma 1 sono pubblicati entro cinque giorni dalla
loro trasmissione, salve le disposizioni sulla loro
pubblicazione da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea.
3. Gli avvisi e i bandi sono
pubblicati per esteso in una o piu' delle lingue
ufficiali delle istituzioni dell'Unione scelte dalle
stazioni appaltanti; il testo pubblicato in tali lingue
e' l'unico facente fede. Le stazioni appaltanti italiane
scelgono la lingua italiana, fatte salve le norme
vigenti nella Provincia autonoma di Bolzano in materia
di bilinguismo. Una sintesi degli elementi importanti di
ciascun avviso o bando, indicati dalle stazioni
appaltanti nel rispetto dei principi di trasparenza e
non discriminazione, e' pubblicata nelle altre lingue
ufficiali.
4. L'Ufficio delle
pubblicazioni dell'Unione europea garantisce che il
testo integrale e la sintesi degli avvisi di
preinformazione di cui all'articolo 70, commi 2 e 3, e
degli avvisi di indizione di gara che istituiscono un
sistema dinamico di acquisizione, di cui all'articolo
55, comma 6, lettera a) continuino ad essere pubblicati:
a) nel caso di avvisi di
preinformazione, per dodici mesi o fino al ricevimento
di un avviso di aggiudicazione di cui all'articolo 98
che indichi che nei dodici mesi coperti dall'avviso di
indizione di gara non sara' aggiudicato nessun altro
appalto. Tuttavia, nel caso di appalti pubblici per
servizi sociali e altri servizi specifici, l'avviso di
preinformazione di cui all'articolo 142, comma 1,
lettera b), continua a essere pubblicato fino alla
scadenza del periodo di validita' indicato inizialmente
o fino alla ricezione di un avviso di aggiudicazione
come previsto dall'articolo 98, indicante che non
saranno aggiudicati ulteriori appalti nel periodo
coperto dall'indizione di gara;
b) nel caso di avvisi di
indizione di gara che istituiscono un sistema dinamico
di acquisizione, per il periodo di validita' del sistema
dinamico di acquisizione.
5. La conferma della
ricezione dell'avviso e della pubblicazione
dell'informazione trasmessa, con menzione della data
della pubblicazione rilasciata alla stazione appaltante
dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
vale come prova della pubblicazione.
6. Le amministrazioni
aggiudicatrici possono pubblicare avvisi relativi ad
appalti pubblici che non sono soggetti all'obbligo di
pubblicazione previsto dal presente codice, a condizione
che essi siano trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea per via elettronica secondo il
modello e le modalita' di trasmissione precisate al
comma 1.
Art. 73
(Pubblicazione a livello nazionale)
1. Gli
avvisi e i bandi di cui agli articoli 70, 71 e 98 non
sono pubblicati in ambito nazionale prima della
pubblicazione a norma dell'articolo 72. Tuttavia la
pubblicazione puo' comunque avere luogo a livello
nazionale qualora la stessa non sia stata notificata
alle amministrazioni aggiudicatrici entro quarantotto
ore dalla conferma della ricezione dell'avviso
conformemente all'articolo 72.
2. Gli avvisi e i bandi
pubblicati a livello nazionale non contengono
informazioni diverse da quelle contenute negli avvisi o
bandi trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea o pubblicate sul profilo di
committente, ma menzionano la data della trasmissione
dell'avviso o bando all'Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea o della pubblicazione sul profilo di
committente.
3. Gli avvisi di
preinformazione non sono pubblicati sul profilo di
committente prima della trasmissione all'Ufficio delle
pubblicazioni dell'Unione europea dell'avviso che ne
annuncia la pubblicazione sotto tale forma. Gli avvisi
indicano la data di tale trasmissione.
4. Fermo restando quanto
previsto all'articolo 72, gli avvisi e i bandi sono,
altresi', pubblicati senza oneri sul profilo del
committente della stazione appaltante e sulla
piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC, in
cooperazione applicativa con i sistemi informatizzati
delle regioni e le piattaforme regionali di
e-procurement. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con l'ANAC, da
adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente codice, sono definiti gli indirizzi
generali di pubblicazione al fine di garantire la
certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli
di trasparenza e di conoscibilita', anche con l'utilizzo
della stampa quotidiana maggiormente diffusa nell'area
interessata. Il predetto decreto individua la data fino
alla quale gli avvisi e i bandi devono anche essere
pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici,
entro il sesto giorno feriale successivo a quello del
ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio
inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello
Stato. La pubblicazione di informazioni ulteriori,
complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate
nel presente codice, avviene esclusivamente in via
telematica e non comporta oneri finanziari a carico
delle stazioni appaltanti. Fino alla data indicata nel
decreto di cui al presente comma, si applica l'articolo
216, comma 11.
5. Gli effetti giuridici che
l'ordinamento connette alla pubblicita' in ambito
nazionale decorrono dalla data di pubblicazione sulla
piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC.
Art. 74
(Disponibilita' elettronica dei documenti di gara)
1. Le
stazioni appaltanti offrono un accesso gratuito,
illimitato e diretto, per via elettronica, ai documenti
di gara a decorrere dalla data di pubblicazione di un
avviso conformemente agli articoli 70 e 72 o dalla data
di invio di un invito a confermare interesse. Il testo
dell'avviso o dell'invito a confermare interesse indica
l'indirizzo Internet presso il quale i documenti di gara
sono accessibili.
2. Se non e' possibile
offrire accesso gratuito, illimitato e diretto per via
elettronica a determinati documenti di gara per uno dei
motivi di cui all'articolo 52, comma 1, terzo periodo,
le amministrazioni aggiudicatrici possono indicare
nell'avviso o nell'invito a confermare interesse che i
medesimi documenti saranno trasmessi per posta
elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri
Stati membri ovvero, in caso di impossibilita', per vie
diverse da quella elettronica secondo quanto previsto al
comma 4. In tal caso, il termine per la presentazione
delle offerte e' prorogato di cinque giorni, tranne nei
casi di urgenza debitamente dimostrati di cui agli
articoli 60, comma 3, 61 comma 6 e 62, comma 5.
3. Qualora non sia possibile
offrire accesso gratuito, illimitato e diretto per via
elettronica a determinati documenti di gara perche' le
amministrazioni aggiudicatrici intendono applicare
l'articolo 52, comma 2, del presente codice, esse
indicano nell'avviso o nell'invito a confermare
interesse quali misure richiedono al fine di proteggere
la natura riservata delle informazioni e in che modo e'
possibile ottenere accesso ai documenti in questione. In
tal caso, il termine per la presentazione delle offerte
e' prorogato di cinque giorni, tranne nei casi di
urgenza debitamente dimostrati di cui agli articoli 60,
comma 3, 61, comma 6 e 62, comma 5.
4. Sempre che siano state
richieste in tempo utile, le ulteriori informazioni sul
capitolato d'oneri e sui documenti complementari sono
comunicate dalle stazioni appaltanti a tutti gli
offerenti che partecipano alla procedura d'appalto
almeno sei giorni prima della scadenza del termine
stabilito per la ricezione delle offerte. In caso di
procedura accelerata, ai sensi degli articoli 60, comma
3 e 61, comma 6, il termine e' di quattro giorni.
Art. 75
(Inviti
ai candidati)
1. Nelle
procedure ristrette, nel dialogo competitivo, nei
partenariati per l'innovazione, nelle procedure
competitive con negoziazione, le stazioni appaltanti
invitano simultaneamente e per iscritto, di norma con
procedure telematiche, i candidati selezionati a
presentare le rispettive offerte o a negoziare o, nel
caso di dialogo competitivo, a partecipare al dialogo.
Con le stesse modalita' le stazioni appaltanti invitano,
nel caso di indizione di gara tramite un avviso di
preinformazione, gli operatori economici che gia' hanno
espresso interesse, a confermare nuovamente interesse.
2. Gli inviti di cui al
comma 1 menzionano l'indirizzo elettronico al quale sono
stati resi direttamente disponibili per via elettronica
i documenti di gara e comprendono le informazioni
indicate nell'allegato XV. Se tali documenti non sono
stati oggetto di accesso gratuito, illimitato e diretto
ai sensi dell'articolo 74 e non sono stati resi
disponibili con altri mezzi, gli inviti sono corredati
dei documenti di gara, in formato digitale ovvero,
quando cio' non e' possibile, in formato cartaceo.
3. Nelle procedure negoziate
senza previa pubblicazione di un bando di gara, gli
operatori economici selezionati vengono invitati di
norma a mezzo di posta elettronica certificata o
strumento analogo negli altri Stati membri ovvero,
quando cio' non e' possibile, con lettera. Gli inviti
contengono gli elementi della prestazione richiesta.
Art. 76
(Informazione dei candidati e degli offerenti)
1. Le
stazioni appaltanti, nel rispetto delle specifiche
modalita' di pubblicazione stabilite dal presente
codice, informano tempestivamente ciascun candidato e
ciascun offerente delle decisioni adottate riguardo alla
conclusione di un accordo quadro, all'aggiudicazione di
un appalto o all'ammissione ad un sistema dinamico di
acquisizione, ivi compresi i motivi dell'eventuale
decisione di non concludere un accordo quadro o di non
aggiudicare un appalto per il quale e' stata indetta una
gara o di riavviare la procedura o di non attuare un
sistema dinamico di acquisizione.
2. Su richiesta scritta
dell'offerente ((e del candidato))
interessato, l'amministrazione aggiudicatrice comunica
immediatamente e comunque entro quindici giorni dalla
ricezione della richiesta:
a) ad ogni offerente
escluso, i motivi del rigetto della sua offerta,
inclusi, per i casi di cui all'articolo 68, commi 7 e 8,
i motivi della decisione di non equivalenza o della
decisione secondo cui i lavori, le forniture o i servizi
non sono conformi alle prestazioni o ai requisiti
funzionali;
((a-bis) ad ogni
candidato escluso, i motivi del rigetto della sua
domanda di partecipazione;))
b) ad ogni offerente che
abbia presentato un'offerta ammessa in gara e valutata,
le caratteristiche e i vantaggi dell'offerta selezionata
e il nome dell'offerente cui e' stato aggiudicato
l'appalto o delle parti dell'accordo quadro;
c) ad ogni offerente che
abbia presentato un'offerta ammessa in gara e valutata,
lo svolgimento e l'andamento delle negoziazioni e del
dialogo con gli offerenti.
3. ((COMMA
ABROGATO DAL D.LGS. 19 APRILE 2017, N. 56)).
4. Le amministrazioni
aggiudicatrici non divulgano le informazioni relative
all'aggiudicazione degli appalti, alla conclusione di
accordi quadro o all'ammissione ad un sistema dinamico
di acquisizione, di cui ai commi 1 e 2, se la loro
diffusione ostacola l'applicazione della legge o e'
contraria all'interesse pubblico, o pregiudica i
legittimi interessi commerciali di operatori economici
pubblici o privati o dell'operatore economico
selezionato, oppure possa recare pregiudizio alla leale
concorrenza tra questi.
5. Le stazioni appaltanti
comunicano d'ufficio immediatamente e comunque entro un
termine non superiore a cinque giorni:
a) l'aggiudicazione,
all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella
graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato
un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura
o offerta siano state escluse se hanno proposto
impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per
presentare impugnazione, nonche' a coloro che hanno
impugnato il bando o la lettera di invito, se tali
impugnazioni non siano state respinte con pronuncia
giurisdizionale definitiva;
b) l'esclusione
((ai candidati e)) agli offerenti esclusi;
c) la decisione di non
aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un
accordo quadro, a tutti i candidati;
d) la data di avvenuta
stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, ai
soggetti di cui alla lettera a) del presente comma.
6. Le comunicazioni di cui
al ((comma 5)) sono fatte
mediante posta elettronica certificata o strumento
analogo negli altri Stati membri. Le comunicazioni di
cui al comma 5, lettere a) e b), indicano la data di
scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del
contratto.
SEZIONE II
SELEZIONE DELLE OFFERTE
Art. 77
((Commissione giudicatrice))
1. Nelle
procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di
concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con
il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa
((...)) la valutazione delle
offerte dal punto di vista tecnico ed economico e'
affidata ad una commissione giudicatrice, composta da
esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto
del contratto.
2. La commissione e'
costituta da un numero dispari di commissari, non
superiore a cinque, individuato dalla stazione
appaltante e puo' lavorare a distanza con procedure
telematiche che salvaguardino la riservatezza delle
comunicazioni.
3. I commissari sono scelti
fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso
l'ANAC di cui all'articolo 78 e, nel caso di procedure
di aggiudicazione svolte da CONSIP S.p.a, INVITALIA -
Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e
lo sviluppo d'impresa S.p.a. e dai soggetti aggregatori
regionali di cui all'articolo 9 del decreto legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89, tra gli esperti iscritti
nell'apposita sezione speciale dell'Albo, non
appartenenti alla stessa stazione appaltante e, solo se
non disponibili in numero sufficiente, anche tra gli
esperti della sezione speciale che prestano servizio
presso la stessa stazione appaltante ovvero, se il
numero risulti ancora insufficiente, ricorrendo anche
agli altri esperti iscritti all'Albo al di fuori della
sezione speciale. Essi sono individuati dalle stazioni
appaltanti mediante pubblico sorteggio da una lista di
candidati costituita da un numero di nominativi almeno
doppio rispetto a quello dei componenti da nominare e
comunque nel rispetto del principio di rotazione. Tale
lista e' comunicata dall'ANAC alla stazione appaltante,
entro cinque giorni dalla richiesta della stazione
appaltante. La stazione appaltante puo', in caso di
affidamento di contratti ((per i servizi e
le forniture)) di importo inferiore alle
soglie di cui all'articolo 35 ((, per i
lavori di importo inferiore a un milione di euro))
o per quelli che non presentano particolare
complessita', nominare ((alcuni))componenti
interni alla stazione appaltante, nel rispetto del
principio di rotazione ((, escluso il
Presidente)). Sono considerate di non
particolare complessita' le procedure svolte attraverso
piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi
dell'articolo 58. ((In caso di affidamento
di contratti per i servizi e le forniture di elevato
contenuto scientifico tecnologico o innovativo,
effettuati nell'ambito di attivita' di ricerca e
sviluppo, l'ANAC, previa richiesta e confronto con la
stazione appaltante sulla specificita' dei profili, puo'
selezionare i componenti delle commissioni giudicatrici
anche tra gli esperti interni alla medesima stazione
appaltante.))
4. I commissari non devono
aver svolto ne' possono svolgere alcun'altra funzione o
incarico tecnico o amministrativo relativamente al
contratto del cui affidamento si tratta.
((La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara
e' valutata con riferimento alla singola procedura.))
5. Coloro che, nel biennio
antecedente all'indizione della procedura di
aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico
amministratore, non possono essere nominati commissari
giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle
Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le
proprie funzioni d'istituto.
6. Si applicano ai
commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo
35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,l'articolo 51 del codice di procedura civile,
nonche' l'articolo 42 del presente codice. Sono altresi'
esclusi da successivi incarichi di commissario coloro
che, in qualita' di membri delle commissioni
giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave
accertati in sede giurisdizionale con sentenza non
sospesa, all'approvazione di atti dichiarati
illegittimi.
7. La nomina dei commissari
e la costituzione della commissione devono avvenire dopo
la scadenza del termine fissato per la presentazione
delle offerte.
8. Il Presidente della
commissione giudicatrice e' individuato dalla stazione
appaltante tra i commissari sorteggiati.
9. Al momento
dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano
ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza
delle cause di incompatibilita' e di astensione di cui
ai commi 4, 5 e 6. ((Le stazioni appaltanti,
prima del conferimento dell'incarico, accertano
l'insussistenza delle cause ostative alla nomina a
componente della commissione giudicatrice di cui ai
commi 4, 5 e 6 del presente articolo, all'articolo
35-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e
all'articolo 42 del presente codice. La sussistenza di
cause ostative o la dichiarazione di incompatibilita'
dei candidati devono essere tempestivamente comunicate
dalla stazione appaltante all'ANAC ai fini
dell'eventuale cancellazione dell'esperto dall'albo e
della comunicazione di un nuovo esperto.))
10. Le spese relative alla
commissione sono inserite nel quadro economico
dell'intervento tra le somme a disposizione della
stazione appaltante. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANAC,
e' stabilita la tariffa di iscrizione all'albo e il
compenso massimo per i commissari. I dipendenti pubblici
sono gratuitamente iscritti all'Albo e ad essi non
spetta alcun compenso, se appartenenti alla stazione
appaltante.
11. In caso di rinnovo del
procedimento di gara, a seguito di annullamento
dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di
taluno dei concorrenti, e' riconvocata la medesima
commissione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento
sia derivato da un vizio nella composizione della
commissione.
12. ((COMMA
ABROGATO DAL D.LGS. 19 APRILE 2017, N. 56)).
13. Il presente articolo non
si applica alle procedure di aggiudicazione di contratti
di appalto o concessioni effettuate dagli enti
aggiudicatori che non siano amministrazioni
aggiudicatrici quando svolgono una delle attivita'
previste dagli articoli da 115 a 121.
Art. 78
(Albo dei
componenti delle commissioni giudicatrici)
1. E'
istituito presso l'ANAC, che lo gestisce e lo aggiorna
secondo criteri individuati con apposite determinazioni,
l'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle
commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento
dei contratti pubblici. Ai fini dell'iscrizione nel
suddetto albo, i soggetti interessati devono essere in
possesso di requisiti di compatibilita' e moralita',
nonche' di comprovata competenza e professionalita'
nello specifico settore a cui si riferisce il contratto,
secondo i criteri e le modalita' che l'Autorita'
definisce ((con apposite linee guida)),
valutando la possibilita' di articolare l'Albo per aree
tematiche omogenee, da adottare entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore del presente codice.
Fino all'adozione della disciplina in materia di
iscrizione all'Albo, si applica l'articolo 216, comma
12.
((1-bis. Con le
linee guida di cui al comma 1 sono, altresi',
disciplinate le modalita' di funzionamento delle
commissioni giudicatrici, prevedendo, di norma, sedute
pubbliche, nonche' sedute riservate per la valutazione
delle offerte tecniche e per altri eventuali adempimenti
specifici.))
Art. 79
(Fissazione di termini)
1. Nel
fissare i termini per la ricezione delle domande di
partecipazione e delle offerte, le amministrazioni
aggiudicatrici tengono conto in particolare della
complessita' dell'appalto e del tempo necessario per
preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi
stabiliti negli articoli 60, 61, 62, 64 e 65.
2. Quando le offerte possono
essere formulate soltanto a seguito di una visita dei
luoghi o dopo consultazione sul posto dei documenti di
gara e relativi allegati, i termini per la ricezione
delle offerte, comunque superiori ai termini minimi
stabiliti negli articoli 60, 61, 62, 64 e 65, sono
stabiliti in modo che gli operatori economici
interessati possano prendere conoscenza di tutte le
informazioni necessarie per presentare le offerte.
3. Le stazioni appaltanti
prorogano i termini per la ricezione delle offerte in
modo che gli operatori economici interessati possano
prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie
alla preparazione delle offerte nei casi seguenti:
a) se, per qualunque motivo,
le informazioni supplementari significative ai fini
della preparazione di offerte adeguate, seppur richieste
in tempo utile dall'operatore economico, non sono
fornite al piu' tardi sei giorni prima del termine
stabilito per la ricezione delle offerte. In caso di
procedura accelerata ai sensi degli articoli 60, comma
3, e 61, comma 6, il termine e' di quattro giorni;
b) se sono effettuate
modifiche significative ai documenti di gara.
4. La durata della proroga
di cui al comma 3 e' proporzionale all'importanza delle
informazioni o delle modifiche.
5. Se le informazioni
supplementari non sono state richieste in tempo utile o
la loro importanza ai fini della preparazione di offerte
adeguate e' insignificante, le amministrazioni
aggiudicatrici non sono tenute a prorogare le scadenze.
((5-bis. Nel
caso di presentazione delle offerte attraverso mezzi di
comunicazione elettronici messi a disposizione dalla
stazione appaltante ai sensi dell'articolo 52, ivi
incluse le piattaforme telematiche di negoziazione,
qualora si verifichi un mancato funzionamento o un
malfunzionamento di tali mezzi tale da impedire la
corretta presentazione delle offerte, la stazione
appaltante adotta i necessari provvedimenti al fine di
assicurare la regolarita' della procedura nel rispetto
dei principi di cui all'articolo 30, anche disponendo la
sospensione del termine per la ricezione delle offerte
per il periodo di tempo necessario a ripristinare il
normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello
stesso per una durata proporzionale alla gravita' del
mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga
di cui al primo periodo, la stazione appaltante assicura
che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga
mantenuta la segretezza delle offerte inviate e sia
consentito agli operatori economici che hanno gia'
inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente
sostituirla. La pubblicita' di tale proroga avviene
attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito
avviso presso l'indirizzo Internet dove sono accessibili
i documenti di gara, ai sensi dell'articolo 74, comma 1,
nonche' attraverso ogni altro strumento che la stazione
appaltante ritenga opportuno. In ogni caso, la stazione
appaltante, qualora si verificano malfunzionamenti, ne
da' comunicazione all'AGID ai fini dell'applicazione
dell'articolo 32-bis del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione
digitale.))
Art. 80
(Motivi
di esclusione)
1.
Costituisce motivo di esclusione di un operatore
economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto
o concessione, la condanna con sentenza definitiva o
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui
all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o
tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice
penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle
condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero
al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni
previste dallo stesso articolo, nonche' per i delitti,
consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e
dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a
un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo
2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o
tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter,
319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353,
353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonche'
all'articolo 2635 del codice civile;
((b-bis) false
comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622
del codice civile;))
c)frode ai sensi
dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela
degli interessi finanziari delle Comunita' europee;
d)delitti, consumati o
tentati, commessi con finalita' di terrorismo, anche
internazionale, e di eversione dell'ordine
costituzionale reati terroristici o reati connessi alle
attivita' terroristiche;
e)delitti di cui agli
articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale,
riciclaggio di proventi di attivita' criminose o
finanziamento del terrorismo, quali definiti
all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007,
n. 109 e successive modificazioni;
f)sfruttamento del lavoro
minorile e altre forme di tratta di esseri umani
definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g)ogni altro delitto da cui
derivi, quale pena accessoria, l'incapacita' di
contrattare con la pubblica amministrazione((.))
2. Costituisce altresi'
motivo di esclusione la sussistenza ((, con
riferimento ai soggetti indicati al comma 3,))
di cause di decadenza, di sospensione o di divieto
previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di
infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4,
del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli
articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento
rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle
informazioni antimafia.
3.
((L'esclusione di cui ai commi 1 e 2)) va
disposta se la sentenza o il decreto
((ovvero la misura interdittiva)) sono
stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore
tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un
socio o del direttore tecnico, se si tratta di societa'
in nome collettivo; dei soci accomandatari o del
direttore tecnico, se si tratta di societa' in
accomandita semplice; dei membri del consiglio di
amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, ((ivi compresi institori e
procuratori generali, dei membri degli organi con
poteri)) di direzione o di vigilanza o dei
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di
direzione o di controllo, del direttore tecnico o del
socio unico persona fisica, ovvero del socio di
maggioranza in caso di societa' con meno di quattro
soci, se si tratta di altro tipo di societa' o
consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto
operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla
carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi
sia stata completa ed effettiva dissociazione della
condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va
disposta e il divieto non si applica quando il reato e'
stato depenalizzato ovvero quando e' intervenuta la
riabilitazione ovvero quando il reato e' stato
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di
revoca della condanna medesima.
4. Un operatore economico e'
escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto
se ha commesso violazioni gravi, definitivamente
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali,
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in
cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni
quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e
tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis,
commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono
violazioni definitivamente accertate quelle contenute in
sentenze o atti amministrativi non piu' soggetti ad
impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia
contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio
del documento unico di regolarita' contributiva (DURC),
((di cui al)) decreto del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30
gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125
del 1° giugno 2015 ((, ovvero delle
certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di
riferimento non aderenti al sistema dello sportello
unico previdenziale)).Il presente comma
non si applica quando l'operatore economico ha
ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in
modo vincolante a pagare le imposte o i contributi
previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o
multe, purche' il pagamento o l'impegno siano stati
formalizzati prima della scadenza del termine per la
presentazione delle domande.
5. Le stazioni appaltanti
escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto
un operatore economico in una delle seguenti situazioni,
anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui
all'articolo 105, comma 6, qualora:
a) la stazione appaltante
possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la
presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle
norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro
nonche' agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3
del presente codice;
b) l'operatore economico si
trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
concordato preventivo, salvo il caso di concordato con
continuita' aziendale, o nei cui riguardi sia in corso
un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo
110;
c) la stazione appaltante
dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si
e' reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali
da rendere dubbia la sua integrita' o affidabilita'. Tra
questi rientrano: le significative carenze
nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o
di concessione che ne hanno causato la risoluzione
anticipata, non contestata in giudizio, ovvero
confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato
luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad
altre sanzioni; il tentativo di influenzare
indebitamente il processo decisionale della stazione
appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini
di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza,
informazioni false o fuorvianti suscettibili di
influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o
l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni
dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura
di selezione;
d) la partecipazione
dell'operatore economico determini una situazione di
conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma
2, non diversamente risolvibile;
e) una distorsione della
concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento
degli operatori economici nella preparazione della
procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa
essere risolta con misure meno intrusive;
f) l'operatore economico sia
stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui
all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione
che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi
di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81;
((f-bis)
l'operatore economico che presenti nella procedura di
gara in corso e negli affidamenti di subappalti
documentazione o dichiarazioni non veritiere;
f-ter)
l'operatore economico iscritto nel casellario
informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione
nelle procedure di gara e negli affidamenti di
subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a
quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;))
g) l'operatore economico
iscritto nel casellario informatico tenuto
dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false
dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del
rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il
periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
h) l'operatore economico
abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di
cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55.
L'esclusione ha durata di un anno decorrente
dall'accertamento definitivo della violazione e va
comunque disposta se la violazione non e' stata rimossa;
i) l'operatore economico non
presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della
legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero ((non))
autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
l) l'operatore economico
che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e
puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver
denunciato i fatti all'autorita' giudiziaria, salvo che
ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma,
della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di
cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base
della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei
confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla
pubblicazione del bando e deve essere comunicata,
unitamente alle generalita' del soggetto che ha omesso
la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica
procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione
della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
m) l'operatore economico si
trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima
procedura di affidamento, in una situazione di controllo
di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di
controllo o la relazione comporti che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale.
6. Le stazioni appaltanti
escludono un operatore economico in qualunque momento
della procedura, qualora risulti che l'operatore
economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi
prima o nel corso della procedura, in una delle
situazioni di cui ai commi 1,2,4 e 5.
7. Un operatore economico, o
un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni
di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la
sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non
superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto
l'attenuante della collaborazione come definita per le
singole fattispecie di reato, o al comma 5, e' ammesso a
provare di aver risarcito o di essersi impegnato a
risarcire qualunque danno causato dal reato o
dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti
di carattere tecnico, organizzativo e relativi al
personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
8. Se la stazione appaltante
ritiene che le misure di cui al comma 7 sono
sufficienti, l'operatore economico non e' escluso della
procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene
data motivata comunicazione all'operatore economico.
9. Un operatore economico
escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione
alle procedure di appalto non puo' avvalersi della
possibilita' prevista dai commi 7 e 8 nel corso del
periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
10. Se la sentenza di
condanna definitiva non fissa la durata della pena
accessoria della incapacita' di contrattare con la
pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta
riabilitazione, tale durata e' pari a cinque anni, salvo
che la pena principale sia di durata inferiore, e in
tale caso e' pari alla durata della pena principale
((e a tre anni, decorrenti dalla data del suo
accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5
ove non sia intervenuta sentenza di condanna)).
11. Le cause di esclusione
previste dal presente articolo non si applicano alle
aziende o societa' sottoposte a sequestro o confisca ai
sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno
1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del
decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate
ad un custode o amministratore giudiziario o
finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo
precedente al predetto affidamento.
12. In caso di presentazione
di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle
procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la
stazione appaltante ne da' segnalazione all'Autorita'
che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa
grave in considerazione della rilevanza o della gravita'
dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della
presentazione di falsa documentazione, dispone
l'iscrizione nel casellario informatico ai fini
dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli
affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a
due anni, decorso il quale l'iscrizione e' cancellata e
perde comunque efficacia.
13. Con linee guida l'ANAC,
da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente codice, puo' precisare, al fine
di garantire omogeneita' di prassi da parte delle
stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare
adeguati per la dimostrazione delle circostanze di
esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali
carenze nell'esecuzione di un procedente contratto di
appalto siano significative ai fini del medesimo comma
5, lettera c).
14 . Non possono essere
affidatari di subappalti e non possono stipulare i
relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i
motivi di esclusione previsti dal presente articolo.
Art. 81
(Documentazione di gara)
1. Fermo
restando quanto previsto dagli articoli 85 e 88, la
documentazione comprovante il possesso dei requisiti di
carattere generale, tecnico-professionale ed economico e
finanziario, per la partecipazione alle procedure
disciplinate dal presente codice ((e per il
controllo in fase di esecuzione del contratto della
permanenza dei suddetti requisiti,)) e'
acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati
centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli
operatori economici.
2. Per le finalita' di cui
al comma 1, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC e l'AGID,
sono indicati i dati concernenti la partecipazione alle
gare e il loro esito, in relazione ai quali e'
obbligatoria l'inclusione della documentazione nella
Banca dati, i documenti diversi da quelli per i quali e'
prevista l'inclusione e le modalita' di presentazione, i
termini e le regole tecniche per l'acquisizione,
l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati.
Con il medesimo decreto si provvede alla definizione
delle modalita' relative alla progressiva
informatizzazione dei documenti necessari a comprovare i
requisiti di partecipazione e l'assenza di cause di
esclusione, nonche' alla definizione dei criteri e delle
modalita' relative all'accesso e al funzionamento
nonche' all'interoperabilita' tra le diverse banche dati
coinvolte nel procedimento. A tal fine entro il 31
dicembre 2016, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, in accordo con ANAC, definisce le modalita'
di subentro nelle convenzioni stipulate dall'ANAC, tali
da non rendere pregiudizio all'attivita' di gestione
dati attribuite all'ANAC dal presente codice. Fino alla
data di entrata in vigore del decreto di cui al presente
comma, si applica l'articolo 216, comma 13.
3. Costituisce oggetto di
valutazione della performance il rifiuto, ovvero
l'omessa effettuazione di quanto necessario a garantire
l'interoperabilita' delle banche dati, secondo le
modalita' individuate con il decreto di cui al comma 2,
da parte del soggetto responsabile delle stesse
all'interno dell'amministrazione o organismo pubblico
coinvolti nel procedimento. A tal fine, l'ANAC,
debitamente informata dal Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, effettua le dovute segnalazioni
all'organo di vertice dell'amministrazione o organismo
pubblico.
4. Gli esiti
dell'accertamento dei requisiti generali di
qualificazione, costantemente aggiornati, con
riferimento al medesimo partecipante nei termini di
efficacia di ciascun documento, possono essere
utilizzati anche per gare diverse.
Art. 82
(Rapporti
di prova, certificazione e altri mezzi di prova)
1. Le
amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che gli
operatori economici presentino, come mezzi di prova di
conformita' ai requisiti o ai criteri stabiliti nelle
specifiche tecniche, ai criteri di aggiudicazione o alle
condizioni relative all'esecuzione dell'appalto, una
relazione di prova o un certificato rilasciati da un
organismo di valutazione della conformita'. Le
amministrazioni aggiudicatrici che richiedono la
presentazione di certificati rilasciati da uno specifico
organismo di valutazione della conformita' accettano
anche i certificati rilasciati da organismi di
valutazione della conformita' equivalenti. Ai fini del
presente comma, per «organismo di valutazione della
conformita'» si intende un organismo che effettua
attivita' di valutazione della conformita', comprese
taratura, prove, ispezione e certificazione, accreditato
a norma del regolamento (UE) n. 765/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio. ((4))
2. Le amministrazioni
aggiudicatrici accettano altri mezzi di prova
appropriati, diversi da quelli di cui al comma 1, ivi
compresa una documentazione tecnica del fabbricante, se
l'operatore economico interessato non aveva accesso ai
certificati o alle relazioni di prova di cui al comma 1,
o non poteva ottenerli entro i termini richiesti,
purche' il mancato accesso non sia imputabile
all'operatore economico interessato e purche' questi
dimostri che i lavori, le forniture o i servizi prestati
soddisfano i requisiti o i criteri stabiliti nelle
specifiche tecniche, i criteri di aggiudicazione o le
condizioni relative all'esecuzione dell'appalto.
3. Le informazioni relative
alle prove e ai documenti presentati a norma del
presente articolo e degli articoli 68, comma 8, e 69
sono messe a disposizione degli altri Stati membri, su
richiesta, dalla Cabina di regia. Lo scambio delle
informazioni e' finalizzato a un'efficace cooperazione
reciproca, ed avviene nel rispetto delle regole europee
e nazionali in materia di protezione dei dati personali.
------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 19 aprile 2017, n.
56, ha disposto (con l'art. 51, comma 1) che
"All'articolo 82 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, al comma 1, le parole: "regolamento (CE) n.
765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio" sono
sostituite dalle seguenti: "Regolamento (CE) n. 765/2008
del Parlamento europeo e del Consiglio oppure
autorizzato, per l'applicazione della normativa
comunitaria di armonizzazione, dagli Stati membri non
basandosi sull'accreditamento, a norma dell'articolo 5,
paragrafo 2, dello stesso regolamento (CE) n. 765/2008
del Parlamento europeo e del Consiglio. Nei casi non
coperti da normativa comunitaria di armonizzazione, si
impiegano i rapporti e certificati rilasciati dagli
organismi eventualmente indicati nelle disposizioni
nazionali di settore."."
Art. 83
(Criteri
di selezione e soccorso istruttorio)
1. I
criteri di selezione riguardano esclusivamente:
a) i requisiti di idoneita'
professionale;
b) la capacita' economica e
finanziaria;
c) le capacita' tecniche e
professionali.
2. I requisiti e le
capacita' di cui al comma 1 sono attinenti e
proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente
l'interesse pubblico ad avere il piu' ampio numero di
potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di
trasparenza e rotazione. Per i lavori, con
((decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti da adottare, su proposta dell'ANAC))
entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente codice, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, sono disciplinati, nel
rispetto dei principi di cui al presente articolo e
anche al fine di favorire l'accesso da parte delle
microimprese e delle piccole e medie imprese, il sistema
di qualificazione, i casi e le modalita' di avvalimento,
i requisiti e le capacita' che devono essere posseduti
dal concorrente, anche in riferimento ai consorzi di cui
all'articolo 45, lettere b) e c)e la documentazione
richiesta ai fini della dimostrazione del loro possesso
di cui all'allegato XVII. Fino all'adozione di dette
linee guida, si applica l'articolo 216, comma 14.
3. Ai fini della sussistenza
dei requisiti di cui al comma 1, lettera a), i
concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro
Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti
nel registro della camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura o nel registro delle
commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i
competenti ordini professionali. Al cittadino di altro
Stato membro non residente in Italia, e' richiesta la
prova dell'iscrizione, secondo le modalita' vigenti
nello Stato di residenza, in uno dei registri
professionali o commerciali di cui all'allegato XVI,
mediante dichiarazione giurata o secondo le modalita'
vigenti nello Stato membro nel quale e' stabilito ovvero
mediante attestazione, sotto la propria responsabilita',
che il certificato prodotto e' stato rilasciato da uno
dei registri professionali o commerciali istituiti nel
Paese in cui e' residente. Nelle procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i
candidati o gli offerenti devono essere in possesso di
una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una
particolare organizzazione per poter prestare nel
proprio Paese d'origine i servizi in questione, la
stazione appaltante puo' chiedere loro di provare il
possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza
all'organizzazione.
4. Per gli appalti di
servizi e forniture, ai fini della verifica del possesso
dei requisiti di cui al comma 1, lettera b),le stazioni
appaltanti, nel bando di gara, possono richiedere:
a) che gli operatori
economici abbiano un fatturato minimo annuo, compreso un
determinato fatturato minimo nel settore di attivita'
oggetto dell'appalto;
b) che gli operatori
economici forniscano informazioni riguardo ai loro conti
annuali che evidenzino in particolare i rapporti tra
attivita' e passivita';
c) un livello adeguato di
copertura assicurativa contro i rischi professionali.
5. Il fatturato minimo annuo
richiesto ai sensi del comma 4, lettera a) non puo'
comunque superare il doppio del valore stimato
dell'appalto, ((calcolato in relazione al
periodo di riferimento dello stesso,))
salvo in circostanze adeguatamente motivate relative ai
rischi specifici connessi alla natura dei servizi e
forniture, oggetto di affidamento. La stazione
appaltante, ove richieda un fatturato minimo annuo, ne
indica le ragioni nei documenti di gara. Per gli appalti
divisi in lotti, il presente comma si applica per ogni
singolo lotto. Tuttavia, le stazioni appaltanti possono
fissare il fatturato minimo annuo che gli operatori
economici devono avere con riferimento a gruppi di lotti
nel caso in cui all'aggiudicatario siano aggiudicati
piu' lotti da eseguirsi contemporaneamente. Se gli
appalti basati su un accordo quadro devono essere
aggiudicati in seguito alla riapertura della gara, il
requisito del fatturato annuo massimo di cui al primo
periodo del presente comma e' calcolato sulla base del
valore massimo atteso dei contratti specifici che
saranno eseguiti contemporaneamente, se conosciuto,
altrimenti sulla base del valore stimato dell'accordo
quadro. Nel caso di sistemi dinamici di acquisizione, il
requisito del fatturato annuo massimo e' calcolato sulla
base del valore massimo atteso degli appalti specifici
da aggiudicare nell'ambito di tale sistema.
6. Per gli appalti di
servizi e forniture, per i criteri di selezione di cui
al comma 1, lettera c), le stazioni appaltanti possono
richiedere requisiti per garantire che gli operatori
economici possiedano le risorse umane e tecniche e
l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un
adeguato standard di qualita'. Nelle procedure d'appalto
per forniture che necessitano di lavori di posa in opera
o di installazione, servizi o lavori, la capacita'
professionale degli operatori economici di fornire tali
servizi o di eseguire l'installazione o i lavori e'
valutata con riferimento alla loro competenza,
efficienza, esperienza e affidabilita'. Le informazioni
richieste non possono eccedere l'oggetto dell'appalto;
l'amministrazione deve, comunque, tener conto
dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e
commerciali.
7. Fermo restando il sistema
di qualificazione di cui all'articolo 84 nonche' quanto
previsto in materia di prova documentale preliminare
dall'articolo 85, la dimostrazione dei requisiti di cui
al comma 1, lettere b) e c) e' fornita, a seconda della
natura, della quantita' o dell'importanza e dell'uso
delle forniture o dei servizi, utilizzando i mezzi di
prova di cui all'articolo 86, commi 4 e 5.
8. Le stazioni appaltanti
indicano le condizioni di partecipazione richieste, che
possono essere espresse come livelli minimi di
capacita', congiuntamente agli idonei mezzi di prova,
nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse
ed effettuano la verifica formale e sostanziale delle
capacita' realizzative, delle competenze tecniche e
professionali, ivi comprese le risorse umane, organiche
all'impresa, nonche' delle attivita' effettivamente
eseguite. ((Per i soggetti di cui
all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), nel
bando sono indicate le eventuali misure in cui gli
stessi requisiti devono essere posseduti dai singoli
concorrenti partecipanti. La mandataria in ogni caso
deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in
misura maggioritaria.)) I bandi e le
lettere di invito non possono contenere ulteriori
prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle
previste dal presente codice e da altre disposizioni di
legge vigenti. Dette prescrizioni sono comunque nulle.
((9. Le carenze
di qualsiasi elemento formale della domanda possono
essere sanate attraverso la procedura di soccorso
istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in
caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra
irregolarita' essenziale degli elementi e del documento
di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con
esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e
all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al
concorrente un termine, non superiore a dieci giorni,
perche' siano rese, integrate o regolarizzate le
dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i
soggetti che le devono rendere. In caso di inutile
decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente
e' escluso dalla gara. Costituiscono irregolarita'
essenziali non sanabili le carenze della documentazione
che non consentono l'individuazione del contenuto o del
soggetto responsabile della stessa.))
10. ((E'
istituito presso l'ANAC, che ne cura la gestione, il
sistema del rating di impresa e delle relative
premialita', per il quale l'Autorita' rilascia apposita
certificazione agli operatori economici, su richiesta.))
Il suddetto sistema e' connesso a requisiti
reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi
e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonche' sulla
base di accertamenti definitivi che esprimono
((l'affidabilita')) dell'impresa.
L'ANAC definisce i requisiti reputazionali e i criteri
di valutazione degli stessi, nonche' le modalita' di
rilascio della relativa certificazione, mediante linee
guida adottate entro ((tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione)).
((Le linee guida di cui al precedente
periodo istituiscono altresi' un sistema amministrativo,
regolato sotto la direzione dell'ANAC, di penalita' e
premialita' per la denuncia obbligatoria delle richieste
estorsive e corruttive da parte delle imprese titolari
di appalti pubblici, comprese le imprese subappaltatrici
e le imprese fornitrici di materiali, opere e servizi,
prevedendo altresi' uno specifico regime sanzionatorio
nei casi di omessa o tardiva denuncia.))
((I requisiti reputazionali alla base del
rating di impresa di cui al presente comma tengono
conto, in particolare, dei precedenti comportamenti
dell'impresa, con riferimento al mancato utilizzo del
soccorso istruttorio, all'applicazione delle
disposizioni sulla denuncia obbligatoria di richieste
estorsive e corruttive, nonche' al rispetto dei tempi e
dei costi nell'esecuzione dei contratti e dell'incidenza
e degli esiti del contenzioso sia in sede di
partecipazione alle procedure di gara sia in fase di
esecuzione del contratto.))
((Per il calcolo del rating di impresa si tiene conto
del comportamento degli operatori economici tenuto nelle
procedure di affidamento avviate dopo l'entrata in
vigore della presente disposizione. L'ANAC attribuisce
elementi premiali agli operatori economici per
comportamenti anteriori all'entrata in vigore della
presente disposizione conformi a quanto previsto per il
rilascio del rating di impresa.))
Art. 84
(Sistema unico di qualificazione
degli esecutori di lavori pubblici)
1. Fermo
restando quanto previsto dal comma 12 e dall'articolo
90, comma 8, i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di
lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000
euro, provano il possesso dei requisiti di
qualificazione di cui all'articolo 83, mediante
attestazione da parte degli appositi organismi di
diritto privato autorizzati dall'ANAC.
2. L'ANAC, ((con
il decreto)) di cui all'articolo 83, comma
2, individua, altresi', livelli standard di qualita' dei
controlli che le societa' organismi di attestazione
(SOA) devono effettuare, con particolare riferimento a
quelli di natura non meramente documentale. L'attivita'
di monitoraggio e controllo di rispondenza ai suddetti
livelli standard di qualita' comporta l'esercizio di
poteri di diffida, ovvero, nei casi piu' gravi, la
sospensione o la decadenza dall'autorizzazione
all'esercizio dell'attivita' da parte dell'ANAC.
3. Entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore del presente codice, l'ANAC
effettua una ricognizione straordinaria circa il
possesso dei requisiti di esercizio dell'attivita' da
parte dei soggetti attualmente operanti in materia di
attestazione, e le modalita' di svolgimento della
stessa, provvedendo all'esito mediante diffida,
sospensione, ovvero decadenza dall'autorizzazione nei
casi di mancanza del possesso dei requisito o di
esercizio ritenuto non virtuoso. L'ANAC relaziona sugli
esiti di detta ricognizione straordinaria al Governo e
alle Camere, allo scopo di fornire elementi di
valutazione circa la rispondenza del sistema attuale di
qualificazione unica a requisiti di concorrenza e
trasparenza, anche in termini di quantita' degli
organismi esistenti ovvero di necessita' di
individuazione di forme di partecipazione pubblica agli
stessi e alla relativa attivita' di attestazione.
4. Gli organismi di cui al
comma 1 attestano:
a) l'assenza dei motivi di
esclusione di cui all'articolo 80 ((che
costituisce presupposto ai fini della qualificazione));
b) il possesso dei requisiti
di capacita' economica e finanziaria e tecniche e
professionali indicati all'articolo 83; ((il
periodo di attivita' documentabile e' quello relativo al
decennio antecedente la data di sottoscrizione del
contratto con la SOA per il conseguimento della
qualificazione;)) tra i requisiti
tecnico-organizzativi rientrano i certificati rilasciati
alle imprese esecutrici da parte delle stazioni
appaltanti. Gli organismi di attestazione acquisiscono
detti certificati unicamente dall'Osservatorio, cui sono
trasmessi in copia, dalle stazioni appaltanti;
c) il possesso di
certificazioni di sistemi di qualita' conformi alle
norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente
normativa nazionale, rilasciate da soggetti accreditati
ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN
45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;
d) il possesso di
certificazione del rating di impresa, rilasciata
dall'ANAC ai sensi dell'articolo 83, comma 10.
((4-bis. Gli
organismi di cui al comma 1 segnalano immediatamente
all'ANAC i casi in cui gli operatori economici, ai fini
della qualificazione, rendono dichiarazioni false o
producono documenti non veritieri. L'ANAC, se accerta la
colpa grave o il dolo dell'operatore economico, tenendo
conto della gravita' del fatto e della sua rilevanza nel
procedimento di qualificazione, ne dispone l'iscrizione
nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle
procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto, ai
sensi dell'articolo 80 , comma 5, lettera g), per un
periodo massimo di due anni. Alla scadenza stabilita
dall'ANAC, l'iscrizione perde efficacia ed e'
immediatamente cancellata.))
5. Il sistema unico di
qualificazione degli esecutori di contratti pubblici e'
articolato in rapporto alle tipologie e all'importo dei
lavori.
6. L'ANAC vigila sul sistema
di qualificazione e, a tal fine, effettua ispezioni,
anche senza preavviso, o richiede qualsiasi documento
ritenuto necessario. I poteri di vigilanza e di
controllo sono esercitati anche su motivata e
documentata istanza di una impresa ovvero di una SOA o
di una stazione appaltante. Le stazioni appaltanti hanno
l'obbligo di effettuare controlli, almeno a campione,
secondo modalita' predeterminate, sulla sussistenza dei
requisiti oggetto dell'attestazione, segnalando
immediatamente le eventuali irregolarita' riscontrate
all'ANAC, che dispone la sospensione cautelare
dell'efficacia dell'attestazione dei requisiti entro
dieci giorni dalla ricezione dell'istanza medesima.
Sull'istanza di verifica l'ANAC provvede entro sessanta
giorni, secondo modalita' stabilite nelle linee guida. I
controlli effettuati dalle stazioni appaltanti
costituiscono elemento positivo di valutazione ai fini
dell'attribuzione della premialita' di cui all'articolo
38.
7. Per gli appalti di lavori
di importo pari o superiore ai 20 milioni di euro, oltre
alla presentazione dell'attestazione dei requisiti di
qualificazione di cui all'articolo 83, la stazione
appaltante puo' richiedere requisiti aggiuntivi
finalizzati:
a) alla verifica della
capacita' economico-finanziaria. In tal caso il
concorrente fornisce i parametri economico-finanziari
significativi richiesti, certificati da societa' di
revisione ovvero altri soggetti preposti che si
affianchino alle valutazioni tecniche proprie
dell'organismo di certificazione, da cui emerga in modo
inequivoco la esposizione finanziaria dell'impresa
concorrente all'epoca in cui partecipa ad una gara di
appalto; in alternativa a tale requisito, la stazione
appaltante puo' richiedere una cifra d'affari in lavori
pari a ((due)) volte l'importo
a base di gara, che l'impresa deve aver realizzato
((nei migliori cinque dei dieci anni
antecedenti)) la data di pubblicazione del
bando;
b) alla verifica della
capacita' professionale per gli appalti per i quali
viene richiesta la classifica illimitata. In tal caso il
concorrente fornisce evidenza di aver eseguito lavori
per entita' e tipologia compresi nella categoria
individuata come prevalente a quelli posti in appalto
opportunamente certificati dalle rispettive stazioni
appaltanti, tramite presentazione del certificato di
esecuzione lavori; tale requisito si applica solo agli
appalti di lavori di importo superiore a 100 milioni di
euro.
8. Le linee guida di cui al
presente articolo disciplinano i casi e le modalita' di
sospensione o di annullamento delle attestazioni,
nonche' di decadenza delle autorizzazioni degli
((organismi di attestazione)). Le
linee guida disciplinano, altresi', i criteri per la
determinazione dei corrispettivi dell'attivita' di
qualificazione, in rapporto all'importo complessivo ed
al numero delle categorie generali o specializzate cui
si richiede di essere qualificati, avendo riguardo anche
alla necessaria riduzione degli stessi in caso di
consorzi stabili nonche' per le microimprese e le
piccole e medie imprese.
9. Al fine di garantire
l'effettivita' e la trasparenza dei controlli
sull'attivita' di attestazione posta in essere dalle
SOA, l'ANAC predetermina e rende pubblico sul proprio
sito il criterio e il numero di controlli a campione da
effettuare annualmente sulle attestazioni rilasciate
dalle SOA.
10. La violazione delle
disposizioni delle linee guida e' punita con le sanzione
previste dall'articolo 213, comma 13. Per le violazioni
di cui al periodo precedente, non e' ammesso il
pagamento in misura ridotta. L'importo della sanzione e'
determinato dall'ANAC con ordinanza-ingiunzione sulla
base dei criteri generali di cui alla legge 24 novembre
1981, n. 689, con particolare riferimento ai criteri di
proporzionalita' e adeguatezza alla gravita' della
fattispecie. Nei casi piu' gravi, in aggiunta alla
sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la
sanzione accessoria della sospensione dell'attivita' di
impresa per un periodo da un mese a due anni, ovvero
della decadenza dell'autorizzazione. La decadenza
dell'autorizzazione si applica sempre in caso di
reiterazione della violazione che abbia comportato la
sanzione accessoria della sospensione dell'attivita', ai
sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.
11. La qualificazione della
SOA ha durata di cinque anni, con verifica entro il
terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine
generale nonche' dei requisiti di capacita' strutturale
indicati nelle linee guida.
12. Entro un anno dalla data
di entrata in vigore del presente codice, con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su
proposta dell'ANAC, sentite le competenti Commissioni
parlamentari, vengono individuate modalita' di
qualificazione, anche alternative o sperimentali da
parte di stazioni appaltanti ritenute particolarmente
qualificate ai sensi dell'articolo 38, per migliorare
l'effettivita' delle verifiche e conseguentemente la
qualita' e la moralita' delle prestazioni degli
operatori economici, se del caso attraverso un graduale
superamento del sistema unico di qualificazione degli
esecutori di lavori pubblici.
((12-bis. I
soggetti che alla data di entrata in vigore del presente
codice svolgevano la funzione di direttore tecnico
presso un esecutore di contratti pubblici e in possesso
alla medesima data di una esperienza almeno
quinquennale, fatto salvo quanto disposto all'articolo
146, comma 4, del presente codice, possono continuare a
svolgere tali funzioni.))
Art. 85
(Documento di gara unico europeo)
1.Al
momento della presentazione delle domande di
partecipazione o delle offerte, le stazioni appaltanti
accettano il documento di gara unico europeo (DGUE),
redatto in conformita' al modello di formulario
approvato con regolamento dalla Commissione europea Il
DGUE e' fornito esclusivamente in forma elettronica a
partire dal 18 aprile 2018, e consiste in
un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale
preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati
da autorita' pubbliche o terzi in cui si conferma che
l'operatore economico soddisfa le seguenti condizioni:
a) non si trova in una delle
situazioni di cui all'articolo 80;
b) soddisfa i criteri di
selezione definiti a norma dell'articolo 83;
c) soddisfa gli eventuali
criteri oggettivi fissati a norma dell'articolo 91.
2. Il DGUE fornisce,
inoltre, le informazioni rilevanti richieste dalla
stazione appaltante e le informazioni di cui al comma 1
relative agli eventuali soggetti di cui l'operatore
economico si avvale ai sensi dell'articolo 89, indica
l'autorita' pubblica o il terzo responsabile del
rilascio dei documenti complementari e include una
dichiarazione formale secondo cui l'operatore economico
e' in grado, su richiesta e senza indugio, di fornire
tali documenti.
3. Se la stazione appaltante
puo' ottenere i documenti complementari direttamente
accedendo alla banca dati di cui all'articolo 81, il
DGUE riporta altresi' le informazioni richieste a tale
scopo, i dati di individuazione e, se del caso, la
necessaria dichiarazione di consenso.
4. Gli operatori economici
possono riutilizzare il DGUE utilizzato in una procedura
d'appalto precedente purche' confermino che
((le informazioni)) ivi contenute sono
ancore valide.
5. La stazione appaltante
puo', altresi', chiedere agli offerenti e ai candidati,
in qualsiasi momento nel corso della procedura, di
presentare tutti i documenti complementari o parte di
essi, qualora questo sia necessario per assicurare il
corretto svolgimento della procedura. Prima
dell'aggiudicazione dell'appalto, la stazione appaltante
richiede all'offerente cui ha deciso di aggiudicare
l'appalto, ((...)) tranne nel
caso di appalti basati su accordi quadro se conclusi ai
sensi dell'articolo 54, comma 3 o comma 4, lettera a),
di presentare documenti complementari aggiornati
conformemente all'articolo 86 e, se del caso,
all'articolo 87. La stazione appaltante puo' invitare
gli operatori economici a integrare i certificati
richiesti ai sensi degli articoli 86 e 87.
6. In deroga al comma 5,
agli operatori economici non e' richiesto di presentare
documenti complementari o altre prove documentali
qualora questi siano presenti nella banca dati di cui
all'articolo 81 o qualora la stazione appaltante, avendo
aggiudicato l'appalto o concluso l'accordo quadro,
possieda gia' tali documenti.
7. Ai fini del comma 5, le
banche dati contenente informazioni pertinenti sugli
operatori economici, possono essere consultate, alle
medesime condizioni, dalle amministrazioni
aggiudicatrici di altri Stati membri, con le modalita'
individuate con il decreto di cui all'articolo 81, comma
2.
8. Per il tramite della
cabina di regia e' messo a disposizione e aggiornato su
e-Certis un elenco completo di banche dati contenenti
informazioni pertinenti sugli operatori economici che
possono essere consultate dalle stazioni appaltanti di
altri Stati membri e sono comunicate, su richiesta, agli
altri Stati membri le informazioni relative alle banche
dati di cui al presente articolo.
Art. 86
(Mezzi di
prova)
1. Le
stazioni appaltanti possono chiedere i certificati, le
dichiarazioni e gli altri mezzi di prova di cui al
presente articolo e all'allegato XVII, come prova
dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'articolo
80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui
all'articolo 83. Le stazioni appaltanti non esigono
mezzi di prova diversi da quelli di cui al presente
articolo, all'allegato XVII e all'articolo 87. Gli
operatori economici possono avvalersi di qualsiasi mezzo
idoneo documentale per provare che essi disporranno
delle risorse necessarie.
2. Le stazioni appaltanti
accettano i seguenti documenti come prova sufficiente
della non applicabilita' all'operatore economico dei
motivi di esclusione di cui all'articolo 80:
a) per quanto riguarda i
commi 1 , 2 e 3 di detto articolo, il certificato del
casellario giudiziario o in sua mancanza, un documento
equivalente rilasciato dalla competente autorita'
giudiziaria o amministrativa dello Stato membro o del
Paese d'origine o di provenienza da cui risulta il
soddisfacimento dei requisiti previsti;
b) per quanto riguarda il
comma 4 di detto articolo, tramite apposita
certificazione rilasciata dalla amministrazione fiscale
competente e, con riferimento ai contributi
previdenziali e assistenziali, tramite il Documento
Unico della Regolarita' Contributiva
((acquisito d'ufficio dalle stazioni appaltanti presso
gli)) Istituti previdenziali ai sensi
della normativa vigente ovvero tramite analoga
certificazione rilasciata dalle autorita' competenti di
altri Stati.
3. Se del caso, uno Stato
membro fornisce una dichiarazione ufficiale in cui si
attesta che i documenti o i certificati di cui al comma
2 non sono rilasciati o che questi non menzionano tutti
i casi previsti, tali dichiarazioni ufficiali sono messe
a disposizione mediante il registro online dei
certificati (e-Certis).
4. Di norma, la prova della
capacita' economica e finanziaria dell'operatore
economico puo' essere fornita mediante uno o piu' mezzi
di prova indicati nell'allegato XVII, parte I.
L'operatore economico, che per fondati motivi non e' in
grado di presentare le referenze chieste
dall'amministrazione aggiudicatrice, puo' provare la
propria capacita' economica e finanziaria mediante un
qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla
stazione appaltante.
5. Le capacita' tecniche
degli operatori economici possono essere dimostrate con
uno o piu' mezzi di prova di cui all'allegato XVII,
parte II, in funzione della natura, della quantita' o
dell'importanza e dell'uso dei lavori, delle forniture o
dei servizi.
((5-bis.
L'esecuzione dei lavori e' documentata dal certificato
di esecuzione dei lavori redatto secondo lo schema
predisposto dall'ANAC con le linee guida di cui
all'articolo 83, comma 2. L'attribuzione, nel
certificato di esecuzione dei lavori, delle categorie di
qualificazione, relative ai lavori eseguiti, viene
effettuata con riferimento alle categorie richieste nel
bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito.
Qualora il responsabile unico del procedimento riporti
nel certificato di esecuzione dei lavori categorie di
qualificazione diverse da quelle previste nel bando di
gara o nell'avviso o nella lettera di invito, si
applicano le sanzioni previste dall'articolo 213, comma
13, nel caso di comunicazioni non veritiere.))
6. Per il tramite della
cabina di regia sono messe a disposizione degli altri
Stati membri, su richiesta, le informazioni riguardanti
i motivi di esclusione elencati all'articolo 80,
l'idoneita' all'esercizio dell'attivita' professionale,
la capacita' finanziaria e tecnica degli offerenti di
cui all'articolo 83, nonche' eventuali informazioni
relative ai mezzi di prova di cui al presente articolo.
Art. 87
(Certificazione delle qualita')
1. Qualora
richiedano la presentazione di certificati rilasciati da
organismi indipendenti per attestare che l'operatore
economico soddisfa determinate norme di garanzia della
qualita', compresa l'accessibilita' per le persone con
disabilita', le stazioni appaltantisi riferiscono ai
sistemi di garanzia della qualita' basati sulle serie di
norme europee in materia, certificati da organismi
accreditati. Le stazioni appaltanti riconoscono i
certificati equivalenti rilasciati da organismi
stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono
parimenti altre prove relative all'impiego di misure
equivalenti di garanzia della qualita', qualora gli
operatori economici interessati non avessero la
possibilita' di ottenere tali certificati entro i
termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi
operatori economici, a condizione che gli operatori
economici dimostrino che le misure di garanzia della
qualita' proposte soddisfano le norme di garanzia della
qualita' richieste.
2. Le stazioni appaltanti,
quando richiedono la presentazione di certificati
rilasciati da organismi indipendenti per attestare il
rispetto da parte dell'operatore economico di
determinati sistemi o di norme di gestione ambientale,
fanno riferimento al sistema dell'Unione di ecogestione
e audit (EMAS) o a altri sistemi di gestione ambientale
nella misura in cui sono conformi all'articolo 45 del
regolamento (CE) n. 1221/2009 o ancora ad altre norme di
gestione ambientale fondate su norme europee o
internazionali in materia, certificate da organismi
accreditati per lo specifico scopo, ai sensi del
regolamento (CE) n.765/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio. Le stazioni appaltanti riconoscono i
certificati equivalenti rilasciati da organismi
stabiliti in altri Stati membri. Qualora gli operatori
economici abbiano dimostrato di non avere accesso a tali
certificati o di non avere la possibilita' di ottenerli
entro i termini richiesti per motivi loro non
imputabili, la stazione appaltante accetta anche altre
prove documentali delle misure di gestione ambientale,
purche' gli operatori economici dimostrino che tali
misure sono equivalenti a quelle richieste nel quadro
del sistema o della norma di gestione ambientale
applicabile.
3. Le stazioni appaltanti,
qualora richiedano agli operatori economici la
presentazione di certificati rilasciati da organismi
indipendenti per attestare la conformita' ai criteri di
cui al comma 2 dell'articolo 34, fanno riferimento a
organismi di valutazione della conformita' accreditati
ai sensi del regolamento (CE) n.765/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio, in conformita' alle norme UNI
CEI EN ISO/IEC della serie 17000.
4. Le informazioni relative
ai documenti presentati come prova del rispetto delle
norme ambientali e di qualita' sono messe a disposizione
degli altri Stati membri, su richiesta dalla Cabina di
regia.
Art. 88
(Registro
on line dei certificati (e-Certis)
1. Al fine
di facilitare la presentazione di offerte
transfrontaliere, le informazioni concernenti i
certificati e altre forme di prove documentali
introdotte in e-Certis e stabilite dalla Commissione
europea sono costantemente aggiornate per il tramite
della cabina di regia ((di cui all'articolo
212.))
2. Le stazioni appaltanti
utilizzano e-Certis e richiedono in primo luogo i tipi
di certificati o le forme di prove documentali che sono
contemplati da e-Certis.
Art. 89
(Avvalimento)
1.
L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di
cui all'articolo 45, per un determinato appalto, puo'
soddisfare la richiesta relativa al possesso dei
requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e
professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere
b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di
gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di
cui all'articolo 80, ((...))
avvalendosi delle capacita' di altri soggetti,
((anche partecipanti)) al
raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei
suoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i
criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e
professionali di cui all'allegato XVII, parte II,
lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti,
gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle
capacita' di altri soggetti solo se questi ultimi
eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali
capacita' sono richieste. L'operatore economico che
vuole avvalersi delle capacita' di altri soggetti
allega, oltre all'eventuale attestazione SOA
dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta
dalla stessa attestante il possesso da parte di
quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo
80, nonche' il possesso dei requisiti tecnici e delle
risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico
dimostra alla stazione appaltante che disporra' dei
mezzi necessari mediante presentazione di una
dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con
cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso
la stazione appaltante a mettere a disposizione per
tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di
cui e' carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni
mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80,
comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione
appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia.
Il concorrente allega, altresi', alla domanda di
partecipazione in originale o copia autentica il
contratto in virtu' del quale l'impresa ausiliaria si
obbliga nei confronti del concorrente a fornire i
requisiti e a mettere a disposizione le risorse
necessarie per tutta la durata dell'appalto.
((A tal fine, il contratto di avvalimento
contiene, a pena di nullita', la specificazione dei
requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione
dall'impresa ausiliaria.))
2. Nei settori speciali, se
le norme e i criteri oggettivi per l'esclusione e la
selezione degli operatori economici che richiedono di
essere qualificati in un sistema di qualificazione
comportano requisiti relativi alle capacita' economiche
e finanziarie dell'operatore economico o alle sue
capacita' tecniche e professionali, questi puo'
avvalersi, se necessario, della capacita' di altri
soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei
legami con essi. Resta fermo quanto previsto dal comma
1, periodi secondo e terzo, da intendersi quest'ultimo
riferito all'ambito temporale di validita' del sistema
di qualificazione.
3. La stazione appaltante
verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88, se i
soggetti della cui capacita' l'operatore economico
intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di
selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi
dell'articolo 80. Essa impone all'operatore economico di
sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente
criterio di selezione o per i quali sussistono motivi
obbligatori di esclusione. Nel bando di gara possono
essere altresi' indicati i casi in cui l'operatore
economico deve sostituire un soggetto per il quale
sussistono motivi non obbligatori di esclusione, purche'
si tratti di requisiti tecnici.
4. Nel caso di appalti di
lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in
opera o installazione nel quadro di un appalto di
fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei
documenti di gara che taluni compiti essenziali siano
direttamente svolti dall'offerente o, nel caso di
un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori
economici, da un partecipante al raggruppamento.
5. Il concorrente e
l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei
confronti della stazione appaltante in relazione alle
prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti
dalla normativa antimafia a carico del concorrente si
applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario,
in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di
gara.
6. E' ammesso l'avvalimento
di piu' imprese ausiliarie. L'ausiliario non puo'
avvalersi a sua volta di altro soggetto.
7. In relazione a ciascuna
gara non e' consentito, a pena di esclusione, che della
stessa impresa ausiliaria si avvalga piu' di un
concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa
ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
8. Il contratto e' in ogni
caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla
quale e' rilasciato il certificato di esecuzione, e
l'impresa ausiliaria puo' assumere il ruolo di
subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
9. In relazione a ciascun
affidamento la stazione appaltante esegue in corso
d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo
possesso dei requisiti e delle risorse oggetto
dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria,
nonche' l'effettivo impiego delle risorse medesime
nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile
unico del procedimento accerta in corso d'opera che le
prestazioni oggetto di contratto sono svolte
direttamente dalle risorse umane e strumentali
dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto
utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal
contratto di avvalimento ((, pena la
risoluzione del contratto di appalto)). Ha
inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del
contratto di avvalimento le comunicazioni di cui
all'articolo 52 e quelle inerenti all'esecuzione dei
lavori. La stazione appaltante trasmette all'Autorita'
tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando
altresi' l'aggiudicatario, per l'esercizio della
vigilanza, e per la prescritta pubblicita'.
10. L'avvalimento non e'
ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione
all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui
all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152.
11. Non e' ammesso
l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della
concessione di lavori rientrino ((...))
opere per le quali sono necessari lavori o componenti di
notevole contenuto tecnologico o di rilevante
complessita' tecnica, quali strutture, impianti e opere
speciali. E' considerato rilevante, ai fini della
sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, che
il valore dell'opera superi il dieci per cento
dell'importo totale dei lavori. Con decreto del Ministro
delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente codice, sentito il Consiglio superiore dei
lavori pubblici, e' definito l'elenco delle opere di cui
al presente comma, nonche' i requisiti di
specializzazione richiesti per la
((qualificazione ai fini dell'ottenimento
dell'attestazione di qualificazione degli esecutori di
cui all'articolo 84)), che possono essere
periodicamente revisionati. Fino alla data di entrata in
vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216,
comma 15.
Art. 90
(Elenchi
ufficiali di operatori economici riconosciuti e
certificazioni)
1. Gli
operatori economici iscritti in elenchi ufficiali di
imprenditori, fornitori o prestatori di servizi o che
siano in possesso di una certificazione rilasciata da
organismi accreditati per tali certificazioni ai sensi
del regolamento (CE) n.765/2008 del Parlamento europeo e
del Consiglio di cui all'allegato XIII possono
presentare alla stazione appaltante, per ogni appalto,
un certificato d'iscrizione o il certificato rilasciato
dall'organismo di certificazione competente. Tali
certificati indicano le referenze che consentono
l'iscrizione negli elenchi o di ottenere il rilascio
della certificazione nonche' la relativa
classificazione.
2. Le amministrazioni o gli
enti che gestiscono gli elenchi e gli organismi di
certificazione di cui al comma 1, presso cui le domande
vanno presentate, comunicano alla Cabina di regia di cui
all'articolo 212 i propri dati entro tre mesi
dall'entrata in vigore del presente codice ovvero
dall'istituzione di nuovi elenchi o albi o di nuovi
organismi di certificazione e provvedono altresi'
all'aggiornamento dei dati comunicati. Nei trenta giorni
successivi al loro ricevimento la Cabina di regia cura
la trasmissione di tali dati alla Commissione europea e
agli altri Stati membri.
3. Per gli operatori
economici facenti parte di un raggruppamento che
dispongono di mezzi forniti da altre societa' del
raggruppamento, l'iscrizione negli elenchi o il
certificato indicano specificamente i mezzi di cui si
avvalgono, chi ne sia proprietario e le relative
condizioni contrattuali.
4. L'iscrizione di un
operatore economico in un elenco ufficiale o il possesso
del certificato rilasciato dal competente organismo di
certificazione costituisce presunzione d'idoneita' ai
fini dei requisiti di selezione qualitativa previsti
dall'elenco o dal certificato.
5. I dati risultanti
dall'iscrizione negli elenchi ufficiali o dalla
certificazione, per i quali opera la presunzione di
idoneita' di cui al comma 4, possono essere contestati
con qualsiasi mezzo di prova in sede di verifica dei
requisiti degli operatori economici da parte di chi vi
abbia interesse. Per quanto riguarda il pagamento dei
contributi assistenziali e previdenziali e il pagamento
delle imposte e tasse, per ogni appalto, puo' essere
richiesta un'attestazione supplementare ad ogni
operatore economico.
6. Le stazioni appaltanti
applicano i commi 1 e 5 del presente articolo solo agli
operatori economici stabiliti sul territorio nazionale.
7. I requisiti della prova
per i criteri di selezione qualitativa previsti
dall'elenco ufficiale o dalla certificazione devono
risultare ((conformi))
all'articolo 86 e, ove applicabile, all'articolo 87. Gli
operatori economici possono chiedere in qualsiasi
momento l'iscrizione in un elenco ufficiale o il
rilascio del certificato. Essi sono informati entro un
termine ragionevole, fissato ai sensi dell'articolo 2
della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni, della decisione dell'amministrazione o
ente che redige l'elenco o dell'organismo di
certificazione competente.
8. L'iscrizione in elenchi
ufficiali o la certificazione non possono essere imposte
agli operatori economici degli altri Stati membri in
vista della partecipazione ad un pubblico appalto. Le
stazioni appaltanti riconoscono i certificati
equivalenti di organismi stabiliti in altri Stati
membri. Esse accettano altresi' altri mezzi di prova
equivalenti.
9. Sono messe a disposizione
degli altri Stati membri che ne facciano richiesta le
informazioni relative ai documenti presentati dagli
operatori economici per provare il possesso dei
requisiti necessari per l'iscrizione negli elenchi
ufficiali di cui al comma 1 ovvero, per gli operatori di
altri Stati membri, il possesso di una certificazione
equivalente.
10. Gli elenchi sono
soggetti a pubblicazione sul profilo di committente e
sul casellario informatico dell'ANAC.
Art. 91
(Riduzione del numero di candidati altrimenti
qualificati da invitare a partecipare)
1. Nelle
procedure ristrette, nelle procedure competitive con
negoziazione, nelle procedure di dialogo competitivo e
di partenariato per l'innovazione, le stazioni
appaltanti, quando lo richieda la difficolta' o la
complessita' dell'opera, della fornitura o del servizio,
possono limitare il numero di candidati che soddisfano i
criteri di selezione e che possono essere invitati a
presentare un'offerta, a negoziare o a partecipare al
dialogo, purche' sia assicurato il numero minimo, di cui
al comma 2, di candidati qualificati.
2. Quando si avvalgono di
tale facolta', le stazioni appaltanti indicano nel bando
di gara o nell'invito a confermare interesse i criteri
oggettivi e non discriminatori, secondo il principio di
proporzionalita' ((,)) che
intendono applicare, il numero minimo dei candidati che
intendono invitare, e, ove lo ritengano opportuno per
motivate esigenze di buon andamento, il numero massimo.
Nelle procedure ristrette il numero minimo di candidati
non puo' essere inferiore a cinque. Nella procedura
competitiva con negoziazione, nella procedura di dialogo
competitivo e nel partenariato per l'innovazione il
numero minimo di candidati non puo' essere inferiore a
tre. In ogni caso il numero di candidati invitati deve
essere sufficiente ad assicurare un'effettiva
concorrenza. Le stazioni appaltanti invitano un numero
di candidati pari almeno al numero minimo. Tuttavia, se
il numero di candidati che soddisfano i criteri di
selezione e i livelli minimi di capacita' di cui
all'articolo 83 e' inferiore al numero minimo, la
stazione appaltante puo' proseguire la procedura
invitando i candidati in possesso delle capacita'
richieste. La stazione appaltante non puo' includere
nella stessa procedura altri operatori economici che non
abbiano chiesto di partecipare o candidati che non
abbiano le capacita' richieste.
Art. 92
(Riduzione del numero di offerte e soluzioni)
1. Le
stazioni appaltanti, quando ricorrono alla facolta' di
ridurre il numero di offerte da negoziare di cui
all'articolo 62, comma 11, o di soluzioni da discutere
((di cui all'articolo 64, comma 8,))
effettuano tale riduzione applicando i criteri di
aggiudicazione indicati nei documenti di gara. Nella
fase finale tale numero deve consentire di garantire una
concorrenza effettiva, purche' vi sia un numero
sufficiente di offerte, soluzioni o candidati
qualificati.
Art. 93
(Garanzie
per la partecipazione alla procedura)
1.
L'offerta e' corredata da una garanzia fideiussoria,
denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento
del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto
forma di cauzione o di fideiussione, a scelta
dell'offerente. Al fine di rendere l'importo della
garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle
prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio
ad esso connesso, la stazione appaltante puo'
motivatamente ridurre l'importo della cauzione sino
all'1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per
cento. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma
aggregata da centrali di committenza, l'importo della
garanzia e' fissato nel bando o nell'invito nella misura
massima del 2 per cento del prezzo base. In caso di
partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo
di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare
tutte le imprese del raggruppamento medesimo.
((Nei casi di cui all'articolo 36, comma 2,
lettera a), e' facolta' della stazione appaltante non
richiedere le garanzie di cui al presente articolo.))
2. ((Fermo
restando il limite all'utilizzo del contante di cui
all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, la cauzione puo' essere
costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con
bonifico, in assegni circolari)) o in
titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al
corso del giorno del deposito, presso una sezione di
tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a
titolo di pegno a favore dell'amministrazione
aggiudicatrice. ((Si applica il comma 8 e,
quanto allo svincolo, il comma 9.))
3. La garanzia fideiussoria
di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore puo' essere
rilasciata da imprese bancarie o assicurative che
rispondano ai requisiti di solvibilita' previsti dalle
leggi che ne disciplinano le rispettive attivita' o
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti
nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto
legislativo ((1 settembre))
1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente
attivita' di rilascio di garanzie e che sono sottoposti
a revisione contabile da parte di una societa' di
revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che
abbiano i requisiti minimi di solvibilita' richiesti
dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
4. La garanzia deve
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la
rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo
comma, del codice civile, nonche' l'operativita' della
garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante.
5. La garanzia deve avere
efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di
presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono
richiedere una garanzia con termine di validita'
maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile
del procedimento, e possono altresi' prescrivere che
l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a
rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione
appaltante nel corso della procedura , per la durata
indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua
scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
((6. La garanzia
copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo
l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile
all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia
interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la
garanzia e' svincolata automaticamente al momento della
sottoscrizione del contratto.))
7. L'importo della garanzia,
e del suo eventuale rinnovo, e' ridotto del 50 per cento
per gli operatori economici ai quali venga rilasciata,
da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee
della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN
ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita'
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.
((Si applica la riduzione del 50 per cento,
non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche
nei confronti delle microimprese, piccole e medie
imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o
consorzi ordinari costituiti esclusivamente da
microimprese, piccole e medie imprese.))
Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture,
l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo e'
ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la
riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori
economici in possesso di registrazione al sistema
comunitario di ecogestione e audit(EMAS),ai sensi del
regolamento(CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per
gli operatori in possesso di certificazione ambientale
ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti
relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia
e del suo eventuale rinnovo e' ridotto del 20 per cento,
anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi
primo e secondo, per gli operatori economici in
possesso, in relazione ai beni o servizi che
costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni
e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di
qualita' ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai
sensi del regolamento(CE) n. 66/2010 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei
contratti relativi a lavori, servizi o forniture,
l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo e'
ridotto del 15 per cento ((, anche
cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo,
secondo, terzo e quarto)) per gli
operatori economici che sviluppano un inventario di gas
ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1
o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto
ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle
riduzioni di cui al presente comma, l'operatore
economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei
relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti
dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e
forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale
rinnovo e' ridotto del 30 per cento, non cumulabile con
le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli
operatori economici in possesso del ((rating
di legalita' e rating di impresa)) o della
attestazione del modello organizzativo, ai sensi del
decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione
social accountability 8000, o di certificazione del
sistema di gestione a tutela della sicurezza e della
salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001,
o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il
sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352
riguardante la certificazione di operativita' in
qualita' di ESC (Energy Service Company) per l'offerta
qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori
economici in possesso della certificazione ISO 27001
riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle
informazioni. ((In caso di cumulo delle
riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata
sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.))
8. L'offerta e' altresi'
corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un
fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato
la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia
fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli
articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse
affidatario. ((Il presente comma non si
applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti
esclusivamente da microimprese, piccole e medie
imprese.))
((8-bis. Le
garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema
tipo di cui all'articolo 103, comma 9.))
9. La stazione appaltante,
nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non
aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro
confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma
1, tempestivamente e comunque entro un termine non
superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche
quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia
della garanzia.
10. Il presente articolo non
si applica agli appalti di servizi aventi a oggetto la
redazione della progettazione e del piano di sicurezza e
coordinamento e ai compiti di supporto alle attivita'
del responsabile unico del procedimento.
TITOLO IV
AGGIUDICAZIONE PER I SETTORI ORDINARI
Art. 94
(Principi
generali in materia di selezione)
1. Gli
appalti sono aggiudicati sulla base di criteri stabiliti
conformemente agli articoli da 95 a 97, previa verifica,
((in applicazione degli articoli 85, 86 e
88, )) della sussistenza dei seguenti
presupposti:
a) l'offerta e' conforme ai
requisiti, alle condizioni e ai criteri indicati nel
bando di gara o nell'invito a confermare interesse
nonche' nei documenti di gara, tenuto conto, se del
caso, dell'articolo 95, comma 14;
b) l'offerta proviene da un
offerente che non e' escluso ai sensi dell'articolo 80 e
che soddisfa i criteri di selezione fissati
dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi
dell'articolo 83 e, se del caso, le norme e i criteri
non discriminatori di cui all'articolo 91.
2. La stazione appaltante
puo' decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente
che ha presentato l'offerta economicamente piu'
vantaggiosa, se ha accertato che l'offerta non soddisfa
gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3.
Art. 95
(Criteri
di aggiudicazione dell'appalto)
1. I
criteri di aggiudicazione non conferiscono alla stazione
appaltante un potere di scelta illimitata dell'offerta.
Essi garantiscono la possibilita' di una concorrenza
effettiva e sono accompagnati da specifiche che
consentono l'efficace verifica delle informazioni
fornite dagli offerenti al fine di valutare il grado di
soddisfacimento dei criteri di aggiudicazione delle
offerte. Le stazioni appaltanti verificano l'accuratezza
delle informazioni e delle prove fornite dagli
offerenti.
2. Fatte salve le
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative
relative al prezzo di determinate forniture o alla
remunerazione di servizi specifici, le stazioni
appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di
non discriminazione e di parita' di trattamento,
procedono all'aggiudicazione degli appalti e
all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei
concorsi di idee, sulla base del criterio dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa individuata sulla base
del miglior rapporto qualita'/prezzo o sulla base
dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio
di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo
di vita, conformemente all'articolo 96.
3. Sono aggiudicati
esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa individuata sulla base
del miglior rapporto qualita'/prezzo:
a) i contratti relativi ai
servizi sociali e di ristorazione ospedaliera,
assistenziale e scolastica, nonche' ai servizi ad alta
intensita' di manodopera, come definiti all'articolo 50,
comma 1 ((, fatti salvi gli affidamenti ai
sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) ));
b) i contratti relativi
all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura
e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale
di importo ((pari o superiore a 40.000
euro));
4. Puo' essere utilizzato il
criterio del minor prezzo:
((a) fermo
restando quanto previsto dall'articolo 36, comma 2,
lettera d), per i lavori di importo pari o inferiore a
2.000.000 di euro, quando l'affidamento dei lavori
avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto
esecutivo; in tali ipotesi, qualora la stazione
appaltante applichi l'esclusione automatica, la stessa
ha l'obbligo di ricorrere alle procedure di cui
all'articolo 97, commi 2 e 8;))
b) per i servizi e le
forniture con caratteristiche standardizzate o le cui
condizioni sono definite dal mercato;
c) per i servizi e le
forniture ((di importo fino a 40.000 euro,
nonche' per i servizi e le forniture di importo pari o
superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui
all'articolo 35 solo se)) caratterizzati
da elevata ripetitivita', fatta eccezione per quelli di
notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere
innovativo.
5. Le stazioni appaltanti
che dispongono l'aggiudicazione ai sensi del comma 4 ne
danno adeguata motivazione e indicano nel bando di gara
il criterio applicato per selezionare la migliore
offerta.
6. I documenti di gara
stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell'offerta,
pertinenti alla natura, all'oggetto e alle
caratteristiche del contratto. In particolare, l'offerta
economicamente piu' vantaggiosa individuata sulla base
del miglior rapporto qualita'/prezzo, e' valutata sulla
base di criteri oggettivi, quali gli aspetti
qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto
dell'appalto. Nell'ambito di tali criteri possono
rientrare:
a) la qualita', che
comprende pregio tecnico, caratteristiche estetiche e
funzionali, accessibilita' per le persone con
disabilita', progettazione adeguata per tutti gli
utenti, certificazioni e attestazioni in materia di
sicurezza e salute dei lavoratori, quali OSHAS 18001,
caratteristiche sociali, ambientali, contenimento dei
consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera
o del prodotto, caratteristiche innovative,
commercializzazione e relative condizioni;
b) il possesso di un marchio
di qualita' ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE)
in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in
misura pari o superiore al 30 per cento del valore delle
forniture o prestazioni oggetto del contratto stesso;
c) il costo di utilizzazione
e manutenzione avuto anche riguardo ai consumi di
energia e delle risorse naturali, alle emissioni
inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli
esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti
climatici, riferiti all'intero ciclo di vita dell'opera,
bene o servizio, con l'obiettivo strategico di un uso
piu' efficiente delle risorse e di un'economia circolare
che promuova ambiente e occupazione((;))
d) la compensazione delle
emissioni di gas ad effetto serra associate alle
attivita' dell'azienda calcolate secondo i metodi
stabiliti in base alla raccomandazione n. 2013/179/UE
della Commissione del 9 aprile 2013, relativa all'uso di
metodologie comuni per misurare e comunicare le
prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei
prodotti e delle organizzazioni((;))
e) l'organizzazione, le
qualifiche e l'esperienza del personale effettivamente
utilizzato nell'appalto, qualora la qualita' del
personale incaricato possa avere un'influenza
significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto;
f) il servizio successivo
alla vendita e assistenza tecnica;
g) le condizioni di consegna
quali la data di consegna, il processo di consegna e il
termine di consegna o di esecuzione.
7. L'elemento relativo al
costo, anche nei casi di cui alle disposizioni
richiamate al comma 2, puo' assumere la forma di un
prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori
economici competeranno solo in base a criteri
qualitativi.
8. I documenti di gara
ovvero, in caso di dialogo competitivo, il bando o il
documento descrittivo elencano i criteri di valutazione
e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di
essi, ((anche prevedendo)) una
forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo
deve essere adeguato. Per ciascun criterio di
valutazione prescelto possono essere previsti, ove
necessario, sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi.
9. Le stazioni appaltanti,
quando ritengono la ponderazione di cui al comma 8 non
possibile per ragioni oggettive, indicano nel bando di
gara e nel capitolato d'oneri o, in caso di dialogo
competitivo, nel bando o nel documento descrittivo,
l'ordine decrescente di importanza dei criteri. Per
attuare la ponderazione o comunque attribuire il
punteggio a ciascun elemento dell'offerta, le
amministrazioni aggiudicatrici utilizzano metodologie
tali da consentire di individuare con un unico parametro
numerico finale l'offerta piu' vantaggiosa.
((10.
Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i
propri costi della manodopera e gli oneri aziendali
concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia
di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione
delle forniture senza posa in opera, dei servizi di
natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi
dell'articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni
appaltanti, relativamente ai costi della manodopera,
prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il
rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5,
lettera d).))
((10-bis. La
stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva
individuazione del miglior rapporto qualita'/prezzo,
valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e
individua criteri tali da garantire un confronto
concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine
la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per
il punteggio economico entro il limite del 30 per
cento.))
11. I criteri di
aggiudicazione sono considerati connessi all'oggetto
dell'appalto ove riguardino lavori, forniture o servizi
da fornire nell'ambito di tale appalto sotto qualsiasi
aspetto e in qualsiasi fase del loro ciclo di vita,
compresi fattori coinvolti nel processo specifico di
produzione, fornitura o scambio di questi lavori,
forniture o servizi o in un processo specifico per una
fase successiva del loro ciclo di vita, anche se questi
fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale.
12. Le stazioni appaltanti
possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all'oggetto del contratto. Tale facolta' e'
indicata espressamente nel bando di gara o nella lettera
di invito.
13. Compatibilmente con il
diritto dell'Unione europea e con i principi di parita'
di trattamento, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalita', le amministrazioni aggiudicatrici
indicano nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito, i
criteri premiali che intendono applicare alla
valutazione dell'offerta in relazione al maggior rating
di legalita' ((e di impresa))
dell'offerente, nonche' per agevolare la partecipazione
alle procedure di affidamento per le microimprese,
piccole e medie imprese, per i giovani professionisti e
per le imprese di nuova costituzione. Indicano altresi'
il maggior punteggio relativo all'offerta concernente
beni, lavori o servizi che presentano un minore impatto
sulla salute e sull'ambiente ((ivi inclusi i
beni o prodotti da filiera corta o a chilometro zero)).
14. Per quanto concerne i
criteri di aggiudicazione, nei casi di adozione del
miglior rapporto qualita' prezzo, si applicano altresi'
le seguenti disposizioni:
a) le stazioni appaltanti
possono autorizzare o esigere la presentazione di
varianti da parte degli offerenti. Esse indicano nel
bando di gara ovvero, se un avviso di preinformazione e'
utilizzato come mezzo di indizione di una gara,
nell'invito a confermare interesse se autorizzano o
richiedono le varianti; in mancanza di questa
indicazione, le varianti non sono autorizzate((.
Le varianti sono comunque collegate))
all'oggetto dell'appalto;
b) le stazioni appaltanti
che autorizzano o richiedono le varianti menzionano nei
documenti di gara i requisiti minimi che le varianti
devono rispettare, nonche' le modalita' specifiche per
la loro presentazione, in particolare se le varianti
possono essere presentate solo ove sia stata presentata
anche un'offerta, che e' diversa da una variante. Esse
garantiscono anche che i criteri di aggiudicazione
scelti possano essere applicati alle varianti che
rispettano tali requisiti minimi e alle offerte conformi
che non sono varianti
c) solo le varianti che
rispondono ai requisiti minimi prescritti dalle
amministrazioni aggiudicatrici sono prese in
considerazione;
d) nelle procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture o di
servizi, le amministrazioni aggiudicatrici che abbiano
autorizzato o richiesto varianti non possono escludere
una variante per il solo fatto che, se accolta,
configurerebbe, rispettivamente, o un appalto di servizi
anziche' un appalto pubblico di forniture o un appalto
di forniture anziche' un appalto pubblico di servizi.
((14-bis. In
caso di appalti aggiudicati con il criterio di cui al
comma 3, le stazioni appaltanti non possono attribuire
alcun punteggio per l'offerta di opere aggiuntive
rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base
d'asta.))
15. Ogni variazione che
intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia
giurisdizionale, successivamente alla fase di
ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte
non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura,
ne' per l'individuazione della soglia di anomalia delle
offerte.
Art. 96
(Costi
del ciclo di vita)
1. I costi
del ciclo di vita comprendono, in quanto pertinenti,
tutti i seguenti costi, o parti di essi, legati al ciclo
di vita di un prodotto, di un servizio o di un lavoro:
a)costi sostenuti
dall'amministrazione aggiudicatrice o da altri utenti,
quali:
1) costi relativi
all'acquisizione;
2) costi connessi
all'utilizzo, quali consumo di energia e altre risorse;
3) costi di manutenzione;
4) costi relativi al fine
vita, come i costi di raccolta, di smaltimento e di
riciclaggio;
b)costi imputati a
esternalita' ambientali legate ai prodotti, servizi o
lavori nel corso del ciclo di vita, purche' il loro
valore monetario possa essere determinato e verificato.
Tali costi possono includere i costi delle emissioni di
gas a effetto serra e di altre sostanze inquinanti,
nonche' altri costi legati all'attenuazione dei
cambiamenti climatici.
2. Quando valutano i costi
utilizzando un sistema di costi del ciclo di vita, le
stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara i
dati che gli offerenti devono fornire e il metodo che la
stazione appaltante impieghera' al fine di determinare i
costi del ciclo di vita sulla base di tali dati. Per la
valutazione dei costi imputati alle esternalita'
ambientali, il metodo deve soddisfare tutte le seguenti
condizioni:
a)essere basato su criteri
oggettivi, verificabili e non discriminatori. Se il
metodo non e' stato previsto per un'applicazione
ripetuta o continua, lo stesso non deve favorire ne'
svantaggiare indebitamente taluni operatori economici;
b)essere accessibile a tutte
le parti interessate;
c)i dati richiesti devono
poter essere forniti con ragionevole sforzo da operatori
economici normalmente diligenti, compresi gli operatori
economici di altri Stati membri, di paesi terzi parti
dell'AAP o di altri accordi internazionali che l'Unione
e' tenuta a rispettare o ratificati dall'Italia.
3. L'allegato XVIII al
((presente codice)) contiene
l'elenco degli atti legislativi dell'Unione e, ove
necessario, degli atti delegati attuativi che approvano
metodi comuni per la valutazione del costo del ciclo di
vita.
Art. 97
(Offerte
anormalmente basse)
1. Gli
operatori economici forniscono, su richiesta della
stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi
proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente
basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla
congruita', serieta', sostenibilita' e realizzabilita'
dell'offerta.
2. Quando il criterio di
aggiudicazione e' quello del prezzo piu' basso la
congruita' delle offerte e' valutata sulle offerte che
presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di
anomalia determinata ((;)) al
fine di non rendere predeterminabili dai candidati i
parametri di riferimento per il calcolo della soglia,
((il RUP o la commissione giudicatrice
procedono)) al sorteggio, in sede di gara,
di uno dei seguenti metodi:
a) media aritmetica dei
ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con
esclusione del ((venti per cento)),
arrotondato all'unita' superiore, rispettivamente delle
offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso,
incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi
percentuali che superano la predetta media;
b) media aritmetica dei
ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con
esclusione del ((venti per cento
rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di
quelle di minor ribasso arrotondato all'unita'
superiore)), tenuto conto che se la prima
cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti
dai concorrenti ammessi e' pari ovvero uguale a zero la
media resta invariata; qualora invece la prima cifra
dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai
concorrenti ammessi e' dispari, la media viene
decrementata percentualmente di un valore pari a tale
cifra;
c) media aritmetica dei
ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse,
incrementata del ((quindici per cento));
((d) media
aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte
ammesse incrementata del dieci per cento));
e) media aritmetica dei
ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con
esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unita'
superiore, rispettivamente delle offerte di maggior
ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello
scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che
superano la predetta media, moltiplicato per un
((coefficiente sorteggiato dalla commissione
giudicatrice o, in mancanza della commissione, dal RUP,
all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori:
0,6; 0,7; 0,8; 0,9.))
3. Quando il criterio di
aggiudicazione e' quello dell'offerta economicamente
piu' vantaggiosa la congruita' delle offerte e' valutata
sulle offerte che presentano sia i punti relativi al
prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri
elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai
quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti
dal bando di gara.
((3-bis. Il
calcolo di cui al comma 2 e' effettuato ove il numero
delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.))
4. Le spiegazioni di cui al
comma 1 possono, in particolare, riferirsi a:
a) l'economia del processo
di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o
del metodo di costruzione;
b) le soluzioni tecniche
prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di
cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per
prestare i servizi o per eseguire i lavori;
c) l'originalita' dei
lavori, delle forniture o dei servizi proposti
dall'offerente.
5. La stazione appaltante
richiede per iscritto, assegnando al concorrente un
termine non inferiore a quindici giorni, la
presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa
esclude l'offerta solo se la prova fornita non
giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o
di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui
al comma 4 o se ha accertato, con le modalita' di cui al
primo periodo, che l'offerta e' anormalmente bassa in
quanto:
a) non rispetta gli obblighi
di cui all'articolo 30, comma 3.
b) non rispetta gli obblighi
di cui all'articolo 105;
c) sono incongrui gli oneri
aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95,
((comma 10)) rispetto all'entita'
e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle
forniture;
d) il costo del personale e'
inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle
apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16.
6. Non sono ammesse
giustificazioni in relazione a trattamenti salariali
minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti
autorizzate dalla legge. Non sono, altresi', ammesse
giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di
cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto
dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81. La stazione appaltante in ogni caso puo' valutare
la congruita' di ogni offerta che, in base ad elementi
specifici, appaia anormalmente bassa.
7. La stazione appaltante
qualora accerti che un'offerta e' anormalmente bassa in
quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato puo'
escludere tale offerta unicamente per questo motivo,
soltanto dopo aver consultato l'offerente e se
quest'ultimo non e' in grado di dimostrare, entro un
termine sufficiente stabilito dalla stazione appaltante,
che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai
sensi dell'articolo 107 TFUE. La stazione appaltante
esclude un'offerta in tali circostanze e informa la
Commissione europea.
8. Per lavori, servizi e
forniture, quando il criterio di aggiudicazione e'
quello del prezzo piu' basso e comunque per importi
inferiori alle soglie di cui all'articolo 35, la
stazione appaltante puo' prevedere nel bando
l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore
alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma
2. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6.
Comunque la facolta' di esclusione automatica non e'
esercitabile quando il numero delle offerte ammesse e'
inferiore a dieci.
9. La Cabina di regia di cui
all'articolo 212, su richiesta, mette a disposizione
degli altri Stati membri, a titolo di collaborazione
amministrativa, tutte le informazioni a disposizione,
quali leggi, regolamenti, contratti collettivi
applicabili o norme tecniche nazionali, relative alle
prove e ai documenti prodotti in relazione ai dettagli
di cui ai commi 4 e 5».
Art. 98
(Avvisi
relativi agli appalti aggiudicati)
1. Le
stazioni appaltanti che hanno aggiudicato un contratto
pubblico o concluso un accordo quadro inviano un avviso
secondo le modalita' di pubblicazione di cui
all'articolo 72, conforme all'allegato XIV, Parte I,
lettera D, relativo ai risultati della procedura di
aggiudicazione, entro trenta giorni ((dalla
conclusione del contratto)) o dalla
conclusione dell'accordo quadro.
2. Se la gara e' stata
indetta mediante un avviso di preinformazione e se
l'amministrazione aggiudicatrice ha deciso che non
aggiudichera' ulteriori appalti nel periodo coperto
dall'avviso di preinformazione, l'avviso di
aggiudicazione contiene un'indicazione specifica al
riguardo.
3. Nel caso di accordi
quadro conclusi ai sensi dell'articolo 54, le stazioni
appaltanti sono esentate dall'obbligo di inviare un
avviso sui risultati della procedura di aggiudicazione
di ciascun appalto basato su tale accordo e raggruppano
gli avvisi sui risultati della procedura d'appalto per
gli appalti fondati sull'accordo quadro su base
trimestrale. In tal caso, esse inviano gli avvisi
raggruppati entro trenta giorni dalla fine di ogni
trimestre.
4. Le stazioni appaltanti
inviano all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione
europea, conformemente a quanto previsto dall'articolo
72, un avviso di aggiudicazione di appalto entro trenta
giorni dall'aggiudicazione di ogni appalto basata su un
sistema dinamico di acquisizione. Esse possono tuttavia
raggruppare gli avvisi su base trimestrale. In tal caso,
inviano gli avvisi raggruppati al piu' tardi trenta
giorni dopo la fine di ogni trimestre.
5. Fermo restando quanto
disposto dall'articolo 53, talune informazioni relative
all'aggiudicazione dell'appalto o alla conclusione
dell'accordo quadro possono non essere pubblicate
qualora la loro divulgazione ostacoli l'applicazione
della legge, sia contraria all'interesse pubblico,
pregiudichi i legittimi interessi commerciali di un
particolare operatore economico, pubblico o privato,
oppure possa arrecare pregiudizio alla concorrenza leale
tra operatori economici.
Art. 99
(Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione
degli appalti)
1. Per
ogni appalto od ogni accordo quadro di importo pari o
superiore alle soglie di cui all'articolo 35 e
ogniqualvolta sia istituito un sistema dinamico di
acquisizione, la stazione appaltante redige una
relazione contenente almeno le seguenti informazioni:
a) il nome e l'indirizzo
della stazione appaltante, l'oggetto e il valore
dell'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico
di acquisizione;
b) se del caso, i risultati
della selezione qualitativa e/o della riduzione dei
numeri a norma degli articoli 91 e 92, ossia:
1) i nomi dei candidati o
degli offerenti selezionati e i motivi della selezione;
2) i nomi dei candidati o
degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione;
c) i motivi del rigetto
delle offerte giudicate anormalmente basse;
d) il nome
dell'aggiudicatario e le ragioni della scelta della sua
offerta, nonche', se e' nota, la parte dell'appalto o
dell'accordo quadro che l'aggiudicatario intende
subappaltare a terzi; e, se noti al momento della
redazione, i nomi degli eventuali subappaltatori del
contraente principale;
e) per le procedure
competitive con negoziazione e i dialoghi competitivi,
le circostanze di cui all'articolo 59 che giustificano
l'utilizzazione di tali procedure;
f) per quanto riguarda le
procedure negoziate senza previa pubblicazione di un
bando di gara, le circostanze di cui all'articolo 63 che
giustificano l'utilizzazione di tali procedure;
g) eventualmente, le ragioni
per le quali l'amministrazione aggiudicatrice ha deciso
di non aggiudicare un appalto, concludere un accordo
quadro o istituire un sistema dinamico di acquisizione;
h) eventualmente, le ragioni
per le quali per la presentazione delle offerte sono
stati usati mezzi di comunicazione diversi dai mezzi
elettronici;
i) eventualmente, i
conflitti di interesse individuati e le misure
successivamente adottate.
2. La relazione di cui al
comma 1 non e' richiesta per gli appalti basati su
accordi quadro conclusi con un solo operatore economico
e aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate
nell'accordo quadro, o se l'accordo quadro contiene
tutti i termini che disciplinano la prestazione dei
lavori, dei servizi e delle forniture in questione
nonche' le condizioni oggettive per determinare quale
degli operatori economici parti dell'accordo quadro
effettuera' tale prestazione.
3. Qualora l'avviso di
aggiudicazione dell'appalto stilato a norma
dell'articolo 98 o dell'articolo 142, comma 3, contiene
le informazioni richieste al comma 1, le stazioni
appaltanti possono fare riferimento a tale avviso.
4. Le stazioni appaltanti
documentano lo svolgimento di tutte le procedure di
aggiudicazione, indipendentemente dal fatto che esse
siano condotte con mezzi elettronici o meno.
Garantiscono la conservazione di una documentazione
sufficiente a giustificare decisioni adottate in tutte
le fasi della procedura di appalto, quali la
documentazione relativa alle comunicazioni con gli
operatori economici e le deliberazioni interne, la
preparazione dei documenti di gara, il dialogo o la
negoziazione se previsti, la selezione e
l'aggiudicazione dell'appalto. La documentazione e'
conservata per almeno cinque anni a partire dalla data
di aggiudicazione dell'appalto, ovvero, in caso di
pendenza di una controversia, fino al passaggio in
giudicato della relativa sentenza.
5. La relazione o i suoi
principali elementi sono comunicati alla Cabina di regia
di cui all'articolo 212 per la successiva comunicazione
((alla Commissione europea, alle autorita',
agli organismi o alle strutture competenti, quando tale
relazione e' richiesta)).
TITOLO V
ESECUZIONE
Art. 100
(Requisiti per l'esecuzione dell'appalto)
1. Le
stazioni appaltanti possono richiedere requisiti
particolari per l'esecuzione del contratto, purche'
siano compatibili con il diritto europeo e con i
principi di parita' di trattamento, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalita', innovazione e siano
precisate nel bando di gara, o nell'invito in caso di
procedure senza bando o nel capitolato d'oneri. Dette
condizioni possono attenere, in particolare, a
((esigenze sociali e ambientali.))
((2. In sede di
offerta gli operatori economici dichiarano di accettare
i requisiti particolari nell'ipotesi in cui risulteranno
aggiudicatari.))
Art. 101
(Soggetti
delle stazioni appaltanti)
1. La
esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori,
servizi, forniture, e' diretta dal responsabile unico
del procedimento, che controlla i livelli di qualita'
delle prestazioni. Il responsabile unico del
procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale del
direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore
dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di
sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonche' del
collaudatore ovvero della commissione di collaudo, del
verificatore della conformita' e accerta il corretto ed
effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.
2. Per il coordinamento, la
direzione ed il controllo tecnico-contabile
dell'esecuzione dei contratti pubblici relativi a
lavori, le stazioni appaltanti individuano, prima
dell'avvio delle procedure per l'affidamento, su
proposta del responsabile unico del procedimento, un
direttore dei lavori che puo' essere coadiuvato, in
relazione alla complessita' dell'intervento, da uno o
piu' direttori operativi e da ispettori di cantiere.
3. Il direttore dei lavori,
con l'ufficio di direzione lavori, ove costituito, e'
preposto al controllo tecnico, contabile e
amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinche'
i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in
conformita' al progetto e al contratto. Il direttore dei
lavori ha la responsabilita' del coordinamento e della
supervisione dell'attivita' di tutto l'ufficio di
direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva
con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed
economici del contratto. Il direttore dei lavori ha la
specifica responsabilita' dell'accettazione dei
materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e
qualitativo degli accertamenti ufficiali delle
caratteristiche meccaniche e in aderenza alle
disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni
vigenti. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le
attivita' ed i compiti allo stesso espressamente
demandati dal codice nonche':
a) verificare periodicamente
il possesso e la regolarita' da parte dell'esecutore e
del subappaltatore della documentazione prevista dalle
leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei
dipendenti;
b) curare la costante
verifica di validita' del programma di manutenzione, dei
manuali d'uso e dei manuali di manutenzione,
modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori
ultimati;
c) provvedere alla
segnalazione al responsabile del procedimento,
dell'inosservanza, da parte dell'esecutore,
dell'articolo 105;
d) ((svolgere,
qualora sia in possesso dei requisiti richiesti dalla
normativa vigente sulla sicurezza, le funzioni di
coordinatore per l'esecuzione dei lavori)).
Nel caso in cui il direttore dei lavori non svolga tali
funzioni le stazioni appaltanti prevedono la presenza di
almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti
previsti dalla normativa, a cui affidarle.
4. Gli assistenti con
funzioni di direttori operativi collaborano con il
direttore dei lavori nel verificare che le lavorazioni
di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite
regolarmente e nell'osservanza delle clausole
contrattuali. Essi rispondono della loro attivita'
direttamente al direttore dei lavori. Ai direttori
operativi possono essere affidati dal direttore dei
lavori, fra gli altri, i seguenti compiti:
a)verificare che l'esecutore
svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia
dei calcoli delle strutture;
b)programmare e coordinare
le attivita' dell'ispettore dei lavori;
c)curare l'aggiornamento del
cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e
segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le
eventuali difformita' rispetto alle previsioni
contrattuali proponendo i necessari interventi
correttivi;
d)assistere il direttore dei
lavori nell'identificare gli interventi necessari ad
eliminare difetti progettuali o esecutivi;
e)individuare ed analizzare
le cause che influiscono negativamente sulla qualita'
dei lavori e proponendo al direttore dei lavori le
adeguate azioni correttive;
f)assistere i collaudatori
nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
g)esaminare e approvare il
programma delle prove di collaudo e messa in servizio
degli impianti;
h)direzione di lavorazioni
specialistiche.
5. Gli assistenti con
funzioni di ispettori di cantiere collaborano con il
direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in
conformita' delle prescrizioni stabilite nel capitolato
speciale di appalto. La posizione di ispettore e'
ricoperta da una sola persona che esercita la sua
attivita' in un turno di lavoro. Essi sono presenti a
tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori
che richiedono controllo quotidiano, nonche' durante le
fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni. Essi
rispondono della loro attivita' direttamente al
direttore dei lavori. Agli ispettori possono essere
affidati fra gli altri i seguenti compiti:
a)la verifica dei documenti
di accompagnamento delle forniture di materiali per
assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed
approvati dalle strutture di controllo di qualita' del
fornitore;
b)la verifica, prima della
messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e
gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo
prescritte dal controllo di qualita' o dalle normative
vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle
quali sono stati costruiti;
c)il controllo sulla
attivita' dei subappaltatori;
d)il controllo sulla
regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni
ed alle specifiche tecniche contrattuali;
e)l'assistenza alle prove di
laboratorio;
f)l'assistenza ai collaudi
dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed
accettazione degli impianti;
g)la predisposizione degli
atti contabili e l'esecuzione delle misurazioni quando
siano stati incaricati dal direttore dei lavori;
h)l'assistenza al
coordinatore per l'esecuzione.
6. Per le funzioni del
coordinatore per l'esecuzione dei lavori si applica
l'articolo 92 comma 1 del decreto legislativo n. 81 del
2008.
((6-bis. Per i
servizi e le forniture di particolare importanza, da
individuarsi con il decreto di cui all'articolo 111,
comma 1, primo periodo, la stazione appaltante, su
indicazione del direttore dell'esecuzione, puo' nominare
un assistente del direttore dell'esecuzione, con le
funzioni indicate dal medesimo decreto.))
Art. 102
(Collaudo
((e verifica di conformita'))
)
1. Il
responsabile unico del procedimento controlla
l'esecuzione del contratto congiuntamente al
((direttore dei lavori per i lavori e al
direttore dell'esecuzione del contratto per i servizi e
forniture)).
2. I contratti pubblici sono
soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di
conformita' per i servizi e per le forniture, per
certificare che l'oggetto del contratto in termini di
prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche,
economiche e qualitative sia stato realizzato ed
eseguito nel rispetto ((delle previsioni e
delle pattuizioni contrattuali)).
((Per i contratti pubblici di lavori di importo
superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di
cui all'articolo 35 il certificato di collaudo, nei casi
espressamente individuati dal decreto di cui al comma 8,
puo' essere sostituito dal certificato di regolare
esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei
lavori. Per i lavori di importo pari o inferiore a 1
milione di euro e per forniture e servizi di importo
inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, e' sempre
facolta' della stazione appaltante sostituire il
certificato di collaudo o il certificato di verifica di
conformita' con il certificato di regolare esecuzione
rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per
forniture e servizi dal responsabile unico del
procedimento. Nei casi di cui al presente comma il
certificato di regolare esecuzione e' emesso non oltre
tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni
oggetto del contratto)).
3. Il collaudo finale
((o la verifica di conformita'))
deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei
lavori ((o delle prestazioni)),
salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 8, di
particolare complessita' dell'opera ((o
delle prestazioni)) da collaudare, per i
quali il termine puo' essere elevato sino ad un anno. Il
certificato di collaudo ((o il certificato
di verifica di conformita')) ha carattere
provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due
anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il
collaudo si intende tacitamente approvato ancorche'
l'atto formale di approvazione non sia stato emesso
entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
4. ((COMMA
ABROGATO DAL D.LGS. 19 APRILE 2017, N. 56)).
5. Salvo quanto disposto
dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore
risponde per la difformita' e i vizi dell'opera
((o delle prestazioni)), ancorche'
riconoscibili, purche' denunciati dalla stazione
appaltante prima che il certificato di collaudo assuma
carattere definitivo.
((6. Per
effettuare le attivita' di collaudo sull'esecuzione dei
contratti pubblici di cui al comma 2, le stazioni
appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti
di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre
componenti con qualificazione rapportata alla tipologia
e caratteristica del contratto, in possesso dei
requisiti di moralita', competenza e professionalita',
iscritti all'albo dei collaudatori nazionale o regionale
di pertinenza come previsto al comma 8 del presente
articolo. Il compenso spettante per l'attivita' di
collaudo e' contenuto, per i dipendenti della stazione
appaltante, nell'ambito dell'incentivo di cui
all'articolo 113, mentre per i dipendenti di altre
amministrazioni pubbliche e' determinato ai sensi della
normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel
rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61,
comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133. Per i lavori, tra i dipendenti della
stazione appaltante ovvero tra i dipendenti delle altre
amministrazioni, e' individuato il collaudatore delle
strutture per la redazione del collaudo statico. Per
accertata carenza nell'organico della stazione
appaltante, ovvero di altre amministrazioni pubbliche,
le stazioni appaltanti individuano i componenti con le
procedure di cui all'articolo 31, comma 8.))
7. Non possono essere
affidati incarichi di collaudo e di verifica di
conformita':
a) ai magistrati ordinari,
amministrativi e contabili, e agli avvocati e
procuratori dello Stato, in attivita' di servizio e, per
appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore
alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo
35 a quelli in quiescenza nella regione/regioni ove e'
stata svolta l'attivita' di servizio;
b) ai dipendenti
appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione
((in servizio, ovvero)) in
trattamento di quiescenza per appalti di lavori pubblici
di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza
comunitaria di cui all'articolo 35 ubicati nella
regione/regioni ove ((e' svolta per i
dipendenti in servizio, ovvero e' stata svolta per
quelli in quiescenza,)) l'attivita' di
servizio;
c) a coloro che nel triennio
antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o
subordinato con gli operatori economici a qualsiasi
titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto;
d) a coloro che hanno,
comunque, svolto o svolgono attivita' di controllo,
verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione,
vigilanza o direzione sul contratto da collaudare.
((d-bis) a
coloro che hanno partecipato alla procedura di gara.))
8. Con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del
Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l'ANAC,
sono disciplinate e definite le modalita' tecniche di
svolgimento del collaudo, nonche' i casi in cui il
certificato di collaudo dei lavori e il certificato di
verifica di conformita' possono essere sostituiti dal
certificato di regolare esecuzione rilasciato ai sensi
del comma 2. Fino alla data di entrata in vigore di
detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 16
((, anche con riferimento al certificato di
regolare esecuzione, rilasciato ai sensi del comma 2.
Nel medesimo decreto sono altresi' disciplinate le
modalita' e le procedure di predisposizione degli albi
dei collaudatori, di livello nazionale e regionale,
nonche' i criteri di iscrizione secondo requisiti di
moralita', competenza e professionalita'.)).
9. Al termine del lavoro
sono redatti:
a) per i beni del patrimonio
culturale un consuntivo scientifico predisposto dal
direttore dei lavori o, nel caso di interventi su beni
culturali mobili, superfici decorate di beni
architettonici e a materiali storicizzati di beni
immobili di interesse storico artistico o archeologico,
da restauratori di beni culturali, ai sensi dalla
normativa vigente, quale ultima fase del processo della
conoscenza e del restauro e quale premessa per il futuro
programma di intervento sul bene; i costi per la
elaborazione del consuntivo scientifico sono previsti
nel quadro economico dell'intervento;
b) l'aggiornamento del piano
di manutenzione;
c) una relazione
tecnico-scientifica redatta dai professionisti afferenti
alle rispettive competenze, con l'esplicitazione dei
risultati culturali e scientifici raggiunti.
Art. 103
(Garanzie
definitive)
1.
L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve
costituire una garanzia, denominata "garanzia
definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o
fideiussione con le modalita' di cui all'articolo 93,
commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo
contrattuale e tale obbligazione e' indicata negli atti
e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi
e di forniture. Nel caso di procedure di gara realizzate
in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo
della garanzia e' indicato nella misura massima del 10
per cento dell'importo contrattuale. Al fine di
salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del
contratto nei termini e nei modi programmati in caso di
aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento
la garanzia da costituire e' aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per
cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento,
l'aumento e' di due punti percentuali per ogni punto di
ribasso superiore al venti per cento. La cauzione e'
prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le
obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni
derivanti dall'eventuale inadempimento delle
obbligazioni stesse, nonche' a garanzia del rimborso
delle somme pagate in piu' all'esecutore rispetto alle
risultanze della liquidazione finale, salva comunque la
risarcibilita' del maggior danno verso l'appaltatore. La
garanzia cessa di avere effetto solo alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione. La stazione
appaltante puo' richiedere al soggetto aggiudicatario la
reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno
in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la
reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo
da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al
presente articolo si applicano le riduzioni previste
dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria;
2. Le stazioni appaltanti
hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti
dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore
spesa sostenuta per il completamento dei lavori
((, servizi o forniture)) nel caso
di risoluzione del contratto disposta in danno
dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della
cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto
dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla
inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica
dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei
luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di
appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono
incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di
quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le
inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti
all'esecuzione dell'appalto.
3. La mancata costituzione
della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza
dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione
provvisoria presentata in sede di offerta da parte della
stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la
concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
4. La garanzia fideiussoria
di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore puo' essere
rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all'eccezione di cui
all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile,
nonche' l'operativita' della garanzia medesima entro
quindici giorni, a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante.
5. La garanzia di cui al
comma 1 e' progressivamente svincolata a misura
dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo
dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.
L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve
permanere fino alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo
certificato. Lo svincolo e' automatico, senza necessita'
di nulla osta del committente, con la sola condizione
della preventiva consegna all'istituto garante, da parte
dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di
avanzamento dei lavori o di analogo documento, in
originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta
esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli
appalti di forniture e servizi. Sono nulle le
pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo
nei quindici giorni dalla consegna degli stati di
avanzamento o della documentazione analoga costituisce
inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per
la quale la garanzia e' prestata.
6. Il pagamento della rata
di saldo e' subordinato alla costituzione di una
cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa pari all'importo della medesima rata di
saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato
per il periodo intercorrente tra la data di emissione
del certificato di collaudo o della verifica di
conformita' nel caso di appalti di servizi o forniture e
l'assunzione del carattere di definitivita' dei
medesimi.
7. L'esecutore dei lavori e'
obbligato a costituire e consegnare alla stazione
appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei
lavori anche una polizza di assicurazione che copra i
danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel
corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli
atti a base di gara o di affidamento e' stabilito
l'importo della somma da assicurare che, di norma,
corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non
sussistano motivate particolari circostanze che
impongano un importo da assicurare superiore. La polizza
del presente comma deve assicurare la stazione
appaltante contro la responsabilita' civile per danni
causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il
cui massimale e' pari al cinque per cento della somma
assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed
un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura
assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e
cessa alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o
comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione
dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora
sia previsto un periodo di garanzia, la polizza
assicurativa e' sostituita da una polizza che tenga
indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi
connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o
agli interventi per la loro eventuale sostituzione o
rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle
somme dovute a titolo di premio o di commissione da
parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della
garanzia nei confronti della stazione appaltante.
8. Per i lavori di importo
superiore al doppio della soglia di cui all'articolo 35,
il titolare del contratto per la liquidazione della rata
di saldo e' obbligato a stipulare, con decorrenza dalla
data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o
comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione
dei lavori risultante dal relativo certificato, una
polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di
rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi
derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve
contenere la previsione del pagamento
((dell'indennizzo contrattualmente dovuto))
in favore del committente non appena questi lo richieda,
anche in pendenza dell'accertamento della
responsabilita' e senza che occorrano consensi ed
autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di
indennizzo della polizza decennale non deve essere
inferiore al venti per cento del valore dell'opera
realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto
del principio di proporzionalita' avuto riguardo alla
natura dell'opera. L'esecutore dei lavori e' altresi'
obbligato a stipulare, per i lavori di cui al presente
comma una polizza di assicurazione della responsabilita'
civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla
data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e
per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al
5 per cento del valore dell'opera realizzata con un
minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di
euro.
9. ((Le garanzie
fideiussorie e le polizze assicurative previste dal
presente codice sono conformi agli schemi tipo
approvati)) con decreto del Ministro dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato
con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
10. In caso di
raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le
garanzie assicurative sono presentate, su mandato
irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di
tutti i concorrenti ferma restando la responsabilita'
solidale tra le imprese".
11. E' facolta'
dell'amministrazione in casi specifici non richiedere
una garanzia per gli appalti ((di cui
all'articolo 36, comma 2, lettera a), nonche' per gli
appalti)) da eseguirsi da operatori
economici di comprovata solidita' nonche' per le
forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso
speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati
nel luogo di produzione o forniti direttamente dai
produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e
lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere
affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla
prestazione della garanzia deve essere adeguatamente
motivato ed e' subordinato ad un miglioramento del
prezzo di aggiudicazione.
Art. 104
(Garanzie
per l'esecuzione di lavori di particolare valore)
1. Per gli
affidamenti a contraente generale di qualunque
ammontare, e, ove prevista dal bando o dall'avviso di
gara, per gli appalti ((...))
di ammontare a base d'asta superiore a 100 milioni di
euro, il soggetto aggiudicatario presenta sotto forma di
cauzione o di fideiussione rilasciata dai soggetti di
cui all'articolo 93 comma 3, in luogo della garanzia
definitiva di cui all'articolo 103, una garanzia
dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto
e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale
inadempimento delle obbligazioni stesse, denominata
"garanzia di buon adempimento" e una garanzia di
conclusione dell'opera nei casi di risoluzione del
contrato previsti dal codice civile e dal presente
codice, denominata "garanzia per la risoluzione".
2. Nel caso di affidamento
dei lavori ad un nuovo soggetto, anche quest'ultimo
presenta le garanzie previste al comma 1.
3. La garanzia di buon
adempimento e' costituita con le modalita' di cui
all'articolo 103 commi 1 e 2, ed e' pari al cinque per
cento fisso dell'importo contrattuale come risultante
dall'aggiudicazione senza applicazione degli incrementi
per ribassi di cui all'articolo 103 comma 1 e permane
fino alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o
comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione
dei lavori risultante dal relativo certificato.
4. La garanzia fideiussoria
"per la risoluzione" di natura accessoria, opera nei
casi di risoluzione del contratto previsti dal codice
civile e dal presente codice ed e' di importo pari al 10
per cento dell'importo contrattuale, fermo restando che,
qualora l'importo in valore assoluto fosse superiore a
100 milioni di euro, la garanzia si intende comunque
limitata a 100 milioni di euro.
5. La garanzia "per la
risoluzione" copre, nei limiti dei danni effettivamente
subiti, i costi per le procedure di riaffidamento da
parte della stazione appaltante o del soggetto
aggiudicatore e l'eventuale maggior costo tra l'importo
contrattuale risultante dall'aggiudicazione originaria
dei lavori e l'importo contrattuale del riaffidamento
dei lavori stessi, a cui sono sommati gli importi dei
pagamenti gia' effettuati o da effettuare in base agli
stati d'avanzamento dei lavori ((.))
6. La garanzia "per la
risoluzione" e' efficace a partire dal perfezionamento
del contratto e fino alla data di emissione del
certificato di ultimazione dei lavori, allorche' cessa
automaticamente. La garanzia "per la risoluzione" cessa
automaticamente oltre che per la sua escussione ai sensi
del comma 1, anche decorsi tre mesi dalla data del
riaffidamento dei lavori.
7. ((Le garanzie
di cui al presente articolo prevedono))
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale e la rinuncia
all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma
del codice civile.
8. Nel caso di escussione il
pagamento e' effettuato entro trenta giorni, a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante o del
soggetto aggiudicatore recante l'indicazione del titolo
per cui la stazione appaltante o il soggetto
aggiudicatore richiede l'escussione.
9 Gli schemi di polizza-tipo
concernenti le garanzie fideiussorie di cui al comma 1,
sono adottati con le modalita' di cui all'articolo 103,
comma 9.
10. Le garanzie di cui al
presente articolo e agli articoli 93 e 103 prevedono la
rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso
verso la stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore
per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere
rilasciate congiuntamente da piu' garanti
((...)). I garanti designano un mandatario
o un delegatario per i rapporti con la stazione
appaltante o il soggetto aggiudicatore.
Art. 105
(Subappalto)
1. I
soggetti affidatari dei contratti di cui al presente
codice ((...)) eseguono in
proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture
compresi nel contratto. Il contratto non puo' essere
ceduto a pena di nullita' ((, fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d)
)). E' ammesso il subappalto secondo le
disposizioni del presente articolo.
2. Il subappalto e' il
contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi
l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni
oggetto del contratto di appalto.
((Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto
avente ad oggetto attivita' ovunque espletate che
richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture
con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di
importo superiore al 2 per cento dell'importo delle
prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000
euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e
del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo
del contratto da affidare.)) Fatto salvo
quanto previsto dal comma 5, l'eventuale subappalto non
puo' superare la quota del 30 per cento dell'importo
complessivo del contratto di lavori, servizi o
forniture. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 19
APRILE 2017, N. 56)). L'affidatario
comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio
della prestazione, per tutti i sub-contratti che non
sono subappalti, stipulati per l'esecuzione
dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del
sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o
fornitura affidati. Sono, altresi', comunicate alla
stazione appaltante eventuali modifiche a tali
informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E'
altresi' fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione
integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca
variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato
nonche' siano variati i requisiti di cui al comma 7.
3. Le seguenti categorie di
forniture o servizi, per le loro specificita', non si
configurano come attivita' affidate in subappalto:
a) l'affidamento di
attivita' specifiche a lavoratori autonomi, per le quali
occorre effettuare comunicazione alla stazione
appaltante;
b) la subfornitura a
catalogo di prodotti informatici;
c) l'affidamento di servizi
di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a
imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente
montani di cui all'elenco dei comuni italiani
predisposto dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero
delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel
supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993,
nonche' nei comuni delle isole minori di cui
all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n.
448;
((c-bis) le
prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in
forza di contratti continuativi di cooperazione,
servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore
alla indizione della procedura finalizzata alla
aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono
depositati alla stazione appaltante prima o
contestualmente alla sottoscrizione del contratto di
appalto.))
((4. I soggetti
affidatari dei contratti di cui al presente codice
possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i
servizi o le forniture compresi nel contratto, previa
autorizzazione della stazione appaltante purche':
a) l'affidatario
del subappalto non abbia partecipato alla procedura per
l'affidamento dell'appalto;
b) il
subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
c) all'atto
dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di
opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi
e forniture che si intende subappaltare;
d) il
concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori
dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.))
5. Per le opere di cui
all'articolo 89, comma 11, e fermi restando i limiti
previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non
puo' superare il trenta per cento dell'importo delle
opere e non puo' essere, senza ragioni obiettive,
suddiviso.
((6. E'
obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori
in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori,
servizi e forniture siano di importo pari o superiore
alle soglie di cui all'articolo 35 o, indipendentemente
dall'importo a base di gara, riguardino le attivita'
maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa,
come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge
6 novembre 2012, n. 190. Nel caso di appalti aventi ad
oggetto piu' tipologie di prestazioni, la terna di
subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna
tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di
gara. Nel bando o nell'avviso di gara la stazione
appaltante prevede, per gli appalti sotto le soglie di
cui all'articolo 35: le modalita' e le tempistiche per
la verifica delle condizioni di esclusione di cui
all'articolo 80 prima della stipula del contratto
stesso, per l'appaltatore e i subappaltatori;
l'indicazione dei mezzi di prova richiesti, per la
dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi
illeciti professionali come previsti dal comma 13
dell'articolo 80.))
7. L'affidatario deposita il
contratto di subappalto presso la stazione appaltante
almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio
dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento
del deposito del contratto di subappalto presso la
stazione appaltante l'affidatario trasmette altresi' la
certificazione attestante il possesso da parte del
subappaltatore dei requisiti di qualificazione
prescritti dal presente codice in relazione alla
prestazione subappaltata e la dichiarazione del
subappaltatore attestante l'assenza in capo ai
subappaltatori dei motivi di esclusione di cui
all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato
della documentazione tecnica, amministrativa e grafica
direttamente derivata dagli atti del contratto affidato,
indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto
sia in termini prestazionali che economici.
8. Il contraente principale
e' responsabile in via esclusiva nei confronti della
stazione appaltante. L'aggiudicatario e' responsabile in
solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi
retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle
ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c),
l'appaltatore e' liberato dalla responsabilita' solidale
di cui al primo periodo.
9. L'affidatario e' tenuto
ad osservare integralmente il trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e
territoriale in vigore per il settore e per la zona
nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresi',
responsabile in solido dell'osservanza delle norme
anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei
loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del
subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i
subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante
prima dell'inizio dei lavori la documentazione di
avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la
Cassa edile, ove presente, assicurativi e
antinfortunistici, nonche' copia del piano di cui al
comma 16 17. Ai fini del pagamento delle prestazioni
rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la
stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento
unico di regolarita' contributiva in corso di validita'
relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
10. Per i contratti relativi
a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel
pagamento delle retribuzioni dovute al personale
dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei
soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonche' in
caso di inadempienza contributiva risultante dal
documento unico di regolarita' contributiva, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi
5 e 6.
11. Nel caso di formale
contestazione delle richieste di cui al comma
precedente, il responsabile del procedimento
((inoltra le richieste e le contestazioni))
alla direzione provinciale del lavoro per i necessari
accertamenti.
12. L'affidatario deve
provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente
ai quali apposita verifica abbia dimostrato la
sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo
80.
13. La stazione appaltante
corrisponde direttamente al subappaltatore, al
cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di
beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli
stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore
o il cottimista e' una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento
da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del
subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
14. L'affidatario deve
praticare, per le prestazioni affidate in subappalto,
gli stessi prezzi unitari risultanti
dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti
per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e
prestazionali previsti nel contratto di appalto.
L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e
della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in
subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun
ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore
dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione,
provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della
presente disposizione. L'affidatario e' solidalmente
responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da
parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza
previsti dalla normativa vigente.
15. Per i lavori, nei
cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere
indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici.
16. Al fine di contrastare
il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il
documento unico di regolarita' contributiva e'
comprensivo della verifica della congruita' della
incidenza della mano d'opera relativa allo specifico
contratto affidato. Tale congruita', per i lavori edili
e' verificata dalla Cassa edile in base all'accordo
assunto a livello nazionale tra le parti sociali
firmatarie del contratto collettivo nazionale
comparativamente piu' rappresentative per l'ambito del
settore edile ed il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali; per i lavori non edili e' verificata
in comparazione con lo specifico contratto collettivo
applicato.
17. I piani di sicurezza di
cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono
messi a disposizione delle autorita' competenti preposte
alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
L'affidatario e' tenuto a curare il coordinamento di
tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di
rendere gli specifici piani redatti dai singoli
subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il
piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di
raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo
incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere
e' responsabile del rispetto del piano da parte di tutte
le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
18. L'affidatario che si
avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla
copia autentica del contratto la dichiarazione circa la
sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di
collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice
civile con il titolare del subappalto o del cottimo.
Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno
dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento
temporaneo, societa' o consorzio. La stazione appaltante
provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma
4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale
termine puo' essere prorogato una sola volta, ove
ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine
senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende
concessa. Per i subappalti o cottimi di importo
inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni
affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i
termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte
della stazione appaltante sono ridotti della meta'.
19. L'esecuzione delle
prestazioni affidate in subappalto non puo' formare
oggetto di ulteriore subappalto.
20. Le disposizioni di cui
al presente articolo si applicano anche ai
raggruppamenti temporanei e alle societa' anche
consortili, quando le imprese riunite o consorziate non
intendono eseguire direttamente le prestazioni
scorporabili, ((...)); si
applicano altresi' agli affidamenti con procedura
negoziata. ((Ai fini dell'applicazione delle
disposizioni del presente articolo e' consentita, in
deroga all'articolo 48, comma 9, primo periodo, la
costituzione dell'associazione in partecipazione quando
l'associante non intende eseguire direttamente le
prestazioni assunte in appalto)).
21. E' fatta salva la
facolta' per le regioni a statuto speciale e per le
province autonome di Trento e Bolzano, sulla base dei
rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione
e nel rispetto della normativa comunitaria vigente e dei
principi dell'ordinamento comunitario, di disciplinare
ulteriori casi di pagamento diretto dei subappaltatori.
22. Le stazioni appaltanti
rilasciano i certificati necessari per la partecipazione
e la qualificazione di cui all'articolo 83, comma 1, e
all'articolo 84, comma 4, lettera b), all'appaltatore,
scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e
la categoria di quanto eseguito attraverso il
subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle
stazioni appaltanti i certificati relativi alle
prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.
Art. 106
(Modifica
di contratti durante il periodo di efficacia)
1. Le
modifiche, nonche' le varianti, dei contratti di appalto
in corso di validita' devono essere autorizzate dal RUP
con le modalita' previste dall'ordinamento della
stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di
appalto nei settori ordinari e nei settori speciali
possono essere modificati senza una nuova procedura di
affidamento nei casi seguenti:
a) se le modifiche, a
prescindere dal loro valore monetario, sono state
previste nei documenti di gara iniziali in clausole
chiare, precise e inequivocabili, che possono
comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali
clausole fissano la portata e la natura di eventuali
modifiche nonche' le condizioni alle quali esse possono
essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni
dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non
apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare
la natura generale del contratto o dell'accordo quadro.
Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di
prezzo in aumento o in diminuzione possono essere
valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo
23, comma 7, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per
cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura
pari alla meta'. Per i contratti relativi a servizi o
forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano
ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
b) per lavori, servizi o
forniture, supplementari da parte del contraente
originale che si sono resi necessari e non erano inclusi
nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente
produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto
previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori
ordinari:
1) risulti impraticabile per
motivi economici o tecnici quali il rispetto dei
requisiti di intercambiabilita' o interoperabilita' tra
apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti
nell'ambito dell'appalto iniziale;
2) comporti per
l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore
notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei
costi;
c) ove siano soddisfatte
tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto
previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma
7:
1) la necessita' di modifica
e' determinata da circostanze impreviste e imprevedibili
per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente
aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del
contratto assumono la denominazione di varianti in corso
d'opera. Tra le predette circostanze puo' rientrare
anche la sopravvenienza di nuove disposizioni
legislative o regolamentari o provvedimenti di autorita'
od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
2) la modifica non altera la
natura generale del contratto;
d) se un nuovo contraente
sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva
inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle
seguenti circostanze:
1) una clausola di revisione
inequivocabile in conformita' alle disposizioni di cui
alla lettera a);
2) all'aggiudicatario
iniziale succede, per causa di morte o
((...)) a seguito di ristrutturazioni
societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni,
acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico
che soddisfi i criteri di selezione qualitativa
stabiliti inizialmente, purche' cio' non implichi altre
modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato
ad eludere l'applicazione del presente codice;
3) nel caso in cui
l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore
si assuma gli obblighi del contraente principale nei
confronti dei suoi subappaltatori;
e) se le modifiche non sono
sostanziali ai sensi del comma 4. Le stazioni appaltanti
possono stabilire nei documenti di gara soglie di
importi per consentire le modifiche.
((2. I contratti
possono parimenti essere modificati, oltre a quanto
previsto al comma 1, senza necessita' di una nuova
procedura a norma del presente codice, se il valore
della modifica e' al di sotto di entrambi i seguenti
valori:
a) le soglie
fissate all'articolo 35;
b) il 10 per
cento del valore iniziale del contratto per i contratti
di servizi e forniture sia nei settori ordinari che
speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del
contratto per i contratti di lavori sia nei settori
ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non puo'
alterare la natura complessiva del contratto o
dell'accordo quadro. In caso di piu' modifiche
successive, il valore e' accertato sulla base del valore
complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la
necessita' di modificare il contratto derivi da errori o
da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudicano in
tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua
utilizzazione, essa e' consentita solo nei limiti
quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la
responsabilita' dei progettisti esterni.))
3. Ai fini del calcolo del
prezzo di cui ai commi 1, lettere b) e c), 2 e 7, il
prezzo aggiornato e' il valore di riferimento quando il
contratto prevede una clausola di indicizzazione.
4. Una modifica di un
contratto o di un accordo quadro durante il periodo
della sua efficacia e' considerata sostanziale ai sensi
del comma 1, lettera e), quando altera considerevolmente
gli elementi essenziali del contratto originariamente
pattuiti. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 2, una
modifica e' considerata sostanziale se una o piu' delle
seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) la modifica introduce
condizioni che, se fossero state contenute nella
procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito
l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente
selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da
quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato
ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
b) la modifica cambia
l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo
quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto
nel contratto iniziale;
c) la modifica estende
notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
d) se un nuovo contraente
sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice
o l'ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato
l'appalto in casi diversi da quelli previsti al comma 1,
lettera d).
5. Le amministrazioni
aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori che hanno
modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma
1, lettere b) e c), pubblicano un avviso al riguardo
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tale
avviso contiene le informazioni di cui all'allegato XIV,
parte I, lettera E, ed e' pubblicato conformemente
all'articolo 72 per i settori ordinarie e all'articolo
130 per i settori speciali. ((Per i
contratti di importo inferiore alla soglia di cui
all'articolo 35, la pubblicita' avviene in ambito
nazionale.))
6. Una nuova procedura
d'appalto in conformita' al presente codice e' richiesta
per modifiche delle disposizioni di un contratto
pubblico di un accordo quadro durante il periodo della
sua efficacia diverse da quelle previste ai commi 1 e 2.
7. Nei casi di cui al comma
1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto
puo' essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo
non eccede il 50 per cento del valore del contratto
iniziale. In caso di piu' modifiche successive, tale
limitazione si applica al valore di ciascuna modifica.
Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il
presente codice.
8. La stazione appaltante
comunica all'ANAC le modificazioni al contratto di cui
al comma 1, lettera b) e al comma 2, entro trenta giorni
dal loro perfezionamento. In caso di mancata o tardiva
comunicazione l'Autorita' irroga una sanzione
amministrativa alla stazione appaltante di importo
compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo.
L'Autorita' pubblica sulla sezione del sito
Amministrazione trasparente l'elenco delle modificazioni
contrattuali comunicate, indicando l'opera,
l'amministrazione o l'ente aggiudicatore,
l'aggiudicatario, il progettista, il valore della
modifica.
9. I titolari di incarichi
di progettazione sono responsabili per i danni subiti
dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di
omissioni della progettazione di cui al comma 2. Nel
caso di appalti aventi ad oggetto la progettazione
esecutiva e l'esecuzione di lavori, l'appaltatore
risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla
necessita' di introdurre varianti in corso d'opera a
causa di carenze del progetto esecutivo.
10. Ai fini del presente
articolo si considerano errore o omissione di
progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di
fatto, la mancata od erronea identificazione della
normativa tecnica vincolante per la progettazione, il
mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici
prestabiliti e risultanti da prova scritta, la
violazione delle regole di diligenza nella
predisposizione degli elaborati progettuali.
11. La durata del contratto
puo' essere modificata esclusivamente per i contratti in
corso di esecuzione se e' prevista nel bando e nei
documenti di gara una opzione di proroga. La proroga e'
limitata al tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per
l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il
contraente e' tenuto all'esecuzione delle prestazioni
previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e
condizioni o piu' favorevoli per la stazione appaltante.
12. La stazione appaltante,
qualora in corso di esecuzione si renda necessario una
aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a
concorrenza del quinto dell'importo del contratto, puo'
imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse
condizioni previste nel contratto originario. In tal
caso l'appaltatore non puo' far valere il diritto alla
risoluzione del contratto.
13. Si applicano le
disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52.
Ai fini dell'opponibilita' alle stazioni appaltanti, le
cessioni di crediti devono essere stipulate mediante
atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono
essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto
salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilita', le
cessioni di crediti da corrispettivo di appalto,
concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e
opponibili alle stazioni appaltanti che sono
amministrazioni pubbliche qualora queste non le
rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e
al cessionario entro quarantacinque giorni dalla
notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche,
nel contratto stipulato o in atto separato contestuale,
possono preventivamente accettare la cessione da parte
dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che
devono venire a maturazione. In ogni caso
l'amministrazione cui e' stata notificata la cessione
puo' opporre al cessionario tutte le eccezioni
opponibili al cedente in base al contratto relativo a
lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo
stipulato.
14. Per gli appalti e le
concessioni di importo inferiore alla soglia
comunitaria, le varianti in corso d'opera dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
((, nonche' quelle di importo inferiore o pari
al 10 per cento dell'importo originario del contratto
relative a contratti di importo pari o superiore alla
soglia comunitaria,)) sono comunicate dal
RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213, tramite le
sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione
da parte della stazione appaltante per le valutazioni e
gli eventuali provvedimenti di competenza. Per i
contratti pubblici di importo pari o superiore alla
soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di
importo eccedente il dieci per cento dell'importo
originario del contratto, incluse le varianti in corso
d'opera riferite alle infrastrutture prioritarie, sono
trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto
esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita
relazione del responsabile unico del procedimento, entro
trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione
appaltante. Nel caso in cui l'ANAC accerti
l'illegittimita' della variante in corso d'opera
approvata, essa esercita i poteri di cui all'articolo
213. In caso di inadempimento agli obblighi di
comunicazione e trasmissione delle varianti in corso
d'opera previsti, si applicano le sanzioni
amministrative pecuniarie di cui all'articolo 213, comma
13.
Art. 107
(Sospensione)
1. In
tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che
impediscono in via temporanea che i lavori procedano
utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili
al momento della stipulazione del contratto, il
direttore dei lavori puo' disporre la sospensione
dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile
con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale
rappresentante, il verbale di sospensione, con
l'indicazione delle ragioni che hanno determinato
l'interruzione dei lavori, nonche' dello stato di
avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione
rimane interrotta e delle cautele adottate affinche'
alla ripresa le stesse possano essere continuate ed
ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della
forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere
al momento della sospensione. Il verbale e' inoltrato al
responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla
data della sua redazione.
2. La sospensione puo',
altresi', essere disposta dal RUP per ragioni di
necessita' o di pubblico interesse, tra cui
l'interruzione di finanziamenti ((per
esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con
atto motivato delle amministrazioni competenti)).
Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un
periodo di tempo superiore ad un quarto della durata
complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi,
o comunque quando superino sei mesi complessivi,
l'esecutore puo' chiedere la risoluzione del contratto
senza indennita'; se la stazione appaltante si oppone,
l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri
derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i
termini suddetti. Nessun indennizzo e' dovuto
all'esecutore negli altri casi.
3. La sospensione e'
disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate
le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa
dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale
4. Ove successivamente alla
consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o
di forza maggiore, circostanze che impediscano
parzialmente il regolare svolgimento dei lavori,
l'esecutore e' tenuto a proseguire le parti di lavoro
eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale
dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito
verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle
sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza
nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori,
salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per
le quali e' sufficiente l'iscrizione nel verbale di
ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga
alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli,
deve farne espressa riserva sul registro di
contabilita'. Quando la sospensione supera il quarto del
tempo contrattuale complessivo il responsabile del
procedimento da' avviso all'ANAC. In caso di mancata o
tardiva comunicazione l'ANAC irroga una sanzione
amministrativa alla stazione appaltante di importo
compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo.
5. L'esecutore che per cause
a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i
lavori nel termine fissato puo' richiederne la proroga,
con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine
contrattuale. In ogni caso la sua concessione non
pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per
l'eventuale imputabilita' della maggiore durata a fatto
della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga
decide il responsabile del procedimento, sentito il
direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo
ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel
termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente
dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di
consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna.
L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, e' comunicata
dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il
quale procede subito alle necessarie constatazioni in
contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo
scioglimento del contratto ne' ad alcuna indennita'
qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile
alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine
contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
6. Nel caso di sospensioni
totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione
appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi
1, 2 e 4, l'esecutore puo' chiedere il risarcimento dei
danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto
dall'articolo 1382 del codice civile ((e
secondo criteri individuati nel decreto di cui
all'articolo 111, comma 1)).
7. Le disposizioni del
presente articolo si applicano, in quanto compatibili,
ai contratti relativi a servizi e forniture.
Art. 108
(Risoluzione)
1. Fatto
salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo
107, le stazioni appaltanti possono risolvere un
contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia,
se una o piu' delle seguenti condizioni sono
soddisfatte:
a) il contratto ha subito
una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova
procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106;
b) con riferimento alle
modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere
b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7
del predetto articolo; con riferimento alle
modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera
e) del predetto articolo, sono state superate eventuali
soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o
dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle
modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono
state superate le soglie di cui al medesimo comma 2,
lettere a) e b);
c) l'aggiudicatario si e'
trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in
una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1,
sia per quanto riguarda i settori ordinari sia per
quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto
essere escluso dalla procedura di appalto o di
aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per
quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere
escluso a norma dell'articolo 136, comma 1;
d) l'appalto non avrebbe
dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave
violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come
riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione
europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258
TFUE ((...)).
((1-bis. Nelle
ipotesi di cui al comma 1 non si applicano i termini
previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto
1990, n. 241.))
2. Le stazioni appaltanti
devono risolvere un contratto pubblico durante il
periodo di efficacia dello stesso qualora:
a) nei confronti
dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza
dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto
falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti
dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento
definitivo che dispone l'applicazione di una o piu'
misure di prevenzione di cui al codice delle leggi
antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero
sia intervenuta sentenza di condanna passata in
giudicato per i reati di cui all'articolo 80.
3. ((Il))
direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione
del contratto, se nominato, ((quando
accerta)) un grave inadempimento alle
obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore,
tale da comprometterne la buona riuscita delle
prestazioni, invia al responsabile del procedimento una
relazione particolareggiata, corredata dei documenti
necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti
regolarmente, il cui importo puo' essere riconosciuto
all'appaltatore. Egli formula, altresi', la
contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando
un termine non inferiore a quindici giorni per la
presentazione delle proprie controdeduzioni al
responsabile del procedimento. Acquisite e valutate
negativamente le predette controdeduzioni, ovvero
scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia
risposto, la stazione appaltante su proposta del
responsabile del procedimento dichiara risolto il
contratto.
4. Qualora, al di fuori di
quanto previsto al comma 3, l'esecuzione delle
prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore
rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei
lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del
contratto, se nominato gli assegna un termine, che,
salvo i casi d'urgenza, non puo' essere inferiore a
dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire
le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto
processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore,
qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante
risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle
penali.
5. Nel caso di risoluzione
del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al
pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi
o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri
aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
6. Il responsabile unico del
procedimento nel comunicare all'appaltatore la
determinazione di risoluzione del contratto, dispone,
con preavviso di venti giorni, che il direttore dei
lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei
lavori gia' eseguiti, l'inventario di materiali,
macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in
consegna.
7. Qualora sia stato
nominato, l'organo di collaudo procede a redigere,
acquisito lo stato di consistenza, un verbale di
accertamento tecnico e contabile con le modalita' di cui
al presente codice. Con il verbale e' accertata la
corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione
del contratto e ammesso in contabilita' e quanto
previsto nel progetto approvato nonche' nelle eventuali
perizie di variante; e' altresi' accertata la presenza
di eventuali opere, riportate nello stato di
consistenza, ma non previste nel progetto approvato
nonche' nelle eventuali perizie di variante.
8. Nei casi di cui ai commi
2 e 3, in sede di liquidazione finale dei lavori,
servizi o forniture riferita all'appalto risolto,
l'onere da porre a carico dell'appaltatore e'
determinato anche in relazione alla maggiore spesa
sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la
stazione appaltante non si sia avvalsa della facolta'
prevista dall'articolo 110, comma 1.
9. Nei casi di risoluzione
del contratto di appalto dichiarata dalla stazione
appaltante l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento
dei cantieri gia' allestiti e allo sgombero delle aree
di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine
assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di
mancato rispetto del termine assegnato, la stazione
appaltante provvede d'ufficio addebitando
all'appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione
appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali
provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o
d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino
il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di
lavoro e relative pertinenze, puo' depositare cauzione
in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare
fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le
modalita' di cui all'articolo 93, pari all'uno per cento
del valore del contratto. Resta fermo il diritto
dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.
Art. 109
(Recesso)
1. Fermo
restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter
e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159, la stazione appaltante puo' recedere dal
contratto ((in qualunque momento))
previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle
prestazioni relative ai servizi e alle forniture
eseguiti nonche' del valore dei materiali utili
esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino
nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo
dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture
non eseguite.
2. Il decimo dell'importo
delle opere non eseguite e' calcolato sulla differenza
tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base
di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto
dei lavori, servizi o forniture eseguiti.
3. L'esercizio del diritto
di recesso e' preceduto da una formale comunicazione
all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore
a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante
prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed
effettua il collaudo definitivo e verifica la
regolarita' dei servizi e delle forniture.
4. I materiali, il cui
valore e' riconosciuto dalla stazione appaltante a norma
del comma 1, sono soltanto quelli gia' accettati dal
direttore dei lavori o ((dal direttore
dell'esecuzione)) del contratto, se
nominato, ((o dal RUP)) in sua
assenza, prima della comunicazione del preavviso di cui
al comma 3.
5. La stazione appaltante
puo' trattenere le opere provvisionali e gli impianti
che non siano in tutto o in parte asportabili ove li
ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa
corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e
degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori
eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma
fra il costo di costruzione e il valore delle opere e
degli impianti al momento dello scioglimento del
contratto.
6. L'appaltatore deve
rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non
accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i
magazzini e i cantieri a disposizione della stazione
appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo
sgombero e' effettuato d'ufficio e a sue spese.
Art. 110
(Procedure di affidamento in caso di fallimento
dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure
straordinarie di gestione).
1. Le
stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di
liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero
procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione
dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai
sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto
ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di
dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto,
interpellano progressivamente i soggetti che hanno
partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti
dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un
nuovo contratto per l'affidamento
((dell'esecuzione o del completamento dei lavori,
servizi o forniture)).
2. L'affidamento avviene
alle medesime condizioni gia' proposte dall'originario
aggiudicatario in sede in offerta.
3. Il curatore del
fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio,
ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuita'
aziendale, su autorizzazione del giudice delegato,
((...)) possono:
a) partecipare a procedure
di affidamento di concessioni e appalti di lavori,
forniture e servizi ovvero essere affidatario di
subappalto;
b) eseguire i contratti gia'
stipulati dall'impresa fallita o ammessa al concordato
con continuita' aziendale.
4. L'impresa ammessa al
concordato con continuita' aziendale non necessita di
avvalimento di requisiti di altro soggetto. L'impresa
ammessa al concordato con cessione di beni o che ha
presentato domanda di concordato a norma dell'articolo
161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, puo' eseguire i contratti gia' stipulati, su
autorizzazione del giudice delegato ((...)).
5. L'ANAC, sentito il
giudice delegato, puo' subordinare la partecipazione,
l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei
relativi contratti alla necessita' che il curatore o
l'impresa in concordato si avvalgano di un altro
operatore in possesso dei requisiti di carattere
generale, di capacita' finanziaria, tecnica, economica,
nonche' di certificazione, richiesti per l'affidamento
dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa
concorrente e della stazione appaltante a mettere a
disposizione, per la durata del contratto, le risorse
necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare
all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso
della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto,
non sia per qualsiasi ragione piu' in grado di dare
regolare esecuzione all'appalto o alla concessione, nei
seguenti casi:
a) se l'impresa non e' in
regola con i pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti
e dei versamenti dei contributi previdenziali e
assistenziali;
b) se l'impresa non e' in
possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua
con apposite linee guida.
6. Restano ferme le
disposizioni previste dall'articolo 32 del decreto legge
24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure
straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della
prevenzione della corruzione.
Art. 111
(Controllo tecnico, contabile e amministrativo)
1. Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti,
da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente codice, su proposta dell'ANAC,
previo parere delle competenti commissioni parlamentari,
sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
((e la Conferenza Unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281)),
sono approvate le linee guida che individuano le
modalita' e, se del caso, la tipologia di atti,
attraverso i quali il direttore dei lavori effettua
l'attivita' di cui all'articolo 101, comma 3, in maniera
da garantirne trasparenza, semplificazione,
efficientamento informatico, con particolare riferimento
alle metodologie e strumentazioni elettroniche anche per
i controlli di contabilita'. ((Con il
decreto di cui al primo periodo, sono disciplinate,
altresi', le modalita' di svolgimento della verifica di
conformita' in corso di esecuzione e finale, la relativa
tempistica, nonche' i casi in cui il direttore
dell'esecuzione puo' essere incaricato della verifica di
conformita'. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici
non possano espletare l'attivita' di direzione dei
lavori, essa e' affidata, nell'ordine, ad altre
amministrazioni pubbliche, previo apposito accordo ai
sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n.
241, o intesa o convenzione di cui all'articolo 30 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; al
progettista incaricato; ad altri soggetti scelti con le
procedure previste dal presente codice per l'affidamento
degli incarichi di progettazione.))
((1-bis. Gli
accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche
obbligatorie inerenti alle attivita' di cui al comma 1,
ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale
d'appalto di lavori, sono disposti dalla direzione dei
lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a
carico delle somme a disposizione accantonate a tale
titolo nel quadro economico. Tali spese non sono
soggette a ribasso. Con decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del
Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono
individuati i criteri per la determinazione di tali
costi.))
2. Il direttore
dell'esecuzione del contratto di servizi o di forniture
e', di norma, il responsabile unico del procedimento e
provvede ((, anche con l'ausilio di uno o
piu' direttori operativi individuati dalla stazione
appaltante in relazione alla complessita'
dell'appalto,)) al coordinamento, alla
direzione e al controllo tecnico-contabile
dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione
appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte
dell'esecutore, in conformita' ai documenti
contrattuali. Con il medesimo decreto, di cui al comma
1, sono altresi' approvate linee guida che individuano
compiutamente le modalita' di effettuazione
dell'attivita' di controllo di cui al periodo
precedente, secondo criteri di trasparenza e
semplificazione. Fino alla data di entrata in vigore del
decreto di cui al comma 1, si applica l'articolo 216,
comma 17.
Art. 112
(Appalti
e concessioni riservati)
1. Fatte
salve le disposizioni vigenti in materia di cooperative
sociali e di imprese sociali, le stazioni appaltanti
possono riservare il diritto di partecipazione alle
procedure di appalto e a quelle di concessione o possono
riservarne l'esecuzione ad operatori economici e a
cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo
principale sia l'integrazione sociale e professionale
delle persone con disabilita' o svantaggiate o possono
riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di
lavoro protetti quando almeno il 30 per cento dei
lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto
da lavoratori con disabilita' o da lavoratori
svantaggiati.
2. Ai sensi del presente
articolo si considerano soggetti con disabilita' quelli
di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68,
le persone svantaggiate, quelle previste dall'articolo 4
della legge 8 novembre 1991, n. 381, gli ex degenti di
ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in
trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli
alcolisti, i minori in eta' lavorativa in situazioni di
difficolta' familiare, le persone detenute o internate
negli istituti penitenziari, i condannati e gli
internati ammessi alle misure alternative alla
detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi
dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e
successive modificazioni.
3. Il bando di gara o
l'avviso di preinformazione danno espressamente atto che
si tratta di appalto o concessione riservata.
Art. 113
(Incentivi per funzioni tecniche)
1. Gli
oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei
lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla
vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero
alle verifiche di conformita', al collaudo statico, agli
studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei
piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai
sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle
prestazioni professionali e specialistiche necessari per
la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni
dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti
((per i singoli appalti di lavori, servizi e
forniture)) negli stati di previsione
della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.
((2. A valere
sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni
aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse
finanziarie in misura non superiore al 2 per cento
modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture,
posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai
dipendenti delle stesse esclusivamente per le attivita'
di programmazione della spesa per investimenti, di
valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione
e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione
dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori
ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico
amministrativo ovvero di verifica di conformita', di
collaudatore statico ove necessario per consentire
l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a
base di gara, del progetto, dei tempi e costi
prestabiliti. Tale fondo non e' previsto da parte di
quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono
in essere contratti o convenzioni che prevedono
modalita' diverse per la retribuzione delle funzioni
tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che
costituiscono o si avvalgono di una centrale di
committenza possono destinare il fondo o parte di esso
ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui
al presente comma si applica agli appalti relativi a
servizi o forniture nel caso in cui e' nominato il
direttore dell'esecuzione.))
3. L'ottanta per cento delle
risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del
comma 2 e' ripartito, per ciascuna opera o lavoro,
servizio, fornitura con le modalita' e i criteri
previsti in sede di contrattazione decentrata
integrativa del personale, sulla base di apposito
regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i
rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del
procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni
tecniche indicate al comma 2 nonche' tra i loro
collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli
oneri previdenziali e assistenziali a carico
dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o
l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalita'
per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla
singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi
dei tempi o dei costi non conformi alle norme del
presente decreto. La corresponsione dell'incentivo e'
disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio
preposto alla struttura competente, previo accertamento
delle specifiche attivita' svolte dai predetti
dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti
nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da
diverse amministrazioni, non possono superare l'importo
del 50 per cento del trattamento economico complessivo
annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo
corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi
dipendenti, in quanto affidate a personale esterno
all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive
del predetto accertamento, incrementano la quota del
fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si
applica al personale con qualifica dirigenziale
((.))
4. Il restante 20 per cento
delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad
esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei
o da altri finanziamenti a destinazione vincolata e'
destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni,
strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di
innovazione anche per il progressivo uso di metodi e
strumenti elettronici specifici di modellazione
elettronica informativa per l'edilizia e le
infrastrutture, di implementazione delle banche dati per
il controllo e il miglioramento della capacita' di spesa
e di efficientamento informatico, con particolare
riferimento alle metodologie e strumentazioni
elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse
puo' essere utilizzato per l'attivazione presso le
amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e
di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24
giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di
ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti
pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni
con le Universita' e gli istituti scolastici superiori.
5. Per i compiti svolti dal
personale di una centrale unica di committenza
nell'espletamento di procedure di acquisizione di
lavori, servizi e forniture per conto di altri enti,
puo' essere riconosciuta, su richiesta della centrale
unica di committenza, una quota parte, non superiore ad
un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.
Art.
113-bis
(( (Termini per l'emissione dei certificati di
pagamento relativi agli acconti).))
((1. Il termine per l'emissione dei certificati
di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di
appalto non puo' superare i quarantacinque giorni
decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento
dei lavori.
2. I contratti
di appalto prevedono penali per il ritardo
nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte
dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e
proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle
prestazioni del contratto. Le penali dovute per il
ritardato adempimento sono calcolate in misura
giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per
mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare
in relazione all'entita' delle conseguenze legate al
ritardo e non possono comunque superare,
complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare
netto contrattuale.
3. All'esito
positivo del collaudo o della verifica di conformita' il
responsabile unico del procedimento rilascia il
certificato di pagamento ai fini dell'emissione della
fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di
pagamento e' rilasciato nei termini di cui all'articolo
4, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre
2002, n. 231, e non costituisce presunzione di
accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666,
secondo comma, del codice civile.))
TITOLO VI
REGIMI PARTICOLARI DI APPALTO
CAPO I
APPALTI NEI SETTORI SPECIALI
SEZIONE I
DISPOSIZIONI APPLICABILI E AMBITO
Art. 114
(Norme
applicabili e ambito soggettivo)
1. Ai
contratti pubblici di cui al presente Capo si applicano
le norme che seguono e, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui agli articoli da 1 a 58, ad
esclusione delle disposizioni relative alle concessioni.
L'articolo 49 si applica con riferimento agli allegati
3, 4 e 5 e alle note generali dell'Appendice 1
dell'Unione europea della AAP e agli altri accordi
internazionali a cui l'Unione europea e' vincolata.
2. Le disposizioni di cui al
presente Capo si applicano agli enti aggiudicatori che
sono amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche
che svolgono una delle attivita' previste dagli articoli
da 115 a 121; si applicano altresi' ai tutti i soggetti
che pur non essendo amministrazioni aggiudicatrici o
imprese pubbliche, annoverano tra le loro attivita' una
o piu' attivita' tra quelle previste dagli articoli da
115 a 121 ed operano in virtu' di diritti speciali o
esclusivi.
3. Ai fini del presente
articolo, per diritti speciali o esclusivi si intendono
i diritti concessi dallo Stato o dagli enti locali
mediante disposizione legislativa, regolamentare o
amministrativa ((pubblicata compatibile con
i Trattati)) avente l'effetto di riservare
a uno o piu' enti l'esercizio delle attivita' previste
dagli articoli da 115 a 121 e di incidere
sostanzialmente sulla capacita' di altri enti di
esercitare tale attivita'.
4. Non costituiscono diritti
speciali o esclusivi, ai sensi del comma 3, i diritti
concessi in virtu' di una procedura ad evidenza pubblica
basata su criteri oggettivi. A tali fini, oltre alle
procedure di cui al presente codice, costituiscono
procedure idonee ad escludere la sussistenza di diritti
speciali o esclusivi tutte le procedure di cui
all'allegato II della direttiva 2014/25/UE del
Parlamento e del Consiglio in grado di garantire
un'adeguata trasparenza.
5. ((COMMA
ABROGATO DAL D.LGS. 19 APRILE 2017, N. 56)).
6. Per i servizi di ricerca
e sviluppo trova applicazione quanto previsto
dall'articolo 158 ((.))
7. Ai fini degli articoli
115, 116 e 117 il termine «alimentazione» comprende la
generazione, produzione nonche' la vendita all'ingrosso
e al dettaglio. Tuttavia, la produzione di gas sotto
forma di estrazione rientra nell'ambito di applicazione
dell'articolo 121.
8. All'esecuzione dei
contratti di appalto nei settori speciali si applicano
le norme di cui agli articoli 100, 105, 106, 108 e 112
Art. 115
(Gas ed
energia termica)
1. Per
quanto riguarda il gas e l'energia termica, il presente
capo si applica alle seguenti attivita':
a)la messa a disposizione o
la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un
servizio al pubblico in connessione con la produzione,
il trasporto o la distribuzione di gas o di energia
termica;
b)l'alimentazione di tali
reti con gas o energia termica.
2. L'alimentazione con gas o
energia termica di reti fisse che forniscono un servizio
al pubblico da parte di un ente aggiudicatore che non e'
un'amministrazione aggiudicatrice non e' considerata
un'attivita' di cui al comma 1, se ricorrono tutte le
seguenti condizioni:
a)la produzione di gas o di
energia termica da parte di tale ente aggiudicatore e'
l'inevitabile risultato dell'esercizio di un'attivita'
non prevista dal comma 1 del presente articolo o dagli
articoli da 116 a 118;
b)l'alimentazione della rete
pubblica mira solo a sfruttare economicamente tale
produzione e corrisponde al massimo al 20 per cento del
fatturato dell'ente aggiudicatore, considerando la media
dell'ultimo triennio, compreso l'anno in corso.
Art. 116
(Elettricita')
1. Per
quanto riguarda l'elettricita', il presente capo si
applica alle seguenti attivita':
a)la messa a disposizione o
la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un
servizio al pubblico in connessione con la produzione,
il trasporto o la distribuzione di elettricita';
b)l'alimentazione di tali
reti con l'elettricita'.
2. L'alimentazione con
elettricita' di reti fisse che forniscono un servizio al
pubblico da parte di un ente aggiudicatore che non e' un
un'amministrazione aggiudicatrice non e' considerata
un'attivita' di cui al comma 1, se ricorrono le seguenti
condizioni:
a)la produzione di
elettricita' da parte di tale ente aggiudicatore avviene
perche' il suo consumo e' necessario all'esercizio di
un'attivita' non prevista dal comma 1 del presente
articolo o dagli articoli 115, 117 e 118;
b) l'alimentazione della
rete pubblica dipende solo dal consumo proprio di tale
ente aggiudicatore e non supera il 30 per cento della
produzione totale di energia di tale ente, considerando
la media dell'ultimo triennio, compreso l'anno in corso.
Art. 117
(Acqua)
1. Ferme
restando le esclusioni specifiche relative alle
concessioni previste all'articolo 12, per quanto
riguarda l'acqua, il presente capo si applica alle
seguenti attivita':
a)la messa a disposizione o
la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un
servizio al pubblico in connessione con la produzione,
il trasporto o la distribuzione di acqua potabile;
b)l'alimentazione di tali
reti con acqua potabile.
2. Il presente capo si
applica anche agli appalti o ai concorsi di
progettazione attribuiti od organizzati dagli enti
aggiudicatori che esercitano un'attivita' di cui al
comma 1 e che riguardino una delle seguenti attivita':
a)progetti di ingegneria
idraulica, irrigazione o drenaggio, in cui il volume
d'acqua destinato all'alimentazione con acqua potabile
rappresenti piu' del 20 per cento del volume totale
d'acqua reso disponibile da tali progetti o impianti di
irrigazione o di drenaggio;
b)smaltimento o trattamento
delle acque reflue.
3. L'alimentazione con acqua
potabile di reti fisse che forniscono un servizio al
pubblico da parte di un ente aggiudicatore che non e'
un'amministrazione aggiudicatrice non e' considerata
un'attivita' di cui al comma 1 se ricorrono tutte le
seguenti condizioni:
a)la produzione di acqua
potabile da parte di tale ente aggiudicatore avviene
perche' il suo consumo e' necessario all'esercizio di
un'attivita' non prevista dagli articoli da 115 a 118;
b)l'alimentazione della rete
pubblica dipende solo dal consumo proprio di tale ente
aggiudicatore e non supera il 30 per cento della
produzione totale di acqua potabile di tale ente,
considerando la media dell'ultimo triennio, compreso
l'anno in corso.
Art. 118
(Servizi
di trasporto)
1. Ferme
restando le esclusioni di cui all'articolo 17, comma 1,
lettera i), le disposizioni del presente capo si
applicano alle attivita' relative alla messa a
disposizione o alla gestione di reti destinate a fornire
un servizio al pubblico nel campo del trasporto
ferroviario, tranviario, filoviario, ovvero mediante
autobus, sistemi automatici o cavo.
2. Nei servizi di trasporto,
si considera che una rete esiste se il servizio viene
fornito secondo le prescrizioni operative stabilite
dalle competenti autorita' pubbliche, quali quelle
relative alle tratte da servire, alla capacita' di
trasporto disponibile o alla frequenza del servizio.
Art. 119
(Porti e
aeroporti)
1. Le
norme del presente capo si applicano alle attivita'
relative allo sfruttamento di un'area geografica per la
messa a disposizione di aeroporti, porti marittimi o
interni e di altri terminali di trasporto ai vettori
aerei, marittimi e fluviali.
Art. 120
(Servizi
postali)
1. Le
disposizioni del presente capo si applicano alle
attivita' relative alla prestazione di:
a) servizi postali;
b) altri servizi diversi da
quelli postali, a condizione che tali servizi siano
prestati da un ente che fornisce anche servizi postali
ai sensi del comma 2, lettera b), del presente articolo
e che le condizioni di cui all'articolo 8 non siano
soddisfatte per quanto riguarda i servizi previsti dal
comma 2, lettera b), del presente articolo.
2. Ai fini del presente
codice e fatto salvo quanto previsto dal decreto
legislativo 22 luglio 1999, n. 261, si intende per:
a) «invio postale»: un invio
indirizzato nella forma definitiva al momento in cui
viene preso in consegna, indipendentemente dal suo peso.
Oltre agli invii di corrispondenza, si tratta di libri,
cataloghi, giornali, periodici e pacchi postali
contenenti merci con o senza valore commerciale,
indipendentemente dal loro peso;
b) «servizi postali»:
servizi consistenti in raccolta, smistamento, trasporto
e distribuzione di invii postali. Includono sia i
servizi che rientrano nell'ambito di applicazione del
servizio universale istituito ai sensi della direttiva
97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sia
quelli che ne sono esclusi;
c) «altri servizi diversi
dai servizi postali»: servizi forniti nei seguenti
ambiti:
1) servizi di gestione di
servizi postali, ossia servizi precedenti l'invio e
servizi successivi all'invio, compresi i servizi di
smistamento della posta;
2) servizi di spedizione
diversi da quelli di cui alla lettera a) quali la
spedizione di invii pubblicitari, privi di indirizzo.
Art. 121
(Estrazione di gas e prospezione o estrazione di carbone
o di altri combustibili solidi)
1. Le
disposizioni del presente capo si applicano alle
attivita' relative allo sfruttamento di un'area
geografica, ai seguenti fini:
a) estrazione di gas o di
petrolio;
b) prospezione o estrazione
di carbone o di altri combustibili solidi.
2. Rimangono escluse le
attivita' relative allo sfruttamento di un'area
geografica, ai fini di prospezione di petrolio e gas
naturale, nonche' di produzione di petrolio, in quanto
attivita' direttamente esposte alla concorrenza su
mercati liberamente accessibili
SEZIONE II
PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE
Art. 122
(Norme
applicabili)
1. Con
riferimento alle procedure di scelta del contraente, gli
enti aggiudicatori nei settori speciali applicano, per
quanto compatibili con le norme di cui alla presente
Sezione, i seguenti articoli della Parte II, Titolo III,
Capi II e III: 60, salvo che la disposizione sull'avviso
di preinformazione si intende riferita all'avviso
periodico indicativo; 61, commi 1 e 2, con la
precisazione che il termine di 30 giorni ivi previsto
puo' essere ridotto fino a quindici giorni, nonche'
commi 3 e 5; 64 con la precisazione che il termine di
trenta giorni per la ricezione delle domande di
partecipazione di cui al comma 3, puo' essere ridotto
fino a quindici giorni, qualora sia stato pubblicato un
avviso periodico indicativo e sia stato trasmesso un
invito a confermare interesse; 65; 66; 67; 68;
((69;73 e 74)). Si applicano
altresi' le disposizioni di cui agli articoli da 123 a
132.
Art. 123
(Scelta
delle procedure)
1.
Nell'aggiudicazione di appalti di forniture, di lavori o
di servizi, gli enti aggiudicatori utilizzano procedure
di affidamento aperte, ristrette o negoziate precedute
da indizione di gara in conformita' alle disposizioni di
cui alla presente sezione. Gli enti aggiudicatori
possono altresi' ricorrere a dialoghi competitivi e
partenariati per l'innovazione in conformita' alle
disposizioni di cui alla presente sezione.
2. Fatto salvo quanto
disposto dall'articolo 122, le procedure di affidamento
((di cui al presente capo)),
sono precedute dalla pubblicazione di un avviso di
indizione di gara con le modalita' e nel rispetto dei
termini stabiliti dal presente codice.
3. La gara puo' essere
indetta con una delle seguenti modalita':
a) un avviso periodico
indicativo a norma dell'articolo 127 se il contratto e'
aggiudicato mediante procedura ristretta o negoziata;
b) un avviso sull'esistenza
di un sistema di qualificazione ((a norma
dell'articolo 128)) se il contratto e'
aggiudicato mediante procedura ristretta o negoziata o
tramite un dialogo competitivo o un partenariato per
l'innovazione;
c) mediante un bando di gara
a norma dell'articolo 129.
4. Nel caso di cui al comma
3, lettera a), gli operatori economici che hanno
manifestato interesse in seguito alla pubblicazione
dell'avviso periodico indicativo sono successivamente
invitati a confermare il proprio interesse per iscritto,
conformemente all'articolo 131.
5. Gli enti aggiudicatori
possono ricorrere a una procedura negoziata senza previa
indizione di gara, di cui all'articolo 63,
esclusivamente nei casi e nelle circostanze
espressamente previsti all'articolo 125.
Art. 124
(
Procedura negoziata con previa indizione di gara)
1. Nelle
procedure negoziate con previa indizione di gara,
qualsiasi operatore economico puo' presentare una
domanda di partecipazione in risposta a un avviso di
indizione di gara, fornendo le informazioni richieste
dall'ente aggiudicatore per la selezione qualitativa.
2. Il termine minimo per la
ricezione delle domande di partecipazione e' fissato, in
linea di massima, in non meno di trenta giorni dalla
data di trasmissione del bando di gara o, se come mezzo
di indizione di gara e' usato un avviso periodico
indicativo, dalla data dell'invito a confermare
interesse e non e' in alcun caso inferiore a quindici
giorni.
3. Soltanto gli operatori
economici invitati dall'ente aggiudicatore in seguito
alla valutazione delle informazioni fornite possono
partecipare alle negoziazioni. Gli enti aggiudicatori
possono limitare il numero di candidati idonei da
invitare a partecipare alla procedura
((secondo quanto previsto dall'articolo 135.))
4. Il termine per la
ricezione delle offerte puo' essere fissato d'accordo
tra l'ente aggiudicatore e i candidati selezionati,
purche' questi ultimi dispongano di un termine identico
per redigere e presentare le loro offerte. In assenza di
un accordo sul termine per la ricezione delle offerte,
il termine non puo' essere inferiore a dieci giorni
dalla data di invio dell'invito a presentare offerte.
Art. 125
(Uso
della procedura negoziata senza previa indizione di
gara)
1. Gli
enti aggiudicatori possono ricorrere a una procedura
negoziata senza previa indizione di gara nei seguenti
casi:
a) quando, in risposta a una
procedura con previa indizione di gara, non sia
pervenuta alcuna offerta o alcuna offerta appropriata,
ne' alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di
partecipazione appropriata, purche' le condizioni
iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente
modificate. Un'offerta non e' ritenuta appropriata se
non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed e'
quindi manifestamente inadeguata, salvo modifiche
sostanziali, a rispondere alle esigenze dell'ente
aggiudicatore e ai requisiti specificati nei documenti
di gara. Una domanda di partecipazione non e' ritenuta
appropriata se l'operatore economico interessato deve o
puo' essere escluso o non soddisfa i criteri di
selezione stabiliti dall'ente aggiudicatore a norma
degli articoli 80, 135, 136;
b) quando un appalto e'
destinato solo a scopi di ricerca, di sperimentazione,
di studio o di sviluppo e non per rendere redditizie o
recuperare spese di ricerca e di sviluppo, purche'
l'aggiudicazione dell'appalto non pregiudichi
l'indizione di gare per appalti successivi che
perseguano, segnatamente, questi scopi;
c) quando i lavori, servizi
e forniture possono essere forniti unicamente da un
determinato operatore economico per una delle seguenti
ragioni:
1) lo scopo dell'appalto
consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera
d'arte o di una rappresentazione artistica unica;
2) la concorrenza e' assente
per motivi tecnici. L'eccezione di cui al presente punto
si applica solo quando non esistono sostituti o
alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non
e' il risultato di una limitazione artificiale dei
parametri dell'appalto;
3) tutela di diritti
esclusivi, inclusi i diritti di proprieta'
intellettuale. L'eccezione di cui al presente punto si
applica solo quando non esistono sostituti o alternative
ragionevoli e l'assenza di concorrenza non e' il
risultato di una limitazione artificiale dei parametri
dell'appalto.
d) nella misura strettamente
necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza
derivanti da eventi ((imprevedibili))
dall'ente aggiudicatore, ((...))
i termini stabiliti per le procedure aperte, per le
procedure ristrette o per le procedure negoziate
precedute da indizione di gara non possono essere
rispettati. Le circostanze invocate per giustificare
l'estrema urgenza non devono essere in alcun caso
imputabili all'ente aggiudicatore; ((4))
e) nel caso di appalti di
forniture per consegne complementari effettuate dal
fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di
forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o
impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore
obbligasse l'ente aggiudicatore ad acquistare forniture
con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego
o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilita' o
difficolta' tecniche sproporzionate;
f) per nuovi lavori o
servizi consistenti nella ripetizione di lavori o
servizi analoghi assegnati all'((operatore))
al quale gli stessi enti aggiudicatori hanno assegnato
un appalto precedente, a condizione che tali lavori o
servizi siano conformi a un progetto a base di gara e
che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto
aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo
123. Il progetto a base di gara indica l'entita' di
eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni
alle quali essi verranno aggiudicati. La possibilita' di
ricorrere a tale procedura e' indicata gia' al momento
dell'indizione della gara per il primo progetto e gli
enti aggiudicatori, quando applicano l'articolo 35
tengono conto del costo complessivo stimato per i lavori
o i servizi successivi;
g) per forniture quotate e
acquistate sul mercato delle materie prime;
h) per gli acquisti
d'opportunita', quando e' possibile, in presenza di
un'occasione particolarmente vantaggiosa ma di breve
durata, acquistare forniture il cui prezzo e'
sensibilmente inferiore ai prezzi normalmente praticati
sul mercato((;))
((i) ))
per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni
particolarmente vantaggiose presso un fornitore che
cessi definitivamente l'attivita' commerciale o presso
il liquidatore in caso di procedura di insolvenza, di un
accordo con i creditori o di procedure analoghe;
((l) ))
quando l'appalto di servizi consegue a un concorso di
progettazione organizzato secondo le disposizioni del
presente codice ed e' destinato, in base alle norme
previste nel concorso di progettazione, a essere
aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori di tale
concorso; in tal caso, tutti i vincitori del concorso di
progettazione sono invitati a partecipare alle
negoziazioni.
-------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 19 aprile 2017, n.
56 ha disposto (con l'art. 79, comma 1, lettera a)) che
"alla lettera d), le parole: "impreviste e
imprevedibili" sono sostituite dalle seguenti:
"imprevedibili"".
Art. 126
(Comunicazione delle specifiche tecniche)
1. Su
richiesta degli operatori economici interessati alla
concessione di un appalto, gli enti aggiudicatori
mettono a disposizione le specifiche tecniche
((...)) previste nei loro appalti
di forniture, di lavori o di servizi, o le specifiche
tecniche alle quali intendono riferirsi per gli appalti
oggetto di avvisi periodici indicativi. Tali specifiche
sono rese disponibili per via elettronica in maniera
gratuita, illimitata e diretta.
2. Le specifiche tecniche
sono trasmesse per via diversa da quella elettronica
qualora non sia possibile offrire accesso gratuito,
illimitato e diretto per via elettronica a determinati
documenti di gara per uno dei motivi di cui all'articolo
52, commi 1, 2 e 3, o qualora gli enti aggiudicatori
abbiano imposto requisiti per tutelare la riservatezza
delle informazioni che trasmettono ai sensi
dell'articolo 52, comma 7.
3. Quando le specifiche
tecniche sono basate su documenti ai quali gli operatori
economici interessati hanno accesso gratuito, illimitato
e diretto, per via elettronica, si considera sufficiente
l'indicazione del riferimento a tali documenti.
4. Per il tramite della
Cabina di regia sono messe a disposizione degli altri
Stati membri, su richiesta, le informazioni relative
alle prove e ai documenti presentati conformemente agli
articoli 68, comma 8, 69 e 82, commi 1 e 2.
Art. 127
(Pubblicita' e avviso periodico indicativo)
1. Alla
pubblicita' degli atti delle procedure di scelta del
contraente dei settori speciali si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 73 e 74 e quelle degli
articoli di cui alla presente sezione.
2. Gli enti aggiudicatori
possono rendere nota l'intenzione di programmare appalti
pubblicando un avviso periodico indicativo possibilmente
entro il 31 ((dicembre di ogni anno. Tali
avvisi)), che contengono le informazioni
di cui all'allegato XIV, parte II, sezione A sono
pubblicati dall'ente aggiudicatore sul proprio profilo
di committente. Per gli appalti di importo pari o
superiore alla soglia di cui all'articolo 35, gli avvisi
sono pubblicati anche dall'Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea. A tal fine gli enti aggiudicatori
inviano all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione
europea una comunicazione che annuncia la pubblicazione
dell'avviso periodico indicativo sul loro profilo di
committente, come indicato nell'allegato V, punto 2,
lettere b), e punto 3. Tali avvisi contengono le
informazioni di cui all'allegato XIV, parte II, sezione
C.
3. Quando una gara e'
indetta per mezzo di un avviso periodico indicativo per
procedure ristrette e procedure negoziate precedute da
indizione di gara, l'avviso soddisfa tutte le seguenti
condizioni:
a) si riferisce
specificatamente alle forniture, ai lavori o ai servizi
che saranno oggetto dell'appalto da aggiudicare;
b) indica che l'appalto
sara' aggiudicato mediante una procedura ristretta o
negoziata senza ulteriore pubblicazione di un avviso di
indizione di gara e invita gli operatori economici
interessati a manifestare il proprio interesse;
c) contiene, oltre alle
informazioni di cui all'allegato XIV, parte II, sezione
A, le informazioni di cui all'allegato XIV, parte II,
sezione B;
d) e' stato inviato alla
pubblicazione tra trentacinque giorni e dodici mesi
prima della data di invio dell'invito a confermare
interesse.
4. Gli avvisi di cui al
comma 2 possono essere pubblicati sul profilo di
committente quale pubblicazione supplementare a livello
nazionale. Il periodo coperto dall'avviso puo' durare al
massimo dodici mesi dalla data di trasmissione
dell'avviso per la pubblicazione. Tuttavia, nel caso di
appalti pubblici per servizi sociali e altri servizi
specifici di cui all'allegato IX, l'avviso di cui
all'articolo 142, comma 1, lettera b) puo' coprire un
periodo di due anni.
Art. 128
(Avvisi
sull'esistenza di un sistema di qualificazione)
1. Gli
enti aggiudicatori possono istituire e gestire un
proprio sistema di qualificazione degli operatori
economici. Tale sistema va reso pubblico con un avviso
di cui all'allegato XIV, parte II, lettera H, indicando
le finalita' del sistema di qualificazione e le
modalita' per conoscere le norme relative al suo
funzionamento.
2. Se viene indetta una gara
con un avviso sull'esistenza di un sistema di
qualificazione, gli offerenti, in una procedura
ristretta, o i partecipanti, in una procedura negoziata,
sono selezionati tra i candidati qualificati con tale
sistema.
3. Gli enti aggiudicatori
indicano nell'avviso sull'esistenza del sistema il
periodo di ((efficacia)) del
sistema di qualificazione. Per gli appalti di importo
pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35,
essi informano l'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione
europea di qualsiasi cambiamento di tale periodo di
efficacia utilizzando i seguenti modelli di formulari:
a) se il periodo di
efficacia viene modificato senza porre fine al sistema,
il modello utilizzato inizialmente per gli avvisi
sull'esistenza dei sistemi di qualificazione;
b) se viene posto termine al
sistema, un avviso di aggiudicazione di cui all'articolo
129.
Art. 129
(Bandi di
gara e avvisi relativi agli appalti aggiudicati)
1. I bandi
di gara possono essere utilizzati come mezzo di
indizione di gara per tutte le procedure. Essi
contengono le informazioni di cui alla parte pertinente
dell'allegato XIV, parte II e sono pubblicati
conformemente all'articolo 130.
2. Entro trenta giorni dalla
conclusione di un contratto o di un accordo quadro che
faccia seguito alla relativa decisione di aggiudicazione
o di conclusione, gli enti aggiudicatori inviano un
avviso di aggiudicazione che riporta i risultati della
procedura di appalto. Tale avviso contiene le
informazioni di cui all'allegato XIV, parte II, lettera
G ed e' pubblicato conformemente all'articolo 130. Si
applicano altresi' le disposizioni di cui all'articolo
98, commi 2, 3, 4 e 5.
3. Nel caso di contratti per
servizi di ricerca e sviluppo («servizi R & S»), le
informazioni riguardanti la natura e la
quantita' dei servizi
possono limitarsi:
a) all'indicazione «servizi R & S» se il contratto e' stato
aggiudicato mediante procedura negoziata senza indizione di gara
conformemente all'articolo 125;
b) a informazioni che siano
almeno tanto dettagliate quanto specificato nell'avviso
utilizzato come mezzo di indizione della gara.
4. Le informazioni fornite
ai sensi dell'allegato XIV, parte II, lettera G e non
destinate alla pubblicazione sono pubblicate solo in
forma semplificata e per motivi statistici.
Art. 130
(Redazione e modalita' di pubblicazione dei bandi e
degli avvisi)
1. I bandi
e gli avvisi di cui agli articoli da 127 a 129
contenenti le informazioni indicate nell'allegato XIV,
parte II, lettere A, B, D, G e H e nel formato di
modelli di formulari, compresi modelli di formulari per
le rettifiche sono redatti conformemente a quelli
redatti dalla Commissione e trasmessi all'Ufficio delle
pubblicazioni dell'Unione europea per via elettronica e
pubblicati conformemente all'allegato V.
2. Gli avvisi e i bandi
redatti e trasmessi con le modalita' di cui al comma 1
sono pubblicati entro cinque giorni dalla loro
trasmissione, salve le disposizioni sulla loro
pubblicazione da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea.
3. I bandi e gli avvisi sono
pubblicati per esteso in una delle lingue ufficiali
della Comunita' scelta dalle stazioni appaltanti; il
testo pubblicato in tale lingua originale e' l'unico
facente fede. Le stazioni appaltanti italiane scelgono
la lingua italiana, fatte salve le norme vigenti nella
Provincia autonoma di Bolzano in materia di bilinguismo.
Una sintesi degli elementi importanti di ciascun bando,
indicati dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei
principi di trasparenza e non discriminazione, e'
pubblicata nelle altre lingue ufficiali.
4. L'Ufficio delle
pubblicazioni dell'Unione europea garantisce che il
testo integrale e la sintesi degli avvisi periodici
indicativi di cui all'articolo 127, degli avvisi di
indizione di gara che istituiscono un sistema dinamico
di acquisizione di cui all'articolo 55, nonche' degli
avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione
usati come mezzo di indizione di gara ((di
cui all'articolo 123, comma 3, lettera b) )),
continuino a essere pubblicati:
a) nel caso di avvisi
periodici indicativi: per dodici mesi o fino al
ricevimento di un avviso di aggiudicazione di cui
all'articolo 129, che indichi che nei dodici mesi
coperti dall'avviso di indizione di gara non sara'
aggiudicato nessun altro appalto. Tuttavia, nel caso di
appalti per servizi sociali e altri servizi specifici di
cui all'allegato IX, l'avviso periodico indicativo
((di cui all'articolo 142, comma 1, lettera b)
)), continua a essere pubblicato fino alla
scadenza del periodo di validita' indicato inizialmente
o fino alla ricezione di un avviso di aggiudicazione
come previsto all'articolo 129, indicante che non
saranno aggiudicati ulteriori appalti nel periodo
coperto dall'indizione di gara;
b) nel caso di avvisi di
indizione di gara che istituiscono un sistema dinamico
di acquisizione: per il periodo di validita' del sistema
dinamico di acquisizione;
c) nel caso di avvisi
sull'esistenza di un sistema di qualificazione: per il
periodo di validita'.
5. La conferma della
ricezione dell'avviso e della pubblicazione
dell'informazione trasmessa, con menzione della data
della pubblicazione rilasciata agli enti aggiudicatori
dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
vale come prova della pubblicazione.
6. Gli enti aggiudicatori
possono pubblicare avvisi relativi ad appalti pubblici
che non sono soggetti all'obbligo di pubblicazione
previsto dal presente decreto, a condizione che essi
siano trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea per via elettronica secondo il
formato e le modalita' di trasmissione precisate
nell'allegato V.
7. Per la pubblicazione a
livello nazionale si applica l'articolo 73.
Art. 131
(Inviti
ai candidati)
1. Nelle
procedure ristrette, nei dialoghi competitivi, nei
partenariati per l'innovazione, nelle procedure
negoziate con previa indizione di gara ((,)),
e nella procedura negoziata senza previa indizione di
gara ((,)) gli enti
aggiudicatori invitano simultaneamente e per iscritto i
candidati selezionati a presentare le rispettive
offerte, a partecipare al dialogo o a negoziare. Con le
stesse modalita' gli enti aggiudicatori invitano, nel
caso di indizione di gara ((,))
tramite un avviso periodico indicativo, gli operatori
economici che gia' hanno espresso interesse a confermare
nuovamente interesse.
2. Nelle procedure
ristrette, nel dialogo competitivo, nei partenariati per
l'innovazione e nelle procedure competitive con
negoziazione, gli inviti menzionano l'indirizzo
elettronico al quale sono stati resi direttamente
disponibili per via elettronica i documenti di gara e
comprendono le informazioni indicate nell'allegato XV,
parte II. Se tali documenti non sono stati oggetto di
accesso gratuito, illimitato e diretto, di cui
all'articolo 74 e non sono stati resi disponibili con
altri mezzi, gli inviti sono corredati dei documenti di
gara, in formato digitale ovvero, quando cio' non sia
possibile, in formato cartaceo.
3. Nelle procedure negoziate
senza previa pubblicazione di un bando di gara, gli
operatori economici selezionati vengono invitati a mezzo
di posta elettronica certificata o strumento analogo
negli altri Stati membri ovvero, quando cio' non sia
possibile, con lettera. Gli inviti contengono gli
elementi essenziali della prestazione richiesta.
Art. 132
(Informazioni a coloro che hanno chiesto una
qualificazione, ai candidati e agli offerenti)
1. Per
quanto riguarda le informazioni a coloro che hanno
chiesto una qualificazione, ai candidati e agli
offerenti, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 76 e ai seguenti commi
2. Gli enti aggiudicatori
che istituiscono o gestiscono un sistema di
qualificazione informano i richiedenti della loro
decisione sulla qualificazione entro sei mesi dalla
presentazione della domanda. Se la decisione sulla
qualificazione richiede piu' di quattro mesi, entro due
mesi dalla presentazione della domanda, l'ente
aggiudicatore comunica al richiedente le ragioni della
proroga del termine e indica la data entro cui
interverra' la decisione.
3. I richiedenti la cui
qualificazione e' respinta sono informati della
decisione e delle relative motivazioni entro quindici
giorni dalla data della decisione di diniego. Le
motivazioni si fondano sui criteri di qualificazione
((di cui agli articoli 134 e 136.))
4. Gli enti aggiudicatori
che istituiscono e gestiscono un sistema di
qualificazione possono porre fine alla qualificazione di
un operatore economico solo per ragioni fondate sui
criteri di qualificazione ((di cui agli
articoli 134 e 136)). L'intenzione di
porre fine alla qualificazione e' preventivamente
notificata per iscritto all'operatore economico, almeno
quindici giorni prima della data prevista per porre fine
alla qualificazione, con indicazione della ragione o
delle ragioni che giustificano l'azione proposta.
SEZIONE III
SELEZIONE DEI PARTECIPANTI E DELLE OFFERTE E RELAZIONI
UNICHE
Art. 133
(Principi
generali per la selezione dei partecipanti)
1. Per la
selezione dei partecipanti e delle offerte nelle
procedure di scelta del contraente nei settori speciali
si applicano, per quanto compatibili con le norme di cui
alla presente sezione, le disposizioni di cui ai
seguenti articoli: 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85,
86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 95, 96 e 97.
2. Ai fini della selezione
dei partecipanti alle procedure di aggiudicazione, si
applicano tutte le seguenti regole:
a) gli enti aggiudicatori
che hanno stabilito norme e criteri di esclusione degli
offerenti o dei candidati ai sensi dell'articolo 135 o
dell'articolo 136, escludono gli operatori economici
individuati in base a dette norme e che soddisfano tali
criteri;
b) essi selezionano gli
offerenti e i candidati secondo le norme e i criteri
oggettivi stabiliti in base agli articoli 135 e 136;
c) nelle procedure
ristrette, nelle procedure negoziate con indizione di
gara, nei dialoghi competitivi e nei partenariati per
l'innovazione, essi riducono, se del caso e applicando
le disposizioni dell'articolo 135 il numero dei
candidati selezionati in conformita' delle lettere a) e
b).
3. Quando viene indetta una
gara con un avviso sull'esistenza di un sistema di
qualificazione e al fine di selezionare i partecipanti
alle procedure di aggiudicazione degli appalti specifici
oggetto della gara, gli enti aggiudicatori:
a) qualificano gli operatori
economici conformemente all'articolo 134;
b) applicano a tali
operatori economici qualificati le disposizioni del
comma 1 che sono pertinenti in caso di procedure
ristrette o negoziate, di dialoghi competitivi oppure di
partenariati per l'innovazione.
4. Quando selezionano i
partecipanti a una procedura ristretta o negoziata, a un
dialogo competitivo o per un partenariato per
l'innovazione, quando decidono sulla qualificazione o
quando aggiornano i criteri e le norme, gli enti
aggiudicatori:
a) non impongono condizioni
amministrative, tecniche o finanziarie a taluni
operatori economici senza imporle ad altri;
b) non esigono prove o
giustificativi gia' presenti nella documentazione valida
gia' disponibile.
5. Al fine di acquisire
informazioni e documentazioni dagli operatori economici
candidati, gli enti aggiudicatori utilizzano la banca
dati di cui all'articolo 81, ovvero accettano
autocertificazioni e richiedono le integrazioni con le
modalita' di cui all'articolo 85, comma5.
6. Gli enti aggiudicatori
verificano la conformita' delle offerte presentate dagli
offerenti cosi' selezionati alle norme e ai requisiti
applicabili alle stesse e aggiudicano l'appalto secondo
i criteri di cui agli articoli 95 e 97.
7. Gli enti aggiudicatori
possono decidere di non aggiudicare un appalto
all'offerente che presenta l'offerta migliore, se hanno
accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi
applicabili di cui all'articolo 30.
8. Nelle procedure aperte,
gli enti aggiudicatori possono decidere che le offerte
saranno esaminate prima della verifica dell'idoneita'
degli offerenti. ((Tale facolta' puo' essere
esercitata se specificamente prevista nel bando di gara
o nell'avviso con cui si indice la gara.))
Se si avvalgono di tale possibilita', le amministrazioni
aggiudicatrici garantiscono che la verifica dell'assenza
di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di
selezione sia effettuata in maniera imparziale e
trasparente, in modo che nessun appalto sia aggiudicato
a un offerente che avrebbe dovuto essere escluso a norma
dell'articolo 136 o che non soddisfa i criteri di
selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice.
Art. 134
(Sistemi
di qualificazione)
1. Gli
enti aggiudicatori possono istituire e gestire un
sistema di qualificazione degli operatori economici. In
tal caso gli enti provvedono affinche' gli operatori
economici possano chiedere in qualsiasi momento di
essere qualificati.
2. Il sistema di cui al
comma 1 puo' comprendere vari stadi di qualificazione.
Gli enti aggiudicatori stabiliscono norme e criteri
oggettivi per l'esclusione e la selezione degli
operatori economici che richiedono di essere
qualificati, nonche' norme e criteri oggettivi per il
funzionamento del sistema di qualificazione,
disciplinando le modalita' di iscrizione al sistema,
l'eventuale aggiornamento periodico delle qualifiche e
la durata del sistema. Quando tali criteri e norme
comportano specifiche tecniche, si applicano gli
articoli 68, 69 e 82. Tali criteri e norme possono
all'occorrenza essere aggiornati.
3. I criteri e le norme di
cui al comma 2 sono resi disponibili, a richiesta, e
comunicati agli operatori economici interessati. Un ente
aggiudicatore puo' utilizzare il sistema di
qualificazione istituito da un altro ente aggiudicatore
o di altro organismo terzo, dandone idonea comunicazione
agli operatori economici interessati.
4. Gli enti aggiudicatori
istituiscono e aggiornano un elenco degli operatori
economici, che puo' essere diviso in categorie in base
al tipo di appalti per i quali la qualificazione e'
valida.
5. I criteri e le norme di
cui al comma 3 includono i criteri di esclusione di cui
all'articolo 136.
6. In caso di istituzione e
gestione di un sistema di qualificazione di cui al comma
1, gli enti aggiudicatori osservano:
a) l'articolo 128, quanto
all'avviso sull'esistenza di un sistema di
qualificazione;
b) l'articolo 132, quanto
alle informazioni a coloro che hanno chiesto una
qualificazione.
7. L'ente aggiudicatore che
istituisce e gestisce il sistema di qualificazione
stabilisce i documenti, i certificati e le dichiarazioni
sostitutive che devono corredare la domanda di
iscrizione, e non puo' chiedere certificati o documenti
che riproducono documenti validi gia' nella
disponibilita' dell'ente aggiudicatore. I documenti, i
certificati e le dichiarazioni sostitutive, se redatti
in una lingua diversa dall'italiano, sono accompagnati
da una traduzione in lingua italiana certificata
conforme al testo originale dalle autorita' diplomatiche
o consolari italiane del Paese in cui sono stati
redatti, oppure da un traduttore ufficiale.
8. Quando viene indetta una
gara con un avviso sull'esistenza di un sistema di
qualificazione, i contratti specifici per i lavori, le
forniture o i servizi contemplati dal sistema di
qualificazione sono aggiudicati con procedure ristrette
o procedure negoziate, nelle quali tutti gli offerenti
ed i partecipanti sono scelti tra i candidati gia'
qualificati con tale sistema.
9. Tutte le spese fatturate
in relazione alle domande di qualificazione o
all'aggiornamento o alla conservazione di una
qualificazione gia' ottenuta in base al sistema sono
proporzionali ai costi generati.
Art. 135
(Criteri
di selezione qualitativa e avvalimento)
1. Gli
enti aggiudicatori possono stabilire norme e criteri
oggettivi per l'esclusione e la selezione degli
offerenti o dei candidati. Tali norme e criteri sono
accessibili agli operatori economici interessati.
2. Qualora gli enti
aggiudicatori si trovino nella necessita' di garantire
un equilibrio adeguato tra le caratteristiche specifiche
della procedura di appalto e i mezzi necessari alla sua
realizzazione, possono, nelle procedure ristrette o
negoziate, nei dialoghi competitivi oppure nei
partenariati per l'innovazione, definire norme e criteri
oggettivi che rispecchino tale necessita' e consentano
all'ente aggiudicatore di ridurre il numero di candidati
che saranno invitati a presentare un'offerta. Il numero
dei candidati prescelti tiene conto tuttavia
dell'esigenza di garantire un'adeguata concorrenza.
3 Quando il concorrente
intende avvalersi dei requisiti di capacita' economico
finanziaria o tecnico professionale di altri soggetti,
si applica l'articolo 89.
Art. 136
(Applicabilita' dei motivi di esclusione e dei criteri
di selezione dei settori ordinari ai sistemi di
qualificazione)
1. Le
norme e i criteri oggettivi per l'esclusione e la
selezione degli operatori economici che richiedono di
essere qualificati in un sistema di qualificazione e le
norme e i criteri oggettivi per l'esclusione e la
selezione dei candidati e degli offerenti nelle
procedure aperte, ristrette o negoziate, nei dialoghi
competitivi oppure nei partenariati per l'innovazione
((includono)) i motivi di
esclusione di cui all'articolo 80 alle condizioni
stabilite in detto articolo. Se l'ente aggiudicatore e'
un'amministrazione aggiudicatrice, tali criteri e norme
comprendono i criteri di esclusione di cui all'articolo
80 alle condizioni stabilite in detto articolo.
2. I criteri e le norme di
cui al comma 1 possono comprendere i criteri di
selezione di cui all'articolo 83 alle condizioni
stabilite in detto articolo, in particolare per quanto
riguarda il massimale relativo ai requisiti sul
fatturato annuale, come previsto dal comma 5 di detto
articolo.
3. Per le finalita' dei
commi 1 e 2, si applicano gli articoli ((85,
86, 87 e 88)).
Art. 137
(Offerte
contenenti prodotti originari di Paesi terzi)
1. Fatti
salvi gli obblighi assunti nei confronti dei Paesi
terzi, il presente articolo si applica a offerte
contenenti prodotti originari di Paesi terzi con cui
l'Unione ((europea)) non ha
concluso, in un contesto multilaterale o bilaterale, un
accordo che garantisca un accesso comparabile ed
effettivo delle imprese dell'Unione ai mercati di tali
paesi terzi. (1)
2. Qualsiasi offerta
presentata per l'aggiudicazione di un appalto di
forniture puo' essere respinta se la parte dei prodotti
originari di Paesi terzi, ai sensi del regolamento (UE)
n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
supera il 50 per cento del valore totale dei prodotti
che compongono l'offerta. ((In caso di
mancato respingimento dell'offerta a norma del presente
comma, la stazione appaltante motiva debitamente le
ragioni della scelta e trasmette all'Autorita' la
relativa documentazione.)) Ai fini del
presente articolo, i software impiegati negli impianti
delle reti di telecomunicazione sono considerati
prodotti.
3. Salvo il disposto del
presente comma, terzo periodo, se due o piu' offerte si
equivalgono in base ai criteri di aggiudicazione di cui
all'articolo 95, viene preferita l'offerta che non puo'
essere respinta a norma del comma 2 del presente
articolo. Il valore delle offerte e' considerato
equivalente, ai fini del presente articolo, se la
differenza di prezzo non supera il 3 per cento.
Tuttavia, un'offerta non e' preferita ad un'altra in
virtu' del presente comma, se l'ente aggiudicatore,
accettandola, e' tenuto ad acquistare materiale con
caratteristiche tecniche diverse da quelle del materiale
gia' esistente, con conseguente incompatibilita' o
difficolta' tecniche di uso o di manutenzione o costi
sproporzionati.
4. Ai fini del presente
articolo, per determinare la parte dei prodotti
originari dei Paesi terzi di cui al comma 2, sono
esclusi i Paesi terzi ai quali, con decisione del
Consiglio dell'Unione europea ai sensi del comma 1, e'
stato esteso il beneficio del presente codice.
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AGGIORNAMENTO (1)
L' Avviso di Rettifica in
G.U. 15/07/2016, n. 164, ha disposto che "alla pagina
147, all'art. 137, comma 1, al secondo rigo, dove e'
scritto: «... con l'Unione Europea ...» leggasi: «...
con l'Unione europea ...»".
Art. 138
(Relazioni con Paesi terzi in
materia di lavori, servizi e forniture)
1. La
Cabina di regia di cui all'articolo 212 informa, su
segnalazione da parte del Ministero dello sviluppo
economico o del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, la Commissione europea di
ogni difficolta' d'ordine generale, di fatto o di
diritto, incontrata dalle imprese italiane nell'ottenere
l'aggiudicazione di appalti di servizi in Paesi terzi e
da esse riferita con particolare riferimento
all'inosservanza delle disposizioni internazionali di
diritto del lavoro elencate nell'allegato X.
2. Sono fatti salvi gli
impegni assunti nei confronti dei Paesi terzi derivanti
da accordi internazionali in materia di appalti
pubblici, in particolare nel quadro dell'OMC.
Art. 139
(Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione
degli appalti)
1. Gli
enti aggiudicatori conservano le informazioni
appropriate relative a ogni appalto o accordo quadro
disciplinato dal presente codice e ogniqualvolta sia
istituito un sistema dinamico di acquisizione. Tali
informazioni sono sufficienti a consentire loro, in una
fase successiva, di giustificare le decisioni
riguardanti:
a) la qualificazione e la
selezione degli operatori economici e l'aggiudicazione
degli appalti;
b) l'utilizzazione di
procedure negoziate non precedute da una gara a norma
dell'articolo 125;
c) la mancata applicazione
delle disposizioni sulle tecniche e strumenti per gli
appalti e strumenti elettronici e aggregati e delle
disposizioni sullo svolgimento delle procedure di scelta
del contraente del presente codice in virtu' delle
deroghe ivi previste;
d) se del caso, le ragioni
per le quali per la trasmissione in via elettronica sono
stati usati mezzi di comunicazione diversi dai mezzi
elettronici.
2. Nella misura in cui
l'avviso di aggiudicazione dell'appalto stilato a norma
dell'articolo 129 o dell'articolo 140, comma 3, contiene
le informazioni richieste al presente comma, gli enti
aggiudicatori possono fare riferimento a tale avviso.
3. Gli enti aggiudicatori
documentano lo svolgimento di tutte le procedure di
aggiudicazione, indipendentemente dal fatto che esse
siano condotte con mezzi elettronici o meno. A tale
scopo, garantiscono la conservazione di una
documentazione sufficiente a giustificare decisioni
adottate in tutte le fasi della procedura di appalto,
quali la documentazione relativa alle comunicazioni con
gli operatori economici e le deliberazioni interne, la
preparazione dei documenti di gara, il dialogo o la
negoziazione se previsti, la selezione e
l'aggiudicazione dell'appalto. La documentazione e'
conservata per almeno cinque anni a partire dalla data
di aggiudicazione dell'appalto, ovvero, in caso di
pendenza di una controversia, fino al passaggio in
giudicato della relativa sentenza.
4. Le informazioni o la
documentazione o i principali elementi sono comunicati
alla Cabina di regia di cui all'articolo 212, per
l'eventuale successiva comunicazione alla Commissione o
alle autorita', agli organismi o alle strutture
competenti.
SEZIONE IV
SERVIZI SOCIALI, CONCORSI DI PROGETTAZIONE E NORME SU
ESECUZIONE
Art. 140
((Norme applicabili ai servizi sociali e ad
altri servizi specifici dei settori speciali))
1. Gli
appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici
di cui all'allegato IX sono aggiudicati in applicazione
degli articoli 142, 143, 144, salvo quanto disposto nel
presente articolo. ((Le disposizioni di cui
all'articolo 142, comma 5-octies, si applicano ai
servizi di cui all'articolo 142, comma 5-bis, nei
settori speciali di importo inferiore alla soglia di cui
all'articolo 35, comma 2, lettera c).))
Per quanto riguarda la disciplina della pubblicazione
degli avvisi e dei bandi, gli enti aggiudicatori che
intendono procedere all'aggiudicazione di un appalto per
i servizi di cui al presente comma rendono nota tale
intenzione con una delle seguenti modalita':
a) mediante un avviso di
gara;
b) mediante un avviso
periodico indicativo, che viene pubblicato in maniera
continuativa. L'avviso periodico indicativo si riferisce
specificamente ai tipi di servizi che saranno oggetto
degli appalti da aggiudicare. Esso indica che gli
appalti saranno aggiudicati senza successiva
pubblicazione e invita gli operatori economici
interessati a manifestare il proprio interesse per
iscritto;
c) mediante un avviso
sull'esistenza di un sistema di qualificazione che viene
pubblicato in maniera continuativa.
2. Il comma 1 non si applica
allorche' una procedura negoziata senza previo avviso di
gara sia stata utilizzata, conformemente all'articolo
63, per l'aggiudicazione di appalti pubblici di servizi.
3. Gli enti aggiudicatori
che hanno aggiudicato un appalto per i servizi di cui al
presente articolo ne rendono noto il risultato mediante
un avviso di aggiudicazione. Essi possono tuttavia
raggruppare detti avvisi su base trimestrale. In tal
caso essi inviano gli avvisi raggruppati al piu' tardi
trenta giorni dopo la fine di ogni trimestre.
4. I bandi e gli avvisi di
gara di cui al presente articolo contengono le
informazioni di cui all'allegato XIV, parte III,
conformemente ai modelli di formulari stabiliti dalla
Commissione ((europea))
mediante atti di esecuzione. Gli avvisi di cui al
presente articolo sono pubblicati conformemente
all'articolo 130.
Art. 141
(Norme applicabili ai concorsi di
progettazione ((e di idee))
nei settori speciali)
((1. Ai concorsi di progettazione e di idee nei
settori speciali si applicano le disposizioni di cui
agli articoli 152, commi 1, 2, 3 e 5, primo, secondo,
terzo e quarto periodo, 153, comma 1, 154, commi 1, 2, 4
e 5, 155 e 156.))
2. Gli enti aggiudicatori
che hanno indetto un concorso di progettazione inviano
un avviso sui risultati del concorso.
3. Il bando di concorso
contiene le informazioni indicate nell'allegato XIX e
l'avviso sui risultati di un concorso contiene le
informazioni indicate nell'allegato XX nel formato
stabilito per i modelli di formulari. Tali modelli di
formulari sono stabiliti dalla Commissione
((europea)) mediante atti di esecuzione.
4. L'avviso sui risultati di
un concorso di progettazione e' trasmesso all'Ufficio
delle pubblicazioni dell'Unione europea entro trenta
giorni dalla chiusura del medesimo. Si applica
l'articolo 153, comma 2, secondo periodo.
5. L'articolo 130, commi da
2 a 6 si applica anche agli avvisi relativi ai concorsi
di progettazione ((.))
CAPO
II
((APPALTI DI SERVIZI SOCIALI E DI ALTRI
SERVIZI NEI SETTORI ORDINARI))
Art. 142
(Pubblicazione degli avvisi e dei bandi)
1. Le
stazioni appaltanti che intendono procedere
all'aggiudicazione di un appalto pubblico per i
((servizi di cui all'allegato IX))
rendono nota tale intenzione con una delle seguenti
modalita':
a) mediante un bando di
gara, che comprende le informazioni di cui all'allegato
XIV, parte I, lettera F, conformemente ai modelli di
formulari di cui all'articolo 72;
b) mediante un avviso di
preinformazione, che viene pubblicato in maniera
continua e contiene le informazioni di cui all'allegato
XIV, parte I. L'avviso di preinformazione si riferisce
specificamente ai tipi di servizi che saranno oggetto
degli appalti da aggiudicare. Esso indica che gli
appalti saranno aggiudicati senza successiva
pubblicazione e invita gli operatori economici
interessati a manifestare il proprio interesse per
iscritto.
2. Il comma 1 non si
applica, allorche' sia utilizzata per l'aggiudicazione
di appalti pubblici di servizi una procedura negoziata
senza previa pubblicazione in presenza dei presupposti
previsti dall'articolo 63.
3. Le stazioni appaltanti
che hanno aggiudicato un appalto pubblico per i servizi
((di cui all'allegato IX))
rendono noto il risultato della procedura d'appalto
mediante un avviso di aggiudicazione, che contiene le
informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera
H, conformemente ai modelli di formulari di cui
all'articolo 72. Esse possono tuttavia raggruppare detti
avvisi su base trimestrale. In tal caso, esse inviano
gli avvisi raggruppati al piu' tardi trenta giorni dopo
la fine di ogni trimestre.
4. ((Per gli
appalti di importo pari o superiore)) alle
soglie di cui all'articolo 35, i modelli di formulari di
cui ai commi 1 e 3 del presente articolo sono stabiliti
dalla Commissione europea mediante atti di esecuzione.
5. Gli avvisi di cui al
presente articolo sono pubblicati conformemente
all'articolo 72.
((5-bis. Le
disposizioni di cui ai commi da 5-ter a 5-octies, si
applicano ai seguenti servizi, come individuati
dall'allegato IX, nei settori ordinari: servizi
sanitari, servizi sociali e servizi connessi; servizi di
prestazioni sociali; altri servizi pubblici, sociali e
personali, inclusi servizi forniti da associazioni
sindacali, da organizzazioni politiche, da associazioni
giovanili e altri servizi di organizzazioni associative.
5-ter.
L'affidamento dei servizi di cui al comma 5-bis deve
garantire la qualita', la continuita', l'accessibilita',
la disponibilita' e la completezza dei servizi, tenendo
conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie
di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e promuovendo
il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli
utenti.
5-quater. Ai
fini dell'applicazione dell'articolo 21, le
amministrazioni aggiudicatrici approvano gli strumenti
di programmazione nel rispetto di quanto previsto dalla
legislazione statale e regionale di settore.
5-quinquies. Le
finalita' di cui agli articoli 37 e 38 sono perseguite
anche tramite le forme di aggregazione previste dalla
normativa di settore con particolare riguardo ai
distretti sociosanitari e a istituzioni analoghe.
5-sexies. Si
applicano le procedure di aggiudicazione di cui agli
articoli da 54 a 58 e da 60 a 65.
5-septies. Oltre
a quanto previsto dai commi da 1 a 5-sexies, devono
essere, altresi', applicate per l'aggiudicazione le
disposizioni di cui agli articoli 68, 69, 75, 79, 80, 83
e 95, adottando il criterio di aggiudicazione
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualita'/prezzo.
5-octies. Gli
appalti di servizi di cui al comma 5-bis, di importo
inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1,
lettera d), sono affidati nel rispetto di quanto
previsto all'articolo 36.
5-nonies. Le
disposizioni di cui ai commi dal 5-ter al 5-octies si
applicano ai servizi di cui all'articolo 144,
compatibilmente con quanto previsto nel medesimo
articolo.))
Art. 143
(Appalti
riservati per determinati servizi)
1. Le
stazioni appaltanti possono riservare alle
organizzazioni di cui al comma 2 il diritto di
partecipare alle procedure per l'aggiudicazione di
appalti pubblici esclusivamente per i servizi sanitari,
sociali e culturali di cui all' ((allegato
IX)), identificati con i codici CPV
75121000-0, 75122000-7, 75123000-4, 79622000-0,
79624000-4, 79625000-1, 80110000-8, 80300000-7,
80420000-4, 80430000-7, 80511000-9, 80520000-5,
80590000-6, da 85000000-9 a 85323000-9, 92500000-6,
92600000-7, 98133000-4, 98133110-8.
2. Gli affidamenti di cui al
comma 1 devono soddisfare tutte le seguenti condizioni:
a) a) l'organizzazione ha
come obiettivo statutario il perseguimento di una
missione di servizio pubblico legata alla prestazione
dei servizi di cui al comma 1;
b) i profitti
dell'organizzazione sono reinvestiti al fine di
conseguire l'obiettivo dell'organizzazione. Se i
profitti sono distribuiti o redistribuiti, cio' dovrebbe
basarsi su considerazioni partecipative;
c) le strutture di gestione
o proprieta' dell'organizzazione che esegue l'appalto
sono basate su principi di azionariato dei dipendenti o
partecipativi, ovvero richiedono la partecipazione
attiva di dipendenti, utenti o soggetti interessati;
d) l'amministrazione
aggiudicatrice interessata non ha aggiudicato
all'organizzazione un appalto per i servizi in questione
a norma del presente articolo negli ultimi tre anni.
3. La durata massima del
contratto non supera i tre anni.
4. Il bando e' predisposto
nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.
Art. 144
(Servizi
di ristorazione)
1. I
servizi di ristorazione indicati nell'allegato IX sono
aggiudicati secondo quanto disposto dall'articolo 95,
comma 3. La valutazione dell'offerta tecnica tiene
conto, in particolare, degli aspetti relativi a fattori
quali la qualita' dei generi alimentari con particolare
riferimento a quella di prodotti biologici, tipici e
tradizionali, di quelli a denominazione protetta,
nonche' di quelli provenienti da sistemi di filiera
corta e da operatori dell'agricoltura sociale, il
rispetto delle diposizioni ambientali in materia di
green economy, dei criteri ambientali minimi pertinenti
di cui all'articolo 34 del presente codice e della
qualita' della formazione degli operatori. Sono fatte
salve le disposizioni di cui all'articolo 4, comma
5-quater del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre
2013, n. 128 nonche' di cui all'articolo 6, comma 1,
della legge 18 agosto 2015, n. 141.
2. Con decreti del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare e con il
Ministro delle politiche agricole, alimentari e
forestali, sono definite e aggiornate le linee di
indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera,
assistenziale e scolastica. Fino all'adozione di dette
linee di indirizzo, si applica l'articolo 216, comma 18.
3. L'attivita' di emissione
di buoni pasto, consistente nell'attivita' finalizzata a
rendere per il tramite di esercizi convenzionati il
servizio sostitutivo di mensa aziendale, e' svolta
esclusivamente da societa' di capitali con capitale
sociale versato non inferiore a settecentocinquantamila
euro che hanno come oggetto sociale l'esercizio
dell'attivita' finalizzata a rendere il servizio
sostitutivo di mensa, a mezzo di buoni pasto e di altri
titoli di legittimazione rappresentativi di servizi. Il
bilancio delle societa' di cui al presente comma deve
essere corredato dalla relazione redatta da una societa'
di revisione iscritta nel registro istituito presso il
Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo
2409-bis del codice civile.
4. Gli operatori economici
attivi nel settore dell'emissione di buoni pasto aventi
sede in altri Paesi dell'Unione europea possono
esercitare l'attivita' di cui al comma 3 se a cio'
autorizzati in base alle norme del Paese di
appartenenza. Le societa' di cui al comma 3 possono
svolgere l'attivita' di emissione dei buoni pasto previa
segnalazione certificata di inizio attivita' dei
rappresentanti legali comprovante il possesso dei
requisiti richiesti di cui al comma 3 e trasmessa ai
sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni, al Ministero dello
sviluppo economico.
5. Con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC,
sono individuati gli esercizi presso i quali puo' essere
erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo
dei buoni pasto, le caratteristiche dei buoni pasto e il
contenuto degli accordi stipulati tra le societa' di
emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi
convenzionabili.
6. L'affidamento dei servizi
sostitutivi di mensa avviene esclusivamente con il
criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto
qualita'/prezzo. Il bando di gara stabilisce i criteri
di valutazione dell'offerta pertinenti, tra i quali:
((a) il ribasso
sul valore nominale del buono pasto in misura comunque
non superiore allo sconto incondizionato verso gli
esercenti;))
b) la rete degli esercizi da
convenzionare;
c) lo sconto incondizionato
verso gli esercenti;
d) i termini di pagamento
agli esercizi convenzionati;
e) il progetto tecnico.
7. Ai fini del possesso
della rete di esercizi attraverso cui si espleta il
servizio sostitutivo di mensa eventualmente richiesto
come criterio di partecipazione o di aggiudicazione e'
sufficiente l'assunzione, da parte del concorrente,
dell'impegno all'attivazione della rete stessa entro un
congruo termine dal momento dell'aggiudicazione fissato
in sede di bando. La mancata attivazione della rete
richiesta entro il termine indicato comporta la
decadenza dell'aggiudicazione.
8. Le stazioni appaltanti
che acquistano i buoni pasto, le societa' di emissione e
gli esercizi convenzionati consentono, ciascuno
nell'esercizio della rispettiva attivita' contrattuale e
delle obbligazioni di propria pertinenza, la
utilizzabilita' del buono pasto per l'intero valore
facciale.
CAPO
III
APPALTI NEL SETTORE DEI BENI CULTURALI
Art. 145
(Disciplina comune applicabile ai contratti nel settore
dei beni culturali)
1. Le
disposizioni del presente capo dettano la disciplina
relativa a contratti pubblici concernenti i beni
culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, recante Codice dei beni culturali e
del paesaggio.
2. Le disposizioni del
presente capo si applicano, altresi', all'esecuzione di
scavi archeologici, anche subacquei.
3. Per quanto non
diversamente disposto nel presente capo, trovano
applicazione le pertinenti disposizioni del presente
codice.
Art. 146
(Qualificazione)
1. In
conformita' a quanto disposto dagli articoli 9-bis e 29
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per i
lavori di cui al presente capo e' richiesto il possesso
di requisiti di qualificazione specifici e adeguati ad
assicurare la tutela del bene oggetto di intervento.
2. I lavori di cui al
presente capo sono utilizzati, per la qualificazione,
unicamente dall'operatore che li ha effettivamente
eseguiti. Il loro utilizzo, quale requisito tecnico, non
e' condizionato da criteri di validita' temporale.
3. Per i contratti di cui al
presente capo, considerata la specificita' del settore
ai sensi dell'articolo 36 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, non trova applicazione l'istituto
dell'avvalimento, di cui all'articolo 89 del presente
codice.
4. Con decreto del Ministro
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da emanarsi entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente codice, sono stabiliti i
requisiti di qualificazione dei direttori tecnici e
degli esecutori dei lavori e le modalita' di verifica ai
fini dell'attestazione. Il direttore tecnico
dell'operatore economico incaricato degli interventi di
cui all'articolo 147, comma 2, secondo periodo, deve
comunque possedere la qualifica di restauratore di beni
culturali ai sensi della normativa vigente. Fino alla
data di entrata in vigore del decreto di cui al presente
comma, si applica l'articolo 216, comma 19.
Art. 147
(Livelli
e contenuti della progettazione)
1. Con il
decreto di cui all'articolo 146, comma 4, sono altresi'
stabiliti i livelli e i contenuti della progettazione di
lavori concernenti i beni culturali di cui al presente
capo, ivi inclusi gli scavi archeologici, nonche' i
ruoli e le competenze dei soggetti incaricati delle
attivita' di progettazione, direzione dei lavori e
collaudo in relazione alle specifiche caratteristiche
del bene su cui si interviene, nonche' i principi di
organizzazione degli uffici di direzione lavori.
2. Per i lavori aventi ad
oggetto beni culturali e' richiesta, in sede di progetto
di fattibilita', la redazione di una scheda tecnica
finalizzata all'individuazione delle caratteristiche del
bene oggetto di intervento, redatta da professionisti in
possesso di specifica competenza tecnica in relazione
all'oggetto dell'intervento. Con il decreto di cui
all'articolo 146, comma 4, sono definiti gli interventi
relativi a beni culturali mobili, superfici decorate di
beni architettonici e materiali storicizzati di beni
immobili di interesse storico artistico o archeologico,
per i quali la scheda deve essere redatta da
restauratori di beni culturali, qualificati ai sensi
dalla normativa vigente.
3. Per i lavori di
monitoraggio, manutenzione o restauro di beni culturali
mobili, superfici decorate di beni architettonici e
materiali storicizzati di beni immobili di interesse
storico artistico o archeologico, il progetto di
fattibilita' comprende oltre alla scheda tecnica di cui
al comma 2, le ricerche preliminari, le relazioni
illustrative e il calcolo sommario di spesa. Il progetto
definitivo approfondisce gli studi condotti con il
progetto di fattibilita', individuando, anche attraverso
indagini diagnostiche e conoscitive multidisciplinari, i
fattori di degrado e i metodi di intervento. Il progetto
esecutivo indica, nel dettaglio, le esatte metodologie
operative, i materiali da utilizzare e le modalita'
tecnico-esecutive degli interventi ed e' elaborato sulla
base di indagini dirette ed adeguate campionature di
intervento, giustificate dall'unicita' dell'intervento
conservativo. Il progetto esecutivo contiene anche un
Piano di monitoraggio e manutenzione.
4. I lavori di cui al comma
3 e quelli di scavo archeologico, anche subacqueo,
nonche' quelli relativi al verde storico di cui
all'articolo 10, comma 4, lettera f) del codice dei beni
culturali e del paesaggio sono appaltati ((,
di regola,)) sulla base di un progetto
esecutivo.
5. Qualora il responsabile
unico del procedimento accerti che la natura e le
caratteristiche del bene, ovvero il suo stato di
conservazione, sono tali da non consentire l'esecuzione
di analisi e rilievi esaustivi o comunque presentino
soluzioni determinabili solo in corso d'opera, puo'
prevedere l'integrazione della progettazione in corso
d'opera, il cui eventuale costo deve trovare
corrispondente copertura nel quadro economico.
6. La direzione dei lavori,
il supporto tecnico alle attivita' del responsabile
unico del procedimento e del dirigente competente alla
formazione del programma triennale, nonche' l'organo di
collaudo, comprendono un restauratore di beni culturali
qualificato ai sensi della normativa vigente, ovvero,
secondo la tipologia dei lavori, altri professionisti di
cui all'articolo 9-bis del codice dei beni culturali e
del paesaggio con esperienza almeno quinquennale e in
possesso di specifiche competenze coerenti con
l'intervento.
Art. 148
(Affidamento dei contratti)
1. I
lavori concernenti beni mobili, superfici decorate di
beni architettonici e materiali storicizzati di beni
immobili di interesse storico artistico o archeologico,
gli scavi archeologici, anche subacquei, nonche' quelli
relativi a ville, parchi e giardini di cui all'articolo
10, comma 4, lettera f) del codice dei beni culturali e
del paesaggio, non sono affidati congiuntamente a lavori
afferenti ad altre categorie di opere generali e
speciali, salvo che motivate ed eccezionali esigenze di
coordinamento dei lavori, accertate dal responsabile del
procedimento e comunque non attinenti la sicurezza dei
luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, non rendano necessario l'affidamento
congiunto. E' fatto salvo quanto previsto all'articolo
146 sul possesso dei requisiti di qualificazione
stabiliti nel presente capo.
2. In nessun caso le
lavorazioni specialistiche di cui al comma 1 possono
essere assorbite in altra categoria o essere omesse
nell'indicazione delle lavorazioni di cui si compone
l'intervento, indipendentemente dall'incidenza
percentuale che il valore degli interventi di tipo
specialistico assume rispetto all'importo complessivo. A
tal fine la stazione appaltante indica separatamente,
nei documenti di gara, le attivita' riguardanti il
monitoraggio, la manutenzione, il restauro dei beni di
cui al comma 1, rispetto a quelle di carattere
strutturale, impiantistico, nonche' di adeguamento
funzionale inerenti i beni immobili tutelati ai sensi
del codice dei beni culturali e del paesaggio.
3. Per gli appalti aventi ad
oggetto gli allestimenti di istituti e luoghi della
cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni
culturali e del paesaggio, e per la manutenzione e il
restauro di ville, parchi e giardini di cui all'articolo
10, comma 4, lettera f) del codice dei beni culturali e
del paesaggio la stazione appaltante, previo
provvedimento motivato del responsabile del
procedimento, puo' applicare la disciplina relativa ai
servizi o alle forniture, laddove i servizi o le
forniture assumano rilevanza qualitativamente
preponderante ai fini dell'oggetto del contratto,
indipendentemente dall'importo dei lavori.
4. I soggetti esecutori dei
lavori di cui al comma 1 devono in ogni caso essere in
possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti dal
presente capo.
5. Per quanto non
diversamente disciplinato dai commi 1, 2 e 3, si applica
l'articolo 28.
6. I lavori di cui al comma
1 sono appaltati di norma a misura, indipendentemente
dal relativo importo. ((Per i lavori di cui
al presente Capo, in deroga al disposto dell'articolo
95, comma 4, puo' essere utilizzato il criterio del
minor prezzo per i lavori di importo pari o inferiore a
500.000 euro.))
7. L'esecuzione dei lavori
di cui al presente capo e' consentita nei casi di somma
urgenza, nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla
pubblica incolumita' o alla tutela del bene, fino
all'importo di trecentomila euro, secondo le modalita'
di cui all'articolo 163 del presente codice. Entro i
medesimi limiti di importo, l'esecuzione dei lavori di
somma urgenza e' altresi' consentita in relazione a
particolari tipi di intervento individuati con il
decreto di cui all'articolo 146, comma 4.
Art. 149
(Varianti)
1. Non
sono considerati varianti in corso d'opera gli
interventi disposti dal direttore dei lavori per
risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire
e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento
dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente
l'opera e che non comportino una variazione in aumento o
in diminuzione superiore al venti per cento del valore
di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del
dieci per cento dell'importo complessivo contrattuale,
qualora vi sia disponibilita' finanziaria nel quadro
economico tra le somme a disposizione della stazione
appaltante.
2. Sono ammesse, nel limite
del venti per cento in piu' dell'importo contrattuale,
le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la
natura e la specificita' dei beni sui quali si
interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per
rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase
progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale
qualora cio' sia reso necessario per la salvaguardia del
bene e per il perseguimento degli obiettivi
dell'intervento, nonche' le varianti giustificate dalla
evoluzione dei criteri della disciplina del restauro.
Art. 150
(Collaudo)
1. Per i
lavori relativi ai beni di cui al presente capo e'
obbligatorio il collaudo in corso d'opera, sempre che
non sussistano le condizioni per il rilascio del
certificato di regolare esecuzione.
2. Con il decreto di cui
all'articolo 146, comma 4, sono stabilite specifiche
disposizioni concernenti il collaudo di interventi sui
beni culturali in relazione alle loro caratteristiche
Art. 151
(Sponsorizzazioni e forme speciali di partenariato)
1. La
disciplina di cui all'articolo 19 del presente codice si
applica ai contratti di sponsorizzazione di lavori,
servizi o forniture relativi a beni culturali di cui al
presente capo, nonche' ai contratti di sponsorizzazione
finalizzati al sostegno degli istituti e dei luoghi
della cultura, di cui all'articolo 101 ((del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)),
e successive modificazioni, recante Codice dei beni
culturali e del paesaggio, delle fondazioni
lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione.
2. L'amministrazione
preposta alla tutela dei beni culturali impartisce
opportune prescrizioni in ordine alla progettazione,
all'esecuzione delle opere e/o forniture e alla
direzione dei lavori e collaudo degli stessi.
3. Per assicurare la
fruizione del patrimonio culturale della Nazione e
favorire altresi' la ricerca scientifica applicata alla
tutela, il Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo puo' attivare forme speciali di
partenariato con enti e organismi pubblici e con
soggetti privati, dirette a consentire il recupero, il
restauro, la manutenzione programmata, la gestione,
l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione
di beni culturali immobili, attraverso procedure
semplificate di individuazione del partner privato
analoghe o ulteriori rispetto a quelle previste dal
comma 1.
CAPO
IV
CONCORSI DI PROGETTAZIONE E DI IDEE
Art. 152
(Ambito
di applicazione)
1. Il
presente capo si applica:
a) ai concorsi di
progettazione organizzati nel contesto di una procedura
di aggiudicazione di appalti pubblici di servizi;
b) ai concorsi di
progettazione che prevedono premi di partecipazione o
versamenti a favore dei partecipanti.
2. Nel caso di cui al comma
1, lettera a), la soglia di cui all'articolo 35 e' pari
al valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto
pubblico di servizi, compresi gli eventuali premi di
partecipazione o versamenti ai partecipanti. Nel caso di
cui alla lettera b), la soglia di cui all'articolo 35 e'
pari al valore complessivo dei premi e pagamenti,
compreso il valore stimato al netto dell'IVA
dell'appalto pubblico di servizi che potrebbe essere
successivamente aggiudicato ai sensi dell'articolo 63,
comma 4, qualora la stazione appaltante non escluda tale
aggiudicazione nel bando di concorso.
3. Il presente capo non si
applica:
a) ai concorsi di
progettazione affidati ai sensi degli articoli 14, 15,
16 e 161; b) ai concorsi indetti per esercitare
un'attivita' in merito alla quale l'applicabilita'
dell'articolo 8 sia stata stabilita da una decisione
della Commissione, o il suddetto articolo sia
considerato applicabile conformemente alle disposizioni
di cui al comma 7, lettera b), del medesimo articolo
4. Nel concorso di
progettazione relativo al settore dei lavori pubblici
sono richiesti esclusivamente progetti o piani con
livello di approfondimento pari a quello di un progetto
di fattibilita' tecnica ed economica, salvo nei casi di
concorsi in due fasi di cui agli articoli 154, comma 5,
e 156, comma 7. ((Nei casi in cui viene
previsto il raggiungimento del livello del progetto di
fattibilita' tecnica ed economica in fasi successive, il
concorrente sviluppa il documento di fattibilita' delle
alternative progettuali, di cui all'articolo 23, comma
5; l'amministrazione sceglie la proposta migliore,
previo giudizio della commissione di cui all'articolo
155; il vincitore del concorso, entro i successivi
sessanta giorni dalla data di approvazione della
graduatoria, perfeziona la proposta presentata,
dotandola di tutti gli elaborati previsti per la seconda
fase del progetto di fattibilita' tecnica ed
economica.)) Qualora il concorso di
progettazione riguardi un intervento da affidare in
concessione, la proposta ideativa contiene anche la
redazione di uno studio economico finanziario per la sua
costruzione e gestione.
5. Con il pagamento del
premio le stazioni appaltanti acquistano la proprieta'
del progetto vincitore. ((Ove
l'amministrazione aggiudicatrice non affidi al proprio
interno i successivi livelli di progettazione, questi
sono affidati con la procedura negoziata di cui
all'articolo 63, comma 4, o, per i settori speciali,
all'articolo 125, comma 1, lettera l), al vincitore o ai
vincitori del concorso di progettazione, se in possesso
dei requisiti previsti dal bando e qualora
l'amministrazione aggiudicatrice abbia previsto tale
possibilita' nel bando stesso. In tali casi, ai fini del
computo della soglia di cui all'articolo 35, e'
calcolato il valore complessivo dei premi e pagamenti,
compreso il valore stimato al netto dell'IVA
dell'appalto pubblico di servizi che potrebbe essere
successivamente aggiudicato ai sensi dell'articolo 63,
comma 4, o, per i settori speciali, ai sensi
dell'articolo 125, comma 1, lettera l).))
((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 19 APRILE
2017, N. 56)). Al fine di dimostrare i
requisiti previsti per l'affidamento della progettazione
esecutiva, il vincitore del concorso puo' costituire un
raggruppamento temporaneo tra i soggetti di cui al comma
1 ((dell'articolo 46)),
indicando le parti del servizio che saranno eseguite dai
singoli soggetti riuniti.
Art. 153
(Bandi e
avvisi)
1. Le
amministrazioni aggiudicatrici che intendono indire un
concorso di progettazione rendono nota tale intenzione
mediante un bando di concorso. Se intendono aggiudicare
un appalto relativo a servizi successivi ai sensi
dell'articolo 63, comma 4, lo indicano nell'avviso o nel
bando di concorso.
2. Le amministrazioni
aggiudicatrici che hanno indetto un concorso di
progettazione inviano un avviso sui risultati del
concorso conformemente alle disposizioni di cui
all'articolo 72 e devono essere in grado di comprovare
la data di invio. Le informazioni relative
all'aggiudicazione di concorsi di progettazione possono
non essere pubblicate qualora la loro divulgazione
ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria
all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi
interessi commerciali di una particolare impresa,
pubblica o privata, oppure possa recare pregiudizio alla
concorrenza leale tra i prestatori di servizi.
3. I bandi e gli avvisi di
cui al presente articolo contengono le informazioni
indicate negli allegati XIX e XX, conformemente ai
modelli di formulari stabiliti dalla Commissione europea
in atti di esecuzione, e sono pubblicati secondo quanto
previsto dagli articoli ((71, 72 e 73)).
Art. 154
(Organizzazione dei concorsi di progettazione e
selezione dei partecipanti)
1. Per
organizzare i concorsi di progettazione, le stazioni
appaltanti applicano procedure conformi alle
disposizioni dei titoli I, II, III e IV della Parte II e
del presente capo.
2. L'ammissione alla
partecipazione ai concorsi di progettazione non puo'
essere limitata:
a) al territorio della
Repubblica o a una parte di esso;
b) dal fatto che i
partecipanti debbono essere persone fisiche o persone
giuridiche.
3. Sono ammessi a
partecipare ai concorsi di progettazione, per i lavori,
i soggetti in possesso dei requisiti stabiliti con il
decreto di cui all'articolo ((24, comma 2)).
I requisiti di qualificazione devono comunque consentire
condizioni di accesso e partecipazione per i piccoli e
medi operatori economici dell'area tecnica e per i
giovani professionisti.
4.In caso di intervento di
particolare rilevanza e complessita', la stazione
appaltante puo' procedere all'esperimento di un concorso
di progettazione articolato in due gradi.
((Il secondo grado, avente ad oggetto l'acquisizione
del)) progetto di fattibilita', si svolge
tra i soggetti individuati attraverso la valutazione di
proposte di idee presentate nel primo grado e
selezionate senza formazione di graduatorie di merito e
assegnazione di premi. Al vincitore del concorso, se in
possesso dei requisiti previsti, puo' essere affidato
l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva a
condizione che detta possibilita' e il relativo
corrispettivo siano previsti nel bando.
5. Le stazioni appaltanti,
previa adeguata motivazione, possono procedere
all'esperimento di un concorso in due fasi, la prima
avente ad oggetto la presentazione di un progetto di
fattibilita' e la seconda avente ad oggetto la
presentazione di un progetto definitivo a livello
architettonico e a livello di progetto di fattibilita'
per la parte strutturale ed impiantistica.
Il bando puo' altresi'
prevedere l'affidamento diretto dell'incarico relativo
alla progettazione esecutiva al soggetto che abbia
presentato il migliore progetto definitivo.
Art. 155
(Commissione giudicatrice per i concorsi di
progettazione)
1. La
commissione giudicatrice e' composta unicamente di
persone fisiche, alle quali si applicano le disposizioni
in materia di incompatibilita' e astensione di cui
all'articolo 77, comma 6, nonche' l'articolo 78.
2. Qualora ai partecipanti a
un concorso di progettazione e' richiesta una
particolare qualifica professionale, almeno un terzo dei
membri della commissione giudicatrice possiede tale
qualifica o una qualifica equivalente.
3. La commissione
giudicatrice e' autonoma nelle sue decisioni e nei suoi
pareri.
4. I membri della
commissione giudicatrice esaminano i piani e i progetti
presentati dai candidati in forma anonima e unicamente
sulla base dei criteri specificati nel bando di
concorso. L'anonimato deve essere rispettato sino al
parere o alla decisione della commissione giudicatrice.
In particolare, la commissione:
a) verifica la conformita'
dei progetti alle prescrizioni del bando;
b) esamina i progetti e
valuta, collegialmente ciascuno di essi;
c) esprime i giudizi su
ciascun progetto sulla base dei criteri indicati nel
bando, con specifica motivazione;
d) assume le decisioni anche
a maggioranza;
e) redige i verbali delle
singole riunioni;
f) redige il verbale finale
contenente la graduatoria, con motivazione per tutti i
concorrenti;
g) consegna gli atti dei
propri lavori alla stazione appaltante.
5. I candidati possono
essere invitati, se necessario, a rispondere a quesiti
che la commissione giudicatrice ha iscritto nel processo
verbale allo scopo di chiarire qualsivoglia aspetto dei
progetti. E' redatto un processo verbale completo del
dialogo tra i membri della commissione giudicatrice e i
candidati.
Art. 156
(Concorso
di idee)
1. Le
disposizioni del presente capo si applicano anche ai
concorsi di idee finalizzati all'acquisizione di una
proposta ideativa da remunerare con il riconoscimento di
un congruo premio.
2. Sono ammessi al concorso
di idee, oltre che i soggetti ammessi ai concorsi di
progettazione, anche i lavoratori subordinati abilitati
all'esercizio della professione e iscritti al relativo
ordine professionale secondo l'ordinamento nazionale di
appartenenza, nel rispetto delle norme che regolano il
rapporto di impiego, con esclusione dei dipendenti della
stazione appaltante che bandisce il concorso.
3. Il concorrente predispone
la proposta ideativa nella forma piu' idonea alla sua
corretta rappresentazione. Per i lavori, nel bando non
possono essere richiesti elaborati di livello pari o
superiore a quelli richiesti per il progetto di
fattibilita' tecnica ed economica. Il termine di
presentazione della proposta deve essere stabilito in
relazione all'importanza e complessita' del tema e non
puo' essere inferiore a sessanta giorni dalla
pubblicazione del bando. La partecipazione deve avvenire
in forma anonima.
4. Il bando prevede un
congruo premio al soggetto o ai soggetti che hanno
elaborato le idee ritenute migliori.
5. L'idea o le idee premiate
sono acquisite in proprieta' dalla stazione appaltante,
previa eventuale definizione degli assetti tecnici, le
quali possono essere poste a base di un concorso di
progettazione o di un appalto di servizi di
progettazione. Alla procedura sono ammessi a partecipare
i premiati qualora in possesso dei relativi requisiti
soggettivi.
6. La stazione appaltante
puo' affidare al vincitore del concorso di idee la
realizzazione dei successivi livelli di progettazione,
con procedura negoziata senza bando, a condizione che
detta facolta' sia stata esplicitata nel bando, e che il
soggetto sia in possesso dei requisiti di capacita'
tecnico professionale ed economica previsti nel bando in
rapporto ai livelli progettuali da sviluppare.
7. In caso di intervento di
particolare rilevanza e complessita', la stazione
appaltante puo' procedere all'esperimento di un concorso
di progettazione articolato in due fasi. La seconda
fase, avente ad oggetto la presentazione
((...)) del progetto di fattibilita',
ovvero di un progetto definitivo a livello
architettonico e a livello di progetto di fattibilita'
per la parte strutturale ed impiantistica, si svolge tra
i soggetti individuati sino ad un massimo di dieci,
attraverso la valutazione di proposte di idee presentate
nella prima fase e selezionate senza formazione di
graduatorie di merito e assegnazione di premi. Tra i
soggetti selezionati a partecipare alla seconda fase
devono essere presenti almeno il 30 per cento di
soggetti incaricati, singoli o in forma associata, con
meno di cinque anni di iscrizione ai relativi albi
professionali. Nel caso di raggruppamento, il suddetto
requisito deve essere posseduto dal capogruppo. Ai
soggetti selezionati aventi meno di cinque anni di
iscrizione e' corrisposto un rimborso spese pari al 50
per cento degli importi previsti per le spese come
determinati dal decreto per i corrispettivi
professionali di cui al comma 8 dell'articolo 24. Per
gli altri soggetti selezionati, in forma singola o
associata, il predetto rimborso e' pari al 25 per cento.
Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti
previsti, puo' essere affidato l'incarico della
progettazione esecutiva a condizione che detta
possibilita' e il relativo corrispettivo siano previsti
nel bando.
Art. 157
(Altri
incarichi di progettazione e connessi)
1. Gli
incarichi di progettazione relativi ai lavori che non
rientrano tra quelli di cui al comma 2, primo periodo,
dell'articolo 23 nonche' di coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei
lavori, ((di direzione dell'esecuzione,))
di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e
di collaudo di importo pari o superiore alle soglie di
cui all'articolo 35, sono affidati secondo le modalita'
di cui alla Parte II, Titolo I, II, III e IV del
presente codice. Nel caso in cui il valore delle
attivita' di progettazione, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori
e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
sia pari o superiore complessivamente la soglia di cui
all'articolo 35, l'affidamento diretto della direzione
dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione al progettista e' consentito soltanto per
particolari e motivate ragioni e ove espressamente
previsto dal bando di gara della progettazione.
((4))
2. Gli incarichi di
progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione, di direzione dei lavori,
((di direzione dell'esecuzione,)) di
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di
collaudo di importo pari o superiore a 40.000 e
inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dalle
stazioni appaltanti a cura del responsabile del
procedimento, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parita' di trattamento,
proporzionalita' e trasparenza, e secondo la procedura
prevista dall'articolo 36, comma 2, lettera b); l'invito
e' rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in
tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio
di rotazione degli inviti. ((Gli incarichi
di importo pari o superiore a 100.000 euro sono affidati
secondo le modalita' di cui alla Parte II, Titoli III e
IV del presente codice.))
3. E' vietato l'affidamento
di attivita' di progettazione, direzione lavori,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
collaudo, indagine e attivita' di supporto per mezzo di
contratti a tempo determinato o altre procedure diverse
da quelle previste dal presente codice.
((4))
---------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 19 aprile 2017, n.
56 ha disposto (con l'art. 97, comma 1, lettere a) e c))
che "All'articolo 157 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, al primo
periodo e al secondo periodo, dopo le parole: "di
direzione dei lavori," sono inserite le seguenti: "di
direzione dell'esecuzione,"";
[...]
c) al comma 3, dopo le
parole: "di direzione dei lavori," sono inserite le
seguenti: "di direzione dell'esecuzione,"".
CAPO
V
SERVIZI RICERCA E SVILUPPO
Art. 158
(Servizi
di ricerca e sviluppo)
1.
Relativamente ai servizi di ricerca e sviluppo le
disposizioni di cui al presente codice si applicano
esclusivamente ai contratti per servizi di ricerca e
sviluppo identificati con i codici CPV da 73000000-2 a
73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 o 73430000-5, purche'
siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
a) i risultati appartengono
esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice e
all'ente aggiudicatore, affinche' li usi
((nell'esercizio della sua attivita';))
b) la prestazione del
servizio e' interamente retribuita dall'amministrazione
aggiudicatrice e dall'ente aggiudicatore.
2. Le stazioni appaltanti
possono ricorrere, nel rispetto dei principi di cui
all'articolo 4 (( del presente codice)),
agli appalti pubblici pre-commerciali, destinati al
conseguimento di risultati non appartenenti in via
esclusiva all'amministrazione aggiudicatrice e all'ente
aggiudicatore perche' li usi nell'esercizio della sua
attivita' e per i quali la prestazione del servizio non
e' interamente retribuita dall'amministrazione
aggiudicatrice e dall'ente aggiudicatore, cosi' come
definiti nella comunicazione della Commissione europea
COM 799 (2007) del 14 dicembre 2007, nelle ipotesi in
cui l'esigenza non possa essere soddisfatta ricorrendo a
soluzioni ((gia' disponibili sul mercato.))
CAPO
VI
APPALTI E PROCEDURE IN SPECIFICI SETTORI
SEZIONE PRIMA
DIFESA E SICUREZZA
Art. 159
(Difesa e
sicurezza)
1. Le
disposizioni del presente codice non si applicano agli
appalti pubblici e ai concorsi di progettazione non
altrimenti esclusi dal suo ambito di applicazione ai
sensi dell'articolo 1, ((comma 6)),
nella misura in cui la tutela degli interessi essenziali
di sicurezza dello Stato non possa essere garantita
mediante misure meno invasive, volte anche a proteggere
la riservatezza delle informazioni che le
amministrazioni aggiudicatrici rendono disponibili in
una procedura di aggiudicazione dell'appalto.
2. All'aggiudicazione di
concessioni nei settori della difesa e della sicurezza
di cui al decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208,
si applica la parte III del presente codice fatta
eccezione per le concessioni relative alle ipotesi alle
quali il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208,
non si applica in virtu' dell'articolo 6 del citato
decreto legislativo.
3. In deroga all'articolo 31
((...)) l'amministrazione
della difesa, in considerazione della struttura
gerarchica dei propri organi tecnici, in luogo di un
unico responsabile del procedimento, puo' nominare un
responsabile del procedimento per ogni singola fase di
svolgimento del processo attuativo: programmazione,
progettazione, affidamento ed esecuzione. Il
responsabile unico del procedimento, ovvero i
responsabili di ogni singola fase, sono tecnici
individuati nell'ambito del Ministero della difesa. Il
responsabile del procedimento per la fase di affidamento
puo' essere un dipendente specializzato in materie
giuridico amministrative.
4. Con decreto del Ministro
della difesa, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente codice, sono definite le direttive
generali per la disciplina delle attivita' del Ministero
della difesa, in relazione agli appalti e alle
concessioni diversi da quelli che rientrano nel campo di
applicazione del decreto legislativo 15 novembre 2011,
n. 208. Le direttive generali disciplinano, altresi',
gli interventi da eseguire in Italia e all'Estero per
effetto di accordi internazionali, multilaterali o
bilaterali, nonche' i lavori in economia che vengono
eseguiti a mezzo delle truppe e dei reparti del Genio
militare per i quali non si applicano i limiti di
importo di cui all'articolo 36. Fino alla data di
entrata in vigore del decreto di cui al presente comma,
si applica l'articolo 216, comma 20.
5. Per gli acquisti eseguiti
all'estero dall'amministrazione della difesa, relativi a
macchinari, strumenti e oggetti di precisione, che
possono essere forniti, con i requisiti tecnici e il
grado di perfezione richiesti, soltanto da operatori
economici stranieri, possono essere concesse
anticipazioni di importo non superiore ad un terzo
dell'importo complessivo del prezzo contrattuale, previa
costituzione di idonea garanzia.
Art. 160
(Contratti misti concernenti aspetti di difesa e
sicurezza)
1. Ai
contratti misti aventi per oggetto appalti o concessioni
rientranti nell'ambito di applicazione del presente
codice nonche' appalti disciplinati dall'articolo 346
TFUE o dal decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208,
si applicano le seguenti disposizioni.
2. Se le diverse parti di un
determinato appalto o di una concessione sono
oggettivamente separabili, si applicano i commi da 3 a
5. Se non sono separabili, si applica il comma 6.
3. Se le amministrazioni
aggiudicatrici scelgono di aggiudicare un appalto o una
concessione distinti per le parti separate, il regime
giuridico applicabile a ciascuno di tali contratti
distinti e' determinato in base alle caratteristiche
della parte separata.
4. Se le amministrazioni
aggiudicatrici scelgono di aggiudicare un appalto unico
o una concessione unica, il relativo regime giuridico si
determina sulla base dei seguenti criteri:
a) se una parte dell'appalto
o della concessione e' disciplinata dall'articolo 346
TFUE, l'appalto unico o la concessione unica possono
essere aggiudicati senza applicare il presente decreto
ne' il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208,
purche' le rispettive aggiudicazioni siano giustificate
da ragioni oggettive;
b) se una parte di un
appalto o una concessione e' disciplinata dal decreto
legislativo 15 novembre 2011, n. 208, l'appalto unico o
la concessione unica possono essere aggiudicati
conformemente a tale decreto, purche' le rispettive
aggiudicazioni siano giustificate da ragioni oggettive.
Sono fatte salve le soglie e le esclusioni previste
dallo stesso decreto legislativo.
5. La decisione di
aggiudicare un appalto unico o una concessione unica non
puo' essere adottata allo scopo di escludere
l'applicazione del presente codice o del decreto
legislativo 15 novembre 2011, n. 208.
6. Se le diverse parti di un
appalto o di una concessione sono oggettivamente non
separabili, l'appalto o la concessione possono essere
aggiudicati senza applicare il presente decreto ove
includa elementi cui si applica l'articolo 346 TFUE;
altrimenti puo' essere aggiudicato conformemente al
decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208.
Art. 161
(Contratti e concorsi di progettazione aggiudicati o
organizzati in base a norme internazionali)
1. Il
presente codice non si applica agli appalti pubblici e
ai concorsi di progettazione e alle concessioni in
materia di difesa o di sicurezza di cui al decreto
legislativo 15 novembre 2011, n. 208, qualora essi siano
disciplinati da:
a) norme procedurali
specifiche in base a un accordo o un'intesa
internazionale conclusi in conformita' dei trattati
dell'Unione europea, tra lo Stato e uno o piu' Paesi
terzi o relative articolazioni e riguardante lavori,
forniture o servizi destinati alla realizzazione comune
o alla gestione comune di un progetto;
b) norme procedurali
specifiche in base a un accordo o un'intesa
internazionale in relazione alla presenza di truppe di
stanza e concernente imprese di uno Stato membro o di un
Paese terzo;
c) norme procedurali
specifiche di un'organizzazione internazionale nel caso
di appalti;
d) norme procedurali
specifiche di un'organizzazione internazionale che si
approvvigiona per le proprie finalita' o a concessioni
che devono essere aggiudicate da uno Stato membro in
conformita' di tali norme.
Gli accordi o le intese di
cui alla lettera a) relativi ad appalti, sono comunicati
alla Commissione.
2. Il presente codice non si
applica agli appalti pubblici e ai concorsi di
progettazione concernenti aspetti di difesa o di
sicurezza che l'amministrazione aggiudicatrice aggiudica
in base a norme sugli appalti previste da
un'organizzazione internazionale o da un'istituzione
internazionale di finanziamento, quando gli appalti
pubblici e i concorsi di progettazione in questione sono
interamente finanziati da tale organizzazione o
istituzione. Nel caso di appalti pubblici e concorsi di
progettazione cofinanziati prevalentemente da
un'organizzazione internazionale o da un'istituzione
internazionale di finanziamento, le parti si accordano
sulle procedure d'appalto applicabili.
Art. 162
(Contratti secretati)
1. Le
disposizioni del presente codice relative alle procedure
di affidamento possono essere derogate:
a) per i contratti al cui
oggetto, atti o modalita' di esecuzione e' attribuita
una classifica di segretezza;
b) per i contratti la cui
esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure
di sicurezza, in conformita' a disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative.
2. Ai fini della deroga di
cui al comma 1, lettera a), le amministrazioni e gli
enti usuari attribuiscono, con provvedimento motivato,
le classifiche di segretezza ai sensi dell'articolo 42
della legge 3 agosto 2007, n. 124, ovvero di altre norme
vigenti. Ai fini della deroga di cui al comma 1, lettera
b), le amministrazioni e gli enti usuari dichiarano, con
provvedimento motivato, i lavori, i servizi e le
forniture eseguibili con speciali misure di sicurezza
individuate nel predetto provvedimento.
3. I contratti di cui al
comma 1 sono eseguiti da operatori economici in possesso
dei requisiti previsti dal presente decreto e del nulla
osta di sicurezza, ai sensi e nei limiti di cui
all'articolo 42, comma 1-bis, della legge n. 124 del
2007.
4. L'affidamento dei
contratti di cui al presente articolo avviene previo
esperimento di gara informale a cui sono invitati almeno
cinque operatori economici, se sussistono in tale numero
soggetti qualificati in relazione all'oggetto del
contratto e sempre che la negoziazione con piu' di un
operatore economico sia compatibile con le esigenze di
segretezza e sicurezza.
5. La Corte dei conti,
tramite un proprio ufficio organizzato in modo da
salvaguardare le esigenze di riservatezza, esercita il
controllo preventivo sulla legittimita' e sulla
regolarita' dei contratti di cui al presente articolo,
nonche' sulla regolarita', correttezza ed efficacia
della gestione. Dell'attivita' di cui al presente comma
e' dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una
relazione al Parlamento.
Art. 163
(Procedure in caso di somma urgenza e di protezione
civile)
1. In
circostanze di somma urgenza che non consentono alcun
indugio, il soggetto fra il responsabile del
procedimento e il tecnico dell'amministrazione
competente che si reca prima sul luogo, puo' disporre,
contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui
sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause
che lo hanno provocato e i lavori necessari per
rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il
limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per
rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica
((e privata)) incolumita'.
2. L'esecuzione dei lavori
di somma urgenza puo' essere affidata in forma diretta
ad uno o piu' operatori economici individuati dal
responsabile del procedimento o dal tecnico
dell'amministrazione competente.
3. Il corrispettivo delle
prestazioni ordinate e' definito consensualmente con
l'affidatario; in difetto di preventivo accordo la
stazione appaltante puo' ingiungere all'affidatario
l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei
materiali sulla base di prezzi definiti mediante
l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, ridotti
del 20 per cento, comunque ammessi nella contabilita';
ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti
contabili, i prezzi si intendono definitivamente
accettati.
4. Il responsabile del
procedimento o il tecnico dell'amministrazione
competente compila entro dieci giorni dall'ordine di
esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli
stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma
urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla
copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.
Qualora l'amministrazione competente sia un ente locale,
la copertura della spesa viene assicurata con le
modalita' previste dall'articolo 191, comma 3, e 194
comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto
2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.
5. Qualora un'opera o un
lavoro, ordinato per motivi di somma urgenza, non
riporti l'approvazione del competente organo
dell'amministrazione, la relativa realizzazione e'
sospesa immediatamente e si procede, previa messa in
sicurezza del cantiere, alla sospensione dei lavori e
alla liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte
realizzata.
6. Costituisce circostanza
di somma urgenza, ai fini del presente articolo, anche
il verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma
1, ((...)) della legge 24
febbraio 1992, n. 225, ovvero la ragionevole previsione,
ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge,
dell'imminente verificarsi di detti eventi, che richiede
l'adozione di misure indilazionabili, e nei limiti dello
stretto necessario imposto da tali misure. La
circostanza di somma urgenza, in tali casi, e' ritenuta
persistente finche' non risultino eliminate le
situazioni dannose o pericolose per la pubblica o
privata incolumita' derivanti dall'evento
((, e comunque per un termine non superiore a quindici
giorni dall'insorgere dell'evento, ovvero entro il
termine stabilito dalla eventuale))
declaratoria dello stato di emergenza di cui
all'articolo 5 della medesima ((legge n. 225
del 1992; in tali circostanze ed entro i medesimi limiti
temporali)) le amministrazioni
aggiudicatrici possono procedere all'affidamento di
appalti pubblici di lavori, servizi e forniture con le
procedure previste nel presente articolo.
((7. Qualora si
adottino le procedure di affidamento in condizioni di
somma urgenza previste dal presente articolo, nonche',
limitatamente ad emergenze di protezione civile, le
procedure di cui all'articolo 63, comma 2, lettera c), e
vi sia l'esigenza impellente di assicurare la tempestiva
esecuzione del contratto, gli affidatari dichiarano,
mediante autocertificazione, resa ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, il possesso dei requisiti di partecipazione
previsti per l'affidamento di contratti di uguale
importo mediante procedura ordinaria, che
l'amministrazione aggiudicatrice controlla in termine
congruo, compatibile con la gestione della situazione di
emergenza in atto, comunque non superiore a sessanta
giorni dall'affidamento. L'amministrazione
aggiudicatrice da' conto, con adeguata motivazione, nel
primo atto successivo alle verifiche effettuate, della
sussistenza dei relativi presupposti; in ogni caso non
e' possibile procedere al pagamento, anche parziale, in
assenza delle relative verifiche positive. Qualora, a
seguito del controllo, venga accertato l'affidamento ad
un operatore privo dei predetti requisiti, le
amministrazioni aggiudicatrici recedono dal contratto,
fatto salvo il pagamento del valore delle opere gia'
eseguite e il rimborso delle spese eventualmente gia'
sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei
limiti delle utilita' conseguite, e procedono alle
segnalazioni alle competenti autorita'.))
8. In via eccezionale, nella
misura strettamente necessaria, l'affidamento diretto
puo' essere autorizzato anche al di sopra dei limiti di
cui al comma 1, per un arco temporale limitato, comunque
non superiore a trenta giorni e solo per singole
specifiche fattispecie indilazionabili e nei limiti
massimi di importo stabiliti nei provvedimenti di cui al
comma 2, dell'articolo 5, della legge n. 225 del 1992.
L'affidamento diretto per i motivi di cui al presente
articolo non e' comunque ammesso per appalti di valore
pari o superiore alla soglia europea.
9. Limitatamente agli
appalti pubblici di forniture e servizi di cui al comma
6, ((di importo pari o superiore a 40.000
euro,)) per i quali non siano disponibili
elenchi di prezzi definiti mediante l'utilizzo di
prezzari ufficiali di riferimento, ((laddove
i tempi resi necessari dalla circostanza di somma
urgenza non consentano il ricorso alle procedure
ordinarie,)) gli affidatari si impegnano a
fornire i servizi e le forniture richiesti ad un prezzo
provvisorio stabilito consensualmente tra le parti e ad
accettare la determinazione definitiva del prezzo a
seguito di apposita valutazione di congruita'. A tal
fine il responsabile del procedimento comunica il prezzo
provvisorio, unitamente ai documenti esplicativi
dell'affidamento, all'ANAC che, entro sessanta giorni
rende il proprio parere sulla congruita' del prezzo.
Avverso la decisione dell'ANAC sono esperibili i normali
rimedi di legge mediante ricorso ai competenti organi di
giustizia amministrativa. Nelle more dell'acquisizione
del parere di congruita' si procede al pagamento del 50%
del prezzo provvisorio.
10. Sul profilo del
committente sono pubblicati gli atti relativi agli
affidamenti di cui al presente articolo, con specifica
dell'affidatario, delle modalita' della scelta e delle
motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle
procedure ordinarie. Contestualmente, e comunque in un
termine congruo compatibile con la gestione della
situazione di emergenza, vengono trasmessi all'ANAC per
i controlli di competenza, fermi restando i controlli di
legittimita' sugli atti previsti dalle vigenti
normative.
PARTE III
CONTRATTI DI CONCESSIONE
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E SITUAZIONI SPECIFICHE
CAPO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 164
(Oggetto
e ambito di applicazione)
1. Ferme
restando le disposizioni di cui all'articolo 346 del
TFUE, le disposizioni di cui alla presente Parte
definiscono le norme applicabili alle procedure di
aggiudicazione dei contratti di concessione di lavori
pubblici o di servizi indette dalle amministrazioni
aggiudicatrici, nonche' dagli enti aggiudicatori qualora
i lavori o i servizi siano destinati ad una delle
attivita' di cui all'allegato II. In ogni caso, le
disposizioni della presente Parte non si applicano ai
provvedimenti, comunque denominati, con cui le
amministrazioni aggiudicatrici, a richiesta di un
operatore economico, autorizzano, stabilendone le
modalita' e le condizioni, l'esercizio di un'attivita'
economica che puo' svolgersi anche mediante l'utilizzo
di impianti o altri beni immobili pubblici.
2. Alle procedure di
aggiudicazione di contratti di concessione di lavori
pubblici o di servizi si applicano, per quanto
compatibili, le disposizioni contenute nella parte I e
nella parte II, del presente codice, relativamente ai
principi generali, alle esclusioni, alle modalita' e
alle procedure di affidamento, alle modalita' di
pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai
requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione,
ai criteri di aggiudicazione, alle modalita' di
comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai
requisiti di qualificazione degli operatori economici,
ai termini di ricezione delle domande di partecipazione
alla concessione e delle offerte, alle modalita' di
esecuzione.
3. I servizi non economici
di interesse generale non rientrano nell'ambito di
applicazione della presente Parte.
4. Agli appalti di lavori
pubblici affidati dai concessionari che sono
amministrazioni aggiudicatrici, si applicano, salvo che
non siano derogate nella presente parte, le disposizioni
del presente codice.
5. I concessionari di lavori
pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici,
per gli appalti di lavori affidati a terzi sono tenuti
all'osservanza della presente Parte
((nonche' le disposizioni di cui alle parti I e II in
materia di subappalto, progettazione, collaudo e piani
di sicurezza, non derogate espressamente dalla presente
parte)).
Art. 165
(Rischio
ed equilibrio economico-finanziario nelle concessioni)
1. Nei
contratti di concessione come definiti all'articolo 3,
comma 1, lettere uu) e vv), la maggior parte dei ricavi
di gestione del concessionario proviene dalla vendita
dei servizi resi al mercato. Tali contratti comportano
il trasferimento al concessionario del rischio operativo
definito dall'articolo 3, comma 1, lettera zz) riferito
alla possibilita' che, in condizioni operative normali,
le variazioni relative ai costi e ai ricavi oggetto
della concessione incidano sull'equilibrio del piano
economico finanziario. Le variazioni devono essere, in
ogni caso, in grado di incidere significativamente sul
valore attuale netto dell'insieme degli investimenti,
dei costi e dei ricavi del concessionario.
2. L'equilibrio economico
finanziario definito all'articolo 3, comma 1, lettera
fff), rappresenta il presupposto per la corretta
allocazione dei rischi di cui al precedente comma 1. Ai
soli fini del raggiungimento del predetto equilibrio, in
sede di gara l'amministrazione aggiudicatrice puo'
stabilire anche un prezzo consistente in un contributo
pubblico ovvero nella cessione di beni immobili. Il
contributo, se funzionale al mantenimento
dell'equilibrio economico-finanziario, puo' essere
riconosciuto mediante diritti di godimento su beni
immobili nella disponibilita' dell'amministrazione
aggiudicatrice la cui utilizzazione sia strumentale e
tecnicamente connessa all'opera affidata in concessione.
In ogni caso, l'eventuale riconoscimento del prezzo,
sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di
ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della
pubblica amministrazione, non puo' essere superiore al
((quarantanove)) per cento del
costo dell'investimento complessivo, comprensivo di
eventuali oneri finanziari.
3. La sottoscrizione del
contratto di concessione ((puo' avvenire
solamente a seguito della approvazione del progetto
definitivo e della)) presentazione di
idonea documentazione inerente il finanziamento
dell'opera. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS.
19 APRILE 2017, N. 56)). Al fine di
agevolare l'ottenimento del finanziamento dell'opera, i
bandi e i relativi allegati, ivi compresi, a seconda dei
casi, lo schema di contratto e il piano economico
finanziario sono definiti in modo da assicurare adeguati
livelli di bancabilita', intendendosi per tali la
reperibilita' sul mercato finanziario di risorse
proporzionate ai fabbisogni, la sostenibilita' di tali
fonti e la congrua redditivita' del
((capitale investito. Per le concessioni))
da affidarsi con la procedura ristretta, nel bando puo'
essere previsto che l'amministrazione aggiudicatrice
possa indire, prima della scadenza del termine di
presentazione delle offerte, una consultazione
preliminare con gli operatori economici invitati a
presentare le offerte, al fine di verificare
l'insussistenza di criticita' del progetto posto a base
di gara sotto il profilo della finanziabilita', e possa
provvedere, a seguito della consultazione, ad adeguare
gli atti di gara aggiornando il termine di presentazione
delle offerte, che non puo' essere inferiore a trenta
giorni decorrenti dalla relativa comunicazione agli
interessati. Non puo' essere oggetto di consultazione
l'importo delle misure di defiscalizzazione di cui
all'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e
all'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, nonche' l'importo dei contributi
pubblici, ove previsti.
4. Il bando puo' prevedere
che l'offerta sia corredata dalla dichiarazione
sottoscritta da uno o piu' istituti finanziatori di
manifestazione di interesse a finanziare l'operazione,
anche in considerazione dei contenuti dello schema di
contratto e del piano economico-finanziario.
5. L'amministrazione
aggiudicatrice prevede nel bando di gara che il
contratto di concessione stabilisca la risoluzione del
rapporto in caso di ((mancata sottoscrizione
del contratto di finanziamento, nonche' di))
mancato collocamento delle ((obbligazioni
emesse dalle societa' di progetto)) di cui
all'articolo 185, entro un congruo termine fissato dal
bando medesimo, ((comunque non superiore a
diciotto mesi, decorrente dalla data di sottoscrizione
del contratto di concessione)). Resta
salva la facolta' del concessionario di reperire la
liquidita' necessaria alla realizzazione
dell'investimento attraverso altre forme di
finanziamento previste dalla normativa vigente, purche'
sottoscritte entro lo stesso termine
((rilasciate da operatori di cui all'articolo 106 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)).
Nel caso di risoluzione del rapporto ai sensi del primo
periodo ((e del comma 3)), il
concessionario non avra' diritto ad alcun rimborso delle
spese sostenute, ivi incluse quelle relative alla
progettazione definitiva. Il bando di gara puo' altresi'
prevedere che in caso di parziale finanziamento del
progetto e comunque per uno stralcio tecnicamente ed
economicamente funzionale, il contratto di concessione
rimanga efficace limitatamente alla parte che regola la
realizzazione e la gestione del medesimo stralcio
funzionale.
6. Il verificarsi di fatti
non riconducibili al concessionario che incidono
sull'equilibrio del piano economico finanziario puo'
comportare la sua revisione da attuare mediante la
rideterminazione delle condizioni di equilibrio. La
revisione deve consentire la permanenza dei rischi
trasferiti in capo all'operatore economico e delle
condizioni di equilibrio economico finanziario relative
al contratto. Ai fini della tutela della finanza
pubblica strettamente connessa al mantenimento della
predetta allocazione dei rischi, nei casi di opere di
interesse statale ovvero finanziate con contributo a
carico dello Stato, la revisione e' subordinata alla
previa valutazione da parte del Nucleo di consulenza per
l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei
servizi di pubblica utilita' (NARS). Negli altri casi,
e' facolta' dell'amministrazione aggiudicatrice
sottoporre la revisione alla previa valutazione del
NARS. In caso di mancato accordo sul riequilibrio del
piano economico finanziario, le parti possono recedere
dal contratto. ((Al concessionario sono
rimborsati gli importi di cui all'articolo 176, comma 4,
lettere a) e b), ad esclusione degli oneri derivanti
dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura
del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.))
Art. 166
(Principio di libera amministrazione delle autorita'
pubbliche)
1. Le
amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori
sono liberi di organizzare la procedura per la scelta
del concessionario, fatto salvo il rispetto delle norme
di cui alla presente Parte. Essi sono liberi di decidere
il modo migliore per gestire l'esecuzione dei lavori e
la prestazione dei servizi per garantire in particolare
un elevato livello di qualita', sicurezza ed
accessibilita', la parita' di trattamento e la
promozione dell'accesso universale e dei diritti
dell'utenza nei servizi pubblici.
Art. 167
(Metodi
di calcolo del valore stimato delle concessioni)
1. Il
valore di una concessione, ai fini di cui all'articolo
35, e' costituito dal fatturato totale del
concessionario generato per tutta la durata del
contratto, al netto dell'IVA, stimato
dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente
aggiudicatore, quale corrispettivo dei lavori e dei
servizi oggetto della concessione, nonche' per le
forniture accessorie a tali lavori e servizi.
2. Il valore stimato e'
calcolato al momento dell'invio del bando di concessione
o, nei casi in cui non sia previsto un bando, al momento
in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente
aggiudicatore avvia la procedura di aggiudicazione della
concessione.
3. Se il valore della
concessione al momento dell'aggiudicazione e' superiore
di piu' del 20 per cento rispetto al valore stimato, la
stima rilevante e' costituita dal valore della
concessione al momento dell'aggiudicazione.
4. Il valore stimato della
concessione e' calcolato secondo un metodo oggettivo
specificato nei documenti della concessione. Nel calcolo
del valore stimato della concessione, le amministrazioni
aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori tengono conto,
se del caso, in particolare dei seguenti elementi:
a) il valore di eventuali
forme di opzione ovvero di altre forme comunque
denominate di protrazione nel tempo dei relativi
effetti;
b) gli introiti derivanti
dal pagamento, da parte degli utenti dei lavori e dei
servizi, di tariffe e multe diverse da quelle riscosse
per conto dell'amministrazione aggiudicatrice o
dell'ente aggiudicatore;
c) i pagamenti o qualsiasi
vantaggio finanziario conferito al concessionario, in
qualsivoglia forma, dall'amministrazione aggiudicatrice
o dall'ente aggiudicatore o da altre amministrazioni
pubbliche, incluse le compensazioni per l'assolvimento
di un obbligo di servizio pubblico e le sovvenzioni
pubbliche di investimento;
d) il valore delle
sovvenzioni o di qualsiasi altro vantaggio finanziario
in qualsivoglia forma conferiti da terzi per
l'esecuzione della concessione;
e) le entrate derivanti
dalla vendita di elementi dell'attivo facenti parte
della concessione;
f) il valore dell'insieme
delle forniture e dei servizi messi a disposizione del
concessionario dalle amministrazioni aggiudicatrici o
dagli enti aggiudicatori, purche' siano necessari per
l'esecuzione dei lavori o la prestazione dei servizi;
g) ogni premio o pagamento o
diverso vantaggio economico comunque denominato ai
((candidati o agli offerenti.))
5. Nel calcolo del valore
stimato della concessione le amministrazioni
aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori tengono conto
degli atti di regolazione delle Autorita' indipendenti.
6. La scelta del metodo per
il calcolo del valore stimato della concessione non puo'
essere fatta con l'intenzione di escludere tale
concessione dall'ambito di applicazione del presente
codice. Una concessione non puo' essere frazionata al
fine di escluderla dall'osservanza delle norme del
presente codice, tranne nel caso in cui ragioni
oggettive lo giustifichino, valutate al momento della
predisposizione del bando dalla amministrazione
aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore.
7. Quando un'opera o un
servizio proposti possono dar luogo all'aggiudicazione
di una concessione per lotti distinti, e' computato il
valore complessivo stimato della totalita' di tali
lotti.
8. Quando il valore
complessivo dei lotti e' pari o superiore alla soglia di
cui all'articolo 35 il presente codice si applica
all'aggiudicazione di ciascun lotto.
Art. 168
(Durata
delle concessioni)
1. La
durata delle concessioni e' limitata ed e' determinata
nel bando di gara dall'amministrazione aggiudicatrice o
dall'ente aggiudicatore in funzione dei lavori o servizi
richiesti al concessionario. La stessa e' commisurata al
valore della concessione, nonche' alla complessita'
organizzativa dell'oggetto della stessa..
2. ((Per le
concessioni ultraquinquennali, la durata massima della
concessione)) non puo' essere superiore al
periodo di tempo necessario al recupero degli
investimenti da parte del concessionario individuato
sulla base di criteri di ragionevolezza, insieme ad una
remunerazione del capitale investito, tenuto conto degli
investimenti necessari per conseguire gli obiettivi
contrattuali specifici come risultante dal piano
economico-finanziario. Gli investimenti presi in
considerazione ai fini del calcolo comprendono quelli
effettivamente sostenuti dal concessionario, sia quelli
iniziali sia quelli in corso di concessione.
Art. 169
(Contratti misti di concessioni)
1. Le
concessioni aventi per oggetto sia lavori che servizi
sono aggiudicate secondo le disposizioni applicabili al
tipo di concessione che caratterizza l'oggetto
principale del contratto. Nel caso di concessioni miste
che consistono in parte in servizi sociali e altri
servizi specifici elencati nell'allegato IX l'oggetto
principale e' determinato in base al valore stimato piu'
elevato tra quelli dei rispettivi servizi.
2. Se le diverse parti di un
determinato contratto sono oggettivamente separabili, si
applicano i commi 5, 6 e 9. Se le diverse parti di un
determinato contratto sono oggettivamente non
separabili, si applicano i commi 8 e 10
3. Se parte di un
determinato contratto, ovvero una delle attivita'
interessate, sono disciplinate dall'articolo 346 TFUE o
dal decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, si
applica l'articolo 160.
4. Nel caso di contratti
aventi ad oggetto diverse attivita', una delle quali e'
disciplinata dall' ((allegato II)),
gli enti aggiudicatori possono scegliere di aggiudicare
concessioni distinte per le parti distinte o di
aggiudicare un'unica concessione. Se gli enti
aggiudicatori scelgono di aggiudicare concessioni
separate, la decisione che determina quale regime
giuridico si applica a ciascuna di tali concessioni e'
adottata in base alle caratteristiche della attivita'
distinta. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 19
APRILE 2017, N. 56)).
5. Nel caso di contratti
aventi ad oggetto sia elementi disciplinati dal presente
codice che altri elementi, le amministrazioni
aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono
scegliere di aggiudicare concessioni distinte per le
parti distinte o di aggiudicare una concessione unica.
Se le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti
aggiudicatori scelgono di aggiudicare concessioni
separate, la decisione che determina quale regime
giuridico si applica a ciascuno di tali concessioni
distinti e' adottata in base alle caratteristiche della
parte distinta.
6. Se le amministrazioni
aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori scelgono di
aggiudicare una concessione unica, il presente codice si
applica, salvo se altrimenti previsto all'articolo 160 o
dal comma 9, alla concessione mista che ne deriva, a
prescindere dal valore delle parti cui si applicherebbe
un diverso regime giuridico e dal regime giuridico cui
tali parti sarebbero state altrimenti soggette.
7. La scelta tra
l'aggiudicazione di un'unica concessione o di piu'
concessioni distinte non puo' essere effettuata al fine
di eludere l'applicazione del presente codice.
8. Se le diverse parti di un
determinato contratto sono oggettivamente non
separabili, il regime giuridico applicabile e'
determinato in base all'oggetto principale del contratto
in questione.
9. Nel caso di contratti
misti che contengono elementi di concessioni nonche'
appalti nei settori ordinari o speciali il contratto
misto e' aggiudicato in conformita' con le disposizioni
che disciplinano gli appalti nei settori ordinari o nei
settori speciali.
10. Nel caso in cui il
contratto misto concerna elementi sia di una concessione
di servizi che di un contratto di forniture, l'oggetto
principale e' determinato in base al valore stimato piu'
elevato tra quelli dei rispettivi servizi o forniture.
11. Ad una concessione
destinata all'esercizio di piu' attivita' si applicano
le norme relative alla principale attivita' cui e'
destinata.
12. Nel caso di concessioni
per cui e' oggettivamente impossibile stabilire a quale
attivita' siano principalmente destinate, le norme
applicabili sono determinate conformemente alle lettere
a), b) e c):
a) la concessione e'
aggiudicata secondo le disposizioni che disciplinano le
concessioni aggiudicate dalle amministrazioni
aggiudicatrici se una delle attivita' cui e' destinata
la concessione e' soggetta alle disposizioni applicabili
alle concessioni aggiudicate dalle amministrazioni
aggiudicatrici e l'altra attivita' e' soggetta alle
disposizioni relative alle concessioni aggiudicate dagli
enti aggiudicatori;
b) la concessione e'
aggiudicata secondo le disposizioni che disciplinano gli
appalti nei settori ordinari se una delle attivita' e'
disciplinata dalle disposizioni relative
all'aggiudicazione delle concessioni e l'altra dalle
disposizioni relative all'aggiudicazione degli appalti
nei settori ordinari;
c) la concessione e'
aggiudicata secondo le disposizioni che disciplinano le
concessioni se una delle attivita' cui e' destinata la
concessione e' disciplinata dalle disposizioni relative
all'aggiudicazione delle concessioni e l'altra non e'
soggetta ne' alla disciplina delle concessioni ne' a
quella relativa all'aggiudicazione degli appalti nei
settori ordinari o speciali.
CAPO
II
GARANZIE PROCEDURALI
Art. 170
(Requisiti tecnici e funzionali)
1. I
requisiti tecnici e funzionali dei lavori da eseguire o
dei servizi da fornire oggetto della concessione sono
definiti nei documenti di gara. Tali requisiti possono
riferirsi anche allo specifico processo di produzione o
di esecuzione dei lavori o di fornitura dei servizi
richiesti, a condizione che siano collegati all'oggetto
del contratto e commisurati al valore e agli obiettivi
dello stesso. I requisiti tecnici e funzionali possono
includere, sulla base delle richieste formulate dalle
((stazioni appaltanti)),
livelli di qualita', livelli di prestazione ambientale
ed effetti sul clima, progettazione per tutti i
requisiti (compresa l'accessibilita' per le persone con
disabilita') e la valutazione di conformita',
l'esecuzione, la sicurezza o le dimensioni, la
terminologia, i simboli, il collaudo e i metodi di
prova, la marcatura e l'etichettatura o le istruzioni
per l'uso.
2. A meno che non siano
giustificati dall'oggetto del contratto, i requisiti
tecnici e funzionali non fanno riferimento a una
fabbricazione o provenienza determinata o a un
procedimento particolare caratteristico dei prodotti o
dei servizi forniti da un determinato operatore
economico, ne' a marchi, brevetti, tipi o a una
produzione specifica che avrebbero come effetto di
favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti.
Tale riferimento e' autorizzato, in via eccezionale, nel
caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e
intelligibile dell'oggetto del contratto non sia
possibile; un siffatto riferimento e' accompagnato
dall'espressione «o equivalente».
3. Le amministrazioni
aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori non possono
escludere un'offerta sulla base della giustificazione
secondo cui i lavori e i servizi offerti non sono
conformi ai requisiti tecnici e funzionali richiesti nei
documenti di gara, se l'offerente prova, con qualsiasi
mezzo idoneo, che le soluzioni da lui proposte con la
propria offerta soddisfano in maniera equivalente i
requisiti tecnici e funzionali.
Art. 171
(Garanzie
procedurali nei criteri di aggiudicazione)
1. Le
concessioni sono aggiudicate sulla base dei criteri di
aggiudicazione stabiliti dalla stazione appaltante ai
sensi dell'articolo 173, purche' siano soddisfatte tutte
le seguenti condizioni:
a) l'offerta risponde ai
requisiti minimi prescritti dalla stazione appaltante;
b) l'offerente ottempera
alle condizioni di partecipazione di cui all'articolo
172;
c) l'offerente non e'
escluso dalla partecipazione alla procedura di
aggiudicazione ai sensi dell'articolo 172.
2. I requisiti minimi di cui
al comma 1, lettera a) prevedono le condizioni e le
caratteristiche tecniche, fisiche, funzionali e
giuridiche che ogni offerta deve soddisfare o possedere.
3. Le stazioni appaltanti
forniscono, inoltre:
a) nel bando di concessione,
una descrizione della concessione e delle condizioni di
partecipazione;
b) nel bando di concessione
o nell'invito a presentare offerte, l'espressa
indicazione che la concessione e' vincolata alla piena
attuazione del piano finanziario e al rispetto dei tempi
previsti dallo stesso per la realizzazione degli
investimenti in opere pubbliche e che l'offerta deve
espressamente contenere, a pena di esclusione, l'impegno
espresso da parte del concessionario al rispetto
((di tali condizioni;))
c) nel bando di concessione,
nell'invito a presentare offerte o negli altri documenti
di gara, una descrizione dei criteri di aggiudicazione
e, se del caso, i requisiti minimi da soddisfare.
4. La stazione appaltante
puo' limitare il numero di candidati o di offerenti a un
livello adeguato, purche' cio' avvenga in modo
trasparente e sulla base di criteri oggettivi. Il numero
di candidati o di offerenti invitati a partecipare deve
essere sufficiente a garantire un'effettiva concorrenza.
5. La stazione appaltante
rende noti a tutti i partecipanti le modalita' della
procedura e un termine indicativo per il suo
completamento. Le eventuali modifiche sono comunicate a
tutti i partecipanti e, nella misura in cui riguardino
elementi indicati nel bando di concessione, rese
pubbliche per tutti gli operatori economici.
6. La stazione appaltante
assicura la tracciabilita' degli atti inerenti alle
singole fasi del procedimento, con idonee modalita',
fatto salvo il rispetto delle disposizioni dell'articolo
53.
7. La stazione appaltante
puo' condurre liberamente negoziazioni con i candidati e
gli offerenti. L'oggetto della concessione, i criteri di
aggiudicazione e i requisiti minimi non possono essere
modificati nel corso delle negoziazioni.
Art. 172
(Selezione e valutazione qualitativa dei candidati)
1. Le
stazioni appaltanti verificano le condizioni di
partecipazione relative alle capacita' tecniche e
professionali e alla capacita' finanziaria ed economica
dei candidati o degli offerenti, sulla base di
certificazioni, autocertificazioni o attestati che
devono essere presentati come prova. Le condizioni di
partecipazione sono correlate e proporzionali alla
necessita' di garantire la capacita' del concessionario
di eseguire la concessione, tenendo conto dell'oggetto
della concessione e dell'obiettivo di assicurare la
concorrenza effettiva.
2. Per soddisfare le
condizioni di partecipazione di cui al comma 1, ove
opportuno e nel caso di una particolare concessione,
l'operatore economico puo' affidarsi alle capacita' di
altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica
dei suoi rapporti con loro. Se un operatore economico
intende fare affidamento sulle capacita' di altri
soggetti, deve dimostrare all'amministrazione
aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore che disporra'
delle risorse necessarie per l'intera durata della
concessione. Per quanto riguarda la capacita'
finanziaria, la stazione appaltante puo' richiedere che
l'operatore economico e i soggetti in questione siano
responsabili in solido dell'esecuzione del contratto.
Alle stesse condizioni, un raggruppamento di operatori
economici di cui all'articolo 45 puo' fare valere le
capacita' dei partecipanti al raggruppamento o di altri
soggetti. In entrambi i casi si applica l'articolo 89.
Art. 173
(Termini,
principi e criteri di aggiudicazione)
1. Le
concessioni sono aggiudicate sulla base dei principi di
cui all'articolo 30.
2. Fermo restando quanto
previsto dal comma 1, e comunque in deroga all'articolo
95, la stazione appaltante elenca i criteri di
aggiudicazione in ordine decrescente di importanza. Il
termine minimo per la ricezione delle domande di
partecipazione, comprese eventualmente le offerte, e' di
trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando. Se
la procedura si svolge in fasi successive, il termine
minimo per la ricezione delle offerte iniziali e' di
ventidue giorni. Si applica l'articolo 79, commi 1 e 2.
3. Se la stazione appaltante
riceve un'offerta che propone una soluzione innovativa
con un livello straordinario di prestazioni funzionali
che non avrebbe potuto essere prevista utilizzando
l'ordinaria diligenza, puo', in via eccezionale,
modificare l'ordine dei criteri di aggiudicazione di cui
al comma 2, per tenere conto di tale soluzione
innovativa. In tal caso, la stazione appaltante informa
tutti gli offerenti in merito alla modifica dell'ordine
di importanza dei criteri ed emette un nuovo invito a
presentare offerte nel termine minimo di ventidue giorni
di cui al suddetto comma 2, terzo periodo. Se i criteri
di aggiudicazione sono stati pubblicati al momento della
pubblicazione del bando di concessione, la stazione
appaltante pubblica un nuovo bando di concessione, nel
rispetto del termine minimo di trenta giorni di cui al
comma 2, secondo periodo. La modifica dell'ordine non
deve dar luogo a discriminazioni.
CAPO
III
ESECUZIONE DELLE CONCESSIONI
Art. 174
(Subappalto)
1. Ferma
restando la disciplina di cui all'articolo 30, alle
concessioni in materia di subappalto si applica il
presente articolo.
2. Gli operatori economici
indicano in sede di offerta le parti del contratto di
concessione che intendono subappaltare a terzi. Non si
considerano come terzi le imprese che si sono
raggruppate o consorziate per ottenere la concessione,
ne' le imprese ad esse collegate; se il concessionario
ha costituito una societa' di progetto, in conformita'
all'articolo 184, non si considerano terzi i soci, alle
condizioni di cui al comma 2 del citato articolo 184. In
sede di offerta gli operatori economici, che non siano
microimprese, piccole e medie imprese, per le
concessioni di lavori, servizi e forniture di importo
pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35,
comma 1, lettera a), indicano una terna di nominativi di
sub-appaltatori nei seguenti casi:
a).concessione di lavori,
servizi e forniture per i quali non sia necessaria una
particolare specializzazione;
b).concessione di lavori,
servizi e forniture per i quali risulti possibile
reperire sul mercato una terna di nominativi di
subappaltatori da indicare, atteso l'elevato numero di
operatori che svolgono dette prestazioni.
3. L'offerente ha l'obbligo
di dimostrare, nei casi di cui al comma 2, l'assenza, in
capo ai subappaltatori indicati, di motivi di esclusione
e provvede a sostituire i subappaltatori relativamente
ai quali apposita verifica abbia dimostrato l'esistenza
di motivi di esclusione di cui all'articolo 80.
4. Nel caso di concessioni
di lavori e di servizi da fornire presso l'impianto
sotto la supervisione della stazione appaltante
successivamente all'aggiudicazione della concessione e
al piu' tardi all'inizio dell'esecuzione della stessa,
il concessionario indica alla stazione appaltante dati
anagrafici, recapiti e rappresentanti legali dei
subappaltatori coinvolti nei lavori o nei servizi in
quanto noti al momento della richiesta. Il
concessionario in ogni caso comunica alla stazione
appaltante ogni modifica di tali informazioni intercorsa
durante la concessione, nonche' le informazioni
richieste per eventuali nuovi subappaltatori
successivamente coinvolti nei lavori o servizi. Tale
disposizione non si applica ai fornitori.
5. Il concessionario resta
responsabile in via esclusiva nei confronti della
stazione appaltante. Il concessionario e' obbligato
solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei
dipendenti dell'impresa subappaltatrice, in relazione
agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla
legislazione vigente.
6. L'esecuzione delle
prestazioni affidate in subappalto non puo' formare
oggetto di ulteriore subappalto.
7. Qualora la natura del
contratto lo consenta, e' fatto obbligo per la stazione
appaltante di procedere al pagamento diretto dei
subappaltatori, sempre, in caso di microimprese e
piccole imprese, e, per le altre, in caso di
inadempimento da parte dell'appaltatore o in caso di
richiesta del subappaltatore. Il pagamento diretto e'
comunque subordinato alla verifica della regolarita'
contributiva e retributiva dei dipendenti del
subappaltatore. In caso di pagamento diretto il
concessionario e' liberato dall'obbligazione solidale di
cui al comma 5.
8. Si applicano, altresi',
le disposizioni previste dai commi, 10, 11 e 17
dell'articolo 105.
Art. 175
(Modifica
dei contratti durante il periodo di efficacia)
1. Le
concessioni possono essere modificate senza una nuova
procedura di aggiudicazione nei seguenti casi:
a) se le modifiche, a
prescindere dal loro valore monetario, sono state
espressamente previste nei documenti di gara iniziali in
clausole chiare, precise e inequivocabili che fissino la
portata, la natura delle eventuali modifiche, nonche' le
condizioni alle quali possono essere impiegate. Tali
clausole non possono apportare modifiche che alterino la
natura generale della concessione. In ogni caso le
medesime clausole non possono prevedere la proroga della
durata della concessione;
b) per lavori o servizi
supplementari da parte del concessionario originario che
si sono resi necessari e non erano inclusi nella
concessione iniziale, ove un cambiamento di
concessionario risulti impraticabile per motivi
economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di
intercambiabilita' o interoperativita' tra
apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti
nell'ambito della concessione iniziale e comporti per la
stazione appaltante un notevole ritardo o un
significativo aggravi o dei costi;
c) ove ricorrano,
contestualmente, le seguenti condizioni:
1) la necessita' di modifica
derivi da circostanze che una stazione appaltante non ha
potuto prevedere utilizzando l'ordinaria diligenza;
2) la modifica non alteri la
natura generale della concessione;
d) se un nuovo
concessionario sostituisce quello a cui la
((stazione appaltante aveva)) inizialmente
aggiudicato la concessione a causa di una delle seguenti
circostanze:
1) una clausola di revisione
in conformita' della lettera a);
2) al concessionario
iniziale succeda, in via universale o particolare, a
seguito di ristrutturazioni societarie, comprese
rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un
altro operatore economico che soddisfi i criteri di
selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purche'
cio' non implichi altre modifiche sostanziali al
contratto e non sia finalizzato ad eludere
l'applicazione del presente codice, fatta salva
l'autorizzazione del concedente, ove richiesta sulla
base della regolamentazione di settore;
3) nel caso in cui la
stazione appaltante si assuma gli obblighi del
concessionario principale nei confronti dei suoi
subappaltatori;
e) se le modifiche, a
prescindere dal loro valore, non sono sostanziali ai
sensi del comma 7.
2. Nelle ipotesi di cui al
comma 1, lettere a), b) e c), per le concessioni
aggiudicate dalle amministrazioni aggiudicatrici allo
scopo di svolgere un'attivita' diversa da quelle di cui
all'allegato II, l'eventuale aumento di valore, anche in
presenza di modifiche successive, non puo' eccedere
complessivamente il 50 per cento del valore della
concessione iniziale, inteso come valore quale
risultante a seguito dell'aggiudicazione delle opere o
dei servizi o delle forniture oggetto di concessione. Le
modifiche successive non sono intese ad aggirare il
presente codice.
3. Le stazioni appaltanti
che hanno modificato una concessione nelle situazioni di
cui al comma 1, lettere b) e c), pubblicano,
conformemente a quanto disposto dall'articolo 72, un
avviso nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea,
contenente le informazioni di cui all'allegato XXV.
4. Le concessioni possono
essere modificate senza necessita' di una nuova
procedura di aggiudicazione, ne' di verificare se le
condizioni di cui al comma 7, lettere da a) a d), sono
rispettate se la modifica e' al di sotto di entrambi i
valori seguenti:
a) la soglia fissata
all'articolo 35, comma 1, lettera a);
b) il 10 per cento del
valore della concessione iniziale.
5. La modifica di cui al
comma 4 non puo' alterare la natura generale della
concessione. In caso di piu' modifiche successive, il
valore e' accertato sulla base del valore complessivo
netto delle successive modifiche.
6. Ai fini del calcolo del
valore di cui ai commi 1, lettere a), b) e c), 2 e 4 il
valore aggiornato e' il valore di riferimento quando la
concessione prevede una clausola di indicizzazione. Se
la concessione non prevede una clausola di
indicizzazione, il valore aggiornato e' calcolato
tenendo conto dell'inflazione calcolata dall'ISTAT.
7. La modifica di una
concessione durante il periodo della sua efficacia e'
considerata sostanziale, quando altera considerevolmente
gli elementi essenziali del contratto originariamente
pattuito. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 4, una
modifica e' considerata sostanziale se almeno una delle
seguenti condizioni e' soddisfatta:
a) la modifica introduce
condizioni che, ove originariamente previste, avrebbero
consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli
inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta
diversa da quella accettata, oppure avrebbero consentito
una maggiore partecipazione alla procedura di
aggiudicazione;
b) la modifica altera
l'equilibrio economico della concessione a favore del
concessionario in modo non previsto dalla concessione
iniziale;
c) la modifica estende
notevolmente l'ambito di applicazione della concessione;
d) se un nuovo
concessionario sostituisce quello cui la stazione
appaltante aveva inizialmente aggiudicato la concessione
in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera
d).
8. Una nuova procedura di
aggiudicazione di una concessione e' richiesta per
modifiche delle condizioni di una concessione durante il
periodo della sua efficacia diverse da quelle previste
ai commi 1 e 4.
Art. 176
(Cessazione, revoca d'ufficio, risoluzione per
inadempimento e subentro)
1.
((Fermo restando l'esercizio dei poteri di
autotutela, la concessione puo' cessare, in
particolare,)) quando:
a) il concessionario avrebbe
dovuto essere escluso ai sensi dell'articolo 80;
b) la stazione appaltante ha
violato con riferimento al procedimento di
aggiudicazione, il diritto dell'Unione europea come
accertato dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea
ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea;
c) la concessione ha subito
una modifica che avrebbe richiesto una nuova procedura
di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 175, comma 8.
2. Nelle ipotesi di cui al
comma 1, non si applicano i termini previsti
dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n.
241.
3. Nel caso in cui
l'annullamento d'ufficio dipenda da vizio non imputabile
al concessionario si applica il comma 4.
4. Qualora la concessione
sia risolta per inadempimento della amministrazione
aggiudicatrice ovvero quest'ultima revochi la
concessione per motivi di pubblico interesse spettano al
concessionario:
a) il valore delle opere
realizzate piu' gli oneri accessori, al netto degli
ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia
ancora superato la fase di collaudo, i costi
effettivamente sostenuti dal concessionario;
b) le penali e gli altri
costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della
risoluzione ((, ivi inclusi gli oneri
derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di
copertura del rischio di fluttuazione del tasso di
interesse));
c) un indennizzo a titolo di
risarcimento del mancato guadagno pari al 10 per cento
del valore delle opere ancora da eseguire ovvero
((, nel caso in cui l'opera abbia superato la
fase di collaudo, del valore attuale dei ricavi
risultanti dal piano economico finanziario allegato alla
concessione per gli anni residui di gestione.))
5. Le somme di cui al comma
4 ((e al comma 7)) sono
destinate prioritariamente al soddisfacimento dei
crediti dei finanziatori del concessionario e dei
titolari di titoli emessi ai sensi dell'articolo 185,
limitatamente alle obbligazioni emesse successivamente
alla data di entrata in vigore della presente
disposizione e sono indisponibili da parte di
quest'ultimo fino al completo soddisfacimento di detti
crediti.
((5-bis. Senza
pregiudizio per il pagamento delle somme di cui al comma
4, in tutti i casi di cessazione del rapporto
concessorio diversi dalla risoluzione per inadempimento
del concessionario, il concessionario ha il diritto di
proseguire nella gestione ordinaria dell'opera,
incassandone i ricavi da essa derivanti, sino
all'effettivo pagamento delle suddette somme per il
tramite del nuovo soggetto subentrante, fatti salvi gli
eventuali investimenti improcrastinabili individuati dal
concedente unitamente alle modalita' di finanziamento
dei correlati costi.))
6. L'efficacia della revoca
della concessione e' sottoposta alla condizione del
pagamento da parte dell'amministrazione aggiudicatrice o
dell'ente aggiudicatore delle somme previste al comma 4.
7. Qualora la concessione
sia risolta per inadempimento del concessionario trova
applicazione l'articolo 1453 del codice civile.
8. Nei casi che
comporterebbero la risoluzione di una concessione per
cause imputabili al concessionario, la stazione
appaltante comunica per iscritto al concessionario e
agli enti finanziatori l'intenzione di risolvere il
rapporto. Gli enti finanziatori, ivi inclusi i titolari
di obbligazioni e titoli analoghi emessi dal
concessionario, entro novanta giorni dal ricevimento
della comunicazione, ((possono indicare))
un operatore economico, che subentri nella concessione,
avente caratteristiche tecniche e finanziarie
corrispondenti o analoghe a quelle previste nel bando di
gara o negli atti in forza dei quali la concessione e'
stata affidata, con riguardo allo stato di avanzamento
dell'oggetto della concessione alla data del subentro.
9. L'operatore economico
subentrante deve assicurare la ripresa dell'esecuzione
della concessione e l'esatto adempimento originariamente
richiesto al concessionario sostituito entro il termine
indicato dalla stazione appaltante. Il subentro
dell'operatore economico ha effetto dal momento in cui
la stazione appaltante vi presta il consenso.
((10. La
stazione appaltante prevede nella documentazione di gara
il diritto di subentro degli enti finanziatori di cui al
comma 8.))
((10-bis. Il
presente articolo si applica ai contratti di concessione
e di partenariato pubblico privato e agli operatori
economici titolari di tali contratti.))
Art. 177
(Affidamenti dei concessionari)
1. Fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 7, i soggetti
pubblici o privati, titolari di concessioni di lavori,
di servizi pubblici o di forniture gia' in essere alla
data di entrata in vigore del presente codice, non
affidate con la formula della finanza di progetto,
ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica
secondo il diritto dell'Unione europea, sono obbligati
ad affidare, una quota pari all'ottanta per cento dei
contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle
concessioni di importo di importo pari o superiore a
150.000 euro e relativi alle concessioni mediante
procedura ad evidenza pubblica, introducendo clausole
sociali e per la stabilita' del personale impiegato e
per la salvaguardia delle professionalita'. La restante
parte puo' essere realizzata da societa' in house di cui
all'articolo 5 per i soggetti pubblici, ovvero da
societa' direttamente o indirettamente controllate o
collegate per i soggetti privati, ovvero tramite
operatori individuati mediante procedura ad evidenza
pubblica, anche di tipo semplificato.
2. Le concessioni di cui al
comma 1 gia' in essere si adeguano alle predette
disposizioni entro ventiquattro mesi dalla data di
entrata in vigore del presente codice.
3. La verifica del rispetto
del limite di cui al comma 1, pari all'ottanta per
cento, da parte dei soggetti preposti e dell'ANAC, viene
effettuata, annualmente, secondo le modalita' indicate
dall'ANAC stessa in apposite linee guida, da adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente codice. Eventuali situazioni di squilibrio
rispetto al limite indicato devono essere riequilibrate
entro l'anno successivo. Nel caso di reiterate
situazioni di squilibrio per due anni consecutivi il
concedente applica una penale in misura pari al 10 per
cento dell'importo complessivo dei lavori, servizi o
forniture che avrebbero dovuto essere affidati con
procedura ad evidenza pubblica.
Art. 178
(Norme in
materia di concessioni autostradali e particolare regime
transitorio)
1. Per le
concessioni autostradali che, alla data di entrata in
vigore del presente codice, siano scadute, il
concedente, che non abbia ancora provveduto, procede
alla predisposizione del bando di gara per l'affidamento
della concessione, secondo le regole di evidenza
pubblica previste ((dalla Parte III del
presente codice)), nel termine perentorio
di sei mesi dalla predetta data, ferma restando la
possibilita' di affidamento in house ai sensi
dell'articolo 5. ((Qualora si proceda
all'affidamento in house ai sensi dell'articolo 5, le
procedure di affidamento devono concludersi entro
trentasei mesi dall'entrata in vigore del presente
codice.)) Fatto salvo quanto previsto per
l'affidamento delle concessioni di cui all'articolo 5
del presente codice, e' vietata la proroga delle
concessioni autostradali.
2. I reciproci obblighi, per
il periodo necessario al perfezionamento della procedura
di cui al comma 1, sono regolati, sulla base delle
condizioni contrattuali vigenti.
3. Per le concessioni
autostradali per le quali la scadenza avviene nei
ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in
vigore del presente codice, il concedente avvia la
procedura per l'individuazione del concessionario
subentrante, mediante gara ad evidenza pubblica, in
conformita' alle disposizioni ((della Parte
III del presente codice)), ferma restando
la possibilita' di affidamento in house ai sensi
dell'articolo 5. Ove il suddetto termine sia inferiore a
ventiquattro mesi alla data di entrata in vigore del
presente codice, la procedura di gara viene indetta nel
piu' breve tempo possibile, in modo da evitare soluzioni
di continuita' tra i due regimi concessori.
4. Il concedente avvia le
procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento della
nuova concessione autostradale ((, in
conformita' alle disposizioni della Parte III del
presente codice)) entro il termine di
ventiquattro mesi antecedente alla scadenza della
concessione in essere, ferma restando la possibilita' di
affidamento in house ai sensi dell'articolo 5.
5. Qualora la procedura di
gara non si concluda entro il termine di scadenza della
concessione, il concessionario uscente resta obbligato a
proseguire nell'ordinaria amministrazione fino al
trasferimento della gestione. Per detto periodo si
applica quanto previsto al comma 2.
6. Il concedente, almeno
((due anni)) prima della data di
scadenza della concessione, effettua, in contraddittorio
con il concessionario, tutte le verifiche necessarie a
valutare lo stato tecnico complessivo
dell'infrastruttura ed ordina, se del caso, i necessari
ripristini e le occorrenti modificazioni dello stato dei
luoghi in conformita' degli impegni assunti
convenzionalmente.
7. Per le opere assentite
che il concessionario ha gia' eseguito e non ancora
ammortizzate alla scadenza della concessione, il
concessionario uscente ha diritto ad un indennizzo di
tali poste dell'investimento, da parte del subentrante,
pari al costo effettivamente sostenuto, al netto degli
ammortamenti, dei beni reversibili non ancora
ammortizzati come risultante dal bilancio di esercizio
alla data dell'anno in cui termina la concessione, e
delle variazioni eseguite ai fini regolatori. L'importo
del valore di subentro e' a carico del concessionario
subentrante.
8. ((Fatti salvi
i contratti di partenariato pubblico privato con canone
di disponibilita', per le concessioni autostradali))
il rischio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera zz),
si intende comprensivo del rischio traffico.
L'amministrazione puo' richiedere sullo schema delle
convenzioni da sottoscrivere un parere preventivo
all'Autorita' di regolazione dei trasporti.
((8-bis. Le
amministrazioni non possono procedere agli affidamenti
delle concessioni autostradali scadute o in scadenza
facendo ricorso alle procedure di cui all'articolo 183.
8-ter. Le
concessioni autostradali relative ad autostrade che
interessano una o piu' regioni possono essere affidate
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a
societa' in house di altre amministrazioni pubbliche
anche appositamente costituite. A tal fine il controllo
analogo di cui all'articolo 5 sulla predetta societa' in
house puo' essere esercitato dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti attraverso un comitato
disciplinato da apposito accordo ai sensi dell'articolo
15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che eserciti sulla
societa' in house i poteri di cui al citato articolo
5.))
PARTE IV
PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO E CONTRAENTE GENERALE
((ED ALTRE MODALITA' DI AFFIDAMENTO))
Art. 179
(Disciplina comune applicabile)
1. Alle
procedure di affidamento di cui alla presente parte si
applicano le disposizioni di cui alla parte I, III, V e
VI, in quanto compatibili.
2. Si applicano inoltre, in
quanto compatibili con le previsioni della presente
parte, le disposizioni della parte II, titolo I a
seconda che l'importo dei lavori sia pari o superiore
alla soglia di cui all'articolo 35, ovvero inferiore,
nonche' le ulteriori disposizioni della parte II
indicate all'articolo 164, comma 2.
3. Le disposizioni della
presente parte si applicano, in quanto compatibili,
anche ai servizi.
TITOLO I
PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO
Art. 180
(Partenariato pubblico privato)
1. Il
contratto di partenariato e' il contratto a titolo
oneroso di cui all'articolo 3, comma 1, lettera eee).
((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 19 APRILE
2017, N. 56)).
2. Nei contratti di
partenariato pubblico privato, i ricavi di gestione
dell'operatore economico provengono dal canone
riconosciuto dall'ente concedente e/o da qualsiasi altra
forma di contropartita economica ricevuta dal medesimo
operatore economico, anche sotto forma di introito
diretto della gestione del servizio ad utenza esterna.
((Il contratto di partenariato puo' essere
utilizzato dalle amministrazioni concedenti per
qualsiasi tipologia di opera pubblica.))
3. Nel contratto di
partenariato pubblico privato il trasferimento del
rischio in capo all'operatore economico comporta
l'allocazione a quest'ultimo, oltre che del rischio di
costruzione, anche del rischio di disponibilita' o, nei
casi di attivita' redditizia verso l'esterno, del
rischio di domanda dei servizi resi, per il periodo di
gestione dell'opera come definiti, rispettivamente,
dall'articolo 3, comma 1, lettere aaa), bbb) e ccc). Il
contenuto del contratto e' definito tra le parti in modo
che il recupero degli investimenti effettuati e dei
costi sostenuti dall'operatore economico, per eseguire
il lavoro o fornire il servizio, dipenda dall'effettiva
fornitura del servizio o utilizzabilita' dell'opera o
dal volume dei servizi erogati in corrispondenza della
domanda e, in ogni caso, dal rispetto dei livelli di
qualita' contrattualizzati, purche' la valutazione
avvenga ex ante. Con il contratto di partenariato
pubblico privato sono altresi' disciplinati anche i
rischi, incidenti sui corrispettivi, derivanti da fatti
non imputabili all'operatore economico.
4. A fronte della
disponibilita' dell'opera o della domanda di servizi,
l'amministrazione aggiudicatrice puo' scegliere di
versare un canone all'operatore economico che e'
proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di
ridotta o mancata disponibilita' dell'opera, nonche'
ridotta o mancata prestazione dei servizi.
((Se la ridotta o mancata disponibilita' dell'opera o
prestazione del servizio e' imputabile all'operatore,
tali variazioni)) del canone devono, in
ogni caso, essere in grado di incidere
significativamente sul valore attuale netto dell'insieme
degli investimenti, dei costi e dei ricavi
dell'operatore economico.
5. L'amministrazione
aggiudicatrice sceglie altresi' che a fronte della
disponibilita' dell'opera o della domanda di servizi,
venga corrisposta una diversa utilita' economica
comunque pattuita ex ante, ovvero rimette la
remunerazione del servizio allo sfruttamento diretto
della stessa da parte dell'operatore economico, che
pertanto si assume il rischio delle fluttuazioni
negative di mercato della domanda del servizio medesimo.
6. L'equilibrio economico
finanziario, come definito all'articolo 3, comma 1,
lettera fff), rappresenta il presupposto per la corretta
allocazione dei rischi di cui al comma 3. Ai soli fini
del raggiungimento del predetto equilibrio, in sede di
gara l'amministrazione aggiudicatrice puo' stabilire
anche un prezzo consistente in un contributo pubblico
ovvero nella cessione di beni immobili che non assolvono
piu' a funzioni di interesse pubblico. A titolo di
contributo puo' essere riconosciuto un diritto di
godimento, la cui utilizzazione sia strumentale e
tecnicamente connessa all'opera da affidare in
concessione. Le modalita' di utilizzazione dei beni
immobili sono definite dall'amministrazione
aggiudicatrice e costituiscono uno dei presupposti che
determinano l'equilibrio economico-finanziario della
concessione. In ogni caso, l'eventuale riconoscimento
del prezzo, sommato al valore di eventuali garanzie
pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a
carico della pubblica amministrazione, non puo' essere
superiore al ((quarantanove))
per cento del costo dell'investimento complessivo,
comprensivo di eventuali oneri finanziari.
((7. Si applica
quanto previsto all'articolo 165, commi 3, 4 e 5, del
presente codice.))
8. Nella tipologia dei
contratti di cui al comma 1 rientrano la finanza di
progetto, la concessione di costruzione e gestione, la
concessione di servizi, la locazione finanziaria di
opere pubbliche, il contratto di disponibilita' e
qualunque altra procedura di realizzazione in
partenariato di opere o servizi che presentino le
caratteristiche di cui ai commi precedenti.
Art. 181
(Procedure di affidamento)
1. La
scelta dell'operatore economico avviene con procedure ad
evidenza pubblica anche mediante dialogo competitivo.
2. ((...))
le amministrazioni aggiudicatrici provvedono
all'affidamento dei contratti ponendo a base di gara il
progetto definitivo e uno schema di contratto e di piano
economico finanziario, che disciplinino l'allocazione
dei rischi tra amministrazione aggiudicatrice e
operatore economico.
3. La scelta e' preceduta da
adeguata istruttoria con riferimento all'analisi della
domanda e dell'offerta, della sostenibilita'
economico-finanziaria e economico-sociale
dell'operazione, alla natura e alla intensita' dei
diversi rischi presenti nell'operazione di partenariato,
anche utilizzando tecniche di valutazione mediante
strumenti di comparazione per verificare la convenienza
del ricorso a forme di partenariato pubblico privato in
alternativa alla realizzazione diretta tramite normali
procedure di appalto.
4. L'amministrazione
aggiudicatrice esercita il controllo sull'attivita'
dell'operatore economico attraverso la predisposizione
ed applicazione di sistemi di monitoraggio, secondo
modalita' definite da linee guida adottate dall'ANAC,
((sentito il Ministero))
dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni
dall'entrata in vigore del presente codice, verificando
in particolare la permanenza in capo all'operatore
economico dei rischi trasferiti. L'operatore economico
e' tenuto a collaborare ed alimentare attivamente tali
sistemi.
Art. 182
(Finanziamento del progetto)
1. Il
finanziamento dei contratti puo' avvenire utilizzando
idonei strumenti quali, tra gli altri, la finanza di
progetto. Il finanziamento puo' anche riguardare il
conferimento di asset patrimoniali pubblici e privati.
La remunerazione del capitale investito e' definita nel
contratto.
2. Il contratto definisce i
rischi trasferiti, le modalita' di monitoraggio della
loro permanenza entro il ciclo di vita del rapporto
contrattuale e le conseguenze derivanti dalla anticipata
estinzione del contratto, tali da comportare la
permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore
economico.
3. Il verificarsi di fatti
non riconducibili all'operatore economico che incidono
sull'equilibrio del piano economico finanziario puo'
comportare la sua revisione da attuare mediante la
rideterminazione delle condizioni di equilibrio. La
revisione deve consentire la permanenza dei rischi
trasferiti in capo all'operatore economico e delle
condizioni di equilibrio economico finanziario relative
al contratto. Ai fini della tutela della finanza
pubblica strettamente connessa al mantenimento della
predetta allocazione dei rischi, nei casi di opere di
interesse statale ovvero finanziate con contributo a
carico dello Stato, la revisione e' subordinata alla
previa valutazione da parte del Nucleo di consulenza per
l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei
servizi di pubblica utilita' (NARS). Negli altri casi,
e' facolta' dell'amministrazione aggiudicatrice
sottoporre la revisione alla previa valutazione del
NARS. In caso di mancato accordo sul riequilibrio del
piano economico finanziario, le parti possono recedere
dal contratto. All'operatore economico
((sono rimborsati gli importi di cui all'articolo 176,
comma 4, lettere a) e b), ad esclusione degli oneri
derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di
copertura del rischio di fluttuazione del tasso di
interesse.))
Art. 183
(Finanza
di progetto)
1. Per la
realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica
utilita', ivi inclusi quelli relativi alle strutture
dedicate alla nautica da diporto, inseriti negli
strumenti di programmazione formalmente approvati
dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della
normativa vigente, ivi inclusi i Piani dei porti,
finanziabili in tutto o in parte con capitali privati,
le amministrazioni aggiudicatrici possono, in
alternativa all'affidamento mediante concessione ai
sensi della parte III, affidare una concessione ponendo
a base di gara il progetto di fattibilita', mediante
pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione
di offerte che contemplino l'utilizzo di risorse
totalmente o parzialmente a carico dei soggetti
proponenti. In ogni caso per le infrastrutture afferenti
le opere in linea, e' necessario che le relative
proposte siano ricomprese negli strumenti di
programmazione approvati dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
2. Il bando di gara e'
pubblicato con le modalita' di cui all'articolo 72
ovvero di cui all'articolo 36, comma 9, secondo
l'importo dei lavori, ponendo a base di gara il progetto
di fattibilita' predisposto dall'amministrazione
aggiudicatrice. Il progetto di fattibilita' da porre a
base di gara e' redatto dal personale delle
amministrazioni aggiudicatrici in possesso dei requisiti
soggettivi necessari per la sua predisposizione in
funzione delle diverse professionalita' coinvolte
nell'approccio multidisciplinare proprio del progetto di
fattibilita'. In caso di carenza in organico di
personale idoneamente qualificato, le amministrazioni
aggiudicatrici possono affidare la redazione del
progetto di fattibilita' a soggetti esterni, individuati
con le procedure previste dal presente codice. Gli oneri
connessi all'affidamento di attivita' a soggetti esterni
possono essere ricompresi nel quadro economico
dell'opera.
3. Il bando, oltre al
contenuto previsto dall'allegato XXI specifica:
a) che l'amministrazione
aggiudicatrice ha la possibilita' di richiedere al
promotore prescelto, di cui al comma 10, lettera b), di
apportare al progetto definitivo, da questi presentato,
le modifiche eventualmente intervenute in fase di
approvazione del progetto, anche al fine del rilascio
delle concessioni demaniali marittime, ove necessarie, e
che, in tal caso, la concessione e' aggiudicata al
promotore solo successivamente all'accettazione, da
parte di quest'ultimo, delle modifiche progettuali
nonche' del conseguente eventuale adeguamento del piano
economico-finanziario;
b) che, in caso di mancata
accettazione da parte del promotore di apportare
modifiche al progetto definitivo, l'amministrazione ha
facolta' di chiedere progressivamente ai concorrenti
successivi in graduatoria l'accettazione delle modifiche
da apportare al progetto definitivo presentato dal
promotore alle stesse condizioni proposte al promotore e
non accettate dallo stesso.
4. Le amministrazioni
aggiudicatrici valutano le offerte presentate con il
criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa
((individuata sulla base del miglior
rapporto qualita'/prezzo)).
5. Oltre a quanto previsto
dall'articolo 95, l'esame delle proposte e' esteso agli
aspetti relativi alla qualita' del progetto definitivo
presentato, al valore economico e finanziario del piano
e al contenuto della bozza di convenzione. Per quanto
concerne le strutture dedicate alla nautica da diporto,
l'esame e la valutazione delle proposte sono svolti
anche con riferimento alla maggiore idoneita'
dell'iniziativa prescelta a soddisfare in via combinata
gli interessi pubblici alla valorizzazione turistica ed
economica dell'area interessata, alla tutela del
paesaggio e dell'ambiente e alla sicurezza della
navigazione.
6. Il bando indica i
criteri, secondo l'ordine di importanza loro attribuita,
in base ai quali si procede alla valutazione comparativa
tra le diverse proposte. La pubblicazione del bando, nel
caso di strutture destinate alla nautica da diporto,
esaurisce gli oneri di pubblicita' previsti per il
rilascio della concessione demaniale marittima.
7. Il disciplinare di gara,
richiamato espressamente nel bando, indica, in
particolare, l'ubicazione e la descrizione
dell'intervento da realizzare, la destinazione
urbanistica, la consistenza, le tipologie del servizio
da gestire, in modo da consentire che le proposte siano
presentate secondo presupposti omogenei.
8. Alla procedura sono
ammessi solo i soggetti in possesso dei requisiti per i
concessionari, anche associando o consorziando altri
soggetti, ferma restando l'assenza dei motivi di
esclusione di cui all'articolo 80.
9. Le offerte devono
contenere un progetto definitivo, una bozza di
convenzione, un piano economico-finanziario asseverato
da un istituto di credito o da societa' di servizi
costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte
nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai
sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1º
settembre 1993, n. 385, o da una societa' di revisione
ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939,
n. 1966, nonche' la specificazione delle caratteristiche
del servizio e della gestione, e dare conto del
preliminare coinvolgimento di uno o piu' istituti
finanziatori nel progetto. Il piano
economico-finanziario, oltre a prevedere il rimborso
delle spese sostenute per la predisposizione del
progetto di fattibilita' posto a base di gara, comprende
l'importo delle spese sostenute per la predisposizione
delle offerte, comprensivo anche dei diritti sulle opere
dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile.
L'importo complessivo delle spese di cui al periodo
precedente non puo' superare il 2,5 per cento del valore
dell'investimento, come desumibile dal progetto di
fattibilita' posto a base di gara. Nel caso di strutture
destinate alla nautica da diporto, il progetto
definitivo deve definire le caratteristiche qualitative
e funzionali dei lavori ed il quadro delle esigenze da
soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire,
deve contenere uno studio con la descrizione del
progetto ed i dati necessari per individuare e valutare
i principali effetti che il progetto puo' avere
sull'ambiente e deve essere integrato con le specifiche
richieste dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti con propri decreti.
10. L'amministrazione
aggiudicatrice:
a) prende in esame le
offerte che sono pervenute nei termini indicati nel
bando;
b) redige una graduatoria e
nomina promotore il soggetto che ha presentato la
migliore offerta; la nomina del promotore puo' aver
luogo anche in presenza di una sola offerta;
c) pone in approvazione il
progetto definitivo presentato dal promotore, con le
modalita' indicate all'articolo 27, anche al fine del
successivo rilascio della concessione demaniale
marittima, ove necessaria. In tale fase e' onere del
promotore procedere alle modifiche progettuali
necessarie ai fini dell'approvazione del progetto,
nonche' a tutti gli adempimenti di legge anche ai fini
della valutazione di impatto ambientale, senza che cio'
comporti alcun compenso aggiuntivo, ne' incremento delle
spese sostenute per la predisposizione delle offerte
indicate nel piano finanziario;
d) quando il progetto non
necessita di modifiche progettuali, procede direttamente
alla stipula della concessione;
e) qualora il promotore non
accetti di modificare il progetto, ha facolta' di
richiedere progressivamente ai concorrenti successivi in
graduatoria l'accettazione delle modifiche al progetto
presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte
al promotore e non accettate dallo stesso.
11. La stipulazione del
contratto di concessione puo' avvenire solamente a
seguito della conclusione, con esito positivo, della
procedura di approvazione del progetto definitivo e
della accettazione delle modifiche progettuali da parte
del promotore, ovvero del diverso concorrente
aggiudicatario. Il rilascio della concessione demaniale
marittima, ove necessaria, avviene sulla base del
progetto definitivo, redatto in conformita' al progetto
di fattibilita' approvato.
12. Nel caso in cui risulti
aggiudicatario della concessione un soggetto diverso dal
promotore, quest'ultimo ha diritto al pagamento, a
carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese di
cui al comma 9, terzo periodo.
13. Le offerte sono
corredate dalla garanzia di cui all'articolo 93 e da
un'ulteriore cauzione fissata dal bando in misura pari
al 2,5 per cento del valore dell'investimento, come
desumibile dal progetto di fattibilita' posto a base di
gara. Il soggetto aggiudicatario e' tenuto a prestare la
cauzione definitiva di cui all'articolo 103. Dalla data
di inizio dell'esercizio del servizio, da parte del
concessionario e' dovuta una cauzione a garanzia delle
penali relative al mancato o inesatto adempimento di
tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione
dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento
del costo annuo operativo di esercizio e con le
modalita' di cui all'articolo 103; la mancata
presentazione di tale cauzione costituisce grave
inadempimento contrattuale.
14. Si applicano, ove
necessario, le disposizioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e
successive modificazioni.
15. Gli operatori economici
possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici
proposte relative alla realizzazione in concessione di
lavori pubblici o di lavori di pubblica utilita',
incluse le strutture dedicate alla nautica da diporto,
non presenti negli strumenti di programmazione approvati
dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della
normativa vigente. La proposta contiene un progetto di
fattibilita', una bozza di convenzione, il piano
economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di
cui al comma 9, primo periodo, e la specificazione delle
caratteristiche del servizio e della gestione. Nel caso
di strutture destinate alla nautica da diporto, il
progetto di fattibilita' deve definire le
caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori e
del quadro delle esigenze da soddisfare e delle
specifiche prestazioni da fornire, deve contenere uno
studio con la descrizione del progetto e i dati
necessari per individuare e valutare i principali
effetti che il progetto puo' avere sull'ambiente e deve
essere integrato con le specifiche richieste dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con
propri decreti. Il piano economico-finanziario comprende
l'importo delle spese sostenute per la predisposizione
della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle
opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice
civile. La proposta e' corredata dalle autodichiarazioni
relative al possesso dei requisiti di cui al comma 17,
dalla cauzione di cui all'((articolo 93)),
e dall'impegno a prestare una cauzione nella misura
dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso
di indizione di gara. L'amministrazione aggiudicatrice
valuta, entro il termine perentorio di tre mesi, la
fattibilita' della proposta. A tal fine
l'amministrazione aggiudicatrice puo' invitare il
proponente ad apportare al progetto di fattibilita' le
modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il
proponente non apporta le modifiche richieste, la
proposta non puo' essere valutata positivamente. Il
progetto di fattibilita' eventualmente modificato, e'
inserito negli strumenti di programmazione approvati
dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della
normativa vigente ed e' posto in approvazione con le
modalita' previste per l'approvazione di progetti; il
proponente e' tenuto ad apportare le eventuali ulteriori
modifiche chieste in sede di approvazione del progetto;
in difetto, il progetto si intende non approvato. Il
progetto di fattibilita' approvato e' posto a base di
gara, alla quale e' invitato il proponente. Nel bando
l'amministrazione aggiudicatrice puo' chiedere ai
concorrenti, compreso il proponente, la presentazione di
eventuali varianti al progetto. Nel bando e' specificato
che il promotore puo' esercitare il diritto di
prelazione. I concorrenti, compreso il promotore, devono
essere in possesso dei requisiti di cui al comma 8, e
presentare un'offerta contenente una bozza di
convenzione, il piano economico-finanziario asseverato
da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, la
specificazione delle caratteristiche del servizio e
della gestione, nonche' le eventuali varianti al
progetto di fattibilita'; si applicano i commi 4, 5, 6,
7 e 13. Se il promotore non risulta aggiudicatario, puo'
esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione
dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire
aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere
alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni
offerte dall'aggiudicatario. Se il promotore non risulta
aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto
al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo
delle spese per la predisposizione della proposta nei
limiti indicati nel comma 9. Se il promotore esercita la
prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al
pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle
spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti di
cui al comma 9.
16. La proposta di cui al
comma 15, primo periodo, puo' riguardare, in alternativa
alla concessione, ((tutti i contratti di
partenariato pubblico privato)).
17. Possono presentare le
proposte di cui al comma 15, primo periodo, i soggetti
in possesso dei requisiti di cui al comma 8, nonche' i
soggetti con i requisiti per partecipare a procedure di
affidamento di contratti pubblici anche per servizi di
progettazione eventualmente associati o consorziati con
enti finanziatori e con gestori di servizi. La
realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilita'
rientra tra i settori ammessi di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17
maggio 1999, n. 153. Le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di
utilita' sociale e di promozione dello sviluppo
economico dalle stesse perseguiti, possono aggregarsi
alla presentazione di proposte di realizzazione di
lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la
loro autonomia decisionale.
18. Al fine di assicurare
adeguati livelli di bancabilita' e il coinvolgimento del
sistema bancario nell'operazione, si applicano in quanto
compatibili le disposizioni contenute all'articolo 185.
19. Limitatamente alle
ipotesi di cui i commi 15 e 17, i soggetti che hanno
presentato le proposte possono recedere dalla
composizione dei proponenti in ogni fase della procedura
fino alla pubblicazione del bando di gara purche' tale
recesso non faccia venir meno la presenza dei requisiti
per la qualificazione. In ogni caso, la mancanza dei
requisiti in capo a singoli soggetti comporta
l'esclusione dei soggetti medesimi senza inficiare la
validita' della proposta, a condizione che i restanti
componenti posseggano i requisiti necessari per la
qualificazione.
20. Ai sensi dell'articolo 2
del presente codice, per quanto attiene alle strutture
dedicate alla nautica da diporto, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la
propria normativa ai principi previsti dal presente
articolo.
Art. 184
(Societa'
di progetto)
1. Il
bando di gara per l'affidamento di una concessione per
la realizzazione e/o gestione di una infrastruttura o di
un nuovo servizio di pubblica utilita' deve prevedere
che l'aggiudicatario ha la facolta', dopo
l'aggiudicazione, di costituire una societa' di progetto
in forma di societa' per azioni o a responsabilita'
limitata, anche consortile. Il bando di gara indica
l'ammontare minimo del capitale sociale della societa'.
In caso di concorrente costituito da piu' soggetti,
nell'offerta e' indicata la quota di partecipazione al
capitale sociale di ciascun soggetto. Le predette
disposizioni si applicano anche alla gara di cui
all'articolo 183. La societa' cosi' costituita diventa
la concessionaria subentrando nel rapporto di
concessione all'aggiudicatario senza necessita' di
approvazione o autorizzazione. Tale subentro non
costituisce cessione di contratto. Il bando di gara
puo', altresi', prevedere che la costituzione
((della societa' sia)) un obbligo
dell'aggiudicatario.
2. I lavori da eseguire e i
servizi da prestare da parte delle societa' disciplinate
dal comma 1 si intendono realizzati e prestati in
proprio anche nel caso siano affidati direttamente dalle
suddette societa' ai propri soci, sempre che essi siano
in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme
legislative e regolamentari. Restano ferme le
disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali
che prevedano obblighi di affidamento dei lavori o dei
servizi a soggetti terzi.
3. Per effetto del subentro
di cui al comma 1, che non costituisce cessione del
contratto, la ((societa' di progetto diventa
la concessionaria)) a titolo originario e
sostituisce l'aggiudicatario in tutti i rapporti con
l'amministrazione concedente. Nel caso di versamento di
un prezzo in corso d'opera da parte della pubblica
amministrazione, i soci della societa' restano
solidalmente responsabili con la societa' di progetto
nei confronti dell'amministrazione per l'eventuale
rimborso del contributo percepito. In alternativa, la
societa' di progetto puo' fornire alla pubblica
amministrazione garanzie bancarie e assicurative per la
restituzione delle somme versate a titolo di prezzo in
corso d'opera, liberando in tal modo i soci. Le suddette
garanzie cessano alla data di emissione del certificato
di collaudo dell'opera. Il contratto di concessione
stabilisce le modalita' per l'eventuale cessione delle
quote della societa' di progetto, fermo restando che i
soci che hanno concorso a formare i requisiti per la
qualificazione sono tenuti a partecipare alla societa' e
a garantire, nei limiti di cui sopra, il buon
adempimento degli obblighi del concessionario sino alla
data di emissione del certificato di collaudo
dell'opera. L'ingresso nel capitale sociale della
societa' di progetto e lo smobilizzo delle
partecipazioni da parte di banche e altri investitori
istituzionali che non abbiano concorso a formare i
requisiti per la qualificazione possono tuttavia
avvenire in qualsiasi momento.
Art. 185
(Emissione di obbligazioni e di titoli di debito da
parte delle societa' di progetto.)
1. Al fine
di realizzare una singola infrastruttura o un nuovo
servizio di pubblica utilita', le societa' di progetto
di cui all'articolo 184 nonche' le societa' titolari di
un contratto di partenariato pubblico privato ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, lettere eee), possono emettere
obbligazioni e titoli di debito, anche in deroga ai
limiti di cui agli articoli 2412 e 2483 del codice
civile, purche' destinati alla sottoscrizione da parte
degli investitori qualificati come definiti ai sensi
dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, fermo restando che sono da intendersi
inclusi in ogni caso tra i suddetti investitori
qualificati altresi' le societa' ed altri soggetti
giuridici controllati da investitori qualificati ai
sensi dell'articolo 2359 del codice civile; detti
obbligazioni e titoli di debito possono essere
dematerializzati e non possono essere trasferiti a
soggetti che non siano investitori qualificati come
sopra definiti. In relazione ai titoli emessi ai sensi
del presente articolo non si applicano gli articoli
2413, 2414-bis, commi primo e secondo, e da 2415 a 2420
del codice civile.
2. La documentazione di
offerta deve riportare chiaramente ed evidenziare
distintamente un avvertimento circa l'elevato profilo di
rischio associato all'operazione.
3. Le obbligazioni e i
titoli di debito, sino all'avvio della gestione
dell'infrastruttura da parte del concessionario ovvero
fino alla scadenza delle obbligazioni e dei titoli
medesimi, possono essere garantiti dal sistema
finanziario, da fondazioni e da fondi privati, secondo
le modalita' definite con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
4. Le disposizioni di cui ai
commi 1, 2 e 3 si applicano anche alle societa' operanti
nella gestione dei servizi di cui all'articolo 3-bis del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
alle societa' titolari delle autorizzazioni alla
costruzione di infrastrutture di trasporto di gas e
delle concessioni di stoccaggio di cui agli articoli 9 e
11 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, alle
societa' titolari delle autorizzazioni alla costruzione
di infrastrutture facenti parte del Piano di sviluppo
della rete di trasmissione nazionale dell'energia
elettrica, alle societa' titolari delle autorizzazioni
per la realizzazione di reti di comunicazione
elettronica di cui al decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259, e alle societa' titolari delle licenze
individuali per l'installazione e la fornitura di reti
di telecomunicazioni pubbliche di cui al predetto
decreto n. 259 del 2003, nonche' a quelle titolari delle
autorizzazioni di cui all'articolo 46 de1 decreto-legge
1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Per le finalita'
relative al presente comma, il decreto di cui al comma 3
e' adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico.
5. Le garanzie, reali e
personali e di qualunque altra natura incluse le
cessioni di credito a scopo di garanzia che assistono le
obbligazioni e i titoli di debito possono essere
costituite in favore dei sottoscrittori o anche di un
loro rappresentante che sara' legittimato a esercitare
in nome e per conto dei sottoscrittori tutti i diritti,
sostanziali e processuali, relativi alle garanzie
medesime.
6. Le disposizioni di cui al
presente articolo non pregiudicano quanto previsto
all'articolo 194, comma 12, del presente codice, in
relazione alla facolta' del contraente generale di
emettere obbligazioni secondo quanto ivi stabilito.
Art. 186
(Privilegio sui crediti )
1. I
crediti dei soggetti che finanziano o rifinanziano, a
qualsiasi titolo, anche tramite la sottoscrizione di
obbligazioni e titoli similari, la realizzazione di
lavori pubblici, di opere di interesse pubblico o la
gestione di pubblici servizi hanno privilegio generale,
ai sensi degli articoli 2745 e seguenti del codice
civile, sui beni mobili, ivi inclusi i crediti, del
concessionario e delle societa' di progetto che siano
concessionarie o affidatarie di contratto di
partenariato pubblico privato o contraenti generali,
(( ai sensi dell'articolo 194.))
2. Il privilegio, a pena di
nullita', deve risultare da atto scritto. Nell'atto
devono essere esattamente descritti i finanziatori
originari dei crediti, il debitore, l'ammontare in linea
capitale del finanziamento o della linea di credito,
nonche' gli elementi che costituiscono il finanziamento.
3. L'opponibilita' ai terzi
del privilegio sui beni e' subordinata alla
trascrizione, nel registro indicato dall'articolo 1524,
comma 2, del codice civile, dell'atto dal quale il
privilegio risulta. Della costituzione del privilegio e'
dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana; dall'avviso devono
risultare gli estremi della avvenuta trascrizione. La
trascrizione e la pubblicazione devono essere effettuate
presso i competenti uffici del luogo ove ha sede
l'impresa finanziata.
4. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 1153 del codice civile, il
privilegio puo' essere esercitato anche nei confronti
dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che
sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione prevista
dal comma 3. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far
valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente,
il privilegio si trasferisce sul corrispettivo
Art. 187
(Locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica
utilita')
1. Per la
realizzazione, l'acquisizione ed il completamento di
opere pubbliche o di pubblica utilita' i committenti
tenuti all'applicazione del presente codice possono
avvalersi anche del contratto di locazione finanziaria,
che costituisce appalto pubblico di lavori, salvo che
questi ultimi abbiano un carattere meramente accessorio
rispetto all'oggetto principale del contratto medesimo.
2. Nei casi di cui al comma
1, il bando, ferme le altre indicazioni previste dal
presente codice, determina i requisiti soggettivi,
funzionali, economici, tecnico-realizzativi ed
organizzativi di partecipazione, le caratteristiche
tecniche ed estetiche dell'opera, i costi, i tempi e le
garanzie dell'operazione, nonche' i parametri di
valutazione tecnica ed economico-finanziaria
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.
3. L'offerente di cui al
comma 2 puo' essere anche una associazione temporanea
costituita ((dal soggetto finanziatore e dal
soggetto realizzatore)), responsabili,
ciascuno, in relazione alla specifica obbligazione
assunta, ovvero un contraente generale. In caso di
fallimento, inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi
causa impeditiva all'adempimento dell'obbligazione da
parte di uno dei due soggetti costituenti l'associazione
temporanea di imprese, l'altro puo' sostituirlo, con
l'assenso del committente, con altro soggetto avente
medesimi requisiti e caratteristiche.
4. L'adempimento degli
impegni della stazione appaltante resta in ogni caso
condizionato al positivo controllo della realizzazione e
dalla eventuale gestione funzionale dell'opera secondo
le modalita' previste.
5. Il soggetto finanziatore,
autorizzato ai sensi del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, deve
dimostrare alla stazione appaltante che dispone, se del
caso avvalendosi delle capacita' di altri soggetti,
anche in associazione temporanea con un soggetto
realizzatore, dei mezzi necessari ad eseguire l'appalto.
L'offerente puo' anche essere un contraente generale.
6. La stazione appaltante
pone a base di gara almeno un progetto di fattibilita'.
((L'aggiudicatario provvede alla
predisposizione dei successivi livelli progettuali e
all'esecuzione dell'opera.))
7. L'opera oggetto del
contratto di locazione finanziaria puo' seguire il
regime di opera pubblica ai fini urbanistici, edilizi ed
espropriativi; l'opera puo' essere realizzata su area
nella disponibilita' dell'aggiudicatario.
Art. 188
(Contratto di disponibilita')
1.
L'affidatario del contratto di disponibilita' e'
retribuito con i seguenti corrispettivi, soggetti ad
adeguamento monetario secondo le previsioni del
contratto:
a) un canone di
disponibilita', da versare soltanto in corrispondenza
alla effettiva disponibilita' dell'opera; il canone e'
proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di
ridotta o nulla disponibilita' della stessa per
manutenzione, vizi o qualsiasi motivo non rientrante tra
i rischi a carico dell'amministrazione aggiudicatrice ai
sensi del comma 3;
b) l'eventuale
riconoscimento di un contributo in corso d'opera,
comunque non superiore al cinquanta per cento del costo
di costruzione dell'opera, in caso di trasferimento
della proprieta' dell'opera all'amministrazione
aggiudicatrice;
c) un eventuale prezzo di
trasferimento, parametrato, in relazione ai canoni gia'
versati e all'eventuale contributo in corso d'opera di
cui alla precedente lettera b), al valore di mercato
residuo dell'opera, da corrispondere, al termine del
contratto, in caso di trasferimento della proprieta'
dell'opera all'amministrazione aggiudicatrice.
2. L'affidatario assume il
rischio della costruzione e della gestione tecnica
dell'opera per il periodo di messa a disposizione
dell'amministrazione aggiudicatrice. Il contratto
determina le modalita' di ripartizione dei rischi tra le
parti, che possono comportare variazioni dei
corrispettivi dovuti per gli eventi incidenti sul
progetto, sulla realizzazione o sulla gestione tecnica
dell'opera, derivanti dal sopravvenire di norme o
provvedimenti cogenti di pubbliche autorita'. Salvo
diversa determinazione contrattuale e fermo restando
quanto previsto dal comma 5, i rischi sulla costruzione
e gestione tecnica dell'opera derivanti da mancato o
ritardato rilascio di autorizzazioni, pareri, nulla osta
e ogni altro atto di natura amministrativa sono a carico
del soggetto aggiudicatore.
3. Il bando di gara e'
pubblicato con le modalita' di cui all'articolo 72
ovvero di cui all'articolo 36, comma 9, secondo
l'importo del contratto, ((ponendo a base di
gara un capitolato prestazionale))
predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice, che
indica, in dettaglio, le caratteristiche tecniche e
funzionali che deve assicurare l'opera costruita e le
modalita' per determinare la riduzione del canone di
disponibilita', nei limiti di cui al comma 6. Le offerte
devono contenere un progetto di fattibilita' rispondente
alle caratteristiche indicate in sede di gara e sono
corredate dalla garanzia di cui all'articolo 93; il
soggetto aggiudicatario e' tenuto a prestare la cauzione
definitiva di cui all'articolo 103. Dalla data di inizio
della messa a disposizione da parte dell'affidatario e'
dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al
mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi
contrattuali relativi alla messa a disposizione
dell'opera, da prestarsi nella misura del dieci per
cento del costo annuo operativo di esercizio e con le
modalita' di cui all'articolo 103; la mancata
presentazione di tale cauzione costituisce grave
inadempimento contrattuale. L'amministrazione
aggiudicatrice valuta le offerte presentate con il
criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa
((, individuata sulla base del miglior
rapporto qualita'/prezzo)). Il bando
indica i criteri, secondo l'ordine di importanza loro
attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione
comparativa tra le diverse offerte. Gli oneri connessi
agli eventuali espropri sono considerati nel quadro
economico degli investimenti e finanziati nell'ambito
del contratto di disponibilita'.
4. Al contratto di
disponibilita' si applicano le disposizioni previste dal
presente codice in materia di requisiti generali di
partecipazione alle procedure di affidamento e di
qualificazione degli operatori economici.
5. Il progetto definitivo,
il progetto esecutivo e le eventuali varianti in corso
d'opera sono redatti a cura dell'affidatario;
l'affidatario ha la facolta' di introdurre le eventuali
varianti finalizzate ad una maggiore economicita' di
costruzione o gestione, nel rispetto del progetto di
fattibilita' tecnica-economica ((approvato
dall'amministrazione aggiudicatrice)) e
delle norme e provvedimenti di pubbliche autorita'
vigenti e sopravvenuti; il progetto definitivo, il
progetto esecutivo e le varianti in corso d'opera sono
ad ogni effetto approvati dall'affidatario, previa
comunicazione all'amministrazione aggiudicatrice la
quale puo', entro trenta giorni, motivatamente opporsi
ove non rispettino il capitolato prestazionale e, ove
prescritto, alle terze autorita' competenti. Il rischio
della mancata o ritardata approvazione da parte di terze
autorita' competenti della progettazione e delle
eventuali varianti e' a carico dell'affidatario.
L'amministrazione aggiudicatrice puo' attribuire
all'affidatario il ruolo di autorita' espropriante ai
sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
6. L'attivita' di collaudo,
posta in capo alla stazione appaltante, verifica la
realizzazione dell'opera al fine di accertare il
puntuale rispetto del capitolato prestazionale e delle
norme e disposizioni cogenti e puo' proporre
all'amministrazione aggiudicatrice, a questi soli fini,
modificazioni, varianti e rifacimento di lavori eseguiti
ovvero, sempre che siano assicurate le caratteristiche
funzionali essenziali, la riduzione del canone di
disponibilita'. Il contratto individua, anche a
salvaguardia degli enti finanziatori e dei titolari di
titoli emessi ai sensi dell'articolo 186 del presente
codice, il limite di riduzione del canone di
disponibilita' superato il quale il contratto e'
risolto. L'adempimento degli impegni
dell'amministrazione aggiudicatrice resta in ogni caso
condizionato al positivo controllo della realizzazione
dell'opera e dalla messa a disposizione della stessa
secondo le modalita' previste dal contratto di
disponibilita'.
Art. 189
(Interventi di sussidiarieta' orizzontale)
1. Le aree
riservate al verde pubblico urbano e gli immobili di
origine rurale, riservati alle attivita' collettive
sociali e culturali di quartiere, con esclusione degli
immobili ad uso scolastico e sportivo, ceduti al comune
nell'ambito delle convenzioni e delle norme previste
negli strumenti urbanistici attuativi, comunque
denominati, possono essere affidati in gestione, per
quanto concerne la manutenzione, con diritto di
prelazione ai cittadini residenti nei comprensori
oggetto delle suddette convenzioni e su cui insistono i
suddetti beni o aree, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, trasparenza e parita' di trattamento. A
tal fine i cittadini residenti costituiscono un
consorzio del comprensorio che raggiunga almeno il 66
per cento della proprieta' della lottizzazione. Le
regioni e i comuni possono prevedere incentivi alla
gestione diretta delle aree e degli immobili di cui al
presente comma da parte dei cittadini costituiti in
consorzi anche mediante riduzione dei tributi propri.
2. Per la realizzazione di
opere di interesse locale, gruppi di cittadini
organizzati possono formulare all'ente locale
territoriale competente proposte operative di pronta
realizzabilita', nel rispetto degli strumenti
urbanistici vigenti o delle clausole di salvaguardia
degli strumenti urbanistici adottati,
((indicandone i costi ed i mezzi)) di
finanziamento, senza oneri per l'ente medesimo. L'ente
locale provvede sulla proposta, con il coinvolgimento,
se necessario, di eventuali soggetti, ((enti
ed uffici interessati, fornendo))
prescrizioni ed assistenza. Gli enti locali possono
predisporre apposito regolamento per disciplinare le
attivita' ed i processi di cui al presente comma.
3. Decorsi due mesi dalla
presentazione della proposta, la proposta stessa si
intende respinta. Entro il medesimo termine l'ente
locale puo', con motivata delibera, disporre
l'approvazione delle proposte formulate ai sensi del
comma 2, regolando altresi' le fasi essenziali del
procedimento di realizzazione e i tempi di esecuzione.
La realizzazione degli interventi di cui ai commi da 2 a
5 che riguardino immobili sottoposti a tutela
storico-artistica o paesaggistico-ambientale e'
subordinata al preventivo rilascio del parere o
dell'autorizzazione richiesti dalle disposizioni di
legge vigenti. Si applicano in particolare le
disposizioni del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42.
4. Le opere realizzate sono
acquisite a titolo originario al patrimonio
indisponibile dell'ente competente.
5. La realizzazione delle
opere di cui al comma 2 non puo' in ogni caso dare luogo
ad oneri fiscali ed amministrativi a carico del gruppo
attuatore, fatta eccezione per l'imposta sul valore
aggiunto. Le spese per la formulazione delle proposte e
la realizzazione delle opere sono, fino alla attuazione
del federalismo fiscale, ammesse in detrazione
dall'imposta sul reddito dei soggetti che le hanno
sostenute, nella misura del 36 per cento, nel rispetto
dei limiti di ammontare e delle modalita' di cui
all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e
relativi provvedimenti di attuazione, e per il periodo
di applicazione delle agevolazioni previste dal medesimo
articolo 1. Successivamente, ne sara' prevista la
detrazione dai tributi propri dell'ente competente.
6. Restano ferme le
disposizioni recate dall'articolo 43, commi 1, 2, e 3
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di
valorizzazione e incremento del patrimonio delle aree
verdi urbane.
Art. 190
(Baratto
amministrativo)
1. Gli
enti territoriali possono definire con apposita delibera
i criteri e le condizioni per la realizzazione di
contratti di partenariato sociale, sulla base di
progetti presentati da cittadini singoli o associati,
purche' individuati in relazione ad un preciso ambito
territoriale. I contratti possono riguardare la pulizia,
la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze o
strade, ovvero la loro valorizzazione mediante
iniziative culturali di vario genere, interventi di
decoro urbano, di recupero e riuso con finalita' di
interesse generale, di aree e beni immobili
inutilizzati. In relazione alla tipologia degli
interventi, gli enti territoriali individuano riduzioni
o esenzioni di tributi corrispondenti al tipo di
attivita' svolta dal privato o dalla associazione ovvero
comunque utili alla comunita' di riferimento in
un'ottica di recupero del valore sociale della
partecipazione dei cittadini alla stessa.
Art. 191
(Cessione
di immobili in cambio di opere)
1. Il
bando di gara puo' prevedere a titolo di corrispettivo,
totale o parziale, il trasferimento all'affidatario
((o, qualora l'affidatario vi abbia interesse, a
soggetto terzo da questo indicato, purche' in possesso
dei prescritti requisiti di cui all'articolo 80,))
della proprieta' di beni immobili appartenenti
all'amministrazione aggiudicatrice, gia' indicati nel
programma triennale per i lavori o nell'avviso di pre
informazione per i servizi e le forniture e che non
assolvono piu', secondo motivata valutazione della
amministrazione aggiudicatrice o dell'ente
aggiudicatore, funzioni di pubblico interesse.
2. Possono formare oggetto
di trasferimento anche i beni immobili gia' inclusi in
programmi di dismissione, purche' prima della
pubblicazione del bando o avviso per l'alienazione,
ovvero se la procedura di dismissione ha avuto esito
negativo.
((2-bis. Il
valore dei beni immobili da trasferire a seguito della
procedura di gara e' stabilito dal RUP sulla base del
valore di mercato determinato tramite i competenti
uffici titolari dei beni immobili oggetto di
trasferimento.))
3. Il bando di gara puo'
prevedere che il trasferimento della proprieta'
dell'immobile e la conseguente immissione in possesso
dello stesso avvengano in un momento anteriore a quello
dell'ultimazione dei lavori, ((previa
presentazione di idonea garanzia fideiussoria))
per un valore pari al valore dell'immobile medesimo. La
garanzia fideiussoria, ((rilasciata dai
soggetti di cui all'articolo 93, comma 3)),
prevede espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la
rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2
del codice civile, nonche' l'operativita' della garanzia
medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta
della stazione appaltante. La fideiussione e'
progressivamente svincolata con le modalita' previste
con riferimento alla cauzione definitiva.
TITOLO II
IN HOUSE
Art. 192
(Regime
speciale degli affidamenti in house)
1. E'
istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire
adeguati livelli di pubblicita' e trasparenza nei
contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano
mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie
societa' in house di cui all'articolo 5. L'iscrizione
nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata
riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le
modalita' e i criteri che l'Autorita' definisce con
proprio atto. ((L'Autorita' per la raccolta
delle informazioni e la verifica dei predetti requisiti
opera mediante procedure informatiche, anche attraverso
il collegamento, sulla base di apposite convenzioni, con
i relativi sistemi in uso presso altre Amministrazioni
pubbliche ed altri soggetti operanti nel settore dei
contratti pubblici.)) La domanda di
iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici
e agli enti aggiudicatori sotto la propria
responsabilita', di effettuare affidamenti diretti dei
contratti all'ente strumentale. Resta fermo l'obbligo di
pubblicazione degli atti connessi all'affidamento
diretto medesimo secondo quanto previsto al comma 3.
2. Ai fini dell'affidamento
in house di un contratto avente ad oggetto servizi
disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le
stazioni appaltanti effettuano preventivamente la
valutazione sulla congruita' economica dell'offerta dei
soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al
valore della prestazione, dando conto nella motivazione
del provvedimento di affidamento delle ragioni del
mancato ricorso al mercato, nonche' dei benefici per la
collettivita' della forma di gestione prescelta, anche
con riferimento agli obiettivi di universalita' e
socialita', di efficienza, di economicita' e di qualita'
del servizio, nonche' di ottimale impiego delle risorse
pubbliche.
3. Sul profilo del
committente nella sezione Amministrazione trasparente
sono pubblicati e aggiornati, in conformita' alle
disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, in formato open-data, tutti gli atti
connessi all'affidamento degli appalti pubblici e dei
contratti di concessione tra enti nell'ambito del
settore pubblico, ove non secretati ai sensi
dell'articolo 162.
Art. 193
(Societa'
pubblica di progetto)
1. Ove il
progetto di fattibilita' dell'amministrazione
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, preveda, ai
fini della migliore utilizzazione dell'infrastruttura e
dei beni connessi, l'attivita' coordinata di piu'
soggetti pubblici, si procede attraverso la stipula di
un accordo di programma tra i soggetti pubblici stessi
e, ove opportuno attraverso la costituzione di una
societa' pubblica di progetto, senza scopo di lucro,
anche consortile, partecipata dai soggetti aggiudicatori
e dagli altri soggetti pubblici interessati. Alla
societa' pubblica di progetto sono attribuite le
competenze necessarie alla realizzazione dell'opera e
delle opere strumentali o connesse, nonche' alla
espropriazione delle aree interessate, e
all'utilizzazione delle stesse e delle altre fonti di
autofinanziamento indotte dall'infrastruttura. La
societa' pubblica di progetto e' autorita' espropriante
ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di espropriazione per
pubblica utilita' di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. La societa' pubblica
di progetto realizza l'intervento in nome proprio e per
conto dei propri soci emandanti, avvalendosi dei
finanziamenti per esso deliberati, operando anche al
fine di ridurre il costo per la pubblica finanza.
2. Per lo svolgimento delle
competenze di cui al secondo periodo del comma 1, le
societa' pubbliche di progetto applicano le disposizioni
del presente codice.
3. Alla societa' pubblica di
progetto possono partecipare le camere di commercio,
industria e artigianato e le fondazioni bancarie.
4. La societa' pubblica di
progetto e' istituita allo scopo di garantire il
coordinamento tra i soggetti pubblici volto a promuovere
la realizzazione ed eventualmente la gestione
dell'infrastruttura, e a promuovere altresi' la
partecipazione al finanziamento; la societa' e'
organismo di diritto pubblico e soggetto aggiudicatore
ai sensi del presente codice.
5. Gli enti pubblici
interessati alla realizzazione di un'infrastruttura
possono partecipare, tramite accordo di programma, al
finanziamento della stessa, anche attraverso la cessione
al soggetto aggiudicatore ovvero alla societa' pubblica
di progetto di beni immobili di proprieta' o allo scopo
espropriati con risorse finanziarie proprie.
6. Ai fini del finanziamento
di cui al comma 5, gli enti pubblici possono contribuire
per l'intera durata del piano economico-finanziario al
soggetto aggiudicatore o alla societa' pubblica di
progetto, devolvendo alla stessa i proventi di propri
tributi o diverse fonti di reddito, fra cui:
a) da parte dei comuni, i
ricavi derivanti dai flussi aggiuntivi di oneri di
urbanizzazione o infrastrutturazione e IMU, indotti
dalla infrastruttura;
b) da parte della camera di
commercio, industria e artigianato, una quota della
tassa di iscrizione, allo scopo aumentata, ai sensi
della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
7. La realizzazione di
infrastrutture costituisce settore ammesso, verso il
quale le fondazioni bancarie possono destinare il
reddito, nei modi e nelle forme previste dalle norme in
vigore.
8. I soggetti privati
interessati alla realizzazione di un'infrastruttura
possono contribuire alla stessa attraverso la cessione
di immobili di loro proprieta' o impegnandosi a
contribuire alla spesa, a mezzo di apposito accordo
procedimentale.
TITOLO III
CONTRAENTE GENERALE
Art. 194
(Affidamento a contraente generale)
1. Con il
contratto di affidamento unitario a contraente generale,
il soggetto aggiudicatore affida ad un soggetto dotato
di adeguata capacita' organizzativa,
tecnico-realizzativa e finanziaria la realizzazione con
qualsiasi mezzo dell'opera, nel rispetto delle esigenze
specificate nel progetto definitivo redatto dal soggetto
aggiudicatore e posto a base di gara, ai sensi
dell'articolo 195, comma 2, a fronte di un corrispettivo
pagato in tutto o in parte dopo l'ultimazione dei
lavori.
2. Il contraente generale
provvede:
a) alla predisposizione del
progetto esecutivo e alle attivita' tecnico
amministrative occorrenti al soggetto aggiudicatore per
pervenire all'approvazione dello stesso;
b) all'acquisizione delle
aree di sedime; la delega di cui all'articolo 6, comma
8, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327, in assenza di un concessionario, puo'
essere accordata al contraente generale;
c) all'esecuzione con
qualsiasi mezzo dei lavori;
d) al prefinanziamento, in
tutto o in parte, dell'opera da realizzare;
e) ove richiesto,
all'individuazione delle modalita' gestionali dell'opera
e di selezione dei soggetti gestori;
f) all'indicazione, al
soggetto aggiudicatore, del piano degli affidamenti,
delle espropriazioni, delle forniture di materiale e di
tutti gli altri elementi utili a prevenire le
infiltrazioni della criminalita', secondo le forme
stabilite tra quest'ultimo e gli organi competenti in
materia.
3. Il soggetto aggiudicatore
provvede:
a) all'approvazione del
progetto esecutivo e delle varianti;
b) alla nomina
((...)) del direttore dei lavori e dei
collaudatori, nonche' provvede all'alta sorveglianza
sulla realizzazione delle opere, assicurando un costante
monitoraggio dei lavori anche tramite un comitato
permanente costituito da suoi rappresentanti e
rappresentanti del contraente;
c) al collaudo delle stesse;
d) alla stipulazione di
appositi accordi con gli organi competenti in materia di
sicurezza nonche' di prevenzione e repressione della
criminalita', finalizzati alla verifica preventiva del
programma di esecuzione dei lavori in vista del
successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione
delle opere e dei soggetti che le realizzano, in ogni
caso prevedendo l'adozione di protocolli di legalita'
che comportino clausole specifiche di impegno, da parte
dell'impresa aggiudicataria, a denunciare eventuali
tentativi di estorsione, con la possibilita' di valutare
il comportamento dell'aggiudicatario ai fini della
successiva ammissione a procedure ristrette della
medesima stazione appaltante in caso di mancata
osservanza di tali prescrizioni. Le prescrizioni a cui
si uniformano gli accordi di sicurezza sono vincolanti
per i soggetti aggiudicatori e per l'impresa
aggiudicataria, che e' tenuta a trasferire i relativi
obblighi a carico delle imprese interessate a qualunque
titolo alla realizzazione dei lavori. Le misure di
monitoraggio per la prevenzione e repressione di
tentativi di infiltrazione mafiosa comprendono il
controllo dei flussi finanziari connessi alla
realizzazione dell'opera, inclusi quelli concernenti
risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori
ai sensi dell'articolo 183 e quelli derivanti dalla
attuazione di ogni altra modalita' di finanza di
progetto. Gli oneri connessi al monitoraggio finanziario
sono ricompresi nell'aliquota forfettaria di cui al
comma 20.
4. Il contraente generale
risponde nei confronti del soggetto aggiudicatore della
corretta e tempestiva esecuzione dell'opera, secondo le
successive previsioni del presente capo. I rapporti tra
soggetto aggiudicatore e contraente generale sono
regolati dalle norme della parte I e della parte II che
costituiscono attuazione della direttiva 2014/24/UE o
dalle norme della parte III, dagli atti di gara e dalle
norme del codice civile regolanti l'appalto.
5. Alle varianti del
progetto affidato al contraente generale non si applica
l'articolo 63; esse sono regolate dalle norme della
parte II, che costituiscono attuazione della direttiva
2014/24/UE o dalle norme della parte III e dalle
disposizioni seguenti:
a) restano a carico del
contraente generale le eventuali varianti necessarie ad
emendare i vizi o integrare le omissioni del progetto
esecutivo redatto dallo stesso e approvato dal soggetto
aggiudicatore, mentre restano a carico del soggetto
aggiudicatore le eventuali varianti indotte da forza
maggiore o sopravvenute prescrizioni di legge o di enti
terzi o comunque richieste dal soggetto aggiudicatore;
b) al di fuori dei casi di
cui alla lettera a), il contraente generale puo'
proporre al soggetto aggiudicatore le varianti
progettuali o le modifiche tecniche ritenute dallo
stesso utili a ridurre il tempo o il costo di
realizzazione delle opere; il soggetto aggiudicatore
puo' rifiutare la approvazione delle varianti o
modifiche tecniche ove queste non rispettino le
specifiche tecniche e le esigenze del soggetto
aggiudicatore, specificate nel progetto posto a base di
gara, o comunque determinino peggioramento della
funzionalita', durabilita', manutenibilita' e sicurezza
delle opere, ovvero comportino maggiore spesa a carico
del soggetto aggiudicatore o ritardo del termine di
ultimazione.
6. Il contraente generale
provvede alla esecuzione unitaria delle attivita' di cui
al comma 2 direttamente ovvero, se costituito da piu'
soggetti, a mezzo della societa' di progetto di cui al
comma 10; i rapporti del contraente generale con i terzi
sono rapporti di diritto privato, a cui non si applica
il presente codice, salvo quanto previsto nel presente
capo. Al contraente generale che sia esso stesso
amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore si
applicano le sole disposizioni di cui alla parte I e
alla parte II, titolo I che costituiscono attuazione
della direttiva 2014/24, ovvero di cui alla parte III.
7. Il contraente generale
puo' eseguire i lavori affidati direttamente, nei limiti
della qualificazione posseduta, ovvero mediante
affidamento a soggetti terzi. I terzi affidatari di
lavori del contraente generale devono a loro volta
possedere i requisiti di qualificazione previsti
dall'articolo 84, e possono sub affidare i lavori nei
limiti e alle condizioni previste per gli appaltatori di
lavori pubblici; ai predetti sub-affidamenti si applica
l'articolo 105.
8. L'affidamento al
contraente generale, nonche' gli affidamenti e sub
affidamenti di lavori del contraente generale, sono
soggetti alle verifiche antimafia, con le modalita'
previste per i lavori pubblici.
9. Il soggetto aggiudicatore
verifica, prima di effettuare qualsiasi pagamento a
favore del contraente generale, compresa l'emissione di
eventuali stati di avanzamento lavori, il regolare
adempimento degli obblighi contrattuali del contraente
generale verso i propri affidatari: ove risulti
l'inadempienza del contraente generale, il soggetto
aggiudicatore applica una detrazione sui successivi
pagamenti e procede al pagamento diretto
all'affidatario, nonche' applica le eventuali diverse
sanzioni previste nel contratto.
10. Per il compimento delle
proprie prestazioni il contraente generale, ove composto
da piu' soggetti, costituisce una societa' di progetto
in forma di societa', anche consortile, per azioni o a
responsabilita' limitata. La societa' e' regolata
dall'articolo 184 e dalle successive disposizioni del
presente articolo. Alla societa' possono partecipare,
oltre ai soggetti componenti il contraente generale,
istituzioni finanziarie, assicurative e tecnico
operative preventivamente indicate in sede di gara. La
societa' cosi' costituita subentra nel rapporto al
contraente generale senza alcuna autorizzazione, salvo
le verifiche antimafia e senza che il subentro
costituisca cessione di contratto; salvo diversa
previsione del contratto, i soggetti componenti il
contraente generale restano solidalmente responsabili
con la societa' di progetto nei confronti del soggetto
aggiudicatore per la buona esecuzione del contratto. In
alternativa, la societa' di progetto puo' fornire al
soggetto aggiudicatore garanzie bancarie e assicurative
per la restituzione delle somme percepite in corso
d'opera, liberando in tal modo i soci. Tali garanzie
cessano alla data di emissione del certificato di
collaudo dell'opera. Il capitale minimo della societa'
di progetto e' indicato nel bando di gara.
11. Il contratto stabilisce
le modalita' per la eventuale cessione delle quote della
societa' di progetto, fermo restando che i soci che
hanno concorso a formare i requisiti per la
qualificazione sono tenuti a partecipare alla societa' e
a garantire, nei limiti del contratto, il buon
adempimento degli obblighi del contraente generale, sino
a che l'opera sia realizzata e collaudata. L'ingresso
nella societa' di progetto e lo smobilizzo di
partecipazioni da parte di istituti bancari e altri
investitori istituzionali che non abbiano concorso a
formare i requisiti per la qualificazione puo' tuttavia
avvenire in qualsiasi momento. Il soggetto aggiudicatore
non puo' opporsi alla cessione di crediti effettuata dal
contraente generale nell'ipotesi di cui all'articolo
106, comma 13.
12. Il bando determina la
quota di valore dell'opera che deve essere realizzata
dal contraente generale con anticipazione di risorse
proprie e i tempi e i modi di pagamento del prezzo. Il
saldo della quota di corrispettivo ritenuta a tal fine
deve essere pagato alla ultimazione dei lavori. Per il
finanziamento della predetta quota, il contraente
generale o la societa' di progetto possono emettere
obbligazioni, previa autorizzazione degli organi di
vigilanza, anche in deroga ai limiti dell'articolo 2412
del codice civile. Il soggetto aggiudicatore garantisce
il pagamento delle obbligazioni emesse, nei limiti del
proprio debito verso il contraente generale quale
risultante da stati di avanzamento emessi ovvero dal
conto finale o dal certificato di collaudo dell'opera;
le obbligazioni garantite dal soggetto aggiudicatore
possono essere utilizzate per la costituzione delle
riserve bancarie o assicurative previste dalla
legislazione vigente. Le modalita' di operativita' della
garanzia di cui al terzo periodo del presente comma sono
stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti. Le garanzie prestate
dallo Stato ai sensi del presente comma sono inserite
nell'elenco allegato allo stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze.
13. I crediti delle societa'
di progetto, ivi incluse quelle costituite dai
concessionari a norma dell'articolo 184 nei confronti
del soggetto aggiudicatore, sono cedibili ai sensi
dell'articolo 106, comma 13; la cessione puo' avere ad
oggetto crediti non ancora liquidi ed esigibili.
14. La cessione deve essere
stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata
autenticata e deve essere notificata al debitore ceduto.
L'atto notificato deve espressamente indicare se la
cessione e' effettuata a fronte di un finanziamento
senza rivalsa o con rivalsa limitata.
15. Il soggetto
aggiudicatore liquida l'importo delle prestazioni rese e
prefinanziate dal contraente generale con la emissione
di un certificato di pagamento esigibile alla scadenza
del prefinanziamento secondo le previsioni contrattuali.
Per i soli crediti di cui al presente comma ceduti a
fronte di finanziamenti senza rivalsa o con rivalsa
limitata, la emissione del certificato di pagamento
costituisce definitivo riconoscimento del credito del
finanziatore cessionario; al cessionario non e'
applicabile nessuna eccezione di pagamento delle quote
di prefinanziamento riconosciute, derivante dai rapporti
tra debitore e creditore cedente, ivi inclusa la
compensazione con crediti derivanti dall'adempimento
dello stesso contratto o con qualsiasi diverso credito
nei confronti del contraente generale cedente.
16. Il bando di gara indica
la data ultima di pagamento dei crediti riconosciuti
definitivi ai sensi del comma 15, in tutti i casi di
mancato o ritardato completamento dell'opera.
17. Per gli affidamenti per
i quali vi siano crediti riconosciuti definitivi ai
sensi del comma 15:
a) ove le garanzie di cui
all'articolo 104 si siano gia' ridotte ovvero la
riduzione sia espressamente prevista nella garanzia
prestata, il riconoscimento definitivo del credito non
opera se la garanzia non e' ripristinata e la previsione
di riduzione espunta dalla garanzia;
b) ((LETTERA
ABROGATA DAL D.LGS. 19 APRILE 2017, N. 56));
((18. Il
contraente generale presta la garanzia di cui
all'articolo 104.))
19. I capitolati prevedono,
tra l'altro:
a) le modalita' e i tempi,
nella fase di sviluppo e approvazione del progetto
esecutivo, delle prestazioni propedeutiche ai lavori e i
lavori di cantierizzazione, ove autorizzati;
b) le modalita' e i tempi
per il pagamento dei ratei di corrispettivo dovuti al
contraente generale per le prestazioni compiute prima
dell'inizio dei lavori, pertinenti in particolare le
attivita' progettuali e le prestazioni di cui alla
lettera a).
20. Il soggetto
aggiudicatore indica nel bando di gara un'aliquota
forfettaria, non sottoposta al ribasso d'asta,
ragguagliata all'importo complessivo dell'intervento,
secondo valutazioni preliminari che il contraente
generale e' tenuto a recepire nell'offerta formulata in
sede di gara, da destinare all'attuazione di misure
idonee volte al perseguimento delle finalita' di
prevenzione e repressione della criminalita' e dei
tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi del comma
3, lettera d) e dell'articolo 203, comma 1. Nel progetto
che si pone a base di gara, ai sensi dell'articolo 195,
comma 2, elaborato dal soggetto aggiudicatore, la somma
corrispondente a detta aliquota e' inclusa nelle somme a
disposizione del quadro economico, ed e' unita una
relazione di massima che correda il progetto, indicante
l'articolazione delle suddette misure, nonche' la stima
dei costi. Tale stima e' riportata nelle successive fasi
della progettazione. Le variazioni tecniche per
l'attuazione delle misure in questione, eventualmente
proposte dal contraente generale, in qualunque fase
dell'opera, non possono essere motivo di maggiori oneri
a carico del soggetto aggiudicatore. Ove il progetto
definitivo sia prodotto per iniziativa del promotore,
quest'ultimo predispone analoga articolazione delle
misure in questione, con relativa indicazione dei costi,
non sottoposti a ribasso d'asta e inseriti nelle somme a
disposizione dell'amministrazione. Le disposizioni del
presente comma si applicano, in quanto compatibili,
anche nei casi di affidamento mediante concessione.
Art. 195
(Procedure di aggiudicazione del contraente generale)
1.
((La scelta di aggiudicare))
mediante affidamento al contraente generale deve essere
motivata dalla stazione appaltante in ragione della
complessita' e di altre esigenze al fine di garantire un
elevato livello di qualita', sicurezza ed economicita'.
((Le stazioni appaltanti non possono,
comunque, procedere ad affidamenti a contraente
generale, qualora l'importo dell'affidamento sia pari o
inferiore a 100 milioni di euro.))
2. Per l'affidamento a
contraente generale si pone a base di gara il progetto
definitivo.
3. I soggetti aggiudicatori
possono stabilire e indicare nel bando di gara, in
relazione all'importanza e alla complessita' delle opere
da realizzare, il numero minimo e massimo di concorrenti
che verranno invitati a presentare offerta. Nel caso in
cui le domande di partecipazione superino il predetto
numero massimo, i soggetti aggiudicatori individuano i
soggetti da invitare redigendo una graduatoria di merito
sulla base di criteri oggettivi, non discriminatori e
pertinenti all'oggetto del contratto, predefiniti nel
bando di gara. In ogni caso, il numero minimo di
concorrenti da invitare non puo' essere inferiore a
cinque, se esistono in tale numero soggetti qualificati.
In ogni caso il numero di candidati invitati deve essere
sufficiente ad assicurare una effettiva concorrenza.
4. L'aggiudicazione dei
contratti di cui al comma 1 avviene secondo il criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa,
individuata, oltre che sulla base dei criteri di cui
all'articolo 95, tenendo conto altresi':
a) del valore tecnico ed
estetico delle varianti;
((...));
((...));
(( b) ))
della maggiore entita', rispetto a quella prevista dal
bando, del prefinanziamento che il candidato e' in grado
di offrire;
(( c) ))
di ogni ulteriore elemento individuato in relazione al
carattere specifico delle opere da realizzare.
5. Per i soggetti
aggiudicatori operanti nei settori di cui agli articoli
da 115 a 121, si applicano, per quanto non previsto nel
presente articolo, le norme della parte II, titolo VI.
6. Per tutti gli altri
soggetti aggiudicatori si applicano, per quanto non
previsto nel presente articolo, le norme della parte II,
titoli I, II ((, III e IV)).
Art. 196
(Controlli sull'esecuzione e collaudo)
1. Al
collaudo delle infrastrutture si provvede con le
modalita' e nei termini previsti dall'articolo 102.
2. Per le infrastrutture di
grande rilevanza o complessita', il soggetto
aggiudicatore puo' autorizzare le commissioni di
collaudo ad avvalersi dei servizi di supporto e di
indagine di soggetti specializzati nel settore. Gli
oneri relativi sono a carico dei fondi a disposizione
del soggetto aggiudicatore per la realizzazione delle
predette infrastrutture con le modalita' e i limiti
stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. L'affidatario del
supporto al collaudo non puo' avere rapporti di
collegamento con chi ha progettato, diretto, sorvegliato
o eseguito in tutto o in parte l'infrastruttura.
3. Per gli appalti pubblici
di lavori, aggiudicati con la formula del contraente
generale, e' istituito presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, un albo nazionale
obbligatorio dei soggetti che possono ricoprire
rispettivamente i ruoli di direttore dei lavori e di
collaudatore. La loro nomina nelle procedure di appalto
avviene mediante pubblico sorteggio da una lista di
candidati indicati alle stazioni appaltanti in numero
almeno triplo per ciascun ruolo da ricoprire e
prevedendo altresi' che le spese di tenuta dell'albo
siano poste a carico dei soggetti interessati.
4. Con decreto del
((Ministro)) delle infrastrutture
e dei trasporti, da adottare entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore del presente codice,
((sono disciplinati i criteri, specifici requisiti di
moralita', di competenza e di professionalita', le
modalita')) di iscrizione all'albo e di
nomina, nonche' i compensi da corrispondere che non
devono superare i limiti di cui agli articoli 23-bis e
23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e successive modificazioni, e all'articolo
13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui
al comma 4, si applica l'articolo 216, comma 21.
Art. 197
(Sistema
di qualificazione del contraente generale)
1.
L'attestazione del possesso dei requisiti del contraente
generale avviene con le modalita' di cui all'articolo
84. La qualificazione puo' essere richiesta da imprese
singole in forma di societa' commerciali o cooperative,
da consorzi di cooperative di produzione e lavoro
previsti dalla legge 25 giugno 1909, n. 422 e dal
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14
dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni,
ovvero da consorzi stabili di cui all'articolo 45, comma
2, lettera c).
2. I contraenti generali
sono qualificati per classifiche, riferite all'importo
lordo degli affidamenti per i quali possono concorrere.
I contraenti generali non possono concorrere ad
affidamenti di importo lordo superiore a quello della
classifica di iscrizione, attestata con il sistema
((di cui al presente articolo))
ovvero documentata ai sensi dell'articolo 45, salva la
facolta' di associarsi ad altro contraente generale.
3. Le classifiche di
qualificazione sono determinate dall'ANAC.
4. Costituiscono requisiti
per la partecipazione alle procedure di aggiudicazione
da parte dei contraenti generali oltre l'assenza dei
motivi di esclusione di cui all'articolo 80, ulteriori
requisiti di un'adeguata capacita' economica e
finanziaria, di un'adeguata idoneita' tecnica e
organizzativa, nonche' di un adeguato organico tecnico e
dirigenziale. Tali ulteriori requisiti sono determinati
con linee guida adottate dall'ANAC.
Art. 198
(Norme di
partecipazione alla gara del contraente generale)
1. I
soggetti aggiudicatori hanno facolta' di richiedere, per
le singole gare:
a) che l'offerente dimostri
l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo
80; nei confronti dell'aggiudicatario la verifica di
sussistenza dei requisiti generali e' sempre espletata;
b) che l'offerente dimostri,
tramite i bilanci consolidati e idonee
((dichiarazioni bancarie, la disponibilita'))
di risorse finanziarie, rivolte al prefinanziamento,
proporzionate all'opera da realizzare;
c) che sia dimostrato il
possesso, da parte delle imprese affidatarie designate
in sede di gara o dallo stesso offerente, della
capacita' tecnica specifica per l'opera da realizzare e
dei requisiti economico finanziari e tecnico
organizzativi adeguati al progetto da redigere.
2. Non possono concorrere
alla medesima gara imprese collegate ai sensi
dell'articolo 7. E' fatto divieto ai partecipanti di
concorrere alla gara in piu' di un raggruppamento
temporaneo o consorzio, ovvero di concorrere alla gara
anche in forma individuale, qualora abbiano partecipato
alla gara medesima in associazione o consorzio, anche
stabile.
3. I contraenti generali
dotati della adeguata e competente classifica di
qualificazione per la partecipazione alle gare, possono
partecipare alla gara in associazione o consorzio con
altre imprese purche' queste ultime siano ammesse, per
qualunque classifica, al sistema di qualificazione
ovvero siano qualificabili, per qualunque classifica. Le
imprese associate o consorziate concorrono alla
dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1.
Art. 199
(Gestione
del sistema di qualificazione del contraente generale)
1. La
attestazione del possesso dei requisiti dei contraenti
generali e' rilasciata secondo quanto previsto
dall'articolo 197 ed e' definita nell'ambito del sistema
di qualificazione previsto dal medesimo articolo.
2. In caso di ritardo nel
rilascio, imputabile alla SOA, l'attestazione scaduta
resta valida, ai fini della partecipazione alle gare e
per la sottoscrizione dei contratti, fino al momento del
rilascio di quella rinnovata.
3. Le attestazioni del
possesso dei requisiti rilasciate dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti ((hanno
validita' triennale)).
4. Il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti provvede, altresi', a
rilasciare l'attestazione di cui al comma 1, sulle
richieste pervenute alla data di entrata in vigore del
presente codice, nonche' quelle che perverranno fino
all'entrata in vigore ((del decreto di cui
all'articolo 83, comma 2. Tale decreto stabilisce,
altresi', i criteri di valutazione da parte delle
stazioni appaltanti degli attestati presentati in sede
di gare per affidamento unitario a contraente generale,
durante il periodo di coesistenza delle attestazioni di
qualificazione rilasciate dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e quelle rilasciate
secondo le modalita' di cui all'articolo 84.))
PARTE V
INFRASTRUTTURE E INSEDIAMENTI PRIORITARI
Art. 200
(Disposizioni generali)
1. Le
infrastrutture e gli insediamenti prioritari per lo
sviluppo del Paese, sono valutati e conseguentemente
inseriti negli appositi strumenti di pianificazione e
programmazione di cui agli articoli successivi, dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. La realizzazione delle
opere e delle infrastrutture di cui alla presente parte
e' oggetto di:
a) concessione di
costruzione e gestione;
b) affidamento unitario a
contraente generale;
c) finanza di progetto;
d) qualunque altra forma di
affidamento prevista dal presente codice compatibile con
la tipologia dell'opera da realizzare.
3. In sede di prima
individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti
di cui al comma 1, il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti effettua una ricognizione di tutti gli
interventi gia' compresi negli strumenti di
pianificazione e programmazione, comunque denominati,
vigenti alla data di entrata in vigore del presente
codice. All'esito di tale ricognizione, il Ministro
propone l'elenco degli interventi da inserire nel primo
Documento Pluriennale di Pianificazione, il cui
contenuto tiene conto di quanto indicato all'articolo
201, comma 3, che sostituisce tutti i predetti
strumenti. La ricognizione deve, in ogni caso,
comprendere gli interventi per i quali vi sono
obbligazioni giuridiche ((vincolanti. Si
considerano obbligazioni giuridiche vincolanti quelle
relative agli interventi)) in relazione ai
quali sia gia' intervenuta l'approvazione del contratto
all'esito della procedura di affidamento della
realizzazione dell'opera, nonche' quelli che
costituiscono oggetto di accordi internazionali
sottoscritti dall'Italia.
Art. 201
(Strumenti di pianificazione e programmazione)
1. Al fine
della individuazione delle infrastrutture e degli
insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, si
utilizzano i seguenti strumenti di pianificazione e
programmazione generale:
a) piano generale dei
trasporti e della logistica;
b) documenti pluriennali di
pianificazione, di cui all'articolo 2, comma 1, del
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228.
2. Il piano generale dei
trasporti e della logistica (PGTL) contiene le linee
strategiche delle politiche della mobilita' delle
persone e delle merci nonche' dello sviluppo
infrastrutturale del Paese. Il Piano e' adottato ogni
tre anni, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del CIPE, acquisito il
parere della Conferenza unificata e sentite le
Commissioni parlamentari competenti.
3. Il Documento Pluriennale
di Pianificazione (DPP) di cui al decreto legislativo 29
dicembre 2011 n. 228, di competenza del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, oltre a quanto stabilito
dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo n.
228 del 2011, contiene ((l'elenco delle
infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo
sviluppo del Paese, ivi compresi gli interventi))
relativi al settore dei trasporti e della logistica la
cui progettazione di fattibilita' e' valutata meritevole
di finanziamento, da realizzarsi in coerenza con il
PGTL. Il DPP tiene conto dei piani operativi per
ciascuna area tematica nazionale definiti dalla Cabina
di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c),
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4. Il DPP e' redatto ai
sensi dell'articolo 10, comma 8, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, ed e' approvato secondo le procedure e nel
rispetto della tempistica di cui all'articolo 2, commi 5
e 6, del decreto legislativo n. 228 del 2011, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ((e le
Commissioni parlamentari competenti)).
5. Le Regioni, le Province
autonome, le Citta' Metropolitane e gli altri enti
competenti trasmettono al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti proposte di ((infrastrutture
e insediamenti)) prioritari per lo
sviluppo del Paese ai fini dell'inserimento nel DPP,
dando priorita' al completamento delle opere incompiute,
comprendenti il progetto di fattibilita', redatto
secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo
23, comma 3, e corredate dalla documentazione indicata
dalle linee guida di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo n. 228 del 2011. Il Ministero, verifica la
fondatezza della valutazione ex ante dell'intervento
effettuata dal soggetto proponente, la coerenza
complessiva dell'intervento proposto
((nonche' la sua funzionalita' anche rispetto))
al raggiungimento degli obiettivi indicati nel PGTL e,
qualora lo ritenga prioritario, puo' procedere al suo
inserimento nel DPP.
6. Annualmente, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti predispone una
dettagliata relazione sullo stato di avanzamento degli
interventi inclusi nel DPP; la relazione e' allegata al
Documento di economia e finanza. A tal fine, l'ente
aggiudicatore, nei trenta giorni successivi
all'approvazione del progetto definitivo, trasmette al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una
scheda di sintesi conforme al modello approvato dallo
stesso Ministero con apposito decreto contenente i dati
salienti del progetto e, in particolare, costi, tempi,
caratteristiche tecnico-prestazionali dell'opera,
nonche' tutte le eventuali variazioni intervenute
rispetto al progetto di fattibilita'.
7. Il primo DPP da
approvarsi, entro un anno dall'entrata in vigore del
presente codice, contiene ((l'elenco delle
infrastrutture e degli insediamenti prioritari di cui al
comma 3 e viene elaborato in deroga alle modalita' di
cui al comma 5. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 200, comma 3, nelle more dell'approvazione
del PGTL ai sensi del comma 1, il primo DPP contiene le
linee strategiche e gli indirizzi per il settore dei
trasporti e delle infrastrutture nonche' un elenco degli
interventi del primo DPP ad essi coerente.))
8. ((COMMA
ABROGATO DAL D.LGS. 19 APRILE 2017, N. 56)).
9. Fino all'approvazione del
primo DPP, valgono come programmazione degli
investimenti in materia di infrastrutture e trasporti
gli strumenti di pianificazione e programmazione e i
piani, comunque denominati, gia' approvati secondo le
procedure vigenti alla data di entrata in vigore del
presente codice o in relazione ai quali sussiste un
impegno assunto con i competenti organi dell'Unione
europea.
10. In sede di redazione
((dei DPP successivi al primo)),
si procede anche alla revisione degli interventi
inseriti nel DPP precedente, in modo da evitare
qualunque sovrapposizione tra gli strumenti di
programmazione. Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti valuta il reinserimento di ogni singolo
intervento in ciascun DPP, anche in relazione alla
permanenza dell'interesse pubblico alla sua
realizzazione, nonche' attraverso una valutazione di
fattibilita' economico finanziaria ((e
tenendo conto delle obbligazioni giuridicamente
vincolanti)). In particolare, tiene conto,
allo scopo, delle opere per le quali non sia stata
avviata la realizzazione, con riferimento ad una parte
significativa, ovvero per le quali il costo
dell'intervento ((indicato))
dal progetto esecutivo risulti superiore di oltre il
venti per cento al costo dello stesso
((indicato)) in sede di progetto di
fattibilita'. Anche al di fuori della tempistica di
approvazione periodica del DPP di cui ((al
comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 228
del 2011)), con la procedura prevista per
ogni approvazione, il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti puo' proporre inserimenti ovvero
espunzioni di opere dal medesimo Documento di
programmazione, ove fattori eccezionali o comunque
imprevedibili o non preventivati al momento della
redazione del DPP lo rendano necessario.
Art. 202
(Finanziamento e riprogrammazione delle risorse per le
infrastrutture prioritarie)
1. Al fine
di migliorare la capacita' di programmazione e
riprogrammazione della spesa per la realizzazione delle
infrastrutture di preminente interesse nazionale e in
coerenza con l'articolo 10, commi 2 e 4, del decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, sono istituiti,
nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti:
a) il Fondo per la
progettazione di fattibilita' delle infrastrutture e
degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese,
nonche' per la project review delle infrastrutture gia'
finanziate;
b) il Fondo da ripartire per
la realizzazione delle infrastrutture e degli
insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese.
2. Tra i fondi di cui al
comma 1 possono essere disposte variazioni compensative
con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze,
su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti.
3. In sede di prima
applicazione, ai Fondi di cui al comma 1, lettere a) e
b), confluiscono le risorse disponibili di cui
all'articolo 32, commi 1 e 6, del decreto legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15
luglio 2011, n. 111, di cui all'articolo 18, comma 1,
del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con
modificazioni nella legge 9 agosto 2013, n. 98, nonche'
le risorse disponibili iscritte nel capitolo dello stato
di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti denominato "Fondo da ripartire per la
progettazione e la realizzazione delle opere strategiche
di preminente interesse nazionale nonche' per opere di
captazione ed adduzione di risorse idriche".
L'individuazione delle risorse assegnate ai fondi di cui
al comma 1 e' definita con uno o piu' decreti del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previo parere del CIPE.
4. Con uno o piu' decreti
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono
definite:
a) le modalita' di
ammissione al finanziamento della progettazione di
fattibilita';
b) l'assegnazione delle
risorse del Fondo per la progettazione di cui al comma
1, lettera a) ai diversi progetti, nonche' le modalita'
di revoca.
5. Con uno o piu' decreti
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
si provvede al trasferimento delle risorse del Fondo per
la realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1,
lettera b), assegnate dal CIPE ai diversi interventi su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti (( d'intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze.))
6. Al fine della
riprogrammazione della allocazione delle risorse, con
una o piu' delibere del CIPE, su proposta del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei
criteri individuati nel Documento pluriennale di
pianificazione, previsto dall'articolo 2 del decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 e successive
modificazioni, nonche' per effetto delle attivita' di
project review, sono individuati i finanziamenti da
revocare i cui stanziamenti sono iscritti nello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti destinati alle opere di preminente interesse
nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443,
ivi incluso il "Fondo da ripartire per la progettazione
e la realizzazione delle opere strategiche di preminente
interesse nazionale nonche' per opere di captazione ed
adduzione di risorse idriche". Le quote annuali dei
limiti di impegno e dei contributi revocati affluiscono
al Fondo di cui al comma 1, lettera b) per la successiva
riallocazione da parte del CIPE, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
7. Le somme relative ai
finanziamenti revocati ai sensi del presente articolo
iscritte in conto residui sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate,
compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica,
sul Fondo di cui al comma 1, lettera b).
8. Le disposizioni di cui al
presente articolo non si applicano ai residui perenti.
9. Il Ministro dell'economia
e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in termini
di residui, competenza e cassa per l'attuazione del
presente articolo.
Art. 203
(Monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti
prioritari)
1. Con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro della giustizia e con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sono individuate le
procedure per il monitoraggio delle infrastrutture ed
insediamenti prioritari per la prevenzione e repressione
di tentativi di infiltrazione mafiosa per le quali e'
istituito presso il Ministero dell'interno un apposito
Comitato di coordinamento. Nelle more dell'adozione del
decreto di cui al primo periodo continuano ad applicarsi
le disposizioni del decreto del Ministero dell'interno
14 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5
marzo 2004, n. 54 e successive modifiche, anche alle
opere soggette a tale monitoraggio alla data di entrata
in vigore del presente codice.
2. Si applicano, altresi',
le modalita' e le procedure di monitoraggio finanziario
di cui all'articolo 36 del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114.
PARTE VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
TITOLO I
CONTENZIOSO
CAPO I
RICORSI GIURISDIZIONALI
Art. 204
(Ricorsi
giurisdizionali)
1.
All'articolo 120 del codice del processo amministrativo,
di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole
«nonche' i connessi provvedimenti dell'Autorita' per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture» sono sostituite dalle parole «nonche' i
provvedimenti dell'Autorita' nazionale anticorruzione ad
essi riferiti»;
b) dopo il comma 2 e'
aggiunto il seguente:
«2-bis. Il provvedimento che
determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e
le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei
requisiti soggettivi, economico-finanziari e
tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta
giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo
del committente della stazione appaltante, ai sensi
dell'articolo 29, comma 1, del codice dei contratti
pubblici adottato in attuazione della legge 28 gennaio
2016, n. 11. L'omessa impugnazione preclude la facolta'
di far valere l'illegittimita' derivata dei successivi
atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso
incidentale. E' altresi' inammissibile l'impugnazione
della proposta di aggiudicazione, ove disposta, e degli
altri atti endo-procedimentali privi di immediata
lesivita'.»;
c) al comma 5, le parole:
«Per l'impugnazione» sono sostituite dalle seguenti:
«Salvo quanto previsto al comma 6-bis, per
l'impugnazione»;
d) dopo il comma 6 e'
inserito il seguente:
«6-bis. Nei casi previsti al
comma 2-bis, il giudizio e' definito in una camera di
consiglio da tenersi entro trenta giorni dalla scadenza
del termine per la costituzione delle parti diverse dal
ricorrente. Su richiesta delle parti il ricorso e'
definito, negli stessi termini, in udienza pubblica. Il
decreto di fissazione dell'udienza e' comunicato alle
parti quindici giorni prima dell'udienza. Le parti
possono produrre documenti fino a dieci giorni liberi
prima dell'udienza, memorie fino a sei giorni liberi
prima e presentare repliche ai nuovi documenti e alle
nuove memorie depositate in vista della camera di
consiglio, fino a tre giorni liberi prima. La camera di
consiglio o l'udienza possono essere rinviate solo in
caso di esigenze istruttorie, per integrare il
contraddittorio, per proporre motivi aggiunti o ricorso
incidentale. L'ordinanza istruttoria fissa per il
deposito di documenti un termine non superiore a tre
giorni decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore,
notificazione della stessa. La nuova camera di consiglio
deve essere fissata non oltre quindici giorni. Non puo'
essere disposta la cancellazione della causa dal ruolo.
L'appello deve essere proposto entro trenta giorni dalla
comunicazione o, se anteriore, notificazione della
sentenza e non trova applicazione il termine lungo
decorrente dalla sua pubblicazione»;
e) al comma 7, le parole: «I
nuovi» sono sostituite dalle seguenti: «Ad eccezione dei
casi previsti al comma 2-bis, i nuovi»;
f) dopo il comma 8-bis, e'
inserito il seguente:
«8-ter. Nella decisione
cautelare, il giudice tiene conto di quanto previsto
dagli articoli 121, comma 1, e 122, e delle esigenze
imperative connesse a un interesse generale
all'esecuzione del contratto, dandone conto nella
motivazione.»;
g) al comma 9 le parole «,
ferma restando la possibilita' di chiedere l'immediata
pubblicazione del dispositivo entro due giorni.» sono
sostituite dalle parole «; le parti possono chiedere
l'anticipata pubblicazione del dispositivo, che avviene
entro due giorni dall'udienza.»; e' inserito, dopo il
primo periodo del comma 9,il seguente: «Nei casi
previsti al comma 6-bis, il tribunale amministrativo
regionale deposita la sentenza entro sette giorni
dall'udienza, pubblica o in camera di consiglio, di
discussione; le parti possono chiedere l'anticipata
pubblicazione del dispositivo, che avviene entro due
giorni dall'udienza.»;
h)al comma 11, le parole:
«Le disposizioni dei commi 3, 6, 8 e 10» sono sostituite
dalle seguenti: «Le disposizioni dei commi 2-bis, 3, 6,
6-bis, 8, 8-bis, 8-ter, 9, secondo periodo e 10»;
i) dopo il comma 11 e'
inserito il seguente:
«11-bis. Nel caso di
presentazione di offerte per piu' lotti l'impugnazione
si propone con ricorso cumulativo solo se vengono
dedotti identici motivi di ricorso avverso lo stesso
atto.».
CAPO
II
RIMEDI ALTERNATIVI ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE
Art. 205
(Accordo
bonario per i lavori)
1. Per i
lavori pubblici di cui alla parte II, e con esclusione
dei contratti di cui alla parte IV, titolo III, affidati
da amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori,
ovvero dai concessionari, qualora in seguito
all'iscrizione di riserve sui documenti contabili,
l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed
il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del
raggiungimento di un accordo bonario si applicano le
disposizioni di cui ((ai commi da 2 a 6)).
2. Il procedimento
dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte
fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e
puo' essere reiterato quando le riserve iscritte,
ulteriori e diverse rispetto a quelle gia' esaminate,
raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1,
nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo
del 15 per cento dell'importo del contratto. Le domande
che fanno valere pretese gia' oggetto di riserva, non
possono essere proposte per importi maggiori rispetto a
quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono
essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che
sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo
26. Prima dell'approvazione del certificato di collaudo
ovvero di verifica di conformita' o del certificato di
regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle
riserve, il responsabile unico del procedimento attiva
l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve
iscritte.
3. Il direttore dei lavori
da' immediata comunicazione al responsabile unico del
procedimento delle riserve di cui al comma 1,
trasmettendo nel piu' breve tempo possibile una propria
relazione riservata.
4. Il responsabile unico del
procedimento valuta l'ammissibilita' e la non manifesta
infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo
raggiungimento del limite di valore di cui al comma 1.
5. Il responsabile unico del
procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui
al comma 3, acquisita la relazione riservata del
direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di
collaudo, puo' richiedere alla Camera arbitrale
l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi
competenza specifica in relazione all'oggetto del
contratto. Il responsabile unico del procedimento e il
soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa,
nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della
formulazione della proposta motivata di accordo bonario.
In caso di mancata intesa tra il responsabile unico del
procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve,
entro quindici giorni dalla trasmissione della lista
l'esperto e' nominato dalla Camera arbitrale che ne
fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i
limiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 209,
comma 16. La proposta e' formulata dall'esperto entro
novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda
la nomina dell'esperto, la proposta e' formulata dal RUP
entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma
3.
6. L'esperto, qualora
nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in
contraddittorio con il soggetto che le ha formulate,
effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la
questione anche con la raccolta di dati e informazioni e
con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e
formulano, accertata e verificata la disponibilita' di
idonee risorse economiche, una proposta di accordo
bonario, che viene trasmessa al dirigente competente
della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato
le riserve. Se la proposta e' accettata dalle parti,
entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento,
l'accordo bonario e' concluso e viene redatto verbale
sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di
transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo
bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a
decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla
accettazione dell'accordo bonario da parte della
stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta
da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero
di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo
possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.
((6-bis.
L'impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo
bonario ovvero di inutile decorso del termine per
l'accettazione, puo' instaurare un contenzioso
giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena
di decadenza.))
Art. 206
(Accordo
bonario per i servizi e le forniture)
1. Le
disposizioni di cui all'articolo 205 si applicano, in
quanto compatibili, anche ai contratti di fornitura di
beni di natura continuativa o periodica, e di servizi,
quando insorgano controversie in fase esecutiva degli
stessi, circa l'esatta esecuzione delle prestazioni
dovute.
Art. 207
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 APRILE 2017,
N. 56))
Art. 208
(Transazione)
1. Le
controversie relative a diritti soggettivi derivanti
dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori,
servizi, forniture, possono essere risolte mediante
transazione nel rispetto del codice civile, solo ed
esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile
esperire altri rimedi alternativi
((all'azione giurisdizionale)).
2. Ove il valore
dell'importo oggetto di concessione o rinuncia sia
superiore a 100.000 euro, ovvero 200.000 euro in caso di
lavori pubblici, e' acquisito il parere dell'Avvocatura
dello Stato, qualora si tratti di amministrazioni
centrali, ovvero di un legale interno alla struttura, o
del funzionario piu' elevato in grado competente per il
contenzioso, ove non esistente il legale interno,
qualora si tratti di amministrazioni sub centrali.
3. La proposta di
transazione puo' essere formulata sia dal soggetto
aggiudicatario che dal dirigente competente, sentito il
responsabile unico del procedimento.
4. La transazione ha forma
scritta a pena di nullita'.
Art. 209
(Arbitrato)
1. Le
controversie su diritti soggettivi, derivanti
dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e
di idee, comprese quelle conseguenti al mancato
raggiungimento dell'accordo bonario di cui agli articoli
205 e 206 possono essere deferite ad arbitri.
L'arbitrato, ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della
legge 6 novembre 2012, n. 190, si applica anche alle
controversie relative a concessioni e appalti pubblici
di opere, servizi e forniture in cui sia parte una
societa' a partecipazione pubblica ovvero una societa'
controllata o collegata a una societa' a partecipazione
pubblica, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile,
o che comunque abbiano ad oggetto opere o forniture
finanziate con risorse a carico dei bilanci pubblici.
2. La stazione appaltante
indica nel bando o nell'avviso con cui indice la gara
ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito, se il
contratto conterra' o meno la clausola compromissoria.
L'aggiudicatario puo' ricusare la clausola
compromissoria, che ((in tale caso non e'
inserita)) nel contratto, comunicandolo
alla stazione appaltante entro venti giorni dalla
conoscenza dell'aggiudicazione. E' vietato in ogni caso
il compromesso.
3. E' nulla la clausola
compromissoria inserita senza autorizzazione nel bando o
nell'avviso con cui e' indetta la gara ovvero, per le
procedure senza bando, nell'invito. La clausola e'
inserita previa autorizzazione motivata dell'organo di
governo della amministrazione aggiudicatrice.
4. Il collegio arbitrale e'
composto da tre membri ed e' nominato dalla Camera
arbitrale di cui all'articolo 210. Ciascuna delle parti,
nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza
alla domanda, designa l'arbitro di propria competenza
scelto tra soggetti di provata esperienza e indipendenza
nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si
riferisce. Il Presidente del collegio arbitrale e'
designato dalla Camera arbitrale tra i soggetti iscritti
all'albo di cui al comma 2 dell'articolo 210, in
possesso di particolare esperienza nella materia oggetto
del contratto cui l'arbitrato si riferisce.
5. La nomina degli arbitri
per la risoluzione delle controversie nelle quali e'
parte una pubblica amministrazione avviene nel rispetto
dei principi di pubblicita' e di rotazione oltre che nel
rispetto delle disposizioni del presente codice. Qualora
la controversia si svolga tra due pubbliche
amministrazioni, gli arbitri di parte sono individuati
tra i dirigenti pubblici. Qualora la controversia abbia
luogo tra una pubblica amministrazione e un privato,
l'arbitro individuato dalla pubblica amministrazione e'
scelto, preferibilmente, tra i dirigenti pubblici. In
entrambe le ipotesi, qualora l'Amministrazione con atto
motivato ritenga di non procedere alla designazione
dell'arbitro nell'ambito dei dirigenti pubblici, la
designazione avviene nell'ambito degli iscritti
all'albo.
6. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 815 del codice di procedura
civile, non possono essere nominati:
a) i magistrati ordinari,
amministrativi contabili e militari in servizio o a
riposo nonche' gli avvocati e procuratori dello Stato,
in servizio o a riposo, e i componenti delle commissioni
tributarie;
b) coloro che nell'ultimo
triennio hanno esercitato le funzioni di arbitro di
parte o di difensore in giudizi arbitrali disciplinati
dal presente articolo, ad eccezione delle ipotesi in cui
l'esercizio della difesa costituisca adempimento di
dovere d'ufficio del difensore dipendente pubblico;
c) coloro che, prima del
collocamento a riposo, hanno trattato ricorsi in sede
civile, penale, amministrativa o contabile presentati
dal soggetto che ha richiesto l'arbitrato;
d) coloro che hanno espresso
parere, a qualunque titolo, nelle materie oggetto
dell'arbitrato;
e) coloro che hanno
predisposto il progetto o il capitolato di gara o dato
parere su esso;
f) coloro che hanno diretto,
sorvegliato o collaudato i lavori, i servizi, o le
forniture a cui si riferiscono le controversie;
g) coloro che hanno
partecipato a qualunque titolo alla procedura per la
quale e' in corso l'arbitrato.
7. La nomina del collegio
arbitrale effettuata in violazione delle disposizioni di
cui ai commi 4, 5 e 6 determina la nullita' del lodo.
8. Al fine della nomina del
collegio, la domanda di arbitrato, l'atto di resistenza
ed eventuali controdeduzioni sono trasmessi alla Camera
arbitrale. Sono altresi' trasmesse le designazioni di
parte. Contestualmente alla nomina del Presidente, la
Camera arbitrale comunica alle parti la misura e le
modalita' del deposito da effettuarsi in acconto del
corrispettivo arbitrale. Il Presidente del collegio
arbitrale nomina, se necessario, ((il
segretario, anche scegliendolo tra il personale))
interno all'ANAC.
9. Le parti determinano la
sede del collegio arbitrale, anche presso uno dei luoghi
in cui sono situate le sezioni regionali
dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, comma 9; se
non vi e' alcuna indicazione della sede del collegio
arbitrale, ovvero se non vi e' accordo fra le parti,
questa deve intendersi stabilita presso la sede della
Camera arbitrale.
10. Ai giudizi arbitrali si
applicano le disposizioni del codice di procedura
civile, salvo quanto disposto dal presente codice. In
particolare, sono ammissibili tutti i mezzi di prova
previsti dal codice di procedura civile, con esclusione
del giuramento in tutte le sue forme.
11. I termini che gli
arbitri hanno fissato alle parti per le loro allegazioni
e istanze istruttorie possono essere considerati
perentori solo se vi sia una previsione in tal senso o
nella convenzione di arbitrato o in un atto scritto
separato o nel regolamento processuale che gli arbitri
stessi si sono dati.
12. Il lodo si ha per
pronunciato con la sua ultima sottoscrizione e diviene
efficace con il suo deposito presso la Camera arbitrale
per i contratti pubblici. Entro quindici giorni dalla
pronuncia del lodo, va corrisposta, a cura degli arbitri
e a carico delle parti, una somma pari all'uno per mille
del valore della relativa controversia. Detto importo e'
direttamente versato all'ANAC.
13. Il deposito del lodo
presso la Camera arbitrale per i contratti pubblici
precede quello da effettuarsi presso la cancelleria del
tribunale ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo
825 del codice di procedura civile. Il deposito del lodo
presso la camera arbitrale e' effettuato, a cura del
collegio arbitrale, in tanti originali quante sono le
parti, oltre a uno per il fascicolo d'ufficio ovvero con
modalita' informatiche e telematiche determinate
dall'ANAC. Su richiesta di parte il rispettivo originale
e' restituito, con attestazione dell'avvenuto deposito,
ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 825 del
codice di procedura civile.
14. Il lodo e' impugnabile,
oltre che per motivi di nullita', anche per violazione
delle regole di diritto relative al merito della
controversia. L'impugnazione e' proposta nel termine di
novanta giorni dalla notificazione del lodo e non e'
piu' proponibile dopo il decorso di centoottanta giorni
dalla data del deposito del lodo presso la Camera
arbitrale.
15. Su istanza di parte la
Corte d'appello puo' sospendere, con ordinanza,
l'efficacia del lodo, se ricorrono gravi e fondati
motivi. Si applica l'articolo 351 del codice di
procedura civile. Quando sospende l'efficacia del lodo,
o ne conferma la sospensione disposta dal presidente, il
collegio verifica se il giudizio e' in condizione di
essere definito. In tal caso, fatte precisare le
conclusioni, ordina la discussione orale nella stessa
udienza o camera di consiglio, ovvero in una udienza da
tenersi entro novanta giorni dall'ordinanza di
sospensione; all'udienza pronunzia sentenza a norma
dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile.
Se ritiene indispensabili incombenti istruttori, il
collegio provvede su di essi con la stessa ordinanza di
sospensione e ne ordina l'assunzione in una udienza
successiva di non oltre novanta giorni; quindi provvede
ai sensi dei periodi precedenti.
16. La Camera arbitrale, su
proposta del collegio arbitrale, determina con apposita
delibera il compenso degli arbitri nei limiti stabiliti
con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti. Sono comunque vietati incrementi dei compensi
massimi legati alla particolare complessita' delle
questioni trattate, alle specifiche competenze
utilizzate e all'effettivo lavoro svolto. Il compenso
per il collegio arbitrale, comprensivo dell'eventuale
compenso per il segretario, non puo' comunque superare
((l'importo di 100.000 euro)),
da rivalutarsi ogni tre anni con i decreti e le delibere
di cui al primo periodo. Per i dirigenti pubblici resta
ferma l'applicazione dei limiti di cui all'articolo
23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonche'
all'articolo 1, comma 24 della legge 6 novembre 2012, n.
190. L'atto di liquidazione del compenso e delle spese
arbitrali, nonche' del compenso e delle spese per la
consulenza tecnica, costituisce titolo per l'ingiunzione
di cui all'articolo 633 del codice di procedura civile.
Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui
al primo periodo, si applica l'articolo 216, comma 22.
17. Il corrispettivo a saldo
per la decisione della controversia e' versato dalle
parti, nella misura liquidata dalla Camera arbitrale,
nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del
lodo.
18. La Camera arbitrale
provvede alla liquidazione degli onorari e delle spese
di consulenza tecnica, ove disposta, ai sensi degli
articoli da 49 a 58 del Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nella misura
derivante dall'applicazione delle tabelle ivi previste.
19. Gli importi dei
corrispettivi dovuti per la decisione delle controversie
sono direttamente versati all'ANAC.
20. Salvo quanto previsto
dall'articolo 92, secondo comma, del codice di procedura
civile, il collegio arbitrale, se accoglie parzialmente
la domanda, compensa le spese del giudizio in
proporzione al rapporto tra il valore della domanda e
quello dell'accoglimento.
21. Le parti sono tenute
solidalmente al pagamento del compenso dovuto agli
arbitri e delle spese relative al collegio e al giudizio
arbitrale, salvo rivalsa fra loro.
Art. 210
(Camera
arbitrale, albo degli arbitri ed elenco dei segretari)
1. Presso
l'ANAC e' istituita la Camera arbitrale per i contratti
pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, di
seguito camera arbitrale.
2. La Camera arbitrale cura
la formazione e la tenuta dell'Albo degli arbitri per i
contratti pubblici, redige il codice deontologico degli
arbitri camerali e provvede agli adempimenti necessari
alla costituzione e al funzionamento del collegio
arbitrale.
3. Sono organi della Camera
arbitrale il Presidente e il consiglio arbitrale.
4. Il consiglio arbitrale,
composto da cinque membri, e' nominato dall'ANAC fra
soggetti dotati di particolare competenza nella materia
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,
al fine di garantire l'indipendenza e l'autonomia
dell'istituto, nonche' dotati dei requisiti di
onorabilita' stabiliti dalla medesima Autorita'. Al suo
interno, l'ANAC sceglie il Presidente. L'incarico ha
durata quinquennale ed e' retribuito nella misura
determinata dal provvedimento di nomina nei limiti delle
risorse attribuite all'Autorita' stessa. Il Presidente e
i consiglieri sono soggetti alle incompatibilita' e ai
divieti previsti dal comma 10.
5. Per l'espletamento delle
sue funzioni la Camera arbitrale si avvale di una
struttura di segreteria con personale fornito dall'ANAC.
6. La Camera arbitrale cura
annualmente la rilevazione dei dati emergenti dal
contenzioso in materia di contratti pubblici e li
trasmette all'Autorita' e alla cabina di regia di cui
all'articolo 212.
7. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 1, comma 18, della legge 6
novembre 2012, n. 190, possono essere iscritti all'albo
degli arbitri della Camera arbitrale i soggetti
appartenenti alle seguenti categorie:
a)avvocati iscritti agli
albi ordinari e speciali abilitati al patrocinio davanti
alle magistrature superiori e in possesso dei requisiti
per la nomina a consigliere di cassazione;
b) tecnici in possesso del
diploma di laurea in ingegneria e architettura abilitati
all'esercizio della professione da almeno 10 anni e
iscritti ai relativi albi;
c) professori universitari
di ruolo nelle materie giuridiche e tecniche e dirigenti
delle pubbliche amministrazioni, con provata esperienza
nella materia dei contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture.
8. La Camera arbitrale cura,
altresi', in sezione separata, la tenuta dell'elenco dei
periti per la nomina dei consulenti tecnici nei giudizi
arbitrali. Sono iscritti all'elenco i soggetti in
possesso del diploma di laurea e comprovata esperienza
professionale di almeno 5 anni, con relativa iscrizione
all'albo professionale, se richiesta.
9. I soggetti di cui al
comma 7, lettere a), b) e c), nonche' al comma 8 del
presente articolo, sono rispettivamente inseriti
nell'albo degli arbitri e nell'elenco dei periti, su
domanda corredata da curriculum e da adeguata
documentazione comprovante i requisiti.
10. L'iscrizione all'albo
degli arbitri e all'elenco dei periti ha validita'
triennale e puo' essere nuovamente conseguita decorsi
due anni dalla scadenza del triennio. Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 1,
comma 42, lettera l, della legge 6 novembre 2012, n.190,
durante il periodo di appartenenza, e nei successivi tre
anni, i soggetti iscritti all'albo non possono espletare
incarichi professionali in favore delle parti dei
giudizi arbitrali da essi decisi, ivi compreso
l'incarico di arbitro di parte.
11. Sono fatti salvi i casi
di ricusazione di cui all'articolo 815 del codice di
procedura civile.
12. Per le ipotesi di cui
all'articolo 209, comma 8, la Camera arbitrale cura
anche la tenuta dell'elenco dei segretari dei collegi
arbitrali. Possono essere iscritti all'elenco i
funzionari in possesso di diploma di laurea in materia
giuridica o economica o equipollenti e, ove necessario,
in materie tecniche, inseriti nei ruoli delle pubbliche
amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, aventi un'anzianita' di servizio in ruolo
non inferiore a cinque anni. Gli eventuali oneri
relativi alla tenuta dell'elenco sono posti a carico dei
soggetti interessati all'iscrizione, prevedendo a tal
fine tariffe idonee ad assicurare l'integrale copertura
dei suddetti costi.
13. Sul sito dell'ANAC sono
pubblicati l'elenco degli arbitrati in corso e definiti,
i dati relativi alle vicende dei medesimi, i nominativi
e i compensi degli arbitri e dei periti.
Art. 211
(Pareri
di precontenzioso dell'ANAC)
1. Su
iniziativa della stazione appaltante o di una o piu'
delle altre parti, l'ANAC esprime parere ((,
previo contraddittorio,)) relativamente a
questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure
di gara, entro trenta giorni dalla ricezione della
richiesta. Il parere obbliga le parti che vi abbiano
preventivamente acconsentito ad attenersi a quanto in
esso stabilito. Il parere vincolante e' impugnabile
innanzi ai competenti organi della giustizia
amministrativa ai sensi dell'articolo 120 del codice del
processo amministrativo. In caso di rigetto del ricorso
contro il parere vincolante, il giudice valuta il
comportamento della parte ricorrente ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 26 del codice del processo
amministrativo.
2. ((COMMA
ABROGATO DAL D.LGS. 19 APRILE 2017, N. 56)).
TITOLO II
GOVERNANCE
Art. 212
(Indirizzo e coordinamento)
1. E'
istituita presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri una Cabina di regia con il compito di:
a) effettuare una
ricognizione sullo stato di attuazione del presente
codice e sulle difficolta' riscontrate dalle stazioni
appaltanti nella fase di applicazione anche al fine di
proporre eventuali soluzioni correttive e di
miglioramento;
b) curare, se del caso con
apposito piano di azione, la fase di attuazione del
presente codice coordinando l'adozione, da parte dei
soggetti competenti, di decreti e linee guida, nonche'
della loro raccolta in testi unici integrati, organici e
omogenei, al fine di assicurarne la tempestivita' e la
coerenza reciproca;
c) esaminare le proposte di
modifiche normative nella materia disciplinata dal
presente codice al fine di valutarne l'impatto sulla
legislazione vigente, garantire omogeneita' e certezza
giuridica, supportando la competente struttura della
Presidenza del Consiglio dei ministri nel coordinamento
dei vari interventi regolatori nel settore;
d) promuovere la
realizzazione, in collaborazione con i soggetti
competenti, di un piano nazionale in tema di procedure
telematiche di acquisto, al fine della diffusione
dell'utilizzo degli strumenti informatici e della
digitalizzazione delle fasi del processo di acquisto;
e) promuovere accordi,
protocolli di intesa, convenzioni, anche con
associazioni private per agevolare la bancabilita' delle
opere pubbliche ((.))
2. La Cabina di regia
segnala, sulla base delle informazioni ricevute,
eventuali specifiche violazioni o problemi sistemici
all'ANAC per gli interventi di competenza.
3. Entro il 18 aprile 2017 e
successivamente ogni tre anni, la Cabina di regia, anche
avvalendosi di ANAC, presenta alla Commissione una
relazione di controllo contenente, se del caso,
informazioni sulle cause piu' frequenti di non corretta
applicazione o di incertezza giuridica, compresi
possibili problemi strutturali o ricorrenti
nell'applicazione delle norme, sul livello di
partecipazione delle microimprese e delle piccole e
medie imprese agli appalti pubblici e sulla prevenzione,
l'accertamento e l'adeguata segnalazione di casi di
frode, corruzione, conflitto di interessi e altre
irregolarita' gravi in materia di appalti e di
concessioni.
4. La Cabina di regia e' la
struttura nazionale di riferimento per la cooperazione
con la Commissione europea per quanto riguarda
l'applicazione della normativa in materia di appalti
pubblici e di concessioni, e per l'adempimento degli
obblighi di assistenza e cooperazione reciproca tra gli
Stati membri, onde assicurare lo scambio di informazioni
sull'applicazione delle norme contenute nel presente
codice e sulla gestione delle relative procedure.
5. La composizione e le
modalita' di funzionamento della Cabina di regia sono
stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e trasporti, sentita l'ANAC e la
Conferenza unificata, entro tre mesi dall'entrata in
vigore del presente codice.
Art. 213
(Autorita' Nazionale Anticorruzione)
1. La
vigilanza e il controllo sui contratti pubblici e
l'attivita' di regolazione degli stessi, sono
attribuiti, nei limiti di quanto stabilito dal presente
codice, all'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC) di
cui all'articolo 19 del decreto legge 24 giugno 2014,
n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114, che agisce anche al fine di
prevenire e contrastare illegalita' e corruzione.
2. L'ANAC, attraverso linee
guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed
altri strumenti di regolazione flessibile, comunque
denominati, garantisce la promozione dell'efficienza,
della qualita' dell'attivita' delle stazioni appaltanti,
cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di
informazioni e la omogeneita' dei procedimenti
amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori
pratiche. Trasmette alle Camere, immediatamente dopo la
loro adozione, gli atti di regolazione e gli altri atti
di cui al precedente periodo ritenuti maggiormente
rilevanti in termini di impatto, per numero di operatori
potenzialmente coinvolti, riconducibilita' a fattispecie
criminose, situazioni anomale o comunque sintomatiche di
condotte illecite da parte delle stazioni appaltanti.
Resta ferma l'impugnabilita' delle decisioni e degli
atti assunti dall'ANAC innanzi ai competenti organi di
giustizia amministrativa. L'ANAC, per l'emanazione delle
linee guida, si dota, nei modi previsti dal proprio
ordinamento, di forme e metodi di consultazione, di
analisi e di verifica dell'impatto della regolazione, di
consolidamento delle linee guida in testi unici
integrati, organici e omogenei per materia, di adeguata
pubblicita', anche sulla Gazzetta Ufficiale, in modo che
siano rispettati la qualita' della regolazione e il
divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di
regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalla
legge n. 11 del 2016 e dal presente codice.
3. Nell'ambito dei poteri ad
essa attribuiti, l'Autorita':
a) vigila sui contratti
pubblici, anche di interesse regionale, di lavori,
servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori
speciali e sui contratti secretati o che esigono
particolari misure di sicurezza ai sensi dell'articolo
1, comma 2, lettera f-bis), della legge 6 novembre 2012,
n. 190, nonche' sui contratti esclusi dall'ambito di
applicazione del codice;
b) vigila affinche' sia
garantita l'economicita' dell'esecuzione dei contratti
pubblici e accerta che dalla stessa non derivi
pregiudizio per il pubblico erario;
c) segnala al Governo e al
Parlamento, con apposito atto, fenomeni particolarmente
gravi di inosservanza o di applicazione distorta della
normativa di settore;
d) formula al Governo
proposte in ordine a modifiche occorrenti in relazione
alla normativa vigente di settore;
e) predispone e invia al
Governo e al Parlamento ((la relazione
prevista dall'articolo 1, comma 2, della legge 6
novembre 2012, n. 190, come modificato dall'articolo 19,
comma 5-ter, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 114,)) annuale sull'attivita'
svolta evidenziando le disfunzioni riscontrate
nell'esercizio delle proprie funzioni;
f) vigila sul sistema di
qualificazione degli esecutori dei contratti pubblici di
lavori ed esercita i correlati poteri sanzionatori;
g) vigila sul divieto di
affidamento dei contratti attraverso procedure diverse
rispetto a quelle ordinarie ed opera un controllo sulla
corretta applicazione della specifica disciplina
derogatoria prevista per i casi di somma urgenza e di
protezione civile di cui all'articolo 163 del presente
codice;
h) per affidamenti di
particolare interesse, svolge attivita' di vigilanza
collaborativa attuata previa stipula di protocolli di
intesa con le stazioni appaltanti richiedenti,
finalizzata a supportare le medesime nella
predisposizione degli atti e nell'attivita' di gestione
dell'intera procedura di gara;
((h-bis) al fine
di favorire l'economicita' dei contratti pubblici e la
trasparenza delle condizioni di acquisto, provvede con
apposite linee guida, fatte salve le normative di
settore, all'elaborazione dei costi standard dei lavori
e dei prezzi di riferimento di beni e servizi,
avvalendosi a tal fine, sulla base di apposite
convenzioni, del supporto dell'ISTAT e degli altri enti
del Sistema statistico nazionale, alle condizioni di
maggiore efficienza, tra quelli di maggiore impatto in
termini di costo a carico della pubblica
amministrazione, avvalendosi eventualmente anche delle
informazioni contenute nelle banche dati esistenti
presso altre Amministrazioni pubbliche e altri soggetti
operanti nel settore dei contratti pubblici.))
4. L'Autorita' gestisce il
sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e
delle centrali di committenza.
5. Nell'ambito dello
svolgimento della propria attivita', l'Autorita' puo'
disporre ispezioni, anche su richiesta motivata di
chiunque ne abbia interesse, avvalendosi eventualmente
della collaborazione di altri organi dello Stato nonche'
dell'ausilio del Corpo della Guardia di Finanza, che
esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti agendo
con i poteri di indagine ad esso attribuiti ai fini
degli accertamenti relativi all'imposta sul valore
aggiunto e alle imposte sui redditi.
6. Qualora accerti
l'esistenza di irregolarita', l'Autorita' trasmette gli
atti e i propri rilievi agli organi di controllo e, se
le irregolarita' hanno rilevanza penale, alle competenti
Procure della Repubblica. Qualora accerti che dalla
esecuzione dei contratti pubblici derivi pregiudizio per
il pubblico erario, gli atti e i rilievi sono trasmessi
anche ai soggetti interessati e alla Procura generale
della Corte dei conti.
7. L'Autorita' collabora con
l'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato per
la rilevazione di comportamenti aziendali meritevoli di
valutazione al fine dell'attribuzione del "Rating di
legalita'" delle imprese di cui all'articolo 5-ter del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il
rating di legalita' concorre anche alla determinazione
del rating di impresa di cui all'articolo 83, comma 10.
8. ((Per le
finalita' di cui al comma 2, l'Autorita' gestisce la
Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, nella quale
confluiscono, oltre alle informazioni acquisite per
competenza tramite i propri sistemi informatizzati,
tutte le informazioni contenute nelle banche dati
esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire
accessibilita' unificata, trasparenza, pubblicita' e
tracciabilita' delle procedure di gara e delle fasi a
essa prodromiche e successive.)) Con
proprio provvedimento, l'Autorita' individua le
modalita' e i tempi entro i quali i titolari di suddette
banche dati, previa stipula di protocolli di
interoperabilita', garantiscono la confluenza dei dati
medesimi nell'unica Banca dati accreditata, di cui la
medesima autorita' e' titolare in via esclusiva.
((Per le opere pubbliche, l'Autorita', il
Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, la Presidenza del
Consiglio dei ministri e le Regioni e le Province
autonome quali gestori dei sistemi informatizzati di cui
al comma 4 dell'articolo 29 concordano le modalita' di
rilevazione e interscambio delle informazioni
nell'ambito della banca dati nazionale dei contratti
pubblici, della banca dati di cui all'articolo 13 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, della banca dati di cui
all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n.
144 e della banca dati di cui all'articolo 36 del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, al
fine di assicurare, ai sensi del decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 229, del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33 e del presente codice, il rispetto del
principio di unicita' dell'invio delle informazioni e la
riduzione degli oneri amministrativi per i soggetti di
cui all'articolo 1, comma 1, l'efficace monitoraggio
dalla programmazione alla realizzazione delle opere e la
tracciabilita' dei relativi flussi finanziari o il
raccordo degli adempimenti in termini di trasparenza
preventiva.)) Ferma restando l'autonomia
della banca dati nazionale degli operatori economici di
cui all'articolo 81, l'Autorita' e il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti concordano le modalita'
di interscambio delle informazioni per garantire la
funzione di prevenzione dalla corruzione e di tutela
della legalita' dell'Autorita' e nel contempo evitare
sovrapposizione di competenze e ottimizzare l'utilizzo
dei dati nell'interesse della fruizione degli stessi da
parte degli operatori economici e delle stazioni
appaltanti.
9. Per la gestione della
Banca dati di cui al comma 8, l'Autorita' si avvale
dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, composto da una sezione
centrale e da sezioni regionali aventi sede presso le
regioni e le province autonome. L'Osservatorio opera
mediante procedure informatiche, sulla base di apposite
convenzioni, anche attraverso collegamento con i
relativi sistemi in uso ((presso le sezioni
regionali e)) presso altre Amministrazioni
pubbliche e altri soggetti operanti nei settore dei
contratti pubblici. L'Autorita' stabilisce le modalita'
di funzionamento dell'Osservatorio nonche' le
informazioni obbligatorie, i termini e le forme di
comunicazione che le stazioni appaltanti e gli enti
aggiudicatori sono tenuti a trasmettere
all'Osservatorio. Nei confronti del soggetto che ometta,
senza giustificato motivo, di fornire informazioni
richieste ovvero fornisce informazioni non veritiere,
l'Autorita' puo' irrogare la sanzione amministrativa
pecuniaria di cui al comma 13. La sezione centrale
dell'Osservatorio si avvale delle sezioni regionali
competenti per territorio per l'acquisizione delle
informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti
istituzionali, ((...)) sulla
base di appositi accordi con le regioni
((...)). ((La sezione centrale
dell'Osservatorio provvede a monitorare l'applicazione
dei criteri ambientali minimi di cui al decreto di cui
all'articolo 34 comma 1 e il raggiungimento degli
obiettivi prefissati dal Piano d'azione per la
sostenibilita' dei consumi nel settore della pubblica
amministrazione.))
10. L'Autorita' gestisce il
Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, istituito presso l'Osservatorio,
contenente tutte le notizie, le informazioni e i dati
relativi agli operatori economici con riferimento alle
iscrizioni previste dall'articolo 80.
((L'Autorita' stabilisce le ulteriori informazioni che
devono essere presenti nel casellario ritenute utili ai
fini della tenuta dello stesso, della verifica dei gravi
illeciti professionali di cui all'articolo 80, comma 5,
lettera c), dell'attribuzione del rating di impresa di
cui all'articolo 83, comma 10, o del conseguimento
dell'attestazione di qualificazione di cui all'articolo
84. L'Autorita' assicura, altresi', il collegamento del
casellario con la banca dati di cui all'articolo 81.))
11. Presso l'Autorita' opera
la Camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a
lavori, servizi, forniture di cui all'articolo 210.
12. Resta fermo quanto
previsto dall'articolo 1, comma 67, legge 23 dicembre
2005, n. 266.
13. ((Nel
rispetto dei principi di cui alla legge 24 novembre
1981, n. 689, l'Autorita')) ha il potere
di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie nei
confronti dei soggetti che rifiutano od omettono, senza
giustificato motivo, di fornire le informazioni o di
esibire i documenti richiesti dalla stessa e nei
confronti degli operatori economici che non ottemperano
alla richiesta della stazione appaltante o dell'ente
aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di
partecipazione alla procedura di affidamento, entro il
limite minimo di euro 250 e il limite massimo di euro
25.000. Nei confronti dei soggetti che a fronte della
richiesta di informazioni o di esibizione di documenti
da parte dell'Autorita' forniscono informazioni o
esibiscono documenti non veritieri e nei confronti degli
operatori economici che forniscono alle stazioni
appaltanti o agli enti aggiudicatori o agli organismi di
attestazione, dati o documenti non veritieri circa il
possesso dei requisiti di qualificazione, fatta salva
l'eventuale sanzione penale, l'Autorita' ha il potere di
irrogare sanzioni amministrative pecuniarie entro il
limite minimo di euro 500 e il limite massimo di euro
50.000. Con propri atti l'Autorita' disciplina i
procedimenti sanzionatori di sua competenza.
14. Le somme derivanti dal
pagamento delle sanzioni di cui all'articolo 211 sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per la
successiva riassegnazione in un apposito fondo da
istituire nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, per essere destinate,
con decreto dello stesso Ministro, alla premialita'
delle stazioni appaltanti, secondo i criteri individuati
dall'ANAC ai sensi dell'articolo 38. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di
bilancio.
15. L'Autorita' gestisce e
aggiorna l'Albo Nazionale obbligatorio dei componenti
delle commissioni giudicatrici di cui all'articolo 78
nonche' l'elenco delle stazioni appaltanti che operano
mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie
societa' in house ai sensi dell'articolo 192.
16. E' istituito, presso
l'Autorita', nell'ambito dell'Anagrafe unica delle
stazioni appaltanti l'elenco dei soggetti aggregatori.
17. Al fine di garantire la
consultazione immediata e suddivisa per materia degli
strumenti di regolazione flessibile adottati dall'ANAC
comunque denominati, l'ANAC pubblica i suddetti
provvedimenti con modalita' tali da rendere
immediatamente accessibile alle stazioni appaltanti e
agli operatori economici la disciplina applicabile a
ciascun procedimento.
((17-bis. L'ANAC
indica negli strumenti di regolazione flessibile, di cui
al comma 2, e negli ulteriori atti previsti dal presente
codice, la data in cui gli stessi acquistano efficacia,
che di regola coincide con il quindicesimo giorno
successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e che, in casi di
particolare urgenza, non puo' comunque essere anteriore
al giorno successivo alla loro pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Gli atti
stessi si applicano alle procedure e ai contratti per i
quali i bandi o gli avvisi, con cui si indice la
procedura di scelta del contraente, siano pubblicati
successivamente alla data di decorrenza di efficacia
indicata dall'ANAC ai sensi del primo periodo; in caso
di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi si
applicano alle procedure e ai contratti in relazione ai
quali, alla data di decorrenza di efficacia, non siano
ancora stati inviati gli inviti a presentare le
offerte.))
Art. 214
(Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
struttura tecnica di missione)
1.
Nell'ambito delle funzioni di cui al decreto legislativo
30 luglio 1999 n. 300, il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti promuove le attivita' tecniche e
amministrative occorrenti ai fini della adeguata e
sollecita progettazione e approvazione delle
infrastrutture ed effettua, con la collaborazione delle
regioni o province autonome interessate , le attivita'
di supporto necessarie per la vigilanza, da parte
dell'autorita' competente, sulla realizzazione delle
infrastrutture.
2. Nello svolgimento delle
funzioni di cui al comma 1, il Ministero impronta la
propria attivita' al principio di leale collaborazione
con le regioni e le province autonome e con gli enti
locali interessati e acquisisce, nei casi indicati dalla
legge, la previa intesa delle regioni o province
autonome interessate. Ai fini di cui al comma 1, il
Ministero, in particolare:
a) promuove e riceve le
proposte delle regioni o province autonome e degli altri
enti aggiudicatori;
b) promuove e propone intese
quadro tra Governo e singole regioni o province
autonome, al fine del congiunto coordinamento e
realizzazione delle infrastrutture;
c) promuove la redazione dei
progetti di fattibilita' delle infrastrutture da parte
dei soggetti aggiudicatori, anche attraverso eventuali
intese o accordi procedimentali tra i soggetti comunque
interessati;
d) provvede, eventualmente
in collaborazione con le regioni, le province autonome e
gli altri enti interessati con oneri a proprio carico,
alle attivita' di supporto al CIPE per la vigilanza
sulle attivita' di affidamento da parte dei soggetti
aggiudicatori e della successiva realizzazione delle
infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo
sviluppo del Paese di cui alla parte V;
e) ove necessario, collabora
alle attivita' dei soggetti aggiudicatori o degli enti
interessati alle attivita' istruttorie con azioni di
indirizzo e supporto;
f) cura l'istruttoria sui
progetti di fattibilita' e definitivi, anche ai fini
della loro sottoposizione alle deliberazioni del CIPE in
caso di infrastrutture e di insediamenti prioritari per
lo sviluppo del Paese di cui alla parte V, proponendo
allo stesso le eventuali prescrizioni per l'approvazione
del progetto. Per le opere di competenza dello Stato, il
parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, o di
altri organi o commissioni consultive, ove richiesto
dalle norme vigenti, e' acquisito sul progetto
definitivo;
g) assegna ai soggetti
aggiudicatori, a carico dei fondi di cui all'articolo
202, comma 1, lettera a), le risorse finanziarie
integrative necessarie alle attivita' progettuali; in
caso di infrastrutture e di insediamenti prioritari per
lo sviluppo del Paese di cui alla parte V, propone,
d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze,
al CIPE l'assegnazione ai soggetti aggiudicatori, a
carico dei fondi, delle risorse finanziarie integrative
necessarie alla realizzazione delle infrastrutture,
contestualmente all'approvazione del progetto definitivo
e nei limiti delle risorse disponibili, dando priorita'
al completamento delle opere incompiute;
h) verifica l'avanzamento
dei lavori anche attraverso sopralluoghi
tecnico-amministrativi presso i cantieri interessati,
previo accesso agli stessi; a tal fine puo' avvalersi,
ove necessario, del Corpo della Guardia di finanza,
mediante la sottoscrizione di appositi protocolli di
intesa.
3. Per le attivita' di
indirizzo e pianificazione strategica, ricerca, supporto
e alta consulenza, valutazione, revisione della
progettazione, monitoraggio e alta sorveglianza delle
infrastrutture, il Ministero puo' avvalersi di una
struttura tecnica di missione composta da dipendenti nei
limiti dell'organico approvato e dirigenti delle
pubbliche amministrazioni, da tecnici individuati dalle
regioni o province autonome territorialmente coinvolte,
nonche', sulla base di specifici incarichi professionali
o rapporti di collaborazione coordinata e continuativa,
da progettisti ed esperti nella gestione di lavori
pubblici e privati e di procedure amministrative. La
struttura tecnica di missione e' istituita con decreto
del Ministro delle infrastrutture. La struttura puo',
altresi', avvalersi di personale di alta
specializzazione e professionalita', previa selezione,
con contratti a tempo determinato di durata non
superiore al quinquennio rinnovabile per una sola volta
nonche' quali advisor, di Universita' statali e non
statali legalmente riconosciute, di Enti di ricerca e di
societa' specializzate nella progettazione e gestione di
lavori pubblici e privati. La struttura svolge,
altresi', le funzioni del Nucleo di valutazione e
verifica degli investimenti pubblici, previste
dall'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e
dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 228.
4. Al fine di agevolare, sin
dall'inizio della fase istruttoria, la realizzazione di
infrastrutture e insediamenti prioritari, il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri
competenti, nonche' i Presidenti delle regioni o
province autonome interessate, propone al Presidente del
Consiglio dei ministri la nomina di commissari
straordinari, i quali seguono l'andamento delle opere e
provvedono alle opportune azioni di indirizzo e supporto
promuovendo ((anche attivita' di prevenzione
dell'insorgenza dei conflitti e dei contenziosi anche
con riferimento alle esigenze delle comunita' locali,
nonche')) le occorrenti intese tra i
soggetti pubblici e privati interessati.
Nell'espletamento delle suddette attivita', e nel caso
di particolare complessita' delle stesse, il commissario
straordinario puo' essere affiancato da un
sub-commissario, nominato dal Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta dei Presidenti delle regioni o
province autonome territorialmente coinvolte, con oneri
a carico delle regioni o province autonome proponenti
((ovvero a valere sulle risorse di cui al
comma 8)). Per le opere non aventi
carattere interregionale o internazionale, la proposta
di nomina del commissario straordinario e' formulata
d'intesa con la regione o la provincia autonoma, o
l'ente territoriale interessati.
5. Gli oneri derivanti
dall'applicazione del comma 4 sono posti a carico dei
fondi di cui all'articolo 202 e sono contenuti
nell'ambito della quota delle risorse che annualmente
sono destinate allo scopo con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. Gli oneri per il
funzionamento della struttura tecnica di missione di cui
al comma 3 trovano copertura sui fondi di cui
all'articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, nonche' sulle risorse assegnate annualmente al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi
della legge n. 144 del 1999.
6. Il Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture, sentiti i Ministri competenti nonche',
per le infrastrutture di competenza dei soggetti
aggiudicatori regionali, i presidenti delle regioni o
province autonome interessate, abilita eventualmente i
commissari straordinari ad adottare, con le modalita' e
i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25
marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 maggio 1997, n. 135, in sostituzione dei
soggetti competenti, i provvedimenti e gli atti di
qualsiasi natura necessari alla sollecita progettazione,
istruttoria, affidamento e realizzazione delle
infrastrutture e degli insediamenti produttivi.
7. I commissari straordinari
((agiscono in autonomia e con l'obiettivo di
garantire l'interesse pubblico e))
riferiscono al Presidente del Consiglio, al Ministro
delle infrastrutture e al CIPE in ordine alle
problematiche riscontrate e alle iniziative assunte e
operano secondo le direttive dai medesimi impartite e
con il supporto del Ministero, e, ove esistenti, della
struttura tecnica di missione e degli advisor,
acquisendo, per il tramite degli stessi, ogni occorrente
studio e parere. Nei limiti dei costi autorizzati a
norma del comma 8, i commissari straordinari e i
sub-commissari si avvalgono della struttura di cui al
comma 3, nonche' delle competenti strutture regionali e
possono avvalersi del supporto e della collaborazione
dei soggetti terzi.
8. Il decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di nomina del commissario
straordinario individua il compenso e i costi pertinenti
alle attivita' da svolgere dallo stesso, nonche' le
modalita' di corresponsione degli stessi ((a
valere sulle risorse del quadro economico di ciascun
intervento, nei limiti delle somme stanziate per tale
finalita')).
((8-bis. Ai
commissari nominati ai sensi dell'articolo 20 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per le
opere di cui al presente articolo si applicano le
disposizioni di cui ai commi da 4 a 8.))
9. ((COMMA
ABROGATO DAL D.LGS. 19 APRILE 2017, N. 56)).
10. Il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti assicura il supporto e
l'assistenza necessari alle stazioni appaltanti per
l'applicazione della disciplina di settore, in
collaborazione con le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano nell'ambito delle attivita' che
queste esercitano ai sensi del presente codice.
11. In sede di prima
applicazione restano, comunque, validi gli atti ed i
provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti
prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dell'articolo 163 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163.
12. ((COMMA
ABROGATO DAL D.LGS. 19 APRILE 2017, N. 56)).
Art. 215
(Consiglio superiore dei lavori pubblici)
1. E'
garantita la piena autonomia funzionale e organizzativa,
nonche' l'indipendenza di giudizio e di valutazione del
Consiglio superiore dei lavori pubblici quale massimo
organo tecnico consultivo dello Stato.
2. Con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, possono essere
attribuiti nuovi poteri consultivi su materie identiche
o affini a quelle gia' di competenza del Consiglio
medesimo. Con il medesimo decreto si provvede a
disciplinare la rappresentanza delle diverse
amministrazioni dello Stato e delle Regioni nell'ambito
del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonche' a
disciplinare la composizione dei comitati tecnici
amministrativi, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. Sono fatte salve le competenze
del Consiglio nazionale per i beni culturali e
ambientali.
3. Il Consiglio superiore
dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio sui
progetti definitivi di lavori pubblici di competenza
statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per
cento dallo Stato, di importo superiore ai 50 milioni di
euro, ((prima dell'avvio delle procedure di
cui alla parte seconda, Titolo III, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, delle procedure di
cui agli articoli 14, 14-bis e 14-ter della legge 7
agosto 1990, n. 241, delle procedure di cui all'articolo
3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 383, e, laddove prevista, prima della
comunicazione dell'avvio del procedimento di cui
all'articolo 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,))
nonche' parere sui progetti delle altre stazioni
appaltanti che siano pubbliche amministrazioni, sempre
superiori a tale importo, ove esse ne facciano
richiesta. Per i lavori pubblici di importo inferiore a
50 milioni di euro, le competenze del Consiglio
superiore sono esercitate dai comitati tecnici
amministrativi presso i Provveditorati interregionali
per le opere pubbliche. Qualora il lavoro pubblico di
importo inferiore a 50 milioni di euro, presenti
elementi di particolare rilevanza e complessita' il
provveditore sottopone il progetto, con motivata
relazione illustrativa, al parere del Consiglio
superiore.
4. Le adunanze delle sezioni
e dell'assemblea generale del Consiglio superiore dei
lavori pubblici sono valide con la presenza di un terzo
dei componenti e i pareri sono validi quando siano
deliberati con il voto favorevole della maggioranza
assoluta dei presenti all'adunanza.
5. Il Consiglio superiore
dei lavori pubblici esprime il parere entro
((novanta giorni)) dalla trasmissione del
progetto. Decorso tale termine, ((il parere
si intende reso in senso favorevole)).
TITOLO III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE, DI COORDINAMENTO E ABROGAZIONI
Art. 216
(Disposizioni transitorie e di coordinamento)
1. Fatto
salvo quanto previsto nel presente articolo ovvero nelle
singole disposizioni di cui al presente codice, lo
stesso si applica alle procedure e ai contratti per i
quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di
scelta del contraente siano pubblicati successivamente
alla data della sua entrata in vigore nonche', in caso
di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi,
alle procedure e ai contratti in relazione ai quali,
alla data di entrata in vigore del presente codice, non
siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le
offerte.
((1-bis. Per gli
interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche
di cui alla disciplina prevista dall'articolo 163 e
seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
gia' inseriti negli strumenti di programmazione
approvati e per i quali la procedura di valutazione di
impatto ambientale sia gia' stata avviata alla data di
entrata in vigore del presente codice, i relativi
progetti sono approvati secondo la disciplina
previgente. Fatto salvo quanto previsto al comma 4-bis,
per le procedure di gara si applica quanto previsto al
comma 1.))
2. Fino all'approvazione del
Piano Generale dei Trasporti e della Logistica (PGTL) si
applica il quadro generale della programmazione delle
infrastrutture di trasporto approvato dal Consiglio dei
ministri il 13 novembre 2015 e sottoposto a valutazione
ambientale e strategica.
3. Fino alla data di entrata
in vigore del decreto di cui all'articolo 21, comma 8,
si applicano gli atti di programmazione gia' adottati ed
efficaci, all'interno dei quali le amministrazioni
aggiudicatrici individuano un ordine di priorita' degli
interventi, tenendo comunque conto dei lavori necessari
alla realizzazione delle opere non completate e gia'
avviate sulla base della programmazione triennale
precedente, dei progetti esecutivi gia' approvati e dei
lavori di manutenzione e recupero del patrimonio
esistente, nonche' degli interventi suscettibili di
essere realizzati attraverso contratti di concessione o
di partenariato pubblico privato. Le amministrazioni
aggiudicatrici procedono con le medesime modalita' per
le nuove programmazioni che si rendano necessarie prima
dell'adozione del decreto.
4. Fino alla data di entrata
in vigore del decreto di cui all'articolo 23, comma 3,
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla
parte II, titolo II, capo I ((...)),
nonche' gli allegati o le parti di allegati ivi
richiamate ((...)) del decreto
del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
Fino all'adozione delle tabelle di cui all'articolo 23,
comma 16, continuano ad applicarsi le disposizioni di
cui ai decreti ministeriali gia' emanati in materia.
((Fino alla data di entrata in vigore del
decreto di cui all'articolo 23, comma 3-bis, i contratti
di lavori di manutenzione ordinaria possono essere
affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del
contraente previste dal presente codice, sulla base del
progetto definitivo costituito almeno da una relazione
generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle
lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo,
dal piano di sicurezza e di coordinamento con
l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da
non assoggettare a ribasso. Fino alla data di entrata in
vigore del medesimo decreto, l'esecuzione dei lavori
puo' prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione
del progetto esecutivo, qualora si tratti di lavori di
manutenzione, ad esclusione degli interventi di
manutenzione che prevedono il rinnovo o la sostituzione
di parti strutturali delle opere. Resta ferma la
predisposizione del piano di sicurezza e di
coordinamento con l'individuazione analitica dei costi
della sicurezza da non assoggettare a ribasso.))
((4-bis. Il
divieto di cui all'articolo 59, comma 1, quarto periodo,
non si applica per le opere i cui progetti definitivi
risultino definitivamente approvati dall'organo
competente alla data di entrata in vigore del presente
codice con pubblicazione del bando entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione.))
5. Fino alla data di entrata
in vigore del decreto previsto dall'articolo 24, comma
2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli
254, 255 e 256 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
6. Fino alla data di entrata
in vigore del decreto di cui all'articolo 24, comma 8,
continuano ad applicarsi i corrispettivi di cui al
decreto del Ministro della giustizia 31 ottobre 2013, n.
143.(2)
7. Fino alla data di entrata
in vigore del decreto previsto dall'articolo 25, comma
2, resta valido l'elenco degli istituti archeologici
universitari e dei soggetti in possesso della necessaria
qualificazione esistente e continuano ad applicarsi i
criteri per la sua tenuta adottati con decreto
ministeriale 20 marzo 2009, n. 60, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2009, n. 136.
8. Fino all'adozione
dell'atto di cui all'articolo 31, comma 5, continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo
I, capo I, del decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207.
9. Fino all'adozione delle
linee guida previste dall'articolo 36, comma 7,
l'individuazione degli operatori economici avviene
tramite indagini di mercato effettuate dalla stazione
appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio
profilo del committente per un periodo non inferiore a
quindici giorni, specificando i requisiti minimi
richiesti ai soggetti che si intendono invitare a
presentare offerta, ovvero mediante selezione dai
vigenti elenchi di operatori economici utilizzati dalle
stazioni appaltanti, se compatibili con il presente
codice.
10. Fino alla data di
entrata in vigore del sistema di qualificazione delle
stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti
di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione
all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
11. Fino alla data indicata
nel decreto di cui all'articolo 73, comma 4, gli avvisi
e i bandi devono anche essere pubblicati nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale
relativa ai contratti. Fino alla medesima data, le spese
per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale degli
avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione
appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di
sessanta giorni dall'aggiudicazione e gli effetti
giuridici di cui al comma 5, del citato articolo 73
continuano a decorrere dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale. Fino alla data di entrata in vigore
del decreto di cui all'articolo 73, comma 4, si applica
altresi' il regime di cui all'articolo 66, comma 7, del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel testo
applicabile fino alla predetta data, ai sensi
dell'articolo 26 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66,
come modificato dall'articolo 7, comma 7, del
decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21.
12. Fino alla adozione della
disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui
all'articolo 78, la commissione giudicatrice continua ad
essere nominata dall'organo della stazione appaltante
competente ad effettuare la scelta del soggetto
affidatario del contratto, secondo regole di competenza
e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna
stazione appaltante.((Fino alla piena
interazione dell'Albo di cui all'articolo 78 con le
banche dati istituite presso le amministrazioni
detentrici delle informazioni inerenti ai requisiti dei
commissari, le stazioni appaltanti verificano, anche a
campione, le autodichiarazioni presentate dai commissari
estratti in ordine alla sussistenza dei requisiti dei
medesimi commissari. Il mancato possesso dei requisiti o
la dichiarazione di incompatibilita' dei candidati deve
essere tempestivamente comunicata dalla stazione
appaltante all'ANAC ai fini della eventuale
cancellazione dell'esperto dall'Albo e la comunicazione
di un nuovo esperto.))
13. Fino alla data di
entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 81,
comma 2, le stazioni appaltanti e gli operatori
economici utilizzano la banca dati AVC Pass istituita
presso l'ANAC.
14. Fino all'adozione delle
linee guida indicate all'articolo 83, comma 2,
continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III, nonche'
gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,
n. 207.
15. Fino alla data di
entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 89,
comma 11, continuano ad applicarsi le disposizioni di
cui all'articolo 12 del decreto legge 28 marzo 2014, n.
47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio
2014, n. 80.
16. Fino alla data di
entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo
102, comma 8, si applicano le disposizioni di cui alla
Parte II, Titolo X, nonche' gli allegati e le parti di
allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente del
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
17. Fino alla data di
entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 111,
comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui
alla Parte II, Titolo IX, capi I e II, nonche' gli
allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,
n. 207.
18. Fino all'adozione delle
linee di indirizzo nazionale per la ristorazione
ospedaliera, assistenziale e scolastica di cui
all'articolo 144, comma 2, le stazioni appaltanti
individuano nei documenti di gara le specifiche tecniche
finalizzate a garantire la qualita' del servizio
richiesto.
19. Fino alla data di
entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo
146, comma 4, continuano ad applicarsi le disposizioni
di cui ((alla Parte II, titolo XI, capi I e
II, nonche' gli allegati o le parti di allegati ivi
richiamate, e di cui all'articolo 251))
del decreto del Presidente del Repubblica 5 ottobre
2010, n. 207.
20. Fino alla data di
entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 159,
comma 4, si applicano le procedure previste dal decreto
del Presidente della Repubblica del 15 novembre 2012, n.
236.
21. Fino all'istituzione
dell'albo di cui all'articolo 196, comma 4, possono
svolgere il ruolo di direttore dei lavori i soggetti in
possesso dei requisiti professionali adeguati in
relazione all'opera da dirigere e il ruolo di
collaudatore i soggetti in possesso dei requisiti
previsti dall'articolo 216 del decreto del Presidente
del Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, ferma restando
l'incompatibilita' con la funzione di responsabile unico
del procedimento.
22. ((Le
procedure di arbitrato di cui all'articolo 209 si
applicano anche alle controversie su diritti soggettivi,
derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di cui
al medesimo articolo 209, comma 1, per i quali i bandi o
avvisi siano stati pubblicati prima della data di
entrata in vigore del presente codice.))
Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui
all'articolo 209, comma 16, si applica l'articolo 10,
commi da 1 a 6, e tariffa allegata, del decreto 2
dicembre 2000, n. 398.
23. I progetti preliminari
relativi alla realizzazione di lavori pubblici o di
lavori di pubblica utilita' riguardanti proposte di
concessione ai sensi dell'articolo 153 ovvero
dell'articolo 175 del decreto legislativo 12 aprile 2006
n. 163, per le quali sia gia' intervenuta la
dichiarazione di pubblico interesse, non ancora
approvati alla data di entrata in vigore del presente
codice, sono oggetto di valutazione di fattibilita'
economica e finanziaria e di approvazione da parte
dell'amministrazione ai sensi delle norme del presente
codice. La mancata approvazione determina la revoca
delle procedure avviate e degli eventuali soggetti
promotori, ai quali e' riconosciuto il rimborso dei
costi sostenuti e documentati per l'integrazione del
progetto a base di gara, qualora dovuti, relativi allo
studio di impatto ambientale ed alla localizzazione
urbanistica.
24. Al fine di consentire lo
svolgimento, con la piu' ampia partecipazione, della
consultazione pubblica di cui all'articolo 5, comma 5,
della legge 18 dicembre 2015, n. 220, e nelle more
dell'aggiornamento della disciplina in materia di
affidamento del servizio pubblico radiofonico,
televisivo e multimediale, all'articolo 49, comma 1, del
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole:
"6 maggio 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31
ottobre 2016". All'articolo 49-ter del decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive
modificazioni, il rinvio agli articoli 19 e 27, comma 1,
e alla disciplina del codice dei contratti pubblici di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si
intende riferito, rispettivamente, agli articoli 17, 4 e
alla disciplina del presente codice.
25. All'articolo 2, comma 1,
lettera h), del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
2014, n. 106, il rinvio agli articoli 112 e 93, commi 1
e 2, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si intende riferito,
rispettivamente, agli articoli 26 e 23, commi 1 e 3, del
presente codice.
26. Fino all'adozione delle
direttive generali di cui all'articolo 1, comma 7, si
applicano le disposizioni di cui agli articoli da 343 a
356 del decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207.
27. Le procedure per la
valutazione di impatto ambientale delle grandi opere
avviate alla data di entrata in vigore del presente
decreto secondo la disciplina gia' prevista dagli
articoli 182, 183,184 e 185 di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono concluse in
conformita' alle disposizioni e alle attribuzioni di
competenza vigenti all'epoca del predetto avvio. Le
medesime procedure trovano applicazione anche per le
varianti.
((27-bis. Fino
alla data di entrata in vigore del decreto di cui
all'articolo 83, comma 2, si applica la disciplina gia'
contenuta negli articoli dal 186 al 193 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Sino alla predetta
data, si applica, altresi', la specifica disciplina
transitoria prevista all'articolo 189, comma 5, del
medesimo decreto legislativo.
27-ter. Ai
contratti di lavori affidati prima dell'entrata in
vigore del presente codice e in corso di esecuzione si
applica la disciplina gia' contenuta nell'articolo 133,
commi 3 e 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163.
27-quater. Per
le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di
costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti
assimilati, comunque denominati, le disposizioni del
presente codice si applicano con riferimento alle opere
oggetto delle citate convenzioni ed atti stipulati
successivamente all'entrata in vigore del medesimo
codice.
27-quinquies.
Alle procedure di aggiudicazione dei contratti di
concessione del servizio di distribuzione del gas
naturale indette dalle amministrazioni aggiudicatrici
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, in quanto
compatibili con la presente Parte III, nonche' di cui
all'articolo 46-bis, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 1°
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e all'articolo 4
del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Nelle
ipotesi di cui al primo periodo, ferma restando la
durata massima di dodici anni, il periodo di affidamento
viene determinato ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo
168.
27-sexies. Per
le concessioni autostradali scadute o in scadenza entro
sei mesi alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, per le quali l'attivita' di gestione
risulta economicamente prevalente rispetto alla
realizzazione di nuove opere o di interventi di
manutenzione straordinaria e il cui bando e' pubblicato
entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, il concedente puo' avviare
le procedure di gara per l'affidamento della concessione
sulla base del solo quadro esigenziale limitatamente
agli interventi di messa in sicurezza
dell'infrastruttura esistente.
27-septies. Con
riferimento all'articolo 24, comma 3, i tecnici
diplomati che siano stati in servizio presso
l'amministrazione aggiudicatrice alla data di entrata in
vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, in assenza
dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei
limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora
siano in servizio presso l'amministrazione
aggiudicatrice ovvero abbiano ricoperto analogo incarico
presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da
almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo
professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad
attivita' di progettazione.))
-------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il Decreto 17 giugno 2016
(in G.U. 27/07/2016, n. 174) ha disposto (con l'art. 1,
comma 1) che "Il presente decreto approva le tabelle dei
corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle
prestazioni e delle attivita' di progettazione e alle
attivita' di cui all'art. 31, comma 8, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante «codice dei
contratti pubblici»".
Art. 217
(Abrogazioni)
1. Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 216, a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente codice,
sono o restano abrogati, in particolare:
a) l'articolo 344 della
legge 20 marzo 1865, n. 2248;
b) l'articolo 11 del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
c) l'articolo 120 del regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827;
((c-bis) la
legge 11 novembre 1986, n. 770;))
d) l'articolo 1, commi da 1
a 5, della legge 21 dicembre 2001, n. 443;
((d-bis)
l'articolo 14-viciester, del decreto-legge 30 giugno
2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 agosto 2005, n. 168;))
e) il decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163;
f) l'articolo 1-octies del
decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228;
g) l'articolo 1, comma 909,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
h) il decreto legislativo 26
gennaio 2007, n. 6;
i) il decreto legislativo 31
luglio 2007, n. 113;
((i-bis)
l'articolo 2, commi 289 e 289-bis della legge 24
dicembre 2007, n. 244,))
l) l'articolo 1, comma 2,
lettera s) n. 2 e n. 3, l'articolo 8 della legge 3
agosto 2007, n. 123;
((l-bis)
l'articolo 8-duodecies, comma 2-bis, del decreto-legge 8
aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2008, n. 101;))
m) il decreto legislativo 11
settembre 2008, n. 152;
n) l'articolo 23 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
o) l'articolo 29, comma
1-sexies e 1-quinquiesdecies, lett. b), del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;
p) l'articolo 2, comma 9 del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
q) l'articolo 4, comma
4-bis, e l'articolo 4-quater del decreto-legge 1° luglio
2009, n. 78 , convertito con modificazioni, dalla legge
3 agosto 2009, n. 102;
r) l'articolo 2, comma 16,
della legge 15 luglio 2009, n. 94;
s) l'articolo 3 del
decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166;
t) gli articoli 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del decreto
legislativo 20 marzo 2010, n. 53;
u) il decreto del Presidente
della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, con effetto: 1)
dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del
presente codice, i quali operano la ricognizione delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
n. 207 del 2010 da esse sostituite; 2) dalla data di
entrata in vigore del presente codice: la Parte I; la
Parte II, Titolo I, capo II; la Parte II, Titolo II,
capo II; la Parte II, Titoli IV e V, VI, VII, VIII; la
Parte II, Titolo IX Capo III; parte II, Titolo XI, Capo
III, ad esclusione dell'articolo 251; la Parte III ad
esclusione degli articoli 254,255 e 256; le Parti IV, V
e VII, nonche' gli allegati e le parti di allegati ivi
richiamati;
v) l'articolo 4 del
decreto-legge 15 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, con
esclusione dei commi 13 e 14;
((v-bis)
l'articolo 13 della legge 11 novembre 2011, n. 180;))
w) l'articolo 23, commi 4 e
5, l'articolo 41 commi 1, 2, 5-bis e 5-ter, l'articolo
42 commi 1, 2, 3, 4 e 5 e l'articolo 44, commi 1, lett.
a), 2, 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214,
x) l'articolo 2, comma 7,
del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228;
z) gli articoli 41, 42, 44,
46, 50, 51, 52, 55, comma 1 e 59-bis, del decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
aa) l'articolo 20, commi 1,
3 e 4, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile
2012, n. 35;
bb) l'articolo 8, comma
2-bis, l'articolo 11 e l'articolo 12 del decreto-legge 7
maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 luglio 2012, n. 94;
cc) l'articolo 4, comma
5-ter del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto
2012, n. 122;
dd) l'articolo 3, comma 2,
l'articolo 4-bis ((, l'articolo 5))
e l'articolo 33, comma 2, del decreto legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n.
134;
ee) l'articolo 1, commi 2,
2-bis e 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135;
ff) l'articolo 6, comma 1,
del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito
con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;
gg) l'articolo 28 del
decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169;
hh) l'articolo 6, comma 3,
l'articolo 33, commi 3-bis, 3-ter e 4-bis, l'articolo
33-bis, l'articolo 33-quater ((, l'articolo
33-quinquies)), l'articolo 34, comma 4, e
l'articolo 36, comma 5-bis, del decreto legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 dicembre 2012, n. 221;
ii) l'articolo 1, commi 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25 e 58, ((comma 2,
lettera f-bis),)) della legge 6 novembre
2012, n. 190; l'articolo 4, commi 4, 5 e 6, della legge
14 gennaio 2013, n. 10;
jj) ((l'articolo
19, commi 1 e 2,))l'articolo 26, comma 2,
articolo 26-bis, articolo 26-ter, articolo 27, comma 2,
articolo 31, comma 2 e articolo 32, commi 4, 5 e 7-bis,
del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con
modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
ll) l'articolo 13, comma 10,
del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9;
mm) l'articolo 1, commi 72 e
343, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
nn) l'articolo 12, commi
3,5,8, 9 e 11, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio
2014, n. 80;
oo) l'articolo 9, commi 4 e
4-bis, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014,
n. 89;
pp) l'articolo 13, comma 8,
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
qq) l'articolo 13-bis,
articolo 23-bis, articolo 23-ter , commi 1 e 2,
((articolo 35, articolo 37 e))
articolo 39, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 24 giugno
2014, n 90, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 agosto 2014, n. 114;
rr) gli articoli 2,
((commi 1, 2, 3 e 4)), 5,
((13, comma 1, 14, 24 e)) 34,
commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 12 settembre
2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 novembre 2014, n. 164;
ss) l'articolo 8, commi 3 e
3-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192,
convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio
2015, n. 11;
((ss-bis)
l'articolo 1, comma 505, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208;))
tt) gli articoli 16, 18 e 19
della legge 28 dicembre 2015, n. 221;
uu) l'articolo 7,
((commi 1, 2, 3, 4 e 4-bis)) del
decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21.
Art. 218
(Aggiornamenti)
1. Ogni
intervento normativo incidente sul presente codice o
sulle materie dallo stesso disciplinate e' attuato
mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o
sospensione delle specifiche disposizioni in esso
contenute.
Art. 219
(Clausola
di invarianza finanziaria)
1.
Dall'attuazione del presente codice non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti previsti dal
presente codice con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 220
(Entrata
in vigore)
((Il presente codice entra in vigore))
il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a
Roma, addi' 18 aprile 2016
MATTARELLA
Renzi,
Presidente del Consiglio dei
ministri e, ad interim,
Ministro
dello sviluppo economico
Delrio,
Ministro delle
infrastrutture e dei
trasporti
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Allegato I
Elenco
delle attivita' di cui all'articolo 3, comma 2, lett.
II) n. 1)
(Allegato II dir. 24;
allegato I dir. 25 e allegato I dir. 23)
In caso di differenti
interpretazioni tra CPV e NACE si applica la
nomenclatura CPV.
=====================================================================
NACE Rev. 1 (1) |
==========================================================| Codice
Sezione F | Costruzione | CPV
=====================================================================
Divisione|Gruppo|Classe| Descrizione | Note |
=====================================================================
| | | |Questa divisione |
| | | |comprende: |
| | | | |
| | | |- nuove |
| | | |costruzioni, |
| | | |restauri e |
| | | |riparazioni |
45 | | |Costruzioni |comuni | 45000000
---------------------------------------------------------------------
| | |Preparazione del| |
|45.1 | |cantiere edile | | 45100000
---------------------------------------------------------------------
| | | |Questa classe |
| | | |comprende: |
| | | | |
| | | |- la demolizione |
| | | |di edifici e di |
| | | |altre strutture, |
| | | | |
| | | |- lo sgombero dei|
| | | |cantieri edili, |
| | | | |
| | | |- il movimento |
| | | |terra: scavo, |
| | | |riporto, |
| | | |spianamento e |
| | | |ruspatura dei |
| | | |cantieri edili, |
| | | |scavo di trincee,|
| | | |rimozione di |
| | | |roccia, |
| | | |abbattimento con |
| | | |esplosivo, ecc. |
| | | | |
| | | |- la preparazione|
| | | |del sito per |
| | | |l'estrazione di |
| | | |minerali: |
| | | | |
| | | |- la rimozione |
| | | |dei materiali di |
| | | |sterro e altri |
| | | |lavori di |
| | | |sistemazione e di|
| | | |preparazione dei |
| | | |terreni e |
| | | |siti minerari. |
| | | | |
| | | |Questa classe |
| | | |comprende |
| | | |inoltre: |
| | | | |
| | | |- il drenaggio di|
| | | |cantieri edili |
| | |Demolizioni di | |
| | |edifici; |- il drenaggio di|
| | |movimento |terreni agricoli |
| |45.11 |terra |o forestali | 45110000
---------------------------------------------------------------------
| | | |Questa classe |
| | | |comprende: |
| | | | |
| | | |- trivellazioni e|
| | | |perforazioni di |
| | | |sondaggio per le |
| | | |costruzioni |
| | | |edili, nonche' |
| | | |per le indagini |
| | | |geofisiche, |
| | | |geologiche e |
| | | |similari. |
| | | | |
| | | |Questa classe non|
| | | |comprende: |
| | | | |
| | | |- la |
| | | |trivellazione |
| | | |di pozzi di |
| | | |produzione di |
| | | |petrolio e di |
| | | |gas, cfr. 11.20, |
| | | | |
| | | |- la |
| | | |trivellazione di |
| | | |pozzi d'acqua, |
| | | |cfr. 45.25, |
| | | | |
| | | |- lo scavo di |
| | | |pozzi, cfr. |
| | | |45.25, |
| | | | |
| | | |- le prospezioni |
| | | |di giacimenti di |
| | | |petrolio e di |
| | | |gas, le |
| | | |prospezioni |
| | | |geofisiche, |
| | | |geologiche e |
| | |Trivellazioni e |sismiche, cfr. |
| |45.12 |perforazioni |74.20. | 45120000
---------------------------------------------------------------------
| | |Costruzione | |
| | |completa o | |
| | |parziale di | |
| | |edifici; genio | |
|45.2 | |civile | | 45200000
---------------------------------------------------------------------
| | | |Questa classe |
| | | |comprende: |
| | | | |
| | | |- i lavori |
| | | |di costruzione o |
| | | |edili di |
| | | |qualsiasi tipo, |
| | | |la costruzione di|
| | | |opere di |
| | | |ingegneria |
| | | |civile: |
| | | | |
| | | |- ponti |
| | | |(inclusi quelli |
| | | |per autostrade |
| | | |sopraelevate), |
| | | |viadotti, |
| | | |gallerie e |
| | | |sottopassaggi, |
| | | | |
| | | |- condotte, linee|
| | | |di comunicazione |
| | | |ed elettriche per|
| | | |grandi distanze, |
| | | | |
| | | |- condotte, linee|
| | | |di comunicazione |
| | | |ed elettriche |
| | | |urbane, |
| | | | |
| | | |- lavori urbani |
| | | |ausiliari, |
| | | | |
| | | |- il montaggio e |
| | | |l'installazione |
| | | |in loco di opere |
| | | |prefabbricate. |
| | | | |
| | | |Questa classe non|
| | | |comprende: |
| | | | |
| | | |-le attivita' dei|
| | | |servizi connessi |
| | | |all'estrazione di|
| | | |petrolio e di |
| | | |gas, cfr. 11.20, |
| | | | |
| | | |-il montaggio di |
| | | |opere |
| | | |prefabbricate |
| | | |complete con |
| | | |elementi, non di |
| | | |calcestruzzo, |
| | | |fabbricati in |
| | | |proprio, cfr. |
| | | |divisioni |
| | | |20,26 e 28, |
| | | | |
| | | |-lavori di |
| | | |costruzione, |
| | | |fabbricati |
| | | |esclusi, per |
| | | |stadi, piscine, |
| | | |palestre, campi |
| | | |da tennis, campi |
| | | |da golf ed altre |
| | | |installazioni |
| | | |sportive, cfr. |
| | | |45.23, |
| | | | |
| | | |-i lavori di |
| | | |installazione dei|
| | | |servizi in un |
| | | |fabbricato cfr. |
| | | |45.3 |
| | | | |
| | | |-i lavori di |
| | | |completamento |
| | | |degli edifici |
| | | |cfr. 45.4, |
| | | | |
| | | |-le attivita' in |
| | | |materia di |
| | | |architettura e di|
| | | |ingegneria cfr. | 45210000
| | |Lavori generali |74.20, |Eccetto:
| | |di costruzione | |-
| | |di edifici e |la gestione | 45213316
| | |lavori di |di progetti di | 45220000
| | |ingegneria |costruzione, cfr.| 45231000
| |45.21 |civile |74.20. | 45232000
---------------------------------------------------------------------
| | | |Questa classe |
| | | |comprende: |
| | | | |
| | | |-la costruzione |
| | | |di tetti |
| | | | |
| | | |-la copertura di |
| | |Posa in opera di|tetti |
| | |coperture e | |
| | |costruzione di |-lavori di |
| | |ossature di |impermeabi- |
| |45.22 |tetti di edifici|lizzazione | 45261000
---------------------------------------------------------------------
| | | |Questa classe |
| | | |comprende: |
| | | | |
| | | |-la costruzione |
| | | |di strade, |
| | | |autostrade, |
| | | |strade urbane e |
| | | |altri passaggi |
| | | |per veicoli e |
| | | |pedoni, |
| | | | |
| | | |-la costruzione |
| | | |di strade ferrate|
| | | | |
| | | |-la costruzione |
| | | |di piste di campi|
| | | |di aviazione |
| | | | |
| | | |-i lavori |
| | | |di costruzione, |
| | | |fabbricati |
| | | |esclusi, per |
| | | |stadi, piscine, |
| | | |palestre, campi |
| | | |da tennis, campi |
| | | |da golf ed altre |
| | | |installazioni |
| | | |sportive, |
| | | | |
| | | |-la segnaletica |
| | | |orizzontale per |
| | | |superfici |
| | | |stradali e la |
| | | |delineazione di |
| | | |zone di | 45212212
| | | |parcheggio. |e DA03
| | | | | 45230000
| | | |Questa classe |eccetto:
| | |Costruzione di |non comprende: |-
| | |autostrade, | | 45231000
| | |strade, campi |-i lavori |-
| | |di aviazione e |preliminari di | 45232000
| | |impianti |movimento terra, |-
| |45.23 |sportivi |cfr. 45.11. | 45234115
---------------------------------------------------------------------
| | | |Questa classe |
| | | |comprende: |
| | | | |
| | | |- la |
| | | |costruzione di: |
| | | | |
| | | |-idrovie, porti |
| | | |ed |
| | | |opere fluviali, |
| | | |porticcioli per |
| | | |imbarcazioni da |
| | | |diporto, chiuse |
| | | |ecc., |
| | | | |
| | | |-dighe e |
| | | |sbarramenti |
| | | | |
| | | |-lavori di |
| | | |dragaggio |
| | | | |
| | |Costruzione di |-lavori |
| |45.24 |opere idrauliche|sotterranei | 45240000
---------------------------------------------------------------------
| | | |Questa classe |
| | | |comprende: |
| | | | |
| | | |-i lavori |
| | | |di costruzione |
| | | |edili e di genio |
| | | |civile da parte |
| | | |di imprese |
| | | |specializzate in |
| | | |un aspetto comune|
| | | |a vari tipi di |
| | | |costruzione, che |
| | | |richiedono |
| | | |capacita' o |
| | | |attrezzature |
| | | |particolari, |
| | | | |
| | | |-i lavori di |
| | | |fondazione, |
| | | |inclusa la |
| | | |palificazione, |
| | | | |
| | | |-la perforazione |
| | | |e costruzione di |
| | | |pozzi d'acqua, lo|
| | | |scavo di pozzi, |
| | | | |
| | | |-la posa in opera|
| | | |di strutture |
| | | |metalliche non |
| | | |fabbricate in |
| | | |proprio, |
| | | | |
| | | |-la piegatura |
| | | |d'ossature |
| | | |metalliche |
| | | | |
| | | |-la posa in opera|
| | | |di mattoni e |
| | | |pietre, |
| | | | |
| | | |-il montaggio e |
| | | |lo smontaggio di |
| | | |ponteggi e |
| | | |piattaforme di |
| | | |lavoro, incluso |
| | | |il loro noleggio,|
| | | | |
| | | |-la costruzione |
| | | |di camini e forni|
| | | |industriali. |
| | | | |
| | | |Questa classe non|
| | | |comprende: |
| | | | |
| | | |- il noleggio di |
| | | |ponteggi senza |
| | |Altri lavori |montaggio e |
| | |speciali di |smontaggio cfr. | 45250000
| |45.25 |costruzione |71.32. | 45262000
---------------------------------------------------------------------
| | |Installazione | |
| | |dei servizi in | |
|45.3 | |un fabbricato | | 45300000
---------------------------------------------------------------------
| | | |Questa classe |
| | | |comprende: |
| | | | |
| | | |l'installazione, |
| | | |in edifici o in |
| | | |altre opere di |
| | | |costruzione, di: |
| | | | |
| | | |-cavi e raccordi |
| | | |elettrici, |
| | | | |
| | | |-sistemi di |
| | | |telecomunica- |
| | | |zione, |
| | | | |
| | | |-sistemi di |
| | | |riscaldamento |
| | | |elettrico, |
| | | | |
| | | |-antenne |
| | | |d'uso privato, |
| | | | |
| | | |-impianti di |
| | | |segnalazione |
| | | |d'incendio, |
| | | | |
| | | |-sistemi d'al- |
| | | |larme antifurto, |
| | | | |
| | | |-ascensori e |
| | | |scale mobili, | 45213316
| | | | | 45310000
| | |Installazione di|linee di |Eccetto:
| | |impianti |discesa di |-
| |45.31 |elettrici |parafulmini, ecc.| 45316000
---------------------------------------------------------------------
| | | |Questa classe |
| | | |comprende: |
| | | | |
| | | |-installazione, |
| | | |in edifici o in |
| | | |altre opere di |
| | | |costruzione, di |
| | | |materiali |
| | | |isolanti per |
| | | |l'isolamento |
| | | |termico, acustico|
| | | |o antivibrazioni.|
| | | | |
| | | |Questa classe non|
| | | |comprende: |
| | | | |
| | | |-i lavori |
| | | |d'impermeabi- |
| | |Lavori |lizzazione, cfr. |
| |45.32 |d'isolamento |45.22 | 45320000
---------------------------------------------------------------------
| | | |Questa classe |
| | | |comprende: |
| | | | |
| | | |-l'installazione,|
| | | |in edifici o in |
| | | |altre opere di |
| | | |costruzione, di: |
| | | | |
| | | |-impianti |
| | | |idraulico- |
| | | |sanitari |
| | | | |
| | | |-raccordi |
| | | |per il gas, |
| | | | |
| | | |-impianti e |
| | | |condotti di |
| | | |riscaldamento, |
| | | |ventilazione, |
| | | |refrigerazione o |
| | | |condizionamento |
| | | |dell'aria, |
| | | | |
| | | |-sistemi |
| | | |antincendio |
| | | |(sprinkler). |
| | | | |
| | | |Questa classe non|
| | | |comprende: |
| | | | |
| | | |-l'installazione |
| | |Installazione di|di impianti di |
| | |impianti |riscaldamento |
| | |idraulico- |elettrico cfr. |
| |45.33 |sanitari |45.31. | 45330000
---------------------------------------------------------------------
| | | |Questa classe |
| | | |comprende: |
| | | | |
| | | |-l'installazione |
| | | |di sistemi |
| | | |d'illuminazione e|
| | | |segnaletica per |
| | | |strade, ferrovie,|
| | | |aeroporti e |
| | | |porti, |
| | | | |
| | | |-l'installazione,|
| | | |in edifici o in |
| | | |altre opere di |
| | | |costruzione, di |
| | | |accessori ed |
| | | |attrezzature non | 45234115
| | |Altri lavori di |classificati | 45316000
| |45.34 |installazione |altrove. | 45340000
---------------------------------------------------------------------
| | |Lavori di | |
| | |rifinitura o | |
| | |completamento | |
|45.4 | |degli edifici | | 45400000
---------------------------------------------------------------------
| | | |Questa classe |
| | | |comprende: |
| | | | |
| | | |-i lavori |
| | | |di intonacatura e|
| | | |stuccatura |
| | | |interna ed |
| | | |esterna di |
| | | |edifici o di |
| | | |altre opere di |
| | | |costruzione, |
| | | |inclusa la posa |
| | | |in opera dei |
| | | |relativi |
| | | |materiali di |
| |45.41 |Intonacatura |stuccatura. | 45410000
---------------------------------------------------------------------
| | | |Questa classe |
| | | |comprende: |
| | | | |
| | | |-l'installazione,|
| | | |da parte di ditte|
| | | |non costruttrici,|
| | | |di porte, |
| | | |finestre, |
| | | |intelaiature di |
| | | |porte e finestre,|
| | | |cucine su misura,|
| | | |scale, arredi per|
| | | |negozi e simili, |
| | | |in legno o in |
| | | |altro materiale. |
| | | | |
| | | |-il completamento|
| | | |di interni come |
| | | |soffitti, |
| | | |rivestimenti |
| | | |murali in legno, |
| | | |pareti mobili, |
| | | |ecc. |
| | | | |
| | | |Questa classe non|
| | | |comprende: |
| | | | |
| | | |-la posa in opera|
| | | |di parquet e |
| | |Posa in opera di|altri pavimenti |
| | |infissi in legno|in legno, |
| |45.42 |o metallo |cfr. 45.43. | 45420000
---------------------------------------------------------------------
| | | |Questa classe |
| | | |comprende: |
| | | | |
| | | |-la posa in |
| | | |opera, |
| | | |l'applicazione o |
| | | |l'installazione, |
| | | |in edifici o in |
| | | |altre opere di |
| | | |costruzione, di: |
| | | | |
| | | |-piastrelle in |
| | | |ceramica, |
| | | |calcestruzzo o |
| | | |pietra da taglio |
| | | |per muri o |
| | | |pavimenti, |
| | | | |
| | | |-parquet e altri |
| | | |rivestimenti in |
| | | |legno per |
| | | |pavimenti, |
| | | |moquette e |
| | | |rivestimenti di |
| | | |linoleum, |
| | | | |
| | | |-inclusi rivesti-|
| | | |menti in gomma o |
| | | |plastica, |
| | | | |
| | | |-rivestimenti al-|
| | | |la veneziana, in |
| | | |marmo, granito o |
| | | |ardesia, per |
| | |Rivestimento di |pavimenti o muri,|
| | |pavimenti e | |
| |45.43 |muri |-carta da parati.| 45430000
---------------------------------------------------------------------
| | | |Questa classe |
| | | |comprende: |
| | | | |
| | | |-la tinteggiatura|
| | | |interna ed |
| | | |esterna di |
| | | |edifici, |
| | | | |
| | | |-la verniciatura |
| | | |di strutture di |
| | | |genio civile, |
| | | | |
| | | |-la posa in opera|
| | | |di vetrate, |
| | | |specchi, ecc. |
| | | | |
| | | |Questa classe non|
| | | |comprende: |
| | | | |
| | |Tinteggiatura e |-la posa in opera|
| | |posa in opera di|di finestre cfr. |
| |45.44 |vetrate |45.42. | 45440000
---------------------------------------------------------------------
| | | |Questa classe |
| | | |comprende: |
| | | | |
| | | |-l'installazione |
| | | |di piscine |
| | | |private, |
| | | | |
| | | |-la pulizia |
| | | |a vapore, |
| | | |sabbiatura |
| | | |ecc. delle pareti|
| | | |esterne degli |
| | | |edifici, |
| | | | |
| | | |-altri lavori di |
| | | |completamento e |
| | | |di finitura degli|
| | | |edifici non |
| | | |classificati |
| | | |altrove. |
| | | | |
| | | |Questa classe non|
| | | |comprende: |
| | | | |
| | | |-le pulizie |
| | | |effettuate |
| | | |all'interno di |
| | |Altri lavori di |immobili ed altre| 45212212
| | |completamento |strutture cfr. |e DA04
| |45.45 |degli edifici |74.70. | 45450000
---------------------------------------------------------------------
| | |Noleggio di | |
| | |macchine e | |
| | |attrezzature per| |
| | |la costruzione o| |
| | |la demolizione, | |
|45.5 | |con manovratore | | 45500000
---------------------------------------------------------------------
| | | |Questa classe non|
| | | |comprende: |
| | | | |
| | | |-il noleggio di |
| | |Noleggio di |macchine e |
| | |macchine e |attrezzature per |
| | |attrezzature per|la costruzione o |
| | |la costruzione o|la demolizione, |
| | |la demolizione, |senza manovrato- |
| |45.50 |con manovratore |re, cfr. 71.32. | 45500000
=====================================================================
---------
(1) - Regolamento (CEE) N. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990,
relativo alla nomenclatura statistica delle attivita' economiche
nella Comunita' europea (GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1).
Allegato II
Attivita' svolte dagli enti
aggiudicatori di cui all'articolo 164 comma 1
(Allegato II dir. 23)
Le
disposizioni del presente codice che disciplinano le
concessioni aggiudicate dagli enti aggiudicatori di cui
all'articolo 164, comma 1, si applicano alle seguenti
attivita':
1) per quanto riguarda il
gas e l'energia termica:
a) la messa a disposizione o
gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un
servizio al pubblico in connessione con la produzione,
il trasporto o la distribuzione di gas o di energia
termica;
b) l'alimentazione di tali
reti fisse con gas o energia termica.
L'alimentazione, da parte di
uno dei soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 3
comma 2, lett. e) numeri 2.2 e 2.3, con gas o energia
termica di reti fisse che forniscono un servizio al
pubblico non e' considerata un'attivita' se tutte le
seguenti condizioni sono soddisfatte:
i) la produzione di gas o di
energia termica da parte di tale ente aggiudicatore e'
l'inevitabile risultato dell'esercizio di un'attivita'
non prevista dal presente paragrafo o dai paragrafi 2 e
3 del presente allegato;
ii) l'alimentazione della
rete pubblica mira solo a sfruttare economicamente tale
produzione e corrisponde al massimo al 20% del fatturato
di tale ente aggiudicatore, considerando la media degli
ultimi tre anni, compreso l'anno in corso.
Ai fini del presente codice
«alimentazione» comprende la generazione/produzione, la
vendita all'ingrosso e al dettaglio di gas. Tuttavia, la
produzione di gas sotto forma di estrazione rientra
nell'ambito di applicazione del paragrafo 4 del presente
allegato;
2) per quanto riguarda
l'elettricita':
a) la messa a disposizione o
la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un
servizio al pubblico in connessione con la produzione,
il trasporto o la distribuzione di elettricita';
b) l'alimentazione di tali
reti fisse con l'elettricita'.
Ai fini del presente codice,
l'alimentazione con elettricita' comprende la
generazione/produzione, la vendita all'ingrosso e al
dettaglio dell'elettricita'.
L'alimentazione, da parte di
uno dei soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 3
comma 2, lett. e) numeri 2.2 e 2.3, con elettricita' di
reti che forniscono un servizio al pubblico non e'
considerata un'attivita' se tutte le seguenti condizioni
sono soddisfatte:
a) la produzione di
elettricita' da parte di tale ente aggiudicatore avviene
perche' il suo consumo e' necessario all'esercizio di
un'attivita' non prevista dal presente paragrafo, ne'
dai paragrafi 1 e 3 del presente allegato;
b) l'alimentazione della
rete pubblica dipende solo dal consumo proprio di tale
ente aggiudicatore e non supera il 30% della produzione
totale di energia di tale ente aggiudicatore,
considerando la media degli ultimi tre anni, compreso
l'anno in corso;
3) attivita' relative alla
messa a disposizione o alla gestione di reti destinate a
fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto
ferroviario, tranviario, filoviario, mediante autobus,
sistemi automatici o cavo.
Nei servizi di trasporto, si
considera esistere una rete se il servizio viene fornito
alle condizioni operative stabilite dalla competente
autorita', quali le condizioni relative alle tratte da
servire, alla capacita' di trasporto disponibile o alla
frequenza del servizio;
4) attivita' relative allo
sfruttamento di un'area geografica al fine della messa a
disposizione di aeroporti, porti marittimi o interni e
di altri terminali di trasporto ai vettori aerei,
marittimi e fluviali;
5) attivita' relative alla
fornitura di:
a) servizi postali;
b) altri servizi diversi dai
servizi postali, a condizione che tali servizi siano
prestati da un ente che fornisce anche servizi postali
ai sensi del presente paragrafo, secondo comma, lettera
ii), e che le condizioni di cui all'articolo 7, comma 1,
del presente decreto non siano soddisfatte per quanto
riguarda i servizi previsti al secondo comma, punto ii).
Ai fini del presente codice
e fatto salvo il decreto legislativo 22 luglio 1999, n.
261, recante «Attuazione della direttiva 97/67/CE
concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato
interno dei servizi postali comunitari e il
miglioramento della qualita' del servizio», e successive
modifiche e integrazioni, si intende per:
i) «invio postale»: un invio
indirizzato nella forma definitiva in cui viene preso in
consegna, indipendentemente dal peso. Oltre agli invii
di corrispondenza, si tratta - ad esempio - di libri,
cataloghi, giornali periodici e pacchi postali
contenenti merci con o senza valore commerciale,
indipendentemente dal loro peso;
ii) «servizi postali»:
servizi consistenti in raccolta, smistamento, trasporto
e distribuzione di invii postali. Includono sia i
servizi che rientrano nell'ambito di applicazione del
servizio universale, ai sensi del citato decreto
legislativo n. 261 del 1999, sia quelli che ne sono
esclusi;
iii) «altri servizi diversi
dai servizi postali»: servizi forniti nei seguenti
ambiti:
- servizi di gestione di
servizi postali (servizi precedenti l'invio e servizi
successivi all'invio, compresi i servizi di smistamento
della posta),
- servizi di spedizione
diversi da quelli di cui alla lettera a) quali la
spedizione di invii pubblicitari, privi di indirizzo;
6) attivita' relative allo
sfruttamento di un'area geografica ai seguenti fini:
a) estrazione di petrolio o
di gas;
b) prospezione o estrazione
di carbone o altri combustibili solidi.
Allegato III
Autorita' governative
centrali
(Allegato I - dir. 24)
Organismi
committenti
Presidenza del Consiglio dei
Ministri
Ministero degli Affari
Esteri
Ministero dell'Interno
(incluse le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo e
le Direzioni regionali e interregionali dei Vigili del
Fuoco)
Ministero della Giustizia e
Uffici giudiziari (esclusi i giudici di pace)
Ministero della Difesa
Ministero dell'Economia e
delle Finanze
Ministero dello Sviluppo
Economico
Ministero delle Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali
Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare
Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti
Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali (incluse le sue articolazioni
periferiche)
Ministero della Salute
Ministero dell'Istruzione,
dell'Universita' e della Ricerca
Ministero dei Beni e delle
Attivita' culturali e del Turismo (comprensivo delle sue
articolazioni periferiche)
Altri enti pubblici
nazionali:
CONSIP S.p.A.
Agenzia nazionale dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata
----------
1 Solo quando Consip agisce come centrale di committenza per le
amministrazioni centrali
Allegato IV
Elenco degli organismi e
delle categorie di organismi di diritto pubblico nei
settori ordinari
(Allegato III - D.LGS. N.
163/2006)
Organismi
Mostra d'oltremare S.p.A.
Ente nazionale per
l'aviazione civile - ENAC
Societa' nazionale per
l'assistenza al volo S.p.A. - ENAV
ANAS S.p.A.
Consip S.p.A.
Categorie
- Consorzi per le opere
idrauliche
- Universita' statali, gli
istituti universitari statali, i consorzi per i lavori
interessanti le universita'
- Istituzioni pubbliche di
assistenza e di beneficenza
- Istituti superiori
scientifici e culturali, osservatori astronomici,
astrofisici, geofisici o vulcanologici
- Enti di ricerca e
sperimentazione
- Enti che gestiscono forme
obbligatorie di previdenza e di assistenza
Consorzi di bonifica
Enti di sviluppo e di
irrigazione
- Consorzi
per le aree industriali
- Comunita' montane
- Enti preposti a servizi di
pubblico interesse
- Enti pubblici preposti ad
attivita' di spettacolo, sportive, turistiche e del
tempo libero
- Enti culturali e di
promozione artistica.
----------
1 Quando Consip agisce in qualita' di centrale di committenza per
la autorita' sub-centrali
Allegato V
Caratteristiche relative
alla pubblicazione
(Allegato VIII dir. 24;
Allegato IX dir. 25)
1.
Pubblicazione degli avvisi e dei bandi
I bandi e gli avvisi di cui
agli articoli 70, 71, 98, 142 e 153 per gli appalti nei
settori ordinari e di cui agli articoli 127, 128, 129,
140, e 151 per gli appalti nei settori speciali sono
trasmessi dalle stazioni appaltanti all'Ufficio delle
pubblicazioni dell'Unione europea e pubblicati
conformemente alle seguenti regole:
a) I bandi e gli avvisi di
cui agli articoli 70, 71, 98, 142 e 153 per gli appalti
nei settori ordinari e di cui agli articoli 127, 128,
129, 140, e 151 per gli appalti nei settori speciali
sono pubblicati dall'Ufficio delle pubblicazioni
ufficiali dell'Unione europea o dalle amministrazioni
aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori qualora per i
settori ordinari si tratti di avvisi di preinformazione
ovvero per i settori speciali si tratti di avvisi
periodici indicativi pubblicati nel profilo di
committente ai sensi degli articoli 70 e 127.
Inoltre le stazioni
appaltanti possono divulgare tali informazioni tramite
internet, pubblicandole nel loro «profilo di
committente» come specificato al punto 2, lettera b).
b) L'Ufficio delle
pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea conferma
alle stazioni appaltanti la pubblicazione di cui agli
articoli 72 e 127.
2. Pubblicazione di
informazioni complementari o aggiuntive.
a) Salvo se altrimenti
disposto dagli articolo 74, commi 2 e 3, le stazioni
appaltanti pubblicano integralmente i documenti di gara
su internet.
b) Il profilo di committente
puo' contenere avvisi di preinformazione, di cui
all'articolo 70, ovvero avvisi periodici, di cui
all'articolo 127, informazioni sugli inviti a presentare
offerte in corso, sugli acquisti programmati, sui
contratti conclusi, sulle procedure annullate, nonche'
ogni altra utile informazione come punti di contatto,
numeri telefonici e di fax, indirizzi postali ed
elettronici. Il profilo di committente puo' includere
altresi' avvisi di preinformazione ovvero avvisi
periodici indicativi utilizzati come mezzo di indizione
di gara, pubblicati a livello nazionale a norma degli
articoli 73 e 130, comma 7.
3. Formato e modalita' di
trasmissione degli avvisi e dei bandi per via
elettronica.
Il formato e le modalita'
stabilite dalla Commissione per la trasmissione degli
avvisi e dei bandi per via elettronica sono accessibili
all'indirizzo internet: http://simap.europa.int
Allegato VI
Elenco degli atti giuridici
dell'Unione
(Allegato III dir. 25)
A.
Trasporto o distribuzione di gas o di energia termica
Direttiva 2009/73/CE
B. Produzione, trasporto o
distribuzione di elettricita'
Direttiva 2009/72/CE
C. Produzione, trasporto o
distribuzione di acqua potabile
[Nessun atto giuridico]
D. Enti aggiudicatori nel
campo dei servizi ferroviari
Trasporto ferroviario di
merci
Direttiva 2012/34/UE
Trasporto ferroviario
internazionale di passeggeri
Direttiva 2012/34/UE
Trasporto ferroviario
nazionale di passeggeri
[Nessun atto giuridico]
E. Enti aggiudicatori nel
campo dei servizi ferroviari urbani, dei servizi
tramviari, filoviari e di autobus
[Nessun atto giuridico]
F. Enti aggiudicatori nel
settore dei servizi postali
Direttiva 97/67/CE
G. Estrazione di petrolio o
di gas
Direttiva 94/22/CE
H. Prospezione ed estrazione
di carbone o di altri combustibili solidi
[Nessun atto giuridico]
I. Enti aggiudicatori nel
campo degli impianti portuali marittimi o interni o
altri terminali
[Nessun atto giuridico]
L. Enti aggiudicatori nel
campo degli impianti aeroportuali
[Nessun atto giuridico]
Allegato VII
Termini per l'adozione
degli atti di esecuzione di cui all'articolo 8
(Allegato IV dir. 25)
1. Gli
atti di esecuzione di cui all'articolo 8 sono adottati
entro i seguenti termini:
a) 90 giorni lavorativi se
e' possibile presumere il libero accesso a un
determinato mercato in base all'articolo 8, comma 4;
b) 130 giorni lavorativi nei
casi diversi da quelli di cui alla lettera a).
I termini indicati alle
lettere a) e b) del presente comma sono prolungati di
quindici giorni lavorativi se la domanda e' accompagnata
da una posizione motivata e giustificata, adottata da
un'amministrazione nazionale indipendente competente per
l'attivita' in questione, la quale analizza in modo
approfondito le condizioni per l'eventuale
applicabilita' all'attivita' in questione dell'articolo
8, comma 1, conformemente all'articolo 8, commi 2, 3 e
4.
Tali termini decorrono dal
primo giorno lavorativo successivo alla data in cui la
Commissione riceve la domanda di cui all'articolo 8,
comma 5 o, qualora le informazioni che devono essere
fornite all'atto della domanda siano incomplete, dal
giorno lavorativo successivo alla data in cui essa
riceve le informazioni complete.
I termini di cui al presente
comma possono essere prorogati dalla Commissione con
l'accordo dello Stato membro o dell'ente aggiudicatore
che hanno presentato la richiesta.
2. La Commissione puo'
chiedere allo Stato membro o all'ente aggiudicatore
interessati o alle Autorita' indipendenti competenti di
cui all'articolo 8, comma 5, o ad altre amministrazioni
nazionali competenti di fornire tutte le informazioni
necessarie o di integrare o di chiarire le informazioni
fornite entro un termine adeguato. In caso di risposte
tardive o incomplete, i termini di cui al comma 1, sono
sospesi per il periodo intercorrente fra la scadenza del
termine indicato nella domanda di informazioni e il
ricevimento delle informazioni in forma completa e
corretta.
Allegato VIII
Elenco dei prodotti per
quanto riguarda gli appalti aggiudicati dalle
amministrazioni aggiudicatrici nel settore della difesa
(Allegato III dir. 24)
Ai fini del presente decreto
legislativo fa fede solo il testo di cui all'allegato I,
punto 3, dell'AAP, sul quale si basa il seguente
elenco indicativo di
prodotti:
---------------------------------------------------------------------
Capo 25 |Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calci e cementi
---------------------------------------------------------------------
Capo 26 |Minerali metallurgici, scorie e ceneri
---------------------------------------------------------------------
|Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della
|loro distillazione; sostanze bituminose;
|eccetto:
Capo 27 |ex 27.10: carburanti speciali
---------------------------------------------------------------------
|Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od
|organici dei metalli preziosi, degli elementi
|radioattivi, dei metalli delle terre rare e degli
|isotopi
|eccetto:
|ex 28.09: esplosivi
|ex 28.13: esplosivi
|ex 28.14: gas lacrimogeni
|ex 28.28: esplosivi
|ex 28.32: esplosivi
|ex 28.39: esplosivi
|ex 28.50: prodotti tossicologici
|ex 28.51: prodotti tossicologici
Capo 28 |ex 28.54: esplosivi
---------------------------------------------------------------------
|Prodotti chimici organici
|eccetto:
|ex 29.03: esplosivi
|ex 29.04: esplosivi
|ex 29.07: esplosivi
|ex 29.08: esplosivi
|ex 29.11: esplosivi
|ex 29.12: esplosivi
|ex 29.13: prodotti tossicologici
|ex 29.14: prodotti tossicologici
|ex 29.15: prodotti tossicologici
|ex 29.21: prodotti tossicologici
|ex 29.22: prodotti tossicologici
|ex 29.23: prodotti tossicologici
|ex 29.26: esplosivi
|ex 29.27: prodotti tossicologici
Capo 29 |ex 29.29: esplosivi
---------------------------------------------------------------------
Capo 30 |Prodotti farmaceutici
---------------------------------------------------------------------
Capo 31 |Concimi
---------------------------------------------------------------------
|Estratti per concia e per tinta; tannini e loro
|derivati; sostanze coloranti, colori, pitture, vernici e
Capo 32 |tinture; mastici; inchiostri
---------------------------------------------------------------------
|Oli essenziali e resinoidi, prodotti per profumeria o
Capo 33 |per toletta preparati e preparazioni cosmetiche
---------------------------------------------------------------------
|Saponi, prodotti organici tensioattivi, preparazioni per
|liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali,
|cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele
|e prodotti simili, paste per modelli e "cere per
Capo 34 |l'odontoiatria"
---------------------------------------------------------------------
Capo 35 |Sostanze albuminoidi; colle; enzimi
---------------------------------------------------------------------
Capo 37 |Prodotti per la fotografia e per la cinematografia
---------------------------------------------------------------------
|Prodotti vari delle industrie chimiche
|eccetto:
Capo 38 |ex 38.19: prodotti tossicologici
---------------------------------------------------------------------
|Materie plastiche artificiali, eteri ed esteri della
|cellulosa, resine artificiali e lavori di tali sostanze
|eccetto:
Capo 39 |ex 39.03: esplosivi
---------------------------------------------------------------------
|Gomma naturale o sintetica, fatturato (factis) e loro
|lavori
|eccetto:
Capo 40 |ex 40.11: pneumatici a prova proiettile
---------------------------------------------------------------------
Capo 41 |Pelli (diverse da quelle per pelllicceria) e cuoio
---------------------------------------------------------------------
|Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e
|finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili
Capo 42 |contenitori; lavori di budella
---------------------------------------------------------------------
Capo 43 |Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali
---------------------------------------------------------------------
Capo 44 |Legno, carbone di legna e lavori di legno
---------------------------------------------------------------------
Capo 45 |Sughero e suoi lavori
---------------------------------------------------------------------
Capo 46 |Lavori di intreccio, da panieraio e da stuoiaio
---------------------------------------------------------------------
Capo 47 |Materie occorrenti per la fabbricazione della carta
---------------------------------------------------------------------
|Carta e cartoni; lavori di pasta di cellulosa, di carta
Capo 48 |o di cartone
---------------------------------------------------------------------
Capo 49 |Prodotti dell'arte libraria e delle arti grafiche
---------------------------------------------------------------------
Capo 65 |Cappelli, copricapi ed altre acconciature; loro parti
---------------------------------------------------------------------
|Ombrelli (da pioggia e da sole), bastoni, fruste,
Capo 66 |frustini e loro parti
---------------------------------------------------------------------
|Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di
Capo 67 |calugine; fiori artificiali; lavori di capelli
---------------------------------------------------------------------
|Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica e
Capo 68 |materie simili
---------------------------------------------------------------------
Capo 69 |Prodotti ceramici
---------------------------------------------------------------------
Capo 70 |Vetro e lavori di vetro
---------------------------------------------------------------------
|Perle fini, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose
|(fini) e simili, metalli preziosi, metalli placcati o
|ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste
Capo 71 |materie; minuterie di fantasia
---------------------------------------------------------------------
Capo 73 |Ghisa, ferro e acciaio
---------------------------------------------------------------------
Capo 74 |Rame
---------------------------------------------------------------------
Capo 75 |Nichel
---------------------------------------------------------------------
Capo 76 |Alluminio
---------------------------------------------------------------------
Capo 77 |Magnesio, berillio (glucinio)
---------------------------------------------------------------------
Capo 78 |Piombo
---------------------------------------------------------------------
Capo 79 |Zinco
---------------------------------------------------------------------
Capo 80 |Stagno
---------------------------------------------------------------------
Capo 81 |Altri metalli comuni
---------------------------------------------------------------------
|Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e
|posateria da tavola, di metalli comuni
|eccetto:
|ex 82.05: utensili
Capo 82 |ex 82.07: pezzi per utensili
---------------------------------------------------------------------
Capo 83 |Lavori diversi di metalli comuni
---------------------------------------------------------------------
|Caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici
|eccetto:
|ex 84.06: motori
|ex 84.08: altri propulsori
|ex 84.45: macchine
|ex 84.53: macchine automatiche per l'elaborazione
|dell'informazione
|ex 84.55: pezzi della voce 84.53
Capo 84 |ex 84.59: reattori nucleari
---------------------------------------------------------------------
|Macchine ed apparecchi elettrici; materiali destinati ad
|usi elettrotecnici
|eccetto:
|ex 85.13: telecomunicazioni
Capo 85 |ex 85.15: apparecchi di trasmissione
---------------------------------------------------------------------
|Veicoli e materiali per strade ferrate; apparecchi di
|segnalazione non elettrici per vie di comunicazione
|eccetto:
|ex 86.02: locomotive blindate
|ex 86.03: altre locomotive blindate
|ex 86.05: vetture blindate
|ex 86.06: carri officine
Capo 86 |ex 86.07: carri
---------------------------------------------------------------------
|Vetture automobili, trattori, velocipedi ed altri
|veicoli terrestri
|eccetto:
|ex 87.08: carri da combattimento e autoblinde
|ex 87.01: trattori
|ex 87.02: veicoli militari
|ex 87.03: veicoli di soccorso ad automezzi rimasti in
|panne
|ex 87.09: motocicli
Capo 87 |ex 87.14: rimorchi
---------------------------------------------------------------------
|Navigazione marittima e fluviale
|eccetto:
Capo 89 |ex 89.01A: navi da guerra
---------------------------------------------------------------------
|Strumenti e apparecchi d'ottica, per fotografia e per
|cinematografia, di misura, di verifica, di precisione;
|strumenti e apparecchi medico-chirurgici
|eccetto:
|ex 90.05: binocoli
|ex 90.13: strumenti vari, laser
|ex 90.14: telemetri
|ex 90.28: strumenti di misura elettrici o elettronici
|ex 90.11: microscopi
|ex 90.17: strumenti per la medicina
|ex 90.18: apparecchi di meccanoterapia
|ex 90.19: apparecchi di ortopedia
Capo 90 |ex 90.20: apparecchi a raggi x
---------------------------------------------------------------------
Capo 91 |Orologeria
---------------------------------------------------------------------
|Strumenti musicali; apparecchi di registrazione o di
|riproduzione del suono; apparecchi di registrazione o di
|riproduzione delle immagini e del suono in televisione;
Capo 92 |parti e accessori di questi strumenti e apparecchi
---------------------------------------------------------------------
|Mobilia; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e
|simili
|eccetto:
Capo 94 |ex 94.01A: Sedili per aerodine
---------------------------------------------------------------------
|Oggetti da intagliare e da modellare allo stato lavorato
Capo 95 |(compresi i lavori)
---------------------------------------------------------------------
|Spazzole, spazzolini, pennelli e simili, scope, piumini
Capo 96 |da cipria e stacci
---------------------------------------------------------------------
Capo 98 |Lavori diversi
---------------------------------------------------------------------
Allegato IX
Servizi
di cui agli articoli 140, 142, 143 e 144
(Allegato XIV - art. 74 dir.
24; Allegato XVII - art. 91 dir. 25 e Allegato IV - art.
19 dir. 23)
=====================================================================
| Codice CPV | Descrizione |
+====================================+==============================+
|75200000-8; 75231200-6; 75231240-8; | |
|79611000-0; 79622000-0 [Servizi di | |
|fornitura di personale domestico]; | |
|79624000-4 [Servizi di fornitura di | |
|personale infermieristico] e | |
|79625000-1 [Servizi di fornitura di | |
|personale medico] da 85000000-9 a | |
|85323000-9; 98133100-5, 98133000-4; | |
|98200000-5 e 98500000-8 [Servizi | |
|domestici presso famiglie e | |
|convivenze] e da 98513000-2 a | |
|98514000-9 [Servizi di manodopera | |
|per privati, servizi di personale di| |
|agenzia per privati, servizi di | |
|personale impiegatizio per privati, | |
|personale temporaneo per privati, | |
|servizi di assistenza domestica e |Servizi sanitari, servizi |
|servizi domestici] |sociali e servizi connessi |
+------------------------------------+------------------------------+
|85321000-5 e 85322000-2, 75000000-6 | |
|[Servizi di pubblica amministrazione| |
|e difesa e servizi di previdenza | |
|sociale), 75121000-0, 75122000-7, | |
|75124000-1; da 79995000-5 a | |
|79995200-7; da 80000000-4 [Servizi | |
|di istruzione e formazione] a | |
|80660000-8; da 92000000-1 a | |
|92700000-8 79950000-8 [Servizi di | |
|organizzazione di mostre, fiere e | |
|congressi], 79951000-5 [Servizi di | |
|organizzazione di seminari], | |
|79952000-2 [Servizi di | |
|organizzazione di eventi], | |
|79952100-3 [Servizi di | |
|organizzazione di eventi culturali],| |
|79953000-9 [Servizi di | |
|organizzazione di festival], | |
|79954000-6 [Servizi di | |
|organizzazione di feste], 79955000-3| |
|[Servizi di organizzazione di |Servizi amministrativi, |
|sfilate di moda], 79956000-0 |sociali, in materia di |
|[Servizi di organizzazione di fiere |istruzione, assistenza |
|ed esposizioni] |sanitaria e cultura |
+------------------------------------+------------------------------+
| |Servizi di sicurezza sociale |
|75300000-9 |obbligatoria(¹) |
+------------------------------------+------------------------------+
|75310000-2, 75311000-9, 75312000-6 | |
|75313000-3, 75313100-4, 75314000-0, | |
|75320000-5, 75330000-8, 75340000-1 |Servizi di prestazioni sociali|
+------------------------------------+------------------------------+
| |Altri servizi pubblici, |
| |sociali e personali, inclusi |
| |servizi forniti da |
| |associazioni sindacali, da |
| |organizzazioni politiche, da |
| |associazioni giovanili e altri|
|98000000-3; 98120000-0; 98132000-7; |servizi di organizzazioni |
|98133110-8 e 98130000-3 |associative |
+------------------------------------+------------------------------+
|98131000-0 |Servizi religiosi |
+------------------------------------+------------------------------+
|da 55100000-1 a 55410000-7 da | |
|55521000-8 a 55521200-0 [55521000-8 | |
|Servizi di catering per feste | |
|private, 55521100-9 Servizi di | |
|fornitura pasti a domicilio, | |
|55521200-0 Servizi di fornitura | |
|pasti] 55520000-1 Servizi di | |
|catering, 55522000-5 Servizi di | |
|catering per imprese di trasporto, | |
|55523000-2 Servizi di catering per | |
|altre imprese o altre istituzioni, | |
|55524000-9 Servizi di ristorazione | |
|scolastica 55510000-8 Servizi di | |
|mensa, 55511000-5 Servizi di mensa | |
|ed altri servizi di caffetteria per | |
|clientela ristretta, 55512000-2 | |
|Servizi di gestione mensa, | |
|55523100-3 Servizi di mensa |Servizi alberghieri e di |
|scolastica |ristorazione |
+------------------------------------+------------------------------+
| |Servizi legali, nella misura |
| |in cui non siano esclusi a |
|da 79100000-5 a 79140000-7; |norma dell'articolo 17, comma |
|75231100-5; |1, lett. d) |
+------------------------------------+------------------------------+
|da 75100000-7 a 75120000-3; |Altri servizi amministrativi e|
|75123000-4; da 75125000-8 a |delle amministrazioni |
|75131000-3 |pubbliche |
+------------------------------------+------------------------------+
| |Servizi della pubblica |
| |amministrazione forniti alla |
|da 75200000-8 a 75231000-4 |collettivita' |
+------------------------------------+------------------------------+
| |Servizi penitenziari, di |
| |pubblica sicurezza e di |
| |soccorso, nella misura in cui |
|da 75231210-9 a75231230-5; da |non siano esclusi a norma |
|75240000-0 a 75252000-7; |dell'articolo 17, comma 1, |
|794300000-7; 98113100-9 |lett. h) |
+------------------------------------+------------------------------+
|da 79700000-1 a 79721000-4 [Servizi | |
|investigativi e di sicurezza, | |
|servizi di sicurezza, servizi di | |
|monitoraggio di sistemi di allarme, | |
|servizi di guardia, servizi di | |
|sorveglianza, servizi di sistema di | |
|localizzazione, servizi di | |
|localizzazione di fuggitivi, servizi| |
|di pattugliamento, servizi di | |
|rilascio di tesserini | |
|identificativi, servizi di | |
|investigazione e servizi di agenzia | |
|investigativa] 79722000-1 [Servizi | |
|di grafologia], 79723000-8 [Servizi |Servizi investigativi e di |
|di analisi dei rifiuti] |sicurezza |
+------------------------------------+------------------------------+
|98900000-2 [Servizi prestati da | |
|organizzazioni o enti | |
|extraterritoriali] e 98910000-5 | |
|[Servizi specifici di organizzazioni| |
|ed enti internazionali] |Servizi internazionali |
+------------------------------------+------------------------------+
|64000000-6 [Servizi di poste e | |
|telecomunicazioni], 64100000-7 | |
|[Servizi postali e di corriere] | |
|64110000-0 [Servizi postali], | |
|64111000-7 [Servizi postali per | |
|giornali e riviste], 64112000-4 | |
|[Servizi postali per la | |
|corrispondenza], 64113000-1 [Servizi| |
|postali per pacchi], 64114000-8 | |
|[Servizi di sportello presso gli | |
|uffici postali], 64115000-5 [Servizi| |
|di affitto di cassette postali], | |
|64116000-2 [Servizi di fermo posta],| |
|64122000-7 [Servizi di messaggeria | |
|interna] |Servizi postali |
+------------------------------------+------------------------------+
|50116510-9 [Servizi di rigenerazione| |
|pneumatici], 71550000-8 [Servizi di | |
|lavorazione del ferro] |Servizi vari |
+------------------------------------+------------------------------+
-------------------
(¹) Tali servizi non rientrano nell'ambito di applicazione del
presente codice se sono organizzati in quanto servizi non economici
di interesse generale.
Allegato X
Elenco delle convenzioni
internazionali in materia sociale e ambientale
(Allegato X dir. 24;
Allegato XIV dir. 25; Allegato X dir. 23)
-
Convenzione OIL 87 sulla liberta' d'associazione e la
tutela del diritto di organizzazione;
- Convenzione OIL 98 sul
diritto di organizzazione e di negoziato collettivo;
- Convenzione OIL 29 sul
lavoro forzato;
- Convenzione OIL 105
sull'abolizione del lavoro forzato;
- Convenzione OIL 138
sull'eta' minima;
- Convenzione OIL 111 sulla
discriminazione nell'ambito del lavoro e
dell'occupazione;
- Convenzione OIL 100 sulla
parita' di retribuzione;
- Convenzione OIL 182 sulle
peggiori forme di lavoro infantile;
- Convenzione di Vienna per
la protezione dello strato di ozono e protocollo di
Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di
ozono;
- Convenzione di Basilea sul
controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti
pericolosi e del loro smaltimento (Convenzione di
Basilea);
- Convenzione di Stoccolma
sugli inquinanti organici persistenti;
- Convenzione di Rotterdam
sulla procedura di previo assenso informato per taluni
prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio
internazionale (UNEP/FAO, lettera convenzione PIC)
Rotterdam, 10 settembre 1998, e relativi tre protocolli
regionali.
Allegato XI
Requisiti relativi agli
strumenti e ai dispositivi di ricezione elettronica
delle offerte, delle domande di partecipazione, delle
domande di qualificazione, nonche' dei piani e progetti
nei concorsi
(Allegato IV - dir. 24;
Allegato V dir. 25)
Gli
strumenti e i dispositivi di ricezione elettronica delle
offerte e delle domande di partecipazione, nonche' dei
piani e progetti nei concorsi di progettazione devono
garantire, mediante procedure e mezzi tecnici
appropriati, almeno che:
a) l'ora e la data esatte
della ricezione delle offerte, delle domande di
partecipazione e dei piani e progetti possano essere
stabilite con precisione;
b) si possa ragionevolmente
garantire che nessuno possa avere accesso ai dati
trasmessi in base ai presenti requisiti prima della
scadenza dei termini specificati;
c) solo le persone
autorizzate possano fissare o modificare le date di
apertura dei dati ricevuti;
d) solo le persone
autorizzate possano avere accesso alla totalita' o a una
parte dei dati trasmessi nelle diverse fasi della
procedura di aggiudicazione dell'appalto o del concorso
di progettazione;
e) solo le persone
autorizzate possano dare accesso ai dati trasmessi, e
solo dopo la data specificata;
f) i dati ricevuti e aperti
in applicazione dei presenti requisiti restino
accessibili solo alle persone autorizzate a prenderne
conoscenza;
g) in caso di violazione o
di tentativo di violazione dei divieti di accesso o dei
requisiti di cui alle lettere b), c), d), e) e f), si
possa ragionevolmente garantire che le violazioni o i
tentativi siano chiaramente rilevabili.
Allegato XII
Informazioni che devono
figurare nei documenti di gara in relazione alle aste
elettroniche relative agli appalti nei settori ordinari
e speciali
(Allegato VI dir. 24;
Allegato VII dir. 25)
Nel caso
in cui le stazioni appaltanti abbiano deciso di
organizzare un'asta elettronica, i documenti di gara
contengono almeno i seguenti elementi:
a) gli elementi i cui valori
saranno oggetto dell'asta elettronica, purche' tali
elementi siano quantificabili in modo da essere espressi
in cifre o in percentuali;
b) i limiti eventuali dei
valori che potranno essere presentati, quali risultano
dal capitolato d'oneri relativo all'oggetto
dell'appalto;
c) le informazioni che
saranno messe a disposizione degli offerenti nel corso
dell'asta elettronica e, se del caso, il momento in cui
saranno messe a loro disposizione;
d) le informazioni
pertinenti sullo svolgimento dell'asta elettronica;
e) le condizioni alle quali
gli offerenti potranno rilanciare, in particolare gli
scarti minimi eventualmente richiesti per il rilancio;
f) le informazioni
pertinenti sul dispositivo elettronico utilizzato e
sulle modalita' e specifiche tecniche di collegamento.
Allegato XIII
Definizione di talune
specifiche tecniche
(Allegato VII dir. 24;
Allegato VIII dir. 25)
Ai fini
del presente codice si intende per:
1) «specifiche tecniche»: a
seconda del caso
a) nel caso di appalti
pubblici di lavori: l'insieme delle prescrizioni
tecniche contenute, in particolare, nei documenti di
gara, che definiscono le caratteristiche richieste di un
materiale, un prodotto o una fornitura in modo che
rispondano all'uso a cui sono destinati
dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente
aggiudicatore; tra queste caratteristiche rientrano i
livelli della prestazione ambientale e le ripercussioni
sul clima, la progettazione che tenga conto di tutti i
requisiti (compresa l'accessibilita' per persone con
disabilita') la valutazione della conformita', la
proprieta' d'uso, la sicurezza o le dimensioni, incluse
le procedure riguardanti il sistema di garanzia della
qualita', la terminologia, i simboli, il collaudo e
metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e
l'etichettatura, le istruzioni per l'uso, nonche' i
processi e i metodi di produzione in qualsiasi momento
del ciclo di vita dei lavori. Esse comprendono altresi'
le norme riguardanti la progettazione e la
determinazione dei costi, le condizioni di collaudo,
d'ispezione e di accettazione dei lavori nonche' i
metodi e le tecniche di costruzione come pure ogni altra
condizione tecnica che l'amministrazione aggiudicatrice
o l'ente aggiudicatore puo' prescrivere, mediante
regolamentazione generale o particolare, in relazione
all'opera finita e ai materiali o alle parti che la
compongono;
b) nel caso di appalti
pubblici di servizi o di forniture, le specifiche
contenute in un documento, che definiscono le
caratteristiche richieste di un prodotto o di un
servizio, tra cui i livelli di qualita', i livelli di
prestazione ambientale e le ripercussioni sul clima, una
progettazione che tenga conto di tutte le esigenze
(compresa l'accessibilita' per le persone con
disabilita') e la valutazione della conformita', la
proprieta' d'uso, l'uso del prodotto, la sicurezza o le
dimensioni, compresi i requisiti applicabili al prodotto
quali la denominazione di vendita, la terminologia, i
simboli, il collaudo e i metodi di prova, l'imballaggio,
la marcatura e l'etichettatura, le istruzioni per l'uso,
i processi e i metodi di produzione ad ogni stadio del
ciclo di vita della fornitura o dei servizi, nonche' le
procedure di valutazione della conformita';
2) «norma»: una specifica
tecnica adottata da un organismo riconosciuto di
normalizzazione, ai fini di un'applicazione ripetuta o
continua, la cui osservanza non e' obbligatoria e che
rientra in una delle seguenti categorie:
a) «norma internazionale»:
norma adottata da un organismo di normalizzazione
internazionale e messa a disposizione del pubblico;
b) «norma europea»: una
norma adottata da un organismo di normalizzazione
europeo e messa a disposizione del pubblico;
c) «norma nazionale»: una
norma adottata da un organismo di normalizzazione
nazionale e messa a disposizione del pubblico;
3) «valutazione tecnica
europea»: la valutazione documentata delle prestazioni
di un prodotto da costruzione in relazione alle sue
caratteristiche essenziali, conformemente al relativo
documento per la valutazione europea quale definito
all'articolo 2, punto 12, del regolamento (UE) n.
305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;
4) «specifica tecnica
comune»: una specifica tecnica nel settore delle TIC
elaborata conformemente agli articoli 13 e 14 del
regolamento (UE) 1025/2012;
5) «riferimento tecnico»:
qualunque documento, diverso dalle norme europee,
elaborato dagli organismi europei di normalizzazione
secondo procedure adattate all'evoluzione delle
necessita' di mercato.
Allegato XIV
Informazioni che devono
figurare negli avvisi e nei bandi nei settori ordinari e
speciali
(allegato V dir. 24;
allegato VI,X,XI,XII e XVIII dir. 25)
PARTE I -
INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI E NEI
BANDI NEI SETTORI ORDINARI
A -
INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI CHE
ANNUNCIANO LA PUBBLICAZIONE NEL PROFILO DI COMMITTENTE
DI UN AVVISO DI PREINFORMAZIONE
1. Nome, numero di
identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di
codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e
indirizzo Internet dell'amministrazione aggiudicatrice
e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per
informazioni complementari.
2. Tipo di amministrazione
aggiudicatrice e principale attivita' esercitata.
3. Se del caso,
l'indicazione che l'amministrazione aggiudicatrice e'
una centrale di committenza o che si tratta o puo'
trattarsi di una qualsiasi altra forma di appalto
congiunto.
4. Codici CPV.
5. Indirizzo Internet del
«profilo di committente» (URL).
6. Data di spedizione
dell'avviso di pubblicazione nel profilo di committente
dell'avviso di preinformazione.
B -
INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI DI
PREINFORMAZIONE (di cui all'articolo 70)
B1. Informazioni che devono
comparire in ogni caso
1. Nome, numero di
identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di
codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e
indirizzo Internet dell'amministrazione aggiudicatrice
e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per
informazioni complementari.
2. Posta elettronica o
indirizzo Internet al quale i documenti di gara saranno
disponibili per l'accesso gratuito, illimitato e
diretto.
Se l'accesso gratuito,
illimitato e diretto non e' disponibile per i motivi
illustrati all'articolo 74, commi 2 e 3, un'indicazione
relativa alle modalita' di accesso ai documenti di gara.
3. Tipo di amministrazione
aggiudicatrice e principale attivita' esercitata.
4. Se del caso,
l'indicazione che l'amministrazione aggiudicatrice e'
una centrale di committenza o che si tratta o puo'
trattarsi di una qualsiasi altra forma di appalto
congiunto.
5. Codici CPV. Se l'appalto
e' suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite
per ogni lotto.
6. Il codice NUTS del luogo
principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di
appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale
di consegna o di prestazione per gli appalti di
forniture e di servizi. Se l'appalto e' suddiviso in
lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.
7. Breve descrizione
dell'appalto: natura ed entita' dei lavori, natura e
quantita' o valore delle forniture; natura ed entita'
dei servizi.
8. Se il presente avviso non
funge da mezzo di indizione di una gara, la data o le
date previste per la pubblicazione di un bando di gara o
di bandi di gara per l'appalto o gli appalti di cui
all'avviso di preinformazione.
9. Data d'invio dell'avviso.
10. Altre eventuali
informazioni.
11. Indicare se l'appalto
rientra o meno nell'ambito di applicazione dell'AAP.
B2. Informazioni ulteriori
che devono essere fornite se l'avviso funge da mezzo di
indizione di gara (articolo 70, comma 2)
1. Indicazione del fatto che
gli operatori economici interessati devono far conoscere
all'amministrazione aggiudicatrice il loro interesse per
l'appalto o gli appalti.
2. Tipo di procedura di
aggiudicazione (procedure ristrette, che implichino o
meno un sistema dinamico di acquisizione, o procedure
competitive con negoziazione).
3. Eventualmente, indicare
se:
a) si tratta di un accordo
quadro;
b) si tratta di un sistema
dinamico di acquisizione.
4. Se conosciuti, tempi di
consegna o di fornitura di prodotti, lavori o servizi e
durata del contratto.
5. Se note, le condizioni di
partecipazione, compreso quanto segue:
a) l'indicazione, eventuale,
se si tratta di un appalto pubblico riservato a
laboratori protetti o la cui esecuzione e' riservata
all'ambito di programmi di lavoro protetti;
b) l'indicazione eventuale
se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari
o amministrative, la prestazione del servizio sia
riservata a una particolare professione;
c) una breve descrizione dei
criteri di selezione.
6. Se conosciuti, una breve
descrizione dei criteri che verranno utilizzati per
l'aggiudicazione dell'appalto.
7. Se nota, la grandezza
complessiva stimata dell'appalto o degli appalti. Se
l'appalto e' suddiviso in lotti, tali informazioni sono
fornite per ogni lotto.
8. Termini ultimi per la
ricezione delle manifestazioni d'interesse.
9. Indirizzo cui devono
essere inviate le manifestazioni di interesse.
10. Lingua o lingue
autorizzate per la presentazione delle candidature o
delle offerte.
11. Eventualmente, indicare
se:
a) la presentazione per via
elettronica delle offerte o delle domande di
partecipazione e' richiesta o accettata;
b) si fara' ricorso
all'ordinazione elettronica;
c) si fara' ricorso alla
fatturazione elettronica;
d) sara' accettato il
pagamento elettronico.
12. Informazioni che
indicano se l'appalto e' connesso a un progetto e/o
programma finanziato dai fondi dell'Unione europea.
13. Denominazione e
indirizzo dell'organo responsabile delle procedure di
ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni dei
termini per la proposizione del ricorso o, se
necessario, denominazione, indirizzo, numero di
telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio
presso il quale l'informazione in questione puo' essere
richiesta.
C -
INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI E BANDI DI
GARA (di cui all'articolo 71)
1. Nome, numero di
identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di
codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e
indirizzo Internet dell'amministrazione aggiudicatrice
e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per
informazioni complementari.
2. Posta elettronica o
indirizzo Internet al quale i documenti di gara saranno
disponibili per l'accesso gratuito, illimitato e
diretto. Se l'accesso gratuito, illimitato e diretto non
e' disponibile per i motivi illustrati all'articolo 74,
commi 2 e 3, un'indicazione relativa alle modalita' di
accesso ai documenti di gara.
3. Tipo di amministrazione
aggiudicatrice e principale attivita' esercitata.
4. Se del caso,
l'indicazione che l'amministrazione aggiudicatrice e'
una centrale di committenza o che e' coinvolta una
qualsiasi altra forma di appalto congiunto.
5. Codici CPV. Se l'appalto
e' suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite
per ogni lotto.
6. Il codice NUTS del luogo
principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di
appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale
di consegna o di prestazione per gli appalti di
forniture e di servizi. Se l'appalto e' suddiviso in
lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.
7. Descrizione dell'appalto:
natura ed entita' dei lavori, natura e quantita' o
valore delle forniture; natura ed entita' dei servizi.
Se l'appalto e' suddiviso in lotti, tali informazioni
sono fornite per ogni lotto. Eventualmente, una
descrizione di qualsiasi opzione.
8. Ordine di grandezza
totale stimato dell'appalto o degli appalti; se
l'appalto e' suddiviso in lotti, tali informazioni sono
fornite per ogni lotto.
9. Ammissione o divieto di
varianti.
10. Tempi di consegna o di
fornitura di beni, lavori o servizi e, per quanto
possibile, la durata del contratto.
a) Nel caso di accordi
quadro, indicare la durata prevista dell'accordo quadro,
precisando, se del caso, i motivi che giustificano una
durata dell'accordo quadro superiore a quattro anni; per
quanto possibile, indicazione del valore o dell'ordine
di grandezza e della frequenza degli appalti da
aggiudicare, numero e, ove necessario, numero massimo
previsto di operatori economici che parteciperanno.
b) Nel caso di un sistema
dinamico di acquisizione l'indicazione della durata
prevista di tale sistema; per quanto possibile,
l'indicazione di valore o dell'ordine di grandezza e
della frequenza degli appalti da aggiudicare.
11. Condizioni di
partecipazione, compreso quanto segue:
a) l'indicazione, eventuale,
se si tratta di un appalto pubblico riservato a
laboratori protetti o la cui esecuzione e' riservata
all'ambito di programmi di lavoro protetti;
b) indicare, in caso se, in
forza di disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative, la prestazione del servizio sia
riservata a una particolare professione; riferimenti
alle disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative in questione;
c) un elenco e una breve
descrizione dei criteri riguardanti la situazione
personale degli operatori economici che possono
comportarne l'esclusione e dei criteri di selezione;
livello o livelli minimi specifici di capacita'
eventualmente richiesti. Indicazione delle informazioni
richieste (autocertificazioni, documentazione).
12. Tipo di procedura di
aggiudicazione; eventualmente, motivazione del ricorso
alla procedura accelerata (in caso di procedure aperte e
ristrette e di procedure competitive con negoziazione).
13. Eventualmente, indicare
se:
a) si tratta di un accordo
quadro;
b) si tratta di un sistema
dinamico di acquisizione;
c) si tratta di un'asta
elettronica (in caso di procedure aperte o ristrette o
di procedure competitive con negoziazione).
14. Se l'appalto deve essere
suddiviso in lotti, indicazione della possibilita' per
gli operatori economici di presentare offerte per uno,
per piu' e/o per l'insieme dei lotti. Indicazione di
ogni possibile limitazione del numero di lotti che puo'
essere aggiudicato ad uno stesso offerente. Se l'appalto
non e' suddiviso in lotti, indicazione dei motivi, a
meno che tale informazione non sia fornita nella
relazione unica.
15. In caso di procedura
ristretta, procedura competitiva con negoziazione,
dialogo competitivo o partenariato per l'innovazione,
quando ci si avvale della facolta' di ridurre il numero
di candidati che saranno invitati a presentare offerte,
a partecipare al dialogo o a negoziare: numero minimo e,
eventualmente, numero massimo previsto di candidati e
criteri oggettivi da applicare per la scelta dei
candidati in questione.
16. In caso di procedura
competitiva con negoziazione, dialogo competitivo o
partenariato per l'innovazione, indicare, eventualmente,
il ricorso a una procedura che si svolge in piu' fasi
successive, al fine di ridurre gradualmente il numero di
soluzioni da discutere o di offerte da negoziare.
17. Eventualmente, le
condizioni particolari cui e' sottoposta l'esecuzione
dell'appalto.
18. Criteri di
aggiudicazione dell'appalto o degli appalti. Salvo nel
caso in cui l'offerta economicamente piu' vantaggiosa e'
individuata sulla base del solo prezzo, i criteri che
determinano l'offerta economicamente piu' vantaggiosa e
la loro ponderazione vanno indicati qualora non figurino
nel capitolato d'oneri ovvero, nel caso del dialogo
competitivo, nel documento descrittivo.
19. Termine ultimo per la
ricezione delle offerte (procedure aperte) o delle
domande di partecipazione (procedure ristrette e
procedura competitiva con negoziazione, sistemi dinamici
di acquisizione, dialogo competitivo, partenariati per
l'innovazione).
20. Indirizzo al quale le
offerte o le domande di partecipazione sono trasmesse.
21. In caso di procedure
aperte:
a) periodo di tempo durante
il quale l'offerente e' vincolato alla propria offerta;
b) data, ora e luogo di
apertura delle offerte;
c) persone autorizzate ad
assistere alle operazioni di apertura.
22. Lingua/e utilizzabile/i
nelle offerte o nelle domande di partecipazione.
23. Eventualmente, indicare
se:
a) la presentazione per via
elettronica delle offerte o delle domande di
partecipazione e' accettata;
b) si fara' ricorso
all'ordinazione elettronica;
c) sara' accettata la
fatturazione elettronica;
d) sara' utilizzato il
pagamento elettronico.
24. Informazioni che
indicano se l'appalto e' connesso a un progetto e/o
programma finanziato dai fondi dell'Unione europea.
25. Denominazione e
indirizzo dell'organo responsabile delle procedure di
ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni dei
termini per la proposizione del ricorso o, se del caso,
nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonche'
indirizzo di posta elettronica del servizio presso il
quale si possono richiedere tali informazioni.
26. Data (e) e riferimento
(i) di precedenti pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea e nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana relative all'appalto/agli appalti di
cui al presente avviso.
27. Nel caso di appalti
rinnovabili, calendario previsto per la pubblicazione
dei prossimi bandi e avvisi.
28. Data d'invio
dell'avviso.
29. Indicare se l'appalto
rientra o meno nell'ambito di applicazione dell'AAP.
30. Altre eventuali
informazioni.
D -
INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI RELATIVI
AGLI APPALTI AGGIUDICATI (di cui all'articolo 98)
1. Nome, numero di
identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di
codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e
indirizzo Internet dell'amministrazione aggiudicatrice
e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per
informazioni complementari.
2. Tipo di amministrazione
aggiudicatrice e principale attivita' esercitata.
3. Se del caso,
l'indicazione che l'amministrazione aggiudicatrice e'
una centrale di committenza o che si tratta di una
qualsiasi altra forma di appalto congiunto.
4. Codici CPV.
5. Il codice NUTS del luogo
principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di
appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale
di consegna o di prestazione per gli appalti di
forniture e di servizi.
6. Descrizione dell'appalto:
natura ed entita' dei lavori, natura e quantita' o
valore delle forniture; natura ed entita' dei servizi.
Se l'appalto e' suddiviso in lotti, tali informazioni
sono fornite per ogni lotto. Eventualmente, una
descrizione di qualsiasi opzione.
7. Tipo di procedura di
aggiudicazione; nel caso di procedura negoziata senza
previa pubblicazione, motivazione del ricorso a tale
procedura.
8. Eventualmente, indicare
se:
a) si tratta di un accordo
quadro;
b) si tratta di un sistema
dinamico di acquisizione.
9. I criteri di cui
all'articolo 95 che sono stati utilizzati per
l'aggiudicazione dell'appalto o degli appalti. Se del
caso, l'indicazione se e' stato fatto ricorso a un'asta
elettronica (in caso di procedure aperte o ristrette o
di procedure competitive con negoziazione).
10. Data di conclusione dei
contratti o degli accordi quadro a seguito della
decisione di aggiudicazione o conclusione.
11. Numero di offerte
ricevute con riferimento a ciascun appalto, compresi:
a) numero di offerte
ricevute da operatori economici costituiti da piccole e
medie imprese;
b) numero di offerte
ricevute da un altro Stato membro o da un paese terzo;
c) numero di offerte
ricevute per via elettronica.
12. Per ciascuna
aggiudicazione: nome, indirizzo comprensivo di codice
NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo
Internet dell'aggiudicatario o degli aggiudicatari,
comprese:
a) informazioni che
specificano se l'aggiudicatario e' una piccola e media
impresa;
b) informazioni che
specificano se l'appalto e' stato aggiudicato a un
gruppo di operatori economici (joint-venture, consorzio
o altro).
13. Valore dell'offerta (o
delle offerte) vincente o dell'offerta massima e
dell'offerta minima prese in considerazione ai fini
dell'aggiudicazione o delle aggiudicazioni dell'appalto.
14. Se del caso, per ogni
aggiudicazione, valore e parte dell'appalto che puo'
essere subappaltato a terzi.
15. Informazioni che
indicano se l'appalto e' connesso a un progetto e/o
programma finanziato dai fondi dell'Unione europea.
16. Denominazione e
indirizzo dell'organo responsabile delle procedure di
ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni dei
termini per la proposizione del ricorso o, se del caso,
nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonche'
indirizzo di posta elettronica del servizio presso il
quale si possono richiedere tali informazioni.
17. Data (e) e riferimento
(i) di precedenti pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea o nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana relative al contratto/ai contratti
di cui al presente avviso.
18. Data d'invio
dell'avviso.
19. Altre eventuali
informazioni.
E -
INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI DI
MODIFICA DI UN CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITA'
DELLO STESSO (di cui all'articolo 106)
1. Nome, numero di
identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di
codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e
indirizzo Internet dell'amministrazione aggiudicatrice
e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per
informazioni complementari.
2. Codici CPV.
3. Il codice NUTS del luogo
principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di
appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale
di consegna o di prestazione per gli appalti di
forniture e di servizi.
4. Descrizione dell'appalto
prima e dopo la modifica: natura ed entita' dei lavori,
natura e quantita' o valore delle forniture: natura ed
entita' dei servizi.
5. Se del caso, aumento del
prezzo in seguito alla modifica.
6. Descrizione delle
circostanze che hanno reso necessaria la modifica.
7. Data della decisione di
aggiudicazione dell'appalto.
8. Se del caso, nome,
indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax,
posta elettronica e indirizzo Internet del nuovo o dei
nuovi operatori economici.
9. Informazioni che indicano
se l'appalto e' connesso a un progetto e/o programma
finanziato dai fondi dell'Unione europea.
10. Denominazione e
indirizzo dell'organo nazionale di vigilanza e
dell'organo responsabile delle procedure di ricorso e,
se del caso, di mediazione. Precisazioni dei termini per
la proposizione del ricorso o, se del caso, nome,
indirizzo, numero di telefono e di fax, nonche'
indirizzo elettronico del servizio presso il quale si
possono richiedere tali informazioni.
11. Data (e) e riferimento
(i) di precedenti pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea o nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana relative all'appalto o agli appalti
di cui al presente avviso.
12. Data d'invio
dell'avviso.
13. Altre eventuali
informazioni.
F -
INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI BANDI DI GARA E
NEGLI AVVISI DI AGGIUDICAZIONE PER GLI APPALTI DI
SERVIZI SOCIALI E DI ALTRI SERVIZI SPECIFICI (di cui
all'articolo 142)
1. Nome, numero di
identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di
codice NUTS, posta elettronica e indirizzo Internet
dell'amministrazione aggiudicatrice.
2. Il codice NUTS del luogo
principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di
appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale
di consegna o di prestazione per le forniture e i
servizi.
3. Una breve descrizione
dell'appalto in questione, compresi i codici CPV.
4. Condizioni di
partecipazione, compreso quanto segue:
a) l'indicazione, eventuale,
se si tratta di un appalto riservato a laboratori
protetti o la cui esecuzione e' riservata nell'ambito di
programmi di lavoro protetti,
b) l'indicazione, eventuale,
se in forza di disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative, la prestazione del servizio sia
riservata a una particolare professione.
5. Scadenze per contattare
l'amministrazione aggiudicatrice, in vista della
partecipazione.
6. Breve descrizione delle
caratteristiche principali della procedura di
aggiudicazione.
G -
INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI PER GLI
APPALTI DI SERVIZI SOCIALI E DI ALTRI SERVIZI SPECIFICI
(di cui all'articolo 142)
1. Nome, numero di
identificazione, ove previsto, dalla legislazione
nazionale, indirizzo comprensivo di codice NUTS, posta
elettronica e indirizzo Internet dell'amministrazione
aggiudicatrice.
2. Una breve descrizione
dell'appalto in questione, compreso il valore
complessivo stimato del contratto e i codici CPV.
3. Se noti:
a) il codice NUTS del luogo
principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di
appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale
di consegna o di prestazione per le forniture e i
servizi;
b) tempi di consegna o di
fornitura di beni, lavori o servizi e durata del
contratto;
c) condizioni di
partecipazione, compreso quanto segue:
l'indicazione, eventuale, se
si tratta di un appalto pubblico riservato a laboratori
protetti o la cui esecuzione e' riservata all'ambito di
programmi di lavoro protetti,
l'indicazione eventuale se,
in forza di disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative, la prestazione del servizio sia
riservata a una particolare professione;
d) una breve descrizione
delle caratteristiche principali della procedura di
aggiudicazione.
4. Indicazione del fatto che
gli operatori economici interessati devono far conoscere
all'amministrazione aggiudicatrice il loro interesse per
l'appalto o gli appalti, dei termini per la ricezione
delle manifestazioni d'interesse e dell'indirizzo cui
devono essere trasmesse le manifestazioni d'interesse.
H -
INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI DI
AGGIUDICAZIONE PER GLI APPALTI DI SERVIZI SOCIALI E DI
ALTRI SERVIZI SPECIFICI (di cui all'articolo 142)
1. Nome, numero di
identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di
codice NUTS, posta elettronica e indirizzo Internet
dell'amministrazione aggiudicatrice.
2. Breve descrizione del
contratto in questione, compresi i codici CPV.
3. Il codice NUTS del luogo
principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di
lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna
o di prestazione per le forniture e i servizi.
4. Numero di offerte
ricevute.
5. Prezzo o gamma di prezzi
(minimo/massimo) pagati.
6. Per ciascuna
aggiudicazione: nome, indirizzo comprensivo di codice
NUTS, posta elettronica e indirizzo Internet
dell'aggiudicatario o degli aggiudicatari.
7. Altre eventuali
informazioni.
PARTE II - INFORMAZIONI CHE DEVONO
FIGURARE NEGLI AVVISI PERIODICI INDICATIVI NEI SETTORI
SPECIALI2 - (di cui all'articolo 127)
A.
INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE IN OGNI CASO
1. Nome, numero di
identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di
codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e
indirizzo Internet dell'ente aggiudicatore e, se
diverso, del servizio al quale rivolgersi per
informazioni complementari.
2. Principale attivita'
esercitata.
3. a) Per gli appalti di
forniture: natura e quantita' o valore delle prestazioni
o dei prodotti da fornire (codici CPV);
b) per gli appalti di
lavori: natura ed entita' delle prestazioni,
caratteristiche generali dell'opera o dei lotti relativi
all'opera, numero (codici CPV);
c) per gli appalti di
servizi: importo totale previsto in ciascuna delle
categorie di servizi previsti (codici CPV).
4. Data di invio dell'avviso
o di invio della comunicazione che annuncia la
pubblicazione di tale avviso nel «profilo di
committente».
5. Altre eventuali
informazioni.
B.
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE CHE DEVONO ESSERE FORNITE SE
L'AVVISO FUNGE DA MEZZO DI INDIZIONE DI GARA O CONSENTE
UNA RIDUZIONE DEI TERMINI DI RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
O DELLE OFFERTE (articolo 127)
1. Indicazione del fatto che
gli operatori economici interessati devono far conoscere
all'ente aggiudicatore il loro interesse per l'appalto o
gli appalti.
2. Posta elettronica o
indirizzo Internet al quale il capitolato d'oneri e i
documenti di gara saranno disponibili per l'accesso
gratuito, illimitato e diretto.
Se l'accesso gratuito,
illimitato e diretto non e' disponibile per i motivi
illustrati all'articolo 74, un'indicazione relativa alle
modalita' di accesso ai documenti di gara.
3. Indicare eventualmente se
l'appalto e' riservato a laboratori protetti o se
l'esecuzione e' riservata nel contesto di programmi di
lavoro protetti.
4. Termine ultimo per la
ricezione delle domande per ottenere un invito a
presentare un'offerta o a negoziare.
5. Natura e quantita' dei
prodotti da fornire o caratteristiche generali
dell'opera o categoria del servizio e sua descrizione;
indicare se si prevedono uno o piu' accordi quadro,
precisando tra l'altro eventuali opzioni per acquisti
complementari e il calendario provvisorio per esercitare
tali opzioni nonche' il numero di eventuali rinnovi. Nel
caso di una serie di appalti rinnovabili, indicare anche
il calendario provvisorio dei successivi bandi di gara.
Indicare se si tratta di acquisto, locazione
finanziaria, locazione, acquisto a riscatto, o di una
combinazione tra tali possibilita'.
6. Il codice NUTS del luogo
principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di
appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale
di consegna o di prestazione per gli appalti di
forniture e di servizi. Se l'appalto e' suddiviso in
lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.
7. Termine di consegna o di
esecuzione o durata dell'appalto e, se possibile, data
di inizio.
8. Indirizzo cui le imprese
interessate devono manifestare per iscritto il proprio
interesse.
9. Termine ultimo per la
ricezione delle manifestazioni d'interesse.
10. Lingua o lingue
autorizzate per la presentazione delle candidature o
delle offerte.
11. Requisiti di carattere
economico e tecnico, garanzie finanziarie e tecniche che
i fornitori devono soddisfare.
12. Indicare:
a) Data provvisoria, se
nota, di inizio delle procedure di aggiudicazione
dell'appalto o degli appalti.
b) Tipo di procedura
d'appalto (procedure ristrette, che implichino o meno un
sistema dinamico di acquisizione, o procedure
negoziate).
13. Eventualmente, le
condizioni particolari cui e' sottoposta la
realizzazione dell'appalto.
14. Eventualmente, indicare
se:
a) la trasmissione in via
elettronica delle offerte o delle domande di
partecipazione e' richiesta o accettata;
b) si fara' ricorso
all'ordinazione elettronica;
c) si fara' ricorso alla
fatturazione elettronica;
d) sara' accettato il
pagamento elettronico.
15. Denominazione e
indirizzo dell'organo competente per le procedure di
ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni dei
termini per la proposizione di ricorsi o, se necessario,
denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e
indirizzo elettronico del servizio presso il quale
l'informazione in questione puo' essere richiesta.
16. Criteri, se noti,
definiti all'articolo 95 che saranno utilizzati per
l'aggiudicazione dell'appalto. Salvo nel caso in cui
l'offerta economicamente piu' vantaggiosa e' individuata
sulla base del solo prezzo, i criteri per determinare
l'offerta economicamente piu' vantaggiosa nonche' la
ponderazione a essi attribuita o, se del caso, la
gerarchia di applicazione degli stessi sono indicati
qualora non figurino nel capitolato d'oneri o non ne sia
previsto l'inserimento nell'invito a manifestare il
proprio interesse di cui all'articolo 131, o nell'invito
a presentare un'offerta o a negoziare.
C -
INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI CHE
ANNUNCIANO LA PUBBLICAZIONE NEL PROFILO DI COMMITTENTE
DI UN AVVISO PERIODICO INDICATIVO, CHE NON FUNGE DA
MEZZO DI INDIZIONE DI UNA GARA3 (di cui
all'articolo 127)
1. Nome, numero di
identificazione, ove previsto dalla legislazione
nazionale, indirizzo comprensivo di codice NUTS,
telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet
dell'ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al
quale rivolgersi per informazioni complementari.
2. Principale attivita'
esercitata.
3. Codici CPV.
4. Indirizzo Internet del
«profilo di committente» (URL).
5. Data di spedizione
dell'avviso di pubblicazione nel profilo di committente
dell'avviso periodico indicativo.
D -
INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI BANDI E NEGLI
AVVISI DI GARA PER L'AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI IN
CASO DI PROCEDURE APERTE4
(di cui all'articolo 71)
1. Nome, numero di
identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di
codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e
indirizzo Internet dell'ente aggiudicatore e, se
diverso, del servizio al quale rivolgersi per
informazioni complementari.
2. Principale attivita'
esercitata.
3. Indicare eventualmente se
l'appalto e' riservato a laboratori protetti o se
l'esecuzione e' riservata nel contesto di programmi di
lavoro protetti.
4. Tipo di appalto
(forniture, lavori o servizi; indicare eventualmente se
si tratta di un accordo-quadro o di un sistema dinamico
di acquisizione), descrizione (codici CPV). Indicare
eventualmente se le offerte sollecitate lo sono a fini
di acquisto, di locazione finanziaria, di locazione, di
acquisto a riscatto o di una combinazione tra queste
possibilita'.
5. Il codice NUTS del luogo
principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di
appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale
di consegna o di prestazione per gli appalti di
forniture e di servizi.
6. Per le forniture e i
lavori:
a) natura e quantita' dei
prodotti da fornire (codici CPV). Indicare tra l'altro
eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e,
se possibile, il termine previsto per esercitare tali
opzioni nonche' il numero di eventuali rinnovi. Nel caso
di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un
calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per
i prodotti richiesti o la natura e l'entita' delle
prestazioni, nonche' le caratteristiche generali
dell'opera (codici CPV);
b) indicazioni relative alla
possibilita', per i fornitori, di presentare offerte per
tutti i prodotti richiesti e/o per parte di essi. Per
gli appalti di lavori, se l'opera o l'appalto e'
suddiviso in piu' lotti, l'ordine di grandezza dei vari
lotti e la possibilita' di presentare offerte per uno,
per piu' o per tutti i lotti;
c) per gli appalti di
lavori: informazioni sull'obiettivo dell'opera o
dell'appalto, quando quest'ultimo comporti anche
l'elaborazione di progetti.
7. Per i servizi:
a) natura e quantita' dei
servizi da fornire. Indicare tra l'altro eventuali
opzioni relative ad acquisti complementari e, se
possibile, il termine previsto per esercitare tali
opzioni nonche' il numero di eventuali rinnovi. Nel caso
di una serie di appalti rinnovabili, indicare anche, se
possibile, un calendario provvisorio dei successivi
bandi di gara per i servizi richiesti;
b) indicare se, in forza di
disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative, la prestazione del servizio sia
riservata a una particolare professione;
c) riferimenti a
disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative;
d) indicare se le persone
giuridiche sono tenute a indicare il nome e le
qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio;
e) indicare se i prestatori
possono presentare offerte per una parte dei servizi.
8. Indicare, se noto, se la
presentazione di varianti e' autorizzata o meno.
9. Termine di consegna o di
esecuzione o durata dell'appalto di servizi e, se
possibile, data di inizio.
10. Posta elettronica o
indirizzo Internet al quale i documenti di gara saranno
disponibili per l'accesso gratuito, illimitato e
diretto. Se l'accesso gratuito, illimitato e diretto non
e' disponibile per i motivi illustrati all'articolo 74,
commi 2 e 3, un'indicazione relativa alle modalita' di
accesso ai documenti di gara.
11. a) Termine ultimo per la
ricezione delle offerte o delle offerte indicative
quando si tratta di un sistema di acquisizione dinamico.
b) Indirizzo al quale
inviarle.
c) Lingua o lingue in cui
devono essere redatte.
12. a) Eventualmente,
persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte.
b) Data, ora e luogo di tale
apertura.
13. Se del caso, cauzione e
garanzie richieste.
14. Modalita' essenziali di
finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle
disposizioni in materia.
15. Eventualmente, forma
giuridica che dovra' assumere il raggruppamento di
operatori economici, cui sia aggiudicato l'appalto.
16. Requisiti minimi di
carattere economico e tecnico che l'operatore economico
aggiudicatario dovra' soddisfare.
17. Periodo di tempo durante
il quale l'offerente e' vincolato dalla propria offerta.
18. Eventualmente, le
condizioni particolari cui e' sottoposta la
realizzazione dell'appalto.
19. Criteri di cui
all'articolo 95 che saranno utilizzati per
l'aggiudicazione dell'appalto. Salvo nel caso in cui
l'offerta economicamente piu' vantaggiosa e' individuata
sulla base del solo prezzo, i criteri per determinare
l'offerta economicamente piu' vantaggiosa nonche' la
ponderazione a essi attribuita o, se del caso, la
gerarchia di applicazione degli stessi sono indicati
qualora non figurino nel capitolato d'oneri.
20. Eventualmente, la data o
le date e il riferimento o i riferimenti alla
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea o nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana dell'avviso periodico, o dell'avviso che
annuncia la pubblicazione del presente avviso nel
«profilo di committente» cui si riferisce l'appalto.
21. Denominazione e
indirizzo dell'organo competente per le procedure di
ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni dei
termini per la proposizione di ricorsi o, se necessario,
denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e
indirizzo elettronico del servizio presso il quale
l'informazione in questione puo' essere richiesta.
22. Data di spedizione
dell'avviso o del bando di gara da parte dell'ente
aggiudicatore.
23. Altre eventuali
informazioni.
E -
INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI BANDI E NEGLI
AVVISI DI GARA PER L'AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI IN
CASO DI PROCEDURE RISTRETTE (di cui all'articolo 71)
1. Nome, numero di
identificazione (ove previsto dalla legislazione
nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS,
telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet
dell'ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al
quale rivolgersi per informazioni complementari.
2. Principale attivita'
esercitata.
3. Indicare eventualmente se
l'appalto e' riservato a laboratori protetti o se
l'esecuzione e' riservata nel contesto di programmi di
lavoro protetti.
4. Natura dell'appalto
(forniture, lavori o servizi; indicare, se del caso, se
si tratta di un accordo quadro). Descrizione del
progetto (codici CPV). Indicare eventualmente se le
offerte sollecitate lo sono a fini di acquisto, di
locazione finanziaria, di locazione, di acquisto a
riscatto o di una combinazione tra queste possibilita'.
5. Il codice NUTS del luogo
principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di
appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale
di consegna o di prestazione per gli appalti di
forniture e di servizi.
6. Per le forniture e i
lavori:
a) natura e quantita' dei
prodotti da fornire (codici CPV). Indicare tra l'altro
eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e,
se possibile, il termine previsto per esercitare tali
opzioni nonche' il numero di eventuali rinnovi. Nel caso
di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un
calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per
i prodotti richiesti o la natura e l'entita' delle
prestazioni, nonche' le caratteristiche generali
dell'opera (codici CPV);
b) indicazioni relative alla
possibilita', per i fornitori, di presentare offerte per
tutti i prodotti richiesti e/o per parte di essi. Per
gli appalti di lavori; se l'opera o l'appalto e'
suddiviso in piu' lotti, l'ordine di grandezza dei vari
lotti e la possibilita' di presentare offerte per uno,
per piu' o per tutti i lotti;
c) per gli appalti di
lavori: informazioni sull'obiettivo dell'opera o
dell'appalto quando quest'ultimo comporti anche
l'elaborazione di progetti.
7. Per i servizi:
a) natura e quantita' dei
servizi da fornire. Indicare tra l'altro eventuali
opzioni relative ad acquisti complementari e, se
possibile, il termine previsto per esercitare tali
opzioni nonche' il numero di eventuali rinnovi. Nel caso
di una serie di appalti rinnovabili, indicare anche, se
possibile, un calendario provvisorio dei successivi
bandi di gara per i servizi richiesti;
b) indicare se, in forza di
disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative, la prestazione del servizio sia
riservata a una particolare professione;
c) riferimenti a
disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative;
d) indicare se le persone
giuridiche sono tenute a indicare il nome e le
qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio;
e) indicare se i prestatori
possono presentare offerte per una parte dei servizi in
questione.
8. Indicare, se noto, se la
presentazione di varianti e' autorizzata o meno.
9. Termine di consegna o di
esecuzione o durata dell'appalto e, se possibile, data
di inizio.
10. Eventualmente, forma
giuridica che dovra' assumere il raggruppamento di
operatori economici, cui sia aggiudicato l'appalto.
11. Indicare:
a) Termine ultimo di
ricevimento delle domande di partecipazione;
b) indirizzo al quale
inviarle;
c) lingua o lingue in cui
devono essere redatte.
12. Termine ultimo di
spedizione degli inviti a presentare offerte.
13. Se del caso, cauzione e
garanzie richieste.
14. Modalita' essenziali di
finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle
disposizioni in materia.
15. Informazioni riguardanti
la situazione propria dell'operatore economico e i
requisiti minimi di carattere economico e tecnico che
deve soddisfare.
16. Criteri di cui
all'articolo 95 che saranno utilizzati per
l'aggiudicazione dell'appalto. Salvo nel caso in cui
l'offerta economicamente piu' vantaggiosa e' individuata
sulla base del solo prezzo, i criteri per determinare
l'offerta economicamente piu' vantaggiosa nonche' la
ponderazione a essi attribuita o, se del caso, la
gerarchia di applicazione degli stessi sono indicati
qualora non figurino nel capitolato d'oneri o non ne sia
previsto l'inserimento nell'invito a presentare
un'offerta.
17. Eventualmente, le
condizioni particolari cui e' sottoposta la
realizzazione dell'appalto.
18. Eventualmente, la data o
le date e il riferimento o i riferimenti alla
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea o nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana dell'avviso periodico, o dell'avviso che
annuncia la pubblicazione del presente avviso nel
«profilo di committente» cui si riferisce l'appalto.
19. Denominazione e
indirizzo dell'organo competente per le procedure di
ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni dei
termini per la proposizione di ricorsi o, se necessario,
denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e
indirizzo elettronico del servizio presso il quale
l'informazione in questione puo' essere richiesta.
20. Data di invio
dell'avviso da parte dell'ente aggiudicatore.
21. Altre eventuali
informazioni.
F -
INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI BANDI E NEGLI
AVVISI DI GARA PER L'AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI IN
CASO DI PROCEDURE NEGOZIATE (di cui all'articolo 71)
1. Nome, numero di
identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di
codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e
indirizzo Internet dell'ente aggiudicatore e, se
diverso, del servizio al quale rivolgersi per
informazioni complementari.
2. Principale attivita'
esercitata.
3. Indicare eventualmente se
l'appalto e' riservato a laboratori protetti o se
l'esecuzione e' riservata nel contesto di programmi di
lavoro protetti.
4. Natura dell'appalto
(forniture, lavori o servizi; indicare, se del caso, se
si tratta di un accordo quadro). Descrizione del
progetto (codici CPV). Indicare eventualmente se le
offerte sollecitate lo sono a fini di acquisto, di
locazione finanziaria, di locazione, di acquisto a
riscatto o di una combinazione tra queste possibilita'.
5. Il codice NUTS del luogo
principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di
appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale
di consegna o di prestazione per gli appalti di
forniture e di servizi.
6. Per le forniture e i
lavori:
a) natura e quantita' dei
prodotti da fornire (codici CPV). Indicare tra l'altro
eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e,
se possibile, il termine previsto per esercitare tali
opzioni nonche' il numero di eventuali rinnovi. Nel caso
di appalti rinnova bili, indicare anche, se possibile,
un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara
per i prodotti richiesti o la natura e l'entita' delle
prestazioni, nonche' le caratteristiche generali
dell'opera (codici CPV);
b) indicazioni relative alla
possibilita', per i fornitori, di presentare offerte per
tutti i prodotti richiesti e/o per parte di essi. Per
gli appalti di lavori, se l'opera o l'appalto e'
suddiviso in piu' lotti, l'ordine di grandezza dei vari
lotti e la possibilita' di presentare offerte per uno,
per piu' o per tutti i lotti;
c) per gli appalti di
lavori: informazioni sull'obiettivo dell'opera o
dell'appalto, quando quest'ultimo comporti anche
l'elaborazione di progetti.
7. Per i servizi:
a) natura e quantita' dei
servizi da fornire. Indicare tra l'altro eventuali
opzioni relative ad acquisti complementari e, se
possibile, il termine previsto per esercitare tali
opzioni nonche' il numero di eventuali rinnovi. Nel caso
di una serie di appalti rinnovabili, indicare anche, se
possibile, un calendario provvisorio dei successivi
bandi di gara per i servizi richiesti;
b) indicare se, in forza di
disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative, la prestazione del servizio sia
riservata a una particolare professione;
c) riferimenti a
disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative;
d) indicare se le persone
giuridiche sono tenute a indicare il nome e le
qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio;
e) indicare se i prestatori
possono presentare offerte per una parte dei servizi in
questione.
8. Indicare, se noto, se la
presentazione di varianti e' autorizzata o meno.
9. Termine di consegna o di
esecuzione o durata dell'appalto e, se possibile, data
di inizio.
10. Eventualmente, forma
giuridica che dovra' assumere il raggruppamento di
operatori economici, cui sia aggiudicato l'appalto.
11. Indicare:
a) Termine ultimo di
ricevimento delle domande di partecipazione;
b) indirizzo al quale
inviarle;
c) lingua o lingue in cui
devono essere redatte.
12. Eventualmente, cauzioni
ed altre forme di garanzia richieste.
13. Modalita' essenziali di
finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle
disposizioni in materia.
14. Informazioni riguardanti
la situazione propria dell'operatore economico e i
requisiti minimi di carattere economico e tecnico che
deve soddisfare.
15. Criteri di cui
all'articolo 95 che saranno utilizzati per
l'aggiudicazione dell'appalto. Salvo nel caso in cui
l'offerta economicamente piu' vantaggiosa e' individuata
sulla base del solo prezzo, i criteri per determinare
l'offerta economicamente piu' vantaggiosa nonche' la
ponderazione a essi attribuita o, se del caso, la
gerarchia di applicazione degli stessi sono indicati
qualora non figurino nel capitolato d'oneri o non ne sia
previsto l'inserimento nell'invito a negoziare.
16. Eventualmente, nomi e
indirizzi di operatori economici gia' selezionati
dall'ente aggiudicatore.
17. Eventualmente, le
condizioni particolari cui e' sottoposta la
realizzazione dell'appalto.
18. Eventualmente, la data o
le date e il riferimento o i riferimenti alla
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea o nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana dell'avviso periodico o dell'avviso che
annuncia la pubblicazione di tale avviso nel «profilo di
committente» cui si riferisce l'appalto.
19. Denominazione e
indirizzo dell'organo competente per le procedure di
ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni dei
termini per la proposizione di ricorsi o, se necessario,
denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e
indirizzo elettronico del servizio presso il quale
l'informazione in questione puo' essere richiesta.
20. Data di spedizione
dell'avviso o del bando di gara da parte dell'ente
aggiudicatore.
21. Altre eventuali
informazioni.
G -
INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI RELATIVI
AGLI APPALTI AGGIUDICATI (di cui all'articolo 129)
I. Informazioni per la
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea
1. Nome, numero di
identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di
codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e
indirizzo Internet dell'ente aggiudicatore e, se
diverso, del servizio al quale rivolgersi per
informazioni complementari.
2. Principale attivita'
esercitata.
3. Tipo di appalto
(forniture, lavori o servizi e codici CPV; indicare
eventualmente se si tratta di un accordo quadro).
4. Indicazione succinta del
tipo e della quantita' di prodotti, lavori o servizi
forniti.
5. a) Forma di indizione
della gara (avviso relativo al sistema di
qualificazione, avviso periodico, avviso di gara);
b) data/e e riferimento/i
della pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea;
c) nel caso di appalti
aggiudicati senza previa indizione di gara, indicare la
disposizione pertinente dell'articolo 63.
6. Procedura di appalto
(procedura aperta, ristretta o negoziata).
7. Numero di offerte
ricevute, precisando quanto segue:
a) numero di offerte
ricevute da operatori economici costituiti da PMI;
b) numero di offerte
ricevute dall'estero;
c) numero di offerte
ricevute per via elettronica.
Nel caso di piu'
aggiudicazioni (lotti, contratti quadro multipli), tali
informazioni sono fornite per ogni aggiudicazione.
8. Data di conclusione dei
contratti o degli accordi quadro a seguito della
decisione di aggiudicazione o conclusione.
9. Prezzo pagato per gli
acquisti d'opportunita' effettuati in virtu'
dell'articolo 63, comma 3, lettera d).
10. Per ciascuna
aggiudicazione: nome, indirizzo comprensivo di codice
NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo
Internet dell'aggiudicatario o degli aggiudicatari,
comprese:
a) informazioni che
specificano se l'aggiudicatario e' una PMI;
b) informazioni che
specificano se l'appalto e' stato aggiudicato a un
consorzio.
11. Indicare, eventualmente,
se l'appalto e' stato o puo' essere subappaltato.
12. Prezzo pagato o prezzo
dell'offerta piu' elevata e di quella piu' bassa di cui
si e' tenuto conto nell'aggiudicazione dell'appalto.
13. Denominazione ed
indirizzo dell'organo competente per le procedure di
ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni
quanto al termine per l'introduzione di ricorsi o, se
necessario, denominazione, indirizzo, numero di
telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio
presso il quale l'informazione in questione puo' essere
richiesta.
14. Informazioni
facoltative:
- valore e percentuale
dell'appalto che e' stata o puo' essere subappaltata a
terzi,
- criteri di aggiudicazione
dell'appalto.
II. Informazioni non
destinate a essere pubblicate
15. Numero di appalti
aggiudicati (quando un appalto e' stato suddiviso tra
piu' fornitori).
16. Valore di ciascun
appalto aggiudicato.
17. Paese d'origine del
prodotto o del servizio (origine unionale o non unionale
e, in quest'ultimo caso, ripartizione per paese terzo).
18. Criteri di attribuzione
utilizzati.
19. Indicare se l'appalto e'
stato aggiudicato a un offerente che presentava una
variante, ai sensi dell'articolo 95, comma 14.
20. Indicare se vi sono
state offerte non accettate in quanto anormalmente
basse, in base all'articolo 97.
21. Data di invio
dell'avviso da parte dell'ente aggiudicatore.
H -
INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI
SULL'ESISTENZA DI UN SISTEMA DI QUALIFICAZIONE (di cui
agli articoli 128 e articolo 134)
1. Nome, numero di
identificazione (ove previsto dalla legislazione
nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS,
telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet
dell'ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al
quale rivolgersi per informazioni complementari.
2. Principale attivita'
esercitata.
3. Indicare eventualmente se
l'appalto e' riservato a laboratori protetti o se
l'esecuzione e' riservata nel contesto di programmi di
lavoro protetti.
4. Oggetto del sistema di
qualificazione (descrizione dei prodotti, servizi o
lavori, o loro categorie, che vanno acquistati con tale
sistema - codici CPV). Il codice NUTS del luogo
principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di
appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale
di consegna o di prestazione per gli appalti di
forniture e di servizi.
5. Requisiti che gli
operatori economici devono soddisfare per la
qualificazione in base al sistema e metodi di verifica
di ciascuna di tali condizioni. Se la descrizione dei
requisiti e dei metodi di verifica e' voluminosa e si
basa su documenti cui gli operatori economici
interessati hanno accesso, una sintesi dei requisiti e
dei metodi principali e un riferimento a tali documenti
sara' sufficiente.
6. Periodo
di validita' del sistema di qualificazione e formalita'
da espletare per il suo rinnovo.
7. Menzione del fatto che
l'avviso e' utilizzato come mezzo di indizione di gara.
8. Indirizzo presso il quale
e' possibile ottenere ulteriori informazioni e la
documentazione relativa al sistema di qualificazione (se
l'indirizzo e' diverso da quello di cui al punto 1).
9. Denominazione e indirizzo
dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se
del caso, di mediazione. Precisazioni quanto al termine
per l'introduzione di ricorsi o, se necessario,
denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e
indirizzo elettronico del servizio presso il quale
l'informazione in questione puo' essere richiesta.
10. Criteri, se noti,
definiti all'articolo 95 che saranno utilizzati per
l'aggiudicazione dell'appalto. Salvo nel caso in cui
l'offerta economicamente piu' vantaggiosa e' individuata
sulla base del solo prezzo, i criteri per determinare
l'offerta economicamente piu' vantaggiosa nonche' la
ponderazione a essi attribuita o, se del caso, la
gerarchia di applicazione degli stessi sono indicati
qualora non figurino nel capitolato d'oneri o non ne sia
previsto l'inserimento nell'invito a presentare
un'offerta o a negoziare.
11. Eventualmente, indicare
se:
a) la trasmissione in via
elettronica delle offerte o delle domande di
partecipazione e' richiesta/accettata;
b) si fara' ricorso
all'ordinazione elettronica;
c) si fara' ricorso alla
fatturazione elettronica;
d) sara' accettato il
pagamento elettronico.
12. Altre eventuali
informazioni.
PARTE III - INFORMAZIONI CHE DEVONO
FIGURARE NEI BANDI E NEGLI AVVISI Dl GARA RELATIVI AGLI
APPALTI DI SERVIZI SOCIALI E DI ALTRI SERVIZI SPECIFICI
NEI SETTORI SPECIALI7 (di cui all'articolo
140)
I. Bando o
avviso di gara
1. Nome, numero di
identificazione (ove previsto dalla legislazione
nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS,
telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet
dell'ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al
quale rivolgersi per informazioni complementari.
2. Principale attivita'
esercitata.
3. Descrizione dei servizi o
loro categorie e, se del caso, forniture e lavori
accessori oggetto dell'appalto, indicando quantita' o
valori coinvolti e codici CPV.
4. Codice NUTS del luogo
principale di esecuzione dei servizi.
5. Indicare eventualmente se
l'appalto e' riservato a laboratori protetti o se
l'esecuzione e' riservata nel contesto di programmi di
lavoro protetti.
6. Principali condizioni da
soddisfare da parte degli operatori economici in vista
della loro partecipazione, o, se del caso, l'indirizzo
elettronico a cui si possono ottenere informazioni
dettagliate.
7. Scadenze per contattare
l'ente aggiudicatore, in vista della partecipazione.
8. Altre eventuali
informazioni.
II. Avviso
periodico indicativo
1. Nome, numero di
identificazione (ove previsto dalla legislazione
nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, posta
elettronica e indirizzo Internet dell'ente
aggiudicatore.
2. Una breve descrizione del
contratto in questione, compresi i codici CPV.
3. Se noti:
a) il codice NUTS del luogo
principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di
appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale
di consegna o di prestazione per le forniture e i
servizi;
b) tempi di consegna o di
fornitura di prodotti, lavori o servizi e durata del
contratto;
c) condizioni di
partecipazione, compreso quanto segue:
- l'indicazione, eventuale,
se si tratta di un appalto riservato a laboratori
protetti o la cui esecuzione e' riservata nell'ambito di
programmi di lavoro protetti,
- l'indicazione eventuale
se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari
o amministrative, la prestazione del servizio sia
riservata a una particolare professione;
d) una breve descrizione
delle caratteristiche principali della procedura di
aggiudicazione.
4. Indicazione del fatto che
gli operatori economici interessati devono far conoscere
all'ente aggiudicatore il loro interesse per lo/gli
appalto/i, termini per la ricezione delle manifestazioni
d'interesse e l'indirizzo al quale devono essere
trasmesse le manifestazioni d'interesse.
III.
Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione
1. Nome, numero di
identificazione (ove previsto dalla legislazione
nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, posta
elettronica e indirizzo Internet dell'amministrazione
aggiudicatrice.
2. Una breve descrizione del
contratto in questione, compresi i codici CPV.
3. Se noti:
a) il codice NUTS del luogo
principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di
appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale
di consegna o di prestazione per le forniture e i
servizi;
b) tempi di consegna o di
fornitura di prodotti, lavori o servizi e durata del
contratto;
c) condizioni di
partecipazione, compreso quanto segue:
- l'indicazione, eventuale,
se si tratta di un appalto riservato a laboratori
protetti o la cui esecuzione e' riservata nell'ambito di
programmi di lavoro protetti,
- l'indicazione eventuale
se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari
o amministrative, la prestazione del servizio sia
riservata a una particolare professione;
d) una breve descrizione
delle caratteristiche principali della procedura di
aggiudicazione.
4. Indicazione del fatto che
gli operatori economici interessati devono far conoscere
all'ente aggiudicatore il loro interesse per lo/gli
appalto/i, termini per la ricezione delle manifestazioni
d'interesse e l'indirizzo al quale devono essere
trasmesse le manifestazioni d'interesse.
5. Periodo di validita' del
sistema di qualificazione e formalita' da espletare per
il suo rinnovo.
IV. Avviso
di aggiudicazione
1. Nome, numero di
identificazione (ove previsto dalla legislazione
nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS,
telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet
dell'ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al
quale rivolgersi per informazioni complementari.
2. Principale attivita'
esercitata.
3. Indicazione succinta del
tipo e della quantita' dei servizi e, se del caso,
forniture e lavori accessori oggetto dell'appalto.
4. Riferimento della
pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea.
5. Numero di offerte
ricevute.
6. Nome e indirizzo
del/degli operatore/i economico/i.
7. Altre eventuali
informazioni.
-------------
1 Allegato V alla
direttiva 24/2014
2 Allegato VI
alla direttiva 2014/25
3 Allegato VI
alla direttiva 2014/25
4 Allegato XI
alla direttiva 25 del 2014
5 Allegato XII
alla direttiva 25 del 2014
6 Allegato X alla
direttiva 25 del 2014
7 Allegato XVIII
alla direttiva 25 del 2014
Allegato XV
Contenuto degli inviti a
presentare offerte, a partecipare al dialogo competitivo
o a confermare interesse, previsti per i settori
ordinari e per i settori speciali
(allegati IX dir. 24 e XIII
dir. 25)
PARTE I -
Contenuto degli inviti a presentare offerte, a
partecipare al dialogo competitivo o a confermare
interesse, previsti per i settori ordinari di cui
all'articolo 75
1. L'invito a presentare
un'offerta o a partecipare al dialogo ai sensi
dell'articolo 75 deve contenere almeno:
a) un riferimento all'avviso
di indizione di gara pubblicato;
b) il termine per la
ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale esse
devono essere trasmesse e la lingua o le lingue in cui
devono essere redatte;
c) in caso di dialogo
competitivo, la data stabilita e l'indirizzo per
l'inizio della fase della consultazione, nonche' la
lingua o le lingue utilizzate;
d) l'indicazione dei
documenti eventualmente da allegare a sostegno delle
dichiarazioni verificabili fornite dal candidato
conformemente agli articoli 85 e 86 e, eventualmente,
all'articolo 87 oppure ad integrazione delle
informazioni previste da tali articoli e secondo le
stesse modalita' stabilite negli articoli 85, 86 e 87
e) la ponderazione relativa
dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, oppure,
all'occorrenza, l'ordine decrescente di importanza di
tali criteri, se essi non figurano nel bando di gara,
nell'invito a confermare interesse, nelle specifiche
tecniche o nel documento descrittivo.
Tuttavia, per gli appalti
aggiudicati mediante un dialogo competitivo o un
partenariato per l'innovazione, le precisazioni di cui
alla lettera b) non figurano nell'invito a partecipare
al dialogo, o a negoziare bensi' nell'invito a
presentare un'offerta.
2. Quando viene indetta una
gara per mezzo di un avviso di preinformazione, le
amministrazioni aggiudicatrici invitano poi tutti i
candidati a confermare il loro interesse in base alle
informazioni particolareggiate relative all'appalto in
questione prima di iniziare la selezione degli offerenti
o dei partecipanti a una trattativa.
Tale invito comprende almeno
le seguenti informazioni:
a) natura e quantita',
comprese tutte le opzioni riguardanti appalti
complementari e, se possibile, il termine previsto per
esercitarle; in caso di appalti rinnovabili, natura e
quantita' e, se possibile, termine previsto per la
pubblicazione dei successivi bandi di gara per i lavori,
le forniture o i servizi oggetto dell'appalto;
b) tipo di procedura:
procedura ristretta o procedura competitiva con
negoziazione;
c) eventualmente, la data in
cui deve iniziare o terminare la consegna delle
forniture o l'esecuzione dei lavori o dei servizi;
d) ove non si possa offrire
un accesso elettronico, indirizzo e termine ultimo per
il deposito delle domande di documenti di gara nonche'
la lingua o le lingue in cui esse devono essere redatte;
e) indirizzo
dell'amministrazione aggiudicatrice che aggiudica
l'appalto;
f) condizioni di carattere
economico e tecnico, garanzie finanziarie e informazioni
richieste agli operatori economici;
g) forma dell'appalto
oggetto della gara: acquisto, locazione finanziaria,
locazione o acquisto a riscatto o piu' d'una fra queste
forme; e
h) i criteri di
aggiudicazione dell'appalto e la loro ponderazione o, se
del caso, l'ordine d'importanza degli stessi, ove queste
informazioni non compaiano nell'avviso di
preinformazione o nelle specifiche tecniche o
nell'invito a presentare offerte o a partecipare a una
negoziazione.
PARTE II - Contenuto degli
inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo, a
negoziare o a confermare interesse, previsti per i
settori speciali di cui all'articolo 131
l. L'invito a presentare
un'offerta, a partecipare al dialogo o a negoziare ai
sensi dell'articolo 131 deve contenere almeno:
a) il termine ultimo per la
ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale esse
devono essere trasmesse e la lingua o le lingue in cui
devono essere redatte.
Tuttavia, nel caso di
contratti aggiudicati tramite un dialogo competitivo o
un partenariato per l'innovazione, tali informazioni non
figurano nell'invito a partecipare a una trattativa,
bensi' nell'invito a presentare un'offerta;
b) in caso di dialogo
competitivo, la data stabilita e l'indirizzo per
l'inizio della fase della consultazione, nonche' la
lingua o le lingue utilizzate;
c) un riferimento a
qualsiasi avviso di indizione di gara pubblicato;
d) l'indicazione dei
documenti eventualmente da allegare;
e) i criteri di
aggiudicazione dell'appalto se non compaiono nell'avviso
relativo all'esistenza di un sistema di qualificazione
con cui si indice la gara;
f) la ponderazione relativa
dei criteri di aggiudicazione dell'appalto oppure,
all'occorrenza l'ordine di importanza di tali criteri,
se queste informazioni non figurano nel bando di gara,
nell'avviso relativo all'esistenza di un sistema di
qualificazione o nel capitolato d'oneri.
2. Quando viene indetta una
gara per mezzo di un avviso periodico indicativo gli
enti aggiudicatori invitano poi tutti i candidati a
confermare il loro interesse in base alle informazioni
particolareggiate relative all'appalto in questione
prima di iniziare la selezione degli offerenti o dei
partecipanti a un negoziato.
L'invito comprende almeno
tutte le seguenti informazioni:
a) natura e quantita',
comprese tutte le opzioni riguardanti appalti
complementari e, se possibile, il termine previsto per
esercitarle; in caso di appalti rinnovabili, natura e
quantita' e, se possibile, termine previsto per la
pubblicazione dei successivi bandi di gara per i lavori,
le forniture o i servizi oggetto dell'appalto;
b) tipo di procedura:
ristretta o negoziata;
c) eventualmente, la data in
cui deve iniziare o terminare la consegna delle
forniture o l'esecuzione dei lavori o dei servizi;
d) ove non si possa offrire
un accesso elettronico, indirizzo e termine ultimo per
il deposito delle domande di documenti di gara nonche'
la lingua o le lingue in cui esse devono essere redatte;
e) l'indirizzo dell'ente
aggiudicatore;
f) condizioni di carattere
economico e tecnico, garanzie finanziarie e informazioni
richieste agli operatori economici;
g) forma dell'appalto
oggetto dell'invito a presentare offerte: acquisto,
locazione finanziaria, locazione o acquisto a riscatto o
piu' d'una fra queste forme; e
h) i criteri di
aggiudicazione dell'appalto e la loro ponderazione o, se
del caso, l'ordine d'importanza degli stessi, ove queste
informazioni non compaiano nell'avviso indicativo o nel
capitolato d'oneri o nell'invito a presentare offerte
oppure a partecipare a una trattativa.
Allegato XVI
Registri di cui all'articolo
83
(allegato XI dir. 24)
I registri
professionali e commerciali, le dichiarazioni e i
certificati corrispondenti per ciascuno Stato membro
sono:
- per il Belgio, «Registre
du Commerce»/«Handelsregister» e, per gli appalti di
servizi, «Ordres professionels/Beroepsorden»,
- per la Bulgaria, «...(49)
»,
- per la Repubblica ceca,
«obchodni' rejstøik»,
- per la Danimarca,
«Erhvervsstyrelsen»,
- per la Germania,
«Handelsregister», «Handwerksrolle», e, per gli appalti
di servizi «Vereinsregister»; «Partnerschaftsregister» e
«Mitgliedsverzeichnisse der Berufskammern der Länder»,
- per l'Estonia, «Registrite
ja Infosüsteemide Keskus»,
- per l'Irlanda, un
operatore economico puo' essere invitato a produrre un
certificato del «Registrar of Companies» o del
«Registrar of Friendly Societies» o, in mancanza,
un'attestazione che precisi che l'interessato ha
dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione
in questione nel paese in cui e' stabilito, in un luogo
specifico e sotto una denominazione commerciale
determinata,
- per la Grecia, «...(49) » del ministero dell'ambiente, della
pianificazione
territoriale e dei lavori pubblici (...(49) )
per gli
appalti di lavori; «...(49)
» e «...(49) » per gli appalti di
forniture; per gli
appalti di servizi, il prestatore di servizi puo' essere
invitato a produrre una dichiarazione giurata resa
innanzi a un notaio, riguardante l'esercizio
dell'attivita' professionale in questione; nei casi
previsti dalla normativa nazionale in vigore, per la
prestazione dei servizi di ricerca di cui all'allegato
I, il registro professionale «...(49) »
nonche' «...(49) »,
- per la Spagna, «Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Estado» per appalti di lavori e di servizi e, per
appalti di forniture, «Registro Mercantil» o, nel caso
di persone non registrate, un certificato attestante che
l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di
esercitare la professione in questione,
- per la Francia, «Registre
du commerce e des societes» e «Repertoire des metiers»,
- per la Croatia, «Sudski
registar» e «Obrtni registrar» o, per deterimate
attivita', un certificato attestante che l'interessato
e' autorizzato a esercitare l'attivita' commerciale o la
professione in questione,
- per l'Italia, «Registro
della Camera di commercio, industria, agricoltura e
artigianato»; per appalti di forniture e di servizi,
anche il «Registro delle Commissioni provinciali per
l'artigianato» o, oltre ai registri gia' menzionati, il
«Consiglio nazionale degli ordini professionali» per
appalti di servizi; per appalti di lavori o di servizi,
l'«Albo nazionale dei gestori ambientali» oltre ai
registri gia' menzionati,
- per Cipro, l'imprenditore
puo' essere invitato a presentare un certificato del
«Council for the Registration e Audit of Civil
Engineering e Building Contractors (...(49)
)», conformemente alla
Registration e Audit of
Civil Engineering e Building Contractors Law per appalti
di lavori; per appalti di forniture e servizi, il
fornitore o il prestatore di servizi puo' essere
invitato a presentare un certificato del «Registrar of
Companies e Official Receiver» (...(49) ) o,
altrimenti, un certificato attestante che
l'interessato ha
dichiarato, sotto giuramento, di esercitare la
professione nel paese in cui e' stabilito, in un luogo
specifico e con una denominazione commerciale
particolare,
- per la Lettonia, «Uzoçmumu
reiistrs» («Registro delle imprese»),
- per la Lituania,
«Juridiniø asmenø registras»,
- per il Lussemburgo,
«Registre aux firmes» e «Rôle de la chambre des
metiers»,
- per l'Ungheria,
«Cegnyilvantartas», «egyeni vallalkozok jegyzõi
nyilvantartasa», e, per appalti di servizi, taluni
«szakmai kamarak nyilvantartasa» o, nel caso di alcune
attivita', un certificato attestante che l'interessato
e' autorizzato a esercitare l'attivita' commerciale o la
professione in questione,
- per Malta, l'operatore
economico ottiene il suo «numru ta' registrazzjoni tat-
Taxxa tal- Valur Mi¿jud (VAT) u n- numru tal-licenzja
ta' kummerc», e, in caso di partenariati o societa', il
relativo numero di registrazione rilasciato
dall'autorita' maltese dei servizi finanziari,
- per i Paesi Bassi,
«Handelsregister»,
- per l'Austria,
«Firmenbuch», «Gewerberegister»,
«Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern»,
- per la Polonia, «...(49)
»,
- per il Portogallo,
«Instituto da Construção e do Imobiliario» (INCI) per
appalti di lavori; «Registro Nacional das Pessoas
Colectivas», per appalti di forniture e di servizi,
- per la Romania, «Registrul
Comerţului»,
- per la Slovenia, «Sodni
register» e «obrtni register»,
- per la Slovacchia,
«Obchodný register»,
- per la Finlandia,
«Kaupparekisteri»/«Handelregistret»,
- per la Svezia,
«aktiebolags-, handels - eller föreningsregistren»,
- per il Regno Unito,
l'operatore economico puo' essere invitato a produrre un
certificato del «Registrar of Companies» attestante che
ha costituito una societa' o e' iscritto in un registro
commerciale o, in mancanza, un certificato attestante
che l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di
esercitare la professione in questione in un luogo
specifico e sotto una denominazione commerciale
determinata.
(49)
Si omette il testo in lingua straniera.
Allegato XVII
Mezzi di prova dei criteri
di selezione
(allegato XII dir. 24)
Parte I:
Capacita' economica e finanziaria
Di regola, la capacita'
economica e finanziaria dell'operatore economico puo'
essere provata mediante una o piu' delle seguenti
referenze:
a) idonee dichiarazioni
bancarie o, se del caso, comprovata copertura
assicurativa contro i rischi professionali;
b) presentazione dei bilanci
o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del
bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del
paese di stabilimento dell'operatore economico;
c) una dichiarazione
concernente il fatturato globale e, se del caso, il
fatturato del settore di attivita' oggetto dell'appalto,
al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in
base alla data di costituzione o all'avvio delle
attivita' dell'operatore economico, nella misura in cui
le informazioni su tali fatturati siano disponibili.
Parte II: Capacita' tecnica
Mezzi per provare le
capacita' tecniche degli operatori economici di cui
all'articolo 83:
a) i seguenti elenchi:
i) un elenco dei lavori
eseguiti negli ultimi cinque anni; tale elenco e'
corredato di certificati di corretta esecuzione e buon
esito dei lavori piu' importanti; se necessario per
assicurare un livello adeguato di concorrenza, le
amministrazioni aggiudicatrici possono precisare che
sara' presa in considerazione la prova relativa ai
lavori analoghi realizzati piu' di cinque anni prima;
ii) un elenco delle
principali forniture o dei principali servizi effettuati
negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi
importi, date e destinatari, pubblici o privati. Se
necessario per assicurare un livello adeguato di
concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici possono
precisare che sara' preso in considerazione la prova
relativa a forniture o a servizi forniti o effettuati
piu' di tre anni prima;
b) l'indicazione dei tecnici
o degli organismi tecnici, che facciano o meno parte
integrante dell'operatore economico, e piu'
particolarmente di quelli responsabili del controllo
della qualita' e, per gli appalti pubblici di lavori,
quelli di cui l'imprenditore disporra' per l'esecuzione
dell'opera;
c) una descrizione delle
attrezzature tecniche e delle misure adottate
dall'operatore economico per garantire la qualita',
nonche' degli strumenti di studio e di ricerca della sua
impresa;
d) un'indicazione dei
sistemi di gestione e di tracciabilita' della catena di
approvvigionamento che l'operatore economico potra'
applicare durante l'esecuzione del contratto;
e) qualora i prodotti da
fornire o i servizi da prestare siano di natura
complessa o, eccezionalmente, siano richiesti per una
finalita' particolare, una verifica eseguita
dall'amministrazione aggiudicatrice o, per suo conto, da
un organismo ufficiale competente del paese in cui il
fornitore o il prestatore dei servizi e' stabilito,
purche' tale organismo acconsenta; la verifica verte
sulle capacita' di produzione del fornitore e sulla
capacita' tecnica del prestatore di servizi e, se
necessario, sugli strumenti di studio e di ricerca di
cui egli dispone, nonche' sulle misure adottate per
garantire la qualita';
f) l'indicazione dei titoli
di studio e professionali del prestatore di servizi o
dell'imprenditore o dei dirigenti dell'impresa, a
condizione che non siano valutati tra i criteri di
aggiudicazione;
g) un'indicazione delle
misure di gestione ambientale che l'operatore economico
potra' applicare durante l'esecuzione del contratto;
h) una dichiarazione
indicante l'organico medio annuo dell'imprenditore o del
prestatore di servizi e il numero dei dirigenti durante
gli ultimi tre anni;
i) una dichiarazione
indicante l'attrezzatura, il materiale e
l'equipaggiamento tecnico di cui l'imprenditore o il
prestatore di servizi disporra' per eseguire l'appalto;
j) un'indicazione della
parte di appalto che l'operatore economico intende
eventualmente subappaltare;
k) per i prodotti da
fornire:
i) campioni, descrizioni o
fotografie la cui autenticita' deve poter essere
certificata a richiesta dall'amministrazione
aggiudicatrice;
ii) certificati rilasciati
da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo
della qualita', di riconosciuta competenza, i quali
attestino la conformita' di prodotti ben individuati
mediante riferimenti a determinate specifiche tecniche o
norme.
Allegato XVIII
Elenco degli atti giuridici
dell'Unione di cui all'articolo 96, comma 3
(allegato XIII dir. 24;
allegato III dir. 23)
Direttiva
2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
I diritti conferiti mediante
una procedura in cui sia stata assicurata adeguata
pubblicita' e in cui il conferimento di tali diritti si
basi su criteri obiettivi non costituiscono «diritti
speciali o esclusivi» ai sensi del presente decreto. Il
seguente elenco contiene una serie di procedure che
garantiscono un'adeguata trasparenza preliminare per il
rilascio di autorizzazioni sulla base di altri atti
legislativi dell'Unione, che non costituiscono «diritti
speciali o esclusivi» ai sensi del presente codice:
a) la concessione di
autorizzazioni per la gestione di impianti di gas
naturale conformemente alle procedure di cui
all'articolo 4 della direttiva 2009/73/CE;
b) l'autorizzazione o
l'invito a presentare offerte per la costruzione di
nuovi impianti per la produzione di energia elettrica in
conformita' della direttiva 2009/72/CE;
c) la concessione di
autorizzazioni, conformemente alle procedure di cui
all'articolo 9 della direttiva 97/67/CE, in relazione a
servizi postali che non sono ne' possono essere
riservati;
d) la procedura per
concedere l'autorizzazione a svolgere un'attivita' che
comporti lo sfruttamento di idrocarburi ai sensi della
direttiva 94/22/CE;
e) i contratti di servizio
pubblico ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007
relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri
con autobus, tram, metropolitana o per ferrovia, che
sono stati aggiudicati mediante una procedura di gara
conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, di detto
regolamento, purche' la durata sia conforme all'articolo
4, paragrafi 3 o 4, del regolamento stesso.
Allegato XIX
Informazioni che devono
figurare negli avvisi di concorsi di progettazione di
cui agli articoli 141 e 152
(Allegato XIX dir. 25)
1. Nome,
numero di identificazione, ove previsto, indirizzo
comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta
elettronica e indirizzo Internet dell'ente aggiudicatore
e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per
informazioni complementari.
2. Principale attivita'
esercitata.
3. Descrizione del progetto
(codici CPV).
4. Tipo di concorso: aperto
o ristretto.
5. Nel caso dei concorsi
aperti: data limite di ricezione dei progetti.
6. Nel caso di concorsi
ristretti:
numero di partecipanti
auspicato, o margini di variazione accettati;
eventualmente, nomi dei
partecipanti gia' selezionati;
criteri di selezione dei
partecipanti;
termine ultimo per la
presentazione delle domande di partecipazione.
7. Eventualmente, indicare
se la partecipazione e' riservata a una particolare
professione.
8. Criteri che verranno
applicati alla valutazione dei progetti.
9. Eventualmente, nomi dei
membri della giuria selezionati.
10. Indicare se la decisione
della giuria sia vincolante per l'ente aggiudicatore.
11. Eventualmente, numero e
valore dei premi.
12. Eventualmente, indicare
gli importi pagabili a tutti i partecipanti.
13. Indicare se gli autori
dei progetti premiati abbiano diritto all'attribuzione
di appalti complementari.
14. Denominazione ed
indirizzo dell'organo competente per le procedure di
ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni
quanto al termine per l'introduzione di ricorsi o, se
necessario, denominazione, indirizzo, numero di
telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio
presso il quale l'informazione in questione puo' essere
richiesta.
15. Data d'invio del
presente avviso.
16. Altre informazioni
pertinenti.
Allegato XX
Informazioni che devono
figurare negli avvisi sui risultati dei concorsi di
progettazione di cui agli articoli 141 e 152
(Allegato XX dir. 25)
1. Nome,
numero di identificazione, ove previsto, indirizzo
comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta
elettronica e indirizzo Internet dell'ente aggiudicatore
e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per
informazioni complementari.
2. Principale attivita'
esercitata.
3. Descrizione del progetto
(codici CPV).
4. Numero totale dei
partecipanti.
5. Numero dei partecipanti
esteri.
6. Vincitore/i del concorso.
7. Eventualmente, premio o
premi.
8. Altre informazioni.
9. Riferimento all'avviso di
concorso.
10. Denominazione ed
indirizzo dell'organo competente per le procedure di
ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni
quanto al termine per l'introduzione di ricorsi o, se
necessario, denominazione, indirizzo, numero di
telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio
presso il quale l'informazione in questione puo' essere
richiesta.
11. Data d'invio del
presente avviso.
Allegato XXI
Informazioni da inserire nei
bandi di concessione
(allegato V dir. 23)
1. Nome,
numero di identificazione (ove previsto dalla
legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice
NUTS, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta
elettronica e sito Internet dell'amministrazione
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore e, se diverso,
del servizio che puo' fornire ulteriori informazioni.
2. Tipo di amministrazione
aggiudicatrice o ente aggiudicatore e principale
attivita' svolta.
3. Se le domande di
partecipazione devono includere le offerte, indirizzo di
posta elettronica o sito Internet ove si offra
gratuitamente accesso gratuito, diretto e completo ai
documenti di gara. Se l'accesso gratuito, diretto e
completo non e' disponibile nei casi di cui all'articolo
74, commi 2 e 3, un'indicazione relativa alle modalita'
di accesso ai documenti di gara.
4. Descrizione della
concessione: natura e quantita' dei lavori, natura e
quantita' dei servizi, ordine di grandezza o valore
indicativo, e, se possibile, durata del contratto. Se la
concessione e' suddivisa in lotti, e' necessario fornire
tali informazioni per ogni lotto. Se del caso,
descrivere le eventuali opzioni.
5. Codici CPV. Se la
concessione e' suddivisa in lotti, e' necessario fornire
tali informazioni per ogni lotto.
6. Codice NUTS per il luogo
principale di esecuzione dei lavori nel caso di
concessioni di lavori o codice NUTS per il luogo
principale di esecuzione delle concessioni di servizi;
se la concessione e' suddivisa in lotti, e' necessario
fornire tali informazioni per ogni lotto.
7. Le condizioni di
partecipazione, tra cui:
a) se del caso, indicare se
la concessione e' limitata a laboratori protetti o se
l'esecuzione e' limitata a programmi di lavoro protetti;
b) se del caso, indicare se
in forza di disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative, la prestazione del servizio sia
riservata a una particolare professione; indicare
altresi' il riferimento alla disposizione legislativa,
regolamentare o amministrativa rilevante;
c) eventualmente un elenco e
una breve descrizione dei criteri di selezione; livello
o livelli minimi specifici di capacita' eventualmente
richiesti; indicazione delle informazioni richieste
(autocertificazioni, documentazione).
8. Termine per la
presentazione delle domande di partecipazione o per la
ricezione delle offerte.
9. Criteri di aggiudicazione
della concessione se non figurano in altri documenti di
gara.
10. Data di spedizione del
bando.
11. Nome e indirizzo
dell'organo competente per le procedure di ricorso e,
ove del caso, di mediazione; informazioni precise sul
termine per la presentazione dei ricorsi o, se
necessario, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax
e indirizzo di posta elettronica del servizio competente
a fornire tali informazioni.
12. Laddove opportuno,
condizioni particolari a cui e' soggetta l'esecuzione
della concessione.
13. Indirizzo al quale
inviare le domande di partecipazione o le offerte.
14. Se del caso, indicare i
requisiti e i termini connessi all'impiego di mezzi di
comunicazione elettronici.
15. Informazioni necessarie
ad accertare se la concessione e' associata a un
progetto e/o programma finanziato con fondi dell'Unione.
16. Per le concessioni di
lavori, indicare se la concessione rientra nell'ambito
dell'AAP.
Allegato XXII
Informazioni da inserire
negli avvisi di preinformazione concernenti le
concessioni di servizi sociali e di altri servizi
specifici
(allegato VI dir. 23)
1. Nome,
numero di identificazione (ove previsto dalla
legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice
NUTS, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta
elettronica e sito Internet dell'amministrazione
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore e, se diverso,
del servizio che puo' fornire ulteriori informazioni.
2. Se del caso, indirizzo di
posta elettronica o sito Internet ove le specifiche e
qualsiasi altro documento giustificativo siano
reperibili.
3. Tipo di amministrazione
aggiudicatrice o ente aggiudicatore e principale
attivita' svolta.
4. Codici CPV. Se l'appalto
e' suddiviso in lotti, e' necessario fornire tali
informazioni per ogni lotto.
5. Codice NUTS per il luogo
principale di prestazione o esecuzione delle concessioni
di servizi.
6. Descrizione dei servivi,
ordine di grandezza o valore indicativi.
7. Condizioni di
partecipazione.
8. Se opportuno, termini per
contattare l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente
aggiudicatore in vista della partecipazione.
9. Se del caso, breve
descrizione delle principali caratteristiche della
procedura di aggiudicazione da applicare.
10. Altre eventuali
informazioni rilevanti.
Allegato XXIII
Informazioni da inserire
negli avvisi di aggiudicazione di concessioni
(Allegato VII dir. 23)
1. Nome,
numero di identificazione (ove previsto dalla
legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice
NUTS e, se del caso, numero di telefono e di fax,
indirizzo di posta elettronica e sito Internet
dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente
aggiudicatore e, se diverso, del servizio che puo'
fornire ulteriori informazioni.
2. Tipo di amministrazione
aggiudicatrice o ente aggiudicatore e principale
attivita' svolta.
3. Codici CPV.
4. Codice NUTS per il luogo
principale di esecuzione dei lavori nel caso di
concessioni di lavori o codice NUTS per il luogo
principale di esecuzione delle concessioni di servizi.
5. Descrizione della
concessione: natura e quantita' dei lavori, natura e
quantita' dei servizi, durata del contratto. Se la
concessione e' suddivisa in lotti, e' necessario fornire
tali informazioni per ogni lotto. Se del caso,
descrivere le eventuali opzioni.
6. Descrizione della
procedura di aggiudicazione utilizzata, nel caso di
aggiudicazione senza previa pubblicazione, motivazione.
7. Criteri di cui
all'articolo 172 utilizzati per aggiudicare la
concessione o le concessioni.
8. Data della decisione (o
delle decisioni) di aggiudicazione della concessione.
9. Numero di offerte
ricevute per ogni aggiudicazione, tra cui:
a) numero di offerte
ricevute da operatori economici che sono piccole e medie
imprese;
b) numero di offerte
ricevute dall'estero;
c) numero di offerte
ricevute con mezzi elettronici.
10. Per ciascuna
aggiudicazione: nome, indirizzo comprensivo di codice
NUTS, ed eventualmente, telefono, fax, posta elettronica
e indirizzo Internet dell'aggiudicatario o degli
aggiudicatari, comprese:
a) le informazioni
necessarie ad accertare se l'aggiudicatario sia una
piccola o media impresa;
b) le informazioni
necessarie ad accertare se la concessione sia stata
aggiudicata a un consorzio.
11. Valore e principali
condizioni finanziarie della concessione aggiudicata,
inclusi:
a) tariffe prezzi e tasse
eventuali;
b) premi e pagamenti
eventuali;
c) eventuali altri elementi
utili con riguardo al valore della concessione ai sensi
dell'articolo 168, comma 4.
12. Informazioni necessarie
ad accertare se la concessione e' associata a un
progetto e/o programma finanziato con fondi dell'Unione.
13. Nome e indirizzo
dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se
del caso, di mediazione. Informazioni precise sul
termine per la presentazione dei ricorsi o, se
necessario, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax
e indirizzo di posta elettronica del servizio competente
a fornire tali informazioni.
14. Data (date) e
riferimento (riferimenti) a precedenti pubblicazioni
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea rilevanti
per la concessione (le concessioni) pubblicizzate nel
presente bando.
15. Data di spedizione del
bando.
16. Metodo per il calcolo
del valore stimato della concessione, se non indicato in
altri documenti di gara ai sensi dell'articolo 168.
17. Altre eventuali
informazioni rilevanti.
Allegato XXIV
Informazioni da inserire
negli avvisi di aggiudicazione di concessioni
concernenti servizi sociali e altri servizi specifici
(allegato VIII dir. 23)
1. Nome,
numero di identificazione (ave previsto dalla
legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice
NUTS e, se del caso, numero di telefono e di fax,
indirizzo di posta elettronica e sito Internet
dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente
aggiudicatore e, se diverso, del servizio che puo'
fornire ulteriori informazioni.
2. Tipo di amministrazione
aggiudicatrice o ente aggiudicatore e principale
attivita' svolta.
3. Codici CPV. Se l'appalto
e' suddiviso in lotti, e' necessario fornire tali
informazioni per ogni lotto.
4. Indicazione succinta
dell'oggetto della concessione.
5. Numero di offerte
ricevute.
6. Valore dell'offerta
prescelta, inclusi tariffe e prezzi.
7. Nome e indirizzo
comprensivo di codice NUTS, numero di telefono e di fax,
indirizzo di posta elettronica e sito Internet
dell'operatore economico aggiudicatario (o degli
operatori economici aggiudicatari).
8. Altre eventuali
informazioni rilevanti.
Allegato XXV
Informazioni da inserire
negli avvisi di modifiche di una concessione in vigenza
della stessa
(allegato XI dir. 23)
1. Nome,
numero di identificazione (ove previsto dalla
legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice
NUTS, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta
elettronica e sito Internet dell'amministrazione
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore e, se diverso,
del servizio che puo' fornire ulteriori informazioni.
2. Codici CPV.
3. Codice NUTS per il luogo
principale di esecuzione dei lavori nel caso di
concessioni di lavori o codice NUTS per il luogo
principale di esecuzione delle concessioni di servizi.
4. Descrizione della
concessione prima e dopo la modifica: natura e quantita'
dei lavori, natura e quantita' dei servizi.
5. Se del caso, modifica del
valore della concessione, compresi gli eventuali aumenti
dei prezzi o delle tariffe provocati dalla modifica.
6. Descrizione delle
circostanze che hanno reso necessaria la modifica.
7. Data della decisione di
aggiudicazione della concessione.
8. Se del caso, nome,
indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax,
posta elettronica e indirizzo Internet del nuovo o dei
nuovi operatori economici.
9. Informazioni necessarie
ad accertare se la concessione e' associata a un
progetto e/o programma finanziato con fondi dell'Unione.
10. Nome e indirizzo
dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se
del caso, di mediazione. Informazioni precise sul
termine per la presentazione dei ricorsi o, se
necessario, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax
e indirizzo di posta elettronica del servizio competente
a fornire tali informazioni.
11. Data (date) e
riferimento (riferimenti) a precedenti pubblicazioni
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea rilevanti
per l'appalto (gli appalti) di cui al presente bando.
12. Data di spedizione del
bando.
13. Altre eventuali
informazioni rilevanti.