Legge n. 11 del 2016. Riforma del codice degli appalti

La legge n. 11 del 2016 prevede una delega al Governo (termine finale 31 luglio 2016) per il recepimento, con uno o più decreti legislativi) di alcune direttive comunitarie in materia di appalti (2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE) e per il riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, al fine di renderla più facilmente applicabile, sia per gli operatori nazionali ed internazionali che per le stazioni appaltanti, con benefici effetti in termini di efficienza della pubblica amministrazione e di trasparenza: l’attuale codice, che risale al 2006, è stato infatti  oggetto nel corso degli anni di numerosissime modifiche che l’hanno reso di difficile interpretazione, dando luogo anche ad un ampio contenzioso.

Tra i principi cui il Governo dovrà attenersi nella redazione degli schemi di decreto legislativo, da sottoporre al parere delle commissioni parlamentari, si segnalano in particolare:

  • divieto di introduzione/mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle tre direttive dell’UE (c.d. gold plating);
  • riordino delle norme, semplificazione dei procedimenti e flessibilità nell’utilizzo delle
  • procedure da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, allo scopo di predisporre procedure non derogabili (ad eccezione di singole fattispecie connesse ad urgenze di protezione civile per calamità naturali, per le quali andrà comunque predisposta una disciplina ad hoc) e rendere certi i tempi di realizzazione delle opere;
  • digitalizzazione degli affidamenti (al fine di facilitare l’accesso delle micro, piccole e medie imprese) e adozione di sistemi informatici sperimentati e di soluzioni innovative, con particolare riguardo alle opere strategiche;
  • trasparenza e tracciabilità delle procedure di gara, anche al fine di evitare corruzione e conflitti d’interesse, con potenziamento del ruolo di indirizzo, controllo e sanzionatorio dell’Autorità anticorruzione, che assume un vero e proprio ruolo di autorità di vigilanza dei lavori pubblici; per i contratti sotto-soglia dovrà comunque essere assicurata la valutazione comparativa tra almeno 5 offerte e una adeguata rotazione degli affidamenti; la trasparenza dovrà essere assicurata anche per i c.d. settori “speciali” (acqua, energia, trasporti e servizi postali); ed un’apposita disciplina dovrà essere predisposta con riferimento ai contratti segretati;
  • definizione dei requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnica, organizzativa e professionale degli operatori economici che partecipano alle procedure di gara e rispetto della regolarità contributiva, fiscale e patrimoniale dell’impresa appaltatrice;
  • rispetto dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale nell’affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, stabilendo anche un maggiore punteggio per i beni, i lavori e i servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull’ambiente;
  • riduzione degli oneri di gara e semplificazione delle verifiche;
  • riduzione e qualificazione delle stazioni appaltanti (al fine di valutarne le effettive capacità tecnico-organizzative) e nuovo impulso alle gare della Consip;
  • valorizzazione della fase progettuale e contenimento delle varianti in corso d’opera e previsione della rescissione del contratto per variazioni superiori a determinate soglie;
  • previsione dell’Offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) quale regola generale di aggiudicazione (il massimo ribasso rimarrà utilizzabile solo in casi eccezionali tassativamente previsti ; sono espressamente esclusi i contratti relativi a servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica e quelli dei servizi ad alta intensità di manodopera);
  • divieto nelle opere strategiche di attribuzione al general contractor di compiti di responsabile o direttore dei lavori
  • istituzione di un Albo nazionale obbligatorio dei commissari di gara presso l’ANAC, da cui sorteggiare i componenti delle commissioni giudicatrici e di un Albo dei responsabili, direttori lavori e collaudatori presso il Ministero delle Infrastrutture;
  • definizione di criteri in base ai quali qualificare le imprese in base alle loro capacità tecnico- organizzative e alla loro reputazione, in raccordo con la normativa sul rating di legalità;
  • limitazione del ricorso all’arbitrato e una nuova disciplina anche per il processo amministrativo;
  • avvio di procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento delle nuove concessioni autostradali;
  • maggiore trasparenza delle procedure di subappalto;
  • nuovi livelli di pubblicità e trasparenza nelle procedure riguardanti gli appalti pubblici e i contratti di concessioni tra enti nell’ambito del settore pubblico (cosiddetti affidamenti in house);
  • “superamento” della disciplina dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche di cui agli artt. 161-181 del codice dei contratti pubblici;
  • recepimento dei princìpi e criteri direttivi sopra esposti anche dagli organi costituzionali nell’ambito delle prerogative costituzionalmente loro riconosciute.

Notizie sull’iter. Il provvedimento ha avuto un lungo iter presso il Senato (AS 1678), che ha approvato il testo 18 giugno 2015. Nel corso dell’esame presso la Commissione Lavori pubblici del Senato sono state svolte una serie di audizioni informali i numerosi documenti presentati nel corso delle audizioni sono disponibili sul sito del Senato – Commissione lavori pubblici. Sui lavori in Commissione per l’elaborazione di un nuovo testo vedi la seduta del 31 marzo 2015 e quella dell’8 aprile 2015, nella quale è stato adottato il testo base. Il 3 giugno 2015 si è concluso l’esame in commissione e l’Aula del Senato ha effettuato l’esame del nuovo testo l’11 giugno 2015, proseguito il 15 giugno 2015, il 17 giugno 2015 ed il 18 giugno 2015.

Alla Camera il provvedimento (AC 3194) è stato esaminato dalla Commissione Ambiente (sedute del 2 luglio 2015 e 7 luglio 2015), che ha ascoltato sul tema il Ministro delle Infrastrutture (seduta del 9 luglio 2015) ed il Presidente dell’Autorità anticorruzione (seduta del 15 luglio 2015): per una sintesi degli interventi dell’Autorità nazionale anticorruzione clicca qui. La Commissione ha terminato l’esame del provvedimento l’8 ottobre 2015 (vedi anche la seduta del 30 settembre 2015). L’Assemblea ha avviato la discussione il 12 ottobre 2015, concludendone l’esame il 17 novembre 2015.

Il provvedimento è quindi tornato al Senato: la Commissione Lavori pubblici non ha apportato modifiche al testo della Camera, limitandosi ad approvare alcuni ordini del giorno (vedi le sedute del 24 novembre 2015, 25 novembre 2015, 1° dicembre 2015, 9 dicembre 2015 e 10 dicembre 2015). 9 dicembre 2015 e 10 dicembre 2015). La discussione generale in Assemblea si è svolta il 12 gennaio 2016; nella seduta del 13 gennaio 2016 non sono state apportate modifiche al testo, mentre sono stati approvati alcuni ordini del giorno. Il provvedimento è stato definitivamente approvato dal Senato il 14 gennaio 2016.

L’attuazione della delega. Il consiglio dei ministri ha approvato lo schema di decreto legislativo (Atto 283), che è stato quindi trasmesso alle Camere per il parere delle competenti commissioni, al fine dell’emanazione del nuovo codice entro il 30 aprile 2016 (sull’iter parlamentare leggi questa scheda). Il testo del nuovo codice (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ) stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 19 aprile 2016. Sulla tempistica di applicazione della nuova disciplina vedi il comunicato a firma del Ministro delle Infrastrutture e del Presidente dell’Autorità Anticorruzione.

Per maggiori approfondimenti sulla legge delega consulta il dossier del Servizio Studi del Senato. Per una sintesi dello schema di decreto legislativo vedi il dossier del Servizio studi della Camera; per ulteriori approfondimenti consulta quest’altro dossier sempre del Servizio studi.

(Ultimo aggiornamento 27 aprile 2016)