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DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 2017, n. 223 

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea e della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione. (18G00009) (GU Serie Generale n.14 del 18-01-2018)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  25  ottobre  2012,  sulla  normazione  europea,  che
modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonche' le
direttive   94/9/CE,   94/25/CE,   95/16/CE,   97/23/CE,    98/34/CE,
2004/22/CE,  2007/23/CE,  2009/23/CE  e  2009/105/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio e  che  abroga  la  decisione  87/95/CEE  del
Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio; 
  Vista la direttiva (UE) 2015/1535  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  9  settembre  2015,   che   prevede   una   procedura
d'informazione nel settore delle regolamentazioni  tecniche  e  delle
regole  relative  ai   servizi   della   societa'   dell'informazione
(codificazione); 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea,  ed   in
particolare gli articoli 31 e 32; 
  Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante  delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015,  ed  in
particolare l'articolo 8; 
  Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive  modificazioni,
concernente la procedura d'informazione nel  settore  delle  norme  e
regolamentazioni tecniche e delle regole relative  ai  servizi  della
societa' dell'informazione in attuazione della direttiva 98/34/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del  22  giugno  1998,  modificata
dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio  del
20 luglio 1998; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 15 settembre 2017; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in
data 5 ottobre 2017; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione dell'11 dicembre 2017; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale,  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
            Modifiche alla legge 21 giugno 1986, n. 317, 
                     e successive modificazioni 
 
  1. Alla legge 21 giugno 1986, n. 317, e  successive  modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il titolo della legge e' sostituito dal seguente:  «Disposizioni
di attuazione di disciplina europea in materia di normazione  europea
e  procedura  d'informazione  nel  settore   delle   regolamentazioni
tecniche  e  delle  regole  relative  ai   servizi   della   societa'
dell'informazione.»; 
  b) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 1 (Definizioni). - Ai fini della presente legge,  oltre  alle
definizioni  contenute  nel  regolamento  (UE)   n.   1025/2012   del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, si applicano
le seguenti definizioni: 
  a) prodotto: i prodotti di fabbricazione industriale e  i  prodotti
agricoli, compresi i prodotti della pesca; 
  b) servizio: ai fini dell'applicazione della disciplina in  materia
di normazione, qualsiasi attivita'  economica  non  salariata,  quale
definita all'articolo 57 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea (TFUE); ovvero, ai fini dell'applicazione della procedura  di
informazione  di  cui  all'articolo  1-bis  della   presente   legge,
qualsiasi servizio della  societa'  dell'informazione,  vale  a  dire
qualsiasi  servizio  prestato  normalmente  dietro  retribuzione,   a
distanza, per  via  elettronica  e  a  richiesta  individuale  di  un
destinatario di  servizi;  ai  fini  della  presente  definizione  si
intende per: 
  1) a distanza: un servizio fornito  senza  la  presenza  simultanea
delle parti; 
  2) per via elettronica: un servizio inviato all'origine e  ricevuto
a destinazione mediante  attrezzature  elettroniche  di  trattamento,
compresa la compressione digitale, e di memorizzazione di dati, e che
e' interamente trasmesso, inoltrato e ricevuto mediante fili,  radio,
mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici; 
  3) a richiesta  individuale  di  un  destinatario  di  servizi:  un
servizio  fornito  mediante  trasmissione  di   dati   su   richiesta
individuale; 
  c) specificazione tecnica: una  specificazione  che  figura  in  un
documento che definisce le caratteristiche richieste di un  prodotto,
quali i livelli di qualita' o  di  proprieta'  di  utilizzazione,  la
sicurezza, le dimensioni, comprese  le  prescrizioni  applicabili  al
prodotto  per  quanto  riguarda  la  denominazione  di  vendita,   la
terminologia,  i  simboli,  le  prove   ed   i   metodi   di   prova,
l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, nonche'  le  procedure
di valutazione della conformita'; il termine "specificazione tecnica"
comprende anche i metodi e i procedimenti di produzione  relativi  ai
prodotti agricoli ai sensi dell'articolo  38,  paragrafo  1,  secondo
comma,  del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea,   ai
prodotti destinati all'alimentazione  umana  e  animale,  nonche'  ai
medicinali definiti all'articolo 1  della  direttiva  2001/83/CE  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  come  attuata  dal   decreto
legislativo 24  aprile  2006,  n.  219,  cosi'  come  i  metodi  e  i
procedimenti di  produzione  relativi  agli  altri  prodotti,  quando
abbiano un'incidenza sulle caratteristiche di questi ultimi; 
  d) altro requisito: un  requisito  diverso  da  una  specificazione
tecnica,  prescritto  per  un  prodotto  per  motivi  di  tutela,  in
particolare dei consumatori o dell'ambiente,  e  concernente  il  suo
ciclo di vita dopo la commercializzazione, quali le sue condizioni di
utilizzazione,  di  riciclaggio,  di  reimpiego  o  di  eliminazione,
qualora tali condizioni possano influenzare in modo significativo  la
composizione o la natura del prodotto o la sua commercializzazione; 
  e) regola relativa ai servizi:  un  requisito  di  natura  generale
relativo all'accesso alle attivita' di servizio di cui  alla  lettera
b) e al loro esercizio, in particolare le  disposizioni  relative  al
prestatore di servizi, ai servizi e al destinatario  di  servizi,  ad
esclusione delle regole che non riguardano specificamente  i  servizi
ivi definiti; ai fini della presente definizione: 
  1) una regola si considera  riguardante  specificamente  i  servizi
della  societa'  dell'informazione  quando,  alla  luce   della   sua
motivazione e del testo del relativo dispositivo, essa si  pone  come
finalita'  e  obiettivo  specifici,  nel  suo  insieme  o  in  alcune
disposizioni puntuali, di disciplinare in  modo  esplicito  e  mirato
tali servizi; 
  2) una regola non si considera riguardante specificamente i servizi
della societa' dell'informazione se essa riguarda tali  servizi  solo
in modo implicito o incidentale; 
    f) regola tecnica: una specificazione tecnica o altro requisito o
una  regola   relativa   ai   servizi,   comprese   le   disposizioni
amministrative che  ad  esse  si  applicano,  la  cui  osservanza  e'
obbligatoria, de iure o de  facto,  per  la  commercializzazione,  la
prestazione di servizi, lo stabilimento di un fornitore di servizi  o
l'utilizzo degli stessi in uno Stato membro dell'Unione europea o  in
una parte importante di esso, nonche',  fatte  salve  quelle  di  cui
all'articolo 9-ter,  le  disposizioni  legislative,  regolamentari  o
amministrative  che  vietano  la  fabbricazione,  l'importazione,  la
commercializzazione o l'utilizzo di un prodotto oppure la prestazione
o l'utilizzo di un servizio  o  lo  stabilimento  come  fornitore  di
servizi; costituiscono in particolare regole tecniche de facto: 
  1) le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative  che
fanno riferimento o a specificazioni tecniche o ad altri requisiti  o
a regole relative ai servizi, o a codici  professionali  o  di  buona
prassi che si riferiscono a loro volta a specificazioni tecniche o ad
altri requisiti  ovvero  a  regole  relative  ai  servizi  e  la  cui
osservanza   conferisce   una   presunzione   di   conformita'   alle
prescrizioni  fissate  dalle   suddette   disposizioni   legislative,
regolamentari o amministrative; 
  2) gli accordi facoltativi dei quali l'autorita' pubblica e'  parte
contraente e che,  nell'interesse  generale  mirano  al  rispetto  di
specificazioni tecniche o di altri requisiti, o di regole relative ai
servizi, ad eccezione del capitolato degli appalti pubblici; 
  3) le  specificazioni  tecniche  o  altri  requisiti  o  le  regole
relative ai servizi  connessi  con  misure  di  carattere  fiscale  o
finanziario che influenzano il  consumo  di  prodotti  o  di  servizi
promuovendo l'osservanza di  tali  specificazioni  tecniche  o  altri
requisiti o regole relative  ai  servizi;  non  sono  contemplati  le
specificazioni tecniche, o altri requisiti o le  regole  relative  ai
servizi connessi con i regimi nazionali  di  sicurezza  sociale,  ove
stabilite dalle autorita' designate dagli Stati membri e  incluse  in
un elenco stabilito  e  aggiornato,  all'occorrenza  da  parte  della
Commissione nell'ambito del comitato  di  cui  all'articolo  2  della
direttiva (UE) 2015/1535; 
    g) progetto di regola tecnica: il  testo  di  una  specificazione
tecnica o di un altro requisito o di una regola relativa ai  servizi,
comprendente  anche  disposizioni   amministrative,   elaborato   per
adottarlo o farlo adottare come regola tecnica e che si trova in  una
fase preparatoria in cui e' ancora possibile apportarvi modificazioni
sostanziali; 
    h) programma di lavoro: il programma di lavoro predisposto almeno
una volta l'anno da uno degli organismi nazionali  di  normazione  in
conformita' alle prescrizioni di cui all'articolo 3  del  regolamento
(UE) n. 1025/2012; 
    i) Unita' centrale di notifica: ai fini  dell'applicazione  della
procedura  di  informazione  di  cui  all'articolo  1-bis,  l'ufficio
dirigenziale indicato  nel  decreto  ministeriale  di  individuazione
degli uffici dirigenziali non generali, nell'ambito  della  Direzione
generale cui e' attribuita la relativa competenza dal regolamento  di
organizzazione del Ministero dello sviluppo economico; 
    l) data di notifica: la data in cui  la  Commissione  europea  ha
ricevuto  la  comunicazione  di  cui  all'articolo  5-bis,  comma  1,
corredata della  documentazione  prescritta,  attraverso  il  sistema
pratico scelto  dalla  Commissione  in  attuazione  dell'articolo  3,
paragrafo 4, lettera  a),  della  direttiva  (UE)  2015/1535  per  lo
scambio di informazioni; 
    m) testo definitivo  di  una  regola  tecnica:  il  testo  di  un
progetto di regola  tecnica  comunicato  alla  Commissione  ai  sensi
dell'articolo 5-bis, che e' stato approvato definitivamente dal o dai
soggetti   istituzionali   dotati   dell'autorita'   di    apportarvi
modificazioni sostanziali; 
    n) data di adozione di una regola tecnica:  la  data  in  cui  il
testo di un progetto di regola tecnica comunicato alla Commissione ai
sensi dell'articolo 5-bis, e' approvato  definitivamente  dal  o  dai
soggetti   istituzionale   dotati   dell'autorita'   di    apportarvi
modificazioni sostanziali; 
    o) data di pubblicazione ufficiale di una regola tecnica: la data
in cui il testo definitivo  di  un  progetto  di  regola  tecnica  e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  ovvero
nel sito istituzionale dell'Amministrazione o  Autorita'  che  la  ha
adottata.»; 
    c) il comma 2 dell'articolo 1-bis e' sostituito dal seguente: 
  «2. La procedura d'informazione di cui al comma 1 non si applica: 
  a) ai servizi non contemplati dalla specifica  definizione  di  cui
all'articolo 1, comma 1, lettera b), per quanto  riguarda  i  servizi
della societa' dell'informazione, ed in particolare a quelli compresi
nell'elenco indicativo di cui all'allegato I; 
  b) ai servizi di radiodiffusione sonora; 
  c) ai servizi di radiodiffusione televisiva di cui all'articolo  1,
paragrafo 1, lettera e), della direttiva  2010/13/UE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, come attuata nell'articolo 2 del Testo unico
dei servizi di media audiovisivi e  radiofonici  di  cui  al  decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni; 
  d) alle regole concernenti questioni che costituiscono  oggetto  di
una normativa dell'Unione in materia di servizi di telecomunicazione,
di cui  alla  direttiva  2002/21/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, come attuata nell'ambito del  codice  delle  comunicazioni
elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,  e
successive modificazioni; 
  e) alle regole concernenti questioni che costituiscono  oggetto  di
una normativa dell'Unione europea in materia di  servizi  finanziari,
quali elencati in modo non esauriente nell'allegato II della presente
legge; 
  f) salvo quanto previsto all'articolo 9-bis, comma 8,  alle  regole
emanate dai o per i mercati regolamentati  a  norma  della  direttiva
2004/39/CE del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  come  attuata
nell'ambito  del  Testo  unico  delle  disposizioni  in  materia   di
intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, e successive modificazioni, o emanate  da  o  per  altri
mercati o organi che effettuano  operazioni  di  compensazione  o  di
pagamento su tali mercati; 
  g) alle misure  che  gli  Stati  membri  ritengono  necessarie  nel
contesto dei trattati per garantire la protezione  delle  persone,  e
segnatamente dei lavoratori, in occasione dell'impiego di prodotti, a
condizione che tali misure non influiscano sui prodotti stessi.»; 
  d)  nella  rubrica  dell'articolo  3  le  parole:  «Comitato  della
Commissione delle comunita' europee» sono sostituite dalle  seguenti:
«Comitati della Commissione europea»; 
  e) il comma 1 dell'articolo 3 e' sostituito dal seguente: 
  «1. I rappresentanti dello Stato italiano nel  comitato  permanente
di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva  (UE)  2015/1535,  nonche'
nel  comitato  di  cui  all'articolo  22  del  regolamento  (UE)   n.
1025/2012,  sono  designati,  rispettivamente,  dal  Ministero  dello
sviluppo economico e, ove occorra, dal Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, dal Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,
dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e  dal
Ministero dell'interno, nell'ambito dei dirigenti e funzionari  delle
direzioni generali specificamente competenti e di  esperti  altamente
specializzati.  La  designazione  e'   comunicata   alle   competenti
autorita' europee per il tramite del Ministero degli affari esteri  e
della cooperazione internazionale.»; 
    f) il comma 3 dell'articolo 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3.  Possono  essere  designati,  di  volta  in  volta,   in   casi
particolari,  funzionari  di  amministrazioni  pubbliche  ed  esperti
altamente specializzati su specifici argomenti da trattare in seno ai
comitati di cui al comma 1.»; 
    g) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  4  (Organismi  nazionali  di  normazione  italiani).  -   1.
L'individuazione  e  le  modifiche  degli  organismi   nazionali   di
normazione italiani sono  comunicate  alla  Commissione  europea  dal
Ministero dello sviluppo economico, previo decreto  interministeriale
adottato dal Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto  con  i
Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del
lavoro  e  delle  politiche  sociali,  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti, nonche' dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
delle politiche agricole, alimentari e forestali e  dell'interno.  La
vigilanza sugli organismi di cui al primo periodo e'  esercitata  dal
Ministero dello sviluppo economico, che puo' a tal fine acquisire  il
parere del Consiglio nazionale delle  ricerche  e,  limitatamente  al
settore dell'ingegneria civile e strutturale,  anche  il  parere  del
Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e  del  Consiglio
superiore dei lavori  pubblici  e,  limitatamente  al  settore  della
sicurezza  in  caso  di  incendio,  anche  il  parere  del  Ministero
dell'interno. 
  2. L'Ente nazionale italiano di  unificazione  (UNI),  il  Comitato
elettrotecnico italiano (CEI), nonche', relativamente alle  attivita'
da svolgere in rapporto  con  l'Istituto  europeo  per  le  norme  di
telecomunicazione   -   ETSI   e   l'Unione   internazionale    delle
telecomunicazioni (UIT), congiuntamente l'UNI ed il CEI sulla base di
appositi accordi di collaborazione  con  l'Istituto  superiore  delle
comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione (ISCOM),  elencati
nell'allegato II della direttiva 98/34/CE abrogata  dall'articolo  10
della direttiva (UE) 2015/1535, continuano ad operare quali organismi
nazionali di  normazione  italiani  come  individuati  alla  data  di
entrata in vigore del presente articolo». 
    h) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  5  (Adempimenti  degli  organismi  nazionali  di  normazione
italiani). -  1.  Gli  organismi  nazionali  di  normazione  italiani
operano nel rispetto  delle  disposizioni  del  regolamento  (UE)  n.
1025/2012 e, in particolare, degli obblighi  di  trasparenza  di  cui
all'articolo 4 di tale regolamento e dell'obbligo di  incoraggiare  e
facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese alle norme  ed  ai
processi di sviluppo delle stesse di cui all'articolo 6 del  medesimo
regolamento. Almeno una volta ogni anno ciascun  organismo  nazionale
di normazione italiano stabilisce il proprio programma di lavoro  che
contiene le informazioni sulle norme che l'organismo  stesso  intende
elaborare o modificare, che sta preparando o  modificando  e  che  ha
adottato nel periodo del programma di lavoro precedente, a  meno  che
non  si  tratti  di  recepimenti  identici  o  equivalenti  di  norme
internazionali o europee. Il programma di lavoro indica, in relazione
ad ogni norma: 
  a) l'oggetto; 
  b) la fase raggiunta nell'elaborazione; 
  c) i riferimenti a eventuali norme internazionali sulle quali ci si
e' basati. 
  2.  Gli  organismi  nazionali  di   normazione   italiani   rendono
disponibile il proprio programma di lavoro sul  proprio  sito  web  e
diffondono un avviso relativo all'esistenza di tale programma  almeno
in una pubblicazione  nazionale  sulle  attivita'  di  normazione.  I
medesimi organismi, al piu' tardi al momento della pubblicazione  del
programma  di  lavoro,  notificano  l'esistenza  del  programma  alle
organizzazioni europee di normazione, agli altri organismi  nazionali
di normazione e alla Commissione europea. 
  3. Se  la  Commissione  europea  o  le  organizzazioni  europee  di
normazione comunicano l'intenzione di trattare a  livello  europeo  e
secondo le norme definite dalle organizzazioni europee di normazione,
un oggetto di lavoro compreso nel programma annuale di  lavoro  degli
organismi nazionali di normazione  italiani,  questi  ultimi  non  si
oppongono a tale iniziativa e non  intraprendono  alcuna  azione  che
possa pregiudicare una decisione in merito. 
  4.   Durante   l'elaborazione   di   una   norma   armonizzata,   o
successivamente alla sua approvazione,  gli  organismi  nazionali  di
normazione italiani non intraprendono alcuna azione che  puo'  recare
pregiudizio per l'armonizzazione  auspicata  e,  in  particolare,  si
astengono dal pubblicare, in riferimento al settore in questione, una
norma nazionale nuova o riveduta che non sia completamente  in  linea
con una norma armonizzata esistente. A seguito della pubblicazione di
una norma armonizzata tutte le norme nazionali in  contrasto  con  la
stessa sono ritirate entro un termine ragionevole. 
  5.  Gli  organismi  nazionali   di   normazione   italiani   e   le
amministrazioni  interessate  trasmettono  all'Unita'   centrale   di
notifica, ai fini  della  immediata  comunicazione  alla  Commissione
europea conformemente all'articolo 5-bis, comma 1, tutte le richieste
che tali amministrazioni pubbliche hanno presentato ad  un  organismo
nazionale  di  normazione  italiano  volte  ad  elaborare  specifiche
tecniche  o  una  norma  per  prodotti   specifici,   in   previsione
dell'emanazione di una regola tecnica per tali prodotti come progetto
di regola  tecnica  e  indicano  i  motivi  che  ne  giustificano  la
formulazione. 
  6. Gli organismi nazionali di normazione  italiani  trasmettono  le
informazioni ricevute dagli organismi nazionali di  normazione  degli
altri Stati membri  dell'Unione  europea,  dal  Comitato  europeo  di
normazione - CEN, dall'ETSI e  dal  Comitato  europeo  di  normazione
elettrotecnica - CENELEC, al Ministero dello  sviluppo  economico  e,
limitatamente al settore dell'ingegneria  civile  e  strutturale,  al
Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici
nonche',  limitatamente  al  settore  della  sicurezza  in  caso   di
incendio, alla Direzione centrale prevenzione e sicurezza tecnica del
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa civile del Ministero dell'interno.»; 
    i) dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente: 
  «Art. 5-bis (Adempimenti delle amministrazioni  pubbliche  italiane
ai  fini  dell'adozione  di  regole  tecniche).  -  1.  Fatto   salvo
l'articolo 9-ter, ogni progetto di regola tecnica  e'  immediatamente
trasmesso, da parte dell'amministrazione  con  competenza  prevalente
per la sua adozione, all'Unita' centrale di notifica  ai  fini  della
successiva immediata comunicazione alla Commissione europea ai  sensi
della direttiva (UE) 2015/1535, salvo  che  si  tratti  del  semplice
recepimento integrale di una norma internazionale o europea, nel qual
caso e' sufficiente  corredare  il  progetto  dell'atto  con  cui  si
dispone l'adozione della norma con una  semplice  informazione  sulla
norma stessa.  L'amministrazione  competente  procede  ad  una  nuova
trasmissione all'Unita' centrale di notifica ai  fini  di  una  nuova
comunicazione alla Commissione europea del progetto di regola tecnica
quando al progetto stesso sono apportate modifiche importanti che  ne
alterano l'ambito di applicazione, ne  abbreviano  il  calendario  di
applicazione  inizialmente  previsto,  aggiungono  o   rendono   piu'
rigorosi le specificazioni o i requisiti. 
  2. Per consentire all'Unita' centrale di notifica di effettuare  la
comunicazione di cui al comma 1 completa  di  tutti  gli  elementi  e
documenti    prescritti    dalla    direttiva     (UE)     2015/1535,
l'amministrazione trasmette alla stessa il progetto di regola tecnica
corredato da: 
  a) apposita relazione recante l'enunciazione dei motivi  della  sua
adozione,  evidenziando  anche  se  gli  stessi  risultano  gia'  dal
progetto; 
  b) nei casi di cui al comma  10,  la  documentazione  e  tutti  gli
elementi di informazione ivi previsti; 
  c) eventuale motivata richiesta di riservatezza alla quale l'Unita'
centrale di notifica si conforma nel  provvedere  alla  procedura  di
informazione di cui alla presente legge; 
  d)  il  testo  delle  disposizioni  legislative   e   regolamentari
fondamentali, essenzialmente e direttamente in questione,  quando  la
conoscenza di detto testo e' necessario per valutare la  portata  del
progetto di regola tecnica; se tale testo e' gia' stato trasmesso  in
relazione con una comunicazione precedente, e'  sufficiente  indicare
gli estremi di detta comunicazione; 
  e) nei casi di  urgenza  indicati  nell'articolo  9,  comma  6,  la
richiesta  di  procedura  d'urgenza  accompagnata  da   un'esauriente
relazione sulla situazione grave ed imprevedibile o  i  gravi  rischi
per la  sicurezza  ed  integrita'  del  sistema  finanziario  che  la
giustificano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 7, lettera a) o  b),
della direttiva (UE) 2015/1535; 
  f) eventuale richiesta di notifica del progetto di  regola  tecnica
anche ai sensi  di  altri  atti  dell'Unione  europea  che  prevedono
procedure di notifica; 
  g)  indicazione  dei  motivi  che  giustificano  l'omissione  della
notifica del progetto di regola tecnica  all'Organizzazione  mondiale
del commercio ai sensi  degli  Accordi  sulle  barriere  tecniche  al
commercio (Technical Barriers to Trade-TBT)  e  sull'applicazione  di
misure  sanitarie  e  fitosanitarie   (Sanitary   and   Phytosanitary
Agreement-SPS), ovvero richiesta di notifica ai sensi di tali Accordi
internazionali. 
  3. Per i progetti di regole tecniche  contenuti  in  provvedimenti,
anche con valore o forza di legge, ovvero di iniziativa  legislativa,
di competenza del Consiglio dei ministri, la trasmissione  all'Unita'
centrale di notifica di cui  al  comma  1  e  gli  altri  adempimenti
previsti  dalla  presente   legge   a   carico   dell'amministrazione
competente sono  effettuati  a  cura  del  Ministero  proponente  con
competenza istituzionale prevalente per la materia. 
  4. Per i progetti di regole tecniche contenuti in proposte di legge
di iniziativa parlamentare la  trasmissione  all'Unita'  centrale  di
notifica di cui al comma 1 e gli  altri  adempimenti  previsti  dalla
presente  legge  a  carico   dell'amministrazione   competente   sono
effettuati  a  cura  del  Ministero  con   competenza   istituzionale
prevalente per la materia. 
  5. L'obbligo di trasmissione all'Unita'  centrale  di  notifica  ai
fini della comunicazione alla Commissione europea di cui al  comma  1
si applica anche alle regioni  e  alle  province  autonome,  ed  alle
Autorita' cui  e'  riconosciuta  la  competenza  di  adottare  regole
tecniche  applicabili  in  una  parte   importante   del   territorio
nazionale; l'elenco  di  tali  soggetti,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea Serie C-127, del 31 maggio 2006, quando
aggiornato  su  proposta   delle   Amministrazioni   con   competenza
istituzionale prevalente per materia e del Ministero  dello  sviluppo
economico, e' comunicato alla Commissione  europea  dal  Dipartimento
per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri;
resta fermo che l'organo o l'ufficio regionale competente ai relativi
adempimenti  sono  individuati  autonomamente  secondo  i  rispettivi
ordinamenti. 
  6. L'Unita' centrale di notifica provvede alla comunicazione di cui
al comma 1, curando che tale comunicazione  del  progetto  di  regola
tecnica alla Commissione europea sia completa di tutti  gli  elementi
prescritti  e  della  relativa   documentazione,   ed   espleta   gli
adempimenti in merito previsti dall'articolo 9-bis. 
  7.  L'Unita'  centrale  di  notifica,  anche  su  richiesta   delle
amministrazioni competenti che hanno trasmesso il progetto di  regola
tecnica ai  fini  della  comunicazione  di  cui  al  comma  1  o  che
trasmettono osservazioni o pareri sui  progetti  di  regole  tecniche
presentati da altri Stati membri dell'Unione europea, puo'  chiedere,
nei casi in cui il progetto di regola tecnica  presenta  aspetti  che
interessano piu' amministrazioni, di convocare presso il Dipartimento
per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei  ministri
apposite riunioni di coordinamento anche ai fini della verifica della
completezza  e  coerenza  delle  comunicazioni  da  trasmettere  alla
Commissione europea. 
  8. Nel preambolo o nel testo di una regola tecnica e  del  relativo
progetto rientranti nel campo  di  applicazione  della  procedura  di
informazione preventiva di cui alla presente legge  e'  contenuto  un
riferimento alla direttiva (UE) 2015/1535. 
  9. Se un progetto di regola tecnica fa parte di una misura  la  cui
comunicazione in fase di  progetto  e'  prevista  da  un  altro  atto
dell'Unione  europea,  e  l'amministrazione  competente  non  intende
avvalersi della facolta' di effettuare la comunicazione ai  sensi  di
tale altro atto dell'Unione europea attraverso lo sportello unico  di
notifica  gestito  dall'Unita'  centrale   di   notifica,   facendone
richiesta come previsto al comma 2, lettera f), puo' effettuare anche
la comunicazione di cui al comma 1 in forza  di  tale  altro  atto  e
secondo  la  procedura  ivi  prevista,  a  condizione   di   indicare
formalmente  che  essa  vale  anche  ai  fini  della  direttiva  (UE)
2015/1535 e di darne contestuale informazione all'Unita' centrale  di
notifica ed al Dipartimento delle politiche europee della  Presidenza
del Consiglio dei ministri. Al fine dell'assegnazione  del  numero  e
della data di notifica ai sensi della direttiva  (UE)  2015/1535  del
progetto  di  regole  tecniche   comunicato   dalla   amministrazione
competente secondo la procedura prevista da  altri  atti  dell'Unione
europea, l'Unita' centrale di  notifica  provvede  tempestivamente  a
comunicare il medesimo  progetto  di  regola  tecnica  attraverso  il
sistema pratico scelto dalla Commissione in attuazione  dell'articolo
3, paragrafo 4, lettera a), della direttiva  (UE)  2015/1535  per  lo
scambio di informazioni. 
  10. Quando il progetto di regola  tecnica  mira  in  particolare  a
limitare la commercializzazione o l'utilizzazione di una sostanza, di
un preparato o di un prodotto chimico,  segnatamente  per  motivi  di
salute  pubblica  o  di  tutela  dei  consumatori  o   dell'ambiente,
l'amministrazione  competente  trasmette   all'Unita'   centrale   di
notifica ai fini della comunicazione di  cui  al  comma  1  anche  un
riassunto oppure  gli  estremi  dei  dati  pertinenti  relativi  alla
sostanza, al preparato  o  al  prodotto  in  questione  e  di  quelli
relativi ai prodotti di sostituzione  conosciuti  e  disponibili,  se
tali informazioni sono disponibili, nonche' le  conseguenze  previste
delle misure per quanto riguarda la salute pubblica o la  tutela  del
consumatore e dell'ambiente, con un'analisi  dei  rischi  effettuata,
all'occorrenza,   secondo   i   principi   previsti    nella    parte
corrispondente della sezione II.3 dell'allegato  XV  del  regolamento
(CE) n. 1907/2006 del Parlamento e del Consiglio.»; 
    l) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 6 (Comunicazione delle informazioni da  parte  del  Ministero
dello sviluppo economico). - 1. I progetti di regola tecnica di altri
Stati membri dell'Unione europea comunicati dalla Commissione europea
e le altre informazioni acquisite dall'Unita'  centrale  di  notifica
nel corso della procedura europea di informazione nel  settore  delle
regolamentazioni tecniche e delle regole relative  ai  servizi  della
societa' dell'informazione sono  poste  a  disposizione  delle  altre
amministrazioni pubbliche interessate. Il  Ministero  dello  sviluppo
economico definisce le  modalita'  per  assicurare  il  flusso  delle
informazioni, anche mediante sistemi di posta elettronica. Ove non si
tratta di informazioni riservate ai sensi dell'articolo 5,  paragrafo
4, della  direttiva  (UE)  2015/1535,  il  Ministero  dello  sviluppo
economico  e'  tenuto  a  facilitare  l'accesso   alle   informazioni
pubblicate dalla Commissione europea nel proprio  sito  web  dedicato
alla procedura di informazione da  parte  degli  utenti,  singoli  od
associati,  anche   attraverso   l'ausilio   di   adeguati   supporti
informatici. L'accesso alle comunicazioni da e verso  la  Commissione
europea  gestite  dalla  medesima  Unita'  centrale  di  notifica  in
applicazione della procedura di informazione  e  non  pubblicate  nel
sito  web  della  Commissione  europea  dedicato  alla  procedura  e'
garantito,   nel   rispetto   della   disciplina    vigente,    dalle
amministrazioni pubbliche che hanno formato o  detengono  stabilmente
il documento.  L'accesso  alle  suddette  comunicazioni  e'  altresi'
consentito   nei   confronti   dell'Unita'   centrale   di   notifica
limitatamente  alle  sole  amministrazioni  ed  autorita'  pubbliche.
Eventuali domande di accesso da parte di terzi a documenti gestiti in
applicazione della procedura di informazione sono  assoggettate  alla
disciplina derivante dal regolamento (CE) n. 1049/2001. 
  2. Le osservazioni o i pareri circostanziati formulati dalle  altre
amministrazioni  pubbliche  interessate  su  un  progetto  di  regola
tecnica presentato da altri Stati  membri  dell'Unione  europea  sono
inviati  all'Unita'  centrale  di  notifica  che  li  trasmette  alla
Commissione  europea,  tenendo  conto  dei  risultati  dell'eventuale
coordinamento condotto ai sensi dell'articolo  5-bis,  comma  7.  Per
quanto concerne le specificazioni tecniche o  altri  requisiti  o  le
regole relative ai servizi, di cui all'articolo 1, comma  1,  lettera
f), numero 3), le osservazioni o i pareri  circostanziati  si  basano
unicamente sugli aspetti  che  costituiscono  eventualmente  ostacoli
agli scambi o,  per  le  regole  relative  ai  servizi,  alla  libera
circolazione  dei   servizi   o   alla   liberta'   di   stabilimento
dell'operatore di servizi, e non sugli elementi fiscali o  finanziari
della misura. Per quanto  riguarda  i  progetti  di  regole  tecniche
relative ai servizi, i pareri circostanziati non possono pregiudicare
misure di politica culturale, in particolare nel settore audiovisivo,
che lo Stato membro dell'Unione europea che ha presentato il progetto
puo' adottare secondo il diritto dell'Unione europea,  tenendo  conto
della  diversita'  linguistica,  delle   specificita'   nazionali   e
regionali, nonche' del proprio patrimonio culturale.»; 
    m) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  8  (Contributo  agli  organismi  nazionali   di   normazione
italiani).  -  1.  Al  fine  di  consentire  l'adeguato   svolgimento
dell'attivita' di normazione tecnica, in particolare per la sicurezza
degli  impianti,  prodotti,  processi  e   servizi,   e   un'adeguata
partecipazione   alle   attivita'   di   cooperazione   europea    ed
internazionale  in  materia  e  di  promozione  della  cultura  della
normativa tecnica, di contenere comunque i costi  di  acquisto  delle
norme in particolare a  vantaggio  delle  piccole  e  medie  imprese,
artigiani, ordini ed associazioni professionali nonche' di consentire
al  Ministero  dello  sviluppo  economico  di  disporre   l'eventuale
pubblicazione gratuita di norme di particolare interesse pubblico, il
Ministero dello sviluppo economico concede agli  organismi  nazionali
di   normazione   italiani   un    contributo    annuo    determinato
forfettariamente nei limiti delle disponibilita' di cui al comma 2 ed
in misura pari al 67 per cento di tali disponibilita' per l'UNI e del
33 per cento per il CEI. Tale contributo,  tenendo  conto  di  quanto
corrisposto anche a titolo di eventuale anticipazione in ciascun anno
e degli eventuali conguagli operati nell'anno successivo, mantiene il
carattere di cofinanziamento rispetto alle entrate proprie per ricavi
da vendite delle norme  e  per  contributi  privati  e  eventualmente
dell'Unione europea e non puo' a tal fine comunque eccedere il 50 per
cento dei costi iscritti nel bilancio di  UNI  e  CEI  nell'esercizio
precedente   relativamente   allo    svolgimento    delle    funzioni
istituzionali. Il Ministero dello sviluppo  economico  puo'  adottare
direttive circa le priorita' e le ulteriori finalita'  cui  destinare
il predetto contributo. 
  2. La concessione e l'erogazione dei contributi di cui al  comma  1
e' posta a carico  delle  somme  annualmente  iscritte  nell'apposito
capitolo dello stato di previsione della spesa  del  Ministero  dello
sviluppo economico ai sensi dell'articolo  2,  comma  617-bis,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244,  e  di  cui  all'articolo  23,  comma
1-bis, della legge  31  dicembre  2009,  n.  196.  Per  le  finalita'
previste dal presente comma, il tre per cento del  contributo  dovuto
annualmente dall'Istituto nazionale per  l'assicurazione  contro  gli
infortuni sul lavoro  (INAIL)  per  l'attivita'  di  ricerca  di  cui
all'articolo 3, terzo comma, del decreto-legge  30  giugno  1982,  n.
390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12  agosto  1982,  n.
597, e' versato all'entrata del bilancio dello Stato. 
  3. Il Ministero dello sviluppo economico  trasmette  al  Parlamento
una relazione annuale con la quale  viene  illustrato  l'utilizzo  da
parte di UNI e CEI delle somme ricevute a titolo di contributo.»; 
    n) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 9 (Differimento  dell'adozione  di  regole  tecniche).  -  1.
L'adozione di un progetto di regola tecnica e' rinviata di tre mesi a
decorrere dalla data di notifica. 
  2. Se la Commissione europea o un altro Stato  membro  emette,  nei
tre mesi successivi alla data di notifica, un parere  circostanziato,
l'adozione del progetto di regola tecnica  e'  rinviata  a  decorrere
dalla data di notifica: 
  a) di quattro mesi nel caso di un progetto di regola tecnica avente
forma di accordo  facoltativo  a  norma  dell'articolo  1,  comma  1,
lettera f), numero 2), oggetto di un parere circostanziato secondo il
quale la misura proposta presenta aspetti che  possono  eventualmente
creare ostacoli alla libera circolazione delle merci nell'ambito  del
mercato interno; 
  b) fatti salvi i commi 3 e 4,  di  sei  mesi  per  qualsiasi  altro
progetto di regola tecnica, esclusi i progetti relativi  ai  servizi,
oggetto di un  parere  circostanziato  secondo  il  quale  la  misura
proposta presenta aspetti che possono eventualmente  creare  ostacoli
alla libera circolazione delle merci nell'ambito del mercato interno; 
  c) fatto salvo il comma 4, di quattro mesi nel caso di un  progetto
di regola tecnica relativa ai servizi, oggetto di uno o  piu'  pareri
circostanziati secondo il quale la misura proposta  presenta  aspetti
che possono eventualmente creare ostacoli  alla  libera  circolazione
dei servizi o  alla  liberta'  di  stabilimento  degli  operatori  di
servizi nell'ambito del mercato  interno,  fermo  restando  che  tali
pareri non possono pregiudicare  misure  di  politica  culturale,  in
particolare  nel  settore  audiovisivo,  che  gli  Stati   potrebbero
adottare secondo il diritto dell'Unione,  tenendo  conto  della  loro
diversita' linguistica, delle  specificita'  nazionali  e  regionali,
nonche' dei loro patrimoni culturali. 
  3. L'adozione di un progetto di regola tecnica, esclusi i  progetti
di regole relative ai servizi, e' rinviata di dodici mesi a decorrere
dalla data di notifica, se  la  Commissione  europea,  nei  tre  mesi
successivi a tale data, comunica la sua intenzione di proporre  o  di
adottare una direttiva, un regolamento o una decisione in  materia  a
norma dell'articolo 288 TFUE. Se  il  Consiglio  dell'Unione  europea
adotta  una  posizione  in  prima  lettura  durante  il  termine   di
differimento di cui al presente  comma,  tale  periodo  e'  esteso  a
diciotto mesi fatte salve le disposizioni del comma 6. 
  4. L'adozione di un progetto di regola tecnica e'  rinviata  di  12
mesi a decorrere dalla data di notifica, se la  Commissione  europea,
nei tre mesi successivi a tale data, comunica la constatazione che il
progetto di regola  tecnica  concerne  una  materia  oggetto  di  una
proposta di direttiva, di regolamento o di  decisione  presentata  al
Parlamento europeo e del  Consiglio  conformemente  all'articolo  288
TFUE. Se il Consiglio dell'Unione europea  adotta  una  posizione  in
prima lettura durante il termine di differimento di cui  al  presente
comma, tale periodo e' esteso a 18 mesi fatte salve  le  disposizioni
del comma 6. 
  5. Gli obblighi di rinvio cui ai commi 3 e 4 cessano: 
  a) se la Commissione europea informa che  essa  rinuncia  alla  sua
intenzione di proporre o di adottare un atto vincolante; 
  b) se la Commissione europea informa del ritiro della sua  proposta
o del suo progetto; 
  c) all'adozione di un  atto  vincolante  da  parte  del  Parlamento
europeo e del Consiglio o della Commissione europea. 
  6. I commi da 1 a 4 non sono applicabili nei casi in cui: 
  a) per motivi  urgenti  giustificati  da  una  situazione  grave  e
imprevedibile inerente alla tutela della salute delle persone e degli
animali, alla preservazione dei vegetali o alla sicurezza e,  per  le
regole relative ai servizi, giustificati anche da  motivi  di  ordine
pubblico,  in  particolare  in  materia  di  tutela  dei  minori,  e'
necessario elaborare in tempi brevissimi regole tecniche da  adottare
e mettere in vigore con effetto immediato, senza alcuna  possibilita'
di consultazione; oppure; 
  b) per motivi urgenti giustificati da una situazione grave inerente
alla tutela della sicurezza e integrita' del sistema finanziario e in
particolare ai fini della tutela dei depositanti, degli investitori e
degli assicurati, e' necessario adottare e mettere in vigore in tempi
brevissimi regole relative ai servizi finanziari.»; 
    o) l'articolo 9-bis e' sostituito dal seguente: 
  «Art.   9-bis   (Adempimenti   procedurali).   -   1.    Ai    fini
dell'applicazione dell'articolo  9,  l'Unita'  centrale  di  notifica
informa l'amministrazione che ha  trasmesso  il  progetto  di  regola
tecnica per la comunicazione di  cui  all'articolo  5-bis,  comma  1,
della sua comunicazione alla Commissione  europea  e  della  data  di
scadenza del termine di tre mesi di  cui  all'articolo  9,  comma  1,
nonche' del numero assegnato dalla Commissione alla notifica. 
  2. Se durante il  periodo  di  cui  all'articolo  9,  comma  1,  la
Commissione  europea  trasmette  all'Unita'  centrale   di   notifica
osservazioni  su  un  progetto  di  regola  tecnica  formulate  dalla
Commissione medesima o da un altro Stato membro dell'Unione  europea,
l'Unita'   centrale   di   notifica   ne   informa    tempestivamente
l'amministrazione di cui al comma 1 affinche' formuli una risposta da
inviare alla  Commissione,  tramite  la  stessa  Unita'  centrale  di
notifica, nella quale e' indicato se ed in quale misura e'  possibile
tenere conto delle osservazioni nella stesura definitiva della regola
tecnica. 
  3. Se durante il  periodo  di  cui  all'articolo  9,  comma  1,  la
Commissione europea trasmette  all'Unita'  centrale  di  notifica  un
parere circostanziato su un  progetto  di  regola  tecnica  formulato
dalla Commissione medesima o da un  altro  Stato  membro  dell'Unione
europea,  l'Unita'  centrale  di  notifica  informa   tempestivamente
l'amministrazione di cui al  comma  1,  comunicando  anche  il  nuovo
termine di differimento dell'adozione della regola tecnica  ai  sensi
dell'articolo 9. Con congruo anticipo rispetto a tale  nuovo  termine
detta amministrazione formula una reazione al parere  circostanziato,
da inviare alla Commissione  europea  tramite  l'Unita'  centrale  di
notifica, nella quale, per ottemperare all'obbligo di  riferire  alla
Commissione sul seguito che  l'Italia  intende  dare  a  tale  parere
circostanziato sono indicate le modifiche che propone di apportare al
progetto per conformarlo al parere circostanziato. 
  4.  Se  il  progetto  riguarda  regole  relative   ai   servizi   e
l'amministrazione di cui al comma 1 valuta impossibile  tenere  conto
del parere circostanziato, essa formula una risposta, da inviare alla
Commissione europea tramite  l'Unita'  centrale  di  notifica,  nella
quale, per ciascuno degli aspetti contestati, sono indicati i  motivi
per i quali non e' possibile tenerne conto nella  stesura  definitiva
della regola tecnica. 
  5. L'Unita' centrale di notifica  comunica  all'amministrazione  di
cui al comma 1 i commenti che la Commissione  europea  formula  sulle
reazioni dell'Italia ai pareri circostanziati di cui ai commi 3 e 4 e
gli eventuali commenti sulle risposte alle  osservazioni  di  cui  al
comma 2. 
  6. Se durante il  periodo  di  cui  all'articolo  9,  comma  1,  la
Commissione  europea  trasmette  all'Unita'  centrale   di   notifica
comunicazioni ai sensi dell'articolo 9, commi 3, 4 e 5 su un progetto
di  regola  tecnica,  l'Unita'  centrale  di  notifica   ne   informa
tempestivamente l'amministrazione di  cui  al  comma  1,  comunicando
anche il nuovo termine di  differimento  dell'adozione  della  regola
tecnica ai sensi dell'articolo 9. 
  7. Le comunicazioni dell'Unita' centrale  di  notifica  di  cui  ai
commi 1, 2, 3, 5 e 6 all'amministrazione che ha trasmesso il progetto
di regola tecnica sono inviate anche al Ministro per i  rapporti  con
il  Parlamento  che,  entro  quindici  giorni  dalla  ricezione,   le
trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica.  Le
comunicazioni di cui al presente comma sono  effettuate  altresi'  al
Presidente del Consiglio o ad un Ministro da lui delegato nel caso di
progetti di regole tecniche contenuti  in  provvedimenti,  anche  con
valore o forza di  legge,  nel  caso  di  iniziativa  legislativa  da
sottoporre all'esame del Consiglio dei Ministri, ovvero nel  caso  di
disegni di legge di iniziativa governativa all'esame del Parlamento. 
  8.  Al  fine  di  non  incorrere  nell'apertura  da   parte   della
Commissione europea di procedure di infrazione ai sensi dell'articolo
258 del Trattato sul funzionamento  dell'Unione  europea,  anche  nel
caso di progetti di regole tecniche di cui al comma  7,  deve  essere
adottata ogni iniziativa  necessaria  per  garantire  che  la  regola
tecnica comunicata alla Commissione ai  sensi  della  direttiva  (UE)
2015/1535  venga  adottata  nel  rispetto  dei  termini   e   vincoli
procedurali che  la  medesima  direttiva  impone  agli  Stati  membri
dell'Unione europea. Copia del provvedimento  definitivo  che  adotta
una regola tecnica rientrante nel campo d'applicazione della presente
legge e' trasmessa all'Unita' centrale di  notifica,  all'atto  della
sua pubblicazione o diramazione  ufficiale,  dall'amministrazione  di
cui al comma 1; l'Unita' centrale di notifica ne cura la trasmissione
alla Commissione europea.». 
    p) l'articolo 9-ter e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 9-ter (Esclusione di adempimenti). - 1. Gli articoli 5-bis  e
9 non si applicano alle disposizioni  legislative,  regolamentari  ed
amministrative o agli accordi facoltativi che: 
  a) si conformano agli atti vincolanti dell'Unione europea che danno
luogo all'adozione di specificazioni tecniche o di regole relative ai
servizi; 
  b) soddisfano gli impegni derivanti da un  accordo  internazionale,
che danno luogo all'adozione di specificazioni tecniche o  di  regole
comuni relative ai servizi comuni nell'Unione europea; 
  c)  fanno  uso  di  clausole  di  salvaguardia  previste  in   atti
vincolanti dell'Unione europea; 
  d) applicano l'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2001/95/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza  generale  dei
prodotti come attuato nell'articolo 110  del  decreto  legislativo  6
settembre 2005, n. 206; 
  e) si limitano ad eseguire una sentenza della  Corte  di  giustizia
dell'Unione europea; 
  f) si limitano a modificare una regola tecnica di cui  all'articolo
1,  comma  1,  lettera  f),  in  conformita'  di  una  domanda  della
Commissione europea diretta ad eliminare un ostacolo agli  scambi  o,
per le regole relative  ai  servizi,  alla  libera  circolazione  dei
servizi o alla liberta' di stabilimento dell'operatore di servizi. 
  2. L'articolo 9  non  si  applica  alle  disposizioni  legislative,
regolamentari e  amministrative  recanti  divieti  di  fabbricazione,
nella misura in cui esse non ostacolano la  libera  circolazione  dei
prodotti, e alle specificazioni tecniche o ad altri requisiti o  alle
regole relative ai servizi di cui all'articolo 1,  comma  1,  lettera
f), numero 3). 
  3. L'articolo 9, commi 3, 4  e  5,  non  si  applica  agli  accordi
facoltativi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), numero 2).»; 
  q) l'articolo 7 e l'articolo 11 sono abrogati; 
  r) nell'allegato I, al punto 3, le parole: «on-demand  (N-Vod)]  di
cui all'articolo 1, lettera a),  della  direttiva  89/552/CEE»,  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «on-demand]  di  cui  all'articolo   1,
paragrafo 1, lettera e),  della  direttiva  2010/13/UE  come  attuata
nell'articolo 2 del Testo unico dei servizi di  media  audiovisivi  e
radiofonici di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n.  177,  e
successive modificazioni»; 
  s) nell'allegato II, le lettere a), b) e c), sono sostituite  dalle
seguenti: 
    «a) i servizi di investimento di cui all'allegato della direttiva
2004/39/CE,  come  attuata  nell'ambito   del   Testo   unico   delle
disposizioni in materia di  intermediazione  finanziaria  di  cui  al
decreto  legislativo  24  febbraio  1998,   n.   58,   e   successive
modificazioni, ed i servizi di organismi di investimento collettivo; 
    b)  i  servizi  concernenti   attivita'   che   beneficiano   del
riconoscimento reciproco,  di  cui  all'allegato  I  della  direttiva
2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, come  attuata  dal
decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72; 
    c) le operazioni che  riguardano  attivita'  di  assicurazione  e
riassicurazione di cui  alla  direttiva  2009/138/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, come  attuata  dal  decreto  legislativo  12
maggio 2015, n. 74.». 
 
          NOTE 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Il  regolamento  (UE)  n.  1025/2012  del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio  del  25  ottobre  2012,   sulla
          normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE  e
          93/15/CEE  del  Consiglio  nonche'  le  direttive  94/9/CE,
          94/25/CE,   95/16/CE,   97/23/CE,   98/34/CE,   2004/22/CE,
          2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo
          e del Consiglio e che abroga  la  decisione  87/95/CEE  del
          Consiglio e la decisione  n.  1673/2006/CE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, e' pubblicato  nella  G.U.U.E.  14
          novembre 2012, n. L 316; 
              - La direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo  e
          del  Consiglio  del  9  settembre  2015,  che  prevede  una
          procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni
          tecniche e delle regole relative ai servizi della  societa'
          dell'informazione  (codificazione),  e'  pubblicata   nella
          G.U.U.E. 17 settembre 2015, n. L 241; 
              - Il testo degli  articoli  31  e  32  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla  partecipazione
          dell'Italia  alla   formazione   e   all'attuazione   della
          normativa   e   delle   politiche   dell'Unione   europea),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013,  n.  3,
          cosi' recita: 
              «Art.  31  (Procedure  per  l'esercizio  delle  deleghe
          legislative  conferite  al  Governo   con   la   legge   di
          delegazione  europea).  -  1.  In  relazione  alle  deleghe
          legislative conferite con la legge di  delegazione  europea
          per il recepimento delle direttive,  il  Governo  adotta  i
          decreti  legislativi  entro  il  termine  di  quattro  mesi
          antecedenti a quello di recepimento  indicato  in  ciascuna
          delle direttive; per le  direttive  il  cui  termine  cosi'
          determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
          della legge di delegazione europea, ovvero  scada  nei  tre
          mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
          recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore
          della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
          termine  di  recepimento,  il  Governo  adotta  i  relativi
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di delegazione europea. 
              2. I decreti legislativi sono  adottati,  nel  rispetto
          dell'art. 14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri  o  del
          Ministro  per  gli  affari  europei  e  del  Ministro   con
          competenza prevalente nella  materia,  di  concerto  con  i
          Ministri   degli   affari    esteri,    della    giustizia,
          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati in relazione  all'oggetto  della  direttiva.  I
          decreti legislativi sono accompagnati  da  una  tabella  di
          concordanza tra le disposizioni in essi previste  e  quelle
          della     direttiva      da      recepire,      predisposta
          dall'amministrazione    con    competenza     istituzionale
          prevalente nella materia. 
              3. La legge di delegazione europea indica le  direttive
          in  relazione  alle  quali   sugli   schemi   dei   decreti
          legislativi di recepimento e'  acquisito  il  parere  delle
          competenti  Commissioni  parlamentari  della   Camera   dei
          deputati e del Senato della Repubblica.  In  tal  caso  gli
          schemi  dei  decreti  legislativi  sono   trasmessi,   dopo
          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il   parere   delle
          competenti  commissioni  parlamentari.   Decorsi   quaranta
          giorni dalla data di trasmissione, i decreti  sono  emanati
          anche in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione del parere parlamentare di  cui  al  presente
          comma ovvero i diversi termini previsti dai  commi  4  e  9
          scadano nei trenta giorni che  precedono  la  scadenza  dei
          termini  di  delega   previsti   ai   commi   1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
              4.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          recepimento  delle  direttive  che  comportino  conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
          Su di essi e' richiesto anche il parere  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti  per  i  profili  finanziari.   Il
          Governo,  ove  non  intenda  conformarsi  alle   condizioni
          formulate con  riferimento  all'esigenza  di  garantire  il
          rispetto dell'art. 81, quarto  comma,  della  Costituzione,
          ritrasmette alle Camere i testi,  corredati  dei  necessari
          elementi   integrativi   d'informazione,   per   i   pareri
          definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per  i
          profili finanziari, che devono essere espressi entro  venti
          giorni. 
              5. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla  legge  di  delegazione  europea,  il  Governo   puo'
          adottare, con la procedura indicata nei commi  2,  3  e  4,
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi emanati ai sensi  del  citato  comma  1,  fatto
          salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 
              6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo
          puo' adottare  disposizioni  integrative  e  correttive  di
          decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1,  al  fine
          di  recepire  atti  delegati  dell'Unione  europea  di  cui
          all'art. 290 del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
          europea, che modificano o integrano direttive recepite  con
          tali decreti legislativi.  Le  disposizioni  integrative  e
          correttive di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  nel
          termine di cui al comma 5 o  nel  diverso  termine  fissato
          dalla  legge  di  delegazione  europea.  Resta   ferma   la
          disciplina di cui all'art. 36 per il recepimento degli atti
          delegati dell'Unione europea che  recano  meri  adeguamenti
          tecnici. (12) 
              7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive
          previste dalla legge di delegazione europea,  adottati,  ai
          sensi dell'art.  117,  quinto  comma,  della  Costituzione,
          nelle materie di competenza  legislativa  delle  regioni  e
          delle province autonome, si  applicano  alle  condizioni  e
          secondo le procedure di cui all'art. 41, comma 1. 
              8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 33
          e attinenti  a  materie  di  competenza  legislativa  delle
          regioni  e  delle  province  autonome  sono  emanati   alle
          condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma
          1. 
              9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
          parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni  penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
          deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
          dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati  anche
          in mancanza di nuovo parere.». 
              «Art. 32 (Principi  e  criteri  direttivi  generali  di
          delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
          1.  Salvi  gli  specifici  principi  e  criteri   direttivi
          stabiliti dalla legge di delegazione europea e in  aggiunta
          a quelli contenuti nelle direttive da  attuare,  i  decreti
          legislativi di cui all'art. 31 sono informati  ai  seguenti
          principi e criteri direttivi generali: 
              a)   le   amministrazioni   direttamente    interessate
          provvedono all'attuazione dei decreti  legislativi  con  le
          ordinarie strutture amministrative,  secondo  il  principio
          della massima  semplificazione  dei  procedimenti  e  delle
          modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
          dei servizi; 
              b)  ai  fini  di  un  migliore  coordinamento  con   le
          discipline vigenti per i singoli settori interessati  dalla
          normativa  da  attuare,  sono  introdotte   le   occorrenti
          modificazioni alle discipline stesse, anche  attraverso  il
          riassetto e la semplificazione normativi con  l'indicazione
          esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i  procedimenti
          oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
          oggetto di delegificazione; 
              c) gli atti di  recepimento  di  direttive  dell'Unione
          europea  non  possono   prevedere   l'introduzione   o   il
          mantenimento di livelli di regolazione superiori  a  quelli
          minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'art.
          14, commi  24-bis,  24-ter  e  24-quater,  della  legge  28
          novembre 2005, n. 246; 
              d) al di fuori dei casi  previsti  dalle  norme  penali
          vigenti, ove necessario per assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle disposizioni dei decreti stessi. Le  sanzioni  penali,
          nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda  fino  a  150.000
          euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in  via
          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
          ledano o espongano a pericolo interessi  costituzionalmente
          protetti. In tali casi sono previste: la pena  dell'ammenda
          alternativa all'arresto per le infrazioni che  espongano  a
          pericolo  o  danneggino  l'interesse  protetto;   la   pena
          dell'arresto  congiunta  a  quella  dell'ammenda   per   le
          infrazioni che rechino un danno  di  particolare  gravita'.
          Nelle   predette   ipotesi,   in   luogo   dell'arresto   e
          dell'ammenda, possono essere  previste  anche  le  sanzioni
          alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del  decreto
          legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  e   la   relativa
          competenza del giudice di pace. La sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro  e  non
          superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni  che
          ledono o espongono a pericolo interessi diversi  da  quelli
          indicati dalla presente  lettera.  Nell'ambito  dei  limiti
          minimi e  massimi  previsti,  le  sanzioni  indicate  dalla
          presente  lettera  sono  determinate  nella  loro  entita',
          tenendo   conto   della   diversa   potenzialita'    lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto, di specifiche qualita' personali  del  colpevole,
          comprese  quelle  che  impongono  particolari   doveri   di
          prevenzione, controllo o vigilanza, nonche'  del  vantaggio
          patrimoniale che  l'infrazione  puo'  recare  al  colpevole
          ovvero alla persona  o  all'ente  nel  cui  interesse  egli
          agisce. Ove necessario per  assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste  inoltre  le  sanzioni  amministrative  accessorie
          della sospensione fino a sei mesi e, nei casi  piu'  gravi,
          della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
          da  provvedimenti  dell'amministrazione,  nonche'  sanzioni
          penali accessorie nei limiti stabiliti dal  codice  penale.
          Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
          cose  che  servirono  o  furono  destinate   a   commettere
          l'illecito amministrativo o il reato previsti dai  medesimi
          decreti legislativi,  nel  rispetto  dei  limiti  stabiliti
          dall'art. 240, terzo e quarto comma, del  codice  penale  e
          dall'art. 20 della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  e
          successive modificazioni. Entro i limiti di  pena  indicati
          nella  presente  lettera  sono  previste   sanzioni   anche
          accessorie identiche a quelle eventualmente gia'  comminate
          dalle leggi vigenti  per  violazioni  omogenee  e  di  pari
          offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
          decreti legislativi. Nelle materie  di  cui  all'art.  117,
          quarto   comma,    della    Costituzione,    le    sanzioni
          amministrative sono determinate dalle regioni; 
              e) al recepimento  di  direttive  o  all'attuazione  di
          altri atti dell'Unione europea  che  modificano  precedenti
          direttive o atti gia'  attuati  con  legge  o  con  decreto
          legislativo si procede, se la  modificazione  non  comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti  modificazioni  alla  legge  o  al   decreto
          legislativo di attuazione della direttiva o di  altro  atto
          modificato; 
              f) nella  redazione  dei  decreti  legislativi  di  cui
          all'art. 31 si tiene conto  delle  eventuali  modificazioni
          delle direttive dell'Unione  europea  comunque  intervenute
          fino al momento dell'esercizio della delega; 
              g) quando si verifichino sovrapposizioni di  competenze
          tra amministrazioni diverse o comunque siano  coinvolte  le
          competenze  di  piu'  amministrazioni  statali,  i  decreti
          legislativi individuano, attraverso le piu' opportune forme
          di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarieta',
          differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione  e  le
          competenze delle regioni e degli altri  enti  territoriali,
          le procedure per salvaguardare l'unitarieta'  dei  processi
          decisionali, la trasparenza, la  celerita',  l'efficacia  e
          l'economicita'  nell'azione  amministrativa  e  la   chiara
          individuazione dei soggetti responsabili; 
              h) qualora non siano di ostacolo i diversi  termini  di
          recepimento,  vengono  attuate   con   un   unico   decreto
          legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
          che  comunque  comportano  modifiche  degli   stessi   atti
          normativi; 
              i)  e'  assicurata  la  parita'  di   trattamento   dei
          cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri  Stati
          membri dell'Unione europea e non puo'  essere  previsto  in
          ogni  caso  un  trattamento   sfavorevole   dei   cittadini
          italiani.». 
              - Il testo dell'art. 8 della legge 12 agosto  2016,  n.
          170 (Delega al Governo per il recepimento  delle  direttive
          europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea  -
          legge  di  delegazione  europea  2015),  pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 1° settembre 2016, n. 204, cosi' recita: 
              «Art. 8 (Delega  al  Governo  per  l'adeguamento  della
          normativa nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE)
          n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
          ottobre 2012, sulla normazione europea  e  della  direttiva
          (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          9 settembre 2015, che prevede una procedura  d'informazione
          nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle  regole
          relative ai servizi della societa' dell'informazione). - 1.
          Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla
          data di entrata in vigore della presente legge, su proposta
          del Presidente del Consiglio dei ministri  e  del  Ministro
          dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri  degli
          affari  esteri   e   della   cooperazione   internazionale,
          dell'economia e delle finanze e  della  giustizia,  con  le
          procedure di cui all'articolo 31 della  legge  24  dicembre
          2012,  n.  234,  acquisito  il  parere   delle   competenti
          Commissioni parlamentari, uno o  piu'  decreti  legislativi
          per   l'adeguamento   della   normativa   nazionale    alle
          disposizioni  del  regolamento  (UE)   n.   1025/2012   del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del  25  ottobre  2012,
          sulla normazione europea e che modifica alcune direttive  e
          decisioni del Parlamento europeo e del  Consiglio,  nonche'
          della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del
          Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una  procedura
          d'informazione nel settore delle regolamentazioni  tecniche
          e  delle  regole  relative  ai   servizi   della   societa'
          dell'informazione (codificazione). 
              2. Nell'esercizio della delega di cui al  comma  1  del
          presente articolo il Governo e' tenuto a seguire, oltre  ai
          principi e criteri direttivi generali di  cui  all'articolo
          32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche  i  seguenti
          principi e criteri direttivi specifici: 
              a) aggiornamento  delle  disposizioni  della  legge  21
          giugno 1986, n. 317, per  l'adeguamento  alle  disposizioni
          del regolamento (UE) n. 1025/2012 e alle altre  innovazioni
          intervenute  nella  normativa  nazionale,  con  abrogazione
          espressa delle  disposizioni  gia'  superate  dal  medesimo
          regolamento (UE) n. 1025/2012 e coordinamento delle residue
          disposizioni anche  con  riferimento  all'individuazione  a
          regime e comunicazione all'Unione europea  degli  organismi
          nazionali di normazione; 
              b) aggiornamento  delle  disposizioni  della  legge  21
          giugno  1986,  n.  317,  e  in  particolare   del   decreto
          legislativo  23  novembre   2000,   n.   427,   anche   per
          l'adeguamento alla direttiva (UE) 2015/1535; 
              c)  semplificazione  e  coordinamento   di   tutte   le
          disposizioni vigenti  in  materia  di  finanziamento  degli
          organismi nazionali di normazione,  compresi  l'articolo  8
          della legge 5 marzo 1990, n. 46, e l'articolo 8 della legge
          21 giugno 1986, n. 317,  con  unificazione  della  relativa
          disciplina e superamento della procedura di ripartizione  e
          di riassegnazione ivi previste, a garanzia dell'adempimento
          degli obblighi che il regolamento (UE) n. 1025/2012 pone  a
          carico di tali organismi; 
              d)  salvaguardia   della   possibilita'   di   adottare
          disposizioni attuative del regolamento  (UE)  n.  1025/2012
          anche mediante provvedimenti  di  natura  regolamentare  ai
          sensi dell'articolo 17, comma  3,  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400, nelle materie non coperte da riserva di legge
          e  gia'   disciplinate   mediante   regolamenti,   compreso
          l'eventuale aggiornamento  delle  disposizioni  in  materia
          contenute nel regolamento di cui al  decreto  del  Ministro
          dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37. 
              3. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto
          dei principi e criteri direttivi di cui al  comma  2,  puo'
          emanare disposizioni correttive e integrative dei  medesimi
          decreti legislativi. 
              4. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le
          amministrazioni interessate provvedono all'adempimento  dei
          compiti derivanti dall'attuazione della delega  di  cui  al
          presente articolo  con  le  risorse  umane,  strumentali  e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente.». 
              - La legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata anche nel
          titolo dall'art. 1 della presente  legge  (Disposizioni  di
          attuazione di disciplina europea in materia  di  normazione
          europea  e  procedura  d'informazione  nel  settore   delle
          regolamentazioni  tecniche  e  delle  regole  relative   ai
          servizi della societa'  dell'informazione),  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 1986, n. 151. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo dell'art. 1-bis della legge 21 giugno  1986,
          n. 317, citata nelle note alle  premesse,  come  modificato
          dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 1-bis (Ambito di applicazione della procedura  di
          informazione). - 1. I  progetti  di  regole  tecniche  sono
          sottoposti  alla  procedura  d'informazione  di  cui   alla
          presente legge. 
              2. La procedura d'informazione di cui al comma 1 non si
          applica: 
              a)  ai  servizi   non   contemplati   dalla   specifica
          definizione di cui all'art. 1, comma  1,  lettera  b),  per
          quanto riguarda i servizi della societa' dell'informazione,
          ed in particolare a quelli compresi nell'elenco  indicativo
          di cui all'allegato I ; 
              b) ai servizi di radiodiffusione sonora; 
              c) ai servizi  di  radiodiffusione  televisiva  di  cui
          all'art.  1,  paragrafo  1,  lettera  e),  della  direttiva
          2010/13/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  come
          attuata nell'art. 2 del Testo unico dei  servizi  di  media
          audiovisivi e radiofonici di cui al decreto legislativo  31
          luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni; 
              d) alle regole concernenti questioni che  costituiscono
          oggetto di una normativa dell'Unione in materia di  servizi
          di telecomunicazione, di cui alla direttiva 2002/21/CE  del
          Parlamento  europeo   e   del   Consiglio,   come   attuata
          nell'ambito del codice delle comunicazioni elettroniche  di
          cui al decreto  legislativo  1°  agosto  2003,  n.  259,  e
          successive modificazioni; 
              e) alle regole concernenti questioni che  costituiscono
          oggetto di una normativa dell'Unione europea in materia  di
          servizi finanziari, quali elencati in modo  non  esauriente
          nell'allegato II della presente legge; 
              f) salvo quanto previsto all'art. 9-bis, comma 8,  alle
          regole emanate dai o per i mercati  regolamentati  a  norma
          della direttiva 2004/39/CE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, come attuata nell'ambito del Testo  unico  delle
          disposizioni in materia di intermediazione  finanziaria  di
          cui al decreto legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  e
          successive modificazioni, o emanate da o per altri  mercati
          o organi che effettuano operazioni di  compensazione  o  di
          pagamento su tali mercati; 
              g)  alle  misure  che  gli   Stati   membri   ritengono
          necessarie nel  contesto  dei  trattati  per  garantire  la
          protezione delle persone, e segnatamente dei lavoratori, in
          occasione dell'impiego di prodotti, a condizione  che  tali
          misure non influiscano sui prodotti stessi.». 
              - Il testo dell'art. 3 della legge 21 giugno  1986,  n.
          317, citata nelle note alle premesse, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 3  (Nomine  di  rappresentanti  dello  Stato  nei
          Comitati della Commissiona europea). - 1. I  rappresentanti
          dello Stato italiano nel comitato permanente  di  cui  agli
          articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2015/1535, nonche'  nel
          comitato  di  cui  all'art.  22  del  regolamento  (UE)  n.
          1025/2012, sono designati, rispettivamente,  dal  Ministero
          dello sviluppo economico  e,  ove  occorra,  dal  Ministero
          delle infrastrutture e dei  trasporti,  dal  Ministero  del
          lavoro e  delle  politiche  sociali,  dal  Ministero  delle
          politiche agricole, alimentari e forestali e dal  Ministero
          dell'interno, nell'ambito dei dirigenti e funzionari  delle
          direzioni generali specificamente competenti e  di  esperti
          altamente specializzati. La designazione e' comunicata alle
          competenti autorita' europee per il tramite  del  Ministero
          degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 
              2. I rappresentanti di cui al  comma  1  coordinano  la
          propria attivita' con le  altre  amministrazioni  pubbliche
          interessate, anche mediante la  periodica  convocazione  di
          conferenze  di   servizi   con   i   rappresentanti   delle
          amministrazioni interessate. 
              3. Possono essere designati, di volta in volta, in casi
          particolari, funzionari  di  amministrazioni  pubbliche  ed
          esperti altamente specializzati su specifici  argomenti  da
          trattare in seno ai comitati di cui al comma 1.». 
              - Gli articoli 7 e 11 della legge 21  giugno  1986,  n.
          317,   abrogati    dalla    presente    legge,    recavano,
          rispettivamente:    «Spesa     per     il     funzionamento
          dell'Ispettorato  tecnico  dell'industria»  e  «Entrata  in
          vigore». 
              - Il testo degli allegati I e II della legge 21  giugno
          1986, n. 317, citata nelle note alle  premesse,  modificati
          dal  presente  decreto,  e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 2 luglio 1986, n. 151. 
              - Il testo dell'art. 8 della legge 5 marzo 1990, n.  46
          (Norme per la sicurezza degli impianti),  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 12 marzo 1990, n. 59, cosi' recita: 
              «Art. 8  (Finanziamento  dell'attivita'  di  normazione
          tecnica). -  1.  Il  3  per  cento  del  contributo  dovuto
          annualmente dall'Istituto nazionale  per  la  assicurazione
          contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'attivita'  di
          ricerca  di  cui   all'articolo   3,   terzo   comma,   del
          decreto-legge 30  giugno  1982,  n.  390,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  12  agosto  1982,  n.  597,  e'
          destinato  all'attivita'  di  normazione  tecnica,  di  cui
          all'art. 7 della presente legge, svolta dall'UNI e dal CEI. 
              2. La somma di cui al comma 1, calcolata sull'ammontare
          del  contributo  versato  dall'INAIL  nel  corso  dell'anno
          precedente, e' iscritta a carico del capitolo  3030,  dello
          stato   di   previsione   della   spesa    del    Ministero
          dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato  per  il
          1990  e  a  carico  delle  proiezioni  del   corrispondente
          capitolo per gli anni seguenti.». 
              - Il testo dell'art. 8 della  citata  legge  21  giugno
          1986, n. 317, cosi' recita: 
              «Art. 8 (Contributo agli organismi di normalizzazione).
          -  1.  Il  Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
          dell'artigianato   puo'   concedere   agli   organismi   di
          normalizzazione    un    contributo    annuo    determinato
          forfettariamente in relazione alle spese documentate  dagli
          organismi stessi». 
              - Per i riferimenti alla direttiva (UE)  2015/1535,  si
          veda nelle note alle premesse. 
              - La direttiva 98/34/CE del Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, che prevede  una  procedura  d'informazione  nel
          settore delle norme e  delle  regolamentazioni  tecniche  e
          delle   regole   relative   ai   servizi   della   societa'
          dell'informazione, e' pubblicata nella G.U.C.E.  21  luglio
          1998, n. L 204. 

Art. 2
 

               Altre abrogazioni e disposizioni finali
 
  1. L'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, e' abrogato. Nelle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in  vigore,
tutti i riferimenti a tale articolo si intendono fatti all'articolo 8
della legge 21 giugno 1986, n.  317,  come  modificato  dal  presente
decreto.
  2. Nelle disposizioni legislative, regolamentari ed  amministrative
in vigore, tutti i  riferimenti  alla  direttiva  98/34/CE,  abrogata
dalla direttiva (UE) 2015/1535, si  intendono  fatti  a  quest'ultima
direttiva e sono letti  secondo  la  tavola  di  concordanza  di  cui
all'allegato IV alla direttiva stessa.

 

Art. 3
 

                 Clausola di invarianza finanziaria
 
  1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui  al  presente  decreto
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica.
Le amministrazioni interessate provvedono agli  adempimenti  previsti
dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e  strumentali
disponibili a legislazione vigente.
 

Art. 4


                           Entrata in vigore
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 15 dicembre 2017
 
                             MATTARELLA
 

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