DECRETO
LEGISLATIVO 15 dicembre 2017, n. 223
Adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) n. 1025/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 ottobre 2012, sulla normazione
europea e della direttiva (UE) 2015/1535
del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 9 settembre 2015, che prevede una
procedura d'informazione nel settore
delle regolamentazioni tecniche e delle
regole relative ai servizi della
societa' dell'informazione. (18G00009)
(GU Serie Generale n.14 del 18-01-2018)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che
modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonche' le
direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE,
2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del
Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio;
Vista la direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 9 settembre 2015, che prevede una procedura
d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle
regole relative ai servizi della societa' dell'informazione
(codificazione);
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea, ed in
particolare gli articoli 31 e 32;
Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015, ed in
particolare l'articolo 8;
Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni,
concernente la procedura d'informazione nel settore delle norme e
regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della
societa' dell'informazione in attuazione della direttiva 98/34/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, modificata
dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
20 luglio 1998;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 15 settembre 2017;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in
data 5 ottobre 2017;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione dell'11 dicembre 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche alla legge 21 giugno 1986, n. 317,
e successive modificazioni
1. Alla legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il titolo della legge e' sostituito dal seguente: «Disposizioni
di attuazione di disciplina europea in materia di normazione europea
e procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni
tecniche e delle regole relative ai servizi della societa'
dell'informazione.»;
b) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
«Art. 1 (Definizioni). - Ai fini della presente legge, oltre alle
definizioni contenute nel regolamento (UE) n. 1025/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, si applicano
le seguenti definizioni:
a) prodotto: i prodotti di fabbricazione industriale e i prodotti
agricoli, compresi i prodotti della pesca;
b) servizio: ai fini dell'applicazione della disciplina in materia
di normazione, qualsiasi attivita' economica non salariata, quale
definita all'articolo 57 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea (TFUE); ovvero, ai fini dell'applicazione della procedura di
informazione di cui all'articolo 1-bis della presente legge,
qualsiasi servizio della societa' dell'informazione, vale a dire
qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a
distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un
destinatario di servizi; ai fini della presente definizione si
intende per:
1) a distanza: un servizio fornito senza la presenza simultanea
delle parti;
2) per via elettronica: un servizio inviato all'origine e ricevuto
a destinazione mediante attrezzature elettroniche di trattamento,
compresa la compressione digitale, e di memorizzazione di dati, e che
e' interamente trasmesso, inoltrato e ricevuto mediante fili, radio,
mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;
3) a richiesta individuale di un destinatario di servizi: un
servizio fornito mediante trasmissione di dati su richiesta
individuale;
c) specificazione tecnica: una specificazione che figura in un
documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto,
quali i livelli di qualita' o di proprieta' di utilizzazione, la
sicurezza, le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili al
prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la
terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova,
l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, nonche' le procedure
di valutazione della conformita'; il termine "specificazione tecnica"
comprende anche i metodi e i procedimenti di produzione relativi ai
prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, secondo
comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai
prodotti destinati all'alimentazione umana e animale, nonche' ai
medicinali definiti all'articolo 1 della direttiva 2001/83/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, come attuata dal decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219, cosi' come i metodi e i
procedimenti di produzione relativi agli altri prodotti, quando
abbiano un'incidenza sulle caratteristiche di questi ultimi;
d) altro requisito: un requisito diverso da una specificazione
tecnica, prescritto per un prodotto per motivi di tutela, in
particolare dei consumatori o dell'ambiente, e concernente il suo
ciclo di vita dopo la commercializzazione, quali le sue condizioni di
utilizzazione, di riciclaggio, di reimpiego o di eliminazione,
qualora tali condizioni possano influenzare in modo significativo la
composizione o la natura del prodotto o la sua commercializzazione;
e) regola relativa ai servizi: un requisito di natura generale
relativo all'accesso alle attivita' di servizio di cui alla lettera
b) e al loro esercizio, in particolare le disposizioni relative al
prestatore di servizi, ai servizi e al destinatario di servizi, ad
esclusione delle regole che non riguardano specificamente i servizi
ivi definiti; ai fini della presente definizione:
1) una regola si considera riguardante specificamente i servizi
della societa' dell'informazione quando, alla luce della sua
motivazione e del testo del relativo dispositivo, essa si pone come
finalita' e obiettivo specifici, nel suo insieme o in alcune
disposizioni puntuali, di disciplinare in modo esplicito e mirato
tali servizi;
2) una regola non si considera riguardante specificamente i servizi
della societa' dell'informazione se essa riguarda tali servizi solo
in modo implicito o incidentale;
f) regola tecnica: una specificazione tecnica o altro requisito o
una regola relativa ai servizi, comprese le disposizioni
amministrative che ad esse si applicano, la cui osservanza e'
obbligatoria, de iure o de facto, per la commercializzazione, la
prestazione di servizi, lo stabilimento di un fornitore di servizi o
l'utilizzo degli stessi in uno Stato membro dell'Unione europea o in
una parte importante di esso, nonche', fatte salve quelle di cui
all'articolo 9-ter, le disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative che vietano la fabbricazione, l'importazione, la
commercializzazione o l'utilizzo di un prodotto oppure la prestazione
o l'utilizzo di un servizio o lo stabilimento come fornitore di
servizi; costituiscono in particolare regole tecniche de facto:
1) le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che
fanno riferimento o a specificazioni tecniche o ad altri requisiti o
a regole relative ai servizi, o a codici professionali o di buona
prassi che si riferiscono a loro volta a specificazioni tecniche o ad
altri requisiti ovvero a regole relative ai servizi e la cui
osservanza conferisce una presunzione di conformita' alle
prescrizioni fissate dalle suddette disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative;
2) gli accordi facoltativi dei quali l'autorita' pubblica e' parte
contraente e che, nell'interesse generale mirano al rispetto di
specificazioni tecniche o di altri requisiti, o di regole relative ai
servizi, ad eccezione del capitolato degli appalti pubblici;
3) le specificazioni tecniche o altri requisiti o le regole
relative ai servizi connessi con misure di carattere fiscale o
finanziario che influenzano il consumo di prodotti o di servizi
promuovendo l'osservanza di tali specificazioni tecniche o altri
requisiti o regole relative ai servizi; non sono contemplati le
specificazioni tecniche, o altri requisiti o le regole relative ai
servizi connessi con i regimi nazionali di sicurezza sociale, ove
stabilite dalle autorita' designate dagli Stati membri e incluse in
un elenco stabilito e aggiornato, all'occorrenza da parte della
Commissione nell'ambito del comitato di cui all'articolo 2 della
direttiva (UE) 2015/1535;
g) progetto di regola tecnica: il testo di una specificazione
tecnica o di un altro requisito o di una regola relativa ai servizi,
comprendente anche disposizioni amministrative, elaborato per
adottarlo o farlo adottare come regola tecnica e che si trova in una
fase preparatoria in cui e' ancora possibile apportarvi modificazioni
sostanziali;
h) programma di lavoro: il programma di lavoro predisposto almeno
una volta l'anno da uno degli organismi nazionali di normazione in
conformita' alle prescrizioni di cui all'articolo 3 del regolamento
(UE) n. 1025/2012;
i) Unita' centrale di notifica: ai fini dell'applicazione della
procedura di informazione di cui all'articolo 1-bis, l'ufficio
dirigenziale indicato nel decreto ministeriale di individuazione
degli uffici dirigenziali non generali, nell'ambito della Direzione
generale cui e' attribuita la relativa competenza dal regolamento di
organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;
l) data di notifica: la data in cui la Commissione europea ha
ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 5-bis, comma 1,
corredata della documentazione prescritta, attraverso il sistema
pratico scelto dalla Commissione in attuazione dell'articolo 3,
paragrafo 4, lettera a), della direttiva (UE) 2015/1535 per lo
scambio di informazioni;
m) testo definitivo di una regola tecnica: il testo di un
progetto di regola tecnica comunicato alla Commissione ai sensi
dell'articolo 5-bis, che e' stato approvato definitivamente dal o dai
soggetti istituzionali dotati dell'autorita' di apportarvi
modificazioni sostanziali;
n) data di adozione di una regola tecnica: la data in cui il
testo di un progetto di regola tecnica comunicato alla Commissione ai
sensi dell'articolo 5-bis, e' approvato definitivamente dal o dai
soggetti istituzionale dotati dell'autorita' di apportarvi
modificazioni sostanziali;
o) data di pubblicazione ufficiale di una regola tecnica: la data
in cui il testo definitivo di un progetto di regola tecnica e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ovvero
nel sito istituzionale dell'Amministrazione o Autorita' che la ha
adottata.»;
c) il comma 2 dell'articolo 1-bis e' sostituito dal seguente:
«2. La procedura d'informazione di cui al comma 1 non si applica:
a) ai servizi non contemplati dalla specifica definizione di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera b), per quanto riguarda i servizi
della societa' dell'informazione, ed in particolare a quelli compresi
nell'elenco indicativo di cui all'allegato I;
b) ai servizi di radiodiffusione sonora;
c) ai servizi di radiodiffusione televisiva di cui all'articolo 1,
paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2010/13/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, come attuata nell'articolo 2 del Testo unico
dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di cui al decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni;
d) alle regole concernenti questioni che costituiscono oggetto di
una normativa dell'Unione in materia di servizi di telecomunicazione,
di cui alla direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, come attuata nell'ambito del codice delle comunicazioni
elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e
successive modificazioni;
e) alle regole concernenti questioni che costituiscono oggetto di
una normativa dell'Unione europea in materia di servizi finanziari,
quali elencati in modo non esauriente nell'allegato II della presente
legge;
f) salvo quanto previsto all'articolo 9-bis, comma 8, alle regole
emanate dai o per i mercati regolamentati a norma della direttiva
2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, come attuata
nell'ambito del Testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, e successive modificazioni, o emanate da o per altri
mercati o organi che effettuano operazioni di compensazione o di
pagamento su tali mercati;
g) alle misure che gli Stati membri ritengono necessarie nel
contesto dei trattati per garantire la protezione delle persone, e
segnatamente dei lavoratori, in occasione dell'impiego di prodotti, a
condizione che tali misure non influiscano sui prodotti stessi.»;
d) nella rubrica dell'articolo 3 le parole: «Comitato della
Commissione delle comunita' europee» sono sostituite dalle seguenti:
«Comitati della Commissione europea»;
e) il comma 1 dell'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
«1. I rappresentanti dello Stato italiano nel comitato permanente
di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2015/1535, nonche'
nel comitato di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) n.
1025/2012, sono designati, rispettivamente, dal Ministero dello
sviluppo economico e, ove occorra, dal Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e dal
Ministero dell'interno, nell'ambito dei dirigenti e funzionari delle
direzioni generali specificamente competenti e di esperti altamente
specializzati. La designazione e' comunicata alle competenti
autorita' europee per il tramite del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale.»;
f) il comma 3 dell'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Possono essere designati, di volta in volta, in casi
particolari, funzionari di amministrazioni pubbliche ed esperti
altamente specializzati su specifici argomenti da trattare in seno ai
comitati di cui al comma 1.»;
g) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Organismi nazionali di normazione italiani). - 1.
L'individuazione e le modifiche degli organismi nazionali di
normazione italiani sono comunicate alla Commissione europea dal
Ministero dello sviluppo economico, previo decreto interministeriale
adottato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i
Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del
lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei
trasporti, nonche' dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell'interno. La
vigilanza sugli organismi di cui al primo periodo e' esercitata dal
Ministero dello sviluppo economico, che puo' a tal fine acquisire il
parere del Consiglio nazionale delle ricerche e, limitatamente al
settore dell'ingegneria civile e strutturale, anche il parere del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Consiglio
superiore dei lavori pubblici e, limitatamente al settore della
sicurezza in caso di incendio, anche il parere del Ministero
dell'interno.
2. L'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI), il Comitato
elettrotecnico italiano (CEI), nonche', relativamente alle attivita'
da svolgere in rapporto con l'Istituto europeo per le norme di
telecomunicazione - ETSI e l'Unione internazionale delle
telecomunicazioni (UIT), congiuntamente l'UNI ed il CEI sulla base di
appositi accordi di collaborazione con l'Istituto superiore delle
comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione (ISCOM), elencati
nell'allegato II della direttiva 98/34/CE abrogata dall'articolo 10
della direttiva (UE) 2015/1535, continuano ad operare quali organismi
nazionali di normazione italiani come individuati alla data di
entrata in vigore del presente articolo».
h) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
«Art. 5 (Adempimenti degli organismi nazionali di normazione
italiani). - 1. Gli organismi nazionali di normazione italiani
operano nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) n.
1025/2012 e, in particolare, degli obblighi di trasparenza di cui
all'articolo 4 di tale regolamento e dell'obbligo di incoraggiare e
facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese alle norme ed ai
processi di sviluppo delle stesse di cui all'articolo 6 del medesimo
regolamento. Almeno una volta ogni anno ciascun organismo nazionale
di normazione italiano stabilisce il proprio programma di lavoro che
contiene le informazioni sulle norme che l'organismo stesso intende
elaborare o modificare, che sta preparando o modificando e che ha
adottato nel periodo del programma di lavoro precedente, a meno che
non si tratti di recepimenti identici o equivalenti di norme
internazionali o europee. Il programma di lavoro indica, in relazione
ad ogni norma:
a) l'oggetto;
b) la fase raggiunta nell'elaborazione;
c) i riferimenti a eventuali norme internazionali sulle quali ci si
e' basati.
2. Gli organismi nazionali di normazione italiani rendono
disponibile il proprio programma di lavoro sul proprio sito web e
diffondono un avviso relativo all'esistenza di tale programma almeno
in una pubblicazione nazionale sulle attivita' di normazione. I
medesimi organismi, al piu' tardi al momento della pubblicazione del
programma di lavoro, notificano l'esistenza del programma alle
organizzazioni europee di normazione, agli altri organismi nazionali
di normazione e alla Commissione europea.
3. Se la Commissione europea o le organizzazioni europee di
normazione comunicano l'intenzione di trattare a livello europeo e
secondo le norme definite dalle organizzazioni europee di normazione,
un oggetto di lavoro compreso nel programma annuale di lavoro degli
organismi nazionali di normazione italiani, questi ultimi non si
oppongono a tale iniziativa e non intraprendono alcuna azione che
possa pregiudicare una decisione in merito.
4. Durante l'elaborazione di una norma armonizzata, o
successivamente alla sua approvazione, gli organismi nazionali di
normazione italiani non intraprendono alcuna azione che puo' recare
pregiudizio per l'armonizzazione auspicata e, in particolare, si
astengono dal pubblicare, in riferimento al settore in questione, una
norma nazionale nuova o riveduta che non sia completamente in linea
con una norma armonizzata esistente. A seguito della pubblicazione di
una norma armonizzata tutte le norme nazionali in contrasto con la
stessa sono ritirate entro un termine ragionevole.
5. Gli organismi nazionali di normazione italiani e le
amministrazioni interessate trasmettono all'Unita' centrale di
notifica, ai fini della immediata comunicazione alla Commissione
europea conformemente all'articolo 5-bis, comma 1, tutte le richieste
che tali amministrazioni pubbliche hanno presentato ad un organismo
nazionale di normazione italiano volte ad elaborare specifiche
tecniche o una norma per prodotti specifici, in previsione
dell'emanazione di una regola tecnica per tali prodotti come progetto
di regola tecnica e indicano i motivi che ne giustificano la
formulazione.
6. Gli organismi nazionali di normazione italiani trasmettono le
informazioni ricevute dagli organismi nazionali di normazione degli
altri Stati membri dell'Unione europea, dal Comitato europeo di
normazione - CEN, dall'ETSI e dal Comitato europeo di normazione
elettrotecnica - CENELEC, al Ministero dello sviluppo economico e,
limitatamente al settore dell'ingegneria civile e strutturale, al
Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici
nonche', limitatamente al settore della sicurezza in caso di
incendio, alla Direzione centrale prevenzione e sicurezza tecnica del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile del Ministero dell'interno.»;
i) dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente:
«Art. 5-bis (Adempimenti delle amministrazioni pubbliche italiane
ai fini dell'adozione di regole tecniche). - 1. Fatto salvo
l'articolo 9-ter, ogni progetto di regola tecnica e' immediatamente
trasmesso, da parte dell'amministrazione con competenza prevalente
per la sua adozione, all'Unita' centrale di notifica ai fini della
successiva immediata comunicazione alla Commissione europea ai sensi
della direttiva (UE) 2015/1535, salvo che si tratti del semplice
recepimento integrale di una norma internazionale o europea, nel qual
caso e' sufficiente corredare il progetto dell'atto con cui si
dispone l'adozione della norma con una semplice informazione sulla
norma stessa. L'amministrazione competente procede ad una nuova
trasmissione all'Unita' centrale di notifica ai fini di una nuova
comunicazione alla Commissione europea del progetto di regola tecnica
quando al progetto stesso sono apportate modifiche importanti che ne
alterano l'ambito di applicazione, ne abbreviano il calendario di
applicazione inizialmente previsto, aggiungono o rendono piu'
rigorosi le specificazioni o i requisiti.
2. Per consentire all'Unita' centrale di notifica di effettuare la
comunicazione di cui al comma 1 completa di tutti gli elementi e
documenti prescritti dalla direttiva (UE) 2015/1535,
l'amministrazione trasmette alla stessa il progetto di regola tecnica
corredato da:
a) apposita relazione recante l'enunciazione dei motivi della sua
adozione, evidenziando anche se gli stessi risultano gia' dal
progetto;
b) nei casi di cui al comma 10, la documentazione e tutti gli
elementi di informazione ivi previsti;
c) eventuale motivata richiesta di riservatezza alla quale l'Unita'
centrale di notifica si conforma nel provvedere alla procedura di
informazione di cui alla presente legge;
d) il testo delle disposizioni legislative e regolamentari
fondamentali, essenzialmente e direttamente in questione, quando la
conoscenza di detto testo e' necessario per valutare la portata del
progetto di regola tecnica; se tale testo e' gia' stato trasmesso in
relazione con una comunicazione precedente, e' sufficiente indicare
gli estremi di detta comunicazione;
e) nei casi di urgenza indicati nell'articolo 9, comma 6, la
richiesta di procedura d'urgenza accompagnata da un'esauriente
relazione sulla situazione grave ed imprevedibile o i gravi rischi
per la sicurezza ed integrita' del sistema finanziario che la
giustificano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 7, lettera a) o b),
della direttiva (UE) 2015/1535;
f) eventuale richiesta di notifica del progetto di regola tecnica
anche ai sensi di altri atti dell'Unione europea che prevedono
procedure di notifica;
g) indicazione dei motivi che giustificano l'omissione della
notifica del progetto di regola tecnica all'Organizzazione mondiale
del commercio ai sensi degli Accordi sulle barriere tecniche al
commercio (Technical Barriers to Trade-TBT) e sull'applicazione di
misure sanitarie e fitosanitarie (Sanitary and Phytosanitary
Agreement-SPS), ovvero richiesta di notifica ai sensi di tali Accordi
internazionali.
3. Per i progetti di regole tecniche contenuti in provvedimenti,
anche con valore o forza di legge, ovvero di iniziativa legislativa,
di competenza del Consiglio dei ministri, la trasmissione all'Unita'
centrale di notifica di cui al comma 1 e gli altri adempimenti
previsti dalla presente legge a carico dell'amministrazione
competente sono effettuati a cura del Ministero proponente con
competenza istituzionale prevalente per la materia.
4. Per i progetti di regole tecniche contenuti in proposte di legge
di iniziativa parlamentare la trasmissione all'Unita' centrale di
notifica di cui al comma 1 e gli altri adempimenti previsti dalla
presente legge a carico dell'amministrazione competente sono
effettuati a cura del Ministero con competenza istituzionale
prevalente per la materia.
5. L'obbligo di trasmissione all'Unita' centrale di notifica ai
fini della comunicazione alla Commissione europea di cui al comma 1
si applica anche alle regioni e alle province autonome, ed alle
Autorita' cui e' riconosciuta la competenza di adottare regole
tecniche applicabili in una parte importante del territorio
nazionale; l'elenco di tali soggetti, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea Serie C-127, del 31 maggio 2006, quando
aggiornato su proposta delle Amministrazioni con competenza
istituzionale prevalente per materia e del Ministero dello sviluppo
economico, e' comunicato alla Commissione europea dal Dipartimento
per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri;
resta fermo che l'organo o l'ufficio regionale competente ai relativi
adempimenti sono individuati autonomamente secondo i rispettivi
ordinamenti.
6. L'Unita' centrale di notifica provvede alla comunicazione di cui
al comma 1, curando che tale comunicazione del progetto di regola
tecnica alla Commissione europea sia completa di tutti gli elementi
prescritti e della relativa documentazione, ed espleta gli
adempimenti in merito previsti dall'articolo 9-bis.
7. L'Unita' centrale di notifica, anche su richiesta delle
amministrazioni competenti che hanno trasmesso il progetto di regola
tecnica ai fini della comunicazione di cui al comma 1 o che
trasmettono osservazioni o pareri sui progetti di regole tecniche
presentati da altri Stati membri dell'Unione europea, puo' chiedere,
nei casi in cui il progetto di regola tecnica presenta aspetti che
interessano piu' amministrazioni, di convocare presso il Dipartimento
per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri
apposite riunioni di coordinamento anche ai fini della verifica della
completezza e coerenza delle comunicazioni da trasmettere alla
Commissione europea.
8. Nel preambolo o nel testo di una regola tecnica e del relativo
progetto rientranti nel campo di applicazione della procedura di
informazione preventiva di cui alla presente legge e' contenuto un
riferimento alla direttiva (UE) 2015/1535.
9. Se un progetto di regola tecnica fa parte di una misura la cui
comunicazione in fase di progetto e' prevista da un altro atto
dell'Unione europea, e l'amministrazione competente non intende
avvalersi della facolta' di effettuare la comunicazione ai sensi di
tale altro atto dell'Unione europea attraverso lo sportello unico di
notifica gestito dall'Unita' centrale di notifica, facendone
richiesta come previsto al comma 2, lettera f), puo' effettuare anche
la comunicazione di cui al comma 1 in forza di tale altro atto e
secondo la procedura ivi prevista, a condizione di indicare
formalmente che essa vale anche ai fini della direttiva (UE)
2015/1535 e di darne contestuale informazione all'Unita' centrale di
notifica ed al Dipartimento delle politiche europee della Presidenza
del Consiglio dei ministri. Al fine dell'assegnazione del numero e
della data di notifica ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del
progetto di regole tecniche comunicato dalla amministrazione
competente secondo la procedura prevista da altri atti dell'Unione
europea, l'Unita' centrale di notifica provvede tempestivamente a
comunicare il medesimo progetto di regola tecnica attraverso il
sistema pratico scelto dalla Commissione in attuazione dell'articolo
3, paragrafo 4, lettera a), della direttiva (UE) 2015/1535 per lo
scambio di informazioni.
10. Quando il progetto di regola tecnica mira in particolare a
limitare la commercializzazione o l'utilizzazione di una sostanza, di
un preparato o di un prodotto chimico, segnatamente per motivi di
salute pubblica o di tutela dei consumatori o dell'ambiente,
l'amministrazione competente trasmette all'Unita' centrale di
notifica ai fini della comunicazione di cui al comma 1 anche un
riassunto oppure gli estremi dei dati pertinenti relativi alla
sostanza, al preparato o al prodotto in questione e di quelli
relativi ai prodotti di sostituzione conosciuti e disponibili, se
tali informazioni sono disponibili, nonche' le conseguenze previste
delle misure per quanto riguarda la salute pubblica o la tutela del
consumatore e dell'ambiente, con un'analisi dei rischi effettuata,
all'occorrenza, secondo i principi previsti nella parte
corrispondente della sezione II.3 dell'allegato XV del regolamento
(CE) n. 1907/2006 del Parlamento e del Consiglio.»;
l) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
«Art. 6 (Comunicazione delle informazioni da parte del Ministero
dello sviluppo economico). - 1. I progetti di regola tecnica di altri
Stati membri dell'Unione europea comunicati dalla Commissione europea
e le altre informazioni acquisite dall'Unita' centrale di notifica
nel corso della procedura europea di informazione nel settore delle
regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della
societa' dell'informazione sono poste a disposizione delle altre
amministrazioni pubbliche interessate. Il Ministero dello sviluppo
economico definisce le modalita' per assicurare il flusso delle
informazioni, anche mediante sistemi di posta elettronica. Ove non si
tratta di informazioni riservate ai sensi dell'articolo 5, paragrafo
4, della direttiva (UE) 2015/1535, il Ministero dello sviluppo
economico e' tenuto a facilitare l'accesso alle informazioni
pubblicate dalla Commissione europea nel proprio sito web dedicato
alla procedura di informazione da parte degli utenti, singoli od
associati, anche attraverso l'ausilio di adeguati supporti
informatici. L'accesso alle comunicazioni da e verso la Commissione
europea gestite dalla medesima Unita' centrale di notifica in
applicazione della procedura di informazione e non pubblicate nel
sito web della Commissione europea dedicato alla procedura e'
garantito, nel rispetto della disciplina vigente, dalle
amministrazioni pubbliche che hanno formato o detengono stabilmente
il documento. L'accesso alle suddette comunicazioni e' altresi'
consentito nei confronti dell'Unita' centrale di notifica
limitatamente alle sole amministrazioni ed autorita' pubbliche.
Eventuali domande di accesso da parte di terzi a documenti gestiti in
applicazione della procedura di informazione sono assoggettate alla
disciplina derivante dal regolamento (CE) n. 1049/2001.
2. Le osservazioni o i pareri circostanziati formulati dalle altre
amministrazioni pubbliche interessate su un progetto di regola
tecnica presentato da altri Stati membri dell'Unione europea sono
inviati all'Unita' centrale di notifica che li trasmette alla
Commissione europea, tenendo conto dei risultati dell'eventuale
coordinamento condotto ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 7. Per
quanto concerne le specificazioni tecniche o altri requisiti o le
regole relative ai servizi, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
f), numero 3), le osservazioni o i pareri circostanziati si basano
unicamente sugli aspetti che costituiscono eventualmente ostacoli
agli scambi o, per le regole relative ai servizi, alla libera
circolazione dei servizi o alla liberta' di stabilimento
dell'operatore di servizi, e non sugli elementi fiscali o finanziari
della misura. Per quanto riguarda i progetti di regole tecniche
relative ai servizi, i pareri circostanziati non possono pregiudicare
misure di politica culturale, in particolare nel settore audiovisivo,
che lo Stato membro dell'Unione europea che ha presentato il progetto
puo' adottare secondo il diritto dell'Unione europea, tenendo conto
della diversita' linguistica, delle specificita' nazionali e
regionali, nonche' del proprio patrimonio culturale.»;
m) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente:
«Art. 8 (Contributo agli organismi nazionali di normazione
italiani). - 1. Al fine di consentire l'adeguato svolgimento
dell'attivita' di normazione tecnica, in particolare per la sicurezza
degli impianti, prodotti, processi e servizi, e un'adeguata
partecipazione alle attivita' di cooperazione europea ed
internazionale in materia e di promozione della cultura della
normativa tecnica, di contenere comunque i costi di acquisto delle
norme in particolare a vantaggio delle piccole e medie imprese,
artigiani, ordini ed associazioni professionali nonche' di consentire
al Ministero dello sviluppo economico di disporre l'eventuale
pubblicazione gratuita di norme di particolare interesse pubblico, il
Ministero dello sviluppo economico concede agli organismi nazionali
di normazione italiani un contributo annuo determinato
forfettariamente nei limiti delle disponibilita' di cui al comma 2 ed
in misura pari al 67 per cento di tali disponibilita' per l'UNI e del
33 per cento per il CEI. Tale contributo, tenendo conto di quanto
corrisposto anche a titolo di eventuale anticipazione in ciascun anno
e degli eventuali conguagli operati nell'anno successivo, mantiene il
carattere di cofinanziamento rispetto alle entrate proprie per ricavi
da vendite delle norme e per contributi privati e eventualmente
dell'Unione europea e non puo' a tal fine comunque eccedere il 50 per
cento dei costi iscritti nel bilancio di UNI e CEI nell'esercizio
precedente relativamente allo svolgimento delle funzioni
istituzionali. Il Ministero dello sviluppo economico puo' adottare
direttive circa le priorita' e le ulteriori finalita' cui destinare
il predetto contributo.
2. La concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 1
e' posta a carico delle somme annualmente iscritte nell'apposito
capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dello
sviluppo economico ai sensi dell'articolo 2, comma 617-bis, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 23, comma
1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Per le finalita'
previste dal presente comma, il tre per cento del contributo dovuto
annualmente dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL) per l'attivita' di ricerca di cui
all'articolo 3, terzo comma, del decreto-legge 30 giugno 1982, n.
390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n.
597, e' versato all'entrata del bilancio dello Stato.
3. Il Ministero dello sviluppo economico trasmette al Parlamento
una relazione annuale con la quale viene illustrato l'utilizzo da
parte di UNI e CEI delle somme ricevute a titolo di contributo.»;
n) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
«Art. 9 (Differimento dell'adozione di regole tecniche). - 1.
L'adozione di un progetto di regola tecnica e' rinviata di tre mesi a
decorrere dalla data di notifica.
2. Se la Commissione europea o un altro Stato membro emette, nei
tre mesi successivi alla data di notifica, un parere circostanziato,
l'adozione del progetto di regola tecnica e' rinviata a decorrere
dalla data di notifica:
a) di quattro mesi nel caso di un progetto di regola tecnica avente
forma di accordo facoltativo a norma dell'articolo 1, comma 1,
lettera f), numero 2), oggetto di un parere circostanziato secondo il
quale la misura proposta presenta aspetti che possono eventualmente
creare ostacoli alla libera circolazione delle merci nell'ambito del
mercato interno;
b) fatti salvi i commi 3 e 4, di sei mesi per qualsiasi altro
progetto di regola tecnica, esclusi i progetti relativi ai servizi,
oggetto di un parere circostanziato secondo il quale la misura
proposta presenta aspetti che possono eventualmente creare ostacoli
alla libera circolazione delle merci nell'ambito del mercato interno;
c) fatto salvo il comma 4, di quattro mesi nel caso di un progetto
di regola tecnica relativa ai servizi, oggetto di uno o piu' pareri
circostanziati secondo il quale la misura proposta presenta aspetti
che possono eventualmente creare ostacoli alla libera circolazione
dei servizi o alla liberta' di stabilimento degli operatori di
servizi nell'ambito del mercato interno, fermo restando che tali
pareri non possono pregiudicare misure di politica culturale, in
particolare nel settore audiovisivo, che gli Stati potrebbero
adottare secondo il diritto dell'Unione, tenendo conto della loro
diversita' linguistica, delle specificita' nazionali e regionali,
nonche' dei loro patrimoni culturali.
3. L'adozione di un progetto di regola tecnica, esclusi i progetti
di regole relative ai servizi, e' rinviata di dodici mesi a decorrere
dalla data di notifica, se la Commissione europea, nei tre mesi
successivi a tale data, comunica la sua intenzione di proporre o di
adottare una direttiva, un regolamento o una decisione in materia a
norma dell'articolo 288 TFUE. Se il Consiglio dell'Unione europea
adotta una posizione in prima lettura durante il termine di
differimento di cui al presente comma, tale periodo e' esteso a
diciotto mesi fatte salve le disposizioni del comma 6.
4. L'adozione di un progetto di regola tecnica e' rinviata di 12
mesi a decorrere dalla data di notifica, se la Commissione europea,
nei tre mesi successivi a tale data, comunica la constatazione che il
progetto di regola tecnica concerne una materia oggetto di una
proposta di direttiva, di regolamento o di decisione presentata al
Parlamento europeo e del Consiglio conformemente all'articolo 288
TFUE. Se il Consiglio dell'Unione europea adotta una posizione in
prima lettura durante il termine di differimento di cui al presente
comma, tale periodo e' esteso a 18 mesi fatte salve le disposizioni
del comma 6.
5. Gli obblighi di rinvio cui ai commi 3 e 4 cessano:
a) se la Commissione europea informa che essa rinuncia alla sua
intenzione di proporre o di adottare un atto vincolante;
b) se la Commissione europea informa del ritiro della sua proposta
o del suo progetto;
c) all'adozione di un atto vincolante da parte del Parlamento
europeo e del Consiglio o della Commissione europea.
6. I commi da 1 a 4 non sono applicabili nei casi in cui:
a) per motivi urgenti giustificati da una situazione grave e
imprevedibile inerente alla tutela della salute delle persone e degli
animali, alla preservazione dei vegetali o alla sicurezza e, per le
regole relative ai servizi, giustificati anche da motivi di ordine
pubblico, in particolare in materia di tutela dei minori, e'
necessario elaborare in tempi brevissimi regole tecniche da adottare
e mettere in vigore con effetto immediato, senza alcuna possibilita'
di consultazione; oppure;
b) per motivi urgenti giustificati da una situazione grave inerente
alla tutela della sicurezza e integrita' del sistema finanziario e in
particolare ai fini della tutela dei depositanti, degli investitori e
degli assicurati, e' necessario adottare e mettere in vigore in tempi
brevissimi regole relative ai servizi finanziari.»;
o) l'articolo 9-bis e' sostituito dal seguente:
«Art. 9-bis (Adempimenti procedurali). - 1. Ai fini
dell'applicazione dell'articolo 9, l'Unita' centrale di notifica
informa l'amministrazione che ha trasmesso il progetto di regola
tecnica per la comunicazione di cui all'articolo 5-bis, comma 1,
della sua comunicazione alla Commissione europea e della data di
scadenza del termine di tre mesi di cui all'articolo 9, comma 1,
nonche' del numero assegnato dalla Commissione alla notifica.
2. Se durante il periodo di cui all'articolo 9, comma 1, la
Commissione europea trasmette all'Unita' centrale di notifica
osservazioni su un progetto di regola tecnica formulate dalla
Commissione medesima o da un altro Stato membro dell'Unione europea,
l'Unita' centrale di notifica ne informa tempestivamente
l'amministrazione di cui al comma 1 affinche' formuli una risposta da
inviare alla Commissione, tramite la stessa Unita' centrale di
notifica, nella quale e' indicato se ed in quale misura e' possibile
tenere conto delle osservazioni nella stesura definitiva della regola
tecnica.
3. Se durante il periodo di cui all'articolo 9, comma 1, la
Commissione europea trasmette all'Unita' centrale di notifica un
parere circostanziato su un progetto di regola tecnica formulato
dalla Commissione medesima o da un altro Stato membro dell'Unione
europea, l'Unita' centrale di notifica informa tempestivamente
l'amministrazione di cui al comma 1, comunicando anche il nuovo
termine di differimento dell'adozione della regola tecnica ai sensi
dell'articolo 9. Con congruo anticipo rispetto a tale nuovo termine
detta amministrazione formula una reazione al parere circostanziato,
da inviare alla Commissione europea tramite l'Unita' centrale di
notifica, nella quale, per ottemperare all'obbligo di riferire alla
Commissione sul seguito che l'Italia intende dare a tale parere
circostanziato sono indicate le modifiche che propone di apportare al
progetto per conformarlo al parere circostanziato.
4. Se il progetto riguarda regole relative ai servizi e
l'amministrazione di cui al comma 1 valuta impossibile tenere conto
del parere circostanziato, essa formula una risposta, da inviare alla
Commissione europea tramite l'Unita' centrale di notifica, nella
quale, per ciascuno degli aspetti contestati, sono indicati i motivi
per i quali non e' possibile tenerne conto nella stesura definitiva
della regola tecnica.
5. L'Unita' centrale di notifica comunica all'amministrazione di
cui al comma 1 i commenti che la Commissione europea formula sulle
reazioni dell'Italia ai pareri circostanziati di cui ai commi 3 e 4 e
gli eventuali commenti sulle risposte alle osservazioni di cui al
comma 2.
6. Se durante il periodo di cui all'articolo 9, comma 1, la
Commissione europea trasmette all'Unita' centrale di notifica
comunicazioni ai sensi dell'articolo 9, commi 3, 4 e 5 su un progetto
di regola tecnica, l'Unita' centrale di notifica ne informa
tempestivamente l'amministrazione di cui al comma 1, comunicando
anche il nuovo termine di differimento dell'adozione della regola
tecnica ai sensi dell'articolo 9.
7. Le comunicazioni dell'Unita' centrale di notifica di cui ai
commi 1, 2, 3, 5 e 6 all'amministrazione che ha trasmesso il progetto
di regola tecnica sono inviate anche al Ministro per i rapporti con
il Parlamento che, entro quindici giorni dalla ricezione, le
trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Le
comunicazioni di cui al presente comma sono effettuate altresi' al
Presidente del Consiglio o ad un Ministro da lui delegato nel caso di
progetti di regole tecniche contenuti in provvedimenti, anche con
valore o forza di legge, nel caso di iniziativa legislativa da
sottoporre all'esame del Consiglio dei Ministri, ovvero nel caso di
disegni di legge di iniziativa governativa all'esame del Parlamento.
8. Al fine di non incorrere nell'apertura da parte della
Commissione europea di procedure di infrazione ai sensi dell'articolo
258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, anche nel
caso di progetti di regole tecniche di cui al comma 7, deve essere
adottata ogni iniziativa necessaria per garantire che la regola
tecnica comunicata alla Commissione ai sensi della direttiva (UE)
2015/1535 venga adottata nel rispetto dei termini e vincoli
procedurali che la medesima direttiva impone agli Stati membri
dell'Unione europea. Copia del provvedimento definitivo che adotta
una regola tecnica rientrante nel campo d'applicazione della presente
legge e' trasmessa all'Unita' centrale di notifica, all'atto della
sua pubblicazione o diramazione ufficiale, dall'amministrazione di
cui al comma 1; l'Unita' centrale di notifica ne cura la trasmissione
alla Commissione europea.».
p) l'articolo 9-ter e' sostituito dal seguente:
«Art. 9-ter (Esclusione di adempimenti). - 1. Gli articoli 5-bis e
9 non si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative o agli accordi facoltativi che:
a) si conformano agli atti vincolanti dell'Unione europea che danno
luogo all'adozione di specificazioni tecniche o di regole relative ai
servizi;
b) soddisfano gli impegni derivanti da un accordo internazionale,
che danno luogo all'adozione di specificazioni tecniche o di regole
comuni relative ai servizi comuni nell'Unione europea;
c) fanno uso di clausole di salvaguardia previste in atti
vincolanti dell'Unione europea;
d) applicano l'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2001/95/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza generale dei
prodotti come attuato nell'articolo 110 del decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206;
e) si limitano ad eseguire una sentenza della Corte di giustizia
dell'Unione europea;
f) si limitano a modificare una regola tecnica di cui all'articolo
1, comma 1, lettera f), in conformita' di una domanda della
Commissione europea diretta ad eliminare un ostacolo agli scambi o,
per le regole relative ai servizi, alla libera circolazione dei
servizi o alla liberta' di stabilimento dell'operatore di servizi.
2. L'articolo 9 non si applica alle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative recanti divieti di fabbricazione,
nella misura in cui esse non ostacolano la libera circolazione dei
prodotti, e alle specificazioni tecniche o ad altri requisiti o alle
regole relative ai servizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
f), numero 3).
3. L'articolo 9, commi 3, 4 e 5, non si applica agli accordi
facoltativi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), numero 2).»;
q) l'articolo 7 e l'articolo 11 sono abrogati;
r) nell'allegato I, al punto 3, le parole: «on-demand (N-Vod)] di
cui all'articolo 1, lettera a), della direttiva 89/552/CEE», sono
sostituite dalle seguenti: «on-demand] di cui all'articolo 1,
paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2010/13/UE come attuata
nell'articolo 2 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e
radiofonici di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e
successive modificazioni»;
s) nell'allegato II, le lettere a), b) e c), sono sostituite dalle
seguenti:
«a) i servizi di investimento di cui all'allegato della direttiva
2004/39/CE, come attuata nell'ambito del Testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni, ed i servizi di organismi di investimento collettivo;
b) i servizi concernenti attivita' che beneficiano del
riconoscimento reciproco, di cui all'allegato I della direttiva
2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, come attuata dal
decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72;
c) le operazioni che riguardano attivita' di assicurazione e
riassicurazione di cui alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, come attuata dal decreto legislativo 12
maggio 2015, n. 74.».
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, sulla
normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e
93/15/CEE del Consiglio nonche' le direttive 94/9/CE,
94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE,
2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del
Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, e' pubblicato nella G.U.U.E. 14
novembre 2012, n. L 316;
- La direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 9 settembre 2015, che prevede una
procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni
tecniche e delle regole relative ai servizi della societa'
dell'informazione (codificazione), e' pubblicata nella
G.U.U.E. 17 settembre 2015, n. L 241;
- Il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della
normativa e delle politiche dell'Unione europea),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3,
cosi' recita:
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le direttive
in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari. Il
Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni
formulate con riferimento all'esigenza di garantire il
rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione,
ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari
elementi integrativi d'informazione, per i pareri
definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i
profili finanziari, che devono essere espressi entro venti
giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo
puo' adottare disposizioni integrative e correttive di
decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine
di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'art. 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la
disciplina di cui all'art. 36 per il recepimento degli atti
delegati dell'Unione europea che recano meri adeguamenti
tecnici. (12)
7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive
previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai
sensi dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione,
nelle materie di competenza legislativa delle regioni e
delle province autonome, si applicano alle condizioni e
secondo le procedure di cui all'art. 41, comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 33
e attinenti a materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome sono emanati alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma
1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche
in mancanza di nuovo parere.».
«Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di
delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all'art. 31 sono informati ai seguenti
principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il
riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione
esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
europea non possono prevedere l'introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'art.
14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28
novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie
della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi,
della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni
penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale.
Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
cose che servirono o furono destinate a commettere
l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi
decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti
dall'art. 240, terzo e quarto comma, del codice penale e
dall'art. 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati
nella presente lettera sono previste sanzioni anche
accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate
dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi. Nelle materie di cui all'art. 117,
quarto comma, della Costituzione, le sanzioni
amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di
altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti
direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto
modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui
all'art. 31 si tiene conto delle eventuali modificazioni
delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute
fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze
tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le
competenze di piu' amministrazioni statali, i decreti
legislativi individuano, attraverso le piu' opportune forme
di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarieta',
differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le
competenze delle regioni e degli altri enti territoriali,
le procedure per salvaguardare l'unitarieta' dei processi
decisionali, la trasparenza, la celerita', l'efficacia e
l'economicita' nell'azione amministrativa e la chiara
individuazione dei soggetti responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di
recepimento, vengono attuate con un unico decreto
legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
che comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi;
i) e' assicurata la parita' di trattamento dei
cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in
ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini
italiani.».
- Il testo dell'art. 8 della legge 12 agosto 2016, n.
170 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive
europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea -
legge di delegazione europea 2015), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 1° settembre 2016, n. 204, cosi' recita:
«Art. 8 (Delega al Governo per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
ottobre 2012, sulla normazione europea e della direttiva
(UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione
nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole
relative ai servizi della societa' dell'informazione). - 1.
Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli
affari esteri e della cooperazione internazionale,
dell'economia e delle finanze e della giustizia, con le
procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre
2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti
Commissioni parlamentari, uno o piu' decreti legislativi
per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012,
sulla normazione europea e che modifica alcune direttive e
decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio, nonche'
della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura
d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche
e delle regole relative ai servizi della societa'
dell'informazione (codificazione).
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del
presente articolo il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai
principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo
32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti
principi e criteri direttivi specifici:
a) aggiornamento delle disposizioni della legge 21
giugno 1986, n. 317, per l'adeguamento alle disposizioni
del regolamento (UE) n. 1025/2012 e alle altre innovazioni
intervenute nella normativa nazionale, con abrogazione
espressa delle disposizioni gia' superate dal medesimo
regolamento (UE) n. 1025/2012 e coordinamento delle residue
disposizioni anche con riferimento all'individuazione a
regime e comunicazione all'Unione europea degli organismi
nazionali di normazione;
b) aggiornamento delle disposizioni della legge 21
giugno 1986, n. 317, e in particolare del decreto
legislativo 23 novembre 2000, n. 427, anche per
l'adeguamento alla direttiva (UE) 2015/1535;
c) semplificazione e coordinamento di tutte le
disposizioni vigenti in materia di finanziamento degli
organismi nazionali di normazione, compresi l'articolo 8
della legge 5 marzo 1990, n. 46, e l'articolo 8 della legge
21 giugno 1986, n. 317, con unificazione della relativa
disciplina e superamento della procedura di ripartizione e
di riassegnazione ivi previste, a garanzia dell'adempimento
degli obblighi che il regolamento (UE) n. 1025/2012 pone a
carico di tali organismi;
d) salvaguardia della possibilita' di adottare
disposizioni attuative del regolamento (UE) n. 1025/2012
anche mediante provvedimenti di natura regolamentare ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, nelle materie non coperte da riserva di legge
e gia' disciplinate mediante regolamenti, compreso
l'eventuale aggiornamento delle disposizioni in materia
contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro
dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto
dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, puo'
emanare disposizioni correttive e integrative dei medesimi
decreti legislativi.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le
amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei
compiti derivanti dall'attuazione della delega di cui al
presente articolo con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
- La legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata anche nel
titolo dall'art. 1 della presente legge (Disposizioni di
attuazione di disciplina europea in materia di normazione
europea e procedura d'informazione nel settore delle
regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai
servizi della societa' dell'informazione), e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 1986, n. 151.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1-bis della legge 21 giugno 1986,
n. 317, citata nelle note alle premesse, come modificato
dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 1-bis (Ambito di applicazione della procedura di
informazione). - 1. I progetti di regole tecniche sono
sottoposti alla procedura d'informazione di cui alla
presente legge.
2. La procedura d'informazione di cui al comma 1 non si
applica:
a) ai servizi non contemplati dalla specifica
definizione di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), per
quanto riguarda i servizi della societa' dell'informazione,
ed in particolare a quelli compresi nell'elenco indicativo
di cui all'allegato I ;
b) ai servizi di radiodiffusione sonora;
c) ai servizi di radiodiffusione televisiva di cui
all'art. 1, paragrafo 1, lettera e), della direttiva
2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, come
attuata nell'art. 2 del Testo unico dei servizi di media
audiovisivi e radiofonici di cui al decreto legislativo 31
luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni;
d) alle regole concernenti questioni che costituiscono
oggetto di una normativa dell'Unione in materia di servizi
di telecomunicazione, di cui alla direttiva 2002/21/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, come attuata
nell'ambito del codice delle comunicazioni elettroniche di
cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e
successive modificazioni;
e) alle regole concernenti questioni che costituiscono
oggetto di una normativa dell'Unione europea in materia di
servizi finanziari, quali elencati in modo non esauriente
nell'allegato II della presente legge;
f) salvo quanto previsto all'art. 9-bis, comma 8, alle
regole emanate dai o per i mercati regolamentati a norma
della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, come attuata nell'ambito del Testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
successive modificazioni, o emanate da o per altri mercati
o organi che effettuano operazioni di compensazione o di
pagamento su tali mercati;
g) alle misure che gli Stati membri ritengono
necessarie nel contesto dei trattati per garantire la
protezione delle persone, e segnatamente dei lavoratori, in
occasione dell'impiego di prodotti, a condizione che tali
misure non influiscano sui prodotti stessi.».
- Il testo dell'art. 3 della legge 21 giugno 1986, n.
317, citata nelle note alle premesse, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 3 (Nomine di rappresentanti dello Stato nei
Comitati della Commissiona europea). - 1. I rappresentanti
dello Stato italiano nel comitato permanente di cui agli
articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2015/1535, nonche' nel
comitato di cui all'art. 22 del regolamento (UE) n.
1025/2012, sono designati, rispettivamente, dal Ministero
dello sviluppo economico e, ove occorra, dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali e dal Ministero
dell'interno, nell'ambito dei dirigenti e funzionari delle
direzioni generali specificamente competenti e di esperti
altamente specializzati. La designazione e' comunicata alle
competenti autorita' europee per il tramite del Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. I rappresentanti di cui al comma 1 coordinano la
propria attivita' con le altre amministrazioni pubbliche
interessate, anche mediante la periodica convocazione di
conferenze di servizi con i rappresentanti delle
amministrazioni interessate.
3. Possono essere designati, di volta in volta, in casi
particolari, funzionari di amministrazioni pubbliche ed
esperti altamente specializzati su specifici argomenti da
trattare in seno ai comitati di cui al comma 1.».
- Gli articoli 7 e 11 della legge 21 giugno 1986, n.
317, abrogati dalla presente legge, recavano,
rispettivamente: «Spesa per il funzionamento
dell'Ispettorato tecnico dell'industria» e «Entrata in
vigore».
- Il testo degli allegati I e II della legge 21 giugno
1986, n. 317, citata nelle note alle premesse, modificati
dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 2 luglio 1986, n. 151.
- Il testo dell'art. 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46
(Norme per la sicurezza degli impianti), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 12 marzo 1990, n. 59, cosi' recita:
«Art. 8 (Finanziamento dell'attivita' di normazione
tecnica). - 1. Il 3 per cento del contributo dovuto
annualmente dall'Istituto nazionale per la assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'attivita' di
ricerca di cui all'articolo 3, terzo comma, del
decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, e'
destinato all'attivita' di normazione tecnica, di cui
all'art. 7 della presente legge, svolta dall'UNI e dal CEI.
2. La somma di cui al comma 1, calcolata sull'ammontare
del contributo versato dall'INAIL nel corso dell'anno
precedente, e' iscritta a carico del capitolo 3030, dello
stato di previsione della spesa del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il
1990 e a carico delle proiezioni del corrispondente
capitolo per gli anni seguenti.».
- Il testo dell'art. 8 della citata legge 21 giugno
1986, n. 317, cosi' recita:
«Art. 8 (Contributo agli organismi di normalizzazione).
- 1. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato puo' concedere agli organismi di
normalizzazione un contributo annuo determinato
forfettariamente in relazione alle spese documentate dagli
organismi stessi».
- Per i riferimenti alla direttiva (UE) 2015/1535, si
veda nelle note alle premesse.
- La direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, che prevede una procedura d'informazione nel
settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e
delle regole relative ai servizi della societa'
dell'informazione, e' pubblicata nella G.U.C.E. 21 luglio
1998, n. L 204.
Art. 2
Altre abrogazioni e disposizioni finali
1. L'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, e' abrogato. Nelle
disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative in vigore,
tutti i riferimenti a tale articolo si intendono fatti
all'articolo 8
della legge 21 giugno 1986, n. 317, come
modificato dal presente
decreto.
2. Nelle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
in vigore, tutti i riferimenti alla
direttiva 98/34/CE, abrogata
dalla direttiva (UE) 2015/1535, si intendono
fatti a quest'ultima
direttiva e sono letti secondo la
tavola di concordanza di cui
all'allegato IV alla direttiva stessa.
Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente
decreto
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
Le amministrazioni interessate provvedono agli
adempimenti previsti
dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e
strumentali
disponibili a legislazione vigente.
Art. 4
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a
quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 15 dicembre 2017
MATTARELLA
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