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DECRETO LEGISLATIVO 7 settembre 2017, n. 162 

Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di contratti pubblici. (17G00174) (GU Serie Generale n.258 del 04-11-2017)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto  Adige»,  e,  in
particolare, l'articolo 8; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»,  e,  in
particolare l'articolo 32; 
  Sentita la Commissione  paritetica  per  le  norme  di  attuazione,
prevista  dall'articolo  107,  comma  1,  del  citato   decreto   del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; 
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri,  adottate  nelle
riunioni del 10 maggio 2016 e del 28 luglio 2017; 
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  di
concerto   con   i   Ministri   dello   sviluppo   economico,   delle
infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Le Province autonome di Trento e  di  Bolzano  disciplinano  con
legge provinciale, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e
delle norme legislative fondamentali  di  riforma  economico-sociale,
ivi comprese quelle che stabiliscono i livelli minimi di  regolazione
richiesti dal diritto dell'Unione europea in  materia  di  appalti  e
concessioni, le procedure di aggiudicazione e i  contratti  pubblici,
compresa la fase della loro esecuzione, relativi a lavori, servizi  e
forniture ai sensi dell'articolo 8, comma 1,  numeri  1)  e  17)  del
decreto del Presidente della  Repubblica  31  agosto  1972,  n.  670,
attenendosi al predetto principio di cui all'articolo  32,  comma  1,
lettera c), della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 
  2. Con la legge di cui al comma 1,  e  nel  rispetto  degli  stessi
limiti ivi previsti,  possono  essere  previsti  interventi  atti  ad
agevolare la partecipazione agli appalti  pubblici  delle  piccole  e
medie  imprese  (PMI),  in  quanto  importanti  fonti  di  competenze
imprenditoriali, d'innovazione e di occupazione. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 7 settembre 2017 
 
                             MATTARELLA 
 
                               Gentiloni  Silveri,   Presidente   del
                               Consiglio dei ministri 
 
                               Calenda,   Ministro   dello   sviluppo
                               economico 
 
                               Delrio, Ministro delle  infrastrutture
                               e dei trasporti 
 
                               Padoan, Ministro dell'economia e delle
                               finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 87, comma 5, della Costituzione conferisce  al
          Presidente della Repubblica  il  potere  di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 31  agosto
          1972, n. 670 (Approvazione  del  testo  unico  delle  leggi
          costituzionali  concernenti  lo  statuto  speciale  per  il
          Trentino-Alto Adige) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          20 novembre 1972, n. 301. Si riporta di  seguito  il  testo
          dell'art. 8: 
              «Art. 8. - Le province hanno  la  potesta'  di  emanare
          norme legislative entro  i  limiti  indicati  dall'art.  4,
          nelle seguenti materie: 
              1) ordinamento degli uffici provinciali e del personale
          ad essi addetto; 
              2)  toponomastica,  fermo  restando   l'obbligo   della
          bilinguita' nel territorio della Provincia di Bolzano; 
              3)  tutela  e  conservazione  del  patrimonio  storico,
          artistico e popolare; 
              4)  usi  e  costumi  locali  ed  istituzioni  culturali
          (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi  carattere
          provinciale;  manifestazioni   ed   attivita'   artistiche,
          culturali ed educative  locali,  e,  per  la  Provincia  di
          Bolzano, anche con  i  mezzi  radiotelevisivi,  esclusa  la
          facolta' di impiantare stazioni radiotelevisive; 
              5) urbanistica e piani regolatori; 
              6) tutela del paesaggio; 
              7) usi civici; 
              8) ordinamento delle minime proprieta' colturali, anche
          agli effetti dell'art. 847 del codice  civile;  ordinamento
          dei «masi chiusi» e  delle  comunita'  familiari  rette  da
          antichi statuti o consuetudini; 
              9) artigianato; 
              10)  edilizia  comunque  sovvenzionata,  totalmente   o
          parzialmente,  da  finanziamenti  a   carattere   pubblico,
          comprese  le  agevolazioni  per  la  costruzione  di   case
          popolari in localita' colpite da calamita' e  le  attivita'
          che enti a carattere extra  provinciale,  esercitano  nelle
          province con finanziamenti pubblici; 
              11) porti lacuali; 
              12) fiere e mercati; 
              13) opere di  prevenzione  e  di  pronto  soccorso  per
          calamita' pubbliche; 
              14) miniere, comprese le acque minerali e termali, cave
          e torbiere; 
              15) caccia e pesca; 
              16) alpicoltura e parchi per la protezione della  flora
          e della fauna: 
              17)  viabilita',  acquedotti  e  lavori   pubblici   di
          interesse provinciale ; 
              18) comunicazioni e trasporti di interesse provinciale,
          compresi la regolamentazione tecnica  e  l'esercizio  degli
          impianti di funivia; 
              19) assunzione  diretta  di  servizi  pubblici  e  loro
          gestione a mezzo di aziende speciali; 
              20) turismo e industria alberghiera, compresi le guide,
          i portatori alpini, i maestri e le scuole di sci; 
              21) agricoltura, foreste e Corpo forestale,  patrimonio
          zootecnico ed  ittico,  istituti  fitopatologici,  consorzi
          agrari   e   stazioni   agrarie    sperimentali,    servizi
          antigrandine, bonifica; 
              22) espropriazione per pubblica utilita' per  tutte  le
          materie di competenza provinciale; 
              23)  costituzione  e   funzionamento   di   commissioni
          comunali e provinciali per  l'assistenza  e  l'orientamento
          dei lavoratori nel collocamento; 
              24) opere  idrauliche  della  terza,  quarta  e  quinta
          categoria; 
              25) assistenza e beneficenza pubblica; 
              26) scuola materna; 
              27) assistenza scolastica per i settori  di  istruzione
          in cui le province hanno competenza legislativa; 
              28) edilizia scolastica; 
              29) addestramento e formazione professionale.". 
              - La legge 24 dicembre 2012,  n.  234  (Norme  generali
          sulla  partecipazione   dell'Italia   alla   formazione   e
          all'attuazione   della   normativa   e   delle    politiche
          dell'Unione europea) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          4 gennaio 2013. Si riporta di seguito  il  testo  dell'art.
          32: 
              «Art. 32 (Principi  e  criteri  direttivi  generali  di
          delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
          1.  Salvi  gli  specifici  principi  e  criteri   direttivi
          stabiliti dalla legge di delegazione europea e in  aggiunta
          a quelli contenuti nelle direttive da  attuare,  i  decreti
          legislativi di cui all'art. 31 sono informati  ai  seguenti
          principi e criteri direttivi generali: 
              a)   le   amministrazioni   direttamente    interessate
          provvedono all'attuazione dei decreti  legislativi  con  le
          ordinarie strutture amministrative,  secondo  il  principio
          della massima  semplificazione  dei  procedimenti  e  delle
          modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
          dei servizi; 
              b)  ai  fini  di  un  migliore  coordinamento  con   le
          discipline vigenti per i singoli settori interessati  dalla
          normativa  da  attuare,  sono  introdotte   le   occorrenti
          modificazioni alle discipline stesse, anche  attraverso  il
          riassetto e la semplificazione normativi con  l'indicazione
          esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i  procedimenti
          oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
          oggetto di delegificazione; 
              c) gli atti di  recepimento  di  direttive  dell'Unione
          europea  non  possono   prevedere   l'introduzione   o   il
          mantenimento di livelli di regolazione superiori  a  quelli
          minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'art.
          14, commi  24-bis,  24-ter  e  24-quater,  della  legge  28
          novembre 2005, n. 246; 
              d) al di fuori dei casi  previsti  dalle  norme  penali
          vigenti, ove necessario per assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle disposizioni dei decreti stessi. Le  sanzioni  penali,
          nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda  fino  a  150.000
          euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in  via
          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
          ledano o espongano a pericolo interessi  costituzionalmente
          protetti. In tali casi sono previste: la pena  dell'ammenda
          alternativa all'arresto per le infrazioni che  espongano  a
          pericolo  o  danneggino  l'interesse  protetto;   la   pena
          dell'arresto  congiunta  a  quella  dell'ammenda   per   le
          infrazioni che rechino un danno  di  particolare  gravita'.
          Nelle   predette   ipotesi,   in   luogo   dell'arresto   e
          dell'ammenda, possono essere  previste  anche  le  sanzioni
          alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del  decreto
          legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  e   la   relativa
          competenza del giudice di pace. La sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro  e  non
          superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni  che
          ledono o espongono a pericolo interessi diversi  da  quelli
          indicati dalla presente  lettera.  Nell'ambito  dei  limiti
          minimi e  massimi  previsti,  le  sanzioni  indicate  dalla
          presente  lettera  sono  determinate  nella  loro  entita',
          tenendo   conto   della   diversa   potenzialita'    lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto, di specifiche qualita' personali  del  colpevole,
          comprese  quelle  che  impongono  particolari   doveri   di
          prevenzione, controllo o vigilanza, nonche'  del  vantaggio
          patrimoniale che  l'infrazione  puo'  recare  al  colpevole
          ovvero alla persona  o  all'ente  nel  cui  interesse  egli
          agisce. Ove necessario per  assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste  inoltre  le  sanzioni  amministrative  accessorie
          della sospensione fino a sei mesi e, nei casi  piu'  gravi,
          della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
          da  provvedimenti  dell'amministrazione,  nonche'  sanzioni
          penali accessorie nei limiti stabiliti dal  codice  penale.
          Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
          cose  che  servirono  o  furono  destinate   a   commettere
          l'illecito amministrativo o il reato previsti dai  medesimi
          decreti legislativi,  nel  rispetto  dei  limiti  stabiliti
          dall'art. 240, terzo e quarto comma, del  codice  penale  e
          dall'art. 20 della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  e
          successive modificazioni. Entro i limiti di  pena  indicati
          nella  presente  lettera  sono  previste   sanzioni   anche
          accessorie identiche a quelle eventualmente gia'  comminate
          dalle leggi vigenti  per  violazioni  omogenee  e  di  pari
          offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
          decreti legislativi. Nelle materie  di  cui  all'art.  117,
          quarto   comma,    della    Costituzione,    le    sanzioni
          amministrative sono determinate dalle regioni; 
              e) al recepimento  di  direttive  o  all'attuazione  di
          altri atti dell'Unione europea  che  modificano  precedenti
          direttive o atti gia'  attuati  con  legge  o  con  decreto
          legislativo si procede, se la  modificazione  non  comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti  modificazioni  alla  legge  o  al   decreto
          legislativo di attuazione della direttiva o di  altro  atto
          modificato; 
              f) nella  redazione  dei  decreti  legislativi  di  cui
          all'art. 31 si tiene conto  delle  eventuali  modificazioni
          delle direttive dell'Unione  europea  comunque  intervenute
          fino al momento dell'esercizio della delega; 
              g) quando si verifichino sovrapposizioni di  competenze
          tra amministrazioni diverse o comunque siano  coinvolte  le
          competenze  di  piu'  amministrazioni  statali,  i  decreti
          legislativi individuano, attraverso le piu' opportune forme
          di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarieta',
          differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione  e  le
          competenze delle regioni e degli altri  enti  territoriali,
          le procedure per salvaguardare l'unitarieta'  dei  processi
          decisionali, la trasparenza, la  celerita',  l'efficacia  e
          l'economicita'  nell'azione  amministrativa  e  la   chiara
          individuazione dei soggetti responsabili; 
              h) qualora non siano di ostacolo i diversi  termini  di
          recepimento,  vengono  attuate   con   un   unico   decreto
          legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
          che  comunque  comportano  modifiche  degli   stessi   atti
          normativi; 
              i)  e'  assicurata  la  parita'  di   trattamento   dei
          cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri  Stati
          membri dell'Unione europea e non puo'  essere  previsto  in
          ogni  caso  un  trattamento   sfavorevole   dei   cittadini
          italiani.". 
              - Il testo dell'art. 107  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670  (Approvazione  del
          testo  unico  delle  leggi  costituzionali  concernenti  lo
          statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige)   e'   il
          seguente: 
              «Art. 107. - Con decreti legislativi saranno emanate le
          norme di  attuazione  del  presente  statuto,  sentita  una
          commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei
          in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale,
          due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello  di
          Bolzano.  Tre  componenti  devono  appartenere  al   gruppo
          linguistico tedesco. 
              In seno alla commissione di cui al precedente comma  e'
          istituita  una  speciale  commissione  per  le   norme   di
          attuazione relative alle materie attribuite alla competenza
          della Provincia di Bolzano, composta di sei membri, di  cui
          tre in rappresentanza dello Stato e  tre  della  provincia.
          Uno  dei  membri  in  rappresentanza   dello   Stato   deve
          appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in
          rappresentanza della provincia deve appartenere  al  gruppo
          linguistico italiano.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo dell'art. 8 del decreto del Presidente della
          Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e' riportato  nelle  note
          alle premesse. 
              - Il testo dell'art. 32 della legge 24  dicembre  2012,
          n. 234 e' riportato nelle note alle premesse. 
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