IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Viste le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014,
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
Vista la legge 28 gennaio 2016, n.11, recante delega al Governo per
il recepimento delle succitate direttive europee;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive
modificazioni, ed in particolare l'articolo 1, comma 7;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo
17, comma 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, recante l'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri;
Vista la legge 22 dicembre 1990, n. 401 recante riforma degli
Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della
cultura e della lingua italiane all'estero;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 27 aprile 1995,
n. 392, recante regolamento recante norme sull'organizzazione, il
funzionamento e la gestione finanziaria ed economico-patrimoniale
degli istituti italiani di cultura all'estero;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante riforma
dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307, recante
riassetto normativo in materia di gestione amministrativa e contabile
degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010,
n. 54, recante regolamento recante norme in materia di autonomia
gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli
Uffici consolari di I categoria del Ministero degli affari esteri, a
norma dell'art. 6 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice
dell'ordinamento militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207, ed in particolare gli articoli 343 a 356;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e in particolare
l'articolo 14, commi 17 e seguenti;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 16 febbraio 2012,
n. 51, regolamento recante disposizioni in materia di tutela della
salute e della sicurezza degli uffici all'estero ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81;
Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125, recante la disciplina
generale sulla cooperazione allo sviluppo ed in particolare l'art. 17
che istituisce l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 22 luglio 2015,
n. 113, recante lo statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione
allo sviluppo;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza della Commissione
speciale del 27 aprile 2017;
Acquisito, in data 4 ottobre 2017, l'accordo dell'Autorita'
nazionale anticorruzione (ANAC);
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri del
18 ottobre 2017;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Ambito di applicazione, definizioni
1. Il presente regolamento definisce la disciplina delle procedure
per l'affidamento e la gestione dei contratti da eseguire all'estero
tenuto conto dei principi fondamentali del codice di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle procedure applicate
dall'Unione europea e dalle organizzazioni internazionali di cui
l'Italia e' parte.
2. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni che
seguono:
a) «direttive europee»: direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE del 26 febbraio 2014;
b) «codice»: codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016
n. 50;
c) «Ministro»: il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale;
d) «Ministero»: il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale (MAECI);
e) «AICS»: l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo;
f) «sede estera»: ciascuno degli uffici e delle sedi, comunque
denominati, presenti all'estero di amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n.165 del 2001;
g) «contratti»: contratti di appalto pubblico e contratti di
concessione da svolgersi all'estero di cui all'articolo 1, comma 7,
del codice;
h) «RUP»: responsabile unico del procedimento;
i) «CIG»: codice identificativo gara di cui all'articolo 3, comma
5, della legge 13 agosto 2010, n. 136.
NOTE
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi e
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive UE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea
(GUUE).
Note alle premesse:
- La direttiva 26 febbraio 2014, n. 2014/23/UE
(direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione) (Testo
rilevante ai fini del SEE) e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 28 marzo 2014,
n. L 94.
- La direttiva 26 febbraio 2014, 2014/24/UE (direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26febbraio
2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva
2004/18/CE) (Testo rilevante ai fini del SEE) e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 28
marzo 2014, n. L 94.
- La direttiva 26 febbraio 2014, 2014/25/UE (direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26febbraio
2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE)
(Testo rilevante ai fini del SEE) e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 28 marzo 2014, n. L
94.
- La legge 28 gennaio 2016, n. 11 (deleghe al Governo
per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche'
per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture)
e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 gennaio
2016, n.23.
- Il testo dell'art. 1, comma 7 del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50 e' il seguente:
«Art. 1 (Oggetto e ambito di applicazione). -
(Omissis).
7. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale adotta, previo accordo con l'ANAC, direttive
generali per disciplinare le procedure di scelta del
contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi
all'estero, tenuto conto dei principi fondamentali del
presente codice e delle procedure applicate dall'Unione
europea e dalle organizzazioni internazionali di cui
l'Italia e' parte. Resta ferma l'applicazione del presente
codice alle procedure di affidamento svolte in Italia. Fino
all'adozione delle direttive generali di cui al presente
comma, si applica l'articolo 216, comma 26.».
- Il testo dell'articolo 17, comma 3 della legge 23
agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni e' il
seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18 (Ordinamento dell'amministrazione degli affari
esteri) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18
febbraio 1967, n. 44, supplemento ordinario.
- La legge 22 dicembre 1990, n. 401 (Riforma degli
Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione
della cultura e della lingua italiane all'estero) e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1990, n.
302.
- Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
(Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado), e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, supplemento
ordinario.
- Il decreto del Ministro degli affari esteri 27 aprile
1995, n. 392 (Regolamento recante norme
sull'organizzazione, il funzionamento e la gestione
finanziaria ed economico-patrimoniale degli istituti
italiani di cultura all'estero) e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 21 settembre 1995, n. 221.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
(Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59) e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307
(Riassetto normativo in materia di gestione amministrativa
e contabile degli Uffici all'estero del Ministero degli
affari esteri, a norma dell'articolo 4 della legge 28
novembre 2005, n. 246) e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 17 gennaio 2007, n. 13.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 1°
febbraio 2010, n. 54 (Regolamento recante norme in materia
di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze
diplomatiche e degli Uffici consolari di I categoria del
Ministero degli affari esteri, a norma dell'art. 6 della
legge 18 giugno 2009, n. 69) e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 13 marzo 2010, n. 85.
- Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice
dell'ordinamento militare) e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2010, n.106, supplemento
ordinario.
- Il testo degli articoli da 343 a 356 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e' il
seguente:
«Art. 343 (Ambito di applicazione delle disposizioni
in materia di lavori, servizi e forniture relativi agli
interventi di cooperazione tra l'Italia e i paesi in via di
sviluppo).- 1. Le disposizioni del presente titolo si
applicano ai contratti di cui al codice eseguiti
nell'ambito di applicazione della legge 26 febbraio 1987,
n. 49, fermo restando quanto previsto in materia dal
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18.
2. Per quanto non disposto dal presente titolo si
applicano le disposizioni contenute nel codice e nel
presente regolamento ad esclusione della parte II, titolo
XI, e del titolo II della presente parte.
Art. 344 (Programmazione di lavori, servizi e
forniture relativi agli interventi di cooperazione (art.
225, D.P.R. n. 554/1999)).- 1. La programmazione dei
lavori, servizi e forniture in attuazione della legge 26
febbraio 1987, n. 49, per i quali il Ministero degli affari
esteri svolge, direttamente o per il tramite delle
ambasciate, il compito di stazione appaltante, e'
articolata secondo il disposto dell'articolo 2, comma 2,
della legge 26 febbraio 1987, n. 49. In relazione alla
necessita' di definizione degli accordi con i paesi
beneficiari possono essere inserite nella programmazione
anche solo le indicazioni delle risorse disponibili per i
programmi di intervento.
2. Qualora l'accordo di attuazione di una specifica
iniziativa di cooperazione stipulato tra l'Italia ed il
paese beneficiario preveda che il paese beneficiario svolga
il compito di stazione appaltante, l'affidamento e
l'esecuzione dei lavori, servizi o forniture possono
seguire la normativa locale o quella adottata nel paese
beneficiario dalla Commissione europea o dagli organismi
internazionali di cui l'Italia e' membro. In tal caso lo
stesso accordo definisce le modalita' dei controlli e delle
autorizzazioni da parte dell'autorita' italiana, per
garantire il rispetto dei principi di cui all'articolo 2
del codice e l'osservanza del divieto di utilizzo,
direttamente e indirettamente, del lavoro minorile.
Art. 345. (Progettazione di lavori relativi agli
interventi di cooperazione (art. 226, D.P.R. n. 554/1999)).
- 1. L'elaborazione dei progetti preliminari, definitivi ed
esecutivi puo' essere affidata anche a soggetti dei paesi
beneficiari con adeguata e documentata competenza
professionale che abbiano stipulato idonea polizza
assicurativa per la copertura dei rischi di natura
professionale. Qualora previsto dall'accordo di attuazione,
la progettazione dello specifico intervento di cooperazione
e' soggetta alla previa approvazione da parte dei
competenti organi del paese destinatario dell'intervento,
alla cui normativa i progetti stessi devono conformarsi. La
progettazione deve altresi' conformarsi ai principi
generali desumibili dalle norme italiane vigenti in materia
di sicurezza e di tutela dell'ambiente. Per interventi per
i quali siano disponibili studi preliminari di
fattibilita', qualora vi siano particolari ragioni di
urgenza, ovvero in relazione alla loro semplicita' tecnica
o ripetitivita', potra' essere redatto immediatamente il
progetto esecutivo.
2. La stima e l'analisi dei prezzi sono formulate con
riguardo ai prezzi correnti dello Stato sul cui territorio
e' eseguito l'intervento.
3. Quando le componenti del progetto devono essere
reperite su un mercato diverso da quello del paese
beneficiario l'analisi dei prezzi va riferita al mercato
nel quale dette componenti sono disponibili.
Art. 346 (Misure organizzative per la gestione ed
esecuzione di lavori, servizi e forniture relativi agli
interventi di cooperazione (art. 227, D.P.R. n. 554/1999)).
- 1. Per i singoli interventi e' nominato un responsabile
del procedimento che assicura, costantemente e
direttamente, lo svolgimento dei compiti stabiliti nel
codice e nel presente regolamento. Per i lavori ed i
servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, il
responsabile del procedimento puo' essere coadiuvato da un
tecnico di supporto anche locale.
2. Puo' essere nominato un solo responsabile del
procedimento per piu' interventi da eseguirsi in aree
limitrofe.
3. I lavori di modesta entita' e complessita', o
realizzati secondo tecniche costruttive elementari tipiche
dei paesi in via di sviluppo fino ad un valore di 750.000
euro possono essere realizzati tramite organizzazioni non
governative titolari del programma generale di intervento
di cooperazione, avvalendosi di personale di adeguata
professionalita' e di materiali locali. La stazione
appaltante prevede e quota tali lavori nel progetto e nel
bando di gara relativi all'intervento di cooperazione.
Art. 347 (Aggiudicazione di lavori, servizi e
forniture relativi agli interventi di cooperazione). - 1.
Gli accordi di attuazione stipulati con i paesi beneficiari
per gli specifici interventi possono prevedere che alle
procedure di affidamento dei contratti pubblici possano
partecipare soggetti dei paesi esteri che abbiano i
requisiti per la qualificazione, economico-finanziari e
tecnico-professionali prescritti per gli operatori
economici italiani, certificati secondo le normative
vigenti in detti paesi.
2. Gli accordi di attuazione possono altresi' prevedere
che, per i contratti pubblici appaltati nei paesi
beneficiari, siano seguite le procedure di aggiudicazione
adottate nel paese beneficiario dalla Commissione europea o
dagli organismi Internazionali di cui l'Italia e' membro.
3. Nelle commissioni di aggiudicazione di contratti per
i quali l'amministrazione italiana opera come stazione
appaltante possono essere nominati, come membri, tecnici
italiani e stranieri non residenti in Italia, con adeguata
e documentata competenza professionale.
Art. 348 (Direzione dei lavori relativi agli
interventi di cooperazione (art. 228, D.P.R. n.
554/1999)).- 1. Il direttore dei lavori, se non presente
costantemente sul sito della realizzazione, nomina
obbligatoriamente assistenti di cantiere che seguano sul
posto l'andamento dei lavori. Oltre alle funzioni
esercitate secondo le disposizioni del presente
regolamento, nei casi di somma urgenza il direttore dei
lavori assume le decisioni necessarie per rimuovere
situazioni di pericolo e salvaguardare la funzionalita' del
lavoro anche in deroga alle prescrizioni di progetto e ne
ordina contestualmente l'attuazione. Delle decisioni
assunte e dei lavori ordinati riferisce con le relative
motivazioni in apposita perizia da inviare con la massima
tempestivita' al responsabile del procedimento per la
ratifica del proprio operato.
2. Il direttore del lavori puo' curare l'accettazione
dei materiali e la registrazione dell'andamento dei lavori
in via informatica, anche a distanza, mediante il supporto
di rilevazioni e misure degli ispettori di cantiere
presenti in loco, fermo restando la sua responsabilita' per
quanto riguarda la rispondenza dell'opera al progetto,
dell'osservanza delle disposizioni di esecuzione del
progetto, della qualita' dei materiali impiegati, nonche'
per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della posa
in opera.
Art. 349 (Collaudo e verifica di conformita' di
lavori, servizi e forniture relativi agli interventi di
cooperazione (art. 229, D.P.R. n. 554/1999)). - 1. Il
collaudo dei lavori disciplinati dal presente titolo deve
essere espletato con le modalita' previste nella parte II,
titolo X, in quanto applicabili, e deve essere concluso
entro un anno dalla data di ultimazione dei lavori. Nelle
commissioni di collaudo puo' essere nominato come membro un
tecnico designato dal paese beneficiario.
2. Per i lavori, il responsabile del procedimento
dispone, secondo la natura e la tipologia dei lavori, che
il certificato di collaudo sia corredato anche dai
certificati di collaudo statico delle strutture, di
sicurezza degli impianti e di conformita' alle norme di
sicurezza e di prevenzioni di incendi, che possono essere
rilasciati da soggetti pubblici o privati, con competenza
legalmente riconosciuta nel paese beneficiario.
3. La verifica di conformita' di servizi e di forniture
e' espletata secondo le norme dettate dalla parte IV,
titolo IV, in quanto applicabili. Nelle commissioni di
collaudo puo' essere nominato un membro designato dal paese
beneficiario, fermo restando il numero complessivo dei
membri previsto dalla vigente normativa.
Art. 350 (Adeguamento dei prezzi per i contratti
relativi agli interventi di cooperazione (art. 230, D.P.R.
n. 554/1999)). - 1. Per lavori disciplinati dal presente
titolo, l'adeguamento del prezzo contrattuale consiste nel
prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta aumentato o
diminuito di una percentuale da applicarsi nel caso in cui
la dinamica dei prezzi del paese beneficiario,
congiuntamente alle variazioni di cambio, rilevate, con le
modalita' di cui al comma 4, tra il 31 dicembre dell'anno
di presentazione dell'offerta ed il 31 dicembre dell'anno
precedente la data di richiesta di verifica di una delle
due parti contraenti, incidano in senso negativo o positivo
in percentuale superiore al dieci per cento sul valore del
contratto. Oltre tale limite l'esecutore puo' chiedere la
risoluzione del contratto per eccessiva onerosita'
sopravvenuta e null'altro pretendere in caso di
prosecuzione delle opere.
2. L'incremento o il decremento per la quota parte
eccedente il dieci per cento si applicano, una sola volta,
all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni semestre
intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.
3. L'adeguamento del prezzo contrattuale non si applica
per la parte dei lavori eseguita in ritardo rispetto ai
termini contenuti nel cronoprogramma dei lavori, se tale
ritardo e' imputabile all'esecutore.
4. L'incidenza della dinamica dei prezzi viene
calcolata avvalendosi delle rilevazioni degli organismi a
tal fine operanti nel paese beneficiario. Qualora nel Paese
beneficiario siano assenti strumenti di rilevazione
ufficiale della dinamica dei prezzi, la valutazione
relativa ai singoli contratti e' rimessa al responsabile
del procedimento.
5. Ai lavori di cui al comma 1 non si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 133, commi 1-bis, e da 3 a
8, del codice.
6. Per l'adeguamento dei prezzi in relazione a servizi
e forniture ad esecuzione continuata o periodica, si
applica l'articolo 115 del codice.
Art. 351 (Ambito di applicazione delle disposizioni
in materia di lavori da eseguirsi presso le sedi estere del
Ministero degli affari esteri). -1. Le disposizioni del
presente titolo si applicano ai lavori eseguiti su immobili
all'estero ad uso dell'amministrazione del Ministero degli
affari esteri, fermo restando quanto previsto in materia
dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18, dalla legge 3 febbraio 1979, n. 34 e dal decreto
legislativo 15 dicembre 2006, n. 307.
2. Per quanto non disposto dal presente titolo si
applicano le disposizioni contenute nel codice e nel
presente regolamento ad esclusione della parte II, titolo
XI, e del titolo I della presente parte.
Art. 352 (Progettazione dei lavori presso le sedi
estere del Ministero degli affari esteri (art. 226, D.P.R.
n. 554/1999)). - 1. I progetti preliminari, definitivi ed
esecutivi devono conformarsi alla normativa ambientale, se
di pari o maggiore livello di tutela, urbanistica e di
sicurezza del Paese ove e' situata la Sede estera
interessata dai lavori, secondo le modalita' stabilite al
comma 4. Il responsabile del procedimento, qualora vi siano
particolari ragioni di urgenza, ovvero in relazione alla
semplicita' tecnica, alla ripetitivita' degli interventi,
alla disponibilita' di studi preliminari di fattibilita',
puo' disporre che sia redatto immediatamente il progetto
esecutivo.
2. La stima e l'analisi dei prezzi sono formulate, con
riguardo ai prezzi correnti dello Stato sul cui territorio
e' eseguito l'intervento.
3. Quando le componenti del progetto devono essere
reperite su un mercato diverso da quello della sede estera
interessata dai lavori, l'analisi dei prezzi va riferita ai
mercati nei quali dette componenti sono disponibili.
4. Il responsabile del procedimento in sede di
documento preliminare alla progettazione di cui
all'articolo 15 stabilisce l'ambito normativo di
riferimento dell'intervento, specificando altresi' le
eventuali cause di interferenza tra la normativa tecnica
italiana e quella in vigore presso il Paese della Sede
estera interessata dai lavori.
5. Qualora nell'affidamento dei lavori e dei relativi
servizi di cui all'articolo 252 si utilizzino per la scelta
del contraente procedure locali diverse rispetto alle
procedure previste dalla normativa italiana, il documento
preliminare alla progettazione, redatto anche mediante il
supporto esterno ai sensi dell'articolo 90, comma 6, del
codice, e' integrato dal provvedimento di cui all'articolo
6, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 2006, n.
307, adottato dal titolare dell'ufficio.
6. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 80 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, e successive modificazioni, inerente al parere
consultivo della commissione per gli immobili adibiti ad
uso dell'amministrazione degli affari esteri di cui il
responsabile del procedimento dovra' tenere conto nelle
procedure di cui al comma 7.
7. Il responsabile del procedimento propone in sede di
esame dei progetti preliminari e definitivi il ricorso a
procedure analoghe alla conferenza dei servizi, anche
direttamente presso la Sede estera interessata dai lavori.
I costi connessi alla organizzazione e partecipazione ai
lavori della conferenza sono inclusi nel quadro economico
dell'intervento di cui all'articolo 16.
8. Il progettista dei lavori disciplinati dal presente
titolo dichiara, al momento della consegna degli elaborati
alla stazione appaltante, il rispetto, nelle scelte
progettuali effettuate, delle normative adottate.
Art. 353 (Misure organizzative per la gestione ed
esecuzione dei lavori presso le sedi estere del Ministero
degli affari esteri (art. 227, D.P.R. n. 554/1999)). - 1.
Per i singoli interventi e' nominato un responsabile del
procedimento, ai sensi dell'articolo 10 del codice, che
assicura costantemente, direttamente, o anche a mezzo di un
tecnico di supporto, la presenza presso la sede estera
interessata dai lavori e che:
a) redige il documento preliminare alla
progettazione;
b) controlla i livelli prestazionali di qualita' e
di prezzo;
c) segnala all'amministrazione inadempimenti,
ritardi ed altre anomalie riscontrate nella realizzazione
dell'intervento; la segnalazione avviene per il tramite del
Capo missione qualora il responsabile del procedimento sia
in servizio presso la sede estera;
d) assume i provvedimenti di urgenza, salva
ratifica dell'amministrazione centrale;
e) ratifica i provvedimenti di somma urgenza
eventualmente assunti dal direttore dei lavori e promuove
l'adozione della relativa variante di progetto;
f) propone il riconoscimento delle variazioni di
prezzo con i criteri di cui all'articolo 356;
g) autorizza il subappalto con i criteri di cui
all'articolo 118 del codice, in quanto applicabili;
h) esercita, compatibilmente con la presente
disposizione, le altre funzioni previste dal presente
regolamento per il responsabile del procedimento.
2. Puo' essere nominato un solo responsabile del
procedimento per piu' interventi.
3. Per le gare d'appalto di lavori, al di fuori del
territorio dell'Unione europea, il responsabile del
procedimento puo' prevedere la partecipazione oltre che dei
soggetti qualificati ai sensi della parte II, titolo III,
anche dagli operatori economici locali previa acquisizione
di motivato parere, per ogni singolo concorrente, sulla
struttura organizzativa, solidita' economica, dotazione
tecnica ed affidabilita' esecutiva da parte del tecnico di
fiducia del consolato competente presso la Sede estera
interessata dai lavori, ovvero dello stesso responsabile
del procedimento.
4. Per le opere di cui all'articolo 17, comma 2, del
codice, segnalate dalla sede estera e confermate
dall'Organo centrale per la sicurezza presso il Ministero
degli affari esteri, per l'esecuzione di lavori, anche in
variante, il responsabile del procedimento puo' disporre
interventi di affidamento diretto ad operatori economici
abilitati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del codice di
lavori nel limite di € 200.000, previa autorizzazione
dell'amministrazione centrale.
5. Nel caso ricorrano esigenze derivanti da
sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari in
uso presso i paesi esteri ove ricorre l'intervento,
successive alla stipula del contratto, il responsabile del
procedimento promuove la predisposizione di apposita
variante ai sensi dell'articolo 132, comma 1, del codice.
L'approvazione di tale tipologia di variante e' demandata
ai competenti organi del Ministero degli affari esteri su
parere del responsabile del procedimento.
Art. 354 (Direzione dei lavori presso le sedi estere
del Ministero degli affari esteri (art. 228, D.P.R. n.
554/1999)). - 1. Il direttore dei lavori nomina
obbligatoriamente assistenti di cantiere che seguano sul
posto l'andamento globale dei lavori. Oltre alle funzioni
esercitate secondo le disposizioni del presente
regolamento, nei casi di somma urgenza il direttore dei
lavori assume le decisioni necessarie per rimuovere
situazioni di pericolo e salvaguardare la funzionalita' del
lavoro anche in deroga alle prescrizioni di progetto e ne
ordina contestualmente l'attuazione. Delle decisioni
assunte e dei lavori ordinati riferisce con le relative
motivazioni in apposita perizia da inviare con la massima
tempestivita' al responsabile del procedimento per la
ratifica del proprio operato.
2. Nel caso di lavori al di fuori del territorio
dell'Unione europea, il direttore del lavori puo' curare
l'accettazione dei materiali e la registrazione
dell'andamento dei lavori in via informatica, anche a
distanza, mediante il supporto di rilevazioni e misure
degli assistenti di cantiere presenti in loco, fatta
eccezione per le operazioni di cui all'articolo 3, comma 2,
della legge 5 novembre 1971, n. 1086.
Art. 355 (Collaudo dei lavori presso le sedi estere
del Ministero degli affari esteri (art. 229, D.P.R. n.
554/1999)). - 1. Il collaudo dei lavori disciplinati dal
presente titolo deve essere espletato con le modalita'
previste nel presente regolamento, in quanto applicabili, e
deve essere concluso entro un anno dalla data di
ultimazione dei lavori.
2. Il responsabile del procedimento dispone, secondo la
natura e la tipologia dei lavori, che il certificato di
collaudo sia corredato anche dai certificati di collaudo
statico delle strutture, di sicurezza degli impianti e di
conformita' alle norme di sicurezza e di prevenzioni di
incendi, che possono essere rilasciati da soggetti pubblici
o privati, con competenza legalmente riconosciuta nello
Stato estero interessato dai lavori.
Art. 356 (Adeguamento dei prezzi per i lavori presso
le sedi estere del Ministero degli affari esteri (art. 230,
D.P.R. n. 554/1999)). - 1. Per i lavori disciplinati dal
presente titolo, al di fuori del territorio dell'Unione
europea, il prezzo chiuso consiste nel prezzo dei lavori al
netto del ribasso d'asta aumentato di una percentuale da
applicarsi nel caso in cui la dinamica dei prezzi presso la
sede estera interessata dai lavori, congiuntamente alle
variazioni di cambio, incidano in senso negativo in
percentuale superiore al dieci per cento sul valore del
contratto. Oltre tali limiti, l'esecutore puo' chiedere la
risoluzione del contratto per eccessiva onerosita'
sopravvenuta e null'altro pretendere in caso di
prosecuzione delle opere.
2. L'incremento per la quota parte eccedente il dieci
per cento si applica all'importo dei lavori ancora da
eseguire per ogni semestre intero previsto per
l'ultimazione dei lavori stessi.
3. Il prezzo chiuso non si applica per la parte dei
lavori eseguita in ritardo rispetto ai termini contenuti
nel cronoprogramma dei lavori, se tale ritardo e'
imputabile all'esecutore.
4. L'incidenza della dinamica dei prezzi viene
calcolata avvalendosi delle rilevazioni degli organismi a
tal fine operanti presso la sede estera interessata dai
lavori. Qualora nello Stato di attuazione dell'intervento
siano assenti strumenti di rilevazione ufficiale della
dinamica dei prezzi, la valutazione relativa ai singoli
contratti e' rimessa al responsabile del procedimento.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 133, commi
1-bis, e da 3 a 8, del codice si applicano unicamente ai
lavori nel territorio dell'Unione europea con le modalita'
di rilevamento di cui al comma 4 del presente articolo. Per
tali lavori non si applicano le disposizioni di cui ai
commi 1, 2 e 3 del presente articolo.».
Il testo dell'articolo 14, commi 17 e seguenti della
decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con
modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e' il
seguente:
«Art. 14 (Soppressione, incorporazione e riordino di
enti ed organismi pubblici). - (Omissis).
17. L'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE)
e' soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
18. E' istituita l'Agenzia per la promozione all'estero
e l'internazionalizzazione delle imprese italiane,
denominata «ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane», ente
dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico,
sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero
dello sviluppo economico, che li esercita, per le materie
di rispettiva competenza, d'intesa con il Ministero degli
affari esteri e sentito il Ministero dell'economia e delle
finanze.
18-bis. I poteri di indirizzo in materia di promozione
e internazionalizzazione delle imprese italiane sono
esercitati dal Ministro dello sviluppo economico e dal
Ministro degli affari esteri. Le linee guida e di indirizzo
strategico in materia di promozione e
internazionalizzazione delle imprese, anche per quanto
riguarda la programmazione delle risorse, comprese quelle
di cui al comma 19, sono assunte da una cabina di regia,
costituita senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, copresieduta dal Ministro degli affari
esteri, dal Ministro dello sviluppo economico e, per le
materie di propria competenza, dal Ministro con delega al
turismo e composta dal Ministro dell'economia e delle
finanze, o da persona dallo stesso designata, dal Ministro
delle politiche agricole, alimentari e forestali, o da
persona dallo stesso designata, dal presidente della
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dai
presidenti, rispettivamente, dell'Unione italiana delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
della Confederazione generale dell'industria italiana, di
R.E.TE. Imprese Italia, di Alleanza delle Cooperative
italiane e dell'Associazione bancaria italiana.
19. Le funzioni attribuite all'ICE dalla normativa
vigente e le inerenti risorse di personale, finanziarie e
strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi
e passivi, sono trasferiti, senza che sia esperita alcuna
procedura di liquidazione, anche giudiziale, al Ministero
dello sviluppo economico, il quale entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione e'
conseguentemente riorganizzato ai sensi dell'articolo 4 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, e all'Agenzia di cui al comma precedente. Le
risorse gia' destinate all'ICE per il finanziamento
dell'attivita' di promozione e di sviluppo degli scambi
commerciali con l'estero, come determinate nella Tabella C
della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono trasferite in un
apposito Fondo per la promozione degli scambi e
l'internazionalizzazione delle imprese, da istituire nello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.
20. L'Agenzia opera al fine di sviluppare
l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonche' la
commercializzazione dei beni e dei servizi italiani nei
mercati internazionali, e di promuovere l'immagine del
prodotto italiano nel mondo. L'Agenzia svolge le attivita'
utili al perseguimento dei compiti ad essa affidati e, in
particolare, offre servizi di informazione, assistenza e
consulenza alle imprese italiane che operano nel commercio
internazionale e promuove la cooperazione nei settori
industriale, agricolo e agro-alimentare, della
distribuzione e del terziario, al fine di incrementare la
presenza delle imprese italiane sui mercati internazionali.
Nello svolgimento delle proprie attivita', l'Agenzia opera
in stretto raccordo con le regioni, le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, le organizzazioni
imprenditoriali e gli altri soggetti pubblici e privati
interessati. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico sono indicate le modalita' applicative e la
struttura amministrativa responsabile per assicurare alle
singole imprese italiane ed estere l'assistenza e il
raccordo con i soggetti pubblici e le possibilita' di
accesso alle agevolazioni disponibili per favorire
l'operativita' delle stesse imprese nei settori e nelle
aree di interesse all'estero.
21. Sono organi dell'Agenzia il presidente, nominato,
al proprio interno, dal consiglio di amministrazione, il
consiglio di amministrazione, costituito da cinque membri,
di cui uno con funzioni di presidente, e il collegio dei
revisori dei conti. I membri del consiglio di
amministrazione sono nominati con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico. Uno dei cinque membri e' designato dal Ministro
degli affari esteri. I membri del consiglio di
amministrazione sono scelti tra persone dotate di
indiscusse moralita' e indipendenza, alta e riconosciuta
professionalita' e competenza nel settore. La carica di
componente del consiglio di amministrazione e'
incompatibile con incarichi politici elettivi. Le funzioni
di controllo di regolarita' amministrativo-contabile e di
verifica sulla regolarita' della gestione dell'Agenzia sono
affidate al collegio dei revisori, composto di tre membri
ed un membro supplente, designati dai Ministeri dello
sviluppo economico, degli affari esteri e dell'economia e
delle finanze, che nomina anche il supplente. La presidenza
del collegio spetta al rappresentante del Ministero
dell'economia e delle finanze. I membri del consiglio di
amministrazione dell'Agenzia durano in carica quattro anni
e possono essere confermati una sola volta. All'Agenzia si
applica il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. E'
esclusa l'applicabilita' della disciplina della revisione
legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.
39.
22. Il direttore generale svolge funzioni di direzione,
coordinamento e controllo della struttura dell'Agenzia,
secondo le modalita' ed i limiti previsti dallo statuto.
Formula, d'intesa con il presidente, proposte al consiglio
di amministrazione, d'attuazione ai programmi e alle
deliberazioni approvate dal consiglio di amministrazione ed
alle disposizioni operative del presidente, assicurando
altresi' gli adempimenti di carattere
tecnico-amministrativo relativi alle attivita' dell'Agenzia
ed al perseguimento delle sue finalita' istituzionali. Il
direttore generale e' nominato per un periodo di quattro
anni, rinnovabili per una sola volta. Al direttore generale
non si applica il comma 8 dell'articolo 19 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
23. I compensi spettanti ai membri del consiglio di
amministrazione sono determinati con decreto del Ministro
dello sviluppo economico di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, in conformita' alle norme di
contenimento della spesa pubblica e, comunque, entro i
limiti di quanto previsto per enti di similari dimensioni.
Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono
coperti nell'ambito delle risorse di cui ai commi 26-bis,
primo periodo, 26-ter e 26-quater. Se dipendenti di
amministrazioni pubbliche, ai membri del consiglio di
amministrazione si applica il comma 5 dell'articolo 1 del
presente decreto.
24. Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia
delibera lo statuto, il regolamento di organizzazione, di
contabilita', la dotazione organica del personale, nel
limite massimo di 450 unita', ed i bilanci. Detti atti sono
trasmessi ed approvati dai Ministeri vigilanti, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze, che possono
formulare i propri rilievi entro novanta giorni per lo
statuto ed entro sessanta giorni dalla ricezione per i
restanti atti. Il piano annuale di attivita' e' definito
tenuto conto delle proposte provenienti, attraverso il
Ministero degli affari esteri, dalle rappresentanze
diplomatiche e consolari.
25. L'Agenzia opera all'estero nell'ambito delle
Rappresentanze diplomatiche e consolari con modalita'
stabilite con apposita convenzione stipulata tra l'Agenzia,
il Ministero degli affari esteri e il Ministero dello
sviluppo economico. Il personale dell'Agenzia all'estero -
e' individuato, sentito il Ministero degli affari esteri,
nel limite di un contingente massimo definito nell'ambito
della dotazione organica di cui al comma 24 - e puo' essere
accreditato, previo nulla osta del Ministero degli affari
esteri, secondo le procedure previste dall'articolo 31 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, in conformita' alle convenzioni di Vienna sulle
relazioni diplomatiche e consolari e tenendo conto delle
consuetudini esistenti nei Paesi di accreditamento. Il
funzionario responsabile dell'ufficio e' accreditato presso
le autorita' locali in lista diplomatica. Il restante
personale e' notificato nella lista del personale
tecnico-amministrativo. Il personale dell'Agenzia
all'estero opera nel quadro delle funzioni di direzione,
vigilanza e coordinamento dei Capi missione, in linea con
le strategie di internazionalizzazione delle imprese
definite dal Ministero dello sviluppo economico di concerto
con il Ministero degli affari esteri.
26. In sede di prima applicazione, con i decreti di cui
al comma 26-bis, e' trasferito all'Agenzia un contingente
massimo di 450 unita', provenienti dal personale dipendente
a tempo indeterminato del soppresso istituto, da
individuarsi sulla base di una valutazione comparativa per
titoli. Il personale locale, impiegato presso gli uffici
all'estero del soppresso istituto con rapporti di lavoro,
anche a tempo indeterminato, disciplinati secondo
l'ordinamento dello Stato estero, e' attribuito
all'Agenzia. I contratti di lavoro del personale locale
sono controfirmati dal titolare della Rappresentanza
diplomatica, nel quadro delle sue funzioni di vigilanza e
direzione, al fine dell'impiego del personale in questione
nell'ambito della rappresentanza stessa.
26-bis. Con uno o piu' decreti di natura non
regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il
Ministro degli affari esteri per le materie di sua
competenza, si provvede, nel rispetto di quanto previsto
dal comma 26 e dalla lettera b) del comma 26-sexies,
all'individuazione delle risorse umane, strumentali,
finanziarie, nonche' dei rapporti giuridici attivi e
passivi facenti capo al soppresso istituto, da trasferire
all'Agenzia e al Ministero dello sviluppo economico. Con i
medesimi decreti si provvede a rideterminare le dotazioni
organiche del Ministero dello sviluppo economico in misura
corrispondente alle unita' di personale in servizio a tempo
indeterminato trasferito. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
26-ter. A decorrere dall'anno 2012, la dotazione del
Fondo di cui al comma 19 e' determinata ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31
dicembre 2009, n. 196, ed e' destinata all'erogazione
all'Agenzia di un contributo annuale per il finanziamento
delle attivita' di promozione all'estero e di
internazionalizzazione delle imprese italiane. A decorrere
dall'anno 2012 e' altresi' iscritto nello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico un
apposito capitolo destinato al finanziamento delle spese di
funzionamento, la cui dotazione e' determinata ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31
dicembre 2009, n. 196 e di un apposito capitolo per il
finanziamento delle spese di natura obbligatoria della
medesima Agenzia. Il contributo erogato per il
finanziamento delle attivita' di promozione all'estero e di
internazionalizzazione delle imprese italiane non puo'
essere utilizzato a copertura delle spese fisse per il
personale dipendente.
26-quater. Le entrate dell'Agenzia sono costituite,
oltre che dai contributi di cui al comma 26-ter, da:
a) eventuali assegnazioni per la realizzazione di
progetti finanziati parzialmente o integralmente
dall'Unione europea;
b) corrispettivi per servizi prestati agli operatori
pubblici o privati e compartecipazioni di terzi alle
iniziative promozionali;
c) utili delle societa' eventualmente costituite o
partecipate;
d) altri proventi patrimoniali e di gestione.
26-quinquies. L'Agenzia provvede alle proprie spese di
funzionamento e alle spese relative alle attivita' di
promozione all'estero e internazionalizzazione delle
imprese italiane nei limiti delle risorse finanziarie di
cui ai commi 26-bis, 26-ter e 26-quater.
26-sexies. Sulla base delle linee guida e di indirizzo
strategico determinate dalla cabina di regia di cui al
comma 18-bis, adottate dal Ministero dello sviluppo
economico d'intesa con il Ministero degli affari esteri per
quanto di competenza, sentito il Ministero dell'economia e
delle finanze, l'Agenzia provvede entro sette mesi dalla
costituzione a:
a) una riorganizzazione degli uffici di cui al comma
25 mantenendo in Italia soltanto gli uffici di Roma e
Milano. Il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia,
le regioni e le Camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura possono definire opportune intese per
individuare la destinazione delle risorse umane,
strumentali e finanziarie assegnate alle sedi periferiche
soppresse;
b) una rideterminazione delle modalita' di
svolgimento delle attivita' di promozione fieristica, al
fine di conseguire risparmi nella misura di almeno il 20
per cento della spesa media annua per tali attivita'
registrata nell'ultimo triennio;
c) una concentrazione delle attivita' di promozione
sui settori strategici e sull'assistenza alle piccole e
medie imprese.
26-septies. I dipendenti a tempo indeterminato del
soppresso istituto, fatto salvo quanto previsto per il
personale di cui al comma 26 e dalla lettera a) del comma
26-sexies, sono inquadrati nei ruoli del Ministero dello
sviluppo economico, sulla base di apposite tabelle di
corrispondenza approvate con uno o piu' decreti del
Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, assicurando l'invarianza della spesa
complessiva. L'eventuale trasferimento di dipendenti alle
Regioni o alle Camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura ha luogo in conformita' con le intese di cui
al comma 26-sexies , lettera a) senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
26-octies. I dipendenti trasferiti al Ministero dello
sviluppo economico e all'Agenzia di cui al comma 18
mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza
nonche' il trattamento economico fondamentale e accessorio
limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto
al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui tale
trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto
per il personale del Ministero e dell'Agenzia, disciplinato
dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale
dei ministeri, ai dipendenti trasferiti e' attribuito per
la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i
successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo
conseguiti. Dall'attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
26-novies. L'Agenzia si avvale del patrocinio
dell'avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del
regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
26-decies. Il controllo sulla gestione finanziaria
dell'Agenzia e' esercitato dalla Corte dei conti, ai sensi
della legge 21 marzo 1958, n. 259, con le modalita' di cui
all'articolo 12 della legge stessa.
27. La legge 25 marzo 1997, n. 68, e' abrogata.».
- Il decreto del Ministro degli affari esteri 16
febbraio 2012, n. 51 (Regolamento recante disposizioni in
materia di tutela della salute e della sicurezza degli
uffici all'estero ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81), e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 maggio 2012, n. 105.
- Il testo dell'articolo 17 della legge 11 agosto 2014,
n. 125 e' il seguente:
«Art.17 (Agenzia italiana per la cooperazione allo
sviluppo). - 1. Per l'attuazione delle politiche di
cooperazione allo sviluppo sulla base dei criteri di
efficacia, economicita', unitarieta' e trasparenza e'
istituita l'Agenzia italiana per la cooperazione allo
sviluppo, di seguito denominata «Agenzia», con personalita'
giuridica di diritto pubblico, sottoposta al potere di
indirizzo e vigilanza del Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale.
2. L'Agenzia opera sulla base di direttive emanate dal
Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, nell'ambito degli indirizzi generali
indicati nel documento di cui all'articolo 12 e del
coordinamento di cui all'articolo 15. Salvo diversa
disposizione della presente legge, il direttore
dell'Agenzia propone al Comitato congiunto di cui
all'articolo 21 le iniziative da approvare e lo informa di
quelle sulle quali dispone autonomamente ai sensi del comma
6 del presente articolo.
3. L'Agenzia svolge, nel quadro degli indirizzi
politici di cui al comma 2, le attivita' a carattere
tecnico-operativo connesse alle fasi di istruttoria,
formulazione, finanziamento, gestione e controllo delle
iniziative di cooperazione di cui alla presente legge. Su
richiesta del Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale o del vice ministro della
cooperazione allo sviluppo, l'Agenzia contribuisce altresi'
alla definizione della programmazione annuale dell'azione
di cooperazione allo sviluppo. Per la realizzazione delle
singole iniziative, l'Agenzia opera attraverso i soggetti
di cui al capo VI, selezionati mediante procedure
comparative in linea con la normativa vigente e con i
principi stabiliti dall'Unione europea, o attraverso
partner internazionali, salvo quando si richieda il suo
intervento diretto.
4. L'Agenzia eroga servizi, assistenza e supporto
tecnico alle altre amministrazioni pubbliche che operano
negli ambiti definiti dagli articoli 1 e 2 della presente
legge, regolando i rispettivi rapporti con apposite
convenzioni; acquisisce incarichi di esecuzione di
programmi e progetti dell'Unione europea, di banche, fondi
e organismi internazionali e collabora con strutture di
altri Paesi aventi analoghe finalita'; promuove forme di
partenariato con soggetti privati per la realizzazione di
specifiche iniziative; puo' realizzare iniziative
finanziate da soggetti privati.
5. Il direttore dell'Agenzia e' nominato dal Presidente
del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, a
seguito di procedura di selezione con evidenza pubblica
improntata a criteri di trasparenza, per un mandato della
durata di quattro anni, rinnovabile una sola volta, tra
persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale e in possesso di documentata esperienza in
materia di cooperazione allo sviluppo.
6. Ferma restando la sua autonomia decisionale di spesa
entro un limite massimo di due milioni di euro, il
direttore dell'Agenzia adotta un regolamento interno di
contabilita', approvato dal Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, conforme ai
principi civilistici e rispondente alle esigenze di
efficienza, efficacia, trasparenza e speditezza dell'azione
amministrativa e della gestione contabile nonche' coerente
con le regole adottate dall'Unione europea. Nel codice di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nel
relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, i
riferimenti alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, si
intendono fatti alla presente legge.
7. L'Agenzia ha la sede principale a Roma. Previa
autorizzazione del Comitato congiunto di cui all'articolo
21, il direttore dell'Agenzia, nel rispetto delle risorse
umane disponibili e nel limite delle risorse finanziarie
assegnate, puo' istituire o sopprimere le sedi all'estero
dell'Agenzia e determinare l'ambito territoriale di
competenza delle stesse, utilizzando prioritariamente,
laddove possibile, uffici di altre amministrazioni
pubbliche presenti nelle stesse localita'. Previa
autorizzazione del Comitato congiunto di cui all'articolo
21, il direttore dell'Agenzia dispone l'utilizzazione,
laddove possibile, degli uffici di altre amministrazioni
pubbliche presenti nei Paesi in cui opera l'Agenzia.
8. Previa autorizzazione del Comitato congiunto di cui
all'articolo 21, il direttore dell'Agenzia puo', nel limite
delle risorse finanziarie assegnate, inviare all'estero
dipendenti dell'Agenzia, nell'ambito della dotazione
organica di cui all'articolo 19, comma 2, nonche' del
personale di cui all'articolo 32, comma 4, primo periodo,
nel limite massimo delle unita' ivi indicate. Si applica la
parte terza del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, ad eccezione dell'articolo 204; salvo
quanto previsto dal quinto comma dell'articolo 170, il
periodo minimo di permanenza presso le sedi all'estero e'
di due anni. Il personale dell'Agenzia all'estero e'
accreditato secondo le procedure previste dall'articolo 31
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18, in conformita' alle convenzioni di Vienna sulle
relazioni diplomatiche e consolari e tenendo conto delle
consuetudini esistenti nei Paesi di accreditamento. Il
personale dell'Agenzia all'estero opera nel quadro delle
funzioni di direzione, vigilanza e coordinamento dei capi
missione, in linea con le strategie di cooperazione
definite dal Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e in conformita' con l'articolo
37 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18. Nei Paesi in cui opera, l'Agenzia mantiene un
costante rapporto di consultazione e collaborazione con le
organizzazioni della societa' civile presenti in loco e
assicura il coordinamento tecnico delle attivita' di
cooperazione allo sviluppo finanziate con fondi pubblici
italiani.
9. L'Agenzia realizza e gestisce una banca dati
pubblica nella quale sono raccolte tutte le informazioni
relative ai progetti di cooperazione realizzati e in corso
di realizzazione e, in particolare: il Paese partner, la
tipologia di intervento, il valore dell'intervento, la
documentazione relativa alla procedura di gara,
l'indicazione degli aggiudicatari.
10. L'Agenzia adotta un codice etico cui devono
attenersi, nella realizzazione delle iniziative di cui alla
presente legge, tutti i soggetti pubblici e privati di cui
all'articolo 23, comma 2, che intendano partecipare alle
attivita' di cooperazione allo sviluppo beneficiando di
contributi pubblici. Tale codice richiama le fonti
normative internazionali in materia di condizioni di
lavoro, di sostenibilita' ambientale nonche' la
legislazione per il contrasto della criminalita'
organizzata e fa riferimento espresso a quello vigente per
il Ministero degli affari esteri, che resta applicabile, se
non diversamente stabilito dal codice dell'Agenzia, a tutto
il personale di quest'ultima e a tutti i soggetti pubblici
e privati di cui all'articolo 23, comma 2.
11. La Corte dei conti esercita il controllo sulla
gestione dell'Agenzia e delle relative articolazioni
periferiche.
12. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente
legge, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8
e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
13. Con regolamento del Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, da emanare entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, e' adottato lo statuto
dell'Agenzia nel quale sono disciplinate le competenze e le
regole di funzionamento dell'Agenzia, fra le quali:
a) il conferimento al bilancio dell'Agenzia degli
stanziamenti ad essa destinati da altre amministrazioni
pubbliche per la realizzazione degli interventi di
cooperazione nonche' le condizioni per la stipula delle
convenzioni di cui al comma 4, ivi comprese quelle a titolo
oneroso;
b) le funzioni di vigilanza e controllo da parte del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale;
c) le funzioni di controllo interno e di valutazione
delle attivita';
d) le procedure di reclutamento per il direttore
dell'Agenzia e per il restante personale nel rispetto del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in coerenza
con quanto previsto dall'articolo 19 della presente legge;
e) le procedure comparative di cui al comma 3;
f) le procedure di selezione delle organizzazioni e
degli altri soggetti di cui all'articolo 26;
g) il rapporto fra la presenza dell'Agenzia
all'estero e le rappresentanze diplomatiche e consolari e
le condizioni per assicurare il sostegno e il coordinamento
tecnico da parte dell'Agenzia delle attivita' di
cooperazione realizzate con fondi pubblici italiani nei
Paesi partner; h) il numero massimo di sedi all'estero di
cui al comma 7 e di dipendenti dell'Agenzia che possono
essere destinati a prestarvi servizio;
i) le modalita' di armonizzazione del regime degli
interventi in corso, trasferiti all'Agenzia ai sensi
dell'articolo 32;
l) le modalita' di riallocazione del personale, dei
compiti e delle funzioni dell'Istituto agronomico per
l'Oltremare all'interno della struttura dell'Agenzia, senza
che cio' determini nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica;
m) la previsione di un collegio dei revisori ai sensi
dell'articolo 8, comma 4, lettera h), del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, composto da un
magistrato della Corte dei conti, in qualita' di
presidente, con qualifica non inferiore a consigliere,
designato dal Presidente della Corte stessa nonche' da un
membro designato dal Ministro dell'economia e delle finanze
e da un membro designato dal Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale;
n) le modalita' di rendicontazione e controllo delle
spese effettuate dalle sedi all'estero dell'Agenzia, anche
attraverso un efficiente servizio di audit interno che
assicuri il rispetto dei principi di economicita',
efficacia ed efficienza;
o) la previsione che il bilancio dell'Agenzia sia
pubblicato nel sito internet del medesimo istituto, dopo la
sua approvazione.».
- Il decreto del Ministro degli affari esteri 22 luglio
2015, n. 113 (Regolamento recante: «Statuto dell'Agenzia
italiana per la cooperazione allo sviluppo») e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 2015, n. 113.
- La legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti)
e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio
1994, n. 10.
Note all'art. 1:
- Il citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile
2016, n. 91, supplemento ordinario.
Per il riferimento alle Direttive 26 febbraio 2014,
2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE si vedano le note alle
premesse.
Il testo dell'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' il seguente:
«Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione). -
(Omissis).
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane. e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.».
- Il testo dell'articolo 3, comma 5, della legge 13
agosto 2010, n. 136, e' il seguente:
«Art. 3 (Tracciabilita' dei flussi finanziari). -
(Omissis).
5. Ai fini della tracciabilita' dei flussi finanziari,
gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a
ciascuna transazione posta in essere dalla stazione
appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il
codice identificativo di gara (CIG), attribuito
dall'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione
appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11
della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di
progetto (CUP). In regime transitorio, sino all'adeguamento
dei sistemi telematici delle banche e della societa' Poste
italiane Spa, il CUP puo' essere inserito nello spazio
destinato alla trascrizione della motivazione del
pagamento.».
Art. 2
Normativa applicabile
1. Alle procedure di scelta del contraente e all'esecuzione dei
contratti si applicano le direttive europee, fatto salvo quanto
previsto dal presente regolamento.
2. Le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione dei
contratti tengono conto dei principi fondamentali del codice, in
particolare garantendo il rispetto dei principi di cui all'articolo
30, commi 1, 2 e 7, del codice.
3. I contratti si conformano alla normativa in materia ambientale,
urbanistica, di tutela dei beni culturali e paesaggistici, artistici
ed archeologici, in materia antisismica e di sicurezza del Paese in
cui deve essere eseguito il contratto. I lavori all'estero si
conformano inoltre alle disposizioni nazionali ed europee in materia
di tutela ambientale, di salute e di sicurezza, nei limiti della
compatibilita' con la normativa locale per i contratti da eseguire in
Stati non appartenenti all'Unione europea.
4. La sede estera applica, in quanto compatibili con la legge
applicabile all'esecuzione ai sensi del comma 6, i principi di cui
all'articolo 30, commi 4, 5 e 6, del codice e verifica la corretta
applicazione delle disposizioni vigenti in loco in materia di diritti
fondamentali dei lavoratori, tenuto conto degli standard minimi di
tutela internazionalmente accettati.
5. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento,
alle procedure di affidamento e alle altre attivita' amministrative
in materia di contratti si applicano le disposizioni di cui alla
legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. La legge civile che regola la stipula del contratto e la fase di
esecuzione e' determinata secondo le norme applicabili di diritto
internazionale privato.
Note all'art. 2:
- Il testo dell'articolo 30, commi 1, 2 e 7, del citato
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e' il seguente:
«Art. 30 (Principi per l'aggiudicazione e
l'esecuzione di appalti e concessioni).- 1. L'affidamento e
l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi,
forniture e concessioni, ai sensi del presente codice
garantisce la qualita' delle prestazioni e si svolge nel
rispetto dei principi di economicita', efficacia,
tempestivita' e correttezza. Nell'affidamento degli appalti
e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano,
altresi', i principi di libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalita', nonche' di
pubblicita' con le modalita' indicate nel presente codice.
Il principio di economicita' puo' essere subordinato, nei
limiti in cui e' espressamente consentito dalle norme
vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel
bando, ispirati a esigenze sociali, nonche' alla tutela
della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e
alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto
di vista energetico.
2. Le stazioni appaltanti non possono limitare in alcun
modo artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire
o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici o,
nelle procedure di aggiudicazione delle concessioni,
compresa la stima del valore, taluni lavori, forniture o
servizi. - (Omissis).
7. I criteri di partecipazione alle gare devono essere
tali da non escludere le microimprese, le piccole e le
medie imprese.».
- Il testo dell'articolo 30, commi 4, 5 e 6 del citato
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e' il seguente:
«Art. 30 (Principi per l'aggiudicazione e
l'esecuzione di appalti e concessioni). -(Omissis).
4. Al personale impiegato nei lavori, servizi e
forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni e'
applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale
in vigore per il settore e per la zona nella quale si
eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle
associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale e
quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente
connesso con l'attivita' oggetto dell'appalto o della
concessione svolta dall'impresa anche in maniera
prevalente.
5. In caso di inadempienza contributiva risultante dal
documento unico di regolarita' contributiva relativo a
personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore
o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui
all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del contratto,
la stazione appaltante trattiene dal certificato di
pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il
successivo versamento diretto agli enti previdenziali e
assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni
dovute al personale di cui al comma 5, il responsabile
unico del procedimento invita per iscritto il soggetto
inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi
entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata
contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della
richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione
appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai
lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo
importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto
ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente
nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi
dell'articolo 105.».
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi) e' stata pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
Art. 3
Stazioni appaltanti all'estero
1. Ciascuna sede estera e' stazione appaltante. Il MAECI, d'intesa
con le altre amministrazioni centrali eventualmente interessate, puo'
attribuire ad una sede le funzioni di centrale di committenza, anche
limitatamente ad un'area geografica o a specifiche tipologie di
contratti.
2. I centri interservizi amministrativi di cui all'articolo 5 del
decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307, svolgono le funzioni di
centrali di committenza nell'ambito dei Paesi di competenza. Le
tipologie dei contratti oggetto di centralizzazione sono individuate
dal Ministero.
3. Nel rispetto delle direttive europee, la sede estera puo'
stipulare con rappresentanze diplomatiche e consolari di altri Stati
membri dell'Unione europea o con delegazioni del Servizio europeo di
azione esterna intese per la centralizzazione dell'acquisizione di
forniture, servizi e lavori.
Note all'art. 3:
- Il testo dell'articolo 5 del citato decreto
legislativo 15 dicembre 2006, n. 307 e' il seguente:
«Art. 5 (Centri interservizi amministrativi).- 1. Al
fine di promuovere la razionalizzazione e la
semplificazione delle procedure amministrativo-contabili di
spesa all'estero, anche mediante accorpamento di funzioni
comuni, con decreto del Ministro degli affari esteri
possono essere costituiti, senza oneri aggiuntivi per il
bilancio dello Stato, centri interservizi amministrativi
per il coordinamento dell'attivita' di gestione delle spese
concernenti gli uffici all'estero nel medesimo Paese,
nonche' nell'area geografica di competenza dei dirigenti di
cui al comma 3.
2. I centri interservizi, che operano presso
l'Ambasciata sede di servizio dei dirigenti di cui al comma
3 si avvalgono di adeguate risorse umane e strumentali
nell'ambito di quelli gia' disponibili.
3. A ciascun centro interservizi e' preposto il
dirigente amministrativo con funzioni di esperto
amministrativo/esperto amministrativo capo, il quale
coordina, ai fini dell'attivita' del centro interservizi, i
funzionari di cui all'articolo 2, operanti negli uffici del
Paese, nonche' nell'area geografica di competenza.
4. Ferme restando le competenze dei funzionari delegati
di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, i centri interservizi
svolgono, tra l'altro, i seguenti compiti:
a) stipula di convenzioni e contratti quadro per la
prestazione di servizi e la fornitura di beni aventi
caratteri comuni ai quali le sedi del Paese e, ove
possibile, dell'area geografica dovranno conformarsi;
b) istruttoria ed adempimenti consequenziali ai
procedimenti di spesa degli uffici diplomatico-consolari
del Paese e dell'area geografica.».
Ulteriori articoli
del testo di legge su Gazzetta Ufficiale Italiana
Link diretto:
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-12-20&atto.codiceRedazionale=17G00213&elenco30giorni=false