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   Normativa Appalti > Lavori Pubblici

DECRETO 2 novembre 2017, n. 192 

Regolamento recante le direttive generali per disciplinare le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (17G00213) (GU Serie Generale n.296 del 20-12-2017)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI 
                 E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
 
  Viste  le  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e   2014/25/UE   del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,   del   26   febbraio   2014,
sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi  postali,
nonche' per il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 
  Vista la legge 28 gennaio 2016, n.11, recante delega al Governo per
il recepimento delle succitate direttive europee; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50  e  successive
modificazioni, ed in particolare l'articolo 1, comma 7; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo
17, comma 3; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, recante l'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri; 
  Vista la legge 22 dicembre  1990,  n.  401  recante  riforma  degli
Istituti italiani di cultura e interventi  per  la  promozione  della
cultura e della lingua italiane all'estero; 
  Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante  testo
unico  delle  disposizioni  legislative   vigenti   in   materia   di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 
  Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 27  aprile  1995,
n. 392, recante regolamento  recante  norme  sull'organizzazione,  il
funzionamento e la  gestione  finanziaria  ed  economico-patrimoniale
degli istituti italiani di cultura all'estero; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante riforma
dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della  legge
15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 15  dicembre  2006,  n.  307,  recante
riassetto normativo in materia di gestione amministrativa e contabile
degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio  2010,
n. 54, recante regolamento recante  norme  in  materia  di  autonomia
gestionale e finanziaria delle rappresentanze  diplomatiche  e  degli
Uffici consolari di I categoria del Ministero degli affari esteri,  a
norma dell'art. 6 della legge 18 giugno 2009, n. 69; 
  Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  recante  codice
dell'ordinamento militare; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207, ed in particolare gli articoli 343 a 356; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e  in  particolare
l'articolo 14, commi 17 e seguenti; 
  Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 16 febbraio 2012,
n. 51, regolamento recante disposizioni in materia  di  tutela  della
salute  e  della  sicurezza  degli   uffici   all'estero   ai   sensi
dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile  2008,  n.
81; 
  Vista la legge 11  agosto  2014,  n.  125,  recante  la  disciplina
generale sulla cooperazione allo sviluppo ed in particolare l'art. 17
che istituisce l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo; 
  Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 22  luglio  2015,
n. 113, recante lo statuto dell'Agenzia italiana per la  cooperazione
allo sviluppo; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti  normativi  nell'adunanza  della  Commissione
speciale del 27 aprile 2017; 
  Acquisito,  in  data  4  ottobre  2017,  l'accordo   dell'Autorita'
nazionale anticorruzione (ANAC); 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri del
18 ottobre 2017; 
 
                               Adotta 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                 Ambito di applicazione, definizioni 
 
  1. Il presente regolamento definisce la disciplina delle  procedure
per l'affidamento e la gestione dei contratti da eseguire  all'estero
tenuto conto dei principi fondamentali del codice di cui  al  decreto
legislativo 18  aprile  2016,  n.  50  e  delle  procedure  applicate
dall'Unione europea e  dalle  organizzazioni  internazionali  di  cui
l'Italia e' parte. 
  2. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni che
seguono: 
    a)  «direttive  europee»:  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE   e
2014/25/UE del 26 febbraio 2014; 
    b) «codice»: codice di cui al decreto legislativo 18 aprile  2016
n. 50; 
    c)  «Ministro»:  il  Ministro  degli  affari   esteri   e   della
cooperazione internazionale; 
    d)  «Ministero»:  il  Ministero  degli  affari  esteri  e   della
cooperazione internazionale (MAECI); 
    e) «AICS»: l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo; 
    f) «sede estera»: ciascuno degli uffici e  delle  sedi,  comunque
denominati, presenti all'estero di amministrazioni pubbliche  di  cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n.165 del 2001; 
    g) «contratti»: contratti di  appalto  pubblico  e  contratti  di
concessione da svolgersi all'estero di cui all'articolo 1,  comma  7,
del codice; 
    h) «RUP»: responsabile unico del procedimento; 
    i) «CIG»: codice identificativo gara di cui all'articolo 3, comma
5, della legge 13 agosto 2010, n. 136. 
 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          ai sensi dell'art. 10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni   sulla   promulgazione    delle    leggi    e
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della  Repubblica  italiana
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              - Per le direttive UE vengono forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  Europea
          (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              -  La  direttiva  26  febbraio  2014,   n.   2014/23/UE
          (direttiva  del  Parlamento   europeo   e   del   Consiglio
          sull'aggiudicazione dei contratti  di  concessione)  (Testo
          rilevante ai  fini  del  SEE)  e'  stata  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 28  marzo  2014,
          n. L 94. 
              - La direttiva 26 febbraio 2014, 2014/24/UE  (direttiva
          del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  26febbraio
          2014, sugli appalti pubblici  e  che  abroga  la  direttiva
          2004/18/CE) (Testo rilevante ai  fini  del  SEE)  e'  stata
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  28
          marzo 2014, n. L 94. 
              - La direttiva 26 febbraio 2014, 2014/25/UE  (direttiva
          del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  26febbraio
          2014, sulle procedure d'appalto degli  enti  erogatori  nei
          settori  dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei
          servizi postali  e  che  abroga  la  direttiva  2004/17/CE)
          (Testo rilevante ai fini del SEE) e' stata pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 28 marzo 2014, n.  L
          94. 
              - La legge 28 gennaio 2016, n. 11 (deleghe  al  Governo
          per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE,  2014/24/UE  e
          2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  26
          febbraio  2014,  sull'aggiudicazione   dei   contratti   di
          concessione,  sugli  appalti  pubblici  e  sulle  procedure
          d'appalto degli  enti  erogatori  nei  settori  dell'acqua,
          dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,  nonche'
          per il riordino della  disciplina  vigente  in  materia  di
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi e  forniture)
          e' stata pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  29  gennaio
          2016, n.23. 
              - Il testo dell'art. 1, comma 7 del decreto legislativo
          18 aprile 2016, n. 50 e' il seguente: 
                «Art.  1  (Oggetto  e  ambito  di  applicazione).   -
          (Omissis). 
              7. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione
          internazionale adotta, previo accordo con l'ANAC, direttive
          generali  per  disciplinare  le  procedure  di  scelta  del
          contraente  e  l'esecuzione  del  contratto  da   svolgersi
          all'estero, tenuto  conto  dei  principi  fondamentali  del
          presente codice e  delle  procedure  applicate  dall'Unione
          europea  e  dalle  organizzazioni  internazionali  di   cui
          l'Italia e' parte. Resta ferma l'applicazione del  presente
          codice alle procedure di affidamento svolte in Italia. Fino
          all'adozione delle direttive generali di  cui  al  presente
          comma, si applica l'articolo 216, comma 26.». 
              - Il testo dell'articolo 17, comma  3  della  legge  23
          agosto 1988,  n.  400  e  successive  modificazioni  e'  il
          seguente: 
                «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 5  gennaio
          1967, n. 18 (Ordinamento dell'amministrazione degli  affari
          esteri) e' stato pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  18
          febbraio 1967, n. 44, supplemento ordinario. 
              - La legge 22 dicembre  1990,  n.  401  (Riforma  degli
          Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione
          della cultura e della lingua italiane all'estero) e'  stata
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29  dicembre  1990,  n.
          302. 
              -  Il  decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297
          (Approvazione   del   testo   unico   delle    disposizioni
          legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
          scuole di ogni ordine e grado), e' stato  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 19  maggio  1994,  n.  115,  supplemento
          ordinario. 
              - Il decreto del Ministro degli affari esteri 27 aprile
          1995,     n.     392     (Regolamento     recante     norme
          sull'organizzazione,  il  funzionamento   e   la   gestione
          finanziaria  ed   economico-patrimoniale   degli   istituti
          italiani di cultura all'estero) e' stato  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 21 settembre 1995, n. 221. 
              -  Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300
          (Riforma   dell'organizzazione   del   Governo,   a   norma
          dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n.  59)  e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
          supplemento ordinario. 
              - Il decreto  legislativo  15  dicembre  2006,  n.  307
          (Riassetto normativo in materia di gestione  amministrativa
          e contabile degli Uffici  all'estero  del  Ministero  degli
          affari esteri, a  norma  dell'articolo  4  della  legge  28
          novembre 2005, n. 246) e' stato pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 17 gennaio 2007, n. 13. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   1°
          febbraio 2010, n. 54 (Regolamento recante norme in  materia
          di autonomia gestionale e finanziaria delle  rappresentanze
          diplomatiche e degli Uffici consolari di  I  categoria  del
          Ministero degli affari esteri, a norma  dell'art.  6  della
          legge 18 giugno 2009, n.  69)  e'  stato  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 13 marzo 2010, n. 85. 
              - Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66  (Codice
          dell'ordinamento  militare)  e'  stato   pubblicato   nella
          Gazzetta  Ufficiale  8  maggio  2010,  n.106,   supplemento
          ordinario. 
              - Il testo degli articoli da 343 a 356 del decreto  del
          Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.  207  e'  il
          seguente: 
                «Art. 343 (Ambito di applicazione delle  disposizioni
          in materia di lavori, servizi  e  forniture  relativi  agli
          interventi di cooperazione tra l'Italia e i paesi in via di
          sviluppo).- 1.  Le  disposizioni  del  presente  titolo  si
          applicano  ai  contratti  di   cui   al   codice   eseguiti
          nell'ambito di applicazione della legge 26  febbraio  1987,
          n. 49,  fermo  restando  quanto  previsto  in  materia  dal
          decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,  n.
          18. 
              2. Per quanto  non  disposto  dal  presente  titolo  si
          applicano  le  disposizioni  contenute  nel  codice  e  nel
          presente regolamento ad esclusione della parte  II,  titolo
          XI, e del titolo II della presente parte. 
                Art.  344  (Programmazione  di  lavori,   servizi   e
          forniture relativi agli interventi  di  cooperazione  (art.
          225,  D.P.R.  n.  554/1999)).-  1.  La  programmazione  dei
          lavori, servizi e forniture in attuazione  della  legge  26
          febbraio 1987, n. 49, per i quali il Ministero degli affari
          esteri  svolge,  direttamente  o  per  il   tramite   delle
          ambasciate,  il  compito   di   stazione   appaltante,   e'
          articolata secondo il disposto dell'articolo  2,  comma  2,
          della legge 26 febbraio 1987,  n.  49.  In  relazione  alla
          necessita'  di  definizione  degli  accordi  con  i   paesi
          beneficiari possono essere  inserite  nella  programmazione
          anche solo le indicazioni delle risorse disponibili  per  i
          programmi di intervento. 
              2. Qualora l'accordo di  attuazione  di  una  specifica
          iniziativa di cooperazione stipulato  tra  l'Italia  ed  il
          paese beneficiario preveda che il paese beneficiario svolga
          il  compito  di  stazione   appaltante,   l'affidamento   e
          l'esecuzione  dei  lavori,  servizi  o  forniture   possono
          seguire la normativa locale o  quella  adottata  nel  paese
          beneficiario dalla Commissione europea  o  dagli  organismi
          internazionali di cui l'Italia e' membro. In  tal  caso  lo
          stesso accordo definisce le modalita' dei controlli e delle
          autorizzazioni  da  parte  dell'autorita'   italiana,   per
          garantire il rispetto dei principi di  cui  all'articolo  2
          del  codice  e  l'osservanza  del  divieto   di   utilizzo,
          direttamente e indirettamente, del lavoro minorile. 
                Art. 345.  (Progettazione  di  lavori  relativi  agli
          interventi di cooperazione (art. 226, D.P.R. n. 554/1999)).
          - 1. L'elaborazione dei progetti preliminari, definitivi ed
          esecutivi puo' essere affidata anche a soggetti  dei  paesi
          beneficiari   con   adeguata   e   documentata   competenza
          professionale  che   abbiano   stipulato   idonea   polizza
          assicurativa  per  la  copertura  dei  rischi   di   natura
          professionale. Qualora previsto dall'accordo di attuazione,
          la progettazione dello specifico intervento di cooperazione
          e'  soggetta  alla  previa  approvazione   da   parte   dei
          competenti organi del paese  destinatario  dell'intervento,
          alla cui normativa i progetti stessi devono conformarsi. La
          progettazione  deve  altresi'   conformarsi   ai   principi
          generali desumibili dalle norme italiane vigenti in materia
          di sicurezza e di tutela dell'ambiente. Per interventi  per
          i   quali   siano   disponibili   studi   preliminari    di
          fattibilita',  qualora  vi  siano  particolari  ragioni  di
          urgenza, ovvero in relazione alla loro semplicita'  tecnica
          o ripetitivita', potra' essere  redatto  immediatamente  il
          progetto esecutivo. 
              2. La stima e l'analisi dei prezzi sono  formulate  con
          riguardo ai prezzi correnti dello Stato sul cui  territorio
          e' eseguito l'intervento. 
              3. Quando le  componenti  del  progetto  devono  essere
          reperite  su  un  mercato  diverso  da  quello  del   paese
          beneficiario l'analisi dei prezzi va  riferita  al  mercato
          nel quale dette componenti sono disponibili. 
                Art. 346 (Misure organizzative  per  la  gestione  ed
          esecuzione di lavori, servizi  e  forniture  relativi  agli
          interventi di cooperazione (art. 227, D.P.R. n. 554/1999)).
          - 1. Per i singoli interventi e' nominato  un  responsabile
          del   procedimento   che    assicura,    costantemente    e
          direttamente, lo  svolgimento  dei  compiti  stabiliti  nel
          codice e nel  presente  regolamento.  Per  i  lavori  ed  i
          servizi attinenti  all'architettura  e  all'ingegneria,  il
          responsabile del procedimento puo' essere coadiuvato da  un
          tecnico di supporto anche locale. 
              2.  Puo'  essere  nominato  un  solo  responsabile  del
          procedimento per  piu'  interventi  da  eseguirsi  in  aree
          limitrofe. 
              3. I  lavori  di  modesta  entita'  e  complessita',  o
          realizzati secondo tecniche costruttive elementari  tipiche
          dei paesi in via di sviluppo fino ad un valore  di  750.000
          euro possono essere realizzati tramite  organizzazioni  non
          governative titolari del programma generale  di  intervento
          di  cooperazione,  avvalendosi  di  personale  di  adeguata
          professionalita'  e  di  materiali  locali.   La   stazione
          appaltante prevede e quota tali lavori nel progetto  e  nel
          bando di gara relativi all'intervento di cooperazione. 
                Art.  347  (Aggiudicazione  di  lavori,   servizi   e
          forniture relativi agli interventi di cooperazione).  -  1.
          Gli accordi di attuazione stipulati con i paesi beneficiari
          per gli specifici interventi  possono  prevedere  che  alle
          procedure di affidamento  dei  contratti  pubblici  possano
          partecipare  soggetti  dei  paesi  esteri  che  abbiano   i
          requisiti per  la  qualificazione,  economico-finanziari  e
          tecnico-professionali   prescritti   per   gli    operatori
          economici  italiani,  certificati  secondo   le   normative
          vigenti in detti paesi. 
              2. Gli accordi di attuazione possono altresi' prevedere
          che,  per  i  contratti  pubblici   appaltati   nei   paesi
          beneficiari, siano seguite le procedure  di  aggiudicazione
          adottate nel paese beneficiario dalla Commissione europea o
          dagli organismi Internazionali di cui l'Italia e' membro. 
              3. Nelle commissioni di aggiudicazione di contratti per
          i quali  l'amministrazione  italiana  opera  come  stazione
          appaltante possono essere nominati,  come  membri,  tecnici
          italiani e stranieri non residenti in Italia, con  adeguata
          e documentata competenza professionale. 
                Art.  348  (Direzione  dei   lavori   relativi   agli
          interventi   di   cooperazione   (art.   228,   D.P.R.   n.
          554/1999)).- 1. Il direttore dei lavori,  se  non  presente
          costantemente  sul   sito   della   realizzazione,   nomina
          obbligatoriamente assistenti di cantiere  che  seguano  sul
          posto  l'andamento  dei   lavori.   Oltre   alle   funzioni
          esercitate   secondo   le   disposizioni    del    presente
          regolamento, nei casi di somma  urgenza  il  direttore  dei
          lavori  assume  le  decisioni  necessarie   per   rimuovere
          situazioni di pericolo e salvaguardare la funzionalita' del
          lavoro anche in deroga alle prescrizioni di progetto  e  ne
          ordina  contestualmente   l'attuazione.   Delle   decisioni
          assunte e dei lavori ordinati  riferisce  con  le  relative
          motivazioni in apposita perizia da inviare con  la  massima
          tempestivita'  al  responsabile  del  procedimento  per  la
          ratifica del proprio operato. 
              2. Il direttore del lavori puo'  curare  l'accettazione
          dei materiali e la registrazione dell'andamento dei  lavori
          in via informatica, anche a distanza, mediante il  supporto
          di  rilevazioni  e  misure  degli  ispettori  di   cantiere
          presenti in loco, fermo restando la sua responsabilita' per
          quanto riguarda  la  rispondenza  dell'opera  al  progetto,
          dell'osservanza  delle  disposizioni  di   esecuzione   del
          progetto, della qualita' dei materiali  impiegati,  nonche'
          per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della  posa
          in opera. 
                Art. 349  (Collaudo  e  verifica  di  conformita'  di
          lavori, servizi e forniture  relativi  agli  interventi  di
          cooperazione (art. 229,  D.P.R.  n.  554/1999)).  -  1.  Il
          collaudo dei lavori disciplinati dal presente  titolo  deve
          essere espletato con le modalita' previste nella parte  II,
          titolo X, in quanto applicabili,  e  deve  essere  concluso
          entro un anno dalla data di ultimazione dei  lavori.  Nelle
          commissioni di collaudo puo' essere nominato come membro un
          tecnico designato dal paese beneficiario. 
              2. Per  i  lavori,  il  responsabile  del  procedimento
          dispone, secondo la natura e la tipologia dei  lavori,  che
          il  certificato  di  collaudo  sia  corredato   anche   dai
          certificati  di  collaudo  statico  delle   strutture,   di
          sicurezza degli impianti e di  conformita'  alle  norme  di
          sicurezza e di prevenzioni di incendi, che  possono  essere
          rilasciati da soggetti pubblici o privati,  con  competenza
          legalmente riconosciuta nel paese beneficiario. 
              3. La verifica di conformita' di servizi e di forniture
          e' espletata secondo  le  norme  dettate  dalla  parte  IV,
          titolo IV, in  quanto  applicabili.  Nelle  commissioni  di
          collaudo puo' essere nominato un membro designato dal paese
          beneficiario, fermo  restando  il  numero  complessivo  dei
          membri previsto dalla vigente normativa. 
                Art. 350 (Adeguamento  dei  prezzi  per  i  contratti
          relativi agli interventi di cooperazione (art. 230,  D.P.R.
          n. 554/1999)). - 1. Per lavori  disciplinati  dal  presente
          titolo, l'adeguamento del prezzo contrattuale consiste  nel
          prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta  aumentato  o
          diminuito di una percentuale da applicarsi nel caso in  cui
          la   dinamica   dei   prezzi   del   paese    beneficiario,
          congiuntamente alle variazioni di cambio, rilevate, con  le
          modalita' di cui al comma 4, tra il 31  dicembre  dell'anno
          di presentazione dell'offerta ed il 31  dicembre  dell'anno
          precedente la data di richiesta di verifica  di  una  delle
          due parti contraenti, incidano in senso negativo o positivo
          in percentuale superiore al dieci per cento sul valore  del
          contratto. Oltre tale limite l'esecutore puo'  chiedere  la
          risoluzione  del   contratto   per   eccessiva   onerosita'
          sopravvenuta   e   null'altro   pretendere   in   caso   di
          prosecuzione delle opere. 
              2. L'incremento o il  decremento  per  la  quota  parte
          eccedente il dieci per cento si applicano, una sola  volta,
          all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni semestre
          intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. 
              3. L'adeguamento del prezzo contrattuale non si applica
          per la parte dei lavori eseguita  in  ritardo  rispetto  ai
          termini contenuti nel cronoprogramma dei  lavori,  se  tale
          ritardo e' imputabile all'esecutore. 
              4.  L'incidenza  della  dinamica   dei   prezzi   viene
          calcolata avvalendosi delle rilevazioni degli  organismi  a
          tal fine operanti nel paese beneficiario. Qualora nel Paese
          beneficiario  siano  assenti   strumenti   di   rilevazione
          ufficiale  della  dinamica  dei  prezzi,   la   valutazione
          relativa ai singoli contratti e'  rimessa  al  responsabile
          del procedimento. 
              5. Ai lavori di cui al comma  1  non  si  applicano  le
          disposizioni di cui all'articolo 133, commi 1-bis, e da 3 a
          8, del codice. 
              6. Per l'adeguamento dei prezzi in relazione a  servizi
          e  forniture  ad  esecuzione  continuata  o  periodica,  si
          applica l'articolo 115 del codice. 
                Art. 351 (Ambito di applicazione  delle  disposizioni
          in materia di lavori da eseguirsi presso le sedi estere del
          Ministero degli affari esteri).  -1.  Le  disposizioni  del
          presente titolo si applicano ai lavori eseguiti su immobili
          all'estero ad uso dell'amministrazione del Ministero  degli
          affari esteri, fermo restando quanto  previsto  in  materia
          dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
          n. 18, dalla legge 3 febbraio 1979, n.  34  e  dal  decreto
          legislativo 15 dicembre 2006, n. 307. 
              2. Per quanto  non  disposto  dal  presente  titolo  si
          applicano  le  disposizioni  contenute  nel  codice  e  nel
          presente regolamento ad esclusione della parte  II,  titolo
          XI, e del titolo I della presente parte. 
                Art. 352 (Progettazione dei  lavori  presso  le  sedi
          estere del Ministero degli affari esteri (art. 226,  D.P.R.
          n. 554/1999)). - 1. I progetti preliminari,  definitivi  ed
          esecutivi devono conformarsi alla normativa ambientale,  se
          di pari o maggiore livello  di  tutela,  urbanistica  e  di
          sicurezza  del  Paese  ove  e'  situata  la   Sede   estera
          interessata dai lavori, secondo le modalita'  stabilite  al
          comma 4. Il responsabile del procedimento, qualora vi siano
          particolari ragioni di urgenza, ovvero  in  relazione  alla
          semplicita' tecnica, alla ripetitivita'  degli  interventi,
          alla disponibilita' di studi preliminari  di  fattibilita',
          puo' disporre che sia redatto  immediatamente  il  progetto
          esecutivo. 
              2. La stima e l'analisi dei prezzi sono formulate,  con
          riguardo ai prezzi correnti dello Stato sul cui  territorio
          e' eseguito l'intervento. 
              3. Quando le  componenti  del  progetto  devono  essere
          reperite su un mercato diverso da quello della sede  estera
          interessata dai lavori, l'analisi dei prezzi va riferita ai
          mercati nei quali dette componenti sono disponibili. 
              4.  Il  responsabile  del  procedimento  in   sede   di
          documento   preliminare   alla   progettazione    di    cui
          all'articolo   15   stabilisce   l'ambito   normativo    di
          riferimento  dell'intervento,  specificando   altresi'   le
          eventuali cause di interferenza tra  la  normativa  tecnica
          italiana e quella in vigore  presso  il  Paese  della  Sede
          estera interessata dai lavori. 
              5. Qualora nell'affidamento dei lavori e  dei  relativi
          servizi di cui all'articolo 252 si utilizzino per la scelta
          del  contraente  procedure  locali  diverse  rispetto  alle
          procedure previste dalla normativa italiana,  il  documento
          preliminare alla progettazione, redatto anche  mediante  il
          supporto esterno ai sensi dell'articolo 90,  comma  6,  del
          codice, e' integrato dal provvedimento di cui  all'articolo
          6, comma 2, del decreto legislativo 15  dicembre  2006,  n.
          307, adottato dal titolare dell'ufficio. 
              6. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 80 del
          decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,  n.
          18,  e  successive  modificazioni,   inerente   al   parere
          consultivo della commissione per gli  immobili  adibiti  ad
          uso dell'amministrazione degli  affari  esteri  di  cui  il
          responsabile del procedimento  dovra'  tenere  conto  nelle
          procedure di cui al comma 7. 
              7. Il responsabile del procedimento propone in sede  di
          esame dei progetti preliminari e definitivi  il  ricorso  a
          procedure  analoghe  alla  conferenza  dei  servizi,  anche
          direttamente presso la Sede estera interessata dai  lavori.
          I costi connessi alla organizzazione  e  partecipazione  ai
          lavori della conferenza sono inclusi nel  quadro  economico
          dell'intervento di cui all'articolo 16. 
              8. Il progettista dei lavori disciplinati dal  presente
          titolo dichiara, al momento della consegna degli  elaborati
          alla  stazione  appaltante,  il  rispetto,   nelle   scelte
          progettuali effettuate, delle normative adottate. 
                Art. 353 (Misure organizzative  per  la  gestione  ed
          esecuzione dei lavori presso le sedi estere  del  Ministero
          degli affari esteri (art. 227, D.P.R. n. 554/1999)).  -  1.
          Per i singoli interventi e' nominato  un  responsabile  del
          procedimento, ai sensi dell'articolo  10  del  codice,  che
          assicura costantemente, direttamente, o anche a mezzo di un
          tecnico di supporto, la  presenza  presso  la  sede  estera
          interessata dai lavori e che: 
                  a)   redige   il   documento    preliminare    alla
          progettazione; 
                  b) controlla i livelli prestazionali di qualita'  e
          di prezzo; 
                  c)   segnala   all'amministrazione   inadempimenti,
          ritardi ed altre anomalie riscontrate  nella  realizzazione
          dell'intervento; la segnalazione avviene per il tramite del
          Capo missione qualora il responsabile del procedimento  sia
          in servizio presso la sede estera; 
                  d)  assume  i  provvedimenti  di   urgenza,   salva
          ratifica dell'amministrazione centrale; 
                  e)  ratifica  i  provvedimenti  di  somma   urgenza
          eventualmente assunti dal direttore dei lavori  e  promuove
          l'adozione della relativa variante di progetto; 
                  f) propone il riconoscimento  delle  variazioni  di
          prezzo con i criteri di cui all'articolo 356; 
                  g) autorizza il subappalto con  i  criteri  di  cui
          all'articolo 118 del codice, in quanto applicabili; 
                  h)  esercita,  compatibilmente  con   la   presente
          disposizione,  le  altre  funzioni  previste  dal  presente
          regolamento per il responsabile del procedimento. 
              2.  Puo'  essere  nominato  un  solo  responsabile  del
          procedimento per piu' interventi. 
              3. Per le gare d'appalto di lavori,  al  di  fuori  del
          territorio  dell'Unione  europea,   il   responsabile   del
          procedimento puo' prevedere la partecipazione oltre che dei
          soggetti qualificati ai sensi della parte II,  titolo  III,
          anche dagli operatori economici locali previa  acquisizione
          di motivato parere, per  ogni  singolo  concorrente,  sulla
          struttura  organizzativa,  solidita'  economica,  dotazione
          tecnica ed affidabilita' esecutiva da parte del tecnico  di
          fiducia del consolato  competente  presso  la  Sede  estera
          interessata dai lavori, ovvero  dello  stesso  responsabile
          del procedimento. 
              4. Per le opere di cui all'articolo 17,  comma  2,  del
          codice,  segnalate   dalla   sede   estera   e   confermate
          dall'Organo centrale per la sicurezza presso  il  Ministero
          degli affari esteri, per l'esecuzione di lavori,  anche  in
          variante, il responsabile del  procedimento  puo'  disporre
          interventi di affidamento diretto  ad  operatori  economici
          abilitati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del codice di
          lavori nel  limite  di  €  200.000,  previa  autorizzazione
          dell'amministrazione centrale. 
              5.   Nel   caso   ricorrano   esigenze   derivanti   da
          sopravvenute disposizioni legislative  e  regolamentari  in
          uso  presso  i  paesi  esteri  ove  ricorre   l'intervento,
          successive alla stipula del contratto, il responsabile  del
          procedimento  promuove  la  predisposizione   di   apposita
          variante ai sensi dell'articolo 132, comma 1,  del  codice.
          L'approvazione di tale tipologia di variante  e'  demandata
          ai competenti organi del Ministero degli affari  esteri  su
          parere del responsabile del procedimento. 
                Art. 354 (Direzione dei lavori presso le sedi  estere
          del Ministero degli affari  esteri  (art.  228,  D.P.R.  n.
          554/1999)).  -  1.   Il   direttore   dei   lavori   nomina
          obbligatoriamente assistenti di cantiere  che  seguano  sul
          posto l'andamento globale dei lavori. Oltre  alle  funzioni
          esercitate   secondo   le   disposizioni    del    presente
          regolamento, nei casi di somma  urgenza  il  direttore  dei
          lavori  assume  le  decisioni  necessarie   per   rimuovere
          situazioni di pericolo e salvaguardare la funzionalita' del
          lavoro anche in deroga alle prescrizioni di progetto  e  ne
          ordina  contestualmente   l'attuazione.   Delle   decisioni
          assunte e dei lavori ordinati  riferisce  con  le  relative
          motivazioni in apposita perizia da inviare con  la  massima
          tempestivita'  al  responsabile  del  procedimento  per  la
          ratifica del proprio operato. 
              2. Nel caso  di  lavori  al  di  fuori  del  territorio
          dell'Unione europea, il direttore del  lavori  puo'  curare
          l'accettazione   dei   materiali   e    la    registrazione
          dell'andamento dei  lavori  in  via  informatica,  anche  a
          distanza, mediante il  supporto  di  rilevazioni  e  misure
          degli  assistenti  di  cantiere  presenti  in  loco,  fatta
          eccezione per le operazioni di cui all'articolo 3, comma 2,
          della legge 5 novembre 1971, n. 1086. 
                Art. 355 (Collaudo dei lavori presso le  sedi  estere
          del Ministero degli affari  esteri  (art.  229,  D.P.R.  n.
          554/1999)). - 1. Il collaudo dei  lavori  disciplinati  dal
          presente titolo deve  essere  espletato  con  le  modalita'
          previste nel presente regolamento, in quanto applicabili, e
          deve  essere  concluso  entro  un  anno   dalla   data   di
          ultimazione dei lavori. 
              2. Il responsabile del procedimento dispone, secondo la
          natura e la tipologia dei lavori,  che  il  certificato  di
          collaudo sia corredato anche dai  certificati  di  collaudo
          statico delle strutture, di sicurezza degli impianti  e  di
          conformita' alle norme di sicurezza  e  di  prevenzioni  di
          incendi, che possono essere rilasciati da soggetti pubblici
          o privati, con  competenza  legalmente  riconosciuta  nello
          Stato estero interessato dai lavori. 
                Art. 356 (Adeguamento dei prezzi per i lavori  presso
          le sedi estere del Ministero degli affari esteri (art. 230,
          D.P.R. n. 554/1999)). - 1. Per i  lavori  disciplinati  dal
          presente titolo, al di  fuori  del  territorio  dell'Unione
          europea, il prezzo chiuso consiste nel prezzo dei lavori al
          netto del ribasso d'asta aumentato di  una  percentuale  da
          applicarsi nel caso in cui la dinamica dei prezzi presso la
          sede estera interessata  dai  lavori,  congiuntamente  alle
          variazioni  di  cambio,  incidano  in  senso  negativo   in
          percentuale superiore al dieci per  cento  sul  valore  del
          contratto. Oltre tali limiti, l'esecutore puo' chiedere  la
          risoluzione  del   contratto   per   eccessiva   onerosita'
          sopravvenuta   e   null'altro   pretendere   in   caso   di
          prosecuzione delle opere. 
              2. L'incremento per la quota parte eccedente  il  dieci
          per cento si  applica  all'importo  dei  lavori  ancora  da
          eseguire   per   ogni   semestre   intero   previsto    per
          l'ultimazione dei lavori stessi. 
              3. Il prezzo chiuso non si applica  per  la  parte  dei
          lavori eseguita in ritardo rispetto  ai  termini  contenuti
          nel  cronoprogramma  dei  lavori,  se   tale   ritardo   e'
          imputabile all'esecutore. 
              4.  L'incidenza  della  dinamica   dei   prezzi   viene
          calcolata avvalendosi delle rilevazioni degli  organismi  a
          tal fine operanti presso la  sede  estera  interessata  dai
          lavori. Qualora nello Stato di  attuazione  dell'intervento
          siano assenti  strumenti  di  rilevazione  ufficiale  della
          dinamica dei prezzi, la  valutazione  relativa  ai  singoli
          contratti e' rimessa al responsabile del procedimento. 
              5. Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  133,  commi
          1-bis, e da 3 a 8, del codice si  applicano  unicamente  ai
          lavori nel territorio dell'Unione europea con le  modalita'
          di rilevamento di cui al comma 4 del presente articolo. Per
          tali lavori non si applicano  le  disposizioni  di  cui  ai
          commi 1, 2 e 3 del presente articolo.». 
              Il testo dell'articolo 14, commi 17  e  seguenti  della
          decreto  legge  6  luglio  2011,  n.  98   convertito   con
          modificazioni dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111  e'  il
          seguente: 
                «Art. 14 (Soppressione, incorporazione e riordino  di
          enti ed organismi pubblici). - (Omissis). 
              17. L'Istituto nazionale per il commercio estero  (ICE)
          e' soppresso a decorrere dalla data di  entrata  in  vigore
          del presente decreto. 
              18. E' istituita l'Agenzia per la promozione all'estero
          e   l'internazionalizzazione   delle   imprese    italiane,
          denominata «ICE - Agenzia per la  promozione  all'estero  e
          l'internazionalizzazione  delle  imprese  italiane»,   ente
          dotato  di  personalita'  giuridica  di  diritto  pubblico,
          sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero
          dello sviluppo economico, che li esercita, per  le  materie
          di rispettiva competenza, d'intesa con il  Ministero  degli
          affari esteri e sentito il Ministero dell'economia e  delle
          finanze. 
              18-bis. I poteri di indirizzo in materia di  promozione
          e  internazionalizzazione  delle  imprese   italiane   sono
          esercitati dal Ministro  dello  sviluppo  economico  e  dal
          Ministro degli affari esteri. Le linee guida e di indirizzo
          strategico     in     materia     di      promozione      e
          internazionalizzazione  delle  imprese,  anche  per  quanto
          riguarda la programmazione delle risorse,  comprese  quelle
          di cui al comma 19, sono assunte da una  cabina  di  regia,
          costituita senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica, copresieduta dal  Ministro  degli  affari
          esteri, dal Ministro dello sviluppo  economico  e,  per  le
          materie di propria competenza, dal Ministro con  delega  al
          turismo e  composta  dal  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, o da persona dallo stesso designata, dal  Ministro
          delle politiche agricole,  alimentari  e  forestali,  o  da
          persona  dallo  stesso  designata,  dal  presidente   della
          Conferenza delle Regioni e delle Province  autonome  e  dai
          presidenti,  rispettivamente,  dell'Unione  italiana  delle
          camere di commercio, industria, artigianato e  agricoltura,
          della Confederazione generale dell'industria  italiana,  di
          R.E.TE.  Imprese  Italia,  di  Alleanza  delle  Cooperative
          italiane e dell'Associazione bancaria italiana. 
              19. Le  funzioni  attribuite  all'ICE  dalla  normativa
          vigente e le inerenti risorse di personale,  finanziarie  e
          strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici  attivi
          e passivi, sono trasferiti, senza che sia  esperita  alcuna
          procedura di liquidazione, anche giudiziale,  al  Ministero
          dello sviluppo economico, il quale  entro  sei  mesi  dalla
          data di entrata in vigore della  presente  disposizione  e'
          conseguentemente riorganizzato ai sensi dell'articolo 4 del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300,  e  successive
          modificazioni, e all'Agenzia di cui al comma precedente. Le
          risorse  gia'  destinate  all'ICE  per   il   finanziamento
          dell'attivita' di promozione e  di  sviluppo  degli  scambi
          commerciali con l'estero, come determinate nella Tabella  C
          della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono trasferite in un
          apposito  Fondo  per   la   promozione   degli   scambi   e
          l'internazionalizzazione delle imprese, da istituire  nello
          stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. 
              20.   L'Agenzia   opera   al   fine    di    sviluppare
          l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonche' la
          commercializzazione dei beni e  dei  servizi  italiani  nei
          mercati internazionali,  e  di  promuovere  l'immagine  del
          prodotto italiano nel mondo. L'Agenzia svolge le  attivita'
          utili al perseguimento dei compiti ad essa affidati  e,  in
          particolare, offre servizi di  informazione,  assistenza  e
          consulenza alle imprese italiane che operano nel  commercio
          internazionale  e  promuove  la  cooperazione  nei  settori
          industriale,    agricolo    e    agro-alimentare,     della
          distribuzione e del terziario, al fine di  incrementare  la
          presenza delle imprese italiane sui mercati internazionali.
          Nello svolgimento delle proprie attivita', l'Agenzia  opera
          in stretto raccordo con le regioni, le camere di commercio,
          industria, artigianato  e  agricoltura,  le  organizzazioni
          imprenditoriali e gli altri  soggetti  pubblici  e  privati
          interessati.  Con  decreto  del  Ministro  dello   sviluppo
          economico sono  indicate  le  modalita'  applicative  e  la
          struttura amministrativa responsabile per  assicurare  alle
          singole  imprese  italiane  ed  estere  l'assistenza  e  il
          raccordo con i  soggetti  pubblici  e  le  possibilita'  di
          accesso  alle   agevolazioni   disponibili   per   favorire
          l'operativita' delle stesse imprese  nei  settori  e  nelle
          aree di interesse all'estero. 
              21. Sono organi dell'Agenzia il  presidente,  nominato,
          al proprio interno, dal consiglio  di  amministrazione,  il
          consiglio di amministrazione, costituito da cinque  membri,
          di cui uno con funzioni di presidente, e  il  collegio  dei
          revisori   dei   conti.   I   membri   del   consiglio   di
          amministrazione sono nominati con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri,  su  proposta   del   Ministro   dello   sviluppo
          economico. Uno dei cinque membri e' designato dal  Ministro
          degli  affari   esteri.   I   membri   del   consiglio   di
          amministrazione  sono  scelti   tra   persone   dotate   di
          indiscusse moralita' e indipendenza,  alta  e  riconosciuta
          professionalita' e competenza nel  settore.  La  carica  di
          componente   del   consiglio    di    amministrazione    e'
          incompatibile con incarichi politici elettivi. Le  funzioni
          di controllo di regolarita' amministrativo-contabile  e  di
          verifica sulla regolarita' della gestione dell'Agenzia sono
          affidate al collegio dei revisori, composto di  tre  membri
          ed un  membro  supplente,  designati  dai  Ministeri  dello
          sviluppo economico, degli affari esteri e  dell'economia  e
          delle finanze, che nomina anche il supplente. La presidenza
          del  collegio  spetta  al  rappresentante   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze. I membri  del  consiglio  di
          amministrazione dell'Agenzia durano in carica quattro  anni
          e possono essere confermati una sola volta. All'Agenzia  si
          applica il decreto legislativo 30 giugno 2011, n.  123.  E'
          esclusa l'applicabilita' della disciplina  della  revisione
          legale di cui al decreto legislativo 27  gennaio  2010,  n.
          39. 
              22. Il direttore generale svolge funzioni di direzione,
          coordinamento e  controllo  della  struttura  dell'Agenzia,
          secondo le modalita' ed i limiti  previsti  dallo  statuto.
          Formula, d'intesa con il presidente, proposte al  consiglio
          di  amministrazione,  d'attuazione  ai  programmi  e   alle
          deliberazioni approvate dal consiglio di amministrazione ed
          alle disposizioni  operative  del  presidente,  assicurando
          altresi'      gli      adempimenti       di       carattere
          tecnico-amministrativo relativi alle attivita' dell'Agenzia
          ed al perseguimento delle sue finalita'  istituzionali.  Il
          direttore generale e' nominato per un  periodo  di  quattro
          anni, rinnovabili per una sola volta. Al direttore generale
          non si applica il comma  8  dell'articolo  19  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
              23. I compensi spettanti ai  membri  del  consiglio  di
          amministrazione sono determinati con decreto  del  Ministro
          dello  sviluppo  economico  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, in conformita' alle norme di
          contenimento della spesa  pubblica  e,  comunque,  entro  i
          limiti di quanto previsto per enti di similari  dimensioni.
          Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono
          coperti nell'ambito delle risorse di cui ai  commi  26-bis,
          primo  periodo,  26-ter  e  26-quater.  Se  dipendenti   di
          amministrazioni  pubbliche,  ai  membri  del  consiglio  di
          amministrazione si applica il comma 5 dell'articolo  1  del
          presente decreto. 
              24.  Il  consiglio  di   amministrazione   dell'Agenzia
          delibera lo statuto, il regolamento di  organizzazione,  di
          contabilita', la  dotazione  organica  del  personale,  nel
          limite massimo di 450 unita', ed i bilanci. Detti atti sono
          trasmessi ed approvati dai Ministeri vigilanti, di concerto
          con il Ministero dell'economia e delle finanze, che possono
          formulare i propri rilievi  entro  novanta  giorni  per  lo
          statuto ed entro sessanta  giorni  dalla  ricezione  per  i
          restanti atti. Il piano annuale di  attivita'  e'  definito
          tenuto conto  delle  proposte  provenienti,  attraverso  il
          Ministero  degli  affari   esteri,   dalle   rappresentanze
          diplomatiche e consolari. 
              25.  L'Agenzia  opera  all'estero   nell'ambito   delle
          Rappresentanze  diplomatiche  e  consolari  con   modalita'
          stabilite con apposita convenzione stipulata tra l'Agenzia,
          il Ministero degli  affari  esteri  e  il  Ministero  dello
          sviluppo economico. Il personale dell'Agenzia all'estero  -
          e' individuato, sentito il Ministero degli  affari  esteri,
          nel limite di un contingente massimo  definito  nell'ambito
          della dotazione organica di cui al comma 24 - e puo' essere
          accreditato, previo nulla osta del Ministero  degli  affari
          esteri, secondo le procedure previste dall'articolo 31  del
          decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,  n.
          18,  in  conformita'  alle  convenzioni  di  Vienna   sulle
          relazioni diplomatiche e consolari e  tenendo  conto  delle
          consuetudini esistenti  nei  Paesi  di  accreditamento.  Il
          funzionario responsabile dell'ufficio e' accreditato presso
          le autorita'  locali  in  lista  diplomatica.  Il  restante
          personale  e'  notificato   nella   lista   del   personale
          tecnico-amministrativo.    Il    personale     dell'Agenzia
          all'estero opera nel quadro delle  funzioni  di  direzione,
          vigilanza e coordinamento dei Capi missione, in  linea  con
          le  strategie  di  internazionalizzazione   delle   imprese
          definite dal Ministero dello sviluppo economico di concerto
          con il Ministero degli affari esteri. 
              26. In sede di prima applicazione, con i decreti di cui
          al comma 26-bis, e' trasferito all'Agenzia  un  contingente
          massimo di 450 unita', provenienti dal personale dipendente
          a  tempo   indeterminato   del   soppresso   istituto,   da
          individuarsi sulla base di una valutazione comparativa  per
          titoli. Il personale locale, impiegato  presso  gli  uffici
          all'estero del soppresso istituto con rapporti  di  lavoro,
          anche   a   tempo   indeterminato,   disciplinati   secondo
          l'ordinamento   dello   Stato   estero,    e'    attribuito
          all'Agenzia. I contratti di  lavoro  del  personale  locale
          sono  controfirmati  dal  titolare   della   Rappresentanza
          diplomatica, nel quadro delle sue funzioni di  vigilanza  e
          direzione, al fine dell'impiego del personale in  questione
          nell'ambito della rappresentanza stessa. 
              26-bis.  Con  uno  o  piu'  decreti   di   natura   non
          regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
          proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze,  sentito  il
          Ministro  degli  affari  esteri  per  le  materie  di   sua
          competenza, si provvede, nel rispetto  di  quanto  previsto
          dal comma 26  e  dalla  lettera  b)  del  comma  26-sexies,
          all'individuazione  delle   risorse   umane,   strumentali,
          finanziarie,  nonche'  dei  rapporti  giuridici  attivi   e
          passivi facenti capo al soppresso istituto,  da  trasferire
          all'Agenzia e al Ministero dello sviluppo economico. Con  i
          medesimi decreti si provvede a rideterminare  le  dotazioni
          organiche del Ministero dello sviluppo economico in  misura
          corrispondente alle unita' di personale in servizio a tempo
          indeterminato trasferito. Il Ministro dell'economia e delle
          finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti,  le
          occorrenti variazioni di bilancio. 
              26-ter. A decorrere dall'anno 2012,  la  dotazione  del
          Fondo  di  cui  al  comma  19  e'  determinata   ai   sensi
          dell'articolo 11, comma  3,  lettera  d),  della  legge  31
          dicembre 2009,  n.  196,  ed  e'  destinata  all'erogazione
          all'Agenzia di un contributo annuale per  il  finanziamento
          delle   attivita'   di   promozione   all'estero    e    di
          internazionalizzazione delle imprese italiane. A  decorrere
          dall'anno  2012  e'  altresi'  iscritto  nello   stato   di
          previsione  del  Ministero  dello  sviluppo  economico   un
          apposito capitolo destinato al finanziamento delle spese di
          funzionamento, la cui dotazione  e'  determinata  ai  sensi
          dell'articolo 11, comma  3,  lettera  d),  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196 e di  un  apposito  capitolo  per  il
          finanziamento delle  spese  di  natura  obbligatoria  della
          medesima   Agenzia.   Il   contributo   erogato   per    il
          finanziamento delle attivita' di promozione all'estero e di
          internazionalizzazione  delle  imprese  italiane  non  puo'
          essere utilizzato a copertura  delle  spese  fisse  per  il
          personale dipendente. 
              26-quater. Le  entrate  dell'Agenzia  sono  costituite,
          oltre che dai contributi di cui al comma 26-ter, da: 
                a) eventuali assegnazioni  per  la  realizzazione  di
          progetti   finanziati    parzialmente    o    integralmente
          dall'Unione europea; 
                b) corrispettivi per servizi prestati agli  operatori
          pubblici  o  privati  e  compartecipazioni  di  terzi  alle
          iniziative promozionali; 
                c) utili delle societa'  eventualmente  costituite  o
          partecipate; 
                d) altri proventi patrimoniali e di gestione. 
              26-quinquies. L'Agenzia provvede alle proprie spese  di
          funzionamento e  alle  spese  relative  alle  attivita'  di
          promozione  all'estero   e   internazionalizzazione   delle
          imprese italiane nei limiti delle  risorse  finanziarie  di
          cui ai commi 26-bis, 26-ter e 26-quater. 
              26-sexies. Sulla base delle linee guida e di  indirizzo
          strategico determinate dalla cabina  di  regia  di  cui  al
          comma  18-bis,  adottate  dal  Ministero   dello   sviluppo
          economico d'intesa con il Ministero degli affari esteri per
          quanto di competenza, sentito il Ministero dell'economia  e
          delle finanze, l'Agenzia provvede entro  sette  mesi  dalla
          costituzione a: 
                a) una riorganizzazione degli uffici di cui al  comma
          25 mantenendo in Italia  soltanto  gli  uffici  di  Roma  e
          Milano. Il Ministero dello sviluppo  economico,  l'Agenzia,
          le regioni e le Camere di commercio, industria, artigianato
          e  agricoltura  possono  definire  opportune   intese   per
          individuare   la   destinazione   delle   risorse    umane,
          strumentali e finanziarie assegnate alle  sedi  periferiche
          soppresse; 
                b)   una   rideterminazione   delle   modalita'    di
          svolgimento delle attivita' di  promozione  fieristica,  al
          fine di conseguire risparmi nella misura di  almeno  il  20
          per cento  della  spesa  media  annua  per  tali  attivita'
          registrata nell'ultimo triennio; 
                c) una concentrazione delle attivita'  di  promozione
          sui settori strategici e  sull'assistenza  alle  piccole  e
          medie imprese. 
              26-septies. I  dipendenti  a  tempo  indeterminato  del
          soppresso istituto, fatto  salvo  quanto  previsto  per  il
          personale di cui al comma 26 e dalla lettera a)  del  comma
          26-sexies, sono inquadrati nei ruoli  del  Ministero  dello
          sviluppo economico,  sulla  base  di  apposite  tabelle  di
          corrispondenza  approvate  con  uno  o  piu'  decreti   del
          Ministro   per   la   pubblica   amministrazione    e    la
          semplificazione, su proposta del  Ministro  dello  sviluppo
          economico, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze,  assicurando   l'invarianza   della   spesa
          complessiva. L'eventuale trasferimento di  dipendenti  alle
          Regioni o alle Camere di commercio, industria,  artigianato
          e agricoltura ha luogo in conformita' con le intese di  cui
          al comma 26-sexies , lettera  a)  senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica. 
              26-octies. I dipendenti trasferiti al  Ministero  dello
          sviluppo  economico  e  all'Agenzia  di  cui  al  comma  18
          mantengono  l'inquadramento  previdenziale  di  provenienza
          nonche' il trattamento economico fondamentale e  accessorio
          limitatamente alle voci fisse e  continuative,  corrisposto
          al  momento  dell'inquadramento.  Nel  caso  in  cui   tale
          trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto
          per il personale del Ministero e dell'Agenzia, disciplinato
          dai contratti collettivi nazionali di lavoro del  personale
          dei ministeri, ai dipendenti trasferiti e'  attribuito  per
          la differenza un assegno ad personam  riassorbibile  con  i
          successivi  miglioramenti  economici  a  qualsiasi   titolo
          conseguiti. Dall'attuazione del presente comma  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. 
              26-novies.   L'Agenzia   si   avvale   del   patrocinio
          dell'avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43  del
          regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. 
              26-decies.  Il  controllo  sulla  gestione  finanziaria
          dell'Agenzia e' esercitato dalla Corte dei conti, ai  sensi
          della legge 21 marzo 1958, n. 259, con le modalita' di  cui
          all'articolo 12 della legge stessa. 
              27. La legge 25 marzo 1997, n. 68, e' abrogata.». 
              - Il  decreto  del  Ministro  degli  affari  esteri  16
          febbraio 2012, n. 51 (Regolamento recante  disposizioni  in
          materia di tutela della  salute  e  della  sicurezza  degli
          uffici all'estero ai sensi dell'articolo 3,  comma  2,  del
          decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81),  e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 maggio 2012, n. 105. 
              - Il testo dell'articolo 17 della legge 11 agosto 2014,
          n. 125 e' il seguente: 
                «Art.17 (Agenzia italiana per  la  cooperazione  allo
          sviluppo).  -  1.  Per  l'attuazione  delle  politiche   di
          cooperazione  allo  sviluppo  sulla  base  dei  criteri  di
          efficacia,  economicita',  unitarieta'  e  trasparenza   e'
          istituita  l'Agenzia  italiana  per  la  cooperazione  allo
          sviluppo, di seguito denominata «Agenzia», con personalita'
          giuridica di diritto  pubblico,  sottoposta  al  potere  di
          indirizzo e vigilanza del Ministro degli  affari  esteri  e
          della cooperazione internazionale. 
              2. L'Agenzia opera sulla base di direttive emanate  dal
          Ministro  degli  affari   esteri   e   della   cooperazione
          internazionale,  nell'ambito   degli   indirizzi   generali
          indicati  nel  documento  di  cui  all'articolo  12  e  del
          coordinamento  di  cui  all'articolo  15.   Salvo   diversa
          disposizione   della   presente   legge,    il    direttore
          dell'Agenzia  propone  al   Comitato   congiunto   di   cui
          all'articolo 21 le iniziative da approvare e lo informa  di
          quelle sulle quali dispone autonomamente ai sensi del comma
          6 del presente articolo. 
              3.  L'Agenzia  svolge,  nel  quadro   degli   indirizzi
          politici di cui  al  comma  2,  le  attivita'  a  carattere
          tecnico-operativo  connesse  alle  fasi   di   istruttoria,
          formulazione, finanziamento,  gestione  e  controllo  delle
          iniziative di cooperazione di cui alla presente  legge.  Su
          richiesta  del  Ministro  degli  affari  esteri   e   della
          cooperazione  internazionale  o  del  vice  ministro  della
          cooperazione allo sviluppo, l'Agenzia contribuisce altresi'
          alla definizione della programmazione  annuale  dell'azione
          di cooperazione allo sviluppo. Per la  realizzazione  delle
          singole iniziative, l'Agenzia opera attraverso  i  soggetti
          di  cui  al  capo  VI,   selezionati   mediante   procedure
          comparative in linea con  la  normativa  vigente  e  con  i
          principi  stabiliti  dall'Unione  europea,   o   attraverso
          partner internazionali, salvo quando  si  richieda  il  suo
          intervento diretto. 
              4.  L'Agenzia  eroga  servizi,  assistenza  e  supporto
          tecnico alle altre amministrazioni  pubbliche  che  operano
          negli ambiti definiti dagli articoli 1 e 2  della  presente
          legge,  regolando  i  rispettivi  rapporti   con   apposite
          convenzioni;  acquisisce   incarichi   di   esecuzione   di
          programmi e progetti dell'Unione europea, di banche,  fondi
          e organismi internazionali e  collabora  con  strutture  di
          altri Paesi aventi analoghe finalita';  promuove  forme  di
          partenariato con soggetti privati per la  realizzazione  di
          specifiche   iniziative;   puo'    realizzare    iniziative
          finanziate da soggetti privati. 
              5. Il direttore dell'Agenzia e' nominato dal Presidente
          del Consiglio dei ministri su proposta del  Ministro  degli
          affari  esteri  e  della  cooperazione  internazionale,   a
          seguito di procedura di  selezione  con  evidenza  pubblica
          improntata a criteri di trasparenza, per un  mandato  della
          durata di quattro anni, rinnovabile  una  sola  volta,  tra
          persone  di   particolare   e   comprovata   qualificazione
          professionale e in possesso di  documentata  esperienza  in
          materia di cooperazione allo sviluppo. 
              6. Ferma restando la sua autonomia decisionale di spesa
          entro  un  limite  massimo  di  due  milioni  di  euro,  il
          direttore dell'Agenzia adotta  un  regolamento  interno  di
          contabilita', approvato dal Ministro degli affari esteri  e
          della  cooperazione  internazionale,  di  concerto  con  il
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   conforme   ai
          principi  civilistici  e  rispondente  alle   esigenze   di
          efficienza, efficacia, trasparenza e speditezza dell'azione
          amministrativa e della gestione contabile nonche'  coerente
          con le regole adottate dall'Unione europea. Nel  codice  di
          cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  e  nel
          relativo regolamento di esecuzione di cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica  5  ottobre  2010,  n.  207,  i
          riferimenti  alla  legge  26  febbraio  1987,  n.  49,   si
          intendono fatti alla presente legge. 
              7. L'Agenzia ha  la  sede  principale  a  Roma.  Previa
          autorizzazione del Comitato congiunto di  cui  all'articolo
          21, il direttore dell'Agenzia, nel rispetto  delle  risorse
          umane disponibili e nel limite  delle  risorse  finanziarie
          assegnate, puo' istituire o sopprimere le  sedi  all'estero
          dell'Agenzia  e  determinare   l'ambito   territoriale   di
          competenza  delle  stesse,  utilizzando   prioritariamente,
          laddove  possibile,   uffici   di   altre   amministrazioni
          pubbliche   presenti   nelle   stesse   localita'.   Previa
          autorizzazione del Comitato congiunto di  cui  all'articolo
          21,  il  direttore  dell'Agenzia  dispone  l'utilizzazione,
          laddove possibile, degli uffici  di  altre  amministrazioni
          pubbliche presenti nei Paesi in cui opera l'Agenzia. 
              8. Previa autorizzazione del Comitato congiunto di  cui
          all'articolo 21, il direttore dell'Agenzia puo', nel limite
          delle risorse  finanziarie  assegnate,  inviare  all'estero
          dipendenti  dell'Agenzia,   nell'ambito   della   dotazione
          organica di cui  all'articolo  19,  comma  2,  nonche'  del
          personale di cui all'articolo 32, comma 4,  primo  periodo,
          nel limite massimo delle unita' ivi indicate. Si applica la
          parte terza del decreto del Presidente della  Repubblica  5
          gennaio 1967, n. 18, ad eccezione dell'articolo 204;  salvo
          quanto previsto dal  quinto  comma  dell'articolo  170,  il
          periodo minimo di permanenza presso le sedi  all'estero  e'
          di  due  anni.  Il  personale  dell'Agenzia  all'estero  e'
          accreditato secondo le procedure previste dall'articolo  31
          del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
          n. 18, in conformita'  alle  convenzioni  di  Vienna  sulle
          relazioni diplomatiche e consolari e  tenendo  conto  delle
          consuetudini esistenti  nei  Paesi  di  accreditamento.  Il
          personale dell'Agenzia all'estero opera  nel  quadro  delle
          funzioni di direzione, vigilanza e coordinamento  dei  capi
          missione,  in  linea  con  le  strategie  di   cooperazione
          definite  dal  Ministro  degli  affari   esteri   e   della
          cooperazione internazionale e in conformita' con l'articolo
          37 del decreto del Presidente della  Repubblica  5  gennaio
          1967, n. 18. Nei Paesi in cui opera, l'Agenzia mantiene  un
          costante rapporto di consultazione e collaborazione con  le
          organizzazioni della societa' civile  presenti  in  loco  e
          assicura  il  coordinamento  tecnico  delle  attivita'   di
          cooperazione allo sviluppo finanziate  con  fondi  pubblici
          italiani. 
              9.  L'Agenzia  realizza  e  gestisce  una  banca   dati
          pubblica nella quale sono raccolte  tutte  le  informazioni
          relative ai progetti di cooperazione realizzati e in  corso
          di realizzazione e, in particolare: il  Paese  partner,  la
          tipologia di  intervento,  il  valore  dell'intervento,  la
          documentazione   relativa   alla   procedura    di    gara,
          l'indicazione degli aggiudicatari. 
              10.  L'Agenzia  adotta  un  codice  etico  cui   devono
          attenersi, nella realizzazione delle iniziative di cui alla
          presente legge, tutti i soggetti pubblici e privati di  cui
          all'articolo 23, comma 2, che  intendano  partecipare  alle
          attivita' di cooperazione  allo  sviluppo  beneficiando  di
          contributi  pubblici.  Tale  codice   richiama   le   fonti
          normative  internazionali  in  materia  di  condizioni   di
          lavoro,   di   sostenibilita'   ambientale    nonche'    la
          legislazione   per   il   contrasto   della    criminalita'
          organizzata e fa riferimento espresso a quello vigente  per
          il Ministero degli affari esteri, che resta applicabile, se
          non diversamente stabilito dal codice dell'Agenzia, a tutto
          il personale di quest'ultima e a tutti i soggetti  pubblici
          e privati di cui all'articolo 23, comma 2. 
              11. La Corte dei  conti  esercita  il  controllo  sulla
          gestione  dell'Agenzia  e  delle   relative   articolazioni
          periferiche. 
              12. Salvo quanto diversamente disposto  dalla  presente
          legge, si applicano le disposizioni di cui agli articoli  8
          e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 
              13. Con regolamento del Ministro degli affari esteri  e
          della  cooperazione  internazionale,   da   emanare   entro
          centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
          presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con  il  Ministro
          dell'economia e  delle  finanze,  e'  adottato  lo  statuto
          dell'Agenzia nel quale sono disciplinate le competenze e le
          regole di funzionamento dell'Agenzia, fra le quali: 
                a) il conferimento  al  bilancio  dell'Agenzia  degli
          stanziamenti ad essa  destinati  da  altre  amministrazioni
          pubbliche  per  la  realizzazione   degli   interventi   di
          cooperazione nonche' le condizioni  per  la  stipula  delle
          convenzioni di cui al comma 4, ivi comprese quelle a titolo
          oneroso; 
                b) le funzioni di vigilanza e controllo da parte  del
          Ministero  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
          internazionale; 
              c) le funzioni di controllo interno  e  di  valutazione
          delle attivita'; 
                d) le procedure  di  reclutamento  per  il  direttore
          dell'Agenzia e per il restante personale nel  rispetto  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e  in  coerenza
          con quanto previsto dall'articolo 19 della presente legge; 
                e) le procedure comparative di cui al comma 3; 
                f) le procedure di selezione delle  organizzazioni  e
          degli altri soggetti di cui all'articolo 26; 
                g)  il  rapporto   fra   la   presenza   dell'Agenzia
          all'estero e le rappresentanze diplomatiche e  consolari  e
          le condizioni per assicurare il sostegno e il coordinamento
          tecnico  da   parte   dell'Agenzia   delle   attivita'   di
          cooperazione realizzate con  fondi  pubblici  italiani  nei
          Paesi partner; h) il numero massimo di sedi  all'estero  di
          cui al comma 7 e di  dipendenti  dell'Agenzia  che  possono
          essere destinati a prestarvi servizio; 
                i) le modalita' di armonizzazione  del  regime  degli
          interventi  in  corso,  trasferiti  all'Agenzia  ai   sensi
          dell'articolo 32; 
                l) le modalita' di riallocazione del  personale,  dei
          compiti  e  delle  funzioni  dell'Istituto  agronomico  per
          l'Oltremare all'interno della struttura dell'Agenzia, senza
          che cio' determini nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza
          pubblica; 
                m) la previsione di un collegio dei revisori ai sensi
          dell'articolo  8,  comma  4,  lettera   h),   del   decreto
          legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  composto  da   un
          magistrato  della  Corte  dei   conti,   in   qualita'   di
          presidente, con  qualifica  non  inferiore  a  consigliere,
          designato dal Presidente della Corte stessa nonche'  da  un
          membro designato dal Ministro dell'economia e delle finanze
          e da un membro designato dal Ministro degli affari esteri e
          della cooperazione internazionale; 
                n) le modalita' di rendicontazione e controllo  delle
          spese effettuate dalle sedi all'estero dell'Agenzia,  anche
          attraverso un efficiente  servizio  di  audit  interno  che
          assicuri  il  rispetto  dei   principi   di   economicita',
          efficacia ed efficienza; 
                o) la previsione che  il  bilancio  dell'Agenzia  sia
          pubblicato nel sito internet del medesimo istituto, dopo la
          sua approvazione.». 
              - Il decreto del Ministro degli affari esteri 22 luglio
          2015, n. 113 (Regolamento  recante:  «Statuto  dell'Agenzia
          italiana per  la  cooperazione  allo  sviluppo»)  e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 2015, n. 113. 
              - La legge 14 gennaio  1994,  n.  20  (Disposizioni  in
          materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti)
          e' stata pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  14  gennaio
          1994, n. 10. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il citato decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50
          e' stato pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  19  aprile
          2016, n. 91, supplemento ordinario. 
              Per il riferimento alle  Direttive  26  febbraio  2014,
          2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE si vedano le  note  alle
          premesse. 
              Il  testo  dell'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' il seguente: 
                «Art. 1 (Finalita'  ed  ambito  di  applicazione).  -
          (Omissis). 
              2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte  le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane. e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario   nazionale
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI.». 
              - Il testo dell'articolo 3, comma  5,  della  legge  13
          agosto 2010, n. 136, e' il seguente: 
                «Art. 3 (Tracciabilita'  dei  flussi  finanziari).  -
          (Omissis). 
              5. Ai fini della tracciabilita' dei flussi  finanziari,
          gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a
          ciascuna  transazione  posta  in  essere   dalla   stazione
          appaltante e dagli altri soggetti di cui  al  comma  1,  il
          codice   identificativo   di   gara    (CIG),    attribuito
          dall'Autorita'  di  vigilanza  sui  contratti  pubblici  di
          lavori, servizi e forniture  su  richiesta  della  stazione
          appaltante e, ove obbligatorio ai  sensi  dell'articolo  11
          della legge 16 gennaio 2003,  n.  3,  il  codice  unico  di
          progetto (CUP). In regime transitorio, sino all'adeguamento
          dei sistemi telematici delle banche e della societa'  Poste
          italiane Spa, il CUP  puo'  essere  inserito  nello  spazio
          destinato   alla   trascrizione   della   motivazione   del
          pagamento.». 
Art. 2 
 
                        Normativa applicabile 
 
  1. Alle procedure di scelta del  contraente  e  all'esecuzione  dei
contratti si applicano  le  direttive  europee,  fatto  salvo  quanto
previsto dal presente regolamento. 
  2. Le  procedure  di  scelta  del  contraente  e  l'esecuzione  dei
contratti tengono conto dei  principi  fondamentali  del  codice,  in
particolare garantendo il rispetto dei principi di  cui  all'articolo
30, commi 1, 2 e 7, del codice. 
  3. I contratti si conformano alla normativa in materia  ambientale,
urbanistica, di tutela dei beni culturali e paesaggistici,  artistici
ed archeologici, in materia antisismica e di sicurezza del  Paese  in
cui deve  essere  eseguito  il  contratto.  I  lavori  all'estero  si
conformano inoltre alle disposizioni nazionali ed europee in  materia
di tutela ambientale, di salute e  di  sicurezza,  nei  limiti  della
compatibilita' con la normativa locale per i contratti da eseguire in
Stati non appartenenti all'Unione europea. 
  4. La sede estera applica,  in  quanto  compatibili  con  la  legge
applicabile all'esecuzione ai sensi del comma 6, i  principi  di  cui
all'articolo 30, commi 4, 5 e 6, del codice e  verifica  la  corretta
applicazione delle disposizioni vigenti in loco in materia di diritti
fondamentali dei lavoratori, tenuto conto degli  standard  minimi  di
tutela internazionalmente accettati. 
  5. Per quanto non espressamente previsto nel presente  regolamento,
alle procedure di affidamento e alle altre  attivita'  amministrative
in materia di contratti si applicano  le  disposizioni  di  cui  alla
legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  6. La legge civile che regola la stipula del contratto e la fase di
esecuzione e' determinata secondo le  norme  applicabili  di  diritto
internazionale privato. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Il testo dell'articolo 30, commi 1, 2 e 7, del citato
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e' il seguente: 
                «Art.   30   (Principi   per    l'aggiudicazione    e
          l'esecuzione di appalti e concessioni).- 1. L'affidamento e
          l'esecuzione  di  appalti  di   opere,   lavori,   servizi,
          forniture e  concessioni,  ai  sensi  del  presente  codice
          garantisce la qualita' delle prestazioni e  si  svolge  nel
          rispetto   dei   principi   di   economicita',   efficacia,
          tempestivita' e correttezza. Nell'affidamento degli appalti
          e delle concessioni,  le  stazioni  appaltanti  rispettano,
          altresi',   i   principi   di   libera   concorrenza,   non
          discriminazione, trasparenza, proporzionalita', nonche'  di
          pubblicita' con le modalita' indicate nel presente  codice.
          Il principio di economicita' puo' essere  subordinato,  nei
          limiti in  cui  e'  espressamente  consentito  dalle  norme
          vigenti e dal presente codice,  ai  criteri,  previsti  nel
          bando, ispirati a esigenze  sociali,  nonche'  alla  tutela
          della salute, dell'ambiente,  del  patrimonio  culturale  e
          alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto
          di vista energetico. 
              2. Le stazioni appaltanti non possono limitare in alcun
          modo artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire
          o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici  o,
          nelle  procedure  di  aggiudicazione   delle   concessioni,
          compresa la stima del valore, taluni  lavori,  forniture  o
          servizi. - (Omissis). 
              7. I criteri di partecipazione alle gare devono  essere
          tali da non escludere le  microimprese,  le  piccole  e  le
          medie imprese.». 
              - Il testo dell'articolo 30, commi 4, 5 e 6 del  citato
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e' il seguente: 
                «Art.   30   (Principi   per    l'aggiudicazione    e
          l'esecuzione di appalti e concessioni). -(Omissis). 
              4.  Al  personale  impiegato  nei  lavori,  servizi   e
          forniture oggetto di  appalti  pubblici  e  concessioni  e'
          applicato il contratto collettivo nazionale e  territoriale
          in vigore per il settore e  per  la  zona  nella  quale  si
          eseguono  le  prestazioni   di   lavoro   stipulato   dalle
          associazioni  dei  datori  e  dei  prestatori   di   lavoro
          comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale e
          quelli il  cui  ambito  di  applicazione  sia  strettamente
          connesso  con  l'attivita'  oggetto  dell'appalto  o  della
          concessione   svolta   dall'impresa   anche   in    maniera
          prevalente. 
              5. In caso di inadempienza contributiva risultante  dal
          documento unico  di  regolarita'  contributiva  relativo  a
          personale dipendente dell'affidatario o del  subappaltatore
          o dei soggetti titolari di  subappalti  e  cottimi  di  cui
          all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del  contratto,
          la  stazione  appaltante  trattiene  dal   certificato   di
          pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per  il
          successivo versamento diretto  agli  enti  previdenziali  e
          assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. 
              6. In caso di ritardo nel pagamento delle  retribuzioni
          dovute al personale di cui  al  comma  5,  il  responsabile
          unico del procedimento  invita  per  iscritto  il  soggetto
          inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a  provvedervi
          entro i successivi  quindici  giorni.  Ove  non  sia  stata
          contestata formalmente e motivatamente la fondatezza  della
          richiesta entro il termine  sopra  assegnato,  la  stazione
          appaltante paga anche  in  corso  d'opera  direttamente  ai
          lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo
          importo dalle somme dovute  all'affidatario  del  contratto
          ovvero dalle somme dovute  al  subappaltatore  inadempiente
          nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai  sensi
          dell'articolo 105.». 
              - La legge 7  agosto  1990,  n.  241  (Nuove  norme  in
          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi)  e'  stata  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. 
Art. 3 
 
                   Stazioni appaltanti all'estero 
 
  1. Ciascuna sede estera e' stazione appaltante. Il MAECI,  d'intesa
con le altre amministrazioni centrali eventualmente interessate, puo'
attribuire ad una sede le funzioni di centrale di committenza,  anche
limitatamente ad un'area  geografica  o  a  specifiche  tipologie  di
contratti. 
  2. I centri interservizi amministrativi di cui all'articolo  5  del
decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307, svolgono le funzioni di
centrali di committenza  nell'ambito  dei  Paesi  di  competenza.  Le
tipologie dei contratti oggetto di centralizzazione sono  individuate
dal Ministero. 
  3. Nel rispetto  delle  direttive  europee,  la  sede  estera  puo'
stipulare con rappresentanze diplomatiche e consolari di altri  Stati
membri dell'Unione europea o con delegazioni del Servizio europeo  di
azione esterna intese per la  centralizzazione  dell'acquisizione  di
forniture, servizi e lavori. 
 
          Note all'art. 3: 
              -  Il  testo  dell'articolo  5   del   citato   decreto
          legislativo 15 dicembre 2006, n. 307 e' il seguente: 
                «Art. 5 (Centri interservizi amministrativi).- 1.  Al
          fine   di   promuovere   la    razionalizzazione    e    la
          semplificazione delle procedure amministrativo-contabili di
          spesa all'estero, anche mediante accorpamento  di  funzioni
          comuni,  con  decreto  del  Ministro  degli  affari  esteri
          possono essere costituiti, senza oneri  aggiuntivi  per  il
          bilancio dello Stato,  centri  interservizi  amministrativi
          per il coordinamento dell'attivita' di gestione delle spese
          concernenti  gli  uffici  all'estero  nel  medesimo  Paese,
          nonche' nell'area geografica di competenza dei dirigenti di
          cui al comma 3. 
              2.  I   centri   interservizi,   che   operano   presso
          l'Ambasciata sede di servizio dei dirigenti di cui al comma
          3 si avvalgono di  adeguate  risorse  umane  e  strumentali
          nell'ambito di quelli gia' disponibili. 
              3.  A  ciascun  centro  interservizi  e'  preposto   il
          dirigente   amministrativo   con   funzioni   di    esperto
          amministrativo/esperto  amministrativo   capo,   il   quale
          coordina, ai fini dell'attivita' del centro interservizi, i
          funzionari di cui all'articolo 2, operanti negli uffici del
          Paese, nonche' nell'area geografica di competenza. 
              4. Ferme restando le competenze dei funzionari delegati
          di cui all'articolo 75 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 5 gennaio 1967, n.  18,  i  centri  interservizi
          svolgono, tra l'altro, i seguenti compiti: 
                a) stipula di convenzioni e contratti quadro  per  la
          prestazione di  servizi  e  la  fornitura  di  beni  aventi
          caratteri  comuni  ai  quali  le  sedi  del  Paese  e,  ove
          possibile, dell'area geografica dovranno conformarsi; 
                b)  istruttoria  ed  adempimenti  consequenziali   ai
          procedimenti di spesa  degli  uffici  diplomatico-consolari
          del Paese e dell'area geografica.». 

Ulteriori articoli del testo di legge su Gazzetta Ufficiale Italiana

Link diretto: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-12-20&atto.codiceRedazionale=17G00213&elenco30giorni=false

 

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