DECRETO-LEGGE 17 marzo 2017, n. 25
Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonche' per la modifica delle disposizioni sulla responsabilita' solidale in materia di appalti. (17G00044) (GU Serie Generale n.64 del 17-03-2017)
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visti gli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15
giugno
2015, n. 81, recante «Disciplina
organica dei contratti di lavoro
e
revisione della normativa in tema di
mansioni, a norma dell'articolo
1, comma 7, della legge 10 dicembre
2014, n. 183»;
Visto l'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n.
276, recante «Attuazione delle deleghe
in materia di occupazione
e
mercato del lavoro, di cui alla legge 14
febbraio 2003, n. 30»;
Ritenuta la straordinaria necessita' e
urgenza di
superare
l'istituto del lavoro accessorio
al fine di contrastare
pratiche
elusive, nonche' di modificare la
disciplina della
responsabilita'
solidale negli appalti al fine di
elevare ulteriormente
l'efficacia
delle tutele in favore dei lavoratori,
in coerenza con la
recente
evoluzione della disciplina in materia
di contratti pubblici;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata
nella
riunione del 17 marzo 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, del
Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e del Ministro
delle
infrastrutture e dei trasporti;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Abrogazione degli articoli da 48 a 50
del decreto legislativo n.
81
del 2015
1. Gli articoli 48, 49 a 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015,
n. 81, sono abrogati.
2. I buoni per prestazioni di lavoro accessorio richiesti alla data
di entrata in vigore del presente
decreto possono essere
utilizzati
fino al 31 dicembre 2017.
Art. 2
Modifica dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003
1. All'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10
settembre
2003, n. 276, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «Salvo diversa
disposizione dei
contratti collettivi
nazionali sottoscritti da
associazioni dei
datori di lavoro
e dei lavoratori
comparativamente piu'
rappresentative del settore
che possono individuare
metodi e
procedure di controllo e di verifica
della regolarita'
complessiva
degli appalti,» sono soppresse;
b) il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi.
Art. 3
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della
sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana
e
sara' presentato alle Camere per la
conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi
della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 17 marzo 2017
MATTARELLA