Vigente al: 24-5-2017
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli
articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della
legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la direttiva
2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione;
Vista la direttiva
2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la
direttiva 2004/18/CE;
Vista la direttiva
2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali e che abroga la
direttiva 2004/17/CE;
Vista la legge 28 gennaio
2016, n. 11, recante deleghe al Governo per l'attuazione
delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio
2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione,
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e, in
particolare, l'articolo 1, commi 3 e 8;
Visto il decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, recante attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
Considerato che la citata
legge delega n. 11 del 2016 statuisce che "entro un anno
dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti
legislativi di cui al comma 1 il Governo puo' adottare
disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei
principi e criteri direttivi e della procedura di cui al
presente articolo;
Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 23 febbraio 2017;
Acquisito il parere della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Udito il parere del
Consiglio di Stato espresso dalla Commissione speciale
nell'Adunanza del 22 marzo 2017;
Acquisiti i pareri delle
competenti commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13
aprile 2017;
Sulla proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, sentiti i Ministri
degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
della giustizia, dell'economia e delle finanze e della
difesa;
E m a n a
il
seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche alla rubrica del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50
1. La
rubrica del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
e' cosi' modificata: "Codice dei contratti pubblici".
Art. 2
Modifiche
all'articolo 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50
1.
All'articolo 1, comma 8, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, le parole: "adottato dal regolamento
(CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio" sono sostituite dalle seguenti: "di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera tttt)".
Art. 3
Modifiche
all'articolo 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50
1.
All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, la parola: "ragionale" e' sostituita
dalla seguente: "regionale".
Art. 4
Modifiche
all'articolo 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50
1.
All'articolo 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera oo), sono
inserite le seguenti: "oo-bis) «lavori di categoria
prevalente», la categoria di lavori, generale o
specializzata, di importo piu' elevato fra le categorie
costituenti l'intervento e indicate nei documenti di
gara;
oo-ter) «lavori di categoria
scorporabile», la categoria di lavori, individuata dalla
stazione appaltante nei documenti di gara, tra quelli
non appartenenti alla categoria prevalente e comunque di
importo superiore al 10 per cento dell'importo
complessivo dell'opera o lavoro, ovvero di importo
superiore a 150.000 euro ovvero appartenenti alle
categorie di cui all'articolo 89, comma 11;";
oo-quater) «manutenzione
ordinaria», fermo restando quanto previsto dal decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e
dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le opere
di riparazione, rinnovamento e sostituzione necessarie
per eliminare il degrado dei manufatti e delle relative
pertinenze, al fine di conservarne lo stato e la
fruibilita' di tutte le componenti, degli impianti e
delle opere connesse, mantenendole in condizioni di
valido funzionamento e di sicurezza, senza che da cio'
derivi una modificazione della consistenza,
salvaguardando il valore del bene e la sua
funzionalita'.
oo-quinquies) «manutenzione
straordinaria», fermo restando quanto previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e
sostituire parti anche strutturali dei manufatti e delle
relative pertinenze, per adeguarne le componenti, gli
impianti e le opere connesse all'uso e alle prescrizioni
vigenti e con la finalita' di rimediare al rilevante
degrado dovuto alla perdita di caratteristiche
strutturali, tecnologiche e impiantistiche, anche al
fine di migliorare le prestazioni, le caratteristiche
strutturali, energetiche e di efficienza tipologica,
nonche' per incrementare il valore del bene e la sua
funzionalita';";
b) alla lettera uu), dopo le
parole: "l'esecuzione di lavori", sono inserite le
seguenti: "ovvero la progettazione esecutiva e
l'esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la
progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori";
c) alla lettera zz), la
parola: "concessionario", ovunque ricorra nella presente
lettera, e' sostituita dalle seguenti: "operatore
economico" e al secondo periodo, dopo le parole: "in
condizioni operative normali," sono aggiunte le
seguenti: "per tali intendendosi l'insussistenza di
eventi non prevedibili";
d) alla lettera eee), dopo
le parole: "si applicano" sono aggiunte le seguenti: ",
per i soli profili di tutela della finanza pubblica,";
e) alla lettera vvvv), il
segno: "." e' sostituito dal seguente: ";";
f) la lettera aaaaa), e'
sostituita dalla seguente: "aaaaa) «categorie di opere
specializzate», le opere e i lavori che, nell'ambito del
processo realizzativo, necessitano di lavorazioni
caratterizzate da una particolare specializzazione e
professionalita';";
g) alla lettera ggggg) il
segno: "." e' sostituito dal seguente: ";";
h) dopo la lettera ggggg),
sono aggiunte le seguenti:
"ggggg-bis) «principio di
unicita' dell'invio», il principio secondo il quale
ciascun dato e' fornito una sola volta a un solo sistema
informativo, non puo' essere richiesto da altri sistemi
o banche dati, ma e' reso disponibile dal sistema
informativo ricevente. Tale principio si applica ai dati
relativi a programmazione di lavori, opere, servizi e
forniture, nonche' a tutte le procedure di affidamento e
di realizzazione di contratti pubblici soggette al
presente codice, e a quelle da esso escluse, in tutto o
in parte, ogni qualvolta siano imposti dal presente
codice obblighi di comunicazione a una banca dati;
ggggg-ter) «unita'
progettuale», il mantenimento, nei tre livelli di
sviluppo della progettazione, delle originarie
caratteristiche spaziali, estetiche, funzionali e
tecnologiche del progetto;
ggggg-quater) «documento di
fattibilita' delle alternative progettuali», il
documento in cui sono individuate ed analizzate le
possibili soluzioni progettuali alternative ed in cui si
da' conto della valutazione di ciascuna alternativa,
sotto il profilo qualitativo, anche in termini
ambientali, nonche' sotto il profilo tecnico ed
economico;
ggggg-quinquies) «programma
biennale degli acquisti di beni e servizi», il documento
che le amministrazioni adottano al fine di individuare
gli acquisti di forniture e servizi da disporre nel
biennio, necessari al soddisfacimento dei fabbisogni
rilevati e valutati dall'amministrazione preposta;
ggggg-sexies) «programma
triennale dei lavori pubblici», il documento che le
amministrazioni adottano al fine di individuare i lavori
da avviare nel triennio, necessari al soddisfacimento
dei fabbisogni rilevati e valutati dall'amministrazione
preposta;
ggggg-septies) «elenco
annuale dei lavori», l'elenco degli interventi
ricompresi nel programma triennale dei lavori pubblici
di riferimento, da avviare nel corso della prima
annualita' del programma stesso;
ggggg-octies) «elenco
annuale delle acquisizioni di forniture e servizi»,
l'elenco delle acquisizioni di forniture e dei servizi
ricompresi nel programma biennale di riferimento, da
avviare nel corso della prima annualita' del programma
stesso;
ggggg-nonies) «quadro
esigenziale», il documento che viene redatto ed
approvato dall'amministrazione in fase antecedente alla
programmazione dell'intervento e che individua, sulla
base dei dati disponibili, in relazione alla tipologia
dell'opera o dell'intervento da realizzare gli obiettivi
generali da perseguire attraverso la realizzazione
dell'intervento, i fabbisogni della collettivita' posti
a base dell'intervento, le specifiche esigenze
qualitative e quantitative che devono essere soddisfatte
attraverso la realizzazione dell'intervento, anche in
relazione alla specifica tipologia di utenza alla quale
gli interventi stessi sono destinati;
ggggg-decies) «capitolato
prestazionale», il documento che indica, in dettaglio,
le caratteristiche tecniche e funzionali, anche per gli
aspetti edilizi, infrastrutturali e ambientali, che deve
assicurare l'opera costruita e che traduce il quadro
esigenziale in termini di requisiti e prestazioni che
l'opera deve soddisfare, stabilendone la soglia minima
di qualita' da assicurare nella progettazione e
realizzazione;
ggggg-undecies) «cottimo»,
l'affidamento della sola lavorazione relativa alla
categoria subappaltabile ad impresa subappaltatrice in
possesso dell'attestazione dei requisiti di
qualificazione necessari in relazione all'importo totale
dei lavori affidati al cottimista e non all'importo del
contratto, che puo' risultare inferiore per effetto
dell'eventuale fornitura diretta, in tutto o in parte,
di materiali, di apparecchiature e mezzi d'opera da
parte dell'appaltatore.".
Art. 5
Modifiche
all'articolo 4 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50
1.
All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, dopo le parole: "lavori, servizi e
forniture," sono inserite le seguenti: "dei contratti
attivi,".
Art. 6
Modifiche
all'articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50
1.
All'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo le parole:
"forme di partecipazione di capitali privati" sono
inserite le seguenti: "le quali non comportano controllo
o potere di veto".
Art. 7
Modifiche
all'articolo 14 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50
1.
All'articolo 14, comma 1, primo periodo, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: "agli
appalti aggiudicati" sono sostituite dalle seguenti:
"agli appalti e concessioni aggiudicati".
Art. 8
Modifiche
all'articolo 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50
1.
All'articolo 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, al comma 1, lettera d), punto 2), le parole: "di
cui al punto 1.1)" sono sostituite dalle seguenti: "di
cui al punto 1)".
Art. 9
Introduzione dell'articolo 17-bis del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50
1. Dopo
l'articolo 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, e' inserito il seguente:
"Art. 17-bis (Altri appalti
esclusi). - 1. Le disposizioni del presente codice non
si applicano agli appalti aventi ad oggetto l'acquisto
di prodotti agricoli e alimentari per un valore non
superiore a 10.000 euro annui per ciascuna impresa, da
imprese agricole singole o associate situati in comuni
classificati totalmente montani di cui all'elenco dei
comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare
del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993,
pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno
1993, nonche' nei comuni delle isole minori di cui
all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n.
448.".
Art. 10
Modifiche
all'articolo 18 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50
1.
All'articolo 18, comma 1, lettera b), secondo periodo,
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: "di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera e), n. 2.3".
Art. 11
Modifiche
all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50
1.
All'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita
dalla seguente: "Programma degli acquisti e
programmazione dei lavori pubblici";
b) al comma 1, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, per gli enti
locali, secondo le norme che disciplinano la
programmazione economico-finanziaria degli enti";
c) al comma 3, dopo il
secondo periodo e' inserito il seguente: "Ai fini
dell'inserimento nel programma triennale, le
amministrazioni aggiudicatrici approvano
preventivamente, ove previsto, il documento di
fattibilita' delle alternative progettuali, di cui
all'articolo 23, comma 5.";
d) al comma 8:
1) all'alinea, le parole:
"sentita la Conferenza" sono sostituite dalle seguenti:
"d'intesa con la Conferenza";
2) alla lettera e), la
parola: "individuandole" e' sostituita dalla seguente:
"individuate";
e) dopo il comma 8, e'
inserito il seguente: "8-bis. La disciplina del presente
articolo non si applica alla pianificazione delle
attivita' dei soggetti aggregatori e delle centrali di
committenza.".
Art. 12
Modifiche
all'articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50
1.
All'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole: "avviati dopo
la data di entrata in vigore del presente codice" sono
sostituite dalle seguenti: "avviati dopo la data di
entrata in vigore del medesimo decreto";
b) sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: "Con il medesimo decreto sono altresi'
stabilite le modalita' di monitoraggio sull'applicazione
dell'istituto del dibattito pubblico. A tal fine e'
istituita, senza oneri a carico della finanza pubblica,
una commissione presso il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, con il compito di raccogliere e
pubblicare informazioni sui dibattiti pubblici in corso
di svolgimento o conclusi e di proporre raccomandazioni
per lo svolgimento del dibattito pubblico sulla base
dell'esperienza maturata. Per la partecipazione alle
attivita' della commissione non sono dovuti compensi,
gettoni, emolumenti, indennita' o rimborsi di spese
comunque denominati.".
Art. 13
Modifiche
all'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50
1.
All'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera f),
le parole: "l'efficientamento energetico", sono
sostituite dalle seguenti: "l'efficientamento ed il
recupero energetico nella realizzazione e nella
successiva vita dell'opera" e, in fine, il segno: ";",
e' sostituito dal seguente: ".";
b) al comma 3, dopo il primo
periodo, e' inserito il seguente: "Con il decreto di cui
al primo periodo e', altresi', determinato il contenuto
minimo del quadro esigenziale che devono predisporre le
stazioni appaltanti.";
c) dopo il comma 3, e'
inserito il seguente: "3-bis. Con ulteriore decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su
proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici,
sentita la Conferenza Unificata, e' disciplinata una
progettazione semplificata degli interventi di
manutenzione ordinaria fino a un importo di 2.500.000
euro. Tale decreto individua le modalita' e i criteri di
semplificazione in relazione agli interventi previsti.";
d) al comma 5:
1) dopo il primo periodo,
sono inseriti i seguenti: "Ai soli fini delle attivita'
di programmazione triennale dei lavori pubblici e
dell'espletamento delle procedure di dibattito pubblico
di cui all'articolo 22 nonche' dei concorsi di
progettazione e di idee di cui all'articolo 152, il
progetto di fattibilita' puo' essere articolato in due
fasi successive di elaborazione. In tutti gli altri
casi, il progetto di fattibilita' e' sempre redatto in
un'unica fase di elaborazione. Nel caso di elaborazione
in due fasi, nella prima fase il progettista, individua
ed analizza le possibili soluzioni progettuali
alternative, ove esistenti, sulla base dei principi di
cui al comma 1, e redige il documento di fattibilita'
delle alternative progettuali secondo le modalita'
indicate dal decreto di cui al comma 3.";
2) al secondo periodo, le
parole: "Il progetto di fattibilita' comprende tutte le
indagini e gli studi necessari per la definizione degli
aspetti di cui al comma 1, nonche' schemi" sono
sostituite dalle seguenti: "Nella seconda fase di
elaborazione, ovvero nell'unica fase, qualora non sia
redatto in due fasi, il progettista incaricato sviluppa,
nel rispetto dei contenuti del documento di indirizzo
alla progettazione e secondo le modalita' indicate dal
decreto di cui al comma 3, tutte le indagini e gli studi
necessari per la definizione degli aspetti di cui al
comma 1, nonche' elaborati";
e) dopo il comma 5 e'
inserito il seguente: "5-bis. Per le opere proposte in
variante urbanistica ai sensi dell'articolo 19 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,
n. 327, il progetto di fattibilita' tecnica ed economica
sostituisce il progetto preliminare di cui al comma 2
del citato articolo 19 ed e' redatto ai sensi del comma
5.";
f) al comma 6, le parole: "e
geognostiche,", sono sostituite dalle seguenti: ",
idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche,
sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche,"
dopo le parole: "misure di salvaguardia;", sono inserite
le seguenti: "deve, altresi', ricomprendere le
valutazioni ovvero le eventuali diagnosi energetiche
dell'opera in progetto, con riferimento al contenimento
dei consumi energetici e alle eventuali misure per la
produzione e il recupero di energia anche con
riferimento all'impatto sul piano economico-finanziario
dell'opera;" e dopo le parole: "nonche' i limiti di
spesa" sono inserite le seguenti: ", calcolati secondo
le modalita' indicate dal decreto di cui al comma 3,";
g) al comma 7, aggiungere,
in fine, le seguenti parole: ", secondo quanto previsto
al comma 16";
h) al comma 11, dopo le
parole: "oneri inerenti alla progettazione" sono
inserite le seguenti: ", ivi compresi quelli relativi al
dibattito pubblico" ed e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Ai fini dell'individuazione dell'importo
stimato, il conteggio deve ricomprendere tutti i
servizi, ivi compresa la direzione dei lavori, in caso
di affidamento allo stesso progettista esterno.";
i) al comma 16, dopo il
secondo periodo sono inseriti i seguenti: "Per i
contratti relativi a lavori il costo dei prodotti, delle
attrezzature e delle lavorazioni e' determinato sulla
base dei prezzari regionali aggiornati annualmente. Tali
prezzari cessano di avere validita' il 31 dicembre di
ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati
fino al 30 giugno dell'anno successivo, per i progetti a
base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro
tale data. In caso di inadempienza da parte delle
Regioni, i prezzari sono aggiornati, entro i successivi
trenta giorni, dalle competenti articolazioni
territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti sentite le Regioni interessate." e sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nei contratti di
lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di
determinare l'importo posto a base di gara, individua
nei documenti posti a base di gara i costi della
manodopera sulla base di quanto previsto nel presente
comma. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo
dell'importo assoggettato al ribasso.".
Art. 14
Modifiche
all'articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50
1.
All'articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le
parole: "esecutiva di lavori," sono inserite le
seguenti: "al collaudo, al coordinamento della sicurezza
della progettazione";
b) al comma 7, primo
periodo, le parole: "Gli affidatari di incarichi di
progettazione" sono sostituite dalle seguenti: "Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 59, comma 1,
quarto periodo, gli affidatari di incarichi di
progettazione per progetti posti a base di gara";
c) al comma 8, secondo
periodo, le parole: "possono essere utilizzati" sono
sostituite dalle seguenti: "sono utilizzati", le parole:
", ove motivatamente ritenuti adeguati" sono soppresse e
le parole: "importo dell'affidamento" sono sostituite
dalle seguenti: "importo da porre a base di gara
dell'affidamento";
d) dopo il comma 8, sono
aggiunti i seguenti: "8-bis. Le stazioni appaltanti non
possono subordinare la corresponsione dei compensi
relativi allo svolgimento della progettazione e delle
attivita' tecnico-amministrative ad essa connesse
all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata.
Nella convenzione stipulata con il soggetto affidatario
sono previste le condizioni e le modalita' per il
pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto
previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949,
n. 143, e successive modificazioni.
8-ter. Nei contratti aventi
ad oggetto servizi di ingegneria e architettura la
stazione appaltante non puo' prevedere quale
corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso,
ad eccezione dei contratti relativi ai beni culturali,
secondo quanto previsto dall'articolo 151.".
Art. 15
Modifiche
all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50
1.
All'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8, primo
periodo, la parola: "due" e' soppressa;
b) il comma 13 e' sostituito
dal seguente: "13. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, entro il 31 dicembre 2017, sono adottate
linee guida finalizzate ad assicurare speditezza,
efficienza ed efficacia alla procedura di cui al
presente articolo. Con il medesimo decreto sono
individuati procedimenti semplificati, con termini
certi, che garantiscano la tutela del patrimonio
archeologico tenendo conto dell'interesse pubblico
sotteso alla realizzazione dell'opera.";
c) il comma 15 e' sostituito
dal seguente: "15. Le stazioni appaltanti, in caso di
rilevanti insediamenti produttivi, opere di rilevante
impatto per il territorio o di avvio di attivita'
imprenditoriali suscettibili di produrre positivi
effetti sull'economia o sull'occupazione, gia' inseriti
nel programma triennale di cui all'articolo 21, possono
ricorrere alla procedura di cui al regolamento adottato
in attuazione dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015,
n. 124, in caso di ritenuta eccessiva durata del
procedimento di cui ai commi 8 e seguenti o quando non
siano rispettati i termini fissati nell'accordo di cui
al comma 14.".
Art. 16
Modifiche
all'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50
1.
All'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito
dal seguente: "1. La stazione appaltante, nei contratti
relativi ai lavori, verifica la rispondenza degli
elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo
23, nonche' la loro conformita' alla normativa
vigente.";
b) al comma 2, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; nei casi in
cui e' consentito l'affidamento congiunto di
progettazione ed esecuzione, la verifica della
progettazione redatta dall'aggiudicatario ha luogo prima
dell'inizio dei lavori";
c) al comma 8, e' aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "Il bando e la lettera di
invito per l'affidamento dei lavori devono contenere gli
estremi dell'avvenuta validazione del progetto posto a
base di gara.";
d) dopo il comma 8, e'
aggiunto il seguente: "8-bis. Nei casi di contratti
aventi ad oggetto la progettazione e l'esecuzione dei
lavori, il progetto esecutivo ed eventualmente il
progetto definitivo presentati dall'affidatario sono
soggetti, prima dell'approvazione di ciascun livello di
progettazione, all'attivita' di verifica.".
Art. 17
Modifiche
all'articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50
1.
All'articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole:
"alle norme dettate dalla" sono sostituite dalla
seguente: "alla";
b) dopo il comma 1, e'
inserito il seguente: "1-bis. Nei casi di appalti
conseguenti al ritiro, alla revoca o all'annullamento di
un precedente appalto, basati su progetti per i quali
risultino scaduti i pareri, le autorizzazioni e le
intese acquisiti, ma non siano intervenute variazioni
nel progetto e in materia di regolamentazione
ambientale, paesaggistica e antisismica ne' in materia
di disciplina urbanistica, restano confermati, per un
periodo comunque non superiore a cinque anni, i citati
predetti pareri, le autorizzazioni e le intese gia' resi
dalle diverse amministrazioni. L'assenza delle
variazioni di cui al primo periodo deve essere oggetto
di specifica valutazione e attestazione da parte del
RUP. Restano escluse le ipotesi in cui il ritiro, la
revoca o l'annullamento del precedente appalto siano
dipesi da vizi o circostanze comunque inerenti i pareri,
le autorizzazioni o le intese di cui al primo periodo.";
c) al comma 3:
1) dopo il primo periodo, e'
inserito il seguente: "In tale fase, gli enti gestori di
servizi pubblici a rete forniscono, contestualmente al
proprio parere, il cronoprogramma di risoluzione delle
interferenze.";
2) al secondo periodo, dopo
le parole: "localizzazione o al tracciato" sono inserite
le seguenti: ", nonche' al progetto di risoluzione delle
interferenze";
d) al comma 4, le parole: ",
di collaborare con il soggetto aggiudicatore per lo
sviluppo del progetto delle opere pertinenti le
interferenze rilevate e di dare corso, a spese del
soggetto aggiudicatore alle attivita' progettuali di
propria competenza. La violazione dell'obbligo di
collaborazione" sono sostituite dalle seguenti: "e di
elaborare, a spese del soggetto aggiudicatore, il
progetto di risoluzione delle interferenze di propria
competenza. Il soggetto aggiudicatore sottopone a
verifica preventiva di congruita' i costi di
progettazione per la risoluzione delle interferenze
indicate dall'ente gestore. La violazione di tali
obblighi";
e) al comma 5, le parole:
"rilevate" sono sostituite dalle seguenti: "anche non
rilevate ai sensi del comma 4, individuate";
f) al comma 6, e' aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "Il mancato rispetto del
suddetto programma di risoluzione delle interferenze,
che sia stato causa di ritardato avvio o anomalo
andamento dei lavori, comporta per l'ente gestore
responsabilita' patrimoniale per i danni subiti dal
soggetto aggiudicatore.".
Art. 18
Modifiche
all'articolo 28 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50
1.
All'articolo 28 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, le parole:
"del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti:
"del medesimo codice";
b) al comma 7, le parole:
"forniture, lavori e servizi e di concessioni" sono
sostituite dalle seguenti: "forniture, lavori e servizi
nei settori ordinari e di concessioni", le parole:
"articolo 167" sono sostituite dalle seguenti: "articolo
35", le parole: "all'articolo 35" sono sostituite dalle
seguenti: "al medesimo articolo 35";
c) al comma 11, le parole:
"nei settori speciali" sono soppresse;
d) al comma 12, le parole:
"nei settori speciali" sono soppresse e alla lettera c),
le parole: "il presente codice" sono sostituite dalle
seguenti: "le disposizioni del presente codice che
disciplinano gli appalti nei settori speciali";
e) dopo il comma 12, e'
inserito il seguente: "12-bis. Nel caso di contratti
misti che contengono elementi di appalti di forniture,
lavori e servizi nei settori speciali e di concessioni,
il contratto misto e' aggiudicato in conformita' con le
disposizioni del presente codice che disciplinano gli
appalti nei settori speciali, purche' il valore stimato
della parte del contratto che costituisce un appalto
disciplinato da tali disposizioni, calcolato secondo
l'articolo 35, sia pari o superiore alla soglia
pertinente di cui all'articolo 35.";
f) il comma 13 e' abrogato.
Art. 19
Modifiche
all'articolo 29 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50
1.
All'articolo 29 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) al primo periodo, dopo le
parole: "all'articolo 5," sono inserite le seguenti:
"alla composizione della commissione giudicatrice e ai
curricula dei suoi componenti";
2) al secondo periodo, dopo
le parole: "articolo 120" sono inserite le seguenti: ",
comma 2-bis," e le parole: "delle valutazioni dei
requisiti soggettivi," sono sostituite dalle seguenti:
"della verifica della documentazione attestante
l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo
80, nonche' la sussistenza dei requisiti";
3) dopo il secondo periodo,
e' inserito il seguente: "Entro il medesimo termine di
due giorni e' dato avviso ai candidati e ai concorrenti,
con le modalita' di cui all'articolo 5-bis del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice
dell'amministrazione digitale o strumento analogo negli
altri Stati membri, di detto provvedimento, indicando
l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso
riservato dove sono disponibili i relativi atti. Il
termine per l'impugnativa di cui al citato articolo 120,
comma 2-bis, decorre dal momento in cui gli atti di cui
al secondo periodo sono resi in concreto disponibili,
corredati di motivazione.";
4) il terzo periodo e'
soppresso;
5) al quarto periodo,
aggiungere, in fine, le seguenti parole: "con le
modalita' previste dal decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33";
6) sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: "Gli atti di cui al presente comma
recano, prima dell'intestazione o in calce, la data di
pubblicazione sul profilo del committente. Fatti salvi
gli atti a cui si applica l'articolo 73, comma 5, i
termini cui sono collegati gli effetti giuridici della
pubblicazione decorrono dalla data di pubblicazione sul
profilo del committente.";
b) il comma 4 e' sostituito
dal seguente: "4. Per i contratti e gli investimenti
pubblici di competenza regionale o di enti territoriali,
le stazioni appaltanti provvedono all'assolvimento degli
obblighi informativi e di pubblicita' disposti dal
presente codice, tramite i sistemi informatizzati
regionali e le piattaforme telematiche di e-procurement
ad essi interconnesse, garantendo l'interscambio delle
informazioni e l'interoperabilita', con le banche dati
dell'ANAC, del Ministero dell'economia e delle finanze e
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.";
c) dopo il comma 4 e'
aggiunto il seguente: "4-bis. Il Ministero dell'economia
e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, l'ANAC e la Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome per i sistemi di cui ai commi 2 e 4
condividono un protocollo generale per definire le
regole di interoperabilita' e le modalita' di
interscambio dei dati e degli atti tra le rispettive
banche dati, nel rispetto del principio di unicita' del
luogo di pubblicazione e di unicita' dell'invio delle
informazioni. Per le opere pubbliche il protocollo si
basa su quanto previsto dal decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 229. L'insieme dei dati e degli atti
condivisi nell'ambito del protocollo costituiscono fonte
informativa prioritaria in materia di pianificazione e
monitoraggio di contratti e investimenti pubblici.".
Art. 20
Modifiche
all'articolo 30 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50
1.
All'articolo 30 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo le
parole: "nei lavori" sono inserite le seguenti: ",
servizi e forniture";
b) al comma 5, il secondo
periodo e' soppresso;
c) dopo il comma 5 e'
inserito il seguente: "5-bis. In ogni caso sull'importo
netto progressivo delle prestazioni e' operata una
ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono
essere svincolate soltanto in sede di liquidazione
finale, dopo l'approvazione da parte della stazione
appaltante del certificato di collaudo o di verifica di
conformita', previo rilascio del documento unico di
regolarita' contributiva.".
Art. 21
Modifiche
all'articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50
1.
All'articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) al primo periodo, le
parole: "nominano, nel primo atto relativo ad ogni
singolo intervento" sono sostituite dalle seguenti:
"individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento
dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero
nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento
per le esigenze non incluse in programmazione";
2) al terzo periodo, le
parole: "e' nominato." sono sostituite dalle seguenti:
"e' nominato; la sostituzione del RUP individuato nella
programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non
comporta modifiche alla stessa.";
b) al comma 5, al primo
periodo, le parole: "con proprio atto" sono sostituite
dalle seguenti: "con proprie linee guida", dopo le
parole: "specifici del RUP," sono inserite le seguenti:
"sui presupposti e sulle modalita' di nomina," e il
secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Con le
medesime linee guida sono determinati, altresi',
l'importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e
forniture per i quali il RUP puo' coincidere con il
progettista, con il direttore dei lavori o con il
direttore dell'esecuzione.";
c) al comma 8, primo
periodo, dopo le parole: "direzione dei lavori," sono
inserite le seguenti: "direzione dell'esecuzione" e sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ai sensi
dell'articolo 36, comma 2, lettera a)";
d) al comma 12, dopo le
parole: "direttore dei lavori" sono inserite le
seguenti: "o del direttore dell'esecuzione".
Art. 22
Modifiche
all'articolo 32 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50
1.
All'articolo 32 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, e' inserito,
in fine, il seguente periodo: "Nella procedura di cui
all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione
appaltante puo' procedere ad affidamento diretto tramite
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga,
in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento,
l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del
fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di
carattere generale, nonche' il possesso dei requisiti
tecnico-professionali, ove richiesti.";
b) al comma 10, lettera b),
dopo le parole: "mercato elettronico" sono inserite le
seguenti: "nei limiti di cui all'articolo 3, lettera
bbbb)";
c) dopo il comma 14, e'
aggiunto il seguente: "14-bis. I capitolati e il computo
estimativo metrico, richiamati nel bando o nell'invito,
fanno parte integrante del contratto.".
Art. 23
Modifiche
all'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50
1.
All'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le
parole: "fornitura di derrate alimentari," e' inserita
la seguente: "anche";
b) il comma 2 e' sostituito
dal seguente: "2. I criteri ambientali minimi definiti
dal decreto di cui al comma 1, in particolare i criteri
premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini
della stesura dei documenti di gara per l'applicazione
del criterio dell'offerta economicamente piu'
vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 6. Nel
caso di contratti relativi alle categorie di appalto
riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi
quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i
criteri ambientali minimi di cui al comma 1, sono tenuti
in considerazione, per quanto possibile, in funzione
della tipologia di intervento e della localizzazione
delle opere da realizzare, sulla base di adeguati
criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare.";
c) il comma 3 e' sostituito
dal seguente: "3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 si
applica per gli affidamenti di qualunque importo,
relativamente alle categorie di forniture e di
affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri
ambientali minimi adottati nell'ambito del citato Piano
d'azione.".
Art. 24
Modifiche
all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50
1.
All'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, l'alinea e'
sostituito dal seguente: "Ai fini dell'applicazione del
presente codice, le soglie di rilevanza comunitaria
sono:";
b) al comma 2, l'alinea e'
sostituito dal seguente: "Nei settori speciali, le
soglie di rilevanza comunitaria sono:";
c) al comma 18, al primo
periodo, le parole: "Sul valore stimato dell'appalto"
sono sostituite dalle seguenti: "Sul valore del
contratto di appalto".
Art. 25
Modifiche
all'articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50
1.
All'articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole:
"di cui all'articolo 30, comma 1, nonche' del rispetto
del principio di rotazione" sono sostituite dalle
seguenti: "di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42,
nonche' del rispetto del principio di rotazione degli
inviti e degli affidamenti" ed e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo "Le stazioni appaltanti possono,
altresi', applicare le disposizioni di cui all'articolo
50.";
b) al comma 2:
1) alla lettera a), le
parole: ", adeguatamente motivato" sono sostituite dalle
seguenti: "anche senza previa consultazione di due o
piu' operatori economici";
2) alla lettera b), dopo le
parole: "ove esistenti," sono inserite le seguenti: "di
almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i
servizi e le forniture";
3) alla lettera c), le
parole: "la procedura negoziata di cui all'articolo 63"
sono sostituite dalle seguenti: "procedura negoziata" e
le parole: "dieci operatori" sono sostituite dalle
seguenti: "quindici operatori";
4) alla lettera d), sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: "fermo restando
quanto previsto dall'articolo 95, comma 4, lettera a),";
c) al comma 3, le parole:
"di importo inferiore alla soglia comunitaria, si fa
ricorso alla procedura ordinaria con pubblicazione di
avviso o bando di gara", sono sostituite dalle seguenti:
"per gli importi inferiori a quelli di cui all'articolo
35, si applicano le previsioni di cui al comma 2";
d) al comma 4, dopo le
parole: "inferiore alla soglia di cui all'articolo 35,"
sono inserite le seguenti: "comma 1, lettera a),
calcolato secondo le disposizioni di cui all'articolo
35, comma 9,";
e) il comma 5 e' sostituito
dal seguente: "5. Nel caso in cui la stazione appaltante
abbia fatto ricorso alle procedure negoziate di cui al
comma 2, la verifica dei requisiti avviene
sull'aggiudicatario. La stazione appaltante puo',
comunque, estendere le verifiche agli altri
partecipanti. Le stazioni appaltanti devono verificare
il possesso dei requisiti economici e finanziari e
tecnico professionali, se richiesti nella lettera di
invito";
f) al comma 6, il primo e il
secondo periodo sono soppressi;
g) dopo il comma 6, e'
inserito il seguente: "6-bis. Nei mercati elettronici di
cui al comma 6, per gli affidamenti di importo inferiore
a 40.000 euro, la verifica sull'assenza dei motivi di
esclusione di cui all'articolo 80 e' effettuata su un
campione significativo in fase di ammissione e di
permanenza, dal soggetto responsabile dell'ammissione al
mercato elettronico. Resta ferma la verifica
sull'aggiudicatario ai sensi del comma 5.";
h) al comma 7, dopo il primo
periodo, inserire il seguente "Nelle predette linee
guida sono anche indicate specifiche modalita' di
rotazione degli inviti e degli affidamenti e di
attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza
svolgimento di procedura negoziata, nonche' di
effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante
intenda avvalersi della facolta' di esclusione delle
offerte anomale.".
Art. 26
Modifiche
all'articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50
1.
All'articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo
periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e
dai soggetti aggregatori";
b) al comma 2:
1) al primo periodo, dopo le
parole: "di cui all'articolo 38" sono inserite le
seguenti: "nonche' gli altri soggetti e organismi di cui
all'articolo 38, comma 1";
2) all'ultimo periodo, le
parole "procedura ordinaria ai sensi del" sono
sostituite dalle seguenti: "procedure di cui al";
c) al comma 4, lettera c),
dopo le parole: "costituita presso" sono inserite le
seguenti: "le province, le citta' metropolitane ovvero";
d) al comma 5, terzo
periodo, dopo le parole: "le attribuzioni" sono inserite
le seguenti: "delle province, delle citta' metropolitane
e";
e) al comma 14, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e gli altri
soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera g)".
Art. 27
Modifiche
all'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50
1.
All'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, alla lettera
a), al numero 4), la parola: "triennio" e' sostituita
dalla seguente: "quinquennio" e, dopo il numero 5), sono
aggiunti i seguenti:
"5-bis) assolvimento degli
obblighi di comunicazione dei dati sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture che alimentano
gli archivi detenuti o gestiti dall'Autorita', come
individuati dalla stessa Autorita' ai sensi
dell'articolo 213, comma 9;
5-ter) per i lavori,
adempimento a quanto previsto dagli articoli 1 e 2 del
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in materia
di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione
delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei
finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del
Fondo opere e del Fondo progetti, e dall'articolo 29,
comma 3;".
b) dopo il comma 4, e'
inserito il seguente: "4-bis. Le amministrazioni la cui
organizzazione prevede articolazioni, anche
territoriali, verificano la sussistenza dei requisiti di
cui al comma 4 in capo alle medesime strutture e ne
danno comunicazione all'ANAC per la qualificazione.";
c) al comma 10, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e gli altri
soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera g)".
Art. 28
Modifiche
all'articolo 41 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50
1.
All'articolo 41 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis.
E' fatto divieto di porre a carico dei concorrenti,
nonche' dell'aggiudicatario, eventuali costi connessi
alla gestione delle piattaforme di cui all'articolo
58.".
Art. 29
Modifiche
all'articolo 44 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50
1.
All'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, dopo le parole: "Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti" sono inserite le
seguenti: "e il Ministro dell'economia e delle finanze".
Art. 30
Modifiche
all'articolo 46 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50
1.
All'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, alla lettera a), la parola:
"raggruppamenti" e' sostituita dalle seguenti: "i
raggruppamenti".
Art. 31
Modifiche
all'articolo 47 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50
1.
All'articolo 47 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. I
consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e
46, comma 1, lettera f), al fine della qualificazione,
possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione
maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole
imprese consorziate designate per l'esecuzione delle
prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle
singole imprese consorziate non designate per
l'esecuzione del contratto. Con le linee guida dell'ANAC
di cui all'articolo 84, comma 2, sono stabiliti, ai fini
della qualificazione, i criteri per l'imputazione delle
prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli
consorziati che eseguono le prestazioni.".
Art. 32
Modifiche
all'articolo 48 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50
1.
All'articolo 48 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole:
"lavori non appartenenti alla categoria prevalente e
cosi' definiti nel bando di gara" sono sostituite dalle
seguenti: "i lavori come definiti all'articolo 3, comma
1, lettera oo-ter";
b) al comma 4, dopo le
parole: "Nel caso di" e' inserita la seguente: "lavori,"
e dopo la parola: "specificate" sono inserite le
seguenti: "le categorie di lavori o";
c) dopo il comma 7 e'
inserito il seguente: "7-bis. E' consentito, per le
ragioni indicate ai successivi commi 17, 18 e 19 o per
fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui
all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), designare ai
fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi,
un'impresa consorziata diversa da quella indicata in
sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva
non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza
di un requisito di partecipazione in capo all'impresa
consorziata.";
d) al comma 9, primo
periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"sia durante la procedura di gara sia successivamente
all'aggiudicazione ";
e) al comma 17, dopo le
parole: "fallimento del medesimo ovvero" sono inserite
le seguenti: "in caso di perdita, in corso di
esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80,
ovvero" e le parole: "puo' recedere dal contratto" sono
sostituite dalle seguenti: "deve recedere dal
contratto";
f) al comma 18, dopo le
parole: "fallimento del medesimo ovvero" sono inserite
le seguenti: "in caso di perdita, in corso di
esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80,
ovvero";
g) al comma 19, primo
periodo, dopo le parole: "imprese raggruppate" sono
inserite le seguenti: ", anche qualora il raggruppamento
si riduca ad un unico soggetto,";
h) dopo il comma 19, sono
aggiunti i seguenti:
"19-bis. Le previsioni di
cui ai commi 17, 18 e 19 trovano applicazione anche con
riferimento ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2,
lettere b), c) ed e).
19-ter. Le previsioni di cui
ai commi 17, 18 e 19 trovano applicazione anche laddove
le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino
in fase di gara.".
Art. 33
Modifiche
all'articolo 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50
1.
All'articolo 50, comma 1, primo periodo, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: "possono
inserire" sono sostituite dalla seguente: "inseriscono".
Art. 34
Modifiche
all'articolo 52 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50
1.
All'articolo 52 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, secondo
periodo, le parole: "Essi esaminano" sono sostituite
dalle seguenti: "Esse esaminano";
b) al comma 12, le parole:
"si applica il comma 5" sono sostituite dalle seguenti:
"si applicano i commi 5 e 7".
Art. 35
Modifiche
all'articolo 53 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50
1.
All'articolo 53, comma 5, lettera c), del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo le parole:
"direttore dei lavori" sono inserite le seguenti: ", del
direttore dell'esecuzione".
Art. 36
Modifiche
all'articolo 56 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50
1.
All'articolo 56, comma 5, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, le parole: "effettuano valutazione
completa" sono sostituite dalle seguenti: "effettuano
una valutazione completa".
Art. 37
Modifiche
all'articolo 58 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50
1.
All'articolo 58 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' abrogato;
b) il comma 6 e' abrogato.
Art. 38
Modifiche
all'articolo 59 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50
1.
All'articolo 59 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, dopo le
parole: "delle procedure" sono inserite le seguenti: "e
oggetto del contratto";
b) al comma 1, al terzo
periodo, le parole: "Gli appalti relativi ai lavori"
sono sostituite dalle seguenti: "Fatto salvo quanto
previsto al comma 1-bis, gli appalti relativi ai lavori"
e, al quarto periodo, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: ", locazione finanziaria, nonche' delle
opere di urbanizzazione a scomputo di cui all'articolo
1, comma 2, lettera e). Si applica l'articolo 216, comma
4-bis.";
c) dopo il comma 1, sono
inseriti i seguenti:
"1-bis. Le stazioni
appaltanti possono ricorrere all'affidamento della
progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori
sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione
aggiudicatrice nei casi in cui l'elemento tecnologico o
innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia
nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo
dei lavori.
1-ter. Il ricorso agli
affidamenti di cui al comma 1-bis deve essere motivato
nella determina a contrarre. Tale determina chiarisce,
altresi', in modo puntuale la rilevanza dei presupposti
tecnici ed oggettivi che consentono il ricorso
all'affidamento congiunto e l'effettiva incidenza sui
tempi della realizzazione delle opere in caso di
affidamento separato di lavori e progettazione.";
d) al comma 2, all'alinea,
sono aggiunte le seguenti parole: ", e con esclusione
dei soggetti di cui al comma 4, lettere b) e d)";
e) dopo il comma 2, e'
inserito il seguente: "2-bis. Al fine di evitare
pratiche elusive, nei casi di cui al comma 2, lettera
b), la procedura competitiva con negoziazione o il
dialogo competitivo devono riprodurre nella sostanza le
condizioni contrattuali originarie.";
f) il comma 3 e' sostituito
dal seguente:
"3. Fermo restando quanto
previsto all'articolo 83, comma 9, sono considerate
irregolari le offerte:
a) che non rispettano i
documenti di gara;
b) che sono state ricevute
in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o
nell'invito con cui si indice la gara;
c) che l'amministrazione
aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse;
g) al comma 4, espungere le
lettere a), e c) e conseguentemente le lettere: "b), d)
ed e)" sono sostituite dalle seguenti: "a), b) e c)";
h) dopo il comma 5, e'
aggiunto il seguente: "5-bis. In relazione alla natura
dell'opera, i contratti per l'esecuzione dei lavori
pubblici sono stipulati a corpo o a misura, o in parte a
corpo e in parte a misura. Per le prestazioni a corpo il
prezzo offerto rimane fisso e non puo' variare in
aumento o in diminuzione, secondo la qualita' e la
quantita' effettiva dei lavori eseguiti. Per le
prestazioni a misura il prezzo convenuto puo' variare,
in aumento o in diminuzione, secondo la quantita'
effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a
misura il contratto fissa i prezzi invariabili per
l'unita' di misura.".
Art. 39
Modifiche
all'articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50
1.
All'articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis.
Le amministrazioni aggiudicatrici possono ulteriormente
ridurre di cinque giorni il termine di cui al comma 1
nel caso di presentazione di offerte per via
elettronica.".
Art. 40
Modifiche
all'articolo 62 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50
1.
All'articolo 62 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "B
e C" sono sostituite dalle seguenti: "B o C";
b) al comma 4, e' inserito,
in fine, il seguente periodo: "I termini di cui al
presente comma sono ridotti nei casi previsti
dall'articolo 61, commi 4, 5 e 6.";
c) al comma 5, dopo le
parole: "I termini" sono inserite le seguenti: "di cui
al presente comma".
Art. 41
Modifiche
all'articolo 64 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50
1.
All'articolo 64, comma 3, primo periodo, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: "o, se
come mezzo di indizione di gara e' usato un avviso di
preinformazione o periodico indicativo, dell'invito a
confermare interesse" sono sostituite dalle seguenti:
"o, nei settori speciali, se come mezzo di indizione di
gara e' usato un avviso sull'esistenza di un sistema di
qualificazione, dell'invito a confermare interesse".
Art. 42
Modifiche
all'articolo 66 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50
1.
All'articolo 66, comma 1, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, le parole: "da essi programmati"
sono sostituite dalle seguenti: "da esse programmati".
Art. 43
Modifiche
all'articolo 70 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50
1.
All'articolo 70, comma 3, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "e non superiore a ventiquattro mesi".
Art. 44
Modifiche
all'articolo 72 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50
1.
All'articolo 72, comma 1, decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, le parole: "allegato XII" sono sostituite
dalle seguenti: "allegato XIV".
Art. 45
Modifiche
all'articolo 76 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50
1.
All'articolo 76 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) all'alinea, dopo le
parole: "dell'offerente" sono aggiunte le seguenti: "e
del candidato";
2) dopo la lettera a) e'
inserita la seguente: "a-bis) ad ogni candidato escluso,
i motivi del rigetto della sua domanda di
partecipazione;";
b) il comma 3 e' abrogato;
c) al comma 5, lettera b),
dopo le parole: "l'esclusione" sono inserite le
seguenti: "ai candidati e";
d) al comma 6, le parole:
"comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "comma 5".
Art. 46
Modifiche
all'articolo 77 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50
1.
All'articolo 77 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita
dalla seguente: "Commissione giudicatrice";
b) al comma 1 le parole:
"individuata sulla base del miglior rapporto
qualita'/prezzo" sono soppresse;
c) al comma 3:
1) al quarto periodo, dopo
le parole: "affidamento di contratti", sono inserite le
seguenti: "per i servizi e le forniture"; dopo le
parole: "all'articolo 35", sono inserite le seguenti: ",
per i lavori di importo inferiore a un milione di euro";
dopo la parola: "nominare", e' inserita la seguente :
"alcuni" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
", escluso il Presidente";
2) dopo l'ultimo periodo, e'
aggiunto, in fine, il seguente: "In caso di affidamento
di contratti per i servizi e le forniture di elevato
contenuto scientifico tecnologico o innovativo,
effettuati nell'ambito di attivita' di ricerca e
sviluppo, l'ANAC, previa richiesta e confronto con la
stazione appaltante sulla specificita' dei profili, puo'
selezionare i componenti delle commissioni giudicatrici
anche tra gli esperti interni alla medesima stazione
appaltante.";
d) al comma 4, e' aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "La nomina del RUP a
membro delle commissioni di gara e' valutata con
riferimento alla singola procedura.";
e) al comma 9, sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le stazioni
appaltanti, prima del conferimento dell'incarico,
accertano l'insussistenza delle cause ostative alla
nomina a componente della commissione giudicatrice di
cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo,
all'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 165 del
2001 e all'articolo 42 del presente codice. La
sussistenza di cause ostative o la dichiarazione di
incompatibilita' dei candidati devono essere
tempestivamente comunicate dalla stazione appaltante
all'ANAC ai fini dell'eventuale cancellazione
dell'esperto dall'albo e della comunicazione di un nuovo
esperto.";
f) il comma 12 e' abrogato.
Art. 47
Modifiche
all'articolo 78 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50
1.
All'articolo 78 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, al secondo
periodo, le parole: "in un apposito atto" sono
sostituite dalle seguenti: "con apposite linee guida";
b) dopo il comma 1, e'
aggiunto il seguente: "1-bis. Con le linee guida di cui
al comma 1 sono, altresi', disciplinate le modalita' di
funzionamento delle commissioni giudicatrici,
prevedendo, di norma, sedute pubbliche, nonche' sedute
riservate per la valutazione delle offerte tecniche e
per altri eventuali adempimenti specifici.".
Art. 48
Modifiche
all'articolo 79 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50
1.
All'articolo 79 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: "5-bis.
Nel caso di presentazione delle offerte attraverso mezzi
di comunicazione elettronici messi a disposizione dalla
stazione appaltante ai sensi dell'articolo 52, ivi
incluse le piattaforme telematiche di negoziazione,
qualora si verifichi un mancato funzionamento o un
malfunzionamento di tali mezzi tale da impedire la
corretta presentazione delle offerte, la stazione
appaltante adotta i necessari provvedimenti al fine di
assicurare la regolarita' della procedura nel rispetto
dei principi di cui all'articolo 30, anche disponendo la
sospensione del termine per la ricezione delle offerte
per il periodo di tempo necessario a ripristinare il
normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello
stesso per una durata proporzionale alla gravita' del
mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga
di cui al primo periodo, la stazione appaltante assicura
che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga
mantenuta la segretezza delle offerte inviate e sia
consentito agli operatori economici che hanno gia'
inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente
sostituirla. La pubblicita' di tale proroga avviene
attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito
avviso presso l'indirizzo Internet dove sono accessibili
i documenti di gara, ai sensi dell'articolo 74, comma 1,
nonche' attraverso ogni altro strumento che la stazione
appaltante ritenga opportuno. In ogni caso, la stazione
appaltante, qualora si verificano malfunzionamenti, ne
da' comunicazione all'AGID ai fini dell'applicazione
dell'articolo 32-bis del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione
digitale.".
Art. 49
Modifiche
all'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50
1.
All'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la
lettera b) e' inserita la seguente: "b-bis) false
comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622
del codice civile;" e alla lettera g), il segno: ";" e'
sostituito dal seguente: ".";
b) al comma 2, primo
periodo, dopo le parole: "la sussistenza" sono aggiunte
le seguenti: ", con riferimento ai soggetti indicati al
comma 3,";
c) al comma 3, primo
periodo, le parole: "L'esclusione di cui al comma 1"
sono sostituite dalle seguenti: "L'esclusione di cui ai
commi 1 e 2", dopo le parole: "o il decreto" sono
inserite le seguenti: "ovvero la misura interdittiva" e,
dopo le parole: "legale rappresentanza," sono inserite
le seguenti: "ivi compresi institori e procuratori
generali, dei membri degli organi con poteri";
d) al comma 4, quarto
periodo, le parole: "di cui all'articolo 8 del" sono
sostituite dalle seguenti: "di cui al" e dopo le parole:
"Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015" sono
inserite le seguenti: ", ovvero delle certificazioni
rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non
aderenti al sistema dello sportello unico
previdenziale";
e) al comma 5:
1) dopo la lettera f), sono
inserite le seguenti:
"f-bis) l'operatore
economico che presenti nella procedura di gara in corso
e negli affidamenti di subappalti documentazione o
dichiarazioni non veritiere;
f-ter) l'operatore economico
iscritto nel casellario informatico tenuto
dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false
dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di
gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di
esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel
casellario informatico;";
2) alla lettera i), dopo la
parola: "ovvero" e' inserita la seguente: "non";
f) al comma 10, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e a tre anni,
decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo,
nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta
sentenza di condanna".
Art. 50
Modifiche
all'articolo 81 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50
1.
All'articolo 81 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, al comma 1, dopo le parole: "per la
partecipazione alle procedure disciplinate dal presente
codice" sono inserite le seguenti: "e per il controllo
in fase di esecuzione del contratto della permanenza dei
suddetti requisiti,".
Art. 51
Modifiche
all'articolo 82 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50
1.
All'articolo 82 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, al comma 1, le parole: "regolamento (CE) n.
765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio" sono
sostituite dalle seguenti: "Regolamento (CE) n. 765/2008
del Parlamento europeo e del Consiglio oppure
autorizzato, per l'applicazione della normativa
comunitaria di armonizzazione, dagli Stati membri non
basandosi sull'accreditamento, a norma dell'articolo 5,
paragrafo 2, dello stesso regolamento (CE) n. 765/2008
del Parlamento europeo e del Consiglio. Nei casi non
coperti da normativa comunitaria di armonizzazione, si
impiegano i rapporti e certificati rilasciati dagli
organismi eventualmente indicati nelle disposizioni
nazionali di settore.".
Art. 52
Modifiche
all'articolo 83 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50
1.
All'articolo 83 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole:
"linee guida dell'ANAC adottate" sono sostituite dalle
seguenti: "decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti da adottare, su proposta dell'ANAC";
b) al comma 5, primo
periodo, dopo le parole: "valore stimato dell'appalto,"
sono inserite le seguenti: "calcolato in relazione al
periodo di riferimento dello stesso,";
c) al comma 8, dopo il primo
periodo, sono inseriti i seguenti: "Per i soggetti di
cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g),
nel bando sono indicate le eventuali misure in cui gli
stessi requisiti devono essere posseduti dai singoli
concorrenti partecipanti. La mandataria in ogni caso
deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in
misura maggioritaria.";
d) il comma 9 e' sostituito
dal seguente:
"9. Le carenze di qualsiasi
elemento formale della domanda possono essere sanate
attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui
al presente comma. In particolare, in caso di mancanza,
incompletezza e di ogni altra irregolarita' essenziale
degli elementi e del documento di gara unico europeo di
cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti
all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione
appaltante assegna al concorrente un termine, non
superiore a dieci giorni, perche' siano rese, integrate
o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone
il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso
di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il
concorrente e' escluso dalla gara. Costituiscono
irregolarita' essenziali non sanabili le carenze della
documentazione che non consentono l'individuazione del
contenuto o del soggetto responsabile della stessa.";
e) al comma 10:
1) il primo periodo e'
sostituito dal seguente: "E' istituito presso l'ANAC,
che ne cura la gestione, il sistema del rating di
impresa e delle relative premialita', per il quale
l'Autorita' rilascia apposita certificazione agli
operatori economici, su richiesta.";
2) al secondo periodo le
parole: "la capacita' strutturale e di affidabilita'"
sono sostituite dalle seguenti: "l'affidabilita'";
3) al terzo periodo le
parole: "tre mesi dalla data di entrata in vigore del
presente codice" sono sostituite dalle seguenti: "tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione";
4) il quarto periodo e'
sostituito dal seguente: "Le linee guida di cui al
precedente periodo istituiscono altresi' un sistema
amministrativo, regolato sotto la direzione dell'ANAC,
di penalita' e premialita' per la denuncia obbligatoria
delle richieste estorsive e corruttive da parte delle
imprese titolari di appalti pubblici, comprese le
imprese subappaltatrici e le imprese fornitrici di
materiali, opere e servizi, prevedendo altresi' uno
specifico regime sanzionatorio nei casi di omessa o
tardiva denuncia.";
5) il quinto periodo e'
sostituito dal seguente: "I requisiti reputazionali alla
base del rating di impresa di cui al presente comma
tengono conto, in particolare, dei precedenti
comportamenti dell'impresa, con riferimento al mancato
utilizzo del soccorso istruttorio, all'applicazione
delle disposizioni sulla denuncia obbligatoria di
richieste estorsive e corruttive, nonche' al rispetto
dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti e
dell'incidenza e degli esiti del contenzioso sia in sede
di partecipazione alle procedure di gara sia in fase di
esecuzione del contratto.";
6) il sesto periodo e'
sostituito dai seguenti: "Per il calcolo del rating di
impresa si tiene conto del comportamento degli operatori
economici tenuto nelle procedure di affidamento avviate
dopo l'entrata in vigore della presente disposizione.
L'ANAC attribuisce elementi premiali agli operatori
economici per comportamenti anteriori all'entrata in
vigore della presente disposizione conformi a quanto
previsto per il rilascio del rating di impresa.".
Art. 53
Modifiche
all'articolo 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50
1.
All'articolo 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole:
"con le linee guida" sono sostituite dalle seguenti:
"con il decreto";
b) al comma 4:
1) alla lettera a), sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: "che costituisce
presupposto ai fini della qualificazione";
2) alla lettera b), al primo
periodo, dopo le parole "il possesso dei requisiti di
capacita' economica e finanziaria e tecniche e
professionali indicati all'articolo 83;" sono inserite
le seguenti: "il periodo di attivita' documentabile e'
quello relativo al decennio antecedente la data di
sottoscrizione del contratto con la SOA per il
conseguimento della qualificazione;";
c) dopo il comma 4, e'
inserito il seguente: "4-bis. Gli organismi di cui al
comma 1 segnalano immediatamente all'ANAC i casi in cui
gli operatori economici, ai fini della qualificazione,
rendono dichiarazioni false o producono documenti non
veritieri. L'ANAC, se accerta la colpa grave o il dolo
dell'operatore economico, tenendo conto della gravita'
del fatto e della sua rilevanza nel procedimento di
qualificazione, ne dispone l'iscrizione nel casellario
informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di
gara e dagli affidamenti di subappalto, ai sensi
dell'articolo 80 , comma 5, lettera g), per un periodo
massimo di due anni. Alla scadenza stabilita dall'ANAC,
l'iscrizione perde efficacia ed e' immediatamente
cancellata.";
d) al comma 7, lettera a),
ultimo periodo, la parola: "2" e' sostituita dalla
seguente: "due" e le parole: "nel triennio antecedente"
sono sostituite dalle seguenti: "nei migliori cinque dei
dieci anni antecedenti";
e) al comma 8, le parole:
"organismi di certificazione" sono sostituite dalle
seguenti: "organismi di attestazione";
f) dopo il comma 12, e'
aggiunto il seguente: "12-bis. I soggetti che alla data
di entrata in vigore del presente codice svolgevano la
funzione di direttore tecnico presso un esecutore di
contratti pubblici e in possesso alla medesima data di
una esperienza almeno quinquennale, fatto salvo quanto
disposto all'articolo 146, comma 4, del presente codice,
possono continuare a svolgere tali funzioni.".
Art. 54
Modifiche
all'articolo 85 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50
1.
All'articolo 85, del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole:
"le informazione" sono sostituite dalle seguenti: "le
informazioni";
b) al comma 5, le parole:
"nonche' all'impresa che la segue in graduatoria," sono
soppresse.
Art. 55
Modifiche
all'articolo 86 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50
1.
All'articolo 86 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera b),
le parole: "rilasciato dagli" sono sostituite dalle
seguenti: "acquisito d'ufficio dalle stazioni appaltanti
presso gli";
b) dopo il comma 5 e'
inserito il seguente:
"5-bis. L'esecuzione dei
lavori e' documentata dal certificato di esecuzione dei
lavori redatto secondo lo schema predisposto dall'ANAC
con le linee guida di cui all'articolo 83, comma 2.
L'attribuzione, nel certificato di esecuzione dei
lavori, delle categorie di qualificazione, relative ai
lavori eseguiti, viene effettuata con riferimento alle
categorie richieste nel bando di gara o nell'avviso o
nella lettera di invito. Qualora il responsabile unico
del procedimento riporti nel certificato di esecuzione
dei lavori categorie di qualificazione diverse da quelle
previste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera
di invito, si applicano le sanzioni previste
dall'articolo 213, comma 13, nel caso di comunicazioni
non veritiere.".
Art. 56
Modifiche
all'articolo 89 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50
1.
All'articolo 89 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) al primo periodo, le
parole: "nonche' il possesso dei requisiti di
qualificazione di cui all'articolo 84," sono soppresse e
le parole: "anche di partecipanti" sono sostituite dalle
seguenti: "anche partecipanti";
2) aggiungere, in fine, il
seguente periodo: "A tal fine, il contratto di
avvalimento contiene, a pena di nullita', la
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse
messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.";
b) al comma 9, secondo
periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",
pena la risoluzione del contratto di appalto";
c) al comma 11:
1) al primo periodo, le
parole: ", oltre ai lavori prevalenti,", sono soppresse;
2) al terzo periodo, le
parole: "loro esecuzione" sono sostituite dalle
seguenti: "qualificazione ai fini dell'ottenimento
dell'attestazione di qualificazione degli esecutori di
cui all'articolo 84".
Art. 57
Modifiche
all'articolo 90 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50
1.
All'articolo 90, comma 7, primo periodo, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo le parole:
"devono risultare" e' inserita la seguente: "conformi".
Art. 58
Modifiche
all'articolo 91 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50
1.
All'articolo 91, comma 2, primo periodo, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo la parola:
"proporzionalita'" e' inserito il seguente segno di
interpunzione: ",".
Art. 59
Modifiche
all'articolo 93 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50
1.
All'articolo 93 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, e' aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "Nei casi di cui
all'articolo 36, comma 2, lettera a), e' facolta' della
stazione appaltante non richiedere le garanzie di cui al
presente articolo.";
b) al comma 2, le parole:
"La cauzione puo' essere costituita, a scelta
dell'offerente, in contanti" sono sostituite dalle
seguenti: "Fermo restando il limite all'utilizzo del
contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione puo'
essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti,
con bonifico, in assegni circolari" ed e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Si applica il comma 8 e,
quanto allo svincolo, il comma 9.";
c) al comma 3, le parole:
"1° settembre" sono sostituite dalle seguenti: "1
settembre";
d) il comma 6 e' sostituito
dal seguente: "6. La garanzia copre la mancata
sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione
dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o
all'adozione di informazione antimafia interdittiva
emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia e'
svincolata automaticamente al momento della
sottoscrizione del contratto.";
e) al comma 7:
1) dopo il primo periodo e'
inserito il seguente: "Si applica la riduzione del 50
per cento, non cumulabile con quella di cui al primo
periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole
e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori
economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente
da microimprese, piccole e medie imprese.";
2) al quarto periodo, dopo
le parole: "e' ridotto del 15 per cento" sono inserite
le seguenti: ", anche cumulabile con la riduzione di cui
ai periodi primo, secondo, terzo e quarto", al sesto
periodo, le parole: "rating di legalita'" sono
sostituite dalle seguenti: "rating di legalita' e rating
di impresa" ed e' inserito, in fine, il seguente
periodo: "In caso di cumulo delle riduzioni, la
riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo
che risulta dalla riduzione precedente.";
f) al comma 8, e' inserito,
in fine, il seguente periodo: "Il presente comma non si
applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti
esclusivamente da microimprese, piccole e medie
imprese.";
g) dopo il comma 8, e'
inserito il seguente: "8-bis. Le garanzie fideiussorie
devono essere conformi allo schema tipo di cui
all'articolo 103, comma 9.".
Art. 60
Modifiche
all'articolo 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50
1.
All'articolo 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3:
1) alla lettera a), sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fatti salvi
gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2,
lettera a)";
2) alla lettera b), le
parole: "superiore a 40.000 euro" sono sostituite dalle
seguenti: "pari o superiore a 40.000 euro";
b) al comma 4:
1) la lettera a) e'
sostituita dalla seguente: "a) fermo restando quanto
previsto dall'articolo 36, comma 2, lettera d), per i
lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro,
quando l'affidamento dei lavori avviene con procedure
ordinarie, sulla base del progetto esecutivo; in tali
ipotesi, qualora la stazione appaltante applichi
l'esclusione automatica, la stessa ha l'obbligo di
ricorrere alle procedure di cui all'articolo 97, commi 2
e 8;";
2) alla lettera c), le
parole: "di importo inferiore alla soglia di cui
all'articolo 35," sono sostituite dalle seguenti: "di
importo fino a 40.000 euro, nonche' per i servizi e le
forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e
sino alla soglia di cui all'articolo 35 solo se";
c) al comma 6, alle lettere
c) e d), e' aggiunto, in fine, il seguente segno: ";";
d) al comma 8, la parola:
"prevedendo" e' sostituita dalle seguenti: "anche
prevedendo";
e) il comma 10 e' sostituito
dal seguente: "10. Nell'offerta economica l'operatore
deve indicare i propri costi della manodopera e gli
oneri aziendali concernenti l'adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi
di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in
opera, dei servizi di natura intellettuale e degli
affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera
a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della
manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a
verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo
97, comma 5, lettera d).";
f) dopo il comma 10, e'
inserito il seguente:
"10-bis. La stazione
appaltante, al fine di assicurare l'effettiva
individuazione del miglior rapporto qualita'/prezzo,
valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e
individua criteri tali da garantire un confronto
concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine
la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per
il punteggio economico entro il limite del 30 per
cento.";
g) al comma 13, primo
periodo, dopo la parola: "legalita'" sono inserite le
seguenti: "e di impresa" e al secondo periodo, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ivi inclusi i
beni o prodotti da filiera corta o a chilometro zero";
h) al comma 14, lettera a),
secondo periodo, le parole: "e sono collegate" sono
sostituite dalle seguenti: ". Le varianti sono comunque
collegate";
i) dopo il comma 14 e'
aggiunto il seguente: "14-bis. In caso di appalti
aggiudicati con il criterio di cui al comma 3, le
stazioni appaltanti non possono attribuire alcun
punteggio per l'offerta di opere aggiuntive rispetto a
quanto previsto nel progetto esecutivo a base d'asta.".
Art. 61
Modifiche
all'articolo 96 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50
1.
All'articolo 96, comma 3, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 le parole: "presente decreto" sono
sostituite dalle seguenti: "presente codice".
Art. 62
Modifiche
all'articolo 97 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50
1.
All'articolo 97 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) all'alinea, dopo le
parole: "anomalia determinata," il segno: "," e'
sostituito dal seguente: ";" e la parola: "procedendo"
e' sostituita dalle seguenti: "il RUP o la commissione
giudicatrice procedono";
2) alla lettera a) le
parole: "dieci per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "venti per cento";
3) alla lettera b), le
parole: "dieci per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "venti per cento rispettivamente delle offerte
di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso
arrotondato all'unita' superiore";
4) alla lettera c), le
parole: "venti per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "quindici per cento";
5) la lettera d) e'
sostituita dalla seguente: "d) media aritmetica dei
ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse
incrementata del dieci per cento";
6) alla lettera e), le
parole da: "coefficiente sorteggiato dalla commissione
giudicatrice" fino alla fine della lettera sono
sostituite dalle seguenti: "coefficiente sorteggiato
dalla commissione giudicatrice o, in mancanza della
commissione, dal RUP, all'atto del suo insediamento tra
i seguenti valori: 0,6; 0,7; 0,8; 0,9.";
b) dopo il comma 3, e'
inserito il seguente: "3-bis. Il calcolo di cui al comma
2 e' effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia
pari o superiore a cinque.";
c) al comma 5, alla lettera
c), le parole: "comma 9" sono sostituite dalle seguenti:
"comma 10".
Art. 63
Modifiche
all'articolo 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50
1.
All'articolo 98, comma 1, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, le parole: "dall'aggiudicazione
dell'appalto" sono sostituite dalle seguenti: "dalla
conclusione del contratto".
Art. 64
Modifiche
all'articolo 99 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50
1.
All'articolo 99, comma 5, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, le parole: "alla Commissione
europea, o, quando ne facciano richiesta, alle
autorita', agli organismi o alle strutture competenti"
sono sostituite dalle seguenti: "alla Commissione
europea, alle autorita', agli organismi o alle strutture
competenti, quando tale relazione e' richiesta".
Art. 65
Modifiche
all'articolo 101 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50
1.
All'articolo 101 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, lettera d),
le parole: "svolge, qualora sia in possesso dei
requisiti previsti, le funzioni di coordinatore per
l'esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa
sulla sicurezza" sono sostituite dalle seguenti:
"svolgere, qualora sia in possesso dei requisiti
richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, le
funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori";
b) dopo il comma 6, e'
aggiunto il seguente: "6-bis. Per i servizi e le
forniture di particolare importanza, da individuarsi con
il decreto di cui all'articolo 111, comma 1, primo
periodo, la stazione appaltante, su indicazione del
direttore dell'esecuzione, puo' nominare un assistente
del direttore dell'esecuzione, con le funzioni indicate
dal medesimo decreto.".
Art. 66
Modifiche
all'articolo 102 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50
1.
All'articolo 102 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, dopo la
parola "Collaudo" sono aggiunte le seguenti: "e verifica
di conformita'";
b) al comma 1, le parole:
"direttore dell'esecuzione del contratto" sono
sostituite dalle seguenti: "direttore dei lavori per i
lavori e al direttore dell'esecuzione del contratto per
i servizi e forniture";
c) al comma 2:
1) al primo periodo, le
parole: "delle previsioni contrattuali e delle
pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o
affidamento" sono sostituite dalle seguenti: "delle
previsioni e delle pattuizioni contrattuali";
2) il secondo periodo e'
sostituito dai seguenti: "Per i contratti pubblici di
lavori di importo superiore a 1 milione di euro e
inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 il
certificato di collaudo, nei casi espressamente
individuati dal decreto di cui al comma 8, puo' essere
sostituito dal certificato di regolare esecuzione
rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori. Per i
lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e
per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia
di cui all'articolo 35, e' sempre facolta' della
stazione appaltante sostituire il certificato di
collaudo o il certificato di verifica di conformita' con
il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i
lavori dal direttore dei lavori e per forniture e
servizi dal responsabile unico del procedimento. Nei
casi di cui al presente comma il certificato di regolare
esecuzione e' emesso non oltre tre mesi dalla data di
ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.";
d) al comma 3, primo
periodo, dopo le parole: "Il collaudo finale" sono
inserite le seguenti: "o la verifica di conformita'",
dopo le parole: "dall'ultimazione dei lavori" sono
inserite le seguenti: "o delle prestazioni", dopo le
parole: "dell'opera" sono inserite le seguenti: "o delle
prestazioni" e, al secondo periodo, dopo le parole: "Il
certificato di collaudo" sono inserite le seguenti: "o
il certificato di verifica di conformita'";
e) il comma 4 e' abrogato;
f) al comma 5, dopo le
parole: "dell'opera" sono inserite le seguenti: "o delle
prestazioni";
g) il comma 6 e' sostituito
dal seguente: "6. Per effettuare le attivita' di
collaudo sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui
al comma 2, le stazioni appaltanti nominano tra i propri
dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni
pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione
rapportata alla tipologia e caratteristica del
contratto, in possesso dei requisiti di moralita',
competenza e professionalita', iscritti all'albo dei
collaudatori nazionale o regionale di pertinenza come
previsto al comma 8 del presente articolo. Il compenso
spettante per l'attivita' di collaudo e' contenuto, per
i dipendenti della stazione appaltante, nell'ambito
dell'incentivo di cui all'articolo 113, mentre per i
dipendenti di altre amministrazioni pubbliche e'
determinato ai sensi della normativa applicabile alle
stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di
cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per i lavori, tra i
dipendenti della stazione appaltante ovvero tra i
dipendenti delle altre amministrazioni, e' individuato
il collaudatore delle strutture per la redazione del
collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico
della stazione appaltante, ovvero di altre
amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti
individuano i componenti con le procedure di cui
all'articolo 31, comma 8.";
h) al comma 7:
1) alla lettera b), dopo le
parole: "ruoli della pubblica amministrazione"
aggiungere le seguenti: "in servizio, ovvero" e
sostituire le parole: "e' stata svolta" con le seguenti:
"e' svolta per i dipendenti in servizio, ovvero e' stata
svolta per quelli in quiescenza,";
2) dopo la lettera d), e'
aggiunta la seguente: "d-bis) a coloro che hanno
partecipato alla procedura di gara.";
i) al comma 8, secondo
periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",
anche con riferimento al certificato di regolare
esecuzione, rilasciato ai sensi del comma 2. Nel
medesimo decreto sono altresi' disciplinate le modalita'
e le procedure di predisposizione degli albi dei
collaudatori, di livello nazionale e regionale, nonche'
i criteri di iscrizione secondo requisiti di moralita',
competenza e professionalita'.".
Art. 67
Modifiche
all'articolo 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50
1.
All'articolo 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo
periodo, dopo le parole: "per il completamento dei
lavori" sono inserite le seguenti: ", servizi o
forniture";
b) al comma 8, secondo
periodo, dopo le parole: "previsione del pagamento" sono
inserite le seguenti: "dell'indennizzo contrattualmente
dovuto";
c) al comma 9, le parole:
"Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo
approvato" sono sostituite dalle seguenti: "Le garanzie
fideiussorie e le polizze assicurative previste dal
presente codice sono conformi agli schemi tipo
approvati";
d) al comma 11, primo
periodo, dopo le parole: "per gli appalti" sono inserite
le seguenti: "di cui all'articolo 36, comma 2, lettera
a), nonche' per gli appalti".
Art. 68
Modifiche
all'articolo 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50
1.
All'articolo 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo
periodo, le parole: "di sola esecuzione" sono soppresse;
b) al comma 5, e' aggiunto,
in fine, il seguente segno: ".";
c) al comma 7, le parole:
"La garanzia per la risoluzione prevede" sono sostituite
dalle seguenti: "Le garanzie di cui al presente articolo
prevedono";
d) comma 10, primo periodo,
le parole: "senza determinare tra essi vincoli di
solidarieta' nei confronti della stazione appaltante o
del soggetto aggiudicatore, i quali in caso di
escussione dovranno procedere pro-quota nei confronti
dei singoli garanti" sono soppresse.
Art. 69
Modifiche
all'articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50
1.
All'articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo
periodo, le parole: "di norma" sono soppresse e al
secondo periodo, dopo le parole: "a pena di nullita'"
sono inserite le seguenti: ", fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d)";
b) al comma 2:
1) il secondo periodo, e'
sostituito dal seguente: "Costituisce, comunque,
subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto
attivita' ovunque espletate che richiedono l'impiego di
manodopera, quali le forniture con posa in opera e i
noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2
per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di
importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza
del costo della manodopera e del personale sia superiore
al 50 per cento dell'importo del contratto da
affidare.";
2) il quarto periodo e'
soppresso;
c) al comma 3, dopo la
lettera c), e' aggiunta la seguente: "c-bis) le
prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in
forza di contratti continuativi di cooperazione,
servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore
alla indizione della procedura finalizzata alla
aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono
depositati alla stazione appaltante prima o
contestualmente alla sottoscrizione del contratto di
appalto.";
d) il comma 4 e' sostituito
dal seguente: "4. I soggetti affidatari dei contratti di
cui al presente codice possono affidare in subappalto le
opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel
contratto, previa autorizzazione della stazione
appaltante purche':
a) l'affidatario del
subappalto non abbia partecipato alla procedura per
l'affidamento dell'appalto;
b) il subappaltatore sia
qualificato nella relativa categoria;
c) all'atto dell'offerta
siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero
i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture
che si intende subappaltare;
d) il concorrente dimostri
l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di
esclusione di cui all'articolo 80.";
e) il comma 6 e' sostituito
dal seguente: "6. E' obbligatoria l'indicazione della
terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli
appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo
pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 o,
indipendentemente dall'importo a base di gara,
riguardino le attivita' maggiormente esposte a rischio
di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53
dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190. Nel
caso di appalti aventi ad oggetto piu' tipologie di
prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con
riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea
prevista nel bando di gara. Nel bando o nell'avviso di
gara la stazione appaltante prevede, per gli appalti
sotto le soglie di cui all'articolo 35: le modalita' e
le tempistiche per la verifica delle condizioni di
esclusione di cui all'articolo 80 prima della stipula
del contratto stesso, per l'appaltatore e i
subappaltatori; l'indicazione dei mezzi di prova
richiesti, per la dimostrazione delle circostanze di
esclusione per gravi illeciti professionali come
previsti dal comma 13 dell'articolo 80.";
f) al comma 11, le parole:
"inoltra le richieste e delle contestazioni" sono
sostituite dalle seguenti: "inoltra le richieste e le
contestazioni".
g) al comma 20 le parole:
"nonche' alle associazioni in partecipazione quando
l'associante non intende eseguire direttamente le
prestazioni assunte in appalto" sono soppresse ed e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini
dell'applicazione delle disposizioni del presente
articolo e' consentita, in deroga all'articolo 48, comma
9, primo periodo, la costituzione dell'associazione in
partecipazione quando l'associante non intende eseguire
direttamente le prestazioni assunte in appalto".
Art. 70
Modifiche
all'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50
1.
All'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera d),
numero 2), le parole: "per contratto, anche" sono
soppresse;
b) il comma 2 e' sostituito
dal seguente:
"2. I contratti possono
parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al
comma 1, senza necessita' di una nuova procedura a norma
del presente codice, se il valore della modifica e' al
di sotto di entrambi i seguenti valori:
a) le soglie fissate
all'articolo 35;
b) il 10 per cento del
valore iniziale del contratto per i contratti di servizi
e forniture sia nei settori ordinari che speciali ovvero
il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i
contratti di lavori sia nei settori ordinari che
speciali. Tuttavia la modifica non puo' alterare la
natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro.
In caso di piu' modifiche successive, il valore e'
accertato sulla base del valore complessivo netto delle
successive modifiche. Qualora la necessita' di
modificare il contratto derivi da errori o da omissioni
nel progetto esecutivo, che pregiudicano in tutto o in
parte la realizzazione dell'opera o la sua
utilizzazione, essa e' consentita solo nei limiti
quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la
responsabilita' dei progettisti esterni.";
c) al comma 5 e' aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "Per i contratti di
importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, la
pubblicita' avviene in ambito nazionale.";
d) al comma 14, al primo
periodo, dopo le parole: "servizi e forniture" sono
inserite le seguenti: ", nonche' quelle di importo
inferiore o pari al 10 per cento dell'importo originario
del contratto relative a contratti di importo pari o
superiore alla soglia comunitaria,".
Art. 71
Modifiche
all'articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50
1.
All'articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole:
"per esigenze di finanza pubblica" sono sostituite dalle
seguenti: "per esigenze sopravvenute di finanza
pubblica, disposta con atto motivato delle
amministrazioni competenti";
b) al comma 6, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e secondo
criteri individuati nel decreto di cui all'articolo 111,
comma 1".
Art. 72
Modifiche
all'articolo 108 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50
1.
All'articolo 108 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera d),
le parole: ", o di una sentenza passata in giudicato per
violazione del presente codice" sono soppresse;
b) dopo il comma 1 e'
inserito il seguente: "1-bis. Nelle ipotesi di cui al
comma 1 non si applicano i termini previsti
dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n.
241.";
c) al comma 3, le parole:
"Quando il" sono sostituite dalla seguente: "Il" e la
parola: "accerta" e' sostituita dalle seguenti: "quando
accerta".
Art. 73
Modifiche
all'articolo 109 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50
1.
All'articolo 109 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole:
"in qualunque tempo" sono sostituite dalle seguenti: "in
qualunque momento";
b) al comma 4, le parole:
"del direttore dell'esecuzione" sono sostituite dalle
seguenti: "dal direttore dell'esecuzione" e le parole:
"o del RUP" sono sostituite dalle seguenti: "o dal RUP".
Art. 74
Modifiche
all'articolo 110 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50
1.
All'articolo 110 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole:
"del completamento dei lavori" sono sostituite dalle
seguenti: "dell'esecuzione o del completamento dei
lavori, servizi o forniture";
b) all'alinea del comma 3,
le parole: "sentita l'ANAC," sono soppresse;
c) al comma 4, secondo
periodo, le parole: ", sentita l'ANAC" sono soppresse.
Art. 75
Modifiche
all'articolo 111 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50
1.
All'articolo 111 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le
parole: "sentito il Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici" sono inserite le seguenti: "e la Conferenza
Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281" e sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: "Con il decreto di cui al primo
periodo, sono disciplinate, altresi', le modalita' di
svolgimento della verifica di conformita' in corso di
esecuzione e finale, la relativa tempistica, nonche' i
casi in cui il direttore dell'esecuzione puo' essere
incaricato della verifica di conformita'. Qualora le
amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare
l'attivita' di direzione dei lavori, essa e' affidata,
nell'ordine, ad altre amministrazioni pubbliche, previo
apposito accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7
agosto 1990, n. 241, o intesa o convenzione di cui
all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267; al progettista incaricato; ad altri soggetti
scelti con le procedure previste dal presente codice per
l'affidamento degli incarichi di progettazione.";
b) dopo il comma 1, e'
inserito il seguente: "1-bis. Gli accertamenti di
laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie
inerenti alle attivita' di cui al comma 1, ovvero
specificamente previsti dal capitolato speciale
d'appalto di lavori, sono disposti dalla direzione dei
lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a
carico delle somme a disposizione accantonate a tale
titolo nel quadro economico. Tali spese non sono
soggette a ribasso. Con decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del
Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono
individuati i criteri per la determinazione di tali
costi.";
c) al comma 2, primo
periodo, dopo le parole: "e provvede" sono inserite le
seguenti: ", anche con l'ausilio di uno o piu' direttori
operativi individuati dalla stazione appaltante in
relazione alla complessita' dell'appalto,".
Art. 76
Modifiche
all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50
1.
All'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole:
"per la realizzazione dei singoli lavori" sono
sostituite dalle seguenti: "per i singoli appalti di
lavori, servizi e forniture";
b) il comma 2, e' sostituito
dal seguente: "2. A valere sugli stanziamenti di cui al
comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad
un apposito fondo risorse finanziarie in misura non
superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei
lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le
funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse
esclusivamente per le attivita' di programmazione della
spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei
progetti, di predisposizione e di controllo delle
procedure di gara e di esecuzione dei contratti
pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero
direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico
amministrativo ovvero di verifica di conformita', di
collaudatore statico ove necessario per consentire
l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a
base di gara, del progetto, dei tempi e costi
prestabiliti. Tale fondo non e' previsto da parte di
quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono
in essere contratti o convenzioni che prevedono
modalita' diverse per la retribuzione delle funzioni
tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che
costituiscono o si avvalgono di una centrale di
committenza possono destinare il fondo o parte di esso
ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui
al presente comma si applica agli appalti relativi a
servizi o forniture nel caso in cui e' nominato il
direttore dell'esecuzione.";
c) al comma 3, e' inserito,
in fine, il seguente segno: ".".
Art. 77
Inserimento dell'articolo 113-bis al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50
1. Dopo
l'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, e' inserito il seguente:
"Art. 113-bis (Termini per
l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli
acconti). - 1. Il termine per l'emissione dei
certificati di pagamento relativi agli acconti del
corrispettivo di appalto non puo' superare i
quarantacinque giorni decorrenti dall'adozione di ogni
stato di avanzamento dei lavori.
2. I contratti di appalto
prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle
prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore
commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali
rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni
del contratto. Le penali dovute per il ritardato
adempimento sono calcolate in misura giornaliera
compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille
dell'ammontare netto contrattuale da determinare in
relazione all'entita' delle conseguenze legate al
ritardo e non possono comunque superare,
complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare
netto contrattuale.
3. All'esito positivo del
collaudo o della verifica di conformita' il responsabile
unico del procedimento rilascia il certificato di
pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte
dell'appaltatore. Il certificato di pagamento e'
rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2,
3, 4 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231,
e non costituisce presunzione di accettazione
dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma,
del codice civile.".
Art. 78
Modifiche
all'articolo 114 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50
1.
All'articolo 114 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le
parole: "regolamentare o amministrativa" sono inserite
le seguenti: "pubblicata compatibile con i Trattati";
b) il comma 5 e' abrogato;
c) al comma 6, e'
sostituito, in fine, il segno: ";" con il seguente: ".".
Art. 79
Modifiche
all'articolo 125 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50
1.
All'articolo 125, comma 1, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) alla lettera d), le
parole: "impreviste e imprevedibili" sono sostituite
dalle seguenti: "imprevedibili" e le parole: "ivi
compresi comunque i casi di bonifica e messa in
sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte
quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152 e di pericolo concreto e attuale di danni
irreparabili a beni culturali," sono soppresse;
b) alla lettera f), primo
periodo, la parola: "imprenditore" e' sostituita dalla
seguente: "operatore";
c) alla lettera h), il
segno: ":" e' sostituito dal seguente: ";" e i numeri:
"1) 2)" sono sostituiti dalle seguenti lettere: "i) l)".
Art. 80
Modifiche
all'articolo 126 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50
1.
All'articolo 126, comma 1, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, la parola: "regolarmente" e'
soppressa.
Art. 81
Modifiche
all'articolo 128 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50
1.
All'articolo 128, comma 3, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, la parola: "validita'" e' sostituita
dalla seguente: "efficacia".
Art. 82
Modifiche
all'articolo 131 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50
1.
All'articolo 131, comma 1, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, dopo le parole: "indizione di gara"
e' inserito il seguente segno: ",".
Art. 83
Modifiche
all'articolo 133 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50
1.
All'articolo 133, comma 8, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, dopo il primo periodo e' inserito il
seguente: "Tale facolta' puo' essere esercitata se
specificamente prevista nel bando di gara o nell'avviso
con cui si indice la gara.".
Art. 84
Modifiche
all'articolo 136 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50
1.
All'articolo 136 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo
periodo, le parole: "possono includere" sono sostituite
dalla seguente: "includono";
b) al comma 3, le parole:
"85, 86 e 88" sono sostituite dalle seguenti: "85, 86,
87 e 88".
Art. 85
Modifiche
all'articolo 137 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50
1.
All'articolo 137, comma 1, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, la parola:
"Europea" e' sostituita dalla seguente: "europea";
b) al comma 2, dopo il primo
periodo, e' inserito il seguente: "In caso di mancato
respingimento dell'offerta a norma del presente comma,
la stazione appaltante motiva debitamente le ragioni
della scelta e trasmette all'Autorita' la relativa
documentazione.".
Art. 86
Modifiche
all'articolo 140 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50
1.
All'articolo 140 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita
dalla seguente: "Norme applicabili ai servizi sociali e
ad altri servizi specifici dei settori speciali";
b) al comma 1, dopo il primo
periodo, e' inserito il seguente: "Le disposizioni di
cui all'articolo 142, comma 5-octies, si applicano ai
servizi di cui all'articolo 142, comma 5-bis, nei
settori speciali di importo inferiore alla soglia di cui
all'articolo 35, comma 2, lettera c).";
c) al comma 4, dopo la
parola: "Commissione" e' inserita la seguente:
"europea".
Art. 87
Modifiche
all'articolo 141 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50
1.
All'articolo 141 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, dopo le
parole: "di progettazione" sono inserite le seguenti: "e
di idee";
b) il comma 1 e' sostituito
dal seguente: "1. Ai concorsi di progettazione e di idee
nei settori speciali si applicano le disposizioni di cui
agli articoli 152, commi 1, 2, 3 e 5, primo, secondo,
terzo e quarto periodo, 153, comma 1, 154, commi 1, 2, 4
e 5, 155 e 156.";
c) al comma 3, dopo la
parola: "Commissione" e' inserita la seguente:
"europea";
d) al comma 5, e' aggiunto,
in fine, il seguente segno: ".".
Art. 88
Modifiche
all'articolo 142 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50
1.
All'articolo 142 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica del CAPO II e'
sostituita dalla seguente: "APPALTI DI SERVIZI SOCIALI E
DI ALTRI SERVIZI NEI SETTORI ORDINARI";
b) al comma 1, le parole:
"servizi di cui al presente Capo" sono sostituite dalle
seguenti: "servizi di cui all'allegato IX";
c) al comma 3, primo
periodo, le parole: "di cui all'articolo 140" sono
sostituite dalle seguenti: "di cui all'allegato IX";
d) al comma 4, le parole:
"Per gli appalti pari o superiori" sono sostituite dalle
seguenti: "Per gli appalti di importo pari o superiore";
e) dopo il comma 5, sono
aggiunti i seguenti:
"5-bis. Le disposizioni di
cui ai commi da 5-ter a 5-octies, si applicano ai
seguenti servizi, come individuati dall'allegato IX, nei
settori ordinari: servizi sanitari, servizi sociali e
servizi connessi; servizi di prestazioni sociali; altri
servizi pubblici, sociali e personali, inclusi servizi
forniti da associazioni sindacali, da organizzazioni
politiche, da associazioni giovanili e altri servizi di
organizzazioni associative.
5-ter. L'affidamento dei
servizi di cui al comma 5-bis deve garantire la
qualita', la continuita', l'accessibilita', la
disponibilita' e la completezza dei servizi, tenendo
conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie
di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e promuovendo
il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli
utenti.
5-quater. Ai fini
dell'applicazione dell'articolo 21, le amministrazioni
aggiudicatrici approvano gli strumenti di programmazione
nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione
statale e regionale di settore.
5-quinquies. Le finalita' di
cui agli articoli 37 e 38 sono perseguite anche tramite
le forme di aggregazione previste dalla normativa di
settore con particolare riguardo ai distretti
sociosanitari e a istituzioni analoghe.
5-sexies. Si applicano le
procedure di aggiudicazione di cui agli articoli da 54 a
58 e da 60 a 65.
5-septies. Oltre a quanto
previsto dai commi da 1 a 5-sexies, devono essere,
altresi', applicate per l'aggiudicazione le disposizioni
di cui agli articoli 68, 69, 75, 79, 80, 83 e 95,
adottando il criterio di aggiudicazione dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa individuata sulla base
del miglior rapporto qualita'/prezzo.
5-octies. Gli appalti di
servizi di cui al comma 5-bis, di importo inferiore alla
soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera d), sono
affidati nel rispetto di quanto previsto all'articolo
36.
5-nonies. Le disposizioni di
cui ai commi dal 5-ter al 5-octies si applicano ai
servizi di cui all'articolo 144, compatibilmente con
quanto previsto nel medesimo articolo.".
Art. 89
Modifiche
all'articolo 143 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50
1.
All'articolo 143, comma 1, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, le parole: "allegato XIV" sono
sostituite dalle seguenti: "allegato IX".
Art. 90
Modifiche
all'articolo 144 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50
1.
All'articolo 144, comma 6, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, la lettera a) e' sostituita dalla
seguente: "a) il ribasso sul valore nominale del buono
pasto in misura comunque non superiore allo sconto
incondizionato verso gli esercenti;".
Art. 91
Modifiche
all'articolo 147 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50
1.
All'articolo 147, comma 4, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, dopo le parole: "sono appaltati"
sono inserite le seguenti: ", di regola,".
Art. 92
Modifiche
all'articolo 148 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50
1.
All'articolo 148, comma 6, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, dopo il primo periodo, e' aggiunto
il seguente: "Per i lavori di cui al presente Capo, in
deroga al disposto dell'articolo 95, comma 4, puo'
essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i
lavori di importo pari o inferiore a 500.000 euro.".
Art. 93
Modifiche
all'articolo 152 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50
1.
All'articolo 152 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo il primo
periodo, e' inserito il seguente: "Nei casi in cui viene
previsto il raggiungimento del livello del progetto di
fattibilita' tecnica ed economica in fasi successive, il
concorrente sviluppa il documento di fattibilita' delle
alternative progettuali, di cui all'articolo 23, comma
5; l'amministrazione sceglie la proposta migliore,
previo giudizio della commissione di cui all'articolo
155; il vincitore del concorso, entro i successivi
sessanta giorni dalla data di approvazione della
graduatoria, perfeziona la proposta presentata,
dotandola di tutti gli elaborati previsti per la seconda
fase del progetto di fattibilita' tecnica ed
economica.";
b) al comma 5:
1) il secondo periodo e'
sostituito dai seguenti: "Ove l'amministrazione
aggiudicatrice non affidi al proprio interno i
successivi livelli di progettazione, questi sono
affidati con la procedura negoziata di cui all'articolo
63, comma 4, o, per i settori speciali, all'articolo
125, comma 1, lettera l), al vincitore o ai vincitori
del concorso di progettazione, se in possesso dei
requisiti previsti dal bando e qualora l'amministrazione
aggiudicatrice abbia previsto tale possibilita' nel
bando stesso. In tali casi, ai fini del computo della
soglia di cui all'articolo 35, e' calcolato il valore
complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore
stimato al netto dell'IVA dell'appalto pubblico di
servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato
ai sensi dell'articolo 63, comma 4, o, per i settori
speciali, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, lettera
l).";
2) il terzo periodo e'
soppresso;
3) al quarto periodo, le
parole: "dell'articolo 24" sono sostituite dalle
seguenti: "dell'articolo 46".
Art. 94
Modifiche
all'articolo 153 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50
1.
All'articolo 153, comma 3, le parole: "71 e 72" sono
sostituite dalle seguenti: "71, 72 e 73".
Art. 95
Modifiche
all'articolo 154 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50
1.
All'articolo 154 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole:
"24, comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "24, comma
2";
b) al comma 4, le parole:
"Il secondo grado, avente ad oggetto la presentazione
del" sono sostituite dalle seguenti: "Il secondo grado,
avente ad oggetto l'acquisizione del".
Art. 96
Modifiche
all'articolo 156 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50
1.
All'articolo 156, comma 7, secondo periodo, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: "del
progetto definitivo" sono soppresse.
Art. 97
Modifiche
all'articolo 157 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50
1.
All'articolo 157 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, al primo
periodo e al secondo periodo, dopo le parole: "di
direzione dei lavori," sono inserite le seguenti: "di
direzione dell'esecuzione,";
b) al comma 2:
1) al primo periodo, dopo le
parole: "di direzione dei lavori," sono inserite le
seguenti: "di direzione dell'esecuzione,";
2) il secondo periodo e'
sostituito dal seguente: "Gli incarichi di importo pari
o superiore a 100.000 euro sono affidati secondo le
modalita' di cui alla Parte II, Titoli III e IV del
presente codice.";
c) al comma 3, dopo le
parole: "di direzione dei lavori," sono inserite le
seguenti: "di direzione dell'esecuzione,".
Art. 98
Modifiche
all'articolo 159 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50
1.
All'articolo 159 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole:
"comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "comma 6";
b) al comma 3, primo
periodo, le parole: ", limitatamente agli appalti
pubblici di lavori," sono soppresse.
Art. 99
Modifiche
all'articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50
1.
All'articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le
parole: "pregiudizio alla pubblica" sono inserite le
seguenti: "e privata";
b) al comma 6:
1) al primo periodo, le
parole: "lettera c)," sono soppresse;
2) al secondo periodo, le
parole: "calamitoso che ha comportato la" sono
sostituite dalle seguenti: ", e comunque per un termine
non superiore a quindici giorni dall'insorgere
dell'evento, ovvero entro il termine stabilito dalla
eventuale" e le parole: "legge n. 225 del 1992 e in tali
circostanze" sono sostituite dalle seguenti: "legge n.
225 del 1992; in tali circostanze ed entro i medesimi
limiti temporali";
c) il comma 7 e' sostituito
dal seguente: "7. Qualora si adottino le procedure di
affidamento in condizioni di somma urgenza previste dal
presente articolo, nonche', limitatamente ad emergenze
di protezione civile, le procedure di cui all'articolo
63, comma 2, lettera c), e vi sia l'esigenza impellente
di assicurare la tempestiva esecuzione del contratto,
gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione,
resa ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei
requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento
di contratti di uguale importo mediante procedura
ordinaria, che l'amministrazione aggiudicatrice
controlla in termine congruo, compatibile con la
gestione della situazione di emergenza in atto, comunque
non superiore a sessanta giorni dall'affidamento.
L'amministrazione aggiudicatrice da' conto, con adeguata
motivazione, nel primo atto successivo alle verifiche
effettuate, della sussistenza dei relativi presupposti;
in ogni caso non e' possibile procedere al pagamento,
anche parziale, in assenza delle relative verifiche
positive. Qualora, a seguito del controllo, venga
accertato l'affidamento ad un operatore privo dei
predetti requisiti, le amministrazioni aggiudicatrici
recedono dal contratto, fatto salvo il pagamento del
valore delle opere gia' eseguite e il rimborso delle
spese eventualmente gia' sostenute per l'esecuzione
della parte rimanente, nei limiti delle utilita'
conseguite, e procedono alle segnalazioni alle
competenti autorita'.";
d) al comma 9, dopo le
parole: "di cui al comma 6," sono inserite le seguenti:
"di importo pari o superiore a 40.000 euro," e dopo le
parole: "ufficiali di riferimento," sono inserite le
seguenti: "laddove i tempi resi necessari dalla
circostanza di somma urgenza non consentano il ricorso
alle procedure ordinarie,".
Art. 100
Modifiche
all'articolo 164 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50
1.
All'articolo 164 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, al comma 5 sono inserite, in fine, le seguenti
parole: "nonche' le disposizioni di cui alle parti I e
II in materia di subappalto, progettazione, collaudo e
piani di sicurezza, non derogate espressamente dalla
presente parte".
Art. 101
Modifiche
all'articolo 165 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50
1.
All'articolo 165 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, ultimo
periodo, la parola: "trenta" e' sostituita dalla
seguente: "quarantanove";
b) al comma 3, al primo
periodo, le parole: "ha luogo dopo la" sono sostituite
dalle seguenti: "puo' avvenire solamente a seguito della
approvazione del progetto definitivo e della", il
secondo periodo e' soppresso e al terzo periodo, le
parole: "capitale investito per le concessioni" sono
sostituite dalle seguenti: "capitale investito. Per le
concessioni";
c) al comma 5:
1) al primo periodo, dopo le
parole: "rapporto in caso di" sono inserite le seguenti:
"mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento,
nonche' di", le parole: "obbligazioni di progetto" sono
sostituite dalle seguenti: "obbligazioni emesse dalle
societa' di progetto" e le parole: "comunque non
superiore a ventiquattro mesi, decorrente dalla data di
approvazione del progetto definitivo" sono sostituite
dalle seguenti: "comunque non superiore a diciotto mesi,
decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto di
concessione";
2) al secondo periodo, dopo
le parole: "entro lo stesso termine" sono inserite le
seguenti: "rilasciate da operatori di cui all'articolo
106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385";
3) al terzo periodo, dopo le
parole: "Nel caso di risoluzione del rapporto ai sensi
del primo periodo" sono aggiunte le seguenti: "e del
comma 3";
d) al comma 6, l'ultimo
periodo e' sostituito dal seguente: "Al concessionario
sono rimborsati gli importi di cui all'articolo 176,
comma 4, lettere a) e b), ad esclusione degli oneri
derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di
copertura del rischio di fluttuazione del tasso di
interesse.".
Art. 102
Modifiche
all'articolo 168 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50
1.
All'articolo 168, comma 2, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, le parole: "La durata massima della
concessione" sono sostituite dalle seguenti: "Per le
concessioni ultraquinquennali, la durata massima della
concessione".
Art. 103
Modifiche
all'articolo 169 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50
1.
All'articolo 169, comma 4, primo periodo, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: "allegato
XVIII" sono sostituite dalle seguenti: "allegato II" e
l'ultimo periodo e' soppresso.
Art. 104
Modifiche
all'articolo 176 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50
1.
All'articolo 176 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole:
"La concessione cessa" sono sostituite dalle seguenti:
"Fermo restando l'esercizio dei poteri di autotutela, la
concessione puo' cessare, in particolare,";
b) al comma 4, lettera b),
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ivi
inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento
anticipato dei contratti di copertura del rischio di
fluttuazione del tasso di interesse";
c) al comma 4, lettera c),
le parole: "del valore attuale della parte del servizio
pari ai costi monetari della gestione operativa previsti
nel piano economico finanziario allegato alla
concessione;" sono sostituite dalle seguenti: ", nel
caso in cui l'opera abbia superato la fase di collaudo,
del valore attuale dei ricavi risultanti dal piano
economico finanziario allegato alla concessione per gli
anni residui di gestione.";
d) al comma 5, dopo le
parole: "al comma 4" sono aggiunte le seguenti: "e al
comma 7";
e) dopo il comma 5 e'
aggiunto il seguente: "5-bis. Senza pregiudizio per il
pagamento delle somme di cui al comma 4, in tutti i casi
di cessazione del rapporto concessorio diversi dalla
risoluzione per inadempimento del concessionario, il
concessionario ha il diritto di proseguire nella
gestione ordinaria dell'opera, incassandone i ricavi da
essa derivanti, sino all'effettivo pagamento delle
suddette somme per il tramite del nuovo soggetto
subentrante, fatti salvi gli eventuali investimenti
improcrastinabili individuati dal concedente unitamente
alle modalita' di finanziamento dei correlati costi.";
f) al comma 8, la parola:
"indicano" e' sostituita dalle seguenti: "possono
indicare";
g) il comma 10 e' sostituito
dal seguente: "10. La stazione appaltante prevede nella
documentazione di gara il diritto di subentro degli enti
finanziatori di cui al comma 8.";
h) dopo il comma 10 e'
aggiunto il seguente: "10-bis. Il presente articolo si
applica ai contratti di concessione e di partenariato
pubblico privato e agli operatori economici titolari di
tali contratti.".
Art. 105
Modifiche
all'articolo 178 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50
1.
All'articolo 178 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole:
"dal presente codice" sono sostituite dalle seguenti:
"dalla Parte III del presente codice" e dopo il primo
periodo e' inserito il seguente: "Qualora si proceda
all'affidamento in house ai sensi dell'articolo 5, le
procedure di affidamento devono concludersi entro
trentasei mesi dall'entrata in vigore del presente
codice.";
b) al comma 3, dopo le
parole: "in conformita' alle disposizioni", le parole:
"del presente codice" sono sostituite dalle seguenti:
"della Parte III del presente codice";
c) al comma 4, dopo le
parole: "per l'affidamento della nuova concessione
autostradale" sono inserite le seguenti: ", in
conformita' alle disposizioni della Parte III del
presente codice";
d) al comma 6, le parole:
"un anno" sono sostituite dalle seguenti: "due anni";
e) al comma 8, le parole:
"Per le concessioni autostradali" sono sostituite dalle
seguenti: "Fatti salvi i contratti di partenariato
pubblico privato con canone di disponibilita', per le
concessioni autostradali";
f) dopo il comma 8 sono
aggiunti i seguenti:
"8-bis. Le amministrazioni
non possono procedere agli affidamenti delle concessioni
autostradali scadute o in scadenza facendo ricorso alle
procedure di cui all'articolo 183.
8-ter. Le concessioni
autostradali relative ad autostrade che interessano una
o piu' regioni possono essere affidate dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti a societa' in house
di altre amministrazioni pubbliche anche appositamente
costituite. A tal fine il controllo analogo di cui
all'articolo 5 sulla predetta societa' in house puo'
essere esercitato dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti attraverso un comitato disciplinato da
apposito accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7
agosto 1990, n. 241, che eserciti sulla societa' in
house i poteri di cui al citato articolo 5.".
Art. 106
Modifiche
alla rubrica della Parte IV
1. Alla
rubrica della Parte IV sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "ed altre modalita' di affidamento".
Art. 107
Modifiche
all'articolo 180 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50
1.
All'articolo 180 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, l'ultimo
periodo e' soppresso;
b) al comma 2, e' aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "Il contratto di
partenariato puo' essere utilizzato dalle
amministrazioni concedenti per qualsiasi tipologia di
opera pubblica.";
c) al comma 4, secondo
periodo, le parole: "Tali variazioni" sono sostituite
dalle seguenti: "Se la ridotta o mancata disponibilita'
dell'opera o prestazione del servizio e' imputabile
all'operatore, tali variazioni";
d) al comma 6, ultimo
periodo, la parola: "trenta" e' sostituita dalla
seguente: "quarantanove";
e) il comma 7 e' sostituito
dal seguente: "7. Si applica quanto previsto
all'articolo 165, commi 3, 4 e 5, del presente codice.".
Art. 108
Modifiche
all'articolo 181 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50
1.
All'articolo 181 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sono
soppresse le parole: "Salva l'ipotesi in cui
l'affidamento abbia ad oggetto anche l'attivita' di
progettazione come prevista dall'articolo 180, comma
1,";
b) al comma 4, le parole:
"sentito il Ministro" sono sostituite dalle seguenti:
"sentito il Ministero".
Art. 109
Modifiche
all'articolo 182 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50
1.
All'articolo 182, comma 3, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, le parole: "spetta il valore delle
opere realizzate e degli oneri accessori, al netto degli
ammortamenti e dei contributi pubblici" sono sostituite
dalle seguenti: "sono rimborsati gli importi di cui
all'articolo 176, comma 4, lettere a) e b), ad
esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento
anticipato dei contratti di copertura del rischio di
fluttuazione del tasso di interesse.".
Art. 110
Modifiche
all'articolo 183 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50
1.
All'articolo 183 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole:
"di cui all'articolo 95" sono sostituite dalle seguenti:
"individuata sulla base del miglior rapporto
qualita'/prezzo";
b) al comma 15, quinto
periodo, le parole: "articolo 103" sono sostituite dalle
seguenti: "articolo 93";
c) al comma 16, le parole:
"la locazione finanziaria di cui all'articolo 187" sono
sostituite dalle seguenti: "tutti i contratti di
partenariato pubblico privato".
Art. 111
Modifiche
all'articolo 188 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50
1.
All'articolo 188 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, al primo
periodo, le parole: "ponendo a base di gara il progetto
di fattibilita' tecnico ed economica" sono sostituite
dalle seguenti: "ponendo a base di gara un capitolato
prestazionale" e al quarto periodo, le parole: "di cui
all'articolo 95" sono sostituite dalle seguenti: ",
individuata sulla base del miglior rapporto
qualita'/prezzo";
b) al comma 5, primo
periodo, dopo le parole: "nel rispetto del progetto di
fattibilita' tecnico-economica" sono inserite le
seguenti: "approvato dall'amministrazione
aggiudicatrice".
Art. 112
Modifiche
all'articolo 191 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50
1.
All'articolo 191 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le
parole: "trasferimento all'affidatario" sono inserite le
seguenti: "o, qualora l'affidatario vi abbia interesse,
a soggetto terzo da questo indicato, purche' in possesso
dei prescritti requisiti di cui all'articolo 80,";
b) dopo il comma 2 e'
inserito il seguente: "2-bis. Il valore dei beni
immobili da trasferire a seguito della procedura di gara
e' stabilito dal RUP sulla base del valore di mercato
determinato tramite i competenti uffici titolari dei
beni immobili oggetto di trasferimento.";
c) al comma 3, primo
periodo, le parole: "previa presentazione di idonea
polizza fideiussoria" sono sostituite dalle seguenti:
"previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria" e
al secondo periodo, le parole: "rilasciata con le
modalita' previste per il rilascio della cauzione
provvisoria" sono sostituite dalle seguenti: "rilasciata
dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3".
Art. 113
Modifiche
all'articolo 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50
1.
All'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, dopo il secondo periodo e' inserito
il seguente: "L'Autorita' per la raccolta delle
informazioni e la verifica dei predetti requisiti opera
mediante procedure informatiche, anche attraverso il
collegamento, sulla base di apposite convenzioni, con i
relativi sistemi in uso presso altre Amministrazioni
pubbliche ed altri soggetti operanti nel settore dei
contratti pubblici.".
Art. 114
Modifiche
all'articolo 194 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50
1.
All'articolo 194 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, lettera b),
le parole: ", con le procedure di cui all'articolo 31,
comma 1," sono soppresse;
b) al comma 17, la lettera
b) e' abrogata;
c) il comma 18 e' sostituito
dal seguente: "18. Il contraente generale presta la
garanzia di cui all'articolo 104.".
Art. 115
Modifiche
all'articolo 195 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50
1.
All'articolo 195 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole:
"Il ricorso alla scelta di aggiudicare" sono sostituite
dalle seguenti: "La scelta di aggiudicare" ed e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le stazioni
appaltanti non possono, comunque, procedere ad
affidamenti a contraente generale, qualora l'importo
dell'affidamento sia pari o inferiore a 100 milioni di
euro.";
b) al comma 4, le parole:
"a) del tempo di esecuzione" e "b) del costo di
utilizzazione e di manutenzione" sono soppresse e
conseguentemente le lettere: "c) e d)" sono sostituite
dalle seguenti: "b) e c)";
c) al comma 6, le parole: "e
III" sono sostituite dalle seguenti: ", III e IV".
Art. 116
Modifiche
all'articolo 196 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50
1.
All'articolo 196, comma 4, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, la parola: "Ministero" e' sostituita
dalla seguente: "Ministro" e le parole: "sono
disciplinate le modalita'" sono sostituite dalle
seguenti: "sono disciplinati i criteri, specifici
requisiti di moralita', di competenza e di
professionalita', le modalita'".
Art. 117
Modifiche
all'articolo 199 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50
1.
All'articolo 199 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole:
"sono valide sino alla scadenza naturale" sono
sostituite dalle seguenti: "hanno validita' triennale";
b) al comma 4, le parole:
"delle linee guida di cui all'articolo 197." sono
sostituite dalle seguenti: "del decreto di cui
all'articolo 83, comma 2. Tale decreto stabilisce,
altresi', i criteri di valutazione da parte delle
stazioni appaltanti degli attestati presentati in sede
di gare per affidamento unitario a contraente generale,
durante il periodo di coesistenza delle attestazioni di
qualificazione rilasciate dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e quelle rilasciate
secondo le modalita' di cui all'articolo 84.".
Art. 118
Modifiche
all'articolo 200 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50
1.
All'articolo 200, comma 3, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, le parole: "vincolanti, ovvero gli
interventi" sono sostituite dalle seguenti: "vincolanti.
Si considerano obbligazioni giuridiche vincolanti quelle
relative agli interventi".
Art. 119
Modifiche
all'articolo 201 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50
1.
All'articolo 201 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole:
"l'elenco degli interventi" sono sostituite dalle
seguenti: "l'elenco delle infrastrutture e degli
insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, ivi
compresi gli interventi";
b) al comma 4, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e le Commissioni
parlamentari competenti";
c) al comma 5:
1) al primo periodo, le
parole: "interventi relativi al settore dei trasporti e
della logistica" sono sostituite dalle seguenti: "
infrastrutture e insediamenti";
2) al secondo periodo, le
parole: "e la sua funzionalita' rispetto" sono
sostituite dalle seguenti: "nonche' la sua funzionalita'
anche rispetto";
d) al comma 7, le parole da:
"anche le indicazioni" sino alla fine del comma sono
sostituite dalle seguenti: "l'elenco delle
infrastrutture e degli insediamenti prioritari di cui al
comma 3 e viene elaborato in deroga alle modalita' di
cui al comma 5. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 200, comma 3, nelle more dell'approvazione
del PGTL ai sensi del comma 1, il primo DPP contiene le
linee strategiche e gli indirizzi per il settore dei
trasporti e delle infrastrutture nonche' un elenco degli
interventi del primo DPP ad essi coerente.";
e) il comma 8 e' abrogato;
f) al comma 10:
1) al primo periodo, le
parole: "di ogni nuovo DPP" sono sostituite dalle
seguenti: "dei DPP successivi al primo";
2) al secondo periodo, sono
inserite, in fine, le seguenti parole: "e tenendo conto
delle obbligazioni giuridicamente vincolanti";
3) al terzo periodo, la
parola: "evidenziato" e' sostituita dalla seguente:
"indicato";
4) al quarto periodo, le
parole: "al comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "al
comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 228
del 2011".
Art. 120
Modifiche
all'articolo 205 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50
1.
All'articolo 205 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole:
"ai commi da 2 a 7" sono sostituite dalle seguenti: "ai
commi da 2 a 6";
b) dopo il comma 6 e'
inserito il seguente: "6-bis. L'impresa, in caso di
rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di
inutile decorso del termine per l'accettazione, puo'
instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi
sessanta giorni, a pena di decadenza.".
Art. 121
Abrogazione dell'articolo 207 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50
1.
L'articolo 207 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, e' abrogato.
Art. 122
Modifiche
all'articolo 208 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50
1.
All'articolo 208, comma 1, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "all'azione giurisdizionale".
Art. 123
Modifiche
all'articolo 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50
1.
All'articolo 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo
periodo, dopo le parole: "esprime parere" sono inserite
le seguenti: ", previo contraddittorio,";
b) il comma 2 e' abrogato.
Art. 124
Modifiche
all'articolo 212 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50
1.
All'articolo 212, comma 1, alla fine della lettera e),
sostituire il segno: ";" con il seguente: ".".
Art. 125
Modifiche
all'articolo 213 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50
1.
All'articolo 213 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3:
1) alla lettera e), le
parole: "una relazione" sono sostituite dalle seguenti:
"la relazione prevista dall'articolo 1, comma 2, della
legge 6 novembre 2012, n. 190, come modificato
dall'articolo 19, comma 5-ter, del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 114,";
2) dopo la lettera h), e'
aggiunta la seguente "h-bis) al fine di favorire
l'economicita' dei contratti pubblici e la trasparenza
delle condizioni di acquisto, provvede con apposite
linee guida, fatte salve le normative di settore,
all'elaborazione dei costi standard dei lavori e dei
prezzi di riferimento di beni e servizi, avvalendosi a
tal fine, sulla base di apposite convenzioni, del
supporto dell'ISTAT e degli altri enti del Sistema
statistico nazionale, alle condizioni di maggiore
efficienza, tra quelli di maggiore impatto in termini di
costo a carico della pubblica amministrazione,
avvalendosi eventualmente anche delle informazioni
contenute nelle banche dati esistenti presso altre
Amministrazioni pubbliche e altri soggetti operanti nel
settore dei contratti pubblici.";
b) al comma 8:
1) il primo periodo e'
sostituito dal seguente: "Per le finalita' di cui al
comma 2, l'Autorita' gestisce la Banca Dati Nazionale
dei Contratti Pubblici, nella quale confluiscono, oltre
alle informazioni acquisite per competenza tramite i
propri sistemi informatizzati, tutte le informazioni
contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello
territoriale, onde garantire accessibilita' unificata,
trasparenza, pubblicita' e tracciabilita' delle
procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e
successive.";
2) dopo il secondo periodo,
e' inserito il seguente: "Per le opere pubbliche,
l'Autorita', il Ministero dell'economia e delle finanze,
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la
Presidenza del Consiglio dei ministri e le Regioni e le
Province autonome quali gestori dei sistemi
informatizzati di cui al comma 4 dell'articolo 29
concordano le modalita' di rilevazione e interscambio
delle informazioni nell'ambito della banca dati
nazionale dei contratti pubblici, della banca dati di
cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n.
196, della banca dati di cui all'articolo 1, comma 5,
della legge 17 maggio 1999, n. 144 e della banca dati di
cui all'articolo 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 114, al fine di assicurare, ai sensi del
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e del presente
codice, il rispetto del principio di unicita' dell'invio
delle informazioni e la riduzione degli oneri
amministrativi per i soggetti di cui all'articolo 1,
comma 1, l'efficace monitoraggio dalla programmazione
alla realizzazione delle opere e la tracciabilita' dei
relativi flussi finanziari o il raccordo degli
adempimenti in termini di trasparenza preventiva.";
c) al comma 9:
1) al secondo periodo, dopo
le parole: "con i relativi sistemi in uso" sono inserite
le seguenti: "presso le sezioni regionali e";
2) al quinto periodo,
sopprimere le parole: "ovvero di analoghe strutture
delle regioni" e la parola: "stesse";
3) e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "La sezione centrale dell'Osservatorio
provvede a monitorare l'applicazione dei criteri
ambientali minimi di cui al decreto di cui all'articolo
34 comma 1 e il raggiungimento degli obiettivi
prefissati dal Piano d'azione per la sostenibilita' dei
consumi nel settore della pubblica amministrazione.";
d) al comma 10, l'ultimo
periodo, e' sostituito dai seguenti: "L'Autorita'
stabilisce le ulteriori informazioni che devono essere
presenti nel casellario ritenute utili ai fini della
tenuta dello stesso, della verifica dei gravi illeciti
professionali di cui all'articolo 80, comma 5, lettera
c), dell'attribuzione del rating di impresa di cui
all'articolo 83, comma 10, o del conseguimento
dell'attestazione di qualificazione di cui all'articolo
84. L'Autorita' assicura, altresi', il collegamento del
casellario con la banca dati di cui all'articolo 81.";
e) al comma 13, le parole
"L'Autorita'" sono sostituite dalle seguenti: "Nel
rispetto dei principi di cui alla legge 24 novembre
1981, n. 689, l'Autorita'";
f) dopo il comma 17, e'
aggiunto, in fine, il seguente: "17-bis. L'ANAC indica
negli strumenti di regolazione flessibile, di cui al
comma 2, e negli ulteriori atti previsti dal presente
codice, la data in cui gli stessi acquistano efficacia,
che di regola coincide con il quindicesimo giorno
successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e che, in casi di
particolare urgenza, non puo' comunque essere anteriore
al giorno successivo alla loro pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Gli atti
stessi si applicano alle procedure e ai contratti per i
quali i bandi o gli avvisi, con cui si indice la
procedura di scelta del contraente, siano pubblicati
successivamente alla data di decorrenza di efficacia
indicata dall'ANAC ai sensi del primo periodo; in caso
di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi si
applicano alle procedure e ai contratti in relazione ai
quali, alla data di decorrenza di efficacia, non siano
ancora stati inviati gli inviti a presentare le
offerte.".
Art. 126
Modifiche
all'articolo 214 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50
1.
All'articolo 214 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4:
1) al primo periodo, dopo la
parola: "promuovendo" sono inserite le seguenti: "anche
attivita' di prevenzione dell'insorgenza dei conflitti e
dei contenziosi anche con riferimento alle esigenze
delle comunita' locali, nonche'";
2) al secondo periodo,
aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ovvero a
valere sulle risorse di cui al comma 8";
b) al comma 7, dopo le
parole: "I commissari straordinari" sono inserite le
seguenti: "agiscono in autonomia e con l'obiettivo di
garantire l'interesse pubblico e";
c) al comma 8, le parole: ",
a carico dei fondi, nell'ambito delle risorse di cui al
comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "a valere sulle
risorse del quadro economico di ciascun intervento, nei
limiti delle somme stanziate per tale finalita'";
d) dopo il comma 8 e'
inserito il seguente: "8-bis. Ai commissari nominati ai
sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 gennaio 2009, n. 2, per le opere di cui al presente
articolo si applicano le disposizioni di cui ai commi da
4 a 8.";
e) il comma 9 e' abrogato;
f) il comma 12 e' abrogato.
Art. 127
Modifiche
all'articolo 215 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50
1.
All'articolo 215 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le
parole: "di importo superiore ai 50 milioni di euro,"
sono inserite le seguenti: "prima dell'avvio delle
procedure di cui alla parte seconda, Titolo III, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, delle
procedure di cui agli articoli 14, 14-bis e 14-ter della
legge 7 agosto 1990, n. 241, delle procedure di cui
all'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e, laddove prevista,
prima della comunicazione dell'avvio del procedimento di
cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,";
b) al comma 5, primo
periodo, le parole: "quarantacinque giorni" sono
sostituite dalle seguenti: "novanta giorni" e al secondo
periodo, le parole: "il progetto si intende assentito"
sono sostituite dalle seguenti: "il parere si intende
reso in senso favorevole".
Art. 128
Modifiche
all'articolo 216 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50
1.
All'articolo 216 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, e'
inserito il seguente: "1-bis. Per gli interventi
ricompresi tra le infrastrutture strategiche di cui alla
disciplina prevista dall'articolo 163 e seguenti del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, gia'
inseriti negli strumenti di programmazione approvati e
per i quali la procedura di valutazione di impatto
ambientale sia gia' stata avviata alla data di entrata
in vigore del presente codice, i relativi progetti sono
approvati secondo la disciplina previgente. Fatto salvo
quanto previsto al comma 4-bis, per le procedure di gara
si applica quanto previsto al comma 1.";
b) al comma 4, le parole: "e
titolo XI, capi I e II" e le parole: ", con esclusione
dell'articolo 248," sono soppresse e sono aggiunti, in
fine, i seguenti periodi: "Fino alla data di entrata in
vigore del decreto di cui all'articolo 23, comma 3-bis,
i contratti di lavori di manutenzione ordinaria possono
essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta
del contraente previste dal presente codice, sulla base
del progetto definitivo costituito almeno da una
relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle
lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo,
dal piano di sicurezza e di coordinamento con
l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da
non assoggettare a ribasso. Fino alla data di entrata in
vigore del medesimo decreto, l'esecuzione dei lavori
puo' prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione
del progetto esecutivo, qualora si tratti di lavori di
manutenzione, ad esclusione degli interventi di
manutenzione che prevedono il rinnovo o la sostituzione
di parti strutturali delle opere. Resta ferma la
predisposizione del piano di sicurezza e di
coordinamento con l'individuazione analitica dei costi
della sicurezza da non assoggettare a ribasso.";
c) dopo il comma 4 e'
inserito il seguente: "4-bis. Il divieto di cui
all'articolo 59, comma 1, quarto periodo, non si applica
per le opere i cui progetti definitivi risultino
definitivamente approvati dall'organo competente alla
data di entrata in vigore del presente codice con
pubblicazione del bando entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione.";
d) al comma 12 sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Fino alla piena
interazione dell'Albo di cui all'articolo 78 con le
banche dati istituite presso le amministrazioni
detentrici delle informazioni inerenti ai requisiti dei
commissari, le stazioni appaltanti verificano, anche a
campione, le autodichiarazioni presentate dai commissari
estratti in ordine alla sussistenza dei requisiti dei
medesimi commissari. Il mancato possesso dei requisiti o
la dichiarazione di incompatibilita' dei candidati deve
essere tempestivamente comunicata dalla stazione
appaltante all'ANAC ai fini della eventuale
cancellazione dell'esperto dall'Albo e la comunicazione
di un nuovo esperto.";
e) al comma 19, le parole:
"agli articoli 248 e 251" sono sostituite dalle
seguenti: "alla Parte II, titolo XI, capi I e II,
nonche' gli allegati o le parti di allegati ivi
richiamate, e di cui all'articolo 251";
f) al comma 22, e' premesso
il seguente periodo: "Le procedure di arbitrato di cui
all'articolo 209 si applicano anche alle controversie su
diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei
contratti pubblici di cui al medesimo articolo 209,
comma 1, per i quali i bandi o avvisi siano stati
pubblicati prima della data di entrata in vigore del
presente codice.";
g) dopo il comma 27, sono
aggiunti i seguenti: "27-bis. Fino alla data di entrata
in vigore del decreto di cui all'articolo 83, comma 2,
si applica la disciplina gia' contenuta negli articoli
dal 186 al 193 del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163. Sino alla predetta data, si applica, altresi',
la specifica disciplina transitoria prevista
all'articolo 189, comma 5, del medesimo decreto
legislativo.
27-ter. Ai contratti di
lavori affidati prima dell'entrata in vigore del
presente codice e in corso di esecuzione si applica la
disciplina gia' contenuta nell'articolo 133, commi 3 e
6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
27-quater. Per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione,
oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati,
comunque denominati, le disposizioni del presente codice
si applicano con riferimento alle opere oggetto delle
citate convenzioni ed atti stipulati successivamente
all'entrata in vigore del medesimo codice.
27-quinquies. Alle procedure
di aggiudicazione dei contratti di concessione del
servizio di distribuzione del gas naturale indette dalle
amministrazioni aggiudicatrici continuano ad applicarsi
le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164, in quanto compatibili con la presente
Parte III, nonche' di cui all'articolo 46-bis, commi 1,
2 e 3 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2007, n. 222 e all'articolo 4 del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98. Nelle ipotesi di cui al
primo periodo, ferma restando la durata massima di
dodici anni, il periodo di affidamento viene determinato
ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 168.
27-sexies. Per le
concessioni autostradali scadute o in scadenza entro sei
mesi alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, per le quali l'attivita' di gestione
risulta economicamente prevalente rispetto alla
realizzazione di nuove opere o di interventi di
manutenzione straordinaria e il cui bando e' pubblicato
entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, il concedente puo' avviare
le procedure di gara per l'affidamento della concessione
sulla base del solo quadro esigenziale limitatamente
agli interventi di messa in sicurezza
dell'infrastruttura esistente.
27-septies. Con riferimento
all'articolo 24, comma 3, i tecnici diplomati che siano
stati in servizio presso l'amministrazione
aggiudicatrice alla data di entrata in vigore della
legge 18 novembre 1998, n. 415, in assenza
dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei
limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora
siano in servizio presso l'amministrazione
aggiudicatrice ovvero abbiano ricoperto analogo incarico
presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da
almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo
professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad
attivita' di progettazione.".
Art. 129
Modifiche
all'articolo 217 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50
1.
All'articolo 217, comma 1, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo la lettera c), e'
inserita la seguente: "c-bis) la legge 11 novembre 1986,
n. 770;";
b) dopo la lettera d) e'
inserita la seguente: "d-bis) l'articolo 14-viciester,
del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168;";
c) dopo la lettera i) e'
inserita la seguente: "i-bis) l'articolo 2, commi 289 e
289-bis della legge 24 dicembre 2007, n. 244,";
d) dopo la lettera l) e'
inserita la seguente: "l-bis) l'articolo 8-duodecies,
comma 2-bis, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno
2008, n. 101;";
e) dopo la lettera v) e'
inserita la seguente: "v-bis) l'articolo 13 della legge
11 novembre 2011, n. 180;";
f) alla lettera dd), dopo le
parole: "articolo 4-bis" sono inserite le seguenti: ",
l'articolo 5";
g) alla lettera hh), dopo le
parole: "articolo 33-quater" sono inserite le seguenti:
", l'articolo 33-quinquies";
h) alla lettera ii), dopo le
parole: "e 58," sono inserite le seguenti: "comma 2,
lettera f-bis),";
i) alla lettera jj),
premettere le seguenti parole: "l'articolo 19, commi 1 e
2,";
l) alla lettera qq), dopo le
parole: "commi 1 e 2," sono inserite le seguenti:
"articolo 35, articolo 37 e";
m) alla lettera rr), le
parole: "commi 1, 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti:
"commi 1, 2, 3 e 4", le parole: "13, comma 1, e" sono
sostituite dalle seguenti: "13, comma 1, 14, 24 e";
n) dopo la lettera ss) e'
inserita la seguente: "ss-bis) l'articolo 1, comma 505,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208;";
o) alla lettera uu), le
parole: "comma 1," sono sostituite dalle seguenti:
"commi 1, 2, 3, 4 e 4-bis".
Art. 130
Clausola
di invarianza finanziaria
1.
Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti previsti dal
presente codice con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 131
Entrata
in vigore
1. Il
presente decreto entra in vigore decorsi quindici giorni
dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Il presente decreto, munito
del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 19 aprile
2017
MATTARELLA
Gentiloni
Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri
Delrio, Ministro
delle infrastrutture
e dei trasporti
Calenda, Ministro dello sviluppo
economico
Visto, il Guardasigilli: Orlando