Delibera AGCM del 15
maggio 2018, n. 27165 - Regolamento attuativo in materia
di rating di legalità
REGOLAMENTO ATTUATIVO IN MATERIA DI RATING DI LEGALITÀ
(in attuazione dell'articolo 5-ter del decretolegge 24
gennaio 2012, n. 1, così come modificato dall'art. 1,
comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 marzo 2012, n.
29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio
2012, n. 62)
Delibera 15 maggio 2018, n. 27165 (G.U. del 28
maggio 2018, n. 122, Bollettino AGCM del 28 maggio 2018,
n. 20)
Articolo 1
Definizioni
1.
Ai fini del presente Regolamento si intende per:
a) Autorità, l’Autorità garante della concorrenza e
del mercato, di cui all’articolo 10 della legge 10
ottobre 1990, n. 287;
b) Impresa, l’impresa (in forma individuale o
collettiva):
i) avente sede operativa nel territorio nazionale;
ii) che abbia raggiunto un fatturato minimo di due
milioni di euro nell’ultimo esercizio chiuso nell’anno
precedente alla richiesta di rating, riferito
alla singola impresa o al gruppo di appartenenza e
risultante da un bilancio regolarmente approvato
dall'organo aziendale competente e pubblicato ai sensi
di legge;
iii) che, alla data della richiesta di rating,
risulti iscritta nel registro delle imprese da almeno
due anni.
Articolo 2
Requisiti per l’attribuzione del rating di legalità
1.
L’impresa, di cui all’articolo 1, lettera b),
che intende ottenere il rating di
legalità deve presentare all’Autorità apposita domanda
sottoscritta dal legale rappresentante e redatta
mediante compilazione del formulario pubblicato sul sito
dell’Autorità. L’inoltro della domanda deve avvenire per
via telematica secondo le indicazioni fornite sul sito
dell’Autorità.
2.
L’impresa deve dichiarare:
a) se impresa individuale, che nei confronti del
proprio titolare, del direttore tecnico e dei
procuratori - qualora siano muniti di poteri decisionali
e gestionali ricavabili dalla procura e tali da essere
assimilabili a quelli del titolare - non sono state
adottate misure di prevenzione personale e/o
patrimoniale e misure cautelari personali e/o
patrimoniali e non è stata pronunciata sentenza di
condanna, o emesso decreto penale di condanna, oppure
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
per i reati di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231, per i reati tributari di cui al decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e successive
modifiche, per i reati in materia di tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per i reati di cui
agli articoli 346, 346 bis, 353, 353 bis, 354, 355, 356
e 629 del codice penale e per il reato di cui all’art.
2, commi 1 e 1 bis del decreto-legge 12 settembre 1983,
n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638;
che non è stata iniziata l’azione penale ai sensi
dell’articolo 405 c.p.p. per delitti aggravati ai sensi
dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.
152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. La
medesima dichiarazione deve essere resa anche in
riferimento a tutte le persone fisiche, figure apicali
dell’impresa, come sopra individuate, la cui carica e/o
posizione è cessata nell’anno precedente la richiesta
di rating;
b) se impresa collettiva, che nei confronti dei
propri amministratori, del direttore generale, del
direttore tecnico, dei procuratori - qualora siano
muniti di poteri decisionali e gestionali, ricavabili
dalla procura e tali da essere assimilabili a quelli
degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza
- del rappresentante legale, nonché dei soci persone
fisiche titolari di partecipazione di maggioranza, anche
relativa, non sono state adottate misure di prevenzione
personale e/o patrimoniale e misure cautelari personali
e/o patrimoniali e non è stata pronunciata sentenza di
condanna, o emesso decreto penale di condanna, oppure
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
per i reati di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231, per i reati tributari di cui al decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e successive modifiche,
per i reati in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per i reati di cui
agli articoli 346, 346 bis, 353, 353 bis, 354, 355, 356
e 629 del codice penale e per il reato di cui all’art.
2, commi 1 e 1 bis del decreto-legge 12 settembre 1983,
n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638;
che non è stata iniziata l’azione penale ai sensi
dell’articolo 405 c.p.p. per delitti aggravati ai sensi
dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.
152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. La
medesima dichiarazione deve essere resa anche in
riferimento a tutte le persone fisiche, figure apicali
dell’impresa, come sopra individuate, la cui carica e/o
posizione è cessata nell’anno precedente la richiesta
di rating;
c) che nei propri confronti non è stata pronunciata
sentenza di condanna e non sono state adottate misure
cautelari per gli illeciti amministrativi dipendenti dai
reati di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231;
d) di non essere destinataria di provvedimenti di
condanna dell’Autorità e della Commissione europea per
illeciti antitrust gravi,
divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata
in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating, salvo
il caso di non imposizione o riduzione della sanzione
amministrativa pecuniaria in seguito alla collaborazione
prestata nell’ambito di un programma di clemenza
nazionale o europeo;
d bis) di non essere destinataria di provvedimenti
di condanna dell’Autorità per pratiche commerciali
scorrette, ai sensi dell’art. 21, commi 3 e 4 del codice
del consumo e di provvedimenti di condanna per
inottemperanza a quanto disposto dall’Autorità, ai sensi
dell’art. 27, comma 12 del codice del consumo, divenuti
inoppugnabili o confermati con sentenza passata in
giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating;
e) di non essere destinataria di provvedimenti
dell’Autorità competente di accertamento del mancato
rispetto all’obbligo di pagamento di imposte e tasse e
di accertamento di violazioni in materia di obblighi
retributivi, contributivi e assicurativi e di obblighi
relativi alle ritenute fiscali concernenti i propri
dipendenti e collaboratori, divenuti inoppugnabili o
confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio
precedente la richiesta di rating.
Sono esclusi gli atti di accertamento per i quali, nei
casi previsti dalla legge, vi sia stato il pagamento a
seguito di adesione o acquiescenza;
f) di non essere destinataria di provvedimenti
dell’Autorità competente di accertamento del mancato
rispetto delle previsioni di legge relative alla tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro,
divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata
in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating,
con esclusione degli atti endoprocedimentali;
g) di effettuare pagamenti e transazioni
finanziarie di ammontare superiore alla soglia fissata
dalla legge in vigore sulla disciplina dell’uso del
contante esclusivamente per il tramite di strumenti di
pagamento tracciabili, anche secondo le modalità
previste nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011
dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici;
h) di non essere destinataria di provvedimenti di
revoca di finanziamenti pubblici di cui è o è stata
beneficiaria, per i quali non siano stati assolti gli
obblighi di restituzione, divenuti inoppugnabili o
confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio
precedente la richiesta di rating;
i) di non essere destinataria di provvedimenti
sanzionatori dell’ANAC in materia di prevenzione della
corruzione, trasparenza e contratti pubblici di natura
pecuniaria e/o interdittiva e che non sussistono
annotazioni nel Casellario informatico delle imprese di
cui all’art. 213, comma 10, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, che implichino preclusioni alla
stipula di contratti con la Pubblica amministrazione o
alla partecipazione a procedure di gara o di affidamento
di contratti pubblici di lavori, servizi o forniture
divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata
in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating;
l) se impresa collettiva di non essere controllata
di diritto o di fatto da società o enti esteri, per i
quali, in virtù della legislazione dello Stato in cui
hanno sede, non è possibile l’identificazione dei
soggetti che detengono le quote di proprietà del
capitale o comunque il controllo, salvo che la società
che ha presentato domanda sia in grado di fornire
informazioni sui predetti soggetti.
3.
Il rating di
legalità non potrà essere rilasciato alle imprese:
a) destinatarie di comunicazioni o informazioni
antimafia interdittive in corso di validità;
b) nei cui confronti sia stato disposto il
commissariamento di cui all’art. 32, comma 1, ovvero di
cui all’art. 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 agosto 2014, n. 114, limitatamente al periodo di
efficacia del relativo provvedimento.
4.
Dopo cinque anni dal passaggio in giudicato della
sentenza o del provvedimento di condanna, il rating potrà
essere rilasciato se:
a) nei confronti dei soggetti di cui al comma 2,
lettere a) e b) non
è stata iniziata l’azione penale ai sensi dell’articolo
405 c.p.p. per delitti aggravati ai sensi dell’articolo
7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non sono state
adottate misure cautelari, misure di prevenzione e non
sono stati emessi provvedimenti o sentenze di condanna
anche non definitivi ai sensi del presente articolo;
b) nei confronti dell’impresa non sono state emesse
sentenze di condanna e adottate misure cautelari di cui
al comma 2, lettera c) del
presente articolo e ricorrono gli ulteriori requisiti
richiesti. L’impresa deve inoltre dimostrare la totale
dissociazione dell’attuale struttura rispetto ai reati
accertati in via definitiva.
5.
In deroga a quanto previsto dal comma 2 lettere a), b) e c),
il rating potrà
essere rilasciato se:
a) l’impresa sottoposta a sequestro o confisca ai
sensi dell’articolo 12-sexies del
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sia
stata affidata ad un custode o amministratore
giudiziario o finanziario per finalità di continuazione
o ripresa dell’attività produttiva;
b) l’impresa sottoposta a misura di prevenzione
patrimoniale del sequestro o della confisca ai sensi del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sia stata
affidata ad un amministratore giudiziario per finalità
di continuazione o ripresa dell’attività produttiva;
c) i beni aziendali oggetto di confisca definitiva
siano stati destinati all’affitto o alla vendita in
favore di società o imprese pubbliche o private per
finalità di continuazione o ripresa dell’attività
produttiva con provvedimento dell’Agenzia nazionale per
l’amministrazione, la gestione e la destinazione dei
beni sequestrati e confiscati alla criminalità
organizzata, ai sensi dell’articolo 48, comma 8 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
d) l’impresa dimostra che vi sia stata completa ed
effettiva dissociazione dalla condotta posta in essere
rispetto ai reati ostativi al rilascio del rating,
tenuta dai soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b),
cessati dalle cariche nell’anno precedente la richiesta
del rating.
6.
In deroga a quanto previsto dal comma 2, lettera e), il rating potrà
essere rilasciato altresì ove gli atti di accertamento
abbiano ad oggetto un importo non superiore allo 0,5%
dei ricavi delle vendite e/o delle prestazioni quali
risultanti dalla voce A1 del conto economico del
bilancio dell’anno al quale si riferisce l’accertamento
stesso. Tale importo in ogni caso non può essere
superiore a 50.000 euro, anche nell’ipotesi di più
provvedimenti di accertamento, intervenuti nel biennio
precedente la richiesta di rating.
7.
In deroga a quanto previsto dal comma 2, lettera f),
il rating potrà
essere rilasciato altresì ove l’accertamento abbia ad
oggetto un importo non superiore a 1.000 euro e, in ogni
caso, non superiore a 3.000 euro, nell’ipotesi di più
provvedimenti di accertamento, intervenuti nel biennio
precedente la richiesta di rating.
Articolo 3
Valutazione dei requisiti
1.
Per l’attribuzione del rating di
legalità è necessario il rispetto di tutti i requisiti
di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del presente
Regolamento. In questa ipotesi l’impresa ha diritto
all’attribuzione di un punteggio base pari a ★.
2.
Il punteggio base sarà incrementato di un + al
ricorrere di ciascuna delle seguenti condizioni:
a) adesione ai protocolli o alle intese di legalità
finalizzati a prevenire e contrastare le infiltrazioni
della criminalità organizzata nell’economia legale,
sottoscritti dal Ministero dell’Interno o dalle
Prefetture-UTG con associazioni imprenditoriali e di
categoria;
b) utilizzo di sistemi di tracciabilità dei
pagamenti anche per somme di importi inferiori rispetto
a quelli fissati dalla legge;
c) adozione di una funzione o struttura
organizzativa, anche in outsourcing,
che espleti il controllo di conformità delle attività
aziendali a disposizioni normative applicabili
all’impresa o di un modello organizzativo ai sensi del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
d) adozione di processi volti a garantire forme di Corporate
Social Responsibility anche attraverso l'adesione a
programmi promossi da organizzazioni nazionali o
internazionali e l'acquisizione di indici di
sostenibilità;
e) di essere iscritta in uno degli elenchi di
fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori
non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa
istituiti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (white
list);
f) di aver aderito a codici etici di
autoregolamentazione adottati dalle associazioni di
categoria o di aver previsto, nei contratti con i propri
clienti, clausole di mediazione, quando non obbligatorie
per legge, per la risoluzione di controversie o di aver
adottato protocolli tra associazioni di consumatori e
associazioni di imprese per l’attuazione delle
conciliazioni paritetiche;
g) di aver adottato modelli organizzativi di
prevenzione e di contrasto della corruzione.
3.
Il conseguimento di tre segni + comporta
l’attribuzione di una ★ aggiuntiva,
fino al conseguimento di un punteggio totale massimo di ★★★.
4.
Ai fini dell’incremento del punteggio base, che non
potrà in ogni caso superare il valore massimo di cui al
precedente comma 3, l’impresa potrà conseguire un segno
+ ove dimostri di aver denunciato all’autorità
giudiziaria o alle forze di polizia taluno dei reati
previsti dal presente Regolamento, commessi a danno
dell’imprenditore o dei propri familiari e
collaboratori; l’attribuzione del segno + di cui al
presente comma è subordinata all’esercizio dell’azione
penale in relazione ai fatti di reato denunciati.
5.
Il punteggio è ridotto di un segno + ove nel Casellario
informatico delle imprese di cui all’art. 213, comma 10,
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, risultino
annotazioni divenute inoppugnabili o confermate con
sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la
richiesta di rating concernenti
episodi di grave negligenza o errore grave
nell’esecuzione dei contratti ovvero gravi inadempienze
contrattuali, anche in riferimento all’osservanza delle
norme in materia di sicurezza e degli obblighi derivanti
da rapporto di lavoro. L’accertamento non potrà in ogni
caso determinare una riduzione del punteggio base (pari
a una stelletta).
Articolo 4
Possesso dei requisiti
1.
Il possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli
2, comma 2 e 3, commi 2 e 4, è attestato mediante
autocertificazione del legale rappresentante
dell’impresa. Si applicano le norme che sanzionano,
anche penalmente, le dichiarazioni false e mendaci ed in
particolare quanto previsto dal decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.
2.
Il possesso del requisito di cui all’articolo 2, comma
3, lett. a),
è verificato dall’Autorità mediante consultazione
diretta della Banca dati nazionale unica della
documentazione antimafia, di cui agli artt. 96 e segg.
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e
successive modificazioni. Le modalità di consultazione
sono indicate nella convenzione sottoscritta tra
Ministero e Autorità.
3.
La sussistenza di annotazioni di cui all’art. 3 comma 5
è verificata dall’ANAC, mediante consultazione del
Casellario informatico, istituito presso l’Osservatorio.
Articolo 5
Procedimento per l’attribuzione del rating di legalità
1.
L’Autorità, su proposta della Direzione competente,
delibera l’attribuzione del rating entro
sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
2.
In caso di incompletezza dell’istanza presentata,
l’Autorità ne informa l’impresa entro quindici giorni;
in tal caso, il termine di cui al comma 1 inizia a
decorrere dalla data di ricevimento della richiesta
completa. In ogni caso, l’Autorità può chiedere
all’impresa di fornire informazioni e documenti
rilevanti ai fini del rilascio del rating.
3.
Relativamente a ciascuna richiesta di attribuzione del rating pervenuta,
l’Autorità trasmette tempestivamente all’Autorità
nazionale anticorruzione – ANAC – gli elementi e le
informazioni utili per l’espletamento delle verifiche di
competenza. La predetta trasmissione avviene
preferibilmente in formato digitale. L’ANAC può
formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dal
ricevimento. In tal caso il termine di cui al comma 1 è
prorogato di trenta giorni. L’ANAC collabora con
l'Autorità, ai sensi dell’art. 213, co. 7, decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la rilevazione di
comportamenti aziendali meritevoli di valutazione al
fine dell'attribuzione del rating.
3-bis.
Ai fini delle valutazioni in ordine all’attribuzione
del rating,
l’Autorità può sottoporre ai Ministeri dell’Interno e
della Giustizia richieste di informazioni e/o di pareri
sia su questioni di carattere generale che su singoli
aspetti attinenti le domande ricevute.
3-ter.
Ove emergano o vengano segnalati da istituzioni preposte
al controllo della legalità elementi o comportamenti
oggettivamente rilevanti ai fini della valutazione delle
richieste di attribuzione del rating,
anche sotto il profilo della violazione di regole di
diligenza e del mancato rispetto dei principi di
legalità informatori dell’ordinamento, l’Autorità
sospende il procedimento per un periodo di tempo non
superiore ai dodici mesi, prorogabile motivatamente in
casi di particolare gravità, al fine di svolgere i
necessari accertamenti.
3-quater.
L’Autorità per esigenze istruttorie può prorogare il
termine di cui al comma 1 fino a un massimo di 60
giorni, dandone motivata comunicazione all’impresa
richiedente.
4.
Sulla base di quanto dichiarato dal legale
rappresentante dell’impresa, l’Autorità può compiere le
verifiche necessarie, anche richiedendo a tal fine
informazioni a tutte le pubbliche amministrazioni sulla
sussistenza dei requisiti dichiarati dal richiedente per
l’attribuzione del rating di
legalità. Le informazioni richieste alle pubbliche
amministrazioni devono pervenire entro il termine di
quarantacinque giorni dalla richiesta, decorso il quale
l’esistenza dei requisiti dichiarati dalle imprese si
intende confermata. La richiesta di informazioni alle
pubbliche amministrazioni sospende, per un periodo non
superiore a quarantacinque giorni, il termine di cui al
precedente comma 1.
5.
L’esistenza di condanne definitive per i reati di cui
all’articolo 2, comma 2, del Regolamento è verificata
dall’Autorità mediante consultazione diretta del sistema
informativo del casellario giudiziale di cui
all’articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. Fino all’attuazione
dell’interconnessione con tale sistema informativo, la
verifica verrà effettuata, a campione, attraverso il
Ministero della Giustizia, mediante richiesta
all’ufficio del casellario giudiziale di Roma.
6.
L’esistenza di carichi pendenti per i reati di cui
all’articolo 2, comma 2, del Regolamento è verificata
dall’Autorità mediante consultazione diretta del sistema
informativo del casellario dei carichi pendenti, di cui
all’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica
14 novembre 2002, n. 313. Fino all’attuazione di tale
sistema, la verifica verrà effettuata, a campione,
attraverso il Ministero della Giustizia, mediante
richiesta agli uffici giudiziari competenti.
7.
L’Autorità comunica al richiedente l’esito della
richiesta. Se tale esito è positivo, l’Autorità
inserisce l’impresa nell’elenco di cui al successivo
articolo 8 del presente Regolamento.
8.
L’Autorità, ove intenda negare l’attribuzione del rating,
comunica all’impresa i motivi che ostano
all’accoglimento della domanda. Entro il termine di
quindici giorni dal ricevimento della comunicazione,
l’impresa ha il diritto di presentare per iscritto le
proprie osservazioni. La comunicazione di cui al primo
periodo interrompe i termini per concludere il
procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla
data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza,
dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo.
Articolo 6
Durata, modifica, rinnovo, annullamento, sospensione e
revoca
1.
Il rating di
legalità ha durata di due anni dal rilascio ed è
rinnovabile su richiesta.
2.
Ai fini del rinnovo l’impresa invia all’Autorità
apposita domanda, da predisporre ed inoltrare in
conformità con le prescrizioni di cui all’articolo 2,
comma 1.
2-bis.
Ove la domanda di rinnovo sia depositata almeno sessanta
giorni prima della scadenza, il rating mantiene
la propria validità a tutti gli effetti sino alla data
di adozione della delibera con la quale l’Autorità si
pronuncia sulla richiesta. In caso di accoglimento, il rating viene
confermato per un nuovo biennio decorrente dalla data
della relativa delibera; in caso contrario, gli effetti
del rating cessano
dalla data di adozione della delibera di non
accoglimento.
3.
L’Autorità delibera sulle richieste di rinnovo del rating di
legalità e di incremento del punteggio applicando il
procedimento di cui al precedente articolo 5.
4.
In caso di perdita di uno dei requisiti di cui
all’articolo 2, l’Autorità con proprio provvedimento
dispone la revoca del rating con
decorrenza dal momento in cui il requisito è venuto
meno. Laddove il rating sia
stato rilasciato sulla base di dichiarazioni false o
mendaci relative ad elementi diversi dai requisiti di
cui all’articolo 2, l’Autorità dispone la revoca a far
data dal momento in cui viene a conoscenza della natura
falsa o mendace della dichiarazione.
4-bis.
Ove il rating sia
stato rilasciato o rinnovato in carenza di uno o più dei
presupposti di cui all’articolo 2, l’Autorità dispone
l’annullamento del rating.
5.
Al venir meno di uno o più dei requisiti di cui
all’articolo 3, comma 2, l’Autorità dispone la riduzione
del punteggio attribuito.
6.
In caso di adozione di misure cautelari personali o
patrimoniali, nell'ambito di un procedimento penale per
uno dei reati di cui all’articolo 2 del presente
Regolamento, l'Autorità dispone la sospensione del rating sino
al perdurare dell’efficacia delle misure cautelari.
7.
L’Autorità può disporre la sospensione del rating,
in relazione alla gravità dei fatti e all'acquisizione
di maggiori informazioni relativamente agli stessi, in
presenza di uno dei provvedimenti di cui all’articolo 2,
comma 2, lettere d),
d) bis, e), f), h) e i) del
presente Regolamento, ove tale provvedimento sia oggetto
di contestazione e sino alla pronuncia passata in
giudicato dell’autorità giudiziaria.
8.
L'Autorità, prima della formale adozione del
provvedimento di revoca, di riduzione del punteggio, di
sospensione o di annullamento, comunica all’impresa i
motivi che ostano al mantenimento del rating,
alla conferma del punteggio già attribuito o che ne
comportano la sospensione ovvero l’annullamento. Entro
il termine di quindici giorni dal ricevimento della
comunicazione, l’impresa ha il diritto di presentare per
iscritto le proprie osservazioni. Durante tale periodo,
il termine di cui all’articolo 5, comma 1, è sospeso.
9.
In caso di richiesta di informazioni, effettuata ai
sensi del comma 7, il termine di cui all’articolo 5 è
interrotto fino al ricevimento delle informazioni
richieste.
Articolo 7
Obblighi informativi
1.
L’impresa cui è stato attribuito il rating è
tenuta a comunicare all'Autorità ogni variazione dei
dati riportati nei propri certificati camerali e
qualunque evento che incida sul possesso dei requisiti
di cui agli articoli 2, comma 2 e 3, comma 2, nonché gli
eventi di cui al precedente articolo 6, commi 6 e 7,
entro dieci giorni dal verificarsi degli stessi, pena la
revoca di cui all’articolo 6, comma 4, del presente
Regolamento. Nel caso in cui l’evento comunicato rilevi
ai fini della determinazione del punteggio, l’Autorità
dispone gli aggiornamenti necessari, dandone conto
nell’elenco di cui all’articolo 8. Tali aggiornamenti
non incidono sulla data di scadenza del rating.
2.
Le pubbliche amministrazioni coinvolte nella verifica
dei requisiti per l’attribuzione del rating di
legalità, per quanto di loro competenza, non appena ne
siano venute a conoscenza, comunicano all’Autorità le
eventuali variazioni, nonché gli eventi di cui
all’articolo 6, comma 7, del presente Regolamento.
2-bis.
Ogni anno l’Autorità individua un campione
rappresentativo, uniformemente distribuito sul
territorio nazionale, pari al 10% delle imprese in
possesso del rating di
legalità, e invia l’elenco alla Guardia di Finanza per
verificare singoli profili di rilevanza fiscale e
contributiva. Entro 60 giorni la Guardia di Finanza
comunica all’Autorità gli esiti delle verifiche.
3.
La verifica delle variazioni intervenute nel possesso
dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c) del
presente Regolamento viene effettuata secondo le
modalità indicate nell’articolo 5, commi 5 e 6.
Articolo 8
Elenco delle imprese con rating di legalità
1.
L’Autorità pubblica e mantiene costantemente aggiornato
in un’apposita sezione del proprio sito l’elenco delle
imprese cui il rating di
legalità è stato attribuito, sospeso, revocato o
annullato, con la relativa decorrenza. Le iscrizioni
relative alla revoca e all’annullamento permangono
nell’elenco sino alla data di scadenza del rating ovvero,
in ogni caso, per un periodo non inferiore a sei mesi.
Articolo 9
Entrata in vigore
1.
Il presente Regolamento entra in vigore il giorno
successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
2.
Esso sostituisce il precedente Regolamento approvato con
delibera dell’Autorità del 13 luglio 2016, n. 26166 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213, 12 settembre
2016. |