AUTORITA' NAZIONALE
ANTICORRUZIONE
DELIBERA 1 marzo 2018
Regolamento concernente l'accessibilita'
dei dati raccolti nella Banca dati nazionale dei
contratti pubblici. (Delibera n. 264).
IL CONSIGLIO
dell'Autorita' nazionale anticorruzione
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190
(Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione) e, in particolare,
l'art. 1, commi da
1 a 3, riguardanti le competenze attribuite alla
Commissione per la
valutazione, la trasparenza e l'integrita'
delle amministrazioni
pubbliche (Civit), di cui all'art. 13 del
decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150,
poi denominata Autorita'
nazionale
anticorruzione (di seguito, ANAC);
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n.
90, convertito con
modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 (Misure
urgenti per
la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l'efficienza
negli uffici giudiziari) e, in
particolare, l'art. 19, che ha
disposto il trasferimento all'ANAC dei
compiti e delle funzioni
svolti dalla soppressa Autorita' per
la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e
forniture (AVCP), nonche' delle
funzioni del Dipartimento della funzione pubblica
della Presidenza
del Consiglio dei ministri di cui all'art. 1, commi 4, 5
e 8 della
legge n. 190/2012 e all'art. 48 del decreto legislativo
n. 33/2013;
Visto l'art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012, che
sancisce
l'obbligo, per le pubbliche
amministrazioni, di pubblicare, sui
propri siti web istituzionali, con riferimento ai
procedimenti di cui
al comma 16, lettera b) della stessa legge, le
informazioni relative
alla struttura proponente; l'oggetto
del bando; l'elenco degli
operatori invitati a presentare offerte;
l'aggiudicatario; l'importo
di aggiudicazione; i tempi di completamento
dell'opera, servizio o
fornitura; l'importo delle somme liquidate e
di trasmetterle, in
formato digitale, all'Anac, che le pubblica nel proprio
sito web in
una sezione liberamente consultabile da tutti i
cittadini;
Visto l'art. 33-ter del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179
(Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese)
convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221
che istituisce,
presso l'ANAC, l'Anagrafe Unica delle Stazioni
Appaltanti (AUSA);
Visto il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la
competitivita' e la giustizia sociale) convertito
con modificazioni
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, con il quale sono
state attribuite
all'ANAC, specifiche competenze in funzione di spending
review e di
vigilanza sulla spesa pubblica
concernenti beni e
servizi,
rispettivamente disciplinate dall'art. 9 commi 1, 2, e 7
e dall'art.
10, commi 3 e 4, lettere a) e b), dello stesso testo
normativo;
Vista la delibera ANAC del 26 novembre 2014, con la
quale sono
state fornite le disposizioni attuative per
la trasmissione delle
informazioni necessarie all'elaborazione dei prezzi
di riferimento,
di cui all'art. 9, comma 7 del
decreto-legge n. 66/2014 e allo
svolgimento delle funzioni di vigilanza
di cui all'art. 10 del
medesimo testo normativo;
Visto l'art. 217 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50
(Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali,
nonche' per il riordino della
disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture), che
abroga il decreto legislativo n. 163/2006 e il decreto
del Presidente
della Repubblica n. 207/2010 (recante il
relativo regolamento di
esecuzione ed attuazione), secondo le modalita' e i
tempi stabiliti
dall'art. 216 e dal medesimo art. 217 del
decreto legislativo n.
50/2016;
Visto l'art. 62-bis del decreto legislativo
n. 82/2005 che
istituisce la Banca Dati Nazionale dei Contratti
Pubblici (di seguito
BDNCP) presso l'Autorita' per la vigilanza sui contratti
pubblici di
lavori, servizi e forniture, oggi Anac;
Visto l'art. 60, comma 3-bis, del decreto legislativo n.
82/2005
che include la BDNCP tra le basi di dati di interesse
nazionale;
Visto l'art. 213, comma 8, del decreto legislativo n. 50/2016
che
attribuisce alla gestione della Banca dati
nazionale dei contratti
pubblici nella quale confluiscono tutte le
informazioni contenute
nelle banche dati esistenti, anche a
livello territoriale, onde
garantire accessibilita' unificata,
trasparenza, pubblicita' e
tracciabilita' delle procedure di
gara e delle fasi a
essa
prodromiche e successive;
Visto l'art. 213, comma 9, del decreto legislativo n. 50/2016
che
attribuisce all'ANAC il compito
di definire le modalita'
di
funzionamento dell'Osservatorio dei contratti
pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, nonche' le informazioni
obbligatorie, i
termini e le forme di comunicazione che le stazioni
appaltanti e gli
enti aggiudicatori sono tenuti a trasmettere
all'Osservatorio;
Visto l'art. 213, comma 10, del decreto legislativo n. 50/2016 che
attribuisce all'ANAC la gestione del
Casellario informatico dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,
istituito presso
l'Osservatorio, contenente tutte le notizie, le
informazioni e i dati
relativi agli operatori economici con
riferimento alle iscrizioni
previste dall'art. 80 del suddetto decreto legislativo;
Vista la delibera ANAC del 20 gennaio
2016 n. 39 recante
«Indicazioni alle Amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1, comma
2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
sull'assolvimento degli
obblighi di pubblicazione e di
trasmissione delle informazioni
all'Autorita' nazionale anticorruzione, ai sensi
dell'art. 1, comma
32 della legge n. 190/2012, come aggiornato
dall'art. 8, comma 2,
della legge n. 69/2015»;
Visto l'art. 216, comma 13, del decreto legislativo n. 50/2016 che
stabilisce che fino alla data di
entrata in vigore del decreto
ministeriale di cui all'art. 81, comma
2, del medesimo decreto
legislativo, le stazioni appaltanti
e gli operatori economici
utilizzano la banca dati AVCPass istituita
presso l'ANAC per la
verifica del possesso dei
requisiti di carattere
generale,
tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la
partecipazione
alle procedure di gara;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino
della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di
pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle
pubbliche amministrazioni), cosi' come
modificato dal decreto
legislativo 25 maggio 2016, n.
97 (Riordino della disciplina
riguardante il diritto di
accesso civico e gli
obblighi di
pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle
pubbliche amministrazioni) e, in particolare
l'art. 5, comma 2,
sull'accesso generalizzato;
Visto l'art. 50, comma 1, del decreto
legislativo n. 82/2005
(Codice dell'amministrazione digitale)
che prevede che i dati
formati, raccolti e conservati dalle pubbliche
amministrazioni sono
resi disponibili e
accessibili alle
condizioni fissate
dall'ordinamento;
Visto l'art. 60, comma 1 del decreto legislativo n.
82/2005 che
definisce base di dati di
interesse nazionale l'insieme delle
informazioni raccolte e gestite
digitalmente dalle pubbliche
amministrazioni, omogenee per
tipologia e contenuto e la
cui
conoscenza e' utilizzabile dalle pubbliche
amministrazioni, anche per
fini statistici, per l'esercizio
delle proprie funzioni e nel
rispetto delle competenze e delle normative vigenti;
Visto l'art. 60, comma 2, del decreto legislativo n. 82/2005
che
dispone che, ferme
le competenze di
ciascuna pubblica
amministrazione, le basi
di dati di interesse
nazionale
costituiscono, per ciascuna tipologia di dati, un
sistema informativo
unitario che tiene conto dei
diversi livelli istituzionali e
territoriali e che garantisce l'allineamento
delle informazioni e
l'accesso alle medesime da parte delle
pubbliche amministrazioni
interessate;
Visto l'art. 18 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali)
recante principi
applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti
pubblici;
Visto l'art. 19 del decreto legislativo
n. 196/2003 recante
principi applicabili al trattamento
di dati diversi da quelli
sensibili e giudiziari;
Visto l'art. 8 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 (Disposizioni
urgenti per la razionalizzazione della spesa
pubblica) convertito,
con modificazioni, in legge 6 luglio 2012, n. 94, che
stabilisce che
l'Osservatorio rende pubblici, attraverso il proprio
portale, i dati
e le informazioni comunicati dalle
stazioni appaltanti ai sensi
dell''art. 7, comma 8, lettere a) e b), del
decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, con modalita' che consentano
la ricerca delle
informazioni anche
aggregate relative
all'amministrazione
aggiudicatrice, all'operatore economico aggiudicatario
ed all'oggetto
di fornitura;
Visto l'art. 2, comma 5, del decreto legislativo n.
82/2005 il
quale riguardo alle finalita' e all'ambito
di applicazione dello
stesso decreto legislativo n. 82/2005 prevede che
sia applicata la
disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati
personali e,
in particolare, delle disposizioni
del codice in materia
di
protezione dei dati personali approvato con
decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196;
Visto il provvedimento n. 393 del 2 luglio 2015, del Garante
per
protezione dei dati personali
recante «Misure di sicurezza
e
modalita' di scambio dei dati
personali tra amministrazioni
pubbliche»;
Visto il provvedimento n. 243 del 15 maggio 2014, del Garante
per
protezione dei dati personali recante le «Linee guida
del Garante per
la protezione dei dati personali in materia di
trattamento di dati
personali, contenuti anche in
atti e documenti amministrativi,
effettuato per finalita' di pubblicita' e
trasparenza sul web da
soggetti pubblici e da altri enti obbligati»;
Visto il regolamento ANAC del 31 maggio 2016 concernente l'accesso
ai documenti formati o detenuti dall'Autorita' ai sensi
della legge 7
agosto 1990, n. 241;
Visto il regolamento generale sulla protezione dei dati, reg. (UE)
2016/679;
Ravvisata la necessita' di regolamentare i criteri e le
modalita'
di accesso, comunicazione, diffusione dei dati raccolti
nella Banca
dati nazionale dei contratti pubblici, sulla base della
tipologia di
dato, del diverso grado di conoscibilita' dello stesso
nonche' della
tipologia del soggetto fruitore;
Ritenuto di dare pubblicita' ai dati personali per i quali e' gia'
previsto un regime di conoscibilita', eliminando
gli indirizzi di
posta elettronica in coerenza con il principio di
pertinenza e non
eccedenza di cui all'art. 11 del decreto legislativo n.
196/03 e con
il principio di «minimizzazione dei dati» di
cui all'art. 5 del
regolamento generale sulla protezione dei dati
personali reg. (UE)
2016/679;
Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali n.
77 del 15 febbraio 2018;
Adotta
il «Regolamento concernente l'accessibilita' dei dati
raccolti nella
Banca dati nazionale dei contratti pubblici».
Art. 1
Definizioni
Nel presente regolamento si adottano,
mutuando anche quanto
previsto all'art. 4 del decreto legislativo n. 196/2003
e s.m.i., le
seguenti definizioni:
per «dato accessibile», si intende il dato reso conoscibile;
per «trattamento», si intende qualunque operazione o complesso
di
operazioni, effettuati anche
senza l'ausilio di
strumenti
elettronici, concernenti
la raccolta, la
registrazione,
l'organizzazione, la conservazione, la consultazione,
l'elaborazione,
la modificazione, la selezione,
l'estrazione, il raffronto,
l'utilizzo, l'interconnessione, il
blocco, la comunicazione, la
diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati,
anche se non
registrati in una banca di dati;
per «dato personale», si intende qualunque informazione relativa a
persona fisica, identificata o identificabile, anche
indirettamente,
mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi
compreso un
numero di identificazione personale;
per «dati giudiziari», si intendono i dati
personali idonei a
rivelare provvedimenti di cui all'art. 3, comma 1,
lettere da a) a o)
e da r) a u), del decreto del Presidente della
Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di
anagrafe delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei
relativi carichi
pendenti, o la qualita' di imputato o di
indagato ai sensi degli
articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;
per «dati sensibili» si intendono i dati
personali idonei a
rivelare l'origine razziale ed etnica,
le convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, le opinioni
politiche, l'adesione a
partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonche' i
dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
per «dati identificativi», si intendono
dati personali che
permettono l'identificazione diretta dell'interessato;
per «interessato», si intende la persona fisica cui si riferiscono
i dati personali;
per «comunicazione», si intende il dare
conoscenza dei dati
personali a uno o piu' soggetti determinati diversi
dall'interessato,
dal rappresentante del titolare nel
territorio dello Stato, dal
responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma,
anche mediante
la loro messa a disposizione o consultazione;
per «diffusione», si intende il dare conoscenza dei dati personali
a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche
mediante la loro
messa a disposizione o consultazione;
per «banca dati», si intende qui qualsiasi complesso organizzato di
dati incluso il relativo sistema di gestione (Data
Base Management
System) che ne abilita il trattamento.
Art. 2
Oggetto
Il presente regolamento disciplina l'accessibilita'
ai dati
presenti nella Banca Dati Nazionale
dei Contratti pubblici (di
seguito BDNCP). Restano esclusi dall'ambito applicativo
del presente
regolamento:
a) il trattamento dei dati sensibili e giudiziari e le modalita' di
accesso ai documenti amministrativi, sia cartacei che
telematici, ai
sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni e
integrazioni, gia' disciplinati dai
regolamenti in uso presso
l'Autorita';
b) le modalita' di acquisizione dei dati
mediante il sistema
AVCPass per le finalita' di cui all'art. 81 del
decreto legislativo
n. 50/2016, secondo quanto previsto dall'art.
216, comma 13, del
medesimo testo normativo;
c) il diritti di accesso ai dati
personali esercitato dagli
interessati ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo
n. 196/03;
d) le attivita' di pubblicazione
obbligatoria, sul sito web
istituzionale, dei dati, informazioni, atti
e documenti relativi
all'organizzazione e all'attivita' dell'ANAC previste
dalla normativa
vigente in materia di trasparenza e
pubblicita' delle pubbliche
amministrazioni e le modalita' per l'esercizio
dell'accesso civico di
cui all'art. 5, comma 1 del decreto legislativo n.
33/2013.
Art. 3
Tipologie di dati resi accessibili
Sono rese accessibili le seguenti tipologie di dati contenute nella
BDNCP:
a) Dati identificativi delle stazioni appaltanti (codice fiscale;
partita IVA; denominazione; provincia; citta'; CAP; pec/e-mail);
b) Dati identificativi delle SOA (codice fiscale; partita iva;
denominazione; provincia; citta'; CAP; pec/e-mail);
c) Dati identificativi dei soggetti a diverso titolo coinvolti
nelle procedure di affidamento dei contratti (amministrazione o
denominazione/ragione sociale dell'operatore economico cui appartiene
il soggetto; cognome; nome);
d) Dati identificativi degli operatori economici (codice fiscale;
partita IVA; denominazione);
e) Dati relativi alle attestazioni SOA possedute dai soggetti
qualificati;
f) Dati relativi ai Certificati Esecuzione Lavori (CEL);
g) Dati relativi al Casellario informatico delle imprese ad
eccezione delle annotazioni riservate;
h) Dati relativi all'appalto (informazioni contenute nel bando;
informazioni relative alla procedura di scelta del contraente;
imprese partecipanti);
i) Dati relativi al contratto: dati relativi all'aggiudicatario
(codice fiscale; partita IVA; denominazione), importi di
aggiudicazione; date di inizio e fine contratto;
j) Dati relativi allo stato avanzamento lavori;
k) Dati relativi alle varianti;
l) Dati relativi a interruzioni e sospensioni dei lavori;
m) Dati relativi al collaudo;
n) Dati relativi al subappalto;
o) Dati relativi ai prezzi di riferimento di cui all'art. 9 del
decreto-legge n. 66/2014;
p) Dati identificativi dei Responsabili della prevenzione della
corruzione e della trasparenza delle amministrazioni, dei
Responsabili per l'amministrazione dell'Anagrafe unica delle stazioni
appaltanti (amministrazione; cognome; nome;).
I dati acquisiti da soggetti terzi sono presentati e resi
accessibili cosi' come ricevuti da parte del soggetto responsabile
della comunicazione degli stessi all'ANAC.
L'ANAC esegue i controlli di propria competenza e, qualora emergano
incompletezze o incoerenze, ne da' comunicazione al soggetto o
all'Amministrazione che li ha trasmessi affinche' provveda alle
dovute modifiche o integrazioni.
I dati personali resi accessibili sono esclusivamente quelli per i
quali e' gia' previsto un regime di pubblicita' ai sensi della
normativa vigente.
L'ANAC e' titolare del trattamento e garantisce i diritti
dell'interessato che possono essere esercitati ai sensi della
normativa vigente.
Art. 4
Libera accessibilita' ai dati
Chiunque puo' accedere ai dati di cui all'art. 3,
nel rispetto
della normativa in materia
di trattamento dei dati
personali,
attraverso apposite modalita' intese quali
servizi di consultazione
disponibili sul portale dell'ANAC,
la quale ne disciplina
le
caratteristiche tecniche.
I dati liberamente accessibili sono
riutilizzabili secondo le
modalita' di cui all'art. 7 del decreto
legislativo n. 33/2013.
Sono escluse dall'accesso libero le annotazioni riservate inserite
nel casellario informatico delle imprese
di cui alla lettera g)
dell'art. 3, il cui accesso resta
regolamentato dalle specifiche
disposizioni di settore.
Art. 5
Accessibilita' regolamentata ai dati
L'ANAC valuta le richieste che comportino un accesso
massivo ai
dati ovvero complesse attivita'
di estrazione o che
richiedano
specifiche modalita' tecniche di accesso, e, se
ritenute ammissibili
anche al fine di perseguire i propri obiettivi
istituzionali, mette a
disposizione i dati:
a) mediante servizi di cooperazione applicativa
che consentono
l'interoperabilita' e lo scambio di dati
puntuali o massivi tra la
BDNCP e le banche dati di altre pubbliche
amministrazioni;
b) mediante estrazioni e/o elaborazioni specifiche; in tali
casi
l'ANAC, valutate entro trenta giorni l'ammissibilita'
e le condizioni
per la accessibilita' ai dati richiesti,
ne da' comunicazione al
richiedente. Entro i trenta
giorni successivi dalla
data di
comunicazione di ammissibilita', l'ANAC
fornisce i dati richiesti
salvo esigenze elaborative legate alla natura e
alla complessita' dei
dati.
Per l'accesso ai dati secondo le modalita' di cui alle lettere a) e
b), si puo' prevedere la
stipula di un protocollo
d'intesa o
convenzione tra le parti su
iniziativa dell'ANAC o della
parte
interessata.
Qualora le richieste non siano riconducibili ad
un protocollo
d'intesa o convenzione gia'
esistente, l'accesso ai
dati e'
autorizzato dal Consiglio o, in via d'urgenza,
dal Presidente, previa
istruttoria degli uffici competenti che ne
verificano la pertinenza,
la fattibilita' tecnica e la sostenibilita'
economica.
Per l'accesso ai dati con le modalita' di cui al presente articolo,
di cui l'Autorita' disciplina
le caratteristiche tecniche,
deve
essere inviata istanza all'ANAC
utilizzando esclusivamente
la
modulistica prevista disponibile sul sito
dell'ANAC nella sezione
Servizi-Modulistica, specificando le
finalita' di trattamento dei
dati.
In relazione alla tipologia della richiesta, l'ANAC
individuera'
eventuali costi a carico del richiedente
connessi all'erogazione del
servizio.
Al fine di garantire la protezione dei dati personali
nell'ambito
dei trasferimenti effettuati ai sensi
del presente articolo sono
adottate idonee misure di sicurezza.
Art. 6
Richieste di accesso generalizzato
Le richieste di accesso generalizzato ai sensi dell'art. 5, comma 2
del decreto legislativo n.
33/2013 sono, di norma,
soddisfatte
mediante il rinvio ai dati resi pubblici secondo
le modalita' di cui
all'art. 4 del presente regolamento. Nei
rimanenti casi, si procede
fornendo riscontro secondo le
procedure stabilite nell'apposito
regolamento interno dell'Autorita' sull'accesso
generalizzato.
Art. 7
Disposizioni transitorie
Fino al momento della completa disponibilita' dei servizi di
cui
all'art. 4, le richieste
riguardanti dati non gia'
liberamente
accessibili attraverso il
portale dell'Autorita' sono
formulate
utilizzando l'apposita modulistica messa
a disposizione sul sito
dell'ANAC.
Art. 8
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo
alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Approvato dal Consiglio nella seduta del 1° marzo 2018.
Il Presidente: Cantone
Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data
22 marzo 2018.
Il segretario: Esposito
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