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   Normativa Appalti > Generale

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

DELIBERA 1 marzo 2018 

Aggiornamento al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 delle Linee guida n. 4, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recanti: «Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici». (Delibera n. 206/2018). (18A01990) (GU Serie Generale n.69 del 23-03-2018)

Premessa 
  Le presenti Linee guida sono redatte ai sensi dell'art.  36,  comma
7, del decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50  e  successive
modificazioni ed  integrazioni  (di  seguito  «codice  dei  contratti
pubblici») che affida all'ANAC  la  definizione  delle  modalita'  di
dettaglio per  supportare  le  stazioni  appaltanti  nelle  attivita'
relative ai contratti di importo inferiore alla soglia  di  rilevanza
europea e migliorare la qualita' delle procedure, delle  indagini  di
mercato  nonche'  la  formazione  e  gestione  degli  elenchi   degli
operatori economici. A  seguito  della  modifica  introdotta  con  il
decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (cd.  decreto  correttivo),
l'ANAC e' altresi'  chiamata  ad  indicare  specifiche  modalita'  di
rotazione degli inviti e degli  affidamenti  e  di  attuazione  delle
verifiche   sull'affidatario   scelto   senza   gara,   nonche'    di
effettuazione degli inviti in caso  di  esclusione  automatica  delle
offerte anormalmente basse. 
1. Oggetto e ambito di applicazione 
  1.1 Le disposizioni di cui all'art. 36  del  codice  dei  contratti
pubblici e  le  presenti  Linee  guida  si  applicano  alle  stazioni
appaltanti - ad eccezione delle  imprese  pubbliche  e  dei  soggetti
titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di  lavori,
forniture e servizi di importo  inferiore  alla  soglia  comunitaria,
rientranti nell'ambito definito dagli  articoli  da  115  a  121  del
codice  dei  contratti  pubblici  -  (di   seguito   solo   «stazioni
appaltanti»), che intendono affidare lavori, servizi e  forniture  di
importo inferiore alle soglie di  cui  all'art.  35  del  codice  dei
contratti pubblici: 
    a)  nei  settori  ordinari,  ivi  inclusi  i  servizi   attinenti
all'architettura e all'ingegneria e i servizi  sociali  e  gli  altri
servizi specifici elencati all'allegato IX; 
    b) nei settori speciali, in quanto compatibili. 
  1.2 Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti  speciali
ed esclusivi per gli  appalti  di  lavori,  forniture  e  servizi  di
importo inferiore alla  soglia  comunitaria,  rientranti  nell'ambito
definito dagli articoli  da  115  a  121  del  codice  dei  contratti
pubblici,  applicano   la   disciplina   stabilita   nei   rispettivi
regolamenti, la quale, comunque, deve  essere  conforme  ai  principi
dettati dal Trattato UE, in particolare quelli di non discriminazione
in base alla nazionalita', parita' di trattamento, di  trasparenza  a
tutela della concorrenza. 
  1.3 Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto
(di cui all'art. 3, comma 1, lettera cccc) del codice  dei  contratti
pubblici) e di negoziazione (di cui  all'art.  3,  comma  1,  lettera
dddd) del codice dei contratti pubblici), anche telematici,  previsti
dalle vigenti disposizioni in materia  di  contenimento  della  spesa
nonche' la normativa sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e
sulla centralizzazione  e  aggregazione  della  committenza.  Per  il
ricorso a tali strumenti  si  applicano  le  medesime  condizioni  di
trasparenza, pubblicita' e motivazione descritte nelle presenti Linee
guida. 
  1.4 Le stazioni appaltanti possono ricorrere, nell'esercizio  della
propria discrezionalita', alle procedure ordinarie, anziche' a quelle
semplificate,  qualora  le  esigenze  del  mercato  suggeriscano   di
assicurare il massimo confronto concorrenziale (art. 36, comma 2, del
codice dei contratti pubblici). 
  1.5 Le stazioni appaltanti verificano  se  per  un  appalto  o  una
concessione di dimensioni inferiori alle soglie di  cui  all'art.  35
del   codice   dei   contratti   pubblici   vi   sia   un   interesse
transfrontaliero certo in  conformita'  ai  criteri  elaborati  dalla
Corte  di  Giustizia,  quali,  a  titolo  esemplificativo,  il  luogo
dell'esecuzione,   l'importanza    economica    e    la    tecnicita'
dell'intervento, le caratteristiche del settore in questione (si veda
la comunicazione della Commissione europea 2006/C  179/02),  relativa
al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non
o solo parzialmente disciplinate dalle direttive «appalti pubblici»).
Per   l'affidamento   di   appalti   e   concessioni   di   interesse
transfrontaliero certo le stazioni appaltanti adottano  le  procedure
di gara adeguate e utilizzano mezzi di pubblicita' atti  a  garantire
in maniera effettiva ed efficace l'apertura del mercato alle  imprese
estere. 
    
 
                +-----------------------------------+
                |Le disposizioni di cui all'art. 36 |
                |del codice dei contratti pubblici e|
                |le presenti Linee guida si         |
                |applicano agli affidamenti di      |
                |lavori, servizi e forniture di cui |
                |al paragrafo 1.1. posti in essere  |
                |dalle stazioni appaltanti.Le       |
                |imprese pubbliche e i soggetti     |
                |titolari di diritti speciali ed    |
                |esclusivi per gli appalti di       |
                |lavori, forniture e servizi di     |
                |importo inferiore alla soglia      |
                |comunitaria, rientranti nell'ambito|
                |definito dagli articoli da 115 a   |
                |121, applicano la disciplina       |
                |stabilita nei rispettivi           |
                |regolamenti, la quale, comunque,   |
                |deve essere conforme ai principi   |
                |dettati dal Trattato UE. Restano   |
                |fermi gli obblighi di utilizzo di  |
                |strumenti di acquisto e di         |
                |negoziazione, anche telematici,    |
                |previsti dalle vigenti disposizioni|
                |in materia di contenimento della   |
                |spesa nonche' la normativa sulla   |
                |qualificazione delle stazioni      |
                |appaltanti e sulla centralizzazione|
                |e aggregazione della committenza.  |
                |Le stazioni appaltanti possono     |
                |discrezionalmente ricorrere alle   |
                |procedure ordinarie anziche' a     |
                |quelle dell'art. 36, decreto       |
                |legislativo n. 50/2016. Per        |
                |l'affidamento di appalti e         |
                |concessioni di interesse           |
                |transfrontaliero certo le stazioni |
                |appaltanti adottano le procedure di|
                |gara adeguate e utilizzano mezzi di|
                |pubblicita' atti a garantire in    |
                |maniera effettiva ed efficace      |
                |l'apertura del mercato alle imprese|
                |estere.                            |
                +-----------------------------------+
 
2. Il valore stimato dell'appalto 
  2.1 Il valore stimato dell'appalto e' calcolato in  osservanza  dei
criteri fissati all'art. 35 del codice  dei  contratti  pubblici.  Al
fine di evitare un artificioso frazionamento  dell'appalto,  volto  a
eludere la disciplina  comunitaria,  le  stazioni  appaltanti  devono
prestare attenzione alla corretta definizione del proprio  fabbisogno
in relazione all'oggetto degli  appalti,  specialmente  nei  casi  di
ripartizione in lotti, contestuali o  successivi,  o  di  ripetizione
dell'affidamento nel tempo. 
  2.2 Per le opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del
contributo previsto per il rilascio del permesso  di  costruire,  nel
calcolo del valore stimato devono essere cumulativamente  considerati
tutti i lavori di  urbanizzazione  primaria  e  secondaria  anche  se
appartenenti a diversi lotti, connessi ai lavori oggetto di  permesso
di  costruire.  Nel  caso  di  esecuzione  diretta  delle  opere   di
urbanizzazione primaria di cui all'art. 16, comma 7 del  decreto  del
Presidente della  Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,  di  importo
inferiore alla soglia comunitaria, detto valore deve essere calcolato
- tenendo conto dell'intervenuta abrogazione del decreto  legislativo
12 aprile 2006, n. 163 - secondo i parametri stabiliti  dall'art.  5,
paragrafo 8, della direttiva 2014/24/UE e dall'art. 35 del codice dei
contratti  pubblici.  Al  ricorrere  della  suindicata  ipotesi,  per
effetto della previsione derogatoria contenuta  nell'art.  16,  comma
2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica  n.  380/2001:  1)
nel caso di affidamento a terzi dell'appalto da  parte  del  titolare
del permesso di costruire non trovano  applicazione  le  disposizioni
del decreto legislativo n. 163/2006 ed ora del codice  dei  contratti
pubblici; 2) di conseguenza, il valore delle opere di  urbanizzazione
primaria di cui all'art. 16, comma  7,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica  n.  380/2001,  di  importo  inferiore  alla  soglia
comunitaria,  ai  fini  della  individuazione  del   valore   stimato
dell'appalto,  non  si  somma  al  valore  delle   altre   opere   di
urbanizzazione eventualmente da realizzarsi. 
    
 
                +-----------------------------------+
                |Al fine di evitare il frazionamento|
                |artificioso degli appalti si       |
                |applicano le disposizioni di cui   |
                |all'art. 35 del codice dei         |
                |contratti pubblici. Cio' vale anche|
                |per le opere a scomputo di cui     |
                |all'art. 36, commi 3 e 4 del codice|
                |dei contratti pubblici,            |
                |indipendentemente se si tratta di  |
                |lavori di urbanizzazione primaria o|
                |secondaria, fatto salvo quanto     |
                |previsto dal decreto del Presidente|
                |della Repubblica n. 380/2001.      |
                +-----------------------------------+
 
3. Principi comuni 
  3.1 L'affidamento e l'esecuzione di  lavori,  servizi  e  forniture
secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 del  codice  dei
contratti pubblici, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel
rispetto  dei  principi  enunciati  dagli  articoli   30,   comma   1
(economicita',   efficacia,   tempestivita',   correttezza,    libera
concorrenza,  non  discriminazione,  trasparenza,   proporzionalita',
pubblicita', rotazione), 34 (criteri di sostenibilita'  energetica  e
ambientale)  e  42  (prevenzione  e  risoluzione  dei  conflitti   di
interesse) del codice dei contratti pubblici. Le stazioni  appaltanti
possono applicare altresi' le disposizioni di  cui  all'art.  50  del
codice dei contratti pubblici sulle clausole sociali,  tenendo  conto
anche  delle  indicazioni  che  saranno  fornite  dall'ANAC  in   uno
specifico atto regolatorio. 
  3.2  Nell'espletamento  delle  procedure  semplificate  di  cui  al
richiamato art. 36, le stazioni appaltanti garantiscono in aderenza: 
    a) al principio di economicita', l'uso ottimale delle risorse  da
impiegare nello svolgimento della  selezione  ovvero  nell'esecuzione
del contratto; 
    b) al principio di  efficacia,  la  congruita'  dei  propri  atti
rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse  pubblico  cui
sono preordinati; 
    c) al principio di tempestivita', l'esigenza di non  dilatare  la
durata del procedimento di selezione del  contraente  in  assenza  di
obiettive ragioni; 
    d) al principio di correttezza, una condotta leale ed  improntata
a buona fede,  sia  nella  fase  di  affidamento  sia  in  quella  di
esecuzione; 
    e)   al   principio   di    libera    concorrenza,    l'effettiva
contendibilita'   degli   affidamenti   da   parte    dei    soggetti
potenzialmente interessati; 
    f)  al  principio  di  non  discriminazione  e  di   parita'   di
trattamento, una valutazione equa ed  imparziale  dei  concorrenti  e
l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione  delle
offerte e nella loro valutazione; 
    g) al principio di trasparenza e pubblicita',  la  conoscibilita'
delle procedure di gara, nonche' l'uso di strumenti che consentano un
accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure; 
    h) al principio di proporzionalita',  l'adeguatezza  e  idoneita'
dell'azione rispetto alle finalita' e all'importo dell'affidamento; 
    i) al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il
non consolidarsi di rapporti solo con alcune  imprese,  favorendo  la
distribuzione delle opportunita' degli operatori economici di  essere
affidatari di un contratto pubblico; 
    j) ai criteri  di  sostenibilita'  energetica  e  ambientale,  la
previsione nella documentazione progettuale e  di  gara  dei  criteri
ambientali minimi adottati con decreto del Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, tenendo  conto  di  eventuali
aggiornamenti; 
    k) al principio di prevenzione e  risoluzione  dei  conflitti  di
interessi, l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione
dei conflitti di  interesse  sia  nella  fase  di  svolgimento  della
procedura di  gara  che  nella  fase  di  esecuzione  del  contratto,
assicurando altresi' una idonea vigilanza sulle misure adottate,  nel
rispetto della normativa vigente e in modo coerente con le previsioni
del Piano nazionale anticorruzione elaborato dall'ANAC, unitamente ai
relativi aggiornamenti, e dei  Piani  triennali  per  la  prevenzione
della corruzione e della trasparenza. 
  3.3  Le   stazioni   appaltanti   tengono   conto   delle   realta'
imprenditoriali  di  minori   dimensioni,   fissando   requisiti   di
partecipazione e criteri di  valutazione  che,  senza  rinunciare  al
livello qualitativo delle prestazioni, consentano  la  partecipazione
anche  delle  micro,  piccole  e  medie  imprese,  valorizzandone  il
potenziale. 
  3.4 Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli  obblighi  di
trasparenza previsti dall'art. 29 del codice dei contratti  pubblici.
L'avviso  sui  risultati  della  procedura  di  affidamento  contiene
l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto  offerte
e di quelli invitati (art. 36, comma 2, lettere b) e  c)  del  codice
dei contratti pubblici). 
  3.5 Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 95, comma 4 del
codice  dei  contratti  pubblici,  gli  affidamenti  possono   essere
aggiudicati con il criterio del minor  prezzo  (si  vedano  anche  le
Linee  guida  n.  2  in  materia  di  «Offerta  economicamente   piu'
vantaggiosa»). 
  3.6 Si applica il principio di rotazione degli affidamenti e  degli
inviti, con riferimento all'affidamento immediatamente  precedente  a
quello di cui si tratti, nei casi in cui i  due  affidamenti,  quello
precedente  e  quello  attuale,  abbiano  ad  oggetto  una   commessa
rientrante nello stesso settore  merceologico,  ovvero  nella  stessa
categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi. Il
principio di rotazione comporta, di norma, il  divieto  di  invito  a
procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei  confronti  del
contraente  uscente  e  dell'operatore  economico  invitato   e   non
affidatario nel precedente affidamento. La rotazione non  si  applica
laddove il nuovo affidamento avvenga tramite  procedure  ordinarie  o
comunque aperte al mercato, nelle quali la  stazione  appaltante,  in
virtu' di regole  prestabilite  dal  codice  dei  contratti  pubblici
ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di
elenchi,  non  operi  alcuna  limitazione  in  ordine  al  numero  di
operatori economici tra i quali effettuare la selezione. La  stazione
appaltante,  in  apposito  regolamento  (di  contabilita'  ovvero  di
specifica disciplina delle procedure di  affidamento  di  appalti  di
forniture, servizi e lavori), puo'  suddividere  gli  affidamenti  in
fasce di valore economico, in modo da applicare la rotazione solo  in
caso di affidamenti rientranti nella stessa fascia. Il  provvedimento
di   articolazione   in   fasce   deve   prevedere   una    effettiva
differenziazione tra  forniture,  servizi  e  lavori  e  deve  essere
adeguatamente  motivato  in  ordine  alla  scelta   dei   valori   di
riferimento delle fasce; detti valori possono  tenere  conto,  per  i
lavori, delle soglie previste dal  sistema  unico  di  qualificazione
degli esecutori di lavori. In ogni caso, l'applicazione del principio
di  rotazione  non  puo'  essere  aggirata,  con   riferimento   agli
affidamenti operati negli ultimi tre anni solari, mediante ricorso a:
arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce;  ingiustificate
aggregazioni o strumentali  determinazioni  del  calcolo  del  valore
stimato dell'appalto; alternanza sequenziale di affidamenti diretti o
di inviti agli  stessi  operatori  economici;  affidamenti  o  inviti
disposti, senza  adeguata  giustificazione,  ad  operatori  economici
riconducibili a quelli per i quali  opera  il  divieto  di  invito  o
affidamento, ad esempio per la sussistenza  dei  presupposti  di  cui
all'art. 80, comma 5, lettera m) del codice dei contratti pubblici. 
  3.7 Fermo  restando  quanto  previsto  al  paragrafo  3.6,  secondo
periodo, il rispetto del principio di rotazione degli  affidamenti  e
degli inviti fa si' che l'affidamento o  il  reinvito  al  contraente
uscente  abbiano  carattere  eccezionale  e   richiedano   un   onere
motivazionale piu' stringente. La  stazione  appaltante  motiva  tale
scelta in considerazione della particolare struttura  del  mercato  e
della riscontrata effettiva assenza di alternative,  tenuto  altresi'
conto  del  grado  di  soddisfazione  maturato  a   conclusione   del
precedente  rapporto  contrattuale  (esecuzione  a  regola  d'arte  e
qualita' della prestazione,  nel  rispetto  dei  tempi  e  dei  costi
pattuiti) e della competitivita' del  prezzo  offerto  rispetto  alla
media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.  La
motivazione circa l'affidamento o il reinvito al  candidato  invitato
alla precedente procedura selettiva, e non affidatario,  deve  tenere
conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o
da   altre    ragionevoli    circostanze,    circa    l'affidabilita'
dell'operatore economico e l'idoneita' a fornire prestazioni coerenti
con il livello economico e qualitativo atteso. Negli  affidamenti  di
importo   inferiore   a   1.000   euro,   e'   consentito    derogare
all'applicazione del presente paragrafo, con  scelta,  sinteticamente
motivata, contenuta nella  determinazione  a  contrarre  od  in  atto
equivalente. 
    
 
                 +---------------------------------+
                 |L'affidamento e l'esecuzione di  |
                 |lavori, servizi e forniture      |
                 |secondo le procedure semplificate|
                 |di cui all'art. 36 del codice dei|
                 |contratti pubblici, ivi compreso |
                 |l'affidamento diretto, avvengono |
                 |nel rispetto dei principi di     |
                 |economicita', efficacia,         |
                 |tempestivita', correttezza,      |
                 |libera concorrenza, non          |
                 |discriminazione, trasparenza,    |
                 |proporzionalita', pubblicita',   |
                 |rotazione degli inviti e degli   |
                 |affidamenti, di tutela           |
                 |dell'effettiva possibilita' di   |
                 |partecipazione delle micro,      |
                 |piccole e medie imprese, nonche' |
                 |dei criteri di sostenibilita'    |
                 |energetica e ambientale e del    |
                 |principio di prevenzione e       |
                 |risoluzione dei conflitti di     |
                 |interessi. Il principio di       |
                 |rotazione degli inviti e degli   |
                 |affidamenti si applica alle      |
                 |procedure rientranti nel medesimo|
                 |settore merceologico, categorie  |
                 |di opere e settore di servizi di |
                 |quelle precedenti, nelle quali la|
                 |stazione appaltante opera        |
                 |limitazioni al numero di         |
                 |operatori economici selezionati. |
                 |I regolamenti interni possono    |
                 |prevedere fasce, suddivise per   |
                 |valore, sulle quali applicare la |
                 |rotazione degli operatori        |
                 |economici. Il rispetto del       |
                 |principio di rotazione           |
                 |espressamente fa si' che         |
                 |l'affidamento o il reinvito al   |
                 |contraente uscente abbiano       |
                 |carattere eccezionale e          |
                 |richiedano un onere motivazionale|
                 |piu' stringente. L'affidamento   |
                 |diretto o il reinvito            |
                 |all'operatore economico invitato |
                 |in occasione del precedente      |
                 |affidamento, e non affidatario,  |
                 |deve essere motivato.            |
                 +---------------------------------+
 
4. L'affidamento e l'esecuzione di lavori,  servizi  e  forniture  di
  importo inferiore a 40.000,00 euro 
  4.1 L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture  di
importo inferiore a 40.000,00 euro puo' avvenire tramite  affidamento
diretto, o, per i lavori, anche tramite  amministrazione  diretta  di
cui all'art. 3, comma 1,  lettera  gggg)  del  codice  dei  contratti
pubblici, in  conformita'  all'art.  36,  comma  2,  lettera  a)  del
predetto codice. 
  4.2 I lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro,  da  realizzare
in  amministrazione  diretta,   sono   individuati   dalla   stazione
appaltante a cura del responsabile unico del procedimento. 
4.1 L'avvio della procedura 
  4.1.1 Al fine  di  assicurare  il  rispetto  dei  principi  di  cui
all'art. 30 del codice dei  contratti  pubblici  e  delle  regole  di
concorrenza, la  stazione  appaltante  puo'  acquisire  informazioni,
dati, documenti  volti  a  identificare  le  soluzioni  presenti  sul
mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali
affidatari. 
  4.1.2 La procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero
con atto a  essa  equivalente  secondo  l'ordinamento  della  singola
stazione appaltante. In applicazione dei principi  di  imparzialita',
parita' di trattamento, trasparenza, la determina a contrarre  ovvero
l'atto   a   essa   equivalente   contiene,   almeno,   l'indicazione
dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche
delle opere, dei beni,  dei  servizi  che  si  intendono  acquistare,
l'importo massimo stimato dell'affidamento e  la  relativa  copertura
contabile, la procedura che si  intende  seguire  con  una  sintetica
indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori
economici  e  delle  offerte   nonche'   le   principali   condizioni
contrattuali. 
  4.1.3  Nel  caso  di  affidamento   diretto,   o   di   lavori   in
amministrazione diretta, si puo' altresi' procedere tramite determina
a contrarre  o  atto  equivalente  in  modo  semplificato,  ai  sensi
dell'art. 32, comma 2, secondo  periodo,  del  codice  dei  contratti
pubblici. 
    
 
             +-----------------------------------------+
             |Le procedure semplificate di cui all'art.|
             |36 del codice dei contratti pubblici     |
             |prendono avvio con la determina a        |
             |contrarre o con atto ad essa equivalente,|
             |contenente, tra l'altro, l'indicazione   |
             |della procedura che si vuole seguire con |
             |una sintetica indicazione delle ragioni. |
             |Il contenuto del predetto atto puo'      |
             |essere semplificato, per i contratti di  |
             |importo inferiore a 40.000,00 euro,      |
             |nell'affidamento diretto o               |
             |nell'amministrazione diretta di lavori.  |
             +-----------------------------------------+
 
4.2 I requisiti generali e speciali 
  4.2.1 L'operatore economico deve essere in possesso  dei  requisiti
di carattere generale di cui all'art. 80  del  codice  dei  contratti
pubblici nonche' dei requisiti minimi di: 
    a)  idoneita'  professionale.  In  proposito,   potrebbe   essere
richiesto  all'operatore  economico  di  attestare  l'iscrizione   al
Registro  della  Camera  di  commercio,  industria,   agricoltura   e
artigianato o ad altro albo, ove previsto,  capace  di  attestare  lo
svolgimento delle  attivita'  nello  specifico  settore  oggetto  del
contratto; 
    b) capacita'  economica  e  finanziaria.  Al  riguardo,  potrebbe
essere richiesta la dimostrazione  di  livelli  minimi  di  fatturato
globale,  proporzionati  all'oggetto  dell'affidamento  tali  da  non
compromettere la possibilita' delle micro, piccole e medie imprese di
risultare affidatarie. In alternativa al fatturato, per permettere la
partecipazione anche di imprese di nuova  costituzione,  puo'  essere
richiesta  altra  documentazione   considerata   idonea,   quale   un
sufficiente  livello  di  copertura  assicurativa  contro  i   rischi
professionali; 
    c) capacita'  tecniche  e  professionali,  stabilite  in  ragione
dell'oggetto  e  dell'importo  dell'affidamento,   quali   a   titolo
esemplificativo,  l'attestazione   di   esperienze   maturate   nello
specifico  settore,  o  in  altro  settore   ritenuto   assimilabile,
nell'anno  precedente  o  in  altro  intervallo  temporale   ritenuto
significativo ovvero  il  possesso  di  specifiche  attrezzature  e/o
equipaggiamento tecnico. 
  L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione  SOA  per  la
categoria dei lavori oggetto dell'affidamento e' sufficiente  per  la
dimostrazione   del   possesso    dei    requisiti    di    capacita'
economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti. 
  4.2.2 Per lavori, servizi e forniture di importo  fino  a  5.000,00
euro, in caso di  affidamento  diretto,  la  stazione  appaltante  ha
facolta' di procedere  alla  stipula  del  contratto  sulla  base  di
un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai  sensi
e per gli effetti del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara
unico europeo, dalla quale  risulti  il  possesso  dei  requisiti  di
carattere generale di  cui  all'art.  80  del  codice  dei  contratti
pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante
procede comunque, prima della stipula del contratto,  da  effettuarsi
nelle forme di cui all'art. 32, comma 14, del  codice  dei  contratti
pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla  verifica  del
Documento unico di regolarita'  contributiva  (DURC),  nonche'  della
sussistenza dei requisiti speciali ove previsti  e  delle  condizioni
soggettive che la legge stabilisce  per  l'esercizio  di  particolari
professioni  o   dell'idoneita'   a   contrarre   con   la   pubblica
amministrazione in relazione a specifiche attivita'  (ad  esempio  ex
art. 1, comma 52, legge n. 190/2012). Il contratto deve in ogni  caso
contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano,  in  caso  di
successivo  accertamento  del  difetto  del  possesso  dei  requisiti
prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in  tal  caso
del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni gia'
eseguite e nei limiti dell'utilita' ricevuta;  l'incameramento  della
cauzione definitiva ove richiesta o, in  alternativa,  l'applicazione
di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore  del
contratto. Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici  ai
fini dell'affidamento  diretto  di  cui  al  presente  paragrafo,  le
stazioni appaltanti sono tenute ad  effettuare  idonei  controlli  ai
sensi dell'art.  71,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; a tal fine le stesse  si  dotano
di apposito regolamento, od altro atto equivalente,  nel  quale  sono
definite una quota significativa minima di controlli  a  campione  da
effettuarsi in ciascun anno  solare  in  relazione  agli  affidamenti
diretti operati, nonche' le modalita' di assoggettamento al controllo
e di effettuazione dello stesso. 
  4.2.3 Per lavori,  servizi  e  forniture  di  importo  superiore  a
5.000,00  euro  e  non  superiore  a  20.000,00  euro,  in  caso   di
affidamento diretto, la stazione appaltante ha facolta' di  procedere
alla   stipula   del   contratto   sulla    base    di    un'apposita
autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi  e  per  gli
effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla
quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di  cui
all'art. 80  del  codice  dei  contratti  pubblici  e  speciale,  ove
previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque,  prima
della stipula  del  contratto  da  effettuarsi  nelle  forme  di  cui
all'art. 32, comma  14,  del  codice  dei  contratti  pubblici,  alla
consultazione del casellario ANAC, alla  verifica  della  sussistenza
dei requisiti di cui all'art. 80, commi 1, 4  e  5,  lettera  b)  del
codice dei contratti pubblici e dei requisiti speciali ove  previsti,
nonche' delle condizioni  soggettive  che  la  legge  stabilisce  per
l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneita'  a  contrarre
con la pubblica amministrazione in relazione a  specifiche  attivita'
(ad esempio ex art. 1, comma 52, legge  n.  190/2012).  Il  contratto
deve in ogni  caso  contenere  espresse,  specifiche,  clausole,  che
prevedano,  in  caso  di  successivo  accertamento  del  difetto  del
possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed  il
pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento
alle prestazioni gia' eseguite e nei limiti  dell'utilita'  ricevuta;
l'incameramento  della  cauzione  definitiva  ove  richiesta  o,   in
alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore  al
10 per cento del valore del contratto. Sulle  autodichiarazioni  rese
dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto di cui  al
presente paragrafo, le stazioni appaltanti sono tenute ad  effettuare
idonei controlli ai sensi dell'art. 71,  comma  1,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; a tal  fine  le
stesse si dotano di apposito regolamento, od altro atto  equivalente,
nel quale sono definite una quota significativa minima di controlli a
campione da effettuarsi in ciascun  anno  solare  in  relazione  agli
affidamenti diretti operati, nonche' le modalita' di  assoggettamento
al controllo e di effettuazione dello stesso. 
  4.2.4  Per  importi  superiori  a  20.000,00  euro,  nel  caso   di
affidamento diretto la stazione appaltante,  prima  di  stipulare  il
contratto, nelle forme di cui all'art. 32, comma 14, del  codice  dei
contratti pubblici, procede alle verifiche del possesso dei requisiti
di carattere generale di cui all'art. 80  del  codice  dei  contratti
pubblici e di quelli speciali, se previsti, nonche' delle  condizioni
soggettive che la legge stabilisce  per  l'esercizio  di  particolari
professioni o l'idoneita' a contrarre con la pubblica amministrazione
in relazione a specifiche attivita' (es. art. 1, comma 52,  legge  n.
190/2012). 
    
 
           +---------------------------------------------+
           |L'operatore economico deve essere in possesso|
           |dei requisiti di carattere generale di cui   |
           |all'art. 80 del codice dei contratti pubblici|
           |nonche' dei requisiti speciali richiesti     |
           |dalla stazione appaltante. L'eventuale       |
           |possesso dell'attestato di qualificazione SOA|
           |per la categoria dei lavori oggetto          |
           |dell'affidamento e' sufficiente per la       |
           |dimostrazione del possesso dei requisiti di  |
           |capacita' economico/finanziaria e            |
           |tecnico/professionale. Per gli affidamenti   |
           |diretti di importo fino a 20.000,00 euro sono|
           |consentite semplificazioni nel procedimento  |
           |di verifica dei requisiti, secondo quanto    |
           |previsto ai paragrafi 4.2.2 e 4.2.3 delle    |
           |presenti Linee guida.                        |
           +---------------------------------------------+
 
4.3 I criteri di selezione, la scelta del contraente e  l'obbligo  di
motivazione 
  4.3.1  In   ottemperanza   agli   obblighi   di   motivazione   del
provvedimento amministrativo sanciti dalla legge 7  agosto  1990,  n.
241 e al fine di  assicurare  la  massima  trasparenza,  la  stazione
appaltante motiva  in  merito  alla  scelta  dell'affidatario,  dando
dettagliatamente conto del possesso da parte dell'operatore economico
selezionato dei requisiti richiesti nella  determina  a  contrarre  o
nell'atto ad essa equivalente, della rispondenza  di  quanto  offerto
all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di
eventuali  caratteristiche  migliorative  offerte   dall'affidatario,
della  congruita'  del  prezzo  in  rapporto  alla   qualita'   della
prestazione, nonche' del rispetto del principio di rotazione.  A  tal
fine, la stazione appaltante puo'  ricorrere  alla  comparazione  dei
listini di mercato, di offerte precedenti per  commesse  identiche  o
analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni.
In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da  due  o
piu' operatori economici rappresenta una  best  practice  anche  alla
luce del principio di concorrenza. Si  richiama  quanto  previsto  ai
paragrafi 3.6 e 3.7  in  merito  all'applicazione  del  principio  di
rotazione. 
  4.3.2 Per affidamenti di modico  valore,  ad  esempio  inferiori  a
1.000 euro, o per affidamenti effettuati  nel  rispetto  di  apposito
regolamento (ad esempio regolamento di  contabilita')  gia'  adottato
dalla stazione appaltante, che tiene conto dei principi comunitari  e
nazionali  in  materia  di  affidamento  di  contratti  pubblici,  la
motivazione  della  scelta  dell'affidatario  diretto   puo'   essere
espressa in forma sintetica, anche richiamando il regolamento  stesso
nella  determina  ovvero  nell'atto  equivalente  redatti   in   modo
semplificato. 
  4.3.3 In caso di affidamento diretto, e'  facolta'  della  stazione
appaltante non richiedere la garanzia provvisoria di cui all'art. 93,
comma 1, del codice dei contratti pubblici.  La  stazione  appaltante
ha, altresi', la facolta' di esonerare l'affidatario  dalla  garanzia
definitiva di cui all'art. 103 del codice dei contratti pubblici,  in
casi specifici, e alle condizioni dettate dal  comma  11  del  citato
art. 103. 
    
 
                 +---------------------------------+
                 |La stazione appaltante motiva in |
                 |merito alla scelta               |
                 |dell'affidatario e verifica il   |
                 |possesso da parte dell'operatore |
                 |economico selezionato dei        |
                 |requisiti di carattere generale  |
                 |di cui all'art. 80 del codice dei|
                 |contratti pubblici e di quelli di|
                 |carattere speciale eventualmente |
                 |richiesti nella determina a      |
                 |contrarre o nell'atto ad essa    |
                 |equivalente, fatto salvo quanto  |
                 |previsto ai paragrafi 4.2.2 e    |
                 |4.2.3 delle presenti Linee guida.|
                 |La motivazione puo' essere       |
                 |espressa in forma sintetica nei  |
                 |casi indicati al paragrafo 4.3.2.|
                 +---------------------------------+
 
4.4 La stipula del contratto 
  4.4.1. Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del  codice  dei  contratti
pubblici, la stipula del contratto per  gli  affidamenti  di  importo
inferiore a 40.000,00  euro  puo'  avvenire  mediante  corrispondenza
secondo l'uso del commercio consistente in  un  apposito  scambio  di
lettere, anche tramite  posta  elettronica  certificata  o  strumenti
analoghi negli Stati membri ovvero tramite piattaforma telematica  in
caso di acquisto su mercati elettronici. 
  4.4.2 Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lettera b), del  codice  dei
contratti pubblici non si applica il termine dilatorio di stand still
di trentacinque giorni per la stipula del contratto. 
    
 
                     +-------------------------+
                     |La stipula del contratto |
                     |avviene nel rispetto     |
                     |delle disposizioni di cui|
                     |all'art. 32, comma 10,   |
                     |lettera b) e comma 14,   |
                     |del codice dei contratti |
                     |pubblici.                |
                     +-------------------------+
 
5. La procedura negoziata per l'affidamento di contratti di lavori di
  importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a  150.000,00
  euro e per l'affidamento di contratti di  servizi  e  forniture  di
  importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore  alle  soglie
  di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35. 
  5.1 Gli operatori economici da invitare alle  procedure  negoziate,
per i lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore
a 150.000,00 euro ovvero per i servizi e le forniture di importo pari
o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle  soglie  europee,  sono
individuati sulla base di indagini di mercato o  tramite  elenchi  di
operatori economici nel rispetto  del  criterio  di  rotazione  degli
inviti. 
  La  stazione  appaltante  puo'   eseguire   i   lavori   anche   in
amministrazione diretta,  fatta  salva  l'applicazione  della  citata
procedura negoziata per l'acquisto e il noleggio dei mezzi necessari. 
  5.2 La procedura prende avvio con la determina a  contrarre  ovvero
con atto a  essa  equivalente  secondo  l'ordinamento  della  singola
stazione appaltante, e contiene informazioni analoghe a quelle di cui
al paragrafo 4.1.2. 
  5.3 Successivamente la procedura si articola in tre fasi: 
    a) svolgimento di indagini di mercato o consultazione di  elenchi
per la selezione di operatori  economici  da  invitare  al  confronto
competitivo; 
    b) confronto competitivo tra gli operatori economici  selezionati
e invitati e scelta dell'affidatario; 
    c) stipulazione del contratto. 
5.1 L'indagine di mercato e l'elenco degli operatori economici 
  5.1.1 Le stazioni appaltanti  possono  dotarsi,  nel  rispetto  del
proprio ordinamento, di un regolamento in cui vengono disciplinate: 
    a)  le  modalita'  di  conduzione  delle  indagini  di   mercato,
eventualmente distinte per fasce di importo, anche in  considerazione
della necessita' di applicare il principio di  rotazione  in  armonia
con quanto previsto ai precedenti paragrafi 3.6 e 3.7; 
    b) le modalita' di costituzione  e  revisione  dell'elenco  degli
operatori economici, distinti per categoria e fascia di importo; 
    c) i criteri di scelta dei  soggetti  da  invitare  a  presentare
offerta a seguito di indagine di  mercato  o  attingendo  dall'elenco
degli operatori economici propri o da  quelli  presenti  nel  mercato
elettronico  delle  pubbliche  amministrazioni  o   altri   strumenti
similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento. 
  5.1.2  L'indagine  di  mercato  e'  preordinata  a  conoscere   gli
operatori interessati a partecipare alle procedure di  selezione  per
lo specifico affidamento. Tale  fase  non  ingenera  negli  operatori
alcun affidamento sul successivo invito alla procedura. 
  5.1.3 Le indagini di  mercato  sono  svolte  secondo  le  modalita'
ritenute piu' convenienti dalla  stazione  appaltante,  differenziate
per importo e complessita' di  affidamento,  secondo  i  principi  di
adeguatezza e proporzionalita', anche tramite  la  consultazione  dei
cataloghi elettronici del mercato elettronico propri  o  delle  altre
stazioni  appaltanti,   nonche'   di   altri   fornitori   esistenti,
formalizzandone   i   risultati,   eventualmente   ai   fini    della
programmazione  e  dell'adozione  della  determina  a   contrarre   o
dell'atto equivalente, avendo cura di escludere  quelle  informazioni
che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato
di riferimento. La stazione  appaltante  deve  comunque  tener  conto
dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali. 
  5.1.4  La  stazione  appaltante  assicura  l'opportuna  pubblicita'
dell'attivita' di esplorazione del mercato, scegliendo gli  strumenti
piu' idonei in ragione della rilevanza del contratto per  il  settore
merceologico di riferimento e della sua contendibilita', da  valutare
sulla base di parametri non solo economici. A tal  fine  la  stazione
appaltante pubblica un  avviso  sul  profilo  di  committente,  nella
sezione «amministrazione  trasparente»  sotto  la  sezione  «bandi  e
contratti», o ricorre ad altre forme di pubblicita'. La durata  della
pubblicazione e' stabilita in ragione della rilevanza del  contratto,
per un periodo minimo identificabile in  quindici  giorni,  salva  la
riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a  non
meno di cinque giorni. 
  5.1.5 L'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica  almeno  il
valore dell'affidamento, gli elementi  essenziali  del  contratto,  i
requisiti di idoneita' professionale, i requisiti minimi di capacita'
economica/finanziaria  e  le  capacita'  tecniche   e   professionali
richieste  ai  fini  della  partecipazione,  il  numero   minimo   ed
eventualmente  massimo  di  operatori  che  saranno   invitati   alla
procedura, i criteri  di  selezione  degli  operatori  economici,  le
modalita' per comunicare con la stazione appaltante. 
  5.1.6  La  stazione  appaltante  puo'  individuare  gli   operatori
economici  da  invitare,  selezionandoli  da  elenchi   appositamente
costituiti, secondo le modalita' di  seguito  individuate,  ai  sensi
dell'art. 36, comma 2, lettera b), del codice dei contratti pubblici.
Gli elenchi sono costituiti a seguito di avviso pubblico,  nel  quale
e' rappresentata la volonta' della stazione appaltante di  realizzare
un elenco di soggetti da cui  possono  essere  tratti  i  nomi  degli
operatori da invitare. L'avviso  di  costituzione  di  un  elenco  di
operatori economici e' reso conoscibile  mediante  pubblicazione  sul
profilo del committente nella sezione  «amministrazione  trasparente»
sotto la sezione «bandi e contratti», o altre forme  di  pubblicita'.
Il predetto avviso indica i requisiti di carattere  generale  di  cui
all'art. 80 del codice  dei  contratti  pubblici  che  gli  operatori
economici devono possedere, la modalita' di selezione degli operatori
economici da invitare,  le  categorie  e  fasce  di  importo  in  cui
l'amministrazione  intende  suddividere  l'elenco  e  gli   eventuali
requisiti minimi richiesti per l'iscrizione, parametrati  in  ragione
di ciascuna categoria o fascia di importo. L'operatore economico puo'
richiedere l'iscrizione limitata ad  una  o  piu'  fasce  di  importo
ovvero  a  singole  categorie.  La  dichiarazione  del  possesso  dei
requisiti  puo'  essere  facilitata  tramite  la  predisposizione  di
formulari standard da parte dell'amministrazione allegati  all'avviso
pubblico, eventualmente facendo ricorso al DGUE. L'eventuale possesso
dell'attestato di qualificazione SOA  per  la  categoria  dei  lavori
oggetto dell'affidamento e'  sufficiente  per  la  dimostrazione  del
possesso  dei  requisiti   di   capacita'   economico-finanziaria   e
tecnico-professionale richiesti. 
  5.1.7 L'iscrizione degli operatori economici interessati  provvisti
dei requisiti richiesti e' consentita  senza  limitazioni  temporali.
L'operatore economico attesta  il  possesso  dei  requisiti  mediante
dichiarazione sostitutiva in conformita' alle  previsioni  del  testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia  di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'operatore economico e'  tenuto
a informare tempestivamente  la  stazione  appaltante  rispetto  alle
eventuali variazioni intervenute nel possesso dei  requisiti  secondo
le modalita' fissate dalla stessa. 
  5.1.8 La stazione appaltante procede alla valutazione delle istanze
di  iscrizione  nel  termine  di  trenta   giorni   dalla   ricezione
dell'istanza, fatta salva la previsione di un maggiore  termine,  non
superiore a novanta  giorni,  in  funzione  della  numerosita'  delle
istanze pervenute. 
  5.1.9 La stazione appaltante  prevede  le  modalita'  di  revisione
dell'elenco, con cadenza prefissata - ad esempio semestrale  -  o  al
verificarsi   di   determinati   eventi,   cosi'   da   disciplinarne
compiutamente modi e tempi di variazione  (i.e.  cancellazione  degli
operatori  che  abbiano  perduto  i  requisiti   richiesti   o   loro
collocazione in diverse sezioni dell'elenco). La  trasmissione  della
richiesta di conferma dell'iscrizione e dei requisiti  puo'  avvenire
via pec e, a sua volta, l'operatore economico  puo'  darvi  riscontro
tramite pec. 
  La  stazione  appaltante  esclude,  altresi',  dagli  elenchi   gli
operatori economici che secondo  motivata  valutazione  della  stessa
stazione appaltante,  hanno  commesso  grave  negligenza  o  malafede
nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o  che  hanno
commesso  un  errore  grave  nell'esercizio  della   loro   attivita'
professionale. Possono  essere  del  pari  esclusi  quegli  operatori
economici che non presentano offerte a  seguito  di  tre  inviti  nel
biennio. 
  5.1.10 Gli elenchi, non appena costituiti, sono pubblicati sul sito
web della stazione appaltante. 
  5.1.11  Gli  elenchi  di  operatori   economici   vigenti   possono
continuare ad essere utilizzati dalle  stazioni  appaltanti,  purche'
compatibili con il codice dei contratti pubblici e  con  le  presenti
Linee guida, provvedendo nel caso alle opportune revisioni. 
    
 
           +---------------------------------------------+
           |Le amministrazioni possono dotarsi, nel      |
           |rispetto del proprio ordinamento, di un      |
           |regolamento in cui vengono disciplinate: a)  |
           |le modalita' di conduzione delle indagini di |
           |mercato, eventualmente distinte per fasce di |
           |importo; b) le modalita' di costituzione     |
           |dell'elenco dei fornitori, distinti per      |
           |categoria e fascia di importo; c) i criteri  |
           |di scelta dei soggetti da invitare a         |
           |presentare offerta. Lo svolgimento delle     |
           |indagini di mercato non ingenera negli       |
           |operatori alcun affidamento sul successivo   |
           |invito alla procedura. Le indagini di mercato|
           |sono svolte secondo le modalita' ritenute    |
           |piu' convenienti dalla stazione appaltante,  |
           |differenziate per importo e complessita' di  |
           |affidamento, secondo i principi di           |
           |adeguatezza e proporzionalita', anche tramite|
           |la consultazione dei cataloghi elettronici   |
           |del mercato elettronico propri o delle altre |
           |stazioni appaltanti, nonche' di altri        |
           |fornitori esistenti. La stazione appaltante  |
           |assicura l'opportuna pubblicita'             |
           |dell'indagine di mercato, scegliendo gli     |
           |strumenti piu' idonei in ragione della       |
           |rilevanza del contratto per il settore       |
           |merceologico di riferimento e della sua      |
           |contendibilita'. La stazione appaltante puo' |
           |individuare gli operatori economici da       |
           |invitare, selezionandoli anche da elenchi    |
           |appositamente costituiti, a seguito di avviso|
           |pubblico, secondo le modalita' indicate nei  |
           |paragrafi 5.1.6 e seguenti delle presenti    |
           |Linee guida. Gli operatori economici invitati|
           |posseggono i requisiti generali di moralita' |
           |di cui l'art. 80 del decreto legislativo n.  |
           |50/2016 ed i requisiti speciali richiesti    |
           |dall'avviso. L'eventuale possesso            |
           |dell'attestato di qualificazione SOA per la  |
           |categoria dei lavori oggetto dell'affidamento|
           |e' sufficiente per la dimostrazione del      |
           |possesso dei requisiti di capacita'          |
           |economico/finanziaria e                      |
           |tecnico/professionale.                       |
           +---------------------------------------------+
 
5.2 Il confronto competitivo 
  5.2.1 Una volta conclusa l'indagine di  mercato  e  formalizzati  i
relativi  risultati,  ovvero  consultati  gli  elenchi  di  operatori
economici,  la   stazione   appaltante   seleziona,   in   modo   non
discriminatorio gli operatori da invitare,  in  numero  proporzionato
all'importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, in numero non
inferiore a quanto previsto dall'art. 36, comma  2,  lettera  b)  del
codice  dei  contratti  pubblici.  Nell'avviso  pubblico   di   avvio
dell'indagine di  mercato  ovvero  di  costituzione  dell'elenco,  la
stazione appaltante indica i criteri di selezione, che devono  essere
oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalita' dell'affidamento,  e
nel  rispetto  dei  principi  di  concorrenza,  non  discriminazione,
proporzionalita' e trasparenza. Se  non  ritiene  di  poter  invitare
tutti gli operatori economici risultanti dall'indagine di  mercato  o
presenti  nell'elenco,  la   stazione   appaltante   deve   indicare,
nell'avviso, il numero massimo di operatori che selezionera' ai  fini
del successivo  invito,  e  i  relativi  criteri,  nel  rispetto  dei
principi di cui al precedente periodo. La stazione  appaltante  tiene
comunque conto del valore economico  dell'affidamento  nonche'  della
volonta' di avvalersi della facolta' prevista dall'art. 97, comma  8,
del codice dei contratti pubblici. 
  5.2.2 Ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b),  del  codice  dei
contratti pubblici la stazione appaltante e' tenuta al  rispetto  del
principio  di  rotazione  degli  inviti,  al  fine  di  favorire   la
distribuzione temporale  delle  opportunita'  di  aggiudicazione  tra
tutti  gli  operatori  potenzialmente  idonei   e   di   evitare   il
consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune  imprese.  Si  richiama
quanto previsto ai paragrafi 3.6 e 3.7. 
  5.2.3 Nel caso in cui risulti idoneo a partecipare  alla  procedura
negoziata  un  numero  di  operatori  economici  superiore  a  quello
predeterminato dalla stazione appaltante in sede di avviso pubblico e
non siano stati previsti, prima dell'avvio dell'indagine di mercato o
dell'istituzione  dell'elenco  degli  operatori  economici,   criteri
ulteriori di selezione in conformita' a quanto previsto dal paragrafo
5.2.1, secondo periodo, la stazione appaltante procede al  sorteggio,
a condizione che cio' sia stato debitamente pubblicizzato nell'avviso
di indagine di mercato o nell'avviso di costituzione dell'elenco.  In
tale ipotesi, la stazione appaltante rende tempestivamente noto,  con
adeguati strumenti di pubblicita', la data e il luogo di espletamento
del sorteggio,  adottando  gli  opportuni  accorgimenti  affinche'  i
nominativi degli operatori economici  selezionati  tramite  sorteggio
non vengano resi noti, ne' siano accessibili,  prima  della  scadenza
del termine di presentazione delle offerte. 
  5.2.4 La stazione appaltante indica nella determina a  contrarre  o
nell'atto equivalente il procedimento applicato per la selezione  dei
fornitori. 
  5.2.5 La stazione appaltante invita  contemporaneamente  tutti  gli
operatori economici selezionati  a  presentare  offerta  a  mezzo pec
ovvero, quando cio' non sia possibile, tramite lettera in conformita'
a quanto disposto dall'art. 75, comma 3,  del  codice  dei  contratti
pubblici oppure mediante le specifiche modalita' previste dal singolo
mercato elettronico. 
  5.2.6 L'invito contiene tutti  gli  elementi  che  consentono  alle
imprese di formulare un'offerta informata e  dunque  seria,  tra  cui
almeno: 
    a)  l'oggetto  della  prestazione,  le  relative  caratteristiche
tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato; 
    b) i requisiti generali,  di  idoneita'  professionale  e  quelli
economico-finanziari/tecnico-organizzativi    richiesti    per     la
partecipazione  alla  gara  o,  nel  caso  di   operatori   economici
selezionati da un elenco, la  conferma  del  possesso  dei  requisiti
speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco; 
    c) il termine di presentazione  dell'offerta  ed  il  periodo  di
validita' della stessa; 
    d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione; 
    e) il criterio  di  aggiudicazione  prescelto,  nel  rispetto  di
quanto disposto dall'art. 95 del  codice  dei  contratti  pubblici  e
motivando nel caso di applicazione del criterio del minor  prezzo  di
cui al predetto art. 95, comma 4. Nel caso si  utilizzi  il  criterio
del miglior rapporto qualita'/prezzo, gli elementi di  valutazione  e
la relativa ponderazione; 
    f) la misura delle penali; 
    g) l'indicazione dei termini e delle modalita' di pagamento; 
    h) l'eventuale richiesta di garanzie; 
    i) il nominativo del RUP; 
    j) nel caso di applicazione del criterio  del  minor  prezzo,  la
volonta' di avvalersi della facolta' prevista dell'art. 97, comma  8,
decreto legislativo  n.  50/2016,  purche'  pervengano  almeno  dieci
offerte valide,  con  l'avvertenza  che  in  ogni  caso  la  stazione
appaltante valuta la conformita' di ogni  offerta,  che  in  base  ad
elementi specifici, appaia anormalmente bassa; 
    k) nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo occorre
altresi' specificare, per l'ipotesi in cui sia  sorteggiato  uno  dei
metodi di cui alle lettere a), b) ed e) dell'art.  97,  comma  2  del
codice dei contratti pubblici: a) che il  cosi'  detto  taglio  delle
ali, che consiste  nel  tralasciare  e  non  considerare  le  offerte
estreme nella misura percentuale indicata dalla legge, si applica per
individuare le offerte tra le quali calcolare la media aritmetica dei
ribassi percentuali offerti. Successivamente il calcolo dello  scarto
medio aritmetico dei ribassi percentuali  che  superano  la  predetta
media  si  effettua  esclusivamente  prendendo  in  considerazione  i
ribassi delle offerte che sono  residuate  dopo  il  suddetto  taglio
delle ali; b) che, in caso di sorteggio del  metodo  di  cui all'art.
97, comma 2, lettera b), del codice dei contratti pubblici, una volta
operato il cosi' detto taglio delle ali, occorre  sommare  i  ribassi
percentuali delle offerte residue e, calcolata  la  media  aritmetica
degli stessi,  applicare  l'eventuale  decurtazione  stabilita  dalla
norma tenendo conto della prima cifra decimale del numero che esprime
la sommatoria dei ribassi; c) che le  offerte  con  identico  ribasso
percentuale avranno, ai fini della  soglia  di  anomalia,  lo  stesso
trattamento e saranno pertanto considerate come un'offerta unica;  d)
a prescindere dal metodo sorteggiato, il numero di  decimali  per  il
ribasso offerto da considerare per il calcolo dell'anomalia; 
    l)  lo  schema  di  contratto  ed  il  capitolato   tecnico,   se
predisposti; 
    m) la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta
pubblica,  nella  quale  il  RUP  o  il  seggio  di  gara   procedono
all'apertura dei plichi e della documentazione amministrativa. 
  5.2.7 Le sedute di gara, siano esse svolte dal RUP che  dal  seggio
di gara ovvero dalla commissione giudicatrice, devono  essere  tenute
in forma pubblica, ad  eccezione  della  fase  di  valutazione  delle
offerte tecniche e le relative attivita' devono essere verbalizzate. 
  5.2.8 Nel caso in cui la stazione appaltante  abbia  fatto  ricorso
alle procedure negoziate, la verifica  del  possesso  dei  requisiti,
autocertificati dall'operatore economico nel corso  della  procedura,
e' regolata dall'art. 36, comma 5, del codice dei contratti pubblici. 
    
 
             +-----------------------------------------+
             |La stazione appaltante seleziona, in modo|
             |non discriminatorio gli operatori da     |
             |invitare, in numero proporzionato        |
             |all'importo e alla rilevanza del         |
             |contratto e, comunque, in numero almeno  |
             |pari ai minimi previsti dall'art. 36 del |
             |codice dei contratti pubblici, sulla base|
             |dei criteri definiti nella determina a   |
             |contrarre ovvero dell'atto equivalente.  |
             |La stazione appaltante e' tenuta al      |
             |rispetto del principio di rotazione degli|
             |affidamenti e degli inviti. Nel caso in  |
             |cui non sia possibile procedere alla     |
             |selezione degli operatori economici da   |
             |invitare sulla base dei requisiti        |
             |posseduti, la stazione appaltante procede|
             |al sorteggio, a condizione che cio' sia  |
             |stato debitamente pubblicizzato          |
             |nell'avviso di indagine di mercato o     |
             |nell'avviso di costituzione dell'elenco e|
             |che, in ogni caso, venga evitata la      |
             |conoscibilita' dei soggetti invitati,    |
             |prima della scadenza dei termini di      |
             |ricezione delle offerte. La stazione     |
             |appaltante invita contemporaneamente     |
             |tutti gli operatori economici            |
             |selezionati. L'invito contiene tutti gli |
             |elementi che consentono alle imprese di  |
             |formulare un'offerta informata e dunque  |
             |seria, tra cui almeno quelli indicati al |
             |paragrafo 5.2.6 delle presenti Linee     |
             |guida. La stazione appaltante verifica il|
             |possesso dei requisiti da parte          |
             |dell'aggiudicatario. La stazione         |
             |appaltante puo' effettuare verifiche nei |
             |confronti degli altri operatori economici|
             |invitati, conformemente ai principi in   |
             |materia di autocertificazione di cui al  |
             |decreto del Presidente della Repubblica  |
             |28 dicembre 2000, n. 445.                |
             +-----------------------------------------+
 
5.3 La stipula del contratto 
  5.3.1 Ai sensi dell'art. 32, comma 14,  del  codice  dei  contratti
pubblici la stipula del contratto avviene, a pena  di  nullita',  con
atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalita'  elettronica
secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante,  in  forma
pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della  stazione
appaltante   o   mediante   scrittura   privata    ovvero    mediante
corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito
scambio di lettere, anche tramite  posta  elettronica  certificata  o
strumenti analoghi negli altri Stati membri. 
  5.3.2 Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lettera b), del  codice  dei
contratti pubblici e' esclusa l'applicazione del termine dilatorio di
trentacinque giorni per la stipula del contratto. 
  5.3.3 Al fine di garantire pubblicita' e  trasparenza  dell'operato
della stazione  appaltante,  quest'ultima  a  esito  della  procedura
negoziata pubblica le informazioni relative alla procedura  di  gara,
previste  dalla  normativa  vigente,   tra   le   quali   gli   esiti
dell'indagine di mercato e l'elenco dei soggetti invitati,  motivando
adeguatamente sulle scelte effettuate. 
    
 
                     +-------------------------+
                     |La stipula del contratto |
                     |avviene nel rispetto     |
                     |delle disposizioni di cui|
                     |all'art. 32, comma 10,   |
                     |lettera b) e comma 14,   |
                     |del codice dei contratti |
                     |pubblici.                |
                     +-------------------------+
 
6. La procedura negoziata per l'affidamento di contratti di lavori di
importo pari o  superiore  a  euro  150.000,00  euro  e  inferiore  a
1.000.000,00 euro. 
  6.1 I contratti di lavori  di  importo  pari  o  superiore  a  euro
150.000,00 euro  e  inferiore  a  1.000.000,00  euro  possono  essere
affidati mediante procedura negoziata, con  consultazione  di  almeno
quindici  operatori  economici,  ove  esistenti,  nel  rispetto   del
criterio  di  rotazione  degli  inviti,  individuati  sulla  base  di
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. 
  6.2 La procedura delineata  ricalca  quella  dettata  all'art.  36,
comma 2, lettera b), del codice dei contratti pubblici ed esplicitata
al paragrafo  5  delle  presenti  Linee  guida,  con  l'estensione  a
quindici del numero minimo di  operatori  economici  da  invitare  al
confronto  competitivo.  Valgono,  pertanto,  le  osservazioni  e  le
indicazioni fornite nei paragrafi precedenti anche in riferimento  ai
requisiti  di  carattere   generale.   I   requisiti   di   capacita'
economico/finanziaria   e   tecnico/professionale   sono   comprovati
dall'attestato di qualificazione SOA per categoria  e  classifica  da
definire in ragione dei lavori oggetto dell'affidamento. 
  6.3 Considerata l'ampiezza del limite di soglia fino a 1.000.000,00
di euro e i rischi insiti (per  definizione)  nella  possibilita'  di
affidare  tramite  procedura  negoziata  una  porzione  ragguardevole
dell'intero mercato  degli  appalti  di  lavori,  appare  tanto  piu'
necessaria l'individuazione  di  meccanismi  idonei  a  garantire  la
trasparenza  della  procedura  e  la  parita'  di  trattamento  degli
operatori  economici.  In  particolare  si   richiamano   gli   oneri
motivazionali  gia'  esplicitati  nei   paragrafi   precedenti.   Per
affidamenti di importo elevato, superiori a 500.000 euro, le stazioni
appaltanti motivano il mancato  ricorso  a  procedure  ordinarie  che
prevedono un maggior grado di trasparenza negli affidamenti. 
  6.4 Ai sensi dell'art.  32,  comma  10  del  codice  dei  contratti
pubblici, si applica il termine dilatorio di trentacinque giorni  per
la stipula del contratto. 
    
 
            +-------------------------------------------+
            |La procedura per l'affidamento di lavori di|
            |cui all'art. 36, comma 2, lettera c), del  |
            |codice dei contratti pubblici e' del tutto |
            |simile a quella di cui all'art. 36, comma  |
            |2, lettera b), del medesimo codice, come   |
            |esplicitata al paragrafo 5 delle presenti  |
            |Linee guida. L'invito e' rivolto ad almeno |
            |quindici operatori. I requisiti di         |
            |capacita' economico/finanziaria e          |
            |tecnico/professionale sono comprovati      |
            |dall'attestato di qualificazione SOA per   |
            |categoria e classifica da definire in      |
            |ragione dei lavori oggetto                 |
            |dell'affidamento. Per affidamenti di       |
            |importo elevato, superiori a 500.000 euro, |
            |le stazioni appaltanti motivano il mancato |
            |ricorso a procedure ordinarie che prevedono|
            |un maggior grado di trasparenza negli      |
            |affidamenti.                               |
            +-------------------------------------------+
 
7. Entrata in vigore 
  7.1 Le presenti Linee guida aggiornate al  decreto  legislativo  19
aprile 2017, n. 56 entrano in vigore quindici  giorni  dopo  la  loro
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 1° marzo 2018 
 
                                               Il Presidente: Cantone 
 
              Depositate presso la segreteria del Consiglio in data 7
          marzo 2018. 
 
          Il Segretario: Esposito 

 

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