IL MINISTRO DELLE
INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
e
IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE
Vista la legge 5 novembre 1971, n. 1086, recante «Norme
per la
disciplina delle opere in conglomerato cementizio
armato, normale e
precompresso ed a struttura metallica»;
Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, recante «Provvedimenti
per
le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone
sismiche»;
Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317,
recante «Procedura di
informazione nel settore delle norme e
regolamentazioni tecniche
delle regole relative ai servizi della societa'
dell'informazione in
attuazione della direttiva 98/34/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva
98/48/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998»;
Visto il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio 9
marzo 2011, n. 305 che
fissa condizioni armonizzate per
la
commercializzazione dei prodotti da
costruzione e che abroga la
direttiva 89/106/CEE del Consiglio;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, recante
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi allo
Stato, alle
regioni e agli enti locali in attuazione del capo I
della legge 15
marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, recante «Testo unico
delle disposizioni legislative
e
regolamentari in materia edilizia»;
Visto il decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, ed in
particolare
l'art. 5, comma 1, che prevede la redazione, da parte
del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, di concerto con il
Dipartimento della
protezione civile, di normative tecniche,
anche per la verifica
sismica ed idraulica, relative alle
costruzioni, nonche' per la
progettazione, la costruzione e
l'adeguamento, anche sismico ed
idraulico, delle dighe di ritenuta, dei
ponti e delle opere di
fondazione e sostegno dei terreni, per assicurare
uniformi livelli di
sicurezza;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
14 gennaio 2008, con il quale sono state approvate
le «Nuove norme
tecniche per le costruzioni», pubblicato nel supplemento
ordinario n.
30 della Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 2008, n. 29;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
26 giugno 2014, recante «Norme tecniche per la
progettazione e la
costruzione degli sbarramenti di
ritenuta (dighe e traverse)»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie
generale n. 156 dell'8
luglio 2014;
Considerata la necessita' di procedere al previsto
aggiornamento
delle «Nuove Norme tecniche per le costruzioni»
di cui al citato
decreto ministeriale 14 gennaio 2008;
Visto il voto n. 53 con il quale l'Assemblea generale del Consiglio
superiore dei lavori pubblici nella adunanza del 14
novembre 2014 si
e' espressa favorevolmente in ordine all'aggiornamento
delle «Nuove
norme tecniche per le
costruzioni», di cui al citato
decreto
ministeriale 14 gennaio 2008;
Vista la nota n. 7889, del 27 febbraio 2015, con
la quale il
Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici
ha trasmesso
all'Ufficio legislativo del Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti il suddetto aggiornamento delle
Norme tecniche per le
costruzioni, licenziato dall'Assemblea
generale del Consiglio
superiore dei lavori pubblici;
Visto l'art. 52 del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 380 del 2001, che dispone che in tutti i comuni
della Repubblica
le costruzioni, sia pubbliche, che private debbono
essere realizzate
in osservanza delle norme tecniche
riguardanti i vari elementi
costruttivi fissate con decreti del Ministro per
le infrastrutture,
di concerto con il Ministro dell'interno qualora
le norme tecniche
riguardino costruzioni in zone sismiche;
Considerato che il comma 2 dell'art. 5 del predetto
decreto-legge
n. 136 del 2004 prevede che le norme tecniche siano
emanate con le
procedure di cui all'art. 52 del citato decreto del
Presidente della
Repubblica n. 380 del 2001, di concerto con
il Dipartimento della
protezione civile;
Visto l'art. 54 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998, il
quale prevede che alcune funzioni mantenute in capo allo
Stato, quali
la predisposizione della normativa tecnica nazionale per
le opere in
cemento armato e in acciaio e le costruzioni in zone
sismiche, siano
esercitate di intesa con la Conferenza unificata;
Visto l'art. 93 del suddetto decreto legislativo n. 112 del
1998,
il quale prevede che alcune funzioni mantenute in
capo allo Stato,
quali i criteri generali per l'individuazione delle zone
sismiche e
le norme tecniche per le costruzioni
nelle medesime zone, siano
esercitate sentita la Conferenza unificata;
Visto l'art. 83 del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 380 del 2001, il quale prevede che tutte le
costruzioni la cui
sicurezza possa comunque interessare la
pubblica incolumita', da
realizzarsi in zone dichiarate sismiche, siano
disciplinate, oltre
che dalle disposizioni di cui a predetto art. 52 del
medesimo decreto
del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, da
specifiche norme
tecniche emanate con decreti del Ministro per le
infrastrutture ed i
trasporti, di concerto con il Ministro per
l'interno, sentiti il
Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio
nazionale delle
ricerche e la Conferenza unificata;
Visto il concerto espresso dal capo
del Dipartimento della
protezione civile con nota prot. n. CG/0006287 del 26
gennaio 2017,
ai sensi del citato art. 5, comma 2, del
decreto-legge n. 136 del
2004;
Visto il concerto espresso dal Ministro dell'interno con nota prot.
n. 0000808 del 17 gennaio 2017, ai sensi dell'art. 1,
comma 1, del
citato art. 52 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 380 del
2001;
Sentito il Consiglio nazionale delle ricerche con nota n. 73455 del
3 novembre 2016 ai sensi del
citato art. 83 del decreto
del
Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;
Acquisita l'intesa con la Conferenza unificata resa nella
seduta
del 22 dicembre 2016, ai sensi del
citato art. 54 del decreto
legislativo n. 112 del 1998;
Considerato, che lo schema di decreto e' stato notificato, per
il
tramite del Ministero dello sviluppo
economico, alla Commissione
europea ai sensi della direttiva 2015/1535 del
Parlamento europeo e
del Consiglio del 9 settembre 2015 e che alla data
dell'8 maggio 2017
e' venuto a scadenza il termine di astensione
obbligatoria di cui
all'art. 6, paragrafo 1, della medesima direttiva;
Considerata la necessita' di definire l'ambito di
applicazione
delle norme tecniche, anche in relazione
alle opere con progetto
definitivo o esecutivo approvato e alle opere con lavori
in corso di
esecuzione, in conformita' al citato voto n.
53/2014 del Consiglio
superiore dei lavori pubblici;
Accertato che sono stati adempiuti gli obblighi di
notifica ai
sensi degli articoli 15, paragrafo 7,
e 39, paragrafo 5, della
direttiva 2006/123/CEE del Parlamento
europeo e del Consiglio,
relativa ai servizi nel mercato interno, del 12 dicembre
2006;
Decreta:
Art. 1
Approvazione
1. E' approvato il testo aggiornato delle norme tecniche
per le
costruzioni, di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086,
alla legge 2
febbraio 1974, n. 64, al decreto del Presidente
della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, ed al decreto-legge 28
maggio 2004, n. 136,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio
2004, n. 186,
allegato al presente decreto. Le presenti norme
sostituiscono quelle
approvate con il decreto ministeriale 14 gennaio 2008.
Art. 2
Ambito di applicazione e
disposizioni transitorie
1. Nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 18
aprile
2016, n. 50, per le opere pubbliche o di pubblica
utilita' in corso
di esecuzione, per i contratti pubblici di
lavori gia' affidati,
nonche' per i progetti definitivi o esecutivi
gia' affidati prima
della data di entrata in
vigore delle norme tecniche per
le
costruzioni di cui all'art. 1, si possono continuare ad
applicare le
previgenti norme tecniche per le costruzioni fino
all'ultimazione dei
lavori ed al collaudo statico degli stessi.
Con riferimento alla
seconda e alla terza fattispecie
del precedente periodo, detta
facolta' e' esercitabile solo nel caso in cui la
consegna dei lavori
avvenga entro cinque anni dalla data di entrata in
vigore delle norme
tecniche per le costruzioni di cui all'art. 1. Con
riferimento alla
terza fattispecie di cui sopra, detta facolta' e'
esercitabile solo
nel caso di progetti redatti secondo le norme
tecniche di cui al
decreto ministeriale 14 gennaio 2008.
2. Per le opere private le cui opere strutturali siano in corso di
esecuzione o per le quali sia gia'
stato depositato il progetto
esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni, presso
i competenti
uffici prima della data di entrata in vigore delle Norme
tecniche per
le costruzioni di cui all'art. 1, si possono continuare
ad applicare
le previgenti Norme tecniche per le costruzioni fino
all'ultimazione
dei lavori ed al collaudo statico degli stessi.
Art. 3
Entrata in vigore
1. Le norme tecniche di cui all'art. 1 entrano in
vigore trenta
giorni dopo la pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto ed i relativi allegati sono pubblicati
nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 gennaio 2018
Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Delrio
Il Ministro dell'interno
Minniti
Il Capo Dipartimento
della protezione civile
Borrelli
Approvate con Decreto
Ministeriale 17 gennaio 2018
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CAPITOLO 1
OGGETTO
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CAPITOLO 2
SICUREZZA E PRESTAZIONI ATTESE
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CAPITOLO 3
AZIONI SULLE COSTRUZIONI
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CAPITOLO 4
COSTRUZIONI CIVILI E INDUSTRIALI
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CAPITOLO 5
PONTI
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CAPITOLO 6
PROGETTAZIONE GEOTECNICA
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CAPITOLO 7
PROGETTAZIONE PER AZIONI SISMICHE
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CAPITOLO 8
COSTRUZIONI ESISTENTI
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CAPITOLO 9
COLLAUDO STATICO
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CAPITOLO 10
REDAZIONE DEI
PROGETTI STRUTTURALI ESECUTIVI E
DELLE RELAZIONI DI CALCOLO
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CAPITOLO 11
MATERIALI E PRODOTTI PER USO STRUTTURALE
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CAPITOLO 12
RIFERIMENTI TECNICI
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