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DECRETO 17 gennaio 2018 

Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni». (18A00716)
(GU Serie Generale n.42 del 20-02-2018 - Suppl. Ordinario n. 8)

 

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
                           E DEI TRASPORTI
 
                           di concerto con
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
 
                                  e
 
                        IL CAPO DIPARTIMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
 
  Vista la legge 5 novembre 1971, n.  1086,  recante  «Norme  per  la
disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato,  normale  e
precompresso ed a struttura metallica»;
  Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, recante  «Provvedimenti  per
le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche»;
  Vista la legge 21  giugno  1986,  n.  317,  recante  «Procedura  di
informazione nel settore  delle  norme  e  regolamentazioni  tecniche
delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione  in
attuazione della direttiva 98/34/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998»;
  Visto il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio  9
marzo  2011,  n.  305  che  fissa  condizioni  armonizzate   per   la
commercializzazione dei prodotti  da  costruzione  e  che  abroga  la
direttiva 89/106/CEE del Consiglio;
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi allo  Stato,  alle
regioni e agli enti locali in attuazione del capo I  della  legge  15
marzo 1997, n. 59»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.
380,  recante  «Testo  unico   delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia edilizia»;
  Visto il decreto-legge 28 maggio  2004,  n.  136,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, ed in  particolare
l'art. 5, comma 1, che prevede la redazione, da parte  del  Consiglio
superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Dipartimento  della
protezione civile, di  normative  tecniche,  anche  per  la  verifica
sismica ed idraulica,  relative  alle  costruzioni,  nonche'  per  la
progettazione, la  costruzione  e  l'adeguamento,  anche  sismico  ed
idraulico, delle dighe di  ritenuta,  dei  ponti  e  delle  opere  di
fondazione e sostegno dei terreni, per assicurare uniformi livelli di
sicurezza;
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
14 gennaio 2008, con il quale sono state approvate  le  «Nuove  norme
tecniche per le costruzioni», pubblicato nel supplemento ordinario n.
30 della Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 2008, n. 29;
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
26 giugno 2014, recante «Norme tecniche per  la  progettazione  e  la
costruzione  degli  sbarramenti  di  ritenuta  (dighe  e  traverse)»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  Serie  generale  n.  156  dell'8
luglio 2014;
  Considerata la necessita' di procedere  al  previsto  aggiornamento
delle «Nuove Norme tecniche per le  costruzioni»  di  cui  al  citato
decreto ministeriale 14 gennaio 2008;
  Visto il voto n. 53 con il quale l'Assemblea generale del Consiglio
superiore dei lavori pubblici nella adunanza del 14 novembre 2014  si
e' espressa favorevolmente in ordine all'aggiornamento  delle  «Nuove
norme  tecniche  per  le  costruzioni»,  di  cui  al  citato  decreto
ministeriale 14 gennaio 2008;
  Vista la nota n. 7889, del  27  febbraio  2015,  con  la  quale  il
Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici  ha  trasmesso
all'Ufficio legislativo del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti il suddetto  aggiornamento  delle  Norme  tecniche  per  le
costruzioni,  licenziato  dall'Assemblea   generale   del   Consiglio
superiore dei lavori pubblici;
  Visto l'art. 52 del citato decreto del Presidente della  Repubblica
n. 380 del 2001, che dispone che in tutti i comuni  della  Repubblica
le costruzioni, sia pubbliche, che private debbono essere  realizzate
in osservanza  delle  norme  tecniche  riguardanti  i  vari  elementi
costruttivi fissate con decreti del Ministro per  le  infrastrutture,
di concerto con il Ministro dell'interno qualora  le  norme  tecniche
riguardino costruzioni in zone sismiche;
  Considerato che il comma 2 dell'art. 5 del  predetto  decreto-legge
n. 136 del 2004 prevede che le norme tecniche siano  emanate  con  le
procedure di cui all'art. 52 del citato decreto del Presidente  della
Repubblica n. 380 del 2001, di concerto  con  il  Dipartimento  della
protezione civile;
  Visto l'art. 54 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998,  il
quale prevede che alcune funzioni mantenute in capo allo Stato, quali
la predisposizione della normativa tecnica nazionale per le opere  in
cemento armato e in acciaio e le costruzioni in zone sismiche,  siano
esercitate di intesa con la Conferenza unificata;
  Visto l'art. 93 del suddetto decreto legislativo n. 112  del  1998,
il quale prevede che alcune funzioni mantenute in  capo  allo  Stato,
quali i criteri generali per l'individuazione delle zone  sismiche  e
le norme tecniche per  le  costruzioni  nelle  medesime  zone,  siano
esercitate sentita la Conferenza unificata;
  Visto l'art. 83 del citato decreto del Presidente della  Repubblica
n. 380 del 2001, il quale prevede che tutte  le  costruzioni  la  cui
sicurezza possa comunque  interessare  la  pubblica  incolumita',  da
realizzarsi in zone dichiarate sismiche,  siano  disciplinate,  oltre
che dalle disposizioni di cui a predetto art. 52 del medesimo decreto
del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, da specifiche  norme
tecniche emanate con decreti del Ministro per le infrastrutture ed  i
trasporti, di concerto con il  Ministro  per  l'interno,  sentiti  il
Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio nazionale delle
ricerche e la Conferenza unificata;
  Visto  il  concerto  espresso  dal  capo  del  Dipartimento   della
protezione civile con nota prot. n. CG/0006287 del 26  gennaio  2017,
ai sensi del citato art. 5, comma 2, del  decreto-legge  n.  136  del
2004;
  Visto il concerto espresso dal Ministro dell'interno con nota prot.
n. 0000808 del 17 gennaio 2017, ai sensi dell'art. 1,  comma  1,  del
citato art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del
2001;
  Sentito il Consiglio nazionale delle ricerche con nota n. 73455 del
3 novembre  2016  ai  sensi  del  citato  art.  83  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;
  Acquisita l'intesa con la Conferenza unificata  resa  nella  seduta
del 22 dicembre 2016,  ai  sensi  del  citato  art.  54  del  decreto
legislativo n. 112 del 1998;
  Considerato, che lo schema di decreto e' stato notificato,  per  il
tramite del Ministero  dello  sviluppo  economico,  alla  Commissione
europea ai sensi della direttiva 2015/1535 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 9 settembre 2015 e che alla data dell'8 maggio 2017
e' venuto a scadenza il termine di  astensione  obbligatoria  di  cui
all'art. 6, paragrafo 1, della medesima direttiva;
  Considerata la necessita'  di  definire  l'ambito  di  applicazione
delle norme tecniche, anche in  relazione  alle  opere  con  progetto
definitivo o esecutivo approvato e alle opere con lavori in corso  di
esecuzione, in conformita' al citato voto n.  53/2014  del  Consiglio
superiore dei lavori pubblici;
  Accertato che sono stati adempiuti  gli  obblighi  di  notifica  ai
sensi degli articoli 15,  paragrafo  7,  e  39,  paragrafo  5,  della
direttiva  2006/123/CEE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
relativa ai servizi nel mercato interno, del 12 dicembre 2006;
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1
 
 
                            Approvazione
 
  1. E' approvato il testo aggiornato delle  norme  tecniche  per  le
costruzioni, di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, alla legge 2
febbraio 1974, n. 64, al decreto del Presidente  della  Repubblica  6
giugno 2001, n. 380, ed al decreto-legge  28  maggio  2004,  n.  136,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio  2004,  n.  186,
allegato al presente decreto. Le presenti norme sostituiscono  quelle
approvate con il decreto ministeriale 14 gennaio 2008.
 

Art. 2
 
 
          Ambito di applicazione e disposizioni transitorie


 
  1. Nell'ambito di applicazione del decreto  legislativo  18  aprile
2016, n. 50, per le opere pubbliche o di pubblica utilita'  in  corso
di esecuzione, per i contratti  pubblici  di  lavori  gia'  affidati,
nonche' per i progetti definitivi o  esecutivi  gia'  affidati  prima
della  data  di  entrata  in  vigore  delle  norme  tecniche  per  le
costruzioni di cui all'art. 1, si possono continuare ad applicare  le
previgenti norme tecniche per le costruzioni fino all'ultimazione dei
lavori ed al collaudo statico  degli  stessi.  Con  riferimento  alla
seconda e  alla  terza  fattispecie  del  precedente  periodo,  detta
facolta' e' esercitabile solo nel caso in cui la consegna dei  lavori
avvenga entro cinque anni dalla data di entrata in vigore delle norme
tecniche per le costruzioni di cui all'art. 1. Con  riferimento  alla
terza fattispecie di cui sopra, detta facolta' e'  esercitabile  solo
nel caso di progetti redatti secondo le  norme  tecniche  di  cui  al
decreto ministeriale 14 gennaio 2008.
  2. Per le opere private le cui opere strutturali siano in corso  di
esecuzione o per le quali  sia  gia'  stato  depositato  il  progetto
esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni, presso  i  competenti
uffici prima della data di entrata in vigore delle Norme tecniche per
le costruzioni di cui all'art. 1, si possono continuare ad  applicare
le previgenti Norme tecniche per le costruzioni fino  all'ultimazione
dei lavori ed al collaudo statico degli stessi.
 

Art. 3
 
 
                          Entrata in vigore


 
  1. Le norme tecniche di cui all'art. 1  entrano  in  vigore  trenta
giorni dopo la pubblicazione  del  presente  decreto  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
  Il presente decreto ed i relativi allegati  sono  pubblicati  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 17 gennaio 2018
 
                  Il Ministro delle infrastrutture
                           e dei trasporti
                               Delrio
 
 
                      Il Ministro dell'interno
                               Minniti
 
 
                        Il Capo Dipartimento
                       della protezione civile
                              Borrelli
 

Approvate con Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                             CAPITOLO 1
                               OGGETTO
 
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                             CAPITOLO 2
                   SICUREZZA E PRESTAZIONI ATTESE
 
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                             CAPITOLO 3
                      AZIONI SULLE COSTRUZIONI
 
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                             CAPITOLO 4
                  COSTRUZIONI CIVILI E INDUSTRIALI
 
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                             CAPITOLO 5
                                PONTI
 
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                             CAPITOLO 6
                      PROGETTAZIONE GEOTECNICA
 
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                             CAPITOLO 7
                  PROGETTAZIONE PER AZIONI SISMICHE
 
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                             CAPITOLO 8
                        COSTRUZIONI ESISTENTI
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
                             CAPITOLO 9
                          COLLAUDO STATICO
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
                             CAPITOLO 10
           REDAZIONE DEI PROGETTI STRUTTURALI ESECUTIVI E
                     DELLE RELAZIONI DI CALCOLO
 
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                             CAPITOLO 11
              MATERIALI E PRODOTTI PER USO STRUTTURALE
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
                             CAPITOLO 12
                         RIFERIMENTI TECNICI
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 

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