Legge 30 dicembre 2018 n. 145
Bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il
triennio 2019-2021.
(Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018)
Si riportano gli
articoli della legge che riguardano il settore degli
appalti pubblici.
La
Legge di Bilancio appena approvata, ha apportato
alcune modifiche al Codice degli Appalti. Nella
fattispecie, le modifiche hanno riguardato l'innalzamento
della soglia dell’obbligo di ricorso al Mepa. Per gli
appalti di lavori, l'innalzamento
della soglia per l’affidamento diretto per importi pari
o superiori a 40.000 € ed inferiori a 150.000 e per
quanto riguarda le progettazioni, l'istituzione
di un'apposita struttura per la realizzazione di edifici
pubblici.
Innalzamento della
soglia dell’obbligo di ricorso al Mepa
L’Art. 1, comma 130
della Legge di Bilancio ha modificato
l'art.1, comma 450 della legge n. 296 del 2006 che ora
così dispone:
All’articolo 1, comma 450,
della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole:« 1.000
euro », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle
seguenti: « 5.000 euro ».
“Le amministrazioni
statali centrali e periferiche, ad esclusione degli
istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle
istituzioni educative e delle istituzioni universitarie,
nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza
sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di
beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro
e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono
tenute a fare ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione
Appalti
di lavori pubblici
L'art. 1,
comma 912 della Legge di Bilancio 2019
dispone: “Nelle more di
una complessiva revisione del codice dei contratti
pubblici, di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, fino al 31 dicembre
2019,
le stazioni appaltanti, in
deroga all’art 36, comma 2,
del medesimo codice,
possono procedere
all’affidamento di lavori di importo pari o superiore a
40.000 e inferiore a 150.000 mediante affidamento
diretto previa consultazione, ove esistenti, di 3
operatori economici e mediante le procedure di cui al
comma 2, lettera b) dell’art 36 del d.lgs n. 50 del 2016
per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 e
inferiore a 350.000.
Struttura per la
progettazione di beni ed edifici pubblici
L’Art. 1, comma 162 della Legge di Bilancio dispone:
“Al
fine di favorire gli investimenti pubblici, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, è individuata un’apposita
Struttura per la progettazione di beni ed edifici
pubblici, di seguito denominata Struttura. Il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri provvede,
altresì, a indicarne la denominazione, l’allocazione, le
modalità di organizzazione e le funzioni”
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