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   Normativa Appalti > Generale

Legge 30 dicembre 2018 n. 145
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.
(Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018)

Si riportano gli articoli della legge che riguardano il settore degli appalti pubblici.

La Legge di Bilancio appena approvata, ha apportato alcune modifiche al Codice degli Appalti. Nella fattispecie, le modifiche hanno riguardato l'innalzamento della soglia dell’obbligo di ricorso al Mepa. Per gli appalti di lavori, l'innalzamento della soglia per l’affidamento diretto per importi pari o superiori a 40.000 € ed inferiori a 150.000 e per quanto riguarda le progettazioni, l'istituzione di un'apposita struttura per la realizzazione di edifici pubblici.

Innalzamento della soglia dell’obbligo di ricorso al Mepa

L’Art. 1, comma 130 della Legge di Bilancio ha modificato l'art.1, comma 450 della legge n. 296 del 2006 che ora così dispone: All’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole:« 1.000 euro », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 5.000 euro ».Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione

Appalti di lavori pubblici

L'art. 1, comma 912 della Legge di Bilancio 2019 dispone: “Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2019, le stazioni appaltanti, in deroga all’art 36, comma 2, del medesimo codice, possono procedere all’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 150.000 mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di 3 operatori economici e mediante le procedure di cui al comma 2, lettera b) dell’art 36 del d.lgs n. 50 del 2016 per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 e inferiore a 350.000.

Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici
L’Art. 1, comma 162 della Legge di Bilancio dispone: “Al fine di favorire gli investimenti pubblici, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuata un’apposita Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, di seguito denominata Struttura. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri provvede, altresì, a indicarne la denominazione, l’allocazione, le modalità di organizzazione e le funzioni”

  • Legge 30 dicembre 2018 n. 145
    Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.
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