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   Normativa Appalti > Generale

DECRETO 28 marzo 2018, n. 69
Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 184-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e, in particolare, il comma 2 il quale prevede che «i criteri di
cui al comma 1 del medesimo articolo sono adottati in  conformita'  a
quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza, di
criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto
attraverso uno o piu' decreti  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400» nonche'  il  comma  3,  il  quale
prevede che «Nelle more dell'adozione di uno o piu' decreti di cui al
comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui  ai  decreti
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  in  data  5
febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n.  269  e
l'art. 9-bis, lett. a) e b), del decreto-legge 6  novembre  2008,  n.
172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008,  n.
210»; 
  Visto l'articolo  40  della  direttiva  2008/98/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare 13 ottobre 2016, n. 264; 
  Considerato che in Italia esiste un mercato  per  il  granulato  di
conglomerato bituminoso in ragione del fatto che  lo  stesso  risulta
comunemente  oggetto  di  transazioni  commerciali  e   possiede   un
effettivo valore economico di scambio, che sussistono scopi specifici
per i quali la sostanza e' utilizzabile, nel rispetto  dei  requisiti
tecnici di cui al presente regolamento, che la medesima  rispetta  la
normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti e  che  il
suo utilizzo non porta a impatti complessivi negativi sull'ambiente o
sulla salute umana; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 giugno 2017; 
  Vista la comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
effettuata con nota del 7 luglio 2017, ai sensi della legge 23 agosto
1988, n. 400; 
  Vista la comunicazione del Ministero dell'ambiente n. 25097 del  24
ottobre 2017 effettuata ai sensi dell'articolo 5 della  direttiva  n.
2015/1535 che prevede una procedura d'informazione nel settore  delle
regolamentazioni tecniche e delle regole relative  ai  servizi  della
societa' dell'informazione e la successiva notifica alla  Commissione
europea n. 2017/0531/I del 20 novembre 2017; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 

 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. Il  presente  regolamento  stabilisce  i  criteri  specifici  in
presenza  dei  quali  il  conglomerato  bituminoso  cessa  di  essere
qualificato come rifiuto ai sensi e  per  gli  effetti  dell'articolo
184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  2. Le disposizioni del presente regolamento  non  si  applicano  al
conglomerato bituminoso qualificato come sottoprodotto ai sensi e per
gli effetti dell'articolo 184-bis del decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152. 
 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUUE). 
 
          Note alle premesse: 
 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214, S.O.: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  184-ter  del  decreto
          legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in  materia
          ambientale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14  aprile
          2006, n. 88 - S.O. n. 96: 
              «Art. 184-ter (Cessazione della qualifica di  rifiuto).
          - 1. Un rifiuto cessa  di  essere  tale,  quando  e'  stato
          sottoposto  a  un'operazione  di   recupero,   incluso   il
          riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi
          i  criteri  specifici,  da  adottare  nel  rispetto   delle
          seguenti condizioni: 
                a) la sostanza o l'oggetto e' comunemente  utilizzato
          per scopi specifici; 
                b) esiste un mercato o una domanda per tale  sostanza
          od oggetto; 
                c) la  sostanza  o  l'oggetto  soddisfa  i  requisiti
          tecnici per gli scopi specifici e rispetta la  normativa  e
          gli standard esistenti applicabili ai prodotti; 
                d)  l'utilizzo  della  sostanza  o  dell'oggetto  non
          portera' a impatti  complessivi  negativi  sull'ambiente  o
          sulla salute umana. 
              2.   L'operazione   di   recupero    puo'    consistere
          semplicemente nel controllare i rifiuti per  verificare  se
          soddisfano i criteri elaborati conformemente alle  predette
          condizioni. I criteri di cui al comma 1  sono  adottati  in
          conformita' a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria
          ovvero, in mancanza di criteri comunitari,  caso  per  caso
          per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno  o  piu'
          decreti del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare, ai  sensi  dell'art.  17,  comma  3,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se
          necessario, valori limite  per  le  sostanze  inquinanti  e
          tengono  conto  di  tutti  i  possibili  effetti   negativi
          sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto. 
              3. Nelle more dell'adozione di uno o  piu'  decreti  di
          cui al comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di
          cui ai decreti del Ministro dell'ambiente  e  della  tutela
          del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002,  n.
          161, e 17 novembre 2005, n. 269 e l'art. 9-bis, lettere  a)
          e  b),  del  decreto-legge  6  novembre   2008,   n.   172,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30  dicembre
          2008, n. 210. La circolare del Ministero  dell'ambiente  28
          giugno 1999, prot. n. 3402/V/MIN si applica fino a sei mesi
          dall'entrata in vigore della presente disposizione. 
              4. Un rifiuto che cessa di essere tale ai sensi  e  per
          gli effetti del presente articolo e' da computarsi ai  fini
          del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di  recupero
          e riciclaggio stabiliti dal presente decreto,  dal  decreto
          legislativo 24 giugno 2003, n. 209, dal decreto legislativo
          25 luglio 2005,  n.  151,  e  dal  decreto  legislativo  20
          novembre 2008, n. 188, ovvero dagli atti di recepimento  di
          ulteriori normative comunitarie, qualora e a condizione che
          siano soddisfatti i requisiti in materia di  riciclaggio  o
          recupero in essi stabiliti. 
              5. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti  si
          applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.». 
              - La direttiva 2008/98/CE  del  19  novembre  2008  del
          Parlamento europeo e del Consiglio (relativa ai  rifiuti  e
          che abroga alcune direttive), e' pubblicata nella  G.U.U.E.
          22 novembre 2008, n. L 312. 
              - Il decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela
          del  territorio  e  del  mare  13  ottobre  2016,  n.   264
          (Regolamento recante criteri indicativi  per  agevolare  la
          dimostrazione  della  sussistenza  dei  requisiti  per   la
          qualifica dei residui di produzione  come  sottoprodotti  e
          non come rifiuti) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15
          febbraio 2017, n. 264. 
              - La direttiva  2015/1535  del  9  settembre  2015  del
          Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  (che  prevede   una
          procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni
          tecniche e delle regole relative ai servizi della  societa'
          dell'informazione), e' pubblicata  nella  G.U.U.E.  del  17
          settembre 2015, n. L 241. 
 
          Note all'art. 1: 
 
              -  Il  testo  dell'art.  184-ter,  del  citato  decreto
          legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle  note  alle
          premesse. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  184-bis,  del  citato
          decreto legislativo n. 152 del 2006: 
              «Art. 184-bis (Sottoprodotto). - 1. E' un sottoprodotto
          e non un rifiuto ai sensi dell'art. 183, comma  1,  lettera
          a), qualsiasi sostanza od oggetto  che  soddisfa  tutte  le
          seguenti condizioni: 
                a)  la  sostanza  o  l'oggetto  e'  originato  da  un
          processo  di   produzione,   di   cui   costituisce   parte
          integrante, e il cui scopo primario non e' la produzione di
          tale sostanza od oggetto; 
                b)  e'  certo  che  la  sostanza  o  l'oggetto  sara'
          utilizzato, nel corso  dello  stesso  o  di  un  successivo
          processo di produzione o di  utilizzazione,  da  parte  del
          produttore o di terzi; 
                c) la sostanza o  l'oggetto  puo'  essere  utilizzato
          direttamente  senza  alcun  ulteriore  trattamento  diverso
          dalla normale pratica industriale; 
                d) l'ulteriore utilizzo e' legale, ossia la  sostanza
          o l'oggetto soddisfa, per  l'utilizzo  specifico,  tutti  i
          requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione
          della salute e  dell'ambiente  e  non  portera'  a  impatti
          complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana. 
              2. Sulla base delle condizioni  previste  al  comma  1,
          possono  essere  adottate  misure  per  stabilire   criteri
          qualitativi  o   quantitativi   da   soddisfare   affinche'
          specifiche  tipologie   di   sostanze   o   oggetti   siano
          considerati sottoprodotti e non  rifiuti.  All'adozione  di
          tali criteri  si  provvede  con  uno  o  piu'  decreti  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
          1988, n.  400,  in  conformita'  a  quanto  previsto  dalla
          disciplina comunitaria. 
              2-bis.». 
Art. 2 

                             Definizioni
 
  1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di
cui all'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,
nonche' le seguenti: 
    a) «conglomerato bituminoso»: il rifiuto costituito dalla miscela
di inerti  e  leganti  bituminosi  identificata  con  il  codice  EER
17.03.02 proveniente: 
      1)  da  operazioni  di  fresatura  a  freddo  degli  strati  di
pavimentazione realizzate in conglomerato bituminoso; 
      2)  dalla   demolizione   di   pavimentazioni   realizzate   in
conglomerato bituminoso; 
    b)  «granulato  di  conglomerato  bituminoso»:  il   conglomerato
bituminoso che ha cessato di essere rifiuto a seguito di una  o  piu'
operazioni di recupero di cui  all'articolo  184-ter,  comma  1,  del
decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  e  nel  rispetto  delle
disposizioni del presente decreto; 
    c) «lotto»: un quantitativo non superiore a 3.000 m³ di granulato
di conglomerato bituminoso; 
    d) «produttore»: il gestore di un  impianto  autorizzato  per  la
produzione  di  granulato  di  conglomerato  bituminoso  (di  seguito
impianto di produzione); 
    e)  «dichiarazione  di  conformita'»:  dichiarazione  sostitutiva
dell'atto di notorieta'  rilasciata  dal  produttore,  attestante  le
caratteristiche del granulato  di  conglomerato  bituminoso,  di  cui
all'articolo 4; 
    f)   «autorita'    competente»:    l'autorita'    che    rilascia
l'autorizzazione ai sensi del Titolo III-bis della  Parte  II  o  del
Titolo I, Capo IV, della Parte IV del decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, ovvero l'autorita' destinataria della comunicazione  di
cui all'articolo 216 del medesimo decreto. 
          Note all'art. 2: 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 183 del citato  decreto
          legislativo n. 152 del 2006: 
              «Art. 183 (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  della  parte
          quarta del presente decreto  e  fatte  salve  le  ulteriori
          definizioni  contenute  nelle  disposizioni  speciali,   si
          intende per: 
                a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il
          detentore si disfi o abbia l'intenzione o  abbia  l'obbligo
          di disfarsi; 
                b) "rifiuto pericoloso": rifiuto che presenta  una  o
          piu' caratteristiche di  cui  all'allegato  I  della  parte
          quarta del presente decreto; 
                c)  "oli  usati":  qualsiasi   olio   industriale   o
          lubrificante,  minerale  o  sintetico,  divenuto  improprio
          all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati
          dei motori a combustione e  dei  sistemi  di  trasmissione,
          nonche' gli oli usati per turbine e comandi idraulici; 
                d)  "rifiuto  organico":  rifiuti  biodegradabili  di
          giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina  prodotti
          da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione  e
          punti  vendita  al  dettaglio  e  rifiuti  simili  prodotti
          dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato; 
                e)  "autocompostaggio":  compostaggio  degli   scarti
          organici dei propri rifiuti urbani,  effettuato  da  utenze
          domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in  sito
          del materiale prodotto; 
                f)  "produttore  di  rifiuti":  il  soggetto  la  cui
          attivita' produce  rifiuti  e  il  soggetto  al  quale  sia
          giuridicamente  riferibile  detta  produzione   (produttore
          iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento,
          di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato  la
          natura  o  la  composizione   di   detti   rifiuti   (nuovo
          produttore); 
                g)  "produttore  del  prodotto":  qualsiasi   persona
          fisica  o   giuridica   che   professionalmente   sviluppi,
          fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti; 
                h)  "detentore":  il  produttore  dei  rifiuti  o  la
          persona fisica o giuridica che ne e' in possesso; 
                i) "commerciante": qualsiasi impresa  che  agisce  in
          qualita'  di  committente,  al   fine   di   acquistare   e
          successivamente vendere rifiuti,  compresi  i  commercianti
          che non prendono materialmente possesso dei rifiuti; 
                l) "intermediario": qualsiasi impresa che dispone  il
          recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto  di  terzi,
          compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale
          disponibilita' dei rifiuti; 
                m)  "prevenzione":  misure  adottate  prima  che  una
          sostanza, un materiale o un prodotto  diventi  rifiuto  che
          riducono: 
                  1) la quantita' dei rifiuti,  anche  attraverso  il
          riutilizzo dei prodotti o l'estensione del  loro  ciclo  di
          vita; 
                  2)  gli  impatti  negativi  dei  rifiuti   prodotti
          sull'ambiente e la salute umana; 
                  3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali
          e prodotti; 
                n) "gestione": la raccolta, il trasporto, il recupero
          e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali
          operazioni e gli interventi successivi  alla  chiusura  dei
          siti di smaltimento, nonche' le  operazioni  effettuate  in
          qualita' di commerciante o intermediario. Non costituiscono
          attivita'  di  gestione  dei  rifiuti  le   operazioni   di
          prelievo, raggruppamento, cernita  e  deposito  preliminari
          alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da
          eventi atmosferici o meteorici, ivi  incluse  mareggiate  e
          piene, anche ove frammisti ad altri  materiali  di  origine
          antropica  effettuate,  nel  tempo   tecnico   strettamente
          necessario, presso il medesimo sito nel quale detti  eventi
          li hanno depositati; 
                o) "raccolta": il prelievo dei rifiuti,  compresi  la
          cernita  preliminare  e  il   deposito   preliminare   alla
          raccolta, ivi compresa la gestione dei centri  di  raccolta
          di cui alla lettera «mm», ai fini del loro trasporto in  un
          impianto di trattamento; 
                p) "raccolta differenziata": la raccolta  in  cui  un
          flusso di rifiuti e' tenuto separato in  base  al  tipo  ed
          alla  natura  dei  rifiuti  al  fine  di   facilitarne   il
          trattamento specifico; 
                q) "preparazione per il riutilizzo": le operazioni di
          controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui
          prodotti o componenti di prodotti  diventati  rifiuti  sono
          preparati in modo da poter essere reimpiegati  senza  altro
          pretrattamento; 
                r) "riutilizzo": qualsiasi operazione  attraverso  la
          quale prodotti o  componenti  che  non  sono  rifiuti  sono
          reimpiegati per la stessa  finalita'  per  la  quale  erano
          stati concepiti; 
                s)   "trattamento":   operazioni   di   recupero    o
          smaltimento, inclusa la preparazione prima del  recupero  o
          dello smaltimento; 
                t) "recupero": qualsiasi operazione il cui principale
          risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo
          utile, sostituendo  altri  materiali  che  sarebbero  stati
          altrimenti  utilizzati  per   assolvere   una   particolare
          funzione  o  di  prepararli  ad  assolvere  tale  funzione,
          all'interno  dell'impianto  o  nell'economia  in  generale.
          L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un
          elenco non esaustivo di operazioni di recupero; 
                u) "riciclaggio": qualsiasi  operazione  di  recupero
          attraverso  cui  i  rifiuti  sono  trattati  per   ottenere
          prodotti, materiali o sostanze da utilizzare  per  la  loro
          funzione  originaria  o  per   altri   fini.   Include   il
          trattamento di materiale organico ma  non  il  recupero  di
          energia ne' il  ritrattamento  per  ottenere  materiali  da
          utilizzare  quali   combustibili   o   in   operazioni   di
          riempimento; 
                v)  "rigenerazione  degli   oli   usati":   qualsiasi
          operazione di riciclaggio che permetta di produrre  oli  di
          base  mediante  una  raffinazione  degli  oli  usati,   che
          comporti in particolare la  separazione  dei  contaminanti,
          dei prodotti di ossidazione e degli additivi  contenuti  in
          tali oli; 
                z) "smaltimento": qualsiasi  operazione  diversa  dal
          recupero anche  quando  l'operazione  ha  come  conseguenza
          secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato
          B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco  non
          esaustivo delle operazioni di smaltimento; 
                aa)  "stoccaggio":  le   attivita'   di   smaltimento
          consistenti nelle operazioni  di  deposito  preliminare  di
          rifiuti di cui al punto  D15  dell'allegato  B  alla  parte
          quarta  del  presente  decreto,  nonche'  le  attivita'  di
          recupero consistenti nelle operazioni di messa  in  riserva
          di rifiuti  di  cui  al  punto  R13  dell'allegato  C  alla
          medesima parte quarta; 
                bb)  "deposito  temporaneo":  il  raggruppamento  dei
          rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del
          trasporto di detti rifiuti in un impianto  di  trattamento,
          effettuati, prima della raccolta,  nel  luogo  in  cui  gli
          stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area  in
          cui si svolge l'attivita' che ha determinato la  produzione
          dei  rifiuti  o,  per  gli  imprenditori  agricoli  di  cui
          all'art. 2135 del codice civile, presso  il  sito  che  sia
          nella disponibilita' giuridica della cooperativa  agricola,
          ivi compresi i consorzi agrari,  di  cui  gli  stessi  sono
          soci, alle seguenti condizioni: 
                  1) i rifiuti  contenenti  gli  inquinanti  organici
          persistenti  di  cui  al  regolamento  (CE)   850/2004,   e
          successive  modificazioni,  devono  essere  depositati  nel
          rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio  e
          l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose  e
          gestiti conformemente al suddetto regolamento; 
                  2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle
          operazioni di recupero o di smaltimento secondo  una  delle
          seguenti modalita' alternative, a scelta del produttore dei
          rifiuti: con cadenza almeno trimestrale,  indipendentemente
          dalle quantita' in  deposito;  quando  il  quantitativo  di
          rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i  30  metri
          cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.
          In ogni caso, allorche'  il  quantitativo  di  rifiuti  non
          superi il predetto limite all'anno, il deposito  temporaneo
          non puo' avere durata superiore ad un anno; 
                  3) il "deposito temporaneo" deve essere  effettuato
          per categorie omogenee di  rifiuti  e  nel  rispetto  delle
          relative norme tecniche, nonche', per i rifiuti pericolosi,
          nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle
          sostanze pericolose in essi contenute; 
                  4)  devono   essere   rispettate   le   norme   che
          disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze
          pericolose; 
                  5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con
          decreto del Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare, di concerto con il Ministero per  lo
          sviluppo economico, sono fissate le modalita'  di  gestione
          del deposito temporaneo; 
                cc)  "combustibile  solido  secondario   (CSS)":   il
          combustibile solido prodotto da  rifiuti  che  rispetta  le
          caratteristiche  di  classificazione  e  di  specificazione
          individuate  delle  norme  tecniche  UNI  CEN/TS  15359   e
          successive   modifiche   ed   integrazioni;   fatta   salva
          l'applicazione dell'art. 184-ter,  il  combustibile  solido
          secondario, e' classificato come rifiuto speciale; 
                dd) "rifiuto biostabilizzato": rifiuto  ottenuto  dal
          trattamento biologico aerobico  o  anaerobico  dei  rifiuti
          indifferenziati, nel rispetto di apposite  norme  tecniche,
          da adottarsi a cura dello Stato,  finalizzate  a  definirne
          contenuti e usi compatibili  con  la  tutela  ambientale  e
          sanitaria  e,  in  particolare,  a  definirne  i  gradi  di
          qualita'; 
                ee) "compost di  qualita'":  prodotto,  ottenuto  dal
          compostaggio di rifiuti  organici  raccolti  separatamente,
          che rispetti i requisiti  e  le  caratteristiche  stabilite
          dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010,  n.
          75, e successive modificazioni; 
                ff) "digestato di qualita'": prodotto ottenuto  dalla
          digestione  anaerobica   di   rifiuti   organici   raccolti
          separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in  norme
          tecniche   da   emanarsi   con   decreto   del    Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di
          concerto  con  il  Ministero   delle   politiche   agricole
          alimentari e forestali; 
                gg) "emissioni": le emissioni  in  atmosfera  di  cui
          all'art. 268, comma 1, lettera b); 
                hh) "scarichi idrici": le immissioni di acque  reflue
          di cui all'art. 74, comma 1, lettera ff); 
                ii)   "inquinamento   atmosferico":   ogni   modifica
          atmosferica di cui all'art. 268, comma 1, lettera a); 
                ll) "gestione integrata dei  rifiuti":  il  complesso
          delle attivita', ivi compresa quella di  spazzamento  delle
          strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare
          la gestione dei rifiuti; 
                mm)  "centro  di  raccolta":   area   presidiata   ed
          allestita, senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica,  per  l'attivita'  di  raccolta  mediante
          raggruppamento  differenziato  dei   rifiuti   urbani   per
          frazioni omogenee conferiti dai detentori per il  trasporto
          agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina  dei
          centri  di  raccolta  e'  data  con  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          sentita  la  Conferenza  unificata,  di  cui   al   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
                nn)  "migliori  tecniche  disponibili":  le  migliori
          tecniche disponibili quali definite all'art.  5,  comma  1,
          lettera l-ter) del presente decreto; 
                oo) "spazzamento delle strade": modalita' di raccolta
          dei rifiuti mediante operazione di  pulizia  delle  strade,
          aree pubbliche e aree private ad uso  pubblico  escluse  le
          operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue
          pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire  la  loro
          fruibilita' e la sicurezza del transito; 
                pp) "circuito organizzato di  raccolta":  sistema  di
          raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai
          Consorzi di cui ai titoli II e III della parte  quarta  del
          presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato
          sulla base di un accordo  di  programma  stipulato  tra  la
          pubblica amministrazione  ed  associazioni  imprenditoriali
          rappresentative sul piano nazionale, o  loro  articolazioni
          territoriali, oppure sulla base di  una  convenzione-quadro
          stipulata tra le medesime associazioni  ed  i  responsabili
          della  piattaforma  di  conferimento,  o  dell'impresa   di
          trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la  destinazione
          definitiva dei rifiuti. All'accordo  di  programma  o  alla
          convenzione-quadro deve seguire la stipula di un  contratto
          di servizio tra il singolo produttore ed il  gestore  della
          piattaforma di conferimento, o  dell'impresa  di  trasporto
          dei rifiuti, in attuazione del  predetto  accordo  o  della
          predetta convenzione; 
                qq) "sottoprodotto": qualsiasi  sostanza  od  oggetto
          che soddisfa le condizioni di cui all'art.  184-bis,  comma
          1, o che rispetta i  criteri  stabiliti  in  base  all'art.
          184-bis, comma 2; 
                qq-bis)  "compostaggio  di  comunita'":  compostaggio
          effettuato collettivamente da piu' utenze domestiche e  non
          domestiche  della  frazione  organica  dei  rifiuti  urbani
          prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del  compost
          prodotto da parte delle utenze conferenti.». 
              - Il testo  dell'art.  184-ter,  comma  1,  del  citato
          decreto legislativo n. 152 del  2006,  e'  riportato  nelle
          note alle premesse. 
              - Il Titolo III-bis  della  Parte  Seconda  del  citato
          decreto legislativo n. 152 del 2006 reca: «L'autorizzazione
          integrata ambientale». 
              - Il Titolo I, Capo IV, della Parte Quarta  del  citato
          decreto legislativo n. 152 del 2006 reca: «Autorizzazioni e
          iscrizioni». 
Art. 3 
     Criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto 
 
  1. Ai fini dell'articolo 1 e ai  sensi  dell'articolo  184-ter  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il conglomerato bituminoso
cessa di essere qualificato come rifiuto ed e' qualificato  granulato
di conglomerato bituminoso se soddisfa tutti i seguenti criteri: 
    a) e' utilizzabile per gli scopi specifici di cui alla  parte  a)
dell'Allegato 1; 
    b) risponde agli standard previsti dalle  norme  UNI  EN  13108-8
(serie da 1-7) o UNI EN  13242  in  funzione  dello  scopo  specifico
previsto; 
    c)  risulta  conforme  alle  specifiche  di  cui  alla  parte  b)
dell'Allegato 1. 
          Note all'art. 3: 
 
              -  Il  testo  dell'art.  184-ter  del  citato   decreto
          legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle  note  alle
          premesse. 
Art. 4 
                    Dichiarazione di conformita' 
               e modalita' di detenzione dei campioni 
 
  1. Il rispetto dei criteri di  cui  all'articolo  3,  comma  1,  e'
attestato dal produttore tramite  una  dichiarazione  sostitutiva  di
atto  di  notorieta'  ai  sensi  dell'articolo  47  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445,  redatta  al
termine del processo produttivo di ciascun lotto secondo il modulo di
cui all'Allegato 2 e  inviata  tramite  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento ovvero con una delle modalita' di cui all'articolo 65 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, all'autorita'  competente  e
all'agenzia di protezione ambientale territorialmente competente. 
  2. Il produttore conserva presso l'impianto di produzione, o presso
la propria sede legale, la  suddetta  dichiarazione  di  conformita',
anche  in  formato  elettronico,  mettendola  a  disposizione   delle
autorita' di controllo che la richiedono. 
  3. Il produttore conserva per  cinque  anni  presso  l'impianto  di
produzione, o presso la propria sede legale, un campione di granulato
di  conglomerato  bituminoso  prelevato,  al  termine  del   processo
produttivo di ciascun lotto, in conformita' alla norma UNI 10802:2013
ai  fini  della  verifica  di  sussistenza  dei  requisiti   di   cui
all'articolo 3. Le modalita' di conservazione del campione sono  tali
da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche
del granulato di conglomerato bituminoso prelevato e a consentire  la
ripetizione delle analisi. 
 
          Note all'art. 4: 
 
              - Si riporta il testo  dell'art.  47  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia di documentazione amministrativa), pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.: 
              «Art.  47  (Dichiarazioni  sostitutive   dell'atto   di
          notorieta'). - 1. L'atto di notorieta'  concernente  stati,
          qualita' personali o fatti che siano a  diretta  conoscenza
          dell'interessato e'  sostituito  da  dichiarazione  resa  e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'art. 38. 
              2. La dichiarazione  resa  nell'interesse  proprio  del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e fatti relativi  ad  altri  soggetti  di  cui  egli  abbia
          diretta conoscenza. 
              3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste  per
          legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
          concessionari di pubblici  servizi,  tutti  gli  stati,  le
          qualita' personali e i  fatti  non  espressamente  indicati
          nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato  mediante  la
          dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 
              4. Salvo il caso in cui la legge preveda  espressamente
          che la denuncia all'Autorita'  di  polizia  giudiziaria  e'
          presupposto  necessario  per   attivare   il   procedimento
          amministrativo di rilascio del duplicato  di  documenti  di
          riconoscimento  o  comunque  attestanti  stati  e  qualita'
          personali dell'interessato, lo  smarrimento  dei  documenti
          medesimi e' comprovato da  chi  ne  richiede  il  duplicato
          mediante dichiarazione sostitutiva.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  65  del   decreto
          legislativo    7    marzo    2005,    n.     82     (Codice
          dell'amministrazione digitale), pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.: 
              «Art.  65  (Istanze  e  dichiarazioni  presentate  alle
          pubbliche amministrazioni per  via  telematica).  -  1.  Le
          istanze e le dichiarazioni presentate  per  via  telematica
          alle pubbliche amministrazioni e  ai  gestori  dei  servizi
          pubblici ai sensi dell'art. 38, commi 1 e  3,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,
          sono valide: 
                a) se sottoscritte mediante una delle  forme  di  cui
          all'art. 20; 
                b) ovvero,  quando  l'istante  o  il  dichiarante  e'
          identificato attraverso il sistema  pubblico  di  identita'
          digitale  (SPID),  nonche'  attraverso  uno   degli   altri
          strumenti di cui all'art. 64, comma  2-novies,  nei  limiti
          ivi previsti; 
                c) ovvero sono sottoscritte e  presentate  unitamente
          alla copia del documento d'identita'; 
                c-bis)  ovvero  se  trasmesse  dall'istante   o   dal
          dichiarante  dal  proprio  domicilio  digitale  purche'  le
          relative credenziali  di  accesso  siano  state  rilasciate
          previa  identificazione  del  titolare,   anche   per   via
          telematica secondo modalita' definite con  Linee  guida,  e
          cio' sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio  o
          in  un  suo  allegato.  In  tal   caso,   la   trasmissione
          costituisce  elezione  di  domicilio  speciale   ai   sensi
          dell'art.  47  del  Codice  civile.  Sono  fatte  salve  le
          disposizioni normative che  prevedono  l'uso  di  specifici
          sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario. 
              1-bis. 
              1-ter. Il mancato avvio del procedimento da  parte  del
          titolare dell'ufficio competente a  seguito  di  istanza  o
          dichiarazione inviate ai sensi e con le modalita' di cui al
          comma   1   comporta   responsabilita'    dirigenziale    e
          responsabilita' disciplinare dello stesso. 
              2. Le istanze e le dichiarazioni di cui al comma 1 sono
          equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni  sottoscritte
          con firma autografa  apposta  in  presenza  del  dipendente
          addetto al procedimento. 
              3. 
              4. Il comma 2 dell'art. 38 del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  e'  sostituito
          dal seguente: 
              "2. Le istanze  e  le  dichiarazioni  inviate  per  via
          telematica  sono  valide  se  effettuate   secondo   quanto
          previsto dall'art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005,
          n. 82".».
 
Art. 5 
                   Sistema di gestione ambientale 
 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3, non si applicano
alle imprese registrate ai sensi del regolamento  (CE)  n.  1221/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (EMAS)  e
alle imprese in possesso della certificazione ambientale UNI  EN  ISO
14001, rilasciata da organismo accreditato ai sensi  della  normativa
vigente. 
  2. Ai fini dell'esenzione di cui al comma 1  deve  essere  prevista
apposita documentazione relativa a ciascuno dei seguenti aspetti: 
    a) il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 3; 
    b) caratterizzazione del  granulato  di  conglomerato  bituminoso
secondo quanto previsto nell'allegato 1 parte b); 
    c)  tracciabilita'  dei  rifiuti  in  ingresso  all'impianto  del
produttore; 
    d) le  destinazioni  del  granulato  di  conglomerato  bituminoso
prodotto; 
    e)  rispetto  della  normativa  in  materia  ambientale  e  delle
eventuali prescrizioni riportate nell'autorizzazione; 
    f) revisione e miglioramento del sistema di gestione ambientale; 
    g) formazione del personale. 
  3. Ai fini di cui al comma 1, il sistema di gestione ambientale  e'
certificato da un  organismo  terzo  accreditato  ed  e'  soggetto  a
verifiche periodiche annuali di mantenimento e triennali  di  rinnovo
della certificazione. 
 
          Note all'art. 5: 
 
              -  Il  regolamento  (CE)  del  25  novembre  2009,   n.
          1221/2009/CE  del  Parlamento  europeo  e   del   Consiglio
          (sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema
          comunitario di ecogestione e audit (EMAS),  che  abroga  il
          regolamento  (CE)  n.  761/2001  e   le   decisioni   della
          Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE), e' pubblicato nella
          G.U.U.E. 22 dicembre 2009, n. L 342. 
 
Art. 6 
                     Norme transitorie e finali 
 
  1.  Ai  fini  dell'adeguamento  ai  criteri  di  cui  al   presente
regolamento, il produttore, entro centoventi giorni  dall'entrata  in
vigore   dello   stesso,   presenta   all'autorita'   competente   un
aggiornamento della comunicazione effettuata ai  sensi  dell'articolo
216 o un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione  ai  sensi  del
Titolo III-bis della Parte II e del Titolo I, Capo IV, della Parte IV
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  2. Nelle more dell'adeguamento di cui al comma 1, il  granulato  di
conglomerato bituminoso prodotto puo' essere utilizzato  se  presenta
caratteristiche conformi ai criteri di cui all'articolo 3,  attestate
mediante dichiarazione di conformita' ai sensi dell'articolo 4. 
  3. La  presente  regolamentazione  non  comporta  limitazione  alla
commercializzazione di materiali legalmente  commercializzati  in  un
altro Stato membro dell'Unione europea o  in  Turchia  ne'  a  quelle
legalmente fabbricate  in  uno  Stato  dell'Associazione  europea  di
libero scambio (EFTA), parte  contraente  dell'accordo  sullo  Spazio
economico europeo (SEE), purche' le stesse garantiscano i livelli  di
sicurezza,  prestazioni  ed   informazione   equivalenti   a   quelli
prescritti dal presente decreto. 
  4.  Gli  allegati  costituiscono  parte  integrante  del   presente
regolamento. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Roma, 28 marzo 2018 
 
                                                Il Ministro: Galletti 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2018 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente, della  tutela  del  territorio  e  del
mare, registro n. 1, foglio n. 1882 
 
          Note all'art. 6: 
 
              - Il testo del Titolo III-bis della Parte  Seconda  del
          citato decreto legislativo n. 152 del  2006,  e'  riportato
          nelle note all'art. 2. 
              - Il testo del Titolo I, Capo IV,  della  Parte  Quarta
          del  citato  decreto  legislativo  n.  152  del  2006,   e'
          riportato nelle note all'art. 2. 
-------------------------------------------------------------------
                                                           Allegato 1 
 
                                                         (articolo 3) 
 
Parte a) 
 
    Scopi specifici per i  quali,  ai  sensi  dell'articolo  184-ter,
comma 1, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e'
comunemente utilizzato il granulato di conglomerato bituminoso: 
      per  le  miscele  bituminose  prodotte  con   un   sistema   di
miscelazione a caldo nel rispetto della norma UNI EN 13108 (serie  da
1-7); 
      per  le  miscele  bituminose  prodotte  con   un   sistema   di
miscelazione a freddo; 
      per la produzione di  aggregati  per  materiali  non  legati  e
legati con leganti  idraulici  per  l'impiego  nella  costruzione  di
strade, in conformita'  alla  norma  armonizzata  UNI  EN  13242,  ad
esclusione dei recuperi ambientali. 
 
Parte b) 
 
    b.1) Verifiche sui rifiuti in ingresso 
    Controlli sui rifiuti in ingresso all'impianto atti a  verificare
l'assenza di materiale diverso dal conglomerato bituminoso. 
    Specifiche:   L'impianto   di   produzione   del   granulato   di
conglomerato bituminoso e' dotato di una  procedura  di  accettazione
dei rifiuti in ingresso anche tramite il controllo visivo,  dove  per
«controllo visivo» si intende il controllo dei rifiuti con codice EER
17.03.02 che investe tutte le parti del lotto ed impiega le capacita'
sensoriali umane o qualsiasi apparecchiatura non specializzata. 
    b.2) Verifiche sul granulato di conglomerato bituminoso 
    b.2.1) Test sul campione di granulato di conglomerato  bituminoso
mediante il prelievo di campioni secondo le metodiche definite  dalla
norma UNI 10802: 
  Specifiche: 
      frequenza campionamento 1 campione ogni 3000 m³; 
      analisi eseguite da un laboratorio certificato; 
      parametri da ricercare: Amianto e IPA (sommatoria parametri  da
25 a 34 di Tabella 1  dell'allegato  5  alla  parte  IV  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152); 
      limiti riportati nella tabella b.2.1. 
 
===============================================
|      |                     |           |    Limite massimo di     |
|      |      Parametro      |    U.M.   |concentrazione ammissibile|
+======+=====================+===========+====
|   1  |    Sommatoria IPA   |   mg/kg   |           100            |
+------+---------------------+-----------+--------------------------+
|   2  |       Amianto       |   mg/kg   |         1000(*)          |
+------+---------------------+-----------+--------------------------+
 
Tabella b.2.1 
    (*) Corrispondente  al  limite  di  rilevabilita'  della  tecnica
analitica (diffrattometria a raggi X oppure  I.R.  -  trasformata  di
Fourier).  In   ogni   caso   dovra'   utilizzarsi   la   metodologia
ufficialmente riconosciuta per  tutto  il  territorio  nazionale  che
consenta di rilevare valori di concentrazione inferiori. 
    b.2.2) Test di cessione sul granulato di conglomerato  bituminoso
mediante il prelievo di campioni secondo le metodiche definite  dalla
norma UNI 10802: 
    Specifiche: 
      frequenza campionamento 1 campione ogni 3000 m³; 
      analisi eseguite da un laboratorio certificato; 
      preparazione del campione ai fini della esecuzione del test  di
cessione secondo il metodo riportato nell'allegato 3 al  decreto  del
Ministero dell'ambiente 5 febbraio 1998 (appendice A alla  norma  UNI
10802, secondo la metodica prevista dalla norma UNI EN 12457-2); 
      parametri e limiti riportati nella tabella b.2.2: 
 
  ============================================ 
  ¦      ¦                  ¦          ¦     Limite massimo di      ¦ 
  ¦      ¦     Parametro    ¦   U.M.   ¦ concentrazione ammissibile ¦ 
  +======+==================+==========+====== 
  ¦   1  ¦      Nitrati     ¦ mg/l NO3 ¦             50             ¦ 
  +------+------------------+----------+----------------------------+ 
  ¦   2  ¦     Fluoruri     ¦  mg/l F  ¦            1.5             ¦ 
  +------+------------------+----------+----------------------------+ 
  ¦   3  ¦      Solfati     ¦ mg/l SO4 ¦            250             ¦ 
  +------+------------------+----------+----------------------------+ 
  ¦   4  ¦      Cloruri     ¦  mg/l Cl ¦            100             ¦ 
  +------+------------------+----------+----------------------------+ 
  ¦   5  ¦      Cianuri     ¦  µg/l Cn ¦             50             ¦ 
  +------+------------------+----------+----------------------------+ 
  ¦   6  ¦       Bario      ¦  mg/l Ba ¦             1              ¦ 
  +------+------------------+----------+----------------------------+ 
  ¦   7  ¦       Rame       ¦  mg/l Cu ¦            0.05            ¦ 
  +------+------------------+----------+----------------------------+ 
  ¦   8  ¦       Zinco      ¦  mg/l Zn ¦             3              ¦ 
  +------+------------------+----------+----------------------------+ 
  ¦   9  ¦     Berillio     ¦  µg/l Be ¦             10             ¦ 
  +------+------------------+----------+----------------------------+ 
  ¦  10  ¦     Cobalto      ¦  µg/l Co ¦            250             ¦ 
  +------+------------------+----------+----------------------------+ 
  ¦  11  ¦      Nichel      ¦  µg/l Ni ¦             10             ¦ 
  +------+------------------+----------+----------------------------+ 
  ¦  12  ¦     Vanadio      ¦  µg/l V  ¦            250             ¦ 
  +------+------------------+----------+----------------------------+ 
  ¦  13  ¦     Arsenico     ¦  µg/l As ¦             50             ¦ 
  +------+------------------+----------+----------------------------+ 
  ¦  14  ¦      Cadmio      ¦  µg/l Cd ¦             5              ¦ 
  +------+------------------+----------+----------------------------+ 
  ¦  15  ¦   Cromo totale   ¦  µg/l Cr ¦             50             ¦ 
  +------+------------------+----------+----------------------------+ 
  ¦  16  ¦      Piombo      ¦  µg/l Pb ¦             50             ¦ 
  +------+------------------+----------+----------------------------+ 
  ¦  17  ¦     Selenio      ¦  µg/l Se ¦             10             ¦ 
  +------+------------------+----------+----------------------------+ 
  ¦  18  ¦     Mercurio     ¦  µg/l Hg ¦             1              ¦ 
  +------+------------------+----------+----------------------------+ 
  ¦  19  ¦       COD        ¦   mg/l   ¦             30             ¦ 
  +------+------------------+----------+----------------------------+ 
 
Tabella b.2.2 
    b.3) Caratteristiche prestazionali del granulato di  conglomerato
bituminoso. 
    Specifiche: 
      Presenza di materie estranee: Max 1% in massa; 
      Normativa di riferimento per la classificazione granulometrica:
EN 933-1; 
      Normativa di riferimento per  la  natura  degli  aggregati:  EN
932-3. 
---------------------------------------------------------------------
                                                           Allegato 2 
 
                            (articolo 4) 
 
                 DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' (DDC) 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
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