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   Normativa Appalti > Generale

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 19 gennaio 2018, n. 31 

Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/04/2018

IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                           di concerto con 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  recante
attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE,
sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi  postali,
nonche' per il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di
contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture,   e
successive modificazioni; 
  Visti gli articoli 103, comma 9, e 104, comma 9, del citato decreto
legislativo n. 50 del 2016, secondo cui le fideiussioni devono essere
conformi allo schema tipo approvato con decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle  infrastrutture
e  dei  trasporti  e  previamente  concordato  con  le  banche  e  le
assicurazioni o loro rappresentanze; 
  Visti gli articoli 35,  comma  18,  e  93,  comma  1,  del  decreto
legislativo n. 50  del  2016,  e  successive  modificazioni,  recanti
disposizioni in materia di polizze e garanzie fideiussorie  richieste
in materia di lavori, servizi e forniture; 
  Visto il  decreto  legislativo  19  aprile  2017,  n.  56,  recante
disposizioni integrative  e  correttive  al  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50; 
  Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive  12  marzo
2004, n. 123, che, in attuazione della legge quadro n. 109 del 1994 e
del regolamento generale  n.  554  del  1999  in  materia  di  lavori
pubblici, ha adottato gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie  e
le coperture assicurative, in materia di appalti pubblici; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Viste le note del 6 aprile 2017  e  prot.  n.  ULG/UCR/767  del  19
aprile  2017,  dell'ANIA  e  dell'ABI,  con  cui  e'  stato  espresso
l'accordo, ovvero, sono state formulate osservazioni, sulla bozza  di
testo normativo; 
  Visto il parere del Consiglio di Stato,  reso  nell'Adunanza  della
commissione speciale del 14 giugno 2017; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
effettuata con nota n. 21383 del 21 settembre 2017; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. Sono approvati gli schemi  tipo  per  le  garanzie  fideiussorie
previste dagli articoli 35, 93, 103 e 104, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50. 
  2. Le garanzie di cui al comma 1 possono  essere  rilasciate  anche
congiuntamente da piu' garanti. In tale  caso,  le  singole  garanzie
possono essere prestate sia con atti separati per ciascun  garante  e
per la relativa quota, sia all'interno di un unico atto  che  indichi
tutti i garanti e le relative quote. La suddivisione per quote  opera
nei rapporti interni ai garanti medesimi fermo restando il vincolo di
solidarieta' nei confronti della stazione appaltante o  del  soggetto
aggiudicatore. 
  3. Le quote congiuntamente considerate  e  indicate  nelle  singole
garanzie,   ovvero   indicate    unitariamente    nell'unico    atto,
corrispondono, in ogni caso, all'importo complessivo garantito. 
  4. Le garanzie fideiussorie di cui ai commi 1, 2 e 3 devono  essere
conformi agli schemi tipo contenuti nell'«Allegato A - Schemi  Tipo»,
al presente decreto. 
  5. A fini di semplificazione delle procedure, gli offerenti  e  gli
appaltatori  presentano  alle  Stazioni  appaltanti  le  sole  schede
tecniche, contenute nell'«Allegato B - Schede Tecniche»  al  presente
decreto, debitamente compilate  e  sottoscritte  dal  garante  e  dal
contraente. 
  6. Le disposizioni del presente decreto  si  applicano  ai  settori
ordinari.  Si  applicano  altresi'  nei  settori  speciali  e   nelle
concessioni se i  documenti  di  gara  prevedono  la  prestazione  di
garanzie della tipologia di cui agli  schemi  tipo  e  richiamano  il
presente decreto. 
 
          N O T E 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              - Il decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016, n.  91,
          S.O. 
              - Il decreto legislativo 19  aprile  2017,  n.  56,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2017, n.  103,
          S.O. 
              - Il decreto 12 marzo 2004, n. 123 (Schemi  di  polizza
          tipo  per  le  garanzie   fideiussorie   e   le   coperture
          assicurative previste agli articoli 17 e 30 della legge  11
          febbraio 1994, n. 109, e successive  modificazioni,  e  dal
          regolamento generale di attuazione emanato con decreto  del
          Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999,  n.  554,  in
          materia di lavori pubblici), abrogato dal presente decreto,
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 maggio  2004,  n.
          109, S.O. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  17  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre  1988,  n.
          214, S.O.: 
                «Art.  17.  (Regolamenti).  -  1.  Con  decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
                  a)  l'esecuzione  delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                  b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                  c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                  d)  l'organizzazione  ed  il  funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                  e). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                b)   individuazione   degli   uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                d)   indicazione   e   revisione   periodica    della
          consistenza delle piante organiche; 
                e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per i riferimenti al decreto  legislativo  18  aprile
          2016, n. 50, si veda nelle note alle premesse.
 
   Art. 2 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Il presente decreto si applica alle procedure e ai contratti per
i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di gara siano
pubblicati successivamente alla data  della  sua  entrata  in  vigore
nonche', in caso di contratti  senza  pubblicazione  di  bandi  o  di
avvisi,  qualora  non  siano  ancora  stati  inviati  gli  inviti   a
presentare le offerte. 
    Art. 3 
                              Abrogazioni 
 
  1. Il decreto del Ministro  delle  attivita'  produttive  12  marzo
2004, n. 123, e' abrogato. 
  Il presente regolamento, munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare. 
 
    Roma, 19 gennaio 2018 
 
                                                    Il Ministro       
                                             dello sviluppo economico 
                                                      Calenda         
 
Il Ministro delle infrastrutture 
         e dei trasporti         
             Delrio              
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2018 
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 172 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per i riferimenti al  decreto  legislativo  12  marzo
          2004, n. 123, abrogato dal presente decreto, si veda  nelle
          note alle premesse. 

 

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