IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante
attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE,
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e
successive modificazioni;
Visti gli articoli 103, comma 9, e 104, comma 9, del citato decreto
legislativo n. 50 del 2016, secondo cui le fideiussioni devono essere
conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le
assicurazioni o loro rappresentanze;
Visti gli articoli 35, comma 18, e 93, comma 1, del decreto
legislativo n. 50 del 2016, e successive modificazioni, recanti
disposizioni in materia di polizze e garanzie fideiussorie richieste
in materia di lavori, servizi e forniture;
Visto il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante
disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 12 marzo
2004, n. 123, che, in attuazione della legge quadro n. 109 del 1994 e
del regolamento generale n. 554 del 1999 in materia di lavori
pubblici, ha adottato gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e
le coperture assicurative, in materia di appalti pubblici;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Viste le note del 6 aprile 2017 e prot. n. ULG/UCR/767 del 19
aprile 2017, dell'ANIA e dell'ABI, con cui e' stato espresso
l'accordo, ovvero, sono state formulate osservazioni, sulla bozza di
testo normativo;
Visto il parere del Consiglio di Stato, reso nell'Adunanza della
commissione speciale del 14 giugno 2017;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata con nota n. 21383 del 21 settembre 2017;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Sono approvati gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie
previste dagli articoli 35, 93, 103 e 104, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50.
2. Le garanzie di cui al comma 1 possono essere rilasciate anche
congiuntamente da piu' garanti. In tale caso, le singole garanzie
possono essere prestate sia con atti separati per ciascun garante e
per la relativa quota, sia all'interno di un unico atto che indichi
tutti i garanti e le relative quote. La suddivisione per quote opera
nei rapporti interni ai garanti medesimi fermo restando il vincolo di
solidarieta' nei confronti della stazione appaltante o del soggetto
aggiudicatore.
3. Le quote congiuntamente considerate e indicate nelle singole
garanzie, ovvero indicate unitariamente nell'unico atto,
corrispondono, in ogni caso, all'importo complessivo garantito.
4. Le garanzie fideiussorie di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere
conformi agli schemi tipo contenuti nell'«Allegato A - Schemi Tipo»,
al presente decreto.
5. A fini di semplificazione delle procedure, gli offerenti e gli
appaltatori presentano alle Stazioni appaltanti le sole schede
tecniche, contenute nell'«Allegato B - Schede Tecniche» al presente
decreto, debitamente compilate e sottoscritte dal garante e dal
contraente.
6. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai settori
ordinari. Si applicano altresi' nei settori speciali e nelle
concessioni se i documenti di gara prevedono la prestazione di
garanzie della tipologia di cui agli schemi tipo e richiamano il
presente decreto.
N O T E
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUUE).
Note alle premesse:
- Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016, n. 91,
S.O.
- Il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2017, n. 103,
S.O.
- Il decreto 12 marzo 2004, n. 123 (Schemi di polizza
tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture
assicurative previste agli articoli 17 e 30 della legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e dal
regolamento generale di attuazione emanato con decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, in
materia di lavori pubblici), abrogato dal presente decreto,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 maggio 2004, n.
109, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, S.O.:
«Art. 17. (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
Note all'art. 1:
- Per i riferimenti al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, si veda nelle note alle premesse.
Disposizioni transitorie
1. Il presente decreto si applica alle procedure e ai contratti per
i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di gara siano
pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore
nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di
avvisi, qualora non siano ancora stati inviati gli inviti a
presentare le offerte.
Abrogazioni
1. Il decreto del Ministro delle attivita' produttive 12 marzo
2004, n. 123, e' abrogato.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Roma, 19 gennaio 2018
Il Ministro
dello sviluppo economico
Calenda
Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Delrio
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2018
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 172
Note all'art. 3:
- Per i riferimenti al decreto legislativo 12 marzo
2004, n. 123, abrogato dal presente decreto, si veda nelle
note alle premesse.