MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 12 febbraio 2018
Determinazione della
tariffa di iscrizione all'albo dei componenti delle
commissioni giudicatrici e relativi compensi.
IL MINISTRO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e
successive
modificazioni, recante: «Codice dei contratti pubblici»,
di seguito
codice;
Visto l'art. 77, comma 8, del codice, che
stabilisce che il
presidente e' individuato dalla stazione appaltante tra
i commissari
sorteggiati;
Visto l'art. 77, comma 10, del codice, che
prevede che: «Con
decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti,
di
concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sentita
l'ANAC, e' stabilita la tariffa di iscrizione all'albo e
il compenso
massimo per i commissari», e
che: «I dipendenti pubblici sono
gratuitamente iscritti all'Albo e ad essi non spetta
alcun compenso,
se appartenenti alla stazione appaltante.»;
Considerata la necessita' di stabilire i compensi minimi e massimi
spettanti a ciascun commissario in
ragione dell'impegno svolto,
dell'importo di gara e del ruolo affidato al presidente;
Acquisito il parere dell'ANAC, ai sensi del citato art. 77,
comma
10, del codice, reso con nota prot. n. 0123216 del 2
novembre 2017;
Decreta:
Art. 1 Tariffa di iscrizione all'albo dei
componenti delle commissioni
giudicatrici
1. La tariffa di iscrizione all'albo nazionale
obbligatorio dei
componenti delle commissioni giudicatrici di
cui all'art. 78 del
codice e' stabilita in euro 168,00. Tale tariffa ha
cadenza annuale
con eventuale possibilita' di rideterminazione del
relativo importo a
partire dal terzo anno, sulla base dell'effettivo numero
di iscritti,
dei sorteggi effettuati e dei
costi indiretti effettivamente
sostenuti.
2. La tariffa di cui al comma 1 non e'
dovuta dai dipendenti
pubblici qualora gli stessi richiedono di svolgere
la funzione di
componente la commissione giudicatrice
in favore della stazione
appaltante di appartenenza, fermo restando l'obbligo di
corrispondere
la stessa nei casi in cui gli stessi
richiedono di svolgere tale
funzione in favore di stazioni
appaltanti diverse da quelle di
appartenenza.
3. L'Autorita' nazionale anticorruzione definisce,
con proprio
atto, le modalita' di versamento della tariffa di
cui al presente
articolo.
Art. 2 Compenso per
i commissari delle commissioni giudicatrici
1. I compensi spettanti ai singoli componenti delle
commissioni
sono determinati con riferimento
all'oggetto del contratto ed
all'importo posto a base di gara, entro i limiti di cui
all'allegato
A, che costituisce parte integrante del presente
decreto.
2. Ai dipendenti pubblici che svolgono la funzione di
componente
della commissione in favore della stazione appaltante di
appartenenza
non spetta alcun compenso.
3. Il compenso spettante ai commissari che svolgono le funzioni di
presidente, ai sensi dell'art. 77, comma 8, del codice,
e' superiore
del cinque per cento rispetto a
quello fissato per gli altri
commissari; di conseguenza il
limite minimo e massimo di
cui
all'Allegato A per i commissari
che svolgono le funzioni
di
presidente e' aumentato del cinque per cento.
4. Dal calcolo dei compensi di cui all'Allegato A restano esclusi i
rimborsi di spese, che sono determinati secondo i
regolamenti propri
di ogni stazione appaltante.
Art. 3 Graduazione dei
compensi all'interno dei limiti previsti
1. Le stazioni appaltanti procedono, nell'ambito dei limiti minimi
e massimi di cui all'Allegato A, a stabilire la misura
del compenso
sulla base dell'importo e della
complessita' della procedura di
aggiudicazione del contratto nonche' con riguardo ad
altri elementi
della gara che influiscono direttamente sull'attivita'
dei commissari
quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) il grado di complessita' dell'affidamento;
b) il numero dei lotti;
c) il numero atteso dei partecipanti;
d) il criterio di attribuzione di punteggi;
e) la tipologia dei progetti, per servizi e forniture.
Art. 4 Entrata in vigore
1. Le disposizioni di cui all'art. 1, conuna 1, entrano in
vigore
decorsi quindici giorni dalla data di
pubblicazione della delibera
istitutiva dell'Albo di cui
all'art. 78 del codice da
parte
dell'ANAC.
2. Le disposizioni di cui all'art. 2 entrano in
vigore decorsi
quindici giorni dalla data di pubblicazione
del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, previa trasmissione agli organi di controllo,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 12 febbraio 2018
Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Delrio
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2018, n.
1-407
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