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   Normativa Appalti > Generale

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 12 febbraio 2018 

Determinazione della tariffa di iscrizione all'albo dei componenti delle commissioni giudicatrici e relativi compensi.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
 
                           di concerto con
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  E DELLE FINANZE
 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  e  successive
modificazioni, recante: «Codice dei contratti pubblici»,  di  seguito
codice;
  Visto l'art. 77,  comma  8,  del  codice,  che  stabilisce  che  il
presidente e' individuato dalla stazione appaltante tra i  commissari
sorteggiati;
  Visto l'art. 77, comma  10,  del  codice,  che  prevede  che:  «Con
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita
l'ANAC, e' stabilita la tariffa di iscrizione all'albo e il  compenso
massimo per  i  commissari»,  e  che:  «I  dipendenti  pubblici  sono
gratuitamente iscritti all'Albo e ad essi non spetta alcun  compenso,
se appartenenti alla stazione appaltante.»;
  Considerata la necessita' di stabilire i compensi minimi e  massimi
spettanti a  ciascun  commissario  in  ragione  dell'impegno  svolto,
dell'importo di gara e del ruolo affidato al presidente;
  Acquisito il parere dell'ANAC, ai sensi del citato art.  77,  comma
10, del codice, reso con nota prot. n. 0123216 del 2 novembre 2017;
 
                              Decreta:
 
 Art. 1 Tariffa di  iscrizione  all'albo  dei  componenti  delle  commissioni
 giudicatrici
 
  1. La tariffa di iscrizione  all'albo  nazionale  obbligatorio  dei
componenti delle commissioni giudicatrici  di  cui  all'art.  78  del
codice e' stabilita in euro 168,00. Tale tariffa ha  cadenza  annuale
con eventuale possibilita' di rideterminazione del relativo importo a
partire dal terzo anno, sulla base dell'effettivo numero di iscritti,
dei  sorteggi  effettuati  e  dei  costi   indiretti   effettivamente
sostenuti.
  2. La tariffa di cui al  comma  1  non  e'  dovuta  dai  dipendenti
pubblici qualora gli stessi richiedono di  svolgere  la  funzione  di
componente la  commissione  giudicatrice  in  favore  della  stazione
appaltante di appartenenza, fermo restando l'obbligo di corrispondere
la stessa nei casi in cui gli  stessi  richiedono  di  svolgere  tale
funzione in favore  di  stazioni  appaltanti  diverse  da  quelle  di
appartenenza.
  3. L'Autorita'  nazionale  anticorruzione  definisce,  con  proprio
atto, le modalita' di versamento della tariffa  di  cui  al  presente
articolo.

Art. 2  Compenso per i commissari delle commissioni giudicatrici
 
  1. I compensi spettanti ai  singoli  componenti  delle  commissioni
sono  determinati  con  riferimento  all'oggetto  del  contratto   ed
all'importo posto a base di gara, entro i limiti di cui  all'allegato
A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
  2. Ai dipendenti pubblici che svolgono la  funzione  di  componente
della commissione in favore della stazione appaltante di appartenenza
non spetta alcun compenso.
  3. Il compenso spettante ai commissari che svolgono le funzioni  di
presidente, ai sensi dell'art. 77, comma 8, del codice, e'  superiore
del cinque  per  cento  rispetto  a  quello  fissato  per  gli  altri
commissari;  di  conseguenza  il  limite  minimo  e  massimo  di  cui
all'Allegato  A  per  i  commissari  che  svolgono  le  funzioni   di
presidente e' aumentato del cinque per cento.
  4. Dal calcolo dei compensi di cui all'Allegato A restano esclusi i
rimborsi di spese, che sono determinati secondo i regolamenti  propri
di ogni stazione appaltante.
 

Art. 3 Graduazione dei compensi all'interno dei limiti previsti
 
  1. Le stazioni appaltanti procedono, nell'ambito dei limiti  minimi
e massimi di cui all'Allegato A, a stabilire la misura  del  compenso
sulla base dell'importo  e  della  complessita'  della  procedura  di
aggiudicazione del contratto nonche' con riguardo ad  altri  elementi
della gara che influiscono direttamente sull'attivita' dei commissari
quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
    a) il grado di complessita' dell'affidamento;
    b) il numero dei lotti;
    c) il numero atteso dei partecipanti;
    d) il criterio di attribuzione di punteggi;
    e) la tipologia dei progetti, per servizi e forniture.

Art. 4 Entrata in vigore
 
  1. Le disposizioni di cui all'art. 1, conuna 1, entrano  in  vigore
decorsi quindici giorni dalla data di  pubblicazione  della  delibera
istitutiva  dell'Albo  di  cui  all'art.  78  del  codice  da   parte
dell'ANAC.
  2. Le disposizioni di cui all'art.  2  entrano  in  vigore  decorsi
quindici giorni dalla data  di  pubblicazione  del  presente  decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  Il presente decreto, previa trasmissione agli organi di  controllo,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
    Roma, 12 febbraio 2018
 
                                     Il Ministro delle infrastrutture
                                             e dei trasporti         
                                                  Delrio             
Il Ministro dell'economia
     e delle finanze     
         Padoan          

Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2018, n. 1-407

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