MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 31 gennaio 2018 -
Determinazione dei limiti
dei compensi del Collegio arbitrale
IL MINISTRO DELLE
INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e
successive
modificazioni, recante «Codice dei contratti pubblici»,
e successive
modificazioni, di seguito «codice» e, in
particolare, l'art. 209,
comma 16, che prevede che «La Camera
arbitrale, su proposta del
collegio arbitrale, determina con apposita delibera il
compenso degli
arbitri nei limiti stabiliti con
decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti»;
Considerato che, ai sensi del citato art. 209,
comma 16, del
codice, il compenso per il
collegio arbitrale, comprensivo
dell'eventuale compenso per il segretario, non puo'
comunque superare
l'importo di 100.000 euro e che sono comunque vietati
incrementi dei
compensi massimi legati alla particolare complessita'
delle questioni
trattate, alle specifiche competenze
utilizzate e all'effettivo
lavoro svolto;
Visto l'art. 216, comma 22, del codice, il quale dispone che
«Le
procedure di arbitrato di cui all'art. 209 si
applicano anche alle
controversie su diritti soggettivi,
derivanti dall'esecuzione dei
contratti pubblici di cui al medesimo art. 209, comma 1,
per i quali
i bandi o avvisi siano stati pubblicati prima della data
di entrata
in vigore del presente codice. Fino alla data di
entrata in vigore
del decreto di cui all'art. 209, comma 16,
si applica l'art. 10,
commi da 1 a 6, e tariffa allegata, del decreto 2
dicembre 2000, n.
398.»;
Vista la proposta della Direzione generale per la regolazione e
i
contratti pubblici, trasmessa con nota prot. n. 9870 del
22 settembre
2017;
Vista la proposta della Direzione generale del personale e
degli
affari generali, trasmessa con nota prot. n.
4911 del 29 gennaio
2018, con la quale e' stato trasmesso
lo schema di decreto di
definizione dei limiti dei compensi spettanti agli
arbitri;
Visto il parere dell'ANAC espresso con nota n. 5330 del 18 gennaio
2018;
Decreta:
Art. 1
Criteri di determinazione del compenso
1. Il compenso spettante al collegio arbitrale,
comprensivo del
compenso del segretario nel caso di nomina,
non puo' superare i
limiti della tabella di cui all'allegato A,
che costituisce parte
integrante del presente decreto, fissati in ragione del
valore della
controversia deferita in arbitrato.
2. Il compenso spettante al collegio arbitrale e' ripartito tra
i
componenti e il segretario, se nominato,
del collegio secondo i
seguenti criteri:
a) al presidente del collegio spetta un compenso pari
a quello
spettante agli altri due componenti del medesimo
collegio maggiorato
di un importo non superiore al 20 percento del suddetto
compenso;
b) al segretario, in caso di nomina da parte del
presidente del
collegio, spetta un compenso non
superiore al 5 per cento
del
compenso complessivo di cui al comma 1.
3. Ai fini dell'applicazione della tabella di cui all'allegato
A,
per valore della controversia si intende la somma
aritmetica delle
richieste economiche in conto
capitale contenute nelle domande
comunque decise dal collegio, con l'aggiunta, ove
richiesti, degli
interessi e della rivalutazione monetaria calcolati
sino al giorno
della proposizione della domanda.
4. Nelle controversie aventi ad oggetto la risoluzione, il recesso
e la rescissione del contratto, ovvero la
revoca la decadenza e
l'annullamento d'ufficio della
concessione, il valore
della
controversia di cui alla tabella dell'allegato A e'
determinato con
riferimento alla parte del contratto ancora
da eseguire, tenendo
conto degli atti aggiuntivi
e delle varianti
eventualmente
intervenuti. Nelle controversie aventi ad
oggetto la domanda di
nullita' o di annullamento del contratto, il
valore coincide con
l'importo originario del contratto.
5. Ai fini della determinazione del valore della controversia,
le
domande riconvenzionali si sommano alle domande
principali. Non si
sommano le domande proposte in via subordinata o
alternativa.
6. Nel caso in cui l'arbitrato sia deciso con pronuncia di rito la
misura dei compensi e' sempre
pari al minimo previsto
dallo
scaglione, aumentato al massimo di un importo pari al
0,05 per cento
della differenza tra il valore della controversia e il
minimo dello
scaglione di riferimento, in presenza di elementi
significativi di
pregio.
7. In caso di conciliazione e' dovuto il compenso minimo
indicato
nella tabella di cui all'allegato A, ridotto della meta'.
8. Sono escluse dal compenso degli arbitri
le spese per il
funzionamento della camera arbitrale ai sensi
dell'art. 209, comma
15, del codice.
Art. 2
Abrogazioni ed entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il
quindicesimo giorno
successivo alla data della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il presente decreto e' inviato agli organi di controllo
per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica
italiana.
Roma, 31 gennaio 2018
Il Ministro: Delrio
Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 2018, n.
1-130
Allegato A
Allegato A
=============================================
|Valore della controversia| Compenso minimo |Compenso massimo |
+=========================+=================+
|1. da 0 pari a € 500.000 | €5.000
| €20.000
|
+-------------------------+-----------------+-----------------+
| 2. da € 500.001 a € |
|
|
| 2.500.000
| €20.000
| €35.000
|
+-------------------------+-----------------+-----------------+
| 3. da € 2.500.001 a € |
|
|
| 10.000.000
| €35.000
| €60.000
|
+-------------------------+-----------------+-----------------+
| 4. da € 10.000.001 a € |
|
|
| 30.000.000
| €60.000
| €75.000
|
+-------------------------+-----------------+-----------------+
| 5. da € 30.000.001 > |
€75.000 |
€100.000 |
+-------------------------+-----------------+-----------------+
|