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Gare di Appalto - Bandi di Gara - Appalti Pubblici
 
 
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 Home  /  Leggi e Normative  /  Normativa Appalti  /  Normativa Appalti Generale  /  Decreto Legge 18 aprile 2019 n. 32
 

DECRETO-LEGGE 18 aprile 2019 n. 32

Disposizioni urgenti  per  il  rilancio  del  settore  dei  contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi  infrastrutturali,  di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi  sismici.

 

Capo I
Norme in materia di contratti pubblici, di accelerazione degli interventi infrastrutturali, e di rigenerazione urbana

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
   Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e   urgenza   di   emanare
disposizioni volte a favorire la crescita economica e a dare  impulso
al sistema produttivo del Paese, mediante l'adozione di misure  volte
alla semplificazione del quadro normativo e  amministrativo  connesso
ai pubblici affidamenti, concernenti, in particolare,  la  disciplina
dei contratti pubblici;
  Considerata l'urgente necessita' di operare in termini di  maggiore
semplificazione ed  accelerazione  per  l'affidamento  dei  contratti
pubblici,  garantendo,  al  contempo,  i   necessari   parametri   di
imparzialita'  e  trasparenza  nello   svolgimento   delle   relative
procedure;
  Considerata, altresi', la straordinaria  necessita'  e  urgenza  di
semplificare le procedure di approvazione dei  progetti  al  fine  di
pervenire al celere  utilizzo  delle  risorse  finanziarie  destinate
all'esecuzione di interventi infrastrutturali indifferibili;
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di  far  fronte  ai
problemi di coordinamento tra la disciplina del Codice dei  contratti
pubblici  e  le  disposizioni  normative  in  tema   di   fallimento,
concordato preventivo,  amministrazione  controllata  e  liquidazione
coatta amministrativa delle imprese, nell'ottica di fornire  adeguata
tutela  alle  attivita'  imprenditoriali  in  momentanea  sofferenza,
garantendo, al contempo, la salvaguardia degli interessi erariali;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e   urgenza   di   emanare
disposizioni in materia di semplificazione  e  accelerazione  per  la
realizzazione di interventi edilizi  in  zone  sismiche,  nell'ottica
dello   snellimento   dei   relativi   iter   tecnico-amministrativo,
assicurando, comunque, i necessari presidi di pubblica incolumita';
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e   urgenza   di   emanare
disposizioni  volte  a  stabilire  percorsi  di  accelerazione  e  di
semplificazione procedurale per la realizzazione o  il  completamento
di interventi infrastrutturali  ritenuti  prioritari,  prevedendo  la
nomina di Commissari straordinari cui conferire strumenti idonei  per
l'efficace ed efficiente esecuzione dei lavori;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e   urgenza   di   emanare
disposizioni per la riqualificazione, il miglioramento e la messa  in
sicurezza della  rete  viaria  siciliana,  prevedendo  la  nomina  di
apposito Commissario straordinario incaricato di sovraintendere  alla
programmazione, alla progettazione  e  all'affidamento  dei  relativi
interventi;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e   urgenza   di   emanare
disposizioni per la realizzazione di interventi  infrastrutturali  di
immediata  cantierabilita'  da  praticarsi  presso   i   comuni   con
popolazione fino a 3.500 abitanti;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e   urgenza   di   emanare
disposizioni  per  il  completamento  del   collegamento   viario   a
scorrimento    veloce,     conosciuto     come     Strada     Statale
«Lioni-Grottaminarda»;
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza  di  semplificare  e
velocizzare  i  procedimenti   sottesi   alla   realizzazione   degli
interventi edilizi di rigenerazione del  tessuto  edificatorio  nelle
aree urbane  per  consentire  l'urgente  ripresa  dell'attivita'  del
settore, nevralgico e trainante per lo sviluppo del Paese;
  Considerata la necessita' e l'urgenza di disporre interventi per la
riparazione e la  ricostruzione  degli  immobili,  l'assistenza  alla
popolazione e la ripresa economica nei  territori  dei  comuni  della
provincia di Catania e nei territori dei comuni  della  provincia  di
Campobasso, colpiti dagli eventi sismici;
  Considerata la necessita' di disporre misure urgenti per  garantire
l'accelerazione  del  processo   di   ricostruzione   nelle   regioni
dell'Italia  centrale,  gravemente  colpite  dagli   eventi   sismici
verificatisi negli anni 2016 e 2017;
  Ritenuto necessario mantenere il presidio militare a  tutela  della
zona rossa, nei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno;
  Ritenuto necessario costituire uno  specifico  sistema  di  allarme
pubblico nazionale, volto  alla  tutela  della  vita  umana,  tramite
servizi mobili di comunicazione, rivolto agli utenti  interessati  da
gravi emergenze, catastrofi imminenti o in corso;
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri,  adottate  nelle
riunioni del 20 marzo 2019 e del 18 aprile 2019;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  di  concerto  con  i
Ministri dello sviluppo  economico,  dell'interno,  della  giustizia,
dell'economia e delle finanze, per i beni e le  attivita'  culturali,
per la pubblica amministrazione e  per  gli  affari  regionali  e  le
autonomie;
 
                                       Emana
 
                          il seguente decreto-legge:
 
                                        Art. 1
 
                 Modifiche al codice dei contratti pubblici
 
  1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 23:
      1) al comma 3,  primo  periodo,  le  parole  "Con  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta del  Consiglio
superiore  dei  lavori  pubblici,  di  concerto   con   il   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo"  sono  sostituite
dalle seguenti: "Con il regolamento di cui  all'articolo  216,  comma
27-octies,";
      2) il  comma  3-bis  e'  sostituito  dal  seguente:  "3-bis.  I
contratti di lavori di manutenzione  ordinaria  e  straordinaria,  ad
esclusione  degli  interventi  di  manutenzione   straordinaria   che
prevedono il rinnovo o la sostituzione  di  parti  strutturali  delle
opere o di impianti, possono  essere  affidati,  nel  rispetto  delle
procedure di scelta del  contraente  previste  dal  presente  codice,
sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione
generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni  previste,
dal  computo  metrico-estimativo,  dal  piano  di  sicurezza   e   di
coordinamento  con  l'individuazione  analitica   dei   costi   della
sicurezza da non assoggettare a ribasso.  L'esecuzione  dei  predetti
lavori puo' prescindere dall'avvenuta redazione  e  approvazione  del
progetto esecutivo.";
      3) il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5.  Il  progetto  di
fattibilita' tecnica ed  economica  individua,  tra  piu'  soluzioni,
quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici  per  la
collettivita', in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare  e
prestazioni da fornire. Per i  lavori  pubblici  di  importo  pari  o
superiore alla soglia di cui all'articolo  35  anche  ai  fini  della
programmazione  di  cui  all'articolo  21,  comma  3,   nonche'   per
l'espletamento  delle  procedure  di  dibattito   pubblico   di   cui
all'articolo 22 e per i concorsi di progettazione e di  idee  di  cui
all'articolo 152,  il  progetto  di  fattibilita'  e'  preceduto  dal
documento  di  fattibilita'  delle  alternative  progettuali  di  cui
all'articolo 3, comma 1,  lettera  ggggg-quater),  nel  rispetto  dei
contenuti di cui al decreto previsto all'articolo 23, comma 3.  Resta
ferma  la  facolta'  della  stazione  appaltante  di  richiedere   la
redazione del documento di fattibilita' delle alternative progettuali
anche per lavori pubblici di importo inferiore  alla  soglia  di  cui
all'articolo 35. Nel progetto di fattibilita' tecnico  ed  economica,
il progettista sviluppa, nel rispetto del quadro  esigenziale,  tutte
le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di
cui al comma 1, nonche' gli elaborati  grafici  per  l'individuazione
delle  caratteristiche   dimensionali,   volumetriche,   tipologiche,
funzionali e tecnologiche dei lavori  da  realizzare  e  le  relative
stime economiche, secondo le modalita' previste nel decreto di cui al
comma 3, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione
in lotti funzionali. Il progetto di fattibilita' tecnica ed economica
deve   consentire,   ove   necessario,   l'avvio   della    procedura
espropriativa.";
      4) al comma 6, le parole  "di  studi  preliminari  sull'impatto
ambientale" sono sostituite dalle seguenti: "di studi di fattibilita'
ambientale e paesaggistica" e le parole "le esigenze di compensazioni
e di  mitigazione  dell'impatto  ambientale"  sono  sostituite  dalle
seguenti  "la  descrizione  delle  misure  di  compensazioni   e   di
mitigazione dell'impatto ambientale";
      5) dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:
        "11-bis. Tra  le  spese  tecniche  da  prevedere  nel  quadro
economico di ciascun intervento sono comprese le spese  di  carattere
strumentale  sostenute  dalle   amministrazioni   aggiudicatrici   in
relazione all'intervento.
        11-ter.   Le   spese   strumentali,   incluse   quelle    per
sopralluoghi, riguardanti le attivita' finalizzate alla  stesura  del
Piano  generale  degli  interventi  del  sistema   accentrato   delle
manutenzioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio  2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.
111 sono a carico delle  risorse  iscritte  sui  pertinenti  capitoli
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
trasferite all'Agenzia del demanio.";
    b) all'articolo 24:
      1) al comma 2, le  parole  "Con  decreto  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti,  da  adottare  entro  novanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentita l'ANAC,"
sono  sostituite  dalle  seguenti  "Con   il   regolamento   di   cui
all'articolo  216,  comma  27-octies,"  e  il  secondo   periodo   e'
sostituito dal seguente: "Fino alla data di  entrata  in  vigore  del
regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si  applica  la
disposizione transitoria ivi prevista.";
      2) al comma 7, primo periodo, le parole "o delle concessioni di
lavori pubblici" sono soppresse, al secondo  periodo,  le  parole  ",
concessioni di lavori pubblici" sono soppresse ed,  e'  aggiunto,  in
fine,  il  seguente  periodo:  "Gli  affidatari   di   incarichi   di
progettazione per progetti  posti  a  base  di  gara  possono  essere
affidatari delle concessioni di lavori pubblici a condizione  che  il
concedente adotti misure adeguate per garantire  che  la  concorrenza
non sia falsata dalla loro partecipazione.";
    c) all'articolo 29, comma 1, il secondo, il  terzo  e  il  quarto
periodo sono soppressi;
    d) all'articolo 31, comma 5, primo periodo, le parole "L'ANAC con
proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in
vigore del presente codice definisce", sono sostituite dalle seguenti
"Con il regolamento di cui  all'articolo  216,  comma  27-octies,  e'
definita" , al secondo periodo, le  parole  "Con  le  medesime  linee
guida" sono sostituite dalle seguenti "Con il medesimo regolamento di
cui all'articolo  216,  comma  27-octies,"  e  il  terzo  periodo  e'
sostituito dal seguente: "Fino alla data di  entrata  in  vigore  del
regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si  applica  la
disposizione transitoria ivi prevista.";
    e) all'articolo 35:
      1) al comma 9, lettera a), la  parola  "contemporaneamente"  e'
soppressa;
      2) al comma 10, lettera a), la parola  "contemporaneamente"  e'
soppressa;
      3) al comma 18, le parole "dei lavori", ovunque ricorrano, sono
sostituite dalle seguenti: "della prestazione";
    f) all'articolo 36:
      1) al comma 2, lettera b), le parole  "e  inferiore  a  150.000
euro per i lavori, o alle  soglie  di  cui  all'articolo  35  per  le
forniture  e  i  servizi,   mediante   procedura   negoziata   previa
consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per
i lavori" sono sostituite dalle seguenti: "e inferiore a 200.000 euro
per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e
i servizi, mediante procedura  negoziata  previa  consultazione,  ove
esistenti, di almeno tre operatori economici per i lavori";
      2) al comma 2, la lettera c) e' abrogata;
      3) al comma 2, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:  "d)
per i lavori di importo pari o superiore a 200.000 euro e  fino  alle
soglie di cui all'articolo 35 mediante ricorso alle procedure di  cui
all'articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97,  comma
8.";
      4) il comma 5 e'  sostituito  dal  seguente:  "5.  Le  stazioni
appaltanti possono decidere che  le  offerte  siano  esaminate  prima
della  verifica  della  documentazione  relativa  al   possesso   dei
requisiti di carattere  generale  e  di  quelli  di  idoneita'  e  di
capacita' degli offerenti. Tale facolta' puo'  essere  esercitata  se
specificamente prevista nel bando di gara o nell'avviso  con  cui  si
indice la procedura. Se si avvalgono di tale  facolta',  le  stazioni
appaltanti verificano in maniera imparziale  e  trasparente  che  nei
confronti del miglior offerente non ricorrano motivi di esclusione  e
che sussistano i requisiti e le  capacita'  di  cui  all'articolo  83
stabiliti dalla stazione appaltante;  tale  controllo  e'  esteso,  a
campione,  anche  sugli  altri  partecipanti,  secondo  le  modalita'
indicate nei documenti  di  gara.  Sulla  base  dell'esito  di  detta
verifica,  si  procede  eventualmente  a  ricalcolare  la  soglia  di
anomalia di cui all'articolo 97. Resta salva, dopo  l'aggiudicazione,
la verifica sul  possesso  dei  requisiti  richiesti  ai  fini  della
stipula del contratto.";
      5) il comma 6-bis e' sostituito dai seguenti:
      "6-bis.  Ai  fini  dell'ammissione  e  della  permanenza  degli
operatori economici nei mercati elettronici di cui  al  comma  6,  il
soggetto responsabile dell'ammissione verifica l'assenza  dei  motivi
di esclusione di cui all'articolo 80 su un campione significativo  di
operatori economici. Dalla data di entrata in vigore del  decreto  di
cui  all'articolo  81,  comma  2,  tale  verifica  sara'   effettuata
attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici  di  cui
all'articolo 81, anche  mediante  interoperabilita'  fra  sistemi.  I
soggetti responsabili dell'ammissione possono consentire l'accesso ai
propri sistemi agli operatori  economici  per  la  consultazione  dei
dati, certificati e informazioni disponibili mediante la  banca  dati
di cui all'articolo  81  per  la  predisposizione  della  domanda  di
ammissione e di permanenza ai mercati elettronici.
        6-ter. Nelle procedure di affidamento effettuate  nell'ambito
dei mercati elettronici di cui al comma  6,  la  stazione  appaltante
verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario  dei
requisiti economici e finanziari e tecnico professionali.
        6-quater. In  luogo  del  DGUE,  i  soggetti  che  gestiscono
mercati elettronici ovvero che istituiscono o gestiscono  un  sistema
dinamico di acquisizione per  lavori,  servizi  e  forniture  possono
predisporre  formulari  standard  mediante  i  quali   richiedere   e
verificare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 80  ed  ogni
eventuale  ulteriore  informazione  necessaria   all'abilitazione   o
all'ammissione. Nell'ambito della fase del confronto  competitivo  la
stazione  appaltante  utilizza  il  DGUE  per  richiedere   eventuali
informazioni, afferenti la specifica procedura,  ulteriori  a  quelle
gia' acquisite in fase di abilitazione o ammissione.";
      6) al comma 7, primo periodo, le  parole  "L'ANAC  con  proprie
linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data  di  entrata
in vigore del presente codice, stabilisce le modalita'  di  dettaglio
per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualita'  delle
procedure di cui al presente articolo, delle" sono  sostituite  dalle
seguenti:  "Con  il  regolamento  di  cui  all'articolo  216,   comma
27-octies, sono stabilite le modalita' relative alle procedure di cui
al presente articolo, alle", al secondo  periodo,  le  parole  "Nelle
predette linee guida" sono sostituite dalle seguenti:  "Nel  predetto
regolamento", le parole "nonche' di effettuazione degli inviti quando
la stazione appaltante intenda avvalersi della facolta' di esclusione
delle  offerte  anomale"  sono  soppresse,  e  il  terzo  periodo  e'
sostituito dal seguente: "Fino alla data di  entrata  in  vigore  del
regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si  applica  la
disposizione transitoria ivi prevista.";
      7) dopo il comma 9, e'  aggiunto  il  seguente:  "9-bis.  Fatto
salvo  quanto  previsto  all'articolo  95,  comma  3,   le   stazioni
appaltanti procedono  all'aggiudicazione  dei  contratti  di  cui  al
presente articolo sulla base del criterio del  minor  prezzo  ovvero,
previa   motivazione,   sulla   base   del   criterio    dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa.";
    g) all'articolo 37, comma 4, la parola  "procede"  e'  sostituita
dalle seguenti: "puo' procedere direttamente e autonomamente oppure";
    h) all'articolo 47:
      1) il comma 2  e'  sostituito  dal  seguente:  "2.  I  consorzi
stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma  1,
lettera f), eseguono le prestazioni o  con  la  propria  struttura  o
tramite i consorziati  indicati  in  sede  di  gara  senza  che  cio'
costituisca  subappalto,  ferma  la  responsabilita'  solidale  degli
stessi nei confronti della stazione appaltante. Per i lavori, ai fini
della qualificazione di cui all'articolo 84, con  il  regolamento  di
cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono stabiliti i  criteri  per
l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio  o  ai  singoli
consorziati  che  eseguono  le   prestazioni.   L'affidamento   delle
prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo  45,  comma  2,
lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto.";
      2) dopo il  comma  2,  e'  aggiunto  il  seguente:  "2-bis.  La
sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti  richiesti  nel
bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture e' valutata, a
seguito  della  verifica  della  effettiva  esistenza  dei   predetti
requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del
consorzio stabile  per  servizi  e  forniture,  ai  consorziati  sono
attribuiti   pro-quota    i    requisiti    economico-finanziari    e
tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati
in  esecuzione  ai  consorziati.  Le  quote  di   assegnazione   sono
proporzionali    all'apporto    reso    dai    singoli    consorziati
nell'esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.";
    i) all'articolo 59:
      1) al comma 1-bis, dopo il primo periodo, e' aggiunto, in fine,
il  seguente:  "I  requisiti  minimi   per   lo   svolgimento   della
progettazione oggetto del contratto sono previsti  nei  documenti  di
gara nel rispetto del  presente  codice  e  del  regolamento  di  cui
all'articolo 216, comma 27-octies;  detti  requisiti  sono  posseduti
dalle  imprese  attestate  per  prestazioni   di   sola   costruzione
attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di  offerta,
in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti  di  cui  all'articolo
46, comma 1; le imprese attestate per prestazioni di progettazione  e
costruzione  documentano  i  requisiti  per  lo   svolgimento   della
progettazione  esecutiva  laddove  i  predetti  requisiti  non  siano
dimostrati dal proprio staff di progettazione.";
      2) dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente: "1-quater.  Nei
casi in cui in cui l'operatore economico si avvalga  di  uno  o  piu'
soggetti qualificati alla realizzazione  del  progetto,  la  stazione
appaltante  indica  nei  documenti  di  gara  le  modalita'  per   la
corresponsione  diretta  al  progettista  della  quota  del  compenso
corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente  in
sede di offerta, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del
progetto e previa presentazione dei relativi  documenti  fiscali  del
progettista indicato o raggruppato.";
    l) all'articolo 76, dopo il comma  2  e'  inserito  il  seguente:
"2-bis. Nei termini stabiliti al comma 5 e' dato avviso ai  candidati
e ai concorrenti, con le modalita'  di  cui  all'articolo  5-bis  del
decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  recante   il   Codice
dell'amministrazione digitale o strumento analogo negli  altri  Stati
membri, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura
di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della verifica della
documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione  di  cui
all'articolo   80,   nonche'    la    sussistenza    dei    requisiti
economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando  l'ufficio  o
il  collegamento  informatico  ad   accesso   riservato   dove   sono
disponibili i relativi atti.";
    m) all'articolo 77, dopo il comma 3,  e'  inserito  il  seguente:
"3-bis. In caso di indisponibilita' o di disponibilita' insufficiente
di esperti iscritti nella sezione ordinaria dell'Albo ai  fini  della
compilazione della lista  di  cui  al  comma  3,  la  commissione  e'
nominata,  anche  solo  parzialmente,   dalla   stazione   appaltante
competente ad effettuare  la  scelta  del  soggetto  affidatario  del
contratto tenuto conto delle specifiche caratteristiche del contratto
da affidare e delle connesse competenze.";
    n) all'articolo 80:
      1)  al  comma  1,  le  parole  "anche   riferita   a   un   suo
subappaltatore nei casi di  cui  all'articolo  105,  comma  6,"  sono
soppresse;
      2) al comma 2, dopo il secondo periodo, e' aggiunto,  in  fine,
il seguente: "Resta  fermo  altresi'  quanto  previsto  dall'articolo
34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.
159.";
      3) al comma 3, primo periodo, le parole "in  caso  di  societa'
con meno di quattro soci" sono sostituite dalle seguenti: "in caso di
societa' con un numero di soci pari o  inferiore  a  quattro"  e,  al
secondo  periodo,  dopo  le  parole   "quando   e'   intervenuta   la
riabilitazione" sono inserite  le  seguenti:  "ovvero,  nei  casi  di
condanna ad una pena accessoria  perpetua,  quando  questa  e'  stata
dichiarata estinta ai sensi dell'articolo  179,  settimo  comma,  del
codice penale";
      4) al comma 4, il quinto periodo, e' sostituito  dai  seguenti:
"Un operatore economico puo' essere escluso  dalla  partecipazione  a
una procedura d'appalto se la stazione appaltante e' a  conoscenza  e
puo' adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha  ottemperato  agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi
previdenziali non definitivamente accertati. Il presente comma non si
applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi  obblighi
pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare  le  imposte  o  i
contributi  previdenziali  dovuti,  compresi  eventuali  interessi  o
multe,  ovvero  quando  il  debito  tributario  o  previdenziale  sia
comunque integralmente estinto, purche' l'estinzione, il pagamento  o
l'impegno si  siano  perfezionati  anteriormente  alla  scadenza  del
termine per la presentazione delle domande.";
      5) al comma 5, alinea, le  parole  "anche  riferita  a  un  suo
subappaltatore nei casi  di  cui  all'articolo  105,  comma  6"  sono
soppresse  e  la  lettera  b)  e'  sostituita  dalla  seguente:   "b)
l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in
stato di liquidazione coatta o di  concordato  preventivo  o  sia  in
corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di  una
di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110
e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;";
      6) il comma 10 e' sostituito dai seguenti: "10. Se la  sentenza
penale  di  condanna  definitiva  non  fissa  la  durata  della  pena
accessoria  della  incapacita'  di  contrattare   con   la   pubblica
amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d'appalto
o concessione e':
        a) perpetua, nei  casi  in  cui  alla  condanna  consegue  di
diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo  317-bis,
primo comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena  sia
dichiarata estinta ai sensi dell'articolo  179,  settimo  comma,  del
codice penale;
        b) pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis,
primo comma, secondo  periodo,  del  codice  penale,  salvo  che  sia
intervenuta riabilitazione;
        c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui  alle
lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.
        10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se
la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a  sette
e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione e' pari  alla
durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5,  la  durata
della esclusione e'  pari  a  tre  anni,  decorrenti  dalla  data  di
adozione del provvedimento amministrativo di  esclusione  ovvero,  in
caso di  contestazione  in  giudizio,  dalla  data  di  passaggio  in
giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla  definizione  del
giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale  fatto  ai
fini della propria valutazione circa la sussistenza  del  presupposto
per  escludere  dalla  partecipazione  alla   procedura   l'operatore
economico che l'abbia commesso.";
    o) all'articolo 83, comma 2,  secondo  periodo,  le  parole  "con
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti   da
adottare, su proposta dell'ANAC entro un anno dalla data  di  entrata
in  vigore  del  presente  codice,  previo  parere  delle  competenti
Commissioni parlamentari" sono sostituite  dalle  seguenti:  "con  il
regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies,", e,  al  terzo
periodo, le parole: "di dette  linee  guida"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "di detto regolamento";
    p) all'articolo 84:
      1) al comma 1, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti:
"L'attivita' di attestazione e' esercitata nel rispetto del principio
di  indipendenza  di  giudizio,  garantendo  l'assenza  di  qualunque
interesse   commerciale   o   finanziario   che   possa   determinare
comportamenti non  imparziali  o  discriminatori.  Gli  organismi  di
diritto   privato   di   cui   al   primo   periodo,   nell'esercizio
dell'attivita' di attestazione per gli esecutori di lavori  pubblici,
svolgono  funzioni  di  natura  pubblicistica,  anche  agli   effetti
dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.";
      2) al comma 2, primo periodo, le parole "L'ANAC, con il decreto
di  cui  all'articolo  83,  comma  2,  individua,   altresi',"   sono
sostituite dalle seguenti: "Con il regolamento  di  cui  all'articolo
216, comma 27-octies, sono, altresi', individuati";
      3) al comma 4, lettera b), le parole "al decennio  antecedente"
sono sostituite dalle seguenti: "ai quindici anni antecedenti";
      4) al comma 6, quarto periodo, le parole  "nelle  linee  guida"
sono sostituite dalle seguenti: "nel regolamento di cui  all'articolo
216, comma 27-octies,";
      5) al comma 8, primo periodo, le parole "Le linee guida di  cui
al presente articolo disciplinano", sono sostituite  dalle  seguenti:
"Il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, disciplina"
e al secondo periodo, le parole "Le linee  guida  disciplinano"  sono
sostituite dalle seguenti: "Sono disciplinati";
      6) al comma 10, primo periodo, le parole  "delle  linee  guida"
sono sostituite dalle seguenti: "del regolamento di cui  all'articolo
216, comma 27-octies,";
      7) al comma 11, le parole "nelle linee guida"  sono  sostituite
dalle seguenti: "nel  regolamento  di  cui  all'articolo  216,  comma
27-octies,";
    q) all'articolo 86, comma 5-bis,  le  parole  "dall'ANAC  con  le
linee guida di cui all'articolo 83, comma 2." sono  sostituite  dalle
seguenti:  "con  il  regolamento  di  cui  all'articolo  216,   comma
27-octies.";
    r) all'articolo 89, comma  11,  terzo  periodo,  le  parole  "Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e  trasporti,  da  adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
codice, sentito il Consiglio superiore  dei  lavori  pubblici,"  sono
sostituite dalle seguenti: "Con il regolamento  di  cui  all'articolo
216, comma 27-octies" e il quarto periodo e' sostituito dal seguente:
"Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  regolamento  di  cui
all'articolo  216,  comma  27-octies,  si  applica  la   disposizione
transitoria ivi prevista.";
    s) all'articolo 95:
      1) al comma 3, dopo la lettera b),  e'  aggiunta  la  seguente:
"b-bis). I contratti di servizi e le  forniture  di  importo  pari  o
superiore  a  40.000  euro  caratterizzati  da   notevole   contenuto
tecnologico o che hanno un carattere innovativo.";
      2) al comma 4, le lettere a) e c) sono abrogate;
      3) al comma 10-bis, il secondo periodo e' soppresso;
      4) il comma 15 e' sostituito dal seguente: "15. Ogni variazione
che   intervenga,   anche   in   conseguenza   di    una    pronuncia
giurisdizionale, successivamente alla fase  amministrativa  di  prima
ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai
fini del calcolo di medie nella procedura, ne'  per  l'individuazione
della soglia di anomalia delle offerte.".
    t) all'articolo 97:
      1) il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
      "2. Quando il criterio di aggiudicazione e' quello  del  prezzo
piu' basso e il numero delle offerte ammesse e' pari  o  superiore  a
15, la  congruita'  delle  offerte  e'  valutata  sulle  offerte  che
presentano un ribasso pari o superiore  ad  una  soglia  di  anomalia
determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli  offerenti
i parametri di riferimento per il calcolo della soglia  di  anomalia,
il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:
        a) calcolo della somma e della media aritmetica  dei  ribassi
percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per
cento,  arrotondato  all'unita'  superiore,   rispettivamente   delle
offerte di maggior ribasso e quelle  di  minor  ribasso;  le  offerte
aventi un uguale valore  di  ribasso  sono  prese  in  considerazione
distintamente nei loro singoli valori;  qualora,  nell'effettuare  il
calcolo del dieci per cento, siano presenti una  o  piu'  offerte  di
eguale valore rispetto alle offerte  da  accantonare,  dette  offerte
sono altresi' da accantonare;
        b)  calcolo  dello  scarto  medio  aritmetico   dei   ribassi
percentuali che superano la media calcolata ai  sensi  della  lettera
a);
        c) calcolo della soglia come somma della media  aritmetica  e
dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);
        d) la soglia calcolata al punto c) viene decrementata  di  un
valore percentuale pari al prodotto delle prime  due  cifre  dopo  la
virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo
scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).
      2-bis. Quando il  criterio  di  aggiudicazione  e'  quello  del
prezzo piu' basso e il numero delle offerte ammesse  e'  inferiore  a
15, la  congruita'  delle  offerte  e'  valutata  sulle  offerte  che
presentano un ribasso pari o superiore  ad  una  soglia  di  anomalia
determinata; ai fini  della  determinazione  della  congruita'  delle
offerte, al fine di non rendere predeterminabili  dagli  offerenti  i
parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia,  il
RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:
        a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali  di
tutte le  offerte  ammesse,  con  esclusione  del  dieci  per  cento,
arrotondato all'unita' superiore, rispettivamente  delle  offerte  di
maggior ribasso e quelle di  minor  ribasso;  le  offerte  aventi  un
uguale valore di ribasso sono prese in  considerazione  distintamente
nei loro singoli valori;  qualora,  nell'effettuare  il  calcolo  del
dieci per cento, siano presenti una o piu' offerte di  eguale  valore
rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresi'  da
accantonare;
        b)  calcolo  dello  scarto  medio  aritmetico   dei   ribassi
percentuali che superano la media calcolata ai  sensi  della  lettera
a);
        c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui
alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettere a);
        d) se il rapporto di cui alla lettera c) e' pari o  inferiore
a 0,15,  la  soglia  di  anomalia  e'  pari  al  valore  della  media
aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della
medesima media aritmetica;
        e) se il rapporto di cui alla lettera c) e' superiore a  0,15
la soglia di anomalia e' calcolata come somma della media  aritmetica
di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico  di  cui  alla
lettera b).
      2-ter. Al fine di non rendere nel tempo predeterminabili  dagli
offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della  soglia  di
anomalia, il Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  puo'
procedere  con  decreto  alla  rideterminazione  delle  modalita'  di
calcolo per l'individuazione della soglia di anomalia.";
      2) al comma 3, dopo il primo periodo, sono aggiunti, in fine, i
seguenti: "Il calcolo di cui al primo periodo e'  effettuato  ove  il
numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.  Si  applica
l'ultimo periodo del comma 6.";
      3) al comma 3-bis, le parole "Il calcolo di cui al comma  2  e'
effettuato" sono sostituite dalle seguenti: "Il  calcolo  di  cui  ai
commi 2, 2-bis e 2-ter e' effettuato";
      4) al comma 8, primo periodo, le parole  "alle  soglie  di  cui
all'articolo  35,  la  stazione  appaltante  puo'  prevedere",   sono
sostituite dalle seguenti: "alle soglie di cui all'articolo 35, e che
non presentano carattere  transfrontaliero,  la  stazione  appaltante
prevede", dopo le parole "individuata ai sensi  del  comma  2",  sono
inserite le seguenti: "e commi 2-bis e 2-ter.", e il terzo periodo e'
sostituito dal seguente: "Comunque l'esclusione automatica non  opera
quando il numero delle offerte ammesse e' inferiore a dieci.";
    u) all'articolo 102, comma  8,  primo  periodo,  le  parole  "Con
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  su
proposta  del  Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici,   sentita
l'ANAC," sono sostituite dalle seguenti: "Con il regolamento  di  cui
all'articolo 216, comma 27-octies,";
    v) all'articolo 105:
      1) al comma 2, il terzo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
"Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il subappalto  e'  indicato
dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non  puo'  superare  la
quota del cinquanta per cento dell'importo complessivo del  contratto
di lavori, servizi o forniture.";
      2) al comma 4, la lettera a) e' abrogata;
      3) al comma 4, lettera b), sono aggiunte, in fine, le  seguenti
parole: "e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80";
      4) al comma 4, la lettera d) e' abrogata;
      5) il comma 6 e' abrogato;
      6) al comma 13, la lettera a), e' abrogata e alla lettera c) le
parole "e se la natura del contratto lo consente" sono soppresse;
    z) all'articolo 111:
      1) al comma 1,  primo  periodo,  le  parole  "Con  decreto  del
Ministro delle infrastrutture  e  trasporti,  da  adottare  entro  90
giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  codice,  su
proposta  dell'ANAC,  previo  parere  delle  competenti   commissioni
parlamentari, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e la
Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono approvate le linee guida  che  individuano"
sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Con  il   regolamento   di   cui
all'articolo 216, comma 27-octies, sono individuate";
      2) al comma 2, secondo periodo,  le  parole  "Con  il  medesimo
decreto, di cui al comma 1, sono altresi' approvate linee  guida  che
individuano"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Con  il   medesimo
regolamento di cui al comma 1 sono altresi' individuati" e  il  terzo
periodo e' sostituito dal seguente: "Fino alla  data  di  entrata  in
vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma  27-octies,  si
applica la disposizione transitoria ivi prevista.";
    aa) all'articolo 113, comma 2, primo periodo, le parole  "per  le
attivita'  di  programmazione  della  spesa  per   investimenti,   di
valutazione  preventiva  dei  progetti,  di  predisposizione   e   di
controllo delle procedure di  gara  e  di  esecuzione  dei  contratti
pubblici" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "per  le  attivita'  di
progettazione,  di  coordinamento  della   sicurezza   in   fase   di
progettazione   ed   esecuzione,   di   verifica   preventiva   della
progettazione,";
    bb) all'articolo  133,  comma  8,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: ", indicando nei  documenti  di  gara  le  modalita'
della verifica,  anche  a  campione,  della  documentazione  relativa
dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei  criteri  di
selezione. Sulla  base  dell'esito  di  detta  verifica,  si  procede
eventualmente a ricalcolare la soglia di anomalia di cui all'articolo
97. Resta salva, dopo l'aggiudicazione, la verifica sul possesso  dei
requisiti richiesti ai fini della stipula del contratto.";
    cc) all'articolo 146, comma 4,  primo  periodo,  le  parole  "Con
decreto del Ministro dei beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
turismo, di concerto con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del  presente  codice,"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Con  il
regolamento di cui all'articolo 216, comma  27-octies,"  e  il  terzo
periodo e' sostituito dal seguente: "Fino alla  data  di  entrata  in
vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma  27-octies,  si
applica la disposizione transitoria ivi prevista.";
    dd) all'articolo 174:
      1) al comma 2, il terzo periodo e' soppresso;
      2) il comma 3 e' sostituito  dal  seguente:  "3.  L'affidatario
provvede  a  sostituire  i  subappaltatori  relativamente  ai   quali
apposita verifica abbia  dimostrato  la  sussistenza  dei  motivi  di
esclusione di cui all'articolo 80.";
    ee)  all'articolo  177,  comma  2,  primo  periodo,   le   parole
"ventiquattro mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
codice" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2019";
    ff) all'articolo 183, dopo il comma 17, e' inserito il  seguente:
"17-bis. Gli investitori istituzionali indicati nell'elenco riportato
all'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
possono presentare le proposte di cui al  comma  15,  primo  periodo,
associati o consorziati, qualora privi  dei  requisiti  tecnici,  con
soggetti in possesso dei requisiti per  partecipare  a  procedure  di
affidamento di contratti pubblici per servizi di progettazione.";
    gg) all'articolo 196, i commi 3 e 4 sono abrogati;
    hh) all'articolo 197:
      1) al comma 1, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "La
qualificazione  del  contraente  generale  e'  disciplinata  con   il
regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies.";
      2) il comma 3 e' abrogato;
      3)  il  comma  4  e'  sostituito  dal  seguente:  "4.  Per   la
partecipazione  alle  procedure  di  aggiudicazione  da   parte   dei
contraenti generali, per gli affidamenti  di  cui  all'articolo  194,
oltre all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, e'
istituito il  sistema  di  qualificazione  del  contraente  generale,
disciplinato con  il  regolamento  di  cui  all'articolo  216,  comma
27-octies,  gestito  dal  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
trasporti, che prevede specifici  requisiti  in  ordine  all'adeguata
capacita' economica e finanziaria, all'adeguata idoneita'  tecnica  e
organizzativa,    nonche'    all'adeguato    organico    tecnico    e
dirigenziale.";
    ii) all'articolo 199:
      1) al comma  2,  primo  periodo,  le  parole  "alla  SOA"  sono
sostituite dalle seguenti: "all'amministrazione";
      2) al comma 4, primo periodo, le parole  "del  decreto  di  cui
all'articolo 83,  comma  2"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "del
regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies"  e  il  secondo
periodo e' soppresso;
    ll) all'articolo 215, comma 5, primo periodo, le parole  "novanta
giorni" sono sostituite dalle seguenti "sessanta giorni";
    mm) all'articolo 216:
      1) dopo il comma 1-bis, e' inserito il  seguente:  "1-ter.  Per
gli interventi di cui al comma 1-bis, le  varianti  da  apportare  al
progetto definitivo approvato dal CIPE, sia in sede di redazione  del
progetto esecutivo sia in fase di  realizzazione  delle  opere,  sono
approvate  esclusivamente  dal  soggetto  aggiudicatore  qualora  non
superino del cinquanta per cento il valore del progetto approvato; in
caso contrario sono approvate dal CIPE.";
      2) al comma 4, il terzo, il quarto e  il  quinto  periodo  sono
soppressi;
      3) al comma 4-bis, dopo il primo  periodo,  sono  aggiunti,  in
fine, i seguenti: "Il divieto di cui all'articolo 59, comma 1, quarto
periodo, non  si  applica  altresi'  per  le  opere  i  cui  progetti
definitivi  siano  approvati  dall'organo  competente  entro  il   31
dicembre 2020, con pubblicazione del bando entro i successivi  dodici
mesi dall'approvazione dei predetti progetti. Il soggetto  incaricato
della predisposizione del progetto esecutivo  non  puo'  assumere  le
funzioni di direttore dei lavori in relazione al medesimo appalto.";
      4) al comma 14, primo periodo, le  parole  "delle  linee  guida
indicate all'articolo 83, comma 2" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies";
      5) al comma 27-bis, primo periodo, le parole "delle linee guida
di cui all'articolo 83, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "del
regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies".
      6) il comma 27-sexies e' sostituito dal  seguente:  "27-sexies.
Per le concessioni autostradali gia'  scadute  o  in  scadenza  entro
trentasei mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, e il cui bando e' pubblicato entro il 31 dicembre 2019,
il concedente puo' avviare le procedure  di  gara  per  l'affidamento
della concessione anche sulla base del  solo  fabbisogno  predisposto
dal medesimo concedente, limitatamente agli interventi  di  messa  in
sicurezza dell'infrastruttura esistente.";
      7)  dopo  il  comma  27-septies,  e'  aggiunto   il   seguente:
"27-octies. Nelle more dell'adozione, entro 180 giorni dalla data  di
entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo
17, comma 1, lettere a) e b), della legge 23 agosto 1988, n. 400,  su
proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita  la
Conferenza   Stato-Regioni,   di   un   regolamento   unico   recante
disposizioni di esecuzione, attuazione e  integrazione  del  presente
codice, le linee guida e  i  decreti  adottati  in  attuazione  delle
previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2,  31,  comma
5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146,  comma  4,  147,
commi 1 e 2, e 150, comma 2, rimangono in vigore o  restano  efficaci
fino alla data di  entrata  in  vigore  del  regolamento  di  cui  al
presente comma.".
  2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.  145,  il  comma
912 e' abrogato.
  3. Le disposizioni di  cui  ai  commi  1  e  2  si  applicano  alle
procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara,  sono
pubblicati  successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, nonche', in caso di contratti  senza  pubblicazione
di bandi o avvisi, alle procedure in cui,  alla  medesima  data,  non
sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
  4. All'articolo 120 del decreto legislativo 2 luglio 2010,  n.  104
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) i commi 2-bis e 6-bis sono abrogati;
    b) al comma 5, primo periodo, le parole "Salvo quanto previsto al
comma 6-bis, per l'impugnazione" sono sostituite dalle seguenti: "Per
l'impugnazione";
    c) al comma 7, primo periodo, le parole "Ad  eccezione  dei  casi
previsti al comma 2-bis, i nuovi" sono sostituite dalle seguenti:  "I
nuovi";
    d) al comma 9, le parole "Nei casi previsti al  comma  6-bis,  il
tribunale amministrativo regionale deposita la sentenza  entro  sette
giorni  dall'udienza,  pubblica  o  in  camera   di   consiglio,   di
discussione; le parti possono chiedere l'anticipata pubblicazione del
dispositivo,  che  avviene  entro  due  giorni   dall'udienza"   sono
soppresse;
    e) al comma 11, primo periodo, le  parole  "Le  disposizioni  dei
commi 2-bis, 3, 6, 6-bis, 8, 8-bis, 8-ter, 9, secondo periodo  e  10"
sono sostituite dalle seguenti: "Le disposizioni dei commi 3,  6,  8,
8-bis, 8-ter, 9 e 10".
  5. Le disposizioni di cui al  comma  4  si  applicano  ai  processi
iniziati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

                               Art. 2
 
             Disposizioni sulle procedure di affidamento
                     in caso di crisi di impresa
 
  1. Al codice dei contratti pubblici di cui al  decreto  legislativo
18 aprile 2016, n. 50, l'articolo 110 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  110  (Procedure  di  affidamento  in  caso   di   fallimento
dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure  straordinarie
di gestione). - 1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti,
le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta
e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi
dell'articolo  108  ovvero  di  recesso  dal   contratto   ai   sensi
dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto  legislativo  6  settembre
2011,  n.  159,  ovvero  in  caso  di  dichiarazione  giudiziale   di
inefficacia del contratto, interpellano progressivamente  i  soggetti
che hanno partecipato all'originaria procedura  di  gara,  risultanti
dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un  nuovo  contratto
per l'affidamento dell'esecuzione o  del  completamento  dei  lavori,
servizi o forniture.
  2. L'affidamento avviene alle  medesime  condizioni  gia'  proposte
dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
  3.  Il  curatore  della  procedura   di   fallimento,   autorizzato
all'esercizio provvisorio dell'impresa,  puo'  eseguire  i  contratti
gia' stipulati dall'impresa fallita con l'autorizzazione del  giudice
delegato.
  4. Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'articolo
161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica
l'articolo 186-bis del predetto regio decreto. Per la  partecipazione
alle procedure di affidamento di contratti pubblici  tra  il  momento
del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento  del
deposito del decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto  16
marzo 1942, n. 267 e' sempre necessario l'avvalimento  dei  requisiti
di un altro soggetto.
  5. L'impresa ammessa al  concordato  preventivo  non  necessita  di
avvalimento di requisiti di altro soggetto.
  6. L'ANAC puo'  subordinare  la  partecipazione,  l'affidamento  di
subappalti e la stipulazione dei relativi contratti  alla  necessita'
che l'impresa in concordato si  avvalga  di  un  altro  operatore  in
possesso  dei  requisiti  di   carattere   generale,   di   capacita'
finanziaria, tecnica, economica, nonche' di certificazione, richiesti
per  l'affidamento  dell'appalto,  che  si  impegni   nei   confronti
dell'impresa concorrente e della  stazione  appaltante  a  mettere  a
disposizione, per la durata  del  contratto,  le  risorse  necessarie
all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata  nel
caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la  stipulazione
del contratto, non sia per qualsiasi ragione piu' in  grado  di  dare
regolare esecuzione all'appalto o alla concessione  quando  l'impresa
non e' in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua  con
apposite linee guida.
  7. Restano ferme le  disposizioni  previste  dall'articolo  32  del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  11  agosto  2014,  n.  114,  in   materia   di   misure
straordinarie di gestione di imprese  nell'ambito  della  prevenzione
della corruzione.".
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 110 del decreto  legislativo
n. 50 del 2016, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si
applicano alle procedure in cui il bando o l'avviso con cui si indice
la gara e' pubblicato nel periodo temporale compreso tra la  data  di
entrata in vigore del presente decreto e la data di entrata in vigore
del decreto  legislativo  12  gennaio  2019,  n.14,  nonche',  per  i
contratti non preceduti dalla pubblicazione di bandi o  avvisi,  alle
procedure in cui gli  inviti  a  presentare  le  offerte  sono  stati
inviati nel corso del medesimo periodo temporale.
  3. A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto
legislativo 12 gennaio  2019,  n.14,  si  applicano  le  disposizioni
dell'articolo 372 del predetto decreto.
  4. Al regio decreto 16  marzo  1942,  n.  267,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 104, settimo comma,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: "E' fatto  salvo  il  disposto  dell'articolo  110,
comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.";
    b) all'articolo 186-bis:
      1) al terzo comma, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:
"Le disposizioni del presente comma si applicano  anche  nell'ipotesi
in cui l'impresa e' stata ammessa a concordato  che  non  prevede  la
continuita' aziendale se il predetto professionista  attesta  che  la
continuazione e' necessaria per la migliore liquidazione dell'azienda
in esercizio.";
      2) il quarto comma e' sostituito dal seguente: "Successivamente
al deposito della domanda di cui all'articolo 161, la  partecipazione
a  procedure  di  affidamento  di  contratti  pubblici  deve   essere
autorizzata dal tribunale,  e,  dopo  il  decreto  di  apertura,  dal
giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale  ove
gia' nominato.".

                               Art. 3
 
Disposizioni in materia di  semplificazione  della  disciplina  degli
  interventi strutturali in zone sismiche.
 
  1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica  6
giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 65:
      1) il  comma  1  e'  sostituito  dal  seguente:  "1.  Le  opere
realizzate con materiali e  sistemi  costruttivi  disciplinati  dalle
norme tecniche in  vigore,  prima  del  loro  inizio,  devono  essere
denunciate dal costruttore allo sportello unico.";
      2) il comma 3 e' sostituito dal  seguente:  "3.  Alla  denuncia
devono essere allegati:
        a) il progetto dell'opera firmato dal progettista, dal  quale
risultino in modo chiaro  ed  esauriente  le  calcolazioni  eseguite,
l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto  altro
occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei
riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;
        b) una relazione illustrativa firmata dal progettista  e  dal
direttore dei lavori, dalla quale risultino  le  caratteristiche,  le
qualita' e le prestazioni dei materiali che verranno impiegati  nella
costruzione.";
      3) il comma 4 e' sostituito  dal  seguente:  "4.  Lo  sportello
unico rilascia al costruttore, all'atto stesso  della  presentazione,
l'attestazione dell'avvenuto deposito.";
      4) l'alinea  del  comma  6  e'  sostituito  dal  seguente:  "6.
Ultimate le parti della costruzione  che  incidono  sulla  stabilita'
della stessa, entro il termine di sessanta giorni, il  direttore  dei
lavori deposita allo sportello unico una  relazione  sull'adempimento
degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, allegando:";
      5) il comma 7 e' sostituito dal seguente:  "7.  All'atto  della
presentazione della relazione di cui al comma 6, lo  sportello  unico
rilascia  al  direttore  dei  lavori   l'attestazione   dell'avvenuto
deposito  su  una  copia  della  relazione  e  provvede  altresi'   a
trasmettere tale relazione al competente ufficio tecnico regionale.";
      6) dopo il comma 8, e' aggiunto, in fine, il seguente:  "8-bis.
Per gli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1,  lettera  b),
n. 2) e lettera c), n. 1), non si applicano le disposizioni di cui ai
commi 6, 7 e 8.";
    b) all'articolo 67, il comma 8-bis, e' sostituito  dal  seguente:
"8-bis. Per gli interventi  di  cui  all'articolo  94-bis,  comma  1,
lettera b), n. 2) e lettera c), n. 1), il certificato di collaudo  e'
sostituito  dalla  dichiarazione  di  regolare  esecuzione  resa  dal
direttore dei lavori.";
    c) all'articolo 93,  i  commi  3,  4  e  5  sono  sostituiti  dai
seguenti:
      "3.  Il  contenuto  minimo  del  progetto  e'  determinato  dal
competente ufficio tecnico della regione. In ogni  caso  il  progetto
deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e  sezioni,
relazione tecnica, e  dagli  altri  elaborati  previsti  dalle  norme
tecniche.
      4. I progetti relativi ai lavori di cui  al  presente  articolo
sono accompagnati da una dichiarazione del progettista  che  asseveri
il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la coerenza tra
il   progetto   esecutivo   riguardante   le   strutture   e   quello
architettonico, nonche'  il  rispetto  delle  eventuali  prescrizioni
sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica.
      5. Per  tutti  gli  interventi  il  preavviso  scritto  con  il
contestuale deposito del progetto  e  dell'asseverazione  di  cui  al
comma 4, e' valido anche agli effetti della denuncia  dei  lavori  di
cui all'articolo 65.";
    d) dopo l'articolo 94, e' inserito il seguente:
    "Art. 94-bis (Disciplina degli  interventi  strutturali  in  zone
sismiche). - 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui a
capi I, II e IV della parte seconda del presente  testo  unico,  sono
considerati, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 52 e 83:
      a)  interventi  "rilevanti"   nei   riguardi   della   pubblica
incolumita':
        1) gli interventi di adeguamento o miglioramento  sismico  di
costruzioni esistenti nelle localita'  sismiche  ad  alta  sismicita'
(Zona 1 e Zona 2);
        2) le  nuove  costruzioni  che  si  discostino  dalle  usuali
tipologie o che per  la  loro  particolare  complessita'  strutturale
richiedano piu' articolate calcolazioni e verifiche;
        3) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico
e alle opere infrastrutturali la cui funzionalita' durante gli eventi
sismici assume rilievo fondamentale per le  finalita'  di  protezione
civile, nonche' relativi agli edifici e alle  opere  infrastrutturali
che possono assumere rilevanza in relazione alle  conseguenze  di  un
loro eventuale collasso;
      b) interventi di "minore rilevanza" nei riguardi della pubblica
incolumita':
        1) gli interventi di adeguamento o miglioramento  sismico  di
costruzioni esistenti nelle localita'  sismiche  a  media  sismicita'
(Zona 3);
        2) le riparazioni e gli interventi locali  sulle  costruzioni
esistenti;
        3) le nuove costruzioni che non rientrano  nella  fattispecie
di cui alla lettera a), n. 2);
      c) interventi "privi di rilevanza" nei riguardi della  pubblica
incolumita':
        1) gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e
per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo  per  la  pubblica
incolumita'.
  2.  Per  i  medesimi  fini  del  comma  1,   il   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza  Unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
definisce le linee guida per l'individuazione,  dal  punto  di  vista
strutturale, degli interventi di cui al  medesimo  comma  1,  nonche'
delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non  occorre
il preavviso di cui all'articolo 93. Nelle more dell'emanazione delle
linee guida,  le  regioni  possono  comunque  dotarsi  di  specifiche
elencazioni  o  confermare  le  disposizioni   vigenti.   A   seguito
dell'emanazione delle linee guida,  le  regioni  adottano  specifiche
elencazioni di adeguamento delle stesse.
  3. Fermo restando l'obbligo del titolo  abilitativo  all'intervento
edilizio, non si  possono  iniziare  lavori  relativi  ad  interventi
"rilevanti",  di  cui  al  comma  1,  lettera  a),  senza  preventiva
autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della  regione,
in conformita' all'articolo 94.
  4. Fermo restando l'obbligo del titolo  abilitativo  all'intervento
edilizio, e in deroga a quanto previsto all'articolo 94, comma 1,  le
disposizioni di cui al comma 3 non si applicano per  lavori  relativi
ad interventi di "minore rilevanza" o  "privi  di  rilevanza"  di  al
comma 1, lettera b) o lettera c).
  5. Per  gli  stessi  interventi,  non  soggetti  ad  autorizzazione
preventiva,  le  regioni  possono  istituire  controlli   anche   con
modalita' a campione.
  6. Restano ferme le procedure di cui agli articoli 65 e  67,  comma
1, del presente testo unico.".

                               Art. 4
 
           Commissari straordinari, interventi sostitutivi
                     e responsabilita' erariali
 
  1. Per  gli  interventi  infrastrutturali  ritenuti  prioritari  il
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti sentito il  Ministro  dell'economia  e
delle  finanze,  dispone  la  nomina  di  uno   o   piu'   Commissari
straordinari.
  2. Per le finalita' di cui al comma  1,  ed  allo  scopo  di  poter
celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione  dei
lavori, i Commissari straordinari,  individuabili  anche  nell'ambito
delle  societa'  a   prevalente   capitale   pubblico,   cui   spetta
l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria  per  l'avvio
ovvero  la  prosecuzione  dei  lavori,  anche   sospesi,   provvedono
all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti  non  ancora
appaltati, operando in raccordo con i  Provveditorati  interregionali
alle opere pubbliche, anche mediante specifici  protocolli  operativi
per  l'applicazione  delle  migliori  pratiche.  L'approvazione   dei
progetti  da  parte  dei  Commissari  straordinari,  d'intesa  con  i
Presidenti delle regioni e delle province  autonome  territorialmente
competenti,   sostituisce,   ad   ogni   effetto   di   legge,   ogni
autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per  l'avvio  o
la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi  alla
tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il  termine  di
conclusione del  procedimento  e'  fissato  in  misura  comunque  non
superiore a  sessanta  giorni,  decorso  il  quale,  ove  l'autorita'
competente  non  si  sia  pronunciata,  l'autorizzazione,  il  parere
favorevole, il visto o il nulla osta si intendono rilasciati, nonche'
per quelli di tutela ambientale per i quali i  termini  dei  relativi
procedimenti sono dimezzati.
  3. Per l'esecuzione degli  interventi,  i  Commissari  straordinari
possono essere abilitati ad  assumere  direttamente  le  funzioni  di
stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in
materia  di  contratti  pubblici,  fatto  salvo  il  rispetto   delle
disposizioni del codice delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,
nonche'  dei   vincoli   inderogabili   derivanti   dall'appartenenza
all'Unione  europea.  Per  le  occupazioni  di  urgenza  e   per   le
espropriazioni  delle  aree   occorrenti   per   l'esecuzione   degli
interventi,  i  Commissari   straordinari,   con   proprio   decreto,
provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di
immissione in possesso dei suoli anche con la sola  presenza  di  due
rappresentanti della regione o degli enti  territoriali  interessati,
prescindendo da ogni altro adempimento.
  4. I Commissari straordinari operano in raccordo con  la  Struttura
di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 30  dicembre  2018,  n.
145, anche  con  riferimento  alla  sicurezza  delle  dighe  e  delle
infrastrutture idriche, e trasmettono al  Comitato  interministeriale
per  la   programmazione   economica   i   progetti   approvati,   il
cronoprogramma  dei  lavori  e  il  relativo  stato  di  avanzamento,
segnalando  semestralmente   eventuali   anomalie   e   significativi
scostamenti  rispetto  ai  termini  fissati  nel  cronoprogramma   di
realizzazione  delle  opere,  anche  ai  fini  della  valutazione  di
definanziamento degli interventi.
  5. Con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  su  proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
sono stabiliti i termini, le modalita', le  tempistiche,  l'eventuale
supporto  tecnico,   le   attivita'   connesse   alla   realizzazione
dell'opera, il compenso per i Commissari straordinari,  i  cui  oneri
sono  posti  a  carico  dei  quadri  economici  degli  interventi  da
realizzare o completare. I compensi dei Commissari sono stabiliti  in
misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3,  del
decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. I commissari possono avvalersi di
strutture dell'amministrazione centrale  o  territoriale  interessata
nonche' di societa' controllate dallo Stato o dalle Regioni.
  6. Al fine di fronteggiare la situazione di grave  degrado  in  cui
versa la rete viaria della Regione Siciliana, ancor piu' acuitasi  in
conseguenza dei recenti eventi meteorologici  che  hanno  interessato
vaste aree del territorio, ed allo  scopo  di  programmare  immediati
interventi di riqualificazione, miglioramento e  rifunzionalizzazione
della stessa rete viaria al fine di  conseguire  idonei  standard  di
sicurezza stradale e adeguata mobilita', con decreto  del  Presidente
del  Consiglio  dei  ministri,  su  proposta   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti sentito il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, d'intesa con  il  Presidente  della  Giunta  regionale
Siciliana, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto,  e'  nominato
apposito Commissario straordinario incaricato di sovraintendere  alla
programmazione,  progettazione,  affidamento  ed   esecuzione   degli
interventi sulla rete viaria della Regione Siciliana. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  di  concerto   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze sono stabiliti i termini, le modalita',
le tempistiche, l'eventuale supporto tecnico, le  attivita'  connesse
alla realizzazione dell'opera, il compenso  del  Commissario,  i  cui
oneri sono posti a carico del quadro economico  degli  interventi  da
realizzare o completare. Il compenso del Commissario e' stabilito  in
misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3,  del
decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il commissario puo' avvalersi  di
strutture  dell'amministrazione  interessata  nonche'   di   societa'
controllate dalla medesima.
  7. Alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
presente  decreto   sono   da   intendersi   conclusi   i   programmi
infrastrutturali "6000 Campanili" e "Nuovi Progetti  di  Intervento",
di  cui  al  decreto-legge  21  giugno  2013  n.69   convertito   con
modificazioni dalla legge  9  agosto  2013,  n.  98,  alla  legge  27
dicembre 2013 e al decreto-legge 12 settembre 2014  n.133  convertito
con modificazioni in legge 11 novembre 2014, n. 164. Con decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30  giorni
dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  provvedimento,  si
provvede alla ricognizione delle somme iscritte  nel  bilancio  dello
Stato, anche in conto residui, e non piu' dovute relative ai predetti
programmi, con esclusione delle somme perenti. Le somme  accertate  a
seguito della predetta ricognizione  sono  mantenute  nel  conto  del
bilancio per essere versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato
nell'anno 2019, qualora iscritte in bilancio nel  conto  dei  residui
passivi, e riassegnate ad apposito capitolo  di  spesa  da  istituire
nello stato di previsione del Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti per il finanziamento di un nuovo  Programma  di  Interventi
infrastrutturali per Piccoli Comuni fino a  3.500  abitanti.  Con  il
decreto di cui al precedente periodo sono individuate le modalita'  e
i termini di accesso al finanziamento  del  programma  di  interventi
infrastrutturali per Piccoli Comuni fino a 3.500 abitanti per  lavori
di  immediata  cantierabilita'  per  la   manutenzione   di   strade,
illuminazione pubblica, strutture pubbliche comunali.
  8. Al fine di garantire la realizzazione e il  completamento  delle
opere di cui all'articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro  dell'economia  e
delle finanze, provvede, con apposito decreto, anche sulla base della
ricognizione delle pendenze di cui  all'articolo  49,  comma  2,  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a individuare:
    a) le amministrazioni  competenti  che  subentrano  nei  rapporti
attivi e  passivi  della  cessata  gestione  commissariale,  rispetto
all'avvio  ovvero  al   completamento   degli   interventi   di   cui
all'articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n.  289,  con  relativa
indicazione  delle  modalita'  e  delle  tempistiche  occorrenti  per
l'avvio o il completamento degli interventi stessi;
    b) le amministrazioni competenti cui  trasferire  gli  interventi
completati da parte della gestione commissariale;
    c)  i  centri  di  costo  delle  amministrazioni  competenti  cui
trasferire le risorse presenti sulla contabilita' speciale  n.  3250,
intestata al Commissario  ad  acta,  provenienti  dalla  contabilita'
speciale n. 1728, di cui all'articolo 86, comma  3,  della  legge  27
dicembre 2002, n. 289.
  9. Nell'ambito degli interventi di  cui  al  comma  8,  la  Regione
Campania  provvede  al  completamento  delle  attivita'  relative  al
"Collegamento A3 (Contursi) - SS 7var (Lioni) - A16 (Grottaminarda) -
A14  (Termoli).  Tratta   campana   Strada   a   scorrimento   veloce
Lioni-Grottaminarda" subentrando nei rapporti  attivi  e  passivi  in
essere. La Regione Campania e' autorizzata  alla  liquidazione  delle
somme  spettanti  alle   imprese   esecutrici   utilizzando   risorse
finanziarie  nella  propria  disponibilita',  comunque  destinate  al
completamento del citato  collegamento  e  provvede  alle  occorrenti
attivita' di esproprio funzionali alla realizzazione dell'intervento.
La   Regione   Campania   puo'   affidare    eventuali    contenziosi
all'Avvocatura dello Stato, previa stipula di  apposita  convenzione,
ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
  10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
di concerto con il Ministro dello  sviluppo  economico,  da  emanarsi
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, si provvede  alla  costituzione  di
apposito Comitato di vigilanza per l'attuazione degli  interventi  di
completamento     della     strada     a      scorrimento      veloce
"Lioni-Grottaminarda", anche ai fini  dell'individuazione  dei  lotti
funzionali  alla  realizzazione  dell'opera.  La  costituzione  e  il
funzionamento  del  Comitato,  composto  da  cinque   componenti   di
qualificata professionalita' ed esperienza cui non spettano compensi,
gettoni di presenza,  rimborsi  spesa  o  altri  emolumenti  comunque
denominati, non comporta  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica.
  11. Ai fini degli effetti finanziari delle disposizioni di  cui  ai
commi 8 e 9, le risorse esistenti sulla contabilita'  speciale  3250,
intestata al commissario  ad  acta,  provenienti  dalla  contabilita'
speciale n.1728, di cui all'articolo  86,  comma  3  della  legge  27
dicembre 2002, n. 289, sono  riassegnate,  ove  necessario,  mediante
versamento all'entrata del bilancio dello Stato, alle Amministrazioni
titolari degli interventi.
  12. Per l'esecuzione degli interventi di cui ai commi  8  e  9,  si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 74, comma 2, del  testo
unico delle leggi per gli interventi nei  territori  della  Campania,
Basilicata, Puglia  e  Calabria  colpiti  dagli  eventi  sismici  del
novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, di cui al  decreto
legislativo 30 marzo 1990, n. 76.

                               Art. 5
 
                          Norme in materia
                       di rigenerazione urbana
 
  1. Al fine di concorrere  a  indurre  una  drastica  riduzione  del
consumo di  suolo  e  a  favorire  la  rigenerazione  del  patrimonio
edilizio esistente,  a  incentivare  la  razionalizzazione  di  detto
patrimonio  edilizio,   nonche'   a   promuovere   e   agevolare   la
riqualificazione di aree urbane degradate con  presenza  di  funzioni
eterogenee e tessuti edilizi disorganici  o  incompiuti,  nonche'  di
edifici  a  destinazione  non  residenziale  dismessi  o  in  via  di
dismissione,  ovvero  da  rilocalizzare,  tenuto  conto  anche  della
necessita' di favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle
fonti rinnovabili e di assicurare il  miglioramento  e  l'adeguamento
sismico del patrimonio edilizio esistente, anche  con  interventi  di
demolizione e ricostruzione:
    a) all'articolo 2-bis, comma 1, del decreto del Presidente  della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le parole "possono prevedere"  sono
sostituite dalla seguente: "introducono";  e  le  parole  "e  possono
dettare" sono sostituite dalla seguente: "nonche'";
    b) all'articolo 2-bis dello stesso decreto del  Presidente  della
Repubblica n. 380 del 2001, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
      «1-bis.  Le  disposizioni  del  comma  1  sono  finalizzate   a
orientare i comuni nella definizione di limiti di densita'  edilizia,
altezza e distanza dei fabbricati negli ambiti urbani consolidati del
proprio territorio.
      1-ter.  In  ogni  caso   di   intervento   di   demolizione   e
ricostruzione, quest'ultima e' comunque consentita nel rispetto delle
distanze   legittimamente   preesistenti   purche'   sia   effettuata
assicurando  la  coincidenza  dell'area  di  sedime  e   del   volume
dell'edificio   ricostruito   con   quello   demolito,   nei   limiti
dell'altezza massima di quest'ultimo.».

Capo II
Disposizioni relative agli eventi sismici della Regione Molise e dell'Area Etnea

                               Art. 6
 
                       Ambito di applicazione
                      e Commissari straordinari
 
  1. Le disposizioni del presente Capo sono volte a disciplinare  gli
interventi per la riparazione  e  la  ricostruzione  degli  immobili,
l'assistenza alla popolazione e la ripresa  economica  nei  territori
dei comuni di cui all'allegato 1 interessati dagli eventi sismici  di
cui alle delibere del Consiglio dei ministri del  6  settembre  2018,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 13 settembre  2018,  e
del 28 dicembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del  2
gennaio 2019, di seguito denominati "eventi".
  2. Per lo  svolgimento  delle  funzioni  di  cui  al  comma  1,  il
Presidente del Consiglio dei  ministri,  d'intesa  con  i  Presidenti
delle  Giunte  regionali  competenti  per  territorio,  con   proprio
decreto,  nomina,  fino  al  31   dicembre   2021,   il   Commissario
straordinario per la ricostruzione nei  territori  dei  comuni  della
provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici a far  data  dal
16 agosto 2018 e il Commissario straordinario  per  la  ricostruzione
nei territori  dei  comuni  della  Citta'  metropolitana  di  Catania
colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018 i cui compensi  sono
determinati con lo stesso decreto, analogamente a quanto disposto per
il Commissario straordinario del Governo di cui  all'articolo  2  del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,  in  misura  non  superiore  ai
limiti di cui all'articolo 15, comma 3, del  decreto-legge  6  luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111, e fatto salvo quanto previsto  dall'articolo  34  della
legge 23 agosto 1988, n.  400,  con  oneri  a  carico  delle  risorse
disponibili sulle contabilita' speciali di  cui  all'articolo  8.  La
gestione  straordinaria,  finalizzata  all'attuazione  delle   misure
oggetto del presente Capo, cessa il 31 dicembre 2021.
  3. I Commissari straordinari, di seguito  denominati  "Commissari",
assicurano  una  ricostruzione  unitaria  e  omogenea  nei  territori
colpiti dagli eventi, attraverso specifici piani di trasformazione e,
eventualmente, di delocalizzazione urbana finalizzati alla  riduzione
delle situazioni di rischio sismico e  idrogeologico  e  alla  tutela
paesaggistica  e,  a  tal  fine,  programmano  l'uso  delle   risorse
finanziarie e adottano le direttive necessarie per  la  progettazione
ed esecuzione degli interventi, nonche'  per  la  determinazione  dei
contributi spettanti ai beneficiari  sulla  base  di  indicatori  del
danno, della vulnerabilita' e di costi parametrici.
  4. Gli interventi  e  i  piani  discendenti  dall'applicazione  del
presente Capo sono attuati nel rispetto degli  articoli  4  e  5  del
decreto del Presidente  della  Repubblica  8  agosto  1997,  n.  357,
nonche' degli strumenti  di  pianificazione  e  gestione  delle  aree
protette nazionali e regionali, individuate ai sensi  della  legge  6
dicembre 1991, n. 394.

                               Art. 7
 
                Funzioni dei Commissari straordinari
 
  1. I Commissari esercitano le seguenti funzioni:
    a) operano in  raccordo  con  il  Dipartimento  della  protezione
civile e, a seconda degli ambiti  di  competenza,  con  i  Commissari
delegati  nominati,  rispettivamente,  ai   sensi   dell'articolo   1
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
547 del 21 settembre 2018 e dell'articolo 1 dell'ordinanza  del  Capo
del Dipartimento della protezione civile n. 566 del 28 dicembre 2018,
al fine di coordinare le attivita' disciplinate dal presente Capo con
gli interventi riguardanti  il  superamento  dei  relativi  stati  di
emergenza;
    b) vigilano sugli interventi di riparazione e ricostruzione degli
immobili  privati  di  cui  all'articolo  9,  nonche'  coordinano  la
concessione ed erogazione dei relativi contributi;
    c) effettuano la ricognizione dei danni unitamente ai  fabbisogni
e determinano, di concerto con le regioni rispettivamente competenti,
secondo criteri  omogenei,  il  quadro  complessivo  degli  stessi  e
stimano  il  fabbisogno  finanziario  per  farvi  fronte,   definendo
altresi'  la  programmazione  delle  risorse  nei  limiti  di  quelle
assegnate;
    d) coordinano gli interventi di riparazione e ricostruzione delle
opere pubbliche di cui all'articolo 13;
    e)  detengono  e  gestiscono  le  contabilita'  speciali  a  loro
appositamente intestate;
    f) coordinano e realizzano gli interventi  di  demolizione  delle
costruzioni interessate da interventi edilizi;
    g) coordinano e realizzano la mappatura della situazione edilizia
e urbanistica, per avere un  quadro  completo  del  rischio  statico,
sismico e idrogeologico;
    h) espletano ogni altra attivita' prevista dal presente Capo  nei
territori colpiti;
    i) provvedono, d'intesa  con  il  Dipartimento  della  protezione
civile, a dotare i comuni di  cui  all'allegato  2  di  un  piano  di
microzonazione sismica di III livello, come definita negli «Indirizzi
e criteri per la microzonazione sismica»  approvati  il  13  novembre
2008 dalla  Conferenza  delle  regioni  e  delle  province  autonome,
disciplinando con propri atti la concessione di contributi ai  comuni
di cui all'allegato 2, con oneri a carico delle  risorse  disponibili
sulle contabilita' speciali di cui all'articolo 8,  entro  il  limite
complessivo di euro 380.000 per l'anno 2019, di cui euro 299.000  per
la Regione Siciliana ed euro 81.000 per la Regione Molise,  definendo
le relative modalita' e procedure di attuazione;
    l)  provvedono  alle  attivita'  relative   all'assistenza   alla
popolazione a seguito della  cessazione  dello  stato  di  emergenza,
anche avvalendosi delle  eventuali  risorse  residue  presenti  nelle
contabilita'  speciali,  intestate  ai  Commissari  delegati  di  cui
all'articolo  2  dell'ordinanza  n.  547  del  21  settembre  2018  e
all'articolo 15 dell'ordinanza n.  566  del  28  dicembre  2018,  che
vengono all'uopo trasferite sulle rispettive contabilita' speciali di
cui all'articolo 8.
  2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1,  i  Commissari
provvedono con propri atti, nel rispetto  della  Costituzione  e  dei
principi generali dell'ordinamento giuridico.

                               Art. 8
 
                        Contabilita' speciali
 
  1. Nello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e' istituito il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite
dagli eventi sismici di cui all'articolo 6.
  2. Per l'attuazione degli interventi di immediata necessita' di cui
al presente decreto, al fondo per la ricostruzione e'  assegnata  una
dotazione  iniziale  di  complessivi  euro  275,7  milioni   per   il
quinquennio 2019-2023,  con  la  seguente  ripartizione:  euro  38,15
milioni per l'anno 2019, euro 58,75 milioni per l'anno 2020  ed  euro
79,80 milioni per l'anno 2021, euro 30  milioni  per  ciascuno  degli
anni 2022 e 2023 da destinare alla ricostruzione  nei  territori  dei
Comuni della Citta' metropolitana di Catania;  euro  10  milioni  per
l'anno 2019, euro 19 milioni per l'anno 2020 ed euro 10  milioni  per
l'anno 2021 da destinare alla ricostruzione nei territori dei  Comuni
della provincia di Campobasso.
  3. A ciascun Commissario e'  intestata  una  apposita  contabilita'
speciale  aperta  presso  la  tesoreria  dello  Stato   nella   quale
confluiscono le risorse finanziarie provenienti dal Fondo di  cui  al
presente articolo, a qualsiasi titolo destinate o da  destinare  alla
ricostruzione nei territori dei Comuni di cui  all'articolo  1,  alle
spese  di  funzionamento  e  alle   spese   per   l'assistenza   alla
popolazione.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 48,15 milioni
di euro per l'anno 2019, 77,75 milioni di euro per l'anno 2020, 89,80
milioni di euro per l'anno 2021, euro 30 milioni per  ciascuno  degli
anni 2022 e 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 29.

                               Art. 9
 
                        Ricostruzione privata
 
  1. Ai  fini  del  riconoscimento  dei  contributi  nell'ambito  dei
territori dei comuni di cui all'allegato 1, i Commissari provvedono a
individuare i contenuti del processo di  ricostruzione  e  ripristino
del  patrimonio  danneggiato  stabilendo  le  priorita'  sulla   base
dell'entita' del danno subito a seguito della ricognizione effettuata
ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c).
  2. In coerenza con i criteri stabiliti  nel  presente  Capo,  sulla
base dei danni effettivamente verificatisi, i contributi, fino al 100
per cento delle spese occorrenti, sono erogati ai sensi dell'articolo
12, per far fronte alle seguenti tipologie di intervento e danno:
    a) riparazione,  ripristino,  ricostruzione,  delocalizzazione  e
trasformazione nelle aree  considerate  ad  alto  rischio  sismico  e
idrogeologico,  degli  immobili  di  edilizia  abitativa  e  ad   uso
produttivo  e  commerciale,  per  servizi  pubblici  e  privati,   in
relazione al danno effettivamente subito;
    b) gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle  attivita'
produttive,   industriali,   agricole,   zootecniche,    commerciali,
artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle  relative
agli  enti   non   commerciali,   ai   soggetti   pubblici   e   alle
organizzazioni,  fondazioni  o  associazioni   con   esclusivo   fine
solidaristico o sindacale, e ai servizi, inclusi i servizi sociali  e
socio-sanitari;
    c) danni alle strutture private  adibite  ad  attivita'  sociali,
socio-sanitarie e socio-educative, ricreative, sportive e religiose;
    d) danni agli edifici privati di interesse storico-artistico;
    e) oneri sostenuti dai soggetti che abitano in locali  sgomberati
dalle  competenti  autorita',  per   l'autonoma   sistemazione,   per
traslochi, depositi e per l'allestimento di alloggi temporanei.
  3. I contributi di cui  al  presente  articolo  sono  concessi,  su
richiesta, agli interessati che dimostrino  il  nesso  di  causalita'
diretto, comprovato da apposita perizia  asseverata,  tra  il  danno,
anche in relazione alla sua entita', e gli eventi.
  4. Le disposizioni di cui al presente  articolo  si  applicano  nei
limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento  (UE)
n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 e, in  particolare,
dall'articolo 50.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  presente  articolo  si
provvede nel limite  delle  risorse  disponibili  sulle  contabilita'
speciali di cui all'articolo 8.

                               Art. 10
 
           Criteri e modalita' generali per la concessione
             dei contributi per la ricostruzione privata
 
  1. Per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili
privati situati nei territori  dei  comuni  di  cui  all'allegato  1,
distrutti o danneggiati dagli eventi, da attuarsi  nel  rispetto  dei
limiti, dei parametri, delle soglie e delle modalita'  stabiliti  con
atti adottati dal Commissario ai  sensi  dell'articolo  7,  comma  2,
possono essere concessi, nel limite delle risorse  disponibili  sulla
contabilita' speciale, di cui all'articolo 8, dei contributi  per  le
seguenti tipologie di immobili:
    a) per gli immobili distrutti, un  contributo  fino  al  100  per
cento  del  costo  delle  strutture,  degli  elementi  architettonici
esterni, comprese le finiture interne ed esterne e  gli  impianti,  e
delle parti comuni  dell'intero  edificio  per  la  ricostruzione  da
realizzare nell'ambito dello stesso insediamento, nel rispetto  delle
vigenti norme tecniche che  prevedono  l'adeguamento  sismico  e  nel
limite delle superfici preesistenti,  aumentabili  esclusivamente  ai
fini dell'adeguamento igienico-sanitario, antincendio ed  energetico,
nonche' dell'eliminazione delle barriere architettoniche;
    b) per  gli  immobili  gravemente  danneggiati,  con  livelli  di
danneggiamento e vulnerabilita' superiori alla  soglia  appositamente
stabilita, un contributo fino  al  100  per  cento  del  costo  degli
interventi sulle strutture, con miglioramento sismico o demolizione e
ricostruzione, compresi l'adeguamento igienico-sanitario,  energetico
ed    antincendio,    nonche'    l'eliminazione    delle     barriere
architettoniche,  e  del  ripristino  degli  elementi  architettonici
esterni, comprese le rifiniture interne ed  esterne,  e  delle  parti
comuni dell'intero edificio;
    c)  per  gli   immobili   con   livelli   di   danneggiamento   e
vulnerabilita' inferiori  alla  soglia  appositamente  stabilita,  un
contributo fino al 100 per cento  del  costo  della  riparazione  con
rafforzamento locale o del ripristino con miglioramento sismico delle
strutture  e  degli  elementi  architettonici  esterni,  comprese  le
rifiniture interne ed  esterne,  e  delle  parti  comuni  dell'intero
edificio.
  2. I contributi di cui  al  comma  1  possono  essere  concessi,  a
domanda del soggetto interessato, a favore:
    a) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o  dei  titolari  di
diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari  delle
unita' immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma  e  classificate
con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri del 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento  ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17  maggio  2011,  che  alla  data
degli eventi, con  riferimento  ai  comuni  di  cui  all'allegato  1,
risultavano adibite ad abitazione principale ai  sensi  dell'articolo
13, comma 2, terzo, quarto e  quinto  periodo,  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214;
    b) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o  dei  titolari  di
diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari  delle
unita' immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma  e  classificate
con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri del 5 maggio 2011, che,  alla  data  degli  eventi,  con
riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, risultavano concesse  in
locazione sulla base di un contratto regolarmente registrato ai sensi
del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di  registro
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,  n.
131, ovvero concesse in comodato o assegnate a soci di cooperative  a
proprieta' indivisa, e adibite a residenza anagrafica del conduttore,
del comodatario o dell'assegnatario;
    c) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o  dei  titolari  di
diritti reali di godimento o dei familiari che  si  sostituiscano  ai
proprietari delle unita'  immobiliari  danneggiate  o  distrutte  dal
sisma e classificate con esito B, C o E  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011,  diverse  da
quelle di cui alle lettere a) e b);
    d) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o  dei  titolari  di
diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari, e per
essi al soggetto mandatario dagli stessi incaricato, delle  strutture
e delle parti comuni degli edifici danneggiati o distrutti dal  sisma
e classificati con  esito  B,  C  o  E,  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011,  nei  quali,
alla data degli eventi, con riferimento ai comuni di cui all'allegato
1 era presente un'unita' immobiliare di cui alle lettere a), b) e c);
    e) dei titolari di attivita' produttive o commerciali  ovvero  di
chi per legge o per contratto o sulla base di altro titolo  giuridico
valido alla data della domanda sia tenuto a sostenere le spese per la
riparazione o ricostruzione delle unita' immobiliari, degli  impianti
e beni mobili strumentali all'attivita' danneggiati dal sisma, e  che
alla data degli relativi eventi sismici, con riferimento ai comuni di
cui all'allegato 1, risultavano adibite all'esercizio  dell'attivita'
produttiva o ad essa strumentali.
  3.  Nessun  contributo  puo'  essere  concesso  per  gli   immobili
danneggiati oggetto di ordine di demolizione o  ripristino  impartito
dal giudice penale ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 24  del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e  dall'articolo  31  del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, se non
previa  revoca  dello  stesso  da  parte   del   giudice   competente
dell'esecuzione penale.
  4. Il contributo concesso e' al netto di altri contributi  pubblici
percepiti dall'interessato per le medesime finalita' di quelli di cui
al presente Capo.
  5. Rientrano tra le spese  ammissibili  a  finanziamento  le  spese
relative alle prestazioni tecniche e amministrative,  nei  limiti  di
quanto determinato all'articolo 17, comma 3.
  6. Le spese sostenute per  tributi  o  canoni  di  qualsiasi  tipo,
dovuti  per  l'occupazione  di  suolo  pubblico   determinata   dagli
interventi di  ricostruzione,  sono  inserite  nel  quadro  economico
relativo alla richiesta di contributo.
  7.  Le  domande  di  concessione  dei  contributi   contengono   la
dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, in ordine al possesso dei requisiti  necessari
per la concessione dei contributi di cui al comma 1  e  all'eventuale
spettanza  di  ulteriori  contributi   pubblici   o   di   indennizzi
assicurativi per la copertura dei medesimi danni.
  8.  La  concessione  del  contributo  e'  annotata   nei   registri
immobiliari, su richiesta del Commissario straordinario, in esenzione
da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione,
senza alcun'altra formalita'.
  9. In deroga agli articoli 1120,  1121  e  1136,  quarto  e  quinto
comma, del codice civile, gli interventi di recupero relativi  ad  un
unico immobile composto da piu'  unita'  immobiliari  possono  essere
disposti dalla maggioranza dei  condomini  che  comunque  rappresenti
almeno la  meta'  del  valore  dell'edificio  e  gli  interventi  ivi
previsti  devono  essere  approvati  con  un  numero  di   voti   che
rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno  un  terzo  del
valore dell'edificio.
  10.  Ferma  restando  l'esigenza  di   assicurare   il   controllo,
l'economicita'  e  la   trasparenza   nell'utilizzo   delle   risorse
pubbliche,  i  contratti  stipulati  dai   privati   beneficiari   di
contributi per l'esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni  e
servizi connessi agli interventi di cui al presente articolo non sono
ricompresi tra quelli previsti dall'articolo 1, comma 2,  del  codice
dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile  2016,
n. 50.
  11. La selezione dell'impresa esecutrice da parte del  beneficiario
dei contributi e' compiuta tra  le  imprese  che  risultano  iscritte
nell'Anagrafe di cui all'articolo 16.

                               Art. 11
 
              Interventi di riparazione e ricostruzione
               degli immobili danneggiati o distrutti
 
  1. I  contributi  per  la  riparazione  o  la  ricostruzione  degli
immobili danneggiati o distrutti dagli eventi,  concessi  sulla  base
dei danni effettivamente verificatisi nelle zone  di  classificazione
sismica 1, 2 e 3 quando ricorrono le condizioni  per  la  concessione
del beneficio, sono finalizzati a:
    a) riparare, ripristinare, demolire, ricostruire o  delocalizzare
e assoggettare a  trasformazione  urbana  gli  immobili  di  edilizia
privata ad uso  abitativo  e  non  abitativo,  ad  uso  produttivo  e
commerciale, ad uso agricolo e per  i  servizi  pubblici  e  privati,
compresi quelli destinati al culto,  danneggiati  o  distrutti  dagli
eventi. Limitatamente agli interventi di  riparazione  e  ripristino,
per tali immobili, l'intervento di  miglioramento  o  di  adeguamento
sismico deve conseguire il massimo livello di  sicurezza  compatibile
in  termini  tecnico-economici  con   la   tipologia   dell'immobile,
asseverata da un tecnico abilitato, nel rispetto  delle  disposizioni
concernenti la resistenza alle azioni sismiche di cui al decreto  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre  2016,  n.
477;
    b) riparare, ripristinare, demolire e ricostruire,  gli  immobili
"di  interesse  strategico",  di  cui  al  decreto   del   Capo   del
Dipartimento della protezione  civile  21  ottobre  2003,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2003, e quelli ad  uso
scolastico danneggiati o distrutti dagli eventi. Per  tali  immobili,
l'intervento deve conseguire l'adeguamento  sismico  ai  sensi  delle
vigenti norme tecniche per le costruzioni;
    c) riparare e ripristinare gli immobili soggetti alla tutela  del
codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio  di  cui  al  decreto
legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  danneggiati  dagli   eventi
conseguendo il  massimo  livello  di  sicurezza  compatibile  con  le
concomitanti  esigenze  di  tutela  e  conservazione   dell'identita'
culturale del bene stesso.

                               Art. 12
 
                    Procedura per la concessione
                    e l'erogazione dei contributi
 
  1. L'istanza  di  concessione  dei  contributi  e'  presentata  dai
soggetti legittimati di cui all'articolo 10, comma 2,  ai  comuni  di
cui all'allegato 1 unitamente alla richiesta del  titolo  abilitativo
necessario in relazione alla  tipologia  dell'intervento  progettato.
Alla   domanda   sono   obbligatoriamente   allegati,   oltre    alla
documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio:
    a) la relazione tecnica  asseverata  a  firma  di  professionista
abilitato e  in  possesso  dei  requisiti  di  cui  all'articolo  17,
attestante la riconducibilita' causale diretta  dei  danni  esistenti
agli eventi sismici, a cui si allega  l'eventuale  scheda  AeDES,  se
disponibile o l'ordinanza di sgombero;
    b) il progetto degli interventi proposti, con l'indicazione delle
attivita' di  demolizione,  ricostruzione  e  riparazione  necessarie
nonche' degli interventi di miglioramento sismico previsti,  riferiti
all'immobile  nel  suo  complesso,  corredati  da   computo   metrico
estimativo da cui risulti l'entita' del contributo richiesto;
    c)  l'indicazione  dell'impresa  affidataria  dei   lavori,   con
allegata documentazione relativa alla sua iscrizione nell'Anagrafe di
cui all'articolo 16 e al rispetto della normativa vigente in  materia
di antimafia.
  2. All'esito dell'istruttoria relativa agli interventi richiesti  a
norma   della   vigente   legislazione,   il   comune   rilascia   il
corrispondente titolo edilizio.
  3. I comuni di cui all'allegato 1, dopo aver acquisito e verificato
la documentazione di  cui  al  comma  1,  trasmettono  la  stessa  al
Commissario competente.
  4.  Il  Commissario  competente  o  un  suo  delegato  concede   il
contributo con decreto nella misura accertata e ritenuta  congrua.  I
contributi sono erogati, a valere sulle  risorse  delle  contabilita'
speciali di cui all'articolo 8, sulla base di  stati  di  avanzamento
lavori  relativi  all'esecuzione  dei  lavori,  alle  prestazioni  di
servizi e alle acquisizioni di beni  necessari  all'esecuzione  degli
interventi ammessi a contributo.
  5. Ciascun Commissario procede  con  cadenza  mensile,  avvalendosi
della collaborazione  dei  Provveditorati  Opere  Pubbliche  o  degli
uffici  regionali  territorialmente  competenti,  nell'ambito   delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza  pubblica,  a
verifiche a campione sugli interventi per i quali sia stato  adottato
il decreto  di  concessione  dei  contributi  a  norma  del  presente
articolo, previo sorteggio dei beneficiari in misura pari  ad  almeno
il 10 per cento dei  contributi  complessivamente  concessi.  Qualora
dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati  concessi
in carenza dei  necessari  presupposti,  ovvero  che  gli  interventi
eseguiti non corrispondono a quelli per i quali e' stato concesso  il
contributo, il Commissario dispone l'annullamento o la revoca,  anche
parziale, del decreto di concessione  dei  contributi  e  provvede  a
richiedere  la  restituzione  delle  eventuali  somme   indebitamente
percepite.
  6. Con atti adottati  ai  sensi  dell'articolo  7,  comma  2,  sono
definiti modalita' e termini per la presentazione  delle  domande  di
concessione  dei  contributi  e  per  l'istruttoria  delle   relative
pratiche, anche prevedendo la dematerializzazione con  l'utilizzo  di
piattaforme informatiche.
  7. Nel caso in cui, sul bene oggetto di  richiesta  di  contributo,
sia pendente  una  domanda  di  sanatoria,  il  procedimento  per  la
concessione dei contributi e' sospeso  nelle  more  dell'esame  delle
istanze di sanatoria e l'erogazione  dei  contributi  e'  subordinata
all'accoglimento di detta istanza.

                               Art. 13
 
                       Ricostruzione pubblica
 
  1. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, e'
disciplinato il finanziamento, nei limiti delle  risorse  disponibili
sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 8, per la demolizione
e  ricostruzione,  la  riparazione  e  il  ripristino  degli  edifici
pubblici, delle chiese e degli edifici di culto di proprieta' di enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti, per gli  interventi  volti  ad
assicurare  la  funzionalita'   dei   servizi   pubblici,   e   delle
infrastrutture, nonche' per gli interventi sui  beni  del  patrimonio
artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela  ai  sensi
del codice dei beni culturali e  del  paesaggio  di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che devono prevedere anche  opere
di  miglioramento  sismico  finalizzate  ad  accrescere  in   maniera
sostanziale la capacita' di resistenza delle strutture, nei comuni di
cui all'allegato 1, attraverso la concessione di  contributi  per  la
realizzazione  degli   interventi   individuati   a   seguito   della
ricognizione dei fabbisogni effettuata dal Commissario competente  ai
sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c).
  2. Al fine di dare attuazione alla programmazione degli  interventi
di cui al comma 1, con atti adottati ai sensi dell'articolo 7,  comma
2, si provvede a:
    a) predisporre e approvare un piano degli edifici pubblici di cui
al comma 1, delle chiese e degli edifici di culto  di  proprieta'  di
enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che quantifica il danno e
ne prevede il finanziamento nel limite delle risorse  disponibili  in
contabilita' speciale di cui all'articolo 8;
    b) predisporre e approvare un piano di interventi finalizzati  ad
assicurare  la   funzionalita'   dei   servizi   pubblici   e   delle
infrastrutture a valere sulle risorse disponibili nelle  contabilita'
speciali di cui all'articolo 8;
    c) predisporre e approvare  un  piano  dei  beni  culturali,  che
quantifichi il danno e ne preveda il finanziamento nei  limiti  delle
risorse disponibili in contabilita' speciale di cui all'articolo 8. I
piani sono predisposti sentito il Ministero per i beni e le attivita'
culturali ovvero il competente Assessorato della Regione Siciliana;
    d) predisporre ed approvare un piano  di  interventi  sulle  aree
interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico, con priorita'  per
dissesti  che  costituiscono   pericolo   per   centri   abitati   ed
infrastrutture, sentito il Commissario per il dissesto  idrogeologico
e nei limiti delle risorse disponibili nelle contabilita' speciali di
cui all'articolo 8.
  3. In sede di approvazione dei piani di cui al comma 2  ovvero  con
apposito  atto  adottato  ai  sensi  dell'articolo  7,  comma  2,   i
Commissari individuano, con specifica  motivazione,  gli  interventi,
inseriti in detti piani, che rivestono  un'importanza  essenziale  ai
fini della ricostruzione  nei  territori  colpiti  dagli  eventi.  La
realizzazione degli interventi di cui al  primo  periodo  costituisce
presupposto per l'applicazione della procedura  di  cui  all'articolo
63, comma 1, del codice dei contratti  pubblici  di  cui  al  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Conseguentemente, per gli  appalti
pubblici di lavori, di servizi e  di  forniture  da  aggiudicarsi  da
parte  del  Commissario  si  applicano   le   disposizioni   di   cui
all'articolo 63, commi 1 e 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
Nel rispetto dei principi di trasparenza,  concorrenza  e  rotazione,
l'invito, contenente  l'indicazione  dei  criteri  di  aggiudicazione
dell'appalto, e' rivolto, sulla  base  del  progetto  definitivo,  ad
almeno cinque  operatori  economici  iscritti  nell'Anagrafe  di  cui
all'articolo 16. In mancanza di un numero  sufficiente  di  operatori
economici iscritti nella  predetta  Anagrafe,  l'invito  deve  essere
rivolto ad almeno cinque operatori  iscritti  in  uno  degli  elenchi
tenuti dalle prefetture-uffici  territoriali  del  Governo  ai  sensi
dell'articolo 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n.
190, e che abbiano presentato  domanda  di  iscrizione  nell'Anagrafe
antimafia di cui al citato articolo 16.  I  lavori  vengono  affidati
sulla  base  della  valutazione  delle  offerte  effettuata  da   una
commissione giudicatrice costituita ai  sensi  dell'articolo  77  del
decreto legislativo n. 50 del 2016.
  4. Le regioni territorialmente competenti nonche' gli  enti  locali
delle medesime regioni, ove a tali fini da esse  individuati,  previa
specifica intesa, procedono all'espletamento delle procedure di  gara
relativamente agli immobili di  loro  proprieta',  nei  limiti  delle
risorse disponibili e previa approvazione  da  parte  dei  Commissari
straordinari, ai soli fini dell'assunzione della spesa a carico delle
risorse delle contabilita' speciali di cui all'articolo 8.
  5. I Commissari straordinari provvedono, con oneri a  carico  delle
risorse delle contabilita' speciali  di  cui  all'articolo  8  e  nei
limiti delle  risorse  disponibili,  alla  diretta  attuazione  degli
interventi relativi agli  edifici  pubblici  di  proprieta'  statale,
ripristinabili con miglioramento sismico.
  6. Sulla  base  delle  priorita'  stabilite  dai  Commissari  e  in
coerenza con il piano delle opere  pubbliche  e  il  piano  dei  beni
culturali di cui al comma 2, lettere a) e c), i soggetti attuatori di
cui all'articolo 14, comma 1, oppure i comuni interessati  provvedono
a predisporre ed inviare i progetti degli interventi al Commissario.
  7. Ferme  restando  le  previsioni  dell'articolo  24  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016, per la predisposizione dei progetti e per
l'elaborazione  degli  atti  di   pianificazione   e   programmazione
urbanistica, in conformita' agli indirizzi definiti dal  Commissario,
i soggetti di cui al comma 6 del presente articolo possono  procedere
all'affidamento di incarichi ad uno o piu' degli operatori  economici
indicati all'articolo 46 del citato decreto  legislativo  n.  50  del
2016. L'affidamento degli  incarichi  di  cui  al  primo  periodo  e'
consentito esclusivamente in caso di indisponibilita' di personale in
possesso della necessaria professionalita'.
  8. I Commissari straordinari, previo esame dei progetti  presentati
dai soggetti di cui al comma 6 e verifica della congruita'  economica
degli  stessi,  approvano  definitivamente  i  progetti  esecutivi  e
adottano il decreto di concessione del contributo.
  9. I contributi di cui al presente articolo, nonche' le  spese  per
l'assistenza alla popolazione sono erogati in via diretta.
  10. Il monitoraggio dei finanziamenti di cui al  presente  articolo
avviene sulla base di quanto  disposto  dal  decreto  legislativo  29
dicembre 2011, n. 229.

                               Art. 14
 
            Soggetti attuatori degli interventi relativi
              alle opere pubbliche e ai beni culturali
 
  1. Per la riparazione, il ripristino, il miglioramento sismico o la
ricostruzione delle opere pubbliche e  dei  beni  culturali,  di  cui
all'articolo 13, comma 1, sono soggetti attuatori:
    a) la Regione Molise;
    b) la Regione Siciliana;
    c) il Ministero per i beni e le attivita' culturali;
    d) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
    e) l'Agenzia del demanio;
    f) i comuni di cui all'allegato 1;
    g)  il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'   e   della
ricerca;
    h) i soggetti gestori o proprietari delle infrastrutture;
    i) le diocesi dei comuni di  cui  all'allegato  1,  limitatamente
agli interventi sugli immobili di proprieta'  di  enti  ecclesiastici
civilmente  riconosciuti  e  di  importo  inferiore  alla  soglia  di
rilevanza europea di cui all'articolo 35  del  codice  dei  contratti
pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
    l) le Province o Citta' metropolitane.

                               Art. 15
 
                  Contributi ai privati per i beni
                         mobili danneggiati
 
  1. In caso di distruzione o danneggiamento  grave  di  beni  mobili
presenti nelle unita' immobiliari distrutte  o  danneggiate  a  causa
degli eventi  sismici  e  di  beni  mobili  registrati,  puo'  essere
assegnato un contributo secondo modalita' e criteri da  definire  con
provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, nei  limiti
delle  risorse  disponibili  sulla  contabilita'  speciale   di   cui
all'articolo 8, anche in relazione al limite massimo  del  contributo
per ciascuna famiglia  anagrafica  residente  come  risultante  dallo
stato di famiglia alla data degli eventi. In ogni caso,  per  i  beni
mobili  non  registrati  puo'  essere  concesso  solo  un  contributo
forfettario.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nei limiti e  nel
rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE)  n.  651/2014
della Commissione, del 17 giugno 2014, e in particolare dall'articolo
50.

                               Art. 16
 
                       Legalita' e trasparenza
 
  1. Ai fini dello svolgimento, in forma integrata e  coordinata,  di
tutte le attivita' finalizzate alla prevenzione e al contrasto  delle
infiltrazioni  della  criminalita'  organizzata  nell'affidamento   e
nell'esecuzione dei  contratti  pubblici  e  di  quelli  privati  che
fruiscono  di  contribuzione  pubblica,  aventi  ad  oggetto  lavori,
servizi e forniture, connessi agli interventi  per  la  ricostruzione
nei comuni di cui all'allegato 1, i  Commissari  si  avvalgono  della
Struttura e dell'Anagrafe di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229 e si applicano  le  disposizioni  previste  dal
medesimo articolo.
  2. Agli oneri finanziari relativi alle spese di funzionamento della
Struttura  di  missione  di  cui  all'articolo  30,  comma   1,   del
decreto-legge n. 189 del 2016, in relazione agli  eventi  di  cui  al
presente Capo e in prosecuzione del conseguimento delle attivita'  di
cui al comma 1, per gli anni 2019 e 2020 si  provvede  per  euro  500
mila  annui  con  le  risorse  della  contabilita'  speciale  di  cui
all'articolo 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 189 del  2016  e
per euro 500 mila annui con le risorse  della  contabilita'  speciale
intestata al Commissario  per  la  ricostruzione  nei  territori  dei
comuni della Citta' metropolitana di Catania di  cui  all'articolo  8
del presente decreto, mediante corrispondente versamento  all'entrata
del  bilancio  dello  Stato,  per  la  successiva  riassegnazione  ad
apposito  capitolo  dello   stato   di   previsione   del   Ministero
dell'interno.  Il  Ministro  dell'economia   e   delle   finanze   e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio.
  3. Agli atti di competenza dei Commissari straordinari si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 36 del decreto-legge n.  189  del
2016.

                               Art. 17
 
Qualificazione  degli  operatori  economici  per  l'affidamento   dei
               servizi di architettura e di ingegneria
 
  1. Gli incarichi di progettazione e direzione  dei  lavori  per  la
ricostruzione o riparazione e ripristino degli  immobili  danneggiati
dagli eventi sismici possono essere affidati dai privati ai  soggetti
di cui all'articolo 46 del codice dei contratti pubblici  di  cui  al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che siano in  possesso  di
adeguati livelli di affidabilita' e professionalita'  e  non  abbiano
commesso violazioni in materia contributiva e previdenziale  ostative
al rilascio del Documento unico di regolarita' contributiva (DURC).
  2. In ogni caso, il direttore dei lavori  non  deve  ricoprire  ne'
aver  ricoperto  negli  ultimi  tre  anni  le  funzioni,  di   legale
rappresentante,  titolare,  socio  ovvero  direttore  tecnico,  nelle
imprese invitate a partecipare alla selezione per  l'affidamento  dei
lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, ne' avere
in corso o aver avuto negli ultimi tre anni rapporti di coniugio,  di
parentela, di affinita' ovvero rapporti giuridicamente  rilevanti  ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 20  maggio  2016,
n. 76, con il titolare o con chi  riveste  cariche  societarie  nelle
stesse. A  tale  fine,  il  direttore  dei  lavori  produce  apposita
autocertificazione al committente trasmettendone  altresi'  copia  al
Commissario. I  Commissari  possono  effettuare  controlli,  anche  a
campione, in ordine alla veridicita' di quanto dichiarato.
  3.  Il  contributo  massimo,  a  carico  dei  Commissari,  che   vi
provvedono nei limiti delle risorse  disponibili  sulla  contabilita'
speciale di cui all'articolo 8, per tutte le attivita' tecniche poste
in essere per la ricostruzione privata, e' stabilito nella misura del
10 per cento, incrementabile fino al 12,5 per cento per i  lavori  di
importo inferiore a 500.000 euro, al netto dell'IVA e dei  versamenti
previdenziali. Per i lavori di importo superiore a 2 milioni di euro,
il contributo massimo e' pari al 7,5  per  cento.  Con  provvedimenti
adottati ai sensi  dell'articolo  7,  comma  2,  sono  individuati  i
criteri e le modalita' di  erogazione  del  contributo  previsto  dal
primo  e  dal  secondo  periodo,  assicurando  una  graduazione   del
contributo che tenga conto della tipologia della prestazione  tecnica
richiesta agli operatori economici e dell'importo dei lavori;  con  i
medesimi  provvedimenti  puo'  essere  riconosciuto   un   contributo
aggiuntivo, per le sole indagini o prestazioni specialistiche,  nella
misura massima del 2,5 per  cento,  di  cui  lo  0,5  per  cento  per
l'analisi di  risposta  sismica  locale,  al  netto  dell'IVA  e  dei
versamenti previdenziali.
  4. Per le opere pubbliche, compresi i beni culturali di  competenza
delle diocesi e del Ministero per i beni e  le  attivita'  culturali,
con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 7,  comma  2,  sono
fissati il numero e l'importo complessivo massimi degli incarichi che
ciascuno  dei  soggetti   di   cui   al   comma   1   puo'   assumere
contemporaneamente, tenendo conto dell'organizzazione dimostrata  dai
medesimi.
  5. L'affidamento degli incarichi di progettazione  dei  servizi  di
architettura  e  ingegneria  ed   altri   servizi   tecnici   e   per
l'elaborazione  degli  atti  di   pianificazione   e   programmazione
urbanistica in conformita' agli indirizzi  definita  dal  Commissario
straordinario, per importi inferiori a quelli di cui all'articolo  35
del decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50,  avviene  mediante
procedure negoziate previa consultazione, ove  esistenti,  di  almeno
dieci professionisti, utilizzando il criterio di  aggiudicazione  del
minor prezzo con le modalita' previste  dall'articolo  97,  commi  2,
2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  6.  Agli  oneri  derivanti  dall'affidamento  degli  incarichi   di
progettazione e di quelli previsti dall'articolo 23,  comma  11,  del
codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del
2016, si provvede con le risorse delle contabilita' speciali  di  cui
all'articolo 8 del presente decreto.

                               Art. 18
 
                Struttura dei Commissari straordinari
 
  1. I Commissari, nell'ambito delle proprie competenze  e  funzioni,
operano con piena autonomia amministrativa, finanziaria  e  contabile
in relazione alle risorse assegnate  e  disciplinano  l'articolazione
interna delle strutture di  cui  al  comma  2,  con  propri  atti  in
relazione alle specificita' funzionali e di competenza.
  2. Nei limiti delle risorse disponibili sulle contabilita' speciali
di cui all'articolo 8, ciascun Commissario si avvale di una struttura
posta alle proprie dirette dipendenze. La  Struttura  dei  Commissari
straordinari, e' composta da un contingente di personale  scelto  tra
il personale delle amministrazioni pubbliche di cui  all'articolo  1,
comma  2,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  con
esclusione del personale docente educativo ed amministrativo  tecnico
ausiliario delle istituzioni scolastiche, nel  numero  massimo  di  5
unita' per l'emergenza di cui alla delibera del 6 settembre 2018,  di
cui una unita' dirigenziale di livello non generale, e di  10  unita'
per l'emergenza di cui alla delibera del 28 dicembre 2018, di cui due
unita' dirigenziali di  livello  non  generale.  Al  personale  della
struttura  e'  riconosciuto  il  trattamento   economico   accessorio
corrisposto  al  personale  dirigenziale  e  non  dirigenziale  della
Presidenza del Consiglio dei ministri nel caso in cui il  trattamento
economico  accessorio   di   provenienza   risulti   complessivamente
inferiore. Al personale non dirigenziale spetta comunque l'indennita'
di amministrazione  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri.
Nell'ambito del menzionato contingente di personale non  dirigenziale
possono essere nominati un esperto o un consulente per l'emergenza di
cui alla delibera del 6 settembre 2018 e tre esperti o consulenti per
l'emergenza di cui alla delibera del 28 dicembre 2018,  scelti  anche
tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, in  possesso  di
comprovata  esperienza,   anche   in   deroga   a   quanto   previsto
dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui
compenso e' definito con provvedimento del Commissario e comunque non
e' superiore ad euro 48.000 annui.
  3.  Il  trattamento  economico  fondamentale  ed   accessorio   del
personale pubblico della struttura commissariale, collocato, ai sensi
dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,  n.  127,  in
posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo  istituto  previsto
dai rispettivi ordinamenti, e' anticipato  dalle  amministrazioni  di
provenienza e corrisposto secondo le seguenti modalita':
    a) le amministrazioni statali di  provenienza,  ivi  comprese  le
Agenzie fiscali, le amministrazioni statali ad ordinamento autonomo e
le universita', provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo,  al
pagamento   del   trattamento   economico    fondamentale,    nonche'
dell'indennita'   di   amministrazione.   Qualora   l'indennita'   di
amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il  personale
della  Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri,   il   Commissario
straordinario  provvede  al  rimborso  delle  sole  somme   eccedenti
l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione di provenienza;
    b) per le amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui alla
lettera a) il trattamento economico fondamentale  e  l'indennita'  di
amministrazione sono a carico esclusivo del Commissario;
    c) ogni altro emolumento accessorio e' corrisposto  con  oneri  a
carico esclusivo  del  Commissario  il  quale  provvede  direttamente
ovvero mediante apposita convenzione con le amministrazioni pubbliche
di provenienza ovvero con altra amministrazione dello  Stato  o  ente
locale.
  4. Con uno o piu' provvedimenti dei Commissari, adottati  ai  sensi
dell'articolo 7, comma 2, nei limiti delle risorse  disponibili  puo'
essere riconosciuta:
    a) al personale non dirigenziale delle pubbliche  amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  n.  165  del
2001, in servizio presso le strutture di cui  al  presente  articolo,
direttamente impegnato nelle attivita'  di  cui  all'articolo  6,  la
corresponsione di compensi per prestazioni  di  lavoro  straordinario
nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre
a quelle gia' previste dai rispettivi  ordinamenti,  e  comunque  nel
rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro  di  cui  al
decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;
    b)  al  personale  dirigenziale  della   struttura   direttamente
impegnato nelle attivita' di cui all'articolo 6, un incremento del 20
per cento della retribuzione mensile di posizione prevista  al  comma
3, commisurato ai giorni di effettivo impiego.
  5. La struttura commissariale cessa alla scadenza dell'incarico del
Commissario.
  6. All'attuazione del presente articolo  si  provvede,  nel  limite
massimo di spesa di complessivi euro 642.000 per  l'anno  2019,  euro
700.000 per l'anno 2020 ed euro 700.000 per  l'anno  2021,  suddivisi
come segue: per il Commissario  straordinario  per  la  ricostruzione
della provincia di  Catania,  euro  428.000  per  l'anno  2019,  euro
466.500 per l'anno 2020 ed euro 466.500 per  l'anno  2021  e  per  il
Commissario straordinario per la  ricostruzione  della  provincia  di
Campobasso, euro 214.000 per l'anno 2019,  euro  233.500  per  l'anno
2020 ed euro 233.500 per l'anno 2021, a valere sulle risorse presenti
sulle contabilita' speciali di cui all'articolo 8.

                               Art. 19
 
               Interventi volti alla ripresa economica
 
  1. Alle imprese del settore turistico, dei  servizi  connessi,  dei
pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonche' alle imprese
che svolgono attivita' agrituristica, come definita  dalla  legge  20
febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme  regionali,  insediate
da  almeno  dodici  mesi  antecedenti  l'evento  nei  comuni  di  cui
all'allegato 1 ricadenti nella citta' metropolitana di Catania,  sono
concessi contributi, nel limite complessivo massimo di 2  milioni  di
euro per l'anno 2019 e di 2  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  a
condizione che le stesse abbiano registrato, nei tre mesi  successivi
agli  eventi,  una  riduzione  del  fatturato  annuo  in  misura  non
inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del
medesimo periodo del triennio precedente. Il decremento del fatturato
puo' essere dimostrato  mediante  dichiarazione  dell'interessato  ai
sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445,  accompagnata  dall'estratto  autentico  delle
pertinenti scritture contabili attinenti ai periodi di riferimento.
  2. I criteri, le  procedure,  le  modalita'  di  concessione  e  di
calcolo dei contributi e di riparto delle risorse di cui al  comma  1
tra  i  comuni  interessati  sono  stabiliti  con  provvedimento  del
Commissario straordinario competente, da adottare  nel  rispetto  del
limite massimo di spesa di cui al medesimo comma  1,  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
  3. I contributi di cui al presente articolo sono erogati  ai  sensi
dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 della  Commissione,
del 17 giugno 2014, ovvero ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013
della Commissione, del 18 dicembre 2013.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  presente  articolo  si
provvede  a  valere  sulle  risorse  disponibili  delle  contabilita'
speciali di cui all'articolo 8.

                               Art. 20
 
                       Sospensione dei termini
 
  1. I redditi dei fabbricati ubicati nei comuni di cui  all'allegato
1,  purche'  relativi  ad  immobili  distrutti  o  fatti  oggetto  di
ordinanze sindacali di sgombero comunque adottate entro il 30  giugno
2019, in quanto inagibili totalmente o  parzialmente  a  causa  degli
eventi di cui al presente Capo, non concorrono  alla  formazione  del
reddito imponibile ne' ai fini del calcolo dell'imposta  sul  reddito
delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle  societa'  ne'
del calcolo dell'indicatore della  situazione  economica  equivalente
(ISEE),  fino  alla  definitiva  ricostruzione   e   agibilita'   dei
fabbricati medesimi e non oltre l'anno di imposta 2020. I  fabbricati
di cui al primo  periodo  sono,  altresi',  esenti  dall'applicazione
dell'imposta  municipale  propria  di   cui   all'articolo   13   del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal  tributo  per  i  servizi
indivisibili di  cui  all'articolo  1,  comma  639,  della  legge  27
dicembre  2013,  n.  147,  a  decorrere  dalla   rata   in   scadenza
successivamente  al   31   dicembre   2018   fino   alla   definitiva
ricostruzione o agibilita' dei fabbricati stessi e comunque non oltre
l'anno di imposta 2020. Ai fini del presente comma,  il  contribuente
puo'  dichiarare,  entro  il  31  dicembre  2019,  la  distruzione  o
l'inagibilita' totale o parziale del fabbricato al  comune,  che  nei
successivi venti giorni trasmette copia  dell'atto  di  verificazione
all'ufficio dell'Agenzia delle entrate  territorialmente  competente.
Con decreto del Ministro dell'interno adottato  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze,  entro  trenta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono
stabiliti, anche  nella  forma  di  anticipazione,  i  criteri  e  le
modalita' per il rimborso ai comuni  interessati  del  minor  gettito
connesso all'esenzione di cui al secondo periodo.
  2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari ad euro
1,85 milioni per l'anno 2019, euro 2,178 milioni per l'anno  2020  ed
euro 0,19 milioni per l'anno 2021 si provvede ai sensi  dell'articolo
29.
  3. Con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua  e
del gas, ivi inclusi i gas diversi dal  gas  naturale  distribuiti  a
mezzo di reti canalizzate, nonche' per i settori delle  assicurazioni
e della telefonia, le competenti autorita' di regolazione, con propri
provvedimenti adottati entro trenta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  possono
prevedere,  per  i  comuni  di  cui  all'allegato  1,  esenzioni  dal
pagamento  delle  forniture  di  energia  elettrica,  gas,  acqua   e
telefonia, comprensive sia degli oneri generali di sistema che  degli
eventuali consumi, per il periodo intercorrente  tra  l'ordinanza  di
inagibilita' o l'ordinanza sindacale di sgombero e  la  revoca  delle
medesime, individuando anche le  modalita'  per  la  copertura  delle
esenzioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo
ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.
  4. Al fine di  assicurare  ai  comuni  di  cui  all'allegato  1  la
continuita' nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, i Commissari
sono autorizzati a concedere,  con  propri  provvedimenti,  a  valere
sulle risorse delle contabilita' speciali di cui all'articolo  8,  un
contributo   per   ciascuna   contabilita'   fino   ad   un   massimo
complessivamente di 500.000 euro con riferimento  all'anno  2019,  da
erogare nel 2020, e fino ad un massimo complessivamente di 500.000 di
euro per l'anno 2020, per sopperire ai maggiori  costi  affrontati  o
alle minori entrate  registrate  a  titolo  di  TARI-tributo  di  cui
all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o di
TARI-corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668.

Capo III
Disposizioni relative agli eventi sismici dell'Abruzzo nell'anno 2009, del Centro Italia negli anni 2016 e 2017 e nei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia nel 2017

                               Art. 21
 
Contributo straordinario  per  il  Comune  de  L'Aquila  e  ulteriori
        provvidenze per i comuni del cratere e fuori cratere
 
  1. All'articolo  3  del  decreto-legge  24  giugno  2016,  n.  113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2016,  n.  160,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, dopo il secondo periodo, e' inserito il  seguente:
"Per  l'anno  2019   e'   assegnato   un   contributo   straordinario
dell'importo di 10 milioni di euro.";
    b) al comma 2, secondo periodo, dopo  le  parole  "2  milioni  di
euro", sono aggiunte le seguenti: "e di  500  mila  euro,  trasferiti
all'ufficio speciale per la ricostruzione di cui all'articolo 67-ter,
comma 3, primo periodo, del decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per
le spese derivanti dall'attuazione di quanto  previsto  dall'articolo
2-bis,  comma  32  del  decreto  legge  16  ottobre  2017,  n.   148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172  e
per l'espletamento  delle  pratiche  relative  ai  comuni  fuori  del
cratere".
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10,5  milioni
di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sulle  risorse  di  cui
all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71.

                               Art. 22
 
Misure relative al personale tecnico  in  servizio  presso  gli  enti
          locali e gli uffici speciali per la ricostruzione
 
  1. All'articolo 50 del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 3, lettera a), le parole  "nella  misura  massima  di
cento unita'" sono soppresse;
    b) al comma 3-bis, lettera c), dopo le parole "e' corrisposto con
oneri  a  carico  esclusivo  del  Commissario   straordinario"   sono
aggiunte, in fine, le seguenti: ",  il  quale  provvede  direttamente
ovvero mediante apposita convenzione con le amministrazioni pubbliche
di provenienza ovvero con altra amministrazione dello  Stato  o  ente
locale";
    c)  al  comma  7,  lettera  c),  dopo  le   parole   "Commissario
Straordinario"  sono  aggiunte  le  seguenti:  ",   previa   verifica
semestrale dei risultati raggiunti a fronte degli obiettivi assegnati
dallo stesso e dai vice commissari".
  2. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole "per le esigenze  di
cui al comma 1"  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti:  ",  anche
stipulando contratti a tempo parziale";
    b) al comma 3-bis, secondo periodo, le parole "anche in deroga al
limite previsto dal comma 3-quinquies del presente articolo, per  una
sola volta e" sono soppresse e le  parole  "31  dicembre  2018"  sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019 e comunque nel  rispetto
dei limiti temporali previsti dalla normativa europea";
    c) il comma 3-quinquies e' abrogato.
  3. All'articolo 2-bis, comma 32, quarto periodo, del  decreto-legge
16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2017, n. 172, dopo le parole "dalla legge 7 agosto 2012,  n.
134,"  sono  inserite  le  seguenti:  "e'  assegnato  temporaneamente
all'Ufficio speciale per i comuni del cratere e".
  4. All'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
al primo periodo, la parola "cessazione" e' sostituita dalla seguente
"riduzione".

                               Art. 23
 
Accelerazione della  ricostruzione  pubblica  nelle  regioni  colpite
dagli eventi sismici del 2016 e 2017 nelle  regioni  Abruzzo,  Lazio,
                           Marche e Umbria
 
  1. Al decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,  sono  apportate
le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 2, il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
      "2-bis. L'affidamento degli incarichi di  progettazione  e  dei
servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici  e  per
l'elaborazione  degli  atti  di   pianificazione   e   programmazione
urbanistica in conformita' agli indirizzi  definiti  dal  Commissario
straordinario, per importi inferiori a quelli di cui all'articolo  35
del decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  avviene,  mediante
procedure   negoziate   previa   consultazione   di   almeno    dieci
professionisti iscritti nell'elenco speciale di cui  all'articolo  34
del presente decreto, utilizzando il criterio di  aggiudicazione  del
minor prezzo con le modalita' previste  dall'articolo  97,  commi  2,
2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50.  Agli
oneri derivanti dall'affidamento degli incarichi di  progettazione  e
di  quelli  previsti  dall'articolo  23,  comma   11,   del   decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si provvede con le risorse di  cui
all'articolo 4, comma 3, del presente decreto.".
    b) all'articolo 3, dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
      "4-bis: Limitatamente agli immobili e alle  unita'  strutturali
danneggiate private, che a seguito  delle  verifiche  effettuate  con
scheda AeDES risultino classificati inagibili con esito "B" o "C",  i
comuni, d'intesa con l'Ufficio speciale per la ricostruzione, possono
altresi' curare l'istruttoria per il rilascio  delle  concessioni  di
contributo e di tutti gli adempimenti conseguenti.";
    c) all'articolo 6 i commi 10 e 10-ter sono abrogati e il comma 13
e' sostituito dal seguente: "13. La selezione dell'impresa esecutrice
da parte del beneficiario dei contributi e'  compiuta  esclusivamente
tra  le  imprese  che  risultano  iscritte   nell'Anagrafe   di   cui
all'articolo 30.";
    d) all'articolo 12, il comma 3 e' sostituito  dal  seguente:  "3.
L'ufficio speciale per la ricostruzione, ovvero  i  comuni  nei  casi
previsti dal comma 4-bis dell'articolo 3, verificata la spettanza del
contributo e il relativo importo,  trasmettono  al  vice  commissario
territorialmente competente la proposta di concessione del contributo
medesimo, comprensivo delle spese tecniche.";
    e) all'articolo 34, comma 5, terzo  periodo,  le  parole  "2  per
cento" sono sostituite dalle seguenti "2,5 per cento, di cui  lo  0,5
per cento per l'analisi di risposta sismica locale," e il comma 6  e'
sostituito dal seguente: "6. Per le opere pubbliche, compresi i  beni
culturali di competenza delle diocesi e del Ministero per i beni e le
attivita'   culturali,   con   provvedimenti   adottati   ai    sensi
dell'articolo  2,  comma  2,  sono  fissati  il  numero  e  l'importo
complessivo massimi degli incarichi che ciascuno dei soggetti di  cui
al  comma  1  puo'   assumere   contemporaneamente,   tenendo   conto
dell'organizzazione dimostrata dai medesimi.".

                               Art. 24
 
  Proroga disposizioni deposito e trasporto terre e rocce da scavo
 
  All'articolo  28,  del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 11,  primo  periodo,  dopo  le  parole  "presenza  di
amianto" sono inserite le seguenti:  "oltre  i  limiti  contenuti  al
punto 3.4 dell'allegato D alla parte IV  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152,";
    b) al comma 13-ter, le parole "per un  periodo  non  superiore  a
trenta mesi" sono sostituite dalle seguenti:  "fino  al  31  dicembre
2019".

                               Art. 25
 
Compensazione ai comuni delle minori entrate a seguito  di  esenzione
                         di imposte comunali
 
  1. All'articolo 1  della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 997, le parole da "L'imposta" fino  a  "dovuta"  sono
sostituite dalle seguenti: "L'imposta comunale sulla pubblicita' e il
canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari,
riferiti alle insegne di esercizio  di  attivita'  commerciali  e  di
produzione di beni o servizi, nonche' la tassa per  l'occupazione  di
spazi ed aree pubbliche e il canone per  l'occupazione  di  spazi  ed
aree pubbliche non sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 2019  fino
al 31 dicembre 2020,";
    b)  al  comma  998,   le   parole   "regolamento   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  dello
sviluppo economico" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro
dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali"
e le parole "definite le modalita' di attuazione del comma 997"  sono
sostituite dalle parole "stabiliti i criteri e definite le  modalita'
per il rimborso ai comuni interessati  del  minor  gettito  derivante
dall'applicazione del comma 997".
  2.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  1  si  provvede  ai   sensi
dell'articolo 29.

                               Art. 26
 
Misure per la semplificazione delle procedure per l'immediato ristoro
dei danni subiti  dalle  attivita'  economiche  e  produttive  e  dai
               privati a seguito di eventi calamitosi
 
  1. Al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 25, comma 2, la lettera f)  e'  sostituita  dalla
seguente:
      "f) all'attuazione delle misure per far  fronte  alle  esigenze
urgenti  di  cui  alla  lettera  e),  anche  attraverso   misure   di
delocalizzazione, laddove possibile temporanea,  in  altra  localita'
del territorio regionale, entro i limiti  delle  risorse  finanziarie
individuate con delibera  del  Consiglio  dei  ministri,  sentita  la
regione interessata, e secondo i criteri individuati con la  delibera
di cui all'articolo 28.";
    b)  all'articolo  28,  comma  1,  alla  lettera  c),  le   parole
"delocalizzazione  temporanea  in  altra  localita'  del   territorio
nazionale" sono sostituite  dalle  seguenti:  "delocalizzazione,  ove
possibile temporanea, in altra localita' del territorio regionale".
  2.  Il  Commissario  straordinario  di  cui  all'articolo   1   del
decreto-legge  28   settembre   2018,   n.   109,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018,  n.  139  individua  con
propria ordinanza i criteri e le  modalita'  per  la  concessione  di
forme di ristoro di danni subiti dai cittadini residenti  nelle  zone
interessate dalle attivita' di cantiere,  nei  limiti  delle  risorse
disponibili sulla  propria  contabilita'  speciale  non  destinate  a
diversa finalita' e comunque nel limite complessivo di 7  milioni  di
euro.

                               Art. 27
 
 Presidio zona rossa dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno
 
  1. Dopo l'articolo 18 del decreto-legge 28 settembre 2018, n.  109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.  130,
e' inserito il seguente:
    "Art. 18-bis (Presidio zona  rossa  dei  comuni  di  Casamicciola
Terme e Lacco Ameno). - 1. Al fine di rafforzare  il  dispositivo  di
vigilanza e sicurezza della zona rossa  dei  comuni  di  Casamicciola
Terme e Lacco Ameno, interessati dagli eventi sismici del  21  agosto
2017, il contingente di personale militare  di  cui  all'articolo  1,
comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e'  incrementato  di
15 unita' dalla data di entrata in vigore  del  presente  articolo  e
fino al 31  dicembre  2019.  Si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008,
n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008,  n.
125.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari  ad  euro
418.694 per il 2019, si provvede a valere sulle  risorse  finanziarie
di cui all'articolo 19.".

                               Art. 28
 
Modifiche al decreto legislativo 1º  agosto  2003,  n.  259,  recante
              «Codice delle comunicazioni elettroniche»
 
  1. Al decreto legislativo 1º agosto 2003, n.  259,  recante  Codice
delle  comunicazioni  elettroniche,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni:
    a) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera ee) sono inserite  le
seguenti: "ee-bis) Sistema di allarme pubblico: sistema di diffusione
di allarmi pubblici agli utenti finali interessati da gravi emergenze
e catastrofi imminenti o in corso, che puo' utilizzare servizi mobili
di  comunicazione  interpersonale  basati  sul  numero,  servizi   di
diffusione radiotelevisiva, applicazioni mobili basate su un servizio
di accesso a internet. Qualora gli allarmi pubblici  siano  trasmessi
tramite servizi di comunicazione elettronica accessibili al  pubblico
diversi da quelli di cui al primo periodo,  la  loro  efficacia  deve
essere equivalente in termini di copertura e capacita' di raggiungere
gli utenti finali,  compresi  quelli  presenti  solo  temporaneamente
nella zona interessata. Gli allarmi pubblici devono essere facili  da
ricevere per gli utenti finali;
      ee-ter)  servizio  di  Cell  Broadcast  Service:  Servizio  che
consente la diffusione di  messaggi  a  tutti  i  terminali  presenti
all'interno di una  determinata  area  geografica  individuata  dalla
copertura radiomobile di una o piu' celle;
      ee-quater) messaggio IT-alert: Messaggio inviato, attraverso un
Servizio di Cell Broadcast Service,  dalle  componenti  del  Servizio
nazionale della protezione civile, nell'imminenza o  nel  caso  degli
eventi previsti all'articolo 7  del  decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1, e dagli ulteriori soggetti a tal fine abilitati;
      ee-quinquies) servizio IT-alert: sistema  di  allarme  pubblico
che  trasmette,  ai  terminali  presenti  in  una  determinata   area
geografica, dei Messaggi IT-alert riguardanti gli scenari di rischio,
l'organizzazione  dei  servizi  di  protezione  civile  del   proprio
territorio e le misure di autoprotezione;
      ee-sexies) misure di autoprotezione: azioni raccomandate, utili
a ridurre i rischi e ad  attenuare  le  conseguenze  derivanti  dagli
eventi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio  2018,
n. 1;";
    b) all'articolo 4, comma 3, dopo la lettera h),  e'  aggiunta  la
seguente: "h-bis) promuovere e favorire, nell'imminenza o in caso  di
eventi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio  2018,
n.  1,   attraverso   le   tecnologie   dell'informazione   e   della
comunicazione, l'adozione di misure di autoprotezione  da  parte  dei
cittadini;";
    c) all'articolo 13, comma 6, dopo la lettera g), e'  aggiunta  la
seguente: "g-bis) garantendo l'attivazione del servizio IT-alert come
definito ai sensi dell'articolo.";
    d) all'articolo 14, comma 5, dopo la lettera a), e'  inserita  la
seguente: "a-bis) promuovere e favorire, nell'imminenza o in caso  di
eventi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio  2018,
n.  1,   attraverso   le   tecnologie   dell'informazione   e   della
comunicazione, l'adozione di misure di autoprotezione  da  parte  dei
cittadini;";
    e) all'articolo 144, comma 1, la lettera e) e' abrogata;
    f) all'allegato n. 1, parte A, dopo il punto 12, e'  aggiunto  il
seguente: "12-bis) garantire l'attivazione del servizio IT-alert come
definiti ai sensi dell'articolo 1 del Codice;»;
    g) all'allegato n. 25, articolo 40, dopo il comma 4, e'  inserito
il seguente: "4-bis. Per il perseguimento di finalita'  istituzionali
di interesse pubblico e per il coordinamento delle  attivita'  legate
alla prevenzione delle calamita' naturali ed alla salvaguardia  della
vita umana, dell'ambiente e dei beni, nonche'  per  le  finalita'  di
ordine pubblico, gli Enti Pubblici Territoriali, previo consenso  del
Ministero, possono rendere partecipi all'utilizzo della propria  rete
di comunicazione elettronica altri soggetti. In questo caso l'obbligo
del pagamento dei corrispettivi  rimane  in  capo  all'Ente  titolare
dell'autorizzazione, ferma  restando  l'applicazione  a  quest'ultimo
della minore tra le riduzioni di cui all'articolo 32, sempre che sono
applicabili ai servizi svolti.".
  2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto,  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, di concerto con il  Ministro  dello  sviluppo
economico, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali  e
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, sono individuate:
    a) le modalita' e i criteri di attivazione del servizio  IT-alert
come definito all'articolo 1  comma  1,  lettera  ee-quinquies),  del
decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal comma 1  del
presente articolo, da realizzarsi secondo gli standard internazionali
applicabili e  per  l'erogazione  di  eventuali  contributi  per  gli
investimenti volti al potenziamento e all'innovazione delle reti  dei
gestori e alla gestione operativa della piattaforma occorrente;
    b) le modalita' e i criteri di attivazione dei messaggi  IT-alert
come definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera  ee-quater),
del decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal comma  1
del presente articolo;
    c)  le  modalita'  di  definizione  dei  contenuti  dei  messaggi
IT-alert, tenendo conto degli scenari prevedibili in  relazione  agli
eventi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio  2018,
n. 1, e dell'opportunita' di attivare misure  di  autoprotezione  dei
cittadini ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera ee-sexies),  del
decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal comma 1  del
presente articolo;
    d) le modalita' di gestione della richiesta per l'attivazione dei
messaggi  IT-alert  di  cui  all'articolo   1,   comma   1,   lettera
ee-quinquies),  del  decreto  legislativo  n.  259  del  2003,   come
modificato dal comma 1 del presente articolo;
    e) le modalita' di autorizzazione della richiesta di  attivazione
di cui alla lettera d);
    f) le modalita' di invio dei messaggi IT-alert;
    g) i criteri e le modalita' al fine di garantire che l'utilizzo e
il  trattamento  dei  dati  eventualmente  raccolti  nell'ambito  del
funzionamento  del  sistema  IT-alert  avvenga  nel  rispetto   della
normativa in materia di protezione  dei  dati  personali  e  che  sia
escluso l'utilizzo dei medesimi dati per finalita' diverse da  quelle
di cui al presente articolo.
  3. In caso di inosservanza delle disposizioni di  cui  al  presente
articolo, si applicano le  sanzioni  previste  dall'articolo  98  del
decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259.
  4. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  5. Nelle more del recepimento della direttiva (UE)  2018/1972,  del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre  2018,  ai  fini
dell'attuazione dell'articolo 1, comma 1044, della legge 27  dicembre
2017,  n.  205,   per   "apparecchi   atti   alla   ricezione   della
radiodiffusione sonora" si intendono i ricevitori  autoradio  venduti
singolarmente o integrati in  un  veicolo  nuovo  della  categoria  M
nonche' i ricevitori con sintonizzatore radio che operino nelle bande
destinate al servizio di radiodiffusione secondo il  Piano  nazionale
di ripartizione delle frequenze di cui al decreto del Ministro  dello
sviluppo  economico  5  ottobre  2018,  pubblicato  nel   supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.  244  del  19  ottobre  2018  ad
esclusione delle apparecchiature  utilizzate  dai  radioamatori,  dei
dispositivi  di  telefonia  mobile  e  dei  prodotti  nei  quali   il
ricevitore radio e' puramente accessorio.

                               Art. 29
 
                         Norma di copertura
 
  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 8, 20  e  25
pari complessivamente a 55 milioni di euro per l'anno 2019, a  84,928
milioni di euro per l'anno 2020, a 89,990 milioni di euro per  l'anno
2021 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e  2023,  si
provvede:
    a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 30  milioni  di
euro per ciascuno degli  anni  2020,  2021,  2022  e  2023,  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2019-2021,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per  l'anno   2019,   allo   scopo,
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero;
    b) quanto a 15 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2019  e
2020  e  a  59,990  milioni  di  euro  per  l'anno   2021,   mediante
corrispondente riduzione del fondo derivante dal  riaccertamento  dei
residui passivi ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera  a),  del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, iscritto nello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze;
    c) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2019 e a 34,928 milioni
di  euro  per  l'anno   2020,   mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione  di  spesa  di   cui   all'articolo   7-bis   del
decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 giugno  2013,  n.  71,  rifinanziata  dalla  legge  23
dicembre 2014, n. 190;
    d) quanto a 5 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2019  e
2020, mediante corrispondente riduzione, in  termini  di  solo  saldo
netto da finanziare, delle somme iscritte nella  Missione  "Politiche
economiche-finanziare  e  di  bilancio  e  di  tutela  della  finanza
pubblica", Programma "Regolazioni contabili, restituzioni e  rimborsi
di imposte" dello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e
delle finanze, nei medesimi anni.
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

                               Art. 30
 
                          Entrata in vigore
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
 
    Dato a Roma, addi' 18 aprile 2019
 
                             MATTARELLA
 
                                  Conte, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri
 
                                  Toninelli,      Ministro      delle
                                  infrastrutture e dei trasporti
 
                                  Di Maio,  Ministro  dello  sviluppo
                                  economico
 
                                  Salvini, Ministro dell'interno
 
                                  Bonafede, Ministro della giustizia
 
                                  Tria,  Ministro   dell'economia   e
                                  delle finanze
 
                                  Bonisoli, Ministro per i beni e  le
                                  attivita' culturali
 
                                  Bongiorno, Ministro per la pubblica
                                  amministrazione
 
                                  Stefani, Ministro  per  gli  affari
                                  regionali e le autonomie
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

                                                           Allegato I
 
Comuni  colpiti  dagli  eventi  sismici  di  cui  alle  delibere  del
  Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018 e del 28 dicembre 2018.
 
    Provincia di Campobasso:
      1. Acquaviva Collecroce;
      2. Campomarino;
      3. Castelbottaccio;
      4. Castelmauro;
      5. Guardiafilera;
      6. Guglionesi;
      7. Larino;
      8. Lupara;
      9. Montecilfone;
      10. Montefalcone del Sannio;
      11. Montemitro;
      12. Montorio nei Frentani;
      13. Morrone del Sannio;
      14. Palata;
      15. Portocannone;
      16. Rotello;
      17. San Felice del Molise;
      18. San Giacomo degli Schiavoni;
      19. San Martino in Pensilis;
      20. Santa Croce di Magliano;
      21. Tavenna.
    Provincia di Catania:
      1. Aci Bonaccorsi;
      2. Aci Catena;
      3. Aci Sant'Antonio;
      4. Acireale;
      5. Milo;
      6. Santa Venerina;
      7. Trecastagni;
      8. Viagrande;
      9. Zafferana Etnea.

                                                          Allegato II
 
Comuni  colpiti  dagli  eventi  sismici  di  cui  alle  delibere  del
  Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018 e del 28 dicembre  2018
  per i quali si applica l'art. 7, comma 1, lettera i)  del  presente
  decreto.
 
    Provincia di Campobasso:
      1. Acquaviva Collecroce;
      2. Castelmauro;
      3. Guardiafilera;
      4. Montecilfone.
    Provincia di Catania:
      1. Aci Bonaccorsi;
      2. Aci Catena;
      3. Aci Sant'Antonio;
      4. Acireale;
      5. Milo;
      6. Santa Venerina;
      7. Trecastagni;
      8. Viagrande;
      9. Zafferana Etnea.

 
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