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Gare di Appalto - Bandi di Gara - Appalti Pubblici
 
 
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 Home  /  Leggi e Normative  /  Normativa Appalti  /  Normativa Appalti Generale  /  Legge 14 giugno 2019 n. 55

LEGGE 14 giugno 2019 n. 55

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18  aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei  contratti  pubblici,  per   l'accelerazione   degli   interventi infrastrutturali,  di  rigenerazione  urbana  e  di  ricostruzione  a seguito di eventi sismici. 

Art. 1
1. Il decreto-legge 18 aprile 2019,  n.  32,  recante  disposizioni
urgenti per il rilancio  del  settore  dei  contratti  pubblici,  per
l'accelerazione degli interventi infrastrutturali,  di  rigenerazione
urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici, e'  convertito
in legge con le modificazioni riportate  in  allegato  alla  presente
legge.
  2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono  fatti
salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla  base
dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32.
  3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  AL 
DECRETO-LEGGE  18 APRILE 2019, N. 32

L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
«Art. 1 (Modifiche al codice dei contratti pubblici  e  sospensione
sperimentale dell'efficacia di disposizioni  in  materia  di  appalti
pubblici e in materia  di  economia  circolare).  -  1.  Al  fine  di
rilanciare gli investimenti pubblici e di facilitare  l'apertura  dei
cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche, per le procedure
per le quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la  procedura  di
scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, nonche', in caso di contratti
senza pubblicazione di  bandi  o  di  avvisi,  per  le  procedure  in
relazione alle quali, alla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto, non siano ancora stati inviati gli inviti  a  presentare  le
offerte, nelle more della riforma complessiva del settore e  comunque
nel rispetto dei principi e delle norme sancite dall'Unione  europea,
in particolare delle direttive 2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, fino al
31 dicembre 2020, non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le
seguenti norme del codice dei contratti pubblici, di cui  al  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
    a) articolo 37, comma 4, per i comuni non capoluogo di provincia,
quanto all'obbligo di avvalersi delle modalita' ivi indicate;
    b) articolo 59, comma 1, quarto periodo, nella parte in cui resta
vietato il ricorso all'affidamento congiunto  della  progettazione  e
dell'esecuzione di lavori;
    c) articolo 77,  comma  3,  quanto  all'obbligo  di  scegliere  i
commissari  tra  gli  esperti  iscritti  all'Albo  istituito   presso
l'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC) di cui  all'articolo  78,
fermo restando l'obbligo di individuare i commissari  secondo  regole
di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da  ciascuna
stazione appaltante.
  2. Entro il 30 novembre 2020 il Governo presenta  alle  Camere  una
relazione sugli effetti della sospensione per gli anni 2019  e  2020,
al fine di consentire al Parlamento di  valutare  l'opportunita'  del
mantenimento o meno della sospensione stessa.
  3. Fino al 31 dicembre 2020 si applica anche ai settori ordinari la
norma prevista dall'articolo 133, comma 8, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, per i settori speciali.
  4. Per gli anni 2019 e 2020 i soggetti attuatori di  opere  per  le
quali deve essere realizzata  la  progettazione  possono  avviare  le
relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilita'  di
finanziamenti limitati alle sole attivita' di progettazione. Le opere
la cui  progettazione  e'  stata  realizzata  ai  sensi  del  periodo
precedente    sono    considerate    prioritariamente     ai     fini
dell'assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione.
  5. I soggetti attuatori di opere sono  autorizzati  ad  avviare  le
procedure di affidamento della progettazione  o  dell'esecuzione  dei
lavori nelle more dell'erogazione delle risorse assegnate agli stessi
e   finalizzate   all'opera   con   provvedimento    legislativo    o
amministrativo.
  6. Per gli anni 2019 e 2020, i contratti di lavori di  manutenzione
ordinaria  e  straordinaria,  ad  esclusione  degli   interventi   di
manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione
di parti strutturali  delle  opere  o  di  impianti,  possono  essere
affidati, nel rispetto  delle  procedure  di  scelta  del  contraente
previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  sulla  base
del progetto definitivo costituito almeno da una relazione  generale,
dall'elenco  dei  prezzi  unitari  delle  lavorazioni  previste,  dal
computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento
con l'individuazione analitica  dei  costi  della  sicurezza  da  non
assoggettare  a  ribasso.  L'esecuzione  dei  predetti  lavori   puo'
prescindere  dall'avvenuta  redazione  e  approvazione  del  progetto
esecutivo.
  7.  Fino  al  31  dicembre  2020,  i  limiti  di  importo  di   cui
all'articolo 215, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, per l'espressione del parere obbligatorio del Consiglio superiore
dei lavori pubblici, anche ai  fini  dell'eventuale  esercizio  delle
competenze  alternative  e  dei  casi  di  particolare  rilevanza   e
complessita', sono elevati da 50 a 75 milioni di  euro.  Per  importi
inferiori a 75 milioni di euro il parere  e'  espresso  dai  comitati
tecnici amministrativi presso i provveditorati interregionali per  le
opere pubbliche.
  8. Fino alla data di cui al comma 7 il termine di cui  all'articolo
215, comma 5, del decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50,  per
l'espressione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici,
e' ridotto a quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto.
  9.  Il  Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici,  in  sede   di
espressione di parere, fornisce anche la  valutazione  di  congruita'
del costo. Le amministrazioni, in sede di approvazione  dei  progetti
definitivi o di assegnazione  delle  risorse,  indipendentemente  dal
valore del progetto, possono richiedere al Consiglio  la  valutazione
di congruita' del costo, che e' resa entro trenta giorni. Decorso  il
detto  termine,  le  amministrazioni  richiedenti  possono   comunque
procedere.
  10. Fino al 31 dicembre 2020, possono  essere  oggetto  di  riserva
anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di  verifica  ai
sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
con conseguente estensione dell'ambito di  applicazione  dell'accordo
bonario di cui all'articolo 205 del medesimo decreto legislativo.
  11. Fino alla data di entrata in  vigore  del  regolamento  di  cui
all'articolo 216, comma 27-octies, del decreto legislativo 18  aprile
2016,  n.  50,   al   fine   di   prevenire   controversie   relative
all'esecuzione del contratto le parti  possono  convenire  che  prima
dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre  novanta  giorni  da
tale data, sia costituito un collegio consultivo tecnico con funzioni
di assistenza per la rapida risoluzione delle  controversie  di  ogni
natura  suscettibili  di  insorgere  nel  corso  dell'esecuzione  del
contratto stesso.
  12. Il collegio consultivo tecnico e' formato da tre membri  dotati
di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla  tipologia
dell'opera. I componenti del collegio  possono  essere  scelti  dalle
parti di comune accordo,  ovvero  le  parti  possono  concordare  che
ciascuna di esse nomini un componente e che il terzo  componente  sia
scelto dai due componenti di nomina di parte; in ogni caso,  tutti  i
componenti  devono  essere  approvati  dalle   parti.   Il   collegio
consultivo  tecnico  si   intende   costituito   al   momento   della
sottoscrizione dell'accordo da parte dei componenti designati e delle
parti  contrattuali.  All'atto  della  costituzione  e'  fornita   al
collegio consultivo  copia  dell'intera  documentazione  inerente  al
contratto.
  13. Nel caso in cui insorgano controversie, il collegio  consultivo
puo' procedere all'ascolto informale  delle  parti  per  favorire  la
rapida risoluzione delle  controversie  eventualmente  insorte.  Puo'
altresi'  convocare  le  parti  per   consentire   l'esposizione   in
contraddittorio delle rispettive ragioni. L'eventuale  accordo  delle
parti che accolga la proposta  di  soluzione  indicata  dal  collegio
consultivo non ha natura transattiva, salva  diversa  volonta'  delle
parti stesse.
  14.  Il  collegio  consultivo  tecnico  e'   sciolto   al   termine
dell'esecuzione del contratto o in data anteriore  su  accordo  delle
parti.
  15.  Per  gli  anni  2019  e  2020,  per  gli  interventi  di   cui
all'articolo 216, comma 1-bis,  del  decreto  legislativo  18  aprile
2016,  n.  50,  le  varianti  da  apportare  al  progetto  definitivo
approvato  dal  Comitato  interministeriale  per  la   programmazione
economica (CIPE), sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia
in fase di realizzazione delle opere, sono  approvate  esclusivamente
dal soggetto aggiudicatore qualora non superino del 50 per  cento  il
valore del progetto approvato; in caso contrario sono  approvate  dal
CIPE.
  16. All'articolo 86 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
  "2-bis. Ai  soli  fini  della  prova  dell'assenza  dei  motivi  di
esclusione di cui all'articolo 80 in capo all'operatore economico che
partecipa alla procedura, ai soggetti di cui l'operatore economico si
avvale  ai  sensi  dell'articolo  89  nonche'  ai  subappaltatori,  i
certificati e gli altri documenti hanno una durata pari  a  sei  mesi
dalla data del rilascio. Fatta eccezione per  il  DURC,  la  stazione
appaltante, per i certificati e documenti gia' acquisiti e scaduti da
non oltre sessanta giorni e qualora sia pendente il  procedimento  di
acquisto, puo' procedere alla verifica  dell'assenza  dei  motivi  di
esclusione con richiesta diretta agli enti certificatori di eventuale
conferma del contenuto dell'attestazione gia'  rilasciata.  Gli  enti
certificatori provvedono a  fornire  riscontro  entro  trenta  giorni
dalla richiesta. Decorso tale termine il contenuto dei certificati  e
degli altri documenti si intende  confermato.  I  certificati  e  gli
altri documenti in  corso  di  validita'  possono  essere  utilizzati
nell'ambito di diversi procedimenti di acquisto".
  17. All'articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,
il comma 6-bis e' sostituito dai seguenti:
  "6-bis. Ai fini dell'ammissione e della permanenza degli  operatori
economici nei mercati elettronici di cui  al  comma  6,  il  soggetto
responsabile  dell'ammissione  verifica  l'assenza  dei   motivi   di
esclusione di cui all'articolo 80 su  un  campione  significativo  di
operatori economici. Dalla data di entrata in vigore del  decreto  di
cui all'articolo 81, comma 2, tale verifica e' effettuata  attraverso
la Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo
81,  anche  mediante  interoperabilita'  fra  sistemi.   I   soggetti
responsabili dell'ammissione possono consentire l'accesso  ai  propri
sistemi agli operatori  economici  per  la  consultazione  dei  dati,
certificati e informazioni disponibili mediante la Banca dati di  cui
all'articolo 81 per la predisposizione della domanda di ammissione  e
di permanenza nei mercati elettronici.
  6-ter. Nelle procedure di affidamento  effettuate  nell'ambito  dei
mercati elettronici  di  cui  al  comma  6,  la  stazione  appaltante
verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario  dei
requisiti  economici  e  finanziari  e  tecnico-professionali,  ferma
restando la verifica del possesso dei requisiti  generali  effettuata
dalla stazione appaltante  qualora  il  soggetto  aggiudicatario  non
rientri tra gli operatori economici verificati a  campione  ai  sensi
del comma 6-bis".
  18.  Nelle  more  di  una  complessiva  revisione  del  codice  dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50, fino al 31 dicembre 2020, in deroga all'articolo  105,  comma  2,
del medesimo codice, fatto salvo quanto  previsto  dal  comma  5  del
medesimo articolo 105,  il  subappalto  e'  indicato  dalle  stazioni
appaltanti nel bando di gara e non puo' superare la quota del 40  per
cento dell'importo complessivo del contratto  di  lavori,  servizi  o
forniture. Fino alla medesima data di cui al periodo precedente, sono
altresi' sospese l'applicazione del comma 6 dell'articolo 105  e  del
terzo periodo del comma 2 dell'articolo 174, nonche' le verifiche  in
sede di gara, di cui all'articolo 80 del medesimo codice, riferite al
subappaltatore.
  19. Al fine di perseguire l'efficacia dell'economia  circolare,  il
comma 3 dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile  2006,
n. 152, e' sostituito dal seguente:
  "3. Nelle more dell'adozione di uno o piu' decreti di cui al  comma
2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure  semplificate  per
il recupero dei rifiuti,  le  disposizioni  di  cui  al  decreto  del
Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile  1998,  e
ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente  e  della
tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005,  n.
269. Le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e  di  cui
al titolo III-bis della parte seconda del  presente  decreto  per  il
recupero dei rifiuti sono concesse dalle autorita'  competenti  sulla
base dei criteri indicati nell'allegato 1, suballegato 1,  al  citato
decreto 5 febbraio 1998, nell'allegato 1, suballegato  1,  al  citato
regolamento di cui al decreto 12 giugno 2002, n. 161, e nell'allegato
1 al citato regolamento di cui al decreto 17 novembre 2005,  n.  269,
per i parametri ivi indicati  relativi  a  tipologia,  provenienza  e
caratteristiche dei rifiuti, attivita' di recupero e  caratteristiche
di quanto ottenuto da tale attivita'. Tali autorizzazioni individuano
le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione
dei principi di cui all'articolo 178 del presente decreto per  quanto
riguarda le quantita'  di  rifiuti  ammissibili  nell'impianto  e  da
sottoporre alle operazioni di recupero. Con decreto non avente natura
regolamentare  del  Ministro  dell'ambiente  e   della   tutela   del
territorio  e  del  mare  possono  essere  emanate  linee  guida  per
l'uniforme applicazione della presente  disposizione  sul  territorio
nazionale, con particolare riferimento alle verifiche sui rifiuti  in
ingresso nell'impianto in  cui  si  svolgono  tali  operazioni  e  ai
controlli da  effettuare  sugli  oggetti  e  sulle  sostanze  che  ne
costituiscono il risultato,  e  tenendo  comunque  conto  dei  valori
limite per le sostanze inquinanti e  di  tutti  i  possibili  effetti
negativi sull'ambiente e sulla salute umana. Entro dodici mesi  dalla
data di entrata in vigore del decreto di cui al precedente periodo, i
titolari delle autorizzazioni rilasciate successivamente alla data di
entrata  in  vigore  della  presente  disposizione  presentano   alle
autorita' competenti apposita istanza  di  aggiornamento  ai  criteri
generali definiti dalle linee guida".
  20. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 23:
      1) al comma 3:
        1.1) al primo periodo, le parole: "Con decreto  del  Ministro
delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore
dei lavori pubblici, di concerto  con  il  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare e  del  Ministro  dei  beni  e
delle attivita'  culturali  e  del  turismo"  sono  sostituite  dalle
seguenti:  "Con  il  regolamento  di  cui  all'articolo  216,   comma
27-octies,";
        1.2) al secondo e al terzo  periodo,  la  parola:  "decreto",
ovunque ricorre, e' sostituita dalla seguente: "regolamento";
      2) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
  "5. Il progetto di fattibilita' tecnica ed economica individua, tra
piu' soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra  costi  e
benefici per la collettivita', in relazione alle specifiche  esigenze
da soddisfare e prestazioni da fornire.  Per  i  lavori  pubblici  di
importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35 anche  ai
fini della programmazione di cui all'articolo 21,  comma  3,  nonche'
per l'espletamento delle  procedure  di  dibattito  pubblico  di  cui
all'articolo 22 e per i concorsi di progettazione e di  idee  di  cui
all'articolo 152,  il  progetto  di  fattibilita'  e'  preceduto  dal
documento  di  fattibilita'  delle  alternative  progettuali  di  cui
all'articolo 3, comma 1,  lettera  ggggg-quater),  nel  rispetto  dei
contenuti di cui al regolamento previsto dal  comma  3  del  presente
articolo. Resta  ferma  la  facolta'  della  stazione  appaltante  di
richiedere  la  redazione  del  documento   di   fattibilita'   delle
alternative  progettuali  anche  per  lavori  pubblici   di   importo
inferiore alla  soglia  di  cui  all'articolo  35.  Nel  progetto  di
fattibilita' tecnica  ed  economica,  il  progettista  sviluppa,  nel
rispetto del quadro  esigenziale,  tutte  le  indagini  e  gli  studi
necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonche'
gli elaborati  grafici  per  l'individuazione  delle  caratteristiche
dimensionali, volumetriche, tipologiche,  funzionali  e  tecnologiche
dei lavori da realizzare e le relative stime economiche,  secondo  le
modalita' previste nel regolamento di cui al comma 3, ivi compresa la
scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali.  Il
progetto di fattibilita' tecnica ed economica  deve  consentire,  ove
necessario, l'avvio della procedura espropriativa";
      3) al comma 6:
        3.1) dopo le parole: "paesaggistiche ed  urbanistiche,"  sono
inserite le seguenti: "di verifiche relative  alla  possibilita'  del
riuso del patrimonio  immobiliare  esistente  e  della  rigenerazione
delle aree dismesse,";
        3.2)  le   parole:   "di   studi   preliminari   sull'impatto
ambientale" sono sostituite dalle seguenti: "di studi di fattibilita'
ambientale e paesaggistica";
        3.3)  le  parole:  "le  esigenze  di   compensazioni   e   di
mitigazione dell'impatto ambientale" sono sostituite dalle  seguenti:
"la descrizione  delle  misure  di  compensazioni  e  di  mitigazione
dell'impatto ambientale";
      4) dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:
  "11-bis. Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di
ciascun intervento sono comprese le spese  di  carattere  strumentale
sostenute   dalle   amministrazioni   aggiudicatrici   in   relazione
all'intervento.
  11-ter. Le spese  strumentali,  incluse  quelle  per  sopralluoghi,
riguardanti le attivita' finalizzate alla stesura del piano  generale
degli interventi del sistema accentrato delle  manutenzioni,  di  cui
all'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono a  carico
delle  risorse  iscritte  sui  pertinenti  capitoli  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  trasferite
all'Agenzia del demanio.";
    b) all'articolo 24:
      1) al comma 2, le parole:  "Con  decreto  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti,  da  adottare  entro  novanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentita l'ANAC,"
sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Con  il   regolamento   di   cui
all'articolo  216,  comma  27-octies,"  e  il  secondo   periodo   e'
sostituito dal seguente: "Fino alla data di  entrata  in  vigore  del
regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si  applica  la
disposizione transitoria ivi prevista.";
      2) al comma 5, terzo periodo,  le  parole:  "Il  decreto"  sono
sostituite dalle seguenti: "Il regolamento";
      3) al comma 7:
        3.1) al primo periodo, le parole:  "o  delle  concessioni  di
lavori pubblici" sono soppresse;
        3.2) al secondo periodo, le parole: ", concessioni di  lavori
pubblici" sono soppresse;
    c) all'articolo 26, comma 6, lettera b), sono aggiunte, in  fine,
le seguenti parole: "ovvero dalla stazione appaltante nel caso in cui
disponga di un sistema interno di controllo di qualita'";
    d) all'articolo 29, comma 1, il secondo, il  terzo  e  il  quarto
periodo sono soppressi;
    e) all'articolo 31, comma 5:
      1) al primo periodo,  le  parole:  "L'ANAC  con  proprie  linee
guida, da adottare entro novanta giorni dall'entrata  in  vigore  del
presente codice definisce" sono sostituite dalle  seguenti:  "Con  il
regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, e' definita";
      2) al secondo periodo, le parole: "Con le medesime linee guida"
sono sostituite dalle seguenti: "Con il medesimo regolamento  di  cui
all'articolo 216, comma 27-octies,";
      3) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "Fino alla data
di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo  216,  comma
27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.";
    f)  all'articolo  32,  comma  2,  secondo  periodo,  le   parole:
"all'articolo  36,  comma  2,  lettera  a),"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b),";
    g) all'articolo 35:
      1) al comma 9, lettera a), la parola:  "contemporaneamente"  e'
soppressa;
      2) al comma 10, lettera a), la parola: "contemporaneamente"  e'
soppressa;
      3) al comma 18, le parole:  "dei  lavori",  ovunque  ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: "della prestazione";
    h) all'articolo 36:
      1) al comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
    "b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000  euro  e
inferiore a  150.000  euro  per  i  lavori,  o  alle  soglie  di  cui
all'articolo 35 per le forniture e i  servizi,  mediante  affidamento
diretto previa valutazione di tre preventivi, ove  esistenti,  per  i
lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno  cinque  operatori
economici individuati sulla base di indagini  di  mercato  o  tramite
elenchi di operatori  economici,  nel  rispetto  di  un  criterio  di
rotazione degli inviti. I lavori possono  essere  eseguiti  anche  in
amministrazione diretta, fatto salvo  l'acquisto  e  il  noleggio  di
mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo
precedente. L'avviso sui risultati  della  procedura  di  affidamento
contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati";
      2) al comma 2, la lettera c) e' sostituita dalle seguenti:
    "c) per affidamenti di lavori  di  importo  pari  o  superiore  a
150.000 euro e  inferiore  a  350.000  euro,  mediante  la  procedura
negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti,
di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un  criterio  di
rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato
o tramite elenchi di  operatori  economici.  L'avviso  sui  risultati
della procedura  di  affidamento  contiene  l'indicazione  anche  dei
soggetti invitati;
    c-bis) per affidamenti di lavori di importo pari  o  superiore  a
350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante  la  procedura
negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti,
di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di  un  criterio
di rotazione degli inviti, individuati  sulla  base  di  indagini  di
mercato o  tramite  elenchi  di  operatori  economici.  L'avviso  sui
risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche
dei soggetti invitati;"
      3) al comma 2, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
    "d) per affidamenti di lavori  di  importo  pari  o  superiore  a
1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35, mediante
ricorso alle procedure di cui all'articolo  60,  fatto  salvo  quanto
previsto dall'articolo 97, comma 8";
      4) il comma 5 e' abrogato;
      5) al comma 7:
        5.1) al primo periodo, le parole: "L'ANAC con  proprie  linee
guida, da adottare entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente codice, stabilisce le modalita' di dettaglio  per
supportare le stazioni appaltanti  e  migliorare  la  qualita'  delle
procedure di cui al presente articolo, delle" sono  sostituite  dalle
seguenti:  "Con  il  regolamento  di  cui  all'articolo  216,   comma
27-octies, sono stabilite le modalita' relative alle procedure di cui
al presente articolo, alle";
        5.2) al secondo periodo, le  parole:  "Nelle  predette  linee
guida" sono sostituite dalle seguenti: "Nel predetto  regolamento"  e
le parole:  ",  nonche'  di  effettuazione  degli  inviti  quando  la
stazione appaltante intenda avvalersi della  facolta'  di  esclusione
delle offerte anomale" sono soppresse;
        5.3) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "Fino  alla
data di entrata in vigore del regolamento di  cui  all'articolo  216,
comma  27-octies,  si  applica  la   disposizione   transitoria   ivi
prevista.";
      6) dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente:
  "9-bis. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 95,  comma  3,  le
stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti di cui
al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo  ovvero
sulla   base   del   criterio   dell'offerta   economicamente    piu'
vantaggiosa";
    i) all'articolo 46, comma 1, lettera a), dopo le parole: "vigente
normativa" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "; gli archeologi";
    l) all'articolo 47:
      1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  "2. I consorzi stabili di cui agli articoli 45,  comma  2,  lettera
c), e 46, comma 1, lettera f),  eseguono  le  prestazioni  o  con  la
propria struttura o tramite i consorziati indicati in  sede  di  gara
senza che  cio'  costituisca  subappalto,  ferma  la  responsabilita'
solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Per  i
lavori, ai fini della qualificazione di cui all'articolo 84,  con  il
regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono  stabiliti
i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o
ai singoli consorziati che  eseguono  le  prestazioni.  L'affidamento
delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma
2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto";
      2) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
  "2-bis. La sussistenza in capo ai consorzi  stabili  dei  requisiti
richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e  forniture
e' valutata, a seguito della verifica della effettiva  esistenza  dei
predetti requisiti  in  capo  ai  singoli  consorziati.  In  caso  di
scioglimento del  consorzio  stabile  per  servizi  e  forniture,  ai
consorziati    sono    attribuiti    pro    quota     i     requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati  a  favore  del
consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le  quote  di
assegnazione  sono  proporzionali  all'apporto   reso   dai   singoli
consorziati  nell'esecuzione  delle   prestazioni   nel   quinquennio
antecedente";
    m) all'articolo 59:
      1) al comma 1-bis, dopo il primo periodo e' aggiunto, in  fine,
il  seguente:  "I  requisiti  minimi   per   lo   svolgimento   della
progettazione oggetto del contratto sono previsti  nei  documenti  di
gara nel rispetto del  presente  codice  e  del  regolamento  di  cui
all'articolo 216, comma 27-octies;  detti  requisiti  sono  posseduti
dalle  imprese  attestate  per  prestazioni   di   sola   costruzione
attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di  offerta,
in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti  di  cui  all'articolo
46, comma 1; le imprese attestate per prestazioni di progettazione  e
costruzione  documentano  i  requisiti  per  lo   svolgimento   della
progettazione  esecutiva  laddove  i  predetti  requisiti  non  siano
dimostrati dal proprio staff di progettazione.";
      2) dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente:
  "1-quater. Nei casi in cui l'operatore economico si avvalga di  uno
o piu' soggetti  qualificati  alla  realizzazione  del  progetto,  la
stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalita' per  la
corresponsione  diretta  al  progettista  della  quota  del  compenso
corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente  in
sede di offerta, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del
progetto e previa presentazione dei relativi  documenti  fiscali  del
progettista indicato o raggruppato";
    n) all'articolo 76, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
  "2-bis. Nei  termini  stabiliti  al  comma  5  e'  dato  avviso  ai
candidati e ai concorrenti, con  le  modalita'  di  cui  all'articolo
5-bis del codice dell'amministrazione digitale,  di  cui  al  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  o  strumento  analogo  negli  altri
Stati membri, del provvedimento che  determina  le  esclusioni  dalla
procedura di affidamento e le  ammissioni  ad  essa  all'esito  della
verifica della documentazione  attestante  l'assenza  dei  motivi  di
esclusione  di  cui  all'articolo  80,  nonche'  la  sussistenza  dei
requisiti  economico-finanziari  e  tecnico-professionali,  indicando
l'ufficio o il collegamento informatico  ad  accesso  riservato  dove
sono disponibili i relativi atti";
    o) all'articolo 80:
      1) al comma 2, dopo il secondo periodo e' aggiunto, in fine, il
seguente: "Resta fermo altresi' quanto previsto dall'articolo 34-bis,
commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.";
      2) al comma 3,  al  primo  periodo,  le  parole:  "in  caso  di
societa' con meno di quattro soci" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"in caso di societa' con  un  numero  di  soci  pari  o  inferiore  a
quattro"  e,  al  secondo  periodo,  dopo  le  parole:   "quando   e'
intervenuta la riabilitazione" sono inserite  le  seguenti:  "ovvero,
nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua,  quando  questa
e' stata dichiarata  estinta  ai  sensi  dell'articolo  179,  settimo
comma, del codice penale";
      3) al comma 5, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
    "b) l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o  si
trovi in stato di liquidazione coatta o di  concordato  preventivo  o
sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la  dichiarazione
di  una  di  tali  situazioni,   fermo   restando   quanto   previsto
dall'articolo 110 del presente codice  e  dall'articolo  186-bis  del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267";
      4) al comma 5, dopo la lettera c-ter) e' inserita la seguente:
    "c-quater)   l'operatore   economico   abbia    commesso    grave
inadempimento  nei  confronti   di   uno   o   piu'   subappaltatori,
riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato";
      5) il comma 10 e' sostituito dai seguenti:
  "10. Se la sentenza penale di  condanna  definitiva  non  fissa  la
durata della pena accessoria della incapacita' di contrattare con  la
pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla  procedura
d'appalto o concessione e':
    a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la
pena accessoria  perpetua,  ai  sensi  dell'articolo  317-bis,  primo
periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata  estinta
ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;
    b) pari a sette anni nei  casi  previsti  dall'articolo  317-bis,
secondo  periodo,  del  codice  penale,  salvo  che  sia  intervenuta
riabilitazione;
    c) pari a cinque anni nei casi diversi  da  quelli  di  cui  alle
lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.
  10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma  10,  se  la
pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a  sette  e
cinque anni di reclusione, la durata della esclusione  e'  pari  alla
durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5,  la  durata
della esclusione e'  pari  a  tre  anni,  decorrenti  dalla  data  di
adozione del provvedimento amministrativo di  esclusione  ovvero,  in
caso di  contestazione  in  giudizio,  dalla  data  di  passaggio  in
giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla  definizione  del
giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale  fatto  ai
fini della propria valutazione circa la sussistenza  del  presupposto
per  escludere  dalla  partecipazione  alla   procedura   l'operatore
economico che l'abbia commesso";
    p) all'articolo 83, comma 2, al secondo periodo, le parole:  "con
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti   da
adottare, su proposta dell'ANAC entro un anno dalla data  di  entrata
in  vigore  del  presente  codice,  previo  parere  delle  competenti
Commissioni parlamentari" sono sostituite  dalle  seguenti:  "con  il
regolamento di cui all'articolo 216, comma  27-octies"  e,  al  terzo
periodo, le parole: "di dette  linee  guida"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "di detto regolamento";
    q) all'articolo 84:
      1) al comma 1, dopo il primo periodo sono aggiunti i  seguenti:
"L'attivita' di attestazione e' esercitata nel rispetto del principio
di  indipendenza  di  giudizio,  garantendo  l'assenza  di  qualunque
interesse   commerciale   o   finanziario   che   possa   determinare
comportamenti non  imparziali  o  discriminatori.  Gli  organismi  di
diritto   privato   di   cui   al   primo   periodo,   nell'esercizio
dell'attivita' di attestazione per gli esecutori di lavori  pubblici,
svolgono  funzioni  di  natura  pubblicistica,  anche  agli   effetti
dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.";
      2) al comma 2,  primo  periodo,  le  parole:  "L'ANAC,  con  il
decreto di cui all'articolo 83, comma 2, individua,  altresi',"  sono
sostituite dalle seguenti: "Con il regolamento  di  cui  all'articolo
216, comma 27-octies, sono altresi' individuati";
      3) al comma 4, lettera b), le parole: "al decennio antecedente"
sono sostituite dalle seguenti: "ai quindici anni antecedenti";
      4) al comma 6, quarto periodo, le parole: "nelle  linee  guida"
sono sostituite dalle seguenti: "nel regolamento di cui  all'articolo
216, comma 27-octies";
      5) al comma 8, al primo periodo, le parole: "Le linee guida  di
cui  al  presente  articolo  disciplinano"  sono   sostituite   dalle
seguenti: "Il regolamento di cui all'articolo 216,  comma  27-octies,
disciplina" e,  al  secondo  periodo,  le  parole:  "Le  linee  guida
disciplinano" sono sostituite dalle seguenti: "Sono disciplinati";
      6) al comma 10, primo periodo, le parole: "delle  linee  guida"
sono sostituite dalle seguenti: "del regolamento di cui  all'articolo
216, comma 27-octies,";
      7) al comma 11, le parole: "nelle linee guida" sono  sostituite
dalle seguenti: "nel  regolamento  di  cui  all'articolo  216,  comma
27-octies";
    r) all'articolo 86, comma 5-bis, le  parole:  "dall'ANAC  con  le
linee guida di cui all'articolo 83, comma 2." sono  sostituite  dalle
seguenti:  "con  il  regolamento  di  cui  all'articolo  216,   comma
27-octies.";
    s) all'articolo 89, comma 11:
      1) al terzo periodo, le parole: "Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e trasporti, da adottare entro  novanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente codice, sentito  il  Consiglio
superiore dei lavori pubblici," sono sostituite dalle seguenti:  "Con
il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies,";
      2) il quarto periodo e' sostituito  dal  seguente:  "Fino  alla
data di entrata in vigore del regolamento di  cui  all'articolo  216,
comma  27-octies,  si  applica  la   disposizione   transitoria   ivi
prevista.";
    t) all'articolo 95:
      1) al comma 3, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
    "b-bis) i contratti di servizi e le forniture di importo  pari  o
superiore  a  40.000  euro  caratterizzati  da   notevole   contenuto
tecnologico o che hanno un carattere innovativo";
      2) al comma 4, le lettere a) e c) sono abrogate;
      3) al comma 4, alla lettera  b)  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: ", fatta eccezione per i servizi ad alta  intensita'
di manodopera di cui al comma 3, lettera a)";
    u) all'articolo 97:
      1) il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
  "2. Quando il criterio di aggiudicazione e' quello del prezzo  piu'
basso e il numero  delle  offerte  ammesse  e'  pari  o  superiore  a
quindici, la congruita' delle offerte e' valutata sulle  offerte  che
presentano un ribasso pari o superiore  ad  una  soglia  di  anomalia
determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli  offerenti
i parametri di riferimento per il calcolo della soglia  di  anomalia,
il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:
    a) calcolo della somma  e  della  media  aritmetica  dei  ribassi
percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione  del  10  per
cento,  arrotondato  all'unita'  superiore,   rispettivamente   delle
offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso;  le  offerte
aventi un uguale valore  di  ribasso  sono  prese  in  considerazione
distintamente nei loro singoli valori;  qualora,  nell'effettuare  il
calcolo del 10 per cento, siano presenti una o piu' offerte di eguale
valore rispetto alle  offerte  da  accantonare,  dette  offerte  sono
altresi' da accantonare;
    b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi  percentuali
che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
    c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello
scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);
    d) la soglia calcolata alla lettera  c)  e'  decrementata  di  un
valore percentuale pari al prodotto delle prime  due  cifre  dopo  la
virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo
scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).
  2-bis. Quando il criterio di aggiudicazione e'  quello  del  prezzo
piu' basso e il numero delle offerte ammesse e' inferiore a quindici,
la congruita' delle offerte e' valutata sulle offerte che  presentano
un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; ai
fini della determinazione della congruita' delle offerte, al fine  di
non  rendere  predeterminabili  dagli  offerenti   i   parametri   di
riferimento per il calcolo della soglia di  anomalia,  il  RUP  o  la
commissione giudicatrice procedono come segue:
    a) calcolo della media  aritmetica  dei  ribassi  percentuali  di
tutte  le  offerte  ammesse,  con  esclusione  del  10   per   cento,
arrotondato all'unita' superiore, rispettivamente  delle  offerte  di
maggior ribasso e di quelle di minor ribasso; le  offerte  aventi  un
uguale valore di ribasso sono prese in  considerazione  distintamente
nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo  del  10
per cento, siano  presenti  una  o  piu'  offerte  di  eguale  valore
rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresi'  da
accantonare;
    b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi  percentuali
che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
    c) calcolo del rapporto tra lo scarto  medio  aritmetico  di  cui
alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);
    d) se il rapporto di cui alla lettera c) e' pari  o  inferiore  a
0,15, la soglia di anomalia e' pari al valore della media  aritmetica
di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento  della  medesima
media aritmetica;
    e) se il rapporto di cui alla lettera c) e' superiore a  0,15  la
soglia di anomalia e' calcolata come somma della media aritmetica  di
cui alla lettera a) e dello  scarto  medio  aritmetico  di  cui  alla
lettera b).
  2-ter. Al fine di non  rendere  nel  tempo  predeterminabili  dagli
offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della  soglia  di
anomalia, il Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  puo'
procedere  con  decreto  alla  rideterminazione  delle  modalita'  di
calcolo per l'individuazione della soglia di anomalia";
      2) al comma 3, dopo il primo periodo sono aggiunti, in fine,  i
seguenti: "Il calcolo di cui al primo periodo e'  effettuato  ove  il
numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.  Si  applica
l'ultimo periodo del comma 6.";
      3) al comma 3-bis, le parole: "Il calcolo di cui al comma 2  e'
effettuato" sono sostituite dalle seguenti: "Il  calcolo  di  cui  ai
commi 2, 2-bis e 2-ter e' effettuato";
      4) al comma 8, al primo periodo, le parole: "alle soglie di cui
all'articolo  35,  la  stazione  appaltante  puo'   prevedere"   sono
sostituite dalle seguenti: "alle soglie di cui all'articolo 35, e che
non presentano carattere  transfrontaliero,  la  stazione  appaltante
prevede" e dopo le parole: "individuata ai sensi del  comma  2"  sono
inserite le seguenti: "e dei commi 2-bis e 2-ter" e il terzo  periodo
e' sostituito dal seguente:  "Comunque  l'esclusione  automatica  non
opera quando il numero delle offerte ammesse e' inferiore a dieci";
    v) all'articolo 102, comma 8:
      1) al primo periodo, le parole: "Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, su proposta del  Consiglio  superiore
dei lavori pubblici, sentita l'ANAC," sono sostituite dalle seguenti:
"Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies,";
      2) il terzo periodo e' soppresso;
    z) all'articolo 111:
      1) al comma 1, primo  periodo,  le  parole:  "Con  decreto  del
Ministro delle infrastrutture  e  trasporti,  da  adottare  entro  90
giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  codice,  su
proposta  dell'ANAC,  previo  parere  delle  competenti   commissioni
parlamentari, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono approvate le linee guida  che  individuano"
sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Con  il   regolamento   di   cui
all'articolo 216, comma 27-octies, sono individuate";
      2) al comma 2, al secondo periodo, le parole: "Con il  medesimo
decreto, di cui al comma 1, sono altresi' approvate linee  guida  che
individuano"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Con  il   medesimo
regolamento di cui al comma 1 sono altresi' individuate" e  il  terzo
periodo e' sostituito dal seguente: "Fino alla  data  di  entrata  in
vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma  27-octies,  si
applica la disposizione transitoria ivi prevista.";
    aa) all'articolo 146, comma 4:
      1) al primo periodo, le parole: "Con decreto del  Ministro  dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo, di  concerto  con  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro  sei
mesi dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  codice,"  sono
sostituite dalle seguenti: "Con il regolamento  di  cui  all'articolo
216, comma 27-octies,";
      2) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "Fino alla data
di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo  216,  comma
27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.";
    bb) all'articolo 177, comma  2,  le  parole:  "ventiquattro  mesi
dalla data di entrata in vigore del presente codice" sono  sostituite
dalle seguenti: "il 31 dicembre 2020";
    cc) all'articolo 183, dopo il comma 17 e' inserito il seguente:
  "17-bis.  Gli  investitori   istituzionali   indicati   nell'elenco
riportato all'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.
122, nonche' i  soggetti  di  cui  all'articolo  2,  numero  3),  del
regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 25 giugno  2015,  secondo  quanto  previsto  nella  comunicazione
(COM(2015) 361 final) della Commissione del 22 luglio  2015,  possono
presentare le proposte di cui al comma 15, primo periodo, associati o
consorziati, qualora privi dei requisiti  tecnici,  con  soggetti  in
possesso dei requisiti per partecipare a procedure di affidamento  di
contratti pubblici per servizi di progettazione";
    dd) all'articolo 196, i commi 3 e 4 sono abrogati;
    ee) all'articolo 197:
      1) al comma 1, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "La
qualificazione  del  contraente  generale  e'  disciplinata  con   il
regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies.";
      2) il comma 3 e' abrogato;
      3) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
  "4. Per la partecipazione alle procedure di aggiudicazione da parte
dei contraenti generali, per gli affidamenti di cui all'articolo 194,
oltre all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, e'
istituito il  sistema  di  qualificazione  del  contraente  generale,
disciplinato con  il  regolamento  di  cui  all'articolo  216,  comma
27-octies,  gestito  dal  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
trasporti, che prevede specifici  requisiti  in  ordine  all'adeguata
capacita' economica e finanziaria, all'adeguata idoneita'  tecnica  e
organizzativa, nonche' all'adeguato organico tecnico e dirigenziale";
    ff) all'articolo 199:
      1) al comma 2,  primo  periodo,  le  parole:  "alla  SOA"  sono
sostituite dalle seguenti: "all'amministrazione";
      2) al comma 4, al primo periodo, le parole: "del decreto di cui
all'articolo 83,  comma  2"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "del
regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies"  e  il  secondo
periodo e' soppresso;
    gg) all'articolo 216:
      1)  al  comma  14, le  parole:  "delle  linee  guida   indicate
all'articolo 83,  comma  2"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "del
regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies";
      2) al comma 27-bis, primo periodo, le parole: "del  decreto  di
cui all'articolo 83, comma 2" sono sostituite  dalle  seguenti:  "del
regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies";
      3) il comma 27-sexies e' sostituito dal seguente:
  "27-sexies. Per le  concessioni  autostradali  gia'  scadute  o  in
scadenza entro trentasei mesi dalla data di entrata in  vigore  della
presente disposizione, e il cui  bando  e'  pubblicato  entro  il  31
dicembre 2019, il concedente puo' avviare le procedure  di  gara  per
l'affidamento della concessione anche sulla base del solo  fabbisogno
predisposto dal medesimo concedente, limitatamente agli interventi di
messa in sicurezza dell'infrastruttura esistente";
      4) dopo il comma 27-septies e' aggiunto il seguente:
  "27-octies. Nelle  more  dell'adozione,  entro  centottanta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, lettere a) e b),  della  legge  23  agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  di  un
regolamento unico recante disposizioni di  esecuzione,  attuazione  e
integrazione del presente codice, le linee guida e i decreti adottati
in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli  24,
comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi  1  e  2,
146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2, rimangono in vigore o
restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del  regolamento
di cui al presente comma,  in  quanto  compatibili  con  il  presente
codice e non oggetto delle  procedure  di  infrazione  nn.  2017/2090
e 2018/2273. Ai soli fini dell'archiviazione delle  citate  procedure
di infrazione, nelle more dell'entrata in vigore del regolamento,  il
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e   l'ANAC   sono
autorizzati a modificare rispettivamente i decreti e le  linee  guida
adottati  in  materia.   Il   regolamento   reca,   in   particolare,
disposizioni nelle seguenti materie: a) nomina, ruolo e  compiti  del
responsabile del procedimento; b) progettazione di lavori, servizi  e
forniture, e verifica del progetto; c) sistema  di  qualificazione  e
requisiti degli esecutori di lavori e  dei  contraenti  generali;  d)
procedure di affidamento e realizzazione  dei  contratti  di  lavori,
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie;  e)
direzione dei lavori e dell'esecuzione; f) esecuzione  dei  contratti
di lavori, servizi e forniture, contabilita', sospensioni  e  penali;
g) collaudo e verifica di conformita';  h)  affidamento  dei  servizi
attinenti all'architettura  e  all'ingegneria  e  relativi  requisiti
degli operatori economici; i) lavori riguardanti i beni culturali.  A
decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano  di
avere efficacia le linee guida di  cui  all'articolo  213,  comma  2,
vertenti sulle materie indicate al precedente periodo nonche'  quelle
che comunque siano  in  contrasto  con  le  disposizioni  recate  dal
regolamento".
  21. Le disposizioni di cui al comma 20 si applicano alle  procedure
i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati
successivamente alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, nonche', in caso di contratti senza
pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima
data, non sono ancora  stati  inviati  gli  inviti  a  presentare  le
offerte o i preventivi.
  22. All'articolo 120 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) i commi 2-bis e 6-bis sono abrogati;
    b) al comma 5, primo periodo, le parole: "Salvo  quanto  previsto
al comma 6-bis, per l'impugnazione" sono sostituite  dalle  seguenti:
"Per l'impugnazione";
    c) al comma 7, primo periodo, le parole: "Ad eccezione  dei  casi
previsti al comma 2-bis, i nuovi" sono sostituite dalle seguenti:  "I
nuovi";
    d) al comma 9, le parole: "Nei casi previsti al comma  6-bis,  il
tribunale amministrativo regionale deposita la sentenza  entro  sette
giorni  dall'udienza,  pubblica  o  in  camera   di   consiglio,   di
discussione; le parti possono chiedere l'anticipata pubblicazione del
dispositivo,  che  avviene  entro  due  giorni   dall'udienza"   sono
soppresse;
    e) al comma 11, primo periodo, le parole:  "Le  disposizioni  dei
commi 2-bis, 3, 6, 6-bis, 8, 8-bis, 8-ter, 9, secondo periodo  e  10"
sono sostituite dalle seguenti: "Le disposizioni dei commi 3,  6,  8,
8-bis, 8-ter, 9 e 10".
  23. Le disposizioni di cui al comma 22  si  applicano  ai  processi
iniziati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.
  24. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145,  il  comma
912 e' abrogato.
  25. Per il periodo di vigenza  del  presente  decreto,  sono  fatti
salvi gli effetti dell'articolo 1, comma 912, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, per i soli comuni che, alla data di entrata  in  vigore
del presente decreto, hanno avviato l'iter di  progettazione  per  la
realizzazione degli investimenti di cui all'articolo  1,  comma  107,
della medesima legge n. 145 del  2018  e  non  hanno  ancora  avviato
l'esecuzione dei lavori. Per gli stessi comuni:
    a) il termine di cui all'articolo 1, comma 109,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, e' differito al 10 luglio 2019;
    b) il termine di cui all'articolo 1, comma  111,  primo  periodo,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' differito al 31 luglio 2019;
    c) il termine di cui all'articolo 1, comma 111,  ultimo  periodo,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e'  differito  al  15  novembre
2019.
  26.  Il  Ministero  dell'interno  provvede,  con  proprio  decreto,
all'attuazione delle disposizioni di  cui  al  comma  25  nell'ambito
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato.
  27. All'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
  "1-bis. Al fine di ottimizzare le procedure  di  affidamento  degli
appalti pubblici  per  la  realizzazione  delle  scelte  di  politica
pubblica sportiva e della relativa spesa pubblica, a decorrere dal 1°
gennaio 2020 la societa' Sport e salute Spa e' qualificata di diritto
centrale di committenza e puo' svolgere attivita' di centralizzazione
delle committenze per conto delle  amministrazioni  aggiudicatrici  o
degli enti aggiudicatari operanti nel settore dello sport e tenuti al
rispetto delle disposizioni di cui al presente codice".
  28. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente  decreto,  le  risorse  del  Fondo  Sport  e
Periferie di cui all'articolo 15 del decreto-legge 25 novembre  2015,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  gennaio  2016,
n. 9, sono trasferite alla societa' Sport  e  salute  Spa,  la  quale
subentra nella gestione del Fondo e dei rapporti pendenti.
  29. Per le attivita'  necessarie  all'attuazione  degli  interventi
finanziati ai sensi  dell'articolo  1,  comma  362,  della  legge  27
dicembre 2017, n.  205,  l'Ufficio  per  lo  sport  si  avvale  della
societa' Sport e salute Spa.
  30.  Per  l'esecuzione  dei   lavori   per   la   costruzione,   il
completamento, l'adeguamento e la ristrutturazione dei centri di  cui
all'articolo  14,  comma  1,  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 25 luglio 1998,  n.  286,  resta  fermo  quanto  previsto
dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 4 ottobre 2018,  n.  113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132».
  All'articolo 2:
    al comma 1, capoverso Art. 110:
    al comma 1, dopo le parole: «dell'articolo 108» sono inserite  le
seguenti: «del presente codice»;
    al comma 4, dopo le parole: «Alle imprese che hanno depositato la
domanda di cui all'articolo 161,» sono inserite le  seguenti:  «anche
ai sensi del»;
    al comma 4, lettera b), e' aggiunto, in fine, il seguente numero:
      «2-bis) al quinto comma, la lettera b) e' abrogata».
  Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente:
  «Art. 2-bis (Norme urgenti in materia di soggetti  coinvolti  negli
appalti pubblici). - 1. All'articolo 1 del decreto-legge 14  dicembre
2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  febbraio
2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2, le parole: "ed anche  assistiti"  sono  sostituite
dalle seguenti: "anche se assistiti";
    b) al comma 6, le parole: "in misura non superiore  a  un  quarto
del suo importo" sono sostituite dalle seguenti: "in  misura  massima
determinata dal decreto adottato ai sensi del comma 7".
  2. All'articolo 2477 del codice civile, il secondo e il terzo comma
sono sostituiti dai seguenti:
  "La nomina dell'organo di controllo o del revisore e'  obbligatoria
se la societa':
    a) e' tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
    b) controlla una societa' obbligata  alla  revisione  legale  dei
conti;
    c) ha superato  per  due  esercizi  consecutivi  almeno  uno  dei
seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello  stato  patrimoniale:  4
milioni di euro; 2) ricavi  delle  vendite  e  delle  prestazioni:  4
milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio:
20 unita'.
  L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di  cui
alla lettera c) del secondo comma  cessa  quando,  per  tre  esercizi
consecutivi, non e' superato alcuno dei predetti limiti".
  3. Al quinto comma dell'articolo 2477 del codice civile, le parole:
"limiti indicati al terzo  comma"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"limiti indicati al secondo comma"».
  All'articolo 3:
    al comma 1:
      alla lettera a) e' premessa la seguente:
    «0a) all'articolo 59, comma 2, dopo la lettera c) e' aggiunta  la
seguente:
    "c-bis)  prove  e  controlli  su  materiali  da  costruzione   su
strutture e costruzioni esistenti"»;
      alla lettera a):
        al numero 1), capoverso 1, dopo le  parole:  «allo  sportello
unico»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «tramite   posta   elettronica
certificata (PEC)»;
        al numero 3), capoverso 4,  dopo  le  parole:  «Lo  sportello
unico» sono inserite le seguenti: «, tramite PEC,»;
        al numero 4), capoverso 6, dopo  le  parole:  «deposita  allo
sportello unico» sono inserite le seguenti: «, tramite PEC,»;
        al numero 5), capoverso 7,  dopo  le  parole:  «lo  sportello
unico» sono inserite le seguenti: «, tramite PEC,»;
      la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
    «b) all'articolo 67:
        1) al comma 7, le parole: "in tre  copie"  sono  soppresse  e
dopo le parole: "che invia" sono inserite le seguenti: "tramite posta
elettronica certificata (PEC)";
        2) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  "8-ter. Per gli interventi di cui  all'articolo  94-bis,  comma  1,
lettera b), numero 2), e lettera c), numero  1),  il  certificato  di
collaudo e' sostituito dalla  dichiarazione  di  regolare  esecuzione
resa dal direttore dei lavori"»;
      alla lettera c), capoverso 3,  le  parole:  «,  e  dagli  altri
elaborati» sono sostituite  dalle  seguenti:  «e  accompagnato  dagli
altri elaborati»;
      alla lettera d), capoverso Art. 94-bis:
    al comma 1, alinea, le parole: «di cui a  capi»  sono  sostituite
dalle seguenti: «di cui ai capi»;
    al comma 1, lettera a), il numero 1) e' sostituito dal seguente:
        «1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico  di
costruzioni esistenti nelle localita'  sismiche  ad  alta  sismicita'
(zona 1) e a media sismicita' (zona 2, limitatamente a valori di peak
ground acceleration-PGA compresi fra 0,20 g e 0,25 g)»;
        al comma 1, lettera  b),  il  numero  1)  e'  sostituito  dal
seguente:
        «1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico  di
costruzioni esistenti nelle localita'  sismiche  a  media  sismicita'
(zona 2, limitatamente a valori di PGA compresi fra 0,15 g e 0,20  g,
e zona 3)»;
        al comma 1, lettera b), dopo il  numero  3)  e'  aggiunto  il
seguente:
        «3-bis) le nuove  costruzioni  appartenenti  alla  classe  di
costruzioni con  presenza  solo  occasionale  di  persone  e  edifici
agricoli di cui  al  punto  2.4.2  del  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018;»;
    al comma 2, al primo periodo, dopo la  parola:  «definisce»  sono
inserite le seguenti: «, entro sessanta giorni dalla data di  entrata
in vigore della legge di  conversione  del  decreto-legge  18  aprile
2019, n. 32,», al secondo periodo, le parole da: «comunque»  fino  a:
«elencazioni o» sono soppresse, dopo il secondo periodo  e'  inserito
il  seguente:  «Le  elencazioni  riconducibili  alle   categorie   di
interventi di minore rilevanza o privi di  rilevanza,  gia'  adottate
dalle  regioni,  possono  rientrare  nelle  medesime   categorie   di
interventi di cui al comma 1, lettere b) e c).» e, al terzo  periodo,
le parole:  «di  adeguamento  delle  stesse»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «di adeguamento alle stesse»;
    al comma 4, le  parole:  «di  al  comma»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «di cui al comma»;
    dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
  «1-bis. Al fine  di  dare  attuazione  all'articolo  59,  comma  2,
lettera c-bis), del testo unico di  cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come introdotta dal comma  l,
lettera 0a), del presente articolo, il Consiglio superiore dei lavori
pubblici, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge  di  conversione  del  presente   decreto,   adotta   specifici
provvedimenti».
  All'articolo 4:
    al comma 1, dopo le parole: «ritenuti prioritari»  sono  inserite
le seguenti: «, individuati con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, da adottare entro  centottanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto,  su  proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze,  previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari,» ed e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Con uno o  piu'  decreti  successivi,  da
adottare con le modalita'  di  cui  al  primo  periodo  entro  il  31
dicembre  2020,  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   puo'
individuare ulteriori interventi prioritari per i quali  disporre  la
nomina di Commissari straordinari.»;
    il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  «2. Per le finalita' di cui al comma 1,  ed  allo  scopo  di  poter
celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione  dei
lavori, i Commissari straordinari,  individuabili  anche  nell'ambito
delle societa' a controllo pubblico, cui spetta l'assunzione di  ogni
determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione
dei lavori, anche sospesi, provvedono all'eventuale rielaborazione  e
approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in  raccordo
con i  Provveditorati  interregionali  alle  opere  pubbliche,  anche
mediante specifici  protocolli  operativi  per  l'applicazione  delle
migliori  pratiche.  L'approvazione  dei  progetti   da   parte   dei
Commissari straordinari, d'intesa  con  i  Presidenti  delle  regioni
territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto  di  legge,
ogni autorizzazione,  parere,  visto  e  nulla  osta  occorrenti  per
l'avvio o la prosecuzione dei  lavori,  fatta  eccezione  per  quelli
relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini  dei  relativi
procedimenti sono dimezzati, e per quelli  relativi  alla  tutela  di
beni culturali e paesaggistici, per i quali il  termine  di  adozione
dell'autorizzazione, parere, visto e  nulla  osta  e'  fissato  nella
misura massima di sessanta  giorni  dalla  data  di  ricezione  della
richiesta, decorso il quale, ove l'autorita' competente  non  si  sia
pronunciata,  detti  atti  si   intendono   rilasciati.   L'autorita'
competente puo' altresi' chiedere chiarimenti o elementi  integrativi
di giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente  periodo  e'
sospeso fino al  ricevimento  della  documentazione  richiesta  e,  a
partire  dall'acquisizione  della  medesima  documentazione,  per  un
periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale  i  chiarimenti  o
gli elementi integrativi si intendono comunque  acquisiti  con  esito
positivo. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura
tecnica, l'autorita' competente ne da'  preventiva  comunicazione  al
Commissario straordinario e il termine di sessanta giorni di  cui  al
presente comma e' sospeso,  fino  all'acquisizione  delle  risultanze
degli accertamenti e, comunque, per  un  periodo  massimo  di  trenta
giorni, decorsi i quali si procede comunque all'iter autorizzativo. I
termini di cui ai periodi precedenti si  applicano  altresi'  per  le
procedure autorizzative per l'impiantistica  connessa  alla  gestione
aerobica della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU)  e
dei rifiuti organici in  generale  della  regione  Lazio  e  di  Roma
Capitale, fermi restando i principi  di  cui  alla  parte  prima  del
decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  e  nel  rispetto  delle
disposizioni contenute  nella  parte  seconda  del  medesimo  decreto
legislativo n. 152 del 2006»;
    al comma 4  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Le
modalita' e le deroghe di cui al presente comma,  nonche'  quelle  di
cui  al  comma  2,  ad  eccezione  di  quanto  ivi  previsto  per   i
procedimenti relativi alla tutela di beni culturali e  paesaggistici,
e di  cui  al  comma  3,  si  applicano  anche  agli  interventi  dei
Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico  in  attuazione
del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico,  il
ripristino e la tutela della risorsa ambientale, di  cui  al  decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  20   febbraio   2019,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 13 aprile  2019,  e  ai
Commissari  per  l'attuazione  degli   interventi   idrici   di   cui
all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.»;
    al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole:  «possono  avvalersi»
sono inserite le seguenti: «, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica,»;
    al comma 6, ultimo periodo, dopo le parole: «puo' avvalersi» sono
inserite le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza
pubblica,»;
    dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
  «6-bis. Per la prosecuzione dei lavori di realizzazione del  modulo
sperimentale elettromeccanico per la tutela e la  salvaguardia  della
Laguna di Venezia, noto come sistema MOSE, con decreto del Presidente
del  Consiglio  dei  ministri,  su  proposta   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei  trasporti,  d'intesa  con  la  regione  Veneto,
sentiti i Ministri dell'economia e  delle  finanze,  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, per i  beni  e  le  attivita'
culturali e delle politiche  agricole  alimentari,  forestali  e  del
turismo, la citta' metropolitana di Venezia e il comune  di  Venezia,
da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, e' nominato un Commissario
straordinario incaricato di sovraintendere alle fasi di  prosecuzione
dei  lavori  volti  al  completamento  dell'opera.  A  tal  fine   il
Commissario puo' assumere le funzioni di stazione appaltante e  opera
in raccordo con la struttura del Provveditorato  interregionale  alle
opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto  Adige  e  il  Friuli
Venezia Giulia. Per la celere esecuzione delle attivita' assegnate al
Commissario straordinario, con  il  medesimo  decreto  sono  altresi'
stabiliti  i  termini,  le  modalita',  le  tempistiche,  l'eventuale
supporto tecnico, il compenso del Commissario, il cui onere e'  posto
a carico del quadro economico dell'opera. Il compenso del Commissario
e' fissato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15,
comma 3, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.  111.  Il  Commissario
straordinario opera in deroga alle disposizioni di legge  in  materia
di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi  generali
posti dai Trattati dell'Unione europea  e  dalle  disposizioni  delle
direttive di settore, anche come recepiti  dall'ordinamento  interno.
Il Commissario puo'  avvalersi  di  strutture  delle  amministrazioni
centrali o territoriali interessate nonche' di  societa'  controllate
dallo Stato o dalle regioni, nel limite delle risorse  disponibili  e
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  6-ter. Al fine della piu' celere realizzazione degli interventi per
la  salvaguardia  della  Laguna  di  Venezia,  le  risorse  assegnate
dall'articolo 1, comma 852, della legge 27  dicembre  2017,  n.  205,
pari a 25 milioni di euro per l'anno 2018 e a 40 milioni di euro  per
ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, e  destinate  ai  comuni  della
Laguna di Venezia, ripartite dal Comitato di cui all'articolo 4 della
legge 29 novembre 1984, n. 798, sono  ripartite,  per  le  annualita'
2018 e 2019, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  sentiti
gli enti attuatori.
  6-quater. Al fine di assicurare la piena  fruibilita'  degli  spazi
costruiti sull'infrastruttura del Ponte di  Parma  denominato  "Nuovo
Ponte Nord", la regione Emilia-Romagna, la provincia di  Parma  e  il
comune di Parma, verificata la presenza sul corso d'acqua  principale
su cui insiste la medesima infrastruttura di casse di espansione o di
altre opere idrauliche a monte del manufatto idonee  a  garantire  un
franco di sicurezza adeguato rispetto al livello delle piene, possono
adottare  i  necessari  provvedimenti   finalizzati   a   consentirne
l'utilizzo  permanente  attraverso  l'insediamento  di  attivita'  di
interesse collettivo sia a scala urbana  che  extraurbana,  anche  in
deroga alla pianificazione vigente, nel rispetto della pianificazione
di bacino  e  delle  relative  norme  di  attuazione.  Tale  utilizzo
costituisce fattispecie unica e straordinaria. I costi per l'utilizzo
di cui al presente comma gravano sull'ente incaricato della  gestione
e non comportano nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica»;
    al comma 7,  dopo  le  parole:  «legge  27  dicembre  2013»  sono
inserite le seguenti: «, n.  147,»  e  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti   parole:   «e    per    l'abbattimento    delle    barriere
architettoniche»;
    dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
  «7-bis.  Con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze
e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono individuati gli interventi per  realizzare  la
Piattaforma unica nazionale (PUN) di cui all'articolo 8, comma 5, del
decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, e per gli  investimenti
del Piano nazionale infrastrutturale  per  la  ricarica  dei  veicoli
alimentati ad energia elettrica, di cui all'articolo  17-septies  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, cosiddetto "PNire 3", a favore  di
progetti di realizzazione  di  reti  di  infrastrutture  di  ricarica
dedicate ai veicoli alimentati ad energia  elettrica,  immediatamente
realizzabili,   valutati   e   selezionati   dal   Ministero    delle
infrastrutture e dei trasporti.
  7-ter. All'onere derivante dal comma 7-bis, nel limite  complessivo
di  euro  10  milioni  per  l'anno   2019,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1091,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205»;
    al comma 9, le parole: «articolo 107, comma  3»  sono  sostituite
dalle seguenti: «articolo 107, terzo comma»;
    dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti:
  «12-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145,  dopo
il comma 148 e' inserito il seguente:
  "148-bis. Le disposizioni dei commi da 140 a 148 si applicano anche
ai contributi da attribuire per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 1,
comma 853, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Per tali  contributi
sono conseguentemente disapplicate le disposizioni di cui ai commi da
854 a 861 dell'articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017".
  12-ter. All'articolo 1, comma 1, della legge 14  gennaio  1994,  n.
20, dopo il secondo periodo e' inserito  il  seguente:  "La  gravita'
della colpa e ogni conseguente  responsabilita'  sono  in  ogni  caso
escluse per ogni profilo se il fatto dannoso trae origine da  decreti
che determinano la cessazione anticipata, per qualsiasi  ragione,  di
rapporti di concessione autostradale, allorche' detti  decreti  siano
stati vistati e registrati dalla Corte dei conti in sede di controllo
preventivo di legittimita' svolto su  richiesta  dell'amministrazione
procedente".
  12-quater. All'articolo 16 della legge 27  febbraio  1967,  n.  48,
dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
  "In caso di assenza o impedimento  temporaneo  del  Presidente  del
Consiglio dei  ministri,  il  Comitato  e'  presieduto  dal  Ministro
dell'economia e delle finanze in  qualita'  di  vice  presidente  del
Comitato stesso. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche
di quest'ultimo,  le  relative  funzioni  sono  svolte  dal  Ministro
presente piu' anziano per eta'".
  12-quinquies. All'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017,  n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 6, le parole:  "31  dicembre  2019"  sono  sostituire
dalle seguenti: "31 gennaio 2021";
    b) al comma 9, le parole: "con la consegna delle  opere  previste
nel piano di cui al comma 4" sono sostituite dalle seguenti:  "il  31
dicembre 2021".
  12-sexies. Al primo periodo del comma  13  dell'articolo  55  della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le  parole:  "Nodo  stazione  di
Verona"  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti:   "nonche'   delle
iniziative  relative   all'interporto   di   Trento,   all'interporto
ferroviario di Isola della Scala (Verona) ed  al  porto  fluviale  di
Valdaro (Mantova)".
  12-septies. Al fine di consentire il celere riavvio dei lavori  del
Nodo ferroviario di Genova e assicurare il  collegamento  dell'ultimo
miglio tra il Terzo Valico dei Giovi e il Porto storico di Genova,  i
progetti  "Potenziamento  infrastrutturale  Voltri-Brignole",  "Linea
AV/AC  Milano-Genova:  Terzo  Valico  dei  Giovi"  e   "Potenziamento
Genova-Campasso" sono unificati in un Progetto unico, il  cui  limite
di spesa e' definito in 6.853,23 milioni di euro  ed  e'  interamente
finanziato nell'ambito delle risorse del contratto di programma  RFI.
Tale finalizzazione e' recepita nell'aggiornamento del  contratto  di
programma - parte investimenti tra il Ministero delle  infrastrutture
e dei trasporti e la RFI Spa per gli anni 2018-2019, che deve  recare
il quadro economico unitario del Progetto unico e  il  cronoprogramma
degli interventi. Le risorse che si rendono disponibili  sui  singoli
interventi del Progetto unico possono  essere  destinate  agli  altri
interventi nell'ambito dello stesso Progetto unico. Le  opere  civili
degli interventi "Potenziamento infrastrutturale  Voltri-Brignole"  e
"Potenziamento   Genova-Campasso"   e   la   relativa   impiantistica
costituiscono  lavori  supplementari  all'intervento   "Linea   AV/AC
Milano-Genova: Terzo Valico dei  Giovi"  ai  sensi  dell'articolo  89
della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 26 febbraio 2014. E' autorizzato l'avvio della realizzazione  del
sesto lotto  costruttivo  della  "Linea  AV/AC  Milano-Genova:  Terzo
Valico dei Giovi", mediante utilizzo  delle  risorse  gia'  assegnate
alla RFI per il finanziamento del  contratto  di  programma  -  parte
investimenti RFI, nel limite di 833 milioni di euro anche nell'ambito
del  riparto  del  Fondo  per  gli   investimenti   e   lo   sviluppo
infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 1072,  della
legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  12-octies. Entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto,  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti sentito il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
d'intesa con il Presidente  della  Giunta  regionale  della  Liguria,
nomina, con proprio decreto e senza oneri per la finanza pubblica, il
Commissario straordinario per il completamento dei  lavori  del  Nodo
ferroviario di Genova e del collegamento dell'ultimo  miglio  tra  il
Terzo Valico dei Giovi e il Porto storico di Genova, in  deroga  alla
procedura vigente».
  Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 4-bis (Norme in materia di messa in sicurezza  di  edifici  e
territorio). - 1.  Al  fine  di  permettere  il  completamento  della
realizzazione degli interventi di messa in  sicurezza  di  edifici  e
territorio da parte  dei  comuni,  in  relazione  ai  contributi  per
investimenti concessi nel 2018 ai comuni, all'articolo 1 della  legge
27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 859 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad
esclusione dei casi nei quali il mancato  rispetto  dei  termini  sia
stato determinato dall'instaurazione di un contenzioso in ordine alla
procedura posta in essere  dal  comune  ai  sensi  dei  commi  853  e
seguenti";
    b) dopo il comma 859 e' inserito il seguente:
  "859-bis. Per i contributi assegnati per l'anno 2018,  il  recupero
di cui al comma 859 non si applica agli enti beneficiari del medesimo
contributo che hanno posto in essere, entro i termini di cui al comma
857, le attivita' preliminari all'affidamento dei  lavori  rilevabili
attraverso il  sistema  di  monitoraggio  di  cui  al  comma  860,  a
condizione che l'affidamento avvenga entro il 31 dicembre 2019".
  Art. 4-ter (Commissario straordinario per la sicurezza del  sistema
idrico del Gran Sasso). - 1. Entro  quindici  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti sentito il  Presidente  della  regione
Abruzzo, con proprio decreto, nomina, fino al 31  dicembre  2021,  un
Commissario straordinario del  Governo,  scelto  tra  persone,  anche
estranee alla  pubblica  amministrazione,  di  comprovata  esperienza
gestionale e amministrativa, che  non  siano  in  una  situazione  di
conflitto  di  interessi,  con  il  compito  di  sovraintendere  alla
progettazione,  all'affidamento  e  all'esecuzione  degli  interventi
indifferibili ed urgenti volti a fronteggiare la situazione di  grave
rischio idrogeologico e  conseguire  adeguati  standard  di  qualita'
delle acque e di sicurezza idraulica  del  sistema  idrico  del  Gran
Sasso.
  2.  Al  Commissario  straordinario  e'  attribuito   un   compenso,
determinato con decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15,  comma  3,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con oneri a carico
delle risorse di cui al comma 12.
  3.  Per  l'esercizio  dei   compiti   assegnati,   il   Commissario
straordinario si avvale di una struttura di supporto posta  alle  sue
dirette  dipendenze,  costituita  con  decreto  del  Presidente   del
Consiglio dei ministri e composta da un contingente massimo di undici
unita' di personale, di cui una unita' di  livello  dirigenziale  non
generale e dieci unita' di personale non dirigenziale, scelto tra  il
personale delle amministrazioni  pubbliche  di  cui  all'articolo  1,
comma  2,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  con
esclusione     del     personale      docente,      educativo      ed
amministrativo-tecnico-ausiliario delle istituzioni  scolastiche.  Al
personale della struttura e' riconosciuto  il  trattamento  economico
accessorio corrisposto al personale dirigenziale e  non  dirigenziale
della Presidenza del Consiglio  dei  ministri  nel  caso  in  cui  il
trattamento   economico    accessorio    di    provenienza    risulti
complessivamente inferiore.  Al  personale  non  dirigenziale  spetta
comunque  l'indennita'  di  amministrazione  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri. Nell'ambito  del  menzionato  contingente  di
personale non dirigenziale possono  essere  nominati  fino  a  cinque
esperti  o  consulenti,  scelti  anche  tra  soggetti  estranei  alla
pubblica amministrazione, in possesso di comprovata esperienza, anche
in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, il cui compenso e' definito con  provvedimento
del Commissario e comunque non e' superiore ad euro 48.000 annui.
  4.  Il  personale  pubblico  della   struttura   commissariale   e'
collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio
1997, n. 127, in posizione di comando, fuori ruolo  o  altro  analogo
istituto  previsto   dai   rispettivi   ordinamenti.   All'atto   del
collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile, per tutta  la  durata
del collocamento fuori ruolo, un  numero  di  posti  nella  dotazione
organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di
vista  finanziario.  Il   trattamento   economico   fondamentale   ed
accessorio del predetto personale e' anticipato dalle amministrazioni
di provenienza e corrisposto secondo le seguenti modalita':
    a) le amministrazioni statali di  provenienza,  ivi  comprese  le
agenzie fiscali, le amministrazioni statali ad ordinamento autonomo e
le universita', provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo,  al
pagamento   del   trattamento   economico    fondamentale,    nonche'
dell'indennita'   di   amministrazione.   Qualora   l'indennita'   di
amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il  personale
della  Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri,   il   Commissario
straordinario  provvede  al  rimborso  delle  sole  somme   eccedenti
l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione di provenienza;
    b) per le amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui alla
lettera a) il trattamento economico fondamentale  e  l'indennita'  di
amministrazione   sono   a   carico   esclusivo    del    Commissario
straordinario;
    c) ogni altro emolumento accessorio e' corrisposto  con  oneri  a
carico esclusivo del  Commissario  straordinario  il  quale  provvede
direttamente   ovvero   mediante   apposita   convenzione   con    le
amministrazioni pubbliche di provenienza o con altra  amministrazione
dello Stato o ente locale.
  5.  Il  Commissario  straordinario  puo'  nominare,   con   proprio
provvedimento,  fino  a  due  sub-commissari,  il  cui  compenso   e'
determinato in misura non superiore a  quella  indicata  all'articolo
15, comma 3, del citato decreto-legge n. 98 del 2011.  L'incarico  di
sub-commissario  ha  durata  massima  non  superiore  a  quella   del
Commissario e nei limiti delle risorse individuate al comma 12.
  6. La struttura commissariale cessa alla scadenza dell'incarico del
Commissario.
  7.  Per  l'esercizio  dei   compiti   assegnati,   il   Commissario
straordinario puo'  avvalersi,  sulla  base  di  appositi  protocolli
d'intesa,  di  personale  dell'ANAS  Spa  nei  limiti  delle  risorse
individuate al comma 12.
  8. E'  costituita  una  Cabina  di  coordinamento,  presieduta  dal
Presidente della regione Abruzzo, con  compiti  di  comunicazione  ed
informazione nei confronti delle popolazioni interessate, nonche'  di
coordinamento tra  i  diversi  livelli  di  governo  coinvolti  e  di
verifica circa lo stato di avanzamento degli interventi di  messa  in
sicurezza  del  sistema  idrico  del  Gran  Sasso.   La   Cabina   di
coordinamento  e'  composta  dai  presidenti  delle   amministrazioni
provinciali di L'Aquila e Teramo, dai sindaci dei comuni di  L'Aquila
e Teramo,  da  due  rappresentanti  dell'Associazione  nazionale  dei
comuni italiani (ANCI), uno per la provincia di L'Aquila e uno per la
provincia di Teramo, dal presidente  del  Parco  nazionale  del  Gran
Sasso e dei Monti della Laga,  da  un  rappresentante  del  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, uno del Ministero dell'ambiente
e della tutela  del  territorio  e  del  mare  e  uno  del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,  nonche'  da  un
rappresentante, rispettivamente, per l'Azienda  sanitaria  locale  di
Teramo e per quella  di  L'Aquila.  Il  presidente  della  Cabina  di
coordinamento relaziona periodicamente al  Presidente  del  Consiglio
dei ministri. Per la partecipazione alla Cabina di coordinamento  non
spettano  gettoni  di  presenza,  indennita'  o  emolumenti  comunque
denominati. Gli eventuali rimborsi di spese sono posti a carico delle
amministrazioni di appartenenza.
  9. Per la realizzazione dei lavori di completa messa  in  sicurezza
dell'acquifero del Gran  Sasso,  il  Commissario  straordinario  puo'
assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e  opera  in
deroga alle disposizioni di legge in materia di  contratti  pubblici,
fatto  salvo  il  rispetto   dei   vincoli   inderogabili   derivanti
dall'appartenenza  all'Unione  europea.  Con  decreto  del   Ministro
dell'interno, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata
in vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono
individuate speciali misure amministrative di semplificazione per  il
rilascio  della  documentazione  antimafia,  anche  in  deroga   alle
relative norme.
  10. Per la specificita'  del  sistema  di  captazione  delle  acque
drenate a tergo delle gallerie autostradali del Traforo  autostradale
del Gran Sasso e all'interno dei laboratori  dell'Istituto  nazionale
di  fisica  nucleare  (INFN),  al  fine  di   garantire   la   tutela
dell'acquifero del Gran Sasso e l'uso potabile della  risorsa  idrica
captata dallo stesso, contemperando  la  coesistenza  e  la  regolare
conduzione delle gallerie autostradali e dei laboratori  stessi,  non
si applica, relativamente alle captazioni idropotabili delle gallerie
stesse, lato Teramo e L'Aquila, l'articolo 94, comma 3,  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  relativamente  alla  previsione
secondo  cui  la  zona  di  tutela  assoluta  deve   essere   adibita
esclusivamente a opere di captazione o presa e ad  infrastrutture  di
servizio. La protezione dei punti di captazione deve essere garantita
dall'esecuzione degli interventi di messa  in  sicurezza  determinati
dall'attivita' del Commissario straordinario cui compete altresi'  la
messa  in  sicurezza   delle   infrastrutture   quali   le   gallerie
autostradali e i laboratori. Nelle zone di rispetto delle  captazioni
idropotabili  delle  gallerie  autostradali,  individuate  ai   sensi
dell'articolo 94, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
152, sono consentiti gli interventi di raccolta, trasporto e recupero
di rifiuti prodotti a seguito degli interventi di messa in  sicurezza
come determinati dall'attivita'  del  Commissario  straordinario.  La
messa in sicurezza delle attivita' preesistenti,  quali  le  gallerie
autostradali  e  i  laboratori,   e'   garantita   dagli   interventi
determinati dal Commissario straordinario.
  11. Per  la  realizzazione  degli  interventi  urgenti  di  cui  al
presente articolo e' autorizzata l'apertura di apposita  contabilita'
speciale  intestata  al  Commissario   straordinario,   sulla   quale
confluiscono le risorse pubbliche all'uopo  destinate  o  risorse  di
altra natura.
  12. Agli oneri derivanti dalla  costituzione  e  dal  funzionamento
della struttura di supporto di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e  7  provvede
il Commissario straordinario nel  limite  delle  risorse  disponibili
nella contabilita' speciale. A tal fine e' autorizzata  la  spesa  di
complessivi euro 700.000 per l'anno 2019  e  di  euro  1.400.000  per
ciascuno degli anni 2020 e 2021.
  13. Per la definizione dei progetti e per  la  realizzazione  degli
interventi strutturali di completa messa in sicurezza  dell'acquifero
del Gran Sasso e del sistema di captazione delle  acque  potabili,  i
cui oneri sono stati stimati  dai  rispettivi  quadri  economici,  e'
autorizzata la spesa di euro 20 milioni per l'anno 2019,  50  milioni
per l'anno 2020 e 50 milioni per l'anno 2021.
  14. Agli atti  del  Commissario  straordinario  si  applicano,  ove
compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 36 del decreto-legge
17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
15 dicembre 2016, n. 229.
  15. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 20,7  milioni
di euro per l'anno 2019, a 51,4 milioni di euro per l'anno 2020  e  a
51,4 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede:
    a) quanto a 0,7 milioni di euro per l'anno 2019 e a  1,4  milioni
di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo  del  fondo
di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre  2009,
n. 196, iscritto  nello  stato  di  previsione  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti;
    b) quanto a  1,4  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2019-2021,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2019,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
    c) quanto a 20 milioni di euro per l'anno  2019,  50  milioni  di
euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per l'anno  2021,  mediante
corrispondente   utilizzo   dell'autorizzazione   di   spesa   recata
dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n.  145,  da
imputare sulla quota parte del fondo attribuita  al  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti per euro 18 milioni per  l'anno  2019,
45 milioni per l'anno 2020 e 43 milioni per l'anno 2021 e sulla quota
parte   del   fondo   attribuita   al   Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca per euro 2 milioni per l'anno  2019,
5 milioni per l'anno 2020 e 7 milioni per l'anno 2021.
  Art.  4-quater  (Sperimentazione  e  semplificazioni   in   materia
contabile). -  1.  In  relazione  all'entrata  in  vigore  del  nuovo
concetto di impegno di cui all'articolo 34 della  legge  31  dicembre
2009,  n.  196,  al  fine   di   garantire   la   sussistenza   delle
disponibilita' di competenza  e  cassa  occorrenti  per  l'assunzione
degli impegni anche pluriennali e  la  necessita'  di  assicurare  la
tempestivita' dei pagamenti in un quadro ordinamentale  che  assicuri
la disponibilita' in bilancio delle risorse finanziarie  in  un  arco
temporale adeguato alla tempistica di realizzazione  delle  spese  di
investimento sulla  base  dello  stato  avanzamento  lavori,  in  via
sperimentale per gli anni 2019, 2020 e 2021:
    a) le somme da iscrivere negli stati di previsione della spesa in
relazione a variazioni di bilancio connesse  alla  riassegnazione  di
entrate finalizzate per legge a specifici interventi o attivita' sono
assegnate ai pertinenti capitoli in ciascuno degli anni del  bilancio
pluriennale in  relazione  al  cronoprogramma  degli  impegni  e  dei
pagamenti da presentare contestualmente alla richiesta di variazione;
    b) per le spese in conto capitale i termini di  cui  al  comma  3
dell'articolo 34-bis della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  sono
prolungati di un ulteriore esercizio e quelli  di  cui  al  comma  4,
primo periodo,  del  medesimo  articolo  34-bis  sono  prolungati  di
ulteriori tre esercizi;
    c) le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 2,  lettera  b),
della legge 31  dicembre  2009,  n.  196,  si  applicano  anche  alle
autorizzazioni di spesa in conto capitale a carattere permanente e  a
quelle annuali.
  2.  Al  fine  di  semplificare  e  accelerare   le   procedure   di
assegnazione di fondi nel corso della gestione, dalla data di entrata
in  vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto  le
variazioni di bilancio di cui agli articoli 24, comma 5-bis, 27, 29 e
33, commi 4-ter e 4-sexies, della legge 31  dicembre  2009,  n.  196,
sono disposte con decreti del Ragioniere generale dello Stato.
  Art. 4-quinquies (Misure per l'accelerazione  degli  interventi  di
edilizia sanitaria).  -  1.  Al  fine  di  assicurare  la  tempestiva
realizzazione dei soli interventi del programma di  investimenti  del
patrimonio  strutturale  e   tecnologico   del   Servizio   sanitario
nazionale, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988,  n.  67,
previsti negli accordi di  programma  sottoscritti  dalle  regioni  e
dalle  province  autonome  di  Trento  e   di   Bolzano,   ai   sensi
dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996,  n.  662,  che  siano
ritenuti prioritari e per i quali non risulti presentata la  relativa
richiesta di ammissione  al  finanziamento  entro  ventiquattro  mesi
dalla sottoscrizione dell'accordo stesso, il Ministro  della  salute,
con proprio decreto  ricognitivo,  previa  valutazione  del  relativo
stato di attuazione in contraddittorio con la regione o la  provincia
autonoma interessata, assegna  a  quest'ultima  un  termine  congruo,
anche in deroga a quello previsto dall'articolo 1, comma  310,  della
legge 23 dicembre 2005, n.  266,  per  provvedere  all'ammissione  al
finanziamento.
  2. Decorso inutilmente il termine assegnato ai sensi del  comma  1,
il Presidente del Consiglio dei ministri, su  proposta  del  Ministro
della salute, sentiti la regione o la provincia autonoma interessata,
il Ministro per gli affari regionali e le  autonomie  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, dispone la nomina  di  un  Commissario
straordinario  per  la  realizzazione  dell'intervento,   individuato
nell'ambito dei ruoli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato,
anche della carriera prefettizia, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. Gli oneri per il compenso o eventuali  altri  oneri
per il supporto tecnico al Commissario  straordinario  sono  posti  a
carico  dei  quadri  economici  degli  interventi  da  realizzare   o
completare. Il compenso del Commissario e' stabilito  in  misura  non
superiore  a  quella  indicata  all'articolo   15,   comma   3,   del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
  3. Il finanziamento, erogato dal Ministero  dell'economia  e  delle
finanze per stati di avanzamento lavori, affluisce su apposito  conto
corrente di tesoreria intestato alla regione interessata  e  dedicato
all'edilizia sanitaria sul quale il Commissario  straordinario  opera
in qualita' di Commissario ad acta.
  4. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi  di  cui  al
presente  articolo,  il  Commissario  straordinario  puo'  avvalersi,
previa convenzione, di Invitalia Spa quale centrale  di  committenza,
nei  limiti  delle  risorse  previste  nei  quadri  economici   degli
interventi da realizzare  o  completare  e  comunque  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
  5. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, per gli  interventi
ammessi al finanziamento per  i  quali,  entro  diciotto  mesi  dalla
relativa comunicazione alla regione o provincia  autonoma,  gli  enti
attuatori non abbiano proceduto all'aggiudicazione dei lavori  e  sia
inutilmente scaduto il termine di proroga eventualmente assegnato  ai
sensi dell'articolo 1, comma 310, della legge 23  dicembre  2005,  n.
266, che siano ritenuti prioritari, il  Ministro  della  salute,  con
proprio decreto ricognitivo, previa valutazione del relativo stato di
attuazione in contraddittorio con la regione o la provincia  autonoma
interessata, assegna a quest'ultima un termine congruo per addivenire
all'aggiudicazione. Decorso  inutilmente  il  termine  assegnato,  si
applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3,  4,  6,  8  e  9  del
presente articolo.
  6. Agli interventi di cui ai commi  1  e  5  non  si  applicano  le
disposizioni per la risoluzione degli accordi previste  dall'articolo
1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
  7. Per gli accordi aventi sviluppo pluriennale, i termini di cui al
comma 1 decorrono dalla data di inizio dell'annualita' di riferimento
prevista dagli accordi medesimi per ciascun intervento.
  8. Per gli interventi di cui al presente articolo si  applicano  in
quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2,  3
e 4, del presente decreto.
  9. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze  e  con  il  Ministro  per  gli  affari
regionali e le autonomie, sono stabiliti i termini, le modalita',  le
tempistiche, l'eventuale supporto tecnico  e  le  attivita'  connesse
alla realizzazione dell'opera.
  Art.  4-sexies  (Autorizzazione  di  spesa   per   acquisizioni   e
interventi in materia di sedi di servizio  del  Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco). - 1. Al fine di potenziare la  risposta  operativa
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e' autorizzata la spesa  di
5 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  dal  2019  al  2023  per
l'acquisto,  la  costruzione,  l'adeguamento,  anche  strutturale,  e
l'ammodernamento delle sedi di servizio del medesimo Corpo.
  Art. 4-septies (Disposizioni  in  materia  di  accelerazione  degli
interventi di adeguamento dei sistemi di collettamento,  fognatura  e
depurazione anche al fine di evitare l'aggravamento  delle  procedure
di infrazione in corso). - 1. Al fine di evitare l'aggravamento delle
procedure di infrazione in corso n.  2014/2059  e  n.  2017/2181,  al
Commissario unico di cui all'articolo 2, comma 1,  del  decreto-legge
29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla  legge
27 febbraio 2017, n. 18, sono attribuiti compiti di coordinamento per
la   realizzazione   degli   interventi   funzionali   a    garantire
l'adeguamento nel minor tempo possibile  alla  normativa  dell'Unione
europea e superare le suddette procedure di infrazione nonche'  tutte
le procedure di infrazione relative alle medesime problematiche.
  2. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, i commissari straordinari di  cui  all'articolo  7,
comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11  novembre  2014,  n.  164,  cessano  le
proprie funzioni. Il Commissario unico subentra in tutti  i  rapporti
giuridici attivi e passivi posti in essere.
  3. Le regioni, avvalendosi dei rispettivi enti di governo d'ambito,
e i commissari straordinari di  cui  all'articolo  7,  comma  7,  del
decreto-legge  12   settembre   2014,   n.   133,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che  cessano  le
funzioni, trasmettono  al  Commissario  unico,  alla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e al  Dipartimento  della  Ragioneria  generale
dello Stato  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto una dettagliata relazione in  merito
a  tutte  le  misure  intraprese  e   programmate,   finalizzate   al
superamento  delle  procedure  di  infrazione  n.  2014/2059   e   n.
2017/2181, precisando, per  ciascun  agglomerato,  la  documentazione
progettuale  e  tecnica,  le  risorse   finanziarie   programmate   e
disponibili e le relative fonti. Entro i successivi sessanta  giorni,
il Commissario  unico,  sulla  base  di  tali  relazioni  e  comunque
avvalendosi dei competenti uffici regionali e degli enti  di  governo
d'ambito, provvede ad una  ricognizione  dei  piani  e  dei  progetti
esistenti inerenti agli interventi, ai fini  di  una  verifica  dello
stato di attuazione degli interventi,  effettuando  anche  una  prima
valutazione  in  merito  alle  risorse   finanziarie   effettivamente
disponibili, e ne da' comunicazione al Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare.
  4. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare, previa intesa con la Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, sono individuati gli interventi,  tra  quelli  per  cui  non
risulti gia' intervenuta l'aggiudicazione provvisoria dei lavori, per
i quali il Commissario unico assume il compito di soggetto attuatore.
Con il medesimo decreto  sono  individuate  le  risorse  finanziarie,
disponibili a legislazione vigente, necessarie anche al completamento
degli interventi funzionali  volti  a  garantire  l'adeguamento  alle
sentenze di condanna della Corte  di  giustizia  dell'Unione  europea
pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il  10  aprile  2014
(causa  C-85/13).  Con  il  medesimo  decreto   le   competenze   del
Commissario unico possono essere estese anche  ad  altri  agglomerati
oggetto di ulteriori procedure di infrazione. Il decreto  di  cui  al
presente comma stabilisce  la  durata  e  gli  obiettivi  di  ciascun
incarico del  Commissario  unico  nonche'  la  dotazione  finanziaria
necessaria al raggiungimento degli obiettivi  assegnati  per  ciascun
incarico.
  5. Sulla base di una specifica convenzione,  il  Commissario  unico
opera presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, con sede presso il medesimo Ministero.
  6. Ai fini dell'attuazione dei poteri sostitutivi di cui al comma 5
dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, a seguito  del
provvedimento di revoca,  adottato  ai  sensi  dell'articolo  20  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  le  risorse
confluiscono direttamente nella contabilita' speciale del Commissario
con le modalita' di cui ai commi 7-bis e 7-ter  dell'articolo  7  del
citato decreto-legge n. 133 del 2014 e al Commissario  e'  attribuito
il compito di realizzare direttamente l'intervento.
  7. All'articolo 2 del  decreto-legge  29  dicembre  2016,  n.  243,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.  18,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2, dopo le  parole:  "decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152" sono inserite le seguenti: ", o, in mancanza di  questi
ultimi, alle regioni";
    b) al comma 9, al primo periodo,  dopo  le  parole:  "nell'ambito
delle aree di intervento" sono inserite  le  seguenti:  "nonche'  del
gestore del servizio idrico integrato territorialmente competente"  e
dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Al personale  di  cui
il Commissario si avvale puo' essere riconosciuta  la  corresponsione
di compensi  per  prestazioni  di  lavoro  straordinario  nel  limite
massimo di 30 ore  mensili  effettivamente  svolte,  e  comunque  nel
rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro  di  cui  al
decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.".
  8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
interessate provvedono alle attivita' di rispettiva competenza con le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente».
  All'articolo 5:
    al comma 1:
      la lettera a) e' soppressa;
      alla lettera b), le parole da: «dello stesso decreto»  fino  a:
«380 del 2001» sono sostituite dalle seguenti: «del  testo  unico  di
cui al decreto del Presidente della  Repubblica  6  giugno  2001,  n.
380»;
      e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
    «b-bis) le disposizioni di cui all'articolo 9,  commi  secondo  e
terzo, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n.
1444, si interpretano nel senso  che  i  limiti  di  distanza  tra  i
fabbricati ivi previsti si considerano riferiti  esclusivamente  alle
zone di cui al primo comma, numero 3), dello stesso articolo 9»;
    dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis. Nell'ambito delle iniziative volte alla rigenerazione delle
aree urbane, l'autorizzazione di spesa di cui  alla  legge  14  marzo
2001, n. 80, e'  rifinanziata  per  l'importo  di  euro  500.000  per
ciascuno degli  anni  dal  2019  al  2025.  All'onere  derivante  dal
presente comma si provvede mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero.
  1-ter. Le risorse disponibili  relative  al  finanziamento  per  la
riqualificazione urbanistica del comune di Cosenza nonche' dei comuni
di Zimella (VR) e di Montecchia di Crosara (VR) rispettivamente  pari
a 200.000 euro e a 150.000 euro ciascuno, autorizzate per l'anno 2018
ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e iscritte nello stato
di previsione del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti
nella missione "Casa e  assetto  urbanistico",  programma  "Politiche
abitative, urbane e territoriali",  sono  conservate  nel  conto  dei
residui passivi  per  essere  iscritte  nei  pertinenti  capitoli  di
bilancio dello stato di previsione  del  Ministero  dell'interno.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di  bilancio,  anche  in
conto residui».
  Nel capo I, dopo l'articolo 5 sono aggiunti i seguenti:
  «Art. 5-bis (Disposizioni in materia di ciclovie interurbane). - 1.
Al comma 104 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre  2018,  n.  145,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) le parole: "delle autostrade ciclabili" sono sostituite  dalle
seguenti:  "di  ciclovie  interurbane,   come   definite   ai   sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 11 gennaio 2018, n.
2";
    b) le parole: "novanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "il  31  agosto
2019".
  Art.  5-ter  (Norme  applicabili  in  materia  di  procedimenti  di
localizzazione di opere di interesse statale). -  1.  All'articolo  3
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica  18
aprile 1994, n. 383, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le parole: "ai sensi dell'articolo  2,  comma  14,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537" sono sostituite dalle seguenti:
"ai sensi degli articoli da 14 a 14-quinquies della  legge  7  agosto
1990, n. 241";
    b) i commi 2, 3, 4 e 5 sono abrogati.
  Art.  5-quater  (Proroga  di  mutui  scaduti).  -  1.  Al  fine  di
consentire il completamento di opere di interesse pubblico, le  somme
residue relative ai mutui che  sono  stati  trasferiti  al  Ministero
dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi  1
e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il cui piano  di
rimborso e' scaduto il 31 dicembre 2018 e che  pertanto  risultano  a
tale data non  utilizzate  dai  soggetti  mutuatari,  possono  essere
erogate anche successivamente  alla  scadenza  dell'ammortamento  dei
predetti  mutui  ai  fini  della   realizzazione   degli   interventi
riguardanti l'opera oggetto del mutuo concesso ovvero alla quale sono
state destinate le somme  mutuate  a  seguito  dei  diversi  utilizzi
autorizzati dalla Cassa depositi e prestiti Spa,  previo  nulla  osta
dei Ministeri competenti, nel  corso  del  periodo  di  ammortamento.
L'erogazione delle suddette somme e' effettuata dalla Cassa  depositi
e prestiti Spa entro il 31 dicembre 2021,  su  domanda  dei  soggetti
mutuatari, previo nulla osta dei Ministeri competenti, sulla base dei
documenti giustificativi  delle  spese  connesse  alla  realizzazione
delle predette opere.
  Art.   5-quinquies   (Disposizioni   urgenti    in    materia    di
infrastrutture).  -  1.   In   considerazione   della   straordinaria
necessita' ed urgenza di assicurare la celere cantierizzazione  delle
opere pubbliche, e' istituita, a decorrere dal 1° settembre 2019,  la
societa' per  azioni  denominata  "Italia  Infrastrutture  Spa",  con
capitale sociale pari a 10 milioni di euro interamente  detenuto  dal
Ministero dell'economia e delle finanze, su cui  il  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  esercita  il  controllo   di   cui
all'articolo 16 del testo unico di  cui  al  decreto  legislativo  19
agosto 2016, n. 175. La  societa',  previa  stipula  di  una  o  piu'
convenzioni  con  le  strutture  interessate  del   Ministero   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  ha  per   oggetto   il   supporto
tecnico-amministrativo  alle  direzioni  generali   in   materia   di
programmi di spesa che prevedano il trasferimento di fondi a  regioni
ed enti locali e che siano  sottoposti  alle  Conferenze  di  cui  al
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le risorse destinate alle
convenzioni di cui al presente comma sono erogate alla societa' su un
conto di tesoreria intestato alla  medesima  societa',  appositamente
istituito, con le modalita' previste dalle medesime convenzioni.  Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, e' adottato lo statuto  della
societa'. Il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  designa  il
consiglio di amministrazione.
  2. La societa' puo' avvalersi, sulla base di apposite convenzioni e
con oneri a carico della societa' stessa  nell'ambito  delle  risorse
disponibili a legislazione vigente, di  personale  proveniente  dalle
pubbliche amministrazioni, anche  ad  ordinamento  autonomo,  e  puo'
stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, nel rispetto della
disciplina applicabile, con esperti di elevata professionalita' nelle
materie oggetto d'intervento della societa' medesima.
  3. Per le convenzioni di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa  di
2 milioni di euro per l'anno 2019 e 5 milioni  di  euro  a  decorrere
dall'anno 2020.
  4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 12 milioni  di
euro per l'anno 2019  e  a  5  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2020, si provvede:
    a) quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2019 e  2  milioni  di
euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2020,  mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1,  comma
238, della legge 30 dicembre 2004, n.  311.  A  tal  fine,  al  terzo
periodo dell'articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004,  n.
311, le parole: "e all'importo di euro 9.309.900  annui  a  decorrere
dall'anno 2020" sono sostituite dalle  seguenti:  ",  all'importo  di
11,5 milioni di euro per l'anno 2019 e all'importo di 7.309.900  euro
a decorrere dall'anno 2020";
    b) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 3 milioni  di
euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2020,  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,
n. 307;
    c) quanto  a  10  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  mediante
corrispondente   utilizzo   dell'autorizzazione   di   spesa   recata
dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n.  145,  da
imputare sulla quota parte del fondo attribuita  al  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti.
  Art. 5-sexies (Disposizioni urgenti per  gli  edifici  condominiali
degradati  o  ubicati  in  aree  degradate).  -  1.   Negli   edifici
condominiali dichiarati degradati dal comune nel cui territorio  sono
ubicati gli edifici medesimi, quando ricorrono le condizioni  di  cui
all'articolo 1105, quarto comma, del codice civile, la nomina  di  un
amministratore giudiziario puo' essere richiesta  anche  dal  sindaco
del comune ove l'immobile e'  ubicato.  L'amministratore  giudiziario
assume  le  decisioni  indifferibili   e   necessarie   in   funzione
sostitutiva dell'assemblea.
  2. Le dichiarazioni di degrado degli edifici condominiali di cui al
comma 1 sono effettuate dal sindaco del comune con ordinanza ai sensi
dell'articolo  50,   comma   5,   del   testo   unico   delle   leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267,  nel  quadro  della  disciplina  in  materia  di
sicurezza delle citta' di cui al decreto-legge 20 febbraio  2017,  n.
14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Art. 5-septies (Sistemi di videosorveglianza a tutela dei minori  e
degli anziani). - 1. Al fine di assicurare la  piu'  ampia  tutela  a
favore dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole
dell'infanzia statali e paritarie,  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'interno e' istituito un fondo con una dotazione  di  5
milioni di euro per l'anno 2019 e 15 milioni  di  euro  per  ciascuno
degli anni dal 2020 al 2024, finalizzato all'erogazione a  favore  di
ciascun   comune   delle   risorse   finanziarie    occorrenti    per
l'installazione di sistemi di  videosorveglianza  a  circuito  chiuso
presso ogni aula di ciascuna  scuola  nonche'  per  l'acquisto  delle
apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per  un
periodo temporale adeguato.
  2. Al fine di assicurare  la  piu'  ampia  tutela  a  favore  delle
persone    ospitate     nelle     strutture     socio-sanitarie     e
socio-assistenziali  per  anziani  e  persone  con   disabilita',   a
carattere residenziale, semiresidenziale o  diurno,  nello  stato  di
previsione del Ministero della salute e' istituito un fondo  con  una
dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e 15 milioni  di  euro
per   ciascuno   degli   anni   dal   2020   al   2024,   finalizzato
all'installazione di sistemi di videosorveglianza a  circuito  chiuso
presso ogni struttura di cui al presente comma nonche' per l'acquisto
delle apparecchiature finalizzate alla conservazione  delle  immagini
per un periodo temporale adeguato.
  3. Con apposito provvedimento normativo, nei limiti  delle  risorse
di cui ai commi 1 e 2, che costituiscono il relativo limite di spesa,
si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.
  4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni  di
euro per l'anno 2019 e a 30 milioni di euro per ciascuno  degli  anni
dal 2020 al 2024, si provvede, quanto a 5 milioni di euro per  l'anno
2019 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024,
mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di  cui
all'articolo 1, comma 95, della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,
relativa alla quota del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2019  e  a  15
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020  al  2024,  mediante
corrispondente utilizzo delle risorse di cui  all'articolo  20  della
legge 11 marzo 1988, n. 67».
  All'articolo 6:
    al comma 3, dopo le parole:  «attraverso  specifici  piani»  sono
inserite le  seguenti:  «di  riparazione  e  di  ricostruzione  degli
immobili privati e pubblici e».
  All'articolo 7:
    al comma 1:
      alla lettera h) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «,
ivi compresi gli interventi a sostegno delle imprese che  hanno  sede
nei  territori  interessati   nonche'   il   recupero   del   tessuto
socio-economico nelle aree colpite dagli eventi sismici»;
      alla lettera i), dopo le parole: «a  dotare  i  comuni  di  cui
all'allegato 2» sono inserite le seguenti: «, per i quali  non  siano
gia' stati emanati provvedimenti di  concessione  di  contributi  per
l'adozione dei medesimi strumenti,»;
    dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
  «2-bis. Per le attivita' di cui al comma 1,  i  Commissari  possono
avvalersi altresi'  dell'Agenzia  nazionale  per  l'attrazione  degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa -  Invitalia  Spa,  mediante  la
sottoscrizione di apposita convenzione,  con  oneri  a  carico  delle
risorse di cui all'articolo 8».
  All'articolo 8:
    al comma 3, le  parole:  «Comuni  di  cui  all'articolo  1»  sono
sostituite dalle seguenti: «comuni di cui all'allegato 1».
  All'articolo 10:
    al  comma  2,  lettera  a),  dopo  le  parole:  «nel  supplemento
ordinario» sono inserite le seguenti: «n. 123»;
    al comma 3, dopo le parole: «dal giudice penale» sono inserite le
seguenti:   «o    dall'autorita'    amministrativa»,    le    parole:
«dall'articolo 24 del decreto legislativo 22  gennaio  2004,  n.  42»
sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 181 del codice di  cui
al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42» e  sono  aggiunte,  in
fine,  le   seguenti   parole:   «o   dell'autorita'   amministrativa
competente».
  All'articolo 11:
    al comma 1, lettera a), le parole  da:  «decreto  del  Ministero»
fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «decreto
del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  n.  477  del  27
dicembre 2016».
  All'articolo 12, comma 1:
    alla lettera b) sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:
«sulla base del prezzario regionale in vigore»;
    alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  «,
nonche',   per   gli   interventi   sugli   edifici   di    interesse
storico-artistico,  la  documentazione  attestante  il  possesso   di
competenze tecniche commisurate alla tipologia  di  immobile  e  alla
tipologia di intervento».
  All'articolo 13:
    al comma  2,  lettere  a)  e  c),  le  parole:  «in  contabilita'
speciale»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «nelle   contabilita'
speciali»;
    al comma  3,  terzo  periodo,  le  parole:  «si  applicano»  sono
sostituite dalle seguenti: «possono applicarsi»;
    dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
  «5-bis. Al  fine  di  dare  attuazione  alla  programmazione  degli
interventi di  cui  al  comma  1,  i  Commissari  possono  provvedere
direttamente agli interventi inseriti  nella  programmazione  e  gia'
oggetto di finanziamento per i quali l'ente  proprietario  non  abbia
manifestato la disponibilita' a  svolgere  le  funzioni  di  soggetto
attuatore di cui all'articolo 14»;
    al comma 8, dopo le parole: «congruita' economica  degli  stessi»
sono inserite le seguenti: «e acquisiti i necessari  pareri  e  nulla
osta da  parte  degli  organi  competenti,  anche  mediante  apposita
conferenza di servizi ai sensi degli articoli  14  e  seguenti  della
legge 7 agosto 1990, n. 241»;
    dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
  «8-bis. Con apposito atto da  emanare  ai  sensi  dell'articolo  7,
comma 2, sono indicate  le  modalita'  di  attuazione  del  comma  6,
nonche' di acquisizione dei pareri e nulla osta da parte degli organi
competenti, mediante apposita conferenza di servizi».
  All'articolo 14:
    dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
  «1-bis.   Nell'ambito   dei   programmi    d'intervento    previsti
all'articolo 13, i Commissari straordinari possono  autorizzare,  nei
limiti delle risorse disponibili, i  soggetti  attuatori  di  cui  al
comma 1 ad avvalersi dell'Agenzia nazionale  per  l'attrazione  degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa-Invitalia Spa, anche in qualita'
di centrale di committenza, secondo le modalita' di cui  all'articolo
7. I Commissari straordinari possono inoltre rendere  disponibile  ai
soggetti attuatori  di  cui  al  comma  l  il  supporto  dell'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
- Invitalia Spa in qualita' di centrale di committenza  con  oneri  a
carico delle risorse di cui all'articolo 8».
  Dopo l'articolo 14 e' inserito il seguente:
  «Art. 14-bis (Disposizioni concernenti il personale dei comuni).  -
1. Tenuto conto  degli  eventi  sismici  di  cui  alla  delibera  del
Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018 e del conseguente  numero
di procedimenti facenti carico ai comuni della  citta'  metropolitana
di Catania indicati nell'allegato 1, gli stessi possono assumere  con
contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga all'articolo  259,
comma 6, del testo unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  e  ai
vincoli di contenimento della spesa di personale di cui  all'articolo
9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e  di  cui
all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge  27  dicembre  2006,  n.
296, nel limite di spesa di euro 830.000 per l'anno 2019  e  di  euro
1.660.000  per  l'anno  2020,  ulteriori  unita'  di  personale   con
professionalita'  di  tipo  tecnico  o  amministrativo-contabile,  in
particolare fino a 40 unita' complessive per ciascuno degli anni 2019
e 2020. Ai relativi oneri si fa fronte, nel limite  di  euro  830.000
per l'anno 2019 e di euro 1.660.000 per l'anno 2020, con  le  risorse
disponibili nella  contabilita'  speciale  intestata  al  Commissario
straordinario per la ricostruzione nei  territori  dei  comuni  della
citta' metropolitana di Catania, di cui all'articolo 8.
  2. Nei limiti delle risorse finanziarie  previste  dal  comma  1  e
delle unita' di personale assegnate con i  provvedimenti  di  cui  al
comma  3,  i  comuni  della  citta'  metropolitana  di  Catania,  con
efficacia limitata agli anni 2019 e  2020,  possono  incrementare  la
durata della prestazione lavorativa dei rapporti di  lavoro  a  tempo
parziale gia' in  essere  con  professionalita'  di  tipo  tecnico  o
amministrativo, in deroga ai vincoli di contenimento della  spesa  di
personale di cui all'articolo  9,  comma  28,  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  3. Con provvedimento del Commissario straordinario sono determinati
i profili professionali e il numero massimo delle unita' di personale
che ciascun comune e' autorizzato ad assumere per le esigenze di  cui
al  comma  1,  anche  stipulando  contratti  a  tempo  parziale.   Il
provvedimento e' adottato sulla base delle  richieste  che  i  comuni
avanzano al  Commissario  medesimo.  Ciascun  comune  puo'  stipulare
contratti a tempo parziale per un numero di unita' di personale anche
superiore a quello di cui viene autorizzata l'assunzione, nei  limiti
delle risorse finanziarie corrispondenti alle assunzioni  autorizzate
con il provvedimento di cui al presente comma.
  4. Le assunzioni sono effettuate con facolta'  di  attingere  dalle
graduatorie  vigenti,  formate   anche   per   assunzioni   a   tempo
indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze.
E' data facolta' di  attingere  alle  graduatorie  vigenti  di  altre
amministrazioni, disponibili nel sito del Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.  Qualora  nelle
graduatorie suddette non risulti individuabile personale del  profilo
professionale richiesto,  il  comune  puo'  procedere  all'assunzione
previa selezione pubblica, anche  per  soli  titoli,  sulla  base  di
criteri di pubblicita', trasparenza e imparzialita'.
  5. Nelle more dell'espletamento delle procedure previste dal  comma
4  e  limitatamente   allo   svolgimento   di   compiti   di   natura
tecnico-amministrativa  strettamente  connessi  ai  servizi  sociali,
all'attivita' di  progettazione,  all'attivita'  di  affidamento  dei
lavori, dei servizi e delle forniture, all'attivita' di direzione dei
lavori e di  controllo  sull'esecuzione  degli  appalti,  nell'ambito
delle risorse a tal fine previste, i comuni di cui all'allegato 1, in
deroga ai vincoli di contenimento della spesa  di  personale  di  cui
all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e
di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006,
n.  296,  possono  sottoscrivere  contratti  di  lavoro  autonomo  di
collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi e per gli  effetti
dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165, con durata non superiore al 31 dicembre  2019.  I  contratti  di
collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo
possono essere rinnovati, anche in deroga alla normativa vigente, per
una sola volta e per una durata non superiore al  31  dicembre  2020,
limitatamente alle unita' di personale che non  sia  stato  possibile
reclutare secondo le procedure di cui  al  comma  4.  La  durata  dei
contratti  di  lavoro  autonomo  e  di  collaborazione  coordinata  e
continuativa non  puo'  andare  oltre,  anche  in  caso  di  rinnovo,
l'immissione in servizio del personale reclutato secondo le procedure
previste dal comma 4.
  6. I contratti previsti  dal  comma  5  possono  essere  stipulati,
previa valutazione dei titoli ed apprezzamento della  sussistenza  di
un'adeguata esperienza professionale, esclusivamente con  esperti  di
particolare e comprovata specializzazione anche universitaria di tipo
amministrativo-contabile e con esperti iscritti agli ordini e collegi
professionali  ovvero  abilitati  all'esercizio   della   professione
relativamente a competenze di tipo tecnico nell'ambito  dell'edilizia
o delle opere pubbliche. Ai fini della  determinazione  del  compenso
dovuto agli esperti, che, in ogni caso,  non  puo'  essere  superiore
alle voci di natura fissa e continuativa  del  trattamento  economico
previsto per il personale dipendente appartenente  alla  categoria  D
dalla  contrattazione  collettiva  nazionale  del  comparto  Funzioni
locali, si applicano le previsioni  dell'articolo  2,  comma  1,  del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  4  agosto  2006,  n.  248,   relativamente   alla   non
obbligatorieta' delle vigenti tariffe professionali fisse o minime.
  7. Le assegnazioni delle risorse  finanziarie,  necessarie  per  la
sottoscrizione dei contratti previsti dal comma  6,  sono  effettuate
con  provvedimento  del  Commissario  straordinario,  assicurando  la
possibilita' per ciascun comune interessato di stipulare contratti di
lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa».
  All'articolo 16:
    dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
  «3-bis. Nel quadro delle misure dirette  a  rendere  piu'  incisiva
l'azione della Polizia di Stato nelle attivita'  di  contrasto  delle
infiltrazioni  della  criminalita'  organizzata  nelle  procedure  di
affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici e privati di cui  al
comma 1, dopo l'articolo 68 del decreto legislativo 5  ottobre  2000,
n. 334, e' inserito il seguente:
  "Art. 68-bis (Disposizioni  transitorie  per  il  conferimento  dei
posti di funzione di livello dirigenziale). - 1. Per l'anno  2019  le
promozioni previste dagli articoli 6, 7,  9,  34,  36,  49  e  51  si
conseguono, nel limite dei posti disponibili al 30  giugno  e  al  31
dicembre del medesimo anno, mediante scrutinio per merito comparativo
al quale  e'  ammesso  il  personale  che  possieda  l'anzianita'  di
effettivo  servizio  nella  qualifica  prevista  dalla   legislazione
vigente, maturata rispettivamente  entro  le  predette  date  del  30
giugno e  del  31  dicembre.  Le  citate  promozioni  hanno  effetto,
rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi.  I  posti
disponibili al 30 giugno 2019 sono individuati con decreto  del  capo
della polizia  -  direttore  generale  della  pubblica  sicurezza  in
relazione alle vacanze di organico alla medesima data.
  2.  Alle  promozioni  aventi  decorrenza  dal  1°  luglio  2019  si
applicano i  medesimi  criteri  di  valutazione  dei  titoli  di  cui
all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 335,  applicati  agli  scrutini  aventi  decorrenza  dal  1°
gennaio 2019. Al relativo onere, nel limite massimo di  500.000  euro
per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma 'Fondi di
riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire'  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'interno"».
  All'articolo 17:
    al comma 1,  le  parole:  «non  abbiano  commesso  violazioni  in
materia contributiva e previdenziale» sono sostituite dalle seguenti:
«non si trovino in condizioni»;
    il comma 5 e' sostituito dal seguente:
  «5. L'affidamento degli incarichi di progettazione e dei servizi di
architettura  e  ingegneria  ed   altri   servizi   tecnici   e   per
l'elaborazione  degli  atti  di   pianificazione   e   programmazione
urbanistica in conformita' agli indirizzi  definiti  dal  Commissario
per importi fino a 40.000 euro avviene mediante affidamento  diretto,
per importi superiori a 40.000 euro  e  inferiori  a  quelli  di  cui
all'articolo 35 del codice di cui al decreto  legislativo  18  aprile
2016,  n.   50,   avviene   mediante   procedure   negoziate   previa
consultazione di almeno dieci soggetti di cui all'articolo 46,  comma
1, del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.  Fatta  eccezione
per  particolari  e  comprovate  ragioni  connesse   alla   specifica
tipologia e alla dimensione dell'intervento, le  stazioni  appaltanti
affidano la redazione della progettazione al livello esecutivo».
  All'articolo 18:
    dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
  «4-bis. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, le funzioni
del Commissario sono esercitate dal dirigente in servizio  presso  la
struttura di cui al comma 2 che provvede esclusivamente al compimento
degli atti di ordinaria amministrazione.  Per  lo  svolgimento  delle
funzioni espletate quale sostituto del Commissario, al dirigente  non
spetta alcun compenso»;
    il comma 5 e' sostituito dal seguente:
  «5. La struttura commissariale cessa alla data  di  scadenza  della
gestione straordinaria, di cui all'articolo 6, comma 2»;
    al  comma  6,  le  parole:  «della  provincia  di  Catania»  sono
sostituite dalle seguenti: «della citta' metropolitana di Catania»;
    dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
  «6-bis. Alle spese di funzionamento delle strutture  commissariali,
diverse da quelle indicate nei commi  precedenti,  si  provvede,  nel
limite massimo di euro 45.000 per l'anno 2019, euro 90.000 per l'anno
2020 ed euro 90.000 per l'anno 2021:
    a) quanto a euro 30.000 per l'anno  2019  e  a  euro  60.000  per
ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il Commissario straordinario  per
la ricostruzione della citta' metropolitana di Catania;
    b) quanto a euro 15.000 per l'anno  2019  e  a  euro  30.000  per
ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il Commissario straordinario  per
la ricostruzione della provincia di Campobasso.
  6-ter. Agli oneri derivanti  dall'attuazione  del  comma  6-bis  si
provvede a valere sulle risorse presenti sulle contabilita'  speciali
di cui all'articolo 8».
  All'articolo 19:
    al comma 1, primo periodo, le  parole:  «ricadenti  nella  citta'
metropolitana di Catania,»  sono  soppresse,  dopo  le  parole:  «per
l'anno 2020,» sono inserite le seguenti: «ripartiti,  quanto  a  euro
1.700.000 per l'anno 2019 ed euro 1.700.000 per l'anno 2020,  per  il
Commissario  straordinario  per   la   ricostruzione   della   citta'
metropolitana di Catania e, quanto a euro 300.000 per l'anno 2019  ed
euro 300.000 per l'anno 2020, per il Commissario straordinario per la
ricostruzione della provincia di Campobasso,» e la parola: «annuo» e'
soppressa.
  Nel capo II, dopo l'articolo 20 e' aggiunto il seguente:
  «Art. 20-bis (Disposizioni in materia di bilanci). - 1. I comuni di
cui  all'allegato  1  approvano  il  conto  economico  e   lo   stato
patrimoniale previsti dall'articolo 227 del testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  relativi  all'esercizio
2018, entro il 31 luglio 2019 e li trasmettono alla Banca dati  delle
amministrazioni pubbliche entro trenta giorni  dall'approvazione.  Il
mancato  rispetto  di  tali  termini  comporta  l'applicazione  della
procedura di cui all'articolo 141, comma 2, del medesimo testo  unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con il  termine
ordinario di venti giorni ivi previsto,  nonche'  delle  disposizioni
dell'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016,
n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016,  n.
160».
  All'articolo 21:
    al comma 1:
      alla lettera a), le parole: «Per l'anno 2019  e'  assegnato  un
contributo straordinario dell'importo di 10  milioni  di  euro»  sono
sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2019 e 2020 e' assegnato  un
contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro annui»;
      la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
    «b) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  "Per
l'anno 2019 e' destinato altresi' un contributo di 500.000  euro  per
le spese derivanti dall'attuazione di quanto  previsto  dall'articolo
2-bis,  comma  32,  del  decreto-legge  16  ottobre  2017,  n.   148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e
per l'espletamento  delle  pratiche  relative  ai  comuni  fuori  del
cratere, trasferito all'Ufficio speciale  per  la  ricostruzione  dei
comuni del cratere di cui all'articolo  67-ter,  commi  2  e  3,  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134."»;
    al comma 2, dopo la parola: «2019» sono inserite le seguenti:  «e
a 10 milioni di euro per l'anno 2020»;
    dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
  «2-bis. All'articolo  1-septies,  comma  1,  del  decreto-legge  29
maggio 2018, n. 55, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
luglio 2018, n. 89, le parole: "entro quattrocentottanta giorni dalla
comunicazione di avvio del procedimento  di  recupero  ai  sensi  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14  novembre  2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57  del  9  marzo  2018"  sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2019"».
  All'articolo 22:
    al comma 1 e' premesso il seguente:
  «01. All'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 17  ottobre  2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016,
n. 229, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2019"»;
    al comma 1, lettera c), dopo le parole: «e dai  vice  commissari»
e' aggiunto il seguente periodo: «. Al  Commissario  straordinario  e
agli esperti di cui al comma 6  sono  riconosciute,  ai  sensi  della
vigente disciplina in materia e comunque nel  limite  complessivo  di
euro 80.000 per l'anno 2019 e di euro  80.000  per  l'anno  2020,  le
spese di viaggio, vitto e alloggio  connesse  all'espletamento  delle
attivita' demandate, nell'ambito  delle  risorse  gia'  previste  per
spese di missione,  a  valere  sulla  contabilita'  speciale  di  cui
all'articolo 4, comma 3»;
    al comma 2:
      alla lettera a) sono premesse le seguenti:
    «0a) al comma 1, primo periodo, le parole: ", fino  a  settecento
unita' per ciascuno degli anni 2017 e 2018" sono soppresse;
    0b) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:
  "1-ter. Sulla base delle specifiche e riscontrate esigenze connesse
all'espletamento  dei  compiti  demandati  per   la   riparazione   e
ricostruzione  degli  immobili  danneggiati  dall'evento  sismico   e
dell'andamento delle  richieste  di  contributo,  ferma  restando  la
deroga di cui al  comma  1-bis,  il  Commissario  straordinario  puo'
autorizzare con proprio provvedimento  gli  Uffici  speciali  per  la
ricostruzione  e  i  comuni  a   stipulare,   nei   limiti   previsti
dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165, dall'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.  81,
e dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2018, n.  87,
convertito, con modificazioni, dalla legge  9  agosto  2018,  n.  96,
ulteriori contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2019 e
2020, con le modalita' previste al comma 1 e al comma 2 del  presente
articolo, fino a 200 unita' complessive di personale di tipo  tecnico
o amministrativo-contabile da impiegare  esclusivamente  nei  servizi
necessari alla ricostruzione, nel limite di spesa di 4,150 milioni di
euro per l'anno 2019 e 8,300 milioni di  euro  per  l'anno  2020.  Ai
relativi oneri si fa  fronte  mediante  corrispondente  utilizzo  del
fondo derivante dal  riaccertamento  dei  residui  passivi  ai  sensi
dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del  decreto-legge  24  aprile
2014, n. 66, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  giugno
2014, n.  89,  iscritto  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze.  Con  ordinanze  commissariali   si
provvede alla ripartizione del personale  autorizzato  fra  gli  enti
destinatari e alla definizione dei tempi, modalita' e criteri per  la
regolamentazione del presente comma"»;
      la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
    «a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "per  le  esigenze
di cui al comma 1" sono aggiunte le  seguenti:  ",  anche  stipulando
contratti a tempo parziale previa dichiarazione, qualora si tratti di
professionisti, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 del
decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  di  non  iscrizione  o
avvenuta sospensione dall'elenco speciale dei professionisti, di  cui
all'articolo 34 del presente decreto"»;
    il comma 4 e' sostituito dal seguente:
  «4. Al comma 990 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre  2018,  n.
145, al primo periodo, le parole: "e  di  consentire  la  progressiva
cessazione  delle  funzioni  commissariali,  con  riassunzione  delle
medesime  da  parte  degli  enti  ordinariamente   competenti"   sono
soppresse»;
    dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
  «4-bis.  Al  comma  5,  terzo  periodo,  dell'articolo  67-ter  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,  le  parole:  "  al  personale  in
servizio al 30 settembre 2018" sono sostituite  dalle  seguenti:  "al
personale assegnato a ciascun comune nell'ambito del  contingente  di
cui al presente comma"».
  Dopo l'articolo 22 e' inserito il seguente:
  «Art. 22-bis (Estensione dei benefici della zona franca  urbana  ai
professionisti). - 1. All'articolo 46  del  decreto-legge  24  aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  giugno
2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2, dopo le parole:  "Le  imprese"  sono  inserite  le
seguenti: "e i professionisti";
    b) al comma 3, dopo le parole: "alle imprese"  sono  inserite  le
seguenti: "e ai professionisti";
    c) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  "Per  i
professionisti le esenzioni sono concesse per il 2019 e il 2020.";
    d) al comma 5, dopo le parole: "alle imprese"  sono  inserite  le
seguenti: "e ai professionisti";
    e) al comma 6,  le  parole:  "dalle  imprese  beneficiarie"  sono
sostituite  dalle  seguenti:  "dalle  imprese  e  dai  professionisti
beneficiari"».
  All'articolo 23:
    al comma 1:
      alla lettera a), il capoverso 2-bis e' sostituito dal seguente:
  «2-bis.  L'affidamento  degli  incarichi  di  progettazione  e  dei
servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici  e  per
l'elaborazione  degli  atti  di   pianificazione   e   programmazione
urbanistica in conformita' agli indirizzi  definiti  dal  Commissario
straordinario  per  importi  fino  a  40.000  euro  avviene  mediante
affidamento diretto, per importi superiori a 40.000 euro e  inferiori
a quelli di  cui  all'articolo  35  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  avviene  mediante  procedure
negoziate previa  consultazione  di  almeno  dieci  soggetti  di  cui
all'articolo 46, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 50  del
2016, iscritti  nell'elenco  speciale  di  cui  all'articolo  34  del
presente  decreto.  Fatta  eccezione  per  particolari  e  comprovate
ragioni  connesse  alla  specifica  tipologia   e   alla   dimensione
dell'intervento, le stazioni appaltanti, secondo quanto previsto  dal
comma 4 dell'articolo 23 del citato decreto  legislativo  n.  50  del
2016, affidano la redazione della progettazione al livello esecutivo.
Agli   oneri   derivanti   dall'affidamento   degli   incarichi    di
progettazione e di quelli previsti dall'articolo 23,  comma  11,  del
decreto legislativo n. 50 del 2016 si provvede con le risorse di  cui
all'articolo 4, comma 3, del presente decreto»;
      alla lettera b), capoverso 4-bis, dopo le parole: «"B"  o  "C"»
sono inserite le seguenti: «o "E" limitatamente a  livello  operativo
"L4"» ed e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Con  ordinanza
commissariale  sono  definiti  le  modalita'  e  i  criteri  per   la
regolamentazione di quanto disposto dal presente comma.»;
      dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:
    «b-bis) nel titolo  I,  capo  I-bis,  dopo  l'articolo  4-ter  e'
aggiunto il seguente:
  "Art. 4-quater (Strutture abitative temporanee ed amovibili). -  1.
Al fine di scongiurare fenomeni  di  abbandono  del  territorio,  nei
comuni di cui agli allegati 1 e  2  che  presentano  una  percentuale
superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili  con  esito
'E' ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  5
maggio  2011,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n.  123  alla
Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto  agli  edifici
esistenti alla data dell'evento sismico, ai proprietari  di  immobili
distrutti  o  gravemente  danneggiati   dagli   eventi   sismici   e'
consentita,  previa  autorizzazione  comunale,   l'installazione   di
strutture temporanee e  amovibili,  sul  terreno  ove  si  trovano  i
medesimi immobili o  su  altro  terreno  di  proprieta'  ubicato  nel
territorio dello stesso comune con qualsiasi destinazione urbanistica
o su terreno anche non di proprieta' o su altro  terreno  su  cui  si
vanti un  diritto  reale  di  godimento,  previa  acquisizione  della
dichiarazione di  disponibilita'  da  parte  della  proprieta'  senza
corresponsione di alcun tipo di indennita' o rimborso da parte  della
pubblica amministrazione, dichiarato idoneo  per  tale  finalita'  da
apposito atto comunale, o sulle aree di cui  all'articolo  4-ter  del
presente decreto. Entro novanta giorni dall'emanazione dell'ordinanza
di agibilita' dell'immobile distrutto o danneggiato,  i  soggetti  di
cui al primo periodo  provvedono,  con  oneri  a  loro  carico,  alla
demolizione o rimozione delle strutture temporanee e amovibili di cui
al presente articolo e al ripristino dello stato dei luoghi.
  2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica";
    b-ter) all'articolo 6, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
  "2-bis. Ai fini dell'accesso ai contributi di cui al comma  1,  per
gli immobili di interesse culturale ai sensi del  codice  di  cui  al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli  esiti  'agibile  con
provvedimenti', 'parzialmente agibile'  e  'inagibile'  delle  schede
A-DC e B-DP di cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 23 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  55
del 7 marzo 2006, sono equiparati, rispettivamente, agli  esiti  'B',
'C' ed 'E' delle schede AeDES di cui al decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 5  maggio  2011,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011"»;
      dopo la lettera d) e' inserita la seguente:
    «d-bis) all'articolo 14, comma 3-bis.1:
        1) dopo il  primo  periodo  e'  inserito  il  seguente:  "Gli
interventi  di  cui  all'allegato  1  all'ordinanza  del  Commissario
straordinario n. 63 del 6  settembre  2018  e  quelli  relativi  alle
chiese di proprieta' del Fondo edifici di  culto  si  considerano  in
ogni caso di importanza essenziale ai fini della ricostruzione.";
        2) all'ultimo periodo, le  parole:  "al  precedente  periodo"
sono sostituite dalle seguenti: "ai precedenti periodi"»;
      dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:
    «e-bis) all'articolo 34, il comma 7 e' sostituito dal seguente:
  "7. Per gli interventi di ricostruzione privata diversi  da  quelli
previsti  dall'articolo  8,  con  provvedimenti  adottati  ai   sensi
dell'articolo 2, comma 2, sono stabiliti  i  criteri  finalizzati  ad
evitare concentrazioni di incarichi  contemporanei  che  non  trovano
giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale";
    e-ter) all'articolo 48:
    a) al comma 11, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "I
soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11,  comma  3,  del
decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 aprile  2017,  n.  45,  versano  le  somme  oggetto  di
sospensione previste dal decreto ministeriale 1° settembre 2016 e dai
commi 1-bis, 10 e l0-bis, senza applicazione di sanzioni e interessi,
entro il 15 ottobre 2019, ovvero, mediante rateizzazione  fino  a  un
massimo di 120 rate  mensili  di  pari  importo,  con  il  versamento
dell'importo corrispondente al valore delle prime cinque  rate  entro
il  15  ottobre  2019;  su  richiesta   del   lavoratore   dipendente
subordinato o assimilato, la ritenuta puo' essere operata  anche  dal
sostituto d'imposta.";
      b) al comma 13, il terzo periodo e'  sostituito  dal  seguente:
"Gli  adempimenti  e  i  pagamenti  dei  contributi  previdenziali  e
assistenziali e dei premi per l'assicurazione  obbligatoria,  sospesi
ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il  15  ottobre
2019, anche mediante rateizzazione fino  a  un  massimo  di 120  rate
mensili   di   pari   importo,   con   il   versamento   dell'importo
corrispondente al valore delle prime cinque rate entro il 15  ottobre
2019, senza applicazione di sanzioni e interessi;  su  richiesta  del
lavoratore dipendente subordinato  o  assimilato,  la  ritenuta  puo'
essere operata anche dal sostituto d'imposta."»;
    e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «1-bis. Per i comuni con popolazione superiore a  30.000  abitanti,
colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 ed inclusi nell'elenco di cui al
comma 13-bis dell'articolo 48 e all'allegato 1 del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229,  al  solo  fine  di  procedere  ad  interventi
urgenti di manutenzione straordinaria o  di  messa  in  sicurezza  su
strade ed infrastrutture comunali, che abbiano approvato il  bilancio
dell'anno 2018  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, onde attenuare  gli  effetti  delle
disposizioni di cui al comma  897  dell'articolo  1  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, e' assegnato un contributo di euro 5  milioni.
All'onere derivante dal presente comma, pari a 5 milioni di euro  per
l'anno 2019, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero».
  Dopo l'articolo 23 e' inserito il seguente:
  «Art. 23-bis (Disposizioni in materia di  continuita'  dei  servizi
scolastici in  seguito  agli  eventi  sismici  del  Centro  Italia  e
dell'Isola di Ischia). - 1. All'articolo 18-bis del decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Misure  urgenti  per
lo svolgimento degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018,  2018/2019
e 2019/2020";
    b) al comma 1, alinea, le parole: "e 2018/2019"  sono  sostituite
dalle seguenti: ", 2018/2019 e 2019/2020" e  dopo  le  parole:  "siti
nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo  1"  sono
inserite le seguenti: "nonche'  nei  comuni  di  Casamicciola  Terme,
Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia";
    c) al  comma  1,  lettera  a),  le  parole:  "e  2018/2019"  sono
sostituite dalle seguenti: ", 2018/2019 e 2019/2020";
    d) al comma 2, le parole: "ed euro 4,5  milioni  nell'anno  2019"
sono sostituite dalle seguenti: ", euro 6 milioni nell'anno  2019  ed
euro 2,25 milioni nell'anno 2020";
    e) al comma 5, dopo la lettera b-ter) e' aggiunta la seguente:
    "b-quater) quanto a euro  1,5  milioni  nel  2019  ed  euro  2,25
milioni   nel   2020,   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma 'Fondi di
riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire'  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca"».
  All'articolo 24:
    al primo capoverso e' premessa la seguente numerazione: «1.».
  All'articolo 25:
    al comma 1, lettera b), dopo le parole:  «sentita  la  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali"» sono inserite le seguenti:  «,  le
parole: ",  d'intesa  con  la  Conferenza  Stato-citta'  e  autonomie
locali," sono soppresse»;
    al comma 2, dopo le parole: «comma 1» sono inserite le  seguenti:
«, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e  2020,  in
termini di solo saldo netto da finanziare,».
  All'articolo 26:
    al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
    «b) all'articolo 28:
      1) al comma 1, alinea, le parole  da:  "Al  fine  di"  fino  a:
"citato articolo 25," sono sostituite dalle seguenti:  "Con  delibera
del Consiglio dei ministri";
      2)  al  comma  1,  lettera  c),  le  parole:  "delocalizzazione
temporanea  in  altra  localita'  del  territorio   nazionale"   sono
sostituite   dalle   seguenti:   "delocalizzazione,   ove   possibile
temporanea, in altra localita' del territorio regionale";
      3) il comma 2 e' abrogato»;
    al comma 2, le parole: «legge 16  novembre  2018,  n.  139»  sono
sostituite dalle seguenti: «legge 16 novembre 2018, n. 130,»;
    dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
  «2-bis. Ai fini del ristoro dei danni subiti dalle imprese agricole
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, commi
da 422 a 428-ter, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».
    Dopo l'articolo 26 e' inserito il seguente:
  «Art. 26-bis (Misure per la  ricostruzione  dei  territori  colpiti
dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012). - 1. All'articolo  39,
comma 1,  alinea,  del  decreto-legge  28  settembre  2018,  n.  109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.  130,
le parole: "a tal fine attivati e" sono sostituite dalle seguenti: "a
tal fine attivati o ".
  2. Per i comuni delle Regioni Lombardia  e  Veneto  individuati  ai
sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno  2012,  n.
74, convertito, con modificazioni, dalla legge  1°  agosto  2012,  n.
122, e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012,  n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
l'esenzione   dall'applicazione   dell'imposta   municipale   propria
prevista  dal  secondo  periodo  del  comma  3  dell'articolo  8  del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e' prorogata a decorrere  dal  1°
gennaio 2019, fino alla definitiva  ricostruzione  e  agibilita'  dei
fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2019».
  All'articolo 28:
    al comma 1:
      alla  lettera  c),  capoverso  g-bis),  le  parole:  «ai  sensi
dell'articolo.»   sono   sostituite   dalle   seguenti:   «ai   sensi
dell'articolo 1 del Codice»;
      alla lettera g), capoverso 4-bis, le parole: «sempre che  sono»
sono sostituite dalle seguenti: «sempre che siano»;
    al comma 4, la parola: «comportano» e' sostituita dalle seguenti:
«devono comportare»;
    al comma 5, dopo le parole: «un veicolo nuovo della categoria  M»
sono inserite le seguenti: «e N», le parole: «,  dei  dispositivi  di
telefonia mobile» sono soppresse e sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: «Per gli apparati di telefonia mobile e per i veicoli  nuovi
di categoria N gli obblighi di commercializzazione al consumatore, di
cui all'articolo 1, comma 1044, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
decorrono dal 31 dicembre 2020. Per i veicoli nuovi della categoria M
sono fatti salvi i veicoli prodotti in data antecedente al 1° gennaio
2020 e messi in circolazione sul mercato fino al  21  dicembre  2020,
entro il limite del 10 per cento dei veicoli  messi  in  circolazione
nel 2019 per ciascun costruttore».
  Dopo l'articolo 28 e' inserito il seguente:
  «Art. 28-bis (Clausola di salvaguardia). - 1. Le  disposizioni  del
presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale  e
nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con  i
rispettivi statuti e le  relative  norme  di  attuazione,  anche  con
riferimento all'articolo 10 della  legge  costituzionale  18  ottobre
2001, n. 3».
  All'articolo 29:
    dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
  «1-bis.  Agli   oneri   derivanti   dall'attuazione   dell'articolo
4-sexies, pari a euro 5 milioni per ciascuno degli anni dal  2019  al
2023,    si    provvede     mediante     corrispondente     riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1091, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205».
  Nella rubrica del capo III, le parole:  «del  Centro  Italia  negli
anni 2016» sono sostituite dalle seguenti: «del  Nord  e  del  Centro
Italia negli anni 2012, 2016».
  All'allegato I:
    la denominazione e' sostituita dalla seguente: «Allegato 1»;
    la  parola:  «Guardiafilera»  e'   sostituita   dalla   seguente:
«Guardialfiera» e le parole: «Provincia di Catania»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Citta' metropolitana di Catania».
  All'allegato II:
    la denominazione e' sostituita dalla seguente: «Allegato 2»;
    la  parola:  «Guardiafilera»  e'   sostituita   dalla   seguente:
«Guardialfiera» e le parole: «Provincia di Catania»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Citta' metropolitana di Catania».
 

 
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