Codice Appalti - Nuove modalità
operative per calcolo soglia di anomalia
La nuova
circolare riguarda i casi di aggiudicazione con criterio del
prezzo più basso
Per assicurare
uniformità ed omogeneità di comportamenti, la Direzione generale
per la regolazione e i contratti pubblici del Mit ha emanato la
circolare n. 8 del 24 ottobre 2019 con l’obiettivo di fornire
alle stazioni appaltanti indicazioni e modalità operative
relativamente alle modalità di calcolo per l’individuazione
della soglia di anomalia nei casi di aggiudicazione con il
criterio del prezzo più basso.
La presente
circolare, al fine di assicurare uniformità ed omogeneità di
comportamenti, fornisce alle stazioni appaltanti indicazioni e
modalità operative per l’affidamento dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture alla luce delle recenti disposizioni
di cui all’articolo 1 del decreto legge 18 aprile 2019 n. 32,
convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 (di seguito decreto
“sblocca cantieri”), con particolare riferimento alle modalità
di calcolo per l’individuazione della soglia di anomalia nei
casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso.
Nella circolare
- in conformità all’articolo 97, commi 2 e 2-bis del codice dei
contratti, che introduce delle variabili tese ad impedire che
siano predeterminabili dagli offerenti i parametri di
riferimento per il calcolo della soglia di anomalia - sono
sviluppati esempi di calcolo a seconda del numero delle offerte
ammesse (rispettivamente pari o superiore a 15 ovvero inferiore
a 15) e, nel caso in cui le offerte ammesse siano in numero
inferiore a 15, è stata esplicitata la variazione della
metodologia di calcolo connessa al valore risultante dal
rapporto tra lo scarto medio aritmetico e la media aritmetica
dei ribassi delle offerte ammesse.
Fonte:
MIT
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