Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18
Il
Decreto “cura Italia” è stato pubblicato ed è già in
vigore (decreto
legge n. 18 del 17 marzo 2020) e interviene anche in materia di appalti e contratti pubblici.
Qui di seguito le previsioni di maggior interesse per ciò che
attiene agli
appalti e contratti pubblici.
- Art. 72 (Misure per
l’internazionalizzazione del sistema Paese)
Il Decreto cura Italia stanzia somme, tra le altre cose, per
la realizzazione di una campagna straordinaria di
comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e
l’internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel
settore agroalimentare e negli altri settori colpiti
dall’emergenza, per il potenziamento delle attività di
promozione del sistema Paese realizzate etc..
Fino al 31 dicembre 2020,
i contratti pubblici di forniture, lavori e servizi
relativi agli interventi suddetti possono essere aggiudicati
con la procedura di cui all’articolo 63, comma 6, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice
dei contratti pubblici).
- Art. 75 (Acquisti per lo sviluppo
di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e
di servizi in rete per l’accesso di cittadini e imprese)
Il Decreto cura Italia, al
fine di agevolare la diffusione del lavoro agile,
la diffusione di servizi in rete e agevolare
l’accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese,
consente alle amministrazioni aggiudicatrici, in
deroga ad ogni disposizione di legge diversa da
quella penale, fatto salvo il rispetto delle
disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure
di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, sino al 31 dicembre 2020, di
acquistare beni e servizi informatici, preferibilmente
basati sul modello cloud SaaS (software as a
service), nonché servizi di connettività,
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di
un bando di gara ai sensi dell’articolo 63, comma 2, lett.
c), del Codice dei contratti pubblici, selezionando
l’affidatario tra almeno quattro operatori economici, di cui
almeno una «start-up innovativa» o una «piccola e media
impresa innovativa».
Le
amministrazioni possono stipulare il contratto previa
acquisizione di una autocertificazione dell’operatore
economico aggiudicatario attestante il possesso dei
requisiti generali, finanziari e tecnici, la regolarità del
DURC e l’assenza di motivi di esclusione secondo
segnalazioni rilevabili dal Casellario Informatico di Anac,
nonché previa verifica del rispetto delle prescrizioni
imposte dalle disposizioni del codice delle leggi antimafia
e delle misure di prevenzione.
Al termine delle procedure di gara, le
amministrazioni stipulano immediatamente il contratto ed
avviano l’esecuzione degli stessi, anche in deroga ai
termini di cui all’articolo 32 del Codice dei contratti
pubblici.
- Art. 86 (Misure urgenti per il
ripristino della funzionalità degli Istituti penitenziari e
per la prevenzione della diffusione del COVID-19)
Il Decreto cura Italia, al fine di ripristinare la piena
funzionalità e garantire le condizioni di sicurezza degli
istituti penitenziari danneggiati nel corso delle
proteste dei detenuti anche in relazione alle
notizie sulla diffusione epidemiologica a livello nazionale
del Covid-19, autorizza la spesa di euro 20.000.000
nell’anno 2020 per la realizzazione di
interventi urgenti di ristrutturazione e di
rifunzionalizzazione delle strutture e degli impianti
danneggiati.
Fino al 31 dicembre 2020 è
autorizzata l’esecuzione dei lavori di somma urgenza
con le procedure di cui all’art. 163 del Codice dei
contratti pubblici, anche in deroga ai limiti di spesa ivi
previsti, fatto salvo il limite della soglia europea, e ai
termini di presentazione della perizia giustificativa dei
lavori.
- Art. 91 (Disposizioni in materia
ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti
dall’attuazione delle misure di contenimento e di
anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici)
Il Decreto cura Italia modifica l’art. 35, comma 18, del
Codice dei contratti pubblici: L’erogazione
dell’anticipazione del prezzo è consentita anche nel caso di
consegna in via d’urgenza.
- Art. 99 (Erogazioni liberali a
sostegno del contrasto all’emergenza epidemiologica da
COVID-19)
Il Decreto cura Italia interviene anche sulle donazioni dei
privati. Sino al 31 luglio 2020,
l’acquisizione di forniture e servizi da parte delle
aziende, agenzie e degli enti del Servizio sanitario
nazionale da utilizzare nelle attività di contrasto
dell’emergenza COVID-19, qualora sia finanziata in
via esclusiva tramite donazioni di persone fisiche o
giuridiche private, ai sensi dell’art. 793 c.c.,
avviene mediante affidamento diretto, senza
previa consultazione di due o più operatori economici, per
importi non superiori alle soglie di cui all’art. 35 del
Codice dei contratti pubblici, a condizione che
l’affidamento sia conforme al motivo delle liberalità.
- Art. 103 (Sospensione dei termini
nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti
amministrativi in scadenza)
I termini ordinatori o perentori, propedeutici,
endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo
svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di
parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o
iniziati successivamente a tale data, sono sospesi
fino al 15 aprile 2020 (si intendono tali anche i termini di
presentazione delle domande/offerte). La
sospensione non si applica agli emolumenti per prestazioni
di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi
titolo.
- Art. 120 (Piattaforme per la
didattica a distanza)
Sono destinate risorse atte a consentire alle istituzioni
scolastiche statali di dotarsi immediatamente di piattaforme
e di strumenti digitali utili per l’apprendimento a
distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, a mettere
a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato
d’uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione
delle piattaforme nonché per la necessaria connettività di
rete, a formare il personale scolastico sulle metodologie e
le tecniche per la didattica a distanza.
Le istituzioni scolastiche
possono provvedere all’acquisto delle piattaforme e dei
dispositivi di cui sopra, anche in deroga alle disposizioni
del Codice dei contratti pubblici.
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