Carrello Acquistio Abbonamenti Servizio Gare
Appalti e Bandi di Gara - Inoltro Email LinkedIn InfoAppalti Facebook InfoAppalti Twitter InfoAppalti WhatsApp InfoAppalti  

» ACCEDI

MENU
_____
_____
_____
Gare di Appalto - Bandi di Gara - Appalti Pubblici
 
 
  Chi Siamo Servizi Fonti Categorie Abbonamenti Demo Contatti
   
GARE E APPALTI PUBBLICI LEGGI E NORMATIVE NOTIZIE E APPROFONDIMENTI CONSULENZE E SUPPORTO

Logo Barra di Navigazione

 Home  /  Leggi e Normative  /  Normativa Appalti  /  Generale  / Bozza Regolamento Codice degli Appalti Dlgs 18/04/2016 n. 50
Advertising Banner 970x90

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE, ATTUAZIONE E INTEGRAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50, RECANTE “CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI”

PARTE I - DISPOSIZIONI COMUNI

TITOLO I POTESTA' REGOLAMENTARE E DEFINIZIONI
Articolo 1 Ambito di applicazione del regolamento
Articolo 2 Definizioni

TITOLO II ORGANI DEL PROCEDIMENTO
Articolo 3 Il Responsabile del Procedimento - Disposizioni comuni
Articolo 4 Il responsabile del procedimento nei contratti di lavori di servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura e gli altri servizi tecnici
Articolo 5 II Responsabile del Procedimento nei contratti di servizi e forniture
Articolo 6 Il Responsabile del Procedimento negli acquisti aggregati, negli acquisti centralizzati e in caso di accordi tra amministrazioni

TITOLO III PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE
Articolo 7 Modalità di affidamento
Articolo 8 Requisiti per l’affidamento
Articolo 9 Principio di rotazione
Articolo 10 Indagini di mercato
Articolo 11 Elenchi degli operatori economici
Articolo 12 La procedura negoziata

PARTE II CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI NEI SETTORI ORDINARI

TITOLO I PROGETTAZIONE E VERIFICA DEL PROGETTO

CAPO I PROGETTAZIONE
Sezione I Disposizioni generali

Articolo 13 Criteri generali per la progettazione
Articolo 14 Documenti propedeutici alla progettazione di competenza dell’amministrazione: quadro esigenziale e documento di indirizzo alla progettazione
Articolo 15 Livelli della progettazione di lavori pubblici
Articolo 16 Quadro economico dell’opera o dell’intervento

Sezione II Progetto di fattibilità tecnica ed economica
Articolo 17 Finalità ed articolazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica
Articolo 18 Documento di fattibilità delle alternative progettuali
Articolo 19 Contenuti ed elaborati del progetto di fattibilità tecnica ed economica
Articolo 20 Relazione generale del progetto di fattibilità tecnica ed economica
Articolo 21 Relazione tecnica, studi ed indagini del progetto di fattibilità tecnica ed economica
Articolo 22 Studio preliminare ambientale e studio di impatto ambientale
Articolo 23 Elaborati grafici del progetto di fattibilità tecnica ed economica
Articolo 24 Calcolo sommario della spesa, quadro economico e piano economico e finanziario di massima
Articolo 25 Capitolato prestazionale del progetto di fattibilità tecnica ed economica

Sezione III Progetto definitivo
Articolo 26 Contenuti del progetto definitivo
Articolo 27 Documenti componenti il progetto definitivo
Articolo 28 Relazione generale del progetto definitivo
Articolo 29 Relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo
Articolo 30 Studio di impatto ambientale e studio definitivo ambientale
Articolo 31 Elaborati grafici del progetto definitivo
Articolo 32 Calcoli delle strutture e degli impianti
Articolo 33 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
Articolo 34 Piano particellare di esproprio
Articolo 35 Elenco dei prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico del progetto definitivo

Sezione IV Progetto esecutivo
Articolo 36 Contenuto del progetto esecutivo
Articolo 37 Documenti componenti il progetto esecutivo
Articolo 38 Relazione generale del progetto esecutivo
Articolo 39 Relazioni specialistiche del progetto esecutivo
Articolo 40 Elaborati grafici del progetto esecutivo
Articolo 41 Calcoli del progetto esecutivo delle strutture e degli impianti e relazioni di calcolo
Articolo 42 Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti
Articolo 43 Piano di sicurezza e di coordinamento
Articolo 44 Quadro di incidenza della manodopera
Articolo 45 Cronoprogramma
Articolo 46 Elenco dei prezzi unitari
Articolo 47 Computo metrico estimativo e quadro economico
Articolo 48 Schema di contratto
Articolo 49 Capitolato speciale di appalto

CAPO II VERIFICA DEL PROGETTO
Articolo 50 Accreditamento
Articolo 51 Verifica attraverso strutture tecniche della stazione appaltante
Articolo 52 Verifica attraverso strutture tecniche esterne alla stazione appaltante
Articolo 53 Disposizioni generali riguardanti l’attività di verifica
Articolo 54 Requisiti per la partecipazione alle gare
Articolo 55 Procedure di affidamento
Articolo 56 Criteri generali della verifica
Articolo 57 Verifica della documentazione
Articolo 58 Estensione del controllo e momenti della verifica
Articolo 59 Responsabilità
Articolo 60 Garanzie
Articolo 61 Acquisizione dei pareri e conclusione delle attività di verifica

TITOLO II SOCIETA’ ORGANISMI DI ATTESTAZIONE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 62 Natura delle Società Organismi di Attestazione

CAPO II REQUISITI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI ATTESTAZIONE
Articolo 63 Preclusioni all’esercizio dell’attività di attestazione e requisiti riferiti alla compagine societaria
Articolo 64 Preclusioni all’esercizio dell’attività di attestazione riferite ai soggetti inseriti nella compagine
societaria e ai dipendenti della SOA
Articolo 65 Requisiti di indipendenza delle SOA
Articolo 66 Preclusioni e limitazioni all’assunzione della qualità di socio
Articolo 67 Variazioni di capitale sociale
Articolo 68 Contenuto dello Statuto
Articolo 69 Requisiti tecnici e di affidabilità delle SOA
Articolo 70 Controlli sui requisiti di attestazione

CAPO III OPERAZIONI DI TRASFERIMENTO D’AZIENDA
Articolo 71 Fusione
Articolo 72 Cessione di azienda o di ramo d’azienda
Articolo 73 Contratti di attestazione e attestazioni di qualificazione in caso di fusione o cessione tra SOA

CAPO IV ATTIVITÀ DI QUALIFICAZIONE
Articolo 74 Modalità di svolgimento dell’attività di attestazione
Articolo 75 Tariffe

CAPO V ATTIVITÀ DI VIGILANZA E SISTEMA SANZIONATORIO
Articolo 76 Vigilanza dell’ANAC sulle SOA
Articolo 77 Sanzioni pecuniarie nei confronti delle SOA - Sospensione e decadenza dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di attestazione
Articolo 78 Obblighi e preclusioni durante il periodo di sospensione

TITOLO III SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 79 Attestazione di qualificazione
Articolo 80 Categorie e classifiche di qualificazione
Articolo 81 Sistema di gestione per la qualità aziendale
Articolo 82 Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici di importo inferiore a 150.000 euro

CAPO II REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE DEGLI ESECUTORI DI LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 150.000 EURO
Articolo 83 Acquisizione, archiviazione e accessibilità della documentazione utilizzata dall’impresa ai fini delconseguimento dell’attestazione
Articolo 84 Istruttoria di qualificazione
Articolo 85 Requisiti di ordine generale
Articolo 86 Requisiti di ordine speciale
Articolo 87 Qualificazione per specifiche categorie
Articolo 88 Qualificazione per progettazione ed esecuzione. Requisiti dei progettisti nelle imprese qualificate per la sola esecuzione
Articolo 89 Incremento convenzionale premiante
Articolo 90 Determinazione del periodo di attività documentabile, degli importi valutabili ai fini della qualificazione e delle modalità di redazione e pubblicazione dei certificati di esecuzione dei lavori
Articolo 91 Criteri di valutazione dei lavori eseguiti e dei relativi importi
Articolo 92 Criteri di accertamento dei lavori eseguiti all’estero
Articolo 93 Rivalutazione dei lavori eseguiti
Articolo 94 Direzione tecnica
Articolo 95 Contenuto delle attestazioni di qualificazione
Articolo 96 Verifica triennale

CAPO III CASI PARTICOLARI DI DIMOSTRAZIONE DEI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE
Articolo 97 Società tra concorrenti riuniti o consorziati
Articolo 98 Lavori eseguiti dall’impresa affidataria e dall’impresa subappaltatrice
Articolo 99 Consorzi stabili e reti d’impresa, consorzi di cooperative e consorzi tra imprese artigiane
Articolo 100 Criteri per l’imputazione, ai fini della qualificazione, delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati esecutori
Articolo 101 Requisiti del concessionario
Articolo 102 Terzi affidatari di lavori del contraente generale
Articolo 103 Operatori economici sottoposti alla misura straordinaria e temporanea di gestione

CAPO IV QUALIFICAZIONE MEDIANTE ATTI DI TRASFERIMENTO D’AZIENDA
Articolo 104 Ambito di applicazione
Articolo 105 Valutazione dei requisiti di qualificazione
Articolo 106 Obblighi di comunicazione e attività di verifica
Articolo 107 Attestazione a seguito di trasferimento di azienda in casi particolari

CAPO V AVVALIMENTO
Articolo 108 Finalità dell’avvalimento
Articolo 109 Oggetto dell’avvalimento
Articolo 110 Contratto di avvalimento e qualificazione mediante avvalimento
Articolo 111 Indicazioni specifiche per la partecipazione alle gare e per l’esecuzione del contratto

CAPO VI SISTEMA SANZIONATORIO
Articolo 112 Diniego e decadenza dell’attestazione di qualificazione
Articolo 113 Sospensione cautelare dell’attestazione di qualificazione

TITOLO IV QUALIFICAZIONE DEL CONTRAENTE GENERALE
Articolo 114 Sistema di qualificazione
Articolo 115 Requisiti per la qualificazione del Contraente generale
Articolo 116 Requisiti di ordine generale del contraente generale
Articolo 117 Requisiti di ordine speciale del contraente generale
Articolo 118 Procedure per la qualificazione del Contraente generale
Articolo 119 Direzione tecnica e organico tecnico e dirigenziale
Articolo 120 Imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia
Articolo 121 Qualificazione da parte di imprese singole in forma di società commerciali o cooperative
Articolo 122 Qualificazione dei consorzi stabili
Articolo 123 Qualificazione dei consorzi di cooperative
Articolo 124 Contratto di avvalimento in gara e qualificazione mediante avvalimento
Articolo 125 Diniego e decadenza dell’attestazione di qualificazione del contraente generale

TITOLO V - SISTEMI DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI E SELEZIONE DELLE OFFERTE

CAPO I - APPALTI, CONCESSIONI E PARTENERIATO PUBBLICO PRIVATO
Articolo 126 Dichiarazioni preliminari
Articolo 127 Cessione di immobili in cambio di opere
Articolo 128 Dialogo competitivo
Articolo 129 Schema di contratto di concessione e di partenariato pubblico privato
Articolo 130 Contenuti dell’offerta per contratti di concessione e di partenariato pubblico privato
Articolo 131 Attività di asseverazione nei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato

CAPO II - SELEZIONE DELLE OFFERTE
Articolo 132 Determinazione del minor prezzo
Articolo 133 Aggiudicazione con il criterio del minor prezzo mediante ribasso sull’elenco prezzi o sull’importo dei lavori
Articolo 134 Aggiudicazione al minor prezzo determinato mediante offerta a prezzi unitari
Articolo 135 Offerte anormalmente basse
Articolo 136 Accordi quadro e aste elettroniche

TITOLO VI - IL CONTRATTO
Articolo 137 Documenti facenti parte integrante del contratto
Articolo 138 Contenuto dei capitolati e dei contratti
Articolo 139 Spese di contratto, di registro ed accessorie a carico dell'affidatario
Articolo 140 Penali e premio di accelerazione

TITOLO VII - ESECUZIONE DEI LAVORI

CAPO I - DIREZIONE DEI LAVORI
Articolo 141 Ufficio della direzione dei lavori
Articolo 142 Gli strumenti per l’esercizio dell'attività di direzione e controllo

CAPO II - AFFIDAMENTO CONGIUNTO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE
Articolo 143 Affidamento congiunto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica
Articolo 144 Affidamento congiunto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo

CAPO III - ESECUZIONE IN SENSO STRETTO

Sezione I — Funzioni e compiti nella fase preliminare
Articolo 145 Attestazione dello stato dei luoghi
Articolo 146 La consegna dei lavori

Sezione II — Funzioni e compiti in fase di esecuzione
Articolo 147 Accettazione dei materiali
Articolo 148 Verifica del rispetto degli obblighi dell'esecutore e del subappaltatore
Articolo 149 Modifiche, variazioni e varianti contrattuali
Articolo 150 Contestazioni tra la stazione appaltante e l’esecutore
Articolo 151 Sospensione dei lavori
Articolo 152 Gestione sinistri
Articolo 153 Certificato di ultimazione dei lavori e compiti al termine dei lavori

TITOLO VIII CONTABILITÀ DEI LAVORI

CAPO I ATTIVITA’ DI CONTROLLO AMMINISTRATIVO CONTABILE
Articolo 154 Fondi a disposizione delle stazioni appaltanti
Articolo 155 Accertamento e registrazione dei lavori

CAPO II I DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E CONTABILI
Articolo 156 Tipologia dei documenti contabili
Articolo 157 Giornale dei lavori
Articolo 158 Libretti di misura
Articolo 159 Registro di contabilità
Articolo 160 Sommario del registro di contabilità
Articolo 161 Eccezioni e riserve dell’esecutore sul registro di contabilità
Articolo 162 Forma e contenuto delle riserve
Articolo 163 Liste settimanali
Articolo 164 Stato di avanzamento dei lavori e certificato di pagamento
Articolo 165 Conto finale dei lavori
Articolo 166 Strumenti informatici di contabilità
Articolo 167 Contabilità semplificata

TITOLO IX COLLAUDO

CAPO I COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO
Articolo 168 Collaudo tecnico-amministrativo
Articolo 169 Obbligo del collaudo
Articolo 170 Nomina del collaudatore
Articolo 171 Documenti da fornirsi al collaudatore
Articolo 172 Termini di consegna del collaudo ed estensione delle verifiche di collaudo
Articolo 173 Avviso ai creditori
Articolo 174 Commissioni di collaudo
Articolo 175 Procedimento di collaudo e visite sopralluogo
Articolo 176 Oneri dell'esecutore nelle operazioni di collaudo
Articolo 177 Valutazioni finali dell'organo di collaudo
Articolo 178 Discordanza fra la contabilità e l'esecuzione
Articolo 179 Difetti e mancanze nell'esecuzione
Articolo 180 Eccedenza su quanto autorizzato ed approvato
Articolo 181 Certificato di collaudo
Articolo 182 Lavori non collaudabili
Articolo 183 Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata
Articolo 184 Obblighi per determinati risultati
Articolo 185 Richieste formulate dall'esecutore sul certificato di collaudo
Articolo 186 Ulteriori provvedimenti amministrativi
Articolo 187 Pagamento della rata di saldo e svincolo della cauzione
Articolo 188 Compenso spettante ai collaudatori
Articolo 189 Certificato di regolare esecuzione per i lavori

CAPO II COLLAUDO STATICO
Articolo 190 Generalità
Articolo 191 Compenso spettante per il collaudo statico

TITOLO X - LAVORI RIGUARDANTI I BENI CULTURALI TUTELATI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 192 Ambito di applicazione
Articolo 193 Scavo archeologico, restauro, manutenzione e monitoraggio
Articolo 194 Specificità degli interventi

CAPO II - REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

Sezione I -Requisiti di qualificazione degli esecutori di lavori riguardanti i beni culturali
Articolo 195 Qualificazione
Articolo 196 Requisiti di ordine generale e di idoneità
Articolo 197 Requisiti speciali
Articolo 198 Lavori utili per la qualificazione
Articolo 199 Lavori di importo inferiore a 150.000 euro
Sezione II -Requisiti di qualificazione dei direttori tecnici

BOLLETTINO DI LEGISLAZIONE TECNICA ONLINE
Articolo 200 Direzione tecnica

CAPO III - PROGETTAZIONE E DIREZIONE DI LAVORI RIGUARDANTI I BENI CULTURALI

Sezione I - Livelli e contenuti della progettazione
Articolo 201 Attività di progettazione
Articolo 202 Progetto di fattibilità tecnica ed economica
Articolo 203 Scheda tecnica
Articolo 204 Progetto definitivo
Articolo 205 Progetto esecutivo
Articolo 206 Progettazione dello scavo archeologico
Articolo 207 Progettazione di lavori di impiantistica e per la sicurezza
Articolo 208 Verifica dei progetti

Sezione II - Soggetti incaricati dell'attività di progettazione e direzione lavori
Articolo 209 Progettazione, direzione lavori e attività accessorie

CAPO IV - SOMMA URGENZA
Articolo 210 Tipi di intervento per i quali è consentita l'esecuzione di lavori con il regime di somma urgenza

CAPO V - ESECUZIONE E COLLAUDO DEI LAVORI RIGUARDANTI I BENI CULTURALI
Articolo 211 Collaudo
Articolo 212 Lavori di manutenzione
Articolo 213 Consuntivo scientifico e vigilanza sull'esecuzione dei lavori

PARTE III - CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA E AD ALTRI SERVIZI TECNICI NEI SETTORI ORDINARI

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 214 Affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e di altri servizi tecnici
Articolo 215 Requisiti dei professionisti singoli o associati
Articolo 216 Requisiti delle società di professionisti
Articolo 217 Requisiti delle società di ingegneria
Articolo 218 Requisiti dei raggruppamenti temporanei, dei consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, e dei GEIE
Articolo 219 Obblighi di comunicazione e verifica dei requisiti
Articolo 220 Penali
Articolo 221 Concorso di idee
Articolo 222 Concorso di progettazione

TITOLO II - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
Articolo 223 Disposizioni generali in materia di affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e di altri servizi tecnici
Articolo 224 Corrispettivo
Articolo 225 Requisiti di partecipazione
Articolo 226 Bando di gara, domanda di partecipazione e lettera di invito
Articolo 227 Numero massimo di candidati da invitare
Articolo 228 Modalità di svolgimento della gara
Articolo 229 Affidamento dei servizi di importo inferiore a 100.000 euro

TITOLO III - GARANZIE
Articolo 230 Disposizioni generali
Articolo 231 Polizza assicurativa del progettista
Articolo 232 Polizza assicurativa del dipendente incaricato della progettazione


PARTE IV CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A FORNITURE E ALTRI SERVIZI NEI SETTORI ORDINARI TITOLO I REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, SISTEMI DI REALIZZAZIONE E SELEZIONE DELLE OFFERTE

TITOLO II IL DIRETTORE DI ESECUZIONE

CAPO I - PROFILI GENERALI
Articolo 233 Rapporti tra direttore dell’esecuzione e RUP
Articolo 234 Gli strumenti per l’esercizio dell’attività di direzione e controllo

CAPO II FUNZIONI E COMPITI IN FASE DI ESECUZIONE
Articolo 235 L’attività di controllo
Articolo 236 Avvio dell’esecuzione del contratto e sospensione
Articolo 237 Verifica del rispetto degli obblighi dell’esecutore e del subappaltatore
Articolo 238 Contestazioni e riserve
Articolo 239 Modifiche, variazioni e varianti contrattuali
Articolo 240 Sospensione dell’esecuzione e gestione dei sinistri
Articolo 241 Certificato di ultimazione delle prestazioni e compiti al termine dell’esecuzione
Articolo 242 Il controllo amministrativo-contabile

TITOLO III - VERIFICA DI CONFORMITA’
Articolo 243 Generalità
Articolo 244 Incarico della verifica della conformità
Articolo 245 Documenti da fornirsi al soggetto incaricato della verifica di conformità
Articolo 246 Estensione della verifica di conformità
Articolo 247 Verifica di conformità in corso di esecuzione
Articolo 248 Verifica di conformità definitiva e relativi avvisi
Articolo 249 Processo verbale
Articolo 250 Oneri dell'esecutore nelle operazioni di verifica di conformità
Articolo 251 Verifiche e valutazioni del soggetto che procede alla verifica di conformità
Articolo 252 Certificato di verifica di conformità
Articolo 253 Contestazioni formulate dall’esecutore sul certificato di verifica di conformità
Articolo 254 Provvedimenti successivi alla verifica di conformità
Articolo 255 Compenso spettante per la verifica di conformità
Articolo 256 Certificato di regolare esecuzione per servizi e forniture

PARTE VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E ABROGAZIONI
Articolo 257 Disposizioni transitorie e finali

TITOLO VII
Articolo 258 Abrogazioni

----------------------------------------------------------------

PARTE I - DISPOSIZIONI COMUNI

TITOLO I POTESTA' REGOLAMENTARE E DEFINIZIONI

Articolo 1 Ambito di applicazione del regolamento

1. Ai fini della valutazione del divieto di frazionamento di cui all’articolo 35, comma 6 del codice si tiene conto dei periodi temporali, rispettivamente, della programmazione dei lavori pubblici, del programma degli acquisti di beni e servizi, nonché delle relative disponibilità finanziarie.

Articolo 2 Definizioni
(ndr omissis)

TITOLO II ORGANI DEL PROCEDIMENTO

Articolo 3 Il Responsabile del Procedimento - Disposizioni comuni

1. Il responsabile unico del procedimento (RUP) è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa, anche non aventi qualifica dirigenziale o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche. Il RUP svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti della stazione appaltante.
2. Il RUP, nell’esercizio delle sue funzioni, è qualificabile come pubblico ufficiale. Le funzioni di RUP non possono essere assunte da soggetti che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi dell’articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le funzioni di RUP devono essere svolte nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 e dal codice di comportamento adottato da ciascuna amministrazione aggiudicatrice, nonché in osservanza delle specifiche disposizioni contenute nel piano triennale di prevenzione della corruzione adottato dall’amministrazione. Valgono per il RUP le situazioni di incompatibilità di cui all’articolo 42, comma 2, del codice.
3. Il RUP provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell’intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità di qualsiasi altra disposizione di legge in materia.
4. Per tutte le procedure di affidamento previste dal codice, il RUP svolge la verifica della documentazione amministrativa.
Nel caso in cui la verifica della documentazione amministrativa sia demandata, dai documenti di gara, ad altro soggetto quale la commissione giudicatrice, ovvero, se presente nell’organico della stazione appaltante, apposito ufficio o servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante, il RUP esercita in ogni caso funzioni di
coordinamento e verifica finalizzate ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante, le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate.
5. Nelle procedure di aggiudicazione dei contratti, quando il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, il RUP procede direttamente alla valutazione delle offerte economiche e, nel caso di eventuale commissione appositamente istituita, può essere nominato Presidente o componente della commissione.
6. La verifica di congruità delle offerte, laddove prevista, avviene con le modalità previste all’articolo 135.

Articolo 4 Il responsabile del procedimento nei contratti di lavori di servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura e gli altri servizi tecnici.

1. Per i contratti relativi a lavori e servizi di cui all’articolo 214, il RUP deve essere un tecnico abilitato all’esercizio della professione, in possesso di esperienza nei medesimi settori di contratti, attestata anche dall’anzianità di servizio maturata:
a) di almeno un anno per gli importi inferiori a 1.000.000 di euro;
b) di almeno tre anni per gli importi pari o superiori a 1.000.000 di euro e inferiori alla soglia di cui all’articolo 35 del codice;
c) di almeno cinque anni per gli importi pari o superiori alla soglia di cui all’articolo 35 del codice.
2. In mancanza di abilitazione, il RUP è un tecnico in possesso di esperienza nel settore dei contratti di cui al comma 1, di almeno cinque anni, attestata anche dall’anzianità di servizio maturata.
3. Il RUP, oltre ai compiti di cui all’articolo 31, comma 4, del codice:
a) promuove, sovrintende e coordina le indagini e gli studi preliminari idonei a consentire la definizione degli aspetti di cui all’articolo 23, comma 1, del codice;
b) promuove l’avvio delle procedure di variante urbanistica;
c) svolge le attività necessarie all’espletamento della conferenza dei servizi, curando gli adempimenti di pubblicità delle relative deliberazioni e assicurando l’allegazione del verbale della conferenza tenutasi sul progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base delle procedure di appalto di progettazione ed esecuzione e di affidamento della concessione di lavori pubblici;
d) per la progettazione dei lavori di cui all’articolo 23, comma 2, del codice verifica la possibilità di ricorrere alle
professionalità interne in possesso di idonea competenza oppure propone l’utilizzo della procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee; e) in relazione alle caratteristiche e alla dimensione dell’intervento, promuove e definisce, sulla base delle indicazioni del dirigente preposto alla struttura competente, le modalità di verifica dei vari livelli progettuali, le procedure di eventuale affidamento a soggetti esterni delle attività di progettazione e la stima dei corrispettivi, da inserire nel quadro economico;
f) coordina le attività necessarie alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, verificando che siano indicati gli indirizzi che devono essere seguiti nei successivi livelli di progettazione e i diversi gradi di approfondimento delle verifiche, delle rilevazioni e degli elaborati richiesti;
g) coordina le attività necessarie alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo, verificando che siano rispettate le indicazioni contenute nel progetto di fattibilità tecnica ed economica;
h) effettua, prima dell’approvazione del progetto in ciascuno dei suoi livelli, le necessarie verifiche circa la rispondenza dei contenuti del progetto alla normativa vigente, il rispetto dei limiti finanziari, la stima dei costi e delle fonti di finanziamento, la rispondenza dei prezzi indicati ai prezziari aggiornati e in vigore, e l’esistenza dei presupposti di ordine tecnico e amministrativo necessari per conseguire la piena disponibilità degli immobili;
i) svolge l’attività di verifica dei progetti per lavori di importo inferiore a un milione di euro, anche avvalendosi della struttura di cui all’articolo 31, comma 9, del codice, se costituita, fatti salvi i casi in cui svolge le funzioni di progettista;
l) sottoscrive la validazione del progetto posto a base di gara, facendo preciso riferimento al rapporto conclusivo, redatto dal soggetto preposto alla verifica, e alle eventuali controdeduzioni del progettista. In caso di dissenso sugli esiti della verifica, il RUP è tenuto a motivare specificatamente ai sensi dei quanto previsto dall’articolo 58, comma 8.
m) al ricorrere dei presupposti previsti dall’articolo 51 del codice per la suddivisione dell’appalto in lotti, accerta e attesta:
1) l’avvenuta redazione, ai fini dell’inserimento nell’elenco annuale, del progetto di fattibilità tecnico economica dell’intero lavoro e la sua articolazione per lotti;
2) la quantificazione, nell’ambito del programma e dei relativi aggiornamenti, dei mezzi finanziari necessari per appaltare l’intero lavoro;
n) propone all’amministrazione aggiudicatrice i sistemi di affidamento dei lavori, la tipologia di contratto da stipulare, il criterio di aggiudicazione da adottare; nel caso di procedura competitiva con negoziazione e di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, promuove il confronto competitivo e garantisce la pubblicità dei relativi atti, anche di quelli successivi all’aggiudicazione;
o) convoca e presiede, nei casi di partenariato per l’innovazione e di dialogo competitivo, ove ne ravvisi la necessità, un incontro preliminare per l’illustrazione del progetto;
p) richiede all’amministrazione aggiudicatrice la nomina della commissione giudicatrice nel caso di affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
q) promuove l’istituzione dell’ufficio di direzione dei lavori e accerta sulla base degli atti forniti dal dirigente della stazione appaltante preposto alla struttura competente, la sussistenza delle condizioni che giustificano l’affidamento dell’incarico a soggetti esterni alla stazione appaltante;
r) trasmette, al soggetto incaricato del collaudo la documentazione di cui all’articolo 171;
s) accerta e certifica, sulla base degli atti forniti dal dirigente della stazione appaltante preposto alla struttura competente, le situazioni di carenza di organico in presenza delle quali le funzioni di collaudatore sono affidate a soggetti esterni alla stazione appaltante;
t) provvede all’acquisizione e al successivo perfezionamento del CIG (codice identificativo gara) secondo le indicazioni fornite dall’ANAC;
u) raccoglie, verifica e trasmette all’Osservatorio dell’ANAC gli elementi relativi agli interventi di sua competenza e collabora con il responsabile della prevenzione della corruzione in relazione all’adempimento degli obblighi prescritti dall’articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
4. Il RUP, in fase di esecuzione, inoltre:
a) impartisce al direttore dei lavori, con disposizioni di servizio, le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori.
Autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori dopo che il contratto è divenuto efficace e svolge le attività di accertamento della data di effettivo inizio, nonché di ogni altro termine di realizzazione degli stessi;
b) provvede, sentito il direttore dei lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, a verificare che l’esecutore corrisponda alle imprese subappaltatrici i costi della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso;
c) adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sentito il direttore dei lavori, laddove tali figure non coincidano;
d) svolge, su delega del soggetto di cui all’articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i compiti ivi previsti, qualora non sia prevista la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento;
e) assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Il RUP, nello svolgimento dell’incarico di responsabile dei lavori, salvo diversa indicazione e fermi restando i compiti e le responsabilità di cui agli articoli 90, 93, comma 2, 99, comma 1, e 101, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 richiede la nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori e vigila sulla loro attività;
f) prima della consegna dei lavori, tiene conto delle eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento formulate dagli operatori economici, quando tale piano sia previsto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
g) trasmette agli organi competenti dell’amministrazione aggiudicatrice, sentito il direttore dei lavori, la proposta del coordinatore per l’esecuzione dei lavori relativa alla sospensione, all’allontanamento dell’esecutore o dei subappaltatori o dei lavoratori autonomi dal cantiere o alla risoluzione del contratto;
h) accerta, in corso d’opera, che le prestazioni oggetto di contratto di avvalimento siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell’impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, anche facendo ricorso al direttore dei lavori;
i) predispone, con riferimento ai compiti di cui all’articolo 31, comma 12, del codice, un piano di verifiche da sottoporre all’organo che lo ha nominato e, al termine dell’esecuzione, presenta una relazione sull’operato dell’esecutore e sulle verifiche effettuate, anche a sorpresa;
l) controlla il progresso e lo stato di avanzamento dei lavori sulla base delle evidenze e delle informazioni del direttore dei lavori, al fine del rispetto degli obiettivi dei tempi, dei costi, della qualità delle prestazioni e del controllo dei rischi. In particolare verifica: le modalità di esecuzione dei lavori e delle prestazioni in relazione al risultato richiesto dalle specifiche progettuali; il rispetto della normativa tecnica; il rispetto delle clausole specificate nella documentazione contrattuale (contratto e capitolati) anche attraverso le verifiche di cui all’articolo 31, comma 12, del codice;
m) autorizza le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità anche su proposta del direttore dei lavori, con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante da cui il Responsabile del procedimento dipende in conformità alle previsioni dell’articolo 106 del codice e, in particolare, redige la relazione di cui all’articolo 106, comma 14, del codice, relativa alle varianti in corso d’opera, in cui sono riportate le ragioni di fatto e di diritto che hanno reso necessarie tali varianti. Il RUP può avvalersi dell’ausilio del direttore dei lavori per l’accertamento delle condizioni che giustificano le varianti;
n) approva i prezzi relativi a nuove lavorazioni originariamente non previste, determinati in contraddittorio tra il direttore dei Lavori e l’impresa affidataria, rimettendo alla valutazione della stazione appaltante le variazioni di prezzo che comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico;
j) irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali in contraddittorio con l’appaltatore, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;
p) ordina la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessità, nei limiti e con gli effetti previsti dall’articolo 107 del codice;
q) dispone la ripresa dei lavori e dell’esecuzione del contratto non appena siano venute a cessare le cause della sospensione e indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti;
r) in relazione alle contestazioni insorte tra stazione appaltante ed esecutore circa aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione dei lavori, convoca le parti entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione del direttore dei lavori e promuove, in contraddittorio, l’esame della questione al fine di risolvere la controversia;
s) attiva la definizione con accordo bonario ai sensi dell’articolo 205 del codice delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dei lavori e viene sentito sulla proposta di transazione ai sensi dell’articolo 208, comma 3 del codice;
t) propone la risoluzione del contratto ogni qualvolta se ne realizzino i presupposti; u) rilascia il certificato di pagamento secondo quanto previsto all’articolo 164;
v) all’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità rilascia il certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 113-bis, comma 2, del codice;
z) rilascia all’impresa affidataria copia conforme del certificato di ultimazione dei lavori emesso dal direttore dei lavori;
aa) conferma il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori nei casi in cui la stazione appaltante non abbia conferito l’incarico di collaudo ai sensi dell’art. 102, comma 2, del codice;
bb) trasmette alla stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al titolo II, capo V, sez. I del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e di quelli di cui al titolo II, capo I e capo II del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, nonché dell’articolo 2 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, entro sessanta giorni dalla deliberazione da parte della stessa sull’ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell’esecutore e sui risultati degli avvisi ai creditori, la documentazione relativa alle fasi della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione del contratto ed in particolare:
1) il contratto, la relazione al conto finale, gli ordinativi di pagamento con gli allegati documenti di svolgimento della spesa a essi relativa;
2) la relazione dell’organo di collaudo e il certificato di collaudo;
3) la documentazione relativa agli esiti stragiudiziali, arbitrali o giurisdizionali del contenzioso sulle controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto di cui alla parte VI del codice;
cc) rilascia il certificato di esecuzione dei lavori;
dd) provvede, dopo aver svolto le opportune verifiche relative ai crediti, sentito il direttore dei lavori, a rilasciare le certificazioni di cui all’articolo 47, comma 1-ter, secondo periodo del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
ee) propone per l’autorizzazione da parte della stazione appaltante le somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante preventivo accettato nell'ambito delle somme a disposizione dei quadri economici degli interventi approvati.
5. Il Responsabile del procedimento può svolgere, per uno o più interventi e nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori. Le funzioni di RUP, progettista e direttore dei lavori non possono coincidere nel caso di lavori complessi o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico, nonché nel caso di progetti integrali ovvero di interventi di importo pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 35 del Codice.

Articolo 5 II Responsabile del Procedimento nei contratti di servizi e forniture

1. Il RUP deve essere in possesso di titolo di studio di livello adeguato e di esperienza professionale maturata nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e importo dell’intervento, in relazione alla tipologia e all’entità dei servizi e delle forniture da affidare.
2. Nello specifico, il RUP deve essere in possesso di esperienza nel settore dei contratti di servizi e forniture, attestata anche dall’anzianità di servizio maturata:
a) di almeno un anno per gli importi inferiori alla soglia di cui all’articolo 35 del codice;
b) di almeno tre anni per gli importi pari o superiori alla soglia di cui all’articolo 35 del codice.
3. Per le forniture o i servizi connotati da particolari caratteristiche tecniche, quali: dispositivi medici, dispositivi antincendio, sistemi informatici e telematici, la stazione appaltante può richiedere, oltre ai requisiti di esperienza di cui al comma 2, il possesso della laurea magistrale nonché di specifiche competenze.
4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 31 del codice, da altre specifiche disposizioni del medesimo codice, e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, tenuto conto dell’ordinamento dell’amministrazione aggiudicatrice, il RUP:
a) in ordine alla singola acquisizione, formula proposte agli organi competenti secondo l’ordinamento della singola amministrazione aggiudicatrice e fornisce agli stessi dati e informazioni nelle seguenti fasi:
1) predisposizione ed eventuale aggiornamento della programmazione ai sensi dell’articolo 31, comma 4, lettera a) codice;
2) procedura di scelta del contraente per l’affidamento del contratto;
3) monitoraggio dei tempi di svolgimento della procedura di affidamento;
4) esecuzione e verifica della conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali;
b) svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell’esecuzione del contratto, fermo restando quanto previsto al comma 5;
c) nel rispetto di quanto previsto dall’ordinamento della singola stazione appaltante, in base all’articolo 31, comma 3, del codice:
1) predispone o coordina la progettazione di cui all’articolo 23, comma 14, del codice, curando la promozione, ove necessario, di accertamenti e indagini preliminari idonei a consentire la progettazione;
2) coordina o cura l’andamento delle attività istruttorie dirette alla predisposizione del bando di gara relativo all’intervento;
d) richiede alla stazione appaltante la nomina della commissione giudicatrice nel caso di affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
e) svolge, in coordinamento con il direttore dell’esecuzione ove nominato, le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, acquisendo e fornendo all’organo competente della stazione appaltante, per gli atti di competenza, dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell’applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, secondo quanto stabilito dal codice, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di accertamento della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali, secondo quanto
previsto dall’articolo 242, comma 1;
f) autorizza le modifiche, nonché le varianti contrattuali con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante da cui il RUP dipende, nei limiti fissati dall’articolo 106 del codice;
g) compie, su delega del datore di lavoro committente, in coordinamento con il direttore dell’esecuzione ove nominato, le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell’esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
h) svolge, su delega del soggetto di cui all’articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i compiti ivi previsti;
i) raccoglie, verifica e trasmette all’Osservatorio dell’A.N.AC. gli elementi relativi agli interventi di sua competenza;
l) raccoglie i dati e le informazioni relativi agli interventi di sua competenza e collabora con il responsabile della prevenzione della corruzione in relazione all’adempimento degli obblighi prescritti dall’articolo 1, comma 32, della citata legge n. 190 del 2012.
m) trasmette, al soggetto incaricato dell’eventuale verifica di conformità la documentazione di cui all’articolo 245;
n) rilascia l’attestazione di regolare esecuzione su proposta del direttore dell’esecuzione qualora nominato;
o) predispone, con riferimento ai compiti di cui all’articolo 31, comma 12, del codice, un piano di verifiche da sottoporre all’organo che lo ha nominato e, al termine dell’esecuzione, presenta una relazione sull’operato dell’esecutore e sulle verifiche effettuate, anche a sorpresa.
5. Il RUP svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista e direttore dell’esecuzione del contratto. Il direttore dell’esecuzione del contratto è soggetto diverso dal Responsabile del procedimento nei seguenti casi:
a) prestazioni di importo superiore alle soglie di all’articolo 35 del codice;
b) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
c) prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze, quali: servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico;
d) interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
e) per ragioni concernente l’organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento.

Articolo 6 Il Responsabile del Procedimento negli acquisti aggregati, negli acquisti centralizzati e in caso di accordi tra amministrazioni

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 31 del codice, nei casi di acquisti aggregati, le stazioni appaltanti nominano un RUP per ciascun acquisto.
2. Il RUP, in coordinamento con il direttore dell’esecuzione, ove nominato, assume i compiti di cura, controllo e vigilanza del processo di acquisizione con particolare riferimento alle attività di:
a) programmazione dei fabbisogni;
b) progettazione, relativamente all’individuazione delle caratteristiche essenziali del fabbisogno o degli elementi tecnici per la redazione del capitolato;
c) esecuzione contrattuale;
d) verifica della conformità delle prestazioni.
3. I requisiti del RUP sono fissati ai sensi dell’articolo 5. La stazione appaltante può prevedere deroghe alle disposizioni di cui all’articolo 5, in considerazione delle minori attività assegnate al RUP, fermo restando l’obbligo di garantire professionalità e competenza adeguate allo svolgimento delle specifiche mansioni affidate.
4. Il RUP del modulo aggregativo svolge le attività di:
a) programmazione, relativamente alla raccolta e all’aggregazione dei fabbisogni e alla calendarizzazione delle gare da svolgere;
b) progettazione degli interventi con riferimento alla procedura da svolgere;
c) affidamento;
d) esecuzione per quanto di competenza.
5. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 31 del codice, nei casi di acquisti non aggregati da parte di unioni, associazioni o consorzi, i comuni nominano il RUP per le fasi di competenza e lo stesso è, di regola, designato come responsabile della singola gara all’interno del modulo associativo o consortile prescelto, secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.
6. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 31 del codice, in caso di acquisti gestiti integralmente, in ogni fase, dal modulo associativo o consortile prescelto, il RUP è designato unicamente da questi ultimi.
7. Nel caso di acquisti centralizzati, con riferimento all’articolo 31, comma 14 del codice, i compiti e le funzioni del RUP, designato dalla centrale di committenza, riguardano le attività di competenza della centrale in quanto dirette alla realizzazione e messa a disposizione degli strumenti di acquisto e di negoziazione per le stazioni appaltanti. I compiti e le funzioni del RUP, designato dalla stazione appaltante, nel caso di ricorso a strumenti di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza, riguardano le attività di propria competenza in quanto dirette all’effettuazione dello specifico acquisto e all’esecuzione contrattuale. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 31, comma 10, del codice.
8. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 31 del codice, nel caso di accordi conclusi tra due o più amministrazioni aggiudicatici, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nelle ipotesi in cui l’organico dell’amministrazione che deve procedere all’acquisizione presenti carenze accertate o in esso non sia compreso alcun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, l’accordo o la convenzione prevedono che le attività di supporto al RUP siano svolte da soggetti, in possesso di specifiche competenze, appartenenti ad una delle amministrazioni firmatarie dell’accordo. /che a supporto del RUP siano individuati soggetti, in possesso della specifiche competenze, appartenenti ad una delle amministrazioni firmatarie dell’accordo.
[IN ALTERNATIVA]
8. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 31 del codice, nel caso di accordi conclusi tra due o più amministrazioni aggiudicatici, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nelle ipotesi in cui l’organico dell’amministrazione che deve procedere all’acquisizione presenti carenze accertate o in esso non sia compreso alcun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, l’accordo o la convenzione prevedono che il RUP, in possesso di specifiche competenze, sia individuato tra i soggetti appartenenti ad una delle amministrazioni firmatarie dell’accordo.

TITOLO III PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE

Articolo 7 Modalità di affidamento
1. Ai fini dell’affidamento diretto di lavori, di cui all’articolo 36 comma 2, lettera b), del codice, la richiesta di tre preventivi da
comparare è effettuata in forma scritta, con modalità informale. Si può procedere all’affidamento anche qualora sia
pervenuto un numero di preventivi inferiore a quello richiesto. In ogni caso è facoltà della stazione appaltante ricorrere alla
procedura negoziata previa consultazione di cinque operatori.
2. In relazione all’articolo 36 comma 2, lettera b), del codice, la richiesta di preventivi di lavori e l’atto con cui sono individuati
gli operatori economici per l’affidamento di servizi e forniture, contengono i requisiti previsti in base alle caratteristiche della
prestazione ed il criterio di selezione adottato.
3. Per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di cui di cui all’articolo 36 comma 2, lettera b) del codice nel caso di
aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è facoltà della stazione appaltante nominare la
commissione giudicatrice.
4. Per l’affidamento di lavori, servizi e forniture con le procedure di cui all’articolo 36, comma 2, lettera b), del codice
relativamente alla congruità dell’offerta si applica unicamente l’articolo 97, comma 6, ultimo periodo, del codice. In ogni
caso, si procede alla verifica di cui all’articolo 95, comma 10, secondo periodo, del codice.

Articolo 8 Requisiti per l’affidamento

1. Per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a) del codice la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto con le modalità di cui all’articolo 32, comma 14, secondo periodo, del codice
attraverso scrittura privata, che può anche consistere in apposito scambio di lettere, sulla base di un’apposita dichiarazione
resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ovvero sulla base del modello del
documento di gara unico europeo (DGUE) con la quale l’operatore economico dichiari l’assenza delle cause di esclusione di
cui all’articolo 80 del codice ed il possesso dei requisiti speciali richiesti.
2. Per gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 5.000 euro la stazione appaltante procede,
prima della stipula del contratto, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità
contributiva (DURC), della sussistenza dei requisiti speciali nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per
l’esercizio di particolari professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività.
3. Per gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino a 40.000 euro, nonché per gli affidamenti diretti di lavori di cui all’articolo 36, comma 2, lettera b), del codice, la stazione appaltante, oltre alle verifiche di cui al comma 2, verifica la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80, commi 1 e 4 del codice.
4. In merito alle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell’affidamento di cui al presente articolo, le stazioni appaltanti effettuano idonei controlli ai sensi dell’articolo 71, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
5. Il contratto contiene specifiche clausole che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei
requisiti prescritti, la risoluzione dello stesso ed il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri
aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, l’incameramento della cauzione definitiva, ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non superiore al 10 per cento del valore del contratto.

Articolo 9 Principio di rotazione

1. L’ affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture con le procedure di cui all’articolo 36 lettere a), b) , c) e c-bis) del codice avvengono nel rispetto del principio di rotazione.
2. La rotazione degli affidamenti e degli inviti si applica con riferimento all’affidamento immediatamente precedente nei casi
in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa avente la stessa prestazione
principale rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso
settore di servizi.
3. Ai fini della rotazione, la stazione appaltante, con proprio provvedimento, può ripartire gli affidamenti in fasce in base al
valore economico e in relazione al settore merceologico e alle prestazioni principali. In tale caso la rotazione si applica con
riferimento a ciascuna fascia e settore, fatto salvo quanto previsto ai commi 4 e 5.
4. In casi eccezionali e debitamente motivati con riferimento alla particolare struttura del mercato e alla riscontrata effettiva
assenza di alternative, l’esecutore uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto, nel rispetto di
quanto previsto all’articolo 36 del codice, tenuto conto altresì del grado di soddisfazione maturato a conclusione del
precedente rapporto contrattuale e della competitività del prezzo offerto. In casi motivati dalla particolare struttura del
mercato ovvero dalle caratteristiche dei fabbisogni da soddisfare, l’operatore economico invitato e non affidatario del
precedente affidamento può essere reinvitato.
5. E’ consentito derogare alla rotazione per gli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro previa motivazione nella
determina a contrarre o in atto equivalente.

Articolo 10 Indagini di mercato

1. Per l’individuazione degli operatori economici da invitare o ai quali chiedere un preventivo ovvero da consultare nelle
procedure di cui all’articolo 36 del codice, le indagini di mercato sono svolte nel rispetto dei principi di non discriminazione,
trasparenza e proporzionalità. Per l’individuazione dei soggetti interessati, la stazione appaltante pubblica un avviso sul
profilo di committente fatta salva la possibilità di ricorrere ad altre forme di pubblicità anche aggiuntive. La durata della
pubblicazione dell’avviso è, di regola, stabilita in quindici giorni.
2. L’avviso di avvio dell’indagine di mercato indica almeno il valore dell’affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i
requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico organizzativa ed economico finanziaria, il numero massimo di
operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità di comunicazione
con la stazione appaltante.
3. Se il numero degli operatori economici risultanti dall’indagine di mercato è superiore a quello previsto nell’avviso, la
stazione appaltante procede all’individuazione degli operatori economici sulla base di criteri previamente indicati nell’avviso,
quale ad esempio il sorteggio, e nel rispetto dei principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.
4. Per gli affidamenti di cui all’articolo 36 comma 2, lettera a), del codice, ove la stazione appaltante intenda procedere alla
consultazione degli operatori economici, nonché delle lettere b) e c), del codice, le indagini di mercato si svolgono con
modalità semplificate senza la pubblicazione prevista dal comma 1.
5. Le stazioni appaltanti possono svolgere le indagini di mercato anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del
mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 36, comma 6, del codice, o del proprio mercato
elettronico o di quello delle centrali di committenza.

Articolo 11 Elenchi degli operatori economici

1. Per l’individuazione degli operatori economici ai quali chiedere un preventivo ovvero da consultare nelle procedure di cui
all’articolo 36 del codice, la stazione appaltante può costituire appositi elenchi a seguito di avviso pubblico che indichi i
requisiti minimi di idoneità e di capacità tecnico organizzativi ed economico finanziari che gli operatori economici devono
possedere, fermo restando il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80, del codice. Gli elenchi sono
costituiti in base alle caratteristiche delle prestazioni da affidare e in base al valore economico.
2. Ai fini dell’iscrizione negli elenchi l’operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione resa ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ovvero sulla base del modello del documento di
gara unico europeo (DGUE).
3. Le stazioni appaltanti possono promuovere, anche attraverso la conclusione di specifici accordi, la creazione di elenchi
comuni, nonché l’utilizzo di elenchi predisposti da altre stazioni appaltanti.
4. Gli operatori economici sono tenuti ad informare tempestivamente le stazioni appaltanti rispetto alle eventuali variazioni
intervenute nel possesso dei requisiti. Gli elenchi sono pubblici, sempre aperti all’iscrizione degli operatori economici dotati
dei requisiti richiesti dalla stazione appaltante e sono periodicamente aggiornati dalle stesse, con cadenza almeno annuale.
Le stazioni appaltanti verificano, periodicamente, su un campione significativo di operatori economici, il possesso dei requisiti di cui al comma 1.

Articolo 12 La procedura negoziata

1. Nelle procedure negoziate per l’affidamento di appalti sottosoglia la stazione appaltante invita contemporaneamente tutti
gli operatori economici selezionati a presentare offerta.
2. L’invito contiene tutti gli elementi che consentono agli operatori economici di formulare un’offerta, tra cui almeno:
a) l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
b) i requisiti generali di cui all’articolo 80 del codice, di idoneità professionale, tecnico organizzativi ed economico finanziari
richiesti per la partecipazione alla procedura selettiva o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma
del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell’elenco;
c) le modalità ed il termine di presentazione dell’offerta nonché il periodo di validità della stessa;
d) l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione;
e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 36 e 95 del codice. Nel caso si utilizzi il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, indica gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
f) la misura delle penali;
g) l’indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
h) le garanzie richieste;
i) il nominativo del RUP;
l) nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo e di appalto che non presenta interesse transfrontaliero, la previsione
dell’applicazione dell’esclusione automatica dell’offerta ai sensi dell’articolo 97, comma 8 del codice, nel rispetto delle
condizioni previste dal codice; m) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti; n) la data, l’orario e il luogo
di svolgimento della prima seduta pubblica.
3. Le sedute sono pubbliche, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche nel caso di utilizzo del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Le attività devono essere verbalizzate.

4. L’interesse transfrontaliero deve risultare in modo chiaro da una valutazione concreta delle circostanze dell’appalto quali
l’importo dell’appalto in combinazione con il luogo di esecuzione dei lavori o le caratteristiche tecniche dell’appalto e le
caratteristiche specifiche dei prodotti in causa, tenendo conto dell’esistenza di eventuali denunce, presentate da operatori
ubicati in altri Stati membri.

 

PARTE II CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI NEI SETTORI ORDINARI TITOLO I PROGETTAZIONE E VERIFICA DEL PROGETTO

CAPO I PROGETTAZIONE

Sezione I Disposizioni generali

Articolo 13 Criteri generali per la progettazione

1. La progettazione, da redigersi in coerenza con i principi generali di cui all’articolo 23, comma 1 del codice e con quanto specificamente previsto nel quadro esigenziale di cui all’articolo 23, comma 3 del codice e all’articolo 14 e nel documento di indirizzo alla progettazione di cui all’articolo 14, è finalizzata ad assicurare, nei tre livelli di approfondimenti tecnici, la qualità del processo e la qualità del progetto, per quanto concerne gli aspetti legati sia alle regole tecniche, sia ai principi della sicurezza e della sostenibilità economica, territoriale ed ambientale dell’intervento, con particolare riferimento alla
compatibilità territoriale in termini di sicurezza e della pubblica e privata incolumità, nonché nel rispetto del miglior rapporto
fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione, nonché, ove previsto, in relazione ai costi del ciclo di
vita dell’intervento, di cui all’articolo 96 del codice.
2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 23, comma 1, del codice, la progettazione si basa, inoltre, su criteri di
riduzione dei rischi da pericoli naturali ed antropici, di efficienza energetica, anche in riferimento a quanto previsto
all’articolo 34 del codice, di durabilità dei materiali e dei componenti, di facilità di manutenzione e gestione, di sostituibilità
degli elementi tecnici, di compatibilità tecnica ed ambientale dei materiali e di agevole controllabilità delle prestazioni
dell’intervento nel tempo, di minimizzazione dell’impegno di risorse materiali non rinnovabili e di massimo riutilizzo delle
risorse naturali impegnate dall’intervento e dei materiali impiegati, di prevenzione della produzione di rifiuti e di incremento
delle operazioni di riutilizzo, riciclaggio e di altri tipi di recupero dei rifiuti prodotti dall’attività di realizzazione dell’opera
progettata, nonché, ove ne ricorrano le condizioni, di riduzione del consumo di suolo e di rigenerazione urbana. I progetti
tengono conto del contesto in cui l’intervento si inserisce, in modo che esso non pregiudichi l’accessibilità, l’utilizzo e la
manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti.
3. I progetti, con le necessarie differenziazioni, in relazione alla loro specificità e dimensione, sono redatti nel rispetto degli
standard dimensionali, ove previsti, e in modo da assicurare il massimo rispetto e la piena compatibilità con le caratteristiche del contesto territoriale e ambientale in cui si colloca l’intervento, sia nella fase di costruzione, che in fase di gestione.
4. I progetti devono essere predisposti in conformità alle regole e alle norme tecniche stabilite dalla legislazione vigente al
momento della loro redazione.
5. I progetti sono redatti secondo criteri diretti a minimizzare i rischi per i lavoratori nella fase di costruzione e in quella di
esercizio dell’opera, per gli utenti nella fase di esercizio, nonché per la popolazione delle zone interessate per quanto attiene
la sicurezza e la tutela della salute.
6. Tutti gli elaborati progettuali sono sottoscritti dal progettista; nel caso di progetto redatto da più progettisti in relazione
alle varie prestazioni specialistiche connesse ai diversi aspetti della progettazione, ciascun elaborato progettuale è
sottoscritto sia dal progettista responsabile dell’elaborato stesso, sia dal progettista responsabile dell’integrazione fra le varie
prestazioni specialistiche. Tale disposizione si applica anche nel caso di elaborati presentati da un offerente in caso di appalto aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
7. I materiali e i prodotti da costruzione da utilizzare per la realizzazione degli interventi devono essere idonei all’uso
previsto, conformi alle regole tecniche previste dalla legislazione vigente, alle norme tecniche per le costruzioni, ai decreti del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare relativi ai criteri ambientali minimi, al decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106, alle norme europee armonizzate, nonché alle omologazioni tecniche. Le relazioni tecniche devono
indicare espressamente le normative tecniche applicate.
8. Nel caso di aggiudicazione di contratti stipulati da centrali di committenza aperti all’adesione delle stazioni appaltanti, ai
fini dell’applicazione delle previsioni di cui al presente Capo, la centrale di committenza redige il primo livello di
progettazione secondo le disposizioni di cui al presente Capo in quanto compatibili in relazione alle modalità di acquisto centralizzata, e le stazioni appaltanti che aderiscono ai detti contratti procedono al completamento della progettazione,
secondo quanto previsto al presente Capo, sulla base dei fabbisogni specifici da soddisfare.

Articolo 14 Documenti propedeutici alla progettazione di competenza dell’amministrazione: quadro esigenziale e documento di indirizzo alla progettazione

1. Al fine di assicurare la rispondenza degli interventi da progettare ai fabbisogni della collettività ed alle esigenze
dell’amministrazione committente e dell’utenza a cui gli interventi stessi sono destinati, nonché per consentire al progettista
di avere piena contezza delle esigenze da soddisfare, degli obiettivi posti a base dell’intervento e delle modalità con cui tali
obiettivi ed esigenze devono essere soddisfatti, l’amministrazione committente, sentita, se necessario, l’amministrazione
usuaria, redige ed approva il quadro esigenziale, di cui al comma 2.
2. Il quadro esigenziale, tenendo conto di quanto già previsto nei documenti di pianificazione e programmazione
dell’amministrazione, ove presenti, riporta, per ciascuna opera o intervento da realizzare, in relazione alla tipologia
dell’opera o dell’intervento stesso:
a) gli obiettivi generali da perseguire attraverso la realizzazione dell’intervento, con riferimento a quanto indicato all’articolo
23, comma 1, del codice ed all’articolo 13;
b) le esigenze qualitative e quantitative della collettività o della specifica utenza alla quale l’intervento è destinato, che
devono essere soddisfatte attraverso la realizzazione dell’intervento stesso;
c) l’indicazione, qualora ne sussistano le condizioni in relazione alla tipologia dell’opera o dell’intervento da realizzare, delle
alternative progettuali da individuare e analizzare nel progetto di fattibilità tecnica ed economica, oppure nel documento di
fattibilità delle alternative progettuali ove previsto., sulla base di quanto indicato all’articolo 18, comma 2, tenendo conto che
devono essere analizzate almeno due soluzioni progettuali alternative tra le quali la cosiddetta “opzione zero”.
3. Il documento di indirizzo alla progettazione (DIP) è redatto ed approvato dalla stazione appaltante prima dell’affidamento
della redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, oppure del documento di fattibilità delle alternative
progettuali, ove previsto, sia in caso di progettazione interna, che di progettazione esterna all’amministrazione. In caso di
progettazione interna all’amministrazione il DIP è allegato alla lettera d’incarico. In caso di progettazione esterna tale
documento è allegato alla documentazione della gara per l’affidamento del servizio. Il DIP indica in rapporto alla dimensione,
alla specifica tipologia e alla categoria dell’intervento da realizzare, secondo quanto stabilito dall’articolo 23, comma 4 del
codice, le caratteristiche, i requisiti gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni livello della progettazione. Il
DIP riporta almeno le seguenti indicazioni:
a) lo stato dei luoghi con le relative indicazioni di tipo catastale;
b) gli obiettivi da perseguire attraverso la realizzazione dell’intervento, le funzioni che dovranno essere svolte, i fabbisogni e
le esigenze da soddisfare, ove pertinenti i livelli di servizio da conseguire, i livelli prestazionali da raggiungere, nonché le
soluzioni progettuali le alternative, anche sulla base di quanto riportato nel quadro esigenziale;
c) i requisiti tecnici che l’intervento deve soddisfare in relazione alla legislazione tecnica vigente ed al soddisfacimento delle
esigenze di cui alla lettera b);
d) i livelli della progettazione da sviluppare ed i relativi tempi di svolgimento, in rapporto alla specifica tipologia e alla
dimensione dell'intervento;
e) gli elaborati grafici e descrittivi da redigere, sulla base di quanto stabilito dal presente decreto;
f) eventuali raccomandazioni per la progettazione, anche in relazione alla pianificazione urbanistica, territoriale e
paesaggistica vigente ed alle valutazioni ambientali strategiche (VAS), ove pertinenti, nonché eventuali codici di pratica,
procedure tecniche integrative o specifici standard tecnici che l’amministrazione intenda porre a base della progettazione
dell’intervento, ferme restando le regole e le norme tecniche vigenti da rispettare;
g) i limiti finanziari da rispettare e l’eventuale indicazione delle coperture finanziarie dell’opera;
h) il sistema di realizzazione dell’intervento, ai sensi della parte I, titolo IV, della parte II, titolo VI, capo I e capo VI, della parte III e della parte IV del codice;
i) l’eventuale indicazione della procedura di scelta del contraente, ai sensi della parte II, titolo III, capo II, titolo IV e titolo VI, capo I e capo VI, della parte III e della parte IV del codice;
l) il criterio di aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 95 del codice;
m) la tipologia di contratto individuata per la realizzazione dell’intervento ed in particolare se il contratto sarà stipulato a
corpo o a misura, o parte a corpo e parte a misura;
n) indicazione di massima dei tempi necessari per le varie fasi dell’intervento.
4. Il quadro esigenziale e il DIP costituiscono documenti propedeutici alla progettazione e sono di esclusiva competenza
dell’amministrazione.
5. Nel caso di concorso di progettazione e di concorso di idee, di cui alla parte II, titolo VI, capo IV del codice, il DIP è integrato con i documenti preparatori del concorso stesso, predisposti a cura della stazione appaltante; tali documenti preparatori definiscono il contenuto del concorso ai fini di una maggiore corrispondenza della progettazione dell’intervento oggetto del concorso alle esigenze qualitative e quantitative dalla stazione appaltante.

Articolo 15 Livelli della progettazione di lavori pubblici

1. Ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del codice, la progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di
successivi approfondimenti tecnici, in:
a) progetto di fattibilità tecnica ed economica;
b) progetto definitivo;
c) progetto esecutivo.
2. I livelli di cui al comma 1 costituiscono una suddivisione di contenuti progettuali che sono sviluppati progressivamente
nell’ambito di un processo unitario senza soluzione di continuità, al fine di assicurare la coerenza della progettazione ai
diversi livelli di elaborazione e la rispondenza al quadro esigenziale e al DIP di cui all’articolo 14.

Articolo 16 Quadro economico dell’opera o dell’intervento

1. Il quadro economico dell’opera o dell’intervento è predisposto con progressivo approfondimento in rapporto al livello di
progettazione di cui fa parte e presenta le necessarie specificazioni e variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria dell’opera o dell’intervento stesso, nonché alle specifiche modalità di affidamento dei lavori ai sensi del codice. Il quadro economico, con riferimento al costo complessivo dell’opera o dell’intervento, è così articolato:
a) lavori a corpo, lavori a misura;
b) costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
c) somme a disposizione della stazione appaltante per:
1) lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;
2. a) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante;
2. b) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista;
3) allacciamenti ai pubblici servizi ed eliminazione di eventuali interferenze ai sensi dell’articolo 27 commi
3, 4, 5 e 6 del codice;
4) imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2;
5) accantonamenti in relazione alle modifiche di cui all’articolo 106, comma 1 lettera a) del codice;
6) acquisizione aree o immobili, indennizzi;
7) spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l’eventuale monitoraggio di parametri
necessari ai fini della progettazione ove pertinente; al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; alle conferenze
dei servizi; alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; all’assistenza giornaliera e
contabilità; all’incentivo di cui all’articolo 113, comma 2, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che
dovranno essere svolte dal personale dipendente;
8) spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del
procedimento qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti
dell’amministrazione, ai sensi dell’articolo 24 comma 4 del codice nonché per la verifica della progettazione ai sensi
dell’articolo 26 del codice;
9) spese di cui all’articolo 113, comma 4 del codice;
10) spese strumentali di cui all’articolo 23, commi 11 bis e 11 ter, del codice
11) spese per commissioni giudicatrici;
12) spese per pubblicità;
13) spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato
speciale d’appalto, di cui all’articolo 111, comma 1 bis, del codice, nonché per l’eventuale monitoraggio successivo alla
realizzazione dell’opera, ove prescritto;
14) spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;
15) spese per la verifica preventiva dell’interesse archeologico, di cui all’articolo 25, comma 12 del codice;
16) somme per oneri di discarica, ove non compensati all’interno dei lavori di cu alla lettera a);
17) nel caso di affidamento a contraente generale, l’importo relativo all’aliquota per l’attuazione di misure volte alla
prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all’articolo 194, comma 20, del codice,
non soggetto a ribasso; l’eventuale importo relativo agli oneri di cui all’articolo 196, comma 1, del codice;
18) qualora non inserite nei lavoro oggetto di affidamento, le opere di mitigazione e di compensazione dell’impatto
ambientale e sociale, di cui all’articolo 23, comma 6, del codice. Tali opere non possono comunque eccedere l’importo
stabilito per legge espresso in percentuale del costo complessivo dell’opera o del lavoro; costi per il monitoraggio
ambientale;
19) nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717 e successive modifiche e integrazioni;
20) I.V.A. ed eventuali altre imposte;
21) ogni altra voce di costo giustificata da previsioni normative o dalla specificità dell’intervento.
2. Le voci del quadro economico relative ad imprevisti, di cui al comma 1, lettera c), numero 4, e ad eventuali lavori in
amministrazione diretta, di cui al comma 1, la lettera c), numero 1) non devono superare complessivamente il dieci per cento dell’importo dei lavori a base di gara, comprensivo dei costi della sicurezza.
3. E’ obbligatoriamente inserito in ciascun programma di interventi un accantonamento modulabile annualmente pari
almeno al tre percento del costo presunto degli interventi compresi nel programma, destinato alla eventuale copertura degli
oneri derivanti dall’applicazione della parte VI, titolo I, capo II, del codice.
4. I ribassi d'asta e le economie comunque realizzate nella esecuzione del programma possono essere destinate, su proposta
del responsabile del procedimento, ad integrare l’accantonamento di cui al comma 3. Le somme restano iscritte
nell’accantonamento fino alla ultimazione dei lavori.

Sezione II Progetto di fattibilità tecnica ed economica

Articolo 17 Finalità ed articolazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica

1. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è finalizzato al soddisfacimento di quanto indicato all’articolo
23, commi 5, 5-bis e 6 del codice, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 23, comma 1 del codice e dei contenuti del quadro esigenziale e del DIP di cui all’articolo 14. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è redatto, di regola, in due fasi successive. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica può essere redatto in una unica fase, in base a quanto previsto
dall’articolo 23, comma 5, del codice.
2. Nel caso di elaborazione in due fasi successive, nella prima fase il progettista redige il documento di fattibilità delle
alternative progettuali di cui all’articolo 18.

Articolo 18 Documento di fattibilità delle alternative progettuali

1. Il documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) costituisce la prima fase di elaborazione del progetto di
fattibilità tecnica ed economica, nel caso in cui quest’ultimo sia redatto in due fasi successive. Il DOCFAP è redatto nel
rispetto dei contenuti del quadro esigenziale e del DIP, di cui all’articolo 14.
2. Nel DOCFAP si analizzano le possibili soluzioni progettuali alternative indicate nel quadro esigenziale e nel DIP, che
possono riguardare: la localizzazione dell’intervento per le opere di nuova costruzione; le scelte modali e le alternative di
tracciato per le infrastrutture di trasporto; l’alternativa tra la realizzazione di una nuova costruzione o il recupero di un
edificio esistente, ovvero il riutilizzo di aree dismesse o urbanizzate o degradate, limitando ulteriore consumo di suolo in
applicazione dell’articolo 23, comma 6, del codice; le diverse soluzioni tipologiche, tecnologiche, impiantistiche, organizzative e finanziarie da adottare per la realizzazione dell’intervento, anche in relazione agli interventi su opere preesistenti, nonché per queste ultime, le diverse modalità e tecniche di intervento. Il DOCFAP prende in considerazione ed analizza anche la cosiddetta “opzione zero”, ossia l’ipotesi di non realizzazione dell’intervento, al fine di consentire un effettivo confronto comparato tra le diverse opzioni alternative. Per interventi di adeguamento o ampliamento di opere esistenti, il DOCFAP evidenzia altresì, per ciascuna delle alternative progettuali previste nel quadro esigenziale e nel DIP, gli impatti sul contesto territoriale, ambientale e paesaggistico, nonché sulle caratteristiche storiche, architettoniche, strutturali e tecnologiche dell’opera oggetto di intervento.
3. Qualora il progettista ritenga opportuno analizzare soluzioni progettuali diverse o ulteriori rispetto a quelle indicate nel
quadro esigenziale e nel DIP, deve, preventivamente, essere autorizzato da parte della stazione appaltante.
4. Il DOCFAP è sviluppato con un livello di approfondimento differenziato in relazione al tipo ed alla dimensione dell’opera o
dell’intervento da realizzare e, secondo quanto precisato ai commi 5 e 6, con riferimento alle seguenti tipologie di opere ed
interventi:
a) interventi su opere esistenti o nuove opere di importo complessivo pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 35 del
codice e inferiore a quindici milioni di euro; ovvero interventi di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35 del codice,
nel caso in cui le stazioni appaltanti intendano avvalersi della facoltà di cui all’articolo 23, comma 5, terzo periodo, del codice;
b) interventi su opere esistenti o nuove opere di importo complessivo pari o superiore a quindici milioni di euro.
5. Per le opere di cui alla lettera a) del comma 5, il DOCFAP in relazione alla specifica tipologia ed alla dimensione
dell’intervento da realizzare, si compone di una relazione tecnico-illustrativa, così articolata:
a) indicazione degli obiettivi da perseguire attraverso la realizzazione dell’intervento, sulla base del DIP;
b) analisi dello stato di fatto dell’area d’intervento o dell’opera, nel caso di interventi su opere preesistenti;
c) inquadramento territoriale dell’area d’intervento: corografia, stralcio dello strumento urbanistico comunale, verifica della
compatibilità dell’intervento con gli strumenti urbanistici e con i vincoli di settore, ove pertinente;
d) individuazione, tramite elaborati descrittivi, cartografici e grafici, in relazione al tipo ed alla dimensione dell’intervento,
delle possibili alternative progettuali come definite al comma 2, qualora esistenti, e relativo confronto sulla base delle
caratteristiche funzionali, tecniche, impiantistiche, economico-finanziarie e gestionali, anche in relazione agli aspetti connessi alla manutenibilità;
e) schemi grafici che descrivano e consentano l’individuazione delle caratteristiche essenziali delle alternative progettuali
esaminate, qualora esistenti;
f) descrizione, ai fini della valutazione preventiva della sostenibilità territoriale ed ambientale, delle alternative progettuali
esaminate , qualora esistenti, con riferimento ai seguenti aspetti:
1) sicurezza nei confronti delle pericolosità naturali ed antropiche;
2) compatibilità ambientale e paesaggistica, con particolare riferimento alla verifica dei vincoli ambientali, storici,
archeologici e paesaggistici interferenti sulle aree o sulle opere interessate dall’intervento, per quanto pertinente;
3) presenza ed idoneità dei collegamenti con il contesto nel quale l’intervento si inserisce, per quanto pertinente;
g) indicazione dei tempi previsti per la progettazione e la realizzazione;
h) analisi dei presumibili costi, valutati redigendo un computo metrico estimativo di massima mediante l’impiego dei prezzari
di cui all’articolo 23 comma 7 del codice, qualora lo sviluppo degli elaborati progettuali lo consenta, oppure mediante
l’impiego di costi parametrici standardizzati, ove disponibili;
i) confronto delle alternative progettuali esaminate mediante analisi multicriteri, oppure analisi costi-efficacia, qualora
pertinenti in relazione al tipo di opera o di intervento.
6. Per le opere di cui al comma 4, lettera b), il DOCFAP si compone della relazione cui al comma 5, con esclusione degli
elaborati indicati al comma 5, lettere f) ed i), e dei seguenti elaborati, riferiti alle alternative progettuali esaminate:
a) analisi degli impatti socio-economici, territoriali, ambientali e paesaggistici, ove pertinenti, secondo la seguente
articolazione:
1) analisi degli aspetti geologici, idrogeologici, idrologici, idraulici, geotecnici, sismici e delle caratteristiche dell’ area
d’intervento nelle sue diverse componenti ambientali, come desunti da fonti normative disponibili, documentazioni e
cartografie anche derivanti da interventi già realizzati ricadenti nella zona, oppure, ove necessario, appositamente sviluppate,
ai fini della valutazione della sostenibilità territoriale ed ambientale, della sicurezza dell’opera da realizzare nei confronti
delle pericolosità naturali ed antropiche e dei collegamenti con il contesto nel quale le possibili alternative di intervento si
inseriscono, per quanto pertinente; il livello di approfondimento dell’analisi deve essere in grado di conferire al documento di fattibilità delle alternative progettuali caratteri di affidabilità in termini di stima dei costi dell’opera;
2) verifica dei vincoli ambientali, storici, archeologici, paesaggistici o relativi alle preesistenze che interferiscono con le aree o opere interessate dall’intervento;
b) analisi costi-benefici effettuata secondo la disciplina applicabile a ciascuna tipologia di intervento;
c) per gli interventi da realizzarsi ai sensi della parte III, IV e V del codice, analisi della fattibilità finanziaria; nelle
considerazioni finali del DOCFAP, dà conto della valutazione di ciascuna alternativa progettuale esaminata, in termini
qualitativi, tecnici ed economici, nonché sotto il profilo della compatibilità ambientale, e propone alla stazione appaltante la
soluzione progettuale che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche
esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire.
7. Il progettista, nelle considerazioni finali del DOCFAP, dà conto della valutazione di ciascuna alternativa progettuale
esaminata, in termini qualitativi, tecnici ed economica, nonché sotto il profilo della compatibilità ambientale, e propone alla
stazione appaltante la soluzione progettuale che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in
relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire.
8. La stazione appaltante, valutato il DOCFAP, può richiedere chiarimenti ed integrazioni in merito alla soluzione progettuale
proposta ed alle alternative progettuali esaminate. La valutazione si conclude con un atto di approvazione della stazione
appaltante, sentita l’amministrazione committente. In relazione all’esito di tale istruttoria, viene disposta dalla stazione
appaltante, secondo le procedure stabilite dal codice, l’elaborazione della seconda fase del progetto di fattibilità tecnica ed
economica, secondo quanto indicato negli articoli da 19 a 25.

Articolo 19 Contenuti ed elaborati del progetto di fattibilità tecnica ed economica

1. Nei casi disciplinati dall’articolo 23, comma 5 del codice, in cui il progetto di fattibilità tecnica ed economica è elaborato in
due fasi successive, nella seconda fase il progettista sviluppa i contenuti del DOCFAP, secondo le indicazioni del quadro
esigenziale e del DIP, nonché secondo quanto previsto nel presente articolo e negli articoli da 20 a 25. Qualora nel DOCFAP
siano state analizzate più soluzioni progettuali alternative, il progettista, nella seconda fase, sviluppa esclusivamente la
soluzione progettuale che è stata prescelta e approvata dalla stazione appaltante. In tal caso, nella relazione generale di cui
all’articolo 20 sono riepilogate le alternative progettuali prese in considerazione nel DOCFAP e quest’ultimo documento, con
il relativo atto di approvazione da parte della stazione appaltante, è allegato agli elaborati del progetto di fattibilità.
2. Nei casi di elaborazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica in un’unica fase, il progettista analizza le possibili
alternative progettuali, ove esistenti, come specificato all’articolo 20, comma 1, lettera e), al fine di valutare quale sia la
soluzione migliore in termini qualitativi, tecnici ed economici, nonché sotto il profilo della compatibilità ambientale, e quindi
dovrà sviluppare esclusivamente la soluzione prescelta, valutata la migliore in quanto presenta il miglior rapporto tra costi e
benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire, secondo quanto
indicato nel presente articolo e negli articoli da 20 a 25.
3. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è elaborato sulla base degli esiti di rilievi, studi specialistici, indagini e prove
di cui all’articolo 11, della verifica della presenza di eventuali interferenze con il sedime di edifici o infrastrutture preesistenti ai sensi dell’articolo 27, commi 3, 4, 5 e 6 del codice, della verifica preventiva dell'interesse archeologico e dello studio preliminare ambientale di cui all’articolo 22, qualora pertinenti.
4. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica comprende elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche
dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare, secondo quanto disposto
all’articolo 23, e relative stime economiche, ivi compresa la motivazione dell’eventuale scelta in merito alla mancata
suddivisione dell’intervento in lotti funzionali, nonché l’elenco delle coperture finanziarie sia in termini legislativi che
amministrativi. Il progetto di fattibilità deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa.
5. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica, in relazione alla gestione degli eventi che possono esercitare effetti
sull’incolumità pubblica e sui beni, tiene conto altresì, ove necessario, di strategie complessive di gestione del rischio da
pericoli naturali ed antropici.
6. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica, in relazione alle dimensioni, alla tipologia ed alla categoria dell’intervento,
salvo diversa motivata determinazione dell’amministrazione ai sensi dell’articolo 23, comma 4 del codice, è composto dai
seguenti elaborati:
a) relazione generale, di cui all’articolo 20;
b) relazione tecnica, corredata da rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici, di cui all’articolo 21 ;
c) eventuali studi di fattibilità ambientale e paesaggistica:
1) per il primo aspetto con riferimento allo studio preliminare ambientale di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 e relativi allegati, oppure studio di impatto ambientale, secondo quanto precisato all’articolo 22;
2) per il secondo aspetto, con riferimento a quanto previsto dall’articolo 146, commi 2 e 3, del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42;
d) relazione tecnica e relativi elaborati di applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM) di riferimento di cui al codice, con
l’indicazione dei relativi costi;
e) calcolo sommario della spesa e quadro economico di progetto, di cui all’articolo 24; piano economico e finanziario di
massima, ove pertinente;
f) elaborati grafici relativi all’ intervento, di cui all’articolo 23;
g) cronoprogramma di massima, che, in coerenza con quanto indicato all’articolo 4, comma 4, lettera n), rappresenti
mediante diagramma lineare le attività di esecuzione dei lavori, e, per ciascuna di tali attività, i tempi previsti per il relativo
svolgimento;
h) capitolato prestazionale, di cui all’articolo 25;
i) piano particellare preliminare delle aree da espropriare o da acquisire, ove pertinente;
l) prime indicazioni e misure per la stesura dei piani di sicurezza, finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, con i contenuti
minimi di cui al comma 8;
m) piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo nei casi previsti dalla legislazione vigente;
n) elenco delle autorizzazioni, concessioni, licenze, pareri, intese, nulla osta e atti di assenso comunque denominati, necessari alla realizzazione ed esercizio dell’intervento.
7. L’elaborato di cui al comma 6, lettera l) contiene almeno:
a) identificazione e descrizione dell’opera, esplicitata con:
1) localizzazione del cantiere e descrizione del contesto in cui è prevista l’area di cantiere;
2) descrizione sintetica dell'opera, con riferimento alle scelte progettuali effettuate.
b) relazione sintetica concernente l’individuazione, l’analisi e la valutazione degli effettivi rischi naturali e antropici, con
riferimento all’area e all’organizzazione dello specifico cantiere, nonché alle lavorazioni interferenti, ivi compresi i rischi
derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi, nei cantieri interessati da attività di scavo, nonché
dall’esecuzione della bonifica degli ordigni bellici ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, ove valutata necessaria;
c) scelte progettuali e organizzative, procedure e misure preventive e protettive, in riferimento all’area di cantiere,
all’organizzazione del cantiere e alle lavorazioni;
d) stima sommaria dei costi della sicurezza, determinata in relazione all’opera da realizzare, sulla base degli elementi di cui
alle lettere da a) a c) del presente comma, e del punto 4 dell’allegato XV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, secondo le modalità del calcolo sommario di cui all’articolo 24.
8. Nei casi di affidamento dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica stabiliti dal codice, il progetto
deve comprendere tutte le informazioni necessarie per formulare l’offerta e deve essere corredato, oltre che dagli elaborati
elencati ai commi 6, 7 e 8, anche dai seguenti elaborati:
a) schema di contratto redatto in conformità a quanto disposto dall’articolo 48. Lo schema di contratto prevede, tra l’altro,
che il concorrente indichi, al momento dell’offerta, i tempi per la redazione del progetto definitivo e dell’esecutivo, nonché le
modalità di controllo, da parte della stazione appaltante, del rispetto della coerenza con il progetto di fattibilità tecnica ed
economica;
b) capitolato prestazionale d’appalto redatto in conformità di quanto disposto dall’articolo 49, comma 3, che costituisce
allegato allo schema di contratto e che sostituisce il capitolato prestazionale di cui al comma 6, lettera h), del presente
articolo;
c) rilievi plano-altimetrici delle aree e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti nell’immediato
contorno;
d) piano economico-finanziario e la specificazione del servizio e della gestione, nei casi di cui all’art. 183, comma 15, del
codice;
e) cronoprogramma articolato secondo quanto indicato all’articolo 45;
f) computo metrico estimativo, secondo quanto disposto dall’articolo 35, in attuazione dell’articolo 32, comma 14-bis, del
codice.
9. La stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 23, comma 4, del codice, in relazione alla specifica tipologia ed alla dimensione
dell’opera o dell’intervento da realizzare, indica nel bando di gara per l’affidamento dell’attività di progettazione, o di
progettazione e realizzazione dell’intervento, le caratteristiche, i requisiti e gli specifici elaborati progettuali necessari per la
redazione del progetto di fattibilità sulla base di quanto previsto nel presente articolo.
10. Nei concorsi di progettazione relativi al settore dei lavori pubblici, di cui all’articolo 152, comma 4 del codice,
l’amministrazione che bandisce il concorso pone a disposizione dei concorrenti i seguenti elaborati:
a) gli studi specialistici di cui all’articolo 21;
b) l’inquadramento territoriale dell’area d’intervento: corografia, stralcio dello strumento urbanistico comunale, ove
pertinenti; nel caso di interventi sull’esistente, il rilievo di massima delle aree o delle opere su cui viene effettuato l’intervento, corredato da una relazione tecnica sullo stato di consistenza e di conservazione degli stessi, che riporti gli esiti
delle ricerche ed indagini finalizzate ad acquisire gli elementi necessari per la scelta dei tipi e metodi d’intervento;
c) il piano particellare di esproprio.
11. Nei concorsi di progettazione di cui alla parte II, titolo VI, capo IV, del codice, limitatamente ai casi in cui viene richiesto il raggiungimento del livello del progetto di fattibilità tecnica ed economica, il concorrente sviluppa esclusivamente gli elaborati
di cui all’articolo 18, comma 5, lettere a), b), d), e) e g) relativi alla propria proposta progettuale. Tali elaborati possono
variare in relazione alla tipologia delle opere in progetto.

Articolo 20 Relazione generale del progetto di fattibilità tecnica ed economica

1. La relazione generale, in rapporto alla tipologia, alla categoria e alla dimensione dell’intervento, salva diversa motivata
determinazione dell’amministrazione, si articola nei seguenti punti:
a) descrizione delle motivazioni giustificative della necessità dell'intervento, in relazione agli obiettivi individuati nel quadro
esigenziale e nel DIP;
b) indicazione delle specifiche esigenze poste a base della progettazione, in relazione al quadro esigenziale e al DIP, nonché
dei requisiti da soddisfare, dei conseguenti livelli di prestazione da raggiungere e, ove pertinenti, dei relativi indicatori di
prestazione che consentano di verificare ad opere ultimate il raggiungimento degli obiettivi previsti;
c) descrizione dettagliata delle caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie della soluzione
progettuale prescelta;
d) nel caso sia stato già redatto ed approvato il DOCFAP, riepilogo in forma descrittiva e grafica delle alternative progettuali
analizzate nel DOCFAP, che costituisce documento da allegare al progetto di fattibilità tecnica ed economica, insieme con
l’atto di approvazione di cui all’articolo 18, comma 8, ai fini della verifica della coerenza del processo progettuale;
e) nel caso di elaborazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica in un’unica fase, per le soluzioni progettuali
alternative, la redazione degli elaborati di cui all’articolo 18, comma 5, lettere d), e), f) e h);
f) elenco delle normative di riferimento, con esplicito richiamo ai parametri prestazionali o prescrittivi adottati per il progetto di fattibilità tecnica ed economica, in relazione ai vari ambiti normativi cogenti o comunque presi a riferimento, quali azioni e loro combinazioni, tempi di ritorno, classi di esposizione, scenari di evento;
g) indicazioni per la prosecuzione dell’iter progettuale;
h) riepilogo degli aspetti economici e finanziari del progetto, secondo quanto precisato al comma 4.
2. La soluzione progettuale prescelta si articola in:
a) descrizione della soluzione progettuale e del percorso progettuale che ha condotto ad elaborare tale soluzione sulla base
degli esiti degli studi specialistici e delle indagini di cui alla lettera c);
b) descrizione degli aspetti funzionali e tecnici e dell’interrelazione tra i diversi elementi del progetto, architettonici,
strutturali, funzionali, impiantistici, anche in riferimento al quadro esigenziale e al DIP di cui all’articolo 14;
c) descrizione della fattibilità dell’intervento, documentata anche in base ai risultati degli studi di fattibilità ambientale e
paesaggistica di cui agli articoli 19, comma 6, lettera c) e 22, nonché agli esiti delle indagini di seguito indicate e alle
conseguenti valutazioni riguardo alla fattibilità dell’intervento:
1) esiti degli studi e delle indagini geologiche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, ambientali,
archeologiche effettuate;
2) esiti degli accertamenti in ordine agli eventuali vincoli di natura ambientale, idraulica, storica, artistica, archeologica,
paesaggistica, o di qualsiasi altra natura, interferenti sulle aree o sulle opere interessate;
3) esiti delle valutazioni preliminari sullo stato della qualità dell’ambiente interessato dall’intervento e sulla sua possibile
evoluzione, in assenza e in presenza dell’intervento stesso, nonché in corso di realizzazione;
4) considerazioni e valutazioni sulla compatibilità dell’intervento rispetto al contesto territoriale ed ambientale;
d) accertamento in ordine alle interferenze dell’intervento da realizzare con opere preesistenti o con pubblici servizi presenti
lungo il tracciato e proposta di risoluzione delle interferenze stesse e stima dei prevedibili oneri, secondo quanto stabilito
all’articolo 27, commi 3, 4, 5 e 6 del codice;
e) ricognizione in ordine alla disponibilità delle aree e di eventuali immobili sui quali deve essere eseguito l’intervento, alle
relative modalità di acquisizione, ai prevedibili oneri;
f) eventuali indicazioni su accessibilità, utilizzo e livello di manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti;
g) criteri ed indirizzi per la redazione del progetto definitivo.
3. Nel caso di interventi effettuati su opere esistenti, la relazione ne descrive le caratteristiche tipologiche, strutturali e
impiantistiche e le motivazioni che hanno condotto alla scelta della soluzione progettuale, anche in riferimento a quanto
indicato all’articolo 21, comma 3.
4. Il riepilogo degli aspetti economici e finanziari del progetto, di cui al comma 1, lettera g) si articola in:
a) calcolo sommario della spesa;
b) quadro economico;
c) eventuale articolazione dell’intervento in stralci funzionali e fruibili, ovvero in tratte funzionali e fruibili per le opere a rete;
d) piano economico e finanziario, ove previsto, e relativi risultati, con indicazione delle coperture e delle fonti di
finanziamento, pubbliche e private;
e) indicazioni di sintesi sull’impatto occupazionale dell’intervento sia in fase di realizzazione che di esercizio, nei casi in cui sia richiesto.
5. La relazione generale contiene, altresì, l’indicazione delle circostanze che non possono risultare dagli altri elaborati
progettuali e che hanno influenza sulla scelta e sul buon esito del progetto.

Articolo 21 Relazione tecnica, studi ed indagini del progetto di fattibilità tecnica ed economica

1. La relazione tecnica del progetto di fattibilità, corredata da indagini e studi specialistici, secondo quanto indicato
all’articolo 18, comma 7, riporta:
a) le esigenze, i requisiti e i livelli di prestazione che devono essere soddisfatti con l’intervento, in relazione alle specifiche
esigenze definite nel quadro esigenziale e nel DIP;
b) le risultanze degli studi, delle indagini e delle analisi effettuate, in funzione della tipologia, delle dimensioni e
dell’importanza dell’opera, evidenziando le conseguenti valutazioni in ordine alla fattibilità dell’intervento raggiunte
attraverso la caratterizzazione del contesto locale territoriale, ambientale e paesaggistico in cui è inserita l’opera; sulla base
di tali risultanze gli studi specialistici dovranno definire, in dettaglio, le ulteriori indagini e prove da eseguirsi nel successivo
livello progettuale, al fine di pervenire ad una completa ed esaustiva caratterizzazione del territorio e del sito interessato dal progetto;
c) le risultanze dello studio di inserimento urbanistico con relativi elaborati grafici, ove pertinente;
d) la descrizione e motivazione del grado di approfondimento adottato per la pianificazione delle indagini effettuate, in
funzione della tipologia, delle dimensioni e dell’importanza dell’opera;
e) la descrizione e la motivazione delle scelte tecniche poste a base del progetto, anche con riferimento alla sicurezza
funzionale, all’efficienza energetica ed al riuso e riciclo dei materiali;
f) esclusivamente per interventi relativi a infrastrutture del servizio idrico integrato, gli studi specialistici di cui alla lettera b) contengono altresì indagini mirate alla quantificazione dei carichi idraulici ed inquinanti da convogliare nei collettori fognari e trattare negli impianti, la cui presenza ha influenza diretta sulla tipologia, sul dimensionamento e sui costi, sia di investimento che di esercizio, delle opere.
2. Salvo diversa motivata determinazione della stazione appaltante in relazione alla tipologia ed alle caratteristiche dell’opera o dell’intervento da realizzare, la relazione tecnica, corredata da indagini e studi specialistici, è riferita ai seguenti aspetti della progettazione, ove pertinenti:
a) geologia, idrogeologia, pedologia, idrologia, idraulica, geotecnica e sismica;
b) mobilità e traffico, esclusivamente per le infrastrutture di trasporto e qualora risulti pertinente in relazione alle
caratteristiche del progetto;
c) sintesi delle analisi e delle valutazioni contenute nello studio preliminare ambientale di cui all’articolo 19 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con i contenuti di cui all’allegato IV bis del decreto stesso e paesaggistica o nello studio di
impatto ambientale, secondo quanto previsto all’articolo 22;
d) vincoli che insistono sull’area d’intervento e sull’intorno territoriale ed ambientale, qualora risulti pertinente in relazione
alle caratteristiche del progetto;
e) archeologia, con descrizione di sviluppi ed esiti della verifica preventiva dell’interesse archeologico, ai sensi dell’articolo 25 del codice, qualora risulti pertinente in relazione alle caratteristiche del progetto;
f) censimento delle interferenze esistenti, ai sensi dell’articolo 27, commi 3, 4, 5 e 6 del codice, con le relative ipotesi di
risoluzione, il programma degli spostamenti e attraversamenti e di quant’altro necessario alla risoluzione delle interferenze,
nonché il preventivo di costo, qualora risulti pertinente in relazione alle caratteristiche del progetto;
g) piano di gestione delle materie, tenuto conto della disponibilità e localizzazione di siti di recupero e discariche, con
riferimento alla vigente normativa in materia;
h) architettura e aspetti funzionali dell’intervento;
i) strutture;
l) impianti, con la definizione della loro costituzione in relazione alla necessità di sicurezza, continuità di servizio, sostenibilità
ed efficienza energetica, nel loro funzionamento normale ed anomalo e nel loro esercizio;
m) sicurezza antincendio, in relazione agli ipotetici e potenziali rischi e scenari incidentali;
n) prime indicazioni sulle misure di sicurezza finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri ai fini
della stesura dei piani di sicurezza, secondo quanto precisato all’articolo 18, comma 2;
j) espropri.
3. Salvo diversa motivata determinazione dell’amministrazione, per gli interventi di restauro e risanamento conservativo, di
cui all’articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e di ristrutturazione
edilizia, di cui all’art. 3, comma 1, lettera d) del medesimo decreto che non consistano nella demolizione e ricostruzione
dell’opera esistente, la relazione tecnica contiene, oltre agli elaborati di cui ai commi 1 e 2 che risultino pertinenti al tipo di
intervento da eseguire, i seguenti elaborati:
a) relazione sulla conoscenza dello stato attuale di consistenza e di conservazione dell’opera oggetto dell’intervento,
articolata in: conoscenza visiva, documentale, storico-critica, geometrica, materica, funzionale, strutturale estesa anche alle
fondazioni, impiantistica, nella quale siano descritte anche eventuali problematiche pregresse ed interventi già
precedentemente eseguiti;
b) relazione inerente le indagini e prove effettuate, relative sia alle caratteristiche storiche, architettoniche, strutturali e
tecnologiche dell’opera sulla quale si interviene, sia al sito su cui essa insiste, individuate dal progettista sulla base della
normativa vigente, con relativi certificati di prova allegati;
c) relazione sugli eventuali approfondimenti di indagini o di conoscenza rinviati al livello del progetto definitivo;
d) esiti delle ricerche e indagini finalizzate ad acquisire gli elementi necessari per la scelta dei tipi e metodi d’intervento,
nonché per la stima sommaria del costo dell’intervento;
e) dettagliato resoconto in merito ai caratteri storici, tipologici e costruttivi dell’ opera su cui viene effettuato l’intervento,
con evidenziazione specifica di eventuali parti o elementi da salvaguardare in relazione al tipo di intervento da eseguire;
analisi dello stato di consistenza e funzionalità; resoconto in merito allo stato di conservazione dell’opera, nonché alle
indagini e prove effettuate ed agli esiti della diagnostica; in funzione del tipo d’intervento, le indagini per la valutazione dello stato di consistenza devono essere estese anche a quelle parti dell’opera che si sviluppano nel sottosuolo;
f) descrizione dell’intervento da eseguire, che riporti almeno:
1) la tipologia dell’intervento;
2) la finalità dell’intervento;
3) la specifica tecnica di esecuzione;
4) l’impatto sull’esercizio, qualora pertinente in relazione al tipo di edificio sul quale si interviene ed alle sue attuali condizioni di utilizzo;
5) la funzionalità della costruzione qualora pertinente;
6) indicazioni sulle fasi esecutive necessarie per salvaguardare, ove richiesto, l’esercizio durante la realizzazione
dell’intervento;
7) indicazioni sulla destinazione finale di eventuali aree o opere dismesse.

Articolo 22 Studio preliminare ambientale e studio di impatto ambientale

1. Lo studio preliminare ambientale di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere redatto solo nei soli casi in cui si renda necessaria la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (VIA). Lo studio è redatto con i contenuti di cui all’allegato IV bis del decreto stesso, in relazione alla specifica tipologia progettuale, categoria, dimensione e localizzazione dell’intervento, alle sue caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali, nonché alle caratteristiche del contesto territoriale e ambientale in cui l’intervento stesso è inserito, ha lo scopo di analizzare e valutare, anche in base alle indagini, analisi e verifiche effettuate ai sensi degli articoli 18 e 19 la significatività dei potenziali impatti sull’ambiente e il paesaggio e le eventuali relative misure di mitigazione e compensazione ambientale e paesaggistica.
2. Per progetti di opere e interventi che rientrano nel campo di applicazione della disciplina della VIA di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per i quali si sia deciso di attivare il procedimento di VIA sul progetto di fattibilità tecnica ed economica, lo studio di fattibilità ambientale è sostituito dallo studio di impatto ambientale di cui all’articolo 22 del suddetto decreto legislativo, predisposto secondo i contenuti di cui all’allegato VII e comprendente il progetto di monitoraggio ambientale (PMA).

Articolo 23 Elaborati grafici del progetto di fattibilità tecnica ed economica

1. Gli elaborati grafici del progetto di fattibilità, redatti in scala e debitamente quotati, tenendo conto della necessità di
includere le eventuali misure ed interventi di mitigazione e di compensazione ambientale con la stima dei relativi costi, salva diversa motivata determinazione dell’amministrazione, sono costituiti come di seguito indicato.
a) per opere e lavori puntuali:
1) stralcio documentale degli strumenti di pianificazione territoriale e di tutela ambientale e paesaggistica, nonché degli
strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti, sui quali sono indicate la localizzazione dell’intervento da realizzare e le
eventuali altre localizzazioni esaminate; tali elementi sono altresì riportati in una corografia in scala adeguata, estesa ad un
ambito significativo, riferibile ai sistemi cartografici nazionali, con la perimetrazione dell’intervento;
2) planimetrie con le indicazioni delle curve di livello in scala non inferiore a 1:2.000, sulle quali sono riportati separatamente
le opere ed i lavori da realizzare e le altre eventuali ipotesi progettuali esaminate;
3) elaborati relativi alle indagini e studi preliminari, in scala adeguata alle dimensioni dell’opera in progettazione:
3.1. planimetria con ubicazione delle indagini eseguite;
3.2. carte geologica, geomorfologica e idrogeologica, con la localizzazione dell’intervento, estese ad un ambito territoriale
significativo;
3.3. sezioni geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche, con localizzazione dell’intervento, illustranti gli assetti
litostrutturali, geomorfologici ed idrogeologici;
3.4. carta del reticolo idrografico;
3.5. carta archeologica;
3.6. carta dei vincoli ordinati e sovraordinati, in scala adeguata e con la localizzazione dell’intervento;
3.7. carta di microzonazione sismica, ove disponibile, in scala adeguata, estesa ad un ambito significativo;
3.8. planimetria delle interferenze ai sensi dei commi 3 e 4 dell’articolo 27 del codice;
3.9. planimetrie catastali;
3.10. planimetria ubicativa dei siti di cave attive, degli impianti di recupero, dei siti di deposito temporaneo e delle discariche
autorizzate ed in esercizio da utilizzare per il conferimento dei rifiuti derivanti dalla realizzazione dell’intervento;
4) schemi grafici e sezioni schematiche nel numero, nell’articolazione e nelle scale necessarie a permettere l'individuazione di massima di tutte le caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche delle opere e dei lavori da realizzare,
integrati da tabelle relative ai parametri da rispettare;
b) per opere e lavori a rete:
1) corografia generale di inquadramento dell’opera in scala in scala adeguata, estesa ad un ambito significativo, riferibile ai
sistemi cartografici nazionali;
2) corografia contenente l'indicazione dell'andamento planimetrico dei tracciati esaminati con riferimento all'orografia
dell'area, al sistema di trasporti e degli altri servizi esistenti, al reticolo idrografico, in scala adeguata, estesa ad un ambito
significativo, riferibile ai sistemi cartografici nazionali;
3) stralcio degli strumenti di pianificazione territoriale e di tutela ambientale e paesaggistica, nonché degli strumenti
urbanistici generali ed attuativi vigenti, sui quali sono indicati i tracciati esaminati.
4) planimetrie con le indicazioni delle curve di livello, in scala non inferiore a 1:10.000, sulle quali, ove pertinenti, sono altresì riportati separatamente i tracciati alternativi esaminati;
5) planimetrie su foto mosaico, in scala non inferiore a 1:10.000, sulle quali ove pertinenti, sono altresì riportati
separatamente i tracciati alternativi esaminati;
6) profili longitudinali altimetrici dei tracciati esaminati in scala non inferiore a 1:10.000/1000;
7) elaborati relativi alle indagini e studi preliminari, ed in particolare:
7.1. planimetria con ubicazione delle indagini eseguite;
7.2. carte geologica, geomorfologica e idrogeologica, con localizzazione dell’intervento, estese ad un ambito significativo;
7.3. sezioni geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche, con localizzazione dell’intervento, illustranti gli assetti
litostrutturali, geomorfologici ed idrogeologici;
7.4. profili litostratigrafico, idrogeologico, geotecnico con caratterizzazione fisico-meccanica dei principali litotipi e con
indicazione della posizione delle falde idriche;
7.5. carta del reticolo idrografico in scala adeguata;
7.6. carta dei vincoli ordinati e sovraordinati, in scala adeguata e con la localizzazione dell’intervento;
7.7. carta archeologica in scala adeguata, estesa ad un ambito significativo, riferibile ai sistemi cartografici nazionali;
7.8. carta di microzonazione sismica, ove disponibile, in scala adeguata, estesa ad un ambito significativo, riferibile ai sistemi cartografici nazionali;
7.9. eventuali planimetrie con i risultati delle indagini e delle simulazioni del traffico in scala non inferiore a 1:25.000;
7.10. planimetria delle interferenze con il sedime di edifici e/o reti infrastrutturali esistenti, in scala adeguata, estesa ad un
ambito significativo, riferibile ai sistemi cartografici nazionali;
7.11. corografia in scala in scala adeguata, estesa ad un ambito significativo, riferibile ai sistemi cartografici nazionali, con
l’ubicazione dei siti di cave attive, degli impianti di recupero, dei siti di deposito temporaneo e delle discariche autorizzate ed
in esercizio autorizzate ed in esercizio da utilizzare per il conferimento dei rifiuti derivanti dalla realizzazione dell’intervento;
7.12. sistemazione tipo aree di deposito;
7.13. schemi grafici e sezioni schematiche nel numero, nell'articolazione e nelle scale necessarie a permettere
l'individuazione di massima della localizzazione e delle caratteristiche spaziali, funzionali e tecnologiche delle aree di cantiere necessarie per la realizzazione delle opere;
8) planimetrie con le indicazioni delle curve di livello, in scala non inferiore a 1:5.000, per il tracciato selezionato; la scala non dovrà essere inferiore a 1:2.000 per le tratte in area urbana. La planimetria contiene una rappresentazione del corpo stradale o ferroviario e delle opere idrauliche secondo tutti gli assi di progetto, in base alle caratteristiche geometriche assunte. La geometria delle opere è rappresentata in ogni sua parte - scarpate, opere di sostegno, opere d’arte idrauliche, fasce di rispetto e fasce di interesse urbanistico-, allo scopo di determinare esattamente l'ingombro dell'infrastruttura. Sono inoltre rappresentate le caratteristiche geometriche del tracciato e le opere d’arte principali;
9) planimetrie su foto mosaico, in scala non inferiore a 1:5.000, del tracciato selezionato;
10) profili longitudinali altimetrici delle opere e dei lavori da realizzare in scala non inferiore a 1:5.000/500, contenenti
l’indicazione di tutte le opere d’arte previste, le intersezioni con reti di trasporto, di servizi e/o idrografiche, le caratteristiche geometriche del tracciato; per le tratte in area urbana la scala non è inferiore a 1:2000/200;
11) da sezioni tipo idrauliche, stradali, ferroviarie e simili in scala non inferiore ad 1:200;
12) sezioni trasversali correnti, in numero adeguato per una corretta valutazione preliminare delle quantità da utilizzare nella quantificazione dei costi dell’opera;
13) elaborati che consentano, mediante piante, prospetti e sezioni in scala adeguata, la definizione di tutti i manufatti speciali che l’intervento richiede;
14) elaborati che riassumono i criteri di sicurezza e di funzionalità previsti per l’esercizio dell’infrastruttura;
15) elaborati tipologici che consentano, mediante piante, prospetti e sezioni in scala adeguata, la definizione di tutte le opere correnti e minori che l’intervento richiede;
16) elaborati che consentano, mediante schemi, piante e sezioni in scala adeguata, la definizione delle componenti
impiantistiche presenti nel progetto, ivi compresi gli impianti di protezione antincendio attivi e passivi con l’indicazione delle
caratteristiche tecnico-funzionali e dei dati tecnici definiti in base ai calcoli di progetto. Le planimetrie e gli elaborati grafici
riportano altresì le indicazioni relative alla suddivisione dell’intervento in lotti funzionali e fruibili, ove prevista.
2. Sulla base degli elaborati di cui al comma 1 è predisposto il calcolo sommario della spesa, di cui all’articolo 24, che
consente la quantificazione del costo complessivo delle opere o dei lavori in progetto.
3. La stazione appaltante, qualora non ritenga pertinente, in relazione alla dimensione, alla categoria e alla tipologia
dell’intervento, la predisposizione di uno o più elaborati grafici tra quelli elencati al comma 1, opera motivatamente le
necessarie differenziazioni e riduzioni o integrazioni dell’elenco stesso, definendo la composizione specifica degli elaborati
del progetto di fattibilità tecnica ed economica per il singolo intervento
4. Sia per le opere ed i lavori puntuali che per le opere ed i lavori a rete, il progetto di fattibilità tecnica ed economica
specifica gli elaborati e le relative scale da adottare in sede di progetto definitivo ed esecutivo, ferme restando le scale
minime previste al comma 1, che possono essere variate soltanto su indicazione dell’amministrazione ai sensi dell’articolo 23, comma 4 del codice.

Articolo 24 Calcolo sommario della spesa, quadro economico e piano economico e finanziario di massima

1. Il calcolo sommario della spesa è redatto applicando alle quantità caratteristiche delle opere o dei lavori in progetto, i
corrispondenti costi parametrici standardizzati dei lavori elaborati dall’ANAC ai sensi dell’articolo 213, comma 3, lettera hbis), del codice. In assenza dei costi standardizzati, applicando parametri desunti da interventi similari realizzati, ovvero
redigendo un computo metrico estimativo di massima, mediante l’impiego dei prezzari, di cui all’articolo 23, comma 7, del
codice.
2. Il quadro economico, articolato secondo quanto previsto all’articolo 16 in relazione alla specifica tipologia e categoria
dell’opera o dell’intervento e alle specifiche modalità di affidamento dei lavori ai sensi del codice, comprende, oltre
all’importo per lavori determinato nel calcolo sommario della spesa, gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso,
determinati in base alla stima sommaria di cui all’articolo 9, comma 7, lettera d), e le somme a disposizione della stazione
appaltante, determinate attraverso valutazioni effettuate in sede di accertamenti preliminari, nonché, nel caso di
concessione o affidamento a contraente generale, gli oneri di spettanza rispettivamente del concessionario o del contraente
generale, nei casi previsti. Il quadro economico indica inoltre, tra le somme a disposizione dell’amministrazione, ove previsti, gli importi per le opere di mitigazione e compensazione ambientale, quelli per il monitoraggio ambientale, gli importi per l’esecuzione delle indagini e prove geotecniche da effettuare a livello di progetto definitivo, nonché gli importi per eventuali ulteriori indagini geologiche, idrologiche, idrauliche e archeologiche da effettuare anch’esse a livello di progetto definitivo, qualora risultino necessarie. Tali oneri sono inseriti in uno specifico documento di analisi allegato al quadro economico stesso.
3. Nel caso di affidamento in concessione, di cui alla parte III del codice, il quadro economico è accompagnato da specifico
allegato relativo al piano economico e finanziario di massima di copertura della spesa e della connessa gestione, con
l’indicazione, oltre che della ricognizione ed esplicitazione dei rischi operativi di cui all’articolo 3 comma 1 lettera zz) del
codice da porre in capo al concessionario, dei seguenti elementi:
a) dell’arco temporale prescelto;
b) dell’eventuale prezzo che l’amministrazione prevede di riconoscere per consentire al concessionario di perseguire
l’equilibrio economico e finanziario;
c) della eventuale cessione in proprietà o a titolo di godimento o a titolo di prezzo, dei beni;
d) dei conseguenti oneri a carico del concessionario, da porre a base di gara;
e) dei costi della sicurezza dedotti dal piano di sicurezza.
4. In caso di affidamento dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica secondo quanto stabilito dal
codice, nella parte del quadro economico relativa ai lavori deve essere indicato l’importo delle spese di progettazione,
determinato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.
5. Per gli interventi di cui alla parte III e alla parte IV del codice, il piano economico e finanziario di massima deve essere
suddiviso in:
a) conto economico;
b) flusso di cassa.

Articolo 25 Capitolato prestazionale del progetto di fattibilità tecnica ed economica

1. Il capitolato prestazionale di fattibilità tecnica ed economica contiene:
a) l'indicazione delle necessità funzionali poste a base dell’intervento, dei requisiti e delle specifiche prestazioni che devono
essere soddisfatti attraverso la realizzazione dell’intervento, in modo che esso risponda alle esigenze della stazione
appaltante e degli utilizzatori, nel rispetto delle risorse finanziarie stanziate;
b) la specificazione delle opere generali e delle eventuali opere specializzate comprese nell’intervento con i relativi importi,
ove applicabile.
c) una tabella dei criteri e sub-criteri in cui l’intervento è suddivisibile, necessaria per l'applicazione della metodologia di
determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Nel caso in cui i lavori siano affidati sulla base del progetto di fattibilità, secondo quanto previsto dal codice, deve essere
redatto il capitolato prestazionale d’appalto con i contenuti di cui all’articolo 39.
Sezione III Progetto definitivo

Articolo 26 Contenuti del progetto definitivo

1. Il progetto definitivo, fermo restando quanto previsto dall’articolo 23, comma 7 del codice, predisposto sulla base del
progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato, individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto di tutti i
vincoli tecnici, giuridici ed economici esistenti, del quadro esigenziale e del DIP, degli eventuali ulteriori criteri ed indicazioni
espressi dalla stazione appaltante, nonché di quanto emerso in sede di conferenza dei servizi, ove prevista.

Articolo 27 Documenti componenti il progetto definitivo

1. Il progetto definitivo è elaborato in conformità alle scelte effettuate nel progetto di fattibilità tecnica ed economica, fatte
salve eventuali modifiche progettuali, specificamente motivate dal progettista, e sviluppa gli elaborati grafici e descrittivi
nonché i relativi calcoli ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano
significative differenze tecniche e di costo; inoltre riporta tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio dei necessari titoli
abilitativi, dell'accertamento di conformità urbanistica o di altro atto equivalente, ai sensi della legislazione vigente; a tal fine, al progetto definitivo sono allegati gli atti della conferenza dei servizi, ove prevista ai sensi dell’articolo 27 del codice, e i relativi provvedimenti di raggiunta intesa ai fini della localizzazione dell’intervento e della conformità urbanistica, ai sensi
della legislazione vigente.
2. Il progetto definitivo, salva diversa motivata determinazione dell’amministrazione ai sensi dell’articolo 23, comma 4 del
codice, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell’intervento, comprende i seguenti elaborati, ove
pertinenti:
a) relazione generale, di cui all’articolo 28;
b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche, secondo quanto specificato all’articolo 29;
c) rilievi planoaltimetrici;
d) studio di inserimento urbanistico, ove pertinente;
e) elaborati grafici, di cui all’articolo 31; nel caso di interventi sull’esistente, rilievo completo e dettagliato dell’ opera su cui
viene eseguito l’intervento, corredato da specifica relazione tecnica sullo stato di consistenza e di conservazione dell’opera
stessa, che, sulla base degli elementi conoscitivi acquisiti in fase di progetto di fattibilità tecnica ed economica e della relativa diagnostica, definisca in modo compiuto: le caratteristiche, i materiali, le tecniche e le tecnologie costruttive dell’ opera esistente, evidenziando anche eventuali problematiche pregresse connesse alla sua storia evolutiva, nonché il tipo e il
metodo d’intervento prescelto, e che riporti in allegato le relative indagini e prove di caratterizzazione meccanica dei
materiali effettuate;
f) studio definitivo ambientale, di cui all’articolo 30, oppure copia dello studio di impatto ambientale di cui all’articolo 12
comma 3, secondo quanto precisato rispettivamente all’articolo 30 e all’articolo 22;
g) nei casi previsti dalla legislazione vigente, piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo;
h) calcoli delle strutture e degli impianti secondo quanto specificato all’articolo 32;
i) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici, di cui all’articolo 33;
l) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze, ai sensi dell’articolo 27 del codice; m) piano particellare di
esproprio, di cui all’articolo 34, ove previsto; n) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi, di cui all’articolo 35, comma 2;
o) computo metrico estimativo, di cui all’articolo 34;
p) aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza, finalizzati alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, con i contenuti minimi di cui al comma 3;
q) quadro economico, di cui all’articolo 34, con l’indicazione dei costi della sicurezza, desunti sulla base del documento di cui
alla lettera n), e dei costi delle opere di mitigazione e compensazione ambientale nei relativi limiti di spesa, ove stabiliti;
r) cronoprogramma, aggiornato rispetto al livello del progetto di fattibilità tecnica ed economica, che rappresenti mediante
diagramma lineare le attività esecuzione dei lavori, e, per ciascuna di tali attività, i tempi previsti per il relativo lo
svolgimento;
s) piano economico e finanziario, ove pertinente, a completamento di quanto indicato all’articolo 23;
t) elenco aggiornato delle autorizzazioni, concessioni, licenze, pareri, intese, nulla osta e atti di assenso comunque
denominati, necessari alla realizzazione ed esercizio dell’intervento.
3. L’elaborato di cui al comma 2, lettera p), sviluppato con i necessari approfondimenti connessi al livello progettuale,
contiene almeno:
a) l'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con:
1) la localizzazione del cantiere e la descrizione del contesto in cui è prevista l'area di cantiere;
2) una descrizione sintetica dell'opera, con riferimento alle scelte progettuali individuate nelle relazioni e studi di cui al
comma 2, lettere a), b) e d);
b) una relazione sintetica concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all'area ed
all'organizzazione dello specifico cantiere nonché alle lavorazioni interferenti, ivi compresi i rischi derivanti dal possibile
rinvenimento di ordigni bellici inesplosi, nonché dall’esecuzione della bonifica degli ordigni bellici ai sensi delle disposizioni
vigenti in materia, ove valutata necessaria;
c) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure e le misure preventive e protettive, in riferimento all'area di cantiere,
all'organizzazione del cantiere e alle lavorazioni;
d) il calcolo dei costi della sicurezza, determinata in relazione all’opera da realizzare, sulla base degli elementi di cui alle
lettere da a) a c), secondo le modalità di calcolo di cui all’articolo 35.
4. Per le opere non soggette a valutazione d’impatto ambientale e per le quali risulti necessaria la redazione del progetto di
monitoraggio ambientale (PMA), lo stesso è predisposto nel modo seguente:
a) illustra i contenuti, i criteri, le metodologie, l'organizzazione e le risorse che saranno impiegate per attuare il piano di
monitoraggio ambientale (PMA), definito come l'insieme dei controlli da effettuare attraverso la rilevazione e misurazione
nel tempo di determinati parametri biologici, chimici e fisici presi a riferimento per le diverse componenti ambientali
soggette ad un impatto significativo nelle fasi di realizzazione ed esercizio delle opere;
b) è uniformato alle disposizioni dettate in materia dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;
c) contiene la programmazione delle seguenti attività:
1) identificazione delle azioni di progetto che generano impatti ambientali significativi sulle singole componenti ambientali,
per ciascuna fase (ante operam, in corso d’opera, post operam);
2) identificazione delle componenti ambientali da monitorare;
3) localizzazione delle aree nell’ambito delle quali programmare le attività di monitoraggio e, nell’ambito di queste, delle
stazioni/punti di monitoraggio in corrispondenza dei quali effettuare rilevazioni e misurazioni;
4) selezione dei parametri analitici descrittori dello stato quali-quantitativo della componente ambientale, attraverso i quali
controllare l’evoluzione nello spazio e nel tempo delle sue caratteristiche;
5) scelta delle tecniche di campionamento, misura ed analisi e della relativa strumentazione;
6) scelta della frequenza dei campionamenti e della durata complessiva dei monitoraggi nelle diverse fasi (ante operam, in
corso d’opera, post operam);
7) individuazione delle metodologie di controllo di qualità, validazione, analisi ed elaborazione dei dati del monitoraggio;
8) definizione delle modalità di restituzione dei dati funzionali a documentare le modalità di attuazione e gli esiti del
monitoraggio alle autorità preposte ad eventuali controlli e per l’informazione al pubblico.
5. Per le opere soggette a valutazione d’impatto ambientale, il progetto di monitoraggio ambientale (PMA), ai sensi della
normativa in materia, è redatto nell’ambito dello studio di impatto ambientale. Al progetto definitivo deve essere allegata
copia di tale documento.
6. Nei casi di affidamento dei lavori sulla base del progetto definitivo, secondo quanto stabilito dal codice, ferma restando la
necessità della previa acquisizione della positiva valutazione di impatto ambientale se richiesta, il progetto è corredato dai
seguenti elaborati:
a) schema di contratto e capitolato speciale d’appalto, in sostituzione del disciplinare di cui al comma 2, lettera i) , redatti con modalità indicate all’articolo 49; lo schema di contratto deve prevedere, tra l’altro, che il concorrente debba indicare, al
momento dell’offerta, i tempi della progettazione esecutiva e le modalità con le quali viene assicurato il controllo, da parte
dell’amministrazione, del rispetto delle indicazioni del progetto definitivo;
b) piano di manutenzione di cui all’articolo 42;
c) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 33, redatto ai sensi dell’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni, sulla base del quale determinare il costo della sicurezza, nel rispetto
dell’allegato XV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni;
d) dettagli costruttivi in scala opportuna in relazione al tipo di opera, indicativamente 1:50/1:20, relativi agli elementi del
progetto architettonico e, ove occorrente, di quello strutturale rilevanti ai fini della chiara definizione formale e tecnicocostruttiva dell’intervento;
e) cronoprogramma con i contenuti di cui all’articolo 45.
f) computo metrico estimativo, secondo quanto disposto dall’articolo 35, in attuazione dell’articolo 32, comma 14-bis, del
codice.
7. Qualora, previa motivata determinazione della stazione appaltante, non sia stato redatto il progetto di fattibilità tecnica ed economica, la relazione generale del progetto definitivo, di cui all’articolo 28, è integrata, ai sensi dell’articolo 23, comma 4, del codice, di tutti gli elementi rilevanti previsti per i livelli omessi in relazione alla specificità dell’intervento.

Articolo 28 Relazione generale del progetto definitivo

1. La relazione generale fornisce tutti gli elementi atti a dimostrare la rispondenza del progetto definitivo alle scelte
effettuate al livello del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato, il soddisfacimento delle finalità dell'intervento,
dei relativi requisiti e del prescritto livello qualitativo e di sicurezza, nonché i conseguenti costi e benefici attesi, anche in
relazione al quadro esigenziale ed al DIP.
2. Salva diversa motivata determinazione dell’amministrazione, la relazione generale:
a) descrive dettagliatamente, i criteri utilizzati per le scelte progettuali, gli aspetti dell'inserimento dell’intervento sul
territorio, gli aspetti architettonici, tecnici e funzionali, le caratteristiche prestazionali e descrittive dell’intervento nel suo
complesso, dei singoli manufatti e dei materiali prescelti, nonché i criteri di progettazione delle strutture e degli impianti, in
particolare per quanto riguarda la sicurezza, la funzionalità e l'economia di gestione, anche in relazione alle caratteristiche
prestazionali richieste dall’amministrazione aggiudicatrice;
b) riferisce in merito a tutti gli aspetti riguardanti la topografia, la geologia, l’idrogeologia, la pedologia, l'idrologia, l’idraulica, la geotecnica, la sismicità, l'ambiente, il paesaggio e gli immobili di interesse storico, artistico ed archeologico, alla compatibilità con il contesto ambientale e territoriale, alle eventuali opere di mitigazione e compensazione ambientale
inserite nell’intervento e nel relativo quadro economico, anche in relazione allo studio di impatto ambientale ovvero allo
studio definitivo ambientale secondo quanto previsto rispettivamente agli articoli 22 e 30, agli eventuali espropri ove previsti, nonché, esclusivamente per le infrastrutture di trasporto in merito alla mobilità ed al sistema di trasporto; riferisce altresì in merito alle ulteriori indagini e prove effettuate, a completamento di quelle eseguite in sede di progetto di fattibilità tecnica ed economica;
c) indica le cave, gli impianti autorizzati per il recupero dei materiali da risulta, le discariche autorizzate ed in esercizio da
utilizzare per il conferimento dei rifiuti derivanti dalla realizzazione dell’intervento, con la specificazione della capacità
complessiva e dell’autorizzazione;
d) descrive le soluzioni adottate per il superamento delle barriere architettoniche;
e) riferisce in merito all'idoneità delle reti esterne dei servizi a soddisfare le esigenze connesse alla cantierizzazione ed
all'esercizio dell’intervento da realizzare;
f) riferisce in merito alla verifica delle interferenze delle reti aeree e sotterranee con i nuovi manufatti ed al progetto della
risoluzione delle interferenze medesime;
g) riferisce in merito all’inserimento nel progetto di opere d’arte, nei casi in cui sono previste ai sensi della legislazione
vigente;
h) riferisce in merito ai criteri in base ai quali si è operato per la redazione del progetto di monitoraggio ambientale, ove
richiesto, con particolare riferimento a ciascuna componente ambientale soggetta ad un impatto significativo, precisando la
motivazione per l'eventuale esclusione di alcune di esse;
i) riferisce in merito ai criteri ed agli elaborati che dovranno comporre il progetto esecutivo; riferisce inoltre in merito ai
tempi necessari per la redazione del progetto esecutivo e per la realizzazione dell’intervento, eventualmente aggiornando i
tempi indicati nel cronoprogramma del progetto di fattibilità tecnica ed economica, di cui all’articolo 20, comma 6, lettera g);
l) elenca le normative di riferimento, con esplicito riferimento ai parametri prestazionali o prescrittivi adottati in relazione ai
vari ambiti normativi cogenti o comunque presi a riferimento - quali le azioni e loro combinazioni, i tempi di ritorno, le classi
di esposizione, gli scenari di evento - evidenziando eventuali modifiche intervenute rispetto al precedente livello di
progettazione;
m) esclusivamente per gli interventi di contrasto ai fenomeni di dissesto idrogeologico, riferisce altresì in merito alla
popolazione esposta a rischio da pericoli naturali ed antropici diretto e indiretto, pre e post opera.
3. La relazione generale, inoltre, attesta la rispondenza del progetto definitivo al progetto di fattibilità tecnica ed economica,
ove redatto, ed alle eventuali prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso; riporta altresì le motivazioni che
abbiano eventualmente indotto il progettista ad apportare variazioni rispetto al progetto di fattibilità tecnica ed economica
approvato.

Articolo 29 Relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo

1. Il progetto definitivo comprende, in relazione alle dimensioni, alla tipologia ed alla categoria dell ’intervento, salvo diversa motivata determinazione dell’amministrazione, almeno le relazioni tecniche di seguito elencate, ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo:
a) relazione geologica: definisce, sulla base del rilevamento geologico e delle specifiche indagini geologiche eseguite sia a
livello di progetto di fattibilità tecnica ed economica, sia a livello di progetto definitivo, secondo quanto sopra precisato, le
formazioni geologiche presenti nel sito, i tipi litologici, la struttura e i caratteri fisici del sottosuolo, nonché il modello
geologico del sottosuolo; descrive gli aspetti stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici e sismo-tettonici ed il
conseguente livello di pericolosità geologica con riferimento al sito interessato dall’opera; la relazione geologica sviluppa in
modo esaustivo:
1) le caratteristiche geologiche del sito e la successione stratigrafica locale (caratteristiche litologiche e stratigrafiche dei
litotipi, stato di alterazione e fessurazione, distribuzione spaziale e rapporti tra i vari corpi geologici);
2) le caratteristiche geo-strutturali dell’area e i principali elementi tettonici presenti;
3) i processi morfo-evolutivi agenti sul territorio e i principali elementi geomorfologici presenti, con particolare riferimento al loro stato di attività;
4) le caratteristiche idrogeologiche del sito e lo schema di circolazione idrica superficiale e sotterranea;
5) eventuali effetti sismo-stratigrafici.
Alla relazione geologica sono allegate le ulteriori indagini e prove effettuate a completamento di quelle eseguite a livello di
progetto di fattibilità tecnica ed economica, come previsto negli studi specialistici di cui all’articolo 20, comma 1, lettera b), al fine di pervenire ad una completa ed esaustiva caratterizzazione geologica del territorio e del sito interessato dal progetto,
b) relazioni idrologica e idraulica: riguardano lo studio delle acque meteoriche, superficiali e sotterranee per tutto ciò che
interessa il progetto delle opere e dei manufatti, e riportano le interferenze delle opere in progetto con il reticolo idraulico
nonché il conseguente livello di pericolosità; descrivono nel dettaglio i modelli utilizzati per la definizione delle grandezze di
interesse, opportunamente scelti in funzione del tipo di intervento da realizzare e delle modalità costruttive delle opere;
definiscono i criteri di verifica da adottare per soddisfare i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa tecnica vigente;
illustrano i calcoli relativi al dimensionamento dei manufatti; gli studi idrologici ed idraulici devono indicare le fonti dalle quali provengono i dati elaborati e, ove necessario, la loro consistenza e significatività in termini statistici.
Alle relazioni idrologica e idraulica sono allegate le ulteriori indagini e prove effettuate a completamento di quelle eseguite a
livello di progetto di fattibilità tecnica ed economica, come previsto negli studi specialistici di cui all’articolo 21, comma 1,
lettera b), al fine di pervenire ad una completa ed esaustiva caratterizzazione idrologica e idraulica del territorio e del sito
interessato dal progetto;
c) relazione geotecnica: definisce, alla luce del quadro sperimentale risultante dalle precedenti fasi progettuali e delle
indagini geotecniche eseguite per la progettazione definitiva della soluzione progettuale prescelta, tutti gli aspetti della
progettazione geotecnica delle opere e dei singoli manufatti tenendo conto degli effetti delle interazioni con l’ambiente fisico
ed il contesto in cui i manufatti si inseriscono; nella Relazione geotecnica è necessario sviluppare in modo esaustivo i seguenti punti specifici:
1) risultati, analisi e interpretazione delle indagini geotecniche, di osservazioni, monitoraggi e prove in situ ed in laboratorio
eseguite sia a livello di progetto di fattibilità tecnica ed economica, sia a livello di progetto definitivo;
2) quando previsto e/o necessario, l’analisi di risposta sismica locale e la valutazione del potenziale di liquefazione in
relazione ai possibili effetti che tale fenomeno può avere per la stabilità e la funzionalità delle opere in progetto;
3) studi e analisi finalizzati alla valutazione delle condizioni di stabilità generale del sito dove ricadono le opere in progetto, e delle conseguenze dell’inserimento delle opere in contesti soggetti a pericolosità e/o a rischio da pericoli naturali ed antropici sotto il profilo idrogeologico e ambientale;
4) per tutti i manufatti compresi nel progetto:
4.1. definizione dei modelli geotecnici di sottosuolo comprendente la scelta dei parametri geotecnici per caratterizzare i
modelli di comportamento per le analisi delle prestazioni, tenendo conto delle caratteristiche geometriche e delle modalità
costruttive delle opere;
4.2. i calcoli e le verifiche per la progettazione definitiva delle opere e degli interventi sotto il profilo geotecnico; metodi e
modelli di analisi devono essere illustrati evidenziando le ipotesi adottate in relazione ad ogni specifico aspetto; nel caso di
calcoli elaborati con l’impiego di programmi informatizzati, si devono specificare le ipotesi adottate e fornire indicazioni atte
a consentirne la piena leggibilità;
4.3. la definizione delle modalità esecutive dei manufatti di tipo geotecnico e la previsione di eventuali opere provvisionali
necessarie per la loro realizzazione;
4.4. l’analisi degli effetti su strutture, infrastrutture o servizi in aree adiacenti e relative prescrizioni esecutive per contenere possibili danni;
4.5. l’indicazione di misure e controlli in corso d’opera ed in fase di esercizio per la verifica delle prestazioni dell’opera
realizzata e per la definizione del piano di manutenzione di cui all’ articolo 42.
Costituiscono parte integrante della relazione geotecnica tutte le indagini e prove effettuate a completamento di quelle
eseguite a livello di progetto di fattibilità tecnica ed economica ed utilizzate per sviluppare i punti specifici indicati, come
previsto negli studi specialistici di cui all’articolo 21, comma 1, lettera b), al fine di pervenire ad una completa ed esaustiva
caratterizzazione geotecnica del sito, nello specifico dei terreni e delle rocce che ricadono nel volume significativo per le
opere in progetto. In particolare, per le verifiche sismiche, nei casi per i quali sia necessario svolgere le analisi della risposta
sismica locale e di valutazione del potenziale di liquefazione, di cui al precedente punto 2), la relazione geotecnica
comprende l’illustrazione delle indagini appositamente effettuate, dei procedimenti adottati e dei risultati ottenuti;
d) relazione archeologica: riferisce in merito all’attivazione, in fase di progetto di fattibilità tecnica ed economica, della fase
preliminare della procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico, ai sensi dell’articolo 25, comma 1, del codice,
ed ai relativi esiti. Qualora, a seguito dell’espletamento di tale fase preliminare, sia stata richiesta dal competente
soprintendente di settore, ai sensi dell’articolo 25, comma 3, del codice, la sottoposizione dell’intervento alla procedura di
verifica preventiva dell’interesse archeologico di cui all’articolo 25, commi 8 e seguenti del codice, la relazione archeologica
assume la denominazione di “relazione archeologica definitiva”, è redatta ai sensi dell’articolo 25, comma 9, del codice,
descrive analiticamente le indagini effettuate, di cui alle lettere a), b) e c) dell’articolo 25, comma 8, del codice, con i relativi
esiti e detta le conseguenti prescrizioni, riportando in allegato gli atti integrativi del progetto e il provvedimento di
approvazione da parte del competente sovrintendente di settore;
e) relazione sulle strutture: descrive la concezione strutturale dell’opera, le tipologie strutturali e gli schemi e modelli di
calcolo; riporta i calcoli di dimensionamento e verifica delle strutture di cui all’articolo 31, commi 1, 2 e 4; nel caso di calcoli
elaborati con l’impiego di programmi informatizzati, specifica le ipotesi adottate e fornisce indicazioni atte a consentirne la
piena leggibilità, nel rispetto delle norme tecniche delle costruzioni; definisce l’azione sismica, individua le categorie sismiche a cui afferiscono le opere in progetto con riferimento alle macrozone stabilite dalla normativa vigente; definisce i criteri di progettazione utilizzati nelle verifiche sulla base della normativa di riferimento, tenendo anche conto delle condizioni stratigrafiche e topografiche, coerentemente con i risultati delle indagini e delle elaborazioni riportate sia nella relazione geologica, di cui alla lettera a), sia nella relazione geotecnica, di cui alla lettera c); definisce i criteri da adottare per soddisfare i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa tecnica vigente e ne sviluppa le relative verifiche, sia per le nuove opere che per gli interventi su opere esistenti. Per questi ultimi interventi la relazione sulle strutture è integrata da una specifica relazione inerente: la valutazione dello stato di fatto dell’opera su cui viene effettuato l’intervento anche in riferimento ad eventuali problematiche pregresse inerenti la storia evolutiva dell’opera stessa, l’analisi storico-critica, la caratterizzazione meccanica dei materiali, i livelli di conoscenza ed i fattori di confidenza, ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni; tale relazione, corredata dal rilievo geometrico-strutturale dell’opera allo stato di fatto , è predisposta sulla base di adeguate indagini relative ai materiali ed alle strutture, sia esterne che presenti nel sottosuolo su cui insiste il manufatto, che pervengano a valutare la sicurezza del manufatto, anche in relazione allo stato dell’opera ed alla presenza di eventuali dissesti;
f) relazione tecnica delle opere architettoniche e degli aspetti funzionali dell’intervento: individua le principali criticità e le
soluzioni adottate, descrive le tipologie e le soluzioni puntuali di progetto e le motivazioni delle scelte effettuate; descrive le
caratteristiche funzionali e prestazionali dell’intervento;
g) relazione inerente il superamento delle barriere architettoniche: descrive le soluzioni progettuali, gli accorgimenti tecnicostrutturali ed impiantistici ed i materiali adottati per l’eliminazione delle barriere architettoniche e per garantire il rispetto delle pertinenti prescrizioni del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503; la relazione è corredata da specifici elaborati grafici in scala adeguata che evidenzino chiaramente le soluzioni adottate ed è corredata dalla dichiarazione del progettista attestante la conformità degli elaborati alle disposizioni decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1996 e che illustra e giustifica eventuali deroghe o soluzioni tecniche alternative, ai sensi degli articoli 20 e 21 del medesimo decreto;
h) relazione tecnica e relativi elaborati di applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM) di riferimento di cui al codice, con
l’indicazione dei relativi costi;
i) relazione tecnica impianti: descrive i diversi impianti presenti nel progetto, motivando le soluzioni adottate; individua e
descrive il funzionamento complessivo della componente impiantistica e gli elementi interrelazionali con le opere civili;
definisce i criteri progettuali posti a base delle scelte effettuate per il soddisfacimento del quadro esigenziale ed i parametri
tecnici di dimensionamento degli impianti adottati negli elaborati di calcolo per la costruzione-installazione e per l’esercizio,
dimostrando il conseguimento di risultati conformi ai parametri di riferimento assunti, in modo tale che risultino verificabili
negli stessi elaborati di calcolo, anche con l’ausilio di tabulati sinottici e sintetici; fornisce una completa ed esaustiva
informazione sulle caratteristiche degli impianti, alla cui definizione di dettaglio sono di ausilio gli elaborati grafici, gli schemi strutturali e funzionali, nonché gli elaborati di calcolo ed economici, che devono risultare strettamente interrelati tra loro; alla Relazione tecnica impianti deve essere allegata una specifica dichiarazione del responsabile per la progettazione
impiantistica che attesti l’idoneità delle reti esterne dei servizi e segnatamente di quelle relative al collegamento alle reti
idrica, fognaria ed elettrica;
l) relazione antincendio: descrive in forma dettagliata le misure di mitigazione adottate nel progetto definitivo in base agli
ipotetici e potenziali rischi e scenari incidentali; descrive gli impianti di protezione antincendio attivi e passivi indicandone le
caratteristiche tecnico-funzionali ed i relativi dati tecnici sulla base dei calcoli di progetto; elenca il quadro normativo di
riferimento per la prevenzione incendi;
m) relazione acustica di progetto e, nei casi in cui è prevista, relazione di valutazione previsionale del clima acustico, nonché altri elaborati progettuali in materia acustica, secondo quanto disposto dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447 e successive modificazioni ed integrazioni e dai relativi decreti attuativi. Tali elaborati dovranno tener conto di quanto previsto
dall’articolo 26 del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, in merito ai criteri di sostenibilità economica;
n) relazione sulla gestione delle materie: descrizione dei fabbisogni di materiali da approvvigionare da cava, al netto dei
volumi reimpiegati, e degli esuberi di materiali di scarto provenienti dagli scavi; individuazione delle cave per
l’approvvigionamento delle materie e delle aree di deposito temporaneo, di recupero e di smaltimento dei materiali di
scarto, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia; descrizione delle soluzioni di sistemazione finali proposte;
j) relazione sulle interferenze: prevede, ove necessario ed in particolare per le opere a rete, il controllo ed il completamento
del censimento delle interferenze e degli enti gestori sulla base di quanto già effettuato in sede di progetto di fattibilità
tecnica ed economica, ai sensi dell’articolo 27, commi 4, 5 e 6 del codice. Il progetto definitivo prevede inoltre, per ogni
interferenza, la specifica progettazione della risoluzione, con definizione dei relativi costi e tempi di esecuzione e deve,
quindi, contenere almeno i seguenti elaborati:
1) planimetria con individuazione di tutte le interferenze (scala non inferiore a 1:2000), contenente i risultati della ricerca e
censimento di tutte le interferenze;
2) relazione giustificativa della risoluzione delle singole interferenze;
3) progetto dell’intervento di risoluzione della singola interferenza: per ogni sottoservizio interferente dovranno essere
redatti degli specifici progetti di risoluzione dell’interferenza stessa;
p) relazione sulla cantierizzazione: individuazione delle aree dei cantieri, delle opere accessorie - quali: depositi, officine,
impianti di depurazione, opere di mitigazione - della viabilità di servizio nelle diverse fasi di costruzione delle opere; opere di chiusura dei cantieri, sistema finale e rinaturalizzazione delle aree; quantificazione dei traffici di cantiere e dei loro impatti sul livello di servizio delle infrastrutture esistenti.
2. Esclusivamente per le infrastrutture di trasporto, oltre alle relazioni sopra elencate e ad altri elaborati progettuali previsti
da specifiche normative in materia, il progetto definitivo comprende altresì le seguenti relazioni:
a) relazione trasportistica: individua le caratteristiche funzionali e prestazionali dell’intervento e le sue interazioni con il
territorio e con il sistema a rete; descrive le prestazioni dei singoli elementi della rete mediante l’applicazione di metodi
quantitativi preferibilmente di simulazione, finalizzati ad individuare i livelli di servizio nelle condizioni di domanda previste,
con riferimento alle analisi di fattibilità di cui all’articolo 18, commi 2, 3 e 4;
b) relazione del sistema di sicurezza per l’esercizio ed elaborati che riassumano i criteri di sicurezza previsti per
l’infrastruttura;
c) esclusivamente per le infrastrutture viarie, relazione sull’infrastruttura viaria: illustra le caratteristiche geometricofunzionali dell’infrastruttura ed i criteri, la scelta dei parametri, le verifiche di funzionalità e di sicurezza che ne hanno guidato la progettazione; descrive le tipologie, le stratigrafie, la composizione, le caratteristiche e le prestazioni della relativa sovrastruttura/pavimentazione, nonché i relativi schemi e modelli di calcolo; riporta i calcoli di dimensionamento e verifica;
fornisce tutti gli elementi utili per la redazione del piano di manutenzione; nel caso di calcoli elaborati con l’impiego di
programmi automatici, specifica le ipotesi adottate e fornisce indicazioni atte a consentirne la piena leggibilità; definisce i
criteri di progettazione utilizzati nelle verifiche, tenendo anche conto delle condizioni stratigrafiche e topografiche,
coerentemente con i risultati delle indagini e delle elaborazioni riportate nella relazione geotecnica, di cui alla lettera c);
definisce i criteri da adottare per soddisfare i requisiti previsti dalla normativa tecnica di settore e ne sviluppa le relative
verifiche, sia per le nuove opere che per gli interventi su infrastrutture esistenti. Per questi ultimi interventi, la relazione
sull’infrastruttura viaria è integrata da una specifica relazione inerente la valutazione dello stato di fatto dell’infrastruttura
esistente e della relativa sovrastruttura/pavimentazione, da redigersi sulla base di adeguate indagini finalizzate a valutare le prestazioni dell’infrastruttura e della relativa sovrastruttura/pavimentazione esistente, nella quale devono essere evidenziate in particolare eventuali criticità emerse dalle indagini, nonché l’eventuale presenza di dissesti.

Articolo 30 Studio di impatto ambientale e studio definitivo ambientale

1. Lo studio definitivo ambientale approfondisce e verifica le analisi previste, nello studio preliminare ambientale di cui
all’articolo 22, nella fase di redazione del progetto di fattibilità, tenendo conto delle elaborazioni a base del progetto
definitivo; analizza e valuta, anche in base alle indagini e studi specialistici, di cui all’articolo 29, la significatività dei potenziali impatti sull’ambiente e il paesaggio e le eventuali relative misure di mitigazione e compensazione ambientale e paesaggistica.
2. Lo studio definitivo ambientale, oltre a quanto previsto al comma 1, comprende:
a) la descrizione dei potenziali impatti ambientali del progetto dovuti, in particolare: all'utilizzazione delle risorse naturali
quali territorio, suolo, risorse idriche e biodiversità, tenendo conto della disponibilità di tali risorse; all'emissione di
inquinanti, rumori, vibrazioni, luce, calore, radiazioni, alla produzione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti; ai
rischi naturali e antropici per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e il paesaggio; all'impatto del progetto sul
clima e alla vulnerabilità del progetto al cambiamento climatico; agli eventuali impatti ambientali cumulativi con altri progetti esistenti e/o approvati;
b) in relazione alla cantierizzazione del progetto, la descrizione dei potenziali impatti ambientali dovuti in particolare alle
lavorazioni previste, all’interferenza con i flussi di traffico, alle tipologie di macchinari utilizzati, ai materiali movimentati; la
valutazione della significatività degli impatti in relazione alla sensibilità del contesto ambientale; gli interventi di mitigazione
ambientale;
c) l’individuazione delle eventuali misure/opere di mitigazione e di compensazione ambientale;
d) la descrizione dei sistemi di monitoraggio ambientale, ove previsti, in termini di contenuti, criteri, metodologie,
organizzazione e risorse necessarie e di attività da svolgere.
3. Per progetti di opere e interventi che rientrano nel campo di applicazione della disciplina della valutazione di impatto
ambientale (VIA) di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, lo studio definitivo ambientale è
sostituito da copia dello studio di impatto ambientale di cui all’articolo 22, comma 3, redatto ai sensi dell’art. 22 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, predisposto secondo i contenuti dell’allegato VII del decreto legislativo stesso e
comprendente il progetto di monitoraggio ambientale (PMA).

Articolo 31 Elaborati grafici del progetto definitivo

1. Gli elaborati grafici del progetto definitivo descrivono le principali caratteristiche dell’intervento da realizzare. Essi sono
redatti nelle opportune scale e debitamente quotati, secondo quanto di seguito indicato in relazione al tipo di opera o di
intervento, puntuale o a rete, da realizzare. La stazione appaltante, qualora non ritenga pertinente, in relazione alla
dimensione, alla categoria e alla tipologia dell’intervento, la predisposizione di uno o più elaborati grafici tra quelli di seguito
elencati, opera motivatamente le necessarie differenziazioni e riduzioni o integrazioni dell’elenco stesso, definendo la
composizione specifica degli elaborati del progetto definitivo per il singolo intervento.
2. Per gli edifici e le altre opere puntuali, gli elaborati grafici sono costituiti, salva diversa motivata indicazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e salva diversa determinazione dell’amministrazione, da:
a) stralcio dello strumento urbanistico generale e attuativo con l'esatta indicazione dell'area interessata all’intervento;
planimetria d'insieme in scala non inferiore a 1:500, con le indicazioni delle curve di livello dell'area interessata all’intervento, con equidistanza non superiore a 50 centimetri, delle strade, della posizione, sagome e distacchi delle eventuali costruzioni confinanti e delle eventuali alberature esistenti con la specificazione delle varie essenze;
b) elaborati grafici allegati alla relazione geologica di cui all’articolo 29 comma 1, lettera a), comprendenti: planimetria in
scala adeguata, generalmente non inferiore a 1:500, con l’ubicazione delle indagini geologiche pregresse e di quelle eseguite per la redazione del progetto definitivo, anche sulla base di quanto indicato nel progetto di fattibilità tecnico economica;
carte geologica, geomorfologica e idrogeologica, con localizzazione dell’intervento, estese ad un ambito territoriale
significativo ed in scala generalmente non inferiore a 1:500; sezioni geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche, con
localizzazione dell’intervento, illustranti gli assetti litostrutturali, geomorfologici ed idrogeologici ed in numero sufficiente per identificare il modello geologico in scala adeguata, generalmente non inferiore a 1:500; carta di microzonazione sismica, ove disponibile, in scala adeguata estesa ad un ambito significativo
c) elaborati grafici allegati alla relazione geotecnica di cui all’articolo 29, comma 1, lettera c) e comprendenti la planimetria in scala non inferiore a 1:200, in relazione alla dimensione dell'intervento, con indicazione dei punti di indagine e delle
strumentazioni geotecniche previste per il monitoraggio geotecnico in corso d’opera ed in esercizio; sezioni stratigrafiche con indicazione delle unità litologiche che caratterizzano il volume significativo; le sezioni stratigrafiche devono essere in numero sufficiente a descrivere il profilo geotecnico di sottosuolo per tutte le diverse parti delle opere prese a riferimento per le analisi geotecniche;
d) planimetria in scala non inferiore a 1:200, in relazione alla dimensione dell'intervento, corredata da due o più sezioni atte ad illustrare tutti i profili significativi dell’intervento, anche in relazione al terreno, alle strade ed agli edifici e manufatti
circostanti, prima e dopo la realizzazione, nella quale risultino precisati la superficie coperta di tutti i corpi di fabbrica. Tutte
le quote altimetriche relative sia al piano di campagna originario sia alla sistemazione del terreno dopo la realizzazione
dell’intervento, sono riferite ad un caposaldo fisso. La planimetria riporta la sistemazione degli spazi esterni indicando le
recinzioni, le essenze arboree da porre a dimora e le eventuali superfici da destinare a parcheggio; è altresì integrata da una ella riassuntiva di tutti gli elementi geometrici del progetto: superficie dell'area, volume dell'edificio, superficie coperta
totale e dei singoli piani e ogni altro utile elemento;
e) le piante dei vari livelli, nella scala prescritta dai regolamenti edilizi o da normative specifiche e comunque non inferiore a
1:100 con l'indicazione delle destinazioni d'uso, delle quote planimetriche e altimetriche e delle strutture portanti. Le quote
altimetriche sono riferite al caposaldo di cui alla lettera d) ed in tutte le piante devono essere indicate le sezioni di cui alla
lettera f);
f) sezioni, trasversali e longitudinali in numero adeguato nella scala prescritta da regolamenti edilizi o da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100, con la misura delle altezze nette dei singoli piani, dello spessore dei solai e della altezza totale dell'edificio. In tali sezioni è altresì indicato l'andamento del terreno prima e dopo la realizzazione dell’intervento, lungo le sezioni stesse, fino al confine ed alle eventuali strade limitrofe; tutte le quote altimetriche sono riferite allo stesso caposaldo di cui alla lettera d);
g) tutti i prospetti, a semplice contorno, nella scala prescritta da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100,
completi di riferimento alle altezze e ai distacchi degli edifici circostanti, alle quote del terreno e alle sue eventuali modifiche;
se l'edificio è adiacente ad altri fabbricati, i disegni dei prospetti devono comprendere anche quelli schematici delle facciate
adiacenti;
h) elaborati grafici nella scala prescritta da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100, atti ad illustrare il
progetto strutturale nei suoi aspetti fondamentali, anche per quanto riguarda le fondazioni;
i) schemi funzionali e dimensionamento di massima dei singoli impianti, sia interni che esterni;
l) planimetrie e sezioni in scala non inferiore a 1:100, in cui sono riportati i tracciati principali delle reti impiantistiche esterne e la localizzazione delle centrali dei diversi apparati, con l'indicazione del rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza, in modo da poterne determinare il relativo costo;
m) interventi di mitigazione e compensazione ambientale e di inserimento paesaggistico:
1) planimetria generale in scala non inferiore a 1:500, in relazione alla dimensione dell’intervento, con la localizzazione di
tutti gli interventi di mitigazione e compensazione ambientale previsti;
2) elaborati tipologici in scala adeguata per i diversi interventi di mitigazione e compensazione ambientale e di inserimento
paesaggistico previsti.
3) Le prescrizioni di cui al comma 2 valgono anche per gli altri interventi ed opere puntuali, per quanto pertinenti e con gli
opportuni adattamenti.
4) Per interventi su opere esistenti, gli elaborati indicano, con idonea rappresentazione grafica, le parti conservate, quelle da demolire e quelle di nuova costruzione o di ampliamento, nonché, ove pertinente, le soluzioni da adottare per la salvaguardia o la protezione delle preesistenze al contorno.
5) Per i lavori e le opere a rete, gli elaborati grafici sono costituiti, salva diversa indicazione del progetto di fattibilità e salva
diversa motivata determinazione dell’amministrazione, da:
a) elaborati generali - studi e indagini:
1) stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo con l'esatta indicazione dei tracciati dell’intervento; se sono
necessari più stralci è redatto anche un quadro d'insieme in scala non inferiore a 1:25.000;
2) corografia di inquadramento 1:25.000; corografia generale in scala non inferiore a 1:10.000;
3) planimetria con ubicazione delle indagini geologiche pregresse e di quelle eseguite per la redazione del progetto definitivo, anche sulla base di quanto indicato nel progetto di fattibilità tecnico economica, in scala non inferiore a 1:5.000;
4) carte geologica, geomorfologica e idrogeologica, con localizzazione dell’intervento, estese ad un ambito territoriale
significativo ed in scala generalmente non inferiore a 1:5.000;
5) sezioni geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche, con localizzazione dell’intervento, illustranti gli assetti
litostrutturali, geomorfologici ed idrogeologici ed in numero sufficiente per identificare il modello geologico in scala
adeguata, generalmente non inferiore a 1:5.000;
6) carta di microzonazione sismica, ove disponibile, in scala adeguata estesa ad un ambito significativo;
7) elaborati grafici allegati alla relazione geotecnica nelle stesse scale indicate nei successivi numeri da 13) a 15) e
comprendenti: planimetria con indicazione dei punti di indagine e delle strumentazioni installate appositamente per la
progettazione geotecnica, per il monitoraggio in corso d’opera ed in esercizio; sezioni stratigrafiche con indicazione delle
unità litologiche che caratterizzano il volume significativo; le sezioni stratigrafiche devono essere in numero sufficiente a
descrivere il profilo geotecnico di sottosuolo lungo lo sviluppo delle opere per tutte le diverse situazioni prese in
considerazione per le analisi geotecniche;
8) profilo geotecnico in scala non inferiore a 1:5.000/500 con la rappresentazione dei principali manufatti e da cui è possibile dedurre gli schemi e i modelli di sottosuolo adottati per le analisi geotecniche;
9) corografia dei bacini in scala non inferiore a 1:25.000;
10) planimetrie stato attuale in scala non inferiore a 1:5.000;
11) planimetrie di insieme in scala non inferiore a 1:5.000;
12) planimetrie stradali, ferroviarie e idrauliche con le indicazioni delle curve di livello, in scala non inferiore a 1:2.000 (1:1000 per le tratte in area urbana). La planimetria dovrà contenere una rappresentazione del corpo stradale, ferroviario o idraulico;
il corpo stradale dovrà essere rappresentato in ogni sua parte - scarpate, opere di sostegno, fossi di guardia, opere idrauliche, reti di recinzione, fasce di rispetto -, allo scopo di determinare esattamente l’ingombro dell’infrastruttura.; dovranno inoltre essere rappresentate le caratteristiche geometriche del tracciato e le opere d’arte; planimetrie con indicazione dei livelli di servizio dei diversi elementi stradali, nella scala appropriata alla tipologia di infrastruttura per le tratte in area extraurbana e non inferiore a 1:000 per le tratte in area urbana;
13) profili longitudinali altimetrici delle opere e dei lavori da realizzare in scala non inferiore 1:200 per le altezze e 1:2.000 per le lunghezze, contenenti l’indicazione di tutte le opere d’arte previste, le intersezioni con reti di trasporto, di servizi e
idrologiche, le caratteristiche geometriche del tracciato; per le tratte in area urbana la scala non dovrà essere inferiore a
1:100 per le altezze e 1:1000 per le lunghezze;
14) sezioni stradali, ferroviarie, idrauliche e simili in scala non inferiore ad 1:100;
15) sezioni trasversali correnti, in numero e scala adeguati comunque non inferiori a 1:200 per una corretta valutazione delle quantità e dei costi.
b) opere d’arte:
1) planimetrie, piante, prospetti, sezioni longitudinali e trasversali, atte a descrivere l’opera nel complesso e in tutte le sue
componenti strutturali;
2) profilo geotecnico in scala adeguata alle caratteristiche dell’opera con indicazione schematica dei parametri e dei modelli
di comportamento adottati per il dimensionamento geotecnico;
3) carpenterie in scala non inferiore a 1:100;
4) disegni complessivi delle opere accessorie in scala adeguata;
c) interventi di mitigazione e compensazione ambientale e di inserimento paesaggistico:
1) planimetria generale in scala non inferiore a 1:5.000 con la localizzazione di tutti gli interventi di mitigazione e
compensazione ambientale previsti;
2) elaborati tipologici in scala adeguata per i diversi interventi di mitigazione e compensazione ambientale e di inserimento
paesaggistico previsti;
d) abaco sinottico di tutti gli interventi previsti con il relativo costo, in riscontro a quanto indicato nel quadro economico;
e) impianti:
1) schemi funzionali e dimensionamento preliminare dei singoli impianti;
2) planimetrie e sezioni in scala adeguata, in cui sono riportati i tracciati principali delle reti impiantistiche e la localizzazione delle centrali dei diversi apparati, con l'indicazione del rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza, in modo da poterne determinare il relativo costo;
3) sezioni tipo stradali, ferroviarie o idrauliche con le relative componenti impiantistiche;
f) siti di cava e di deposito:
1) planimetria rappresentativa dei siti di cava e di deposito in scala non inferiore a 1:5000 nelle situazioni anteriori e
posteriori agli interventi;
2) sistemazione finale del singolo sito in scala adeguata.
6. I valori minimi delle scale contenuti nel presente articolo possono essere variati su indicazione della stazione appaltante.
7. Nei casi di affidamento dei lavori sulla base del progetto definitivo quando previsto dal codice, gli elaborati grafici del
progetto architettonico e, ove occorrente, di quello strutturale devono contenere, in relazione al tipo di opera, anche dettagli
costruttivi in scala opportuna, indicativamente 1:50/1:20, degli elementi rilevanti ai fini della chiara definizione formale e
tecnico-costruttiva dell’intervento.

Articolo 32 Calcoli delle strutture e degli impianti

1. I calcoli delle strutture e degli impianti devono consentire di determinare tutti gli elementi dimensionali, dimostrandone la
piena compatibilità ed integrazione con l’aspetto architettonico ed impiantistico e più in generale con tutti gli altri aspetti del
progetto.
2. I calcoli delle strutture comprendono i criteri di impostazione del calcolo, le azioni, i criteri di verifica e la definizione degli
elementi strutturali principali che interferiscono con l’aspetto architettonico e con le altre categorie di opere.
3. I calcoli delle strutture che interagiscono con il terreno, quali fondazioni superficiali o profonde, opere di sostegno fuori
terra o interrate, devono essere svolti coerentemente con le analisi geotecniche sviluppate per le stesse opere nell’ambito
della Relazione geotecnica. Ciò vale in particolare per quelle opere per le quali il dimensionamento è condizionato dalla
interazione terreno-struttura dove le azioni esercitate dal terreno dipendono dal comportamento meccanico del volume
significativo come pure dalle modalità e dalle sequenze costruttive.
4. I calcoli degli impianti devono permettere, altresì, la definizione degli eventuali volumi tecnici necessari e, per quanto
riguarda le reti e le apparecchiature degli impianti, anche la specificazione delle relative caratteristiche.
5. I calcoli di dimensionamento e verifica delle strutture e degli impianti devono essere sviluppati ad un livello di definizione
tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo. Nel caso di calcoli elaborati con l’impiego di programmi informatizzati, la relazione sulle strutture, di cui all’articolo 29, comma 1, lettera e), deve specificare le ipotesi adottate e fornire indicazioni atte a consentirne la piena leggibilità.

Articolo 33 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici

1. Il disciplinare descrittivo e prestazionale approfondisce i contenuti del capitolato prestazionale di cui all’articolo 25 e
individua tutti i materiali, prodotti, elementi e sistemi di cui è previsto l’impiego per la realizzazione dell’intervento. Il
disciplinare ne descrive le dimensioni e le caratteristiche, anche sotto il profilo estetico, e ne precisa le prestazioni attese,
sulla base di specifiche tecniche che riportano anche i riferimenti alle relative norme tecniche di settore.
2. Nei casi di affidamento dei lavori sulla base del progetto definitivo, il disciplinare descrittivo e prestazionale di appalto
deve essere redatto in conformità di quanto disposto dall’articolo 49 e costituisce allegato allo schema di contratto.

Articolo 34 Piano particellare di esproprio

1. Il piano particellare degli espropri, degli asservimenti e delle interferenze con i servizi è redatto in base alle mappe catastali aggiornate, è accompagnato da apposita relazione esplicativa e comprende anche una specifica indicazione analitica delle espropriazioni e degli asservimenti necessari per gli attraversamenti e le deviazioni di strade e di corsi d'acqua e per le altre interferenze che richiedono espropriazioni. Il piano deve contenere l’indicazione delle coperture di bilancio per far fronte al pagamento delle indennità.
2. Sulle mappe catastali sono altresì indicate le eventuali zone di rispetto o da sottoporre a vincolo in relazione a specifiche
normative o ad esigenze connesse al tipo di intervento.
3. Il piano è corredato dall'elenco dei soggetti che in catasto risultano proprietari dell'immobile da espropriare o asservire ed
è corredato dell'indicazione di tutti i dati catastali nonché delle superfici interessate.
4. Per ogni soggetto proprietario è inoltre indicata l'indennità di espropriazione determinata in base alle leggi e normative
vigenti, previo apposito sopralluogo; la relazione di cui al comma 1 dà conto anche di eventuali ricorsi presentati al giudice
amministrativo.
5. Se l’incarico di acquisire l’area su cui insiste l’intervento da realizzare è affidato ad un soggetto cui sono attribuiti, per legge o per delega, poteri espropriativi ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, questi ha diritto al rimborso di quanto corrisposto a titolo di indennizzo ai proprietari espropriati, nonché al
pagamento delle spese legali sostenute se non sussistano ritardi o responsabilità a lui imputabili.

Articolo 35 Elenco dei prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico del progetto definitivo

1. Il computo metrico estimativo è redatto applicando alle quantità delle lavorazioni da contabilizzare a misura i relativi prezzi unitari; tali prezzi unitari sono dedotti dai prezzari ai sensi dell’articolo 23, commi 7 e 16, del codice, ove esistenti; le quantità totali delle singole lavorazioni sono ricavate da computi di quantità parziali, con indicazione puntuale dei corrispondenti elaborati grafici. Nel caso di lavorazioni da contabilizzare a corpo, il computo metrico estimativo riporta soltanto il prezzo a corpo; al solo fine di pervenire alla determinazione di ciascun prezzo a corpo, è redatto un distinto elaborato, non facente parte del computo metrico estimativo, redatto con le stesse modalità del computo metrico estimativo, con riferimento alle sotto-lavorazioni che complessivamente concorrono alla formazione del prezzo a corpo. Le singole lavorazioni, risultanti dall’aggregazione delle rispettive voci dedotte dal computo metrico estimativo, sono poi raggruppate, in sede di redazione dello schema di contratto e del bando di gara, ai fini della definizione dei gruppi di categorie ritenute omogenee. Tale aggregazione avviene in forma tabellare con riferimento alle specifiche parti di opere cui le aliquote si riferiscono.
2. Per eventuali voci mancanti il relativo prezzo viene determinato mediante analisi:
a) applicando alle quantità stimate di materiali, manodopera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità
unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti attraverso l’utilizzo, ove esistenti, dei prezzari predisposti dalle
regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, ovvero da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di
commercio, oppure, in difetto, dai prezzi correnti di mercato;
b) aggiungendo una percentuale variabile tra il tredici ed il diciassette per cento, a seconda della importanza, della natura,
della durata e di particolari esigenze dell’intervento, per spese generali;
c) aggiungendo infine una percentuale del 10 per cento per utile dell'esecutore.
3. In relazione alle specifiche caratteristiche dell’intervento, il computo metrico estimativo può prevedere le somme da
accantonare per eventuali lavorazioni in amministrazione diretta, da prevedere nel contratto d’appalto o da inserire nel
quadro economico tra quelle a disposizione della stazione appaltante.
4. Per spese generali comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'esecutore, si intendono:
a) le spese di contratto ed accessorie e l’imposta di registro;
b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di esecuzione, ove
prevista, e le polizze assicurative;
c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell’esecutore;
d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;
e) le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e la dismissione finale del cantiere, ivi inclusi i costi per
l’utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;
f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera franco cantiere;
g) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla completa e perfetta esecuzione dei lavori;
h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta
del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui viene effettuata la
consegna dei lavori fino all’emissione del certificato di collaudo o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
i) le spese per le vie di accesso al cantiere, l’installazione e l’esercizio delle attrezzature e dei mezzi d’opera di cantiere;
l) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;
m) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi
od estrazioni di materiali;
n) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di collaudo o all'emissione
del certificato di regolare esecuzione;
o) le spese di adeguamento del cantiere, le misure per la gestione del rischio aziendale, nonché gli ulteriori oneri aziendali in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, da indicarsi in attuazione delle previsioni di cui all’articolo 95 comma 10 del codice, ai fini di quanto previsto dall’articolo 97 del codice;
p) gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale d’appalto.
5. L’elenco prezzi è preceduto da una relazione in cui viene indicato il prezziario di riferimento, nel rispetto dell’articolo 23,
commi 7 e 16 del codice, il numero di prezzi tratti dallo stesso, il numero di prezzi frutto di analisi e la rispettiva incidenza
numerica sul totale dei prezzi e di costo sul costo totale dei lavori.
6. L’elaborazione del computo metrico dell’intervento può essere effettuata anche attraverso programmi di gestione
informatizzata, ivi compresi i sistemi di cui all’articolo 23 comma 1 lettera h) del codice, nel rispetto di quanto previsto al
presente articolo; se la progettazione è affidata a progettisti esterni, i programmi devono essere preventivamente accettati
dalla stazione appaltante.
7. Il risultato del computo metrico estimativo e delle espropriazioni confluisce in un quadro economico redatto secondo
quanto previsto dall'articolo 16.
8. Le varie voci di lavoro del computo metrico estimativo vanno aggregate secondo le rispettive categorie di appartenenza,
generali e specializzate, allo scopo di rilevare i rispettivi importi, in relazione ai quali individuare:
a) la categoria prevalente;
b) le categorie scorporabili;
c) nell’ambito delle categorie di cui alla lettera b), le categorie di opere relative a lavori o componenti di notevole contenuto
tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti ed opere speciali, individuate ai sensi dell’articolo 89,
comma 11, del codice.

Sezione IV Progetto esecutivo

Articolo 36 Contenuto del progetto esecutivo

1. Il progetto esecutivo è redatto in conformità al precedente livello di progettazione e secondo quanto previsto dall’articolo
23 comma 8 del codice, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto con l’indicazione delle
coperture finanziarie ed il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo. Il progetto esecutivo deve essere
sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo.
Il progetto deve essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, in relazione al ciclo
di vita dell’opera stessa.
2. Il progetto esecutivo è redatto nel pieno rispetto delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di
conformità urbanistica, o di conferenza dei servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale, ove previste.

Articolo 37 Documenti componenti il progetto esecutivo

1. Il progetto esecutivo costituisce l’ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni
particolare architettonico, strutturale ed impiantistico, l’intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di
cantiere, i piani di approvvigionamento, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali. Il progetto esecutivo, in
relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell’intervento, è composto dai seguenti documenti, anche con
riferimento alla loro articolazione, salva diversa motivata determinazione dell’amministrazione:
a) relazione generale, di cui all’articolo 38;
b) relazioni specialistiche, di cui all’articolo 39;
c) elaborati grafici di cui all’articolo 40, comprensivi anche di quelli relativi alle strutture ed agli impianti, nonché, ove previsti, degli elaborati relativi alla mitigazione ambientale, alla compensazione ambientale, al ripristino ed al miglioramento
ambientale;
d) calcoli del progetto esecutivo delle strutture e degli impianti, di cui all’articolo 41 ;
e) piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti, di cui all’articolo 42;
f) piano di sicurezza e di coordinamento, di cui all’articolo 43, ai sensi dell’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
g) quadro di incidenza della manodopera, di cui all’articolo 44;
h) cronoprogramma, di cui all’articolo 45;
i) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi, di cui all’articolo 46;
l) computo metrico estimativo e quadro economico, di cui all’articolo 47;
m) schema di contratto e capitolato speciale di appalto, di cui all’articolo 48;
n) piano particellare di esproprio aggiornato rispetto al documento di cui all’articolo 34;
o) relazione tecnica e relativi elaborati di applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM) di riferimento, di cui al codice, con l’indicazione dei relativi costi;
p) quadro documentato aggiornato delle forme e fonti di finanziamento per la copertura della spesa, con specificazione delle
relative disponibilità di risorse attraverso il rinvio ai provvedimenti amministrativi che garantiscono tali coperture.
2. Per le opere soggette a valutazione d’impatto ambientale (VIA) e comunque ove espressamente richiesto, il progetto
esecutivo comprende inoltre il Manuale di gestione ambientale del cantiere, che deve essere redatto conformemente a
quanto previsto dalla Norma ISO 14001 o dal Sistema EMAS o da altri sistemi asseverati dal Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare.
4. Qualora, previa motivata determinazione della stazione appaltante, non siano stati redatti il progetto di fattibilità tecnica
ed economica, ovvero il progetto definitivo, la relazione generale del progetto esecutivo, di cui all’articolo 38, è integrata, ai
sensi dell’articolo 33, comma 4, di tutti gli elementi rilevanti previsti per il livello o i livelli omessi, in relazione alla specificità dell’intervento.

Articolo 38 Relazione generale del progetto esecutivo

1. La relazione generale del progetto esecutivo descrive in dettaglio, anche attraverso specifici riferimenti agli elaborati
grafici e alle prescrizioni del capitolato speciale d’appalto:
a) i criteri utilizzati per le scelte progettuali esecutive, ivi compresi i particolari costruttivi, nonché per il conseguimento e la
verifica dei prescritti livelli di sicurezza e dei livelli prestazionali e qualitativi, in relazione al sistema delle esigenze e dei
requisiti definiti nel quadro esigenziale e nel DIP e dei conseguenti livelli prestazionali individuati nel precedente livello
progettuale;
b) i criteri adottati e le scelte effettuate per trasferire sul piano contrattuale e sul piano costruttivo le soluzioni spaziali,
tipologiche, funzionali, architettoniche e tecnologiche previste dal precedente livello progettuale approvato;
c) i rilievi eseguiti le indagini effettuate ai diversi livelli di progettazione anche al fine di ridurre in corso di esecuzione la
possibilità di imprevisti; - le normative applicate, con esplicito riferimento ai parametri prestazionali o prescrittivi adottati in
relazione ai vari ambiti normativi cogenti o comunque presi a riferimento - quali azioni e loro combinazioni, tempi di ritorno,
classi di esposizione, scenari di evento - evidenziando eventuali modifiche intervenute rispetto ai precedenti livelli di
progettazione.
2. Nel caso in cui il progetto preveda l’impiego di componenti prefabbricati, la relazione precisa le caratteristiche illustrate
negli elaborati grafici e le eventuali prescrizioni del capitolato speciale d’appalto riguardanti le modalità di presentazione e di
approvazione dei componenti da utilizzare.
3. Nel caso in cui il progetto preveda l’impiego di materiali da trattare con l’uso di additivi o leganti, quali terreni naturali
trattati a calce o cemento, nell’ambito del progetto esecutivo dovrà essere sviluppata la sperimentazione mediante campi
prova al fine di definire le corrette proporzioni fra terreno e legante per ottenere un materiale da costruzione con le
prestazioni richieste per le opere. La possibilità di utilizzare il terreno naturale trattato dovrà essere coerente con il piano di
utilizzo delle terre e rocce da scavo di cui all’articolo 27, comma 2, lettera g).

Articolo 39 Relazioni specialistiche del progetto esecutivo

1. Il progetto esecutivo, secondo le previsioni di cui all’articolo 37, comma 1, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell’intervento, prevede le relazioni specialistiche di cui all’articolo 19, che costituiscono lo sviluppo di quelle
contenute nel progetto definitivo, ovvero nel precedente livello progettuale.
2. Le relazioni, sulla base di quanto definito nei precedenti livelli progettuali, illustrano puntualmente e nel dettaglio tutti gli
aspetti esaminati e le verifiche analitiche effettuate in sede di progettazione esecutiva, le soluzioni progettuali esecutive
adottate in coerenza con quanto previsto nella progettazione definitiva e le eventuali ulteriori indagini eseguite, che devono
essere funzionali alle suddette soluzioni progettuali esecutive, specifiche, adeguatamente motivate e che non inducano
variazioni delle previsioni economiche di spesa.
3. Per i lavori complessi, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera oo) del codice, per i quali si sono rese necessarie, nell'ambito
dei precedenti livelli progettuali, particolari relazioni specialistiche, queste sono sviluppate in modo da definire in dettaglio gli aspetti inerenti all’ esecuzione e alla manutenzione degli impianti tecnologici e di ogni altro aspetto dell’intervento, compresi quelli relativi alle opere di mitigazione e compensazione ambientale e alle opere a verde.

Articolo 40 Elaborati grafici del progetto esecutivo

1. Gli elaborati grafici del progetto esecutivo definiscono dettagliatamente in ogni particolare architettonico, strutturale ed
impiantistico le caratteristiche dell’intervento da realizzare. Essi sono redatti nelle opportune scale, eseguiti con i
procedimenti più idonei e debitamente quotati, in relazione al tipo di opera o di intervento, puntuale o a rete, da realizzare.
Gli elaborati grafici del progetto esecutivo sono costituiti come di seguito indicato; la stazione appaltante , secondo le
previsioni di cui all’articolo 37, comma 1, qualora non ritenga pertinente, in relazione alla dimensione, alla categoria e alla
tipologia dell’intervento, la predisposizione di uno o più elaborati grafici tra quelli elencati, opera motivatamente le
necessarie differenziazioni e riduzioni o integrazioni dell’elenco stesso, definendo la composizione specifica degli elaborati
del progetto esecutivo per il singolo intervento:
a) elaborati che sviluppano, nelle scale ammesse o prescritte, tutti gli elaborati grafici del progetto definitivo;
b) elaborati che risultino necessari all’esecuzione delle opere o dei lavori sulla base degli esiti, degli studi e delle indagini
eseguite nei diversi livelli di progettazione nonché, ove necessario, in sede di progettazione esecutiva;
c) elaborati di tutti i particolari costruttivi;
d) elaborati atti ad illustrare le modalità esecutive di dettaglio;
e) elaborati di tutte le lavorazioni che risultano necessarie per il rispetto delle prescrizioni disposte dagli organismi
competenti in sede di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica o del progetto definitivo;
f) elaborati finalizzati ad evitare effetti negativi sull’ambiente, sul paesaggio e sul patrimonio culturale in relazione alle
attività di cantiere, tra cui uno studio della viabilità di accesso ai cantieri ed eventualmente la progettazione di quella
provvisoria, in modo che siano contenuti l’interferenza con il traffico locale ed il pericolo per le persone e per l’ambiente,
nonché l’indicazione degli accorgimenti atti ad evitare inquinamenti del suolo, acustici, idrici ed atmosferici;
g) elaborati atti a definire le misure e gli interventi di mitigazione ambientale e di compensazione ambientale, nei relativi
limiti di spesa ove stabiliti;
h) elaborati atti a definire le caratteristiche dimensionali, prestazionali e di assemblaggio dei componenti prefabbricati,
qualora ne sia prevista l’utilizzazione;
i) elaborati che definiscono le fasi costruttive dell’intervento, con particolare riguardo alle strutture.
2. Gli elaborati sono redatti in modo tale da consentire all'esecutore una corretta esecuzione dei lavori in ogni loro elemento.

Articolo 41 Calcoli del progetto esecutivo delle strutture e degli impianti e relazioni di calcolo

1. La redazione dei calcoli relativi al progetto esecutivo delle strutture e degli impianti, nell'osservanza delle rispettive
normative vigenti, può essere eseguita anche mediante utilizzo di programmi informatici.
2. I calcoli del progetto esecutivo delle strutture devono consentire il dimensionamento e le verifiche delle prestazioni delle
stesse, secondo quanto stabilito dalle vigenti regole tecniche, in ogni loro aspetto generale e particolare, in modo da
escludere la necessità di variazioni in corso di esecuzione.
3. I calcoli del progetto esecutivo degli impianti sono eseguiti con riferimento alle condizioni di esercizio o alle fasi costruttive, qualora più gravose delle condizioni di esercizio, nonché alla destinazione specifica dell’intervento e devono permettere di stabilire e dimensionare tutte le apparecchiature, condutture, canalizzazioni e qualsiasi altro elemento necessario per la funzionalità dell'impianto stesso, nonché consentire di determinarne il prezzo.
4. La progettazione esecutiva delle strutture e degli impianti è effettuata unitariamente e in forma integrata alla
progettazione esecutiva delle opere civili, al fine di dimostrare la piena compatibilità tra progetto architettonico, strutturale
ed impiantistico, di prevedere esattamente ingombri, passaggi, cavedi, sedi, attraversamenti e simili e di ottimizzare le fasi di realizzazione.
5. I calcoli delle strutture e degli impianti, comunque eseguiti, sono accompagnati da una relazione di calcolo, illustrativa dei
criteri e delle modalità di calcolo, che ne consentano una agevole lettura e verificabilità.
6. Il progetto esecutivo delle strutture comprende:
a) gli elaborati grafici di insieme - carpenterie, profili e sezioni - in scala non inferiore ad 1:50, e gli elaborati grafici di
dettaglio in scala non inferiore ad 1:10, contenenti fra l’altro:
1) per le strutture in cemento armato o in cemento armato precompresso: i tracciati dei ferri di armatura con l’indicazione
delle sezioni e delle misure parziali e complessive, nonché i tracciati delle armature per la precompressione; resta esclusa
soltanto la compilazione delle distinte di ordinazione a carattere organizzativo di cantiere;
2) per le strutture metalliche, lignee o realizzate con altri materiali composti per elementi: tutti i profili e i particolari relativi ai collegamenti, completi nella forma e spessore delle piastre, del numero e posizione di chiodi e bulloni o di altri tipi di connessioni, dello spessore, tipo, posizione e lunghezza delle saldature, ove presenti; resta esclusa soltanto la compilazione dei disegni di officina e delle relative distinte;
3) per le strutture murarie: tutti gli elementi tipologici e dimensionali atti a consentirne l'esecuzione.
4) la relazione di calcolo contenente:
5) l'indicazione delle norme di riferimento;
6) la specifica della qualità e delle caratteristiche meccaniche dei materiali e delle modalità di esecuzione qualora necessarie;
7) l'analisi dei carichi per i quali le strutture sono state dimensionate;
8) le verifiche statiche.
7. Nelle strutture che si identificano con l'intero intervento, quali ponti, viadotti, pontili di attracco, opere di sostegno delle
terre e simili, il progetto esecutivo è completo dei particolari esecutivi di tutte le opere integrative.
8. Il progetto esecutivo degli impianti comprende:
a) gli elaborati grafici di insieme, in scala ammessa o prescritta e comunque non inferiore ad 1:50, e gli elaborati grafici di
dettaglio, in scala non inferiore ad 1:10, con le notazioni metriche necessarie;
b) l'elencazione descrittiva particolareggiata delle parti di ogni impianto con le relative relazioni di calcolo;
c) la specificazione delle caratteristiche funzionali e qualitative dei materiali, macchinari ed apparecchiature.
9. I valori minimi delle scale contenuti nel presente articolo possono essere variati su motivata indicazione del responsabile
del procedimento.

Articolo 42 Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti

1. Il piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti è il documento complementare al progetto esecutivo che prevede,
pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi, l’attività di manutenzione dell’opera e delle sue
parti, al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l’efficienza ed il valore economico. In
allegato al piano di manutenzione sono riportate le misure volte ad assicurare la conservazione e la protezione dei
rinvenimenti archeologici rilevanti connessi all’opera, stabilite dalla soprintendenza competente ai sensi dell’articolo 25,
comma 11 del codice, nei casi in cui, in relazione al tipo di intervento, tali disposizioni siano state emanate.
2. Il piano di manutenzione assume contenuto differenziato in relazione all'importanza e alla specificità dell'intervento, ed è
costituito dai seguenti documenti operativi, salvo diversa motivata indicazione dell’amministrazione:
a) il manuale d'uso;
b) il manuale di manutenzione;
c) il programma di manutenzione.
3. Il manuale d'uso si riferisce all'uso delle parti significative dell’opera, e in particolare degli impianti tecnologici. Il manuale
contiene l’insieme delle informazioni atte a permettere all’utente di conoscere le modalità per la migliore utilizzazione del
bene, nonché tutti gli elementi necessari per limitare quanto più possibile i danni derivanti da un’utilizzazione impropria, per
consentire di eseguire tutte le operazioni atte alla sua conservazione che non richiedono conoscenze specialistiche e per
riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al fine di sollecitare interventi specialistici.
4. Il manuale d'uso contiene le seguenti informazioni:
a) la collocazione nell’intervento delle parti menzionate;
b) la rappresentazione grafica;
c) la descrizione;
d) le modalità di uso corretto.
5. Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti significative del bene e in particolare degli impianti
tecnologici. Esso fornisce, in relazione alle diverse unità tecnologiche, alle caratteristiche dei materiali o dei componenti
interessati, le indicazioni necessarie per la corretta manutenzione nonché per il ricorso ai centri di assistenza o di servizio.
6. Il manuale di manutenzione contiene le seguenti informazioni:
a) la collocazione nell’intervento delle parti menzionate;
b) la rappresentazione grafica;
c) la descrizione delle risorse necessarie per l'intervento manutentivo;
d) il livello minimo delle prestazioni;
e) le anomalie riscontrabili;
f) le manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente;
g) le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato.
7. Il programma di manutenzione si realizza a cadenze prefissate temporalmente o altrimenti prefissate, al fine di una
corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso degli anni. Esso si articola in tre sottoprogrammi:
a) il sottoprogramma delle prestazioni, che prende in considerazione, per classe di requisito, le prestazioni fornite dal bene e
dalle sue parti nel corso del suo ciclo di vita;
b) il sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma delle verifiche comprendenti, ove necessario, anche quelle
geodetiche, topografiche, fotogrammetriche, geotecniche, sismiche ed ambientali, al fine di rilevare il livello prestazionale
(qualitativo e quantitativo) nei successivi momenti della vita del bene, individuando la dinamica della caduta delle prestazioni aventi come estremi il valore di collaudo e quello minimo di norma;
c) il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riporta in ordine temporale i differenti interventi di
manutenzione, al fine di fornire le informazioni per una corretta conservazione del bene.
8. Nel caso di interventi complessi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera oo) del codice, nel manuale di manutenzione, oltre a
quanto sopra indicato, sono approfonditi e sviluppati in particolare i seguenti aspetti:
a) la descrizione delle risorse necessarie, riprendendo le voci del computo metrico estimativo e definendo le obsolescenze e i
rimpiazzi in un tempo programmato e con l’indicazione dei relativi costi; deve quindi essere calcolata la manutenzione
costante e il costo di tale manutenzione - rimpiazzo - lungo il ciclo di vita del manufatto;
b) il programma delle manutenzioni, mediante la predisposizione di data base per la verifica e l’implementazione di quanto
indicato al punto c);
c) l’attivazione dei controlli sistematici (sottoprogramma dei controlli) al fine di stabilire le modalità di controllo sul
permanere del rischio di disponibilità in capo all’operatore economico;
d) la tracciabilità degli interventi di rimpiazzo effettuati (sottoprogramma interventi di manutenzione).

Articolo 43 Piano di sicurezza e di coordinamento

1. Il piano di sicurezza e di coordinamento è il documento complementare al progetto esecutivo, finalizzato a prevedere
l’organizzazione delle lavorazioni più idonea per prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori,
attraverso l’individuazione delle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, e la definizione delle relative prescrizioni
operative. Il piano contiene misure di concreta fattibilità, è specifico per ogni cantiere temporaneo o mobile ed è redatto
secondo quanto previsto nell’allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La stima dei costi della sicurezza derivanti dall’attuazione delle misure individuate rappresenta la quota di cui all’articolo 15, comma 1, lettera b).
2. I contenuti del piano di sicurezza e di coordinamento sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi alle
misure generali di tutela di cui all’articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 2008, secondo quanto riportato nell’allegato XV al medesimo decreto legislativo in termini di contenuti minimi. In particolare la relazione tecnica, corredata da tavole
esplicative di progetto, deve prevedere l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all’area e
all’organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti ed ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri
dell’attività delle singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi.
3. Ove necessario, il piano di sicurezza e di coordinamento contiene altresì indicazioni riguardo agli elementi/dispositivi
previsti per il collaudo dell’intervento.

Articolo 44 Quadro di incidenza della manodopera

1. Il quadro di incidenza della manodopera è il documento sintetico che indica, con riferimento allo specifico contratto, il
costo del lavoro di cui all’articolo 23 comma 16 del codice. Il quadro stima l’incidenza percentuale della quantità di
manodopera per le diverse categorie generali e speciali di cui si compone l’opera o il lavoro.

Articolo 45 Cronoprogramma

1. Il progetto esecutivo è corredato dal cronoprogramma, costituito da un diagramma che rappresenta graficamente, in
forma chiaramente leggibile, tutte le fasi attuative dell’intervento, ivi comprese le fasi di redazione del progetto esecutivo, di
approvazione del progetto, di affidamento dei lavori, di esecuzione dei lavori, nonché di collaudo o di emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, ove previsti secondo la normativa in materia, e per ciascuna fase indica i relativi
tempi di attuazione. Il cronoprogramma inoltre riporta in particolare la sequenza delle lavorazioni che afferiscono alla fase di esecuzione dei lavori, con la pianificazione delle lavorazioni gestibili autonomamente, e per ciascuna lavorazione rappresenta graficamente i relativi tempi di esecuzione e i relativi costi.
2. Nel calcolo del tempo contrattuale deve tenersi conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale
sfavorevole.
3. Nei casi in cui i lavori siano affidati sulla base del progetto di fattibilità o del progetto definitivo, secondo quanto previsto
dal codice, il cronoprogramma è presentato dal concorrente insieme con l'offerta.
4. Per i lavori complessi di cui all’articolo 3, comma 1 lettera oo) del codice, va inoltre predisposto, sulla base del computo
metrico estimativo di cui all’articolo 45, un modello di controllo e gestione del processo di realizzazione dell’intervento
attraverso l’utilizzo della metodologia WBS (Work Breakdown Structure) - Struttura Analitica di Progetto - secondo la
seguente articolazione:
a) sistema delle esigenze e dei requisiti a base del progetto;
b) elementi che compongono il progetto;
c) elenco completo delle attività da svolgere ai fini della realizzazione dell’intervento;
d) definizione delle tempistiche di ciascuna delle attività.
A tale modello di controllo e gestione del processo di realizzazione dell’intervento può essere associato l’utilizzo di metodi e
strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture, secondo quanto previsto
all’articolo 23, comma 13, del codice, nonché di tecniche tipiche di gestione integrata dell’intervento.

Articolo 46 Elenco dei prezzi unitari

1. Per la redazione dei computi metrici estimativi facenti parte integrante dei progetti esecutivi, vengono utilizzati i prezzi
adottati per il progetto definitivo, secondo quanto specificato all'articolo 47 integrati, ove necessario, da ulteriori prezzi
redatti con le medesime modalità.
2. L’elenco prezzi è preceduto dalla relazione di cui all’articolo 35, comma 4.

Articolo 47 Computo metrico estimativo e quadro economico

1. Il computo metrico estimativo del progetto esecutivo costituisce l'integrazione e l’aggiornamento del computo metrico
estimativo redatto in sede di progetto definitivo, nel rispetto degli stessi criteri e delle stesse indicazioni precisate all'articolo
35.
2. Le singole lavorazioni, risultanti dall’aggregazione delle rispettive voci dedotte dal computo metrico estimativo, sono poi
raggruppate, in sede di redazione dello schema di contratto e del bando di gara, ai fini della definizione dei gruppi di
categorie ritenute omogenee. Tale aggregazione avviene in forma tabellare con riferimento alle specifiche parti di opere cui
le aliquote si riferiscono.
3. Il quadro economico è redatto ai sensi dell’articolo 16.

Articolo 48 Schema di contratto

1. Lo schema di contratto, redatto dalla stazione appaltante, con il supporto del progettista, ove richiesto, contiene, le
clausole dirette a regolare il rapporto tra la stazione appaltante e l’appaltatore in relazione alle caratteristiche dell'intervento con particolare riferimento a:
a) termini di esecuzione e penali;
b) programma di esecuzione dei lavori;
c) sospensioni o riprese dei lavori;
d) modifiche contrattuali ai sensi dell’articolo 106 del codice;
e) oneri a carico dell’esecutore;
f) contabilizzazione dei lavori a misura e a corpo;
g) liquidazione dei corrispettivi;
h) quantificazione e termini dei controlli tecnici, contabili ed amministrativi;
i) specifiche modalità e termini di collaudo;
h) contestazioni e riserve;
i) modalità di soluzione delle controversie.
2. Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a corpo, ovvero per la parte a corpo di un intervento il cui corrispettivo è
previsto a corpo e a misura, lo schema di contratto indica, per ogni gruppo di categorie ritenute omogenee, il relativo
importo e la sua aliquota percentuale riferita all'ammontare complessivo dell’intervento. Tali importi e le correlate aliquote
sono dedotti in sede di progetto esecutivo dal computo metrico estimativo. Al fine dei pagamenti in corso d’opera, i suddetti
importi e aliquote possono essere indicati anche disaggregati nelle loro componenti principali. I pagamenti in corso d'opera
sono determinati sulla base delle aliquote percentuali così definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte
effettivamente eseguita.
3. Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a misura, lo schema di contratto precisa l'importo di ciascuno dei gruppi di
categorie ritenute omogenee, desumendolo dal computo metrico estimativo.
4. Per i lavori il cui corrispettivo è in parte a corpo e in parte a misura, la parte liquidabile a misura riguarda le lavorazioni per le quali in sede di progettazione risulta eccessivamente oneroso individuare in maniera certa e definita le rispettive quantità.
Tali lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della progettazione esecutiva con puntuale motivazione di
carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore
complessivo assunto a base d’asta.

Articolo 49 Capitolato speciale di appalto

1. Il capitolato speciale d’appalto è allegato allo schema di contratto e contiene le prescrizioni tecniche da applicare
all’oggetto del singolo contratto.
2. Il capitolato speciale d'appalto è diviso in due parti, l’una contenente la descrizione delle lavorazioni e l’altra la
specificazione delle prescrizioni tecniche e delle prestazioni; esso illustra in dettaglio:
a) nella prima parte tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica dell’oggetto dell’appalto,
anche ad integrazione degli aspetti non pienamente deducibili dagli elaborati grafici del progetto esecutivo;
b) nella seconda parte le modalità di esecuzione e le norme di misurazione di ogni lavorazione, i requisiti di accettazione di
materiali e componenti, le specifiche di prestazione e le modalità di prove nonché, ove necessario, in relazione alle
caratteristiche dell'intervento, l'ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni; nel caso in cui il progetto
prevede l'impiego di componenti prefabbricati, ne vanno precisate le caratteristiche principali, descrittive e prestazionali, la
documentazione da presentare in ordine all'omologazione e all'esito di prove di laboratorio nonché le modalità di
approvazione da parte del direttore dei lavori, sentito il progettista, per assicurarne la rispondenza alle scelte progettuali.
3. Nel caso di interventi complessi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera oo) del codice, il capitolato speciale d’appalto
prevede, inoltre, un piano per i controlli di cantiere nel corso delle varie fasi dei lavori, al fine di una corretta realizzazione
dell’opera e delle sue parti. In particolare, il piano dei controlli di cantiere definisce il programma delle verifiche
comprendenti, ove necessario, anche quelle geodetiche, topografiche e fotogrammetriche, al fine di rilevare il livello
prestazionale qualitativo e quantitativo dell’intervento.
4. Nel caso di interventi complessi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera oo) del codice, il capitolato contiene, altresì, l’obbligo
per l’esecutore di redigere il piano di qualità di costruzione e di installazione, da sottoporre all’approvazione della direzione
dei lavori, che prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d’opera e fasi delle
attività di controllo da svolgersi nella fase esecutiva. Il piano definisce i criteri di valutazione dei materiali e dei prodotti
installati ed i criteri di valutazione e risoluzione di eventuali non conformità.
5. Il capitolato speciale d'appalto prescrive l'obbligo per l’esecutore di presentare, ai fini della sua approvazione da parte
della stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo dettagliato, anche indipendente dal
cronoprogramma di cui all’articolo 45, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di
esecuzione, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. E' facoltà prescrivere, in sede di capitolato speciale
d'appalto, eventuali scadenze differenziate di varie lavorazioni in relazione a determinate esigenze.
6. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 107 del codice, nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti
imputabili all’esecutore, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma.

CAPO II VERIFICA DEL PROGETTO

Articolo 50 Accreditamento

1. Per le attività di verifica di cui all’articolo 26 del codice, sono Organi di accreditamento, per gli Organismi di ispezione di
tipo A, B e C ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, e per gli Organismi di certificazione del sistema di
controllo interno di qualità coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001, gli enti partecipanti all’European cooperation for accreditation (EA).
2. Con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono disciplinate le modalità e procedure di accreditamento per gli Organismi di ispezione di tipo A, B e C e di accertamento per gli Organismi di certificazione del sistema di controllo interno di qualità coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001.
3. Per sistema interno di controllo di qualità, di cui all’art. 26, comma 6, lettera b), del codice, si intende:
a) per l’attività di verifica di progetti relativi a lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 35 del codice, un
sistema di controllo certificato ai sensi della UNI EN ISO 9001, riferito alla specifica attività di verifica della progettazione;
b) per l’attività di verifica di progetti relativi a lavori di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35 del codice, un sistema di controllo coerente con la UNI EN ISO 9001.
4. Con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono disciplinate le modalità e le procedure di accreditamento per gli Organismi di ispezione di tipo A, B e C, di accertamento per gli Organismi di certificazione del sistema di controllo interno di qualità coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001, nonché le attività di controllo sull’Ente italiano di accreditamento da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 51 Verifica attraverso strutture tecniche della stazione appaltante

1. La stazione appaltante provvede all’attività di verifica della progettazione attraverso strutture e personale tecnico della
propria organizzazione, ovvero attraverso strutture tecniche di altre amministrazioni di cui può avvalersi ai sensi del codice.
2. Le strutture di cui al comma 1, che possono svolgere l’attività di verifica dei progetti, sono:
a) per lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, l’unità tecnica della stazione appaltante accreditata, ai sensi
della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, quale Organismo di ispezione di tipo B;
b) per lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro e pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 35 del codice:
1) l’unità tecnica di cui alla lettera a);
2) gli uffici tecnici delle stazioni appaltanti nel caso in cui dispongano di un sistema interno di controllo di qualità certificato ai sensi della UNI EN ISO 9001, riferito alla specifica attività di verifica della progettazione;
c) per lavori di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35 del codice e pari o superiore a 1.000.000 di euro:
1) gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni;
2) gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti dotate di un sistema un sistema di controllo coerente con la UNI EN ISO
9001, ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni;
d) per lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro il responsabile del procedimento, sempreché non abbia svolto le
funzioni di progettista, ovvero gli uffici tecnici della stazione appaltante anche non dotati di un sistema interno di controllo di qualità.

Articolo 52 Verifica attraverso strutture tecniche esterne alla stazione appaltante

1. L’affidamento delle attività di verifica a strutture tecniche esterne alla stazione appaltante avviene per il tramite del
responsabile del procedimento ai seguenti soggetti:
a) per verifiche di progetti relativi a lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, ad Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 da enti partecipanti all’European co-operation for accreditation (EA) secondo le disposizioni previste dal decreto di cui all’articolo 50, comma 4. I predetti Organismi devono garantire l’assoluta separazione, sul piano tecnico, procedurale, amministrativo e finanziario, tra le attività ispettive ed altre attività con queste potenzialmente conflittuali. Tali Organismi devono aver costituito al proprio interno una struttura tecnica autonoma dedicata all’attività di verifica dei progetti, in cui sia accertata mediante l’accreditamento, l’applicazione di procedure che ne garantiscano l’indipendenza e l’imparzialità; i predetti Organismi devono altresì dimostrare, in relazione alla progettazione dell’intervento da verificare, di non essere nelle situazioni di incompatibilità di cui all’articolo 53, comma 4, e di non avere in corso e di non avere avuto negli ultimi tre anni, rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione in caso di progettazione affidata a professionisti esterni. I predetti Organismi di ispezione devono altresì impegnarsi, al momento dell’affidamento dell’incarico, a non intrattenere rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione oggetto della verifica per i tre anni successivi decorrenti dalla conclusione dell’incarico;
b) per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro:
1) ai soggetti di cui alla lettera precedente e con le predette limitazioni;
2) ai soggetti di cui all’articolo di cui all’articolo 46, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e f), del codice che devono disporre di un sistema interno di controllo di qualità, dimostrato attraverso il possesso della certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata in relazione alla specifica attività di verifica dei progetti, da Organismi di certificazione accreditati da enti partecipanti all’European co-operation for accreditation (EA); tale certificazione è emessa secondo le disposizioni previste dal decreto di cui all’articolo 50, comma 4, in termini tali da garantire l’assoluta separazione sul piano tecnico e procedurale tra le attività ispettive ed altre attività con queste potenzialmente conflittuali. Tali soggetti devono aver costituito al proprio interno una struttura tecnica autonoma dedicata all’attività di verifica dei progetti, in cui sia accertata mediante la certificazione, l’applicazione di procedure che ne garantiscano indipendenza ed imparzialità; i predetti soggetti devono altresì dimostrare, in relazione alla progettazione del singolo intervento da verificare, di non essere nelle situazioni di incompatibilità di cui all’articolo 54, comma 4, e di non avere in corso e di non avere avuto negli ultimi tre anni rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione in caso di progettazione affidata a
professionisti esterni. I soggetti devono altresì impegnarsi, al momento dell’affidamento dell’incarico, a non intrattenere
rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione oggetto della verifica per i tre anni successivi decorrenti dalla conclusione dell’incarico.
2. Gli organismi e i soggetti di cui al comma 1 devono dimostrare di essere in possesso dei requisiti minimi di partecipazione
alla gara per l'affidamento dei servizi avente ad oggetto la verifica, individuati dalla stazione appaltante come previsto
all'articolo 54.

Articolo 53 Disposizioni generali riguardanti l’attività di verifica

1. Il responsabile del procedimento può utilizzare, come criterio o base di riferimento, per la stima del corrispettivo delle
attività di verifica del progetto affidate a strutture tecniche esterne alla stazione appaltante, quanto previsto dal decreto del
Ministero della giustizia del 17 giugno 2016 adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del codice.
2. L’attività di verifica della progettazione, qualora sia affidata a soggetti esterni alla stazione appaltante, è affidata
unitariamente in riferimento a ciascun livello della progettazione.
3. Il responsabile del procedimento individua, nella lettera di incarico, le modalità di verifica degli elaborati che compongono
la progettazione, secondo quanto previsto agli articoli 55 e 56, e fornisce al soggetto incaricato dell’attività di verifica il
quadro esigenziale e il DIP, nonché il disciplinare di incarico della progettazione.
4. Gli oneri economici, inerenti allo svolgimento del servizio di verifica, fanno carico agli stanziamenti previsti per la
realizzazione dei singoli interventi.
5. L’affidamento dell’incarico di verifica è incompatibile con lo svolgimento per il medesimo progetto della progettazione, del
coordinamento della medesima, della direzione lavori, del coordinamento della sicurezza e del collaudo.
6. Le stazioni appaltanti possono procedere all’individuazione del soggetto incaricato dell’attività di verifica, con le procedure
di cui agli articoli 53 e 54, anche per una pluralità di progettazioni analoghe, stimando complessivamente il corrispettivo dei
singoli incarichi nel rispetto di quanto previsto al comma 1, primo periodo.
7. Il soggetto incaricato dell'attività di verifica è munito di adeguata polizza assicurativa ai sensi di quanto previsto all'articolo 60.

Articolo 54 Requisiti per la partecipazione alle gare

1. I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare sono definiti dalle stazioni appaltanti con riguardo ai seguenti elementi:
a) fatturato globale per servizi di verifica, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la
pubblicazione del bando, per un importo massimo pari al doppio dell’importo a base di gara;
b) avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni, di almeno due appalti di servizi di verifica di progetti relativi a lavori di
importo ciascuno almeno pari al cinquanta per cento di quello oggetto dell’appalto da affidare e di natura analoga allo
stesso. Per l’individuazione di servizi di verifica analoghi si fa riferimento alla suddivisione in classi e categorie di opere
prevista dalla legge 2 marzo 1949, n. 143.
2. Il soggetto che concorre all’affidamento dell’appalto individua, in sede di offerta, un coordinatore del gruppo di lavoro di
verifica in possesso di laurea magistrale, abilitato all’esercizio della professione da almeno dieci anni ed iscritto al relativo
albo professionale, che sottoscrive tutti i rapporti rilasciati dall’Organismo di ispezione nonché il rapporto conclusivo di cui
all’articolo 58, comma 7.
3. Alle procedure di affidamento delle attività di verifica possono partecipare, in forma singola o associata, i soggetti
accreditati come Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, che siano nelle condizioni di cui all’articolo 52, comma 1, lettera a), nonché, per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, i soggetti di cui all’articolo 46, comma 1, lettere a), b), c) d), e) e f), del codice, che siano nelle condizioni di cui all’articolo 52, comma 1, lettera b). Per verifiche di progetti relativi a lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, l’accreditamento, ai sensi della predetta norma europea come Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, deve essere posseduto da tutti i soggetti concorrenti in forma associata. In caso di associazione temporanea la mandataria deve possedere una quota, in misura almeno pari al cinquanta per cento dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi stabiliti dalla stazione appaltante; la restante percentuale deve essere posseduta dalle mandanti. La stazione appaltante può richiedere alle mandanti una percentuale minima di possesso dei requisiti da stabilirsi in misura non inferiore al dieci per cento dei requisiti stessi.
4. Il soggetto che intende partecipare alla gara non deve partecipare o aver partecipato direttamente o indirettamente né
alla gara per l’affidamento della progettazione né alla redazione della stessa in qualsiasi suo livello.
5. Il mancato rispetto di quanto previsto al comma 4 comporta l’esclusione per cinque anni dalle attività di verifica e la
comunicazione, da parte del responsabile del procedimento, agli Organi di accreditamento.

Articolo 55 Procedure di affidamento

1. Si applicano le disposizioni di cui alla parte III, titolo II, con esclusione degli articoli 223, commi 1e 2, e 229, comma 2.
2. Per l'aggiudicazione dell’appalto avente ad oggetto la verifica, può essere utilizzata la stessa commissione giudicatrice
dell'appalto di servizi di progettazione nel rispetto di quanto previsto all’articolo 77, comma 7, del codice, ovvero un’apposita
commissione giudicatrice.

Articolo 56 Criteri generali della verifica

1. Le verifiche sono condotte sulla documentazione progettuale per ciascuna fase, in relazione al livello di progettazione, con riferimento ai seguenti aspetti del controllo:
a) affidabilità;
b) completezza ed adeguatezza;
c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità;
d) compatibilità; intendendosi per:
a) affidabilità:
1) verifica dell’applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la redazione del
progetto;
2) verifica della coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, cartografiche,
architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza;
b) completezza ed adeguatezza:
1) verifica della corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e verifica della sottoscrizione
dei documenti per l’assunzione delle rispettive responsabilità;
2) verifica documentale mediante controllo dell’esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto da esaminare;
3) verifica dell’esaustività del progetto in funzione del quadro esigenziale;
4) verifica dell’esaustività delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli elaborati;
5) verifica dell’esaustività delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo precedente esame o di un parere
espresso sul progetto stesso;
6) verifica dell’adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di progettazione;
c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità:
1) verifica della leggibilità degli elaborati con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di elaborazione;
2) verifica della comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e della ripercorribilità delle calcolazioni
effettuate;
3) verifica della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati;
d) compatibilità:
1) la rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi nel quadro esigenziale e nel DIP documento preliminare alla
progettazione o negli elaborati progettuali prodotti nella fase precedente;
2) la rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento ed alle eventuali prescrizioni, in relazione
agli aspetti di seguito specificati:
a. inserimento ambientale;
b. impatto ambientale;
c. funzionalità e fruibilità;
d. stabilità delle strutture;
e. topografia e fotogrammetria;
f. sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici;
g. igiene, salute e benessere delle persone;
h. superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;
i. sicurezza antincendio;
l. inquinamento;
m. durabilità e manutenibilità; n. coerenza dei tempi e dei costi;
o. sicurezza ed organizzazione del cantiere.

Articolo 57 Verifica della documentazione

1. La verifica da parte del soggetto preposto al controllo è effettuata sui documenti progettuali previsti dalla parte II, titolo I,
capo I, per ciascun livello della progettazione.
2. Con riferimento agli aspetti del controllo sopra citati si deve:
a) per le relazioni generali, verificare che i contenuti siano coerenti con la loro descrizione capitolare e grafica, nonché con i
requisiti definiti nel DIP e nel DOCFAP, ove predisposto, e con i contenuti delle documentazioni di autorizzazione ed
approvazione facenti riferimento alla fase progettuale precedente;
b) per le relazioni di calcolo:
1) verificare che le ipotesi ed i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la destinazione dell’opera e con la
corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti al caso in esame;
2) verificare che il dimensionamento dell’opera, con riferimento ai diversi componenti, sia stato svolto completamente, in
relazione al livello di progettazione da verificare, e che i metodi di calcolo utilizzati siano esplicitati in maniera tale da
risultare leggibili, chiari ed interpretabili;
3) verificare la congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle prescrizioni prestazionali e
capitolari;
4) verificare la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici, che devono essere desumibili anche dalla descrizione illustrativa della relazione di calcolo stessa;
5) verificare che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in relazione alla durabilità dell’opera nelle condizioni d’uso e manutenzione previste;
c) per le relazioni specialistiche verificare che i contenuti presenti siano coerenti con:
1) le specifiche esplicitate dal committente;
2) le norme cogenti;
3) le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della documentazione progettuale;
4) le regole di progettazione;
d) per gli elaborati grafici, verificare che ogni elemento, identificabile sui grafici, sia descritto in termini geometrici e che, ove non dichiarate le sue caratteristiche, esso sia identificato univocamente attraverso un codice ovvero attraverso altro sistema di identificazione che possa porlo in riferimento alla descrizione di altri elaborati, ivi compresi documenti prestazionali e capitolari;
e) per i capitolati, i documenti prestazionali, e lo schema di contratto, verificare che ogni elemento, identificabile sugli
elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato all’interno della documentazione prestazionale e capitolare; verificare inoltre
il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto, del capitolato speciale d’appalto e
del piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;
f) per la documentazione di stima economica, verificare che:
1) i costi parametrici assunti alla base del calcolo sommario della spesa siano coerenti con la qualità dell’opera prevista e la
complessità delle necessarie lavorazioni;
2) i prezzi unitari assunti come riferimento siano dedotti dai prezzari della stazione appaltante aggiornati ai sensi dell’articolo 23, comma 16, secondo periodo, del codice o dai listini ufficiali vigenti nell’area interessata;
3) siano state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali non sia disponibile un dato nei prezzari;
4) i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo siano coerenti con le analisi dei prezzi e con i prezzi unitari
assunti come riferimento;
5) gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere previste nella documentazione prestazionale e
capitolare e corrispondano agli elaborati grafici e descrittivi;
6) i metodi di misura delle opere siano usuali o standard;
7) le misure delle opere computate siano corrette, operando anche a campione o per categorie prevalenti;
8) i totali calcolati siano corretti;
9) il computo metrico estimativo e lo schema di contratto individuino la categoria prevalente, le categorie scorporabili e
subappaltabili a scelta dell’affidatario, le categorie con obbligo di qualificazione e le categorie di cui all’articolo 89, comma
11, del codice;
10) le stime economiche relative a piani di gestione e manutenzione siano riferibili ad opere similari di cui si ha evidenza dal
mercato o che i calcoli siano fondati su metodologie accettabili dalla scienza in uso e raggiungano l’obiettivo richiesto dal
committente;
11) i piani economici e finanziari siano tali da assicurare il perseguimento dell’equilibrio economico e finanziario;
g) per il piano di sicurezza e di coordinamento verificare che sia redatto per tutte le tipologie di lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione dell’opera ed in conformità dei relativi magisteri; inoltre che siano stati esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e sull’effettiva cantierabilità dell’opera, coerentemente con quanto previsto nell’allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
h) per il quadro economico verificare che sia stato redatto conformemente a quanto previsto dall’articolo 16;
i) accertare l’acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge previste per il livello di progettazione.

Articolo 58 Estensione del controllo e momenti della verifica

1. Le verifiche devono essere effettuate su tutti i livelli di progettazione e contestualmente allo sviluppo di ciascun livello. Il
responsabile del procedimento pianifica l’attività di verifica in funzione del piano di sviluppo della progettazione, degli
adempimenti di approvazione, autorizzazione ed affidamento.
2. Le verifiche, come indicate agli articoli 56 e 57, devono essere adeguate al livello progettuale in esame e costituiscono la
base di riferimento; il loro livello può essere comunque semplificato o integrato dalla stazione appaltante in relazione alla
natura e alla complessità dell’opera.
3. In presenza di elevata ripetitività di elementi progettuali o di esistenza di casi analoghi già oggetto di verifica, di cui si ha
evidenza oggettiva, possono essere adottati, a seconda dei casi, metodi di controllo “a campione” o “a comparazione”.
4. Nel caso di verifiche precedentemente espletate, l’attività di controllo successiva può essere svolta sulle parti costituenti
modifica o integrazione della documentazione progettuale già esaminata.
5. Le strutture tecniche o gli Organismi di ispezione incaricati della verifica, possono supportare il responsabile del
procedimento anche nell’attività di verifica delle offerte anomale in sede di gara e delle perizie di variante in corso d’opera.
6. Lo svolgimento dell’attività di verifica deve essere documentato attraverso la redazione di appositi verbali, in
contraddittorio con il progettista, e rapporti del soggetto preposto alla verifica.
7. Il rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica riporta le risultanze dell’attività svolta e accerta l’avvenuto rilascio da parte del direttore lavori della attestazione, di cui all’articolo 145.
8. In caso di dissenso del responsabile del procedimento rispetto agli esiti delle verifiche effettuate, l’atto formale di
validazione o mancata validazione del progetto deve contenere, oltre a quanto previsto all’articolo 26, comma 8, primo e
secondo periodo, del codice specifiche motivazioni. In merito la stazione appaltante assume le necessarie decisioni secondo
quanto previsto nel proprio ordinamento.


Articolo 59 Responsabilità

1. Nei limiti delle attività di verifica di cui agli articoli 56 e 57, il soggetto incaricato della verifica risponde a titolo di
inadempimento del mancato rilievo di errori ed omissioni del progetto verificato che ne pregiudichino in tutto o in parte la
realizzabilità o la sua utilizzazione. Il soggetto incaricato della verifica ha la responsabilità degli accertamenti previsti dagli
articoli 56 e 57, ivi compresi quelli relativi all’avvenuta acquisizione dei necessari pareri, autorizzazioni ed approvazioni,
ferma restando l’autonoma responsabilità del progettista circa le scelte progettuali e i procedimenti di calcolo adottati.
2. Il soggetto esterno alla stazione appaltante incaricato dell'attività di verifica che sia inadempiente agli obblighi posti a suo
carico dal presente capo e dal contratto di appalto di servizi è tenuto a risarcire i danni derivanti alla stazione appaltante in
conseguenza dell’inadempimento ed è escluso per i successivi tre anni dalle attività di verifica. Per i danni non ristorabili, per tipologia o importo, mediante la copertura assicurativa di cui all’articolo 59, resta ferma la responsabilità del soggetto
esterno incaricato dell'attività di verifica, la quale opera anche nell’ipotesi di inesigibilità, in tutto o in parte, della prestazione contrattualmente dovuta dall’assicuratore.
3. Nel caso in cui il soggetto incaricato della verifica sia dipendente della stazione appaltante, esso risponde per
responsabilità disciplinare e per danno erariale secondo le norme vigenti.
4. La validazione del progetto di cui all’articolo 26, comma 8, del codice, non esime il concorrente che partecipa alla
procedura per l’affidamento dell’appalto o della concessione dagli adempimenti di cui all’articolo 126, comma 1.

Articolo 60 Garanzie

1. La polizza richiesta al soggetto esterno alla stazione appaltante incaricato dell’attività di verifica ha le seguenti
caratteristiche:
a) nel caso di polizza specifica limitata all’incarico di verifica, la polizza deve avere durata fino alla data di rilascio del
certificato di collaudo o di regolare esecuzione:
1) non inferiore al cinque per cento del valore dell’opera, con il limite di 500.000 euro, per lavori di importo inferiore alla
soglia stabilita dall’articolo 35 del codice;
2) non inferiore al dieci per cento dell’importo dei lavori, con il limite di 1.500.000 euro, nel caso di lavori di importo pari o
superiore alla predetta soglia. Per opere di particolare complessità può essere richiesto un massimale superiore a 1.500.000
euro fino al venti per cento dell’importo dei lavori con il limite di 2.500.000 euro;
b) nel caso in cui il soggetto incaricato dell’attività di verifica sia coperto da una polizza professionale generale per l’intera
attività, detta polizza deve essere integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca
le condizioni di cui alla lettera a) per lo specifico progetto.

Articolo 61 Acquisizione dei pareri e conclusione delle attività di verifica

1. In caso di affidamento di progettazione ed esecuzione sulla base del progetto di fattibilità tecnico ed economica o di
concessione, la conferenza di servizi preliminare di cui all’articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, è
convocata sulla base del DOCFAP e il relativo verbale integra il progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di
gara.
2. Il responsabile del procedimento, acquisiti, il parere, ove previsto, del proprio organo consultivo, nonché i pareri necessari
alla definizione di tutti gli aspetti del progetto, conclude le attività di verifica relative al livello di progettazione da porre a
base di gara con l’atto formale di validazione di cui all’articolo 26, comma 8, del codice.
3. Avvenuta la validazione del progetto posto a base di gara, ciascuna stazione appaltante, secondo le modalità e le
procedure stabilite dal proprio ordinamento, avvia la fase dell’affidamento dei lavori.

TITOLO II SOCIETA’ ORGANISMI DI ATTESTAZIONE
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 62 Natura delle Società Organismi di Attestazione

1. Le Società Organismi di Attestazione (SOA), sono persone giuridiche di diritto privato costituite nella forma delle società
per azioni. La denominazione sociale delle SOA comprende espressamente la locuzione «organismo di attestazione».
2. Le SOA, ovvero gli organismi con requisiti equivalenti di un altro Stato membro dello Spazio economico europeo (SEE),
devono avere sede in uno Stato membro dello stesso SEE che attribuisca all’attestazione che essi adottano la capacità di
provare il possesso dei requisiti di qualificazione in capo all’esecutore di lavori pubblici.
3. Gli organismi esteri dimostrano il possesso dei requisiti richiesti nel presente regolamento e negli atti dell’ANAC secondo le disposizioni vigenti nel proprio ordinamento. Ad essi si applicano le disposizioni del presente regolamento riferite agli
Organismi di attestazione, in quanto compatibili.
4. Le SOA garantiscono l’assolvimento degli obblighi di comunicazione e di accessibilità previsti dal presente regolamento e
quelli richiesti dall’ANAC, con propri atti, per le funzioni di indirizzo e vigilanza.
5. Le SOA adottano ogni misura per garantire il rispetto dei principi di cui all’articolo 84, comma 1, del codice. Ai sensi
dell’articolo 84, comma 1, del codice, l’esercizio dell’attività di attestazione è subordinato all’autorizzazione dell’ANAC,
rilasciata in esito al controllo del possesso dei requisiti indicati nella parte I, titolo II e titolo III secondo le modalità indicate
dalla stessa Autorità, con proprio provvedimento da adottare ai sensi dell’articolo 213, commi 2 e 10, del codice.

CAPO II REQUISITI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI ATTESTAZIONE

Articolo 63 Preclusioni all’esercizio dell’attività di attestazione e requisiti riferiti alla compagine societaria

1. Non possono svolgere attività di attestazione le SOA che:
a) si trovano in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità
aziendale, o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente;
b) sono soggette a procedimento per la dichiarazione di una delle situazioni di cui alla lettera a);
c) hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e
tasse o dei contributi previdenziali;
d) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231 o altra sanzione da cui derivi il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.
2. Il capitale sociale delle SOA deve essere almeno pari a 1.000.000 di euro interamente versato.
3. Il patrimonio netto costituito dal totale della lettera A del passivo dello stato patrimoniale di cui all’articolo 2424 del codice civile dell’ultimo bilancio depositato deve essere almeno pari al capitale sociale. Il bilancio delle SOA deve essere certificato dalle società di revisione iscritte nell’apposito albo, secondo i criteri stabiliti dal decreto legislativo 24 febbraio  1998, n. 58, e successive modificazioni.

Articolo 64 Preclusioni all’esercizio dell’attività di attestazione riferite ai soggetti inseriti nella compagine societaria e ai
dipendenti della SOA

1. Non possono svolgere attività di attestazione le SOA qualora:
a) nei confronti dei propri amministratori, legali rappresentanti, soci diretti o indiretti, direttori tecnici e del personale sia
pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I capo II del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ovvero sia stata applicata con provvedimento definitivo la misura di
prevenzione, e dunque sussista una delle cause ostative di decadenza, sospensione o divieto previste dall’articolo 67 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del
medesimo decreto oppure sia stato emanato un provvedimento da cui derivi il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione;
b) nei confronti dei propri amministratori, legali rappresentanti, soci diretti o indiretti, direttori tecnici o del personale sia
stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato ovvero di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura penale per i reati che incidono sull’affidabilità morale o professionale o per delitti
finanziari;
c) gli amministratori, i legali rappresentanti, i soci diretti o indiretti, i direttori tecnici e il personale si siano resi responsabili di gravi illeciti professionali previsti dall’articolo 80, comma 5, lettere c), c-bis), c-ter) e c- quater) del codice e delle linee guida di cui all’articolo 80, comma 13, del codice;
d) gli amministratori, i legali rappresentanti, i soci diretti o indiretti, i direttori tecnici e il personale che nei due anni
precedenti l’assunzione dell’incarico abbiano reso false dichiarazioni o fornito falsa documentazione in merito alle
informazioni loro richieste o all’assenza di situazioni idonee a pregiudicare il requisito dell’indipendenza o abbiano utilizzato
con dolo o colpa grave documentazione dell’impresa risultata non veritiera.
2. Il verificarsi di una delle condizioni previste dal comma 1, per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle SOA determina la decadenza dalla carica. La decadenza è dichiarata dagli organi sociali delle SOA entro quindici giorni dall’accertamento del fatto. Nei successivi quindici giorni dalla dichiarazione di decadenza, la SOA informa l’ANAC. In caso di inottemperanza si applica l’articolo 77, comma 2, lettera b).
3. Il verificarsi di una delle condizioni previste dal comma 1 per il personale delle SOA determina l’avvio delle procedure di
legge per la risoluzione del rapporto di lavoro subordinato, che interviene entro quindici giorni dall’accertamento del fatto.
Nei quindici giorni successivi all’avvio della procedura di risoluzione, la SOA informa l’ANAC. In caso di inottemperanza si
applica l’articolo 77, comma 2, lettera b).

Articolo 65 Requisiti di indipendenza delle SOA

1. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 84, comma 1, secondo periodo, del codice, lo statuto delle SOA di cui all’articolo 68
prevede, quale attività esclusiva, il rilascio delle attestazioni di qualificazione agli operatori economici e lo svolgimento dei
connessi controlli tecnici sul possesso dei requisiti richiesti dal codice e dal presente regolamento. È fatto divieto alle SOA,
pena la decadenza dell’autorizzazione, di erogare servizi di qualsiasi natura a operatori economici, direttamente ovvero a
mezzo di società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile.
2. La composizione e la struttura organizzativa delle SOA assicura, anche in presenza di eventuali situazioni di controllo o di
collegamento individuate secondo quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile, il rispetto del principio di indipendenza
di giudizio e l’assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori. A tal fine:
a) non possono rivestire la qualifica di soci o amministratori, né far parte del personale in organico minimo o extra organico
soggetti che sono, detentori di interessi commerciali o finanziari incompatibili con la funzione della SOA;
b) la SOA non attesta le imprese quando soci, amministratori e personale in organico minimo ed extra organico vengano a
trovarsi in presenza di interessi commerciali o finanziari incompatibili.
3. Le condizioni di cui al precedente comma 2, lettere a) e b) si verificano, a titolo esemplificativo, quando i soggetti ivi
indicati sono riconducibili alle categorie di soggetti, enti o società che, ai sensi dell’articolo 66 non possono possedere
partecipazioni azionarie nelle SOA.
4. Le SOA comunicano all’ANAC e adeguatamente documentano, entro quindici giorni dal loro accertamento o dalla loro
conoscenza, le eventuali circostanze che possano implicare la presenza di interessi idonei ad influire sul requisito
dell’indipendenza. In caso di inottemperanza si applica l’articolo 77, comma 2, lettera b).
5. La SOA verifica il possesso dei requisiti morali di cui all’articolo 64, comma 1, nonché il rispetto del requisito di
indipendenza in capo ai soci persone fisiche, amministratori, sindaci e dipendenti delle SOA e nei confronti delle persone che
si trovano, nei confronti di tali soggetti, nelle posizioni individuate dall’ANAC con il provvedimento di cui all’articolo 62,
comma 5. A tal riguardo la SOA si dota di un codice di comportamento per gli amministratori e i dipendenti.
6. Le nomine di Amministratori e Sindaci delle SOA sono preventivamente comunicate all’ANAC ai fini della verifica della
sussistenza dei requisiti di legge. In caso di inottemperanza si applica l’articolo 77, comma 2, lettera b).
7. Le SOA applicano la disciplina di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 nei limiti di cui all’articolo 2-bis, comma 3, del citato decreto.

Articolo 66 Preclusioni e limitazioni all’assunzione della qualità di socio.

1. Non possono acquisire la qualità di socio, diretto o indiretto, di una SOA:
a) i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b) d), e), f) e g), h), i), n),o),q), t), z) del codice;
b) gli organismi di certificazione che rilasciano i certificati di conformità del sistema di gestione per la qualità conformi alle
norme europee serie UNI EN ISO 9000;
c) i soggetti a cui possono essere affidati contratti pubblici di lavori, di cui all’articolo 45 del codice;
d) i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, anche tramite società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, attività di consulenza o promozionale in favore dei soggetti individuati alla lettera c);
e) i soggetti che possono essere affidatari di servizi di progettazione, le società di professionisti e le società di ingegneria di
cui all’articolo 46 del codice.
2. Fermo quanto previsto al comma 1, lettera d), le associazioni nazionali di categoria che hanno sottoscritto contratti
collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti delle imprese edili e affini o di comparto e le associazioni nazionali
rappresentative delle stazioni appaltanti possono possedere azioni delle SOA nel limite massimo complessivo del venti per
cento del capitale sociale di ciascuna SOA e nella misura massima del dieci per cento del capitale per ognuna delle
associazioni. Al fine di garantire il principio dell’uguale partecipazione delle parti interessate al capitale sociale delle SOA, la
partecipazione delle associazioni di categoria è ammessa qualora nella medesima SOA vi sia partecipazione in eguale misura
da parte di associazioni di stazioni appaltanti e viceversa.

Articolo 67 Variazioni di capitale sociale

1. L’acquisizione e la cessione, a qualsiasi titolo, di partecipazioni azionarie dirette o indirette in società di attestazione è
subordinato al rilascio del nulla osta da parte dell’ANAC che avviene all’esito del procedimento di cui al provvedimento
previsto ai sensi dell’articolo 62, comma 5.
2. La richiesta di nulla osta è necessaria anche per i trasferimenti azionari all’interno della compagine sociale esistente.
L’acquisto di azioni proprie e l’acquisto di azioni a titolo gratuito avvengono con le modalità indicate nel provvedimento di cui all’articolo 62, comma 5.
3. L’attuazione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 senza previa richiesta di nulla osta comporta l’applicazione dell’articolo
77, comma 3, lettera e).
4. L’ANAC rilascia il nulla osta all’acquisto delle azioni all’aspirante socio in possesso dei requisiti morali, di indipendenza e
assenza di interessi commerciali e finanziari, nonché della capacità economica reddituale/o patrimoniale per far fronte
all’investimento, previa verifica della congruità del prezzo di compravendita delle azioni.
5. L’ANAC vieta il trasferimento della partecipazione quando essa influisce sulla correttezza della gestione della SOA o
compromette il requisito di indipendenza.
6. L’ANAC nega il nulla osta laddove l’aspirante socio influisce sulla corretta gestione della SOA o compromette il requisito di
indipendenza.
7. Il nulla osta è revocato qualora venga meno in capo al socio il possesso dei requisiti morali e di indipendenza e assenza di
interessi commerciali e finanziari di cui ai precedenti articoli.
8. Il nulla osta si considera decaduto qualora le SOA non trasmettano il libro soci aggiornato ovvero la richiesta avanzata dal
socio acquirente o alienante dell’iscrizione nel libro soci dell’avvenuta cessione di azioni entro il termine di novanta giorni
decorrenti dalla data di comunicazione del nulla osta.
9. In caso di aumento del capitale sociale a titolo gratuito, la SOA ne dà comunicazione preventiva all’ANAC nelle modalità
dalla stessa indicate nel provvedimento di cui all’articolo 62, comma 5. In caso di inadempimento si applica l’articolo 77,
comma 2, lettera b).

Articolo 68 Contenuto dello Statuto

1. Lo statuto indica le seguenti informazioni:
a) l’esercizio dell’attività di attestazione degli operatori economici quale oggetto sociale esclusivo;
b) la composizione dell’organico, nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 69;
c) la previsione della decadenza dalla carica dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella SOA qualora perdano il possesso dei requisiti morali di cui all’articolo 64, da dichiararsi a cura degli organi sociali della SOA entro quindici giorni dalla conoscenza dei fatti;
d) la previsione del possesso di attrezzatura informatica di cui all’articolo 69, comma 3;
e) gli organi sociali tenuti a comunicare le eventuali circostanze che possano implicare la presenza di interessi idonei ad
influire sul requisito dell'indipendenza;
f) il nominativo della persona o la tipologia dell’organo sociale designato per la comunicazione da effettuarsi
preventivamente all’ANAC, ai fini del controllo sul trasferimento della partecipazione azionaria e del controllo nel caso in cui
il singolo socio o la società, a qualsiasi titolo, intenda acquisire o cedere, direttamente o indirettamente tramite società
controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, società fiduciarie, o comunque tramite interposta persona, una
partecipazione azionaria in una SOA. La designazione di cui sopra è altresì funzionale alla comunicazione all’ANAC e alla SOA del successivo avvenuto trasferimento della partecipazione.
g) la previsione della procedura di vendita delle azioni laddove l’ANAC revochi il nulla osta all’acquisto della qualità di socio.

Articolo 69 Requisiti tecnici e di affidabilità delle SOA

1. L’organico minimo delle SOA è costituito:
a) da un direttore tecnico in possesso di laurea magistrale in ingegneria o in architettura, abilitato all’esercizio della
professione da almeno dieci anni, iscritto al relativo albo professionale, assunto a tempo indeterminato e a tempo pieno,
dotato di adeguata esperienza almeno quinquennale nel settore dei lavori pubblici maturata in posizione di responsabilità
direttiva, nell’attività di controllo tecnico dei cantieri, quali organizzazione, qualità, avanzamento lavori, costi, o di
valutazione della capacità economico - finanziaria delle imprese in relazione al loro portafoglio ordini, ovvero nella attività di
certificazione della qualità; il direttore tecnico non può svolgere analogo incarico per conto di altre SOA, né attività
professionale per conto di committenze pubbliche o private;
b) da tre laureati in possesso di laurea magistrale, di cui uno in ingegneria o architettura, uno in giurisprudenza e uno in
economia assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno, in possesso di esperienza professionale almeno triennale
attinente al settore dei lavori pubblici;
c) da sei dipendenti in possesso almeno del diploma di scuola media superiore, assunti a tempo indeterminato e a tempo
pieno.
2. Per le SOA che hanno ricavi annui superiori a 1.500.000 euro sono previste due ulteriori unità di personale con laurea
magistrale in una delle materie di cui al comma 1 lettera b).
3. Le SOA dispongono di sistemi informatizzati per la raccolta, archiviazione e messa a disposizione dei dati e dei documenti
comprovanti il possesso dei requisiti di autorizzazione e dei requisiti di qualificazione delle imprese attestate denominati,
rispettivamente, fascicolo virtuale della SOA e fascicolo virtuale dell’impresa e adottano un manuale delle procedure da
utilizzare per l’esercizio dell'attività di attestazione, secondo le indicazioni fornite dall’ANAC con il provvedimento di cui
all’articolo 62, comma 5. Le procedure indicano anche i requisiti di sicurezza adottati in conformità con la normativa vigente
in materia di dati personali, per la prevenzione dagli accessi abusivi agli archivi informatici e a salvaguardia dai rischi di
perdita dei dati.
4. Le SOA stipulano una polizza assicurativa con impresa di assicurazione autorizzata alla copertura del rischio di
responsabilità civile, per la copertura delle responsabilità conseguenti all’attività svolta, avente massimale non inferiore a tre volte il volume di affari prevedibile.

Articolo 70 Controlli sui requisiti di attestazione

1. L’ANAC vigila sulla composizione azionaria delle SOA, sulla persistenza del requisito dell’indipendenza e sull’assenza delle
condizioni di cui agli articoli 63 e 64. A tal fine, l’ANAC può richiedere ogni informazione ritenuta utile alle valutazioni di
competenza nell’ambito di controlli effettuati a campione o su segnalazione di terzi interessati.
2. Le SOA comunicano all’ANAC, entro quindici giorni dal loro verificarsi o dalla loro conoscenza, l’eventuale sopravvenienza
di fatti o circostanze che incidono sui requisiti indicati nella parte I, titolo II e titolo III. In caso di inottemperanza si applica
l’articolo 77, comma 2, lettera b).

CAPO III OPERAZIONI DI TRASFERIMENTO D’AZIENDA

Articolo 71 Fusione

1. La fusione tra società organismi di attestazione è subordinata al rilascio del nulla osta da parte dell’ANAC secondo le
procedure indicate nel provvedimento di cui all’articolo 62, comma 5.
2. Nell’ipotesi di fusione per incorporazione di cui all’articolo 2501 del codice civile, la SOA incorporante non necessita di una nuova autorizzazione all’esercizio dell’attività di attestazione; essa tuttavia adegua al nuovo volume d’affari il massimale
assicurativo della polizza prevista dall’articolo 69, comma 4.
3. Nell’ipotesi di fusione con creazione di un nuovo soggetto, lo svolgimento dell’attività di attestazione da parte
dell’eventuale nuova società è subordinato al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di attestazione da parte
dell’ANAC.
4. La SOA risultante dalla fusione succede nelle posizioni giuridiche attive e passive delle SOA danti causa.

Articolo 72 Cessione di azienda o di ramo d’azienda

1. La cessione di azienda o di ramo di azienda tra SOA è subordinata al rilascio del nulla osta da parte dell’ANAC, secondo le
procedure indicate nel provvedimento di cui all’articolo 62, comma 5.
2. Nel caso di cessione dell’intera azienda ad altra SOA, l’ANAC dichiara la decadenza dell’autorizzazione all’esercizio
dell’attività di attestazione nei confronti della SOA cedente.
3. La SOA cessionaria succede nelle posizioni giuridiche attive e passive della SOA cedente e adegua al nuovo volume d’affari il massimale assicurativo della polizza prevista dall’articolo 69, comma 4.
4. In caso di sospensione o decadenza dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di attestazione, l’ANAC non concede il nulla osta a operazioni che comportino il trasferimento aziendale tra SOA.
5. Il divieto di trasferimento opera a decorrere dalla data di trasmissione alla SOA della comunicazione di avvio del
procedimento di sospensione o decadenza di cui all’articolo 77, comma 8.

Articolo 73 Contratti di attestazione e attestazioni di qualificazione in caso di fusione o cessione tra SOA

1. Le attestazioni rilasciate dalla SOA incorporata, dalle SOA che hanno dato luogo alla fusione o dalla SOA cedente
conservano la loro validità fino a naturale scadenza. L’ANAC può subordinare il rilascio del nulla osta di cui all’articolo 72,
comma 1, allo svolgimento di verifiche sulle attestazioni, secondo le modalità indicate nel provvedimento di cui all’articolo
62, comma 5.
2. I procedimenti di attestazione avviati dalla SOA incorporata, dalle SOA che hanno dato luogo alla fusione o dalla SOA
cedente proseguono presso la SOA incorporante, risultante dalla fusione o dalla cessione, che rilascia l’attestazione sotto la
propria esclusiva responsabilità e si concludono nel rispetto dei termini indicati nell’articolo 84, comma 3.

CAPO IV ATTIVITÀ DI QUALIFICAZIONE

Articolo 74 Modalità di svolgimento dell’attività di attestazione

1. Nello svolgimento dell’attività di attestazione le SOA devono:
a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza;
b) acquisire le informazioni necessarie dai soggetti da qualificare e operare in modo da assicurare adeguata informazione;
c) agire in modo da garantire imparzialità ed equo trattamento;
d) assicurare e mantenere l'indipendenza richiesta;
e) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare efficienza e correttezza;
f) attivarsi entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto per l’avvio delle verifiche di cui alla lettera
g) relativamente a tutta la documentazione consegnata dall’impresa;
g) verificare la veridicità e la sostanza delle dichiarazioni, delle certificazioni e delle documentazioni presentate dai soggetti
cui rilasciare l’attestato, nonché il permanere del possesso dei requisiti richiesti per la qualificazione con le modalità indicate
dall’ANAC nei propri atti adottati ai sensi dell’articolo 213, comma 10, del codice. Rientrano tra tali attività la valutazione del
possesso dei requisiti di moralità di cui all’articolo 80 del codice e, in particolare, la valutazione della ricorrenza di gravi illeciti professionali da effettuarsi secondo le indicazioni fornite nelle linee guida di cui all’articolo 80, comma 13, del codice, nonché la valutazione dell’idoneità delle attrezzature e delle risorse umane a disposizione degli operatori economici a garantire la capacità esecutiva per le categorie e classifiche di qualificazione riconosciute.
h) rilasciare l’attestazione di qualificazione conformemente alla documentazione prodotta dall’impresa e verificata ai sensi
della lettera g).
2. L’inadempimento delle prescrizioni previste nel comma 1 comporta l’applicazione dell’articolo 77, comma
3. lettera b).
3. Al fine delle valutazioni di cui al comma 1, lettera g), le SOA richiedono alle imprese tutta la documentazione mancante,
carente, o comunque ritenuta necessaria, non compresa tra quella consegnata all’atto della sottoscrizione del contratto,
assegnando un termine non inferiore a 10 e non superiore a 30 giorni. Il mancato ed ingiustificato adempimento nel termine
assegnato comporta il diniego dell’attestazione e, in presenza dei relativi presupposti, la segnalazione all’ANAC per
l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 213, comma 13, del codice. La mancata segnalazione comporta
l’applicazione dell’articolo 77, comma 2, lettera b).
4. Nello svolgimento della propria attività di valutazione e verifica della qualificazione, le SOA acquisiscono i dati di carattere economico-finanziario, quali i bilanci nonché le informazioni sulle variazioni organizzative e sulle trasformazioni della natura giuridica delle imprese anche dalla banca dati delle Camere di commercio, industria, e artigianato e agricoltura.
5. Per l’espletamento delle loro attività istituzionali le SOA non possono ricorrere a prestazioni di soggetti esterni alla loro
organizzazione aziendale, pena l’applicazione dell’articolo 77, comma 6.
6. Per l’espletamento dell’attività promozionale le SOA possono rivolgersi esclusivamente a soggetti in possesso dei requisiti
di cui agli articoli 63, comma 1 e 64, comma 1. I promotori sono inseriti in un elenco contenuto nel fascicolo virtuale della
SOA di cui all’articolo 69, unitamente ai documenti comprovanti il possesso dei requisiti e le corrispondenti verifiche svolte
dalla SOA. Le SOA sono responsabili di ogni attività espletata in maniera diretta e indiretta in nome e per conto delle stesse. Il venir meno dei requisiti di cui agli articoli 63, comma 1 e 64, comma 1, comporta la risoluzione del contratto di promozione.
La risoluzione del contratto interviene entro quindici giorni dalla conoscenza del fatto, pena le sanzioni di cui all’articolo 77,
comma 3, lettera b). Nei successivi quindici giorni dalla risoluzione del contratto, la SOA ne informa l’ANAC. In caso di
inottemperanza si applica l’articolo 77, comma 2, lettera b).

Articolo 75 Tariffe

1. L’attestazione di qualificazione e il rinnovo della stessa sono soggette al pagamento di un corrispettivo determinato, in
rapporto all’importo complessivo e al numero delle categorie generali o specializzate cui si richiede di essere qualificati
secondo le formule di cui all’allegato E.
2. Per i consorzi stabili, qualificati per sommatoria delle attestazioni dei consorziati, il corrispettivo spettante alle SOA per
ciascuna attività è ridotto del cinquanta per cento; per le imprese qualificate fino alla II classifica di importo, il corrispettivo
spettante alle SOA per ciascuna attività è ridotto del venti per cento.
3. Gli importi determinati ai sensi del comma 1 sono considerati corrispettivo minimo della prestazione resa. Non può essere
previsto il pagamento di un corrispettivo in misura maggiore del doppio di quello determinato con i criteri di cui al comma 1.
Ogni patto contrario è nullo. Il corrispettivo deve essere interamente pagato prima del rilascio dell'attestazione, revisione o
variazione; sono ammesse dilazioni non superiori a sei mesi, ove, al momento del rilascio della attestazione sia stata disposta e comunicata alla SOA l’autorizzazione di addebito in conto corrente bancario (R.I.D.) per l’intero corrispettivo.

CAPO V ATTIVITÀ DI VIGILANZA E SISTEMA SANZIONATORIO

Articolo 76 Vigilanza dell’ANAC sulle SOA

1. Ai sensi dell’articolo 84, comma 2, del codice, l’ANAC svolge un’attività di monitoraggio e controllo del rispetto, da parte
delle SOA, dei livelli standard di qualità dei controlli che le stesse devono effettuare nell’esercizio dell’attività di attestazione.
Tale attività è svolta mediante ispezioni, anche senza preavviso, e controlli, anche a campione, oppure su segnalazione da
parte di imprese, altre SOA, stazioni appaltanti e soggetti interessati.
2. L’ANAC controlla che le SOA:
a) operino secondo le procedure, anche di controllo interno, presentate in sede di richiesta di autorizzazione e approvate
dall’ANAC;
b) abbiano un comportamento che elimini qualsiasi possibilità di conflitti di interesse;
c) rilascino le attestazioni nel pieno rispetto dei requisiti stabiliti agli articoli 85 e 86;
d) svolgano la propria attività conformemente a quanto previsto all’articolo 74;
e) applichino le tariffe di cui all’allegato E-parte I
3. La violazione, da parte delle SOA, delle prescrizioni del presente comma comporta l’applicazione dell’articolo 77, comma 3, lettera c).
4. Qualora ricorrano le condizioni di cui all’articolo 84, comma 6, del codice e, in ogni caso, qualora l’ANAC accerti che il
rilascio di un’attestazione è avvenuta in violazione delle disposizioni del codice o del presente regolamento ne dà
segnalazione alla SOA e all’impresa interessata affinché la SOA avvii il procedimento di verifica di cui all’articolo 112.

Articolo 77 Sanzioni pecuniarie nei confronti delle SOA - Sospensione e decadenza dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di attestazione

1. In caso di violazione, da parte delle SOA, delle disposizioni del presente regolamento, ai sensi dell’articolo 213, comma 3,
lettera f), del codice si applicano le sanzioni previste dal medesimo articolo 213, comma 13, e, nei casi più gravi, le sanzioni
della sospensione e della decadenza dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di attestazione.
2. Alle SOA si applica la sanzione pecuniaria prevista dall’articolo 213, comma 13, del codice fino a un massimo di 25.000 euro nei casi di:
a) mancata risposta alle richieste dell’ANAC di chiarimenti e integrazioni della documentazione presentata ai fini del
conseguimento dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di attestazione;
b) mancata comunicazione di cui agli articoli 64, commi 2 e 3, 65, commi 4 e 6, 67, comma 9, 70, comma 2, e 74, commi 3 e 6, nonché mancato rispetto delle comunicazioni richieste dall’ANAC ai fini del conseguimento del nulla osta all’acquisizione di partecipazioni azionarie e all’aumento di capitale sociale a titolo oneroso nei termini ivi previsti;
c) violazione degli obblighi di comunicazione della sopravvenienza di fatti o circostanze che incidono sul possesso dei requisiti di cui alla parte I, titolo II, entro quindici giorni dalla loro conoscenza;
d) violazione degli obblighi di conservazione e messa a disposizione della documentazione di cui all’articolo 83.
3. Alle SOA si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 213, comma 13, del codice, fino a un
massimo di 50.000 euro in caso di:
a) trasmissione di informazioni, dati ovvero atti non veritieri, compresi i documenti forniti dall’impresa in sede di
attestazione;
b) svolgimento dell’attività della SOA in modo non conforme alle disposizioni previste dall’articolo 74 commi 1, 2 e 6;
c) violazioni accertate a seguito delle verifiche previste dall’articolo 76, commi 2 e 3;
d) invio di comunicazioni inesatte o non veritiere, ovvero trasmissione di documentazione inesatta o non veritiera, in
relazione agli obblighi di comunicazione e di accessibilità dei dati richiesti dall’ANAC per finalità di vigilanza e indicati nel
provvedimento di cui all’articolo 62, comma 5;
e) mancata richiesta di nulla osta di cui all’articolo 67, comma 3;
f) inosservanza delle prescrizioni in ordine ai tempi e ai criteri di svolgimento della verifica triennale previsti dall’articolo 96;
g) inadempimento a quanto previsto dall’articolo 90, comma 5;
h) inadempimento degli obblighi di comunicazione e di raccolta, archiviazione e messa a disposizione con modalità
informatizzate dei dati previsti dal presente regolamento e richiesti dall’ANAC per finalità di vigilanza e indicati nel
provvedimento di cui all’articolo 62, comma 5.
4. In aggiunta alla sanzione pecuniaria, in caso di violazioni commesse con dolo o colpa grave, si applica la sanzione della
sospensione:
a) da un mese fino a duecentoquaranta giorni, in caso di più violazioni di cui al comma 2, o di nuova violazione di cui al
comma 2, dopo una precedente sanzione;
b) da duecentoquarantuno giorni a un anno, in caso di più violazioni di cui ai commi 2 e 3, o di nuova violazione del comma 3 dopo una precedente sanzione per violazioni di cui al comma 2, o viceversa;
c) da uno a due anni, in caso di più violazioni di cui al comma 3, o di nuova violazione di cui al comma 3, dopo una precedente sanzione.
5. Si applica la sanzione della decadenza:
a) in caso di nuova violazione dopo una precedente sospensione, se il periodo di sospensione da irrogare per la nuova
violazione, cumulato con quella precedente, sia pari o superiore a trecentosessanta giorni;
b) nel caso di nuova violazione dopo quattro precedenti sospensioni che abbiano comportato la sospensione per un periodo
complessivamente superiore a duecentoquaranta giorni.
6. È disposta la decadenza dell’autorizzazione, oltre ai casi di cui al comma 5, in caso di:
a) venir meno dei requisiti generali e di indipendenza di cui agli articoli 63, 64, 65, 66 e 74, comma 5;
b) venir meno dei requisiti tecnici di cui all’articolo 69;
c) presenza di soci occulti;
d) mancato inizio dell’attività sociale entro centottanta giorni dalla autorizzazione;
e) interruzione dell’attività per più di centottanta giorni;
f) inosservanza delle disposizioni di cui al comma 8;
g) inosservanza delle disposizioni impartite con il provvedimento di sospensione;
7. Il procedimento per l’irrogazione delle sanzioni è svolto secondo le indicazioni contenute in atti dell’ANAC adottati ai sensi
dell’articolo 213, comma 13, del codice ed è finalizzato ad accertare l’imputabilità alla SOA della condotta contestata.
8. Nelle ipotesi di sospensione o decadenza dell’autorizzazione, ovvero di fallimento o di cessazione della attività di una SOA, le attestazioni rilasciate alle imprese restano valide a tutti gli effetti. La SOA è tenuta ad adottare le procedure indicate dall’Autorità nel provvedimento di cui all’articolo 62, comma 5, al fine di informare le imprese attestate e consentire alle stesse le azioni opportune per mantenere la continuità dell’attestazione.

Articolo 78 Obblighi e preclusioni durante il periodo di sospensione

1. Durante il periodo di sospensione, la SOA non può stipulare alcun contratto di attestazione, né rilasciare attestati sulla
base di contratti stipulati in data anteriore a tale periodo, né svolgere alcun tipo di attività istruttoria finalizzata al rilascio di
attestazioni di qualificazione.
2. La sanzione della sospensione non sottrae la SOA dalla vigilanza dell’ANAC né dall’adempimento degli obblighi previsti dal
presente regolamento e dal provvedimento di cui all’articolo 62, comma 5.
3. La sospensione dell’autorizzazione a svolgere attività di attestazione non incide sulla facoltà della SOA di procedere a
modifiche societarie e organizzative, nel rispetto delle procedure autorizzative stabilite dall’ANAC con il provvedimento di cui
all’articolo 62, comma 5.
4. È consentita la richiesta di nulla osta relativa al personale in organico e la presentazione di istanze finalizzate al
trasferimento delle azioni e alla nomina di nuovi amministratori, in sostituzione di componenti del consiglio di
amministrazione, oppure alla sostituzione dei sindaci in carica.

TITOLO III SISTEMA DI QUALIFICAZIONE
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 79 Attestazione di qualificazione

1. L’attestazione di qualificazione è rilasciata dalle SOA all’esito della verifica del possesso, in capo all’operatore economico
richiedente, dei requisiti di carattere generale e speciale previsti nella parte II, titolo I. titolo II, titolo III e titolo IV.
2. La durata dell’attestazione di qualificazione e la periodicità delle verifiche intermedie sono stabilite dall’articolo 84, comma 11, del codice.
3. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 84, comma 7, del codice e dal comma 4, il rilascio dell’attestazione di
qualificazione costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di ordine
speciale di cui all’articolo 86 ai fini dell’affidamento dei lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro. Le stazioni
appaltanti non possono richiedere agli operatori economici la dimostrazione della qualificazione con modalità, procedure e
contenuti diversi da quelli previsti dal presente regolamento.
4. Per gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all’articolo 49 del codice la qualificazione non è condizione
obbligatoria per la partecipazione alla gara. Essi si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle
normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la
partecipazione degli operatori economici italiani alle gare. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 86, comma 3, del codice.

Articolo 80 Categorie e classifiche di qualificazione

1. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro le imprese sono
qualificate per categorie di opere generali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera zzzz), del codice e per categorie di opere
specializzate di cui all’articolo 3, comma 1, lettera aaaaa), del codice, classificate, nell'ambito delle categorie loro attribuite,
secondo gli importi di cui al comma 2, nonché per prestazioni di sola costruzione e per prestazioni di progettazione e
costruzione.
2. Nell’ambito di ciascuna categoria di opere generali e specializzate, sono individuate le classifiche, stabilite secondo i
seguenti livelli di importo:
I fino a euro 250.000
II fino a euro 500.000
III fino a euro 1.000.000
IV fino a euro 1.500.000
V fino a euro 2.500.000
VI fino a euro 3.500.000
VII fino a euro 5.000.000
VIII fino a euro 7.500.000
IX fino a euro 10.000.000
X fino a euro 12.500.000
XI fino a euro 15.000.000
XII illimitato
3. La qualificazione conseguita in una categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della
propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate, la medesima disposizione si
applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica
pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate, la disposizione
non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all’articolo 83, comma 8, del codice.
4. L'importo della classifica XII (illimitato) ai fini del rispetto dei requisiti di qualificazione è convenzionalmente stabilito pari a euro 20.000.000.
5. Le categorie di opere generali e specializzate sono individuate nell’allegato A. Nel medesimo allegato sono individuate, in
apposita colonna, le categorie relative a lavori di cui all’articolo 89, comma 11, del codice.
6. Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnicoorganizzativi relativi alla categoria prevalente per l’importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non
posseduti dall’impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
7. Nel bando di gara è indicato l’importo complessivo dell’opera o del lavoro oggetto dell’appalto, la relativa categoria
generale o specializzata considerata prevalente nonché le categorie scorporabili di cui all’articolo 3, comma 1, lett. oo-ter),
del codice, ivi comprese le eventuali categorie di cui all’articolo 89, comma 11, del codice, individuate nell’allegato A in
apposita colonna e con indicazione dei relativi importi.
8. Ai fini dell’individuazione delle categorie nella fase del progetto e successivo bando o avviso di gara o lettera di invito, un
insieme di lavorazioni è definito come appartenente alla categoria OG 11 qualora dette lavorazioni siano riferibili a ciascuna
delle categorie specializzate OS 3, OS 28 e OS 30; l’importo di ciascuna di tali categorie di opere specializzate, così
individuate, deve essere pari almeno alla percentuale di seguito indicata dell’importo globale delle lavorazioni attinenti alla
categoria OG 11:
a) categoria OS 3: 10 per cento;
b) categoria OS 28: 25 per cento;
c) categoria OS 30: 25 per cento.
9. L’affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate
indicate nel bando di gara o nell’avviso di gara o nella lettera di invito come categoria prevalente, può, fatto salvo quanto
previsto al periodo successivo, eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l’opera o il lavoro, anche se non è in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in
possesso delle relative qualificazioni, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 105, commi 2 e 5, del codice. Le imprese qualificate nella categoria di opera generale sono abilitate a partecipare alle gare indette per la manutenzione dell’opera generale stessa.
10. Non possono essere eseguite direttamente dall’affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria
prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell’avviso di gara o
nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati dall’articolo 3, lettera oo- ter), del codice, relative alle categorie di opere generali individuate nell’allegato A nonché alle categorie specializzate di seguito elencate: OS- 2A-OS2-B, OS 3, OS 4, OS 5, OS6-B, OS 8, OS9, OS 10, OS 11, OS 12-A, OS 12-B, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, OS 24-A, OS24-B, OS 25, OS27, OS 28, OS 30, OS 32, OS 33, OS 34, OS 35. Le predette lavorazioni sono comunque subappaltabili adimprese in possesso delle relative qualificazioni, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 105, commi 2 e 5, del codice.
Esse sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di imprese di tipo verticale.
11. Ai fini della partecipazione alla gara, il concorrente, singolo o riunito in raggruppamento, che non possiede la
qualificazione in ciascuna delle categorie di cui all’articolo 89, comma 11, del codice, individuate nell’allegato A in apposita
colonna, per l’intero importo richiesto dal bando di gara o dalla lettera di invito, deve possedere i requisiti mancanti relativi a ciascuna delle predette categorie e oggetto di subappalto, con riferimento alla categoria prevalente. Resta fermo il limite
massimo di subappaltabilità nella misura del trenta per cento fissata dall’articolo 105, comma 5, del codice, per ciascuna
categoria specialistica prevista dal bando di gara o dalla lettera di invito; tale limite non è computato ai fini del
raggiungimento del limite di cui all'articolo 105, comma 2 del medesimo codice.
12. Il bando di gara, l’avviso di gara o la lettera di invito, ove prevedano lavorazioni relative ad una o più categorie di cui
all’articolo 89, comma 11 del codice di importo non superiore ai 150.000 euro e singolarmente superiore al dieci per cento ai
sensi del medesimo comma 11 indicano per ciascuna di esse i requisiti di qualificazione ai sensi dell’articolo 82.
13. Fermo restando quanto previsto ai commi 9, 10, 11 e 12 le lavorazioni di importo inferiore ai limiti indicati dall’articolo 3, lettera oo-ter), del codice possono essere utilizzate ai fini della qualificazione a condizione che siano riportate nel certificato di esecuzione dei lavori (CEL) di cui all’articolo 86, comma 5-bis, del codice. Dette lavorazioni possono essere utilizzate, a scelta dell’impresa, nella categoria prevalente o nella categoria di effettiva pertinenza.

Articolo 81 Sistema di gestione per la qualità aziendale

1. Ai fini della qualificazione per le classifiche superiori alla IV, le imprese devono possedere certificazioni di sistemi per la
gestione di qualità di cui all’articolo 84, comma 4, lettera c), del codice riferite al settore commerciale IAF28 come definito da International Accreditation Form.
2. La certificazione del sistema per la gestione di qualità aziendale è riferita agli aspetti gestionali dell’impresa nel suo
complesso, con riferimento alla globalità delle categorie e classifiche.
3. Le certificazioni di cui al comma 1, sono rilasciate da soggetti accreditati a norma del regolamento UE n. 765/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio e ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI ISO/IEC 17000.
4. La regolarità dei certificati di qualità è riscontrata dalle SOA mediante accesso alla banca dati di cui all’articolo 81, comma
2, del codice e agli elenchi ufficiali tenuti dagli enti partecipanti all’International Accreditation Form o, in mancanza,
attraverso altre attività di verifica.
5. I soggetti di cui al comma 3, comunicano, entro cinque giorni dalla relativa adozione, il provvedimento di annullamento o
di decadenza della certificazione di qualità all’ANAC, ai fini dell’inserimento nel casellario informatico di cui all’articolo 213,
comma 10, del codice e alla SOA che ha rilasciato l’attestazione di qualificazione in corso di validità, ai fini dell’avvio del
procedimento di cui all’articolo 112, comma 2, pena l’applicazione della sanzione prevista dall’articolo 213, comma 13, del
codice. La SOA avvia il procedimento entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al periodo precedente. Con
appositi protocolli sottoscritti con gli organismi nazionali di accreditamento sono introdotte modalità semplificate di
comunicazione tra i soggetti di cui al comma 3, l’ANAC e le SOA.
6. Restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti dall’Autorità a carico degli operatori economici e delle SOA finalizzati
alla corretta tenuta del casellario informatico di cui all’articolo 213, comma 10, del codice.
7. Ai fini della qualificazione, le imprese adottano un modello organizzativo conforme al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Articolo 82 Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici di importo inferiore a 150.000
euro

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 80 del codice in materia di esclusione dalle gare, gli operatori economici
possono partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo inferiore a 150.000 euro qualora in possesso dei seguenti
requisiti di ordine tecnico-organizzativo:
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nei quindici anni antecedenti la data di pubblicazione del bando non
inferiore all’importo del contratto da stipulare;
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell’importo dei lavori eseguiti
nei quindici anni antecedenti la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo
dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l’importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da
ristabilire la percentuale richiesta; l’importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del
requisito di cui alla lettera a). Per le imprese individuali e le società artigiane la retribuzione del titolare si intende compresa
nella percentuale minima necessaria. Per le imprese individuali, le società di persone e le società a responsabilità limitata
unipersonali il valore della retribuzione del titolare e dei soci è pari a cinque volte il valore della retribuzione convenzionale
determinata ai fini della contribuzione INAIL. Concorrono alla formazione del costo complessivo sostenuto per il personale
dipendente gli oneri sostenuti per le prestazioni di direttori tecnici sulla base di contratti d’opera professionale regolarmente
registrati.
c) adeguata attrezzatura tecnica commisurata alla natura ed entità dei lavori da eseguire.
2. Nel caso di imprese già in possesso dell’attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non è richiesta ulteriore
dimostrazione circa il possesso dei requisiti.
3. I requisiti, previsti dal bando di gara, dall’avviso di gara o dalla lettera di invito, sono dichiarati in sede di domanda di
partecipazione o di offerta con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Si
applicano l’articolo 85 del codice concernente il documento di gara unico europeo e l’articolo 81 del codice inerente la
comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario.
 

CAPO II REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE DEGLI ESECUTORI DI LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 150.000 EURO

Articolo 83 Acquisizione, archiviazione e accessibilità della documentazione utilizzata dall’impresa ai fini del
conseguimento dell’attestazione.

1. L’impresa che intende ottenere l’attestazione di qualificazione stipula apposito contratto con una delle SOA autorizzate.
2. La SOA acquisisce le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 in ordine al possesso dei requisiti di carattere generale e speciale indicati agli articoli 85 e 86. Le
dichiarazioni sostitutive sono sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa e sono riferite alla data di sottoscrizione del
contratto di attestazione.
3. La SOA acquisisce, altresì, la documentazione e le certificazioni idonee a comprovare il possesso dei requisiti secondo le
modalità indicate dall’ANAC.
4. Il contratto sottoscritto dall’impresa, le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2, e i documenti di cui al comma 3, sono
acquisiti dalla SOA con modalità che ne consentono la catalogazione e l’archiviazione in formato digitale e sono inseriti a cura della SOA medesima nel fascicolo virtuale dell’impresa nel rispetto della disciplina di cui al regolamento UE n. 2016/679.
5. Il fascicolo virtuale è reso accessibile all’ANAC e all’impresa attestata per un periodo pari a dieci anni.
6. Si applica l’articolo 77, comma 2, lettera d).

Articolo 84 Istruttoria di qualificazione

1. Prima del rilascio delle attestazioni, le SOA verificano il possesso dei requisiti di qualificazione in capo all'impresa
richiedente con riferimento al momento della sottoscrizione del contratto di attestazione e accertano il permanere degli
stessi al momento del rilascio.
2. La SOA svolge l’istruttoria e gli accertamenti necessari alla verifica dei requisiti di qualificazione, anche mediante accesso
diretto alle strutture aziendali dell’impresa istante. In particolare, la SOA accerta il possesso dei requisiti di cui all’articolo 80
del codice, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell’articolo 83, comma 2, e l’autenticità e veridicità dei
documenti e delle certificazioni di cui all’articolo 83, comma 3, mediante accesso diretto alle banche dati disponibili ovvero
mediante richiesta diretta al soggetto emittente. La SOA può procedere all’emissione dell’attestato di qualificazione ove sia
decorso infruttuosamente il termine di trenta giorni dall’invio dell’ultima richiesta di verifica diretta ai soggetti emittenti
relativa al possesso dei requisiti di ordine generale, previa segnalazione all’ANAC per le verifiche di competenza anche ai
sensi dell’art. 213, comma 13, del codice. È fatto salvo l’obbligo di procedere ai sensi dell’articolo 112 nel caso in cui emerga
successivamente l’esito negativo della verifica. Le verifiche effettuate e il loro esito sono inseriti nel fascicolo virtuale
dell’impresa.
3. La SOA conclude la procedura di rilascio dell’attestazione entro centocinquanta giorni dalla stipula del contratto. Qualora
al novantesimo giorno la procedura non sia ancora conclusa, la SOA avvisa tempestivamente l’impresa della prossima
scadenza del termine massimo per la conclusione dell’istruttoria, indicando le ragioni per la mancata conclusione e
richiedendo eventuale ulteriore documentazione necessaria ai fini dell’istruttoria. Trascorso il termine di centocinquanta
giorni, la SOA è tenuta a rilasciare l’attestazione o a disporre il diniego di rilascio della stessa.
4. Della stipula del contratto, del rilascio o del diniego di rilascio dell’attestazione la SOA informa l’ANAC nei successivi trenta giorni mediante utilizzo dei sistemi informatici messi a disposizione dall’ANAC medesima.
5. Almeno centocinquanta giorni prima della scadenza della validità quinquennale dell’attestazione l’impresa che intende
conseguire il rinnovo della stessa stipula un nuovo contratto con la medesima SOA o con un’altra Società autorizzata
all’esercizio dell’attività di attestazione. Il rispetto del termine di cui al periodo precedente consente l’emissione della nuova
attestazione senza soluzione di continuità con l’attestazione precedente.
6. Il rinnovo dell’attestazione può essere richiesto anche prima della scadenza di cui al comma 5 sempre che siano decorsi
novanta giorni dalla data del rilascio dell’attestazione originaria. Il rinnovo dell’attestazione avviene alle stesse condizioni e
con le stesse modalità previste per il rilascio della prima attestazione; dalla data della nuova attestazione decorre il termine
di efficacia fissato dall’articolo 84, comma 11, del codice.
7. Non costituiscono rinnovo di attestazione le variazioni che non producono conseguenze sulla durata di efficacia
dell'attestazione; dette variazioni sono disposte a seguito di verifica della sola documentazione prodotta a giustificazione
della variazione e sono soggette a procedure accelerate e semplificate, con riduzione della metà dei termini previsti al
comma 3.

Articolo 85 Requisiti di ordine generale

1. Ai sensi dell’articolo 84, comma 4, del codice, l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del medesimo codice
equivale al possesso dei requisiti di ordine generale.
2. La SOA accerta il possesso dei predetti requisiti nei confronti dei soggetti indicati nell’articolo 80, comma 3, del codice.
3. L’operatore economico, all’atto della sottoscrizione del contratto di attestazione, dichiara l’eventuale sussistenza di motivi
di esclusione di cui all’articolo 80, commi 1 e 5, del codice e indica le misure adottate ai sensi dell’articolo 80, comma 7, del
codice.

Articolo 86 Requisiti di ordine speciale

1. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 83, comma 1, e 84, comma 4, lettera b), del codice i requisiti di carattere
speciale occorrenti per la qualificazione sono:
a) idoneità professionale;
b) adeguata capacità economica e finanziaria;
c) capacità tecniche e professionali.
2. L’idoneità professionale è dimostrata secondo quanto indicato dall’articolo 83, comma 3, del codice. Le SOA verificano il
possesso delle abilitazioni richieste dalla legge per l’esercizio delle specifiche attività oggetto di attestazione.
3. L’adeguata capacità economica e finanziaria è dimostrata:
a) da idonee dichiarazioni bancarie oppure comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali;
b) dalla cifra di affari, determinata secondo quanto previsto all’articolo 90, realizzata con lavori svolti mediante attività
diretta e indiretta non inferiore al cento per cento degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie;
c) limitatamente ai soggetti tenuti alla redazione del bilancio, dal patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A del
passivo di cui all’articolo 2424 del codice civile, di valore positivo. Il patrimonio netto è riferito all’esercizio precedente la
sottoscrizione del contratto con la SOA. Qualora non sia ancora scaduto il termine per il deposito del bilancio riferito
all’esercizio precedente, il patrimonio netto è riferito al bilancio del penultimo esercizio che è obbligatoriamente depositato,
pena l’impossibilità di conseguire l’attestazione. La cifra di affari in lavori relativa all’attività diretta è comprovata: da parte
delle ditte individuali, delle società di persone, dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi
stabili con le dichiarazioni annuali IVA; da parte delle società di capitale con i bilanci riclassificati in conformità della
normativa vigente.
4. La cifra di affari in lavori relativa alla attività indiretta è attribuita in proporzione alle quote di partecipazione dell’impresa
richiedente ai consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere e) ed f), del codice, e alle società fra imprese riunite delle quali l’impresa stessa fa parte, nel caso in cui questi abbiano fatturato direttamente alla stazione appaltante e non abbiano
ricevuto fatture per lavori eseguiti da parte di soggetti consorziati. La cifra di affari in lavori relativa alla attività indiretta è
comprovata con i bilanci riclassificati in conformità della normativa vigente o con le dichiarazioni annuali IVA qualora i
soggetti partecipati non siano obbligati alla redazione e deposito dei bilanci.
5. La capacità tecnica e professionale è dimostrata:
a) con la presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto all’articolo 94;
b) dall’esecuzione di lavori, realizzati in ciascuna delle categorie oggetto della richiesta, di importo non inferiore all’ottanta
per cento di quello della classifica richiesta; l’importo è determinato secondo quanto previsto all’articolo 90;
c) dall’esecuzione di un singolo lavoro, in ogni singola categoria oggetto della richiesta, di importo non inferiore al quaranta
per cento dell’importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di
importo complessivo non inferiore al cinquanta per cento dell’importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di
tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al sessanta per cento dell’importo della
qualificazione richiesta; gli importi sono determinati secondo quanto previsto dall’articolo 90;
d) dall’adeguata attrezzatura tecnica;
e) dall’adeguato organico medio annuo.
6. L’esecuzione dei lavori è documentata dai CEL dei lavori previsti dall’articolo 86, comma 5-bis, del codice.
7. L’adeguata attrezzatura tecnica consiste nella dotazione stabile di attrezzature, mezzi d’opera ed equipaggiamento tecnico riguardante esclusivamente il complesso di beni specificamente destinati all’esecuzione di lavori, in proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio, dei quali sono fornite le essenziali indicazioni identificative. La SOA valuta preliminarmente l’adeguatezza del complesso delle attrezzature di cui al periodo precedente a sostenere la capacità esecutiva dell’impresa con riferimento alle categorie e classifiche oggetto del contratto di attestazione, secondo le indicazioni contenute in atti emanati dall’ANAC ai sensi dell’articolo 213, comma 2, del codice. La valutazione deve risultare da una relazione inserita nel fascicolo virtuale dell’impresa. Il valore medio annuo della dotazione, costituita dagli ammortamenti e canoni di locazione finanziaria o canoni di noleggio, è rapportato, in percentuale, alla media annua dei migliori cinque anni degli ultimi quindici anni della cifra di affari in lavori - di cui al comma 3, lettera b) - effettivamente realizzata, per un valore non inferiore al 2 per cento della cifra d’affari. Laddove la qualificazione sia richiesta solo per una o più delle categorie OS3, OS5, OS9, OS10, OS19, OS28, OS30, la dotazione di attrezzature è sufficiente se raggiunge almeno l’ 1 per cento della cifra d’affari; laddove la qualificazione sia richiesta anche per una o più delle categorie OG3-A, OG3-B, OG4, OG5, OG6-A, OG6-B, OG7, OG8, la dotazione è sufficiente se raggiunge almeno il 3 per cento della cifra d’affari. Detta dotazione è costituita, per almeno il quaranta per cento, dagli ammortamenti e dai canoni di locazione finanziaria. L’attrezzatura tecnica per la quale è terminato il piano di ammortamento contribuisce al valore della cifra di affari sotto forma di ammortamenti figurativi, da evidenziarsi separatamente, calcolati proseguendo il piano di ammortamento precedentemente adottato per un periodo pari alla metà della sua durata. L’ammortamento figurativo è calcolato con applicazione del metodo a quote costanti con riferimento alla durata del piano di ammortamento concluso.
8. L’ammortamento è comprovato: da parte delle ditte individuali e delle società di persone, con la dichiarazione dei redditi
corredata da autocertificazione circa la quota riferita alla attrezzatura tecnica, nonché con il libro dei cespiti; da parte dei
consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane, dei consorzi stabili e delle società di capitale è comprovato con la
presentazione dei bilanci riclassificati in conformità delle direttive europee, nonché con il libro dei cespiti.
9. L’adeguato organico medio annuo è dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto da
retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al quindici per cento della
cifra di affari in lavori di cui al comma 3, lettera b), effettivamente realizzata, di cui almeno il quaranta per cento per
personale operaio. In alternativa l’adeguato organico medio annuo può essere dimostrato dal costo complessivo sostenuto
per il personale dipendente assunto a tempo indeterminato non inferiore al dieci per cento della cifra di affari in lavori, di cui
almeno l’ottanta per cento per personale tecnico, titolare di laurea, o di laurea breve, o di diploma universitario, o di
diploma. Per le imprese individuali e le società artigiane la retribuzione del titolare si intende compresa nella percentuale
minima necessaria. Per le imprese individuali, le società di persone e le società a responsabilità limitata unipersonali il valore della retribuzione del titolare e dei soci è pari a cinque volte il valore della retribuzione convenzionale determinata ai fini della contribuzione INAIL. Concorrono alla formazione del costo complessivo sostenuto per il personale dipendente gli oneri sostenuti per le prestazioni di direttori tecnici sulla base di contratti d’opera professionale regolarmente registrati.
10. Il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto a norma del comma 9, è documentato, dai soggetti
tenuti alla sua redazione, con il bilancio riclassificato in conformità delle direttive europee, dagli altri soggetti, con idonea
documentazione, nonché da una dichiarazione sulla consistenza dell’organico, distinto nelle varie qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il costo indicato nei bilanci e dai modelli riepilogativi annuali attestanti i versamenti effettuati all’INPS e all’INAIL e alle casse edili in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e ai relativi contributi.
11. Alla determinazione delle percentuali di cui ai commi 7 e 9, concorrono, in proporzione alle quote di competenza
dell’impresa, anche l’attrezzatura e il costo per il personale dipendente dei consorzi e delle società di cui al comma 4.
12. Qualora la percentuale dell’attrezzatura tecnica di cui al comma 7, o i rapporti di cui al comma 9 fra il costo complessivo
sostenuto per il personale dipendente e la cifra di affari di cui al comma 3, lettera b), siano inferiori alle percentuali indicate
nei medesimi commi 7 e 9, la cifra di affari stessa è figurativamente e proporzionalmente ridotta in modo da ristabilire le
percentuali richieste; la cifra di affari così figurativamente rideterminata vale per la dimostrazione del requisito di cui al
comma 3, lettera b). Qualora la non congruità della cifra di affari dipenda da un costo eccessivamente modesto del personale
dipendente rispetto alla cifra di affari in lavori, tenuto conto della natura di questi ultimi, la SOA informa dell’esito della
procedura di verifica la direzione provinciale del lavoro - servizio ispezione del lavoro territorialmente competente.
13. Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di cui al comma 5, lettere b) e c), l’impresa può avvalersi dei lavori
affidati ad altre imprese della cui condotta è stato responsabile uno dei propri direttori tecnici negli ultimi venti anni. Tale
facoltà può essere esercitata solo nel caso in cui i soggetti designati hanno svolto funzioni di direttore tecnico, per conto di
imprese già qualificate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 o del decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 oppure qualificate ai sensi del presente articolo, per un periodo
complessivo non inferiore a cinque anni, di cui almeno tre consecutivi nella stessa impresa. Lo svolgimento delle funzioni di
direttore tecnico è dimostrato mediante i CEL della cui condotta il direttore tecnico è stato responsabile. La valutazione dei
lavori è effettuata abbattendo a un decimo l’importo complessivo di essi e fino a un massimo di 2.500.000 euro riferito
all’importo complessivo delle categorie e classificazioni e di 1.000.000 di euro riferito alle singole categorie conseguite con
l’apporto di uno dei direttori tecnici. L’impresa può avvalersi dei lavori di cui al presente comma soltanto se siano decorsi
almeno cinque anni dal precedente utilizzo da parte di altra impresa, ad eccezione del caso in cui la precedente impresa
utilizzatrice abbia cessato l’attività di costruzione.
14. Per le categorie di opere specializzate di cui all’allegato A indicate con l’acronimo OS, relativamente alla I classifica di
importo, l’impresa dimostra, con l’estratto autentico del libro unico del lavoro, che nel proprio organico è presente almeno
un operaio qualificato, assunto con contratto di lavoro subordinato e munito di patentino certificato. Per ogni successiva
classifica e fino alla VII inclusa il numero degli operai è incrementato di una unità rispetto alla precedente. Dalla VIII classifica è incrementato di due unità rispetto alla precedente. La disposizione di cui al presente comma si applica qualora i contratti collettivi nazionali di lavoro prevedano la figura dell’operaio qualificato con patentino certificato.

Articolo 87 Qualificazione per specifiche categorie

1. Fermi restando i requisiti previsti dall’articolo 83 del codice nonché quelli previsti all’articolo 86, i requisiti di
specializzazione occorrenti ai fini della qualificazione che devono possedere gli operatori economici per l’esecuzione delle
opere di cui all’articolo 89, comma 11, del medesimo codice sono i seguenti:
a) per le categorie OS11, OS12-A, OS12-B, OS13, OS18-A, OS 18-B, OS 21 e OS 32, avere nel proprio organico personale
tecnico specializzato, appositamente formato e periodicamente aggiornato, per la corretta installazione e messa in esercizio
dei prodotti e dei dispositivi da costruzione, anche complessi, impiegati nelle relative categorie di lavori, nonché, nei casi
previsti dalle norme tecniche di riferimento, in possesso di attestazioni di qualificazione rilasciate da organismi riconosciuti;
b) per le categorie OS 13, OS 18-A, OS 18-B e OS 32 disporre di un adeguato stabilimento industriale specificamente adibito alla produzione dei beni oggetto della relativa categoria; nella categoria OG 11 possedere, per ciascuna delle categorie di opere specializzate individuate con l'acronimo OS 3, OS 28 e OS 30, almeno la percentuale di seguito indicata dei requisiti di ordine speciale previsti per l'importo corrispondente alla classifica richiesta:
1) categoria OS 3: 40 per cento;
2) categoria OS 28: 70 per cento;
3) categoria OS 30: 70 per cento.
2. L’operatore economico in possesso della qualificazione nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle
categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta. I CEL relativi alla categoria OG 11 indicano, oltre all'importo complessivo dei lavori riferito alla categoria OG 11, anche gli importi dei lavori riferiti a ciascuna delle suddette categorie di opere specializzate e sono utilizzati unicamente per la qualificazione nella categoria OG 11.
3. Fermo restando quanto previsto all’articolo 86, i requisiti di qualificazione per le categorie di opere relative al settore dei
beni culturali, individuate con gli acronimi OG 2, OS2-A, OS2-B, OS6-B, OS 24-B e OS 25, sono stabiliti agli articoli [---]

Articolo 88 Qualificazione per progettazione ed esecuzione. Requisiti dei progettisti nelle imprese qualificate per la sola esecuzione

1. Per partecipare alle procedure di affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori, nelle ipotesi
consentite dal codice, fermi restando i requisiti richiesti dal bando di gara, è necessaria l’attestazione di qualificazione per
progettazione e costruzione. Oltre ai requisiti previsti negli articoli 85, 86 e 87 l’impresa dimostra la presenza di uno staff
tecnico di progettazione composto da soggetti in possesso di laurea abilitati all’esercizio della professione di ingegnere,
architetto o geologo, per le categorie in cui è prevista la sua competenza, iscritti all’albo professionale e da diplomati, tutti
assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno. Il numero minimo dei componenti lo staff, dei quali almeno la metà in
possesso di laurea quinquennale o magistrale e iscritti all’albo professionale, è stabilito in due per le imprese qualificate fino
alla classifica IV, in quattro per le imprese appartenenti alla V, alla VI ed alla VII classifica, ed in sei per le imprese qualificate nelle classifiche successive.
2. Sono considerati idonei componenti dello staff tecnico anche gli amministratori titolari di ditte individuali, i soci
accomandatari e i soci delle società in nome collettivo, senza necessità di costituire per essi un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, purché in possesso di uno dei titolo di studio di cui al comma 1.
3. Nel caso in cui nello staff tecnico sia presente la figura del geologo, lo stesso deve essere associato ad almeno un tecnico
laureato abilitato a sottoscrivere i progetti.
4. Per partecipare alle procedure di affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori, le imprese
attestate per prestazioni di sola esecuzione dimostrano il possesso dei requisiti attraverso un progettista associato o indicato
in sede di offerta, scelto tra i soggetti di cui all’articolo 46, comma 1, del codice. Detti requisiti sono determinati in rapporto
all’ammontare delle spese di progettazione:
a) dai requisiti indicati all’articolo 225 qualora l’importo delle spese di progettazione sia pari o superiore a 100.000 euro;
b) dai requisiti indicati all’articolo 229 qualora l’importo delle spese di progettazione sia inferiore a 100.000 euro.
5. Le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione, laddove i predetti requisiti non siano dimostrati
attraverso il proprio staff di progettazione, devono possedere i requisiti di cui al comma 4, lettere a) o b) attraverso
l’associazione o l’indicazione in sede di offerta di un progettista scelto tra i soggetti di cui all’articolo 46, comma 1, del codice.

Articolo 89 Incremento convenzionale premiante

1. Qualora l’impresa, oltre al possesso del sistema per la gestione di qualità di cui all’articolo 81 e dei requisiti di cui
all’articolo 86 di valore non inferiore ai minimi ivi stabiliti, presenti almeno due dei seguenti requisiti e indici economico
finanziari:
a) patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A) del passivo dello stato patrimoniale di cui all’articolo 2424 del codice
civile dell’ultimo bilancio approvato, pari o superiore al cinque per cento della cifra di affari media annuale richiesta ai fini di
cui all’articolo 86, comma 3, lettera b);
b) indice di liquidità, costituito dal rapporto tra la somma delle liquidità e dei crediti correnti e la somma dei debiti correnti
dell’ultimo bilancio approvato, pari o superiore a 0,5; le liquidità comprendono le rimanenze per lavori in corso alla fine
dell’esercizio;
c) indice di economicità, costituito dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui all’articolo 2425 del codice
civile, di valore positivo in almeno due esercizi tra gli ultimi tre;
ottiene l’incremento figurativo, in base alla percentuale determinata secondo quanto previsto dall’Allegato B, dei valori degli
importi di cui all’articolo 86, comma 3, lettera b), e comma 5, lettere b) e c). Gli importi così figurativamente rideterminati
valgono per la dimostrazione dei requisiti delle suddette lettere dell’articolo 86, commi 3 e 5.
2. Per le ditte individuali e le società di persone, i requisiti di cui al comma 1 sono dimostrati mediante il libro degli inventari o il bilancio di verifica riclassificato e vidimato da un professionista abilitato. Il patrimonio netto è calcolato mediante la somma delle rimanenze finali, del costo complessivo dei beni ammortizzabili e degli altri cespiti o beni patrimoniali, cui vanno sottratte le quote di ammortamento relative al complesso dei beni ammortizzabili.
3. Qualora l’impresa, oltre al possesso del sistema di qualità di cui all’articolo 81 e dei requisiti di cui all’articolo 86 di valore
non inferiore ai minimi ivi previsti, presenti cumulativamente:
a) un patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A del passivo dello stato patrimoniale di cui all’articolo 2424 del
codice civile dell’ultimo bilancio approvato, pari o superiore al dieci per cento della cifra di affari media annuale richiesta ai
fini di cui all’articolo 86, comma 3, lettera b);
b) i requisiti e gli indici economico finanziari di cui al comma 1, lettere b) e c), del presente articolo;
ottiene, anziché l’incremento figurativo di cui al comma 1, un incremento figurativo dei valori degli importi di cui all’articolo
86, comma 3, lettera b), e comma 5, lettere b) e c), in base alla percentuale determinata secondo quanto previsto
dall’Allegato B, sostituendo nelle formule C1 e C2 il valore trenta con il valore trentanove. Gli importi così figurativamente
rideterminati valgono per la dimostrazione dei requisiti del richiamato articolo 86, comma 3, lettera b), e comma 5, lettere b) e c). Se l’incremento convenzionale premiante è utilizzato per il conseguimento della qualificazione fino alla IV classifica,
l’attestato indica il possesso della certificazione di qualità.
4. L’incremento convenzionale premiante può essere applicato anche nel caso di cessione o conferimento dell’intera azienda
nel rispetto delle condizioni previste alla parte II, titolo IV.

Articolo 90 Determinazione del periodo di attività documentabile, degli importi valutabili ai fini della qualificazione e delle modalità di redazione e pubblicazione dei certificati di esecuzione dei lavori.

1. Per la dimostrazione del requisito della cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta e indiretta di cui
all’articolo 86, comma 3, lettera b), del requisito dell'adeguata dotazione di attrezzature tecniche e del requisito
dell’adeguato organico medio annuo di cui rispettivamente all’articolo 86, comma 5, lettere d) ed e), il periodo di attività
documentabile è quello relativo ai migliori cinque anni dei quindici anni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto
con la SOA per il conseguimento della qualificazione. Per la dimostrazione del requisito dei lavori realizzati in ciascuna
categoria e del requisito dell'esecuzione di un singolo lavoro ovvero di due o tre lavori in ogni singola categoria, sono da
considerare i lavori realizzati nei quindici anni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il
conseguimento della qualificazione. I lavori da valutare sono quelli eseguiti regolarmente e con buon esito iniziati e ultimati
nel periodo di cui sopra ovvero la parte di essi eseguita nei quindici anni, per il caso di lavori iniziati in epoca precedente o
per il caso di lavori in corso di esecuzione alla data della sottoscrizione del contratto con la SOA, calcolata presumendo un
avanzamento lineare degli stessi.
2. L'importo dei lavori è costituito dall'importo contabilizzato al netto del ribasso d'asta, eventualmente aggiornato in forza
degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi, ed incrementato dall’eventuale adeguamento dei prezzi e dalle risultanze
definitive del contenzioso eventualmente insorto per riserve dell'esecutore diverse da quelle riconosciute a titolo risarcitorio,
risultante nel quadro 6.1 dell’allegato F.
3. I CEL sono redatti in conformità dello schema di cui all’allegato F e contengono l’espressa dichiarazione dei committenti
che i lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito; se hanno dato luogo a vertenze in sede arbitrale o
giudiziaria, ne viene indicato l’esito. Qualora la vertenza non sia definita, viene attestata l’esecuzione regolare e con buon
esito limitatamente ai lavori correttamente realizzati e debitamente liquidati.
4. L’impresa esecutrice di lavori pubblici interessata all’utilizzazione di CEL ai fini della qualificazione, deve avanzare formale richiesta di emissione alla stazione appaltante che procede mediante trasmissione per via telematica all’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ai sensi dell’articolo 84, comma 4, lettera b), del codice entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Il responsabile unico del procedimento incaricato dalla stazione appaltante rilascia all’impresa richiedente copia del CEL emesso con modalità telematiche oppure comunica il numero di inserimento prodotto dalla procedura informatica. L’impresa che intende avvalersi, ai fini della qualificazione, di un certificato relativo a lavori eseguiti (CEL) presso una determinata stazione appaltante, presenta alla SOA medesima copia del CEL telematico ovvero comunica il numero di inserimento informatico del CEL. L’impresa esecutrice che, a seguito di formale istanza di emissione di CEL, non ha ricevuto riscontro dalla stazione appaltante nel termine suindicato, può presentare alla SOA la documentazione attestante l’anzidetta richiesta. La SOA segnala all’ANAC la mancata emissione del CEL nel termine indicato.
L’ANAC richiede alla stazione appaltante di procedere all’emissione del CEL ai sensi dell’articolo 213, comma 13, del codice.
5. Qualora la SOA, nell’attività di attestazione di cui all’articolo 84 del codice, rilevi l’esistenza di certificati di lavori non
presenti nel casellario informatico di cui all’articolo 213, comma 10, del codice, emessi successivamente al 1 luglio 2006,
provvede a darne segnalazione all’ANAC e comunicazione ai soggetti che risultano emittenti del documento per acquisire le
informazioni necessarie all’avvio delle verifiche di competenza ai sensi dell’articolo 112. Ai sensi dell’articolo 84, comma 4,
lettera b), del codice, tali certificati di lavori non sono utilizzabili fino al loro inserimento nel casellario informatico di cui
all’articolo 213, comma 10, del codice. La valutazione di detti CEL ai fini della qualificazione comporta l’applicazione
dell’articolo 77, comma 3, lettera g).
6. La documentazione contabile dei lavori prodotta dall’impresa esecutrice non è utilizzabile dalla SOA, in sede di
attestazione, in sostituzione dei certificati di esecuzione dei lavori rilasciati dalle stazioni appaltanti. La documentazione
contabile non è altresì utilizzabile in caso di disconoscimento del CEL da parte della stazione appaltante o del RUP che si
presume lo abbia emesso.

Articolo 91 Criteri di valutazione dei lavori eseguiti e dei relativi importi

1. Ai fini della qualificazione, la SOA verifica che nel CEL, redatto secondo il modello di cui all’allegato F, siano presenti
lavorazioni relative a categorie di cui all’allegato A previste nel bando di gara o nell’avviso o nella lettera di invito nonché nel contratto e negli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Detta documentazione è richiesta dalla SOA al soggetto che ha emesso il CEL. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 80, comma 13, la SOA è tenuta a segnalare all’ANAC le difformità riscontrate nel CEL ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 86, comma 5-bis, del codice. In tal caso, il CEL non può essere utilizzato ai fini della qualificazione. In caso di lavori eseguiti in raggruppamento temporaneo, le disposizioni del presente comma si applicano con riferimento a ciascuna impresa riunita.
2. Per i lavori il cui committente non sia tenuto all’applicazione del codice e del presente regolamento, il CEL è rilasciato dal
committente secondo il modello di cui all’allegato F ed è sottoscritto dal direttore dei lavori, ove il suo intervento sia previsto
dalla legislazione vigente, oppure da un professionista incaricato dal committente. Le categorie dei lavori e gli importi sono
attribuiti secondo le corrispondenti categorie individuate dalle tabelle di cui all’allegato A e in base all’importo realizzato per
ciascuna di esse, come desumibili dagli atti contabili, dal contratto o documento analogo. I firmatari del CEL sono responsabili anche dell’indicazione degli eventuali subappaltatori, i quali dovranno altresì presentare la documentazione prevista al comma 5, lettera c). Nel CEL sono evidenziati gli importi delle singole lavorazioni per le quali non è stato possibile individuare i subappaltatori.
3. Per i lavori eseguiti in proprio e non su committenza la certificazione è rilasciata dal direttore lavori facendo riferimento a
parametri fisici, quali metri quadrati, metri cubi, calcolati sulla base di prescrizioni o indici ufficiali e il relativo importo è
valutato nella misura del cento per cento.
4. Nel caso di opere di edilizia abitativa eseguite in proprio e non su committenza, si fa riferimento al costo totale
dell’intervento (C.T.N.), costituito dal costo a metro quadro, così come determinato dai soggetti competenti secondo le
norme vigenti, moltiplicato per la superficie complessiva (S.C.) e maggiorato del venticinque per cento.
5. Nel caso indicato al comma 2, le relative dichiarazioni sono corredate dalla seguente documentazione:
a) atto autorizzativo ovvero segnalazione certificata di inizio attività, comunicazione di inizio lavori asseverata o
comunicazione di inizio lavori relativi all’opera realizzata, ove richiesti, con allegata copia del progetto;
b) copia del contratto stipulato con il committente e degli eventuali atti integrativi.
c) copia delle fatture corrispondenti al quantitativo di lavori eseguiti.
6. Nel caso indicato al comma 3, le relative dichiarazioni sono corredate dalla documentazione di cui al comma 5, lettera a),
nonché dalle fatture o da diversa documentazione corrispondenti all’acquisto di materiali e di servizi e ad eventuali
subappalti. Il progetto di cui alla lettera a) del comma 5 è depositato in copia dichiarata conforme all’originale.

Articolo 92 Criteri di accertamento dei lavori eseguiti all’estero

1. L’impresa che intenda utilizzare i lavori eseguiti all’estero ai fini della qualificazione fornisce alla SOA incaricata la seguente documentazione, sottoscritta da un tecnico abilitato:
a) il documento comprovante i lavori eseguiti rilasciato dal committente estero secondo la normativa ivi vigente;
b) attestazione sulla esistenza del committente e sulla presenza dell’impresa e degli eventuali subappaltatori sul territorio
straniero nel periodo di esecuzione del contratto rilasciata dalla rappresentanza diplomatica all’estero;
c) per i contratti con un committente pubblico, elementi relativi all’aggiudicazione ed esecuzione del contratto, quali bando
di gara, contratto, fatture, progetto, collaudo;
d) per i contratti con un committente privato, gli atti autorizzati previsti e la documentazione contabile e fiscale;
e) documentazione o dichiarazione da cui risulti il buon esito dei lavori svolti nonché i lavori eseguiti nelle diverse categorie, il loro ammontare e i tempi di esecuzione;
f) documentazione o dichiarazione da cui risultino i soggetti che hanno eseguito i lavori in subappalto o subaffidamento,
l’ammontare di tali lavori e i tempi di esecuzione.
2. Qualora la documentazione sia presentata in lingua diversa dalla lingua italiana, inglese, francese o spagnola è
accompagnata dalla relativa traduzione giurata in lingua italiana.
3. La SOA verifica la corrispondenza delle lavorazioni eseguite rispetto alla documentazione presentata a corredo e segnala
eventuali difformità all’ANAC per le valutazioni di competenza. In caso di difformità, tale documentazione non è utilizzabile ai fini della qualificazione. La SOA verifica la veridicità e autenticità della documentazione presentata avvalendosi dell’ausilio
delle rappresentanze diplomatiche all’estero.
4. L’impresa che abbia eseguito i lavori all’estero per il tramite di un’autonoma entità di diritto locale da esso controllata o
collegata ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile può utilizzare i lavori eseguiti ai fini della propria qualificazione nel caso in cui la legislazione del Paese in cui i lavori sono svolti imponga la costituzione di una società nazionale per l’esecuzione dei
lavori sul proprio territorio oppure tale modalità operativa apporti effettivi vantaggi in termini di maggiore competitività o di
facilitazione nella partecipazione alle procedure di affidamento, a condizione che dimostri il trasferimento delle competenze
acquisite, ad esempio mediante la direzione dei lavori. L’utilizzo dei lavori eseguiti dall’impresa estera controllata o collegata
è annotata nel casellario informatico di cui all’articolo 213, comma 10, del codice a cura della SOA che rilascia l’attestazione
all’impresa italiana. L’annotazione è inserita sia in capo all’impresa esecutrice che in capo all’impresa che si avvale dei lavori e preclude l’utilizzo dei lavori stessi ai fini della qualificazione da parte dell’impresa estera che li ha eseguiti e di altre società sue controllanti, collegate o aventi causa in forza di atti di trasferimento di azienda o di ramo d’azienda. In tali casi la SOA verifica, oltre al possesso dei requisiti generali e speciali di qualificazione in capo all’impresa attestanda, che il fatturato dell’entità locale sia recepito nel bilancio consolidato dell’operatore economico e che tale bilancio sia certificato da primaria società di revisione.

Articolo 93 Rivalutazione dei lavori eseguiti

1. Gli importi dei lavori, relativi a tutte le categorie individuate dalla tabella di cui all’Allegato A, sono rivalutati sulla base
delle variazioni accertate dall’ISTAT relative al costo di costruzione di un edificio residenziale, intervenute fra la data di
ultimazione dei lavori, ovvero la data di emissione della documentazione attestante l’esecuzione parziale dei lavori, e la data
di sottoscrizione del contratto di qualificazione con la SOA.
2. Sono soggetti alla rivalutazione gli importi dei lavori eseguiti a seguito di contratti stipulati con le stazioni appaltanti,
nonché gli importi dei lavori eseguiti di cui all’articolo 91, commi 3 e 4.

Articolo 94 Direzione tecnica

1. La direzione tecnica è l’organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la
realizzazione dei lavori. La direzione tecnica può essere assunta da un singolo soggetto, eventualmente coincidente con il
legale rappresentante dell’impresa, o da più soggetti.
2. E’ affidato l’ incarico di direttore tecnico ai soggetti in possesso dei seguenti titoli di studio e delle relative abilitazioni
professionali:
a) per le classifiche pari o superiori alla V:
1) almeno laurea in ingegneria o in architettura o equipollente;
2) per le categorie OG 12 e OS 21 anche la laurea in geologia;
3) per le categorie OG 13, OS 24-A e OS 24-B anche i titoli di agrotecnico laureato, agronomo e dottore forestale.
b) per le classifiche dalla I alla IV è ammesso anche:
1) il diploma di perito industriale edile, di geometra o di tecnico delle costruzioni;
2) per le categorie OG 10, OS 3, OS 5, OS 19, OS 28, OS 30, anche il diploma di perito industriale elettrico, elettromeccanico o radiotecnico;
3) per le categorie OG 13, OS 24-A e OS24-B anche il diploma di perito agrario, agrotecnico o equipollente;
c) per le classifiche I e II è ammesso anche il possesso del requisito professionale identificato nella esperienza acquisita nel
settore delle costruzioni quale direttore del cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con idonei
CEL attestanti tale condizione.
3. Per la qualificazione nelle categorie OG 2, OS 2A, OS 2B, OS6-B, OS 24-B e OS 25, i soggetti ai quali è affidato l’incarico di direttore tecnico sono dotati dei requisiti previsti agli articoli 198 e seguenti
(INSERIRE RIFERIMENTO ARTT. parte beni culturali- d.M 154)
4. I soggetti designati nell’incarico di direttore tecnico non possono rivestire analogo incarico per conto di altre imprese
qualificate e rendono alla SOA una dichiarazione in tal senso. Qualora il direttore tecnico sia persona diversa dal titolare
dell’impresa, dal legale rappresentante, dall’amministratore e dal socio, deve essere dipendente dell’impresa stessa o in
possesso di contratto d’opera professionale regolarmente registrato.
5. In caso di cessazione della direzione tecnica, l’impresa provvede alla sostituzione entro venti giorni, dandone
comunicazione alla SOA che ha rilasciato l’attestazione di qualificazione e all’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture entro i successivi dieci giorni. L’omissione della comunicazione è sanzionata ai sensi dell’articolo 213, comma 13, del codice.
6. La SOA, ricevuta la comunicazione di variazione, avvia il procedimento di cui all’articolo 112 per la valutazione dell’idoneità del direttore tecnic indicato dall’impresa.
7. Se l’impresa non provvede alla sostituzione del o dei direttori tecnici uscenti, la SOA o, in caso di inerzia, l’ANAC dispone:
a) la decadenza dell’attestazione di qualificazione nelle categorie ed importi corrispondenti, connessi alla presenza del o dei
direttori tecnici uscenti;
b) la conferma o la riduzione dell’attestazione nelle categorie e importi corrispondenti, qualora l’impresa dimostri di aver
eseguito lavori rispettivamente di pari o di minore importo nelle categorie in precedenza ottenute con l’apporto
dell’esperienza del direttore tecnico.

Articolo 95 Contenuto delle attestazioni di qualificazione

1. Le informazioni da riportare nelle attestazioni rilasciate dalle SOA, con riferimento ai requisiti di ordine generale di cui
all’articolo 85 e ai requisiti di ordine speciale di cui all’articolo 86 sono individuate dall’ANAC nel provvedimento di cui
all’articolo 62, comma 5.

Articolo 96 Verifica triennale

1. Ai fini della verifica da effettuarsi entro il terzo anno di validità dell’attestazione ai sensi dell’articolo 84, comma 11, del
codice, l’impresa sottoscrive apposito contratto con la stessa SOA che ha rilasciato l’attestazione oggetto di revisione non
prima di novanta giorni dalla scadenza del previsto termine triennale e non oltre sessanta giorni prima di detta scadenza. Nel caso di rispetto dei termini di cui al precedente periodo, l’efficacia della verifica decorre dalla data di scadenza del triennio; qualora non siano rispettati detti termini, l’efficacia della stessa decorre dalla data di adozione della verifica e comunque successivamente alla scadenza del triennio.
2. Qualora l’impresa si sottoponga a verifica dopo la scadenza di cui al comma 1, la stessa non può partecipare alle gare nel
periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo.
3. Nel caso in cui l’ANAC abbia disposto nei confronti di una SOA la sospensione ovvero la decadenza dell’autorizzazione
all’esercizio dell’attività di attestazione, l’impresa può sottoporsi alla verifica triennale dei requisiti presso altra SOA. La SOA
che ha rilasciato l’attestazione originaria ha l’obbligo di trasferire la documentazione relativa all’impresa alla nuova SOA
entro quindici giorni dalla richiesta.
4. La SOA nei sessanta giorni successivi alla stipula del contratto compie la procedura di verifica triennale. Qualora al
quarantacinquesimo giorno dalla sottoscrizione del contratto l’istruttoria non sia ancora conclusa, la SOA avvisa
tempestivamente l’impresa dell’imminente scadenza del termine massimo fissato per il rilascio dell’attestazione, indicando le
ragioni per la mancata conclusione e richiedendo eventuale ulteriore documentazione necessaria ai fini dell’istruttoria.
Trascorso il termine di sessanta giorni, la SOA è tenuta a dichiarare l’esito della procedura.
5. I requisiti di ordine generale necessari alla verifica triennale sono quelli previsti all’articolo 85.
6. La verifica ha ad oggetto il mantenimento dei requisiti di capacità strutturale previsti agli articoli 81 e 88, nonché
all’articolo 86, commi 3, lettere a) e c), 5, lettera a),7, 8, 9, 10, 11, 12 e all’articolo 99, commi 4 e 11. La verifica di congruità tra cifra d’affari in lavori, costo delle attrezzature tecniche e costo del personale dipendente, di cui all’articolo 86, comma 12, è effettuata con riferimento al rapporto tra costo medio del quinquennio fiscale precedente la scadenza del termine triennale e importo medio annuale della cifra d’affari in lavori accertata in sede di attestazione originaria, come
eventualmente rideterminata figurativamente ai sensi dell’articolo 86, comma 12, con una tolleranza del cinquanta per
cento. La cifra d’affari è ridotta in proporzione alla quota di scostamento superiore al cinquanta per cento, con conseguente
eventuale revisione della attestazione. Le categorie in cui deve essere effettuata la suddetta revisione sono indicate dalla
impresa in sede di contratto di verifica triennale. È consentito il ripianamento di eventuali perdite di esercizio risultanti dal
bilancio depositato e la conseguente ricapitalizzazione da parte dei soci prima della sottoscrizione del contratto con la SOA.
In tal caso, la verifica triennale non si intende superata qualora il requisito riferito al patrimonio netto positivo non sia
confermato nel bilancio annuale successivamente depositato.
7. Dell’esito della procedura di verifica la SOA informa l’impresa e l’ANAC inviando all’Osservatorio dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, entro il termine di cui al comma 4, l’attestato revisionato o comunicando all’impresa e
all’ANAC l’eventuale esito negativo; in quest’ultimo caso la SOA dichiara la decadenza dell’attestato a far data dalla scadenza indicata per la verifica triennale.
8. L’inosservanza dei termini e delle disposizioni del presente articolo comporta l’applicazione dell’articolo 77, comma 3,
lettera f).

CAPO III CASI PARTICOLARI DI DIMOSTRAZIONE DEI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

Articolo 97 Società tra concorrenti riuniti o consorziati

1. La società costituita dai concorrenti riuniti o consorziati ai sensi del libro V, titolo V, capo III e seguenti del codice civile per l’esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori non può conseguire la qualificazione. La società subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione,
nell'esecuzione totale o parziale del contratto, ferme restando le responsabilità dei concorrenti riuniti o consorziati ai sensi
del codice. Il subentro ha effetto dalla data di notificazione dell'atto costitutivo alla stazione appaltante, e subordinatamente
alla iscrizione della società nel registro delle imprese. Tutti i concorrenti riuniti devono far parte della società nella medesima percentuale di appartenenza al raggruppamento. Ai fini della qualificazione dei concorrenti riuniti, i lavori eseguiti dalla società sono riferiti ai singoli concorrenti riuniti, secondo le rispettive quote di partecipazione alla società stessa.
2. Ai fini della qualificazione dei concorrenti consorziati, i lavori eseguiti dalla società sono attribuiti secondo le disposizioni
dell’articolo 99, comma 11.

Articolo 98 Lavori eseguiti dall’impresa affidataria e dall’impresa subappaltatrice

1. Ai fini della qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto e delle imprese subappaltatrici le SOA si attengono ai seguenti criteri:
a) l’impresa subappaltatrice utilizza, per la qualificazione, il quantitativo delle lavorazioni eseguite nelle categorie di cui
all’allegato A indicate nel CEL emesso secondo le indicazioni contenute nell’articolo 105, comma 22, del codice. Il CEL riporta, nel quadro relativo alle lavorazioni eseguite dalle imprese subappaltatrici, le categorie dei lavori effettivamente eseguiti dalle medesime anche se non indicate nel bando di gara;
b) l’impresa affidataria utilizza i lavori eseguiti direttamente.
2. In caso di lavori eseguiti in raggruppamento temporaneo, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con riferimento a
ciascuna impresa riunita.

Articolo 99 Consorzi stabili e reti d’impresa, consorzi di cooperative e consorzi tra imprese artigiane

1. Ai consorzi stabili si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo II del titolo X del libro quinto del codice
civile, nonché l’articolo 105 del codice. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
2. La qualificazione dei consorzi stabili è ottenuta sulla base dei requisiti maturati dalle singole consorziate ed è conseguita
con riferimento a una determinata categoria di opere generali o specialistiche per la classifica corrispondente alla somma di
quelle possedute dalle imprese consorziate. A tale qualificazione possono essere sommati i requisiti eventualmente maturati
in proprio dal consorzio. Per la qualificazione alla classifica di importo illimitato, è in ogni caso necessario che il consorzio o
almeno una tra le imprese consorziate già possieda tale qualificazione ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano
almeno una con qualificazione per classifica IX e almeno due con classifica VII o superiore, ovvero che tra le imprese
consorziate ve ne siano almeno tre con qualificazione per classifica VIII. Per la qualificazione per prestazioni di progettazione e costruzione, nonché per la fruizione dei meccanismi premiali di cui all’articolo 93, comma 7, del codice, è in ogni caso sufficiente che i corrispondenti requisiti siano posseduti da almeno una delle imprese consorziate. Qualora la qualificazione risultante dalla somma dei requisiti di cui sopra non coincida con una delle classifiche di cui all’articolo 80, comma 2, la qualificazione è acquisita nella classifica immediatamente inferiore o in quella immediatamente superiore alla somma delle classifiche possedute dalle imprese consorziate, a seconda che tale somma si collochi rispettivamente al di sotto, ovvero al di sopra o alla pari della metà dell'intervallo tra le due classifiche.
3. La qualificazione mediante sommatoria dei requisiti delle singole imprese consorziate è attribuita a seguito di verifica
dell’effettiva sussistenza in capo alle singole consorziate dei corrispondenti requisiti.
4. I consorzi stabili che abbiano conseguito l’attestazione di qualificazione mediante sommatoria dei requisiti delle singole
imprese consorziate possono dimostrare il requisito relativo alle attrezzature tecniche di cui all’articolo 86, comma 7,
mediante l’attrezzatura in dotazione stabile ai propri consorziati; il requisito relativo all’organico medio annuo di cui
all’articolo 86, comma 9, attraverso il costo del personale dipendente proprio e dei soggetti consorziati.
5. In caso di scioglimento del consorzio stabile, ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico- finanziari e
tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione
sono proporzionali all’apporto reso dai singoli consorziati nell’esecuzione dei lavori nel quinquennio antecedente.
6. Il conseguimento della qualificazione da parte del consorzio stabile non pregiudica la contemporanea qualificazione dei
singoli consorziati; l’attestazione di qualificazione di questi ultimi riporta la segnalazione di partecipazione al consorzio
stabile.
7. Le SOA che hanno rilasciato l’attestazione di qualificazione a consorzi stabili hanno l’obbligo di comunicare, entro sette
giorni, il rilascio delle attestazioni di qualificazioni alle SOA che hanno emesso le attestazioni delle imprese aderenti, affinché queste provvedano a rilasciare una attestazione di qualificazione aggiornata alla luce della partecipazione al consorzio.
8. La durata dell’attestazione di qualificazione di un consorzio stabile è quella indicata all’articolo 84, comma 11, del codice;
nel caso in cui l’attestazione di uno dei consorziati scada prima dei tre anni ovvero dei cinque anni, scadenza intermedia,
come pure nei casi di variazione di classifica o di categorie delle attestazioni dei consorziati o di variazione dei soggetti
consorziati qualora esse comportino una riduzione della qualificazione posseduta, il consorzio richiede alla SOA
l’adeguamento della propria attestazione.
9. L’attestazione di un consorzio stabile riporta la data di scadenza intermedia qualora essa sia precedente a quella di verifica triennale e, per le attestazioni rilasciate in sede di verifica triennale o dopo la suddetta verifica, qualora la scadenza
intermedia sia precedente alla scadenza quinquennale dell’attestazione.
10. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle imprese aderenti al contratto di rete alle condizioni indicate
dall’articolo 48, comma 14, del codice. Ai fini previsti all’articolo 112, i consorzi e le imprese di rete comunicano
all’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, entro trenta giorni dal loro verificarsi, le variazioni
della composizione del consorzio o della rete.
11. I consorzi di cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane sono qualificati sulla base dei propri
requisiti. Si applica il comma 4.

Articolo 100 Criteri per l’imputazione, ai fini della qualificazione, delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati esecutori

1. Ai fini della qualificazione, con delibera consortile è stabilito se i lavori aggiudicati al consorzio stabile, al consorzio di
cooperative o al consorzio tra imprese artigiane sono attribuiti al consorzio e ai singoli consorziati esecutori secondo i
seguenti criteri:
a) per ciascuna categoria, la somma degli importi attribuiti al consorzio e ai singoli consorziati esecutori non può superare
l’importo certificato di oltre il trenta per cento. Per le categorie a qualificazione obbligatoria la somma degli importi attribuiti
non può superare l’importo certificato di oltre il quaranta per cento;
b) l’importo massimo utilizzabile dal consorzio o dall’insieme dei consorziati esecutori, in ciascuna categoria equivale
all’importo certificato.

Articolo 101 Requisiti del concessionario

1. I soggetti che intendono partecipare alle gare per l’affidamento di concessione di lavori pubblici, se eseguono lavori con la
propria organizzazione di impresa, devono essere qualificati secondo quanto previsto dall’articolo 84 del codice e dall’articolo
88 con riferimento ai lavori direttamente eseguiti ed essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi:
a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore
al dieci per cento dell’investimento previsto per l’intervento;
b) capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell’investimento previsto per l’intervento;
c) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall’intervento per un importo medio non inferiore al
cinque per cento dell’investimento previsto per l’intervento;
d) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall’intervento per un importo medio
pari ad almeno il due per cento dell’investimento previsto dall’intervento.
2. In alternativa ai requisiti previsti dal comma 1, lettere c) e d), il concessionario può incrementare i requisiti previsti dal
medesimo comma, lettere a) e b), nella misura fissata dal bando di gara, comunque compresa fra 1,5 volte e tre volte. Il
requisito previsto dal comma 1, lettera b), può essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto.
3. Se il concessionario non esegue direttamente i lavori oggetto della concessione, deve essere in possesso esclusivamente
degli ulteriori requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d).
4. Qualora il candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un consorzio, i
requisiti previsti al comma 1 devono essere posseduti complessivamente, fermo restando che ciascuno dei componenti del
raggruppamento possegga una percentuale non inferiore al dieci per cento dei requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b).
5. Qualora, ai sensi dell’articolo 183 del codice, sia necessario apportare modifiche al progetto presentato dal promotore ai
fini dell’approvazione dello stesso, il promotore, ovvero i concorrenti successivi in graduatoria che accettano di apportare le
modifiche, devono comunque possedere, anche associando o consorziando altri soggetti, gli eventuali ulteriori requisiti,
rispetto a quelli previsti dal bando di gara, necessari per l’esecuzione del progetto.

Articolo 102 Terzi affidatari di lavori del contraente generale

1. Ai terzi affidatari di lavori del contraente generale ai sensi dell’articolo 194, comma 7, del codice sono richiesti i requisiti di qualificazione prescritti dal presente regolamento per la corrispondente categoria e classifica di importo. I CEL sono emessi dal soggetto aggiudicatore che ha proceduto all’affidamento al contraente generale e trasmessi a cura del medesimo
all’ANAC.
2. Ai terzi affidatari del contraente generale si applicano le disposizioni di cui all’articolo 80, comma 11.

Articolo 103 Operatori economici sottoposti alla misura straordinaria e temporanea di gestione

1. In deroga all’articolo 112, l’adozione della misura della straordinaria e temporanea gestione ai sensi dell’articolo 32,
comma 10, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114,
sospende l’obbligo della SOA di dichiarare la decadenza dell’attestazione di qualificazione per la carenza del requisito di cui
all’articolo 80, comma 2, del codice. Qualora il provvedimento di decadenza dell’attestazione di qualificazione per la carenza
del requisito di cui sopra sia stato già adottato, lo stesso è revocato. L’adozione della misura è annotata sul casellario
informatico di cui all’articolo 213, comma 10, del codice a cura dell’ANAC.
2. In ogni caso l’adozione della misura della straordinaria e temporanea gestione non esclude l’applicazione dell’articolo 112,
e delle disposizioni del codice antimafia se, nel corso dell’esecuzione del contratto, viene meno un requisito di ordine
generale diverso rispetto a quello dell’articolo 80, comma 2, del codice oppure un requisito speciale che ha consentito il
rilascio dell’attestazione.
3. Nei casi indicati al comma 1, l’attestazione è utilizzabile esclusivamente per proseguire l’esecuzione del contratto oggetto
di commissariamento e non consente la partecipazione a procedure per l'affidamento e l’esecuzione di lavori, né la
sottoscrizione di nuovi contratti. Tale indicazione è oggetto di specifica annotazione nel casellario informatico di cui
all’articolo 213, comma 10, del codice a cura dell’ANAC.
4. Se nel corso dell’esecuzione del contratto oggetto di commissariamento scade il termine triennale o quinquennale di
validità dell’attestazione, l’operatore economico si sottopone a verifica triennale o chiede il rinnovo dell’attestazione
medesima. La SOA svolge l’ordinaria attività di verifica ad eccezione della verifica del possesso del requisito di cui all’articolo
80, comma 2, del codice in quanto considerata assolta dai requisiti di carattere generale dei commissari.
5. La misura straordinaria sospende l’efficacia dell’informazione interdittiva antimafia ai fini della decadenza
dall’attestazione, nei soli limiti degli atti occorrenti a portare a compimento il contratto oggetto di commissariamento e
richiama l’attenzione dei commissari affinché, laddove nell’espletamento dell’incarico acquisiscano notizia di un uso difforme
dell’attestazione, provvedano a darne tempestiva segnalazione all’ANAC e alle Autorità competenti.
6. In sede di notifica all’impresa del decreto di applicazione della misura straordinaria, è richiamata la responsabilità degli
amministratori ordinari rispetto al divieto di eseguire ulteriori contratti pubblici.
7. La cessazione della misura di straordinaria e temporanea gestione è comunicata dagli amministratori della società alla SOA competente ai fini della dichiarazione di decadenza dell’attestazione oppure della dichiarazione di cessazione della
sospensione dell’efficacia del provvedimento di decadenza già adottato e all’ANAC ai fini della cancellazione delle
annotazioni di cui ai commi 1 e 2 e dell’annotazione del provvedimento adottato dalla SOA.

CAPO IV QUALIFICAZIONE MEDIANTE ATTI DI TRASFERIMENTO D’AZIENDA

Articolo 104 Ambito di applicazione

1. In caso di cessione, fusione o altra operazione che comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo, le imprese aventi causa possono avvalersi, per la qualificazione, dei requisiti posseduti dalle imprese danti causa e direttamente collegati all’azienda o al ramo d’azienda acquisito. La consistenza dei requisiti trasferiti garantisce l’immediata operatività dell’impresa avente causa nel ramo acquisito.
2. Nel caso di affitto di azienda, l’impresa affittuaria può avvalersi dei requisiti posseduti dall’impresa affittante se il contrattodi affitto abbia durata non inferiore a tre anni e sia annotato presso la Camera di commercio ai sensi dell’articolo 2556, comma 2, del codice civile.
3. Non è consentito al comodatario di un’azienda o di un ramo di azienda di avvalersi, ai fini della propria qualificazione, dei
requisiti posseduti dall’impresa comodante.
4. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai casi di conferimento dell’impresa individuale, a seguito del decesso
del titolare, nell’impresa costituita dagli eredi in forma societaria e di donazione di impresa individuale con continuazione
dell’esercizio da parte dei donatori sotto forma di società. In tali casi il rilascio dell’attestazione di qualificazione all’impresa
costituita in forma societaria avviene mediante variazione minima dell’attestazione rilasciata all’impresa dante causa.

Articolo 105 Valutazione dei requisiti di qualificazione

1. L’impresa che intende conseguire l’attestazione di qualificazione ai sensi dell’articolo 104, commi 1 o 2, presenta alla SOA il contratto di trasferimento o affitto d’azienda o di ramo d’azienda e l’ulteriore eventuale documentazione specificamente
richiesta dalla SOA medesima.
2. La SOA verifica la sussistenza dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 85 in capo all’impresa richiedente
l’attestazione.
3. L’impresa avente causa può avvalersi dei requisiti di carattere speciale di cui all’articolo 86 maturati dall’impresa dante
causa se il complesso aziendale trasferito è caratterizzato da una capacità produttiva attuale. Tale capacità è verificata dalla
SOA accertando la sussistenza degli indicatori riportati nella tabella di cui all’allegato C. Il rispetto di tutti gli indicatori
consente di utilizzare per intero i requisiti di qualificazione maturati dall’impresa cedente. Lo scostamento non superiore al 5
per cento dai valori minimi degli indicatori consente l’utilizzo dei requisiti oggetto di cessione. Per scostamenti superiori al 5
per cento e inferiori al 50 per cento l’entità dei requisiti utilizzabili è determinata abbattendo il valore dei requisiti oggetto di
cessione della quota corrispondente allo scostamento. La SOA è tenuta alla compilazione della tabella di cui all’allegato C e
alla relativa trasmissione all’ANAC secondo le indicazioni dalla medesima fornite.

Articolo 106 Obblighi di comunicazione e attività di verifica

1. L’impresa che ha trasferito l’azienda o un suo ramo ne fornisce comunicazione entro dieci giorni dalla registrazione
dell’atto di trasferimento alla SOA che ha rilasciato l’attestazione in corso di validità e all’ANAC pena l’applicazione della
sanzione prevista dall’articolo 213, comma 13, del codice.
2. La SOA cha ha sottoscritto il contratto di attestazione con un’impresa che intende avvalersi dei requisiti di un’impresa
dante causa trasmette all’ANAC il modulo di cui all’allegato D e la documentazione ivi indicata.
3. Qualora l’impresa dante causa sia in possesso di attestazione rilasciata da altra SOA, contemporaneamente alla
trasmissione all’ANAC dei documenti e del modulo di cui al comma precedente, la SOA che ha sottoscritto il contratto con
l’impresa avente causa trasmette il modulo e la documentazione allegata anche alla SOA che ha rilasciato l’attestazione
all’impresa dante causa.
4. La SOA che ha attestato l’impresa dante causa provvede, entro quindici giorni dal ricevimento del modulo di cui al comma
2 e della documentazione allegata oppure dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, alla decadenza o alla
revisione dell’attestazione con decorrenza dalla data di efficacia del contratto di cessione e trasmette all’ANAC, entro i
successivi quindici giorni, il provvedimento di decadenza dell’attestazione o l’attestazione revisionata.
5. La SOA che ha stipulato il contratto con l’impresa avente causa, qualora sia diversa da quella che ha rilasciato l’attestazione
all’impresa dante causa, prima del rilascio dell’attestazione, verifica l’avvenuta decadenza o revisione dell’attestazione
dell’impresa dante causa.
6. L’ANAC inserisce nel casellario informatico di cui all’articolo 213, comma 10, del codice, in corrispondenza dell’attestazione dell’impresa avente causa, l’annotazione contenente l’informazione che l’attestazione è stata rilasciata a seguito di un’operazione di cessione che ha comportato l’utilizzo dei requisiti di altra impresa in possesso di attestazione.
7. Gli adempimenti previsti dai commi dal 2 al 5, sono eseguiti secondo le indicazioni fornite dall’ANAC.
8. Qualora l’ANAC riscontri che le SOA non hanno ottemperato agli adempimenti di cui ai commi dal 2 al 5, ferma restando
l’adozione dei necessari provvedimenti sanzionatori a carico delle stesse SOA inadempienti ai sensi dell’articolo 213, comma
13, del codice, sollecita l’assunzione, da parte della SOA dell’impresa dante causa, del provvedimento di decadenza o di
revisione dell’attestazione. In caso di protrazione dell’inadempienza, l’ANAC avvia un procedimento finalizzato
all’annullamento dell’attestazione o alla sua revisione con la relativa successiva annotazione nel casellario informatico di cui
all’articolo 213, comma 10, del codice.

Articolo 107 Attestazione a seguito di trasferimento di azienda in casi particolari

1. Nel caso in cui sia richiesta l’attestazione di qualificazione da parte di un’impresa avente causa che abbia acquisito
l’azienda o un suo ramo da un’impresa fallita, l’utilizzo, da parte dell’impresa avente causa, dei requisiti maturati in capo
all’impresa dante causa è subordinato al previo accertamento che il complesso aziendale ceduto sia rimasto sostanzialmente
integro, nonostante la dichiarazione di fallimento pronunciata nei riguardi dell’impresa dante causa.
2. La verifica dell’integrità del complesso aziendale trasferito è condotta dalla SOA sulla base delle indicazioni di cui
all’articolo 105, comma 3, avvalendosi dell’inventario redatto su autorizzazione del giudice delegato dal curatore, con
l’eventuale assistenza di uno stimatore, per l’ipotesi di fallimento o dal commissario giudiziale, sempre su autorizzazione del
giudice delegato.
3. L’irrogazione della sanzione interdittiva di cui all’articolo 80, comma 5, lettera g), del codice nei confronti dell’impresa
dante causa comporta l’impossibilità, per l’impresa avente causa, di avvalersi dei requisiti maturati dall’impresa colpita dalla
sanzione per l’intera durata del periodo interdittivo. Resta ferma la possibilità, per l’impresa avente causa, di conseguire
l’attestazione avvalendosi dei soli requisiti maturati in proprio o provenienti da soggetto diverso dall’impresa sottoposta a
sanzione interdittiva.
4. Qualora nei confronti dell’impresa dante causa sia pendente un procedimento ai sensi dell’articolo 112, comma 2, secondo
periodo del presente regolamento o dell’articolo 84, comma 4-bis, del codice, la SOA che ha sottoscritto un contratto di
attestazione con l’impresa avente causa è tenuta ad a comunicare all’impresa la pendenza del procedimento e gli eventuali
effetti sulla possibilità di utilizzare i requisiti di qualificazione. Tale comunicazione deve risultare agli atti del fascicolo virtuale dell’impresa di cui all’articolo 69, comma 3.
5. In caso di affitto di azienda o di un suo ramo l’operatività della causa interdittiva a carico dell’impresa affittante non
consente all’impresa affittuaria di proseguire nell’utilizzo dei requisiti speciali oggetto di affitto durante il periodo di
interdizione. Le SOA, al verificarsi di tale circostanza, avviano la verifica di cui all’articolo 112, comma 2, invitando l’impresa
affittuaria a integrare i propri requisiti, pena il ridimensionamento o la decadenza dell’attestazione.

CAPO V AVVALIMENTO

Articolo 108 Finalità dell’avvalimento

1. Mediante l’avvalimento di cui all’articolo 89 del codice l’impresa ausiliata ottiene dall’impresa ausiliaria la messa a
disposizione dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo richiesti per la partecipazione a una
procedura di affidamento di un contratto di appalto o di concessione di lavori, servizi o forniture oppure per il
conseguimento dell’attestazione di qualificazione, in cambio di un corrispettivo in denaro oppure di altra utilità di natura
direttamente o indirettamente patrimoniale.
2. In caso di avvalimento per il conseguimento dell’attestazione di qualificazione, tra l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria
deve esistere un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, oppure entrambe
le imprese devono essere controllate da una stessa impresa ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo del codice
civile.

Articolo 109 Oggetto dell’avvalimento

1. La possibilità, per l’impresa ausiliata, di avvalersi dei requisiti di altri soggetti è subordinata all’effettiva messa a
disposizione, in suo favore, delle corrispondenti risorse umane e strumentali dell’impresa ausiliaria per tutto il tempo
necessario all’esecuzione del contratto. Le risorse oggetto dell’avvalimento sono dettagliatamente individuate nel contratto
di avvalimento.
2. Qualora non sia possibile una precisa individuazione dei mezzi e delle risorse a questi correlati, il contratto di avvalimento deve prevedere l’effettiva messa a disposizione del complesso organizzato di beni e risorse costituenti l’organizzazione aziendale globalmente considerata o un suo ramo inteso come unità organizzativa funzionalmente autonoma. L’impresa ausiliaria può continuare ad utilizzare il complesso della sua organizzazione aziendale purché l’esecutore abbia in qualunque momento la possibilità di acquisire la disponibilità materiale di qualsiasi risorsa di cui abbia necessità per l’esecuzione del contratto. Tale condizione risulta espressamente dal contratto di avvalimento.
3. È consentito l’avvalimento della certificazione di qualità a condizione che siano messi a disposizione dell’impresa ausiliata,
in relazione all’esecuzione dell’appalto, le risorse e l’apparato organizzativo dell’impresa ausiliaria in tutte le parti che
giustificano l’attribuzione del requisito di qualità.

Articolo 110 Contratto di avvalimento e qualificazione mediante avvalimento

1. Il contratto di avvalimento indica in modo specifico ed esauriente:
a) i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane;
b) la durata del contratto pari al tempo necessario all’esecuzione della prestazione che richiede l’utilizzo delle risorse oggetto di avvalimento;
c) il corrispettivo o, in mancanza, l’interesse economico-patrimoniale conseguito dall’impresa ausiliaria.
d) l’impegno a non mettere contestualmente a disposizione di altri soggetti le risorse oggetto di avvalimento per tutta la
durata del contratto;
e) la condizione di cui all’articolo 109, comma 2, secondo periodo;
f) ogni altro elemento utile a determinare con precisione l’oggetto del contratto.
2. Per l’ottenimento dell’attestazione di qualificazione mediante avvalimento ai sensi dell’articolo 89 del codice, l’impresa
ausiliata, presenta alla SOA la dichiarazione con la quale l’impresa ausiliaria assume l’obbligo di mettere a disposizione le
risorse oggetto di avvalimento in favore dell’impresa ausiliata per tutto il periodo di validità della attestazione SOA rilasciata
mediante avvalimento.
3. Per le finalità di cui al comma 2, l’impresa ausiliaria e l’impresa ausiliata hanno l’obbligo di documentare alla SOA il
rapporto di controllo tra le imprese di cui all’articolo 108, comma 2, e di comunicare alla SOA e all’ANAC entro quindici giorni il venire meno di tale rapporto di controllo, ovvero le circostanze che fanno venire meno la messa a disposizione delle risorse di cui al comma 2.
4. Entro il successivo termine di quindici giorni, la SOA provvede a comunicare all’ANAC le informazioni di cui al comma 3 e
dispone la decadenza, entro lo stesso termine, dell’attestazione dell’impresa ausiliata.
5. L’impresa ausiliata per conseguire la qualificazione deve possedere:
a) i requisiti di cui agli articoli 85 e 87 in proprio;
b) i requisiti di cui all’articolo 86 anche mediante i requisiti resi disponibili dall’impresa ausiliaria.
6. L’impresa ausiliata è sottoposta a tutti gli obblighi previsti, per le imprese attestate dalle SOA, secondo le disposizioni del
presente titolo.
7. Le SOA attestano le imprese ausiliate utilizzando uno specifico modello di attestazione predisposto e approvato dall’ANAC.
8. Ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione mediante avvalimento ai sensi dell’articolo 89 del codice, la SOA
verifica che l’impresa ausiliaria sia in possesso anche dei requisiti di cui all’articolo 85.

Articolo 111 Indicazioni specifiche per la partecipazione alle gare e per l’esecuzione del contratto

1. In caso di avvalimento, la garanzia fideiussoria di cui all’articolo 93, comma 1, del codice riguarda unicamente il
concorrente.
2. L’impresa ausiliata può beneficiare dell’aumento del quinto previsto dall’articolo 80, comma 3.
3. Al responsabile unico del procedimento è fatto obbligo di comunicare all’ANAC l’eventuale esito negativo dei controlli di
cui all’articolo 89, comma 9, del codice.
4. Il bando può prevedere che, in relazione alla natura dell’appalto, qualora sussistano requisiti tecnici connessi con il
possesso di particolari attrezzature possedute da un ristrettissimo ambito di imprese operanti sul mercato, queste possano
prestare l’avvalimento nei confronti di più di un concorrente, sino ad un massimo indicato nel bando stesso, impegnandosi a
fornire la particolare attrezzatura tecnica, alle medesime condizioni, all'aggiudicatario.

CAPO VI SISTEMA SANZIONATORIO

Articolo 112 Diniego e decadenza dell’attestazione di qualificazione

1. Le SOA non rilasciano l’attestazione di qualificazione ai soggetti che, ai fini della qualificazione, hanno presentato
documentazione o dichiarazioni false in relazione ai requisiti di ordine generale o speciale, anche nell’ipotesi di certificati
lavori ininfluenti per la specifica categoria richiesta.
2. Le SOA dichiarano la decadenza dell’attestazione di qualificazione qualora accertino che la stessa sia stata rilasciata in
carenza dei requisiti prescritti dal codice e dal presente regolamento, oppure che sia venuto meno il possesso dei predetti
requisiti. A tal fine le imprese comunicano all’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nel
termine di trenta giorni dalla relativa conoscenza, le variazioni dei requisiti generali e del requisito di cui all’articolo 94,
secondo le modalità indicate dall’ANAC, pena l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 213, comma 13, del codice. La decadenza dell’attestazione è dichiarata anche nel caso in cui la SOA accerti che la stessa è stata rilasciata sulla base di
documentazione o dichiarazioni false.
3. Il diniego e la decadenza dell’attestazione sono dichiarati all’esito di un procedimento svolto in contraddittorio con
l’impresa interessata ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il procedimento è avviato entro dieci giorni dall’accertamento della carenza dei requisiti e si conclude entro 30 giorni dall’avvio.
4. Le SOA hanno l’obbligo di comunicare all’ANAC l’avvio dei procedimenti di cui al comma 3, e il relativo esito.
5. I provvedimenti di diniego e di decadenza delle attestazioni di qualificazione sono annotati nel casellario informatico di cui
all’articolo 213, comma 10, del codice a cura dell’ANAC.

Articolo 113 Sospensione cautelare dell’attestazione di qualificazione

1. Nel caso di presentazione, da parte delle stazioni appaltanti, dell’istanza di verifica di cui all’articolo 84, comma 6, del
codice, l’ANAC, valutata la fondatezza della condotta contestata, dispone la sospensione cautelare dell’attestazione nei
termini ivi indicati e inserisce la relativa notizia nel casellario informatico di cui all’articolo 213, comma 10, del codice.
Contestualmente, l’ANAC richiede alla SOA che ha rilasciato l’attestazione oggetto di segnalazione l’avvio del procedimento
di cui all’articolo 112, comma 3, volto all’accertamento del possesso dei requisiti previsti dal codice e dal presente
regolamento.
2. Nel caso in cui la SOA accerti la sussistenza dei requisiti di qualificazione, nel termine di cui all’articolo 84, comma 6, del
codice, comunica all’impresa interessata e all’ANAC la conferma di validità dell’attestazione. L’ANAC dispone la revoca del
provvedimento di sospensione cautelare dell’attestazione e cancella la relativa annotazione nel casellario informatico di cui
all’articolo 213, comma 10, del codice.
3. Nel caso in cui la SOA accerti l’insussistenza dei requisiti di qualificazione, nel termine di cui all’articolo 84, comma 6, del
codice, comunica all’impresa e all’ANAC la decadenza dell’attestazione. L’ANAC inserisce la relativa notizia nel casellario
informatico di cui all’articolo 213, comma 10, del codice. Nel caso in cui la SOA accerti l’intervenuta presentazione di
documentazione o dichiarazioni false, ne dà comunicazione all’ANAC che avvia il procedimento di cui all’articolo 84, comma
4-bis, del codice.

TITOLO IV QUALIFICAZIONE DEL CONTRAENTE GENERALE

Articolo 114 Sistema di qualificazione

1. Le attività del sistema di qualificazione dei contraenti generali di cui all'articolo 197, comma 4, del codice, disciplinate nel
presente titolo, sono svolte dalla competente struttura individuata nel regolamento di organizzazione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
2. Ai sensi dell’art. 197, comma 2, del codice i contraenti generali sono qualificati per classifiche, riferite all'importo lordo
degli affidamenti per i quali possono concorrere. La qualificazione conseguita in una classifica abilita il contraente generale a
partecipare alle gare con importo a base di gara non superiore a quello della classifica di iscrizione, salva la facoltà di
associarsi ad altro contraente generale, purché venga garantito il complesso dei requisiti di cui all’articolo 115.
3. I contraenti generali sono qualificati per classifiche secondo i seguenti livelli di importo:
I fino a 350 milioni di euro;
II fino a 700 milioni di euro;
III oltre 700 milioni di euro.
4. L’importo della classifica III, ai fini del rispetto dei requisiti di qualificazione, è convenzionalmente stabilito pari a 900
milioni di euro.
5. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 198 del codice e all’articolo 79, comma 4, il rilascio dell’attestazione di
qualificazione a contraente generale costituisce condizione necessaria per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di
capacità economica e finanziaria, di idoneità tecnica e organizzativa e di organico tecnico e dirigenziale, ai fini
dell’affidamento unitario a contraente generale ai sensi dell’articolo 194 del codice.
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente titolo, si fa riferimento, per quanto applicabili, alle disposizioni
previste negli altri titoli della parte II.

Articolo 115 Requisiti per la qualificazione del Contraente generale

1. Costituiscono requisiti per la qualificazione dei contraenti generali:
a) il possesso di un sistema di gestione per la qualità aziendale UNI EN ISO 9001 di cui al comma 2;
b) il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 116;
c) il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 117.
2. Il sistema di gestione per la qualità aziendale, certificato da organismi di certificazione accreditati ai sensi delle norme della serie ISO/IEC 17000, è riferito agli aspetti gestionali del contraente generale nel suo complesso, in relazione alle attività dallo stesso svolte ai sensi dell’articolo 194 del codice.

Articolo 116 Requisiti di ordine generale del contraente generale

1. I requisiti di ordine generale occorrenti per la qualificazione del contraente generale sono quelli previsti dall’articolo 80 del
codice.
2. Il sistema di qualificazione accerta il possesso dei requisiti di cui al comma 1 nei confronti dei soggetti indicati all’articolo
80, comma 3, del codice, anche avvalendosi alla Banca Dati Nazionale degli operatori economici di cui all’articolo 81, comma
1, del medesimo codice.
3. Le imprese in possesso di un’attestazione SOA in corso di validità, rilasciata ai sensi della parte II, titolo I, possono
dimostrare il possesso dei requisiti di ordine generale mediante presentazione dell’attestazione SOA.
4. Nel caso di cui al comma 3, la validità dell’attestazione a contraente generale non può essere superiore a quella
dell’attestazione SOA. Il contraente generale provvede a comunicare al Sistema di qualificazione l’eventuale tempestivo
rinnovo della stessa. In tal caso l’attestazione a contraente generale prosegue nella sua validità sino alla scadenza ordinaria.

Articolo 117 Requisiti di ordine speciale del contraente generale

1. I requisiti di ordine speciale occorrenti per la qualificazione del contraente generale sono:
a) idoneità professionale;
b) adeguata capacità economica e finanziaria;
c) adeguata idoneità tecnica e organizzativa;
d) adeguato organico tecnico e dirigenziale.
2. L’idoneità professionale è dimostrata dall’iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, e secondo quanto indicato dall’articolo 83, comma 3, del codice.
3. L’adeguata capacità economica e finanziaria è dimostrata dalla cifra d’affari triennale convenzionale consolidata in lavori
non inferiore a cinquecento milioni di euro per la classifica I, mille milioni di euro per la classifica II e milletrecento milioni di
euro per la classifica III, determinata calcolando il rapporto tra il patrimonio netto dell’ultimo bilancio consolidato, costituito
dal totale della lettera A) del passivo di cui all’articolo 2424 del codice civile eventualmente integrato da dotazioni o risorse
finanziarie addizionali irrevocabili, a medio e lungo periodo, messe a disposizione anche dalla eventuale società controllante,
e la cifra di affari annuale media consolidata in lavori relativa all’attività diretta e indiretta, risultante dai bilanci consolidati
dell’ultimo triennio e eventualmente comprendente le attività di progettazione e fornitura di impianti e manufatti compiute
nell’ambito della realizzazione di un’opera affidata all’impresa. Ove il rapporto sia inferiore al venti per cento, la cifra d’affari
triennale consolidata in lavori viene convenzionalmente ridotta, fino a riportare il rapporto al venti per cento; ove superiore,
la cifra di affari triennale consolidata in lavori è incrementata convenzionalmente di tanti punti quanto è l’eccedenza rispetto
al venti per cento, con il limite massimo di incremento del cinquanta per cento.
4. L’adeguata idoneità tecnica e organizzativa è dimostrata:
a) dall’esecuzione, nell’ultimo decennio, anche con qualsiasi mezzo, di un lavoro di importo non inferiore al quaranta per
cento dell’importo della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori di importo complessivo non inferiore al
cinquantacinque per cento della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori di importo complessivo non inferiore
al sessantacinque per cento della classifica richiesta. Per lavori eseguiti con qualsiasi mezzo si intendono quelli aventi ad
oggetto la realizzazione di un’opera rispondente ai bisogni del committente, con piena libertà di organizzazione del processo
realizzativo, ivi compresa la facoltà di affidare a terzi anche la totalità dei lavori stessi, nonché di eseguire gli stessi,
direttamente o attraverso società controllate. Possono essere altresì valutati tutti i lavori, ivi compresi quelli oggetto di una
concessione di lavori o di un contratto di partenariato pubblico privato affidati secondo le procedure di cui alla parte III o IV
del codice dei contratti pubblici.
b) I lavori valutati sono quelli eseguiti regolarmente e con buon esito e ultimati nel decennio precedente la richiesta di
qualificazione, ovvero la parte di essi eseguita nello stesso decennio. Per i lavori iniziati prima del decennio o in corso alla
data della richiesta, si presume un andamento lineare. L'importo dei lavori è costituito dall'importo contabilizzato al netto del ribasso d'asta, incrementato dall'eventuale revisione prezzi e dalle risultanze definitive del contenzioso eventualmente
insorto per riserve dell'appaltatore diverse da quelle riconosciute a titolo risarcitorio. L’ammissibilità dei lavori eseguiti
all’estero viene effettuata sulla base della documentazione di cui all’articolo 92, comma 1 e del comma 3, primo periodo; il
riferimento ivi contenuto alla SOA si intende riferito al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Se i lavori sono già stati
ritenuti ammissibili da una SOA, il sistema di qualificazione, ai fini istruttori e limitatamente ai documenti di interesse, accede al pertinente fascicolo virtuale di cui all’articolo 69, comma 3.
5. L’adeguato organico tecnico e dirigenziale è dimostrato da:
a) la presenza in organico di dirigenti dell’impresa in numero non inferiore a quindici unità per la classifica I, venticinque unità per la classifica II e quaranta unità per la classifica III;
b) la presenza in organico di direttori tecnici, dotati di adeguata professionalità tecnica e di esperienza acquisita in qualità di
responsabile della condotta dei lavori, responsabile di cantiere o di progetto di un lavoro non inferiore a trenta milioni di
euro per la classifica I, a cinquanta milioni di euro per la classifica II e a sessanta milioni di euro per la classifica III, in numero non inferiore a tre unità per la classifica I, a sei unità per la classifica II e a nove unità per la classifica III; gli stessi soggetti non possono rivestire analogo incarico per altra impresa e producono, a tale fine, una dichiarazione di unicità di incarico.
c) l’attestazione di qualificazione per progettazione e costruzione per le imprese di categoria superiore alla VII, ovvero la
presenza in organico dello staff di progettisti di cui all’articolo 88, comma 1, nel numero minimo stabilito per le imprese di
categoria superiore alla VII;
d) la presenza di almeno due direttori tecnici dotati di esperienza acquisita in qualità di responsabili di progetto di cui alla
lettera b), ovvero dotati di adeguata competenza acquisita anche attraverso la frequenza, con superamento dell’esame
finale, di corsi di formazione in materia di Project Management.

Articolo 118 Procedure per la qualificazione del Contraente generale

1. Le imprese che intendono ottenere la qualificazione a contraente generale per le classifiche di cui all’articolo 114, inviano
per posta certificata al Sistema di qualificazione:
a) la domanda di qualificazione;
b) la documentazione concernente il possesso dei requisiti necessari per la classifica di qualificazione richiesta, indicata negli
articoli da 121 a 123;
c) l'attestato del versamento degli oneri di cui all’allegato E- Parte II.
2. La domanda e la documentazione trasmesse devono essere conformi alle istruzioni di dettaglio e ai modelli pubblicati sul
sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ogni documento deve recare la sottoscrizione con firma digitale del
legale rappresentante dell'impresa o di un suo procuratore. Tutte le comunicazioni avvengono via posta elettronica
certificata.
3. Il Sistema di qualificazione, ricevuta la domanda, verifica la completezza della medesima e della documentazione allegata
entro sessanta giorni. Nel caso di verifica positiva della domanda e della allegata documentazione, all'impresa viene data
comunicazione dell'apertura del procedimento amministrativo, con indicazione del nominativo del responsabile del
procedimento e dei dati di riferimento dello stesso, quali dislocazione dell'ufficio, numero telefonico e indirizzo di posta
elettronica certificata. All’impresa viene comunicata l’eventuale incompletezza della documentazione presentata ai fini
dell’integrazione e la conseguente interruzione del termine dei sessanta giorni. In assenza di riscontro da parte dell’impresa
alle richieste di informazione nel termine di trenta giorni, il Sistema di qualificazione procede a formale diffida per posta
certificata, imponendo all'impresa attestata l'ulteriore termine perentorio di quindici giorni per fornire le informazioni
richieste. Trascorso inutilmente anche il detto termine, la richiesta di qualificazione decade. Il Sistema di qualificazione,
anche d’ufficio, acquisisce la documentazione e le certificazioni idonee a comprovare il possesso dei requisiti richiesti.
4. Verificati i contenuti della documentazione trasmessa e conclusa la fase istruttoria, in un termine comunque non superiore a sessanta giorni dall'avvio del procedimento, fatta salva l'eventuale interruzione del termine, il Sistema di qualificazione trasmette gli atti assunti, corredati di relazione, ai fini di riscontro tecnico, al Consiglio superiore dei lavori pubblici, che provvede nel termine improrogabile di quindici giorni. Acquisito detto riscontro, il sistema di qualificazione procede, nei quindici giorni successivi, all'adozione del provvedimento di attestazione, ovvero di motivato diniego, del possesso della qualifica di «contraente generale» da parte dell'impresa. Ove, a seguito del suddetto riscontro da parte del Consiglio superiore, sia necessario richiedere all'impresa ulteriore documentazione integrativa, il termine di quindici giorni, assegnato al Sistema di qualificazione, decorre dall'acquisizione della documentazione richiesta.
5. Il provvedimento di attestazione, o di diniego della stessa, è comunicato all'impresa interessata ed all'ANAC. Del rilascio
dell'attestazione viene altresì dato avviso sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Durante
l'esecuzione dei lavori, i soggetti aggiudicatori verificano, attraverso il sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, che non sia intervenuta, nei confronti dell'esecutore e del subappaltatore, la decadenza dell'attestazione di
qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, ovvero nelle ipotesi di cui ai commi 6 e 7.
6. Il Sistema di qualificazione può provvedere, successivamente al rilascio dell’attestazione, a verifiche, anche a campione, del mantenimento del possesso dei requisiti richiesti da parte delle imprese attestate, acquisendo le informazioni necessarie
dalle imprese medesime, o d'ufficio. In assenza di riscontro da parte delle imprese alle richieste di informazione nel termine
di trenta giorni, procede a formale diffida per posta certificata, imponendo all'impresa attestata l'ulteriore termine
perentorio di quindici giorni per fornire le informazioni richieste. Trascorso inutilmente anche il detto termine, l'attestazione
rilasciata cessa di avere validità.
7. L'attestazione rilasciata dal sistema di qualificazione cessa comunque di avere validità ove l'impresa cui è stata rilasciata
perda anche uno soltanto dei requisiti richiesti e documentati per la qualificazione. Il sistema di qualificazione cura le
conseguenti comunicazioni all'impresa interessata, all'ANAC, e assicura, altresì, che venga dato avviso sul sito informatico
istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
8. Le imprese attestate comunicano al sistema di qualificazione, entro trenta giorni dal suo verificarsi, ogni variazione relativa ai requisiti di ordine generale.
9. Almeno novanta giorni prima della scadenza della validità della attestazione, il contraente generale presenta l'istanza
contenente la richiesta di rinnovo della attestazione, con le modalità di cui al presente articolo.

Articolo 119 Direzione tecnica e organico tecnico e dirigenziale

1. I soggetti ai quali è affidato l’incarico di direttore tecnico sono dotati almeno di laurea in ingegneria, in architettura o altra equipollente e abilitati all’esercizio della professione secondo la normativa vigente. Nel caso di titolo di studio conseguito in Stati non appartenenti all’Unione Europea, deve essere unita la documentazione comprovante l’equivalenza del titolo posseduto rispetto a quello previsto dalla normativa vigente nella Repubblica italiana.
2. L’impresa assicura il mantenimento del numero minimo di unità di cui all’articolo 117, comma 5, necessarie per la
qualificazione nella propria classifica, provvedendo alla sostituzione del dirigente o direttore tecnico uscente con soggetto di
analoga idoneità entro venti giorni, dandone notizia al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro 10 giorni e
fornendogli tutti gli elementi necessari ai fini della verifica dell’ammissibilità del soggetto proposto.
3. Se l’impresa non provvede alla sostituzione di uno dei soggetti di cui al comma precedente, il sistema di qualificazione
dispone:
a) la decadenza dell’attestazione di qualificazione di cui all’articolo 125 in caso di carenza del requisito di adeguato organico
tecnico e dirigenziale;
b) la riduzione della classifica di qualificazione sulla base del numero residuo di unità di cui all’articolo 117, comma 5.

Articolo 120 Imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia

1. Per gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all’articolo 49 del codice la qualificazione a contraente generale di cui al presente regolamento non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara.
2. Gli operatori di cui al comma 1 che intendono richiedere la qualificazione a contraente generale secondo l’ordinamento
italiano, trasmettono la documentazione al Sistema di qualificazione. Essi forniscono la documentazione conforme alle
normative vigenti nei rispettivi Paesi. Qualora la documentazione sia presentata in lingua diversa dalla lingua italiana, inglese, francese o spagnola è accompagnata dalla relativa traduzione giurata in lingua italiana.
3. Qualora gli operatori di cui al comma 1 intendano, invece, qualificarsi alla singola gara, producono la documentazione
conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la
qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare unitamente ai documenti tradotti in lingua
italiana.
4. È fatto salvo il disposto dell’articolo 86, comma 3, del codice.

Articolo 121 Qualificazione da parte di imprese singole in forma di società commerciali o cooperative

1. Per la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui al presente titolo, alla domanda deve essere unita la seguente
documentazione:
a) autocertificazione inerente l’iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b) autocertificazione inerente il possesso del sistema di gestione per la qualità di cui all’articolo 115, comma 2;
c) autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 116, secondo lo schema indicato
nelle istruzioni disponibili sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ovvero attestazione SOA in corso di
validità, ai sensi dell’articolo 116, comma 3;
d) per i requisiti di ordine speciale:
1) adeguata capacità economica e finanziaria: bilanci consolidati relativi agli ultimi tre anni, in copia firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa. Ai bilanci deve essere unita una relazione di analisi e di commento, rilasciata nella forma di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da società di revisione contabile, autorizzata ai sesi delle vigenti disposizioni, o da commercialista iscritto all'albo professionale, che assumono responsabilità solidale con il legale rappresentante dell’impresa, in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 117, comma 3;
2) adeguata idoneità tecnica ed organizzativa: il possesso di detta idoneità è dimostrato, sino alla copertura del requisito
richiesto all’articolo 117, comma 4, dai CEL di cui ai modelli di cui all’allegato F indicati dal contraente generale e acquisiti da parte del sistema di qualificazione, tramite il casellario informatico di cui all’articolo 213, comma 10, del codice, ovvero, per i lavori eseguiti all’estero, la documentazione di cui all’articolo 92;
3) adeguato organico tecnico e dirigenziale:
3.1. estratto autentico del libro unico del lavoro, comprensivo della copia dei contratti di collaborazione ivi registrati,
attestante la presenza in organico, con riferimento alla qualificazione richiesta, dei dirigenti dell'impresa e dei direttori
tecnici. Per il personale non presente in organico, deve essere esibita copia autentica del contratto di incarico professionale
in atto;
3.2. per la dimostrazione dell'esperienza e professionalità tecnica acquisita dai direttori tecnici, dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà resa dagli interessati, attestante il possesso dei titoli di studio e abilitativi di cui all’articolo 119 e le
esperienze acquisite in qualità di responsabile della condotta dei lavori, di cantiere o di progetto, come da modello in allegato nelle istruzioni disponibili sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I direttori tecnici indicano gli estremi dei certificati lavori presenti sul casellario informatico, ovvero allegano la analoga documentazione probante, attestanti il possesso dell’esperienza dichiarata. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dai direttori tecnici contiene anche la dichiarazione concernente l'unicità dell'incarico ricoperto nei confronti dell’impresa istante.
3.3. documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all’articolo 117, comma 5, lett. c) e d).

Articolo 122 Qualificazione dei consorzi stabili

1. I consorzi stabili sono qualificati sulla base della somma dei requisiti di qualificazione posseduti dalle singole imprese
consorziate. Ai fini della qualificazione del contraente generale è richiesto che la qualificazione sia raggiunta sommando i
requisiti di non più di cinque consorziate per la classifica I e non più di quattro consorziate per la classifica II e III. Le
consorziate assumono responsabilità solidale per la realizzazione dei lavori affidati al consorzio in regime di contraente
generale.
2. Per tali consorzi:
a) il requisito del sistema di gestione per la qualità aziendale, di cui all’articolo 115, comma 2, qualora non posseduto dal
consorzio, è posseduto da ciascuno dei consorziati che concorrono ai requisiti per la qualificazione;
b) i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 116 devono essere sono posseduti da ciascun consorziato e dal consorzio. Si
applica l’articolo 116, commi 3 e 4, al consorzio e ai consorziati;
c) il requisito di capacità economica e finanziaria, relativo alla cifra d’affari in lavori, di cui all’articolo 117, comma 3, è
convenzionalmente incrementato del venti per cento nel primo anno di vita del consorzio, del quindici per cento nel secondo
anno e del dieci per cento nel terzo, quarto e quinto anno.
3. Il requisito di idoneità tecnica e organizzativa, in termini di lavoro di punta, può essere dimostrato tenendo conto di singoli lavori eseguiti da consorziati diversi. Tale requisito può essere conseguito, alternativamente, con il più consistente lavoro realizzato da uno dei consorziati, con i due più consistenti lavori realizzati da non più di due consorziati, con i tre più
consistenti lavori realizzati da non più di tre consorziati.
4. All’aggiudicazione del primo affidamento, il consorzio stabile costituisce un fondo consortile non inferiore a dieci milioni di
euro per la classifica I, a quindici milioni di euro per la classifica II, a trenta milioni di euro per la classifica III. Tale importo è ridotto del trenta per cento, qualora il requisito di capacità economica e finanziaria, di cui all’articolo 117, comma 3, è
superiore al trenta per cento ovvero del cinquanta per cento qualora il requisito è superiore al quaranta per cento.
5. Il consorzio stabile ha facoltà di costituire una società di progetto, alla quale si applica il regime di responsabilità di cui
all’articolo 194 del codice. Ove non si avvalga di tale facoltà, il consorzio stabile deve adeguare il proprio fondo consortile al
capitale richiesto dal bando, se quest’ultimo è superiore a quello di cui al comma 4.

Articolo 123 Qualificazione dei consorzi di cooperative

1. I consorzi di cooperative di produzione e lavoro previsti dalla legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, sono qualificati sulla base dei propri requisiti, secondo quanto indicato all’articolo 115.
2. I consorzi di cooperative possono conferire le attività di contraente generale di cui siano aggiudicatari esclusivamente a
propri consorziati, ammessi al sistema di qualificazione SOA per qualunque classifica. In tal caso:
a) la prevista assegnazione delle attività è comunicata dal consorzio in sede di presentazione dell’offerta, per le procedure
aperte, e in sede di presentazione della domanda di partecipazione, per le procedure ristrette;
b) le imprese assegnatarie non possono partecipare alla gara;
c) i requisiti delle imprese assegnatane possono essere fatti valere dal consorzio per la qualifica alla gara, ai sensi dell’articolo 198 del codice;
d) il consorzio, per effetto dell’aggiudicazione, resta solidalmente responsabile con la cooperativa assegnataria nei confronti
del soggetto aggiudicatore per la buona esecuzione del contratto. Ove l’assegnazione sia effettuata in favore di più di una
cooperativa, si procede alla costituzione di una società di progetto ai sensi dell’articolo 194 del codice. Nel caso in cui il
consorzio non partecipi alla società di progetto, rimane comunque responsabile in solido con le cooperative assegnatane e
con la società di progetto, ovvero con la sola società di progetto ove siano state prestate le garanzie sostitutive di cui al
medesimo articolo 194 del codice.

Articolo 124 Contratto di avvalimento in gara e qualificazione mediante avvalimento

1. Per la qualificazione in gara si applicano le disposizioni di cui all’articolo 110, comma 1.
2. Per la qualificazione mediante avvalimento ai sensi dell’articolo 89 del codice, si applicano le disposizioni di cui all’articolo
110, commi da 2 a 5 e 8; il riferimento ivi contenuto alle SOA si intende riferito al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti. L’impresa ausiliata, per conseguire l’attestazione, deve possedere in proprio i requisiti di cui all’articolo 115,
comma 1, lettere a) e b); il possesso dei requisiti di cui all’articolo 115, comma
1, lettera c), può essere soddisfatto anche avvalendosi dei requisiti resi disponibili dall’impresa ausiliaria. L’impresa ausiliata è sottoposta a tutti gli obblighi previsti, per le imprese attestate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo le
disposizioni di cui al presente titolo.
3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attesta le imprese ausiliate utilizzando uno specifico modello di attestazione
inserito nel sito informatico istituzionale del Ministero.

Articolo 125 Diniego e decadenza dell’attestazione di qualificazione del contraente generale

1. Il sistema di qualificazione non rilascia l’attestazione di qualificazione ai soggetti che, ai fini della qualificazione, hanno
presentato documentazione o dichiarazioni false in relazione ai requisiti di ordine generale o speciale, anche nell’ipotesi di
certificati lavori ininfluenti per la specifica classifica richiesta.
2. Il sistema di qualificazione dichiara la decadenza dell’attestazione di qualificazione qualora accertino che la stessa sia stata rilasciata in carenza dei requisiti prescritti dal codice e dal presente regolamento, oppure che sia venuto meno il possesso dei predetti requisiti ovvero nel caso di cui all’articolo 119, comma 3, lettera a). A tal fine le imprese comunicano al sistema di qualificazione, nel termine di trenta giorni dalla relativa conoscenza, le variazioni dei requisiti generali e del requisito dell’adeguato organico tecnico e dirigenziale. La decadenza dell’attestazione è dichiarata anche nel caso in cui il sistema di qualificazione accerti che la stessa è stata rilasciata sulla base di documentazione o dichiarazioni false.
3. Il diniego e la decadenza dell’attestazione sono dichiarati all’esito di un procedimento svolto in contraddittorio con
l’impresa interessata ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il procedimento è avviato entro dieci giorni dall’accertamento della carenza dei requisiti e si conclude entro 30 giorni dall’avvio.
4. Qualora il sistema di qualificazione disponga la decadenza dell’attestazione di qualificazione, lo stesso provvede a darne
pubblicità sul proprio sito informatico. Durante l’esecuzione dei lavori, i soggetti aggiudicatori verificano, attraverso il sito
informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che non sia intervenuta, nei confronti dell’esecutore e del
subappaltatore, la decadenza dell’attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni
mendaci. Ove sia intervenuta la decadenza dell’attestazione dell’esecutore, si procede ai sensi dell’articolo 108, comma 2,
lettera a), del codice; ove sia intervenuta la decadenza dell’attestazione del subappaltatore, la stazione appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 105, comma 4, del codice, dandone contestuale segnalazione
all’Osservatorio per l’inserimento nel casellario informatico di cui all’articolo 213, comma 10, del codice.

TITOLO V - SISTEMI DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI E SELEZIONE DELLE OFFERTE
CAPO I - APPALTI, CONCESSIONI E PARTENERIATO PUBBLICO PRIVATO

Articolo 126 Dichiarazioni preliminari

1. L’offerta da presentare per l’affidamento degli appalti, delle concessioni e dei contratti di partenariato pubblico privato è
accompagnata dalla dichiarazione con la quale i concorrenti attestano di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali,
compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto, di essersi recati sul luogo di
esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. La stessa dichiarazione contiene altresì l’attestazione di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.
2. In caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del codice, la dichiarazione di cui al comma precedente è
resa da soggetto munito di delega conferita dal consorzio o dall’operatore economico consorziato indicato come esecutore.
Nel caso di raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, comma 2, lettera d) del codice o consorzio ordinario di cui
all’articolo 45, comma 2, lettera e) del codice già costituiti, GEIE di cui all’articolo 45, comma 2, lettera g) del codice,
aggregazione di imprese di rete costituita in raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, comma 2, lettera f) del
codice, la dichiarazione è resa dal mandatario. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora
costituiti e aggregazione di imprese di rete non ancora costituita in raggruppamento temporaneo, la dichiarazione è resa
singolarmente da tutti gli operatori economici raggruppati o da soggetto munito di delega di tutti detti operatori.

Articolo 127 Cessione di immobili in cambio di opere

1. Ai sensi dell’articolo 191 del codice, il bando di gara prevede la cessione di immobili in cambio di opere, le offerte
specificano:
a) se l’offerente ha interesse a conseguire la proprietà dell’immobile, e il prezzo che in tal caso viene offerto per l’immobile,
nonché il differenziale di prezzo eventualmente necessario, per l’esecuzione del contratto;
b) se l’offerente ha interesse affinché un soggetto terzo, dallo stesso indicato, acquisisca la proprietà dell’immobile, e il
prezzo che in tal caso viene offerto per l’immobile, nonché il differenziale di prezzo eventualmente necessario, per
l’esecuzione del contratto;
c) se l’offerente non ha interesse a conseguire la proprietà dell’immobile, il prezzo richiesto per l’esecuzione del contratto.
2. Nessun concorrente può presentare più offerte. La selezione della migliore offerta avviene valutando congiuntamente le
componenti dell’offerta di cui al comma 1, anche nei casi in cui le offerte pervenute riguardino esclusivamente l’esecuzione
dei lavori.
3. Nella sola ipotesi in cui l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore non abbia stanziato mezzi finanziari diversi
dal prezzo per il trasferimento dell'immobile, quale corrispettivo del contratto, il bando specifica che la gara deve intendersi
deserta se non sono presentate offerte per l’acquisizione del bene.

Articolo 128 Dialogo competitivo

1. Ai fini dell’ammissione al dialogo competitivo, il bando indica i requisiti di qualificazione di cui all’articolo 84 del codice
nonché i requisiti prescritti per i progettisti, secondo quanto previsto dalla parte III; gli operatori economici devono
possedere i predetti requisiti progettuali ovvero avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nella proposta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. Il bando può indicare specifiche modalità operative con le qualila stazione appaltante dialoga con ciascun candidato ammesso, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 64, commi 6 e 7, del codice.
2. I candidati ammessi al dialogo ai sensi dell’articolo 64, comma 3, del codice, nel termine assegnato presentano una o più
proposte corredate da una relazione tecnica descrittiva con la relativa previsione di costo.
3. Ai sensi dell’articolo 64, comma 9, del codice, la stazione appaltante può richiedere ai candidati ammessi al dialogo di
presentare soluzioni migliorative rispetto alle proposte di cui al comma 2 del presente articolo. Sulla base della soluzione, o
delle soluzioni prescelte, e della relazione di cui al comma 2, la stazione appaltante inserisce l’intervento nella
programmazione triennale dei lavori pubblici.
4. Le offerte finali, da presentare ai sensi dell’articolo 64, comma 10, del codice, sono corredate dal progetto di fattibilità
tecnica ed economica di cui all’articolo 23, comma 5, del codice.
5. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica, redatto dall’affidatario del dialogo, è inserito nell’elenco annuale di cui
all’articolo 21, comma 3, del codice. Il soggetto affidatario del dialogo provvede alla predisposizione della progettazione
definitiva ed esecutiva ed all’esecuzione dell’opera.
6. Qualora, ai sensi dell’articolo 64, comma 13, del codice, il bando di gara, l’avviso di gara o il documento descrittivo
prevedano il pagamento di un premio, con il pagamento dello stesso la stazione appaltante acquista la proprietà del progetto
di fattibilità tecnica ed economica presentato dall’aggiudicatario.

Articolo 129 Schema di contratto di concessione e di partenariato pubblico privato

1. Lo schema di contratto di una concessione o di un partenariato pubblico, in conformità a quanto previsto all’articolo 182,
comma 2, del codice, indica almeno i seguenti aspetti:
a) le condizioni relative all’elaborazione da parte dell’operatore economico del progetto dei lavori da realizzare e le modalità
di approvazione da parte dell’amministrazione aggiudicatrice;
b) l’indicazione delle caratteristiche funzionali, impiantistiche, tecniche e architettoniche dell’opera e lo standard dei servizi
richiesto;
c) l’obbligo per l’operatore economico di compiere tutte le attività previste per l’acquisizione delle approvazioni necessarie
oltre quelle già ottenute in sede di approvazione del progetto;
d) i poteri riservati all’amministrazione aggiudicatrice, ivi compresi i criteri per la vigilanza sui lavori e sui servizi da parte dei soggetti competenti (responsabile del procedimento, direttore dei lavori e direttore dell’esecuzione);
e) la specificazione della quota annuale di ammortamento degli investimenti;
f) il flusso informativo relativo all’andamento della gestione dei lavori e dei servizi e dei dati utilizzati per la definizione
dell’equilibrio economico-finanziario che l’operatore economico deve garantire alla stazione appaltante per l’esercizio del
monitoraggio sui rischi ai sensi dell’articolo 181, comma 4, del codice, le relative modalità di trasmissione, nonché le penali
da applicare in caso di inadempimento di tale obbligo;
g) il rispetto delle regole previste per il subappalto;
h) le procedure di collaudo e di verifica di conformità;
i) le modalità e i termini per la manutenzione e per la gestione dell’opera realizzata, nonché i poteri di controllo
dell’amministrazione su tali attività;
l) le penali per le inadempienze dell’operatore economico, le procedure di risoluzione contrattuale, nonché le relative
procedure, con indicazione delle voci da computare ai fini della quantificazione delle somme dovute all’una o all’altra parte,
laddove non espressamente già previste dal codice dei contratti pubblici;
m) le modalità di corresponsione dell’eventuale prezzo;
n) i criteri per la determinazione e l’adeguamento della tariffa che l’operatore economico potrà riscuotere dall’utenza per i
servizi prestati;
o) le modalità e i termini di adempimento da parte dell’operatore economico di eventuali oneri;
p) le garanzie assicurative richieste per le attività di progettazione, costruzione e gestione;
q) le modalità, i termini e gli eventuali oneri relativi alla consegna dell’opera all’amministrazione aggiudicatrice al termine del contratto;
r) nel caso di cui all’articolo 191, comma 3, del codice, le modalità per il trasferimento e l’eventuale immissione in possesso
dell’immobile anteriormente all’ultimazione dei lavori;
s) il piano economico-finanziario di copertura degli investimenti nonché le cause e le modalità per la sua revisione;
t) il corrispettivo per l’eventuale valore residuo dell’investimento non ammortizzato al termine del rapporto contrattuale,
nonché le modalità e le tempistiche di pagamento di tale valore da parte del subentrante;
u) la matrice dei rischi di cui all’articolo ..., che individua e analizza i rischi connessi all’intervento da realizzare.

Articolo 130 Contenuti dell’offerta per contratti di concessione e di partenariato pubblico privato

1. Per le concessioni e per ogni strumento di partenariato pubblico privato, in relazione a quanto previsto nel bando e alla
tipologia e oggetto del contratto, al fine di realizzare un efficace monitoraggio sulla corretta esecuzione delle prestazioni
contrattuali, le stazioni appaltanti prevedono il seguente contenuto minimo dell’offerta:
a) il piano economico-finanziario redatto in formato elettronico con indicazione delle formule di calcolo e gli elaborati previsti nel bando;
b) il prezzo richiesto dal concorrente per il contratto di concessione o di partenariato pubblico privato;
c) l’importo che eventualmente il concorrente è disposto a corrispondere all’amministrazione aggiudicatrice;
d) il canone che l’amministrazione aggiudicatrice deve corrispondere per la disponibilità ottimale dell’opera e per la
prestazione di servizi per i quali va indicato il livello quantitativo e qualitativo;
e) il meccanismo di variazione del canone commisurato alla ridotta o mancata disponibilità dell’opera e alla ridotta quantità e qualità dei servizi resi;
f) il tempo di esecuzione della progettazione;
g) il tempo di esecuzione dei lavori;
h) la durata del contratto;
i) i servizi che il concorrente richiede di sfruttare direttamente, indicando il livello iniziale della tariffa da praticare all’utenza e il livello delle qualità di gestione del servizio e delle relative modalità per i servizi destinati agli utenti;
l) le eventuali varianti al progetto posto a base di gara;
m) la quota di lavori che il concorrente intende affidare a terzi;
n) eventuali garanzie a favore della stazione appaltante a copertura dei rischi generati dal trasferimento da parte di
quest’ultima di utilità economiche all’affidatario del contratto, a fronte della disponibilità dell’opera o della domanda di
servizi;
o) la documentazione prevista dai provvedimenti di natura regolatoria adottati dalle Autorità di settore; p) la valutazione dei
rischi connessi all’intervento da realizzare.
2. In nessun caso si procede alla stipulazione del contratto o alla consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 146 se il
responsabile del procedimento e l’esecutore non abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto,
del sussistere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori, con riferimento a quelle di cui al comma 1,
lettere a) e b).
3. Gli adempimenti necessari per l’avvio delle procedure di esecuzione del decreto di esproprio e conseguente immissione in
possesso o per l’emissione del decreto di occupazione di urgenza sono posti in essere in tempi compatibili con la stipulazione
del contratto.

Articolo 131 Attività di asseverazione nei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato

1. L’asseverazione del piano economico-finanziario di cui agli articoli 165, comma 3, e 183, comma 9, del codice, effettuata da parte dei soggetti di cui all’articolo 183, comma 9, del codice, ivi comprese le società di revisione iscritte nel registro ai sensi dell’articolo 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39., nel rispetto dei principi di indipendenza ed imparzialità,
consiste nella valutazione degli elementi economici e finanziari, quali costi e ricavi del progetto e composizione delle fonti di
finanziamento, e nella verifica della capacità del piano di generare flussi di cassa positivi e della congruenza dei dati con la
bozza di contratto.
2. La valutazione economica e finanziaria di cui al comma 1 deve avvenire almeno sui seguenti elementi, desunti dalla
documentazione messa a disposizione ai fini dell’asseverazione:
a) prezzo che il concorrente intende chiedere all’amministrazione aggiudicatrice;
b) prezzo che il concorrente intende corrispondere all'amministrazione aggiudicatrice per la costituzione o il trasferimento
dei diritti;
c) canone che il concorrente intende corrispondere all'amministrazione;
d) tempo massimo previsto per l’esecuzione dei lavori e per l’avvio della gestione;
e) durata prevista della concessione;
f) struttura finanziaria dell'operazione, comprensiva dell’analisi dei profili di bancabilità dell’operazione in relazione al debito
indicato nel piano economico-finanziario;
g) costi, ricavi e conseguenti flussi di cassa generati dal progetto con riferimento alle tariffe.

CAPO II - SELEZIONE DELLE OFFERTE
Sedute di gara
Nel bando di gara, nell’avviso di gara o nella lettera di invito sono stabiliti il giorno e l’ora della prima seduta pubblica di gara.
Le sedute possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo salvo che nella fase di apertura delle
buste delle offerte economiche.

Articolo 132 Determinazione del minor prezzo

1. Il bando di gara, l’avviso di gara o la lettera di invito stabiliscono se il minor prezzo è determinato:
a) in caso di contratto da stipulare a misura, mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari;
b) in caso di contratto da stipulare a corpo, mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara ovvero mediante
offerta a prezzi unitari.
2. Per i contratti da stipulare in parte a corpo e in parte a misura, il minor prezzo è determinato mediante offerta a prezzi
unitari.

Articolo 133 Aggiudicazione con il criterio del minor prezzo mediante ribasso sull’elenco prezzi o sull’importo dei lavori

1. In caso di ricorso al criterio del minor prezzo, il contratto è aggiudicato al concorrente che ha presentato il massimo ribasso percentuale:
a) sull’elenco prezzi unitari per i contratti da stipulare a misura;
b) sull’importo dei lavori per i contratti da stipulare a corpo.
2. Nel caso dei contratti da stipulare a corpo, il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo
studio dell’intervento, non ha valore negoziale. Prima della formulazione dell’offerta, il concorrente ha l’obbligo di
controllarne le voci e le quantità attraverso l’esame degli elaborati progettuali e di formulare l’offerta medesima tenendo
conto di voci e relative quantità che ritiene eccedenti o mancanti. L’offerta è altresì corredata, a pena di inammissibilità, dalla dichiarazione di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell’offerta, che, riferita all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile.

Articolo 134 Aggiudicazione al minor prezzo determinato mediante offerta a prezzi unitari

1. La lista delle lavorazioni e forniture, previste per la esecuzione dell’opera o dei lavori è predisposta dalla stazione
appaltante e allegata al bando di gara, all’avviso di gara o alla lettera di invito. Nella lista, composta da sette colonne, sono
riportati per ogni lavorazione e fornitura, nella prima colonna il numero di riferimento dell’elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto, nella seconda colonna la descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture, nella terza colonna le unità di misura, nella quarta colonna il quantitativo previsto in progetto per ogni voce.
2. I concorrenti nell’offerta, unitamente agli altri documenti richiesti, inseriscono la lista di cui al comma 1 che riporta, nella
quinta e sesta colonna, i prezzi unitari offerti per ogni lavorazione e fornitura espressi in cifre nella quinta colonna ed in
lettere nella sesta colonna e, nella settima colonna, i prodotti dei quantitativi risultanti dalla quarta colonna per i prezzi
indicati nella sesta. Il prezzo complessivo offerto, rappresentato dalla somma di tali prodotti, è confermato dal concorrente
nel modulo stesso unitamente al conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara. Il
prezzo complessivo ed il ribasso sono indicati in cifre ed in lettere. In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale
indicato in lettere. Nel caso di discordanza dei prezzi unitari offerti prevale il prezzo indicato in lettere.
3. Per i contratti da stipulare a corpo ovvero in parte a corpo e in parte a misura, la lista delle quantità relative alla parte dei lavori a corpo posta a base di gara ha effetto ai soli fini dell’aggiudicazione; prima della formulazione dell’offerta, il
concorrente ha l’obbligo di controllare le voci riportate nella lista attraverso l’esame degli elaborati progettuali,
comprendenti anche il computo metrico estimativo, posti in visione ed acquisibili. In esito a tale verifica il concorrente è
tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive e ad inserire le voci e relative quantità che ritiene
mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale nonché negli altri documenti che è
previsto facciano parte integrante del contratto, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire. L’offerta va inoltre
accompagnata, a pena di inammissibilità, dalla dichiarazione di presa d’atto che l’indicazione delle voci e delle quantità non
ha effetto sull’importo complessivo dell’offerta che, seppure determinato attraverso l’applicazione dei prezzi unitari offerti
alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile.
In seduta pubblica, si procede all’apertura dei plichi ricevuti, al contrassegno e all’autenticazione dei documenti e delle
offerte in ciascun foglio e delle eventuali correzioni apportate nel modo indicato nel comma 5, alla lettura ad alta voce del
prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente e del conseguente ribasso percentuale e, sulla base dei ribassi espressi in
lettere, si procede all’individuazione delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia di cui
all’articolo 97, comma 2, del codice.
4. La stazione appaltante, dopo l’aggiudicazione e prima della stipulazione del contratto, procede alla verifica dei conteggi
presentati dall’affidatario tenendo per validi e immutabili i prezzi unitari e correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i
prodotti o la somma di cui al comma 2. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello
dipendente dal ribasso percentuale offerto tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di
discordanza. I prezzi unitari offerti, eventualmente corretti, costituiscono l’elenco dei prezzi unitari contrattuali.

Articolo 135 Offerte anormalmente basse

1. Nel bando di gara, nell’avviso di gara o nella lettera di invito la stazione appaltante indica se, in caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, la verifica di congruità delle offerte è rimessa direttamente al responsabile del procedimento o se questi, in ragione della particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste, debba o possa avvalersi della struttura di supporto istituita ai sensi dell’articolo 31, comma 9, del codice, o di apposita commissione.
2. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, la verifica sulle offerte anormalmente basse è svolta dal responsabile del procedimento che può
avvalersi dei soggetti di cui al comma 1 ovvero della commissione giudicatrice.
3. L’apposita commissione di cui può avvalersi il RUP è nominata dalla stazione appaltante, utilizzando in via prioritaria
personale interno alla stessa, fatte salve motivate situazioni di carenza di organico o di specifiche competenze tecniche non
rinvenibili all’interno della stazione appaltante stessa, attestate dal responsabile del procedimento sulla base degli atti forniti
dal dirigente dell’amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente. In tal caso i commissari sono nominati
con le medesime modalità previste per la nomina della commissione giudicatrice.
4. Individuate le offerte da sottoporre alla verifica ai sensi dell’articolo 97 del codice, si procede alla chiusura della seduta
pubblica e alla comunicazione al responsabile del procedimento, che procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai
concorrenti ai sensi dell’articolo 97, commi 1, del codice con le modalità previste ai commi 1e 2.

Articolo 136 Accordi quadro e aste elettroniche

1. Ai lavori di manutenzione si applicano le disposizioni di cui all'articolo XX, comma X.
2. Ai lavori si applicano le disposizioni di cui agli articoli XX; si applicano altresì le disposizioni di cui all’articolo XX,
intendendosi il riferimento ivi contenuto all’articolo XX riferito all'articolo XX.

TITOLO VI - IL CONTRATTO

Articolo 137 Documenti facenti parte integrante del contratto

1. Sono parte integrante del contratto, e devono in esso essere richiamati:
a) il capitolato generale, se menzionato nel bando o nell’invito;
b) il capitolato speciale;
c) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
d) l'elenco dei prezzi unitari;
e) i piani di sicurezza previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
f) il cronoprogramma;
g) le polizze di garanzia.
2. Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli elencati al comma 1.
3. I documenti elencati al comma 1 possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il capitolato speciale e
l’elenco prezzi unitari, purché conservati dalla stazione appaltante e firmati dai contraenti.
4. In relazione alla tipologia di opera e al livello di progettazione posto a base di gara, possono essere allegati al contratto
ulteriori documenti, dichiarati nel bando o nella lettera di invito, diversi dagli elaborati progettuali.

Articolo 138 Contenuto dei capitolati e dei contratti

1. Il capitolato speciale disciplina, fra l’altro, nel rispetto delle disposizioni del codice e del presente regolamento:
a) l’elezione del domicilio dell’esecutore;
b) le modalità di indicazione delle persone autorizzate a riscuotere per conto dell’esecutore;
c) le norme di condotta dei lavori da parte dell’esecutore;
d) la disciplina e il buon ordine nei cantieri;
e) le spese di contratto di registro ed accessorie;
f) la provvista e provenienza dei materiali;
g) le responsabilità e gli obblighi dell’esecutore per i difetti di costruzione;
h) la durata giornaliera dei lavori;
i) la proprietà degli oggetti trovati e dei materiali di demolizione.
2. Il capitolato speciale e i contratti disciplinano, fra l’altro, nel rispetto delle disposizioni del codice e del presente
regolamento:
a) il termine entro il quale devono essere ultimati i lavori oggetto dell’appalto;
b) i presupposti in presenza dei quali il responsabile del procedimento concede proroghe;
c) le modalità di riscossione dei corrispettivi dell’appalto;
d) i limiti di riconoscimento dei danni da forza maggiore di cui all’articolo 150, commi 2 e 3;
3. Le stazioni appaltanti nella definizione dei contenuti del capitolato e dei contratti:
a) ai fini del perseguimento delle esigenze ambientali, si attengono a quanto previsto dall’articolo 34 del codice;
b) ai fini del perseguimento delle esigenze sociali, hanno la facoltà di concludere protocolli di intesa o protocolli di intenti con soggetti pubblici con competenze in materia di salute, sicurezza, previdenza, ordine pubblico nonché con le organizzazioni sindacali e imprenditoriali.

Articolo 139 Spese di contratto, di registro ed accessorie a carico dell'affidatario

1. Sono a carico dell'affidatario le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto.
2. La liquidazione delle spese di cui al comma 1 è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal dirigente dell'ufficio presso cui è stato
stipulato il contratto.
3. Sono a carico dell'affidatario le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della
consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Articolo 140 Penali e premio di accelerazione

1. I termini di adempimento delle prestazioni sono stabiliti dal responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla
categoria, all'entità ed alla complessità dell'intervento, nonché al suo livello qualitativo.
2. Il direttore dei lavori riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito ai ritardi nell'andamento dei
lavori rispetto al programma di esecuzione. Qualora il ritardo nell’adempimento determina un importo massimo della penale
superiore all’importo previsto all’articolo 113 bis, comma 4 del codice, il responsabile del procedimento promuove l’avvio
delle procedure previste dall’articolo 108, comma 4 del codice.
3. Qualora la disciplina contrattuale preveda l’esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto
ai termini di una o più di tali parti le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi, con le modalità
stabilite nel capitolato speciale di appalto. Per gli appalti di cui agli articoli 143 e 144, il contratto può prevedere la non
applicazione della disposizione di cui al primo periodo.
4. Sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori, le penali sono applicate dal responsabile del procedimento in
sede di conto finale ai fini della relativa verifica da parte dell’organo di collaudo o in sede di conferma, da parte dello stesso
responsabile del procedimento, del certificato di regolare esecuzione.
5. È ammessa, su motivata richiesta dell’esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all’esecutore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate,
rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi
all’esecutore.
6 Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento,
sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito.
7. In casi particolari che rendano apprezzabile l'interesse a che l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, il contratto può prevedere che all'esecutore sia riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti nel capitolato speciale o nel contratto per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme per imprevisti indicate nel quadro economico dell’intervento, sempre che l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte.

 

TITOLO VII - ESECUZIONE DEI LAVORI
CAPO I - DIREZIONE DEI LAVORI

Articolo 141 Ufficio della direzione dei lavori

1. Il direttore dei lavori riceve dal RUP le disposizioni di servizio mediante le quali quest'ultimo impartisce le indicazioni
occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, fissa l'ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato
dal contratto, e stabilisce, in relazione all'importanza dei lavori, la periodicità con la quale il direttore dei lavori è tenuto a
presentare un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni. Nell'ambito delle disposizioni di
servizio impartite dal RUP al direttore dei lavori resta di competenza di quest'ultimo l'emanazione di ordini di servizio
all'esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto.
2. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal RUP, il direttore dei lavori opera in autonomia in
ordine al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento.
3. Laddove l'incarico di coordinatore per l’esecuzione dei lavori sia stato affidato a un soggetto diverso dal direttore dei lavori nominato, il predetto coordinatore assume la responsabilità per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena autonomia.

Articolo 142 Gli strumenti per l’esercizio dell'attività di direzione e controllo.

1. Il direttore dei lavori impartisce all'esecutore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di
servizio, che devono essere comunicati al RUP, nonché annotati, con sintetiche motivazioni, che riportano le ragioni tecniche
e le finalità perseguite alla base dell'ordine, nel giornale dei lavori di cui all'articolo 157 L'esecutore è tenuto ad uniformarsi
alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve.
2. Il direttore dei lavori controlla il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma allegato al
progetto esecutivo e successivamente dettagliati nel programma di esecuzione dei lavori.
3. Nei casi in cui non siano utilizzati strumenti informatici per il controllo tecnico, amministrativo e contabile dei lavori, nel
tempo strettamente necessario a consentire alle stazioni appaltanti di dotarsi dei mezzi necessari per una completa
digitalizzazione, gli ordini di servizio devono comunque avere forma scritta e l'esecutore deve restituire gli ordini stessi
firmati per avvenuta conoscenza.
4. Il direttore dei lavori redige il processo verbale di accertamento di fatti o di esperimento di prove e le relazioni per il RUP.
5. Il direttore dei lavori redige a fine lavori una relazione riservata sull’andamento dell’esecuzione dei lavori contrattuali. La
predetta relazione, vistata dal RUP, è trasmessa unitamente alla contabilità finale dei lavori all’organo di collaudo per il
successivo inoltro alla stazione appaltante.

 

CAPO II - AFFIDAMENTO CONGIUNTO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE

Articolo 143 Affidamento congiunto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica.

1. Il bando prevede che la stipulazione del contratto debba avvenire successivamente all’acquisizione di eventuali pareri
necessari e all’approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto definitivo presentato come offerta in sede di
gara. Entro dieci giorni dall’aggiudicazione, il RUP avvia le procedure per l’acquisizione dei necessari eventuali pareri e per
l’approvazione del progetto definitivo presentato in sede di gara. In tale fase l’affidatario provvede, ove necessario, ad
adeguare il progetto definitivo alle eventuali prescrizioni susseguenti ai suddetti pareri, senza che ciò comporti alcun
compenso aggiuntivo a favore dello stesso. Qualora l’affidatario non adegui il progetto definitivo entro la data perentoria
assegnata dal RUP, non si procede alla stipula del contratto e si procede all’annullamento dell’aggiudicazione e, ove previsto
nel bando, ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, al fine di procedere ad
una nuova aggiudicazione; si provvede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al
quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.
2. Successivamente alla stipula del contratto, il RUP, con apposito ordine di servizio, dispone che l’affidatario dia inizio alla
redazione del progetto esecutivo, che dovrà essere completata nel termine fissato dal contratto.
3. Qualora il progettista dell’esecutivo ne ravvisi la necessità, l’affidatario, previa informazione al RUP perché possa
eventualmente disporre la presenza del direttore dei lavori, provvede all’effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell’affidatario.
4. Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo presentato come offerta in sede di gara, salvo quanto disposto dal comma 5. Sono altresì ammesse le variazioni qualitative e quantitative, contenute, entro i limiti stabiliti dal codice, che non incidano su eventuali prescrizioni degli enti competenti e che non comportino un aumento dell’importo contrattuale.
5. Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all’articolo 106 del codice, le variazioni da apportarsi al progetto esecutivo sono valutate in base ai prezzi contrattuali e, se del caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi di cui all’articolo 149. La stazione appaltante procede all’accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni nonché al concordamento dei nuovi prezzi secondo quanto previsto dal capitolato speciale e allegato al progetto di fattibilità tecnica ed economica. Nel caso di riscontrati errori od omissioni del progetto definitivo presentato in sede di offerta, le variazioni e gli oneri da apportarsi al progetto esecutivo sono a carico dell’affidatario.
6. Il progetto esecutivo è approvato dalla stazione appaltante, sentito il progettista del progetto di fattibilità tecnica ed
economica, entro il termine fissato dal contratto. Dalla data di approvazione decorrono i termini previsti per la consegna dei
lavori. Il pagamento della prima rata di acconto del corrispettivo relativo alla redazione del progetto esecutivo è effettuato in
favore dell’avente titolo entro trenta giorni dalla consegna dei lavori. Nel caso di ritardo nella consegna del progetto
esecutivo si applicano le penali previste nello schema di contratto allegato al progetto preliminare, salvo il diritto di risolvere
il contratto.
7. Qualora il progetto esecutivo redatto a cura dell’affidatario non sia ritenuto meritevole di approvazione, il RUP avvia la
procedura di cui all’articolo 108 del codice.
8. In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, la stazione appaltante recede dal contratto e
all’affidatario è riconosciuto unicamente quanto previsto in caso di accoglimento dell’istanza di recesso per ritardata
consegna dei lavori.
9. Il coordinatore per la progettazione, che redige per il progetto esecutivo il piano di sicurezza e di coordinamento, è
nominato dalla stazione appaltante nel rispetto delle disposizioni del codice.
10. Il progetto definitivo presentato come offerta in sede di gara e il progetto esecutivo sono soggetti, prima
dell’approvazione di ciascun livello di progettazione, a verifica secondo quanto previsto dal codice.

Articolo 144 Affidamento congiunto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo

1. Il RUP, dopo la stipulazione del contratto, con ordine di servizio, dispone che l’affidatario dia immediato inizio alla
redazione del progetto esecutivo, che è completata nei tempi di cui al capitolato speciale allegato al progetto definitivo posto
a base di gara.
2. Qualora il progettista dell’esecutivo ne ravvisi la necessità, l’affidatario, previa informazione al RUP perché possa
eventualmente disporre la presenza del direttore dei lavori, provvede all’effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio
o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto definitivo, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo
alcuno a favore dell’affidatario.
3. Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna modifica alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto
definitivo, salvo quanto disposto dal comma 4. Sono altresì ammesse le modifiche qualitative e quantitative, contenute entro
i limiti , stabiliti dal codice, che non incidano su eventuali prescrizioni degli enti competenti e che non comportino un
aumento dell’importo contrattuale.
4. Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all’articolo 106 , del codice, ovvero nel caso di riscontrati errori od
omissioni del progetto definitivo, le variazioni da apportarsi al progetto esecutivo sono valutate in base ai prezzi contrattuali
e, se del caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi. Il RUP, sentito il progettista del progetto definitivo, procede
all’accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni, nonché al concordamento dei
nuovi prezzi secondo quanto previsto dal capitolato speciale allegato al progetto definitivo.
5. Il progetto esecutivo è approvato dalla stazione appaltante, su parere dell'organo consultivo che si è espresso sul progetto
definitivo, entro il termine fissato dal contratto. Dalla data di approvazione decorrono i termini previsti dall’articolo 146 per
la consegna dei lavori. Il pagamento della prima rata di acconto del corrispettivo relativo alla redazione del progetto
esecutivo è effettuato in favore dell’ avente titolo entro trenta giorni dalla consegna dei lavori. Nel caso di ritardo nella
consegna del progetto esecutivo si applicano le penali previste nello schema di contratto allegato al progetto definitivo, salvo
il diritto di risolvere il contratto.
6. Qualora il progetto esecutivo redatto a cura dell’affidatario non sia ritenuto meritevole di approvazione, il RUP avvia la
procedura di cui all’articolo 108 del codice.
7. In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, la stazione appaltante recede dal contratto e
all’affidatario è riconosciuto unicamente quanto previsto dall’articolo 109, del codice, in caso di accoglimento dell’istanza di
recesso per ritardata consegna dei lavori.
8. Il progetto esecutivo è soggetto, prima dell’approvazione, a verifica secondo quanto previsto dal codice.

CAPO III - ESECUZIONE IN SENSO STRETTO

Sezione I — Funzioni e compiti nella fase preliminare.

Articolo 145 Attestazione dello stato dei luoghi

1. L'avvio della procedura di scelta del contraente presuppone l’avvenuta validazione del progetto, di cui all’articolo 26,
comma 8 del codice, da parte del RUP, previa acquisizione dell’attestazione dello stato dei luoghi, trasmessa dal direttore dei
lavori, in merito:
a) all'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
b) all'assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima
dell'approvazione del progetto medesimo.
2. In caso di successiva modifica dello stato dei luoghi, prima della sottoscrizione del contratto, il RUP può richiedere al
direttore dei lavori di fornire un aggiornamento dell'attestazione di cui al comma 1.
3. Tale attestazione è rilasciata dal RUP nel caso in cui il procedimento di affidamento dell'incarico di direttore dei lavori non
si sia concluso per cause impreviste e imprevedibili.

Articolo 146 La consegna dei lavori

1. Il direttore dei lavori, previa disposizione del RUP, provvede alla consegna dei lavori, per le amministrazioni statali, non
oltre quarantacinque giorni dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del contratto, e non
oltre quarantacinque giorni dalla data di approvazione del contratto quando la registrazione della Corte dei conti non è
richiesta per legge; per le altre stazioni appaltanti il termine di quarantacinque giorni decorre dalla data di stipula del
contratto.
2. Il direttore dei lavori comunica con un congruo preavviso all'esecutore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito
del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori
secondo i piani, profili e disegni di progetto. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e
l'esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. Il
direttore dei lavori trasmette il verbale di consegna sottoscritto dalle parti al RUP. Sono a carico dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della
stazione appaltante.
3. Qualora l'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la
stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la
consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.
4. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, l'esecutore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati ai commi 12 e 13. Ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite al comma 14.
5. La stazione appaltante indica nel capitolato di appalto gli eventuali casi in cui è facoltà della stessa non accogliere l'istanza di recesso dell'esecutore.
6. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, la
sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai
commi 4 e 5.
7. Nelle ipotesi previste dai commi 4, 5 e 6 il RUP ha l'obbligo di informare l'ANAC.
8. Il direttore dei lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi. Il
processo verbale di consegna deve essere redatto in contraddittorio con l'esecutore e deve contenere:
a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di
misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
b) l'indicazione delle aree, dei locali, e delle condizioni di disponibilità dei mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori
dell'esecutore, nonché l'ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione
dell'esecutore stesso;
c) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è
tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.
9. Il direttore dei lavori provvede alla consegna parziale dei lavori nel caso in cui il capitolato speciale d'appalto lo preveda in relazione alla natura dei lavori da eseguire ovvero nei casi di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili. Nel caso di consegna parziale conseguente alla temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'esecutore è tenuto a
presentare, a pena di decadenza dalla possibilità di iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che
preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal
programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori. Nei casi di consegna parziale, la data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale redatto al direttore dei lavori. Quando il direttore dei lavori provvede alla consegna d'urgenza, il verbale di consegna indica, altresì, le lavorazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisionali.
10. Nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali e il progetto esecutivo, non si procede alla consegna e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate
rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, proponendo i
provvedimenti da adottare.
11. Fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile nei confronti della stazione appaltante del direttore dei
lavori per il caso di ritardo nella consegna per causa imputabile al medesimo, tale ritardo è valutabile dalla stazione
appaltante ai fini della performance, ove si tratti di personale interno alla stessa; in caso di affidamento dell'incarico a
soggetto esterno, all'atto del conferimento sono disciplinate le conseguenze a carico dello stesso per la ritardata consegna.
12. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'esecutore dal contratto per ritardo nella consegna dei lavori
attribuibile a causa imputabile alla stazione appaltante, l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali
effettivamente sostenute e documentate, nei limiti di quanto stabilito dal capitolato d'appalto e, comunque, in misura non
superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto:
a) 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 250.000 euro;
b) 0,50 per cento per l'eccedenza fino a 1.500.000 euro;
c) 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.500.000 euro.
13. Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione, l'esecutore ha altresì diritto al rimborso delle spese, nell'importo
quantificato nei documenti di gara e depurato del ribasso offerto, dei livelli di progettazione dallo stesso redatti e approvati
dalla stazione appaltante; con il pagamento la proprietà del progetto è acquisita in capo alla stazione appaltante.
14. Nei casi previsti dai commi 12 e 13, ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna,
l'esecutore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo
corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal cronoprogramma nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di
notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori. Oltre alle somme espressamente previste dai
commi 12 e 13, nessun altro compenso o indennizzo spetta all'esecutore. La richiesta di pagamento degli importi spettanti a
norma dei commi 12 e 13, debitamente quantificata, è inoltrata a pena di decadenza entro ses santa giorni dalla data di
ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso; la richiesta di pagamento degli importi spettanti a
norma del primo periodo è formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e
da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità.
15. Nel caso di subentro di un esecutore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, il direttore dei lavori redige apposito
verbale in contraddittorio con entrambi gli esecutori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di
quant'altro il nuovo esecutore deve assumere dal precedente, e per indicare le indennità da corrispondersi. Qualora
l'esecutore sostituito nell'esecuzione dell'appalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i
processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi
firmati assieme al nuovo esecutore. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine per la consegna dei lavori
assegnato dal direttore dei lavori al nuovo esecutore, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di
incamerare la cauzione.

Sezione II — Funzioni e compiti in fase di esecuzione.

Articolo 147 Accettazione dei materiali

1. Il direttore dei lavori, oltre a quelli che può disporre autonomamente, esegue, altresì, tutti i controlli e le prove previsti
dalle vigenti norme nazionali ed europee, dal Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della
pubblica amministrazione e dal capitolato speciale d'appalto.
2. Il direttore dei lavori rifiuta in qualsiasi momento i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere o che
per qualsiasi causa non risultano conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione europea, alle caratteristiche
tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l'esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con
altri a sue spese. In tal caso il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori
o, comunque, nel primo atto contabile utile. Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei
lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi
onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio. I materiali e i componenti sono messi in
opera solo dopo l'accettazione del direttore dei avori. L'accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo
la loro posa in opera. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'esecutore,
restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo. Non rileva l'impiego da parte dell'esecutore e
per sua iniziativa di materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o
dell'esecuzione di una lavorazione più accurata.
3. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'esecutore e sono rifiutati dal direttore dei
lavori nel caso in cui quest'ultimo ne accerti l'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli
prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Il
rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile, entro quindici giorni dalla scoperta della non conformità alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione europea, al progetto o al contratto del materiale utilizzato o del manufatto eseguito.
4. Il direttore dei lavori o l'organo di collaudo dispongono prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal
capitolato speciale d'appalto finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla
stazione appaltante, con spese a carico dell'esecutore.
5. I materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all'approvazione del direttore dei lavori, completi delle
schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni, con congruo anticipo rispetto
alla messa in opera.
6. Il direttore dei lavori verifica altresì il rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale, tra cui le modalità poste in
atto dall'esecutore in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere.
Articolo 148 Verifica del rispetto degli obblighi dell'esecutore e del subappaltatore
1. Con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il direttore dei lavori, con l'ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di
cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni:
a) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono
subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del codice;
b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto
della normativa vigente e del contratto stipulato;
c) registra le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei
pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
d) provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte
dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'articolo 105 del codice.
e) fornisce al RUP gli elementi al fine del rilascio delle certificazioni relative ai crediti di cui all’articolo 47, comma 1-ter,
secondo periodo del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
2. In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento da parte dell'esecutore, il direttore dei lavori coadiuva il RUP nello
svolgimento delle attività di verifica dei requisiti di capacità tecnica, ai sensi dell'articolo 89, comma 9, del codice.
3. Il direttore dei lavori esegue le seguenti attività di controllo:
a) in caso di risoluzione contrattuale, cura, su richiesta del RUP, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna;
b) fornisce indicazioni al RUP per l'irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto, nonché per le valutazioni inerenti la risoluzione contrattuale ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del codice;
c) accerta che si sia data applicazione alla normativa vigente in merito al deposito dei progetti strutturali delle costruzioni e
che sia stata rilasciata la necessaria autorizzazione in caso di interventi ricadenti in zone soggette a rischio sismico;
d) determina in contraddittorio con l'esecutore i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal contratto, nel
rispetto della procedura di cui all'articolo 149, commi 5 e 6;
e) redige apposita relazione laddove avvengano sinistri alle persone o danni alla proprietà nel corso dell'esecuzione di lavori e adotta i provvedimenti idonei a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose, con le modalità descritte
all'articolo 152;
f) redige processo verbale alla presenza dell'esecutore dei danni cagionati da forza maggiore, al fine di accertare:
1) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
2) le cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
3) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
4) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
5) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
4. Il direttore dei lavori pone in atto tutti i controlli individuati dal Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione con riferimento alle specifiche attività di verifica da attuarsi durante la fase esecutiva dell'opera.

Articolo 149 Modifiche, variazioni e varianti contrattuali.

1. Il direttore dei lavori fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di
cui all'articolo 106 del codice. Con riferimento ai casi indicati dall'articolo 106, comma 1, lettera c) , del codice, il direttore dei lavori descrive la situazione di fatto ai fini dell'accertamento da parte del RUP della sua non imputabilità alla stazione
appaltante, della sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e delle ragioni
per cui si rende necessaria la variazione.
2. Il direttore dei lavori propone al RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie
di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al RUP, nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 106 del codice. Il direttore dei lavori risponde delle conseguenze derivanti dall'aver ordinato o lasciato eseguire modifiche o addizioni al progetto, senza averne ottenuto regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni gravi a persone o cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà delle stazioni appaltanti.
3. In caso di modifiche al progetto non disposte dal direttore dei lavori, quest'ultimo fornisce all'esecutore le disposizioni per
la rimessa in pristino con spese a carico dell'esecutore stesso.
4. Nel caso di cui all'articolo 106, comma 12, del codice, l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di
accettazione o di motivato dissenso. Nel caso in cui la stazione appaltante disponga variazioni in diminuzione nel limite del
quinto dell'importo del contratto, deve comunicarlo all'esecutore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento
del quarto quinto dell'importo contrattuale. In tal caso nulla spetta all'esecutore a titolo di indennizzo. Ai fini della
determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è costituito dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato
dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli
importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 205 e 208 del
codice.
5. Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si
debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:
a) desumendoli dai prezzari di cui all'articolo 23, comma 16 del codice, ove esistenti;
b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano
d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP.
6. Qualora dai calcoli effettuati ai sensi del comma 5 risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro
economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
7. Il direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo
contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP.
8. Il direttore dei lavori, entro dieci giorni dalla proposta dell'esecutore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche
degli elementi di valutazione economica, di variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una
diminuzione dell'importo originario dei lavori, trasmette la stessa al RUP unitamente al proprio parere. Possono formare
oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole
componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto
stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. Le varianti
migliorative, proposte nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 106 del codice, non alterano in maniera sostanziale il
progetto né le categorie di lavori.
9. Le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante preventivo accettato nell'ambito delle
somme a disposizione dei quadri economici degli interventi approvati, autorizzati dalla stazione appaltante su proposta del
RUP, sono successivamente sottoposti alle necessarie verifiche da parte del direttore dei lavori, per accertare la loro
corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto.
Articolo 150 Contestazioni tra la stazione appaltante e l’esecutore.
1. Il direttore dei lavori o l’esecutore comunicano al RUP le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire
sull’esecuzione dei lavori; il RUP convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio,
l’esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del RUP è comunicata all’esecutore, il quale ha
l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.
2. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l’imprenditore un processo verbale
delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è
comunicata all’esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.
3. L’esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile del
procedimento con le eventuali osservazioni dell’esecutore.
4. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

Articolo 151 Sospensione dei lavori.

1. In caso di sospensione dei lavori ai sensi dell'articolo 107 del codice, il direttore dei lavori dispone visite periodiche al
cantiere durante il periodo di sospensione per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della manodopera
e dei macchinari eventualmente presenti e dà le disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura
strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori.
2. Il contratto contiene una clausola penale nella quale il risarcimento dovuto all'esecutore nel caso di sospensioni totali o
parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del codice sia quantificato sulla base dei seguenti criteri:
a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella
misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato viene diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite
massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;
b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli
interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto
della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori;
d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.
3. La sospensione parziale dei lavori determina, altresì, il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni
determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della
sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma.
4. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori lo comunica al RUP affinché
quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di
ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve
essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui
l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto
la ripresa dei lavori stessi, l'esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché
provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
5. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di
sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori.
6. Il direttore dei lavori è responsabile nei confronti della stazione appaltante di un’eventuale sospensione illegittima dal
medesimo ordinata per circostanze non previste dall'articolo 107 del codice.

Articolo 152 Gestione sinistri.

1. Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprietà, il direttore dei
lavori compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa senza indugio al RUP. Restano a carico dell'esecutore:
a) tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere,
all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
b) l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o
inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.
2. L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso fortuito o di forza maggiore e
nei limiti consentiti dal contratto. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'esecutore ne fa denuncia al direttore dei
lavori nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza
dal diritto all'indennizzo. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'esecutore, spetta al
direttore dei lavori redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:
a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;
c) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte
dell'appaltatore;
d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
3. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle
quali esso è tenuto a rispondere.
4. I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua o di mareggiate, quando non siano stati ancora iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere. Mancando la misurazione, l'esecutore può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale.

Articolo 153 Certificato di ultimazione dei lavori e compiti al termine dei lavori.

1. Il direttore dei lavori, a seguito della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettua i
necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo
invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il
direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini
dell'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione. Qualora sia previsto nel bando e nei
documenti contrattuali, il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a
sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del
tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta
l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto
completamento delle lavorazioni sopraindicate.
2. In sede di collaudo il direttore dei lavori:
a) fornisce all'organo di collaudo i chiarimenti e le spiegazioni di cui dovesse necessitare e trasmette allo stesso la
documentazione relativa all'esecuzione dei lavori;
b) assiste i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
c) esamina e approva il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti.
3. Il direttore dei lavori accerta che i documenti tecnici, prove di cantiere o di laboratorio, certificazioni basate sull'analisi del
ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a materiali, lavorazioni e apparecchiature impiantistiche rispondano ai requisiti di cui
al Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione.
 

TITOLO VIII CONTABILITÀ DEI LAVORI
CAPO I ATTIVITA’ DI CONTROLLO AMMINISTRATIVO CONTABILE

Articolo 154 Fondi a disposizione delle stazioni appaltanti

1. Le somme a disposizione delle stazioni appaltanti, risultanti dal quadro economico allegato al progetto approvato, hanno
le seguenti destinazioni:
a) lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura
b) rilievi accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante;
c) rilievi accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista
d) allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze ai sensi dell’art. 27 commi 3, 4, 5 e 6 del codice
e) imprevisti secondo quanto precisato al comma 2
f) accantonamenti in relazione alle modifiche di cui all’art. 106, comma 1 lett. a) del codice
g) adeguamento dei prezzi, ove previsto nei documenti di gara, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lett. a) del codice;
h) acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi;
i) spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l’eventuale monitoraggio di parametri
necessari ai fini della progettazione, ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle
conferenze di servizi, alla direzione lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità, all’incentivo di cui all’art. 113, comma 2, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che devono
essere svolte dal personale dipendente;
l) spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del
procedimento qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti
dall’amministrazione, ai sensi dell’art. 24, comma 4 del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi
dell’art. 26 del codice;
m) spese di cui all’art. 113, comma 4 del codice;
n) eventuali spese per commissioni giudicatrici;
o) eventuali spese per pubblicità;
p) spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato
d’appalto, di cui all’art. 111, comma 1 bis del codice, nonché per l’eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione
dell’opera, ove prescritto;
q) spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici; r) spese per la verifica
preventiva dell’interesse archeologico, di cui all’art. 25, comma 12 del codice; s) somme per oneri di discarica;
t) nel caso di affidamento a contraente generale, l’importo relativo all’aliquota per l’attuazione di misure volte alla
prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all’articolo 194, comma 20, del codice,
non soggetto a ribasso; l’eventuale importo relativo agli oneri di cui all’articolo 196, comma 1, del codice;
u) qualora non inserite nei lavoro oggetto di affidamento, le opere di mitigazione e di compensazione dell’impatto
ambientale e sociale, di cui all’articolo 23, comma 6, del codice. Tali opere non possono comunque eccedere l’importo
stabilito per legge espresso in percentuale del 2% del costo complessivo dell’opera o del lavoro; costi per il monitoraggio
ambientale;
v) nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717 e successive modifiche ed integrazioni;
z) imposta sul valore aggiunto, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge.
2. Le voci del quadro economico relative ad imprevisti, di cui al del comma 1, lettera e) e ad eventuali lavori in
amministrazione diretta, di cui al del comma 1, lettera a) non devono superare complessivamente l’aliquota del dieci per
cento dell’importo dei lavori a base di gara, comprensivo dei costi della sicurezza.
3. Resta fermo quanto previsto all’articolo 16, commi 3 e 4.

Articolo 155 Accertamento e registrazione dei lavori

1. Il costo dei lavori comprende le spese dei lavori, delle somministrazioni, delle espropriazioni, di assistenza ed ogni altra
inerente all'esecuzione; sia le perizie che le contabilità devono distinguersi in altrettanti capi quanti sono i titoli diversi di
spesa.
2. Gli atti contabili redatti dal direttore dei lavori sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, e hanno ad oggetto
l'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa.
3. L'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa devono avvenire contemporaneamente al loro accadere, in
particolare per le partite la cui verificazione richieda scavi o demolizioni di opere, al fine di consentire che con la conoscenza
dello stato di avanzamento dei lavori e dell'importo dei medesimi, nonché dell'entità dei relativi fondi, l'ufficio di direzione
lavori si trovi sempre in grado:
a) di rilasciare prontamente gli stati d'avanzamento dei lavori secondo quanto previsto all’articolo 164.
b) di controllare lo sviluppo dei lavori e di impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i
limiti delle somme autorizzate;
c) di promuovere senza ritardo gli opportuni provvedimenti in caso di deficienza di fondi.
4. Per determinati manufatti il cui valore è superiore alla spesa per la messa in opera i capitolati speciali possono stabilire
anche il prezzo a piè d'opera, e prevedere il loro accreditamento in contabilità prima della messa in opera, in misura non
superiore alla metà del prezzo stesso.
5. Salva diversa pattuizione, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera,
destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a
prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.
6. La contabilità dei lavori è effettuata anche attraverso l'utilizzo di programmi informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili nel rispetto di quanto previsto dagli articoli che seguono. Se la direzione dei lavori è affidata a professionisti esterni, i programmi informatizzati devono essere preventivamente accettati dal responsabile del
procedimento.

CAPO II I DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E CONTABILI

Articolo 156 Tipologia dei documenti contabili

1. I documenti contabili per l’accertamento dei lavori e delle somministrazioni sono:
a) il giornale dei lavori
b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste
c) il registro di contabilità
d) il sommario del registro di contabilità
e) liste settimanali
f) lo stato di avanzamento dei lavori
g) il certificato di pagamento
h) il conto finale dei lavori
2. I diversi documenti contabili, predisposti e tenuti dal direttore dei lavori o dai direttori operativi o dagli ispettori di
cantiere, se dal medesimo delegati, devono essere firmati contestualmente alla compilazione rispettando la cronologia di
inserimento dei dati. Il direttore dei lavori conferma o rettifica, previe le opportune verifiche, le dichiarazioni degli incaricati e sottoscrive i predetti documenti contabili.
3. I documenti amministrativi e contabili sono tenuti a norma dell’art. 2119 del codice civile.
4. L’utilizzo di programmi informatizzati deve in ogni caso garantire l’autenticità e l’integrità delle scritture contabili.
5. I libretti delle misure, il registro di contabilità, gli stati d'avanzamento dei lavori, il conto finale e la relazione sul conto
finale sono firmati dal direttore dei lavori.
6. I libretti delle misure e le liste settimanali sono firmati dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore suo rappresentante che
ha assistito al rilevamento delle misure. Il registro di contabilità, il conto finale e le liste settimanali, nei casi previsti, sono
firmati dall'esecutore.
7. I certificati di pagamento sono firmati dal responsabile del procedimento.
8. Nel caso di appalto comprendente lavori da tenere distinti, come nel caso in cui i lavori facciano capo a fonti diverse di
finanziamento, la contabilità comprende tutti i lavori ed è effettuata attraverso distinti documenti contabili, in modo da
consentire una gestione separata dei relativi quadri economici. I certificati di pagamento devono essere analogamente
distinti, anche se emessi alla stessa data in forza di uno stesso contratto.
9. I lavori annuali estesi a più esercizi con lo stesso contratto si liquidano alla fine dei lavori di ciascun esercizio, chiudendone la contabilità e collaudandoli, come appartenenti a tanti lavori fra loro distinti.

Articolo 157 Giornale dei lavori

1. Il giornale dei lavori è il documento in cui sono annotati per ciascun giorno almeno:
a) l’ordine, il modo e l’attività con cui progrediscono le lavorazioni;
b) la qualifica e il numero degli operai impiegati;
c) l’attrezzatura tecnica impiegata per l’esecuzione dei lavori;
d) l’elenco delle provviste fornite dall’esecutore, documentate dalle rispettive fatture quietanzate, nonché quant’altro
interessi l’andamento tecnico ed economico dei lavori, ivi compresi gli eventuali eventi infortunistici;
e) l’indicazione delle circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi, inserendovi le
osservazioni meteorologiche e idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle particolarità che possono essere
utili;
f) le disposizioni di servizio e gli ordini di servizio del RUP e del direttore dei lavori;
g) le relazioni indirizzate al RUP;
h) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
i) le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori;
l) le varianti ritualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi.
2. Il direttore dei lavori, in caso di delega ai direttori operativi o agli ispettori di cantiere, verifica l’esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune, apponendo con la data la sua firma di seguito all’ultima annotazione dei predetti soggetti delegati.

Articolo 158 Libretti di misura

1. I libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste contengono la misurazione e classificazione delle lavorazioni
effettuate dal direttore dei lavori.
2. Il direttore dei lavori cura che i libretti siano aggiornati e immediatamente firmati dall’esecutore o dal tecnico
dell’esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure.
3. Per le lavorazioni e le somministrazioni che, per la loro natura, si giustificano mediante fattura, il direttore dei lavori è
tenuto ad accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto.
4. In caso di lavori a corpo, le lavorazioni sono annotate su un apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni
stato d’avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui risultano suddivisi, il direttore dei lavori registra la quota
percentuale dell’aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa categoria, rilevabile dal contratto, che è stata eseguita.
5. Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono desunte da
valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale può controllarne l’ordine di grandezza attraverso un
riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte.
6. I libretti delle misure possono altresì contenere le figure quotate delle lavorazioni eseguite, i profili e i piani quotati
raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo le lavorazioni, oltre alle memorie esplicative al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma e il modo di esecuzione.
7. La tenuta dei libretti delle misure è affidata al direttore dei lavori, cui spetta eseguire la misurazione, la determinazione e
la classificazione delle lavorazioni. Il direttore dei lavori deve verificare i lavori, certificarli sui libretti delle misure con la
propria firma e cura che i libretti siano aggiornati e immediatamente firmati dall'esecutore o del tecnico dell'esecutore che
ha assistito al rilevamento delle misure.
8. L'esecutore è invitato ad intervenire alle misure. Egli può richiedere all'ufficio di procedervi e deve firmare subito dopo il
direttore dei lavori. Se l'esecutore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure, il direttore dei lavori
procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti. I disegni, quando siano di grandi
dimensioni, possono essere compilati in sede separata. Tali disegni devono essere firmati dall'esecutore o dal tecnico
dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure; e sono considerati come allegati ai documenti nei quali sono
richiamati e portano la data e il numero della pagina del libretto del quale si intendono parte. Si possono tenere distinti
libretti per categorie di lavorazioni o per opere d'arte di speciale importanza.

Articolo 159 Registro di contabilità

1. Il registro di contabilità contiene le trascrizioni delle annotazioni presenti nei libretti delle misure, nonché le domande che
l’esecutore ritiene di fare e le motivate deduzioni del direttore dei lavori.
2. L’iscrizione delle partite è effettuata in ordine cronologico. In apposita sezione del registro di contabilità è indicata, in
occasione di ogni stato di avanzamento, la quantità di ogni lavorazione eseguita con i relativi importi, in modo da consentire
una verifica della rispondenza all’ammontare complessivo dell’avanzamento dei lavori.
3. Il registro di contabilità è il documento che riassume ed accentra l’intera contabilizzazione dell’opera, in quanto a ciascuna quantità di lavorazioni eseguite e registrate nel libretto vengono applicati i corrispondenti prezzi contrattuali, in modo tale da determinare l’avanzamento dei lavori non soltanto sotto il profilo delle quantità eseguite ma anche sotto quello del corrispettivo maturato dall’esecutore.
4. Il direttore dei lavori propone al RUP, in casi speciali, che il registro sia diviso per articoli o per serie di lavorazioni, purché le iscrizioni rispettino in ciascun foglio l’ordine cronologico. Il registro è sottoposto all’esecutore per la sua sottoscrizione in occasione di ogni stato di avanzamento.

Articolo 160 Sommario del registro di contabilità

1. Può essere previsto un sommario del registro di contabilità che, nel caso di lavori a misura, riporta ciascuna partita e la
classifica secondo il rispettivo articolo di elenco e di perizia; nel caso di lavori a corpo.
2. Il sommario specifica ogni categoria di lavorazione secondo lo schema di contratto, con l’indicazione della rispettiva
aliquota di incidenza rispetto all’importo contrattuale a corpo.
3. Il sommario indica, in occasione di ogni stato d’avanzamento, la quantità di ogni lavorazione eseguita e i relativi importi, al fine di consentire una verifica della rispondenza con l’ammontare dell’avanzamento risultante dal registro di contabilità.

Articolo 161 Eccezioni e riserve dell’esecutore sul registro di contabilità

1. Il registro di contabilità è firmato dall’esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
2. Nel caso in cui l’esecutore non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora
persista nell’astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
3. Se l’esecutore ha firmato con riserva, qualora l’esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della
formulazione della stessa, egli esplica a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità ed indicando con precisione le cifre di compenso cui crede di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda.
4. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell’esecutore, in corre in responsabilità per le somme che, per tale
negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.
5. Nel caso in cui l’esecutore non abbia firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo abbia fatto con riserva, ma senza esplicare le riserve nel modo e nel termine sopra indicate, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati e
l’esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori
può registrare in partita provvisoria sui libretti e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da
misurazioni sommarie. In tal caso l’onere dell’immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione
definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

Articolo 162 Forma e contenuto delle riserve

1. L’esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere
o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto di appalto idoneo a riceverle, successivo all’insorgenza o alla
cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio all’esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all’atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale s’intendono abbandonate.
3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondono. In
particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l’esecutore
ritiene gli siano dovute.
4. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi
rispetto all’importo iscritto.

Articolo 163 Liste settimanali

1. Le giornate di operai, di noli e di mezzi d’opera, nonché le provviste somministrate dall’esecutore possono essere annotate dall’assistente incaricato anche su un brogliaccio, per essere poi scritte in apposita lista settimanale.
2. L’esecutore firma le liste settimanali, nelle quali sono specificati le lavorazioni eseguite, nominativo, qualifica e numero di
ore degli operai impiegati per ogni giorno della settimana, nonché tipo ed ore quotidiane di impiego dei mezzi d’opera forniti
ed elenco delle provviste.
3. eventualmente fornite, documentate dalle rispettive fatture quietanzate. Ciascun assistente preposto alla sorveglianza dei
lavori predispone una lista separata.
4. Tali liste possono essere distinte secondo la speciale natura delle somministrazioni, quando queste abbiano una certa
importanza.

Articolo 164 Stato di avanzamento dei lavori e certificato di pagamento

1. Lo stato di avanzamento lavori (SAL) riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio
dell’appalto sino al momento della sua adozione.
2. Il SAL, ricavato dal registro di contabilità, è adottato con le modalità indicate nel contratto. Il documento precisa il
corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e l’ammontare dell’acconto da corrispondere.
3. Fermi restando i compiti del direttore dei lavori, l’esecutore può comunicare alla stazione appaltante il raggiungimento
delle condizioni contrattuali per l’adozione del SAL.
4. Ai sensi dell’articolo 113-bis, comma 3, del codice, il direttore dei lavori adotta il SAL contestualmente all’esito positivo
dell’accertamento del raggiungimento delle condizioni contrattuali ovvero contestualmente al ricevimento della
comunicazione di cui al comma 3, salvo quanto previsto dal comma 5.
5. In caso di difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell’esecutore in merito al raggiungimento delle
condizioni contrattuali, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo accertamento in contraddittorio con l’esecutore,
procede all’archiviazione della comunicazione di cui al comma 3 ovvero all’adozione del SAL.
6. Il direttore dei lavori trasmette immediatamente il SAL al RUP, il quale, ai sensi dell’articolo 113-bis, comma 1, secondo
periodo, del codice, emette il certificato di pagamento contestualmente all’adozione del SAL, e comunque non oltre sette
giorni decorrenti dalla sua adozione, previa verifica della regolarità contributiva dell’esecutore e dei subappaltatori.
7. Il RUP invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante la quale procede al pagamento ai sensi dell’articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del codice.
8. L’esecutore può emettere fattura al momento dell’adozione del SAL. L’emissione della fattura da parte dell’esecutore non
è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.
9. Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità.

Articolo 165 Conto finale dei lavori

1. Il conto finale dei lavori, compilato dal direttore dei lavori a seguito della certificazione dell’ultimazione degli stessi è
trasmesso al RUP unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l’esecuzione del lavoro è stata
soggetta, allegando tutta la relativa documentazione.
2. Il conto finale deve essere sottoscritto dall’esecutore.
3. All’atto della firma, l’esecutore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel
registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili, per le
quali non siano intervenuti l’accordo bonario di cui all’articolo 205 del codice o la transazione di cui all’articolo 208 del
codice.
4. Se l’esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato, non superiore a trenta giorni, o se lo sottoscrive senza
confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.
5. Firmato dall’esecutore il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata, nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell’esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l’accordo bonario.
6. Al conto finale il direttore dei lavori allega la seguente documentazione:
a) il verbale o i verbali di consegna dei lavori;
b) gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d’opera, aree o cave di prestito concessi in uso all’esecutore;
c) le eventuali perizie di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;
d) gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti aggiuntivi, con gli estremi di
approvazione e di registrazione;
e) gli ordini di servizio impartiti;
f) la sintesi dell’andamento e dello sviluppo dei lavori con l’indicazione delle eventuali riserve e la menzione delle eventuali
transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una relazione riservata relativa alle riserve dell’esecutore non ancora
definite;
g) i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione dei lavori con l’indicazione dei ritardi e delle relative cause;
h) gli eventuali sinistri o danni a persone, animali o cose con indicazione delle presumibili cause e delle relative conseguenze;
i) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
l) le richieste di proroga e le relative determinazioni del RUP, ai sensi dell’articolo 107, comma 5, del codice; m) gli atti
contabili, ossia i libretti delle misure e il registro di contabilità;
n) tutto ciò che può interessare la storia cronologica dell’esecuzione, aggiungendo tutte le notizie tecniche ed economiche
che possono agevolare il collaudo.

Articolo 166 Strumenti informatici di contabilità

1. La contabilità dei lavori è effettuata mediante l’utilizzo di strumenti elettronici specifici, che usano piattaforme, anche
telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di
tecnologie, nel rispetto della disciplina contenuta nel presente regolamento e nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Tali strumenti elettronici devono essere in grado di garantire l’autenticità, la sicurezza dei dati inseriti e la provenienza degli stessi dai soggetti competenti.
2. Qualora la direzione dei lavori sia affidata a professionisti esterni, i programmi informatizzati devono essere
preventivamente accettati dal RUP, che ne verifica l’idoneità e la conformità alle prescrizioni contenute nel presente
regolamento. Nel caso di mancato utilizzo di programmi di contabilità computerizzata, che deve essere congruamente
motivato dalla stazione appaltante e comunicato all’Autorità, e comunque per il periodo strettamente necessario per
l’adeguamento della stazione appaltante, le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sono trascritte dai libretti
delle misure in apposito registro le cui pagine devono essere preventivamente numerate e firmate dal RUP e dall’esecutore.
3. Nel caso di utilizzo di programmi di contabilità computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure può essere
effettuata anche attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in
apposito brogliaccio ed in contraddittorio con l’esecutore.
4. Nei casi in cui è consentita l’utilizzazione di programmi per la contabilità computerizzata, preventivamente accettati dal
responsabile del procedimento, la compilazione dei libretti delle misure può essere effettuata sulla base dei dati rilevati nel
brogliaccio, anche se non espressamente richiamato.

Articolo 167 Contabilità semplificata

1. Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro è consentita la tenuta di una contabilità semplificata, previa verifica da parte del direttore dei lavori della corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti. Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l’apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.

TITOLO IX COLLAUDO
CAPO I COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO

Articolo 168 Collaudo tecnico-amministrativo

1. Per i contratti pubblici di lavori il certificato di collaudo tecnico-amministrativo ha lo scopo di verificare e certificare che
l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, in conformità ai requisiti prestazionali previsti nel progetto approvato,
nelle relative prescrizioni tecniche ed economiche e nelle eventuali perizie di variante, nonché in conformità del contratto,
del capitolato speciale d’appalto, del quadro economico contenuto nel progetto esecutivo e degli eventuali atti di
sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha inoltre lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla
contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni,
forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative
poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì la
verifica dell’avvenuta ottemperanza a tutte le disposizioni tecniche previste dalle leggi e dalle normative di settore.
2. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione
definitiva in via amministrativa, se iscritte nei documenti contabili.

Articolo 169 Obbligo del collaudo1.

Il certificato di collaudo è sempre richiesto, salvo i casi in cui il collaudo medesimo può essere sostituito dal Certificato di
regolare esecuzione.
2. L’incarico di collaudo delle opere o dei lavori relativi a contratti pubblici è affidato prima dell’inizio dei lavori ed è eseguito
in corso d’opera. Può essere affidato dopo l’ultimazione dei lavori solo nel caso in cui le caratteristiche tecniche ed esecutive
dell’opera consentano la verifica di tutte le lavorazioni anche ad opera o lavori ultimati. E’ comunque eseguito in corso
d’opera il collaudo dei lavori di cui alla Parte IV del codice.

Articolo 170 Nomina del collaudatore

1. Le stazioni appaltanti conferiscono l'incarico del collaudo prima della data di consegna dei lavori. Nei casi previsti
dall’articolo 168, comma 2, in cui il collaudo può essere affidato dopo l’ultimazione dei lavori, l’incarico è conferito entro
trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori.
2. L’incarico di collaudo è affidato a soggetti in possesso di laurea magistrale in ingegneria o architettura, abilitati all’esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine professionale.
3. Nel caso di lavori che richiedono l'apporto di più professionalità diverse, in ragione della particolare tipologia e categoria
dell'intervento, il collaudo può essere affidato ad una commissione composta da due o tre componenti, nel rispetto delle
indicazioni di cui all’articolo 102, comma 6, del codice. La stazione appaltante designa altresì il componente della
commissione che assume la funzione di presidente. La stazione appaltante, anche sulla base della complessità e dell’importo
delle opere o lavori, può nominare un segretario della commissione.
4. Oltre ai soggetti di cui al comma 2, possono fare parte della commissione di collaudo, limitatamente ad un solo
componente, esclusa la figura di presidente, i seguenti dipendenti, che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni
presso l’amministrazione pubblica o presso le stazioni appaltanti come definite all’articolo
3, lettera o), del codice, con esclusione degli “altri soggetti aggiudicatori” di cui all’articolo 3, lettera g), del codice:
- funzionari tecnici ed amministrativi, in possesso di laurea o diploma e nei limiti delle proprie competenze;
- laureati in scienze giuridiche ed economiche o equipollenti;
- soggetti muniti di altre lauree di carattere tecnico, in relazione alle specificità dell’opera o dei lavori.
5. Il collaudo di lavori di manutenzione può essere affidato ai soggetti di cui al comma 4 oppure ad un funzionario delle
stazioni appaltanti munito di diploma tecnico che abbia prestato servizio per almeno cinque anni presso amministrazioni
aggiudicatici ovvero, se esterno, ad un tecnico diplomato, geometra o perito, nell'ambito stabilito dalla normativa vigente in
ordine alle attività attribuite a ciascuna professione, iscritto all'ordine o collegio professionale di appartenenza.
6. Per i lavori per i quali è necessario il collaudo statico ai sensi delle norme vigenti, al soggetto incaricato del collaudo
tecnico-amministrativo o ad uno dei componenti della commissione può essere affidato anche il collaudo statico, purché in
possesso dei requisiti specifici previsti dal capo II.
7. L'affidamento dell'incarico di collaudo a soggetti esterni, liberi professionisti, è regolato dall’articolo 102, comma 6, del
codice. Ai fini dell'affidamento dell'incarico di collaudo, i soggetti esterni devono essere in possesso dei seguenti requisiti
specifici:
- laurea magistrale in ingegneria o architettura, secondo i limiti di competenza stabiliti dai rispettivi ordinamenti
professionali;
- limitatamente ad un solo componente, non presidente: laurea o diploma tecnico, nei limiti delle proprie competenze;
laurea in scienze giuridiche ed economiche o equipollenti; altre lauree di carattere tecnico, in relazione alle specificità
dell’opera o dei lavori;
- l'abilitazione all'esercizio della professione nonché l'iscrizione nel rispettivo ordine o collegio professionale:
a) da almeno cinque anni per il collaudo di lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria di cui all’articolo 35,
comma 1, lettera a) del codice;
b) da almeno tre anni per il collaudo di lavori di importo inferiore alla soglia di cui alla lettera a)
8. Il soggetto esterno, libero professionista, che è stato incaricato di un collaudo in corso d'opera da una stazione appaltante, non può essere incaricato dalla medesima di un nuovo collaudo se non sono trascorsi almeno sei mesi dalla chiusura delle operazioni del precedente collaudo. Nel caso di stazioni appaltanti nazionali la cui struttura organizzativa è articolata su basi locali, il divieto è limitato alla singola articolazione locale. I suddetti divieti si riferiscono alla sola ipotesi di collaudatori non appartenenti all'organico delle stazioni appaltanti.

Articolo 171 Documenti da fornirsi al collaudatore

1. Il responsabile del procedimento trasmette all'organo incaricato del collaudo in corso d’opera, prima dell’inizio dei lavori,
anche in formato digitale:
a) l’originale o la copia conforme:
- del contratto d'appalto e dei relativi allegati, di cui all’articolo 137;
- del progetto allegato al contratto;
- del provvedimento di approvazione del progetto;
b) copia del programma di esecuzione dei lavori redatto dall'esecutore e relativi eventuali aggiornamenti approvati dal
direttore dei lavori.
2. Dopo l’inizio dei lavori ed in corso d’opera, il responsabile del procedimento provvede a consegnare all’organo di collaudo i
seguenti documenti, in originale o in copia conforme, ovvero in formato digitale:
a) verbale di consegna dei lavori;
b) eventuali perizie di variante e suppletive, con le relative approvazioni intervenute e copia dei relativi atti di sottomissione
o aggiuntivi;
c) disposizioni, ordini di servizio e rapporti periodici emessi dal direttore dei lavori;
d) eventuali verbali di sospensione e ripresa lavori.
3. Ultimati i lavori, il direttore dei lavori, per il tramite del responsabile del procedimento, entro 30 giorni dalla data di
ultimazione, fornisce all’organo di collaudo i seguenti documenti conclusivi, in originale o in copia conforme, ovvero in
formato digitale:
a) certificato di ultimazione lavori; originali di tutti i documenti contabili o giustificativi prescritti dal codice e dal presente
regolamento;
b) certificazioni e qualificazioni dei prodotti, dei materiali, delle ditte produttrici e delle maestranze, ove richiesto;
c) conto finale dei lavori;
d) relazione del direttore dei lavori sul conto finale, con la relativa documentazione eventualmente allegata, nonché l'esito
dell'avviso ai creditori di cui all’articolo 173;
e) relazione del responsabile del procedimento sul conto finale;
f) relazioni riservate sia del direttore dei lavori, che del responsabile del procedimento sulle eventuali riserve avanzate
dall'esecutore dei lavori non definite con apposito provvedimento di transazione o accordo bonario;
g) certificati inerenti ai controlli eseguiti quando, per lavori complessi, come definiti all’articolo 3 comma 1, lettera oo), del
codice, sia stato predisposto uno specifico piano di controlli da effettuare in cantiere nel corso delle varie fasi dei lavori.
4. E' facoltà dell'organo di collaudo chiedere al responsabile del procedimento o al direttore dei lavori altra documentazione
ritenuta necessaria o utile per l'espletamento dell'incarico.
5. In caso di incarico di collaudo a lavori ultimati, il responsabile del procedimento trasmette tempestivamente all'organo di
collaudo tutta la documentazione di cui ai commi 1, 2 e 3.

Articolo 172 Termini di consegna del collaudo ed estensione delle verifiche di collaudo

1. Le operazioni di collaudo sono completate, con l’emissione del relativo certificato, entro il termine di cui all’articolo 102,
comma 3, del codice, a condizione che sia stato rispettato il termine previsto per la consegna della documentazione
conclusiva, di cui all’articolo 171, comma 3.
2. Il termine previsto per la consegna del certificato di collaudo, di cui al comma 1, può essere elevato sino a un anno, previo parere favorevole del responsabile del procedimento, quando:
a) siano necessarie particolari verifiche e prove in relazione alla complessità dell’opera o dei lavori appaltati, sotto il profilo
delle soluzioni progettuali, dei materiali e delle tecnologie impiegati;
b) siano necessarie particolari verifiche finalizzate ad accertare la rispondenza dell’opera alle caratteristiche prestazionali
prescritte.
3. L'organo di collaudo trasmette formale comunicazione all'esecutore e al responsabile del procedimento dell’eventuale
prolungarsi delle operazioni di collaudo rispetto al termine di cui ai commi 1 e 2 e delle relative cause, con l’indicazione dei
provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni. Nel caso di ritardi attribuibili all'organo di
collaudo, il responsabile del procedimento assegna un termine non superiore a trenta giorni per il completamento delle
operazioni, trascorsi inutilmente i quali, propone alla stazione appaltante la decadenza dell'incarico, ferma restando la
responsabilità dell'organo suddetto per i danni che dovessero derivare da tale inadempienza.
5. La verifica della buona esecuzione di un lavoro è effettuata attraverso accertamenti, saggi e riscontri che l'organo di
collaudo giudica necessari. Qualora tra le prestazioni dell'esecutore rientri l'acquisizione di concessioni, autorizzazioni,
permessi, comunque denominati, anche ai fini dell'espletamento delle procedure espropriative, il collaudatore accerta il
tempestivo e diligente operato dell'esecutore ed evidenzia gli oneri eventualmente derivanti per la stazione appaltante da
ogni ritardo nel loro svolgimento.
6. La stazione appaltante può richiedere all’organo di collaudo in corso d'opera pareri su eventuali varianti, richieste di
proroga e situazioni particolari determinatesi nel corso dell'appalto.

Articolo 173 Avviso ai creditori

1. All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il responsabile del procedimento ne dà avviso al sindaco del
comune o ai sindaci dei comuni nel cui territorio si eseguono i lavori, i quali curano la pubblicazione, sul profilo del medesimo comune, di un avviso contenente l'invito per coloro i quali vantino crediti verso l'esecutore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a trenta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione.
2. Trascorso questo termine il sindaco trasmette al responsabile del procedimento i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati.
3. Il responsabile del procedimento invita l'esecutore a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e rimette all’organo di collaudo i
documenti ricevuti dal sindaco o dai sindaci interessati, aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di credito ed
eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.

Articolo 174 Commissioni di collaudo

1. Quando il collaudo è affidato ad una commissione, le operazioni sono dirette dal presidente.
2. I verbali, l'atto di collaudo e le eventuali relazioni sono firmati da tutti i componenti della commissione.
3. Se vi è dissenso tra i componenti della commissione di collaudo, le conclusioni del collaudo sono assunte a maggioranza e
la circostanza deve risultare dal certificato. Nel caso di commissione composta da due componenti, prevalgono le conclusioni
formulate dal presidente. Il componente dissenziente ha diritto di esporre le ragioni del dissenso negli atti del collaudo.
4. Nella formazione delle commissioni di collaudo si tiene conto delle disposizioni di cui all’articolo 211.

Articolo 175 Procedimento di collaudo e visite sopralluogo

1. Nel caso di incarico di collaudo in corso d’opera, una volta ricevuta la documentazione iniziale di cui all’articolo 171,
l’organo di collaudo effettua preliminarmente un accurato esame della medesima documentazione, al fine di individuare
l’eventuale presenza di criticità o irregolarità sia di tipo tecnico che amministrativo. In particolare l’organo di collaudo verifica dapprima la completezza degli elaborati progettuali nonché la corretta impostazione del progetto sotto il profilo
architettonico, strutturale, impiantistico. Il procedimento di collaudo in corso d’opera prosegue con visite di sopralluogo in
numero adeguato in relazione alle dimensioni ed alla complessità dell’opera o dei lavori. Dopo aver ricevuto dal responsabile
del procedimento la documentazione conclusiva attestante l’ultimazione dei lavori, di cui all’articolo 171, l’organo di collaudo
effettua la visita finale e conclude il procedimento di collaudo con l’emissione del certificato di collaudo.
2. Nel caso di incarico ad opere o lavori eseguiti, l’organo di collaudo, ricevuta la documentazione complessiva di cui
all’articolo 171, effettua la visita finale e conclude il procedimento di collaudo con l’emissione del certificato di collaudo.
3. Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo effettua visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene
adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare è necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione.
4. Fissato il giorno della visita sopralluogo, l'organo di collaudo ne informa il responsabile del procedimento e il direttore dei
lavori; quest'ultimo ne dà tempestivo avviso all'esecutore, al personale incaricato della sorveglianza e della contabilità dei
lavori e, ove necessario, agli eventuali incaricati dell'assistenza giornaliera dei lavori, affinché intervengano alla visita.
5. Per casi di particolare complessità il collaudatore può effettuare, secondo la sua discrezionalità tecnica e responsabilità,
anche l’acquisizione dati da remoto con l’utilizzo delle tecnologie disponibili.
6. Specifiche visite di sopralluogo possono rendersi necessarie anche in caso di anomalo andamento dei lavori rispetto al
programma.
7. Di ciascuna visita, alla quale devono essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, è redatto apposito processo
verbale, che deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
a) il giorno della visita di collaudo;
b) le generalità degli intervenuti alla visita e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti;
c) una descrizione generale dell’andamento dei lavori e del rispetto dei termini contrattuali;
d) i rilievi fatti dall'organo di collaudo, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero e la profondità degli eventuali
saggi effettuati e i risultati ottenuti; i punti di esecuzione dei predetti saggi devono essere riportati sui disegni di progetto o
chiaramente individuati nel verbale. Nel corso delle visite l’organo di collaudo prende altresì atto delle certificazioni e
qualificazioni dei prodotti, dei materiali, delle ditte produttrici e delle maestranze, ove richiesto, acquisendo copia dei
documenti disponibili; ciò sia con riferimento alle direttive europee che alle normative nazionali di settore;
e) le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, senza che ciò comporti diminuzione delle responsabilità dell'esecutore
e dell'ufficio di direzione dei lavori, per le parti di rispettiva competenza.
8. Il verbale della prima visita di collaudo, oltre a quanto sopra, deve contenere altresì gli estremi del provvedimento di
nomina dell'organo di collaudo, una sintetica descrizione dell'opera e della sua ubicazione, i principali estremi dell'appalto.
9. I processi verbali sono firmati dall'organo di collaudo, dal direttore dei lavori e dall'esecutore, nonché dal responsabile del
procedimento, se intervenuto, e dagli altri obbligati ad intervenire. Sono inoltre firmati da quegli assistenti la cui
testimonianza è invocata negli stessi processi verbali per gli accertamenti di taluni lavori.
10. Quando per lavori di notevole importanza è fissato nel capitolato speciale un termine per la presentazione del conto
finale maggiore di quello stabilito per il periodo di garanzia, la visita di collaudo finale ha comunque luogo decorso il suddetto periodo di garanzia, fatto salvo il perfezionamento degli atti di collaudo dopo l’emissione del conto finale e la liquidazione dei lavori. Di tali circostanze è fatta espressa menzione nel verbale di visita.
11. I verbali vengono trasmessi al responsabile del procedimento entro trenta giorni successivi alla data delle visite.
12. Il direttore dei lavori ha l'obbligo di presenziare alle visite di collaudo, salvo motivata giustificazione.
13. Acquisiti ed esaminati i documenti di cui all’articolo 171 ed accertatane la completezza, l'organo di collaudo fissa il giorno della visita di collaudo finale e ne informa il responsabile del procedimento e il direttore dei lavori; quest'ultimo ne dà
tempestivo avviso all'esecutore, al personale incaricato della sorveglianza e della contabilità dei lavori e, ove necessario, agli
eventuali incaricati dell'assistenza giornaliera dei lavori, affinché intervengano alla visita.
14. Eguale avviso è dato a quegli altri funzionari o rappresentanti di amministrazioni od enti pubblici che, per speciali
disposizioni, anche contrattuali, devono intervenire al collaudo.
15. Se l'esecutore, pur tempestivamente invitato, non interviene alla visita di collaudo finale, questa viene esperita alla
presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante e la relativa spesa è posta a carico dell'esecutore.
16. Se i funzionari incaricati della sorveglianza e della contabilità dei lavori e dell'assistenza giornaliera dei lavori, di cui al
comma 14, malgrado l'invito ricevuto non intervengono alla visita o non si fanno rappresentare, le operazioni di collaudo
hanno ugualmente luogo. L'assenza dei suddetti funzionari deve essere riportata nel processo verbale.

Articolo 176 Oneri dell'esecutore nelle operazioni di collaudo

1. L'esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad
eseguire le verifiche, le indagini e le prove ritenute necessarie dal medesimo organo di collaudo.
2. Rimane a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro che sono state alterate nell'eseguire
tali verifiche.
3. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, l'organo di collaudo dispone che sia provveduto d'ufficio, in
danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore. In tal caso, per l’affidamento dei
lavori, si applicano le disposizioni previste dall’articolo 36, comma 1, del codice.
4. Sono ad esclusivo carico dell'esecutore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la
intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo
rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'esecutore.

Articolo 177 Valutazioni finali dell'organo di collaudo

1. L'organo di collaudo, ultimate le procedure di collaudo, provvede a raffrontare i dati di fatto risultanti dai processi verbali
delle visite in corso d’opera e della visita finale con i dati di progetto, delle varianti approvate e dei documenti contabili; sulla base di quanto rilevato, provvede quindi a formulare le proprie considerazioni sull’esecuzione dei lavori in relazione alle prescrizioni contrattuali ed alle disposizioni impartite dal direttore dei lavori ed a determinare, anche sulla scorta dei pareri del responsabile del procedimento:
a) se il lavoro sia collaudabile;
b) a quali condizioni e restrizioni si possa collaudare;
c) i provvedimenti da prendere qualora non sia collaudabile;
d) le modificazioni da introdursi nel conto finale;
e) il credito o l’eventuale debito maturato dall'esecutore.
2. L'organo di collaudo esprime le sue valutazioni sulle modalità di conduzione dei lavori da parte dell'esecutore e del
subappaltatore, anche sulla base della relazione riservata di cui all’articolo 142, comma 5.
3. Con apposita relazione riservata, il collaudatore espone il proprio parere sulle riserve e domande dell'esecutore e sulle
eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.

Articolo 178 Discordanza fra la contabilità e l'esecuzione

1. In caso di discordanza fra la contabilità e lo stato di fatto, le verifiche sono estese fino ad individuare i motivi di tale
discordanza ed apportare le opportune rettifiche nel conto finale.
2. In caso di gravi discordanze, l'organo di collaudo sospende le operazioni e ne riferisce al responsabile del procedimento
presentandogli le proprie proposte. Il responsabile del procedimento trasmette alla stazione appaltante la relazione e le
proposte dell'organo di collaudo.

Articolo 179 Difetti e mancanze nell'esecuzione

1. Riscontrandosi, nel corso di una visita di collaudo in corso d’opera, difetti o mancanze riguardo all'esecuzione dei lavori,
l’organo di collaudo prescrive, nel relativo verbale di visita, la tempestiva rimozione delle carenze riscontrate.
2. Riscontrandosi, nel corso della visita finale di collaudo, difetti o mancanze riguardo all'esecuzione dei lavori, tali da
pregiudicare la stabilità o l’agibilità dell'opera, oppure la sua funzionalità o la regolarità del servizio cui l'intervento è
strumentale, e da rendere quindi l’opera inaccettabile, l'organo di collaudo prima dell'emissione del certificato di non
collaudabilità procede ai sensi dell’articolo 182.
3. Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescrive
specificamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di collaudo non è rilasciato sino
a che da apposita dichiarazione del direttore dei lavori, confermata dal responsabile del procedimento, risulti che l'esecutore
abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli, ferma restando la facoltà dell'organo di collaudo di
procedere direttamente alla relativa verifica. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore si applicano le disposizioni
di cui all’articolo 175, comma 3.
4. Se infine i difetti e le mancanze non pregiudicano la stabilità o l’agibilità dell'opera, oppure la sua funzionalità o la
regolarità del servizio cui l'intervento è strumentale, l'organo di collaudo determina, nell'emissione del certificato, la somma
che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'esecutore.

Articolo 180 Eccedenza su quanto autorizzato ed approvato

1. Ove l'organo di collaudo riscontri lavorazioni meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzate, le ammette nella contabilità, previo parere vincolante della stazione appaltante, solo se le ritiene indispensabili per l'esecuzione dell'opera e se l'importo totale dell'opera, compresi i lavori non autorizzati, non ecceda i limiti delle spese approvate. Altrimenti sospende il rilascio del certificato di collaudo e ne riferisce al responsabile del procedimento, proponendo i provvedimenti che ritiene opportuni. Il responsabile del procedimento trasmette la relazione corredata dalle proposte dell'organo di collaudo, con proprio parere, alla stazione appaltante che delibera al riguardo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relazione.
2. L'eventuale riconoscimento delle lavorazioni non autorizzate non libera il direttore dei lavori e il personale incaricato delle loro responsabilità per averle ordinate o lasciate eseguire.

Articolo 181 Certificato di collaudo

1. Ultimate le operazioni di cui ai paragrafi precedenti, l'organo di collaudo, emette il certificato di collaudo il quale deve
contenere almeno le seguenti parti:
a) INTESTAZIONE PRELIMINARE nella quale sono riportati:
1) il committente e la stazione appaltante;
2) il titolo dell'opera o del lavoro;
3) la località e la provincia interessate;
4) la data e l'importo del progetto, delle eventuali successive varianti e delle relative approvazioni;
5) le prestazioni, gli obiettivi e le caratteristiche tecniche, economiche e qualitative previste nel progetto;
6) gli estremi del contratto e degli eventuali atti di sottomissione e atti aggiuntivi, nonché quelli dei rispettivi provvedimenti
approvativi;
7) l'indicazione dell'esecutore;
8) il nominativo del responsabile del procedimento;
9) il nominativo del direttore dei lavori e degli eventuali altri componenti l'ufficio di direzione lavori;
10) il nominativo del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
11) l’importo contrattuale;
12) i nominativi dei componenti l’organo di collaudo e gli estremi del provvedimento di nomina.
b) RELAZIONE GENERALE che riporti puntualmente:
1) inquadramento generale dell’area di intervento;
2) descrizione dettagliata dei lavori eseguiti;
3) quadro economico progettuale;
4) estremi del provvedimento di aggiudicazione dei lavori;
5) estremi del contratto;
6) consegna e durata dei lavori;
7) penale prevista per ritardata esecuzione;
8) quadro economico riformulato dopo l’aggiudicazione dei lavori;
9) perizie di variante;
10) spesa autorizzata;
11) lavori complementari;
12) sospensioni e riprese dei lavori;
13) proroghe;
14) scadenza definitiva del tempo utile;
15) ultimazione dei lavori;
16) verbali nuovi prezzi;
17) subappalti;
18) penali applicate e relative motivazioni;
19) prestazioni in economia;
20) riserve dell’esecutore;
21) danni di forza maggiore;
22) infortuni in corso d’opera;
23) avviso ai creditori;
24) stati di avanzamento lavori emessi;
25) certificati di pagamento;
26) andamento dei lavori;
27) data ed importi riportati nel conto finale;
28) posizione dell'esecutore e dei subappaltatori nei riguardi degli adempimenti assicurativi e previdenziali.
c) VISITE IN CORSO D’OPERA E FINALI - CONTROLLI, contenente:
1) riepilogo generale di quanto riscontrato nelle diverse visite in corso d'opera effettuate, con un richiamo ai relativi verbali
da allegare;
2) verbale della visita finale, ovvero, se costituisce un documento a parte, un accurato riepilogo di quanto riscontrato;
3) richiamo a tutti gli eventuali controlli effettuati ed all’esito degli stessi.
d) CERTIFICATO DI COLLAUDO nel quale:
1) si prende atto dello svolgimento dei lavori come sopra descritto;
2) si dichiarano collaudabili i lavori eseguiti, se sussistono le condizioni per concludere positivamente, ovvero non
collaudabili, laddove sussistano criticità tali da non consentire la piena funzionalità dell’opera per come progettata e non sia
possibile porvi rimedio con idonei interventi;
3) si certifica l’esecuzione dei lavori, con le eventuali prescrizioni, salvo parere di non collaudabilità;
4) si liquida l’importo dovuto all’esecutore se in credito, ovvero, se in debito, si determina la somma da porsi a carico
dell'esecutore per danni da rifondere alla stazione appaltante per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio in
danno o per altro titolo; la somma da rimborsare alla stessa stazione appaltante per le spese sostenute per i propri addetti ai
lavori, oltre il termine convenuto per il compimento degli stessi;
5) si certifica che in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative le opere realizzate
rispettano le previsioni previste nel progetto e le pattuizioni contrattuali.
3. Qualora nel biennio di cui all'articolo 102, comma 3, del codice, dovessero emergere vizi o difetti dell'opera, il responsabile del procedimento provvederà a denunciare entro il medesimo periodo il vizio o il difetto e ad accertare, sentiti il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ed in contraddittorio con l'esecutore, se detti difetti derivino da carenze nella realizzazione dell'opera; in tal caso proporrà alla stazione appaltante di fare eseguire dall'esecutore, od in suo danno, i necessari interventi.
Nell'arco di tale biennio l'esecutore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla
intervenuta liquidazione del saldo. Trascorso il biennio dalla sua emissione, senza che siano avvenute contestazioni, ai sensi
dell’art. 102, comma 3, del codice il certificato di collaudo, si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di
approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Articolo 182 Lavori non collaudabili

1. Nel caso in cui l'organo di collaudo ritenga i lavori non collaudabili, ne informa la stazione appaltante trasmettendo
all’amministrazione che ha conferito l’incarico, nonché al responsabile del procedimento, per le ulteriori sue determinazioni,
il processo verbale, nonché una relazione con le proposte degli eventuali provvedimenti di cui all’articolo 176.

Articolo 183 Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata

1. Qualora la stazione appaltante abbia necessità di occupare od utilizzare l'opera o il lavoro realizzato, ovvero parte
dell'opera o del lavoro, prima che intervenga l'emissione del certificato di collaudo provvisorio, può procedere alla presa in
consegna anticipata a condizione che:
a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico, quando previsto;
b) sia stato tempestivamente richiesto, a cura del responsabile del procedimento, il certificato di agibilità per i fabbricati e le
certificazioni relative agli impianti ed alle opere a rete;
c) siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi, quando previsti;
d) siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d'appalto;
e) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna dell’opera o lavoro.
2. A richiesta della stazione appaltante interessata, l'organo di collaudo procede a verificare l'esistenza delle condizioni sopra specificate nonché ad effettuare le necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione e l'uso dell'opera o lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e senza ledere i patti contrattuali;
redige pertanto un verbale, sottoscritto anche dal direttore dei lavori e dal responsabile del procedimento, nel quale riferisce
sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene.
3. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro, su tutte le questioni che possano sorgere al
riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'esecutore.

Articolo 184 Obblighi per determinati risultati

1. Il collaudo può avere luogo anche nel caso in cui l'esecutore abbia assunto l'obbligazione di ottenere determinati risultati a lavori ultimati. In tal caso, l’organo di collaudo, quando non è diversamente stabilito nei capitolati speciali d'appalto, nel
rilasciare il certificato, vi iscrive le clausole alle quali l'esecutore rimane vincolato fino all'accertamento dei risultati medesimi, da comprovarsi con apposito certificato del responsabile del procedimento, e propone le somme da trattenersi o le garanzie da prestare nelle more dell'accertamento.

Articolo 185 Richieste formulate dall'esecutore sul certificato di collaudo

1. Il certificato di collaudo è trasmesso dall’organo di colludo, per il tramite del responsabile del procedimento, per la sua
accettazione all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli può formulare le
osservazioni e le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo. Tali richieste e osservazioni sono
formulate e giustificate nel modo prescritto dal presente regolamento con riferimento alle riserve e con le conseguenze
previste.
2. Qualora l’appaltatore non firmi il certificato nel termine fissato o lo sottoscriva senza formulare le eventuali domande nel
modo sopra indicato, il certificato di collaudo e le risultanze dello stesso si intenderanno come definitivamente accettate.
3. L'organo di collaudo riferisce al responsabile del procedimento sulle singole richieste fatte dall'esecutore al certificato di
collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica, qualora necessario, le eventuali nuove visite che ritiene opportuno
eseguire.

Articolo 186 Ulteriori provvedimenti amministrativi

1. Condotte a termine le operazioni connesse allo svolgimento del mandato ricevuto, l'organo di collaudo trasmette al
responsabile del procedimento tutti i documenti amministrativi e contabili ricevuti, allegando:
a) il certificato di collaudo con allegati i verbali di visita;
b) le eventuali relazioni riservate relative alle riserve e alle richieste formulate dall'esecutore nel certificato di collaudo;
c) la dichiarazione del direttore dei lavori attestante l'esito delle prescrizioni ordinate dall'organo di collaudo;
L'organo di collaudo invia, per conoscenza, all'esecutore la lettera di trasmissione dei documenti di cui al presente comma.
2. La stazione appaltante, preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto allo stesso, quando ne
sia il caso in relazione all'ammontare o alla specificità dell'intervento, di effettuare la revisione contabile degli atti, delibera,
entro sessanta giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo, sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle
domande dell'esecutore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di collaudo, per le
quali sia attivata la procedura di accordo bonario, l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore ovvero il
concessionario e l’esecutore si pronunciano entro il termine di 30 giorni, dandone comunicazione al responsabile del
procedimento. Le deliberazioni della stazione appaltante sono notificate all'esecutore.
3. Finché non è intervenuta l'approvazione degli atti di collaudo, la stazione appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo
collaudo.
4. L'organo di collaudo, ove specificamente incaricato, trasmette al responsabile del procedimento la relazione generale sulla
regolarità delle spese complessivamente effettuate in relazione ai lavori oggetto del collaudo.
5. La relazione riservata del direttore dei lavori sul conto finale e la relazione riservata del responsabile del procedimento sul conto finale, nonché la relazione al comma 1, lettera b), non sono soggette ad accesso agli atti.

Articolo 187 Pagamento della rata di saldo e svincolo della cauzione

1. Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, si procede, secondo le indicazioni di cui all’articolo 113-bis,
comma 2, del codice al pagamento della rata di saldo nonché, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve
previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva di cui all’articolo 103 del codice, con le
modalità e le condizioni indicate nel medesimo articolo.

Articolo 188 Compenso spettante ai collaudatori

1. Per i dipendenti pubblici il compenso spettante per l'attività di collaudo tecnico-amministrativo è determinato ai sensi
dell’articolo 102, comma 6, del codice. Per i soggetti esterni all’amministrazione pubblica il compenso è determinato ai sensi
del decreto di cui all’articolo 24, comma 8, del codice.
2. L'importo da prendere a base per la determinazione del compenso è quello risultante dallo stato finale dei lavori, al lordo
di eventuali ribassi e maggiorato dell'importo delle eventuali riserve iscritte dall’esecutore.
3. Gli oneri necessari per la liquidazione delle parcelle dei collaudatori fanno carico agli stanziamenti previsti per ogni singolo intervento e sono indicati nel quadro economico dell’intervento.

Articolo 189 Certificato di regolare esecuzione per i lavori

1. Ai sensi dell’articolo 102, comma 2, del codice il certificato di regolare esecuzione può sostituire il certificato di collaudo
tecnico-amministrativo qualora:
a) la stazione appaltante si avvalga di tale facoltà per lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro;
b) per i lavori di importo superiore ad 1 milione di euro e inferiore alla soglia di cui all’articolo 35 del codice, le opere risultino diverse da quelle di seguito indicate:
1) opere di nuova realizzazione o esistenti, classificabili in classe d’uso III e IV ai sensi delle vigenti norme tecniche per le
costruzioni, ad eccezione dei lavori di manutenzione;
2) opere e lavori di natura prevalentemente strutturale quando questi si discostino dalle usuali tipologie o per la loro
particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;
3) lavori di miglioramento o adeguamento sismico;
4) opere di cui alla parte IV del codice;
5) opere e lavori nei quali il responsabile del procedimento svolge anche le funzioni di progettista o direttore dei lavori.
2. Il certificato di regolare esecuzione contiene almeno i seguenti elementi:
a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
b) l’indicazione dell’esecutore;
c) il nominativo del direttore dei lavori;
d) il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
e) l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’esecutore;
f) la certificazione di regolare esecuzione.
3. Il certificato di regolare esecuzione, emesso dal direttore dei lavori, viene trasmesso al responsabile del procedimento che
ne prende atto e ne conferma la completezza.
4. Successivamente all’emissione del certificato di regolare esecuzione si procede ai sensi dell’articolo 186.
5. Il compenso spettante al direttore dei lavori per il rilascio del certificato di regolare esecuzione è determinato secondo
quanto previsto dall’articolo 188.

 

CAPO II COLLAUDO STATICO

Articolo 190 Generalità

1. Il collaudo statico è finalizzato alla valutazione e giudizio sulle prestazioni, come definite dalle vigenti norme tecniche per
le costruzioni, delle opere e delle componenti strutturali comprese nel progetto ed eventuali varianti, depositati presso gli
organi di controllo competenti.
2. Il collaudo statico è effettuato per tutte le opere che ricadono nell’applicazione delle vigenti norme tecniche per le
costruzioni. Restano ferme le disposizioni relative al collaudo tecnico-funzionale delle dighe.
3. Il collaudo statico è, di regola, eseguito in corso d’opera, tranne casi particolari nei quali l’incarico sia affidato a struttura
ultimata.
4. I contenuti, i termini e le modalità di esecuzione del collaudo statico sono indicati nelle vigenti norme tecniche sulle
costruzioni.
5. Per i lavori per i quali è necessario il collaudo statico, al soggetto incaricato del collaudo, o ad uno dei componenti della
commissione di collaudo tecnico-amministrativo, è affidato anche il collaudo statico.
6. L'affidamento dell'incarico di collaudo statico, è disciplinato dall’articolo102, comma 6, del codice. Ai fini dell'affidamento
dell'incarico di collaudo statico, il soggetto deve essere in possesso dei seguenti requisiti specifici:
- laurea magistrale in ingegneria o architettura, secondo i limiti di competenza stabiliti dai rispettivi ordinamenti
professionali;
- abilitazione all'esercizio della professione, nonché iscrizione nel rispettivo ordine professionale da almeno 10 anni.
7. Nel caso di lavori che richiedono l'apporto di più professionalità, in ragione della particolare tipologia e categoria dell'intervento, il collaudo può essere affidato ad una commissione composta da due o tre componenti, nel rispetto delle
indicazioni di cui all’articolo 106, comma 6, del codice.

Articolo 191 Compenso spettante per il collaudo statico

1. Il compenso spettante per il collaudo statico, distinto dal compenso per il collaudo tecnico-amministrativo, è determinato secondo quanto previsto dall’articolo 188.
 

TITOLO X - LAVORI RIGUARDANTI I BENI CULTURALI TUTELATI
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 192 Ambito di applicazione

1. Il presente titolo disciplina gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del Codice dei beni
culturali e del paesaggio di cui al Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e regolati dalle disposizioni di cui al Capo III del
Titolo IV del Codice.
2. I lavori di cui al presente titolo si articolano nelle seguenti tipologie:
a) scavo archeologico, comprese le indagini archeologiche subacquee;
b) monitoraggio, manutenzione e restauro di beni culturali immobili;
c) monitoraggio, manutenzione e restauro dei beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali
storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico o archeologico;
d) lavori inerenti al verde storico di cui all’articolo 10, comma 4, lettera f), del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
3. Per quanto non diversamente disposto nel presente titolo, trovano applicazione le pertinenti disposizioni del presente
regolamento.

Articolo 193 Scavo archeologico, restauro, manutenzione e monitoraggio

1. Lo scavo archeologico consiste nella lettura storica delle azioni umane, nonché dei fenomeni naturali che hanno con esse
interagito, effettuata con metodo stratigrafico. Esso è finalizzato all'interpretazione dei depositi stratificati, dei materiali
mobili e immobili in essi contenuti e delle relazioni che tra di essi intercorrono. Mediante lo scavo archeologico vengono
documentati i materiali e i contesti, a qualunque periodo appartenenti, conservati nel sottosuolo o sui fondali del mare e
delle acque interne. La lettura stratigrafica è applicata allo studio delle strutture presenti, anche in elevato, nell’area oggetto dello scavo. Lo scavo archeologico recupera altresì la documentazione del paleoambiente anche delle epoche anteriori alla comparsa dell'uomo. Sono comprese nelle attività di scavo archeologico tutte le seguenti operazioni:
a) fase preventiva e di studio del contesto in cui avviene lo scavo;
b) attività di scavo vera propria, attuata mediante rimozione progressiva delle stratigrafie e loro documentazione nonché
recupero e documentazione dei materiali in esse contenuti;
c) attività di ripulitura e primo consolidamento dei materiali rinvenuti;
d) redazione della documentazione scientifica di cui all’articolo 213, comma 2;
e) attività di studio e di edizione dei risultati dello scavo.
2. I contenuti qualificanti e le finalità della manutenzione e del restauro del patrimonio culturale sono definiti all'articolo 29,
commi 3 e 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Articolo 194 Specificità degli interventi

1. Ai sensi degli articoli 1, commi 3 e 4, e 29 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al Decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, ferma restando la procedura di cui all'articolo 12 del medesimo Codice, gli interventi sui beni culturali
sono inseriti nei documenti di programmazione dei lavori pubblici di cui all'articolo
21, comma 3, del Codice e sono eseguiti secondo i tempi, le priorità e le altre indicazioni derivanti dal criterio della
conservazione programmata. A tal fine le stazioni appaltanti, sulla base della ricognizione e dello studio dei beni affidati alla
loro custodia, redigono un documento sullo stato di conservazione del singolo bene, tenendo conto della pericolosità
territoriale e della vulnerabilità, delle risultanze, evidenziate nel piano di manutenzione e nel consuntivo scientifico, delle
attività di prevenzione e degli eventuali interventi pregressi di manutenzione e restauro. Per i beni archeologici tale
documento illustra anche i risultati delle indagini diagnostiche.

CAPO II - REQUISITI DI QUALIFICAZIONE
Sezione I -Requisiti di qualificazione degli esecutori di lavori riguardanti i beni culturali

Articolo 195 Qualificazione

1. Il presente Capo individua, ai sensi dell'articolo 146, comma 4, del Codice, i requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro relativi alle tipologie di lavori su beni culturali di cui all’articolo 192, comma 2.
2. Per i lavori di cui all'articolo 192, comma 2, di importo inferiore a 150.000 euro si applica quanto previsto dall'articolo 199.
3. Ai fini della qualificazione per lavori sui beni di cui al presente titolo, relativi alle categorie OG 2, OS 2-A, OS 2-B, OS 24-B e OS 25, di cui all'allegato XX, eseguiti per conto dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) del Codice, nonché di committenti privati o in proprio, quando i lavori hanno avuto ad oggetto beni culturali tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la certificazione rilasciata ai soggetti esecutori contiene anche l'attestato dell'autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori del buon esito degli
interventi eseguiti.

Articolo 196 Requisiti di ordine generale e di idoneità.

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 85 e seguenti, l’iscrizione dell’impresa al registro istituito presso la
competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, prescritta dall’articolo 83, comma 3, del Codice, deve
essere relativa: a) per i lavori inerenti a scavi archeologici, a scavi archeologici; b) per i lavori inerenti alla manutenzione e al restauro dei beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili culturali, a conservazione e restauro di opere d’arte; c) per i lavori inerenti al restauro ed alla manutenzione di beni culturali immobili, a conservazione e restauro di edifici storici e monumentali ; d) per i lavori inerenti al verde storico di cui all’articolo 10, comma 4, lettera f) , del Codice dei beni culturali e del paesaggio, a parchi e giardini.

Articolo 197 Requisiti speciali

1. L'idoneità tecnica è dimostrata dalla presenza di tutti i requisiti di seguito elencati:
a) idonea direzione tecnica, anche coincidente con la titolarità dell'impresa, secondo quanto previsto dall'articolo 200;
b) avvenuta esecuzione, negli ultimi 15 anni, di lavori di cui all'articolo 192, per un importo complessivo non inferiore al
settanta per cento dell'importo della classifica per cui è chiesta la qualificazione.
2. L'impiego temporalmente illimitato dei certificati di esecuzione dei lavori ai fini della qualificazione è consentito, a
condizione che sia rimasta invariata la direzione tecnica dell'impresa, fatto salvo quanto previsto dal comma 3.
3. Nel caso di acquisizione di azienda o di un suo ramo i requisiti di idoneità tecnica maturati dall’impresa cedente sono
mutuabili a condizione che nella cessione vi sia anche il trasferimento del direttore tecnico che ha avuto la direzione dei
lavori della cui certificazione ci si vuole valere ai fini della qualificazione, e questi permanga nell’organico del cessionario per
un periodo di almeno tre anni. Nel caso in cui il direttore tecnico non permanga nell’organico del cessionario, i requisiti di
idoneità tecnica maturati sono mutuabili a condizione che lo stesso sia sostituito entro venti giorni dalla cessazione della
carica con un soggetto in possesso dei requisiti prescritti dalla Sezione II del presente Capo.
4. Le stazioni appaltanti possono prevedere, fra i criteri di valutazione delle offerte, uno specifico regime di premialità per le
offerte presentate da imprese che si avvalgano nella progettazione e nell'esecuzione dei lavori di personale in possesso di
titoli rilasciati dalle scuole di cui alla Legge 23 febbraio 2001, n. 29 o di professionisti ai sensi della Legge 22 luglio 2014, n.
110.
5. Per le imprese che negli ultimi quindici anni abbiano avuto un numero medio di lavoratori dipendenti occupati nella
specifica categoria concernente i beni culturali superiore a cinque unità l’idoneità organizzativa è dimostrata dalla presenza
dei requisiti indicati nel presente articolo. I restauratori e i collaboratori restauratori di cui al comma 7, gli archeologi di cui al comma 8 e il personale di cui al comma 9 del presente articolo hanno un rapporto di lavoro a tempo determinato o
indeterminato con l'impresa regolato dalla disciplina vigente in materia. Per i direttori tecnici non dipendenti i costi di cui al
periodo precedente corrispondono alla retribuzione convenzionale stabilita annualmente dall'Istituto nazionale assicurazione
infortuni sul lavoro.
6. Con riferimento alla categoria OG 2, l’idoneità organizzativa è dimostrata dall'aver sostenuto per il personale dipendente
un costo complessivo, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non
inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori che rientrano nella categoria OG 2 e che siano stati realizzati nei quindici anni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con la SOA, di cui almeno il quaranta per cento per personale operaio.
In alternativa a quanto previsto dal precedente periodo, l'idoneità organizzativa è dimostrata dall'aver sostenuto per il
personale dipendente assunto a tempo indeterminato un costo complessivo non inferiore al dieci per cento dell'importo dei
lavori che rientrano nella categoria OG 2 e che siano stati realizzati nei quindici anni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con la SOA, di cui almeno l'ottanta per cento per personale tecnico, titolare di laurea, o di laurea breve, o di
diploma universitario, o di diploma. Il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente è documentato dal bilancio
corredato dalla relativa nota di deposito e riclassificato in conformità delle direttive europee in materia di bilancio dai
soggetti tenuti alla sua redazione, e dagli altri soggetti con idonea documentazione, nonché da una dichiarazione sulla
consistenza dell'organico, distinto nelle varie qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il costo indicato nei bilanci e
dai modelli riepilogativi annuali attestanti i versamenti effettuati all'INPS e all'INAIL e alle casse edili in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e ai relativi contributi.
7. Con riferimento alle categorie OS 2-A e OS 2-B, l’idoneità organizzativa è dimostrata dalla presenza di restauratori di beni culturali ai sensi della disciplina vigente, in numero non inferiore al venti per cento dell'organico complessivo dell'impresa, e dalla presenza di collaboratori restauratori di beni culturali ai sensi della disciplina vigente, in numero non inferiore al quaranta per cento del medesimo organico. La presenza di collaboratori restauratori può essere sopperita in tutto o in parte da restauratori di beni culturali. In alternativa a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, l'idoneità organizzativa dell'impresa è dimostrata dall'aver sostenuto per il personale dipendente con qualifica di restauratore e di collaboratore restauratore di beni culturali, un costo complessivo, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al quaranta per cento dell'importo dei lavori che rientrano nelle categorie OS 2-A e OS 2-B, e che siano stati realizzati nei quindici anni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con la SOA. Il calcolo delle unità previste dai precedenti periodi è effettuato con l'arrotondamento all'unità superiore. Per le imprese che nei quindici anni antecedenti abbiano avuto un numero medio di lavoratori dipendenti occupati nell’attività di restauro pari o inferiore a cinque unità l'idoneità organizzativa con riferimento alle categorie OS 2-A ed OS 2-B è comprovata dalla presenza di almeno un restauratore di beni culturali.
8. Per i lavori relativi a scavi archeologici, di cui alla categoria OS 25, l'idoneità organizzativa è dimostrata dalla presenza di
archeologi, in possesso dei requisiti stabiliti ai sensi della Legge 22 luglio 2014, n. 110 in numero non inferiore al quaranta per cento dell'organico complessivo, con arrotondamento all'unità superiore. In alternativa a quanto previsto dal periodo
precedente, l'idoneità organizzativa dell'impresa è dimostrata dall'aver sostenuto per il personale dipendente in possesso dei
requisiti stabiliti per gli archeologi ai sensi della Legge 22 luglio 2014, n. 110, un costo complessivo, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore rispettivamente al trenta per cento dell'importo dei lavori che rientrano nelle categorie OS 25 e che siano stati realizzati nei quindici anni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con la SOA. Per le imprese che nei quindici anni antecedenti abbiano avuto un numero medio di lavoratori dipendenti occupati nell’attività di scavo archeologico pari o inferiore a cinque unità l'idoneità organizzativa per i lavori relativi a scavi archeologici, di cui alla categoria OS 25, è comprovata dalla presenza di almeno un archeologo in possesso dei requisiti stabiliti ai sensi della Legge 22 luglio 2014, n. 110.
9. Con riferimento alla categoria OS 24-B, l’idoneità organizzativa è dimostrata dall'aver sostenuto per il personale
dipendente o socio lavoratore nel settore giardiniere florovivaisti un costo complessivo, composto da retribuzione e stipendi,
contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori che
rientrano nella categoria OS 24-B e che siano stati realizzati nei quindici anni antecedenti la data di sottoscrizione del
contratto con la SOA.
10. L'adeguata capacità economica e finanziaria dell'esecutore dei lavori è dimostrata dall'impresa esecutrice secondo
quanto previsto dagli articoli 83, comma 2, del codice, e 86e seguenti del presente regolamento.

Articolo 198 Lavori utili per la qualificazione

1. La certificazione dei lavori utili ai fini di cui all'articolo 197 contiene la dichiarazione dei committenti che i lavori eseguiti
sono stati realizzati regolarmente e con buon esito. Tale certificazione non coincide con il consuntivo scientifico predisposto
dal direttore dei lavori di cui al comma 9, lettera a) dell'articolo 102 del Codice.
2. Per i lavori eseguiti per conto del medesimo committente, anche se oggetto di diversi contratti di appalto, può essere
rilasciato un unico certificato con la specificazione dei lavori approvati ed eseguiti nei singoli anni.
3. I lavori possono essere utilizzati ai fini di cui all'articolo 197 solo se effettivamente eseguiti dall'impresa, anche se eseguiti in qualità di impresa subappaltatrice. L'impresa appaltatrice non può utilizzare ai fini della qualificazione i lavori affidati in subappalto.
4. Al fine di garantire il corretto esercizio dell'attività di vigilanza da parte delle soprintendenze preposte alla tutela del bene, queste, entro sessanta giorni dal rilascio del certificato di esecuzione dei lavori, di cui all'articolo 84, comma 7, lettera b), del Codice, accertata la regolarità delle prestazioni eseguite, attestano il buon esito dei lavori svolti.

Articolo 199 Lavori di importo inferiore a 150.000 euro

1. Per eseguire lavori su beni culturali di cui all’articolo 192, di importo inferiore alla soglia indicata all’articolo 82, le imprese devono possedere i seguenti requisiti, anche attraverso adeguata attestazione SOA, ove posseduta:
a) avere eseguito lavori direttamente e in proprio antecedentemente alla pubblicazione del bando o alla data dell'invito alla
gara ufficiosa, della medesima categoria e, ove si tratti di categoria OS 2-A e OS 2-B, con riferimento allo specifico settore di competenza a cui si riferiscono le attività di restauro, richiesto dall'oggetto dei lavori in base alla disciplina vigente, per un importo complessivo non inferiore a quello del contratto da stipulare, fermo restando il principio della continuità nella
direzione tecnica dell’impresa di cui all'articolo 200;
b) avere un organico determinato secondo quanto previsto dall'articolo 197 sull'idoneità organizzativa;
c) essere iscritte alla competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
2. I requisiti di cui al comma 1, autocertificati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
sono dichiarati in sede di domanda di partecipazione o in sede di offerta e sono accompagnati da una certificazione di buon
esito dei lavori rilasciata dall'autorità preposta alla tutela dei beni su cui si è intervenuti. La loro effettiva sussistenza è
accertata dalla stazione appaltante secondo le vigenti disposizioni in materia. Per i lavori e le attività di cui al comma 1, di
importo complessivo non superiore a 40.000 euro, la certificazione di buon esito dei lavori può essere rilasciata anche da una amministrazione aggiudicatrice.

Sezione II - Requisiti di qualificazione dei direttori tecnici

Articolo 200 Direzione tecnica.

1. La direzione tecnica può essere assunta da un singolo soggetto, eventualmente coincidente con il legale rappresentante
dell'impresa, o da più soggetti.
2. Il soggetto o i soggetti designati nell'incarico di direttore tecnico non possono rivestire, analogo incarico per conto di altre
imprese qualificate ai sensi della sezione I del presente Capo; essi producono, ai fini della qualificazione, una dichiarazione di unicità di incarico. Qualora il direttore tecnico sia persona diversa dal titolare dell'impresa, dal legale rappresentante,
dall'amministratore e dal socio, questi deve essere un dipendente dell'impresa stessa o ad essa legato mediante contratto
d'opera professionale regolarmente registrato.
3. Fatto salvo quanto disposto dell’art. 84, comma 12-bis, del Codice, la direzione tecnica per i lavori di cui al presente
decreto è affidata:
a) relativamente alla categoria OG 2, a soggetti iscritti all'albo professionale - Sezione A degli architetti, pianificatori,
paesaggisti e conservatori, o in possesso di laurea magistrale in conservazione dei beni culturali.
b) relativamente alle categorie OS 2-A e OS 2-B, con riferimento allo specifico settore di competenza a cui si riferiscono le
attività di restauro, richiesto dall'oggetto dei lavori in base alla disciplina vigente, a restauratori di beni culturali, qualificati
secondo la normativa vigente, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5;
c) relativamente alla categoria OS 25, ad archeologi in possesso dei requisiti stabiliti in base alla Legge 22 luglio 2014, n. 110;
d) relativamente alla categoria OS 24-B, a soggetti in possesso di laurea in ingegneria o in architettura o equipollente o in
possesso dei titoli di agrotecnico laureato, agronomo o dottore forestale;
4. Oltre a quanto previsto dal comma 3, è richiesto altresì il requisito di almeno due anni di esperienza nel settore dei lavori
su beni culturali di cui al presente regolamento, comprovata mediante l’attestazione SOA.
5. Con riferimento alle categorie OS 2-A e OS 2-B, la direzione tecnica può essere affidata anche a restauratori di beni
culturali, che hanno acquisito la relativa qualifica ai sensi dell'articolo 182, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, purché tali restauratori abbiano svolto, alla data di entrata in vigore del
presente regolamento, l’incarico di direzione tecnica in almeno tre distinti appalti nell'ambito di lavori riferibili alle medesime categorie.
6. In caso di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, i requisiti vengono autocertificati e sottoposti alle verifiche e controlli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
7. Il Direttore tecnico:
a) relaziona periodicamente per iscritto al direttore dei lavori e alla Soprintendenza competente;
b) segnala con tempestività al direttore dei lavori e alla Soprintendenza competente ogni criticità che presenti rischio per la
tutela del patrimonio culturale e ogni altra situazione che osti al regolare andamento dei lavori.


CAPO III - PROGETTAZIONE E DIREZIONE DI LAVORI RIGUARDANTI I BENI CULTURALI
Sezione I - Livelli e contenuti della progettazione

Articolo 201 Attività di progettazione

1. I progetti sono costituiti dagli elaborati indicati negli articoli 202, 203, 204, 205 e 206, fatto salvo in ogni caso quanto
stabilito dal comma 6. L'elenco degli elaborati che compongono i singoli livelli di progettazione è esaustivo e sostitutivo
rispetto all'elenco dei documenti che fanno parte dei medesimi livelli di cui al Capo I del Titolo II della presente Parte.
2. La scheda tecnica di cui all'articolo 147, comma 2, del Codice è finalizzata all'individuazione delle caratteristiche del bene
oggetto di intervento e descrive gli aspetti di criticità della conservazione del bene culturale prospettando gli interventi
opportuni.
3. L'affidamento dei lavori riguardanti i beni culturali, indicati all'articolo 192, è disposto, di regola, sulla base del progetto
esecutivo.
4. La progettazione esecutiva può essere omessa nelle seguenti ipotesi:
a) per i lavori su beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di
interesse storico, artistico o archeologico, allorché non presentino complessità realizzative, quali ad esempio la ripulitura ed
altri interventi che presentano caratteristiche di semplicità e serialità;
b) negli altri casi, qualora il responsabile unico del procedimento, accertato che la natura e le caratteristiche del bene, ovvero il suo stato di conservazione, sono tali da non consentire l'esecuzione di analisi e rilievi esaustivi o comunque presentino soluzioni determinabili solo in corso d'opera, disponga l'integrazione della progettazione in corso d'opera, il cui eventuale costo deve trovare corrispondente copertura nel quadro economico. L'impresa esecutrice dei lavori sottopone al
responsabile unico del procedimento la documentazione riguardante la progettazione integrativa, che viene approvata previa valutazione della stazione appaltante.
5. Nei casi di cui al comma 4 l'affidamento dei lavori può avvenire sulla base del progetto definitivo.
6. Per ogni intervento, il responsabile unico del procedimento, nella fase di progettazione di fattibilità, stabilisce il successivo
livello progettuale da porre a base di gara e valuta motivatamente, esclusivamente sulla base della natura e delle
caratteristiche del bene e dell'intervento conservativo, la possibilità di ridurre i livelli di definizione progettuale ed i relativi
contenuti dei vari livelli progettuali, salvaguardandone la qualità.

Articolo 202 Progetto di fattibilità tecnica ed economica

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 5, del Codice, il progetto di fattibilità tecnica ed economica
consiste in una relazione programmatica del quadro delle conoscenze, sviluppato per settori di indagine, nonché dei metodi
di intervento, con allegati i necessari elaborati grafici. Il quadro delle conoscenze è la risultante della lettura dello stato
esistente e consiste nella indicazione delle tipologie di indagine che si ritengono necessarie per la conoscenza del bene
culturale e del suo contesto storico e ambientale.
2. Sono documenti del progetto di fattibilità:
a) la relazione generale;
b) la relazione tecnica;
c) le indagini e ricerche preliminari;
d) la planimetria generale ed elaborati grafici;
e) le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani della sicurezza;
f) la scheda tecnica;
g) il calcolo sommario della spesa;
h) il quadro economico di progetto;
i) il crono programma dell'intervento;
l) il documento di fattibilità delle alternative progettuali, a esclusione dei casi di lavori che non comportano nuove
costruzioni;
m) lo studio preliminare ambientale, a esclusione dei casi di lavori che non comportano nuove costruzioni o installazioni o
impiantistica.
3. Il progetto di fattibilità comporta indagini e ricerche volte ad acquisire gli elementi idonei e necessari per le scelte dei tipi e dei metodi di intervento da approfondire nel progetto definitivo nonché per la stima del costo dell'intervento medesimo.
4. Le indagini e ricerche di cui al comma 3 riguardano:
a) l'analisi storico-critica;
b) i materiali costitutivi e le tecniche di esecuzione;
c) il rilievo e la documentazione fotografica dei manufatti;
d) la diagnostica;
e) l'individuazione del comportamento strutturale e l'analisi dello stato di conservazione, del degrado e dei dissesti;
f) l'individuazione degli eventuali apporti di altre discipline afferenti.
5. In ragione della complessità dell'intervento in relazione allo stato di conservazione ed ai caratteri storico¬artistici del
manufatto il progetto di fattibilità può limitarsi a comprendere quelle ricerche e quelle indagini che sono strettamente
necessarie per una prima reale individuazione delle scelte di intervento e dei relativi costi.

Articolo 203 Scheda tecnica

1. La scheda tecnica descrive le caratteristiche, le tecniche di esecuzione e lo stato di conservazione dei beni culturali su cui si interviene, nonché eventuali modifiche dovute a precedenti interventi, in modo da dare un quadro, dettagliato ed esaustivo, delle caratteristiche del bene e fornisce altresì indicazioni di massima degli interventi previsti e delle metodologie da applicare.
2. Nella scheda tecnica sono individuate e classificate, anche sulla scorta del provvedimento di dichiarazione dell'interesse
culturale che interessa il bene oggetto dell'intervento, le superfici decorate di beni architettonici e i materiali storicizzati di
beni immobili di interesse storico artistico o archeologico oggetto dell'intervento.
3. Nel caso di lavori di monitoraggio, manutenzione o restauro di beni culturali mobili, superfici decorate di beni
architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico o archeologico la scheda tecnica è redatta
da un restauratore di beni culturali, qualificato ai sensi della normativa vigente. Nel caso di lavori di scavo archeologico, la
scheda tecnica è redatta da un archeologo in possesso dei requisiti stabiliti in base alla Legge 22 luglio 2014, n. 110.
4. Nell'ambito del procedimento di autorizzazione di cui agli articoli 21 e 22 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, la
scheda tecnica, prima della definizione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, è sottoposta al soprintendente
competente, che ne approva i contenuti entro quarantacinque giorni, aggiornando, ove necessario, il provvedimento di
dichiarazione dell'interesse culturale che interessa il bene oggetto dell'intervento.

Articolo 204 Progetto definitivo

1. Il progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato, studia
il bene con riferimento all'intero complesso e al contesto ambientale in cui è inserito; approfondisce gli apporti disciplinari
necessari e definisce i collegamenti interdisciplinari; definisce in modo compiuto le tecniche, le tecnologie di intervento, i
materiali riguardanti le singole parti del complesso; prescrive le modalità esecutive delle operazioni tecniche; definisce gli
indirizzi culturali e le compatibilità fra progetto e funzione attribuita al bene attraverso una conoscenza compiuta dello stato
di fatto; configura nel complesso un giudizio generale volto ad individuare le priorità, i tipi e i metodi di intervento con
particolare riguardo all'esigenza di tutela ed ai fattori di degrado.
2. Sono documenti del progetto definitivo:
a) la relazione generale;
b) le relazioni tecniche e specialistiche;
c) i rilievi e documentazione fotografica;
d) gli elaborati grafici;
e) i calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
f) l'elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
g) il computo metrico-estimativo e quadro economico;
h) i piani di sicurezza e di coordinamento;
i) il cronoprogramma;
l) il disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
m) lo schema di contratto e capitolato speciale di appalto, nei casi di affidamento dei lavori sulla base del progetto definitivo;
n) il piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti.

Articolo 205 Progetto esecutivo

1. Il progetto esecutivo indica, in modo compiuto, entrando nel dettaglio e sulla base delle indagini eseguite, le esatte
metodologie operative, le tecniche, le tecnologie di intervento, i materiali da utilizzare riguardanti le singole parti del
complesso; prescrive le modalità tecnico-esecutive degli interventi; è elaborato sulla base di indagini dirette ed adeguate
campionature di intervento, giustificate dall'unicità dell'intervento conservativo; indica i controlli da effettuare in cantiere nel corso dei lavori.
2. Sono documenti del progetto esecutivo:
a) la relazione generale;
b) le relazioni specialistiche;
c) gli elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture e degli impianti;
d) i calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
e) il piano di monitoraggio e manutenzione dell'opera e delle sue parti;
f) il piano di sicurezza e di coordinamento;
g) il computo metrico-estimativo e quadro economico;
h) il cronoprogramma;
i) l'elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
l) il capitolato speciale di appalto e schema di contratto.

Articolo 206 Progettazione dello scavo archeologico

1. I livelli di progettazione dello scavo archeologico sono redatti da archeologi in possesso dei requisiti stabiliti in base alla
Legge 22 luglio 2014, n. 110.
2. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di scavo archeologico disciplina l'impianto del cantiere di scavo e
individua i criteri per la definizione della progressione temporale dei lavori e delle priorità degli interventi nel corso
dell'esecuzione dell'attività di scavo, nonché i tipi e i metodi di intervento. Il progetto di fattibilità è costituito da una
relazione programmatica delle indagini necessarie e illustrativa del quadro delle conoscenze pregresse, sviluppato per settori
di indagine, alla quale sono allegati i pertinenti elaborati grafici.
3. La relazione di cui al comma 2 illustra i tempi e i modi dell'intervento, relativi allo scavo e alla conservazione dei reperti,
allo studio e alla pubblicazione, nonché una prima ipotesi di sistemazione e valorizzazione dell ’ area al termine delle indagini e il cronoprogramma dell’intervento. Essa comprende altresì:
a) una stima dei costi;
b) il quadro economico di progetto;
c) le prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di
sicurezza. I documenti di cui alle lettere a), b) e c) sono redatti e sottoscritti da soggetti in possesso degli specifici requisiti di legge e costituiscono parte integrante della relazione.
4. Il quadro delle conoscenze pregresse consiste in una lettura critica dello stato esistente aggiornato alla luce degli elementi di conoscenza raccolti in eventuali scoperte.
5. Il progetto di fattibilità di cui al comma 2 contiene specifiche indicazioni in merito a tutte le indagini previste e con
riferimento in particolare a:
a) rilievo generale dell’area in scala idonea;
b) eventuali indagini diagnostiche;
c) eventuali indagini di altro genere.
6. Il progetto di fattibilità, qualora non sia stato predisposto dai competenti uffici del Ministero per i beni e le attività
culturali, viene comunicato al Soprintendente competente.
7. Il progetto definitivo dei lavori di scavo archeologico, nel quale confluiscono i risultati delle indagini previste nel progetto di fattibilità, comprende dettagliate previsioni tecnico-scientifiche ed economiche relative alle diverse fasi e tipologie di
intervento e indica la quantità e la durata di esse e comprende altresì il piano di sicurezza e coordinamento.
8. Le fasi di cui al comma 7 comprendono:
a) rilievi ed indagini;
b) scavo;
c) documentazione di scavo, quali giornali di scavo, schede stratigrafiche, documentazione grafica e fotografica;
d) restauro dei reperti mobili ed immobili;
e) schedatura preliminare dei reperti e loro immagazzinamento insieme con gli eventuali campioni da sottoporre ad analisi;
f) studio e pubblicazione;
g) forme di fruizione anche con riguardo alla sistemazione e musealizzazione del sito o del contesto recuperato;
h) manutenzione programmata.
9. Il progetto definitivo dei lavori di scavo archeologico contiene inoltre la definizione delle tipologie degli interventi,
distinguendo quelli di prevalente merito scientifico, eventualmente da affidare a imprese in possesso di requisiti specifici ove
non curate dalla stessa amministrazione aggiudicatrice. In questo caso, il progetto definitivo viene comunicato al
Soprintendente competente.
10. Il progetto esecutivo, ove redatto ai sensi dell'articolo 147 del Codice, indica in modo compiuto, entrando nel dettaglio e
sulla base delle indagini eseguite, le modalità tecniche ed esecutive delle varie fasi operative, indicando i controlli da
effettuare in cantiere nel corso dei lavori. Il ruolo di direttore operativo di cantiere è ricoperto da archeologi in possesso dei
requisiti stabiliti in base alla Legge 22 luglio 2014, n. 110.
11. Le disposizioni contenute nei commi precedenti si applicano anche alla procedura di verifica preventiva dell’interesse
archeologico.

Articolo 207 Progettazione di lavori di impiantistica e per la sicurezza

1. I progetti relativi ai lavori di impiantistica e per la sicurezza, redatti ai vari e successivi livelli di approfondimento,
prevedono l'impiego delle tecnologie più idonee a garantire il corretto inserimento degli impianti e di quanto necessario per
la sicurezza nella organizzazione tipologica e morfologica dei complessi di interesse storico-artistico e a offrire prestazioni,
compatibilmente con le limitazioni imposte dal rispetto delle preesistenze storico-artistiche, analoghe a quelle richieste per
gli edifici di nuova costruzione. Sono inoltre richiesti i piani di sicurezza in fase di esercizio e il programma di manutenzione
programmata con le scorte di magazzino necessarie per garantire la continuità del servizio.

Articolo 208 Verifica dei progetti

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del Codice, per i progetti di lavori relativi a beni culturali, la stazione
appaltante provvede direttamente all'attività di verifica, avvalendosi altresì:
a) nei casi di interventi su beni mobili culturali, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico:
1) del soggetto che ha predisposto la scheda tecnica di cui all'articolo 203, sempre che non abbia assunto il ruolo di
progettista dell'intervento da attuare;
2) ovvero di un funzionario tecnico, appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, con profilo professionale di
restauratore, in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerente con l'intervento, che non abbia
partecipato alla redazione del progetto;
b) nei casi di interventi su beni culturali immobili:
1) del soggetto che ha predisposto la scheda tecnica di cui all'articolo 203, sempre che non abbia assunto il ruolo di
progettista dell'intervento da attuare;
2) ovvero di un funzionario tecnico, appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, con profilo professionale di
architetto, in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerente con l'intervento, che non abbia partecipato
alla redazione del progetto;
c) nei casi di lavori di scavo archeologico, comprese le indagini archeologiche subacquee:
1) del soggetto che ha predisposto la scheda tecnica di cui all'articolo 203, sempre che non abbia assunto il ruolo di
progettista dell'intervento da attuare;
2) ovvero di un funzionario tecnico, appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, con la qualifica di archeologo in
possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerente con l'intervento, che non abbia partecipato alla redazione
del progetto.
2. Il responsabile del procedimento può disporre motivatamente che la verifica riguardi soltanto il livello di progettazione
posto alla base dell'affidamento dei lavori.

Sezione II - Soggetti incaricati dell'attività di progettazione e direzione lavori

Articolo 209 Progettazione, direzione lavori e attività accessorie

1. Secondo quanto disposto dall'articolo 147, comma 1, del Codice e dal presente regolamento in materia di affidamento dei
servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, per i lavori concernenti i beni culturali, nei casi in cui non sia prevista
l'iscrizione a un ordine o collegio professionale, le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità, definitiva ed esecutiva
possono essere espletate anche da un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, ovvero, secondo la tipologia dei lavori, da altri professionisti in possesso dei requisiti stabiliti in base alla Legge 22 luglio 2014, n. 110, in entrambi i casi in possesso di specifica competenza coerente con l'intervento da attuare.
2. La direzione dei lavori, il supporto tecnico alle attività del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente
alla formazione del programma triennale comprendono un restauratore di beni culturali qualificato ai sensi della normativa
vigente, ovvero, secondo la tipologia dei lavori, altro professionista in possesso dei requisiti stabiliti in base alla Legge 22
luglio 2014, n. 110. La direzione dei lavori è svolta da un restauratore di beni culturali qualificato ai sensi della normativa
vigente, ovvero, secondo la tipologia dei lavori, da altro professionista in possesso dei requisiti stabiliti in base alla Legge 22
luglio 2014, n. 110. In ambedue i casi sono richiesti un'esperienza almeno quinquennale e il possesso di specifiche
competenze coerenti con l'intervento.
3. Per i lavori concernenti beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni
immobili di interesse storico artistico o archeologico, oppure scavi archeologici, il restauratore oppure altro professionista di
cui al comma 2, all'interno dell'ufficio di direzione dei lavori, ricopre il ruolo di direttore dei lavori o di assistente con funzioni di direttore operativo.
4. Le attività di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere espletate dai funzionari tecnico-scientifici delle stazioni appaltanti, in
possesso di adeguata professionalità in relazione all'intervento da attuare.

CAPO IV - SOMMA URGENZA

Articolo 210 Tipi di intervento per i quali è consentita l'esecuzione di lavori con il regime di somma urgenza

1. L'esecuzione dei lavori di cui al presente titolo è consentita nei casi di somma urgenza, nei quali ogni ritardo sia
pregiudizievole alla pubblica incolumità o alla tutela del bene, per rimuovere lo stato di pregiudizio e pericolo e fino
all'importo di trecentomila euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio, secondo le
modalità e le procedure di cui all'articolo 163 del codice.

CAPO V - ESECUZIONE E COLLAUDO DEI LAVORI RIGUARDANTI I BENI CULTURALI

Articolo 211 Collaudo

1. Per il collaudo in corso d'opera di cui all'articolo 150 del codice la composizione dell'organo che vi provvede è determinata
dai commi successivi del presente articolo.
2. Per il collaudo dei beni relativi alle categorie OG 2 l'organo di collaudo comprende anche un restauratore con esperienza
almeno quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento.
3. Per il collaudo dei beni relativi alle categorie OS 2-A e OS 2-B l'organo di collaudo comprende anche un restauratore con
esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento, nonché uno storico
dell'arte o un archivista o un bibliotecario in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerente con
l'intervento.
4. Per il collaudo dei beni relativi alla categoria OS 25 l'organo di collaudo comprende anche un archeologo in possesso dei
requisiti stabiliti in base alla Legge 22 luglio 2014, n. 110 nonché un restauratore entrambi con esperienza almeno
quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento.
5. Per il collaudo dei beni relativi alla categoria OS 24-B l'organo di collaudo comprende anche un soggetto in possesso di
laurea triennale in ingegneria o in architettura o equipollente o in possesso dei titoli di agrotecnico laureato, agronomo o
dottore forestale.
6. Possono far parte dell'organo di collaudo, limitatamente ad un solo componente, e fermo restando il numero complessivo
dei membri previsto dalla vigente normativa, i funzionari delle stazioni appaltanti, laureati e inquadrati con qualifiche di
storico dell'arte, archivista o bibliotecario, che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni presso amministrazioni
aggiudicatrici.

Articolo 212 Lavori di manutenzione

1. I lavori di manutenzione, in ragione della natura del bene e del tipo di intervento che si realizza, possono non richiedere
l'elaborazione di tutta la documentazione nonché le indagini e ricerche previste dalle norme sui livelli di progettazione di
fattibilità, definitiva ed esecutiva, e sono eseguiti, coerentemente alle previsioni del piano di monitoraggio e manutenzione,
anche sulla base di una perizia di spesa contenente:
a) la descrizione del bene corredata da sufficienti elaborati grafici e topografici redatti in opportuna scala;
b) il capitolato speciale con la descrizione delle operazioni da eseguire ed i relativi tempi;
c) il computo metrico-estimativo;
d) l'elenco dei prezzi unitari delle varie lavorazioni;
e) il quadro economico;
f) il piano della sicurezza e coordinamento.

Articolo 213 Consuntivo scientifico e vigilanza sull'esecuzione dei lavori

1. Al termine del lavoro sono predisposti dal direttore dei lavori, i documenti previsti dall'articolo 102, comma
9, del Codice contenenti la documentazione grafica e fotografica dello stato del manufatto prima, durante e dopo
l'intervento nonché l'esito di tutte le ricerche ed analisi compiute e i problemi aperti per i futuri interventi.
2. Per gli scavi archeologici la documentazione comprende:
a) elaborati grafici (piante di strato, rilievi e sezioni eseguiti durante i lavori);
b) diario di scavo;
c) scheda SAS;
d) schede di Unità Stratigrafica (US);
e) diagramma stratigrafico (matrix);
f) fotografie;
g) tabelle materiali (TMA);
h) relazione interpretativa di sintesi;
i) eventuali relazioni specialistiche (antropologiche, paleobotaniche, archeozoologiche) sottoscritte da idoneo specialista.
3. La relazione è conservata presso la stazione appaltante ed è trasmessa in copia alla soprintendenza competente, anche a
fini di monitoraggio dell'applicazione del presente regolamento.
4. Nel corso dell'esecuzione dei lavori la stazione appaltante e l'ufficio preposto alla tutela del bene culturale vigilano
costantemente sul rispetto dell'articolo 29, comma 6, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e sul mantenimento da parte delle imprese esecutrici dei requisiti di ordine speciale di qualificazione nelle categorie OS 2-A, OS 2-B, OS 24-B, OS 25 e OG 2, adottando, in caso di inosservanza, i provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente.
 

PARTE III - CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA E AD ALTRI SERVIZI TECNICI NEI SETTORI ORDINARI

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 214 Affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e di altri servizi tecnici (art.li 252 e 253, comma 4, d.P.R. n. 207/2010; parte III, punto 5, linee guida ANAC n. 1)

1. Al presente titolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4.
2. Le stazioni appaltanti affidano gli incarichi relativi ai servizi di architettura e ingegneria e ad altri servizi tecnici, di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera vvvv), del codice, concernenti la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, del progetto definitivo, del progetto esecutivo e del piano di sicurezza e di coordinamento, le attività tecniche di supporto alla progettazione, nonché la direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e il collaudo, secondo le procedure e con le modalità previste dalle disposizioni della presente parte.
3. Le attività tecniche di supporto alla progettazione attengono ad attività meramente strumentali alla progettazione, quali
indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati
specialistici e di dettaglio, nonché la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.
4. Non possono essere oggetto di affidamento le attività di consulenza e di ausilio alla progettazione, concernenti attività
accessorie di supporto alla progettazione, che non comportino la firma di elaborati progettuali, quali la consulenza
specialistica relativa agli ambiti progettuali strutturali e geotecnici.
5. Nel caso di subappalto delle attività di cui all’articolo 31, comma 8, secondo periodo, del codice, l’affidatario della
progettazione è tenuto all’osservanza di quanto previsto dall’articolo 105 del codice.
6. Nel caso di stazioni appaltanti di dimensione nazionale la cui struttura è articolata su base locale l’ambito territoriale
previsto dall’articolo 24, comma 3, del codice si riferisce alle singole articolazioni territoriali.
7. Ai fini della presente parte si intendono per:
a) prestazioni professionali normali: le prestazioni previste dalle tariffe professionali come prestazioni tipiche in relazione alle classi e categorie di lavori;
b) prestazioni professionali speciali: le prestazioni previste dalle tariffe professionali non ricomprese in quelle considerate
normali;
c) prestazioni professionali accessorie: le prestazioni professionali non previste dalle tariffe professionali.

Articolo 215 Requisiti dei professionisti singoli o associati (art. 1 d.m. n. 263/2016)

1. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, i
professionisti singoli o associati devono possedere i seguenti requisiti:
a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all’attività prevalente oggetto del bando di gara, oppure, nelle procedure di affidamento di servizi che non richiedono il possesso di laurea, essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare, nel rispetto dei
relativi ordinamenti professionali;
b) essere abilitati all’esercizio della professione nonché iscritti al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo
professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all’esercizio della professione secondo le norme dei paesi
dell’Unione europea cui appartiene il soggetto.

Articolo 216 Requisiti delle società di professionisti (art. 2 d.m. n. 263/2016; art. 255 d.P.R. n. 207/2010)

1. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, i soggetti di
cui all’articolo 46, comma 1, lettera b), del codice devono possedere i seguenti requisiti:
a) organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e
tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:
1) i soci;
2) gli amministratori;
3) i dipendenti;
4) i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell’ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione I.V.A.;
b) l’organigramma di cui alla lettera a) riporta altresì, l’indicazione delle specifiche competenze e responsabilità.

Articolo 217 Requisiti delle società di ingegneria (art. 3 d.m. n. 263/2016; art. 254 d.P.R. n. 207/2010)

1. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, i soggetti di
cui all’articolo 46, comma 1, lettera c), del codice, sono tenuti a disporre di almeno un direttore tecnico con funzioni di
collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni
svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni.
2. Il direttore tecnico di cui al comma 1, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all’attività prevalente svolta
dalla società;
b) essere abilitato all’esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al momento dell’assunzione
dell’incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato all’esercizio della professione
secondo le norme dei paesi dell’Unione europea cui appartiene il soggetto.
c) non rivestire analogo incarico presso altra società di ingegneria, a meno che tra le due società sussista un regime di
controllo o collegamento ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile.
3. La società delega il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto
dell’affidamento, al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto dipendente dalla medesima società e avente i
medesimi requisiti. L’approvazione e la firma degli elaborati comportano la solidale responsabilità civile del direttore tecnico
o del delegato con la società di ingegneria nei confronti della stazione appaltante.
4. Il direttore tecnico è formalmente consultato dall’organo di amministrazione della società per la definizione degli indirizzi
relativi all’attività di progettazione, per la decisione di partecipazioni a gare per affidamento di incarichi o a concorsi di idee o di progettazione, nonché in materia di svolgimento di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni dei
lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale.
5. Le società di ingegneria, predispongono e aggiornano l’organigramma comprendente i soggetti direttamente impiegati
nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:
a) i soci;
b) gli amministratori;
c) i dipendenti;
d) i consulenti su base annua, muniti di partiva I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell’ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione I.V.A.
6. L’organigramma riporta, altresì, l’indicazione delle specifiche competenze e responsabilità. Se la società svolge anche
attività diverse dalle prestazioni di servizi di cui all’articolo 214, nell’organigramma sono indicate la struttura organizzativa e le capacità professionali espressamente dedicate alla suddetta prestazione di servizi. I relativi costi sono evidenziati in
apposito allegato al conto economico.

Articolo 218 Requisiti dei raggruppamenti temporanei, dei consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, e dei GEIE (art. 4 e 5 d.m. n. 263/2016; art. 253 e 256 d.P.R. n. 207/2010)

1. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 48 del codice, per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all’articolo 46, comma 1, lettera e), del codice i requisiti di cui agli articoli 216 e 217 devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento.
2. Il divieto di cui articolo 48, comma 7, del codice sussiste, altresì, per i liberi professionisti qualora partecipi alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 216, comma 1 e dall’articolo 217, comma 3.
3. I raggruppamenti temporanei devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da
meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione europea di residenza,
quale progettista. Per le procedure di affidamento che non richiedono il possesso del diploma di laurea, il giovane deve
essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare abilitato da
meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione europea di residenza,
nel rispetto dei relativi ordini professionali. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di
partecipazione richiesti dai committenti.
4. Ferma restando l’iscrizione al relativo albo professionale, il giovane progettista presente nel raggruppamento può essere:
a) un libero professionista singolo o associato;
b) con riferimento alle società di cui agli articoli 216 e 217, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su
base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato
annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA;
c) con riferimento ai prestatori di servizi attinenti l’architettura l’ingegneria di altri Stati membri, di cui all’articolo 46, comma 1, lettera d), del codice, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell’Unione europea in cui è stabilito il soggetto stesso, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvro alla lettera b), se costituito in forma societaria.
5. Per i consorzi stabili, di società di professionisti e di società di ingegneria, e per i GEIE, costituiti ai sensi dell'articolo 45,
comma 2, lettere c) e g) del codice, i requisiti di cui agli articoli 216 e 217, devono essere posseduti dai consorziati o
partecipanti ai GEIE.

Articolo 219 Obblighi di comunicazione e verifica dei requisiti (art.li 6, 7 e 8 d.m. n. 263/2016)

1. Per la verifica dei requisiti e delle capacità di cui all’articolo 83 del codice, richiesti per la partecipazione alle gare per gli
affidamenti dei servizi. di cui all’articolo 214, i soggetti di cui agli di cui agli articoli 216, 217, e 218, comma 5, comunicano alla banca dati nazionale degli operatori economici, di cui all’articolo 81, comma
1. del codice, i seguenti dati:
a) entro trenta giorni dall'adozione, l'atto costitutivo e ogni altro atto relativo a successive variazioni dell'assetto societario;
b) entro dieci giorni dall'adozione, l'organigramma di cui agli articoli 216e 217, nonché ogni loro successiva variazione;
c) entro trenta giorni dall'approvazione dei bilanci, il fatturato speciale;
d) entro cinque giorni dalla comunicazione dell’atto di nomina del direttore tecnico al registro delle imprese,
indipendentemente dall’intervenuta registrazione, la delibera di nomina del direttore tecnico.
2. La verifica di cui al comma 1 si riferisce alla sola parte della struttura organizzativa relativa alla procedura di affidamento
dei servizi di cui all’articolo 214.
3. Fermo restando quanto previsto in materia di DURC dalla legislazione vigente, alle attività professionali prestate dalle
società di cui agli articoli 216 e 217, si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la cassa di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al
relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive casse secondo gli ordinamenti
statutari e i regolamenti vigenti.

Articolo 220 Penali (art. 257 d.P.R. n. 207/2010)

1. I disciplinari di affidamento dei servizi di cui all’articolo 214precisano le penali da applicare nel caso di ritardato
adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell’articolo 113-bis del codice.
2. I termini di adempimento delle prestazioni sono stabiliti dal responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla
categoria, all'entità ed alla complessità dell'intervento, nonché al suo livello qualitativo.
3. Si applica l’articolo 140, comma 3, primo periodo.

Articolo 221 Concorso di idee (art. 259 d.P.R. n. 207/2010)

1. Il concorso di idee di cui all’articolo 156 del codice è finalizzato ad ottenere una valutazione comparata di una pluralità di
soluzioni su temi di paesaggio, ambiente, urbanistica, architettura, ingegneria e tecnologia.
2. Il bando per il concorso di idee contiene:
a) nome, indirizzo, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica della stazione appaltante;
b) nominativo del responsabile del procedimento;
c) descrizione delle esigenze della stazione appaltante;
d) modalità di presentazione e rappresentazione delle proposte ideative costituite almeno da elaborati grafici e da una
relazione tecnico economica;
e) elencazione della documentazione ritenuta utile messa a disposizione dei concorrenti;
f) termine per la presentazione delle proposte;
g) criteri e metodi per la valutazione delle proposte;
h) importo del premio da assegnare al vincitore del concorso, e numero massimo di eventuali ulteriori premi con il relativo
importo;
i) data di pubblicazione.
3. Si applica l’articolo 222, comma 6.

Articolo 222 Concorso di progettazione (art. 260 d.P.R. n. 207/2010)

1. L'ammontare del premio da assegnare al vincitore di un concorso di progettazione è determinato in misura non superiore
al sessanta per cento dell'importo presunto dei servizi necessari per la redazione del progetto di fattibilità tecnica e
economica calcolato sulla base delle tariffe professionali. Una ulteriore somma compresa fra il quaranta ed il settanta per
cento è stanziata per i concorrenti ritenuti meritevoli, a titolo di rimborso spese per la redazione del progetto di fattibilità.
2. Il bando per i concorsi di progettazione, oltre a tutti gli elementi elencati dall’articolo 221, comma 2, con esclusione della
lettera d), contiene l’indicazione:
a) della procedura di aggiudicazione prescelta;
b) del numero di partecipanti al secondo grado selezionati secondo quanto previsto dall’articolo 154, comma
4. del codice;
c) descrizione del progetto;
d) del numero, compreso tra dieci e venti, previsto di partecipanti nel caso di procedura ristretta o competitiva con
negoziazione;
e) delle modalità, dei contenuti e dei termini della domanda di partecipazione nonché dei criteri di scelta nel caso di
procedura ristretta;
f) dei criteri di valutazione delle proposte progettuali;
g) del “peso” o del “punteggio” da attribuire, con somma pari a cento e con gradazione rapportata all’importanza relativa di
ciascuno, agli elementi di giudizio nei quali è scomponibile la valutazione del progetto oggetto del concorso;
h) dell’indicazione del carattere vincolante o meno della decisione della commissione giudicatrice;
i) del costo massimo di realizzazione all’intervento da progettare determinato sulla base di valori parametrici fissati nel bando stesso;
l) delle informazioni circa le modalità di presentazione dei progetti;
m) dei giorni e delle ore in cui gli interessati possono recarsi presso gli uffici della stazione appaltante per ritirare la
documentazione di cui al comma 4.
3. Il bando contiene anche le informazioni circa le modalità di ritiro degli elaborati non premiati e per i quali non è stato
disposto il rimborso spese, nonché l’eventuale facoltà della commissione di menzionare i progetti che, pur non premiati,
presentano profili di particolare interesse.
4. Al bando di gara sono allegate le planimetrie con le curve di livello riguardanti le aree interessate dall’intervento, le
relazioni e i grafici relativi alle indagini geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche e sismiche effettuate sulle medesime
aree nonché il documento di indirizzo alla progettazione di cui all’articolo 14, comma 3.
5. La valutazione delle proposte progettuali presentate al concorso di progettazione è eseguita sulla base dei criteri e dei
metodi contenuti nell’allegato I.
6. Ai sensi dell’articolo 154, comma 3, secondo periodo, del codice, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria
l’opportunità di prevedere la presenza, tra i firmatari della proposta progettuale, di almeno un professionista laureato,
abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello stato membro dell’Unione Europea di
residenza. Ferma restando l’iscrizione al relativo albo professionale, il soggetto firmatario può essere:
a) con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 46, comma 1, lettera a), del codice, un libero professionista singolo o
associato;
b) con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 46, comma 1, lettere b) e c), del codice, un amministratore, un socio, un
dipendente, un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA;
c) con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 46, comma 1, lettera d), del codice, un soggetto avente caratteristiche
equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell’Unione europea in cui è stabilito il soggetto
stesso, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in
forma societaria.

TITOLO II - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI

Articolo 223 Disposizioni generali in materia di affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e di altri servizi tecnici (art. 261 d.P.R. n. 207/2010; parte IV, punto 2.2.3, e parte II, punto 3.1, linee guida ANAC n. 1)

1. I servizi di cui all’articolo 214il cui corrispettivo complessivo stimato, determinato secondo quanto stabilito dall’articolo
224, sia di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’articolo 35 del codice, sono affidati dalle
stazioni appaltanti secondo le disposizioni previste dall’articolo 157, comma 1, del codice e dal presente titolo, con esclusione dell’articolo 229.
2. I servizi di cui all’articolo 214 il cui corrispettivo complessivo stimato, determinato secondo quanto stabilito dall’articolo
224, sia pari o superiore a 100.000 euro ed inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’articolo 35 del codice, sono affidati dalle stazioni appaltanti secondo le disposizioni previste dall’articolo 157, comma 2, secondo periodo, del codice e dal presente titolo, con esclusione dell’articolo 229.
3. I compiti di supporto alle attività del responsabile del procedimento di cui all’articolo 31, comma 11, del codice, il cui
corrispettivo complessivo stimato, determinato secondo quanto stabilito dall’articolo 224, sia pari o superiore alle soglie
stabilite dall’articolo 35 del codice per gli appalti pubblici di servizi, sono affidati dalle stazioni appaltanti secondo le
disposizioni della parte II, titoli II, III e IV, codice.
4. I compiti di supporto alle attività del responsabile del procedimento di cui all’articolo 31, comma 11, del codice il cui
corrispettivo complessivo stimato, determinato secondo quanto stabilito dall’articolo 224, sia inferiore alle soglie stabilite
dall’articolo 35 del codice per gli appalti pubblici di servizi, sono affidati dalle stazioni appaltanti secondo le disposizioni
dell’articolo 36 del codice.
5. In caso di raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 46, comma 1, lettera e), del codice, i requisiti finanziari e tecnici di cui all’articolo 225, comma 1, lettere a), b), d) ed e), sono posseduti cumulativamente dal raggruppamento. Il bando di gara, la lettera di invito o l’avviso di gara possono prevedere, con opportuna motivazione, ai fini del computo complessivo dei requisiti del raggruppamento, che la mandataria debba possedere una percentuale minima degli stessi requisiti, che,
comunque, non può essere stabilita in misura superiore al sessanta per cento; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti, ai quali non possono essere richieste percentuali minime di possesso dei requisiti. La mandataria in ogni caso possiede, in relazione alla specifica gara, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuno dei mandanti. La mandataria, ove sia in possesso di requisiti superiori alla percentuale prevista dal bando di gara, dalla lettera di invito o dall’avviso di gara, partecipa alla gara per una percentuale di requisiti pari al limite massimo stabilito.
6. Il requisito di cui all’articolo 225, comma 1, lettera c), non è frazionabile.
7. Ai consorzi stabili di cui all’articolo 46, comma 1, lettera f), del codice, non possono essere richieste percentuali di requisiti minimi in capo ad uno o più dei consorziati, applicandosi le disposizioni previste per i mandanti di cui al comma 5.
8. Nei raggruppamenti temporanei e nei consorzi stabili, i requisiti di cui all’articolo 225, comma 1, lettere a),
b) , d) ed e), posseduti da ciascun soggetto partecipante al raggruppamento o al consorzio, sono utilizzati limitatamente alla
quota di partecipazione al raggruppamento o al consorzio.
9. La stazione appaltante individua il soggetto responsabile della predisposizione della relazione geologica tramite:
a) affidamento del solo servizio di predisposizione della relazione geologica;
b) richiesta della presenza del geologo all’interno della più complessa struttura di progettazione, quale:
1) componente di un’associazione temporanea;
2) associato di una associazione tra professionisti;
3) socio, amministratore, o direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria;
4) dipendente del soggetto offerente;
5) consulente su base annua, che abbia fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al cinquanta per
cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA.

Articolo 224 Corrispettivo (art. 262 d.P.R. n. 207/2010; parte III, punto 2.3, linee guida ANAC n. 1)

1. I corrispettivi di cui all’articolo 24, comma 8, del codice sono determinati secondo quanto previsto dal comma 2.
2. La quota del corrispettivo complessivo riferita alle prestazioni normali e speciali relative alla progettazione è determinata
sulla base delle percentuali ed aliquote di prestazioni parziali previste dalle tariffe professionali, in corrispondenza della
classe, della categoria e degli importi dell’intervento risultanti dai progetti redatti, nonché del livello di progettazione da
redigere. Tale quota del corrispettivo è aumentata sulla base degli incrementi stabiliti dalle tariffe professionali per il
rimborso delle spese. In modo analogo è determinato il corrispettivo per la direzione lavori, per il coordinamento per la
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e per i compiti di supporto alle attività del responsabile del procedimento.
La quota del corrispettivo complessivo riferita alle prestazioni accessorie è determinata con riguardo ai correnti prezzi di
mercato e con riferimento agli importi posti a base di gara.
3. All’importo stimato del corrispettivo complessivo è applicabile da parte dei concorrenti un ribasso percentuale unico,
relativo alle prestazioni professionali e alle spese.
4. La progettazione di un intervento non può essere artificiosamente divisa in più parti al fine di eludere l’applicazione delle
norme che disciplinano l’affidamento del servizio con esclusione delle parti eseguite all’interno della stazione appaltante.
5. Al fine di garantire il principio dell’equo compenso, al professionista non possono essere richieste prestazioni ulteriori
rispetto a quelle a base di gara, che non sono state considerate ai fini della determinazione dell’importo a base di gara.

Articolo 225 Requisiti di partecipazione (art. 263 d.P.R. n. 207/2010; parte IV, punto 2.2.2, linee guida ANAC n. 1)

1. I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare sono definiti dalle stazioni appaltanti con
riguardo:
a) al fatturato globale per servizi di cui all'articolo 214, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo massimo pari al doppio dell’importo a base di gara.
b) all’avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di cui all'articolo 214, relativi a lavori appartenenti ad ognuna
delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria variabile tra 1 e 2 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie;
c) all’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di cui all'articolo 214, relativi ai lavori, appartenenti ad
ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni
contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte
l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a
tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento;
d) per i soggetti organizzati in forma societaria: numero medio annuo del personale tecnico, utilizzato negli ultimi tre anni,
comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, espresso in termini di risorse a tempo pieno, in una misura proporzionata alle unità stimate nel bando per lo svolgimento dell’incarico e, al massimo, non superiore al doppio;
e) per i professionisti singoli e associati: numero di unità minime di tecnici, comprendente i dipendenti e i consulenti su base
annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i
rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti del
soggetto offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima
dichiarazione IVA, espresso in termini di risorse a tempo pieno, in misura proporzionata alle unità stimate nel bando per lo
svolgimento dell’incarico e, al massimo, non superiore al doppio, da raggiungere anche mediante la costituzione di un
raggruppamento temporaneo di professionisti.
2. I servizi di cui all’articolo 214 valutabili sono quelli eseguiti nel decennio o nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi eseguita nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca
precedente, come risultanti da attestazione della stazione appaltante. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti
privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati
dall’operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell’avvenuta esecuzione attraverso gli
atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione,
ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima. Per i servizi di progettazione, svolti
anche per committenti privati, non rileva la mancata realizzazione dei lavori.
3. Ai fini di cui al comma 1, lettere b) e c), il bando indica le eventuali ulteriori categorie, appartenenti alla stessa classe, che possono essere utilizzate al fine di comprovare il possesso dei requisiti richiesti.
4. Tra i servizi di cui all’articolo 214 valutabili sono ricompresi:
a) i servizi di ingegneria aventi ad oggetto le sole verifiche strutturali e sismiche sulle opere esistenti, in assenza di
progettazione;
b) i servizi di progettazione consistenti nella redazione di varianti, sia in fase di gara sia nel corso dell’esecuzione: Il servizio
svolto deve risultare formalizzato in un elaborato sottoscritto dal progettista che intende avvalersene e che la stazione
appaltante attesti la variante, formalmente approvata e validata, e il relativo importo. Detto importo deve corrispondere alla
somma degli importi incrementali, riferiti alle categorie di lavori aggiuntivi rispetto al progetto posto a base di gara.


Articolo 226 Bando di gara, domanda di partecipazione e lettera di invito (art. 264 d.P.R. n. 207/2010)

1. Nel caso di procedura aperta, ristretta o competitiva con negoziazione, il bando di gara per l'affidamento dei servizi di cui
all’articolo 214, contiene:
a) il nome, l’indirizzo, il numero di telefono e l’indirizzo di posta elettronica della stazione appaltante;
b) l’indicazione dei servizi di cui all’articolo 214 con la specificazione delle prestazioni specialistiche necessarie compresa
quella del direttore dei lavori e del coordinatore per la progettazione di cui all’articolo 91 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, e del coordinatore per l’esecuzione di cui all’articolo 92 del medesimo decreto legislativo;
c) l’importo complessivo stimato dell’intervento cui si riferiscono i servizi da affidare e degli eventuali importi parziali stimati, nonché delle relative classi e categorie dei lavori individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali;
d) l’ammontare presumibile del corrispettivo complessivo dei servizi, per le prestazioni normali, speciali e accessorie,
compreso il rimborso spese, posto a base di gara, determinato con le modalità di cui all’articolo 224 e l’indicazione delle
modalità di calcolo in base alle quali è stato definito detto ammontare;
e) il tempo massimo per l'espletamento dell'incarico;
f) per la procedura aperta il termine non inferiore a cinquantadue giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando, per la presentazione delle offerte;
g) per la procedura ristretta e per la procedura competitiva con negoziazione, il termine non inferiore a trentasette giorni
decorrenti dalla data di pubblicazione del bando, per la presentazione delle domande di partecipazione;
h) l'indirizzo al quale devono essere inviate le domande e le offerte;
i) per la procedura ristretta e per la procedura competitiva con negoziazione, il termine entro il quale sono spediti gli inviti a
presentare offerta, nonché il termine per la presentazione delle offerte;
l) il massimale dell'assicurazione prevista dall'articolo 231;
m) il divieto previsto dall’articolo 24, comma 7, del codice;
n) i requisiti previsti dall’articolo 225, commi 1 e 3;
o) i criteri di valutazione dell’offerta di cui all’articolo 228, comma 3, e corrispondente suddivisione dei fattori ponderali ai
sensi dell’articolo 228, comma 5, l’eventuale suddivisione dei criteri di cui all’articolo 228, comma 4, lettere a) e b), in subcriteri e relativi sub-pesi;
p) nel caso in cui la stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all’articolo 91, comma 1, del codice, il numero minimo e
massimo, ove previsto, dei soggetti da invitare a presentare offerta;
q) il nominativo del responsabile del procedimento.
2. Nel caso di procedura ristretta o competitiva con negoziazione le domande di partecipazione contengono la
documentazione e le dichiarazioni di cui all’articolo 228, comma 1, lettere a1.), a.2) e a.3).
3. Il bando in caso di procedura aperta, ovvero la lettera di invito in caso di procedura ristretta o competitiva con
negoziazione, indica:
a) il numero massimo di schede di formato A3, ovvero di formato A4, che costituiscono la documentazione di ognuno dei
servizi di cui all’articolo 228, comma 1, lettera b), punto 1); tale numero è compreso tra tre e cinque, nel caso di schede di
formato A3, e tra sei e dieci, nel caso di schede di formato A4;
b) il contenuto, in rapporto allo specifico servizio da affidare, della relazione tecnica di offerta di cui di cui all’articolo 228,
comma 1, lettera b), punto 2), ed il numero massimo di cartelle, che costituiscono la relazione; tale numero è compreso tra
venti e quaranta.

Articolo 227 Numero massimo di candidati da invitare (art. 265 d.P.R. n. 207/2010)

1. 1.nel caso di in cui la stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all’articolo 91, comma 1, del codice, qualora il
numero dei candidati in possesso dei requisiti minimi previsti dal bando di gara risulta superiore a quello massimo fissato nel
bando stesso, la scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta viene effettuata per una metà arrotondata per difetto,
sulla base dei criteri di cui all’allegato L e per i restanti tramite sorteggio pubblico.
2. La scelta degli offerenti da invitare avviene in seduta pubblica, con data indicata nel bando di gara, limitatamente alla fase di verifica della documentazione e delle dichiarazioni di cui all’articolo 228, comma 1, lettere a.1), a.2) e a.3), e in seduta riservata ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui all’allegato L.
3. La stazione appaltante nei successivi cinque giorni dalla conclusione del procedimento di cui al comma 2 comunica
formalmente a ciascuno dei soggetti concorrenti l’esito della selezione ed il punteggio riportato.

Articolo 228 Modalità di svolgimento della gara (art. 266 d.P.R. n. 207/2010; parte VI, punto 1, linee guida ANAC n. 1)

1. Nel caso di procedura aperta l’offerta è racchiusa in un plico che contiene:
a. 1) la documentazione amministrativa indicata nel bando;
a. 2) una dichiarazione, presentata nelle forme previste dalla vigente legislazione, relativa al possesso dei requisiti previsti
dall’articolo 225, commi 1 e 3, con l’indicazione per ognuno dei servizi di cui all’articolo 225, comma 1, lettere b) e c), del
committente e del soggetto che ha svolto il servizio e la natura delle prestazioni effettuate; nella dichiarazione è altresì
fornito l’elenco dei professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali
nonché con l’indicazione del professionista incaricato dell’integrazione delle prestazioni specialistiche;
a. 3) una dichiarazione, presentata nelle forme previste dalla vigente legislazione, circa la insussistenza dei motivi di
esclusione di cui all’articolo 80 del codice;
b) una busta contenente l'offerta tecnica costituita:
1) dalla documentazione, predisposta secondo quanto previsto dall’articolo 226, comma 3, lettera a), di un numero massimo
di tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali;
2) da una relazione tecnica illustrativa, predisposta secondo quanto previsto dall’articolo 226, comma 3, lettera
b) , delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico con riferimento, a titolo esemplificativo, ai profili di carattere organizzativo-funzionale, morfologico, strutturale e impiantistico, nonché a quelli relativi alla sicurezza e alla cantierabilità dei lavori;
c) una busta contenente l'offerta economica costituita da:
1) ribasso percentuale unico, definito con le modalità previste dall’articolo 224, comma 3, in misura comunque non superiore alla percentuale che deve essere fissata nel bando in relazione alla tipologia dell’intervento;
2) riduzione percentuale da applicarsi al tempo fissato dal bando per l’espletamento dell’incarico, in misura comunque non
superiore alla percentuale che deve essere fissata nel bando in relazione alla tipologia dell’intervento e in ogni caso non
superiore al venti per cento.
2. Nel caso di procedura ristretta o competitiva con negoziazione l'offerta è racchiusa in un plico che contiene le buste di cui
al comma 1, lettere b) e c), nonché una dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al comma
1, lettere a.2) e a.3), richiesti nel bando di gara.
3. La stazione appaltante apre le buste contenenti l’offerta economica relativamente alle offerte che abbiano superato una
soglia minima di punteggio relativa all’offerta tecnica, eventualmente fissata nel bando di gara.
4. Per l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 3, del codice, le offerte sono valutate prendendo in considerazione i seguenti
criteri:
a) professionalità e adeguatezza dell’offerta secondo quanto stabilito al comma 1, lettera b), punto 1);
b) caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni
oggetto dell'incarico;
c) ribasso percentuale unico indicato nell'offerta economica;
d) riduzione percentuale indicata nell'offerta economica con riferimento al tempo.
e) prestazioni superiori ai criteri ambientali minimi ovvero soluzioni progettuali che prevedano l’utilizzo di materiali
rinnovabili, come definiti dal decreto di cui all’articolo 34, comma 1, del codice.
5. I fattori ponderali da assegnare ai criteri di cui al comma 4 sono fissati dal bando di gara e possono variare:
a) per il criterio a): da 25 a 50;
b) per il criterio b): da 25 a 50;
c) per il criterio c): da 0 a 30;
d) per il criterio d): da 0 a 10;
e) per il criterio e): da 0 a 5.
6. La somma dei fattori ponderali deve essere pari a cento. Le misure dei punteggi devono essere stabilite in rapporto
all’importanza relativa di ogni criterio di valutazione.
7. La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, verifica per ciascun offerente, nel caso di procedura aperta, la
documentazione e le dichiarazioni di cui al comma 1, lettere a.1), a.2) e a.3), e nel caso di procedura ristretta o competitiva
con negoziazione, la dichiarazione di cui al comma 2. In tutte le procedure, la commissione, in una o più sedute riservate,
valuta le offerte tecniche contenute nella busta di cui al comma 1, lettera b), e procede alla assegnazione dei relativi
punteggi. Successivamente, in seduta pubblica, la commissione dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche,
procede alla apertura delle buste di cui al comma 1, lettera c) , contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi e
delle riduzioni di ciascuna di esse, determina l’offerta economica più vantaggiosa applicando i criteri e le formule di cui
all’allegato M.
8. La commissione giudicatrice, ove previsto nel bando o negli atti di gara, procede ad esaminare le offerte prima della
verifica dell’idoneità degli offerenti.

Articolo 229 Affidamento dei servizi di importo inferiore a 100.000 euro (art. 267 d.P.R. n. 207/2010)

1. I servizi di cui all’articolo 214 il cui corrispettivo complessivo stimato, determinato secondo quanto stabilito dall’articolo
224, sia pari o superiore a 40.000 euro ed inferiore a 100.000 euro, sono affidati dalle stazioni appaltanti secondo le
disposizioni previste dall’articolo 157, comma 2, primo periodo, del codice, dalla parte I. titolo III, e dal presente articolo.
2. I servizi di cui all’articolo 214 il cui corrispettivo complessivo stimato, determinato secondo quanto stabilito dall’articolo
224, sia inferiore a 40.000 euro, sono affidati dalle stazioni appaltanti secondo le disposizioni previste dalla parte I, titolo III, e dal presente articolo.
3. Nell’avviso per l’istituzione di un elenco di operatori economici di cui all’articolo 11 le stazioni appaltanti indicano le classi
e le categorie, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle tariffe professionali, nonché le fasce di importo in cui si intende suddividere l’elenco. Le stazioni appaltanti richiedono ai soggetti interessati i curricula, redatti secondo l’allegato N.
Nell’avviso, in rapporto all’importo della classe e categoria dell’elenco, nonché alla natura e alla complessità delle attività da
svolgere, può essere richiesto un requisito minimo relativo alla somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e
categorie di lavori in cui si intende suddividere l’elenco.
4. La documentazione relativa al requisito di cui al comma 3, terzo periodo, con riferimento ad ogni singolo lavoro, è
predisposta secondo l’allegato O, indicando il soggetto che ha svolto il servizio e la natura delle prestazioni effettuate. Sono
valutabili i servizi di cui all’articolo 225, comma 2.
5. Con l’avviso di cui al comma 3, ai soggetti che intendono essere iscritti all’elenco è richiesto di fornire il nominativo del
professionista o dei professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali
nonché con l’indicazione del professionista incaricato dell’integrazione delle prestazioni specialistiche.
6. Nell’avviso di avvio dell’indagine di mercato di cui all’articolo 10 le stazioni appaltanti indicano i requisiti minimi che
devono essere posseduti dai soggetti per potere essere invitati a presentare offerta. I requisiti sono indicati con riferimento
alla specificità del servizio da affidare. Nell’avviso, in rapporto all’importo della classe e categoria del servizio da affidare,
nonché alla natura e alla complessità delle attività da svolgere, può essere richiesto un requisito minimo relativo alla somma
di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori cui si riferisce il servizio da affidare. Si applicano i
commi 4 e 5.
7. Gli operatori economici selezionati dall’elenco o tramite l’indagine di mercato sono invitati a presentare le offerte oggetto
della negoziazione mediante una lettera di invito contenente gli elementi essenziali costituenti l’oggetto della prestazione, il
relativo importo presunto, il termine per la ricezione delle offerte, il tempo massimo per l’espletamento dell’incarico e ogni
altro ulteriore elemento ritenuto utile, nonché i criteri di valutazione delle offerte; alla lettera di invito può essere allegata
una nota illustrativa delle prestazioni

TITOLO III - GARANZIE

Articolo 230 Disposizioni generali (art. 268 d.P.R. n. 207/2010)

1. Ai servizi di cui all’articolo 214, con esclusione della redazione della progettazione e del piano di sicurezza e di
coordinamento, e ai compiti di supporto alle attività del responsabile del procedimento, si applicano le disposizioni previste
dall’articolo 93 del codice. Ai servizi di cui all’articolo 214 si applicano le disposizioni previste dall’articolo 103 del codice.
2. Ai sensi dell’articolo 24, comma 4, secondo periodo, del codice, e dell’articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, i soggetti di cui all’articolo 46, comma 1, del codice sono tenuti a stipulare una polizza
assicurativa per la responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza.
3. Ai sensi dell’articolo 83, comma 4, lettera c), del codice, le stazioni appaltanti possono richiedere, nel bando
o nella lettera di invito, ai soggetti incaricati di svolgere i servizi di cui all’articolo 214 un livello adeguato di copertura
assicurativa contro i rischi professionali, mediante una garanzia prestata per un massimale non superiore al dieci per certo
dell’importo dei lavori oggetto del servizio.

Articolo 231 Polizza assicurativa del progettista (art. 269 d.P.R. n. 207/2010)

1. Le stazioni appaltanti richiedono, al soggetto esterno incaricato della progettazione posta a base di gara e in ogni caso
della progettazione esecutiva, una polizza assicurativa, che adempie le funzioni di garanzia previste dall’articolo 103 del
codice, con decorrenza dall'approvazione rispettivamente del progetto posto a base di gara e del progetto esecutivo, per
tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista copre,
oltre alle nuove spese di progettazione, anche il maggiore costo che la stazione appaltante deve sopportare per gli errori o le omissioni della progettazione che determinano, in corso di esecuzione, la necessità di introdurre varianti di cui all’articolo
106, comma 2, del codice. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori
progettati, con il limite di 1 milione di euro, per lavori di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), del codice, IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 500 mila euro, per lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del codice, IVA esclusa. La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento del corrispettivo.
2. Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione la polizza è richiesta all’affidatario. Tale polizza copre la responsabilità
civile professionale del progettista esterno per i rischi derivanti anche da errori od omissioni nella redazione del progetto
esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e maggiori
costi.
3. Si intende per maggior costo la differenza fra i costi e gli oneri che la stazione appaltante deve sopportare per l’esecuzione dell’intervento a causa dell'errore o omissione progettuale ed i costi e gli oneri che essi avrebbe dovuto affrontare per l'esecuzione di un progetto esente da errori ed omissioni.
4. Per nuove spese di progettazione si intendono gli oneri di nuova progettazione, nella misura massima del costo iniziale di
progettazione, sostenuti dalle stazioni appaltanti qualora, per motivate ragioni, affidino con le procedure previste dal codice
e dal presente regolamento, la nuova progettazione ad altri progettisti anziché al progettista originariamente incaricato.
L'obbligo di progettare nuovamente i lavori a carico del progettista senza costi e oneri per la stazione appaltante deve essere inderogabilmente previsto nel contratto.
5. Il progettista, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, deve produrre una dichiarazione di una compagnia di
assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenente
l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati. La polizza
decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La mancata
presentazione della dichiarazione determina la decadenza dall’incarico, e autorizza la sostituzione dell’affidatario. Nel caso di
appalto di progettazione ed esecuzione la polizza decorre dalla stipula del contratto con l’affidatario.
6. Nel caso in cui il pagamento dei corrispettivi professionali sia dal contratto frazionato in via di anticipazione non correlata
allo svolgimento per fasi del progetto, ciascuna anticipazione in acconto è subordinata alla costituzione di una garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'acconto medesimo. Il saldo è corrisposto soltanto a seguito della
presentazione della polizza. Lo svincolo delle garanzie fideiussorie è contestuale alla presentazione della polizza, che deve in
ogni caso avvenire al momento della consegna degli elaborati progettuali.
7. L’assicuratore, entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento, comunica alla stazione appaltante la
somma offerta, ovvero indica i motivi per i quali non può formulare alcuna offerta. Il responsabile del procedimento entro
sessanta giorni dal ricevimento dell'offerta deve assumere la propria determinazione. Trascorso inutilmente tale termine,
l'offerta si intende rifiutata. Qualora il responsabile del procedimento dichiari di accettare la somma offertagli, l'assicuratore
deve provvedere al pagamento entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.
8. Qualora l'assicuratore non proceda alla comunicazione di cui al comma 7, ovvero la sua offerta sia ritenuta incongrua dalla stazione appaltante, la stima dell'ammontare del danno è demandata ad un perito designato dall'ANAC nell’ambito
dell’elenco di cui all’articolo 210, comma 8, del codice. Qualora il pagamento della somma stimata non sia effettuato entro
sessanta giorni dalla comunicazione della stima, la stazione appaltante dà comunicazione all’ISVAP.

Articolo 232 Polizza assicurativa del dipendente incaricato della progettazione (art. 270 d.P.R. n. 207/2010)

1. Qualora la progettazione sia affidata a proprio dipendente, la stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 24, comma 4, primo periodo, del codice, provvede, a fare data dal contratto, a contrarre garanzia assicurativa per la copertura dei rischi
professionali, sostenendo l’onere del premio con i fondi appositamente accantonati nel quadro economico di ogni singolo
intervento ovvero ricorrendo a stanziamenti di spesa all’uopo previsti dalla singole stazioni appaltanti. L'importo da garantire non può essere superiore al dieci per cento del costo di costruzione dell'opera progettata e la garanzia copre, oltre ai rischi professionali, anche il rischio per il maggior costo che la stazione appaltante deve sopportare per gli errori o le omissioni della progettazione che determinano, in corso di esecuzione, la necessità di introdurre varianti di cui all’articolo 106, comma 2, del codice.

PARTE IV CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A FORNITURE E ALTRI SERVIZI NEI SETTORI ORDINARI
TITOLO I REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, SISTEMI DI REALIZZAZIONE E SELEZIONE DELLE OFFERTE
(ndr articoli omessi)

TITOLO II IL DIRETTORE DI ESECUZIONE
CAPO I - PROFILI GENERALI

Articolo 233 Rapporti tra direttore dell’esecuzione e RUP

1. L’incarico di direttore dell’esecuzione del contratto è, di norma, ricoperto dal RUP. Il direttore dell’esecuzione è soggetto
diverso dal RUP nei casi di cui all’articolo 5, comma 5;
2. Nei casi di cui al comma 1, secondo periodo, il direttore dell’esecuzione riceve dal RUP le disposizioni di servizio mediante
le quali quest’ultimo impartisce le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dell’esecuzione del servizio o della fornitura e stabilisce, in relazione all’importanza del servizio o della fornitura, la periodicità con la quale il direttore dell’esecuzione è
tenuto a presentare un rapporto sull’andamento delle principali attività di esecuzione del contratto.
3. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal RUP, il direttore dell’esecuzione opera
in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto.
4. Ai sensi degli articoli 101, comma 6-bis, e 111, comma 2, del codice, la stazione appaltante per i servizi e le forniture di
particolare importanza, come individuati dall’articolo 5, comma 5, su indicazione del direttore dell’esecuzione, sentito il RUP,
può nominare uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo per svolgere i compiti di cui all’articolo 101, comma 4,
del codice, per quanto compatibili, nonché coadiuvare il direttore dell’esecuzione nell’ambito delle funzioni di cui agli articoli
da 235 a 242.

Articolo 234 Gli strumenti per l’esercizio dell’attività di direzione e controllo

1. Il direttore dell’esecuzione impartisce all’esecutore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio, che devono riportare, nella loro forma scritta, sinteticamente, le ragioni tecniche e le finalità perseguite alla base
dell’ordine e devono essere comunicati al RUP. L’esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di
servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve secondo quanto previsto all’articolo 238.
2. Nei casi in cui non siano utilizzati strumenti informatici per il controllo tecnico, amministrativo e contabile delle prestazioni ai sensi dell’articolo 166, e comunque per il periodo di tempo strettamente necessario a consentire alle stazioni appaltanti di dotarsi dei mezzi necessari per una completa digitalizzazione, gli ordini di servizio devono avere forma scritta e l’esecutore deve restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza, fatte salve eventuali contestazioni.
3. Il direttore dell’esecuzione redige i processi verbali di accertamento di fatti, che devono essere inviati al RUP e le relazioni
per il RUP medesimo.

CAPO II FUNZIONI E COMPITI IN FASE DI ESECUZIONE

Articolo 235 L’attività di controllo

1. Il direttore dell’esecuzione svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del
contratto stipulato dalla stazione appaltante, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento.
2. In relazione alle particolari tipologie di forniture o servizi oggetto di contratto, le attività di controllo del direttore
dell’esecuzione sono indirizzate a valutare i seguenti profili:
a) la qualità del servizio o della fornitura, intesa come aderenza o conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel
contratto o nel capitolato e eventualmente alle condizioni migliorative contenute nell’offerta;
b) l’adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi;
c) il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna;
d) l’adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;
e) la soddisfazione del cliente o dell’utente finale;
f) il rispetto da parte dell’esecutore degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro di cui all’articolo 30, comma 3,
del codice.
3. Tale controllo è condotto nel corso dell’intera durata del rapporto e deve essere realizzato con criteri di misurabilità della
qualità, sulla base di parametri oggettivi, non limitati al generico richiamo delle regole dell’arte. Gli esiti del controllo
debbono risultare da apposito processo verbale.
4. Il direttore dell’esecuzione segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle
prescrizioni contrattuali, anche al fine dell’applicazione da parte del RUP delle penali inserite nel contratto ovvero della
risoluzione dello stesso per inadempimento nei casi consentiti.

Articolo 236 Avvio dell’esecuzione del contratto e sospensione

1. Il direttore dell’esecuzione, sulla base delle disposizioni del RUP, dopo che il contratto è divenuto efficace, dà avvio
all’esecuzione della prestazione, fornendo all’esecutore tutte le istruzioni e direttive necessarie e redigendo, laddove sia
indispensabile in relazione alla natura e al luogo di esecuzione delle prestazioni, apposito verbale firmato anche
dall’esecutore, nel quale sono indicati:
a) le aree e gli eventuali ambienti dove si svolge l’attività;
b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante, compresa la
dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l’avvio o la prosecuzione dell’attività.
2. Quando, nei casi consentiti dall’articolo 32 del codice, è disposta l’esecuzione anticipata, il direttore dell’esecuzione indica
nel verbale di avvio quanto predisposto o somministrato dall’esecutore per il rimborso delle relative spese.
3. Quando nei casi previsti dall’articolo 32, comma 8, del codice, il direttore dell’esecuzione ordina l’avvio dell’esecuzione del
contratto in via di urgenza, indica nel verbale di consegna le prestazioni che l’esecutore deve immediatamente eseguire.
4. Si applicano l’articolo 146, commi 12 e 14, e l’articolo 151.

Articolo 237 Verifica del rispetto degli obblighi dell’esecutore e del subappaltatore

1. Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il direttore dell’esecuzione svolge le seguenti funzioni:
a) verifica la presenza sul luogo dell’esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei
subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi
dell’articolo 105, comma 2, del codice;
b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto
della normativa vigente e del contratto stipulato;
c) registra le contestazioni dell’esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della
sospensione dei pagamenti all’esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di
contestazione;
d) provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dell’inosservanza, da parte
dell’esecutore, delle disposizioni di cui all’articolo 105 del codice.
2. In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento da parte dell’esecutore, il direttore dell’esecuzione coadiuva il RUP nello
svolgimento delle attività di verifica dei requisiti di capacità tecnica ai sensi dell’articolo 89, comma 9, del codice.

Articolo 238 Contestazioni e riserve

1. Il direttore dell’esecuzione comunica al RUP le contestazioni insorte in relazione agli aspetti tecnici che possono influire
sull’esecuzione del contratto, redigendo in contraddittorio con l’esecutore un processo verbale delle circostanze contestate
o, mancando questo, in presenza di due testimoni. In quest’ultimo caso, copia del verbale è comunicata all’esecutore per le
sue osservazioni, da presentarsi al direttore dell’esecuzione nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni pervenute entro il termine previsto, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.
L’esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al RUP con le eventuali
osservazioni dell’esecutore. La decisione del RUP è comunicata all’esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il
diritto di iscrivere riserva nei documenti contabili in occasione della sottoscrizione. Contestazioni e relativi ordini di servizio
sono annotati nei documenti contabili.
2. Il direttore dell’esecuzione per la gestione delle riserve si attiene alla relativa disciplina prevista dalla stazione appaltante e riportata nel capitolato d’appalto.

Articolo 239 Modifiche, variazioni e varianti contrattuali

1. Il direttore dell’esecuzione fornisce al RUP l’ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle
condizioni previste dall’articolo 106, comma 1, del codice.
2. Il direttore dell’esecuzione propone al RUP le modifiche nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione, indicandone i motivi in apposita relazione, nei casi e alle condizioni previste dall’articolo 106 del codice. Il direttore dell’esecuzione risponde delle conseguenze derivanti dall’aver ordinato o lasciato eseguire modifiche contrattuali, senza averne ottenuto regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni gravi alle persone o alle cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà della stazione appaltante.
3. In caso di modifiche contrattuali non disposte dal direttore dell’esecuzione, quest’ultimo fornisce all’esecutore le
disposizioni per la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente con spese a carico dell’esecutore stesso.
4. Con riferimento alle variazioni entro il quinto dell’importo contrattuale di cui all’articolo 106, comma 12, del codice,
l’esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto ed è tenuto a eseguire le nuove prestazioni, previa
sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna
indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Ai fini della determinazione del quinto, l’importo
dell’appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell’importo degli atti di sottomissione e
degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell’ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio,
eventualmente riconosciuti all’esecutore ai sensi degli articoli 205, 206 e 208 del codice.
5. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano prestazioni non previste dal contratto e per le quali
non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi sono valutati:
a) ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili compresi nel contratto;
b) quando sia impossibile l’assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a
riferimento i prezzi alla data di formulazione dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dell’esecuzione e
l’esecutore, e approvati dal RUP. Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro
economico, i prezzi sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP. Se l’esecutore non accetta i nuovi prezzi
così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l’esecuzione delle prestazioni sulla base di detti prezzi;
ove l’esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
6. Il direttore dell’esecuzione può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell’importo
contrattuale, comunicandole al RUP.

Articolo 240 Sospensione dell’esecuzione e gestione dei sinistri

1. Il direttore dell’esecuzione, quando ordina la sospensione dell’esecuzione nel ricorso dei presupposti di cui all’articolo 107,
comma 1, del codice, indica, nel verbale da compilare e inoltrare al RUP ai sensi dello stesso articolo 107, comma 1, del
codice, oltre a quanto previsto da tale articolo, anche l’imputabilità delle ragioni della sospensione e le prestazioni già
effettuate.
2. Il contratto deve contenere una clausola penale, nella quale sia quantificato il risarcimento dovuto all’esecutore nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell’articolo 107 del codice. Si applicano i criteri di quantificazione di cui all’articolo 151, comma 2, in quanto compatibili.
3. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell’esecuzione lo comunica al RUP affinché
quest’ultimo disponga la ripresa dell’esecuzione e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dell’esecuzione effettuata dal RUP, il direttore dell’esecuzione procede alla redazione del verbale di ripresa dell’esecuzione del contratto, che deve essere sottoscritto anche dall’esecutore e deve riportare il nuovo termine
contrattuale indicato dal RUP. Il direttore dell’esecuzione trasmette tale verbale al RUP entro cinque giorni dalla data della
relativa redazione.
4. Si applica l’articolo 152.

Articolo 241 Certificato di ultimazione delle prestazioni e compiti al termine dell’esecuzione

1. Il direttore dell’esecuzione, a fronte della comunicazione dell’esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni,
effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi cinque giorni, elabora il
certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all’esecutore.

Articolo 242 Il controllo amministrativo-contabile

1. Durante l’esecuzione del contratto il direttore dell’esecuzione provvede al controllo della spesa legata all’esecuzione del
servizio o della fornitura, attraverso la tenuta della contabilità del contratto, compilando con precisione e tempestività i
documenti contabili, con i quali si realizza l’accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. Ferma restando la
disciplina dei termini e delle modalità di pagamento dell’esecutore contenuta nei documenti di gara e nel contratto, che
devono essere conformi alle previsioni di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, al fine di procedere
con i pagamenti all’esecutore, il direttore dell’esecuzione accerta la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità,
rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. Tale accertamento è comunicato al RUP. Nel caso di contratti,
che prevedano consegne o prestazioni parziali, i termini per accertare la conformità sono quelli previsti dall’articolo 4,
comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Resta ferma la facoltà dell’esecutore di presentare contestazioni
scritte in occasione dei pagamenti.
2. La gestione della contabilità è effettuata, secondo le modalità dell’ordinamento delle singole stazioni appaltanti, mediante
l’utilizzo di strumenti elettronici specifici, che usano piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti
non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie, nel rispetto della disciplina contenuta nel
presente regolamento e nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Tali strumenti elettronici devono essere in grado di
garantire l’autenticità, la sicurezza dei dati inseriti e la provenienza degli stessi dai soggetti competenti.

TITOLO III - VERIFICA DI CONFORMITA’

Articolo 243 Generalità

1. I contratti pubblici di forniture e di servizi sono soggetti a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto, alle eventuali leggi di settore ed alle disposizioni del codice. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.
2. Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell’oggetto contrattuale non consentono la verifica di conformità per la totalità
delle prestazioni contrattuali, è fatta salva la possibilità di effettuare, in relazione alla natura dei beni e dei servizi ed al loro
valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica della corretta esecuzione contrattuale.
3. Fermo restando il rilascio del certificato di verifica di conformità di cui all’articolo 102 del codice, nei casi in cui le
particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale potrebbero non consentire l'effettuazione delle attività di verifica di
conformità secondo le presenti norme, le stazioni appaltanti possono effettuare le predette attività in forma semplificata,
facendo ricorso alle certificazioni di qualità, ove esistenti, ovvero a documentazioni di contenuto analogo, attestanti la
conformità delle prestazioni contrattuali eseguite alle prescrizioni contrattuali.
4. La verifica di conformità è avviata entro trenta giorni dall’ultimazione della prestazione, salvo un diverso termine
esplicitamente previsto dal contratto.
5. Fermo restando l’obbligo, posto in capo alle singole stazioni appaltanti in relazione al contratto di forniture e servizi, di
effettuare tutte le necessarie attività di verifica di conformità, le centrali di committenza possono svolgere attività di
supervisione e controllo, anche attraverso controlli a campione e verifiche ispettive in corso di esecuzione, al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali rese dall’affidatario a favore delle stazioni appaltanti. Ove, in relazione al singolo acquisto, il direttore dell’esecuzione abbia contestato un grave inadempimento contrattuale, ovvero, nel corso delle attività di verifica di conformità spettanti alle stazioni appaltanti, le prestazioni del bene acquistato siano dichiarate tali da rendere la fornitura non collaudabile, le centrali di committenza possono disporre la risoluzione della
convenzione, ovvero del contratto o dell’accordo stipulata con l’affidatario e procedere alla aggiudicazione al soggetto che
segue in graduatoria; ove siano stati richiesti campioni in sede di gara, l’aggiudicazione al soggetto che segue in graduatoria
deve essere preceduta dall’approvazione dei campioni presentati dallo stesso soggetto e fatto salvo il buon esito della
relativa verifica tecnica.

Articolo 244 Incarico della verifica della conformità

1. La stazione appaltante attribuisce l'incarico della verifica di conformità ad un soggetto o ad una commissione composta da
due o tre soggetti, in possesso della competenza tecnica necessaria in relazione al tipo di fornitura o servizio da verificare, nei seguenti casi:
a) contratti di forniture e servizi di importo pari o superiore alle soglie comunitarie di cui all’articolo 35 del codice;
b) prestazioni particolarmente complesse sotto il profilo tecnologico, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze
ovvero caratterizzate dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per
quanto riguarda la loro funzionalità.
2. La verifica di conformità è effettuata dal direttore dell’esecuzione e dal responsabile del procedimento per
1 contratti di forniture e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie di cui all’articolo 35 del codice.
3. Qualora la verifica di conformità sia affidata ad una commissione, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 174.

Articolo 245 Documenti da fornirsi al soggetto incaricato della verifica di conformità

1. Il responsabile del procedimento trasmette, entro 30 giorni dalla data di ultimazione della prestazione, al soggetto
incaricato della verifica di conformità:
a) copia degli atti di gara;
b) copia del contratto;
c) documenti contabili;
d) risultanze degli accertamenti di cui all’articolo 111 del codice;
e) certificati delle eventuali prove effettuate.
2. E’ facoltà del soggetto incaricato della verifica di conformità chiedere al responsabile del procedimento o al direttore
dell’esecuzione altra documentazione ritenuta necessaria per l’espletamento dell’incarico.

Articolo 246 Estensione della verifica di conformità

1. La verifica di conformità di un intervento è conclusa entro il termine stabilito dal contratto e comunque non oltre sessanta
giorni dall'ultimazione della prestazione, ovvero entro il diverso termine previsto nell’ordinamento della singola stazione
appaltante ovvero nel relativo contratto, a condizione che sia stato rispettato il termine previsto per consegna della
documentazione conclusiva, di cui all’articolo 245, comma 1.
2. Del prolungarsi delle operazioni rispetto al detto termine e delle relative cause, il soggetto incaricato della verifica di
conformità trasmette formale comunicazione all’esecutore e al responsabile del procedimento, con l’indicazione dei
provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di verifica di conformità. Nel caso di ritardi
attribuibili al soggetto incaricato della verifica di conformità, il responsabile del procedimento assegna un termine non
superiore a quindici giorni per il completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali, propone alla stazione
appaltante la decadenza dell'incarico, ferma restando la responsabilità del soggetto sopra indicato per i danni che dovessero
derivare da tale inadempienza.
3. La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso gli accertamenti ed i riscontri che il soggetto incaricato della verifica di conformità ritenga necessari.

Articolo 247 Verifica di conformità in corso di esecuzione

1. Sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio del certificato di regolare esecuzione, di cui all’articolo 256, la
verifica di conformità è effettuata in corso di esecuzione, al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni
contrattuali, con accertamenti progressivi di cadenza adeguata alla complessità e all’entità della fornitura o del servizio. La
verifica di conformità in corso di esecuzione è obbligatoria almeno per i seguenti casi:
a) quando, per la natura dei prodotti da fornire o dei servizi da prestare, solo attraverso la verifica di conformità in corso di
esecuzione contrattuale sia possibile seguire tutte le fasi di realizzazione della fornitura o del servizio stesso;
b) nei casi di appalti di forniture e di servizi con prestazioni continuative, secondo i criteri di periodicità stabiliti nel contratto.
2. Nel caso di verifica di conformità in corso di esecuzione, sono invitati ai controlli l’esecutore ed il direttore dell’esecuzione
ed è redatto apposito verbale. Ove il direttore dell’esecuzione svolga le funzioni di soggetto incaricato della verifica di
conformità è invitato un rappresentante della stazione appaltante.
3. I verbali, da trasmettere al responsabile del procedimento entro quindici giorni successivi alla data dei controlli, riferiscono anche sull'andamento dell’esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, ferme restando le competenze della stazione appaltante e del direttore dell’esecuzione.

Articolo 248 Verifica di conformità definitiva e relativi avvisi

1. Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, il soggetto incaricato della verifica di conformità fissa il
giorno del controllo definitivo e ne informa il responsabile del procedimento ed il direttore dell’esecuzione, se la verifica di
conformità è effettuata da soggetto diverso dal direttore dell’esecuzione. Il direttore dell’esecuzione dà tempestivo avviso
all’esecutore del giorno della verifica di conformità, affinché quest’ultimo possa intervenire.
2. Il direttore dell’esecuzione ha l’obbligo di presenziare al controllo definitivo.

Articolo 249 Processo verbale

1. Della verifica di conformità è redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell’esecuzione delle
prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell’appalto, deve contenere le seguenti indicazioni:
a) gli eventuali estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformità;
b) il giorno della verifica di conformità;
c) le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti;
d) l’esito delle prove e dei controlli eseguiti;
e) la descrizione dettagliata dei rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica di conformità, le singole operazioni e le
verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.
2. I processi verbali sono sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti.

Articolo 250 Oneri dell'esecutore nelle operazioni di verifica di conformità

1. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell’esecutore, salva diversa previsione
contrattuale. L’esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i
mezzi necessari ad eseguirle.
2. Nel caso in cui l’esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il direttore dell’esecuzione o il soggetto incaricato al controllo
dispongono che sia provveduto d'ufficio in danno, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all’esecutore.

Articolo 251 Verifiche e valutazioni del soggetto che procede alla verifica di conformità

1. Il soggetto che procede alla verifica di conformità provvede a raffrontare i dati di fatto risultanti dal processo verbale di
controllo con gli eventuali dati relativi al contratto e con i documenti contabili e a formulare le proprie considerazioni sul
modo con cui l’esecutore ha osservato le prescrizioni contrattuali e le eventuali indicazioni del direttore dell’esecuzione.
2. Sulla base di quanto rilevato, il soggetto che procede alla verifica di conformità indica se le prestazioni sono o meno
collaudabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, collaudabili previo
adempimento delle prescrizioni impartite all’esecutore, con assegnazione di un termine per adempiere.
3. Con apposita relazione riservata il soggetto che procede al controllo espone il proprio parere sulle contestazioni
dell’esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.

Articolo 252 Certificato di verifica di conformità

1. Il certificato di verifica di conformità, che viene rilasciato dal soggetto incaricato a conclusione del servizio
o della fornitura da verificare, anche in formato digitale, contiene almeno:
a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
b) l’indicazione dell’esecutore;
c) il nominativo del direttore dell’esecuzione;
d) il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni;
e) il tempo impiegato per l’effettiva esecuzione delle prestazioni;
f) il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione;
g) il verbale del controllo definitivo;
h) l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’esecutore, determinando eventuali somme da porsi a carico
dell'esecutore per danni da rifondere alla stazione appaltante per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio in
danno o per altro titolo, nonché l’eventuale somma da rimborsare alla stessa stazione appaltante per le spese sostenute per i propri addetti ai lavori, oltre il termine convenuto per il compimento degli stessi;
i) la certificazione di verifica di conformità.
2. E’ fatta salva la responsabilità dell’esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o
funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità.
3. Il certificato di verifica di conformità è trasmesso dal soggetto incaricato al responsabile del procedimento. La medesima
procedura è seguita anche quando il certificato di verifica di conformità è emesso dal direttore dell’esecuzione.

Articolo 253 Contestazioni formulate dall’esecutore sul certificato di verifica di conformità

1. Ricevuto il certificato di conformità definitivo, il responsabile del procedimento lo trasmette all’esecutore, il quale deve
firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni
che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.
2. Il responsabile del procedimento comunica al soggetto incaricato della verifica, le eventuali contestazioni fatte
dall’esecutore al certificato di conformità.
3. Il soggetto incaricato della verifica di conformità riferisce, con apposita relazione riservata, sulle contestazioni fatte
dall’esecutore e propone le soluzioni ritenute più idonee, ovvero conferma le conclusioni del proprio certificato di verifica di
conformità.

Articolo 254 Provvedimenti successivi alla verifica di conformità

1. Successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità, e dopo la risoluzione delle eventuali contestazioni
fatte dall’esecutore, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite ai sensi dell’articolo 113-bis, comma 2, del
codice, e allo svincolo della cauzione di cui all’articolo 103 del codice prestata dall’esecutore a garanzia del mancato o
inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

Articolo 255 Compenso spettante per la verifica di conformità

1. Per i dipendenti pubblici il compenso spettante per la verifica di conformità è determinato ai sensi dell’articolo 102,
comma 6, del codice. Per i soggetti esterni all’amministrazione pubblica il compenso è determinato, secondo criteri stabiliti
dalla stazione appaltante.
2. L'importo da prendere a base per la determinazione del compenso è quello posto a base di gara per le forniture o servizi
del caso.
3. Gli oneri necessari per la liquidazione delle parcelle degli incaricati della verifica di conformità fanno carico agli
stanziamenti previsti per ogni singola fornitura o servizio posto in gara, e sono indicati nelle previsioni di spesa.

Articolo 256 Certificato di regolare esecuzione per servizi e forniture

1. Qualora la stazione appaltante, per le prestazioni contrattuali di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del
codice, non si avvalga della facoltà di conferire l’incarico di verifica di conformità, si dà luogo ad un certificato di regolare
esecuzione emesso dal direttore dell’esecuzione e confermato dal responsabile del procedimento.
2. Il certificato di regolare esecuzione contiene almeno i seguenti elementi:
a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
b) l’indicazione dell’esecutore;
c) il nominativo del direttore dell’esecuzione;
d) il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
e) l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’esecutore;
f) la certificazione di regolare esecuzione.
3. Successivamente all’emissione del certificato di regolare esecuzione si procede ai sensi dell’articolo 254.
4. Il certificato di regolare esecuzione, emesso dal direttore dell’esecuzione, è trasmesso al responsabile del procedimento
che ne prende atto e ne conferma la completezza.
5. Il compenso spettante al direttore dell’esecuzione per il rilascio del certificato di regolare esecuzione è determinato
secondo quanto previsto dall’articolo 255.
 

PARTE VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E ABROGAZIONI

Articolo 257 Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni della Parte I del presente regolamento si applicano ai procedimenti per il rilascio dell’autorizzazione
all’esercizio dell’attività di attestazione già avviati e alle istanze e alle richieste di nulla osta presentate dopo l’entrata in
vigore dello stesso.
2. Le disposizioni di cui alla parte I, titolo III, si applicano alle operazioni di trasferimento d’azienda tra SOA registrate dopo
l’entrata in vigore del presente regolamento.
3. Le disposizioni di cui alla parte II si applicano ai contratti di attestazione sottoscritti dopo l’entrata in vigore del presente
regolamento.
4. Ai contratti finalizzati al rilascio dell’attestazione sottoscritti prima dell’entrata in vigore del presente regolamento e
finalizzati al rilascio della prima attestazione o al rinnovo dell’attestazione di qualificazione si applicano le disposizioni del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Le relative
attestazioni restano valide fino alla naturale scadenza.
5. Ai contratti finalizzati al rilascio dell’attestazione sottoscritti dopo l’entrata in vigore del presente regolamento aventi ad
oggetto la verifica triennale o le variazioni di cui all’articolo 84, comma 7, riferite ad attestazioni rilasciate prima dell’entrata
in vigore del regolamento medesimo, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
6. Gli articoli 69, comma 2, e 83, comma 4, si applicano a decorrere dal trecentosessantaseiesimo giorno dall’entrata in vigore del presente regolamento. Fino all’attuazione dei sistemi telematici di raccolta e archiviazione dei dati si applicano le
disposizioni relative agli obblighi di comunicazione contenute nel Manuale sulla qualificazione per l’esecuzione di lavori
pubblici di importo superiore a 150.000 euro pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 28 ottobre 2014.
7. In relazione all’articolo 81, fino all’entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 81, comma 2, del codice, la regolarità dei certificati di qualità è riscontrata dalle SOA mediante il collegamento al casellario informatico di cui all’articolo 213, comma 10, del codice e agli elenchi ufficiali tenuti dagli enti partecipanti all’International Accreditation Form o, in mancanza, attraverso altre attività di verifica.
8. Per i CEL relativi a contratti di lavori sottoscritti prima dell’entrata in vigore del codice continua ad applicarsi l’articolo 85,
comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
9. Per i CEL relativi a contratti di lavori eseguiti all’estero e non ancora inseriti nel casellario informatico di cui all’articolo 213, comma 10, del codice, ai sensi dell’articolo 84, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, l’operatore economico può optare se seguire la procedura di cui all’articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 o quella prevista dall’articolo 92 del presente regolamento.
10. Le attestazioni rilasciate in vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 nelle categorie non modificate dal presente regolamento hanno validità fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse. Si considerano categorie non variate anche le categorie OG2, OG12, OS12-B, OS21, OS25, OS30, OS32, OS35 per le quali sono state introdotte modifiche di natura meramente esplicativa o esemplificativa. A decorrere dal trecentosessantaseiesimo giorno dall’entrata in vigore del presente regolamento, le attestazioni rilasciate in vigenza del decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 nella classifica III-bis di cui all’articolo 61, comma 4, del medesimo decreto del Presidente
della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 possono essere utilizzate per la classifica IV di cui all’articolo 80; quelle rilasciate nella classifica IV, possono essere utilizzate per la classifica V; quelle rilasciate nella classifica IV bis, possono essere utilizzate nella classifica VI; quelle rilasciate nella classifica V, possono essere utilizzate nella classifica VII; quelle rilasciate nella classifica VI, possono essere utilizzate per la classifica IX; quelle rilasciate nella classifica VII, possono essere utilizzate nella classifica XI; quelle rilasciate nella classifica VIII possono essere rilasciate nella classifica XII.
11. Cessano di avere efficacia a decorrere dal trecentosessantaseiesimo giorno dall’entrata in vigore del presente
regolamento le attestazioni rilasciate nelle categorie OG3, OG6, OS17, OS6, OS 24 in vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e ai sensi del decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 22 agosto 2017, n. 154, relative a imprese che hanno ottenuto, a seguito di riemissione dei certificati di esecuzione dei lavori ai sensi del comma 16, l’attestazione nelle corrispondenti categorie modificate del presente Regolamento.
12. Le attestazioni rilasciate nelle categorie OG3, OG6, OS17, OS6, OS24 in vigenza del decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e quelle rilaciate ai sensi del decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo del 22 agosto 2017, n. 154 possono essere utilizzate fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse, ai fini
della partecipazione alle gare in cui è richiesta la qualificazione rispettivamente nelle categorie OG3-A, OG6-A, OG10, OS6-A, OS24-A, dell’allegato A. A decorrere dal trecentosessantaseiesimo giorno dall’entrata in vigore del presente regolamento, si applicano gli aggiornamenti delle classifiche secondo quanto previsto all’ultimo periodo del comma 10.
13. Le attestazioni relative alle categorie OG3, OG6, OS17, OS6, OS24 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207 e quelle rilasciate ai sensi del decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 22 agosto 2017, n. 154 la cui scadenza interviene entro il termine di trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono prorogate fino a detto termine.
14. Ai fini della qualificazione nelle categorie OG10 e OS19 di cui all’allegato A, le stazioni appaltanti, su richiesta dell’impresa interessata o della SOA attestante, provvedono ad emettere nuovamente i CEL relativi alla categoria OS17 di cui all’allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, utilizzando il modello di cui all’allegato F.1, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie OG 10 e OS 19 individuate nell’allegato A del presente regolamento, laddove relativi a lavorazioni anche ricomprese nelle suddette categorie OG10 e OS19 di cui all’allegato A del presente regolamento sulla base della documentazione di gara e della documentazione contabile e a trasmettere il nuovo CEL riemesso all’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all’articolo 213, comma 9, del codice. Fermo restando l’articolo 86, comma 5-bis del codice, il riferimento all’allegato F contenuto negli articoli 90 e 91 si intende sostituito con il riferimento all’allegato F.1.
15. Ai fini della qualificazione nella categoria OS28 di cui all’allegato A, le stazioni appaltanti, su richiesta dell’impresa
interessata o della SOA attestante, provvedono ad emettere nuovamente i certificati di esecuzione dei lavori relativi alla
categoria OS3 di cui all’allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 laddove relativi a
lavorazioni anche ricomprese nelle categorie OS28 di cui all’allegato A, secondo il modello di cui all’allegato F.1, indicando,
nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita alla categoria OS 28 individuata nell’allegato A del presente
regolamento, sulla base della documentazione di gara e della documentazione contabile e a trasmettere il nuovo CEL
riemesso all’Osservatorio centrale dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all’articolo 213, comma 9, del codice. Fermo restando l’articolo 86, comma 5-bis del codice, il riferimento all’allegato F contenuto negli articoli 90 e 91 si stituito con il riferimento all’allegato F.1.
16. I CEL relativi alle categorie OG3, OG6, OS17, OS6 e OS24 emessi in vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e quelli emessi ai sensi del decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 22 agosto 2017, n. 154 sono utilizzabili, rispettivamente, ai fini della qualificazione nelle categoria OG3-A, OG6-A, 0G10, OS6-A, OS24-A di cui all’allegato A. Su richiesta dell’impresa interessata: i CEL relativi alla categoria OG3 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, in tutto o in parte riferiti a ferrovie, linee tranviarie, metropolitane,
funicolari e relative opere complementari, sono riemessi dalle stazioni appaltanti nella categoria OG3-B di cui all’allegato A
per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OG3-A di cui all’allegato A per la rimanente quota ove presente; i CEL
relativi alla categoria OG6 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, in tutto o in parte riferiti a gasdotti o oleodotti, sono riemessi dalle stazioni appaltanti nella categoria OG6-B di cui all’allegato A per la corrispondente
quota eseguita e nella categoria OG6-A di cui all’allegato A per la rimanente quota, ove presente; i CEL relativi alla categoria OS17 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, in tutto o in parte riferiti a impianti di telecomunicazioni ad alta frequenza, sono riemessi dalle stazioni appaltanti nella categoria OS19 di cui all’allegato A per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OG10 di cui all’allegato A per la rimanente quota, ove presente; i CEL relativi alla categoria OS6 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, in tutto o in parte riferiti ad allestimenti museali e di spazi espositivi, sono riemessi dalle stazioni appaltanti nella categoria OS6-B di cui all’allegato A per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OS6-A di cui all’allegato A per la rimanente quota, ove presente; i CEL relativi alla categoria OS24 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, in tutto o in parte riferiti ad aree verdi sottoposte a tutela, sono riemessi dalle stazioni appaltanti nella categoria OS24-B di cui all’allegato A per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OS24-A di cui all’allegato A per la rimanente quota, ove presente. Sulla base della documentazione di gara e della documentazione contabile, la riemissione dei CEL è effettuata a cura della stazione appaltante emittente utilizzando il modello di cui all’allegato F.1, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie individuate nell’allegato A del presente regolamento. Fermo restando l’articolo 86, comma 5-bis del codice, il riferimento all’allegato F contenuto negli articoli 90 e 91 si intende sostituito con il riferimento all’allegato F.1. La stazione appaltante invia i CEL riemessi all’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all’articolo 213, comma 9, del codice.
17. A decorrere dal trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i CEL
contenenti una o più delle categorie variate, indicate ai commi precedenti, eseguiti sulla base di contratti i cui bandi o avvisi
siano stati pubblicati in vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nonché in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, sulla base di contratti per i quali gli inviti a presentare offerte siano stati inviati in vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sono emessi dalle stazioni appaltanti
utilizzando il modello di cui all’allegato F.
18. Per trecentosessantacinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, le stazioni
appaltanti, ai fini della predisposizione dei bandi o degli avvisi con cui si indice la gara nonché in caso di contratti senza
pubblicazione di bandi o avvisi ai fini della predisposizione degli inviti a presentare offerte, applicano le disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e le categorie previste nel relativo allegato A. Per
trecentosessantacinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai fini della partecipazione
alle gare riferite alle lavorazioni di cui alle categorie del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207
variate in forza del presente regolamento, la dimostrazione del requisito relativo al possesso della categoria richiesta avviene mediante presentazione delle attestazioni di qualificazione rilasciate dalle SOA in vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, purché in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente regolamento anche per effetto della proroga prevista al comma 13.
19. Le attestazioni di qualificazione rilasciate dalle SOA relative alle nuove categorie introdotte dal presente regolamento
OG3-A, OG3-B, OS6-A, OS6-B, OS24-A e OS24-B possono essere utilizzate, ai fini della partecipazione alle gare, a decorrere dal trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
20. Ai fini della partecipazione alle gare bandite dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, le attestazioni di
qualificazione rilasciate al contraente generale dal Ministero delle infrastrutture e trasporti ai sensi dell’articolo 97 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e quelle rilasciate secondo il presente regolamento sono da
ritenersi equivalenti.
21. Ai fini della qualificazione del contraente generale, i tecnici non abilitati ovvero i tecnici diplomati che figurano tra il
personale con esperienza di responsabile di cantiere o di progetto in un attestato di contraente generale vigente alla data di
entrata in vigore del presente regolamento possono accedere alla qualifica di direttore tecnico di cui all’articolo 119
nell’organico del medesimo contraente generale.
22. L’articolo 89 entra in vigore a decorrere dal trecentosessantaseiesimo giorno successivo all’entrata in vigore del presente
regolamento.
23. L’articolo 94, comma 2, entra in vigore a decorrere dal trecentosessantaseiesimo giorno successivo all’entrata in vigore
del presente regolamento.
24. Transitorio dm 248
25. Transitorio dm 263
26. [altro????]

TITOLO VII

Articolo 258 Abrogazioni

1. A decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento, fermo restando quanto previsto all’articolo 257 sono
abrogate le disposizioni della parte II, titolo III, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamati.

Info Appalti su tablet smartphone e desktop InfoAppalti ti segue ovunque!

In ufficio, in cantiere, in azienda, durante le riunioni...

Puoi tenerti aggiornato in tempo reale e in completa mobilità sugli appalti di
tuo interesse. Tutti i nostri servizi sono facilmente visualizzabili
 da ogni dispositivo, fisso o mobile.

   
Appalti e Bandi di Gara - Inoltro Email LinkedIn InfoAppalti Facebook InfoAppalti Twitter InfoAppalti WhatsApp InfoAppalti  
 
CHI SIAMO

Il portale InfoAppalti.it, si colloca  nell'ambito del G2B e come intermediario tra ente appaltante ed azienda, fornisce una serie di servizi volti a rendere più agevole la partecipazione alle gare d'appalto...

+ continua
CONTATTACI

Se vuoi contattarci entra nella sezione contatti oppure:
  • Tel. 0704624216
  • Fax 178 2203427
  • WhatsApp 3664426163
  • info@infoappalti.it
DISCLAIMER & PRIVACY
REGISTRAZIONE

Registrati al nostro sito, per ricevere tutti gli aggiornamenti relativi al tuo settore...

+ continua

COLLEGAMENTI RAPIDI SITE MAP

Accedi alla mappa del sito per trovare in un click, i contenuti che ti interessano...

+ continua
INFO APPALTI SOCIAL

Seguici e tieniti aggiornato anche sul social che preferisci
 
Account LinkedIN Account Facebook Account Twitter
INFO APPALTI ADVERTISING

Il Web promotion sul nostro sito è molto efficace, perché mirato e rivolto agli operatori di uno specifico settore...

+ continua
LAVORARE IN INFO APPALTI

Far parte del nostro Gruppo significa unirsi a persone con competenze altamente specializzate, una realtà dinamica...

+ continua
© 2019 InfoAppalti.it  |  Via Petrarca n. 13 - 09047 Selargius (Ca)  |  PIVA 02473250922  |  CCIAA Cagliari n. 5693/99  |  Codice SDI KRRH6B9