SCHEMA DI REGOLAMENTO DI
ESECUZIONE, ATTUAZIONE E INTEGRAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 18
APRILE 2016, N. 50, RECANTE “CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI”
PARTE I - DISPOSIZIONI
COMUNI
TITOLO I POTESTA'
REGOLAMENTARE E DEFINIZIONI
Articolo 1 Ambito di applicazione del regolamento
Articolo 2 Definizioni
TITOLO II ORGANI DEL
PROCEDIMENTO
Articolo 3 Il Responsabile del Procedimento - Disposizioni
comuni
Articolo 4 Il responsabile del procedimento nei contratti di
lavori di servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura e
gli altri servizi tecnici
Articolo 5 II Responsabile del Procedimento nei contratti di
servizi e forniture
Articolo 6 Il Responsabile del Procedimento negli acquisti
aggregati, negli acquisti centralizzati e in caso di accordi tra
amministrazioni
TITOLO III PROCEDURE DI
AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE
COMUNITARIE
Articolo 7 Modalità di affidamento
Articolo 8 Requisiti per l’affidamento
Articolo 9 Principio di rotazione
Articolo 10 Indagini di mercato
Articolo 11 Elenchi degli operatori economici
Articolo 12 La procedura negoziata
PARTE II CONTRATTI PUBBLICI
RELATIVI A LAVORI NEI SETTORI ORDINARI
TITOLO I PROGETTAZIONE E
VERIFICA DEL PROGETTO
CAPO I PROGETTAZIONE
Sezione I Disposizioni generali
Articolo 13 Criteri generali
per la progettazione
Articolo 14 Documenti propedeutici alla progettazione di
competenza dell’amministrazione: quadro esigenziale e documento
di indirizzo alla progettazione
Articolo 15 Livelli della progettazione di lavori pubblici
Articolo 16 Quadro economico dell’opera o dell’intervento
Sezione II Progetto di
fattibilità tecnica ed economica
Articolo 17 Finalità ed articolazione del progetto di
fattibilità tecnica ed economica
Articolo 18 Documento di fattibilità delle alternative
progettuali
Articolo 19 Contenuti ed elaborati del progetto di fattibilità
tecnica ed economica
Articolo 20 Relazione generale del progetto di fattibilità
tecnica ed economica
Articolo 21 Relazione tecnica, studi ed indagini del progetto di
fattibilità tecnica ed economica
Articolo 22 Studio preliminare ambientale e studio di impatto
ambientale
Articolo 23 Elaborati grafici del progetto di fattibilità
tecnica ed economica
Articolo 24 Calcolo sommario della spesa, quadro economico e
piano economico e finanziario di massima
Articolo 25 Capitolato prestazionale del progetto di fattibilità
tecnica ed economica
Sezione III Progetto
definitivo
Articolo 26 Contenuti del progetto definitivo
Articolo 27 Documenti componenti il progetto definitivo
Articolo 28 Relazione generale del progetto definitivo
Articolo 29 Relazioni tecniche e specialistiche del progetto
definitivo
Articolo 30 Studio di impatto ambientale e studio definitivo
ambientale
Articolo 31 Elaborati grafici del progetto definitivo
Articolo 32 Calcoli delle strutture e degli impianti
Articolo 33 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli
elementi tecnici
Articolo 34 Piano particellare di esproprio
Articolo 35 Elenco dei prezzi unitari, computo metrico
estimativo e quadro economico del progetto definitivo
Sezione IV Progetto
esecutivo
Articolo 36 Contenuto del progetto esecutivo
Articolo 37 Documenti componenti il progetto esecutivo
Articolo 38 Relazione generale del progetto esecutivo
Articolo 39 Relazioni specialistiche del progetto esecutivo
Articolo 40 Elaborati grafici del progetto esecutivo
Articolo 41 Calcoli del progetto esecutivo delle strutture e
degli impianti e relazioni di calcolo
Articolo 42 Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti
Articolo 43 Piano di sicurezza e di coordinamento
Articolo 44 Quadro di incidenza della manodopera
Articolo 45 Cronoprogramma
Articolo 46 Elenco dei prezzi unitari
Articolo 47 Computo metrico estimativo e quadro economico
Articolo 48 Schema di contratto
Articolo 49 Capitolato speciale di appalto
CAPO II VERIFICA DEL
PROGETTO
Articolo 50 Accreditamento
Articolo 51 Verifica attraverso strutture tecniche della
stazione appaltante
Articolo 52 Verifica attraverso strutture tecniche esterne alla
stazione appaltante
Articolo 53 Disposizioni generali riguardanti l’attività di
verifica
Articolo 54 Requisiti per la partecipazione alle gare
Articolo 55 Procedure di affidamento
Articolo 56 Criteri generali della verifica
Articolo 57 Verifica della documentazione
Articolo 58 Estensione del controllo e momenti della verifica
Articolo 59 Responsabilità
Articolo 60 Garanzie
Articolo 61 Acquisizione dei pareri e conclusione delle attività
di verifica
TITOLO II SOCIETA’ ORGANISMI
DI ATTESTAZIONE
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 62 Natura delle Società Organismi di Attestazione
CAPO II REQUISITI PER
L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI ATTESTAZIONE
Articolo 63 Preclusioni all’esercizio dell’attività di
attestazione e requisiti riferiti alla compagine societaria
Articolo 64 Preclusioni all’esercizio dell’attività di
attestazione riferite ai soggetti inseriti nella compagine
societaria e ai dipendenti della SOA
Articolo 65 Requisiti di indipendenza delle SOA
Articolo 66 Preclusioni e limitazioni all’assunzione della
qualità di socio
Articolo 67 Variazioni di capitale sociale
Articolo 68 Contenuto dello Statuto
Articolo 69 Requisiti tecnici e di affidabilità delle SOA
Articolo 70 Controlli sui requisiti di attestazione
CAPO III OPERAZIONI DI
TRASFERIMENTO D’AZIENDA
Articolo 71 Fusione
Articolo 72 Cessione di azienda o di ramo d’azienda
Articolo 73 Contratti di attestazione e attestazioni di
qualificazione in caso di fusione o cessione tra SOA
CAPO IV ATTIVITÀ DI
QUALIFICAZIONE
Articolo 74 Modalità di svolgimento dell’attività di
attestazione
Articolo 75 Tariffe
CAPO V ATTIVITÀ DI VIGILANZA
E SISTEMA SANZIONATORIO
Articolo 76 Vigilanza dell’ANAC sulle SOA
Articolo 77 Sanzioni pecuniarie nei confronti delle SOA -
Sospensione e decadenza dell’autorizzazione all’esercizio
dell’attività di attestazione
Articolo 78 Obblighi e preclusioni durante il periodo di
sospensione
TITOLO III SISTEMA DI
QUALIFICAZIONE
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 79 Attestazione di qualificazione
Articolo 80 Categorie e classifiche di qualificazione
Articolo 81 Sistema di gestione per la qualità aziendale
Articolo 82 Requisiti per la partecipazione alle procedure di
affidamento di lavori pubblici di importo inferiore a 150.000
euro
CAPO II REQUISITI PER LA
QUALIFICAZIONE DEGLI ESECUTORI DI LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO
PARI O SUPERIORE A 150.000 EURO
Articolo 83 Acquisizione, archiviazione e accessibilità
della documentazione utilizzata dall’impresa ai fini
delconseguimento dell’attestazione
Articolo 84 Istruttoria di qualificazione
Articolo 85 Requisiti di ordine generale
Articolo 86 Requisiti di ordine speciale
Articolo 87 Qualificazione per specifiche categorie
Articolo 88 Qualificazione per progettazione ed esecuzione.
Requisiti dei progettisti nelle imprese qualificate per la sola
esecuzione
Articolo 89 Incremento convenzionale premiante
Articolo 90 Determinazione del periodo di attività
documentabile, degli importi valutabili ai fini della
qualificazione e delle modalità di redazione e pubblicazione dei
certificati di esecuzione dei lavori
Articolo 91 Criteri di valutazione dei lavori eseguiti e dei
relativi importi
Articolo 92 Criteri di accertamento dei lavori eseguiti
all’estero
Articolo 93 Rivalutazione dei lavori eseguiti
Articolo 94 Direzione tecnica
Articolo 95 Contenuto delle attestazioni di qualificazione
Articolo 96 Verifica triennale
CAPO III CASI PARTICOLARI DI
DIMOSTRAZIONE DEI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE
Articolo 97 Società tra concorrenti riuniti o consorziati
Articolo 98 Lavori eseguiti dall’impresa affidataria e
dall’impresa subappaltatrice
Articolo 99 Consorzi stabili e reti d’impresa, consorzi di
cooperative e consorzi tra imprese artigiane
Articolo 100 Criteri per l’imputazione, ai fini della
qualificazione, delle prestazioni eseguite al consorzio o ai
singoli consorziati esecutori
Articolo 101 Requisiti del concessionario
Articolo 102 Terzi affidatari di lavori del contraente generale
Articolo 103 Operatori economici sottoposti alla misura
straordinaria e temporanea di gestione
CAPO IV QUALIFICAZIONE
MEDIANTE ATTI DI TRASFERIMENTO D’AZIENDA
Articolo 104 Ambito di applicazione
Articolo 105 Valutazione dei requisiti di qualificazione
Articolo 106 Obblighi di comunicazione e attività di verifica
Articolo 107 Attestazione a seguito di trasferimento di azienda
in casi particolari
CAPO V AVVALIMENTO
Articolo 108 Finalità dell’avvalimento
Articolo 109 Oggetto dell’avvalimento
Articolo 110 Contratto di avvalimento e qualificazione mediante
avvalimento
Articolo 111 Indicazioni specifiche per la partecipazione alle
gare e per l’esecuzione del contratto
CAPO VI SISTEMA
SANZIONATORIO
Articolo 112 Diniego e decadenza dell’attestazione di
qualificazione
Articolo 113 Sospensione cautelare dell’attestazione di
qualificazione
TITOLO IV QUALIFICAZIONE DEL
CONTRAENTE GENERALE
Articolo 114 Sistema di qualificazione
Articolo 115 Requisiti per la qualificazione del Contraente
generale
Articolo 116 Requisiti di ordine generale del contraente
generale
Articolo 117 Requisiti di ordine speciale del contraente
generale
Articolo 118 Procedure per la qualificazione del Contraente
generale
Articolo 119 Direzione tecnica e organico tecnico e dirigenziale
Articolo 120 Imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia
Articolo 121 Qualificazione da parte di imprese singole in forma
di società commerciali o cooperative
Articolo 122 Qualificazione dei consorzi stabili
Articolo 123 Qualificazione dei consorzi di cooperative
Articolo 124 Contratto di avvalimento in gara e qualificazione
mediante avvalimento
Articolo 125 Diniego e decadenza dell’attestazione di
qualificazione del contraente generale
TITOLO V - SISTEMI DI
REALIZZAZIONE DEI LAVORI E SELEZIONE DELLE OFFERTE
CAPO I - APPALTI,
CONCESSIONI E PARTENERIATO PUBBLICO PRIVATO
Articolo 126 Dichiarazioni preliminari
Articolo 127 Cessione di immobili in cambio di opere
Articolo 128 Dialogo competitivo
Articolo 129 Schema di contratto di concessione e di
partenariato pubblico privato
Articolo 130 Contenuti dell’offerta per contratti di concessione
e di partenariato pubblico privato
Articolo 131 Attività di asseverazione nei contratti di
concessione e di partenariato pubblico privato
CAPO II - SELEZIONE DELLE
OFFERTE
Articolo 132 Determinazione del minor prezzo
Articolo 133 Aggiudicazione con il criterio del minor prezzo
mediante ribasso sull’elenco prezzi o sull’importo dei lavori
Articolo 134 Aggiudicazione al minor prezzo determinato mediante
offerta a prezzi unitari
Articolo 135 Offerte anormalmente basse
Articolo 136 Accordi quadro e aste elettroniche
TITOLO VI - IL CONTRATTO
Articolo 137 Documenti facenti parte integrante del
contratto
Articolo 138 Contenuto dei capitolati e dei contratti
Articolo 139 Spese di contratto, di registro ed accessorie a
carico dell'affidatario
Articolo 140 Penali e premio di accelerazione
TITOLO VII - ESECUZIONE DEI
LAVORI
CAPO I - DIREZIONE DEI
LAVORI
Articolo 141 Ufficio della direzione dei lavori
Articolo 142 Gli strumenti per l’esercizio dell'attività di
direzione e controllo
CAPO II - AFFIDAMENTO
CONGIUNTO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE
Articolo 143
Affidamento congiunto di progettazione esecutiva ed esecuzione
di lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed
economica
Articolo 144 Affidamento congiunto di progettazione esecutiva ed
esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo
CAPO III - ESECUZIONE IN
SENSO STRETTO
Sezione I — Funzioni e
compiti nella fase preliminare
Articolo 145 Attestazione dello stato dei luoghi
Articolo 146 La consegna dei lavori
Sezione II — Funzioni e
compiti in fase di esecuzione
Articolo 147 Accettazione dei materiali
Articolo 148 Verifica del rispetto degli obblighi dell'esecutore
e del subappaltatore
Articolo 149 Modifiche, variazioni e varianti contrattuali
Articolo 150 Contestazioni tra la stazione appaltante e
l’esecutore
Articolo 151 Sospensione dei lavori
Articolo 152 Gestione sinistri
Articolo 153 Certificato di ultimazione dei lavori e compiti al
termine dei lavori
TITOLO VIII CONTABILITÀ DEI
LAVORI
CAPO I ATTIVITA’ DI
CONTROLLO AMMINISTRATIVO CONTABILE
Articolo 154 Fondi a disposizione delle stazioni appaltanti
Articolo 155 Accertamento e registrazione dei lavori
CAPO II I DOCUMENTI
AMMINISTRATIVI E CONTABILI
Articolo 156 Tipologia dei documenti contabili
Articolo 157 Giornale dei lavori
Articolo 158 Libretti di misura
Articolo 159 Registro di contabilità
Articolo 160 Sommario del registro di contabilità
Articolo 161 Eccezioni e riserve dell’esecutore sul registro di
contabilità
Articolo 162 Forma e contenuto delle riserve
Articolo 163 Liste settimanali
Articolo 164 Stato di avanzamento dei lavori e certificato di
pagamento
Articolo 165 Conto finale dei lavori
Articolo 166 Strumenti informatici di contabilità
Articolo 167 Contabilità semplificata
TITOLO IX COLLAUDO
CAPO I COLLAUDO
TECNICO-AMMINISTRATIVO
Articolo 168 Collaudo tecnico-amministrativo
Articolo 169 Obbligo del collaudo
Articolo 170 Nomina del collaudatore
Articolo 171 Documenti da fornirsi al collaudatore
Articolo 172 Termini di consegna del collaudo ed estensione
delle verifiche di collaudo
Articolo 173 Avviso ai creditori
Articolo 174 Commissioni di collaudo
Articolo 175 Procedimento di collaudo e visite sopralluogo
Articolo 176 Oneri dell'esecutore nelle operazioni di collaudo
Articolo 177 Valutazioni finali dell'organo di collaudo
Articolo 178 Discordanza fra la contabilità e l'esecuzione
Articolo 179 Difetti e mancanze nell'esecuzione
Articolo 180 Eccedenza su quanto autorizzato ed approvato
Articolo 181 Certificato di collaudo
Articolo 182 Lavori non collaudabili
Articolo 183 Verbali di accertamento ai fini della presa in
consegna anticipata
Articolo 184 Obblighi per determinati risultati
Articolo 185 Richieste formulate dall'esecutore sul certificato
di collaudo
Articolo 186 Ulteriori provvedimenti amministrativi
Articolo 187 Pagamento della rata di saldo e svincolo della
cauzione
Articolo 188 Compenso spettante ai collaudatori
Articolo 189 Certificato di regolare esecuzione per i lavori
CAPO II COLLAUDO STATICO
Articolo 190 Generalità
Articolo 191 Compenso spettante per il collaudo statico
TITOLO X - LAVORI
RIGUARDANTI I BENI CULTURALI TUTELATI
CAPO I - DISPOSIZIONI
GENERALI
Articolo 192 Ambito di applicazione
Articolo 193 Scavo archeologico, restauro, manutenzione e
monitoraggio
Articolo 194 Specificità degli interventi
CAPO II - REQUISITI DI
QUALIFICAZIONE
Sezione I -Requisiti di
qualificazione degli esecutori di lavori riguardanti i beni
culturali
Articolo 195 Qualificazione
Articolo 196 Requisiti di ordine generale e di idoneità
Articolo 197 Requisiti speciali
Articolo 198 Lavori utili per la qualificazione
Articolo 199 Lavori di importo inferiore a 150.000 euro
Sezione II -Requisiti di qualificazione dei direttori tecnici
BOLLETTINO DI LEGISLAZIONE
TECNICA ONLINE
Articolo 200 Direzione tecnica
CAPO III - PROGETTAZIONE E
DIREZIONE DI LAVORI RIGUARDANTI I BENI CULTURALI
Sezione I - Livelli e
contenuti della progettazione
Articolo 201 Attività di progettazione
Articolo 202 Progetto di fattibilità tecnica ed economica
Articolo 203 Scheda tecnica
Articolo 204 Progetto definitivo
Articolo 205 Progetto esecutivo
Articolo 206 Progettazione dello scavo archeologico
Articolo 207 Progettazione di lavori di impiantistica e per la
sicurezza
Articolo 208 Verifica dei progetti
Sezione II - Soggetti
incaricati dell'attività di progettazione e direzione lavori
Articolo 209 Progettazione, direzione lavori e attività
accessorie
CAPO IV - SOMMA URGENZA
Articolo 210 Tipi di intervento per i quali è consentita
l'esecuzione di lavori con il regime di somma urgenza
CAPO V - ESECUZIONE E
COLLAUDO DEI LAVORI RIGUARDANTI I BENI CULTURALI
Articolo 211 Collaudo
Articolo 212 Lavori di manutenzione
Articolo 213 Consuntivo scientifico e vigilanza sull'esecuzione
dei lavori
PARTE III - CONTRATTI
PUBBLICI RELATIVI A SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA E AD
ALTRI SERVIZI TECNICI NEI SETTORI ORDINARI
TITOLO I - DISPOSIZIONI
GENERALI
Articolo 214 Affidamento dei servizi di architettura e
ingegneria e di altri servizi tecnici
Articolo 215 Requisiti dei professionisti singoli o associati
Articolo 216 Requisiti delle società di professionisti
Articolo 217 Requisiti delle società di ingegneria
Articolo 218 Requisiti dei raggruppamenti temporanei, dei
consorzi stabili di società di professionisti e di società di
ingegneria, e dei GEIE
Articolo 219 Obblighi di comunicazione e verifica dei requisiti
Articolo 220 Penali
Articolo 221 Concorso di idee
Articolo 222 Concorso di progettazione
TITOLO II - AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI
Articolo 223 Disposizioni generali in materia di affidamento
dei servizi di architettura e ingegneria e di altri servizi
tecnici
Articolo 224 Corrispettivo
Articolo 225 Requisiti di partecipazione
Articolo 226 Bando di gara, domanda di partecipazione e lettera
di invito
Articolo 227 Numero massimo di candidati da invitare
Articolo 228 Modalità di svolgimento della gara
Articolo 229 Affidamento dei servizi di importo inferiore a
100.000 euro
TITOLO III - GARANZIE
Articolo 230 Disposizioni generali
Articolo 231 Polizza assicurativa del progettista
Articolo 232 Polizza assicurativa del dipendente incaricato
della progettazione
PARTE IV CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A FORNITURE E ALTRI
SERVIZI NEI SETTORI ORDINARI TITOLO I REQUISITI DI
PARTECIPAZIONE, SISTEMI DI REALIZZAZIONE E SELEZIONE DELLE
OFFERTE
TITOLO II IL DIRETTORE DI
ESECUZIONE
CAPO I - PROFILI GENERALI
Articolo 233 Rapporti tra direttore dell’esecuzione e RUP
Articolo 234 Gli strumenti per l’esercizio dell’attività di
direzione e controllo
CAPO II FUNZIONI E COMPITI IN FASE DI ESECUZIONE
Articolo 235 L’attività di controllo
Articolo 236 Avvio dell’esecuzione del contratto e sospensione
Articolo 237 Verifica del rispetto degli obblighi dell’esecutore
e del subappaltatore
Articolo 238 Contestazioni e riserve
Articolo 239 Modifiche, variazioni e varianti contrattuali
Articolo 240 Sospensione dell’esecuzione e gestione dei sinistri
Articolo 241 Certificato di ultimazione delle prestazioni e
compiti al termine dell’esecuzione
Articolo 242 Il controllo amministrativo-contabile
TITOLO III - VERIFICA DI
CONFORMITA’
Articolo 243 Generalità
Articolo 244 Incarico della verifica della conformità
Articolo 245 Documenti da fornirsi al soggetto incaricato della
verifica di conformità
Articolo 246 Estensione della verifica di conformità
Articolo 247 Verifica di conformità in corso di esecuzione
Articolo 248 Verifica di conformità definitiva e relativi avvisi
Articolo 249 Processo verbale
Articolo 250 Oneri dell'esecutore nelle operazioni di verifica
di conformità
Articolo 251 Verifiche e valutazioni del soggetto che procede
alla verifica di conformità
Articolo 252 Certificato di verifica di conformità
Articolo 253 Contestazioni formulate dall’esecutore sul
certificato di verifica di conformità
Articolo 254 Provvedimenti successivi alla verifica di
conformità
Articolo 255 Compenso spettante per la verifica di conformità
Articolo 256 Certificato di regolare esecuzione per servizi e
forniture
PARTE VI DISPOSIZIONI
TRANSITORIE E ABROGAZIONI
Articolo 257 Disposizioni transitorie e finali
TITOLO VII
Articolo 258 Abrogazioni
----------------------------------------------------------------
PARTE I - DISPOSIZIONI
COMUNI
TITOLO I POTESTA' REGOLAMENTARE E DEFINIZIONI
Articolo 1 Ambito di
applicazione del regolamento
1. Ai fini della valutazione
del divieto di frazionamento di cui all’articolo 35, comma 6 del
codice si tiene conto dei periodi temporali, rispettivamente,
della programmazione dei lavori pubblici, del programma degli
acquisti di beni e servizi, nonché delle relative disponibilità
finanziarie.
Articolo 2 Definizioni
(ndr omissis)
TITOLO II ORGANI DEL PROCEDIMENTO
Articolo 3 Il Responsabile
del Procedimento - Disposizioni comuni
1. Il responsabile unico del
procedimento (RUP) è individuato, nel rispetto di quanto
previsto dall’articolo 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti
di ruolo addetti all’unità organizzativa, anche non aventi
qualifica dirigenziale o, in caso di carenza in organico della
suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con
analoghe caratteristiche. Il RUP svolge i propri compiti con il
supporto dei dipendenti della stazione appaltante.
2. Il RUP, nell’esercizio delle sue funzioni, è qualificabile
come pubblico ufficiale. Le funzioni di RUP non possono essere
assunte da soggetti che sono stati condannati, anche con
sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo
I del titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi
dell’articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165. Le funzioni di RUP devono essere svolte nel rispetto di
quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 16
aprile 2013, n. 62 e dal codice di comportamento adottato da
ciascuna amministrazione aggiudicatrice, nonché in osservanza
delle specifiche disposizioni contenute nel piano triennale di
prevenzione della corruzione adottato dall’amministrazione.
Valgono per il RUP le situazioni di incompatibilità di cui
all’articolo 42, comma 2, del codice.
3. Il RUP provvede a creare le condizioni affinché il processo
realizzativo dell’intervento risulti condotto in modo unitario
in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità
richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla
salute dei lavoratori ed in conformità di qualsiasi altra
disposizione di legge in materia.
4. Per tutte le procedure di affidamento previste dal codice, il
RUP svolge la verifica della documentazione amministrativa.
Nel caso in cui la verifica della documentazione amministrativa
sia demandata, dai documenti di gara, ad altro soggetto quale la
commissione giudicatrice, ovvero, se presente nell’organico
della stazione appaltante, apposito ufficio o servizio a ciò
deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie
della stazione appaltante, il RUP esercita in ogni caso funzioni
di
coordinamento e verifica finalizzate ad assicurare il corretto
svolgimento delle procedure e adotta, sulla base delle
disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante, le
decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate.
5. Nelle procedure di aggiudicazione dei contratti, quando il
criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, il RUP
procede direttamente alla valutazione delle offerte economiche
e, nel caso di eventuale commissione appositamente istituita,
può essere nominato Presidente o componente della commissione.
6. La verifica di congruità delle offerte, laddove prevista,
avviene con le modalità previste all’articolo 135.
Articolo 4 Il responsabile
del procedimento nei contratti di lavori di servizi attinenti
all’ingegneria e all’architettura e gli altri servizi tecnici.
1. Per i contratti relativi a
lavori e servizi di cui all’articolo 214, il RUP deve essere un
tecnico abilitato all’esercizio della professione, in possesso
di esperienza nei medesimi settori di contratti, attestata anche
dall’anzianità di servizio maturata:
a) di almeno un anno per gli importi inferiori a 1.000.000 di
euro;
b) di almeno tre anni per gli importi pari o superiori a
1.000.000 di euro e inferiori alla soglia di cui all’articolo 35
del codice;
c) di almeno cinque anni per gli importi pari o superiori alla
soglia di cui all’articolo 35 del codice.
2. In mancanza di abilitazione, il RUP è un tecnico in possesso
di esperienza nel settore dei contratti di cui al comma 1, di
almeno cinque anni, attestata anche dall’anzianità di servizio
maturata.
3. Il RUP, oltre ai compiti di cui all’articolo 31, comma 4, del
codice:
a) promuove, sovrintende e coordina le indagini e gli studi
preliminari idonei a consentire la definizione degli aspetti di
cui all’articolo 23, comma 1, del codice;
b) promuove l’avvio delle procedure di variante urbanistica;
c) svolge le attività necessarie all’espletamento della
conferenza dei servizi, curando gli adempimenti di pubblicità
delle relative deliberazioni e assicurando l’allegazione del
verbale della conferenza tenutasi sul progetto di fattibilità
tecnica ed economica posto a base delle procedure di appalto di
progettazione ed esecuzione e di affidamento della concessione
di lavori pubblici;
d) per la progettazione dei lavori di cui all’articolo 23, comma
2, del codice verifica la possibilità di ricorrere alle
professionalità interne in possesso di idonea competenza oppure
propone l’utilizzo della procedura del concorso di progettazione
o del concorso di idee; e) in relazione alle caratteristiche e
alla dimensione dell’intervento, promuove e definisce, sulla
base delle indicazioni del dirigente preposto alla struttura
competente, le modalità di verifica dei vari livelli
progettuali, le procedure di eventuale affidamento a soggetti
esterni delle attività di progettazione e la stima dei
corrispettivi, da inserire nel quadro economico;
f) coordina le attività necessarie alla redazione del progetto
di fattibilità tecnica ed economica, verificando che siano
indicati gli indirizzi che devono essere seguiti nei successivi
livelli di progettazione e i diversi gradi di approfondimento
delle verifiche, delle rilevazioni e degli elaborati richiesti;
g) coordina le attività necessarie alla redazione del progetto
definitivo ed esecutivo, verificando che siano rispettate le
indicazioni contenute nel progetto di fattibilità tecnica ed
economica;
h) effettua, prima dell’approvazione del progetto in ciascuno
dei suoi livelli, le necessarie verifiche circa la rispondenza
dei contenuti del progetto alla normativa vigente, il rispetto
dei limiti finanziari, la stima dei costi e delle fonti di
finanziamento, la rispondenza dei prezzi indicati ai prezziari
aggiornati e in vigore, e l’esistenza dei presupposti di ordine
tecnico e amministrativo necessari per conseguire la piena
disponibilità degli immobili;
i) svolge l’attività di verifica dei progetti per lavori di
importo inferiore a un milione di euro, anche avvalendosi della
struttura di cui all’articolo 31, comma 9, del codice, se
costituita, fatti salvi i casi in cui svolge le funzioni di
progettista;
l) sottoscrive la validazione del progetto posto a base di gara,
facendo preciso riferimento al rapporto conclusivo, redatto dal
soggetto preposto alla verifica, e alle eventuali
controdeduzioni del progettista. In caso di dissenso sugli esiti
della verifica, il RUP è tenuto a motivare specificatamente ai
sensi dei quanto previsto dall’articolo 58, comma 8.
m) al ricorrere dei presupposti previsti dall’articolo 51 del
codice per la suddivisione dell’appalto in lotti, accerta e
attesta:
1) l’avvenuta redazione, ai fini dell’inserimento nell’elenco
annuale, del progetto di fattibilità tecnico economica
dell’intero lavoro e la sua articolazione per lotti;
2) la quantificazione, nell’ambito del programma e dei relativi
aggiornamenti, dei mezzi finanziari necessari per appaltare
l’intero lavoro;
n) propone all’amministrazione aggiudicatrice i sistemi di
affidamento dei lavori, la tipologia di contratto da stipulare,
il criterio di aggiudicazione da adottare; nel caso di procedura
competitiva con negoziazione e di procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un bando, promuove il confronto
competitivo e garantisce la pubblicità dei relativi atti, anche
di quelli successivi all’aggiudicazione;
o) convoca e presiede, nei casi di partenariato per
l’innovazione e di dialogo competitivo, ove ne ravvisi la
necessità, un incontro preliminare per l’illustrazione del
progetto;
p) richiede all’amministrazione aggiudicatrice la nomina della
commissione giudicatrice nel caso di affidamento con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
q) promuove l’istituzione dell’ufficio di direzione dei lavori e
accerta sulla base degli atti forniti dal dirigente della
stazione appaltante preposto alla struttura competente, la
sussistenza delle condizioni che giustificano l’affidamento
dell’incarico a soggetti esterni alla stazione appaltante;
r) trasmette, al soggetto incaricato del collaudo la
documentazione di cui all’articolo 171;
s) accerta e certifica, sulla base degli atti forniti dal
dirigente della stazione appaltante preposto alla struttura
competente, le situazioni di carenza di organico in presenza
delle quali le funzioni di collaudatore sono affidate a soggetti
esterni alla stazione appaltante;
t) provvede all’acquisizione e al successivo perfezionamento del
CIG (codice identificativo gara) secondo le indicazioni fornite
dall’ANAC;
u) raccoglie, verifica e trasmette all’Osservatorio dell’ANAC
gli elementi relativi agli interventi di sua competenza e
collabora con il responsabile della prevenzione della corruzione
in relazione all’adempimento degli obblighi prescritti
dall’articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
4. Il RUP, in fase di esecuzione, inoltre:
a) impartisce al direttore dei lavori, con disposizioni di
servizio, le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei
lavori.
Autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori dopo
che il contratto è divenuto efficace e svolge le attività di
accertamento della data di effettivo inizio, nonché di ogni
altro termine di realizzazione degli stessi;
b) provvede, sentito il direttore dei lavori e il coordinatore
della sicurezza in fase di esecuzione, a verificare che
l’esecutore corrisponda alle imprese subappaltatrici i costi
della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in
subappalto, senza alcun ribasso;
c) adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e
delle segnalazioni del coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione sentito il direttore dei lavori, laddove tali figure
non coincidano;
d) svolge, su delega del soggetto di cui all’articolo 26, comma
3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i compiti ivi
previsti, qualora non sia prevista la predisposizione del piano
di sicurezza e di coordinamento;
e) assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del
rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui
luoghi di lavoro. Il RUP, nello svolgimento dell’incarico di
responsabile dei lavori, salvo diversa indicazione e fermi
restando i compiti e le responsabilità di cui agli articoli 90,
93, comma 2, 99, comma 1, e 101, comma 1, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 richiede la nomina del
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e del
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori e
vigila sulla loro attività;
f) prima della consegna dei lavori, tiene conto delle eventuali
proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento
formulate dagli operatori economici, quando tale piano sia
previsto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
g) trasmette agli organi competenti dell’amministrazione
aggiudicatrice, sentito il direttore dei lavori, la proposta del
coordinatore per l’esecuzione dei lavori relativa alla
sospensione, all’allontanamento dell’esecutore o dei
subappaltatori o dei lavoratori autonomi dal cantiere o alla
risoluzione del contratto;
h) accerta, in corso d’opera, che le prestazioni oggetto di
contratto di avvalimento siano svolte direttamente dalle risorse
umane e strumentali dell’impresa ausiliaria che il titolare del
contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal
contratto di avvalimento, anche facendo ricorso al direttore dei
lavori;
i) predispone, con riferimento ai compiti di cui all’articolo
31, comma 12, del codice, un piano di verifiche da sottoporre
all’organo che lo ha nominato e, al termine dell’esecuzione,
presenta una relazione sull’operato dell’esecutore e sulle
verifiche effettuate, anche a sorpresa;
l) controlla il progresso e lo stato di avanzamento dei lavori
sulla base delle evidenze e delle informazioni del direttore dei
lavori, al fine del rispetto degli obiettivi dei tempi, dei
costi, della qualità delle prestazioni e del controllo dei
rischi. In particolare verifica: le modalità di esecuzione dei
lavori e delle prestazioni in relazione al risultato richiesto
dalle specifiche progettuali; il rispetto della normativa
tecnica; il rispetto delle clausole specificate nella
documentazione contrattuale (contratto e capitolati) anche
attraverso le verifiche di cui all’articolo 31, comma 12, del
codice;
m) autorizza le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di
appalto in corso di validità anche su proposta del direttore dei
lavori, con le modalità previste dall'ordinamento della stazione
appaltante da cui il Responsabile del procedimento dipende in
conformità alle previsioni dell’articolo 106 del codice e, in
particolare, redige la relazione di cui all’articolo 106, comma
14, del codice, relativa alle varianti in corso d’opera, in cui
sono riportate le ragioni di fatto e di diritto che hanno reso
necessarie tali varianti. Il RUP può avvalersi dell’ausilio del
direttore dei lavori per l’accertamento delle condizioni che
giustificano le varianti;
n) approva i prezzi relativi a nuove lavorazioni originariamente
non previste, determinati in contraddittorio tra il direttore
dei Lavori e l’impresa affidataria, rimettendo alla valutazione
della stazione appaltante le variazioni di prezzo che comportino
maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro
economico;
j) irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi
contrattuali in contraddittorio con l’appaltatore, anche sulla
base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;
p) ordina la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico
interesse o necessità, nei limiti e con gli effetti previsti
dall’articolo 107 del codice;
q) dispone la ripresa dei lavori e dell’esecuzione del contratto
non appena siano venute a cessare le cause della sospensione e
indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato
tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli
effetti da questa prodotti;
r) in relazione alle contestazioni insorte tra stazione
appaltante ed esecutore circa aspetti tecnici che possono
influire sull’esecuzione dei lavori, convoca le parti entro il
termine di quindici giorni dalla comunicazione del direttore dei
lavori e promuove, in contraddittorio, l’esame della questione
al fine di risolvere la controversia;
s) attiva la definizione con accordo bonario ai sensi
dell’articolo 205 del codice delle controversie che insorgono in
ogni fase di realizzazione dei lavori e viene sentito sulla
proposta di transazione ai sensi dell’articolo 208, comma 3 del
codice;
t) propone la risoluzione del contratto ogni qualvolta se ne
realizzino i presupposti; u) rilascia il certificato di
pagamento secondo quanto previsto all’articolo 164;
v) all’esito positivo del collaudo o della verifica di
conformità rilascia il certificato di pagamento ai sensi
dell’articolo 113-bis, comma 2, del codice;
z) rilascia all’impresa affidataria copia conforme del
certificato di ultimazione dei lavori emesso dal direttore dei
lavori;
aa) conferma il certificato di regolare esecuzione rilasciato
dal direttore dei lavori nei casi in cui la stazione appaltante
non abbia conferito l’incarico di collaudo ai sensi dell’art.
102, comma 2, del codice;
bb) trasmette alla stazione appaltante, ai sensi e per gli
effetti delle disposizioni di cui al titolo II, capo V, sez. I
del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e di quelli di cui al
titolo II, capo I e capo II del regio decreto 13 agosto 1933, n.
1038, nonché dell’articolo 2 della legge 14 gennaio 1994, n. 20,
entro sessanta giorni dalla deliberazione da parte della stessa
sull’ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande
dell’esecutore e sui risultati degli avvisi ai creditori, la
documentazione relativa alle fasi della progettazione,
dell’affidamento e dell’esecuzione del contratto ed in
particolare:
1) il contratto, la relazione al conto finale, gli ordinativi di
pagamento con gli allegati documenti di svolgimento della spesa
a essi relativa;
2) la relazione dell’organo di collaudo e il certificato di
collaudo;
3) la documentazione relativa agli esiti stragiudiziali,
arbitrali o giurisdizionali del contenzioso sulle controversie
relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del
contratto di cui alla parte VI del codice;
cc) rilascia il certificato di esecuzione dei lavori;
dd) provvede, dopo aver svolto le opportune verifiche relative
ai crediti, sentito il direttore dei lavori, a rilasciare le
certificazioni di cui all’articolo 47, comma 1-ter, secondo
periodo del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
ee) propone per l’autorizzazione da parte della stazione
appaltante le somministrazioni che per la loro natura si
giustificano mediante preventivo accettato nell'ambito delle
somme a disposizione dei quadri economici degli interventi
approvati.
5. Il Responsabile del procedimento può svolgere, per uno o più
interventi e nei limiti delle proprie competenze professionali,
anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori. Le
funzioni di RUP, progettista e direttore dei lavori non possono
coincidere nel caso di lavori complessi o di particolare
rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale,
storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico, nonché
nel caso di progetti integrali ovvero di interventi di importo
pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 35 del Codice.
Articolo 5 II
Responsabile del Procedimento nei contratti di servizi e
forniture
1. Il RUP deve essere in
possesso di titolo di studio di livello adeguato e di esperienza
professionale maturata nello svolgimento di attività analoghe a
quelle da realizzare in termini di natura, complessità e importo
dell’intervento, in relazione alla tipologia e all’entità dei
servizi e delle forniture da affidare.
2. Nello specifico, il RUP deve essere in possesso di esperienza
nel settore dei contratti di servizi e forniture, attestata
anche dall’anzianità di servizio maturata:
a) di almeno un anno per gli importi inferiori alla soglia di
cui all’articolo 35 del codice;
b) di almeno tre anni per gli importi pari o superiori alla
soglia di cui all’articolo 35 del codice.
3. Per le forniture o i servizi connotati da particolari
caratteristiche tecniche, quali: dispositivi medici, dispositivi
antincendio, sistemi informatici e telematici, la stazione
appaltante può richiedere, oltre ai requisiti di esperienza di
cui al comma 2, il possesso della laurea magistrale nonché di
specifiche competenze.
4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 31 del codice,
da altre specifiche disposizioni del medesimo codice, e dalla
legge 7 agosto 1990, n. 241, tenuto conto dell’ordinamento
dell’amministrazione aggiudicatrice, il RUP:
a) in ordine alla singola acquisizione, formula proposte agli
organi competenti secondo l’ordinamento della singola
amministrazione aggiudicatrice e fornisce agli stessi dati e
informazioni nelle seguenti fasi:
1) predisposizione ed eventuale aggiornamento della
programmazione ai sensi dell’articolo 31, comma 4, lettera a)
codice;
2) procedura di scelta del contraente per l’affidamento del
contratto;
3) monitoraggio dei tempi di svolgimento della procedura di
affidamento;
4) esecuzione e verifica della conformità delle prestazioni
eseguite alle prescrizioni contrattuali;
b) svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali,
anche le funzioni di direttore dell’esecuzione del contratto,
fermo restando quanto previsto al comma 5;
c) nel rispetto di quanto previsto dall’ordinamento della
singola stazione appaltante, in base all’articolo 31, comma 3,
del codice:
1) predispone o coordina la progettazione di cui all’articolo
23, comma 14, del codice, curando la promozione, ove necessario,
di accertamenti e indagini preliminari idonei a consentire la
progettazione;
2) coordina o cura l’andamento delle attività istruttorie
dirette alla predisposizione del bando di gara relativo
all’intervento;
d) richiede alla stazione appaltante la nomina della commissione
giudicatrice nel caso di affidamento con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
e) svolge, in coordinamento con il direttore dell’esecuzione ove
nominato, le attività di controllo e vigilanza nella fase di
esecuzione, acquisendo e fornendo all’organo competente della
stazione appaltante, per gli atti di competenza, dati,
informazioni ed elementi utili anche ai fini dell’applicazione
delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli
strumenti di risoluzione delle controversie, secondo quanto
stabilito dal codice, nonché ai fini dello svolgimento delle
attività di accertamento della conformità delle prestazioni
eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali, secondo
quanto
previsto dall’articolo 242, comma 1;
f) autorizza le modifiche, nonché le varianti contrattuali con
le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante
da cui il RUP dipende, nei limiti fissati dall’articolo 106 del
codice;
g) compie, su delega del datore di lavoro committente, in
coordinamento con il direttore dell’esecuzione ove nominato, le
azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di
documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da
parte dell’esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute
dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
h) svolge, su delega del soggetto di cui all’articolo 26, comma
3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i compiti ivi
previsti;
i) raccoglie, verifica e trasmette all’Osservatorio dell’A.N.AC.
gli elementi relativi agli interventi di sua competenza;
l) raccoglie i dati e le informazioni relativi agli interventi
di sua competenza e collabora con il responsabile della
prevenzione della corruzione in relazione all’adempimento degli
obblighi prescritti dall’articolo 1, comma 32, della citata
legge n. 190 del 2012.
m) trasmette, al soggetto incaricato dell’eventuale verifica di
conformità la documentazione di cui all’articolo 245;
n) rilascia l’attestazione di regolare esecuzione su proposta
del direttore dell’esecuzione qualora nominato;
o) predispone, con riferimento ai compiti di cui all’articolo
31, comma 12, del codice, un piano di verifiche da sottoporre
all’organo che lo ha nominato e, al termine dell’esecuzione,
presenta una relazione sull’operato dell’esecutore e sulle
verifiche effettuate, anche a sorpresa.
5. Il RUP svolge, nei limiti delle proprie competenze
professionali, anche le funzioni di progettista e direttore
dell’esecuzione del contratto. Il direttore dell’esecuzione del
contratto è soggetto diverso dal Responsabile del procedimento
nei seguenti casi:
a) prestazioni di importo superiore alle soglie di all’articolo
35 del codice;
b) interventi particolarmente complessi sotto il profilo
tecnologico;
c) prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di
competenze, quali: servizi a supporto della funzionalità delle
strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie,
ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario,
supporto informatico;
d) interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di
processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate
prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
e) per ragioni concernente l’organizzazione interna alla
stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità
organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che
hanno curato l’affidamento.
Articolo 6 Il
Responsabile del Procedimento negli acquisti aggregati, negli
acquisti centralizzati e in caso di accordi tra amministrazioni
1. Fermo restando quanto
previsto dall’articolo 31 del codice, nei casi di acquisti
aggregati, le stazioni appaltanti nominano un RUP per ciascun
acquisto.
2. Il RUP, in coordinamento con il direttore dell’esecuzione,
ove nominato, assume i compiti di cura, controllo e vigilanza
del processo di acquisizione con particolare riferimento alle
attività di:
a) programmazione dei fabbisogni;
b) progettazione, relativamente all’individuazione delle
caratteristiche essenziali del fabbisogno o degli elementi
tecnici per la redazione del capitolato;
c) esecuzione contrattuale;
d) verifica della conformità delle prestazioni.
3. I requisiti del RUP sono fissati ai sensi dell’articolo 5. La
stazione appaltante può prevedere deroghe alle disposizioni di
cui all’articolo 5, in considerazione delle minori attività
assegnate al RUP, fermo restando l’obbligo di garantire
professionalità e competenza adeguate allo svolgimento delle
specifiche mansioni affidate.
4. Il RUP del modulo aggregativo svolge le attività di:
a) programmazione, relativamente alla raccolta e
all’aggregazione dei fabbisogni e alla calendarizzazione delle
gare da svolgere;
b) progettazione degli interventi con riferimento alla procedura
da svolgere;
c) affidamento;
d) esecuzione per quanto di competenza.
5. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 31 del codice,
nei casi di acquisti non aggregati da parte di unioni,
associazioni o consorzi, i comuni nominano il RUP per le fasi di
competenza e lo stesso è, di regola, designato come responsabile
della singola gara all’interno del modulo associativo o
consortile prescelto, secondo le modalità previste dai
rispettivi ordinamenti.
6. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 31 del codice,
in caso di acquisti gestiti integralmente, in ogni fase, dal
modulo associativo o consortile prescelto, il RUP è designato
unicamente da questi ultimi.
7. Nel caso di acquisti centralizzati, con riferimento
all’articolo 31, comma 14 del codice, i compiti e le funzioni
del RUP, designato dalla centrale di committenza, riguardano le
attività di competenza della centrale in quanto dirette alla
realizzazione e messa a disposizione degli strumenti di acquisto
e di negoziazione per le stazioni appaltanti. I compiti e le
funzioni del RUP, designato dalla stazione appaltante, nel caso
di ricorso a strumenti di acquisto e di negoziazione delle
centrali di committenza, riguardano le attività di propria
competenza in quanto dirette all’effettuazione dello specifico
acquisto e all’esecuzione contrattuale. Resta fermo quanto
previsto dall’articolo 31, comma 10, del codice.
8. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 31 del codice,
nel caso di accordi conclusi tra due o più amministrazioni
aggiudicatici, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nelle
ipotesi in cui l’organico dell’amministrazione che deve
procedere all’acquisizione presenti carenze accertate o in esso
non sia compreso alcun soggetto in possesso della specifica
professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri
del RUP, l’accordo o la convenzione prevedono che le attività di
supporto al RUP siano svolte da soggetti, in possesso di
specifiche competenze, appartenenti ad una delle amministrazioni
firmatarie dell’accordo. /che a supporto del RUP siano
individuati soggetti, in possesso della specifiche competenze,
appartenenti ad una delle amministrazioni firmatarie
dell’accordo.
[IN ALTERNATIVA]
8. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 31 del codice,
nel caso di accordi conclusi tra due o più amministrazioni
aggiudicatici, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nelle
ipotesi in cui l’organico dell’amministrazione che deve
procedere all’acquisizione presenti carenze accertate o in esso
non sia compreso alcun soggetto in possesso della specifica
professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri
del RUP, l’accordo o la convenzione prevedono che il RUP, in
possesso di specifiche competenze, sia individuato tra i
soggetti appartenenti ad una delle amministrazioni firmatarie
dell’accordo.
TITOLO III PROCEDURE DI
AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE
COMUNITARIE
Articolo 7 Modalità di
affidamento
1. Ai fini dell’affidamento diretto di lavori, di cui
all’articolo 36 comma 2, lettera b), del codice, la richiesta di
tre preventivi da
comparare è effettuata in forma scritta, con modalità informale.
Si può procedere all’affidamento anche qualora sia
pervenuto un numero di preventivi inferiore a quello richiesto.
In ogni caso è facoltà della stazione appaltante ricorrere alla
procedura negoziata previa consultazione di cinque operatori.
2. In relazione all’articolo 36 comma 2, lettera b), del codice,
la richiesta di preventivi di lavori e l’atto con cui sono
individuati
gli operatori economici per l’affidamento di servizi e
forniture, contengono i requisiti previsti in base alle
caratteristiche della
prestazione ed il criterio di selezione adottato.
3. Per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di cui di
cui all’articolo 36 comma 2, lettera b) del codice nel caso di
aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, è facoltà della stazione appaltante nominare la
commissione giudicatrice.
4. Per l’affidamento di lavori, servizi e forniture con le
procedure di cui all’articolo 36, comma 2, lettera b), del
codice
relativamente alla congruità dell’offerta si applica unicamente
l’articolo 97, comma 6, ultimo periodo, del codice. In ogni
caso, si procede alla verifica di cui all’articolo 95, comma 10,
secondo periodo, del codice.
Articolo 8 Requisiti per
l’affidamento
1. Per l’affidamento di lavori,
servizi e forniture di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a)
del codice la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla
stipula del contratto con le modalità di cui all’articolo 32,
comma 14, secondo periodo, del codice
attraverso scrittura privata, che può anche consistere in
apposito scambio di lettere, sulla base di un’apposita
dichiarazione
resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 ovvero sulla base del modello del
documento di gara unico europeo (DGUE) con la quale l’operatore
economico dichiari l’assenza delle cause di esclusione di
cui all’articolo 80 del codice ed il possesso dei requisiti
speciali richiesti.
2. Per gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore a 5.000 euro la stazione appaltante procede,
prima della stipula del contratto, alla consultazione del
casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità
contributiva (DURC), della sussistenza dei requisiti speciali
nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per
l’esercizio di particolari professioni o dell’idoneità a
contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività.
3. Per gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di
importo pari o superiore a 5.000 euro e fino a 40.000 euro,
nonché per gli affidamenti diretti di lavori di cui all’articolo
36, comma 2, lettera b), del codice, la stazione appaltante,
oltre alle verifiche di cui al comma 2, verifica la sussistenza
dei requisiti di cui all’articolo 80, commi 1 e 4 del codice.
4. In merito alle autodichiarazioni rese dagli operatori
economici ai fini dell’affidamento di cui al presente articolo,
le stazioni appaltanti effettuano idonei controlli ai sensi
dell’articolo 71, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
5. Il contratto contiene specifiche clausole che prevedano, in
caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei
requisiti prescritti, la risoluzione dello stesso ed il
pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato
degli oneri
aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto,
l’incameramento della cauzione definitiva, ove richiesta o, in
alternativa, l’applicazione di una penale in misura non
superiore al 10 per cento del valore del contratto.
Articolo 9 Principio di
rotazione
1. L’ affidamento e
l’esecuzione di lavori, servizi e forniture con le procedure di
cui all’articolo 36 lettere a), b) , c) e c-bis) del codice
avvengono nel rispetto del principio di rotazione.
2. La rotazione degli affidamenti e degli inviti si applica con
riferimento all’affidamento immediatamente precedente nei casi
in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale,
abbiano ad oggetto una commessa avente la stessa prestazione
principale rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero
nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso
settore di servizi.
3. Ai fini della rotazione, la stazione appaltante, con proprio
provvedimento, può ripartire gli affidamenti in fasce in base al
valore economico e in relazione al settore merceologico e alle
prestazioni principali. In tale caso la rotazione si applica con
riferimento a ciascuna fascia e settore, fatto salvo quanto
previsto ai commi 4 e 5.
4. In casi eccezionali e debitamente motivati con riferimento
alla particolare struttura del mercato e alla riscontrata
effettiva
assenza di alternative, l’esecutore uscente può essere
reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto, nel
rispetto di
quanto previsto all’articolo 36 del codice, tenuto conto altresì
del grado di soddisfazione maturato a conclusione del
precedente rapporto contrattuale e della competitività del
prezzo offerto. In casi motivati dalla particolare struttura del
mercato ovvero dalle caratteristiche dei fabbisogni da
soddisfare, l’operatore economico invitato e non affidatario del
precedente affidamento può essere reinvitato.
5. E’ consentito derogare alla rotazione per gli affidamenti di
importo inferiore a 5.000 euro previa motivazione nella
determina a contrarre o in atto equivalente.
Articolo 10 Indagini di
mercato
1. Per l’individuazione degli
operatori economici da invitare o ai quali chiedere un
preventivo ovvero da consultare nelle
procedure di cui all’articolo 36 del codice, le indagini di
mercato sono svolte nel rispetto dei principi di non
discriminazione,
trasparenza e proporzionalità. Per l’individuazione dei soggetti
interessati, la stazione appaltante pubblica un avviso sul
profilo di committente fatta salva la possibilità di ricorrere
ad altre forme di pubblicità anche aggiuntive. La durata della
pubblicazione dell’avviso è, di regola, stabilita in quindici
giorni.
2. L’avviso di avvio dell’indagine di mercato indica almeno il
valore dell’affidamento, gli elementi essenziali del contratto,
i
requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico
organizzativa ed economico finanziaria, il numero massimo di
operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di
selezione degli operatori economici, le modalità di
comunicazione
con la stazione appaltante.
3. Se il numero degli operatori economici risultanti
dall’indagine di mercato è superiore a quello previsto
nell’avviso, la
stazione appaltante procede all’individuazione degli operatori
economici sulla base di criteri previamente indicati
nell’avviso,
quale ad esempio il sorteggio, e nel rispetto dei principi di
concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.
4. Per gli affidamenti di cui all’articolo 36 comma 2, lettera
a), del codice, ove la stazione appaltante intenda procedere
alla
consultazione degli operatori economici, nonché delle lettere b)
e c), del codice, le indagini di mercato si svolgono con
modalità semplificate senza la pubblicazione prevista dal comma
1.
5. Le stazioni appaltanti possono svolgere le indagini di
mercato anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici
del
mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 36, comma 6, del codice, o del proprio mercato
elettronico o di quello delle centrali di committenza.
Articolo 11 Elenchi degli
operatori economici
1. Per l’individuazione degli
operatori economici ai quali chiedere un preventivo ovvero da
consultare nelle procedure di cui
all’articolo 36 del codice, la stazione appaltante può
costituire appositi elenchi a seguito di avviso pubblico che
indichi i
requisiti minimi di idoneità e di capacità tecnico organizzativi
ed economico finanziari che gli operatori economici devono
possedere, fermo restando il possesso dei requisiti di carattere
generale di cui all’articolo 80, del codice. Gli elenchi sono
costituiti in base alle caratteristiche delle prestazioni da
affidare e in base al valore economico.
2. Ai fini dell’iscrizione negli elenchi l’operatore economico
attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione resa ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 ovvero sulla base del modello del documento di
gara unico europeo (DGUE).
3. Le stazioni appaltanti possono promuovere, anche attraverso
la conclusione di specifici accordi, la creazione di elenchi
comuni, nonché l’utilizzo di elenchi predisposti da altre
stazioni appaltanti.
4. Gli operatori economici sono tenuti ad informare
tempestivamente le stazioni appaltanti rispetto alle eventuali
variazioni
intervenute nel possesso dei requisiti. Gli elenchi sono
pubblici, sempre aperti all’iscrizione degli operatori economici
dotati
dei requisiti richiesti dalla stazione appaltante e sono
periodicamente aggiornati dalle stesse, con cadenza almeno
annuale.
Le stazioni appaltanti verificano, periodicamente, su un
campione significativo di operatori economici, il possesso dei
requisiti di cui al comma 1.
Articolo 12 La procedura
negoziata
1. Nelle procedure negoziate
per l’affidamento di appalti sottosoglia la stazione appaltante
invita contemporaneamente tutti
gli operatori economici selezionati a presentare offerta.
2. L’invito contiene tutti gli elementi che consentono agli
operatori economici di formulare un’offerta, tra cui almeno:
a) l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche
tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
b) i requisiti generali di cui all’articolo 80 del codice, di
idoneità professionale, tecnico organizzativi ed economico
finanziari
richiesti per la partecipazione alla procedura selettiva o, nel
caso di operatori economici selezionati da un elenco, la
conferma
del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati
inseriti nell’elenco;
c) le modalità ed il termine di presentazione dell’offerta
nonché il periodo di validità della stessa;
d) l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione;
e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di
quanto disposto dagli articoli 36 e 95 del codice. Nel caso si
utilizzi il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, indica gli
elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
f) la misura delle penali;
g) l’indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
h) le garanzie richieste;
i) il nominativo del RUP;
l) nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo e di
appalto che non presenta interesse transfrontaliero, la
previsione
dell’applicazione dell’esclusione automatica dell’offerta ai
sensi dell’articolo 97, comma 8 del codice, nel rispetto delle
condizioni previste dal codice; m) lo schema di contratto ed il
capitolato tecnico, se predisposti; n) la data, l’orario e il
luogo
di svolgimento della prima seduta pubblica.
3. Le sedute sono pubbliche, ad eccezione della fase di
valutazione delle offerte tecniche nel caso di utilizzo del
criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Le attività devono
essere verbalizzate.
4. L’interesse
transfrontaliero deve risultare in modo chiaro da una
valutazione concreta delle circostanze dell’appalto quali
l’importo dell’appalto in combinazione con il luogo di
esecuzione dei lavori o le caratteristiche tecniche dell’appalto
e le
caratteristiche specifiche dei prodotti in causa, tenendo conto
dell’esistenza di eventuali denunce, presentate da operatori
ubicati in altri Stati membri.
PARTE II CONTRATTI PUBBLICI
RELATIVI A LAVORI NEI SETTORI ORDINARI TITOLO I PROGETTAZIONE E
VERIFICA DEL PROGETTO
CAPO I PROGETTAZIONE
Sezione I Disposizioni
generali
Articolo 13 Criteri generali
per la progettazione
1. La progettazione, da
redigersi in coerenza con i principi generali di cui
all’articolo 23, comma 1 del codice e con quanto specificamente
previsto nel quadro esigenziale di cui all’articolo 23, comma 3
del codice e all’articolo 14 e nel documento di indirizzo alla
progettazione di cui all’articolo 14, è finalizzata ad
assicurare, nei tre livelli di approfondimenti tecnici, la
qualità del processo e la qualità del progetto, per quanto
concerne gli aspetti legati sia alle regole tecniche, sia ai
principi della sicurezza e della sostenibilità economica,
territoriale ed ambientale dell’intervento, con particolare
riferimento alla
compatibilità territoriale in termini di sicurezza e della
pubblica e privata incolumità, nonché nel rispetto del miglior
rapporto
fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e
gestione, nonché, ove previsto, in relazione ai costi del ciclo
di
vita dell’intervento, di cui all’articolo 96 del codice.
2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 23, comma 1, del
codice, la progettazione si basa, inoltre, su criteri di
riduzione dei rischi da pericoli naturali ed antropici, di
efficienza energetica, anche in riferimento a quanto previsto
all’articolo 34 del codice, di durabilità dei materiali e dei
componenti, di facilità di manutenzione e gestione, di
sostituibilità
degli elementi tecnici, di compatibilità tecnica ed ambientale
dei materiali e di agevole controllabilità delle prestazioni
dell’intervento nel tempo, di minimizzazione dell’impegno di
risorse materiali non rinnovabili e di massimo riutilizzo delle
risorse naturali impegnate dall’intervento e dei materiali
impiegati, di prevenzione della produzione di rifiuti e di
incremento
delle operazioni di riutilizzo, riciclaggio e di altri tipi di
recupero dei rifiuti prodotti dall’attività di realizzazione
dell’opera
progettata, nonché, ove ne ricorrano le condizioni, di riduzione
del consumo di suolo e di rigenerazione urbana. I progetti
tengono conto del contesto in cui l’intervento si inserisce, in
modo che esso non pregiudichi l’accessibilità, l’utilizzo e la
manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi
esistenti.
3. I progetti, con le necessarie differenziazioni, in relazione
alla loro specificità e dimensione, sono redatti nel rispetto
degli
standard dimensionali, ove previsti, e in modo da assicurare il
massimo rispetto e la piena compatibilità con le caratteristiche
del contesto territoriale e ambientale in cui si colloca
l’intervento, sia nella fase di costruzione, che in fase di
gestione.
4. I progetti devono essere predisposti in conformità alle
regole e alle norme tecniche stabilite dalla legislazione
vigente al
momento della loro redazione.
5. I progetti sono redatti secondo criteri diretti a minimizzare
i rischi per i lavoratori nella fase di costruzione e in quella
di
esercizio dell’opera, per gli utenti nella fase di esercizio,
nonché per la popolazione delle zone interessate per quanto
attiene
la sicurezza e la tutela della salute.
6. Tutti gli elaborati progettuali sono sottoscritti dal
progettista; nel caso di progetto redatto da più progettisti in
relazione
alle varie prestazioni specialistiche connesse ai diversi
aspetti della progettazione, ciascun elaborato progettuale è
sottoscritto sia dal progettista responsabile dell’elaborato
stesso, sia dal progettista responsabile dell’integrazione fra
le varie
prestazioni specialistiche. Tale disposizione si applica anche
nel caso di elaborati presentati da un offerente in caso di
appalto aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa.
7. I materiali e i prodotti da costruzione da utilizzare per la
realizzazione degli interventi devono essere idonei all’uso
previsto, conformi alle regole tecniche previste dalla
legislazione vigente, alle norme tecniche per le costruzioni, ai
decreti del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare relativi ai criteri ambientali minimi, al
decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106, alle norme europee
armonizzate, nonché alle omologazioni tecniche. Le relazioni
tecniche devono
indicare espressamente le normative tecniche applicate.
8. Nel caso di aggiudicazione di contratti stipulati da centrali
di committenza aperti all’adesione delle stazioni appaltanti, ai
fini dell’applicazione delle previsioni di cui al presente Capo,
la centrale di committenza redige il primo livello di
progettazione secondo le disposizioni di cui al presente Capo in
quanto compatibili in relazione alle modalità di acquisto
centralizzata, e le stazioni appaltanti che aderiscono ai detti
contratti procedono al completamento della progettazione,
secondo quanto previsto al presente Capo, sulla base dei
fabbisogni specifici da soddisfare.
Articolo 14 Documenti
propedeutici alla progettazione di competenza
dell’amministrazione: quadro esigenziale e documento di
indirizzo alla progettazione
1. Al fine di assicurare la
rispondenza degli interventi da progettare ai fabbisogni della
collettività ed alle esigenze
dell’amministrazione committente e dell’utenza a cui gli
interventi stessi sono destinati, nonché per consentire al
progettista
di avere piena contezza delle esigenze da soddisfare, degli
obiettivi posti a base dell’intervento e delle modalità con cui
tali
obiettivi ed esigenze devono essere soddisfatti,
l’amministrazione committente, sentita, se necessario,
l’amministrazione
usuaria, redige ed approva il quadro esigenziale, di cui al
comma 2.
2. Il quadro esigenziale, tenendo conto di quanto già previsto
nei documenti di pianificazione e programmazione
dell’amministrazione, ove presenti, riporta, per ciascuna opera
o intervento da realizzare, in relazione alla tipologia
dell’opera o dell’intervento stesso:
a) gli obiettivi generali da perseguire attraverso la
realizzazione dell’intervento, con riferimento a quanto indicato
all’articolo
23, comma 1, del codice ed all’articolo 13;
b) le esigenze qualitative e quantitative della collettività o
della specifica utenza alla quale l’intervento è destinato, che
devono essere soddisfatte attraverso la realizzazione
dell’intervento stesso;
c) l’indicazione, qualora ne sussistano le condizioni in
relazione alla tipologia dell’opera o dell’intervento da
realizzare, delle
alternative progettuali da individuare e analizzare nel progetto
di fattibilità tecnica ed economica, oppure nel documento di
fattibilità delle alternative progettuali ove previsto., sulla
base di quanto indicato all’articolo 18, comma 2, tenendo conto
che
devono essere analizzate almeno due soluzioni progettuali
alternative tra le quali la cosiddetta “opzione zero”.
3. Il documento di indirizzo alla progettazione (DIP) è redatto
ed approvato dalla stazione appaltante prima dell’affidamento
della redazione del progetto di fattibilità tecnica ed
economica, oppure del documento di fattibilità delle alternative
progettuali, ove previsto, sia in caso di progettazione interna,
che di progettazione esterna all’amministrazione. In caso di
progettazione interna all’amministrazione il DIP è allegato alla
lettera d’incarico. In caso di progettazione esterna tale
documento è allegato alla documentazione della gara per
l’affidamento del servizio. Il DIP indica in rapporto alla
dimensione,
alla specifica tipologia e alla categoria dell’intervento da
realizzare, secondo quanto stabilito dall’articolo 23, comma 4
del
codice, le caratteristiche, i requisiti gli elaborati
progettuali necessari per la definizione di ogni livello della
progettazione. Il
DIP riporta almeno le seguenti indicazioni:
a) lo stato dei luoghi con le relative indicazioni di tipo
catastale;
b) gli obiettivi da perseguire attraverso la realizzazione
dell’intervento, le funzioni che dovranno essere svolte, i
fabbisogni e
le esigenze da soddisfare, ove pertinenti i livelli di servizio
da conseguire, i livelli prestazionali da raggiungere, nonché le
soluzioni progettuali le alternative, anche sulla base di quanto
riportato nel quadro esigenziale;
c) i requisiti tecnici che l’intervento deve soddisfare in
relazione alla legislazione tecnica vigente ed al
soddisfacimento delle
esigenze di cui alla lettera b);
d) i livelli della progettazione da sviluppare ed i relativi
tempi di svolgimento, in rapporto alla specifica tipologia e
alla
dimensione dell'intervento;
e) gli elaborati grafici e descrittivi da redigere, sulla base
di quanto stabilito dal presente decreto;
f) eventuali raccomandazioni per la progettazione, anche in
relazione alla pianificazione urbanistica, territoriale e
paesaggistica vigente ed alle valutazioni ambientali strategiche
(VAS), ove pertinenti, nonché eventuali codici di pratica,
procedure tecniche integrative o specifici standard tecnici che
l’amministrazione intenda porre a base della progettazione
dell’intervento, ferme restando le regole e le norme tecniche
vigenti da rispettare;
g) i limiti finanziari da rispettare e l’eventuale indicazione
delle coperture finanziarie dell’opera;
h) il sistema di realizzazione dell’intervento, ai sensi della
parte I, titolo IV, della parte II, titolo VI, capo I e capo VI,
della parte III e della parte IV del codice;
i) l’eventuale indicazione della procedura di scelta del
contraente, ai sensi della parte II, titolo III, capo II, titolo
IV e titolo VI, capo I e capo VI, della parte III e della parte
IV del codice;
l) il criterio di aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 95 del
codice;
m) la tipologia di contratto individuata per la realizzazione
dell’intervento ed in particolare se il contratto sarà stipulato
a
corpo o a misura, o parte a corpo e parte a misura;
n) indicazione di massima dei tempi necessari per le varie fasi
dell’intervento.
4. Il quadro esigenziale e il DIP costituiscono documenti
propedeutici alla progettazione e sono di esclusiva competenza
dell’amministrazione.
5. Nel caso di concorso di progettazione e di concorso di idee,
di cui alla parte II, titolo VI, capo IV del codice, il DIP è
integrato con i documenti preparatori del concorso stesso,
predisposti a cura della stazione appaltante; tali documenti
preparatori definiscono il contenuto del concorso ai fini di una
maggiore corrispondenza della progettazione dell’intervento
oggetto del concorso alle esigenze qualitative e quantitative
dalla stazione appaltante.
Articolo 15 Livelli della
progettazione di lavori pubblici
1. Ai sensi dell’articolo 23,
comma 1, del codice, la progettazione in materia di lavori
pubblici si articola, secondo tre livelli di
successivi approfondimenti tecnici, in:
a) progetto di fattibilità tecnica ed economica;
b) progetto definitivo;
c) progetto esecutivo.
2. I livelli di cui al comma 1 costituiscono una suddivisione di
contenuti progettuali che sono sviluppati progressivamente
nell’ambito di un processo unitario senza soluzione di
continuità, al fine di assicurare la coerenza della
progettazione ai
diversi livelli di elaborazione e la rispondenza al quadro
esigenziale e al DIP di cui all’articolo 14.
Articolo 16 Quadro economico
dell’opera o dell’intervento
1. Il quadro economico
dell’opera o dell’intervento è predisposto con progressivo
approfondimento in rapporto al livello di
progettazione di cui fa parte e presenta le necessarie
specificazioni e variazioni in relazione alla specifica
tipologia e categoria dell’opera o dell’intervento stesso,
nonché alle specifiche modalità di affidamento dei lavori ai
sensi del codice. Il quadro economico, con riferimento al costo
complessivo dell’opera o dell’intervento, è così articolato:
a) lavori a corpo, lavori a misura;
b) costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
c) somme a disposizione della stazione appaltante per:
1) lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed
esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;
2. a) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi
livelli di progettazione a cura della stazione appaltante;
2. b) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi
livelli di progettazione a cura del progettista;
3) allacciamenti ai pubblici servizi ed eliminazione di
eventuali interferenze ai sensi dell’articolo 27 commi
3, 4, 5 e 6 del codice;
4) imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2;
5) accantonamenti in relazione alle modifiche di cui
all’articolo 106, comma 1 lettera a) del codice;
6) acquisizione aree o immobili, indennizzi;
7) spese tecniche relative alla progettazione, alle attività
preliminari, ivi compreso l’eventuale monitoraggio di parametri
necessari ai fini della progettazione ove pertinente; al
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; alle
conferenze
dei servizi; alla direzione lavori e al coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione; all’assistenza giornaliera e
contabilità; all’incentivo di cui all’articolo 113, comma 2, del
codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che
dovranno essere svolte dal personale dipendente;
8) spese per attività tecnico-amministrative e strumentali
connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del
procedimento qualora si tratti di personale dipendente, di
assicurazione dei progettisti qualora dipendenti
dell’amministrazione, ai sensi dell’articolo 24 comma 4 del
codice nonché per la verifica della progettazione ai sensi
dell’articolo 26 del codice;
9) spese di cui all’articolo 113, comma 4 del codice;
10) spese strumentali di cui all’articolo 23, commi 11 bis e 11
ter, del codice
11) spese per commissioni giudicatrici;
12) spese per pubblicità;
13) spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche
tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato
speciale d’appalto, di cui all’articolo 111, comma 1 bis, del
codice, nonché per l’eventuale monitoraggio successivo alla
realizzazione dell’opera, ove prescritto;
14) spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico
ed altri eventuali collaudi specialistici;
15) spese per la verifica preventiva dell’interesse
archeologico, di cui all’articolo 25, comma 12 del codice;
16) somme per oneri di discarica, ove non compensati all’interno
dei lavori di cu alla lettera a);
17) nel caso di affidamento a contraente generale, l’importo
relativo all’aliquota per l’attuazione di misure volte alla
prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di
infiltrazione mafiosa, di cui all’articolo 194, comma 20, del
codice,
non soggetto a ribasso; l’eventuale importo relativo agli oneri
di cui all’articolo 196, comma 1, del codice;
18) qualora non inserite nei lavoro oggetto di affidamento, le
opere di mitigazione e di compensazione dell’impatto
ambientale e sociale, di cui all’articolo 23, comma 6, del
codice. Tali opere non possono comunque eccedere l’importo
stabilito per legge espresso in percentuale del costo
complessivo dell’opera o del lavoro; costi per il monitoraggio
ambientale;
19) nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche
di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717 e successive modifiche
e integrazioni;
20) I.V.A. ed eventuali altre imposte;
21) ogni altra voce di costo giustificata da previsioni
normative o dalla specificità dell’intervento.
2. Le voci del quadro economico relative ad imprevisti, di cui
al comma 1, lettera c), numero 4, e ad eventuali lavori in
amministrazione diretta, di cui al comma 1, la lettera c),
numero 1) non devono superare complessivamente il dieci per
cento dell’importo dei lavori a base di gara, comprensivo dei
costi della sicurezza.
3. E’ obbligatoriamente inserito in ciascun programma di
interventi un accantonamento modulabile annualmente pari
almeno al tre percento del costo presunto degli interventi
compresi nel programma, destinato alla eventuale copertura degli
oneri derivanti dall’applicazione della parte VI, titolo I, capo
II, del codice.
4. I ribassi d'asta e le economie comunque realizzate nella
esecuzione del programma possono essere destinate, su proposta
del responsabile del procedimento, ad integrare l’accantonamento
di cui al comma 3. Le somme restano iscritte
nell’accantonamento fino alla ultimazione dei lavori.
Sezione II Progetto di
fattibilità tecnica ed economica
Articolo 17 Finalità ed
articolazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica
1. Il progetto di fattibilità
tecnica ed economica è finalizzato al soddisfacimento di quanto
indicato all’articolo
23, commi 5, 5-bis e 6 del codice, nel rispetto dei principi di
cui all’articolo 23, comma 1 del codice e dei contenuti del
quadro esigenziale e del DIP di cui all’articolo 14. Il progetto
di fattibilità tecnica ed economica è redatto, di regola, in due
fasi successive. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica
può essere redatto in una unica fase, in base a quanto previsto
dall’articolo 23, comma 5, del codice.
2. Nel caso di elaborazione in due fasi successive, nella prima
fase il progettista redige il documento di fattibilità delle
alternative progettuali di cui all’articolo 18.
Articolo 18 Documento di
fattibilità delle alternative progettuali
1. Il documento di fattibilità
delle alternative progettuali (DOCFAP) costituisce la prima fase
di elaborazione del progetto di
fattibilità tecnica ed economica, nel caso in cui quest’ultimo
sia redatto in due fasi successive. Il DOCFAP è redatto nel
rispetto dei contenuti del quadro esigenziale e del DIP, di cui
all’articolo 14.
2. Nel DOCFAP si analizzano le possibili soluzioni progettuali
alternative indicate nel quadro esigenziale e nel DIP, che
possono riguardare: la localizzazione dell’intervento per le
opere di nuova costruzione; le scelte modali e le alternative di
tracciato per le infrastrutture di trasporto; l’alternativa tra
la realizzazione di una nuova costruzione o il recupero di un
edificio esistente, ovvero il riutilizzo di aree dismesse o
urbanizzate o degradate, limitando ulteriore consumo di suolo in
applicazione dell’articolo 23, comma 6, del codice; le diverse
soluzioni tipologiche, tecnologiche, impiantistiche,
organizzative e finanziarie da adottare per la realizzazione
dell’intervento, anche in relazione agli interventi su opere
preesistenti, nonché per queste ultime, le diverse modalità e
tecniche di intervento. Il DOCFAP prende in considerazione ed
analizza anche la cosiddetta “opzione zero”, ossia l’ipotesi di
non realizzazione dell’intervento, al fine di consentire un
effettivo confronto comparato tra le diverse opzioni
alternative. Per interventi di adeguamento o ampliamento di
opere esistenti, il DOCFAP evidenzia altresì, per ciascuna delle
alternative progettuali previste nel quadro esigenziale e nel
DIP, gli impatti sul contesto territoriale, ambientale e
paesaggistico, nonché sulle caratteristiche storiche,
architettoniche, strutturali e tecnologiche dell’opera oggetto
di intervento.
3. Qualora il progettista ritenga opportuno analizzare soluzioni
progettuali diverse o ulteriori rispetto a quelle indicate nel
quadro esigenziale e nel DIP, deve, preventivamente, essere
autorizzato da parte della stazione appaltante.
4. Il DOCFAP è sviluppato con un livello di approfondimento
differenziato in relazione al tipo ed alla dimensione dell’opera
o
dell’intervento da realizzare e, secondo quanto precisato ai
commi 5 e 6, con riferimento alle seguenti tipologie di opere ed
interventi:
a) interventi su opere esistenti o nuove opere di importo
complessivo pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 35
del
codice e inferiore a quindici milioni di euro; ovvero interventi
di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35 del
codice,
nel caso in cui le stazioni appaltanti intendano avvalersi della
facoltà di cui all’articolo 23, comma 5, terzo periodo, del
codice;
b) interventi su opere esistenti o nuove opere di importo
complessivo pari o superiore a quindici milioni di euro.
5. Per le opere di cui alla lettera a) del comma 5, il DOCFAP in
relazione alla specifica tipologia ed alla dimensione
dell’intervento da realizzare, si compone di una relazione
tecnico-illustrativa, così articolata:
a) indicazione degli obiettivi da perseguire attraverso la
realizzazione dell’intervento, sulla base del DIP;
b) analisi dello stato di fatto dell’area d’intervento o
dell’opera, nel caso di interventi su opere preesistenti;
c) inquadramento territoriale dell’area d’intervento:
corografia, stralcio dello strumento urbanistico comunale,
verifica della
compatibilità dell’intervento con gli strumenti urbanistici e
con i vincoli di settore, ove pertinente;
d) individuazione, tramite elaborati descrittivi, cartografici e
grafici, in relazione al tipo ed alla dimensione
dell’intervento,
delle possibili alternative progettuali come definite al comma
2, qualora esistenti, e relativo confronto sulla base delle
caratteristiche funzionali, tecniche, impiantistiche,
economico-finanziarie e gestionali, anche in relazione agli
aspetti connessi alla manutenibilità;
e) schemi grafici che descrivano e consentano l’individuazione
delle caratteristiche essenziali delle alternative progettuali
esaminate, qualora esistenti;
f) descrizione, ai fini della valutazione preventiva della
sostenibilità territoriale ed ambientale, delle alternative
progettuali
esaminate , qualora esistenti, con riferimento ai seguenti
aspetti:
1) sicurezza nei confronti delle pericolosità naturali ed
antropiche;
2) compatibilità ambientale e paesaggistica, con particolare
riferimento alla verifica dei vincoli ambientali, storici,
archeologici e paesaggistici interferenti sulle aree o sulle
opere interessate dall’intervento, per quanto pertinente;
3) presenza ed idoneità dei collegamenti con il contesto nel
quale l’intervento si inserisce, per quanto pertinente;
g) indicazione dei tempi previsti per la progettazione e la
realizzazione;
h) analisi dei presumibili costi, valutati redigendo un computo
metrico estimativo di massima mediante l’impiego dei prezzari
di cui all’articolo 23 comma 7 del codice, qualora lo sviluppo
degli elaborati progettuali lo consenta, oppure mediante
l’impiego di costi parametrici standardizzati, ove disponibili;
i) confronto delle alternative progettuali esaminate mediante
analisi multicriteri, oppure analisi costi-efficacia, qualora
pertinenti in relazione al tipo di opera o di intervento.
6. Per le opere di cui al comma 4, lettera b), il DOCFAP si
compone della relazione cui al comma 5, con esclusione degli
elaborati indicati al comma 5, lettere f) ed i), e dei seguenti
elaborati, riferiti alle alternative progettuali esaminate:
a) analisi degli impatti socio-economici, territoriali,
ambientali e paesaggistici, ove pertinenti, secondo la seguente
articolazione:
1) analisi degli aspetti geologici, idrogeologici, idrologici,
idraulici, geotecnici, sismici e delle caratteristiche dell’
area
d’intervento nelle sue diverse componenti ambientali, come
desunti da fonti normative disponibili, documentazioni e
cartografie anche derivanti da interventi già realizzati
ricadenti nella zona, oppure, ove necessario, appositamente
sviluppate,
ai fini della valutazione della sostenibilità territoriale ed
ambientale, della sicurezza dell’opera da realizzare nei
confronti
delle pericolosità naturali ed antropiche e dei collegamenti con
il contesto nel quale le possibili alternative di intervento si
inseriscono, per quanto pertinente; il livello di
approfondimento dell’analisi deve essere in grado di conferire
al documento di fattibilità delle alternative progettuali
caratteri di affidabilità in termini di stima dei costi
dell’opera;
2) verifica dei vincoli ambientali, storici, archeologici,
paesaggistici o relativi alle preesistenze che interferiscono
con le aree o opere interessate dall’intervento;
b) analisi costi-benefici effettuata secondo la disciplina
applicabile a ciascuna tipologia di intervento;
c) per gli interventi da realizzarsi ai sensi della parte III,
IV e V del codice, analisi della fattibilità finanziaria; nelle
considerazioni finali del DOCFAP, dà conto della valutazione di
ciascuna alternativa progettuale esaminata, in termini
qualitativi, tecnici ed economici, nonché sotto il profilo della
compatibilità ambientale, e propone alla stazione appaltante la
soluzione progettuale che presenta il miglior rapporto tra costi
e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche
esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire.
7. Il progettista, nelle considerazioni finali del DOCFAP, dà
conto della valutazione di ciascuna alternativa progettuale
esaminata, in termini qualitativi, tecnici ed economica, nonché
sotto il profilo della compatibilità ambientale, e propone alla
stazione appaltante la soluzione progettuale che presenta il
miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in
relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni
da fornire.
8. La stazione appaltante, valutato il DOCFAP, può richiedere
chiarimenti ed integrazioni in merito alla soluzione progettuale
proposta ed alle alternative progettuali esaminate. La
valutazione si conclude con un atto di approvazione della
stazione
appaltante, sentita l’amministrazione committente. In relazione
all’esito di tale istruttoria, viene disposta dalla stazione
appaltante, secondo le procedure stabilite dal codice,
l’elaborazione della seconda fase del progetto di fattibilità
tecnica ed
economica, secondo quanto indicato negli articoli da 19 a 25.
Articolo 19 Contenuti ed
elaborati del progetto di fattibilità tecnica ed economica
1. Nei casi disciplinati
dall’articolo 23, comma 5 del codice, in cui il progetto di
fattibilità tecnica ed economica è elaborato in
due fasi successive, nella seconda fase il progettista sviluppa
i contenuti del DOCFAP, secondo le indicazioni del quadro
esigenziale e del DIP, nonché secondo quanto previsto nel
presente articolo e negli articoli da 20 a 25. Qualora nel
DOCFAP
siano state analizzate più soluzioni progettuali alternative, il
progettista, nella seconda fase, sviluppa esclusivamente la
soluzione progettuale che è stata prescelta e approvata dalla
stazione appaltante. In tal caso, nella relazione generale di
cui
all’articolo 20 sono riepilogate le alternative progettuali
prese in considerazione nel DOCFAP e quest’ultimo documento, con
il relativo atto di approvazione da parte della stazione
appaltante, è allegato agli elaborati del progetto di
fattibilità.
2. Nei casi di elaborazione del progetto di fattibilità tecnica
ed economica in un’unica fase, il progettista analizza le
possibili
alternative progettuali, ove esistenti, come specificato
all’articolo 20, comma 1, lettera e), al fine di valutare quale
sia la
soluzione migliore in termini qualitativi, tecnici ed economici,
nonché sotto il profilo della compatibilità ambientale, e quindi
dovrà sviluppare esclusivamente la soluzione prescelta, valutata
la migliore in quanto presenta il miglior rapporto tra costi e
benefici per la collettività, in relazione alle specifiche
esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire, secondo quanto
indicato nel presente articolo e negli articoli da 20 a 25.
3. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è elaborato
sulla base degli esiti di rilievi, studi specialistici, indagini
e prove
di cui all’articolo 11, della verifica della presenza di
eventuali interferenze con il sedime di edifici o infrastrutture
preesistenti ai sensi dell’articolo 27, commi 3, 4, 5 e 6 del
codice, della verifica preventiva dell'interesse archeologico e
dello studio preliminare ambientale di cui all’articolo 22,
qualora pertinenti.
4. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica comprende
elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche
dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e
tecnologiche dei lavori da realizzare, secondo quanto disposto
all’articolo 23, e relative stime economiche, ivi compresa la
motivazione dell’eventuale scelta in merito alla mancata
suddivisione dell’intervento in lotti funzionali, nonché
l’elenco delle coperture finanziarie sia in termini legislativi
che
amministrativi. Il progetto di fattibilità deve consentire, ove
necessario, l'avvio della procedura espropriativa.
5. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica, in relazione
alla gestione degli eventi che possono esercitare effetti
sull’incolumità pubblica e sui beni, tiene conto altresì, ove
necessario, di strategie complessive di gestione del rischio da
pericoli naturali ed antropici.
6. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica, in relazione
alle dimensioni, alla tipologia ed alla categoria
dell’intervento,
salvo diversa motivata determinazione dell’amministrazione ai
sensi dell’articolo 23, comma 4 del codice, è composto dai
seguenti elaborati:
a) relazione generale, di cui all’articolo 20;
b) relazione tecnica, corredata da rilievi, accertamenti,
indagini e studi specialistici, di cui all’articolo 21 ;
c) eventuali studi di fattibilità ambientale e paesaggistica:
1) per il primo aspetto con riferimento allo studio preliminare
ambientale di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 3
aprile
2006, n. 152 e relativi allegati, oppure studio di impatto
ambientale, secondo quanto precisato all’articolo 22;
2) per il secondo aspetto, con riferimento a quanto previsto
dall’articolo 146, commi 2 e 3, del decreto legislativo 22
gennaio
2004, n. 42;
d) relazione tecnica e relativi elaborati di applicazione dei
criteri minimi ambientali (CAM) di riferimento di cui al codice,
con
l’indicazione dei relativi costi;
e) calcolo sommario della spesa e quadro economico di progetto,
di cui all’articolo 24; piano economico e finanziario di
massima, ove pertinente;
f) elaborati grafici relativi all’ intervento, di cui
all’articolo 23;
g) cronoprogramma di massima, che, in coerenza con quanto
indicato all’articolo 4, comma 4, lettera n), rappresenti
mediante diagramma lineare le attività di esecuzione dei lavori,
e, per ciascuna di tali attività, i tempi previsti per il
relativo
svolgimento;
h) capitolato prestazionale, di cui all’articolo 25;
i) piano particellare preliminare delle aree da espropriare o da
acquisire, ove pertinente;
l) prime indicazioni e misure per la stesura dei piani di
sicurezza, finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei
lavoratori
nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81 e successive modificazioni ed integrazioni, con i contenuti
minimi di cui al comma 8;
m) piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo nei casi
previsti dalla legislazione vigente;
n) elenco delle autorizzazioni, concessioni, licenze, pareri,
intese, nulla osta e atti di assenso comunque denominati,
necessari alla realizzazione ed esercizio dell’intervento.
7. L’elaborato di cui al comma 6, lettera l) contiene almeno:
a) identificazione e descrizione dell’opera, esplicitata con:
1) localizzazione del cantiere e descrizione del contesto in cui
è prevista l’area di cantiere;
2) descrizione sintetica dell'opera, con riferimento alle scelte
progettuali effettuate.
b) relazione sintetica concernente l’individuazione, l’analisi e
la valutazione degli effettivi rischi naturali e antropici, con
riferimento all’area e all’organizzazione dello specifico
cantiere, nonché alle lavorazioni interferenti, ivi compresi i
rischi
derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici
inesplosi, nei cantieri interessati da attività di scavo, nonché
dall’esecuzione della bonifica degli ordigni bellici ai sensi
delle disposizioni vigenti in materia, ove valutata necessaria;
c) scelte progettuali e organizzative, procedure e misure
preventive e protettive, in riferimento all’area di cantiere,
all’organizzazione del cantiere e alle lavorazioni;
d) stima sommaria dei costi della sicurezza, determinata in
relazione all’opera da realizzare, sulla base degli elementi di
cui
alle lettere da a) a c) del presente comma, e del punto 4
dell’allegato XV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
secondo le modalità del calcolo sommario di cui all’articolo 24.
8. Nei casi di affidamento dei lavori sulla base del progetto di
fattibilità tecnica ed economica stabiliti dal codice, il
progetto
deve comprendere tutte le informazioni necessarie per formulare
l’offerta e deve essere corredato, oltre che dagli elaborati
elencati ai commi 6, 7 e 8, anche dai seguenti elaborati:
a) schema di contratto redatto in conformità a quanto disposto
dall’articolo 48. Lo schema di contratto prevede, tra l’altro,
che il concorrente indichi, al momento dell’offerta, i tempi per
la redazione del progetto definitivo e dell’esecutivo, nonché le
modalità di controllo, da parte della stazione appaltante, del
rispetto della coerenza con il progetto di fattibilità tecnica
ed
economica;
b) capitolato prestazionale d’appalto redatto in conformità di
quanto disposto dall’articolo 49, comma 3, che costituisce
allegato allo schema di contratto e che sostituisce il
capitolato prestazionale di cui al comma 6, lettera h), del
presente
articolo;
c) rilievi plano-altimetrici delle aree e stato di consistenza
delle opere esistenti e di quelle interferenti nell’immediato
contorno;
d) piano economico-finanziario e la specificazione del servizio
e della gestione, nei casi di cui all’art. 183, comma 15, del
codice;
e) cronoprogramma articolato secondo quanto indicato
all’articolo 45;
f) computo metrico estimativo, secondo quanto disposto
dall’articolo 35, in attuazione dell’articolo 32, comma 14-bis,
del
codice.
9. La stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 23, comma 4,
del codice, in relazione alla specifica tipologia ed alla
dimensione
dell’opera o dell’intervento da realizzare, indica nel bando di
gara per l’affidamento dell’attività di progettazione, o di
progettazione e realizzazione dell’intervento, le
caratteristiche, i requisiti e gli specifici elaborati
progettuali necessari per la
redazione del progetto di fattibilità sulla base di quanto
previsto nel presente articolo.
10. Nei concorsi di progettazione relativi al settore dei lavori
pubblici, di cui all’articolo 152, comma 4 del codice,
l’amministrazione che bandisce il concorso pone a disposizione
dei concorrenti i seguenti elaborati:
a) gli studi specialistici di cui all’articolo 21;
b) l’inquadramento territoriale dell’area d’intervento:
corografia, stralcio dello strumento urbanistico comunale, ove
pertinenti; nel caso di interventi sull’esistente, il rilievo di
massima delle aree o delle opere su cui viene effettuato
l’intervento, corredato da una relazione tecnica sullo stato di
consistenza e di conservazione degli stessi, che riporti gli
esiti
delle ricerche ed indagini finalizzate ad acquisire gli elementi
necessari per la scelta dei tipi e metodi d’intervento;
c) il piano particellare di esproprio.
11. Nei concorsi di progettazione di cui alla parte II, titolo
VI, capo IV, del codice, limitatamente ai casi in cui viene
richiesto il raggiungimento del livello del progetto di
fattibilità tecnica ed economica, il concorrente sviluppa
esclusivamente gli elaborati
di cui all’articolo 18, comma 5, lettere a), b), d), e) e g)
relativi alla propria proposta progettuale. Tali elaborati
possono
variare in relazione alla tipologia delle opere in progetto.
Articolo 20 Relazione
generale del progetto di fattibilità tecnica ed economica
1. La relazione generale, in
rapporto alla tipologia, alla categoria e alla dimensione
dell’intervento, salva diversa motivata
determinazione dell’amministrazione, si articola nei seguenti
punti:
a) descrizione delle motivazioni giustificative della necessità
dell'intervento, in relazione agli obiettivi individuati nel
quadro
esigenziale e nel DIP;
b) indicazione delle specifiche esigenze poste a base della
progettazione, in relazione al quadro esigenziale e al DIP,
nonché
dei requisiti da soddisfare, dei conseguenti livelli di
prestazione da raggiungere e, ove pertinenti, dei relativi
indicatori di
prestazione che consentano di verificare ad opere ultimate il
raggiungimento degli obiettivi previsti;
c) descrizione dettagliata delle caratteristiche funzionali,
tecniche, gestionali ed economico-finanziarie della soluzione
progettuale prescelta;
d) nel caso sia stato già redatto ed approvato il DOCFAP,
riepilogo in forma descrittiva e grafica delle alternative
progettuali
analizzate nel DOCFAP, che costituisce documento da allegare al
progetto di fattibilità tecnica ed economica, insieme con
l’atto di approvazione di cui all’articolo 18, comma 8, ai fini
della verifica della coerenza del processo progettuale;
e) nel caso di elaborazione del progetto di fattibilità tecnica
ed economica in un’unica fase, per le soluzioni progettuali
alternative, la redazione degli elaborati di cui all’articolo
18, comma 5, lettere d), e), f) e h);
f) elenco delle normative di riferimento, con esplicito richiamo
ai parametri prestazionali o prescrittivi adottati per il
progetto di fattibilità tecnica ed economica, in relazione ai
vari ambiti normativi cogenti o comunque presi a riferimento,
quali azioni e loro combinazioni, tempi di ritorno, classi di
esposizione, scenari di evento;
g) indicazioni per la prosecuzione dell’iter progettuale;
h) riepilogo degli aspetti economici e finanziari del progetto,
secondo quanto precisato al comma 4.
2. La soluzione progettuale prescelta si articola in:
a) descrizione della soluzione progettuale e del percorso
progettuale che ha condotto ad elaborare tale soluzione sulla
base
degli esiti degli studi specialistici e delle indagini di cui
alla lettera c);
b) descrizione degli aspetti funzionali e tecnici e
dell’interrelazione tra i diversi elementi del progetto,
architettonici,
strutturali, funzionali, impiantistici, anche in riferimento al
quadro esigenziale e al DIP di cui all’articolo 14;
c) descrizione della fattibilità dell’intervento, documentata
anche in base ai risultati degli studi di fattibilità ambientale
e
paesaggistica di cui agli articoli 19, comma 6, lettera c) e 22,
nonché agli esiti delle indagini di seguito indicate e alle
conseguenti valutazioni riguardo alla fattibilità
dell’intervento:
1) esiti degli studi e delle indagini geologiche,
idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche,
ambientali,
archeologiche effettuate;
2) esiti degli accertamenti in ordine agli eventuali vincoli di
natura ambientale, idraulica, storica, artistica, archeologica,
paesaggistica, o di qualsiasi altra natura, interferenti sulle
aree o sulle opere interessate;
3) esiti delle valutazioni preliminari sullo stato della qualità
dell’ambiente interessato dall’intervento e sulla sua possibile
evoluzione, in assenza e in presenza dell’intervento stesso,
nonché in corso di realizzazione;
4) considerazioni e valutazioni sulla compatibilità
dell’intervento rispetto al contesto territoriale ed ambientale;
d) accertamento in ordine alle interferenze dell’intervento da
realizzare con opere preesistenti o con pubblici servizi
presenti
lungo il tracciato e proposta di risoluzione delle interferenze
stesse e stima dei prevedibili oneri, secondo quanto stabilito
all’articolo 27, commi 3, 4, 5 e 6 del codice;
e) ricognizione in ordine alla disponibilità delle aree e di
eventuali immobili sui quali deve essere eseguito l’intervento,
alle
relative modalità di acquisizione, ai prevedibili oneri;
f) eventuali indicazioni su accessibilità, utilizzo e livello di
manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi
esistenti;
g) criteri ed indirizzi per la redazione del progetto
definitivo.
3. Nel caso di interventi effettuati su opere esistenti, la
relazione ne descrive le caratteristiche tipologiche,
strutturali e
impiantistiche e le motivazioni che hanno condotto alla scelta
della soluzione progettuale, anche in riferimento a quanto
indicato all’articolo 21, comma 3.
4. Il riepilogo degli aspetti economici e finanziari del
progetto, di cui al comma 1, lettera g) si articola in:
a) calcolo sommario della spesa;
b) quadro economico;
c) eventuale articolazione dell’intervento in stralci funzionali
e fruibili, ovvero in tratte funzionali e fruibili per le opere
a rete;
d) piano economico e finanziario, ove previsto, e relativi
risultati, con indicazione delle coperture e delle fonti di
finanziamento, pubbliche e private;
e) indicazioni di sintesi sull’impatto occupazionale
dell’intervento sia in fase di realizzazione che di esercizio,
nei casi in cui sia richiesto.
5. La relazione generale contiene, altresì, l’indicazione delle
circostanze che non possono risultare dagli altri elaborati
progettuali e che hanno influenza sulla scelta e sul buon esito
del progetto.
Articolo 21 Relazione
tecnica, studi ed indagini del progetto di fattibilità tecnica
ed economica
1. La relazione tecnica del
progetto di fattibilità, corredata da indagini e studi
specialistici, secondo quanto indicato
all’articolo 18, comma 7, riporta:
a) le esigenze, i requisiti e i livelli di prestazione che
devono essere soddisfatti con l’intervento, in relazione alle
specifiche
esigenze definite nel quadro esigenziale e nel DIP;
b) le risultanze degli studi, delle indagini e delle analisi
effettuate, in funzione della tipologia, delle dimensioni e
dell’importanza dell’opera, evidenziando le conseguenti
valutazioni in ordine alla fattibilità dell’intervento raggiunte
attraverso la caratterizzazione del contesto locale
territoriale, ambientale e paesaggistico in cui è inserita
l’opera; sulla base
di tali risultanze gli studi specialistici dovranno definire, in
dettaglio, le ulteriori indagini e prove da eseguirsi nel
successivo
livello progettuale, al fine di pervenire ad una completa ed
esaustiva caratterizzazione del territorio e del sito
interessato dal progetto;
c) le risultanze dello studio di inserimento urbanistico con
relativi elaborati grafici, ove pertinente;
d) la descrizione e motivazione del grado di approfondimento
adottato per la pianificazione delle indagini effettuate, in
funzione della tipologia, delle dimensioni e dell’importanza
dell’opera;
e) la descrizione e la motivazione delle scelte tecniche poste a
base del progetto, anche con riferimento alla sicurezza
funzionale, all’efficienza energetica ed al riuso e riciclo dei
materiali;
f) esclusivamente per interventi relativi a infrastrutture del
servizio idrico integrato, gli studi specialistici di cui alla
lettera b) contengono altresì indagini mirate alla
quantificazione dei carichi idraulici ed inquinanti da
convogliare nei collettori fognari e trattare negli impianti, la
cui presenza ha influenza diretta sulla tipologia, sul
dimensionamento e sui costi, sia di investimento che di
esercizio, delle opere.
2. Salvo diversa motivata determinazione della stazione
appaltante in relazione alla tipologia ed alle caratteristiche
dell’opera o dell’intervento da realizzare, la relazione
tecnica, corredata da indagini e studi specialistici, è riferita
ai seguenti aspetti della progettazione, ove pertinenti:
a) geologia, idrogeologia, pedologia, idrologia, idraulica,
geotecnica e sismica;
b) mobilità e traffico, esclusivamente per le infrastrutture di
trasporto e qualora risulti pertinente in relazione alle
caratteristiche del progetto;
c) sintesi delle analisi e delle valutazioni contenute nello
studio preliminare ambientale di cui all’articolo 19 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con i contenuti di cui
all’allegato IV bis del decreto stesso e paesaggistica o nello
studio di
impatto ambientale, secondo quanto previsto all’articolo 22;
d) vincoli che insistono sull’area d’intervento e sull’intorno
territoriale ed ambientale, qualora risulti pertinente in
relazione
alle caratteristiche del progetto;
e) archeologia, con descrizione di sviluppi ed esiti della
verifica preventiva dell’interesse archeologico, ai sensi
dell’articolo 25 del codice, qualora risulti pertinente in
relazione alle caratteristiche del progetto;
f) censimento delle interferenze esistenti, ai sensi
dell’articolo 27, commi 3, 4, 5 e 6 del codice, con le relative
ipotesi di
risoluzione, il programma degli spostamenti e attraversamenti e
di quant’altro necessario alla risoluzione delle interferenze,
nonché il preventivo di costo, qualora risulti pertinente in
relazione alle caratteristiche del progetto;
g) piano di gestione delle materie, tenuto conto della
disponibilità e localizzazione di siti di recupero e discariche,
con
riferimento alla vigente normativa in materia;
h) architettura e aspetti funzionali dell’intervento;
i) strutture;
l) impianti, con la definizione della loro costituzione in
relazione alla necessità di sicurezza, continuità di servizio,
sostenibilità
ed efficienza energetica, nel loro funzionamento normale ed
anomalo e nel loro esercizio;
m) sicurezza antincendio, in relazione agli ipotetici e
potenziali rischi e scenari incidentali;
n) prime indicazioni sulle misure di sicurezza finalizzate alla
tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri ai
fini
della stesura dei piani di sicurezza, secondo quanto precisato
all’articolo 18, comma 2;
j) espropri.
3. Salvo diversa motivata determinazione dell’amministrazione,
per gli interventi di restauro e risanamento conservativo, di
cui all’articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e di
ristrutturazione
edilizia, di cui all’art. 3, comma 1, lettera d) del medesimo
decreto che non consistano nella demolizione e ricostruzione
dell’opera esistente, la relazione tecnica contiene, oltre agli
elaborati di cui ai commi 1 e 2 che risultino pertinenti al tipo
di
intervento da eseguire, i seguenti elaborati:
a) relazione sulla conoscenza dello stato attuale di consistenza
e di conservazione dell’opera oggetto dell’intervento,
articolata in: conoscenza visiva, documentale, storico-critica,
geometrica, materica, funzionale, strutturale estesa anche alle
fondazioni, impiantistica, nella quale siano descritte anche
eventuali problematiche pregresse ed interventi già
precedentemente eseguiti;
b) relazione inerente le indagini e prove effettuate, relative
sia alle caratteristiche storiche, architettoniche, strutturali
e
tecnologiche dell’opera sulla quale si interviene, sia al sito
su cui essa insiste, individuate dal progettista sulla base
della
normativa vigente, con relativi certificati di prova allegati;
c) relazione sugli eventuali approfondimenti di indagini o di
conoscenza rinviati al livello del progetto definitivo;
d) esiti delle ricerche e indagini finalizzate ad acquisire gli
elementi necessari per la scelta dei tipi e metodi d’intervento,
nonché per la stima sommaria del costo dell’intervento;
e) dettagliato resoconto in merito ai caratteri storici,
tipologici e costruttivi dell’ opera su cui viene effettuato
l’intervento,
con evidenziazione specifica di eventuali parti o elementi da
salvaguardare in relazione al tipo di intervento da eseguire;
analisi dello stato di consistenza e funzionalità; resoconto in
merito allo stato di conservazione dell’opera, nonché alle
indagini e prove effettuate ed agli esiti della diagnostica; in
funzione del tipo d’intervento, le indagini per la valutazione
dello stato di consistenza devono essere estese anche a quelle
parti dell’opera che si sviluppano nel sottosuolo;
f) descrizione dell’intervento da eseguire, che riporti almeno:
1) la tipologia dell’intervento;
2) la finalità dell’intervento;
3) la specifica tecnica di esecuzione;
4) l’impatto sull’esercizio, qualora pertinente in relazione al
tipo di edificio sul quale si interviene ed alle sue attuali
condizioni di utilizzo;
5) la funzionalità della costruzione qualora pertinente;
6) indicazioni sulle fasi esecutive necessarie per
salvaguardare, ove richiesto, l’esercizio durante la
realizzazione
dell’intervento;
7) indicazioni sulla destinazione finale di eventuali aree o
opere dismesse.
Articolo 22 Studio
preliminare ambientale e studio di impatto ambientale
1. Lo studio preliminare
ambientale di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, deve essere redatto solo nei soli casi in
cui si renda necessaria la verifica di assoggettabilità alla
valutazione di impatto ambientale (VIA). Lo studio è redatto con
i contenuti di cui all’allegato IV bis del decreto stesso, in
relazione alla specifica tipologia progettuale, categoria,
dimensione e localizzazione dell’intervento, alle sue
caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali, nonché alle
caratteristiche del contesto territoriale e ambientale in cui
l’intervento stesso è inserito, ha lo scopo di analizzare e
valutare, anche in base alle indagini, analisi e verifiche
effettuate ai sensi degli articoli 18 e 19 la significatività
dei potenziali impatti sull’ambiente e il paesaggio e le
eventuali relative misure di mitigazione e compensazione
ambientale e paesaggistica.
2. Per progetti di opere e interventi che rientrano nel campo di
applicazione della disciplina della VIA di cui alla parte
seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per i
quali si sia deciso di attivare il procedimento di VIA sul
progetto di fattibilità tecnica ed economica, lo studio di
fattibilità ambientale è sostituito dallo studio di impatto
ambientale di cui all’articolo 22 del suddetto decreto
legislativo, predisposto secondo i contenuti di cui all’allegato
VII e comprendente il progetto di monitoraggio ambientale (PMA).
Articolo 23 Elaborati
grafici del progetto di fattibilità tecnica ed economica
1. Gli elaborati grafici del
progetto di fattibilità, redatti in scala e debitamente quotati,
tenendo conto della necessità di
includere le eventuali misure ed interventi di mitigazione e di
compensazione ambientale con la stima dei relativi costi, salva
diversa motivata determinazione dell’amministrazione, sono
costituiti come di seguito indicato.
a) per opere e lavori puntuali:
1) stralcio documentale degli strumenti di pianificazione
territoriale e di tutela ambientale e paesaggistica, nonché
degli
strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti, sui quali
sono indicate la localizzazione dell’intervento da realizzare e
le
eventuali altre localizzazioni esaminate; tali elementi sono
altresì riportati in una corografia in scala adeguata, estesa ad
un
ambito significativo, riferibile ai sistemi cartografici
nazionali, con la perimetrazione dell’intervento;
2) planimetrie con le indicazioni delle curve di livello in
scala non inferiore a 1:2.000, sulle quali sono riportati
separatamente
le opere ed i lavori da realizzare e le altre eventuali ipotesi
progettuali esaminate;
3) elaborati relativi alle indagini e studi preliminari, in
scala adeguata alle dimensioni dell’opera in progettazione:
3.1. planimetria con ubicazione delle indagini eseguite;
3.2. carte geologica, geomorfologica e idrogeologica, con la
localizzazione dell’intervento, estese ad un ambito territoriale
significativo;
3.3. sezioni geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche, con
localizzazione dell’intervento, illustranti gli assetti
litostrutturali, geomorfologici ed idrogeologici;
3.4. carta del reticolo idrografico;
3.5. carta archeologica;
3.6. carta dei vincoli ordinati e sovraordinati, in scala
adeguata e con la localizzazione dell’intervento;
3.7. carta di microzonazione sismica, ove disponibile, in scala
adeguata, estesa ad un ambito significativo;
3.8. planimetria delle interferenze ai sensi dei commi 3 e 4
dell’articolo 27 del codice;
3.9. planimetrie catastali;
3.10. planimetria ubicativa dei siti di cave attive, degli
impianti di recupero, dei siti di deposito temporaneo e delle
discariche
autorizzate ed in esercizio da utilizzare per il conferimento
dei rifiuti derivanti dalla realizzazione dell’intervento;
4) schemi grafici e sezioni schematiche nel numero,
nell’articolazione e nelle scale necessarie a permettere
l'individuazione di massima di tutte le caratteristiche
spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche delle opere e
dei lavori da realizzare,
integrati da tabelle relative ai parametri da rispettare;
b) per opere e lavori a rete:
1) corografia generale di inquadramento dell’opera in scala in
scala adeguata, estesa ad un ambito significativo, riferibile ai
sistemi cartografici nazionali;
2) corografia contenente l'indicazione dell'andamento
planimetrico dei tracciati esaminati con riferimento
all'orografia
dell'area, al sistema di trasporti e degli altri servizi
esistenti, al reticolo idrografico, in scala adeguata, estesa ad
un ambito
significativo, riferibile ai sistemi cartografici nazionali;
3) stralcio degli strumenti di pianificazione territoriale e di
tutela ambientale e paesaggistica, nonché degli strumenti
urbanistici generali ed attuativi vigenti, sui quali sono
indicati i tracciati esaminati.
4) planimetrie con le indicazioni delle curve di livello, in
scala non inferiore a 1:10.000, sulle quali, ove pertinenti,
sono altresì riportati separatamente i tracciati alternativi
esaminati;
5) planimetrie su foto mosaico, in scala non inferiore a
1:10.000, sulle quali ove pertinenti, sono altresì riportati
separatamente i tracciati alternativi esaminati;
6) profili longitudinali altimetrici dei tracciati esaminati in
scala non inferiore a 1:10.000/1000;
7) elaborati relativi alle indagini e studi preliminari, ed in
particolare:
7.1. planimetria con ubicazione delle indagini eseguite;
7.2. carte geologica, geomorfologica e idrogeologica, con
localizzazione dell’intervento, estese ad un ambito
significativo;
7.3. sezioni geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche, con
localizzazione dell’intervento, illustranti gli assetti
litostrutturali, geomorfologici ed idrogeologici;
7.4. profili litostratigrafico, idrogeologico, geotecnico con
caratterizzazione fisico-meccanica dei principali litotipi e con
indicazione della posizione delle falde idriche;
7.5. carta del reticolo idrografico in scala adeguata;
7.6. carta dei vincoli ordinati e sovraordinati, in scala
adeguata e con la localizzazione dell’intervento;
7.7. carta archeologica in scala adeguata, estesa ad un ambito
significativo, riferibile ai sistemi cartografici nazionali;
7.8. carta di microzonazione sismica, ove disponibile, in scala
adeguata, estesa ad un ambito significativo, riferibile ai
sistemi cartografici nazionali;
7.9. eventuali planimetrie con i risultati delle indagini e
delle simulazioni del traffico in scala non inferiore a
1:25.000;
7.10. planimetria delle interferenze con il sedime di edifici
e/o reti infrastrutturali esistenti, in scala adeguata, estesa
ad un
ambito significativo, riferibile ai sistemi cartografici
nazionali;
7.11. corografia in scala in scala adeguata, estesa ad un ambito
significativo, riferibile ai sistemi cartografici nazionali, con
l’ubicazione dei siti di cave attive, degli impianti di
recupero, dei siti di deposito temporaneo e delle discariche
autorizzate ed
in esercizio autorizzate ed in esercizio da utilizzare per il
conferimento dei rifiuti derivanti dalla realizzazione
dell’intervento;
7.12. sistemazione tipo aree di deposito;
7.13. schemi grafici e sezioni schematiche nel numero,
nell'articolazione e nelle scale necessarie a permettere
l'individuazione di massima della localizzazione e delle
caratteristiche spaziali, funzionali e tecnologiche delle aree
di cantiere necessarie per la realizzazione delle opere;
8) planimetrie con le indicazioni delle curve di livello, in
scala non inferiore a 1:5.000, per il tracciato selezionato; la
scala non dovrà essere inferiore a 1:2.000 per le tratte in area
urbana. La planimetria contiene una rappresentazione del corpo
stradale o ferroviario e delle opere idrauliche secondo tutti
gli assi di progetto, in base alle caratteristiche geometriche
assunte. La geometria delle opere è rappresentata in ogni sua
parte - scarpate, opere di sostegno, opere d’arte idrauliche,
fasce di rispetto e fasce di interesse urbanistico-, allo scopo
di determinare esattamente l'ingombro dell'infrastruttura. Sono
inoltre rappresentate le caratteristiche geometriche del
tracciato e le opere d’arte principali;
9) planimetrie su foto mosaico, in scala non inferiore a
1:5.000, del tracciato selezionato;
10) profili longitudinali altimetrici delle opere e dei lavori
da realizzare in scala non inferiore a 1:5.000/500, contenenti
l’indicazione di tutte le opere d’arte previste, le intersezioni
con reti di trasporto, di servizi e/o idrografiche, le
caratteristiche geometriche del tracciato; per le tratte in area
urbana la scala non è inferiore a 1:2000/200;
11) da sezioni tipo idrauliche, stradali, ferroviarie e simili
in scala non inferiore ad 1:200;
12) sezioni trasversali correnti, in numero adeguato per una
corretta valutazione preliminare delle quantità da utilizzare
nella quantificazione dei costi dell’opera;
13) elaborati che consentano, mediante piante, prospetti e
sezioni in scala adeguata, la definizione di tutti i manufatti
speciali che l’intervento richiede;
14) elaborati che riassumono i criteri di sicurezza e di
funzionalità previsti per l’esercizio dell’infrastruttura;
15) elaborati tipologici che consentano, mediante piante,
prospetti e sezioni in scala adeguata, la definizione di tutte
le opere correnti e minori che l’intervento richiede;
16) elaborati che consentano, mediante schemi, piante e sezioni
in scala adeguata, la definizione delle componenti
impiantistiche presenti nel progetto, ivi compresi gli impianti
di protezione antincendio attivi e passivi con l’indicazione
delle
caratteristiche tecnico-funzionali e dei dati tecnici definiti
in base ai calcoli di progetto. Le planimetrie e gli elaborati
grafici
riportano altresì le indicazioni relative alla suddivisione
dell’intervento in lotti funzionali e fruibili, ove prevista.
2. Sulla base degli elaborati di cui al comma 1 è predisposto il
calcolo sommario della spesa, di cui all’articolo 24, che
consente la quantificazione del costo complessivo delle opere o
dei lavori in progetto.
3. La stazione appaltante, qualora non ritenga pertinente, in
relazione alla dimensione, alla categoria e alla tipologia
dell’intervento, la predisposizione di uno o più elaborati
grafici tra quelli elencati al comma 1, opera motivatamente le
necessarie differenziazioni e riduzioni o integrazioni
dell’elenco stesso, definendo la composizione specifica degli
elaborati
del progetto di fattibilità tecnica ed economica per il singolo
intervento
4. Sia per le opere ed i lavori puntuali che per le opere ed i
lavori a rete, il progetto di fattibilità tecnica ed economica
specifica gli elaborati e le relative scale da adottare in sede
di progetto definitivo ed esecutivo, ferme restando le scale
minime previste al comma 1, che possono essere variate soltanto
su indicazione dell’amministrazione ai sensi dell’articolo 23,
comma 4 del codice.
Articolo 24 Calcolo sommario
della spesa, quadro economico e piano economico e finanziario di
massima
1. Il calcolo sommario della
spesa è redatto applicando alle quantità caratteristiche delle
opere o dei lavori in progetto, i
corrispondenti costi parametrici standardizzati dei lavori
elaborati dall’ANAC ai sensi dell’articolo 213, comma 3, lettera
hbis), del codice. In assenza dei costi standardizzati,
applicando parametri desunti da interventi similari realizzati,
ovvero
redigendo un computo metrico estimativo di massima, mediante
l’impiego dei prezzari, di cui all’articolo 23, comma 7, del
codice.
2. Il quadro economico, articolato secondo quanto previsto
all’articolo 16 in relazione alla specifica tipologia e
categoria
dell’opera o dell’intervento e alle specifiche modalità di
affidamento dei lavori ai sensi del codice, comprende, oltre
all’importo per lavori determinato nel calcolo sommario della
spesa, gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso,
determinati in base alla stima sommaria di cui all’articolo 9,
comma 7, lettera d), e le somme a disposizione della stazione
appaltante, determinate attraverso valutazioni effettuate in
sede di accertamenti preliminari, nonché, nel caso di
concessione o affidamento a contraente generale, gli oneri di
spettanza rispettivamente del concessionario o del contraente
generale, nei casi previsti. Il quadro economico indica inoltre,
tra le somme a disposizione dell’amministrazione, ove previsti,
gli importi per le opere di mitigazione e compensazione
ambientale, quelli per il monitoraggio ambientale, gli importi
per l’esecuzione delle indagini e prove geotecniche da
effettuare a livello di progetto definitivo, nonché gli importi
per eventuali ulteriori indagini geologiche, idrologiche,
idrauliche e archeologiche da effettuare anch’esse a livello di
progetto definitivo, qualora risultino necessarie. Tali oneri
sono inseriti in uno specifico documento di analisi allegato al
quadro economico stesso.
3. Nel caso di affidamento in concessione, di cui alla parte III
del codice, il quadro economico è accompagnato da specifico
allegato relativo al piano economico e finanziario di massima di
copertura della spesa e della connessa gestione, con
l’indicazione, oltre che della ricognizione ed esplicitazione
dei rischi operativi di cui all’articolo 3 comma 1 lettera zz)
del
codice da porre in capo al concessionario, dei seguenti
elementi:
a) dell’arco temporale prescelto;
b) dell’eventuale prezzo che l’amministrazione prevede di
riconoscere per consentire al concessionario di perseguire
l’equilibrio economico e finanziario;
c) della eventuale cessione in proprietà o a titolo di godimento
o a titolo di prezzo, dei beni;
d) dei conseguenti oneri a carico del concessionario, da porre a
base di gara;
e) dei costi della sicurezza dedotti dal piano di sicurezza.
4. In caso di affidamento dei lavori sulla base del progetto di
fattibilità tecnica ed economica secondo quanto stabilito dal
codice, nella parte del quadro economico relativa ai lavori deve
essere indicato l’importo delle spese di progettazione,
determinato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.
5. Per gli interventi di cui alla parte III e alla parte IV del
codice, il piano economico e finanziario di massima deve essere
suddiviso in:
a) conto economico;
b) flusso di cassa.
Articolo 25 Capitolato
prestazionale del progetto di fattibilità tecnica ed economica
1. Il capitolato prestazionale
di fattibilità tecnica ed economica contiene:
a) l'indicazione delle necessità funzionali poste a base
dell’intervento, dei requisiti e delle specifiche prestazioni
che devono
essere soddisfatti attraverso la realizzazione dell’intervento,
in modo che esso risponda alle esigenze della stazione
appaltante e degli utilizzatori, nel rispetto delle risorse
finanziarie stanziate;
b) la specificazione delle opere generali e delle eventuali
opere specializzate comprese nell’intervento con i relativi
importi,
ove applicabile.
c) una tabella dei criteri e sub-criteri in cui l’intervento è
suddivisibile, necessaria per l'applicazione della metodologia
di
determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Nel caso in cui i lavori siano affidati sulla base del
progetto di fattibilità, secondo quanto previsto dal codice,
deve essere
redatto il capitolato prestazionale d’appalto con i contenuti di
cui all’articolo 39.
Sezione III Progetto definitivo
Articolo 26 Contenuti del
progetto definitivo
1. Il progetto definitivo,
fermo restando quanto previsto dall’articolo 23, comma 7 del
codice, predisposto sulla base del
progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato,
individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto di
tutti i
vincoli tecnici, giuridici ed economici esistenti, del quadro
esigenziale e del DIP, degli eventuali ulteriori criteri ed
indicazioni
espressi dalla stazione appaltante, nonché di quanto emerso in
sede di conferenza dei servizi, ove prevista.
Articolo 27 Documenti
componenti il progetto definitivo
1. Il progetto definitivo è
elaborato in conformità alle scelte effettuate nel progetto di
fattibilità tecnica ed economica, fatte
salve eventuali modifiche progettuali, specificamente motivate
dal progettista, e sviluppa gli elaborati grafici e descrittivi
nonché i relativi calcoli ad un livello di definizione tale che
nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano
significative differenze tecniche e di costo; inoltre riporta
tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio dei necessari
titoli
abilitativi, dell'accertamento di conformità urbanistica o di
altro atto equivalente, ai sensi della legislazione vigente; a
tal fine, al progetto definitivo sono allegati gli atti della
conferenza dei servizi, ove prevista ai sensi dell’articolo 27
del codice, e i relativi provvedimenti di raggiunta intesa ai
fini della localizzazione dell’intervento e della conformità
urbanistica, ai sensi
della legislazione vigente.
2. Il progetto definitivo, salva diversa motivata determinazione
dell’amministrazione ai sensi dell’articolo 23, comma 4 del
codice, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla
categoria dell’intervento, comprende i seguenti elaborati, ove
pertinenti:
a) relazione generale, di cui all’articolo 28;
b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche, secondo quanto
specificato all’articolo 29;
c) rilievi planoaltimetrici;
d) studio di inserimento urbanistico, ove pertinente;
e) elaborati grafici, di cui all’articolo 31; nel caso di
interventi sull’esistente, rilievo completo e dettagliato dell’
opera su cui
viene eseguito l’intervento, corredato da specifica relazione
tecnica sullo stato di consistenza e di conservazione dell’opera
stessa, che, sulla base degli elementi conoscitivi acquisiti in
fase di progetto di fattibilità tecnica ed economica e della
relativa diagnostica, definisca in modo compiuto: le
caratteristiche, i materiali, le tecniche e le tecnologie
costruttive dell’ opera esistente, evidenziando anche eventuali
problematiche pregresse connesse alla sua storia evolutiva,
nonché il tipo e il
metodo d’intervento prescelto, e che riporti in allegato le
relative indagini e prove di caratterizzazione meccanica dei
materiali effettuate;
f) studio definitivo ambientale, di cui all’articolo 30, oppure
copia dello studio di impatto ambientale di cui all’articolo 12
comma 3, secondo quanto precisato rispettivamente all’articolo
30 e all’articolo 22;
g) nei casi previsti dalla legislazione vigente, piano di
utilizzo delle terre e rocce da scavo;
h) calcoli delle strutture e degli impianti secondo quanto
specificato all’articolo 32;
i) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi
tecnici, di cui all’articolo 33;
l) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze, ai
sensi dell’articolo 27 del codice; m) piano particellare di
esproprio, di cui all’articolo 34, ove previsto; n) elenco dei
prezzi unitari ed eventuali analisi, di cui all’articolo 35,
comma 2;
o) computo metrico estimativo, di cui all’articolo 34;
p) aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e
disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza, finalizzati
alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei
cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
e successive modificazioni ed integrazioni, con i contenuti
minimi di cui al comma 3;
q) quadro economico, di cui all’articolo 34, con l’indicazione
dei costi della sicurezza, desunti sulla base del documento di
cui
alla lettera n), e dei costi delle opere di mitigazione e
compensazione ambientale nei relativi limiti di spesa, ove
stabiliti;
r) cronoprogramma, aggiornato rispetto al livello del progetto
di fattibilità tecnica ed economica, che rappresenti mediante
diagramma lineare le attività esecuzione dei lavori, e, per
ciascuna di tali attività, i tempi previsti per il relativo lo
svolgimento;
s) piano economico e finanziario, ove pertinente, a
completamento di quanto indicato all’articolo 23;
t) elenco aggiornato delle autorizzazioni, concessioni, licenze,
pareri, intese, nulla osta e atti di assenso comunque
denominati, necessari alla realizzazione ed esercizio
dell’intervento.
3. L’elaborato di cui al comma 2, lettera p), sviluppato con i
necessari approfondimenti connessi al livello progettuale,
contiene almeno:
a) l'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata
con:
1) la localizzazione del cantiere e la descrizione del contesto
in cui è prevista l'area di cantiere;
2) una descrizione sintetica dell'opera, con riferimento alle
scelte progettuali individuate nelle relazioni e studi di cui al
comma 2, lettere a), b) e d);
b) una relazione sintetica concernente l'individuazione,
l'analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all'area ed
all'organizzazione dello specifico cantiere nonché alle
lavorazioni interferenti, ivi compresi i rischi derivanti dal
possibile
rinvenimento di ordigni bellici inesplosi, nonché
dall’esecuzione della bonifica degli ordigni bellici ai sensi
delle disposizioni
vigenti in materia, ove valutata necessaria;
c) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure e le
misure preventive e protettive, in riferimento all'area di
cantiere,
all'organizzazione del cantiere e alle lavorazioni;
d) il calcolo dei costi della sicurezza, determinata in
relazione all’opera da realizzare, sulla base degli elementi di
cui alle
lettere da a) a c), secondo le modalità di calcolo di cui
all’articolo 35.
4. Per le opere non soggette a valutazione d’impatto ambientale
e per le quali risulti necessaria la redazione del progetto di
monitoraggio ambientale (PMA), lo stesso è predisposto nel modo
seguente:
a) illustra i contenuti, i criteri, le metodologie,
l'organizzazione e le risorse che saranno impiegate per attuare
il piano di
monitoraggio ambientale (PMA), definito come l'insieme dei
controlli da effettuare attraverso la rilevazione e misurazione
nel tempo di determinati parametri biologici, chimici e fisici
presi a riferimento per le diverse componenti ambientali
soggette ad un impatto significativo nelle fasi di realizzazione
ed esercizio delle opere;
b) è uniformato alle disposizioni dettate in materia dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;
c) contiene la programmazione delle seguenti attività:
1) identificazione delle azioni di progetto che generano impatti
ambientali significativi sulle singole componenti ambientali,
per ciascuna fase (ante operam, in corso d’opera, post operam);
2) identificazione delle componenti ambientali da monitorare;
3) localizzazione delle aree nell’ambito delle quali programmare
le attività di monitoraggio e, nell’ambito di queste, delle
stazioni/punti di monitoraggio in corrispondenza dei quali
effettuare rilevazioni e misurazioni;
4) selezione dei parametri analitici descrittori dello stato
quali-quantitativo della componente ambientale, attraverso i
quali
controllare l’evoluzione nello spazio e nel tempo delle sue
caratteristiche;
5) scelta delle tecniche di campionamento, misura ed analisi e
della relativa strumentazione;
6) scelta della frequenza dei campionamenti e della durata
complessiva dei monitoraggi nelle diverse fasi (ante operam, in
corso d’opera, post operam);
7) individuazione delle metodologie di controllo di qualità,
validazione, analisi ed elaborazione dei dati del monitoraggio;
8) definizione delle modalità di restituzione dei dati
funzionali a documentare le modalità di attuazione e gli esiti
del
monitoraggio alle autorità preposte ad eventuali controlli e per
l’informazione al pubblico.
5. Per le opere soggette a valutazione d’impatto ambientale, il
progetto di monitoraggio ambientale (PMA), ai sensi della
normativa in materia, è redatto nell’ambito dello studio di
impatto ambientale. Al progetto definitivo deve essere allegata
copia di tale documento.
6. Nei casi di affidamento dei lavori sulla base del progetto
definitivo, secondo quanto stabilito dal codice, ferma restando
la
necessità della previa acquisizione della positiva valutazione
di impatto ambientale se richiesta, il progetto è corredato dai
seguenti elaborati:
a) schema di contratto e capitolato speciale d’appalto, in
sostituzione del disciplinare di cui al comma 2, lettera i) ,
redatti con modalità indicate all’articolo 49; lo schema di
contratto deve prevedere, tra l’altro, che il concorrente debba
indicare, al
momento dell’offerta, i tempi della progettazione esecutiva e le
modalità con le quali viene assicurato il controllo, da parte
dell’amministrazione, del rispetto delle indicazioni del
progetto definitivo;
b) piano di manutenzione di cui all’articolo 42;
c) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 33,
redatto ai sensi dell’articolo 100 del decreto legislativo 9
aprile
2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni, sulla base
del quale determinare il costo della sicurezza, nel rispetto
dell’allegato XV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e
successive modifiche e integrazioni;
d) dettagli costruttivi in scala opportuna in relazione al tipo
di opera, indicativamente 1:50/1:20, relativi agli elementi del
progetto architettonico e, ove occorrente, di quello strutturale
rilevanti ai fini della chiara definizione formale e
tecnicocostruttiva dell’intervento;
e) cronoprogramma con i contenuti di cui all’articolo 45.
f) computo metrico estimativo, secondo quanto disposto
dall’articolo 35, in attuazione dell’articolo 32, comma 14-bis,
del
codice.
7. Qualora, previa motivata determinazione della stazione
appaltante, non sia stato redatto il progetto di fattibilità
tecnica ed economica, la relazione generale del progetto
definitivo, di cui all’articolo 28, è integrata, ai sensi
dell’articolo 23, comma 4, del codice, di tutti gli elementi
rilevanti previsti per i livelli omessi in relazione alla
specificità dell’intervento.
Articolo 28 Relazione
generale del progetto definitivo
1. La relazione generale
fornisce tutti gli elementi atti a dimostrare la rispondenza del
progetto definitivo alle scelte
effettuate al livello del progetto di fattibilità tecnica ed
economica approvato, il soddisfacimento delle finalità
dell'intervento,
dei relativi requisiti e del prescritto livello qualitativo e di
sicurezza, nonché i conseguenti costi e benefici attesi, anche
in
relazione al quadro esigenziale ed al DIP.
2. Salva diversa motivata determinazione dell’amministrazione,
la relazione generale:
a) descrive dettagliatamente, i criteri utilizzati per le scelte
progettuali, gli aspetti dell'inserimento dell’intervento sul
territorio, gli aspetti architettonici, tecnici e funzionali, le
caratteristiche prestazionali e descrittive dell’intervento nel
suo
complesso, dei singoli manufatti e dei materiali prescelti,
nonché i criteri di progettazione delle strutture e degli
impianti, in
particolare per quanto riguarda la sicurezza, la funzionalità e
l'economia di gestione, anche in relazione alle caratteristiche
prestazionali richieste dall’amministrazione aggiudicatrice;
b) riferisce in merito a tutti gli aspetti riguardanti la
topografia, la geologia, l’idrogeologia, la pedologia,
l'idrologia, l’idraulica, la geotecnica, la sismicità,
l'ambiente, il paesaggio e gli immobili di interesse storico,
artistico ed archeologico, alla compatibilità con il contesto
ambientale e territoriale, alle eventuali opere di mitigazione e
compensazione ambientale
inserite nell’intervento e nel relativo quadro economico, anche
in relazione allo studio di impatto ambientale ovvero allo
studio definitivo ambientale secondo quanto previsto
rispettivamente agli articoli 22 e 30, agli eventuali espropri
ove previsti, nonché, esclusivamente per le infrastrutture di
trasporto in merito alla mobilità ed al sistema di trasporto;
riferisce altresì in merito alle ulteriori indagini e prove
effettuate, a completamento di quelle eseguite in sede di
progetto di fattibilità tecnica ed economica;
c) indica le cave, gli impianti autorizzati per il recupero dei
materiali da risulta, le discariche autorizzate ed in esercizio
da
utilizzare per il conferimento dei rifiuti derivanti dalla
realizzazione dell’intervento, con la specificazione della
capacità
complessiva e dell’autorizzazione;
d) descrive le soluzioni adottate per il superamento delle
barriere architettoniche;
e) riferisce in merito all'idoneità delle reti esterne dei
servizi a soddisfare le esigenze connesse alla cantierizzazione
ed
all'esercizio dell’intervento da realizzare;
f) riferisce in merito alla verifica delle interferenze delle
reti aeree e sotterranee con i nuovi manufatti ed al progetto
della
risoluzione delle interferenze medesime;
g) riferisce in merito all’inserimento nel progetto di opere
d’arte, nei casi in cui sono previste ai sensi della
legislazione
vigente;
h) riferisce in merito ai criteri in base ai quali si è operato
per la redazione del progetto di monitoraggio ambientale, ove
richiesto, con particolare riferimento a ciascuna componente
ambientale soggetta ad un impatto significativo, precisando la
motivazione per l'eventuale esclusione di alcune di esse;
i) riferisce in merito ai criteri ed agli elaborati che dovranno
comporre il progetto esecutivo; riferisce inoltre in merito ai
tempi necessari per la redazione del progetto esecutivo e per la
realizzazione dell’intervento, eventualmente aggiornando i
tempi indicati nel cronoprogramma del progetto di fattibilità
tecnica ed economica, di cui all’articolo 20, comma 6, lettera
g);
l) elenca le normative di riferimento, con esplicito riferimento
ai parametri prestazionali o prescrittivi adottati in relazione
ai
vari ambiti normativi cogenti o comunque presi a riferimento -
quali le azioni e loro combinazioni, i tempi di ritorno, le
classi
di esposizione, gli scenari di evento - evidenziando eventuali
modifiche intervenute rispetto al precedente livello di
progettazione;
m) esclusivamente per gli interventi di contrasto ai fenomeni di
dissesto idrogeologico, riferisce altresì in merito alla
popolazione esposta a rischio da pericoli naturali ed antropici
diretto e indiretto, pre e post opera.
3. La relazione generale, inoltre, attesta la rispondenza del
progetto definitivo al progetto di fattibilità tecnica ed
economica,
ove redatto, ed alle eventuali prescrizioni dettate in sede di
approvazione dello stesso; riporta altresì le motivazioni che
abbiano eventualmente indotto il progettista ad apportare
variazioni rispetto al progetto di fattibilità tecnica ed
economica
approvato.
Articolo 29 Relazioni
tecniche e specialistiche del progetto definitivo
1. Il progetto definitivo
comprende, in relazione alle dimensioni, alla tipologia ed alla
categoria dell ’intervento, salvo diversa motivata
determinazione dell’amministrazione, almeno le relazioni
tecniche di seguito elencate, ad un livello di definizione tale
che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano
significative differenze tecniche e di costo:
a) relazione geologica: definisce, sulla base del rilevamento
geologico e delle specifiche indagini geologiche eseguite sia a
livello di progetto di fattibilità tecnica ed economica, sia a
livello di progetto definitivo, secondo quanto sopra precisato,
le
formazioni geologiche presenti nel sito, i tipi litologici, la
struttura e i caratteri fisici del sottosuolo, nonché il modello
geologico del sottosuolo; descrive gli aspetti stratigrafici,
strutturali, idrogeologici, geomorfologici e sismo-tettonici ed
il
conseguente livello di pericolosità geologica con riferimento al
sito interessato dall’opera; la relazione geologica sviluppa in
modo esaustivo:
1) le caratteristiche geologiche del sito e la successione
stratigrafica locale (caratteristiche litologiche e
stratigrafiche dei
litotipi, stato di alterazione e fessurazione, distribuzione
spaziale e rapporti tra i vari corpi geologici);
2) le caratteristiche geo-strutturali dell’area e i principali
elementi tettonici presenti;
3) i processi morfo-evolutivi agenti sul territorio e i
principali elementi geomorfologici presenti, con particolare
riferimento al loro stato di attività;
4) le caratteristiche idrogeologiche del sito e lo schema di
circolazione idrica superficiale e sotterranea;
5) eventuali effetti sismo-stratigrafici.
Alla relazione geologica sono allegate le ulteriori indagini e
prove effettuate a completamento di quelle eseguite a livello di
progetto di fattibilità tecnica ed economica, come previsto
negli studi specialistici di cui all’articolo 20, comma 1,
lettera b), al fine di pervenire ad una completa ed esaustiva
caratterizzazione geologica del territorio e del sito
interessato dal progetto,
b) relazioni idrologica e idraulica: riguardano lo studio delle
acque meteoriche, superficiali e sotterranee per tutto ciò che
interessa il progetto delle opere e dei manufatti, e riportano
le interferenze delle opere in progetto con il reticolo
idraulico
nonché il conseguente livello di pericolosità; descrivono nel
dettaglio i modelli utilizzati per la definizione delle
grandezze di
interesse, opportunamente scelti in funzione del tipo di
intervento da realizzare e delle modalità costruttive delle
opere;
definiscono i criteri di verifica da adottare per soddisfare i
requisiti di sicurezza previsti dalla normativa tecnica vigente;
illustrano i calcoli relativi al dimensionamento dei manufatti;
gli studi idrologici ed idraulici devono indicare le fonti dalle
quali provengono i dati elaborati e, ove necessario, la loro
consistenza e significatività in termini statistici.
Alle relazioni idrologica e idraulica sono allegate le ulteriori
indagini e prove effettuate a completamento di quelle eseguite a
livello di progetto di fattibilità tecnica ed economica, come
previsto negli studi specialistici di cui all’articolo 21, comma
1,
lettera b), al fine di pervenire ad una completa ed esaustiva
caratterizzazione idrologica e idraulica del territorio e del
sito
interessato dal progetto;
c) relazione geotecnica: definisce, alla luce del quadro
sperimentale risultante dalle precedenti fasi progettuali e
delle
indagini geotecniche eseguite per la progettazione definitiva
della soluzione progettuale prescelta, tutti gli aspetti della
progettazione geotecnica delle opere e dei singoli manufatti
tenendo conto degli effetti delle interazioni con l’ambiente
fisico
ed il contesto in cui i manufatti si inseriscono; nella
Relazione geotecnica è necessario sviluppare in modo esaustivo i
seguenti punti specifici:
1) risultati, analisi e interpretazione delle indagini
geotecniche, di osservazioni, monitoraggi e prove in situ ed in
laboratorio
eseguite sia a livello di progetto di fattibilità tecnica ed
economica, sia a livello di progetto definitivo;
2) quando previsto e/o necessario, l’analisi di risposta sismica
locale e la valutazione del potenziale di liquefazione in
relazione ai possibili effetti che tale fenomeno può avere per
la stabilità e la funzionalità delle opere in progetto;
3) studi e analisi finalizzati alla valutazione delle condizioni
di stabilità generale del sito dove ricadono le opere in
progetto, e delle conseguenze dell’inserimento delle opere in
contesti soggetti a pericolosità e/o a rischio da pericoli
naturali ed antropici sotto il profilo idrogeologico e
ambientale;
4) per tutti i manufatti compresi nel progetto:
4.1. definizione dei modelli geotecnici di sottosuolo
comprendente la scelta dei parametri geotecnici per
caratterizzare i
modelli di comportamento per le analisi delle prestazioni,
tenendo conto delle caratteristiche geometriche e delle modalità
costruttive delle opere;
4.2. i calcoli e le verifiche per la progettazione definitiva
delle opere e degli interventi sotto il profilo geotecnico;
metodi e
modelli di analisi devono essere illustrati evidenziando le
ipotesi adottate in relazione ad ogni specifico aspetto; nel
caso di
calcoli elaborati con l’impiego di programmi informatizzati, si
devono specificare le ipotesi adottate e fornire indicazioni
atte
a consentirne la piena leggibilità;
4.3. la definizione delle modalità esecutive dei manufatti di
tipo geotecnico e la previsione di eventuali opere provvisionali
necessarie per la loro realizzazione;
4.4. l’analisi degli effetti su strutture, infrastrutture o
servizi in aree adiacenti e relative prescrizioni esecutive per
contenere possibili danni;
4.5. l’indicazione di misure e controlli in corso d’opera ed in
fase di esercizio per la verifica delle prestazioni dell’opera
realizzata e per la definizione del piano di manutenzione di cui
all’ articolo 42.
Costituiscono parte integrante della relazione geotecnica tutte
le indagini e prove effettuate a completamento di quelle
eseguite a livello di progetto di fattibilità tecnica ed
economica ed utilizzate per sviluppare i punti specifici
indicati, come
previsto negli studi specialistici di cui all’articolo 21, comma
1, lettera b), al fine di pervenire ad una completa ed esaustiva
caratterizzazione geotecnica del sito, nello specifico dei
terreni e delle rocce che ricadono nel volume significativo per
le
opere in progetto. In particolare, per le verifiche sismiche,
nei casi per i quali sia necessario svolgere le analisi della
risposta
sismica locale e di valutazione del potenziale di liquefazione,
di cui al precedente punto 2), la relazione geotecnica
comprende l’illustrazione delle indagini appositamente
effettuate, dei procedimenti adottati e dei risultati ottenuti;
d) relazione archeologica: riferisce in merito all’attivazione,
in fase di progetto di fattibilità tecnica ed economica, della
fase
preliminare della procedura di verifica preventiva
dell’interesse archeologico, ai sensi dell’articolo 25, comma 1,
del codice,
ed ai relativi esiti. Qualora, a seguito dell’espletamento di
tale fase preliminare, sia stata richiesta dal competente
soprintendente di settore, ai sensi dell’articolo 25, comma 3,
del codice, la sottoposizione dell’intervento alla procedura di
verifica preventiva dell’interesse archeologico di cui
all’articolo 25, commi 8 e seguenti del codice, la relazione
archeologica
assume la denominazione di “relazione archeologica definitiva”,
è redatta ai sensi dell’articolo 25, comma 9, del codice,
descrive analiticamente le indagini effettuate, di cui alle
lettere a), b) e c) dell’articolo 25, comma 8, del codice, con i
relativi
esiti e detta le conseguenti prescrizioni, riportando in
allegato gli atti integrativi del progetto e il provvedimento di
approvazione da parte del competente sovrintendente di settore;
e) relazione sulle strutture: descrive la concezione strutturale
dell’opera, le tipologie strutturali e gli schemi e modelli di
calcolo; riporta i calcoli di dimensionamento e verifica delle
strutture di cui all’articolo 31, commi 1, 2 e 4; nel caso di
calcoli
elaborati con l’impiego di programmi informatizzati, specifica
le ipotesi adottate e fornisce indicazioni atte a consentirne la
piena leggibilità, nel rispetto delle norme tecniche delle
costruzioni; definisce l’azione sismica, individua le categorie
sismiche a cui afferiscono le opere in progetto con riferimento
alle macrozone stabilite dalla normativa vigente; definisce i
criteri di progettazione utilizzati nelle verifiche sulla base
della normativa di riferimento, tenendo anche conto delle
condizioni stratigrafiche e topografiche, coerentemente con i
risultati delle indagini e delle elaborazioni riportate sia
nella relazione geologica, di cui alla lettera a), sia nella
relazione geotecnica, di cui alla lettera c); definisce i
criteri da adottare per soddisfare i requisiti di sicurezza
previsti dalla normativa tecnica vigente e ne sviluppa le
relative verifiche, sia per le nuove opere che per gli
interventi su opere esistenti. Per questi ultimi interventi la
relazione sulle strutture è integrata da una specifica relazione
inerente: la valutazione dello stato di fatto dell’opera su cui
viene effettuato l’intervento anche in riferimento ad eventuali
problematiche pregresse inerenti la storia evolutiva dell’opera
stessa, l’analisi storico-critica, la caratterizzazione
meccanica dei materiali, i livelli di conoscenza ed i fattori di
confidenza, ai sensi delle vigenti norme tecniche per le
costruzioni; tale relazione, corredata dal rilievo
geometrico-strutturale dell’opera allo stato di fatto , è
predisposta sulla base di adeguate indagini relative ai
materiali ed alle strutture, sia esterne che presenti nel
sottosuolo su cui insiste il manufatto, che pervengano a
valutare la sicurezza del manufatto, anche in relazione allo
stato dell’opera ed alla presenza di eventuali dissesti;
f) relazione tecnica delle opere architettoniche e degli aspetti
funzionali dell’intervento: individua le principali criticità e
le
soluzioni adottate, descrive le tipologie e le soluzioni
puntuali di progetto e le motivazioni delle scelte effettuate;
descrive le
caratteristiche funzionali e prestazionali dell’intervento;
g) relazione inerente il superamento delle barriere
architettoniche: descrive le soluzioni progettuali, gli
accorgimenti tecnicostrutturali ed impiantistici ed i materiali
adottati per l’eliminazione delle barriere architettoniche e per
garantire il rispetto delle pertinenti prescrizioni del
regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1996, n. 503; la relazione è corredata da
specifici elaborati grafici in scala adeguata che evidenzino
chiaramente le soluzioni adottate ed è corredata dalla
dichiarazione del progettista attestante la conformità degli
elaborati alle disposizioni decreto del Presidente della
Repubblica n. 503 del 1996 e che illustra e giustifica eventuali
deroghe o soluzioni tecniche alternative, ai sensi degli
articoli 20 e 21 del medesimo decreto;
h) relazione tecnica e relativi elaborati di applicazione dei
criteri minimi ambientali (CAM) di riferimento di cui al codice,
con
l’indicazione dei relativi costi;
i) relazione tecnica impianti: descrive i diversi impianti
presenti nel progetto, motivando le soluzioni adottate;
individua e
descrive il funzionamento complessivo della componente
impiantistica e gli elementi interrelazionali con le opere
civili;
definisce i criteri progettuali posti a base delle scelte
effettuate per il soddisfacimento del quadro esigenziale ed i
parametri
tecnici di dimensionamento degli impianti adottati negli
elaborati di calcolo per la costruzione-installazione e per
l’esercizio,
dimostrando il conseguimento di risultati conformi ai parametri
di riferimento assunti, in modo tale che risultino verificabili
negli stessi elaborati di calcolo, anche con l’ausilio di
tabulati sinottici e sintetici; fornisce una completa ed
esaustiva
informazione sulle caratteristiche degli impianti, alla cui
definizione di dettaglio sono di ausilio gli elaborati grafici,
gli schemi strutturali e funzionali, nonché gli elaborati di
calcolo ed economici, che devono risultare strettamente
interrelati tra loro; alla Relazione tecnica impianti deve
essere allegata una specifica dichiarazione del responsabile per
la progettazione
impiantistica che attesti l’idoneità delle reti esterne dei
servizi e segnatamente di quelle relative al collegamento alle
reti
idrica, fognaria ed elettrica;
l) relazione antincendio: descrive in forma dettagliata le
misure di mitigazione adottate nel progetto definitivo in base
agli
ipotetici e potenziali rischi e scenari incidentali; descrive
gli impianti di protezione antincendio attivi e passivi
indicandone le
caratteristiche tecnico-funzionali ed i relativi dati tecnici
sulla base dei calcoli di progetto; elenca il quadro normativo
di
riferimento per la prevenzione incendi;
m) relazione acustica di progetto e, nei casi in cui è prevista,
relazione di valutazione previsionale del clima acustico, nonché
altri elaborati progettuali in materia acustica, secondo quanto
disposto dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447 e successive
modificazioni ed integrazioni e dai relativi decreti attuativi.
Tali elaborati dovranno tener conto di quanto previsto
dall’articolo 26 del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n.
42, in merito ai criteri di sostenibilità economica;
n) relazione sulla gestione delle materie: descrizione dei
fabbisogni di materiali da approvvigionare da cava, al netto dei
volumi reimpiegati, e degli esuberi di materiali di scarto
provenienti dagli scavi; individuazione delle cave per
l’approvvigionamento delle materie e delle aree di deposito
temporaneo, di recupero e di smaltimento dei materiali di
scarto, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;
descrizione delle soluzioni di sistemazione finali proposte;
j) relazione sulle interferenze: prevede, ove necessario ed in
particolare per le opere a rete, il controllo ed il
completamento
del censimento delle interferenze e degli enti gestori sulla
base di quanto già effettuato in sede di progetto di fattibilità
tecnica ed economica, ai sensi dell’articolo 27, commi 4, 5 e 6
del codice. Il progetto definitivo prevede inoltre, per ogni
interferenza, la specifica progettazione della risoluzione, con
definizione dei relativi costi e tempi di esecuzione e deve,
quindi, contenere almeno i seguenti elaborati:
1) planimetria con individuazione di tutte le interferenze
(scala non inferiore a 1:2000), contenente i risultati della
ricerca e
censimento di tutte le interferenze;
2) relazione giustificativa della risoluzione delle singole
interferenze;
3) progetto dell’intervento di risoluzione della singola
interferenza: per ogni sottoservizio interferente dovranno
essere
redatti degli specifici progetti di risoluzione
dell’interferenza stessa;
p) relazione sulla cantierizzazione: individuazione delle aree
dei cantieri, delle opere accessorie - quali: depositi,
officine,
impianti di depurazione, opere di mitigazione - della viabilità
di servizio nelle diverse fasi di costruzione delle opere; opere
di chiusura dei cantieri, sistema finale e rinaturalizzazione
delle aree; quantificazione dei traffici di cantiere e dei loro
impatti sul livello di servizio delle infrastrutture esistenti.
2. Esclusivamente per le infrastrutture di trasporto, oltre alle
relazioni sopra elencate e ad altri elaborati progettuali
previsti
da specifiche normative in materia, il progetto definitivo
comprende altresì le seguenti relazioni:
a) relazione trasportistica: individua le caratteristiche
funzionali e prestazionali dell’intervento e le sue interazioni
con il
territorio e con il sistema a rete; descrive le prestazioni dei
singoli elementi della rete mediante l’applicazione di metodi
quantitativi preferibilmente di simulazione, finalizzati ad
individuare i livelli di servizio nelle condizioni di domanda
previste,
con riferimento alle analisi di fattibilità di cui all’articolo
18, commi 2, 3 e 4;
b) relazione del sistema di sicurezza per l’esercizio ed
elaborati che riassumano i criteri di sicurezza previsti per
l’infrastruttura;
c) esclusivamente per le infrastrutture viarie, relazione
sull’infrastruttura viaria: illustra le caratteristiche
geometricofunzionali dell’infrastruttura ed i criteri, la scelta
dei parametri, le verifiche di funzionalità e di sicurezza che
ne hanno guidato la progettazione; descrive le tipologie, le
stratigrafie, la composizione, le caratteristiche e le
prestazioni della relativa sovrastruttura/pavimentazione, nonché
i relativi schemi e modelli di calcolo; riporta i calcoli di
dimensionamento e verifica;
fornisce tutti gli elementi utili per la redazione del piano di
manutenzione; nel caso di calcoli elaborati con l’impiego di
programmi automatici, specifica le ipotesi adottate e fornisce
indicazioni atte a consentirne la piena leggibilità; definisce i
criteri di progettazione utilizzati nelle verifiche, tenendo
anche conto delle condizioni stratigrafiche e topografiche,
coerentemente con i risultati delle indagini e delle
elaborazioni riportate nella relazione geotecnica, di cui alla
lettera c);
definisce i criteri da adottare per soddisfare i requisiti
previsti dalla normativa tecnica di settore e ne sviluppa le
relative
verifiche, sia per le nuove opere che per gli interventi su
infrastrutture esistenti. Per questi ultimi interventi, la
relazione
sull’infrastruttura viaria è integrata da una specifica
relazione inerente la valutazione dello stato di fatto
dell’infrastruttura
esistente e della relativa sovrastruttura/pavimentazione, da
redigersi sulla base di adeguate indagini finalizzate a valutare
le prestazioni dell’infrastruttura e della relativa
sovrastruttura/pavimentazione esistente, nella quale devono
essere evidenziate in particolare eventuali criticità emerse
dalle indagini, nonché l’eventuale presenza di dissesti.
Articolo 30 Studio di
impatto ambientale e studio definitivo ambientale
1. Lo studio definitivo
ambientale approfondisce e verifica le analisi previste, nello
studio preliminare ambientale di cui
all’articolo 22, nella fase di redazione del progetto di
fattibilità, tenendo conto delle elaborazioni a base del
progetto
definitivo; analizza e valuta, anche in base alle indagini e
studi specialistici, di cui all’articolo 29, la significatività
dei potenziali impatti sull’ambiente e il paesaggio e le
eventuali relative misure di mitigazione e compensazione
ambientale e paesaggistica.
2. Lo studio definitivo ambientale, oltre a quanto previsto al
comma 1, comprende:
a) la descrizione dei potenziali impatti ambientali del progetto
dovuti, in particolare: all'utilizzazione delle risorse naturali
quali territorio, suolo, risorse idriche e biodiversità, tenendo
conto della disponibilità di tali risorse; all'emissione di
inquinanti, rumori, vibrazioni, luce, calore, radiazioni, alla
produzione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti; ai
rischi naturali e antropici per la salute umana, l'ambiente, il
patrimonio culturale e il paesaggio; all'impatto del progetto
sul
clima e alla vulnerabilità del progetto al cambiamento
climatico; agli eventuali impatti ambientali cumulativi con
altri progetti esistenti e/o approvati;
b) in relazione alla cantierizzazione del progetto, la
descrizione dei potenziali impatti ambientali dovuti in
particolare alle
lavorazioni previste, all’interferenza con i flussi di traffico,
alle tipologie di macchinari utilizzati, ai materiali
movimentati; la
valutazione della significatività degli impatti in relazione
alla sensibilità del contesto ambientale; gli interventi di
mitigazione
ambientale;
c) l’individuazione delle eventuali misure/opere di mitigazione
e di compensazione ambientale;
d) la descrizione dei sistemi di monitoraggio ambientale, ove
previsti, in termini di contenuti, criteri, metodologie,
organizzazione e risorse necessarie e di attività da svolgere.
3. Per progetti di opere e interventi che rientrano nel campo di
applicazione della disciplina della valutazione di impatto
ambientale (VIA) di cui alla parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, lo studio definitivo
ambientale è
sostituito da copia dello studio di impatto ambientale di cui
all’articolo 22, comma 3, redatto ai sensi dell’art. 22 del
decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, predisposto secondo i
contenuti dell’allegato VII del decreto legislativo stesso e
comprendente il progetto di monitoraggio ambientale (PMA).
Articolo 31 Elaborati
grafici del progetto definitivo
1. Gli elaborati grafici del
progetto definitivo descrivono le principali caratteristiche
dell’intervento da realizzare. Essi sono
redatti nelle opportune scale e debitamente quotati, secondo
quanto di seguito indicato in relazione al tipo di opera o di
intervento, puntuale o a rete, da realizzare. La stazione
appaltante, qualora non ritenga pertinente, in relazione alla
dimensione, alla categoria e alla tipologia dell’intervento, la
predisposizione di uno o più elaborati grafici tra quelli di
seguito
elencati, opera motivatamente le necessarie differenziazioni e
riduzioni o integrazioni dell’elenco stesso, definendo la
composizione specifica degli elaborati del progetto definitivo
per il singolo intervento.
2. Per gli edifici e le altre opere puntuali, gli elaborati
grafici sono costituiti, salva diversa motivata indicazione del
progetto di fattibilità tecnica ed economica e salva diversa
determinazione dell’amministrazione, da:
a) stralcio dello strumento urbanistico generale e attuativo con
l'esatta indicazione dell'area interessata all’intervento;
planimetria d'insieme in scala non inferiore a 1:500, con le
indicazioni delle curve di livello dell'area interessata
all’intervento, con equidistanza non superiore a 50 centimetri,
delle strade, della posizione, sagome e distacchi delle
eventuali costruzioni confinanti e delle eventuali alberature
esistenti con la specificazione delle varie essenze;
b) elaborati grafici allegati alla relazione geologica di cui
all’articolo 29 comma 1, lettera a), comprendenti: planimetria
in
scala adeguata, generalmente non inferiore a 1:500, con
l’ubicazione delle indagini geologiche pregresse e di quelle
eseguite per la redazione del progetto definitivo, anche sulla
base di quanto indicato nel progetto di fattibilità tecnico
economica;
carte geologica, geomorfologica e idrogeologica, con
localizzazione dell’intervento, estese ad un ambito territoriale
significativo ed in scala generalmente non inferiore a 1:500;
sezioni geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche, con
localizzazione dell’intervento, illustranti gli assetti
litostrutturali, geomorfologici ed idrogeologici ed in numero
sufficiente per identificare il modello geologico in scala
adeguata, generalmente non inferiore a 1:500; carta di
microzonazione sismica, ove disponibile, in scala adeguata
estesa ad un ambito significativo
c) elaborati grafici allegati alla relazione geotecnica di cui
all’articolo 29, comma 1, lettera c) e comprendenti la
planimetria in scala non inferiore a 1:200, in relazione alla
dimensione dell'intervento, con indicazione dei punti di
indagine e delle
strumentazioni geotecniche previste per il monitoraggio
geotecnico in corso d’opera ed in esercizio; sezioni
stratigrafiche con indicazione delle unità litologiche che
caratterizzano il volume significativo; le sezioni
stratigrafiche devono essere in numero sufficiente a descrivere
il profilo geotecnico di sottosuolo per tutte le diverse parti
delle opere prese a riferimento per le analisi geotecniche;
d) planimetria in scala non inferiore a 1:200, in relazione alla
dimensione dell'intervento, corredata da due o più sezioni atte
ad illustrare tutti i profili significativi dell’intervento,
anche in relazione al terreno, alle strade ed agli edifici e
manufatti
circostanti, prima e dopo la realizzazione, nella quale
risultino precisati la superficie coperta di tutti i corpi di
fabbrica. Tutte
le quote altimetriche relative sia al piano di campagna
originario sia alla sistemazione del terreno dopo la
realizzazione
dell’intervento, sono riferite ad un caposaldo fisso. La
planimetria riporta la sistemazione degli spazi esterni
indicando le
recinzioni, le essenze arboree da porre a dimora e le eventuali
superfici da destinare a parcheggio; è altresì integrata da una
ella riassuntiva di tutti gli elementi geometrici del progetto:
superficie dell'area, volume dell'edificio, superficie coperta
totale e dei singoli piani e ogni altro utile elemento;
e) le piante dei vari livelli, nella scala prescritta dai
regolamenti edilizi o da normative specifiche e comunque non
inferiore a
1:100 con l'indicazione delle destinazioni d'uso, delle quote
planimetriche e altimetriche e delle strutture portanti. Le
quote
altimetriche sono riferite al caposaldo di cui alla lettera d)
ed in tutte le piante devono essere indicate le sezioni di cui
alla
lettera f);
f) sezioni, trasversali e longitudinali in numero adeguato nella
scala prescritta da regolamenti edilizi o da normative
specifiche e comunque non inferiore a 1:100, con la misura delle
altezze nette dei singoli piani, dello spessore dei solai e
della altezza totale dell'edificio. In tali sezioni è altresì
indicato l'andamento del terreno prima e dopo la realizzazione
dell’intervento, lungo le sezioni stesse, fino al confine ed
alle eventuali strade limitrofe; tutte le quote altimetriche
sono riferite allo stesso caposaldo di cui alla lettera d);
g) tutti i prospetti, a semplice contorno, nella scala
prescritta da normative specifiche e comunque non inferiore a
1:100,
completi di riferimento alle altezze e ai distacchi degli
edifici circostanti, alle quote del terreno e alle sue eventuali
modifiche;
se l'edificio è adiacente ad altri fabbricati, i disegni dei
prospetti devono comprendere anche quelli schematici delle
facciate
adiacenti;
h) elaborati grafici nella scala prescritta da normative
specifiche e comunque non inferiore a 1:100, atti ad illustrare
il
progetto strutturale nei suoi aspetti fondamentali, anche per
quanto riguarda le fondazioni;
i) schemi funzionali e dimensionamento di massima dei singoli
impianti, sia interni che esterni;
l) planimetrie e sezioni in scala non inferiore a 1:100, in cui
sono riportati i tracciati principali delle reti impiantistiche
esterne e la localizzazione delle centrali dei diversi apparati,
con l'indicazione del rispetto delle vigenti norme in materia di
sicurezza, in modo da poterne determinare il relativo costo;
m) interventi di mitigazione e compensazione ambientale e di
inserimento paesaggistico:
1) planimetria generale in scala non inferiore a 1:500, in
relazione alla dimensione dell’intervento, con la localizzazione
di
tutti gli interventi di mitigazione e compensazione ambientale
previsti;
2) elaborati tipologici in scala adeguata per i diversi
interventi di mitigazione e compensazione ambientale e di
inserimento
paesaggistico previsti.
3) Le prescrizioni di cui al comma 2 valgono anche per gli altri
interventi ed opere puntuali, per quanto pertinenti e con gli
opportuni adattamenti.
4) Per interventi su opere esistenti, gli elaborati indicano,
con idonea rappresentazione grafica, le parti conservate, quelle
da demolire e quelle di nuova costruzione o di ampliamento,
nonché, ove pertinente, le soluzioni da adottare per la
salvaguardia o la protezione delle preesistenze al contorno.
5) Per i lavori e le opere a rete, gli elaborati grafici sono
costituiti, salva diversa indicazione del progetto di
fattibilità e salva
diversa motivata determinazione dell’amministrazione, da:
a) elaborati generali - studi e indagini:
1) stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo con
l'esatta indicazione dei tracciati dell’intervento; se sono
necessari più stralci è redatto anche un quadro d'insieme in
scala non inferiore a 1:25.000;
2) corografia di inquadramento 1:25.000; corografia generale in
scala non inferiore a 1:10.000;
3) planimetria con ubicazione delle indagini geologiche
pregresse e di quelle eseguite per la redazione del progetto
definitivo, anche sulla base di quanto indicato nel progetto di
fattibilità tecnico economica, in scala non inferiore a 1:5.000;
4) carte geologica, geomorfologica e idrogeologica, con
localizzazione dell’intervento, estese ad un ambito territoriale
significativo ed in scala generalmente non inferiore a 1:5.000;
5) sezioni geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche, con
localizzazione dell’intervento, illustranti gli assetti
litostrutturali, geomorfologici ed idrogeologici ed in numero
sufficiente per identificare il modello geologico in scala
adeguata, generalmente non inferiore a 1:5.000;
6) carta di microzonazione sismica, ove disponibile, in scala
adeguata estesa ad un ambito significativo;
7) elaborati grafici allegati alla relazione geotecnica nelle
stesse scale indicate nei successivi numeri da 13) a 15) e
comprendenti: planimetria con indicazione dei punti di indagine
e delle strumentazioni installate appositamente per la
progettazione geotecnica, per il monitoraggio in corso d’opera
ed in esercizio; sezioni stratigrafiche con indicazione delle
unità litologiche che caratterizzano il volume significativo; le
sezioni stratigrafiche devono essere in numero sufficiente a
descrivere il profilo geotecnico di sottosuolo lungo lo sviluppo
delle opere per tutte le diverse situazioni prese in
considerazione per le analisi geotecniche;
8) profilo geotecnico in scala non inferiore a 1:5.000/500 con
la rappresentazione dei principali manufatti e da cui è
possibile dedurre gli schemi e i modelli di sottosuolo adottati
per le analisi geotecniche;
9) corografia dei bacini in scala non inferiore a 1:25.000;
10) planimetrie stato attuale in scala non inferiore a 1:5.000;
11) planimetrie di insieme in scala non inferiore a 1:5.000;
12) planimetrie stradali, ferroviarie e idrauliche con le
indicazioni delle curve di livello, in scala non inferiore a
1:2.000 (1:1000 per le tratte in area urbana). La planimetria
dovrà contenere una rappresentazione del corpo stradale,
ferroviario o idraulico;
il corpo stradale dovrà essere rappresentato in ogni sua parte -
scarpate, opere di sostegno, fossi di guardia, opere idrauliche,
reti di recinzione, fasce di rispetto -, allo scopo di
determinare esattamente l’ingombro dell’infrastruttura.;
dovranno inoltre essere rappresentate le caratteristiche
geometriche del tracciato e le opere d’arte; planimetrie con
indicazione dei livelli di servizio dei diversi elementi
stradali, nella scala appropriata alla tipologia di
infrastruttura per le tratte in area extraurbana e non inferiore
a 1:000 per le tratte in area urbana;
13) profili longitudinali altimetrici delle opere e dei lavori
da realizzare in scala non inferiore 1:200 per le altezze e
1:2.000 per le lunghezze, contenenti l’indicazione di tutte le
opere d’arte previste, le intersezioni con reti di trasporto, di
servizi e
idrologiche, le caratteristiche geometriche del tracciato; per
le tratte in area urbana la scala non dovrà essere inferiore a
1:100 per le altezze e 1:1000 per le lunghezze;
14) sezioni stradali, ferroviarie, idrauliche e simili in scala
non inferiore ad 1:100;
15) sezioni trasversali correnti, in numero e scala adeguati
comunque non inferiori a 1:200 per una corretta valutazione
delle quantità e dei costi.
b) opere d’arte:
1) planimetrie, piante, prospetti, sezioni longitudinali e
trasversali, atte a descrivere l’opera nel complesso e in tutte
le sue
componenti strutturali;
2) profilo geotecnico in scala adeguata alle caratteristiche
dell’opera con indicazione schematica dei parametri e dei
modelli
di comportamento adottati per il dimensionamento geotecnico;
3) carpenterie in scala non inferiore a 1:100;
4) disegni complessivi delle opere accessorie in scala adeguata;
c) interventi di mitigazione e compensazione ambientale e di
inserimento paesaggistico:
1) planimetria generale in scala non inferiore a 1:5.000 con la
localizzazione di tutti gli interventi di mitigazione e
compensazione ambientale previsti;
2) elaborati tipologici in scala adeguata per i diversi
interventi di mitigazione e compensazione ambientale e di
inserimento
paesaggistico previsti;
d) abaco sinottico di tutti gli interventi previsti con il
relativo costo, in riscontro a quanto indicato nel quadro
economico;
e) impianti:
1) schemi funzionali e dimensionamento preliminare dei singoli
impianti;
2) planimetrie e sezioni in scala adeguata, in cui sono
riportati i tracciati principali delle reti impiantistiche e la
localizzazione delle centrali dei diversi apparati, con
l'indicazione del rispetto delle vigenti norme in materia di
sicurezza, in modo da poterne determinare il relativo costo;
3) sezioni tipo stradali, ferroviarie o idrauliche con le
relative componenti impiantistiche;
f) siti di cava e di deposito:
1) planimetria rappresentativa dei siti di cava e di deposito in
scala non inferiore a 1:5000 nelle situazioni anteriori e
posteriori agli interventi;
2) sistemazione finale del singolo sito in scala adeguata.
6. I valori minimi delle scale contenuti nel presente articolo
possono essere variati su indicazione della stazione appaltante.
7. Nei casi di affidamento dei lavori sulla base del progetto
definitivo quando previsto dal codice, gli elaborati grafici del
progetto architettonico e, ove occorrente, di quello strutturale
devono contenere, in relazione al tipo di opera, anche dettagli
costruttivi in scala opportuna, indicativamente 1:50/1:20, degli
elementi rilevanti ai fini della chiara definizione formale e
tecnico-costruttiva dell’intervento.
Articolo 32 Calcoli delle
strutture e degli impianti
1. I calcoli delle strutture e
degli impianti devono consentire di determinare tutti gli
elementi dimensionali, dimostrandone la
piena compatibilità ed integrazione con l’aspetto architettonico
ed impiantistico e più in generale con tutti gli altri aspetti
del
progetto.
2. I calcoli delle strutture comprendono i criteri di
impostazione del calcolo, le azioni, i criteri di verifica e la
definizione degli
elementi strutturali principali che interferiscono con l’aspetto
architettonico e con le altre categorie di opere.
3. I calcoli delle strutture che interagiscono con il terreno,
quali fondazioni superficiali o profonde, opere di sostegno
fuori
terra o interrate, devono essere svolti coerentemente con le
analisi geotecniche sviluppate per le stesse opere nell’ambito
della Relazione geotecnica. Ciò vale in particolare per quelle
opere per le quali il dimensionamento è condizionato dalla
interazione terreno-struttura dove le azioni esercitate dal
terreno dipendono dal comportamento meccanico del volume
significativo come pure dalle modalità e dalle sequenze
costruttive.
4. I calcoli degli impianti devono permettere, altresì, la
definizione degli eventuali volumi tecnici necessari e, per
quanto
riguarda le reti e le apparecchiature degli impianti, anche la
specificazione delle relative caratteristiche.
5. I calcoli di dimensionamento e verifica delle strutture e
degli impianti devono essere sviluppati ad un livello di
definizione
tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano
significative differenze tecniche e di costo. Nel caso di
calcoli elaborati con l’impiego di programmi informatizzati, la
relazione sulle strutture, di cui all’articolo 29, comma 1,
lettera e), deve specificare le ipotesi adottate e fornire
indicazioni atte a consentirne la piena leggibilità.
Articolo 33 Disciplinare
descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
1. Il disciplinare descrittivo
e prestazionale approfondisce i contenuti del capitolato
prestazionale di cui all’articolo 25 e
individua tutti i materiali, prodotti, elementi e sistemi di cui
è previsto l’impiego per la realizzazione dell’intervento. Il
disciplinare ne descrive le dimensioni e le caratteristiche,
anche sotto il profilo estetico, e ne precisa le prestazioni
attese,
sulla base di specifiche tecniche che riportano anche i
riferimenti alle relative norme tecniche di settore.
2. Nei casi di affidamento dei lavori sulla base del progetto
definitivo, il disciplinare descrittivo e prestazionale di
appalto
deve essere redatto in conformità di quanto disposto
dall’articolo 49 e costituisce allegato allo schema di
contratto.
Articolo 34 Piano
particellare di esproprio
1. Il piano particellare degli
espropri, degli asservimenti e delle interferenze con i servizi
è redatto in base alle mappe catastali aggiornate, è
accompagnato da apposita relazione esplicativa e comprende anche
una specifica indicazione analitica delle espropriazioni e degli
asservimenti necessari per gli attraversamenti e le deviazioni
di strade e di corsi d'acqua e per le altre interferenze che
richiedono espropriazioni. Il piano deve contenere l’indicazione
delle coperture di bilancio per far fronte al pagamento delle
indennità.
2. Sulle mappe catastali sono altresì indicate le eventuali zone
di rispetto o da sottoporre a vincolo in relazione a specifiche
normative o ad esigenze connesse al tipo di intervento.
3. Il piano è corredato dall'elenco dei soggetti che in catasto
risultano proprietari dell'immobile da espropriare o asservire
ed
è corredato dell'indicazione di tutti i dati catastali nonché
delle superfici interessate.
4. Per ogni soggetto proprietario è inoltre indicata l'indennità
di espropriazione determinata in base alle leggi e normative
vigenti, previo apposito sopralluogo; la relazione di cui al
comma 1 dà conto anche di eventuali ricorsi presentati al
giudice
amministrativo.
5. Se l’incarico di acquisire l’area su cui insiste l’intervento
da realizzare è affidato ad un soggetto cui sono attribuiti, per
legge o per delega, poteri espropriativi ai sensi dell’articolo
6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327, questi ha diritto al rimborso di quanto
corrisposto a titolo di indennizzo ai proprietari espropriati,
nonché al
pagamento delle spese legali sostenute se non sussistano ritardi
o responsabilità a lui imputabili.
Articolo 35 Elenco dei
prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico
del progetto definitivo
1. Il computo metrico
estimativo è redatto applicando alle quantità delle lavorazioni
da contabilizzare a misura i relativi prezzi unitari; tali
prezzi unitari sono dedotti dai prezzari ai sensi dell’articolo
23, commi 7 e 16, del codice, ove esistenti; le quantità totali
delle singole lavorazioni sono ricavate da computi di quantità
parziali, con indicazione puntuale dei corrispondenti elaborati
grafici. Nel caso di lavorazioni da contabilizzare a corpo, il
computo metrico estimativo riporta soltanto il prezzo a corpo;
al solo fine di pervenire alla determinazione di ciascun prezzo
a corpo, è redatto un distinto elaborato, non facente parte del
computo metrico estimativo, redatto con le stesse modalità del
computo metrico estimativo, con riferimento alle
sotto-lavorazioni che complessivamente concorrono alla
formazione del prezzo a corpo. Le singole lavorazioni,
risultanti dall’aggregazione delle rispettive voci dedotte dal
computo metrico estimativo, sono poi raggruppate, in sede di
redazione dello schema di contratto e del bando di gara, ai fini
della definizione dei gruppi di categorie ritenute omogenee.
Tale aggregazione avviene in forma tabellare con riferimento
alle specifiche parti di opere cui le aliquote si riferiscono.
2. Per eventuali voci mancanti il relativo prezzo viene
determinato mediante analisi:
a) applicando alle quantità stimate di materiali, manodopera,
noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità
unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti
attraverso l’utilizzo, ove esistenti, dei prezzari predisposti
dalle
regioni e dalle province autonome territorialmente competenti,
ovvero da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di
commercio, oppure, in difetto, dai prezzi correnti di mercato;
b) aggiungendo una percentuale variabile tra il tredici ed il
diciassette per cento, a seconda della importanza, della natura,
della durata e di particolari esigenze dell’intervento, per
spese generali;
c) aggiungendo infine una percentuale del 10 per cento per utile
dell'esecutore.
3. In relazione alle specifiche caratteristiche dell’intervento,
il computo metrico estimativo può prevedere le somme da
accantonare per eventuali lavorazioni in amministrazione
diretta, da prevedere nel contratto d’appalto o da inserire nel
quadro economico tra quelle a disposizione della stazione
appaltante.
4. Per spese generali comprese nel prezzo dei lavori e perciò a
carico dell'esecutore, si intendono:
a) le spese di contratto ed accessorie e l’imposta di registro;
b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la
cauzione definitiva o la garanzia globale di esecuzione, ove
prevista, e le polizze assicurative;
c) la quota delle spese di organizzazione e gestione
tecnico-amministrativa di sede dell’esecutore;
d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la
direzione tecnica di cantiere;
e) le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e
la dismissione finale del cantiere, ivi inclusi i costi per
l’utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione
dal committente; sono escluse le spese relative alla sicurezza
nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;
f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera
franco cantiere;
g) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto
altro occorre alla completa e perfetta esecuzione dei lavori;
h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni,
capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata
richiesta
del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento o
dell'organo di collaudo, dal giorno in cui viene effettuata la
consegna dei lavori fino all’emissione del certificato di
collaudo o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
i) le spese per le vie di accesso al cantiere, l’installazione e
l’esercizio delle attrezzature e dei mezzi d’opera di cantiere;
l) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura
da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;
m) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per
risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi
od estrazioni di materiali;
n) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere
fino all’emissione del certificato di collaudo o all'emissione
del certificato di regolare esecuzione;
o) le spese di adeguamento del cantiere, le misure per la
gestione del rischio aziendale, nonché gli ulteriori oneri
aziendali in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, da indicarsi
in attuazione delle previsioni di cui all’articolo 95 comma 10
del codice, ai fini di quanto previsto dall’articolo 97 del
codice;
p) gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato
speciale d’appalto.
5. L’elenco prezzi è preceduto da una relazione in cui viene
indicato il prezziario di riferimento, nel rispetto
dell’articolo 23,
commi 7 e 16 del codice, il numero di prezzi tratti dallo
stesso, il numero di prezzi frutto di analisi e la rispettiva
incidenza
numerica sul totale dei prezzi e di costo sul costo totale dei
lavori.
6. L’elaborazione del computo metrico dell’intervento può essere
effettuata anche attraverso programmi di gestione
informatizzata, ivi compresi i sistemi di cui all’articolo 23
comma 1 lettera h) del codice, nel rispetto di quanto previsto
al
presente articolo; se la progettazione è affidata a progettisti
esterni, i programmi devono essere preventivamente accettati
dalla stazione appaltante.
7. Il risultato del computo metrico estimativo e delle
espropriazioni confluisce in un quadro economico redatto secondo
quanto previsto dall'articolo 16.
8. Le varie voci di lavoro del computo metrico estimativo vanno
aggregate secondo le rispettive categorie di appartenenza,
generali e specializzate, allo scopo di rilevare i rispettivi
importi, in relazione ai quali individuare:
a) la categoria prevalente;
b) le categorie scorporabili;
c) nell’ambito delle categorie di cui alla lettera b), le
categorie di opere relative a lavori o componenti di notevole
contenuto
tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture,
impianti ed opere speciali, individuate ai sensi dell’articolo
89,
comma 11, del codice.
Sezione IV Progetto
esecutivo
Articolo 36 Contenuto del
progetto esecutivo
1. Il progetto esecutivo è
redatto in conformità al precedente livello di progettazione e
secondo quanto previsto dall’articolo
23 comma 8 del codice, determina in ogni dettaglio i lavori da
realizzare, il relativo costo previsto con l’indicazione delle
coperture finanziarie ed il cronoprogramma coerente con quello
del progetto definitivo. Il progetto esecutivo deve essere
sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento
sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e
prezzo.
Il progetto deve essere, altresì, corredato da apposito piano di
manutenzione dell'opera e delle sue parti, in relazione al ciclo
di vita dell’opera stessa.
2. Il progetto esecutivo è redatto nel pieno rispetto delle
prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di
accertamento di
conformità urbanistica, o di conferenza dei servizi o di
pronuncia di compatibilità ambientale, ove previste.
Articolo 37 Documenti
componenti il progetto esecutivo
1. Il progetto esecutivo
costituisce l’ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e,
pertanto, definisce compiutamente ed in ogni
particolare architettonico, strutturale ed impiantistico,
l’intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani
operativi di
cantiere, i piani di approvvigionamento, nonché i calcoli e i
grafici relativi alle opere provvisionali. Il progetto
esecutivo, in
relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria
dell’intervento, è composto dai seguenti documenti, anche con
riferimento alla loro articolazione, salva diversa motivata
determinazione dell’amministrazione:
a) relazione generale, di cui all’articolo 38;
b) relazioni specialistiche, di cui all’articolo 39;
c) elaborati grafici di cui all’articolo 40, comprensivi anche
di quelli relativi alle strutture ed agli impianti, nonché, ove
previsti, degli elaborati relativi alla mitigazione ambientale,
alla compensazione ambientale, al ripristino ed al miglioramento
ambientale;
d) calcoli del progetto esecutivo delle strutture e degli
impianti, di cui all’articolo 41 ;
e) piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti, di cui
all’articolo 42;
f) piano di sicurezza e di coordinamento, di cui all’articolo
43, ai sensi dell’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81;
g) quadro di incidenza della manodopera, di cui all’articolo 44;
h) cronoprogramma, di cui all’articolo 45;
i) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi, di cui
all’articolo 46;
l) computo metrico estimativo e quadro economico, di cui
all’articolo 47;
m) schema di contratto e capitolato speciale di appalto, di cui
all’articolo 48;
n) piano particellare di esproprio aggiornato rispetto al
documento di cui all’articolo 34;
o) relazione tecnica e relativi elaborati di applicazione dei
criteri minimi ambientali (CAM) di riferimento, di cui al
codice, con l’indicazione dei relativi costi;
p) quadro documentato aggiornato delle forme e fonti di
finanziamento per la copertura della spesa, con specificazione
delle
relative disponibilità di risorse attraverso il rinvio ai
provvedimenti amministrativi che garantiscono tali coperture.
2. Per le opere soggette a valutazione d’impatto ambientale
(VIA) e comunque ove espressamente richiesto, il progetto
esecutivo comprende inoltre il Manuale di gestione ambientale
del cantiere, che deve essere redatto conformemente a
quanto previsto dalla Norma ISO 14001 o dal Sistema EMAS o da
altri sistemi asseverati dal Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare.
4. Qualora, previa motivata determinazione della stazione
appaltante, non siano stati redatti il progetto di fattibilità
tecnica
ed economica, ovvero il progetto definitivo, la relazione
generale del progetto esecutivo, di cui all’articolo 38, è
integrata, ai
sensi dell’articolo 33, comma 4, di tutti gli elementi rilevanti
previsti per il livello o i livelli omessi, in relazione alla
specificità dell’intervento.
Articolo 38 Relazione
generale del progetto esecutivo
1. La relazione generale del
progetto esecutivo descrive in dettaglio, anche attraverso
specifici riferimenti agli elaborati
grafici e alle prescrizioni del capitolato speciale d’appalto:
a) i criteri utilizzati per le scelte progettuali esecutive, ivi
compresi i particolari costruttivi, nonché per il conseguimento
e la
verifica dei prescritti livelli di sicurezza e dei livelli
prestazionali e qualitativi, in relazione al sistema delle
esigenze e dei
requisiti definiti nel quadro esigenziale e nel DIP e dei
conseguenti livelli prestazionali individuati nel precedente
livello
progettuale;
b) i criteri adottati e le scelte effettuate per trasferire sul
piano contrattuale e sul piano costruttivo le soluzioni
spaziali,
tipologiche, funzionali, architettoniche e tecnologiche previste
dal precedente livello progettuale approvato;
c) i rilievi eseguiti le indagini effettuate ai diversi livelli
di progettazione anche al fine di ridurre in corso di esecuzione
la
possibilità di imprevisti; - le normative applicate, con
esplicito riferimento ai parametri prestazionali o prescrittivi
adottati in
relazione ai vari ambiti normativi cogenti o comunque presi a
riferimento - quali azioni e loro combinazioni, tempi di
ritorno,
classi di esposizione, scenari di evento - evidenziando
eventuali modifiche intervenute rispetto ai precedenti livelli
di
progettazione.
2. Nel caso in cui il progetto preveda l’impiego di componenti
prefabbricati, la relazione precisa le caratteristiche
illustrate
negli elaborati grafici e le eventuali prescrizioni del
capitolato speciale d’appalto riguardanti le modalità di
presentazione e di
approvazione dei componenti da utilizzare.
3. Nel caso in cui il progetto preveda l’impiego di materiali da
trattare con l’uso di additivi o leganti, quali terreni naturali
trattati a calce o cemento, nell’ambito del progetto esecutivo
dovrà essere sviluppata la sperimentazione mediante campi
prova al fine di definire le corrette proporzioni fra terreno e
legante per ottenere un materiale da costruzione con le
prestazioni richieste per le opere. La possibilità di utilizzare
il terreno naturale trattato dovrà essere coerente con il piano
di
utilizzo delle terre e rocce da scavo di cui all’articolo 27,
comma 2, lettera g).
Articolo 39 Relazioni
specialistiche del progetto esecutivo
1. Il progetto esecutivo,
secondo le previsioni di cui all’articolo 37, comma 1, in
relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria
dell’intervento, prevede le relazioni specialistiche di cui
all’articolo 19, che costituiscono lo sviluppo di quelle
contenute nel progetto definitivo, ovvero nel precedente livello
progettuale.
2. Le relazioni, sulla base di quanto definito nei precedenti
livelli progettuali, illustrano puntualmente e nel dettaglio
tutti gli
aspetti esaminati e le verifiche analitiche effettuate in sede
di progettazione esecutiva, le soluzioni progettuali esecutive
adottate in coerenza con quanto previsto nella progettazione
definitiva e le eventuali ulteriori indagini eseguite, che
devono
essere funzionali alle suddette soluzioni progettuali esecutive,
specifiche, adeguatamente motivate e che non inducano
variazioni delle previsioni economiche di spesa.
3. Per i lavori complessi, di cui all’articolo 3, comma 1,
lettera oo) del codice, per i quali si sono rese necessarie,
nell'ambito
dei precedenti livelli progettuali, particolari relazioni
specialistiche, queste sono sviluppate in modo da definire in
dettaglio gli aspetti inerenti all’ esecuzione e alla
manutenzione degli impianti tecnologici e di ogni altro aspetto
dell’intervento, compresi quelli relativi alle opere di
mitigazione e compensazione ambientale e alle opere a verde.
Articolo 40 Elaborati
grafici del progetto esecutivo
1. Gli elaborati grafici del
progetto esecutivo definiscono dettagliatamente in ogni
particolare architettonico, strutturale ed
impiantistico le caratteristiche dell’intervento da realizzare.
Essi sono redatti nelle opportune scale, eseguiti con i
procedimenti più idonei e debitamente quotati, in relazione al
tipo di opera o di intervento, puntuale o a rete, da realizzare.
Gli elaborati grafici del progetto esecutivo sono costituiti
come di seguito indicato; la stazione appaltante , secondo le
previsioni di cui all’articolo 37, comma 1, qualora non ritenga
pertinente, in relazione alla dimensione, alla categoria e alla
tipologia dell’intervento, la predisposizione di uno o più
elaborati grafici tra quelli elencati, opera motivatamente le
necessarie differenziazioni e riduzioni o integrazioni
dell’elenco stesso, definendo la composizione specifica degli
elaborati
del progetto esecutivo per il singolo intervento:
a) elaborati che sviluppano, nelle scale ammesse o prescritte,
tutti gli elaborati grafici del progetto definitivo;
b) elaborati che risultino necessari all’esecuzione delle opere
o dei lavori sulla base degli esiti, degli studi e delle
indagini
eseguite nei diversi livelli di progettazione nonché, ove
necessario, in sede di progettazione esecutiva;
c) elaborati di tutti i particolari costruttivi;
d) elaborati atti ad illustrare le modalità esecutive di
dettaglio;
e) elaborati di tutte le lavorazioni che risultano necessarie
per il rispetto delle prescrizioni disposte dagli organismi
competenti in sede di approvazione del progetto di fattibilità
tecnica ed economica o del progetto definitivo;
f) elaborati finalizzati ad evitare effetti negativi
sull’ambiente, sul paesaggio e sul patrimonio culturale in
relazione alle
attività di cantiere, tra cui uno studio della viabilità di
accesso ai cantieri ed eventualmente la progettazione di quella
provvisoria, in modo che siano contenuti l’interferenza con il
traffico locale ed il pericolo per le persone e per l’ambiente,
nonché l’indicazione degli accorgimenti atti ad evitare
inquinamenti del suolo, acustici, idrici ed atmosferici;
g) elaborati atti a definire le misure e gli interventi di
mitigazione ambientale e di compensazione ambientale, nei
relativi
limiti di spesa ove stabiliti;
h) elaborati atti a definire le caratteristiche dimensionali,
prestazionali e di assemblaggio dei componenti prefabbricati,
qualora ne sia prevista l’utilizzazione;
i) elaborati che definiscono le fasi costruttive
dell’intervento, con particolare riguardo alle strutture.
2. Gli elaborati sono redatti in modo tale da consentire
all'esecutore una corretta esecuzione dei lavori in ogni loro
elemento.
Articolo 41 Calcoli del
progetto esecutivo delle strutture e degli impianti e relazioni
di calcolo
1. La redazione dei calcoli
relativi al progetto esecutivo delle strutture e degli impianti,
nell'osservanza delle rispettive
normative vigenti, può essere eseguita anche mediante utilizzo
di programmi informatici.
2. I calcoli del progetto esecutivo delle strutture devono
consentire il dimensionamento e le verifiche delle prestazioni
delle
stesse, secondo quanto stabilito dalle vigenti regole tecniche,
in ogni loro aspetto generale e particolare, in modo da
escludere la necessità di variazioni in corso di esecuzione.
3. I calcoli del progetto esecutivo degli impianti sono eseguiti
con riferimento alle condizioni di esercizio o alle fasi
costruttive, qualora più gravose delle condizioni di esercizio,
nonché alla destinazione specifica dell’intervento e devono
permettere di stabilire e dimensionare tutte le apparecchiature,
condutture, canalizzazioni e qualsiasi altro elemento necessario
per la funzionalità dell'impianto stesso, nonché consentire di
determinarne il prezzo.
4. La progettazione esecutiva delle strutture e degli impianti è
effettuata unitariamente e in forma integrata alla
progettazione esecutiva delle opere civili, al fine di
dimostrare la piena compatibilità tra progetto architettonico,
strutturale
ed impiantistico, di prevedere esattamente ingombri, passaggi,
cavedi, sedi, attraversamenti e simili e di ottimizzare le fasi
di realizzazione.
5. I calcoli delle strutture e degli impianti, comunque
eseguiti, sono accompagnati da una relazione di calcolo,
illustrativa dei
criteri e delle modalità di calcolo, che ne consentano una
agevole lettura e verificabilità.
6. Il progetto esecutivo delle strutture comprende:
a) gli elaborati grafici di insieme - carpenterie, profili e
sezioni - in scala non inferiore ad 1:50, e gli elaborati
grafici di
dettaglio in scala non inferiore ad 1:10, contenenti fra
l’altro:
1) per le strutture in cemento armato o in cemento armato
precompresso: i tracciati dei ferri di armatura con
l’indicazione
delle sezioni e delle misure parziali e complessive, nonché i
tracciati delle armature per la precompressione; resta esclusa
soltanto la compilazione delle distinte di ordinazione a
carattere organizzativo di cantiere;
2) per le strutture metalliche, lignee o realizzate con altri
materiali composti per elementi: tutti i profili e i particolari
relativi ai collegamenti, completi nella forma e spessore delle
piastre, del numero e posizione di chiodi e bulloni o di altri
tipi di connessioni, dello spessore, tipo, posizione e lunghezza
delle saldature, ove presenti; resta esclusa soltanto la
compilazione dei disegni di officina e delle relative distinte;
3) per le strutture murarie: tutti gli elementi tipologici e
dimensionali atti a consentirne l'esecuzione.
4) la relazione di calcolo contenente:
5) l'indicazione delle norme di riferimento;
6) la specifica della qualità e delle caratteristiche meccaniche
dei materiali e delle modalità di esecuzione qualora necessarie;
7) l'analisi dei carichi per i quali le strutture sono state
dimensionate;
8) le verifiche statiche.
7. Nelle strutture che si identificano con l'intero intervento,
quali ponti, viadotti, pontili di attracco, opere di sostegno
delle
terre e simili, il progetto esecutivo è completo dei particolari
esecutivi di tutte le opere integrative.
8. Il progetto esecutivo degli impianti comprende:
a) gli elaborati grafici di insieme, in scala ammessa o
prescritta e comunque non inferiore ad 1:50, e gli elaborati
grafici di
dettaglio, in scala non inferiore ad 1:10, con le notazioni
metriche necessarie;
b) l'elencazione descrittiva particolareggiata delle parti di
ogni impianto con le relative relazioni di calcolo;
c) la specificazione delle caratteristiche funzionali e
qualitative dei materiali, macchinari ed apparecchiature.
9. I valori minimi delle scale contenuti nel presente articolo
possono essere variati su motivata indicazione del responsabile
del procedimento.
Articolo 42 Piano di
manutenzione dell’opera e delle sue parti
1. Il piano di manutenzione
dell’opera e delle sue parti è il documento complementare al
progetto esecutivo che prevede,
pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali
esecutivi, l’attività di manutenzione dell’opera e delle sue
parti, al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le
caratteristiche di qualità, l’efficienza ed il valore economico.
In
allegato al piano di manutenzione sono riportate le misure volte
ad assicurare la conservazione e la protezione dei
rinvenimenti archeologici rilevanti connessi all’opera,
stabilite dalla soprintendenza competente ai sensi dell’articolo
25,
comma 11 del codice, nei casi in cui, in relazione al tipo di
intervento, tali disposizioni siano state emanate.
2. Il piano di manutenzione assume contenuto differenziato in
relazione all'importanza e alla specificità dell'intervento, ed
è
costituito dai seguenti documenti operativi, salvo diversa
motivata indicazione dell’amministrazione:
a) il manuale d'uso;
b) il manuale di manutenzione;
c) il programma di manutenzione.
3. Il manuale d'uso si riferisce all'uso delle parti
significative dell’opera, e in particolare degli impianti
tecnologici. Il manuale
contiene l’insieme delle informazioni atte a permettere
all’utente di conoscere le modalità per la migliore
utilizzazione del
bene, nonché tutti gli elementi necessari per limitare quanto
più possibile i danni derivanti da un’utilizzazione impropria,
per
consentire di eseguire tutte le operazioni atte alla sua
conservazione che non richiedono conoscenze specialistiche e per
riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo
al fine di sollecitare interventi specialistici.
4. Il manuale d'uso contiene le seguenti informazioni:
a) la collocazione nell’intervento delle parti menzionate;
b) la rappresentazione grafica;
c) la descrizione;
d) le modalità di uso corretto.
5. Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione
delle parti significative del bene e in particolare degli
impianti
tecnologici. Esso fornisce, in relazione alle diverse unità
tecnologiche, alle caratteristiche dei materiali o dei
componenti
interessati, le indicazioni necessarie per la corretta
manutenzione nonché per il ricorso ai centri di assistenza o di
servizio.
6. Il manuale di manutenzione contiene le seguenti informazioni:
a) la collocazione nell’intervento delle parti menzionate;
b) la rappresentazione grafica;
c) la descrizione delle risorse necessarie per l'intervento
manutentivo;
d) il livello minimo delle prestazioni;
e) le anomalie riscontrabili;
f) le manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente;
g) le manutenzioni da eseguire a cura di personale
specializzato.
7. Il programma di manutenzione si realizza a cadenze prefissate
temporalmente o altrimenti prefissate, al fine di una
corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso degli
anni. Esso si articola in tre sottoprogrammi:
a) il sottoprogramma delle prestazioni, che prende in
considerazione, per classe di requisito, le prestazioni fornite
dal bene e
dalle sue parti nel corso del suo ciclo di vita;
b) il sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma
delle verifiche comprendenti, ove necessario, anche quelle
geodetiche, topografiche, fotogrammetriche, geotecniche,
sismiche ed ambientali, al fine di rilevare il livello
prestazionale
(qualitativo e quantitativo) nei successivi momenti della vita
del bene, individuando la dinamica della caduta delle
prestazioni aventi come estremi il valore di collaudo e quello
minimo di norma;
c) il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che
riporta in ordine temporale i differenti interventi di
manutenzione, al fine di fornire le informazioni per una
corretta conservazione del bene.
8. Nel caso di interventi complessi di cui all’articolo 3, comma
1, lettera oo) del codice, nel manuale di manutenzione, oltre a
quanto sopra indicato, sono approfonditi e sviluppati in
particolare i seguenti aspetti:
a) la descrizione delle risorse necessarie, riprendendo le voci
del computo metrico estimativo e definendo le obsolescenze e i
rimpiazzi in un tempo programmato e con l’indicazione dei
relativi costi; deve quindi essere calcolata la manutenzione
costante e il costo di tale manutenzione - rimpiazzo - lungo il
ciclo di vita del manufatto;
b) il programma delle manutenzioni, mediante la predisposizione
di data base per la verifica e l’implementazione di quanto
indicato al punto c);
c) l’attivazione dei controlli sistematici (sottoprogramma dei
controlli) al fine di stabilire le modalità di controllo sul
permanere del rischio di disponibilità in capo all’operatore
economico;
d) la tracciabilità degli interventi di rimpiazzo effettuati
(sottoprogramma interventi di manutenzione).
Articolo 43 Piano di
sicurezza e di coordinamento
1. Il piano di sicurezza e di
coordinamento è il documento complementare al progetto
esecutivo, finalizzato a prevedere
l’organizzazione delle lavorazioni più idonea per prevenire o
ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori,
attraverso l’individuazione delle eventuali fasi critiche del
processo di costruzione, e la definizione delle relative
prescrizioni
operative. Il piano contiene misure di concreta fattibilità, è
specifico per ogni cantiere temporaneo o mobile ed è redatto
secondo quanto previsto nell’allegato XV al decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81. La stima dei costi della sicurezza
derivanti dall’attuazione delle misure individuate rappresenta
la quota di cui all’articolo 15, comma 1, lettera b).
2. I contenuti del piano di sicurezza e di coordinamento sono il
risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi alle
misure generali di tutela di cui all’articolo 15 del decreto
legislativo n. 81 del 2008, secondo quanto riportato
nell’allegato XV al medesimo decreto legislativo in termini di
contenuti minimi. In particolare la relazione tecnica, corredata
da tavole
esplicative di progetto, deve prevedere l’individuazione,
l’analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all’area e
all’organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni
interferenti ed ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici
propri
dell’attività delle singole imprese esecutrici o dei lavoratori
autonomi.
3. Ove necessario, il piano di sicurezza e di coordinamento
contiene altresì indicazioni riguardo agli elementi/dispositivi
previsti per il collaudo dell’intervento.
Articolo 44 Quadro di
incidenza della manodopera
1. Il quadro di incidenza della
manodopera è il documento sintetico che indica, con riferimento
allo specifico contratto, il
costo del lavoro di cui all’articolo 23 comma 16 del codice. Il
quadro stima l’incidenza percentuale della quantità di
manodopera per le diverse categorie generali e speciali di cui
si compone l’opera o il lavoro.
Articolo 45 Cronoprogramma
1. Il progetto esecutivo è
corredato dal cronoprogramma, costituito da un diagramma che
rappresenta graficamente, in
forma chiaramente leggibile, tutte le fasi attuative
dell’intervento, ivi comprese le fasi di redazione del progetto
esecutivo, di
approvazione del progetto, di affidamento dei lavori, di
esecuzione dei lavori, nonché di collaudo o di emissione del
certificato di regolare esecuzione dei lavori, ove previsti
secondo la normativa in materia, e per ciascuna fase indica i
relativi
tempi di attuazione. Il cronoprogramma inoltre riporta in
particolare la sequenza delle lavorazioni che afferiscono alla
fase di esecuzione dei lavori, con la pianificazione delle
lavorazioni gestibili autonomamente, e per ciascuna lavorazione
rappresenta graficamente i relativi tempi di esecuzione e i
relativi costi.
2. Nel calcolo del tempo contrattuale deve tenersi conto della
prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale
sfavorevole.
3. Nei casi in cui i lavori siano affidati sulla base del
progetto di fattibilità o del progetto definitivo, secondo
quanto previsto
dal codice, il cronoprogramma è presentato dal concorrente
insieme con l'offerta.
4. Per i lavori complessi di cui all’articolo 3, comma 1 lettera
oo) del codice, va inoltre predisposto, sulla base del computo
metrico estimativo di cui all’articolo 45, un modello di
controllo e gestione del processo di realizzazione
dell’intervento
attraverso l’utilizzo della metodologia WBS (Work Breakdown
Structure) - Struttura Analitica di Progetto - secondo la
seguente articolazione:
a) sistema delle esigenze e dei requisiti a base del progetto;
b) elementi che compongono il progetto;
c) elenco completo delle attività da svolgere ai fini della
realizzazione dell’intervento;
d) definizione delle tempistiche di ciascuna delle attività.
A tale modello di controllo e gestione del processo di
realizzazione dell’intervento può essere associato l’utilizzo di
metodi e
strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione
per l'edilizia e le infrastrutture, secondo quanto previsto
all’articolo 23, comma 13, del codice, nonché di tecniche
tipiche di gestione integrata dell’intervento.
Articolo 46 Elenco dei
prezzi unitari
1. Per la redazione dei computi
metrici estimativi facenti parte integrante dei progetti
esecutivi, vengono utilizzati i prezzi
adottati per il progetto definitivo, secondo quanto specificato
all'articolo 47 integrati, ove necessario, da ulteriori prezzi
redatti con le medesime modalità.
2. L’elenco prezzi è preceduto dalla relazione di cui
all’articolo 35, comma 4.
Articolo 47 Computo metrico
estimativo e quadro economico
1. Il computo metrico
estimativo del progetto esecutivo costituisce l'integrazione e
l’aggiornamento del computo metrico
estimativo redatto in sede di progetto definitivo, nel rispetto
degli stessi criteri e delle stesse indicazioni precisate
all'articolo
35.
2. Le singole lavorazioni, risultanti dall’aggregazione delle
rispettive voci dedotte dal computo metrico estimativo, sono poi
raggruppate, in sede di redazione dello schema di contratto e
del bando di gara, ai fini della definizione dei gruppi di
categorie ritenute omogenee. Tale aggregazione avviene in forma
tabellare con riferimento alle specifiche parti di opere cui
le aliquote si riferiscono.
3. Il quadro economico è redatto ai sensi dell’articolo 16.
Articolo 48 Schema di
contratto
1. Lo schema di contratto,
redatto dalla stazione appaltante, con il supporto del
progettista, ove richiesto, contiene, le
clausole dirette a regolare il rapporto tra la stazione
appaltante e l’appaltatore in relazione alle caratteristiche
dell'intervento con particolare riferimento a:
a) termini di esecuzione e penali;
b) programma di esecuzione dei lavori;
c) sospensioni o riprese dei lavori;
d) modifiche contrattuali ai sensi dell’articolo 106 del codice;
e) oneri a carico dell’esecutore;
f) contabilizzazione dei lavori a misura e a corpo;
g) liquidazione dei corrispettivi;
h) quantificazione e termini dei controlli tecnici, contabili ed
amministrativi;
i) specifiche modalità e termini di collaudo;
h) contestazioni e riserve;
i) modalità di soluzione delle controversie.
2. Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a corpo,
ovvero per la parte a corpo di un intervento il cui
corrispettivo è
previsto a corpo e a misura, lo schema di contratto indica, per
ogni gruppo di categorie ritenute omogenee, il relativo
importo e la sua aliquota percentuale riferita all'ammontare
complessivo dell’intervento. Tali importi e le correlate
aliquote
sono dedotti in sede di progetto esecutivo dal computo metrico
estimativo. Al fine dei pagamenti in corso d’opera, i suddetti
importi e aliquote possono essere indicati anche disaggregati
nelle loro componenti principali. I pagamenti in corso d'opera
sono determinati sulla base delle aliquote percentuali così
definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota
parte
effettivamente eseguita.
3. Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a misura,
lo schema di contratto precisa l'importo di ciascuno dei gruppi
di
categorie ritenute omogenee, desumendolo dal computo metrico
estimativo.
4. Per i lavori il cui corrispettivo è in parte a corpo e in
parte a misura, la parte liquidabile a misura riguarda le
lavorazioni per le quali in sede di progettazione risulta
eccessivamente oneroso individuare in maniera certa e definita
le rispettive quantità.
Tali lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione
della progettazione esecutiva con puntuale motivazione di
carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del
loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore
complessivo assunto a base d’asta.
Articolo 49 Capitolato
speciale di appalto
1. Il capitolato speciale
d’appalto è allegato allo schema di contratto e contiene le
prescrizioni tecniche da applicare
all’oggetto del singolo contratto.
2. Il capitolato speciale d'appalto è diviso in due parti, l’una
contenente la descrizione delle lavorazioni e l’altra la
specificazione delle prescrizioni tecniche e delle prestazioni;
esso illustra in dettaglio:
a) nella prima parte tutti gli elementi necessari per una
compiuta definizione tecnica ed economica dell’oggetto
dell’appalto,
anche ad integrazione degli aspetti non pienamente deducibili
dagli elaborati grafici del progetto esecutivo;
b) nella seconda parte le modalità di esecuzione e le norme di
misurazione di ogni lavorazione, i requisiti di accettazione di
materiali e componenti, le specifiche di prestazione e le
modalità di prove nonché, ove necessario, in relazione alle
caratteristiche dell'intervento, l'ordine da tenersi nello
svolgimento di specifiche lavorazioni; nel caso in cui il
progetto
prevede l'impiego di componenti prefabbricati, ne vanno
precisate le caratteristiche principali, descrittive e
prestazionali, la
documentazione da presentare in ordine all'omologazione e
all'esito di prove di laboratorio nonché le modalità di
approvazione da parte del direttore dei lavori, sentito il
progettista, per assicurarne la rispondenza alle scelte
progettuali.
3. Nel caso di interventi complessi di cui all’articolo 3, comma
1, lettera oo) del codice, il capitolato speciale d’appalto
prevede, inoltre, un piano per i controlli di cantiere nel corso
delle varie fasi dei lavori, al fine di una corretta
realizzazione
dell’opera e delle sue parti. In particolare, il piano dei
controlli di cantiere definisce il programma delle verifiche
comprendenti, ove necessario, anche quelle geodetiche,
topografiche e fotogrammetriche, al fine di rilevare il livello
prestazionale qualitativo e quantitativo dell’intervento.
4. Nel caso di interventi complessi di cui all’articolo 3, comma
1, lettera oo) del codice, il capitolato contiene, altresì,
l’obbligo
per l’esecutore di redigere il piano di qualità di costruzione e
di installazione, da sottoporre all’approvazione della direzione
dei lavori, che prevede, pianifica e programma le condizioni,
sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d’opera e fasi delle
attività di controllo da svolgersi nella fase esecutiva. Il
piano definisce i criteri di valutazione dei materiali e dei
prodotti
installati ed i criteri di valutazione e risoluzione di
eventuali non conformità.
5. Il capitolato speciale d'appalto prescrive l'obbligo per
l’esecutore di presentare, ai fini della sua approvazione da
parte
della stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, un
programma esecutivo dettagliato, anche indipendente dal
cronoprogramma di cui all’articolo 45, nel quale sono riportate,
per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di
esecuzione, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo,
dell'avanzamento dei lavori alle scadenze
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati
di pagamento. E' facoltà prescrivere, in sede di capitolato
speciale
d'appalto, eventuali scadenze differenziate di varie lavorazioni
in relazione a determinate esigenze.
6. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 107 del codice,
nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti
imputabili all’esecutore, resta fermo lo sviluppo esecutivo
risultante dal cronoprogramma.
CAPO II VERIFICA DEL
PROGETTO
Articolo 50 Accreditamento
1. Per le attività di verifica
di cui all’articolo 26 del codice, sono Organi di
accreditamento, per gli Organismi di ispezione di
tipo A, B e C ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC
17020, e per gli Organismi di certificazione del sistema di
controllo interno di qualità coerente con i requisiti della
norma UNI EN ISO 9001, gli enti partecipanti all’European
cooperation for accreditation (EA).
2. Con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, adottato entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento, sono disciplinate le modalità e
procedure di accreditamento per gli Organismi di ispezione di
tipo A, B e C e di accertamento per gli Organismi di
certificazione del sistema di controllo interno di qualità
coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001.
3. Per sistema interno di controllo di qualità, di cui all’art.
26, comma 6, lettera b), del codice, si intende:
a) per l’attività di verifica di progetti relativi a lavori di
importo pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 35 del
codice, un
sistema di controllo certificato ai sensi della UNI EN ISO 9001,
riferito alla specifica attività di verifica della
progettazione;
b) per l’attività di verifica di progetti relativi a lavori di
importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35 del codice,
un sistema di controllo coerente con la UNI EN ISO 9001.
4. Con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, adottato entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento, sono disciplinate le modalità e
le procedure di accreditamento per gli Organismi di ispezione di
tipo A, B e C, di accertamento per gli Organismi di
certificazione del sistema di controllo interno di qualità
coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001, nonché le
attività di controllo sull’Ente italiano di accreditamento da
parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Articolo 51 Verifica
attraverso strutture tecniche della stazione appaltante
1. La stazione appaltante
provvede all’attività di verifica della progettazione attraverso
strutture e personale tecnico della
propria organizzazione, ovvero attraverso strutture tecniche di
altre amministrazioni di cui può avvalersi ai sensi del codice.
2. Le strutture di cui al comma 1, che possono svolgere
l’attività di verifica dei progetti, sono:
a) per lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro,
l’unità tecnica della stazione appaltante accreditata, ai sensi
della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, quale Organismo di
ispezione di tipo B;
b) per lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro e pari o
superiore alla soglia di cui all’articolo 35 del codice:
1) l’unità tecnica di cui alla lettera a);
2) gli uffici tecnici delle stazioni appaltanti nel caso in cui
dispongano di un sistema interno di controllo di qualità
certificato ai sensi della UNI EN ISO 9001, riferito alla
specifica attività di verifica della progettazione;
c) per lavori di importo inferiore alla soglia di cui
all’articolo 35 del codice e pari o superiore a 1.000.000 di
euro:
1) gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti ove il
progetto sia stato redatto da progettisti esterni;
2) gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti dotate di
un sistema un sistema di controllo coerente con la UNI EN ISO
9001, ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni;
d) per lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro il
responsabile del procedimento, sempreché non abbia svolto le
funzioni di progettista, ovvero gli uffici tecnici della
stazione appaltante anche non dotati di un sistema interno di
controllo di qualità.
Articolo 52 Verifica
attraverso strutture tecniche esterne alla stazione appaltante
1. L’affidamento delle attività
di verifica a strutture tecniche esterne alla stazione
appaltante avviene per il tramite del
responsabile del procedimento ai seguenti soggetti:
a) per verifiche di progetti relativi a lavori di importo pari o
superiore a 20 milioni di euro, ad Organismi di ispezione di
tipo A e di tipo C, accreditati ai sensi della norma europea UNI
CEI EN ISO/IEC 17020 da enti partecipanti all’European
co-operation for accreditation (EA) secondo le disposizioni
previste dal decreto di cui all’articolo 50, comma 4. I predetti
Organismi devono garantire l’assoluta separazione, sul piano
tecnico, procedurale, amministrativo e finanziario, tra le
attività ispettive ed altre attività con queste potenzialmente
conflittuali. Tali Organismi devono aver costituito al proprio
interno una struttura tecnica autonoma dedicata all’attività di
verifica dei progetti, in cui sia accertata mediante
l’accreditamento, l’applicazione di procedure che ne
garantiscano l’indipendenza e l’imparzialità; i predetti
Organismi devono altresì dimostrare, in relazione alla
progettazione dell’intervento da verificare, di non essere nelle
situazioni di incompatibilità di cui all’articolo 53, comma 4, e
di non avere in corso e di non avere avuto negli ultimi tre
anni, rapporti di natura professionale e commerciale con i
soggetti coinvolti nella progettazione in caso di progettazione
affidata a professionisti esterni. I predetti Organismi di
ispezione devono altresì impegnarsi, al momento dell’affidamento
dell’incarico, a non intrattenere rapporti di natura
professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella
progettazione oggetto della verifica per i tre anni successivi
decorrenti dalla conclusione dell’incarico;
b) per verifiche di progetti relativi a lavori di importo
inferiore a 20 milioni di euro:
1) ai soggetti di cui alla lettera precedente e con le predette
limitazioni;
2) ai soggetti di cui all’articolo di cui all’articolo 46, comma
1, lettere a), b), c), d), e) e f), del codice che devono
disporre di un sistema interno di controllo di qualità,
dimostrato attraverso il possesso della certificazione di
conformità alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata in relazione
alla specifica attività di verifica dei progetti, da Organismi
di certificazione accreditati da enti partecipanti all’European
co-operation for accreditation (EA); tale certificazione è
emessa secondo le disposizioni previste dal decreto di cui
all’articolo 50, comma 4, in termini tali da garantire
l’assoluta separazione sul piano tecnico e procedurale tra le
attività ispettive ed altre attività con queste potenzialmente
conflittuali. Tali soggetti devono aver costituito al proprio
interno una struttura tecnica autonoma dedicata all’attività di
verifica dei progetti, in cui sia accertata mediante la
certificazione, l’applicazione di procedure che ne garantiscano
indipendenza ed imparzialità; i predetti soggetti devono altresì
dimostrare, in relazione alla progettazione del singolo
intervento da verificare, di non essere nelle situazioni di
incompatibilità di cui all’articolo 54, comma 4, e di non avere
in corso e di non avere avuto negli ultimi tre anni rapporti di
natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti
nella progettazione in caso di progettazione affidata a
professionisti esterni. I soggetti devono altresì impegnarsi, al
momento dell’affidamento dell’incarico, a non intrattenere
rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti
coinvolti nella progettazione oggetto della verifica per i tre
anni successivi decorrenti dalla conclusione dell’incarico.
2. Gli organismi e i soggetti di cui al comma 1 devono
dimostrare di essere in possesso dei requisiti minimi di
partecipazione
alla gara per l'affidamento dei servizi avente ad oggetto la
verifica, individuati dalla stazione appaltante come previsto
all'articolo 54.
Articolo 53 Disposizioni
generali riguardanti l’attività di verifica
1. Il responsabile del
procedimento può utilizzare, come criterio o base di
riferimento, per la stima del corrispettivo delle
attività di verifica del progetto affidate a strutture tecniche
esterne alla stazione appaltante, quanto previsto dal decreto
del
Ministero della giustizia del 17 giugno 2016 adottato ai sensi
dell’articolo 24, comma 8, del codice.
2. L’attività di verifica della progettazione, qualora sia
affidata a soggetti esterni alla stazione appaltante, è affidata
unitariamente in riferimento a ciascun livello della
progettazione.
3. Il responsabile del procedimento individua, nella lettera di
incarico, le modalità di verifica degli elaborati che compongono
la progettazione, secondo quanto previsto agli articoli 55 e 56,
e fornisce al soggetto incaricato dell’attività di verifica il
quadro esigenziale e il DIP, nonché il disciplinare di incarico
della progettazione.
4. Gli oneri economici, inerenti allo svolgimento del servizio
di verifica, fanno carico agli stanziamenti previsti per la
realizzazione dei singoli interventi.
5. L’affidamento dell’incarico di verifica è incompatibile con
lo svolgimento per il medesimo progetto della progettazione, del
coordinamento della medesima, della direzione lavori, del
coordinamento della sicurezza e del collaudo.
6. Le stazioni appaltanti possono procedere all’individuazione
del soggetto incaricato dell’attività di verifica, con le
procedure
di cui agli articoli 53 e 54, anche per una pluralità di
progettazioni analoghe, stimando complessivamente il
corrispettivo dei
singoli incarichi nel rispetto di quanto previsto al comma 1,
primo periodo.
7. Il soggetto incaricato dell'attività di verifica è munito di
adeguata polizza assicurativa ai sensi di quanto previsto
all'articolo 60.
Articolo 54 Requisiti per la
partecipazione alle gare
1. I requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione
alle gare sono definiti dalle stazioni appaltanti con riguardo
ai seguenti elementi:
a) fatturato globale per servizi di verifica, espletati nei
migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la
pubblicazione del bando, per un importo massimo pari al doppio
dell’importo a base di gara;
b) avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni, di almeno due
appalti di servizi di verifica di progetti relativi a lavori di
importo ciascuno almeno pari al cinquanta per cento di quello
oggetto dell’appalto da affidare e di natura analoga allo
stesso. Per l’individuazione di servizi di verifica analoghi si
fa riferimento alla suddivisione in classi e categorie di opere
prevista dalla legge 2 marzo 1949, n. 143.
2. Il soggetto che concorre all’affidamento dell’appalto
individua, in sede di offerta, un coordinatore del gruppo di
lavoro di
verifica in possesso di laurea magistrale, abilitato
all’esercizio della professione da almeno dieci anni ed iscritto
al relativo
albo professionale, che sottoscrive tutti i rapporti rilasciati
dall’Organismo di ispezione nonché il rapporto conclusivo di cui
all’articolo 58, comma 7.
3. Alle procedure di affidamento delle attività di verifica
possono partecipare, in forma singola o associata, i soggetti
accreditati come Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C,
che siano nelle condizioni di cui all’articolo 52, comma 1,
lettera a), nonché, per verifiche di progetti relativi a lavori
di importo inferiore a 20 milioni di euro, i soggetti di cui
all’articolo 46, comma 1, lettere a), b), c) d), e) e f), del
codice, che siano nelle condizioni di cui all’articolo 52, comma
1, lettera b). Per verifiche di progetti relativi a lavori di
importo superiore a 20 milioni di euro, l’accreditamento, ai
sensi della predetta norma europea come Organismi di ispezione
di tipo A e di tipo C, deve essere posseduto da tutti i soggetti
concorrenti in forma associata. In caso di associazione
temporanea la mandataria deve possedere una quota, in misura
almeno pari al cinquanta per cento dei requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi stabiliti dalla
stazione appaltante; la restante percentuale deve essere
posseduta dalle mandanti. La stazione appaltante può richiedere
alle mandanti una percentuale minima di possesso dei requisiti
da stabilirsi in misura non inferiore al dieci per cento dei
requisiti stessi.
4. Il soggetto che intende partecipare alla gara non deve
partecipare o aver partecipato direttamente o indirettamente né
alla gara per l’affidamento della progettazione né alla
redazione della stessa in qualsiasi suo livello.
5. Il mancato rispetto di quanto previsto al comma 4 comporta
l’esclusione per cinque anni dalle attività di verifica e la
comunicazione, da parte del responsabile del procedimento, agli
Organi di accreditamento.
Articolo 55 Procedure di
affidamento
1. Si applicano le disposizioni
di cui alla parte III, titolo II, con esclusione degli articoli
223, commi 1e 2, e 229, comma 2.
2. Per l'aggiudicazione dell’appalto avente ad oggetto la
verifica, può essere utilizzata la stessa commissione
giudicatrice
dell'appalto di servizi di progettazione nel rispetto di quanto
previsto all’articolo 77, comma 7, del codice, ovvero
un’apposita
commissione giudicatrice.
Articolo 56 Criteri generali
della verifica
1. Le verifiche sono condotte
sulla documentazione progettuale per ciascuna fase, in relazione
al livello di progettazione, con riferimento ai seguenti aspetti
del controllo:
a) affidabilità;
b) completezza ed adeguatezza;
c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità;
d) compatibilità; intendendosi per:
a) affidabilità:
1) verifica dell’applicazione delle norme specifiche e delle
regole tecniche di riferimento adottate per la redazione del
progetto;
2) verifica della coerenza delle ipotesi progettuali poste a
base delle elaborazioni tecniche ambientali, cartografiche,
architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza;
b) completezza ed adeguatezza:
1) verifica della corrispondenza dei nominativi dei progettisti
a quelli titolari dell'affidamento e verifica della
sottoscrizione
dei documenti per l’assunzione delle rispettive responsabilità;
2) verifica documentale mediante controllo dell’esistenza di
tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto da
esaminare;
3) verifica dell’esaustività del progetto in funzione del quadro
esigenziale;
4) verifica dell’esaustività delle informazioni tecniche ed
amministrative contenute nei singoli elaborati;
5) verifica dell’esaustività delle modifiche apportate al
progetto a seguito di un suo precedente esame o di un parere
espresso sul progetto stesso;
6) verifica dell’adempimento delle obbligazioni previste nel
disciplinare di incarico di progettazione;
c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità:
1) verifica della leggibilità degli elaborati con riguardo alla
utilizzazione dei linguaggi convenzionali di elaborazione;
2) verifica della comprensibilità delle informazioni contenute
negli elaborati e della ripercorribilità delle calcolazioni
effettuate;
3) verifica della coerenza delle informazioni tra i diversi
elaborati;
d) compatibilità:
1) la rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti
espressi nel quadro esigenziale e nel DIP documento preliminare
alla
progettazione o negli elaborati progettuali prodotti nella fase
precedente;
2) la rispondenza della soluzione progettuale alle normative
assunte a riferimento ed alle eventuali prescrizioni, in
relazione
agli aspetti di seguito specificati:
a. inserimento ambientale;
b. impatto ambientale;
c. funzionalità e fruibilità;
d. stabilità delle strutture;
e. topografia e fotogrammetria;
f. sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici;
g. igiene, salute e benessere delle persone;
h. superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;
i. sicurezza antincendio;
l. inquinamento;
m. durabilità e manutenibilità; n. coerenza dei tempi e dei
costi;
o. sicurezza ed organizzazione del cantiere.
Articolo 57 Verifica della
documentazione
1. La verifica da parte del
soggetto preposto al controllo è effettuata sui documenti
progettuali previsti dalla parte II, titolo I,
capo I, per ciascun livello della progettazione.
2. Con riferimento agli aspetti del controllo sopra citati si
deve:
a) per le relazioni generali, verificare che i contenuti siano
coerenti con la loro descrizione capitolare e grafica, nonché
con i
requisiti definiti nel DIP e nel DOCFAP, ove predisposto, e con
i contenuti delle documentazioni di autorizzazione ed
approvazione facenti riferimento alla fase progettuale
precedente;
b) per le relazioni di calcolo:
1) verificare che le ipotesi ed i criteri assunti alla base dei
calcoli siano coerenti con la destinazione dell’opera e con la
corretta applicazione delle disposizioni normative e
regolamentari pertinenti al caso in esame;
2) verificare che il dimensionamento dell’opera, con riferimento
ai diversi componenti, sia stato svolto completamente, in
relazione al livello di progettazione da verificare, e che i
metodi di calcolo utilizzati siano esplicitati in maniera tale
da
risultare leggibili, chiari ed interpretabili;
3) verificare la congruenza di tali risultati con il contenuto
delle elaborazioni grafiche e delle prescrizioni prestazionali e
capitolari;
4) verificare la correttezza del dimensionamento per gli
elementi ritenuti più critici, che devono essere desumibili
anche dalla descrizione illustrativa della relazione di calcolo
stessa;
5) verificare che le scelte progettuali costituiscano una
soluzione idonea in relazione alla durabilità dell’opera nelle
condizioni d’uso e manutenzione previste;
c) per le relazioni specialistiche verificare che i contenuti
presenti siano coerenti con:
1) le specifiche esplicitate dal committente;
2) le norme cogenti;
3) le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla
completezza della documentazione progettuale;
4) le regole di progettazione;
d) per gli elaborati grafici, verificare che ogni elemento,
identificabile sui grafici, sia descritto in termini geometrici
e che, ove non dichiarate le sue caratteristiche, esso sia
identificato univocamente attraverso un codice ovvero attraverso
altro sistema di identificazione che possa porlo in riferimento
alla descrizione di altri elaborati, ivi compresi documenti
prestazionali e capitolari;
e) per i capitolati, i documenti prestazionali, e lo schema di
contratto, verificare che ogni elemento, identificabile sugli
elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato all’interno
della documentazione prestazionale e capitolare; verificare
inoltre
il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole
dello schema di contratto, del capitolato speciale d’appalto e
del piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;
f) per la documentazione di stima economica, verificare che:
1) i costi parametrici assunti alla base del calcolo sommario
della spesa siano coerenti con la qualità dell’opera prevista e
la
complessità delle necessarie lavorazioni;
2) i prezzi unitari assunti come riferimento siano dedotti dai
prezzari della stazione appaltante aggiornati ai sensi
dell’articolo 23, comma 16, secondo periodo, del codice o dai
listini ufficiali vigenti nell’area interessata;
3) siano state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le
voci per le quali non sia disponibile un dato nei prezzari;
4) i prezzi unitari assunti a base del computo metrico
estimativo siano coerenti con le analisi dei prezzi e con i
prezzi unitari
assunti come riferimento;
5) gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte
le opere previste nella documentazione prestazionale e
capitolare e corrispondano agli elaborati grafici e descrittivi;
6) i metodi di misura delle opere siano usuali o standard;
7) le misure delle opere computate siano corrette, operando
anche a campione o per categorie prevalenti;
8) i totali calcolati siano corretti;
9) il computo metrico estimativo e lo schema di contratto
individuino la categoria prevalente, le categorie scorporabili e
subappaltabili a scelta dell’affidatario, le categorie con
obbligo di qualificazione e le categorie di cui all’articolo 89,
comma
11, del codice;
10) le stime economiche relative a piani di gestione e
manutenzione siano riferibili ad opere similari di cui si ha
evidenza dal
mercato o che i calcoli siano fondati su metodologie accettabili
dalla scienza in uso e raggiungano l’obiettivo richiesto dal
committente;
11) i piani economici e finanziari siano tali da assicurare il
perseguimento dell’equilibrio economico e finanziario;
g) per il piano di sicurezza e di coordinamento verificare che
sia redatto per tutte le tipologie di lavorazioni da porre in
essere durante la realizzazione dell’opera ed in conformità dei
relativi magisteri; inoltre che siano stati esaminati tutti gli
aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui
costi e sull’effettiva cantierabilità dell’opera, coerentemente
con quanto previsto nell’allegato XV al decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81;
h) per il quadro economico verificare che sia stato redatto
conformemente a quanto previsto dall’articolo 16;
i) accertare l’acquisizione di tutte le approvazioni ed
autorizzazioni di legge previste per il livello di
progettazione.
Articolo 58 Estensione del
controllo e momenti della verifica
1. Le verifiche devono essere
effettuate su tutti i livelli di progettazione e contestualmente
allo sviluppo di ciascun livello. Il
responsabile del procedimento pianifica l’attività di verifica
in funzione del piano di sviluppo della progettazione, degli
adempimenti di approvazione, autorizzazione ed affidamento.
2. Le verifiche, come indicate agli articoli 56 e 57, devono
essere adeguate al livello progettuale in esame e costituiscono
la
base di riferimento; il loro livello può essere comunque
semplificato o integrato dalla stazione appaltante in relazione
alla
natura e alla complessità dell’opera.
3. In presenza di elevata ripetitività di elementi progettuali o
di esistenza di casi analoghi già oggetto di verifica, di cui si
ha
evidenza oggettiva, possono essere adottati, a seconda dei casi,
metodi di controllo “a campione” o “a comparazione”.
4. Nel caso di verifiche precedentemente espletate, l’attività
di controllo successiva può essere svolta sulle parti
costituenti
modifica o integrazione della documentazione progettuale già
esaminata.
5. Le strutture tecniche o gli Organismi di ispezione incaricati
della verifica, possono supportare il responsabile del
procedimento anche nell’attività di verifica delle offerte
anomale in sede di gara e delle perizie di variante in corso
d’opera.
6. Lo svolgimento dell’attività di verifica deve essere
documentato attraverso la redazione di appositi verbali, in
contraddittorio con il progettista, e rapporti del soggetto
preposto alla verifica.
7. Il rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica
riporta le risultanze dell’attività svolta e accerta l’avvenuto
rilascio da parte del direttore lavori della attestazione, di
cui all’articolo 145.
8. In caso di dissenso del responsabile del procedimento
rispetto agli esiti delle verifiche effettuate, l’atto formale
di
validazione o mancata validazione del progetto deve contenere,
oltre a quanto previsto all’articolo 26, comma 8, primo e
secondo periodo, del codice specifiche motivazioni. In merito la
stazione appaltante assume le necessarie decisioni secondo
quanto previsto nel proprio ordinamento.
Articolo 59 Responsabilità
1. Nei limiti delle attività di
verifica di cui agli articoli 56 e 57, il soggetto incaricato
della verifica risponde a titolo di
inadempimento del mancato rilievo di errori ed omissioni del
progetto verificato che ne pregiudichino in tutto o in parte la
realizzabilità o la sua utilizzazione. Il soggetto incaricato
della verifica ha la responsabilità degli accertamenti previsti
dagli
articoli 56 e 57, ivi compresi quelli relativi all’avvenuta
acquisizione dei necessari pareri, autorizzazioni ed
approvazioni,
ferma restando l’autonoma responsabilità del progettista circa
le scelte progettuali e i procedimenti di calcolo adottati.
2. Il soggetto esterno alla stazione appaltante incaricato
dell'attività di verifica che sia inadempiente agli obblighi
posti a suo
carico dal presente capo e dal contratto di appalto di servizi è
tenuto a risarcire i danni derivanti alla stazione appaltante in
conseguenza dell’inadempimento ed è escluso per i successivi tre
anni dalle attività di verifica. Per i danni non ristorabili,
per tipologia o importo, mediante la copertura assicurativa di
cui all’articolo 59, resta ferma la responsabilità del soggetto
esterno incaricato dell'attività di verifica, la quale opera
anche nell’ipotesi di inesigibilità, in tutto o in parte, della
prestazione contrattualmente dovuta dall’assicuratore.
3. Nel caso in cui il soggetto incaricato della verifica sia
dipendente della stazione appaltante, esso risponde per
responsabilità disciplinare e per danno erariale secondo le
norme vigenti.
4. La validazione del progetto di cui all’articolo 26, comma 8,
del codice, non esime il concorrente che partecipa alla
procedura per l’affidamento dell’appalto o della concessione
dagli adempimenti di cui all’articolo 126, comma 1.
Articolo 60 Garanzie
1. La polizza richiesta al
soggetto esterno alla stazione appaltante incaricato
dell’attività di verifica ha le seguenti
caratteristiche:
a) nel caso di polizza specifica limitata all’incarico di
verifica, la polizza deve avere durata fino alla data di
rilascio del
certificato di collaudo o di regolare esecuzione:
1) non inferiore al cinque per cento del valore dell’opera, con
il limite di 500.000 euro, per lavori di importo inferiore alla
soglia stabilita dall’articolo 35 del codice;
2) non inferiore al dieci per cento dell’importo dei lavori, con
il limite di 1.500.000 euro, nel caso di lavori di importo pari
o
superiore alla predetta soglia. Per opere di particolare
complessità può essere richiesto un massimale superiore a
1.500.000
euro fino al venti per cento dell’importo dei lavori con il
limite di 2.500.000 euro;
b) nel caso in cui il soggetto incaricato dell’attività di
verifica sia coperto da una polizza professionale generale per
l’intera
attività, detta polizza deve essere integrata attraverso idonea
dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca
le condizioni di cui alla lettera a) per lo specifico progetto.
Articolo 61 Acquisizione dei
pareri e conclusione delle attività di verifica
1. In caso di affidamento
di progettazione ed esecuzione sulla base del progetto di
fattibilità tecnico ed economica o di
concessione, la conferenza di servizi preliminare di cui
all’articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, è
convocata sulla base del DOCFAP e il relativo verbale integra il
progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di
gara.
2. Il responsabile del procedimento, acquisiti, il parere, ove
previsto, del proprio organo consultivo, nonché i pareri
necessari
alla definizione di tutti gli aspetti del progetto, conclude le
attività di verifica relative al livello di progettazione da
porre a
base di gara con l’atto formale di validazione di cui
all’articolo 26, comma 8, del codice.
3. Avvenuta la validazione del progetto posto a base di gara,
ciascuna stazione appaltante, secondo le modalità e le
procedure stabilite dal proprio ordinamento, avvia la fase
dell’affidamento dei lavori.
TITOLO II SOCIETA’ ORGANISMI DI
ATTESTAZIONE
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 62 Natura delle
Società Organismi di Attestazione
1. Le Società Organismi di
Attestazione (SOA), sono persone giuridiche di diritto privato
costituite nella forma delle società
per azioni. La denominazione sociale delle SOA comprende
espressamente la locuzione «organismo di attestazione».
2. Le SOA, ovvero gli organismi con requisiti equivalenti di un
altro Stato membro dello Spazio economico europeo (SEE),
devono avere sede in uno Stato membro dello stesso SEE che
attribuisca all’attestazione che essi adottano la capacità di
provare il possesso dei requisiti di qualificazione in capo
all’esecutore di lavori pubblici.
3. Gli organismi esteri dimostrano il possesso dei requisiti
richiesti nel presente regolamento e negli atti dell’ANAC
secondo le disposizioni vigenti nel proprio ordinamento. Ad essi
si applicano le disposizioni del presente regolamento riferite
agli
Organismi di attestazione, in quanto compatibili.
4. Le SOA garantiscono l’assolvimento degli obblighi di
comunicazione e di accessibilità previsti dal presente
regolamento e
quelli richiesti dall’ANAC, con propri atti, per le funzioni di
indirizzo e vigilanza.
5. Le SOA adottano ogni misura per garantire il rispetto dei
principi di cui all’articolo 84, comma 1, del codice. Ai sensi
dell’articolo 84, comma 1, del codice, l’esercizio dell’attività
di attestazione è subordinato all’autorizzazione dell’ANAC,
rilasciata in esito al controllo del possesso dei requisiti
indicati nella parte I, titolo II e titolo III secondo le
modalità indicate
dalla stessa Autorità, con proprio provvedimento da adottare ai
sensi dell’articolo 213, commi 2 e 10, del codice.
CAPO II REQUISITI PER
L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI ATTESTAZIONE
Articolo 63 Preclusioni
all’esercizio dell’attività di attestazione e requisiti riferiti
alla compagine societaria
1. Non possono svolgere
attività di attestazione le SOA che:
a) si trovano in stato di fallimento, liquidazione coatta,
concordato preventivo, salvo il caso di concordato con
continuità
aziendale, o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo
la legislazione vigente;
b) sono soggette a procedimento per la dichiarazione di una
delle situazioni di cui alla lettera a);
c) hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate,
rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e
tasse o dei contributi previdenziali;
d) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva
di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 8
giugno 2001, n. 231 o altra sanzione da cui derivi il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione.
2. Il capitale sociale delle SOA deve essere almeno pari a
1.000.000 di euro interamente versato.
3. Il patrimonio netto costituito dal totale della lettera A del
passivo dello stato patrimoniale di cui all’articolo 2424 del
codice civile dell’ultimo bilancio depositato deve essere almeno
pari al capitale sociale. Il bilancio delle SOA deve essere
certificato dalle società di revisione iscritte nell’apposito
albo, secondo i criteri stabiliti dal decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
Articolo 64 Preclusioni
all’esercizio dell’attività di attestazione riferite ai soggetti
inseriti nella compagine societaria e ai
dipendenti della SOA
1. Non possono svolgere
attività di attestazione le SOA qualora:
a) nei confronti dei propri amministratori, legali
rappresentanti, soci diretti o indiretti, direttori tecnici e
del personale sia
pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure
di prevenzione previste dal libro I, titolo I capo II del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ovvero sia stata
applicata con provvedimento definitivo la misura di
prevenzione, e dunque sussista una delle cause ostative di
decadenza, sospensione o divieto previste dall’articolo 67 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di tentativo di
infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del
medesimo decreto oppure sia stato emanato un provvedimento da
cui derivi il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione;
b) nei confronti dei propri amministratori, legali
rappresentanti, soci diretti o indiretti, direttori tecnici o
del personale sia
stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato
ovvero di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura penale per i reati che
incidono sull’affidabilità morale o professionale o per delitti
finanziari;
c) gli amministratori, i legali rappresentanti, i soci diretti o
indiretti, i direttori tecnici e il personale si siano resi
responsabili di gravi illeciti professionali previsti
dall’articolo 80, comma 5, lettere c), c-bis), c-ter) e c-
quater) del codice e delle linee guida di cui all’articolo 80,
comma 13, del codice;
d) gli amministratori, i legali rappresentanti, i soci diretti o
indiretti, i direttori tecnici e il personale che nei due anni
precedenti l’assunzione dell’incarico abbiano reso false
dichiarazioni o fornito falsa documentazione in merito alle
informazioni loro richieste o all’assenza di situazioni idonee a
pregiudicare il requisito dell’indipendenza o abbiano utilizzato
con dolo o colpa grave documentazione dell’impresa risultata non
veritiera.
2. Il verificarsi di una delle condizioni previste dal comma 1,
per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo nelle SOA determina la decadenza dalla
carica. La decadenza è dichiarata dagli organi sociali delle SOA
entro quindici giorni dall’accertamento del fatto. Nei
successivi quindici giorni dalla dichiarazione di decadenza, la
SOA informa l’ANAC. In caso di inottemperanza si applica
l’articolo 77, comma 2, lettera b).
3. Il verificarsi di una delle condizioni previste dal comma 1
per il personale delle SOA determina l’avvio delle procedure di
legge per la risoluzione del rapporto di lavoro subordinato, che
interviene entro quindici giorni dall’accertamento del fatto.
Nei quindici giorni successivi all’avvio della procedura di
risoluzione, la SOA informa l’ANAC. In caso di inottemperanza si
applica l’articolo 77, comma 2, lettera b).
Articolo 65 Requisiti di
indipendenza delle SOA
1. Fatto salvo quanto previsto
all’articolo 84, comma 1, secondo periodo, del codice, lo
statuto delle SOA di cui all’articolo 68
prevede, quale attività esclusiva, il rilascio delle
attestazioni di qualificazione agli operatori economici e lo
svolgimento dei
connessi controlli tecnici sul possesso dei requisiti richiesti
dal codice e dal presente regolamento. È fatto divieto alle SOA,
pena la decadenza dell’autorizzazione, di erogare servizi di
qualsiasi natura a operatori economici, direttamente ovvero a
mezzo di società controllate o collegate ai sensi dell’articolo
2359 del codice civile.
2. La composizione e la struttura organizzativa delle SOA
assicura, anche in presenza di eventuali situazioni di controllo
o di
collegamento individuate secondo quanto previsto dall'articolo
2359 del codice civile, il rispetto del principio di
indipendenza
di giudizio e l’assenza di qualunque interesse commerciale o
finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o
discriminatori. A tal fine:
a) non possono rivestire la qualifica di soci o amministratori,
né far parte del personale in organico minimo o extra organico
soggetti che sono, detentori di interessi commerciali o
finanziari incompatibili con la funzione della SOA;
b) la SOA non attesta le imprese quando soci, amministratori e
personale in organico minimo ed extra organico vengano a
trovarsi in presenza di interessi commerciali o finanziari
incompatibili.
3. Le condizioni di cui al precedente comma 2, lettere a) e b)
si verificano, a titolo esemplificativo, quando i soggetti ivi
indicati sono riconducibili alle categorie di soggetti, enti o
società che, ai sensi dell’articolo 66 non possono possedere
partecipazioni azionarie nelle SOA.
4. Le SOA comunicano all’ANAC e adeguatamente documentano, entro
quindici giorni dal loro accertamento o dalla loro
conoscenza, le eventuali circostanze che possano implicare la
presenza di interessi idonei ad influire sul requisito
dell’indipendenza. In caso di inottemperanza si applica
l’articolo 77, comma 2, lettera b).
5. La SOA verifica il possesso dei requisiti morali di cui
all’articolo 64, comma 1, nonché il rispetto del requisito di
indipendenza in capo ai soci persone fisiche, amministratori,
sindaci e dipendenti delle SOA e nei confronti delle persone che
si trovano, nei confronti di tali soggetti, nelle posizioni
individuate dall’ANAC con il provvedimento di cui all’articolo
62,
comma 5. A tal riguardo la SOA si dota di un codice di
comportamento per gli amministratori e i dipendenti.
6. Le nomine di Amministratori e Sindaci delle SOA sono
preventivamente comunicate all’ANAC ai fini della verifica della
sussistenza dei requisiti di legge. In caso di inottemperanza si
applica l’articolo 77, comma 2, lettera b).
7. Le SOA applicano la disciplina di cui al decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33 nei limiti di cui all’articolo 2-bis, comma
3, del citato decreto.
Articolo 66 Preclusioni e
limitazioni all’assunzione della qualità di socio.
1. Non possono acquisire la
qualità di socio, diretto o indiretto, di una SOA:
a) i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b) d),
e), f) e g), h), i), n),o),q), t), z) del codice;
b) gli organismi di certificazione che rilasciano i certificati
di conformità del sistema di gestione per la qualità conformi
alle
norme europee serie UNI EN ISO 9000;
c) i soggetti a cui possono essere affidati contratti pubblici
di lavori, di cui all’articolo 45 del codice;
d) i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, anche tramite
società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del
codice civile, attività di consulenza o promozionale in favore
dei soggetti individuati alla lettera c);
e) i soggetti che possono essere affidatari di servizi di
progettazione, le società di professionisti e le società di
ingegneria di
cui all’articolo 46 del codice.
2. Fermo quanto previsto al comma 1, lettera d), le associazioni
nazionali di categoria che hanno sottoscritto contratti
collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti delle imprese
edili e affini o di comparto e le associazioni nazionali
rappresentative delle stazioni appaltanti possono possedere
azioni delle SOA nel limite massimo complessivo del venti per
cento del capitale sociale di ciascuna SOA e nella misura
massima del dieci per cento del capitale per ognuna delle
associazioni. Al fine di garantire il principio dell’uguale
partecipazione delle parti interessate al capitale sociale delle
SOA, la
partecipazione delle associazioni di categoria è ammessa qualora
nella medesima SOA vi sia partecipazione in eguale misura
da parte di associazioni di stazioni appaltanti e viceversa.
Articolo 67 Variazioni di
capitale sociale
1. L’acquisizione e la
cessione, a qualsiasi titolo, di partecipazioni azionarie
dirette o indirette in società di attestazione è
subordinato al rilascio del nulla osta da parte dell’ANAC che
avviene all’esito del procedimento di cui al provvedimento
previsto ai sensi dell’articolo 62, comma 5.
2. La richiesta di nulla osta è necessaria anche per i
trasferimenti azionari all’interno della compagine sociale
esistente.
L’acquisto di azioni proprie e l’acquisto di azioni a titolo
gratuito avvengono con le modalità indicate nel provvedimento di
cui all’articolo 62, comma 5.
3. L’attuazione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 senza
previa richiesta di nulla osta comporta l’applicazione
dell’articolo
77, comma 3, lettera e).
4. L’ANAC rilascia il nulla osta all’acquisto delle azioni
all’aspirante socio in possesso dei requisiti morali, di
indipendenza e
assenza di interessi commerciali e finanziari, nonché della
capacità economica reddituale/o patrimoniale per far fronte
all’investimento, previa verifica della congruità del prezzo di
compravendita delle azioni.
5. L’ANAC vieta il trasferimento della partecipazione quando
essa influisce sulla correttezza della gestione della SOA o
compromette il requisito di indipendenza.
6. L’ANAC nega il nulla osta laddove l’aspirante socio influisce
sulla corretta gestione della SOA o compromette il requisito di
indipendenza.
7. Il nulla osta è revocato qualora venga meno in capo al socio
il possesso dei requisiti morali e di indipendenza e assenza di
interessi commerciali e finanziari di cui ai precedenti
articoli.
8. Il nulla osta si considera decaduto qualora le SOA non
trasmettano il libro soci aggiornato ovvero la richiesta
avanzata dal
socio acquirente o alienante dell’iscrizione nel libro soci
dell’avvenuta cessione di azioni entro il termine di novanta
giorni
decorrenti dalla data di comunicazione del nulla osta.
9. In caso di aumento del capitale sociale a titolo gratuito, la
SOA ne dà comunicazione preventiva all’ANAC nelle modalità
dalla stessa indicate nel provvedimento di cui all’articolo 62,
comma 5. In caso di inadempimento si applica l’articolo 77,
comma 2, lettera b).
Articolo 68 Contenuto dello
Statuto
1. Lo statuto indica le
seguenti informazioni:
a) l’esercizio dell’attività di attestazione degli operatori
economici quale oggetto sociale esclusivo;
b) la composizione dell’organico, nel rispetto di quanto
stabilito dall’articolo 69;
c) la previsione della decadenza dalla carica dei soggetti che
svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo
nella SOA qualora perdano il possesso dei requisiti morali di
cui all’articolo 64, da dichiararsi a cura degli organi sociali
della SOA entro quindici giorni dalla conoscenza dei fatti;
d) la previsione del possesso di attrezzatura informatica di cui
all’articolo 69, comma 3;
e) gli organi sociali tenuti a comunicare le eventuali
circostanze che possano implicare la presenza di interessi
idonei ad
influire sul requisito dell'indipendenza;
f) il nominativo della persona o la tipologia dell’organo
sociale designato per la comunicazione da effettuarsi
preventivamente all’ANAC, ai fini del controllo sul
trasferimento della partecipazione azionaria e del controllo nel
caso in cui
il singolo socio o la società, a qualsiasi titolo, intenda
acquisire o cedere, direttamente o indirettamente tramite
società
controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile,
società fiduciarie, o comunque tramite interposta persona, una
partecipazione azionaria in una SOA. La designazione di cui
sopra è altresì funzionale alla comunicazione all’ANAC e alla
SOA del successivo avvenuto trasferimento della partecipazione.
g) la previsione della procedura di vendita delle azioni laddove
l’ANAC revochi il nulla osta all’acquisto della qualità di
socio.
Articolo 69 Requisiti
tecnici e di affidabilità delle SOA
1. L’organico minimo delle SOA
è costituito:
a) da un direttore tecnico in possesso di laurea magistrale in
ingegneria o in architettura, abilitato all’esercizio della
professione da almeno dieci anni, iscritto al relativo albo
professionale, assunto a tempo indeterminato e a tempo pieno,
dotato di adeguata esperienza almeno quinquennale nel settore
dei lavori pubblici maturata in posizione di responsabilità
direttiva, nell’attività di controllo tecnico dei cantieri,
quali organizzazione, qualità, avanzamento lavori, costi, o di
valutazione della capacità economico - finanziaria delle imprese
in relazione al loro portafoglio ordini, ovvero nella attività
di
certificazione della qualità; il direttore tecnico non può
svolgere analogo incarico per conto di altre SOA, né attività
professionale per conto di committenze pubbliche o private;
b) da tre laureati in possesso di laurea magistrale, di cui uno
in ingegneria o architettura, uno in giurisprudenza e uno in
economia assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno, in
possesso di esperienza professionale almeno triennale
attinente al settore dei lavori pubblici;
c) da sei dipendenti in possesso almeno del diploma di scuola
media superiore, assunti a tempo indeterminato e a tempo
pieno.
2. Per le SOA che hanno ricavi annui superiori a 1.500.000 euro
sono previste due ulteriori unità di personale con laurea
magistrale in una delle materie di cui al comma 1 lettera b).
3. Le SOA dispongono di sistemi informatizzati per la raccolta,
archiviazione e messa a disposizione dei dati e dei documenti
comprovanti il possesso dei requisiti di autorizzazione e dei
requisiti di qualificazione delle imprese attestate denominati,
rispettivamente, fascicolo virtuale della SOA e fascicolo
virtuale dell’impresa e adottano un manuale delle procedure da
utilizzare per l’esercizio dell'attività di attestazione,
secondo le indicazioni fornite dall’ANAC con il provvedimento di
cui
all’articolo 62, comma 5. Le procedure indicano anche i
requisiti di sicurezza adottati in conformità con la normativa
vigente
in materia di dati personali, per la prevenzione dagli accessi
abusivi agli archivi informatici e a salvaguardia dai rischi di
perdita dei dati.
4. Le SOA stipulano una polizza assicurativa con impresa di
assicurazione autorizzata alla copertura del rischio di
responsabilità civile, per la copertura delle responsabilità
conseguenti all’attività svolta, avente massimale non inferiore
a tre volte il volume di affari prevedibile.
Articolo 70 Controlli sui
requisiti di attestazione
1. L’ANAC vigila sulla
composizione azionaria delle SOA, sulla persistenza del
requisito dell’indipendenza e sull’assenza delle
condizioni di cui agli articoli 63 e 64. A tal fine, l’ANAC può
richiedere ogni informazione ritenuta utile alle valutazioni di
competenza nell’ambito di controlli effettuati a campione o su
segnalazione di terzi interessati.
2. Le SOA comunicano all’ANAC, entro quindici giorni dal loro
verificarsi o dalla loro conoscenza, l’eventuale sopravvenienza
di fatti o circostanze che incidono sui requisiti indicati nella
parte I, titolo II e titolo III. In caso di inottemperanza si
applica
l’articolo 77, comma 2, lettera b).
CAPO III OPERAZIONI DI
TRASFERIMENTO D’AZIENDA
Articolo 71 Fusione
1. La fusione tra società
organismi di attestazione è subordinata al rilascio del nulla
osta da parte dell’ANAC secondo le
procedure indicate nel provvedimento di cui all’articolo 62,
comma 5.
2. Nell’ipotesi di fusione per incorporazione di cui
all’articolo 2501 del codice civile, la SOA incorporante non
necessita di una nuova autorizzazione all’esercizio
dell’attività di attestazione; essa tuttavia adegua al nuovo
volume d’affari il massimale
assicurativo della polizza prevista dall’articolo 69, comma 4.
3. Nell’ipotesi di fusione con creazione di un nuovo soggetto,
lo svolgimento dell’attività di attestazione da parte
dell’eventuale nuova società è subordinato al rilascio
dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di attestazione
da parte
dell’ANAC.
4. La SOA risultante dalla fusione succede nelle posizioni
giuridiche attive e passive delle SOA danti causa.
Articolo 72 Cessione di
azienda o di ramo d’azienda
1. La cessione di azienda o di
ramo di azienda tra SOA è subordinata al rilascio del nulla osta
da parte dell’ANAC, secondo le
procedure indicate nel provvedimento di cui all’articolo 62,
comma 5.
2. Nel caso di cessione dell’intera azienda ad altra SOA, l’ANAC
dichiara la decadenza dell’autorizzazione all’esercizio
dell’attività di attestazione nei confronti della SOA cedente.
3. La SOA cessionaria succede nelle posizioni giuridiche attive
e passive della SOA cedente e adegua al nuovo volume d’affari il
massimale assicurativo della polizza prevista dall’articolo 69,
comma 4.
4. In caso di sospensione o decadenza dell’autorizzazione
all’esercizio dell’attività di attestazione, l’ANAC non concede
il nulla osta a operazioni che comportino il trasferimento
aziendale tra SOA.
5. Il divieto di trasferimento opera a decorrere dalla data di
trasmissione alla SOA della comunicazione di avvio del
procedimento di sospensione o decadenza di cui all’articolo 77,
comma 8.
Articolo 73 Contratti di
attestazione e attestazioni di qualificazione in caso di fusione
o cessione tra SOA
1. Le attestazioni rilasciate
dalla SOA incorporata, dalle SOA che hanno dato luogo alla
fusione o dalla SOA cedente
conservano la loro validità fino a naturale scadenza. L’ANAC può
subordinare il rilascio del nulla osta di cui all’articolo 72,
comma 1, allo svolgimento di verifiche sulle attestazioni,
secondo le modalità indicate nel provvedimento di cui
all’articolo
62, comma 5.
2. I procedimenti di attestazione avviati dalla SOA incorporata,
dalle SOA che hanno dato luogo alla fusione o dalla SOA
cedente proseguono presso la SOA incorporante, risultante dalla
fusione o dalla cessione, che rilascia l’attestazione sotto la
propria esclusiva responsabilità e si concludono nel rispetto
dei termini indicati nell’articolo 84, comma 3.
CAPO IV ATTIVITÀ DI
QUALIFICAZIONE
Articolo 74 Modalità di
svolgimento dell’attività di attestazione
1. Nello svolgimento
dell’attività di attestazione le SOA devono:
a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza;
b) acquisire le informazioni necessarie dai soggetti da
qualificare e operare in modo da assicurare adeguata
informazione;
c) agire in modo da garantire imparzialità ed equo trattamento;
d) assicurare e mantenere l'indipendenza richiesta;
e) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno,
idonee ad assicurare efficienza e correttezza;
f) attivarsi entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione del
contratto per l’avvio delle verifiche di cui alla lettera
g) relativamente a tutta la documentazione consegnata
dall’impresa;
g) verificare la veridicità e la sostanza delle dichiarazioni,
delle certificazioni e delle documentazioni presentate dai
soggetti
cui rilasciare l’attestato, nonché il permanere del possesso dei
requisiti richiesti per la qualificazione con le modalità
indicate
dall’ANAC nei propri atti adottati ai sensi dell’articolo 213,
comma 10, del codice. Rientrano tra tali attività la valutazione
del
possesso dei requisiti di moralità di cui all’articolo 80 del
codice e, in particolare, la valutazione della ricorrenza di
gravi illeciti professionali da effettuarsi secondo le
indicazioni fornite nelle linee guida di cui all’articolo 80,
comma 13, del codice, nonché la valutazione dell’idoneità delle
attrezzature e delle risorse umane a disposizione degli
operatori economici a garantire la capacità esecutiva per le
categorie e classifiche di qualificazione riconosciute.
h) rilasciare l’attestazione di qualificazione conformemente
alla documentazione prodotta dall’impresa e verificata ai sensi
della lettera g).
2. L’inadempimento delle prescrizioni previste nel comma 1
comporta l’applicazione dell’articolo 77, comma
3. lettera b).
3. Al fine delle valutazioni di cui al comma 1, lettera g), le
SOA richiedono alle imprese tutta la documentazione mancante,
carente, o comunque ritenuta necessaria, non compresa tra quella
consegnata all’atto della sottoscrizione del contratto,
assegnando un termine non inferiore a 10 e non superiore a 30
giorni. Il mancato ed ingiustificato adempimento nel termine
assegnato comporta il diniego dell’attestazione e, in presenza
dei relativi presupposti, la segnalazione all’ANAC per
l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 213, comma
13, del codice. La mancata segnalazione comporta
l’applicazione dell’articolo 77, comma 2, lettera b).
4. Nello svolgimento della propria attività di valutazione e
verifica della qualificazione, le SOA acquisiscono i dati di
carattere economico-finanziario, quali i bilanci nonché le
informazioni sulle variazioni organizzative e sulle
trasformazioni della natura giuridica delle imprese anche dalla
banca dati delle Camere di commercio, industria, e artigianato e
agricoltura.
5. Per l’espletamento delle loro attività istituzionali le SOA
non possono ricorrere a prestazioni di soggetti esterni alla
loro
organizzazione aziendale, pena l’applicazione dell’articolo 77,
comma 6.
6. Per l’espletamento dell’attività promozionale le SOA possono
rivolgersi esclusivamente a soggetti in possesso dei requisiti
di cui agli articoli 63, comma 1 e 64, comma 1. I promotori sono
inseriti in un elenco contenuto nel fascicolo virtuale della
SOA di cui all’articolo 69, unitamente ai documenti comprovanti
il possesso dei requisiti e le corrispondenti verifiche svolte
dalla SOA. Le SOA sono responsabili di ogni attività espletata
in maniera diretta e indiretta in nome e per conto delle stesse.
Il venir meno dei requisiti di cui agli articoli 63, comma 1 e
64, comma 1, comporta la risoluzione del contratto di
promozione.
La risoluzione del contratto interviene entro quindici giorni
dalla conoscenza del fatto, pena le sanzioni di cui all’articolo
77,
comma 3, lettera b). Nei successivi quindici giorni dalla
risoluzione del contratto, la SOA ne informa l’ANAC. In caso di
inottemperanza si applica l’articolo 77, comma 2, lettera b).
Articolo 75 Tariffe
1. L’attestazione di
qualificazione e il rinnovo della stessa sono soggette al
pagamento di un corrispettivo determinato, in
rapporto all’importo complessivo e al numero delle categorie
generali o specializzate cui si richiede di essere qualificati
secondo le formule di cui all’allegato E.
2. Per i consorzi stabili, qualificati per sommatoria delle
attestazioni dei consorziati, il corrispettivo spettante alle
SOA per
ciascuna attività è ridotto del cinquanta per cento; per le
imprese qualificate fino alla II classifica di importo, il
corrispettivo
spettante alle SOA per ciascuna attività è ridotto del venti per
cento.
3. Gli importi determinati ai sensi del comma 1 sono considerati
corrispettivo minimo della prestazione resa. Non può essere
previsto il pagamento di un corrispettivo in misura maggiore del
doppio di quello determinato con i criteri di cui al comma 1.
Ogni patto contrario è nullo. Il corrispettivo deve essere
interamente pagato prima del rilascio dell'attestazione,
revisione o
variazione; sono ammesse dilazioni non superiori a sei mesi,
ove, al momento del rilascio della attestazione sia stata
disposta e comunicata alla SOA l’autorizzazione di addebito in
conto corrente bancario (R.I.D.) per l’intero corrispettivo.
CAPO V ATTIVITÀ DI VIGILANZA
E SISTEMA SANZIONATORIO
Articolo 76 Vigilanza dell’ANAC
sulle SOA
1. Ai sensi dell’articolo 84,
comma 2, del codice, l’ANAC svolge un’attività di monitoraggio e
controllo del rispetto, da parte
delle SOA, dei livelli standard di qualità dei controlli che le
stesse devono effettuare nell’esercizio dell’attività di
attestazione.
Tale attività è svolta mediante ispezioni, anche senza
preavviso, e controlli, anche a campione, oppure su segnalazione
da
parte di imprese, altre SOA, stazioni appaltanti e soggetti
interessati.
2. L’ANAC controlla che le SOA:
a) operino secondo le procedure, anche di controllo interno,
presentate in sede di richiesta di autorizzazione e approvate
dall’ANAC;
b) abbiano un comportamento che elimini qualsiasi possibilità di
conflitti di interesse;
c) rilascino le attestazioni nel pieno rispetto dei requisiti
stabiliti agli articoli 85 e 86;
d) svolgano la propria attività conformemente a quanto previsto
all’articolo 74;
e) applichino le tariffe di cui all’allegato E-parte I
3. La violazione, da parte delle SOA, delle prescrizioni del
presente comma comporta l’applicazione dell’articolo 77, comma
3, lettera c).
4. Qualora ricorrano le condizioni di cui all’articolo 84, comma
6, del codice e, in ogni caso, qualora l’ANAC accerti che il
rilascio di un’attestazione è avvenuta in violazione delle
disposizioni del codice o del presente regolamento ne dà
segnalazione alla SOA e all’impresa interessata affinché la SOA
avvii il procedimento di verifica di cui all’articolo 112.
Articolo 77 Sanzioni
pecuniarie nei confronti delle SOA - Sospensione e decadenza
dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di attestazione
1. In caso di violazione, da
parte delle SOA, delle disposizioni del presente regolamento, ai
sensi dell’articolo 213, comma 3,
lettera f), del codice si applicano le sanzioni previste dal
medesimo articolo 213, comma 13, e, nei casi più gravi, le
sanzioni
della sospensione e della decadenza dell’autorizzazione
all’esercizio dell’attività di attestazione.
2. Alle SOA si applica la sanzione pecuniaria prevista
dall’articolo 213, comma 13, del codice fino a un massimo di
25.000 euro nei casi di:
a) mancata risposta alle richieste dell’ANAC di chiarimenti e
integrazioni della documentazione presentata ai fini del
conseguimento dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di
attestazione;
b) mancata comunicazione di cui agli articoli 64, commi 2 e 3,
65, commi 4 e 6, 67, comma 9, 70, comma 2, e 74, commi 3 e 6,
nonché mancato rispetto delle comunicazioni richieste dall’ANAC
ai fini del conseguimento del nulla osta all’acquisizione di
partecipazioni azionarie e all’aumento di capitale sociale a
titolo oneroso nei termini ivi previsti;
c) violazione degli obblighi di comunicazione della
sopravvenienza di fatti o circostanze che incidono sul possesso
dei requisiti di cui alla parte I, titolo II, entro quindici
giorni dalla loro conoscenza;
d) violazione degli obblighi di conservazione e messa a
disposizione della documentazione di cui all’articolo 83.
3. Alle SOA si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
prevista dall'articolo 213, comma 13, del codice, fino a un
massimo di 50.000 euro in caso di:
a) trasmissione di informazioni, dati ovvero atti non veritieri,
compresi i documenti forniti dall’impresa in sede di
attestazione;
b) svolgimento dell’attività della SOA in modo non conforme alle
disposizioni previste dall’articolo 74 commi 1, 2 e 6;
c) violazioni accertate a seguito delle verifiche previste
dall’articolo 76, commi 2 e 3;
d) invio di comunicazioni inesatte o non veritiere, ovvero
trasmissione di documentazione inesatta o non veritiera, in
relazione agli obblighi di comunicazione e di accessibilità dei
dati richiesti dall’ANAC per finalità di vigilanza e indicati
nel
provvedimento di cui all’articolo 62, comma 5;
e) mancata richiesta di nulla osta di cui all’articolo 67, comma
3;
f) inosservanza delle prescrizioni in ordine ai tempi e ai
criteri di svolgimento della verifica triennale previsti
dall’articolo 96;
g) inadempimento a quanto previsto dall’articolo 90, comma 5;
h) inadempimento degli obblighi di comunicazione e di raccolta,
archiviazione e messa a disposizione con modalità
informatizzate dei dati previsti dal presente regolamento e
richiesti dall’ANAC per finalità di vigilanza e indicati nel
provvedimento di cui all’articolo 62, comma 5.
4. In aggiunta alla sanzione pecuniaria, in caso di violazioni
commesse con dolo o colpa grave, si applica la sanzione della
sospensione:
a) da un mese fino a duecentoquaranta giorni, in caso di più
violazioni di cui al comma 2, o di nuova violazione di cui al
comma 2, dopo una precedente sanzione;
b) da duecentoquarantuno giorni a un anno, in caso di più
violazioni di cui ai commi 2 e 3, o di nuova violazione del
comma 3 dopo una precedente sanzione per violazioni di cui al
comma 2, o viceversa;
c) da uno a due anni, in caso di più violazioni di cui al comma
3, o di nuova violazione di cui al comma 3, dopo una precedente
sanzione.
5. Si applica la sanzione della decadenza:
a) in caso di nuova violazione dopo una precedente sospensione,
se il periodo di sospensione da irrogare per la nuova
violazione, cumulato con quella precedente, sia pari o superiore
a trecentosessanta giorni;
b) nel caso di nuova violazione dopo quattro precedenti
sospensioni che abbiano comportato la sospensione per un periodo
complessivamente superiore a duecentoquaranta giorni.
6. È disposta la decadenza dell’autorizzazione, oltre ai casi di
cui al comma 5, in caso di:
a) venir meno dei requisiti generali e di indipendenza di cui
agli articoli 63, 64, 65, 66 e 74, comma 5;
b) venir meno dei requisiti tecnici di cui all’articolo 69;
c) presenza di soci occulti;
d) mancato inizio dell’attività sociale entro centottanta giorni
dalla autorizzazione;
e) interruzione dell’attività per più di centottanta giorni;
f) inosservanza delle disposizioni di cui al comma 8;
g) inosservanza delle disposizioni impartite con il
provvedimento di sospensione;
7. Il procedimento per l’irrogazione delle sanzioni è svolto
secondo le indicazioni contenute in atti dell’ANAC adottati ai
sensi
dell’articolo 213, comma 13, del codice ed è finalizzato ad
accertare l’imputabilità alla SOA della condotta contestata.
8. Nelle ipotesi di sospensione o decadenza dell’autorizzazione,
ovvero di fallimento o di cessazione della attività di una SOA,
le attestazioni rilasciate alle imprese restano valide a tutti
gli effetti. La SOA è tenuta ad adottare le procedure indicate
dall’Autorità nel provvedimento di cui all’articolo 62, comma 5,
al fine di informare le imprese attestate e consentire alle
stesse le azioni opportune per mantenere la continuità
dell’attestazione.
Articolo 78 Obblighi e
preclusioni durante il periodo di sospensione
1. Durante il periodo di
sospensione, la SOA non può stipulare alcun contratto di
attestazione, né rilasciare attestati sulla
base di contratti stipulati in data anteriore a tale periodo, né
svolgere alcun tipo di attività istruttoria finalizzata al
rilascio di
attestazioni di qualificazione.
2. La sanzione della sospensione non sottrae la SOA dalla
vigilanza dell’ANAC né dall’adempimento degli obblighi previsti
dal
presente regolamento e dal provvedimento di cui all’articolo 62,
comma 5.
3. La sospensione dell’autorizzazione a svolgere attività di
attestazione non incide sulla facoltà della SOA di procedere a
modifiche societarie e organizzative, nel rispetto delle
procedure autorizzative stabilite dall’ANAC con il provvedimento
di cui
all’articolo 62, comma 5.
4. È consentita la richiesta di nulla osta relativa al personale
in organico e la presentazione di istanze finalizzate al
trasferimento delle azioni e alla nomina di nuovi
amministratori, in sostituzione di componenti del consiglio di
amministrazione, oppure alla sostituzione dei sindaci in carica.
TITOLO III SISTEMA DI
QUALIFICAZIONE
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 79 Attestazione di
qualificazione
1. L’attestazione di
qualificazione è rilasciata dalle SOA all’esito della verifica
del possesso, in capo all’operatore economico
richiedente, dei requisiti di carattere generale e speciale
previsti nella parte II, titolo I. titolo II, titolo III e
titolo IV.
2. La durata dell’attestazione di qualificazione e la
periodicità delle verifiche intermedie sono stabilite
dall’articolo 84, comma 11, del codice.
3. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 84, comma 7, del
codice e dal comma 4, il rilascio dell’attestazione di
qualificazione costituisce condizione necessaria e sufficiente
per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di ordine
speciale di cui all’articolo 86 ai fini dell’affidamento dei
lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro. Le
stazioni
appaltanti non possono richiedere agli operatori economici la
dimostrazione della qualificazione con modalità, procedure e
contenuti diversi da quelli previsti dal presente regolamento.
4. Per gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di
cui all’articolo 49 del codice la qualificazione non è
condizione
obbligatoria per la partecipazione alla gara. Essi si
qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme
alle
normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il
possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e
la
partecipazione degli operatori economici italiani alle gare.
Resta fermo quanto previsto dall’articolo 86, comma 3, del
codice.
Articolo 80 Categorie e
classifiche di qualificazione
1. Per la partecipazione alle
procedure di affidamento di lavori pubblici di importo superiore
a 150.000 euro le imprese sono
qualificate per categorie di opere generali di cui all’articolo
3, comma 1, lettera zzzz), del codice e per categorie di opere
specializzate di cui all’articolo 3, comma 1, lettera aaaaa),
del codice, classificate, nell'ambito delle categorie loro
attribuite,
secondo gli importi di cui al comma 2, nonché per prestazioni di
sola costruzione e per prestazioni di progettazione e
costruzione.
2. Nell’ambito di ciascuna categoria di opere generali e
specializzate, sono individuate le classifiche, stabilite
secondo i
seguenti livelli di importo:
I fino a euro 250.000
II fino a euro 500.000
III fino a euro 1.000.000
IV fino a euro 1.500.000
V fino a euro 2.500.000
VI fino a euro 3.500.000
VII fino a euro 5.000.000
VIII fino a euro 7.500.000
IX fino a euro 10.000.000
X fino a euro 12.500.000
XI fino a euro 15.000.000
XII illimitato
3. La qualificazione conseguita in una categoria abilita
l’impresa a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei
limiti della
propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di
imprese raggruppate o consorziate, la medesima disposizione si
applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o
consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una
classifica
pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara;
nel caso di imprese raggruppate o consorziate, la disposizione
non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del
requisito minimo di cui all’articolo 83, comma 8, del codice.
4. L'importo della classifica XII (illimitato) ai fini del
rispetto dei requisiti di qualificazione è convenzionalmente
stabilito pari a euro 20.000.000.
5. Le categorie di opere generali e specializzate sono
individuate nell’allegato A. Nel medesimo allegato sono
individuate, in
apposita colonna, le categorie relative a lavori di cui
all’articolo 89, comma 11, del codice.
6. Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia
in possesso dei requisiti economico-finanziari e
tecnicoorganizzativi relativi alla categoria prevalente per
l’importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti
relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili
per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie
scorporabili non
posseduti dall’impresa devono da questa essere posseduti con
riferimento alla categoria prevalente.
7. Nel bando di gara è indicato l’importo complessivo dell’opera
o del lavoro oggetto dell’appalto, la relativa categoria
generale o specializzata considerata prevalente nonché le
categorie scorporabili di cui all’articolo 3, comma 1, lett.
oo-ter),
del codice, ivi comprese le eventuali categorie di cui
all’articolo 89, comma 11, del codice, individuate nell’allegato
A in
apposita colonna e con indicazione dei relativi importi.
8. Ai fini dell’individuazione delle categorie nella fase del
progetto e successivo bando o avviso di gara o lettera di
invito, un
insieme di lavorazioni è definito come appartenente alla
categoria OG 11 qualora dette lavorazioni siano riferibili a
ciascuna
delle categorie specializzate OS 3, OS 28 e OS 30; l’importo di
ciascuna di tali categorie di opere specializzate, così
individuate, deve essere pari almeno alla percentuale di seguito
indicata dell’importo globale delle lavorazioni attinenti alla
categoria OG 11:
a) categoria OS 3: 10 per cento;
b) categoria OS 28: 25 per cento;
c) categoria OS 30: 25 per cento.
9. L’affidatario, in possesso della qualificazione nella
categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere
specializzate
indicate nel bando di gara o nell’avviso di gara o nella lettera
di invito come categoria prevalente, può, fatto salvo quanto
previsto al periodo successivo, eseguire direttamente tutte le
lavorazioni di cui si compone l’opera o il lavoro, anche se non
è in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare
dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in
possesso delle relative qualificazioni, nel rispetto delle
disposizioni di cui all’articolo 105, commi 2 e 5, del codice.
Le imprese qualificate nella categoria di opera generale sono
abilitate a partecipare alle gare indette per la manutenzione
dell’opera generale stessa.
10. Non possono essere eseguite direttamente dall’affidatario in
possesso della qualificazione per la sola categoria
prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le
lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell’avviso di gara o
nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati
dall’articolo 3, lettera oo- ter), del codice, relative alle
categorie di opere generali individuate nell’allegato A nonché
alle categorie specializzate di seguito elencate: OS- 2A-OS2-B,
OS 3, OS 4, OS 5, OS6-B, OS 8, OS9, OS 10, OS 11, OS 12-A, OS
12-B, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21,
OS 24-A, OS24-B, OS 25, OS27, OS 28, OS 30, OS 32, OS 33, OS 34,
OS 35. Le predette lavorazioni sono comunque subappaltabili
adimprese in possesso delle relative qualificazioni, nel
rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 105, commi 2 e
5, del codice.
Esse sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara
ai fini della costituzione di associazioni temporanee di imprese
di tipo verticale.
11. Ai fini della partecipazione alla gara, il concorrente,
singolo o riunito in raggruppamento, che non possiede la
qualificazione in ciascuna delle categorie di cui all’articolo
89, comma 11, del codice, individuate nell’allegato A in
apposita
colonna, per l’intero importo richiesto dal bando di gara o
dalla lettera di invito, deve possedere i requisiti mancanti
relativi a ciascuna delle predette categorie e oggetto di
subappalto, con riferimento alla categoria prevalente. Resta
fermo il limite
massimo di subappaltabilità nella misura del trenta per cento
fissata dall’articolo 105, comma 5, del codice, per ciascuna
categoria specialistica prevista dal bando di gara o dalla
lettera di invito; tale limite non è computato ai fini del
raggiungimento del limite di cui all'articolo 105, comma 2 del
medesimo codice.
12. Il bando di gara, l’avviso di gara o la lettera di invito,
ove prevedano lavorazioni relative ad una o più categorie di cui
all’articolo 89, comma 11 del codice di importo non superiore ai
150.000 euro e singolarmente superiore al dieci per cento ai
sensi del medesimo comma 11 indicano per ciascuna di esse i
requisiti di qualificazione ai sensi dell’articolo 82.
13. Fermo restando quanto previsto ai commi 9, 10, 11 e 12 le
lavorazioni di importo inferiore ai limiti indicati
dall’articolo 3, lettera oo-ter), del codice possono essere
utilizzate ai fini della qualificazione a condizione che siano
riportate nel certificato di esecuzione dei lavori (CEL) di cui
all’articolo 86, comma 5-bis, del codice. Dette lavorazioni
possono essere utilizzate, a scelta dell’impresa, nella
categoria prevalente o nella categoria di effettiva pertinenza.
Articolo 81 Sistema di
gestione per la qualità aziendale
1. Ai fini della qualificazione
per le classifiche superiori alla IV, le imprese devono
possedere certificazioni di sistemi per la
gestione di qualità di cui all’articolo 84, comma 4, lettera c),
del codice riferite al settore commerciale IAF28 come definito
da International Accreditation Form.
2. La certificazione del sistema per la gestione di qualità
aziendale è riferita agli aspetti gestionali dell’impresa nel
suo
complesso, con riferimento alla globalità delle categorie e
classifiche.
3. Le certificazioni di cui al comma 1, sono rilasciate da
soggetti accreditati a norma del regolamento UE n. 765/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio e ai sensi delle norme
europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI ISO/IEC
17000.
4. La regolarità dei certificati di qualità è riscontrata dalle
SOA mediante accesso alla banca dati di cui all’articolo 81,
comma
2, del codice e agli elenchi ufficiali tenuti dagli enti
partecipanti all’International Accreditation Form o, in
mancanza,
attraverso altre attività di verifica.
5. I soggetti di cui al comma 3, comunicano, entro cinque giorni
dalla relativa adozione, il provvedimento di annullamento o
di decadenza della certificazione di qualità all’ANAC, ai fini
dell’inserimento nel casellario informatico di cui all’articolo
213,
comma 10, del codice e alla SOA che ha rilasciato l’attestazione
di qualificazione in corso di validità, ai fini dell’avvio del
procedimento di cui all’articolo 112, comma 2, pena
l’applicazione della sanzione prevista dall’articolo 213, comma
13, del
codice. La SOA avvia il procedimento entro 10 giorni dalla
ricezione della comunicazione di cui al periodo precedente. Con
appositi protocolli sottoscritti con gli organismi nazionali di
accreditamento sono introdotte modalità semplificate di
comunicazione tra i soggetti di cui al comma 3, l’ANAC e le SOA.
6. Restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti
dall’Autorità a carico degli operatori economici e delle SOA
finalizzati
alla corretta tenuta del casellario informatico di cui
all’articolo 213, comma 10, del codice.
7. Ai fini della qualificazione, le imprese adottano un modello
organizzativo conforme al decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231 e alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Articolo 82 Requisiti per la
partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici
di importo inferiore a 150.000
euro
1. Fermo restando quanto
previsto dall’articolo 80 del codice in materia di esclusione
dalle gare, gli operatori economici
possono partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo
inferiore a 150.000 euro qualora in possesso dei seguenti
requisiti di ordine tecnico-organizzativo:
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nei
quindici anni antecedenti la data di pubblicazione del bando non
inferiore all’importo del contratto da stipulare;
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non
inferiore al quindici per cento dell’importo dei lavori eseguiti
nei quindici anni antecedenti la data di pubblicazione del
bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e
l’importo
dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l’importo dei
lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da
ristabilire la percentuale richiesta; l’importo dei lavori così
figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso
del
requisito di cui alla lettera a). Per le imprese individuali e
le società artigiane la retribuzione del titolare si intende
compresa
nella percentuale minima necessaria. Per le imprese individuali,
le società di persone e le società a responsabilità limitata
unipersonali il valore della retribuzione del titolare e dei
soci è pari a cinque volte il valore della retribuzione
convenzionale
determinata ai fini della contribuzione INAIL. Concorrono alla
formazione del costo complessivo sostenuto per il personale
dipendente gli oneri sostenuti per le prestazioni di direttori
tecnici sulla base di contratti d’opera professionale
regolarmente
registrati.
c) adeguata attrezzatura tecnica commisurata alla natura ed
entità dei lavori da eseguire.
2. Nel caso di imprese già in possesso dell’attestazione SOA
relativa ai lavori da eseguire, non è richiesta ulteriore
dimostrazione circa il possesso dei requisiti.
3. I requisiti, previsti dal bando di gara, dall’avviso di gara
o dalla lettera di invito, sono dichiarati in sede di domanda di
partecipazione o di offerta con le modalità di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Si
applicano l’articolo 85 del codice concernente il documento di
gara unico europeo e l’articolo 81 del codice inerente la
comprova del possesso dei requisiti di carattere generale,
tecnico-professionale ed economico e finanziario.
CAPO II REQUISITI PER LA
QUALIFICAZIONE DEGLI ESECUTORI DI LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO
PARI O SUPERIORE A 150.000 EURO
Articolo 83 Acquisizione,
archiviazione e accessibilità della documentazione utilizzata
dall’impresa ai fini del
conseguimento dell’attestazione.
1. L’impresa che intende
ottenere l’attestazione di qualificazione stipula apposito
contratto con una delle SOA autorizzate.
2. La SOA acquisisce le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi
dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 in ordine al possesso dei requisiti di
carattere generale e speciale indicati agli articoli 85 e 86. Le
dichiarazioni sostitutive sono sottoscritte dal legale
rappresentante dell’impresa e sono riferite alla data di
sottoscrizione del
contratto di attestazione.
3. La SOA acquisisce, altresì, la documentazione e le
certificazioni idonee a comprovare il possesso dei requisiti
secondo le
modalità indicate dall’ANAC.
4. Il contratto sottoscritto dall’impresa, le dichiarazioni
sostitutive di cui al comma 2, e i documenti di cui al comma 3,
sono
acquisiti dalla SOA con modalità che ne consentono la
catalogazione e l’archiviazione in formato digitale e sono
inseriti a cura della SOA medesima nel fascicolo virtuale
dell’impresa nel rispetto della disciplina di cui al regolamento
UE n. 2016/679.
5. Il fascicolo virtuale è reso accessibile all’ANAC e
all’impresa attestata per un periodo pari a dieci anni.
6. Si applica l’articolo 77, comma 2, lettera d).
Articolo 84 Istruttoria di
qualificazione
1. Prima del rilascio delle
attestazioni, le SOA verificano il possesso dei requisiti di
qualificazione in capo all'impresa
richiedente con riferimento al momento della sottoscrizione del
contratto di attestazione e accertano il permanere degli
stessi al momento del rilascio.
2. La SOA svolge l’istruttoria e gli accertamenti necessari alla
verifica dei requisiti di qualificazione, anche mediante accesso
diretto alle strutture aziendali dell’impresa istante. In
particolare, la SOA accerta il possesso dei requisiti di cui
all’articolo 80
del codice, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese
ai sensi dell’articolo 83, comma 2, e l’autenticità e veridicità
dei
documenti e delle certificazioni di cui all’articolo 83, comma
3, mediante accesso diretto alle banche dati disponibili ovvero
mediante richiesta diretta al soggetto emittente. La SOA può
procedere all’emissione dell’attestato di qualificazione ove sia
decorso infruttuosamente il termine di trenta giorni dall’invio
dell’ultima richiesta di verifica diretta ai soggetti emittenti
relativa al possesso dei requisiti di ordine generale, previa
segnalazione all’ANAC per le verifiche di competenza anche ai
sensi dell’art. 213, comma 13, del codice. È fatto salvo
l’obbligo di procedere ai sensi dell’articolo 112 nel caso in
cui emerga
successivamente l’esito negativo della verifica. Le verifiche
effettuate e il loro esito sono inseriti nel fascicolo virtuale
dell’impresa.
3. La SOA conclude la procedura di rilascio dell’attestazione
entro centocinquanta giorni dalla stipula del contratto. Qualora
al novantesimo giorno la procedura non sia ancora conclusa, la
SOA avvisa tempestivamente l’impresa della prossima
scadenza del termine massimo per la conclusione
dell’istruttoria, indicando le ragioni per la mancata
conclusione e
richiedendo eventuale ulteriore documentazione necessaria ai
fini dell’istruttoria. Trascorso il termine di centocinquanta
giorni, la SOA è tenuta a rilasciare l’attestazione o a disporre
il diniego di rilascio della stessa.
4. Della stipula del contratto, del rilascio o del diniego di
rilascio dell’attestazione la SOA informa l’ANAC nei successivi
trenta giorni mediante utilizzo dei sistemi informatici messi a
disposizione dall’ANAC medesima.
5. Almeno centocinquanta giorni prima della scadenza della
validità quinquennale dell’attestazione l’impresa che intende
conseguire il rinnovo della stessa stipula un nuovo contratto
con la medesima SOA o con un’altra Società autorizzata
all’esercizio dell’attività di attestazione. Il rispetto del
termine di cui al periodo precedente consente l’emissione della
nuova
attestazione senza soluzione di continuità con l’attestazione
precedente.
6. Il rinnovo dell’attestazione può essere richiesto anche prima
della scadenza di cui al comma 5 sempre che siano decorsi
novanta giorni dalla data del rilascio dell’attestazione
originaria. Il rinnovo dell’attestazione avviene alle stesse
condizioni e
con le stesse modalità previste per il rilascio della prima
attestazione; dalla data della nuova attestazione decorre il
termine
di efficacia fissato dall’articolo 84, comma 11, del codice.
7. Non costituiscono rinnovo di attestazione le variazioni che
non producono conseguenze sulla durata di efficacia
dell'attestazione; dette variazioni sono disposte a seguito di
verifica della sola documentazione prodotta a giustificazione
della variazione e sono soggette a procedure accelerate e
semplificate, con riduzione della metà dei termini previsti al
comma 3.
Articolo 85 Requisiti di
ordine generale
1. Ai sensi dell’articolo 84,
comma 4, del codice, l’assenza dei motivi di esclusione di cui
all’articolo 80 del medesimo codice
equivale al possesso dei requisiti di ordine generale.
2. La SOA accerta il possesso dei predetti requisiti nei
confronti dei soggetti indicati nell’articolo 80, comma 3, del
codice.
3. L’operatore economico, all’atto della sottoscrizione del
contratto di attestazione, dichiara l’eventuale sussistenza di
motivi
di esclusione di cui all’articolo 80, commi 1 e 5, del codice e
indica le misure adottate ai sensi dell’articolo 80, comma 7,
del
codice.
Articolo 86 Requisiti di
ordine speciale
1. Ai sensi del combinato
disposto degli articoli 83, comma 1, e 84, comma 4, lettera b),
del codice i requisiti di carattere
speciale occorrenti per la qualificazione sono:
a) idoneità professionale;
b) adeguata capacità economica e finanziaria;
c) capacità tecniche e professionali.
2. L’idoneità professionale è dimostrata secondo quanto indicato
dall’articolo 83, comma 3, del codice. Le SOA verificano il
possesso delle abilitazioni richieste dalla legge per
l’esercizio delle specifiche attività oggetto di attestazione.
3. L’adeguata capacità economica e finanziaria è dimostrata:
a) da idonee dichiarazioni bancarie oppure comprovata copertura
assicurativa contro i rischi professionali;
b) dalla cifra di affari, determinata secondo quanto previsto
all’articolo 90, realizzata con lavori svolti mediante attività
diretta e indiretta non inferiore al cento per cento degli
importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie;
c) limitatamente ai soggetti tenuti alla redazione del bilancio,
dal patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A del
passivo di cui all’articolo 2424 del codice civile, di valore
positivo. Il patrimonio netto è riferito all’esercizio
precedente la
sottoscrizione del contratto con la SOA. Qualora non sia ancora
scaduto il termine per il deposito del bilancio riferito
all’esercizio precedente, il patrimonio netto è riferito al
bilancio del penultimo esercizio che è obbligatoriamente
depositato,
pena l’impossibilità di conseguire l’attestazione. La cifra di
affari in lavori relativa all’attività diretta è comprovata: da
parte
delle ditte individuali, delle società di persone, dei consorzi
di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane e dei
consorzi
stabili con le dichiarazioni annuali IVA; da parte delle società
di capitale con i bilanci riclassificati in conformità della
normativa vigente.
4. La cifra di affari in lavori relativa alla attività indiretta
è attribuita in proporzione alle quote di partecipazione
dell’impresa
richiedente ai consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere
e) ed f), del codice, e alle società fra imprese riunite delle
quali l’impresa stessa fa parte, nel caso in cui questi abbiano
fatturato direttamente alla stazione appaltante e non abbiano
ricevuto fatture per lavori eseguiti da parte di soggetti
consorziati. La cifra di affari in lavori relativa alla attività
indiretta è
comprovata con i bilanci riclassificati in conformità della
normativa vigente o con le dichiarazioni annuali IVA qualora i
soggetti partecipati non siano obbligati alla redazione e
deposito dei bilanci.
5. La capacità tecnica e professionale è dimostrata:
a) con la presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto
previsto all’articolo 94;
b) dall’esecuzione di lavori, realizzati in ciascuna delle
categorie oggetto della richiesta, di importo non inferiore
all’ottanta
per cento di quello della classifica richiesta; l’importo è
determinato secondo quanto previsto all’articolo 90;
c) dall’esecuzione di un singolo lavoro, in ogni singola
categoria oggetto della richiesta, di importo non inferiore al
quaranta
per cento dell’importo della qualificazione richiesta, ovvero,
in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria,
di
importo complessivo non inferiore al cinquanta per cento
dell’importo della qualificazione richiesta, ovvero, in
alternativa, di
tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo
complessivo non inferiore al sessanta per cento dell’importo
della
qualificazione richiesta; gli importi sono determinati secondo
quanto previsto dall’articolo 90;
d) dall’adeguata attrezzatura tecnica;
e) dall’adeguato organico medio annuo.
6. L’esecuzione dei lavori è documentata dai CEL dei lavori
previsti dall’articolo 86, comma 5-bis, del codice.
7. L’adeguata attrezzatura tecnica consiste nella dotazione
stabile di attrezzature, mezzi d’opera ed equipaggiamento
tecnico riguardante esclusivamente il complesso di beni
specificamente destinati all’esecuzione di lavori, in proprietà
o in locazione finanziaria o in noleggio, dei quali sono fornite
le essenziali indicazioni identificative. La SOA valuta
preliminarmente l’adeguatezza del complesso delle attrezzature
di cui al periodo precedente a sostenere la capacità esecutiva
dell’impresa con riferimento alle categorie e classifiche
oggetto del contratto di attestazione, secondo le indicazioni
contenute in atti emanati dall’ANAC ai sensi dell’articolo 213,
comma 2, del codice. La valutazione deve risultare da una
relazione inserita nel fascicolo virtuale dell’impresa. Il
valore medio annuo della dotazione, costituita dagli
ammortamenti e canoni di locazione finanziaria o canoni di
noleggio, è rapportato, in percentuale, alla media annua dei
migliori cinque anni degli ultimi quindici anni della cifra di
affari in lavori - di cui al comma 3, lettera b) -
effettivamente realizzata, per un valore non inferiore al 2 per
cento della cifra d’affari. Laddove la qualificazione sia
richiesta solo per una o più delle categorie OS3, OS5, OS9,
OS10, OS19, OS28, OS30, la dotazione di attrezzature è
sufficiente se raggiunge almeno l’ 1 per cento della cifra
d’affari; laddove la qualificazione sia richiesta anche per una
o più delle categorie OG3-A, OG3-B, OG4, OG5, OG6-A, OG6-B, OG7,
OG8, la dotazione è sufficiente se raggiunge almeno il 3 per
cento della cifra d’affari. Detta dotazione è costituita, per
almeno il quaranta per cento, dagli ammortamenti e dai canoni di
locazione finanziaria. L’attrezzatura tecnica per la quale è
terminato il piano di ammortamento contribuisce al valore della
cifra di affari sotto forma di ammortamenti figurativi, da
evidenziarsi separatamente, calcolati proseguendo il piano di
ammortamento precedentemente adottato per un periodo pari alla
metà della sua durata. L’ammortamento figurativo è calcolato con
applicazione del metodo a quote costanti con riferimento alla
durata del piano di ammortamento concluso.
8. L’ammortamento è comprovato: da parte delle ditte individuali
e delle società di persone, con la dichiarazione dei redditi
corredata da autocertificazione circa la quota riferita alla
attrezzatura tecnica, nonché con il libro dei cespiti; da parte
dei
consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane, dei
consorzi stabili e delle società di capitale è comprovato con la
presentazione dei bilanci riclassificati in conformità delle
direttive europee, nonché con il libro dei cespiti.
9. L’adeguato organico medio annuo è dimostrato dal costo
complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto da
retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai
fondi di quiescenza, non inferiore al quindici per cento della
cifra di affari in lavori di cui al comma 3, lettera b),
effettivamente realizzata, di cui almeno il quaranta per cento
per
personale operaio. In alternativa l’adeguato organico medio
annuo può essere dimostrato dal costo complessivo sostenuto
per il personale dipendente assunto a tempo indeterminato non
inferiore al dieci per cento della cifra di affari in lavori, di
cui
almeno l’ottanta per cento per personale tecnico, titolare di
laurea, o di laurea breve, o di diploma universitario, o di
diploma. Per le imprese individuali e le società artigiane la
retribuzione del titolare si intende compresa nella percentuale
minima necessaria. Per le imprese individuali, le società di
persone e le società a responsabilità limitata unipersonali il
valore della retribuzione del titolare e dei soci è pari a
cinque volte il valore della retribuzione convenzionale
determinata ai fini della contribuzione INAIL. Concorrono alla
formazione del costo complessivo sostenuto per il personale
dipendente gli oneri sostenuti per le prestazioni di direttori
tecnici sulla base di contratti d’opera professionale
regolarmente registrati.
10. Il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente,
composto a norma del comma 9, è documentato, dai soggetti
tenuti alla sua redazione, con il bilancio riclassificato in
conformità delle direttive europee, dagli altri soggetti, con
idonea
documentazione, nonché da una dichiarazione sulla consistenza
dell’organico, distinto nelle varie qualifiche, da cui desumere
la corrispondenza con il costo indicato nei bilanci e dai
modelli riepilogativi annuali attestanti i versamenti effettuati
all’INPS e all’INAIL e alle casse edili in ordine alle
retribuzioni corrisposte ai dipendenti e ai relativi contributi.
11. Alla determinazione delle percentuali di cui ai commi 7 e 9,
concorrono, in proporzione alle quote di competenza
dell’impresa, anche l’attrezzatura e il costo per il personale
dipendente dei consorzi e delle società di cui al comma 4.
12. Qualora la percentuale dell’attrezzatura tecnica di cui al
comma 7, o i rapporti di cui al comma 9 fra il costo complessivo
sostenuto per il personale dipendente e la cifra di affari di
cui al comma 3, lettera b), siano inferiori alle percentuali
indicate
nei medesimi commi 7 e 9, la cifra di affari stessa è
figurativamente e proporzionalmente ridotta in modo da
ristabilire le
percentuali richieste; la cifra di affari così figurativamente
rideterminata vale per la dimostrazione del requisito di cui al
comma 3, lettera b). Qualora la non congruità della cifra di
affari dipenda da un costo eccessivamente modesto del personale
dipendente rispetto alla cifra di affari in lavori, tenuto conto
della natura di questi ultimi, la SOA informa dell’esito della
procedura di verifica la direzione provinciale del lavoro -
servizio ispezione del lavoro territorialmente competente.
13. Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di
cui al comma 5, lettere b) e c), l’impresa può avvalersi dei
lavori
affidati ad altre imprese della cui condotta è stato
responsabile uno dei propri direttori tecnici negli ultimi venti
anni. Tale
facoltà può essere esercitata solo nel caso in cui i soggetti
designati hanno svolto funzioni di direttore tecnico, per conto
di
imprese già qualificate ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 o del decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 oppure
qualificate ai sensi del presente articolo, per un periodo
complessivo non inferiore a cinque anni, di cui almeno tre
consecutivi nella stessa impresa. Lo svolgimento delle funzioni
di
direttore tecnico è dimostrato mediante i CEL della cui condotta
il direttore tecnico è stato responsabile. La valutazione dei
lavori è effettuata abbattendo a un decimo l’importo complessivo
di essi e fino a un massimo di 2.500.000 euro riferito
all’importo complessivo delle categorie e classificazioni e di
1.000.000 di euro riferito alle singole categorie conseguite con
l’apporto di uno dei direttori tecnici. L’impresa può avvalersi
dei lavori di cui al presente comma soltanto se siano decorsi
almeno cinque anni dal precedente utilizzo da parte di altra
impresa, ad eccezione del caso in cui la precedente impresa
utilizzatrice abbia cessato l’attività di costruzione.
14. Per le categorie di opere specializzate di cui all’allegato
A indicate con l’acronimo OS, relativamente alla I classifica di
importo, l’impresa dimostra, con l’estratto autentico del libro
unico del lavoro, che nel proprio organico è presente almeno
un operaio qualificato, assunto con contratto di lavoro
subordinato e munito di patentino certificato. Per ogni
successiva
classifica e fino alla VII inclusa il numero degli operai è
incrementato di una unità rispetto alla precedente. Dalla VIII
classifica è incrementato di due unità rispetto alla precedente.
La disposizione di cui al presente comma si applica qualora i
contratti collettivi nazionali di lavoro prevedano la figura
dell’operaio qualificato con patentino certificato.
Articolo 87 Qualificazione
per specifiche categorie
1. Fermi restando i requisiti
previsti dall’articolo 83 del codice nonché quelli previsti
all’articolo 86, i requisiti di
specializzazione occorrenti ai fini della qualificazione che
devono possedere gli operatori economici per l’esecuzione delle
opere di cui all’articolo 89, comma 11, del medesimo codice sono
i seguenti:
a) per le categorie OS11, OS12-A, OS12-B, OS13, OS18-A, OS 18-B,
OS 21 e OS 32, avere nel proprio organico personale
tecnico specializzato, appositamente formato e periodicamente
aggiornato, per la corretta installazione e messa in esercizio
dei prodotti e dei dispositivi da costruzione, anche complessi,
impiegati nelle relative categorie di lavori, nonché, nei casi
previsti dalle norme tecniche di riferimento, in possesso di
attestazioni di qualificazione rilasciate da organismi
riconosciuti;
b) per le categorie OS 13, OS 18-A, OS 18-B e OS 32 disporre di
un adeguato stabilimento industriale specificamente adibito alla
produzione dei beni oggetto della relativa categoria; nella
categoria OG 11 possedere, per ciascuna delle categorie di opere
specializzate individuate con l'acronimo OS 3, OS 28 e OS 30,
almeno la percentuale di seguito indicata dei requisiti di
ordine speciale previsti per l'importo corrispondente alla
classifica richiesta:
1) categoria OS 3: 40 per cento;
2) categoria OS 28: 70 per cento;
3) categoria OS 30: 70 per cento.
2. L’operatore economico in possesso della qualificazione nella
categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle
categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a
quella posseduta. I CEL relativi alla categoria OG 11 indicano,
oltre all'importo complessivo dei lavori riferito alla categoria
OG 11, anche gli importi dei lavori riferiti a ciascuna delle
suddette categorie di opere specializzate e sono utilizzati
unicamente per la qualificazione nella categoria OG 11.
3. Fermo restando quanto previsto all’articolo 86, i requisiti
di qualificazione per le categorie di opere relative al settore
dei
beni culturali, individuate con gli acronimi OG 2, OS2-A, OS2-B,
OS6-B, OS 24-B e OS 25, sono stabiliti agli articoli [---]
Articolo 88 Qualificazione
per progettazione ed esecuzione. Requisiti dei progettisti nelle
imprese qualificate per la sola esecuzione
1. Per partecipare alle
procedure di affidamento congiunto della progettazione e
dell’esecuzione di lavori, nelle ipotesi
consentite dal codice, fermi restando i requisiti richiesti dal
bando di gara, è necessaria l’attestazione di qualificazione per
progettazione e costruzione. Oltre ai requisiti previsti negli
articoli 85, 86 e 87 l’impresa dimostra la presenza di uno staff
tecnico di progettazione composto da soggetti in possesso di
laurea abilitati all’esercizio della professione di ingegnere,
architetto o geologo, per le categorie in cui è prevista la sua
competenza, iscritti all’albo professionale e da diplomati,
tutti
assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno. Il numero minimo
dei componenti lo staff, dei quali almeno la metà in
possesso di laurea quinquennale o magistrale e iscritti all’albo
professionale, è stabilito in due per le imprese qualificate
fino
alla classifica IV, in quattro per le imprese appartenenti alla
V, alla VI ed alla VII classifica, ed in sei per le imprese
qualificate nelle classifiche successive.
2. Sono considerati idonei componenti dello staff tecnico anche
gli amministratori titolari di ditte individuali, i soci
accomandatari e i soci delle società in nome collettivo, senza
necessità di costituire per essi un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, purché in possesso di uno dei titolo di studio di
cui al comma 1.
3. Nel caso in cui nello staff tecnico sia presente la figura
del geologo, lo stesso deve essere associato ad almeno un
tecnico
laureato abilitato a sottoscrivere i progetti.
4. Per partecipare alle procedure di affidamento congiunto della
progettazione e dell’esecuzione di lavori, le imprese
attestate per prestazioni di sola esecuzione dimostrano il
possesso dei requisiti attraverso un progettista associato o
indicato
in sede di offerta, scelto tra i soggetti di cui all’articolo
46, comma 1, del codice. Detti requisiti sono determinati in
rapporto
all’ammontare delle spese di progettazione:
a) dai requisiti indicati all’articolo 225 qualora l’importo
delle spese di progettazione sia pari o superiore a 100.000
euro;
b) dai requisiti indicati all’articolo 229 qualora l’importo
delle spese di progettazione sia inferiore a 100.000 euro.
5. Le imprese attestate per prestazioni di progettazione e
costruzione, laddove i predetti requisiti non siano dimostrati
attraverso il proprio staff di progettazione, devono possedere i
requisiti di cui al comma 4, lettere a) o b) attraverso
l’associazione o l’indicazione in sede di offerta di un
progettista scelto tra i soggetti di cui all’articolo 46, comma
1, del codice.
Articolo 89 Incremento
convenzionale premiante
1. Qualora l’impresa, oltre al
possesso del sistema per la gestione di qualità di cui
all’articolo 81 e dei requisiti di cui
all’articolo 86 di valore non inferiore ai minimi ivi stabiliti,
presenti almeno due dei seguenti requisiti e indici economico
finanziari:
a) patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A) del
passivo dello stato patrimoniale di cui all’articolo 2424 del
codice
civile dell’ultimo bilancio approvato, pari o superiore al
cinque per cento della cifra di affari media annuale richiesta
ai fini di
cui all’articolo 86, comma 3, lettera b);
b) indice di liquidità, costituito dal rapporto tra la somma
delle liquidità e dei crediti correnti e la somma dei debiti
correnti
dell’ultimo bilancio approvato, pari o superiore a 0,5; le
liquidità comprendono le rimanenze per lavori in corso alla fine
dell’esercizio;
c) indice di economicità, costituito dalla differenza tra il
valore e i costi della produzione di cui all’articolo 2425 del
codice
civile, di valore positivo in almeno due esercizi tra gli ultimi
tre;
ottiene l’incremento figurativo, in base alla percentuale
determinata secondo quanto previsto dall’Allegato B, dei valori
degli
importi di cui all’articolo 86, comma 3, lettera b), e comma 5,
lettere b) e c). Gli importi così figurativamente rideterminati
valgono per la dimostrazione dei requisiti delle suddette
lettere dell’articolo 86, commi 3 e 5.
2. Per le ditte individuali e le società di persone, i requisiti
di cui al comma 1 sono dimostrati mediante il libro degli
inventari o il bilancio di verifica riclassificato e vidimato da
un professionista abilitato. Il patrimonio netto è calcolato
mediante la somma delle rimanenze finali, del costo complessivo
dei beni ammortizzabili e degli altri cespiti o beni
patrimoniali, cui vanno sottratte le quote di ammortamento
relative al complesso dei beni ammortizzabili.
3. Qualora l’impresa, oltre al possesso del sistema di qualità
di cui all’articolo 81 e dei requisiti di cui all’articolo 86 di
valore
non inferiore ai minimi ivi previsti, presenti cumulativamente:
a) un patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A
del passivo dello stato patrimoniale di cui all’articolo 2424
del
codice civile dell’ultimo bilancio approvato, pari o superiore
al dieci per cento della cifra di affari media annuale richiesta
ai
fini di cui all’articolo 86, comma 3, lettera b);
b) i requisiti e gli indici economico finanziari di cui al comma
1, lettere b) e c), del presente articolo;
ottiene, anziché l’incremento figurativo di cui al comma 1, un
incremento figurativo dei valori degli importi di cui
all’articolo
86, comma 3, lettera b), e comma 5, lettere b) e c), in base
alla percentuale determinata secondo quanto previsto
dall’Allegato B, sostituendo nelle formule C1 e C2 il valore
trenta con il valore trentanove. Gli importi così
figurativamente
rideterminati valgono per la dimostrazione dei requisiti del
richiamato articolo 86, comma 3, lettera b), e comma 5, lettere
b) e c). Se l’incremento convenzionale premiante è utilizzato
per il conseguimento della qualificazione fino alla IV
classifica,
l’attestato indica il possesso della certificazione di qualità.
4. L’incremento convenzionale premiante può essere applicato
anche nel caso di cessione o conferimento dell’intera azienda
nel rispetto delle condizioni previste alla parte II, titolo IV.
Articolo 90 Determinazione
del periodo di attività documentabile, degli importi valutabili
ai fini della qualificazione e delle modalità di redazione e
pubblicazione dei certificati di esecuzione dei lavori.
1. Per la dimostrazione del
requisito della cifra di affari realizzata con lavori svolti
mediante attività diretta e indiretta di cui
all’articolo 86, comma 3, lettera b), del requisito
dell'adeguata dotazione di attrezzature tecniche e del requisito
dell’adeguato organico medio annuo di cui rispettivamente
all’articolo 86, comma 5, lettere d) ed e), il periodo di
attività
documentabile è quello relativo ai migliori cinque anni dei
quindici anni antecedenti la data di sottoscrizione del
contratto
con la SOA per il conseguimento della qualificazione. Per la
dimostrazione del requisito dei lavori realizzati in ciascuna
categoria e del requisito dell'esecuzione di un singolo lavoro
ovvero di due o tre lavori in ogni singola categoria, sono da
considerare i lavori realizzati nei quindici anni antecedenti la
data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il
conseguimento della qualificazione. I lavori da valutare sono
quelli eseguiti regolarmente e con buon esito iniziati e
ultimati
nel periodo di cui sopra ovvero la parte di essi eseguita nei
quindici anni, per il caso di lavori iniziati in epoca
precedente o
per il caso di lavori in corso di esecuzione alla data della
sottoscrizione del contratto con la SOA, calcolata presumendo un
avanzamento lineare degli stessi.
2. L'importo dei lavori è costituito dall'importo contabilizzato
al netto del ribasso d'asta, eventualmente aggiornato in forza
degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi, ed
incrementato dall’eventuale adeguamento dei prezzi e dalle
risultanze
definitive del contenzioso eventualmente insorto per riserve
dell'esecutore diverse da quelle riconosciute a titolo
risarcitorio,
risultante nel quadro 6.1 dell’allegato F.
3. I CEL sono redatti in conformità dello schema di cui
all’allegato F e contengono l’espressa dichiarazione dei
committenti
che i lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con
buon esito; se hanno dato luogo a vertenze in sede arbitrale o
giudiziaria, ne viene indicato l’esito. Qualora la vertenza non
sia definita, viene attestata l’esecuzione regolare e con buon
esito limitatamente ai lavori correttamente realizzati e
debitamente liquidati.
4. L’impresa esecutrice di lavori pubblici interessata
all’utilizzazione di CEL ai fini della qualificazione, deve
avanzare formale richiesta di emissione alla stazione appaltante
che procede mediante trasmissione per via telematica
all’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture ai sensi dell’articolo 84, comma 4, lettera
b), del codice entro il termine di trenta giorni dal ricevimento
della richiesta. Il responsabile unico del procedimento
incaricato dalla stazione appaltante rilascia all’impresa
richiedente copia del CEL emesso con modalità telematiche oppure
comunica il numero di inserimento prodotto dalla procedura
informatica. L’impresa che intende avvalersi, ai fini della
qualificazione, di un certificato relativo a lavori eseguiti (CEL)
presso una determinata stazione appaltante, presenta alla SOA
medesima copia del CEL telematico ovvero comunica il numero di
inserimento informatico del CEL. L’impresa esecutrice che, a
seguito di formale istanza di emissione di CEL, non ha ricevuto
riscontro dalla stazione appaltante nel termine suindicato, può
presentare alla SOA la documentazione attestante l’anzidetta
richiesta. La SOA segnala all’ANAC la mancata emissione del CEL
nel termine indicato.
L’ANAC richiede alla stazione appaltante di procedere
all’emissione del CEL ai sensi dell’articolo 213, comma 13, del
codice.
5. Qualora la SOA, nell’attività di attestazione di cui
all’articolo 84 del codice, rilevi l’esistenza di certificati di
lavori non
presenti nel casellario informatico di cui all’articolo 213,
comma 10, del codice, emessi successivamente al 1 luglio 2006,
provvede a darne segnalazione all’ANAC e comunicazione ai
soggetti che risultano emittenti del documento per acquisire le
informazioni necessarie all’avvio delle verifiche di competenza
ai sensi dell’articolo 112. Ai sensi dell’articolo 84, comma 4,
lettera b), del codice, tali certificati di lavori non sono
utilizzabili fino al loro inserimento nel casellario informatico
di cui
all’articolo 213, comma 10, del codice. La valutazione di detti
CEL ai fini della qualificazione comporta l’applicazione
dell’articolo 77, comma 3, lettera g).
6. La documentazione contabile dei lavori prodotta dall’impresa
esecutrice non è utilizzabile dalla SOA, in sede di
attestazione, in sostituzione dei certificati di esecuzione dei
lavori rilasciati dalle stazioni appaltanti. La documentazione
contabile non è altresì utilizzabile in caso di disconoscimento
del CEL da parte della stazione appaltante o del RUP che si
presume lo abbia emesso.
Articolo 91 Criteri di
valutazione dei lavori eseguiti e dei relativi importi
1. Ai fini della
qualificazione, la SOA verifica che nel CEL, redatto secondo il
modello di cui all’allegato F, siano presenti
lavorazioni relative a categorie di cui all’allegato A previste
nel bando di gara o nell’avviso o nella lettera di invito nonché
nel contratto e negli eventuali atti di sottomissione o
aggiuntivi debitamente approvati. Detta documentazione è
richiesta dalla SOA al soggetto che ha emesso il CEL. Fatto
salvo quanto previsto all’articolo 80, comma 13, la SOA è tenuta
a segnalare all’ANAC le difformità riscontrate nel CEL ai fini
dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 86,
comma 5-bis, del codice. In tal caso, il CEL non può essere
utilizzato ai fini della qualificazione. In caso di lavori
eseguiti in raggruppamento temporaneo, le disposizioni del
presente comma si applicano con riferimento a ciascuna impresa
riunita.
2. Per i lavori il cui committente non sia tenuto
all’applicazione del codice e del presente regolamento, il CEL è
rilasciato dal
committente secondo il modello di cui all’allegato F ed è
sottoscritto dal direttore dei lavori, ove il suo intervento sia
previsto
dalla legislazione vigente, oppure da un professionista
incaricato dal committente. Le categorie dei lavori e gli
importi sono
attribuiti secondo le corrispondenti categorie individuate dalle
tabelle di cui all’allegato A e in base all’importo realizzato
per
ciascuna di esse, come desumibili dagli atti contabili, dal
contratto o documento analogo. I firmatari del CEL sono
responsabili anche dell’indicazione degli eventuali
subappaltatori, i quali dovranno altresì presentare la
documentazione prevista al comma 5, lettera c). Nel CEL sono
evidenziati gli importi delle singole lavorazioni per le quali
non è stato possibile individuare i subappaltatori.
3. Per i lavori eseguiti in proprio e non su committenza la
certificazione è rilasciata dal direttore lavori facendo
riferimento a
parametri fisici, quali metri quadrati, metri cubi, calcolati
sulla base di prescrizioni o indici ufficiali e il relativo
importo è
valutato nella misura del cento per cento.
4. Nel caso di opere di edilizia abitativa eseguite in proprio e
non su committenza, si fa riferimento al costo totale
dell’intervento (C.T.N.), costituito dal costo a metro quadro,
così come determinato dai soggetti competenti secondo le
norme vigenti, moltiplicato per la superficie complessiva (S.C.)
e maggiorato del venticinque per cento.
5. Nel caso indicato al comma 2, le relative dichiarazioni sono
corredate dalla seguente documentazione:
a) atto autorizzativo ovvero segnalazione certificata di inizio
attività, comunicazione di inizio lavori asseverata o
comunicazione di inizio lavori relativi all’opera realizzata,
ove richiesti, con allegata copia del progetto;
b) copia del contratto stipulato con il committente e degli
eventuali atti integrativi.
c) copia delle fatture corrispondenti al quantitativo di lavori
eseguiti.
6. Nel caso indicato al comma 3, le relative dichiarazioni sono
corredate dalla documentazione di cui al comma 5, lettera a),
nonché dalle fatture o da diversa documentazione corrispondenti
all’acquisto di materiali e di servizi e ad eventuali
subappalti. Il progetto di cui alla lettera a) del comma 5 è
depositato in copia dichiarata conforme all’originale.
Articolo 92 Criteri di
accertamento dei lavori eseguiti all’estero
1. L’impresa che intenda
utilizzare i lavori eseguiti all’estero ai fini della
qualificazione fornisce alla SOA incaricata la seguente
documentazione, sottoscritta da un tecnico abilitato:
a) il documento comprovante i lavori eseguiti rilasciato dal
committente estero secondo la normativa ivi vigente;
b) attestazione sulla esistenza del committente e sulla presenza
dell’impresa e degli eventuali subappaltatori sul territorio
straniero nel periodo di esecuzione del contratto rilasciata
dalla rappresentanza diplomatica all’estero;
c) per i contratti con un committente pubblico, elementi
relativi all’aggiudicazione ed esecuzione del contratto, quali
bando
di gara, contratto, fatture, progetto, collaudo;
d) per i contratti con un committente privato, gli atti
autorizzati previsti e la documentazione contabile e fiscale;
e) documentazione o dichiarazione da cui risulti il buon esito
dei lavori svolti nonché i lavori eseguiti nelle diverse
categorie, il loro ammontare e i tempi di esecuzione;
f) documentazione o dichiarazione da cui risultino i soggetti
che hanno eseguito i lavori in subappalto o subaffidamento,
l’ammontare di tali lavori e i tempi di esecuzione.
2. Qualora la documentazione sia presentata in lingua diversa
dalla lingua italiana, inglese, francese o spagnola è
accompagnata dalla relativa traduzione giurata in lingua
italiana.
3. La SOA verifica la corrispondenza delle lavorazioni eseguite
rispetto alla documentazione presentata a corredo e segnala
eventuali difformità all’ANAC per le valutazioni di competenza.
In caso di difformità, tale documentazione non è utilizzabile ai
fini della qualificazione. La SOA verifica la veridicità e
autenticità della documentazione presentata avvalendosi
dell’ausilio
delle rappresentanze diplomatiche all’estero.
4. L’impresa che abbia eseguito i lavori all’estero per il
tramite di un’autonoma entità di diritto locale da esso
controllata o
collegata ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile può
utilizzare i lavori eseguiti ai fini della propria
qualificazione nel caso in cui la legislazione del Paese in cui
i lavori sono svolti imponga la costituzione di una società
nazionale per l’esecuzione dei
lavori sul proprio territorio oppure tale modalità operativa
apporti effettivi vantaggi in termini di maggiore competitività
o di
facilitazione nella partecipazione alle procedure di
affidamento, a condizione che dimostri il trasferimento delle
competenze
acquisite, ad esempio mediante la direzione dei lavori.
L’utilizzo dei lavori eseguiti dall’impresa estera controllata o
collegata
è annotata nel casellario informatico di cui all’articolo 213,
comma 10, del codice a cura della SOA che rilascia
l’attestazione
all’impresa italiana. L’annotazione è inserita sia in capo
all’impresa esecutrice che in capo all’impresa che si avvale dei
lavori e preclude l’utilizzo dei lavori stessi ai fini della
qualificazione da parte dell’impresa estera che li ha eseguiti e
di altre società sue controllanti, collegate o aventi causa in
forza di atti di trasferimento di azienda o di ramo d’azienda.
In tali casi la SOA verifica, oltre al possesso dei requisiti
generali e speciali di qualificazione in capo all’impresa
attestanda, che il fatturato dell’entità locale sia recepito nel
bilancio consolidato dell’operatore economico e che tale
bilancio sia certificato da primaria società di revisione.
Articolo 93 Rivalutazione
dei lavori eseguiti
1. Gli importi dei lavori,
relativi a tutte le categorie individuate dalla tabella di cui
all’Allegato A, sono rivalutati sulla base
delle variazioni accertate dall’ISTAT relative al costo di
costruzione di un edificio residenziale, intervenute fra la data
di
ultimazione dei lavori, ovvero la data di emissione della
documentazione attestante l’esecuzione parziale dei lavori, e la
data
di sottoscrizione del contratto di qualificazione con la SOA.
2. Sono soggetti alla rivalutazione gli importi dei lavori
eseguiti a seguito di contratti stipulati con le stazioni
appaltanti,
nonché gli importi dei lavori eseguiti di cui all’articolo 91,
commi 3 e 4.
Articolo 94 Direzione
tecnica
1. La direzione tecnica è
l’organo cui competono gli adempimenti di carattere
tecnico-organizzativo necessari per la
realizzazione dei lavori. La direzione tecnica può essere
assunta da un singolo soggetto, eventualmente coincidente con il
legale rappresentante dell’impresa, o da più soggetti.
2. E’ affidato l’ incarico di direttore tecnico ai soggetti in
possesso dei seguenti titoli di studio e delle relative
abilitazioni
professionali:
a) per le classifiche pari o superiori alla V:
1) almeno laurea in ingegneria o in architettura o equipollente;
2) per le categorie OG 12 e OS 21 anche la laurea in geologia;
3) per le categorie OG 13, OS 24-A e OS 24-B anche i titoli di
agrotecnico laureato, agronomo e dottore forestale.
b) per le classifiche dalla I alla IV è ammesso anche:
1) il diploma di perito industriale edile, di geometra o di
tecnico delle costruzioni;
2) per le categorie OG 10, OS 3, OS 5, OS 19, OS 28, OS 30,
anche il diploma di perito industriale elettrico,
elettromeccanico o radiotecnico;
3) per le categorie OG 13, OS 24-A e OS24-B anche il diploma di
perito agrario, agrotecnico o equipollente;
c) per le classifiche I e II è ammesso anche il possesso del
requisito professionale identificato nella esperienza acquisita
nel
settore delle costruzioni quale direttore del cantiere per un
periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con idonei
CEL attestanti tale condizione.
3. Per la qualificazione nelle categorie OG 2, OS 2A, OS 2B,
OS6-B, OS 24-B e OS 25, i soggetti ai quali è affidato
l’incarico di direttore tecnico sono dotati dei requisiti
previsti agli articoli 198 e seguenti
(INSERIRE RIFERIMENTO ARTT. parte beni culturali- d.M 154)
4. I soggetti designati nell’incarico di direttore tecnico non
possono rivestire analogo incarico per conto di altre imprese
qualificate e rendono alla SOA una dichiarazione in tal senso.
Qualora il direttore tecnico sia persona diversa dal titolare
dell’impresa, dal legale rappresentante, dall’amministratore e
dal socio, deve essere dipendente dell’impresa stessa o in
possesso di contratto d’opera professionale regolarmente
registrato.
5. In caso di cessazione della direzione tecnica, l’impresa
provvede alla sostituzione entro venti giorni, dandone
comunicazione alla SOA che ha rilasciato l’attestazione di
qualificazione e all’Osservatorio dei contratti pubblici
relativi a
lavori, servizi e forniture entro i successivi dieci giorni.
L’omissione della comunicazione è sanzionata ai sensi
dell’articolo 213, comma 13, del codice.
6. La SOA, ricevuta la comunicazione di variazione, avvia il
procedimento di cui all’articolo 112 per la valutazione
dell’idoneità del direttore tecnic indicato dall’impresa.
7. Se l’impresa non provvede alla sostituzione del o dei
direttori tecnici uscenti, la SOA o, in caso di inerzia, l’ANAC
dispone:
a) la decadenza dell’attestazione di qualificazione nelle
categorie ed importi corrispondenti, connessi alla presenza del
o dei
direttori tecnici uscenti;
b) la conferma o la riduzione dell’attestazione nelle categorie
e importi corrispondenti, qualora l’impresa dimostri di aver
eseguito lavori rispettivamente di pari o di minore importo
nelle categorie in precedenza ottenute con l’apporto
dell’esperienza del direttore tecnico.
Articolo 95 Contenuto delle
attestazioni di qualificazione
1. Le informazioni da riportare
nelle attestazioni rilasciate dalle SOA, con riferimento ai
requisiti di ordine generale di cui
all’articolo 85 e ai requisiti di ordine speciale di cui
all’articolo 86 sono individuate dall’ANAC nel provvedimento di
cui
all’articolo 62, comma 5.
Articolo 96 Verifica
triennale
1. Ai fini della verifica da
effettuarsi entro il terzo anno di validità dell’attestazione ai
sensi dell’articolo 84, comma 11, del
codice, l’impresa sottoscrive apposito contratto con la stessa
SOA che ha rilasciato l’attestazione oggetto di revisione non
prima di novanta giorni dalla scadenza del previsto termine
triennale e non oltre sessanta giorni prima di detta scadenza.
Nel caso di rispetto dei termini di cui al precedente periodo,
l’efficacia della verifica decorre dalla data di scadenza del
triennio; qualora non siano rispettati detti termini,
l’efficacia della stessa decorre dalla data di adozione della
verifica e comunque successivamente alla scadenza del triennio.
2. Qualora l’impresa si sottoponga a verifica dopo la scadenza
di cui al comma 1, la stessa non può partecipare alle gare nel
periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla
data di effettuazione della verifica con esito positivo.
3. Nel caso in cui l’ANAC abbia disposto nei confronti di una
SOA la sospensione ovvero la decadenza dell’autorizzazione
all’esercizio dell’attività di attestazione, l’impresa può
sottoporsi alla verifica triennale dei requisiti presso altra
SOA. La SOA
che ha rilasciato l’attestazione originaria ha l’obbligo di
trasferire la documentazione relativa all’impresa alla nuova SOA
entro quindici giorni dalla richiesta.
4. La SOA nei sessanta giorni successivi alla stipula del
contratto compie la procedura di verifica triennale. Qualora al
quarantacinquesimo giorno dalla sottoscrizione del contratto
l’istruttoria non sia ancora conclusa, la SOA avvisa
tempestivamente l’impresa dell’imminente scadenza del termine
massimo fissato per il rilascio dell’attestazione, indicando le
ragioni per la mancata conclusione e richiedendo eventuale
ulteriore documentazione necessaria ai fini dell’istruttoria.
Trascorso il termine di sessanta giorni, la SOA è tenuta a
dichiarare l’esito della procedura.
5. I requisiti di ordine generale necessari alla verifica
triennale sono quelli previsti all’articolo 85.
6. La verifica ha ad oggetto il mantenimento dei requisiti di
capacità strutturale previsti agli articoli 81 e 88, nonché
all’articolo 86, commi 3, lettere a) e c), 5, lettera a),7, 8,
9, 10, 11, 12 e all’articolo 99, commi 4 e 11. La verifica di
congruità tra cifra d’affari in lavori, costo delle attrezzature
tecniche e costo del personale dipendente, di cui all’articolo
86, comma 12, è effettuata con riferimento al rapporto tra costo
medio del quinquennio fiscale precedente la scadenza del termine
triennale e importo medio annuale della cifra d’affari in lavori
accertata in sede di attestazione originaria, come
eventualmente rideterminata figurativamente ai sensi
dell’articolo 86, comma 12, con una tolleranza del cinquanta per
cento. La cifra d’affari è ridotta in proporzione alla quota di
scostamento superiore al cinquanta per cento, con conseguente
eventuale revisione della attestazione. Le categorie in cui deve
essere effettuata la suddetta revisione sono indicate dalla
impresa in sede di contratto di verifica triennale. È consentito
il ripianamento di eventuali perdite di esercizio risultanti dal
bilancio depositato e la conseguente ricapitalizzazione da parte
dei soci prima della sottoscrizione del contratto con la SOA.
In tal caso, la verifica triennale non si intende superata
qualora il requisito riferito al patrimonio netto positivo non
sia
confermato nel bilancio annuale successivamente depositato.
7. Dell’esito della procedura di verifica la SOA informa
l’impresa e l’ANAC inviando all’Osservatorio dei contratti
pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, entro il termine di cui
al comma 4, l’attestato revisionato o comunicando all’impresa e
all’ANAC l’eventuale esito negativo; in quest’ultimo caso la SOA
dichiara la decadenza dell’attestato a far data dalla scadenza
indicata per la verifica triennale.
8. L’inosservanza dei termini e delle disposizioni del presente
articolo comporta l’applicazione dell’articolo 77, comma 3,
lettera f).
CAPO III CASI PARTICOLARI DI
DIMOSTRAZIONE DEI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE
Articolo 97 Società tra
concorrenti riuniti o consorziati
1. La società costituita dai
concorrenti riuniti o consorziati ai sensi del libro V, titolo
V, capo III e seguenti del codice civile per l’esecuzione
unitaria, totale o parziale, dei lavori non può conseguire la
qualificazione. La società subentra, senza che ciò costituisca
ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza
necessità di autorizzazione o di approvazione,
nell'esecuzione totale o parziale del contratto, ferme restando
le responsabilità dei concorrenti riuniti o consorziati ai sensi
del codice. Il subentro ha effetto dalla data di notificazione
dell'atto costitutivo alla stazione appaltante, e
subordinatamente
alla iscrizione della società nel registro delle imprese. Tutti
i concorrenti riuniti devono far parte della società nella
medesima percentuale di appartenenza al raggruppamento. Ai fini
della qualificazione dei concorrenti riuniti, i lavori eseguiti
dalla società sono riferiti ai singoli concorrenti riuniti,
secondo le rispettive quote di partecipazione alla società
stessa.
2. Ai fini della qualificazione dei concorrenti consorziati, i
lavori eseguiti dalla società sono attribuiti secondo le
disposizioni
dell’articolo 99, comma 11.
Articolo 98 Lavori eseguiti
dall’impresa affidataria e dall’impresa subappaltatrice
1. Ai fini della qualificazione
delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto e
delle imprese subappaltatrici le SOA si attengono ai seguenti
criteri:
a) l’impresa subappaltatrice utilizza, per la qualificazione, il
quantitativo delle lavorazioni eseguite nelle categorie di cui
all’allegato A indicate nel CEL emesso secondo le indicazioni
contenute nell’articolo 105, comma 22, del codice. Il CEL
riporta, nel quadro relativo alle lavorazioni eseguite dalle
imprese subappaltatrici, le categorie dei lavori effettivamente
eseguiti dalle medesime anche se non indicate nel bando di gara;
b) l’impresa affidataria utilizza i lavori eseguiti
direttamente.
2. In caso di lavori eseguiti in raggruppamento temporaneo, le
disposizioni di cui al comma 1 si applicano con riferimento a
ciascuna impresa riunita.
Articolo 99 Consorzi stabili
e reti d’impresa, consorzi di cooperative e consorzi tra imprese
artigiane
1. Ai consorzi stabili si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo
II del titolo X del libro quinto del codice
civile, nonché l’articolo 105 del codice. È vietata la
partecipazione a più di un consorzio stabile.
2. La qualificazione dei consorzi stabili è ottenuta sulla base
dei requisiti maturati dalle singole consorziate ed è conseguita
con riferimento a una determinata categoria di opere generali o
specialistiche per la classifica corrispondente alla somma di
quelle possedute dalle imprese consorziate. A tale
qualificazione possono essere sommati i requisiti eventualmente
maturati
in proprio dal consorzio. Per la qualificazione alla classifica
di importo illimitato, è in ogni caso necessario che il
consorzio o
almeno una tra le imprese consorziate già possieda tale
qualificazione ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano
almeno una con qualificazione per classifica IX e almeno due con
classifica VII o superiore, ovvero che tra le imprese
consorziate ve ne siano almeno tre con qualificazione per
classifica VIII. Per la qualificazione per prestazioni di
progettazione e costruzione, nonché per la fruizione dei
meccanismi premiali di cui all’articolo 93, comma 7, del codice,
è in ogni caso sufficiente che i corrispondenti requisiti siano
posseduti da almeno una delle imprese consorziate. Qualora la
qualificazione risultante dalla somma dei requisiti di cui sopra
non coincida con una delle classifiche di cui all’articolo 80,
comma 2, la qualificazione è acquisita nella classifica
immediatamente inferiore o in quella immediatamente superiore
alla somma delle classifiche possedute dalle imprese
consorziate, a seconda che tale somma si collochi
rispettivamente al di sotto, ovvero al di sopra o alla pari
della metà dell'intervallo tra le due classifiche.
3. La qualificazione mediante sommatoria dei requisiti delle
singole imprese consorziate è attribuita a seguito di verifica
dell’effettiva sussistenza in capo alle singole consorziate dei
corrispondenti requisiti.
4. I consorzi stabili che abbiano conseguito l’attestazione di
qualificazione mediante sommatoria dei requisiti delle singole
imprese consorziate possono dimostrare il requisito relativo
alle attrezzature tecniche di cui all’articolo 86, comma 7,
mediante l’attrezzatura in dotazione stabile ai propri
consorziati; il requisito relativo all’organico medio annuo di
cui
all’articolo 86, comma 9, attraverso il costo del personale
dipendente proprio e dei soggetti consorziati.
5. In caso di scioglimento del consorzio stabile, ai consorziati
sono attribuiti pro-quota i requisiti economico- finanziari e
tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non
assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione
sono proporzionali all’apporto reso dai singoli consorziati
nell’esecuzione dei lavori nel quinquennio antecedente.
6. Il conseguimento della qualificazione da parte del consorzio
stabile non pregiudica la contemporanea qualificazione dei
singoli consorziati; l’attestazione di qualificazione di questi
ultimi riporta la segnalazione di partecipazione al consorzio
stabile.
7. Le SOA che hanno rilasciato l’attestazione di qualificazione
a consorzi stabili hanno l’obbligo di comunicare, entro sette
giorni, il rilascio delle attestazioni di qualificazioni alle
SOA che hanno emesso le attestazioni delle imprese aderenti,
affinché queste provvedano a rilasciare una attestazione di
qualificazione aggiornata alla luce della partecipazione al
consorzio.
8. La durata dell’attestazione di qualificazione di un consorzio
stabile è quella indicata all’articolo 84, comma 11, del codice;
nel caso in cui l’attestazione di uno dei consorziati scada
prima dei tre anni ovvero dei cinque anni, scadenza intermedia,
come pure nei casi di variazione di classifica o di categorie
delle attestazioni dei consorziati o di variazione dei soggetti
consorziati qualora esse comportino una riduzione della
qualificazione posseduta, il consorzio richiede alla SOA
l’adeguamento della propria attestazione.
9. L’attestazione di un consorzio stabile riporta la data di
scadenza intermedia qualora essa sia precedente a quella di
verifica triennale e, per le attestazioni rilasciate in sede di
verifica triennale o dopo la suddetta verifica, qualora la
scadenza
intermedia sia precedente alla scadenza quinquennale
dell’attestazione.
10. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle
imprese aderenti al contratto di rete alle condizioni indicate
dall’articolo 48, comma 14, del codice. Ai fini previsti
all’articolo 112, i consorzi e le imprese di rete comunicano
all’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, entro trenta giorni dal loro verificarsi,
le variazioni
della composizione del consorzio o della rete.
11. I consorzi di cooperative di produzione e lavoro e i
consorzi tra imprese artigiane sono qualificati sulla base dei
propri
requisiti. Si applica il comma 4.
Articolo 100 Criteri per
l’imputazione, ai fini della qualificazione, delle prestazioni
eseguite al consorzio o ai singoli consorziati esecutori
1. Ai fini della
qualificazione, con delibera consortile è stabilito se i lavori
aggiudicati al consorzio stabile, al consorzio di
cooperative o al consorzio tra imprese artigiane sono attribuiti
al consorzio e ai singoli consorziati esecutori secondo i
seguenti criteri:
a) per ciascuna categoria, la somma degli importi attribuiti al
consorzio e ai singoli consorziati esecutori non può superare
l’importo certificato di oltre il trenta per cento. Per le
categorie a qualificazione obbligatoria la somma degli importi
attribuiti
non può superare l’importo certificato di oltre il quaranta per
cento;
b) l’importo massimo utilizzabile dal consorzio o dall’insieme
dei consorziati esecutori, in ciascuna categoria equivale
all’importo certificato.
Articolo 101 Requisiti del
concessionario
1. I soggetti che intendono
partecipare alle gare per l’affidamento di concessione di lavori
pubblici, se eseguono lavori con la
propria organizzazione di impresa, devono essere qualificati
secondo quanto previsto dall’articolo 84 del codice e
dall’articolo
88 con riferimento ai lavori direttamente eseguiti ed essere in
possesso dei seguenti ulteriori requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi:
a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi
cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando non
inferiore
al dieci per cento dell’investimento previsto per l’intervento;
b) capitale sociale non inferiore ad un ventesimo
dell’investimento previsto per l’intervento;
c) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a
quello previsto dall’intervento per un importo medio non
inferiore al
cinque per cento dell’investimento previsto per l’intervento;
d) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio
affine a quello previsto dall’intervento per un importo medio
pari ad almeno il due per cento dell’investimento previsto
dall’intervento.
2. In alternativa ai requisiti previsti dal comma 1, lettere c)
e d), il concessionario può incrementare i requisiti previsti
dal
medesimo comma, lettere a) e b), nella misura fissata dal bando
di gara, comunque compresa fra 1,5 volte e tre volte. Il
requisito previsto dal comma 1, lettera b), può essere
dimostrato anche attraverso il patrimonio netto.
3. Se il concessionario non esegue direttamente i lavori oggetto
della concessione, deve essere in possesso esclusivamente
degli ulteriori requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), c)
e d).
4. Qualora il candidato alla concessione sia costituito da un
raggruppamento temporaneo di soggetti o da un consorzio, i
requisiti previsti al comma 1 devono essere posseduti
complessivamente, fermo restando che ciascuno dei componenti del
raggruppamento possegga una percentuale non inferiore al dieci
per cento dei requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b).
5. Qualora, ai sensi dell’articolo 183 del codice, sia
necessario apportare modifiche al progetto presentato dal
promotore ai
fini dell’approvazione dello stesso, il promotore, ovvero i
concorrenti successivi in graduatoria che accettano di apportare
le
modifiche, devono comunque possedere, anche associando o
consorziando altri soggetti, gli eventuali ulteriori requisiti,
rispetto a quelli previsti dal bando di gara, necessari per
l’esecuzione del progetto.
Articolo 102 Terzi
affidatari di lavori del contraente generale
1. Ai terzi affidatari di
lavori del contraente generale ai sensi dell’articolo 194, comma
7, del codice sono richiesti i requisiti di qualificazione
prescritti dal presente regolamento per la corrispondente
categoria e classifica di importo. I CEL sono emessi dal
soggetto aggiudicatore che ha proceduto all’affidamento al
contraente generale e trasmessi a cura del medesimo
all’ANAC.
2. Ai terzi affidatari del contraente generale si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 80, comma 11.
Articolo 103 Operatori
economici sottoposti alla misura straordinaria e temporanea di
gestione
1. In deroga all’articolo 112,
l’adozione della misura della straordinaria e temporanea
gestione ai sensi dell’articolo 32,
comma 10, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito
con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114,
sospende l’obbligo della SOA di dichiarare la decadenza
dell’attestazione di qualificazione per la carenza del requisito
di cui
all’articolo 80, comma 2, del codice. Qualora il provvedimento
di decadenza dell’attestazione di qualificazione per la carenza
del requisito di cui sopra sia stato già adottato, lo stesso è
revocato. L’adozione della misura è annotata sul casellario
informatico di cui all’articolo 213, comma 10, del codice a cura
dell’ANAC.
2. In ogni caso l’adozione della misura della straordinaria e
temporanea gestione non esclude l’applicazione dell’articolo
112,
e delle disposizioni del codice antimafia se, nel corso
dell’esecuzione del contratto, viene meno un requisito di ordine
generale diverso rispetto a quello dell’articolo 80, comma 2,
del codice oppure un requisito speciale che ha consentito il
rilascio dell’attestazione.
3. Nei casi indicati al comma 1, l’attestazione è utilizzabile
esclusivamente per proseguire l’esecuzione del contratto oggetto
di commissariamento e non consente la partecipazione a procedure
per l'affidamento e l’esecuzione di lavori, né la
sottoscrizione di nuovi contratti. Tale indicazione è oggetto di
specifica annotazione nel casellario informatico di cui
all’articolo 213, comma 10, del codice a cura dell’ANAC.
4. Se nel corso dell’esecuzione del contratto oggetto di
commissariamento scade il termine triennale o quinquennale di
validità dell’attestazione, l’operatore economico si sottopone a
verifica triennale o chiede il rinnovo dell’attestazione
medesima. La SOA svolge l’ordinaria attività di verifica ad
eccezione della verifica del possesso del requisito di cui
all’articolo
80, comma 2, del codice in quanto considerata assolta dai
requisiti di carattere generale dei commissari.
5. La misura straordinaria sospende l’efficacia
dell’informazione interdittiva antimafia ai fini della decadenza
dall’attestazione, nei soli limiti degli atti occorrenti a
portare a compimento il contratto oggetto di commissariamento e
richiama l’attenzione dei commissari affinché, laddove
nell’espletamento dell’incarico acquisiscano notizia di un uso
difforme
dell’attestazione, provvedano a darne tempestiva segnalazione
all’ANAC e alle Autorità competenti.
6. In sede di notifica all’impresa del decreto di applicazione
della misura straordinaria, è richiamata la responsabilità degli
amministratori ordinari rispetto al divieto di eseguire
ulteriori contratti pubblici.
7. La cessazione della misura di straordinaria e temporanea
gestione è comunicata dagli amministratori della società alla
SOA competente ai fini della dichiarazione di decadenza
dell’attestazione oppure della dichiarazione di cessazione della
sospensione dell’efficacia del provvedimento di decadenza già
adottato e all’ANAC ai fini della cancellazione delle
annotazioni di cui ai commi 1 e 2 e dell’annotazione del
provvedimento adottato dalla SOA.
CAPO IV QUALIFICAZIONE
MEDIANTE ATTI DI TRASFERIMENTO D’AZIENDA
Articolo 104 Ambito di
applicazione
1. In caso di cessione, fusione
o altra operazione che comporti il trasferimento di azienda o di
un suo ramo, le imprese aventi causa possono avvalersi, per la
qualificazione, dei requisiti posseduti dalle imprese danti
causa e direttamente collegati all’azienda o al ramo d’azienda
acquisito. La consistenza dei requisiti trasferiti garantisce
l’immediata operatività dell’impresa avente causa nel ramo
acquisito.
2. Nel caso di affitto di azienda, l’impresa affittuaria può
avvalersi dei requisiti posseduti dall’impresa affittante se il
contrattodi affitto abbia durata non inferiore a tre anni e sia
annotato presso la Camera di commercio ai sensi dell’articolo
2556, comma 2, del codice civile.
3. Non è consentito al comodatario di un’azienda o di un ramo di
azienda di avvalersi, ai fini della propria qualificazione, dei
requisiti posseduti dall’impresa comodante.
4. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai casi
di conferimento dell’impresa individuale, a seguito del decesso
del titolare, nell’impresa costituita dagli eredi in forma
societaria e di donazione di impresa individuale con
continuazione
dell’esercizio da parte dei donatori sotto forma di società. In
tali casi il rilascio dell’attestazione di qualificazione
all’impresa
costituita in forma societaria avviene mediante variazione
minima dell’attestazione rilasciata all’impresa dante causa.
Articolo 105 Valutazione dei
requisiti di qualificazione
1. L’impresa che intende
conseguire l’attestazione di qualificazione ai sensi
dell’articolo 104, commi 1 o 2, presenta alla SOA il contratto
di trasferimento o affitto d’azienda o di ramo d’azienda e
l’ulteriore eventuale documentazione specificamente
richiesta dalla SOA medesima.
2. La SOA verifica la sussistenza dei requisiti di carattere
generale di cui all’articolo 85 in capo all’impresa richiedente
l’attestazione.
3. L’impresa avente causa può avvalersi dei requisiti di
carattere speciale di cui all’articolo 86 maturati dall’impresa
dante
causa se il complesso aziendale trasferito è caratterizzato da
una capacità produttiva attuale. Tale capacità è verificata
dalla
SOA accertando la sussistenza degli indicatori riportati nella
tabella di cui all’allegato C. Il rispetto di tutti gli
indicatori
consente di utilizzare per intero i requisiti di qualificazione
maturati dall’impresa cedente. Lo scostamento non superiore al 5
per cento dai valori minimi degli indicatori consente l’utilizzo
dei requisiti oggetto di cessione. Per scostamenti superiori al
5
per cento e inferiori al 50 per cento l’entità dei requisiti
utilizzabili è determinata abbattendo il valore dei requisiti
oggetto di
cessione della quota corrispondente allo scostamento. La SOA è
tenuta alla compilazione della tabella di cui all’allegato C e
alla relativa trasmissione all’ANAC secondo le indicazioni dalla
medesima fornite.
Articolo 106 Obblighi di
comunicazione e attività di verifica
1. L’impresa che ha trasferito
l’azienda o un suo ramo ne fornisce comunicazione entro dieci
giorni dalla registrazione
dell’atto di trasferimento alla SOA che ha rilasciato
l’attestazione in corso di validità e all’ANAC pena
l’applicazione della
sanzione prevista dall’articolo 213, comma 13, del codice.
2. La SOA cha ha sottoscritto il contratto di attestazione con
un’impresa che intende avvalersi dei requisiti di un’impresa
dante causa trasmette all’ANAC il modulo di cui all’allegato D e
la documentazione ivi indicata.
3. Qualora l’impresa dante causa sia in possesso di attestazione
rilasciata da altra SOA, contemporaneamente alla
trasmissione all’ANAC dei documenti e del modulo di cui al comma
precedente, la SOA che ha sottoscritto il contratto con
l’impresa avente causa trasmette il modulo e la documentazione
allegata anche alla SOA che ha rilasciato l’attestazione
all’impresa dante causa.
4. La SOA che ha attestato l’impresa dante causa provvede, entro
quindici giorni dal ricevimento del modulo di cui al comma
2 e della documentazione allegata oppure dal ricevimento della
comunicazione di cui al comma 1, alla decadenza o alla
revisione dell’attestazione con decorrenza dalla data di
efficacia del contratto di cessione e trasmette all’ANAC, entro
i
successivi quindici giorni, il provvedimento di decadenza
dell’attestazione o l’attestazione revisionata.
5. La SOA che ha stipulato il contratto con l’impresa avente
causa, qualora sia diversa da quella che ha rilasciato
l’attestazione
all’impresa dante causa, prima del rilascio dell’attestazione,
verifica l’avvenuta decadenza o revisione dell’attestazione
dell’impresa dante causa.
6. L’ANAC inserisce nel casellario informatico di cui
all’articolo 213, comma 10, del codice, in corrispondenza
dell’attestazione dell’impresa avente causa, l’annotazione
contenente l’informazione che l’attestazione è stata rilasciata
a seguito di un’operazione di cessione che ha comportato
l’utilizzo dei requisiti di altra impresa in possesso di
attestazione.
7. Gli adempimenti previsti dai commi dal 2 al 5, sono eseguiti
secondo le indicazioni fornite dall’ANAC.
8. Qualora l’ANAC riscontri che le SOA non hanno ottemperato
agli adempimenti di cui ai commi dal 2 al 5, ferma restando
l’adozione dei necessari provvedimenti sanzionatori a carico
delle stesse SOA inadempienti ai sensi dell’articolo 213, comma
13, del codice, sollecita l’assunzione, da parte della SOA
dell’impresa dante causa, del provvedimento di decadenza o di
revisione dell’attestazione. In caso di protrazione
dell’inadempienza, l’ANAC avvia un procedimento finalizzato
all’annullamento dell’attestazione o alla sua revisione con la
relativa successiva annotazione nel casellario informatico di
cui
all’articolo 213, comma 10, del codice.
Articolo 107 Attestazione a
seguito di trasferimento di azienda in casi particolari
1. Nel caso in cui sia
richiesta l’attestazione di qualificazione da parte di
un’impresa avente causa che abbia acquisito
l’azienda o un suo ramo da un’impresa fallita, l’utilizzo, da
parte dell’impresa avente causa, dei requisiti maturati in capo
all’impresa dante causa è subordinato al previo accertamento che
il complesso aziendale ceduto sia rimasto sostanzialmente
integro, nonostante la dichiarazione di fallimento pronunciata
nei riguardi dell’impresa dante causa.
2. La verifica dell’integrità del complesso aziendale trasferito
è condotta dalla SOA sulla base delle indicazioni di cui
all’articolo 105, comma 3, avvalendosi dell’inventario redatto
su autorizzazione del giudice delegato dal curatore, con
l’eventuale assistenza di uno stimatore, per l’ipotesi di
fallimento o dal commissario giudiziale, sempre su
autorizzazione del
giudice delegato.
3. L’irrogazione della sanzione interdittiva di cui all’articolo
80, comma 5, lettera g), del codice nei confronti dell’impresa
dante causa comporta l’impossibilità, per l’impresa avente
causa, di avvalersi dei requisiti maturati dall’impresa colpita
dalla
sanzione per l’intera durata del periodo interdittivo. Resta
ferma la possibilità, per l’impresa avente causa, di conseguire
l’attestazione avvalendosi dei soli requisiti maturati in
proprio o provenienti da soggetto diverso dall’impresa
sottoposta a
sanzione interdittiva.
4. Qualora nei confronti dell’impresa dante causa sia pendente
un procedimento ai sensi dell’articolo 112, comma 2, secondo
periodo del presente regolamento o dell’articolo 84, comma
4-bis, del codice, la SOA che ha sottoscritto un contratto di
attestazione con l’impresa avente causa è tenuta ad a comunicare
all’impresa la pendenza del procedimento e gli eventuali
effetti sulla possibilità di utilizzare i requisiti di
qualificazione. Tale comunicazione deve risultare agli atti del
fascicolo virtuale dell’impresa di cui all’articolo 69, comma 3.
5. In caso di affitto di azienda o di un suo ramo l’operatività
della causa interdittiva a carico dell’impresa affittante non
consente all’impresa affittuaria di proseguire nell’utilizzo dei
requisiti speciali oggetto di affitto durante il periodo di
interdizione. Le SOA, al verificarsi di tale circostanza,
avviano la verifica di cui all’articolo 112, comma 2, invitando
l’impresa
affittuaria a integrare i propri requisiti, pena il
ridimensionamento o la decadenza dell’attestazione.
CAPO V AVVALIMENTO
Articolo 108 Finalità dell’avvalimento
1. Mediante l’avvalimento di
cui all’articolo 89 del codice l’impresa ausiliata ottiene
dall’impresa ausiliaria la messa a
disposizione dei requisiti di carattere economico-finanziario e
tecnico-organizzativo richiesti per la partecipazione a una
procedura di affidamento di un contratto di appalto o di
concessione di lavori, servizi o forniture oppure per il
conseguimento dell’attestazione di qualificazione, in cambio di
un corrispettivo in denaro oppure di altra utilità di natura
direttamente o indirettamente patrimoniale.
2. In caso di avvalimento per il conseguimento dell’attestazione
di qualificazione, tra l'impresa ausiliata e l'impresa
ausiliaria
deve esistere un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo
2359, commi primo e secondo, del codice civile, oppure entrambe
le imprese devono essere controllate da una stessa impresa ai
sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo del codice
civile.
Articolo 109 Oggetto dell’avvalimento
1. La possibilità, per
l’impresa ausiliata, di avvalersi dei requisiti di altri
soggetti è subordinata all’effettiva messa a
disposizione, in suo favore, delle corrispondenti risorse umane
e strumentali dell’impresa ausiliaria per tutto il tempo
necessario all’esecuzione del contratto. Le risorse oggetto
dell’avvalimento sono dettagliatamente individuate nel contratto
di avvalimento.
2. Qualora non sia possibile una precisa individuazione dei
mezzi e delle risorse a questi correlati, il contratto di
avvalimento deve prevedere l’effettiva messa a disposizione del
complesso organizzato di beni e risorse costituenti
l’organizzazione aziendale globalmente considerata o un suo ramo
inteso come unità organizzativa funzionalmente autonoma.
L’impresa ausiliaria può continuare ad utilizzare il complesso
della sua organizzazione aziendale purché l’esecutore abbia in
qualunque momento la possibilità di acquisire la disponibilità
materiale di qualsiasi risorsa di cui abbia necessità per
l’esecuzione del contratto. Tale condizione risulta
espressamente dal contratto di avvalimento.
3. È consentito l’avvalimento della certificazione di qualità a
condizione che siano messi a disposizione dell’impresa ausiliata,
in relazione all’esecuzione dell’appalto, le risorse e
l’apparato organizzativo dell’impresa ausiliaria in tutte le
parti che
giustificano l’attribuzione del requisito di qualità.
Articolo 110 Contratto di
avvalimento e qualificazione mediante avvalimento
1. Il contratto di avvalimento
indica in modo specifico ed esauriente:
a) i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi
messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane;
b) la durata del contratto pari al tempo necessario
all’esecuzione della prestazione che richiede l’utilizzo delle
risorse oggetto di avvalimento;
c) il corrispettivo o, in mancanza, l’interesse
economico-patrimoniale conseguito dall’impresa ausiliaria.
d) l’impegno a non mettere contestualmente a disposizione di
altri soggetti le risorse oggetto di avvalimento per tutta la
durata del contratto;
e) la condizione di cui all’articolo 109, comma 2, secondo
periodo;
f) ogni altro elemento utile a determinare con precisione
l’oggetto del contratto.
2. Per l’ottenimento dell’attestazione di qualificazione
mediante avvalimento ai sensi dell’articolo 89 del codice,
l’impresa
ausiliata, presenta alla SOA la dichiarazione con la quale
l’impresa ausiliaria assume l’obbligo di mettere a disposizione
le
risorse oggetto di avvalimento in favore dell’impresa ausiliata
per tutto il periodo di validità della attestazione SOA
rilasciata
mediante avvalimento.
3. Per le finalità di cui al comma 2, l’impresa ausiliaria e
l’impresa ausiliata hanno l’obbligo di documentare alla SOA il
rapporto di controllo tra le imprese di cui all’articolo 108,
comma 2, e di comunicare alla SOA e all’ANAC entro quindici
giorni il venire meno di tale rapporto di controllo, ovvero le
circostanze che fanno venire meno la messa a disposizione delle
risorse di cui al comma 2.
4. Entro il successivo termine di quindici giorni, la SOA
provvede a comunicare all’ANAC le informazioni di cui al comma 3
e
dispone la decadenza, entro lo stesso termine, dell’attestazione
dell’impresa ausiliata.
5. L’impresa ausiliata per conseguire la qualificazione deve
possedere:
a) i requisiti di cui agli articoli 85 e 87 in proprio;
b) i requisiti di cui all’articolo 86 anche mediante i requisiti
resi disponibili dall’impresa ausiliaria.
6. L’impresa ausiliata è sottoposta a tutti gli obblighi
previsti, per le imprese attestate dalle SOA, secondo le
disposizioni del
presente titolo.
7. Le SOA attestano le imprese ausiliate utilizzando uno
specifico modello di attestazione predisposto e approvato dall’ANAC.
8. Ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione
mediante avvalimento ai sensi dell’articolo 89 del codice, la
SOA
verifica che l’impresa ausiliaria sia in possesso anche dei
requisiti di cui all’articolo 85.
Articolo 111 Indicazioni
specifiche per la partecipazione alle gare e per l’esecuzione
del contratto
1. In caso di avvalimento, la
garanzia fideiussoria di cui all’articolo 93, comma 1, del
codice riguarda unicamente il
concorrente.
2. L’impresa ausiliata può beneficiare dell’aumento del quinto
previsto dall’articolo 80, comma 3.
3. Al responsabile unico del procedimento è fatto obbligo di
comunicare all’ANAC l’eventuale esito negativo dei controlli di
cui all’articolo 89, comma 9, del codice.
4. Il bando può prevedere che, in relazione alla natura
dell’appalto, qualora sussistano requisiti tecnici connessi con
il
possesso di particolari attrezzature possedute da un
ristrettissimo ambito di imprese operanti sul mercato, queste
possano
prestare l’avvalimento nei confronti di più di un concorrente,
sino ad un massimo indicato nel bando stesso, impegnandosi a
fornire la particolare attrezzatura tecnica, alle medesime
condizioni, all'aggiudicatario.
CAPO VI SISTEMA
SANZIONATORIO
Articolo 112 Diniego e
decadenza dell’attestazione di qualificazione
1. Le SOA non rilasciano
l’attestazione di qualificazione ai soggetti che, ai fini della
qualificazione, hanno presentato
documentazione o dichiarazioni false in relazione ai requisiti
di ordine generale o speciale, anche nell’ipotesi di certificati
lavori ininfluenti per la specifica categoria richiesta.
2. Le SOA dichiarano la decadenza dell’attestazione di
qualificazione qualora accertino che la stessa sia stata
rilasciata in
carenza dei requisiti prescritti dal codice e dal presente
regolamento, oppure che sia venuto meno il possesso dei predetti
requisiti. A tal fine le imprese comunicano all’Osservatorio dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nel
termine di trenta giorni dalla relativa conoscenza, le
variazioni dei requisiti generali e del requisito di cui
all’articolo 94,
secondo le modalità indicate dall’ANAC, pena l’applicazione
delle sanzioni previste dall’articolo 213, comma 13, del codice.
La decadenza dell’attestazione è dichiarata anche nel caso in
cui la SOA accerti che la stessa è stata rilasciata sulla base
di
documentazione o dichiarazioni false.
3. Il diniego e la decadenza dell’attestazione sono dichiarati
all’esito di un procedimento svolto in contraddittorio con
l’impresa interessata ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.
241. Il procedimento è avviato entro dieci giorni
dall’accertamento della carenza dei requisiti e si conclude
entro 30 giorni dall’avvio.
4. Le SOA hanno l’obbligo di comunicare all’ANAC l’avvio dei
procedimenti di cui al comma 3, e il relativo esito.
5. I provvedimenti di diniego e di decadenza delle attestazioni
di qualificazione sono annotati nel casellario informatico di
cui
all’articolo 213, comma 10, del codice a cura dell’ANAC.
Articolo 113 Sospensione
cautelare dell’attestazione di qualificazione
1. Nel caso di presentazione,
da parte delle stazioni appaltanti, dell’istanza di verifica di
cui all’articolo 84, comma 6, del
codice, l’ANAC, valutata la fondatezza della condotta
contestata, dispone la sospensione cautelare dell’attestazione
nei
termini ivi indicati e inserisce la relativa notizia nel
casellario informatico di cui all’articolo 213, comma 10, del
codice.
Contestualmente, l’ANAC richiede alla SOA che ha rilasciato
l’attestazione oggetto di segnalazione l’avvio del procedimento
di cui all’articolo 112, comma 3, volto all’accertamento del
possesso dei requisiti previsti dal codice e dal presente
regolamento.
2. Nel caso in cui la SOA accerti la sussistenza dei requisiti
di qualificazione, nel termine di cui all’articolo 84, comma 6,
del
codice, comunica all’impresa interessata e all’ANAC la conferma
di validità dell’attestazione. L’ANAC dispone la revoca del
provvedimento di sospensione cautelare dell’attestazione e
cancella la relativa annotazione nel casellario informatico di
cui
all’articolo 213, comma 10, del codice.
3. Nel caso in cui la SOA accerti l’insussistenza dei requisiti
di qualificazione, nel termine di cui all’articolo 84, comma 6,
del
codice, comunica all’impresa e all’ANAC la decadenza
dell’attestazione. L’ANAC inserisce la relativa notizia nel
casellario
informatico di cui all’articolo 213, comma 10, del codice. Nel
caso in cui la SOA accerti l’intervenuta presentazione di
documentazione o dichiarazioni false, ne dà comunicazione all’ANAC
che avvia il procedimento di cui all’articolo 84, comma
4-bis, del codice.
TITOLO IV QUALIFICAZIONE DEL
CONTRAENTE GENERALE
Articolo 114 Sistema di
qualificazione
1. Le attività del sistema di
qualificazione dei contraenti generali di cui all'articolo 197,
comma 4, del codice, disciplinate nel
presente titolo, sono svolte dalla competente struttura
individuata nel regolamento di organizzazione del Ministero
delle
infrastrutture e dei trasporti.
2. Ai sensi dell’art. 197, comma 2, del codice i contraenti
generali sono qualificati per classifiche, riferite all'importo
lordo
degli affidamenti per i quali possono concorrere. La
qualificazione conseguita in una classifica abilita il
contraente generale a
partecipare alle gare con importo a base di gara non superiore a
quello della classifica di iscrizione, salva la facoltà di
associarsi ad altro contraente generale, purché venga garantito
il complesso dei requisiti di cui all’articolo 115.
3. I contraenti generali sono qualificati per classifiche
secondo i seguenti livelli di importo:
I fino a 350 milioni di euro;
II fino a 700 milioni di euro;
III oltre 700 milioni di euro.
4. L’importo della classifica III, ai fini del rispetto dei
requisiti di qualificazione, è convenzionalmente stabilito pari
a 900
milioni di euro.
5. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 198 del codice e
all’articolo 79, comma 4, il rilascio dell’attestazione di
qualificazione a contraente generale costituisce condizione
necessaria per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di
capacità economica e finanziaria, di idoneità tecnica e
organizzativa e di organico tecnico e dirigenziale, ai fini
dell’affidamento unitario a contraente generale ai sensi
dell’articolo 194 del codice.
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente titolo, si
fa riferimento, per quanto applicabili, alle disposizioni
previste negli altri titoli della parte II.
Articolo 115 Requisiti per
la qualificazione del Contraente generale
1. Costituiscono requisiti per
la qualificazione dei contraenti generali:
a) il possesso di un sistema di gestione per la qualità
aziendale UNI EN ISO 9001 di cui al comma 2;
b) il possesso dei requisiti di ordine generale di cui
all'articolo 116;
c) il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui
all'articolo 117.
2. Il sistema di gestione per la qualità aziendale, certificato
da organismi di certificazione accreditati ai sensi delle norme
della serie ISO/IEC 17000, è riferito agli aspetti gestionali
del contraente generale nel suo complesso, in relazione alle
attività dallo stesso svolte ai sensi dell’articolo 194 del
codice.
Articolo 116 Requisiti di
ordine generale del contraente generale
1. I requisiti di ordine
generale occorrenti per la qualificazione del contraente
generale sono quelli previsti dall’articolo 80 del
codice.
2. Il sistema di qualificazione accerta il possesso dei
requisiti di cui al comma 1 nei confronti dei soggetti indicati
all’articolo
80, comma 3, del codice, anche avvalendosi alla Banca Dati
Nazionale degli operatori economici di cui all’articolo 81,
comma
1, del medesimo codice.
3. Le imprese in possesso di un’attestazione SOA in corso di
validità, rilasciata ai sensi della parte II, titolo I, possono
dimostrare il possesso dei requisiti di ordine generale mediante
presentazione dell’attestazione SOA.
4. Nel caso di cui al comma 3, la validità dell’attestazione a
contraente generale non può essere superiore a quella
dell’attestazione SOA. Il contraente generale provvede a
comunicare al Sistema di qualificazione l’eventuale tempestivo
rinnovo della stessa. In tal caso l’attestazione a contraente
generale prosegue nella sua validità sino alla scadenza
ordinaria.
Articolo 117 Requisiti di
ordine speciale del contraente generale
1. I requisiti di ordine
speciale occorrenti per la qualificazione del contraente
generale sono:
a) idoneità professionale;
b) adeguata capacità economica e finanziaria;
c) adeguata idoneità tecnica e organizzativa;
d) adeguato organico tecnico e dirigenziale.
2. L’idoneità professionale è dimostrata dall’iscrizione nel
registro della camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, e secondo quanto indicato dall’articolo 83, comma
3, del codice.
3. L’adeguata capacità economica e finanziaria è dimostrata
dalla cifra d’affari triennale convenzionale consolidata in
lavori
non inferiore a cinquecento milioni di euro per la classifica I,
mille milioni di euro per la classifica II e milletrecento
milioni di
euro per la classifica III, determinata calcolando il rapporto
tra il patrimonio netto dell’ultimo bilancio consolidato,
costituito
dal totale della lettera A) del passivo di cui all’articolo 2424
del codice civile eventualmente integrato da dotazioni o risorse
finanziarie addizionali irrevocabili, a medio e lungo periodo,
messe a disposizione anche dalla eventuale società controllante,
e la cifra di affari annuale media consolidata in lavori
relativa all’attività diretta e indiretta, risultante dai
bilanci consolidati
dell’ultimo triennio e eventualmente comprendente le attività di
progettazione e fornitura di impianti e manufatti compiute
nell’ambito della realizzazione di un’opera affidata
all’impresa. Ove il rapporto sia inferiore al venti per cento,
la cifra d’affari
triennale consolidata in lavori viene convenzionalmente ridotta,
fino a riportare il rapporto al venti per cento; ove superiore,
la cifra di affari triennale consolidata in lavori è
incrementata convenzionalmente di tanti punti quanto è
l’eccedenza rispetto
al venti per cento, con il limite massimo di incremento del
cinquanta per cento.
4. L’adeguata idoneità tecnica e organizzativa è dimostrata:
a) dall’esecuzione, nell’ultimo decennio, anche con qualsiasi
mezzo, di un lavoro di importo non inferiore al quaranta per
cento dell’importo della classifica richiesta, ovvero, in
alternativa, di due lavori di importo complessivo non inferiore
al
cinquantacinque per cento della classifica richiesta, ovvero, in
alternativa, di tre lavori di importo complessivo non inferiore
al sessantacinque per cento della classifica richiesta. Per
lavori eseguiti con qualsiasi mezzo si intendono quelli aventi
ad
oggetto la realizzazione di un’opera rispondente ai bisogni del
committente, con piena libertà di organizzazione del processo
realizzativo, ivi compresa la facoltà di affidare a terzi anche
la totalità dei lavori stessi, nonché di eseguire gli stessi,
direttamente o attraverso società controllate. Possono essere
altresì valutati tutti i lavori, ivi compresi quelli oggetto di
una
concessione di lavori o di un contratto di partenariato pubblico
privato affidati secondo le procedure di cui alla parte III o IV
del codice dei contratti pubblici.
b) I lavori valutati sono quelli eseguiti regolarmente e con
buon esito e ultimati nel decennio precedente la richiesta di
qualificazione, ovvero la parte di essi eseguita nello stesso
decennio. Per i lavori iniziati prima del decennio o in corso
alla
data della richiesta, si presume un andamento lineare. L'importo
dei lavori è costituito dall'importo contabilizzato al netto del
ribasso d'asta, incrementato dall'eventuale revisione prezzi e
dalle risultanze definitive del contenzioso eventualmente
insorto per riserve dell'appaltatore diverse da quelle
riconosciute a titolo risarcitorio. L’ammissibilità dei lavori
eseguiti
all’estero viene effettuata sulla base della documentazione di
cui all’articolo 92, comma 1 e del comma 3, primo periodo; il
riferimento ivi contenuto alla SOA si intende riferito al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Se i lavori sono
già stati
ritenuti ammissibili da una SOA, il sistema di qualificazione,
ai fini istruttori e limitatamente ai documenti di interesse,
accede al pertinente fascicolo virtuale di cui all’articolo 69,
comma 3.
5. L’adeguato organico tecnico e dirigenziale è dimostrato da:
a) la presenza in organico di dirigenti dell’impresa in numero
non inferiore a quindici unità per la classifica I, venticinque
unità per la classifica II e quaranta unità per la classifica
III;
b) la presenza in organico di direttori tecnici, dotati di
adeguata professionalità tecnica e di esperienza acquisita in
qualità di
responsabile della condotta dei lavori, responsabile di cantiere
o di progetto di un lavoro non inferiore a trenta milioni di
euro per la classifica I, a cinquanta milioni di euro per la
classifica II e a sessanta milioni di euro per la classifica III,
in numero non inferiore a tre unità per la classifica I, a sei
unità per la classifica II e a nove unità per la classifica III;
gli stessi soggetti non possono rivestire analogo incarico per
altra impresa e producono, a tale fine, una dichiarazione di
unicità di incarico.
c) l’attestazione di qualificazione per progettazione e
costruzione per le imprese di categoria superiore alla VII,
ovvero la
presenza in organico dello staff di progettisti di cui
all’articolo 88, comma 1, nel numero minimo stabilito per le
imprese di
categoria superiore alla VII;
d) la presenza di almeno due direttori tecnici dotati di
esperienza acquisita in qualità di responsabili di progetto di
cui alla
lettera b), ovvero dotati di adeguata competenza acquisita anche
attraverso la frequenza, con superamento dell’esame
finale, di corsi di formazione in materia di Project Management.
Articolo 118 Procedure per
la qualificazione del Contraente generale
1. Le imprese che intendono
ottenere la qualificazione a contraente generale per le
classifiche di cui all’articolo 114, inviano
per posta certificata al Sistema di qualificazione:
a) la domanda di qualificazione;
b) la documentazione concernente il possesso dei requisiti
necessari per la classifica di qualificazione richiesta,
indicata negli
articoli da 121 a 123;
c) l'attestato del versamento degli oneri di cui all’allegato E-
Parte II.
2. La domanda e la documentazione trasmesse devono essere
conformi alle istruzioni di dettaglio e ai modelli pubblicati
sul
sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ogni
documento deve recare la sottoscrizione con firma digitale del
legale rappresentante dell'impresa o di un suo procuratore.
Tutte le comunicazioni avvengono via posta elettronica
certificata.
3. Il Sistema di qualificazione, ricevuta la domanda, verifica
la completezza della medesima e della documentazione allegata
entro sessanta giorni. Nel caso di verifica positiva della
domanda e della allegata documentazione, all'impresa viene data
comunicazione dell'apertura del procedimento amministrativo, con
indicazione del nominativo del responsabile del
procedimento e dei dati di riferimento dello stesso, quali
dislocazione dell'ufficio, numero telefonico e indirizzo di
posta
elettronica certificata. All’impresa viene comunicata
l’eventuale incompletezza della documentazione presentata ai
fini
dell’integrazione e la conseguente interruzione del termine dei
sessanta giorni. In assenza di riscontro da parte dell’impresa
alle richieste di informazione nel termine di trenta giorni, il
Sistema di qualificazione procede a formale diffida per posta
certificata, imponendo all'impresa attestata l'ulteriore termine
perentorio di quindici giorni per fornire le informazioni
richieste. Trascorso inutilmente anche il detto termine, la
richiesta di qualificazione decade. Il Sistema di
qualificazione,
anche d’ufficio, acquisisce la documentazione e le
certificazioni idonee a comprovare il possesso dei requisiti
richiesti.
4. Verificati i contenuti della documentazione trasmessa e
conclusa la fase istruttoria, in un termine comunque non
superiore a sessanta giorni dall'avvio del procedimento, fatta
salva l'eventuale interruzione del termine, il Sistema di
qualificazione trasmette gli atti assunti, corredati di
relazione, ai fini di riscontro tecnico, al Consiglio superiore
dei lavori pubblici, che provvede nel termine improrogabile di
quindici giorni. Acquisito detto riscontro, il sistema di
qualificazione procede, nei quindici giorni successivi,
all'adozione del provvedimento di attestazione, ovvero di
motivato diniego, del possesso della qualifica di «contraente
generale» da parte dell'impresa. Ove, a seguito del suddetto
riscontro da parte del Consiglio superiore, sia necessario
richiedere all'impresa ulteriore documentazione integrativa, il
termine di quindici giorni, assegnato al Sistema di
qualificazione, decorre dall'acquisizione della documentazione
richiesta.
5. Il provvedimento di attestazione, o di diniego della stessa,
è comunicato all'impresa interessata ed all'ANAC. Del rilascio
dell'attestazione viene altresì dato avviso sul sito informatico
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Durante
l'esecuzione dei lavori, i soggetti aggiudicatori verificano,
attraverso il sito informatico del Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti, che non sia intervenuta, nei confronti dell'esecutore
e del subappaltatore, la decadenza dell'attestazione di
qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o
dichiarazioni mendaci, ovvero nelle ipotesi di cui ai commi 6 e
7.
6. Il Sistema di qualificazione può provvedere, successivamente
al rilascio dell’attestazione, a verifiche, anche a campione,
del mantenimento del possesso dei requisiti richiesti da parte
delle imprese attestate, acquisendo le informazioni necessarie
dalle imprese medesime, o d'ufficio. In assenza di riscontro da
parte delle imprese alle richieste di informazione nel termine
di trenta giorni, procede a formale diffida per posta
certificata, imponendo all'impresa attestata l'ulteriore termine
perentorio di quindici giorni per fornire le informazioni
richieste. Trascorso inutilmente anche il detto termine,
l'attestazione
rilasciata cessa di avere validità.
7. L'attestazione rilasciata dal sistema di qualificazione cessa
comunque di avere validità ove l'impresa cui è stata rilasciata
perda anche uno soltanto dei requisiti richiesti e documentati
per la qualificazione. Il sistema di qualificazione cura le
conseguenti comunicazioni all'impresa interessata, all'ANAC, e
assicura, altresì, che venga dato avviso sul sito informatico
istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
8. Le imprese attestate comunicano al sistema di qualificazione,
entro trenta giorni dal suo verificarsi, ogni variazione
relativa ai requisiti di ordine generale.
9. Almeno novanta giorni prima della scadenza della validità
della attestazione, il contraente generale presenta l'istanza
contenente la richiesta di rinnovo della attestazione, con le
modalità di cui al presente articolo.
Articolo 119 Direzione
tecnica e organico tecnico e dirigenziale
1. I soggetti ai quali è
affidato l’incarico di direttore tecnico sono dotati almeno di
laurea in ingegneria, in architettura o altra equipollente e
abilitati all’esercizio della professione secondo la normativa
vigente. Nel caso di titolo di studio conseguito in Stati non
appartenenti all’Unione Europea, deve essere unita la
documentazione comprovante l’equivalenza del titolo posseduto
rispetto a quello previsto dalla normativa vigente nella
Repubblica italiana.
2. L’impresa assicura il mantenimento del numero minimo di unità
di cui all’articolo 117, comma 5, necessarie per la
qualificazione nella propria classifica, provvedendo alla
sostituzione del dirigente o direttore tecnico uscente con
soggetto di
analoga idoneità entro venti giorni, dandone notizia al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro 10 giorni e
fornendogli tutti gli elementi necessari ai fini della verifica
dell’ammissibilità del soggetto proposto.
3. Se l’impresa non provvede alla sostituzione di uno dei
soggetti di cui al comma precedente, il sistema di
qualificazione
dispone:
a) la decadenza dell’attestazione di qualificazione di cui
all’articolo 125 in caso di carenza del requisito di adeguato
organico
tecnico e dirigenziale;
b) la riduzione della classifica di qualificazione sulla base
del numero residuo di unità di cui all’articolo 117, comma 5.
Articolo 120 Imprese
stabilite in Stati diversi dall’Italia
1. Per gli operatori economici
stabiliti negli altri Stati di cui all’articolo 49 del codice la
qualificazione a contraente generale di cui al presente
regolamento non è condizione obbligatoria per la partecipazione
alla gara.
2. Gli operatori di cui al comma 1 che intendono richiedere la
qualificazione a contraente generale secondo l’ordinamento
italiano, trasmettono la documentazione al Sistema di
qualificazione. Essi forniscono la documentazione conforme alle
normative vigenti nei rispettivi Paesi. Qualora la
documentazione sia presentata in lingua diversa dalla lingua
italiana, inglese, francese o spagnola è accompagnata dalla
relativa traduzione giurata in lingua italiana.
3. Qualora gli operatori di cui al comma 1 intendano, invece,
qualificarsi alla singola gara, producono la documentazione
conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a
dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la
qualificazione e la partecipazione degli operatori economici
italiani alle gare unitamente ai documenti tradotti in lingua
italiana.
4. È fatto salvo il disposto dell’articolo 86, comma 3, del
codice.
Articolo 121 Qualificazione
da parte di imprese singole in forma di società commerciali o
cooperative
1. Per la dimostrazione del
possesso dei requisiti di cui al presente titolo, alla domanda
deve essere unita la seguente
documentazione:
a) autocertificazione inerente l’iscrizione nel registro della
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b) autocertificazione inerente il possesso del sistema di
gestione per la qualità di cui all’articolo 115, comma 2;
c) autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di
ordine generale di cui all’articolo 116, secondo lo schema
indicato
nelle istruzioni disponibili sul sito del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, ovvero attestazione SOA in corso
di
validità, ai sensi dell’articolo 116, comma 3;
d) per i requisiti di ordine speciale:
1) adeguata capacità economica e finanziaria: bilanci
consolidati relativi agli ultimi tre anni, in copia firmata
digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa. Ai bilanci
deve essere unita una relazione di analisi e di commento,
rilasciata nella forma di cui all'articolo 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da società
di revisione contabile, autorizzata ai sesi delle vigenti
disposizioni, o da commercialista iscritto all'albo
professionale, che assumono responsabilità solidale con il
legale rappresentante dell’impresa, in ordine alla sussistenza
dei requisiti di cui all’articolo 117, comma 3;
2) adeguata idoneità tecnica ed organizzativa: il possesso di
detta idoneità è dimostrato, sino alla copertura del requisito
richiesto all’articolo 117, comma 4, dai CEL di cui ai modelli
di cui all’allegato F indicati dal contraente generale e
acquisiti da parte del sistema di qualificazione, tramite il
casellario informatico di cui all’articolo 213, comma 10, del
codice, ovvero, per i lavori eseguiti all’estero, la
documentazione di cui all’articolo 92;
3) adeguato organico tecnico e dirigenziale:
3.1. estratto autentico del libro unico del lavoro, comprensivo
della copia dei contratti di collaborazione ivi registrati,
attestante la presenza in organico, con riferimento alla
qualificazione richiesta, dei dirigenti dell'impresa e dei
direttori
tecnici. Per il personale non presente in organico, deve essere
esibita copia autentica del contratto di incarico professionale
in atto;
3.2. per la dimostrazione dell'esperienza e professionalità
tecnica acquisita dai direttori tecnici, dichiarazione
sostitutiva di
atto di notorietà resa dagli interessati, attestante il possesso
dei titoli di studio e abilitativi di cui all’articolo 119 e le
esperienze acquisite in qualità di responsabile della condotta
dei lavori, di cantiere o di progetto, come da modello in
allegato nelle istruzioni disponibili sul sito del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti. I direttori tecnici
indicano gli estremi dei certificati lavori presenti sul
casellario informatico, ovvero allegano la analoga
documentazione probante, attestanti il possesso dell’esperienza
dichiarata. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
resa dai direttori tecnici contiene anche la dichiarazione
concernente l'unicità dell'incarico ricoperto nei confronti
dell’impresa istante.
3.3. documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui
all’articolo 117, comma 5, lett. c) e d).
Articolo 122 Qualificazione
dei consorzi stabili
1. I consorzi stabili sono
qualificati sulla base della somma dei requisiti di
qualificazione posseduti dalle singole imprese
consorziate. Ai fini della qualificazione del contraente
generale è richiesto che la qualificazione sia raggiunta
sommando i
requisiti di non più di cinque consorziate per la classifica I e
non più di quattro consorziate per la classifica II e III. Le
consorziate assumono responsabilità solidale per la
realizzazione dei lavori affidati al consorzio in regime di
contraente
generale.
2. Per tali consorzi:
a) il requisito del sistema di gestione per la qualità
aziendale, di cui all’articolo 115, comma 2, qualora non
posseduto dal
consorzio, è posseduto da ciascuno dei consorziati che
concorrono ai requisiti per la qualificazione;
b) i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 116 devono
essere sono posseduti da ciascun consorziato e dal consorzio. Si
applica l’articolo 116, commi 3 e 4, al consorzio e ai
consorziati;
c) il requisito di capacità economica e finanziaria, relativo
alla cifra d’affari in lavori, di cui all’articolo 117, comma 3,
è
convenzionalmente incrementato del venti per cento nel primo
anno di vita del consorzio, del quindici per cento nel secondo
anno e del dieci per cento nel terzo, quarto e quinto anno.
3. Il requisito di idoneità tecnica e organizzativa, in termini
di lavoro di punta, può essere dimostrato tenendo conto di
singoli lavori eseguiti da consorziati diversi. Tale requisito
può essere conseguito, alternativamente, con il più consistente
lavoro realizzato da uno dei consorziati, con i due più
consistenti lavori realizzati da non più di due consorziati, con
i tre più
consistenti lavori realizzati da non più di tre consorziati.
4. All’aggiudicazione del primo affidamento, il consorzio
stabile costituisce un fondo consortile non inferiore a dieci
milioni di
euro per la classifica I, a quindici milioni di euro per la
classifica II, a trenta milioni di euro per la classifica III.
Tale importo è ridotto del trenta per cento, qualora il
requisito di capacità economica e finanziaria, di cui
all’articolo 117, comma 3, è
superiore al trenta per cento ovvero del cinquanta per cento
qualora il requisito è superiore al quaranta per cento.
5. Il consorzio stabile ha facoltà di costituire una società di
progetto, alla quale si applica il regime di responsabilità di
cui
all’articolo 194 del codice. Ove non si avvalga di tale facoltà,
il consorzio stabile deve adeguare il proprio fondo consortile
al
capitale richiesto dal bando, se quest’ultimo è superiore a
quello di cui al comma 4.
Articolo 123 Qualificazione
dei consorzi di cooperative
1. I consorzi di cooperative di
produzione e lavoro previsti dalla legge 25 giugno 1909, n. 422,
e successive modificazioni, sono qualificati sulla base dei
propri requisiti, secondo quanto indicato all’articolo 115.
2. I consorzi di cooperative possono conferire le attività di
contraente generale di cui siano aggiudicatari esclusivamente a
propri consorziati, ammessi al sistema di qualificazione SOA per
qualunque classifica. In tal caso:
a) la prevista assegnazione delle attività è comunicata dal
consorzio in sede di presentazione dell’offerta, per le
procedure
aperte, e in sede di presentazione della domanda di
partecipazione, per le procedure ristrette;
b) le imprese assegnatarie non possono partecipare alla gara;
c) i requisiti delle imprese assegnatane possono essere fatti
valere dal consorzio per la qualifica alla gara, ai sensi
dell’articolo 198 del codice;
d) il consorzio, per effetto dell’aggiudicazione, resta
solidalmente responsabile con la cooperativa assegnataria nei
confronti
del soggetto aggiudicatore per la buona esecuzione del
contratto. Ove l’assegnazione sia effettuata in favore di più di
una
cooperativa, si procede alla costituzione di una società di
progetto ai sensi dell’articolo 194 del codice. Nel caso in cui
il
consorzio non partecipi alla società di progetto, rimane
comunque responsabile in solido con le cooperative assegnatane e
con la società di progetto, ovvero con la sola società di
progetto ove siano state prestate le garanzie sostitutive di cui
al
medesimo articolo 194 del codice.
Articolo 124 Contratto di
avvalimento in gara e qualificazione mediante avvalimento
1. Per la qualificazione in
gara si applicano le disposizioni di cui all’articolo 110, comma
1.
2. Per la qualificazione mediante avvalimento ai sensi
dell’articolo 89 del codice, si applicano le disposizioni di cui
all’articolo
110, commi da 2 a 5 e 8; il riferimento ivi contenuto alle SOA
si intende riferito al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti. L’impresa ausiliata, per conseguire l’attestazione,
deve possedere in proprio i requisiti di cui all’articolo 115,
comma 1, lettere a) e b); il possesso dei requisiti di cui
all’articolo 115, comma
1, lettera c), può essere soddisfatto anche avvalendosi dei
requisiti resi disponibili dall’impresa ausiliaria. L’impresa
ausiliata è sottoposta a tutti gli obblighi previsti, per le
imprese attestate dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti secondo le
disposizioni di cui al presente titolo.
3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attesta le
imprese ausiliate utilizzando uno specifico modello di
attestazione
inserito nel sito informatico istituzionale del Ministero.
Articolo 125 Diniego e
decadenza dell’attestazione di qualificazione del contraente
generale
1. Il sistema di qualificazione
non rilascia l’attestazione di qualificazione ai soggetti che,
ai fini della qualificazione, hanno
presentato documentazione o dichiarazioni false in relazione ai
requisiti di ordine generale o speciale, anche nell’ipotesi di
certificati lavori ininfluenti per la specifica classifica
richiesta.
2. Il sistema di qualificazione dichiara la decadenza
dell’attestazione di qualificazione qualora accertino che la
stessa sia stata rilasciata in carenza dei requisiti prescritti
dal codice e dal presente regolamento, oppure che sia venuto
meno il possesso dei predetti requisiti ovvero nel caso di cui
all’articolo 119, comma 3, lettera a). A tal fine le imprese
comunicano al sistema di qualificazione, nel termine di trenta
giorni dalla relativa conoscenza, le variazioni dei requisiti
generali e del requisito dell’adeguato organico tecnico e
dirigenziale. La decadenza dell’attestazione è dichiarata anche
nel caso in cui il sistema di qualificazione accerti che la
stessa è stata rilasciata sulla base di documentazione o
dichiarazioni false.
3. Il diniego e la decadenza dell’attestazione sono dichiarati
all’esito di un procedimento svolto in contraddittorio con
l’impresa interessata ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.
241. Il procedimento è avviato entro dieci giorni
dall’accertamento della carenza dei requisiti e si conclude
entro 30 giorni dall’avvio.
4. Qualora il sistema di qualificazione disponga la decadenza
dell’attestazione di qualificazione, lo stesso provvede a darne
pubblicità sul proprio sito informatico. Durante l’esecuzione
dei lavori, i soggetti aggiudicatori verificano, attraverso il
sito
informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
che non sia intervenuta, nei confronti dell’esecutore e del
subappaltatore, la decadenza dell’attestazione di qualificazione
per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni
mendaci. Ove sia intervenuta la decadenza dell’attestazione
dell’esecutore, si procede ai sensi dell’articolo 108, comma 2,
lettera a), del codice; ove sia intervenuta la decadenza
dell’attestazione del subappaltatore, la stazione appaltante
pronuncia la decadenza dell’autorizzazione di cui all’articolo
105, comma 4, del codice, dandone contestuale segnalazione
all’Osservatorio per l’inserimento nel casellario informatico di
cui all’articolo 213, comma 10, del codice.
TITOLO V - SISTEMI DI
REALIZZAZIONE DEI LAVORI E SELEZIONE DELLE OFFERTE
CAPO I - APPALTI, CONCESSIONI E PARTENERIATO PUBBLICO PRIVATO
Articolo 126 Dichiarazioni
preliminari
1. L’offerta da presentare per
l’affidamento degli appalti, delle concessioni e dei contratti
di partenariato pubblico privato è
accompagnata dalla dichiarazione con la quale i concorrenti
attestano di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali,
compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico
estimativo, ove redatto, di essersi recati sul luogo di
esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle
condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver
verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i
tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente
necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le
circostanze generali e particolari suscettibili di influire
sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e
sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi
realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel
loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso
offerto. La stessa dichiarazione contiene altresì l’attestazione
di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano
d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della
disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla
tipologia e categoria dei lavori in appalto.
2. In caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere
b) e c) del codice, la dichiarazione di cui al comma precedente
è
resa da soggetto munito di delega conferita dal consorzio o
dall’operatore economico consorziato indicato come esecutore.
Nel caso di raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45,
comma 2, lettera d) del codice o consorzio ordinario di cui
all’articolo 45, comma 2, lettera e) del codice già costituiti,
GEIE di cui all’articolo 45, comma 2, lettera g) del codice,
aggregazione di imprese di rete costituita in raggruppamento
temporaneo di cui all’articolo 45, comma 2, lettera f) del
codice, la dichiarazione è resa dal mandatario. In caso di
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora
costituiti e aggregazione di imprese di rete non ancora
costituita in raggruppamento temporaneo, la dichiarazione è resa
singolarmente da tutti gli operatori economici raggruppati o da
soggetto munito di delega di tutti detti operatori.
Articolo 127 Cessione di
immobili in cambio di opere
1. Ai sensi dell’articolo 191
del codice, il bando di gara prevede la cessione di immobili in
cambio di opere, le offerte
specificano:
a) se l’offerente ha interesse a conseguire la proprietà
dell’immobile, e il prezzo che in tal caso viene offerto per
l’immobile,
nonché il differenziale di prezzo eventualmente necessario, per
l’esecuzione del contratto;
b) se l’offerente ha interesse affinché un soggetto terzo, dallo
stesso indicato, acquisisca la proprietà dell’immobile, e il
prezzo che in tal caso viene offerto per l’immobile, nonché il
differenziale di prezzo eventualmente necessario, per
l’esecuzione del contratto;
c) se l’offerente non ha interesse a conseguire la proprietà
dell’immobile, il prezzo richiesto per l’esecuzione del
contratto.
2. Nessun concorrente può presentare più offerte. La selezione
della migliore offerta avviene valutando congiuntamente le
componenti dell’offerta di cui al comma 1, anche nei casi in cui
le offerte pervenute riguardino esclusivamente l’esecuzione
dei lavori.
3. Nella sola ipotesi in cui l’amministrazione aggiudicatrice o
l’ente aggiudicatore non abbia stanziato mezzi finanziari
diversi
dal prezzo per il trasferimento dell'immobile, quale
corrispettivo del contratto, il bando specifica che la gara deve
intendersi
deserta se non sono presentate offerte per l’acquisizione del
bene.
Articolo 128 Dialogo
competitivo
1. Ai fini dell’ammissione al
dialogo competitivo, il bando indica i requisiti di
qualificazione di cui all’articolo 84 del codice
nonché i requisiti prescritti per i progettisti, secondo quanto
previsto dalla parte III; gli operatori economici devono
possedere i predetti requisiti progettuali ovvero avvalersi di
progettisti qualificati, da indicare nella proposta, o
partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la
progettazione. Il bando può indicare specifiche modalità
operative con le qualila stazione appaltante dialoga con ciascun
candidato ammesso, nel rispetto dei principi di cui all’articolo
64, commi 6 e 7, del codice.
2. I candidati ammessi al dialogo ai sensi dell’articolo 64,
comma 3, del codice, nel termine assegnato presentano una o più
proposte corredate da una relazione tecnica descrittiva con la
relativa previsione di costo.
3. Ai sensi dell’articolo 64, comma 9, del codice, la stazione
appaltante può richiedere ai candidati ammessi al dialogo di
presentare soluzioni migliorative rispetto alle proposte di cui
al comma 2 del presente articolo. Sulla base della soluzione, o
delle soluzioni prescelte, e della relazione di cui al comma 2,
la stazione appaltante inserisce l’intervento nella
programmazione triennale dei lavori pubblici.
4. Le offerte finali, da presentare ai sensi dell’articolo 64,
comma 10, del codice, sono corredate dal progetto di fattibilità
tecnica ed economica di cui all’articolo 23, comma 5, del
codice.
5. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica, redatto
dall’affidatario del dialogo, è inserito nell’elenco annuale di
cui
all’articolo 21, comma 3, del codice. Il soggetto affidatario
del dialogo provvede alla predisposizione della progettazione
definitiva ed esecutiva ed all’esecuzione dell’opera.
6. Qualora, ai sensi dell’articolo 64, comma 13, del codice, il
bando di gara, l’avviso di gara o il documento descrittivo
prevedano il pagamento di un premio, con il pagamento dello
stesso la stazione appaltante acquista la proprietà del progetto
di fattibilità tecnica ed economica presentato
dall’aggiudicatario.
Articolo 129 Schema di
contratto di concessione e di partenariato pubblico privato
1. Lo schema di contratto di
una concessione o di un partenariato pubblico, in conformità a
quanto previsto all’articolo 182,
comma 2, del codice, indica almeno i seguenti aspetti:
a) le condizioni relative all’elaborazione da parte
dell’operatore economico del progetto dei lavori da realizzare e
le modalità
di approvazione da parte dell’amministrazione aggiudicatrice;
b) l’indicazione delle caratteristiche funzionali,
impiantistiche, tecniche e architettoniche dell’opera e lo
standard dei servizi
richiesto;
c) l’obbligo per l’operatore economico di compiere tutte le
attività previste per l’acquisizione delle approvazioni
necessarie
oltre quelle già ottenute in sede di approvazione del progetto;
d) i poteri riservati all’amministrazione aggiudicatrice, ivi
compresi i criteri per la vigilanza sui lavori e sui servizi da
parte dei soggetti competenti (responsabile del procedimento,
direttore dei lavori e direttore dell’esecuzione);
e) la specificazione della quota annuale di ammortamento degli
investimenti;
f) il flusso informativo relativo all’andamento della gestione
dei lavori e dei servizi e dei dati utilizzati per la
definizione
dell’equilibrio economico-finanziario che l’operatore economico
deve garantire alla stazione appaltante per l’esercizio del
monitoraggio sui rischi ai sensi dell’articolo 181, comma 4, del
codice, le relative modalità di trasmissione, nonché le penali
da applicare in caso di inadempimento di tale obbligo;
g) il rispetto delle regole previste per il subappalto;
h) le procedure di collaudo e di verifica di conformità;
i) le modalità e i termini per la manutenzione e per la gestione
dell’opera realizzata, nonché i poteri di controllo
dell’amministrazione su tali attività;
l) le penali per le inadempienze dell’operatore economico, le
procedure di risoluzione contrattuale, nonché le relative
procedure, con indicazione delle voci da computare ai fini della
quantificazione delle somme dovute all’una o all’altra parte,
laddove non espressamente già previste dal codice dei contratti
pubblici;
m) le modalità di corresponsione dell’eventuale prezzo;
n) i criteri per la determinazione e l’adeguamento della tariffa
che l’operatore economico potrà riscuotere dall’utenza per i
servizi prestati;
o) le modalità e i termini di adempimento da parte
dell’operatore economico di eventuali oneri;
p) le garanzie assicurative richieste per le attività di
progettazione, costruzione e gestione;
q) le modalità, i termini e gli eventuali oneri relativi alla
consegna dell’opera all’amministrazione aggiudicatrice al
termine del contratto;
r) nel caso di cui all’articolo 191, comma 3, del codice, le
modalità per il trasferimento e l’eventuale immissione in
possesso
dell’immobile anteriormente all’ultimazione dei lavori;
s) il piano economico-finanziario di copertura degli
investimenti nonché le cause e le modalità per la sua revisione;
t) il corrispettivo per l’eventuale valore residuo
dell’investimento non ammortizzato al termine del rapporto
contrattuale,
nonché le modalità e le tempistiche di pagamento di tale valore
da parte del subentrante;
u) la matrice dei rischi di cui all’articolo ..., che individua
e analizza i rischi connessi all’intervento da realizzare.
Articolo 130 Contenuti
dell’offerta per contratti di concessione e di partenariato
pubblico privato
1. Per le concessioni e per
ogni strumento di partenariato pubblico privato, in relazione a
quanto previsto nel bando e alla
tipologia e oggetto del contratto, al fine di realizzare un
efficace monitoraggio sulla corretta esecuzione delle
prestazioni
contrattuali, le stazioni appaltanti prevedono il seguente
contenuto minimo dell’offerta:
a) il piano economico-finanziario redatto in formato elettronico
con indicazione delle formule di calcolo e gli elaborati
previsti nel bando;
b) il prezzo richiesto dal concorrente per il contratto di
concessione o di partenariato pubblico privato;
c) l’importo che eventualmente il concorrente è disposto a
corrispondere all’amministrazione aggiudicatrice;
d) il canone che l’amministrazione aggiudicatrice deve
corrispondere per la disponibilità ottimale dell’opera e per la
prestazione di servizi per i quali va indicato il livello
quantitativo e qualitativo;
e) il meccanismo di variazione del canone commisurato alla
ridotta o mancata disponibilità dell’opera e alla ridotta
quantità e qualità dei servizi resi;
f) il tempo di esecuzione della progettazione;
g) il tempo di esecuzione dei lavori;
h) la durata del contratto;
i) i servizi che il concorrente richiede di sfruttare
direttamente, indicando il livello iniziale della tariffa da
praticare all’utenza e il livello delle qualità di gestione del
servizio e delle relative modalità per i servizi destinati agli
utenti;
l) le eventuali varianti al progetto posto a base di gara;
m) la quota di lavori che il concorrente intende affidare a
terzi;
n) eventuali garanzie a favore della stazione appaltante a
copertura dei rischi generati dal trasferimento da parte di
quest’ultima di utilità economiche all’affidatario del
contratto, a fronte della disponibilità dell’opera o della
domanda di
servizi;
o) la documentazione prevista dai provvedimenti di natura
regolatoria adottati dalle Autorità di settore; p) la
valutazione dei
rischi connessi all’intervento da realizzare.
2. In nessun caso si procede alla stipulazione del contratto o
alla consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 146 se il
responsabile del procedimento e l’esecutore non abbiano
concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto,
del sussistere delle condizioni che consentono l’immediata
esecuzione dei lavori, con riferimento a quelle di cui al comma
1,
lettere a) e b).
3. Gli adempimenti necessari per l’avvio delle procedure di
esecuzione del decreto di esproprio e conseguente immissione in
possesso o per l’emissione del decreto di occupazione di urgenza
sono posti in essere in tempi compatibili con la stipulazione
del contratto.
Articolo 131 Attività di
asseverazione nei contratti di concessione e di partenariato
pubblico privato
1. L’asseverazione del piano
economico-finanziario di cui agli articoli 165, comma 3, e 183,
comma 9, del codice, effettuata da parte dei soggetti di cui
all’articolo 183, comma 9, del codice, ivi comprese le società
di revisione iscritte nel registro ai sensi dell’articolo 2, del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39., nel rispetto dei
principi di indipendenza ed imparzialità,
consiste nella valutazione degli elementi economici e
finanziari, quali costi e ricavi del progetto e composizione
delle fonti di
finanziamento, e nella verifica della capacità del piano di
generare flussi di cassa positivi e della congruenza dei dati
con la
bozza di contratto.
2. La valutazione economica e finanziaria di cui al comma 1 deve
avvenire almeno sui seguenti elementi, desunti dalla
documentazione messa a disposizione ai fini dell’asseverazione:
a) prezzo che il concorrente intende chiedere
all’amministrazione aggiudicatrice;
b) prezzo che il concorrente intende corrispondere
all'amministrazione aggiudicatrice per la costituzione o il
trasferimento
dei diritti;
c) canone che il concorrente intende corrispondere
all'amministrazione;
d) tempo massimo previsto per l’esecuzione dei lavori e per
l’avvio della gestione;
e) durata prevista della concessione;
f) struttura finanziaria dell'operazione, comprensiva
dell’analisi dei profili di bancabilità dell’operazione in
relazione al debito
indicato nel piano economico-finanziario;
g) costi, ricavi e conseguenti flussi di cassa generati dal
progetto con riferimento alle tariffe.
CAPO II - SELEZIONE
DELLE OFFERTE
Sedute di gara
Nel bando di gara, nell’avviso di gara o nella lettera di invito
sono stabiliti il giorno e l’ora della prima seduta pubblica di
gara.
Le sedute possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad
un giorno successivo salvo che nella fase di apertura delle
buste delle offerte economiche.
Articolo
132 Determinazione del minor prezzo
1. Il bando di gara, l’avviso
di gara o la lettera di invito stabiliscono se il minor prezzo è
determinato:
a) in caso di contratto da stipulare a misura, mediante ribasso
sull’elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta
a prezzi unitari;
b) in caso di contratto da stipulare a corpo, mediante ribasso
sull’importo dei lavori posto a base di gara ovvero mediante
offerta a prezzi unitari.
2. Per i contratti da stipulare in parte a corpo e in parte a
misura, il minor prezzo è determinato mediante offerta a prezzi
unitari.
Articolo 133 Aggiudicazione
con il criterio del minor prezzo mediante ribasso sull’elenco
prezzi o sull’importo dei lavori
1. In caso di ricorso al
criterio del minor prezzo, il contratto è aggiudicato al
concorrente che ha presentato il massimo ribasso percentuale:
a) sull’elenco prezzi unitari per i contratti da stipulare a
misura;
b) sull’importo dei lavori per i contratti da stipulare a corpo.
2. Nel caso dei contratti da stipulare a corpo, il computo
metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di
agevolare lo
studio dell’intervento, non ha valore negoziale. Prima della
formulazione dell’offerta, il concorrente ha l’obbligo di
controllarne le voci e le quantità attraverso l’esame degli
elaborati progettuali e di formulare l’offerta medesima tenendo
conto di voci e relative quantità che ritiene eccedenti o
mancanti. L’offerta è altresì corredata, a pena di
inammissibilità, dalla dichiarazione di aver tenuto conto delle
eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e
quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico
estimativo nella formulazione dell’offerta, che, riferita
all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali
posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile.
Articolo 134 Aggiudicazione
al minor prezzo determinato mediante offerta a prezzi unitari
1. La lista delle lavorazioni e
forniture, previste per la esecuzione dell’opera o dei lavori è
predisposta dalla stazione
appaltante e allegata al bando di gara, all’avviso di gara o
alla lettera di invito. Nella lista, composta da sette colonne,
sono
riportati per ogni lavorazione e fornitura, nella prima colonna
il numero di riferimento dell’elenco delle descrizioni delle
varie lavorazioni e forniture previste in progetto, nella
seconda colonna la descrizione sintetica delle varie lavorazioni
e forniture, nella terza colonna le unità di misura, nella
quarta colonna il quantitativo previsto in progetto per ogni
voce.
2. I concorrenti nell’offerta, unitamente agli altri documenti
richiesti, inseriscono la lista di cui al comma 1 che riporta,
nella
quinta e sesta colonna, i prezzi unitari offerti per ogni
lavorazione e fornitura espressi in cifre nella quinta colonna
ed in
lettere nella sesta colonna e, nella settima colonna, i prodotti
dei quantitativi risultanti dalla quarta colonna per i prezzi
indicati nella sesta. Il prezzo complessivo offerto,
rappresentato dalla somma di tali prodotti, è confermato dal
concorrente
nel modulo stesso unitamente al conseguente ribasso percentuale
rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara. Il
prezzo complessivo ed il ribasso sono indicati in cifre ed in
lettere. In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale
indicato in lettere. Nel caso di discordanza dei prezzi unitari
offerti prevale il prezzo indicato in lettere.
3. Per i contratti da stipulare a corpo ovvero in parte a corpo
e in parte a misura, la lista delle quantità relative alla parte
dei lavori a corpo posta a base di gara ha effetto ai soli fini
dell’aggiudicazione; prima della formulazione dell’offerta, il
concorrente ha l’obbligo di controllare le voci riportate nella
lista attraverso l’esame degli elaborati progettuali,
comprendenti anche il computo metrico estimativo, posti in
visione ed acquisibili. In esito a tale verifica il concorrente
è
tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o
eccessive e ad inserire le voci e relative quantità che ritiene
mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e
nel capitolato speciale nonché negli altri documenti che è
previsto facciano parte integrante del contratto, alle quali
applica i prezzi unitari che ritiene di offrire. L’offerta va
inoltre
accompagnata, a pena di inammissibilità, dalla dichiarazione di
presa d’atto che l’indicazione delle voci e delle quantità non
ha effetto sull’importo complessivo dell’offerta che, seppure
determinato attraverso l’applicazione dei prezzi unitari offerti
alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed
invariabile.
In seduta pubblica, si procede all’apertura dei plichi ricevuti,
al contrassegno e all’autenticazione dei documenti e delle
offerte in ciascun foglio e delle eventuali correzioni apportate
nel modo indicato nel comma 5, alla lettura ad alta voce del
prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente e del
conseguente ribasso percentuale e, sulla base dei ribassi
espressi in
lettere, si procede all’individuazione delle offerte che
presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia
di cui
all’articolo 97, comma 2, del codice.
4. La stazione appaltante, dopo l’aggiudicazione e prima della
stipulazione del contratto, procede alla verifica dei conteggi
presentati dall’affidatario tenendo per validi e immutabili i
prezzi unitari e correggendo, ove si riscontrino errori di
calcolo, i
prodotti o la somma di cui al comma 2. In caso di discordanza
fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello
dipendente dal ribasso percentuale offerto tutti i prezzi
unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale
di
discordanza. I prezzi unitari offerti, eventualmente corretti,
costituiscono l’elenco dei prezzi unitari contrattuali.
Articolo 135 Offerte
anormalmente basse
1. Nel bando di gara,
nell’avviso di gara o nella lettera di invito la stazione
appaltante indica se, in caso di aggiudicazione con il criterio
del minor prezzo, la verifica di congruità delle offerte è
rimessa direttamente al responsabile del procedimento o se
questi, in ragione della particolare complessità delle
valutazioni o della specificità delle competenze richieste,
debba o possa avvalersi della struttura di supporto istituita ai
sensi dell’articolo 31, comma 9, del codice, o di apposita
commissione.
2. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior
rapporto qualità/prezzo, la verifica sulle offerte anormalmente
basse è svolta dal responsabile del procedimento che può
avvalersi dei soggetti di cui al comma 1 ovvero della
commissione giudicatrice.
3. L’apposita commissione di cui può avvalersi il RUP è nominata
dalla stazione appaltante, utilizzando in via prioritaria
personale interno alla stessa, fatte salve motivate situazioni
di carenza di organico o di specifiche competenze tecniche non
rinvenibili all’interno della stazione appaltante stessa,
attestate dal responsabile del procedimento sulla base degli
atti forniti
dal dirigente dell’amministrazione aggiudicatrice preposto alla
struttura competente. In tal caso i commissari sono nominati
con le medesime modalità previste per la nomina della
commissione giudicatrice.
4. Individuate le offerte da sottoporre alla verifica ai sensi
dell’articolo 97 del codice, si procede alla chiusura della
seduta
pubblica e alla comunicazione al responsabile del procedimento,
che procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai
concorrenti ai sensi dell’articolo 97, commi 1, del codice con
le modalità previste ai commi 1e 2.
Articolo 136 Accordi quadro
e aste elettroniche
1. Ai lavori di manutenzione si
applicano le disposizioni di cui all'articolo XX, comma X.
2. Ai lavori si applicano le disposizioni di cui agli articoli
XX; si applicano altresì le disposizioni di cui all’articolo XX,
intendendosi il riferimento ivi contenuto all’articolo XX
riferito all'articolo XX.
TITOLO VI - IL CONTRATTO
Articolo 137 Documenti
facenti parte integrante del contratto
1. Sono parte integrante del
contratto, e devono in esso essere richiamati:
a) il capitolato generale, se menzionato nel bando o
nell’invito;
b) il capitolato speciale;
c) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
d) l'elenco dei prezzi unitari;
e) i piani di sicurezza previsti dal decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81;
f) il cronoprogramma;
g) le polizze di garanzia.
2. Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali
diversi da quelli elencati al comma 1.
3. I documenti elencati al comma 1 possono anche non essere
materialmente allegati, fatto salvo il capitolato speciale e
l’elenco prezzi unitari, purché conservati dalla stazione
appaltante e firmati dai contraenti.
4. In relazione alla tipologia di opera e al livello di
progettazione posto a base di gara, possono essere allegati al
contratto
ulteriori documenti, dichiarati nel bando o nella lettera di
invito, diversi dagli elaborati progettuali.
Articolo 138 Contenuto dei
capitolati e dei contratti
1. Il capitolato speciale
disciplina, fra l’altro, nel rispetto delle disposizioni del
codice e del presente regolamento:
a) l’elezione del domicilio dell’esecutore;
b) le modalità di indicazione delle persone autorizzate a
riscuotere per conto dell’esecutore;
c) le norme di condotta dei lavori da parte dell’esecutore;
d) la disciplina e il buon ordine nei cantieri;
e) le spese di contratto di registro ed accessorie;
f) la provvista e provenienza dei materiali;
g) le responsabilità e gli obblighi dell’esecutore per i difetti
di costruzione;
h) la durata giornaliera dei lavori;
i) la proprietà degli oggetti trovati e dei materiali di
demolizione.
2. Il capitolato speciale e i contratti disciplinano, fra
l’altro, nel rispetto delle disposizioni del codice e del
presente
regolamento:
a) il termine entro il quale devono essere ultimati i lavori
oggetto dell’appalto;
b) i presupposti in presenza dei quali il responsabile del
procedimento concede proroghe;
c) le modalità di riscossione dei corrispettivi dell’appalto;
d) i limiti di riconoscimento dei danni da forza maggiore di cui
all’articolo 150, commi 2 e 3;
3. Le stazioni appaltanti nella definizione dei contenuti del
capitolato e dei contratti:
a) ai fini del perseguimento delle esigenze ambientali, si
attengono a quanto previsto dall’articolo 34 del codice;
b) ai fini del perseguimento delle esigenze sociali, hanno la
facoltà di concludere protocolli di intesa o protocolli di
intenti con soggetti pubblici con competenze in materia di
salute, sicurezza, previdenza, ordine pubblico nonché con le
organizzazioni sindacali e imprenditoriali.
Articolo 139 Spese di
contratto, di registro ed accessorie a carico dell'affidatario
1. Sono a carico dell'affidatario
le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei
documenti e disegni di progetto.
2. La liquidazione delle spese di cui al comma 1 è fatta, in
base alle tariffe vigenti, dal dirigente dell'ufficio presso cui
è stato
stipulato il contratto.
3. Sono a carico dell'affidatario le spese di bollo inerenti
agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno
della
consegna a quello della data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
Articolo 140 Penali e premio
di accelerazione
1. I termini di adempimento
delle prestazioni sono stabiliti dal responsabile del
procedimento in relazione alla tipologia, alla
categoria, all'entità ed alla complessità dell'intervento,
nonché al suo livello qualitativo.
2. Il direttore dei lavori riferisce tempestivamente al
responsabile del procedimento in merito ai ritardi
nell'andamento dei
lavori rispetto al programma di esecuzione. Qualora il ritardo
nell’adempimento determina un importo massimo della penale
superiore all’importo previsto all’articolo 113 bis, comma 4 del
codice, il responsabile del procedimento promuove l’avvio
delle procedure previste dall’articolo 108, comma 4 del codice.
3. Qualora la disciplina contrattuale preveda l’esecuzione della
prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo
rispetto
ai termini di una o più di tali parti le penali di cui ai commi
precedenti si applicano ai rispettivi importi, con le modalità
stabilite nel capitolato speciale di appalto. Per gli appalti di
cui agli articoli 143 e 144, il contratto può prevedere la non
applicazione della disposizione di cui al primo periodo.
4. Sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei
lavori, le penali sono applicate dal responsabile del
procedimento in
sede di conto finale ai fini della relativa verifica da parte
dell’organo di collaudo o in sede di conferma, da parte dello
stesso
responsabile del procedimento, del certificato di regolare
esecuzione.
5. È ammessa, su motivata richiesta dell’esecutore, la totale o
parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che
il ritardo non è imputabile all’esecutore, oppure quando si
riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate,
rispetto all'interesse della stazione appaltante. La
disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o
indennizzi
all’esecutore.
6 Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide la
stazione appaltante su proposta del responsabile del
procedimento,
sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove
costituito.
7. In casi particolari che rendano apprezzabile l'interesse a
che l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al
termine contrattualmente previsto, il contratto può prevedere
che all'esecutore sia riconosciuto un premio per ogni giorno di
anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti
nel capitolato speciale o nel contratto per il calcolo della
penale, mediante utilizzo delle somme per imprevisti indicate
nel quadro economico dell’intervento, sempre che l'esecuzione
dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte.
TITOLO VII - ESECUZIONE DEI
LAVORI
CAPO I - DIREZIONE DEI LAVORI
Articolo 141 Ufficio della
direzione dei lavori
1. Il direttore dei lavori
riceve dal RUP le disposizioni di servizio mediante le quali
quest'ultimo impartisce le indicazioni
occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, fissa l'ordine
da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia
regolato
dal contratto, e stabilisce, in relazione all'importanza dei
lavori, la periodicità con la quale il direttore dei lavori è
tenuto a
presentare un rapporto sulle principali attività di cantiere e
sull'andamento delle lavorazioni. Nell'ambito delle disposizioni
di
servizio impartite dal RUP al direttore dei lavori resta di
competenza di quest'ultimo l'emanazione di ordini di servizio
all'esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della
gestione dell'appalto.
2. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio
impartite dal RUP, il direttore dei lavori opera in autonomia in
ordine al controllo tecnico, contabile e amministrativo
dell'esecuzione dell'intervento.
3. Laddove l'incarico di coordinatore per l’esecuzione dei
lavori sia stato affidato a un soggetto diverso dal direttore
dei lavori nominato, il predetto coordinatore assume la
responsabilità per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa
sulla sicurezza, operando in piena autonomia.
Articolo 142 Gli strumenti
per l’esercizio dell'attività di direzione e controllo.
1. Il direttore dei lavori
impartisce all'esecutore tutte le disposizioni e le istruzioni
operative necessarie tramite ordini di
servizio, che devono essere comunicati al RUP, nonché annotati,
con sintetiche motivazioni, che riportano le ragioni tecniche
e le finalità perseguite alla base dell'ordine, nel giornale dei
lavori di cui all'articolo 157 L'esecutore è tenuto ad
uniformarsi
alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta
salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve.
2. Il direttore dei lavori controlla il rispetto dei tempi di
esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma allegato al
progetto esecutivo e successivamente dettagliati nel programma
di esecuzione dei lavori.
3. Nei casi in cui non siano utilizzati strumenti informatici
per il controllo tecnico, amministrativo e contabile dei lavori,
nel
tempo strettamente necessario a consentire alle stazioni
appaltanti di dotarsi dei mezzi necessari per una completa
digitalizzazione, gli ordini di servizio devono comunque avere
forma scritta e l'esecutore deve restituire gli ordini stessi
firmati per avvenuta conoscenza.
4. Il direttore dei lavori redige il processo verbale di
accertamento di fatti o di esperimento di prove e le relazioni
per il RUP.
5. Il direttore dei lavori redige a fine lavori una relazione
riservata sull’andamento dell’esecuzione dei lavori
contrattuali. La
predetta relazione, vistata dal RUP, è trasmessa unitamente alla
contabilità finale dei lavori all’organo di collaudo per il
successivo inoltro alla stazione appaltante.
CAPO II - AFFIDAMENTO
CONGIUNTO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE
Articolo 143 Affidamento
congiunto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori
sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica.
1. Il bando prevede che la
stipulazione del contratto debba avvenire successivamente
all’acquisizione di eventuali pareri
necessari e all’approvazione, da parte della stazione
appaltante, del progetto definitivo presentato come offerta in
sede di
gara. Entro dieci giorni dall’aggiudicazione, il RUP avvia le
procedure per l’acquisizione dei necessari eventuali pareri e
per
l’approvazione del progetto definitivo presentato in sede di
gara. In tale fase l’affidatario provvede, ove necessario, ad
adeguare il progetto definitivo alle eventuali prescrizioni
susseguenti ai suddetti pareri, senza che ciò comporti alcun
compenso aggiuntivo a favore dello stesso. Qualora l’affidatario
non adegui il progetto definitivo entro la data perentoria
assegnata dal RUP, non si procede alla stipula del contratto e
si procede all’annullamento dell’aggiudicazione e, ove previsto
nel bando, ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno
partecipato alla procedura di gara, al fine di procedere ad
una nuova aggiudicazione; si provvede all'interpello a partire
dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al
quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.
2. Successivamente alla stipula del contratto, il RUP, con
apposito ordine di servizio, dispone che l’affidatario dia
inizio alla
redazione del progetto esecutivo, che dovrà essere completata
nel termine fissato dal contratto.
3. Qualora il progettista dell’esecutivo ne ravvisi la
necessità, l’affidatario, previa informazione al RUP perché
possa
eventualmente disporre la presenza del direttore dei lavori,
provvede all’effettuazione di studi o indagini di maggior
dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la
redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica posto
a base di gara, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo
alcuno a favore dell’affidatario.
4. Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione
alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel
progetto definitivo presentato come offerta in sede di gara,
salvo quanto disposto dal comma 5. Sono altresì ammesse le
variazioni qualitative e quantitative, contenute, entro i limiti
stabiliti dal codice, che non incidano su eventuali prescrizioni
degli enti competenti e che non comportino un aumento
dell’importo contrattuale.
5. Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui
all’articolo 106 del codice, le variazioni da apportarsi al
progetto esecutivo sono valutate in base ai prezzi contrattuali
e, se del caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi di cui
all’articolo 149. La stazione appaltante procede
all’accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno
dato luogo alle variazioni nonché al concordamento dei nuovi
prezzi secondo quanto previsto dal capitolato speciale e
allegato al progetto di fattibilità tecnica ed economica. Nel
caso di riscontrati errori od omissioni del progetto definitivo
presentato in sede di offerta, le variazioni e gli oneri da
apportarsi al progetto esecutivo sono a carico dell’affidatario.
6. Il progetto esecutivo è approvato dalla stazione appaltante,
sentito il progettista del progetto di fattibilità tecnica ed
economica, entro il termine fissato dal contratto. Dalla data di
approvazione decorrono i termini previsti per la consegna dei
lavori. Il pagamento della prima rata di acconto del
corrispettivo relativo alla redazione del progetto esecutivo è
effettuato in
favore dell’avente titolo entro trenta giorni dalla consegna dei
lavori. Nel caso di ritardo nella consegna del progetto
esecutivo si applicano le penali previste nello schema di
contratto allegato al progetto preliminare, salvo il diritto di
risolvere
il contratto.
7. Qualora il progetto esecutivo redatto a cura dell’affidatario
non sia ritenuto meritevole di approvazione, il RUP avvia la
procedura di cui all’articolo 108 del codice.
8. In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto
esecutivo, la stazione appaltante recede dal contratto e
all’affidatario è riconosciuto unicamente quanto previsto in
caso di accoglimento dell’istanza di recesso per ritardata
consegna dei lavori.
9. Il coordinatore per la progettazione, che redige per il
progetto esecutivo il piano di sicurezza e di coordinamento, è
nominato dalla stazione appaltante nel rispetto delle
disposizioni del codice.
10. Il progetto definitivo presentato come offerta in sede di
gara e il progetto esecutivo sono soggetti, prima
dell’approvazione di ciascun livello di progettazione, a
verifica secondo quanto previsto dal codice.
Articolo 144 Affidamento
congiunto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori
sulla base del progetto definitivo
1. Il RUP, dopo la stipulazione
del contratto, con ordine di servizio, dispone che l’affidatario
dia immediato inizio alla
redazione del progetto esecutivo, che è completata nei tempi di
cui al capitolato speciale allegato al progetto definitivo posto
a base di gara.
2. Qualora il progettista dell’esecutivo ne ravvisi la
necessità, l’affidatario, previa informazione al RUP perché
possa
eventualmente disporre la presenza del direttore dei lavori,
provvede all’effettuazione di studi o indagini di maggior
dettaglio
o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del
progetto definitivo, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo
alcuno a favore dell’affidatario.
3. Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna modifica alla
qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto
definitivo, salvo quanto disposto dal comma 4. Sono altresì
ammesse le modifiche qualitative e quantitative, contenute entro
i limiti , stabiliti dal codice, che non incidano su eventuali
prescrizioni degli enti competenti e che non comportino un
aumento dell’importo contrattuale.
4. Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui
all’articolo 106 , del codice, ovvero nel caso di riscontrati
errori od
omissioni del progetto definitivo, le variazioni da apportarsi
al progetto esecutivo sono valutate in base ai prezzi
contrattuali
e, se del caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi. Il RUP,
sentito il progettista del progetto definitivo, procede
all’accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno
dato luogo alle variazioni, nonché al concordamento dei
nuovi prezzi secondo quanto previsto dal capitolato speciale
allegato al progetto definitivo.
5. Il progetto esecutivo è approvato dalla stazione appaltante,
su parere dell'organo consultivo che si è espresso sul progetto
definitivo, entro il termine fissato dal contratto. Dalla data
di approvazione decorrono i termini previsti dall’articolo 146
per
la consegna dei lavori. Il pagamento della prima rata di acconto
del corrispettivo relativo alla redazione del progetto
esecutivo è effettuato in favore dell’ avente titolo entro
trenta giorni dalla consegna dei lavori. Nel caso di ritardo
nella
consegna del progetto esecutivo si applicano le penali previste
nello schema di contratto allegato al progetto definitivo, salvo
il diritto di risolvere il contratto.
6. Qualora il progetto esecutivo redatto a cura dell’affidatario
non sia ritenuto meritevole di approvazione, il RUP avvia la
procedura di cui all’articolo 108 del codice.
7. In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto
esecutivo, la stazione appaltante recede dal contratto e
all’affidatario è riconosciuto unicamente quanto previsto
dall’articolo 109, del codice, in caso di accoglimento
dell’istanza di
recesso per ritardata consegna dei lavori.
8. Il progetto esecutivo è soggetto, prima dell’approvazione, a
verifica secondo quanto previsto dal codice.
CAPO III - ESECUZIONE IN
SENSO STRETTO
Sezione I — Funzioni e
compiti nella fase preliminare.
Articolo 145 Attestazione
dello stato dei luoghi
1. L'avvio della
procedura di scelta del contraente presuppone l’avvenuta
validazione del progetto, di cui all’articolo 26,
comma 8 del codice, da parte del RUP, previa acquisizione
dell’attestazione dello stato dei luoghi, trasmessa dal
direttore dei
lavori, in merito:
a) all'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai
lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati
progettuali;
b) all'assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto,
sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima
dell'approvazione del progetto medesimo.
2. In caso di successiva modifica dello stato dei luoghi, prima
della sottoscrizione del contratto, il RUP può richiedere al
direttore dei lavori di fornire un aggiornamento
dell'attestazione di cui al comma 1.
3. Tale attestazione è rilasciata dal RUP nel caso in cui il
procedimento di affidamento dell'incarico di direttore dei
lavori non
si sia concluso per cause impreviste e imprevedibili.
Articolo 146 La consegna dei lavori
1. Il direttore dei lavori,
previa disposizione del RUP, provvede alla consegna dei lavori,
per le amministrazioni statali, non
oltre quarantacinque giorni dalla data di registrazione alla
Corte dei conti del decreto di approvazione del contratto, e non
oltre quarantacinque giorni dalla data di approvazione del
contratto quando la registrazione della Corte dei conti non è
richiesta per legge; per le altre stazioni appaltanti il termine
di quarantacinque giorni decorre dalla data di stipula del
contratto.
2. Il direttore dei lavori comunica con un congruo preavviso
all'esecutore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi,
munito
del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali
necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori
secondo i piani, profili e disegni di progetto. All'esito delle
operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e
l'esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data
decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. Il
direttore dei lavori trasmette il verbale di consegna
sottoscritto dalle parti al RUP. Sono a carico dell'esecutore
gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed
al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a
cura della
stazione appaltante.
3. Qualora l'esecutore non si presenti, senza giustificato
motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la
consegna, la
stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di
incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la
consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale
dalla data della prima convocazione.
4. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile
alla stazione appaltante, l'esecutore può chiedere di recedere
dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso
l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali
effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non
superiore ai limiti indicati ai commi 12 e 13. Ove l'istanza
dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla
consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo per i maggiori
oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono
stabilite al comma 14.
5. La stazione appaltante indica nel capitolato di appalto gli
eventuali casi in cui è facoltà della stessa non accogliere
l'istanza di recesso dell'esecutore.
6. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla
stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, la
sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso
inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai
commi 4 e 5.
7. Nelle ipotesi previste dai commi 4, 5 e 6 il RUP ha l'obbligo
di informare l'ANAC.
8. Il direttore dei lavori è responsabile della corrispondenza
del verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei
luoghi. Il
processo verbale di consegna deve essere redatto in
contraddittorio con l'esecutore e deve contenere:
a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le
operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di
misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
b) l'indicazione delle aree, dei locali, e delle condizioni di
disponibilità dei mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori
dell'esecutore, nonché l'ubicazione e la capacità delle cave e
delle discariche concesse o comunque a disposizione
dell'esecutore stesso;
c) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori
è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale
è
tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.
9. Il direttore dei lavori provvede alla consegna parziale dei
lavori nel caso in cui il capitolato speciale d'appalto lo
preveda in relazione alla natura dei lavori da eseguire ovvero
nei casi di temporanea indisponibilità delle aree e degli
immobili. Nel caso di consegna parziale conseguente alla
temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili,
l'esecutore è tenuto a
presentare, a pena di decadenza dalla possibilità di iscrivere
riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che
preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle
aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti
dal
programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si
applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori. Nei
casi di consegna parziale, la data di consegna a tutti gli
effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna
parziale redatto al direttore dei lavori. Quando il direttore
dei lavori provvede alla consegna d'urgenza, il verbale di
consegna indica, altresì, le lavorazioni che l'esecutore deve
immediatamente eseguire, comprese le opere provvisionali.
10. Nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le
condizioni locali e il progetto esecutivo, non si procede alla
consegna e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente
al RUP, indicando le cause e l'importanza delle differenze
riscontrate
rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del
progetto esecutivo e delle successive verifiche, proponendo i
provvedimenti da adottare.
11. Fermi restando i profili di responsabilità
amministrativo-contabile nei confronti della stazione appaltante
del direttore dei
lavori per il caso di ritardo nella consegna per causa
imputabile al medesimo, tale ritardo è valutabile dalla stazione
appaltante ai fini della performance, ove si tratti di personale
interno alla stessa; in caso di affidamento dell'incarico a
soggetto esterno, all'atto del conferimento sono disciplinate le
conseguenze a carico dello stesso per la ritardata consegna.
12. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso
dell'esecutore dal contratto per ritardo nella consegna dei
lavori
attribuibile a causa imputabile alla stazione appaltante,
l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali
effettivamente sostenute e documentate, nei limiti di quanto
stabilito dal capitolato d'appalto e, comunque, in misura non
superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo
netto dell'appalto:
a) 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 250.000 euro;
b) 0,50 per cento per l'eccedenza fino a 1.500.000 euro;
c) 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.500.000 euro.
13. Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione,
l'esecutore ha altresì diritto al rimborso delle spese,
nell'importo
quantificato nei documenti di gara e depurato del ribasso
offerto, dei livelli di progettazione dallo stesso redatti e
approvati
dalla stazione appaltante; con il pagamento la proprietà del
progetto è acquisita in capo alla stazione appaltante.
14. Nei casi previsti dai commi 12 e 13, ove l'istanza
dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla
consegna,
l'esecutore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal
ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo
corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal
cronoprogramma nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di
notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva
consegna dei lavori. Oltre alle somme espressamente previste dai
commi 12 e 13, nessun altro compenso o indennizzo spetta
all'esecutore. La richiesta di pagamento degli importi spettanti
a
norma dei commi 12 e 13, debitamente quantificata, è inoltrata a
pena di decadenza entro ses santa giorni dalla data di
ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di
recesso; la richiesta di pagamento degli importi spettanti a
norma del primo periodo è formulata a pena di decadenza mediante
riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e
da confermare, debitamente quantificata, nel registro di
contabilità.
15. Nel caso di subentro di un esecutore ad un altro
nell'esecuzione dell'appalto, il direttore dei lavori redige
apposito
verbale in contraddittorio con entrambi gli esecutori per
accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di
quant'altro il nuovo esecutore deve assumere dal precedente, e
per indicare le indennità da corrispondersi. Qualora
l'esecutore sostituito nell'esecuzione dell'appalto non
intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di
firmare i
processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due
testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi
firmati assieme al nuovo esecutore. Trascorso inutilmente e
senza giustificato motivo il termine per la consegna dei lavori
assegnato dal direttore dei lavori al nuovo esecutore, la
stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di
incamerare la cauzione.
Sezione II — Funzioni e
compiti in fase di esecuzione.
Articolo 147 Accettazione
dei materiali
1. Il direttore dei lavori,
oltre a quelli che può disporre autonomamente, esegue, altresì,
tutti i controlli e le prove previsti
dalle vigenti norme nazionali ed europee, dal Piano d'azione
nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della
pubblica amministrazione e dal capitolato speciale d'appalto.
2. Il direttore dei lavori rifiuta in qualsiasi momento i
materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in
cantiere o che
per qualsiasi causa non risultano conformi alla normativa
tecnica, nazionale o dell'Unione europea, alle caratteristiche
tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con
obbligo per l'esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli
con
altri a sue spese. In tal caso il rifiuto è trascritto sul
giornale dei lavori
o, comunque, nel primo atto contabile utile. Ove l'esecutore non
effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei
lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a
spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi
onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione
eseguita d'ufficio. I materiali e i componenti sono messi in
opera solo dopo l'accettazione del direttore dei avori.
L'accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha
solo dopo
la loro posa in opera. Anche dopo l'accettazione e la posa in
opera dei materiali e dei componenti da parte dell'esecutore,
restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in
sede di collaudo. Non rileva l'impiego da parte dell'esecutore e
per sua iniziativa di materiali o componenti di caratteristiche
superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o
dell'esecuzione di una lavorazione più accurata.
3. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a
rischio e pericolo dell'esecutore e sono rifiutati dal direttore
dei
lavori nel caso in cui quest'ultimo ne accerti l'esecuzione
senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli
prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e
messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Il
rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel
primo atto contabile utile, entro quindici giorni dalla scoperta
della non conformità alla normativa tecnica, nazionale o
dell'Unione europea, al progetto o al contratto del materiale
utilizzato o del manufatto eseguito.
4. Il direttore dei lavori o l'organo di collaudo dispongono
prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge
o dal
capitolato speciale d'appalto finalizzate a stabilire l'idoneità
dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla
stazione appaltante, con spese a carico dell'esecutore.
5. I materiali previsti dal progetto sono campionati e
sottoposti all'approvazione del direttore dei lavori, completi
delle
schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in
grado di giustificarne le prestazioni, con congruo anticipo
rispetto
alla messa in opera.
6. Il direttore dei lavori verifica altresì il rispetto delle
norme in tema di sostenibilità ambientale, tra cui le modalità
poste in
atto dall'esecutore in merito al riuso di materiali di scavo e
al riciclo entro lo stesso confine di cantiere.
Articolo 148 Verifica del rispetto degli obblighi dell'esecutore
e del subappaltatore
1. Con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il
direttore dei lavori, con l'ausilio dei direttori operativi e
degli ispettori di
cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni:
a) verifica la presenza in cantiere delle imprese
subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non
sono
subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla
stazione appaltante ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del
codice;
b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano
effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel
rispetto
della normativa vigente e del contratto stipulato;
c) registra le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità dei
lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai fini della sospensione
dei
pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota
corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
d) provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore,
alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte
dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'articolo 105 del
codice.
e) fornisce al RUP gli elementi al fine del rilascio delle
certificazioni relative ai crediti di cui all’articolo 47, comma
1-ter,
secondo periodo del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.
58.
2. In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento da parte
dell'esecutore, il direttore dei lavori coadiuva il RUP nello
svolgimento delle attività di verifica dei requisiti di capacità
tecnica, ai sensi dell'articolo 89, comma 9, del codice.
3. Il direttore dei lavori esegue le seguenti attività di
controllo:
a) in caso di risoluzione contrattuale, cura, su richiesta del
RUP, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già
eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e
la relativa presa in consegna;
b) fornisce indicazioni al RUP per l'irrogazione delle penali da
ritardo previste nel contratto, nonché per le valutazioni
inerenti la risoluzione contrattuale ai sensi dell'articolo 108,
comma 4, del codice;
c) accerta che si sia data applicazione alla normativa vigente
in merito al deposito dei progetti strutturali delle costruzioni
e
che sia stata rilasciata la necessaria autorizzazione in caso di
interventi ricadenti in zone soggette a rischio sismico;
d) determina in contraddittorio con l'esecutore i nuovi prezzi
delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal contratto,
nel
rispetto della procedura di cui all'articolo 149, commi 5 e 6;
e) redige apposita relazione laddove avvengano sinistri alle
persone o danni alla proprietà nel corso dell'esecuzione di
lavori e adotta i provvedimenti idonei a ridurre per la stazione
appaltante le conseguenze dannose, con le modalità descritte
all'articolo 152;
f) redige processo verbale alla presenza dell'esecutore dei
danni cagionati da forza maggiore, al fine di accertare:
1) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato
precedente;
2) le cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza
maggiore;
3) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
4) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle
prescrizioni del direttore dei lavori;
5) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i
danni.
4. Il direttore dei lavori pone in atto tutti i controlli
individuati dal Piano d'azione nazionale per la sostenibilità
ambientale dei consumi della pubblica amministrazione con
riferimento alle specifiche attività di verifica da attuarsi
durante la fase esecutiva dell'opera.
Articolo 149 Modifiche,
variazioni e varianti contrattuali.
1. Il direttore dei lavori
fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in
ordine alla sussistenza delle condizioni di
cui all'articolo 106 del codice. Con riferimento ai casi
indicati dall'articolo 106, comma 1, lettera c) , del codice, il
direttore dei lavori descrive la situazione di fatto ai fini
dell'accertamento da parte del RUP della sua non imputabilità
alla stazione
appaltante, della sua non prevedibilità al momento della
redazione del progetto o della consegna dei lavori e delle
ragioni
per cui si rende necessaria la variazione.
2. Il direttore dei lavori propone al RUP le modifiche, nonché
le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative
perizie
di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da
inviare al RUP, nei casi e alle condizioni previste
dall'articolo 106 del codice. Il direttore dei lavori risponde
delle conseguenze derivanti dall'aver ordinato o lasciato
eseguire modifiche o addizioni al progetto, senza averne
ottenuto regolare autorizzazione, sempre che non derivino da
interventi volti ad evitare danni gravi a persone o cose o a
beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e
ambientali o comunque di proprietà delle stazioni appaltanti.
3. In caso di modifiche al progetto non disposte dal direttore
dei lavori, quest'ultimo fornisce all'esecutore le disposizioni
per
la rimessa in pristino con spese a carico dell'esecutore stesso.
4. Nel caso di cui all'articolo 106, comma 12, del codice,
l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del
contratto e la perizia suppletiva è accompagnata da un atto di
sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno
di
accettazione o di motivato dissenso. Nel caso in cui la stazione
appaltante disponga variazioni in diminuzione nel limite del
quinto dell'importo del contratto, deve comunicarlo
all'esecutore tempestivamente e comunque prima del
raggiungimento
del quarto quinto dell'importo contrattuale. In tal caso nulla
spetta all'esecutore a titolo di indennizzo. Ai fini della
determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è costituito
dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato
dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi
per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli
importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente
riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 205 e 208 del
codice.
5. Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto,
ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si
debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il
prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi.
I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:
a) desumendoli dai prezzari di cui all'articolo 23, comma 16 del
codice, ove esistenti;
b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi
effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano
d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione
dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei
lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP.
6. Qualora dai calcoli effettuati ai sensi del comma 5 risultino
maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro
economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità
dei lavori sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta
del RUP. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così
determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli
l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei
materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella
contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti
contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
7. Il direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio
non comportanti aumento o diminuzione dell'importo
contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP.
8. Il direttore dei lavori, entro dieci giorni dalla proposta
dell'esecutore, redatta in forma di perizia tecnica corredata
anche
degli elementi di valutazione economica, di variazioni
migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una
diminuzione dell'importo originario dei lavori, trasmette la
stessa al RUP unitamente al proprio parere. Possono formare
oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli
aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o
singole
componenti del progetto, che non comportano riduzione delle
prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto
stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei
lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. Le varianti
migliorative, proposte nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 106 del codice, non alterano in maniera
sostanziale il
progetto né le categorie di lavori.
9. Le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura
si giustificano mediante preventivo accettato nell'ambito delle
somme a disposizione dei quadri economici degli interventi
approvati, autorizzati dalla stazione appaltante su proposta del
RUP, sono successivamente sottoposti alle necessarie verifiche
da parte del direttore dei lavori, per accertare la loro
corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo
stato di fatto.
Articolo 150 Contestazioni tra la stazione appaltante e
l’esecutore.
1. Il direttore dei lavori o l’esecutore comunicano al RUP le
contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire
sull’esecuzione dei lavori; il RUP convoca le parti entro
quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in
contraddittorio,
l’esame della questione al fine di risolvere la controversia. La
decisione del RUP è comunicata all’esecutore, il quale ha
l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere
riserva nel registro di contabilità in occasione della
sottoscrizione.
2. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori
redige in contraddittorio con l’imprenditore un processo verbale
delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di
due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è
comunicata all’esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi
al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data
del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le
risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.
3. L’esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni
firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile del
procedimento con le eventuali osservazioni dell’esecutore.
4. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel
giornale dei lavori.
Articolo 151 Sospensione dei
lavori.
1. In caso di sospensione dei
lavori ai sensi dell'articolo 107 del codice, il direttore dei
lavori dispone visite periodiche al
cantiere durante il periodo di sospensione per accertare le
condizioni delle opere e la presenza eventuale della manodopera
e dei macchinari eventualmente presenti e dà le disposizioni
necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura
strettamente necessaria per evitare danni alle opere già
eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori.
2. Il contratto contiene una clausola penale nella quale il
risarcimento dovuto all'esecutore nel caso di sospensioni totali
o
parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui
ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del codice sia quantificato
sulla base dei seguenti criteri:
a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono
sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella
misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15
per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per
cento. Tale risultato viene diviso per il tempo contrattuale e
moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite
massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del
criterio di cui alla presente lettera;
b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la
ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari
agli
interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, computati
sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata
dell'illegittima sospensione;
c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente
corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale,
all'atto
della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla
consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei
lavori;
d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei
coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.
3. La sospensione parziale dei lavori determina, altresì, il
differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di
giorni
determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il
rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della
sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto
nello stesso periodo secondo il cronoprogramma.
4. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione
il direttore dei lavori lo comunica al RUP affinché
quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo
termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di
ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori
procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che
deve
essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il
nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui
l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la
sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto
la ripresa dei lavori stessi, l'esecutore può diffidare il RUP a
dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché
provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra
indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva
all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda
far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
5. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni
dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di
sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le
sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente
l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori.
6. Il direttore dei lavori è responsabile nei confronti della
stazione appaltante di un’eventuale sospensione illegittima dal
medesimo ordinata per circostanze non previste dall'articolo 107
del codice.
Articolo 152 Gestione
sinistri.
1. Nel caso in cui nel corso
dell'esecuzione dei lavori si verifichino sinistri alle persone
o danni alle proprietà, il direttore dei
lavori compila una relazione nella quale descrive il fatto e le
presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti
finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è
trasmessa senza indugio al RUP. Restano a carico dell'esecutore:
a) tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli
adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere,
all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione
dell'appalto;
b) l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni
ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o
inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.
2. L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni alle
opere o provviste se non in caso fortuito o di forza maggiore e
nei limiti consentiti dal contratto. Nel caso di danni causati
da forza maggiore l'esecutore ne fa denuncia al direttore dei
lavori nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in
difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di
decadenza
dal diritto all'indennizzo. Al fine di determinare l'eventuale
indennizzo al quale può avere diritto l'esecutore, spetta al
direttore dei lavori redigere processo verbale alla presenza di
quest'ultimo, accertando:
a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato
precedente;
b) le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di
forza maggiore;
c) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi
compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte
dell'appaltatore;
d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle
prescrizioni del direttore dei lavori;
e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i
danni.
3. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno
abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle
quali esso è tenuto a rispondere.
4. I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi
d'acqua o di mareggiate, quando non siano stati ancora iscritti
a libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria
fatta dagli assistenti di cantiere. Mancando la misurazione,
l'esecutore può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con
idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale.
Articolo 153 Certificato di
ultimazione dei lavori e compiti al termine dei lavori.
1. Il direttore dei lavori, a
seguito della comunicazione dell'esecutore di intervenuta
ultimazione dei lavori, effettua i
necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore,
elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori
e lo
invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore.
In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il
direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore
un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai
fini
dell'applicazione delle penali previste nel contratto per il
caso di ritardata esecuzione. Qualora sia previsto nel bando e
nei
documenti contrattuali, il certificato di ultimazione può
prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore
a
sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola
entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del
tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità
dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta
l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di
redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto
completamento delle lavorazioni sopraindicate.
2. In sede di collaudo il direttore dei lavori:
a) fornisce all'organo di collaudo i chiarimenti e le
spiegazioni di cui dovesse necessitare e trasmette allo stesso
la
documentazione relativa all'esecuzione dei lavori;
b) assiste i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di
collaudo;
c) esamina e approva il programma delle prove di collaudo e
messa in servizio degli impianti.
3. Il direttore dei lavori accerta che i documenti tecnici,
prove di cantiere o di laboratorio, certificazioni basate
sull'analisi del
ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a materiali,
lavorazioni e apparecchiature impiantistiche rispondano ai
requisiti di cui
al Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei
consumi della pubblica amministrazione.
TITOLO VIII CONTABILITÀ DEI
LAVORI
CAPO I ATTIVITA’ DI CONTROLLO AMMINISTRATIVO CONTABILE
Articolo 154 Fondi a
disposizione delle stazioni appaltanti
1. Le somme a disposizione
delle stazioni appaltanti, risultanti dal quadro economico
allegato al progetto approvato, hanno
le seguenti destinazioni:
a) lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed
esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura
b) rilievi accertamenti e indagini da eseguire ai diversi
livelli di progettazione a cura della stazione appaltante;
c) rilievi accertamenti e indagini da eseguire ai diversi
livelli di progettazione a cura del progettista
d) allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali
interferenze ai sensi dell’art. 27 commi 3, 4, 5 e 6 del codice
e) imprevisti secondo quanto precisato al comma 2
f) accantonamenti in relazione alle modifiche di cui all’art.
106, comma 1 lett. a) del codice
g) adeguamento dei prezzi, ove previsto nei documenti di gara,
ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lett. a) del codice;
h) acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi;
i) spese tecniche relative alla progettazione, alle attività
preliminari, ivi compreso l’eventuale monitoraggio di parametri
necessari ai fini della progettazione, ove pertinente, al
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle
conferenze di servizi, alla direzione lavori, al coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza
giornaliera e contabilità, all’incentivo di cui all’art. 113,
comma 2, del codice, nella misura corrispondente alle
prestazioni che devono
essere svolte dal personale dipendente;
l) spese per attività tecnico-amministrative e strumentali
connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del
procedimento qualora si tratti di personale dipendente, di
assicurazione dei progettisti qualora dipendenti
dall’amministrazione, ai sensi dell’art. 24, comma 4 del codice
nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi
dell’art. 26 del codice;
m) spese di cui all’art. 113, comma 4 del codice;
n) eventuali spese per commissioni giudicatrici;
o) eventuali spese per pubblicità;
p) spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche
tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato
d’appalto, di cui all’art. 111, comma 1 bis del codice, nonché
per l’eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione
dell’opera, ove prescritto;
q) spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico
ed altri eventuali collaudi specialistici; r) spese per la
verifica
preventiva dell’interesse archeologico, di cui all’art. 25,
comma 12 del codice; s) somme per oneri di discarica;
t) nel caso di affidamento a contraente generale, l’importo
relativo all’aliquota per l’attuazione di misure volte alla
prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di
infiltrazione mafiosa, di cui all’articolo 194, comma 20, del
codice,
non soggetto a ribasso; l’eventuale importo relativo agli oneri
di cui all’articolo 196, comma 1, del codice;
u) qualora non inserite nei lavoro oggetto di affidamento, le
opere di mitigazione e di compensazione dell’impatto
ambientale e sociale, di cui all’articolo 23, comma 6, del
codice. Tali opere non possono comunque eccedere l’importo
stabilito per legge espresso in percentuale del 2% del costo
complessivo dell’opera o del lavoro; costi per il monitoraggio
ambientale;
v) nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche
di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717 e successive modifiche
ed integrazioni;
z) imposta sul valore aggiunto, eventuali altre imposte e
contributi dovuti per legge.
2. Le voci del quadro economico relative ad imprevisti, di cui
al del comma 1, lettera e) e ad eventuali lavori in
amministrazione diretta, di cui al del comma 1, lettera a) non
devono superare complessivamente l’aliquota del dieci per
cento dell’importo dei lavori a base di gara, comprensivo dei
costi della sicurezza.
3. Resta fermo quanto previsto all’articolo 16, commi 3 e 4.
Articolo 155 Accertamento e
registrazione dei lavori
1. Il costo dei lavori
comprende le spese dei lavori, delle somministrazioni, delle
espropriazioni, di assistenza ed ogni altra
inerente all'esecuzione; sia le perizie che le contabilità
devono distinguersi in altrettanti capi quanti sono i titoli
diversi di
spesa.
2. Gli atti contabili redatti dal direttore dei lavori sono atti
pubblici a tutti gli effetti di legge, e hanno ad oggetto
l'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti
spesa.
3. L'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa
devono avvenire contemporaneamente al loro accadere, in
particolare per le partite la cui verificazione richieda scavi o
demolizioni di opere, al fine di consentire che con la
conoscenza
dello stato di avanzamento dei lavori e dell'importo dei
medesimi, nonché dell'entità dei relativi fondi, l'ufficio di
direzione
lavori si trovi sempre in grado:
a) di rilasciare prontamente gli stati d'avanzamento dei lavori
secondo quanto previsto all’articolo 164.
b) di controllare lo sviluppo dei lavori e di impartire
tempestivamente le debite disposizioni per la relativa
esecuzione entro i
limiti delle somme autorizzate;
c) di promuovere senza ritardo gli opportuni provvedimenti in
caso di deficienza di fondi.
4. Per determinati manufatti il cui valore è superiore alla
spesa per la messa in opera i capitolati speciali possono
stabilire
anche il prezzo a piè d'opera, e prevedere il loro
accreditamento in contabilità prima della messa in opera, in
misura non
superiore alla metà del prezzo stesso.
5. Salva diversa pattuizione, all'importo dei lavori eseguiti è
aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè
d'opera,
destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte
dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi
a
prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.
6. La contabilità dei lavori è effettuata anche attraverso
l'utilizzo di programmi informatici in grado di consentire la
tenuta dei documenti amministrativi e contabili nel rispetto di
quanto previsto dagli articoli che seguono. Se la direzione dei
lavori è affidata a professionisti esterni, i programmi
informatizzati devono essere preventivamente accettati dal
responsabile del
procedimento.
CAPO II I DOCUMENTI
AMMINISTRATIVI E CONTABILI
Articolo 156 Tipologia dei
documenti contabili
1. I documenti contabili per
l’accertamento dei lavori e delle somministrazioni sono:
a) il giornale dei lavori
b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste
c) il registro di contabilità
d) il sommario del registro di contabilità
e) liste settimanali
f) lo stato di avanzamento dei lavori
g) il certificato di pagamento
h) il conto finale dei lavori
2. I diversi documenti contabili, predisposti e tenuti dal
direttore dei lavori o dai direttori operativi o dagli ispettori
di
cantiere, se dal medesimo delegati, devono essere firmati
contestualmente alla compilazione rispettando la cronologia di
inserimento dei dati. Il direttore dei lavori conferma o
rettifica, previe le opportune verifiche, le dichiarazioni degli
incaricati e sottoscrive i predetti documenti contabili.
3. I documenti amministrativi e contabili sono tenuti a norma
dell’art. 2119 del codice civile.
4. L’utilizzo di programmi informatizzati deve in ogni caso
garantire l’autenticità e l’integrità delle scritture contabili.
5. I libretti delle misure, il registro di contabilità, gli
stati d'avanzamento dei lavori, il conto finale e la relazione
sul conto
finale sono firmati dal direttore dei lavori.
6. I libretti delle misure e le liste settimanali sono firmati
dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore suo rappresentante
che
ha assistito al rilevamento delle misure. Il registro di
contabilità, il conto finale e le liste settimanali, nei casi
previsti, sono
firmati dall'esecutore.
7. I certificati di pagamento sono firmati dal responsabile del
procedimento.
8. Nel caso di appalto comprendente lavori da tenere distinti,
come nel caso in cui i lavori facciano capo a fonti diverse di
finanziamento, la contabilità comprende tutti i lavori ed è
effettuata attraverso distinti documenti contabili, in modo da
consentire una gestione separata dei relativi quadri economici.
I certificati di pagamento devono essere analogamente
distinti, anche se emessi alla stessa data in forza di uno
stesso contratto.
9. I lavori annuali estesi a più esercizi con lo stesso
contratto si liquidano alla fine dei lavori di ciascun
esercizio, chiudendone la contabilità e collaudandoli, come
appartenenti a tanti lavori fra loro distinti.
Articolo 157 Giornale dei
lavori
1. Il giornale dei lavori è il
documento in cui sono annotati per ciascun giorno almeno:
a) l’ordine, il modo e l’attività con cui progrediscono le
lavorazioni;
b) la qualifica e il numero degli operai impiegati;
c) l’attrezzatura tecnica impiegata per l’esecuzione dei lavori;
d) l’elenco delle provviste fornite dall’esecutore, documentate
dalle rispettive fatture quietanzate, nonché quant’altro
interessi l’andamento tecnico ed economico dei lavori, ivi
compresi gli eventuali eventi infortunistici;
e) l’indicazione delle circostanze e degli avvenimenti relativi
ai lavori che possano influire sui medesimi, inserendovi le
osservazioni meteorologiche e idrometriche, le indicazioni sulla
natura dei terreni e quelle particolarità che possono essere
utili;
f) le disposizioni di servizio e gli ordini di servizio del RUP
e del direttore dei lavori;
g) le relazioni indirizzate al RUP;
h) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento
di prove;
i) le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori;
l) le varianti ritualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai
prezzi.
2. Il direttore dei lavori, in caso di delega ai direttori
operativi o agli ispettori di cantiere, verifica l’esattezza
delle annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le
osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene
opportune, apponendo con la data la sua firma di seguito
all’ultima annotazione dei predetti soggetti delegati.
Articolo 158 Libretti di
misura
1. I libretti di misura delle
lavorazioni e delle provviste contengono la misurazione e
classificazione delle lavorazioni
effettuate dal direttore dei lavori.
2. Il direttore dei lavori cura che i libretti siano aggiornati
e immediatamente firmati dall’esecutore o dal tecnico
dell’esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure.
3. Per le lavorazioni e le somministrazioni che, per la loro
natura, si giustificano mediante fattura, il direttore dei
lavori è
tenuto ad accertare la loro corrispondenza ai preventivi
precedentemente accettati e allo stato di fatto.
4. In caso di lavori a corpo, le lavorazioni sono annotate su un
apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni
stato d’avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui
risultano suddivisi, il direttore dei lavori registra la quota
percentuale dell’aliquota relativa alla voce disaggregata della
stessa categoria, rilevabile dal contratto, che è stata
eseguita.
5. Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate
eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono desunte da
valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori,
il quale può controllarne l’ordine di grandezza attraverso un
riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote
sono state dedotte.
6. I libretti delle misure possono altresì contenere le figure
quotate delle lavorazioni eseguite, i profili e i piani quotati
raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo le lavorazioni,
oltre alle memorie esplicative al fine di dimostrare chiaramente
ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma e il modo di
esecuzione.
7. La tenuta dei libretti delle misure è affidata al direttore
dei lavori, cui spetta eseguire la misurazione, la
determinazione e
la classificazione delle lavorazioni. Il direttore dei lavori
deve verificare i lavori, certificarli sui libretti delle misure
con la
propria firma e cura che i libretti siano aggiornati e
immediatamente firmati dall'esecutore o del tecnico
dell'esecutore che
ha assistito al rilevamento delle misure.
8. L'esecutore è invitato ad intervenire alle misure. Egli può
richiedere all'ufficio di procedervi e deve firmare subito dopo
il
direttore dei lavori. Se l'esecutore rifiuta di presenziare alle
misure o di firmare i libretti delle misure, il direttore dei
lavori
procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono
firmare i libretti. I disegni, quando siano di grandi
dimensioni, possono essere compilati in sede separata. Tali
disegni devono essere firmati dall'esecutore o dal tecnico
dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure; e
sono considerati come allegati ai documenti nei quali sono
richiamati e portano la data e il numero della pagina del
libretto del quale si intendono parte. Si possono tenere
distinti
libretti per categorie di lavorazioni o per opere d'arte di
speciale importanza.
Articolo 159 Registro di
contabilità
1. Il registro di contabilità
contiene le trascrizioni delle annotazioni presenti nei libretti
delle misure, nonché le domande che
l’esecutore ritiene di fare e le motivate deduzioni del
direttore dei lavori.
2. L’iscrizione delle partite è effettuata in ordine
cronologico. In apposita sezione del registro di contabilità è
indicata, in
occasione di ogni stato di avanzamento, la quantità di ogni
lavorazione eseguita con i relativi importi, in modo da
consentire
una verifica della rispondenza all’ammontare complessivo
dell’avanzamento dei lavori.
3. Il registro di contabilità è il documento che riassume ed
accentra l’intera contabilizzazione dell’opera, in quanto a
ciascuna quantità di lavorazioni eseguite e registrate nel
libretto vengono applicati i corrispondenti prezzi contrattuali,
in modo tale da determinare l’avanzamento dei lavori non
soltanto sotto il profilo delle quantità eseguite ma anche sotto
quello del corrispettivo maturato dall’esecutore.
4. Il direttore dei lavori propone al RUP, in casi speciali, che
il registro sia diviso per articoli o per serie di lavorazioni,
purché le iscrizioni rispettino in ciascun foglio l’ordine
cronologico. Il registro è sottoposto all’esecutore per la sua
sottoscrizione in occasione di ogni stato di avanzamento.
Articolo 160 Sommario del
registro di contabilità
1. Può essere previsto un
sommario del registro di contabilità che, nel caso di lavori a
misura, riporta ciascuna partita e la
classifica secondo il rispettivo articolo di elenco e di
perizia; nel caso di lavori a corpo.
2. Il sommario specifica ogni categoria di lavorazione secondo
lo schema di contratto, con l’indicazione della rispettiva
aliquota di incidenza rispetto all’importo contrattuale a corpo.
3. Il sommario indica, in occasione di ogni stato d’avanzamento,
la quantità di ogni lavorazione eseguita e i relativi importi,
al fine di consentire una verifica della rispondenza con
l’ammontare dell’avanzamento risultante dal registro di
contabilità.
Articolo 161 Eccezioni e
riserve dell’esecutore sul registro di contabilità
1. Il registro di contabilità è
firmato dall’esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui
gli viene presentato.
2. Nel caso in cui l’esecutore non firmi il registro, è invitato
a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e,
qualora
persista nell’astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa
menzione nel registro.
3. Se l’esecutore ha firmato con riserva, qualora l’esplicazione
e la quantificazione non siano possibili al momento della
formulazione della stessa, egli esplica a pena di decadenza, nel
termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando
nel registro le corrispondenti domande di indennità ed indicando
con precisione le cifre di compenso cui crede di aver diritto e
le ragioni di ciascuna domanda.
4. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni,
espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore
dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie
deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione
delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese
dell’esecutore, in corre in responsabilità per le somme che, per
tale
negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a
sborsare.
5. Nel caso in cui l’esecutore non abbia firmato il registro nel
termine di cui al comma 2, oppure lo abbia fatto con riserva, ma
senza esplicare le riserve nel modo e nel termine sopra
indicate, i fatti registrati si intendono definitivamente
accertati e
l’esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque
termine e modo le riserve o le domande che ad essi si
riferiscono.
6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una
precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori
può registrare in partita provvisoria sui libretti e di
conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità
dedotte da
misurazioni sommarie. In tal caso l’onere dell’immediata riserva
diventa operante quando in sede di contabilizzazione
definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono
portate in detrazione le partite provvisorie.
Articolo 162 Forma e
contenuto delle riserve
1. L’esecutore è sempre tenuto
ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza
poter sospendere
o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la
contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti
contabili.
2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto
di appalto idoneo a riceverle, successivo all’insorgenza o alla
cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio
all’esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le
riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all’atto
della firma immediatamente successiva al verificarsi o al
cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente
confermate sul conto finale s’intendono abbandonate.
3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed
indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondono.
In
particolare, le riserve devono contenere a pena di
inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che
l’esecutore
ritiene gli siano dovute.
4. La quantificazione della riserva è effettuata in via
definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o
incrementi
rispetto all’importo iscritto.
Articolo 163 Liste
settimanali
1. Le giornate di operai, di
noli e di mezzi d’opera, nonché le provviste somministrate
dall’esecutore possono essere annotate dall’assistente
incaricato anche su un brogliaccio, per essere poi scritte in
apposita lista settimanale.
2. L’esecutore firma le liste settimanali, nelle quali sono
specificati le lavorazioni eseguite, nominativo, qualifica e
numero di
ore degli operai impiegati per ogni giorno della settimana,
nonché tipo ed ore quotidiane di impiego dei mezzi d’opera
forniti
ed elenco delle provviste.
3. eventualmente fornite, documentate dalle rispettive fatture
quietanzate. Ciascun assistente preposto alla sorveglianza dei
lavori predispone una lista separata.
4. Tali liste possono essere distinte secondo la speciale natura
delle somministrazioni, quando queste abbiano una certa
importanza.
Articolo 164 Stato di
avanzamento dei lavori e certificato di pagamento
1. Lo stato di avanzamento
lavori (SAL) riassume tutte le lavorazioni e tutte le
somministrazioni eseguite dal principio
dell’appalto sino al momento della sua adozione.
2. Il SAL, ricavato dal registro di contabilità, è adottato con
le modalità indicate nel contratto. Il documento precisa il
corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e
l’ammontare dell’acconto da corrispondere.
3. Fermi restando i compiti del direttore dei lavori,
l’esecutore può comunicare alla stazione appaltante il
raggiungimento
delle condizioni contrattuali per l’adozione del SAL.
4. Ai sensi dell’articolo 113-bis, comma 3, del codice, il
direttore dei lavori adotta il SAL contestualmente all’esito
positivo
dell’accertamento del raggiungimento delle condizioni
contrattuali ovvero contestualmente al ricevimento della
comunicazione di cui al comma 3, salvo quanto previsto dal comma
5.
5. In caso di difformità tra le valutazioni del direttore dei
lavori e quelle dell’esecutore in merito al raggiungimento delle
condizioni contrattuali, il direttore dei lavori, a seguito di
tempestivo accertamento in contraddittorio con l’esecutore,
procede all’archiviazione della comunicazione di cui al comma 3
ovvero all’adozione del SAL.
6. Il direttore dei lavori trasmette immediatamente il SAL al
RUP, il quale, ai sensi dell’articolo 113-bis, comma 1, secondo
periodo, del codice, emette il certificato di pagamento
contestualmente all’adozione del SAL, e comunque non oltre sette
giorni decorrenti dalla sua adozione, previa verifica della
regolarità contributiva dell’esecutore e dei subappaltatori.
7. Il RUP invia il certificato di pagamento alla stazione
appaltante la quale procede al pagamento ai sensi dell’articolo
113-bis, comma 1, primo periodo, del codice.
8. L’esecutore può emettere fattura al momento dell’adozione del
SAL. L’emissione della fattura da parte dell’esecutore non
è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte
del RUP.
9. Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel
registro di contabilità.
Articolo 165 Conto finale
dei lavori
1. Il conto finale dei lavori,
compilato dal direttore dei lavori a seguito della
certificazione dell’ultimazione degli stessi è
trasmesso al RUP unitamente ad una relazione, in cui sono
indicate le vicende alle quali l’esecuzione del lavoro è stata
soggetta, allegando tutta la relativa documentazione.
2. Il conto finale deve essere sottoscritto dall’esecutore.
3. All’atto della firma, l’esecutore non può iscrivere domande
per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel
registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve
confermare le riserve già iscritte negli atti contabili, per le
quali non siano intervenuti l’accordo bonario di cui
all’articolo 205 del codice o la transazione di cui all’articolo
208 del
codice.
4. Se l’esecutore non firma il conto finale nel termine
assegnato, non superiore a trenta giorni, o se lo sottoscrive
senza
confermare le domande già formulate nel registro di contabilità,
il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.
5. Firmato dall’esecutore il conto finale, o scaduto il termine
sopra assegnato, il RUP, entro i successivi sessanta giorni,
redige una propria relazione finale riservata, nella quale
esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande
dell’esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione
o l’accordo bonario.
6. Al conto finale il direttore dei lavori allega la seguente
documentazione:
a) il verbale o i verbali di consegna dei lavori;
b) gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d’opera, aree o
cave di prestito concessi in uso all’esecutore;
c) le eventuali perizie di variante, con gli estremi della
intervenuta approvazione;
d) gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di
concordamento, atti di sottomissione e atti aggiuntivi, con gli
estremi di
approvazione e di registrazione;
e) gli ordini di servizio impartiti;
f) la sintesi dell’andamento e dello sviluppo dei lavori con
l’indicazione delle eventuali riserve e la menzione delle
eventuali
transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una relazione
riservata relativa alle riserve dell’esecutore non ancora
definite;
g) i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato
di ultimazione dei lavori con l’indicazione dei ritardi e delle
relative cause;
h) gli eventuali sinistri o danni a persone, animali o cose con
indicazione delle presumibili cause e delle relative
conseguenze;
i) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento
di prove;
l) le richieste di proroga e le relative determinazioni del RUP,
ai sensi dell’articolo 107, comma 5, del codice; m) gli atti
contabili, ossia i libretti delle misure e il registro di
contabilità;
n) tutto ciò che può interessare la storia cronologica
dell’esecuzione, aggiungendo tutte le notizie tecniche ed
economiche
che possono agevolare il collaudo.
Articolo 166 Strumenti
informatici di contabilità
1. La contabilità dei lavori è
effettuata mediante l’utilizzo di strumenti elettronici
specifici, che usano piattaforme, anche
telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti non
proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i
fornitori di
tecnologie, nel rispetto della disciplina contenuta nel presente
regolamento e nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Tali
strumenti elettronici devono essere in grado di garantire
l’autenticità, la sicurezza dei dati inseriti e la provenienza
degli stessi dai soggetti competenti.
2. Qualora la direzione dei lavori sia affidata a professionisti
esterni, i programmi informatizzati devono essere
preventivamente accettati dal RUP, che ne verifica l’idoneità e
la conformità alle prescrizioni contenute nel presente
regolamento. Nel caso di mancato utilizzo di programmi di
contabilità computerizzata, che deve essere congruamente
motivato dalla stazione appaltante e comunicato all’Autorità, e
comunque per il periodo strettamente necessario per
l’adeguamento della stazione appaltante, le annotazioni delle
lavorazioni e delle somministrazioni sono trascritte dai
libretti
delle misure in apposito registro le cui pagine devono essere
preventivamente numerate e firmate dal RUP e dall’esecutore.
3. Nel caso di utilizzo di programmi di contabilità
computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure può
essere
effettuata anche attraverso la registrazione delle misure
rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in
apposito brogliaccio ed in contraddittorio con l’esecutore.
4. Nei casi in cui è consentita l’utilizzazione di programmi per
la contabilità computerizzata, preventivamente accettati dal
responsabile del procedimento, la compilazione dei libretti
delle misure può essere effettuata sulla base dei dati rilevati
nel
brogliaccio, anche se non espressamente richiamato.
Articolo 167 Contabilità
semplificata
1. Per i lavori di importo
inferiore a 40.000 euro è consentita la tenuta di una
contabilità semplificata, previa verifica da parte del direttore
dei lavori della corrispondenza del lavoro svolto con quanto
fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti. Il
certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con
l’apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture
di spesa.
TITOLO IX COLLAUDO
CAPO I COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO
Articolo 168 Collaudo
tecnico-amministrativo
1. Per i contratti
pubblici di lavori il certificato di collaudo
tecnico-amministrativo ha lo scopo di verificare e certificare
che
l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, in
conformità ai requisiti prestazionali previsti nel progetto
approvato,
nelle relative prescrizioni tecniche ed economiche e nelle
eventuali perizie di variante, nonché in conformità del
contratto,
del capitolato speciale d’appalto, del quadro economico
contenuto nel progetto esecutivo e degli eventuali atti di
sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha
inoltre lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla
contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano
fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni,
forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei
componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative
poste a carico dell'esecutore siano state espletate
tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì
la
verifica dell’avvenuta ottemperanza a tutte le disposizioni
tecniche previste dalle leggi e dalle normative di settore.
2. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve
dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una
risoluzione
definitiva in via amministrativa, se iscritte nei documenti
contabili.
Articolo 169 Obbligo del collaudo1.
Il certificato di collaudo è
sempre richiesto, salvo i casi in cui il collaudo medesimo può
essere sostituito dal Certificato di
regolare esecuzione.
2. L’incarico di collaudo delle opere o dei lavori relativi a
contratti pubblici è affidato prima dell’inizio dei lavori ed è
eseguito
in corso d’opera. Può essere affidato dopo l’ultimazione dei
lavori solo nel caso in cui le caratteristiche tecniche ed
esecutive
dell’opera consentano la verifica di tutte le lavorazioni anche
ad opera o lavori ultimati. E’ comunque eseguito in corso
d’opera il collaudo dei lavori di cui alla Parte IV del codice.
Articolo 170 Nomina del
collaudatore
1. Le stazioni appaltanti
conferiscono l'incarico del collaudo prima della data di
consegna dei lavori. Nei casi previsti
dall’articolo 168, comma 2, in cui il collaudo può essere
affidato dopo l’ultimazione dei lavori, l’incarico è conferito
entro
trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori.
2. L’incarico di collaudo è affidato a soggetti in possesso di
laurea magistrale in ingegneria o architettura, abilitati
all’esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine
professionale.
3. Nel caso di lavori che richiedono l'apporto di più
professionalità diverse, in ragione della particolare tipologia
e categoria
dell'intervento, il collaudo può essere affidato ad una
commissione composta da due o tre componenti, nel rispetto delle
indicazioni di cui all’articolo 102, comma 6, del codice. La
stazione appaltante designa altresì il componente della
commissione che assume la funzione di presidente. La stazione
appaltante, anche sulla base della complessità e dell’importo
delle opere o lavori, può nominare un segretario della
commissione.
4. Oltre ai soggetti di cui al comma 2, possono fare parte della
commissione di collaudo, limitatamente ad un solo
componente, esclusa la figura di presidente, i seguenti
dipendenti, che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni
presso l’amministrazione pubblica o presso le stazioni
appaltanti come definite all’articolo
3, lettera o), del codice, con esclusione degli “altri soggetti
aggiudicatori” di cui all’articolo 3, lettera g), del codice:
- funzionari tecnici ed amministrativi, in possesso di laurea o
diploma e nei limiti delle proprie competenze;
- laureati in scienze giuridiche ed economiche o equipollenti;
- soggetti muniti di altre lauree di carattere tecnico, in
relazione alle specificità dell’opera o dei lavori.
5. Il collaudo di lavori di manutenzione può essere affidato ai
soggetti di cui al comma 4 oppure ad un funzionario delle
stazioni appaltanti munito di diploma tecnico che abbia prestato
servizio per almeno cinque anni presso amministrazioni
aggiudicatici ovvero, se esterno, ad un tecnico diplomato,
geometra o perito, nell'ambito stabilito dalla normativa vigente
in
ordine alle attività attribuite a ciascuna professione, iscritto
all'ordine o collegio professionale di appartenenza.
6. Per i lavori per i quali è necessario il collaudo statico ai
sensi delle norme vigenti, al soggetto incaricato del collaudo
tecnico-amministrativo o ad uno dei componenti della commissione
può essere affidato anche il collaudo statico, purché in
possesso dei requisiti specifici previsti dal capo II.
7. L'affidamento dell'incarico di collaudo a soggetti esterni,
liberi professionisti, è regolato dall’articolo 102, comma 6,
del
codice. Ai fini dell'affidamento dell'incarico di collaudo, i
soggetti esterni devono essere in possesso dei seguenti
requisiti
specifici:
- laurea magistrale in ingegneria o architettura, secondo i
limiti di competenza stabiliti dai rispettivi ordinamenti
professionali;
- limitatamente ad un solo componente, non presidente: laurea o
diploma tecnico, nei limiti delle proprie competenze;
laurea in scienze giuridiche ed economiche o equipollenti; altre
lauree di carattere tecnico, in relazione alle specificità
dell’opera o dei lavori;
- l'abilitazione all'esercizio della professione nonché
l'iscrizione nel rispettivo ordine o collegio professionale:
a) da almeno cinque anni per il collaudo di lavori di importo
pari o superiore alla soglia comunitaria di cui all’articolo 35,
comma 1, lettera a) del codice;
b) da almeno tre anni per il collaudo di lavori di importo
inferiore alla soglia di cui alla lettera a)
8. Il soggetto esterno, libero professionista, che è stato
incaricato di un collaudo in corso d'opera da una stazione
appaltante, non può essere incaricato dalla medesima di un nuovo
collaudo se non sono trascorsi almeno sei mesi dalla chiusura
delle operazioni del precedente collaudo. Nel caso di stazioni
appaltanti nazionali la cui struttura organizzativa è articolata
su basi locali, il divieto è limitato alla singola articolazione
locale. I suddetti divieti si riferiscono alla sola ipotesi di
collaudatori non appartenenti all'organico delle stazioni
appaltanti.
Articolo 171 Documenti da
fornirsi al collaudatore
1. Il responsabile del
procedimento trasmette all'organo incaricato del collaudo in
corso d’opera, prima dell’inizio dei lavori,
anche in formato digitale:
a) l’originale o la copia conforme:
- del contratto d'appalto e dei relativi allegati, di cui
all’articolo 137;
- del progetto allegato al contratto;
- del provvedimento di approvazione del progetto;
b) copia del programma di esecuzione dei lavori redatto
dall'esecutore e relativi eventuali aggiornamenti approvati dal
direttore dei lavori.
2. Dopo l’inizio dei lavori ed in corso d’opera, il responsabile
del procedimento provvede a consegnare all’organo di collaudo i
seguenti documenti, in originale o in copia conforme, ovvero in
formato digitale:
a) verbale di consegna dei lavori;
b) eventuali perizie di variante e suppletive, con le relative
approvazioni intervenute e copia dei relativi atti di
sottomissione
o aggiuntivi;
c) disposizioni, ordini di servizio e rapporti periodici emessi
dal direttore dei lavori;
d) eventuali verbali di sospensione e ripresa lavori.
3. Ultimati i lavori, il direttore dei lavori, per il tramite
del responsabile del procedimento, entro 30 giorni dalla data di
ultimazione, fornisce all’organo di collaudo i seguenti
documenti conclusivi, in originale o in copia conforme, ovvero
in
formato digitale:
a) certificato di ultimazione lavori; originali di tutti i
documenti contabili o giustificativi prescritti dal codice e dal
presente
regolamento;
b) certificazioni e qualificazioni dei prodotti, dei materiali,
delle ditte produttrici e delle maestranze, ove richiesto;
c) conto finale dei lavori;
d) relazione del direttore dei lavori sul conto finale, con la
relativa documentazione eventualmente allegata, nonché l'esito
dell'avviso ai creditori di cui all’articolo 173;
e) relazione del responsabile del procedimento sul conto finale;
f) relazioni riservate sia del direttore dei lavori, che del
responsabile del procedimento sulle eventuali riserve avanzate
dall'esecutore dei lavori non definite con apposito
provvedimento di transazione o accordo bonario;
g) certificati inerenti ai controlli eseguiti quando, per lavori
complessi, come definiti all’articolo 3 comma 1, lettera oo),
del
codice, sia stato predisposto uno specifico piano di controlli
da effettuare in cantiere nel corso delle varie fasi dei lavori.
4. E' facoltà dell'organo di collaudo chiedere al responsabile
del procedimento o al direttore dei lavori altra documentazione
ritenuta necessaria o utile per l'espletamento dell'incarico.
5. In caso di incarico di collaudo a lavori ultimati, il
responsabile del procedimento trasmette tempestivamente
all'organo di
collaudo tutta la documentazione di cui ai commi 1, 2 e 3.
Articolo 172 Termini di
consegna del collaudo ed estensione delle verifiche di collaudo
1. Le operazioni di collaudo
sono completate, con l’emissione del relativo certificato, entro
il termine di cui all’articolo 102,
comma 3, del codice, a condizione che sia stato rispettato il
termine previsto per la consegna della documentazione
conclusiva, di cui all’articolo 171, comma 3.
2. Il termine previsto per la consegna del certificato di
collaudo, di cui al comma 1, può essere elevato sino a un anno,
previo parere favorevole del responsabile del procedimento,
quando:
a) siano necessarie particolari verifiche e prove in relazione
alla complessità dell’opera o dei lavori appaltati, sotto il
profilo
delle soluzioni progettuali, dei materiali e delle tecnologie
impiegati;
b) siano necessarie particolari verifiche finalizzate ad
accertare la rispondenza dell’opera alle caratteristiche
prestazionali
prescritte.
3. L'organo di collaudo trasmette formale comunicazione
all'esecutore e al responsabile del procedimento dell’eventuale
prolungarsi delle operazioni di collaudo rispetto al termine di
cui ai commi 1 e 2 e delle relative cause, con l’indicazione dei
provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento
delle operazioni. Nel caso di ritardi attribuibili all'organo di
collaudo, il responsabile del procedimento assegna un termine
non superiore a trenta giorni per il completamento delle
operazioni, trascorsi inutilmente i quali, propone alla stazione
appaltante la decadenza dell'incarico, ferma restando la
responsabilità dell'organo suddetto per i danni che dovessero
derivare da tale inadempienza.
5. La verifica della buona esecuzione di un lavoro è effettuata
attraverso accertamenti, saggi e riscontri che l'organo di
collaudo giudica necessari. Qualora tra le prestazioni
dell'esecutore rientri l'acquisizione di concessioni,
autorizzazioni,
permessi, comunque denominati, anche ai fini dell'espletamento
delle procedure espropriative, il collaudatore accerta il
tempestivo e diligente operato dell'esecutore ed evidenzia gli
oneri eventualmente derivanti per la stazione appaltante da
ogni ritardo nel loro svolgimento.
6. La stazione appaltante può richiedere all’organo di collaudo
in corso d'opera pareri su eventuali varianti, richieste di
proroga e situazioni particolari determinatesi nel corso
dell'appalto.
Articolo 173 Avviso ai
creditori
1. All'atto della redazione del
certificato di ultimazione dei lavori il responsabile del
procedimento ne dà avviso al sindaco del
comune o ai sindaci dei comuni nel cui territorio si eseguono i
lavori, i quali curano la pubblicazione, sul profilo del
medesimo comune, di un avviso contenente l'invito per coloro i
quali vantino crediti verso l'esecutore per indebite occupazioni
di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a
presentare entro un termine non superiore a trenta giorni le
ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione.
2. Trascorso questo termine il sindaco trasmette al responsabile
del procedimento i risultati dell'anzidetto avviso con le prove
delle avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente
presentati.
3. Il responsabile del procedimento invita l'esecutore a
soddisfare i crediti da lui riconosciuti e rimette all’organo di
collaudo i
documenti ricevuti dal sindaco o dai sindaci interessati,
aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di credito
ed
eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.
Articolo 174 Commissioni di
collaudo
1. Quando il collaudo è
affidato ad una commissione, le operazioni sono dirette dal
presidente.
2. I verbali, l'atto di collaudo e le eventuali relazioni sono
firmati da tutti i componenti della commissione.
3. Se vi è dissenso tra i componenti della commissione di
collaudo, le conclusioni del collaudo sono assunte a maggioranza
e
la circostanza deve risultare dal certificato. Nel caso di
commissione composta da due componenti, prevalgono le
conclusioni
formulate dal presidente. Il componente dissenziente ha diritto
di esporre le ragioni del dissenso negli atti del collaudo.
4. Nella formazione delle commissioni di collaudo si tiene conto
delle disposizioni di cui all’articolo 211.
Articolo 175 Procedimento di
collaudo e visite sopralluogo
1. Nel caso di incarico di
collaudo in corso d’opera, una volta ricevuta la documentazione
iniziale di cui all’articolo 171,
l’organo di collaudo effettua preliminarmente un accurato esame
della medesima documentazione, al fine di individuare
l’eventuale presenza di criticità o irregolarità sia di tipo
tecnico che amministrativo. In particolare l’organo di collaudo
verifica dapprima la completezza degli elaborati progettuali
nonché la corretta impostazione del progetto sotto il profilo
architettonico, strutturale, impiantistico. Il procedimento di
collaudo in corso d’opera prosegue con visite di sopralluogo in
numero adeguato in relazione alle dimensioni ed alla complessità
dell’opera o dei lavori. Dopo aver ricevuto dal responsabile
del procedimento la documentazione conclusiva attestante
l’ultimazione dei lavori, di cui all’articolo 171, l’organo di
collaudo
effettua la visita finale e conclude il procedimento di collaudo
con l’emissione del certificato di collaudo.
2. Nel caso di incarico ad opere o lavori eseguiti, l’organo di
collaudo, ricevuta la documentazione complessiva di cui
all’articolo 171, effettua la visita finale e conclude il
procedimento di collaudo con l’emissione del certificato di
collaudo.
3. Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo
effettua visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene
adeguata per un accertamento progressivo della regolare
esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In
particolare è necessario che vengano effettuati sopralluoghi
durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni
significative la cui verifica risulti impossibile o
particolarmente complessa successivamente all'esecuzione.
4. Fissato il giorno della visita sopralluogo, l'organo di
collaudo ne informa il responsabile del procedimento e il
direttore dei
lavori; quest'ultimo ne dà tempestivo avviso all'esecutore, al
personale incaricato della sorveglianza e della contabilità dei
lavori e, ove necessario, agli eventuali incaricati
dell'assistenza giornaliera dei lavori, affinché intervengano
alla visita.
5. Per casi di particolare complessità il collaudatore può
effettuare, secondo la sua discrezionalità tecnica e
responsabilità,
anche l’acquisizione dati da remoto con l’utilizzo delle
tecnologie disponibili.
6. Specifiche visite di sopralluogo possono rendersi necessarie
anche in caso di anomalo andamento dei lavori rispetto al
programma.
7. Di ciascuna visita, alla quale devono essere invitati
l'esecutore ed il direttore dei lavori, è redatto apposito
processo
verbale, che deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
a) il giorno della visita di collaudo;
b) le generalità degli intervenuti alla visita e di coloro che,
sebbene invitati, non sono intervenuti;
c) una descrizione generale dell’andamento dei lavori e del
rispetto dei termini contrattuali;
d) i rilievi fatti dall'organo di collaudo, le singole
operazioni e le verifiche compiute, il numero e la profondità
degli eventuali
saggi effettuati e i risultati ottenuti; i punti di esecuzione
dei predetti saggi devono essere riportati sui disegni di
progetto o
chiaramente individuati nel verbale. Nel corso delle visite
l’organo di collaudo prende altresì atto delle certificazioni e
qualificazioni dei prodotti, dei materiali, delle ditte
produttrici e delle maestranze, ove richiesto, acquisendo copia
dei
documenti disponibili; ciò sia con riferimento alle direttive
europee che alle normative nazionali di settore;
e) le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, senza
che ciò comporti diminuzione delle responsabilità dell'esecutore
e dell'ufficio di direzione dei lavori, per le parti di
rispettiva competenza.
8. Il verbale della prima visita di collaudo, oltre a quanto
sopra, deve contenere altresì gli estremi del provvedimento di
nomina dell'organo di collaudo, una sintetica descrizione
dell'opera e della sua ubicazione, i principali estremi
dell'appalto.
9. I processi verbali sono firmati dall'organo di collaudo, dal
direttore dei lavori e dall'esecutore, nonché dal responsabile
del
procedimento, se intervenuto, e dagli altri obbligati ad
intervenire. Sono inoltre firmati da quegli assistenti la cui
testimonianza è invocata negli stessi processi verbali per gli
accertamenti di taluni lavori.
10. Quando per lavori di notevole importanza è fissato nel
capitolato speciale un termine per la presentazione del conto
finale maggiore di quello stabilito per il periodo di garanzia,
la visita di collaudo finale ha comunque luogo decorso il
suddetto periodo di garanzia, fatto salvo il perfezionamento
degli atti di collaudo dopo l’emissione del conto finale e la
liquidazione dei lavori. Di tali circostanze è fatta espressa
menzione nel verbale di visita.
11. I verbali vengono trasmessi al responsabile del procedimento
entro trenta giorni successivi alla data delle visite.
12. Il direttore dei lavori ha l'obbligo di presenziare alle
visite di collaudo, salvo motivata giustificazione.
13. Acquisiti ed esaminati i documenti di cui all’articolo 171
ed accertatane la completezza, l'organo di collaudo fissa il
giorno della visita di collaudo finale e ne informa il
responsabile del procedimento e il direttore dei lavori; quest'ultimo
ne dà
tempestivo avviso all'esecutore, al personale incaricato della
sorveglianza e della contabilità dei lavori e, ove necessario,
agli
eventuali incaricati dell'assistenza giornaliera dei lavori,
affinché intervengano alla visita.
14. Eguale avviso è dato a quegli altri funzionari o
rappresentanti di amministrazioni od enti pubblici che, per
speciali
disposizioni, anche contrattuali, devono intervenire al
collaudo.
15. Se l'esecutore, pur tempestivamente invitato, non interviene
alla visita di collaudo finale, questa viene esperita alla
presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante e la
relativa spesa è posta a carico dell'esecutore.
16. Se i funzionari incaricati della sorveglianza e della
contabilità dei lavori e dell'assistenza giornaliera dei lavori,
di cui al
comma 14, malgrado l'invito ricevuto non intervengono alla
visita o non si fanno rappresentare, le operazioni di collaudo
hanno ugualmente luogo. L'assenza dei suddetti funzionari deve
essere riportata nel processo verbale.
Articolo 176 Oneri
dell'esecutore nelle operazioni di collaudo
1. L'esecutore, a propria cura
e spesa, mette a disposizione dell'organo di collaudo gli operai
e i mezzi d'opera necessari ad
eseguire le verifiche, le indagini e le prove ritenute
necessarie dal medesimo organo di collaudo.
2. Rimane a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per
ristabilire le parti del lavoro che sono state alterate
nell'eseguire
tali verifiche.
3. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti
obblighi, l'organo di collaudo dispone che sia provveduto
d'ufficio, in
danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo
credito dell'esecutore. In tal caso, per l’affidamento dei
lavori, si applicano le disposizioni previste dall’articolo 36,
comma 1, del codice.
4. Sono ad esclusivo carico dell'esecutore le spese di visita
del personale della stazione appaltante per accertare la
intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo
di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo
rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese
sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'esecutore.
Articolo 177 Valutazioni
finali dell'organo di collaudo
1. L'organo di collaudo,
ultimate le procedure di collaudo, provvede a raffrontare i dati
di fatto risultanti dai processi verbali
delle visite in corso d’opera e della visita finale con i dati
di progetto, delle varianti approvate e dei documenti contabili;
sulla base di quanto rilevato, provvede quindi a formulare le
proprie considerazioni sull’esecuzione dei lavori in relazione
alle prescrizioni contrattuali ed alle disposizioni impartite
dal direttore dei lavori ed a determinare, anche sulla scorta
dei pareri del responsabile del procedimento:
a) se il lavoro sia collaudabile;
b) a quali condizioni e restrizioni si possa collaudare;
c) i provvedimenti da prendere qualora non sia collaudabile;
d) le modificazioni da introdursi nel conto finale;
e) il credito o l’eventuale debito maturato dall'esecutore.
2. L'organo di collaudo esprime le sue valutazioni sulle
modalità di conduzione dei lavori da parte dell'esecutore e del
subappaltatore, anche sulla base della relazione riservata di
cui all’articolo 142, comma 5.
3. Con apposita relazione riservata, il collaudatore espone il
proprio parere sulle riserve e domande dell'esecutore e sulle
eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una
risoluzione definitiva.
Articolo 178 Discordanza fra
la contabilità e l'esecuzione
1. In caso di discordanza fra
la contabilità e lo stato di fatto, le verifiche sono estese
fino ad individuare i motivi di tale
discordanza ed apportare le opportune rettifiche nel conto
finale.
2. In caso di gravi discordanze, l'organo di collaudo sospende
le operazioni e ne riferisce al responsabile del procedimento
presentandogli le proprie proposte. Il responsabile del
procedimento trasmette alla stazione appaltante la relazione e
le
proposte dell'organo di collaudo.
Articolo 179 Difetti e
mancanze nell'esecuzione
1. Riscontrandosi, nel corso di
una visita di collaudo in corso d’opera, difetti o mancanze
riguardo all'esecuzione dei lavori,
l’organo di collaudo prescrive, nel relativo verbale di visita,
la tempestiva rimozione delle carenze riscontrate.
2. Riscontrandosi, nel corso della visita finale di collaudo,
difetti o mancanze riguardo all'esecuzione dei lavori, tali da
pregiudicare la stabilità o l’agibilità dell'opera, oppure la
sua funzionalità o la regolarità del servizio cui l'intervento è
strumentale, e da rendere quindi l’opera inaccettabile, l'organo
di collaudo prima dell'emissione del certificato di non
collaudabilità procede ai sensi dell’articolo 182.
3. Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono
riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescrive
specificamente le lavorazioni da eseguire, assegnando
all'esecutore un termine; il certificato di collaudo non è
rilasciato sino
a che da apposita dichiarazione del direttore dei lavori,
confermata dal responsabile del procedimento, risulti che
l'esecutore
abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni
prescrittegli, ferma restando la facoltà dell'organo di collaudo
di
procedere direttamente alla relativa verifica. Nel caso di
inottemperanza da parte dell'esecutore si applicano le
disposizioni
di cui all’articolo 175, comma 3.
4. Se infine i difetti e le mancanze non pregiudicano la
stabilità o l’agibilità dell'opera, oppure la sua funzionalità o
la
regolarità del servizio cui l'intervento è strumentale, l'organo
di collaudo determina, nell'emissione del certificato, la somma
che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal
credito dell'esecutore.
Articolo 180 Eccedenza su
quanto autorizzato ed approvato
1. Ove l'organo di collaudo
riscontri lavorazioni meritevoli di collaudo, ma non
preventivamente autorizzate, le ammette nella contabilità,
previo parere vincolante della stazione appaltante, solo se le
ritiene indispensabili per l'esecuzione dell'opera e se
l'importo totale dell'opera, compresi i lavori non autorizzati,
non ecceda i limiti delle spese approvate. Altrimenti sospende
il rilascio del certificato di collaudo e ne riferisce al
responsabile del procedimento, proponendo i provvedimenti che
ritiene opportuni. Il responsabile del procedimento trasmette la
relazione corredata dalle proposte dell'organo di collaudo, con
proprio parere, alla stazione appaltante che delibera al
riguardo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della
relazione.
2. L'eventuale riconoscimento delle lavorazioni non autorizzate
non libera il direttore dei lavori e il personale incaricato
delle loro responsabilità per averle ordinate o lasciate
eseguire.
Articolo 181 Certificato di
collaudo
1. Ultimate le operazioni di
cui ai paragrafi precedenti, l'organo di collaudo, emette il
certificato di collaudo il quale deve
contenere almeno le seguenti parti:
a) INTESTAZIONE PRELIMINARE nella quale sono riportati:
1) il committente e la stazione appaltante;
2) il titolo dell'opera o del lavoro;
3) la località e la provincia interessate;
4) la data e l'importo del progetto, delle eventuali successive
varianti e delle relative approvazioni;
5) le prestazioni, gli obiettivi e le caratteristiche tecniche,
economiche e qualitative previste nel progetto;
6) gli estremi del contratto e degli eventuali atti di
sottomissione e atti aggiuntivi, nonché quelli dei rispettivi
provvedimenti
approvativi;
7) l'indicazione dell'esecutore;
8) il nominativo del responsabile del procedimento;
9) il nominativo del direttore dei lavori e degli eventuali
altri componenti l'ufficio di direzione lavori;
10) il nominativo del coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione;
11) l’importo contrattuale;
12) i nominativi dei componenti l’organo di collaudo e gli
estremi del provvedimento di nomina.
b) RELAZIONE GENERALE che riporti puntualmente:
1) inquadramento generale dell’area di intervento;
2) descrizione dettagliata dei lavori eseguiti;
3) quadro economico progettuale;
4) estremi del provvedimento di aggiudicazione dei lavori;
5) estremi del contratto;
6) consegna e durata dei lavori;
7) penale prevista per ritardata esecuzione;
8) quadro economico riformulato dopo l’aggiudicazione dei
lavori;
9) perizie di variante;
10) spesa autorizzata;
11) lavori complementari;
12) sospensioni e riprese dei lavori;
13) proroghe;
14) scadenza definitiva del tempo utile;
15) ultimazione dei lavori;
16) verbali nuovi prezzi;
17) subappalti;
18) penali applicate e relative motivazioni;
19) prestazioni in economia;
20) riserve dell’esecutore;
21) danni di forza maggiore;
22) infortuni in corso d’opera;
23) avviso ai creditori;
24) stati di avanzamento lavori emessi;
25) certificati di pagamento;
26) andamento dei lavori;
27) data ed importi riportati nel conto finale;
28) posizione dell'esecutore e dei subappaltatori nei riguardi
degli adempimenti assicurativi e previdenziali.
c) VISITE IN CORSO D’OPERA E FINALI - CONTROLLI, contenente:
1) riepilogo generale di quanto riscontrato nelle diverse visite
in corso d'opera effettuate, con un richiamo ai relativi verbali
da allegare;
2) verbale della visita finale, ovvero, se costituisce un
documento a parte, un accurato riepilogo di quanto riscontrato;
3) richiamo a tutti gli eventuali controlli effettuati ed
all’esito degli stessi.
d) CERTIFICATO DI COLLAUDO nel quale:
1) si prende atto dello svolgimento dei lavori come sopra
descritto;
2) si dichiarano collaudabili i lavori eseguiti, se sussistono
le condizioni per concludere positivamente, ovvero non
collaudabili, laddove sussistano criticità tali da non
consentire la piena funzionalità dell’opera per come progettata
e non sia
possibile porvi rimedio con idonei interventi;
3) si certifica l’esecuzione dei lavori, con le eventuali
prescrizioni, salvo parere di non collaudabilità;
4) si liquida l’importo dovuto all’esecutore se in credito,
ovvero, se in debito, si determina la somma da porsi a carico
dell'esecutore per danni da rifondere alla stazione appaltante
per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio in
danno o per altro titolo; la somma da rimborsare alla stessa
stazione appaltante per le spese sostenute per i propri addetti
ai
lavori, oltre il termine convenuto per il compimento degli
stessi;
5) si certifica che in termini di prestazioni, obiettivi e
caratteristiche tecniche, economiche e qualitative le opere
realizzate
rispettano le previsioni previste nel progetto e le pattuizioni
contrattuali.
3. Qualora nel biennio di cui all'articolo 102, comma 3, del
codice, dovessero emergere vizi o difetti dell'opera, il
responsabile del procedimento provvederà a denunciare entro il
medesimo periodo il vizio o il difetto e ad accertare, sentiti
il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ed in
contraddittorio con l'esecutore, se detti difetti derivino da
carenze nella realizzazione dell'opera; in tal caso proporrà
alla stazione appaltante di fare eseguire dall'esecutore, od in
suo danno, i necessari interventi.
Nell'arco di tale biennio l'esecutore è tenuto alla garanzia per
le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla
intervenuta liquidazione del saldo. Trascorso il biennio dalla
sua emissione, senza che siano avvenute contestazioni, ai sensi
dell’art. 102, comma 3, del codice il certificato di collaudo,
si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di
approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza
del medesimo termine.
Articolo 182 Lavori non
collaudabili
1. Nel caso in cui l'organo di
collaudo ritenga i lavori non collaudabili, ne informa la
stazione appaltante trasmettendo
all’amministrazione che ha conferito l’incarico, nonché al
responsabile del procedimento, per le ulteriori sue
determinazioni,
il processo verbale, nonché una relazione con le proposte degli
eventuali provvedimenti di cui all’articolo 176.
Articolo 183 Verbali di
accertamento ai fini della presa in consegna anticipata
1. Qualora la stazione
appaltante abbia necessità di occupare od utilizzare l'opera o
il lavoro realizzato, ovvero parte
dell'opera o del lavoro, prima che intervenga l'emissione del
certificato di collaudo provvisorio, può procedere alla presa in
consegna anticipata a condizione che:
a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico,
quando previsto;
b) sia stato tempestivamente richiesto, a cura del responsabile
del procedimento, il certificato di agibilità per i fabbricati e
le
certificazioni relative agli impianti ed alle opere a rete;
c) siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici,
elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi, quando
previsti;
d) siano state eseguite le prove previste dal capitolato
speciale d'appalto;
e) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato,
da allegare al verbale di consegna dell’opera o lavoro.
2. A richiesta della stazione appaltante interessata, l'organo
di collaudo procede a verificare l'esistenza delle condizioni
sopra specificate nonché ad effettuare le necessarie
constatazioni per accertare che l'occupazione e l'uso dell'opera
o lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza
inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e senza
ledere i patti contrattuali;
redige pertanto un verbale, sottoscritto anche dal direttore dei
lavori e dal responsabile del procedimento, nel quale riferisce
sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene.
3. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio
definitivo sul lavoro, su tutte le questioni che possano sorgere
al
riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilità
dell'esecutore.
Articolo 184 Obblighi per
determinati risultati
1. Il collaudo può avere luogo
anche nel caso in cui l'esecutore abbia assunto l'obbligazione
di ottenere determinati risultati a lavori ultimati. In tal
caso, l’organo di collaudo, quando non è diversamente stabilito
nei capitolati speciali d'appalto, nel
rilasciare il certificato, vi iscrive le clausole alle quali
l'esecutore rimane vincolato fino all'accertamento dei risultati
medesimi, da comprovarsi con apposito certificato del
responsabile del procedimento, e propone le somme da trattenersi
o le garanzie da prestare nelle more dell'accertamento.
Articolo 185 Richieste
formulate dall'esecutore sul certificato di collaudo
1. Il certificato di collaudo è
trasmesso dall’organo di colludo, per il tramite del
responsabile del procedimento, per la sua
accettazione all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine
di venti giorni. All'atto della firma egli può formulare le
osservazioni e le richieste che ritiene opportune, rispetto alle
operazioni di collaudo. Tali richieste e osservazioni sono
formulate e giustificate nel modo prescritto dal presente
regolamento con riferimento alle riserve e con le conseguenze
previste.
2. Qualora l’appaltatore non firmi il certificato nel termine
fissato o lo sottoscriva senza formulare le eventuali domande
nel
modo sopra indicato, il certificato di collaudo e le risultanze
dello stesso si intenderanno come definitivamente accettate.
3. L'organo di collaudo riferisce al responsabile del
procedimento sulle singole richieste fatte dall'esecutore al
certificato di
collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica,
qualora necessario, le eventuali nuove visite che ritiene
opportuno
eseguire.
Articolo 186 Ulteriori
provvedimenti amministrativi
1. Condotte a termine le
operazioni connesse allo svolgimento del mandato ricevuto,
l'organo di collaudo trasmette al
responsabile del procedimento tutti i documenti amministrativi e
contabili ricevuti, allegando:
a) il certificato di collaudo con allegati i verbali di visita;
b) le eventuali relazioni riservate relative alle riserve e alle
richieste formulate dall'esecutore nel certificato di collaudo;
c) la dichiarazione del direttore dei lavori attestante l'esito
delle prescrizioni ordinate dall'organo di collaudo;
L'organo di collaudo invia, per conoscenza, all'esecutore la
lettera di trasmissione dei documenti di cui al presente comma.
2. La stazione appaltante, preso in esame l'operato e le
deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto allo stesso,
quando ne
sia il caso in relazione all'ammontare o alla specificità
dell'intervento, di effettuare la revisione contabile degli
atti, delibera,
entro sessanta giorni dalla data di ricevimento degli atti di
collaudo, sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle
domande dell'esecutore e sui risultati degli avvisi ai
creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di
collaudo, per le
quali sia attivata la procedura di accordo bonario,
l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore ovvero
il
concessionario e l’esecutore si pronunciano entro il termine di
30 giorni, dandone comunicazione al responsabile del
procedimento. Le deliberazioni della stazione appaltante sono
notificate all'esecutore.
3. Finché non è intervenuta l'approvazione degli atti di
collaudo, la stazione appaltante ha facoltà di procedere ad un
nuovo
collaudo.
4. L'organo di collaudo, ove specificamente incaricato,
trasmette al responsabile del procedimento la relazione generale
sulla
regolarità delle spese complessivamente effettuate in relazione
ai lavori oggetto del collaudo.
5. La relazione riservata del direttore dei lavori sul conto
finale e la relazione riservata del responsabile del
procedimento sul conto finale, nonché la relazione al comma 1,
lettera b), non sono soggette ad accesso agli atti.
Articolo 187 Pagamento della
rata di saldo e svincolo della cauzione
1. Alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio, si procede, secondo le
indicazioni di cui all’articolo 113-bis,
comma 2, del codice al pagamento della rata di saldo nonché, con
le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve
previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo
della cauzione definitiva di cui all’articolo 103 del codice,
con le
modalità e le condizioni indicate nel medesimo articolo.
Articolo 188 Compenso
spettante ai collaudatori
1. Per i dipendenti pubblici il
compenso spettante per l'attività di collaudo
tecnico-amministrativo è determinato ai sensi
dell’articolo 102, comma 6, del codice. Per i soggetti esterni
all’amministrazione pubblica il compenso è determinato ai sensi
del decreto di cui all’articolo 24, comma 8, del codice.
2. L'importo da prendere a base per la determinazione del
compenso è quello risultante dallo stato finale dei lavori, al
lordo
di eventuali ribassi e maggiorato dell'importo delle eventuali
riserve iscritte dall’esecutore.
3. Gli oneri necessari per la liquidazione delle parcelle dei
collaudatori fanno carico agli stanziamenti previsti per ogni
singolo intervento e sono indicati nel quadro economico
dell’intervento.
Articolo 189 Certificato di
regolare esecuzione per i lavori
1. Ai sensi dell’articolo 102,
comma 2, del codice il certificato di regolare esecuzione può
sostituire il certificato di collaudo
tecnico-amministrativo qualora:
a) la stazione appaltante si avvalga di tale facoltà per lavori
di importo pari o inferiore a 1 milione di euro;
b) per i lavori di importo superiore ad 1 milione di euro e
inferiore alla soglia di cui all’articolo 35 del codice, le
opere risultino diverse da quelle di seguito indicate:
1) opere di nuova realizzazione o esistenti, classificabili in
classe d’uso III e IV ai sensi delle vigenti norme tecniche per
le
costruzioni, ad eccezione dei lavori di manutenzione;
2) opere e lavori di natura prevalentemente strutturale quando
questi si discostino dalle usuali tipologie o per la loro
particolare complessità strutturale richiedano più articolate
calcolazioni e verifiche;
3) lavori di miglioramento o adeguamento sismico;
4) opere di cui alla parte IV del codice;
5) opere e lavori nei quali il responsabile del procedimento
svolge anche le funzioni di progettista o direttore dei lavori.
2. Il certificato di regolare esecuzione contiene almeno i
seguenti elementi:
a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
b) l’indicazione dell’esecutore;
c) il nominativo del direttore dei lavori;
d) il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni e le
date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
e) l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare
all’esecutore;
f) la certificazione di regolare esecuzione.
3. Il certificato di regolare esecuzione, emesso dal direttore
dei lavori, viene trasmesso al responsabile del procedimento che
ne prende atto e ne conferma la completezza.
4. Successivamente all’emissione del certificato di regolare
esecuzione si procede ai sensi dell’articolo 186.
5. Il compenso spettante al direttore dei lavori per il rilascio
del certificato di regolare esecuzione è determinato secondo
quanto previsto dall’articolo 188.
CAPO II COLLAUDO STATICO
Articolo 190 Generalità
1. Il collaudo statico è
finalizzato alla valutazione e giudizio sulle prestazioni, come
definite dalle vigenti norme tecniche per
le costruzioni, delle opere e delle componenti strutturali
comprese nel progetto ed eventuali varianti, depositati presso
gli
organi di controllo competenti.
2. Il collaudo statico è effettuato per tutte le opere che
ricadono nell’applicazione delle vigenti norme tecniche per le
costruzioni. Restano ferme le disposizioni relative al collaudo
tecnico-funzionale delle dighe.
3. Il collaudo statico è, di regola, eseguito in corso d’opera,
tranne casi particolari nei quali l’incarico sia affidato a
struttura
ultimata.
4. I contenuti, i termini e le modalità di esecuzione del
collaudo statico sono indicati nelle vigenti norme tecniche
sulle
costruzioni.
5. Per i lavori per i quali è necessario il collaudo statico, al
soggetto incaricato del collaudo, o ad uno dei componenti della
commissione di collaudo tecnico-amministrativo, è affidato anche
il collaudo statico.
6. L'affidamento dell'incarico di collaudo statico, è
disciplinato dall’articolo102, comma 6, del codice. Ai fini
dell'affidamento
dell'incarico di collaudo statico, il soggetto deve essere in
possesso dei seguenti requisiti specifici:
- laurea magistrale in ingegneria o architettura, secondo i
limiti di competenza stabiliti dai rispettivi ordinamenti
professionali;
- abilitazione all'esercizio della professione, nonché
iscrizione nel rispettivo ordine professionale da almeno 10
anni.
7. Nel caso di lavori che richiedono l'apporto di più
professionalità, in ragione della particolare tipologia e
categoria dell'intervento, il collaudo può essere affidato ad
una commissione composta da due o tre componenti, nel rispetto
delle
indicazioni di cui all’articolo 106, comma 6, del codice.
Articolo 191 Compenso
spettante per il collaudo statico
1. Il compenso spettante per il
collaudo statico, distinto dal compenso per il collaudo
tecnico-amministrativo, è determinato secondo quanto previsto
dall’articolo 188.
TITOLO X - LAVORI
RIGUARDANTI I BENI CULTURALI TUTELATI
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 192 Ambito di
applicazione
1. Il presente titolo
disciplina gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni
culturali tutelati ai sensi del Codice dei beni
culturali e del paesaggio di cui al Decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 e regolati dalle disposizioni di cui al Capo
III del
Titolo IV del Codice.
2. I lavori di cui al presente titolo si articolano nelle
seguenti tipologie:
a) scavo archeologico, comprese le indagini archeologiche
subacquee;
b) monitoraggio, manutenzione e restauro di beni culturali
immobili;
c) monitoraggio, manutenzione e restauro dei beni culturali
mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali
storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico o
archeologico;
d) lavori inerenti al verde storico di cui all’articolo 10,
comma 4, lettera f), del Codice dei beni culturali e del
paesaggio di cui al Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
3. Per quanto non diversamente disposto nel presente titolo,
trovano applicazione le pertinenti disposizioni del presente
regolamento.
Articolo 193 Scavo
archeologico, restauro, manutenzione e monitoraggio
1. Lo scavo archeologico
consiste nella lettura storica delle azioni umane, nonché dei
fenomeni naturali che hanno con esse
interagito, effettuata con metodo stratigrafico. Esso è
finalizzato all'interpretazione dei depositi stratificati, dei
materiali
mobili e immobili in essi contenuti e delle relazioni che tra di
essi intercorrono. Mediante lo scavo archeologico vengono
documentati i materiali e i contesti, a qualunque periodo
appartenenti, conservati nel sottosuolo o sui fondali del mare e
delle acque interne. La lettura stratigrafica è applicata allo
studio delle strutture presenti, anche in elevato, nell’area
oggetto dello scavo. Lo scavo archeologico recupera altresì la
documentazione del paleoambiente anche delle epoche anteriori
alla comparsa dell'uomo. Sono comprese nelle attività di scavo
archeologico tutte le seguenti operazioni:
a) fase preventiva e di studio del contesto in cui avviene lo
scavo;
b) attività di scavo vera propria, attuata mediante rimozione
progressiva delle stratigrafie e loro documentazione nonché
recupero e documentazione dei materiali in esse contenuti;
c) attività di ripulitura e primo consolidamento dei materiali
rinvenuti;
d) redazione della documentazione scientifica di cui
all’articolo 213, comma 2;
e) attività di studio e di edizione dei risultati dello scavo.
2. I contenuti qualificanti e le finalità della manutenzione e
del restauro del patrimonio culturale sono definiti all'articolo
29,
commi 3 e 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di
cui al Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Articolo 194 Specificità
degli interventi
1. Ai sensi degli articoli 1,
commi 3 e 4, e 29 del Codice dei beni culturali e del paesaggio
di cui al Decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, ferma restando la procedura di cui
all'articolo 12 del medesimo Codice, gli interventi sui beni
culturali
sono inseriti nei documenti di programmazione dei lavori
pubblici di cui all'articolo
21, comma 3, del Codice e sono eseguiti secondo i tempi, le
priorità e le altre indicazioni derivanti dal criterio della
conservazione programmata. A tal fine le stazioni appaltanti,
sulla base della ricognizione e dello studio dei beni affidati
alla
loro custodia, redigono un documento sullo stato di
conservazione del singolo bene, tenendo conto della pericolosità
territoriale e della vulnerabilità, delle risultanze,
evidenziate nel piano di manutenzione e nel consuntivo
scientifico, delle
attività di prevenzione e degli eventuali interventi pregressi
di manutenzione e restauro. Per i beni archeologici tale
documento illustra anche i risultati delle indagini
diagnostiche.
CAPO II - REQUISITI DI
QUALIFICAZIONE
Sezione I -Requisiti di qualificazione degli esecutori di lavori
riguardanti i beni culturali
Articolo 195 Qualificazione
1. Il presente Capo individua,
ai sensi dell'articolo 146, comma 4, del Codice, i requisiti di
qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di importo pari
o superiore a 150.000 euro relativi alle tipologie di lavori su
beni culturali di cui all’articolo 192, comma 2.
2. Per i lavori di cui all'articolo 192, comma 2, di importo
inferiore a 150.000 euro si applica quanto previsto
dall'articolo 199.
3. Ai fini della qualificazione per lavori sui beni di cui al
presente titolo, relativi alle categorie OG 2, OS 2-A, OS 2-B,
OS 24-B e OS 25, di cui all'allegato XX, eseguiti per conto dei
soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d)
ed e) del Codice, nonché di committenti privati o in proprio,
quando i lavori hanno avuto ad oggetto beni culturali tutelati
ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al
Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la certificazione
rilasciata ai soggetti esecutori contiene anche l'attestato
dell'autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori
del buon esito degli
interventi eseguiti.
Articolo 196 Requisiti di
ordine generale e di idoneità.
1. Fermo restando quanto
previsto dagli articoli 85 e seguenti, l’iscrizione dell’impresa
al registro istituito presso la
competente camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, prescritta dall’articolo 83, comma 3, del Codice,
deve
essere relativa: a) per i lavori inerenti a scavi archeologici,
a scavi archeologici; b) per i lavori inerenti alla manutenzione
e al restauro dei beni culturali mobili e di superfici decorate
di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili
culturali, a conservazione e restauro di opere d’arte; c) per i
lavori inerenti al restauro ed alla manutenzione di beni
culturali immobili, a conservazione e restauro di edifici
storici e monumentali ; d) per i lavori inerenti al verde
storico di cui all’articolo 10, comma 4, lettera f) , del Codice
dei beni culturali e del paesaggio, a parchi e giardini.
Articolo 197 Requisiti
speciali
1. L'idoneità tecnica è
dimostrata dalla presenza di tutti i requisiti di seguito
elencati:
a) idonea direzione tecnica, anche coincidente con la titolarità
dell'impresa, secondo quanto previsto dall'articolo 200;
b) avvenuta esecuzione, negli ultimi 15 anni, di lavori di cui
all'articolo 192, per un importo complessivo non inferiore al
settanta per cento dell'importo della classifica per cui è
chiesta la qualificazione.
2. L'impiego temporalmente illimitato dei certificati di
esecuzione dei lavori ai fini della qualificazione è consentito,
a
condizione che sia rimasta invariata la direzione tecnica
dell'impresa, fatto salvo quanto previsto dal comma 3.
3. Nel caso di acquisizione di azienda o di un suo ramo i
requisiti di idoneità tecnica maturati dall’impresa cedente sono
mutuabili a condizione che nella cessione vi sia anche il
trasferimento del direttore tecnico che ha avuto la direzione
dei
lavori della cui certificazione ci si vuole valere ai fini della
qualificazione, e questi permanga nell’organico del cessionario
per
un periodo di almeno tre anni. Nel caso in cui il direttore
tecnico non permanga nell’organico del cessionario, i requisiti
di
idoneità tecnica maturati sono mutuabili a condizione che lo
stesso sia sostituito entro venti giorni dalla cessazione della
carica con un soggetto in possesso dei requisiti prescritti
dalla Sezione II del presente Capo.
4. Le stazioni appaltanti possono prevedere, fra i criteri di
valutazione delle offerte, uno specifico regime di premialità
per le
offerte presentate da imprese che si avvalgano nella
progettazione e nell'esecuzione dei lavori di personale in
possesso di
titoli rilasciati dalle scuole di cui alla Legge 23 febbraio
2001, n. 29 o di professionisti ai sensi della Legge 22 luglio
2014, n.
110.
5. Per le imprese che negli ultimi quindici anni abbiano avuto
un numero medio di lavoratori dipendenti occupati nella
specifica categoria concernente i beni culturali superiore a
cinque unità l’idoneità organizzativa è dimostrata dalla
presenza
dei requisiti indicati nel presente articolo. I restauratori e i
collaboratori restauratori di cui al comma 7, gli archeologi di
cui al comma 8 e il personale di cui al comma 9 del presente
articolo hanno un rapporto di lavoro a tempo determinato o
indeterminato con l'impresa regolato dalla disciplina vigente in
materia. Per i direttori tecnici non dipendenti i costi di cui
al
periodo precedente corrispondono alla retribuzione convenzionale
stabilita annualmente dall'Istituto nazionale assicurazione
infortuni sul lavoro.
6. Con riferimento alla categoria OG 2, l’idoneità organizzativa
è dimostrata dall'aver sostenuto per il personale dipendente
un costo complessivo, composto da retribuzione e stipendi,
contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non
inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori che
rientrano nella categoria OG 2 e che siano stati realizzati nei
quindici anni antecedenti la data di sottoscrizione del
contratto con la SOA, di cui almeno il quaranta per cento per
personale operaio.
In alternativa a quanto previsto dal precedente periodo,
l'idoneità organizzativa è dimostrata dall'aver sostenuto per il
personale dipendente assunto a tempo indeterminato un costo
complessivo non inferiore al dieci per cento dell'importo dei
lavori che rientrano nella categoria OG 2 e che siano stati
realizzati nei quindici anni antecedenti la data di
sottoscrizione del contratto con la SOA, di cui almeno l'ottanta
per cento per personale tecnico, titolare di laurea, o di laurea
breve, o di
diploma universitario, o di diploma. Il costo complessivo
sostenuto per il personale dipendente è documentato dal bilancio
corredato dalla relativa nota di deposito e riclassificato in
conformità delle direttive europee in materia di bilancio dai
soggetti tenuti alla sua redazione, e dagli altri soggetti con
idonea documentazione, nonché da una dichiarazione sulla
consistenza dell'organico, distinto nelle varie qualifiche, da
cui desumere la corrispondenza con il costo indicato nei bilanci
e
dai modelli riepilogativi annuali attestanti i versamenti
effettuati all'INPS e all'INAIL e alle casse edili in ordine
alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e ai relativi
contributi.
7. Con riferimento alle categorie OS 2-A e OS 2-B, l’idoneità
organizzativa è dimostrata dalla presenza di restauratori di
beni culturali ai sensi della disciplina vigente, in numero non
inferiore al venti per cento dell'organico complessivo
dell'impresa, e dalla presenza di collaboratori restauratori di
beni culturali ai sensi della disciplina vigente, in numero non
inferiore al quaranta per cento del medesimo organico. La
presenza di collaboratori restauratori può essere sopperita in
tutto o in parte da restauratori di beni culturali. In
alternativa a quanto previsto dal primo periodo del presente
comma, l'idoneità organizzativa dell'impresa è dimostrata
dall'aver sostenuto per il personale dipendente con qualifica di
restauratore e di collaboratore restauratore di beni culturali,
un costo complessivo, composto da retribuzione e stipendi,
contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non
inferiore al quaranta per cento dell'importo dei lavori che
rientrano nelle categorie OS 2-A e OS 2-B, e che siano stati
realizzati nei quindici anni antecedenti la data di
sottoscrizione del contratto con la SOA. Il calcolo delle unità
previste dai precedenti periodi è effettuato con
l'arrotondamento all'unità superiore. Per le imprese che nei
quindici anni antecedenti abbiano avuto un numero medio di
lavoratori dipendenti occupati nell’attività di restauro pari o
inferiore a cinque unità l'idoneità organizzativa con
riferimento alle categorie OS 2-A ed OS 2-B è comprovata dalla
presenza di almeno un restauratore di beni culturali.
8. Per i lavori relativi a scavi archeologici, di cui alla
categoria OS 25, l'idoneità organizzativa è dimostrata dalla
presenza di
archeologi, in possesso dei requisiti stabiliti ai sensi della
Legge 22 luglio 2014, n. 110 in numero non inferiore al quaranta
per cento dell'organico complessivo, con arrotondamento
all'unità superiore. In alternativa a quanto previsto dal
periodo
precedente, l'idoneità organizzativa dell'impresa è dimostrata
dall'aver sostenuto per il personale dipendente in possesso dei
requisiti stabiliti per gli archeologi ai sensi della Legge 22
luglio 2014, n. 110, un costo complessivo, composto da
retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai
fondi di quiescenza, non inferiore rispettivamente al trenta per
cento dell'importo dei lavori che rientrano nelle categorie OS
25 e che siano stati realizzati nei quindici anni antecedenti la
data di sottoscrizione del contratto con la SOA. Per le imprese
che nei quindici anni antecedenti abbiano avuto un numero medio
di lavoratori dipendenti occupati nell’attività di scavo
archeologico pari o inferiore a cinque unità l'idoneità
organizzativa per i lavori relativi a scavi archeologici, di cui
alla categoria OS 25, è comprovata dalla presenza di almeno un
archeologo in possesso dei requisiti stabiliti ai sensi della
Legge 22 luglio 2014, n. 110.
9. Con riferimento alla categoria OS 24-B, l’idoneità
organizzativa è dimostrata dall'aver sostenuto per il personale
dipendente o socio lavoratore nel settore giardiniere
florovivaisti un costo complessivo, composto da retribuzione e
stipendi,
contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non
inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori che
rientrano nella categoria OS 24-B e che siano stati realizzati
nei quindici anni antecedenti la data di sottoscrizione del
contratto con la SOA.
10. L'adeguata capacità economica e finanziaria dell'esecutore
dei lavori è dimostrata dall'impresa esecutrice secondo
quanto previsto dagli articoli 83, comma 2, del codice, e 86e
seguenti del presente regolamento.
Articolo 198 Lavori utili
per la qualificazione
1. La certificazione dei lavori
utili ai fini di cui all'articolo 197 contiene la dichiarazione
dei committenti che i lavori eseguiti
sono stati realizzati regolarmente e con buon esito. Tale
certificazione non coincide con il consuntivo scientifico
predisposto
dal direttore dei lavori di cui al comma 9, lettera a)
dell'articolo 102 del Codice.
2. Per i lavori eseguiti per conto del medesimo committente,
anche se oggetto di diversi contratti di appalto, può essere
rilasciato un unico certificato con la specificazione dei lavori
approvati ed eseguiti nei singoli anni.
3. I lavori possono essere utilizzati ai fini di cui
all'articolo 197 solo se effettivamente eseguiti dall'impresa,
anche se eseguiti in qualità di impresa subappaltatrice.
L'impresa appaltatrice non può utilizzare ai fini della
qualificazione i lavori affidati in subappalto.
4. Al fine di garantire il corretto esercizio dell'attività di
vigilanza da parte delle soprintendenze preposte alla tutela del
bene, queste, entro sessanta giorni dal rilascio del certificato
di esecuzione dei lavori, di cui all'articolo 84, comma 7,
lettera b), del Codice, accertata la regolarità delle
prestazioni eseguite, attestano il buon esito dei lavori svolti.
Articolo 199 Lavori di
importo inferiore a 150.000 euro
1. Per eseguire lavori su beni
culturali di cui all’articolo 192, di importo inferiore alla
soglia indicata all’articolo 82, le imprese devono possedere i
seguenti requisiti, anche attraverso adeguata attestazione SOA,
ove posseduta:
a) avere eseguito lavori direttamente e in proprio
antecedentemente alla pubblicazione del bando o alla data
dell'invito alla
gara ufficiosa, della medesima categoria e, ove si tratti di
categoria OS 2-A e OS 2-B, con riferimento allo specifico
settore di competenza a cui si riferiscono le attività di
restauro, richiesto dall'oggetto dei lavori in base alla
disciplina vigente, per un importo complessivo non inferiore a
quello del contratto da stipulare, fermo restando il principio
della continuità nella
direzione tecnica dell’impresa di cui all'articolo 200;
b) avere un organico determinato secondo quanto previsto
dall'articolo 197 sull'idoneità organizzativa;
c) essere iscritte alla competente Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura.
2. I requisiti di cui al comma 1, autocertificati ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445,
sono dichiarati in sede di domanda di partecipazione o in sede
di offerta e sono accompagnati da una certificazione di buon
esito dei lavori rilasciata dall'autorità preposta alla tutela
dei beni su cui si è intervenuti. La loro effettiva sussistenza
è
accertata dalla stazione appaltante secondo le vigenti
disposizioni in materia. Per i lavori e le attività di cui al
comma 1, di
importo complessivo non superiore a 40.000 euro, la
certificazione di buon esito dei lavori può essere rilasciata
anche da una amministrazione aggiudicatrice.
Sezione II - Requisiti di
qualificazione dei direttori tecnici
Articolo 200 Direzione
tecnica.
1. La direzione tecnica può
essere assunta da un singolo soggetto, eventualmente coincidente
con il legale rappresentante
dell'impresa, o da più soggetti.
2. Il soggetto o i soggetti designati nell'incarico di direttore
tecnico non possono rivestire, analogo incarico per conto di
altre
imprese qualificate ai sensi della sezione I del presente Capo;
essi producono, ai fini della qualificazione, una dichiarazione
di unicità di incarico. Qualora il direttore tecnico sia persona
diversa dal titolare dell'impresa, dal legale rappresentante,
dall'amministratore e dal socio, questi deve essere un
dipendente dell'impresa stessa o ad essa legato mediante
contratto
d'opera professionale regolarmente registrato.
3. Fatto salvo quanto disposto dell’art. 84, comma 12-bis, del
Codice, la direzione tecnica per i lavori di cui al presente
decreto è affidata:
a) relativamente alla categoria OG 2, a soggetti iscritti
all'albo professionale - Sezione A degli architetti,
pianificatori,
paesaggisti e conservatori, o in possesso di laurea magistrale
in conservazione dei beni culturali.
b) relativamente alle categorie OS 2-A e OS 2-B, con riferimento
allo specifico settore di competenza a cui si riferiscono le
attività di restauro, richiesto dall'oggetto dei lavori in base
alla disciplina vigente, a restauratori di beni culturali,
qualificati
secondo la normativa vigente, fatto salvo quanto previsto dal
successivo comma 5;
c) relativamente alla categoria OS 25, ad archeologi in possesso
dei requisiti stabiliti in base alla Legge 22 luglio 2014, n.
110;
d) relativamente alla categoria OS 24-B, a soggetti in possesso
di laurea in ingegneria o in architettura o equipollente o in
possesso dei titoli di agrotecnico laureato, agronomo o dottore
forestale;
4. Oltre a quanto previsto dal comma 3, è richiesto altresì il
requisito di almeno due anni di esperienza nel settore dei
lavori
su beni culturali di cui al presente regolamento, comprovata
mediante l’attestazione SOA.
5. Con riferimento alle categorie OS 2-A e OS 2-B, la direzione
tecnica può essere affidata anche a restauratori di beni
culturali, che hanno acquisito la relativa qualifica ai sensi
dell'articolo 182, del Codice dei beni culturali e del paesaggio
di cui al Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, purché
tali restauratori abbiano svolto, alla data di entrata in vigore
del
presente regolamento, l’incarico di direzione tecnica in almeno
tre distinti appalti nell'ambito di lavori riferibili alle
medesime categorie.
6. In caso di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, i
requisiti vengono autocertificati e sottoposti alle verifiche e
controlli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
7. Il Direttore tecnico:
a) relaziona periodicamente per iscritto al direttore dei lavori
e alla Soprintendenza competente;
b) segnala con tempestività al direttore dei lavori e alla
Soprintendenza competente ogni criticità che presenti rischio
per la
tutela del patrimonio culturale e ogni altra situazione che osti
al regolare andamento dei lavori.
CAPO III - PROGETTAZIONE E DIREZIONE DI
LAVORI RIGUARDANTI I BENI CULTURALI
Sezione I - Livelli e contenuti della progettazione
Articolo 201 Attività di
progettazione
1. I progetti sono costituiti
dagli elaborati indicati negli articoli 202, 203, 204, 205 e
206, fatto salvo in ogni caso quanto
stabilito dal comma 6. L'elenco degli elaborati che compongono i
singoli livelli di progettazione è esaustivo e sostitutivo
rispetto all'elenco dei documenti che fanno parte dei medesimi
livelli di cui al Capo I del Titolo II della presente Parte.
2. La scheda tecnica di cui all'articolo 147, comma 2, del
Codice è finalizzata all'individuazione delle caratteristiche
del bene
oggetto di intervento e descrive gli aspetti di criticità della
conservazione del bene culturale prospettando gli interventi
opportuni.
3. L'affidamento dei lavori riguardanti i beni culturali,
indicati all'articolo 192, è disposto, di regola, sulla base del
progetto
esecutivo.
4. La progettazione esecutiva può essere omessa nelle seguenti
ipotesi:
a) per i lavori su beni culturali mobili, superfici decorate di
beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di
interesse storico, artistico o archeologico, allorché non
presentino complessità realizzative, quali ad esempio la
ripulitura ed
altri interventi che presentano caratteristiche di semplicità e
serialità;
b) negli altri casi, qualora il responsabile unico del
procedimento, accertato che la natura e le caratteristiche del
bene, ovvero il suo stato di conservazione, sono tali da non
consentire l'esecuzione di analisi e rilievi esaustivi o
comunque presentino soluzioni determinabili solo in corso
d'opera, disponga l'integrazione della progettazione in corso
d'opera, il cui eventuale costo deve trovare corrispondente
copertura nel quadro economico. L'impresa esecutrice dei lavori
sottopone al
responsabile unico del procedimento la documentazione
riguardante la progettazione integrativa, che viene approvata
previa valutazione della stazione appaltante.
5. Nei casi di cui al comma 4 l'affidamento dei lavori può
avvenire sulla base del progetto definitivo.
6. Per ogni intervento, il responsabile unico del procedimento,
nella fase di progettazione di fattibilità, stabilisce il
successivo
livello progettuale da porre a base di gara e valuta
motivatamente, esclusivamente sulla base della natura e delle
caratteristiche del bene e dell'intervento conservativo, la
possibilità di ridurre i livelli di definizione progettuale ed i
relativi
contenuti dei vari livelli progettuali, salvaguardandone la
qualità.
Articolo 202 Progetto di
fattibilità tecnica ed economica
1. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 23, comma 5, del Codice, il progetto di
fattibilità tecnica ed economica
consiste in una relazione programmatica del quadro delle
conoscenze, sviluppato per settori di indagine, nonché dei
metodi
di intervento, con allegati i necessari elaborati grafici. Il
quadro delle conoscenze è la risultante della lettura dello
stato
esistente e consiste nella indicazione delle tipologie di
indagine che si ritengono necessarie per la conoscenza del bene
culturale e del suo contesto storico e ambientale.
2. Sono documenti del progetto di fattibilità:
a) la relazione generale;
b) la relazione tecnica;
c) le indagini e ricerche preliminari;
d) la planimetria generale ed elaborati grafici;
e) le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani
della sicurezza;
f) la scheda tecnica;
g) il calcolo sommario della spesa;
h) il quadro economico di progetto;
i) il crono programma dell'intervento;
l) il documento di fattibilità delle alternative progettuali, a
esclusione dei casi di lavori che non comportano nuove
costruzioni;
m) lo studio preliminare ambientale, a esclusione dei casi di
lavori che non comportano nuove costruzioni o installazioni o
impiantistica.
3. Il progetto di fattibilità comporta indagini e ricerche volte
ad acquisire gli elementi idonei e necessari per le scelte dei
tipi e dei metodi di intervento da approfondire nel progetto
definitivo nonché per la stima del costo dell'intervento
medesimo.
4. Le indagini e ricerche di cui al comma 3 riguardano:
a) l'analisi storico-critica;
b) i materiali costitutivi e le tecniche di esecuzione;
c) il rilievo e la documentazione fotografica dei manufatti;
d) la diagnostica;
e) l'individuazione del comportamento strutturale e l'analisi
dello stato di conservazione, del degrado e dei dissesti;
f) l'individuazione degli eventuali apporti di altre discipline
afferenti.
5. In ragione della complessità dell'intervento in relazione
allo stato di conservazione ed ai caratteri storico¬artistici
del
manufatto il progetto di fattibilità può limitarsi a comprendere
quelle ricerche e quelle indagini che sono strettamente
necessarie per una prima reale individuazione delle scelte di
intervento e dei relativi costi.
Articolo 203 Scheda tecnica
1. La scheda tecnica descrive
le caratteristiche, le tecniche di esecuzione e lo stato di
conservazione dei beni culturali su cui si interviene, nonché
eventuali modifiche dovute a precedenti interventi, in modo da
dare un quadro, dettagliato ed esaustivo, delle caratteristiche
del bene e fornisce altresì indicazioni di massima degli
interventi previsti e delle metodologie da applicare.
2. Nella scheda tecnica sono individuate e classificate, anche
sulla scorta del provvedimento di dichiarazione dell'interesse
culturale che interessa il bene oggetto dell'intervento, le
superfici decorate di beni architettonici e i materiali
storicizzati di
beni immobili di interesse storico artistico o archeologico
oggetto dell'intervento.
3. Nel caso di lavori di monitoraggio, manutenzione o restauro
di beni culturali mobili, superfici decorate di beni
architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di
interesse storico, artistico o archeologico la scheda tecnica è
redatta
da un restauratore di beni culturali, qualificato ai sensi della
normativa vigente. Nel caso di lavori di scavo archeologico, la
scheda tecnica è redatta da un archeologo in possesso dei
requisiti stabiliti in base alla Legge 22 luglio 2014, n. 110.
4. Nell'ambito del procedimento di autorizzazione di cui agli
articoli 21 e 22 del Codice dei beni culturali e del paesaggio,
la
scheda tecnica, prima della definizione del progetto di
fattibilità tecnica ed economica, è sottoposta al soprintendente
competente, che ne approva i contenuti entro quarantacinque
giorni, aggiornando, ove necessario, il provvedimento di
dichiarazione dell'interesse culturale che interessa il bene
oggetto dell'intervento.
Articolo 204 Progetto
definitivo
1. Il progetto definitivo,
redatto sulla base delle indicazioni del progetto di fattibilità
tecnica ed economica approvato, studia
il bene con riferimento all'intero complesso e al contesto
ambientale in cui è inserito; approfondisce gli apporti
disciplinari
necessari e definisce i collegamenti interdisciplinari;
definisce in modo compiuto le tecniche, le tecnologie di
intervento, i
materiali riguardanti le singole parti del complesso; prescrive
le modalità esecutive delle operazioni tecniche; definisce gli
indirizzi culturali e le compatibilità fra progetto e funzione
attribuita al bene attraverso una conoscenza compiuta dello
stato
di fatto; configura nel complesso un giudizio generale volto ad
individuare le priorità, i tipi e i metodi di intervento con
particolare riguardo all'esigenza di tutela ed ai fattori di
degrado.
2. Sono documenti del progetto definitivo:
a) la relazione generale;
b) le relazioni tecniche e specialistiche;
c) i rilievi e documentazione fotografica;
d) gli elaborati grafici;
e) i calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
f) l'elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
g) il computo metrico-estimativo e quadro economico;
h) i piani di sicurezza e di coordinamento;
i) il cronoprogramma;
l) il disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi
tecnici;
m) lo schema di contratto e capitolato speciale di appalto, nei
casi di affidamento dei lavori sulla base del progetto
definitivo;
n) il piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti.
Articolo 205 Progetto
esecutivo
1. Il progetto esecutivo
indica, in modo compiuto, entrando nel dettaglio e sulla base
delle indagini eseguite, le esatte
metodologie operative, le tecniche, le tecnologie di intervento,
i materiali da utilizzare riguardanti le singole parti del
complesso; prescrive le modalità tecnico-esecutive degli
interventi; è elaborato sulla base di indagini dirette ed
adeguate
campionature di intervento, giustificate dall'unicità
dell'intervento conservativo; indica i controlli da effettuare
in cantiere nel corso dei lavori.
2. Sono documenti del progetto esecutivo:
a) la relazione generale;
b) le relazioni specialistiche;
c) gli elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle
strutture e degli impianti;
d) i calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
e) il piano di monitoraggio e manutenzione dell'opera e delle
sue parti;
f) il piano di sicurezza e di coordinamento;
g) il computo metrico-estimativo e quadro economico;
h) il cronoprogramma;
i) l'elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
l) il capitolato speciale di appalto e schema di contratto.
Articolo 206 Progettazione
dello scavo archeologico
1. I livelli di progettazione
dello scavo archeologico sono redatti da archeologi in possesso
dei requisiti stabiliti in base alla
Legge 22 luglio 2014, n. 110.
2. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di
scavo archeologico disciplina l'impianto del cantiere di scavo e
individua i criteri per la definizione della progressione
temporale dei lavori e delle priorità degli interventi nel corso
dell'esecuzione dell'attività di scavo, nonché i tipi e i metodi
di intervento. Il progetto di fattibilità è costituito da una
relazione programmatica delle indagini necessarie e illustrativa
del quadro delle conoscenze pregresse, sviluppato per settori
di indagine, alla quale sono allegati i pertinenti elaborati
grafici.
3. La relazione di cui al comma 2 illustra i tempi e i modi
dell'intervento, relativi allo scavo e alla conservazione dei
reperti,
allo studio e alla pubblicazione, nonché una prima ipotesi di
sistemazione e valorizzazione dell ’ area al termine delle
indagini e il cronoprogramma dell’intervento. Essa comprende
altresì:
a) una stima dei costi;
b) il quadro economico di progetto;
c) le prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della
salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani
di
sicurezza. I documenti di cui alle lettere a), b) e c) sono
redatti e sottoscritti da soggetti in possesso degli specifici
requisiti di legge e costituiscono parte integrante della
relazione.
4. Il quadro delle conoscenze pregresse consiste in una lettura
critica dello stato esistente aggiornato alla luce degli
elementi di conoscenza raccolti in eventuali scoperte.
5. Il progetto di fattibilità di cui al comma 2 contiene
specifiche indicazioni in merito a tutte le indagini previste e
con
riferimento in particolare a:
a) rilievo generale dell’area in scala idonea;
b) eventuali indagini diagnostiche;
c) eventuali indagini di altro genere.
6. Il progetto di fattibilità, qualora non sia stato predisposto
dai competenti uffici del Ministero per i beni e le attività
culturali, viene comunicato al Soprintendente competente.
7. Il progetto definitivo dei lavori di scavo archeologico, nel
quale confluiscono i risultati delle indagini previste nel
progetto di fattibilità, comprende dettagliate previsioni
tecnico-scientifiche ed economiche relative alle diverse fasi e
tipologie di
intervento e indica la quantità e la durata di esse e comprende
altresì il piano di sicurezza e coordinamento.
8. Le fasi di cui al comma 7 comprendono:
a) rilievi ed indagini;
b) scavo;
c) documentazione di scavo, quali giornali di scavo, schede
stratigrafiche, documentazione grafica e fotografica;
d) restauro dei reperti mobili ed immobili;
e) schedatura preliminare dei reperti e loro immagazzinamento
insieme con gli eventuali campioni da sottoporre ad analisi;
f) studio e pubblicazione;
g) forme di fruizione anche con riguardo alla sistemazione e
musealizzazione del sito o del contesto recuperato;
h) manutenzione programmata.
9. Il progetto definitivo dei lavori di scavo archeologico
contiene inoltre la definizione delle tipologie degli
interventi,
distinguendo quelli di prevalente merito scientifico,
eventualmente da affidare a imprese in possesso di requisiti
specifici ove
non curate dalla stessa amministrazione aggiudicatrice. In
questo caso, il progetto definitivo viene comunicato al
Soprintendente competente.
10. Il progetto esecutivo, ove redatto ai sensi dell'articolo
147 del Codice, indica in modo compiuto, entrando nel dettaglio
e
sulla base delle indagini eseguite, le modalità tecniche ed
esecutive delle varie fasi operative, indicando i controlli da
effettuare in cantiere nel corso dei lavori. Il ruolo di
direttore operativo di cantiere è ricoperto da archeologi in
possesso dei
requisiti stabiliti in base alla Legge 22 luglio 2014, n. 110.
11. Le disposizioni contenute nei commi precedenti si applicano
anche alla procedura di verifica preventiva dell’interesse
archeologico.
Articolo 207 Progettazione
di lavori di impiantistica e per la sicurezza
1. I progetti relativi ai
lavori di impiantistica e per la sicurezza, redatti ai vari e
successivi livelli di approfondimento,
prevedono l'impiego delle tecnologie più idonee a garantire il
corretto inserimento degli impianti e di quanto necessario per
la sicurezza nella organizzazione tipologica e morfologica dei
complessi di interesse storico-artistico e a offrire
prestazioni,
compatibilmente con le limitazioni imposte dal rispetto delle
preesistenze storico-artistiche, analoghe a quelle richieste per
gli edifici di nuova costruzione. Sono inoltre richiesti i piani
di sicurezza in fase di esercizio e il programma di manutenzione
programmata con le scorte di magazzino necessarie per garantire
la continuità del servizio.
Articolo 208 Verifica dei
progetti
1. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 26 del Codice, per i progetti di lavori
relativi a beni culturali, la stazione
appaltante provvede direttamente all'attività di verifica,
avvalendosi altresì:
a) nei casi di interventi su beni mobili culturali, superfici
decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni
immobili di interesse storico artistico o archeologico:
1) del soggetto che ha predisposto la scheda tecnica di cui
all'articolo 203, sempre che non abbia assunto il ruolo di
progettista dell'intervento da attuare;
2) ovvero di un funzionario tecnico, appartenente ai ruoli della
pubblica amministrazione, con profilo professionale di
restauratore, in possesso di specifica esperienza e capacità
professionale coerente con l'intervento, che non abbia
partecipato alla redazione del progetto;
b) nei casi di interventi su beni culturali immobili:
1) del soggetto che ha predisposto la scheda tecnica di cui
all'articolo 203, sempre che non abbia assunto il ruolo di
progettista dell'intervento da attuare;
2) ovvero di un funzionario tecnico, appartenente ai ruoli della
pubblica amministrazione, con profilo professionale di
architetto, in possesso di specifica esperienza e capacità
professionale coerente con l'intervento, che non abbia
partecipato
alla redazione del progetto;
c) nei casi di lavori di scavo archeologico, comprese le
indagini archeologiche subacquee:
1) del soggetto che ha predisposto la scheda tecnica di cui
all'articolo 203, sempre che non abbia assunto il ruolo di
progettista dell'intervento da attuare;
2) ovvero di un funzionario tecnico, appartenente ai ruoli della
pubblica amministrazione, con la qualifica di archeologo in
possesso di specifica esperienza e capacità professionale
coerente con l'intervento, che non abbia partecipato alla
redazione
del progetto.
2. Il responsabile del procedimento può disporre motivatamente
che la verifica riguardi soltanto il livello di progettazione
posto alla base dell'affidamento dei lavori.
Sezione II - Soggetti
incaricati dell'attività di progettazione e direzione lavori
Articolo 209 Progettazione,
direzione lavori e attività accessorie
1. Secondo quanto disposto
dall'articolo 147, comma 1, del Codice e dal presente
regolamento in materia di affidamento dei
servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, per i
lavori concernenti i beni culturali, nei casi in cui non sia
prevista
l'iscrizione a un ordine o collegio professionale, le
prestazioni relative alla progettazione di fattibilità,
definitiva ed esecutiva
possono essere espletate anche da un soggetto con qualifica di
restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa,
ovvero, secondo la tipologia dei lavori, da altri professionisti
in possesso dei requisiti stabiliti in base alla Legge 22 luglio
2014, n. 110, in entrambi i casi in possesso di specifica
competenza coerente con l'intervento da attuare.
2. La direzione dei lavori, il supporto tecnico alle attività
del responsabile unico del procedimento e del dirigente
competente
alla formazione del programma triennale comprendono un
restauratore di beni culturali qualificato ai sensi della
normativa
vigente, ovvero, secondo la tipologia dei lavori, altro
professionista in possesso dei requisiti stabiliti in base alla
Legge 22
luglio 2014, n. 110. La direzione dei lavori è svolta da un
restauratore di beni culturali qualificato ai sensi della
normativa
vigente, ovvero, secondo la tipologia dei lavori, da altro
professionista in possesso dei requisiti stabiliti in base alla
Legge 22
luglio 2014, n. 110. In ambedue i casi sono richiesti
un'esperienza almeno quinquennale e il possesso di specifiche
competenze coerenti con l'intervento.
3. Per i lavori concernenti beni culturali mobili, superfici
decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni
immobili di interesse storico artistico o archeologico, oppure
scavi archeologici, il restauratore oppure altro professionista
di
cui al comma 2, all'interno dell'ufficio di direzione dei
lavori, ricopre il ruolo di direttore dei lavori o di assistente
con funzioni di direttore operativo.
4. Le attività di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere espletate
dai funzionari tecnico-scientifici delle stazioni appaltanti, in
possesso di adeguata professionalità in relazione all'intervento
da attuare.
CAPO IV - SOMMA URGENZA
Articolo 210 Tipi di
intervento per i quali è consentita l'esecuzione di lavori con
il regime di somma urgenza
1. L'esecuzione dei lavori di
cui al presente titolo è consentita nei casi di somma urgenza,
nei quali ogni ritardo sia
pregiudizievole alla pubblica incolumità o alla tutela del bene,
per rimuovere lo stato di pregiudizio e pericolo e fino
all'importo di trecentomila euro o comunque di quanto
indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio, secondo le
modalità e le procedure di cui all'articolo 163 del codice.
CAPO V - ESECUZIONE E
COLLAUDO DEI LAVORI RIGUARDANTI I BENI CULTURALI
Articolo 211 Collaudo
1. Per il collaudo in corso
d'opera di cui all'articolo 150 del codice la composizione
dell'organo che vi provvede è determinata
dai commi successivi del presente articolo.
2. Per il collaudo dei beni relativi alle categorie OG 2
l'organo di collaudo comprende anche un restauratore con
esperienza
almeno quinquennale in possesso di specifiche competenze
coerenti con l'intervento.
3. Per il collaudo dei beni relativi alle categorie OS 2-A e OS
2-B l'organo di collaudo comprende anche un restauratore con
esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche
competenze coerenti con l'intervento, nonché uno storico
dell'arte o un archivista o un bibliotecario in possesso di
specifica esperienza e capacità professionale coerente con
l'intervento.
4. Per il collaudo dei beni relativi alla categoria OS 25
l'organo di collaudo comprende anche un archeologo in possesso
dei
requisiti stabiliti in base alla Legge 22 luglio 2014, n. 110
nonché un restauratore entrambi con esperienza almeno
quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con
l'intervento.
5. Per il collaudo dei beni relativi alla categoria OS 24-B
l'organo di collaudo comprende anche un soggetto in possesso di
laurea triennale in ingegneria o in architettura o equipollente
o in possesso dei titoli di agrotecnico laureato, agronomo o
dottore forestale.
6. Possono far parte dell'organo di collaudo, limitatamente ad
un solo componente, e fermo restando il numero complessivo
dei membri previsto dalla vigente normativa, i funzionari delle
stazioni appaltanti, laureati e inquadrati con qualifiche di
storico dell'arte, archivista o bibliotecario, che abbiano
prestato servizio per almeno cinque anni presso amministrazioni
aggiudicatrici.
Articolo 212 Lavori di
manutenzione
1. I lavori di manutenzione, in
ragione della natura del bene e del tipo di intervento che si
realizza, possono non richiedere
l'elaborazione di tutta la documentazione nonché le indagini e
ricerche previste dalle norme sui livelli di progettazione di
fattibilità, definitiva ed esecutiva, e sono eseguiti,
coerentemente alle previsioni del piano di monitoraggio e
manutenzione,
anche sulla base di una perizia di spesa contenente:
a) la descrizione del bene corredata da sufficienti elaborati
grafici e topografici redatti in opportuna scala;
b) il capitolato speciale con la descrizione delle operazioni da
eseguire ed i relativi tempi;
c) il computo metrico-estimativo;
d) l'elenco dei prezzi unitari delle varie lavorazioni;
e) il quadro economico;
f) il piano della sicurezza e coordinamento.
Articolo 213 Consuntivo
scientifico e vigilanza sull'esecuzione dei lavori
1. Al termine del lavoro sono
predisposti dal direttore dei lavori, i documenti previsti
dall'articolo 102, comma
9, del Codice contenenti la documentazione grafica e fotografica
dello stato del manufatto prima, durante e dopo
l'intervento nonché l'esito di tutte le ricerche ed analisi
compiute e i problemi aperti per i futuri interventi.
2. Per gli scavi archeologici la documentazione comprende:
a) elaborati grafici (piante di strato, rilievi e sezioni
eseguiti durante i lavori);
b) diario di scavo;
c) scheda SAS;
d) schede di Unità Stratigrafica (US);
e) diagramma stratigrafico (matrix);
f) fotografie;
g) tabelle materiali (TMA);
h) relazione interpretativa di sintesi;
i) eventuali relazioni specialistiche (antropologiche,
paleobotaniche, archeozoologiche) sottoscritte da idoneo
specialista.
3. La relazione è conservata presso la stazione appaltante ed è
trasmessa in copia alla soprintendenza competente, anche a
fini di monitoraggio dell'applicazione del presente regolamento.
4. Nel corso dell'esecuzione dei lavori la stazione appaltante e
l'ufficio preposto alla tutela del bene culturale vigilano
costantemente sul rispetto dell'articolo 29, comma 6, del Codice
dei beni culturali e del paesaggio di cui al Decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, e sul mantenimento da parte delle
imprese esecutrici dei requisiti di ordine speciale di
qualificazione nelle categorie OS 2-A, OS 2-B, OS 24-B, OS 25 e
OG 2, adottando, in caso di inosservanza, i provvedimenti
sanzionatori previsti dalla normativa vigente.
PARTE III - CONTRATTI
PUBBLICI RELATIVI A SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA E AD
ALTRI SERVIZI TECNICI NEI SETTORI ORDINARI
TITOLO I - DISPOSIZIONI
GENERALI
Articolo 214 Affidamento dei
servizi di architettura e ingegneria e di altri servizi tecnici
(art.li 252 e 253, comma 4, d.P.R. n. 207/2010; parte III, punto
5, linee guida ANAC n. 1)
1. Al presente titolo si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4.
2. Le stazioni appaltanti affidano gli incarichi relativi ai
servizi di architettura e ingegneria e ad altri servizi tecnici,
di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera vvvv), del codice, concernenti
la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica,
del progetto definitivo, del progetto esecutivo e del piano di
sicurezza e di coordinamento, le attività tecniche di supporto
alla progettazione, nonché la direzione dei lavori, il
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e il
collaudo, secondo le procedure e con le modalità previste dalle
disposizioni della presente parte.
3. Le attività tecniche di supporto alla progettazione attengono
ad attività meramente strumentali alla progettazione, quali
indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi,
misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati
specialistici e di dettaglio, nonché la sola redazione grafica
degli elaborati progettuali.
4. Non possono essere oggetto di affidamento le attività di
consulenza e di ausilio alla progettazione, concernenti attività
accessorie di supporto alla progettazione, che non comportino la
firma di elaborati progettuali, quali la consulenza
specialistica relativa agli ambiti progettuali strutturali e
geotecnici.
5. Nel caso di subappalto delle attività di cui all’articolo 31,
comma 8, secondo periodo, del codice, l’affidatario della
progettazione è tenuto all’osservanza di quanto previsto
dall’articolo 105 del codice.
6. Nel caso di stazioni appaltanti di dimensione nazionale la
cui struttura è articolata su base locale l’ambito territoriale
previsto dall’articolo 24, comma 3, del codice si riferisce alle
singole articolazioni territoriali.
7. Ai fini della presente parte si intendono per:
a) prestazioni professionali normali: le prestazioni previste
dalle tariffe professionali come prestazioni tipiche in
relazione alle classi e categorie di lavori;
b) prestazioni professionali speciali: le prestazioni previste
dalle tariffe professionali non ricomprese in quelle considerate
normali;
c) prestazioni professionali accessorie: le prestazioni
professionali non previste dalle tariffe professionali.
Articolo 215 Requisiti dei
professionisti singoli o associati (art. 1 d.m. n. 263/2016)
1. Ai fini della partecipazione
alle procedure di affidamento dei servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria, i
professionisti singoli o associati devono possedere i seguenti
requisiti:
a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o
in una disciplina tecnica attinente all’attività prevalente
oggetto del bando di gara, oppure, nelle procedure di
affidamento di servizi che non richiedono il possesso di laurea,
essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma
tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare, nel
rispetto dei
relativi ordinamenti professionali;
b) essere abilitati all’esercizio della professione nonché
iscritti al momento della partecipazione alla gara, al relativo
albo
professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati
all’esercizio della professione secondo le norme dei paesi
dell’Unione europea cui appartiene il soggetto.
Articolo 216 Requisiti delle
società di professionisti (art. 2 d.m. n. 263/2016; art. 255
d.P.R. n. 207/2010)
1. Ai fini della partecipazione
alle procedure di affidamento dei servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria, i soggetti di
cui all’articolo 46, comma 1, lettera b), del codice devono
possedere i seguenti requisiti:
a) organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente
impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e
tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:
1) i soci;
2) gli amministratori;
3) i dipendenti;
4) i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che
firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o
fanno parte dell’ufficio di direzione lavori e che hanno
fatturato nei confronti della società una quota superiore al
cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante
dall’ultima dichiarazione I.V.A.;
b) l’organigramma di cui alla lettera a) riporta altresì,
l’indicazione delle specifiche competenze e responsabilità.
Articolo 217 Requisiti delle
società di ingegneria (art. 3 d.m. n. 263/2016; art. 254 d.P.R.
n. 207/2010)
1. Ai fini della partecipazione
alle procedure di affidamento dei servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria, i soggetti di
cui all’articolo 46, comma 1, lettera c), del codice, sono
tenuti a disporre di almeno un direttore tecnico con funzioni di
collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del
soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle
prestazioni
svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni.
2. Il direttore tecnico di cui al comma 1, deve essere in
possesso dei seguenti requisiti:
a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o
in una disciplina tecnica attinente all’attività prevalente
svolta
dalla società;
b) essere abilitato all’esercizio della professione da almeno
dieci anni nonché iscritto, al momento dell’assunzione
dell’incarico, al relativo albo professionale previsto dai
vigenti ordinamenti, ovvero abilitato all’esercizio della
professione
secondo le norme dei paesi dell’Unione europea cui appartiene il
soggetto.
c) non rivestire analogo incarico presso altra società di
ingegneria, a meno che tra le due società sussista un regime di
controllo o collegamento ai sensi dell’articolo 2359 del codice
civile.
3. La società delega il compito di approvare e controfirmare gli
elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto
dell’affidamento, al direttore tecnico o ad altro ingegnere o
architetto dipendente dalla medesima società e avente i
medesimi requisiti. L’approvazione e la firma degli elaborati
comportano la solidale responsabilità civile del direttore
tecnico
o del delegato con la società di ingegneria nei confronti della
stazione appaltante.
4. Il direttore tecnico è formalmente consultato dall’organo di
amministrazione della società per la definizione degli indirizzi
relativi all’attività di progettazione, per la decisione di
partecipazioni a gare per affidamento di incarichi o a concorsi
di idee o di progettazione, nonché in materia di svolgimento di
studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni,
direzioni dei
lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica e studi di
impatto ambientale.
5. Le società di ingegneria, predispongono e aggiornano
l’organigramma comprendente i soggetti direttamente impiegati
nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché
di controllo della qualità e in particolare:
a) i soci;
b) gli amministratori;
c) i dipendenti;
d) i consulenti su base annua, muniti di partiva I.V.A. che
firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o
fanno parte dell’ufficio di direzione lavori e che hanno
fatturato nei confronti della società una quota superiore al
cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante
dall’ultima dichiarazione I.V.A.
6. L’organigramma riporta, altresì, l’indicazione delle
specifiche competenze e responsabilità. Se la società svolge
anche
attività diverse dalle prestazioni di servizi di cui
all’articolo 214, nell’organigramma sono indicate la struttura
organizzativa e le capacità professionali espressamente dedicate
alla suddetta prestazione di servizi. I relativi costi sono
evidenziati in
apposito allegato al conto economico.
Articolo 218 Requisiti dei
raggruppamenti temporanei, dei consorzi stabili di società di
professionisti e di società di ingegneria, e dei GEIE (art. 4 e
5 d.m. n. 263/2016; art. 253 e 256 d.P.R. n. 207/2010)
1. Ferme restando le
disposizioni di cui all’articolo 48 del codice, per i
raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui
all’articolo 46, comma 1, lettera e), del codice i requisiti di
cui agli articoli 216 e 217 devono essere posseduti dai
partecipanti al raggruppamento.
2. Il divieto di cui articolo 48, comma 7, del codice sussiste,
altresì, per i liberi professionisti qualora partecipi alla
stessa gara, sotto qualsiasi forma, una società di
professionisti o una società di ingegneria delle quali il
professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente o
collaboratore, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 216,
comma 1 e dall’articolo 217, comma 3.
3. I raggruppamenti temporanei devono prevedere la presenza di
almeno un giovane professionista, laureato abilitato da
meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le
norme dello Stato membro dell’Unione europea di residenza,
quale progettista. Per le procedure di affidamento che non
richiedono il possesso del diploma di laurea, il giovane deve
essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma
tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare
abilitato da
meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le
norme dello Stato membro dell’Unione europea di residenza,
nel rispetto dei relativi ordini professionali. I requisiti del
giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di
partecipazione richiesti dai committenti.
4. Ferma restando l’iscrizione al relativo albo professionale,
il giovane progettista presente nel raggruppamento può essere:
a) un libero professionista singolo o associato;
b) con riferimento alle società di cui agli articoli 216 e 217,
un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su
base annua che abbia fatturato nei confronti della società una
quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato
annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA;
c) con riferimento ai prestatori di servizi attinenti
l’architettura l’ingegneria di altri Stati membri, di cui
all’articolo 46, comma 1, lettera d), del codice, un soggetto
avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla
legislazione vigente nello Stato membro dell’Unione europea in
cui è stabilito il soggetto stesso, ai soggetti indicati alla
lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvro
alla lettera b), se costituito in forma societaria.
5. Per i consorzi stabili, di società di professionisti e di
società di ingegneria, e per i GEIE, costituiti ai sensi
dell'articolo 45,
comma 2, lettere c) e g) del codice, i requisiti di cui agli
articoli 216 e 217, devono essere posseduti dai consorziati o
partecipanti ai GEIE.
Articolo 219 Obblighi di
comunicazione e verifica dei requisiti (art.li 6, 7 e 8 d.m. n.
263/2016)
1. Per la verifica dei
requisiti e delle capacità di cui all’articolo 83 del codice,
richiesti per la partecipazione alle gare per gli
affidamenti dei servizi. di cui all’articolo 214, i soggetti di
cui agli di cui agli articoli 216, 217, e 218, comma 5,
comunicano alla banca dati nazionale degli operatori economici,
di cui all’articolo 81, comma
1. del codice, i seguenti dati:
a) entro trenta giorni dall'adozione, l'atto costitutivo e ogni
altro atto relativo a successive variazioni dell'assetto
societario;
b) entro dieci giorni dall'adozione, l'organigramma di cui agli
articoli 216e 217, nonché ogni loro successiva variazione;
c) entro trenta giorni dall'approvazione dei bilanci, il
fatturato speciale;
d) entro cinque giorni dalla comunicazione dell’atto di nomina
del direttore tecnico al registro delle imprese,
indipendentemente dall’intervenuta registrazione, la delibera di
nomina del direttore tecnico.
2. La verifica di cui al comma 1 si riferisce alla sola parte
della struttura organizzativa relativa alla procedura di
affidamento
dei servizi di cui all’articolo 214.
3. Fermo restando quanto previsto in materia di DURC dalla
legislazione vigente, alle attività professionali prestate dalle
società di cui agli articoli 216 e 217, si applica il contributo
integrativo qualora previsto dalle norme legislative che
regolano la cassa di previdenza di categoria cui ciascun
firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione
obbligatoria al
relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere
versato pro quota alle rispettive casse secondo gli ordinamenti
statutari e i regolamenti vigenti.
Articolo 220 Penali (art.
257 d.P.R. n. 207/2010)
1. I disciplinari di
affidamento dei servizi di cui all’articolo 214precisano le
penali da applicare nel caso di ritardato
adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell’articolo
113-bis del codice.
2. I termini di adempimento delle prestazioni sono stabiliti dal
responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla
categoria, all'entità ed alla complessità dell'intervento,
nonché al suo livello qualitativo.
3. Si applica l’articolo 140, comma 3, primo periodo.
Articolo 221 Concorso di idee (art. 259
d.P.R. n. 207/2010)
1. Il concorso di idee di cui
all’articolo 156 del codice è finalizzato ad ottenere una
valutazione comparata di una pluralità di
soluzioni su temi di paesaggio, ambiente, urbanistica,
architettura, ingegneria e tecnologia.
2. Il bando per il concorso di idee contiene:
a) nome, indirizzo, numero di telefono e indirizzo di posta
elettronica della stazione appaltante;
b) nominativo del responsabile del procedimento;
c) descrizione delle esigenze della stazione appaltante;
d) modalità di presentazione e rappresentazione delle proposte
ideative costituite almeno da elaborati grafici e da una
relazione tecnico economica;
e) elencazione della documentazione ritenuta utile messa a
disposizione dei concorrenti;
f) termine per la presentazione delle proposte;
g) criteri e metodi per la valutazione delle proposte;
h) importo del premio da assegnare al vincitore del concorso, e
numero massimo di eventuali ulteriori premi con il relativo
importo;
i) data di pubblicazione.
3. Si applica l’articolo 222, comma 6.
Articolo 222 Concorso di
progettazione (art. 260 d.P.R. n. 207/2010)
1. L'ammontare del premio da
assegnare al vincitore di un concorso di progettazione è
determinato in misura non superiore
al sessanta per cento dell'importo presunto dei servizi
necessari per la redazione del progetto di fattibilità tecnica e
economica calcolato sulla base delle tariffe professionali. Una
ulteriore somma compresa fra il quaranta ed il settanta per
cento è stanziata per i concorrenti ritenuti meritevoli, a
titolo di rimborso spese per la redazione del progetto di
fattibilità.
2. Il bando per i concorsi di progettazione, oltre a tutti gli
elementi elencati dall’articolo 221, comma 2, con esclusione
della
lettera d), contiene l’indicazione:
a) della procedura di aggiudicazione prescelta;
b) del numero di partecipanti al secondo grado selezionati
secondo quanto previsto dall’articolo 154, comma
4. del codice;
c) descrizione del progetto;
d) del numero, compreso tra dieci e venti, previsto di
partecipanti nel caso di procedura ristretta o competitiva con
negoziazione;
e) delle modalità, dei contenuti e dei termini della domanda di
partecipazione nonché dei criteri di scelta nel caso di
procedura ristretta;
f) dei criteri di valutazione delle proposte progettuali;
g) del “peso” o del “punteggio” da attribuire, con somma pari a
cento e con gradazione rapportata all’importanza relativa di
ciascuno, agli elementi di giudizio nei quali è scomponibile la
valutazione del progetto oggetto del concorso;
h) dell’indicazione del carattere vincolante o meno della
decisione della commissione giudicatrice;
i) del costo massimo di realizzazione all’intervento da
progettare determinato sulla base di valori parametrici fissati
nel bando stesso;
l) delle informazioni circa le modalità di presentazione dei
progetti;
m) dei giorni e delle ore in cui gli interessati possono recarsi
presso gli uffici della stazione appaltante per ritirare la
documentazione di cui al comma 4.
3. Il bando contiene anche le informazioni circa le modalità di
ritiro degli elaborati non premiati e per i quali non è stato
disposto il rimborso spese, nonché l’eventuale facoltà della
commissione di menzionare i progetti che, pur non premiati,
presentano profili di particolare interesse.
4. Al bando di gara sono allegate le planimetrie con le curve di
livello riguardanti le aree interessate dall’intervento, le
relazioni e i grafici relativi alle indagini geologiche,
geotecniche, idrologiche, idrauliche e sismiche effettuate sulle
medesime
aree nonché il documento di indirizzo alla progettazione di cui
all’articolo 14, comma 3.
5. La valutazione delle proposte progettuali presentate al
concorso di progettazione è eseguita sulla base dei criteri e
dei
metodi contenuti nell’allegato I.
6. Ai sensi dell’articolo 154, comma 3, secondo periodo, del
codice, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria
l’opportunità di prevedere la presenza, tra i firmatari della
proposta progettuale, di almeno un professionista laureato,
abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione
secondo le norme dello stato membro dell’Unione Europea di
residenza. Ferma restando l’iscrizione al relativo albo
professionale, il soggetto firmatario può essere:
a) con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 46, comma 1,
lettera a), del codice, un libero professionista singolo o
associato;
b) con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 46, comma 1,
lettere b) e c), del codice, un amministratore, un socio, un
dipendente, un consulente su base annua che abbia fatturato nei
confronti della società una quota superiore al cinquanta per
cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima
dichiarazione IVA;
c) con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 46, comma 1,
lettera d), del codice, un soggetto avente caratteristiche
equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato
membro dell’Unione europea in cui è stabilito il soggetto
stesso, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero
professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se
costituito in
forma societaria.
TITOLO II - AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI
Articolo 223 Disposizioni
generali in materia di affidamento dei servizi di architettura e
ingegneria e di altri servizi tecnici (art. 261 d.P.R. n.
207/2010; parte IV, punto 2.2.3, e parte II, punto 3.1, linee
guida ANAC n. 1)
1. I servizi di cui
all’articolo 214il cui corrispettivo complessivo stimato,
determinato secondo quanto stabilito dall’articolo
224, sia di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza
comunitaria di cui all’articolo 35 del codice, sono affidati
dalle
stazioni appaltanti secondo le disposizioni previste
dall’articolo 157, comma 1, del codice e dal presente titolo,
con esclusione dell’articolo 229.
2. I servizi di cui all’articolo 214 il cui corrispettivo
complessivo stimato, determinato secondo quanto stabilito
dall’articolo
224, sia pari o superiore a 100.000 euro ed inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria di cui all’articolo 35 del
codice, sono affidati dalle stazioni appaltanti secondo le
disposizioni previste dall’articolo 157, comma 2, secondo
periodo, del codice e dal presente titolo, con esclusione
dell’articolo 229.
3. I compiti di supporto alle attività del responsabile del
procedimento di cui all’articolo 31, comma 11, del codice, il
cui
corrispettivo complessivo stimato, determinato secondo quanto
stabilito dall’articolo 224, sia pari o superiore alle soglie
stabilite dall’articolo 35 del codice per gli appalti pubblici
di servizi, sono affidati dalle stazioni appaltanti secondo le
disposizioni della parte II, titoli II, III e IV, codice.
4. I compiti di supporto alle attività del responsabile del
procedimento di cui all’articolo 31, comma 11, del codice il cui
corrispettivo complessivo stimato, determinato secondo quanto
stabilito dall’articolo 224, sia inferiore alle soglie stabilite
dall’articolo 35 del codice per gli appalti pubblici di servizi,
sono affidati dalle stazioni appaltanti secondo le disposizioni
dell’articolo 36 del codice.
5. In caso di raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 46,
comma 1, lettera e), del codice, i requisiti finanziari e
tecnici di cui all’articolo 225, comma 1, lettere a), b), d) ed
e), sono posseduti cumulativamente dal raggruppamento. Il bando
di gara, la lettera di invito o l’avviso di gara possono
prevedere, con opportuna motivazione, ai fini del computo
complessivo dei requisiti del raggruppamento, che la mandataria
debba possedere una percentuale minima degli stessi requisiti,
che,
comunque, non può essere stabilita in misura superiore al
sessanta per cento; la restante percentuale deve essere
posseduta cumulativamente dal o dai mandanti, ai quali non
possono essere richieste percentuali minime di possesso dei
requisiti. La mandataria in ogni caso possiede, in relazione
alla specifica gara, i requisiti in misura percentuale superiore
rispetto a ciascuno dei mandanti. La mandataria, ove sia in
possesso di requisiti superiori alla percentuale prevista dal
bando di gara, dalla lettera di invito o dall’avviso di gara,
partecipa alla gara per una percentuale di requisiti pari al
limite massimo stabilito.
6. Il requisito di cui all’articolo 225, comma 1, lettera c),
non è frazionabile.
7. Ai consorzi stabili di cui all’articolo 46, comma 1, lettera
f), del codice, non possono essere richieste percentuali di
requisiti minimi in capo ad uno o più dei consorziati,
applicandosi le disposizioni previste per i mandanti di cui al
comma 5.
8. Nei raggruppamenti temporanei e nei consorzi stabili, i
requisiti di cui all’articolo 225, comma 1, lettere a),
b) , d) ed e), posseduti da ciascun soggetto partecipante al
raggruppamento o al consorzio, sono utilizzati limitatamente
alla
quota di partecipazione al raggruppamento o al consorzio.
9. La stazione appaltante individua il soggetto responsabile
della predisposizione della relazione geologica tramite:
a) affidamento del solo servizio di predisposizione della
relazione geologica;
b) richiesta della presenza del geologo all’interno della più
complessa struttura di progettazione, quale:
1) componente di un’associazione temporanea;
2) associato di una associazione tra professionisti;
3) socio, amministratore, o direttore tecnico di una società di
professionisti o di ingegneria;
4) dipendente del soggetto offerente;
5) consulente su base annua, che abbia fatturato nei confronti
del soggetto offerente una quota superiore al cinquanta per
cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima
dichiarazione IVA.
Articolo 224 Corrispettivo
(art. 262 d.P.R. n. 207/2010; parte III, punto 2.3, linee guida
ANAC n. 1)
1. I corrispettivi di cui
all’articolo 24, comma 8, del codice sono determinati secondo
quanto previsto dal comma 2.
2. La quota del corrispettivo complessivo riferita alle
prestazioni normali e speciali relative alla progettazione è
determinata
sulla base delle percentuali ed aliquote di prestazioni parziali
previste dalle tariffe professionali, in corrispondenza della
classe, della categoria e degli importi dell’intervento
risultanti dai progetti redatti, nonché del livello di
progettazione da
redigere. Tale quota del corrispettivo è aumentata sulla base
degli incrementi stabiliti dalle tariffe professionali per il
rimborso delle spese. In modo analogo è determinato il
corrispettivo per la direzione lavori, per il coordinamento per
la
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e per i
compiti di supporto alle attività del responsabile del
procedimento.
La quota del corrispettivo complessivo riferita alle prestazioni
accessorie è determinata con riguardo ai correnti prezzi di
mercato e con riferimento agli importi posti a base di gara.
3. All’importo stimato del corrispettivo complessivo è
applicabile da parte dei concorrenti un ribasso percentuale
unico,
relativo alle prestazioni professionali e alle spese.
4. La progettazione di un intervento non può essere
artificiosamente divisa in più parti al fine di eludere
l’applicazione delle
norme che disciplinano l’affidamento del servizio con esclusione
delle parti eseguite all’interno della stazione appaltante.
5. Al fine di garantire il principio dell’equo compenso, al
professionista non possono essere richieste prestazioni
ulteriori
rispetto a quelle a base di gara, che non sono state considerate
ai fini della determinazione dell’importo a base di gara.
Articolo 225 Requisiti di
partecipazione (art. 263 d.P.R. n. 207/2010; parte IV, punto
2.2.2, linee guida ANAC n. 1)
1. I requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione
alle gare sono definiti dalle stazioni appaltanti con
riguardo:
a) al fatturato globale per servizi di cui all'articolo 214,
espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio
antecedente la pubblicazione del bando, per un importo massimo
pari al doppio dell’importo a base di gara.
b) all’avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi
di cui all'articolo 214, relativi a lavori appartenenti ad
ognuna
delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi
da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute
nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per
ogni classe e categoria variabile tra 1 e 2 volte l'importo
stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato
con riguardo ad ognuna delle classi e categorie;
c) all’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due
servizi di cui all'articolo 214, relativi ai lavori,
appartenenti ad
ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i
servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni
contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo
totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte
l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione,
calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e
riferiti a
tipologie di lavori analoghi per dimensione e per
caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento;
d) per i soggetti organizzati in forma societaria: numero medio
annuo del personale tecnico, utilizzato negli ultimi tre anni,
comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti su base
annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e
muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino
i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte
dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei
confronti della società offerente una quota superiore al
cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante
dall’ultima dichiarazione IVA, espresso in termini di risorse a
tempo pieno, in una misura proporzionata alle unità stimate nel
bando per lo svolgimento dell’incarico e, al massimo, non
superiore al doppio;
e) per i professionisti singoli e associati: numero di unità
minime di tecnici, comprendente i dipendenti e i consulenti su
base
annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e
muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino
i
rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte
dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei
confronti del
soggetto offerente una quota superiore al cinquanta per cento
del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima
dichiarazione IVA, espresso in termini di risorse a tempo pieno,
in misura proporzionata alle unità stimate nel bando per lo
svolgimento dell’incarico e, al massimo, non superiore al
doppio, da raggiungere anche mediante la costituzione di un
raggruppamento temporaneo di professionisti.
2. I servizi di cui all’articolo 214 valutabili sono quelli
eseguiti nel decennio o nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi eseguita nello
stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca
precedente, come risultanti da attestazione della stazione
appaltante. Sono valutabili anche i servizi svolti per
committenti
privati documentati attraverso certificati di buona e regolare
esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati
dall’operatore economico che fornisce, su richiesta della
stazione appaltante, prova dell’avvenuta esecuzione attraverso
gli
atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di
collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la
prestazione,
ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla
prestazione medesima. Per i servizi di progettazione, svolti
anche per committenti privati, non rileva la mancata
realizzazione dei lavori.
3. Ai fini di cui al comma 1, lettere b) e c), il bando indica
le eventuali ulteriori categorie, appartenenti alla stessa
classe, che possono essere utilizzate al fine di comprovare il
possesso dei requisiti richiesti.
4. Tra i servizi di cui all’articolo 214 valutabili sono
ricompresi:
a) i servizi di ingegneria aventi ad oggetto le sole verifiche
strutturali e sismiche sulle opere esistenti, in assenza di
progettazione;
b) i servizi di progettazione consistenti nella redazione di
varianti, sia in fase di gara sia nel corso dell’esecuzione: Il
servizio
svolto deve risultare formalizzato in un elaborato sottoscritto
dal progettista che intende avvalersene e che la stazione
appaltante attesti la variante, formalmente approvata e validata,
e il relativo importo. Detto importo deve corrispondere alla
somma degli importi incrementali, riferiti alle categorie di
lavori aggiuntivi rispetto al progetto posto a base di gara.
Articolo 226 Bando di gara, domanda di
partecipazione e lettera di invito (art. 264 d.P.R. n. 207/2010)
1. Nel caso di procedura
aperta, ristretta o competitiva con negoziazione, il bando di
gara per l'affidamento dei servizi di cui
all’articolo 214, contiene:
a) il nome, l’indirizzo, il numero di telefono e l’indirizzo di
posta elettronica della stazione appaltante;
b) l’indicazione dei servizi di cui all’articolo 214 con la
specificazione delle prestazioni specialistiche necessarie
compresa
quella del direttore dei lavori e del coordinatore per la
progettazione di cui all’articolo 91 del decreto legislativo 9
aprile
2008, n. 81, e del coordinatore per l’esecuzione di cui
all’articolo 92 del medesimo decreto legislativo;
c) l’importo complessivo stimato dell’intervento cui si
riferiscono i servizi da affidare e degli eventuali importi
parziali stimati, nonché delle relative classi e categorie dei
lavori individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle
vigenti tariffe professionali;
d) l’ammontare presumibile del corrispettivo complessivo dei
servizi, per le prestazioni normali, speciali e accessorie,
compreso il rimborso spese, posto a base di gara, determinato
con le modalità di cui all’articolo 224 e l’indicazione delle
modalità di calcolo in base alle quali è stato definito detto
ammontare;
e) il tempo massimo per l'espletamento dell'incarico;
f) per la procedura aperta il termine non inferiore a
cinquantadue giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del
bando, per la presentazione delle offerte;
g) per la procedura ristretta e per la procedura competitiva con
negoziazione, il termine non inferiore a trentasette giorni
decorrenti dalla data di pubblicazione del bando, per la
presentazione delle domande di partecipazione;
h) l'indirizzo al quale devono essere inviate le domande e le
offerte;
i) per la procedura ristretta e per la procedura competitiva con
negoziazione, il termine entro il quale sono spediti gli inviti
a
presentare offerta, nonché il termine per la presentazione delle
offerte;
l) il massimale dell'assicurazione prevista dall'articolo 231;
m) il divieto previsto dall’articolo 24, comma 7, del codice;
n) i requisiti previsti dall’articolo 225, commi 1 e 3;
o) i criteri di valutazione dell’offerta di cui all’articolo
228, comma 3, e corrispondente suddivisione dei fattori
ponderali ai
sensi dell’articolo 228, comma 5, l’eventuale suddivisione dei
criteri di cui all’articolo 228, comma 4, lettere a) e b), in
subcriteri e relativi sub-pesi;
p) nel caso in cui la stazione appaltante si avvale della
facoltà di cui all’articolo 91, comma 1, del codice, il numero
minimo e
massimo, ove previsto, dei soggetti da invitare a presentare
offerta;
q) il nominativo del responsabile del procedimento.
2. Nel caso di procedura ristretta o competitiva con
negoziazione le domande di partecipazione contengono la
documentazione e le dichiarazioni di cui all’articolo 228, comma
1, lettere a1.), a.2) e a.3).
3. Il bando in caso di procedura aperta, ovvero la lettera di
invito in caso di procedura ristretta o competitiva con
negoziazione, indica:
a) il numero massimo di schede di formato A3, ovvero di formato
A4, che costituiscono la documentazione di ognuno dei
servizi di cui all’articolo 228, comma 1, lettera b), punto 1);
tale numero è compreso tra tre e cinque, nel caso di schede di
formato A3, e tra sei e dieci, nel caso di schede di formato A4;
b) il contenuto, in rapporto allo specifico servizio da
affidare, della relazione tecnica di offerta di cui di cui
all’articolo 228,
comma 1, lettera b), punto 2), ed il numero massimo di cartelle,
che costituiscono la relazione; tale numero è compreso tra
venti e quaranta.
Articolo 227 Numero massimo
di candidati da invitare (art. 265 d.P.R. n. 207/2010)
1. 1.nel caso di in cui la
stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all’articolo
91, comma 1, del codice, qualora il
numero dei candidati in possesso dei requisiti minimi previsti
dal bando di gara risulta superiore a quello massimo fissato nel
bando stesso, la scelta dei soggetti da invitare a presentare
offerta viene effettuata per una metà arrotondata per difetto,
sulla base dei criteri di cui all’allegato L e per i restanti
tramite sorteggio pubblico.
2. La scelta degli offerenti da invitare avviene in seduta
pubblica, con data indicata nel bando di gara, limitatamente
alla fase di verifica della documentazione e delle dichiarazioni
di cui all’articolo 228, comma 1, lettere a.1), a.2) e a.3), e
in seduta riservata ai fini dell'attribuzione dei punteggi di
cui all’allegato L.
3. La stazione appaltante nei successivi cinque giorni dalla
conclusione del procedimento di cui al comma 2 comunica
formalmente a ciascuno dei soggetti concorrenti l’esito della
selezione ed il punteggio riportato.
Articolo 228 Modalità di
svolgimento della gara (art. 266 d.P.R. n. 207/2010; parte VI,
punto 1, linee guida ANAC n. 1)
1. Nel caso di procedura aperta
l’offerta è racchiusa in un plico che contiene:
a. 1) la documentazione amministrativa indicata nel bando;
a. 2) una dichiarazione, presentata nelle forme previste dalla
vigente legislazione, relativa al possesso dei requisiti
previsti
dall’articolo 225, commi 1 e 3, con l’indicazione per ognuno dei
servizi di cui all’articolo 225, comma 1, lettere b) e c), del
committente e del soggetto che ha svolto il servizio e la natura
delle prestazioni effettuate; nella dichiarazione è altresì
fornito l’elenco dei professionisti che svolgeranno i servizi
con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali
nonché con l’indicazione del professionista incaricato
dell’integrazione delle prestazioni specialistiche;
a. 3) una dichiarazione, presentata nelle forme previste dalla
vigente legislazione, circa la insussistenza dei motivi di
esclusione di cui all’articolo 80 del codice;
b) una busta contenente l'offerta tecnica costituita:
1) dalla documentazione, predisposta secondo quanto previsto
dall’articolo 226, comma 3, lettera a), di un numero massimo
di tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente
significativi della propria capacità a realizzare la prestazione
sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili
affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo i criteri
desumibili dalle tariffe professionali;
2) da una relazione tecnica illustrativa, predisposta secondo
quanto previsto dall’articolo 226, comma 3, lettera
b) , delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni
oggetto dell'incarico con riferimento, a titolo esemplificativo,
ai profili di carattere organizzativo-funzionale, morfologico,
strutturale e impiantistico, nonché a quelli relativi alla
sicurezza e alla cantierabilità dei lavori;
c) una busta contenente l'offerta economica costituita da:
1) ribasso percentuale unico, definito con le modalità previste
dall’articolo 224, comma 3, in misura comunque non superiore
alla percentuale che deve essere fissata nel bando in relazione
alla tipologia dell’intervento;
2) riduzione percentuale da applicarsi al tempo fissato dal
bando per l’espletamento dell’incarico, in misura comunque non
superiore alla percentuale che deve essere fissata nel bando in
relazione alla tipologia dell’intervento e in ogni caso non
superiore al venti per cento.
2. Nel caso di procedura ristretta o competitiva con
negoziazione l'offerta è racchiusa in un plico che contiene le
buste di cui
al comma 1, lettere b) e c), nonché una dichiarazione relativa
alla sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al
comma
1, lettere a.2) e a.3), richiesti nel bando di gara.
3. La stazione appaltante apre le buste contenenti l’offerta
economica relativamente alle offerte che abbiano superato una
soglia minima di punteggio relativa all’offerta tecnica,
eventualmente fissata nel bando di gara.
4. Per l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 3, del codice,
le offerte sono valutate prendendo in considerazione i seguenti
criteri:
a) professionalità e adeguatezza dell’offerta secondo quanto
stabilito al comma 1, lettera b), punto 1);
b) caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dalla
illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni
oggetto dell'incarico;
c) ribasso percentuale unico indicato nell'offerta economica;
d) riduzione percentuale indicata nell'offerta economica con
riferimento al tempo.
e) prestazioni superiori ai criteri ambientali minimi ovvero
soluzioni progettuali che prevedano l’utilizzo di materiali
rinnovabili, come definiti dal decreto di cui all’articolo 34,
comma 1, del codice.
5. I fattori ponderali da assegnare ai criteri di cui al comma 4
sono fissati dal bando di gara e possono variare:
a) per il criterio a): da 25 a 50;
b) per il criterio b): da 25 a 50;
c) per il criterio c): da 0 a 30;
d) per il criterio d): da 0 a 10;
e) per il criterio e): da 0 a 5.
6. La somma dei fattori ponderali deve essere pari a cento. Le
misure dei punteggi devono essere stabilite in rapporto
all’importanza relativa di ogni criterio di valutazione.
7. La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, verifica per
ciascun offerente, nel caso di procedura aperta, la
documentazione e le dichiarazioni di cui al comma 1, lettere a.1),
a.2) e a.3), e nel caso di procedura ristretta o competitiva
con negoziazione, la dichiarazione di cui al comma 2. In tutte
le procedure, la commissione, in una o più sedute riservate,
valuta le offerte tecniche contenute nella busta di cui al comma
1, lettera b), e procede alla assegnazione dei relativi
punteggi. Successivamente, in seduta pubblica, la commissione dà
lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche,
procede alla apertura delle buste di cui al comma 1, lettera c)
, contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi e
delle riduzioni di ciascuna di esse, determina l’offerta
economica più vantaggiosa applicando i criteri e le formule di
cui
all’allegato M.
8. La commissione giudicatrice, ove previsto nel bando o negli
atti di gara, procede ad esaminare le offerte prima della
verifica dell’idoneità degli offerenti.
Articolo 229 Affidamento dei
servizi di importo inferiore a 100.000 euro (art. 267 d.P.R. n.
207/2010)
1. I servizi di cui
all’articolo 214 il cui corrispettivo complessivo stimato,
determinato secondo quanto stabilito dall’articolo
224, sia pari o superiore a 40.000 euro ed inferiore a 100.000
euro, sono affidati dalle stazioni appaltanti secondo le
disposizioni previste dall’articolo 157, comma 2, primo periodo,
del codice, dalla parte I. titolo III, e dal presente articolo.
2. I servizi di cui all’articolo 214 il cui corrispettivo
complessivo stimato, determinato secondo quanto stabilito
dall’articolo
224, sia inferiore a 40.000 euro, sono affidati dalle stazioni
appaltanti secondo le disposizioni previste dalla parte I,
titolo III, e dal presente articolo.
3. Nell’avviso per l’istituzione di un elenco di operatori
economici di cui all’articolo 11 le stazioni appaltanti indicano
le classi
e le categorie, individuate sulla base delle elencazioni
contenute nelle tariffe professionali, nonché le fasce di
importo in cui si intende suddividere l’elenco. Le stazioni
appaltanti richiedono ai soggetti interessati i curricula,
redatti secondo l’allegato N.
Nell’avviso, in rapporto all’importo della classe e categoria
dell’elenco, nonché alla natura e alla complessità delle
attività da
svolgere, può essere richiesto un requisito minimo relativo alla
somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e
categorie di lavori in cui si intende suddividere l’elenco.
4. La documentazione relativa al requisito di cui al comma 3,
terzo periodo, con riferimento ad ogni singolo lavoro, è
predisposta secondo l’allegato O, indicando il soggetto che ha
svolto il servizio e la natura delle prestazioni effettuate.
Sono
valutabili i servizi di cui all’articolo 225, comma 2.
5. Con l’avviso di cui al comma 3, ai soggetti che intendono
essere iscritti all’elenco è richiesto di fornire il nominativo
del
professionista o dei professionisti che svolgeranno i servizi
con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali
nonché con l’indicazione del professionista incaricato
dell’integrazione delle prestazioni specialistiche.
6. Nell’avviso di avvio dell’indagine di mercato di cui
all’articolo 10 le stazioni appaltanti indicano i requisiti
minimi che
devono essere posseduti dai soggetti per potere essere invitati
a presentare offerta. I requisiti sono indicati con riferimento
alla specificità del servizio da affidare. Nell’avviso, in
rapporto all’importo della classe e categoria del servizio da
affidare,
nonché alla natura e alla complessità delle attività da
svolgere, può essere richiesto un requisito minimo relativo alla
somma
di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e
categorie di lavori cui si riferisce il servizio da affidare. Si
applicano i
commi 4 e 5.
7. Gli operatori economici selezionati dall’elenco o tramite
l’indagine di mercato sono invitati a presentare le offerte
oggetto
della negoziazione mediante una lettera di invito contenente gli
elementi essenziali costituenti l’oggetto della prestazione, il
relativo importo presunto, il termine per la ricezione delle
offerte, il tempo massimo per l’espletamento dell’incarico e
ogni
altro ulteriore elemento ritenuto utile, nonché i criteri di
valutazione delle offerte; alla lettera di invito può essere
allegata
una nota illustrativa delle prestazioni
TITOLO III - GARANZIE
Articolo 230 Disposizioni
generali (art. 268 d.P.R. n. 207/2010)
1. Ai servizi di cui
all’articolo 214, con esclusione della redazione della
progettazione e del piano di sicurezza e di
coordinamento, e ai compiti di supporto alle attività del
responsabile del procedimento, si applicano le disposizioni
previste
dall’articolo 93 del codice. Ai servizi di cui all’articolo 214
si applicano le disposizioni previste dall’articolo 103 del
codice.
2. Ai sensi dell’articolo 24, comma 4, secondo periodo, del
codice, e dell’articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, i soggetti di cui all’articolo
46, comma 1, del codice sono tenuti a stipulare una polizza
assicurativa per la responsabilità civile professionale, per i
rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza.
3. Ai sensi dell’articolo 83, comma 4, lettera c), del codice,
le stazioni appaltanti possono richiedere, nel bando
o nella lettera di invito, ai soggetti incaricati di svolgere i
servizi di cui all’articolo 214 un livello adeguato di copertura
assicurativa contro i rischi professionali, mediante una
garanzia prestata per un massimale non superiore al dieci per
certo
dell’importo dei lavori oggetto del servizio.
Articolo 231 Polizza
assicurativa del progettista (art. 269 d.P.R. n. 207/2010)
1. Le stazioni appaltanti
richiedono, al soggetto esterno incaricato della progettazione
posta a base di gara e in ogni caso
della progettazione esecutiva, una polizza assicurativa, che
adempie le funzioni di garanzia previste dall’articolo 103 del
codice, con decorrenza dall'approvazione rispettivamente del
progetto posto a base di gara e del progetto esecutivo, per
tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista
copre,
oltre alle nuove spese di progettazione, anche il maggiore costo
che la stazione appaltante deve sopportare per gli errori o le
omissioni della progettazione che determinano, in corso di
esecuzione, la necessità di introdurre varianti di cui
all’articolo
106, comma 2, del codice. La garanzia è prestata per un
massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori
progettati, con il limite di 1 milione di euro, per lavori di
importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, comma 1,
lettera a), del codice, IVA esclusa, e per un massimale non
inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati,
con il limite di 2 milioni e 500 mila euro, per lavori di
importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35,
comma 1, lettera a), del codice, IVA esclusa. La mancata
presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia
esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento del
corrispettivo.
2. Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione la polizza
è richiesta all’affidatario. Tale polizza copre la
responsabilità
civile professionale del progettista esterno per i rischi
derivanti anche da errori od omissioni nella redazione del
progetto
esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico della
stazione appaltante nuove spese di progettazione e maggiori
costi.
3. Si intende per maggior costo la differenza fra i costi e gli
oneri che la stazione appaltante deve sopportare per
l’esecuzione dell’intervento a causa dell'errore o omissione
progettuale ed i costi e gli oneri che essi avrebbe dovuto
affrontare per l'esecuzione di un progetto esente da errori ed
omissioni.
4. Per nuove spese di progettazione si intendono gli oneri di
nuova progettazione, nella misura massima del costo iniziale di
progettazione, sostenuti dalle stazioni appaltanti qualora, per
motivate ragioni, affidino con le procedure previste dal codice
e dal presente regolamento, la nuova progettazione ad altri
progettisti anziché al progettista originariamente incaricato.
L'obbligo di progettare nuovamente i lavori a carico del
progettista senza costi e oneri per la stazione appaltante deve
essere inderogabilmente previsto nel contratto.
5. Il progettista, contestualmente alla sottoscrizione del
contratto, deve produrre una dichiarazione di una compagnia di
assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità
civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenente
l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile
professionale con specifico riferimento ai lavori progettati. La
polizza
decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine alla data
di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La mancata
presentazione della dichiarazione determina la decadenza
dall’incarico, e autorizza la sostituzione dell’affidatario. Nel
caso di
appalto di progettazione ed esecuzione la polizza decorre dalla
stipula del contratto con l’affidatario.
6. Nel caso in cui il pagamento dei corrispettivi professionali
sia dal contratto frazionato in via di anticipazione non
correlata
allo svolgimento per fasi del progetto, ciascuna anticipazione
in acconto è subordinata alla costituzione di una garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'acconto
medesimo. Il saldo è corrisposto soltanto a seguito della
presentazione della polizza. Lo svincolo delle garanzie
fideiussorie è contestuale alla presentazione della polizza, che
deve in
ogni caso avvenire al momento della consegna degli elaborati
progettuali.
7. L’assicuratore, entro novanta giorni dalla ricezione della
richiesta di risarcimento, comunica alla stazione appaltante la
somma offerta, ovvero indica i motivi per i quali non può
formulare alcuna offerta. Il responsabile del procedimento entro
sessanta giorni dal ricevimento dell'offerta deve assumere la
propria determinazione. Trascorso inutilmente tale termine,
l'offerta si intende rifiutata. Qualora il responsabile del
procedimento dichiari di accettare la somma offertagli,
l'assicuratore
deve provvedere al pagamento entro trenta giorni dalla ricezione
della comunicazione.
8. Qualora l'assicuratore non proceda alla comunicazione di cui
al comma 7, ovvero la sua offerta sia ritenuta incongrua dalla
stazione appaltante, la stima dell'ammontare del danno è
demandata ad un perito designato dall'ANAC nell’ambito
dell’elenco di cui all’articolo 210, comma 8, del codice.
Qualora il pagamento della somma stimata non sia effettuato
entro
sessanta giorni dalla comunicazione della stima, la stazione
appaltante dà comunicazione all’ISVAP.
Articolo 232 Polizza
assicurativa del dipendente incaricato della progettazione (art.
270 d.P.R. n. 207/2010)
1. Qualora la progettazione sia
affidata a proprio dipendente, la stazione appaltante, ai sensi
dell’articolo 24, comma 4, primo periodo, del codice, provvede,
a fare data dal contratto, a contrarre garanzia assicurativa per
la copertura dei rischi
professionali, sostenendo l’onere del premio con i fondi
appositamente accantonati nel quadro economico di ogni singolo
intervento ovvero ricorrendo a stanziamenti di spesa all’uopo
previsti dalla singole stazioni appaltanti. L'importo da
garantire non può essere superiore al dieci per cento del costo
di costruzione dell'opera progettata e la garanzia copre, oltre
ai rischi professionali, anche il rischio per il maggior costo
che la stazione appaltante deve sopportare per gli errori o le
omissioni della progettazione che determinano, in corso di
esecuzione, la necessità di introdurre varianti di cui
all’articolo 106, comma 2, del codice.
PARTE IV CONTRATTI PUBBLICI
RELATIVI A FORNITURE E ALTRI SERVIZI NEI SETTORI ORDINARI
TITOLO I REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, SISTEMI DI REALIZZAZIONE E
SELEZIONE DELLE OFFERTE
(ndr articoli omessi)
TITOLO II IL DIRETTORE DI
ESECUZIONE
CAPO I - PROFILI GENERALI
Articolo 233 Rapporti tra
direttore dell’esecuzione e RUP
1. L’incarico di direttore
dell’esecuzione del contratto è, di norma, ricoperto dal RUP. Il
direttore dell’esecuzione è soggetto
diverso dal RUP nei casi di cui all’articolo 5, comma 5;
2. Nei casi di cui al comma 1, secondo periodo, il direttore
dell’esecuzione riceve dal RUP le disposizioni di servizio
mediante
le quali quest’ultimo impartisce le istruzioni occorrenti a
garantire la regolarità dell’esecuzione del servizio o della
fornitura e stabilisce, in relazione all’importanza del servizio
o della fornitura, la periodicità con la quale il direttore
dell’esecuzione è
tenuto a presentare un rapporto sull’andamento delle principali
attività di esecuzione del contratto.
3. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio
eventualmente impartite dal RUP, il direttore dell’esecuzione
opera
in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al
controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto.
4. Ai sensi degli articoli 101, comma 6-bis, e 111, comma 2, del
codice, la stazione appaltante per i servizi e le forniture di
particolare importanza, come individuati dall’articolo 5, comma
5, su indicazione del direttore dell’esecuzione, sentito il RUP,
può nominare uno o più assistenti con funzioni di direttore
operativo per svolgere i compiti di cui all’articolo 101, comma
4,
del codice, per quanto compatibili, nonché coadiuvare il
direttore dell’esecuzione nell’ambito delle funzioni di cui agli
articoli
da 235 a 242.
Articolo 234 Gli strumenti
per l’esercizio dell’attività di direzione e controllo
1. Il direttore dell’esecuzione
impartisce all’esecutore tutte le disposizioni e le istruzioni
operative necessarie tramite ordini di servizio, che devono
riportare, nella loro forma scritta, sinteticamente, le ragioni
tecniche e le finalità perseguite alla base
dell’ordine e devono essere comunicati al RUP. L’esecutore è
tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini
di
servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve
secondo quanto previsto all’articolo 238.
2. Nei casi in cui non siano utilizzati strumenti informatici
per il controllo tecnico, amministrativo e contabile delle
prestazioni ai sensi dell’articolo 166, e comunque per il
periodo di tempo strettamente necessario a consentire alle
stazioni appaltanti di dotarsi dei mezzi necessari per una
completa digitalizzazione, gli ordini di servizio devono avere
forma scritta e l’esecutore deve restituire gli ordini stessi
firmati per avvenuta conoscenza, fatte salve eventuali
contestazioni.
3. Il direttore dell’esecuzione redige i processi verbali di
accertamento di fatti, che devono essere inviati al RUP e le
relazioni
per il RUP medesimo.
CAPO II FUNZIONI E COMPITI
IN FASE DI ESECUZIONE
Articolo 235 L’attività di
controllo
1. Il direttore dell’esecuzione
svolge il coordinamento, la direzione e il controllo
tecnico-contabile dell’esecuzione del
contratto stipulato dalla stazione appaltante, in modo da
assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in
conformità alle prescrizioni contenute nei documenti
contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di
aggiudicazione o affidamento.
2. In relazione alle particolari tipologie di forniture o
servizi oggetto di contratto, le attività di controllo del
direttore
dell’esecuzione sono indirizzate a valutare i seguenti profili:
a) la qualità del servizio o della fornitura, intesa come
aderenza o conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti
nel
contratto o nel capitolato e eventualmente alle condizioni
migliorative contenute nell’offerta;
b) l’adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli
obiettivi;
c) il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna;
d) l’adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le
attività svolte;
e) la soddisfazione del cliente o dell’utente finale;
f) il rispetto da parte dell’esecutore degli obblighi in materia
ambientale, sociale e del lavoro di cui all’articolo 30, comma
3,
del codice.
3. Tale controllo è condotto nel corso dell’intera durata del
rapporto e deve essere realizzato con criteri di misurabilità
della
qualità, sulla base di parametri oggettivi, non limitati al
generico richiamo delle regole dell’arte. Gli esiti del
controllo
debbono risultare da apposito processo verbale.
4. Il direttore dell’esecuzione segnala tempestivamente al RUP
eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle
prescrizioni contrattuali, anche al fine dell’applicazione da
parte del RUP delle penali inserite nel contratto ovvero della
risoluzione dello stesso per inadempimento nei casi consentiti.
Articolo 236 Avvio
dell’esecuzione del contratto e sospensione
1. Il direttore
dell’esecuzione, sulla base delle disposizioni del RUP, dopo che
il contratto è divenuto efficace, dà avvio
all’esecuzione della prestazione, fornendo all’esecutore tutte
le istruzioni e direttive necessarie e redigendo, laddove sia
indispensabile in relazione alla natura e al luogo di esecuzione
delle prestazioni, apposito verbale firmato anche
dall’esecutore, nel quale sono indicati:
a) le aree e gli eventuali ambienti dove si svolge l’attività;
b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente
messi a disposizione dalla stazione appaltante, compresa la
dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti è
tale da non impedire l’avvio o la prosecuzione dell’attività.
2. Quando, nei casi consentiti dall’articolo 32 del codice, è
disposta l’esecuzione anticipata, il direttore dell’esecuzione
indica
nel verbale di avvio quanto predisposto o somministrato
dall’esecutore per il rimborso delle relative spese.
3. Quando nei casi previsti dall’articolo 32, comma 8, del
codice, il direttore dell’esecuzione ordina l’avvio
dell’esecuzione del
contratto in via di urgenza, indica nel verbale di consegna le
prestazioni che l’esecutore deve immediatamente eseguire.
4. Si applicano l’articolo 146, commi 12 e 14, e l’articolo 151.
Articolo 237 Verifica del
rispetto degli obblighi dell’esecutore e del subappaltatore
1. Con riferimento alle
prestazioni affidate in subappalto, il direttore dell’esecuzione
svolge le seguenti funzioni:
a) verifica la presenza sul luogo dell’esecuzione del contratto
delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei
subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi
sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi
dell’articolo 105, comma 2, del codice;
b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano
effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel
rispetto
della normativa vigente e del contratto stipulato;
c) registra le contestazioni dell’esecutore sulla regolarità
delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della
sospensione dei pagamenti all’esecutore, determina la misura
della quota corrispondente alla prestazione oggetto di
contestazione;
d) provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore,
alla segnalazione al RUP dell’inosservanza, da parte
dell’esecutore, delle disposizioni di cui all’articolo 105 del
codice.
2. In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento da parte
dell’esecutore, il direttore dell’esecuzione coadiuva il RUP
nello
svolgimento delle attività di verifica dei requisiti di capacità
tecnica ai sensi dell’articolo 89, comma 9, del codice.
Articolo 238 Contestazioni e
riserve
1. Il direttore dell’esecuzione
comunica al RUP le contestazioni insorte in relazione agli
aspetti tecnici che possono influire
sull’esecuzione del contratto, redigendo in contraddittorio con
l’esecutore un processo verbale delle circostanze contestate
o, mancando questo, in presenza di due testimoni. In quest’ultimo
caso, copia del verbale è comunicata all’esecutore per le
sue osservazioni, da presentarsi al direttore dell’esecuzione
nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In
mancanza di osservazioni pervenute entro il termine previsto, le
risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.
L’esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano
il processo verbale, che è inviato al RUP con le eventuali
osservazioni dell’esecutore. La decisione del RUP è comunicata
all’esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il
diritto di iscrivere riserva nei documenti contabili in
occasione della sottoscrizione. Contestazioni e relativi ordini
di servizio
sono annotati nei documenti contabili.
2. Il direttore dell’esecuzione per la gestione delle riserve si
attiene alla relativa disciplina prevista dalla stazione
appaltante e riportata nel capitolato d’appalto.
Articolo 239 Modifiche,
variazioni e varianti contrattuali
1. Il direttore dell’esecuzione
fornisce al RUP l’ausilio necessario per gli accertamenti in
ordine alla sussistenza delle
condizioni previste dall’articolo 106, comma 1, del codice.
2. Il direttore dell’esecuzione propone al RUP le modifiche
nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione,
indicandone i motivi in apposita relazione, nei casi e alle
condizioni previste dall’articolo 106 del codice. Il direttore
dell’esecuzione risponde delle conseguenze derivanti dall’aver
ordinato o lasciato eseguire modifiche contrattuali, senza
averne ottenuto regolare autorizzazione, sempre che non derivino
da interventi volti ad evitare danni gravi alle persone o alle
cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di beni
culturali e ambientali o comunque di proprietà della stazione
appaltante.
3. In caso di modifiche contrattuali non disposte dal direttore
dell’esecuzione, quest’ultimo fornisce all’esecutore le
disposizioni per la rimessa in pristino della situazione
originaria preesistente con spese a carico dell’esecutore
stesso.
4. Con riferimento alle variazioni entro il quinto dell’importo
contrattuale di cui all’articolo 106, comma 12, del codice,
l’esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del
contratto ed è tenuto a eseguire le nuove prestazioni, previa
sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e
condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna
indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove
prestazioni. Ai fini della determinazione del quinto, l’importo
dell’appalto è formato dalla somma risultante dal contratto
originario, aumentato dell’importo degli atti di sottomissione e
degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché
dell’ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo
risarcitorio,
eventualmente riconosciuti all’esecutore ai sensi degli articoli
205, 206 e 208 del codice.
5. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se
comportano prestazioni non previste dal contratto e per le quali
non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla
formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi sono valutati:
a) ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili compresi
nel contratto;
b) quando sia impossibile l’assimilazione, ricavandoli
totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a
riferimento i prezzi alla data di formulazione dell’offerta,
attraverso un contraddittorio tra il direttore dell’esecuzione e
l’esecutore, e approvati dal RUP. Ove da tali calcoli risultino
maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro
economico, i prezzi sono approvati dalla stazione appaltante, su
proposta del RUP. Se l’esecutore non accetta i nuovi prezzi
così determinati e approvati, la stazione appaltante può
ingiungergli l’esecuzione delle prestazioni sulla base di detti
prezzi;
ove l’esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i
prezzi si intendono definitivamente accettati.
6. Il direttore dell’esecuzione può disporre modifiche di
dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell’importo
contrattuale, comunicandole al RUP.
Articolo 240 Sospensione
dell’esecuzione e gestione dei sinistri
1. Il direttore
dell’esecuzione, quando ordina la sospensione dell’esecuzione
nel ricorso dei presupposti di cui all’articolo 107,
comma 1, del codice, indica, nel verbale da compilare e
inoltrare al RUP ai sensi dello stesso articolo 107, comma 1,
del
codice, oltre a quanto previsto da tale articolo, anche
l’imputabilità delle ragioni della sospensione e le prestazioni
già
effettuate.
2. Il contratto deve contenere una clausola penale, nella quale
sia quantificato il risarcimento dovuto all’esecutore nel caso
di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per
cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell’articolo
107 del codice. Si applicano i criteri di quantificazione di cui
all’articolo 151, comma 2, in quanto compatibili.
3. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione,
il direttore dell’esecuzione lo comunica al RUP affinché
quest’ultimo disponga la ripresa dell’esecuzione e indichi il
nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla
disposizione di ripresa dell’esecuzione effettuata dal RUP, il
direttore dell’esecuzione procede alla redazione del verbale di
ripresa dell’esecuzione del contratto, che deve essere
sottoscritto anche dall’esecutore e deve riportare il nuovo
termine
contrattuale indicato dal RUP. Il direttore dell’esecuzione
trasmette tale verbale al RUP entro cinque giorni dalla data
della
relativa redazione.
4. Si applica l’articolo 152.
Articolo 241 Certificato di
ultimazione delle prestazioni e compiti al termine
dell’esecuzione
1. Il direttore
dell’esecuzione, a fronte della comunicazione dell’esecutore di
intervenuta ultimazione delle prestazioni,
effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in
contraddittorio con lo stesso e, nei successivi cinque giorni,
elabora il
certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP,
il quale ne rilascia copia conforme all’esecutore.
Articolo 242 Il controllo
amministrativo-contabile
1. Durante l’esecuzione del
contratto il direttore dell’esecuzione provvede al controllo
della spesa legata all’esecuzione del
servizio o della fornitura, attraverso la tenuta della
contabilità del contratto, compilando con precisione e
tempestività i
documenti contabili, con i quali si realizza l’accertamento e la
registrazione dei fatti producenti spesa. Ferma restando la
disciplina dei termini e delle modalità di pagamento
dell’esecutore contenuta nei documenti di gara e nel contratto,
che
devono essere conformi alle previsioni di cui all’articolo 4 del
decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, al fine di procedere
con i pagamenti all’esecutore, il direttore dell’esecuzione
accerta la prestazione effettuata, in termini di quantità e
qualità,
rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.
Tale accertamento è comunicato al RUP. Nel caso di contratti,
che prevedano consegne o prestazioni parziali, i termini per
accertare la conformità sono quelli previsti dall’articolo 4,
comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Resta
ferma la facoltà dell’esecutore di presentare contestazioni
scritte in occasione dei pagamenti.
2. La gestione della contabilità è effettuata, secondo le
modalità dell’ordinamento delle singole stazioni appaltanti,
mediante
l’utilizzo di strumenti elettronici specifici, che usano
piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di
formati aperti
non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i
fornitori di tecnologie, nel rispetto della disciplina contenuta
nel
presente regolamento e nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82. Tali strumenti elettronici devono essere in grado di
garantire l’autenticità, la sicurezza dei dati inseriti e la
provenienza degli stessi dai soggetti competenti.
TITOLO III - VERIFICA DI
CONFORMITA’
Articolo 243 Generalità
1. I contratti pubblici di
forniture e di servizi sono soggetti a verifica di conformità al
fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle
condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto, alle eventuali
leggi di settore ed alle disposizioni del codice. Le attività di
verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati
risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi
corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi
restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi
di settore.
2. Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell’oggetto
contrattuale non consentono la verifica di conformità per la
totalità
delle prestazioni contrattuali, è fatta salva la possibilità di
effettuare, in relazione alla natura dei beni e dei servizi ed
al loro
valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a
garantire la verifica della corretta esecuzione contrattuale.
3. Fermo restando il rilascio del certificato di verifica di
conformità di cui all’articolo 102 del codice, nei casi in cui
le
particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale potrebbero
non consentire l'effettuazione delle attività di verifica di
conformità secondo le presenti norme, le stazioni appaltanti
possono effettuare le predette attività in forma semplificata,
facendo ricorso alle certificazioni di qualità, ove esistenti,
ovvero a documentazioni di contenuto analogo, attestanti la
conformità delle prestazioni contrattuali eseguite alle
prescrizioni contrattuali.
4. La verifica di conformità è avviata entro trenta giorni
dall’ultimazione della prestazione, salvo un diverso termine
esplicitamente previsto dal contratto.
5. Fermo restando l’obbligo, posto in capo alle singole stazioni
appaltanti in relazione al contratto di forniture e servizi, di
effettuare tutte le necessarie attività di verifica di
conformità, le centrali di committenza possono svolgere attività
di
supervisione e controllo, anche attraverso controlli a campione
e verifiche ispettive in corso di esecuzione, al fine di
accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni
contrattuali rese dall’affidatario a favore delle stazioni
appaltanti. Ove, in relazione al singolo acquisto, il direttore
dell’esecuzione abbia contestato un grave inadempimento
contrattuale, ovvero, nel corso delle attività di verifica di
conformità spettanti alle stazioni appaltanti, le prestazioni
del bene acquistato siano dichiarate tali da rendere la
fornitura non collaudabile, le centrali di committenza possono
disporre la risoluzione della
convenzione, ovvero del contratto o dell’accordo stipulata con
l’affidatario e procedere alla aggiudicazione al soggetto che
segue in graduatoria; ove siano stati richiesti campioni in sede
di gara, l’aggiudicazione al soggetto che segue in graduatoria
deve essere preceduta dall’approvazione dei campioni presentati
dallo stesso soggetto e fatto salvo il buon esito della
relativa verifica tecnica.
Articolo 244 Incarico della
verifica della conformità
1. La stazione appaltante
attribuisce l'incarico della verifica di conformità ad un
soggetto o ad una commissione composta da
due o tre soggetti, in possesso della competenza tecnica
necessaria in relazione al tipo di fornitura o servizio da
verificare, nei seguenti casi:
a) contratti di forniture e servizi di importo pari o superiore
alle soglie comunitarie di cui all’articolo 35 del codice;
b) prestazioni particolarmente complesse sotto il profilo
tecnologico, che richiedono l'apporto di una pluralità di
competenze
ovvero caratterizzate dall'utilizzo di componenti o di processi
produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni
per
quanto riguarda la loro funzionalità.
2. La verifica di conformità è effettuata dal direttore
dell’esecuzione e dal responsabile del procedimento per
1 contratti di forniture e servizi di importo inferiore alle
soglie comunitarie di cui all’articolo 35 del codice.
3. Qualora la verifica di conformità sia affidata ad una
commissione, si applicano le disposizioni di cui all’articolo
174.
Articolo 245 Documenti da
fornirsi al soggetto incaricato della verifica di conformità
1. Il responsabile del
procedimento trasmette, entro 30 giorni dalla data di
ultimazione della prestazione, al soggetto
incaricato della verifica di conformità:
a) copia degli atti di gara;
b) copia del contratto;
c) documenti contabili;
d) risultanze degli accertamenti di cui all’articolo 111 del
codice;
e) certificati delle eventuali prove effettuate.
2. E’ facoltà del soggetto incaricato della verifica di
conformità chiedere al responsabile del procedimento o al
direttore
dell’esecuzione altra documentazione ritenuta necessaria per
l’espletamento dell’incarico.
Articolo 246 Estensione
della verifica di conformità
1. La verifica di conformità di
un intervento è conclusa entro il termine stabilito dal
contratto e comunque non oltre sessanta
giorni dall'ultimazione della prestazione, ovvero entro il
diverso termine previsto nell’ordinamento della singola stazione
appaltante ovvero nel relativo contratto, a condizione che sia
stato rispettato il termine previsto per consegna della
documentazione conclusiva, di cui all’articolo 245, comma 1.
2. Del prolungarsi delle operazioni rispetto al detto termine e
delle relative cause, il soggetto incaricato della verifica di
conformità trasmette formale comunicazione all’esecutore e al
responsabile del procedimento, con l’indicazione dei
provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento
delle operazioni di verifica di conformità. Nel caso di ritardi
attribuibili al soggetto incaricato della verifica di
conformità, il responsabile del procedimento assegna un termine
non
superiore a quindici giorni per il completamento delle
operazioni, trascorsi inutilmente i quali, propone alla stazione
appaltante la decadenza dell'incarico, ferma restando la
responsabilità del soggetto sopra indicato per i danni che
dovessero
derivare da tale inadempienza.
3. La verifica della buona esecuzione delle prestazioni
contrattuali è effettuata attraverso gli accertamenti ed i
riscontri che il soggetto incaricato della verifica di
conformità ritenga necessari.
Articolo 247 Verifica di
conformità in corso di esecuzione
1. Sempre che non sussistano le
condizioni per il rilascio del certificato di regolare
esecuzione, di cui all’articolo 256, la
verifica di conformità è effettuata in corso di esecuzione, al
fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle
prestazioni
contrattuali, con accertamenti progressivi di cadenza adeguata
alla complessità e all’entità della fornitura o del servizio. La
verifica di conformità in corso di esecuzione è obbligatoria
almeno per i seguenti casi:
a) quando, per la natura dei prodotti da fornire o dei servizi
da prestare, solo attraverso la verifica di conformità in corso
di
esecuzione contrattuale sia possibile seguire tutte le fasi di
realizzazione della fornitura o del servizio stesso;
b) nei casi di appalti di forniture e di servizi con prestazioni
continuative, secondo i criteri di periodicità stabiliti nel
contratto.
2. Nel caso di verifica di conformità in corso di esecuzione,
sono invitati ai controlli l’esecutore ed il direttore
dell’esecuzione
ed è redatto apposito verbale. Ove il direttore dell’esecuzione
svolga le funzioni di soggetto incaricato della verifica di
conformità è invitato un rappresentante della stazione
appaltante.
3. I verbali, da trasmettere al responsabile del procedimento
entro quindici giorni successivi alla data dei controlli,
riferiscono anche sull'andamento dell’esecuzione contrattuale e
sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le
osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, ferme
restando le competenze della stazione appaltante e del direttore
dell’esecuzione.
Articolo 248 Verifica di
conformità definitiva e relativi avvisi
1. Esaminati i documenti
acquisiti ed accertatane la completezza, il soggetto incaricato
della verifica di conformità fissa il
giorno del controllo definitivo e ne informa il responsabile del
procedimento ed il direttore dell’esecuzione, se la verifica di
conformità è effettuata da soggetto diverso dal direttore
dell’esecuzione. Il direttore dell’esecuzione dà tempestivo
avviso
all’esecutore del giorno della verifica di conformità, affinché
quest’ultimo possa intervenire.
2. Il direttore dell’esecuzione ha l’obbligo di presenziare al
controllo definitivo.
Articolo 249 Processo
verbale
1. Della verifica di conformità
è redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica
descrizione dell’esecuzione delle
prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell’appalto,
deve contenere le seguenti indicazioni:
a) gli eventuali estremi del provvedimento di nomina del
soggetto incaricato della verifica di conformità;
b) il giorno della verifica di conformità;
c) le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che,
sebbene invitati, non sono intervenuti;
d) l’esito delle prove e dei controlli eseguiti;
e) la descrizione dettagliata dei rilievi fatti dal soggetto
incaricato della verifica di conformità, le singole operazioni e
le
verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i
risultati ottenuti.
2. I processi verbali sono sottoscritti da tutti i soggetti
intervenuti.
Articolo 250 Oneri
dell'esecutore nelle operazioni di verifica di conformità
1. Le operazioni necessarie
alla verifica di conformità sono svolte a spese dell’esecutore,
salva diversa previsione
contrattuale. L’esecutore, a propria cura e spesa, mette a
disposizione del soggetto incaricato della verifica di
conformità i
mezzi necessari ad eseguirle.
2. Nel caso in cui l’esecutore non ottemperi a siffatti
obblighi, il direttore dell’esecuzione o il soggetto incaricato
al controllo
dispongono che sia provveduto d'ufficio in danno, deducendo la
spesa dal corrispettivo dovuto all’esecutore.
Articolo 251 Verifiche e
valutazioni del soggetto che procede alla verifica di conformità
1. Il soggetto che procede alla
verifica di conformità provvede a raffrontare i dati di fatto
risultanti dal processo verbale di
controllo con gli eventuali dati relativi al contratto e con i
documenti contabili e a formulare le proprie considerazioni sul
modo con cui l’esecutore ha osservato le prescrizioni
contrattuali e le eventuali indicazioni del direttore
dell’esecuzione.
2. Sulla base di quanto rilevato, il soggetto che procede alla
verifica di conformità indica se le prestazioni sono o meno
collaudabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve
entità riguardo all'esecuzione, collaudabili previo
adempimento delle prescrizioni impartite all’esecutore, con
assegnazione di un termine per adempiere.
3. Con apposita relazione riservata il soggetto che procede al
controllo espone il proprio parere sulle contestazioni
dell’esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già
intervenuta una risoluzione definitiva.
Articolo 252 Certificato di
verifica di conformità
1. Il certificato di verifica
di conformità, che viene rilasciato dal soggetto incaricato a
conclusione del servizio
o della fornitura da verificare, anche in formato digitale,
contiene almeno:
a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
b) l’indicazione dell’esecutore;
c) il nominativo del direttore dell’esecuzione;
d) il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni;
e) il tempo impiegato per l’effettiva esecuzione delle
prestazioni;
f) il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di
esecuzione;
g) il verbale del controllo definitivo;
h) l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare
all’esecutore, determinando eventuali somme da porsi a carico
dell'esecutore per danni da rifondere alla stazione appaltante
per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio in
danno o per altro titolo, nonché l’eventuale somma da rimborsare
alla stessa stazione appaltante per le spese sostenute per i
propri addetti ai lavori, oltre il termine convenuto per il
compimento degli stessi;
i) la certificazione di verifica di conformità.
2. E’ fatta salva la responsabilità dell’esecutore per eventuali
vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o
funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità.
3. Il certificato di verifica di conformità è trasmesso dal
soggetto incaricato al responsabile del procedimento. La
medesima
procedura è seguita anche quando il certificato di verifica di
conformità è emesso dal direttore dell’esecuzione.
Articolo 253 Contestazioni
formulate dall’esecutore sul certificato di verifica di
conformità
1. Ricevuto il certificato di
conformità definitivo, il responsabile del procedimento lo
trasmette all’esecutore, il quale deve
firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello
stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le
contestazioni
che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di
conformità.
2. Il responsabile del procedimento comunica al soggetto
incaricato della verifica, le eventuali contestazioni fatte
dall’esecutore al certificato di conformità.
3. Il soggetto incaricato della verifica di conformità
riferisce, con apposita relazione riservata, sulle contestazioni
fatte
dall’esecutore e propone le soluzioni ritenute più idonee,
ovvero conferma le conclusioni del proprio certificato di
verifica di
conformità.
Articolo 254 Provvedimenti
successivi alla verifica di conformità
1. Successivamente
all’emissione del certificato di verifica di conformità, e dopo
la risoluzione delle eventuali contestazioni
fatte dall’esecutore, si procede al pagamento del saldo delle
prestazioni eseguite ai sensi dell’articolo 113-bis, comma 2,
del
codice, e allo svincolo della cauzione di cui all’articolo 103
del codice prestata dall’esecutore a garanzia del mancato o
inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.
Articolo 255 Compenso
spettante per la verifica di conformità
1. Per i dipendenti pubblici il
compenso spettante per la verifica di conformità è determinato
ai sensi dell’articolo 102,
comma 6, del codice. Per i soggetti esterni all’amministrazione
pubblica il compenso è determinato, secondo criteri stabiliti
dalla stazione appaltante.
2. L'importo da prendere a base per la determinazione del
compenso è quello posto a base di gara per le forniture o
servizi
del caso.
3. Gli oneri necessari per la liquidazione delle parcelle degli
incaricati della verifica di conformità fanno carico agli
stanziamenti previsti per ogni singola fornitura o servizio
posto in gara, e sono indicati nelle previsioni di spesa.
Articolo 256 Certificato di
regolare esecuzione per servizi e forniture
1. Qualora la stazione
appaltante, per le prestazioni contrattuali di importo inferiore
alle soglie di cui all’articolo 35 del
codice, non si avvalga della facoltà di conferire l’incarico di
verifica di conformità, si dà luogo ad un certificato di
regolare
esecuzione emesso dal direttore dell’esecuzione e confermato dal
responsabile del procedimento.
2. Il certificato di regolare esecuzione contiene almeno i
seguenti elementi:
a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
b) l’indicazione dell’esecutore;
c) il nominativo del direttore dell’esecuzione;
d) il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni e le
date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
e) l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare
all’esecutore;
f) la certificazione di regolare esecuzione.
3. Successivamente all’emissione del certificato di regolare
esecuzione si procede ai sensi dell’articolo 254.
4. Il certificato di regolare esecuzione, emesso dal direttore
dell’esecuzione, è trasmesso al responsabile del procedimento
che ne prende atto e ne conferma la completezza.
5. Il compenso spettante al direttore dell’esecuzione per il
rilascio del certificato di regolare esecuzione è determinato
secondo quanto previsto dall’articolo 255.
PARTE VI DISPOSIZIONI
TRANSITORIE E ABROGAZIONI
Articolo 257 Disposizioni
transitorie e finali
1. Le disposizioni della Parte
I del presente regolamento si applicano ai procedimenti per il
rilascio dell’autorizzazione
all’esercizio dell’attività di attestazione già avviati e alle
istanze e alle richieste di nulla osta presentate dopo l’entrata
in
vigore dello stesso.
2. Le disposizioni di cui alla parte I, titolo III, si applicano
alle operazioni di trasferimento d’azienda tra SOA registrate
dopo
l’entrata in vigore del presente regolamento.
3. Le disposizioni di cui alla parte II si applicano ai
contratti di attestazione sottoscritti dopo l’entrata in vigore
del presente
regolamento.
4. Ai contratti finalizzati al rilascio dell’attestazione
sottoscritti prima dell’entrata in vigore del presente
regolamento e
finalizzati al rilascio della prima attestazione o al rinnovo
dell’attestazione di qualificazione si applicano le disposizioni
del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e del decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Le relative
attestazioni restano valide fino alla naturale scadenza.
5. Ai contratti finalizzati al rilascio dell’attestazione
sottoscritti dopo l’entrata in vigore del presente regolamento
aventi ad
oggetto la verifica triennale o le variazioni di cui
all’articolo 84, comma 7, riferite ad attestazioni rilasciate
prima dell’entrata
in vigore del regolamento medesimo, si applicano le disposizioni
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e il decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
6. Gli articoli 69, comma 2, e 83, comma 4, si applicano a
decorrere dal trecentosessantaseiesimo giorno dall’entrata in
vigore del presente regolamento. Fino all’attuazione dei sistemi
telematici di raccolta e archiviazione dei dati si applicano le
disposizioni relative agli obblighi di comunicazione contenute
nel Manuale sulla qualificazione per l’esecuzione di lavori
pubblici di importo superiore a 150.000 euro pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 251 del 28 ottobre 2014.
7. In relazione all’articolo 81, fino all’entrata in vigore del
decreto di cui all’articolo 81, comma 2, del codice, la
regolarità dei certificati di qualità è riscontrata dalle SOA
mediante il collegamento al casellario informatico di cui
all’articolo 213, comma 10, del codice e agli elenchi ufficiali
tenuti dagli enti partecipanti all’International Accreditation
Form o, in mancanza, attraverso altre attività di verifica.
8. Per i CEL relativi a contratti di lavori sottoscritti prima
dell’entrata in vigore del codice continua ad applicarsi
l’articolo 85,
comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica
5 ottobre 2010, n. 207.
9. Per i CEL relativi a contratti di lavori eseguiti all’estero
e non ancora inseriti nel casellario informatico di cui
all’articolo 213, comma 10, del codice, ai sensi dell’articolo
84, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207, l’operatore economico può optare se
seguire la procedura di cui all’articolo 84 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 o quella
prevista dall’articolo 92 del presente regolamento.
10. Le attestazioni rilasciate in vigenza del decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 nelle
categorie non modificate dal presente regolamento hanno validità
fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse. Si
considerano categorie non variate anche le categorie OG2, OG12,
OS12-B, OS21, OS25, OS30, OS32, OS35 per le quali sono state
introdotte modifiche di natura meramente esplicativa o
esemplificativa. A decorrere dal trecentosessantaseiesimo giorno
dall’entrata in vigore del presente regolamento, le attestazioni
rilasciate in vigenza del decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 nella classifica III-bis di
cui all’articolo 61, comma 4, del medesimo decreto del
Presidente
della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 possono essere
utilizzate per la classifica IV di cui all’articolo 80; quelle
rilasciate nella classifica IV, possono essere utilizzate per la
classifica V; quelle rilasciate nella classifica IV bis, possono
essere utilizzate nella classifica VI; quelle rilasciate nella
classifica V, possono essere utilizzate nella classifica VII;
quelle rilasciate nella classifica VI, possono essere utilizzate
per la classifica IX; quelle rilasciate nella classifica VII,
possono essere utilizzate nella classifica XI; quelle rilasciate
nella classifica VIII possono essere rilasciate nella classifica
XII.
11. Cessano di avere efficacia a decorrere dal
trecentosessantaseiesimo giorno dall’entrata in vigore del
presente
regolamento le attestazioni rilasciate nelle categorie OG3, OG6,
OS17, OS6, OS 24 in vigenza del decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e ai sensi del decreto del
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del
22 agosto 2017, n. 154, relative a imprese che hanno ottenuto, a
seguito di riemissione dei certificati di esecuzione dei lavori
ai sensi del comma 16, l’attestazione nelle corrispondenti
categorie modificate del presente Regolamento.
12. Le attestazioni rilasciate nelle categorie OG3, OG6, OS17,
OS6, OS24 in vigenza del decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e quelle rilaciate ai sensi
del decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e
del
turismo del 22 agosto 2017, n. 154 possono essere utilizzate
fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse, ai
fini
della partecipazione alle gare in cui è richiesta la
qualificazione rispettivamente nelle categorie OG3-A, OG6-A,
OG10, OS6-A, OS24-A, dell’allegato A. A decorrere dal
trecentosessantaseiesimo giorno dall’entrata in vigore del
presente regolamento, si applicano gli aggiornamenti delle
classifiche secondo quanto previsto all’ultimo periodo del comma
10.
13. Le attestazioni relative alle categorie OG3, OG6, OS17, OS6,
OS24 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207 e quelle rilasciate ai sensi del decreto
del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
del 22 agosto 2017, n. 154 la cui scadenza interviene entro il
termine di trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata
in vigore del presente regolamento si intendono prorogate fino a
detto termine.
14. Ai fini della qualificazione nelle categorie OG10 e OS19 di
cui all’allegato A, le stazioni appaltanti, su richiesta
dell’impresa interessata o della SOA attestante, provvedono ad
emettere nuovamente i CEL relativi alla categoria OS17 di cui
all’allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207, utilizzando il modello di cui all’allegato
F.1, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte
attribuita a ciascuna delle categorie OG 10 e OS 19 individuate
nell’allegato A del presente regolamento, laddove relativi a
lavorazioni anche ricomprese nelle suddette categorie OG10 e
OS19 di cui all’allegato A del presente regolamento sulla base
della documentazione di gara e della documentazione contabile e
a trasmettere il nuovo CEL riemesso all’Osservatorio dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui
all’articolo 213, comma 9, del codice. Fermo restando l’articolo
86, comma 5-bis del codice, il riferimento all’allegato F
contenuto negli articoli 90 e 91 si intende sostituito con il
riferimento all’allegato F.1.
15. Ai fini della qualificazione nella categoria OS28 di cui
all’allegato A, le stazioni appaltanti, su richiesta
dell’impresa
interessata o della SOA attestante, provvedono ad emettere
nuovamente i certificati di esecuzione dei lavori relativi alla
categoria OS3 di cui all’allegato A del decreto del Presidente
della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 laddove relativi a
lavorazioni anche ricomprese nelle categorie OS28 di cui
all’allegato A, secondo il modello di cui all’allegato F.1,
indicando,
nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita alla
categoria OS 28 individuata nell’allegato A del presente
regolamento, sulla base della documentazione di gara e della
documentazione contabile e a trasmettere il nuovo CEL
riemesso all’Osservatorio centrale dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture di cui all’articolo 213,
comma 9, del codice. Fermo restando l’articolo 86, comma 5-bis
del codice, il riferimento all’allegato F contenuto negli
articoli 90 e 91 si stituito con il riferimento all’allegato F.1.
16. I CEL relativi alle categorie OG3, OG6, OS17, OS6 e OS24
emessi in vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207 e quelli emessi ai sensi del decreto del
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del
22 agosto 2017, n. 154 sono utilizzabili, rispettivamente, ai
fini della qualificazione nelle categoria OG3-A, OG6-A, 0G10,
OS6-A, OS24-A di cui all’allegato A. Su richiesta dell’impresa
interessata: i CEL relativi alla categoria OG3 di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, in tutto
o in parte riferiti a ferrovie, linee tranviarie, metropolitane,
funicolari e relative opere complementari, sono riemessi dalle
stazioni appaltanti nella categoria OG3-B di cui all’allegato A
per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OG3-A di
cui all’allegato A per la rimanente quota ove presente; i CEL
relativi alla categoria OG6 di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, in tutto o in parte
riferiti a gasdotti o oleodotti, sono riemessi dalle stazioni
appaltanti nella categoria OG6-B di cui all’allegato A per la
corrispondente
quota eseguita e nella categoria OG6-A di cui all’allegato A per
la rimanente quota, ove presente; i CEL relativi alla categoria
OS17 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
2010, n. 207, in tutto o in parte riferiti a impianti di
telecomunicazioni ad alta frequenza, sono riemessi dalle
stazioni appaltanti nella categoria OS19 di cui all’allegato A
per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OG10 di
cui all’allegato A per la rimanente quota, ove presente; i CEL
relativi alla categoria OS6 di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, in tutto o in parte
riferiti ad allestimenti museali e di spazi espositivi, sono
riemessi dalle stazioni appaltanti nella categoria OS6-B di cui
all’allegato A per la corrispondente quota eseguita e nella
categoria OS6-A di cui all’allegato A per la rimanente quota,
ove presente; i CEL relativi alla categoria OS24 di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207,
in tutto o in parte riferiti ad aree verdi sottoposte a tutela,
sono riemessi dalle stazioni appaltanti nella categoria OS24-B
di cui all’allegato A per la corrispondente quota eseguita e
nella categoria OS24-A di cui all’allegato A per la rimanente
quota, ove presente. Sulla base della documentazione di gara e
della documentazione contabile, la riemissione dei CEL è
effettuata a cura della stazione appaltante emittente
utilizzando il modello di cui all’allegato F.1, indicando, nei
quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a
ciascuna delle categorie individuate nell’allegato A del
presente regolamento. Fermo restando l’articolo 86, comma 5-bis
del codice, il riferimento all’allegato F contenuto negli
articoli 90 e 91 si intende sostituito con il riferimento
all’allegato F.1. La stazione appaltante invia i CEL riemessi
all’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture di cui all’articolo 213, comma 9, del
codice.
17. A decorrere dal trecentosessantaseiesimo giorno dalla data
di entrata in vigore del presente regolamento, i CEL
contenenti una o più delle categorie variate, indicate ai commi
precedenti, eseguiti sulla base di contratti i cui bandi o
avvisi
siano stati pubblicati in vigenza del decreto del Presidente
della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nonché in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, sulla base di
contratti per i quali gli inviti a presentare offerte siano
stati inviati in vigenza del decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sono emessi dalle stazioni
appaltanti
utilizzando il modello di cui all’allegato F.
18. Per trecentosessantacinque giorni successivi alla data di
entrata in vigore del presente regolamento, le stazioni
appaltanti, ai fini della predisposizione dei bandi o degli
avvisi con cui si indice la gara nonché in caso di contratti
senza
pubblicazione di bandi o avvisi ai fini della predisposizione
degli inviti a presentare offerte, applicano le disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e
le categorie previste nel relativo allegato A. Per
trecentosessantacinque giorni successivi alla data di entrata in
vigore del presente regolamento, ai fini della partecipazione
alle gare riferite alle lavorazioni di cui alle categorie del
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207
variate in forza del presente regolamento, la dimostrazione del
requisito relativo al possesso della categoria richiesta avviene
mediante presentazione delle attestazioni di qualificazione
rilasciate dalle SOA in vigenza del decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, purché in corso di validità
alla data di entrata in vigore del presente regolamento anche
per effetto della proroga prevista al comma 13.
19. Le attestazioni di qualificazione rilasciate dalle SOA
relative alle nuove categorie introdotte dal presente
regolamento
OG3-A, OG3-B, OS6-A, OS6-B, OS24-A e OS24-B possono essere
utilizzate, ai fini della partecipazione alle gare, a decorrere
dal trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento.
20. Ai fini della partecipazione alle gare bandite dopo
l’entrata in vigore del presente regolamento, le attestazioni di
qualificazione rilasciate al contraente generale dal Ministero
delle infrastrutture e trasporti ai sensi dell’articolo 97 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e
quelle rilasciate secondo il presente regolamento sono da
ritenersi equivalenti.
21. Ai fini della qualificazione del contraente generale, i
tecnici non abilitati ovvero i tecnici diplomati che figurano
tra il
personale con esperienza di responsabile di cantiere o di
progetto in un attestato di contraente generale vigente alla
data di
entrata in vigore del presente regolamento possono accedere alla
qualifica di direttore tecnico di cui all’articolo 119
nell’organico del medesimo contraente generale.
22. L’articolo 89 entra in vigore a decorrere dal
trecentosessantaseiesimo giorno successivo all’entrata in vigore
del presente
regolamento.
23. L’articolo 94, comma 2, entra in vigore a decorrere dal
trecentosessantaseiesimo giorno successivo all’entrata in vigore
del presente regolamento.
24. Transitorio dm 248
25. Transitorio dm 263
26. [altro????]
TITOLO VII
Articolo 258 Abrogazioni
1. A decorrere dall’entrata in
vigore del presente regolamento, fermo restando quanto previsto
all’articolo 257 sono
abrogate le disposizioni della parte II, titolo III, del decreto
del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nonché
gli allegati e le parti di allegati ivi richiamati. |