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 Home  /  Leggi e Normative  /  Normativa Appalti  /  Generale  /  Legge 23 dicembre 2021, n. 238
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LEGGE 23 dicembre 2021, n. 238 

Disposizioni   per    l'adempimento    degli    obblighi    derivanti dall'appartenenza dell'Italia  all'Unione  europea  -  Legge  europea 2019-2020. (22G00004)

 

(GU n.12 del 17-1-2022)

 

Capo I
Disposizioni in materia di libera circolazione di persone, beni e servizi

 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
Attuazione della direttiva n. 2014/54/UE del Parlamento europeo e del
  Consiglio, del 16 aprile  2014,  relativa  alle  misure  intese  ad
  agevolare l'esercizio  dei  diritti  conferiti  ai  lavoratori  nel
  quadro della libera circolazione dei lavoratori. Caso  ARES  (2019)
  1602365. 
 
  1. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 1,  dopo  le  parole:  «dall'eta'»  sono
inserite le seguenti: «, dalla nazionalita'»; 
    b) all'articolo 2: 
      1) al comma 1: 
        1.1) all'alinea, primo periodo, dopo le  parole:  «dell'eta'»
sono inserite le seguenti: «, della nazionalita'»; 
        1.2) alla  lettera  a),  dopo  le  parole:  «per  eta'»  sono
inserite le seguenti: «, per nazionalita'»; 
        1.3) alla lettera b), dopo le parole: «particolare eta'» sono
inserite le seguenti: «o nazionalita'»; 
      2) al comma 4, dopo le parole:  «dell'eta'»  sono  inserite  le
seguenti: «, della nazionalita'»; 
    c) all'articolo 3: 
      1) al comma 1: 
        1.1) all'alinea, dopo le parole: «di eta'» sono  inserite  le
seguenti: «, di nazionalita'»; 
        1.2) alla lettera b), dopo  le  parole:  «le  condizioni  del
licenziamento»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «,  la  salute  e   la
sicurezza, il reintegro professionale o il ricollocamento»; 
        1.3) dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti: 
          «d-bis) accesso all'alloggio; 
          d-ter) accesso a vantaggi sociali e fiscali; 
          d-quater) assistenza fornita dagli uffici di collocamento; 
          d-quinquies) iscrizione alle  organizzazioni  sindacali  ed
eleggibilita' negli organi di rappresentanza dei lavoratori»; 
      2) al comma 3, dopo le  parole:  «all'eta'»  sono  inserite  le
seguenti: «, alla nazionalita'»; 
    d)  all'articolo   5,   comma   1,   dopo   le   parole:   «della
discriminazione» sono inserite le seguenti: «e dei suoi familiari»; 
    e) dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente: 
      «Art.   5-bis   (Ulteriori   compiti   dell'Ufficio   nazionale
antidiscriminazioni razziali). - 1. All'ufficio di  cui  all'articolo
7, comma 1, del  decreto  legislativo  9  luglio  2003,  n.  215,  e'
assegnato, altresi', il compito  di  svolgere,  in  modo  autonomo  e
imparziale, attivita' di promozione della parita' e di  rimozione  di
qualsiasi forma di discriminazione nei confronti dei  lavoratori  che
esercitano  il   diritto   alla   libera   circolazione   all'interno
dell'Unione europea. 
      2. I compiti dell'ufficio di cui al comma  1,  con  particolare
riferimento alle discriminazioni nei confronti dei lavoratori fondate
sulla nazionalita', sono i seguenti: 
        a)  prestare  o  assicurare  che  sia   prestata   assistenza
indipendente, giuridica o di altra natura, ai lavoratori  dell'Unione
europea e ai loro familiari, fatti salvi i loro diritti e  i  diritti
delle  associazioni  e  delle  organizzazioni  o  di  altri  soggetti
giuridici preposti alla tutela dei loro diritti secondo l'ordinamento
italiano; 
        b) fungere da punto di contatto nei  confronti  di  punti  di
contatto equivalenti in altri Stati  membri  dell'Unione  europea  al
fine di cooperare e di scambiare informazioni utili; 
        c) realizzare o commissionare indagini e analisi indipendenti
riguardo a restrizioni e ostacoli ingiustificati al diritto di libera
circolazione o alla discriminazione  basata  sulla  nazionalita'  dei
lavoratori dell'Unione europea e dei loro familiari; 
        d) assicurare la pubblicazione di  relazioni  indipendenti  e
formulare   raccomandazioni   su   ogni   questione   connessa   alle
restrizioni, agli ostacoli o alla discriminazione di cui alla lettera
c); 
        e) pubblicare  informazioni  pertinenti  sull'applicazione  a
livello  nazionale  delle  norme  dell'Unione  europea  sulla  libera
circolazione dei lavoratori»; 
        f) nel titolo, dopo le parole: «condizioni  di  lavoro»  sono
aggiunte le seguenti: «e della direttiva n. 2014/54/UE relativa  alle
misure intese ad  agevolare  l'esercizio  dei  diritti  conferiti  ai
lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori». 
  2. All'articolo 15, secondo comma, della legge 20 maggio  1970,  n.
300, dopo le parole: «di eta'»  sono  inserite  le  seguenti:  «,  di
nazionalita'». 
  3. Entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge, il Governo provvede a modificare il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 11 dicembre 2003,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 66  del  19  marzo  2004,  al  fine  di  adeguarlo  alle
disposizioni di cui all'articolo  5-bis  del  decreto  legislativo  9
luglio 2003, n. 216, introdotto dal comma 1, lettera e), del presente
articolo integrando il contingente composto da personale appartenente
ai ruoli della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  e  di  altre
amministrazioni pubbliche, collocato  in  posizione  di  comando,  in
aspettativa o fuori ruolo presso la medesima Presidenza  nelle  forme
previste dai rispettivi ordinamenti, con ulteriori tre unita', di cui
due di area A e una di area B. 
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni  di  cui
ai commi 1, lettera e), e 3 del presente articolo, nel limite massimo
di 382.000 euro per l'anno 2021 e di 302.000 euro annui  a  decorrere
dall'anno 2022, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del
fondo per il recepimento della normativa europea di cui  all'articolo
41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 
                               Art. 2 
 
Disposizioni  in  materia  di  circolazione  in  Italia  di   veicoli
  immatricolati all'estero. Caso ARES (2019) 4793003. 
 
  1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30  aprile
1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 93, i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater,  1-quinquies,
7-bis e 7-ter sono abrogati; 
    b) dopo l'articolo 93 e' inserito il seguente: 
      «Art. 93-bis (Formalita' necessarie per la  circolazione  degli
autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero
e condotti da residenti in Italia). - 1. Fuori dei  casi  di  cui  al
comma 3, gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in
uno Stato  estero  di  proprieta'  di  persona  che  abbia  acquisito
residenza  anagrafica  in  Italia  sono  ammessi  a   circolare   sul
territorio   nazionale   a   condizione   che    entro    tre    mesi
dall'acquisizione della  residenza  siano  immatricolati  secondo  le
disposizioni degli articoli 93 e 94. 
      2. A bordo degli autoveicoli, dei motoveicoli  e  dei  rimorchi
immatricolati in uno Stato estero, condotti sul territorio  nazionale
da soggetto avente residenza anagrafica in Italia non coincidente con
l'intestatario  del  veicolo  stesso,  deve   essere   custodito   un
documento, sottoscritto con data certa dall'intestatario,  dal  quale
risultino il titolo e la durata  della  disponibilita'  del  veicolo.
Quando la disponibilita' del veicolo da parte  di  persona  fisica  o
giuridica residente o avente sede in  Italia  supera  un  periodo  di
trenta giorni, anche non continuativi, nell'anno solare, il titolo  e
la durata della  disponibilita'  devono  essere  registrati,  a  cura
dell'utilizzatore, in apposito elenco  del  sistema  informativo  del
P.R.A.  di  cui  all'articolo  94,  comma  4-ter.   Ogni   successiva
variazione della disponibilita' del veicolo  registrato  deve  essere
annotata entro tre giorni a cura di chiunque cede  la  disponibilita'
del veicolo stesso. In caso di trasferimento  della  residenza  o  di
sede se si tratta di persona giuridica, all'annotazione provvede  chi
ha la disponibilita' del veicolo. In mancanza di idoneo  documento  a
bordo  del  veicolo  ovvero  di  registrazione  nell'elenco  di   cui
all'articolo 94,  comma  4-ter,  la  disponibilita'  del  veicolo  si
considera in capo al conducente e  l'obbligo  di  registrazione  deve
essere assolto immediatamente dallo stesso. Ai veicoli  immatricolati
in uno Stato estero si applicano le  medesime  disposizioni  previste
dal presente codice per i veicoli immatricolati in Italia  per  tutto
il tempo in cui risultano registrati nell'elenco dei veicoli  di  cui
all'articolo 94, comma 4-ter. 
      3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano  altresi'  ai
lavoratori  subordinati  o  autonomi  che   esercitano   un'attivita'
professionale nel territorio di uno Stato limitrofo  o  confinante  e
che circolano con veicoli di loro proprieta' ivi immatricolati.  Tali
soggetti  hanno  obbligo  di  registrazione  entro  sessanta   giorni
dall'acquisizione della proprieta' del veicolo. I veicoli  registrati
ai sensi del comma 2 possono  essere  condotti  anche  dai  familiari
conviventi dei predetti soggetti che hanno residenza in Italia. 
      4. Le targhe dei veicoli di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere
chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione
composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli,  secondo  le
modalita'  da  stabilire   nel   regolamento.   Chiunque   viola   le
disposizioni del presente comma e'  soggetto  alle  sanzioni  di  cui
all'articolo 100, commi 11 e 15. 
      5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano: 
        a) ai cittadini residenti nel comune di Campione d'Italia; 
        b) al personale civile e  militare  dipendente  da  pubbliche
amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1,  comma
9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470; 
        c) al personale delle Forze armate e di polizia  in  servizio
all'estero presso organismi internazionali o basi militari; 
        d) ai familiari conviventi all'estero con il personale di cui
alle lettere b) e c); 
        e) qualora il proprietario del veicolo, residente all'estero,
sia presente a bordo. 
      6. Le disposizioni di cui  al  comma  2  non  si  applicano  ai
conducenti residenti in  Italia  da  oltre  sessanta  giorni  che  si
trovano alla guida di veicoli immatricolati nella Repubblica  di  San
Marino e nella disponibilita' di imprese aventi sede  nel  territorio
sammarinese, con le quali  sono  legati  da  un  rapporto  di  lavoro
subordinato o di collaborazione continuativa. 
      7. Il proprietario del veicolo che ne consente la  circolazione
in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e  3  e'  soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a
euro 1.600. L'organo accertatore ritira il documento di  circolazione
e intima al proprietario  di  immatricolare  il  veicolo  secondo  le
disposizioni degli articoli 93 e 94, ovvero, nei casi di cui al comma
3, di provvedere alla registrazione ai  sensi  del  comma  2.  Ordina
altresi' l'immediata cessazione della circolazione del veicolo  e  il
suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico  passaggio.
Si applicano, in quanto compatibili,  le  disposizioni  dell'articolo
213. Il documento di circolazione ritirato e'  trasmesso  all'ufficio
della motorizzazione civile competente per territorio. Il veicolo  e'
restituito  all'avente  diritto  dopo  la  verifica  dell'adempimento
dell'intimazione.  In   alternativa   all'immatricolazione   o   alla
registrazione in Italia, l'intestatario del documento di circolazione
estero puo' chiedere all'organo accertatore di essere  autorizzato  a
lasciare per la via piu' breve il territorio dello Stato e a condurre
il veicolo oltre i transiti di confine. Qualora, entro il termine  di
trenta giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo  non
sia immatricolato o registrato in Italia o, qualora  autorizzato,  lo
stesso non sia condotto oltre i transiti di confine,  si  applica  la
sanzione accessoria della confisca amministrativa.  Chiunque  circola
durante il periodo di sequestro  amministrativo  ovvero  violando  le
prescrizioni imposte dall'autorizzazione rilasciata per  condurre  il
veicolo oltre i transiti di confine e' soggetto alle sanzioni di  cui
all'articolo 213, comma 8. 
      8. Chiunque viola le disposizioni di  cui  al  comma  2,  primo
periodo, e' soggetto alla sanzione amministrativa  del  pagamento  di
una somma da euro 250 a euro 1.000. Nel verbale di  contestazione  e'
imposto l'obbligo di esibizione del documento di cui al comma 2 entro
il termine di trenta giorni. Il veicolo e' sottoposto  alla  sanzione
accessoria  del  fermo   amministrativo   secondo   le   disposizioni
dell'articolo  214  in  quanto  compatibili  ed  e'  riconsegnato  al
conducente, al  proprietario  o  al  legittimo  detentore,  ovvero  a
persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stato esibito il
documento di cui al comma 2  o,  comunque,  decorsi  sessanta  giorni
dall'accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione del
documento,  l'organo  accertatore  provvede  all'applicazione   della
sanzione di cui all'articolo 94, comma 3, con decorrenza dei  termini
per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per  la
presentazione dei documenti. 
      9. Chiunque, nelle condizioni  indicate  al  comma  2,  secondo
periodo, circola con un veicolo per il quale non abbia effettuato  la
registrazione ivi prevista ovvero non abbia provveduto  a  comunicare
le successive variazioni di  disponibilita'  o  il  trasferimento  di
residenza o di sede, e' soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del
pagamento di una somma da euro 712 a  euro  3.558.  Il  documento  di
circolazione e' ritirato  immediatamente  dall'organo  accertatore  e
restituito solo dopo l'adempimento delle prescrizioni non  osservate.
Del ritiro e' fatta menzione nel verbale di contestazione. In caso di
circolazione del veicolo durante il periodo in cui  il  documento  di
circolazione e' ritirato ai sensi del presente comma, si applicano le
sanzioni di cui all'articolo 216, comma 6»; 
    c) all'articolo 94, dopo il comma 4-bis e' inserito il seguente: 
      «4-ter. Nel  sistema  informativo  del  P.R.A.  e'  formato  ed
aggiornato l'elenco dei veicoli immatricolati all'estero per i  quali
e' richiesta la registrazione ai  sensi  del  comma  2  dell'articolo
93-bis, secondo la medesima disciplina prevista per l'iscrizione  dei
veicoli ai sensi della legge 9  luglio  1990,  n.  187.  Tale  elenco
costituisce una base di  dati  disponibile  per  tutte  le  finalita'
previste dall'articolo 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26  ottobre
2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  dicembre
2019, n. 157. L'elenco e' pubblico»; 
    d) l'articolo 132 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 132 (Circolazione dei veicoli immatricolati in uno  Stato
estero condotti da non residenti in Italia). - 1. Fuori dei  casi  di
cui all'articolo 93-bis, gli autoveicoli, i motoveicoli e i  rimorchi
immatricolati in uno Stato estero e per i quali si sia gia' adempiuto
alle formalita' doganali o a quelle di cui all'articolo 53, comma  2,
del  decreto-legge  30  agosto  1993,   n.   331,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.  427,  se  prescritte,
sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un  anno,
in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine, in
conformita' alle Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia. 
      2. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in
uno Stato estero, per  i  quali  si  sia  adempiuto  alle  formalita'
doganali o a quelle di cui  all'articolo  53,  comma  2,  del  citato
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, se  prescritte,  di  proprieta'
del personale straniero  o  dei  familiari  conviventi,  in  servizio
presso organismi  o  basi  militari  internazionali  aventi  sede  in
Italia, sono ammessi a circolare per la durata del mandato. 
      3. Le targhe dei veicoli di cui ai commi 1 e  2  devono  essere
chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione
composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli,  secondo  le
modalita'  da  stabilire   nel   regolamento.   Chiunque   viola   le
disposizioni del presente comma e'  soggetto  alle  sanzioni  di  cui
all'articolo 100, commi 11 e 15. 
      4. Il mancato rispetto delle disposizioni di  cui  al  comma  1
comporta l'interdizione all'accesso sul territorio nazionale. 
      5. Chiunque viola le disposizioni di cui ai  commi  1  e  2  e'
soggetto alle sanzioni di cui al comma 7 dell'articolo 93-bis»; 
    e) al comma 1 dell'articolo 196, l'ultimo periodo  e'  sostituito
dal  seguente:  «Nei  casi  indicati  dall'articolo   93-bis,   delle
violazioni commesse risponde solidalmente  la  persona  residente  in
Italia che abbia a qualunque titolo la  disponibilita'  del  veicolo,
risultante dal documento di cui al  comma  2  del  medesimo  articolo
93-bis, se non prova che la  circolazione  del  veicolo  e'  avvenuta
contro la sua volonta'». 
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 93-bis, comma 2, del  codice
della strada, di cui al citato decreto legislativo n. 285  del  1992,
introdotto dal  presente  articolo,  si  applicano  decorsi  sessanta
giorni  dalla  data  di  pubblicazione  della  presente  legge  nella
Gazzetta Ufficiale. 
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
interessate alla  relativa  attuazione  vi  provvedono  con  le  sole
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente. 
                               Art. 3 
 
Disposizioni  relative  alle  prestazioni  sociali   accessibili   ai
  cittadini di Paesi terzi titolari di alcune categorie  di  permessi
  di soggiorno per lavoro, studio e ricerca. Procedura di  infrazione
  n. 2019/2100. 
 
  1. All'articolo 41 del testo unico delle  disposizioni  concernenti
la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione  dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «Gli stranieri titolari della carta  di
soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non  inferiore  ad  un
anno, nonche' i minori iscritti nella loro carta di soggiorno  o  nel
loro permesso di soggiorno,» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Gli
stranieri titolari di permesso di soggiorno UE  per  soggiornanti  di
lungo periodo, i titolari di permesso  di  soggiorno  di  durata  non
inferiore ad un anno diversi da quelli di cui ai commi 1-bis e  1-ter
del presente articolo e  i  minori  stranieri  titolari  di  uno  dei
permessi di soggiorno di cui all'articolo 31»; 
    b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
      «1-bis. Gli stranieri titolari di permesso unico di lavoro e  i
titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio, che  svolgono
un'attivita' lavorativa o che  l'hanno  svolta  per  un  periodo  non
inferiore  a  sei  mesi  e  hanno  dichiarato   la   loro   immediata
disponibilita' allo svolgimento della stessa ai  sensi  dell'articolo
19 del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.  150,  nonche'  gli
stranieri titolari di permesso di soggiorno  per  motivi  di  ricerca
sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della  fruizione  delle
prestazioni costituenti diritti alle quali si applica il  regolamento
(CE) n. 883/2004 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  29
aprile 2004, relativo  al  coordinamento  dei  sistemi  di  sicurezza
sociale. 
      1-ter. In deroga a quanto previsto dal comma 1-bis, nell'ambito
delle prestazioni costituenti diritti, ai fini della fruizione  delle
prestazioni  familiari  di  cui  all'articolo  3,  paragrafo  1,  del
regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del  29  aprile  2004,  sono   equiparati   ai   cittadini   italiani
esclusivamente gli stranieri titolari di  permesso  unico  di  lavoro
autorizzati  a  svolgere  un'attivita'  lavorativa  per  un   periodo
superiore a sei mesi, nonche' gli stranieri titolari di  permesso  di
soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare  in  Italia
per un periodo superiore a sei mesi». 
  2. All'articolo 65, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.  448,
dopo le parole: «del diritto di soggiorno permanente,» sono  inserite
le seguenti: «ovvero  da  cittadini  di  Paesi  terzi  equiparati  ai
cittadini italiani ai sensi dell'articolo 41, comma 1-ter, del  testo
unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,». 
  3. Al testo unico delle  disposizioni  legislative  in  materia  di
tutela e sostegno della maternita' e  della  paternita',  di  cui  al
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 74, comma 1, le parole: «in possesso di carta  di
soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25  luglio
1998, n. 286» sono sostituite  dalle  seguenti:  «familiari  titolari
della carta di soggiorno di cui agli articoli 10  e  17  del  decreto
legislativo 6 febbraio  2007,  n.  30,  o  titolari  di  permesso  di
soggiorno  ed   equiparate   alle   cittadine   italiane   ai   sensi
dell'articolo 41, comma 1-ter, del testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero titolari  di  permesso  di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo»; 
    b) all'articolo 75,  comma  1,  alinea,  le  parole:  «ovvero  in
possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9  del  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286» sono sostituite  dalle  seguenti:
«o familiari titolari della carta di soggiorno di cui  agli  articoli
10 e 17 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o titolari di
permesso di soggiorno ed equiparate alle cittadine italiane ai  sensi
dell'articolo 41, comma 1-ter, del testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero titolari  di  permesso  di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo». 
  4. All'articolo 1, comma  125,  secondo  periodo,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, le parole: «cittadini di Stati extracomunitari
con permesso di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla condizione dello straniero, di cui al  decreto  legislativo  25
luglio 1998, n. 286,  e  successive  modificazioni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «familiari titolari della carta di soggiorno  di  cui
agli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30,
o titolari di  permesso  di  soggiorno  ed  equiparati  ai  cittadini
italiani ai sensi dell'articolo 41,  comma  1-ter,  del  testo  unico
delle disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, ovvero di titolari di permesso  di  soggiorno
UE per soggiornanti di lungo periodo». 
  5. L'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  1,  comma  355,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' incrementata di 8,5  milioni
di euro per l'anno 2021 e di 12,8 milioni di euro annui  a  decorrere
dall'anno 2022. 
  6. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione  delle  disposizioni
di cui al comma 5, pari a 8,5 milioni di euro per  l'anno  2021  e  a
12,8 milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2022,  e  agli
ulteriori   oneri   derivanti   dal   presente   articolo,   valutati
complessivamente in 11,608 milioni di euro per l'anno 2021, in 16,408
milioni di euro per l'anno 2022, in 17,308 milioni di euro per l'anno
2023, in 17,508 milioni di euro per l'anno 2024, in 17,708 milioni di
euro per l'anno 2025, in 17,908 milioni di euro per l'anno  2026,  in
18,308 milioni di euro per l'anno 2027, in 18,608 milioni di euro per
l'anno 2028, in 18,908 milioni di euro per l'anno 2029  e  in  19,208
milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2030,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento  della
normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24  dicembre
2012, n. 234. 
                               Art. 4 
 
Disposizioni in materia di cooperazione con i  centri  di  assistenza
  per il riconoscimento delle qualifiche professionali. Procedura  di
  infrazione n. 2018/2175. 
 
  1. Il  comma  5-bis  dell'articolo  6  del  decreto  legislativo  9
novembre 2007, n. 206, e' sostituito dal seguente: 
    «5-bis. Le autorita' competenti di cui  all'articolo  5  prestano
piena collaborazione al  centro  di  assistenza  dello  Stato  membro
ospitante e,  se  del  caso,  dello  Stato  membro  d'origine  e,  su
richiesta, trasmettono ai centri di  assistenza  degli  Stati  membri
ospitanti tutte le informazioni pertinenti sui  singoli  casi,  fatte
salve le disposizioni in materia di protezione dei dati personali. In
ogni caso, le autorita' competenti di cui all'articolo 5, prima della
trasmissione, danno  avviso  della  suddetta  richiesta  al  soggetto
interessato». 
  2. All'articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, il comma 3 e'
sostituito dal seguente: 
    «3. L'esercizio dell'attivita' di mediazione e' incompatibile con
l'esercizio di  attivita'  imprenditoriale  di  produzione,  vendita,
rappresentanza o promozione dei beni afferenti  al  medesimo  settore
merceologico per il  quale  si  esercita  l'attivita'  di  mediazione
ovvero con la qualita' di dipendente di  tale  imprenditore,  nonche'
con l'attivita' svolta in qualita' di dipendente di ente  pubblico  o
di  dipendente  o  collaboratore  di  imprese  esercenti  i   servizi
finanziari di cui all'articolo 4 del  decreto  legislativo  26  marzo
2010, n. 59, o con l'esercizio di professioni intellettuali afferenti
al medesimo settore merceologico per cui si esercita  l'attivita'  di
mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi». 
                               Art. 5 
 
Disposizioni  in   materia   di   riconoscimento   delle   qualifiche
         professionali. Procedura di infrazione n. 2018/2295 
 
  1. Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2, il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: 
      «1-bis. Le disposizioni del presente decreto si applicano,  ove
compatibili, anche ai  tirocini  professionali  di  cui  all'articolo
17-bis, effettuati  dai  cittadini  degli  Stati  membri  dell'Unione
europea al di fuori del territorio nazionale»; 
    b) all'articolo 8, comma  5,  alinea,  dopo  le  parole:  «previa
verifica,» sono inserite le seguenti: «in caso di dubbio motivato,»; 
    c) all'articolo 9: 
      1) al comma 1, lettera b), e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo:  «La  condizione  che  esige  un  anno  di  esercizio  della
professione  non  si  applica  se  la  professione  o  la  formazione
propedeutica alla professione e' regolamentata»; 
      2) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente: 
        «3-bis. Per le attivita' stagionali, le autorita'  competenti
di cui all'articolo 5 possono, limitatamente ai casi in cui  emergano
motivati dubbi, effettuare  controlli  per  verificare  il  carattere
temporaneo e occasionale dei servizi prestati in tutto il  territorio
nazionale»; 
      3) al comma 4, le  parole  da:  «alle  norme  che  disciplinano
l'esercizio della professione che e' ammesso ad esercitare» fino alla
fine  del  comma   sono   sostituite   dalle   seguenti:   «a   norme
professionali, di carattere professionale, legale  o  amministrativo,
direttamente  connesse  alle  qualifiche  professionali,   quali   la
definizione della professione, all'uso dei  titoli,  alla  disciplina
relativa  ai  gravi  errori  professionali  connessi  direttamente  e
specificamente alla tutela e alla sicurezza dei consumatori,  nonche'
alle disposizioni  disciplinari  applicabili  ai  professionisti  che
esercitano la professione corrispondente nel territorio italiano»; 
    d) all'articolo 10, comma 1, il primo periodo e'  sostituito  dal
seguente: «Il prestatore che ai sensi dell'articolo 9 si  sposta  per
la prima volta da un altro Stato membro al territorio  nazionale  per
fornire servizi e' tenuto a informare in anticipo l'autorita' di  cui
all'articolo 5 con una dichiarazione scritta contenente  informazioni
sulla copertura assicurativa o analoghi mezzi di protezione personale
o collettiva per la responsabilita' professionale»; 
    e) all'articolo 11, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2.  La  verifica  preventiva  e'  ammessa  unicamente  se   e'
finalizzata a evitare danni gravi per la salute o  la  sicurezza  del
destinatario del servizio per la mancanza di qualifica  professionale
del prestatore e riguarda solo quanto e' necessario a tale fine»; 
    f) all'articolo 14, comma 1, dopo le parole:  «sono  richieste  e
assicurate»  sono  inserite  le  seguenti:  «,  in  caso  di   dubbio
motivato,»; 
    g) all'articolo 22, il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
      «5. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere b) e c), per
«materie sostanzialmente diverse» si intendono  quelle  in  relazione
alle  quali  conoscenze,  abilita'  e   competenze   acquisite   sono
essenziali per l'esercizio della professione e in cui  la  formazione
ricevuta dal migrante presenta significative differenze in termini di
contenuto rispetto  alla  formazione  richiesta  in  Italia.  Per  le
professioni che rientrano nel titolo III, capo  IV,  e'  fatta  salva
l'applicazione dei termini  di  durata  delle  condizioni  minime  di
formazione ivi previsti, nel caso  di  qualifiche  professionali  non
acquisite in uno Stato membro»; 
    h) all'articolo 32, comma 1, dopo le  parole:  «di  veterinario,»
sono inserite le seguenti: «di ostetrica e»; 
    i) all'articolo 34: 
      1) al  comma  2,  l'alinea  e'  sostituito  dal  seguente:  «La
formazione che permette di ottenere un  diploma  di  medico  chirurgo
specialista nelle specializzazioni indicate  nell'allegato  V,  punti
5.1.2, 5.1.3, comporta la  partecipazione  personale  del  medico  in
formazione  specialistica  alle  attivita'  e  alle   responsabilita'
relative ai servizi presso cui esegue la  formazione  e  risponde  ai
seguenti requisiti:»; 
      2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
        «2-bis. La formazione che si svolge a tempo pieno  in  luoghi
appositi  riconosciuti  dalle   autorita'   competenti   implica   la
partecipazione guidata del medico in formazione specialistica a tutte
le attivita' mediche della struttura in cui essa avviene, compresi  i
turni di guardia, nel rispetto degli ordinamenti didattici del  corso
di studi, in modo  che  lo  specializzando  dedichi  alla  formazione
pratica e teorica tutta la sua attivita' per  l'intera  durata  della
settimana  lavorativa  e  per  tutta  la  durata  dell'anno,  secondo
modalita'  fissate  dalle  competenti  autorita'.  In  tali  casi  si
applicano il regime giuridico e il trattamento economico di cui  agli
articoli da 37 a 41 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368»; 
    l) all'articolo 36, il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
      «4. Il corso di formazione specifica in  medicina  generale  si
svolge secondo le disposizioni degli articoli 24, 26 e 27 del decreto
legislativo 17 agosto 1999,  n.  368.  Esso  comporta  l'impegno  dei
partecipanti a tempo pieno o a tempo  parziale  con  l'obbligo  della
frequenza delle attivita' didattiche teoriche e pratiche, da svolgere
sotto il controllo delle regioni o delle province autonome di  Trento
e di Bolzano. Il corso si conclude con il  rilascio  del  diploma  di
formazione in medicina  generale  da  parte  delle  regioni  o  delle
province autonome, in conformita' al modello adottato con decreto del
Ministro della salute». 
                               Art. 6 
 
           Disposizioni in materia di professioni ippiche. 
          Corretta attuazione della direttiva n. 2013/55/UE 
 
  1. All'articolo 5, comma 1, lettera l-ter), del decreto legislativo
9 novembre 2007, n. 206, le parole: «allenatore, fantino e  guidatore
di cavalli da corsa,» sono soppresse. 
                               Art. 7 
 
         Disposizioni in materia di punto di contatto unico. 
                Procedura di infrazione n. 2018/2374 
 
  1. Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) al capo I del titolo I,  dopo  l'articolo  7  e'  aggiunto  il
seguente: 
      «Art. 7-bis (Procedure telematiche). - 1. Le procedure  di  cui
agli articoli 10 e 17 del presente decreto  sono  eseguite  ai  sensi
dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010,  n.
59. I  termini  procedurali  di  cui  all'articolo  11,  comma  3,  e
all'articolo 16, comma 2, del presente decreto iniziano  a  decorrere
dal  momento  in  cui  l'interessato  presenta,  rispettivamente,  la
richiesta o un documento mancante presso il punto di contatto unico o
direttamente all'autorita' competente. Ai fini del presente  articolo
l'eventuale richiesta di copie autenticate non  e'  considerata  come
richiesta di documenti mancanti»; 
    b) all'articolo 59-bis, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
      «1-bis.  Le  autorita'  competenti  di   cui   all'articolo   5
provvedono affinche' le informazioni di cui al comma 1  del  presente
articolo siano fornite in modo chiaro e  comprensibile  agli  utenti,
siano facilmente accessibili mediante connessione remota  e  per  via
elettronica e siano costantemente aggiornate. Verificano altresi' che
il punto di contatto unico di  cui  all'articolo  25,  comma  5,  del
decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, risponda tempestivamente  a
qualsiasi richiesta di informazione, eventualmente cooperando con  il
Centro di assistenza di cui all'articolo 6 del presente decreto. 
      1-ter. Il Coordinatore nazionale di cui all'articolo  6  adotta
ogni misura idonea a consentire al punto di contatto unico di fornire
le informazioni di cui al comma 1 del presente articolo  in  un'altra
lingua ufficiale dell'Unione europea». 
                               Art. 8 
 
Disposizioni relative all'etichettatura dei succhi  di  frutta  e  di
  altri  prodotti   analoghi   destinati   all'alimentazione   umana.
  Attuazione della rettifica della direttiva n. 2001/112/CE. 
 
  1.  La  lettera  b)  del  comma  2  dell'articolo  4  del   decreto
legislativo 21 maggio 2004, n. 151, e' sostituita dalla seguente: 
    «b) le diciture "da concentrato", "da concentrati", "parzialmente
da concentrato"  o  "parzialmente  da  concentrati"  devono  figurare
nell'etichettatura delle miscele di succo di frutta  e  di  succo  di
frutta ottenuto da  concentrato  e  di  nettare  di  frutta  ottenuto
interamente o parzialmente da concentrato immediatamente accanto alla
denominazione di vendita, in evidenza rispetto all'intero contesto  e
a caratteri chiaramente visibili». 
                               Art. 9 
 
Disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE)  n.  2019/633,  in
  materia di pratiche commerciali sleali  nella  filiera  agricola  e
  alimentare. 
 
  1. Al fine di garantire un'equa remunerazione alle imprese agricole
nell'ambito dei rapporti commerciali  nelle  filiere  agroalimentari,
all'articolo 7, comma 1, lettera q), della legge 22 aprile  2021,  n.
53, le parole: «del 15 per cento» sono soppresse. 
                               Art. 10 
 
           Disposizioni in materia di contratti pubblici. 
                Procedura di infrazione n. 2018/2273 
 
  1. Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto  legislativo
18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 31, comma 8, dopo il secondo periodo e'  inserito
il seguente: «Il progettista  puo'  affidare  a  terzi  attivita'  di
consulenza specialistica inerenti ai settori energetico,  ambientale,
acustico  e  ad  altri  settori   non   attinenti   alle   discipline
dell'ingegneria e  dell'architettura  per  i  quali  siano  richieste
apposite   certificazioni   o   competenze,   rimanendo   ferma    la
responsabilita' del progettista anche ai fini di tali attivita'»; 
    b) all'articolo 46: 
      1) al comma 1: 
        1.1) all'alinea sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:
«nel rispetto del principio di  non  discriminazione  fra  i  diversi
soggetti sulla base della forma giuridica assunta»; 
        1.2) dopo la lettera d) e' inserita la seguente: 
          «d-bis) altri  soggetti  abilitati  in  forza  del  diritto
nazionale  a  offrire  sul  mercato  servizi  di  ingegneria   e   di
architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e  par
condicio fra i diversi soggetti abilitati»; 
        1.3) alla lettera e), le parole: «di cui alle lettere da a) a
d)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui  alle  lettere  da  a)  a
d-bis)»; 
      2) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  «,
nonche' dei soggetti di cui alla lettera d-bis) del  comma  1  i  cui
requisiti minimi sono stabiliti, nelle more dell'adozione del decreto
di cui all'articolo 216, comma 27-octies, con decreto  del  Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili»; 
    c) all'articolo 80: 
      1) al comma 1, alinea, le parole: «, anche riferita  a  un  suo
subappaltatore nei casi di  cui  all'articolo  105,  comma  6,»  sono
soppresse; 
      2) al comma 4, il quinto periodo e'  sostituito  dai  seguenti:
«Un operatore economico puo' essere escluso  dalla  partecipazione  a
una procedura d'appalto se la stazione appaltante e' a  conoscenza  e
puo'  adeguatamente  dimostrare  che  lo  stesso  ha  commesso  gravi
violazioni non definitivamente accertate agli  obblighi  relativi  al
pagamento di imposte e tasse o contributi  previdenziali.  Per  gravi
violazioni non definitivamente accertate in  materia  contributiva  e
previdenziale  s'intendono  quelle  di   cui   al   quarto   periodo.
Costituiscono  gravi  violazioni  non  definitivamente  accertate  in
materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del  Ministro
dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  delle
infrastrutture e della mobilita'  sostenibili  e  previo  parere  del
Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del  Consiglio
dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di  entrata
in vigore delle disposizioni di  cui  al  presente  periodo,  recante
limiti e condizioni per  l'operativita'  della  causa  di  esclusione
relativa a violazioni non  definitivamente  accertate  che,  in  ogni
caso, devono essere correlate al valore dell'appalto  e  comunque  di
importo non inferiore a 35.000 euro»; 
      3) al comma 5, alinea, le parole: «, anche riferita  a  un  suo
subappaltatore nei casi  di  cui  all'articolo  105,  comma  6»  sono
soppresse; 
      4) al comma  7,  le  parole:  «,  o  un  subappaltatore,»  sono
soppresse; 
    d) all'articolo 105: 
      1) al comma 4: 
        1.1) la lettera a) e' abrogata; 
        1.2) alla lettera b) sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di  cui
all'articolo 80»; 
        1.3) la lettera d) e' abrogata; 
      2) il comma 6 e' abrogato; 
    e)  all'articolo  113-bis,  dopo  il  comma  1  sono  inseriti  i
seguenti: 
      «1-bis. Fermi restando i  compiti  del  direttore  dei  lavori,
l'esecutore   puo'   comunicare   alla   stazione    appaltante    il
raggiungimento delle condizioni  contrattuali  per  l'adozione  dello
stato di avanzamento dei lavori. 
      1-ter. Ai sensi del comma 3 il  direttore  dei  lavori  accerta
senza indugio  il  raggiungimento  delle  condizioni  contrattuali  e
adotta lo stato di avanzamento dei lavori  contestualmente  all'esito
positivo  del  suddetto  accertamento   ovvero   contestualmente   al
ricevimento della comunicazione di cui al comma 1-bis,  salvo  quanto
previsto dal comma 1-quater. 
      1-quater.  In  caso  di  difformita'  tra  le  valutazioni  del
direttore  dei  lavori  e  quelle   dell'esecutore   in   merito   al
raggiungimento  delle  condizioni  contrattuali,  il  direttore   dei
lavori, a seguito di tempestivo accertamento in  contraddittorio  con
l'esecutore, procede all'archiviazione della comunicazione di cui  al
comma 1-bis  ovvero  all'adozione  dello  stato  di  avanzamento  dei
lavori. 
      1-quinquies. Il direttore dei lavori  trasmette  immediatamente
lo stato di avanzamento dei lavori al RUP, il  quale,  ai  sensi  del
comma  1,  secondo  periodo,  emette  il  certificato  di   pagamento
contestualmente all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori e,
comunque, non oltre sette  giorni  dalla  data  della  sua  adozione,
previa verifica della regolarita' contributiva dell'esecutore  e  dei
subappaltatori.  Il  RUP  invia  il  certificato  di  pagamento  alla
stazione appaltante, la quale procede al pagamento ai sensi del comma
1, primo periodo. 
      1-sexies.  L'esecutore  puo'  emettere   fattura   al   momento
dell'adozione dello stato  di  avanzamento  dei  lavori.  L'emissione
della fattura da parte dell'esecutore non e' subordinata al  rilascio
del certificato di pagamento da parte del RUP. 
      1-septies. Ogni certificato di  pagamento  emesso  dal  RUP  e'
annotato nel registro di contabilita'»; 
    f) all'articolo 174: 
      1) al comma 2, il terzo periodo e' soppresso; 
      2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
        «3. L'affidatario  provvede  a  sostituire  i  subappaltatori
relativamente ai quali un'apposita verifica,  svolta  dalla  stazione
appaltante, abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di  esclusione
di cui all'articolo 80». 
  2. Ai fini della partecipazione dei soggetti  di  cui  all'articolo
46, comma 1, lettera d-bis), del codice dei contratti pubblici di cui
al citato decreto legislativo n. 50 del  2016,  come  modificato  dal
comma 1,  lettera  b),  numero  1.2),  del  presente  articolo,  alle
procedure di affidamento dei servizi di  ingegneria  e  architettura,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili
individua, con apposito decreto, i requisiti minimi che tali soggetti
sono tenuti a dimostrare, in particolare con riferimento  all'obbligo
di nomina di  un  direttore  tecnico,  alla  verifica  del  contenuto
dell'oggetto sociale, agli obblighi di regolarita'  contributiva,  di
comunicazione e di iscrizione al casellario dell'Autorita'  nazionale
anticorruzione (ANAC), nonche' all'obbligo di  assicurazione  per  lo
svolgimento delle prestazioni professionali. 
  3. Il comma 18 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n.
32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55,
e' abrogato. 
  4. Il comma 2 dell'articolo 14 del regolamento di  cui  al  decreto
del Ministro degli affari esteri e della cooperazione  internazionale
2 novembre 2017, n. 192, e' abrogato. 
  5. Le disposizioni di cui al presente articolo  si  applicano  alle
procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice  una  gara  sono
pubblicati successivamente alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge nonche', in caso di contratti senza  pubblicazione  di
bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data,  non  sono
ancora  stati  inviati  gli  inviti  a  presentare  le  offerte  o  i
preventivi. 
                               Art. 11 
 
Disposizioni in materia di protezione dagli effetti extraterritoriali
  derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da  un  Paese
  terzo e dalle azioni  su  di  essa  basate  o  da  essa  derivanti.
  Attuazione del regolamento (CE) n. 2271/96. 
 
  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 26 agosto 1998,  n.  346,
le parole: «del commercio  con  l'estero»,  ovunque  ricorrono,  sono
sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della  cooperazione
internazionale». 
                               Art. 12 
 
Disposizioni    relative    alle    procedure    di    autorizzazione
  all'esportazione di prodotti  e  di  tecnologie  a  duplice  uso  e
  all'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali,
  nonche'  per  ogni  tipologia  di  operazione  di  esportazione  di
  materiali  proliferanti.  Attuazione  del   regolamento   (CE)   n.
  428/2009. 
 
  1.  Agli  articoli  13,  comma  1,  e  17,  comma  4,  del  decreto
legislativo 15 dicembre 2017, n.  221,  le  parole:  «dello  sviluppo
economico» sono sostituite dalle seguenti:  «degli  affari  esteri  e
della cooperazione internazionale». 
                               Art. 13 
 
Disposizioni in materia di immissione sul mercato e uso di precursori
  di esplosivi. Attuazione del regolamento (UE) 2019/1148 
 
  1. Al decreto legislativo 14 settembre 2009, n. 133, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) nel titolo, dopo le parole:  «delle  sostanze  chimiche»  sono
aggiunte le seguenti: «e per la  violazione  delle  disposizioni  del
regolamento (UE) 2019/1148  relativo  all'immissione  sul  mercato  e
all'uso di precursori di esplosivi, che modifica il regolamento  (CE)
n.  1907/2006  e  che  abroga  il  regolamento   (UE)   n.   98/2013.
Designazione delle autorita' competenti e di coordinamento»; 
    b) all'articolo 1 e' premessa la seguente  partizione:  «Capo  I.
Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle  disposizioni  del
regolamento  (CE)  n.  1907/2006  che  stabilisce  i  principi  ed  i
requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la
restrizione delle sostanze chimiche»; 
    c) all'articolo 1, comma 1, le parole: «Il presente decreto» sono
sostituite dalle seguenti: «Il presente capo»; 
    d) all'articolo 2, ai commi 1 e 2, le parole: «presente  decreto»
sono sostituite dalle seguenti: «presente capo»; 
    e) dopo l'articolo 17 e' inserito il seguente capo: 
 
                              «Capo II 
 
  Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del
regolamento (UE) 2019/1148  relativo  all'immissione  sul  mercato  e
all'uso di precursori di esplosivi 
    Art. 17-bis (Ambito di  applicazione  e  definizioni).  -  1.  Il
presente capo reca la  disciplina  sanzionatoria  per  la  violazione
delle disposizioni di  cui  al  regolamento  (UE)  n.  2019/1148  del
Parlamento europeo e del Consiglio,  del  20  giugno  2019,  relativo
all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi,  che
modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga il regolamento
(UE) n. 98/2013, di seguito denominato "regolamento". 
    2. Ai fini delle disposizioni  contenute  nel  presente  capo  si
applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento. 
    3. Fatte salve le competenze  del  Ministero  dell'interno  quale
punto di contatto per le  segnalazioni  di  cui  all'articolo  9  del
regolamento,  il  Ministero  della  salute  e'  designato,  ai  sensi
dell'articolo 11 del regolamento, quale  autorita'  di  coordinamento
del  sistema  dei  controlli  connessi  alle  prescrizioni   di   cui
all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, all'articolo 7,  paragrafi  1  e  2,
all'articolo 8, paragrafi 2, 3, 4  e  5,  e  alle  procedure  di  cui
all'articolo 9, paragrafo 2, del medesimo regolamento. 
    4. In attuazione del comma 3, con accordo da adottare in sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano entro sei mesi dalla data di
entrata  in   vigore   della   presente   disposizione,   integrativo
dell'accordo 29 ottobre 2009 concernente  il  sistema  dei  controlli
ufficiali  e  relative  linee  di  indirizzo  per  l'attuazione   del
regolamento CE  n.  1907  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio
concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione  e  la
restrizione  delle  sostanze  chimiche  (REACH),   pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale n. 285 del 7 dicembre 2009,  sono  individuate  le
autorita' dello Stato e delle regioni e delle  province  autonome  di
Trento e di Bolzano deputate allo svolgimento dei controlli,  nonche'
le modalita' operative dei controlli ufficiali. 
    Art. 17-ter (Violazione dei divieti derivanti dall'articolo 5 del
regolamento  in  materia  di  messa  a  disposizione,   introduzione,
detenzione e uso illeciti  di  precursori  di  esplosivi  soggetti  a
restrizioni). - 1. Salvo che il fatto costituisca piu'  grave  reato,
chiunque mette a disposizione  di  privati  precursori  di  esplosivi
soggetti a restrizioni e' punito con l'arresto fino a diciotto mesi e
con l'ammenda fino a 1.000 euro. 
    2. La pena di cui al comma 1 si applica altresi' al  privato  che
introduce nel territorio dello Stato, detiene o fa uso di  precursori
di esplosivi soggetti a restrizioni. 
    3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, sono considerate precursori  di
esplosivi soggetti a restrizioni anche le miscele contenenti  clorati
o perclorati di  cui  all'allegato  I  del  regolamento,  qualora  la
concentrazione complessiva di dette sostanze nella miscela superi  il
valore limite di una  delle  sostanze  di  cui  alla  colonna  2  del
medesimo allegato. 
    Art. 17-quater (Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo
7 del regolamento in materia  di  omissioni  nell'informazione  della
catena di approvvigionamento). - 1. Salvo che  il  fatto  costituisca
reato, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a
18.000 euro l'operatore economico che mette a disposizione  di  altro
operatore economico un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni
omettendo di informarlo, attraverso la scheda di  dati  di  sicurezza
compilata in conformita' all'allegato  II  del  regolamento  (CE)  n.
1907/2006  o,  ove   non   prevista,   attraverso   altra   modalita'
documentabile per iscritto, che  l'acquisizione,  l'introduzione,  la
detenzione o l'uso del precursore di esplosivi da  parte  di  privati
sono soggetti alla restrizione di cui all'articolo  5,  paragrafo  1,
del regolamento. 
    2. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica  anche
nel caso di messa  a  disposizione  di  un  precursore  di  esplosivi
disciplinato, quando l'operatore economico non informa, attraverso la
scheda di dati di sicurezza compilata in conformita' all'allegato  II
del regolamento (CE) n. 1907/2006 o,  ove  non  prevista,  attraverso
altra  modalita'  documentabile  per  iscritto,  che  le  transazioni
sospette, le sparizioni  e  i  furti  del  precursore  sono  soggetti
all'obbligo di segnalazione ai sensi dell'articolo 9 del regolamento. 
    3. Salvo che il fatto costituisca reato e' soggetto alla sanzione
amministrativa  pecuniaria  da  6.000  a  36.000   euro   l'operatore
economico  che  mette  precursori   di   esplosivi   disciplinati   a
disposizione  di  un  utilizzatore  professionale  o  di  un  privato
impiegando personale addetto alle vendite che non e' stato  informato
circa i prodotti contenenti dette sostanze e circa  gli  obblighi  di
cui agli articoli 5, 7, 8 e 9 del regolamento. 
    4. Salvo che il fatto costituisca reato e' soggetto alla sanzione
amministrativa  pecuniaria  da  3.000  a  18.000   euro   l'operatore
economico che non forma la documentazione comprovante le informazioni
fornite al personale addetto alle vendite e non la custodisce  per  i
successivi cinque anni. 
    5. Salvo che il fatto costituisca reato e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000  a  60.000  euro  l'intermediario
responsabile di un mercato online che  non  adotta  misure  idonee  a
informare  gli  utenti  che  mettono  a  disposizione  precursori  di
esplosivi disciplinati attraverso i suoi servizi circa  gli  obblighi
previsti dal regolamento. 
    Art.   17-quinquies   (Violazione   degli   obblighi    derivanti
dall'articolo  8  del  regolamento  in  materia  di  omissioni  nelle
verifiche  all'atto  della  vendita).  -  1.  Salvo  che   il   fatto
costituisca  reato,  e'   soggetto   alla   sanzione   amministrativa
pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro: 
      a) l'operatore economico che, nel mettere a disposizione di  un
utilizzatore professionale o  di  un  altro  operatore  economico  un
precursore di esplosivi soggetto a restrizioni, omette di richiedere,
per ciascuna transazione, le  informazioni  di  cui  all'articolo  8,
paragrafo 2, del regolamento, salvo che la  verifica  non  sia  stata
gia' effettuata nei dodici mesi precedenti e che la  transazione  non
si  discosti  in  maniera  significativa  da  quelle  in   precedenza
concluse; 
      b) l'operatore economico che non  conserva  per  diciotto  mesi
dalla  data  della  transazione  la  documentazione   relativa   alle
informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del  regolamento,  o
che  non  la  esibisce  a  richiesta  delle  autorita'  preposte   ai
controlli. 
    2. Salvo che il fatto costituisca reato e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000  a  60.000  euro  l'intermediario
responsabile di un mercato online che  non  adotta  misure  idonee  a
garantire che gli utenti che mettono  a  disposizione  precursori  di
esplosivi disciplinati  attraverso  i  suoi  servizi  rispettino  gli
obblighi di verifica all'atto della vendita di  cui  all'articolo  8,
paragrafo 5, del regolamento. 
    3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato e' punito  con
l'arresto fino a un anno e con l'ammenda fino a 500 euro l'acquirente
di un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni  che,  richiesto
dall'operatore  economico  di  fornire   le   informazioni   di   cui
all'articolo 8, paragrafo 2,  del  regolamento,  rende  dichiarazioni
false o reticenti. 
    Art. 17-sexies (Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo
9 del regolamento in materia di omessa  segnalazione  di  transazioni
sospette, sparizioni e furti). - 1. Salvo che  il  fatto  costituisca
reato, sono  soggetti  alla  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
10.000 a 60.000 euro: 
      a) l'operatore economico e l'intermediario responsabile  di  un
mercato online che non predispongono  procedure  per  la  rilevazione
delle transazioni sospette conformemente  alle  disposizioni  di  cui
all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento; 
      b) l'operatore economico e l'intermediario responsabile  di  un
mercato  online  che,  essendo  richiesti  di  effettuare  o   avendo
effettuato  una  transazione  sospetta  di  precursori  di  esplosivi
disciplinati, omettono nelle ventiquattro  ore  successive  di  darne
segnalazione al punto di contatto nazionale. 
    2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave  reato  sono  puniti
con l'arresto fino a dodici mesi o con  l'ammenda  fino  a  371  euro
l'operatore economico  e  l'utilizzatore  professionale  che,  avendo
subito il  furto  o  constatato  la  sparizione  di  un  quantitativo
significativo di precursori  di  esplosivi  disciplinati  nella  loro
disponibilita', omettono nelle ventiquattro ore successive  di  darne
segnalazione al punto di contatto nazionale»; 
    f) all'articolo 18 e' premessa la seguente partizione: «Capo III.
Disposizioni finali». 
  2. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 18  febbraio  2015,
n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile  2015,  n.
43, e' abrogato. 
  3. Gli articoli 678-bis e 679-bis del codice penale sono abrogati. 
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
interessate alla  relativa  attuazione  vi  provvedono  con  le  sole
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente. 

Capo II
Disposizioni in materia di spazio di liberta', sicurezza e giustizia.

                               Art. 14 
 
Disposizioni  in  materia  di  inammissibilita'  delle   domande   di
  protezione internazionale. Sentenza pregiudiziale  della  Corte  di
  giustizia  dell'Unione  europea  nelle  cause   riunite   C-297/17,
  C-318/17 e C-319/17. 
 
  1. All'articolo 29, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28
gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: «il richiedente e'  stato  riconosciuto  rifugiato»
sono sostituite dalle seguenti: «al richiedente e' stato riconosciuto
lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria»; 
    b) dopo le parole: «Convenzione di Ginevra e»  sono  inserite  le
seguenti: «lo stesso». 
                               Art. 15 
 
Disposizioni in materia  di  validita'  e  rinnovo  del  permesso  di
  soggiorno UE per soggiornanti di lungo  periodo.  Attuazione  della
  direttiva n. 2003/109/CE  del  Consiglio,  del  25  novembre  2003,
  relativa allo  status  dei  cittadini  di  paesi  terzi  che  siano
  soggiornanti di lungo periodo, e del regolamento (UE) 2017/1954 del
  Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  25  ottobre  2017,  che
  modifica  il  regolamento  (CE)  n.  1030/2002  del  Consiglio  che
  istituisce  un  modello  uniforme  per  i  permessi  di   soggiorno
  rilasciati a cittadini di paesi terzi. 
 
  1. Al comma 2 dell'articolo 9 del testo unico  di  cui  al  decreto
legislativo 25 luglio  1998,  n.  286,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) le parole: «e' a tempo indeterminato ed  e'  rilasciato  entro
novanta giorni  dalla  richiesta»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«attesta il riconoscimento  permanente  del  relativo  status,  fatto
salvo quanto previsto dai commi 4-bis, 7, 10 e 10-bis»; 
    b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  «Il  permesso  di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo  e'  rilasciato  entro
novanta giorni dalla richiesta, e' valido per dieci  anni  e,  previa
presentazione della relativa domanda corredata di  nuove  fotografie,
e' automaticamente rinnovato alla scadenza. Per gli stranieri di eta'
inferiore agli anni diciotto la validita' del permesso  di  soggiorno
UE per soggiornanti di lungo periodo e' di cinque anni.  Il  permesso
di soggiorno UE  per  soggiornanti  di  lungo  periodo  in  corso  di
validita' costituisce documento di identificazione personale ai sensi
dell'articolo  1,  comma  1,  lettera  d),  del  testo  unico   delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445». 
  2. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti  di  lungo  periodo
rilasciato da oltre dieci anni alla data di entrata in  vigore  della
presente legge non e' piu' valido  per  l'attestazione  del  regolare
soggiorno nel territorio dello Stato. 
  3. Al titolare dello status di soggiornante di lungo  periodo  alla
data di entrata in  vigore  della  presente  legge,  il  permesso  di
soggiorno previsto dall'articolo 9, comma 2, del testo unico  di  cui
al decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,  come  da  ultimo
modificato dal comma 1 del presente articolo, e' concesso  a  seguito
della prima  richiesta  avanzata  ai  fini  dell'aggiornamento  delle
informazioni trascritte ovvero della fotografia. 
  4. Il comma 2 dell'articolo 17 del regolamento di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e' abrogato. 
                               Art. 16 
 
Disposizioni in materia di proroga del visto d'ingresso per soggiorni
  di breve durata. Attuazione del regolamento (CE) n. 810/2009. 
 
  1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.
286, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 4-bis e' inserito il seguente: 
      «Art.  4-ter (Proroga  del  visto). -  1.  Il  questore   della
provincia in cui lo  straniero  si  trova  puo'  prorogare  il  visto
d'ingresso per soggiorni di breve durata  fino  alla  durata  massima
consentita dalla normativa europea, ai  sensi  dell'articolo  33  del
regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 13 luglio 2009, che istituisce un codice europeo dei visti. 
      2. Lo straniero che richiede la proroga del visto ai sensi  del
comma 1 e' sottoposto a rilievi fotodattiloscopici. 
      3. La proroga del  visto  concessa  dal  questore  consente  il
soggiorno  dello  straniero  nel  territorio   nazionale   senza   la
necessita' di ulteriori adempimenti. 
      4. Le informazioni sulla proroga  del  visto,  memorizzate  nel
sistema di informazione visti (VIS) conformemente all'articolo 14 del
regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 9 luglio 2008, concernente il VIS e lo scambio di dati tra  Stati
membri sui visti per soggiorni di  breve  durata  (regolamento  VIS),
sono registrate negli archivi del Centro  elaborazione  dati  di  cui
all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121»; 
    b) all'articolo 5: 
      1) al comma 1, dopo le parole: «o che siano in  possesso»  sono
inserite le seguenti: «della proroga del visto ai sensi dell'articolo
4-ter o»; 
      2) al comma 8-bis: 
        2.1) dopo le parole: «Chiunque contraffa' o altera  un  visto
di ingresso o reingresso,» sono inserite le  seguenti:  «una  proroga
del visto,»; 
        2.2) dopo le parole: «al fine di determinare il  rilascio  di
un visto di ingresso o di reingresso,»  sono  inserite  le  seguenti:
«della proroga del visto,»; 
      c) all'articolo 6, comma 10,  le  parole:  «all'articolo»  sono
sostituite dalle seguenti: «agli articoli 4-ter,»; 
      d) all'articolo 13, comma 2, lettera b): 
        1) dopo le parole: «o senza avere richiesto» sono inserite le
seguenti: «la proroga del visto o»; 
        2) dopo le parole: «salvo che il ritardo sia dipeso da  forza
maggiore, ovvero quando» sono inserite le seguenti: «la  proroga  del
visto o»; 
        3) le parole: «e' stato  revocato  o  annullato  o  rifiutato
ovvero e'» sono sostituite dalle seguenti: «siano  stati  revocati  o
annullati o rifiutati ovvero quando il permesso di soggiorno sia»; 
        4) dopo le  parole:  «legge  28  maggio  2007,  n.  68»  sono
inserite le seguenti: «, o nel caso in cui sia scaduta  la  validita'
della proroga del visto». 
                               Art. 17 
 
Disposizioni in materia di rilascio dei documenti di viaggio  europei
  per il rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui  soggiorno  e'
  irregolare. Attuazione del regolamento (UE) 2016/1953. 
 
  1. Dopo il comma 6 dell'articolo  1  del  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e' inserito il seguente: 
    «6-bis. Il documento di viaggio  europeo  per  il  rimpatrio  dei
cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare, previsto dal
regolamento (UE) 2016/1953 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 26 ottobre 2016,  e'  rilasciato  dal  questore  sulla  base  del
modello conforme approvato con decreto del Ministro dell'interno,  di
concerto con il Ministro degli affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale, da adottare entro tre mesi dalla data di  entrata  in
vigore della presente disposizione». 
                               Art. 18 
 
Attuazione della  direttiva  di  esecuzione  (UE)  n.  2019/68  della
  Commissione, del 16 gennaio  2019,  che  stabilisce  le  specifiche
  tecniche per la marcatura delle armi da fuoco e dei loro componenti
  essenziali a norma della  direttiva  n.  91/477/CEE  del  Consiglio
  relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi,
  e attuazione della  direttiva  di  esecuzione  (UE)  2019/69  della
  Commissione, del 16 gennaio  2019,  che  stabilisce  le  specifiche
  tecniche relative alle armi d'allarme o  da  segnalazione  a  norma
  della direttiva n. 91/477/CEE del Consiglio relativa  al  controllo
  dell'acquisizione  e  della  detenzione  di  armi.   Procedure   di
  infrazione n. 2020/0211 e n. 2020/0212. 
 
  1. Alla legge 18 aprile 1975, n. 110, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 1, terzo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Le munizioni di calibro 9x19 destinate alle Forze armate  o
ai Corpi armati dello Stato devono recare il  marchio  NATO  o  altra
marcatura idonea a individuarne la specifica destinazione»; 
    b) all'articolo 2, al secondo comma, secondo periodo,  le  parole
da: «armi  da  fuoco  corte  semiautomatiche»  fino  a:  «parabellum,
nonche' di» sono soppresse e al quinto comma e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Gli strumenti di cui al presente comma, se  muniti
di camera  di  cartuccia,  devono  essere  conformi  alle  specifiche
tecniche di cui all'allegato annesso  alla  direttiva  di  esecuzione
(UE)  n.  2019/69  della  Commissione,  del  16  gennaio  2019,   che
stabilisce le specifiche tecniche relative alle armi d'allarme  o  da
segnalazione a norma della  direttiva  n.  91/477/CEE  del  Consiglio
relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi»; 
    c) dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente: 
      «Art. 5-bis (Disposizioni  particolari  per  gli  strumenti  da
segnalazione acustica, gli strumenti lanciarazzi e gli  strumenti  di
autodifesa). - 1. Il Banco  nazionale  di  prova  verifica,  a  spese
dell'interessato, che gli strumenti da segnalazione acustica e quelli
di cui all'articolo 2, quinto comma, della  presente  legge,  nonche'
gli  strumenti  di  autodifesa,  qualora  provvisti  di   camera   di
cartuccia,   disciplinati   dal   regolamento   emanato   ai    sensi
dell'articolo 3, comma  32,  della  legge  15  luglio  2009,  n.  94,
prodotti o importati a decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente disposizione, siano conformi alle specifiche  tecniche
di cui all'allegato annesso alla  direttiva  di  esecuzione  (UE)  n.
2019/69. Il Banco nazionale  di  prova  fornisce  i  risultati  delle
predette verifiche agli omologhi punti di contatto degli Stati membri
che ne facciano richiesta. 
      2. Chiunque produce o pone in commercio gli strumenti di cui al
comma 1 senza l'osservanza delle disposizioni previste  dal  medesimo
comma e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da
1.500 euro a 15.000 euro. 
      3. Nel caso in cui l'uso o il porto di armi sia previsto  quale
elemento costitutivo o circostanza aggravante  del  reato,  il  reato
stesso sussiste o e' aggravato anche qualora si tratti  di  strumenti
da segnalazione acustica  che  non  siano  conformi  alle  specifiche
tecniche di cui all'allegato annesso  alla  direttiva  di  esecuzione
(UE) n. 2019/69»; 
    d) all'articolo  11,  primo  comma,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «La  marcatura  e'  eseguita  in  conformita'  alle
specifiche tecniche di cui all'allegato  annesso  alla  direttiva  di
esecuzione (UE) n. 2019/68». 
  2. Agli strumenti di cui all'articolo 5-bis, comma 1,  della  legge
18 aprile 1975, n. 110, introdotto  dal  comma  1,  lettera  c),  del
presente articolo, legittimamente prodotti, importati o detenuti alla
data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  continuano  ad
applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla medesima data. 
                               Art. 19 
 
Disposizioni per  l'adeguamento  alla  direttiva  n.  2013/40/UE  del
  Parlamento europeo e del Consiglio, del 12  agosto  2013,  relativa
  agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la
  decisione  quadro  2005/  222/GAI  del  Consiglio.   Procedura   di
  infrazione n. 2019/2033. 
 
  1. All'articolo 615-quater del  codice  penale  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) al primo comma, le parole: «si procura,  riproduce,  diffonde,
comunica o consegna» sono sostituite  dalle  seguenti:  «si  procura,
detiene, produce, riproduce, diffonde, importa,  comunica,  consegna,
mette in altro modo a disposizione  di  altri  o  installa  apparati,
strumenti, parti di apparati o di strumenti,» e le parole:  «sino  ad
un anno» sono sostituite dalle seguenti: «sino a due anni»; 
    b) al  secondo  comma,  la  parola:  «due»  e'  sostituita  dalla
seguente: «tre» e le parole: «ai numeri 1) e 2) del» sono  sostituite
dalla seguente: «al»; 
    c)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla   seguente:   «Detenzione,
diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri
mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici». 
  2. All'articolo 615-quinquies del codice penale sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) le  parole:  «si  procura»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«abusivamente  si  procura,  detiene,»  e   le   parole:   «mette   a
disposizione di altri» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «mette  in
altro modo a disposizione di altri o installa»; 
    b) alla rubrica, la  parola:  «Diffusione»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «Detenzione, diffusione e installazione abusiva». 
  3. All'articolo 617 del codice penale sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al primo comma, le parole: «da sei mesi a quattro  anni»  sono
sostituite dalle seguenti: «da un anno e sei mesi a cinque anni»; 
    b) al terzo comma,  le  parole:  «da  uno  a  cinque  anni»  sono
sostituite dalle seguenti: «da tre a otto anni». 
  4.  All'articolo  617-bis  del  codice  penale  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) il primo comma e' sostituito dal seguente: 
      «Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge,  al  fine  di
prendere cognizione di  una  comunicazione  o  di  una  conversazione
telefonica o telegrafica tra altre  persone  o  comunque  a  lui  non
diretta, ovvero di impedirla o di interromperla, si procura, detiene,
produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna,  mette  in
altro modo a disposizione di altri o installa apparati,  strumenti  o
parti di apparati o di strumenti idonei a  intercettare,  impedire  o
interrompere comunicazioni o conversazioni telefoniche o telegrafiche
tra altre persone, e' punito con  la  reclusione  da  uno  a  quattro
anni»; 
    b)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla   seguente:   «Detenzione,
diffusione e installazione abusiva  di  apparecchiature  e  di  altri
mezzi atti a intercettare, impedire o  interrompere  comunicazioni  o
conversazioni telegrafiche o telefoniche». 
  5. All'articolo 617-quater del  codice  penale  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) al primo comma, le parole: «da sei mesi a quattro  anni»  sono
sostituite dalle seguenti: «da un anno e sei mesi a cinque anni»; 
    b) al quarto comma, alinea, le parole: «da  uno  a  cinque  anni»
sono sostituite dalle seguenti: «da tre a otto anni». 
  6. All'articolo 617-quinquies del codice penale sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) al primo comma, le  parole:  «installa  apparecchiature  atte»
sono  sostituite   dalle   seguenti:   «al   fine   di   intercettare
comunicazioni relative ad  un  sistema  informatico  o  telematico  o
intercorrenti tra piu' sistemi, ovvero di impedirle o  interromperle,
si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica,
consegna, mette in altro modo a  disposizione  di  altri  o  installa
apparecchiature, programmi,  codici,  parole  chiave  o  altri  mezzi
atti»; 
    b)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla   seguente:   «Detenzione,
diffusione e installazione abusiva  di  apparecchiature  e  di  altri
mezzi atti a  intercettare,  impedire  o  interrompere  comunicazioni
informatiche o telematiche». 
                               Art. 20 
 
Disposizioni per  l'adeguamento  alla  direttiva  n.  2011/93/UE  del
  Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011,  relativa
  alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei  minori  e
  la pornografia minorile, e  che  sostituisce  la  decisione  quadro
  2004/68/GAI del Consiglio. Procedura di  infrazione  n.  2018/2335;
  caso EU Pilot 2018/9373. 
 
  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 600-quater: 
      1) dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: 
        «Fuori dei casi di cui al  primo  comma,  chiunque,  mediante
l'utilizzo  della  rete  internet  o  di  altre  reti  o   mezzi   di
comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo  a
materiale  pornografico  realizzato  utilizzando  minori  degli  anni
diciotto e' punito con la reclusione fino a due anni e con  la  multa
non inferiore a euro 1.000»; 
      2) la rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Detenzione  o
accesso a materiale pornografico»; 
    b) all'articolo 602-ter, ottavo comma,  dopo  la  lettera  c)  e'
aggiunta la seguente: 
      «c-bis) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore»; 
    c) all'articolo 609-ter, primo comma, dopo il numero 5-sexies) e'
aggiunto il seguente: 
      «5-septies) se  dal  fatto  deriva  pericolo  di  vita  per  il
minore»; 
    d) all'articolo 609-quater: 
      1) dopo il secondo comma e' inserito il seguente: 
        «Fuori dei  casi  previsti  dai  commi  precedenti,  chiunque
compie atti sessuali con persona minore  che  ha  compiuto  gli  anni
quattordici, abusando della  fiducia  riscossa  presso  il  minore  o
dell'autorita' o dell'influenza esercitata sullo  stesso  in  ragione
della propria qualita' o dell'ufficio  ricoperto  o  delle  relazioni
familiari, domestiche, lavorative, di coabitazione o di  ospitalita',
e' punito con la reclusione fino a quattro anni»; 
      2) il terzo comma e' sostituito dal seguente: 
        «La pena e' aumentata: 
          1) se il compimento degli atti sessuali con il  minore  che
non ha compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di
qualsiasi altra utilita', anche solo promessi; 
          2) se il reato e' commesso da piu' persone riunite; 
          3) se il reato e' commesso  da  persona  che  fa  parte  di
un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attivita'; 
          4) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte,
deriva al minore un pregiudizio grave; 
          5) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore»; 
    e) all'articolo 609-quinquies, terzo comma, dopo la lettera c) e'
aggiunta la seguente: 
      «c-bis) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore»; 
    f) all'articolo 609-undecies e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
comma: 
      «La pena e' aumentata: 
        1) se il reato e' commesso da piu' persone riunite; 
        2) se il reato  e'  commesso  da  persona  che  fa  parte  di
un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attivita'; 
        3) se dal fatto, a causa della reiterazione  delle  condotte,
deriva al minore un pregiudizio grave; 
        4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore». 

Capo III
Disposizioni in materia di spazio di fiscalita', dogane e
ravvicinamento delle legislazioni

                               Art. 21 
 
Attuazione della direttiva (UE) n. 2018/1910  del  Consiglio,  del  4
  dicembre 2018, che modifica la direttiva n. 2006/112/CE per  quanto
  concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme
  nel sistema dell'imposta sul valore aggiunto di  imposizione  degli
  scambi tra Stati membri. Procedura di infrazione n. 2020/0070. 
 
  1. Al  decreto-legge  30  agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 38 e' inserito il seguente: 
      «Art. 38.1 (Acquisti intracomunitari in  regime  cosiddetto  di
"call off stock"). - 1. In deroga all'articolo 38, comma  3,  lettera
b), il soggetto passivo che trasferisce beni della sua impresa da  un
altro Stato  membro  nel  territorio  dello  Stato  non  effettua  un
acquisto intracomunitario se sono soddisfatte le seguenti condizioni: 
        a) i beni sono spediti o  trasportati  nel  territorio  dello
Stato dal soggetto passivo, o da un terzo che agisce per  suo  conto,
per essere ivi ceduti, in una fase successiva e dopo il loro  arrivo,
a un altro soggetto passivo che  ha  il  diritto  di  acquistarli  in
conformita' a un accordo preesistente tra i due soggetti passivi; 
        b) il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni non ha
stabilito la sede della propria attivita' economica  ne'  dispone  di
una stabile organizzazione nello Stato; 
        c)  il  soggetto  passivo  destinatario  della  cessione   e'
identificato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nello  Stato  e
la sua identita' e il  numero  di  identificazione  attribuito  dallo
Stato sono noti al soggetto  passivo  di  cui  alla  lettera  b)  nel
momento in cui ha inizio la spedizione o il trasporto. 
      2. Se le  condizioni  di  cui  al  comma  1  sono  soddisfatte,
l'acquisto intracomunitario  si  considera  effettuato  dal  soggetto
passivo destinatario della cessione, purche'  esso  acquisti  i  beni
entro dodici mesi dal loro arrivo nel territorio dello Stato. 
      3. Il soggetto passivo di cui al comma 1 che trasferisce i beni
nel territorio dello Stato effettua un acquisto  intracomunitario  ai
sensi dell'articolo 38, comma 3, lettera b): 
        a) il giorno successivo alla scadenza del periodo  di  dodici
mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato, se  entro  tale
periodo i beni non sono stati ceduti al soggetto passivo destinatario
della cessione o al soggetto passivo che lo ha  sostituito  ai  sensi
del comma 5; 
        b) nel momento in cui, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni
nel territorio dello Stato, viene meno una delle condizioni di cui al
comma 1; 
        c) prima della cessione se, entro dodici mesi dall'arrivo dei
beni nel territorio dello Stato, i beni sono  ceduti  a  un  soggetto
diverso dal destinatario della cessione o  dal  soggetto  che  lo  ha
sostituito ai sensi del comma 5; 
        d) prima che abbia inizio la spedizione o  il  trasporto  se,
entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato,  i
beni sono spediti o trasportati in un altro Stato; 
        e)  il  giorno  in  cui  i  beni  sono  stati  effettivamente
distrutti, rubati o perduti oppure ne e' accertata la distruzione, il
furto o la perdita se, entro dodici mesi  dall'arrivo  dei  beni  nel
territorio dello Stato, i beni sono  stati  oggetto  di  distruzione,
furto o perdita. 
      4. Non si realizza alcun acquisto intracomunitario in relazione
ai beni non ceduti che sono rispediti nello Stato membro di partenza,
entro dodici mesi dal loro arrivo nel territorio dello Stato,  se  il
soggetto passivo destinatario della cessione o  il  soggetto  passivo
che lo ha sostituito ai sensi  del  comma  5  del  presente  articolo
annota la rispedizione nel registro di  cui  all'articolo  50,  comma
5-bis. 
      5. Se, entro dodici mesi dall'arrivo dei  beni  nel  territorio
dello Stato, il  soggetto  passivo  destinatario  della  cessione  e'
sostituito da un altro soggetto passivo, l'acquisto  intracomunitario
e' effettuato da quest'ultimo purche', al momento della sostituzione,
siano soddisfatte tutte le altre condizioni di cui al comma  1  e  il
soggetto  passivo  che  spedisce  o  trasporta  i  beni   annoti   la
sostituzione nel registro di cui all'articolo 50, comma 5-bis»; 
    b) all'articolo 41, dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente: 
      «2-ter. Le cessioni di cui al comma 1, lettera a), e  al  comma
2, lettera c),  del  presente  articolo  costituiscono  cessioni  non
imponibili a condizione che i cessionari abbiano comunicato il numero
di identificazione agli stessi attribuito da un altro Stato membro  e
che il cedente abbia compilato l'elenco di cui all'articolo 50, comma
6,  o  abbia  debitamente   giustificato   l'incompleta   o   mancata
compilazione dello stesso»; 
    c) dopo l'articolo 41 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 41-bis (Cessioni intracomunitarie in regime cosiddetto di
"call off stock"). - 1. In deroga all'articolo 41, comma  2,  lettera
c), il soggetto passivo che trasferisce i beni della sua impresa  dal
territorio dello Stato verso quello di un altro Stato membro effettua
una cessione intracomunitaria ai sensi  dell'articolo  41,  comma  1,
lettera a), se sono soddisfatte le seguenti condizioni: 
        a) i beni sono  spediti  o  trasportati  nel  predetto  Stato
membro dal soggetto passivo, o da un terzo che agisce per suo  conto,
per essere ivi ceduti, in una fase successiva e dopo il loro  arrivo,
a un altro soggetto passivo che  ha  il  diritto  di  acquistarli  in
conformita' a un accordo preesistente tra i due soggetti passivi; 
        b) il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni non ha
stabilito la sede della propria attivita' economica  ne'  dispone  di
una stabile organizzazione nel predetto Stato membro; 
        c)  il  soggetto  passivo  destinatario  della  cessione   e'
identificato ai fini dell'imposta sul valore  aggiunto  nel  predetto
Stato membro e la sua identita' e il suo  numero  di  identificazione
sono noti al soggetto passivo che spedisce o  trasporta  i  beni  nel
momento in cui ha inizio la spedizione o il trasporto; 
        d) il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni annota
il loro trasferimento nel registro  di  cui  all'articolo  50,  comma
5-bis, e inserisce nell'elenco riepilogativo di cui all'articolo  50,
comma 6, l'identita' e il numero  di  identificazione  attribuito  ai
fini dell'imposta sul valore aggiunto al  soggetto  destinatario  dei
beni. 
  2. Se le condizioni di cui al comma 1 sono soddisfatte, la cessione
intracomunitaria si considera effettuata al  momento  della  cessione
dei beni, qualora la cessione avvenga entro dodici  mesi  dall'arrivo
degli stessi nel territorio dello Stato membro di destinazione. 
  3. Il soggetto passivo di cui al comma 1 che trasferisce beni della
sua impresa nel territorio di un  altro  Stato  membro  effettua  una
cessione ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera c): 
      a)  il  giorno  successivo  alla  scadenza  dei   dodici   mesi
dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato membro, se entro tale
periodo i beni non sono stati ceduti al soggetto passivo destinatario
della cessione o al soggetto passivo che lo ha  sostituito  ai  sensi
del comma 5; 
      b) nel momento in cui, entro dodici mesi dall'arrivo  dei  beni
nel territorio dello Stato membro, viene meno una delle condizioni di
cui al comma 1; 
      c) prima della cessione se, entro dodici mesi  dall'arrivo  nel
territorio dello Stato membro, i  beni  sono  ceduti  a  una  persona
diversa dal  soggetto  passivo  destinatario  della  cessione  o  dal
soggetto che lo ha sostituito ai sensi del comma 5; 
      d) prima che abbia inizio la  spedizione  o  il  trasporto  se,
entro dodici mesi dall'arrivo nel territorio dello  Stato  membro,  i
beni sono spediti o trasportati in un altro Stato; 
      e) il giorno in cui i beni sono stati effettivamente distrutti,
rubati o perduti oppure ne e' accertata la distruzione, il furto o la
perdita se, entro dodici mesi dall'arrivo nel territorio dello  Stato
membro, i beni sono stati oggetto di distruzione, furto o perdita. 
  4. Non si realizza alcuna cessione intracomunitaria in relazione ai
beni non ceduti che sono rispediti nello Stato, entro dodici mesi dal
loro arrivo nel territorio dello Stato membro, se il soggetto che  ha
spedito o trasportato i beni  annota  il  ritorno  degli  stessi  nel
registro di cui all'articolo 50, comma 5-bis. 
  5. Se, entro  dodici  mesi  dall'arrivo  dei  beni  nel  territorio
dell'altro Stato  membro,  il  soggetto  passivo  destinatario  della
cessione e' sostituito da un  altro  soggetto  passivo,  continua  ad
applicarsi la disposizione di cui al comma  1,  purche',  al  momento
della  sostituzione,  siano  soddisfatte  tutte  le  condizioni   ivi
previste e il soggetto passivo che ha spedito o  trasportato  i  beni
indichi la sostituzione nel registro di cui  all'articolo  50,  comma
5-bis. 
      Art. 41-ter (Cessioni a catena). -  1.  Ai  fini  del  presente
articolo: 
        a) si considerano cessioni a catena le cessioni successive di
beni che sono oggetto di un unico trasporto da uno a un  altro  Stato
membro direttamente dal primo cedente all'ultimo acquirente; 
        b) si considera operatore intermedio un cedente, diverso  dal
primo, che trasporta o spedisce i  beni  direttamente  o  tramite  un
terzo che agisce per suo conto. 
      2. Nelle cessioni a catena in cui il trasporto o la  spedizione
iniziano nel territorio dello Stato e sono effettuati da un operatore
intermedio, si considera cessione intracomunitaria non imponibile  ai
sensi dell'articolo 41 solo  la  cessione  effettuata  nei  confronti
dell'operatore  intermedio.  Tuttavia,  se   l'operatore   intermedio
comunica  al   proprio   cedente   il   numero   di   identificazione
attribuitogli  dallo  Stato  agli  effetti  dell'imposta  sul  valore
aggiunto, si considera cessione  intracomunitaria  quella  effettuata
dall'operatore intermedio. Non si considerano effettuate in Italia le
cessioni   successive   a    quella    che    costituisce    cessione
intracomunitaria. 
      3. Nelle cessioni a catena in cui il trasporto o la  spedizione
terminano  nel  territorio  dello  Stato  e  sono  effettuati  da  un
operatore intermedio, si considera acquisto intracomunitario ai sensi
dell'articolo   38   solo   l'acquisto   effettuato    dall'operatore
intermedio. Tuttavia, se l'operatore intermedio comunica  al  proprio
cedente il numero di identificazione  attribuitogli  dallo  Stato  di
inizio del  trasporto  o  della  spedizione,  si  considera  acquisto
intracomunitario  quello  effettuato  dall'acquirente  dell'operatore
intermedio. Si considerano effettuate in Italia la cessione posta  in
essere dal soggetto che effettua  l'acquisto  intracomunitario  e  le
cessioni successive. 
      4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano  alle
vendite a distanza effettuate tramite le piattaforme elettroniche che
si considerano aver acquistato e rivenduto i beni stessi»; 
    d) all'articolo 50: 
      1) il comma 1 e' abrogato; 
      2) al comma 2, le parole: «Agli effetti della disposizione  del
comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Agli effetti  dell'articolo
41, comma 2-ter,»; 
      3) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
        «5-bis. Le cessioni e gli  acquisti  di  beni  effettuati  ai
sensi degli articoli 38-bis e 41- bis  del  presente  decreto  devono
essere annotati dal destinatario della cessione e dal cedente  in  un
apposito registro tenuto e conservato a norma  dell'articolo  39  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633»; 
      4) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «da questi ultimi
ricevuti» sono aggiunte  le  seguenti:  «indicando  separatamente  le
cessioni e gli acquisti intracomunitari effettuati,  rispettivamente,
ai sensi degli articoli 41-bis e 38-bis del presente decreto». 
                               Art. 22 
 
Razionalizzazione della normativa sanzionatoria applicabile  ai  casi
  di introduzione nel territorio dello Stato di piccoli  quantitativi
  di merce contraffatta da parte del consumatore  finale.  Attuazione
  del regolamento (UE) n. 608/2013. 
 
  1. Dopo il comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,  n.
80, sono inseriti i seguenti: 
    «7-bis. E' punito con la sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
100 euro fino a 7.000 euro l'acquirente finale che, all'interno degli
spazi doganali, introduce con qualsiasi mezzo  nel  territorio  dello
Stato beni provenienti da Paesi non appartenenti  all'Unione  europea
che violano  le  norme  in  materia  di  origine  e  provenienza  dei
prodotti, in materia di proprieta' industriale e di diritto d'autore,
a condizione che i beni introdotti siano pari  o  inferiori  a  venti
pezzi ovvero abbiano un peso lordo pari o inferiore a 5 chili  e  che
l'introduzione  dei  beni  non  risulti   connessa   a   un'attivita'
commerciale. 
    7-ter. L'onere economico della custodia e della distruzione delle
merci e' posto a carico dell'acquirente  finale  o,  ove  questi  non
provveda, del vettore e la distruzione deve avvenire nel  termine  di
trenta giorni dalla confisca di cui al comma 7. 
    7-quater. La sanzione amministrativa di cui  al  comma  7-bis  e'
irrogata  dall'ufficio  dell'Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli
competente per il luogo dove e' stato accertato il fatto. La sanzione
e' applicata ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689». 
                               Art. 23 
 
Disposizioni  in  materia  di  agenti  in  attivita'  finanziaria   e
  mediatori creditizi. Attuazione della direttiva n.  2014/17/UE  del
  Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in  merito
  ai contratti di credito ai consumatori  relativi  a  beni  immobili
  residenziali e recante modifica delle  direttive  n.  2008/48/CE  e
  2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010. 
 
  1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,  di
cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 7, dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente: 
      «10-bis. La Banca d'Italia e'  il  punto  di  contatto  per  la
ricezione  delle  richieste  di  informazioni  o  di   collaborazione
provenienti dalle autorita' di altri Stati membri dell'Unione europea
in relazione ai contratti di credito disciplinati dal capo I-bis  del
titolo VI»; 
    b) dopo l'articolo 128-novies e' inserito il seguente: 
      «Art. 128-novies.1 (Operativita' transfrontaliera).  -  1.  Gli
agenti in attivita'  finanziaria  e  i  mediatori  creditizi  possono
svolgere  le  attivita'  alle  quali  sono  abilitati,  relative   ai
contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI, in un
altro  Stato  membro  dell'Unione  europea,  anche  senza  stabilirvi
succursali, previa comunicazione all'Organismo  di  cui  all'articolo
128-undecies. 
      2. Con riguardo ai contratti di credito disciplinati  dal  capo
I-bis del titolo VI, i soggetti abilitati  dall'autorita'  competente
di un altro Stato membro dell'Unione europea a svolgere  una  o  piu'
delle  attivita'  previste  dall'articolo  120-quinquies,  comma   1,
lettera g), possono svolgere le stesse attivita' nel territorio della
Repubblica, anche senza stabilirvi succursali, dopo  che  l'autorita'
competente dello Stato membro di origine  ne  ha  dato  comunicazione
all'Organismo   di    cui    all'articolo    128-undecies.    L'avvio
dell'attivita' e' consentito decorso un mese dalla  data  in  cui  il
soggetto abilitato e' stato informato della comunicazione. 
      3. I soggetti di cui al comma  2  del  presente  articolo  sono
iscritti  in  un  apposito  elenco  tenuto  dall'Organismo   di   cui
all'articolo 128-undecies. L'Organismo procede  all'iscrizione  entro
un mese dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2»; 
    c) all'articolo 128-decies, dopo il comma 4-bis  e'  inserito  il
seguente: 
      «4-ter.  Con  riguardo  ai   soggetti   di   cui   all'articolo
128-novies.1, comma 2, l'autorita' competente dello Stato  membro  di
origine,  dopo  aver  informato  l'Organismo  di   cui   all'articolo
128-undecies,  puo'  effettuare  ispezioni   presso   le   succursali
stabilite nel territorio della Repubblica»; 
    d) all'articolo 128-undecies, dopo il  comma  4  e'  aggiunto  il
seguente: 
      «4-bis. L'Organismo collabora con le autorita' di  altri  Stati
membri  dell'Unione  europea   competenti   sui   soggetti   di   cui
all'articolo 128-novies.1,  comma  2;  a  tale  fine  puo'  scambiare
informazioni con queste autorita', entro  i  limiti  e  nel  rispetto
delle procedure previsti dal diritto dell'Unione europea»; 
    e) all'articolo 128-duodecies, dopo il comma 1-ter sono  inseriti
i seguenti: 
      «1-quater. L'Organismo, entro un  mese  dalla  ricezione  della
comunicazione di cui all'articolo  128-novies.1,  comma  1,  comunica
l'intenzione dell'agente in attivita'  finanziaria  o  del  mediatore
creditizio di svolgere in un altro Stato membro  dell'Unione  europea
le attivita' relative ai contratti di credito disciplinati  dal  capo
I-bis del titolo VI all'autorita' competente dell'altro Stato membro;
la comunicazione  all'autorita'  competente  comprende  l'indicazione
delle banche o degli intermediari finanziari previsti dal titolo V su
mandato dei quali l'agente in attivita' finanziaria svolge la propria
attivita'. L'Organismo definisce le modalita' della comunicazione  di
cui  all'articolo  128-novies.1,  comma   1,   e   della   successiva
comunicazione all'autorita' competente dell'altro Stato membro. 
      1-quinquies. Con riguardo alle attivita' diverse da quelle alle
quali si applicano le disposizioni sull'operativita' transfrontaliera
di cui all'articolo 128-novies.1, l'Organismo informa i  soggetti  di
cui all'articolo 128-novies.1, comma 2, delle condizioni previste per
il loro  svolgimento  in  Italia.  L'informazione  e'  fornita  prima
dell'avvio dell'operativita' della succursale o  comunque  entro  due
mesi dalla comunicazione di cui all'articolo 128-novies.1, comma 2. 
      1-sexies. L'Organismo verifica il rispetto  delle  disposizioni
applicabili ai soggetti di cui all'articolo 128-novies.1, comma 2.  A
questo fine puo': 
    a) chiedere loro di fornire informazioni e di trasmettere atti  e
documenti secondo le modalita' e i termini  stabiliti  dall'Organismo
stesso, nonche' procedere ad audizione personale; 
    b)  effettuare  ispezioni  presso  le  succursali   dopo   averne
informato l'autorita' competente dello Stato membro di origine; 
    c) ordinare ai soggetti che operano attraverso una succursale  di
porre termine  alla  violazione  delle  disposizioni  previste  dagli
articoli    120-septies,    120-octies,    120-novies,    120-decies,
120-undecies, comma 2, 120-terdecies e 120-noviesdecies, comma 2, del
presente testo unico e dell'articolo 13,  comma  1-bis,  lettera  b),
numero 1), del decreto legislativo 13 agosto  2010,  n.  141;  se  il
destinatario  dell'ordine   non   pone   termine   alla   violazione,
l'Organismo puo' adottare le ulteriori misure necessarie, compreso il
divieto di intraprendere  nuove  operazioni,  dopo  averne  informato
l'autorita' competente dello Stato membro di origine; della misura e'
data tempestiva comunicazione alla Commissione europea; 
    d) chiedere ai medesimi  soggetti  di  apportare  alla  struttura
organizzativa della succursale le modifiche necessarie per assicurare
il  rispetto  delle  disposizioni  di  cui  alla  lettera  c)  o  per
consentire all'autorita' competente dello Stato membro di origine  di
assicurare il rispetto delle  disposizioni  sulla  remunerazione  del
personale; 
    e) informare l'autorita' competente dello Stato membro di origine
della violazione delle disposizioni previste ai sensi del capo  I-bis
del titolo VI diverse da quelle indicate alla lettera c), commesse da
soggetti  che  operano  attraverso  una  succursale;  se  l'autorita'
competente dello Stato membro di origine non adotta  misure  adeguate
entro un mese dalla comunicazione o  il  soggetto  comunque  persiste
nell'agire in modo tale da mettere a repentaglio  gli  interessi  dei
consumatori o l'ordinato funzionamento dei mercati, l'Organismo  puo'
vietare di intraprendere  nuove  operazioni,  dopo  averne  informato
l'autorita' competente dello Stato membro di origine; della misura e'
data tempestiva comunicazione alla  Commissione  europea  e  all'ABE;
l'Organismo puo' chiedere alla Banca d'Italia di ricorrere all'ABE ai
sensi dell'articolo 6, comma 4; 
    f) procedere ai sensi di quanto previsto dalla lettera e), quando
un soggetto che opera in regime di libera prestazione dei servizi  ha
commesso una violazione delle disposizioni previste ai sensi del capo
I-bis del titolo VI del presente  testo  unico  e  dell'articolo  13,
comma 1-bis, lettera b), numero 1), del decreto legislativo 13 agosto
2010, n. 141. 
      1-septies. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze sono stabilite, sentita la Banca  d'Italia,  le  forme  e  le
modalita' con le quali l'Organismo esercita  i  poteri  previsti  dal
comma 1-sexies»; 
    f) all'articolo 128-terdecies, dopo il comma  4  e'  aggiunto  il
seguente: 
      «4-bis. La Banca d'Italia e  l'Organismo,  nel  rispetto  delle
proprie  competenze,  collaborano  anche  mediante  lo   scambio   di
informazioni necessarie per lo svolgimento delle rispettive  funzioni
e in particolare per consentire all'Organismo l'esercizio dei  poteri
ad esso conferiti. La trasmissione di informazioni all'Organismo  per
le  suddette  finalita'  non  costituisce  violazione   del   segreto
d'ufficio da parte della Banca d'Italia». 
  2. Il comma 1-sexies dell'articolo 128-duodecies del testo unico di
cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introdotto  dal
comma 1 del presente articolo, si applica a decorrere dalla  data  di
entrata in vigore  del  decreto  previsto  dal  comma  1-septies  del
medesimo articolo 128-duodecies, introdotto dal citato  comma  1  del
presente articolo. 
  3. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 20, comma 1-bis, dopo le parole: «n.  385,»  sono
inserite le  seguenti:  «e,  nel  rispetto  del  diritto  dell'Unione
europea, dai soggetti di cui all'articolo 128-novies.1, comma 2,  del
citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993»; 
    b) all'articolo 22, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
      «4-bis. In caso di cancellazione dagli elenchi di soggetti  che
svolgono, ai sensi dell'articolo 128-novies.1,  comma  1,  del  testo
unico di cui al  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,
attivita' relative ai contratti  di  credito  disciplinati  dal  capo
I-bis del titolo VI del medesimo testo unico in  altri  Stati  membri
dell'Unione europea, l'Organismo ne da' comunicazione con ogni  mezzo
adeguato  alle  autorita'  competenti  degli   altri   Stati   membri
tempestivamente e, in ogni caso, non oltre quattordici  giorni  dalla
cancellazione»; 
    c) all'articolo 23: 
      1) al comma 3: 
        1.1) alla lettera a),  dopo  il  numero  7)  e'  aggiunto  il
seguente: 
          «7-bis)  gli  Stati  membri  dell'Unione  europea  in   cui
l'agente in attivita' finanziaria puo' svolgere le attivita' relative
ai contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI del
testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385»; 
        1.2) alla lettera b),  dopo  il  numero  7)  e'  aggiunto  il
seguente: 
          «7-bis)  gli  Stati  membri  dell'Unione  europea  in   cui
l'agente  in  attivita'  finanziaria  puo'  svolgere,   anche   senza
stabilirvi succursali, le attivita' relative ai contratti di  credito
disciplinati dal capo I-bis del titolo VI del testo unico di  cui  al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385»; 
      2) al comma 4, dopo la lettera f-bis) e' aggiunta la seguente: 
        «f-ter) gli  Stati  membri  dell'Unione  europea  in  cui  il
mediatore  creditizio   puo'   svolgere,   anche   senza   stabilirvi
succursali,  le  attivita'   relative   ai   contratti   di   credito
disciplinati dal capo I-bis del titolo VI del testo unico di  cui  al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385»; 
      3) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: 
        «6-bis.  Nell'elenco  dei  soggetti   di   cui   all'articolo
128-novies.1, comma 2, del testo unico di cui al decreto  legislativo
1° settembre 1993, n. 385, sono indicate  le  informazioni  contenute
nella comunicazione inviata  dall'autorita'  competente  dello  Stato
membro di origine, compresi almeno: 
          a) la denominazione del soggetto; 
          b) l'indirizzo della sede amministrativa e,  se  del  caso,
della succursale con sede in Italia; 
          c) l'indirizzo, anche di  posta  elettronica,  o  un  altro
recapito». 

Capo IV
Disposizioni in materia di affari economici e monetari

                               Art. 24 
 
Disposizioni in materia  di  bilancio  di  esercizio  e  consolidato.
  Attuazione della direttiva n. 2013/34/UE del Parlamento  europeo  e
  del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio,
  ai  bilanci  consolidati  e  alle  relative  relazioni  di   talune
  tipologie  di  imprese,  recante  modifica   della   direttiva   n.
  2006/43/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio  e  abrogazione
  delle direttive nn. 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio. 
 
  1. All'articolo 111-duodecies delle disposizioni  per  l'attuazione
del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto
30 marzo 1942, n. 318, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
    «Il primo comma si applica anche qualora i  soci  illimitatamente
responsabili siano societa' di capitali soggette  al  diritto  di  un
altro Stato membro dell'Unione europea o societa' soggette al diritto
di  un  altro  Stato  assimilabili  giuridicamente  alle  imprese   a
responsabilita' limitata disciplinate dal diritto di uno Stato membro
dell'Unione europea». 
  2. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2423-ter, sesto comma, e' aggiunto, in  fine,  il
seguente periodo: «Nei casi in cui la compensazione e' ammessa  dalla
legge, sono indicati nella nota integrativa gli importi lordi oggetto
di compensazione»; 
    b) all'articolo 2435-bis, quarto  comma,  le  parole:  «e  quinto
comma dell'articolo 2423-ter,» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «,
quinto e sesto comma dell'articolo 2423-ter,»; 
    c) all'articolo 2435-ter, dopo il quarto  comma  e'  aggiunto  il
seguente: 
      «Agli enti di investimento e  alle  imprese  di  partecipazione
finanziaria non si applicano le disposizioni  previste  dal  presente
articolo, dal sesto comma dell'articolo 2435-bis e dal secondo  comma
dell'articolo 2435-bis con riferimento alla facolta'  di  comprendere
la voce D dell'attivo nella voce CII e la voce E  del  passivo  nella
voce D»; 
    d) all'articolo 2361, secondo comma, sono aggiunte, in  fine,  le
seguenti parole: «, indicando la denominazione, la sede legale  e  la
forma giuridica di ciascun soggetto partecipato». 
  3. Al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 26, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
      «3-bis. Ai medesimi fini dei commi 1  e  2,  la  totalita'  dei
diritti di voto dei soci  dell'impresa  partecipata  e'  ridotta  dei
diritti di voto inerenti alle azioni o alle  quote  proprie  detenute
dall'impresa partecipata stessa, o da una sua controllata, o detenute
da terzi per conto di tali imprese. 
      3-ter. Le imprese controllate sono  oggetto  di  consolidamento
indipendentemente dal luogo in cui sono costituite»; 
    b) all'articolo 27: 
      1) al comma 1, alinea, dopo le parole: «non abbiano  superato,»
sono inserite le seguenti: «su base consolidata,»; 
      2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
        «1-bis. La  verifica  del  superamento  dei  limiti  numerici
indicati al comma 1 puo' essere effettuata su  base  aggregata  senza
effettuare le operazioni di consolidamento. In tale  caso,  i  limiti
numerici indicati al comma 1, lettere a) e b), sono maggiorati del 20
per cento»; 
      3) al comma 2, le parole: «comma  precedente»  sono  sostituite
dalle seguenti: «comma 1»; 
    c) all'articolo 39, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. L'elenco previsto dall'articolo 38,  comma  2,  lettera
d), deve altresi'  indicare,  per  ciascuna  impresa,  l'importo  del
patrimonio netto e dell'utile o della perdita risultante  dall'ultimo
bilancio approvato. Tali informazioni possono  essere  omesse  quando
l'impresa controllata  non  e'  tenuta  a  pubblicare  il  suo  stato
patrimoniale  in  base  alle  disposizioni  della   legge   nazionale
applicabile». 
  4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per  la
prima volta  al  bilancio  dell'impresa  e  al  bilancio  consolidato
relativi al primo esercizio successivo a quello chiuso o in corso  al
31 dicembre 2019. 
  5. Dalle disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
                               Art. 25 
 
Disposizioni in materia di marcatura e formato elettronico  unico  di
  comunicazione delle relazioni finanziarie annuali.  Attuazione  del
  regolamento delegato (UE) n. 2019/ 815 della  Commissione,  del  17
  dicembre  2018,  che  integra  la  direttiva  n.  2004/109/CE   del
  Parlamento europeo e del Consiglio per  quanto  riguarda  le  norme
  tecniche  di  regolamentazione  relative  alla  specificazione  del
  formato elettronico unico di comunicazione. 
 
  1. All'articolo 154-ter  del  testo  unico  delle  disposizioni  in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
      «1.1.   Gli   amministratori   curano   l'applicazione    delle
disposizioni   del   regolamento   delegato   (UE)   2019/815   della
Commissione, del 17 dicembre 2018, alle relazioni finanziarie annuali
che gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine
pubblicano conformemente al comma 1. 
      1.2. Il revisore legale o  la  societa'  di  revisione  legale,
nella relazione di revisione  di  cui  all'articolo  14  del  decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n.  39,  esprime  altresi'  un  giudizio
sulla conformita' del progetto di bilancio d'esercizio e del bilancio
consolidato,  compresi  nella  relazione  finanziaria  annuale,  alle
disposizioni del  regolamento  delegato  di  cui  al  comma  1.1  del
presente articolo, sulla base di un principio di revisione elaborato,
a tale fine, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del  citato  decreto
legislativo n. 39 del 2010»; 
    b) al comma 6, dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
      «a-bis) le eventuali disposizioni di attuazione del comma 1.1». 
                               Art. 26 
 
Disposizioni sanzionatorie in materia di abusi di mercato.  Procedura
                     di infrazione n. 2019/2130 
 
  1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24  febbraio  1998,
n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 182 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 182 (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni  degli
articoli  184,  185,  187-bis  e  187-ter  si  applicano   ai   fatti
concernenti: 
        a) strumenti finanziari ammessi alla  negoziazione  o  per  i
quali  e'  stata  presentata  una  richiesta   di   ammissione   alla
negoziazione in un mercato regolamentato italiano o  di  altro  Paese
dell'Unione europea; 
        b) strumenti finanziari ammessi alla  negoziazione  o  per  i
quali  e'  stata  presentata  una  richiesta   di   ammissione   alla
negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione  italiano  o
di altro Paese dell'Unione europea; 
        c) strumenti finanziari negoziati su un  sistema  organizzato
di negoziazione; 
        d) strumenti finanziari non previsti dalle lettere a),  b)  e
c), il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o  dal  valore  di  uno
strumento finanziario menzionato nelle stesse lettere  ovvero  ha  un
effetto su tale prezzo o valore, compresi, ma non in via esclusiva, i
credit default swap e i contratti differenziali; 
        e) condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle
aste  su  una  piattaforma  d'asta  autorizzata,  come   un   mercato
regolamentato di quote di  emissioni  o  di  altri  prodotti  oggetto
d'asta correlati, anche quando i prodotti  oggetto  d'asta  non  sono
strumenti finanziari, ai sensi  del  regolamento  (UE)  n.  1031/2010
della Commissione, del 12 novembre 2010. 
      2. Le disposizioni degli articoli 185 e  187-ter  si  applicano
altresi' ai fatti concernenti: 
        a) i contratti a  pronti  su  merci  che  non  sono  prodotti
energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione
del  prezzo  o  del  valore  degli  strumenti   finanziari   di   cui
all'articolo 180, comma 1, lettera a); 
        b) gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati  o
gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio  di  credito,
idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del  valore
di un contratto a pronti su merci, qualora  il  prezzo  o  il  valore
dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari; 
        c) gli indici di riferimento (benchmark). 
      3. Le disposizioni del presente titolo si applicano a qualsiasi
operazione,  ordine  o  altra  condotta   relativi   agli   strumenti
finanziari di cui ai commi 1 e 2,  indipendentemente  dal  fatto  che
tale  operazione,  ordine  o  condotta  avvenga  in   una   sede   di
negoziazione. 
      4. I reati e gli illeciti previsti  dal  presente  titolo  sono
sanzionati secondo la legge italiana, anche se commessi in territorio
estero, quando attengono a strumenti finanziari ammessi o per i quali
e' stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione  in
un mercato regolamentato italiano o in un  sistema  multilaterale  di
negoziazione italiano  o  a  strumenti  finanziari  negoziati  su  un
sistema organizzato di negoziazione italiano»; 
    b) all'articolo 183, comma 1, dopo la lettera b) e'  aggiunta  la
seguente: 
      «b-bis) alle  negoziazioni  di  valori  mobiliari  o  strumenti
collegati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a)  e  b),  del
regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 16 aprile 2014,  per  la  stabilizzazione  di  valori  mobiliari,
quando tali negoziazioni sono effettuate  conformemente  all'articolo
5, paragrafi 4 e 5, del medesimo regolamento»; 
    c) l'articolo 184 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 184  (Abuso  o  comunicazione  illecita  di  informazioni
privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri  alla  commissione
di abuso di  informazioni  privilegiate).  -  1.  E'  punito  con  la
reclusione da due a dodici anni e con la multa da  euro  ventimila  a
euro tre  milioni  chiunque,  essendo  in  possesso  di  informazioni
privilegiate in ragione della sua qualita' di  membro  di  organi  di
amministrazione,  direzione   o   controllo   dell'emittente,   della
partecipazione al capitale dell'emittente  ovvero  dell'esercizio  di
un'attivita' lavorativa, di una professione o di una funzione,  anche
pubblica, o di un ufficio: 
        a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente  o
indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su  strumenti
finanziari utilizzando le informazioni medesime; 
        b) comunica tali informazioni  ad  altri,  al  di  fuori  del
normale esercizio del lavoro, della  professione,  della  funzione  o
dell'ufficio o  di  un  sondaggio  di  mercato  effettuato  ai  sensi
dell'articolo 11 del regolamento  (UE)  n.  596/2014  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014; 
        c)  raccomanda  o  induce   altri,   sulla   base   di   tali
informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella
lettera a). 
      2. La stessa pena di cui al comma  1  si  applica  a  chiunque,
essendo in possesso  di  informazioni  privilegiate  a  motivo  della
preparazione o  dell'esecuzione  di  attivita'  delittuose,  commette
taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1. 
      3. Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e  2,
e' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e  con
la multa da euro ventimila  a  euro  due  milioni  e  cinquecentomila
chiunque,  essendo  in  possesso  di  informazioni  privilegiate  per
ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e  2  e  conoscendo  il
carattere privilegiato di  tali  informazioni,  commette  taluno  dei
fatti di cui al comma 1. 
      4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa  puo'
essere aumentata fino al triplo o fino al maggior  importo  di  dieci
volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando,  per  la
rilevante offensivita' del  fatto,  per  le  qualita'  personali  del
colpevole o per l'entita' del prodotto o del profitto conseguito  dal
reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. 
      5. Le disposizioni del presente  articolo  si  applicano  anche
quando i fatti di cui ai commi  1,  2  e  3  riguardano  condotte  od
operazioni,  comprese  le  offerte,  relative  alle   aste   su   una
piattaforma d'asta autorizzata,  come  un  mercato  regolamentato  di
quote di emissioni o di  altri  prodotti  oggetto  d'asta  correlati,
anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari,
ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del  12
novembre 2010»; 
        d) all'articolo 185, i commi 2-bis e 2-ter sono abrogati; 
        e) all'articolo 187, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
          «1. In caso di condanna per  uno  dei  reati  previsti  dal
presente capo  e'  sempre  ordinata  la  confisca  dei  beni  che  ne
costituiscono il profitto». 
                               Art. 27 
 
Attuazione della direttiva (UE) 2020/1504 del  Parlamento  europeo  e
  del Consiglio, del  7  ottobre  2020,  che  modifica  la  direttiva
  2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari. 
 
  1. All'articolo 4-terdecies, comma 1, del testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la  lettera  p)  e'
aggiunta la seguente: 
    «p-bis)  ai  soggetti   autorizzati   a   prestare   servizi   di
crowdfunding ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020». 
  2. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a  decorrere
dal 10 novembre 2021. 
                               Art. 28 
 
Modifiche al codice delle  assicurazioni  private.  Attuazione  della
  direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
  del 18 dicembre 2019, che modifica  la  direttiva  2009/138/CE,  in
  materia di accesso ed esercizio delle attivita' di assicurazione  e
  di riassicurazione  (solvibilita'  II),  la  direttiva  2014/65/UE,
  relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e la direttiva (UE)
  2015/849,  relativa   alla   prevenzione   dell'uso   del   sistema
  finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. 
 
  1. Al  codice  delle  assicurazioni  private,  di  cui  al  decreto
legislativo 7 settembre 2005, n.  209,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 14-bis, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
      «2-bis. Qualora il programma di attivita' indichi che una parte
rilevante dell'attivita' dell'impresa sara' esercitata in  regime  di
stabilimento o di libera  prestazione  dei  servizi  in  altro  Stato
membro e che  tale  attivita'  e'  potenzialmente  rilevante  per  il
mercato dello Stato membro ospitante, l'IVASS, con  adeguato  livello
di dettaglio, informa l'AEAP e l'autorita' di vigilanza  dello  Stato
membro interessato in merito»; 
    b) all'articolo 46-bis, dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
      «5-bis. L'IVASS informa l'AEAP  in  merito  alla  richiesta  di
autorizzazione all'utilizzo o alla modifica di  un  modello  interno.
L'IVASS puo' chiedere all'AEAP assistenza tecnica  per  la  decisione
sulla domanda»; 
    c) all'articolo 59, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
      «2-bis. Qualora il programma di attivita' indichi che una parte
rilevante dell'attivita' dell'impresa sara' esercitata in  regime  di
stabilimento o di libera  prestazione  dei  servizi  in  altro  Stato
membro e che  tale  attivita'  e'  potenzialmente  rilevante  per  il
mercato dello Stato membro ospitante, l'IVASS, con  adeguato  livello
di dettaglio, informa l'AEAP e l'autorita' di vigilanza  dello  Stato
membro interessato in merito»; 
    d) all'articolo 192, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
      «4-bis. Qualora  l'IVASS  individui,  nell'impresa  che  svolge
attivita' rilevante nel territorio di un altro Stato membro ai  sensi
dell'articolo 14-bis, comma 2-bis, un deterioramento delle condizioni
finanziarie o altri rischi emergenti derivanti da tale attivita'  che
possano avere  un  effetto  transfrontaliero,  informa  con  adeguato
livello di dettaglio l'AEAP e l'autorita' di  vigilanza  dello  Stato
membro ospitante»; 
    e) all'articolo 193, dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: 
      «1-ter. L'IVASS informa l'autorita' di  vigilanza  dello  Stato
membro di origine qualora abbia motivo di ritenere che  l'impresa  di
altro Stato membro che  svolge  attivita'  rilevante  nel  territorio
della Repubblica desta  preoccupazioni  gravi  e  giustificate  sugli
interessi di  tutela  dei  consumatori.  Nei  casi  in  cui  non  sia
possibile  giungere  ad  una  soluzione  congiunta  tra   l'IVASS   e
l'autorita' dello Stato membro, l'IVASS puo'  rinviare  la  questione
all'AEAP e chiederne l'assistenza»; 
    f) all'articolo 195, comma 3, le  parole:  «commi  3  e  4»  sono
sostituite dalle seguenti: «commi 3, 4 e 4-bis»; 
    g) all'articolo 195-bis, dopo  il  comma  1-bis  e'  inserito  il
seguente: 
      «1-ter. L'IVASS informa l'autorita' di vigilanza dello Stato di
origine  qualora  abbia  motivo  di   ritenere   che   l'impresa   di
riassicurazione di altro Stato membro che svolge attivita'  rilevante
nel territorio della Repubblica puo' destare preoccupazioni  gravi  e
giustificate sugli interessi di tutela dei consumatori. Nei  casi  in
cui non sia possibile giungere ad una soluzione congiunta tra l'IVASS
e l'autorita' dello Stato membro, l'IVASS puo' rinviare la  questione
all'AEAP e chiederne l'assistenza»; 
    h) all'articolo 207-octies: 
      1) al comma 2, le parole: «e presenta  loro  immediatamente  la
domanda completa» sono sostituite dalle seguenti: «, inclusa  l'AEAP,
e trasmette loro tempestivamente  la  domanda  completa,  comprensiva
della documentazione presentata. L'IVASS puo'  chiedere  l'assistenza
tecnica all'AEAP per  la  decisione  sulla  domanda,  secondo  quanto
previsto all'articolo 8, paragrafo 1,  lettera  b),  del  regolamento
(UE) n. 1094/2010»; 
      2) al comma 5, il terzo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
«L'IVASS decide in via definitiva se l'AEAP non adotta  la  decisione
conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento  (UE)  n.
1094/2010»; 
    i) dopo l'articolo 208-ter e' inserito il seguente: 
      «Art.  208-quater  (Piattaforme  di  collaborazione  costituite
dall'AEAP). -  1.  L'IVASS  fornisce  tempestivamente,  su  richiesta
dell'AEAP,  tutte  le  informazioni  necessarie  per  consentire   il
corretto funzionamento delle piattaforme di collaborazione costituite
presso l'AEAP. 
      2. L'IVASS  puo'  richiedere  la  creazione,  richiedendone  la
relativa  costituzione,  di  piattaforme  di  collaborazione  con  le
autorita'  di  vigilanza  degli  altri  Stati  membri  o  aderire   a
piattaforme esistenti»; 
    l) all'articolo 217-ter, comma 4, il terzo periodo e'  sostituito
dal seguente: «L'autorita' di vigilanza  sul  gruppo  decide  in  via
definitiva se l'AEAP non adotta la decisione di cui al  comma  3  del
presente articolo conformemente all'articolo  19,  paragrafo  3,  del
regolamento (UE) n. 1094/2010». 

Capo V
Disposizioni in materia di sanita'

                               Art. 29 
 
Disposizioni relative alla vendita di medicinali veterinari  per  via
  telematica. Attuazione della direttiva  2004/28/CE  del  Parlamento
  europeo e del  Consiglio,  del  31  marzo  2004,  che  modifica  la
  direttiva 2001/82/CE recante  un  codice  comunitario  relativo  ai
  medicinali veterinari. 
 
  1. Al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 92, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: 
      «5-bis. Al  fine  di  garantire  la  sicurezza  dei  medicinali
veterinari offerti a distanza al pubblico mediante  i  servizi  della
societa' dell'informazione, di cui all'articolo 2, comma  1,  lettera
a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, il Ministero  della
salute e' l'autorita' alla quale  compete  emanare  disposizioni  per
impedire l'accesso agli indirizzi internet corrispondenti ai siti web
individuati come promotori di pratiche illegali da parte degli utenti
mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti  dal
territorio italiano, ai sensi degli articoli 14, comma 3,  15,  comma
2, e 16, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 70 del 2003. 
      5-ter. Il  Ministero  della  salute  indice  periodicamente  la
conferenza di servizi di cui all'articolo 14, comma 1, della legge  7
agosto 1990, n. 241, per l'esame dei  casi  segnalati  o  riscontrati
nella sorveglianza svolta d'intesa con il Comando dei carabinieri per
la  tutela  della  salute,  finalizzata   all'identificazione   delle
violazioni della disciplina sulla vendita a distanza  dei  medicinali
veterinari  al   pubblico   mediante   i   servizi   della   societa'
dell'informazione.  Alla  conferenza  di  servizi  partecipano,  come
amministrazioni interessate, il Ministero dello sviluppo economico  e
il Comando dei  carabinieri  per  la  tutela  della  salute  e,  come
osservatori, l'Autorita' garante della concorrenza e  del  mercato  e
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. 
      5-quater.  Il  Ministero  della   salute,   anche   a   seguito
dell'istruttoria della conferenza di servizi di cui al  comma  5-ter,
dispone con provvedimento motivato in via d'urgenza la cessazione  di
pratiche commerciali consistenti  nell'offerta,  attraverso  i  mezzi
della  societa'  dell'informazione,  di  medicinali  veterinari   non
conformi ai requisiti previsti dal presente decreto. 
      5-quinquies. I provvedimenti di cui ai commi 5-bis  e  5-quater
sono eseguiti dal Comando dei carabinieri per la tutela della salute.
I medesimi provvedimenti sono  pubblicati  in  apposita  sottosezione
afferente  alla  sezione  "Amministrazione  trasparente"   del   sito
internet istituzionale del Ministero della salute»; 
    b) all'articolo 108, dopo il comma 18 e' aggiunto il seguente: 
      «18-bis. In caso di mancata ottemperanza  ai  provvedimenti  di
cui ai commi 5-bis e  5-quater  dell'articolo  92  entro  il  termine
indicato  nei  medesimi  provvedimenti,  si   applica   la   sanzione
amministrativa pecuniaria di cui al comma 8». 
                               Art. 30 
 
Modifica all'articolo 1, comma 536, della legge 30 dicembre 2018,  n.
    145. Caso NIF n. 2020/4008. Pubblicita' nel settore sanitario 
 
  1. All'articolo 1, comma 536, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
il  secondo  periodo  e'  sostituito  dai  seguenti:  «Le   strutture
sanitarie private di cura si dotano di  un  direttore  sanitario  che
comunica il proprio incarico all'ordine territoriale  competente  per
il luogo in cui ha sede la  struttura.  A  tale  ordine  territoriale
compete  l'esercizio  del  potere  disciplinare  nei  confronti   del
direttore   sanitario   limitatamente    alle    funzioni    connesse
all'incarico». 
                               Art. 31 
 
Disposizioni relative alla vendita  di  prodotti  cosmetici  per  via
  telematica.  Attuazione  del  regolamento  (CE)  n.  1223/2009  del
  Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  30  novembre  2009,  sui
  prodotti cosmetici. 
 
  1. Al decreto legislativo 4 dicembre 2015, n. 204,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 13, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
      «2-bis.  Al  fine  di  garantire  la  sicurezza  dei   prodotti
cosmetici offerti a distanza al pubblico  mediante  i  servizi  della
societa' dell'informazione, di cui all'articolo 2, comma  1,  lettera
a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, il Ministero  della
salute e' l'autorita' alla quale  compete  emanare  disposizioni  per
impedire l'accesso agli indirizzi internet corrispondenti ai siti web
individuati come promotori di pratiche illegali da parte degli utenti
mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti  dal
territorio italiano, ai sensi degli articoli 14, comma 3,  15,  comma
2, e 16, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 70 del 2003. 
      2-ter. Il  Ministero  della  salute  indice  periodicamente  la
conferenza di servizi di cui all'articolo 14, comma 1, della legge  7
agosto 1990, n. 241, per l'esame dei  casi  segnalati  o  riscontrati
nella sorveglianza effettuata d'intesa con il Comando dei carabinieri
per la tutela della  salute,  finalizzata  all'identificazione  delle
violazioni alla disciplina sulla  vendita  a  distanza  dei  prodotti
cosmetici   al   pubblico   mediante   i   servizi   della   societa'
dell'informazione.  Alla  conferenza  di  servizi  partecipano,  come
amministrazioni interessate, il Ministero dello sviluppo economico  e
il Comando dei  carabinieri  per  la  tutela  della  salute  e,  come
osservatori, l'Autorita' garante della concorrenza e  del  mercato  e
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. 
      2-quater.  Il  Ministero  della   salute,   anche   a   seguito
dell'istruttoria della conferenza di servizi di cui al  comma  2-ter,
dispone con provvedimento motivato, in via d'urgenza,  la  cessazione
di pratiche commerciali consistenti nell'offerta, attraverso i  mezzi
della societa' dell'informazione, di prodotti cosmetici non  conformi
ai  requisiti  previsti  dal  regolamento  (CE)  n.   1223/2009   del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009. 
      2-quinquies. I provvedimenti di cui ai commi 2-bis  e  2-quater
sono eseguiti dal Comando dei carabinieri per la tutela della salute.
I medesimi provvedimenti sono  pubblicati  in  apposita  sottosezione
afferente  alla  sezione  "Amministrazione  trasparente"   del   sito
internet istituzionale del Ministero della salute. 
      2-sexies. In caso di mancata ottemperanza ai  provvedimenti  di
cui ai commi 2-bis e 2-quater entro il termine indicato nei  medesimi
provvedimenti, si applica una sanzione amministrativa  pecuniaria  da
euro 20.000 a euro 250.000»; 
    b) all'articolo 18, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
      «1-bis. Qualora dall'analisi di campioni  risulti  un  illecito
amministrativo, si applicano le disposizioni dell'articolo  15  della
legge 24 novembre 1981, n. 689. L'Istituto superiore  di  sanita'  e'
l'autorita' competente ad effettuare le analisi di revisione. 
      1-ter. In caso di pagamento della sanzione in misura ridotta ai
sensi  dell'articolo  16  della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,
competente a ricevere il pagamento medesimo e' l'organo regionale  di
cui al comma 1 del presente articolo». 
                               Art. 32 
 
Disposizioni relative alla vendita di  biocidi  per  via  telematica.
  Attuazione del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento  europeo
  e del  Consiglio,  del  22  maggio  2012,  relativo  alla  messa  a
  disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi. 
 
  1. Dopo il comma 2 dell'articolo 15 della legge 6 agosto  2013,  n.
97, sono inseriti i seguenti: 
    «2-bis. Al fine di garantire la sicurezza dei biocidi  offerti  a
distanza   al   pubblico   mediante   i   servizi   della    societa'
dell'informazione, di cui all'articolo 2, comma 1,  lettera  a),  del
decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, il Ministero  della  salute
e' l'autorita' alla quale compete emanare disposizioni  per  impedire
l'accesso  agli  indirizzi  internet  corrispondenti  ai   siti   web
individuati come promotori di pratiche illegali da parte degli utenti
mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti  dal
territorio italiano, ai sensi degli articoli 14, comma 3,  15,  comma
2, e 16, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 70 del 2003. 
    2-ter.  Il  Ministero  della  salute  indice  periodicamente   la
conferenza di servizi istruttoria per l'esame dei  casi  segnalati  o
riscontrati nella sorveglianza effettuata d'intesa con il Comando dei
carabinieri    per    la    tutela    della    salute,    finalizzata
all'identificazione delle violazioni della disciplina sulla vendita a
distanza dei biocidi al pubblico mediante i  servizi  della  societa'
dell'informazione.  Alla  conferenza  di  servizi  partecipano,  come
amministrazioni interessate, il Ministero dello sviluppo economico  e
il Comando dei  carabinieri  per  la  tutela  della  salute  e,  come
osservatori, l'Autorita' garante della concorrenza e  del  mercato  e
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. 
    2-quater.  Il   Ministero   della   salute,   anche   a   seguito
dell'istruttoria della conferenza di servizi di cui al  comma  2-ter,
dispone con provvedimento motivato, in via d'urgenza,  la  cessazione
di pratiche commerciali consistenti nell'offerta, attraverso i  mezzi
della  societa'  dell'informazione,  di  biocidi  non   conformi   ai
requisiti previsti dal regolamento (UE) n.  528/2012  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012. 
    2-quinquies. I provvedimenti di cui ai  commi  2-bis  e  2-quater
sono eseguiti dal Comando dei carabinieri per la tutela della salute.
I medesimi provvedimenti sono  pubblicati  in  apposita  sottosezione
afferente  alla  sezione  "Amministrazione  trasparente"   del   sito
internet istituzionale del Ministero della salute. 
    2-sexies. In caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti di cui
ai commi 2-bis e 2-quater entro  il  termine  indicato  nei  medesimi
provvedimenti, si applica una sanzione amministrativa  pecuniaria  da
euro 20.000 a euro 250.000». 
                               Art. 33 
 
Disposizioni  sulla  protezione  degli  animali  utilizzati  a   fini
          scientifici. Procedura di infrazione n. 2016/2013 
 
  1. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 4  marzo  2014,
n. 26, dopo le parole: «Il comma 1» sono inserite le seguenti: «,  ad
eccezione delle prescrizioni di cui  alla  lettera  a)  del  medesimo
comma 1,». 
  2. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo  2014,
n.  26,  le  parole:  «,  ad  eccezione  delle   procedure   per   la
sperimentazione di anestetici ed analgesici» sono soppresse. 
  3. All'articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26,  il
comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    «3.  L'autorizzazione  e'  concessa  solo  se  l'allevatore,   il
fornitore o l'utilizzatore e i rispettivi stabilimenti sono  conformi
ai requisiti del presente decreto». 
  4. All'articolo 31, comma 4, lettera i), del decreto legislativo  4
marzo 2014, n. 26, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e del
rispetto dell'obbligo di sostituzione». 
  5. All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo  2014,
n. 26, le parole: «1° gennaio 2022» sono sostituite  dalle  seguenti:
«30 giugno 2022». 
  6. All'articolo 1, comma 756, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
dopo le parole: «Gli animali» sono inserite le seguenti: «di cui alla
legge 7 febbraio 1992, n. 150, e sottoposti a  particolari  forme  di
protezione in attuazione di convenzioni e accordi internazionali». 

Capo VI
Disposizioni in materia di protezione dei consumatori

                               Art. 34 
 
Designazione   dell'autorita'   competente   per   l'esecuzione   del
  regolamento (UE) 2017/1128 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
  del 14 giugno 2017, relativo alla portabilita' transfrontaliera  di
  servizi di contenuti online nel mercato interno. 
 
  1. Dopo il comma 7 dell'articolo 1 della legge 31 luglio  1997,  n.
249, e' inserito il seguente: 
    «7-bis. Per  l'esecuzione  del  regolamento  (UE)  2017/1128  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo alla
portabilita' transfrontaliera di  servizi  di  contenuti  online  nel
mercato interno, l'Autorita' per le garanzie nelle  comunicazioni  e'
designata quale autorita' competente ai  sensi  dell'articolo  5  del
regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 12 dicembre 2017. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
svolge le relative funzioni, ai sensi dell'articolo 3, numero 6), del
citato regolamento (UE) 2017/2394, con i  poteri  di  indagine  e  di
esecuzione di cui all'articolo 9 dello stesso regolamento, esercitati
conformemente all'articolo 10 del medesimo regolamento, nonche' con i
poteri previsti dalla presente legge e  dall'articolo  2,  comma  20,
della legge 14 novembre 1995, n. 481». 
                               Art. 35 
 
Modifica all'articolo 7-bis del decreto legislativo 21 marzo 2005, n.
  66, in materia di emissioni di gas  ad  effetto  serra.  Caso  ARES
  (2019) 7142023. 
 
  1. All'articolo 7-bis, comma 1, del decreto  legislativo  21  marzo
2005, n. 66, le parole: «nell'anno 2020 e, dell'elettricita'  fornita
nel 2020,» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno di  riferimento
e dell'elettricita' fornita nell'anno di riferimento». 
                               Art. 36 
 
Modifiche al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, in materia  di
  sistema europeo per lo scambio di quote  di  emissione  dei  gas  a
  effetto serra. 
 
  1. Al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 37 e' abrogato; 
    b)  alla  rubrica  dell'allegato  I,  le  parole:  «la   presente
direttiva» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «il  presente  decreto
legislativo». 
                               Art. 37 
 
Designazione  delle  autorita'  competenti   per   l'esecuzione   del
  regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
  del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorita' nazionali
  responsabili  dell'esecuzione  della   normativa   che   tutela   i
  consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004,  e  loro
  poteri minimi. 
 
  1. Al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 27: 
      1)  al  comma  1,  le  parole:  «regolamento  2006/2004/CE  del
Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  27  ottobre  2004,  sulla
cooperazione tra le autorita' nazionali responsabili  dell'esecuzione
della normativa che  tutela  i  consumatori»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le  autorita'
nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che  tutela  i
consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004»; 
      2) al comma  2,  le  parole:  «regolamento  2006/2004/CE»  sono
sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2017/2394»; 
    b) all'articolo 37-bis, comma 1,  dopo  le  parole:  «L'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato» sono inserite  le  seguenti:
«e' designata, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento
(UE)   2017/2394,    quale    autorita'    competente    responsabile
dell'applicazione della direttiva  93/13/CEE  del  Consiglio,  del  5
aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti  stipulati
con i consumatori. In materia di accertamento  e  di  sanzione  delle
violazioni della citata direttiva 93/13/CEE, si applica l'articolo 27
del presente codice. L'Autorita'»; 
    c) all'articolo 66, comma 4, le parole: «ai  sensi  dell'articolo
3, lettera c), del  regolamento  (CE)  n.  2006/2004  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004» sono  sostituite  dalle
seguenti: «ai sensi dell'articolo 3, numero 6), del regolamento  (UE)
2017/2394 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  12  dicembre
2017»; 
    d) all'articolo 144-bis: 
      1) al comma 1, alinea, le parole: «dell'articolo 3, lettera c),
del regolamento (CE)  n.  2006/2004  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 ottobre 2004, nonche' le disposizioni vigenti nelle
ulteriori materie per le quali e' prevista  la  competenza  di  altre
autorita' nazionali, svolge le funzioni di autorita'  competente,  ai
sensi del medesimo articolo 3, lettera  c),  del  citato  regolamento
(CE) n. 2006/2004» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo  3,
numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 12 dicembre 2017, nonche' le disposizioni  vigenti
nelle ulteriori materie per le quali e'  prevista  la  competenza  di
altre  autorita'  nazionali,  svolge   le   funzioni   di   autorita'
competente,  ai  sensi  del  medesimo  articolo  3,  numero  6),  del
regolamento (UE) 2017/2394»; 
      2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        «2.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico  e  le   altre
autorita'  competenti  ai  sensi  dell'articolo  3,  numero  6),  del
regolamento (UE) 2017/2394, che dispongono di tutti i  poteri  minimi
di cui all'articolo  9  dello  stesso  regolamento  e  li  esercitano
conformemente all'articolo 10 del  medesimo  regolamento,  conservano
gli ulteriori e piu' ampi  poteri  loro  attribuiti  dalla  normativa
vigente. Con  riferimento  alle  infrazioni  lesive  degli  interessi
collettivi   dei   consumatori   in   ambito    nazionale,    escluse
dall'applicazione del citato regolamento (UE) 2017/2394, le autorita'
di cui al primo  periodo  del  presente  comma,  fermi  restando  gli
ulteriori e piu' ampi poteri loro attribuiti dalla normativa vigente,
esercitano i medesimi poteri di  indagine  e  di  esecuzione  di  cui
all'articolo 9 del citato regolamento, in conformita' all'articolo 10
del medesimo regolamento, con facolta' di avvalersi anche di soggetti
appositamente incaricati, che acquisiscono i dati, le  notizie  e  le
informazioni secondo le  competenze  e  le  modalita'  stabilite  dai
rispettivi regolamenti»; 
      3) ai commi 4 e 9, le parole: «regolamento (CE)  n.  2006/2004»
sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2017/2394»; 
      4) al comma 8, le parole: «degli articoli 3, lettera c),  e  4,
del citato regolamento  (CE)  n.  2006/2004»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «degli articoli 3, numero 6), 5, 9  e  10  del  regolamento
(UE) 2017/2394»; 
      5) al comma 9-bis,  secondo  periodo,  le  parole:  «svolge  le
funzioni di autorita' competente ai sensi  dell'articolo  3,  lettera
c), del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra  le  autorita'
nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che  tutela  i
consumatori» sono sostituite dalle seguenti: «e' designata  autorita'
competente ai sensi dell'articolo 5,  paragrafo  1,  del  regolamento
(UE) 2017/2394». 
  2. Dopo  il  comma  1  dell'articolo  51-octies  del  codice  della
normativa statale in tema di ordinamento e mercato  del  turismo,  di
cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 23 maggio 2011,  n.
79, e' aggiunto il seguente: 
    «1-bis. L'Autorita' garante della concorrenza e  del  mercato  e'
designata, ai sensi dell'articolo 5,  paragrafo  1,  del  regolamento
(UE) 2017/2394  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  12
dicembre    2017,    quale    autorita'    competente    responsabile
dell'applicazione  della  direttiva  (UE)  2015/2302  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai  pacchetti
turistici  e  ai  servizi  turistici  collegati,  che   modifica   il
regolamento  (CE)  n.  2006/2004  e  la  direttiva   2011/83/UE   del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  e  che  abroga  la  direttiva
90/314/CEE del Consiglio. In materia di accertamento  e  di  sanzione
delle violazioni della citata direttiva (UE)  2015/2302,  si  applica
l'articolo 27 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206». 
  3. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto  legislativo  4  novembre
2014, n. 169, le parole: «regolamento (CE) 2006/2004» sono sostituite
dalle seguenti: «regolamento (UE) 2017/2394». 
  4. Al comma 2 dell'articolo 3 del  decreto  legislativo  29  luglio
2015, n.  129,  le  parole:  «regolamento  (CE)  n.  2006/2004»  sono
sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2017/2394». 

Capo VII
Disposizioni in materia di energia

                               Art. 38 
 
Disposizioni sulla  metodologia  di  calcolo  da  utilizzare  per  la
  determinazione  di  energia  prodotta  dai  biocarburanti   e   dai
  bioliquidi. Procedura di infrazione n. 2019/2095. 
 
  1. Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 38, comma 1, le parole: «di cui al  provvedimento
di attuazione della direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 aprile 2009» sono sostituite  dalle  seguenti:  «di
cui al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66»; 
    b) all'articolo 39, comma 1, le parole: «di cui al  provvedimento
di attuazione  della  direttiva  2009/30/CE»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «di cui al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66»; 
    c) all'allegato 1, parte  2,  recante  «Calcolo  della  quota  di
energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di  trasporto»,  punto
1: 
      1) alla  lettera  b),  dopo  le  parole:  «lettera  c-bis)  del
presente paragrafo» sono aggiunte le  seguenti:  «e  dalla  parte  1,
punto 2, primo periodo, del presente allegato»; 
      2) alla lettera c-bis): 
        2.1) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
          «b) i  biocarburanti  sostenibili  prodotti  a  partire  da
colture coltivate  su  superfici  agricole  come  colture  principali
soprattutto a fini energetici, diverse dai cereali e da altre colture
amidacee, zuccherine e oleaginose, a condizione  che  sia  dimostrato
che tali colture sono state coltivate su terreni di cui  all'allegato
V-bis, parte C, paragrafo 8, lettera b), del decreto  legislativo  21
marzo 2005, n. 66»; 
        2.2) la lettera c) e' abrogata. 
  2. La rubrica dell'articolo 10 del  decreto  legislativo  21  marzo
2017, n. 51, e' sostituita dalla  seguente:  «Modifiche  all'allegato
V-bis al decreto legislativo 21 marzo  2005,  n.  66,  in  attuazione
degli allegati I e II della direttiva (UE) 2015/1513». 

Capo VIII
Altre disposizioni

                               Art. 39 
 
Modifiche all'articolo 2  della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234,
  concernente il Comitato interministeriale per gli affari europei 
 
  1. All'articolo 2 della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al  comma  7,  le  parole:  «di  venti  unita',  di  personale
appartenente  alla  terza  area  o   qualifiche   equiparate,»   sono
sostituite dalle seguenti: «di ventotto unita', di  cui  ventiquattro
appartenenti alla  terza  area  o  qualifiche  equiparate  e  quattro
appartenenti  alla  seconda  area   o   qualifiche   equiparate,   di
personale»; 
    b) al comma  8,  le  parole:  «appartenente  alla  terza  area  o
qualifiche equiparate,» sono sostituite dalle seguenti: «, di cui tre
unita' appartenenti alla terza area o  qualifiche  equiparate  e  tre
unita' appartenenti alla seconda area o qualifiche equiparate,». 
                               Art. 40 
 
Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, concernenti  il  ruolo
  del Parlamento nel processo decisionale relativo alla posizione  da
  assumere in sede europea. 
 
  1. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 4: 
      1) al comma 1, secondo periodo, le parole: «Su loro richiesta,»
sono soppresse e dopo le parole: «riunioni del Consiglio  dell'Unione
europea» sono  inserite  le  seguenti:  «e  dell'Eurogruppo  e  delle
riunioni informali nelle loro diverse formazioni»; 
      2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
        «1-bis. Le competenti Commissioni  parlamentari,  secondo  le
disposizioni dei Regolamenti delle Camere, prima di ogni riunione del
Consiglio dell'Unione europea, possono  adottare  atti  di  indirizzo
volti a delineare i principi  e  le  linee  dell'azione  del  Governo
nell'attivita'  preparatoria  di  adozione  degli  atti   dell'Unione
europea»; 
    b) all'articolo 7, comma 1, le parole: «coerente  con  gli»  sono
sostituite dalle seguenti: «conforme agli». 
                               Art. 41 
 
Modifica all'articolo 29  della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234,
  concernente la legge di delegazione europea e la legge europea 
 
  1. All'articolo 29 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il comma 8
e' sostituito dal seguente: 
    «8. Al fine di consentire la celere entrata in vigore dei disegni
di legge di cui ai commi 4 e 5, nel caso  di  ulteriori  esigenze  di
adempimento di obblighi di cui  all'articolo  1,  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri o il  Ministro  per  gli  affari  europei,  di
concerto con il Ministro degli affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale e con gli altri Ministri interessati, puo'  presentare
alle Camere, entro il 31 luglio di ogni  anno,  previo  parere  della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano,  un  ulteriore  disegno  di
legge di delegazione europea e un ulteriore disegno di legge europea,
i cui titoli sono completati dalla dicitura: "secondo semestre".  Per
il disegno di legge di delegazione europea di cui al  presente  comma
non e' prescritta la relazione illustrativa di cui al comma 7». 
                               Art. 42 
 
Modifica all'articolo 43  della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234,
  concernente il diritto di rivalsa  dello  Stato  nei  confronti  di
  regioni o di altri enti pubblici  responsabili  di  violazioni  del
  diritto dell'Unione europea. 
 
  1. Al comma 6 dell'articolo 43 della legge  24  dicembre  2012,  n.
234, e' premesso il seguente periodo: «Il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, con uno o piu' decreti da adottare di concerto  con  i
Ministri competenti per materia, previa intesa in sede di  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, per le  materie  di  competenza  delle  regioni,  delle
province autonome di Trento e di Bolzano e degli  enti  locali,  puo'
definire  i  criteri  e  le  procedure  riguardanti  i   procedimenti
istruttori propedeutici all'esercizio dell'azione di rivalsa  di  cui
al presente comma». 
                               Art. 43 
 
              Monitoraggio parlamentare sull'attuazione 
             del Piano nazionale di ripresa e resilienza 
 
  1. Il Governo trasmette alle Camere, su base semestrale,  relazioni
periodiche sullo stato di avanzamento dell'attuazione  del  programma
di riforme e investimenti contenuti nel Piano nazionale di ripresa  e
resilienza (PNRR), approvato in base al regolamento (UE) 2021/241 del
Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  12  febbraio  2021,  che
istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza. 
  2. Le Commissioni parlamentari  competenti  per  l'esame  del  PNRR
esaminano le relazioni semestrali di cui al comma 1 e  svolgono  ogni
opportuna  attivita'  conoscitiva,  secondo   le   disposizioni   dei
rispettivi regolamenti,  finalizzata  al  monitoraggio  del  corretto
utilizzo delle risorse dell'Unione europea assegnate all'Italia, alla
verifica  del  conseguimento  soddisfacente  dei  traguardi  e  degli
obiettivi intermedi, anche in  considerazione  delle  regole  fissate
dall'articolo 24 del regolamento (UE)  2021/241  sull'erogazione  dei
contributi  finanziari,   nonche'   alla   valutazione   dell'impatto
economico, sociale e  territoriale  derivante  dall'attuazione  delle
riforme e dalla realizzazione dei progetti finanziati. 
  3. Nell'esercizio dell'attivita' di cui al comma 2, le  Commissioni
parlamentari  svolgono  in   particolare   audizioni   dei   soggetti
responsabili e attuatori dei progetti e sopralluoghi  nei  luoghi  in
cui sono in  corso  di  realizzazione  i  progetti  del  PNRR  aventi
ricadute sui territori. 
  4. Al termine dell'esame  di  ogni  relazione  semestrale,  possono
essere  adottati  atti  di  indirizzo  al  Governo  che  indicano  le
eventuali criticita' riscontrate  nel  programma  di  adozione  delle
riforme concordate in sede europea e nello stato di  avanzamento  dei
singoli progetti. 
                               Art. 44 
 
Rafforzamento delle strutture del  Ministero  dell'economia  e  delle
  finanze  preposte  alle  attivita'  di  gestione,  monitoraggio   e
  controllo degli interventi dell'Unione europea per  il  periodo  di
  programmazione 2021-2027. 
 
  1.  Ai  fini  del  rafforzamento  delle  attivita'   di   gestione,
monitoraggio e controllo degli  interventi  cofinanziati  dall'Unione
europea  per  il  periodo  di  programmazione  2021-2027  nonche'  di
adeguamento  dell'ordinamento  interno  alla  normativa  europea,  il
Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad assumere  a
tempo indeterminato, per le esigenze delle strutture del Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato  del  medesimo  Ministero,  con
corrispondente  incremento  della  vigente  dotazione  organica,   un
contingente di personale nel numero massimo di  cinquanta  unita'  da
inquadrare  nel  livello  iniziale  della  terza   area,   attraverso
l'indizione di appositi concorsi pubblici,  anche  avvalendosi  della
Commissione per l'attuazione del Progetto di  Riqualificazione  delle
Pubbliche Amministrazioni, di  cui  all'articolo  35,  comma  5,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  1  del  presente
articolo, pari a euro 2.205.000 annui a decorrere dall'anno 2021,  si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   fondo   per   il
recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della
legge 24 dicembre 2012, n. 234. 
                               Art. 45 
 
 Assunzione di personale presso l'Autorita' nazionale anticorruzione 
 
  1.  Ai   fini   del   rafforzamento   dei   compiti   istituzionali
dell'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC),  in  particolare  per
quanto disposto dal PNRR con riferimento alla digitalizzazione  delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi  e
forniture, la medesima Autorita' e' autorizzata ad assumere personale
a tempo indeterminato, con corrispondente  modifica  della  dotazione
organica vigente, nel numero  massimo  di  ventotto  unita',  di  cui
venticinque con la qualifica di funzionario e tre con la qualifica di
impiegato, da inquadrare nel  livello  iniziale  della  qualifica  di
riferimento. 
  2. Ai fini di cui al comma  1  e'  autorizzata  la  spesa  di  euro
587.833 per  l'anno  2021,  euro  2.625.278  per  l'anno  2022,  euro
2.678.135 per l'anno 2023,  euro  2.738.467  per  l'anno  2024,  euro
2.840.306 per l'anno 2025,  euro  2.990.711  per  l'anno  2026,  euro
3.163.030 per l'anno 2027,  euro  3.339.026  per  l'anno  2028,  euro
3.520.826 per l'anno 2029,  euro  3.705.663  per  l'anno  2030,  euro
3.887.854 per l'anno 2031 ed  euro  4.254.378,38  annui  a  decorrere
dall'anno 2032. Ai relativi oneri si provvede, quanto a euro  587.833
per l'anno 2021, euro 2.625.278 per l'anno 2022, euro  2.678.135  per
l'anno 2023, euro 2.738.467  per  l'anno  2024,  euro  2.840.306  per
l'anno  2025  ed   euro   2.990.711   per   l'anno   2026,   mediante
corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa
europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012,  n.
234, e, quanto a euro 3.163.030 per l'anno 2027, euro  3.339.026  per
l'anno 2028, euro 3.520.826  per  l'anno  2029,  euro  3.705.663  per
l'anno 2030, euro 3.887.854 per  l'anno  2031  ed  euro  4.254.378,38
annui a decorrere dall'anno 2032, a carico  del  bilancio  dell'ANAC.
Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno,  pari  a
euro 1.628.961 per l'anno 2027, euro 1.719.599 per l'anno 2028,  euro
1.813.226 per l'anno 2029,  euro  1.908.417  per  l'anno  2030,  euro
2.002.245 per  l'anno  2031  ed  euro  2.191.006  annui  a  decorrere
dall'anno 2032, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non  previsti  a
legislazione vigente conseguenti  all'attualizzazione  di  contributi
pluriennali, di cui all'articolo 6,  comma  2,  del  decreto-legge  7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 2008, n. 189. 
                               Art. 46 
 
                 Sviluppo della funzione consultiva 
 
  1. In attuazione  del  regolamento  (UE)  2021/241  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12  febbraio  2021,  che  istituisce  il
dispositivo per la ripresa e la resilienza, e al fine di un  efficace
monitoraggio e controllo degli interventi dell'Unione europea per  il
periodo  di  programmazione  2021-2027,  il  presente  articolo  reca
disposizioni in merito allo sviluppo della funzione consultiva. 
  2. Limitatamente  alle  risorse  stanziate  dal  PNRR  e  ai  fondi
complementari al PNRR, le sezioni riunite della Corte  dei  conti  in
sede consultiva, a richiesta delle amministrazioni centrali  e  degli
altri organismi di diritto pubblico nazionali, rendono  pareri  nelle
materie  di  contabilita'  pubblica,   su   fattispecie   di   valore
complessivo non inferiore a un  milione  di  euro,  e  assicurano  la
funzione nomofilattica sull'esercizio della  funzione  consultiva  da
parte delle sezioni regionali di controllo. I  medesimi  pareri  sono
resi dalle sezioni regionali di controllo della Corte  dei  conti,  a
richiesta dei comuni, delle province, delle  citta'  metropolitane  e
delle regioni, sulle condizioni di applicabilita' della normativa  di
contabilita' pubblica all'esercizio delle funzioni e  alle  attivita'
finanziate  con  le  risorse  stanziate  dal  PNRR  e  con  i   fondi
complementari al PNRR. E' esclusa, in ogni caso,  la  gravita'  della
colpa qualora l'azione amministrativa si  sia  conformata  ai  pareri
resi dalla Corte dei conti in via consultiva ai  sensi  del  presente
comma nel rispetto dei  presupposti  generali  per  il  rilascio  dei
medesimi. 
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
interessate  provvedono  all'attuazione  dei  compiti  derivanti  dal
presente articolo con le risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
                               Art. 47 
 
Disposizioni relative al versamento delle risorse proprie dell'Unione
  europea. Anticipazione del  fondo  di  rotazione  e  reintegro  sui
  capitoli di bilancio dello Stato. 
 
  1. Al  fine  di  assicurare  il  tempestivo  versamento  all'Unione
europea dei contributi a carico dell'Italia per il finanziamento  del
bilancio generale dell'Unione europea, il fondo di rotazione  di  cui
all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e' autorizzato  ad
anticipare   le   occorrenti   risorse   a   valere   sulle   proprie
disponibilita'. 
  2. Al reintegro delle anticipazioni di cui al comma 1  si  provvede
tempestivamente  a  valere  sugli  stanziamenti  dei   corrispondenti
capitoli di bilancio dello Stato iscritti nello stato  di  previsione
della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze. 
                               Art. 48 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla  presente  legge,
ad eccezione degli articoli 1, 3, 44 e 45, non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
e le autorita' interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla
presente legge  con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 23 dicembre 2021 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Draghi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia

 

 
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