LEGGE 23 dicembre 2021, n. 238
Disposizioni per
l'adempimento degli
obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione europea -
Legge europea 2019-2020. (22G00004)
(GU n.12 del 17-1-2022)
Capo I
Disposizioni in materia di libera circolazione di persone,
beni e servizi
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Attuazione della direttiva n. 2014/54/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle misure intese ad
agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel
quadro della libera circolazione dei lavoratori. Caso ARES (2019)
1602365.
1. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «dall'eta'» sono
inserite le seguenti: «, dalla nazionalita'»;
b) all'articolo 2:
1) al comma 1:
1.1) all'alinea, primo periodo, dopo le parole: «dell'eta'»
sono inserite le seguenti: «, della nazionalita'»;
1.2) alla lettera a), dopo le parole: «per eta'» sono
inserite le seguenti: «, per nazionalita'»;
1.3) alla lettera b), dopo le parole: «particolare eta'» sono
inserite le seguenti: «o nazionalita'»;
2) al comma 4, dopo le parole: «dell'eta'» sono inserite le
seguenti: «, della nazionalita'»;
c) all'articolo 3:
1) al comma 1:
1.1) all'alinea, dopo le parole: «di eta'» sono inserite le
seguenti: «, di nazionalita'»;
1.2) alla lettera b), dopo le parole: «le condizioni del
licenziamento» sono aggiunte le seguenti: «, la salute e la
sicurezza, il reintegro professionale o il ricollocamento»;
1.3) dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:
«d-bis) accesso all'alloggio;
d-ter) accesso a vantaggi sociali e fiscali;
d-quater) assistenza fornita dagli uffici di collocamento;
d-quinquies) iscrizione alle organizzazioni sindacali ed
eleggibilita' negli organi di rappresentanza dei lavoratori»;
2) al comma 3, dopo le parole: «all'eta'» sono inserite le
seguenti: «, alla nazionalita'»;
d) all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: «della
discriminazione» sono inserite le seguenti: «e dei suoi familiari»;
e) dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente:
«Art. 5-bis (Ulteriori compiti dell'Ufficio nazionale
antidiscriminazioni razziali). - 1. All'ufficio di cui all'articolo
7, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, e'
assegnato, altresi', il compito di svolgere, in modo autonomo e
imparziale, attivita' di promozione della parita' e di rimozione di
qualsiasi forma di discriminazione nei confronti dei lavoratori che
esercitano il diritto alla libera circolazione all'interno
dell'Unione europea.
2. I compiti dell'ufficio di cui al comma 1, con particolare
riferimento alle discriminazioni nei confronti dei lavoratori fondate
sulla nazionalita', sono i seguenti:
a) prestare o assicurare che sia prestata assistenza
indipendente, giuridica o di altra natura, ai lavoratori dell'Unione
europea e ai loro familiari, fatti salvi i loro diritti e i diritti
delle associazioni e delle organizzazioni o di altri soggetti
giuridici preposti alla tutela dei loro diritti secondo l'ordinamento
italiano;
b) fungere da punto di contatto nei confronti di punti di
contatto equivalenti in altri Stati membri dell'Unione europea al
fine di cooperare e di scambiare informazioni utili;
c) realizzare o commissionare indagini e analisi indipendenti
riguardo a restrizioni e ostacoli ingiustificati al diritto di libera
circolazione o alla discriminazione basata sulla nazionalita' dei
lavoratori dell'Unione europea e dei loro familiari;
d) assicurare la pubblicazione di relazioni indipendenti e
formulare raccomandazioni su ogni questione connessa alle
restrizioni, agli ostacoli o alla discriminazione di cui alla lettera
c);
e) pubblicare informazioni pertinenti sull'applicazione a
livello nazionale delle norme dell'Unione europea sulla libera
circolazione dei lavoratori»;
f) nel titolo, dopo le parole: «condizioni di lavoro» sono
aggiunte le seguenti: «e della direttiva n. 2014/54/UE relativa alle
misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai
lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori».
2. All'articolo 15, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n.
300, dopo le parole: «di eta'» sono inserite le seguenti: «, di
nazionalita'».
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Governo provvede a modificare il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 11 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 66 del 19 marzo 2004, al fine di adeguarlo alle
disposizioni di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 9
luglio 2003, n. 216, introdotto dal comma 1, lettera e), del presente
articolo integrando il contingente composto da personale appartenente
ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri e di altre
amministrazioni pubbliche, collocato in posizione di comando, in
aspettativa o fuori ruolo presso la medesima Presidenza nelle forme
previste dai rispettivi ordinamenti, con ulteriori tre unita', di cui
due di area A e una di area B.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui
ai commi 1, lettera e), e 3 del presente articolo, nel limite massimo
di 382.000 euro per l'anno 2021 e di 302.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del
fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo
41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
Art. 2
Disposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli
immatricolati all'estero. Caso ARES (2019) 4793003.
1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 93, i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies,
7-bis e 7-ter sono abrogati;
b) dopo l'articolo 93 e' inserito il seguente:
«Art. 93-bis (Formalita' necessarie per la circolazione degli
autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero
e condotti da residenti in Italia). - 1. Fuori dei casi di cui al
comma 3, gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in
uno Stato estero di proprieta' di persona che abbia acquisito
residenza anagrafica in Italia sono ammessi a circolare sul
territorio nazionale a condizione che entro tre mesi
dall'acquisizione della residenza siano immatricolati secondo le
disposizioni degli articoli 93 e 94.
2. A bordo degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi
immatricolati in uno Stato estero, condotti sul territorio nazionale
da soggetto avente residenza anagrafica in Italia non coincidente con
l'intestatario del veicolo stesso, deve essere custodito un
documento, sottoscritto con data certa dall'intestatario, dal quale
risultino il titolo e la durata della disponibilita' del veicolo.
Quando la disponibilita' del veicolo da parte di persona fisica o
giuridica residente o avente sede in Italia supera un periodo di
trenta giorni, anche non continuativi, nell'anno solare, il titolo e
la durata della disponibilita' devono essere registrati, a cura
dell'utilizzatore, in apposito elenco del sistema informativo del
P.R.A. di cui all'articolo 94, comma 4-ter. Ogni successiva
variazione della disponibilita' del veicolo registrato deve essere
annotata entro tre giorni a cura di chiunque cede la disponibilita'
del veicolo stesso. In caso di trasferimento della residenza o di
sede se si tratta di persona giuridica, all'annotazione provvede chi
ha la disponibilita' del veicolo. In mancanza di idoneo documento a
bordo del veicolo ovvero di registrazione nell'elenco di cui
all'articolo 94, comma 4-ter, la disponibilita' del veicolo si
considera in capo al conducente e l'obbligo di registrazione deve
essere assolto immediatamente dallo stesso. Ai veicoli immatricolati
in uno Stato estero si applicano le medesime disposizioni previste
dal presente codice per i veicoli immatricolati in Italia per tutto
il tempo in cui risultano registrati nell'elenco dei veicoli di cui
all'articolo 94, comma 4-ter.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano altresi' ai
lavoratori subordinati o autonomi che esercitano un'attivita'
professionale nel territorio di uno Stato limitrofo o confinante e
che circolano con veicoli di loro proprieta' ivi immatricolati. Tali
soggetti hanno obbligo di registrazione entro sessanta giorni
dall'acquisizione della proprieta' del veicolo. I veicoli registrati
ai sensi del comma 2 possono essere condotti anche dai familiari
conviventi dei predetti soggetti che hanno residenza in Italia.
4. Le targhe dei veicoli di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere
chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione
composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le
modalita' da stabilire nel regolamento. Chiunque viola le
disposizioni del presente comma e' soggetto alle sanzioni di cui
all'articolo 100, commi 11 e 15.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano:
a) ai cittadini residenti nel comune di Campione d'Italia;
b) al personale civile e militare dipendente da pubbliche
amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma
9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470;
c) al personale delle Forze armate e di polizia in servizio
all'estero presso organismi internazionali o basi militari;
d) ai familiari conviventi all'estero con il personale di cui
alle lettere b) e c);
e) qualora il proprietario del veicolo, residente all'estero,
sia presente a bordo.
6. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano ai
conducenti residenti in Italia da oltre sessanta giorni che si
trovano alla guida di veicoli immatricolati nella Repubblica di San
Marino e nella disponibilita' di imprese aventi sede nel territorio
sammarinese, con le quali sono legati da un rapporto di lavoro
subordinato o di collaborazione continuativa.
7. Il proprietario del veicolo che ne consente la circolazione
in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a
euro 1.600. L'organo accertatore ritira il documento di circolazione
e intima al proprietario di immatricolare il veicolo secondo le
disposizioni degli articoli 93 e 94, ovvero, nei casi di cui al comma
3, di provvedere alla registrazione ai sensi del comma 2. Ordina
altresi' l'immediata cessazione della circolazione del veicolo e il
suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo
213. Il documento di circolazione ritirato e' trasmesso all'ufficio
della motorizzazione civile competente per territorio. Il veicolo e'
restituito all'avente diritto dopo la verifica dell'adempimento
dell'intimazione. In alternativa all'immatricolazione o alla
registrazione in Italia, l'intestatario del documento di circolazione
estero puo' chiedere all'organo accertatore di essere autorizzato a
lasciare per la via piu' breve il territorio dello Stato e a condurre
il veicolo oltre i transiti di confine. Qualora, entro il termine di
trenta giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non
sia immatricolato o registrato in Italia o, qualora autorizzato, lo
stesso non sia condotto oltre i transiti di confine, si applica la
sanzione accessoria della confisca amministrativa. Chiunque circola
durante il periodo di sequestro amministrativo ovvero violando le
prescrizioni imposte dall'autorizzazione rilasciata per condurre il
veicolo oltre i transiti di confine e' soggetto alle sanzioni di cui
all'articolo 213, comma 8.
8. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2, primo
periodo, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 250 a euro 1.000. Nel verbale di contestazione e'
imposto l'obbligo di esibizione del documento di cui al comma 2 entro
il termine di trenta giorni. Il veicolo e' sottoposto alla sanzione
accessoria del fermo amministrativo secondo le disposizioni
dell'articolo 214 in quanto compatibili ed e' riconsegnato al
conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a
persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stato esibito il
documento di cui al comma 2 o, comunque, decorsi sessanta giorni
dall'accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione del
documento, l'organo accertatore provvede all'applicazione della
sanzione di cui all'articolo 94, comma 3, con decorrenza dei termini
per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la
presentazione dei documenti.
9. Chiunque, nelle condizioni indicate al comma 2, secondo
periodo, circola con un veicolo per il quale non abbia effettuato la
registrazione ivi prevista ovvero non abbia provveduto a comunicare
le successive variazioni di disponibilita' o il trasferimento di
residenza o di sede, e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 712 a euro 3.558. Il documento di
circolazione e' ritirato immediatamente dall'organo accertatore e
restituito solo dopo l'adempimento delle prescrizioni non osservate.
Del ritiro e' fatta menzione nel verbale di contestazione. In caso di
circolazione del veicolo durante il periodo in cui il documento di
circolazione e' ritirato ai sensi del presente comma, si applicano le
sanzioni di cui all'articolo 216, comma 6»;
c) all'articolo 94, dopo il comma 4-bis e' inserito il seguente:
«4-ter. Nel sistema informativo del P.R.A. e' formato ed
aggiornato l'elenco dei veicoli immatricolati all'estero per i quali
e' richiesta la registrazione ai sensi del comma 2 dell'articolo
93-bis, secondo la medesima disciplina prevista per l'iscrizione dei
veicoli ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 187. Tale elenco
costituisce una base di dati disponibile per tutte le finalita'
previste dall'articolo 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre
2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
2019, n. 157. L'elenco e' pubblico»;
d) l'articolo 132 e' sostituito dal seguente:
«Art. 132 (Circolazione dei veicoli immatricolati in uno Stato
estero condotti da non residenti in Italia). - 1. Fuori dei casi di
cui all'articolo 93-bis, gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi
immatricolati in uno Stato estero e per i quali si sia gia' adempiuto
alle formalita' doganali o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2,
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, se prescritte,
sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno,
in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine, in
conformita' alle Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia.
2. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in
uno Stato estero, per i quali si sia adempiuto alle formalita'
doganali o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del citato
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, se prescritte, di proprieta'
del personale straniero o dei familiari conviventi, in servizio
presso organismi o basi militari internazionali aventi sede in
Italia, sono ammessi a circolare per la durata del mandato.
3. Le targhe dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono essere
chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione
composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le
modalita' da stabilire nel regolamento. Chiunque viola le
disposizioni del presente comma e' soggetto alle sanzioni di cui
all'articolo 100, commi 11 e 15.
4. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1
comporta l'interdizione all'accesso sul territorio nazionale.
5. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e'
soggetto alle sanzioni di cui al comma 7 dell'articolo 93-bis»;
e) al comma 1 dell'articolo 196, l'ultimo periodo e' sostituito
dal seguente: «Nei casi indicati dall'articolo 93-bis, delle
violazioni commesse risponde solidalmente la persona residente in
Italia che abbia a qualunque titolo la disponibilita' del veicolo,
risultante dal documento di cui al comma 2 del medesimo articolo
93-bis, se non prova che la circolazione del veicolo e' avvenuta
contro la sua volonta'».
2. Le disposizioni di cui all'articolo 93-bis, comma 2, del codice
della strada, di cui al citato decreto legislativo n. 285 del 1992,
introdotto dal presente articolo, si applicano decorsi sessanta
giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella
Gazzetta Ufficiale.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente.
Art. 3
Disposizioni relative alle prestazioni sociali accessibili ai
cittadini di Paesi terzi titolari di alcune categorie di permessi
di soggiorno per lavoro, studio e ricerca. Procedura di infrazione
n. 2019/2100.
1. All'articolo 41 del testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Gli stranieri titolari della carta di
soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un
anno, nonche' i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel
loro permesso di soggiorno,» sono sostituite dalle seguenti: «Gli
stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo, i titolari di permesso di soggiorno di durata non
inferiore ad un anno diversi da quelli di cui ai commi 1-bis e 1-ter
del presente articolo e i minori stranieri titolari di uno dei
permessi di soggiorno di cui all'articolo 31»;
b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Gli stranieri titolari di permesso unico di lavoro e i
titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio, che svolgono
un'attivita' lavorativa o che l'hanno svolta per un periodo non
inferiore a sei mesi e hanno dichiarato la loro immediata
disponibilita' allo svolgimento della stessa ai sensi dell'articolo
19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nonche' gli
stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca
sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle
prestazioni costituenti diritti alle quali si applica il regolamento
(CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29
aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza
sociale.
1-ter. In deroga a quanto previsto dal comma 1-bis, nell'ambito
delle prestazioni costituenti diritti, ai fini della fruizione delle
prestazioni familiari di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del
regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 29 aprile 2004, sono equiparati ai cittadini italiani
esclusivamente gli stranieri titolari di permesso unico di lavoro
autorizzati a svolgere un'attivita' lavorativa per un periodo
superiore a sei mesi, nonche' gli stranieri titolari di permesso di
soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia
per un periodo superiore a sei mesi».
2. All'articolo 65, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
dopo le parole: «del diritto di soggiorno permanente,» sono inserite
le seguenti: «ovvero da cittadini di Paesi terzi equiparati ai
cittadini italiani ai sensi dell'articolo 41, comma 1-ter, del testo
unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,».
3. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di
tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 74, comma 1, le parole: «in possesso di carta di
soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286» sono sostituite dalle seguenti: «familiari titolari
della carta di soggiorno di cui agli articoli 10 e 17 del decreto
legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o titolari di permesso di
soggiorno ed equiparate alle cittadine italiane ai sensi
dell'articolo 41, comma 1-ter, del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero titolari di permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo»;
b) all'articolo 75, comma 1, alinea, le parole: «ovvero in
possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286» sono sostituite dalle seguenti:
«o familiari titolari della carta di soggiorno di cui agli articoli
10 e 17 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o titolari di
permesso di soggiorno ed equiparate alle cittadine italiane ai sensi
dell'articolo 41, comma 1-ter, del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero titolari di permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo».
4. All'articolo 1, comma 125, secondo periodo, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, le parole: «cittadini di Stati extracomunitari
con permesso di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni» sono sostituite
dalle seguenti: «familiari titolari della carta di soggiorno di cui
agli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30,
o titolari di permesso di soggiorno ed equiparati ai cittadini
italiani ai sensi dell'articolo 41, comma 1-ter, del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, ovvero di titolari di permesso di soggiorno
UE per soggiornanti di lungo periodo».
5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 355,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' incrementata di 8,5 milioni
di euro per l'anno 2021 e di 12,8 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2022.
6. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni
di cui al comma 5, pari a 8,5 milioni di euro per l'anno 2021 e a
12,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, e agli
ulteriori oneri derivanti dal presente articolo, valutati
complessivamente in 11,608 milioni di euro per l'anno 2021, in 16,408
milioni di euro per l'anno 2022, in 17,308 milioni di euro per l'anno
2023, in 17,508 milioni di euro per l'anno 2024, in 17,708 milioni di
euro per l'anno 2025, in 17,908 milioni di euro per l'anno 2026, in
18,308 milioni di euro per l'anno 2027, in 18,608 milioni di euro per
l'anno 2028, in 18,908 milioni di euro per l'anno 2029 e in 19,208
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede
mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della
normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre
2012, n. 234.
Art. 4
Disposizioni in materia di cooperazione con i centri di assistenza
per il riconoscimento delle qualifiche professionali. Procedura di
infrazione n. 2018/2175.
1. Il comma 5-bis dell'articolo 6 del decreto legislativo 9
novembre 2007, n. 206, e' sostituito dal seguente:
«5-bis. Le autorita' competenti di cui all'articolo 5 prestano
piena collaborazione al centro di assistenza dello Stato membro
ospitante e, se del caso, dello Stato membro d'origine e, su
richiesta, trasmettono ai centri di assistenza degli Stati membri
ospitanti tutte le informazioni pertinenti sui singoli casi, fatte
salve le disposizioni in materia di protezione dei dati personali. In
ogni caso, le autorita' competenti di cui all'articolo 5, prima della
trasmissione, danno avviso della suddetta richiesta al soggetto
interessato».
2. All'articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, il comma 3 e'
sostituito dal seguente:
«3. L'esercizio dell'attivita' di mediazione e' incompatibile con
l'esercizio di attivita' imprenditoriale di produzione, vendita,
rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore
merceologico per il quale si esercita l'attivita' di mediazione
ovvero con la qualita' di dipendente di tale imprenditore, nonche'
con l'attivita' svolta in qualita' di dipendente di ente pubblico o
di dipendente o collaboratore di imprese esercenti i servizi
finanziari di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo
2010, n. 59, o con l'esercizio di professioni intellettuali afferenti
al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attivita' di
mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi».
Art. 5
Disposizioni in materia di riconoscimento delle qualifiche
professionali. Procedura di infrazione n. 2018/2295
1. Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
«1-bis. Le disposizioni del presente decreto si applicano, ove
compatibili, anche ai tirocini professionali di cui all'articolo
17-bis, effettuati dai cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea al di fuori del territorio nazionale»;
b) all'articolo 8, comma 5, alinea, dopo le parole: «previa
verifica,» sono inserite le seguenti: «in caso di dubbio motivato,»;
c) all'articolo 9:
1) al comma 1, lettera b), e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «La condizione che esige un anno di esercizio della
professione non si applica se la professione o la formazione
propedeutica alla professione e' regolamentata»;
2) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente:
«3-bis. Per le attivita' stagionali, le autorita' competenti
di cui all'articolo 5 possono, limitatamente ai casi in cui emergano
motivati dubbi, effettuare controlli per verificare il carattere
temporaneo e occasionale dei servizi prestati in tutto il territorio
nazionale»;
3) al comma 4, le parole da: «alle norme che disciplinano
l'esercizio della professione che e' ammesso ad esercitare» fino alla
fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «a norme
professionali, di carattere professionale, legale o amministrativo,
direttamente connesse alle qualifiche professionali, quali la
definizione della professione, all'uso dei titoli, alla disciplina
relativa ai gravi errori professionali connessi direttamente e
specificamente alla tutela e alla sicurezza dei consumatori, nonche'
alle disposizioni disciplinari applicabili ai professionisti che
esercitano la professione corrispondente nel territorio italiano»;
d) all'articolo 10, comma 1, il primo periodo e' sostituito dal
seguente: «Il prestatore che ai sensi dell'articolo 9 si sposta per
la prima volta da un altro Stato membro al territorio nazionale per
fornire servizi e' tenuto a informare in anticipo l'autorita' di cui
all'articolo 5 con una dichiarazione scritta contenente informazioni
sulla copertura assicurativa o analoghi mezzi di protezione personale
o collettiva per la responsabilita' professionale»;
e) all'articolo 11, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. La verifica preventiva e' ammessa unicamente se e'
finalizzata a evitare danni gravi per la salute o la sicurezza del
destinatario del servizio per la mancanza di qualifica professionale
del prestatore e riguarda solo quanto e' necessario a tale fine»;
f) all'articolo 14, comma 1, dopo le parole: «sono richieste e
assicurate» sono inserite le seguenti: «, in caso di dubbio
motivato,»;
g) all'articolo 22, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere b) e c), per
«materie sostanzialmente diverse» si intendono quelle in relazione
alle quali conoscenze, abilita' e competenze acquisite sono
essenziali per l'esercizio della professione e in cui la formazione
ricevuta dal migrante presenta significative differenze in termini di
contenuto rispetto alla formazione richiesta in Italia. Per le
professioni che rientrano nel titolo III, capo IV, e' fatta salva
l'applicazione dei termini di durata delle condizioni minime di
formazione ivi previsti, nel caso di qualifiche professionali non
acquisite in uno Stato membro»;
h) all'articolo 32, comma 1, dopo le parole: «di veterinario,»
sono inserite le seguenti: «di ostetrica e»;
i) all'articolo 34:
1) al comma 2, l'alinea e' sostituito dal seguente: «La
formazione che permette di ottenere un diploma di medico chirurgo
specialista nelle specializzazioni indicate nell'allegato V, punti
5.1.2, 5.1.3, comporta la partecipazione personale del medico in
formazione specialistica alle attivita' e alle responsabilita'
relative ai servizi presso cui esegue la formazione e risponde ai
seguenti requisiti:»;
2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. La formazione che si svolge a tempo pieno in luoghi
appositi riconosciuti dalle autorita' competenti implica la
partecipazione guidata del medico in formazione specialistica a tutte
le attivita' mediche della struttura in cui essa avviene, compresi i
turni di guardia, nel rispetto degli ordinamenti didattici del corso
di studi, in modo che lo specializzando dedichi alla formazione
pratica e teorica tutta la sua attivita' per l'intera durata della
settimana lavorativa e per tutta la durata dell'anno, secondo
modalita' fissate dalle competenti autorita'. In tali casi si
applicano il regime giuridico e il trattamento economico di cui agli
articoli da 37 a 41 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368»;
l) all'articolo 36, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Il corso di formazione specifica in medicina generale si
svolge secondo le disposizioni degli articoli 24, 26 e 27 del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Esso comporta l'impegno dei
partecipanti a tempo pieno o a tempo parziale con l'obbligo della
frequenza delle attivita' didattiche teoriche e pratiche, da svolgere
sotto il controllo delle regioni o delle province autonome di Trento
e di Bolzano. Il corso si conclude con il rilascio del diploma di
formazione in medicina generale da parte delle regioni o delle
province autonome, in conformita' al modello adottato con decreto del
Ministro della salute».
Art. 6
Disposizioni in materia di professioni ippiche.
Corretta attuazione della direttiva n. 2013/55/UE
1. All'articolo 5, comma 1, lettera l-ter), del decreto legislativo
9 novembre 2007, n. 206, le parole: «allenatore, fantino e guidatore
di cavalli da corsa,» sono soppresse.
Art. 7
Disposizioni in materia di punto di contatto unico.
Procedura di infrazione n. 2018/2374
1. Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al capo I del titolo I, dopo l'articolo 7 e' aggiunto il
seguente:
«Art. 7-bis (Procedure telematiche). - 1. Le procedure di cui
agli articoli 10 e 17 del presente decreto sono eseguite ai sensi
dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.
59. I termini procedurali di cui all'articolo 11, comma 3, e
all'articolo 16, comma 2, del presente decreto iniziano a decorrere
dal momento in cui l'interessato presenta, rispettivamente, la
richiesta o un documento mancante presso il punto di contatto unico o
direttamente all'autorita' competente. Ai fini del presente articolo
l'eventuale richiesta di copie autenticate non e' considerata come
richiesta di documenti mancanti»;
b) all'articolo 59-bis, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Le autorita' competenti di cui all'articolo 5
provvedono affinche' le informazioni di cui al comma 1 del presente
articolo siano fornite in modo chiaro e comprensibile agli utenti,
siano facilmente accessibili mediante connessione remota e per via
elettronica e siano costantemente aggiornate. Verificano altresi' che
il punto di contatto unico di cui all'articolo 25, comma 5, del
decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, risponda tempestivamente a
qualsiasi richiesta di informazione, eventualmente cooperando con il
Centro di assistenza di cui all'articolo 6 del presente decreto.
1-ter. Il Coordinatore nazionale di cui all'articolo 6 adotta
ogni misura idonea a consentire al punto di contatto unico di fornire
le informazioni di cui al comma 1 del presente articolo in un'altra
lingua ufficiale dell'Unione europea».
Art. 8
Disposizioni relative all'etichettatura dei succhi di frutta e di
altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana.
Attuazione della rettifica della direttiva n. 2001/112/CE.
1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 del decreto
legislativo 21 maggio 2004, n. 151, e' sostituita dalla seguente:
«b) le diciture "da concentrato", "da concentrati", "parzialmente
da concentrato" o "parzialmente da concentrati" devono figurare
nell'etichettatura delle miscele di succo di frutta e di succo di
frutta ottenuto da concentrato e di nettare di frutta ottenuto
interamente o parzialmente da concentrato immediatamente accanto alla
denominazione di vendita, in evidenza rispetto all'intero contesto e
a caratteri chiaramente visibili».
Art. 9
Disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) n. 2019/633, in
materia di pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e
alimentare.
1. Al fine di garantire un'equa remunerazione alle imprese agricole
nell'ambito dei rapporti commerciali nelle filiere agroalimentari,
all'articolo 7, comma 1, lettera q), della legge 22 aprile 2021, n.
53, le parole: «del 15 per cento» sono soppresse.
Art. 10
Disposizioni in materia di contratti pubblici.
Procedura di infrazione n. 2018/2273
1. Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 31, comma 8, dopo il secondo periodo e' inserito
il seguente: «Il progettista puo' affidare a terzi attivita' di
consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale,
acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline
dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste
apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la
responsabilita' del progettista anche ai fini di tali attivita'»;
b) all'articolo 46:
1) al comma 1:
1.1) all'alinea sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«nel rispetto del principio di non discriminazione fra i diversi
soggetti sulla base della forma giuridica assunta»;
1.2) dopo la lettera d) e' inserita la seguente:
«d-bis) altri soggetti abilitati in forza del diritto
nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di
architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par
condicio fra i diversi soggetti abilitati»;
1.3) alla lettera e), le parole: «di cui alle lettere da a) a
d)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere da a) a
d-bis)»;
2) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
nonche' dei soggetti di cui alla lettera d-bis) del comma 1 i cui
requisiti minimi sono stabiliti, nelle more dell'adozione del decreto
di cui all'articolo 216, comma 27-octies, con decreto del Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili»;
c) all'articolo 80:
1) al comma 1, alinea, le parole: «, anche riferita a un suo
subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6,» sono
soppresse;
2) al comma 4, il quinto periodo e' sostituito dai seguenti:
«Un operatore economico puo' essere escluso dalla partecipazione a
una procedura d'appalto se la stazione appaltante e' a conoscenza e
puo' adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi
violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al
pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi
violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e
previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo.
Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in
materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili e previo parere del
Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio
dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore delle disposizioni di cui al presente periodo, recante
limiti e condizioni per l'operativita' della causa di esclusione
relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni
caso, devono essere correlate al valore dell'appalto e comunque di
importo non inferiore a 35.000 euro»;
3) al comma 5, alinea, le parole: «, anche riferita a un suo
subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6» sono
soppresse;
4) al comma 7, le parole: «, o un subappaltatore,» sono
soppresse;
d) all'articolo 105:
1) al comma 4:
1.1) la lettera a) e' abrogata;
1.2) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui
all'articolo 80»;
1.3) la lettera d) e' abrogata;
2) il comma 6 e' abrogato;
e) all'articolo 113-bis, dopo il comma 1 sono inseriti i
seguenti:
«1-bis. Fermi restando i compiti del direttore dei lavori,
l'esecutore puo' comunicare alla stazione appaltante il
raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione dello
stato di avanzamento dei lavori.
1-ter. Ai sensi del comma 3 il direttore dei lavori accerta
senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali e
adotta lo stato di avanzamento dei lavori contestualmente all'esito
positivo del suddetto accertamento ovvero contestualmente al
ricevimento della comunicazione di cui al comma 1-bis, salvo quanto
previsto dal comma 1-quater.
1-quater. In caso di difformita' tra le valutazioni del
direttore dei lavori e quelle dell'esecutore in merito al
raggiungimento delle condizioni contrattuali, il direttore dei
lavori, a seguito di tempestivo accertamento in contraddittorio con
l'esecutore, procede all'archiviazione della comunicazione di cui al
comma 1-bis ovvero all'adozione dello stato di avanzamento dei
lavori.
1-quinquies. Il direttore dei lavori trasmette immediatamente
lo stato di avanzamento dei lavori al RUP, il quale, ai sensi del
comma 1, secondo periodo, emette il certificato di pagamento
contestualmente all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori e,
comunque, non oltre sette giorni dalla data della sua adozione,
previa verifica della regolarita' contributiva dell'esecutore e dei
subappaltatori. Il RUP invia il certificato di pagamento alla
stazione appaltante, la quale procede al pagamento ai sensi del comma
1, primo periodo.
1-sexies. L'esecutore puo' emettere fattura al momento
dell'adozione dello stato di avanzamento dei lavori. L'emissione
della fattura da parte dell'esecutore non e' subordinata al rilascio
del certificato di pagamento da parte del RUP.
1-septies. Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP e'
annotato nel registro di contabilita'»;
f) all'articolo 174:
1) al comma 2, il terzo periodo e' soppresso;
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. L'affidatario provvede a sostituire i subappaltatori
relativamente ai quali un'apposita verifica, svolta dalla stazione
appaltante, abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione
di cui all'articolo 80».
2. Ai fini della partecipazione dei soggetti di cui all'articolo
46, comma 1, lettera d-bis), del codice dei contratti pubblici di cui
al citato decreto legislativo n. 50 del 2016, come modificato dal
comma 1, lettera b), numero 1.2), del presente articolo, alle
procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili
individua, con apposito decreto, i requisiti minimi che tali soggetti
sono tenuti a dimostrare, in particolare con riferimento all'obbligo
di nomina di un direttore tecnico, alla verifica del contenuto
dell'oggetto sociale, agli obblighi di regolarita' contributiva, di
comunicazione e di iscrizione al casellario dell'Autorita' nazionale
anticorruzione (ANAC), nonche' all'obbligo di assicurazione per lo
svolgimento delle prestazioni professionali.
3. Il comma 18 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n.
32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55,
e' abrogato.
4. Il comma 2 dell'articolo 14 del regolamento di cui al decreto
del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
2 novembre 2017, n. 192, e' abrogato.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle
procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono
pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di
bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono
ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i
preventivi.
Art. 11
Disposizioni in materia di protezione dagli effetti extraterritoriali
derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un Paese
terzo e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti.
Attuazione del regolamento (CE) n. 2271/96.
1. All'articolo 1 del decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 346,
le parole: «del commercio con l'estero», ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione
internazionale».
Art. 12
Disposizioni relative alle procedure di autorizzazione
all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e
all'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali,
nonche' per ogni tipologia di operazione di esportazione di
materiali proliferanti. Attuazione del regolamento (CE) n.
428/2009.
1. Agli articoli 13, comma 1, e 17, comma 4, del decreto
legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, le parole: «dello sviluppo
economico» sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e
della cooperazione internazionale».
Art. 13
Disposizioni in materia di immissione sul mercato e uso di precursori
di esplosivi. Attuazione del regolamento (UE) 2019/1148
1. Al decreto legislativo 14 settembre 2009, n. 133, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) nel titolo, dopo le parole: «delle sostanze chimiche» sono
aggiunte le seguenti: «e per la violazione delle disposizioni del
regolamento (UE) 2019/1148 relativo all'immissione sul mercato e
all'uso di precursori di esplosivi, che modifica il regolamento (CE)
n. 1907/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013.
Designazione delle autorita' competenti e di coordinamento»;
b) all'articolo 1 e' premessa la seguente partizione: «Capo I.
Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del
regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i
requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la
restrizione delle sostanze chimiche»;
c) all'articolo 1, comma 1, le parole: «Il presente decreto» sono
sostituite dalle seguenti: «Il presente capo»;
d) all'articolo 2, ai commi 1 e 2, le parole: «presente decreto»
sono sostituite dalle seguenti: «presente capo»;
e) dopo l'articolo 17 e' inserito il seguente capo:
«Capo II
Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del
regolamento (UE) 2019/1148 relativo all'immissione sul mercato e
all'uso di precursori di esplosivi
Art. 17-bis (Ambito di applicazione e definizioni). - 1. Il
presente capo reca la disciplina sanzionatoria per la violazione
delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 2019/1148 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo
all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi, che
modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga il regolamento
(UE) n. 98/2013, di seguito denominato "regolamento".
2. Ai fini delle disposizioni contenute nel presente capo si
applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento.
3. Fatte salve le competenze del Ministero dell'interno quale
punto di contatto per le segnalazioni di cui all'articolo 9 del
regolamento, il Ministero della salute e' designato, ai sensi
dell'articolo 11 del regolamento, quale autorita' di coordinamento
del sistema dei controlli connessi alle prescrizioni di cui
all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, all'articolo 7, paragrafi 1 e 2,
all'articolo 8, paragrafi 2, 3, 4 e 5, e alle procedure di cui
all'articolo 9, paragrafo 2, del medesimo regolamento.
4. In attuazione del comma 3, con accordo da adottare in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, integrativo
dell'accordo 29 ottobre 2009 concernente il sistema dei controlli
ufficiali e relative linee di indirizzo per l'attuazione del
regolamento CE n. 1907 del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la
restrizione delle sostanze chimiche (REACH), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 285 del 7 dicembre 2009, sono individuate le
autorita' dello Stato e delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano deputate allo svolgimento dei controlli, nonche'
le modalita' operative dei controlli ufficiali.
Art. 17-ter (Violazione dei divieti derivanti dall'articolo 5 del
regolamento in materia di messa a disposizione, introduzione,
detenzione e uso illeciti di precursori di esplosivi soggetti a
restrizioni). - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque mette a disposizione di privati precursori di esplosivi
soggetti a restrizioni e' punito con l'arresto fino a diciotto mesi e
con l'ammenda fino a 1.000 euro.
2. La pena di cui al comma 1 si applica altresi' al privato che
introduce nel territorio dello Stato, detiene o fa uso di precursori
di esplosivi soggetti a restrizioni.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, sono considerate precursori di
esplosivi soggetti a restrizioni anche le miscele contenenti clorati
o perclorati di cui all'allegato I del regolamento, qualora la
concentrazione complessiva di dette sostanze nella miscela superi il
valore limite di una delle sostanze di cui alla colonna 2 del
medesimo allegato.
Art. 17-quater (Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo
7 del regolamento in materia di omissioni nell'informazione della
catena di approvvigionamento). - 1. Salvo che il fatto costituisca
reato, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a
18.000 euro l'operatore economico che mette a disposizione di altro
operatore economico un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni
omettendo di informarlo, attraverso la scheda di dati di sicurezza
compilata in conformita' all'allegato II del regolamento (CE) n.
1907/2006 o, ove non prevista, attraverso altra modalita'
documentabile per iscritto, che l'acquisizione, l'introduzione, la
detenzione o l'uso del precursore di esplosivi da parte di privati
sono soggetti alla restrizione di cui all'articolo 5, paragrafo 1,
del regolamento.
2. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche
nel caso di messa a disposizione di un precursore di esplosivi
disciplinato, quando l'operatore economico non informa, attraverso la
scheda di dati di sicurezza compilata in conformita' all'allegato II
del regolamento (CE) n. 1907/2006 o, ove non prevista, attraverso
altra modalita' documentabile per iscritto, che le transazioni
sospette, le sparizioni e i furti del precursore sono soggetti
all'obbligo di segnalazione ai sensi dell'articolo 9 del regolamento.
3. Salvo che il fatto costituisca reato e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da 6.000 a 36.000 euro l'operatore
economico che mette precursori di esplosivi disciplinati a
disposizione di un utilizzatore professionale o di un privato
impiegando personale addetto alle vendite che non e' stato informato
circa i prodotti contenenti dette sostanze e circa gli obblighi di
cui agli articoli 5, 7, 8 e 9 del regolamento.
4. Salvo che il fatto costituisca reato e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro l'operatore
economico che non forma la documentazione comprovante le informazioni
fornite al personale addetto alle vendite e non la custodisce per i
successivi cinque anni.
5. Salvo che il fatto costituisca reato e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro l'intermediario
responsabile di un mercato online che non adotta misure idonee a
informare gli utenti che mettono a disposizione precursori di
esplosivi disciplinati attraverso i suoi servizi circa gli obblighi
previsti dal regolamento.
Art. 17-quinquies (Violazione degli obblighi derivanti
dall'articolo 8 del regolamento in materia di omissioni nelle
verifiche all'atto della vendita). - 1. Salvo che il fatto
costituisca reato, e' soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro:
a) l'operatore economico che, nel mettere a disposizione di un
utilizzatore professionale o di un altro operatore economico un
precursore di esplosivi soggetto a restrizioni, omette di richiedere,
per ciascuna transazione, le informazioni di cui all'articolo 8,
paragrafo 2, del regolamento, salvo che la verifica non sia stata
gia' effettuata nei dodici mesi precedenti e che la transazione non
si discosti in maniera significativa da quelle in precedenza
concluse;
b) l'operatore economico che non conserva per diciotto mesi
dalla data della transazione la documentazione relativa alle
informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento, o
che non la esibisce a richiesta delle autorita' preposte ai
controlli.
2. Salvo che il fatto costituisca reato e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro l'intermediario
responsabile di un mercato online che non adotta misure idonee a
garantire che gli utenti che mettono a disposizione precursori di
esplosivi disciplinati attraverso i suoi servizi rispettino gli
obblighi di verifica all'atto della vendita di cui all'articolo 8,
paragrafo 5, del regolamento.
3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato e' punito con
l'arresto fino a un anno e con l'ammenda fino a 500 euro l'acquirente
di un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni che, richiesto
dall'operatore economico di fornire le informazioni di cui
all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento, rende dichiarazioni
false o reticenti.
Art. 17-sexies (Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo
9 del regolamento in materia di omessa segnalazione di transazioni
sospette, sparizioni e furti). - 1. Salvo che il fatto costituisca
reato, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da
10.000 a 60.000 euro:
a) l'operatore economico e l'intermediario responsabile di un
mercato online che non predispongono procedure per la rilevazione
delle transazioni sospette conformemente alle disposizioni di cui
all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento;
b) l'operatore economico e l'intermediario responsabile di un
mercato online che, essendo richiesti di effettuare o avendo
effettuato una transazione sospetta di precursori di esplosivi
disciplinati, omettono nelle ventiquattro ore successive di darne
segnalazione al punto di contatto nazionale.
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato sono puniti
con l'arresto fino a dodici mesi o con l'ammenda fino a 371 euro
l'operatore economico e l'utilizzatore professionale che, avendo
subito il furto o constatato la sparizione di un quantitativo
significativo di precursori di esplosivi disciplinati nella loro
disponibilita', omettono nelle ventiquattro ore successive di darne
segnalazione al punto di contatto nazionale»;
f) all'articolo 18 e' premessa la seguente partizione: «Capo III.
Disposizioni finali».
2. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 18 febbraio 2015,
n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n.
43, e' abrogato.
3. Gli articoli 678-bis e 679-bis del codice penale sono abrogati.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente.
Capo II
Disposizioni in materia di spazio di liberta', sicurezza e
giustizia.
Art. 14
Disposizioni in materia di inammissibilita' delle domande di
protezione internazionale. Sentenza pregiudiziale della Corte di
giustizia dell'Unione europea nelle cause riunite C-297/17,
C-318/17 e C-319/17.
1. All'articolo 29, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28
gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «il richiedente e' stato riconosciuto rifugiato»
sono sostituite dalle seguenti: «al richiedente e' stato riconosciuto
lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria»;
b) dopo le parole: «Convenzione di Ginevra e» sono inserite le
seguenti: «lo stesso».
Art. 15
Disposizioni in materia di validita' e rinnovo del permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Attuazione della
direttiva n. 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003,
relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano
soggiornanti di lungo periodo, e del regolamento (UE) 2017/1954 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, che
modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio che
istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno
rilasciati a cittadini di paesi terzi.
1. Al comma 2 dell'articolo 9 del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole: «e' a tempo indeterminato ed e' rilasciato entro
novanta giorni dalla richiesta» sono sostituite dalle seguenti:
«attesta il riconoscimento permanente del relativo status, fatto
salvo quanto previsto dai commi 4-bis, 7, 10 e 10-bis»;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e' rilasciato entro
novanta giorni dalla richiesta, e' valido per dieci anni e, previa
presentazione della relativa domanda corredata di nuove fotografie,
e' automaticamente rinnovato alla scadenza. Per gli stranieri di eta'
inferiore agli anni diciotto la validita' del permesso di soggiorno
UE per soggiornanti di lungo periodo e' di cinque anni. Il permesso
di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in corso di
validita' costituisce documento di identificazione personale ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, lettera d), del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445».
2. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
rilasciato da oltre dieci anni alla data di entrata in vigore della
presente legge non e' piu' valido per l'attestazione del regolare
soggiorno nel territorio dello Stato.
3. Al titolare dello status di soggiornante di lungo periodo alla
data di entrata in vigore della presente legge, il permesso di
soggiorno previsto dall'articolo 9, comma 2, del testo unico di cui
al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come da ultimo
modificato dal comma 1 del presente articolo, e' concesso a seguito
della prima richiesta avanzata ai fini dell'aggiornamento delle
informazioni trascritte ovvero della fotografia.
4. Il comma 2 dell'articolo 17 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e' abrogato.
Art. 16
Disposizioni in materia di proroga del visto d'ingresso per soggiorni
di breve durata. Attuazione del regolamento (CE) n. 810/2009.
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 4-bis e' inserito il seguente:
«Art. 4-ter (Proroga del visto). - 1. Il questore della
provincia in cui lo straniero si trova puo' prorogare il visto
d'ingresso per soggiorni di breve durata fino alla durata massima
consentita dalla normativa europea, ai sensi dell'articolo 33 del
regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 13 luglio 2009, che istituisce un codice europeo dei visti.
2. Lo straniero che richiede la proroga del visto ai sensi del
comma 1 e' sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.
3. La proroga del visto concessa dal questore consente il
soggiorno dello straniero nel territorio nazionale senza la
necessita' di ulteriori adempimenti.
4. Le informazioni sulla proroga del visto, memorizzate nel
sistema di informazione visti (VIS) conformemente all'articolo 14 del
regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 9 luglio 2008, concernente il VIS e lo scambio di dati tra Stati
membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS),
sono registrate negli archivi del Centro elaborazione dati di cui
all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121»;
b) all'articolo 5:
1) al comma 1, dopo le parole: «o che siano in possesso» sono
inserite le seguenti: «della proroga del visto ai sensi dell'articolo
4-ter o»;
2) al comma 8-bis:
2.1) dopo le parole: «Chiunque contraffa' o altera un visto
di ingresso o reingresso,» sono inserite le seguenti: «una proroga
del visto,»;
2.2) dopo le parole: «al fine di determinare il rilascio di
un visto di ingresso o di reingresso,» sono inserite le seguenti:
«della proroga del visto,»;
c) all'articolo 6, comma 10, le parole: «all'articolo» sono
sostituite dalle seguenti: «agli articoli 4-ter,»;
d) all'articolo 13, comma 2, lettera b):
1) dopo le parole: «o senza avere richiesto» sono inserite le
seguenti: «la proroga del visto o»;
2) dopo le parole: «salvo che il ritardo sia dipeso da forza
maggiore, ovvero quando» sono inserite le seguenti: «la proroga del
visto o»;
3) le parole: «e' stato revocato o annullato o rifiutato
ovvero e'» sono sostituite dalle seguenti: «siano stati revocati o
annullati o rifiutati ovvero quando il permesso di soggiorno sia»;
4) dopo le parole: «legge 28 maggio 2007, n. 68» sono
inserite le seguenti: «, o nel caso in cui sia scaduta la validita'
della proroga del visto».
Art. 17
Disposizioni in materia di rilascio dei documenti di viaggio europei
per il rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e'
irregolare. Attuazione del regolamento (UE) 2016/1953.
1. Dopo il comma 6 dell'articolo 1 del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e' inserito il seguente:
«6-bis. Il documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei
cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare, previsto dal
regolamento (UE) 2016/1953 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 ottobre 2016, e' rilasciato dal questore sulla base del
modello conforme approvato con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione».
Art. 18
Attuazione della direttiva di esecuzione (UE) n. 2019/68 della
Commissione, del 16 gennaio 2019, che stabilisce le specifiche
tecniche per la marcatura delle armi da fuoco e dei loro componenti
essenziali a norma della direttiva n. 91/477/CEE del Consiglio
relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi,
e attuazione della direttiva di esecuzione (UE) 2019/69 della
Commissione, del 16 gennaio 2019, che stabilisce le specifiche
tecniche relative alle armi d'allarme o da segnalazione a norma
della direttiva n. 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo
dell'acquisizione e della detenzione di armi. Procedure di
infrazione n. 2020/0211 e n. 2020/0212.
1. Alla legge 18 aprile 1975, n. 110, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1, terzo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Le munizioni di calibro 9x19 destinate alle Forze armate o
ai Corpi armati dello Stato devono recare il marchio NATO o altra
marcatura idonea a individuarne la specifica destinazione»;
b) all'articolo 2, al secondo comma, secondo periodo, le parole
da: «armi da fuoco corte semiautomatiche» fino a: «parabellum,
nonche' di» sono soppresse e al quinto comma e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Gli strumenti di cui al presente comma, se muniti
di camera di cartuccia, devono essere conformi alle specifiche
tecniche di cui all'allegato annesso alla direttiva di esecuzione
(UE) n. 2019/69 della Commissione, del 16 gennaio 2019, che
stabilisce le specifiche tecniche relative alle armi d'allarme o da
segnalazione a norma della direttiva n. 91/477/CEE del Consiglio
relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi»;
c) dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente:
«Art. 5-bis (Disposizioni particolari per gli strumenti da
segnalazione acustica, gli strumenti lanciarazzi e gli strumenti di
autodifesa). - 1. Il Banco nazionale di prova verifica, a spese
dell'interessato, che gli strumenti da segnalazione acustica e quelli
di cui all'articolo 2, quinto comma, della presente legge, nonche'
gli strumenti di autodifesa, qualora provvisti di camera di
cartuccia, disciplinati dal regolamento emanato ai sensi
dell'articolo 3, comma 32, della legge 15 luglio 2009, n. 94,
prodotti o importati a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, siano conformi alle specifiche tecniche
di cui all'allegato annesso alla direttiva di esecuzione (UE) n.
2019/69. Il Banco nazionale di prova fornisce i risultati delle
predette verifiche agli omologhi punti di contatto degli Stati membri
che ne facciano richiesta.
2. Chiunque produce o pone in commercio gli strumenti di cui al
comma 1 senza l'osservanza delle disposizioni previste dal medesimo
comma e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da
1.500 euro a 15.000 euro.
3. Nel caso in cui l'uso o il porto di armi sia previsto quale
elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato, il reato
stesso sussiste o e' aggravato anche qualora si tratti di strumenti
da segnalazione acustica che non siano conformi alle specifiche
tecniche di cui all'allegato annesso alla direttiva di esecuzione
(UE) n. 2019/69»;
d) all'articolo 11, primo comma, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «La marcatura e' eseguita in conformita' alle
specifiche tecniche di cui all'allegato annesso alla direttiva di
esecuzione (UE) n. 2019/68».
2. Agli strumenti di cui all'articolo 5-bis, comma 1, della legge
18 aprile 1975, n. 110, introdotto dal comma 1, lettera c), del
presente articolo, legittimamente prodotti, importati o detenuti alla
data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad
applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla medesima data.
Art. 19
Disposizioni per l'adeguamento alla direttiva n. 2013/40/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa
agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la
decisione quadro 2005/ 222/GAI del Consiglio. Procedura di
infrazione n. 2019/2033.
1. All'articolo 615-quater del codice penale sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «si procura, riproduce, diffonde,
comunica o consegna» sono sostituite dalle seguenti: «si procura,
detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna,
mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati,
strumenti, parti di apparati o di strumenti,» e le parole: «sino ad
un anno» sono sostituite dalle seguenti: «sino a due anni»;
b) al secondo comma, la parola: «due» e' sostituita dalla
seguente: «tre» e le parole: «ai numeri 1) e 2) del» sono sostituite
dalla seguente: «al»;
c) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Detenzione,
diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri
mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici».
2. All'articolo 615-quinquies del codice penale sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) le parole: «si procura» sono sostituite dalle seguenti:
«abusivamente si procura, detiene,» e le parole: «mette a
disposizione di altri» sono sostituite dalle seguenti: «mette in
altro modo a disposizione di altri o installa»;
b) alla rubrica, la parola: «Diffusione» e' sostituita dalle
seguenti: «Detenzione, diffusione e installazione abusiva».
3. All'articolo 617 del codice penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «da sei mesi a quattro anni» sono
sostituite dalle seguenti: «da un anno e sei mesi a cinque anni»;
b) al terzo comma, le parole: «da uno a cinque anni» sono
sostituite dalle seguenti: «da tre a otto anni».
4. All'articolo 617-bis del codice penale sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il primo comma e' sostituito dal seguente:
«Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, al fine di
prendere cognizione di una comunicazione o di una conversazione
telefonica o telegrafica tra altre persone o comunque a lui non
diretta, ovvero di impedirla o di interromperla, si procura, detiene,
produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in
altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti o
parti di apparati o di strumenti idonei a intercettare, impedire o
interrompere comunicazioni o conversazioni telefoniche o telegrafiche
tra altre persone, e' punito con la reclusione da uno a quattro
anni»;
b) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Detenzione,
diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri
mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o
conversazioni telegrafiche o telefoniche».
5. All'articolo 617-quater del codice penale sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «da sei mesi a quattro anni» sono
sostituite dalle seguenti: «da un anno e sei mesi a cinque anni»;
b) al quarto comma, alinea, le parole: «da uno a cinque anni»
sono sostituite dalle seguenti: «da tre a otto anni».
6. All'articolo 617-quinquies del codice penale sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «installa apparecchiature atte»
sono sostituite dalle seguenti: «al fine di intercettare
comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o
intercorrenti tra piu' sistemi, ovvero di impedirle o interromperle,
si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica,
consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa
apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi
atti»;
b) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Detenzione,
diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri
mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni
informatiche o telematiche».
Art. 20
Disposizioni per l'adeguamento alla direttiva n. 2011/93/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa
alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e
la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro
2004/68/GAI del Consiglio. Procedura di infrazione n. 2018/2335;
caso EU Pilot 2018/9373.
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 600-quater:
1) dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente:
«Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante
l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di
comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a
materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni
diciotto e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa
non inferiore a euro 1.000»;
2) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Detenzione o
accesso a materiale pornografico»;
b) all'articolo 602-ter, ottavo comma, dopo la lettera c) e'
aggiunta la seguente:
«c-bis) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore»;
c) all'articolo 609-ter, primo comma, dopo il numero 5-sexies) e'
aggiunto il seguente:
«5-septies) se dal fatto deriva pericolo di vita per il
minore»;
d) all'articolo 609-quater:
1) dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
«Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, chiunque
compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni
quattordici, abusando della fiducia riscossa presso il minore o
dell'autorita' o dell'influenza esercitata sullo stesso in ragione
della propria qualita' o dell'ufficio ricoperto o delle relazioni
familiari, domestiche, lavorative, di coabitazione o di ospitalita',
e' punito con la reclusione fino a quattro anni»;
2) il terzo comma e' sostituito dal seguente:
«La pena e' aumentata:
1) se il compimento degli atti sessuali con il minore che
non ha compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di
qualsiasi altra utilita', anche solo promessi;
2) se il reato e' commesso da piu' persone riunite;
3) se il reato e' commesso da persona che fa parte di
un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attivita';
4) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte,
deriva al minore un pregiudizio grave;
5) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore»;
e) all'articolo 609-quinquies, terzo comma, dopo la lettera c) e'
aggiunta la seguente:
«c-bis) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore»;
f) all'articolo 609-undecies e' aggiunto, in fine, il seguente
comma:
«La pena e' aumentata:
1) se il reato e' commesso da piu' persone riunite;
2) se il reato e' commesso da persona che fa parte di
un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attivita';
3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte,
deriva al minore un pregiudizio grave;
4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore».
Capo III
Disposizioni in materia di spazio di fiscalita', dogane e
ravvicinamento delle legislazioni
Art. 21
Attuazione della direttiva (UE) n. 2018/1910 del Consiglio, del 4
dicembre 2018, che modifica la direttiva n. 2006/112/CE per quanto
concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme
nel sistema dell'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli
scambi tra Stati membri. Procedura di infrazione n. 2020/0070.
1. Al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 38 e' inserito il seguente:
«Art. 38.1 (Acquisti intracomunitari in regime cosiddetto di
"call off stock"). - 1. In deroga all'articolo 38, comma 3, lettera
b), il soggetto passivo che trasferisce beni della sua impresa da un
altro Stato membro nel territorio dello Stato non effettua un
acquisto intracomunitario se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) i beni sono spediti o trasportati nel territorio dello
Stato dal soggetto passivo, o da un terzo che agisce per suo conto,
per essere ivi ceduti, in una fase successiva e dopo il loro arrivo,
a un altro soggetto passivo che ha il diritto di acquistarli in
conformita' a un accordo preesistente tra i due soggetti passivi;
b) il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni non ha
stabilito la sede della propria attivita' economica ne' dispone di
una stabile organizzazione nello Stato;
c) il soggetto passivo destinatario della cessione e'
identificato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nello Stato e
la sua identita' e il numero di identificazione attribuito dallo
Stato sono noti al soggetto passivo di cui alla lettera b) nel
momento in cui ha inizio la spedizione o il trasporto.
2. Se le condizioni di cui al comma 1 sono soddisfatte,
l'acquisto intracomunitario si considera effettuato dal soggetto
passivo destinatario della cessione, purche' esso acquisti i beni
entro dodici mesi dal loro arrivo nel territorio dello Stato.
3. Il soggetto passivo di cui al comma 1 che trasferisce i beni
nel territorio dello Stato effettua un acquisto intracomunitario ai
sensi dell'articolo 38, comma 3, lettera b):
a) il giorno successivo alla scadenza del periodo di dodici
mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato, se entro tale
periodo i beni non sono stati ceduti al soggetto passivo destinatario
della cessione o al soggetto passivo che lo ha sostituito ai sensi
del comma 5;
b) nel momento in cui, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni
nel territorio dello Stato, viene meno una delle condizioni di cui al
comma 1;
c) prima della cessione se, entro dodici mesi dall'arrivo dei
beni nel territorio dello Stato, i beni sono ceduti a un soggetto
diverso dal destinatario della cessione o dal soggetto che lo ha
sostituito ai sensi del comma 5;
d) prima che abbia inizio la spedizione o il trasporto se,
entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato, i
beni sono spediti o trasportati in un altro Stato;
e) il giorno in cui i beni sono stati effettivamente
distrutti, rubati o perduti oppure ne e' accertata la distruzione, il
furto o la perdita se, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel
territorio dello Stato, i beni sono stati oggetto di distruzione,
furto o perdita.
4. Non si realizza alcun acquisto intracomunitario in relazione
ai beni non ceduti che sono rispediti nello Stato membro di partenza,
entro dodici mesi dal loro arrivo nel territorio dello Stato, se il
soggetto passivo destinatario della cessione o il soggetto passivo
che lo ha sostituito ai sensi del comma 5 del presente articolo
annota la rispedizione nel registro di cui all'articolo 50, comma
5-bis.
5. Se, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio
dello Stato, il soggetto passivo destinatario della cessione e'
sostituito da un altro soggetto passivo, l'acquisto intracomunitario
e' effettuato da quest'ultimo purche', al momento della sostituzione,
siano soddisfatte tutte le altre condizioni di cui al comma 1 e il
soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni annoti la
sostituzione nel registro di cui all'articolo 50, comma 5-bis»;
b) all'articolo 41, dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente:
«2-ter. Le cessioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma
2, lettera c), del presente articolo costituiscono cessioni non
imponibili a condizione che i cessionari abbiano comunicato il numero
di identificazione agli stessi attribuito da un altro Stato membro e
che il cedente abbia compilato l'elenco di cui all'articolo 50, comma
6, o abbia debitamente giustificato l'incompleta o mancata
compilazione dello stesso»;
c) dopo l'articolo 41 sono inseriti i seguenti:
«Art. 41-bis (Cessioni intracomunitarie in regime cosiddetto di
"call off stock"). - 1. In deroga all'articolo 41, comma 2, lettera
c), il soggetto passivo che trasferisce i beni della sua impresa dal
territorio dello Stato verso quello di un altro Stato membro effettua
una cessione intracomunitaria ai sensi dell'articolo 41, comma 1,
lettera a), se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) i beni sono spediti o trasportati nel predetto Stato
membro dal soggetto passivo, o da un terzo che agisce per suo conto,
per essere ivi ceduti, in una fase successiva e dopo il loro arrivo,
a un altro soggetto passivo che ha il diritto di acquistarli in
conformita' a un accordo preesistente tra i due soggetti passivi;
b) il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni non ha
stabilito la sede della propria attivita' economica ne' dispone di
una stabile organizzazione nel predetto Stato membro;
c) il soggetto passivo destinatario della cessione e'
identificato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nel predetto
Stato membro e la sua identita' e il suo numero di identificazione
sono noti al soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni nel
momento in cui ha inizio la spedizione o il trasporto;
d) il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni annota
il loro trasferimento nel registro di cui all'articolo 50, comma
5-bis, e inserisce nell'elenco riepilogativo di cui all'articolo 50,
comma 6, l'identita' e il numero di identificazione attribuito ai
fini dell'imposta sul valore aggiunto al soggetto destinatario dei
beni.
2. Se le condizioni di cui al comma 1 sono soddisfatte, la cessione
intracomunitaria si considera effettuata al momento della cessione
dei beni, qualora la cessione avvenga entro dodici mesi dall'arrivo
degli stessi nel territorio dello Stato membro di destinazione.
3. Il soggetto passivo di cui al comma 1 che trasferisce beni della
sua impresa nel territorio di un altro Stato membro effettua una
cessione ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera c):
a) il giorno successivo alla scadenza dei dodici mesi
dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato membro, se entro tale
periodo i beni non sono stati ceduti al soggetto passivo destinatario
della cessione o al soggetto passivo che lo ha sostituito ai sensi
del comma 5;
b) nel momento in cui, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni
nel territorio dello Stato membro, viene meno una delle condizioni di
cui al comma 1;
c) prima della cessione se, entro dodici mesi dall'arrivo nel
territorio dello Stato membro, i beni sono ceduti a una persona
diversa dal soggetto passivo destinatario della cessione o dal
soggetto che lo ha sostituito ai sensi del comma 5;
d) prima che abbia inizio la spedizione o il trasporto se,
entro dodici mesi dall'arrivo nel territorio dello Stato membro, i
beni sono spediti o trasportati in un altro Stato;
e) il giorno in cui i beni sono stati effettivamente distrutti,
rubati o perduti oppure ne e' accertata la distruzione, il furto o la
perdita se, entro dodici mesi dall'arrivo nel territorio dello Stato
membro, i beni sono stati oggetto di distruzione, furto o perdita.
4. Non si realizza alcuna cessione intracomunitaria in relazione ai
beni non ceduti che sono rispediti nello Stato, entro dodici mesi dal
loro arrivo nel territorio dello Stato membro, se il soggetto che ha
spedito o trasportato i beni annota il ritorno degli stessi nel
registro di cui all'articolo 50, comma 5-bis.
5. Se, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio
dell'altro Stato membro, il soggetto passivo destinatario della
cessione e' sostituito da un altro soggetto passivo, continua ad
applicarsi la disposizione di cui al comma 1, purche', al momento
della sostituzione, siano soddisfatte tutte le condizioni ivi
previste e il soggetto passivo che ha spedito o trasportato i beni
indichi la sostituzione nel registro di cui all'articolo 50, comma
5-bis.
Art. 41-ter (Cessioni a catena). - 1. Ai fini del presente
articolo:
a) si considerano cessioni a catena le cessioni successive di
beni che sono oggetto di un unico trasporto da uno a un altro Stato
membro direttamente dal primo cedente all'ultimo acquirente;
b) si considera operatore intermedio un cedente, diverso dal
primo, che trasporta o spedisce i beni direttamente o tramite un
terzo che agisce per suo conto.
2. Nelle cessioni a catena in cui il trasporto o la spedizione
iniziano nel territorio dello Stato e sono effettuati da un operatore
intermedio, si considera cessione intracomunitaria non imponibile ai
sensi dell'articolo 41 solo la cessione effettuata nei confronti
dell'operatore intermedio. Tuttavia, se l'operatore intermedio
comunica al proprio cedente il numero di identificazione
attribuitogli dallo Stato agli effetti dell'imposta sul valore
aggiunto, si considera cessione intracomunitaria quella effettuata
dall'operatore intermedio. Non si considerano effettuate in Italia le
cessioni successive a quella che costituisce cessione
intracomunitaria.
3. Nelle cessioni a catena in cui il trasporto o la spedizione
terminano nel territorio dello Stato e sono effettuati da un
operatore intermedio, si considera acquisto intracomunitario ai sensi
dell'articolo 38 solo l'acquisto effettuato dall'operatore
intermedio. Tuttavia, se l'operatore intermedio comunica al proprio
cedente il numero di identificazione attribuitogli dallo Stato di
inizio del trasporto o della spedizione, si considera acquisto
intracomunitario quello effettuato dall'acquirente dell'operatore
intermedio. Si considerano effettuate in Italia la cessione posta in
essere dal soggetto che effettua l'acquisto intracomunitario e le
cessioni successive.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle
vendite a distanza effettuate tramite le piattaforme elettroniche che
si considerano aver acquistato e rivenduto i beni stessi»;
d) all'articolo 50:
1) il comma 1 e' abrogato;
2) al comma 2, le parole: «Agli effetti della disposizione del
comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Agli effetti dell'articolo
41, comma 2-ter,»;
3) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Le cessioni e gli acquisti di beni effettuati ai
sensi degli articoli 38-bis e 41- bis del presente decreto devono
essere annotati dal destinatario della cessione e dal cedente in un
apposito registro tenuto e conservato a norma dell'articolo 39 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633»;
4) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «da questi ultimi
ricevuti» sono aggiunte le seguenti: «indicando separatamente le
cessioni e gli acquisti intracomunitari effettuati, rispettivamente,
ai sensi degli articoli 41-bis e 38-bis del presente decreto».
Art. 22
Razionalizzazione della normativa sanzionatoria applicabile ai casi
di introduzione nel territorio dello Stato di piccoli quantitativi
di merce contraffatta da parte del consumatore finale. Attuazione
del regolamento (UE) n. 608/2013.
1. Dopo il comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n.
80, sono inseriti i seguenti:
«7-bis. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
100 euro fino a 7.000 euro l'acquirente finale che, all'interno degli
spazi doganali, introduce con qualsiasi mezzo nel territorio dello
Stato beni provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea
che violano le norme in materia di origine e provenienza dei
prodotti, in materia di proprieta' industriale e di diritto d'autore,
a condizione che i beni introdotti siano pari o inferiori a venti
pezzi ovvero abbiano un peso lordo pari o inferiore a 5 chili e che
l'introduzione dei beni non risulti connessa a un'attivita'
commerciale.
7-ter. L'onere economico della custodia e della distruzione delle
merci e' posto a carico dell'acquirente finale o, ove questi non
provveda, del vettore e la distruzione deve avvenire nel termine di
trenta giorni dalla confisca di cui al comma 7.
7-quater. La sanzione amministrativa di cui al comma 7-bis e'
irrogata dall'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli
competente per il luogo dove e' stato accertato il fatto. La sanzione
e' applicata ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689».
Art. 23
Disposizioni in materia di agenti in attivita' finanziaria e
mediatori creditizi. Attuazione della direttiva n. 2014/17/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito
ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili
residenziali e recante modifica delle direttive n. 2008/48/CE e
2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010.
1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di
cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente:
«10-bis. La Banca d'Italia e' il punto di contatto per la
ricezione delle richieste di informazioni o di collaborazione
provenienti dalle autorita' di altri Stati membri dell'Unione europea
in relazione ai contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del
titolo VI»;
b) dopo l'articolo 128-novies e' inserito il seguente:
«Art. 128-novies.1 (Operativita' transfrontaliera). - 1. Gli
agenti in attivita' finanziaria e i mediatori creditizi possono
svolgere le attivita' alle quali sono abilitati, relative ai
contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI, in un
altro Stato membro dell'Unione europea, anche senza stabilirvi
succursali, previa comunicazione all'Organismo di cui all'articolo
128-undecies.
2. Con riguardo ai contratti di credito disciplinati dal capo
I-bis del titolo VI, i soggetti abilitati dall'autorita' competente
di un altro Stato membro dell'Unione europea a svolgere una o piu'
delle attivita' previste dall'articolo 120-quinquies, comma 1,
lettera g), possono svolgere le stesse attivita' nel territorio della
Repubblica, anche senza stabilirvi succursali, dopo che l'autorita'
competente dello Stato membro di origine ne ha dato comunicazione
all'Organismo di cui all'articolo 128-undecies. L'avvio
dell'attivita' e' consentito decorso un mese dalla data in cui il
soggetto abilitato e' stato informato della comunicazione.
3. I soggetti di cui al comma 2 del presente articolo sono
iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo di cui
all'articolo 128-undecies. L'Organismo procede all'iscrizione entro
un mese dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2»;
c) all'articolo 128-decies, dopo il comma 4-bis e' inserito il
seguente:
«4-ter. Con riguardo ai soggetti di cui all'articolo
128-novies.1, comma 2, l'autorita' competente dello Stato membro di
origine, dopo aver informato l'Organismo di cui all'articolo
128-undecies, puo' effettuare ispezioni presso le succursali
stabilite nel territorio della Repubblica»;
d) all'articolo 128-undecies, dopo il comma 4 e' aggiunto il
seguente:
«4-bis. L'Organismo collabora con le autorita' di altri Stati
membri dell'Unione europea competenti sui soggetti di cui
all'articolo 128-novies.1, comma 2; a tale fine puo' scambiare
informazioni con queste autorita', entro i limiti e nel rispetto
delle procedure previsti dal diritto dell'Unione europea»;
e) all'articolo 128-duodecies, dopo il comma 1-ter sono inseriti
i seguenti:
«1-quater. L'Organismo, entro un mese dalla ricezione della
comunicazione di cui all'articolo 128-novies.1, comma 1, comunica
l'intenzione dell'agente in attivita' finanziaria o del mediatore
creditizio di svolgere in un altro Stato membro dell'Unione europea
le attivita' relative ai contratti di credito disciplinati dal capo
I-bis del titolo VI all'autorita' competente dell'altro Stato membro;
la comunicazione all'autorita' competente comprende l'indicazione
delle banche o degli intermediari finanziari previsti dal titolo V su
mandato dei quali l'agente in attivita' finanziaria svolge la propria
attivita'. L'Organismo definisce le modalita' della comunicazione di
cui all'articolo 128-novies.1, comma 1, e della successiva
comunicazione all'autorita' competente dell'altro Stato membro.
1-quinquies. Con riguardo alle attivita' diverse da quelle alle
quali si applicano le disposizioni sull'operativita' transfrontaliera
di cui all'articolo 128-novies.1, l'Organismo informa i soggetti di
cui all'articolo 128-novies.1, comma 2, delle condizioni previste per
il loro svolgimento in Italia. L'informazione e' fornita prima
dell'avvio dell'operativita' della succursale o comunque entro due
mesi dalla comunicazione di cui all'articolo 128-novies.1, comma 2.
1-sexies. L'Organismo verifica il rispetto delle disposizioni
applicabili ai soggetti di cui all'articolo 128-novies.1, comma 2. A
questo fine puo':
a) chiedere loro di fornire informazioni e di trasmettere atti e
documenti secondo le modalita' e i termini stabiliti dall'Organismo
stesso, nonche' procedere ad audizione personale;
b) effettuare ispezioni presso le succursali dopo averne
informato l'autorita' competente dello Stato membro di origine;
c) ordinare ai soggetti che operano attraverso una succursale di
porre termine alla violazione delle disposizioni previste dagli
articoli 120-septies, 120-octies, 120-novies, 120-decies,
120-undecies, comma 2, 120-terdecies e 120-noviesdecies, comma 2, del
presente testo unico e dell'articolo 13, comma 1-bis, lettera b),
numero 1), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141; se il
destinatario dell'ordine non pone termine alla violazione,
l'Organismo puo' adottare le ulteriori misure necessarie, compreso il
divieto di intraprendere nuove operazioni, dopo averne informato
l'autorita' competente dello Stato membro di origine; della misura e'
data tempestiva comunicazione alla Commissione europea;
d) chiedere ai medesimi soggetti di apportare alla struttura
organizzativa della succursale le modifiche necessarie per assicurare
il rispetto delle disposizioni di cui alla lettera c) o per
consentire all'autorita' competente dello Stato membro di origine di
assicurare il rispetto delle disposizioni sulla remunerazione del
personale;
e) informare l'autorita' competente dello Stato membro di origine
della violazione delle disposizioni previste ai sensi del capo I-bis
del titolo VI diverse da quelle indicate alla lettera c), commesse da
soggetti che operano attraverso una succursale; se l'autorita'
competente dello Stato membro di origine non adotta misure adeguate
entro un mese dalla comunicazione o il soggetto comunque persiste
nell'agire in modo tale da mettere a repentaglio gli interessi dei
consumatori o l'ordinato funzionamento dei mercati, l'Organismo puo'
vietare di intraprendere nuove operazioni, dopo averne informato
l'autorita' competente dello Stato membro di origine; della misura e'
data tempestiva comunicazione alla Commissione europea e all'ABE;
l'Organismo puo' chiedere alla Banca d'Italia di ricorrere all'ABE ai
sensi dell'articolo 6, comma 4;
f) procedere ai sensi di quanto previsto dalla lettera e), quando
un soggetto che opera in regime di libera prestazione dei servizi ha
commesso una violazione delle disposizioni previste ai sensi del capo
I-bis del titolo VI del presente testo unico e dell'articolo 13,
comma 1-bis, lettera b), numero 1), del decreto legislativo 13 agosto
2010, n. 141.
1-septies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono stabilite, sentita la Banca d'Italia, le forme e le
modalita' con le quali l'Organismo esercita i poteri previsti dal
comma 1-sexies»;
f) all'articolo 128-terdecies, dopo il comma 4 e' aggiunto il
seguente:
«4-bis. La Banca d'Italia e l'Organismo, nel rispetto delle
proprie competenze, collaborano anche mediante lo scambio di
informazioni necessarie per lo svolgimento delle rispettive funzioni
e in particolare per consentire all'Organismo l'esercizio dei poteri
ad esso conferiti. La trasmissione di informazioni all'Organismo per
le suddette finalita' non costituisce violazione del segreto
d'ufficio da parte della Banca d'Italia».
2. Il comma 1-sexies dell'articolo 128-duodecies del testo unico di
cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introdotto dal
comma 1 del presente articolo, si applica a decorrere dalla data di
entrata in vigore del decreto previsto dal comma 1-septies del
medesimo articolo 128-duodecies, introdotto dal citato comma 1 del
presente articolo.
3. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 20, comma 1-bis, dopo le parole: «n. 385,» sono
inserite le seguenti: «e, nel rispetto del diritto dell'Unione
europea, dai soggetti di cui all'articolo 128-novies.1, comma 2, del
citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993»;
b) all'articolo 22, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. In caso di cancellazione dagli elenchi di soggetti che
svolgono, ai sensi dell'articolo 128-novies.1, comma 1, del testo
unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
attivita' relative ai contratti di credito disciplinati dal capo
I-bis del titolo VI del medesimo testo unico in altri Stati membri
dell'Unione europea, l'Organismo ne da' comunicazione con ogni mezzo
adeguato alle autorita' competenti degli altri Stati membri
tempestivamente e, in ogni caso, non oltre quattordici giorni dalla
cancellazione»;
c) all'articolo 23:
1) al comma 3:
1.1) alla lettera a), dopo il numero 7) e' aggiunto il
seguente:
«7-bis) gli Stati membri dell'Unione europea in cui
l'agente in attivita' finanziaria puo' svolgere le attivita' relative
ai contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI del
testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385»;
1.2) alla lettera b), dopo il numero 7) e' aggiunto il
seguente:
«7-bis) gli Stati membri dell'Unione europea in cui
l'agente in attivita' finanziaria puo' svolgere, anche senza
stabilirvi succursali, le attivita' relative ai contratti di credito
disciplinati dal capo I-bis del titolo VI del testo unico di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385»;
2) al comma 4, dopo la lettera f-bis) e' aggiunta la seguente:
«f-ter) gli Stati membri dell'Unione europea in cui il
mediatore creditizio puo' svolgere, anche senza stabilirvi
succursali, le attivita' relative ai contratti di credito
disciplinati dal capo I-bis del titolo VI del testo unico di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385»;
3) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
«6-bis. Nell'elenco dei soggetti di cui all'articolo
128-novies.1, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, sono indicate le informazioni contenute
nella comunicazione inviata dall'autorita' competente dello Stato
membro di origine, compresi almeno:
a) la denominazione del soggetto;
b) l'indirizzo della sede amministrativa e, se del caso,
della succursale con sede in Italia;
c) l'indirizzo, anche di posta elettronica, o un altro
recapito».
Capo IV
Disposizioni in materia di affari economici e monetari
Art. 24
Disposizioni in materia di bilancio di esercizio e consolidato.
Attuazione della direttiva n. 2013/34/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio,
ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune
tipologie di imprese, recante modifica della direttiva n.
2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione
delle direttive nn. 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio.
1. All'articolo 111-duodecies delle disposizioni per l'attuazione
del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto
30 marzo 1942, n. 318, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Il primo comma si applica anche qualora i soci illimitatamente
responsabili siano societa' di capitali soggette al diritto di un
altro Stato membro dell'Unione europea o societa' soggette al diritto
di un altro Stato assimilabili giuridicamente alle imprese a
responsabilita' limitata disciplinate dal diritto di uno Stato membro
dell'Unione europea».
2. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2423-ter, sesto comma, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Nei casi in cui la compensazione e' ammessa dalla
legge, sono indicati nella nota integrativa gli importi lordi oggetto
di compensazione»;
b) all'articolo 2435-bis, quarto comma, le parole: «e quinto
comma dell'articolo 2423-ter,» sono sostituite dalle seguenti: «,
quinto e sesto comma dell'articolo 2423-ter,»;
c) all'articolo 2435-ter, dopo il quarto comma e' aggiunto il
seguente:
«Agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione
finanziaria non si applicano le disposizioni previste dal presente
articolo, dal sesto comma dell'articolo 2435-bis e dal secondo comma
dell'articolo 2435-bis con riferimento alla facolta' di comprendere
la voce D dell'attivo nella voce CII e la voce E del passivo nella
voce D»;
d) all'articolo 2361, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, indicando la denominazione, la sede legale e la
forma giuridica di ciascun soggetto partecipato».
3. Al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 26, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Ai medesimi fini dei commi 1 e 2, la totalita' dei
diritti di voto dei soci dell'impresa partecipata e' ridotta dei
diritti di voto inerenti alle azioni o alle quote proprie detenute
dall'impresa partecipata stessa, o da una sua controllata, o detenute
da terzi per conto di tali imprese.
3-ter. Le imprese controllate sono oggetto di consolidamento
indipendentemente dal luogo in cui sono costituite»;
b) all'articolo 27:
1) al comma 1, alinea, dopo le parole: «non abbiano superato,»
sono inserite le seguenti: «su base consolidata,»;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. La verifica del superamento dei limiti numerici
indicati al comma 1 puo' essere effettuata su base aggregata senza
effettuare le operazioni di consolidamento. In tale caso, i limiti
numerici indicati al comma 1, lettere a) e b), sono maggiorati del 20
per cento»;
3) al comma 2, le parole: «comma precedente» sono sostituite
dalle seguenti: «comma 1»;
c) all'articolo 39, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. L'elenco previsto dall'articolo 38, comma 2, lettera
d), deve altresi' indicare, per ciascuna impresa, l'importo del
patrimonio netto e dell'utile o della perdita risultante dall'ultimo
bilancio approvato. Tali informazioni possono essere omesse quando
l'impresa controllata non e' tenuta a pubblicare il suo stato
patrimoniale in base alle disposizioni della legge nazionale
applicabile».
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per la
prima volta al bilancio dell'impresa e al bilancio consolidato
relativi al primo esercizio successivo a quello chiuso o in corso al
31 dicembre 2019.
5. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 25
Disposizioni in materia di marcatura e formato elettronico unico di
comunicazione delle relazioni finanziarie annuali. Attuazione del
regolamento delegato (UE) n. 2019/ 815 della Commissione, del 17
dicembre 2018, che integra la direttiva n. 2004/109/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme
tecniche di regolamentazione relative alla specificazione del
formato elettronico unico di comunicazione.
1. All'articolo 154-ter del testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1.1. Gli amministratori curano l'applicazione delle
disposizioni del regolamento delegato (UE) 2019/815 della
Commissione, del 17 dicembre 2018, alle relazioni finanziarie annuali
che gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine
pubblicano conformemente al comma 1.
1.2. Il revisore legale o la societa' di revisione legale,
nella relazione di revisione di cui all'articolo 14 del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, esprime altresi' un giudizio
sulla conformita' del progetto di bilancio d'esercizio e del bilancio
consolidato, compresi nella relazione finanziaria annuale, alle
disposizioni del regolamento delegato di cui al comma 1.1 del
presente articolo, sulla base di un principio di revisione elaborato,
a tale fine, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 39 del 2010»;
b) al comma 6, dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) le eventuali disposizioni di attuazione del comma 1.1».
Art. 26
Disposizioni sanzionatorie in materia di abusi di mercato. Procedura
di infrazione n. 2019/2130
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 182 e' sostituito dal seguente:
«Art. 182 (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni degli
articoli 184, 185, 187-bis e 187-ter si applicano ai fatti
concernenti:
a) strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i
quali e' stata presentata una richiesta di ammissione alla
negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese
dell'Unione europea;
b) strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i
quali e' stata presentata una richiesta di ammissione alla
negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano o
di altro Paese dell'Unione europea;
c) strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato
di negoziazione;
d) strumenti finanziari non previsti dalle lettere a), b) e
c), il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno
strumento finanziario menzionato nelle stesse lettere ovvero ha un
effetto su tale prezzo o valore, compresi, ma non in via esclusiva, i
credit default swap e i contratti differenziali;
e) condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle
aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato
regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto
d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono
strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010
della Commissione, del 12 novembre 2010.
2. Le disposizioni degli articoli 185 e 187-ter si applicano
altresi' ai fatti concernenti:
a) i contratti a pronti su merci che non sono prodotti
energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione
del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui
all'articolo 180, comma 1, lettera a);
b) gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o
gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito,
idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore
di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore
dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;
c) gli indici di riferimento (benchmark).
3. Le disposizioni del presente titolo si applicano a qualsiasi
operazione, ordine o altra condotta relativi agli strumenti
finanziari di cui ai commi 1 e 2, indipendentemente dal fatto che
tale operazione, ordine o condotta avvenga in una sede di
negoziazione.
4. I reati e gli illeciti previsti dal presente titolo sono
sanzionati secondo la legge italiana, anche se commessi in territorio
estero, quando attengono a strumenti finanziari ammessi o per i quali
e' stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in
un mercato regolamentato italiano o in un sistema multilaterale di
negoziazione italiano o a strumenti finanziari negoziati su un
sistema organizzato di negoziazione italiano»;
b) all'articolo 183, comma 1, dopo la lettera b) e' aggiunta la
seguente:
«b-bis) alle negoziazioni di valori mobiliari o strumenti
collegati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), del
regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, per la stabilizzazione di valori mobiliari,
quando tali negoziazioni sono effettuate conformemente all'articolo
5, paragrafi 4 e 5, del medesimo regolamento»;
c) l'articolo 184 e' sostituito dal seguente:
«Art. 184 (Abuso o comunicazione illecita di informazioni
privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione
di abuso di informazioni privilegiate). - 1. E' punito con la
reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a
euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni
privilegiate in ragione della sua qualita' di membro di organi di
amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della
partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di
un'attivita' lavorativa, di una professione o di una funzione, anche
pubblica, o di un ufficio:
a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o
indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti
finanziari utilizzando le informazioni medesime;
b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del
normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o
dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi
dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;
c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali
informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella
lettera a).
2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque,
essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della
preparazione o dell'esecuzione di attivita' delittuose, commette
taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1.
3. Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2,
e' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con
la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila
chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per
ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il
carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei
fatti di cui al comma 1.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa puo'
essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci
volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la
rilevante offensivita' del fatto, per le qualita' personali del
colpevole o per l'entita' del prodotto o del profitto conseguito dal
reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od
operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una
piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di
quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati,
anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari,
ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12
novembre 2010»;
d) all'articolo 185, i commi 2-bis e 2-ter sono abrogati;
e) all'articolo 187, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. In caso di condanna per uno dei reati previsti dal
presente capo e' sempre ordinata la confisca dei beni che ne
costituiscono il profitto».
Art. 27
Attuazione della direttiva (UE) 2020/1504 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 7 ottobre 2020, che modifica la direttiva
2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari.
1. All'articolo 4-terdecies, comma 1, del testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera p) e'
aggiunta la seguente:
«p-bis) ai soggetti autorizzati a prestare servizi di
crowdfunding ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020».
2. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere
dal 10 novembre 2021.
Art. 28
Modifiche al codice delle assicurazioni private. Attuazione della
direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 18 dicembre 2019, che modifica la direttiva 2009/138/CE, in
materia di accesso ed esercizio delle attivita' di assicurazione e
di riassicurazione (solvibilita' II), la direttiva 2014/65/UE,
relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e la direttiva (UE)
2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema
finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.
1. Al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 14-bis, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Qualora il programma di attivita' indichi che una parte
rilevante dell'attivita' dell'impresa sara' esercitata in regime di
stabilimento o di libera prestazione dei servizi in altro Stato
membro e che tale attivita' e' potenzialmente rilevante per il
mercato dello Stato membro ospitante, l'IVASS, con adeguato livello
di dettaglio, informa l'AEAP e l'autorita' di vigilanza dello Stato
membro interessato in merito»;
b) all'articolo 46-bis, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. L'IVASS informa l'AEAP in merito alla richiesta di
autorizzazione all'utilizzo o alla modifica di un modello interno.
L'IVASS puo' chiedere all'AEAP assistenza tecnica per la decisione
sulla domanda»;
c) all'articolo 59, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Qualora il programma di attivita' indichi che una parte
rilevante dell'attivita' dell'impresa sara' esercitata in regime di
stabilimento o di libera prestazione dei servizi in altro Stato
membro e che tale attivita' e' potenzialmente rilevante per il
mercato dello Stato membro ospitante, l'IVASS, con adeguato livello
di dettaglio, informa l'AEAP e l'autorita' di vigilanza dello Stato
membro interessato in merito»;
d) all'articolo 192, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Qualora l'IVASS individui, nell'impresa che svolge
attivita' rilevante nel territorio di un altro Stato membro ai sensi
dell'articolo 14-bis, comma 2-bis, un deterioramento delle condizioni
finanziarie o altri rischi emergenti derivanti da tale attivita' che
possano avere un effetto transfrontaliero, informa con adeguato
livello di dettaglio l'AEAP e l'autorita' di vigilanza dello Stato
membro ospitante»;
e) all'articolo 193, dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:
«1-ter. L'IVASS informa l'autorita' di vigilanza dello Stato
membro di origine qualora abbia motivo di ritenere che l'impresa di
altro Stato membro che svolge attivita' rilevante nel territorio
della Repubblica desta preoccupazioni gravi e giustificate sugli
interessi di tutela dei consumatori. Nei casi in cui non sia
possibile giungere ad una soluzione congiunta tra l'IVASS e
l'autorita' dello Stato membro, l'IVASS puo' rinviare la questione
all'AEAP e chiederne l'assistenza»;
f) all'articolo 195, comma 3, le parole: «commi 3 e 4» sono
sostituite dalle seguenti: «commi 3, 4 e 4-bis»;
g) all'articolo 195-bis, dopo il comma 1-bis e' inserito il
seguente:
«1-ter. L'IVASS informa l'autorita' di vigilanza dello Stato di
origine qualora abbia motivo di ritenere che l'impresa di
riassicurazione di altro Stato membro che svolge attivita' rilevante
nel territorio della Repubblica puo' destare preoccupazioni gravi e
giustificate sugli interessi di tutela dei consumatori. Nei casi in
cui non sia possibile giungere ad una soluzione congiunta tra l'IVASS
e l'autorita' dello Stato membro, l'IVASS puo' rinviare la questione
all'AEAP e chiederne l'assistenza»;
h) all'articolo 207-octies:
1) al comma 2, le parole: «e presenta loro immediatamente la
domanda completa» sono sostituite dalle seguenti: «, inclusa l'AEAP,
e trasmette loro tempestivamente la domanda completa, comprensiva
della documentazione presentata. L'IVASS puo' chiedere l'assistenza
tecnica all'AEAP per la decisione sulla domanda, secondo quanto
previsto all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento
(UE) n. 1094/2010»;
2) al comma 5, il terzo periodo e' sostituito dal seguente:
«L'IVASS decide in via definitiva se l'AEAP non adotta la decisione
conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n.
1094/2010»;
i) dopo l'articolo 208-ter e' inserito il seguente:
«Art. 208-quater (Piattaforme di collaborazione costituite
dall'AEAP). - 1. L'IVASS fornisce tempestivamente, su richiesta
dell'AEAP, tutte le informazioni necessarie per consentire il
corretto funzionamento delle piattaforme di collaborazione costituite
presso l'AEAP.
2. L'IVASS puo' richiedere la creazione, richiedendone la
relativa costituzione, di piattaforme di collaborazione con le
autorita' di vigilanza degli altri Stati membri o aderire a
piattaforme esistenti»;
l) all'articolo 217-ter, comma 4, il terzo periodo e' sostituito
dal seguente: «L'autorita' di vigilanza sul gruppo decide in via
definitiva se l'AEAP non adotta la decisione di cui al comma 3 del
presente articolo conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, del
regolamento (UE) n. 1094/2010».
Capo V
Disposizioni in materia di sanita'
Art. 29
Disposizioni relative alla vendita di medicinali veterinari per via
telematica. Attuazione della direttiva 2004/28/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che modifica la
direttiva 2001/82/CE recante un codice comunitario relativo ai
medicinali veterinari.
1. Al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 92, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Al fine di garantire la sicurezza dei medicinali
veterinari offerti a distanza al pubblico mediante i servizi della
societa' dell'informazione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, il Ministero della
salute e' l'autorita' alla quale compete emanare disposizioni per
impedire l'accesso agli indirizzi internet corrispondenti ai siti web
individuati come promotori di pratiche illegali da parte degli utenti
mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal
territorio italiano, ai sensi degli articoli 14, comma 3, 15, comma
2, e 16, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 70 del 2003.
5-ter. Il Ministero della salute indice periodicamente la
conferenza di servizi di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 7
agosto 1990, n. 241, per l'esame dei casi segnalati o riscontrati
nella sorveglianza svolta d'intesa con il Comando dei carabinieri per
la tutela della salute, finalizzata all'identificazione delle
violazioni della disciplina sulla vendita a distanza dei medicinali
veterinari al pubblico mediante i servizi della societa'
dell'informazione. Alla conferenza di servizi partecipano, come
amministrazioni interessate, il Ministero dello sviluppo economico e
il Comando dei carabinieri per la tutela della salute e, come
osservatori, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.
5-quater. Il Ministero della salute, anche a seguito
dell'istruttoria della conferenza di servizi di cui al comma 5-ter,
dispone con provvedimento motivato in via d'urgenza la cessazione di
pratiche commerciali consistenti nell'offerta, attraverso i mezzi
della societa' dell'informazione, di medicinali veterinari non
conformi ai requisiti previsti dal presente decreto.
5-quinquies. I provvedimenti di cui ai commi 5-bis e 5-quater
sono eseguiti dal Comando dei carabinieri per la tutela della salute.
I medesimi provvedimenti sono pubblicati in apposita sottosezione
afferente alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito
internet istituzionale del Ministero della salute»;
b) all'articolo 108, dopo il comma 18 e' aggiunto il seguente:
«18-bis. In caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti di
cui ai commi 5-bis e 5-quater dell'articolo 92 entro il termine
indicato nei medesimi provvedimenti, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria di cui al comma 8».
Art. 30
Modifica all'articolo 1, comma 536, della legge 30 dicembre 2018, n.
145. Caso NIF n. 2020/4008. Pubblicita' nel settore sanitario
1. All'articolo 1, comma 536, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Le strutture
sanitarie private di cura si dotano di un direttore sanitario che
comunica il proprio incarico all'ordine territoriale competente per
il luogo in cui ha sede la struttura. A tale ordine territoriale
compete l'esercizio del potere disciplinare nei confronti del
direttore sanitario limitatamente alle funzioni connesse
all'incarico».
Art. 31
Disposizioni relative alla vendita di prodotti cosmetici per via
telematica. Attuazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui
prodotti cosmetici.
1. Al decreto legislativo 4 dicembre 2015, n. 204, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Al fine di garantire la sicurezza dei prodotti
cosmetici offerti a distanza al pubblico mediante i servizi della
societa' dell'informazione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, il Ministero della
salute e' l'autorita' alla quale compete emanare disposizioni per
impedire l'accesso agli indirizzi internet corrispondenti ai siti web
individuati come promotori di pratiche illegali da parte degli utenti
mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal
territorio italiano, ai sensi degli articoli 14, comma 3, 15, comma
2, e 16, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 70 del 2003.
2-ter. Il Ministero della salute indice periodicamente la
conferenza di servizi di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 7
agosto 1990, n. 241, per l'esame dei casi segnalati o riscontrati
nella sorveglianza effettuata d'intesa con il Comando dei carabinieri
per la tutela della salute, finalizzata all'identificazione delle
violazioni alla disciplina sulla vendita a distanza dei prodotti
cosmetici al pubblico mediante i servizi della societa'
dell'informazione. Alla conferenza di servizi partecipano, come
amministrazioni interessate, il Ministero dello sviluppo economico e
il Comando dei carabinieri per la tutela della salute e, come
osservatori, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.
2-quater. Il Ministero della salute, anche a seguito
dell'istruttoria della conferenza di servizi di cui al comma 2-ter,
dispone con provvedimento motivato, in via d'urgenza, la cessazione
di pratiche commerciali consistenti nell'offerta, attraverso i mezzi
della societa' dell'informazione, di prodotti cosmetici non conformi
ai requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 1223/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009.
2-quinquies. I provvedimenti di cui ai commi 2-bis e 2-quater
sono eseguiti dal Comando dei carabinieri per la tutela della salute.
I medesimi provvedimenti sono pubblicati in apposita sottosezione
afferente alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito
internet istituzionale del Ministero della salute.
2-sexies. In caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti di
cui ai commi 2-bis e 2-quater entro il termine indicato nei medesimi
provvedimenti, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 20.000 a euro 250.000»;
b) all'articolo 18, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Qualora dall'analisi di campioni risulti un illecito
amministrativo, si applicano le disposizioni dell'articolo 15 della
legge 24 novembre 1981, n. 689. L'Istituto superiore di sanita' e'
l'autorita' competente ad effettuare le analisi di revisione.
1-ter. In caso di pagamento della sanzione in misura ridotta ai
sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
competente a ricevere il pagamento medesimo e' l'organo regionale di
cui al comma 1 del presente articolo».
Art. 32
Disposizioni relative alla vendita di biocidi per via telematica.
Attuazione del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a
disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi.
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 15 della legge 6 agosto 2013, n.
97, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Al fine di garantire la sicurezza dei biocidi offerti a
distanza al pubblico mediante i servizi della societa'
dell'informazione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, il Ministero della salute
e' l'autorita' alla quale compete emanare disposizioni per impedire
l'accesso agli indirizzi internet corrispondenti ai siti web
individuati come promotori di pratiche illegali da parte degli utenti
mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal
territorio italiano, ai sensi degli articoli 14, comma 3, 15, comma
2, e 16, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 70 del 2003.
2-ter. Il Ministero della salute indice periodicamente la
conferenza di servizi istruttoria per l'esame dei casi segnalati o
riscontrati nella sorveglianza effettuata d'intesa con il Comando dei
carabinieri per la tutela della salute, finalizzata
all'identificazione delle violazioni della disciplina sulla vendita a
distanza dei biocidi al pubblico mediante i servizi della societa'
dell'informazione. Alla conferenza di servizi partecipano, come
amministrazioni interessate, il Ministero dello sviluppo economico e
il Comando dei carabinieri per la tutela della salute e, come
osservatori, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.
2-quater. Il Ministero della salute, anche a seguito
dell'istruttoria della conferenza di servizi di cui al comma 2-ter,
dispone con provvedimento motivato, in via d'urgenza, la cessazione
di pratiche commerciali consistenti nell'offerta, attraverso i mezzi
della societa' dell'informazione, di biocidi non conformi ai
requisiti previsti dal regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012.
2-quinquies. I provvedimenti di cui ai commi 2-bis e 2-quater
sono eseguiti dal Comando dei carabinieri per la tutela della salute.
I medesimi provvedimenti sono pubblicati in apposita sottosezione
afferente alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito
internet istituzionale del Ministero della salute.
2-sexies. In caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti di cui
ai commi 2-bis e 2-quater entro il termine indicato nei medesimi
provvedimenti, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 20.000 a euro 250.000».
Art. 33
Disposizioni sulla protezione degli animali utilizzati a fini
scientifici. Procedura di infrazione n. 2016/2013
1. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2014,
n. 26, dopo le parole: «Il comma 1» sono inserite le seguenti: «, ad
eccezione delle prescrizioni di cui alla lettera a) del medesimo
comma 1,».
2. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014,
n. 26, le parole: «, ad eccezione delle procedure per la
sperimentazione di anestetici ed analgesici» sono soppresse.
3. All'articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, il
comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. L'autorizzazione e' concessa solo se l'allevatore, il
fornitore o l'utilizzatore e i rispettivi stabilimenti sono conformi
ai requisiti del presente decreto».
4. All'articolo 31, comma 4, lettera i), del decreto legislativo 4
marzo 2014, n. 26, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e del
rispetto dell'obbligo di sostituzione».
5. All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014,
n. 26, le parole: «1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti:
«30 giugno 2022».
6. All'articolo 1, comma 756, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
dopo le parole: «Gli animali» sono inserite le seguenti: «di cui alla
legge 7 febbraio 1992, n. 150, e sottoposti a particolari forme di
protezione in attuazione di convenzioni e accordi internazionali».
Capo VI
Disposizioni in materia di protezione dei consumatori
Art. 34
Designazione dell'autorita' competente per l'esecuzione del
regolamento (UE) 2017/1128 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 14 giugno 2017, relativo alla portabilita' transfrontaliera di
servizi di contenuti online nel mercato interno.
1. Dopo il comma 7 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n.
249, e' inserito il seguente:
«7-bis. Per l'esecuzione del regolamento (UE) 2017/1128 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo alla
portabilita' transfrontaliera di servizi di contenuti online nel
mercato interno, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e'
designata quale autorita' competente ai sensi dell'articolo 5 del
regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 12 dicembre 2017. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
svolge le relative funzioni, ai sensi dell'articolo 3, numero 6), del
citato regolamento (UE) 2017/2394, con i poteri di indagine e di
esecuzione di cui all'articolo 9 dello stesso regolamento, esercitati
conformemente all'articolo 10 del medesimo regolamento, nonche' con i
poteri previsti dalla presente legge e dall'articolo 2, comma 20,
della legge 14 novembre 1995, n. 481».
Art. 35
Modifica all'articolo 7-bis del decreto legislativo 21 marzo 2005, n.
66, in materia di emissioni di gas ad effetto serra. Caso ARES
(2019) 7142023.
1. All'articolo 7-bis, comma 1, del decreto legislativo 21 marzo
2005, n. 66, le parole: «nell'anno 2020 e, dell'elettricita' fornita
nel 2020,» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno di riferimento
e dell'elettricita' fornita nell'anno di riferimento».
Art. 36
Modifiche al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, in materia di
sistema europeo per lo scambio di quote di emissione dei gas a
effetto serra.
1. Al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) l'articolo 37 e' abrogato;
b) alla rubrica dell'allegato I, le parole: «la presente
direttiva» sono sostituite dalle seguenti: «il presente decreto
legislativo».
Art. 37
Designazione delle autorita' competenti per l'esecuzione del
regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorita' nazionali
responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i
consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004, e loro
poteri minimi.
1. Al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 27:
1) al comma 1, le parole: «regolamento 2006/2004/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla
cooperazione tra le autorita' nazionali responsabili dell'esecuzione
della normativa che tutela i consumatori» sono sostituite dalle
seguenti: «regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorita'
nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i
consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004»;
2) al comma 2, le parole: «regolamento 2006/2004/CE» sono
sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2017/2394»;
b) all'articolo 37-bis, comma 1, dopo le parole: «L'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato» sono inserite le seguenti:
«e' designata, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento
(UE) 2017/2394, quale autorita' competente responsabile
dell'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5
aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati
con i consumatori. In materia di accertamento e di sanzione delle
violazioni della citata direttiva 93/13/CEE, si applica l'articolo 27
del presente codice. L'Autorita'»;
c) all'articolo 66, comma 4, le parole: «ai sensi dell'articolo
3, lettera c), del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004» sono sostituite dalle
seguenti: «ai sensi dell'articolo 3, numero 6), del regolamento (UE)
2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre
2017»;
d) all'articolo 144-bis:
1) al comma 1, alinea, le parole: «dell'articolo 3, lettera c),
del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 ottobre 2004, nonche' le disposizioni vigenti nelle
ulteriori materie per le quali e' prevista la competenza di altre
autorita' nazionali, svolge le funzioni di autorita' competente, ai
sensi del medesimo articolo 3, lettera c), del citato regolamento
(CE) n. 2006/2004» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 3,
numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 12 dicembre 2017, nonche' le disposizioni vigenti
nelle ulteriori materie per le quali e' prevista la competenza di
altre autorita' nazionali, svolge le funzioni di autorita'
competente, ai sensi del medesimo articolo 3, numero 6), del
regolamento (UE) 2017/2394»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il Ministero dello sviluppo economico e le altre
autorita' competenti ai sensi dell'articolo 3, numero 6), del
regolamento (UE) 2017/2394, che dispongono di tutti i poteri minimi
di cui all'articolo 9 dello stesso regolamento e li esercitano
conformemente all'articolo 10 del medesimo regolamento, conservano
gli ulteriori e piu' ampi poteri loro attribuiti dalla normativa
vigente. Con riferimento alle infrazioni lesive degli interessi
collettivi dei consumatori in ambito nazionale, escluse
dall'applicazione del citato regolamento (UE) 2017/2394, le autorita'
di cui al primo periodo del presente comma, fermi restando gli
ulteriori e piu' ampi poteri loro attribuiti dalla normativa vigente,
esercitano i medesimi poteri di indagine e di esecuzione di cui
all'articolo 9 del citato regolamento, in conformita' all'articolo 10
del medesimo regolamento, con facolta' di avvalersi anche di soggetti
appositamente incaricati, che acquisiscono i dati, le notizie e le
informazioni secondo le competenze e le modalita' stabilite dai
rispettivi regolamenti»;
3) ai commi 4 e 9, le parole: «regolamento (CE) n. 2006/2004»
sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2017/2394»;
4) al comma 8, le parole: «degli articoli 3, lettera c), e 4,
del citato regolamento (CE) n. 2006/2004» sono sostituite dalle
seguenti: «degli articoli 3, numero 6), 5, 9 e 10 del regolamento
(UE) 2017/2394»;
5) al comma 9-bis, secondo periodo, le parole: «svolge le
funzioni di autorita' competente ai sensi dell'articolo 3, lettera
c), del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorita'
nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i
consumatori» sono sostituite dalle seguenti: «e' designata autorita'
competente ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento
(UE) 2017/2394».
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 51-octies del codice della
normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di
cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 23 maggio 2011, n.
79, e' aggiunto il seguente:
«1-bis. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e'
designata, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento
(UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12
dicembre 2017, quale autorita' competente responsabile
dell'applicazione della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti
turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il
regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva
90/314/CEE del Consiglio. In materia di accertamento e di sanzione
delle violazioni della citata direttiva (UE) 2015/2302, si applica
l'articolo 27 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206».
3. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 4 novembre
2014, n. 169, le parole: «regolamento (CE) 2006/2004» sono sostituite
dalle seguenti: «regolamento (UE) 2017/2394».
4. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 luglio
2015, n. 129, le parole: «regolamento (CE) n. 2006/2004» sono
sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2017/2394».
Capo VII
Disposizioni in materia di energia
Art. 38
Disposizioni sulla metodologia di calcolo da utilizzare per la
determinazione di energia prodotta dai biocarburanti e dai
bioliquidi. Procedura di infrazione n. 2019/2095.
1. Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 38, comma 1, le parole: «di cui al provvedimento
di attuazione della direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 aprile 2009» sono sostituite dalle seguenti: «di
cui al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66»;
b) all'articolo 39, comma 1, le parole: «di cui al provvedimento
di attuazione della direttiva 2009/30/CE» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66»;
c) all'allegato 1, parte 2, recante «Calcolo della quota di
energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto», punto
1:
1) alla lettera b), dopo le parole: «lettera c-bis) del
presente paragrafo» sono aggiunte le seguenti: «e dalla parte 1,
punto 2, primo periodo, del presente allegato»;
2) alla lettera c-bis):
2.1) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) i biocarburanti sostenibili prodotti a partire da
colture coltivate su superfici agricole come colture principali
soprattutto a fini energetici, diverse dai cereali e da altre colture
amidacee, zuccherine e oleaginose, a condizione che sia dimostrato
che tali colture sono state coltivate su terreni di cui all'allegato
V-bis, parte C, paragrafo 8, lettera b), del decreto legislativo 21
marzo 2005, n. 66»;
2.2) la lettera c) e' abrogata.
2. La rubrica dell'articolo 10 del decreto legislativo 21 marzo
2017, n. 51, e' sostituita dalla seguente: «Modifiche all'allegato
V-bis al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in attuazione
degli allegati I e II della direttiva (UE) 2015/1513».
Capo VIII
Altre disposizioni
Art. 39
Modifiche all'articolo 2 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
concernente il Comitato interministeriale per gli affari europei
1. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, le parole: «di venti unita', di personale
appartenente alla terza area o qualifiche equiparate,» sono
sostituite dalle seguenti: «di ventotto unita', di cui ventiquattro
appartenenti alla terza area o qualifiche equiparate e quattro
appartenenti alla seconda area o qualifiche equiparate, di
personale»;
b) al comma 8, le parole: «appartenente alla terza area o
qualifiche equiparate,» sono sostituite dalle seguenti: «, di cui tre
unita' appartenenti alla terza area o qualifiche equiparate e tre
unita' appartenenti alla seconda area o qualifiche equiparate,».
Art. 40
Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, concernenti il ruolo
del Parlamento nel processo decisionale relativo alla posizione da
assumere in sede europea.
1. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) al comma 1, secondo periodo, le parole: «Su loro richiesta,»
sono soppresse e dopo le parole: «riunioni del Consiglio dell'Unione
europea» sono inserite le seguenti: «e dell'Eurogruppo e delle
riunioni informali nelle loro diverse formazioni»;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Le competenti Commissioni parlamentari, secondo le
disposizioni dei Regolamenti delle Camere, prima di ogni riunione del
Consiglio dell'Unione europea, possono adottare atti di indirizzo
volti a delineare i principi e le linee dell'azione del Governo
nell'attivita' preparatoria di adozione degli atti dell'Unione
europea»;
b) all'articolo 7, comma 1, le parole: «coerente con gli» sono
sostituite dalle seguenti: «conforme agli».
Art. 41
Modifica all'articolo 29 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
concernente la legge di delegazione europea e la legge europea
1. All'articolo 29 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il comma 8
e' sostituito dal seguente:
«8. Al fine di consentire la celere entrata in vigore dei disegni
di legge di cui ai commi 4 e 5, nel caso di ulteriori esigenze di
adempimento di obblighi di cui all'articolo 1, il Presidente del
Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei, di
concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e con gli altri Ministri interessati, puo' presentare
alle Camere, entro il 31 luglio di ogni anno, previo parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, un ulteriore disegno di
legge di delegazione europea e un ulteriore disegno di legge europea,
i cui titoli sono completati dalla dicitura: "secondo semestre". Per
il disegno di legge di delegazione europea di cui al presente comma
non e' prescritta la relazione illustrativa di cui al comma 7».
Art. 42
Modifica all'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
concernente il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di
regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del
diritto dell'Unione europea.
1. Al comma 6 dell'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n.
234, e' premesso il seguente periodo: «Il Ministro dell'economia e
delle finanze, con uno o piu' decreti da adottare di concerto con i
Ministri competenti per materia, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, per le materie di competenza delle regioni, delle
province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, puo'
definire i criteri e le procedure riguardanti i procedimenti
istruttori propedeutici all'esercizio dell'azione di rivalsa di cui
al presente comma».
Art. 43
Monitoraggio parlamentare sull'attuazione
del Piano nazionale di ripresa e resilienza
1. Il Governo trasmette alle Camere, su base semestrale, relazioni
periodiche sullo stato di avanzamento dell'attuazione del programma
di riforme e investimenti contenuti nel Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR), approvato in base al regolamento (UE) 2021/241 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che
istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.
2. Le Commissioni parlamentari competenti per l'esame del PNRR
esaminano le relazioni semestrali di cui al comma 1 e svolgono ogni
opportuna attivita' conoscitiva, secondo le disposizioni dei
rispettivi regolamenti, finalizzata al monitoraggio del corretto
utilizzo delle risorse dell'Unione europea assegnate all'Italia, alla
verifica del conseguimento soddisfacente dei traguardi e degli
obiettivi intermedi, anche in considerazione delle regole fissate
dall'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/241 sull'erogazione dei
contributi finanziari, nonche' alla valutazione dell'impatto
economico, sociale e territoriale derivante dall'attuazione delle
riforme e dalla realizzazione dei progetti finanziati.
3. Nell'esercizio dell'attivita' di cui al comma 2, le Commissioni
parlamentari svolgono in particolare audizioni dei soggetti
responsabili e attuatori dei progetti e sopralluoghi nei luoghi in
cui sono in corso di realizzazione i progetti del PNRR aventi
ricadute sui territori.
4. Al termine dell'esame di ogni relazione semestrale, possono
essere adottati atti di indirizzo al Governo che indicano le
eventuali criticita' riscontrate nel programma di adozione delle
riforme concordate in sede europea e nello stato di avanzamento dei
singoli progetti.
Art. 44
Rafforzamento delle strutture del Ministero dell'economia e delle
finanze preposte alle attivita' di gestione, monitoraggio e
controllo degli interventi dell'Unione europea per il periodo di
programmazione 2021-2027.
1. Ai fini del rafforzamento delle attivita' di gestione,
monitoraggio e controllo degli interventi cofinanziati dall'Unione
europea per il periodo di programmazione 2021-2027 nonche' di
adeguamento dell'ordinamento interno alla normativa europea, il
Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad assumere a
tempo indeterminato, per le esigenze delle strutture del Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato del medesimo Ministero, con
corrispondente incremento della vigente dotazione organica, un
contingente di personale nel numero massimo di cinquanta unita' da
inquadrare nel livello iniziale della terza area, attraverso
l'indizione di appositi concorsi pubblici, anche avvalendosi della
Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle
Pubbliche Amministrazioni, di cui all'articolo 35, comma 5, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente
articolo, pari a euro 2.205.000 annui a decorrere dall'anno 2021, si
provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il
recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della
legge 24 dicembre 2012, n. 234.
Art. 45
Assunzione di personale presso l'Autorita' nazionale anticorruzione
1. Ai fini del rafforzamento dei compiti istituzionali
dell'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC), in particolare per
quanto disposto dal PNRR con riferimento alla digitalizzazione delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, la medesima Autorita' e' autorizzata ad assumere personale
a tempo indeterminato, con corrispondente modifica della dotazione
organica vigente, nel numero massimo di ventotto unita', di cui
venticinque con la qualifica di funzionario e tre con la qualifica di
impiegato, da inquadrare nel livello iniziale della qualifica di
riferimento.
2. Ai fini di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di euro
587.833 per l'anno 2021, euro 2.625.278 per l'anno 2022, euro
2.678.135 per l'anno 2023, euro 2.738.467 per l'anno 2024, euro
2.840.306 per l'anno 2025, euro 2.990.711 per l'anno 2026, euro
3.163.030 per l'anno 2027, euro 3.339.026 per l'anno 2028, euro
3.520.826 per l'anno 2029, euro 3.705.663 per l'anno 2030, euro
3.887.854 per l'anno 2031 ed euro 4.254.378,38 annui a decorrere
dall'anno 2032. Ai relativi oneri si provvede, quanto a euro 587.833
per l'anno 2021, euro 2.625.278 per l'anno 2022, euro 2.678.135 per
l'anno 2023, euro 2.738.467 per l'anno 2024, euro 2.840.306 per
l'anno 2025 ed euro 2.990.711 per l'anno 2026, mediante
corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa
europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n.
234, e, quanto a euro 3.163.030 per l'anno 2027, euro 3.339.026 per
l'anno 2028, euro 3.520.826 per l'anno 2029, euro 3.705.663 per
l'anno 2030, euro 3.887.854 per l'anno 2031 ed euro 4.254.378,38
annui a decorrere dall'anno 2032, a carico del bilancio dell'ANAC.
Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a
euro 1.628.961 per l'anno 2027, euro 1.719.599 per l'anno 2028, euro
1.813.226 per l'anno 2029, euro 1.908.417 per l'anno 2030, euro
2.002.245 per l'anno 2031 ed euro 2.191.006 annui a decorrere
dall'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi
pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189.
Art. 46
Sviluppo della funzione consultiva
1. In attuazione del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il
dispositivo per la ripresa e la resilienza, e al fine di un efficace
monitoraggio e controllo degli interventi dell'Unione europea per il
periodo di programmazione 2021-2027, il presente articolo reca
disposizioni in merito allo sviluppo della funzione consultiva.
2. Limitatamente alle risorse stanziate dal PNRR e ai fondi
complementari al PNRR, le sezioni riunite della Corte dei conti in
sede consultiva, a richiesta delle amministrazioni centrali e degli
altri organismi di diritto pubblico nazionali, rendono pareri nelle
materie di contabilita' pubblica, su fattispecie di valore
complessivo non inferiore a un milione di euro, e assicurano la
funzione nomofilattica sull'esercizio della funzione consultiva da
parte delle sezioni regionali di controllo. I medesimi pareri sono
resi dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, a
richiesta dei comuni, delle province, delle citta' metropolitane e
delle regioni, sulle condizioni di applicabilita' della normativa di
contabilita' pubblica all'esercizio delle funzioni e alle attivita'
finanziate con le risorse stanziate dal PNRR e con i fondi
complementari al PNRR. E' esclusa, in ogni caso, la gravita' della
colpa qualora l'azione amministrativa si sia conformata ai pareri
resi dalla Corte dei conti in via consultiva ai sensi del presente
comma nel rispetto dei presupposti generali per il rilascio dei
medesimi.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal
presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Art. 47
Disposizioni relative al versamento delle risorse proprie dell'Unione
europea. Anticipazione del fondo di rotazione e reintegro sui
capitoli di bilancio dello Stato.
1. Al fine di assicurare il tempestivo versamento all'Unione
europea dei contributi a carico dell'Italia per il finanziamento del
bilancio generale dell'Unione europea, il fondo di rotazione di cui
all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e' autorizzato ad
anticipare le occorrenti risorse a valere sulle proprie
disponibilita'.
2. Al reintegro delle anticipazioni di cui al comma 1 si provvede
tempestivamente a valere sugli stanziamenti dei corrispondenti
capitoli di bilancio dello Stato iscritti nello stato di previsione
della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.
Art. 48
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge,
ad eccezione degli articoli 1, 3, 44 e 45, non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
e le autorita' interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla
presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 dicembre 2021
MATTARELLA
Draghi, Presidente del Consiglio
dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Cartabia