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 Home  /  Leggi e Normative  /  Normativa Appalti  /  Testo Coordinato Del Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 aprile 2022, n. 36 

Testo del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 (in Gazzetta  Ufficiale
- Serie generale - n. 100 del 30  aprile  2022),  coordinato  con  la
legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79 (in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla  pag.  1),  recante:  «Ulteriori  misure  urgenti  per
l'attuazione del Piano nazionale di ripresa  e  resilienza  (PNRR).».
(22A03859) 
Art. 1 
 
     Definizione dei profili professionali specifici nell'ambito 
           della pianificazione di fabbisogni di personale 
 
  1. All'articolo 6-ter, comma 1, del decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, le parole «la semplificazione e» sono  soppresse  e  le
parole «di nuove figure e competenze professionali»  sono  sostituite
dalle seguenti: «e alla definizione dei nuovi  profili  professionali
individuati dalla contrattazione collettiva, con particolare riguardo
all'insieme di conoscenze, (( competenze e capacita' del personale ))
da assumere anche per sostenere la transizione digitale ed  ecologica
della pubblica amministrazione (( e  relative  anche  a  strumenti  e
tecniche di progettazione  e  partecipazione  a  bandi  nazionali  ed
europei, nonche' alla gestione dei relativi finanziamenti ))». 
  2.  In  fase  di  prima  applicazione  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 6-ter del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,
come modificato (( dal presente articolo )), le  linee  di  indirizzo
sono emanate entro il 30 giugno 2022 ((, previo accordo  in  sede  di
Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2,  lettera  c),
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 )). 
                               Art. 2 
 
         Piattaforma unica di reclutamento per centralizzare 
     le procedure di assunzione nelle pubbliche amministrazioni 
 
  1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  dopo  l'articolo
35-bis e' inserito il seguente: 
    «Art.  35-ter.   (Portale   unico   del   reclutamento).   -   1.
L'assunzione   a   tempo   determinato    e    indeterminato    nelle
amministrazioni pubbliche centrali di cui all'articolo 1, comma 2,  e
nelle autorita' amministrative indipendenti avviene mediante concorsi
pubblici orientati alla massima partecipazione  ai  quali  si  accede
mediante registrazione nel Portale unico  del  reclutamento,  di  cui
all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019,  ((  n.  56,  di
seguito   denominato   ))   "Portale",   disponibile    all'indirizzo
www.InPA.gov.it, sviluppato dal Dipartimento della funzione  pubblica
della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne cura la gestione. 
    2. All'atto della registrazione al Portale l'interessato  compila
il  proprio  curriculum  vitae,  completo  di  tutte  le  generalita'
anagrafiche ivi richieste, con valore di dichiarazione sostitutiva di
certificazione ai sensi (( dell'articolo 46 del testo unico di cui al
decreto )) del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,
indicando (( un indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  o  un
domicilio digitale )) a lui intestato al quale intende ricevere  ogni
comunicazione relativa alla procedura cui  intende  partecipare,  ivi
inclusa  quella  relativa  all'eventuale  assunzione   in   servizio,
unitamente ad un recapito telefonico. La registrazione al Portale  e'
gratuita e puo' essere (( effettuata  ))  esclusivamente  mediante  i
sistemi di identificazione di cui all'articolo 64, commi  2-quater  e
2-nonies, del (( codice dell'amministrazione digitale, di cui  al  ))
decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82.  L'iscrizione  al  Portale
comporta il  consenso  al  trattamento  dei  dati  personali  per  le
finalita' e con le modalita' di cui al (( regolamento  (UE)  2016/679
)) del Parlamento europeo e del Consiglio ((, del 27 aprile  2016,  e
del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al  ))
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Non si tiene conto  delle
iscrizioni che non contengono tutte le indicazioni circa il  possesso
dei requisiti richiesti per la registrazione nel Portale o  richieste
dai bandi di concorso. 
    (( 2-bis. A  decorrere  dall'anno  2023  la  pubblicazione  delle
procedure di reclutamento nei siti istituzionali e sul Portale  unico
del reclutamento esonera le amministrazioni  pubbliche,  inclusi  gli
enti locali, dall'obbligo di pubblicazione delle selezioni  pubbliche
nella Gazzetta Ufficiale. )) 
    3. Le informazioni necessarie per  l'iscrizione  al  Portale,  le
modalita' di accesso e  di  utilizzo  dello  stesso  da  parte  delle
amministrazioni di cui al comma 1 e quelle per la  pubblicazione  dei
bandi di  concorso  sono  definite  entro  il  31  ottobre  2022  con
protocolli adottati  d'intesa  tra  il  Dipartimento  della  funzione
pubblica della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e  ciascuna
amministrazione. Per i  reclutamenti  delle  amministrazioni  di  cui
all'articolo 3, i protocolli tengono  conto  delle  specificita'  dei
rispettivi ordinamenti, inclusa quella di cui all'articolo  19  della
legge 4 novembre 2010, n. 183. 
    4. (( L'utilizzo del Portale e'  esteso  a  ))  Regioni  ed  enti
locali per le rispettive selezioni  di  personale.  Le  modalita'  di
utilizzo da parte di Regioni ed enti locali sono definite,  entro  il
31 ottobre  2022,  con  decreto  del  ((  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione )), adottato previa intesa in Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
    5. I bandi per il reclutamento e per la mobilita'  del  personale
pubblico sono pubblicati sul Portale secondo  lo  schema  predisposto
dal Dipartimento  della  funzione  pubblica.  Il  Portale  garantisce
l'acquisizione della documentazione  relativa  a  tali  procedure  da
parte delle amministrazioni pubbliche in formato aperto  e  organizza
la pubblicazione in modo accessibile e ricercabile secondo  parametri
utili ai cittadini che intendono partecipare a tali procedure. 
    6. All'attuazione delle disposizioni  del  presente  articolo  si
provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie  e  strumentali
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica.». 
  2. Il Portale unico del reclutamento (( di cui all'articolo  35-ter
del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dal comma  1  del
presente articolo )), e' operativo dal 1° luglio 2022 e, a  decorrere
dalla medesima data, puo'  essere  utilizzato  dalle  amministrazioni
pubbliche centrali di cui all'articolo 1, comma 2,  ((  del  medesimo
decreto  legislativo  n.  165  del  2001   ))   e   dalle   autorita'
amministrative  indipendenti.  Dal  1°  novembre  2022  le   medesime
amministrazioni utilizzano il  Portale  per  tutte  le  procedure  di
assunzione a tempo determinato e indeterminato.  Resta  fermo  quanto
previsto dall'articolo 1, comma 4, ultimo periodo, del  decreto-legge
9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2021, n. 113. 
  3. Ai concorsi banditi prima della data di entrata  in  vigore  del
presente decreto continua ad applicarsi la  disciplina  vigente  alla
data di pubblicazione del bando. 
  4. Per gli avvisi di selezione pubblicati sul  Portale  ((  di  cui
all'articolo  35-ter  del  decreto  legislativo  n.  165  del   2001,
introdotto dal comma 1 del presente  articolo  )),  gli  obblighi  di
comunicazione di cui all'articolo 3, comma 1, del ((  regolamento  di
cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,  n.
184 e all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 14 marzo 2013,
n.  33,  si  intendono  assolti  mediante  pubblicazione,  da   parte
dell'amministrazione cui e' indirizzata  l'istanza  di  accesso  agli
atti o di accesso civico generalizzato, di  un  apposito  avviso  sul
medesimo Portale. 
  5. All'articolo 14-bis, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150, sono aggiunte in fine le seguenti parole:  «avvalendosi
del Portale del reclutamento di cui all'articolo 3,  comma  7,  della
legge 19 giugno 2019, n. 56.». 
  6. All'articolo 247  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,  i
commi 8 e 9 sono abrogati. 
  7. A decorrere dal 1° novembre 2022 i componenti delle  commissioni
esaminatrici  dei  concorsi  pubblici  svolti  secondo  le  modalita'
previste dall'articolo 4, comma  3-quinquies,  del  decreto-legge  31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30
ottobre 2013, n. 125,  e  dall'articolo  35,  comma  5,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono individuati nel rispetto  dei
principi della parita' di genere, attraverso il  Portale  ((  di  cui
all'articolo 35-ter del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001,
introdotto dal comma 1 del presente articolo, prevedendo altresi'  la
partecipazione di soggetti in possesso  di  requisiti  di  comprovata
professionalita'  ed  esperienza,  tra  cui  anche   specialisti   in
psicologia del lavoro e risorse umane )). Fino alla predetta data, il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, anche avvalendosi della  Commissione  per  l'attuazione
del progetto di riqualificazione delle pubbliche  amministrazioni  di
cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo  2001,
n. 165,  nomina  i  componenti  delle  commissioni  esaminatrici  dei
concorsi pubblici unici di cui all'articolo 4, comma 3-quinquies, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e delle procedure  selettive  di
cui dell'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, (( sulla  base  di  elenchi  di  nominativi  scelti  mediante
sorteggio tra i soggetti )) in possesso di  requisiti  di  comprovata
professionalita'  e  competenza.  Gli  elenchi  sono  formati   dalle
amministrazioni destinatarie delle predette procedure concorsuali che
assicurano il rispetto del principio di trasparenza  e  imparzialita'
dell'azione amministrativa. Le disposizioni di cui al presente  comma
si applicano anche alla procedura di nomina delle sottocommissioni  e
dei comitati di vigilanza. Per le finalita' di cui al presente comma,
i termini di cui all'articolo 53, comma 10, del  decreto  legislativo
30 marzo  2001,  n.  165,  relativi  all'autorizzazione  a  rivestire
l'incarico di commissario  nelle  procedure  concorsuali  di  cui  al
presente articolo, sono rideterminati, rispettivamente,  in  dieci  e
quindici giorni. L'articolo 3, comma 15, della legge 19 giugno  2019,
n. 56 e' abrogato. 
                               Art. 3 
 
               Riforma delle procedure di reclutamento 
            del personale delle pubbliche amministrazioni 
 
  1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  dopo  l'articolo
35-ter, introdotto dall'articolo 2 del presente decreto, e'  inserito
il seguente: 
     «Art. 35-quater. (Procedimento per  l'assunzione  del  personale
non dirigenziale). - 1. I concorsi per l'assunzione del personale non
dirigenziale delle amministrazioni di cui all'articolo  1,  comma  2,
ivi inclusi quelli indetti dalla  Commissione  per  l'attuazione  del
progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni  (RIPAM)
di cui all'articolo 35, comma 5, (( ed  esclusi  quelli  relativi  al
personale di cui all'articolo 3, )) prevedono: 
       a)  l'espletamento  di  almeno  una  prova  scritta,  anche  a
contenuto  teorico-pratico,  e  di  una  prova  orale,   comprendente
l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera ((  ai
sensi dell'articolo  37.  Le  prove  di  esame  sono  finalizzate  ad
accertare il possesso delle competenze,  intese  come  insieme  delle
conoscenze e delle capacita' logico-tecniche, comportamentali nonche'
manageriali, per i profili che  svolgono  tali  compiti,  che  devono
essere specificate nel bando e definite in maniera  coerente  con  la
natura dell'impiego, ovvero  delle  abilita'  residue  nel  caso  dei
soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12  marzo  1999,
n. 68. Per profili iniziali e non specializzati, le  prove  di  esame
danno   particolare   rilievo   all'accertamento   delle    capacita'
comportamentali, incluse quelle relazionali, e delle  attitudini  )).
Il numero delle prove d'esame e le relative modalita' di  svolgimento
e correzione devono contemperare l'ampiezza (( e  la  profondita'  ))
della valutazione delle competenze definite nel bando con  l'esigenza
di assicurare tempi  rapidi  e  certi  di  svolgimento  del  concorso
orientati ai principi espressi nel comma 2; 
      b)  l'utilizzo  di  strumenti   informatici   e   digitali   e,
facoltativamente,  lo  svolgimento  in  videoconferenza  della  prova
orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni  tecniche  che  ne
assicurino la pubblicita',  l'identificazione  dei  partecipanti,  la
sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita', nel  rispetto
della normativa in materia di protezione dei  dati  personali  e  nel
limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente; 
      c) che le prove di esame possano essere precedute da  forme  di
preselezione  con  test  predisposti  anche  da  imprese  e  soggetti
specializzati in selezione di personale,  nei  limiti  delle  risorse
disponibili a  legislazione  vigente,  e  ((  possano  ))  riguardare
l'accertamento delle conoscenze o il possesso delle competenze di cui
alla (( lettera a) )), indicate nel bando; 
      d) che i contenuti di ciascuna prova siano  disciplinati  dalle
singole  amministrazioni   responsabili   dello   svolgimento   delle
procedure di cui al presente articolo, le quali adottano la tipologia
selettiva  piu'  conferente  con  la  tipologia  dei  posti  messi  a
concorso, prevedendo che per l'assunzione di  profili  specializzati,
oltre  alle  competenze,  siano  valutate  le  esperienze  lavorative
pregresse e pertinenti ((, anche presso  la  stessa  amministrazione,
ovvero le abilita' residue nel caso dei soggetti di cui  all'articolo
1, comma 1, della  legge  12  marzo  1999,  n.  68  )).  Le  predette
amministrazioni possono prevedere  che  nella  predisposizione  delle
prove le commissioni siano integrate da esperti in valutazione  delle
competenze e selezione del personale, senza nuovi o maggiori oneri  a
carico della finanza pubblica; 
      e) per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede  di
bando, ad elevata specializzazione tecnica, una fase  di  valutazione
dei titoli legalmente  riconosciuti  e  strettamente  correlati  alla
natura e  alle  caratteristiche  delle  posizioni  bandite,  ai  fini
dell'ammissione a successive fasi concorsuali; 
      f) che i titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi
i titoli di servizio, possano concorrere, in misura non  superiore  a
un terzo, alla formazione del punteggio finale. 
    2. Le procedure di reclutamento di cui al comma 1 si svolgono con
modalita'  che   ne   garantiscano   l'imparzialita',   l'efficienza,
l'efficacia  e  la  celerita'   di   espletamento,   che   assicurino
l'integrita' delle prove, la  sicurezza  e  la  tracciabilita'  delle
comunicazioni, ricorrendo all'utilizzo di  sistemi  digitali  diretti
anche a realizzare forme di preselezione ed a  selezioni  decentrate,
anche non contestuali, in  relazione  a  specifiche  esigenze  o  per
scelta organizzativa dell'amministrazione procedente ((, nel rispetto
dell'eventuale adozione di misure  compensative  per  lo  svolgimento
delle prove da parte dei candidati con disabilita' accertata ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o  con
disturbi specifici di apprendimento accertati ai sensi della legge  8
ottobre  2010,  n.  170  )).  Nelle  selezioni  non  contestuali   le
amministrazioni assicurano comunque la  trasparenza  e  l'omogeneita'
delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo  grado  di
selettivita' tra tutti i partecipanti. 
    3.  Le  commissioni  esaminatrici  dei  concorsi  possono  essere
suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione  di  un  numero  di
componenti pari  a  quello  delle  commissioni  originarie  e  di  un
segretario aggiunto. Per ciascuna  sottocommissione  e'  nominato  un
presidente.  La  commissione  definisce  in   una   seduta   plenaria
preparatoria procedure e criteri di valutazione omogenei e vincolanti
per  tutte  le  sottocommissioni.  Tali  procedure   e   criteri   di
valutazione sono pubblicati nel  sito  internet  dell'amministrazione
procedente contestualmente alla  graduatoria  finale.  All'attuazione
del presente comma le amministrazioni  provvedono  nei  limiti  delle
risorse disponibili a legislazione vigente.». 
  (( 1-bis.  In  relazione  all'attuazione  del  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza e, in particolare, alle accresciute esigenze  di
celerita' in ordine all'applicazione dell'articolo 38, comma  3,  del
decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   il   Ministero
dell'universita' e della ricerca si avvale del Centro di informazione
sulla mobilita' e le equivalenze accademiche (CIMEA) per le attivita'
connesse  al  riconoscimento  dei  titoli  di  studio  di  formazione
superiore di competenza del medesimo Ministero e, a tal fine, stipula
con il CIMEA apposita convenzione  triennale  rinnovabile.  All'onere
derivante dall'attuazione del presente comma, determinato in  800.000
euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2022, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento  relativo  al  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca. )) 
  2. (( All'articolo 10 del )) decreto-legge 1° aprile 2021,  n.  44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021 ((,  n.  76
)), i commi 1, 2, 3, 4, (( 5, 6 e 7 )) sono abrogati. 
  3. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113,  le
parole «all'articolo 10 del decreto-legge  1°  aprile  2021,  n.  44,
convertito, con modificazioni, dalla legge  28  maggio  2021,  n.76,»
sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 35-quater  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,». 
  (( 3-bis. Al decreto del  Presidente  della  Repubblica  5  gennaio
1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 99-bis, primo comma, e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «Si applicano le disposizioni di  cui  all'articolo
26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53»; 
    b) all'articolo 155,  primo  comma,  dopo  il  primo  periodo  e'
inserito  il  seguente:  «Si  applicano  le   disposizioni   di   cui
all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53». 
  3-ter. All'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo  30  marzo
2001, n. 165, dopo le parole: «Presidenza del Consiglio dei ministri»
sono inserite le seguenti: «, il  Ministero  degli  affari  esteri  e
della cooperazione internazionale». 
  3-quater. All'articolo 34-bis  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, al comma  2,  le  parole:  «quindici  giorni»,  ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «otto giorni» e, al  comma
4, le parole: «entro quarantacinque  giorni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «entro venti giorni». )) 
  4. Ai concorsi banditi prima della data di entrata  in  vigore  del
presente decreto continua ad applicarsi la  disciplina  vigente  alla
data di pubblicazione del bando. 
  (( 4-bis. All'articolo 20, comma  2,  del  decreto  legislativo  25
maggio 2017, n. 75, le parole: «31 dicembre 2022», ovunque ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024». 
  4-ter. A decorrere dall'anno  2022,  per  il  contratto  collettivo
nazionale di lavoro relativo al triennio 2019-2021 e per i successivi
rinnovi contrattuali, la spesa di personale  conseguente  ai  rinnovi
dei  contratti  collettivi  nazionali  di   lavoro,   riferita   alla
corresponsione  degli  arretrati  di  competenza   delle   annualita'
precedenti all'anno di effettiva erogazione di tali  emolumenti,  non
rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia  di  cui
ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del  decreto-legge  30  aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28  giugno
2019, n. 58. )) 
  5. All'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2021,  n.  113,
l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Ai fini dell'attuazione
delle  medesime   disposizioni,   il   Ministro   per   la   pubblica
amministrazione,  acquisite  le  proposte  della   Scuola   nazionale
dell'amministrazione, entro il 31 ottobre 2022, con proprio  decreto,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui  all'articolo  8
del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  adotta  specifiche
linee guida.». 
  6. Con decreto del Presidente  della  Repubblica  da  adottarsi  ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, entro il 31
dicembre 2022, si provvede all'aggiornamento delle  disposizioni  del
(( regolamento di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994,  n.  487,  nel  rispetto  delle  misure  introdotte  dal
presente articolo e dei seguenti criteri: 
     a)  raccolta  organica  delle  disposizioni  regolamentari   che
disciplinano la medesima materia, adeguando la normativa  alla  nuova
disciplina di livello primario; 
    b) semplificazione e coordinamento, sotto il  profilo  formale  e
sostanziale,  del  testo  delle  disposizioni  vigenti,   assicurando
l'unicita', la contestualita', la  completezza,  la  chiarezza  e  la
semplicita' della disciplina; 
    c) indicazione espressa delle disposizioni da abrogare tra quelle
previste dal decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dal decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
luglio 2020,  n.  77,  dal  decreto-legge  1°  aprile  2021,  n.  44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n.  76,  e
di ogni altra disposizione incompatibile con  quelle  introdotte  dal
presente decreto. 
  7. Con le ordinanze di cui all'articolo 10-bis del decreto-legge 22
aprile 2021, n. 52, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
giugno 2021, n.  87,  il  Ministro  della  salute,  su  proposta  del
Ministro  per  la  pubblica  amministrazione,   puo'   aggiornare   i
protocolli per lo svolgimento dei concorsi pubblici in condizioni  di
sicurezza  ((,  nel  rispetto   dei   principi   di   adeguatezza   e
proporzionalita' )). 
                               Art. 4 
 
              Aggiornamento dei codici di comportamento 
               e formazione in tema di etica pubblica 
 
  1. All'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. Il codice contiene, altresi', una sezione  dedicata  al
corretto utilizzo  delle  tecnologie  informatiche  e  dei  mezzi  di
informazione e social media da parte dei dipendenti  pubblici,  anche
al fine di tutelare l'immagine della pubblica amministrazione.»; 
    (( b) al comma 7 e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Le
pubbliche  amministrazioni  prevedono  lo  svolgimento  di  un  ciclo
formativo obbligatorio, sia a seguito di assunzione, sia in ogni caso
di passaggio a ruoli o a funzioni superiori, nonche' di trasferimento
del personale, le cui durata e intensita' sono proporzionate al grado
di responsabilita', nei limiti delle risorse finanziarie  disponibili
a  legislazione  vigente,  sui  temi  dell'etica   pubblica   e   sul
comportamento etico». )) 
  2. Il codice di comportamento di cui all'articolo  54  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' aggiornato entro il 31 dicembre
2022 anche al fine di dare attuazione alle  disposizioni  di  cui  al
comma 1, (( lettera a) )). 
                               Art. 5 
 
                     Rafforzamento dell'impegno 
                 a favore dell'equilibrio di genere 
 
  1. Al fine  di  dare  effettiva  applicazione  al  principio  della
parita' di genere nell'organizzazione  e  gestione  del  rapporto  di
lavoro, le amministrazioni adottano, senza nuovi o maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica, nel  rispetto  dell'articolo  157,  ((
paragrafo 4 )), del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea
(TFUE) ed in coerenza  con  gli  obiettivi  di  lungo  periodo  della
Strategia nazionale per la parita' di genere  2021-2026,  misure  che
attribuiscano  vantaggi  specifici  ovvero   evitino   o   compensino
svantaggi nelle carriere al genere meno rappresentato. I  criteri  di
discriminazione positiva devono essere proporzionati  allo  scopo  da
perseguire ed adottati a parita'  di  qualifica  da  ricoprire  e  di
punteggio conseguito nelle prove concorsuali. A tal fine, entro il 30
settembre  2022,  il  Dipartimento  della  funzione  pubblica   della
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  di  concerto  con  il  ((
Dipartimento per le pari opportunita'  )),  adotta  specifiche  linee
guida. 
                               Art. 6 
 
                   Revisione del quadro normativo 
                     sulla mobilita' orizzontale 
 
  1. (( All'articolo 30 del )) decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) a decorrere dal 1° luglio 2022 l'ultimo periodo del comma 1 e'
soppresso; 
    b) dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti: 
      «1-quater. A decorrere dal 1° luglio 2022, ai fini (( di cui al
comma 1 e )) in ogni caso di avvio  di  procedure  di  mobilita',  le
amministrazioni provvedono a pubblicare il  relativo  avviso  in  una
apposita  sezione  del  Portale  unico  del   reclutamento   di   cui
all'articolo 35-ter. Il  personale  interessato  a  partecipare  alle
predette  procedure  invia  la  propria  candidatura,  per  qualsiasi
posizione disponibile, previa registrazione nel Portale ((  corredata
del )) proprio curriculum vitae esclusivamente in  formato  digitale.
Dalla presente  disposizione  ((  non  devono  derivare  ))  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
      1-quinquies.  Per   il   personale   non   dirigenziale   delle
amministrazioni di cui  all'articolo  1,  comma  2,  delle  autorita'
amministrative indipendenti e dei soggetti di  cui  all'articolo  70,
comma 4, i comandi (( o distacchi sono ))  consentiti  esclusivamente
nel limite del 25 per cento dei posti  non  coperti  all'esito  delle
procedure di mobilita' di cui al presente articolo.  La  disposizione
di cui al primo  periodo  non  si  applica  ai  comandi  o  distacchi
obbligatori, previsti da disposizioni di legge,  ivi  inclusi  quelli
relativi agli uffici di  diretta  collaborazione,  nonche'  a  quelli
relativi  alla  partecipazione  ad   organi,   comunque   denominati,
istituiti da disposizioni legislative o regolamentari  che  prevedono
la partecipazione di personale di amministrazioni diverse, nonche' ai
comandi presso le sedi territoriali dei ministeri, o presso le Unioni
di comuni per i Comuni che ne fanno parte.». 
  2. I comandi o distacchi, in corso alla data di entrata  in  vigore
del presente decreto, esclusi quelli di cui  all'articolo  30,  comma
1-quinquies, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  come
introdotto dal comma 1 del presente articolo, cessano alla  data  del
31 dicembre  2022  o  alla  naturale  scadenza,  se  successiva  alla
predetta data, qualora le amministrazioni non abbiano  gia'  attivato
procedure straordinarie di inquadramento di cui al comma 3. 
  3. Al fine di (( non pregiudicare la propria funzionalita'  )),  le
amministrazioni interessate possono attivare,  fino  al  31  dicembre
2022, a favore del personale di cui al comma 2, gia'  in  servizio  a
tempo indeterminato presso le amministrazioni, le Autorita'  e  ((  i
soggetti di cui )) all'articolo 30, comma  1-quinquies,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dal  comma  1  del
presente articolo, eccettuato il personale appartenente  al  servizio
sanitario nazionale e  quello  di  cui  all'articolo  3  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che alla data del 31 gennaio  2022
si trovava in posizione di comando o distacco, nel limite del 50  per
cento  delle  vigenti  facolta'  assunzionali  e  nell'ambito   della
dotazione organica, procedure straordinarie di inquadramento in ruolo
per il personale non dirigenziale, in deroga alle disposizioni di cui
all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per le
procedure straordinarie di cui al presente comma si tiene conto della
anzianita' maturata in comando o distacco, del rendimento  conseguito
e della idoneita' alla  specifica  posizione  da  ricoprire.  Non  e'
richiesto il nulla osta dell'amministrazione di provenienza. 
  4. All'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 303, le  parole  «per  gli  estranei  e  per  gli  appartenenti  a
categorie sottratte alla contrattazione collettiva»  sono  sostituite
dalle seguenti: «per il personale delle forze armate e delle forze di
polizia». 
   5. All'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
    «3-bis. Le pubbliche amministrazioni, nei casi  in  cui  ((  alle
proprie unita' di  personale  impiegate  ))  come  esperti  nazionali
distaccati  presso  l'Unione  europea  non  sono  corrisposte   dalle
istituzioni, organi o agenzie  europei  interessati,  sulla  base  di
intese  con  gli  stessi,  le  indennita'  di   soggiorno,   comunque
denominate, previste dalla disciplina  dell'Unione  europea,  possono
corrispondere al predetto personale,  per  il  periodo  di  effettiva
assegnazione  come  esperti  nazionali  distaccati,  una   indennita'
forfettaria  e  omnicomprensiva,  non   pensionabile,   destinata   a
sostenere le spese di soggiorno, di entita' non  superiore  a  quelle
corrisposte dall'Unione europea per le medesime posizioni. A tal fine
e' autorizzata la  spesa  di  400.000  euro  per  l'anno  2022  e  di
1.000.000 di euro a  decorrere  dall'anno  2023  che  costituisce  il
limite di spesa per l'erogazione della indennita' di cui al  presente
comma.». 
  6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 400.000 euro per l'anno
2022 e 1.000.000 di euro a  decorrere  dall'anno  2023,  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale. 
  7.  Al  fine  di  potenziare  la  capacita'  delle  amministrazioni
attuatrici del Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza,  possono
essere conferiti incarichi dirigenziali a funzionari di  cittadinanza
italiana di organizzazioni internazionali o  dell'Unione  europea  ai
sensi dell'articolo 19, comma 6, del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, anche in  deroga  alle  percentuali  ivi  previste.  Il
conferimento  degli  incarichi  ai  sensi  del  presente   comma   e'
consentito  nei  limiti  dei  posti  disponibili  e  delle   facolta'
assunzionali dell'amministrazione che  conferisce  l'incarico,  senza
nuovi  o  ulteriori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica.  Gli
incarichi di cui al presente comma  sono  conferiti  per  una  durata
comunque non eccedente il termine del 31 dicembre 2026. 
  8. All'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
le parole «fino al 31 marzo 2022» sono sostituite dalle seguenti: «((
fino al 30 settembre 2022 ))». 
  (( 8-bis. All'articolo 29, comma 3-bis, del decreto legislativo  15
giugno 2015, n. 81, dopo il primo periodo e'  inserito  il  seguente:
«Al fine di salvaguardare i relativi cicli lavorativi  e  produttivi,
nelle  more  dell'approvazione  delle  nuove  dotazioni  organiche  e
dell'espletamento  delle   procedure   concorsuali,   le   fondazioni
lirico-sinfoniche  possono  prorogare  fino  al  30  giugno  2023   i
contratti di lavoro stipulati a tempo determinato nell'anno 2019  con
personale artistico e tecnico in presenza di esigenze  contingenti  o
temporanee». )) 
                               Art. 7 
 
        Ulteriori misure urgenti abilitanti per l'attuazione 
             del Piano nazionale di ripresa e resilienza 
 
  1.  Al  decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 6: 
      1) al comma 6-bis ((, alinea,)) le parole «entro il  30  aprile
2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2022»; 
      2) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: «7-bis. Le Regioni,
per quanto riguarda le aziende e  gli  enti  del  Servizio  sanitario
nazionale, adeguano i rispettivi ordinamenti ai principi  di  cui  al
presente articolo e ai contenuti  del  Piano  tipo  definiti  con  il
decreto di cui al comma 6.»; 
     b) all'articolo 7, comma 4, le parole «ai sensi dell'articolo 7,
comma 6, del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  e»  sono
soppresse; 
     c) all'articolo 9, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
      «2-bis.  Con  decreto  del  ((   Ministro   per   la   pubblica
amministrazione )) di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze e con il Ministro per gli affari regionali  e  le  autonomie,
adottato previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  sono
ripartite le risorse di cui al decreto del Ministro  dell'economia  e
delle finanze 6 agosto 2021, pubblicato nella Gazzetta  ufficiale  n.
229  del  24  settembre  2021,  residue  e  non  impegnate   pari   a
48.100.000,00 euro a valere sulle risorse complessive  destinate  dal
Sub-investimento 2.2.1  "Assistenza  tecnica  a  livello  centrale  e
locale" della misura M1C1 pari a 368.400.000,00  euro,  destinandole,
quanto  a  30  milioni  di  euro  al  conferimento,  da  parte  delle
amministrazioni attuatrici, di ulteriori incarichi  professionali  da
effettuarsi con le modalita' e i criteri gia' definiti con il decreto
di cui al comma 1 e, quanto a 18.100.000,00 euro, alla  realizzazione
di attivita' per il coordinamento e il rafforzamento delle  attivita'
operative di governance del progetto di  cui  al  medesimo  comma  1,
mediante la realizzazione,  presso  il  Dipartimento  della  funzione
pubblica, di un Portale di progetto e di  una  Unita'  centrale,  che
cessa entro il  31  dicembre  2026,  composta  da  professionisti  ed
esperti reclutati ai sensi  dell'articolo  1,  dedicata  al  raccordo
dell'attivita' dei pool territoriali, alla misurazione  dei  tempi  e
alla verifica dei risultati,  alla  raccolta  di  evidenze  su  oneri
amministrativi   rilevati   a   livello   regionale   e    nazionale,
all'elaborazione  di  proposte  di  interventi  di   semplificazione,
nonche' al supporto ai lavori del Tavolo di  coordinamento  istituito
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma
1. L'amministrazione  titolare  dell'intervento  e'  il  Dipartimento
della funzione pubblica quale Amministrazione  centrale  responsabile
del  sub-investimento  2.2.1   della   misura   M1C1;   resta   ferma
l'applicazione delle disposizioni inerenti all'attuazione  del  PNRR,
ivi comprese quelle riferite  alla  rendicontazione,  monitoraggio  e
controllo.»; 
      (( c-bis)  all'articolo  10,  comma  1,  le  parole:  «adeguato
supporto alla» sono sostituite dalle seguenti: «adeguata attivita' di
supporto, di verifica e di controllo del raggiungimento di  milestone
e target dei progetti di». )) 
  2. All'articolo 31-bis, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge 6
novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla ((  legge
29 dicembre 2021, n. 233, le parole: «,  entro  trenta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto,» sono sostituite dalle  seguenti:  «,  entro  il  30  luglio
2022,» )). 
  2-bis. All'articolo  73,  comma  1-bis,  del  codice  del  processo
amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, le parole: «d'ufficio o» sono soppresse. 
  2-ter. L'articolo 106, comma 1, lettera c), numero 1),  del  codice
dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, si interpreta nel senso che tra  le  circostanze  indicate  al
primo periodo sono incluse anche quelle impreviste  ed  imprevedibili
che  alterano  in  maniera  significativa  il  costo  dei   materiali
necessari alla realizzazione dell'opera. 
  2-quater. Nei casi indicati al comma 2-ter, senza nuovi o  maggiori
oneri  per  la   finanza   pubblica,   la   stazione   appaltante   o
l'aggiudicatario possono proporre, senza che sia alterata  la  natura
generale del  contratto  e  ferma  restando  la  piena  funzionalita'
dell'opera, una variante in  corso  d'opera  che  assicuri  risparmi,
rispetto alle previsioni iniziali, da  utilizzare  esclusivamente  in
compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei
materiali. 
  2-quinquies. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 46-bis  del
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233,  e'  sostituito  dal  seguente:
«Fermo restando il riparto dei fondi ordinari disposto dal comma  561
e attribuito con il decreto di cui al comma 562 dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, le risorse aggiuntive di cui al comma
1  del  presente  articolo  sono  assegnate  con  ulteriore   decreto
dell'Autorita' di Governo competente  in  materia  di  sport  che  ne
individua i criteri e le modalita' attuative». 
                            (( Art. 7-bis 
 
                 Nucleo di valutazione dell'impatto 
                       della regolamentazione 
 
  1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n.  303,  dopo  il  terzo  periodo  e'  inserito  il  seguente:  «Per
assicurare il supporto tecnico alle funzioni di  coordinamento  delle
attivita' di analisi e verifica di impatto della regolamentazione  di
cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonche' per
la valutazione  degli  impatti  economici  e  sociali  di  iniziative
normative, opera alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento il
Nucleo di valutazione dell'impatto della regolamentazione (NUVIR)». 
  2. Il Nucleo di  valutazione  dell'impatto  della  regolamentazione
(NUVIR) e' istituito e disciplinato con decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 maggio
1999, n. 144, a far data dal 1° gennaio 2023 e, dalla medesima  data,
cessa  dalle  sue  funzioni  il   gruppo   di   lavoro   sull'analisi
dell'impatto della regolamentazione (AIR) del Nucleo di valutazione e
verifica  degli  investimenti  pubblici,  di  cui  al   decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri 25  novembre  2008,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile  2009,  come  modificato
dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del  15  luglio
2009 e del 5 dicembre 2019. Gli esperti che alla data del 31 dicembre
2022  compongono  il   predetto   gruppo   di   lavoro   sull'analisi
dell'impatto  della  regolamentazione  (AIR),  in   sede   di   prima
applicazione, sono nominati componenti del NUVIR fino  alla  data  di
scadenza dei  rispettivi  incarichi  presso  il  predetto  Nucleo  di
valutazione e verifica degli investimenti pubblici. Conseguentemente,
al funzionamento del NUVIR si fa fronte, senza nuovi o maggiori oneri
per  la  finanza  pubblica,  a  valere  sulle  risorse   presenti   a
legislazione vigente  sul  bilancio  autonomo  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri. 
  3. A decorrere dal 1° gennaio 2023, all'articolo 5,  comma  2,  del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,  le  parole:  «gruppo  di  lavoro
sull'analisi dell'impatto della regolamentazione  (AIR)  del  Nucleo»
sono sostituite dalle seguenti: «Nucleo di  valutazione  dell'impatto
della regolamentazione». )) 
                               Art. 8 
 
                      Disposizioni per FormezPA 
 
  1. Al fine di ottimizzare e rendere piu' efficienti le procedure di
assunzione di personale pubblico, anche  nell'ambito  delle  esigenze
assunzionali connesse al Piano nazionale di ripresa e resilienza,  e'
istituito nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze un Fondo con una dotazione di 60 milioni  di  euro  per
l'anno 2022 da trasferire, nel medesimo anno, su un conto corrente di
tesoreria centrale  intestato  a  FormezPA  appositamente  istituito.
FormezPA, in base all'effettivo fabbisogno  finanziario,  preleva  le
predette risorse fino al 31 dicembre 2024, a titolo di  anticipazione
delle  somme  necessarie  a  fronteggiare  le  spese  connesse   allo
svolgimento di procedure concorsuali oggetto di  convenzioni  con  le
pubbliche amministrazioni con oneri a carico di queste ultime. 
   2. FormezPA, in relazione alle condizioni definite  ai  sensi  del
comma 3, provvede alla restituzione della somma di cui  al  comma  1,
unitamente agli  interessi  passivi  calcolati  applicando  il  tasso
dell'1 per cento su base annua in relazione alle somme prelevate  dal
conto corrente di tesoreria centrale di  cui  al  medesimo  comma  1,
mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, a decorrere
dal 1° gennaio 2025 ed entro il 31  dicembre  2027,  anche  a  valere
sulle somme ottenute dalle  pubbliche  amministrazioni  in  relazione
alle convenzioni di cui al comma  1,  con  conseguente  chiusura  del
predetto conto corrente di tesoreria centrale. 
  3. Per le finalita' di cui al presente articolo  si  provvede  alla
sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento del tesoro e FormezPA,  nel  quale  sono
definite  le  condizioni  dell'anticipazione,  prevedendo   altresi',
qualora FormezPA non adempia  al  rimborso  ((  delle  somme  ))  nei
termini stabiliti, sia le modalita' di recupero delle medesime  somme
da  parte  del  Ministero  dell'economia   e   delle   finanze,   sia
l'applicazione  di  interessi  moratori.  A  tal  fine  il  Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a trattenere le  risorse
necessarie, fino a concorrenza della rata  da  rimborsare,  a  valere
sulle somme a qualunque titolo dovute dallo Stato a FormezPA. ((  Con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono disciplinate
le modalita' di rafforzamento dei controlli e  della  rendicontazione
sull'utilizzo del Fondo di cui al comma 1. )) 
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro  per
l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del  Fondo
di cui all'articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge  28  ottobre
2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge  18  dicembre
2020, n. 176. 
                               Art. 9 
 
Contratti a tempo determinato del Ministero della giustizia,  proroga
  per assunzioni presso il Ministero della  transizione  ecologica  e
  attuazione della legge 22 dicembre 2021, n. 227 
 
  1. All'articolo 11, comma 1, primo  periodo,  del  decreto-legge  9
giugno 2021, n. 80, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2021, n. 113, dopo  le  parole  «a  tempo  determinato»,  sono
aggiunte le seguenti: «, non rinnovabile,». 
  2.  Il  termine  per  l'assunzione  di   trecentocinquanta   unita'
appartenenti  all'area   III   posizione   economica   F1,   previste
all'articolo 1, comma 317, della  legge  30  dicembre  2018  n.  145,
relativo al triennio 2019-2021, e' differito al triennio 2021-2023. 
   3. Al fine di garantire l'attuazione della delega  legislativa  di
cui alla legge 22 dicembre 2021, n. 227, la Presidenza del  Consiglio
dei ministri e' autorizzata  ad  incrementare  la  propria  dotazione
organica di una posizione dirigenziale  di  prima  fascia  e  di  due
posizioni dirigenziali di seconda  fascia  e  a  indire  una  o  piu'
procedure per il  reclutamento  di  personale  non  dirigenziale,  da
destinarsi anche all'Ufficio per le politiche in favore delle persone
con  disabilita',  nell'ambito  delle  facolta'   assunzionali   gia'
autorizzate  ai  sensi  dell'articolo  35,  comma  4,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga alle procedure  di
cui all'articolo 4, comma 3-quinquies, del  decreto-legge  31  agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  ottobre
2013, n. 125. 
  4. Alla legge 22 dicembre 2021, n.  227,  l'articolo  1,  comma  5,
lettera g), l'articolo 2, comma 2, lettera g) e l'articolo  3,  comma
2, sono abrogati. 
  5. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 3, pari a 333.102 euro per
l'anno 2022 e a 666.204 euro annui a  decorrere  dall'anno  2023,  si
provvede,  quanto  a  333.102   euro   per   l'anno   2022   mediante
corrispondente riduzione del (( Fondo  per  far  fronte  ad  esigenze
indifferibili )) di cui all'articolo 1, comma  200,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190 e, quanto a  666.204  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2023, mediante utilizzo di parte delle  risorse  rivenienti
dalle abrogazioni delle disposizioni di cui al comma 4. 
                               Art. 10 
 
        Disposizioni in materia di conferimento di incarichi 
           per il Piano nazionale di ripresa e resilienza 
 
  1. Fino  al  31  dicembre  2026,  le  amministrazioni  titolari  di
interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza,  ivi
incluse le regioni e  gli  enti  locali,  in  deroga  al  divieto  di
attribuire incarichi retribuiti a lavoratori collocati in  quiescenza
ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6  luglio  2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
135, possono conferire ai soggetti collocati in quiescenza  incarichi
ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo  30  marzo
2001, n. 165, nei limiti delle risorse finanziarie gia' destinate per
tale finalita' nei propri  bilanci,  sulla  base  della  legislazione
vigente, fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 4, 5  e  15
del  decreto-legge  9   giugno   2021,   n.   80,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. (( La  facolta'  di
cui al primo periodo e' consentita anche per gli interventi  previsti
nel Piano nazionale per gli investimenti complementari, nei programmi
di utilizzo dei Fondi per lo sviluppo e la  coesione  e  negli  altri
piani di investimento finanziati con fondi nazionali o regionali. 
   1-bis. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6  luglio  2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
135, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Per il personale in
quiescenza delle fondazioni liriche di cui al decreto legislativo  29
giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, il
divieto di conferimento di incarichi si applica al raggiungimento del
limite ordinamentale di eta' piu' elevato previsto per  i  dipendenti
pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165». )) 
  2. Al personale di cui al comma  1  possono  essere  conferiti  gli
incarichi di  cui  all'articolo  31,  comma  8,  del  ((  codice  dei
contratti pubblici, di cui al )) decreto legislativo 18 aprile  2016,
n. 50, nonche', in presenza di particolari esigenze alle quali non e'
possibile far fronte  con  personale  in  servizio  e  per  il  tempo
strettamente   necessario   all'espletamento   delle   procedure   di
reclutamento del personale  dipendente,  l'incarico  di  responsabile
unico del procedimento di cui al comma 1 del medesimo articolo 31. 
  3. All'articolo 1, comma 2,  primo  periodo,  del  decreto-legge  9
giugno 2021, n. 80, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2021, n. 113, dopo le parole «le  amministrazioni  di  cui  al
comma 1» sono inserite  le  seguenti:  «e  i  soggetti  attuatori  di
interventi previsti dal medesimo Piano». 
  4. Al fine di rafforzare la propria capacita' amministrativa, anche
nell'ambito degli interventi attuativi del Piano nazionale di ripresa
e resilienza, per  il  conferimento  di  incarichi  professionali  le
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con  riferimento  a  procedure  da
avviare e gia' avviate, possono ricorrere alle modalita' di selezione
di cui all'articolo  1  del  decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. 
  (( 4-bis. Al comma 7-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 9 giugno
2021, n. 80, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2021, n. 113,  sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  «Le
amministrazioni di cui  al  comma  1,  qualora  ravvisino  potenziali
conflitti   di   interessi    nell'esercizio    dell'attivita'    del
professionista,  inseriscono   nel   contratto   di   assunzione   la
sospensione dall'albo di appartenenza e dall'esercizio dell'attivita'
professionale  per  tutta  la  durata  del  rapporto  di  lavoro  con
l'amministrazione  pubblica.   Nel   contratto   di   assunzione   e'
espressamente dichiarata l'insussistenza del conflitto  di  interessi
fra  le  mansioni  attribuite  dalla   pubblica   amministrazione   e
l'esercizio dell'attivita' professionale». 
  4-ter. La disposizione di cui al comma 4-bis non si applica in caso
di contratti di prestazione professionale in corso,  sottoscritti  in
data certa anteriore a quella di entrata in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. )) 
                               Art. 11 
 
             Potenziamento amministrativo delle regioni 
                    e delle politiche di coesione 
 
  1. Al solo fine di consentire l'attuazione  dei  progetti  previsti
dal Piano nazionale di ripresa e  resilienza  (PNRR),  le  regioni  a
statuto ordinario che provvedono alla realizzazione degli  interventi
previsti dai predetti progetti possono,  in  deroga  all'articolo  9,
comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30  luglio  2010,  n.  122,  assumere  con
contratto  a  tempo   determinato   personale   con   qualifica   non
dirigenziale  in  possesso  di  specifiche  professionalita'  per  un
periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la  durata
di attuazione dei progetti e comunque  il  termine  del  31  dicembre
2026, nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato
dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli  ultimi
tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo  crediti  di
dubbia esigibilita' stanziato nel  bilancio  di  previsione,  per  la
percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella  1
di cui all'Allegato 1 al presente  decreto.  Le  predette  assunzioni
sono subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di  revisione
del rispetto pluriennale dell'equilibrio di  bilancio.  La  spesa  di
personale derivante dall'applicazione del presente comma  non  rileva
ai fini dell'articolo 33 del decreto-legge 30  aprile  2019,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.  58,  e
dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27  dicembre  2006,  n.
296. 
   2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n.  178,  dopo  il
comma 179, e' aggiunto il seguente: 
     «179-bis.   Le   risorse   finanziarie    ripartite    tra    le
amministrazioni interessate sulla base del comma 180, e non impegnate
in  ragione  dell'insufficiente  numero  di  idonei  all'esito  delle
procedure svoltesi in  attuazione  dell'articolo  10,  comma  4,  del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, o della mancata accettazione della
proposta di assunzione nel  termine  assegnato  dall'amministrazione,
comunque non superiore a  trenta  giorni,  possono  essere  destinate
dalle  predette  amministrazioni  alla  stipula   di   contratti   di
collaborazione ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  con  soggetti  in  possesso  di
professionalita'  tecnica  analoga  a  quella   del   personale   non
reclutato. I contratti di collaborazione sono stipulati sulla base di
uno schema predisposto dall'Agenzia per la coesione territoriale  che
definisce, in  particolare,  le  modalita',  anche  temporali,  della
collaborazione, comunque non superiori a trentasei mesi, e la  soglia
massima della remunerazione,  nei  limiti  di  quanto  stabilito  dal
regolamento per il conferimento degli incarichi di  lavoro  autonomo,
di cui al decreto del direttore della (( predetta Agenzia n. 107  del
)) 8 giugno 2018.». 
    (( 2-bis. All'articolo  31-bis,  comma  8,  del  decreto-legge  6
novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge  29
dicembre 2021, n. 233, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I
singoli enti beneficiari, individuati dall'Agenzia  per  la  coesione
territoriale a seguito della  ricognizione  dei  fabbisogni,  possono
comunicare la volonta' di procedere  direttamente  alla  selezione  e
alla contrattualizzazione  dei  collaboratori,  in  deroga  a  quanto
previsto  dal  primo  periodo,  sulla  base  di  un  contratto   tipo
predisposto dall'Agenzia stessa nel rispetto dell'articolo 7, commi 6
e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165.  In  questo
caso le corrispondenti risorse sono trasferite dall'Agenzia agli enti
beneficiari. L'Agenzia  per  la  coesione  territoriale  provvede  al
periodico  monitoraggio  dell'attivita'  concretamente   svolta   dal
personale». )) 
                               Art. 12 
 
      Potenziamento della Scuola Nazionale dell'Amministrazione 
 
  1. Al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  0a) (( all'articolo 4, comma 1, la  lettera  c-bis)  e'  sostituita
dalla seguente: 
  «c-bis) il Vicepresidente, se nominato» )); 
    a) all'articolo 6, comma  1,  dopo  le  parole  «Il  Comitato  di
gestione e' composto dal Presidente, che lo presiede,» sono  inserite
le seguenti: «dal Vicepresidente,»; 
    (( b) all'articolo 7, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: 
      «4-bis.  Il  Presidente  nomina  un   Vicepresidente   che   lo
sostituisce in caso di assenza o impedimento  e  svolge  le  funzioni
delegategli dal Presidente. 
      4-ter. Il Vicepresidente e' scelto tra le medesime categorie di
soggetti di cui al comma 1. L'incarico del Vicepresidente  cessa  con
la  nomina  del  nuovo  Presidente.  Il  Vicepresidente  puo'  essere
confermato per una sola  volta.  Se  dipendente  pubblico  o  docente
universitario, per l'intera durata dell'incarico, se svolta  a  tempo
pieno, e' collocato nella posizione di fuori ruolo, di aspettativa  o
di comando, secondo i rispettivi ordinamenti. Ove l'incarico non  sia
a tempo pieno, e' svolto conformemente ai rispettivi  ordinamenti  di
appartenenza, senza collocamento in una delle predette posizioni»; 
  b-bis) all'articolo 8, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Il Segretario generale e' nominato, sentito il Presidente,  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro per
la  pubblica  amministrazione  a  tal   fine   delegato,   ai   sensi
dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165. Conseguentemente, la dotazione  organica  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri e' aumentata di  una  unita'  dirigenziale  di
livello generale. Il Segretario generale dura in carica quattro  anni
e puo' essere confermato»; 
    c) all'articolo 11, dopo il comma 2 e' aggiunto )) il seguente: 
      «2-bis. La Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzata
a reclutare, dall'anno 2023, con contratto di  lavoro  subordinato  a
tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali e
con corrispondente aumento della dotazione organica del personale non
dirigenziale, ventotto  unita'  di  personale  non  dirigenziale,  da
inquadrare  nella  categoria  A,  posizione  economica  F1,  mediante
apposite procedure selettive, nell'ambito delle quali possono  essere
valorizzate  le  esperienze  lavorative  maturate  dai  titolari   di
contratti  stipulati  nell'ultimo  triennio  per  lo  svolgimento  di
attivita' di tutoraggio ai sensi del  comma  1-bis.  A  tal  fine  e'
autorizzata la spesa di euro 1.916.248 annui  a  decorrere  dall'anno
2023.»; 
    d) all'articolo 12: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. La Scuola ha sede in  Roma.  Le  attivita'  della  Scuola
possono svolgersi presso la sede distaccata di Caserta e presso  poli
formativi localizzati sul territorio nazionale.»; 
      2) al comma 2, dopo le parole «di  una  sede  distaccata»  sono
aggiunte le seguenti: «o di un polo formativo»; 
      3) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
        «2-bis. Dall'istituzione  dei  poli  formativi  non  derivano
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ai  connessi
adempimenti (( della Scuola )) quest'ultima provvede con  le  risorse
umane,  strumentali  e  finanziarie  gia'  previste  a   legislazione
vigente.»; 
    e) all'articolo 13, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: 
      «2-bis. Al fine di assicurare alla Scuola lo svolgimento  delle
attivita' previste all'articolo 3, comma 1, del presente decreto,  la
Presidenza del Consiglio dei ministri  e'  autorizzata  a  reclutare,
dall'anno 2023, in aggiunta  alle  vigenti  facolta'  assunzionali  e
attraverso procedure concorsuali pubbliche,  ai  sensi  dell'articolo
35-quater  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente
pari  a  trenta  unita'  di  personale  di   categoria   A,   profilo
professionale di specialista esperto di formazione,  comunicazione  e
sistemi di gestione, posizione economica F3  e  a  trenta  unita'  di
personale  di  categoria  B,  profilo  di   assistente   specialista,
posizione economica F3, con corrispondente incremento della dotazione
organica  del  personale  non  dirigenziale  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri. A tal fine e' autorizzata la  spesa  di  euro
3.974.422 annui a decorrere dall'anno 2023. 
      2-ter. Dal 1° giugno 2022 e fino al 31 dicembre 2026, presso la
Scuola opera un contingente di personale in  possesso  di  specifiche
competenze utili allo svolgimento ((  delle  attivita'  istituzionali
della Scuola stessa )),  assunto,  previo  svolgimento  di  selezioni
pubbliche comparative, con contratti di lavoro  subordinato  a  tempo
determinato. 
      2-quater. Il contingente di personale di cui al comma 2-ter non
puo' superare le venti unita' della categoria B, posizione  economica
F3, del contratto collettivo nazionale della Presidenza del Consiglio
dei ministri, ripartite in dieci unita' per le attivita' di  supporto
alla didattica e dieci unita'  per  le  attivita'  di  supporto  alla
gestione amministrativa, riferite ai compiti della Scuola in  materia
di attuazione del Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza,  alle
procedure concorsuali  che  la  Scuola  svolge  e  alle  funzioni  di
reingegnerizzazione dei processi di lavoro. 
      2-quinquies. La durata dei contratti di  lavoro  subordinato  a
tempo  determinato  di  cui  al  comma  2-ter,  i  quali   non   sono
rinnovabili, non puo' essere superiore a trentasei mesi. 
      2-sexies.  Per  l'attuazione  dei  commi  2-ter,   2-quater   e
2-quinquies e' autorizzata la spesa di euro 705.487 per l'anno 2022 e
di euro 1.209.405 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. 
      2-septies. Per il potenziamento e lo sviluppo dei compiti della
Scuola connessi all'attuazione  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza, delle funzioni relative alle procedure concorsuali  e  di
quelle relative alla reingegnerizzazione dei processi di  lavoro,  la
dotazione organica dirigenziale della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri e' aumentata di  due  unita'  dirigenziali  di  livello  non
generale. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma,
in sede di prima  applicazione  possono  essere  conferiti  incarichi
dirigenziali ai sensi (( dell'articolo 19, commi 6 o  5-bis  )),  del
decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  anche  in  deroga  ai
relativi limiti percentuali vigenti nell'ambito della Presidenza  del
Consiglio dei ministri. A tal fine e' autorizzata la  spesa  di  euro
176.576 per l'anno 2022 e di euro 353.152 a decorrere dall'anno 2023. 
      2-octies. La Scuola provvede  ai  costi  per  la  gestione  dei
concorsi pubblici  e  per  le  spese  di  funzionamento  indotte  dal
reclutamento  del  personale  di  cui  ai  commi  2-bis  e   seguenti
nell'ambito  delle  risorse  derivanti  dal  contributo   finanziario
ordinario dello Stato disponibile a legislazione vigente.»; 
    (( e-bis) all'articolo 14, al comma 2 e' premesso il seguente: 
  «1-ter.   Il   Vicepresidente,   se   dipendente    di    pubbliche
amministrazioni o  docente  universitario,  ove  l'incarico  non  sia
svolto a tempo pieno, conserva il trattamento economico in godimento,
incrementato da un'indennita' di carica  stabilita  con  decreto  del
Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Ove  l'incarico  sia  svolto  a  tempo
pieno, al Vicepresidente compete un trattamento economico determinato
con le modalita' di cui al periodo  precedente.  Per  la  figura  del
Vicepresidente e' autorizzata la spesa di  150.362  euro  per  l'anno
2022 e di 301.263 euro annui a decorrere dall'anno 2023»; 
    e-ter) all'articolo 14, il comma 1-bis e' abrogato. )) 
  2. All'articolo 16 del decreto del ((  regolamento  di  cui  al  ))
Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, i commi 4 e 5 sono
abrogati. 
  ((  2-bis.  All'articolo  21,  comma   4,   quarto   periodo,   del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: «Fino al  31  dicembre
2026,» sono soppresse. )) 
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, (( lettere c),
e) ed e-bis) )), pari a  euro  1.032.425  per  l'anno  2022,  a  euro
7.754.490 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 e a euro 6.545.085
annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede quanto a 1.032.425  per
l'anno 2022  e  euro  4.500.000  annui  a  decorrere  dall'anno  2023
mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190,  e  quanto  a  euro
3.254.490 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 e  euro  2.045.085
annui a decorrere dall'anno 2027  mediante  corrispondente  riduzione
delle risorse iscritte sul Fondo di cui all'articolo  1,  comma  365,
lettera b), della legge 11 dicembre  2016,  n.  232.  ((  Agli  oneri
derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera b-bis), pari  ad  euro
165.269 per l'anno 2022 e ad euro 330.537 a decorrere dall'anno 2023,
si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione   del   Fondo   per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. )) 
                               Art. 13 
 
Durata  e  disciplina  del  corso  di  formazione  iniziale   per   i
  consiglieri penitenziari nominati all'esito  dei  concorsi  banditi
  nell'anno 2020 
 
  1. In deroga a  quanto  previsto  dall'articolo  5,  comma  1,  del
decreto  legislativo  15  febbraio  2006,  n.   63,   i   consiglieri
penitenziari nominati in esito ai concorsi (( banditi con decreto del
direttore generale del personale e  delle  risorse  del  Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia  del
5  maggio  2020,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale,  4ª   serie
speciale, n. 39 del 19 maggio 2020, nonche' con decreti del direttore
generale  del  personale,  delle  risorse  e  per  l'attuazione   dei
provvedimenti del giudice minorile del Dipartimento per la  giustizia
minorile e di comunita' del Ministero della giustizia del  28  agosto
2020, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale,  4ª  serie
speciale, n. 74 del 22 settembre 2020 e n. 78 )) del 6 ottobre  2020,
svolgono il corso di formazione iniziale in dodici mesi e  sostengono
gli esami validi anche ai fini del superamento della prova al termine
del primo semestre e quelli  per  la  formulazione  del  giudizio  di
idoneita' al termine del secondo semestre del corso. 
  2. Per i consiglieri penitenziari nominati  in  esito  ai  concorsi
indicati al comma 1, le materie e le  modalita'  di  svolgimento  del
corso di formazione  iniziale,  le  modalita'  degli  esami  previsti
durante e al termine del corso e i criteri di determinazione (( della
posizione )) in ruolo dei funzionari risultati idonei sono  stabiliti
con decreto del Ministro della giustizia in  deroga  all'articolo  17
della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
                               Art. 14 
 
          Disposizioni in materia di Universita' e ricerca  
 
   1. Al fine di dare attuazione alle misure di cui  all'Investimento
1.2 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa  e
resilienza, nel periodo di esecuzione del piano, a seguito di  avvisi
pubblicati  dal  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca,   le
universita' possono procedere alla copertura di posti di  ricercatore
a tempo determinato di cui all'articolo  24,  comma  3,  lettera  a),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, mediante le  procedure  di  cui
all'articolo 1, comma 9, primo periodo, della legge 4 novembre  2005,
n. 230, riservate  a  studiosi  che  hanno  ottenuto  un  Sigillo  di
Eccellenza (Seal of Excellence)  a  seguito  della  partecipazione  a
bandi, emanati nell'ambito  dei  Programmi  quadro  Horizon  2020  ed
Horizon Europe negli anni 2022 o  precedenti,  relativi  alle  Azioni
Marie Sklodowska-Curie (MSCA). Alle procedure  di  cui  al  ((  primo
periodo del presente comma non si applica il terzo periodo del  comma
9 dell'articolo 1 )) della legge 4 novembre 2005, n.  230.  Gli  enti
pubblici di ricerca, a seguito di  avvisi  pubblicati  dal  Ministero
dell'universita' e della ricerca, possono assumere  gli  studiosi  di
cui al primo periodo, anche mediante le procedure di cui all'articolo
20, comma 3, del decreto legislativo 4  giugno  2003,  n.  127.  Alla
copertura degli oneri previsti dal presente  comma  si  provvede  nei
limiti delle risorse assegnate all'investimento M4C2- 1.2, pari a 600
milioni di euro. 
  2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, le chiamate di  cui
all'articolo 1, comma  9,  della  legge  4  novembre  2005,  n.  230,
relative  ai  vincitori  dei  programmi  di  ricerca  dello  European
Research Council avvengono anche in deroga alle facolta' assunzionali
e comunque nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 297,
lettera c), della legge 30 dicembre  2021,  n.  234,  assegnate  alle
universita' statali secondo il riparto del fondo per il finanziamento
ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge  24
dicembre 1993, n. 537. 
  3. Il conseguimento di finanziamenti nell'ambito dei  programmi  di
ricerca di cui al comma 2 e' considerato merito eccezionale ai  sensi
dell'articolo 16 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218,  e
non richiede la valutazione di cui al comma 3 del  medesimo  articolo
16. Gli enti pubblici di ricerca, a seguito di avvisi pubblicati  dal
Ministero dell'universita' e della  ricerca  e  comunque  nei  limiti
delle proprie disponibilita' di bilancio, nel periodo  di  attuazione
del Piano nazionale di ripresa  e  resilienza  possono  assumere  per
chiamata diretta i vincitori dei programmi di ricerca di cui al primo
periodo, anche in deroga ai  limiti  quantitativi  dell'articolo  16,
comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. 
  4. Con decreto del Ministro dell'universita' e  della  ricerca,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto, sono definite misure operative  specifiche  per  le
chiamate e le assunzioni di cui al presente articolo  finalizzate  ad
incentivare l'accoglimento  dei  ricercatori  presso  le  universita'
italiane, statali e non statali legalmente riconosciute, gli istituti
di  istruzione  universitaria  a  ordinamento  speciale  e  gli  enti
pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo  25
novembre 2016, n. 218. 
  (( 4-bis. All'articolo 6,  comma  2,  del  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n.  76,  le
parole: «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni». La
disposizione di cui al primo periodo si applica anche al mandato  dei
componenti  del  Consiglio  direttivo   dell'Agenzia   nazionale   di
valutazione del sistema universitario e  della  ricerca  (ANVUR),  in
carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione  del
presente decreto. 
  4-ter. All'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999,  n.  508,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 6, dopo il primo periodo sono  inseriti  i  seguenti:
«Nell'ambito dell'area di contrattazione per il personale docente  e'
istituito  il  profilo  professionale  del   ricercatore,   a   tempo
determinato e  indeterminato,  con  preminenti  funzioni  di  ricerca
nonche' obblighi didattici  nel  limite  massimo  del  50  per  cento
dell'orario di lavoro, al quale non puo'  essere  affidata  la  piena
responsabilita' didattica di cattedre di docenza.  Nei  limiti  delle
facolta'  assunzionali  disponibili  a   legislazione   vigente,   le
istituzioni di cui all'articolo 1 individuano i posti da  ricercatore
nell'ambito delle relative dotazioni organiche»; 
    b) al comma 8, dopo la lettera l) sono aggiunte le seguenti: 
      «l-bis) programmazione triennale dei fabbisogni  di  personale,
decentramento delle procedure di reclutamento a  livello  di  singola
istituzione  e  previsione  del  ciclo  di  reclutamento  di   durata
corrispondente  a  quella  dell'offerta   formativa   e   conseguente
disciplina della mobilita' del personale, anche in deroga, quanto  al
personale  docente,  all'articolo  30,  comma  2-bis,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
      l-ter) facolta' di disciplinare  l'istituzione  di  cattedre  a
tempo definito, con  impegno  orario  pari  al  50  per  cento  delle
cattedre a tempo pieno, nell'ambito della  dotazione  organica  delle
istituzioni di cui all'articolo 1,  con  l'applicazione  al  relativo
personale della disciplina di cui agli articoli 5,  7,  9  e  11  del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salva  diversa  disciplina
contrattuale». 
  4-quater.  Nell'ambito  dei  processi  di  statizzazione   di   cui
all'articolo  22-bis  del  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.   50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,
l'Elenco A e l'Elenco B  previsti  dal  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 9 settembre 2021,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 258 del 28 ottobre 2021,  sono  mantenuti,  con  vigenza
triennale a decorrere dalla data di approvazione,  quali  graduatorie
valide ai fini del reclutamento a tempo  indeterminato  di  personale
per la sola istituzione che li costituisce, nonche' quali graduatorie
d'istituto valide ai fini del reclutamento  a  tempo  determinato  da
parte  di  tutte  le  istituzioni  dell'alta  formazione   artistica,
musicale e coreutica. )) 
  5. All'articolo 12 del  decreto-legge  6  novembre  2021,  n.  152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n.  233,
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
    «(( 1-bis )). Le risorse di cui al comma 1,  ((  secondo  periodo
)), non costituiscono incremento del fondo di  cui  all'articolo  18,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 68 del  2012,  e  non
concorrono al computo della percentuale a carico delle  regioni,  con
risorse proprie, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera c),  del
medesimo decreto legislativo n. 68 del 2012.» 
  6. All'articolo 3, comma 2,  del  decreto  legislativo  14  gennaio
2008, n. 21, la parola «due» e' sostituita dalla seguente: «tre». 
  (( 6-bis. Al fine di garantire la  corretta  attuazione  del  Piano
nazionale di ripresa e  resilienza,  nell'ambito  della  Missione  4,
Componente 1, Riforma 1.5, del suddetto Piano,  l'articolo  15  della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 15. (Gruppi e settori scientifico-disciplinari). -  1.  Entro
novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione  il  Ministro,  con  proprio  decreto  di   natura   non
regolamentare, su  proposta  del  Consiglio  universitario  nazionale
(CUN),  definisce,  secondo  criteri   di   affinita'   e   attinenza
scientifica, formativa e culturale, i gruppi scientifico-disciplinari
e le relative declaratorie. 
  2. I gruppi scientifico-disciplinari: 
    a) sono utilizzati ai fini delle procedure per  il  conseguimento
dell'abilitazione di cui all'articolo 16 e  delle  procedure  di  cui
agli articoli 18 e 24; 
    b) sono il riferimento  per  l'inquadramento  dei  professori  di
prima e seconda fascia e dei ricercatori; 
    c) possono essere articolati in settori  scientifico-disciplinari
che concorrono alla definizione degli ordinamenti  didattici  di  cui
all'articolo 17, commi 95 e seguenti, della legge 15 maggio 1997,  n.
127, e all'indicazione della relativa  afferenza  dei  professori  di
prima e seconda fascia e dei ricercatori; 
    d) sono il riferimento per l'adempimento degli obblighi didattici
da parte del docente. 
  3. Il numero dei gruppi scientifico-disciplinari  non  puo'  essere
superiore a quello dei settori concorsuali  di  cui  al  decreto  del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 855 del
30 ottobre 2015, pubblicato nel supplemento ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 271 del 20 novembre 2015. 
  4. Con il decreto  di  cui  al  comma  1  si  provvede  anche  alla
riconduzione   dei   settori   scientifico-disciplinari   ai   gruppi
scientifico-disciplinari,   nonche'    alla    razionalizzazione    e
all'aggiornamento  dei  settori   scientifico-disciplinari   di   cui
all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n.  152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. 
  5.     L'aggiornamento     dei     gruppi     e     dei     settori
scientifico-disciplinari e' effettuato con decreto del  Ministro,  su
proposta del CUN, con cadenza triennale. In  assenza  della  proposta
del CUN entro sei  mesi  dalla  scadenza  del  termine  previsto  per
l'aggiornamento, si provvede con decreto del Ministro». 
  6-ter.  Alle  procedure  per  il  conseguimento   dell'abilitazione
scientifica nazionale, di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre
2010,  n.  240,  relative  alla  tornata  2021-2023,  continuano   ad
applicarsi, in ogni caso,  le  norme  vigenti  prima  della  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto.
Fino all'adozione del decreto di cui  al  comma  1  dell'articolo  15
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-bis
del presente articolo, le procedure di cui  agli  articoli  18  e  24
della legge 30 dicembre 2010, n.  240,  nonche'  l'inquadramento  dei
professori di prima  e  seconda  fascia  e  dei  ricercatori  restano
riferiti ai macrosettori e ai settori concorsuali  secondo  le  norme
vigenti prima  della  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. Fatto  salvo  quanto  stabilito  al
primo periodo, a decorrere dalla data di adozione del decreto di  cui
al comma 1 dell'articolo 15 della legge 30  dicembre  2010,  n.  240,
come modificato dal comma 6-bis del presente articolo, i  riferimenti
ai settori concorsuali ed ai macrosettori  concorsuali  contenuti  in
disposizioni legislative e regolamentari  si  intendono  riferiti  ai
gruppi scientifico-disciplinari. 
  6-quater. All'articolo 17 della legge 15 maggio 1997,  n.  127,  il
comma 99 e' abrogato. 
  6-quinquies. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 6 novembre
2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  dicembre
2021, n. 233, le parole: «decreti di cui all'articolo 17,  comma  99,
della legge 15 maggio 1997, n. 127» sono sostituite  dalle  seguenti:
«decreti di cui all'articolo 15, comma 1,  della  legge  30  dicembre
2010, n. 240». 
  6-sexies. All'articolo 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n.
230, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al secondo periodo, la parola: «frontale», ovunque ricorre, e'
sostituita dalle  seguenti:  «per  lo  svolgimento  dell'insegnamento
nelle varie forme previste»; 
    b) al terzo periodo: 
      1) la parola: «frontale» e' sostituita dalle seguenti: «per  lo
svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste»; 
      2) dopo le parole: «della  diversita'  dei»  sono  inserite  le
seguenti: «gruppi e dei»; 
      3)  le   parole:   «decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«regolamento di ateneo, ai sensi  dell'articolo  6,  comma  9,  della
legge 9 maggio 1989, n. 168». 
  6-septies. Al fine di dare  attuazione  alle  misure  di  cui  alla
Riforma 1.1 della Missione 4, Componente 2, del  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza, l'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010,  n.
240, e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 22. (Contratti di ricerca). - 1. Le universita',  gli  enti
pubblici  di  ricerca  e   le   istituzioni   il   cui   diploma   di
perfezionamento scientifico e'  stato  riconosciuto  equipollente  al
titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,  n.  382,
possono stipulare, ai fini dell'esclusivo  svolgimento  di  specifici
progetti  di  ricerca,  contratti  di  lavoro  a  tempo  determinato,
denominati 'contratti di ricerca', finanziati in tutto o in parte con
fondi interni ovvero finanziati da soggetti terzi, sia  pubblici  che
privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni. 
  2. I contratti di ricerca hanno durata biennale  e  possono  essere
rinnovati una sola volta per ulteriori due anni. Nel caso di progetti
di ricerca di  carattere  nazionale,  europeo  ed  internazionale,  i
contratti di ricerca hanno durata  biennale  prorogabile  fino  a  un
ulteriore anno, in ragione delle specifiche  esigenze  relative  agli
obiettivi e alla tipologia del progetto. La  durata  complessiva  dei
contratti di  cui  al  presente  articolo,  anche  se  stipulati  con
istituzioni differenti, non puo', in ogni caso,  essere  superiore  a
cinque anni. Ai fini della durata complessiva del contratto di cui al
presente  articolo,  non  sono  presi  in  considerazione  i  periodi
trascorsi in aspettativa per maternita' o paternita' o per motivi  di
salute secondo la normativa vigente. 
  3. Le istituzioni di cui al  comma  1  disciplinano,  con  apposito
regolamento, le  modalita'  di  selezione  per  il  conferimento  dei
contratti di ricerca mediante l'indizione di procedure  di  selezione
relative ad una o piu'  aree  scientifiche  rientranti  nel  medesimo
gruppo scientifico-disciplinare ovvero,  per  gli  enti  pubblici  di
ricerca, di procedure di  selezione  relative  ad  una  o  piu'  aree
scientifiche o settori tecnologici di cui all'articolo 12 del decreto
legislativo 29 settembre 1999, n. 381, volte  a  valutare  l'aderenza
del progetto di ricerca proposto all'oggetto del bando e il  possesso
di un curriculum scientifico-professionale  idoneo  allo  svolgimento
dell'attivita' di ricerca oggetto del contratto, nonche' le modalita'
di svolgimento dello stesso. Il bando  di  selezione,  reso  pubblico
anche per via telematica nel sito internet dell'ateneo,  dell'ente  o
dell'istituzione, del Ministero dell'universita' e  della  ricerca  e
dell'Unione  europea,   contiene   informazioni   dettagliate   sulle
specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e
sul trattamento economico e previdenziale. 
  4.  Possono  concorrere  alle  selezioni  di   cui   al   comma   3
esclusivamente coloro che sono in possesso del titolo di  dottore  di
ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero, ovvero, per  i
settori interessati, del titolo di specializzazione di  area  medica,
con esclusione del personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato,
delle istituzioni di cui al comma 1,  nonche'  di  coloro  che  hanno
fruito  di  contratti  di  cui  all'articolo  24.  Possono   altresi'
concorrere alle selezioni coloro che sono iscritti al terzo anno  del
corso di dottorato di ricerca ovvero  che  sono  iscritti  all'ultimo
anno del  corso  di  specializzazione  di  area  medica,  purche'  il
conseguimento del titolo sia previsto entro  i  sei  mesi  successivi
alla data di pubblicazione del bando di selezione. 
  5. Gli enti pubblici di ricerca possono consentire  l'accesso  alle
procedure di selezione di cui al comma 3 anche a coloro che  sono  in
possesso  di   curriculum   scientifico-professionale   idoneo   allo
svolgimento di attivita' di ricerca, fermo restando che i  titoli  di
cui al comma 4  costituiscono  titolo  preferenziale  ai  fini  della
formazione  delle  relative  graduatorie.  Il  periodo  svolto   come
titolare di contratto di ricerca e' utile ai fini della previsione di
cui all'articolo 20 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127. 
  6. L'importo del contratto di ricerca di cui al  presente  articolo
e' stabilito in sede di contrattazione collettiva, in  ogni  caso  in
misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore
confermato a tempo definito. La spesa complessiva per  l'attribuzione
dei contratti di cui al presente articolo non puo'  essere  superiore
alla spesa media  sostenuta  nell'ultimo  triennio  per  l'erogazione
degli assegni di ricerca, come risultante dai bilanci approvati. 
  7. Il contratto di ricerca non e' cumulabile con borse di studio  o
di ricerca a qualsiasi titolo conferite da  istituzioni  nazionali  o
straniere, salvo quelle  esclusivamente  finalizzate  alla  mobilita'
internazionale per motivi di ricerca. 
  8. Il contratto di ricerca non e' compatibile con la  frequenza  di
corsi di laurea, laurea  specialistica  o  magistrale,  dottorato  di
ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero,  e
comporta  il  collocamento  in  aspettativa  senza  assegni  per   il
dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche. 
  9. I contratti di ricerca non danno luogo a diritto di  accesso  al
ruolo dei soggetti di cui al comma 1, ne' possono essere computati ai
fini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25  maggio  2017,
n. 75». 
  6-octies. All'articolo 35, comma 3,  lettera  e-ter),  del  decreto
legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al primo periodo, dopo le  parole:  «master  universitario  di
secondo  livello»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «o  l'essere  stati
titolari  per  almeno  due  anni  di  contratti  di  ricerca  di  cui
all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240»; 
    b) al secondo periodo, dopo le parole: «master  universitario  di
secondo livello» sono  inserite  le  seguenti:  «o  al  contratto  di
ricerca». 
  6-novies. Le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica possono stipulare contratti di ricerca di cui  all'articolo
22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come  sostituito  dal  comma
6-septies del presente articolo, mediante l'indizione di procedure di
selezione relative ad  uno  o  piu'  settori  artistico-disciplinari,
esclusivamente ricorrendo a finanziamenti esterni a totale  copertura
dei costi della posizione. Per i cinque anni successivi alla data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le
istituzioni dell'alta  formazione  artistica,  musicale  e  coreutica
possono  consentire  l'accesso  alle  procedure  per  la  stipula  di
contratti  di  ricerca  anche  a  coloro  che  sono  in  possesso  di
curriculum  scientifico-professionale  idoneo  allo  svolgimento   di
attivita' di ricerca, fermo restando che i titoli di cui all'articolo
22, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n.  240,  come  sostituito
dal comma  6-septies  del  presente  articolo,  costituiscono  titolo
preferenziale ai fini della formazione delle relative graduatorie. 
  6-decies. Al fine di  dare  attuazione  alle  misure  di  cui  alla
Riforma 1.1 della Missione 4, Componente 2, del  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza, all'articolo 24 della legge 30  dicembre  2010,
n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. Ciascuna universita', nell'ambito della  programmazione
triennale, vincola risorse corrispondenti ad almeno  un  terzo  degli
importi destinati alla stipula dei contratti di cui al  comma  1,  in
favore  di  candidati  che   per   almeno   trentasei   mesi,   anche
cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca  o
svolto attivita' di ricerca sulla base  di  formale  attribuzione  di
incarichi, escluse le attivita' a titolo gratuito, presso universita'
o istituti di ricerca, italiani o stranieri, diversi da quella che ha
emanato il bando»; 
    b) al comma 2: 
      1) all'alinea, dopo le parole: «I destinatari» sono inserite le
seguenti: «dei contratti di cui al comma 1»; 
      2) alla lettera  a),  le  parole:  «settore  concorsuale»  sono
sostituite dalle seguenti: «gruppo scientifico-disciplinare»; 
      3) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:
«, nonche' dei soggetti che abbiano gia'  usufruito,  per  almeno  un
triennio, dei contratti di cui al comma 3»; 
      4) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
        «d) deliberazione  della  chiamata  del  vincitore  da  parte
dell'universita'   al   termine   dei   lavori   della    commissione
giudicatrice.  Il  contratto   per   la   funzione   di   ricercatore
universitario a tempo  determinato  e'  stipulato  entro  il  termine
perentorio di novanta giorni dalla  conclusione  della  procedura  di
selezione. In caso di mancata stipulazione del contratto, per  i  tre
anni successivi l'universita' non puo'  bandire  nuove  procedure  di
selezione  per  il  medesimo   gruppo   scientifico-disciplinare   in
relazione al dipartimento interessato»; 
    c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3.  Il  contratto  per  ricercatore  universitario   a   tempo
determinato  ha  una  durata  complessiva  di  sei  anni  e  non   e'
rinnovabile. Il  conferimento  del  contratto  e'  incompatibile  con
qualsiasi  altro  rapporto  di  lavoro  subordinato  presso  soggetti
pubblici o privati, con la titolarita' di contratti di ricerca  anche
presso altre universita' o enti pubblici di ricerca, con le borse  di
dottorato e in generale con qualsiasi borsa  di  studio  a  qualunque
titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il  caso
in cui questa  sia  finalizzata  alla  mobilita'  internazionale  per
motivi di ricerca. Ai fini della durata del rapporto  instaurato  con
il titolare del contratto, i periodi  trascorsi  in  aspettativa  per
maternita', paternita' o per motivi di salute  secondo  la  normativa
vigente non sono computati, su richiesta del titolare del contratto»; 
    d) al comma 4, le parole: «di cui al comma 3, lettere a)  e  b),»
sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 3»; 
    e) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
      «5.   Nell'ambito   delle   risorse    disponibili    per    la
programmazione, a partire dalla conclusione  del  terzo  anno  e  per
ciascuno  dei  successivi  anni   di   titolarita'   del   contratto,
l'universita' valuta, su istanza dell'interessato,  il  titolare  del
contratto stesso, che  abbia  conseguito  l'abilitazione  scientifica
nazionale di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di
professore di seconda fascia, ai sensi  dell'articolo  18,  comma  1,
lettera e). La valutazione si svolge  in  conformita'  agli  standard
qualitativi riconosciuti a livello  internazionale,  individuati  con
apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei  criteri  fissati  con
decreto del Ministro. Alla procedura e'  data  pubblicita'  nel  sito
internet dell'ateneo. In caso di esito positivo della valutazione, il
titolare del contratto e'  inquadrato  nel  ruolo  di  professore  di
seconda fascia. La programmazione di cui all'articolo  18,  comma  2,
assicura la disponibilita' delle risorse necessarie in caso di  esito
positivo della procedura di valutazione»; 
    f) il comma 5-bis e' sostituito dal seguente: 
      «5-bis. La valutazione di cui al comma 5 prevede, in ogni caso,
lo  svolgimento  di  una  prova  didattica  nell'ambito  del   gruppo
scientifico-disciplinare di riferimento»; 
    g) il comma 7 e' abrogato; 
    h) al comma 8: 
      1) il primo periodo e' soppresso; 
      2) al secondo periodo, le parole: «lettera b),» sono soppresse; 
    i) al comma 9, le parole: «, lettere a) e b),» sono soppresse; 
    l) al comma 9-ter, le parole: «, lettera b),», ovunque ricorrono,
e la parola: «triennale» sono soppresse; 
    m) dopo il comma 9-ter e' aggiunto il seguente: 
      «9-quater.  L'attivita'  didattica,  di  ricerca  e  di   terza
missione, svolta dai ricercatori di cui al  comma  3,  concorre  alla
valutazione delle politiche di  reclutamento  svolta  dall'ANVUR,  ai
fini dell'accesso alla quota di finanziamento premiale a  valere  sul
Fondo per il  finanziamento  ordinario  delle  universita'  ai  sensi
dell'articolo 60, comma 01, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98». 
  6-undecies. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 18, comma 3, le parole da: «,  lettera  b)»  fino
alla fine del comma sono soppresse; 
    b) all'articolo 29,  comma  5,  le  parole:  «lettera  b),»  sono
soppresse. 
  6-duodecies. All'attuazione delle  disposizioni  di  cui  ai  commi
6-decies  e  6-undecies  si  provvede   nell'ambito   delle   risorse
assunzionali disponibili a legislazione vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  6-terdecies. Ferma restando la possibilita' di indire procedure per
il  reclutamento  di  ricercatori  a  tempo  determinato   ai   sensi
dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre  2010,
n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sulla base delle risorse e
nei periodi di riferimento dei piani straordinari di cui all'articolo
1, comma 400, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,  all'articolo  6,
comma  5-sexies,  del  decreto-legge  30  dicembre  2019,   n.   162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio  2020,  n.  8,
all'articolo 238 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77,  nonche'
all'articolo 1, comma 297, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,  per
i dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore  della  legge
di conversione del presente decreto, le universita' possono  altresi'
indire  procedure  per  il  reclutamento  di  ricercatori   a   tempo
determinato ai sensi dell'articolo 24, comma  3,  lettera  b),  della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto.
Alle procedure di cui al  primo  periodo  e  ai  contratti  stipulati
nell'ambito delle stesse continuano ad applicarsi le disposizioni  di
cui alla legge 30 dicembre 2010, n.  240,  nel  testo  vigente  prima
della data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente  decreto.  Le  universita'  possono  utilizzare  le  risorse
relative ai piani straordinari di cui al primo periodo anche al  fine
di stipulare contratti da ricercatore a tempo  determinato  ai  sensi
dell'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come
modificato dal comma 6-decies del presente articolo. 
  6-quaterdecies. Per i centottanta giorni successivi  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
limitatamente alle  risorse  gia'  programmate  alla  predetta  data,
ovvero deliberate dai rispettivi organi di governo entro il  predetto
termine di centottanta giorni, le universita', le istituzioni il  cui
diploma di perfezionamento scientifico e'  riconosciuto  equipollente
al titolo di dottore di ricerca ai  sensi  dell'articolo  74,  quarto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, e gli enti pubblici di ricerca possono indire procedure  per  il
conferimento di assegni di ricerca ai sensi  dell'articolo  22  della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto.
Fino all'adozione del decreto di cui  al  comma  1  dell'articolo  15
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dal comma 6-bis
del presente articolo, i contratti di ricerca di cui all'articolo  22
della legge 30 dicembre 2010,  n.  240,  come  sostituito  dal  comma
6-septies del presente articolo, sono stipulati  con  riferimento  ai
macrosettori e ai settori concorsuali secondo le norme vigenti  prima
della data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto. 
  6-quinquiesdecies. Ferma restando la possibilita' di  ricorrere  al
finanziamento, anche  parziale,  dei  contratti  di  ricerca  di  cui
all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito
dal comma 6-septies del presente articolo, a valere sulle risorse del
Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza,  per  i  trentasei  mesi
successivi alla data di entrata in vigore della legge di  conversione
del presente decreto, le universita' possono indire procedure per  il
reclutamento  di   ricercatori   a   tempo   determinato   ai   sensi
dell'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre  2010,
n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, in attuazione delle misure
previste dal medesimo Piano, nonche' di quelle previste dal Programma
nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027. 
  6-sexiesdecies. Alle procedure di cui  all'articolo  24,  comma  3,
lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,  gia'  bandite
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, continuano ad applicarsi  le  disposizioni  di  cui
alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo  vigente  prima  della
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto. 
  6-septiesdecies. Per i  trentasei  mesi  successivi  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le
universita' riservano una quota non inferiore al 25 per  cento  delle
risorse destinate alla stipula dei contratti di cui  all'articolo  24
della legge 30 dicembre 2010,  n.  240,  come  modificato  dal  comma
6-decies del presente articolo, ai soggetti che sono,  o  sono  stati
nei tre anni antecedenti la data di entrata in vigore della legge  di
conversione  del  presente  decreto,   titolari   di   contratti   da
ricercatore a tempo determinato, di cui  all'articolo  24,  comma  3,
lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, o ai  soggetti  che
sono stati, per una durata complessiva  non  inferiore  a  tre  anni,
titolari di uno o piu' assegni di  ricerca  di  cui  all'articolo  22
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente  prima  della
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto. 
  6-duodevicies. Nei trentasei mesi successivi alla data  di  entrata
in vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  ai
soggetti che sono stati, per almeno tre anni, titolari  di  contratti
da ricercatore universitario ai  sensi  dell'articolo  24,  comma  3,
lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel  testo  vigente
prima della data di entrata in vigore della legge di conversione  del
presente decreto, e che stipulano un contratto ai sensi dell'articolo
24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come  modificato  dal  comma
6-decies del presente articolo, e' riconosciuto, a richiesta, ai fini
dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a tre anni. Nei  casi
di cui al primo periodo, la valutazione di cui all'articolo 24, comma
5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, avviene non prima di  dodici
mesi dalla presa di servizio. Nei trentasei mesi successivi alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
ai soggetti che sono stati titolari, per un periodo non  inferiore  a
tre anni, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge
30 dicembre 2010, n. 240, nel  testo  vigente  prima  della  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,  e
che stipulano un contratto ai sensi dell'articolo 24 della  legge  30
dicembre 2010,  n.  240,  come  modificato  dal  comma  6-decies  del
presente  articolo,   e'   riconosciuto,   a   richiesta,   ai   fini
dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a due anni. 
  6-undevicies.  Il  limite  temporale  di   dodici   anni   di   cui
all'articolo 22, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n.  240,  nel
testo vigente prima della data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, continua ad applicarsi ai  rapporti
instaurati ai sensi degli articoli 22 e 24, comma 3, lettere a) e b),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente  prima  della
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto. Non rientrano nel computo del  predetto  limite  i  rapporti
instaurati ai sensi degli articoli 22 e 24, comma 3, della  legge  30
dicembre  2010,  n.  240,  come  modificati  dal  presente  articolo.
L'esclusione dalle procedure di cui all'articolo 24  della  legge  30
dicembre 2010,  n.  240,  come  modificato  dal  comma  6-decies  del
presente articolo, disposta ai sensi  dello  stesso  comma  6-decies,
lettera b), numero 3), non  si  applica  ai  titolari  dei  contratti
stipulati ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010,  n.
240, nel testo vigente prima della data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto. 
  6-vicies. Al fine di agevolare il  raggiungimento  degli  obiettivi
dell'Investimento  6  della  Missione  1,  Componente  2,  del  Piano
nazionale di ripresa e resilienza, dopo l'articolo 24-bis della legge
30 dicembre 2010, n. 240, e' inserito il seguente: 
    «Art. 24-ter. (Tecnologi a tempo indeterminato). - 1. Nell'ambito
delle risorse disponibili per la programmazione, nonche'  nei  limiti
delle risorse assunzionali disponibili  a  legislazione  vigente,  al
fine di svolgere attivita' professionali e gestionali di  supporto  e
coordinamento  della  ricerca,  di   promozione   del   processo   di
trasferimento tecnologico,  di  progettazione  e  di  gestione  delle
infrastrutture, nonche' di tutela della  proprieta'  industriale,  le
universita' possono assumere personale  di  elevata  professionalita'
con qualifica di tecnologo a tempo indeterminato. 
  2. Il rapporto di lavoro  del  personale  di  cui  al  comma  1  e'
disciplinato nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro
del comparto istruzione e ricerca, in un'apposita sezione,  prendendo
a  riferimento  il  trattamento  economico  non  inferiore  a  quello
spettante al personale di categoria EP. 
  3. Con decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca  sono
definiti,  nel  rispetto  delle  condizioni  e  delle  modalita'   di
reclutamento stabilite dall'articolo 35 del  decreto  legislativo  30
marzo  2001,  n.  165,  e  dall'articolo   19,   comma   3-bis,   del
decreto-legge  12   settembre   2013,   n.   104,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128,  i  requisiti,  i
titoli, non inferiori al titolo di laurea magistrale, e le  modalita'
delle procedure concorsuali per le  assunzioni  di  cui  al  presente
articolo.  Nell'ambito  dei  titoli  e'  valorizzata  la   precedente
esperienza professionale quale tecnologo a tempo determinato  di  cui
all'articolo 24-bis». 
  6-vicies semel. In via  di  prima  applicazione  e  comunque  entro
trentasei  mesi  dall'adozione  del  decreto  di  cui  al   comma   3
dell'articolo 24-ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240, introdotto
dal comma 6-vicies del presente articolo, le procedure concorsuali di
cui al medesimo articolo 24-ter prevedono una riserva, pari al 50 per
cento dei  posti  messi  a  bando,  per  il  personale,  assunto  con
contratto    a    tempo     indeterminato,     dell'area     tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazioni dati, che ha  svolto  per  almeno
tre anni documentata attivita' di supporto  tecnico-scientifico  alla
ricerca,   attivita'   di   progettazione   e   di   gestione   delle
infrastrutture  e  attivita'  di  trasferimento  tecnologico   ovvero
compiti di supporto tecnico-scientifico alle  attivita'  di  ricerca,
didattica e terza missione presso l'ateneo nel quale presta servizio,
nonche' per il personale che ha prestato servizio  come  tecnologo  a
tempo determinato di cui all'articolo 24-bis della legge 30  dicembre
2010, n. 240. 
  6-vicies bis.  Al  fine  di  potenziare  le  misure  volte  a  dare
attuazione al PNRR negli specifici ambiti di competenza, il personale
dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia  gia'  inquadrato
nel ruolo ad esaurimento  previsto  dall'articolo  6,  comma  7,  del
decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, entro  il  termine  di
sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, puo' optare per  il  passaggio  nei
ruoli dei ricercatori e tecnologi con  conseguente  applicazione  del
contratto collettivo nazionale di lavoro del  comparto  istruzione  e
ricerca. Alla copertura dei costi connessi al passaggio nei ruoli dei
ricercatori e tecnologi, quantificati in euro 21.140,03  a  decorrere
dall'anno 2022,  si  provvede  a  valere  sulla  quota  di  spettanza
dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, di cui al  primo
periodo della lettera a) del comma 310 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2021, n. 234. L'inquadramento del personale  nei  primi  due
livelli  di  ricercatore  e  tecnologo  e'  disciplinato   ai   sensi
dell'articolo 11, comma 3-ter, del decreto  legisaltivo  25  novembre
2016, n. 218. I ricercatori geofisici del ruolo ad  esaurimento  sono
inquadrati nel ruolo dei ricercatori e tecnologi  del  terzo  livello
degli enti pubblici di ricerca. 
  6-vicies ter. All'articolo 1, comma  1,  della  legge  30  novembre
1989, n. 398, le parole:  «,  per  lo  svolgimento  di  attivita'  di
ricerca dopo il dottorato» sono soppresse. 
  6-vicies quater. Le  risorse  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza indicate nell'ambito dei bandi  in  essere  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
adottati in applicazione dell'articolo  1  della  legge  14  novembre
2000, n. 338, possono essere destinate, attraverso  successivo  bando
del Ministero dell'universita' e della ricerca, da adottare anche  in
deroga alle disposizioni di cui ai commi 3, 4  e  5  dell'articolo  1
della legge 14 novembre 2000, n. 338, anche all'acquisizione da parte
dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n.  338  del
2000,  nonche'  di  altri  soggetti   pubblici   e   privati,   della
disponibilita' di posti letto  per  studenti  universitari,  mediante
l'acquisizione del diritto di proprieta' o, comunque, l'instaurazione
di un rapporto di locazione a lungo termine,  ovvero  per  finanziare
interventi di adeguamento delle residenze universitarie agli standard
di cui alla comunicazione della Commissione europea dell'11  dicembre
2019 (COM(2019) 640 final) sul Green Deal europeo, recepiti nel Piano
nazionale di ripresa e resilienza. Agli acquisti di cui  al  presente
comma non si applica la disposizione di cui all'articolo 12, comma 1,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. )) 
                               Art. 15 
 
       Rafforzamento della struttura organizzativa dell'ANPAL 
 
  1. Al fine di potenziare le funzioni di  coordinamento  della  rete
dei servizi per le politiche del lavoro, all'articolo 4  del  decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150, dopo il comma 4 sono  inseriti
i seguenti: 
    «4-bis.  A  decorrere  dall'anno  2022  la   dotazione   organica
dell'ANPAL vigente alla data di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione e' incrementata di un numero complessivo di 43 unita' di
personale, di cui due dirigenti di livello dirigenziale generale,  un
dirigente  di  livello  dirigenziale  non  generale   e   40   unita'
appartenenti (( all'Area III, posizione economica )) F1.  L'ANPAL  e'
autorizzata, in aggiunta alle vigenti  facolta'  assunzionali,  e  in
deroga a quanto previsto  dall'articolo  35,  comma  4,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  ad  assumere,  con  contratto  di
lavoro subordinato a tempo indeterminato, il contingente di personale
di cui al primo periodo. Il contingente di personale di  livello  non
dirigenziale e' assunto  tramite  l'avvio  di  procedure  concorsuali
pubbliche ovvero l'utilizzo di graduatorie esistenti. 
    4-ter. Per l'assunzione del contingente di personale  di  cui  al
comma 4-bis e' autorizzata una  spesa  pari  ad  euro  1.283.627  per
l'anno 2022 (( e ad )) euro 2.200.503 a decorrere dall'anno 2023. E',
altresi', autorizzata, per  l'anno  2022,  una  spesa  pari  ad  euro
100.000  per  l'espletamento  delle  relative  procedure  concorsuali
pubbliche. 
    4-quater. Alla copertura degli  oneri  derivanti  dall'attuazione
del comma 4-ter si provvede a valere sugli stanziamenti ordinari  del
bilancio  dell'ANPAL,  con  corrispondente  utilizzo  delle   entrate
accertate annualmente rivenienti dal Fondo  di  cui  all'articolo  9,
comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.  148,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, (( n. 236 ))». 
                           (( Art. 15-bis 
 
                Disposizioni in materia di patronati 
 
  1. All'articolo 36, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020,  n.  27,  le  parole:  «",  fermo  restando  che  la  immediata
regolarizzazione del citato mandato ai sensi della normativa  vigente
deve intervenire una volta cessata l'attuale situazione  emergenziale
prima  della  formalizzazione  della  relativa  pratica  all'istituto
previdenziale» sono soppresse. 
  2. Allo scopo di semplificare  la  procedura  di  conferimento  del
mandato agli istituti di patronato,  concorrendo  a  velocizzare  gli
adempimenti a loro carico, anche nell'ottica della  piena  attuazione
degli  interventi  previsti  dal  Piano  nazionale   di   ripresa   e
resilienza, gli istituti di patronato possono acquisire anche in  via
telematica, nel rispetto dell'articolo 64, comma 2-quater, del codice
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  il  mandato  di
patrocinio di cui all'articolo 4 del regolamento di  cui  al  decreto
del Ministro del lavoro, della salute e delle  politiche  sociali  10
ottobre 2008, n. 193, in deroga alle disposizioni ivi previste. 
  3. All'articolo 32, comma 8, del decreto-legge 17 maggio  2022,  n.
50, sono aggiunti, in fine, i  seguenti  periodi:  «E'  istituito  un
apposito fondo nello stato di previsione del Ministero del  lavoro  e
delle politiche sociali, con una dotazione finanziaria di 2,5 milioni
di euro per l'anno 2022, al fine  di  remunerare,  nei  limiti  della
dotazione finanziaria  del  fondo  di  cui  al  presente  comma,  che
costituisce limite di spesa massima, la  specifica  attivita'  svolta
dagli  istituti  di  patronato.  Il  finanziamento  e'  erogato  agli
istituti di patronato in maniera proporzionale rispetto alle pratiche
che hanno ottenuto il punteggio». 
  4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 2,5 milioni di euro per
l'anno  2022,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 348,  della
legge 30 dicembre 2020, n. 178. )) 
                           (( Art. 15-ter 
 
Disposizioni  concernenti  l'Ufficio   dell'Autorita'   garante   per
                     l'infanzia e l'adolescenza 
 
  1. Al fine di consentire all'Autorita'  garante  per  l'infanzia  e
l'adolescenza di assicurare la piena attuazione dei diritti  e  degli
interessi delle persone di  minore  eta',  in  conformita'  a  quanto
previsto dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, fatta a New
York il 20 novembre 1989, alla legge 12 luglio  2011,  n.  112,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 5, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1.  E'  istituito   l'Ufficio   dell'Autorita'   garante   per
l'infanzia  e   l'adolescenza,   di   seguito   denominato   "Ufficio
dell'Autorita'  garante",  posto   alle   dipendenze   dell'Autorita'
garante.  Il  personale  dell'Ufficio   dell'Autorita'   garante   e'
vincolato dal segreto d'ufficio»; 
    b) dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente: 
       «Art. 5-bis. (Disposizioni in materia di personale). - 1.  Con
decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  e'  istituito  un
apposito ruolo del personale dipendente  dell'Ufficio  dell'Autorita'
garante,  al  quale  si  applicano,   in   quanto   compatibili,   le
disposizioni sullo stato giuridico ed economico del  personale  della
Presidenza del Consiglio dei ministri, comprese quelle  di  cui  alla
vigente contrattazione collettiva. La relativa dotazione organica  e'
costituita da due posti di  livello  dirigenziale  non  generale,  un
posto di livello dirigenziale generale e venti  unita'  di  personale
non dirigenziale, di cui 16 di categoria A e 4  di  categoria  B,  in
possesso  delle  competenze  e  dei  requisiti  di   professionalita'
necessari in  relazione  alle  funzioni  e  alle  caratteristiche  di
indipendenza e imparzialita' dell'Autorita' garante. L'assunzione del
personale avviene per pubblico concorso». 
  2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di  cui  al
comma 1 dell'articolo 5-bis della  legge  12  luglio  2011,  n.  112,
introdotto dal comma 1  del  presente  articolo,  e'  adottato  entro
trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. In fase  di  prima  attuazione,  il
personale dipendente a tempo indeterminato proveniente  dal  comparto
Ministeri o  appartenente  ad  altre  amministrazioni  pubbliche,  in
servizio presso l'Ufficio dell'Autorita'  garante  per  l'infanzia  e
l'adolescenza  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge   di
conversione del presente decreto, e' inquadrato, a domanda, nei ruoli
dell'Ufficio  dell'Autorita'  garante,  nei  limiti  della   relativa
dotazione organica. L'Ufficio dell'Autorita' garante  e'  autorizzato
ad assumere personale non  dirigenziale  di  categoria  A,  posizione
economica F1, con contratto di  lavoro  a  tempo  indeterminato,  nel
biennio 2022-2023, nei limiti  dei  posti  della  dotazione  organica
rimasti  vacanti  all'esito  della  procedura  di  cui   al   periodo
precedente.  Per  la  corresponsione  dei  compensi  dovuti  per   le
prestazioni di lavoro straordinario  al  personale  non  dirigenziale
dell'Ufficio dell'Autorita' garante e' autorizzata una spesa pari  ad
euro 65.799 per l'anno 2022 e  ad  euro  131.597  annui  a  decorrere
dall'anno 2023. 
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e  2,  pari  ad
euro 1.121.470 per l'anno 2022 e ad euro 2.242.940 annui a  decorrere
dall'anno 2023, si provvede: 
    a)  quanto  a  euro   1.000.000   per   l'anno   2022,   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 925, della legge 30 dicembre 2021, n. 234; 
    b) quanto a euro 121.470 per l'anno 2022, mediante corrispondente
versamento all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  da  parte  della
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  a  valere  sulle   risorse
trasferite  nel  2022  sul  proprio  bilancio   autonomo   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 925, della legge 30 dicembre 2021, n. 234; 
     c) quanto a euro 2.242.940 annui  a  decorrere  dall'anno  2023,
mediante   corrispondente   riduzione   del   Fondo   per    esigenze
indifferibili di cui  all'articolo  1,  comma  200,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190. )) 
                               Art. 16 
 
Potenziamento   della   capacita'   amministrativa   del    Ministero
  dell'interno ai fini dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa
  e resilienza - PNRR 
 
  1. Al fine di garantire le attivita'  connesse  alla  gestione,  ((
all'erogazione, al monitoraggio e al controllo ))  dei  finanziamenti
statali agli investimenti comunali (( e di quelli destinati al  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco )) per i progetti del Piano  nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR), in  deroga  ai  vincoli  assunzionali
previsti dalla  disciplina  vigente,  il  Ministero  dell'interno  e'
autorizzato  per  l'anno  2022  ad  assumere  per  le  esigenze   del
Dipartimento per  gli  affari  interni  e  territoriali  -  Direzione
centrale per la finanza locale (( e del Dipartimento dei  vigili  del
fuoco, del soccorso  pubblico  e  della  difesa  civile  -  Direzione
centrale per le risorse logistiche e strumentali )),  anche  mediante
scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, 30 unita' di
personale, da inquadrare nell'Area III, posizione economica  F1,  del
comparto Funzioni  centrali,  nei  profili  professionali  economico,
informatico,  giuridico  e  statistico,  con  contratti   di   lavoro
subordinato  a  tempo  determinato,  di  durata   complessiva   anche
superiore a trentasei mesi, ma non eccedente quella di attuazione dei
progetti e comunque il termine del 31 dicembre 2026. 
  2. Agli oneri di cui al comma 1, (( pari a euro 653.132 per  l'anno
2022 e a euro 1.306.264 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026,  ))
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  Missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2022, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'interno. 
                           (( Art. 16-bis 
 
Riorganizzazione e rafforzamento  dell'Agenzia  delle  dogane  e  dei
  monopoli nei settori dei prodotti energetici, del traffico merci  e
  dei generi sottoposti a regime di monopolio 
 
  1. All'articolo 23-quinquies del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente: 
    «1-quater. La dotazione organica dei dirigenti  di  prima  fascia
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' aumentata di 3 unita'». 
  2. Al comma 7 dell'articolo 23-quater del  decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135, le parole:  «l'Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli
istituisce uno o piu' posti di vicedirettore, fino al massimo di tre,
di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19,
comma 6, del decreto legislativo n. 165  del  2001»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «l'Agenzia  delle  dogane  e  dei   monopoli   puo'
conferire, a valere sulle facolta' assunzionali  disponibili,  uno  o
piu' incarichi di vicedirettore, fino al massimo di tre, di  cui  due
anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo  19,  comma  6,
del decreto legislativo n. 165 del 2001». 
  3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari ad  euro
430.735 per l'anno 2022 e ad euro 861.469 a decorrere dall'anno 2023,
l'Agenzia delle dogane e  dei  monopoli  provvede  nell'ambito  degli
ordinari   stanziamenti   del   proprio   bilancio   autonomo.   Alla
compensazione degli effetti finanziari in  termini  di  fabbisogno  e
indebitamento netto, pari a euro 223.990 per l'anno  2022  e  a  euro
447.970  a   decorrere   dall'anno   2023,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. )) 
                           (( Art. 16-ter 
 
            Rafforzamento della capacita' amministrativa 
                     del Ministero della difesa 
 
  1. In considerazione della riduzione della dotazione  organica  del
personale civile ai sensi della legge 31 dicembre 2012,  n.  244,  in
coerenza  con  gli  obiettivi  di  modernizzazione   della   pubblica
amministrazione e valorizzazione delle competenze contenuti nel PNRR,
al fine di favorire il ricambio generazionale, promuovendo i percorsi
di carriera del personale  civile  di  livello  dirigenziale  che  ha
acquisito specifiche professionalita', fino al 31 dicembre  2027  gli
incarichi di funzione dirigenziale di livello generale previsti nella
dotazione  organica  del  Ministero  della  difesa   possono   essere
conferiti a dirigenti di seconda fascia  appartenenti  ai  ruoli  del
medesimo  Ministero  in  deroga  al   limite   percentuale   di   cui
all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165, e comunque nel limite massimo di tre unita' ulteriori. 
  2. Al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
     a) all'articolo 6-bis: 
      1) al comma 7, le parole: «secondo anno» sono sostituite  dalle
seguenti: «terzo anno»; 
      2) al comma 9, le parole: «ai sensi dell'articolo 6,  comma  3,
lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «per i posti destinati al
ruolo normale-comparto aeronavale»; 
    b) all'articolo 35, comma 2-bis, la parola: «primo» e' sostituita
dalla seguente: «secondo». )) 
                          (( Art. 16-quater 
 
         Assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato 
 
  1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di  controllo
del territorio, nonche'  di  tutela  dell'ordine  e  della  sicurezza
pubblica, connessi all'emergenza  umanitaria  in  corso  dovuta  alla
grave crisi internazionale in atto in Ucraina, e per le  esigenze  di
prevenzione e contrasto delle  attivita'  criminali  e  di  eventuali
iniziative terroristiche, oltre che di  presidio  e  controllo  delle
frontiere, anche connesse allo svolgimento del Giubileo della  Chiesa
cattolica  nell'anno  2025,  e'  autorizzata   l'assunzione   di   un
contingente fino a 500 allievi agenti della  Polizia  di  Stato,  nei
limiti di quota parte delle facolta' assunzionali non  soggette  alle
riserve di posti di cui all'articolo 703, comma 1,  lettera  c),  del
codice dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66.  Alle  assunzioni  di  cui  al  primo  periodo  si
provvede attingendo all'elenco degli idonei  alla  prova  scritta  di
esame del concorso pubblico per l'assunzione di 1.650 allievi  agenti
della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della  Polizia  -
Direttore  generale  della  pubblica  sicurezza  29   gennaio   2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 9  del  31
gennaio 2020. 
  2.  L'Amministrazione  della  pubblica   sicurezza   procede   alle
assunzioni di cui al comma 1 a valere su quota parte  delle  facolta'
assunzionali previste per l'anno 2022,  previa  individuazione  delle
cessazioni intervenute nell'anno  2021  e  nei  limiti  dei  relativi
risparmi di spesa determinati ai sensi dell'articolo 66, commi  9-bis
e 10, del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.  133.  Si  provvede  ai
sensi del primo periodo del presente comma limitatamente ai soggetti: 
    a) risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo
l'ordine decrescente  del  voto  in  essa  conseguito,  comunque  non
inferiore a 8,25/10, fermi restando le riserve,  le  preferenze  e  i
requisiti  applicabili  secondo  la  normativa  vigente   alla   data
dell'indizione della procedura concorsuale di cui al comma 1; 
    b)   che   risultino   idonei   all'esito   degli    accertamenti
dell'efficienza fisica, psicofisici  e  attitudinali  previsti  dalla
disciplina   vigente,   ai    quali    sono    convocati    d'ufficio
dall'Amministrazione  della  pubblica   sicurezza,   ferma   restando
l'esclusione dei soggetti  che  siano  stati  comunque  convocati  ai
corrispondenti  accertamenti  in  occasione  dello  svolgimento   del
concorso di cui al comma 1. 
  3. La posizione in ruolo dei soggetti da assumere, secondo l'ordine
decrescente del voto conseguito nella prova scritta d'esame, ai sensi
del  comma  2,  e'  determinata  in  base  ai  punteggi  ottenuti  in
quest'ultima  e  all'esito  del  corso  di  formazione,  secondo   la
normativa vigente. 
  4. Gli interessati sono avviati a uno o piu' corsi di formazione di
cui all'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982,  n.  335,  secondo  le  disponibilita'  organizzative  e
logistiche degli istituti di  istruzione  dell'Amministrazione  della
pubblica sicurezza. 
  5. Resta  fermo  che  l'Amministrazione  della  pubblica  sicurezza
procede all'assunzione, ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, primo
periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei candidati
risultati  idonei  nell'ambito  del  concorso  per   l'accesso   alla
qualifica di agente della Polizia di Stato di  cui  al  comma  1  del
presente articolo, per i posti  non  soggetti  alle  riserve  di  cui
all'articolo 703, comma 1, lettera c),  del  codice  dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  nel
rispetto dei limiti e delle  modalita'  di  cui  al  comma  2,  primo
periodo, del presente articolo. )) 
                               Art. 17 
 
Misure   di   potenziamento   dell'esecuzione   penale   esterna    e
  rideterminazione della dotazione organica dell'Amministrazione  per
  la  giustizia  minorile  e  di  comunita',  nonche'  autorizzazione
  all'assunzione 
 
  1. Ai fini del rafforzamento delle misure per  l'esecuzione  penale
esterna  e  per  garantire  la  piena   operativita'   degli   uffici
territoriali  del  Dipartimento  per  la  Giustizia  minorile  e   di
comunita' (( del Ministero della giustizia )), la dotazione  organica
dei dirigenti penitenziari del ruolo di esecuzione penale esterna  e'
incrementata di 11 unita'. A tale fine e'  autorizzata  la  spesa  di
euro 521.938 per l'anno 2022, di euro 1.043.876 per l'anno  2023,  di
euro 1.071.475 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di euro 1.099.074
per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di euro 1.126.674  per  ciascuno
degli anni 2028  e  2029  e  di  euro  1.154.273  annui  a  decorrere
dall'anno 2030. 
  2. Per le medesime finalita'  di  cui  al  comma  1,  la  dotazione
organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' e'
aumentata  di  1.092  unita'  di  personale  del  comparto   funzioni
centrali, di cui 895 unita' dell'Area III, posizione economica  F1  e
197 unita' dell'Area II, posizione  economica  F2.  A  tale  fine  e'
autorizzata la spesa di euro 7.791.328 (( per l'anno  2022  e  ))  di
euro 46.747.967 annui a decorrere dall'anno 2023. 
  3. In attuazione di quanto disposto al comma 1, il Ministero  della
giustizia e' autorizzato a bandire nell'anno 2022, in deroga a quanto
previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30  marzo
2001, n. 165, le procedure  concorsuali  finalizzate  all'assunzione,
con contratto  di  lavoro  subordinato  a  tempo  indeterminato,  con
decorrenza 1°  luglio  2022,  del  citato  contingente  di  personale
dirigenziale, in aggiunta alle ordinarie facolta' assunzionali, anche
tramite scorrimento delle graduatorie in corso di validita' alla data
di entrata in vigore del presente decreto. 
   4. Per la copertura della dotazione organica conseguente a  quanto
disposto dal comma 2 il Ministero della giustizia e'  autorizzato  ad
assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo  indeterminato,
e in data  non  anteriore  al  1°  novembre  2022,  1.092  unita'  di
personale amministrativo non dirigenziale, di  cui  895  appartenenti
all'Area III, posizione  economica  F1,  e  197  unita'  appartenenti
all'Area II,  posizione  economica  F2,  mediante  l'espletamento  di
procedure concorsuali, in deroga a quanto previsto dall'articolo  35,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche tramite
scorrimento delle graduatorie in corso  di  validita'  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto e in aggiunta  alle  ordinarie
facolta' assunzionali dell'amministrazione per la giustizia  minorile
e di comunita' previste dalla  normativa  vigente.  L'amministrazione
comunica alla Presidenza del Consiglio dei  ministri  -  Dipartimento
della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle  finanze
- Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, entro 30 giorni
dalle  assunzioni,  i  dati  concernenti  le  unita'   di   personale
effettivamente assunte ai sensi dei precedenti  commi  e  i  relativi
oneri sostenuti. 
  5. Ai fini dell'adeguamento delle tabelle concernenti le  dotazioni
organiche di personale dirigenziale penitenziario e del personale non
dirigenziale,  indicate  nel  regolamento   di   organizzazione   del
Ministero della giustizia  di  cui  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 35, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. 
  6. Per l'espletamento delle procedure concorsuali di cui ai commi 3
e 4 e' autorizzata la spesa di euro 2.000.000  per  l'anno  2022.  7.
Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 6 del  presente
articolo pari a euro 10.313.266 per l'anno 2022,  a  euro  47.791.843
per l'anno 2023, a euro 47.819.442 per ciascuno  degli  anni  2024  e
2025, a euro 47.847.041 per ciascuno degli anni 2026 e 2027,  a  euro
47.874.641 per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e  a  euro  47.902.240
annui a decorrere dall'anno 2030 si provvede: 
    a) quanto ad euro 10.313.266 per l'anno 2022 e ad euro 17.500.000
annui a decorrere dall'anno 2023, mediante  corrispondente  riduzione
dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2022-2024,  nell'ambito  del  Programma
«Fondi di riserva e speciali» della  Missione  «Fondi  da  ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della giustizia; 
    b) quanto ad euro 30.291.843 per l'anno 2023, euro 30.319.442 per
ciascuno degli anni 2024 e 2025, euro 30.347.041 per  ciascuno  degli
anni 2026 e 2027, euro 30.374.641 per ciascuno degli anni 2028 e 2029
(( ed euro )) 30.402.240 annui a decorrere dall'anno  2030,  mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma  607,
della legge 30 dicembre 2021 n. 234. 
                           (( Art. 17-bis 
 
Misure di potenziamento per la tutela dell'ordine e  della  sicurezza
  pubblica ed  economico-finanziaria  e  per  la  lotta  attiva  agli
  incendi boschivi, per  la  rideterminazione  degli  organici  delle
  Forze di polizia e  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,
  nonche' autorizzazione all'assunzione 
 
  1. Al fine di potenziare gli interventi  di  tutela  dell'ordine  e
della  sicurezza   pubblica   ed   economico-finanziaria   e   quelli
finalizzati  alla  lotta   attiva   agli   incendi   boschivi,   sono
rideterminati gli  organici  delle  Forze  di  polizia  e  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco. 
  2. Per l'attuazione delle finalita' di cui al comma 1, all'articolo
1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) il comma 961 e' sostituito dal seguente: 
      «961. Nello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e
delle finanze e' istituito, per l'attuazione  delle  disposizioni  di
cui ai commi 961-bis, 961-ter, 961-quater, 961-quinquies,  961-sexies
e 961-septies, un fondo con una dotazione di 2 milioni  di  euro  per
l'anno 2022, 14,5 milioni di euro per l'anno 2023, 31 milioni di euro
per l'anno 2024, 50 milioni di euro per l'anno 2025,  62  milioni  di
euro per l'anno 2026, 68,5  milioni  di  euro  per  l'anno  2027,  71
milioni di euro per l'anno 2028, 74 milioni di euro per l'anno  2029,
77 milioni di euro per l'anno 2030, 79 milioni  di  euro  per  l'anno
2031 e 106 milioni di euro a decorrere dall'anno 2032. Un importo non
superiore al 5 per cento delle predette  risorse  e'  destinato  alle
relative spese di funzionamento»; 
    b) dopo il comma 961 sono inseriti i seguenti: 
      «961-bis. Per le esigenze di potenziamento degli organici della
Polizia di Stato: 
        a) la tabella A allegata  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' sostituita dalla tabella  A  di
cui all'allegato 10 annesso alla presente legge; 
        b) la tabella A allegata  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e' sostituita dalla tabella  A  di
cui all'allegato 11 annesso alla presente legge; 
        c) alla tabella A allegata al decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, nella colonna relativa ai posti di
qualifica, alla riga relativa alle qualifiche di medico  superiore  e
medico capo, dopo la parola: "185" sono aggiunte le seguenti: "(190 a
decorrere dal 31 dicembre 2025)"; 
        d) le modifiche alle  dotazioni  organiche  previste  per  le
qualifiche di primo dirigente, di vice questore e  di  vice  questore
aggiunto ai sensi della lettera a) del presente comma sono effettuate
gradualmente, nei limiti degli stanziamenti di  bilancio  di  cui  al
comma 961, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, con cui  e'  conseguentemente
rielaborato, entro l'anno 2022, il  piano  programmatico  pluriennale
adottato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera ii), numero  7),
del decreto legislativo 29  maggio  2017,  n.  95,  con  decreto  del
Ministro dell'interno  20  maggio  2021,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 154 del 30 giugno 2021. Nello stesso piano programmatico
pluriennale contenuto nel decreto da  adottare  ai  sensi  del  primo
periodo della presente lettera e' riportato, altresi',  il  complesso
delle modificazioni delle dotazioni organiche di cui alle lettere a),
b) e c). 
      961-ter.  Per  le  esigenze  di  potenziamento  degli  organici
dell'Arma dei carabinieri, al codice  dell'ordinamento  militare,  di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
        a) all'articolo 800: 
          1) al comma 1,  la  parola:  "4.204"  e'  sostituita  dalla
seguente: "4.537"; 
          2) al comma 4, la  parola:  "60.617"  e'  sostituita  dalla
seguente: "60.653"; 
        b) all'articolo 666, comma 3, la parola:  "ventinovesimo"  e'
sostituita dalla seguente: "ventiseiesimo"; 
        c) l'articolo 823 e' sostituito dal seguente: 
          «Art. 823. (Organici dei generali e dei  colonnelli).  - 1.
Le  dotazioni  organiche  complessive  per  i  gradi  di  generale  e
colonnello sono le seguenti: 
          a) generali di corpo d'armata: 11; 
          b) generali di divisione: 29; 
          c) generali di brigata: 96; 
          d) colonnelli: 538»; 
        d) con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022, lo specchio
B del quadro I della tabella 4 e' sostituito  dallo  specchio  B  del
quadro I della tabella 4 di cui all'allegato 12 annesso alla presente
legge; 
        e) dopo lo specchio  B  del  quadro  I  della  tabella  4  e'
inserito lo specchio B-bis del  quadro  I  della  tabella  4  di  cui
all'allegato 13 annesso alla presente legge; 
        f) lo specchio C del quadro I della tabella 4  e'  sostituito
dallo specchio C del quadro I della tabella 4 di cui all'allegato  14
annesso alla presente legge; 
        g) con efficacia a decorrere dal 1°  gennaio  2022,  dopo  lo
specchio A del quadro II della tabella  4  e'  inserito  lo  specchio
A-bis del quadro II della tabella 4 di cui  all'allegato  15  annesso
alla presente legge; 
        h) lo specchio B del quadro II della tabella 4 e'  sostituito
dallo specchio B del quadro II della tabella 4 di cui all'allegato 16
annesso alla presente legge; 
        i) con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022, lo specchio
B del quadro III della tabella 4 e' sostituito dallo specchio  B  del
quadro III della tabella  4  di  cui  all'allegato  17  annesso  alla
presente legge; 
        l) lo specchio C del quadro III della tabella 4 e' sostituito
dallo specchio C del quadro III della tabella 4 di  cui  all'allegato
18 annesso alla presente legge; 
        m) i commi 2 e 3 dell'articolo 2211-bis sono  sostituiti  dai
seguenti: 
          «2. A decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al  31  dicembre
2026, le consistenze organiche dei ruoli  degli  ufficiali  dell'Arma
dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4,  quadro  I  (specchio
B), quadro I (specchio B-bis), quadro II (specchio  A-bis)  e  quadro
III (specchio B). 
          3. A decorrere dal 1° gennaio 2027 e fino  al  31  dicembre
2031, le consistenze organiche dei ruoli  degli  ufficiali  dell'Arma
dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4,  quadro  I  (specchio
C), quadro II (specchio A-bis) e quadro III (specchio C)"; 
        n) al comma 1 dell'articolo 828: 
          1) al primo periodo, la  parola:  "duecentosettantaquattro"
e' sostituita dalla seguente: "trecentonovantanove"; 
          2) alla lettera g), la parola: "139"  e'  sostituita  dalla
seguente: "244"; 
          3)  alla  lettera  i),  la  parola:  "sessantaquattro"   e'
sostituita dalla seguente: "ottantaquattro"; 
        o) dopo l'articolo 828 e' inserito il seguente: 
        «Art. 828-bis (Contingente per la  tutela  agroalimentare). -
1.  E'  costituito  un  contingente  di   personale   dell'Arma   dei
carabinieri, per un totale di 50 unita', da collocare in soprannumero
rispetto all'organico, per il potenziamento del  Comando  carabinieri
per la tutela  agroalimentare  di  cui  all'articolo  174-bis,  comma
2-bis. Il predetto contingente e' cosi' determinato: 
          a) generali di brigata: 0; 
          b) colonnelli: 0; 
          c) tenenti colonnelli: 0; 
          d) maggiori: 0; 
          e) capitani: 0; 
          f) ufficiali inferiori: 0; 
          g) ispettori: 34; 
          h) sovrintendenti: 0; 
          i) appuntati e carabinieri: 16». 
      961-quater. Per le esigenze  di  potenziamento  degli  organici
della Guardia di finanza: 
        a) con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022, la  tabella
1a di cui alla  tabella  11.1  allegata  al  decreto  legislativo  27
dicembre 2019,  n.  172,  e'  sostituita  dalla  tabella  1a  di  cui
all'allegato 19 annesso alla presente legge; 
        b) la tabella 1 di cui alla tabella 11.2 allegata al  decreto
legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, e' sostituita dalla  tabella  1
di cui all'allegato 20 annesso alla presente legge; 
        c) all'articolo 36, comma  41,  del  decreto  legislativo  29
maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni: 
          1) al primo periodo, la parola: «2027» e' sostituita  dalla
seguente: «2029»; 
          2) al terzo periodo, la parola: «2027» e' sostituita  dalla
seguente: «2023»; 
          3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Dal 2024  al
2029 il numero di promozioni annuali di cui al presente comma e' pari
a due unita'"; 
        d) alla tabella 4 allegata al decreto  legislativo  19  marzo
2001, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni: 
          1)  alla  colonna  5,  «Specialita'  Amministrazione»,   il
numero: «5» e' sostituito dal seguente: «6»; 
          2) alla colonna «Organico», il numero: «258» e'  sostituito
dal seguente: «297»; 
        e) all'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995,  n.
199, dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente: 
          «1-ter. A decorrere dal 1°  gennaio  2022,  la  consistenza
organica di cui al comma 1 e' fissata in 23.605 unita'». 
      961-quinquies. La tabella A allegata al decreto legislativo  30
ottobre 1992, n. 443, recante le dotazioni  organiche  del  Corpo  di
polizia  penitenziaria,  e'  sostituita  dalla  tabella  A   di   cui
all'allegato 21 annesso alla presente legge. 
      961-sexies. Al fine di incrementare i servizi  di  prevenzione,
di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della  sicurezza
pubblica  ed  economico-finanziaria,  di  contrasto  delle  attivita'
criminali e di eventuali iniziative terroristiche nonche' di presidio
e controllo delle frontiere,  connessi,  tra  l'altro,  all'emergenza
umanitaria in corso dovuta alla grave crisi internazionale in atto in
Ucraina e  allo  svolgimento  del  Giubileo  della  Chiesa  cattolica
nell'anno  2025,  oltreche'  per  implementare   l'efficienza   degli
istituti penitenziari, tenuto anche conto  delle  misure  recate  dai
commi 961-bis, 961-ter, 961-quater e  961-quinquies,  fermo  restando
quanto  previsto  dall'articolo  703  del   codice   dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  con
apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o  con  le
modalita' di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, e' autorizzata l'assunzione straordinaria di  un
contingente massimo  di  complessive  1.574  unita'  delle  Forze  di
polizia, negli anni dal 2022 al  2055,  in  aggiunta  alle  ordinarie
facolta' assunzionali previste a legislazione vigente e non prima del
1° settembre di ciascun anno, secondo la  ripartizione  di  cui  alla
seguente tabella: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  961-septies.  Al  fine  di  incrementare  i  servizi  di   soccorso
pubblico, di prevenzione incendi  e  di  lotta  attiva  agli  incendi
boschivi: 
    a)  e'  autorizzata,  in  aggiunta  alle  facolta'   assunzionali
previste a legislazione vigente, l'assunzione straordinaria nel Corpo
nazionale dei vigili del  fuoco  di  un  contingente  massimo  di  95
unita', di cui 65 unita' nei ruoli iniziali del personale che espleta
funzioni specialistiche e 30 unita' nei ruoli iniziali dei  direttivi
che espletano funzioni  tecnico-professionali,  a  decorrere  dal  15
novembre di ciascun anno, nel limite della dotazione del fondo di cui
al comma 961, per un numero massimo di: 
      1) 9 unita' per l'anno 2022 nel ruolo  iniziale  dei  direttivi
tecnico-professionali; 
      2) 8 unita' per l'anno 2023 nel ruolo  iniziale  dei  direttivi
tecnico-professionali; 
      3) 28 unita' per l'anno  2024,  di  cui  13  unita'  nel  ruolo
iniziale dei direttivi  tecnico-professionali,  7  unita'  nel  ruolo
iniziale dei piloti di aeromobile vigile del fuoco  e  8  unita'  nel
ruolo iniziale degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco; 
      4) 4 unita' per l'anno 2025, di cui 2 unita' nel ruolo iniziale
dei piloti di aeromobile vigile  del  fuoco  e  2  unita'  nel  ruolo
iniziale degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco; 
      5) 13 unita' per  l'anno  2026,  di  cui  7  unita'  nel  ruolo
iniziale dei piloti di aeromobile vigile del fuoco  e  6  unita'  nel
ruolo iniziale degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco; 
      6)  7  unita'  per  l'anno  2029  nel  ruolo   iniziale   degli
specialisti di aeromobile vigile del fuoco; 
      7) 6 unita' per l'anno 2031, di cui 2 unita' nel ruolo iniziale
dei piloti di aeromobile vigile  del  fuoco  e  4  unita'  nel  ruolo
iniziale degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco; 
      8) 20 unita' per l'anno  2032,  di  cui  15  unita'  nel  ruolo
iniziale degli elisoccorritori vigili del fuoco e 5 unita' nel  ruolo
iniziale dei sommozzatori vigili del fuoco; 
    b) in conseguenza delle assunzioni di cui  alla  lettera  a),  la
dotazione organica  dei  rispettivi  ruoli  di  cui  alla  tabella  A
allegata  al  decreto  legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,   e'
incrementata di un numero corrispondente di unita'; 
    c) per il personale che espleta funzioni  specialistiche  di  cui
alla lettera a), la copertura dei  posti  portati  in  aumento  nella
dotazione organica delle qualifiche iniziali di pilota di  aeromobile
vigile del fuoco, di specialista di aeromobile vigile del fuoco e  di
sommozzatore vigile del  fuoco  avviene,  prioritariamente,  mediante
concorso pubblico, rispettivamente, ai sensi degli articoli 33, 34  e
52 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217; 
    d) qualora ad esito  delle  procedure  concorsuali  di  cui  alla
lettera  c)  risultino  posti  vacanti,  l'accesso  alle   qualifiche
iniziali di pilota di aeromobile vigile del fuoco, di specialista  di
aeromobile vigile del fuoco e di sommozzatore vigile del  fuoco  puo'
avvenire  mediante  procedura  selettiva  interna,  ai  sensi   degli
articoli 32 e 51 del decreto legislativo 13  ottobre  2005,  n.  217.
Conseguentemente e' autorizzata, nel limite della dotazione organica,
l'assunzione straordinaria, con le decorrenze di cui alla lettera a),
di un numero equivalente di unita' nella qualifica iniziale del ruolo
dei vigili del fuoco; 
    e) la copertura dei posti portati in aumento nella  qualifica  di
elisoccorritore vigile del fuoco, di cui al presente  comma,  avviene
mediante procedura selettiva interna, ai sensi dell'articolo  35  del
decreto legislativo 13 ottobre  2005,  n.  217.  Conseguentemente  e'
autorizzata,  nel  limite  della  dotazione  organica,   l'assunzione
straordinaria,  con  le  decorrenze  di  cui  alla  lettera  a),   di
complessive 15 unita' nella qualifica iniziale del ruolo  dei  vigili
del fuoco». 
  3. Dopo l'allegato 9 annesso alla legge 30 dicembre 2021,  n.  234,
sono aggiunti gli allegati da 10 a  21,  di  cui  all'allegato  1-bis
annesso al presente decreto. )) 
                           (( Art. 17-ter 
 
                     Misure per la funzionalita' 
                dell'amministrazione della giustizia 
 
  1. Il Ministero della giustizia, al fine di ridurre il  ricorso  ai
contratti a termine e valorizzare la professionalita'  acquisita  dal
personale con rapporto di lavoro  a  tempo  determinato,  nonche'  di
garantire la piena funzionalita' degli uffici giudiziari,  anche  per
quanto concerne  il  rispetto  degli  obiettivi  previsti  dal  Piano
nazionale di ripresa  e  resilienza,  e  di  far  fronte  alle  gravi
scoperture di organico, puo', fino al 31 dicembre 2023, assumere  con
contratto a tempo indeterminato, in  numero  non  superiore  a  1.200
unita' complessive, personale non  dirigenziale,  da  inquadrare  nei
ruoli dell'amministrazione giudiziaria, Area funzionale II, posizione
economica F1, che possegga tutti i seguenti requisiti: 
    a) risulti in servizio, successivamente alla data del  30  maggio
2022, con contratto a  tempo  determinato,  presso  l'amministrazione
giudiziaria, con la qualifica di operatore giudiziario; 
    b) sia stato reclutato a tempo  determinato,  in  relazione  alle
medesime  attivita'  svolte,  con   procedure   selettive   pubbliche
espletate dall'amministrazione giudiziaria; 
    c)   abbia   maturato   alle   dipendenze    dell'amministrazione
giudiziaria almeno tre anni  di  servizio,  anche  non  continuativi,
negli ultimi dieci anni senza demerito. Ai fini di cui alla  presente
lettera, per coloro  che  abbiano  maturato  almeno  dodici  mesi  di
servizio  alle  dipendenze  dell'amministrazione  giudiziaria,   sono
equiparati a tale servizio i periodi: 
      1) di perfezionamento di cui all'articolo  37,  comma  11,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; 
      2) di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi
del comma 1-bis dell'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n.
114; 
      3) di proseguimento per il 2017 dei tirocini  presso  l'ufficio
per il processo per coloro che hanno completato nel 2016 il tirocinio
formativo presso tale ufficio ai sensi dell'articolo 1, commi da  340
a 343, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; 
      4) di proseguimento per il 2018 dei tirocini  presso  l'ufficio
per il processo per coloro che hanno completato nel 2017 il tirocinio
formativo presso tale ufficio ai sensi dell'articolo 1,  comma  1121,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205; 
      5) di attivita' di tirocinio e collaborazione presso gli uffici
giudiziari, attestate dai capi  degli  uffici  medesimi,  diversa  da
quelle indicate nei punti precedenti. 
  2. Le unita' di personale assunte con le procedure di cui al  comma
1 sono assegnate, con immissione  in  ruolo  non  antecedente  al  1°
gennaio 2023, alla sede presso cui prestano servizio alla data del 30
maggio 2022. Resta fermo  quanto  disposto  dall'articolo  35,  comma
5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165.  L'assunzione
avviene,  nei  limiti  dell'attuale  dotazione  organica,  anche   in
sovrannumero, riassorbibile con le successive  vacanze,  rispetto  ai
posti previsti per il profilo di operatore giudiziario  nella  pianta
organica dei singoli uffici. 
  3. Per far fronte agli oneri assunzionali derivanti dall'attuazione
del comma 1, e' autorizzata la  spesa  di  euro  43.189.188  annui  a
decorrere dall'anno 2023. 
  4. All'articolo  1,  comma  858,  primo  periodo,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, le parole: «per l'anno 2021»  sono  sostituite
dalle seguenti: «per l'anno 2022» e le parole da: «1.231» fino a:  «e
123» sono sostituite dalla seguente: «120». 
  5. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari ad euro 43.189.188  annui
a decorrere  dall'anno  2023,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
860, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 
  6. Per le finalita' di cui al comma 1,  e'  prorogata  sino  al  31
dicembre 2022  la  durata  dei  contratti  a  tempo  determinato  del
personale assunto, ai sensi dell'articolo 1, comma 925,  della  legge
30 dicembre 2020, n. 178, nell'anno 2021. 
  7. Per l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  comma  6  e'
autorizzata la spesa di  euro  4.564.854  per  l'anno  2022,  cui  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2022, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della giustizia. )) 

Capo II

MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
IN MATERIA FINANZIARIA E FISCALE

                               Art. 18 
 
Disposizioni riguardanti le sanzioni  per  mancata  accettazione  dei
  pagamenti elettronici, la fatturazione elettronica  e  i  pagamenti
  elettronici 
 
  (( 01. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,
n.  221,  in  materia  di  obbligo  di  accettazione   di   pagamenti
elettronici, le parole: «carte di pagamento, relativamente ad  almeno
una carta di debito e una carta di  credito»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «carte di pagamento, relativamente ad almeno una  carta  di
debito e una carta di credito e alle carte prepagate». )) 
  1. All'articolo 15, comma 4-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,
n. 221, in materia di sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti
elettronici, le parole «dal 1° gennaio 2023»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dal 30 giugno 2022». 
   2. All'articolo 1, comma 3, del (( decreto legislativo )) 5 agosto
2015, n. 127, in materia di fatturazione elettronica  e  trasmissione
telematica delle fatture o dei relativi  dati,  le  parole  da  «Sono
esonerati dalle predette disposizioni» (( fino a  ))  «o  committente
soggetto passivo d'imposta.» sono soppresse. 
  3. La disposizione di cui al comma 2 si applica a  partire  dal  1°
luglio  2022  per  i  soggetti  che  nell'anno   precedente   abbiano
conseguito ricavi ovvero percepito compensi,  ragguagliati  ad  anno,
superiori a euro 25.000, e a  partire  dal  1°  gennaio  2024  per  i
restanti soggetti. Per il terzo trimestre del periodo d'imposta 2022,
le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 2, del  decreto  legislativo
18 dicembre 1997, n. 471, non  si  applicano  ai  soggetti  ai  quali
l'obbligo di fatturazione elettronica e' esteso a  decorrere  dal  1°
luglio 2022, se la  fattura  elettronica  e'  emessa  entro  il  mese
successivo a quello di effettuazione dell'operazione. 
  4. All'articolo 22, comma 5, ultimo periodo, del  decreto-legge  26
ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19
dicembre 2019, n. 157, in materia di trasmissione dei  dati  relativi
alle  operazioni  giornaliere  saldate   con   mezzi   di   pagamento
elettronici, le parole «di cui al comma 1-ter» sono soppresse. 
  (( 4-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 540 e' sostituito dal seguente: 
      «540. A decorrere  dal  1°  gennaio  2021  le  persone  fisiche
maggiorenni residenti nel  territorio  dello  Stato  che  effettuano,
esclusivamente  attraverso  strumenti  che  consentano  il  pagamento
elettronico, acquisti di beni  o  servizi,  fuori  dall'esercizio  di
attivita' di  impresa,  arte  o  professione,  presso  esercenti  che
trasmettono telematicamente i corrispettivi, ai  sensi  dell'articolo
2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015,  n.  127,  possono
partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro  di
una lotteria nazionale. Per partecipare all'estrazione e'  necessario
che le persone fisiche maggiorenni  residenti  nel  territorio  dello
Stato procedano all'acquisto con metodi di pagamento  elettronico  di
cui sono titolari, che traggano fondi detenuti su propri rapporti  di
credito o debito bancari o su rapporti  intestati  a  componenti  del
proprio nucleo familiare certificato dal proprio stato di famiglia  e
costituito antecedentemente alla data di estrazione del premio ovvero
che   operino   in   forza   di   una    rappresentanza    rilasciata
antecedentemente alla partecipazione,  e  che  associno  all'acquisto
medesimo il proprio codice lotteria,  individuato  dal  provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa  con
l'Agenzia delle entrate, adottato ai  sensi  del  comma  544,  e  che
l'esercente trasmetta all'Agenzia delle entrate i dati della  singola
cessione o prestazione, secondo le modalita' di cui ai commi  3  e  4
dell'articolo 2 del decreto legislativo 5  agosto  2015,  n.  127.  A
decorrere dal 1° marzo 2021, nel caso in cui l'esercente  al  momento
dell'acquisto rifiuti di acquisire il  codice  lotteria,  la  persona
fisica puo' segnalare tale circostanza  nella  sezione  dedicata  del
portale Lotteria del sito internet dell'Agenzia delle  dogane  e  dei
monopoli.  Tali  segnalazioni  sono  utilizzate  dall'Agenzia   delle
entrate e dal  Corpo  della  guardia  di  finanza  nell'ambito  delle
attivita' di analisi del rischio di evasione. I premi attribuiti  non
concorrono  a  formare  il  reddito  del  percipiente  per   l'intero
ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non  sono  assoggettati
ad alcun prelievo erariale»; 
     b) al comma 544, il primo periodo e'  sostituito  dal  seguente:
«Con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle dogane
e  dei  monopoli,  d'intesa  con  l'Agenzia   delle   entrate,   sono
disciplinate  le  modalita'  tecniche  di  tutte  le  lotterie  degli
scontrini, sia istantanee sia differite, relative alle operazioni  di
estrazione, l'entita' e il numero dei  premi  messi  a  disposizione,
nonche'  ogni  altra  disposizione  necessaria  per  l'avvio  e   per
l'attuazione delle lotterie». 
  4-ter. All'articolo 119, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.
77,  dopo  le  parole:  «presente  disposizione»  sono  inserite   le
seguenti: «. Per gli acquirenti delle  unita'  immobiliari  che  alla
data del 30 giugno 2022 abbiano sottoscritto un contratto preliminare
di vendita dell'immobile regolarmente registrato, che abbiano versato
acconti mediante il meccanismo dello sconto in fattura e maturato  il
relativo credito d'imposta, che abbiano ottenuto la dichiarazione  di
ultimazione dei lavori strutturali, che abbiano ottenuto il  collaudo
degli stessi e l'attestazione del collaudatore statico  che  asseveri
il raggiungimento della riduzione di rischio sismico e che l'immobile
sia  accatastato  almeno  in  categoria  F/4,  l'atto  definitivo  di
compravendita puo' essere stipulato anche oltre il 30 giugno 2022  ma
comunque entro il 31 dicembre 2022». )) 
                           (( Art. 18-bis 
 
              Misure per favorire l'attuazione del PNRR 
 
  1. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 31  maggio  2021,  n.
77, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  luglio  2021,  n.
108, dopo il  secondo  periodo  e'  inserito  il  seguente:  «Per  la
realizzazione del programma di valutazione in itinere ed ex post  del
PNRR e' autorizzata la spesa di 250.000 euro per  l'anno  2022  e  di
500.000 euro annui dal 2023 al 2028, da  destinare  alla  stipula  di
convenzioni con universita', enti  e  istituti  di  ricerca,  nonche'
all'assegnazione da parte di tali istituzioni di borse di ricerca  da
assegnare tramite procedure competitive». 
  2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui  al  comma  1  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2022, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero. 
  3. Le amministrazioni aggiudicatrici  interessate  a  sviluppare  i
progetti secondo la formula  del  partenariato  pubblico  privato  ai
sensi  degli  articoli  180  e  seguenti  del  codice  dei  contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  di
importo superiore a 10 milioni di euro, da  calcolare  ai  sensi  del
medesimo codice, sono tenute a richiedere  un  parere  preventivo  al
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della  politica
economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio  dei  ministri  e  al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato al fine della preliminare valutazione
della corretta impostazione di tali progetti, in particolare rispetto
all'allocazione dei  rischi  e  alla  contabilizzazione.  Il  parere,
emesso dal DIPE di concerto con il Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro i
successivi quarantacinque giorni, non assume carattere vincolante per
le  amministrazioni  richiedenti.  E'  facolta'  dell'amministrazione
aggiudicatrice discostarsi dal parere mediante provvedimento motivato
che dia conto delle  ragioni  della  scelta,  nonche'  dell'interesse
pubblico soddisfatto. 
  4. La richiesta del parere di cui al comma 3  e'  preliminare  alla
dichiarazione di fattibilita' della relativa proposta di partenariato
pubblico privato da parte dell'amministrazione aggiudicatrice. 
  5.  La  richiesta  del  parere  di  cui  al  comma   3   da   parte
dell'amministrazione  aggiudicatrice  interessata   e'   sottoscritta
dall'organo di vertice della stessa  ed  e'  inviata  al  DIPE  e  al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria  generale  dello   Stato,   allegando   il   progetto   di
fattibilita'  tecnico-economica   della   proposta,   la   bozza   di
convenzione, il piano economico-finanziario  asseverato  con  formule
visibili,  la  matrice  dei  rischi   e   la   specificazione   delle
caratteristiche del servizio e della gestione, nonche' ogni ulteriore
documentazione ritenuta utile alla formulazione di un parere. 
   6. Per le finalita' di cui al  comma  3,  e'  istituito,  mediante
protocollo d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze  -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, presso  il  DIPE,
un apposito comitato di coordinamento, composto da sei membri, di cui
tre designati dal DIPE e tre  dal  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato.  Ai
componenti del comitato non spettano compensi, gettoni  di  presenza,
rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 
   7. Per  le  finalita'  di  cui  ai  commi  3  e  6,  il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale  dello  Stato  e'  altresi'  autorizzato  ad  assumere,  con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche mediante
scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, 4 unita'  di
personale da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, con le
medesime competenze. Al fine  di  garantire  anche  il  perseguimento
degli obiettivi fissati dal PNRR (M1C1-112), l'Agenzia delle  entrate
e' autorizzata,  nei  limiti  dei  posti  disponibili  della  propria
vigente dotazione organica, ad  assumere,  con  contratto  di  lavoro
subordinato  a  tempo  indeterminato,  un  contingente  di  personale
corrispondente alle facolta' assunzionali disponibili a  legislazione
vigente gia' autorizzate ai sensi  dell'articolo  35,  comma  4,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o da autorizzare ai  sensi
del predetto articolo 35, comma 4, entro  la  data  del  31  dicembre
2022. Il reclutamento del contingente di personale di cui al  periodo
precedente  avviene  mediante  l'avvio   di   procedure   concorsuali
pubbliche, anche in deroga alle disposizioni in materia  di  concorso
unico contenute nell'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge
31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013,  n.  125,  e  a  quelle  in  materia  di  procedure  di
mobilita', ovvero tramite lo scorrimento di  vigenti  graduatorie  di
concorsi pubblici. Le  risorse  variabili  dei  Fondi  delle  risorse
decentrate dell'Agenzia delle entrate relativi agli anni 2020 e  2021
sono incrementate, rispettivamente,  di  euro  7.487.544  e  di  euro
4.004.709. Al relativo onere, pari ad euro 7.487.544 per l'anno  2022
e ad euro 4.004.709 per l'anno  2023,  si  provvede  a  valere  sulle
risorse  iscritte  nel  bilancio  dell'Agenzia  delle  entrate.  Alla
compensazione in  termini  di  indebitamento  e  fabbisogno,  pari  a
3.856.086 euro per l'anno 2022 e a 2.062.426 euro per l'anno 2023, si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   per   la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.
189. In coerenza con gli obiettivi del Piano nazionale di  ripresa  e
resilienza in relazione al potenziamento della riscossione nazionale,
l'Agenzia delle entrate, limitatamente alle  attivita'  istituzionali
da svolgere in sinergia con l'Agenzia delle entrate - Riscossione  ai
sensi dell'articolo 1, comma 5-quater, del decreto-legge  22  ottobre
2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°  dicembre
2016, n. 225, puo' conferire fino a 3 incarichi dirigenziali a  tempo
determinato  ai  sensi  dell'articolo  19,  comma  6,   del   decreto
legislativo n. 165 del 2001, anche in eccedenza rispetto alle  misure
percentuali previste dal predetto articolo 19, comma  6,  nei  limiti
dei  posti  disponibili  della  dotazione  organica   dei   dirigenti
dell'Agenzia delle entrate e delle facolta' assunzionali  disponibili
a legislazione vigente. 
  8. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 7,  pari
a euro 94.009 per l'anno 2022 e a euro 188.018 a decorrere  dall'anno
2023,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2022, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero. 
  9.  Il  presente  articolo  non   si   applica   alle   concessioni
autostradali nonche' alle procedure che prevedono  l'espressione  del
Comitato interministeriale  per  la  programmazione  economica  e  lo
sviluppo sostenibile (CIPESS). 
   10. Le spese per acquisto di beni e servizi delle  amministrazioni
centrali dello Stato finanziate con risorse derivanti  dal  PNRR,  da
programmi cofinanziati dall'Unione europea e da  programmi  operativi
complementari alla programmazione comunitaria 2014/2020  e  2021/2027
non rilevano ai fini dell'applicazione dei relativi limiti  di  spesa
previsti dalla normativa vigente. All'articolo 1 del decreto-legge 18
maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2006, n. 233, il comma 24-quinquies e' abrogato. 
  11. Per  il  rafforzamento,  in  particolare,  delle  articolazioni
territoriali del Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato,
in relazione alle finalita' previste dall'articolo 8,  comma  1,  del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il Ministero dell'economia e delle
finanze e' autorizzato, per il biennio  2022-2023,  a  reclutare  con
contratto di lavoro subordinato a tempo  indeterminato,  in  aggiunta
alle  vigenti  facolta'  assunzionali,  nei  limiti   della   vigente
dotazione organica, un contingente  di  50  unita'  di  personale  da
inquadrare nell'Area III, posizione economica  F1,  senza  il  previo
svolgimento delle procedure di  mobilita',  mediante  l'indizione  di
apposite procedure  concorsuali  pubbliche  o  lo  scorrimento  delle
vigenti graduatorie di concorsi pubblici. A tal fine  e'  autorizzata
la spesa di euro 1.175.111 per l'anno 2022 e di euro 2.350.222  annui
a decorrere dall'anno 2023. Agli oneri derivanti dal  presente  comma
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2022, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero. 
  12. All'articolo 48  del  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,  n.  108,
dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: 
    «7-bis. Gli oneri di pubblicazione e pubblicita'  legale  di  cui
all'articolo 216, comma 11, del codice di cui al decreto  legislativo
18 aprile 2016, n. 50, sostenuti dalle  centrali  di  committenza  in
attuazione di quanto previsto dal presente articolo,  possono  essere
posti a carico delle risorse di cui all'articolo  10,  comma  5,  del
presente decreto». )) 
                           (( Art. 18-ter 
 
              Disposizioni in materia di gioco pubblico 
 
  1. Nelle more dell'approvazione e dell'attuazione  del  disegno  di
legge di riordino del  settore  giochi,  previsto  dal  Documento  di
economia e finanza per l'anno 2021 quale collegato  alla  manovra  di
bilancio 2022-2024, nel rispetto delle esigenze di continuita'  delle
entrate erariali, il termine di scadenza previsto per le  concessioni
in materia di raccolta delle  scommesse  su  eventi  sportivi,  anche
ippici, e non sportivi, compresi gli eventi simulati, e' prorogato  a
titolo oneroso fino al 30 giugno 2024. Gli oneri concessori dovuti  a
decorrere dal 30 giugno 2022, da versare in due rate annuali scadenti
il 30 aprile ed il 31 ottobre, sono confermati nella misura  definita
dall'articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre  2017,  n.  205.
Con provvedimento del direttore generale dell'Agenzia delle dogane  e
dei monopoli sono definiti gli  obblighi,  per  i  concessionari,  di
presentazione di adeguate  garanzie  economiche,  proporzionate  alla
nuova definizione dei termini temporali. 
  2. All'articolo  110  del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.  773,  dopo  il
comma 7 e' inserito il seguente: 
    «7.1. Con provvedimento del direttore generale dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli, da adottare entro il 15 novembre di ogni anno,
sono individuati gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici di  cui
alla lettera c-bis) del comma 7 che non distribuiscono tagliandi e di
cui alla  lettera  c-ter)  dello  stesso  comma,  basati  sulla  sola
abilita',  fisica,  mentale   o   strategica,   o   che   riproducono
esclusivamente audio e video o siano  privi  di  interazione  con  il
giocatore,  ai  quali  non  si  applicano  le  disposizioni  di   cui
all'articolo 38, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000,  n.  388.
Per tali apparecchi resta fermo, comunque,  l'obbligo  di  versamento
dell'imposta sugli intrattenimenti di cui all'articolo 14-bis,  comma
5, del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.
640. A tal fine, con il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
finanze di cui al  comma  7-ter,  sono  previsti  specifici  obblighi
dichiarativi». 
  3. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del  decreto-legge  29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
dicembre 2004, n. 307, e' integrato per l'importo di euro  31.761.000
per l'anno 2022, di  euro  63.522.000  per  l'anno  2023  e  di  euro
31.761.000 per l'anno 2024. 
  4. All'onere derivante dal comma 3,  pari  a  euro  31.761.000  per
l'anno 2022, a euro 63.522.000 per l'anno 2023 e  a  euro  31.761.000
per l'anno 2024, si provvede con le maggiori  entrate  derivanti  dal
comma 1. )) 
                               Art. 19 
 
                   Portale nazionale del sommerso 
 
  1. All'articolo 10 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n.  124,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Al  fine  di  una  efficace  programmazione  dell'attivita'
ispettiva nonche' di monitorare il fenomeno del  lavoro  sommerso  su
tutto  il  territorio  nazionale,  le  risultanze  dell'attivita'  di
vigilanza svolta dall'Ispettorato (( nazionale del lavoro  e  ))  dal
personale ispettivo dell'INPS, dell'INAIL, dell'Arma dei  Carabinieri
e della Guardia di finanza avverso violazioni in  materia  di  lavoro
sommerso  nonche'  in  materia  di  lavoro  e  legislazione   sociale
confluiscono in un portale unico nazionale  gestito  dall'Ispettorato
nazionale del lavoro denominato Portale nazionale del sommerso (PNS).
Il Portale nazionale del sommerso sostituisce  e  integra  le  banche
dati  esistenti  attraverso  le  quali  l'Ispettorato  nazionale  del
lavoro, l'INPS e l'INAIL condividono le risultanze degli accertamenti
ispettivi.»; 
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. Nel portale di cui al comma 1  confluiscono  i  verbali
ispettivi   nonche'   ogni   altro    provvedimento    consequenziale
all'attivita' di vigilanza, ivi compresi tutti gli atti  relativi  ad
eventuali contenziosi instaurati sul medesimo verbale.». 
  2. Agli oneri derivanti  dal  presente  articolo,  pari  a  euro  5
milioni per  l'anno  2022  ed  euro  800.000  annui  ((  a  decorrere
dall'anno 2023, )) si provvede: 
    a) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2022 e a 0,8 milioni  di
euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2023,  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2022, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e  delle  politiche
sociali; 
    b)  quanto  a  2  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante
riduzione, per 2,86 milioni di euro per l'anno 2022, del fondo di cui
all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 
                           (( Art. 19-bis 
 
Proroga del termine di  cui  all'articolo  17,  comma  4-quater,  del
  decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni,
  dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 
 
  1. All'articolo 17, comma 4-quater, del  decreto-legge  9  febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35, le parole: «30 giugno 2022» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«31 dicembre 2022». )) 
                               Art. 20 
 
Misure per il contrasto del fenomeno  infortunistico  nell'esecuzione
  del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il  miglioramento
  degli standard di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 
 
  1. Allo scopo di assicurare  un'efficace  azione  di  contrasto  al
fenomeno infortunistico e di tutela della salute  e  della  sicurezza
sui luoghi di lavoro nella fase di realizzazione del Piano  nazionale
di ripresa e resilienza,  l'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)  ((,  con  il  coinvolgimento
delle organizzazioni sindacali comparativamente piu'  rappresentative
sul piano nazionale, )) promuove appositi protocolli  di  intesa  con
aziende e grandi gruppi industriali impegnati  nella  esecuzione  dei
singoli  interventi  previsti  dal  Piano  nazionale  di  ripresa   e
resilienza per l'attivazione, tra gli altri: 
    a) di programmi straordinari di formazione in materia di salute e
sicurezza che, fermi restando gli  obblighi  formativi  spettanti  al
datore di lavoro, mirano a qualificare  ulteriormente  le  competenze
dei  lavoratori  nei  settori  caratterizzati  da  maggiore  crescita
occupazionale in ragione degli investimenti programmati; 
    b)  di  progetti  di  ricerca  e  sperimentazione  di   soluzioni
tecnologiche in materia,  tra  l'altro,  di  robotica,  esoscheletri,
sensoristica per il monitoraggio degli ambienti di lavoro,  materiali
innovativi per l'abbigliamento  lavorativo,  dispositivi  di  visione
immersiva e realta' aumentata, per il miglioramento degli standard di
salute e sicurezza sul lavoro; 
    c) di sviluppo di strumenti e modelli organizzativi  avanzati  di
analisi e gestione  dei  rischi  per  la  salute  e  sicurezza  negli
ambienti di lavoro inclusi  quelli  da  interferenze  generate  dalla
compresenza di lavorazioni multiple; 
    d) di iniziative congiunte di comunicazione  e  promozione  della
cultura della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 
  2. All'attuazione  delle  disposizioni  del  presente  articolo  si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali  e  finanziarie
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
                               Art. 21 
 
               Utilizzo di economie degli investimenti 
             del Piano nazionale di ripresa e resilienza 
 
  1. Fatta salva la normativa in materia di utilizzo  delle  economie
di progetto e delle risorse disponibili per  la  compensazione  degli
oneri derivanti dall'incremento dei prezzi  dei  materiali  necessari
alla realizzazione delle opere,  le  amministrazioni  titolari  degli
interventi previsti dal  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza
possono destinare eventuali risorse delle missioni e  componenti  del
Piano non assegnate in esito alle procedure di selezione dei progetti
al finanziamento dei Progetti Bandiera di cui all'articolo 33,  comma
3, lettera b), del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 dicembre  2021,  n.  233,  proposti
dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e (( di ))  Bolzano
all'interno delle stesse missioni e componenti del Piano, in coerenza
con  le  relative  condizionalita'  e   previa   individuazione   del
contributo di tali progetti ai traguardi e (( agli )) obiettivi  gia'
fissati per le stesse, nel rispetto del vincolo di  cui  all'articolo
2, comma 6-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n.  77,  convertito,
con modificazioni,  dalla  legge  29  luglio  2021,  n.  108,  e  con
allocazione  nelle  aree  territoriali  alle  quali  le  risorse  non
assegnate  erano  originariamente  destinate,  salve  le   specifiche
allocazioni territoriali gia' previste nel Piano nazionale di ripresa
e resilienza. 
  2. Alla realizzazione dei Progetti  Bandiera  di  cui  al  comma  1
possono altresi' concorrere le risorse afferenti ai Piani di sviluppo
e coesione, (( programmazione 2021- 2027 )), di cui  all'articolo  1,
comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 
  (( 2-bis. All'articolo 16 del decreto legislativo 9  gennaio  2008,
n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole da: «si applicano» fino a: «sezione  II»
sono sostituite dalle seguenti: «non si applicano le disposizioni  di
cui alle sezioni I, II e III del presente capo, salvo quanto disposto
dagli articoli 6, per la parte applicabile  alla  commercializzazione
sul mercato internazionale, 7, comma 7, e»; 
    b) i commi 3 e 4 sono abrogati. )) 
                               Art. 22 
 
      Beni confiscati alla mafia - ulteriori misure a supporto 
 
  1.  Al  fine  di  rendere  effettivi  gli  obiettivi  della  misura
«Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie» di cui alla  missione
M5C3, investimento 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e'
istituito  un  Fondo  nello  stato  di   previsione   del   Ministero
dell'economia e finanze, per le spese di gestione dei predetti  beni,
da  trasferire  all'Agenzia  per  la  coesione  territoriale  con  la
dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri  si
provvede mediante riduzione del Fondo di cui  all'articolo  1,  comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite dall'Agenzia per  la
coesione territoriale con propri provvedimenti in favore  degli  enti
beneficiari selezionati all'esito delle procedure di attuazione della
misura di cui al comma 1. 

Capo III

MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
IN MATERIA DI AMBIENTE, FONTI RINNOVABILI, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
E SALUTE

                               Art. 23 
 
Disposizioni in materia di produzione e consumo di idrogeno da  fonti
  rinnovabili, di concessioni di  derivazioni  per  uso  irriguo,  di
  accelerazione delle procedure di approvazione dei piani di bacino 
 
  1. Il consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili in impianti
di elettrolisi per la produzione di  idrogeno  verde,  anche  qualora
l'impianto di produzione e  quello  di  elettrolisi  siano  collegati
attraverso una rete con obbligo  di  connessione  di  terzi,  non  e'
soggetto al pagamento  degli  oneri  generali  afferenti  al  sistema
elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79. 
  2. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  con  decreto  del  Ministro   della   transizione
ecologica sono  individuati  i  casi  e  le  condizioni  tecniche  di
dettaglio al ricorrere dei quali  si  applica  il  comma  1.  Con  il
medesimo decreto sono stabilite altresi' le modalita'  con  le  quali
l'Autorita' di  regolazione  per  ((  energia,  reti  ))  e  ambiente
provvede a dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  3. L'idrogeno prodotto ai sensi del  comma  1  non  rientra  tra  i
prodotti energetici di cui all'articolo 21 del testo unico di cui  al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e non risulta sottoposto
ad accisa ai sensi del  medesimo  testo  unico  se  non  direttamente
utilizzato in motori termici come carburante. 
  4.  All'articolo  21,  quarto  comma,  del  ((  testo  unico  delle
disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al  ))
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, in materia di concessioni di
derivazioni per uso irriguo, dopo le parole «prevedendo se necessario
specifiche modalita' di irrigazione» sono inserite  le  seguenti:  «e
privilegiando la digitalizzazione per migliorare il controllo  remoto
e l'individuazione dell'estrazione illegale di acqua». 
  5. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 57, comma 1, lettera a), numero 2), in materia di
approvazione  dei  piani  di  bacino,  dopo  le  parole  «sentita  la
Conferenza  Stato-regioni»  sono  aggiunte  le  seguenti:   «che   si
pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta di  parere,  decorsi  i
quali si procede anche in mancanza del parere»; 
    b) all'articolo 250, comma 1-bis, in materia di bonifica da parte
dell'amministrazione, dopo le  parole  «ripristino  ambientale»  sono
inserite le seguenti: «e di tutela del territorio e delle  acque,  le
Autorita' di bacino distrettuali». 
  (( 5-bis. All'articolo 38, comma 1, alinea, del decreto legislativo
8 novembre 2021, n. 199, dopo le  parole:  «produzione  di  idrogeno»
sono inserite le seguenti:  «e  delle  infrastrutture  connesse,  ivi
compresi  compressori  e  depositi  e  eventuali  infrastrutture   di
connessione a reti di distribuzione e trasporto,». 
  5-ter. All'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.  28,
dopo il comma 9-bis e' inserito il seguente: 
  «9-ter. Nel caso di intervento che coinvolga piu' Comuni, l'istanza
di procedura abilitativa semplificata e' presentata a tutti i  Comuni
interessati  dall'impianto   e   dalle   relative   opere   connesse.
L'amministrazione  competente  ai  sensi  del   presente   comma   e'
individuata nel Comune sul cui territorio insiste la maggior porzione
dell'impianto da realizzare, che acquisisce le eventuali osservazioni
degli altri Comuni interessati dall'impianto e dalle  relative  opere
connesse». )) 
                           (( Art. 23-bis 
 
            Misure urgenti per incrementare la produzione 
                  di energia elettrica da biomasse 
 
  1. All'articolo 5-bis del  decreto-legge  21  marzo  2022,  n.  21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 67,  ai
commi 1 e 2, dopo le parole:  «produzione  di  energia  elettrica  da
biogas» sono inserite le seguenti: «e biomasse di potenza fino  ad  1
MW». )) 
                               Art. 24 
 
Potenziamento  del  sistema  di   monitoraggio   dell'efficientamento
  energetico  attraverso  le  misure  di  Ecobonus  e  Sismabonus   e
  governance dell'ENEA 
 
  1. (( All'articolo 16 del decreto-legge )) 4 giugno  2013,  n.  63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.  90,  il
comma 2-bis e' sostituito dal seguente: 
    «2-bis. Al fine di garantire la  corretta  attuazione  del  Piano
nazionale di ripresa e  resilienza,  nell'ambito  della  Missione  2,
Componente 3, Investimento 2.1 «Ecobonus e Sismabonus fino al 110 per
cento per l'efficienza energetica  e  la  sicurezza  degli  edifici»,
nonche' al fine di effettuare il monitoraggio degli interventi di cui
al  presente  articolo,  compresa  la   valutazione   del   risparmio
energetico da essi conseguito, in analogia a quanto gia' previsto  in
materia di detrazioni  fiscali  per  la  riqualificazione  energetica
degli  edifici,  sono  trasmesse  per  via  telematica  all'ENEA   le
informazioni sugli interventi effettuati ((  alla  conclusione  degli
stessi )). L'ENEA elabora le informazioni pervenute e  trasmette  una
relazione  sui  risultati  degli  interventi   al   Ministero   della
transizione ecologica, al Ministero dell'economia  e  delle  finanze,
alle Regioni e  alle  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
nell'ambito delle rispettive competenze territoriali». 
  2. Al fine di assicurare al Ministero della  transizione  ecologica
il supporto necessario per l'espletamento delle attivita' tecniche  e
scientifiche correlate alla attuazione e al  monitoraggio  del  Piano
nazionale (( di ripresa e resilienza )), entro sessanta giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto,  l'ENEA  modifica  il
proprio statuto prevedendo l'istituzione della figura  del  direttore
generale. Con decreto del Ministro della  transizione  ecologica,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la  dotazione
organica dell'Agenzia e' modificata con l'inserimento di  una  unita'
dirigenziale  di  livello  generale.  Per  l'istituzione  del   posto
funzione di livello dirigenziale generale e' autorizzata la spesa  di
67.456 euro per l'anno 2022 e  di  202.366  euro  annui  a  decorrere
dall'anno  2023;  ((  al  relativo  onere  ))  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  Fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2022-2024,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2022,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
transizione ecologica. 
   3. All'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il  comma  5
e' sostituito dal seguente: (( «5. Al  presidente  spetta  la  legale
rappresentanza dell'ENEA» )). 
                           (( Art. 24-bis 
 
         Contributo a favore di impianti sportivi e piscine 
 
  1. Le associazioni e  le  societa'  sportive  dilettantistiche,  le
Federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione  sportiva,  le
discipline sportive associate e gli enti pubblici  che  gestiscono  o
sono proprietari di piscine o infrastrutture sportive  nelle  regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,  Sardegna  e
Sicilia e che rispondano ai requisiti  di  cui  all'articolo  55  del
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17  giugno  2014,
possono accedere, per l'anno 2023, a contributi in conto capitale per
progetti di investimento nel limite massimo  di  1  milione  di  euro
finalizzati all'installazione di impianti di produzione energetica da
fonti rinnovabili e di abbinati sistemi di  accumulo.  L'agevolazione
e' concessa nel rispetto dei limiti e  delle  condizioni  di  cui  al
regolamento (UE) n. 651/2014 e, in particolare, all'articolo  55  del
medesimo regolamento,  e  l'importo  massimo  dell'aiuto  e'  fissato
nell'80 per cento dei costi ammissibili. La titolarita' della  misura
e' in capo all'Agenzia per la coesione territoriale  e,  con  decreto
del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di  concerto  con
il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dell'economia  e
delle finanze e l'Autorita' politica delegata in materia di sport, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e
le modalita' di attuazione delle  disposizioni  di  cui  al  presente
articolo,   con   particolare   riguardo   ai    costi    ammissibili
all'agevolazione, alla documentazione richiesta,  alle  procedure  di
concessione, nonche' alle condizioni di  revoca  e  all'effettuazione
dei controlli. La concessione dei predetti contributi e'  autorizzata
nel limite massimo complessivo di spesa di 60  milioni  di  euro  per
l'anno 2023. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro  per
l'anno 2023, si provvede a valere sulle  risorse  del  Fondo  per  lo
sviluppo  e  la  coesione  -   programmazione   2021-2027,   di   cui
all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. )) 
                               Art. 25 
 
                  Obiettivi del Programma nazionale 
                  (( per la gestione )) dei rifiuti 
 
  1. All'articolo 198-bis, comma 3, del decreto legislativo 3  aprile
2006, n. 152, la lettera i) e' abrogata. 
   2. All'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
    «6-bis.  Costituisce  altresi'  parte  integrante  del  piano  di
gestione dei rifiuti  il  piano  di  gestione  delle  macerie  e  dei
materiali derivanti dal crollo e  dalla  demolizione  di  edifici  ed
infrastrutture a seguito di un evento sismico. Il piano e' redatto in
conformita' alle linee guida adottate entro sei mesi  dalla  data  di
entrata in  vigore  della  presente  disposizione,  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro  della
transizione  ecologica,  sentita  la  Conferenza  permanente  per   i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano.». 
                           (( Art. 25-bis 
 
          Modifica all'articolo 224 del decreto legislativo 
                        3 aprile 2006, n. 152 
 
  1. All'articolo 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
dopo il comma 5-bis e' inserito il seguente: 
  «5-ter. L'accordo di programma quadro di cui al comma 5  stabilisce
che i produttori e gli utilizzatori  che  aderiscono  ad  un  sistema
autonomo di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), ovvero ad
uno dei consorzi di cui all'articolo 223 assicurano la copertura  dei
costi di raccolta e di gestione dei rifiuti di  imballaggio  da  loro
prodotti e conferiti al servizio pubblico di  raccolta  differenziata
anche quando gli obiettivi di recupero e riciclaggio  possono  essere
conseguiti attraverso la raccolta su superfici private. Per adempiere
agli obblighi di cui  al  precedente  periodo,  i  produttori  e  gli
utilizzatori che aderiscono ai sistemi di cui all'articolo 221, comma
3,  lettere  a)  e  c),  possono  avvalersi  dei  consorzi   di   cui
all'articolo 223 facendosi carico dei costi  connessi  alla  gestione
dei rifiuti di imballaggio sostenuti dai consorzi medesimi». )) 
                               Art. 26 
 
Supporto (( tecnico-operativo )) per le misure  attuative  del  Piano
  nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero della
  transizione ecologica 
 
  1. Al  fine  di  garantire  il  supporto  ((  tecnico-operativo  ))
necessario per l'attuazione  delle  misure  del  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza di competenza del  Ministero  della  transizione
ecologica e' istituto nello  stato  di  previsione  della  spesa  del
medesimo Ministero il Fondo per  l'attuazione  degli  interventi  del
Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza  del  Ministero
della transizione ecologica  ((  ai  sensi  dell'articolo  9  ))  del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n.  108,  con  una  dotazione  pari  a  5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. 
   2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari
a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022,  2023  e  2024,  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2022-2024, nell'ambito del (( programma «Fondi di riserva e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione )) del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2022, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della transizione ecologica. 
                           (( Art. 26-bis 
 
                     Potenziamento del controllo 
                   in materia di reati ambientali 
 
  1. Ai fini del potenziamento del  controllo  in  materia  di  reati
ambientali, alla parte sesta-bis del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 318-ter, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
      «4-bis. Con decreto del Ministro della  transizione  ecologica,
di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono
stabiliti gli importi da corrispondere a  carico  del  contravventore
per  l'attivita'   di   asseverazione   tecnica   fornita   dall'ente
specializzato  competente  nella  materia   cui   si   riferisce   la
prescrizione di  cui  al  comma  1,  quando  diverso  dall'organo  di
vigilanza  che  l'ha  rilasciata,  ovvero,  in  alternativa,  per  la
redazione della prescrizione  rilasciata,  previo  sopralluogo  e  in
assenza  di   asseverazione,   dallo   stesso   organo   accertatore,
nell'esercizio  delle  funzioni  di  polizia  giudiziaria  ai   sensi
dell'articolo 55 del codice di procedura penale quando si  tratti  di
ente diverso da un corpo od organo riconducibile a un'amministrazione
statale»; 
    b)  all'articolo  318-quater,  il  comma  2  e'  sostituito   dal
seguente:  «2.  Quando  risulta  l'adempimento  della   prescrizione,
l'organo accertatore ammette  il  contravventore  a  pagare  in  sede
amministrativa, nel termine di trenta giorni, una  somma  pari  a  un
quarto del massimo  dell'ammenda  stabilita  per  la  contravvenzione
commessa, ai fini dell'estinzione del  reato,  destinata  all'entrata
del bilancio dello Stato, unitamente alla somma dovuta ai  sensi  del
dell'articolo 318-ter, comma 4-bis.  Entro  centoventi  giorni  dalla
scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo accertatore
comunica  al  pubblico  ministero  l'adempimento  della  prescrizione
nonche'  l'eventuale   pagamento   della   somma   dovuta   ai   fini
dell'estinzione del reato e di  quella  da  corrispondere,  ai  sensi
dell'articolo  318-ter,  comma  4-bis,   per   la   redazione   della
prescrizione o, in alternativa, per  il  rilascio  dell'asseverazione
tecnica. Gli importi di cui all'articolo 318-ter, comma  4-bis,  sono
riscossi dall'ente accertatore  e  sono  destinati  al  potenziamento
delle  attivita'  di  controllo  e  verifica  ambientale  svolte  dai
predetti organi ed enti». 
  2. Il decreto di cui  al  comma  4-bis  dell'articolo  318-ter  del
decreto legislativo n. 152 del 2006, introdotto dalla lettera a)  del
comma 1 del presente articolo, e' adottato entro trenta giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto. )) 
                               Art. 27 
 
        Istituzione del Sistema nazionale prevenzione salute 
                  dai rischi ambientali e climatici 
 
  1. Allo scopo  di  migliorare  e  armonizzare  le  politiche  e  le
strategie messe in atto  dal  Servizio  sanitario  nazionale  per  la
prevenzione, il controllo e la cura delle malattie acute e  croniche,
trasmissibili e non trasmissibili, associate a  rischi  ambientali  e
climatici, (( e delle zoonosi )) e' istituito  il  Sistema  nazionale
prevenzione salute dai rischi  ambientali  e  climatici,  di  seguito
«SNPS». 
  2.  Il  SNPS,  mediante  l'applicazione  dell'approccio   integrato
«one-health»  nella  sua  evoluzione  «planetary  health»  e  tramite
l'adeguata interazione con il Sistema nazionale  a  rete  per  la  ((
protezione dell'ambiente )) , di cui alla legge 28  giugno  2016,  n.
132, di seguito «SNPA», concorre al perseguimento degli obiettivi  di
prevenzione primaria correlati in particolare alla  promozione  della
salute, alla prevenzione e al controllo dei rischi sanitari associati
direttamente e indirettamente a determinanti ambientali e  climatici,
anche  derivanti  da  cambiamenti  socio-economici,  valorizzando  le
esigenze di tutela delle comunita' e delle persone vulnerabili  o  in
situazioni di vulnerabilita', in coerenza con i principi di equita' e
prossimita'. 
  3. Ai fini di cui al comma 2, il SNPS svolge le seguenti funzioni: 
    a) identifica e valuta le  problematiche  sanitarie  associate  a
rischi ambientali e climatici, per  contribuire  alla  definizione  e
all'implementazione   di   politiche   di   prevenzione    attraverso
l'integrazione con altri settori; 
    b) favorisce l'inclusione della salute nei  processi  decisionali
che  coinvolgono  altri  settori,  anche  attraverso   attivita'   di
comunicazione istituzionale e formazione; 
    c) concorre, per i profili  di  competenza,  alla  definizione  e
all'implementazione  degli  atti  di  programmazione  in  materia  di
prevenzione e  dei  livelli  essenziali  di  assistenza  associati  a
priorita' di prevenzione primaria, assicurando  la  coerenza  con  le
azioni in materia di livelli essenziali  delle  prestazioni  tecniche
ambientali (LEPTA), di cui all'articolo 9 della legge 28 giugno 2016,
n. 132; 
    d) concorre alla  individuazione  e  allo  sviluppo  di  criteri,
metodi e sistemi di  monitoraggio  integrati,  anche  avvalendosi  di
sistemi   informativi   funzionali   all'acquisizione,   all'analisi,
all'integrazione e all'interpretazione di modelli e dati; 
    e) assicura il supporto alle  autorita'  competenti  nel  settore
ambientale per l'implementazione  della  valutazione  di  impatto  ((
sanitario  ))  (VIS)   nell'ambito   della   valutazione   ambientale
strategica (VAS), della valutazione di  impatto  ambientale  (VIA)  e
dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA); 
    (( e-bis) predispone una relazione annuale in merito ai campi  di
intervento, alle prospettive di ricerca e  di  implementazione  delle
proprie funzioni e ai possibili interventi normativi, ai  fini  della
sua trasmissione alle Camere da parte del Governo. )) 
  4. Fanno parte del SNPS, operando in coordinamento tra loro, in una
logica di rete: 
    a) i Dipartimenti di prevenzione di cui agli articoli 7  e  7-bis
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in coerenza con  le
previsioni di cui  all'articolo  7-ter,  comma  1,  lettera  b),  del
medesimo decreto legislativo; 
    b) le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
anche con funzioni di coordinamento in rete dei Dipartimenti  di  cui
alla lettera a) tra di loro e con  le  altre  strutture  sanitarie  e
socio-sanitarie,  nonche'  con  gli  altri  enti  del  territorio  di
competenza, che concorrono  al  raggiungimento  degli  obiettivi  del
SNPS; 
    c) gli Istituti zooprofilattici sperimentali di  cui  al  decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 270; 
    d) l'Istituto superiore di sanita', con compiti di  coordinamento
e supporto tecnico-scientifico; 
    e)  il  Ministero  della  salute,  con  compiti   di   indirizzo,
programmazione, (( monitoraggio  e  ))  comunicazione  istituzionale,
anche mediante l'adozione di apposite direttive. 
   5. Con decreto  del  Ministro  della  salute,  da  adottare  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
e  comunque  nel  rispetto  della  tempistica   e   degli   obiettivi
individuati per il progetto di cui al comma 8 (( dall'allegato  1  ))
al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  15  luglio
2021, previa intesa in sede di Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e (( di  ))
Bolzano, sono individuati gli  specifici  compiti,  ivi  inclusi  gli
obblighi di comunicazione dei dati personali, anche appartenenti alle
categorie particolari di cui all'articolo 9 del ((  regolamento  (UE)
)) 2016/ 679 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  27  aprile
2016, che tutti i soggetti di cui al comma 4 svolgono nell'ambito del
SNPS, per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 3. 
  6. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro della salute e del Ministro  della  transizione
ecologica,  da  adottare  entro  sessanta  giorni   dalla   data   di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del
decreto di cui al comma 5, e comunque nel rispetto della tempistica e
degli obiettivi individuati per il progetto di  cui  al  comma  8  ((
dall'allegato 1 )) al decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze del 15 luglio 2021, sono definite le modalita' di interazione
del SNPS con il  SNPA.  Allo  scopo  di  assicurare,  anche  mediante
l'adozione di apposite direttive, la effettiva operativita',  secondo
criteri di efficacia, economicita' e buon andamento, delle  modalita'
di interazione del SNPS con il SNPA, con il decreto di cui  al  primo
periodo e' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei  ministri
una Cabina di regia, della quale fanno parte: 
    a) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri,
che la presiede; 
    b) due rappresentanti del  SNPS,  designati  dal  Ministro  della
salute tra i dirigenti del (( medesimo )) Ministero  e  dell'Istituto
superiore di sanita', con comprovate  competenze  nel  settore  della
prevenzione sanitaria; 
     c) due rappresentanti designati dal Ministro  della  transizione
ecologica, tra i dirigenti del medesimo  Ministero  e  del  SNPA  con
comprovate competenze nel settore; 
    d) un rappresentante delle regioni e delle province  autonome  di
Trento e di Bolzano, designato dalla Conferenza delle regioni e delle
province autonome. 
  7. La partecipazione alle riunioni e alle altre attivita'  promosse
dalla Cabina di regia non comporta la  corresponsione  di  gettoni  o
altri emolumenti comunque denominati, ivi inclusi rimborsi di  spese,
diarie e indennita', e non determina nuovi o maggiori oneri a  carico
del bilancio dello Stato e delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano. 
   8. Ai fini dell'attuazione dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 si provvede
con gli interventi  indicati,  per  il  progetto  «Salute,  Ambiente,
Biodiversita' e Clima»,  nell'allegato  1  al  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze (( del )) 15 luglio  2021,  nel  limite
delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), (( punto  1
)),  del  decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. 
  9. Le amministrazioni di cui al comma 4 provvedono agli adempimenti
connessi all'attuazione del presente articolo con  le  risorse  umane
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica. 

Capo IV

TRANSIZIONE DIGITALE

                               Art. 28 
 
Costituzione e disciplina della societa' 3-I S.p.A. per lo  sviluppo,
  la manutenzione e la gestione di soluzioni software  e  di  servizi
  informatici a favore degli enti  previdenziali  e  delle  pubbliche
  amministrazioni centrali 
 
  1. Al fine di conseguire gli obiettivi indicati  nella  Missione  1
del Piano nazionale di ripresa e resilienza  di  cui  al  regolamento
(UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12  febbraio
2021, con particolare riguardo alla (( Riforma 1.2 della Missione  1,
Componente 1 )), e per lo svolgimento delle  attivita'  di  sviluppo,
manutenzione  e  gestione  di  soluzioni  software   e   di   servizi
informatici,  e'  autorizzata  la  costituzione  della  societa'  3-I
S.p.A., con  sede  in  Roma,  a  capitale  interamente  pubblico.  La
societa' svolge le proprie attivita' a favore dell'Istituto nazionale
(( della previdenza sociale )) (INPS),  dell'Istituto  nazionale  per
l'assicurazione   contro   gli   infortuni   sul   lavoro    (INAIL),
dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, del Ministero del lavoro  e  delle  politiche
sociali e delle altre  pubbliche  amministrazioni  centrali  indicate
nell'elenco pubblicato ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e  3,  della
legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  fermo  restando  quanto  stabilito
dall'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221.
Il capitale sociale della societa' 3-I S.p.A., pari a 45  milioni  di
euro, e' interamente sottoscritto e versato,  in  tre  rate  annuali,
dall'INPS, dall'INAIL e dall'ISTAT, nella  misura  di  un  terzo  per
ciascun ente, o nella diversa misura indicata nello statuto di cui al
comma 2. 
  2. Lo statuto della societa' di cui al  comma  1  e'  adottato  con
deliberazione congiunta dei  presidenti  degli  Istituti  di  cui  al
medesimo comma 1 che partecipano al capitale sociale,  entro  novanta
giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  e
approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su
proposta del Ministro delegato per  l'innovazione  tecnologica  e  la
transizione digitale, di concerto con il Ministro del lavoro e  delle
politiche  sociali.  Lo  statuto  definisce  ((  la  missione   della
societa', anche in  attuazione  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza, )) ruoli e responsabilita' degli organi  della  societa',
nonche'  le  regole  di  funzionamento  della  societa'.  Lo  statuto
definisce altresi' le modalita' di esercizio del  controllo  analogo,
esercitato dai tre  Istituti,  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri e dal Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali,  al
fine di assicurare il coordinamento con gli obiettivi istituzionali e
la coerenza con le finalita' della transizione digitale nazionale. 
  3. Il consiglio di amministrazione della societa'  e'  composto  da
cinque membri, di cui uno nominato dal Presidente del  Consiglio  dei
ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione tecnologica  e  la
transizione digitale, con funzioni di Presidente, e uno nominato  dal
Ministro del lavoro e delle politiche sociali. I restanti tre  membri
sono designati, uno ciascuno, dagli Istituti di cui al comma  1,  tra
gli appartenenti al proprio personale dirigenziale, e  sono  nominati
con decreto delle rispettive amministrazioni vigilanti. 
  4. Il collegio sindacale della societa' e' composto da  tre  membri
titolari, nominati rispettivamente dal Ministro del  lavoro  e  delle
politiche sociali, dal Presidente del Consiglio dei  ministri  o  dal
Ministro delegato per  l'innovazione  tecnologica  e  la  transizione
digitale e dal Ministro dell'economia e delle  Finanze,  quest'ultimo
con funzioni di presidente, nonche' da due membri supplenti,  di  cui
uno nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed uno
dal Ministro delegato per la pubblica amministrazione. 
  5.  Fermo  restando  quanto  previsto  dal  comma  2,  al  fine  di
consentire il necessario controllo analogo della societa' 3-I S.p.A.,
sono  in  ogni  caso  sottoposti  all'approvazione  preventiva  della
Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali, gli atti della suddetta societa' relativi a: 
    a) affidamenti di attivita' da parte di  amministrazioni  diverse
da quelle che esercitano il controllo  sulla  societa',  per  importi
maggiori di (( 500.000 )) euro; 
    b) costituzione di nuove societa'; 
    c) acquisizioni di partecipazioni in societa'; 
    d) cessione di partecipazioni e altre operazioni societarie; 
    e) designazione di amministratori; 
    f) proposte di revoca di amministratori; 
    g) proposte di modifica dello statuto della societa' 3-I S.p.A. o
di societa' partecipate; 
    h) proposte di nomina e revoca di sindaci e liquidatori. 
  6.  Il  rapporto  della  societa'  con  gli  Istituti  e   con   le
amministrazioni di cui al comma 1 e' regolato da  apposito  contratto
di servizio, nel quale sono fissati la data di avvio dei  servizi,  i
livelli  minimi  inderogabili  delle  prestazioni   e   le   relative
compensazioni  economiche,  conformemente  agli  atti  di   indirizzo
strategico  approvati  dal  consiglio  di  amministrazione.  Per   il
raggiungimento degli obiettivi fissati nel contratto di  servizio  la
societa'  puo'   stipulare   contratti   di   lavoro   e   provvedere
all'affidamento di contratti di lavori, servizi  e  forniture  ((  ai
sensi del codice )) di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50, nel rispetto delle vigenti previsioni di legge. 
  7. Con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e degli
altri ministri interessati, da adottarsi entro sessanta giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono  ((  individuati
)),  tenendo  conto  delle  esigenze  di  autonomia  degli   Istituti
partecipanti, le risorse finanziarie per il conferimento delle  quote
del capitale sociale di cui al comma 1, i beni immobili in proprieta'
degli Istituti di cui  al  comma  1,  gli  strumenti,  i  mezzi,  gli
apparati, le infrastrutture informatiche oggetto di gestione  e  ogni
altra pertinenza, che sono trasferiti alla societa'  3-I  S.p.A.  per
l'assolvimento dei propri  compiti,  e  sono  stabilite  le  relative
modalita' di trasferimento della societa'. 
  (( 7-bis. Tutte le operazioni,  gli  atti,  i  trasferimenti  e  le
cessioni riguardanti beni mobili, immobili, apparati,  infrastrutture
e comunque beni strumentali, effettuati da parte  degli  Istituti  di
cui al comma 1 nei  confronti  della  societa'  di  cui  al  presente
articolo sono esenti, senza limiti di valore, da ogni imposta, spesa,
tassa o diritto di qualsiasi specie o natura. )) 
  8. La pubblicazione del presente decreto nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana tiene luogo degli adempimenti in materia di
costituzione  di  societa'  per   azioni   previsti   dalle   vigenti
disposizioni di legge. 
  9. Agli oneri derivanti dalla sottoscrizione del  capitale  sociale
della societa' si provvede a valere sulle risorse appostate,  per  le
medesime finalita', nei bilanci degli (( Istituti partecipanti ))  di
cui al comma 1,  come  certificate  dagli  organi  di  revisione  dei
medesimi Istituti, che sono tenuti ad assicurarne  apposita  evidenza
contabile.  A  tal  fine   sono   corrispondentemente   ridotti   gli
stanziamenti in conto capitale nei bilanci di previsione dei predetti
Istituti. 
                               Art. 29 
 
           Acquisizione dei servizi cloud infrastrutturali 
 
  1. All'articolo 1, comma 593, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
sono aggiunte in fine le seguenti  parole:  «,  nonche',  nei  limiti
delle risorse disponibili a legislazione vigente, per  l'acquisizione
di servizi cloud infrastrutturali». 
                               Art. 30 
 
Riordino dell'Agenzia spaziale italiana (ASI) e del settore  spaziale
  e  aerospaziale  e   disposizioni   ((   in   materia   di   codice
  dell'amministrazione digitale )) 
 
  1. Al fine di  garantire  semplificazione,  maggiore  efficienza  e
celerita' d'azione nella realizzazione degli obiettivi di transizione
digitale fissati dal Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza,  al
decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, sono apportate le seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 2: 
      1) al comma 2 le parole «alla legge 9 maggio 1989,  n.  168,  e
successive modificazioni,» sono  soppresse  e,  dopo  le  parole  «al
decreto  legislativo  5  giugno  1998,  n.  204,»  sono  inserite  le
seguenti: «al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218,»; 
      2)  al  comma   3   le   parole   «Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o  il   ((   Ministro   o
Sottosegretario di Stato delegato ))»; e  le  parole  «le  competenze
attribuitegli dalle disposizioni di cui al comma 2»  sono  sostituite
dalle seguenti: «poteri di indirizzo, coordinamento, programmazione e
vigilanza»; in fine, e' aggiunto il seguente periodo:  «Il  Ministero
dell'Universita'  e  della  ricerca  esercita  poteri  di   indirizzo
strategico limitatamente all'attivita' di ricerca scientifica  svolta
dall'ASI.»; 
    b)  all'articolo  3,  comma  1,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
      1) alla lettera a) dopo le parole «degli  indirizzi  del»  sono
inserite le seguenti: «Presidente del Consiglio  dei  ministri  o  ((
Ministro o Sottosegretario di Stato delegato )) e del»; 
      2) alla lettera a-bis) dopo le  parole  «degli  indirizzi  del»
sono inserite le seguenti: «Presidente del Consiglio dei  ministri  o
(( Ministro o Sottosegretario di Stato delegato )) e del»; 
      3) alla lettera b) dopo le parole «degli  indirizzi  del»  sono
inserite le seguenti: «Presidente del Consiglio  dei  ministri  o  ((
Ministro o Sottosegretario di Stato delegato )) e del»; 
      4) alla lettera c) dopo le parole «con le indicazioni del» sono
inserite le seguenti: «Presidente del Consiglio  dei  ministri  o  ((
Ministro o Sottosegretario di Stato delegato ))  e  del»  e  dopo  le
parole  «l'Istituto  Nazionale  di  Astrofisica  (INAF),  per  quanto
riguarda il settore dell'astrofisica» sono inserite le  seguenti:  «e
con gli altri enti pubblici di ricerca, nel quadro del  coordinamento
della ricerca nazionale, assicurato dal Ministero dell'Universita'  e
della ricerca»; 
      5) alla lettera f), le parole «dal  Ministero  dell'Istruzione,
dell'Universita' e della ricerca»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«dall'Agenzia Nazionale di valutazione del  sistema  Universitario  e
della ricerca (ANVUR)»; 
    c) all'articolo 6: 
      1) al comma 1, la lettera f) e' abrogata; 
      2) al comma 2, il secondo periodo e' sostituito  dai  seguenti:
«E' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed
e' individuato dal Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con
il Ministro dell'universita' e della ricerca, con le procedure di cui
ai commi 1, 2 e 2-bis dell'articolo 11  del  decreto  legislativo  31
dicembre 2009, n. 213. Il Presidente dura in carica  quattro  anni  e
puo' essere confermato una sola volta.»; 
    d) all'articolo 7: 
      1) al comma 1, primo periodo,  dopo  le  parole  «Consiglio  di
amministrazione» sono inserite le seguenti: «, fatti salvi  i  poteri
del  Presidente  del  Consiglio   dei   ministri   e   del   Comitato
interministeriale di cui all'articolo 21,»; 
      2) al comma 1, lettera e), le parole « ((, il  comitato  ))  di
valutazione, e il direttore generale» sono soppresse; 
      3) al comma 1, lettera h), le parole «al  direttore  generale,»
sono soppresse; 
      4)  al  comma   2,   le   parole   «Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca», ovunque ricorrano, sono sostituite
dalle seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri o ((  Ministro
o Sottosegretario di Stato  delegato  ))»;  la  parola  «quattro»  e'
sostituita dalla seguente «sei» e  dopo  le  parole  «dei  quali  uno
designato» sono inserite le seguenti: «dal Presidente  del  Consiglio
dei ministri o (( Ministro o Sottosegretario di  Stato  delegato  )),
uno dal Ministro dell'universita' e della ricerca, uno»; 
      5)  al  comma   3,   le   parole   «Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Presidente  del   Consiglio   dei   ministri   o   ((   Ministro   o
Sottosegretario di Stato delegato ))»; 
    e) all'articolo 9, comma 2: 
      1) al  primo  periodo,  le  parole  «Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Presidente  del   Consiglio   dei   ministri   o   ((   Ministro   o
Sottosegretario di Stato delegato ))»; 
      2) al secondo periodo, dopo le  parole  «due  membri  supplenti
sono designati», sono inserite le seguenti: «, uno  effettivo  e  uno
supplente ciascuno, dal Presidente del Consiglio dei ministri e»; 
    f) all'articolo 11, dopo il comma  2  e'  aggiunto  il  seguente:
«2-bis.  Il   direttore   generale   e'   nominato   dal   Presidente
dell'Agenzia, previa delibera del consiglio di amministrazione.»; 
    g) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1)  al   comma   4   le   parole   «Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca», sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Presidente  del   Consiglio   dei   ministri   o   ((   Ministro   o
Sottosegretario di Stato delegato ))»; 
      2) al comma 6, dopo le parole  «Presidente  del  Consiglio  dei
ministri» sono inserite le seguenti: «o (( Ministro o Sottosegretario
di Stato delegato ))»; e  le  parole  «,  su  proposta  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,» sono soppresse; 
    h) all'articolo 14 dopo il  comma  1  e'  inserito  il  seguente:
«1-bis. Il piano triennale  dell'ente  ed  i  relativi  aggiornamenti
annuali sono approvati dal Presidente del Consiglio dei ministri o ((
Ministro o Sottosegretario di Stato delegato )), con proprio decreto,
d'intesa  con  il  Ministero   dell'universita'   e   della   ricerca
limitatamente agli aspetti riguardanti i piani di esplorazione  e  di
ricerca e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze per  gli
aspetti di competenza.»; 
    i) all'articolo 15 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 1, lettera a),  le  parole  «per  il  finanziamento
degli enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo 7, commi 1  e  2,
del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204» sono sostituite  dalle
seguenti: «per il finanziamento dell'Agenzia spaziale italiana (ASI),
di cui al comma 2-bis»; 
      2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        «2. Il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  in  sede  di
distribuzione del Fondo di cui al comma 2-bis, assegna priorita' alle
risorse   destinate   ad   obbligazioni   derivanti   da    programmi
internazionali. Sono esclusi dalla determinazione  del  fabbisogno  i
programmi in collaborazione con l'ESA ed i programmi  realizzati  con
leggi speciali, ivi compresa la legge 29 gennaio 2001, n.  10.  Entro
il 30 giugno  di  ciascun  anno,  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri trasmette al Ministro dell'economia e delle finanze l'elenco
analitico degli oneri per il  successivo  esercizio  derivanti  dalle
predette obbligazioni internazionali.»; 
      3) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
        «2-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia
e  delle  finanze  e'  istituito  un  Fondo  per   il   finanziamento
dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), con una dotazione  pari  a  499
milioni di euro a decorrere dal 2022, destinato alla copertura  delle
spese di funzionamento e gestione dell'ASI, nonche' al  finanziamento
delle attivita' dell'ASI, ivi  comprese  quelle  di  svolgimento  dei
programmi in collaborazione con l'ESA. Le risorse del predetto  Fondo
sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri per essere assegnate  all'Autorita'  ((  di  Governo  ))
delegata per le politiche spaziali e aerospaziali,  che  ne  cura  la
ripartizione con apposito decreto.»; 
    l) all'articolo 16 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
        «1-bis. Le attivita' di cui al comma 1, lettere a), b)  c)  e
d) sono in  ogni  caso  sottoposte  alla  previa  autorizzazione  del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o  del   ((   Ministro   o
Sottosegretario di Stato delegato )). La disposizione di cui al primo
periodo non si  applica  agli  accordi  e  alle  convenzioni  con  le
universita' e gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1  del
decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, adottati in  esecuzione
di  azioni  previste  nel  piano  triennale  di  attivita'   di   cui
all'articolo 14, limitatamente agli aspetti riguardanti  i  piani  di
esplorazione e di ricerca.»; 
      2) al comma 4 sono inserite, in fine, le  seguenti  parole:  «,
nonche' con apposita relazione semestrale al Presidente del Consiglio
dei ministri»; 
    m) all'articolo 17, comma  1,  le  parole  «in  coerenza  con  le
procedure e modalita' di cui all'articolo  8  della  legge  9  maggio
1989,  n.  168.»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «sottoposti  al
controllo della Presidenza del Consiglio dei ministri in coerenza con
le  procedure  e  modalita'  di  cui  all'articolo  4   del   decreto
legislativo 25 novembre 2016, n. 218.»; 
    n) all'articolo 18, comma 1, dopo le parole «sono  inviati»  sono
inserite le seguenti: «alla Presidenza del Consiglio dei ministri,». 
  2. Le azioni possedute dall'Agenzia spaziale italiana (ASI) ((  nel
Centro italiano ricerche aerospaziali (CIRA)  S.p.a.,  ai  sensi  del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica 10 giugno ))  1998,  n.  305,  sono
trasferite, a titolo gratuito, al Consiglio nazionale delle ricerche. 
  3. Entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, l'Agenzia spaziale italiana adegua il proprio statuto  ed  i
propri regolamenti alle (( disposizioni di cui al  presente  articolo
)). 
  4. In caso di mancato rispetto del termine di cui al  comma  3,  il
Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro o Sottosegretario
(( di Stato )) delegato assegna all'ente un termine di tre  mesi  per
adottare le modifiche statutarie e regolamentari; decorso inutilmente
tale termine, il Presidente del Consiglio dei  ministri  costituisce,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una commissione
composta da tre  membri,  compreso  il  presidente,  in  possesso  di
adeguata professionalita', con il compito di  attuare  le  necessarie
modifiche statutarie e regolamentari. Ai componenti della Commissione
non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri
emolumenti comunque denominati. 
  5. Gli organi dell'Agenzia spaziale italiana ((, integrati ai sensi
del comma 1, lettera d), numero 4), )) rimangono in carica fino  alla
scadenza naturale del loro mandato. 
  (( 5-bis. Le maggiori spese derivanti dall'attuazione del comma  1,
lettera d), numero 4), pari a euro 20.900 per l'anno 2022  e  a  euro
41.800 a decorrere dall'anno 2023, sono poste a carico  del  bilancio
dell'ASI.  Alla   compensazione   degli   effetti   in   termini   di
indebitamento e fabbisogno, pari a 10.764 euro per l'anno  2022  e  a
21.527  euro  a  decorrere  dall'anno  2023,  si  provvede   mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. )) 
  6. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera i), (( numeri  1)  )),
2) e 3), pari a 499 milioni di euro a decorrere  dall'anno  2022,  si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   di   cui
all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5  giugno  1998,
n. 204. 
  7. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno  1998,
n. 204, le parole «all'ASI, di cui all'articolo 15, comma 1,  lettera
a), della legge 30 maggio 1988, n. 186, e all'articolo 5 della  legge
31 maggio 1995, n. 233;» sono soppresse. 
  8. Fatti salvi i finanziamenti e i contributi gia'  assegnati  alla
data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  nonche'  fermo
restando quanto previsto al comma 6, l'ASI non  puo'  ricevere  altre
risorse o  contributi  comunque  denominati  disposti  dal  Ministero
dell'universita' e della ricerca in favore di altri enti pubblici  di
ricerca vigilati dal medesimo ministero. 
  (( 8-bis.  Al  codice  dell'amministrazione  digitale,  di  cui  al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 3-bis, comma 4, le parole da: «, anche  ai  sensi
dell'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990,  n.  241»  fino  alla
fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «. Per  la  violazione
della presente disposizione si applica l'articolo 18-bis»; 
    b) all'articolo 18-bis, dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: 
      «8-bis.  Le  disposizioni   del   presente   articolo   trovano
applicazione  in  tutti  i  casi  in  cui  l'AgID   esercita   poteri
sanzionatori attribuiti dalla legge»; 
    c) all'articolo  62,  comma  2-bis,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «Le modalita' e i tempi di adesione  da  parte  dei
comuni  all'archivio  nazionale   informatizzato,   con   conseguente
dismissione della versione analogica dei registri  di  stato  civile,
sono definiti con uno o piu' decreti di cui al comma 6-bis»; 
    d) all'articolo 64, dopo il comma 3-bis e' aggiunto il seguente: 
      «3-ter.  I  gestori  dell'identita'  digitale  accreditati,  in
qualita'  di  gestori  di  pubblico  servizio,  prima  del   rilascio
dell'identita' digitale a  una  persona  fisica,  verificano  i  dati
identificativi del richiedente, ivi inclusi l'indirizzo di  residenza
e, ove disponibili,  il  domicilio  digitale  o  altro  indirizzo  di
contatto, mediante consultazione gratuita dei dati disponibili presso
l'ANPR di cui all'articolo 62, anche tramite la piattaforma  prevista
dall'articolo   50-ter.   Tali   verifiche    sono    svolte    anche
successivamente al  rilascio  dell'identita'  digitale,  con  cadenza
almeno annuale, anche ai fini della verifica dell'esistenza in  vita.
Il direttore dell'AgID, previo accertamento  dell'operativita'  delle
funzionalita' necessarie, fissa la data a  decorrere  dalla  quale  i
gestori dell'identita' digitale accreditati sono tenuti ad effettuare
le verifiche di cui ai precedenti periodi». 
  8-ter. All'articolo 10 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021,  n.  156,
dopo il comma 7-novies e' aggiunto il seguente: 
    «7-decies. Per le medesime finalita' di cui al comma 7-quinquies,
il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o  il  Ministro  o  il
Sottosegretario  di  Stato  delegato  alle   politiche   spaziali   e
aerospaziali,  nel   rispetto   delle   condizioni   previste   nella
comunicazione  della  Commissione   europea   2016/C   262/01,   come
richiamata  dalla  comunicazione  della  Commissione  europea  2021/C
508/01, concernente gli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a
promuovere gli investimenti per  il  finanziamento  del  rischio,  e'
autorizzato a sottoscrivere, fino a un ammontare pari a 90 milioni di
euro, a valere sulle risorse del Piano nazionale per gli investimenti
complementari, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a),  punto  3,
del  decreto-legge  6   maggio   2021,   n.   59,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, per 10 milioni  di
euro per l'anno 2022, 35 milioni di euro per l'anno 2023, 28  milioni
di euro per l'anno 2024 e 17 milioni di euro per l'anno 2025, quote o
azioni di uno o piu' fondi per  il  venture  capital,  come  definiti
dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
ovvero di uno o piu' fondi che investono  in  fondi  per  il  venture
capital, comprese quote o azioni di fondi per il venture  debt  o  di
uno o piu'  fondi  che  investono  in  fondi  per  il  venture  debt,
istituiti dalla  societa'  che  gestisce  anche  le  risorse  di  cui
all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018,  n.  145.  I
rapporti tra le parti, i criteri e le  modalita'  degli  investimenti
sono regolati da un'apposita convenzione, anche per  quanto  riguarda
la remunerazione  dell'attivita'  svolta.  I  rimborsi  dei  capitali
investiti e qualsiasi ritorno sui medesimi, incluse  le  plusvalenze,
sono versati all'entrata del bilancio autonomo della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri».)) 
                               Art. 31 
 
        Struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri 
              per le politiche spaziali e aerospaziali 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21,  comma  2,  del
decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128 e fatte salve le competenze
del Ministero della difesa in materia di difesa nazionale nonche'  di
realizzazione, mantenimento  e  ristabilimento  della  pace  e  della
sicurezza internazionali di cui agli articoli 88 e 89 del  ((  codice
dell'ordinamento militare, di cui al )) decreto legislativo 15  marzo
2010, n. 66, ai fini dell'espletamento delle attivita' di supporto al
Presidente del Consiglio dei ministri per l'esercizio delle  funzioni
di alta direzione, responsabilita' politica generale e  coordinamento
delle politiche  dei  Ministeri  relative  ai  programmi  spaziali  e
aerospaziali e  per  quelle  di  supporto  ad  ogni  altra  ulteriore
funzione attribuita dalle  vigenti  disposizioni  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri nell'area funzionale delle politiche  spaziali
e aerospaziali, la dotazione organica dirigenziale  della  Presidenza
del Consiglio dei  ministri  e'  incrementata  di  una  posizione  di
livello generale e di due  posizioni  di  livello  non  generale,  da
assegnare a una apposita struttura della Presidenza del Consiglio dei
ministri, (( individuata )) con decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri ai sensi dell'articolo  7  del  decreto  legislativo  30
luglio 1999, n. 303. Per lo  svolgimento  delle  funzioni  attribuite
alla  struttura  di  cui  al  presente  comma,  in  sede   di   prima
applicazione possono essere conferiti incarichi dirigenziali ai sensi
dell'articolo 19, (( commi 6 o )) 5-bis, del decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai  relativi  limiti  percentuali
vigenti nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
  2. Per l'esercizio delle funzioni attribuite alla struttura di  cui
al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri puo'  procedere,
a  valere  sulle  attuali  facolta'  assunzionali,  al  reclutamento,
tramite apposito concorso ((  da  espletare  ai  sensi  dell'articolo
35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  introdotto
dall'articolo 3 del presente decreto, )) di 5 unita' di personale non
dirigenziale. Per l'espletamento del predetto concorso, la Presidenza
del Consiglio dei  ministri  puo'  avvalersi  della  Commissione  per
l'attuazione  del  progetto  di  riqualificazione   delle   pubbliche
amministrazioni di cui  al  comma  3-quinquies  dell'articolo  4  del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. La Presidenza del Consiglio  dei
ministri si avvale, altresi', di un contingente di 5 esperti, di  cui
2 designati d'intesa con il Ministro della  difesa  e  uno  designato
d'intesa con il Ministro dello sviluppo  economico,  in  possesso  di
specifica ed elevata competenza nelle materie  delle  applicazioni  e
dei servizi spaziali e aerospaziali, nominati ai sensi  dell'articolo
9, comma 2, del decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303.  Il
predetto  contingente  e'  aggiuntivo  rispetto  a  quello   di   cui
all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.
303. 
  3. Ai maggiori  oneri  derivanti  dal  presente  articolo,  pari  a
508.102 euro per l'anno 2022 (( e a euro  ))  1.016.204  a  decorrere
dall'anno 2023, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190. 
                               Art. 32 
 
Misure per la realizzazione degli obiettivi di  transizione  digitale
  fissati dal Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  per  il
  rafforzamento dei servizi digitali 
 
  1. Al fine di favorire maggiore  efficienza  e  celerita'  d'azione
nella realizzazione degli obiettivi di transizione  digitale  fissati
dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di  cui  al  regolamento
(UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio
2021, nonche' dal Piano nazionale per gli investimenti  complementari
di cui al  decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101: 
    a) all'articolo 239 del decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 1, le parole  «interventi,  acquisti  e  misure  di
sostegno a favore di una strategia di  condivisione  e  utilizzo  del
patrimonio  informativo  pubblico   a   fini   istituzionali,   della
diffusione dell'identita' digitale, del domicilio  digitale  e  delle
firme elettroniche, della realizzazione e dell'erogazione di  servizi
in rete, dell'accesso ai  servizi  in  rete  tramite  le  piattaforme
abilitanti previste dagli articoli 5, 62, 64  e  64-bis  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche' per i servizi e le attivita'
di  assistenza  tecnico-amministrativa  necessarie»  sono  sostituite
dalle seguenti: «interventi, acquisti di beni e  servizi,  misure  di
sostegno, attivita' di assistenza tecnica e  progetti  nelle  materie
dell'innovazione tecnologica,  dell'attuazione  dell'agenda  digitale
italiana  ed  europea,  del  programma  strategico  sull'intelligenza
artificiale, della strategia italiana per la banda ultra larga, della
digitalizzazione delle pubbliche  amministrazioni  e  delle  imprese,
della strategia nazionale dei dati pubblici, (( anche con riferimento
al riuso dei dati aperti, )) dello sviluppo e della diffusione  delle
infrastrutture digitali materiali e immateriali  e  delle  tecnologie
tra cittadini, imprese e  pubbliche  amministrazioni,  nonche'  della
diffusione  delle  competenze,  dell'educazione   e   della   cultura
digitale»; 
      2) al comma 2, primo periodo, dopo  le  parole  «degli  aspetti
correlati alla sicurezza cibernetica» sono aggiunte le  seguenti:  «e
nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge all'Agenzia  per
la cybersicurezza nazionale»; 
    (( a-bis) all'articolo 64, comma 2-duodecies, del codice  di  cui
al decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
      1)  dopo  il  primo  periodo  e'  inserito  il  seguente:   «La
disposizione di cui al periodo precedente si applica altresi' in caso
di  identificazione  elettronica  ai  fini  dell'accesso  ai  servizi
erogati  dalle  pubbliche  amministrazioni  e  dai  soggetti  privati
tramite canali fisici»; 
      2) all'ultimo periodo, dopo le parole:  «titolari  di  funzioni
pubbliche,» sono inserite le seguenti: «ovvero gli altri dati,  fatti
e informazioni funzionali alla fruizione di un servizio attestati  da
un gestore di attributi qualificati,»; )) 
    b)   all'articolo   64-ter,    comma    7,    del    ((    codice
dell'amministrazione digitale di cui  al  ))  decreto  legislativo  7
marzo 2005, n. 82, dopo le parole «e di funzionamento del  SGD»  sono
inserite le seguenti: «nonche' le modalita' di adozione di un manuale
operativo contenente le specifiche tecniche di funzionamento del  SGD
e di attuazione del decreto»; 
    c) all'articolo 26, comma 15, del decreto-legge 16  luglio  2020,
n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre  2020,
n. 120, dopo la lettera l-bis) e' aggiunta la seguente: «l-ter)  sono
individuate  le  modalita'  di  adozione  di  un  manuale   operativo
contenente le specifiche tecniche di attuazione dei decreti di cui al
presente comma.». 
    ((  c-bis)  all'articolo  54,   comma   1,   del   codice   delle
comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo  1°  agosto
2003, n. 259, dopo le parole: «non possono imporre per l'impianto  di
reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica» sono
inserite le seguenti: «, nonche' per la modifica o lo spostamento  di
opere o impianti resisi necessari per  ragioni  di  viabilita'  o  di
realizzazione di opere pubbliche»; 
     c-ter) all'articolo 40 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,  n.  108,
dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
      «3-bis.  Al  fine  di  raggiungere  l'obiettivo  di   un'Europa
digitale, stabilito  nel  programma  Next  Generation  EU  e  per  il
tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione  digitale
di cui al regolamento (UE) 2021/240  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 10 febbraio 2021, e al regolamento (UE)  2021/241  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, fino al  31
dicembre 2026, per gli interventi relativi  ai  lavori  di  scavo  di
lunghezza inferiore a 200 metri per la posa di infrastruttura a banda
ultralarga non e' richiesta la procedura di  valutazione  d'incidenza
di  cui  all'articolo  5  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. L'operatore  di
rete si limita a comunicare con un preavviso di almeno trenta  giorni
l'inizio  dei  lavori  all'autorita'  competente  alla  verifica   in
questione,  allegando  un'autodichiarazione  per  l'esclusione  dalla
procedura, nonche' una descrizione sintetica dell'intervento  recante
altresi' documentazione fotografica»; 
    c-quater) al fine di favorire  maggiore  efficienza  e  celerita'
nella  realizzazione  di  reti  di  telecomunicazioni,   nonche'   di
assicurare la piena e corretta  applicazione  dell'articolo  8  della
direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  26
febbraio 2014, e dell'articolo  11  della  direttiva  2014/23/UE  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, i contratti
e le concessioni di cui all'articolo 15 del codice di cui al  decreto
legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  sono  integralmente  esclusi
dall'applicazione delle disposizioni contenute nel medesimo codice e,
conseguentemente,   non   trovano   applicazione   le    disposizioni
eventualmente incompatibili contenute in provvedimenti,  contratti  e
atti di qualunque natura. I soggetti titolari dei contratti  o  delle
concessioni di cui al periodo precedente, affidati con  procedure  di
gara, e in possesso dei  requisiti  necessari,  nell'esercizio  della
loro autonomia organizzativa e decisionale, assicurano l'applicazione
di  criteri   di   semplificazione,   efficacia,   trasparenza,   non
discriminazione e tutela dell'ambiente, tenuto conto  del  preminente
interesse  nazionale  alla  sollecita  realizzazione  delle  reti  di
telecomunicazioni. 
  1-bis. All'articolo 44 del codice delle comunicazioni elettroniche,
di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) dopo  la  parola:  «in  specie»  e'  inserita  la  seguente:
«anche»; 
      2) dopo le parole:  «destinati  ad  ospitare»  e'  inserita  la
seguente: «successivamente»; 
    b)  al  comma  10,  primo  periodo,  dopo  le  parole:  «di   cui
all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36,»  sono  inserite
le seguenti: «ove previsto,». 
  1-ter.  Al  fine  di  incentivare  la  diffusione  dell'innovazione
digitale  e  del  trasferimento  tecnologico  nel  settore  agricolo,
alimentare e forestale nonche' per le finalita' di cui  al  comma  1,
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge
di conversione del presente decreto, con decreto del  Ministro  delle
politiche agricole alimentari e forestali sono individuati i  casi  e
le condizioni  tecniche  di  dettaglio  per  l'utilizzo  dell'energia
sostenibile  e  delle   tecniche   di   agricoltura   di   precisione
intelligenti, che contribuiscono alla riduzione  delle  emissioni  di
gas serra, alla decarbonizzazione e  all'utilizzo  sostenibile  delle
risorse naturali, oltre che ad un  migliore  utilizzo  delle  matrici
ambientali. )) 
                           (( Art. 32-bis 
 
Modifiche al titolo V-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010,  n.
  141, recante istituzione di un Sistema pubblico di prevenzione, sul
  piano amministrativo,  delle  frodi  nel  settore  del  credito  al
  consumo, con specifico riferimento al furto d'identita' 
 
  1. Al fine di conseguire gli obiettivi indicati nella  Missione  1,
Componente 1 - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza della PA del
Piano nazionale di ripresa e resilienza, al  decreto  legislativo  13
agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni: 
     a) all'articolo 30-ter, comma 1, dopo le  parole:  «funzioni  di
supporto» sono inserite le seguenti: «alla prevenzione e al contrasto
dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e
finanziamento del terrorismo,»; 
    b) all'articolo 30-ter, comma 5, alinea, la parola: «Partecipano»
e' sostituita dalle seguenti: «Sono tenuti a partecipare»; 
    c) all'articolo 30-ter, comma 5,  la  lettera  a)  e'  sostituita
dalla seguente: 
      «a)  le  banche,   comprese   quelle   comunitarie   e   quelle
extracomunitarie,  e  gli  intermediari  finanziari  iscritti   negli
elenchi di cui agli articoli 106, 114-quater e 114-septies del  testo
unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385»; 
    d) all'articolo 30-ter, comma  5,  lettera  d),  le  parole:  «ai
soggetti di cui alle lettere da a) a c)» sono soppresse; 
    e) all'articolo 30-ter, comma 5-bis, le parole:  «in  un'apposita
convenzione con il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  dalla
quale non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «con il decreto  di
cui all'articolo 30-octies, dal quale non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica»; 
    f) all'articolo 30-ter, comma 7, le  parole:  «del  credito,  dei
servizi di comunicazione elettronica o interattivi»  sono  sostituite
dalle seguenti: «commerciali di appartenenza»; 
    g) all'articolo 30-sexies, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. L'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  decreto
legislativo e' posto a carico dei soggetti che partecipano o accedono
al sistema pubblico di prevenzione  ai  sensi  dell'articolo  30-ter,
previa  stipula  di  un'apposita  convenzione  con  l'ente   gestore,
attraverso la corresponsione di un contributo articolato in  modo  da
garantire sia le  spese  di  progettazione,  di  realizzazione  e  di
evoluzione dell'archivio, sia il  costo  pieno  del  servizio  svolto
dall'ente gestore stesso. La misura delle componenti  del  contributo
e' determinata con il decreto di cui all'articolo 30-octies»; 
    h) all'articolo 30-septies, comma 1, le parole: «Le somme versate
dagli aderenti» sono sostituite dalle seguenti: «Le contribuzioni  di
cui all'articolo 30-sexies, comma 2,»; 
    i) all'articolo 30-octies, comma 1, la lettera c)  e'  sostituita
dalla seguente: 
      «c) sono individuati le modalita', i presupposti e i profili di
accesso ai dati, il processo di rilascio delle  credenziali,  nonche'
le procedure di autenticazione, di registrazione e di  analisi  degli
accessi e delle operazioni e sono fissati i  termini  secondo  cui  i
dati di cui all'articolo  30-quinquies  sono  comunicati  e  gestiti,
nonche' e'  stabilita  la  procedura  che  caratterizza  la  fase  di
riscontro ai sensi dell'articolo 30-sexies, comma 1». 
  2. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto,   e'   abrogato   il   comma   6
dell'articolo 5 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 121. )) 

Capo V

MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE, BENI CULTURALI, ZONE ECONOMICHE
SPECIALI E ZONE LOGISTICHE SEMPLIFICATE

                               Art. 33 
 
              Disposizioni urgenti per la realizzazione 
            degli impianti di elettrificazione dei porti 
 
  1. Al  fine  di  provvedere  alla  realizzazione  degli  interventi
previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza ((, misura M3C2,
)) Riforma 1.3, i progetti destinati alla realizzazione  di  opere  e
impianti  di  elettrificazione  dei  porti  nonche'  le  opere  e  le
infrastrutture connesse, necessarie o  comunque  indispensabili  alla
costruzione, alla elettrificazione  e  all'esercizio  degli  impianti
stessi, autorizzati ai sensi del comma 2,  sono  da  considerarsi  di
pubblica utilita', anche ai sensi dell'articolo 12 del (( testo unico
delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in   materia   di
espropriazione per pubblica  utilita',  di  cui  al  ))  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,  e  caratterizzati
da indifferibilita' ed urgenza. 
  2.  Fatti  salvi  i  provvedimenti  di  competenza  del   Ministero
dell'interno in materia  di  prevenzione  ((  degli  ))  incendi,  la
costruzione e l'esercizio  degli  impianti  di  elettrificazione  dei
porti, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento  totale
o parziale e riattivazione di detti impianti, nonche' le opere  e  le
infrastrutture   connesse,   necessarie   o    indispensabili    alla
costruzione, alla elettrificazione  e  all'esercizio  degli  impianti
stessi, ivi inclusi gli interventi, anche consistenti in  demolizione
di manufatti o in interventi di ripristino ambientale, occorrenti per
la riqualificazione delle aree di insediamento degli  impianti,  sono
soggetti  ad  una  autorizzazione  unica,  rilasciata  dalla  regione
competente nel rispetto delle normative vigenti in materia di  tutela
(( dell'ambiente e ))  di  tutela  del  paesaggio  e  del  patrimonio
storico-artistico,  che  costituisce,  ove  occorra,  variante   allo
strumento urbanistico. 
  3. L'autorizzazione di cui al comma 2 e'  rilasciata  all'esito  di
una  conferenza  di  servizi,  promossa  dall'Autorita'  di   sistema
portuale o dalla regione competente e svolta secondo le modalita'  di
cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla quale
partecipano  tutte  le  amministrazioni  interessate,  ivi   compresa
l'autorita' competente al rilascio  ai  sensi  dell'articolo  36  del
codice della  navigazione  di  apposita  concessione  di  durata  non
inferiore  a  quindici  anni  e  con  canone  determinato  ai   sensi
dell'articolo  39,  secondo  comma,   del   medesimo   codice   della
navigazione. Il rilascio  dell'autorizzazione  costituisce  titolo  a
costruire ed  esercire  gli  impianti,  in  conformita'  al  progetto
approvato. Il termine massimo per  la  conclusione  del  procedimento
unico non  puo'  essere  superiore  a  centoventi  giorni,  ovvero  a
centottanta nel  caso  in  cui  sia  necessario  il  procedimento  di
valutazione di impatto ambientale o la verifica di  assoggettabilita'
sul progetto di fattibilita' tecnico-economica. 
  4. Ogni eventuale procedimento di valutazione di impatto ambientale
o della verifica di assoggettabilita' da svolgersi  sul  progetto  di
fattibilita' tecnico - economica, ivi inclusi quelli  che  riguardano
le  opere  connesse  e  le  infrastrutture  indispensabili,   e'   di
competenza della regione.  A  tal  fine,  tutti  i  termini  previsti
dall'articolo 27-bis, commi da 1  a  5,  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, sono dimezzati. 
  5. All'attuazione  delle  disposizioni  del  presente  articolo  si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali  e  finanziarie
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
                           (( Art. 33-bis 
 
                   Disposizioni urgenti in materia 
                    di trasporto pubblico locale 
 
  1. Al fine di consentire uno sviluppo equilibrato  dei  sistemi  di
trasporto pubblico locale sull'intero territorio nazionale, con uno o
piu' decreti del Ministro  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili, previa intesa in sede di  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  da
adottare entro il 30 settembre 2022,  e'  determinata  l'entita'  del
finanziamento riconoscibile, nel limite complessivo di 75 milioni  di
euro,  agli  interventi,  valutati  ammissibili  e  presentati  dalle
province autonome di Trento e di Bolzano  entro  il  31  agosto  2022
secondo  le  medesime  modalita'  stabilite   dal   Ministero   delle
infrastrutture e della  mobilita'  sostenibili  per  l'erogazione  di
contributi destinati  al  finanziamento  di  interventi  relativi  al
trasporto rapido di massa. I finanziamenti di cui al  presente  comma
sono autorizzati, per ciascuna annualita', per un ammontare pari a  2
milioni di euro per l'anno 2022, a 200.000 euro per l'anno 2023  e  a
5,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di  euro  per
l'anno 2022, a 200.000 euro per l'anno 2023 e a 5,6 milioni  di  euro
per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036, si provvede: 
    a) quanto ad euro 2 milioni per l'anno 2022 e ad euro 5,6 milioni
per ciascuno degli anni dal 2024  al  2036,  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  conto  capitale
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024,  nell'ambito  del
programma «Fondi  di  riserva  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2022, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili; 
    b)  quanto  ad   euro   200.000   per   l'anno   2023,   mediante
corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo di conto capitale  di
cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31  dicembre  2009,  n.
196,  iscritto  nello  stato  di  previsione  del   Ministero   delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di  bilancio.
)) 
                           (( Art. 33-ter 
 
Proroga del termine per contributi ai comuni per interventi di  messa
  in sicurezza, efficientamento energetico  e  sviluppo  territoriale
  sostenibile 
 
  1. Al fine di assicurare ai  comuni  con  popolazione  inferiore  a
1.000 abitanti la realizzazione  degli  interventi  finalizzati  alla
messa  in  sicurezza  di  scuole,  strade,  edifici  pubblici  e  del
patrimonio   comunale   e   per   l'abbattimento    delle    barriere
architettoniche  a  beneficio  della  collettivita',  nonche'   degli
interventi di incremento dell'efficienza  energetica  e  di  sviluppo
territoriale  sostenibile,  limitatamente  ai   contributi   riferiti
all'annualita' 2022, i termini  di  cui  al  terzo,  quarto  e  sesto
periodo del comma 14-bis dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28  giugno
2019, n. 58, sono prorogati di quattro mesi. )) 
                               Art. 34 
 
             Rafforzamento del sistema di certificazione 
                       della parita' di genere 
 
  1. Al (( codice dei  contratti  pubblici,  di  cui  al  ))  decreto
legislativo 18  aprile  2016,  n.  50,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 93, comma 7, le parole  «decreto  legislativo  n.
231/2001» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo n. 231
del 2001, o in possesso di certificazione della parita' di genere  di
cui all'articolo 46-bis del (( codice  delle  pari  opportunita'  tra
uomo e donna, di cui al )) decreto legislativo  11  aprile  2006,  n.
198,»; 
    b) all'articolo 95, comma 13, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: « ((, e l'adozione )) di  politiche  tese  al  raggiungimento
della parita' di genere comprovata  dal  possesso  di  certificazione
della parita' di genere di cui all'articolo 46-bis del ((  codice  di
cui al )) decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198». 
                               Art. 35 
 
Procedure  attuative  e  tempi  di  realizzazione  degli   interventi
  finanziati con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza 
 
  1. All'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 31 maggio  2021,  n.
77, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  luglio  2021,  n.
108, dopo le parole  «In  relazione  alle  procedure  afferenti  agli
investimenti pubblici» sono aggiunte le seguenti: «, anche  suddivisi
in lotti funzionali,». 
  (( 1-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 16 luglio 2020,  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
il comma 7-bis e' sostituito dal seguente: 
    «7-bis. In ogni caso, i  compensi  dei  componenti  del  collegio
consultivo tecnico, determinati ai sensi del  comma  7,  non  possono
complessivamente superare con riferimento all'intero collegio: 
      a) in caso di  collegio  consultivo  tecnico  composto  da  tre
componenti: 
        1) l'importo pari allo 0,5 per cento del valore dell'appalto,
per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro; 
        2) l'importo pari allo 0,25 per cento per la parte del valore
dell'appalto eccedente 50 milioni di euro e fino  a  100  milioni  di
euro; 
        3) l'importo pari allo 0,15 per cento per la parte del valore
dell'appalto eccedente 100 milioni di euro e fino a  200  milioni  di
euro; 
        4) l'importo pari allo 0,10 per cento per la parte del valore
dell'appalto eccedente 200 milioni di euro e fino a  500  milioni  di
euro; 
        5) l'importo pari allo 0,07 per cento per la parte del valore
dell'appalto eccedente 500 milioni di euro; 
      b) in caso di collegio consultivo tecnico  composto  da  cinque
componenti: 
        1) l'importo pari allo 0,8 per cento del valore dell'appalto,
per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro; 
        2) l'importo pari allo 0,4 per cento per la parte del  valore
dell'appalto eccedente 50 milioni di euro e fino  a  100  milioni  di
euro; 
        3) l'importo pari allo 0,25 per cento per la parte del valore
dell'appalto eccedente 100 milioni di euro e fino a  200  milioni  di
euro; 
        4) l'importo pari allo 0,15 per cento per la parte del valore
dell'appalto eccedente 200 milioni di euro e fino a  500  milioni  di
euro; 
        5) l'importo pari allo 0,10 per cento per la parte del valore
dell'appalto eccedente 500 milioni di euro». )) 
                               Art. 36 
 
       Interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza 
              di competenza del Ministero della cultura 
 
  1. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31  maggio  2021,  n.
77, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  luglio  2021,  n.
108, (( sono aggiunti, in fine,  i  seguenti  periodi  )):  «Per  gli
interventi di importo non  superiore  ((  alle  soglie  di  rilevanza
comunitaria di cui all'articolo 35  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, )) su  beni  di  proprieta'  delle
diocesi  e  degli  enti  ecclesiastici  civilmente  riconosciuti,   i
medesimi enti proprietari possono essere individuati  quali  soggetti
attuatori  esterni.  L'intervento  e'  attuato  nel  rispetto   delle
disposizioni  normative  vigenti  in  materia   di   affidamento   ed
esecuzione di  contratti  pubblici,  secondo  modalita'  definite  in
apposito atto  adottato  dal  soggetto  attuatore  pubblico  titolare
dell'investimento e  previa  sottoscrizione  di  un  disciplinare  di
obblighi     nei     confronti     dell'amministrazione      titolare
dell'investimento.». 
  2. All'articolo 14,  del  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,  n.  108,
dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
    «1-bis. Con riferimento agli interventi  previsti  dal  Piano  di
investimenti strategici su siti del patrimonio culturale,  edifici  e
aree naturali, di cui  all'articolo  1,  comma  2,  lettera  d),  del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, nell'ambito del  Piano  nazionale
per gli investimenti complementari al Piano nazionale  di  ripresa  e
resilienza, le funzioni di tutela dei beni culturali e  paesaggistici
sono svolte in ogni caso dalla (( Soprintendenza speciale per il PNRR
di cui all'articolo 29 del presente decreto ))». 
  (( 2-bis. Al Commissario straordinario del Governo per le attivita'
connesse alla partecipazione dell'Italia, quale Paese ospite d'onore,
alla Fiera del libro di Francoforte del 2024,  nominato  con  decreto
del Presidente della  Repubblica  del  14  marzo  2022,  è  intestata
apposita contabilita'  speciale  aperta  presso  la  tesoreria  dello
Stato, cui sono assegnate le risorse di  cui  all'articolo  1,  comma
373, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,  comprensive  delle  somme
destinate alla copertura  degli  oneri  di  cui  all'articolo  3  del
medesimo decreto del Presidente della Repubblica,  nonche'  eventuali
ulteriori  risorse,  provenienti  da  soggetti  pubblici  o  privati,
destinate alla partecipazione dell'Italia alla  Fiera  del  libro  di
Francoforte del 2024. 
   2-ter. La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'articolo
29  del  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge  29  luglio  2021,  n.  108,  esercita  le
funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei  casi
in cui tali beni siano  interessati  dagli  interventi  previsti  dal
Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti
a valutazione di impatto ambientale  (VIA)  in  sede  statale  oppure
rientrino  nella  competenza  territoriale  di  almeno   due   uffici
periferici del Ministero della cultura. La  disposizione  di  cui  al
primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti. )) 
                               Art. 37 
 
                Disposizioni in materia di ZES e ZLS 
 
  1. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 20  giugno  2017,  n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123,
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con il medesimo  decreto
e'  definita,  in  via  generale,  una  procedura  straordinaria   di
revisione  del  perimetro  delle  aree  individuate,  improntata   al
principio di massima semplificazione e  celerita',  da  attivarsi  su
iniziativa del Commissario di cui  al  comma  6,  ((  rimodulando  la
perimetrazione vigente, in aumento o  in  diminuzione,  ))  fermo  il
limite massimo delle  superfici  fissato  per  ciascuna  regione,  in
coerenza  con  le  linee  e  gli  obiettivi  del  Piano  di  sviluppo
strategico. La proposta di revisione, in relazione alle singole  ZES,
e' approvata ((, entro trenta giorni dall'acquisizione della proposta
commissariale, ))  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, adottato su proposta del Ministro per il sud e la  coesione
territoriale, sentita la Regione.». 
  (( 1-bis. All'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20  giugno
2017, n. 91, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
2017, n. 123, dopo le parole: «decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303» sono inserite le seguenti: «, e si applicano le disposizioni  di
cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,  n.  127».
)) 
   2. All'articolo 5, comma 2, del  ((  decreto-legge  20  giugno  ))
2017, n. 91, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
2017, n. 123, il  terzo  periodo  e'  sostituito  dai  seguenti:  «Il
credito  di   imposta   e'   esteso   all'acquisto   di   terreni   e
all'acquisizione,  alla  realizzazione  ovvero   all'ampliamento   di
immobili strumentali agli investimenti. Per rafforzare  la  struttura
produttiva delle Zone economiche speciali (ZES) mediante lo strumento
agevolativo  ((  denominato  "contratto  di  sviluppo",  ))  di   cui
all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' stanziata la
somma complessiva di 250 milioni di euro, a valere sul Fondo  per  lo
sviluppo e la coesione programmazione 2021-2027, di  cui  50  milioni
per il 2022 e 100 milioni per ciascuno degli anni  2023  e  2024.  Le
predette  risorse  sono  assegnate  con  delibera  ((  del   Comitato
interministeriale per  la  programmazione  economica  e  lo  sviluppo
sostenibile )) al Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito del
Piano di sviluppo e coesione,  ((  programmazione  2021-2027  )),  di
competenza del predetto  Ministero,  con  specifica  destinazione  al
finanziamento addizionale delle iniziative imprenditoriali nelle ZES.
Il  Ministero  dello  sviluppo  economico,   ((   d'intesa   con   il
Dipartimento per  le  politiche  di  coesione  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri )), definisce con apposite direttive  le  aree
tematiche e gli indirizzi operativi per la gestione degli interventi,
nonche' le modalita'  di  vigilanza  e  monitoraggio  sull'attuazione
degli  interventi  finanziati  e   sui   risultati   conseguiti.   La
valutazione  delle  singole  iniziative  segue  criteri  di   massima
semplificazione e riduzione dei tempi, secondo quanto  gia'  previsto
dai decreti di cui all'articolo 3,  comma  4,  del  decreto-legge  21
giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9
agosto 2013, n. 98.». 
  3. L'articolo 1, comma 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e'
sostituito  dal  seguente:  «65.  Con  decreto  del  Presidente   del
Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per il  sud
e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, con il Ministro  ((  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili )) e con il Ministro dello sviluppo  economico,
sentita la Conferenza unificata di cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla  data
di entrata in vigore della presente disposizione,  sono  disciplinate
le procedure di istituzione delle Zone  logistiche  semplificate,  le
modalita' di funzionamento  e  di  organizzazione,  ((  nonche'  sono
definite  le  condizioni   per   l'applicazione   delle   misure   di
semplificazione previste dall'articolo 5 e dall'articolo 5-bis, commi
1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n.  91  )),  convertito  con
modificazioni dalla legge 3 agosto  2017,  n.  123,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Fino alla  data  di
entrata in vigore del  predetto  decreto,  si  applicano,  in  quanto
compatibili, le disposizioni relative alla procedura  di  istituzione
delle Zone economiche speciali previste dal  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo  4,  comma
3,  del  decreto-legge  20  giugno  2017,  n.  91,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.». 
  4. Agli oneri derivanti dal comma 2, primo periodo, valutati  in  9
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante  corrispondente
riduzione delle risorse del Fondo per  lo  sviluppo  e  la  coesione,
programmazione 2021-2027, di cui all'articolo  1,  comma  177,  della
legge 30 dicembre 2020, n. 178. 
                           (( Art. 37-bis 
 
          Modifica dell'articolo 1677-bis del codice civile 
 
  1.  L'articolo  1677-bis  del  codice  civile  e'  sostituito   dal
seguente: 
    «Art. 1677-bis. - (Prestazione di  piu'  servizi  riguardanti  il
trasferimento di cose) - Se l'appalto ha per oggetto, congiuntamente,
la prestazione di due o  piu'  servizi  di  logistica  relativi  alle
attivita'   di   ricezione,   trasformazione,   deposito,   custodia,
spedizione,  trasferimento  e  distribuzione  di  beni  di  un  altro
soggetto, alle attivita' di trasferimento di cose da un  luogo  a  un
altro si applicano le norme relative al contratto  di  trasporto,  in
quanto compatibili». )) 
                           (( Art. 37-ter 
 
Modifica all'articolo 10-quinquies del decreto-legge n. 21 del  2022,
  convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51 del 2022 
 
  1. All'articolo 10-quinquies del decreto-legge 21  marzo  2022,  n.
21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51,
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
    «1-bis. Sono fatte salve le procedure  di  cui  all'articolo  31,
commi 46, 47, 48, 49-bis e 49-ter, della legge 23 dicembre  1998,  n.
448, relative alle istanze gia' depositate dai  soggetti  interessati
fino alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
presente decreto». )) 

Capo VI

MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
IN MATERIA DI TURISMO

                               Art. 38 
 
       Digitalizzazione per agenzie di viaggio e tour operator 
 
  1. Le risorse finanziarie per l'attuazione della linea  progettuale
M1C3, sub investimento  4.2.2  nell'ambito  del  Piano  nazionale  di
ripresa  e  resilienza  di  cui  all'articolo   4,   comma   1,   del
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, pari a 98 milioni di euro, sono
destinate  ad  incrementare  la  dotazione  finanziaria  della  linea
progettuale M1C3, sub investimento 4.2.1 del predetto Piano nazionale
di ripresa e resilienza. L'importo di 100 milioni  di  euro,  di  cui
all'articolo 1, comma 13, del predetto decreto-legge n. 152 del 2021,
e' destinato a finanziare anche le domande di agevolazione presentate
dalle agenzie  di  viaggio  e  ((  dai  ))  tour  operator  ai  sensi
dell'articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 152 del 2021. 
                               Art. 39 
 
         Garanzie per i finanziamenti nel settore turistico 
 
  1. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 6 novembre  2021,
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre  2021,
n. 233, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «Al  fine  di
assicurare l'immediata operativita' della  misura,  il  consiglio  di
gestione del Fondo  opera  anche  nelle  more  dell'attuazione  delle
disposizioni di cui al secondo periodo.». 
                               Art. 40 
 
Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e misure per l'attuazione
  di «Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici» 
 
  1. Ai fini della realizzazione degli  investimenti  in  materia  di
«Caput Mundi - Next Generation EU per grandi eventi turistici» di cui
alla (( misura M1C3, investimento  ))  4.3  del  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza, il Ministro  del  turismo  puo'  avvalersi  del
Commissario Straordinario del Governo di cui  all'articolo  1,  comma
421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, delegandolo  alla  stipula
degli accordi con  i  soggetti  attuatori  e  alla  conseguente  fase
attuativa del programma. 
  2. All'articolo  1  della  legge  30  dicembre  2021,  n.  234,  in
relazione alla  disciplina  delle  celebrazioni  del  Giubileo  della
Chiesa cattolica per il 2025, ivi compresi i compiti del  Commissario
straordinario, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 420, dopo le  parole  «funzionali  all'evento»,  sono
inserite  le  seguenti:  «,  nonche'  per  la   realizzazione   degli
interventi  di  cui  alla  Misura  M1C3-Investimento  4.3  del  Piano
nazionale di ripresa e resilienza, ferma restando la dotazione pari a
500 milioni in favore del predetto investimento,»; 
    b) al comma 421, dopo le  parole  «nella  citta'  di  Roma»  sono
inserite le seguenti: «e l'attuazione degli interventi relativi  alla
Misura di cui al comma 420»; 
    c) al comma 422, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «La
proposta di programma include gli interventi relativi alla Misura  di
cui al comma 420, individuati in accordo con il Ministro del turismo,
il quale puo' delegare il Commissario straordinario alla  stipula  di
specifici accordi con i soggetti attuatori.»; 
    d) al comma 426, dopo le parole «al comma 427» sono  inserite  le
seguenti: «, tenendo conto, in  relazione  agli  interventi  relativi
alla Misura di cui al  comma  420,  dell'obbligo  di  rispettare  gli
obiettivi intermedi  e  gli  obiettivi  finali  stabiliti  dal  Piano
nazionale di ripresa e resilienza»; 
    e) al comma 427, dopo il primo periodo e' inserito  il  seguente:
«In relazione agli interventi relativi alla Misura di  cui  al  comma
420, la societa' "Giubileo  2025"  agisce  in  qualita'  di  stazione
appaltante e le funzioni di soggetto attuatore sono svolte dagli enti
individuati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.»; 
    f) al comma 434, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Per
gli  interventi  relativi  alla  Misura  di  cui  al  comma  420,  la
composizione della Cabina di coordinamento e' integrata dal  Ministro
del turismo.»; 
    g) al comma 438, dopo le parole «o agli enti locali  interessati»
sono inserite le  seguenti:  «nonche'  ai  soggetti  attuatori  degli
interventi relativi alla Misura di cui al comma 420,»; 
     h) al comma 441, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per
gli  interventi  relativi  alla  Misura  di  cui  al  comma  420,  il
Commissario straordinario, tenuto conto degli obiettivi  intermedi  e
degli obiettivi finali stabiliti dal Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza, riferisce al Ministero del turismo ai fini dell'esercizio
delle funzioni di controllo di cui all'articolo 8  del  decreto-legge
31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge  29
luglio 2021, n. 108.». 

Capo VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA

                               Art. 41 
 
Misure per il funzionamento del Comitato tecnico-scientifico  per  il
  monitoraggio  sull'efficienza   della   giustizia   civile,   sulla
  ragionevole durata del processo e sulla  statistica  giudiziaria  e
  del  Comitato   tecnico   -   scientifico   per   il   monitoraggio
  sull'efficienza della giustizia penale,  sulla  ragionevole  durata
  del procedimento e sulla statistica giudiziaria 
 
  1. All'articolo 1 della legge 26 novembre 2021,  n.  206,  dopo  il
comma 37, sono inseriti i seguenti: 
     «37-bis. Con decreto del Ministro della giustizia e' costituito,
presso il Ministero della giustizia, il Comitato  tecnico-scientifico
per il monitoraggio sull'efficienza  della  giustizia  civile,  sulla
ragionevole durata del processo e sulla statistica giudiziaria, quale
organismo di consulenza e di supporto nella valutazione periodica del
raggiungimento degli obiettivi di accelerazione e semplificazione dei
procedimenti civili, nel rispetto dei  canoni  del  giusto  processo,
nonche' di  effettiva  funzionalita'  degli  istituti  finalizzati  a
garantire un alleggerimento del carico  giudiziario.  Nel  perseguire
tali obiettivi il Comitato si  avvale  della  Direzione  generale  di
statistica    e    analisi     organizzativa     del     Dipartimento
dell'organizzazione giudiziaria, del  personale  e  dei  servizi  del
Ministero della giustizia, dell'Istituto (( nazionale  di  statistica
)), nonche' dei soggetti appartenenti al Sistema statistico nazionale
e delle  altre  banche  dati  disponibili  in  materia.  Il  Comitato
promuove  la  riorganizzazione  e  l'aggiornamento  del  sistema   di
rilevazione dei dati concernenti la giustizia civile  e  assicura  la
trasparenza delle statistiche attraverso pubblicazioni periodiche e i
siti internet istituzionali. 
    37-ter. Il Comitato tecnico-scientifico di cui al comma 37-bis e'
presieduto dal Ministro della giustizia o da un suo  delegato  ed  e'
formato da un numero di  componenti  non  superiore  a  quindici  che
durano in carica tre anni. Ai componenti del  Comitato  non  spettano
compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. 
    37-quater. Il Comitato tecnico-scientifico di cui al comma 37-bis
e i competenti Dipartimenti del Ministero della giustizia riferiscono
al Ministro della giustizia con cadenza annuale,  a  decorrere  dalla
data di entrata in vigore  ((  della  presente  disposizione  )),  in
ordine  all'evoluzione  dei  dati  sullo  smaltimento  dell'arretrato
pendente e sui tempi di definizione dei processi. Il  Ministro  della
giustizia    assume    le    conseguenti    iniziative    riguardanti
l'organizzazione  e  il  funzionamento  dei  servizi  relativi   alla
giustizia necessarie ad assicurare il raggiungimento degli  obiettivi
di ragionevole durata del processo. I risultati del monitoraggio sono
trasmessi  al  Consiglio  superiore  della   magistratura,   per   le
determinazioni di competenza  in  materia  di  amministrazione  della
giustizia e di organizzazione del lavoro giudiziario.». 
  2. Per l'attuazione delle  disposizioni  di  cui  al  comma  1,  e'
autorizzata la spesa di euro 11.433,00 a  decorrere  dall'anno  2022,
cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello  stanziamento
del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  Missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2022, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della giustizia. 
  3.  Al  fine  di  garantire  la  piena  operativita'  del  Comitato
tecnico-scientifico  per  il   monitoraggio   sull'efficienza   della
giustizia penale, sulla ragionevole durata del procedimento  e  sulla
statistica giudiziaria, all'articolo  2,  della  legge  27  settembre
2021, n. 134, il comma 17 e' sostituito dal seguente:  «  ((  17.  Il
Comitato )) tecnico-scientifico di cui al comma 16 e' presieduto  dal
Ministro della giustizia o da un suo delegato ed  e'  formato  da  un
numero di componenti non superiore a quindici che  durano  in  carica
tre anni. Ai componenti del Comitato non spettano  compensi,  gettoni
di presenza o altri emolumenti comunque denominati.». 
  4. Per l'attuazione delle  disposizioni  di  cui  al  comma  3,  e'
autorizzata la spesa di euro 11.433,00 a  decorrere  dall'anno  2022,
cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello  stanziamento
del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  Missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2022, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della giustizia. 
                               Art. 42 
 
Modifiche  all'articolo  389  del  Codice  della  crisi  d'impresa  e
  dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio  2019,  n.
  14 
 
  1.  All'articolo  389  del   Codice   della   crisi   d'impresa   e
dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole «16 maggio 2022» sono  sostituite  dalle
seguenti: «15 luglio 2022» e  le  parole  «ai  commi  1-bis  e»  sono
sostituite dalle seguenti: «al comma»; 
    b) il comma 1-bis e' abrogato. 
                               Art. 43 
 
Istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti  dalle  vittime
  di crimini di guerra e contro l'umanita' per la lesione di  diritti
  inviolabili della  persona,  compiuti  sul  territorio  italiano  o
  comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich
  nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 
 
  1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze  e'  istituito
il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini  di
guerra e contro l'umanita' per  la  lesione  di  diritti  inviolabili
della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque  in  danno
di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra  il
1°  settembre  1939  e  l'8  maggio  1945,  assicurando   continuita'
all'Accordo tra la Repubblica italiana e la  Repubblica  Federale  di
Germania reso esecutivo con decreto del Presidente  della  Repubblica
14 aprile 1962, n. 1263, con una dotazione  di  euro  20.000.000  per
l'anno 2023, di euro 11.808.000 per ciascuno degli anni dal  2024  al
2026. 
  2. Hanno diritto all'accesso al Fondo, alle condizioni e secondo le
modalita' previste dal presente articolo e  dal  decreto  di  cui  al
comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito  da  sentenza
passata  in  giudicato  avente  ad  oggetto   l'accertamento   e   la
liquidazione dei danni di  cui  al  comma  1,  a  seguito  di  azioni
giudiziarie avviate alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6. E' a  carico  del
Fondo il pagamento delle spese processuali liquidate  nelle  sentenze
di cui al  primo  periodo.  Resta  ferma,  in  relazione  ai  giudizi
pendenti alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto  e  a
quelli instaurati successivamente, sentita l'Avvocatura dello  Stato,
la facolta' di  definizione  mediante  transazione,  che  costituisce
titolo per l'accesso al Fondo. 
  (( 3. In deroga all'articolo 282 del codice  di  procedura  civile,
anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento  e  la
liquidazione dei  danni  di  cui  al  comma  1  acquistano  efficacia
esecutiva al momento del  passaggio  in  giudicato  e  sono  eseguite
esclusivamente a valere sul Fondo di cui  al  medesimo  comma  1.  Le
procedure  esecutive  basate  sui  titoli  aventi   ad   oggetto   la
liquidazione dei danni di cui al comma  1  o  derivanti  da  sentenze
straniere recanti la condanna della Germania per il  risarcimento  di
danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel  periodo  tra  il  1°
settembre 1939 e l'8  maggio  1945  non  possono  essere  iniziate  o
proseguite e i giudizi di esecuzione  eventualmente  intrapresi  sono
estinti. )) 
  4. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro degli affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale e con il Ministro  della  giustizia,  da  emanare  non
oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono stabilite: 
    a) la procedura di accesso al Fondo; 
    (( b) le  modalita'  di  erogazione  degli  importi  agli  aventi
diritto,  detratte  le  somme  eventualmente  gia'   ricevute   dalla
Repubblica italiana a titolo di benefici o indennizzi ai sensi  della
legge 10  marzo  1955,  n.  96,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980,  n.
791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94; )) 
    c)  le  ulteriori  disposizioni  per  l'attuazione  del  presente
articolo. 
  5. Il pagamento effettuato con le procedure  previste  al  comma  4
estingue ogni diritto o ragione di  credito  correlata  alle  pretese
risarcitorie per i fatti di cui al comma 1. 
  6.  Fatta  salva  la   decorrenza   degli   ordinari   termini   di
prescrizione, le azioni di accertamento e liquidazione dei  danni  di
cui al comma 1 non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del
presente  decreto  sono  esercitate,  a  pena  di  decadenza,   entro
centottanta giorni dalla medesima data. La  decadenza  e'  dichiarata
d'ufficio dal giudice. Gli atti introduttivi relativi a tali  giudizi
sono notificati presso gli uffici dell'Avvocatura  dello  Stato,  nel
rispetto dell'articolo 144 del codice di procedura  civile.  Se  tale
notifica e' omessa, il giudice assegna  un  termine  perentorio  alla
parte attrice per l'esecuzione di tale incombente. 
  7. Agli oneri derivanti dal presente  articolo,  valutati  in  euro
20.000.000 per l'anno 2023 ed euro 11.808.000 per ciascuno degli anni
dal 2024 al 2026, si provvede quanto a  euro  10.000.000  per  l'anno
2023 ed euro 5.904.000 per ciascuno  degli  anni  dal  2024  al  2026
mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  per  far  fronte  ad
esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della  legge
23 dicembre 2014, n. 190, e quanto a euro 10.000.000 per l'anno  2023
ed euro 5.904.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al  2026  mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 

Capo VIII

ISTRUZIONE

                               Art. 44 
 
            (( Formazione iniziale e continua dei docenti 
                     delle scuole secondarie )) 
 
  (( 1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a)  la  rubrica  del  capo  I  e'  sostituita   dalla   seguente:
«Articolazione e obiettivi della formazione dei docenti  e  selezione
per concorso»; 
    b) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 1. (Modello integrato di formazione e di abilitazione dei
docenti). - 1. Al fine di elevare la qualificazione professionale dei
docenti delle scuole secondarie basandola  su  un  modello  formativo
strutturato e raccordato tra le universita', le istituzioni dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e le scuole, idoneo
a sviluppare coerentemente le competenze necessarie  per  l'esercizio
della professione di insegnante, nonche'  per  dare  attuazione  alla
riforma della formazione dei docenti prevista nel Piano nazionale  di
ripresa e resilienza,  e'  introdotto  un  percorso  universitario  e
accademico di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto
comune,  compresi  gli  insegnanti  tecnico-pratici,   delle   scuole
secondarie di primo e secondo grado. 
  2. Il percorso  di  formazione  iniziale,  selezione  e  prova,  in
particolare, ha l'obiettivo di sviluppare e di accertare  nei  futuri
docenti: 
    a)   le   competenze   culturali,   disciplinari,    pedagogiche,
psicopedagogiche,   didattiche   e   metodologiche,   specie   quelle
dell'inclusione e della partecipazione degli  studenti,  rispetto  ai
nuclei basilari dei saperi e ai traguardi di competenza  fissati  per
gli studenti; 
    b)  le  competenze  proprie  della  professione  di  docente,  in
particolare pedagogiche, psicopedagogiche, relazionali,  orientative,
valutative, organizzative, didattiche e  tecnologiche,  integrate  in
modo equilibrato con i saperi disciplinari nonche' con le  competenze
giuridiche, in specie relative alla legislazione scolastica; 
    c)  la  capacita'  di  progettare,  anche  tramite  attivita'  di
programmazione di gruppo e tutoraggio tra  pari,  percorsi  didattici
flessibili e adeguati alle capacita' e ai talenti degli  studenti  da
promuovere nel contesto scolastico, in sinergia con il  territorio  e
la comunita' educante, al fine di favorire l'apprendimento critico  e
consapevole, l'orientamento, nonche' l'acquisizione delle  competenze
trasversali  da   parte   degli   studenti,   tenendo   conto   delle
soggettivita' e dei bisogni educativi specifici di ciascuno di essi; 
    d) la capacita' di svolgere con consapevolezza i compiti connessi
con la funzione di docente e con  l'organizzazione  scolastica  e  la
deontologia professionale. 
  3. La formazione continua obbligatoria, al pari di quella  continua
incentivata di cui all'articolo 16-ter, dei docenti di ruolo prosegue
e completa la loro formazione iniziale secondo un sistema  integrato,
coerente con le  finalita'  di  innovazione  del  lavoro  pubblico  e
coesione sociale, volto  a  metodologie  didattiche  innovative  e  a
competenze linguistiche, digitali,  pedagogiche  e  psicopedagogiche,
nonche'  a  competenze  volte  a  favorire  la  partecipazione  degli
studenti. Per la realizzazione di questo obiettivo la Scuola di  alta
formazione dell'istruzione di cui  all'articolo  16-bis,  in  stretto
raccordo con le istituzioni  scolastiche,  oltre  ad  indirizzare  lo
sviluppo delle attivita' formative del personale scolastico, indica e
aggiorna le esigenze della formazione iniziale degli  insegnanti.  Le
iniziative formative di cui  al  presente  comma  si  svolgono  fuori
dell'orario di  insegnamento  e  sono  definite,  per  i  profili  di
competenza,   dalla   contrattazione   collettiva,   ferme   restando
l'autonomia  organizzativa  delle  istituzioni   scolastiche   e   le
disposizioni del contratto collettivo nazionale»; 
    c) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 2. (Sistema di formazione iniziale e accesso in ruolo). -
1. Il sistema di formazione iniziale e di accesso in  ruolo  a  tempo
indeterminato si articola in: 
        a) un  percorso  universitario  e  accademico  abilitante  di
formazione iniziale corrispondente a non meno di 60 crediti formativi
universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA,  nel  quale
sono acquisite dagli aspiranti docenti competenze di cui  al  Profilo
conclusivo delle competenze professionali del docente  abilitato,  di
cui al comma 6 dell'articolo 2-bis; 
        b) un concorso pubblico nazionale, indetto su base  regionale
o interregionale; 
        c) un periodo di prova in servizio di durata annuale con test
finale e valutazione conclusiva. 
  2. La formazione iniziale dei docenti e' progettata e realizzata in
coordinamento  con  il  Piano  nazionale   di   formazione   di   cui
all'articolo 1, comma 124,  della  legge  13  luglio  2015,  n.  107,
nonche' con la formazione continua incentivata  di  cui  all'articolo
16-ter e consta di un percorso universitario e  accademico  specifico
finalizzato all'acquisizione di  elevate  competenze  linguistiche  e
digitali, nonche' di conoscenze  e  competenze  teoriche  e  pratiche
inerenti allo sviluppo e alla valorizzazione  della  professione  del
docente negli ambiti pedagogico,  psicopedagogico,  didattico,  delle
metodologie e tecnologie  didattiche  applicate  alle  discipline  di
riferimento e delle  discipline  volte  a  costruire  una  scuola  di
qualita' e improntata ai principi dell'inclusione e dell'eguaglianza,
con particolare attenzione  al  benessere  psicofisico  ed  educativo
degli alunni con disabilita' e degli  alunni  con  bisogni  educativi
speciali. I percorsi di formazione iniziale  si  concludono  con  una
prova finale comprendente una prova scritta e una  lezione  simulata.
La  prova  scritta  di  cui  al  secondo  periodo  e'  costituita  da
un'analisi  critica  relativa  al  tirocinio  scolastico   effettuato
durante il percorso di formazione iniziale. La selezione dei  docenti
di ruolo avviene sulla base di un concorso pubblico nazionale per  la
copertura   dei   posti   vacanti   e    disponibili    dell'organico
dell'autonomia»; 
        d) dopo il capo I e' inserito il seguente: 
          «Capo I-bis 
          PERCORSO UNIVERSITARIO E ACCADEMICO DI FORMAZIONE  INIZIALE
E ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO PER LE SCUOLE SECONDARIE 
      Art. 2-bis. (Percorso universitario e accademico di  formazione
iniziale). - 1. Il percorso universitario e accademico di  formazione
iniziale, a frequenza obbligatoria, e' organizzato ed  e'  impartito,
per le relative classi  di  concorso,  con  modalita'  di  erogazione
convenzionale, ai sensi del secondo periodo, dalle universita' ovvero
dalle  istituzioni   AFAM   attraverso   centri   individuati   dalle
istituzioni della formazione superiore,  anche  in  forma  aggregata,
nell'ambito della rispettiva autonomia statutaria e regolamentare.  I
percorsi sono svolti interamente in presenza o, esclusivamente per le
attivita' diverse dalle attivita' di tirocinio e di laboratorio,  con
modalita' telematiche in misura comunque  non  superiore  al  20  per
cento del totale. Nel decreto di cui al comma 4  sono  individuati  i
requisiti di accreditamento dei percorsi di formazione  iniziale,  in
modo da garantirne l'elevata qualita' e la solidita', e sono altresi'
definiti i criteri e le modalita' di  coordinamento  e  di  eventuale
loro aggregazione. Nel medesimo decreto sono  definite  le  modalita'
con cui i  percorsi  di  formazione  iniziale  sono  organizzati  per
realizzare una collaborazione strutturata e  paritetica  fra  sistema
scolastico, universita' e istituzioni AFAM. 
      2. Il Ministero dell'istruzione stima e comunica  al  Ministero
dell'universita' e della ricerca il  fabbisogno  di  docenti  per  il
sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i
percorsi di  istruzione  e  formazione  professionale  delle  regioni
nonche' le scuole italiane all'estero, nel triennio  successivo,  per
tipologia di posto e per classe di concorso, affinche' il sistema  di
formazione iniziale dei docenti generi,  in  maniera  tendenzialmente
omogenea tra le varie regioni, un numero di abilitati  sufficiente  a
garantire la selettivita' delle procedure concorsuali senza  che,  in
generale o  su  specifiche  classi  di  concorso,  si  determini  una
consistenza numerica di abilitati tale che il  sistema  nazionale  di
istruzione non sia in grado di assorbirla. Per i primi tre cicli  dei
percorsi di cui al presente articolo,  i  titolari  di  contratti  di
docenza presso una  scuola  statale  o  paritaria  o  nell'ambito  di
percorsi di  istruzione  e  formazione  professionale  delle  regioni
possono accedere ai percorsi di cui al comma 1 relativi  alla  classe
di concorso interessata nei limiti della riserva  di  posti  indicati
dal decreto di cui al comma 4. 
      3. Fermi restando i margini di flessibilita' dei relativi piani
di studio, possono di norma accedere all'offerta formativa dei centri
universitari e accademici di formazione iniziale dei  docenti  coloro
che sono in possesso dei titoli di studio di  cui  ai  commi  1  e  2
dell'articolo 5 nonche' coloro che sono regolarmente iscritti a corsi
di studio per il conseguimento dei medesimi titoli.  Per  coloro  che
sono iscritti a corsi di studio per  il  conseguimento  della  laurea
magistrale a ciclo unico l'accesso e' subordinato all'acquisizione di
180 CFU. Nel rispetto del principio di autonomia delle universita', i
CFU/CFA di formazione iniziale per l'insegnamento sono conseguiti  in
modalita' aggiuntiva. 
      4. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con i Ministri dell'istruzione e  dell'universita'  e  della
ricerca, da adottare entro il 31 luglio 2022, negli ambiti  precisati
all'articolo  2,  comma  2,  sono   definiti   i   contenuti   e   la
strutturazione dell'offerta formativa corrispondente a 60 CFU/CFA, di
cui almeno  10  di  area  pedagogica,  necessari  per  la  formazione
iniziale, comprendente attivita' di tirocinio diretto e indiretto non
inferiore a 20 CFU/CFA, in modo che vi sia  proporzionalita'  tra  le
diverse  componenti  di  detta  offerta  formativa   e   tenendo   in
considerazione gli aspetti connessi all'inclusione scolastica nonche'
le  specificita'   delle   materie   scientifiche,   tecnologiche   e
matematiche. Per ogni CFU/CFA di  tirocinio,  l'impegno  in  presenza
nelle classi non puo' essere inferiore a 12 ore. Il decreto di cui al
primo periodo determina il numero di crediti formativi universitari o
accademici riservati alla  formazione  inclusiva  delle  persone  con
disabilita'. Il medesimo decreto definisce la percentuale di presenza
alle attivita' formative necessarie per l'accesso alla  prova  finale
del percorso di formazione iniziale di cui all'articolo 2,  comma  2,
tenuto conto del criterio di cui  al  comma  1,  terzo  periodo,  del
presente articolo. Ai fini di cui all'articolo 2,  comma  1,  lettera
a), fermo restando il conseguimento di almeno 10 CFU/CFA di tirocinio
diretto, e' comunque riconosciuta la validita' dei  24  CFU/CFA  gia'
conseguiti  quale  requisito  di  accesso  al  concorso  secondo   il
previgente ordinamento. Il decreto di cui al presente comma definisce
le linee guida per il riconoscimento degli  eventuali  altri  crediti
maturati nel corso degli studi  universitari  o  accademici,  purche'
strettamente coerenti con gli obiettivi formativi. I tirocini di  cui
al presente comma non sono retribuiti. 
      5. Con il decreto di cui al comma 4 sono stabiliti gli standard
professionali minimi  riferiti  alle  competenze  che  devono  essere
possedute dal docente abilitato, nonche' le modalita' di  svolgimento
della  prova  finale  del  percorso   universitario   e   accademico,
comprendente  la  prova  scritta  e  la  lezione  simulata  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 2, gli standard necessari  ad  assicurare  una
valutazione  omogenea  dei  partecipanti  e  la  composizione   della
relativa commissione giudicatrice, nella quale sono comunque presenti
un membro designato dall'Ufficio scolastico regionale di  riferimento
e un membro esterno esperto di formazione nelle materie  inerenti  al
percorso abilitante, anche individuabile tra i tutor di cui al  comma
7. La nomina di personale scolastico  nella  commissione  di  cui  al
precedente periodo non  deve  determinare  oneri  di  sostituzione  a
carico del bilancio dello Stato. 
      6. Con il decreto di cui al comma 4 e' individuato  il  Profilo
conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato,  nel
rispetto degli standard professionali minimi riferiti alle competenze
di cui al comma 5, e sono definite le modalita' della loro  verifica,
per favorire la coerenza dei percorsi universitari  e  accademici  di
formazione iniziale con le professionalita' richieste al docente  per
favorire la trasformazione digitale dell'organizzazione scolastica  e
dei processi di apprendimento e insegnamento. 
      7. Alle attivita' di  tutoraggio  del  percorso  di  formazione
iniziale sono preposti docenti delle scuole  secondarie  di  primo  e
secondo grado. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di  concerto
con i Ministri dell'universita' e della  ricerca  e  dell'economia  e
delle finanze, sono stabiliti il contingente di personale docente  di
cui al primo periodo e la sua ripartizione tra le  universita'  e  le
istituzioni AFAM. Con il medesimo decreto sono  altresi'  definiti  i
criteri di selezione dei docenti che aspirano alla funzione di tutor.
Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa  di  16,6
milioni di euro per  l'anno  2022  e  50  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2023. Ai relativi oneri  si  provvede,  quanto  a
16,6 milioni di euro per l'anno 2022, 50 milioni di euro  per  l'anno
2023 e 31 milioni di euro per l'anno  2024,  mediante  corrispondente
riduzione  del  Fondo  di  cui  all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto  a  19
milioni di euro per l'anno 2024 e 50  milioni  di  euro  a  decorrere
dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015
n. 107. 
      Art.   2-ter.    (Abilitazione    all'insegnamento).    -    1.
L'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie  di  primo  e
secondo grado si consegue a seguito dello  svolgimento  del  percorso
universitario e  accademico  di  formazione  iniziale  di  almeno  60
CFU/CFA e del superamento della prova finale  del  suddetto  percorso
secondo le modalita' di cui al  comma  5  dell'articolo  2-bis,  alla
quale si accede in seguito al conseguimento della laurea magistrale o
magistrale a ciclo unico, oppure  del  diploma  dell'alta  formazione
artistica, musicale e coreutica  di  II  livello,  oppure  di  titolo
equipollente o equiparato. 
      2. Il conseguimento dell'abilitazione di cui  al  comma  1  non
costituisce titolo di idoneita' ne' da' alcun  diritto  relativamente
al reclutamento in ruolo al di fuori delle procedure concorsuali  per
l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato. 
      3. L'abilitazione all'insegnamento nelle scuole  secondarie  di
primo e secondo grado ha durata illimitata. 
      4. Coloro che sono gia' in  possesso  di  abilitazione  su  una
classe di concorso o su altro grado di istruzione e coloro  che  sono
in possesso della specializzazione sul sostegno  possono  conseguire,
fermo restando il  possesso  del  titolo  di  studio  necessario  con
riferimento alla classe di concorso, l'abilitazione in  altre  classi
di concorso o in altri gradi di istruzione attraverso  l'acquisizione
di 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico  di  formazione
iniziale,  di  cui  20  CFU/CFA  nell'ambito  delle   metodologie   e
tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e  gli
altri 10 CFU/CFA di tirocinio diretto. Per ogni CFU/CFA di tirocinio,
l'impegno in presenza nelle classi non puo'  essere  inferiore  a  12
ore. 
      5. Con il decreto di cui  all'articolo  2-bis,  comma  4,  sono
definiti, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica, i costi massimi di iscrizione ai  percorsi  universitari  e
accademici di formazione iniziale nonche' di svolgimento delle  prove
finali    che    portano    al    conseguimento     dell'abilitazione
all'insegnamento, con oneri a carico dei partecipanti»; 
        e) all'articolo 4, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
          «2-bis. In deroga al comma 1, con uno o  piu'  decreti  del
Ministro dell'istruzione da adottare, di  concerto  con  il  Ministro
dell'universita' e della ricerca, entro dodici  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore  della  presente  disposizione,  si  provvede  alla
revisione  e  all'aggiornamento  della  tipologia  delle  classi   di
concorso per l'accesso ai ruoli del personale  docente  della  scuola
secondaria  di  primo   e   secondo   grado,   attraverso   la   loro
razionalizzazione e il  loro  accorpamento,  al  fine  di  promuovere
l'interdisciplinarita'  e   la   multidisciplinarita'   dei   profili
professionali innovativi.  Dall'attuazione  di  quanto  previsto  dal
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico
della finanza pubblica»; 
        f) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente: 
          «Art. 5. (Requisiti di partecipazione al  concorso).  -  1.
Costituisce requisito per la partecipazione al concorso,relativamente
ai posti comuni di docente di scuola secondaria di  primo  e  secondo
grado, il possesso della  laurea  magistrale  o  magistrale  a  ciclo
unico, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale  e
coreutica di II livello, oppure di titolo equipollente o  equiparato,
coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del
concorso e con il Profilo conclusivo delle  competenze  professionali
del  docente  abilitato  nelle  specifiche  classi  di  concorso,   e
dell'abilitazione  all'insegnamento  specifica  per  la   classe   di
concorso. 
          2. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo
22,  costituisce  requisito  per  la  partecipazione   al   concorso,
relativamente ai posti di  insegnante  tecnico-pratico,  il  possesso
della laurea, oppure  del  diploma  dell'alta  formazione  artistica,
musicale e coreutica di I livello, oppure di  titolo  equipollente  o
equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla  data  di
indizione del concorso e con il Profilo conclusivo  delle  competenze
professionali del docente tecnico-pratico abilitato nelle  specifiche
classi di concorso, e  dell'abilitazione  all'insegnamento  specifica
per la classe di concorso. 
          3. Costituisce titolo per la  partecipazione  al  concorso,
relativamente ai posti di sostegno, il superamento  dei  percorsi  di
specializzazione per le attivita' di sostegno didattico  agli  alunni
con  disabilita'  di  cui  al  regolamento  adottato  in   attuazione
dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
          4. Per la copertura dei posti di cui ai commi  1  e  2,  la
partecipazione al concorso e' in ogni caso consentita a  coloro  che,
fermo restando il  possesso  del  titolo  di  studio  necessario  con
riferimento alla classe di concorso, hanno svolto, entro  il  termine
di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso  stesso,
un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di  almeno  tre
anni scolastici, anche non continuativi,  di  cui  almeno  uno  nella
specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la  quale
si  concorre,  nei  cinque  anni  precedenti,   valutati   ai   sensi
dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124»; 
        g) la rubrica del capo  III  e'  sostituita  dalla  seguente:
«Periodo di prova e immissione in ruolo»; 
        h) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente: 
          «Art. 13. (Anno di prova e immissione in  ruolo).  -  1.  I
vincitori del concorso su posto comune,  che  abbiano  l'abilitazione
all'insegnamento, sono sottoposti a un periodo annuale  di  prova  in
servizio,  il  cui   positivo   superamento   determina   l'effettiva
immissione in ruolo. Il superamento del periodo annuale di  prova  in
servizio e' subordinato allo svolgimento del servizio  effettivamente
prestato per almeno centottanta giorni, dei quali  almeno  centoventi
per le attivita' didattiche. Il personale docente in periodo di prova
e' sottoposto a un test finale, che accerti come si siano tradotte in
competenze didattiche pratiche le conoscenze teoriche disciplinari  e
metodologiche del docente, e a una valutazione da parte del dirigente
scolastico, sentito il comitato per la valutazione dei docenti di cui
all'articolo 11 del testo unico di  cui  al  decreto  legislativo  16
aprile 1994, n. 297, sulla base dell'istruttoria  di  un  docente  al
quale sono affidate dal dirigente scolastico le  funzioni  di  tutor,
che non devono determinare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  del
bilancio dello Stato. In caso di mancato superamento del test  finale
o di valutazione negativa  del  periodo  di  prova  in  servizio,  il
personale docente e' sottoposto a un secondo periodo annuale di prova
in servizio, non ulteriormente rinnovabile. Con decreto del  Ministro
dell'istruzione, da adottare entro il 31 luglio 2022,  sono  definiti
le modalita' di svolgimento del  test  finale  e  i  criteri  per  la
valutazione del personale in periodo di prova. 
          2.  I  vincitori  del  concorso  che  non  abbiano   ancora
conseguito l'abilitazione all'insegnamento e abbiano partecipato alla
procedura  concorsuale   ai   sensi   dell'articolo   5,   comma   4,
sottoscrivono  un  contratto  annuale  di  supplenza  con   l'Ufficio
scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione scolastica  scelta
e  devono  acquisire,  in  ogni  caso,  30  CFU/CFA  tra  quelli  che
compongono il  percorso  universitario  e  accademico  di  formazione
iniziale  di  cui  all'articolo  2-bis,  con  oneri,  a  carico   dei
partecipanti, definiti dal decreto di cui al  comma  4  del  medesimo
articolo 2-bis. Conseguita l'abilitazione, i docenti sono  assunti  a
tempo indeterminato e sottoposti  al  periodo  annuale  di  prova  in
servizio,  il  cui  positivo  superamento  determina  la   definitiva
immissione in ruolo. Si  applicano  al  suddetto  anno  di  prova  le
disposizioni di cui al comma 1. 
          3. Con il decreto di cui al comma  4  dell'articolo  2-bis,
con riferimento ai vincitori del concorso di cui  al  comma  2,  sono
altresi' definiti i contenuti dell'offerta formativa corrispondente a
30 CFU/CFA necessari  per  la  formazione  iniziale  universitaria  e
accademica, cui accedono di diritto, e sono disciplinate le modalita'
di svolgimento  della  prova  finale  del  percorso  universitario  e
accademico, comprendente una prova scritta e una lezione simulata,  e
la composizione della relativa commissione. La prova scritta  di  cui
al primo periodo e' costituita  da  un  intervento  di  progettazione
didattica inerente alla disciplina o alle discipline della classe  di
concorso per la quale si consegue l'abilitazione. 
          4. I vincitori del  concorso  su  posto  di  sostegno  sono
sottoposti a un periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo
superamento determina l'effettiva immissione in ruolo.  Si  applicano
al suddetto anno di prova le disposizioni di cui al comma 1. 
          5. In caso di superamento del test finale e di  valutazione
finale positiva, il docente e' cancellato da ogni altra  graduatoria,
di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia  iscritto  ed
e' confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha
svolto il periodo di prova. Il docente e'  tenuto  a  rimanere  nella
predetta istituzione scolastica, nei medesimi tipo di posto e  classe
di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di  prova,
cui si aggiunge, per i soggetti  di  cui  al  comma  2  del  presente
articolo e all'articolo 18-bis, il periodo necessario per  completare
la formazione iniziale e acquisire l'abilitazione, salvo che nei casi
di sovrannumero o esubero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5
o 6, della legge 5 febbraio  1992,  n.  104,  limitatamente  a  fatti
sopravvenuti  successivamente  al  termine  di  presentazione   delle
istanze per la partecipazione al relativo concorso. Il  docente  puo'
presentare, in ogni  caso,  domanda  di  assegnazione  provvisoria  e
utilizzazione nell'ambito della  provincia  di  appartenenza  e  puo'
accettare il conferimento di supplenza per l'intero  anno  scolastico
per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo»; 
        i) dopo il capo IV e' inserito il seguente: 
          «Capo IV-bis 
          SCUOLA DI ALTA  FORMAZIONE  DELL'ISTRUZIONE  E  SISTEMA  DI
FORMAZIONE CONTINUA INCENTIVATA 
        Art. 16-bis. (Scuola di alta formazione  dell'istruzione).  -
1. E'  istituita,  con  sede  legale  in  Roma,  la  Scuola  di  alta
formazione dell'istruzione, di seguito denominata Scuola, posta sotto
la vigilanza del Ministero dell'istruzione. La Scuola: 
          a) promuove  e  coordina  la  formazione  in  servizio  dei
docenti di  ruolo,  in  coerenza  e  continuita'  con  la  formazione
iniziale di cui all'articolo 2-bis, nel  rispetto  dei  principi  del
pluralismo e dell'autonomia didattica del docente, garantendo elevati
standard di qualita' uniformi su tutto il territorio nazionale; 
          b)  coordina  e  indirizza  le  attivita'   formative   dei
dirigenti  scolastici,  dei  direttori  dei  servizi   amministrativi
generali,  del  personale  amministrativo,  tecnico   e   ausiliario,
garantendo  elevati  standard  di  qualita'  uniformi  su  tutto   il
territorio nazionale; 
          c) assolve alle funzioni correlate alla formazione continua
degli insegnanti di cui all'articolo 16-ter; 
          d) sostiene un'azione di costante relazione  cooperativa  e
di coprogettazione con le istituzioni scolastiche per  la  promozione
della partecipazione dei  docenti  alla  formazione  e  alla  ricerca
educativa nelle medesime istituzioni. 
        2.  La  Scuola  si  avvale,  per  lo  svolgimento  delle  sue
attivita' istituzionali, dell'Istituto nazionale  di  documentazione,
innovazione e ricerca educativa (INDIRE)  e  dell'Istituto  nazionale
per  la  valutazione  del  sistema  educativo  di  istruzione  e   di
formazione  (INVALSI),  e'  dotata  di  autonomia  amministrativa   e
contabile e si raccorda, per  le  funzioni  amministrative,  con  gli
uffici del Ministero dell'istruzione competenti in materia e  stipula
convenzioni con  le  universita',  con  le  istituzioni  AFAM  e  con
soggetti pubblici e privati,  fornitori  di  servizi  certificati  di
formazione. 
        3. Sono  organi  della  Scuola  il  Presidente,  il  Comitato
d'indirizzo, il Comitato scientifico internazionale. 
        4. Il Presidente e' nominato con decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione,  ed
e' scelto tra professori universitari ordinari  o  tra  soggetti  con
competenze manageriali parimenti dotati di particolare  e  comprovata
qualificazione   professionale    nell'ambito    dell'istruzione    e
formazione. Il Presidente dura in carica quattro anni e  puo'  essere
confermato  una  sola  volta.  Se  dipendente   statale   o   docente
universitario, per l'intera durata dell'incarico e'  collocato  nella
posizione di fuori ruolo. Il Presidente e' preposto alla  Scuola,  ne
ha la rappresentanza legale e presiede il  Comitato  d'indirizzo.  E'
responsabile dell'attivita' didattica e scientifica della  Scuola  ed
elabora  le  strategie  di  sviluppo  dell'attivita'  di  formazione,
d'intesa con il direttore generale di cui al comma  6  e  sentito  il
Comitato d'indirizzo. Il Presidente, se dipendente di amministrazioni
pubbliche, conserva il trattamento economico in godimento o,  se  non
dipendente di amministrazioni pubbliche, svolge il proprio mandato  a
titolo gratuito. 
        5. Il Comitato d'indirizzo, presieduto dal  Presidente  della
Scuola, si compone  di  cinque  membri,  tra  i  quali  i  presidenti
dell'INDIRE e dell'INVALSI e due  componenti  nominati  dal  Ministro
dell'istruzione   tra    personalita'    di    alta    qualificazione
professionale. Il Comitato d'indirizzo rimane in carica tre  anni  e,
tramite il direttore generale di cui al comma  6,  cura  l'esecuzione
degli atti, predispone  le  convenzioni  e  svolge  le  attivita'  di
coordinamento istituzionale della Scuola.  Il  Comitato  d'indirizzo,
all'atto dell'insediamento, approva il regolamento della Scuola,  nel
quale sono disciplinate le modalita' del suo  funzionamento,  nonche'
quelle di funzionamento  dello  stesso  Comitato  d'indirizzo  e  del
Comitato  scientifico  internazionale.  Ai  componenti  del  Comitato
d'indirizzo spettano  esclusivamente  i  rimborsi  per  le  spese  di
viaggio, vitto e alloggio. 
        6. Presso la Scuola e' istituita una Direzione  generale.  Il
direttore generale e' nominato dal  Ministro  dell'istruzione  tra  i
dirigenti di prima fascia del medesimo  Ministero,  con  collocamento
nella posizione  di  fuori  ruolo,  o  tra  professionalita'  esterne
all'amministrazione con qualificata esperienza manageriale e resta in
carica per tre  anni.  L'incarico  e'  rinnovabile  una  sola  volta.
L'organizzazione e il funzionamento  della  Direzione  generale  sono
definiti con decreto del Ministro dell'istruzione. 
        7. Il  Comitato  scientifico  internazionale,  istituito  per
adeguare  lo  sviluppo  delle  attivita'  formative   del   personale
scolastico alle migliori esperienze internazionali  e  alle  esigenze
proprie del sistema nazionale di istruzione e formazione,  rimane  in
carica quattro anni ed e' composto da un  massimo  di  sette  membri,
nominati con decreto del Ministro dell'istruzione che indica altresi'
i criteri per la  nomina.  Ai  componenti  del  Comitato  scientifico
internazionale spettano esclusivamente i rimborsi  per  le  spese  di
viaggio, vitto e alloggio. 
        8. La dotazione  organica  della  Scuola  e'  definita  nella
tabella di cui all'allegato A, annesso al presente decreto.  In  sede
di  prima   applicazione,   per   il   reclutamento   del   personale
amministrativo delle aree, la Scuola, nei limiti di cui  all'allegato
A e delle risorse  finanziarie  assegnate,  procede  al  reclutamento
utilizzando le graduatorie dei concorsi per funzionari  di  Area  III
del  Ministero  dell'istruzione.  Con  riferimento  all'incarico   di
dirigente di seconda fascia, la Scuola procede conferendo l'incarico,
ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del  decreto  legislativo  30
marzo  2001,  n.  165,  a  dirigenti  delle  amministrazioni  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, ovvero di organi  costituzionali,  previo  collocamento
fuori ruolo, o in aspettativa non retribuita,  o  comando  o  analogo
provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Nella Scuola non puo'
essere impiegato a qualunque titolo personale  docente  del  comparto
Scuola. 
        9. Per l'attuazione del presente articolo e'  autorizzata  la
spesa di 2 milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno  2023.  Alla
relativa copertura si provvede,  per  gli  anni  dal  2023  al  2026,
mediante i fondi di cui alla Missione 4 - Componente 1 - Riforma  2.2
del PNRR e,  a  decorrere  dall'anno  2027,  mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
123, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 
        Art.  16-ter.   (Formazione   in   servizio   incentivata   e
valutazione degli insegnanti). - 1. Nell'ambito  dell'attuazione  del
Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza,  con  riferimento  alle
metodologie didattiche innovative e alle  competenze  linguistiche  e
digitali, e con l'obiettivo di consolidare e  rafforzare  l'autonomia
delle  istituzioni  scolastiche,  a  decorrere  dall'anno  scolastico
2023/2024, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 124,
della legge 13 luglio 2015, n. 107, e dall'articolo  40  del  decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  in  ordine  alla  formazione
obbligatoria che ricomprende le competenze digitali e l'uso critico e
responsabile degli  strumenti  digitali,  anche  con  riferimento  al
benessere psicofisico degli allievi  con  disabilita'  e  ai  bisogni
educativi  speciali,   nonche'   le   pratiche   di   laboratorio   e
l'inclusione, e' introdotto un sistema di formazione e  aggiornamento
permanente delle figure di sistema di cui al comma 3 e dei docenti di
ruolo,  articolato  in  percorsi  di  durata  almeno  triennale.  Per
rafforzare tanto le conoscenze quanto le competenze applicative, sono
parte integrante di detti percorsi di formazione anche  attivita'  di
progettazione, tutoraggio,  accompagnamento  e  guida  allo  sviluppo
delle   potenzialita'   degli   studenti,   volte   a   favorire   il
raggiungimento di  obiettivi  scolastici  specifici  e  attivita'  di
sperimentazione  di  nuove  modalita'  didattiche.  Le  modalita'  di
partecipazione alle attivita' formative dei percorsi, la loro  durata
e le eventuali ore  aggiuntive  sono  definite  dalla  contrattazione
collettiva. La partecipazione alle attivita' formative  dei  percorsi
si svolge al di fuori dell'orario di insegnamento  ed  e'  retribuita
anche a valere sul fondo per il miglioramento dell'offerta formativa,
fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del presente
decreto. 
        2. Gli obiettivi formativi dei percorsi di  cui  al  comma  1
sono definiti dalla Scuola  che  ne  coordina  la  struttura  con  il
supporto dell'INVALSI e dell'INDIRE nello svolgimento in  particolare
delle seguenti funzioni: 
          a) accreditamento delle istituzioni deputate ad erogare  la
formazione continua per le finalita' di  cui  al  presente  articolo,
anche attraverso la piattaforma digitale per  l'accreditamento  degli
enti di formazione gestita dal Ministero dell'istruzione, e  verifica
dei requisiti di cui al comma 8; 
          b) adozione delle linee di indirizzo  sui  contenuti  della
formazione  del  personale  scolastico  in  linea  con  gli  standard
europei; 
          c) raccordo  della  formazione  iniziale  abilitante  degli
insegnanti con la formazione in servizio. 
        3. Al fine di promuovere e sostenere processi di  innovazione
didattica  e  organizzativa  della  scuola,  rafforzare   l'autonomia
scolastica e promuovere lo sviluppo  delle  figure  professionali  di
supporto all'autonomia scolastica e al lavoro didattico e collegiale,
la Scuola definisce altresi' specifici obiettivi  dei  programmi  per
percorsi di formazione  in  servizio  strutturati  secondo  parametri
volti a garantire lo sviluppo di professionalita'  e  competenze  per
attivita' di progettazione, tutoraggio, accompagnamento e guida  allo
sviluppo delle potenzialita' degli studenti, rivolti  a  docenti  con
incarichi di collaborazione  a  supporto  del  sistema  organizzativo
dell'istituzione  scolastica  e  della   dirigenza   scolastica.   La
partecipazione ai percorsi di formazione avviene su base volontaria e
puo' essere retribuita con emolumenti nell'ambito del  fondo  per  il
miglioramento dell'offerta formativa, prevedendo compensi  in  misura
forfettaria secondo criteri definiti dalla contrattazione collettiva.
Nell'ambito delle prerogative  dei  propri  organi  collegiali,  ogni
autonomia scolastica individua le figure  necessarie  ai  bisogni  di
innovazione previsti nel Piano triennale dell'offerta formativa,  nel
Rapporto di  autovalutazione  e  nel  Piano  di  miglioramento  della
offerta formativa. 
        4. L'accesso ai percorsi di formazione di cui al comma 1, nei
limiti delle risorse di cui al comma 10, avviene dall'anno scolastico
2023/2024 su base volontaria e diviene  obbligatorio  per  i  docenti
immessi in ruolo in seguito all'adeguamento del contratto  collettivo
ai sensi del comma 9. Al fine di incrementare l'accesso  ai  predetti
percorsi formativi e' previsto per gli insegnanti di  ruolo  di  ogni
ordine e grado del sistema scolastico  un  elemento  retributivo  una
tantum  di  carattere  accessorio,  stabilito  dalla   contrattazione
collettiva nazionale, al superamento del percorso formativo e in caso
di valutazione individuale positiva, non inferiore al 10 per cento  e
non  superiore  al  20  per  cento  del  trattamento  stipendiale  in
godimento, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del comma  5
e secondo le modalita' ivi  previste.  Sono  pertanto  previste,  con
particolare riferimento alla capacita' di incrementare il  rendimento
degli  alunni,   alla   condotta   professionale,   alla   promozione
dell'inclusione  e  delle  esperienze  extra  scolastiche,  verifiche
intermedie annuali, svolte sulla base di una relazione presentata dal
docente sull'insieme delle attivita' realizzate nel corso del periodo
oggetto di valutazione, nonche' una verifica finale  nella  quale  il
docente da' dimostrazione di avere raggiunto un adeguato  livello  di
formazione rispetto agli obiettivi. Le verifiche intermedie e  quella
finale sono effettuate dal comitato per la valutazione dei docenti di
cui all'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo  16
aprile 1994, n. 297, e, in  particolare,  nella  verifica  finale  il
comitato e' integrato da un  dirigente  tecnico  o  da  un  dirigente
scolastico di un  altro  istituto  scolastico.  In  caso  di  mancato
superamento, la verifica annuale o finale puo' essere ripetuta l'anno
successivo. Le medesime verifiche intermedie e finale  sono  previste
anche nel caso di formazione obbligatoria assimilata,  ai  sensi  del
comma 1. La Scuola, sulla base di un modello di valutazione approvato
con decreto del Ministro dell'istruzione,  sentito  l'INVALSI,  avvia
dall'anno  scolastico  2023/2024  un  programma  di  monitoraggio   e
valutazione degli obiettivi formativi specifici per ciascun  percorso
di formazione, ivi compresi gli indicatori di performance,  che  sono
declinati dalle singole istituzioni scolastiche  secondo  il  proprio
Piano triennale dell'offerta formativa, anche al fine di  valorizzare
gli strumenti presenti a normativa vigente.  Nella  verifica  finale,
nella quale si  determina  l'eventuale  conseguimento  dell'incentivo
salariale, il comitato di valutazione dei docenti tiene  anche  conto
dei risultati ottenuti in termini di raggiungimento degli obiettivi e
di miglioramento degli indicatori di cui al  settimo  periodo.  Resta
ferma la progressione salariale di anzianita'. 
        5. Al fine di dare attuazione al riconoscimento dell'elemento
retributivo una tantum di carattere accessorio di cui al comma 4,  e'
istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione  un
Fondo per l'incentivo  alla  formazione,  con  dotazione  pari  a  40
milioni di euro nell'anno 2026, 85 milioni di  euro  nell'anno  2027,
160 milioni di euro nell'anno 2028, 236  milioni  di  euro  nell'anno
2029, 311 milioni di euro nell'anno 2030 e  387  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2031. Il riconoscimento dell'elemento retributivo
una tantum di carattere accessorio, nel limite di  spesa  di  cui  al
presente comma, e' rivolto ai docenti di ruolo che abbiano conseguito
una  valutazione  individuale  positiva  secondo  gli  indicatori  di
performance di cui al comma 4, in base ai criteri stabiliti  in  sede
di aggiornamento contrattuale ai sensi del comma 9 e con  l'obiettivo
di riconoscere tale elemento retributivo in maniera selettiva  e  non
generalizzata. L'indennita' una tantum e' corrisposta nel  limite  di
spesa  di  cui  al  presente  comma,  con  riferimento  all'anno   di
conseguimento della  valutazione  individuale  positiva.  Agli  oneri
derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede, quanto a 10
milioni di euro nell'anno 2026, 52 milioni di  euro  nell'anno  2027,
118 milioni di euro nell'anno 2028, 184  milioni  di  euro  nell'anno
2029, 250 milioni di euro nell'anno 2030 e  316  milioni  di  euro  a
decorrere  dall'anno   2031,   mediante   adeguamento   dell'organico
dell'autonomia  del  personale  docente   conseguente   all'andamento
demografico, tenuto conto dei flussi migratori, effettuato a  partire
dall'anno scolastico 2026/2027 e fino all'anno scolastico  2031/2032,
nell'ambito delle cessazioni annuali,  con  corrispondente  riduzione
degli stanziamenti di bilancio dei pertinenti  capitoli  relativi  al
personale cessato, e, quanto a 30 milioni di euro nell'anno 2026,  33
milioni di euro nell'anno 2027, 42 milioni di euro nell'anno 2028, 52
milioni di euro nell'anno 2029, 61 milioni di euro nell'anno  2030  e
71  milioni  di   euro   a   decorrere   dall'anno   2031,   mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23  dicembre  2014,  n.  190.  In  attuazione  di  quanto
previsto  dal  periodo  precedente   le   consistenze   dell'organico
dell'autonomia del personale docente, con esclusione dei  docenti  di
sostegno, e' pari a 669.075 posti nell'anno scolastico  2026/2027,  a
667.325  posti  nell'anno  scolastico  2027/2028,  a  665.575   posti
nell'anno scolastico 2028/2029, a 663.825 posti nell'anno  scolastico
2029/2030, a 662.075 posti nell'anno scolastico 2030/2031 e a 660.325
posti dall'anno scolastico 2031/2032. In relazione all'adeguamento di
cui al periodo precedente gli Uffici scolastici regionali  comunicano
a  ciascuna  istituzione  scolastica  la  consistenza   dell'organico
dell'autonomia. La definizione del contingente annuale di  posti  non
facenti  parte  dell'organico   dell'autonomia   rimane   finalizzata
esclusivamente all'adeguamento alle situazioni di  fatto,  secondo  i
parametri  della  normativa  vigente;  non  possono  essere  previsti
incrementi per compensare l'adeguamento  dei  posti  in  applicazione
della  disposizione  di  cui  al   presente   comma.   Il   Ministero
dell'istruzione, per il tramite degli  Uffici  scolastici  regionali,
effettua,  per  ciascuna  istituzione  scolastica,  un   monitoraggio
annuale dei posti  non  facenti  parte  dell'organico  dell'autonomia
anche al fine di valutare il rispetto del divieto  di  incremento  di
tali posti a compensazione della riduzione dei posti in  applicazione
della disposizione di cui al presente comma e ne trasmette gli  esiti
al Ministero dell'economia - Dipartimento della  Ragioneria  generale
dello Stato ai fini dell'adozione del decreto di accertamento di  cui
al  decimo  periodo.  Per   eventuali   straordinarie   esigenze   di
compensazione della riduzione dei posti dell'organico  dell'autonomia
il  dirigente  scolastico  presenta  richiesta  motivata  all'Ufficio
scolastico  regionale  che  ne   da'   comunicazione   al   Ministero
dell'istruzione ai fini del predetto  monitoraggio.  Le  risorse  del
Fondo di cui al primo  periodo  sono  rese  disponibili  e  ripartite
annualmente previa adozione del decreto di cui all'articolo 1,  comma
335, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con il quale, tra l'altro,
si accertano i risparmi realizzati in  relazione  all'adeguamento  di
organico effettuata in misura corrispondente alle cessazioni previste
annualmente. Qualora, sulla base degli  esiti  del  monitoraggio  del
Ministero dell'istruzione, emergano incrementi dei posti non  facenti
parte dell'organico dell'autonomia compensativi  dell'adeguamento  di
cui al quarto periodo, l'adeguamento dell'organico dell'autonomia  e'
riferito, nella misura massima di cui  al  quarto  periodo,  al  solo
contingente del potenziamento e  l'accertamento  di  cui  al  periodo
precedente  e'  riferito  ai  soli  risparmi  realizzati  a   seguito
dell'adeguamento   dell'organico   del   potenziamento   in    misura
corrispondente alle cessazioni annuali. La quota di posti non ridotta
in ciascun anno scolastico incrementa l'adeguamento dell'organico del
potenziamento dell'anno scolastico successivo e a tal fine  il  Fondo
di cui al primo periodo e' incrementato in misura corrispondente.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le
necessarie variazioni compensative tra il Fondo di  cui  al  presente
comma e i pertinenti capitoli stipendiali dello stato  di  previsione
del Ministero  dell'istruzione  anche  nel  caso  in  cui  non  siano
accertati i risparmi ai sensi del presente comma. 
        6. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
          a) al comma 335, lettera a), dopo la parola: "titolo," sono
inserite  le  seguenti:  "distinto  per  posti  comuni,   posti   del
potenziamento e posti di sostegno,"; 
          b) al  comma  335,  dopo  la  lettera  b)  e'  aggiunta  la
seguente: 
          "b-bis) e' rilevato il numero di classi in deroga  attivate
ai sensi del comma 344, distinte per ordine  di  scuola  e  grado  di
istruzione"; 
          c) dopo il comma 335 e' inserito il seguente: 
          "335-bis. A  decorrere  dall'anno  2026,  con  il  medesimo
decreto di cui al comma 335 sono rilevati il numero di  classi  e  il
numero di posti  dell'organico  dell'autonomia,  distinti  per  posti
comuni, posti del potenziamento e posti di sostegno, che sono ridotti
in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16-ter,  comma
5, quarto periodo, del decreto legislativo 17 aprile 2017, n. 59". 
        7. Non necessitano di accreditamento per  l'erogazione  della
formazione continua  di  cui  al  comma  2,  lettera  a),  la  Scuola
nazionale dell'amministrazione, tutte le universita', le  istituzioni
AFAM, le istituzioni scolastiche, gli enti pubblici  di  ricerca,  le
istituzioni museali pubbliche e gli enti culturali  rappresentanti  i
Paesi le cui lingue sono incluse nei curricoli scolastici italiani. 
        8. Possono chiedere  l'accreditamento  di  cui  al  comma  2,
lettera a), i  soggetti  in  possesso  dei  requisiti  di  moralita',
idoneita'   professionale,    capacita'    economico-finanziaria    e
tecnico-professionale determinati con apposita direttiva del Ministro
dell'istruzione. Fermo restando l'accreditamento  dei  soggetti  gia'
riconosciuti dal Ministero dell'istruzione come enti accreditati  per
la formazione del personale della scuola, sono  requisiti  minimi  di
accreditamento, ai quali deve attenersi la direttiva di cui al  primo
periodo, la previsione espressa della formazione dei docenti tra  gli
scopi statutari dell'ente, un'esperienza  almeno  quinquennale  nelle
attivita' di formazione in favore dei docenti svolta  in  almeno  tre
regioni, la  stabile  disponibilita'  di  risorse  professionali  con
esperienza universitaria pregressa nel settore della  formazione  dei
docenti e di risorse strumentali idonee allo svolgimento dei corsi di
formazione. I costi della formazione  sono  allineati  agli  standard
utilizzati per analoghi interventi formativi finanziati  con  risorse
del Programma operativo nazionale. 
        9. Con decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  adottato  ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  e  sentite
le    organizzazioni    sindacali    di    categoria     maggiormente
rappresentative, sono delineati i contenuti della formazione continua
di cui al comma 1, prevedendo per le verifiche intermedie e finale di
cui al comma 4  criteri  specifici  di  valutazione  degli  obiettivi
conseguiti e della capacita' didattica. La definizione del numero  di
ore aggiuntivo e dei criteri del sistema di incentivazione e' rimessa
alla contrattazione collettiva. In sede di prima applicazione,  nelle
more dell'adozione del regolamento e dell'aggiornamento  contrattuale
di cui, rispettivamente, al primo e al secondo periodo, la formazione
continua e il sistema di incentivazione volto a promuovere  l'accesso
ai detti percorsi di  formazione  presentano  i  contenuti  minimi  e
seguono i vincoli di cui all'Allegato B, annesso al presente decreto. 
        10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 relativi
all'erogazione della formazione, pari a complessivi  euro  17.256.575
per la formazione dei docenti delle scuole dell'infanzia e  primaria,
per gli anni 2023 e  2024,  a  complessivi  euro  41.218.788  per  la
formazione dei docenti delle scuole secondarie  di  primo  e  secondo
grado, per gli anni 2023 e 2024, a complessivi euro 87.713.044 per la
formazione dei docenti delle scuole del primo e del secondo ciclo  di
istruzione, per gli anni 2025 e 2026, nonche' a euro  43.856.522  per
l'anno 2027 e a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028,  si
provvede: 
          a) quanto a complessivi euro 17.256.575 per gli anni 2023 e
2024, a valere sulle risorse di cui alla Missione 4 - Componente  1 -
Riforma 2.2 del PNRR; 
          b) quanto a complessivi euro 41.218.788 per gli anni 2023 e
2024 e a complessivi euro 87.713.044 per gli  anni  2025  e  2026,  a
valere sulle risorse di cui al Programma operativo complementare  POC
«Per la Scuola» 2014-2020; 
          c) quanto a euro 40.000.000 per l'anno 2027 a valere  sulle
risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015,
n. 107; 
          d) quanto  a  euro  3.856.522  per  l'anno  2027,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 4, comma 1, della legge 18 dicembre 1997, n. 440; 
          e) quanto a euro 43.856.522  annui  a  decorrere  dall'anno
2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di  spesa
di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 
        l) nel capo V, dopo l'articolo 18 e' aggiunto il seguente: 
          «Art. 18-bis. (Norme transitorie per l'accesso al  concorso
e per l'immissione in ruolo). - 1. Sino al 31  dicembre  2024,  fermo
restando il possesso del titolo di studio necessario con  riferimento
alla classe di concorso,  sono  comunque  ammessi  a  partecipare  al
concorso per i posti comuni di docente di scuola secondaria di  primo
e secondo grado e per i posti di  insegnante  tecnico-pratico  coloro
che abbiano conseguito almeno 30 CFU/CFA del percorso universitario e
accademico di formazione  iniziale  di  cui  all'articolo  2-bis,  in
coerenza con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del
docente  abilitato  di  cui  al  comma  6  dell'articolo  2-bis  e  a
condizione che parte dei CFU/CFA siano  di  tirocinio  diretto.  Fino
alla  data  di  cui  al  primo  periodo,  sono  altresi'  ammessi   a
partecipare coloro  i  quali,  entro  il  31  ottobre  2022,  abbiano
conseguito i 24  CFU/CFA  previsti  quale  requisito  di  accesso  al
concorso secondo il previgente ordinamento. 
          2. Fino al termine del periodo transitorio di cui al  comma
1, ai percorsi di  specializzazione  per  le  attivita'  di  sostegno
didattico agli alunni con  disabilita'  accedono,  nei  limiti  della
riserva di posti stabilita con decreto del Ministero dell'universita'
e della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministero  dell'istruzione,
coloro, ivi compresi i docenti  assunti  a  tempo  indeterminato  nei
ruoli dello Stato, che abbiano prestato almeno tre anni  di  servizio
negli ultimi cinque su posto di sostegno  nelle  scuole  del  sistema
nazionale di  istruzione,  ivi  compresi  le  scuole  paritarie  e  i
percorsi di istruzione e formazione professionale  delle  regioni,  e
che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento e del titolo
di studio valido per  l'insegnamento.  I  percorsi  sono  svolti  con
modalita' di erogazione convenzionale,  interamente  in  presenza  o,
esclusivamente per attivita' diverse dalle attivita' di  tirocinio  e
laboratorio,  con  modalita'  telematiche  in  misura  comunque   non
superiore al 20 per cento del totale. 
          3. Con il decreto di cui al comma  4  dell'articolo  2-bis,
con riferimento ai vincitori del concorso di cui al  comma  1,  primo
periodo,   sono   definiti   i   contenuti   dell'offerta   formativa
corrispondente a  30  CFU/CFA  necessari  per  la  partecipazione  al
concorso. Sono altresi' definiti gli ulteriori 30  CFU/CFA  necessari
per  il  completamento  della  formazione  iniziale  universitaria  e
accademica, cui accedono di diritto, e sono disciplinate le modalita'
di svolgimento  della  prova  finale  del  percorso  universitario  e
accademico, comprendente una prova scritta e  una  lezione  simulata,
nonche' la composizione della relativa commissione, nella quale  sono
comunque  presenti  un  membro  designato   dall'Ufficio   scolastico
regionale di riferimento e un membro esterno  esperto  di  formazione
nelle materie inerenti al percorso  abilitante,  anche  individuabile
tra i tutor  di  cui  all'articolo  2-bis,  comma  7.  La  nomina  di
personale scolastico nella commissione di cui al secondo periodo  non
deve determinare oneri di sostituzione a carico  del  bilancio  dello
Stato. 
          4.  Fermo  restando  quanto  previsto  dal   comma   10-ter
dell'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.  106,  i  vincitori
del concorso su posto  comune,  che  vi  abbiano  partecipato  con  i
requisiti di cui al comma 1, sottoscrivono un  contratto  annuale  di
supplenza  con  l'Ufficio  scolastico  regionale  a   cui   afferisce
l'istituzione   scolastica   scelta   e   completano   il    percorso
universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo
2-bis, con oneri a carico dei partecipanti, definiti dal  decreto  di
cui al comma 4 del medesimo articolo 2-bis. Con il superamento  della
prova finale del percorso universitario e  accademico  di  formazione
iniziale, i vincitori conseguono l'abilitazione  all'insegnamento  di
cui all'articolo 2-ter e  sono,  conseguentemente,  assunti  a  tempo
indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova  in  servizio,
il cui positivo superamento determina  la  definitiva  immissione  in
ruolo. Si applicano al suddetto anno di prova le disposizioni di  cui
all'articolo 13, comma 1. 
          5. In caso di esaurimento delle graduatorie di cui al comma
3 dell'articolo 5, al fine dell'immissione in ruolo  dei  docenti  di
sostegno e solo all'esito delle  procedure  di  cui  all'articolo  1,
comma 17-ter, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, fino  al  31
dicembre 2025, le facolta' assunzionali annualmente  autorizzate  per
la predetta tipologia di posto sono  utilizzate  per  lo  scorrimento
delle graduatorie costituite e aggiornate  con  cadenza  biennale  ai
sensi dei commi 18-decies e 18-undecies del medesimo articolo  1  del
decreto-legge n. 126 del 2019. 
          6. Al fine di garantire la maggiore copertura delle  classi
di concorso A-26 Matematica e A-28 Matematica e Scienze, con  decreto
del  Ministro  dell'istruzione,   di   concerto   con   il   Ministro
dell'universita' e della ricerca, da  adottare  entro  il  31  luglio
2022, i requisiti di accesso a tali classi di concorso possono essere
integrati.»; 
        m) sono aggiunti, in fine, gli allegati A e  B  di  cui  agli
allegati 2 e 3 annessi al presente decreto. )) 
                               Art. 45 
 
             (( Valorizzazione del personale docente )) 
 
  (( 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre  2017,  n.  205,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 593, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti: 
      «b-bis) valorizzazione del  personale  docente  che  garantisca
l'interesse dei propri alunni e studenti alla continuita' didattica.; 
      b-ter) valorizzazione del personale docente che presta servizio
in zone caratterizzate da rischio di spopolamento e da  valori  degli
indicatori di status sociale, economico e culturale e di  dispersione
scolastica  individuati  con  il  decreto  di  cui   al   comma   345
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234»; 
    b) dopo il comma 593, e' inserito il seguente: 
      «593-bis.  In  sede  di  prima  applicazione   e   nelle   more
dell'aggiornamento contrattuale, una quota pari al 10 per cento dello
stanziamento  annuale  previsto  al  comma  592  e'  riservata   alla
valorizzazione del personale docente che garantisca  l'interesse  dei
propri alunni e studenti alla  continuita'  didattica  ai  sensi  del
comma 593, lettera b-bis), e del personale docente di  cui  al  comma
593, lettera b-ter), e con decreto del Ministro  dell'istruzione,  da
adottare entro il 30  giugno  2022,  sono  stabiliti  i  criteri  per
l'attribuzione delle suddette risorse, che tengono conto almeno degli
anni di permanenza del docente nella stessa istituzione scolastica  e
della residenza o del domicilio abituale in luogo diverso  da  quello
in cui ha sede l'istituzione scolastica». 
  2. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma
83 e' inserito il seguente: 
    «83-bis. Dall'anno scolastico 2022/2023,  in  aggiunta  a  quanto
previsto  a  legislazione  vigente  e  a   quanto   stabilito   dalla
contrattazione collettiva, i dirigenti delle istituzioni  scolastiche
individuate ai sensi del decreto di cui al  secondo  periodo  possono
altresi' chiedere all'Ufficio scolastico  regionale  competente,  nel
limite massimo di un docente nel caso di esonero e di due nel caso di
semi esonero, tra i docenti individuati ai sensi  del  comma  83  del
presente  articolo  e  dell'articolo  25,  comma   5,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la concessione dell'esonero o  del
semi esonero dall'insegnamento per attivita' di collaborazione  nello
svolgimento  delle  funzioni  amministrative  e  organizzative.   Con
decreto del Ministro dell'istruzione, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti,
anche ai fini del rispetto del  limite  di  spesa  di  cui  al  terzo
periodo, parametri, criteri e modalita' per l'individuazione, su base
regionale, delle istituzioni scolastiche, affidate in  reggenza,  che
possono avvalersi della facolta' di cui al  periodo  precedente,  con
priorita' per quelle caratterizzate dal maggior numero di classi, nel
rispetto  del  limite  di  spesa  di  cui  al  terzo   periodo.   Per
l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa nel limite di
5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 12,5 milioni di euro  annui  a
decorrere dall'anno 2023, cui  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione delle risorse  iscritte  nel  Fondo  per  il  miglioramento
dell'offerta formativa». )) 
                               Art. 46 
 
      (( Perfezionamento della semplificazione della procedura 
                 di reclutamento degli insegnanti )) 
 
  (( 1. All'articolo 59 del decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio  2021,  n.  106,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
     a) al comma 10: 
      1)  alla  lettera  a),  il  primo  periodo  e'  sostituito  dai
seguenti: «nelle more dell'adozione delle linee guida di cui al comma
10.1, secondo periodo, sostenimento di una  prova  scritta  con  piu'
quesiti a risposta aperta per i concorsi banditi  a  decorrere  dalla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,   volta
all'accertamento delle conoscenze e competenze  del  candidato  sulla
disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale
partecipa, nonche' sulle metodologie e le  tecniche  della  didattica
generale e disciplinare, sull'informatica  e  sulla  lingua  inglese.
Entro trenta giorni dall'indizione di ciascuna procedura  concorsuale
bandita ai sensi del presente comma, fino al 31  dicembre  2024,  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
Ministro dell'istruzione,  l'accesso  alla  prova  di  cui  al  primo
periodo puo'  essere  riservato  a  coloro  che  superino  una  prova
preselettiva»; 
      2) alla lettera b), dopo le parole: «prova orale» sono aggiunte
le  seguenti:  «nella  quale  si  accertano,  oltre  alle  conoscenze
disciplinari, le competenze didattiche e l'abilita' nell'insegnamento
anche attraverso un test specifico»; 
      3) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: 
        «d-bis) formazione della graduatoria dei soggetti che  devono
ancora conseguire  l'abilitazione  all'insegnamento  specifica  sulla
classe di concorso, sulla base delle valutazioni di cui alle  lettere
a),  b)  e  c),  in  applicazione  dell'articolo  5,   comma   4,   e
dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59»; 
    b) dopo il comma 10 e' inserito il seguente: 
      «10.1. La redazione dei quesiti della prova scritta di  cui  al
comma 10,  anche  a  titolo  oneroso,  e'  assegnata  a  una  o  piu'
universita'.  E'  altresi'  istituita  con  decreto   del   Ministero
dell'istruzione, da emanare entro il 10 giugno 2022, una  commissione
di elevata qualificazione  scientifica  e  professionale  che,  anche
sulla base delle evidenze  desunte  dalla  prima  applicazione  della
riforma delle procedure di reclutamento di cui al presente  articolo,
propone al Ministero dell'istruzione l'adozione di linee guida  sulla
metodologia di redazione dei quesiti affinche' questi  consentano  di
accertare le concrete competenze tecniche e metodologiche  necessarie
all'insegnamento, oltre che una solida preparazione disciplinare  dei
candidati. Ai componenti della  Commissione  non  spettano  compensi,
gettoni di presenza, rimborsi di spese o  altri  emolumenti  comunque
denominati»; 
    c) dopo il comma 10-bis, e' inserito il seguente: 
      «10-ter. Ferma restando la riserva di posti  di  cui  al  comma
10-bis, i vincitori del concorso inclusi nella graduatoria di cui  al
comma 10, lettera d), sono immessi in ruolo con  precedenza  rispetto
ai vincitori inclusi nella graduatoria di cui al  comma  10,  lettera
d-bis), che sono immessi in servizio ove, nel limite delle assunzioni
annuali autorizzate, residuino posti vacanti e disponibili»; 
    d) il comma 12 e' abrogato; 
     e) dopo il comma 21 e' aggiunto il seguente: 
      «21-bis. Con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 18-bis
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, la disposizione di cui
al comma 10, lettera d-bis), del presente  articolo  cessa  di  avere
efficacia dal 1° gennaio 2025». 
  2. Dall'attuazione di quanto previsto  dal  presente  articolo  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. )) 
                               Art. 47 
 
((  Misure  per  l'attuazione  del  Piano  nazionale  di  ripresa   e
    resilienza di cui e' titolare il Ministero dell'istruzione )) 
 
  (( 1. Al fine di potenziare le azioni di supporto alle  istituzioni
scolastiche  per  l'attuazione  degli  interventi  legati  al   Piano
nazionale di ripresa  e  resilienza  relativi  alla  digitalizzazione
delle scuole, per  ciascuno  degli  anni  scolastici  ricompresi  tra
l'anno  scolastico  2022/2023  e  l'anno  scolastico   2025/2026   e'
individuato dal Ministero dell'istruzione - Unita' di missione per il
PNRR un numero di docenti e assistenti amministrativi pari a 100 e un
numero di dirigenti scolastici fino a un massimo di  5  da  porre  in
posizione di comando presso l'Amministrazione centrale e  presso  gli
Uffici  scolastici  regionali  per  la  costituzione  del  Gruppo  di
supporto alle scuole per il PNRR. Tale Gruppo di supporto, nonche' le
equipe formative territoriali, gia' costituite ai sensi dell'articolo
1, comma 725, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e rientranti  tra
i progetti in essere del PNRR, assicurano un costante accompagnamento
alle istituzioni scolastiche per l'attuazione degli investimenti  del
PNRR, con il coordinamento funzionale dell'Unita' di missione per  il
PNRR. Per le finalita' di cui al  presente  comma  e  allo  scopo  di
garantire l'attuazione delle riforme legate  al  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza, relative al sistema nazionale di  istruzione  e
formazione,  il  Ministero  dell'istruzione  si  avvale,   ai   sensi
dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165, fino al 31 dicembre 2026, a supporto dell'ufficio di  gabinetto,
di un contingente di esperti, in numero massimo di 6, in possesso  di
specifica ed elevata competenza nelle  materie  inerenti  al  sistema
nazionale di istruzione e  formazione,  anche  con  riferimento  alla
legislazione in materia di istruzione, cui spetta un compenso fino  a
un importo massimo di euro 70.000 lordi annui per  singolo  incarico,
entro il limite di spesa complessivo non  superiore  a  420.000  euro
annui. Agli oneri di cui al periodo precedente si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 
  2. Allo scopo  di  assicurare  il  raggiungimento  degli  obiettivi
fissati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza  per  il  sistema
nazionale di istruzione, con particolare riferimento alla Riforma 1.3
della Missione 4, Componente 1, relativa  alla  riorganizzazione  del
sistema scolastico, all'articolo 1 della legge 30 dicembre  2021,  n.
234, sono apportate le seguenti modificazioni: 
     a) al comma 344, secondo periodo, dopo le parole: «e  culturale»
sono inserite le seguenti: «, di spopolamento»; 
    b) al comma 345: 
      1)  all'alinea,  le  parole:  «il  mese  di  marzo  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «il 15 luglio 2022»; 
      2) alla lettera a), dopo le parole: «e culturale» sono inserite
le seguenti: «, di spopolamento». 
  3. All'articolo 55, comma  1,  lettera  b),  del  decreto-legge  31
maggio 2021, n. 77, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29
luglio 2021, n. 108,  le  parole:  «al  contrasto  della  dispersione
scolastica e alla formazione del personale scolastico  da  realizzare
nell'ambito  del  PNRR»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «agli
investimenti ricompresi nell'ambito del PNRR e alle azioni ricomprese
nell'ambito delle programmazioni operative nazionali e  complementari
a valere sui fondi strutturali europei per l'istruzione». 
  4. All'articolo 24 del  decreto-legge  6  novembre  2021,  n.  152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n.  233,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2: 
      1) al quarto periodo,  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «, cosi' come in caso  di  assenza  di  proposte  progettuali
pervenute per il concorso o di loro inidoneita'»; 
      2) al settimo  periodo,  le  parole  «euro  2.340.000,00»  sono
sostituite dalle seguenti «euro 2.640.000,00»; 
    b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
      «2-bis. Resta fermo  che  il  concorso  di  progettazione  e  i
successivi livelli di progettazione sono affidati  nei  limiti  delle
risorse disponibili nei quadri economici di progetto  indicati  dagli
enti locali in sede di candidatura delle aree. 
      2-ter. Al fine di garantire il raggiungimento  dei  target  del
PNRR e'  possibile  autorizzare  un  numero  piu'  ampio  di  aree  e
progetti, relativi all'investimento 1.1 della Missione 2,  Componente
3, del  PNRR,  anche  utilizzando  risorse  nazionali  disponibili  a
legislazione vigente nel bilancio del Ministero dell'istruzione»; 
     c) al comma 3, le parole: «6.573.240 euro» sono sostituite dalle
seguenti: «euro 6.873.240»,  le  parole:  «9.861.360  euro»,  ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:  «euro  11.486.360»  e  le
parole:  «2.340.000  euro»  sono  sostituite  dalle  seguenti   «euro
2.640.000»; 
    d) al comma 4, la parola:  «62.824.159,15»  e'  sostituita  dalla
seguente: «82.824.159,15». 
  5. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi, target e
milestone del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le risorse  di
cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13  luglio  2015,  n.  107,
nonche' le risorse di cui all'articolo 1, comma 140, della  legge  11
dicembre 2016, n. 232, all'articolo 1, comma  1072,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, all'articolo  1,  comma  95,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, all'articolo 1, commi 14, 59, 63 e  64,  della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, e agli articoli 32,  comma  7-bis,  e
48, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020,  n.  104,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  13  ottobre  2020,  n.  126,  gia'
utilizzate per i progetti in essere, sono vincolate,  dall'annualita'
2022 all'annualita' 2026, alla realizzazione degli stessi. 
  6. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a  euro  1.256.896
per l'anno 2022, a euro 3.142.240 per ciascuno degli anni 2023,  2024
e 2025 e a euro 1.885.344  per  l'anno  2026,  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione,  per  gli   anni   dal   2022   al   2026,
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo
periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 
  7.  Nelle  more  dell'adeguamento   dello   statuto   dell'Istituto
nazionale  di  documentazione,  innovazione   e   ricerca   educativa
(INDIRE), il presidente, se dirigente scolastico, dipendente pubblico
o docente universitario, per l'intera durata dell'incarico, se svolto
a tempo pieno, e'  collocato  nella  posizione  di  fuori  ruolo,  di
aspettativa o di  comando,  secondo  i  rispettivi  ordinamenti.  Ove
l'incarico  non  sia  a  tempo  pieno,  e'  svolto  conformemente  ai
rispettivi ordinamenti di appartenenza,  senza  collocamento  in  una
delle predette posizioni e  il  presidente  conserva  il  trattamento
economico in godimento con oneri  a  carico  dell'amministrazione  di
appartenenza, incrementato dell'indennita' di  carica  stabilita  con
decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro per
la pubblica amministrazione  e  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, con oneri a carico del bilancio dell'INDIRE. Ove  l'incarico
sia svolto a  tempo  pieno,  al  presidente  compete  un  trattamento
economico con le modalita' previste per l'indennita' di carica di cui
al periodo precedente con oneri a carico del bilancio dell'INDIRE. 
  8. All'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:   «Le   istituzioni
scolastiche che hanno parametri numerici uguali o superiori a  quelli
previsti nel primo periodo sono  disponibili  per  le  operazioni  di
mobilita'  regionali  e  interregionali  e  per  il  conferimento  di
ulteriori  incarichi  sia  per  i  dirigenti  scolastici  sia  per  i
direttori dei servizi generali e amministrativi. Resta  fermo  quanto
disposto dall'articolo 19-quater del decreto-legge 27  gennaio  2022,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  marzo  2022,  n.
25. Non devono altresi' derivare situazioni di esubero  di  personale
con  riferimento  ai  posti  di  direttore  dei  servizi  generali  e
amministrativi». 
  9.  Al  fine  di  corrispondere  alle  esigenze  delle  istituzioni
scolastiche, all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.
126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019,  n.
159, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le parole: «per la copertura»  sono  inserite
le seguenti: «del 50 per cento»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. Il Ministero  dell'istruzione  e'  autorizzato  a  bandire,
contestualmente  al  concorso  di  cui  al  comma  1,  una  procedura
straordinaria riservata agli insegnanti di  religione  cattolica  che
siano  in  possesso  del  titolo  previsto  dai  punti  4.2.  e   4.3
dell'intesa tra il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e il Presidente  della  Conferenza  episcopale  italiana  per
l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, resa
esecutiva ai sensi del decreto del  Presidente  della  Repubblica  20
agosto 2012, n. 175, e del  riconoscimento  di  idoneita'  rilasciato
dall'ordinario diocesano competente  per  territorio  e  che  abbiano
svolto almeno trentasei  mesi  di  servizio  nell'insegnamento  della
religione   cattolica   nelle   scuole   statali.   Alla    procedura
straordinaria di cui al presente comma e' assegnato il 50  per  cento
dei  posti  vacanti  e  disponibili  per   il   triennio   scolastico
2022/2023-2024/2025 e per gli  anni  scolastici  successivi  fino  al
totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito, ferme  restando
le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e  3-bis,
della legge 27 dicembre 1997, n.  449.  Il  contenuto  del  bando,  i
termini di presentazione delle istanze, le modalita'  di  svolgimento
della prova orale didattico-metodologica, di valutazione della stessa
e dei titoli ai  fini  della  predisposizione  delle  graduatorie  di
merito ripartite per ambiti diocesani, nonche' la composizione  della
commissione di valutazione sono stabiliti con  decreto  del  Ministro
dell'istruzione,  il  quale  prevede,  altresi',  un  contributo  per
l'intera  copertura  degli  oneri  delle  procedure  a   carico   dei
partecipanti. I contributi di partecipazione, versati all'entrata del
bilancio dello Stato, sono tempestivamente riassegnati sui pertinenti
capitoli dello stato di previsione del Ministero  dell'istruzione  ai
fini  della  copertura  integrale  delle  spese  per   la   procedura
concorsuale»; 
    c) al comma 3,  dopo  la  parola:  «concorso»  sono  inserite  le
seguenti: «e della procedura straordinaria». 
  10. All'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 8  aprile  2020,
n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno  2020,  n.
41, le parole: «al 31 agosto 2022» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«al 31 agosto 2023». 
   11. Le graduatorie di cui all'articolo 59, comma 10, lettera d), e
comma 15, lettera c),  del  decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio  2021,  n.  106,
sono integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa  previste  a
legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di  cui
all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27  dicembre  1997,  n.
449, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o  superato
il punteggio minimo previsto dal comma 15 del  medesimo  articolo  59
del decreto-legge n. 73 del 2021. )) 

Capo IX

DISPOSIZIONI FINALI

                               Art. 48 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono abrogate le seguenti disposizioni: 
    a) l'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 9  giugno  2021,  n.
80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113,
relativo  alle  procedure  di  monitoraggio,  alle  risorse  e   alle
modalita' necessarie ai fini della valutazione delle  misure  urgenti
per la giustizia ordinaria nell'ambito del PNRR; 
    b) l'articolo 13-bis del decreto legislativo 15 luglio  2015,  n.
112, relativo al sistema  comune  d'informazione  e  di  biglietteria
integrate; 
    c) l'articolo 59, comma 1, lettere  l),  q)  e  r),  del  decreto
legislativo 3 novembre 2017, n. 229, relative all'Anagrafe  nazionale
delle patenti nautiche, al controllo dello Stato di  approdo  per  le
unita' da diporto utilizzate a  fini  commerciali  battenti  bandiera
diversa  da  quella  italiana  e  alle  procedure  e  modalita'   per
l'accertamento del tasso alcolemico; 
    d) l'articolo 11, comma 9, lettera a), del decreto legislativo 16
dicembre  2021,  n.  237,  relativo  ai  certificati   nazionali   di
conduzioni di navi per il trasporto di merci e  persone  nel  settore
della navigazione interna. 
    (( d-bis) l'articolo 231, comma  8,  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, relativo ai veicoli fuori uso. )) 
                           (( Art. 48-bis 
 
                      Clausola di salvaguardia 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle  regioni
a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e  di  Bolzano
compatibilmente con i rispettivi  statuti  e  le  relative  norme  di
attuazione. )) 
                               Art. 49 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. 
  ((  1-bis.  In  considerazione  dell'incremento   dei   volumi   di
dichiarazioni sostitutive uniche ai fini del calcolo  dell'indicatore
della situazione  economica  equivalente  (ISEE)  connesso  anche  al
riordino delle misure  a  sostegno  dei  figli  a  carico  attraverso
l'assegno unico e universale  previsto  dal  decreto  legislativo  29
dicembre 2021, n.  230,  per  l'anno  2022  lo  stanziamento  di  cui
all'articolo 1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019, n.  160,  e'
incrementato di euro 13 milioni. Agli oneri  derivanti  dal  presente
comma, pari a 13  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui  all'articolo  10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  1-ter. Al fine di assicurare, nei limiti delle risorse stanziate ai
sensi del presente comma e con le modalita' di cui  all'articolo  57,
comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, un contributo  ai
comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17  ottobre  2016,  n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229, per lo smaltimento dei rifiuti solidi  urbani,  la  contabilita'
speciale del Commissario di cui all'articolo 4, comma 3,  del  citato
decreto-legge n. 189 del 2016 e' integrata per l'importo di 2 milioni
di euro per l'anno 2022 e di 13.522.000 euro per  l'anno  2023.  Agli
oneri derivanti dal presente comma, pari a  2  milioni  di  euro  per
l'anno 2022 e a 13.522.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. )) 
                               Art. 50 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 

                                                           Allegato 1 
 
                                               (articolo 11, comma 1) 
 
    Tabella 1 
 
         ===================================================
         |   Fascia demografica  |      Percentuale        |
         +=======================+=========================+
         | regioni con 6.000.000 |                         |
         |abitanti e oltre       |          0.025%         |
         +-----------------------+-------------------------+
         | regioni con 5.000.000 |                         |
         |a 5.999.999 abitanti   |          0.030%         |
         +-----------------------+-------------------------+
         | regioni con 4.000.000 |                         |
         |a 4.999.999 abitanti   |          0.035%         |
         +-----------------------+-------------------------+
         | regioni con 800.000 a |                         |
         |3.999.999 abitanti     |          0.045%         |
         +-----------------------+-------------------------+
         | regioni con meno di   |                         |
         |800.000                |          0.070%         |
         +-----------------------+-------------------------+
 
                                                    (( Allegato 1-bis 
 
                                           (articolo 17-bis, comma 2) 
  
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
)) 
 
                                                        (( Allegato 2 
 
                                  (articolo 44, comma 1, lettera m) ) 
 
 Introduce l'allegato A al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59: 
 
                                                          «Allegato A 
 
                                           (articolo 16-bis, comma 8) 
 
 Dotazione organica della Scuola di Alta Formazione dell'Istruzione 
    
===========================================
|                   Ruolo                    |       Quantita'      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|Direttore generale                          |           1          |
+--------------------------------------------+----------------------+
|Dirigente II fascia                         |           1          |
+--------------------------------------------+----------------------+
|Personale Area III F1                       |          12          |
+--------------------------------------------+----------------------+
    
                                                                   ". 
)) 
 
                                                        (( Allegato 3 
 
                                  (articolo 44, comma 1, lettera m) ) 
 
                                                          «Allegato B 
 
                                           (articolo 16-ter, comma 9) 
 
    1) Vincoli 
    il riconoscimento  dell'incentivo  salariale,  nel  limite  delle
risorse assegnate,e' deciso dal comitato per la  valutazione  di  cui
all'articolo 11 del testo unico di  cui  al  decreto  legislativo  16
aprile 1994, n. 297, nella composizione che effettua  la  valutazione
finale  ai  sensi  dell'articolo  16-ter,  comma  4.  Detto  comitato
determina i criteri, tra i quali l'innovativita' delle metodologie  e
dei  linguaggi   didattici,   la   qualita'   e   l'efficacia   della
progettazione didattica, la capacita' di inclusione, per  rendere  il
riconoscimento dell'incentivo salariale  selettivo  nei  termini  che
possa essere riconosciuto a coloro che ne abbiano fatto richiesta, in
funzione di una graduazione degli esiti della valutazione finale.  Il
comitato  puo'  prevedere  che  per  la  valutazione  si  svolga   un
colloquio. 
    Per  l'orario  aggiuntivo  svolto  dal  docente  in   formazione,
funzionale all'ampliamento  dell'offerta  formativa,  e'  corrisposto
comunque un compenso in misura forfetaria. 
    Annualmente con decreto del Ministero  dell'istruzione,  adottato
di concerto con  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  e'
ripartito tra le istituzioni scolastiche  statali  il  Fondo  di  cui
all'articolo 16-ter, comma 5. 
    L'incentivazione retributiva non puo' essere  attribuita  secondo
criteri di rotazione tra il personale interessato. La  violazione  di
tale vincolo costituisce fonte di responsabilita' dirigenziale. 
 
    2) Contenuti dei percorsi formativi incentivati 
    Il docente  che  scelga  di  accedere  alla  formazione  continua
incentivata, si immette in un percorso formativo di durata  triennale
che consta delle seguenti attivita': 
      a) aggiornamento delle competenze negli ambiti della  pedagogia
e delle metodologie e tecnologie didattiche (in prosecuzione  con  le
competenze e le conoscenze acquisite nel corso di formazione iniziale
universitaria); 
      b) contributo al  miglioramento  dell'offerta  formativa  della
istituzione scolastica presso cui il docente  presta  servizio  nelle
modalita' delineate all'articolo16-ter, comma 1; 
      c) acquisizione, secondo la scelta del  docente,  dei  seguenti
contenuti specifici erogati dagli enti di  cui  all'articolo  16-ter,
commi  7  e  8,  che  a  seconda  della  complessita'  possono  avere
un'estensione pluriennale: 
        1) approfondimento dei contenuti specifici  della  disciplina
di insegnamento; 
        2) strumenti e  tecniche  di  progettazione-partecipazione  a
bandi nazionali ed europei; 
        3) governance della scuola: teoria e pratica; 
        4) leadership educativa; 
        5)    staff    e    figure     di     sistema:     formazione
tecnico-metodologica, socio-relazionale, strategica; 
        6) inclusione scolastica nella classe con alunni disabili; 
        7)  continuita'  e  strategie  di  orientamento  formativo  e
lavorativo; 
        8) potenziamento delle competenze in ordine alla  valutazione
degli alunni; 
        9) profili applicativi del sistema nazionale  di  valutazione
delle istituzioni scolastiche; 
        10) tecniche della didattica digitale. 
    Le  attivita'  di  cui  alle  lettere  a),b)  e  c)  sono  svolte
flessibilmente nell'ambito di ore aggiuntive. Nell'ambito  del  monte
ore annuale complessivo di formazione incentivata, sono  previste  15
ore per la scuola dell'infanzia e primaria e 30  ore  per  la  scuola
secondaria di primo e secondo grado, per percorsi formativi  dedicati
allo sviluppo della professionalita' del  docente.  Le  restanti  ore
sono   dedicate   ad   attivita'   di   progettazione,    tutoraggio,
accompagnamento,  guida  allo  sviluppo  delle  potenzialita'   degli
studenti nel raggiungimento di obiettivi scolastici  specifici  e  di
sperimentazione di nuove modalita' didattiche». 
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