TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 aprile
2022, n. 36
Testo del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 (in Gazzetta Ufficiale
- Serie generale - n. 100 del 30 aprile 2022), coordinato con la
legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79 (in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 1), recante: «Ulteriori misure urgenti per
l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).».
(22A03859)
Art. 1
Definizione dei profili professionali specifici nell'ambito
della pianificazione di fabbisogni di personale
1. All'articolo 6-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, le parole «la semplificazione e» sono soppresse e le
parole «di nuove figure e competenze professionali» sono sostituite
dalle seguenti: «e alla definizione dei nuovi profili professionali
individuati dalla contrattazione collettiva, con particolare riguardo
all'insieme di conoscenze, (( competenze e capacita' del personale ))
da assumere anche per sostenere la transizione digitale ed ecologica
della pubblica amministrazione (( e relative anche a strumenti e
tecniche di progettazione e partecipazione a bandi nazionali ed
europei, nonche' alla gestione dei relativi finanziamenti ))».
2. In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
come modificato (( dal presente articolo )), le linee di indirizzo
sono emanate entro il 30 giugno 2022 ((, previo accordo in sede di
Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c),
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 )).
Art. 2
Piattaforma unica di reclutamento per centralizzare
le procedure di assunzione nelle pubbliche amministrazioni
1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo l'articolo
35-bis e' inserito il seguente:
«Art. 35-ter. (Portale unico del reclutamento). - 1.
L'assunzione a tempo determinato e indeterminato nelle
amministrazioni pubbliche centrali di cui all'articolo 1, comma 2, e
nelle autorita' amministrative indipendenti avviene mediante concorsi
pubblici orientati alla massima partecipazione ai quali si accede
mediante registrazione nel Portale unico del reclutamento, di cui
all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, (( n. 56, di
seguito denominato )) "Portale", disponibile all'indirizzo
www.InPA.gov.it, sviluppato dal Dipartimento della funzione pubblica
della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne cura la gestione.
2. All'atto della registrazione al Portale l'interessato compila
il proprio curriculum vitae, completo di tutte le generalita'
anagrafiche ivi richieste, con valore di dichiarazione sostitutiva di
certificazione ai sensi (( dell'articolo 46 del testo unico di cui al
decreto )) del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
indicando (( un indirizzo di posta elettronica certificata o un
domicilio digitale )) a lui intestato al quale intende ricevere ogni
comunicazione relativa alla procedura cui intende partecipare, ivi
inclusa quella relativa all'eventuale assunzione in servizio,
unitamente ad un recapito telefonico. La registrazione al Portale e'
gratuita e puo' essere (( effettuata )) esclusivamente mediante i
sistemi di identificazione di cui all'articolo 64, commi 2-quater e
2-nonies, del (( codice dell'amministrazione digitale, di cui al ))
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'iscrizione al Portale
comporta il consenso al trattamento dei dati personali per le
finalita' e con le modalita' di cui al (( regolamento (UE) 2016/679
)) del Parlamento europeo e del Consiglio ((, del 27 aprile 2016, e
del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al ))
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Non si tiene conto delle
iscrizioni che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso
dei requisiti richiesti per la registrazione nel Portale o richieste
dai bandi di concorso.
(( 2-bis. A decorrere dall'anno 2023 la pubblicazione delle
procedure di reclutamento nei siti istituzionali e sul Portale unico
del reclutamento esonera le amministrazioni pubbliche, inclusi gli
enti locali, dall'obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche
nella Gazzetta Ufficiale. ))
3. Le informazioni necessarie per l'iscrizione al Portale, le
modalita' di accesso e di utilizzo dello stesso da parte delle
amministrazioni di cui al comma 1 e quelle per la pubblicazione dei
bandi di concorso sono definite entro il 31 ottobre 2022 con
protocolli adottati d'intesa tra il Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e ciascuna
amministrazione. Per i reclutamenti delle amministrazioni di cui
all'articolo 3, i protocolli tengono conto delle specificita' dei
rispettivi ordinamenti, inclusa quella di cui all'articolo 19 della
legge 4 novembre 2010, n. 183.
4. (( L'utilizzo del Portale e' esteso a )) Regioni ed enti
locali per le rispettive selezioni di personale. Le modalita' di
utilizzo da parte di Regioni ed enti locali sono definite, entro il
31 ottobre 2022, con decreto del (( Ministro per la pubblica
amministrazione )), adottato previa intesa in Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
5. I bandi per il reclutamento e per la mobilita' del personale
pubblico sono pubblicati sul Portale secondo lo schema predisposto
dal Dipartimento della funzione pubblica. Il Portale garantisce
l'acquisizione della documentazione relativa a tali procedure da
parte delle amministrazioni pubbliche in formato aperto e organizza
la pubblicazione in modo accessibile e ricercabile secondo parametri
utili ai cittadini che intendono partecipare a tali procedure.
6. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si
provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.».
2. Il Portale unico del reclutamento (( di cui all'articolo 35-ter
del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dal comma 1 del
presente articolo )), e' operativo dal 1° luglio 2022 e, a decorrere
dalla medesima data, puo' essere utilizzato dalle amministrazioni
pubbliche centrali di cui all'articolo 1, comma 2, (( del medesimo
decreto legislativo n. 165 del 2001 )) e dalle autorita'
amministrative indipendenti. Dal 1° novembre 2022 le medesime
amministrazioni utilizzano il Portale per tutte le procedure di
assunzione a tempo determinato e indeterminato. Resta fermo quanto
previsto dall'articolo 1, comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge
9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2021, n. 113.
3. Ai concorsi banditi prima della data di entrata in vigore del
presente decreto continua ad applicarsi la disciplina vigente alla
data di pubblicazione del bando.
4. Per gli avvisi di selezione pubblicati sul Portale (( di cui
all'articolo 35-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001,
introdotto dal comma 1 del presente articolo )), gli obblighi di
comunicazione di cui all'articolo 3, comma 1, del (( regolamento di
cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n.
184 e all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33, si intendono assolti mediante pubblicazione, da parte
dell'amministrazione cui e' indirizzata l'istanza di accesso agli
atti o di accesso civico generalizzato, di un apposito avviso sul
medesimo Portale.
5. All'articolo 14-bis, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «avvalendosi
del Portale del reclutamento di cui all'articolo 3, comma 7, della
legge 19 giugno 2019, n. 56.».
6. All'articolo 247 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i
commi 8 e 9 sono abrogati.
7. A decorrere dal 1° novembre 2022 i componenti delle commissioni
esaminatrici dei concorsi pubblici svolti secondo le modalita'
previste dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo 35, comma 5, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono individuati nel rispetto dei
principi della parita' di genere, attraverso il Portale (( di cui
all'articolo 35-ter del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001,
introdotto dal comma 1 del presente articolo, prevedendo altresi' la
partecipazione di soggetti in possesso di requisiti di comprovata
professionalita' ed esperienza, tra cui anche specialisti in
psicologia del lavoro e risorse umane )). Fino alla predetta data, il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio
dei ministri, anche avvalendosi della Commissione per l'attuazione
del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, nomina i componenti delle commissioni esaminatrici dei
concorsi pubblici unici di cui all'articolo 4, comma 3-quinquies, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e delle procedure selettive di
cui dell'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, (( sulla base di elenchi di nominativi scelti mediante
sorteggio tra i soggetti )) in possesso di requisiti di comprovata
professionalita' e competenza. Gli elenchi sono formati dalle
amministrazioni destinatarie delle predette procedure concorsuali che
assicurano il rispetto del principio di trasparenza e imparzialita'
dell'azione amministrativa. Le disposizioni di cui al presente comma
si applicano anche alla procedura di nomina delle sottocommissioni e
dei comitati di vigilanza. Per le finalita' di cui al presente comma,
i termini di cui all'articolo 53, comma 10, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, relativi all'autorizzazione a rivestire
l'incarico di commissario nelle procedure concorsuali di cui al
presente articolo, sono rideterminati, rispettivamente, in dieci e
quindici giorni. L'articolo 3, comma 15, della legge 19 giugno 2019,
n. 56 e' abrogato.
Art. 3
Riforma delle procedure di reclutamento
del personale delle pubbliche amministrazioni
1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo l'articolo
35-ter, introdotto dall'articolo 2 del presente decreto, e' inserito
il seguente:
«Art. 35-quater. (Procedimento per l'assunzione del personale
non dirigenziale). - 1. I concorsi per l'assunzione del personale non
dirigenziale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
ivi inclusi quelli indetti dalla Commissione per l'attuazione del
progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)
di cui all'articolo 35, comma 5, (( ed esclusi quelli relativi al
personale di cui all'articolo 3, )) prevedono:
a) l'espletamento di almeno una prova scritta, anche a
contenuto teorico-pratico, e di una prova orale, comprendente
l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera (( ai
sensi dell'articolo 37. Le prove di esame sono finalizzate ad
accertare il possesso delle competenze, intese come insieme delle
conoscenze e delle capacita' logico-tecniche, comportamentali nonche'
manageriali, per i profili che svolgono tali compiti, che devono
essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la
natura dell'impiego, ovvero delle abilita' residue nel caso dei
soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999,
n. 68. Per profili iniziali e non specializzati, le prove di esame
danno particolare rilievo all'accertamento delle capacita'
comportamentali, incluse quelle relazionali, e delle attitudini )).
Il numero delle prove d'esame e le relative modalita' di svolgimento
e correzione devono contemperare l'ampiezza (( e la profondita' ))
della valutazione delle competenze definite nel bando con l'esigenza
di assicurare tempi rapidi e certi di svolgimento del concorso
orientati ai principi espressi nel comma 2;
b) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e,
facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova
orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne
assicurino la pubblicita', l'identificazione dei partecipanti, la
sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita', nel rispetto
della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel
limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente;
c) che le prove di esame possano essere precedute da forme di
preselezione con test predisposti anche da imprese e soggetti
specializzati in selezione di personale, nei limiti delle risorse
disponibili a legislazione vigente, e (( possano )) riguardare
l'accertamento delle conoscenze o il possesso delle competenze di cui
alla (( lettera a) )), indicate nel bando;
d) che i contenuti di ciascuna prova siano disciplinati dalle
singole amministrazioni responsabili dello svolgimento delle
procedure di cui al presente articolo, le quali adottano la tipologia
selettiva piu' conferente con la tipologia dei posti messi a
concorso, prevedendo che per l'assunzione di profili specializzati,
oltre alle competenze, siano valutate le esperienze lavorative
pregresse e pertinenti ((, anche presso la stessa amministrazione,
ovvero le abilita' residue nel caso dei soggetti di cui all'articolo
1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68 )). Le predette
amministrazioni possono prevedere che nella predisposizione delle
prove le commissioni siano integrate da esperti in valutazione delle
competenze e selezione del personale, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica;
e) per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di
bando, ad elevata specializzazione tecnica, una fase di valutazione
dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla
natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini
dell'ammissione a successive fasi concorsuali;
f) che i titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi
i titoli di servizio, possano concorrere, in misura non superiore a
un terzo, alla formazione del punteggio finale.
2. Le procedure di reclutamento di cui al comma 1 si svolgono con
modalita' che ne garantiscano l'imparzialita', l'efficienza,
l'efficacia e la celerita' di espletamento, che assicurino
l'integrita' delle prove, la sicurezza e la tracciabilita' delle
comunicazioni, ricorrendo all'utilizzo di sistemi digitali diretti
anche a realizzare forme di preselezione ed a selezioni decentrate,
anche non contestuali, in relazione a specifiche esigenze o per
scelta organizzativa dell'amministrazione procedente ((, nel rispetto
dell'eventuale adozione di misure compensative per lo svolgimento
delle prove da parte dei candidati con disabilita' accertata ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con
disturbi specifici di apprendimento accertati ai sensi della legge 8
ottobre 2010, n. 170 )). Nelle selezioni non contestuali le
amministrazioni assicurano comunque la trasparenza e l'omogeneita'
delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di
selettivita' tra tutti i partecipanti.
3. Le commissioni esaminatrici dei concorsi possono essere
suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di
componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un
segretario aggiunto. Per ciascuna sottocommissione e' nominato un
presidente. La commissione definisce in una seduta plenaria
preparatoria procedure e criteri di valutazione omogenei e vincolanti
per tutte le sottocommissioni. Tali procedure e criteri di
valutazione sono pubblicati nel sito internet dell'amministrazione
procedente contestualmente alla graduatoria finale. All'attuazione
del presente comma le amministrazioni provvedono nei limiti delle
risorse disponibili a legislazione vigente.».
(( 1-bis. In relazione all'attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza e, in particolare, alle accresciute esigenze di
celerita' in ordine all'applicazione dell'articolo 38, comma 3, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministero
dell'universita' e della ricerca si avvale del Centro di informazione
sulla mobilita' e le equivalenze accademiche (CIMEA) per le attivita'
connesse al riconoscimento dei titoli di studio di formazione
superiore di competenza del medesimo Ministero e, a tal fine, stipula
con il CIMEA apposita convenzione triennale rinnovabile. All'onere
derivante dall'attuazione del presente comma, determinato in 800.000
euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della
ricerca. ))
2. (( All'articolo 10 del )) decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021 ((, n. 76
)), i commi 1, 2, 3, 4, (( 5, 6 e 7 )) sono abrogati.
3. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le
parole «all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n.76,»
sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 35-quater del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,».
(( 3-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 99-bis, primo comma, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Si applicano le disposizioni di cui all'articolo
26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53»;
b) all'articolo 155, primo comma, dopo il primo periodo e'
inserito il seguente: «Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53».
3-ter. All'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, dopo le parole: «Presidenza del Consiglio dei ministri»
sono inserite le seguenti: «, il Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale».
3-quater. All'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, al comma 2, le parole: «quindici giorni», ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «otto giorni» e, al comma
4, le parole: «entro quarantacinque giorni» sono sostituite dalle
seguenti: «entro venti giorni». ))
4. Ai concorsi banditi prima della data di entrata in vigore del
presente decreto continua ad applicarsi la disciplina vigente alla
data di pubblicazione del bando.
(( 4-bis. All'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 75, le parole: «31 dicembre 2022», ovunque ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
4-ter. A decorrere dall'anno 2022, per il contratto collettivo
nazionale di lavoro relativo al triennio 2019-2021 e per i successivi
rinnovi contrattuali, la spesa di personale conseguente ai rinnovi
dei contratti collettivi nazionali di lavoro, riferita alla
corresponsione degli arretrati di competenza delle annualita'
precedenti all'anno di effettiva erogazione di tali emolumenti, non
rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui
ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno
2019, n. 58. ))
5. All'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113,
l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Ai fini dell'attuazione
delle medesime disposizioni, il Ministro per la pubblica
amministrazione, acquisite le proposte della Scuola nazionale
dell'amministrazione, entro il 31 ottobre 2022, con proprio decreto,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta specifiche
linee guida.».
6. Con decreto del Presidente della Repubblica da adottarsi ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, entro il 31
dicembre 2022, si provvede all'aggiornamento delle disposizioni del
(( regolamento di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487, nel rispetto delle misure introdotte dal
presente articolo e dei seguenti criteri:
a) raccolta organica delle disposizioni regolamentari che
disciplinano la medesima materia, adeguando la normativa alla nuova
disciplina di livello primario;
b) semplificazione e coordinamento, sotto il profilo formale e
sostanziale, del testo delle disposizioni vigenti, assicurando
l'unicita', la contestualita', la completezza, la chiarezza e la
semplicita' della disciplina;
c) indicazione espressa delle disposizioni da abrogare tra quelle
previste dal decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dal decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, dal decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e
di ogni altra disposizione incompatibile con quelle introdotte dal
presente decreto.
7. Con le ordinanze di cui all'articolo 10-bis del decreto-legge 22
aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
giugno 2021, n. 87, il Ministro della salute, su proposta del
Ministro per la pubblica amministrazione, puo' aggiornare i
protocolli per lo svolgimento dei concorsi pubblici in condizioni di
sicurezza ((, nel rispetto dei principi di adeguatezza e
proporzionalita' )).
Art. 4
Aggiornamento dei codici di comportamento
e formazione in tema di etica pubblica
1. All'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Il codice contiene, altresi', una sezione dedicata al
corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di
informazione e social media da parte dei dipendenti pubblici, anche
al fine di tutelare l'immagine della pubblica amministrazione.»;
(( b) al comma 7 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le
pubbliche amministrazioni prevedono lo svolgimento di un ciclo
formativo obbligatorio, sia a seguito di assunzione, sia in ogni caso
di passaggio a ruoli o a funzioni superiori, nonche' di trasferimento
del personale, le cui durata e intensita' sono proporzionate al grado
di responsabilita', nei limiti delle risorse finanziarie disponibili
a legislazione vigente, sui temi dell'etica pubblica e sul
comportamento etico». ))
2. Il codice di comportamento di cui all'articolo 54 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' aggiornato entro il 31 dicembre
2022 anche al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al
comma 1, (( lettera a) )).
Art. 5
Rafforzamento dell'impegno
a favore dell'equilibrio di genere
1. Al fine di dare effettiva applicazione al principio della
parita' di genere nell'organizzazione e gestione del rapporto di
lavoro, le amministrazioni adottano, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, nel rispetto dell'articolo 157, ((
paragrafo 4 )), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
(TFUE) ed in coerenza con gli obiettivi di lungo periodo della
Strategia nazionale per la parita' di genere 2021-2026, misure che
attribuiscano vantaggi specifici ovvero evitino o compensino
svantaggi nelle carriere al genere meno rappresentato. I criteri di
discriminazione positiva devono essere proporzionati allo scopo da
perseguire ed adottati a parita' di qualifica da ricoprire e di
punteggio conseguito nelle prove concorsuali. A tal fine, entro il 30
settembre 2022, il Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il ((
Dipartimento per le pari opportunita' )), adotta specifiche linee
guida.
Art. 6
Revisione del quadro normativo
sulla mobilita' orizzontale
1. (( All'articolo 30 del )) decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) a decorrere dal 1° luglio 2022 l'ultimo periodo del comma 1 e'
soppresso;
b) dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:
«1-quater. A decorrere dal 1° luglio 2022, ai fini (( di cui al
comma 1 e )) in ogni caso di avvio di procedure di mobilita', le
amministrazioni provvedono a pubblicare il relativo avviso in una
apposita sezione del Portale unico del reclutamento di cui
all'articolo 35-ter. Il personale interessato a partecipare alle
predette procedure invia la propria candidatura, per qualsiasi
posizione disponibile, previa registrazione nel Portale (( corredata
del )) proprio curriculum vitae esclusivamente in formato digitale.
Dalla presente disposizione (( non devono derivare )) nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1-quinquies. Per il personale non dirigenziale delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, delle autorita'
amministrative indipendenti e dei soggetti di cui all'articolo 70,
comma 4, i comandi (( o distacchi sono )) consentiti esclusivamente
nel limite del 25 per cento dei posti non coperti all'esito delle
procedure di mobilita' di cui al presente articolo. La disposizione
di cui al primo periodo non si applica ai comandi o distacchi
obbligatori, previsti da disposizioni di legge, ivi inclusi quelli
relativi agli uffici di diretta collaborazione, nonche' a quelli
relativi alla partecipazione ad organi, comunque denominati,
istituiti da disposizioni legislative o regolamentari che prevedono
la partecipazione di personale di amministrazioni diverse, nonche' ai
comandi presso le sedi territoriali dei ministeri, o presso le Unioni
di comuni per i Comuni che ne fanno parte.».
2. I comandi o distacchi, in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto, esclusi quelli di cui all'articolo 30, comma
1-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come
introdotto dal comma 1 del presente articolo, cessano alla data del
31 dicembre 2022 o alla naturale scadenza, se successiva alla
predetta data, qualora le amministrazioni non abbiano gia' attivato
procedure straordinarie di inquadramento di cui al comma 3.
3. Al fine di (( non pregiudicare la propria funzionalita' )), le
amministrazioni interessate possono attivare, fino al 31 dicembre
2022, a favore del personale di cui al comma 2, gia' in servizio a
tempo indeterminato presso le amministrazioni, le Autorita' e (( i
soggetti di cui )) all'articolo 30, comma 1-quinquies, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dal comma 1 del
presente articolo, eccettuato il personale appartenente al servizio
sanitario nazionale e quello di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che alla data del 31 gennaio 2022
si trovava in posizione di comando o distacco, nel limite del 50 per
cento delle vigenti facolta' assunzionali e nell'ambito della
dotazione organica, procedure straordinarie di inquadramento in ruolo
per il personale non dirigenziale, in deroga alle disposizioni di cui
all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per le
procedure straordinarie di cui al presente comma si tiene conto della
anzianita' maturata in comando o distacco, del rendimento conseguito
e della idoneita' alla specifica posizione da ricoprire. Non e'
richiesto il nulla osta dell'amministrazione di provenienza.
4. All'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 303, le parole «per gli estranei e per gli appartenenti a
categorie sottratte alla contrattazione collettiva» sono sostituite
dalle seguenti: «per il personale delle forze armate e delle forze di
polizia».
5. All'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Le pubbliche amministrazioni, nei casi in cui (( alle
proprie unita' di personale impiegate )) come esperti nazionali
distaccati presso l'Unione europea non sono corrisposte dalle
istituzioni, organi o agenzie europei interessati, sulla base di
intese con gli stessi, le indennita' di soggiorno, comunque
denominate, previste dalla disciplina dell'Unione europea, possono
corrispondere al predetto personale, per il periodo di effettiva
assegnazione come esperti nazionali distaccati, una indennita'
forfettaria e omnicomprensiva, non pensionabile, destinata a
sostenere le spese di soggiorno, di entita' non superiore a quelle
corrisposte dall'Unione europea per le medesime posizioni. A tal fine
e' autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2022 e di
1.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2023 che costituisce il
limite di spesa per l'erogazione della indennita' di cui al presente
comma.».
6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 400.000 euro per l'anno
2022 e 1.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale.
7. Al fine di potenziare la capacita' delle amministrazioni
attuatrici del Piano nazionale di ripresa e resilienza, possono
essere conferiti incarichi dirigenziali a funzionari di cittadinanza
italiana di organizzazioni internazionali o dell'Unione europea ai
sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, anche in deroga alle percentuali ivi previste. Il
conferimento degli incarichi ai sensi del presente comma e'
consentito nei limiti dei posti disponibili e delle facolta'
assunzionali dell'amministrazione che conferisce l'incarico, senza
nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Gli
incarichi di cui al presente comma sono conferiti per una durata
comunque non eccedente il termine del 31 dicembre 2026.
8. All'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
le parole «fino al 31 marzo 2022» sono sostituite dalle seguenti: «((
fino al 30 settembre 2022 ))».
(( 8-bis. All'articolo 29, comma 3-bis, del decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81, dopo il primo periodo e' inserito il seguente:
«Al fine di salvaguardare i relativi cicli lavorativi e produttivi,
nelle more dell'approvazione delle nuove dotazioni organiche e
dell'espletamento delle procedure concorsuali, le fondazioni
lirico-sinfoniche possono prorogare fino al 30 giugno 2023 i
contratti di lavoro stipulati a tempo determinato nell'anno 2019 con
personale artistico e tecnico in presenza di esigenze contingenti o
temporanee». ))
Art. 7
Ulteriori misure urgenti abilitanti per l'attuazione
del Piano nazionale di ripresa e resilienza
1. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6:
1) al comma 6-bis ((, alinea,)) le parole «entro il 30 aprile
2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2022»;
2) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: «7-bis. Le Regioni,
per quanto riguarda le aziende e gli enti del Servizio sanitario
nazionale, adeguano i rispettivi ordinamenti ai principi di cui al
presente articolo e ai contenuti del Piano tipo definiti con il
decreto di cui al comma 6.»;
b) all'articolo 7, comma 4, le parole «ai sensi dell'articolo 7,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e» sono
soppresse;
c) all'articolo 9, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Con decreto del (( Ministro per la pubblica
amministrazione )) di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie,
adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
ripartite le risorse di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 6 agosto 2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.
229 del 24 settembre 2021, residue e non impegnate pari a
48.100.000,00 euro a valere sulle risorse complessive destinate dal
Sub-investimento 2.2.1 "Assistenza tecnica a livello centrale e
locale" della misura M1C1 pari a 368.400.000,00 euro, destinandole,
quanto a 30 milioni di euro al conferimento, da parte delle
amministrazioni attuatrici, di ulteriori incarichi professionali da
effettuarsi con le modalita' e i criteri gia' definiti con il decreto
di cui al comma 1 e, quanto a 18.100.000,00 euro, alla realizzazione
di attivita' per il coordinamento e il rafforzamento delle attivita'
operative di governance del progetto di cui al medesimo comma 1,
mediante la realizzazione, presso il Dipartimento della funzione
pubblica, di un Portale di progetto e di una Unita' centrale, che
cessa entro il 31 dicembre 2026, composta da professionisti ed
esperti reclutati ai sensi dell'articolo 1, dedicata al raccordo
dell'attivita' dei pool territoriali, alla misurazione dei tempi e
alla verifica dei risultati, alla raccolta di evidenze su oneri
amministrativi rilevati a livello regionale e nazionale,
all'elaborazione di proposte di interventi di semplificazione,
nonche' al supporto ai lavori del Tavolo di coordinamento istituito
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma
1. L'amministrazione titolare dell'intervento e' il Dipartimento
della funzione pubblica quale Amministrazione centrale responsabile
del sub-investimento 2.2.1 della misura M1C1; resta ferma
l'applicazione delle disposizioni inerenti all'attuazione del PNRR,
ivi comprese quelle riferite alla rendicontazione, monitoraggio e
controllo.»;
(( c-bis) all'articolo 10, comma 1, le parole: «adeguato
supporto alla» sono sostituite dalle seguenti: «adeguata attivita' di
supporto, di verifica e di controllo del raggiungimento di milestone
e target dei progetti di». ))
2. All'articolo 31-bis, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge 6
novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla (( legge
29 dicembre 2021, n. 233, le parole: «, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto,» sono sostituite dalle seguenti: «, entro il 30 luglio
2022,» )).
2-bis. All'articolo 73, comma 1-bis, del codice del processo
amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, le parole: «d'ufficio o» sono soppresse.
2-ter. L'articolo 106, comma 1, lettera c), numero 1), del codice
dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, si interpreta nel senso che tra le circostanze indicate al
primo periodo sono incluse anche quelle impreviste ed imprevedibili
che alterano in maniera significativa il costo dei materiali
necessari alla realizzazione dell'opera.
2-quater. Nei casi indicati al comma 2-ter, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, la stazione appaltante o
l'aggiudicatario possono proporre, senza che sia alterata la natura
generale del contratto e ferma restando la piena funzionalita'
dell'opera, una variante in corso d'opera che assicuri risparmi,
rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare esclusivamente in
compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei
materiali.
2-quinquies. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 46-bis del
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, e' sostituito dal seguente:
«Fermo restando il riparto dei fondi ordinari disposto dal comma 561
e attribuito con il decreto di cui al comma 562 dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, le risorse aggiuntive di cui al comma
1 del presente articolo sono assegnate con ulteriore decreto
dell'Autorita' di Governo competente in materia di sport che ne
individua i criteri e le modalita' attuative».
(( Art. 7-bis
Nucleo di valutazione dell'impatto
della regolamentazione
1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 303, dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: «Per
assicurare il supporto tecnico alle funzioni di coordinamento delle
attivita' di analisi e verifica di impatto della regolamentazione di
cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonche' per
la valutazione degli impatti economici e sociali di iniziative
normative, opera alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento il
Nucleo di valutazione dell'impatto della regolamentazione (NUVIR)».
2. Il Nucleo di valutazione dell'impatto della regolamentazione
(NUVIR) e' istituito e disciplinato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 maggio
1999, n. 144, a far data dal 1° gennaio 2023 e, dalla medesima data,
cessa dalle sue funzioni il gruppo di lavoro sull'analisi
dell'impatto della regolamentazione (AIR) del Nucleo di valutazione e
verifica degli investimenti pubblici, di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2009, come modificato
dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 luglio
2009 e del 5 dicembre 2019. Gli esperti che alla data del 31 dicembre
2022 compongono il predetto gruppo di lavoro sull'analisi
dell'impatto della regolamentazione (AIR), in sede di prima
applicazione, sono nominati componenti del NUVIR fino alla data di
scadenza dei rispettivi incarichi presso il predetto Nucleo di
valutazione e verifica degli investimenti pubblici. Conseguentemente,
al funzionamento del NUVIR si fa fronte, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, a valere sulle risorse presenti a
legislazione vigente sul bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei ministri.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2023, all'articolo 5, comma 2, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le parole: «gruppo di lavoro
sull'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) del Nucleo»
sono sostituite dalle seguenti: «Nucleo di valutazione dell'impatto
della regolamentazione». ))
Art. 8
Disposizioni per FormezPA
1. Al fine di ottimizzare e rendere piu' efficienti le procedure di
assunzione di personale pubblico, anche nell'ambito delle esigenze
assunzionali connesse al Piano nazionale di ripresa e resilienza, e'
istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze un Fondo con una dotazione di 60 milioni di euro per
l'anno 2022 da trasferire, nel medesimo anno, su un conto corrente di
tesoreria centrale intestato a FormezPA appositamente istituito.
FormezPA, in base all'effettivo fabbisogno finanziario, preleva le
predette risorse fino al 31 dicembre 2024, a titolo di anticipazione
delle somme necessarie a fronteggiare le spese connesse allo
svolgimento di procedure concorsuali oggetto di convenzioni con le
pubbliche amministrazioni con oneri a carico di queste ultime.
2. FormezPA, in relazione alle condizioni definite ai sensi del
comma 3, provvede alla restituzione della somma di cui al comma 1,
unitamente agli interessi passivi calcolati applicando il tasso
dell'1 per cento su base annua in relazione alle somme prelevate dal
conto corrente di tesoreria centrale di cui al medesimo comma 1,
mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, a decorrere
dal 1° gennaio 2025 ed entro il 31 dicembre 2027, anche a valere
sulle somme ottenute dalle pubbliche amministrazioni in relazione
alle convenzioni di cui al comma 1, con conseguente chiusura del
predetto conto corrente di tesoreria centrale.
3. Per le finalita' di cui al presente articolo si provvede alla
sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento del tesoro e FormezPA, nel quale sono
definite le condizioni dell'anticipazione, prevedendo altresi',
qualora FormezPA non adempia al rimborso (( delle somme )) nei
termini stabiliti, sia le modalita' di recupero delle medesime somme
da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia
l'applicazione di interessi moratori. A tal fine il Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a trattenere le risorse
necessarie, fino a concorrenza della rata da rimborsare, a valere
sulle somme a qualunque titolo dovute dallo Stato a FormezPA. (( Con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono disciplinate
le modalita' di rafforzamento dei controlli e della rendicontazione
sull'utilizzo del Fondo di cui al comma 1. ))
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per
l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all'articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre
2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre
2020, n. 176.
Art. 9
Contratti a tempo determinato del Ministero della giustizia, proroga
per assunzioni presso il Ministero della transizione ecologica e
attuazione della legge 22 dicembre 2021, n. 227
1. All'articolo 11, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 9
giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2021, n. 113, dopo le parole «a tempo determinato», sono
aggiunte le seguenti: «, non rinnovabile,».
2. Il termine per l'assunzione di trecentocinquanta unita'
appartenenti all'area III posizione economica F1, previste
all'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018 n. 145,
relativo al triennio 2019-2021, e' differito al triennio 2021-2023.
3. Al fine di garantire l'attuazione della delega legislativa di
cui alla legge 22 dicembre 2021, n. 227, la Presidenza del Consiglio
dei ministri e' autorizzata ad incrementare la propria dotazione
organica di una posizione dirigenziale di prima fascia e di due
posizioni dirigenziali di seconda fascia e a indire una o piu'
procedure per il reclutamento di personale non dirigenziale, da
destinarsi anche all'Ufficio per le politiche in favore delle persone
con disabilita', nell'ambito delle facolta' assunzionali gia'
autorizzate ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga alle procedure di
cui all'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2013, n. 125.
4. Alla legge 22 dicembre 2021, n. 227, l'articolo 1, comma 5,
lettera g), l'articolo 2, comma 2, lettera g) e l'articolo 3, comma
2, sono abrogati.
5. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 3, pari a 333.102 euro per
l'anno 2022 e a 666.204 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si
provvede, quanto a 333.102 euro per l'anno 2022 mediante
corrispondente riduzione del (( Fondo per far fronte ad esigenze
indifferibili )) di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e, quanto a 666.204 euro annui a decorrere
dall'anno 2023, mediante utilizzo di parte delle risorse rivenienti
dalle abrogazioni delle disposizioni di cui al comma 4.
Art. 10
Disposizioni in materia di conferimento di incarichi
per il Piano nazionale di ripresa e resilienza
1. Fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni titolari di
interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, ivi
incluse le regioni e gli enti locali, in deroga al divieto di
attribuire incarichi retribuiti a lavoratori collocati in quiescenza
ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135, possono conferire ai soggetti collocati in quiescenza incarichi
ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, nei limiti delle risorse finanziarie gia' destinate per
tale finalita' nei propri bilanci, sulla base della legislazione
vigente, fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 4, 5 e 15
del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. (( La facolta' di
cui al primo periodo e' consentita anche per gli interventi previsti
nel Piano nazionale per gli investimenti complementari, nei programmi
di utilizzo dei Fondi per lo sviluppo e la coesione e negli altri
piani di investimento finanziati con fondi nazionali o regionali.
1-bis. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Per il personale in
quiescenza delle fondazioni liriche di cui al decreto legislativo 29
giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, il
divieto di conferimento di incarichi si applica al raggiungimento del
limite ordinamentale di eta' piu' elevato previsto per i dipendenti
pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165». ))
2. Al personale di cui al comma 1 possono essere conferiti gli
incarichi di cui all'articolo 31, comma 8, del (( codice dei
contratti pubblici, di cui al )) decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, nonche', in presenza di particolari esigenze alle quali non e'
possibile far fronte con personale in servizio e per il tempo
strettamente necessario all'espletamento delle procedure di
reclutamento del personale dipendente, l'incarico di responsabile
unico del procedimento di cui al comma 1 del medesimo articolo 31.
3. All'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 9
giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2021, n. 113, dopo le parole «le amministrazioni di cui al
comma 1» sono inserite le seguenti: «e i soggetti attuatori di
interventi previsti dal medesimo Piano».
4. Al fine di rafforzare la propria capacita' amministrativa, anche
nell'ambito degli interventi attuativi del Piano nazionale di ripresa
e resilienza, per il conferimento di incarichi professionali le
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con riferimento a procedure da
avviare e gia' avviate, possono ricorrere alle modalita' di selezione
di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
(( 4-bis. Al comma 7-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 9 giugno
2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2021, n. 113, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le
amministrazioni di cui al comma 1, qualora ravvisino potenziali
conflitti di interessi nell'esercizio dell'attivita' del
professionista, inseriscono nel contratto di assunzione la
sospensione dall'albo di appartenenza e dall'esercizio dell'attivita'
professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con
l'amministrazione pubblica. Nel contratto di assunzione e'
espressamente dichiarata l'insussistenza del conflitto di interessi
fra le mansioni attribuite dalla pubblica amministrazione e
l'esercizio dell'attivita' professionale».
4-ter. La disposizione di cui al comma 4-bis non si applica in caso
di contratti di prestazione professionale in corso, sottoscritti in
data certa anteriore a quella di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. ))
Art. 11
Potenziamento amministrativo delle regioni
e delle politiche di coesione
1. Al solo fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti
dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le regioni a
statuto ordinario che provvedono alla realizzazione degli interventi
previsti dai predetti progetti possono, in deroga all'articolo 9,
comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, assumere con
contratto a tempo determinato personale con qualifica non
dirigenziale in possesso di specifiche professionalita' per un
periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata
di attuazione dei progetti e comunque il termine del 31 dicembre
2026, nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato
dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi
tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di
dubbia esigibilita' stanziato nel bilancio di previsione, per la
percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella 1
di cui all'Allegato 1 al presente decreto. Le predette assunzioni
sono subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione
del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio. La spesa di
personale derivante dall'applicazione del presente comma non rileva
ai fini dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e
dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n.
296.
2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il
comma 179, e' aggiunto il seguente:
«179-bis. Le risorse finanziarie ripartite tra le
amministrazioni interessate sulla base del comma 180, e non impegnate
in ragione dell'insufficiente numero di idonei all'esito delle
procedure svoltesi in attuazione dell'articolo 10, comma 4, del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, o della mancata accettazione della
proposta di assunzione nel termine assegnato dall'amministrazione,
comunque non superiore a trenta giorni, possono essere destinate
dalle predette amministrazioni alla stipula di contratti di
collaborazione ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con soggetti in possesso di
professionalita' tecnica analoga a quella del personale non
reclutato. I contratti di collaborazione sono stipulati sulla base di
uno schema predisposto dall'Agenzia per la coesione territoriale che
definisce, in particolare, le modalita', anche temporali, della
collaborazione, comunque non superiori a trentasei mesi, e la soglia
massima della remunerazione, nei limiti di quanto stabilito dal
regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo,
di cui al decreto del direttore della (( predetta Agenzia n. 107 del
)) 8 giugno 2018.».
(( 2-bis. All'articolo 31-bis, comma 8, del decreto-legge 6
novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
dicembre 2021, n. 233, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I
singoli enti beneficiari, individuati dall'Agenzia per la coesione
territoriale a seguito della ricognizione dei fabbisogni, possono
comunicare la volonta' di procedere direttamente alla selezione e
alla contrattualizzazione dei collaboratori, in deroga a quanto
previsto dal primo periodo, sulla base di un contratto tipo
predisposto dall'Agenzia stessa nel rispetto dell'articolo 7, commi 6
e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In questo
caso le corrispondenti risorse sono trasferite dall'Agenzia agli enti
beneficiari. L'Agenzia per la coesione territoriale provvede al
periodico monitoraggio dell'attivita' concretamente svolta dal
personale». ))
Art. 12
Potenziamento della Scuola Nazionale dell'Amministrazione
1. Al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, sono apportate
le seguenti modificazioni:
0a) (( all'articolo 4, comma 1, la lettera c-bis) e' sostituita
dalla seguente:
«c-bis) il Vicepresidente, se nominato» ));
a) all'articolo 6, comma 1, dopo le parole «Il Comitato di
gestione e' composto dal Presidente, che lo presiede,» sono inserite
le seguenti: «dal Vicepresidente,»;
(( b) all'articolo 7, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Il Presidente nomina un Vicepresidente che lo
sostituisce in caso di assenza o impedimento e svolge le funzioni
delegategli dal Presidente.
4-ter. Il Vicepresidente e' scelto tra le medesime categorie di
soggetti di cui al comma 1. L'incarico del Vicepresidente cessa con
la nomina del nuovo Presidente. Il Vicepresidente puo' essere
confermato per una sola volta. Se dipendente pubblico o docente
universitario, per l'intera durata dell'incarico, se svolta a tempo
pieno, e' collocato nella posizione di fuori ruolo, di aspettativa o
di comando, secondo i rispettivi ordinamenti. Ove l'incarico non sia
a tempo pieno, e' svolto conformemente ai rispettivi ordinamenti di
appartenenza, senza collocamento in una delle predette posizioni»;
b-bis) all'articolo 8, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il Segretario generale e' nominato, sentito il Presidente, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro per
la pubblica amministrazione a tal fine delegato, ai sensi
dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165. Conseguentemente, la dotazione organica della Presidenza del
Consiglio dei ministri e' aumentata di una unita' dirigenziale di
livello generale. Il Segretario generale dura in carica quattro anni
e puo' essere confermato»;
c) all'articolo 11, dopo il comma 2 e' aggiunto )) il seguente:
«2-bis. La Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzata
a reclutare, dall'anno 2023, con contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali e
con corrispondente aumento della dotazione organica del personale non
dirigenziale, ventotto unita' di personale non dirigenziale, da
inquadrare nella categoria A, posizione economica F1, mediante
apposite procedure selettive, nell'ambito delle quali possono essere
valorizzate le esperienze lavorative maturate dai titolari di
contratti stipulati nell'ultimo triennio per lo svolgimento di
attivita' di tutoraggio ai sensi del comma 1-bis. A tal fine e'
autorizzata la spesa di euro 1.916.248 annui a decorrere dall'anno
2023.»;
d) all'articolo 12:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. La Scuola ha sede in Roma. Le attivita' della Scuola
possono svolgersi presso la sede distaccata di Caserta e presso poli
formativi localizzati sul territorio nazionale.»;
2) al comma 2, dopo le parole «di una sede distaccata» sono
aggiunte le seguenti: «o di un polo formativo»;
3) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Dall'istituzione dei poli formativi non derivano
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ai connessi
adempimenti (( della Scuola )) quest'ultima provvede con le risorse
umane, strumentali e finanziarie gia' previste a legislazione
vigente.»;
e) all'articolo 13, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Al fine di assicurare alla Scuola lo svolgimento delle
attivita' previste all'articolo 3, comma 1, del presente decreto, la
Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzata a reclutare,
dall'anno 2023, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali e
attraverso procedure concorsuali pubbliche, ai sensi dell'articolo
35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente
pari a trenta unita' di personale di categoria A, profilo
professionale di specialista esperto di formazione, comunicazione e
sistemi di gestione, posizione economica F3 e a trenta unita' di
personale di categoria B, profilo di assistente specialista,
posizione economica F3, con corrispondente incremento della dotazione
organica del personale non dirigenziale della Presidenza del
Consiglio dei ministri. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro
3.974.422 annui a decorrere dall'anno 2023.
2-ter. Dal 1° giugno 2022 e fino al 31 dicembre 2026, presso la
Scuola opera un contingente di personale in possesso di specifiche
competenze utili allo svolgimento (( delle attivita' istituzionali
della Scuola stessa )), assunto, previo svolgimento di selezioni
pubbliche comparative, con contratti di lavoro subordinato a tempo
determinato.
2-quater. Il contingente di personale di cui al comma 2-ter non
puo' superare le venti unita' della categoria B, posizione economica
F3, del contratto collettivo nazionale della Presidenza del Consiglio
dei ministri, ripartite in dieci unita' per le attivita' di supporto
alla didattica e dieci unita' per le attivita' di supporto alla
gestione amministrativa, riferite ai compiti della Scuola in materia
di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, alle
procedure concorsuali che la Scuola svolge e alle funzioni di
reingegnerizzazione dei processi di lavoro.
2-quinquies. La durata dei contratti di lavoro subordinato a
tempo determinato di cui al comma 2-ter, i quali non sono
rinnovabili, non puo' essere superiore a trentasei mesi.
2-sexies. Per l'attuazione dei commi 2-ter, 2-quater e
2-quinquies e' autorizzata la spesa di euro 705.487 per l'anno 2022 e
di euro 1.209.405 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.
2-septies. Per il potenziamento e lo sviluppo dei compiti della
Scuola connessi all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza, delle funzioni relative alle procedure concorsuali e di
quelle relative alla reingegnerizzazione dei processi di lavoro, la
dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei
ministri e' aumentata di due unita' dirigenziali di livello non
generale. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma,
in sede di prima applicazione possono essere conferiti incarichi
dirigenziali ai sensi (( dell'articolo 19, commi 6 o 5-bis )), del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai
relativi limiti percentuali vigenti nell'ambito della Presidenza del
Consiglio dei ministri. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro
176.576 per l'anno 2022 e di euro 353.152 a decorrere dall'anno 2023.
2-octies. La Scuola provvede ai costi per la gestione dei
concorsi pubblici e per le spese di funzionamento indotte dal
reclutamento del personale di cui ai commi 2-bis e seguenti
nell'ambito delle risorse derivanti dal contributo finanziario
ordinario dello Stato disponibile a legislazione vigente.»;
(( e-bis) all'articolo 14, al comma 2 e' premesso il seguente:
«1-ter. Il Vicepresidente, se dipendente di pubbliche
amministrazioni o docente universitario, ove l'incarico non sia
svolto a tempo pieno, conserva il trattamento economico in godimento,
incrementato da un'indennita' di carica stabilita con decreto del
Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Ove l'incarico sia svolto a tempo
pieno, al Vicepresidente compete un trattamento economico determinato
con le modalita' di cui al periodo precedente. Per la figura del
Vicepresidente e' autorizzata la spesa di 150.362 euro per l'anno
2022 e di 301.263 euro annui a decorrere dall'anno 2023»;
e-ter) all'articolo 14, il comma 1-bis e' abrogato. ))
2. All'articolo 16 del decreto del (( regolamento di cui al ))
Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, i commi 4 e 5 sono
abrogati.
(( 2-bis. All'articolo 21, comma 4, quarto periodo, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: «Fino al 31 dicembre
2026,» sono soppresse. ))
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, (( lettere c),
e) ed e-bis) )), pari a euro 1.032.425 per l'anno 2022, a euro
7.754.490 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 e a euro 6.545.085
annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede quanto a 1.032.425 per
l'anno 2022 e euro 4.500.000 annui a decorrere dall'anno 2023
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto a euro
3.254.490 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 e euro 2.045.085
annui a decorrere dall'anno 2027 mediante corrispondente riduzione
delle risorse iscritte sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 365,
lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232. (( Agli oneri
derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera b-bis), pari ad euro
165.269 per l'anno 2022 e ad euro 330.537 a decorrere dall'anno 2023,
si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ))
Art. 13
Durata e disciplina del corso di formazione iniziale per i
consiglieri penitenziari nominati all'esito dei concorsi banditi
nell'anno 2020
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, del
decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, i consiglieri
penitenziari nominati in esito ai concorsi (( banditi con decreto del
direttore generale del personale e delle risorse del Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia del
5 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie
speciale, n. 39 del 19 maggio 2020, nonche' con decreti del direttore
generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei
provvedimenti del giudice minorile del Dipartimento per la giustizia
minorile e di comunita' del Ministero della giustizia del 28 agosto
2020, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie
speciale, n. 74 del 22 settembre 2020 e n. 78 )) del 6 ottobre 2020,
svolgono il corso di formazione iniziale in dodici mesi e sostengono
gli esami validi anche ai fini del superamento della prova al termine
del primo semestre e quelli per la formulazione del giudizio di
idoneita' al termine del secondo semestre del corso.
2. Per i consiglieri penitenziari nominati in esito ai concorsi
indicati al comma 1, le materie e le modalita' di svolgimento del
corso di formazione iniziale, le modalita' degli esami previsti
durante e al termine del corso e i criteri di determinazione (( della
posizione )) in ruolo dei funzionari risultati idonei sono stabiliti
con decreto del Ministro della giustizia in deroga all'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art. 14
Disposizioni in materia di Universita' e ricerca
1. Al fine di dare attuazione alle misure di cui all'Investimento
1.2 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e
resilienza, nel periodo di esecuzione del piano, a seguito di avvisi
pubblicati dal Ministero dell'universita' e della ricerca, le
universita' possono procedere alla copertura di posti di ricercatore
a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, mediante le procedure di cui
all'articolo 1, comma 9, primo periodo, della legge 4 novembre 2005,
n. 230, riservate a studiosi che hanno ottenuto un Sigillo di
Eccellenza (Seal of Excellence) a seguito della partecipazione a
bandi, emanati nell'ambito dei Programmi quadro Horizon 2020 ed
Horizon Europe negli anni 2022 o precedenti, relativi alle Azioni
Marie Sklodowska-Curie (MSCA). Alle procedure di cui al (( primo
periodo del presente comma non si applica il terzo periodo del comma
9 dell'articolo 1 )) della legge 4 novembre 2005, n. 230. Gli enti
pubblici di ricerca, a seguito di avvisi pubblicati dal Ministero
dell'universita' e della ricerca, possono assumere gli studiosi di
cui al primo periodo, anche mediante le procedure di cui all'articolo
20, comma 3, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127. Alla
copertura degli oneri previsti dal presente comma si provvede nei
limiti delle risorse assegnate all'investimento M4C2- 1.2, pari a 600
milioni di euro.
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, le chiamate di cui
all'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230,
relative ai vincitori dei programmi di ricerca dello European
Research Council avvengono anche in deroga alle facolta' assunzionali
e comunque nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 297,
lettera c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, assegnate alle
universita' statali secondo il riparto del fondo per il finanziamento
ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24
dicembre 1993, n. 537.
3. Il conseguimento di finanziamenti nell'ambito dei programmi di
ricerca di cui al comma 2 e' considerato merito eccezionale ai sensi
dell'articolo 16 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e
non richiede la valutazione di cui al comma 3 del medesimo articolo
16. Gli enti pubblici di ricerca, a seguito di avvisi pubblicati dal
Ministero dell'universita' e della ricerca e comunque nei limiti
delle proprie disponibilita' di bilancio, nel periodo di attuazione
del Piano nazionale di ripresa e resilienza possono assumere per
chiamata diretta i vincitori dei programmi di ricerca di cui al primo
periodo, anche in deroga ai limiti quantitativi dell'articolo 16,
comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.
4. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono definite misure operative specifiche per le
chiamate e le assunzioni di cui al presente articolo finalizzate ad
incentivare l'accoglimento dei ricercatori presso le universita'
italiane, statali e non statali legalmente riconosciute, gli istituti
di istruzione universitaria a ordinamento speciale e gli enti
pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25
novembre 2016, n. 218.
(( 4-bis. All'articolo 6, comma 2, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, le
parole: «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni». La
disposizione di cui al primo periodo si applica anche al mandato dei
componenti del Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di
valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), in
carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
4-ter. All'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti:
«Nell'ambito dell'area di contrattazione per il personale docente e'
istituito il profilo professionale del ricercatore, a tempo
determinato e indeterminato, con preminenti funzioni di ricerca
nonche' obblighi didattici nel limite massimo del 50 per cento
dell'orario di lavoro, al quale non puo' essere affidata la piena
responsabilita' didattica di cattedre di docenza. Nei limiti delle
facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente, le
istituzioni di cui all'articolo 1 individuano i posti da ricercatore
nell'ambito delle relative dotazioni organiche»;
b) al comma 8, dopo la lettera l) sono aggiunte le seguenti:
«l-bis) programmazione triennale dei fabbisogni di personale,
decentramento delle procedure di reclutamento a livello di singola
istituzione e previsione del ciclo di reclutamento di durata
corrispondente a quella dell'offerta formativa e conseguente
disciplina della mobilita' del personale, anche in deroga, quanto al
personale docente, all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
l-ter) facolta' di disciplinare l'istituzione di cattedre a
tempo definito, con impegno orario pari al 50 per cento delle
cattedre a tempo pieno, nell'ambito della dotazione organica delle
istituzioni di cui all'articolo 1, con l'applicazione al relativo
personale della disciplina di cui agli articoli 5, 7, 9 e 11 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salva diversa disciplina
contrattuale».
4-quater. Nell'ambito dei processi di statizzazione di cui
all'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
l'Elenco A e l'Elenco B previsti dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 9 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 258 del 28 ottobre 2021, sono mantenuti, con vigenza
triennale a decorrere dalla data di approvazione, quali graduatorie
valide ai fini del reclutamento a tempo indeterminato di personale
per la sola istituzione che li costituisce, nonche' quali graduatorie
d'istituto valide ai fini del reclutamento a tempo determinato da
parte di tutte le istituzioni dell'alta formazione artistica,
musicale e coreutica. ))
5. All'articolo 12 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233,
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«(( 1-bis )). Le risorse di cui al comma 1, (( secondo periodo
)), non costituiscono incremento del fondo di cui all'articolo 18,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 68 del 2012, e non
concorrono al computo della percentuale a carico delle regioni, con
risorse proprie, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera c), del
medesimo decreto legislativo n. 68 del 2012.»
6. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 gennaio
2008, n. 21, la parola «due» e' sostituita dalla seguente: «tre».
(( 6-bis. Al fine di garantire la corretta attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito della Missione 4,
Componente 1, Riforma 1.5, del suddetto Piano, l'articolo 15 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, e' sostituito dal seguente:
«Art. 15. (Gruppi e settori scientifico-disciplinari). - 1. Entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione il Ministro, con proprio decreto di natura non
regolamentare, su proposta del Consiglio universitario nazionale
(CUN), definisce, secondo criteri di affinita' e attinenza
scientifica, formativa e culturale, i gruppi scientifico-disciplinari
e le relative declaratorie.
2. I gruppi scientifico-disciplinari:
a) sono utilizzati ai fini delle procedure per il conseguimento
dell'abilitazione di cui all'articolo 16 e delle procedure di cui
agli articoli 18 e 24;
b) sono il riferimento per l'inquadramento dei professori di
prima e seconda fascia e dei ricercatori;
c) possono essere articolati in settori scientifico-disciplinari
che concorrono alla definizione degli ordinamenti didattici di cui
all'articolo 17, commi 95 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n.
127, e all'indicazione della relativa afferenza dei professori di
prima e seconda fascia e dei ricercatori;
d) sono il riferimento per l'adempimento degli obblighi didattici
da parte del docente.
3. Il numero dei gruppi scientifico-disciplinari non puo' essere
superiore a quello dei settori concorsuali di cui al decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 855 del
30 ottobre 2015, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 271 del 20 novembre 2015.
4. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede anche alla
riconduzione dei settori scientifico-disciplinari ai gruppi
scientifico-disciplinari, nonche' alla razionalizzazione e
all'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari di cui
all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.
5. L'aggiornamento dei gruppi e dei settori
scientifico-disciplinari e' effettuato con decreto del Ministro, su
proposta del CUN, con cadenza triennale. In assenza della proposta
del CUN entro sei mesi dalla scadenza del termine previsto per
l'aggiornamento, si provvede con decreto del Ministro».
6-ter. Alle procedure per il conseguimento dell'abilitazione
scientifica nazionale, di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre
2010, n. 240, relative alla tornata 2021-2023, continuano ad
applicarsi, in ogni caso, le norme vigenti prima della data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 15
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-bis
del presente articolo, le procedure di cui agli articoli 18 e 24
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonche' l'inquadramento dei
professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori restano
riferiti ai macrosettori e ai settori concorsuali secondo le norme
vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Fatto salvo quanto stabilito al
primo periodo, a decorrere dalla data di adozione del decreto di cui
al comma 1 dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
come modificato dal comma 6-bis del presente articolo, i riferimenti
ai settori concorsuali ed ai macrosettori concorsuali contenuti in
disposizioni legislative e regolamentari si intendono riferiti ai
gruppi scientifico-disciplinari.
6-quater. All'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, il
comma 99 e' abrogato.
6-quinquies. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 6 novembre
2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre
2021, n. 233, le parole: «decreti di cui all'articolo 17, comma 99,
della legge 15 maggio 1997, n. 127» sono sostituite dalle seguenti:
«decreti di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 30 dicembre
2010, n. 240».
6-sexies. All'articolo 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n.
230, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, la parola: «frontale», ovunque ricorre, e'
sostituita dalle seguenti: «per lo svolgimento dell'insegnamento
nelle varie forme previste»;
b) al terzo periodo:
1) la parola: «frontale» e' sostituita dalle seguenti: «per lo
svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste»;
2) dopo le parole: «della diversita' dei» sono inserite le
seguenti: «gruppi e dei»;
3) le parole: «decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti:
«regolamento di ateneo, ai sensi dell'articolo 6, comma 9, della
legge 9 maggio 1989, n. 168».
6-septies. Al fine di dare attuazione alle misure di cui alla
Riforma 1.1 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di
ripresa e resilienza, l'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n.
240, e' sostituito dal seguente:
«Art. 22. (Contratti di ricerca). - 1. Le universita', gli enti
pubblici di ricerca e le istituzioni il cui diploma di
perfezionamento scientifico e' stato riconosciuto equipollente al
titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
possono stipulare, ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici
progetti di ricerca, contratti di lavoro a tempo determinato,
denominati 'contratti di ricerca', finanziati in tutto o in parte con
fondi interni ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che
privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.
2. I contratti di ricerca hanno durata biennale e possono essere
rinnovati una sola volta per ulteriori due anni. Nel caso di progetti
di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i
contratti di ricerca hanno durata biennale prorogabile fino a un
ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli
obiettivi e alla tipologia del progetto. La durata complessiva dei
contratti di cui al presente articolo, anche se stipulati con
istituzioni differenti, non puo', in ogni caso, essere superiore a
cinque anni. Ai fini della durata complessiva del contratto di cui al
presente articolo, non sono presi in considerazione i periodi
trascorsi in aspettativa per maternita' o paternita' o per motivi di
salute secondo la normativa vigente.
3. Le istituzioni di cui al comma 1 disciplinano, con apposito
regolamento, le modalita' di selezione per il conferimento dei
contratti di ricerca mediante l'indizione di procedure di selezione
relative ad una o piu' aree scientifiche rientranti nel medesimo
gruppo scientifico-disciplinare ovvero, per gli enti pubblici di
ricerca, di procedure di selezione relative ad una o piu' aree
scientifiche o settori tecnologici di cui all'articolo 12 del decreto
legislativo 29 settembre 1999, n. 381, volte a valutare l'aderenza
del progetto di ricerca proposto all'oggetto del bando e il possesso
di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento
dell'attivita' di ricerca oggetto del contratto, nonche' le modalita'
di svolgimento dello stesso. Il bando di selezione, reso pubblico
anche per via telematica nel sito internet dell'ateneo, dell'ente o
dell'istituzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca e
dell'Unione europea, contiene informazioni dettagliate sulle
specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e
sul trattamento economico e previdenziale.
4. Possono concorrere alle selezioni di cui al comma 3
esclusivamente coloro che sono in possesso del titolo di dottore di
ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero, ovvero, per i
settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica,
con esclusione del personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato,
delle istituzioni di cui al comma 1, nonche' di coloro che hanno
fruito di contratti di cui all'articolo 24. Possono altresi'
concorrere alle selezioni coloro che sono iscritti al terzo anno del
corso di dottorato di ricerca ovvero che sono iscritti all'ultimo
anno del corso di specializzazione di area medica, purche' il
conseguimento del titolo sia previsto entro i sei mesi successivi
alla data di pubblicazione del bando di selezione.
5. Gli enti pubblici di ricerca possono consentire l'accesso alle
procedure di selezione di cui al comma 3 anche a coloro che sono in
possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo allo
svolgimento di attivita' di ricerca, fermo restando che i titoli di
cui al comma 4 costituiscono titolo preferenziale ai fini della
formazione delle relative graduatorie. Il periodo svolto come
titolare di contratto di ricerca e' utile ai fini della previsione di
cui all'articolo 20 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127.
6. L'importo del contratto di ricerca di cui al presente articolo
e' stabilito in sede di contrattazione collettiva, in ogni caso in
misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore
confermato a tempo definito. La spesa complessiva per l'attribuzione
dei contratti di cui al presente articolo non puo' essere superiore
alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per l'erogazione
degli assegni di ricerca, come risultante dai bilanci approvati.
7. Il contratto di ricerca non e' cumulabile con borse di studio o
di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o
straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilita'
internazionale per motivi di ricerca.
8. Il contratto di ricerca non e' compatibile con la frequenza di
corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di
ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, e
comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il
dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.
9. I contratti di ricerca non danno luogo a diritto di accesso al
ruolo dei soggetti di cui al comma 1, ne' possono essere computati ai
fini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017,
n. 75».
6-octies. All'articolo 35, comma 3, lettera e-ter), del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «master universitario di
secondo livello» sono aggiunte le seguenti: «o l'essere stati
titolari per almeno due anni di contratti di ricerca di cui
all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240»;
b) al secondo periodo, dopo le parole: «master universitario di
secondo livello» sono inserite le seguenti: «o al contratto di
ricerca».
6-novies. Le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica possono stipulare contratti di ricerca di cui all'articolo
22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dal comma
6-septies del presente articolo, mediante l'indizione di procedure di
selezione relative ad uno o piu' settori artistico-disciplinari,
esclusivamente ricorrendo a finanziamenti esterni a totale copertura
dei costi della posizione. Per i cinque anni successivi alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica
possono consentire l'accesso alle procedure per la stipula di
contratti di ricerca anche a coloro che sono in possesso di
curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di
attivita' di ricerca, fermo restando che i titoli di cui all'articolo
22, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito
dal comma 6-septies del presente articolo, costituiscono titolo
preferenziale ai fini della formazione delle relative graduatorie.
6-decies. Al fine di dare attuazione alle misure di cui alla
Riforma 1.1 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di
ripresa e resilienza, all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Ciascuna universita', nell'ambito della programmazione
triennale, vincola risorse corrispondenti ad almeno un terzo degli
importi destinati alla stipula dei contratti di cui al comma 1, in
favore di candidati che per almeno trentasei mesi, anche
cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o
svolto attivita' di ricerca sulla base di formale attribuzione di
incarichi, escluse le attivita' a titolo gratuito, presso universita'
o istituti di ricerca, italiani o stranieri, diversi da quella che ha
emanato il bando»;
b) al comma 2:
1) all'alinea, dopo le parole: «I destinatari» sono inserite le
seguenti: «dei contratti di cui al comma 1»;
2) alla lettera a), le parole: «settore concorsuale» sono
sostituite dalle seguenti: «gruppo scientifico-disciplinare»;
3) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, nonche' dei soggetti che abbiano gia' usufruito, per almeno un
triennio, dei contratti di cui al comma 3»;
4) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) deliberazione della chiamata del vincitore da parte
dell'universita' al termine dei lavori della commissione
giudicatrice. Il contratto per la funzione di ricercatore
universitario a tempo determinato e' stipulato entro il termine
perentorio di novanta giorni dalla conclusione della procedura di
selezione. In caso di mancata stipulazione del contratto, per i tre
anni successivi l'universita' non puo' bandire nuove procedure di
selezione per il medesimo gruppo scientifico-disciplinare in
relazione al dipartimento interessato»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il contratto per ricercatore universitario a tempo
determinato ha una durata complessiva di sei anni e non e'
rinnovabile. Il conferimento del contratto e' incompatibile con
qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti
pubblici o privati, con la titolarita' di contratti di ricerca anche
presso altre universita' o enti pubblici di ricerca, con le borse di
dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio a qualunque
titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso
in cui questa sia finalizzata alla mobilita' internazionale per
motivi di ricerca. Ai fini della durata del rapporto instaurato con
il titolare del contratto, i periodi trascorsi in aspettativa per
maternita', paternita' o per motivi di salute secondo la normativa
vigente non sono computati, su richiesta del titolare del contratto»;
d) al comma 4, le parole: «di cui al comma 3, lettere a) e b),»
sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 3»;
e) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Nell'ambito delle risorse disponibili per la
programmazione, a partire dalla conclusione del terzo anno e per
ciascuno dei successivi anni di titolarita' del contratto,
l'universita' valuta, su istanza dell'interessato, il titolare del
contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica
nazionale di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di
professore di seconda fascia, ai sensi dell'articolo 18, comma 1,
lettera e). La valutazione si svolge in conformita' agli standard
qualitativi riconosciuti a livello internazionale, individuati con
apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con
decreto del Ministro. Alla procedura e' data pubblicita' nel sito
internet dell'ateneo. In caso di esito positivo della valutazione, il
titolare del contratto e' inquadrato nel ruolo di professore di
seconda fascia. La programmazione di cui all'articolo 18, comma 2,
assicura la disponibilita' delle risorse necessarie in caso di esito
positivo della procedura di valutazione»;
f) il comma 5-bis e' sostituito dal seguente:
«5-bis. La valutazione di cui al comma 5 prevede, in ogni caso,
lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del gruppo
scientifico-disciplinare di riferimento»;
g) il comma 7 e' abrogato;
h) al comma 8:
1) il primo periodo e' soppresso;
2) al secondo periodo, le parole: «lettera b),» sono soppresse;
i) al comma 9, le parole: «, lettere a) e b),» sono soppresse;
l) al comma 9-ter, le parole: «, lettera b),», ovunque ricorrono,
e la parola: «triennale» sono soppresse;
m) dopo il comma 9-ter e' aggiunto il seguente:
«9-quater. L'attivita' didattica, di ricerca e di terza
missione, svolta dai ricercatori di cui al comma 3, concorre alla
valutazione delle politiche di reclutamento svolta dall'ANVUR, ai
fini dell'accesso alla quota di finanziamento premiale a valere sul
Fondo per il finanziamento ordinario delle universita' ai sensi
dell'articolo 60, comma 01, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98».
6-undecies. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 18, comma 3, le parole da: «, lettera b)» fino
alla fine del comma sono soppresse;
b) all'articolo 29, comma 5, le parole: «lettera b),» sono
soppresse.
6-duodecies. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi
6-decies e 6-undecies si provvede nell'ambito delle risorse
assunzionali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
6-terdecies. Ferma restando la possibilita' di indire procedure per
il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi
dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sulla base delle risorse e
nei periodi di riferimento dei piani straordinari di cui all'articolo
1, comma 400, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 6,
comma 5-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,
all'articolo 238 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonche'
all'articolo 1, comma 297, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per
i dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, le universita' possono altresi'
indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo
determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Alle procedure di cui al primo periodo e ai contratti stipulati
nell'ambito delle stesse continuano ad applicarsi le disposizioni di
cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima
della data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. Le universita' possono utilizzare le risorse
relative ai piani straordinari di cui al primo periodo anche al fine
di stipulare contratti da ricercatore a tempo determinato ai sensi
dell'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come
modificato dal comma 6-decies del presente articolo.
6-quaterdecies. Per i centottanta giorni successivi alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
limitatamente alle risorse gia' programmate alla predetta data,
ovvero deliberate dai rispettivi organi di governo entro il predetto
termine di centottanta giorni, le universita', le istituzioni il cui
diploma di perfezionamento scientifico e' riconosciuto equipollente
al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, e gli enti pubblici di ricerca possono indire procedure per il
conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 15
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dal comma 6-bis
del presente articolo, i contratti di ricerca di cui all'articolo 22
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dal comma
6-septies del presente articolo, sono stipulati con riferimento ai
macrosettori e ai settori concorsuali secondo le norme vigenti prima
della data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
6-quinquiesdecies. Ferma restando la possibilita' di ricorrere al
finanziamento, anche parziale, dei contratti di ricerca di cui
all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito
dal comma 6-septies del presente articolo, a valere sulle risorse del
Piano nazionale di ripresa e resilienza, per i trentasei mesi
successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, le universita' possono indire procedure per il
reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi
dell'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, in attuazione delle misure
previste dal medesimo Piano, nonche' di quelle previste dal Programma
nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027.
6-sexiesdecies. Alle procedure di cui all'articolo 24, comma 3,
lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, gia' bandite
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui
alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
6-septiesdecies. Per i trentasei mesi successivi alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le
universita' riservano una quota non inferiore al 25 per cento delle
risorse destinate alla stipula dei contratti di cui all'articolo 24
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma
6-decies del presente articolo, ai soggetti che sono, o sono stati
nei tre anni antecedenti la data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, titolari di contratti da
ricercatore a tempo determinato, di cui all'articolo 24, comma 3,
lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, o ai soggetti che
sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni,
titolari di uno o piu' assegni di ricerca di cui all'articolo 22
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
6-duodevicies. Nei trentasei mesi successivi alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai
soggetti che sono stati, per almeno tre anni, titolari di contratti
da ricercatore universitario ai sensi dell'articolo 24, comma 3,
lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente
prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, e che stipulano un contratto ai sensi dell'articolo
24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma
6-decies del presente articolo, e' riconosciuto, a richiesta, ai fini
dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a tre anni. Nei casi
di cui al primo periodo, la valutazione di cui all'articolo 24, comma
5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, avviene non prima di dodici
mesi dalla presa di servizio. Nei trentasei mesi successivi alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
ai soggetti che sono stati titolari, per un periodo non inferiore a
tre anni, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge
30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e
che stipulano un contratto ai sensi dell'articolo 24 della legge 30
dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-decies del
presente articolo, e' riconosciuto, a richiesta, ai fini
dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a due anni.
6-undevicies. Il limite temporale di dodici anni di cui
all'articolo 22, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel
testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, continua ad applicarsi ai rapporti
instaurati ai sensi degli articoli 22 e 24, comma 3, lettere a) e b),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. Non rientrano nel computo del predetto limite i rapporti
instaurati ai sensi degli articoli 22 e 24, comma 3, della legge 30
dicembre 2010, n. 240, come modificati dal presente articolo.
L'esclusione dalle procedure di cui all'articolo 24 della legge 30
dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-decies del
presente articolo, disposta ai sensi dello stesso comma 6-decies,
lettera b), numero 3), non si applica ai titolari dei contratti
stipulati ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n.
240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
6-vicies. Al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi
dell'Investimento 6 della Missione 1, Componente 2, del Piano
nazionale di ripresa e resilienza, dopo l'articolo 24-bis della legge
30 dicembre 2010, n. 240, e' inserito il seguente:
«Art. 24-ter. (Tecnologi a tempo indeterminato). - 1. Nell'ambito
delle risorse disponibili per la programmazione, nonche' nei limiti
delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente, al
fine di svolgere attivita' professionali e gestionali di supporto e
coordinamento della ricerca, di promozione del processo di
trasferimento tecnologico, di progettazione e di gestione delle
infrastrutture, nonche' di tutela della proprieta' industriale, le
universita' possono assumere personale di elevata professionalita'
con qualifica di tecnologo a tempo indeterminato.
2. Il rapporto di lavoro del personale di cui al comma 1 e'
disciplinato nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro
del comparto istruzione e ricerca, in un'apposita sezione, prendendo
a riferimento il trattamento economico non inferiore a quello
spettante al personale di categoria EP.
3. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca sono
definiti, nel rispetto delle condizioni e delle modalita' di
reclutamento stabilite dall'articolo 35 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 19, comma 3-bis, del
decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, i requisiti, i
titoli, non inferiori al titolo di laurea magistrale, e le modalita'
delle procedure concorsuali per le assunzioni di cui al presente
articolo. Nell'ambito dei titoli e' valorizzata la precedente
esperienza professionale quale tecnologo a tempo determinato di cui
all'articolo 24-bis».
6-vicies semel. In via di prima applicazione e comunque entro
trentasei mesi dall'adozione del decreto di cui al comma 3
dell'articolo 24-ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240, introdotto
dal comma 6-vicies del presente articolo, le procedure concorsuali di
cui al medesimo articolo 24-ter prevedono una riserva, pari al 50 per
cento dei posti messi a bando, per il personale, assunto con
contratto a tempo indeterminato, dell'area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazioni dati, che ha svolto per almeno
tre anni documentata attivita' di supporto tecnico-scientifico alla
ricerca, attivita' di progettazione e di gestione delle
infrastrutture e attivita' di trasferimento tecnologico ovvero
compiti di supporto tecnico-scientifico alle attivita' di ricerca,
didattica e terza missione presso l'ateneo nel quale presta servizio,
nonche' per il personale che ha prestato servizio come tecnologo a
tempo determinato di cui all'articolo 24-bis della legge 30 dicembre
2010, n. 240.
6-vicies bis. Al fine di potenziare le misure volte a dare
attuazione al PNRR negli specifici ambiti di competenza, il personale
dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia gia' inquadrato
nel ruolo ad esaurimento previsto dall'articolo 6, comma 7, del
decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, entro il termine di
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, puo' optare per il passaggio nei
ruoli dei ricercatori e tecnologi con conseguente applicazione del
contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto istruzione e
ricerca. Alla copertura dei costi connessi al passaggio nei ruoli dei
ricercatori e tecnologi, quantificati in euro 21.140,03 a decorrere
dall'anno 2022, si provvede a valere sulla quota di spettanza
dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, di cui al primo
periodo della lettera a) del comma 310 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2021, n. 234. L'inquadramento del personale nei primi due
livelli di ricercatore e tecnologo e' disciplinato ai sensi
dell'articolo 11, comma 3-ter, del decreto legisaltivo 25 novembre
2016, n. 218. I ricercatori geofisici del ruolo ad esaurimento sono
inquadrati nel ruolo dei ricercatori e tecnologi del terzo livello
degli enti pubblici di ricerca.
6-vicies ter. All'articolo 1, comma 1, della legge 30 novembre
1989, n. 398, le parole: «, per lo svolgimento di attivita' di
ricerca dopo il dottorato» sono soppresse.
6-vicies quater. Le risorse del Piano nazionale di ripresa e
resilienza indicate nell'ambito dei bandi in essere alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
adottati in applicazione dell'articolo 1 della legge 14 novembre
2000, n. 338, possono essere destinate, attraverso successivo bando
del Ministero dell'universita' e della ricerca, da adottare anche in
deroga alle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 1
della legge 14 novembre 2000, n. 338, anche all'acquisizione da parte
dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 338 del
2000, nonche' di altri soggetti pubblici e privati, della
disponibilita' di posti letto per studenti universitari, mediante
l'acquisizione del diritto di proprieta' o, comunque, l'instaurazione
di un rapporto di locazione a lungo termine, ovvero per finanziare
interventi di adeguamento delle residenze universitarie agli standard
di cui alla comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre
2019 (COM(2019) 640 final) sul Green Deal europeo, recepiti nel Piano
nazionale di ripresa e resilienza. Agli acquisti di cui al presente
comma non si applica la disposizione di cui all'articolo 12, comma 1,
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. ))
Art. 15
Rafforzamento della struttura organizzativa dell'ANPAL
1. Al fine di potenziare le funzioni di coordinamento della rete
dei servizi per le politiche del lavoro, all'articolo 4 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150, dopo il comma 4 sono inseriti
i seguenti:
«4-bis. A decorrere dall'anno 2022 la dotazione organica
dell'ANPAL vigente alla data di entrata in vigore della presente
disposizione e' incrementata di un numero complessivo di 43 unita' di
personale, di cui due dirigenti di livello dirigenziale generale, un
dirigente di livello dirigenziale non generale e 40 unita'
appartenenti (( all'Area III, posizione economica )) F1. L'ANPAL e'
autorizzata, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, e in
deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere, con contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato, il contingente di personale
di cui al primo periodo. Il contingente di personale di livello non
dirigenziale e' assunto tramite l'avvio di procedure concorsuali
pubbliche ovvero l'utilizzo di graduatorie esistenti.
4-ter. Per l'assunzione del contingente di personale di cui al
comma 4-bis e' autorizzata una spesa pari ad euro 1.283.627 per
l'anno 2022 (( e ad )) euro 2.200.503 a decorrere dall'anno 2023. E',
altresi', autorizzata, per l'anno 2022, una spesa pari ad euro
100.000 per l'espletamento delle relative procedure concorsuali
pubbliche.
4-quater. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione
del comma 4-ter si provvede a valere sugli stanziamenti ordinari del
bilancio dell'ANPAL, con corrispondente utilizzo delle entrate
accertate annualmente rivenienti dal Fondo di cui all'articolo 9,
comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, (( n. 236 ))».
(( Art. 15-bis
Disposizioni in materia di patronati
1. All'articolo 36, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, le parole: «", fermo restando che la immediata
regolarizzazione del citato mandato ai sensi della normativa vigente
deve intervenire una volta cessata l'attuale situazione emergenziale
prima della formalizzazione della relativa pratica all'istituto
previdenziale» sono soppresse.
2. Allo scopo di semplificare la procedura di conferimento del
mandato agli istituti di patronato, concorrendo a velocizzare gli
adempimenti a loro carico, anche nell'ottica della piena attuazione
degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e
resilienza, gli istituti di patronato possono acquisire anche in via
telematica, nel rispetto dell'articolo 64, comma 2-quater, del codice
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il mandato di
patrocinio di cui all'articolo 4 del regolamento di cui al decreto
del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10
ottobre 2008, n. 193, in deroga alle disposizioni ivi previste.
3. All'articolo 32, comma 8, del decreto-legge 17 maggio 2022, n.
50, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «E' istituito un
apposito fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, con una dotazione finanziaria di 2,5 milioni
di euro per l'anno 2022, al fine di remunerare, nei limiti della
dotazione finanziaria del fondo di cui al presente comma, che
costituisce limite di spesa massima, la specifica attivita' svolta
dagli istituti di patronato. Il finanziamento e' erogato agli
istituti di patronato in maniera proporzionale rispetto alle pratiche
che hanno ottenuto il punteggio».
4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 2,5 milioni di euro per
l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 348, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178. ))
(( Art. 15-ter
Disposizioni concernenti l'Ufficio dell'Autorita' garante per
l'infanzia e l'adolescenza
1. Al fine di consentire all'Autorita' garante per l'infanzia e
l'adolescenza di assicurare la piena attuazione dei diritti e degli
interessi delle persone di minore eta', in conformita' a quanto
previsto dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, fatta a New
York il 20 novembre 1989, alla legge 12 luglio 2011, n. 112, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. E' istituito l'Ufficio dell'Autorita' garante per
l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato "Ufficio
dell'Autorita' garante", posto alle dipendenze dell'Autorita'
garante. Il personale dell'Ufficio dell'Autorita' garante e'
vincolato dal segreto d'ufficio»;
b) dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente:
«Art. 5-bis. (Disposizioni in materia di personale). - 1. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e' istituito un
apposito ruolo del personale dipendente dell'Ufficio dell'Autorita'
garante, al quale si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni sullo stato giuridico ed economico del personale della
Presidenza del Consiglio dei ministri, comprese quelle di cui alla
vigente contrattazione collettiva. La relativa dotazione organica e'
costituita da due posti di livello dirigenziale non generale, un
posto di livello dirigenziale generale e venti unita' di personale
non dirigenziale, di cui 16 di categoria A e 4 di categoria B, in
possesso delle competenze e dei requisiti di professionalita'
necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di
indipendenza e imparzialita' dell'Autorita' garante. L'assunzione del
personale avviene per pubblico concorso».
2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
comma 1 dell'articolo 5-bis della legge 12 luglio 2011, n. 112,
introdotto dal comma 1 del presente articolo, e' adottato entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. In fase di prima attuazione, il
personale dipendente a tempo indeterminato proveniente dal comparto
Ministeri o appartenente ad altre amministrazioni pubbliche, in
servizio presso l'Ufficio dell'Autorita' garante per l'infanzia e
l'adolescenza alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, e' inquadrato, a domanda, nei ruoli
dell'Ufficio dell'Autorita' garante, nei limiti della relativa
dotazione organica. L'Ufficio dell'Autorita' garante e' autorizzato
ad assumere personale non dirigenziale di categoria A, posizione
economica F1, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel
biennio 2022-2023, nei limiti dei posti della dotazione organica
rimasti vacanti all'esito della procedura di cui al periodo
precedente. Per la corresponsione dei compensi dovuti per le
prestazioni di lavoro straordinario al personale non dirigenziale
dell'Ufficio dell'Autorita' garante e' autorizzata una spesa pari ad
euro 65.799 per l'anno 2022 e ad euro 131.597 annui a decorrere
dall'anno 2023.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari ad
euro 1.121.470 per l'anno 2022 e ad euro 2.242.940 annui a decorrere
dall'anno 2023, si provvede:
a) quanto a euro 1.000.000 per l'anno 2022, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 925, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
b) quanto a euro 121.470 per l'anno 2022, mediante corrispondente
versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della
Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sulle risorse
trasferite nel 2022 sul proprio bilancio autonomo ai sensi
dell'articolo 1, comma 925, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
c) quanto a euro 2.242.940 annui a decorrere dall'anno 2023,
mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze
indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190. ))
Art. 16
Potenziamento della capacita' amministrativa del Ministero
dell'interno ai fini dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza - PNRR
1. Al fine di garantire le attivita' connesse alla gestione, ((
all'erogazione, al monitoraggio e al controllo )) dei finanziamenti
statali agli investimenti comunali (( e di quelli destinati al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco )) per i progetti del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR), in deroga ai vincoli assunzionali
previsti dalla disciplina vigente, il Ministero dell'interno e'
autorizzato per l'anno 2022 ad assumere per le esigenze del
Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione
centrale per la finanza locale (( e del Dipartimento dei vigili del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione
centrale per le risorse logistiche e strumentali )), anche mediante
scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, 30 unita' di
personale, da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, del
comparto Funzioni centrali, nei profili professionali economico,
informatico, giuridico e statistico, con contratti di lavoro
subordinato a tempo determinato, di durata complessiva anche
superiore a trentasei mesi, ma non eccedente quella di attuazione dei
progetti e comunque il termine del 31 dicembre 2026.
2. Agli oneri di cui al comma 1, (( pari a euro 653.132 per l'anno
2022 e a euro 1.306.264 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, ))
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e
speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'interno.
(( Art. 16-bis
Riorganizzazione e rafforzamento dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli nei settori dei prodotti energetici, del traffico merci e
dei generi sottoposti a regime di monopolio
1. All'articolo 23-quinquies del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente:
«1-quater. La dotazione organica dei dirigenti di prima fascia
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' aumentata di 3 unita'».
2. Al comma 7 dell'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, le parole: «l'Agenzia delle dogane e dei monopoli
istituisce uno o piu' posti di vicedirettore, fino al massimo di tre,
di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19,
comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001» sono sostituite
dalle seguenti: «l'Agenzia delle dogane e dei monopoli puo'
conferire, a valere sulle facolta' assunzionali disponibili, uno o
piu' incarichi di vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui due
anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6,
del decreto legislativo n. 165 del 2001».
3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro
430.735 per l'anno 2022 e ad euro 861.469 a decorrere dall'anno 2023,
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede nell'ambito degli
ordinari stanziamenti del proprio bilancio autonomo. Alla
compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e
indebitamento netto, pari a euro 223.990 per l'anno 2022 e a euro
447.970 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. ))
(( Art. 16-ter
Rafforzamento della capacita' amministrativa
del Ministero della difesa
1. In considerazione della riduzione della dotazione organica del
personale civile ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 244, in
coerenza con gli obiettivi di modernizzazione della pubblica
amministrazione e valorizzazione delle competenze contenuti nel PNRR,
al fine di favorire il ricambio generazionale, promuovendo i percorsi
di carriera del personale civile di livello dirigenziale che ha
acquisito specifiche professionalita', fino al 31 dicembre 2027 gli
incarichi di funzione dirigenziale di livello generale previsti nella
dotazione organica del Ministero della difesa possono essere
conferiti a dirigenti di seconda fascia appartenenti ai ruoli del
medesimo Ministero in deroga al limite percentuale di cui
all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e comunque nel limite massimo di tre unita' ulteriori.
2. Al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6-bis:
1) al comma 7, le parole: «secondo anno» sono sostituite dalle
seguenti: «terzo anno»;
2) al comma 9, le parole: «ai sensi dell'articolo 6, comma 3,
lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «per i posti destinati al
ruolo normale-comparto aeronavale»;
b) all'articolo 35, comma 2-bis, la parola: «primo» e' sostituita
dalla seguente: «secondo». ))
(( Art. 16-quater
Assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato
1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo
del territorio, nonche' di tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica, connessi all'emergenza umanitaria in corso dovuta alla
grave crisi internazionale in atto in Ucraina, e per le esigenze di
prevenzione e contrasto delle attivita' criminali e di eventuali
iniziative terroristiche, oltre che di presidio e controllo delle
frontiere, anche connesse allo svolgimento del Giubileo della Chiesa
cattolica nell'anno 2025, e' autorizzata l'assunzione di un
contingente fino a 500 allievi agenti della Polizia di Stato, nei
limiti di quota parte delle facolta' assunzionali non soggette alle
riserve di posti di cui all'articolo 703, comma 1, lettera c), del
codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66. Alle assunzioni di cui al primo periodo si
provvede attingendo all'elenco degli idonei alla prova scritta di
esame del concorso pubblico per l'assunzione di 1.650 allievi agenti
della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia -
Direttore generale della pubblica sicurezza 29 gennaio 2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 9 del 31
gennaio 2020.
2. L'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle
assunzioni di cui al comma 1 a valere su quota parte delle facolta'
assunzionali previste per l'anno 2022, previa individuazione delle
cessazioni intervenute nell'anno 2021 e nei limiti dei relativi
risparmi di spesa determinati ai sensi dell'articolo 66, commi 9-bis
e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Si provvede ai
sensi del primo periodo del presente comma limitatamente ai soggetti:
a) risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo
l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, comunque non
inferiore a 8,25/10, fermi restando le riserve, le preferenze e i
requisiti applicabili secondo la normativa vigente alla data
dell'indizione della procedura concorsuale di cui al comma 1;
b) che risultino idonei all'esito degli accertamenti
dell'efficienza fisica, psicofisici e attitudinali previsti dalla
disciplina vigente, ai quali sono convocati d'ufficio
dall'Amministrazione della pubblica sicurezza, ferma restando
l'esclusione dei soggetti che siano stati comunque convocati ai
corrispondenti accertamenti in occasione dello svolgimento del
concorso di cui al comma 1.
3. La posizione in ruolo dei soggetti da assumere, secondo l'ordine
decrescente del voto conseguito nella prova scritta d'esame, ai sensi
del comma 2, e' determinata in base ai punteggi ottenuti in
quest'ultima e all'esito del corso di formazione, secondo la
normativa vigente.
4. Gli interessati sono avviati a uno o piu' corsi di formazione di
cui all'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 335, secondo le disponibilita' organizzative e
logistiche degli istituti di istruzione dell'Amministrazione della
pubblica sicurezza.
5. Resta fermo che l'Amministrazione della pubblica sicurezza
procede all'assunzione, ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, primo
periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei candidati
risultati idonei nell'ambito del concorso per l'accesso alla
qualifica di agente della Polizia di Stato di cui al comma 1 del
presente articolo, per i posti non soggetti alle riserve di cui
all'articolo 703, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel
rispetto dei limiti e delle modalita' di cui al comma 2, primo
periodo, del presente articolo. ))
Art. 17
Misure di potenziamento dell'esecuzione penale esterna e
rideterminazione della dotazione organica dell'Amministrazione per
la giustizia minorile e di comunita', nonche' autorizzazione
all'assunzione
1. Ai fini del rafforzamento delle misure per l'esecuzione penale
esterna e per garantire la piena operativita' degli uffici
territoriali del Dipartimento per la Giustizia minorile e di
comunita' (( del Ministero della giustizia )), la dotazione organica
dei dirigenti penitenziari del ruolo di esecuzione penale esterna e'
incrementata di 11 unita'. A tale fine e' autorizzata la spesa di
euro 521.938 per l'anno 2022, di euro 1.043.876 per l'anno 2023, di
euro 1.071.475 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di euro 1.099.074
per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di euro 1.126.674 per ciascuno
degli anni 2028 e 2029 e di euro 1.154.273 annui a decorrere
dall'anno 2030.
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, la dotazione
organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' e'
aumentata di 1.092 unita' di personale del comparto funzioni
centrali, di cui 895 unita' dell'Area III, posizione economica F1 e
197 unita' dell'Area II, posizione economica F2. A tale fine e'
autorizzata la spesa di euro 7.791.328 (( per l'anno 2022 e )) di
euro 46.747.967 annui a decorrere dall'anno 2023.
3. In attuazione di quanto disposto al comma 1, il Ministero della
giustizia e' autorizzato a bandire nell'anno 2022, in deroga a quanto
previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, le procedure concorsuali finalizzate all'assunzione,
con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con
decorrenza 1° luglio 2022, del citato contingente di personale
dirigenziale, in aggiunta alle ordinarie facolta' assunzionali, anche
tramite scorrimento delle graduatorie in corso di validita' alla data
di entrata in vigore del presente decreto.
4. Per la copertura della dotazione organica conseguente a quanto
disposto dal comma 2 il Ministero della giustizia e' autorizzato ad
assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,
e in data non anteriore al 1° novembre 2022, 1.092 unita' di
personale amministrativo non dirigenziale, di cui 895 appartenenti
all'Area III, posizione economica F1, e 197 unita' appartenenti
all'Area II, posizione economica F2, mediante l'espletamento di
procedure concorsuali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche tramite
scorrimento delle graduatorie in corso di validita' alla data di
entrata in vigore del presente decreto e in aggiunta alle ordinarie
facolta' assunzionali dell'amministrazione per la giustizia minorile
e di comunita' previste dalla normativa vigente. L'amministrazione
comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, entro 30 giorni
dalle assunzioni, i dati concernenti le unita' di personale
effettivamente assunte ai sensi dei precedenti commi e i relativi
oneri sostenuti.
5. Ai fini dell'adeguamento delle tabelle concernenti le dotazioni
organiche di personale dirigenziale penitenziario e del personale non
dirigenziale, indicate nel regolamento di organizzazione del
Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, si provvede ai sensi
dell'articolo 35, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.
6. Per l'espletamento delle procedure concorsuali di cui ai commi 3
e 4 e' autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per l'anno 2022. 7.
Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 6 del presente
articolo pari a euro 10.313.266 per l'anno 2022, a euro 47.791.843
per l'anno 2023, a euro 47.819.442 per ciascuno degli anni 2024 e
2025, a euro 47.847.041 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a euro
47.874.641 per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e a euro 47.902.240
annui a decorrere dall'anno 2030 si provvede:
a) quanto ad euro 10.313.266 per l'anno 2022 e ad euro 17.500.000
annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma
«Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della giustizia;
b) quanto ad euro 30.291.843 per l'anno 2023, euro 30.319.442 per
ciascuno degli anni 2024 e 2025, euro 30.347.041 per ciascuno degli
anni 2026 e 2027, euro 30.374.641 per ciascuno degli anni 2028 e 2029
(( ed euro )) 30.402.240 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607,
della legge 30 dicembre 2021 n. 234.
(( Art. 17-bis
Misure di potenziamento per la tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica ed economico-finanziaria e per la lotta attiva agli
incendi boschivi, per la rideterminazione degli organici delle
Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
nonche' autorizzazione all'assunzione
1. Al fine di potenziare gli interventi di tutela dell'ordine e
della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria e quelli
finalizzati alla lotta attiva agli incendi boschivi, sono
rideterminati gli organici delle Forze di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
2. Per l'attuazione delle finalita' di cui al comma 1, all'articolo
1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 961 e' sostituito dal seguente:
«961. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze e' istituito, per l'attuazione delle disposizioni di
cui ai commi 961-bis, 961-ter, 961-quater, 961-quinquies, 961-sexies
e 961-septies, un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per
l'anno 2022, 14,5 milioni di euro per l'anno 2023, 31 milioni di euro
per l'anno 2024, 50 milioni di euro per l'anno 2025, 62 milioni di
euro per l'anno 2026, 68,5 milioni di euro per l'anno 2027, 71
milioni di euro per l'anno 2028, 74 milioni di euro per l'anno 2029,
77 milioni di euro per l'anno 2030, 79 milioni di euro per l'anno
2031 e 106 milioni di euro a decorrere dall'anno 2032. Un importo non
superiore al 5 per cento delle predette risorse e' destinato alle
relative spese di funzionamento»;
b) dopo il comma 961 sono inseriti i seguenti:
«961-bis. Per le esigenze di potenziamento degli organici della
Polizia di Stato:
a) la tabella A allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' sostituita dalla tabella A di
cui all'allegato 10 annesso alla presente legge;
b) la tabella A allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e' sostituita dalla tabella A di
cui all'allegato 11 annesso alla presente legge;
c) alla tabella A allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, nella colonna relativa ai posti di
qualifica, alla riga relativa alle qualifiche di medico superiore e
medico capo, dopo la parola: "185" sono aggiunte le seguenti: "(190 a
decorrere dal 31 dicembre 2025)";
d) le modifiche alle dotazioni organiche previste per le
qualifiche di primo dirigente, di vice questore e di vice questore
aggiunto ai sensi della lettera a) del presente comma sono effettuate
gradualmente, nei limiti degli stanziamenti di bilancio di cui al
comma 961, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, con cui e' conseguentemente
rielaborato, entro l'anno 2022, il piano programmatico pluriennale
adottato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera ii), numero 7),
del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, con decreto del
Ministro dell'interno 20 maggio 2021, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 154 del 30 giugno 2021. Nello stesso piano programmatico
pluriennale contenuto nel decreto da adottare ai sensi del primo
periodo della presente lettera e' riportato, altresi', il complesso
delle modificazioni delle dotazioni organiche di cui alle lettere a),
b) e c).
961-ter. Per le esigenze di potenziamento degli organici
dell'Arma dei carabinieri, al codice dell'ordinamento militare, di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 800:
1) al comma 1, la parola: "4.204" e' sostituita dalla
seguente: "4.537";
2) al comma 4, la parola: "60.617" e' sostituita dalla
seguente: "60.653";
b) all'articolo 666, comma 3, la parola: "ventinovesimo" e'
sostituita dalla seguente: "ventiseiesimo";
c) l'articolo 823 e' sostituito dal seguente:
«Art. 823. (Organici dei generali e dei colonnelli). - 1.
Le dotazioni organiche complessive per i gradi di generale e
colonnello sono le seguenti:
a) generali di corpo d'armata: 11;
b) generali di divisione: 29;
c) generali di brigata: 96;
d) colonnelli: 538»;
d) con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022, lo specchio
B del quadro I della tabella 4 e' sostituito dallo specchio B del
quadro I della tabella 4 di cui all'allegato 12 annesso alla presente
legge;
e) dopo lo specchio B del quadro I della tabella 4 e'
inserito lo specchio B-bis del quadro I della tabella 4 di cui
all'allegato 13 annesso alla presente legge;
f) lo specchio C del quadro I della tabella 4 e' sostituito
dallo specchio C del quadro I della tabella 4 di cui all'allegato 14
annesso alla presente legge;
g) con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022, dopo lo
specchio A del quadro II della tabella 4 e' inserito lo specchio
A-bis del quadro II della tabella 4 di cui all'allegato 15 annesso
alla presente legge;
h) lo specchio B del quadro II della tabella 4 e' sostituito
dallo specchio B del quadro II della tabella 4 di cui all'allegato 16
annesso alla presente legge;
i) con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022, lo specchio
B del quadro III della tabella 4 e' sostituito dallo specchio B del
quadro III della tabella 4 di cui all'allegato 17 annesso alla
presente legge;
l) lo specchio C del quadro III della tabella 4 e' sostituito
dallo specchio C del quadro III della tabella 4 di cui all'allegato
18 annesso alla presente legge;
m) i commi 2 e 3 dell'articolo 2211-bis sono sostituiti dai
seguenti:
«2. A decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre
2026, le consistenze organiche dei ruoli degli ufficiali dell'Arma
dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro I (specchio
B), quadro I (specchio B-bis), quadro II (specchio A-bis) e quadro
III (specchio B).
3. A decorrere dal 1° gennaio 2027 e fino al 31 dicembre
2031, le consistenze organiche dei ruoli degli ufficiali dell'Arma
dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro I (specchio
C), quadro II (specchio A-bis) e quadro III (specchio C)";
n) al comma 1 dell'articolo 828:
1) al primo periodo, la parola: "duecentosettantaquattro"
e' sostituita dalla seguente: "trecentonovantanove";
2) alla lettera g), la parola: "139" e' sostituita dalla
seguente: "244";
3) alla lettera i), la parola: "sessantaquattro" e'
sostituita dalla seguente: "ottantaquattro";
o) dopo l'articolo 828 e' inserito il seguente:
«Art. 828-bis (Contingente per la tutela agroalimentare). -
1. E' costituito un contingente di personale dell'Arma dei
carabinieri, per un totale di 50 unita', da collocare in soprannumero
rispetto all'organico, per il potenziamento del Comando carabinieri
per la tutela agroalimentare di cui all'articolo 174-bis, comma
2-bis. Il predetto contingente e' cosi' determinato:
a) generali di brigata: 0;
b) colonnelli: 0;
c) tenenti colonnelli: 0;
d) maggiori: 0;
e) capitani: 0;
f) ufficiali inferiori: 0;
g) ispettori: 34;
h) sovrintendenti: 0;
i) appuntati e carabinieri: 16».
961-quater. Per le esigenze di potenziamento degli organici
della Guardia di finanza:
a) con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022, la tabella
1a di cui alla tabella 11.1 allegata al decreto legislativo 27
dicembre 2019, n. 172, e' sostituita dalla tabella 1a di cui
all'allegato 19 annesso alla presente legge;
b) la tabella 1 di cui alla tabella 11.2 allegata al decreto
legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, e' sostituita dalla tabella 1
di cui all'allegato 20 annesso alla presente legge;
c) all'articolo 36, comma 41, del decreto legislativo 29
maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo, la parola: «2027» e' sostituita dalla
seguente: «2029»;
2) al terzo periodo, la parola: «2027» e' sostituita dalla
seguente: «2023»;
3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Dal 2024 al
2029 il numero di promozioni annuali di cui al presente comma e' pari
a due unita'";
d) alla tabella 4 allegata al decreto legislativo 19 marzo
2001, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla colonna 5, «Specialita' Amministrazione», il
numero: «5» e' sostituito dal seguente: «6»;
2) alla colonna «Organico», il numero: «258» e' sostituito
dal seguente: «297»;
e) all'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
199, dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente:
«1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2022, la consistenza
organica di cui al comma 1 e' fissata in 23.605 unita'».
961-quinquies. La tabella A allegata al decreto legislativo 30
ottobre 1992, n. 443, recante le dotazioni organiche del Corpo di
polizia penitenziaria, e' sostituita dalla tabella A di cui
all'allegato 21 annesso alla presente legge.
961-sexies. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione,
di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica ed economico-finanziaria, di contrasto delle attivita'
criminali e di eventuali iniziative terroristiche nonche' di presidio
e controllo delle frontiere, connessi, tra l'altro, all'emergenza
umanitaria in corso dovuta alla grave crisi internazionale in atto in
Ucraina e allo svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica
nell'anno 2025, oltreche' per implementare l'efficienza degli
istituti penitenziari, tenuto anche conto delle misure recate dai
commi 961-bis, 961-ter, 961-quater e 961-quinquies, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 703 del codice dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con
apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le
modalita' di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e' autorizzata l'assunzione straordinaria di un
contingente massimo di complessive 1.574 unita' delle Forze di
polizia, negli anni dal 2022 al 2055, in aggiunta alle ordinarie
facolta' assunzionali previste a legislazione vigente e non prima del
1° settembre di ciascun anno, secondo la ripartizione di cui alla
seguente tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico
961-septies. Al fine di incrementare i servizi di soccorso
pubblico, di prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi
boschivi:
a) e' autorizzata, in aggiunta alle facolta' assunzionali
previste a legislazione vigente, l'assunzione straordinaria nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco di un contingente massimo di 95
unita', di cui 65 unita' nei ruoli iniziali del personale che espleta
funzioni specialistiche e 30 unita' nei ruoli iniziali dei direttivi
che espletano funzioni tecnico-professionali, a decorrere dal 15
novembre di ciascun anno, nel limite della dotazione del fondo di cui
al comma 961, per un numero massimo di:
1) 9 unita' per l'anno 2022 nel ruolo iniziale dei direttivi
tecnico-professionali;
2) 8 unita' per l'anno 2023 nel ruolo iniziale dei direttivi
tecnico-professionali;
3) 28 unita' per l'anno 2024, di cui 13 unita' nel ruolo
iniziale dei direttivi tecnico-professionali, 7 unita' nel ruolo
iniziale dei piloti di aeromobile vigile del fuoco e 8 unita' nel
ruolo iniziale degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco;
4) 4 unita' per l'anno 2025, di cui 2 unita' nel ruolo iniziale
dei piloti di aeromobile vigile del fuoco e 2 unita' nel ruolo
iniziale degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco;
5) 13 unita' per l'anno 2026, di cui 7 unita' nel ruolo
iniziale dei piloti di aeromobile vigile del fuoco e 6 unita' nel
ruolo iniziale degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco;
6) 7 unita' per l'anno 2029 nel ruolo iniziale degli
specialisti di aeromobile vigile del fuoco;
7) 6 unita' per l'anno 2031, di cui 2 unita' nel ruolo iniziale
dei piloti di aeromobile vigile del fuoco e 4 unita' nel ruolo
iniziale degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco;
8) 20 unita' per l'anno 2032, di cui 15 unita' nel ruolo
iniziale degli elisoccorritori vigili del fuoco e 5 unita' nel ruolo
iniziale dei sommozzatori vigili del fuoco;
b) in conseguenza delle assunzioni di cui alla lettera a), la
dotazione organica dei rispettivi ruoli di cui alla tabella A
allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e'
incrementata di un numero corrispondente di unita';
c) per il personale che espleta funzioni specialistiche di cui
alla lettera a), la copertura dei posti portati in aumento nella
dotazione organica delle qualifiche iniziali di pilota di aeromobile
vigile del fuoco, di specialista di aeromobile vigile del fuoco e di
sommozzatore vigile del fuoco avviene, prioritariamente, mediante
concorso pubblico, rispettivamente, ai sensi degli articoli 33, 34 e
52 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
d) qualora ad esito delle procedure concorsuali di cui alla
lettera c) risultino posti vacanti, l'accesso alle qualifiche
iniziali di pilota di aeromobile vigile del fuoco, di specialista di
aeromobile vigile del fuoco e di sommozzatore vigile del fuoco puo'
avvenire mediante procedura selettiva interna, ai sensi degli
articoli 32 e 51 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
Conseguentemente e' autorizzata, nel limite della dotazione organica,
l'assunzione straordinaria, con le decorrenze di cui alla lettera a),
di un numero equivalente di unita' nella qualifica iniziale del ruolo
dei vigili del fuoco;
e) la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di
elisoccorritore vigile del fuoco, di cui al presente comma, avviene
mediante procedura selettiva interna, ai sensi dell'articolo 35 del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente e'
autorizzata, nel limite della dotazione organica, l'assunzione
straordinaria, con le decorrenze di cui alla lettera a), di
complessive 15 unita' nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili
del fuoco».
3. Dopo l'allegato 9 annesso alla legge 30 dicembre 2021, n. 234,
sono aggiunti gli allegati da 10 a 21, di cui all'allegato 1-bis
annesso al presente decreto. ))
(( Art. 17-ter
Misure per la funzionalita'
dell'amministrazione della giustizia
1. Il Ministero della giustizia, al fine di ridurre il ricorso ai
contratti a termine e valorizzare la professionalita' acquisita dal
personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, nonche' di
garantire la piena funzionalita' degli uffici giudiziari, anche per
quanto concerne il rispetto degli obiettivi previsti dal Piano
nazionale di ripresa e resilienza, e di far fronte alle gravi
scoperture di organico, puo', fino al 31 dicembre 2023, assumere con
contratto a tempo indeterminato, in numero non superiore a 1.200
unita' complessive, personale non dirigenziale, da inquadrare nei
ruoli dell'amministrazione giudiziaria, Area funzionale II, posizione
economica F1, che possegga tutti i seguenti requisiti:
a) risulti in servizio, successivamente alla data del 30 maggio
2022, con contratto a tempo determinato, presso l'amministrazione
giudiziaria, con la qualifica di operatore giudiziario;
b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle
medesime attivita' svolte, con procedure selettive pubbliche
espletate dall'amministrazione giudiziaria;
c) abbia maturato alle dipendenze dell'amministrazione
giudiziaria almeno tre anni di servizio, anche non continuativi,
negli ultimi dieci anni senza demerito. Ai fini di cui alla presente
lettera, per coloro che abbiano maturato almeno dodici mesi di
servizio alle dipendenze dell'amministrazione giudiziaria, sono
equiparati a tale servizio i periodi:
1) di perfezionamento di cui all'articolo 37, comma 11, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
2) di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi
del comma 1-bis dell'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.
114;
3) di proseguimento per il 2017 dei tirocini presso l'ufficio
per il processo per coloro che hanno completato nel 2016 il tirocinio
formativo presso tale ufficio ai sensi dell'articolo 1, commi da 340
a 343, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
4) di proseguimento per il 2018 dei tirocini presso l'ufficio
per il processo per coloro che hanno completato nel 2017 il tirocinio
formativo presso tale ufficio ai sensi dell'articolo 1, comma 1121,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
5) di attivita' di tirocinio e collaborazione presso gli uffici
giudiziari, attestate dai capi degli uffici medesimi, diversa da
quelle indicate nei punti precedenti.
2. Le unita' di personale assunte con le procedure di cui al comma
1 sono assegnate, con immissione in ruolo non antecedente al 1°
gennaio 2023, alla sede presso cui prestano servizio alla data del 30
maggio 2022. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 35, comma
5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'assunzione
avviene, nei limiti dell'attuale dotazione organica, anche in
sovrannumero, riassorbibile con le successive vacanze, rispetto ai
posti previsti per il profilo di operatore giudiziario nella pianta
organica dei singoli uffici.
3. Per far fronte agli oneri assunzionali derivanti dall'attuazione
del comma 1, e' autorizzata la spesa di euro 43.189.188 annui a
decorrere dall'anno 2023.
4. All'articolo 1, comma 858, primo periodo, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, le parole: «per l'anno 2021» sono sostituite
dalle seguenti: «per l'anno 2022» e le parole da: «1.231» fino a: «e
123» sono sostituite dalla seguente: «120».
5. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari ad euro 43.189.188 annui
a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
860, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
6. Per le finalita' di cui al comma 1, e' prorogata sino al 31
dicembre 2022 la durata dei contratti a tempo determinato del
personale assunto, ai sensi dell'articolo 1, comma 925, della legge
30 dicembre 2020, n. 178, nell'anno 2021.
7. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 6 e'
autorizzata la spesa di euro 4.564.854 per l'anno 2022, cui si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero della giustizia. ))
Capo II
MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E
RESILIENZA
IN MATERIA FINANZIARIA E FISCALE
Art. 18
Disposizioni riguardanti le sanzioni per mancata accettazione dei
pagamenti elettronici, la fatturazione elettronica e i pagamenti
elettronici
(( 01. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221, in materia di obbligo di accettazione di pagamenti
elettronici, le parole: «carte di pagamento, relativamente ad almeno
una carta di debito e una carta di credito» sono sostituite dalle
seguenti: «carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di
debito e una carta di credito e alle carte prepagate». ))
1. All'articolo 15, comma 4-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221, in materia di sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti
elettronici, le parole «dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle
seguenti: «dal 30 giugno 2022».
2. All'articolo 1, comma 3, del (( decreto legislativo )) 5 agosto
2015, n. 127, in materia di fatturazione elettronica e trasmissione
telematica delle fatture o dei relativi dati, le parole da «Sono
esonerati dalle predette disposizioni» (( fino a )) «o committente
soggetto passivo d'imposta.» sono soppresse.
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica a partire dal 1°
luglio 2022 per i soggetti che nell'anno precedente abbiano
conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno,
superiori a euro 25.000, e a partire dal 1° gennaio 2024 per i
restanti soggetti. Per il terzo trimestre del periodo d'imposta 2022,
le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471, non si applicano ai soggetti ai quali
l'obbligo di fatturazione elettronica e' esteso a decorrere dal 1°
luglio 2022, se la fattura elettronica e' emessa entro il mese
successivo a quello di effettuazione dell'operazione.
4. All'articolo 22, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 26
ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 2019, n. 157, in materia di trasmissione dei dati relativi
alle operazioni giornaliere saldate con mezzi di pagamento
elettronici, le parole «di cui al comma 1-ter» sono soppresse.
(( 4-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 540 e' sostituito dal seguente:
«540. A decorrere dal 1° gennaio 2021 le persone fisiche
maggiorenni residenti nel territorio dello Stato che effettuano,
esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento
elettronico, acquisti di beni o servizi, fuori dall'esercizio di
attivita' di impresa, arte o professione, presso esercenti che
trasmettono telematicamente i corrispettivi, ai sensi dell'articolo
2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, possono
partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di
una lotteria nazionale. Per partecipare all'estrazione e' necessario
che le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello
Stato procedano all'acquisto con metodi di pagamento elettronico di
cui sono titolari, che traggano fondi detenuti su propri rapporti di
credito o debito bancari o su rapporti intestati a componenti del
proprio nucleo familiare certificato dal proprio stato di famiglia e
costituito antecedentemente alla data di estrazione del premio ovvero
che operino in forza di una rappresentanza rilasciata
antecedentemente alla partecipazione, e che associno all'acquisto
medesimo il proprio codice lotteria, individuato dal provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con
l'Agenzia delle entrate, adottato ai sensi del comma 544, e che
l'esercente trasmetta all'Agenzia delle entrate i dati della singola
cessione o prestazione, secondo le modalita' di cui ai commi 3 e 4
dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. A
decorrere dal 1° marzo 2021, nel caso in cui l'esercente al momento
dell'acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria, la persona
fisica puo' segnalare tale circostanza nella sezione dedicata del
portale Lotteria del sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli. Tali segnalazioni sono utilizzate dall'Agenzia delle
entrate e dal Corpo della guardia di finanza nell'ambito delle
attivita' di analisi del rischio di evasione. I premi attribuiti non
concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero
ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati
ad alcun prelievo erariale»;
b) al comma 544, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
«Con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle dogane
e dei monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, sono
disciplinate le modalita' tecniche di tutte le lotterie degli
scontrini, sia istantanee sia differite, relative alle operazioni di
estrazione, l'entita' e il numero dei premi messi a disposizione,
nonche' ogni altra disposizione necessaria per l'avvio e per
l'attuazione delle lotterie».
4-ter. All'articolo 119, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
77, dopo le parole: «presente disposizione» sono inserite le
seguenti: «. Per gli acquirenti delle unita' immobiliari che alla
data del 30 giugno 2022 abbiano sottoscritto un contratto preliminare
di vendita dell'immobile regolarmente registrato, che abbiano versato
acconti mediante il meccanismo dello sconto in fattura e maturato il
relativo credito d'imposta, che abbiano ottenuto la dichiarazione di
ultimazione dei lavori strutturali, che abbiano ottenuto il collaudo
degli stessi e l'attestazione del collaudatore statico che asseveri
il raggiungimento della riduzione di rischio sismico e che l'immobile
sia accatastato almeno in categoria F/4, l'atto definitivo di
compravendita puo' essere stipulato anche oltre il 30 giugno 2022 ma
comunque entro il 31 dicembre 2022». ))
(( Art. 18-bis
Misure per favorire l'attuazione del PNRR
1. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.
77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.
108, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Per la
realizzazione del programma di valutazione in itinere ed ex post del
PNRR e' autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2022 e di
500.000 euro annui dal 2023 al 2028, da destinare alla stipula di
convenzioni con universita', enti e istituti di ricerca, nonche'
all'assegnazione da parte di tali istituzioni di borse di ricerca da
assegnare tramite procedure competitive».
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici interessate a sviluppare i
progetti secondo la formula del partenariato pubblico privato ai
sensi degli articoli 180 e seguenti del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di
importo superiore a 10 milioni di euro, da calcolare ai sensi del
medesimo codice, sono tenute a richiedere un parere preventivo al
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica
economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei ministri e al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato al fine della preliminare valutazione
della corretta impostazione di tali progetti, in particolare rispetto
all'allocazione dei rischi e alla contabilizzazione. Il parere,
emesso dal DIPE di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro i
successivi quarantacinque giorni, non assume carattere vincolante per
le amministrazioni richiedenti. E' facolta' dell'amministrazione
aggiudicatrice discostarsi dal parere mediante provvedimento motivato
che dia conto delle ragioni della scelta, nonche' dell'interesse
pubblico soddisfatto.
4. La richiesta del parere di cui al comma 3 e' preliminare alla
dichiarazione di fattibilita' della relativa proposta di partenariato
pubblico privato da parte dell'amministrazione aggiudicatrice.
5. La richiesta del parere di cui al comma 3 da parte
dell'amministrazione aggiudicatrice interessata e' sottoscritta
dall'organo di vertice della stessa ed e' inviata al DIPE e al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, allegando il progetto di
fattibilita' tecnico-economica della proposta, la bozza di
convenzione, il piano economico-finanziario asseverato con formule
visibili, la matrice dei rischi e la specificazione delle
caratteristiche del servizio e della gestione, nonche' ogni ulteriore
documentazione ritenuta utile alla formulazione di un parere.
6. Per le finalita' di cui al comma 3, e' istituito, mediante
protocollo d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, presso il DIPE,
un apposito comitato di coordinamento, composto da sei membri, di cui
tre designati dal DIPE e tre dal Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Ai
componenti del comitato non spettano compensi, gettoni di presenza,
rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
7. Per le finalita' di cui ai commi 3 e 6, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato e' altresi' autorizzato ad assumere, con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche mediante
scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, 4 unita' di
personale da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, con le
medesime competenze. Al fine di garantire anche il perseguimento
degli obiettivi fissati dal PNRR (M1C1-112), l'Agenzia delle entrate
e' autorizzata, nei limiti dei posti disponibili della propria
vigente dotazione organica, ad assumere, con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, un contingente di personale
corrispondente alle facolta' assunzionali disponibili a legislazione
vigente gia' autorizzate ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o da autorizzare ai sensi
del predetto articolo 35, comma 4, entro la data del 31 dicembre
2022. Il reclutamento del contingente di personale di cui al periodo
precedente avviene mediante l'avvio di procedure concorsuali
pubbliche, anche in deroga alle disposizioni in materia di concorso
unico contenute nell'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge
31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, e a quelle in materia di procedure di
mobilita', ovvero tramite lo scorrimento di vigenti graduatorie di
concorsi pubblici. Le risorse variabili dei Fondi delle risorse
decentrate dell'Agenzia delle entrate relativi agli anni 2020 e 2021
sono incrementate, rispettivamente, di euro 7.487.544 e di euro
4.004.709. Al relativo onere, pari ad euro 7.487.544 per l'anno 2022
e ad euro 4.004.709 per l'anno 2023, si provvede a valere sulle
risorse iscritte nel bilancio dell'Agenzia delle entrate. Alla
compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a
3.856.086 euro per l'anno 2022 e a 2.062.426 euro per l'anno 2023, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.
189. In coerenza con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e
resilienza in relazione al potenziamento della riscossione nazionale,
l'Agenzia delle entrate, limitatamente alle attivita' istituzionali
da svolgere in sinergia con l'Agenzia delle entrate - Riscossione ai
sensi dell'articolo 1, comma 5-quater, del decreto-legge 22 ottobre
2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre
2016, n. 225, puo' conferire fino a 3 incarichi dirigenziali a tempo
determinato ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, anche in eccedenza rispetto alle misure
percentuali previste dal predetto articolo 19, comma 6, nei limiti
dei posti disponibili della dotazione organica dei dirigenti
dell'Agenzia delle entrate e delle facolta' assunzionali disponibili
a legislazione vigente.
8. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 7, pari
a euro 94.009 per l'anno 2022 e a euro 188.018 a decorrere dall'anno
2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero.
9. Il presente articolo non si applica alle concessioni
autostradali nonche' alle procedure che prevedono l'espressione del
Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo
sviluppo sostenibile (CIPESS).
10. Le spese per acquisto di beni e servizi delle amministrazioni
centrali dello Stato finanziate con risorse derivanti dal PNRR, da
programmi cofinanziati dall'Unione europea e da programmi operativi
complementari alla programmazione comunitaria 2014/2020 e 2021/2027
non rilevano ai fini dell'applicazione dei relativi limiti di spesa
previsti dalla normativa vigente. All'articolo 1 del decreto-legge 18
maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2006, n. 233, il comma 24-quinquies e' abrogato.
11. Per il rafforzamento, in particolare, delle articolazioni
territoriali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
in relazione alle finalita' previste dall'articolo 8, comma 1, del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il Ministero dell'economia e delle
finanze e' autorizzato, per il biennio 2022-2023, a reclutare con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta
alle vigenti facolta' assunzionali, nei limiti della vigente
dotazione organica, un contingente di 50 unita' di personale da
inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, senza il previo
svolgimento delle procedure di mobilita', mediante l'indizione di
apposite procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento delle
vigenti graduatorie di concorsi pubblici. A tal fine e' autorizzata
la spesa di euro 1.175.111 per l'anno 2022 e di euro 2.350.222 annui
a decorrere dall'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero.
12. All'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,
dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
«7-bis. Gli oneri di pubblicazione e pubblicita' legale di cui
all'articolo 216, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, sostenuti dalle centrali di committenza in
attuazione di quanto previsto dal presente articolo, possono essere
posti a carico delle risorse di cui all'articolo 10, comma 5, del
presente decreto». ))
(( Art. 18-ter
Disposizioni in materia di gioco pubblico
1. Nelle more dell'approvazione e dell'attuazione del disegno di
legge di riordino del settore giochi, previsto dal Documento di
economia e finanza per l'anno 2021 quale collegato alla manovra di
bilancio 2022-2024, nel rispetto delle esigenze di continuita' delle
entrate erariali, il termine di scadenza previsto per le concessioni
in materia di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche
ippici, e non sportivi, compresi gli eventi simulati, e' prorogato a
titolo oneroso fino al 30 giugno 2024. Gli oneri concessori dovuti a
decorrere dal 30 giugno 2022, da versare in due rate annuali scadenti
il 30 aprile ed il 31 ottobre, sono confermati nella misura definita
dall'articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Con provvedimento del direttore generale dell'Agenzia delle dogane e
dei monopoli sono definiti gli obblighi, per i concessionari, di
presentazione di adeguate garanzie economiche, proporzionate alla
nuova definizione dei termini temporali.
2. All'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo il
comma 7 e' inserito il seguente:
«7.1. Con provvedimento del direttore generale dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli, da adottare entro il 15 novembre di ogni anno,
sono individuati gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui
alla lettera c-bis) del comma 7 che non distribuiscono tagliandi e di
cui alla lettera c-ter) dello stesso comma, basati sulla sola
abilita', fisica, mentale o strategica, o che riproducono
esclusivamente audio e video o siano privi di interazione con il
giocatore, ai quali non si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 38, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Per tali apparecchi resta fermo, comunque, l'obbligo di versamento
dell'imposta sugli intrattenimenti di cui all'articolo 14-bis, comma
5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
640. A tal fine, con il decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze di cui al comma 7-ter, sono previsti specifici obblighi
dichiarativi».
3. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, e' integrato per l'importo di euro 31.761.000
per l'anno 2022, di euro 63.522.000 per l'anno 2023 e di euro
31.761.000 per l'anno 2024.
4. All'onere derivante dal comma 3, pari a euro 31.761.000 per
l'anno 2022, a euro 63.522.000 per l'anno 2023 e a euro 31.761.000
per l'anno 2024, si provvede con le maggiori entrate derivanti dal
comma 1. ))
Art. 19
Portale nazionale del sommerso
1. All'articolo 10 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Al fine di una efficace programmazione dell'attivita'
ispettiva nonche' di monitorare il fenomeno del lavoro sommerso su
tutto il territorio nazionale, le risultanze dell'attivita' di
vigilanza svolta dall'Ispettorato (( nazionale del lavoro e )) dal
personale ispettivo dell'INPS, dell'INAIL, dell'Arma dei Carabinieri
e della Guardia di finanza avverso violazioni in materia di lavoro
sommerso nonche' in materia di lavoro e legislazione sociale
confluiscono in un portale unico nazionale gestito dall'Ispettorato
nazionale del lavoro denominato Portale nazionale del sommerso (PNS).
Il Portale nazionale del sommerso sostituisce e integra le banche
dati esistenti attraverso le quali l'Ispettorato nazionale del
lavoro, l'INPS e l'INAIL condividono le risultanze degli accertamenti
ispettivi.»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Nel portale di cui al comma 1 confluiscono i verbali
ispettivi nonche' ogni altro provvedimento consequenziale
all'attivita' di vigilanza, ivi compresi tutti gli atti relativi ad
eventuali contenziosi instaurati sul medesimo verbale.».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 5
milioni per l'anno 2022 ed euro 800.000 annui (( a decorrere
dall'anno 2023, )) si provvede:
a) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2022 e a 0,8 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali;
b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2022, mediante
riduzione, per 2,86 milioni di euro per l'anno 2022, del fondo di cui
all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
(( Art. 19-bis
Proroga del termine di cui all'articolo 17, comma 4-quater, del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35
1. All'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2022». ))
Art. 20
Misure per il contrasto del fenomeno infortunistico nell'esecuzione
del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il miglioramento
degli standard di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
1. Allo scopo di assicurare un'efficace azione di contrasto al
fenomeno infortunistico e di tutela della salute e della sicurezza
sui luoghi di lavoro nella fase di realizzazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza, l'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ((, con il coinvolgimento
delle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative
sul piano nazionale, )) promuove appositi protocolli di intesa con
aziende e grandi gruppi industriali impegnati nella esecuzione dei
singoli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e
resilienza per l'attivazione, tra gli altri:
a) di programmi straordinari di formazione in materia di salute e
sicurezza che, fermi restando gli obblighi formativi spettanti al
datore di lavoro, mirano a qualificare ulteriormente le competenze
dei lavoratori nei settori caratterizzati da maggiore crescita
occupazionale in ragione degli investimenti programmati;
b) di progetti di ricerca e sperimentazione di soluzioni
tecnologiche in materia, tra l'altro, di robotica, esoscheletri,
sensoristica per il monitoraggio degli ambienti di lavoro, materiali
innovativi per l'abbigliamento lavorativo, dispositivi di visione
immersiva e realta' aumentata, per il miglioramento degli standard di
salute e sicurezza sul lavoro;
c) di sviluppo di strumenti e modelli organizzativi avanzati di
analisi e gestione dei rischi per la salute e sicurezza negli
ambienti di lavoro inclusi quelli da interferenze generate dalla
compresenza di lavorazioni multiple;
d) di iniziative congiunte di comunicazione e promozione della
cultura della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
2. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 21
Utilizzo di economie degli investimenti
del Piano nazionale di ripresa e resilienza
1. Fatta salva la normativa in materia di utilizzo delle economie
di progetto e delle risorse disponibili per la compensazione degli
oneri derivanti dall'incremento dei prezzi dei materiali necessari
alla realizzazione delle opere, le amministrazioni titolari degli
interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza
possono destinare eventuali risorse delle missioni e componenti del
Piano non assegnate in esito alle procedure di selezione dei progetti
al finanziamento dei Progetti Bandiera di cui all'articolo 33, comma
3, lettera b), del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, proposti
dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e (( di )) Bolzano
all'interno delle stesse missioni e componenti del Piano, in coerenza
con le relative condizionalita' e previa individuazione del
contributo di tali progetti ai traguardi e (( agli )) obiettivi gia'
fissati per le stesse, nel rispetto del vincolo di cui all'articolo
2, comma 6-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e con
allocazione nelle aree territoriali alle quali le risorse non
assegnate erano originariamente destinate, salve le specifiche
allocazioni territoriali gia' previste nel Piano nazionale di ripresa
e resilienza.
2. Alla realizzazione dei Progetti Bandiera di cui al comma 1
possono altresi' concorrere le risorse afferenti ai Piani di sviluppo
e coesione, (( programmazione 2021- 2027 )), di cui all'articolo 1,
comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
(( 2-bis. All'articolo 16 del decreto legislativo 9 gennaio 2008,
n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: «si applicano» fino a: «sezione II»
sono sostituite dalle seguenti: «non si applicano le disposizioni di
cui alle sezioni I, II e III del presente capo, salvo quanto disposto
dagli articoli 6, per la parte applicabile alla commercializzazione
sul mercato internazionale, 7, comma 7, e»;
b) i commi 3 e 4 sono abrogati. ))
Art. 22
Beni confiscati alla mafia - ulteriori misure a supporto
1. Al fine di rendere effettivi gli obiettivi della misura
«Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie» di cui alla missione
M5C3, investimento 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e'
istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e finanze, per le spese di gestione dei predetti beni,
da trasferire all'Agenzia per la coesione territoriale con la
dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si
provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite dall'Agenzia per la
coesione territoriale con propri provvedimenti in favore degli enti
beneficiari selezionati all'esito delle procedure di attuazione della
misura di cui al comma 1.
Capo III
MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E
RESILIENZA
IN MATERIA DI AMBIENTE, FONTI RINNOVABILI, EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO
E SALUTE
Art. 23
Disposizioni in materia di produzione e consumo di idrogeno da fonti
rinnovabili, di concessioni di derivazioni per uso irriguo, di
accelerazione delle procedure di approvazione dei piani di bacino
1. Il consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili in impianti
di elettrolisi per la produzione di idrogeno verde, anche qualora
l'impianto di produzione e quello di elettrolisi siano collegati
attraverso una rete con obbligo di connessione di terzi, non e'
soggetto al pagamento degli oneri generali afferenti al sistema
elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con decreto del Ministro della transizione
ecologica sono individuati i casi e le condizioni tecniche di
dettaglio al ricorrere dei quali si applica il comma 1. Con il
medesimo decreto sono stabilite altresi' le modalita' con le quali
l'Autorita' di regolazione per (( energia, reti )) e ambiente
provvede a dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. L'idrogeno prodotto ai sensi del comma 1 non rientra tra i
prodotti energetici di cui all'articolo 21 del testo unico di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e non risulta sottoposto
ad accisa ai sensi del medesimo testo unico se non direttamente
utilizzato in motori termici come carburante.
4. All'articolo 21, quarto comma, del (( testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al ))
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, in materia di concessioni di
derivazioni per uso irriguo, dopo le parole «prevedendo se necessario
specifiche modalita' di irrigazione» sono inserite le seguenti: «e
privilegiando la digitalizzazione per migliorare il controllo remoto
e l'individuazione dell'estrazione illegale di acqua».
5. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 57, comma 1, lettera a), numero 2), in materia di
approvazione dei piani di bacino, dopo le parole «sentita la
Conferenza Stato-regioni» sono aggiunte le seguenti: «che si
pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta di parere, decorsi i
quali si procede anche in mancanza del parere»;
b) all'articolo 250, comma 1-bis, in materia di bonifica da parte
dell'amministrazione, dopo le parole «ripristino ambientale» sono
inserite le seguenti: «e di tutela del territorio e delle acque, le
Autorita' di bacino distrettuali».
(( 5-bis. All'articolo 38, comma 1, alinea, del decreto legislativo
8 novembre 2021, n. 199, dopo le parole: «produzione di idrogeno»
sono inserite le seguenti: «e delle infrastrutture connesse, ivi
compresi compressori e depositi e eventuali infrastrutture di
connessione a reti di distribuzione e trasporto,».
5-ter. All'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,
dopo il comma 9-bis e' inserito il seguente:
«9-ter. Nel caso di intervento che coinvolga piu' Comuni, l'istanza
di procedura abilitativa semplificata e' presentata a tutti i Comuni
interessati dall'impianto e dalle relative opere connesse.
L'amministrazione competente ai sensi del presente comma e'
individuata nel Comune sul cui territorio insiste la maggior porzione
dell'impianto da realizzare, che acquisisce le eventuali osservazioni
degli altri Comuni interessati dall'impianto e dalle relative opere
connesse». ))
(( Art. 23-bis
Misure urgenti per incrementare la produzione
di energia elettrica da biomasse
1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 67, ai
commi 1 e 2, dopo le parole: «produzione di energia elettrica da
biogas» sono inserite le seguenti: «e biomasse di potenza fino ad 1
MW». ))
Art. 24
Potenziamento del sistema di monitoraggio dell'efficientamento
energetico attraverso le misure di Ecobonus e Sismabonus e
governance dell'ENEA
1. (( All'articolo 16 del decreto-legge )) 4 giugno 2013, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, il
comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
«2-bis. Al fine di garantire la corretta attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito della Missione 2,
Componente 3, Investimento 2.1 «Ecobonus e Sismabonus fino al 110 per
cento per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici»,
nonche' al fine di effettuare il monitoraggio degli interventi di cui
al presente articolo, compresa la valutazione del risparmio
energetico da essi conseguito, in analogia a quanto gia' previsto in
materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica
degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'ENEA le
informazioni sugli interventi effettuati (( alla conclusione degli
stessi )). L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una
relazione sui risultati degli interventi al Ministero della
transizione ecologica, al Ministero dell'economia e delle finanze,
alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano,
nell'ambito delle rispettive competenze territoriali».
2. Al fine di assicurare al Ministero della transizione ecologica
il supporto necessario per l'espletamento delle attivita' tecniche e
scientifiche correlate alla attuazione e al monitoraggio del Piano
nazionale (( di ripresa e resilienza )), entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, l'ENEA modifica il
proprio statuto prevedendo l'istituzione della figura del direttore
generale. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la dotazione
organica dell'Agenzia e' modificata con l'inserimento di una unita'
dirigenziale di livello generale. Per l'istituzione del posto
funzione di livello dirigenziale generale e' autorizzata la spesa di
67.456 euro per l'anno 2022 e di 202.366 euro annui a decorrere
dall'anno 2023; (( al relativo onere )) si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
transizione ecologica.
3. All'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il comma 5
e' sostituito dal seguente: (( «5. Al presidente spetta la legale
rappresentanza dell'ENEA» )).
(( Art. 24-bis
Contributo a favore di impianti sportivi e piscine
1. Le associazioni e le societa' sportive dilettantistiche, le
Federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le
discipline sportive associate e gli enti pubblici che gestiscono o
sono proprietari di piscine o infrastrutture sportive nelle regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e
Sicilia e che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 55 del
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014,
possono accedere, per l'anno 2023, a contributi in conto capitale per
progetti di investimento nel limite massimo di 1 milione di euro
finalizzati all'installazione di impianti di produzione energetica da
fonti rinnovabili e di abbinati sistemi di accumulo. L'agevolazione
e' concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al
regolamento (UE) n. 651/2014 e, in particolare, all'articolo 55 del
medesimo regolamento, e l'importo massimo dell'aiuto e' fissato
nell'80 per cento dei costi ammissibili. La titolarita' della misura
e' in capo all'Agenzia per la coesione territoriale e, con decreto
del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con
il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dell'economia e
delle finanze e l'Autorita' politica delegata in materia di sport, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e
le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo, con particolare riguardo ai costi ammissibili
all'agevolazione, alla documentazione richiesta, alle procedure di
concessione, nonche' alle condizioni di revoca e all'effettuazione
dei controlli. La concessione dei predetti contributi e' autorizzata
nel limite massimo complessivo di spesa di 60 milioni di euro per
l'anno 2023.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per
l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo
sviluppo e la coesione - programmazione 2021-2027, di cui
all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. ))
Art. 25
Obiettivi del Programma nazionale
(( per la gestione )) dei rifiuti
1. All'articolo 198-bis, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, la lettera i) e' abrogata.
2. All'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. Costituisce altresi' parte integrante del piano di
gestione dei rifiuti il piano di gestione delle macerie e dei
materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici ed
infrastrutture a seguito di un evento sismico. Il piano e' redatto in
conformita' alle linee guida adottate entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della
transizione ecologica, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano.».
(( Art. 25-bis
Modifica all'articolo 224 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152
1. All'articolo 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
dopo il comma 5-bis e' inserito il seguente:
«5-ter. L'accordo di programma quadro di cui al comma 5 stabilisce
che i produttori e gli utilizzatori che aderiscono ad un sistema
autonomo di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), ovvero ad
uno dei consorzi di cui all'articolo 223 assicurano la copertura dei
costi di raccolta e di gestione dei rifiuti di imballaggio da loro
prodotti e conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata
anche quando gli obiettivi di recupero e riciclaggio possono essere
conseguiti attraverso la raccolta su superfici private. Per adempiere
agli obblighi di cui al precedente periodo, i produttori e gli
utilizzatori che aderiscono ai sistemi di cui all'articolo 221, comma
3, lettere a) e c), possono avvalersi dei consorzi di cui
all'articolo 223 facendosi carico dei costi connessi alla gestione
dei rifiuti di imballaggio sostenuti dai consorzi medesimi». ))
Art. 26
Supporto (( tecnico-operativo )) per le misure attuative del Piano
nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero della
transizione ecologica
1. Al fine di garantire il supporto (( tecnico-operativo ))
necessario per l'attuazione delle misure del Piano nazionale di
ripresa e resilienza di competenza del Ministero della transizione
ecologica e' istituto nello stato di previsione della spesa del
medesimo Ministero il Fondo per l'attuazione degli interventi del
Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero
della transizione ecologica (( ai sensi dell'articolo 9 )) del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, con una dotazione pari a 5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari
a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2022-2024, nell'ambito del (( programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione )) del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero della transizione ecologica.
(( Art. 26-bis
Potenziamento del controllo
in materia di reati ambientali
1. Ai fini del potenziamento del controllo in materia di reati
ambientali, alla parte sesta-bis del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 318-ter, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Con decreto del Ministro della transizione ecologica,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
stabiliti gli importi da corrispondere a carico del contravventore
per l'attivita' di asseverazione tecnica fornita dall'ente
specializzato competente nella materia cui si riferisce la
prescrizione di cui al comma 1, quando diverso dall'organo di
vigilanza che l'ha rilasciata, ovvero, in alternativa, per la
redazione della prescrizione rilasciata, previo sopralluogo e in
assenza di asseverazione, dallo stesso organo accertatore,
nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria ai sensi
dell'articolo 55 del codice di procedura penale quando si tratti di
ente diverso da un corpo od organo riconducibile a un'amministrazione
statale»;
b) all'articolo 318-quater, il comma 2 e' sostituito dal
seguente: «2. Quando risulta l'adempimento della prescrizione,
l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede
amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un
quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione
commessa, ai fini dell'estinzione del reato, destinata all'entrata
del bilancio dello Stato, unitamente alla somma dovuta ai sensi del
dell'articolo 318-ter, comma 4-bis. Entro centoventi giorni dalla
scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo accertatore
comunica al pubblico ministero l'adempimento della prescrizione
nonche' l'eventuale pagamento della somma dovuta ai fini
dell'estinzione del reato e di quella da corrispondere, ai sensi
dell'articolo 318-ter, comma 4-bis, per la redazione della
prescrizione o, in alternativa, per il rilascio dell'asseverazione
tecnica. Gli importi di cui all'articolo 318-ter, comma 4-bis, sono
riscossi dall'ente accertatore e sono destinati al potenziamento
delle attivita' di controllo e verifica ambientale svolte dai
predetti organi ed enti».
2. Il decreto di cui al comma 4-bis dell'articolo 318-ter del
decreto legislativo n. 152 del 2006, introdotto dalla lettera a) del
comma 1 del presente articolo, e' adottato entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. ))
Art. 27
Istituzione del Sistema nazionale prevenzione salute
dai rischi ambientali e climatici
1. Allo scopo di migliorare e armonizzare le politiche e le
strategie messe in atto dal Servizio sanitario nazionale per la
prevenzione, il controllo e la cura delle malattie acute e croniche,
trasmissibili e non trasmissibili, associate a rischi ambientali e
climatici, (( e delle zoonosi )) e' istituito il Sistema nazionale
prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici, di seguito
«SNPS».
2. Il SNPS, mediante l'applicazione dell'approccio integrato
«one-health» nella sua evoluzione «planetary health» e tramite
l'adeguata interazione con il Sistema nazionale a rete per la ((
protezione dell'ambiente )) , di cui alla legge 28 giugno 2016, n.
132, di seguito «SNPA», concorre al perseguimento degli obiettivi di
prevenzione primaria correlati in particolare alla promozione della
salute, alla prevenzione e al controllo dei rischi sanitari associati
direttamente e indirettamente a determinanti ambientali e climatici,
anche derivanti da cambiamenti socio-economici, valorizzando le
esigenze di tutela delle comunita' e delle persone vulnerabili o in
situazioni di vulnerabilita', in coerenza con i principi di equita' e
prossimita'.
3. Ai fini di cui al comma 2, il SNPS svolge le seguenti funzioni:
a) identifica e valuta le problematiche sanitarie associate a
rischi ambientali e climatici, per contribuire alla definizione e
all'implementazione di politiche di prevenzione attraverso
l'integrazione con altri settori;
b) favorisce l'inclusione della salute nei processi decisionali
che coinvolgono altri settori, anche attraverso attivita' di
comunicazione istituzionale e formazione;
c) concorre, per i profili di competenza, alla definizione e
all'implementazione degli atti di programmazione in materia di
prevenzione e dei livelli essenziali di assistenza associati a
priorita' di prevenzione primaria, assicurando la coerenza con le
azioni in materia di livelli essenziali delle prestazioni tecniche
ambientali (LEPTA), di cui all'articolo 9 della legge 28 giugno 2016,
n. 132;
d) concorre alla individuazione e allo sviluppo di criteri,
metodi e sistemi di monitoraggio integrati, anche avvalendosi di
sistemi informativi funzionali all'acquisizione, all'analisi,
all'integrazione e all'interpretazione di modelli e dati;
e) assicura il supporto alle autorita' competenti nel settore
ambientale per l'implementazione della valutazione di impatto ((
sanitario )) (VIS) nell'ambito della valutazione ambientale
strategica (VAS), della valutazione di impatto ambientale (VIA) e
dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA);
(( e-bis) predispone una relazione annuale in merito ai campi di
intervento, alle prospettive di ricerca e di implementazione delle
proprie funzioni e ai possibili interventi normativi, ai fini della
sua trasmissione alle Camere da parte del Governo. ))
4. Fanno parte del SNPS, operando in coordinamento tra loro, in una
logica di rete:
a) i Dipartimenti di prevenzione di cui agli articoli 7 e 7-bis
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in coerenza con le
previsioni di cui all'articolo 7-ter, comma 1, lettera b), del
medesimo decreto legislativo;
b) le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
anche con funzioni di coordinamento in rete dei Dipartimenti di cui
alla lettera a) tra di loro e con le altre strutture sanitarie e
socio-sanitarie, nonche' con gli altri enti del territorio di
competenza, che concorrono al raggiungimento degli obiettivi del
SNPS;
c) gli Istituti zooprofilattici sperimentali di cui al decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 270;
d) l'Istituto superiore di sanita', con compiti di coordinamento
e supporto tecnico-scientifico;
e) il Ministero della salute, con compiti di indirizzo,
programmazione, (( monitoraggio e )) comunicazione istituzionale,
anche mediante l'adozione di apposite direttive.
5. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
e comunque nel rispetto della tempistica e degli obiettivi
individuati per il progetto di cui al comma 8 (( dall'allegato 1 ))
al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio
2021, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e (( di ))
Bolzano, sono individuati gli specifici compiti, ivi inclusi gli
obblighi di comunicazione dei dati personali, anche appartenenti alle
categorie particolari di cui all'articolo 9 del (( regolamento (UE)
)) 2016/ 679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016, che tutti i soggetti di cui al comma 4 svolgono nell'ambito del
SNPS, per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 3.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della salute e del Ministro della transizione
ecologica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
decreto di cui al comma 5, e comunque nel rispetto della tempistica e
degli obiettivi individuati per il progetto di cui al comma 8 ((
dall'allegato 1 )) al decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze del 15 luglio 2021, sono definite le modalita' di interazione
del SNPS con il SNPA. Allo scopo di assicurare, anche mediante
l'adozione di apposite direttive, la effettiva operativita', secondo
criteri di efficacia, economicita' e buon andamento, delle modalita'
di interazione del SNPS con il SNPA, con il decreto di cui al primo
periodo e' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
una Cabina di regia, della quale fanno parte:
a) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri,
che la presiede;
b) due rappresentanti del SNPS, designati dal Ministro della
salute tra i dirigenti del (( medesimo )) Ministero e dell'Istituto
superiore di sanita', con comprovate competenze nel settore della
prevenzione sanitaria;
c) due rappresentanti designati dal Ministro della transizione
ecologica, tra i dirigenti del medesimo Ministero e del SNPA con
comprovate competenze nel settore;
d) un rappresentante delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, designato dalla Conferenza delle regioni e delle
province autonome.
7. La partecipazione alle riunioni e alle altre attivita' promosse
dalla Cabina di regia non comporta la corresponsione di gettoni o
altri emolumenti comunque denominati, ivi inclusi rimborsi di spese,
diarie e indennita', e non determina nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato e delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano.
8. Ai fini dell'attuazione dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 si provvede
con gli interventi indicati, per il progetto «Salute, Ambiente,
Biodiversita' e Clima», nell'allegato 1 al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze (( del )) 15 luglio 2021, nel limite
delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), (( punto 1
)), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.
9. Le amministrazioni di cui al comma 4 provvedono agli adempimenti
connessi all'attuazione del presente articolo con le risorse umane
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
Capo IV
TRANSIZIONE DIGITALE
Art. 28
Costituzione e disciplina della societa' 3-I S.p.A. per lo sviluppo,
la manutenzione e la gestione di soluzioni software e di servizi
informatici a favore degli enti previdenziali e delle pubbliche
amministrazioni centrali
1. Al fine di conseguire gli obiettivi indicati nella Missione 1
del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento
(UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio
2021, con particolare riguardo alla (( Riforma 1.2 della Missione 1,
Componente 1 )), e per lo svolgimento delle attivita' di sviluppo,
manutenzione e gestione di soluzioni software e di servizi
informatici, e' autorizzata la costituzione della societa' 3-I
S.p.A., con sede in Roma, a capitale interamente pubblico. La
societa' svolge le proprie attivita' a favore dell'Istituto nazionale
(( della previdenza sociale )) (INPS), dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),
dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), della Presidenza del
Consiglio dei ministri, del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e delle altre pubbliche amministrazioni centrali indicate
nell'elenco pubblicato ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, fermo restando quanto stabilito
dall'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
Il capitale sociale della societa' 3-I S.p.A., pari a 45 milioni di
euro, e' interamente sottoscritto e versato, in tre rate annuali,
dall'INPS, dall'INAIL e dall'ISTAT, nella misura di un terzo per
ciascun ente, o nella diversa misura indicata nello statuto di cui al
comma 2.
2. Lo statuto della societa' di cui al comma 1 e' adottato con
deliberazione congiunta dei presidenti degli Istituti di cui al
medesimo comma 1 che partecipano al capitale sociale, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e
approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la
transizione digitale, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali. Lo statuto definisce (( la missione della
societa', anche in attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza, )) ruoli e responsabilita' degli organi della societa',
nonche' le regole di funzionamento della societa'. Lo statuto
definisce altresi' le modalita' di esercizio del controllo analogo,
esercitato dai tre Istituti, dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al
fine di assicurare il coordinamento con gli obiettivi istituzionali e
la coerenza con le finalita' della transizione digitale nazionale.
3. Il consiglio di amministrazione della societa' e' composto da
cinque membri, di cui uno nominato dal Presidente del Consiglio dei
ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la
transizione digitale, con funzioni di Presidente, e uno nominato dal
Ministro del lavoro e delle politiche sociali. I restanti tre membri
sono designati, uno ciascuno, dagli Istituti di cui al comma 1, tra
gli appartenenti al proprio personale dirigenziale, e sono nominati
con decreto delle rispettive amministrazioni vigilanti.
4. Il collegio sindacale della societa' e' composto da tre membri
titolari, nominati rispettivamente dal Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal
Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione
digitale e dal Ministro dell'economia e delle Finanze, quest'ultimo
con funzioni di presidente, nonche' da due membri supplenti, di cui
uno nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed uno
dal Ministro delegato per la pubblica amministrazione.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, al fine di
consentire il necessario controllo analogo della societa' 3-I S.p.A.,
sono in ogni caso sottoposti all'approvazione preventiva della
Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, gli atti della suddetta societa' relativi a:
a) affidamenti di attivita' da parte di amministrazioni diverse
da quelle che esercitano il controllo sulla societa', per importi
maggiori di (( 500.000 )) euro;
b) costituzione di nuove societa';
c) acquisizioni di partecipazioni in societa';
d) cessione di partecipazioni e altre operazioni societarie;
e) designazione di amministratori;
f) proposte di revoca di amministratori;
g) proposte di modifica dello statuto della societa' 3-I S.p.A. o
di societa' partecipate;
h) proposte di nomina e revoca di sindaci e liquidatori.
6. Il rapporto della societa' con gli Istituti e con le
amministrazioni di cui al comma 1 e' regolato da apposito contratto
di servizio, nel quale sono fissati la data di avvio dei servizi, i
livelli minimi inderogabili delle prestazioni e le relative
compensazioni economiche, conformemente agli atti di indirizzo
strategico approvati dal consiglio di amministrazione. Per il
raggiungimento degli obiettivi fissati nel contratto di servizio la
societa' puo' stipulare contratti di lavoro e provvedere
all'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture (( ai
sensi del codice )) di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, nel rispetto delle vigenti previsioni di legge.
7. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e degli
altri ministri interessati, da adottarsi entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono (( individuati
)), tenendo conto delle esigenze di autonomia degli Istituti
partecipanti, le risorse finanziarie per il conferimento delle quote
del capitale sociale di cui al comma 1, i beni immobili in proprieta'
degli Istituti di cui al comma 1, gli strumenti, i mezzi, gli
apparati, le infrastrutture informatiche oggetto di gestione e ogni
altra pertinenza, che sono trasferiti alla societa' 3-I S.p.A. per
l'assolvimento dei propri compiti, e sono stabilite le relative
modalita' di trasferimento della societa'.
(( 7-bis. Tutte le operazioni, gli atti, i trasferimenti e le
cessioni riguardanti beni mobili, immobili, apparati, infrastrutture
e comunque beni strumentali, effettuati da parte degli Istituti di
cui al comma 1 nei confronti della societa' di cui al presente
articolo sono esenti, senza limiti di valore, da ogni imposta, spesa,
tassa o diritto di qualsiasi specie o natura. ))
8. La pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana tiene luogo degli adempimenti in materia di
costituzione di societa' per azioni previsti dalle vigenti
disposizioni di legge.
9. Agli oneri derivanti dalla sottoscrizione del capitale sociale
della societa' si provvede a valere sulle risorse appostate, per le
medesime finalita', nei bilanci degli (( Istituti partecipanti )) di
cui al comma 1, come certificate dagli organi di revisione dei
medesimi Istituti, che sono tenuti ad assicurarne apposita evidenza
contabile. A tal fine sono corrispondentemente ridotti gli
stanziamenti in conto capitale nei bilanci di previsione dei predetti
Istituti.
Art. 29
Acquisizione dei servizi cloud infrastrutturali
1. All'articolo 1, comma 593, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, nonche', nei limiti
delle risorse disponibili a legislazione vigente, per l'acquisizione
di servizi cloud infrastrutturali».
Art. 30
Riordino dell'Agenzia spaziale italiana (ASI) e del settore spaziale
e aerospaziale e disposizioni (( in materia di codice
dell'amministrazione digitale ))
1. Al fine di garantire semplificazione, maggiore efficienza e
celerita' d'azione nella realizzazione degli obiettivi di transizione
digitale fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, al
decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) al comma 2 le parole «alla legge 9 maggio 1989, n. 168, e
successive modificazioni,» sono soppresse e, dopo le parole «al
decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204,» sono inserite le
seguenti: «al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218,»;
2) al comma 3 le parole «Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti:
«Presidente del Consiglio dei ministri o il (( Ministro o
Sottosegretario di Stato delegato ))»; e le parole «le competenze
attribuitegli dalle disposizioni di cui al comma 2» sono sostituite
dalle seguenti: «poteri di indirizzo, coordinamento, programmazione e
vigilanza»; in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «Il Ministero
dell'Universita' e della ricerca esercita poteri di indirizzo
strategico limitatamente all'attivita' di ricerca scientifica svolta
dall'ASI.»;
b) all'articolo 3, comma 1, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) alla lettera a) dopo le parole «degli indirizzi del» sono
inserite le seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri o ((
Ministro o Sottosegretario di Stato delegato )) e del»;
2) alla lettera a-bis) dopo le parole «degli indirizzi del»
sono inserite le seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri o
(( Ministro o Sottosegretario di Stato delegato )) e del»;
3) alla lettera b) dopo le parole «degli indirizzi del» sono
inserite le seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri o ((
Ministro o Sottosegretario di Stato delegato )) e del»;
4) alla lettera c) dopo le parole «con le indicazioni del» sono
inserite le seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri o ((
Ministro o Sottosegretario di Stato delegato )) e del» e dopo le
parole «l'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), per quanto
riguarda il settore dell'astrofisica» sono inserite le seguenti: «e
con gli altri enti pubblici di ricerca, nel quadro del coordinamento
della ricerca nazionale, assicurato dal Ministero dell'Universita' e
della ricerca»;
5) alla lettera f), le parole «dal Ministero dell'Istruzione,
dell'Universita' e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti:
«dall'Agenzia Nazionale di valutazione del sistema Universitario e
della ricerca (ANVUR)»;
c) all'articolo 6:
1) al comma 1, la lettera f) e' abrogata;
2) al comma 2, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti:
«E' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed
e' individuato dal Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con
il Ministro dell'universita' e della ricerca, con le procedure di cui
ai commi 1, 2 e 2-bis dell'articolo 11 del decreto legislativo 31
dicembre 2009, n. 213. Il Presidente dura in carica quattro anni e
puo' essere confermato una sola volta.»;
d) all'articolo 7:
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «Consiglio di
amministrazione» sono inserite le seguenti: «, fatti salvi i poteri
del Presidente del Consiglio dei ministri e del Comitato
interministeriale di cui all'articolo 21,»;
2) al comma 1, lettera e), le parole « ((, il comitato )) di
valutazione, e il direttore generale» sono soppresse;
3) al comma 1, lettera h), le parole «al direttore generale,»
sono soppresse;
4) al comma 2, le parole «Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca», ovunque ricorrano, sono sostituite
dalle seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri o (( Ministro
o Sottosegretario di Stato delegato ))»; la parola «quattro» e'
sostituita dalla seguente «sei» e dopo le parole «dei quali uno
designato» sono inserite le seguenti: «dal Presidente del Consiglio
dei ministri o (( Ministro o Sottosegretario di Stato delegato )),
uno dal Ministro dell'universita' e della ricerca, uno»;
5) al comma 3, le parole «Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti:
«Presidente del Consiglio dei ministri o (( Ministro o
Sottosegretario di Stato delegato ))»;
e) all'articolo 9, comma 2:
1) al primo periodo, le parole «Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti:
«Presidente del Consiglio dei ministri o (( Ministro o
Sottosegretario di Stato delegato ))»;
2) al secondo periodo, dopo le parole «due membri supplenti
sono designati», sono inserite le seguenti: «, uno effettivo e uno
supplente ciascuno, dal Presidente del Consiglio dei ministri e»;
f) all'articolo 11, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Il direttore generale e' nominato dal Presidente
dell'Agenzia, previa delibera del consiglio di amministrazione.»;
g) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 4 le parole «Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca», sono sostituite dalle seguenti:
«Presidente del Consiglio dei ministri o (( Ministro o
Sottosegretario di Stato delegato ))»;
2) al comma 6, dopo le parole «Presidente del Consiglio dei
ministri» sono inserite le seguenti: «o (( Ministro o Sottosegretario
di Stato delegato ))»; e le parole «, su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,» sono soppresse;
h) all'articolo 14 dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Il piano triennale dell'ente ed i relativi aggiornamenti
annuali sono approvati dal Presidente del Consiglio dei ministri o ((
Ministro o Sottosegretario di Stato delegato )), con proprio decreto,
d'intesa con il Ministero dell'universita' e della ricerca
limitatamente agli aspetti riguardanti i piani di esplorazione e di
ricerca e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze per gli
aspetti di competenza.»;
i) all'articolo 15 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, lettera a), le parole «per il finanziamento
degli enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo 7, commi 1 e 2,
del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204» sono sostituite dalle
seguenti: «per il finanziamento dell'Agenzia spaziale italiana (ASI),
di cui al comma 2-bis»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, in sede di
distribuzione del Fondo di cui al comma 2-bis, assegna priorita' alle
risorse destinate ad obbligazioni derivanti da programmi
internazionali. Sono esclusi dalla determinazione del fabbisogno i
programmi in collaborazione con l'ESA ed i programmi realizzati con
leggi speciali, ivi compresa la legge 29 gennaio 2001, n. 10. Entro
il 30 giugno di ciascun anno, il Presidente del Consiglio dei
ministri trasmette al Ministro dell'economia e delle finanze l'elenco
analitico degli oneri per il successivo esercizio derivanti dalle
predette obbligazioni internazionali.»;
3) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze e' istituito un Fondo per il finanziamento
dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), con una dotazione pari a 499
milioni di euro a decorrere dal 2022, destinato alla copertura delle
spese di funzionamento e gestione dell'ASI, nonche' al finanziamento
delle attivita' dell'ASI, ivi comprese quelle di svolgimento dei
programmi in collaborazione con l'ESA. Le risorse del predetto Fondo
sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio
dei ministri per essere assegnate all'Autorita' (( di Governo ))
delegata per le politiche spaziali e aerospaziali, che ne cura la
ripartizione con apposito decreto.»;
l) all'articolo 16 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Le attivita' di cui al comma 1, lettere a), b) c) e
d) sono in ogni caso sottoposte alla previa autorizzazione del
Presidente del Consiglio dei ministri o del (( Ministro o
Sottosegretario di Stato delegato )). La disposizione di cui al primo
periodo non si applica agli accordi e alle convenzioni con le
universita' e gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, adottati in esecuzione
di azioni previste nel piano triennale di attivita' di cui
all'articolo 14, limitatamente agli aspetti riguardanti i piani di
esplorazione e di ricerca.»;
2) al comma 4 sono inserite, in fine, le seguenti parole: «,
nonche' con apposita relazione semestrale al Presidente del Consiglio
dei ministri»;
m) all'articolo 17, comma 1, le parole «in coerenza con le
procedure e modalita' di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio
1989, n. 168.» sono sostituite dalle seguenti: «sottoposti al
controllo della Presidenza del Consiglio dei ministri in coerenza con
le procedure e modalita' di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo 25 novembre 2016, n. 218.»;
n) all'articolo 18, comma 1, dopo le parole «sono inviati» sono
inserite le seguenti: «alla Presidenza del Consiglio dei ministri,».
2. Le azioni possedute dall'Agenzia spaziale italiana (ASI) (( nel
Centro italiano ricerche aerospaziali (CIRA) S.p.a., ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 10 giugno )) 1998, n. 305, sono
trasferite, a titolo gratuito, al Consiglio nazionale delle ricerche.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, l'Agenzia spaziale italiana adegua il proprio statuto ed i
propri regolamenti alle (( disposizioni di cui al presente articolo
)).
4. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 3, il
Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro o Sottosegretario
(( di Stato )) delegato assegna all'ente un termine di tre mesi per
adottare le modifiche statutarie e regolamentari; decorso inutilmente
tale termine, il Presidente del Consiglio dei ministri costituisce,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una commissione
composta da tre membri, compreso il presidente, in possesso di
adeguata professionalita', con il compito di attuare le necessarie
modifiche statutarie e regolamentari. Ai componenti della Commissione
non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri
emolumenti comunque denominati.
5. Gli organi dell'Agenzia spaziale italiana ((, integrati ai sensi
del comma 1, lettera d), numero 4), )) rimangono in carica fino alla
scadenza naturale del loro mandato.
(( 5-bis. Le maggiori spese derivanti dall'attuazione del comma 1,
lettera d), numero 4), pari a euro 20.900 per l'anno 2022 e a euro
41.800 a decorrere dall'anno 2023, sono poste a carico del bilancio
dell'ASI. Alla compensazione degli effetti in termini di
indebitamento e fabbisogno, pari a 10.764 euro per l'anno 2022 e a
21.527 euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. ))
6. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera i), (( numeri 1) )),
2) e 3), pari a 499 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998,
n. 204.
7. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998,
n. 204, le parole «all'ASI, di cui all'articolo 15, comma 1, lettera
a), della legge 30 maggio 1988, n. 186, e all'articolo 5 della legge
31 maggio 1995, n. 233;» sono soppresse.
8. Fatti salvi i finanziamenti e i contributi gia' assegnati alla
data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' fermo
restando quanto previsto al comma 6, l'ASI non puo' ricevere altre
risorse o contributi comunque denominati disposti dal Ministero
dell'universita' e della ricerca in favore di altri enti pubblici di
ricerca vigilati dal medesimo ministero.
(( 8-bis. Al codice dell'amministrazione digitale, di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 3-bis, comma 4, le parole da: «, anche ai sensi
dell'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241» fino alla
fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «. Per la violazione
della presente disposizione si applica l'articolo 18-bis»;
b) all'articolo 18-bis, dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente:
«8-bis. Le disposizioni del presente articolo trovano
applicazione in tutti i casi in cui l'AgID esercita poteri
sanzionatori attribuiti dalla legge»;
c) all'articolo 62, comma 2-bis, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Le modalita' e i tempi di adesione da parte dei
comuni all'archivio nazionale informatizzato, con conseguente
dismissione della versione analogica dei registri di stato civile,
sono definiti con uno o piu' decreti di cui al comma 6-bis»;
d) all'articolo 64, dopo il comma 3-bis e' aggiunto il seguente:
«3-ter. I gestori dell'identita' digitale accreditati, in
qualita' di gestori di pubblico servizio, prima del rilascio
dell'identita' digitale a una persona fisica, verificano i dati
identificativi del richiedente, ivi inclusi l'indirizzo di residenza
e, ove disponibili, il domicilio digitale o altro indirizzo di
contatto, mediante consultazione gratuita dei dati disponibili presso
l'ANPR di cui all'articolo 62, anche tramite la piattaforma prevista
dall'articolo 50-ter. Tali verifiche sono svolte anche
successivamente al rilascio dell'identita' digitale, con cadenza
almeno annuale, anche ai fini della verifica dell'esistenza in vita.
Il direttore dell'AgID, previo accertamento dell'operativita' delle
funzionalita' necessarie, fissa la data a decorrere dalla quale i
gestori dell'identita' digitale accreditati sono tenuti ad effettuare
le verifiche di cui ai precedenti periodi».
8-ter. All'articolo 10 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156,
dopo il comma 7-novies e' aggiunto il seguente:
«7-decies. Per le medesime finalita' di cui al comma 7-quinquies,
il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro o il
Sottosegretario di Stato delegato alle politiche spaziali e
aerospaziali, nel rispetto delle condizioni previste nella
comunicazione della Commissione europea 2016/C 262/01, come
richiamata dalla comunicazione della Commissione europea 2021/C
508/01, concernente gli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a
promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio, e'
autorizzato a sottoscrivere, fino a un ammontare pari a 90 milioni di
euro, a valere sulle risorse del Piano nazionale per gli investimenti
complementari, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), punto 3,
del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, per 10 milioni di
euro per l'anno 2022, 35 milioni di euro per l'anno 2023, 28 milioni
di euro per l'anno 2024 e 17 milioni di euro per l'anno 2025, quote o
azioni di uno o piu' fondi per il venture capital, come definiti
dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
ovvero di uno o piu' fondi che investono in fondi per il venture
capital, comprese quote o azioni di fondi per il venture debt o di
uno o piu' fondi che investono in fondi per il venture debt,
istituiti dalla societa' che gestisce anche le risorse di cui
all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. I
rapporti tra le parti, i criteri e le modalita' degli investimenti
sono regolati da un'apposita convenzione, anche per quanto riguarda
la remunerazione dell'attivita' svolta. I rimborsi dei capitali
investiti e qualsiasi ritorno sui medesimi, incluse le plusvalenze,
sono versati all'entrata del bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei ministri».))
Art. 31
Struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri
per le politiche spaziali e aerospaziali
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, del
decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128 e fatte salve le competenze
del Ministero della difesa in materia di difesa nazionale nonche' di
realizzazione, mantenimento e ristabilimento della pace e della
sicurezza internazionali di cui agli articoli 88 e 89 del (( codice
dell'ordinamento militare, di cui al )) decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, ai fini dell'espletamento delle attivita' di supporto al
Presidente del Consiglio dei ministri per l'esercizio delle funzioni
di alta direzione, responsabilita' politica generale e coordinamento
delle politiche dei Ministeri relative ai programmi spaziali e
aerospaziali e per quelle di supporto ad ogni altra ulteriore
funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del
Consiglio dei ministri nell'area funzionale delle politiche spaziali
e aerospaziali, la dotazione organica dirigenziale della Presidenza
del Consiglio dei ministri e' incrementata di una posizione di
livello generale e di due posizioni di livello non generale, da
assegnare a una apposita struttura della Presidenza del Consiglio dei
ministri, (( individuata )) con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite
alla struttura di cui al presente comma, in sede di prima
applicazione possono essere conferiti incarichi dirigenziali ai sensi
dell'articolo 19, (( commi 6 o )) 5-bis, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai relativi limiti percentuali
vigenti nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Per l'esercizio delle funzioni attribuite alla struttura di cui
al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri puo' procedere,
a valere sulle attuali facolta' assunzionali, al reclutamento,
tramite apposito concorso (( da espletare ai sensi dell'articolo
35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto
dall'articolo 3 del presente decreto, )) di 5 unita' di personale non
dirigenziale. Per l'espletamento del predetto concorso, la Presidenza
del Consiglio dei ministri puo' avvalersi della Commissione per
l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche
amministrazioni di cui al comma 3-quinquies dell'articolo 4 del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. La Presidenza del Consiglio dei
ministri si avvale, altresi', di un contingente di 5 esperti, di cui
2 designati d'intesa con il Ministro della difesa e uno designato
d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, in possesso di
specifica ed elevata competenza nelle materie delle applicazioni e
dei servizi spaziali e aerospaziali, nominati ai sensi dell'articolo
9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Il
predetto contingente e' aggiuntivo rispetto a quello di cui
all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303.
3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a
508.102 euro per l'anno 2022 (( e a euro )) 1.016.204 a decorrere
dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190.
Art. 32
Misure per la realizzazione degli obiettivi di transizione digitale
fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il
rafforzamento dei servizi digitali
1. Al fine di favorire maggiore efficienza e celerita' d'azione
nella realizzazione degli obiettivi di transizione digitale fissati
dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento
(UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio
2021, nonche' dal Piano nazionale per gli investimenti complementari
di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101:
a) all'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole «interventi, acquisti e misure di
sostegno a favore di una strategia di condivisione e utilizzo del
patrimonio informativo pubblico a fini istituzionali, della
diffusione dell'identita' digitale, del domicilio digitale e delle
firme elettroniche, della realizzazione e dell'erogazione di servizi
in rete, dell'accesso ai servizi in rete tramite le piattaforme
abilitanti previste dagli articoli 5, 62, 64 e 64-bis del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche' per i servizi e le attivita'
di assistenza tecnico-amministrativa necessarie» sono sostituite
dalle seguenti: «interventi, acquisti di beni e servizi, misure di
sostegno, attivita' di assistenza tecnica e progetti nelle materie
dell'innovazione tecnologica, dell'attuazione dell'agenda digitale
italiana ed europea, del programma strategico sull'intelligenza
artificiale, della strategia italiana per la banda ultra larga, della
digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e delle imprese,
della strategia nazionale dei dati pubblici, (( anche con riferimento
al riuso dei dati aperti, )) dello sviluppo e della diffusione delle
infrastrutture digitali materiali e immateriali e delle tecnologie
tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, nonche' della
diffusione delle competenze, dell'educazione e della cultura
digitale»;
2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole «degli aspetti
correlati alla sicurezza cibernetica» sono aggiunte le seguenti: «e
nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge all'Agenzia per
la cybersicurezza nazionale»;
(( a-bis) all'articolo 64, comma 2-duodecies, del codice di cui
al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le
seguenti modificazioni:
1) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «La
disposizione di cui al periodo precedente si applica altresi' in caso
di identificazione elettronica ai fini dell'accesso ai servizi
erogati dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti privati
tramite canali fisici»;
2) all'ultimo periodo, dopo le parole: «titolari di funzioni
pubbliche,» sono inserite le seguenti: «ovvero gli altri dati, fatti
e informazioni funzionali alla fruizione di un servizio attestati da
un gestore di attributi qualificati,»; ))
b) all'articolo 64-ter, comma 7, del (( codice
dell'amministrazione digitale di cui al )) decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, dopo le parole «e di funzionamento del SGD» sono
inserite le seguenti: «nonche' le modalita' di adozione di un manuale
operativo contenente le specifiche tecniche di funzionamento del SGD
e di attuazione del decreto»;
c) all'articolo 26, comma 15, del decreto-legge 16 luglio 2020,
n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,
n. 120, dopo la lettera l-bis) e' aggiunta la seguente: «l-ter) sono
individuate le modalita' di adozione di un manuale operativo
contenente le specifiche tecniche di attuazione dei decreti di cui al
presente comma.».
(( c-bis) all'articolo 54, comma 1, del codice delle
comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259, dopo le parole: «non possono imporre per l'impianto di
reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica» sono
inserite le seguenti: «, nonche' per la modifica o lo spostamento di
opere o impianti resisi necessari per ragioni di viabilita' o di
realizzazione di opere pubbliche»;
c-ter) all'articolo 40 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,
dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Al fine di raggiungere l'obiettivo di un'Europa
digitale, stabilito nel programma Next Generation EU e per il
tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale
di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 10 febbraio 2021, e al regolamento (UE) 2021/241 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, fino al 31
dicembre 2026, per gli interventi relativi ai lavori di scavo di
lunghezza inferiore a 200 metri per la posa di infrastruttura a banda
ultralarga non e' richiesta la procedura di valutazione d'incidenza
di cui all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. L'operatore di
rete si limita a comunicare con un preavviso di almeno trenta giorni
l'inizio dei lavori all'autorita' competente alla verifica in
questione, allegando un'autodichiarazione per l'esclusione dalla
procedura, nonche' una descrizione sintetica dell'intervento recante
altresi' documentazione fotografica»;
c-quater) al fine di favorire maggiore efficienza e celerita'
nella realizzazione di reti di telecomunicazioni, nonche' di
assicurare la piena e corretta applicazione dell'articolo 8 della
direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
febbraio 2014, e dell'articolo 11 della direttiva 2014/23/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, i contratti
e le concessioni di cui all'articolo 15 del codice di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono integralmente esclusi
dall'applicazione delle disposizioni contenute nel medesimo codice e,
conseguentemente, non trovano applicazione le disposizioni
eventualmente incompatibili contenute in provvedimenti, contratti e
atti di qualunque natura. I soggetti titolari dei contratti o delle
concessioni di cui al periodo precedente, affidati con procedure di
gara, e in possesso dei requisiti necessari, nell'esercizio della
loro autonomia organizzativa e decisionale, assicurano l'applicazione
di criteri di semplificazione, efficacia, trasparenza, non
discriminazione e tutela dell'ambiente, tenuto conto del preminente
interesse nazionale alla sollecita realizzazione delle reti di
telecomunicazioni.
1-bis. All'articolo 44 del codice delle comunicazioni elettroniche,
di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) dopo la parola: «in specie» e' inserita la seguente:
«anche»;
2) dopo le parole: «destinati ad ospitare» e' inserita la
seguente: «successivamente»;
b) al comma 10, primo periodo, dopo le parole: «di cui
all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36,» sono inserite
le seguenti: «ove previsto,».
1-ter. Al fine di incentivare la diffusione dell'innovazione
digitale e del trasferimento tecnologico nel settore agricolo,
alimentare e forestale nonche' per le finalita' di cui al comma 1,
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali sono individuati i casi e
le condizioni tecniche di dettaglio per l'utilizzo dell'energia
sostenibile e delle tecniche di agricoltura di precisione
intelligenti, che contribuiscono alla riduzione delle emissioni di
gas serra, alla decarbonizzazione e all'utilizzo sostenibile delle
risorse naturali, oltre che ad un migliore utilizzo delle matrici
ambientali. ))
(( Art. 32-bis
Modifiche al titolo V-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
141, recante istituzione di un Sistema pubblico di prevenzione, sul
piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al
consumo, con specifico riferimento al furto d'identita'
1. Al fine di conseguire gli obiettivi indicati nella Missione 1,
Componente 1 - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza della PA del
Piano nazionale di ripresa e resilienza, al decreto legislativo 13
agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 30-ter, comma 1, dopo le parole: «funzioni di
supporto» sono inserite le seguenti: «alla prevenzione e al contrasto
dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e
finanziamento del terrorismo,»;
b) all'articolo 30-ter, comma 5, alinea, la parola: «Partecipano»
e' sostituita dalle seguenti: «Sono tenuti a partecipare»;
c) all'articolo 30-ter, comma 5, la lettera a) e' sostituita
dalla seguente:
«a) le banche, comprese quelle comunitarie e quelle
extracomunitarie, e gli intermediari finanziari iscritti negli
elenchi di cui agli articoli 106, 114-quater e 114-septies del testo
unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385»;
d) all'articolo 30-ter, comma 5, lettera d), le parole: «ai
soggetti di cui alle lettere da a) a c)» sono soppresse;
e) all'articolo 30-ter, comma 5-bis, le parole: «in un'apposita
convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze, dalla
quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «con il decreto di
cui all'articolo 30-octies, dal quale non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
f) all'articolo 30-ter, comma 7, le parole: «del credito, dei
servizi di comunicazione elettronica o interattivi» sono sostituite
dalle seguenti: «commerciali di appartenenza»;
g) all'articolo 30-sexies, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. L'onere derivante dall'attuazione del presente decreto
legislativo e' posto a carico dei soggetti che partecipano o accedono
al sistema pubblico di prevenzione ai sensi dell'articolo 30-ter,
previa stipula di un'apposita convenzione con l'ente gestore,
attraverso la corresponsione di un contributo articolato in modo da
garantire sia le spese di progettazione, di realizzazione e di
evoluzione dell'archivio, sia il costo pieno del servizio svolto
dall'ente gestore stesso. La misura delle componenti del contributo
e' determinata con il decreto di cui all'articolo 30-octies»;
h) all'articolo 30-septies, comma 1, le parole: «Le somme versate
dagli aderenti» sono sostituite dalle seguenti: «Le contribuzioni di
cui all'articolo 30-sexies, comma 2,»;
i) all'articolo 30-octies, comma 1, la lettera c) e' sostituita
dalla seguente:
«c) sono individuati le modalita', i presupposti e i profili di
accesso ai dati, il processo di rilascio delle credenziali, nonche'
le procedure di autenticazione, di registrazione e di analisi degli
accessi e delle operazioni e sono fissati i termini secondo cui i
dati di cui all'articolo 30-quinquies sono comunicati e gestiti,
nonche' e' stabilita la procedura che caratterizza la fase di
riscontro ai sensi dell'articolo 30-sexies, comma 1».
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, e' abrogato il comma 6
dell'articolo 5 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 121. ))
Capo V
MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E
RESILIENZA
IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE, BENI CULTURALI, ZONE ECONOMICHE
SPECIALI E ZONE LOGISTICHE SEMPLIFICATE
Art. 33
Disposizioni urgenti per la realizzazione
degli impianti di elettrificazione dei porti
1. Al fine di provvedere alla realizzazione degli interventi
previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza ((, misura M3C2,
)) Riforma 1.3, i progetti destinati alla realizzazione di opere e
impianti di elettrificazione dei porti nonche' le opere e le
infrastrutture connesse, necessarie o comunque indispensabili alla
costruzione, alla elettrificazione e all'esercizio degli impianti
stessi, autorizzati ai sensi del comma 2, sono da considerarsi di
pubblica utilita', anche ai sensi dell'articolo 12 del (( testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilita', di cui al )) decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e caratterizzati
da indifferibilita' ed urgenza.
2. Fatti salvi i provvedimenti di competenza del Ministero
dell'interno in materia di prevenzione (( degli )) incendi, la
costruzione e l'esercizio degli impianti di elettrificazione dei
porti, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale
o parziale e riattivazione di detti impianti, nonche' le opere e le
infrastrutture connesse, necessarie o indispensabili alla
costruzione, alla elettrificazione e all'esercizio degli impianti
stessi, ivi inclusi gli interventi, anche consistenti in demolizione
di manufatti o in interventi di ripristino ambientale, occorrenti per
la riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti, sono
soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione
competente nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela
(( dell'ambiente e )) di tutela del paesaggio e del patrimonio
storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo
strumento urbanistico.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 e' rilasciata all'esito di
una conferenza di servizi, promossa dall'Autorita' di sistema
portuale o dalla regione competente e svolta secondo le modalita' di
cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla quale
partecipano tutte le amministrazioni interessate, ivi compresa
l'autorita' competente al rilascio ai sensi dell'articolo 36 del
codice della navigazione di apposita concessione di durata non
inferiore a quindici anni e con canone determinato ai sensi
dell'articolo 39, secondo comma, del medesimo codice della
navigazione. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a
costruire ed esercire gli impianti, in conformita' al progetto
approvato. Il termine massimo per la conclusione del procedimento
unico non puo' essere superiore a centoventi giorni, ovvero a
centottanta nel caso in cui sia necessario il procedimento di
valutazione di impatto ambientale o la verifica di assoggettabilita'
sul progetto di fattibilita' tecnico-economica.
4. Ogni eventuale procedimento di valutazione di impatto ambientale
o della verifica di assoggettabilita' da svolgersi sul progetto di
fattibilita' tecnico - economica, ivi inclusi quelli che riguardano
le opere connesse e le infrastrutture indispensabili, e' di
competenza della regione. A tal fine, tutti i termini previsti
dall'articolo 27-bis, commi da 1 a 5, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, sono dimezzati.
5. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
(( Art. 33-bis
Disposizioni urgenti in materia
di trasporto pubblico locale
1. Al fine di consentire uno sviluppo equilibrato dei sistemi di
trasporto pubblico locale sull'intero territorio nazionale, con uno o
piu' decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da
adottare entro il 30 settembre 2022, e' determinata l'entita' del
finanziamento riconoscibile, nel limite complessivo di 75 milioni di
euro, agli interventi, valutati ammissibili e presentati dalle
province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 agosto 2022
secondo le medesime modalita' stabilite dal Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili per l'erogazione di
contributi destinati al finanziamento di interventi relativi al
trasporto rapido di massa. I finanziamenti di cui al presente comma
sono autorizzati, per ciascuna annualita', per un ammontare pari a 2
milioni di euro per l'anno 2022, a 200.000 euro per l'anno 2023 e a
5,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per
l'anno 2022, a 200.000 euro per l'anno 2023 e a 5,6 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036, si provvede:
a) quanto ad euro 2 milioni per l'anno 2022 e ad euro 5,6 milioni
per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili;
b) quanto ad euro 200.000 per l'anno 2023, mediante
corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo di conto capitale di
cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
))
(( Art. 33-ter
Proroga del termine per contributi ai comuni per interventi di messa
in sicurezza, efficientamento energetico e sviluppo territoriale
sostenibile
1. Al fine di assicurare ai comuni con popolazione inferiore a
1.000 abitanti la realizzazione degli interventi finalizzati alla
messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e del
patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere
architettoniche a beneficio della collettivita', nonche' degli
interventi di incremento dell'efficienza energetica e di sviluppo
territoriale sostenibile, limitatamente ai contributi riferiti
all'annualita' 2022, i termini di cui al terzo, quarto e sesto
periodo del comma 14-bis dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno
2019, n. 58, sono prorogati di quattro mesi. ))
Art. 34
Rafforzamento del sistema di certificazione
della parita' di genere
1. Al (( codice dei contratti pubblici, di cui al )) decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 93, comma 7, le parole «decreto legislativo n.
231/2001» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo n. 231
del 2001, o in possesso di certificazione della parita' di genere di
cui all'articolo 46-bis del (( codice delle pari opportunita' tra
uomo e donna, di cui al )) decreto legislativo 11 aprile 2006, n.
198,»;
b) all'articolo 95, comma 13, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: « ((, e l'adozione )) di politiche tese al raggiungimento
della parita' di genere comprovata dal possesso di certificazione
della parita' di genere di cui all'articolo 46-bis del (( codice di
cui al )) decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198».
Art. 35
Procedure attuative e tempi di realizzazione degli interventi
finanziati con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza
1. All'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.
77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.
108, dopo le parole «In relazione alle procedure afferenti agli
investimenti pubblici» sono aggiunte le seguenti: «, anche suddivisi
in lotti funzionali,».
(( 1-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
il comma 7-bis e' sostituito dal seguente:
«7-bis. In ogni caso, i compensi dei componenti del collegio
consultivo tecnico, determinati ai sensi del comma 7, non possono
complessivamente superare con riferimento all'intero collegio:
a) in caso di collegio consultivo tecnico composto da tre
componenti:
1) l'importo pari allo 0,5 per cento del valore dell'appalto,
per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro;
2) l'importo pari allo 0,25 per cento per la parte del valore
dell'appalto eccedente 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di
euro;
3) l'importo pari allo 0,15 per cento per la parte del valore
dell'appalto eccedente 100 milioni di euro e fino a 200 milioni di
euro;
4) l'importo pari allo 0,10 per cento per la parte del valore
dell'appalto eccedente 200 milioni di euro e fino a 500 milioni di
euro;
5) l'importo pari allo 0,07 per cento per la parte del valore
dell'appalto eccedente 500 milioni di euro;
b) in caso di collegio consultivo tecnico composto da cinque
componenti:
1) l'importo pari allo 0,8 per cento del valore dell'appalto,
per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro;
2) l'importo pari allo 0,4 per cento per la parte del valore
dell'appalto eccedente 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di
euro;
3) l'importo pari allo 0,25 per cento per la parte del valore
dell'appalto eccedente 100 milioni di euro e fino a 200 milioni di
euro;
4) l'importo pari allo 0,15 per cento per la parte del valore
dell'appalto eccedente 200 milioni di euro e fino a 500 milioni di
euro;
5) l'importo pari allo 0,10 per cento per la parte del valore
dell'appalto eccedente 500 milioni di euro». ))
Art. 36
Interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza
di competenza del Ministero della cultura
1. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.
77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.
108, (( sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi )): «Per gli
interventi di importo non superiore (( alle soglie di rilevanza
comunitaria di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, )) su beni di proprieta' delle
diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, i
medesimi enti proprietari possono essere individuati quali soggetti
attuatori esterni. L'intervento e' attuato nel rispetto delle
disposizioni normative vigenti in materia di affidamento ed
esecuzione di contratti pubblici, secondo modalita' definite in
apposito atto adottato dal soggetto attuatore pubblico titolare
dell'investimento e previa sottoscrizione di un disciplinare di
obblighi nei confronti dell'amministrazione titolare
dell'investimento.».
2. All'articolo 14, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,
dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Con riferimento agli interventi previsti dal Piano di
investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e
aree naturali, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, nell'ambito del Piano nazionale
per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e
resilienza, le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici
sono svolte in ogni caso dalla (( Soprintendenza speciale per il PNRR
di cui all'articolo 29 del presente decreto ))».
(( 2-bis. Al Commissario straordinario del Governo per le attivita'
connesse alla partecipazione dell'Italia, quale Paese ospite d'onore,
alla Fiera del libro di Francoforte del 2024, nominato con decreto
del Presidente della Repubblica del 14 marzo 2022, è intestata
apposita contabilita' speciale aperta presso la tesoreria dello
Stato, cui sono assegnate le risorse di cui all'articolo 1, comma
373, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, comprensive delle somme
destinate alla copertura degli oneri di cui all'articolo 3 del
medesimo decreto del Presidente della Repubblica, nonche' eventuali
ulteriori risorse, provenienti da soggetti pubblici o privati,
destinate alla partecipazione dell'Italia alla Fiera del libro di
Francoforte del 2024.
2-ter. La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'articolo
29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le
funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi
in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal
Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti
a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure
rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici
periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al
primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti. ))
Art. 37
Disposizioni in materia di ZES e ZLS
1. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123,
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con il medesimo decreto
e' definita, in via generale, una procedura straordinaria di
revisione del perimetro delle aree individuate, improntata al
principio di massima semplificazione e celerita', da attivarsi su
iniziativa del Commissario di cui al comma 6, (( rimodulando la
perimetrazione vigente, in aumento o in diminuzione, )) fermo il
limite massimo delle superfici fissato per ciascuna regione, in
coerenza con le linee e gli obiettivi del Piano di sviluppo
strategico. La proposta di revisione, in relazione alle singole ZES,
e' approvata ((, entro trenta giorni dall'acquisizione della proposta
commissariale, )) con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato su proposta del Ministro per il sud e la coesione
territoriale, sentita la Regione.».
(( 1-bis. All'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno
2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2017, n. 123, dopo le parole: «decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303» sono inserite le seguenti: «, e si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127».
))
2. All'articolo 5, comma 2, del (( decreto-legge 20 giugno ))
2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2017, n. 123, il terzo periodo e' sostituito dai seguenti: «Il
credito di imposta e' esteso all'acquisto di terreni e
all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di
immobili strumentali agli investimenti. Per rafforzare la struttura
produttiva delle Zone economiche speciali (ZES) mediante lo strumento
agevolativo (( denominato "contratto di sviluppo", )) di cui
all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' stanziata la
somma complessiva di 250 milioni di euro, a valere sul Fondo per lo
sviluppo e la coesione programmazione 2021-2027, di cui 50 milioni
per il 2022 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Le
predette risorse sono assegnate con delibera (( del Comitato
interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo
sostenibile )) al Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito del
Piano di sviluppo e coesione, (( programmazione 2021-2027 )), di
competenza del predetto Ministero, con specifica destinazione al
finanziamento addizionale delle iniziative imprenditoriali nelle ZES.
Il Ministero dello sviluppo economico, (( d'intesa con il
Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del
Consiglio dei ministri )), definisce con apposite direttive le aree
tematiche e gli indirizzi operativi per la gestione degli interventi,
nonche' le modalita' di vigilanza e monitoraggio sull'attuazione
degli interventi finanziati e sui risultati conseguiti. La
valutazione delle singole iniziative segue criteri di massima
semplificazione e riduzione dei tempi, secondo quanto gia' previsto
dai decreti di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2013, n. 98.».
3. L'articolo 1, comma 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e'
sostituito dal seguente: «65. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per il sud
e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, con il Ministro (( delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili )) e con il Ministro dello sviluppo economico,
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate
le procedure di istituzione delle Zone logistiche semplificate, le
modalita' di funzionamento e di organizzazione, (( nonche' sono
definite le condizioni per l'applicazione delle misure di
semplificazione previste dall'articolo 5 e dall'articolo 5-bis, commi
1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 )), convertito con
modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Fino alla data di
entrata in vigore del predetto decreto, si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni relative alla procedura di istituzione
delle Zone economiche speciali previste dal decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 4, comma
3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.».
4. Agli oneri derivanti dal comma 2, primo periodo, valutati in 9
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente
riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione,
programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178.
(( Art. 37-bis
Modifica dell'articolo 1677-bis del codice civile
1. L'articolo 1677-bis del codice civile e' sostituito dal
seguente:
«Art. 1677-bis. - (Prestazione di piu' servizi riguardanti il
trasferimento di cose) - Se l'appalto ha per oggetto, congiuntamente,
la prestazione di due o piu' servizi di logistica relativi alle
attivita' di ricezione, trasformazione, deposito, custodia,
spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro
soggetto, alle attivita' di trasferimento di cose da un luogo a un
altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in
quanto compatibili». ))
(( Art. 37-ter
Modifica all'articolo 10-quinquies del decreto-legge n. 21 del 2022,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51 del 2022
1. All'articolo 10-quinquies del decreto-legge 21 marzo 2022, n.
21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51,
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Sono fatte salve le procedure di cui all'articolo 31,
commi 46, 47, 48, 49-bis e 49-ter, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, relative alle istanze gia' depositate dai soggetti interessati
fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto». ))
Capo VI
MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E
RESILIENZA
IN MATERIA DI TURISMO
Art. 38
Digitalizzazione per agenzie di viaggio e tour operator
1. Le risorse finanziarie per l'attuazione della linea progettuale
M1C3, sub investimento 4.2.2 nell'ambito del Piano nazionale di
ripresa e resilienza di cui all'articolo 4, comma 1, del
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, pari a 98 milioni di euro, sono
destinate ad incrementare la dotazione finanziaria della linea
progettuale M1C3, sub investimento 4.2.1 del predetto Piano nazionale
di ripresa e resilienza. L'importo di 100 milioni di euro, di cui
all'articolo 1, comma 13, del predetto decreto-legge n. 152 del 2021,
e' destinato a finanziare anche le domande di agevolazione presentate
dalle agenzie di viaggio e (( dai )) tour operator ai sensi
dell'articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 152 del 2021.
Art. 39
Garanzie per i finanziamenti nel settore turistico
1. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 6 novembre 2021,
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021,
n. 233, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di
assicurare l'immediata operativita' della misura, il consiglio di
gestione del Fondo opera anche nelle more dell'attuazione delle
disposizioni di cui al secondo periodo.».
Art. 40
Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e misure per l'attuazione
di «Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici»
1. Ai fini della realizzazione degli investimenti in materia di
«Caput Mundi - Next Generation EU per grandi eventi turistici» di cui
alla (( misura M1C3, investimento )) 4.3 del Piano nazionale di
ripresa e resilienza, il Ministro del turismo puo' avvalersi del
Commissario Straordinario del Governo di cui all'articolo 1, comma
421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, delegandolo alla stipula
degli accordi con i soggetti attuatori e alla conseguente fase
attuativa del programma.
2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in
relazione alla disciplina delle celebrazioni del Giubileo della
Chiesa cattolica per il 2025, ivi compresi i compiti del Commissario
straordinario, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 420, dopo le parole «funzionali all'evento», sono
inserite le seguenti: «, nonche' per la realizzazione degli
interventi di cui alla Misura M1C3-Investimento 4.3 del Piano
nazionale di ripresa e resilienza, ferma restando la dotazione pari a
500 milioni in favore del predetto investimento,»;
b) al comma 421, dopo le parole «nella citta' di Roma» sono
inserite le seguenti: «e l'attuazione degli interventi relativi alla
Misura di cui al comma 420»;
c) al comma 422, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La
proposta di programma include gli interventi relativi alla Misura di
cui al comma 420, individuati in accordo con il Ministro del turismo,
il quale puo' delegare il Commissario straordinario alla stipula di
specifici accordi con i soggetti attuatori.»;
d) al comma 426, dopo le parole «al comma 427» sono inserite le
seguenti: «, tenendo conto, in relazione agli interventi relativi
alla Misura di cui al comma 420, dell'obbligo di rispettare gli
obiettivi intermedi e gli obiettivi finali stabiliti dal Piano
nazionale di ripresa e resilienza»;
e) al comma 427, dopo il primo periodo e' inserito il seguente:
«In relazione agli interventi relativi alla Misura di cui al comma
420, la societa' "Giubileo 2025" agisce in qualita' di stazione
appaltante e le funzioni di soggetto attuatore sono svolte dagli enti
individuati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.»;
f) al comma 434, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per
gli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, la
composizione della Cabina di coordinamento e' integrata dal Ministro
del turismo.»;
g) al comma 438, dopo le parole «o agli enti locali interessati»
sono inserite le seguenti: «nonche' ai soggetti attuatori degli
interventi relativi alla Misura di cui al comma 420,»;
h) al comma 441, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per
gli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, il
Commissario straordinario, tenuto conto degli obiettivi intermedi e
degli obiettivi finali stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e
resilienza, riferisce al Ministero del turismo ai fini dell'esercizio
delle funzioni di controllo di cui all'articolo 8 del decreto-legge
31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2021, n. 108.».
Capo VII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA
Art. 41
Misure per il funzionamento del Comitato tecnico-scientifico per il
monitoraggio sull'efficienza della giustizia civile, sulla
ragionevole durata del processo e sulla statistica giudiziaria e
del Comitato tecnico - scientifico per il monitoraggio
sull'efficienza della giustizia penale, sulla ragionevole durata
del procedimento e sulla statistica giudiziaria
1. All'articolo 1 della legge 26 novembre 2021, n. 206, dopo il
comma 37, sono inseriti i seguenti:
«37-bis. Con decreto del Ministro della giustizia e' costituito,
presso il Ministero della giustizia, il Comitato tecnico-scientifico
per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia civile, sulla
ragionevole durata del processo e sulla statistica giudiziaria, quale
organismo di consulenza e di supporto nella valutazione periodica del
raggiungimento degli obiettivi di accelerazione e semplificazione dei
procedimenti civili, nel rispetto dei canoni del giusto processo,
nonche' di effettiva funzionalita' degli istituti finalizzati a
garantire un alleggerimento del carico giudiziario. Nel perseguire
tali obiettivi il Comitato si avvale della Direzione generale di
statistica e analisi organizzativa del Dipartimento
dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del
Ministero della giustizia, dell'Istituto (( nazionale di statistica
)), nonche' dei soggetti appartenenti al Sistema statistico nazionale
e delle altre banche dati disponibili in materia. Il Comitato
promuove la riorganizzazione e l'aggiornamento del sistema di
rilevazione dei dati concernenti la giustizia civile e assicura la
trasparenza delle statistiche attraverso pubblicazioni periodiche e i
siti internet istituzionali.
37-ter. Il Comitato tecnico-scientifico di cui al comma 37-bis e'
presieduto dal Ministro della giustizia o da un suo delegato ed e'
formato da un numero di componenti non superiore a quindici che
durano in carica tre anni. Ai componenti del Comitato non spettano
compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.
37-quater. Il Comitato tecnico-scientifico di cui al comma 37-bis
e i competenti Dipartimenti del Ministero della giustizia riferiscono
al Ministro della giustizia con cadenza annuale, a decorrere dalla
data di entrata in vigore (( della presente disposizione )), in
ordine all'evoluzione dei dati sullo smaltimento dell'arretrato
pendente e sui tempi di definizione dei processi. Il Ministro della
giustizia assume le conseguenti iniziative riguardanti
l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla
giustizia necessarie ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi
di ragionevole durata del processo. I risultati del monitoraggio sono
trasmessi al Consiglio superiore della magistratura, per le
determinazioni di competenza in materia di amministrazione della
giustizia e di organizzazione del lavoro giudiziario.».
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, e'
autorizzata la spesa di euro 11.433,00 a decorrere dall'anno 2022,
cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e
speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero della giustizia.
3. Al fine di garantire la piena operativita' del Comitato
tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della
giustizia penale, sulla ragionevole durata del procedimento e sulla
statistica giudiziaria, all'articolo 2, della legge 27 settembre
2021, n. 134, il comma 17 e' sostituito dal seguente: « (( 17. Il
Comitato )) tecnico-scientifico di cui al comma 16 e' presieduto dal
Ministro della giustizia o da un suo delegato ed e' formato da un
numero di componenti non superiore a quindici che durano in carica
tre anni. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni
di presenza o altri emolumenti comunque denominati.».
4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, e'
autorizzata la spesa di euro 11.433,00 a decorrere dall'anno 2022,
cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e
speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero della giustizia.
Art. 42
Modifiche all'articolo 389 del Codice della crisi d'impresa e
dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.
14
1. All'articolo 389 del Codice della crisi d'impresa e
dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «16 maggio 2022» sono sostituite dalle
seguenti: «15 luglio 2022» e le parole «ai commi 1-bis e» sono
sostituite dalle seguenti: «al comma»;
b) il comma 1-bis e' abrogato.
Art. 43
Istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime
di crimini di guerra e contro l'umanita' per la lesione di diritti
inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o
comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich
nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945
1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito
il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di
guerra e contro l'umanita' per la lesione di diritti inviolabili
della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno
di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il
1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, assicurando continuita'
all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di
Germania reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica
14 aprile 1962, n. 1263, con una dotazione di euro 20.000.000 per
l'anno 2023, di euro 11.808.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al
2026.
2. Hanno diritto all'accesso al Fondo, alle condizioni e secondo le
modalita' previste dal presente articolo e dal decreto di cui al
comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza
passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la
liquidazione dei danni di cui al comma 1, a seguito di azioni
giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente
decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6. E' a carico del
Fondo il pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze
di cui al primo periodo. Resta ferma, in relazione ai giudizi
pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e a
quelli instaurati successivamente, sentita l'Avvocatura dello Stato,
la facolta' di definizione mediante transazione, che costituisce
titolo per l'accesso al Fondo.
(( 3. In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile,
anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la
liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia
esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite
esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma 1. Le
procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la
liquidazione dei danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze
straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di
danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1°
settembre 1939 e l'8 maggio 1945 non possono essere iniziate o
proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono
estinti. ))
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e con il Ministro della giustizia, da emanare non
oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono stabilite:
a) la procedura di accesso al Fondo;
(( b) le modalita' di erogazione degli importi agli aventi
diritto, detratte le somme eventualmente gia' ricevute dalla
Repubblica italiana a titolo di benefici o indennizzi ai sensi della
legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della
Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n.
791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94; ))
c) le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente
articolo.
5. Il pagamento effettuato con le procedure previste al comma 4
estingue ogni diritto o ragione di credito correlata alle pretese
risarcitorie per i fatti di cui al comma 1.
6. Fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di
prescrizione, le azioni di accertamento e liquidazione dei danni di
cui al comma 1 non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del
presente decreto sono esercitate, a pena di decadenza, entro
centottanta giorni dalla medesima data. La decadenza e' dichiarata
d'ufficio dal giudice. Gli atti introduttivi relativi a tali giudizi
sono notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel
rispetto dell'articolo 144 del codice di procedura civile. Se tale
notifica e' omessa, il giudice assegna un termine perentorio alla
parte attrice per l'esecuzione di tale incombente.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro
20.000.000 per l'anno 2023 ed euro 11.808.000 per ciascuno degli anni
dal 2024 al 2026, si provvede quanto a euro 10.000.000 per l'anno
2023 ed euro 5.904.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026
mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad
esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge
23 dicembre 2014, n. 190, e quanto a euro 10.000.000 per l'anno 2023
ed euro 5.904.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Capo VIII
ISTRUZIONE
Art. 44
(( Formazione iniziale e continua dei docenti
delle scuole secondarie ))
(( 1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) la rubrica del capo I e' sostituita dalla seguente:
«Articolazione e obiettivi della formazione dei docenti e selezione
per concorso»;
b) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
«Art. 1. (Modello integrato di formazione e di abilitazione dei
docenti). - 1. Al fine di elevare la qualificazione professionale dei
docenti delle scuole secondarie basandola su un modello formativo
strutturato e raccordato tra le universita', le istituzioni dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e le scuole, idoneo
a sviluppare coerentemente le competenze necessarie per l'esercizio
della professione di insegnante, nonche' per dare attuazione alla
riforma della formazione dei docenti prevista nel Piano nazionale di
ripresa e resilienza, e' introdotto un percorso universitario e
accademico di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto
comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole
secondarie di primo e secondo grado.
2. Il percorso di formazione iniziale, selezione e prova, in
particolare, ha l'obiettivo di sviluppare e di accertare nei futuri
docenti:
a) le competenze culturali, disciplinari, pedagogiche,
psicopedagogiche, didattiche e metodologiche, specie quelle
dell'inclusione e della partecipazione degli studenti, rispetto ai
nuclei basilari dei saperi e ai traguardi di competenza fissati per
gli studenti;
b) le competenze proprie della professione di docente, in
particolare pedagogiche, psicopedagogiche, relazionali, orientative,
valutative, organizzative, didattiche e tecnologiche, integrate in
modo equilibrato con i saperi disciplinari nonche' con le competenze
giuridiche, in specie relative alla legislazione scolastica;
c) la capacita' di progettare, anche tramite attivita' di
programmazione di gruppo e tutoraggio tra pari, percorsi didattici
flessibili e adeguati alle capacita' e ai talenti degli studenti da
promuovere nel contesto scolastico, in sinergia con il territorio e
la comunita' educante, al fine di favorire l'apprendimento critico e
consapevole, l'orientamento, nonche' l'acquisizione delle competenze
trasversali da parte degli studenti, tenendo conto delle
soggettivita' e dei bisogni educativi specifici di ciascuno di essi;
d) la capacita' di svolgere con consapevolezza i compiti connessi
con la funzione di docente e con l'organizzazione scolastica e la
deontologia professionale.
3. La formazione continua obbligatoria, al pari di quella continua
incentivata di cui all'articolo 16-ter, dei docenti di ruolo prosegue
e completa la loro formazione iniziale secondo un sistema integrato,
coerente con le finalita' di innovazione del lavoro pubblico e
coesione sociale, volto a metodologie didattiche innovative e a
competenze linguistiche, digitali, pedagogiche e psicopedagogiche,
nonche' a competenze volte a favorire la partecipazione degli
studenti. Per la realizzazione di questo obiettivo la Scuola di alta
formazione dell'istruzione di cui all'articolo 16-bis, in stretto
raccordo con le istituzioni scolastiche, oltre ad indirizzare lo
sviluppo delle attivita' formative del personale scolastico, indica e
aggiorna le esigenze della formazione iniziale degli insegnanti. Le
iniziative formative di cui al presente comma si svolgono fuori
dell'orario di insegnamento e sono definite, per i profili di
competenza, dalla contrattazione collettiva, ferme restando
l'autonomia organizzativa delle istituzioni scolastiche e le
disposizioni del contratto collettivo nazionale»;
c) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
«Art. 2. (Sistema di formazione iniziale e accesso in ruolo). -
1. Il sistema di formazione iniziale e di accesso in ruolo a tempo
indeterminato si articola in:
a) un percorso universitario e accademico abilitante di
formazione iniziale corrispondente a non meno di 60 crediti formativi
universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, nel quale
sono acquisite dagli aspiranti docenti competenze di cui al Profilo
conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato, di
cui al comma 6 dell'articolo 2-bis;
b) un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale
o interregionale;
c) un periodo di prova in servizio di durata annuale con test
finale e valutazione conclusiva.
2. La formazione iniziale dei docenti e' progettata e realizzata in
coordinamento con il Piano nazionale di formazione di cui
all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107,
nonche' con la formazione continua incentivata di cui all'articolo
16-ter e consta di un percorso universitario e accademico specifico
finalizzato all'acquisizione di elevate competenze linguistiche e
digitali, nonche' di conoscenze e competenze teoriche e pratiche
inerenti allo sviluppo e alla valorizzazione della professione del
docente negli ambiti pedagogico, psicopedagogico, didattico, delle
metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di
riferimento e delle discipline volte a costruire una scuola di
qualita' e improntata ai principi dell'inclusione e dell'eguaglianza,
con particolare attenzione al benessere psicofisico ed educativo
degli alunni con disabilita' e degli alunni con bisogni educativi
speciali. I percorsi di formazione iniziale si concludono con una
prova finale comprendente una prova scritta e una lezione simulata.
La prova scritta di cui al secondo periodo e' costituita da
un'analisi critica relativa al tirocinio scolastico effettuato
durante il percorso di formazione iniziale. La selezione dei docenti
di ruolo avviene sulla base di un concorso pubblico nazionale per la
copertura dei posti vacanti e disponibili dell'organico
dell'autonomia»;
d) dopo il capo I e' inserito il seguente:
«Capo I-bis
PERCORSO UNIVERSITARIO E ACCADEMICO DI FORMAZIONE INIZIALE
E ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO PER LE SCUOLE SECONDARIE
Art. 2-bis. (Percorso universitario e accademico di formazione
iniziale). - 1. Il percorso universitario e accademico di formazione
iniziale, a frequenza obbligatoria, e' organizzato ed e' impartito,
per le relative classi di concorso, con modalita' di erogazione
convenzionale, ai sensi del secondo periodo, dalle universita' ovvero
dalle istituzioni AFAM attraverso centri individuati dalle
istituzioni della formazione superiore, anche in forma aggregata,
nell'ambito della rispettiva autonomia statutaria e regolamentare. I
percorsi sono svolti interamente in presenza o, esclusivamente per le
attivita' diverse dalle attivita' di tirocinio e di laboratorio, con
modalita' telematiche in misura comunque non superiore al 20 per
cento del totale. Nel decreto di cui al comma 4 sono individuati i
requisiti di accreditamento dei percorsi di formazione iniziale, in
modo da garantirne l'elevata qualita' e la solidita', e sono altresi'
definiti i criteri e le modalita' di coordinamento e di eventuale
loro aggregazione. Nel medesimo decreto sono definite le modalita'
con cui i percorsi di formazione iniziale sono organizzati per
realizzare una collaborazione strutturata e paritetica fra sistema
scolastico, universita' e istituzioni AFAM.
2. Il Ministero dell'istruzione stima e comunica al Ministero
dell'universita' e della ricerca il fabbisogno di docenti per il
sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i
percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni
nonche' le scuole italiane all'estero, nel triennio successivo, per
tipologia di posto e per classe di concorso, affinche' il sistema di
formazione iniziale dei docenti generi, in maniera tendenzialmente
omogenea tra le varie regioni, un numero di abilitati sufficiente a
garantire la selettivita' delle procedure concorsuali senza che, in
generale o su specifiche classi di concorso, si determini una
consistenza numerica di abilitati tale che il sistema nazionale di
istruzione non sia in grado di assorbirla. Per i primi tre cicli dei
percorsi di cui al presente articolo, i titolari di contratti di
docenza presso una scuola statale o paritaria o nell'ambito di
percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni
possono accedere ai percorsi di cui al comma 1 relativi alla classe
di concorso interessata nei limiti della riserva di posti indicati
dal decreto di cui al comma 4.
3. Fermi restando i margini di flessibilita' dei relativi piani
di studio, possono di norma accedere all'offerta formativa dei centri
universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti coloro
che sono in possesso dei titoli di studio di cui ai commi 1 e 2
dell'articolo 5 nonche' coloro che sono regolarmente iscritti a corsi
di studio per il conseguimento dei medesimi titoli. Per coloro che
sono iscritti a corsi di studio per il conseguimento della laurea
magistrale a ciclo unico l'accesso e' subordinato all'acquisizione di
180 CFU. Nel rispetto del principio di autonomia delle universita', i
CFU/CFA di formazione iniziale per l'insegnamento sono conseguiti in
modalita' aggiuntiva.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con i Ministri dell'istruzione e dell'universita' e della
ricerca, da adottare entro il 31 luglio 2022, negli ambiti precisati
all'articolo 2, comma 2, sono definiti i contenuti e la
strutturazione dell'offerta formativa corrispondente a 60 CFU/CFA, di
cui almeno 10 di area pedagogica, necessari per la formazione
iniziale, comprendente attivita' di tirocinio diretto e indiretto non
inferiore a 20 CFU/CFA, in modo che vi sia proporzionalita' tra le
diverse componenti di detta offerta formativa e tenendo in
considerazione gli aspetti connessi all'inclusione scolastica nonche'
le specificita' delle materie scientifiche, tecnologiche e
matematiche. Per ogni CFU/CFA di tirocinio, l'impegno in presenza
nelle classi non puo' essere inferiore a 12 ore. Il decreto di cui al
primo periodo determina il numero di crediti formativi universitari o
accademici riservati alla formazione inclusiva delle persone con
disabilita'. Il medesimo decreto definisce la percentuale di presenza
alle attivita' formative necessarie per l'accesso alla prova finale
del percorso di formazione iniziale di cui all'articolo 2, comma 2,
tenuto conto del criterio di cui al comma 1, terzo periodo, del
presente articolo. Ai fini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
a), fermo restando il conseguimento di almeno 10 CFU/CFA di tirocinio
diretto, e' comunque riconosciuta la validita' dei 24 CFU/CFA gia'
conseguiti quale requisito di accesso al concorso secondo il
previgente ordinamento. Il decreto di cui al presente comma definisce
le linee guida per il riconoscimento degli eventuali altri crediti
maturati nel corso degli studi universitari o accademici, purche'
strettamente coerenti con gli obiettivi formativi. I tirocini di cui
al presente comma non sono retribuiti.
5. Con il decreto di cui al comma 4 sono stabiliti gli standard
professionali minimi riferiti alle competenze che devono essere
possedute dal docente abilitato, nonche' le modalita' di svolgimento
della prova finale del percorso universitario e accademico,
comprendente la prova scritta e la lezione simulata ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, gli standard necessari ad assicurare una
valutazione omogenea dei partecipanti e la composizione della
relativa commissione giudicatrice, nella quale sono comunque presenti
un membro designato dall'Ufficio scolastico regionale di riferimento
e un membro esterno esperto di formazione nelle materie inerenti al
percorso abilitante, anche individuabile tra i tutor di cui al comma
7. La nomina di personale scolastico nella commissione di cui al
precedente periodo non deve determinare oneri di sostituzione a
carico del bilancio dello Stato.
6. Con il decreto di cui al comma 4 e' individuato il Profilo
conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato, nel
rispetto degli standard professionali minimi riferiti alle competenze
di cui al comma 5, e sono definite le modalita' della loro verifica,
per favorire la coerenza dei percorsi universitari e accademici di
formazione iniziale con le professionalita' richieste al docente per
favorire la trasformazione digitale dell'organizzazione scolastica e
dei processi di apprendimento e insegnamento.
7. Alle attivita' di tutoraggio del percorso di formazione
iniziale sono preposti docenti delle scuole secondarie di primo e
secondo grado. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto
con i Ministri dell'universita' e della ricerca e dell'economia e
delle finanze, sono stabiliti il contingente di personale docente di
cui al primo periodo e la sua ripartizione tra le universita' e le
istituzioni AFAM. Con il medesimo decreto sono altresi' definiti i
criteri di selezione dei docenti che aspirano alla funzione di tutor.
Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di 16,6
milioni di euro per l'anno 2022 e 50 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede, quanto a
16,6 milioni di euro per l'anno 2022, 50 milioni di euro per l'anno
2023 e 31 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 19
milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015
n. 107.
Art. 2-ter. (Abilitazione all'insegnamento). - 1.
L'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e
secondo grado si consegue a seguito dello svolgimento del percorso
universitario e accademico di formazione iniziale di almeno 60
CFU/CFA e del superamento della prova finale del suddetto percorso
secondo le modalita' di cui al comma 5 dell'articolo 2-bis, alla
quale si accede in seguito al conseguimento della laurea magistrale o
magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell'alta formazione
artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo
equipollente o equiparato.
2. Il conseguimento dell'abilitazione di cui al comma 1 non
costituisce titolo di idoneita' ne' da' alcun diritto relativamente
al reclutamento in ruolo al di fuori delle procedure concorsuali per
l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato.
3. L'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di
primo e secondo grado ha durata illimitata.
4. Coloro che sono gia' in possesso di abilitazione su una
classe di concorso o su altro grado di istruzione e coloro che sono
in possesso della specializzazione sul sostegno possono conseguire,
fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con
riferimento alla classe di concorso, l'abilitazione in altre classi
di concorso o in altri gradi di istruzione attraverso l'acquisizione
di 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione
iniziale, di cui 20 CFU/CFA nell'ambito delle metodologie e
tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e gli
altri 10 CFU/CFA di tirocinio diretto. Per ogni CFU/CFA di tirocinio,
l'impegno in presenza nelle classi non puo' essere inferiore a 12
ore.
5. Con il decreto di cui all'articolo 2-bis, comma 4, sono
definiti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, i costi massimi di iscrizione ai percorsi universitari e
accademici di formazione iniziale nonche' di svolgimento delle prove
finali che portano al conseguimento dell'abilitazione
all'insegnamento, con oneri a carico dei partecipanti»;
e) all'articolo 4, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. In deroga al comma 1, con uno o piu' decreti del
Ministro dell'istruzione da adottare, di concerto con il Ministro
dell'universita' e della ricerca, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, si provvede alla
revisione e all'aggiornamento della tipologia delle classi di
concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola
secondaria di primo e secondo grado, attraverso la loro
razionalizzazione e il loro accorpamento, al fine di promuovere
l'interdisciplinarita' e la multidisciplinarita' dei profili
professionali innovativi. Dall'attuazione di quanto previsto dal
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica»;
f) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
«Art. 5. (Requisiti di partecipazione al concorso). - 1.
Costituisce requisito per la partecipazione al concorso,relativamente
ai posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo
grado, il possesso della laurea magistrale o magistrale a ciclo
unico, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato,
coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del
concorso e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali
del docente abilitato nelle specifiche classi di concorso, e
dell'abilitazione all'insegnamento specifica per la classe di
concorso.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo
22, costituisce requisito per la partecipazione al concorso,
relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, il possesso
della laurea, oppure del diploma dell'alta formazione artistica,
musicale e coreutica di I livello, oppure di titolo equipollente o
equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di
indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle competenze
professionali del docente tecnico-pratico abilitato nelle specifiche
classi di concorso, e dell'abilitazione all'insegnamento specifica
per la classe di concorso.
3. Costituisce titolo per la partecipazione al concorso,
relativamente ai posti di sostegno, il superamento dei percorsi di
specializzazione per le attivita' di sostegno didattico agli alunni
con disabilita' di cui al regolamento adottato in attuazione
dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4. Per la copertura dei posti di cui ai commi 1 e 2, la
partecipazione al concorso e' in ogni caso consentita a coloro che,
fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con
riferimento alla classe di concorso, hanno svolto, entro il termine
di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso stesso,
un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre
anni scolastici, anche non continuativi, di cui almeno uno nella
specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale
si concorre, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi
dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124»;
g) la rubrica del capo III e' sostituita dalla seguente:
«Periodo di prova e immissione in ruolo»;
h) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente:
«Art. 13. (Anno di prova e immissione in ruolo). - 1. I
vincitori del concorso su posto comune, che abbiano l'abilitazione
all'insegnamento, sono sottoposti a un periodo annuale di prova in
servizio, il cui positivo superamento determina l'effettiva
immissione in ruolo. Il superamento del periodo annuale di prova in
servizio e' subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente
prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi
per le attivita' didattiche. Il personale docente in periodo di prova
e' sottoposto a un test finale, che accerti come si siano tradotte in
competenze didattiche pratiche le conoscenze teoriche disciplinari e
metodologiche del docente, e a una valutazione da parte del dirigente
scolastico, sentito il comitato per la valutazione dei docenti di cui
all'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, sulla base dell'istruttoria di un docente al
quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor,
che non devono determinare nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato. In caso di mancato superamento del test finale
o di valutazione negativa del periodo di prova in servizio, il
personale docente e' sottoposto a un secondo periodo annuale di prova
in servizio, non ulteriormente rinnovabile. Con decreto del Ministro
dell'istruzione, da adottare entro il 31 luglio 2022, sono definiti
le modalita' di svolgimento del test finale e i criteri per la
valutazione del personale in periodo di prova.
2. I vincitori del concorso che non abbiano ancora
conseguito l'abilitazione all'insegnamento e abbiano partecipato alla
procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 5, comma 4,
sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l'Ufficio
scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta
e devono acquisire, in ogni caso, 30 CFU/CFA tra quelli che
compongono il percorso universitario e accademico di formazione
iniziale di cui all'articolo 2-bis, con oneri, a carico dei
partecipanti, definiti dal decreto di cui al comma 4 del medesimo
articolo 2-bis. Conseguita l'abilitazione, i docenti sono assunti a
tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in
servizio, il cui positivo superamento determina la definitiva
immissione in ruolo. Si applicano al suddetto anno di prova le
disposizioni di cui al comma 1.
3. Con il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2-bis,
con riferimento ai vincitori del concorso di cui al comma 2, sono
altresi' definiti i contenuti dell'offerta formativa corrispondente a
30 CFU/CFA necessari per la formazione iniziale universitaria e
accademica, cui accedono di diritto, e sono disciplinate le modalita'
di svolgimento della prova finale del percorso universitario e
accademico, comprendente una prova scritta e una lezione simulata, e
la composizione della relativa commissione. La prova scritta di cui
al primo periodo e' costituita da un intervento di progettazione
didattica inerente alla disciplina o alle discipline della classe di
concorso per la quale si consegue l'abilitazione.
4. I vincitori del concorso su posto di sostegno sono
sottoposti a un periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo
superamento determina l'effettiva immissione in ruolo. Si applicano
al suddetto anno di prova le disposizioni di cui al comma 1.
5. In caso di superamento del test finale e di valutazione
finale positiva, il docente e' cancellato da ogni altra graduatoria,
di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed
e' confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha
svolto il periodo di prova. Il docente e' tenuto a rimanere nella
predetta istituzione scolastica, nei medesimi tipo di posto e classe
di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova,
cui si aggiunge, per i soggetti di cui al comma 2 del presente
articolo e all'articolo 18-bis, il periodo necessario per completare
la formazione iniziale e acquisire l'abilitazione, salvo che nei casi
di sovrannumero o esubero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5
o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti
sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle
istanze per la partecipazione al relativo concorso. Il docente puo'
presentare, in ogni caso, domanda di assegnazione provvisoria e
utilizzazione nell'ambito della provincia di appartenenza e puo'
accettare il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico
per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo»;
i) dopo il capo IV e' inserito il seguente:
«Capo IV-bis
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE DELL'ISTRUZIONE E SISTEMA DI
FORMAZIONE CONTINUA INCENTIVATA
Art. 16-bis. (Scuola di alta formazione dell'istruzione). -
1. E' istituita, con sede legale in Roma, la Scuola di alta
formazione dell'istruzione, di seguito denominata Scuola, posta sotto
la vigilanza del Ministero dell'istruzione. La Scuola:
a) promuove e coordina la formazione in servizio dei
docenti di ruolo, in coerenza e continuita' con la formazione
iniziale di cui all'articolo 2-bis, nel rispetto dei principi del
pluralismo e dell'autonomia didattica del docente, garantendo elevati
standard di qualita' uniformi su tutto il territorio nazionale;
b) coordina e indirizza le attivita' formative dei
dirigenti scolastici, dei direttori dei servizi amministrativi
generali, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario,
garantendo elevati standard di qualita' uniformi su tutto il
territorio nazionale;
c) assolve alle funzioni correlate alla formazione continua
degli insegnanti di cui all'articolo 16-ter;
d) sostiene un'azione di costante relazione cooperativa e
di coprogettazione con le istituzioni scolastiche per la promozione
della partecipazione dei docenti alla formazione e alla ricerca
educativa nelle medesime istituzioni.
2. La Scuola si avvale, per lo svolgimento delle sue
attivita' istituzionali, dell'Istituto nazionale di documentazione,
innovazione e ricerca educativa (INDIRE) e dell'Istituto nazionale
per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di
formazione (INVALSI), e' dotata di autonomia amministrativa e
contabile e si raccorda, per le funzioni amministrative, con gli
uffici del Ministero dell'istruzione competenti in materia e stipula
convenzioni con le universita', con le istituzioni AFAM e con
soggetti pubblici e privati, fornitori di servizi certificati di
formazione.
3. Sono organi della Scuola il Presidente, il Comitato
d'indirizzo, il Comitato scientifico internazionale.
4. Il Presidente e' nominato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, ed
e' scelto tra professori universitari ordinari o tra soggetti con
competenze manageriali parimenti dotati di particolare e comprovata
qualificazione professionale nell'ambito dell'istruzione e
formazione. Il Presidente dura in carica quattro anni e puo' essere
confermato una sola volta. Se dipendente statale o docente
universitario, per l'intera durata dell'incarico e' collocato nella
posizione di fuori ruolo. Il Presidente e' preposto alla Scuola, ne
ha la rappresentanza legale e presiede il Comitato d'indirizzo. E'
responsabile dell'attivita' didattica e scientifica della Scuola ed
elabora le strategie di sviluppo dell'attivita' di formazione,
d'intesa con il direttore generale di cui al comma 6 e sentito il
Comitato d'indirizzo. Il Presidente, se dipendente di amministrazioni
pubbliche, conserva il trattamento economico in godimento o, se non
dipendente di amministrazioni pubbliche, svolge il proprio mandato a
titolo gratuito.
5. Il Comitato d'indirizzo, presieduto dal Presidente della
Scuola, si compone di cinque membri, tra i quali i presidenti
dell'INDIRE e dell'INVALSI e due componenti nominati dal Ministro
dell'istruzione tra personalita' di alta qualificazione
professionale. Il Comitato d'indirizzo rimane in carica tre anni e,
tramite il direttore generale di cui al comma 6, cura l'esecuzione
degli atti, predispone le convenzioni e svolge le attivita' di
coordinamento istituzionale della Scuola. Il Comitato d'indirizzo,
all'atto dell'insediamento, approva il regolamento della Scuola, nel
quale sono disciplinate le modalita' del suo funzionamento, nonche'
quelle di funzionamento dello stesso Comitato d'indirizzo e del
Comitato scientifico internazionale. Ai componenti del Comitato
d'indirizzo spettano esclusivamente i rimborsi per le spese di
viaggio, vitto e alloggio.
6. Presso la Scuola e' istituita una Direzione generale. Il
direttore generale e' nominato dal Ministro dell'istruzione tra i
dirigenti di prima fascia del medesimo Ministero, con collocamento
nella posizione di fuori ruolo, o tra professionalita' esterne
all'amministrazione con qualificata esperienza manageriale e resta in
carica per tre anni. L'incarico e' rinnovabile una sola volta.
L'organizzazione e il funzionamento della Direzione generale sono
definiti con decreto del Ministro dell'istruzione.
7. Il Comitato scientifico internazionale, istituito per
adeguare lo sviluppo delle attivita' formative del personale
scolastico alle migliori esperienze internazionali e alle esigenze
proprie del sistema nazionale di istruzione e formazione, rimane in
carica quattro anni ed e' composto da un massimo di sette membri,
nominati con decreto del Ministro dell'istruzione che indica altresi'
i criteri per la nomina. Ai componenti del Comitato scientifico
internazionale spettano esclusivamente i rimborsi per le spese di
viaggio, vitto e alloggio.
8. La dotazione organica della Scuola e' definita nella
tabella di cui all'allegato A, annesso al presente decreto. In sede
di prima applicazione, per il reclutamento del personale
amministrativo delle aree, la Scuola, nei limiti di cui all'allegato
A e delle risorse finanziarie assegnate, procede al reclutamento
utilizzando le graduatorie dei concorsi per funzionari di Area III
del Ministero dell'istruzione. Con riferimento all'incarico di
dirigente di seconda fascia, la Scuola procede conferendo l'incarico,
ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, a dirigenti delle amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento
fuori ruolo, o in aspettativa non retribuita, o comando o analogo
provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Nella Scuola non puo'
essere impiegato a qualunque titolo personale docente del comparto
Scuola.
9. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la
spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Alla
relativa copertura si provvede, per gli anni dal 2023 al 2026,
mediante i fondi di cui alla Missione 4 - Componente 1 - Riforma 2.2
del PNRR e, a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
123, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
Art. 16-ter. (Formazione in servizio incentivata e
valutazione degli insegnanti). - 1. Nell'ambito dell'attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento alle
metodologie didattiche innovative e alle competenze linguistiche e
digitali, e con l'obiettivo di consolidare e rafforzare l'autonomia
delle istituzioni scolastiche, a decorrere dall'anno scolastico
2023/2024, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 124,
della legge 13 luglio 2015, n. 107, e dall'articolo 40 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ordine alla formazione
obbligatoria che ricomprende le competenze digitali e l'uso critico e
responsabile degli strumenti digitali, anche con riferimento al
benessere psicofisico degli allievi con disabilita' e ai bisogni
educativi speciali, nonche' le pratiche di laboratorio e
l'inclusione, e' introdotto un sistema di formazione e aggiornamento
permanente delle figure di sistema di cui al comma 3 e dei docenti di
ruolo, articolato in percorsi di durata almeno triennale. Per
rafforzare tanto le conoscenze quanto le competenze applicative, sono
parte integrante di detti percorsi di formazione anche attivita' di
progettazione, tutoraggio, accompagnamento e guida allo sviluppo
delle potenzialita' degli studenti, volte a favorire il
raggiungimento di obiettivi scolastici specifici e attivita' di
sperimentazione di nuove modalita' didattiche. Le modalita' di
partecipazione alle attivita' formative dei percorsi, la loro durata
e le eventuali ore aggiuntive sono definite dalla contrattazione
collettiva. La partecipazione alle attivita' formative dei percorsi
si svolge al di fuori dell'orario di insegnamento ed e' retribuita
anche a valere sul fondo per il miglioramento dell'offerta formativa,
fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del presente
decreto.
2. Gli obiettivi formativi dei percorsi di cui al comma 1
sono definiti dalla Scuola che ne coordina la struttura con il
supporto dell'INVALSI e dell'INDIRE nello svolgimento in particolare
delle seguenti funzioni:
a) accreditamento delle istituzioni deputate ad erogare la
formazione continua per le finalita' di cui al presente articolo,
anche attraverso la piattaforma digitale per l'accreditamento degli
enti di formazione gestita dal Ministero dell'istruzione, e verifica
dei requisiti di cui al comma 8;
b) adozione delle linee di indirizzo sui contenuti della
formazione del personale scolastico in linea con gli standard
europei;
c) raccordo della formazione iniziale abilitante degli
insegnanti con la formazione in servizio.
3. Al fine di promuovere e sostenere processi di innovazione
didattica e organizzativa della scuola, rafforzare l'autonomia
scolastica e promuovere lo sviluppo delle figure professionali di
supporto all'autonomia scolastica e al lavoro didattico e collegiale,
la Scuola definisce altresi' specifici obiettivi dei programmi per
percorsi di formazione in servizio strutturati secondo parametri
volti a garantire lo sviluppo di professionalita' e competenze per
attivita' di progettazione, tutoraggio, accompagnamento e guida allo
sviluppo delle potenzialita' degli studenti, rivolti a docenti con
incarichi di collaborazione a supporto del sistema organizzativo
dell'istituzione scolastica e della dirigenza scolastica. La
partecipazione ai percorsi di formazione avviene su base volontaria e
puo' essere retribuita con emolumenti nell'ambito del fondo per il
miglioramento dell'offerta formativa, prevedendo compensi in misura
forfettaria secondo criteri definiti dalla contrattazione collettiva.
Nell'ambito delle prerogative dei propri organi collegiali, ogni
autonomia scolastica individua le figure necessarie ai bisogni di
innovazione previsti nel Piano triennale dell'offerta formativa, nel
Rapporto di autovalutazione e nel Piano di miglioramento della
offerta formativa.
4. L'accesso ai percorsi di formazione di cui al comma 1, nei
limiti delle risorse di cui al comma 10, avviene dall'anno scolastico
2023/2024 su base volontaria e diviene obbligatorio per i docenti
immessi in ruolo in seguito all'adeguamento del contratto collettivo
ai sensi del comma 9. Al fine di incrementare l'accesso ai predetti
percorsi formativi e' previsto per gli insegnanti di ruolo di ogni
ordine e grado del sistema scolastico un elemento retributivo una
tantum di carattere accessorio, stabilito dalla contrattazione
collettiva nazionale, al superamento del percorso formativo e in caso
di valutazione individuale positiva, non inferiore al 10 per cento e
non superiore al 20 per cento del trattamento stipendiale in
godimento, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del comma 5
e secondo le modalita' ivi previste. Sono pertanto previste, con
particolare riferimento alla capacita' di incrementare il rendimento
degli alunni, alla condotta professionale, alla promozione
dell'inclusione e delle esperienze extra scolastiche, verifiche
intermedie annuali, svolte sulla base di una relazione presentata dal
docente sull'insieme delle attivita' realizzate nel corso del periodo
oggetto di valutazione, nonche' una verifica finale nella quale il
docente da' dimostrazione di avere raggiunto un adeguato livello di
formazione rispetto agli obiettivi. Le verifiche intermedie e quella
finale sono effettuate dal comitato per la valutazione dei docenti di
cui all'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, e, in particolare, nella verifica finale il
comitato e' integrato da un dirigente tecnico o da un dirigente
scolastico di un altro istituto scolastico. In caso di mancato
superamento, la verifica annuale o finale puo' essere ripetuta l'anno
successivo. Le medesime verifiche intermedie e finale sono previste
anche nel caso di formazione obbligatoria assimilata, ai sensi del
comma 1. La Scuola, sulla base di un modello di valutazione approvato
con decreto del Ministro dell'istruzione, sentito l'INVALSI, avvia
dall'anno scolastico 2023/2024 un programma di monitoraggio e
valutazione degli obiettivi formativi specifici per ciascun percorso
di formazione, ivi compresi gli indicatori di performance, che sono
declinati dalle singole istituzioni scolastiche secondo il proprio
Piano triennale dell'offerta formativa, anche al fine di valorizzare
gli strumenti presenti a normativa vigente. Nella verifica finale,
nella quale si determina l'eventuale conseguimento dell'incentivo
salariale, il comitato di valutazione dei docenti tiene anche conto
dei risultati ottenuti in termini di raggiungimento degli obiettivi e
di miglioramento degli indicatori di cui al settimo periodo. Resta
ferma la progressione salariale di anzianita'.
5. Al fine di dare attuazione al riconoscimento dell'elemento
retributivo una tantum di carattere accessorio di cui al comma 4, e'
istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione un
Fondo per l'incentivo alla formazione, con dotazione pari a 40
milioni di euro nell'anno 2026, 85 milioni di euro nell'anno 2027,
160 milioni di euro nell'anno 2028, 236 milioni di euro nell'anno
2029, 311 milioni di euro nell'anno 2030 e 387 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2031. Il riconoscimento dell'elemento retributivo
una tantum di carattere accessorio, nel limite di spesa di cui al
presente comma, e' rivolto ai docenti di ruolo che abbiano conseguito
una valutazione individuale positiva secondo gli indicatori di
performance di cui al comma 4, in base ai criteri stabiliti in sede
di aggiornamento contrattuale ai sensi del comma 9 e con l'obiettivo
di riconoscere tale elemento retributivo in maniera selettiva e non
generalizzata. L'indennita' una tantum e' corrisposta nel limite di
spesa di cui al presente comma, con riferimento all'anno di
conseguimento della valutazione individuale positiva. Agli oneri
derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede, quanto a 10
milioni di euro nell'anno 2026, 52 milioni di euro nell'anno 2027,
118 milioni di euro nell'anno 2028, 184 milioni di euro nell'anno
2029, 250 milioni di euro nell'anno 2030 e 316 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2031, mediante adeguamento dell'organico
dell'autonomia del personale docente conseguente all'andamento
demografico, tenuto conto dei flussi migratori, effettuato a partire
dall'anno scolastico 2026/2027 e fino all'anno scolastico 2031/2032,
nell'ambito delle cessazioni annuali, con corrispondente riduzione
degli stanziamenti di bilancio dei pertinenti capitoli relativi al
personale cessato, e, quanto a 30 milioni di euro nell'anno 2026, 33
milioni di euro nell'anno 2027, 42 milioni di euro nell'anno 2028, 52
milioni di euro nell'anno 2029, 61 milioni di euro nell'anno 2030 e
71 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031, mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In attuazione di quanto
previsto dal periodo precedente le consistenze dell'organico
dell'autonomia del personale docente, con esclusione dei docenti di
sostegno, e' pari a 669.075 posti nell'anno scolastico 2026/2027, a
667.325 posti nell'anno scolastico 2027/2028, a 665.575 posti
nell'anno scolastico 2028/2029, a 663.825 posti nell'anno scolastico
2029/2030, a 662.075 posti nell'anno scolastico 2030/2031 e a 660.325
posti dall'anno scolastico 2031/2032. In relazione all'adeguamento di
cui al periodo precedente gli Uffici scolastici regionali comunicano
a ciascuna istituzione scolastica la consistenza dell'organico
dell'autonomia. La definizione del contingente annuale di posti non
facenti parte dell'organico dell'autonomia rimane finalizzata
esclusivamente all'adeguamento alle situazioni di fatto, secondo i
parametri della normativa vigente; non possono essere previsti
incrementi per compensare l'adeguamento dei posti in applicazione
della disposizione di cui al presente comma. Il Ministero
dell'istruzione, per il tramite degli Uffici scolastici regionali,
effettua, per ciascuna istituzione scolastica, un monitoraggio
annuale dei posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia
anche al fine di valutare il rispetto del divieto di incremento di
tali posti a compensazione della riduzione dei posti in applicazione
della disposizione di cui al presente comma e ne trasmette gli esiti
al Ministero dell'economia - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato ai fini dell'adozione del decreto di accertamento di cui
al decimo periodo. Per eventuali straordinarie esigenze di
compensazione della riduzione dei posti dell'organico dell'autonomia
il dirigente scolastico presenta richiesta motivata all'Ufficio
scolastico regionale che ne da' comunicazione al Ministero
dell'istruzione ai fini del predetto monitoraggio. Le risorse del
Fondo di cui al primo periodo sono rese disponibili e ripartite
annualmente previa adozione del decreto di cui all'articolo 1, comma
335, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con il quale, tra l'altro,
si accertano i risparmi realizzati in relazione all'adeguamento di
organico effettuata in misura corrispondente alle cessazioni previste
annualmente. Qualora, sulla base degli esiti del monitoraggio del
Ministero dell'istruzione, emergano incrementi dei posti non facenti
parte dell'organico dell'autonomia compensativi dell'adeguamento di
cui al quarto periodo, l'adeguamento dell'organico dell'autonomia e'
riferito, nella misura massima di cui al quarto periodo, al solo
contingente del potenziamento e l'accertamento di cui al periodo
precedente e' riferito ai soli risparmi realizzati a seguito
dell'adeguamento dell'organico del potenziamento in misura
corrispondente alle cessazioni annuali. La quota di posti non ridotta
in ciascun anno scolastico incrementa l'adeguamento dell'organico del
potenziamento dell'anno scolastico successivo e a tal fine il Fondo
di cui al primo periodo e' incrementato in misura corrispondente. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le
necessarie variazioni compensative tra il Fondo di cui al presente
comma e i pertinenti capitoli stipendiali dello stato di previsione
del Ministero dell'istruzione anche nel caso in cui non siano
accertati i risparmi ai sensi del presente comma.
6. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 335, lettera a), dopo la parola: "titolo," sono
inserite le seguenti: "distinto per posti comuni, posti del
potenziamento e posti di sostegno,";
b) al comma 335, dopo la lettera b) e' aggiunta la
seguente:
"b-bis) e' rilevato il numero di classi in deroga attivate
ai sensi del comma 344, distinte per ordine di scuola e grado di
istruzione";
c) dopo il comma 335 e' inserito il seguente:
"335-bis. A decorrere dall'anno 2026, con il medesimo
decreto di cui al comma 335 sono rilevati il numero di classi e il
numero di posti dell'organico dell'autonomia, distinti per posti
comuni, posti del potenziamento e posti di sostegno, che sono ridotti
in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16-ter, comma
5, quarto periodo, del decreto legislativo 17 aprile 2017, n. 59".
7. Non necessitano di accreditamento per l'erogazione della
formazione continua di cui al comma 2, lettera a), la Scuola
nazionale dell'amministrazione, tutte le universita', le istituzioni
AFAM, le istituzioni scolastiche, gli enti pubblici di ricerca, le
istituzioni museali pubbliche e gli enti culturali rappresentanti i
Paesi le cui lingue sono incluse nei curricoli scolastici italiani.
8. Possono chiedere l'accreditamento di cui al comma 2,
lettera a), i soggetti in possesso dei requisiti di moralita',
idoneita' professionale, capacita' economico-finanziaria e
tecnico-professionale determinati con apposita direttiva del Ministro
dell'istruzione. Fermo restando l'accreditamento dei soggetti gia'
riconosciuti dal Ministero dell'istruzione come enti accreditati per
la formazione del personale della scuola, sono requisiti minimi di
accreditamento, ai quali deve attenersi la direttiva di cui al primo
periodo, la previsione espressa della formazione dei docenti tra gli
scopi statutari dell'ente, un'esperienza almeno quinquennale nelle
attivita' di formazione in favore dei docenti svolta in almeno tre
regioni, la stabile disponibilita' di risorse professionali con
esperienza universitaria pregressa nel settore della formazione dei
docenti e di risorse strumentali idonee allo svolgimento dei corsi di
formazione. I costi della formazione sono allineati agli standard
utilizzati per analoghi interventi formativi finanziati con risorse
del Programma operativo nazionale.
9. Con decreto del Ministro dell'istruzione, adottato ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentite
le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente
rappresentative, sono delineati i contenuti della formazione continua
di cui al comma 1, prevedendo per le verifiche intermedie e finale di
cui al comma 4 criteri specifici di valutazione degli obiettivi
conseguiti e della capacita' didattica. La definizione del numero di
ore aggiuntivo e dei criteri del sistema di incentivazione e' rimessa
alla contrattazione collettiva. In sede di prima applicazione, nelle
more dell'adozione del regolamento e dell'aggiornamento contrattuale
di cui, rispettivamente, al primo e al secondo periodo, la formazione
continua e il sistema di incentivazione volto a promuovere l'accesso
ai detti percorsi di formazione presentano i contenuti minimi e
seguono i vincoli di cui all'Allegato B, annesso al presente decreto.
10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 relativi
all'erogazione della formazione, pari a complessivi euro 17.256.575
per la formazione dei docenti delle scuole dell'infanzia e primaria,
per gli anni 2023 e 2024, a complessivi euro 41.218.788 per la
formazione dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo
grado, per gli anni 2023 e 2024, a complessivi euro 87.713.044 per la
formazione dei docenti delle scuole del primo e del secondo ciclo di
istruzione, per gli anni 2025 e 2026, nonche' a euro 43.856.522 per
l'anno 2027 e a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028, si
provvede:
a) quanto a complessivi euro 17.256.575 per gli anni 2023 e
2024, a valere sulle risorse di cui alla Missione 4 - Componente 1 -
Riforma 2.2 del PNRR;
b) quanto a complessivi euro 41.218.788 per gli anni 2023 e
2024 e a complessivi euro 87.713.044 per gli anni 2025 e 2026, a
valere sulle risorse di cui al Programma operativo complementare POC
«Per la Scuola» 2014-2020;
c) quanto a euro 40.000.000 per l'anno 2027 a valere sulle
risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015,
n. 107;
d) quanto a euro 3.856.522 per l'anno 2027, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 4, comma 1, della legge 18 dicembre 1997, n. 440;
e) quanto a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno
2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
l) nel capo V, dopo l'articolo 18 e' aggiunto il seguente:
«Art. 18-bis. (Norme transitorie per l'accesso al concorso
e per l'immissione in ruolo). - 1. Sino al 31 dicembre 2024, fermo
restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento
alla classe di concorso, sono comunque ammessi a partecipare al
concorso per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo
e secondo grado e per i posti di insegnante tecnico-pratico coloro
che abbiano conseguito almeno 30 CFU/CFA del percorso universitario e
accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis, in
coerenza con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del
docente abilitato di cui al comma 6 dell'articolo 2-bis e a
condizione che parte dei CFU/CFA siano di tirocinio diretto. Fino
alla data di cui al primo periodo, sono altresi' ammessi a
partecipare coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano
conseguito i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al
concorso secondo il previgente ordinamento.
2. Fino al termine del periodo transitorio di cui al comma
1, ai percorsi di specializzazione per le attivita' di sostegno
didattico agli alunni con disabilita' accedono, nei limiti della
riserva di posti stabilita con decreto del Ministero dell'universita'
e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'istruzione,
coloro, ivi compresi i docenti assunti a tempo indeterminato nei
ruoli dello Stato, che abbiano prestato almeno tre anni di servizio
negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema
nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i
percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, e
che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento e del titolo
di studio valido per l'insegnamento. I percorsi sono svolti con
modalita' di erogazione convenzionale, interamente in presenza o,
esclusivamente per attivita' diverse dalle attivita' di tirocinio e
laboratorio, con modalita' telematiche in misura comunque non
superiore al 20 per cento del totale.
3. Con il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2-bis,
con riferimento ai vincitori del concorso di cui al comma 1, primo
periodo, sono definiti i contenuti dell'offerta formativa
corrispondente a 30 CFU/CFA necessari per la partecipazione al
concorso. Sono altresi' definiti gli ulteriori 30 CFU/CFA necessari
per il completamento della formazione iniziale universitaria e
accademica, cui accedono di diritto, e sono disciplinate le modalita'
di svolgimento della prova finale del percorso universitario e
accademico, comprendente una prova scritta e una lezione simulata,
nonche' la composizione della relativa commissione, nella quale sono
comunque presenti un membro designato dall'Ufficio scolastico
regionale di riferimento e un membro esterno esperto di formazione
nelle materie inerenti al percorso abilitante, anche individuabile
tra i tutor di cui all'articolo 2-bis, comma 7. La nomina di
personale scolastico nella commissione di cui al secondo periodo non
deve determinare oneri di sostituzione a carico del bilancio dello
Stato.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 10-ter
dell'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i vincitori
del concorso su posto comune, che vi abbiano partecipato con i
requisiti di cui al comma 1, sottoscrivono un contratto annuale di
supplenza con l'Ufficio scolastico regionale a cui afferisce
l'istituzione scolastica scelta e completano il percorso
universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo
2-bis, con oneri a carico dei partecipanti, definiti dal decreto di
cui al comma 4 del medesimo articolo 2-bis. Con il superamento della
prova finale del percorso universitario e accademico di formazione
iniziale, i vincitori conseguono l'abilitazione all'insegnamento di
cui all'articolo 2-ter e sono, conseguentemente, assunti a tempo
indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio,
il cui positivo superamento determina la definitiva immissione in
ruolo. Si applicano al suddetto anno di prova le disposizioni di cui
all'articolo 13, comma 1.
5. In caso di esaurimento delle graduatorie di cui al comma
3 dell'articolo 5, al fine dell'immissione in ruolo dei docenti di
sostegno e solo all'esito delle procedure di cui all'articolo 1,
comma 17-ter, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, fino al 31
dicembre 2025, le facolta' assunzionali annualmente autorizzate per
la predetta tipologia di posto sono utilizzate per lo scorrimento
delle graduatorie costituite e aggiornate con cadenza biennale ai
sensi dei commi 18-decies e 18-undecies del medesimo articolo 1 del
decreto-legge n. 126 del 2019.
6. Al fine di garantire la maggiore copertura delle classi
di concorso A-26 Matematica e A-28 Matematica e Scienze, con decreto
del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro
dell'universita' e della ricerca, da adottare entro il 31 luglio
2022, i requisiti di accesso a tali classi di concorso possono essere
integrati.»;
m) sono aggiunti, in fine, gli allegati A e B di cui agli
allegati 2 e 3 annessi al presente decreto. ))
Art. 45
(( Valorizzazione del personale docente ))
(( 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 593, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:
«b-bis) valorizzazione del personale docente che garantisca
l'interesse dei propri alunni e studenti alla continuita' didattica.;
b-ter) valorizzazione del personale docente che presta servizio
in zone caratterizzate da rischio di spopolamento e da valori degli
indicatori di status sociale, economico e culturale e di dispersione
scolastica individuati con il decreto di cui al comma 345
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234»;
b) dopo il comma 593, e' inserito il seguente:
«593-bis. In sede di prima applicazione e nelle more
dell'aggiornamento contrattuale, una quota pari al 10 per cento dello
stanziamento annuale previsto al comma 592 e' riservata alla
valorizzazione del personale docente che garantisca l'interesse dei
propri alunni e studenti alla continuita' didattica ai sensi del
comma 593, lettera b-bis), e del personale docente di cui al comma
593, lettera b-ter), e con decreto del Ministro dell'istruzione, da
adottare entro il 30 giugno 2022, sono stabiliti i criteri per
l'attribuzione delle suddette risorse, che tengono conto almeno degli
anni di permanenza del docente nella stessa istituzione scolastica e
della residenza o del domicilio abituale in luogo diverso da quello
in cui ha sede l'istituzione scolastica».
2. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma
83 e' inserito il seguente:
«83-bis. Dall'anno scolastico 2022/2023, in aggiunta a quanto
previsto a legislazione vigente e a quanto stabilito dalla
contrattazione collettiva, i dirigenti delle istituzioni scolastiche
individuate ai sensi del decreto di cui al secondo periodo possono
altresi' chiedere all'Ufficio scolastico regionale competente, nel
limite massimo di un docente nel caso di esonero e di due nel caso di
semi esonero, tra i docenti individuati ai sensi del comma 83 del
presente articolo e dell'articolo 25, comma 5, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la concessione dell'esonero o del
semi esonero dall'insegnamento per attivita' di collaborazione nello
svolgimento delle funzioni amministrative e organizzative. Con
decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti,
anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al terzo
periodo, parametri, criteri e modalita' per l'individuazione, su base
regionale, delle istituzioni scolastiche, affidate in reggenza, che
possono avvalersi della facolta' di cui al periodo precedente, con
priorita' per quelle caratterizzate dal maggior numero di classi, nel
rispetto del limite di spesa di cui al terzo periodo. Per
l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa nel limite di
5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 12,5 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente
riduzione delle risorse iscritte nel Fondo per il miglioramento
dell'offerta formativa». ))
Art. 46
(( Perfezionamento della semplificazione della procedura
di reclutamento degli insegnanti ))
(( 1. All'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 10:
1) alla lettera a), il primo periodo e' sostituito dai
seguenti: «nelle more dell'adozione delle linee guida di cui al comma
10.1, secondo periodo, sostenimento di una prova scritta con piu'
quesiti a risposta aperta per i concorsi banditi a decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, volta
all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulla
disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale
partecipa, nonche' sulle metodologie e le tecniche della didattica
generale e disciplinare, sull'informatica e sulla lingua inglese.
Entro trenta giorni dall'indizione di ciascuna procedura concorsuale
bandita ai sensi del presente comma, fino al 31 dicembre 2024, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'istruzione, l'accesso alla prova di cui al primo
periodo puo' essere riservato a coloro che superino una prova
preselettiva»;
2) alla lettera b), dopo le parole: «prova orale» sono aggiunte
le seguenti: «nella quale si accertano, oltre alle conoscenze
disciplinari, le competenze didattiche e l'abilita' nell'insegnamento
anche attraverso un test specifico»;
3) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
«d-bis) formazione della graduatoria dei soggetti che devono
ancora conseguire l'abilitazione all'insegnamento specifica sulla
classe di concorso, sulla base delle valutazioni di cui alle lettere
a), b) e c), in applicazione dell'articolo 5, comma 4, e
dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59»;
b) dopo il comma 10 e' inserito il seguente:
«10.1. La redazione dei quesiti della prova scritta di cui al
comma 10, anche a titolo oneroso, e' assegnata a una o piu'
universita'. E' altresi' istituita con decreto del Ministero
dell'istruzione, da emanare entro il 10 giugno 2022, una commissione
di elevata qualificazione scientifica e professionale che, anche
sulla base delle evidenze desunte dalla prima applicazione della
riforma delle procedure di reclutamento di cui al presente articolo,
propone al Ministero dell'istruzione l'adozione di linee guida sulla
metodologia di redazione dei quesiti affinche' questi consentano di
accertare le concrete competenze tecniche e metodologiche necessarie
all'insegnamento, oltre che una solida preparazione disciplinare dei
candidati. Ai componenti della Commissione non spettano compensi,
gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque
denominati»;
c) dopo il comma 10-bis, e' inserito il seguente:
«10-ter. Ferma restando la riserva di posti di cui al comma
10-bis, i vincitori del concorso inclusi nella graduatoria di cui al
comma 10, lettera d), sono immessi in ruolo con precedenza rispetto
ai vincitori inclusi nella graduatoria di cui al comma 10, lettera
d-bis), che sono immessi in servizio ove, nel limite delle assunzioni
annuali autorizzate, residuino posti vacanti e disponibili»;
d) il comma 12 e' abrogato;
e) dopo il comma 21 e' aggiunto il seguente:
«21-bis. Con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 18-bis
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, la disposizione di cui
al comma 10, lettera d-bis), del presente articolo cessa di avere
efficacia dal 1° gennaio 2025».
2. Dall'attuazione di quanto previsto dal presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. ))
Art. 47
(( Misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza di cui e' titolare il Ministero dell'istruzione ))
(( 1. Al fine di potenziare le azioni di supporto alle istituzioni
scolastiche per l'attuazione degli interventi legati al Piano
nazionale di ripresa e resilienza relativi alla digitalizzazione
delle scuole, per ciascuno degli anni scolastici ricompresi tra
l'anno scolastico 2022/2023 e l'anno scolastico 2025/2026 e'
individuato dal Ministero dell'istruzione - Unita' di missione per il
PNRR un numero di docenti e assistenti amministrativi pari a 100 e un
numero di dirigenti scolastici fino a un massimo di 5 da porre in
posizione di comando presso l'Amministrazione centrale e presso gli
Uffici scolastici regionali per la costituzione del Gruppo di
supporto alle scuole per il PNRR. Tale Gruppo di supporto, nonche' le
equipe formative territoriali, gia' costituite ai sensi dell'articolo
1, comma 725, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e rientranti tra
i progetti in essere del PNRR, assicurano un costante accompagnamento
alle istituzioni scolastiche per l'attuazione degli investimenti del
PNRR, con il coordinamento funzionale dell'Unita' di missione per il
PNRR. Per le finalita' di cui al presente comma e allo scopo di
garantire l'attuazione delle riforme legate al Piano nazionale di
ripresa e resilienza, relative al sistema nazionale di istruzione e
formazione, il Ministero dell'istruzione si avvale, ai sensi
dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, fino al 31 dicembre 2026, a supporto dell'ufficio di gabinetto,
di un contingente di esperti, in numero massimo di 6, in possesso di
specifica ed elevata competenza nelle materie inerenti al sistema
nazionale di istruzione e formazione, anche con riferimento alla
legislazione in materia di istruzione, cui spetta un compenso fino a
un importo massimo di euro 70.000 lordi annui per singolo incarico,
entro il limite di spesa complessivo non superiore a 420.000 euro
annui. Agli oneri di cui al periodo precedente si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
2. Allo scopo di assicurare il raggiungimento degli obiettivi
fissati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza per il sistema
nazionale di istruzione, con particolare riferimento alla Riforma 1.3
della Missione 4, Componente 1, relativa alla riorganizzazione del
sistema scolastico, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n.
234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 344, secondo periodo, dopo le parole: «e culturale»
sono inserite le seguenti: «, di spopolamento»;
b) al comma 345:
1) all'alinea, le parole: «il mese di marzo 2022» sono
sostituite dalle seguenti: «il 15 luglio 2022»;
2) alla lettera a), dopo le parole: «e culturale» sono inserite
le seguenti: «, di spopolamento».
3. All'articolo 55, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2021, n. 108, le parole: «al contrasto della dispersione
scolastica e alla formazione del personale scolastico da realizzare
nell'ambito del PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «agli
investimenti ricompresi nell'ambito del PNRR e alle azioni ricomprese
nell'ambito delle programmazioni operative nazionali e complementari
a valere sui fondi strutturali europei per l'istruzione».
4. All'articolo 24 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) al quarto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, cosi' come in caso di assenza di proposte progettuali
pervenute per il concorso o di loro inidoneita'»;
2) al settimo periodo, le parole «euro 2.340.000,00» sono
sostituite dalle seguenti «euro 2.640.000,00»;
b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Resta fermo che il concorso di progettazione e i
successivi livelli di progettazione sono affidati nei limiti delle
risorse disponibili nei quadri economici di progetto indicati dagli
enti locali in sede di candidatura delle aree.
2-ter. Al fine di garantire il raggiungimento dei target del
PNRR e' possibile autorizzare un numero piu' ampio di aree e
progetti, relativi all'investimento 1.1 della Missione 2, Componente
3, del PNRR, anche utilizzando risorse nazionali disponibili a
legislazione vigente nel bilancio del Ministero dell'istruzione»;
c) al comma 3, le parole: «6.573.240 euro» sono sostituite dalle
seguenti: «euro 6.873.240», le parole: «9.861.360 euro», ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «euro 11.486.360» e le
parole: «2.340.000 euro» sono sostituite dalle seguenti «euro
2.640.000»;
d) al comma 4, la parola: «62.824.159,15» e' sostituita dalla
seguente: «82.824.159,15».
5. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi, target e
milestone del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le risorse di
cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107,
nonche' le risorse di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, all'articolo 1, comma 1072, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, all'articolo 1, comma 95, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, all'articolo 1, commi 14, 59, 63 e 64, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, e agli articoli 32, comma 7-bis, e
48, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, gia'
utilizzate per i progetti in essere, sono vincolate, dall'annualita'
2022 all'annualita' 2026, alla realizzazione degli stessi.
6. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 1.256.896
per l'anno 2022, a euro 3.142.240 per ciascuno degli anni 2023, 2024
e 2025 e a euro 1.885.344 per l'anno 2026, si provvede mediante
corrispondente riduzione, per gli anni dal 2022 al 2026,
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo
periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
7. Nelle more dell'adeguamento dello statuto dell'Istituto
nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa
(INDIRE), il presidente, se dirigente scolastico, dipendente pubblico
o docente universitario, per l'intera durata dell'incarico, se svolto
a tempo pieno, e' collocato nella posizione di fuori ruolo, di
aspettativa o di comando, secondo i rispettivi ordinamenti. Ove
l'incarico non sia a tempo pieno, e' svolto conformemente ai
rispettivi ordinamenti di appartenenza, senza collocamento in una
delle predette posizioni e il presidente conserva il trattamento
economico in godimento con oneri a carico dell'amministrazione di
appartenenza, incrementato dell'indennita' di carica stabilita con
decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro per
la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle
finanze, con oneri a carico del bilancio dell'INDIRE. Ove l'incarico
sia svolto a tempo pieno, al presidente compete un trattamento
economico con le modalita' previste per l'indennita' di carica di cui
al periodo precedente con oneri a carico del bilancio dell'INDIRE.
8. All'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le istituzioni
scolastiche che hanno parametri numerici uguali o superiori a quelli
previsti nel primo periodo sono disponibili per le operazioni di
mobilita' regionali e interregionali e per il conferimento di
ulteriori incarichi sia per i dirigenti scolastici sia per i
direttori dei servizi generali e amministrativi. Resta fermo quanto
disposto dall'articolo 19-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n.
25. Non devono altresi' derivare situazioni di esubero di personale
con riferimento ai posti di direttore dei servizi generali e
amministrativi».
9. Al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni
scolastiche, all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.
126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n.
159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «per la copertura» sono inserite
le seguenti: «del 50 per cento»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il Ministero dell'istruzione e' autorizzato a bandire,
contestualmente al concorso di cui al comma 1, una procedura
straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica che
siano in possesso del titolo previsto dai punti 4.2. e 4.3
dell'intesa tra il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana per
l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, resa
esecutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20
agosto 2012, n. 175, e del riconoscimento di idoneita' rilasciato
dall'ordinario diocesano competente per territorio e che abbiano
svolto almeno trentasei mesi di servizio nell'insegnamento della
religione cattolica nelle scuole statali. Alla procedura
straordinaria di cui al presente comma e' assegnato il 50 per cento
dei posti vacanti e disponibili per il triennio scolastico
2022/2023-2024/2025 e per gli anni scolastici successivi fino al
totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito, ferme restando
le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il contenuto del bando, i
termini di presentazione delle istanze, le modalita' di svolgimento
della prova orale didattico-metodologica, di valutazione della stessa
e dei titoli ai fini della predisposizione delle graduatorie di
merito ripartite per ambiti diocesani, nonche' la composizione della
commissione di valutazione sono stabiliti con decreto del Ministro
dell'istruzione, il quale prevede, altresi', un contributo per
l'intera copertura degli oneri delle procedure a carico dei
partecipanti. I contributi di partecipazione, versati all'entrata del
bilancio dello Stato, sono tempestivamente riassegnati sui pertinenti
capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione ai
fini della copertura integrale delle spese per la procedura
concorsuale»;
c) al comma 3, dopo la parola: «concorso» sono inserite le
seguenti: «e della procedura straordinaria».
10. All'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020,
n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n.
41, le parole: «al 31 agosto 2022» sono sostituite dalle seguenti:
«al 31 agosto 2023».
11. Le graduatorie di cui all'articolo 59, comma 10, lettera d), e
comma 15, lettera c), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,
sono integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a
legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui
all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato
il punteggio minimo previsto dal comma 15 del medesimo articolo 59
del decreto-legge n. 73 del 2021. ))
Capo IX
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 48
Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n.
80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113,
relativo alle procedure di monitoraggio, alle risorse e alle
modalita' necessarie ai fini della valutazione delle misure urgenti
per la giustizia ordinaria nell'ambito del PNRR;
b) l'articolo 13-bis del decreto legislativo 15 luglio 2015, n.
112, relativo al sistema comune d'informazione e di biglietteria
integrate;
c) l'articolo 59, comma 1, lettere l), q) e r), del decreto
legislativo 3 novembre 2017, n. 229, relative all'Anagrafe nazionale
delle patenti nautiche, al controllo dello Stato di approdo per le
unita' da diporto utilizzate a fini commerciali battenti bandiera
diversa da quella italiana e alle procedure e modalita' per
l'accertamento del tasso alcolemico;
d) l'articolo 11, comma 9, lettera a), del decreto legislativo 16
dicembre 2021, n. 237, relativo ai certificati nazionali di
conduzioni di navi per il trasporto di merci e persone nel settore
della navigazione interna.
(( d-bis) l'articolo 231, comma 8, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, relativo ai veicoli fuori uso. ))
(( Art. 48-bis
Clausola di salvaguardia
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni
a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano
compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione. ))
Art. 49
Disposizioni finanziarie
1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal
presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
(( 1-bis. In considerazione dell'incremento dei volumi di
dichiarazioni sostitutive uniche ai fini del calcolo dell'indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE) connesso anche al
riordino delle misure a sostegno dei figli a carico attraverso
l'assegno unico e universale previsto dal decreto legislativo 29
dicembre 2021, n. 230, per l'anno 2022 lo stanziamento di cui
all'articolo 1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e'
incrementato di euro 13 milioni. Agli oneri derivanti dal presente
comma, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1-ter. Al fine di assicurare, nei limiti delle risorse stanziate ai
sensi del presente comma e con le modalita' di cui all'articolo 57,
comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, un contributo ai
comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.
229, per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la contabilita'
speciale del Commissario di cui all'articolo 4, comma 3, del citato
decreto-legge n. 189 del 2016 e' integrata per l'importo di 2 milioni
di euro per l'anno 2022 e di 13.522.000 euro per l'anno 2023. Agli
oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per
l'anno 2022 e a 13.522.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ))
Art. 50
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Allegato 1
(articolo 11, comma 1)
Tabella 1
===================================================
| Fascia demografica | Percentuale |
+=======================+=========================+
| regioni con 6.000.000 | |
|abitanti e oltre | 0.025% |
+-----------------------+-------------------------+
| regioni con 5.000.000 | |
|a 5.999.999 abitanti | 0.030% |
+-----------------------+-------------------------+
| regioni con 4.000.000 | |
|a 4.999.999 abitanti | 0.035% |
+-----------------------+-------------------------+
| regioni con 800.000 a | |
|3.999.999 abitanti | 0.045% |
+-----------------------+-------------------------+
| regioni con meno di | |
|800.000 | 0.070% |
+-----------------------+-------------------------+
(( Allegato 1-bis
(articolo 17-bis, comma 2)
Parte di provvedimento in formato grafico
))
(( Allegato 2
(articolo 44, comma 1, lettera m) )
Introduce l'allegato A al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59:
«Allegato A
(articolo 16-bis, comma 8)
Dotazione organica della Scuola di Alta Formazione dell'Istruzione
===========================================
| Ruolo | Quantita' |
+--------------------------------------------+----------------------+
|Direttore generale | 1 |
+--------------------------------------------+----------------------+
|Dirigente II fascia | 1 |
+--------------------------------------------+----------------------+
|Personale Area III F1 | 12 |
+--------------------------------------------+----------------------+
".
))
(( Allegato 3
(articolo 44, comma 1, lettera m) )
«Allegato B
(articolo 16-ter, comma 9)
1) Vincoli
il riconoscimento dell'incentivo salariale, nel limite delle
risorse assegnate,e' deciso dal comitato per la valutazione di cui
all'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, nella composizione che effettua la valutazione
finale ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 4. Detto comitato
determina i criteri, tra i quali l'innovativita' delle metodologie e
dei linguaggi didattici, la qualita' e l'efficacia della
progettazione didattica, la capacita' di inclusione, per rendere il
riconoscimento dell'incentivo salariale selettivo nei termini che
possa essere riconosciuto a coloro che ne abbiano fatto richiesta, in
funzione di una graduazione degli esiti della valutazione finale. Il
comitato puo' prevedere che per la valutazione si svolga un
colloquio.
Per l'orario aggiuntivo svolto dal docente in formazione,
funzionale all'ampliamento dell'offerta formativa, e' corrisposto
comunque un compenso in misura forfetaria.
Annualmente con decreto del Ministero dell'istruzione, adottato
di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e'
ripartito tra le istituzioni scolastiche statali il Fondo di cui
all'articolo 16-ter, comma 5.
L'incentivazione retributiva non puo' essere attribuita secondo
criteri di rotazione tra il personale interessato. La violazione di
tale vincolo costituisce fonte di responsabilita' dirigenziale.
2) Contenuti dei percorsi formativi incentivati
Il docente che scelga di accedere alla formazione continua
incentivata, si immette in un percorso formativo di durata triennale
che consta delle seguenti attivita':
a) aggiornamento delle competenze negli ambiti della pedagogia
e delle metodologie e tecnologie didattiche (in prosecuzione con le
competenze e le conoscenze acquisite nel corso di formazione iniziale
universitaria);
b) contributo al miglioramento dell'offerta formativa della
istituzione scolastica presso cui il docente presta servizio nelle
modalita' delineate all'articolo16-ter, comma 1;
c) acquisizione, secondo la scelta del docente, dei seguenti
contenuti specifici erogati dagli enti di cui all'articolo 16-ter,
commi 7 e 8, che a seconda della complessita' possono avere
un'estensione pluriennale:
1) approfondimento dei contenuti specifici della disciplina
di insegnamento;
2) strumenti e tecniche di progettazione-partecipazione a
bandi nazionali ed europei;
3) governance della scuola: teoria e pratica;
4) leadership educativa;
5) staff e figure di sistema: formazione
tecnico-metodologica, socio-relazionale, strategica;
6) inclusione scolastica nella classe con alunni disabili;
7) continuita' e strategie di orientamento formativo e
lavorativo;
8) potenziamento delle competenze in ordine alla valutazione
degli alunni;
9) profili applicativi del sistema nazionale di valutazione
delle istituzioni scolastiche;
10) tecniche della didattica digitale.
Le attivita' di cui alle lettere a),b) e c) sono svolte
flessibilmente nell'ambito di ore aggiuntive. Nell'ambito del monte
ore annuale complessivo di formazione incentivata, sono previste 15
ore per la scuola dell'infanzia e primaria e 30 ore per la scuola
secondaria di primo e secondo grado, per percorsi formativi dedicati
allo sviluppo della professionalita' del docente. Le restanti ore
sono dedicate ad attivita' di progettazione, tutoraggio,
accompagnamento, guida allo sviluppo delle potenzialita' degli
studenti nel raggiungimento di obiettivi scolastici specifici e di
sperimentazione di nuove modalita' didattiche».
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