DECRETO-LEGGE 17 maggio 2022, n. 50
Misure urgenti in materia di politiche
energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e
attrazione degli investimenti, nonche' in materia di
politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA E IMPRESE
Capo I
Misure in materia di energia
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2022, n.
17, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n.
34, recante «Misure
urgenti per il contenimento dei costi dell'energia
elettrica e del
gas naturale, per lo sviluppo delle energie
rinnovabili e per il
rilancio delle politiche industriali»;
Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n.
21, recante «Misure
urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari
della crisi
ucraina»;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di adottare
misure
urgenti per contrastare gli effetti
economici della grave crisi
internazionale in atto in Ucraina anche in ordine
allo svolgimento
delle attivita' produttive;
Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita'
e urgenza di
adottare misure urgenti per contenere il
costo dei carburanti e
dell'energia, potenziare gli strumenti di garanzia per
l'accesso al
credito delle imprese, nonche' integrare le risorse
per compensare
l'aumento del costo delle opere pubbliche;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate
nelle
riunioni del 2 e del 5 maggio 2022;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri e dei
Ministri dell'economia e delle finanze, della transizione
ecologica,
della cultura, dello sviluppo economico, delle
infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, del lavoro e delle politiche sociali
e per gli
affari regionali e le autonomie, di concerto con il
Ministro degli
affari esteri e della cooperazione internazionale;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Bonus sociale energia elettrica e gas
1. Per il terzo trimestre dell'anno 2022 le agevolazioni
relative
alle tariffe per la fornitura di energia elettrica
riconosciute ai
clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti
domestici
in gravi condizioni di salute di cui al decreto del
Ministro dello
sviluppo economico 28 dicembre 2007,
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 18 febbraio
2008, e la
compensazione per la fornitura di gas naturale di cui
all'articolo 3,
comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
riconosciute sulla
base del valore ISEE di cui all'articolo 6 del decreto-legge
21 marzo
2022, n. 21, sono rideterminate dall'Autorita'
di regolazione per
energia reti e ambiente con delibera da adottare entro il
30 giugno
2022, nel limite delle risorse disponibili nel bilancio
della Cassa
per i servizi energetici e ambientali per l'anno 2022.
2. Ai fini delle dichiarazioni ISEE l'articolo 6 del decreto-legge
21 marzo 2022, n. 21, si interpreta
nel senso che in caso di
ottenimento di attestazione ISEE che
permette l'applicazione dei
bonus sociali elettricita' e gas l'eventuale
intervenuto pagamento,
nell'anno in corso ma in
data antecedente all'ottenimento
dell'attestazione, di somme eccedenti a quelle
dovute sulla base
dell'applicazione del bonus, e' oggetto di automatica
compensazione
da effettuare nelle bollette
immediatamente successive, ovvero
qualora questa non sia
possibile, di automatico
rimborso,
compensazione e rimborso da effettuarsi entro il 31
dicembre 2022.
Nel caso in cui il pagamento non
sia stato ancora effettuato,
l'importo e' rideterminato con applicazione del bonus di cui
al primo
periodo.
Art. 2
Incremento dei crediti d'imposta in
favore delle imprese per
l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale
1. Il contributo straordinario, sotto forma di credito
d'imposta,
fissato dall'articolo 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n.
21, nella
misura del 20 per cento e' rideterminato nella
misura del 25 per
cento. Agli oneri derivanti dal presente comma,
valutati in 59,45
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi
dell'articolo
58.
2. Il contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta di
cui all'articolo 5 del decreto-legge
1° marzo 2022, n. 17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile
2022, n. 34,
fissato, da ultimo, dall'articolo 5, comma 2, del
decreto-legge n. 21
del 2022, nella misura del 20 per cento e' rideterminato
nella misura
del 25 per cento. Agli oneri derivanti dal presente
comma, valutati
in 235,24 milioni di euro per l'anno 2022,
si provvede ai sensi
dell'articolo 58.
3. Il contributo straordinario, sotto forma di credito
d'imposta,
fissato dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 21
del 2022,
nella misura del 12 per cento e' rideterminato nella
misura del 15
per cento. Agli oneri derivanti dal
presente comma, valutati in
215,89 milioni di euro per l'anno
2022, si provvede ai sensi
dell'articolo 58.
Art. 3
Credito
d'imposta per gli autotrasportatori
1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento
eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come
carburante, alle
imprese aventi sede legale o
stabile organizzazione in Italia
esercenti le attivita' di trasporto indicate
all'articolo 24-ter,
comma 2, lettera a), del testo unico delle
accise approvato con
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, e' riconosciuto un
contributo straordinario, sotto forma di credito di
imposta, nella
misura del 28 per cento della spesa sostenuta
nel primo trimestre
dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio
impiegato dai medesimi
soggetti in veicoli, di categoria euro 5 o superiore,
utilizzati per
l'esercizio delle predette attivita', al
netto dell'imposta sul
valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture
d'acquisto.
2. Il credito d'imposta di cui al
comma 1 e' utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17
del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti
di cui
all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e di
cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il
credito
d'imposta non concorre alla formazione del
reddito d'impresa ne'
della base imponibile dell'imposta
regionale sulle attivita'
produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli
articoli 61
e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui
redditi approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.
Il credito d'imposta e' cumulabile con altre agevolazioni
che abbiano
ad oggetto i medesimi costi, a condizione che
tale cumulo, tenuto
conto anche della non concorrenza alla formazione del
reddito e della
base imponibile dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive,
non porti al superamento del costo sostenuto.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto
della normativa europea in materia di aiuti di
Stato. Ai relativi
adempimenti provvede il Ministero
delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati
in euro
496.945.000 per l'anno 2022, si provvede ai sensi
dell'articolo 58.
5. L'articolo 17 del decreto-legge 21 marzo
2022, n. 21 e'
abrogato.
6. Il Ministero dell'economia e delle
finanze effettua il
monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al
presente
articolo, ai fini di quanto previsto
dall'articolo 17, comma 13,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Art. 4
Estensione al primo trimestre
dell'anno 2022 del
contributo
straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore
delle
imprese a forte consumo di gas naturale
1. Al decreto-legge 27 gennaio 2022,
n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo
l'articolo 15
e' inserito il seguente:
«Art. 15.1 (Contributo straordinario, sotto
forma di credito
d'imposta, a favore delle imprese a forte consumo di gas
naturale per
il primo trimestre dell'anno 2022). - 1. Alle imprese a
forte consumo
di gas naturale di cui al comma 2
e' riconosciuto, a parziale
compensazione dei maggiori oneri sostenuti per
l'acquisto del gas
naturale, un contributo straordinario, sotto
forma di credito di
imposta, pari al 10 per cento della spesa sostenuta
per l'acquisto
del medesimo gas, consumato nel primo
trimestre solare dell'anno
2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici,
qualora il
prezzo di riferimento del gas
naturale, calcolato come media,
riferita all'ultimo trimestre 2021, dei prezzi
di riferimento del
Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei
mercati
energetici (GME), abbia subito un incremento
superiore al 30 per
cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo
trimestre
dell'anno 2019.
2. Ai fini del presente articolo e' impresa a forte
consumo di
gas naturale quella che opera in uno dei settori di cui
all'allegato
1 al decreto del Ministro della transizione
ecologica 21 dicembre
2021, n. 541, della cui adozione e' stata data
comunicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 dell'8
gennaio 2022
e ha consumato, nel primo trimestre
solare dell'anno 2022, un
quantitativo di gas naturale per usi energetici non
inferiore al 25
per cento del volume di gas naturale indicato all'articolo
3, comma
1, del medesimo decreto, al netto
dei consumi di gas naturale
impiegato in usi termoelettrici.
3. Il credito d'imposta di cui al
comma 1 e' utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17
del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data
del 31 dicembre
2022. Non si applicano i limiti di cui
all'articolo 1, comma 53,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo
34 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito
d'imposta non concorre
alla formazione del reddito d'impresa ne'
della base imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e
non rileva ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,
del testo
unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito
d'imposta e'
cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto
i medesimi
costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto
anche della non
concorrenza alla formazione del reddito e
della base imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, non porti al
superamento del costo sostenuto.
4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' cedibile,
solo per
intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti,
compresi gli
istituti di credito e gli altri
intermediari finanziari, senza
facolta' di successiva cessione, fatta salva la possibilita'
di due
ulteriori cessioni solo se
effettuate a favore di banche
e
intermediari finanziari iscritti all'albo previsto
dall'articolo 106
del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui
al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, societa'
appartenenti a un gruppo bancario
iscritto all'albo di cui
all'articolo 64 del predetto testo unico
delle leggi in materia
bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione
autorizzate ad
operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7
settembre 2005,
n. 209, ferma restando l'applicazione
delle disposizioni di cui
all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio
2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77,
per ogni cessione intercorrente tra
i predetti soggetti, anche
successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in
violazione
del primo periodo sono nulli. In
caso di cessione del credito
d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di
conformita'
dei dati relativi alla documentazione che attesta la
sussistenza dei
presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al
presente
articolo. Il visto di
conformita' e' rilasciato
ai sensi
dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, dai
soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3
dell'articolo 3
del regolamento recante modalita'
per la presentazione delle
dichiarazioni relative alle imposte
sui redditi, all'imposta
regionale sulle attivita' produttive
e all'imposta sul valore
aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio
1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale
dei centri
costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32
del citato decreto
legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta e'
utilizzato dal
cessionario con le stesse modalita' con
le quali sarebbe stato
utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima
data del
31 dicembre 2022. Le modalita' attuative delle disposizioni
relative
alla cessione e alla tracciabilita'
del credito d'imposta, da
effettuarsi in via telematica, anche
avvalendosi dei soggetti
previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del
regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica
n. 322 del 1998, sono
definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis,
nonche', in
quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da
4 a 6,
del decreto-legge n. 34 del 2020.
5. Il Ministero dell'economia e
delle finanze effettua il
monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al
presente
articolo, ai fini di quanto previsto
dall'articolo 17, comma 13,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in
427,10
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi
dell'articolo
58.
Art. 5
Disposizioni per la
realizzazione di nuova
capacita' di
rigassificazione
1. In considerazione della necessita' di diversificare le fonti di
approvvigionamento di gas ai fini
della sicurezza energetica
nazionale, fermi restando i
programmi di decarbonizzazione del
sistema energetico nazionale, le opere
finalizzate all'incremento
della capacita' di rigassificazione
nazionale mediante unita'
galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare
alla rete
di trasporto esistente alla data di emanazione del presente
decreto,
incluse le connesse
infrastrutture, costituiscono
interventi
strategici di pubblica utilita', indifferibili e
urgenti. Per la
realizzazione delle opere e delle infrastrutture connesse di
cui al
primo periodo, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri
sono nominati uno o piu' Commissari straordinari di Governo.
Per lo
svolgimento delle attivita' di cui
al presente articolo, il
Commissario si avvale delle amministrazioni centrali e
territoriali
competenti, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza
pubblica e allo stesso non sono
corrisposti gettoni, compensi,
rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati.
2. Per la costruzione e l'esercizio delle opere di cui al comma 1,
nonche' per la realizzazione
delle connesse infrastrutture,
l'autorizzazione prevista dall'articolo 46
del decreto-legge 1°
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29
novembre 2007, n. 222, e' rilasciata dal Commissario di cui
al comma
1 a seguito di procedimento unico, da concludersi
entro centoventi
giorni dalla data di ricezione dell'istanza di cui al comma
5.
3. Per le valutazioni ambientali delle opere e delle infrastrutture
connesse di cui al comma 1, previa comunicazione
alla Commissione
europea, si applica l'esenzione di cui all'articolo 6, comma
11, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4. Le amministrazioni a qualunque titolo
interessate nelle
procedure autorizzative, incluso il
rilascio della concessione
demaniale marittima, delle opere e delle infrastrutture
connesse di
cui al comma 1, attribuiscono ad esse
priorita' e urgenza negli
adempimenti e nelle valutazioni di propria competenza, anche
ai fini
del rispetto del termine di cui al comma 2. L'autorizzazione
di cui
al comma 2, fermo restando quanto previsto dall'articolo 46,
commi 1,
terzo periodo e 2, primo periodo, del decreto-legge n. 159
del 2007,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222
del 2007, tiene
luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai
fini della
localizzazione dell'opera, della
conformita' urbanistica e
paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle
interferenze e
delle relative opere mitigatrici e
compensative. L'autorizzazione
include altresi' l'autorizzazione di cui all'articolo 109
del decreto
legislativo n. 152 del 2006 ed eventuali atti di
assenso ai fini
della realizzabilita' dell'opera all'interno di
siti contaminati,
ogni eventuale ulteriore autorizzazione comunque denominata
richiesta
ai fini della realizzabilita' dell'opera ivi incluse quelle
ai fini
antincendio ai sensi del decreto legislativo 26 giugno 2015,
n. 105,
nonche' la verifica preventiva dell'interesse
archeologico di cui
all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, e, ove
necessario, la concessione demaniale,
fatti salvi la successiva
adozione e l'aggiornamento delle relative
condizioni economiche e
tecnico-operative. L'autorizzazione ha effetto
di variante degli
strumenti urbanistici vigenti, nonche' di approvazione della
variante
al piano regolatore portuale,
ove necessaria. La
variante
urbanistica, conseguente
all'autorizzazione,
comporta
l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato
all'esproprio ai
sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 8
giugno 2001, n. 327, e le comunicazioni
agli interessati di cui
all'articolo 14, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
tengono
luogo della fase partecipativa di cui all'articolo 11
del predetto
decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del
2001. Gli enti
locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia
delle aree
interessate e delle relative fasce
di rispetto e non possono
autorizzare interventi edilizi incompatibili con
la localizzazione
dell'opera.
5. Entro il termine di trenta giorni dalla nomina del
Commissario
di cui al comma 1, i soggetti interessati alla
realizzazione delle
opere e delle connesse infrastrutture di cui al comma 1
presentano la
relativa istanza di autorizzazione
al medesimo Commissario,
corredata, ove necessario, dalla soluzione tecnica
di collegamento
dell'impianto alla rete nazionale di trasporto del gas
naturale, da
un cronoprogramma di realizzazione
ed entrata in esercizio
dell'impianto, nonche' da una
descrizione delle condizioni di
approvvigionamento del gas.
6. Il Commissario di cui al comma 1 comunica alla Presidenza
del
Consiglio dei ministri, al Ministero della transizione
ecologica e al
Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili le
istanze di cui al comma 5 entro cinque giorni dalla
presentazione e i
progetti autorizzati entro
cinque giorni dal
rilascio
dell'autorizzazione.
7. Qualora l'ubicazione individuata per
l'installazione delle
unita' galleggianti di cui al comma 1 sia
un sito militare, per
l'autorizzazione all'installazione dei predetti
impianti e delle
connesse infrastrutture si applicano
le disposizioni di cui
all'articolo 358 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66.
8. Al fine di limitare il rischio sopportato
dalle imprese di
rigassificazione che realizzano e
gestiscono le opere e
le
infrastrutture di cui al comma 1 e'
istituito, nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un
fondo pari
a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024
al 2043. Il
fondo e' destinato a coprire la quota dei ricavi per il
servizio di
rigassificazione, inclusivi del costo di acquisto e/o
realizzazione
dei nuovi impianti sopra richiamati, prioritariamente
per la quota
eccedente l'applicazione del fattore di copertura dei ricavi
di cui
alla delibera dell'Autorita' di
regolazione per energia reti e
ambiente 474/2019/R/gas, prevista
dalla vigente regolazione
tariffaria. L'importo residuo del fondo e' destinato
a contribuire
alla copertura dei
ricavi riconosciuti al
servizio di
rigassificazione dalla vigente regolazione tariffaria,
a beneficio
degli utenti e dei consumatori. I criteri di accesso e
le modalita'
di impiego del fondo sono
definiti con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorita' di
regolazione per
energia reti e ambiente, nel rispetto della
disciplina europea in
materia di aiuti di Stato.
9. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo,
qualora trovi applicazione il codice dei contratti pubblici
di cui al
decreto legislativo n. 50 del 2016, per l'affidamento delle
attivita'
necessarie alla realizzazione delle opere
e delle infrastrutture
connesse di cui al medesimo comma 1, si opera
in deroga ad ogni
disposizione di legge diversa da quella
penale, fatto salvo il
rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia
e delle
misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011,
n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti
dall'appartenenza
all'Unione europea, ivi inclusi quelli
derivanti dalle direttive
2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del
26 febbraio 2014, dei principi di cui agli articoli 30, 34 e
42 del
decreto legislativo n. 50 del 2016 e delle disposizioni in
materia di
subappalto.
10. In ogni caso, in considerazione della necessita' di realizzare
con urgenza le opere e le connesse infrastrutture di cui al
comma 1,
nell'ambito delle relative procedure di affidamento:
a) e' sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di
urgenza
e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del
contratto in via
d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto
legislativo
n. 50 del 2016, nelle more della verifica
dei requisiti di cui
all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo
n. 50 del 2016,
nonche' dei requisiti di
qualificazione previsti per
la
partecipazione alla procedura;
b) si applicano le previsioni di cui all'articolo 3, commi 1,
2,
3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
c) non si applicano le previsioni di cui
all'articolo 22 del
decreto legislativo n. 50 del 2016;
d) le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena di
esclusione
dalla procedura, l'obbligo per l'operatore
economico di procedere
alla visita dei luoghi, nonche' alla
consultazione sul posto dei
documenti di gara e relativi allegati ai sensi e
per gli effetti
dell'articolo 79, comma 2, del decreto legislativo n.
50 del 2016
esclusivamente laddove detto
adempimento sia
strettamente
indispensabile in ragione della tipologia, del
contenuto o della
complessita' dell'appalto da affidare;
e) in relazione alle procedure
ordinarie, si applicano le
riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di urgenza
previsti
dagli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5, 74,
commi 2 e 3,
del decreto legislativo n. 50 del 2016, nonche'
i termini ridotti
ovvero i termini minimi previsti, per i
settori speciali, dagli
articoli 122 e 124 del medesimo decreto legislativo n. 50
del 2016;
f) nelle ipotesi previste dall'articolo 79, comma 3, del
decreto
legislativo n. 50 del 2016, la
proroga dei termini per
la
presentazione delle offerte non puo' superare sette giorni;
g) il termine massimo previsto dall'articolo 83, comma 9,
secondo
periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e' ridotto
a cinque
giorni. In ogni caso, e' esclusa la
possibilita' di esperire la
procedura del soccorso istruttorio con riguardo alle
mancanze, alle
incompletezze e ad ogni altra irregolarita' essenziale degli
elementi
rilevanti ai fini della valutazione dell'offerta;
h) in caso di presentazione di offerte
anormalmente basse, il
termine previsto dall'articolo 97, comma 5, del
decreto legislativo
n. 50 del 2016 per la presentazione, per iscritto, delle
spiegazioni
non puo' essere superiore a sette giorni.
11. Per le medesime finalita' di cui al comma 10,
e' possibile
altresi' ricorrere alla procedura di cui all'articolo 63 del
decreto
legislativo n. 50 del 2016, per i
settori ordinari, e di cui
all'articolo 125, per i settori speciali, nella misura
strettamente
necessaria, quando, per ragioni di estrema
urgenza derivanti da
circostanze imprevedibili, non imputabili alla
stazione appaltante,
ivi comprese quelle derivanti dalla grave crisi
internazionale in
atto in Ucraina, l'applicazione dei
termini, anche abbreviati,
previsti per le procedure
ordinarie puo' compromettere
la
realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1. Al
solo scopo di
assicurare la trasparenza, le stazioni
appaltanti danno evidenza
dell'avvio delle procedure negoziate
di cui al presente comma
mediante i rispettivi siti internet istituzionali.
12. Ai giudizi che riguardano le impugnazioni degli atti
relativi
alle procedure di affidamento di cui ai commi, 9, 10 e 11 si
applica
l'articolo 125 del codice del processo
amministrativo di cui al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
13. Le opere autorizzate e le connesse infrastrutture di
cui al
presente articolo sono identificate dal codice
unico di progetto
(CUP) che deve essere riportato nell'atto di autorizzazione
di cui al
comma 2. Il monitoraggio del loro avanzamento finanziario,
fisico e
procedurale e' svolto dalle stazioni appaltanti titolari
delle opere
attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo
29 dicembre
2011, n. 229,
classificandole sotto la
voce «Opere di
rigassificazione». Il Commissario di
cui al comma 1 verifica
l'avanzamento delle opere attraverso le informazioni
desumibili dal
predetto sistema di monitoraggio.
14. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30
milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043, si
provvede, quanto
a 30 milioni per ciascuno degli anni dal
2024 al 2026 ai sensi
dell'articolo 58, quanto a 15 milioni di euro per ciascuno
degli anni
dal 2027 al 2043 mediante corrispondente
riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e
quanto a 15
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027
al 2043 mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Art. 6
Disposizioni in materia di procedure autorizzative per
gli impianti
di produzione
di energia da fonti rinnovabili
1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono
apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 20:
1) al comma 4:
1.1) dopo il primo periodo
e' inserito il seguente: «Il
Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della
Presidenza
del Consiglio dei ministri esercita funzioni di impulso
anche ai fini
dell'esercizio del potere di cui al terzo periodo.»;
1.2) al secondo periodo,
le parole «di cui al periodo
precedente» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui al primo
periodo»;
2) al comma 8, dopo la lettera c-ter) e' aggiunta
la seguente:
«c-quater) fatto salvo quanto
previsto alle lettere a), b),
c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese
nel perimetro
dei beni sottoposti a tutela ai sensi del
decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, ne' ricadono nella fascia di rispetto
dei beni
sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure
dell'articolo
136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli
fini della presente
lettera, la fascia di rispetto e'
determinata considerando una
distanza dal perimetro di beni
sottoposti a tutela di sette
chilometri per gli impianti eolici e
di un chilometro per gli
impianti fotovoltaici. Resta ferma l'applicazione
dell'articolo 30
del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, convertito,
con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.»;
b) all'articolo 22, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. La disciplina di cui al comma 1 si
applica anche, ove
ricadenti su aree idonee, alle
infrastrutture elettriche di
connessione degli impianti di
produzione di energia da fonti
rinnovabili e a quelle necessarie
per lo sviluppo della rete
elettrica di trasmissione nazionale, qualora strettamente
funzionale
all'incremento dell'energia producibile da fonti
rinnovabili.».
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del
presente decreto la competente Direzione generale del
Ministero della
cultura stabilisce, con proprio atto, criteri uniformi di
valutazione
dei progetti di impianti di energia da fonti
rinnovabili, idonei a
facilitare la conclusione dei
procedimenti, assicurando che la
motivazione delle eventuali valutazioni
negative dia adeguata
evidenza della sussistenza di stringenti,
comprovate e puntuali
esigenze di tutela degli interessi culturali o
paesaggistici, nel
rispetto della specificita' delle
caratteristiche dei diversi
territori.
Art. 7
Semplificazione dei procedimenti di autorizzazione
di impianti di
produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili
1. Nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di
energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui
all'articolo
12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003,
n. 387, qualora il
progetto sia sottoposto a valutazione
di impatto ambientale di
competenza statale, le eventuali deliberazioni
del Consiglio dei
ministri adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera
c-bis),
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sostituiscono ad ogni
effetto il
provvedimento di VIA e alle stesse si applicano i
commi 3, 4 e 5
dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152.
2. Le deliberazioni di cui al comma 1, nonche' quelle adottate dal
Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 14-quinquies,
comma 6,
della legge 7 agosto 1990, n. 241,
confluiscono nel procedimento
autorizzatorio unico,
che e' perentoriamente
concluso
dall'amministrazione competente entro i successivi
sessanta giorni.
Se la decisione del Consiglio dei ministri si esprime per il
rilascio
del provvedimento di VIA, decorso inutilmente il
prescritto termine
di sessanta giorni, l'autorizzazione si intende rilasciata.
3. Alle riunioni del Consiglio dei
ministri convocate per
l'adozione delle deliberazioni di cui al
comma 2 possono essere
invitati, senza diritto di voto, i Presidenti delle regioni
e delle
province autonome interessate, che
esprimono definitivamente la
posizione dell'amministrazione di riferimento e delle
amministrazioni
non statali che abbiano partecipato al procedimento
autorizzatorio.
Art. 8
Incremento della
produzione di energia elettrica
da fonti
rinnovabili per il settore agricolo
1. Nell'applicazione degli «Orientamenti dell'Unione europea
per
gli aiuti di Stato nei settori agricolo e
forestale e nelle zone
rurali 2014-2020» di cui alla Comunicazione della
Commissione europea
2014/C 204/01, al fine di aumentare la capacita'
di produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili, e' ammissibile la
concessione
di aiuti in favore delle imprese del settore agricolo,
zootecnico e
agroindustriale per la realizzazione di impianti di
produzione, sulle
coperture delle proprie strutture
produttive, aventi potenza
eccedente il consumo medio annuo di
energia elettrica, compreso
quello familiare. Ai medesimi soggetti,
beneficiari dei predetti
aiuti, e' altresi' consentita la
vendita in rete dell'energia
elettrica prodotta.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle
misure
di aiuto in corso alla data di
entrata in vigore del presente
decreto, incluse quelle finanziate a valere sul Piano
nazionale di
ripresa e resilienza.
3. L'efficacia del presente
articolo e' subordinata
all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi
dell'articolo
108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea.
Art. 9
Disposizioni in materia di comunita' energetiche rinnovabili
1. All'articolo 20 del decreto-legge 1°
marzo 2022, n. 17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022,
n. 34, il
comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero della
difesa
e i terzi concessionari dei beni di cui al comma 1 possono
costituire
comunita' energetiche rinnovabili nazionali anche con altre
pubbliche
amministrazioni centrali e locali anche per impianti
superiori a 1
MW, anche in deroga ai requisiti di cui al comma 2, lettere
b) e c),
dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021,
n. 199 e
con facolta' di accedere ai regimi di sostegno del
medesimo decreto
legislativo anche per la quota di energia condivisa
da impianti e
utenze di consumo non connesse sotto la
stessa cabina primaria,
previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per
l'illuminazione
pubblica.».
2. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del
Paese,
alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il
perseguimento
della resilienza energetica nazionale,
le Autorita' di sistema
portuale possono, anche in deroga alle previsioni di cui
all'articolo
6, comma 11, della legge 28 gennaio 1994, n. 84,
costituire una o
piu' comunita' energetiche rinnovabili ai sensi
dell'articolo 31 del
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,
in coerenza con il
documento di pianificazione energetica
e ambientale di cui
all'articolo 4-bis della medesima legge n. 84 del 1994. Gli
incentivi
previsti dal decreto legislativo n. 199 del 2021 si
applicano agli
impianti da fonti rinnovabili inseriti
in comunita' energetiche
rinnovabili costituite dalle Autorita' di sistema portuale,
ai sensi
del presente comma, anche se di potenza superiore a 1 MW.
Art. 10
Disposizioni in materia di VIA
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8, comma 2-bis, nono periodo,
le parole «con
diritto di voto» sono sostituite dalle seguenti:
«senza diritto di
voto»;
b) all'articolo 23, comma 3, il secondo periodo e' sostituito
dal
seguente: «Entro i successivi quindici giorni, la
Commissione di cui
all'articolo 8, comma 1 ovvero la Commissione di cui
all'articolo 8,
comma 2-bis, nonche' la competente Direzione generale
del Ministero
della cultura avviano la propria attivita' istruttoria e,
qualora la
documentazione risulti incompleta,
richiedono al proponente la
documentazione integrativa, assegnando un termine perentorio
per la
presentazione non superiore a trenta giorni.»;
c) all'articolo 25, comma 5, e' aggiunto, in fine,
il seguente
periodo: «Fatto salvo il caso di mutamento del contesto
ambientale di
riferimento, il provvedimento con cui e' disposta la proroga
ai sensi
del secondo periodo non contiene prescrizioni
diverse e ulteriori
rispetto a quelle gia'
previste nel provvedimento
di VIA
originario.»;
d) all'allegato II alla Parte Seconda, il punto 4) e'
soppresso.
Art. 11
Semplificazioni autorizzative per interventi di
ammodernamento asset
esistenti
1. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003,
n. 290,
dopo il comma 4-sexiesdecies e' inserito il seguente:
«4-septiesdecies. Per la realizzazione
degli interventi che
comportano il miglioramento delle prestazioni di esercizio
di linee
esistenti ovvero che consentono l'esercizio delle linee
esistenti in
corrente continua, funzionale al trasporto delle energie
rinnovabili,
si applicano i regimi di semplificazione di cui al
presente comma.
Gli interventi su linee aeree esistenti
realizzati sul medesimo
tracciato ovvero che se ne discostano per un
massimo di 60 metri
lineari e che non comportano una variazione
dell'altezza utile dei
sostegni superiore al 30 per cento
rispetto all'esistente, sono
realizzati mediante denuncia di inizio attivita'
di cui al comma
4-sexies. Nel caso di linee in
cavo interrato esistenti, gli
interventi sono effettuati sul medesimo tracciato o entro il
margine
della strada impegnata o entro i 5 metri dal margine
esterno della
trincea di posa. Qualora, per gli
interventi volti a consentire
l'esercizio in corrente continua,
si rendano necessari la
realizzazione di nuove stazioni
elettriche, l'adeguamento o
l'ampliamento delle stazioni esistenti, il regime di
cui al comma
4-sexies e' applicabile, anche per detti impianti, a
condizione che i
medesimi siano localizzati in aree o siti
industriali dismessi, o
parzialmente dismessi, ovvero nelle aree individuate come
idonee ai
sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8
novembre 2021, n.
199. L'esercizio delle linee autorizzate ai sensi del
presente comma
avviene nel rispetto delle medesime limitazioni in materia
di campi
elettromagnetici gia' applicabili alla linea esistente,
in caso di
mantenimento della tecnologia di corrente
alternata, nonche' nel
rispetto dei parametri previsti dalla normativa tecnica in
materia di
corrente continua nel caso di modifica tecnologica.».
Art. 12
Disposizioni in materia di autorizzazione
unica ambientale degli
impianti di produzione di
energia da fonti fossili
1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n.
14,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n.
28, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, secondo periodo, le parole «nonche'
assimilandoli
alle unita' essenziali per la sicurezza del sistema
elettrico» sono
soppresse;
b) il comma 3 e' sostituito dai seguenti:
«3. Tenuto conto della finalita' di cui al
comma 1 e della
situazione di eccezionalita' che
giustifica la massimizzazione
dell'impiego degli impianti di cui al
comma 2, i gestori degli
impianti medesimi comunicano all'autorita'
competente al rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale di cui
al Titolo III-bis
della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, le
deroghe necessarie alle condizioni autorizzative, per un
periodo di
sei mesi dalla notifica di cui al comma 3-bis.
Alla scadenza del
termine di sei mesi, qualora
la situazione di eccezionalita'
permanga, i gestori comunicano all'autorita'
competente le nuove
deroghe necessarie alle condizioni
autorizzative, indicando il
periodo di durata delle stesse che, in ogni caso, non e'
superiore a
sei mesi dalla data della nuova notifica ai sensi del
comma 3-bis.
Con la medesima comunicazione di cui al primo e
secondo periodo, i
gestori indicano le motivazioni tecniche
che rendono necessaria
l'attuazione delle deroghe e le condizioni autorizzative
temporanee.
I valori limite in deroga non possono in ogni
caso eccedere, per
ciascun impianto, i riferimenti derivanti
dai piani di qualita'
dell'ambiente e dalla normativa unionale,
nonche' i valori meno
stringenti dei BAT-AEL indicati nelle conclusioni sulle
BAT di cui
all'articolo 3, punto 12), della direttiva 2010/75/UE del
Parlamento
europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010.
3-bis. Le autorita' competenti al rilascio
dell'autorizzazione
integrata ambientale trasmettono le comunicazioni di cui al
comma 3
al Ministero della transizione ecologica
e predispongono idonee
misure di controllo nel rispetto di quanto
previsto dall'articolo
29-decies del decreto legislativo n. 152 del
2006, adeguando, ove
necessario, il piano di
monitoraggio e controllo
contenuto
nell'autorizzazione integrata ambientale.
Il Ministero della
transizione ecologica notifica le
predette comunicazioni alla
Commissione europea, al fine
di consentire la
valutazione
dell'impatto complessivo dei regimi derogatori straordinari
di cui al
comma 3, informando l'Autorita' competente e il gestore
dell'impianto
interessato. Tale notifica determina la modifica delle
autorizzazioni
vigenti per il periodo di cui al comma 3.
L'autorita' competente
assicura adeguata pubblicita' alle comunicazioni di cui al
comma 3 e
agli esiti dei relativi controlli.».
Art. 13
Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per
il Giubileo della
Chiesa cattolica per il 2025
1. Il Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 1,
comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
limitatamente al
periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio
di Roma
Capitale, tenuto anche conto di quanto disposto
dall'articolo 114,
terzo comma, della Costituzione, esercita le
competenze assegnate
alle regioni ai sensi degli
articoli 196 e 208 del
decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare:
a) predispone e adotta il piano di gestione dei rifiuti
di Roma
Capitale, nel rispetto dei criteri di
cui all'articolo 199 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
e degli indirizzi del
Programma nazionale per la gestione dei rifiuti di cui
all'articolo
198-bis del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006;
b) regolamenta le attivita' di gestione dei rifiuti, ivi
compresa
la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche
pericolosi;
c) elabora e approva il piano
per la bonifica delle aree
inquinate;
d) approva i progetti di nuovi impianti
per la gestione di
rifiuti, anche pericolosi, assicura la realizzazione di tali
impianti
e autorizza le modifiche degli impianti esistenti,
fatte salve le
competenze statali di cui agli articoli 7, comma 4-bis e
195, comma
1, lettera f), del decreto legislativo n. 152 del 2006;
e) autorizza l'esercizio delle
operazioni di smaltimento e
recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte
salve le competenze
statali di cui all'articolo 7, comma 4-bis del decreto
legislativo n.
152 del 2006.
2. Ai fini dell'esercizio dei compiti di
cui al comma 1 il
Commissario straordinario, ove necessario, puo' provvedere a
mezzo di
ordinanza, sentita la regione Lazio, in deroga a ogni
disposizione di
legge diversa da quella penale,
fatto salvo il rispetto delle
disposizioni del codice delle leggi antimafia
e delle misure di
prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159,
delle disposizioni del codice dei beni culturali e del
paesaggio di
cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, nonche' dei
vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione
europea.
Le ordinanze adottate
dal Commissario straordinario
sono
immediatamente efficaci e sono pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. La regione Lazio
si esprime entro il
termine di quindici giorni dalla richiesta; decorso tale
termine si
procede anche in mancanza della pronuncia.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa
con il Commissario straordinario e la regione Lazio,
possono essere
nominati uno o piu' subcommissari. Il Commissario
straordinario si
avvale di una struttura commissariale anche sulla base
di apposite
convenzioni con le amministrazioni pubbliche, senza nuovi o
maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Ai subcommissari
eventualmente
nominati non spettano compensi, gettoni di
presenza, rimborsi di
spese o altri emolumenti comunque denominati.
4. Per le condotte poste in essere ai sensi del presente
articolo
l'azione di responsabilita' di cui all'articolo
1 della legge 14
gennaio 1994, n. 20, e' limitata ai casi in cui
la produzione del
danno conseguente alla condotta del
soggetto agente e' da lui
dolosamente voluta. La limitazione di responsabilita'
prevista dal
primo periodo non si applica per i danni cagionati
da omissione o
inerzia del soggetto agente.
5. Dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4
non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
6. All'articolo 1, comma 423, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Per
ogni intervento
il programma dettagliato individua il cronoprogramma
procedurale, il
soggetto attuatore e la percentuale dell'importo
complessivo lordo
dei lavori che in sede di redazione o
rielaborazione del quadro
economico di ogni singolo intervento deve essere
riconosciuta alla
societa' "Giubileo 2025" di cui al comma 427.
L'ammontare di tale
percentuale e' determinato in ragione della
complessita' e delle
tipologie di servizi affidati alla societa' "Giubileo
2025" e non
puo' essere superiore al 2 per cento dell'importo
complessivo lordo
dei lavori ovvero alla percentuale
prevista dalla normativa
applicabile tenuto conto delle risorse utilizzate
a copertura dei
suddetti interventi.».
Art. 14
Modifiche alla disciplina in materia di incentivi
per l'efficienza
energetica, sisma bonus, fotovoltaico e
colonnine di ricarica di
veicoli elettrici
1. Al decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono
apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 119, comma 8-bis,
il secondo periodo e'
sostituito dal seguente: «Per gli interventi
effettuati su unita'
immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera
b), la
detrazione del 110 per cento spetta anche per
le spese sostenute
entro il 31 dicembre 2022, a
condizione che alla data del
30
settembre 2022 siano stati effettuati lavori per
almeno il 30 per
cento dell'intervento complessivo, nel cui
computo possono essere
compresi anche i lavori non
agevolati ai sensi del
presente
articolo.»;
b) all'articolo 121, comma 1:
1) alla lettera a), le parole «alle
banche in relazione ai
crediti per i quali e' esaurito il numero delle
possibili cessioni
sopra indicate, e' consentita un'ulteriore cessione
esclusivamente a
favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato
un contratto di
conto corrente, senza facolta' di ulteriore cessione» sono
sostituite
dalle seguenti: «alle banche, ovvero alle societa'
appartenenti ad un
gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del
decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
e' sempre consentita la
cessione a favore dei clienti
professionali privati di
cui
all'articolo 6, comma 2-quinquies,
del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un
contratto di conto
corrente con la banca stessa, ovvero con la banca
capogruppo, senza
facolta' di ulteriore cessione»;
2) alla lettera b), le parole: «alle banche,
in relazione ai
crediti per i quali e' esaurito il numero delle
possibili cessioni
sopra indicate, e' consentita un'ulteriore cessione
esclusivamente a
favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato
un contratto di
conto corrente, senza facolta' di ulteriore cessione» sono
sostituite
dalle seguenti: «alle banche, ovvero alle societa'
appartenenti ad un
gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del
decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
e' sempre consentita la
cessione a favore dei clienti
professionali privati di
cui
all'articolo 6, comma 2-quinquies,
del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un
contratto di conto
corrente con la banca stessa, ovvero con la banca
capogruppo, senza
facolta' di ulteriore cessione».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati
in 1,2
milioni di euro per l'anno 2022, 127,6 milioni di
euro per l'anno
2023, 130,2 milioni di euro per l'anno 2024, 122,9
milioni di euro
per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 3,1 milioni di euro
per l'anno
2033, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
Capo II
Misure a sostegno della liquidita' delle imprese
Art. 15
Misure temporanee per il sostegno alla
liquidita' delle imprese
tramite garanzie prestate da SACE S.p.A.
1. Al fine di consentire alle imprese con sede in Italia,
diverse
dalle banche e da altri soggetti
autorizzati all'esercizio del
credito, di sopperire alle esigenze di liquidita'
riconducibili alle
conseguenze economiche negative, derivanti dall'aggressione
militare
russa contro la Repubblica
ucraina, dalle sanzioni
imposte
dall'Unione europea e dai partner internazionali nei
confronti della
Federazione Russia e della
Repubblica di Bielorussia e
dalle
eventuali misure ritorsive adottate dalla
Federazione russa, SACE
S.p.A. concede, fino al 31 dicembre 2022, garanzie,
in conformita'
alla normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel
rispetto dei
criteri e delle condizioni previste dal presente articolo,
in favore
di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e
internazionali e
degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito
in Italia,
per finanziamenti sotto qualsiasi forma in favore delle
imprese, ivi
inclusa l'apertura di credito documentaria finalizzata
a supportare
le importazioni verso l'Italia di
materie prime o fattori di
produzione la cui catena di approvvigionamento sia stata
interrotta o
abbia subito rincari per effetto
della crisi attuale. Ai fini
dell'accesso alla garanzia l'impresa deve dimostrare che la
crisi in
atto comporta dirette
ripercussioni economiche
negative
sull'attivita' d'impresa in termini di contrazione della
produzione o
della domanda dovute a
perturbazioni nelle
catene di
approvvigionamento dei fattori produttivi, in
particolare materie
prime e semilavorati, o a rincari dei medesimi fattori
produttivi o
dovute a cancellazione di contratti con
controparti aventi sede
legale nella Federazione russa, nella Repubblica
di Bielorussia o
nella Repubblica ucraina, ovvero che
l'attivita' d'impresa sia
limitata o interrotta quale conseguenza
immediata e diretta dei
rincari dei costi per energia e gas riconducibili alla crisi
in atto
e che le esigenze di liquidita' siano ad esse riconducibili.
2. La garanzia copre il capitale, gli
interessi e gli oneri
accessori fino all'importo massimo
garantito, opera a prima
richiesta, e' esplicita, irrevocabile
e conforme ai requisiti
previsti dalla normativa di vigilanza
prudenziale ai fini della
migliore mitigazione del rischio.
3. Possono accedere alla garanzia le imprese che alla data del
31
gennaio 2022 non si trovavano in situazione di difficolta'
ai sensi
del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione,
del 17 giugno
2014, del regolamento (UE) n. 702/2014 della
Commissione, del 25
giugno 2014 e del regolamento (UE) n. 1388/2014
della Commissione,
del 16 dicembre 2014. Nella definizione del rapporto
tra debito e
patrimonio netto contabile registrato
negli ultimi due anni
dall'impresa, che non puo' essere superiore a
7,5, come indicato
dall'articolo 2, punto 18, lettera e), numero 1, del
regolamento (UE)
n. 651/2014 sono compresi nel calcolo del patrimonio i
crediti non
prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei
confronti delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazioni,
forniture e
appalti, certificati ai sensi dell'articolo
9, comma 3-bis, del
decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le
certificazioni
richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b),
ultimo periodo,
del medesimo decreto-legge n. 185 del 2008, recanti la data
prevista
per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma
elettronica.
Sono, in ogni caso, escluse le
imprese che alla data della
presentazione della domanda presentano esposizioni
classificate come
sofferenze ai sensi della vigente
disciplina di regolamentazione
strutturale e prudenziale. Sono ammesse le
imprese in difficolta'
alla data del 31 gennaio 2022, purche'
siano state ammesse alla
procedura del concordato con
continuita' aziendale di
cui
all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, o
abbiano stipulato accordi di ristrutturazione dei
debiti ai sensi
dell'articolo 182-bis del citato regio decreto n.
267 del 1942 o
abbiano presentato un piano ai sensi dell'articolo 67
del medesimo
regio decreto, a condizione che alla data
di presentazione della
domanda le loro esposizioni non siano classificabili come
esposizioni
deteriorate, non presentino importi in
arretrato e il soggetto
finanziatore, sulla base dell'analisi della
situazione finanziaria
del debitore, possa ragionevolmente presumere il
rimborso integrale
dell'esposizione alla scadenza, ai
sensi dell'articolo 47-bis,
paragrafo 6, primo comma, lettere a) e c), del
regolamento (UE) n.
575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
giugno 2013.
4. Dalle garanzie di cui al presente articolo sono in
ogni caso
escluse le imprese soggette alle
sanzioni adottate dall'Unione
europea, comprese quelle specificamente elencate
nei provvedimenti
che comminano tali sanzioni, quelle
possedute o controllate da
persone, entita' o organismi oggetto
delle sanzioni adottate
dall'Unione europea e quelle che operano
nei settori industriali
oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea, nella
misura in
cui il rilascio della garanzia
pregiudichi gli obiettivi delle
sanzioni in questione. Sono altresi'
escluse le societa' che
controllano direttamente o indirettamente, ai
sensi dell'articolo
2359 del codice civile, una societa' residente in un Paese
o in un
territorio non cooperativo a fini
fiscali, ovvero che sono
controllate, direttamente o indirettamente, ai
sensi dell'articolo
2359 del codice civile, da una societa' residente in un
Paese o in un
territorio non cooperativo a fini fiscali. Per Paesi o
territori non
cooperativi a fini fiscali si intendono le giurisdizioni
individuate
nell'allegato I alla lista UE delle giurisdizioni non
cooperative a
fini fiscali, adottata con conclusioni del
Consiglio dell'Unione
europea.
5. Le garanzie di cui al presente articolo sono
concesse alle
seguenti condizioni:
a) la garanzia e' rilasciata entro il 31
dicembre 2022, per
finanziamenti di durata non superiore a sei anni, con la
possibilita'
per le imprese di avvalersi di un
preammortamento di durata non
superiore a trentasei mesi;
b) fermo restando quanto previsto dal comma
1, l'importo del
prestito assistito da garanzia non e' superiore al
maggiore tra i
seguenti elementi:
1) il 15 per cento del fatturato
annuo totale medio degli
ultimi tre esercizi conclusi come risultante dai relativi
bilanci o
dalle dichiarazioni fiscali; qualora l'impresa
abbia iniziato la
propria attivita' successivamente al
31 dicembre 2019, si fa
riferimento al fatturato annuo
totale medio degli
esercizi
effettivamente conclusi;
2) il 50 per cento dei costi sostenuti per
fonti energetiche
nei dodici mesi precedenti il mese della richiesta di
finanziamento
inviata dall'impresa beneficiaria al soggetto finanziatore;
c) la garanzia, in concorso
paritetico e proporzionale tra
garante e garantito nelle perdite
per mancato rimborso del
finanziamento, copre l'importo del finanziamento concesso
nei limiti
delle seguenti quote percentuali:
1) 90 per cento dell'importo del finanziamento
per imprese con
non piu' di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato
fino a
1,5 miliardi di euro;
2) 80 per cento dell'importo del finanziamento
per imprese con
valore del fatturato superiore a 1,5 miliardi e fino a 5
miliardi di
euro o con piu' di 5000 dipendenti in Italia;
3) 70 per cento per le
imprese con valore del fatturato
superiore a 5 miliardi di euro;
d) il premio annuale corrisposto a fronte
del rilascio delle
garanzie e' determinato come segue:
1) per i finanziamenti di piccole e medie imprese
aventi durata
fino a sei anni sono corrisposti, in rapporto all'importo
garantito,
25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante
il secondo
e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e
sesto anno;
2) per i finanziamenti di imprese diverse dalle
piccole e medie
imprese aventi durata fino a sei anni sono corrisposti,
in rapporto
all'importo garantito, 50 punti base durante il primo anno,
100 punti
base durante il secondo e terzo anno, 200
punti base durante il
quarto, quinto e sesto anno;
e) la durata dei finanziamenti puo' essere estesa
fino a otto
anni. Il premio e la percentuale di garanzia
sono determinati in
conformita' della decisione
della Commissione europea
di
compatibilita' con il mercato interno
dello schema di garanzia
disciplinato dal presente articolo;
f) il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere
destinato
a sostenere costi del personale, canoni di locazione o di
affitto di
ramo d'azienda, investimenti o capitale
circolante impiegati in
stabilimenti produttivi e attivita'
imprenditoriali che siano
localizzati in Italia,
come documentato e
attestato dal
rappresentante legale dell'impresa
beneficiaria, e le medesime
imprese devono impegnarsi a non delocalizzare le produzioni;
g) ai fini dell'individuazione del limite di
importo garantito
indicato dalla lettera b), numero 1), si fa riferimento al
valore del
fatturato in Italia da parte dell'impresa ovvero su base
consolidata
qualora l'impresa appartenga
ad un gruppo.
Ai fini
dell'individuazione del limite di importo garantito
indicato dalla
lettera b), numero 2), si fa riferimento ai costi sostenuti
in Italia
ovvero, qualora l'impresa appartenga
ad un gruppo, su
base
consolidata. L'impresa richiedente e' tenuta a comunicare
alla banca
finanziatrice tale valore;
h) il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve
essere
inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal
soggetto o dai
soggetti eroganti per operazioni con le medesime
caratteristiche ma
prive della garanzia, come documentato e attestato dal
rappresentante
legale dei suddetti soggetti eroganti. Tale minor costo
deve essere
almeno uguale alla differenza tra
il costo che sarebbe stato
richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per
operazioni con le
medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come
documentato e
attestato dal rappresentante legale dei suddetti
soggetti eroganti,
ed il costo effettivamente applicato all'impresa.
6. Qualora la medesima impresa, ovvero il medesimo gruppo quando la
prima e' parte di un gruppo, siano beneficiari di piu'
finanziamenti
assistiti dalla garanzia di cui al presente articolo, gli
importi di
detti finanziamenti si cumulano ai fini della verifica
del rispetto
dei limiti di cui al comma
5, lettera b). Per lo
stesso
finanziamento, le garanzie concesse a norma del presente
articolo non
possono essere cumulate con altre misure di supporto alla
liquidita',
concesse sotto forma di prestito agevolato, ai sensi della
normativa
nazionale emanata in attuazione della sezione 2.3 della
Comunicazione
della Commissione europea 2022/C131 I/01 recante
«Quadro temporaneo
di crisi per misure di aiuto di Stato a
sostegno dell'economia a
seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina», ne'
con le
misure di supporto alla liquidita' concesse sotto forma di
garanzia o
prestito agevolato ai sensi delle
sezioni 3.2 o 3.3
della
Comunicazione della Commissione europea del 19
marzo 2020 C(2020)
1863 recante «Quadro Temporaneo per le misure di aiuto
di Stato a
sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19». Le
garanzie concesse a norma del
presente articolo possono essere
cumulate con eventuali misure di cui l'impresa abbia
beneficiato ai
sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione, del 18
dicembre 2013, del regolamento (UE) n. 702/2014
e del regolamento
(UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27
giugno 2014 ovvero ai
sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 e del
regolamento (UE) n.
1388/2014.
7. Per la determinazione, nei casi di
imprese beneficiarie
appartenenti a gruppi di imprese, della
percentuale di garanzia
applicabile ai sensi del comma 5,
lettera c) e di ogni altra
disposizione operativa afferente allo
svolgimento dell'istruttoria
finalizzata al rilascio della garanzia, incluso quanto
disposto in
merito alle operazioni di cessione del credito con o
senza garanzia
di solvenza, si applicano, in quanto compatibili, le
previsioni di
cui agli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge 8 aprile 2020,
n. 23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.
40. Ai
fini dell'accesso alle garanzie previste dal presente
articolo, la
dichiarazione di cui all'articolo 1-bis, comma
1, lettera a) del
decreto-legge n. 23 del 2020, convertito, con
modificazioni, dalla
legge n. 40 del 2020, attesta la sussistenza dei
requisiti previsti
dal comma 1 del presente articolo. La procedura e la
documentazione
necessaria per il rilascio della
garanzia sono ulteriormente
specificate da SACE S.p.A.
8. Per il rilascio delle garanzie che coprono
finanziamenti in
favore di imprese con un numero di dipendenti in Italia non
superiore
a 5000 o con valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di
euro, sulla
base dei dati risultanti dal bilancio ovvero
di dati certificati
qualora, alla data di entrata in
vigore del presente decreto,
l'impresa non abbia approvato il bilancio o, comunque,
in caso di
finanziamenti il cui importo massimo garantito non ecceda
375 milioni
di euro, si applica la procedura di cui all'articolo 1,
comma 6, del
decreto-legge n. 23 del 2020, convertito, con
modificazioni, dalla
legge n. 40 del 2020.
9. Qualora l'impresa beneficiaria abbia dipendenti
o fatturato
superiori alle soglie indicate dal comma
8 o l'importo massimo
garantito del finanziamento ecceda
la soglia ivi indicata,
l'efficacia della garanzia e del
corrispondente codice unico e'
subordinata all'adozione di un decreto del Ministro
dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico,
adottato sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE
S.p.A., con
cui viene dato corso
alla delibera assunta
dagli organi
statutariamente competenti di SACE S.p.A., in merito alla
concessione
della garanzia, tenendo in considerazione il
ruolo che l'impresa
beneficiaria svolge rispetto alle seguenti aree e profili in
Italia:
a) contributo allo sviluppo tecnologico;
b) appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti;
c) incidenza su infrastrutture critiche e strategiche;
d) impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro;
e) peso specifico nell'ambito di
una filiera produttiva
strategica.
10. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie
di
cui al presente articolo e' accordata di diritto la
garanzia dello
Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui
operativita' sara'
registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La
garanzia dello
Stato e' esplicita, incondizionata, irrevocabile
e si estende al
rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad
ogni altro
onere accessorio, al netto delle
commissioni trattenute per
l'acquisizione, gestione, ristrutturazione e recupero
degli impegni
connessi alle garanzie.
11. SACE S.p.A. svolge anche per conto del Ministero dell'economia
e delle finanze le attivita' relative all'escussione della
garanzia e
al recupero dei crediti, che puo' altresi' delegare a
terzi o agli
stessi garantiti. SACE S.p.A. opera
con la dovuta diligenza
professionale. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze
possono essere impartiti a SACE S.p.A.
indirizzi sulla gestione
dell'attivita' di rilascio delle garanzie e sulla verifica,
al fine
dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei
suddetti
indirizzi e dei criteri e condizioni previsti dal presente
articolo.
12. I soggetti finanziatori forniscono un rendiconto
periodico a
SACE S.p.A., con i contenuti,
la cadenza e le modalita'
da
quest'ultima indicati, al fine di riscontrare il
rispetto da parte
dei soggetti finanziati e degli stessi soggetti
finanziatori degli
impegni e delle condizioni previsti ai sensi del
presente articolo.
SACE S.p.A. ne riferisce periodicamente al Ministero
dell'economia e
delle finanze.
13. SACE S.p.A. assume gli impegni di cui al presente
articolo a
valere sulle risorse nella
disponibilita' del Fondo di
cui
all'articolo 1, comma 14, del
decreto-legge n. 23 del 2020,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40
del 2020, entro
l'importo complessivo massimo di euro 200 miliardi di
euro di cui
all'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 23
del 2020.
14. L'efficacia del presente
articolo e' subordinata
all'approvazione della Commissione europea ai sensi
dell'articolo 108
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Sono a carico
della SACE S.p.A. gli obblighi
di registrazione nel Registro
nazionale degli aiuti di Stato previsti dall'articolo 52
della legge
24 dicembre 2012, n. 234, e dal regolamento di cui
al decreto del
Ministro dello sviluppo economico 31
maggio 2017, n. 115,
relativamente alle misure di cui al presente articolo.
Art. 16
Misure temporanee di sostegno alla liquidita' delle piccole
e medie
imprese
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
dopo il
comma 55 sono inseriti i seguenti:
«55-bis. Fermo quanto disposto dal comma 55 e previa
approvazione
della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del
Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, in considerazione
delle esigenze
di liquidita' direttamente derivanti dall'interruzione
delle catene
di approvvigionamento ovvero dal rincaro dei prezzi di
materie prime
e fattori di produzione, dovuti
all'applicazione delle misure
economiche restrittive adottate
a seguito dell'aggressione
dell'Ucraina da parte della Russia, comprese
le sanzioni imposte
dall'Unione europea e dai suoi partner
internazionali, cosi' come
dalle contromisure adottate dalla Federazione
Russa, fino al 31
dicembre 2022 la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2,
comma 100,
lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662, puo' essere
concessa su finanziamenti individuali, concessi
successivamente alla
data di entrata in vigore della presente disposizione e
destinati a
finalita' di investimento o copertura dei
costi del capitale di
esercizio, alle seguenti condizioni:
1) per le esigenze di cui al comma 55, numero 2),
nella misura
massima del 90 per cento, in favore di finanziamenti
finalizzati alla
realizzazione di obiettivi di
efficientamento o diversificazione
della produzione o del consumo
energetici, quali, a
titolo
esemplificativo quelli volti a soddisfare il
fabbisogno energetico
con energie provenienti da
forme rinnovabili, a
effettuare
investimenti in misure di efficienza
energetica che riducono il
consumo di energia assorbito dalla produzione economica, a
effettuare
investimenti per ridurre o diversificare il consumo di
gas naturale
ovvero a migliorare la resilienza dei processi aziendali
rispetto a
oscillazioni eccezionali dei prezzi
sui mercati dell'energia
elettrica;
2) entro il limite di 5 milioni di euro, per un
importo massimo
del finanziamento assistito da garanzia non superiore al
maggiore tra
i seguenti elementi:
2.1) il 15 per cento del fatturato
annuo totale medio degli
ultimi tre esercizi conclusi come risultante dai relativi
bilanci o
dalle dichiarazioni fiscali; qualora l'impresa
abbia iniziato la
propria attivita' successivamente al
31 dicembre 2019, si fa
riferimento al fatturato annuo
totale medio degli
esercizi
effettivamente conclusi;
2.2) il 50 per cento dei costi
sostenuti per l'energia nei
dodici mesi precedenti il mese della
richiesta di finanziamento
inviata dall'impresa beneficiaria al soggetto finanziatore;
3) a titolo gratuito, nei confronti delle
imprese, localizzate
in Italia, che operino in uno o piu' dei
settori o sottosettori
particolarmente colpiti di cui all'allegato
I alla Comunicazione
della Commissione europea 2022/C131 I/01 recante
"Quadro temporaneo
di crisi per misure di aiuto di Stato a
sostegno dell'economia a
seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina", nel
rispetto
delle condizioni di compatibilita' con
la normativa europea in
materia di aiuti di Stato, previste dalla citata
Comunicazione e dai
pertinenti regolamenti "de minimis" o di esenzione per
categoria;
4) ad esclusione delle imprese soggette alle
sanzioni adottate
dall'Unione europea, comprese quelle
specificamente elencate nei
provvedimenti che comminano tali
sanzioni, quelle possedute o
controllate da persone, entita' o organismi oggetto
delle sanzioni
adottate dall'Unione europea e
quelle che operano nei settori
industriali oggetto delle sanzioni
adottate dall'Unione europea,
nella misura in cui il rilascio
della garanzia pregiudichi gli
obiettivi delle sanzioni in questione.
55-ter. Per lo stesso capitale di
prestito sottostante, le
garanzie concesse a norma del comma
55-bis non possono essere
cumulate con altre misure di supporto alla liquidita'
concesse sotto
forma di prestito agevolato, ai
sensi della sezione 2.3 della
Comunicazione della Commissione europea 2022/C131 I/01
ne' con le
misure di supporto alla liquidita' concesse sotto forma di
garanzia o
prestito agevolato ai sensi delle
sezioni 3.2 o 3.3
della
Comunicazione della Commissione europea del 19
marzo 2020 C(2020)
1863 final, recante "Quadro temporaneo per le
misure di aiuto di
Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del
COVID-19".
Nel caso di diversi capitali di prestito sottostanti facenti
capo al
medesimo beneficiario, le garanzie concesse ai sensi del
comma 55-bis
possono essere cumulate con altre misure di aiuto, anche
diverse da
quelle di supporto alla liquidita' mediante garanzie,
a condizione
che l'importo complessivo dei prestiti per
beneficiario non superi
l'importo massimo di cui al comma 55-bis, numero 2).».
Art. 17
Garanzie concesse da SACE S.p.A. a condizioni di
mercato
1. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 14-bis:
1) al primo periodo, dopo le parole «Ai
fini del sostegno e
rilancio dell'economia» sono inserite le seguenti:
«e al fine di
supportare la crescita dimensionale e la
patrimonializzazione delle
imprese o l'incremento della loro competitivita',
migliorandone la
capitalizzazione, lo sviluppo
tecnologico, la sostenibilita'
ambientale, le infrastrutture o le filiere strategiche
o favorendo
l'occupazione,» e dopo le parole «concessi alle
imprese con sede»
sono inserite le seguenti: «legale in Italia e alle
imprese aventi
sede legale all'estero con una stabile organizzazione»;
2) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:
«I criteri e le
modalita' di rilascio della garanzia nonche' di
definizione della
composizione del portafoglio di garanzie gestito da
SACE S.p.A. ai
sensi del presente comma, inclusi
i profili relativi alla
distribuzione dei relativi limiti
di rischio, in funzione
dell'andamento del portafoglio garantito e dei volumi
di attivita'
attesi e in considerazione dell'andamento complessivo delle
ulteriori
esposizioni dello Stato, derivanti da altri
strumenti di garanzia
gestiti dalla medesima SACE S.p.A.,
sono definiti nell'allegato
tecnico al presente decreto. L'efficacia
del presente comma e'
subordinata alla positiva decisione della Commissione
europea sulla
conformita' a condizioni di mercato del regime di garanzia.
Con uno o
piu' decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, di natura
non regolamentare, possono essere disciplinate, in
conformita' con la
decisione della Commissione europea, ulteriori modalita'
attuative e
operative, ed eventuali elementi e requisiti
integrativi, per il
rilascio delle garanzie di cui al presente comma.»;
b) dopo l'allegato 1 e' inserito
l'Allegato tecnico di cui
all'allegato 1 annesso al presente decreto.
Art. 18
Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi
ucraina
1. Per l'anno 2022 e' istituito, nello stato di
previsione del
Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una
dotazione di 130
milioni di euro finalizzato a far fronte,
mediante erogazione di
contributi a fondo perduto, alle ripercussioni
economiche negative
per le imprese nazionali derivanti dalla
crisi internazionale in
Ucraina, che si sono tradotte in perdite di fatturato
derivanti dalla
contrazione della domanda, dall'interruzione di contratti e
progetti
esistenti e dalla crisi nelle catene di approvvigionamento.
2. Sono destinatarie del fondo di cui al comma 1, a domanda e
nei
limiti delle risorse disponibili, le piccole e medie
imprese, diverse
da quelle agricole, come
definite dalla raccomandazione
n.
2003/361/CE della Commissione europea,
del 6 maggio 2003, che
presentano, cumulativamente, i seguenti requisiti:
a) hanno realizzato negli ultimi due anni operazioni di
vendita
di beni o servizi, ivi compreso l'approvvigionamento di
materie prime
e semilavorati, con l'Ucraina, la Federazione russa e
la Repubblica
di Bielorussia, pari almeno al 20 per cento del
fatturato aziendale
totale;
b) hanno sostenuto un costo di acquisto medio per materie
prime e
semilavorati nel corso dell'ultimo trimestre antecedente la
data di
entrata in vigore del presente decreto incrementato almeno
del 30 per
cento rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente
periodo
dell'anno 2019 ovvero, per le imprese costituite dal 1°
gennaio 2020,
rispetto al costo di acquisto medio
del corrispondente periodo
dell'anno 2021;
c) hanno subito nel corso del trimestre antecedente la
data di
entrata in vigore del presente decreto un calo di fatturato
di almeno
il 30 per cento rispetto all'analogo periodo del 2019. Ai
fini della
quantificazione della riduzione del fatturato rilevano
i ricavi di
cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo
unico delle
imposte sui redditi approvato con
decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono ripartite
tra le
imprese aventi diritto, riconoscendo a ciascuna di
esse un importo
calcolato applicando una percentuale
pari alla differenza tra
l'ammontare medio dei ricavi relativi all'ultimo trimestre
anteriore
alla data di entrata in vigore del presente decreto e
l'ammontare dei
medesimi ricavi riferiti al
corrispondente trimestre del 2019,
determinata come segue:
a) 60 per cento, per i soggetti con ricavi relativi
al periodo
d'imposta 2019 non superiori a 5 milioni di euro;
b) 40 per cento, per i soggetti con ricavi relativi
al periodo
d'imposta 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 50
milioni di
euro;
c) per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020 il
periodo di
imposta di riferimento di cui alle lettere a) e b) e' quello
relativo
all'anno 2021.
4. I contributi di cui al presente articolo,
che non possono
comunque superare l'ammontare massimo di euro
400.000 per singolo
beneficiario, sono attribuiti nel
rispetto dei limiti e delle
condizioni previsti dalla Comunicazione della
Commissione europea
2022/C131 I/01, recante «Quadro temporaneo di crisi
per misure di
aiuto di Stato a sostegno dell'economia a
seguito dell'aggressione
della Russia contro l'Ucraina». E' comunque escluso il
cumulo con i
benefici di cui all'articolo 29 del presente decreto.
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definite
le modalita' attuative di erogazione delle risorse, ivi
compreso il
termine di presentazione delle domande, che e' fissato
in data non
successiva al sessantesimo giorno dalla data di
pubblicazione sul
sito internet istituzionale del Ministero
del decreto medesimo,
nonche' le modalita' di verifica del possesso dei requisiti
da parte
dei beneficiari, anche tramite
sistemi di controllo
delle
autodichiarazioni delle imprese. Per lo svolgimento
delle attivita'
previste dal presente articolo il Ministero dello sviluppo
economico
puo' avvalersi di societa' in house mediante
stipula di apposita
convenzione. Gli oneri derivanti dalla convenzione di cui al
presente
comma sono posti a carico delle risorse assegnate al fondo
di cui al
presente articolo, nel limite massimo
dell'1,5 per cento delle
risorse stesse.
6. Qualora la dotazione finanziaria di cui al comma
1 non sia
sufficiente a soddisfare tutte le istanze ammissibili,
il Ministero
dello sviluppo economico provvede a ridurre in modo
proporzionale il
contributo.
7. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 130 milioni
di
euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
Art. 19
Rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno
delle imprese
agricole, della pesca e dell'acquacoltura
1. Per l'anno 2022, la dotazione del «Fondo per lo sviluppo e
il
sostegno delle imprese agricole, della pesca e
dell'acquacoltura» di
cui all'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178,
e' incrementata di 20 milioni di euro.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di
euro per
l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
Art. 20
Garanzie sui mutui in favore delle imprese agricole,
della pesca e
dell'acquacoltura che hanno subito un incremento dei costi
energetici
1. Previa autorizzazione della Commissione
europea ai sensi
dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea,
sono ammissibili alla garanzia diretta dell'Istituto di
servizi per
il mercato agricolo alimentare (ISMEA), con
copertura al 100 per
cento, i nuovi finanziamenti
concessi da banche, intermediari
finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico
delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e dagli
altri soggetti abilitati alla
concessione di credito in favore di piccole e medie imprese
agricole
e della pesca che abbiano registrato un
incremento dei costi per
l'energia, per i carburanti o per le materie prime nel corso
del 2022
come da dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del
decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
purche' tali
finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale
non prima
di ventiquattro mesi dall'erogazione e abbiano
una durata fino a
centoventi mesi e un importo
non superiore al 100 per cento
dell'ammontare complessivo degli stessi
costi, come risultante
dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima
dichiarazione fiscale
presentata alla data della domanda di
garanzia, ovvero da altra
idonea documentazione, prodotta anche mediante dichiarazione
resa ai
sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica n.
445 del 2000 e, comunque, non superiore a 35.000 euro.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 180
milioni
di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto ad euro 100
milioni, ai
sensi dell'articolo 58 e, quanto ad
euro 80 milioni, mediante
utilizzo delle risorse disponibili sul conto corrente
di tesoreria
centrale di cui all'articolo 13, comma 11, del decreto-legge
8 aprile
2020, n. 23, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 giugno
2020, n. 40, che sono trasferite su un conto corrente
di tesoreria
centrale appositamente istituito, intestato
a ISMEA, per essere
utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla
gestione
delle garanzie di cui al presente articolo.
Capo III
Misure per la ripresa economica, la produttivita' delle
imprese e
l'attrazione degli investimenti
Art. 21
Maggiorazione del credito di imposta per
investimenti in beni immateriali 4.0
1. Per gli investimenti aventi ad
oggetto beni compresi
nell'allegato B annesso alla legge
11 dicembre 2016, n. 232,
effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e
fino al 31 dicembre
2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro
la data
del 31 dicembre 2022 il relativo
ordine risulti accettato dal
venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti
in misura almeno
pari al 20 per cento del costo di acquisizione, la misura
del credito
d'imposta prevista dall'articolo 1, comma
1058, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, e' elevata al 50 per cento.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati
in 15,7
milioni di euro per l'anno 2022, 19,6 milioni di euro
per ciascuno
degli anni 2023 e 2024 e 3,9 milioni di euro per
l'anno 2025, si
provvede ai sensi dell'articolo 58.
Art. 22
Credito d'imposta formazione 4.0
1. Al fine di rendere piu' efficace il processo di
trasformazione
tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese,
con specifico
riferimento alla qualificazione delle competenze del
personale, le
aliquote del credito d'imposta del 50 per cento e del
40 per cento
previste dall'articolo 1, comma 211, della legge 27 dicembre
2019, n.
160, per le spese di formazione del personale dipendente
finalizzate
all'acquisizione o al consolidamento
delle competenze nelle
tecnologie rilevanti per la trasformazione
tecnologica e digitale
delle imprese, sono rispettivamente aumentate al 70 per
cento e al 50
per cento, a condizione che le attivita' formative siano
erogate dai
soggetti individuati con decreto del
Ministro dello sviluppo
economico da adottare entro trenta giorni dalla data
di entrata in
vigore del presente decreto
e che i risultati
relativi
all'acquisizione o al consolidamento delle suddette
competenze siano
certificati secondo le modalita' stabilite con il
medesimo decreto
ministeriale.
2. Con riferimento ai
progetti di formazione
avviati
successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto
che non soddisfino le condizioni previste dal comma 1, le
misure del
credito d'imposta sono rispettivamente diminuite al 40 per
cento e al
35 per cento.
Art. 23
Disposizioni urgenti a sostegno delle sale
cinematografiche
1. Al fine di favorire la ripresa delle attivita' e lo
sviluppo
delle sale cinematografiche, per gli anni 2022 e 2023, il
credito di
imposta di cui all'articolo 18 della legge 14 novembre 2016,
n. 220,
e' riconosciuto nella misura massima del 40 per cento
dei costi di
funzionamento delle sale cinematografiche, secondo
le disposizioni
stabilite con decreto adottato ai sensi dell'articolo
21, comma 5,
della medesima legge n. 220 del 2016.
Art. 24
Rifinanziamento del Fondo IPCEI
1. Per il sostegno alle imprese che partecipano alla realizzazione
degli importanti progetti di comune
interesse europeo di cui
all'articolo 107, paragrafo 3,
lettera b), del Trattato
sul
funzionamento dell'Unione europea, la dotazione del
Fondo IPCEI di
cui all'articolo 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019,
n. 160,
e' incrementata di 150 milioni di euro per
l'anno 2022, di 200
milioni di euro per l'anno 2023 e di 150 milioni di euro
per l'anno
2024.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede,
quanto a 100
milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente
riduzione del
fondo di cui all'articolo 23 del decreto-legge 1° marzo
2022, n. 17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022,
n. 34 e,
quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di
euro per
l'anno 2023 e 150 milioni di
euro per l'anno 2024 ai sensi
dell'articolo 58.
Art. 25
Fondo per il potenziamento
dell'attivita' di attrazione degli
investimenti esteri
1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico
e' istituito un fondo per il
potenziamento dell'attivita' di
attrazione degli investimenti esteri, con una dotazione di 5
milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Il
fondo e' finalizzato
alla realizzazione di iniziative volte alla ricognizione,
anche sulla
base delle migliori pratiche a livello internazionale, di
potenziali
investitori strategici esteri, secondo
le caratteristiche e le
diverse propensioni all'investimento di
ciascuna tipologia di
investitori, per favorire
l'avvio, la crescita
ovvero la
ricollocazione nel territorio nazionale di
insediamenti produttivi,
nonche' l'elaborazione di proposte
di investimento strutturate,
comprensive di tutti gli
elementi utili ad
un'approfondita
valutazione delle opportunita' prospettate, in relazione
alle diverse
tipologie di investitori.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e al fine di
garantire il
supporto tecnico-operativo al
Comitato interministeriale per
l'attrazione degli investimenti esteri di cui
all'articolo 30 del
decreto-legge 12 settembre
2014, n. 133,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,
e' costituita
una segreteria tecnica coordinata da un dirigente di livello
generale
in servizio presso il Ministero dello sviluppo economico
e composta
dal personale in servizio presso il predetto
Ministero, nei limiti
della vigente dotazione organica e senza nuovi o maggiori
oneri per
la finanza pubblica. Alla segreteria tecnica
sono attribuiti, tra
l'altro, i compiti inerenti alla
ricognizione di potenziali
investitori strategici esteri,
all'elaborazione di proposte di
investimento strutturate, all'adozione di metodologie
uniformi, alla
definizione di indicatori di performance,
all'implementazione di
banche dati, alla creazione, in via sperimentale, di
uno «sportello
unico» che accompagni e supporti
gli investitori esteri con
riferimento a tutti gli adempimenti e
alle pratiche utili alla
concreta realizzazione dell'investimento, nonche'
all'attivazione di
un sito web unitario, che raccolga e organizzi in
maniera razionale
tutte le informazioni utili sulle
iniziative e sugli strumenti
attivabili a supporto dei potenziali
investitori esteri. Per le
medesime finalita' il Ministero
dello sviluppo economico puo'
avvalersi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto
legislativo
30 marzo 2021, n. 165, di un contingente massimo di dieci
esperti con
elevate competenze e qualificazioni professionali
in materia, nel
limite di spesa di 40.000 euro annui per singolo
incarico al lordo
degli oneri fiscali e contributivi a carico
dell'amministrazione, con
oneri a valere sul fondo di cui al comma 1.
3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro annui
a
decorrere dall'anno 2022, si
provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale
di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024,
nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e
delle finanze per l'anno 2022, allo scopo
parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo
economico.
Art. 26
Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori
1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali
dei prezzi dei
materiali da costruzione, nonche' dei
carburanti e dei prodotti
energetici, in relazione agli
appalti pubblici di lavori, ivi
compresi quelli affidati a contraente generale,
aggiudicati sulla
base di offerte, con termine finale di
presentazione entro il 31
dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei
lavori afferente alle
lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei
lavori ovvero
annotate, sotto la responsabilita' dello stesso, nel
libretto delle
misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre
2022, e' adottato,
anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali,
applicando i
prezzari aggiornati ai sensi del comma 2
ovvero, nelle more del
predetto aggiornamento, quelli previsti dal
comma 3. I maggiori
importi derivanti dall'applicazione dei prezzari
di cui al primo
periodo, al netto dei ribassi formulati in sede
di offerta, sono
riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90
per cento,
nei limiti delle risorse di cui al quarto e quinto
periodo, nonche'
di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle
risorse
dei fondi di cui al comma 4. Il relativo certificato di
pagamento e'
emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni
dall'adozione
dello stato di avanzamento. Il pagamento e'
effettuato, al netto
delle compensazioni eventualmente gia' riconosciute o
liquidate, ai
sensi dell'articolo 106, comma, 1,
lettera a), del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n.
50, entro i termini di
cui
all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del decreto
legislativo
18 aprile 2016, n. 50, utilizzando, nel limite del 50 per
cento, le
risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro
economico
di ogni intervento, fatte salve le
somme relative agli impegni
contrattuali gia' assunti, e le
eventuali ulteriori somme a
disposizione della medesima stazione
appaltante e stanziate
annualmente relativamente allo stesso
intervento. Ai fini del
presente comma, possono, altresi',
essere utilizzate le somme
derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una
diversa
destinazione sulla base delle norme
vigenti, nonche' le somme
disponibili relative ad altri interventi ultimati di
competenza della
medesima stazione appaltante e per i quali siano
stati eseguiti i
relativi collaudi o emessi i certificati di regolare
esecuzione, nel
rispetto delle procedure contabili della spesa e
nei limiti della
residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata
in vigore
del presente decreto. Qualora il direttore dei
lavori abbia gia'
adottato lo stato di avanzamento dei lavori e il
responsabile unico
del procedimento abbia emesso
il certificato di
pagamento,
relativamente anche alle lavorazioni effettuate tra
il 1° gennaio
2022 e la data di entrata in vigore del presente decreto, e'
emesso,
entro trenta giorni dalla medesima data, un certificato di
pagamento
straordinario recante la determinazione, secondo le
modalita' di cui
al primo periodo, dell'acconto del corrispettivo di appalto
relativo
alle lavorazioni effettuate e contabilizzate
a far data dal 1°
gennaio 2022. In tali casi, il pagamento
e' effettuato entro i
termini e a valere sulle risorse di cui al terzo e al quarto
periodo.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, in deroga alle previsioni di
cui all'articolo 23, comma 16,
terzo periodo, del codice dei
contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50
del 2016, e
limitatamente all'anno 2022, le regioni, entro il
31 luglio 2022,
procedono ad un aggiornamento infrannuale dei prezzari
in uso alla
data di entrata in vigore del presente decreto, in
attuazione delle
linee guida di cui all'articolo 29, comma 12, del
decreto-legge 27
gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28
marzo 2022, n. 25. In caso di inadempienza da parte delle
regioni, i
prezzari sono aggiornati, entro i successivi quindici
giorni, dalle
competenti articolazioni
territoriali del Ministero
delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili,
sentite le regioni
interessate. Fermo quanto previsto
dal citato articolo 29 del
decreto-legge n. 4 del 2022,
in relazione alle procedure di
affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente
alla data
di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31
dicembre 2022,
ai fini della determinazione del
costo dei prodotti,
delle
attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi
dell'articolo 23, comma
16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, si applicano
i prezzari
aggiornati ai sensi del presente
comma ovvero, nelle more
dell'aggiornamento, quelli previsti dal
comma 3. I prezzari
aggiornati entro il 31 luglio 2022 cessano di avere
validita' entro
il 31 dicembre 2022 e possono essere transitoriamente
utilizzati fino
al 31 marzo 2023 per i progetti a base di gara la
cui approvazione
sia intervenuta entro tale data.
3. Nelle more della determinazione dei prezzari regionali ai sensi
del comma 2 e in deroga alle previsioni di cui all'articolo
29, comma
11, del decreto-legge n. 4 del 2022, le stazioni
appaltanti, per i
contratti relativi a lavori, ai fini della determinazione
del costo
dei prodotti, delle attrezzature e
delle lavorazioni, ai sensi
dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50
del 2016,
incrementano fino al 20 per
cento le risultanze dei prezzari
regionali di cui al comma 7 del medesimo articolo 23,
aggiornati alla
data del 31 dicembre 2021. Per le finalita'
di cui al comma 1,
qualora, all'esito dell'aggiornamento dei prezzari ai sensi
del comma
2, risulti nell'anno 2022 una variazione di detti prezzari
rispetto a
quelli approvati alla data del 31 dicembre
2021 inferiore ovvero
superiore alla percentuale di cui al primo
periodo del presente
comma, le stazioni appaltanti procedono al conguaglio
degli importi
riconosciuti ai sensi del medesimo
comma 1, in occasione del
pagamento degli stati di avanzamento
dei lavori afferenti alle
lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei
lavori ovvero
annotate, sotto la responsabilita' dello stesso, nel
libretto delle
misure successivamente all'adozione del prezzario
aggiornato.
4. Per i soggetti tenuti all'applicazione del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di
cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad esclusione dei
soggetti di cui
all'articolo 142, comma
4, del medesimo codice,
ovvero
all'applicazione del codice dei contratti pubblici di cui al
decreto
legislativo n. 50 del 2016, ad
esclusione dei soggetti di cui
all'articolo 164, comma 5, del
medesimo codice, per i lavori
realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso
di insufficienza
delle risorse di cui al comma 1, alla
copertura degli oneri, si
provvede:
a) in relazione agli interventi finanziati, in tutto o in
parte,
con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del
Parlamento
europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal
regolamento (UE)
2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 12 febbraio
2021, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari
al Piano
nazionale di ripresa e resilienza, di seguito denominato
«PNRR», di
cui all'articolo 1 del decreto-legge
6 maggio 2021, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio
2021, n. 101
ovvero in relazione ai quali siano nominati Commissari
straordinari
ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile
2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,
n. 55, a
valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 7,
comma 1, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
limitatamente alle risorse
autorizzate dall'articolo 23, comma 2, lettera a), del
decreto-legge
21 marzo 2022, n. 21, nonche' dalla lettera
a) del comma 5 del
presente articolo. Le istanze di accesso al Fondo
sono presentate:
entro il 31 agosto 2022, relativamente agli
stati di avanzamento
concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate
dal direttore
dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita'
dello stesso,
nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino
al 31 luglio
2022; entro il 31 gennaio
2023, relativamente agli stati
di
avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e
contabilizzate dal
direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la
responsabilita' dello
stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e
fino al 31
dicembre 2022. Ai fini dell'accesso alle
risorse del Fondo, le
stazioni appaltanti trasmettono telematicamente al
Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, ai
sensi e per gli
effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 e secondo le modalita' definite dal
medesimo
Ministero entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore del
presente decreto, i dati del contratto d'appalto, copia
dello stato
di avanzamento dei lavori corredata da
attestazione da parte del
direttore dei lavori, vistata
dal responsabile unico
del
procedimento, dell'entita' delle lavorazioni effettuate
nel periodo
di cui al comma 1, l'entita' delle risorse finanziarie
disponibili ai
sensi del comma 1 e utilizzate ai fini del pagamento dello
stato di
avanzamento dei lavori in relazione al quale e'
formulata l'istanza
di accesso al Fondo, l'entita' del contributo richiesto e
gli estremi
per l'effettuazione del versamento del
contributo riconosciuto a
valere sulle risorse del Fondo. Qualora l'ammontare
delle richieste
di accesso al Fondo risulti superiore al limite di spesa
previsto dal
primo periodo, la ripartizione delle
risorse tra le stazioni
appaltanti richiedenti e' effettuata in misura proporzionale
e fino a
concorrenza del citato limite massimo
di spesa. Fermo restando
l'obbligo delle stazioni appaltanti di
effettuare i pagamenti a
valere sulle risorse di cui al comma 1,
entro i termini di cui
all'articolo 113-bis, comma 1, primo
periodo, del codice dei
contratti pubblici di cui al citato decreto
legislativo n. 50 del
2016, in caso di accesso alle risorse del Fondo, il
pagamento viene
effettuato dalla stazione appaltante
entro trenta giorni dal
trasferimento di dette risorse;
b) in relazione agli interventi diversi da quelli
di cui alla
lettera a), a valere sulle risorse del Fondo
di cui all'articolo
1-septies, comma 8, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n.
73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio
2021, n. 106,
come incrementate dal comma 5, lettera b), del
presente articolo,
nonche' dall'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 1°
marzo 2022,
n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile
2022, n.
34, e dall'articolo 23, comma 2, lettera b), del
decreto-legge n. 21
del 2022 secondo le modalita' previste di cui all'articolo
1-septies,
comma 8, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 73 del
2021. Le
istanze di accesso al Fondo sono presentate: entro il 31
agosto 2022,
relativamente agli stati di avanzamento concernenti
le lavorazioni
eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori
ovvero annotate,
sotto la responsabilita' dello stesso, nel libretto delle
misure dal
1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022; entro il 31
gennaio 2023,
relativamente agli stati di avanzamento concernenti
le lavorazioni
eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori
ovvero annotate,
sotto la responsabilita' dello stesso, nel libretto delle
misure dal
1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022. Ai fini
dell'accesso alle
risorse del Fondo, le stazioni appaltanti
trasmettono, secondo le
modalita' previste dal decreto di cui all'articolo
1-septies, comma
8, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2021,
i dati
del contratto d'appalto, copia dello stato di avanzamento
dei lavori
corredata da attestazione da parte del direttore dei lavori,
vistata
dal responsabile unico del
procedimento, dell'entita' delle
lavorazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1,
l'entita' delle
risorse finanziarie disponibili ai sensi del comma 1 e
utilizzate ai
fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in
relazione
al quale e' formulata l'istanza di accesso al Fondo,
l'entita' del
contributo richiesto e gli estremi per l'effettuazione del
versamento
del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del
Fondo. Qualora
l'ammontare delle richieste di accesso al Fondo risulti
superiore al
limite di spesa previsto dal primo periodo, la
ripartizione delle
risorse tra le stazioni appaltanti
richiedenti e' effettuata in
misura proporzionale e fino a concorrenza del citato
limite massimo
di spesa. Fermo restando l'obbligo delle
stazioni appaltanti di
effettuare i pagamenti a valere sulle risorse di
cui al comma 1,
entro i termini di cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo
periodo,
del codice dei contratti pubblici
di cui al citato decreto
legislativo n. 50 del 2016, in caso di
accesso alle risorse del
Fondo, il pagamento viene effettuato dalla stazione
appaltante entro
trenta giorni dal trasferimento di dette risorse.
5. Per le finalita' di cui al comma 4:
a) la dotazione del Fondo di cui all'articolo 7,
comma 1, del
decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con
modificazioni, dalla
legge n. 120 del 2020, e' incrementata di 1.000 milioni di
euro per
l'anno 2022 e 500 milioni di euro
per l'anno 2023. Le risorse
stanziate dalla presente lettera
per l'anno 2022, nonche'
dall'articolo 23, comma 2, lettera a), del
decreto-legge 21 marzo
2022, n. 21, sono destinate al riconoscimento di contributi
relativi
alle istanze di accesso presentate, ai sensi del comma 4,
lettera a),
del presente articolo, entro il 31 agosto 2022 e le risorse
stanziate
per l'anno 2023 sono destinate al
riconoscimento di contributi
relativi alle istanze di accesso presentate, ai sensi della
medesima
lettera a) del comma 4, entro il 31
gennaio 2023. Le eventuali
risorse eccedenti l'importo complessivamente assegnato alle
stazioni
appaltanti in relazione alle istanze presentate entro
il 31 agosto
2022 possono essere utilizzate per il riconoscimento
dei contributi
relativamente alle istanze presentate entro il 31 gennaio
2023;
b) la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1-septies,
comma 8,
del decreto-legge 25 maggio
2021, n. 73, convertito,
con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e'
incrementata di
ulteriori 500 milioni di euro per l'anno 2022 e di
550 milioni di
euro per l'anno 2023. Le eventuali
risorse eccedenti l'importo
complessivamente assegnato alle stazioni appaltanti in
relazione alle
istanze presentate entro il 31 agosto 2022 possono essere
utilizzate
per il riconoscimento dei contributi
relativamente alle istanze
presentate entro il 31 gennaio 2023.
6. Fermo quanto previsto dall'articolo 29, commi
8 e 9, del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per fronteggiare i
maggiori costi
derivanti dall'aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3
del presente
articolo, dei prezzari utilizzati nelle
procedure di affidamento
delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di
entrata in
vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022,
le stazioni
appaltanti possono procedere alla
rimodulazione delle somme a
disposizione e indicate nel quadro economico degli
interventi. Per le
medesime finalita', le stazioni
appaltanti possono, altresi',
utilizzare le somme disponibili relative ad altri interventi
ultimati
di competenza delle medesime stazioni appaltanti e per i
quali siano
stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di
regolare
esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della
spesa e nei
limiti della residua spesa autorizzata
disponibile alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
7. In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 6,
per
fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento,
ai sensi
dei commi 2 e 3, dei
prezzari utilizzati nelle procedure
di
affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente
alla data
di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31
dicembre 2022
che siano relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte,
con le
risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal
regolamento (UE)
2021/241 e' istituto nello stato
di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze il
«Fondo per l'avvio di opere
indifferibili», con una dotazione di 1.500 milioni di euro
per l'anno
2022, 1.700 milioni di euro per l'anno 2023, 1.500
milioni di euro
per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300
milioni di euro per
l'anno 2026. Le risorse del Fondo sono trasferite, nei
limiti degli
stanziamenti annuali di bilancio, in apposita contabilita'
del Fondo
di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16
aprile 1987, n.
183. Fermi restando gli interventi prioritari
individuati al primo
periodo, al Fondo di cui al presente comma possono accedere,
secondo
le modalita' definite al quinto
periodo e relativamente alle
procedure di affidamento
di lavori delle opere
avviate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto e
fino al 31 dicembre 2022, gli interventi integralmente
finanziati la
cui realizzazione, anche in considerazione delle risorse
finanziarie
disponibili a legislazione vigente, deve essere ultimata
entro il 31
dicembre 2026 relativi al Piano
nazionale per gli investimenti
complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del
decreto-legge n. 59
del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101
del 2021
e quelli in relazione ai quali siano nominati Commissari
straordinari
ai sensi dell'articolo 4 del
decreto-legge n. 32 del
2019,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019.
Al Fondo
possono altresi' accedere, nei termini di cui al precedente
periodo:
a) il Commissario straordinario di cui all'articolo 1, comma
421,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per
la realizzazione degli
interventi inseriti nel programma di cui al comma 423
del medesimo
articolo 1 della legge n. 234 del 2021;
b) la societa' Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.
di
cui all'articolo 3 del decreto-legge
11 marzo 2020, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n.
31, per
la realizzazione delle opere di cui al comma 2 del medesimo
articolo
3 del decreto-legge n. 16 del 2020;
c) l'Agenzia per la coesione territoriale
per gli interventi
previsti dal decreto di cui
all'articolo 9, comma 5-ter, del
decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con
modificazioni, dalla
legge n. 25 del 2022.
Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri,
da adottare entro 45 giorni dalla data di
entrata in vigore del
presente decreto su proposta del Ministro
dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, sono determinate le modalita'
di accesso al
Fondo, di assegnazione e gestione finanziaria delle relative
risorse
secondo i seguenti criteri:
a) fissazione di un termine per la presentazione delle
istanze di
assegnazione delle risorse da parte delle
Amministrazioni statali
finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi
programmi di
investimento secondo modalita' telematiche
e relativo corredo
informativo;
b) ai fini dell'assegnazione delle risorse, i
dati necessari,
compresi quelli di cui al
comma 6, sono verificati
dalle
amministrazioni statali istanti attraverso sistemi
informativi del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
c) l'assegnazione delle risorse
avviene sulla base del
cronoprogramma procedurale e finanziario degli interventi,
verificato
ai sensi della lettera b) e costituisce titolo
per l'avvio delle
procedure di affidamento delle opere pubbliche;
d) effettuazione dei trasferimenti secondo le procedure
stabilite
dalla citata legge n. 183 del 1987 e dal
regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
1988, n. 568,
sulla base delle richieste presentate
dalle amministrazioni, nei
limiti delle disponibilita' di cassa; per le risorse
destinate agli
interventi del PNRR, i trasferimenti sono effettuati
in favore dei
conti di tesoreria Next Generation UE-Italia
gestiti dal Servizio
centrale per il PNRR che provvede alla
successiva erogazione in
favore delle Amministrazioni aventi diritto, con
le procedure del
PNRR;
e) modalita' di restituzione delle economie derivanti dai
ribassi
d'asta non utilizzate al
completamento degli interventi ovvero
dall'applicazione delle clausole di revisione
dei prezzi di cui
all'articolo 29, comma 1, lettera a), del
decreto-legge n. 4 del
2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del
2022. Le
eventuali risorse del Fondo gia' trasferite alle stazioni
appaltanti
devono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato
per essere
riassegnate al Fondo;
f) fermo restando l'integrale soddisfacimento delle richieste
di
accesso al Fondo di cui al
presente comma, previsione della
possibilita' di far fronte alle maggiori esigenze dei Fondi
di cui al
comma 4 ai sensi del comma 13.
Per gli interventi degli enti locali
finanziati con risorse
previste dal regolamento (UE)
2021/240 e dal regolamento (UE)
2021/241, con i decreti di cui al precedente
periodo puo' essere
assegnato direttamente, su proposta delle
Amministrazioni statali
finanziatrici, un contributo per fronteggiare i maggiori
costi di cui
al primo periodo del presente comma, tenendo conto dei
cronoprogrammi
procedurali e finanziari degli interventi medesimi e
sono altresi'
stabilite le modalita' di verifica
dell'importo effettivamente
spettante, anche tenendo conto di quanto previsto dal comma
6.
8. Fino al 31 dicembre 2022, in relazione agli accordi quadro
di
lavori di cui all'articolo 54 del codice dei contratti
pubblici di
cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, gia'
aggiudicati ovvero
efficaci alla data di entrata in vigore del
presente decreto, le
stazioni appaltanti, ai fini della
esecuzione di detti accordi
secondo le modalita' previste dai commi 2, 3, 4, 5 e 6
del medesimo
articolo 54 del codice dei contratti pubblici
di cui al decreto
legislativo n. 50 del
2016 e nei limiti
delle risorse
complessivamente stanziate per il finanziamento dei
lavori previsti
dall'accordo quadro utilizzano i prezzari
aggiornati secondo le
modalita' di cui al comma 2 ovvero di cui al comma
3 del presente
articolo, fermo restando il ribasso formulato in
sede di offerta
dall'impresa aggiudicataria dell'accordo
quadro medesimo. In
relazione all'esecuzione degli accordi
quadro di cui al primo
periodo, si applicano, altresi', le previsioni di cui
all'articolo 29
del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con
modificazioni, dalla
legge n. 25 del 2022. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2,
3 e 4 si
applicano anche alle lavorazioni
eseguite e contabilizzate dal
direttore dei lavori, ovvero annotate, sotto la
responsabilita' del
direttore dei lavori, nel libretto delle misure dal 1°
gennaio 2022 e
fino al 31 dicembre 2022, relativamente ad appalti di
lavori basati
su accordi quadro gia' in esecuzione alla data di entrata
in vigore
del presente decreto.
9. All'articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022,
il comma 11- bis e'
abrogato.
10. All'articolo 25 del decreto-legge 1°
marzo 2022, n. 17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022,
n. 34, i
commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono abrogati.
11. Le disposizioni di cui all'articolo
23, comma 1, del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, si applicano anche
alle istanze
di riconoscimento di contributi a valere sulle risorse del
Fondo di
cui al comma 4, lettera a) del presente articolo.
12. Le disposizioni del presente articolo, ad esclusione dei commi
2, secondo e quarto periodo, e 3, si applicano
anche agli appalti
pubblici di lavori, nonche' agli accordi quadro
di lavori di cui
all'articolo 54 del decreto legislativo n. 50 del 2016 delle
societa'
del gruppo Ferrovie dello Stato, di ANAS
S.p.A. con riguardo ai
prezzari dagli stessi utilizzati e aggiornati entro il
termine di cui
al primo periodo del citato comma 2
del presente articolo. In
relazione ai contratti affidati a contraente generale dalle
societa'
del gruppo Ferrovie dello Stato e da ANAS S.p.A. in essere
alla data
di entrata in vigore del presente decreto le cui opere siano
in corso
di esecuzione, si applica un incremento del 20 per cento
agli importi
delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore
dei lavori
dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022.
13. In considerazione delle istanze presentate e
dell'utilizzo
effettivo delle risorse, al fine
di assicurare la tempestiva
assegnazione delle necessarie disponibilita' per le
finalita' di cui
al presente articolo, previo accordo delle
amministrazioni titolari
dei fondi di cui commi 5 e 7, il Ministro
dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare tra
gli stati di previsione
interessati, anche mediante apposito
versamento all'entrata del
bilancio dello Stato e successiva
riassegnazione in spesa, per
ciascun anno del biennio 2022-2023 e limitatamente alle sole
risorse
iscritte nell'anno interessato, le occorrenti variazioni
compensative
annuali tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione
vigente,
nel rispetto dei saldi di finanza pubblica.
14. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 7, quantificati
in 3.000
milioni di euro per l'anno 2022, 2.750 milioni di
euro per l'anno
2023 e in 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024
e 2025 e
1.300 milioni di euro per
l'anno 2026, si provvede ai
sensi
dell'articolo 58.
Art. 27
Disposizioni urgenti in materia di concessioni di
lavori
1. Per fronteggiare, nell'anno 2022, gli aumenti eccezionali
dei
prezzi dei materiali da costruzione, nonche' dei
carburanti e dei
prodotti energetici, anche in
conseguenza della grave
crisi
internazionale in atto in Ucraina, i concessionari
autostradali di
cui all'articolo 142, comma 4, del codice
dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto
legislativo
12 aprile 2006, n. 163 e quelli di cui all'articolo 164,
comma 5, del
codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo
18 aprile
2016, n. 50, possono procedere all'aggiornamento del quadro
economico
del progetto esecutivo in corso di approvazione o approvato
alla data
di entrata in vigore del presente decreto e in relazione al
quale sia
previsto l'avvio delle relative procedure di affidamento
entro il 31
dicembre 2023, utilizzando il
prezzario di riferimento
piu'
aggiornato.
2. Il quadro economico del progetto, come rideterminato ai
sensi
del comma 1, e' sottoposto all'approvazione del
concedente ed e'
considerato nell'ambito del rapporto concessorio, in
conformita' alle
delibere adottate dall'Autorita' di regolazione dei
trasporti di cui
all'articolo 37 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214.
In ogni caso, i maggiori oneri
derivanti dall'aggiornamento del
quadro economico del progetto non
concorrono alla determinazione
della remunerazione del capitale investito netto,
ne' rilevano ai
fini della durata della concessione.
Art. 28
Patti territoriali dell'alta
formazione delle imprese
1. Al decreto-legge 6 novembre 2021, n.
152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo
l'articolo
14 e' inserito il seguente:
«Art. 14-bis (Patti territoriali dell'alta
formazione per le
imprese). - 1. Al fine di promuovere l'interdisciplinarita'
dei corsi
di studio e la formazione di profili
professionali innovativi e
altamente specializzati in grado di soddisfare i fabbisogni
espressi
dal mondo del lavoro e dalle filiere produttive nazionali,
nonche' di
migliorare e ampliare l'offerta
formativa universitaria anche
attraverso la sua integrazione con le correlate attivita' di
ricerca,
sviluppo e innovazione, alle universita' che promuovono,
nell'ambito
della propria autonomia, la stipula di "Patti territoriali
per l'alta
formazione per le imprese", di
seguito denominati "Patti", con
imprese ovvero enti o istituzioni di ricerca
pubblici o privati,
nonche' con altre universita', pubbliche amministrazioni
e societa'
pubbliche, e' riconosciuto, per gli anni
2022-2028, un contributo
complessivo, a titolo di cofinanziamento, di euro 290
milioni, di cui
20 milioni di euro nel 2022 e 90 milioni di euro per
ciascuno degli
anni dal 2023 al 2025.
2. Il contributo di cui al comma 1 e' ripartito con
decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro
dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, all'esito
della valutazione delle
proposte di Patto di cui al comma 5.
3. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 e'
subordinata
all'effettiva sottoscrizione del Patto
tra il Presidente del
Consiglio dei ministri o
un suo delegato, il
Ministro
dell'universita' e della ricerca, il
Rettore dell'universita'
proponente, i Rettori
delle altre eventuali
universita'
sottoscrittrici e i rappresentanti degli altri
soggetti pubblici o
privati sottoscrittori.
4. I Patti:
a) recano la puntuale
indicazione di progetti volti, in
particolare, a promuovere l'offerta formativa di corsi
universitari
finalizzati alla formazione delle professionalita', anche a
carattere
innovativo, necessarie allo sviluppo delle
potenzialita' e della
competitivita' dei settori e delle filiere in cui
sussiste mancata
corrispondenza tra domanda e offerta di
lavoro, con particolare
riferimento alle discipline STEM - Science,
Technology, Engineering
and Mathematics, anche integrate con altre discipline
umanistiche e
sociali. I progetti possono altresi' prevedere
iniziative volte a
sostenere la transizione dei laureati nel mondo del lavoro e
la loro
formazione continua, nel quadro
dell'apprendimento permanente per
tutto il corso della vita, e
a promuovere il trasferimento
tecnologico, soprattutto nei riguardi delle piccole e medie
imprese;
b) sono corredati dal cronoprogramma
di realizzazione delle
fasi intermedie dei progetti con cadenza semestrale e
prevedono la
revoca, anche parziale, del contributo di cui al comma 1 in
caso di
mancato raggiungimento degli obiettivi previsti, ferme
restando le
obbligazioni giuridicamente vincolanti gia' assunte. Per il
2022, il
cronoprogramma prevede obiettivi annuali;
c) indicano le
risorse finanziarie per
provvedere
all'attuazione dei progetti, distinguendo tra quelle
disponibili nei
bilanci delle universita' e quelle eventualmente a carico
degli altri
soggetti pubblici o privati sottoscrittori;
d) assicurano la complementarita' dei
relativi contenuti e
obiettivi rispetto a quelli di altre iniziative di ricerca
in corso o
in fase di avvio, anche nell'ambito del Piano nazionale di
ripresa e
resilienza, e possono recare misure per
potenziare i processi di
internazionalizzazione nei settori della ricerca coinvolti;
e) possono prevedere, ai fini dell'attuazione,
la stipula di
accordi di programma tra le singole universita' o
aggregazioni delle
stesse e il Ministero dell'universita' e
della ricerca ai sensi
dell'articolo 1, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n.
240, o la
federazione, anche limitatamente ad alcuni settori
di attivita' o
strutture, ovvero la fusione di universita' ai sensi
dell'articolo 3
della medesima legge n. 240 del 2010.
5. I Patti sono definiti e proposti dalle universita'
interessate
e valutati da una commissione nominata dal Ministro
dell'universita'
e della ricerca e composta da cinque
membri, due designati dal
Ministro dell'universita' e della
ricerca e tre designati,
rispettivamente, dal Presidente del
Consiglio dei ministri, dal
Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro dello
sviluppo
economico. Ai componenti della commissione non
spettano compensi,
gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri
emolumenti comunque
denominati.
6. Possono proporre i Patti le sole universita' che hanno
sede in
regioni che presentano parametri
inferiori rispetto alla media
nazionale, in relazione a ciascuno dei seguenti parametri:
a) numero di laureati rispetto alla popolazione
residente nella
regione interessata dal Patto;
b) tasso di occupazione dei laureati a tre anni
dalla laurea;
c) numero di laureati in regione diversa da
quella di residenza
sul totale dei laureati residenti nella
regione interessata dal
Patto.
7. Ai fini della valutazione delle proposte di Patto di
cui al
comma 5, la commissione tiene conto della capacita'
dei Patti, in
relazione alle discipline per le quali e'
proposto l'ampliamento
dell'offerta formativa e con priorita' per
le discipline STEM -
Science, Technology, Engineering and Mathematics anche
integrate con
altre discipline umanistiche e
sociali, di colmare i
divari
territoriali e di genere espressi dai parametri di cui
al comma 6,
nonche' del tasso di crescita delle filiere produttive
connesse alle
discipline medesime. Sono prioritariamente ammessi al
cofinanziamento
statale i progetti che prevedono la federazione, anche
limitatamente
ad alcuni settori di attivita' o strutture,
ovvero la fusione di
atenei ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 240 del 2010.
8. La verifica dell'attuazione del Patto, il
monitoraggio delle
misure adottate e il raggiungimento degli obiettivi
sono effettuati
dal Ministero dell'universita' e
della ricerca. Il Ministero
verifica, in particolare, l'effettivo
incremento del numero di
studenti iscritti alle discipline previste e del tasso di
occupazione
dei laureati nelle filiere produttive correlate, anche
in relazione
al tempo intercorso dalla
laurea, nonche' alla
rispondenza
dell'ampliamento dell'offerta didattica rispetto alle
esigenze del
mercato del lavoro e all'innalzamento della qualita' della
formazione
e della relativa attivita' di ricerca. Il
mancato rispetto degli
obiettivi e' valutato dal Ministero dell'universita' e della
ricerca,
anche tramite l'Agenzia nazionale di
valutazione del sistema
universitario e della ricerca (ANVUR), ai fini
della distribuzione
delle risorse pubbliche destinate
alle universita' ai
sensi
dell'articolo 1, commi 4 e 5, della
legge n. 240 del 2010, e
determina, altresi', la revoca del contributo statale nei
casi di cui
al comma 4, lettera b). I
contributi revocati possono essere
destinati ad altri Patti con le modalita' di cui al comma 2.
9. In sede di prima applicazione, le
universita' interessate
definiscono e propongono i Patti entro il 15
settembre 2022 e la
relativa procedura di valutazione di cui al
comma 5 si esaurisce
entro il 15 novembre 2022.».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 20 milioni di
euro per l'anno 2022 e 90 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal
2023 al 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
Art. 29
Misure a favore di imprese esportatrici
1. Le disponibilita' del fondo di cui all'articolo 2, primo comma,
del decreto-legge 28 maggio 1981,
n. 251, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n.
394, possono essere
utilizzate per concedere finanziamenti
agevolati alle imprese
esportatrici per fare fronte ai comprovati
impatti negativi sulle
esportazioni derivanti dalle
difficolta' o rincari
degli
approvvigionamenti a seguito della crisi in atto in Ucraina.
Nei casi
previsti dal presente comma e' ammesso, per un importo non
superiore
al 40 per cento dell'intervento
complessivo di sostegno, il
cofinanziamento a fondo perduto di cui
all'articolo 72, comma 1,
lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
2. La misura di cui al comma 1 si applica fino al 31 dicembre 2022,
secondo condizioni e modalita' stabilite con una o piu'
deliberazioni
del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1,
comma 270, della
legge 27 dicembre 2017, n.
205, tenuto conto delle
risorse
disponibili e dell'ammontare complessivo delle
domande presentate.
L'efficacia del presente articolo e' subordinata
all'autorizzazione
della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del
Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea.
Art. 30
Semplificazioni procedurali in materia di
investimenti
1. Nei procedimenti aventi ad oggetto investimenti per il
sistema
produttivo nazionale di valore superiore ai 50 milioni di
euro, al di
fuori dei casi in cui si applica l'articolo 12 del
decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29
luglio 2021, n. 108, in caso di inerzia o
ritardo ascrivibili a
soggetti diversi dalle regioni, province autonome
di Trento e di
Bolzano, citta' metropolitane, province e comuni, il
Ministero dello
sviluppo economico, in sostituzione dell'amministrazione
proponente,
previa assegnazione di un termine per provvedere
non superiore a
trenta giorni, adotta ogni atto o
provvedimento necessario, ivi
comprese l'indizione della conferenza di servizi
decisoria di cui
agli articoli 14, comma 2 e 14-bis, della legge 7 agosto
1990, n. 241
e della conferenza di servizi preliminare di cui
all'articolo 14,
comma 3, della legge n. 241 del
1990, nonche' l'adozione della
determinazione motivata di conclusione
della conferenza di cui
all'articolo 14-quater, comma 1, della citata legge n. 241
del 1990.
L'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al presente
articolo puo'
essere richiesto anche dal soggetto proponente.
2. Ove il Ministero dello sviluppo economico non adotti gli atti e
provvedimenti di cui al comma 1, ovvero, ai sensi
dell'articolo 120,
secondo comma, della Costituzione, in caso
di inerzia o ritardo
ascrivibili a regioni, province autonome di
Trento e di Bolzano,
citta' metropolitane, province e comuni, il Consiglio
dei ministri,
su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, esercita i
poteri sostitutivi, individuando l'amministrazione, l'ente,
l'organo
o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o piu'
commissari ad
acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di
adottare
gli atti o provvedimenti necessari.
Titolo II
MISURE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI, ACCOGLIENZA E
FINANZIARIE
Capo I
Misure in materia di lavoro, pensioni e servizi ai cittadini
e sport
Art. 31
Indennita' una tantum per
i lavoratori dipendenti
1. Ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 1, comma 121, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, non titolari dei trattamenti
di cui
all'articolo 32 e che nel primo quadrimestre
dell'anno 2022 hanno
beneficiato dell'esonero di cui al predetto comma 121 per
almeno una
mensilita', e' riconosciuta per il tramite dei datori di
lavoro nella
retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, una somma a
titolo di
indennita' una tantum di importo pari a 200 euro. Tale
indennita' e'
riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione
del lavoratore
di non essere titolare delle prestazioni di
cui all'articolo 32,
commi 1 e 18.
2. L'indennita' una tantum di cui al comma 1 spetta ai
lavoratori
dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano
titolari di
piu' rapporti di lavoro.
3. L'indennita' di cui al comma 1
non e' cedibile, ne'
sequestrabile, ne' pignorabile e non costituisce reddito ne'
ai fini
fiscali ne' ai fini della corresponsione di prestazioni
previdenziali
ed assistenziali.
4. Nel mese di luglio 2022, il credito
maturato per effetto
dell'erogazione dell'indennita' di cui al
comma 1 e' compensato
attraverso la denuncia di cui
all'articolo 44, comma 9, del
decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito
con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, secondo le
indicazioni che saranno fornite
dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale.
5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4
valutati in 2.756
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi
dell'articolo
58.
Art. 32
Indennita' una tantum per pensionati e altre categorie di
soggetti
1. In favore dei soggetti residenti in Italia, titolari di
uno o
piu' trattamenti pensionistici a
carico di qualsiasi
forma
previdenziale obbligatoria, di pensione
o assegno sociale, di
pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e
sordomuti, nonche'
di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con
decorrenza entro
il 30 giugno 2022 e reddito personale assoggettabile
ad IRPEF, al
netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non
superiore per
l'anno 2021 a 35.000 euro, l'Istituto nazionale di
previdenza sociale
(INPS) corrisponde d'ufficio con la
mensilita' di luglio 2022
un'indennita' una tantum pari a 200 euro. Qualora i soggetti
di cui
al presente comma risultino titolari esclusivamente
di trattamenti
non gestiti dall'INPS, il casellario
centrale dei pensionati,
istituito con decreto del Presidente della
Repubblica 31 dicembre
1971, n. 1388, individua
l'Ente previdenziale
incaricato
dell'erogazione dell'indennita' una tantum che provvede
negli stessi
termini e alle medesime condizioni ed e'
successivamente rimborsato
dall'INPS a seguito di apposita rendicontazione.
2. Agli effetti delle disposizioni del comma 1 dal
computo del
reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto
dei contributi
previdenziali ed assistenziali, sono esclusi: i trattamenti
di fine
rapporto comunque denominati, il reddito della casa di
abitazione e
le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
3. L'indennita' una tantum di cui al comma
1 non costituisce
reddito ai fini fiscali ne' ai
fini della corresponsione di
prestazioni previdenziali ed assistenziali, non
e' cedibile, ne'
sequestrabile, ne' pignorabile.
4. L'indennita' una tantum di cui al comma 1 e' corrisposta
sulla
base dei dati disponibili all'Ente erogatore al momento del
pagamento
ed e' soggetta alla successiva verifica del reddito di cui
ai commi 1
e 2, anche attraverso le informazioni fornite in forma
disaggregata
per ogni singola tipologia
di redditi dall'Amministrazione
finanziaria e ogni altra
amministrazione pubblica che detiene
informazioni utili.
5. L'Ente erogatore procede alla verifica
della situazione
reddituale e, in caso di somme corrisposte in
eccedenza, provvede
alla notifica dell'indebito entro l'anno
successivo a quello di
acquisizione delle informazioni reddituali.
6. L'indennita' una tantum di cui al comma 1 e'
corrisposta, a
ciascun soggetto avente diritto, una sola volta, anche
nel caso in
cui tale soggetto svolga attivita' lavorativa.
7. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 6
valutati in 2.740
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi
dell'articolo
58.
8. L'INPS, a domanda, eroga ai lavoratori domestici che abbiano in
essere uno o piu' rapporti di lavoro, alla data di entrata
in vigore
del presente decreto, nel mese di luglio
2022 un'indennita' una
tantum pari a 200 euro. Le domande possono essere
presentate presso
gli Istituti di Patronato, di cui alla legge 30 marzo 2001,
n. 152, e
sono valutate come al numero 8
della tabella D, allegata al
regolamento di cui al decreto del Ministero del lavoro,
della salute
e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193,
pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 288, del 10
dicembre
2008.
9. Per coloro che hanno percepito per il mese di giugno
2022 le
prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto
legislativo 4
marzo 2015 n. 22, e' riconosciuta dall'Inps una indennita'
una tantum
pari a 200 euro.
10. Per coloro che nel corso del 2022 percepiscono l'indennita' di
disoccupazione agricola di competenza del 2021 di cui
all'articolo 32
della legge 29 aprile 1949, n. 264, e'
riconosciuta dall'INPS una
indennita' una tantum pari a 200 euro.
11. L'Inps, a domanda, eroga una indennita' una tantum pari a
200
euro ai titolari di rapporti
di collaborazione coordinata e
continuativa di cui all'articolo 409 del codice di procedura
civile i
cui contratti sono attivi alla data di entrata in vigore del
presente
decreto e iscritti alla Gestione separata di
cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. I
soggetti non devono
essere titolari dei trattamenti di cui al
comma 1 del presente
articolo e non essere iscritti
ad altre forme previdenziali
obbligatorie. L'indennita' e' corrisposta
ai soggetti che hanno
reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a
35.000 euro
per l'anno 2021.
12. Ai lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle
indennita' previste dall'articolo 10 commi da 1 a 9 del
decreto-legge
22 marzo 2021 n. 41, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21
maggio 2021 n. 69 e dall'articolo 42 del decreto-legge 25
maggio 2021
n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio
2021, n.
106, l'INPS eroga automaticamente un'indennita' una tantum
pari a 200
euro.
13. L'INPS, a domanda, eroga ai lavoratori stagionali,
a tempo
determinato e intermittenti di cui agli articoli
da 13 a 18 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81
che, nel 2021 abbiano
svolto la prestazione per almeno 50
giornate, un'indennita' una
tantum pari a 200 euro. L'indennita' e' corrisposta ai
soggetti che
hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore
a 35.000
euro per l'anno 2021.
14. L'INPS, a domanda, eroga ai lavoratori
iscritti al Fondo
pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021 abbiano
almeno 50
contributi giornalieri versati, un'indennita' una tantum
pari a 200
euro. L'indennita' e' corrisposta ai
soggetti che hanno reddito
derivante dai suddetti rapporti non superiore
a 35.000 euro per
l'anno 2021.
15. L'INPS, a domanda, eroga ai lavoratori
autonomi, privi di
partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali
obbligatorie
che, nel 2021 siano stati titolari di contratti autonomi
occasionali
riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222
del codice
civile, un'indennita' una tantum pari a 200 euro. Per tali
contratti
deve risultare per il 2021 l'accredito
di almeno un contributo
mensile, e i lavoratori devono essere gia'
iscritti alla data di
entrata in vigore del presente decreto alla Gestione
separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
16. L'INPS, a domanda, eroga agli
incaricati alle vendite a
domicilio di cui all'articolo 19 del decreto
legislativo 31 marzo
1998, n. 114 con reddito nell'anno 2021
derivante dalle medesime
attivita' superiore a 5.000 euro e titolari di partita
IVA attiva,
iscritti alla data di entrata in vigore del
presente decreto alla
Gestione separata di cui all'articolo 2, comma
26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, un'indennita' una tantum pari a 200
euro.
17. Le indennita' di 200 euro di cui ai commi da 9 a 16
saranno
erogate successivamente all'invio delle denunce dei datori
di lavoro
di cui all'articolo 31, comma 4.
18. Ai nuclei beneficiari del reddito di
cittadinanza di cui
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e' corrisposta d'ufficio
nel mese
di luglio 2022, unitamente alla
rata mensile di competenza,
un'indennita' una tantum pari a 200
euro. L'indennita' non e'
corrisposta nei nuclei in cui e' presente
almeno un beneficiario
delle indennita' di cui all'articolo 31, e di cui ai commi
da 1 a 16
del presente articolo.
19. L'indennita' di cui ai commi da 8 a 18
non concorre alla
formazione del reddito ai sensi del decreto
del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
20. Le prestazioni di cui al presente articolo e all'articolo
31
non sono tra loro compatibili e possono essere corrisposte a
ciascun
soggetto avente diritto una sola volta.
21. Agli oneri derivanti dai commi da 8 a 18
valutati in 804
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi
dell'articolo
58.
Art. 33
Fondo per il sostegno del potere d'acquisto dei lavoratori
autonomi
1. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, il Fondo per l'indennita' una
tantum per i
lavoratori autonomi e i professionisti, con una dotazione
finanziaria
di 500 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce
il relativo
limite di spesa, destinata a finanziare il
riconoscimento, in via
eccezionale, di un'indennita' una
tantum per l'anno 2022
ai
lavoratori autonomi e ai
professionisti iscritti alle gestioni
previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS)
e ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme
obbligatorie
di previdenza e assistenza di cui al decreto
legislativo 30 giugno
1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.
103, che
non abbiano fruito dell'indennita' di cui agli articoli 31
e 32, e
che abbiano percepito nel periodo
d'imposta 2021 un reddito
complessivo non superiore all'importo stabilito con il
decreto di cui
al comma 2.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali,
di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da
adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del
presente decreto, sono definiti i criteri e
le modalita' per la
concessione dell'indennita' una tantum
di cui al comma
1,
incompatibile con le prestazioni di cui agli
articoli da 1 a 3,
nonche' la quota del limite di spesa di cui al comma 1 da
destinare,
in via eccezionale, ai professionisti iscritti agli enti
gestori di
forme obbligatorie di previdenza e assistenza
di cui al decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al
decreto legislativo 10
febbraio 1996, n. 103, e i relativi criteri di ripartizione.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500 milioni di euro per
l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
Art. 34
Personale che presta assistenza tecnica presso le sedi
territoriali
delle regioni per il funzionamento del Reddito di
cittadinanza
1. Nelle more del completo espletamento
delle procedure di
selezione e di assunzione delle unita' di personale da
destinare ai
centri per l'impiego di cui
all'articolo 12, comma 3-bis, del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, il
personale gia' selezionato
mediante procedura selettiva pubblica ai
sensi dell'articolo 12,
comma 3, del medesimo decreto-legge n. 4
del 2019, al fine di
svolgere attivita' di assistenza tecnica presso le sedi
territoriali
delle regioni, con incarico di collaborazione ancora
attivo al 30
aprile 2022 e terminato alla medesima data, e'
ricontrattualizzato da
ANPAL Servizi Spa alle medesime condizioni degli incarichi
terminati
e per un periodo di due mesi a decorrere dal 1° giugno 2022
oltre che
per lo svolgimento delle attivita' di assistenza tecnica
connesse al
Reddito di cittadinanza, anche per quelle connesse
all'attuazione del
programma Garanzia occupabilita' dei
lavoratori, di seguito
denominato «programma GOL», di cui al decreto del Ministro
del lavoro
e delle politiche sociali 5 novembre 2021, pubblicato nella
Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 306 del
27 dicembre 2021,
nell'ambito della Missione 5, Componente 1, del Piano
nazionale di
ripresa e resilienza dell'Italia. Le convenzioni tra
ANPAL Servizi
Spa e le singole amministrazioni regionali in cui sono
definite le
modalita' di intervento con cui opera il
personale dell'assistenza
tecnica, di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto-legge
n. 4 del
2019, si intendono estese, su richiesta delle regioni, alle
attivita'
in favore dei beneficiari del programma GOL, anche se non
beneficiari
del Reddito di cittadinanza.
2. Agli oneri per la stipulazione dei contratti di cui al comma 1,
per l'eventuale equipaggiamento dei
soggetti ricontrattualizzati,
nonche' per la gestione amministrativa e il coordinamento
delle loro
attivita', quantificati in non oltre 13 milioni di
euro per l'anno
2022, si provvede a valere sulle risorse assegnate alle
regioni per
il 2022 ai sensi dell'articolo 12, comma 3-bis, del
decreto-legge n.
4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 26 del
2019, inclusive delle risorse di cui articolo 1, comma 258,
terzo e
quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
e non ancora
utilizzate al 30 aprile 2022 per le assunzioni ivi previste,
nonche'
per la proroga di contratti di
cui all'articolo 40-bis del
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 29 dicembre 2021, n.
233. A tal fine, le regioni
comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
entro il
25 maggio 2022 gli oneri per il 2022 sostenuti fino al 30
aprile 2022
per le unita' di personale gia' assunto ai sensi degli
articoli 1,
comma 258, della legge n. 145 del
2018 e 12, comma 3-bis del
decreto-legge n. 4 del 2019 e i risparmi
definitivamente conseguiti
sulle risorse loro assegnate. Ove le risorse assegnate alle
regioni e
non utilizzate al 30 aprile 2022 non
siano sufficienti per le
finalita' di cui al primo periodo, alla copertura della
differenza si
provvede a valere sulle risorse del Fondo per le politiche
attive del
lavoro, di cui all'articolo 1, comma 215, della
legge 27 dicembre
2013, n. 147, che e' corrispondentemente rideterminato
con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. Nelle more della
definizione
dei risparmi definitivamente conseguiti con le procedure
di cui al
secondo periodo, la somma di 13 milioni di euro
e' accantonata a
valere sulle risorse del Fondo per le politiche attive del
lavoro. In
esito alla definizione dei risparmi definitivamente
conseguiti, la
quota di risorse accantonata e non utilizzata e'
disaccantonata con
il medesimo decreto di cui al terzo periodo.
3. Le regioni che intendono avvalersi delle attivita' di assistenza
tecnica di cui al comma 1 oltre il periodo di due mesi
ivi indicato
ne danno comunicazione al Ministero del lavoro
e delle politiche
sociali entro il 23 giugno 2022, procedendo entro il termine
del 10
luglio 2022 all'aggiornamento degli oneri e dei
risparmi comunicati
ai sensi del comma 2, secondo periodo, alla data del 30
giugno 2022.
L'eventuale proroga degli incarichi di collaborazione di cui
al comma
1 per le regioni che ne fanno richiesta e' effettuata a
valere e nei
limiti dei risparmi conseguiti e non gia' utilizzati
ai sensi del
comma 2 per un periodo massimo di tre mesi
e comunque non oltre
l'avvenuto completamento delle procedure di selezione e di
assunzione
delle unita' di personale da destinare ai centri per
l'impiego di cui
all'articolo 12, comma 3-bis, del
decreto-legge n. 4 del 2019,
convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 26 del 2019. Il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
comunica ad ANPAL
Servizi Spa le regioni che
richiedono il prolungamento delle
attivita' di assistenza tecnica e
il periodo per il
quale
corrispondentemente prorogare gli incarichi di
collaborazione di cui
al comma 1.
4. Nell'ambito delle procedure di selezione e di assunzione
delle
unita' di personale da destinare ai centri
per l'impiego di cui
all'articolo 12, comma 3-bis, del
decreto-legge n. 4 del 2019,
convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 26 del
2019,
relativamente alle procedure non ancora
bandite, l'aver prestato
attivita' di assistenza tecnica presso le sedi
territoriali delle
regioni per garantire l'avvio e il
funzionamento del Reddito di
cittadinanza ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del
decreto-legge n.
4 del 2019, costituisce titolo per un punteggio
aggiuntivo definito
nei bandi delle stesse procedure.
Art. 35
Disposizioni urgenti in materia di sostegno alle
famiglie per la
fruizione dei servizi di trasporto pubblico
1. Al fine di mitigare l'impatto del caro energia sulle
famiglie,
in particolare in relazione ai costi di
trasporto per studenti e
lavoratori, e' istituito un fondo nello
stato di previsione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con
dotazione pari a
79 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato a
riconoscere, nei
limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle
risorse,
un buono da utilizzare per l'acquisto, a
decorrere dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del
decreto di cui al comma 2 e fino al 31 dicembre 2022, di
abbonamenti
per i servizi di
trasporto pubblico locale,
regionale e
interregionale ovvero per i servizi
di trasporto ferroviario
nazionale. Il valore del buono di cui al primo periodo e'
pari al 100
per cento della spesa da sostenere per l'acquisto
dell'abbonamento e,
comunque, non puo' superare l'importo di euro 60. Il buono
di cui al
primo periodo e' riconosciuto in favore delle persone
fisiche che,
nell'anno 2021, hanno conseguito un reddito complessivo non
superiore
a 35.000 euro. Il buono reca il nominativo
del beneficiario, e'
utilizzabile per l'acquisto di un solo abbonamento, non e'
cedibile,
non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non
rileva ai
fini del computo del valore
dell'indicatore della situazione
economica equivalente. Resta
ferma la detrazione
prevista
dall'articolo 15, comma 1, lettera i-decies), del testo
unico delle
imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sulla spesa rimasta a
carico del
beneficiario del buono.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e del
Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del
presente decreto, sono definite le modalita' di
presentazione delle
domande per il rilascio del buono di cui al comma 1, le
modalita' di
emissione dello stesso, anche ai fini del
rispetto del limite di
spesa, nonche' di rendicontazione da parte delle aziende di
trasporto
dei buoni utilizzati, nel periodo di cui al medesimo comma
1, ai fini
dell'acquisito degli abbonamenti. Una quota delle risorse
del fondo
di cui al comma 1, pari a 1 milione di
euro, e' destinata alla
progettazione e alla realizzazione della piattaforma
informatica per
l'erogazione del beneficio di cui al
medesimo comma 1. Per le
finalita' di cui al secondo periodo, il Ministero del lavoro
e delle
politiche sociali puo' avvalersi, mediante stipulazione
di apposite
convenzioni, delle societa' SOGEI - Societa' generale
d'informatica
Spa e CONSAP - Concessionaria servizi
assicurativi pubblici Spa.
Eventuali economie derivanti dall'utilizzo delle risorse
previste per
la realizzazione della piattaforma di cui al
secondo periodo sono
utilizzate per l'erogazione del beneficio di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 79 milioni di
euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
Art. 36
Servizi di trasporto pubblico locale
1. Al fine di consentire l'erogazione dei
servizi aggiuntivi
programmati relativamente al periodo compreso tra il 1°
aprile 2022 e
il 30 giugno 2022, anche in ragione della necessita' di
assicurare il
regolare svolgimento delle attivita' didattiche e in
coerenza con gli
esiti dei tavoli prefettizi di cui al decreto
del Presidente del
Consiglio dei ministri adottato ai
sensi dell'articolo 2 del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito,
con modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, la dotazione
del fondo di cui
all'articolo 1, comma 816, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, e'
incrementata di ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2022
che ne
costituisce il limite di spesa. Tali risorse sono
ripartite tra le
regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano, nonche' le
aziende esercenti i servizi di trasporto
pubblico regionale che
residuano in capo alla competenza statale, con decreto
del Ministro
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di
concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in
sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28
agosto 1997, n. 281 sulla base dei
fabbisogni comunicati dagli
stessi. Ai fini dell'erogazione dei contributi di
cui al presente
comma, gli enti di cui al secondo periodo rendicontano
al Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili
e al Ministero
dell'economia e delle finanze, entro il 15 settembre 2022, i
servizi
aggiuntivi eserciti nel periodo 1 aprile 2022-30
giugno 2022 ed i
relativi oneri e dichiarano che, sulla base delle
apposite evidenze
fornite dai gestori dei servizi di trasporto
pubblico locale, gli
stessi servizi aggiuntivi sono stati effettivamente
utilizzati dagli
utenti. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 50
milioni di
euro si provvede ai sensi dell'articolo 58.
2. Eventuali risorse residue, derivanti dal riparto di cui al comma
1 del presente articolo sono utilizzate per la
copertura di oneri
sostenuti dalle regioni e province autonome per i servizi
aggiuntivi
eserciti nel primo trimestre 2022 fermo restando
che l'erogazione
avviene con le modalita' di cui al terzo periodo del comma
1.
Art. 37
Misure in materia di locazione
1. Al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle
abitazioni
in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre
1998, n.
431, e' assegnata una dotazione di 100 milioni di euro per
il 2022.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo
58.
Art. 38
Disposizioni in materia di servizi di cittadinanza
digitale
1. Al fine di attuare il progetto «Polis» - Case dei
servizi di
cittadinanza digitale di cui articolo 1, comma 2, lettera
f), numero
1, del decreto-legge 6 maggio
2021, n. 59, convertito,
con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, il
Ministero dello
sviluppo economico, in qualita' di amministrazione titolare,
sentito
il Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri e d'intesa
con il Dipartimento per la
trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio
dei ministri
limitatamente alle modalita' di erogazione
dei servizi digitali,
stipula con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo
1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, convenzioni a
titolo gratuito per rendere accessibili i servizi di
competenza delle
predette amministrazioni per il tramite di uno «sportello
unico» di
prossimita' nel territorio dei comuni con
popolazione inferiore a
quindicimila abitanti, affidando, anche
in deroga all'articolo
7-vicies ter, comma 2-bis, terzo
periodo, del decreto-legge 31
gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31
marzo 2005, n. 43, l'erogazione dei suddetti
servizi al soggetto
attuatore di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto
legislativo 22
luglio 1999, n. 261, che
utilizza, a tal fine, la
propria
infrastruttura tecnologica e territoriale.
2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo,
ai
soli fini dell'esecuzione delle
convenzioni e sulla base delle
attribuzioni, qualifiche e procedure in esse definite,
al personale
preposto e' attribuita la qualifica
di incaricato di pubblico
servizio. Lo stesso personale puo'
procedere all'identificazione
degli interessati, all'acquisizione dei
relativi dati ed e'
autorizzato all'acquisizione dei dati
biometrici e della firma
grafometrica, con l'osservanza delle
disposizioni di legge o di
regolamento in vigore. Nell'ambito delle singole
convenzioni sono
disciplinate le modalita' di accesso alle banche
dati in possesso
delle pubbliche amministrazioni necessarie
all'espletamento delle
attivita' richieste, fatta eccezione per le banche dati in
uso alle
Forze di polizia. Al trattamento dei dati correlati
alle attivita'
svolte ai sensi del presente articolo, si applica
l'articolo 2-ter,
comma 1-bis, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Art. 39
Disposizioni in materia di sport
1. Le risorse di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge 22 marzo
2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 maggio
2021, n. 69, e le risorse di cui
all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, gia' nella
disponibilita' del
bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
ministri, sono
portate ad incremento, nell'ambito del
predetto bilancio, delle
risorse provenienti dal Fondo unico a sostegno del
potenziamento del
movimento sportivo italiano, di cui all'articolo 1, comma
369, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Capo II
Misure in favore degli enti territoriali
Art. 40
Misure straordinarie in favore delle regioni e degli enti locali
1. Per l'anno 2022 il livello del
finanziamento corrente del
Servizio sanitario a cui concorre lo Stato e'
incrementato di 200
milioni di euro allo scopo di contribuire ai maggiori costi
per gli
Enti del Servizio sanitario nazionale determinati
dall'aumento dei
prezzi delle fonti energetiche.
2. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1 accedono tutte
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
in deroga
alle disposizioni legislative che
stabiliscono per le autonomie
speciali il concorso regionale e
provinciale al finanziamento
sanitario corrente.
3. Il contributo straordinario di cui all'articolo 27, comma 2, del
decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito,
con modificazioni,
dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e' incrementato per
l'anno 2022 di
170 milioni di euro, da destinare per 150 milioni di euro
in favore
dei comuni e per 20 milioni
di euro in favore delle citta'
metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo
tra gli
enti interessati si provvede con decreto del Ministro
dell'interno,
di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e il
Ministro per gli affari regionali e le autonomie,
previa intesa in
sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, da adottare
entro il 30 giugno 2022, in relazione alla
spesa per utenze di
energia elettrica e gas.
4. In via eccezionale e limitatamente
all'anno 2022, in
considerazione degli effetti economici
della crisi ucraina e
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti
locali possono
approvare il bilancio di previsione con l'applicazione
della quota
libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del
rendiconto 2021.
5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 370 milioni
di
euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
Art. 41
Contributo province e citta' metropolitane per
flessione IPT e RC
Auto
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno e' iscritto
un fondo pari a 80 milioni di euro annui per ciascuno degli
anni dal
2022 al 2024 destinato alle province e
alle citta' metropolitane
delle regioni a statuto ordinario, della Regione
Siciliana e della
Sardegna che hanno subito una riduzione percentuale nel 2021
rispetto
al 2019 del gettito dell'Imposta provinciale di trascrizione
(IPT) o
RC Auto superiore, rispettivamente, al 16 per cento (IPT) e
al 10 per
cento (RC Auto), come risultante
dai dati a disposizione del
Dipartimento delle Finanze del
Ministero dell'economia e delle
finanze alla data del 30 aprile 2022. Il predetto fondo e'
ripartito
con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il
Ministero
dell'economia e delle finanze,
d'intesa con la
Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare
entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sulla base
della popolazione residente al 1° gennaio 2021.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 80 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2022-2024, si provvede ai sensi
dell'articolo 58.
Art. 42
Sostegno obiettivi PNRR grandi citta'
1. Nello stato di previsione del
Ministero dell'interno e'
istituito un fondo con una dotazione di 325
milioni di euro per
l'anno 2023, di 220 milioni di euro per l'anno 2024, di 70
milioni di
euro per l'anno 2025 e 50
milioni di euro per l'anno
2026,
finalizzato a rafforzare gli interventi
del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR) da parte dei
comuni con popolazione
superiore a seicentomila abitanti. Gli importi
spettanti a ciascun
comune, a valere sui contributi di cui al primo periodo,
calcolati in
proporzione alla popolazione residente al
1° gennaio 2021, sono
indicati nell'allegato 2 al presente decreto.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, di
concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro
per gli
affari regionali e le autonomie, da adottare
entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
d'intesa con i
comuni destinatari del finanziamento, e'
individuato per ciascun
comune il Piano degli interventi e sono adottate le
relative schede
progettuali degli interventi, identificati
dal Codice Unico di
Progetto (CUP), contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi
e finali
determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e
coerenti con
gli impegni assunti nel PNRR con la Commissione europea.
3. I decreti di cui al comma 2 disciplinano, altresi', le modalita'
di erogazione delle risorse, le modalita' di monitoraggio,
attraverso
il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 229,
nonche' di eventuale revoca delle
risorse, in caso di mancato
utilizzo secondo il cronoprogramma definito, per ciascun
intervento,
dalle schede progettuali che costituiscono parte integrante
del Piano
degli interventi.
4. Agli interventi ricompresi nel Piano di cui al
comma 2 si
applicano, in quanto compatibili, le procedure di
semplificazione e
accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilita'
dello stato
di avanzamento stabilite per il PNRR.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 325
milioni
di euro per l'anno 2023, 220 milioni di euro per
l'anno 2024, 70
milioni per l'anno 2025, 50 milioni di euro
per l'anno 2026, si
provvede ai sensi dell'articolo 58.
Art. 43
Misure per il riequilibrio
finanziario di province,
citta'
metropolitane e comuni capoluogo di
provincia e di citta'
metropolitane nonche' per il funzionamento
della Commissione
tecnica per i fabbisogni standard
1. Al fine di favorire il riequilibrio finanziario delle province e
delle citta' metropolitane che sono in procedura di
riequilibrio ai
sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18
agosto 2000,
n. 267 o che si trovano in stato di dissesto
finanziario ai sensi
dell'articolo 244 del medesimo decreto legislativo n. 267
del 2000,
e' istituito, presso il Ministero dell'interno,
un fondo con una
dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2022 e di
15 milioni di
euro per l'anno 2023. Il fondo di cui al primo periodo
e' ripartito
entro il 30 giugno 2022 con decreto del Ministero
dell'interno, di
concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, previa
intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, in
proporzione al disavanzo di amministrazione
risultante dall'ultimo
rendiconto definitivamente approvato inviato alla
banca dati delle
amministrazioni pubbliche, di seguito
denominata «BDAP», di cui
all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
entro il 31
maggio 2022, al netto del contributo ricevuto ai sensi
dell'articolo
52 del decreto-legge 25 maggio
2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. La
nettizzazione
del contributo non e' effettuata per il disavanzo di
amministrazione
al 31 dicembre 2021. Il contributo complessivamente
riconosciuto a
ciascun ente in attuazione del presente comma
e' prioritariamente
destinato alla riduzione, anche
anticipata, del disavanzo di
amministrazione. Ai relativi oneri si provvede ai sensi
dell'articolo
58.
2. Al fine di favorire il riequilibrio finanziario, i Sindaci
dei
comuni capoluogo di provincia che hanno registrato un
disavanzo di
amministrazione pro-capite superiore a 500
euro, sulla base del
disavanzo risultante dal rendiconto 2020 definitivamente
approvato e
trasmesso alla BDAP al 30 aprile
2022, ridotto dei contributi
indicati all'articolo 1, comma 568, della legge 30 dicembre
2021, n.
234, eventualmente ricevuti a titolo di ripiano del
disavanzo, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto,
possono sottoscrivere un accordo per il ripiano del
disavanzo con il
Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato, su
proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze, in
cui il comune si
impegna, per il periodo nel quale
e' previsto il ripiano del
disavanzo, a porre in essere parte
o tutte le misure di cui
all'articolo 1, comma 572, della legge n. 234 del 2021.
3. La sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 2 e' subordinata
alla verifica delle misure di cui al medesimo comma 2,
proposte dai
comuni interessati entro trenta giorni dalla
data di entrata in
vigore del presente decreto, da parte di un tavolo tecnico
istituito,
senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, presso il
Ministero dell'interno. Il tavolo di
cui al primo periodo e'
istituito con decreto del Ministro dell'interno ed
e' composto da
rappresentanti del Ministero
dell'interno, del
Ministero
dell'economia e delle
finanze e dell'Agenzia
delle
entrate-Riscossione. Il tavolo, considerata l'entita'
del disavanzo
da ripianare individua anche l'eventuale variazione,
quantitativa e
qualitativa, delle misure proposte
dal comune interessato per
l'equilibrio strutturale del bilancio. Ai
componenti del Tavolo
tecnico non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza,
rimborsi
spese ed altri emolumenti comunque denominati.
4. Le maggiori entrate derivanti o correlate alle misure di cui al
comma 2 devono essere destinate,
prioritariamente e fino
a
concorrenza della quota annuale del
disavanzo da ripianare, al
ripiano del disavanzo stesso.
5. Per il periodo di due anni dalla sottoscrizione dell'accordo di
cui al comma 2 sono sospese le misure di cui all'articolo 6,
comma 2,
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149,
limitatamente alla
dichiarazione di dissesto. La sospensione di cui
al primo periodo
decade nel caso di mancata deliberazione entro i
termini stabiliti
nell'accordo delle misure concordate.
6. Ai fini della verifica e del monitoraggio dell'accordo di cui al
comma 2 si applicano i commi 577 e 578 dell'articolo 1 della
legge n.
234 del 2021.
7. Ai comuni che sottoscrivono l'accordo di cui al
comma 2 si
applicano le disposizioni previste
dall'articolo 6 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 149.
8. La procedura di cui ai commi 2, 3 e 6 puo' essere attivata anche
da parte dei comuni sede di citta' metropolitana, diversi
da quelli
di cui al comma 567 dell'articolo 1 della legge n. 234
del 2021, e
dai comuni capoluoghi di provincia diversi da quelli di cui
al comma
2 del presente articolo, con un debito pro capite superiore
ad euro
1.000 sulla base del rendiconto
dell'anno 2020 definitivamente
approvato e trasmesso alla BDAP al 30 aprile
2022, che intendano
avviare un percorso di riequilibrio strutturale.
9. Ai fini della realizzazione delle
attivita' connesse alla
«Riforma 1.14 - Riforma del quadro fiscale subnazionale»
prevista nel
PNRR, correlata al raggiungimento della milestone nell'anno
2026 per
l'attuazione del federalismo fiscale per le regioni
(M1C1-119) e per
le province e le citta' metropolitane (M1C1-120) e in
relazione alle
nuove attivita' assegnate alla Commissione tecnica per
i fabbisogni
standard dall'articolo 1, comma 592, della legge n. 234 del
2021, in
deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 30,
della legge 28
dicembre 2015, n. 208, al Presidente della medesima
Commissione e'
riconosciuto, per gli anni dal 2022 al 2026, il rimborso
delle spese
sostenute, previste dalla normativa vigente in materia di
trattamento
di missione, nel limite massimo di euro 7.500 per l'anno
2022 e di
euro 10.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.
10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9, pari ad euro
7.500 per l'anno 2022 e ad euro 10.000 per ciascuno
degli anni dal
2023 al 2026, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini
del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma
«Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno
2022, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero.
11. All'articolo 3, comma 5-quinquies, del
decreto-legge 30
dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25
febbraio 2022, n. 15, sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi:
«Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del
bilancio di
previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile
dell'anno
di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti
di cui al
primo periodo coincide con quello per la deliberazione
del bilancio
di previsione. In caso di
approvazione o di
modifica dei
provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa
corrispettiva in data
successiva all'approvazione del proprio bilancio di
previsione, il
comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche
in occasione
della prima variazione utile.».
Capo III
Disposizioni in relazione alla crisi ucraina
Art. 44
Ulteriori misure di assistenza a favore delle persone
richiedenti la
protezione temporanea di cui al decreto del Presidente del
Consiglio
dei ministri del 28 marzo 2022
1. Nell'ambito delle misure assistenziali previste dall'articolo 4,
comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 aprile 2003,
n. 85, in
favore delle persone richiedenti
protezione temporanea di cui
all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri
28 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica
italiana n. 89 del 15 aprile 2022, il Dipartimento
della protezione
civile della Presidenza del Consiglio
dei ministri, nei limiti
temporali definiti dalla deliberazione del Consiglio dei
ministri 28
febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica
italiana n. 58 del 10 marzo 2022, e nel limite delle risorse
previste
dal comma 5 del presente articolo, e' autorizzato a:
a) incrementare le disponibilita'
delle ulteriori forme di
accoglienza diffusa di cui all'articolo 31, comma 1, lettera
a), del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, per un
massimo di ulteriori
15.000 unita';
b) incrementare i destinatari delle forme di sostentamento di
cui
all'articolo 31, comma 1, lettera b), del
decreto-legge n. 21 del
2022, per un massimo di ulteriori 20.000 unita';
c) integrare, nel limite di euro 27.000.000 per l'anno
2022, il
contributo forfetario di cui all'articolo 31, comma 1,
lettera c),
del decreto-legge n. 21 del 2022, per l'accesso alle
prestazioni del
Servizio sanitario nazionale da riconoscere alle regioni
e province
autonome di Trento e di Bolzano, per un massimo di
ulteriori 20.000
unita'.
2. Il Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del
Consiglio dei ministri e' autorizzato a
disporre, con ordinanze
adottate ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del
decreto-legge n. 21
del 2022, l'estensione dell'applicazione
delle misure di cui
all'articolo 31, comma 1, lettere a) e b), del medesimo
decreto-legge
n. 21 del 2022, come integrate dal comma 1 del presente
articolo, e
la rimodulazione tra le stesse, anche oltre le unita'
ivi indicate
sulla base delle effettive esigenze e delle
risorse impiegate al
raggiungimento delle predette unita',
nell'ambito delle risorse
finanziarie disponibili ai sensi dell'articolo
31, comma 4, del
citato decreto-legge n. 21 del 2022 e del
comma 1 del presente
articolo, fermi restando i termini temporali di
applicazione delle
misure medesime.
3. Per far fronte alle eccezionali esigenze di
accoglienza in
conseguenza del conflitto bellico in atto in Ucraina, le
risorse di
cui all'articolo 5-quater, comma 1, del
decreto-legge 25 febbraio
2022, n. 14, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 aprile
2022, n. 28, sono incrementate di euro 112.749.000 per
l'anno 2022.
4. Allo scopo di rafforzare, in via
temporanea, l'offerta di
servizi sociali da parte dei comuni ospitanti un
significativo numero
di persone richiedenti il permesso di protezione temporanea
di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo
2022, da
definire sia in termini percentuali che assoluti
in considerazione
dell'impatto sulla gestione dei servizi
sociali, il Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei ministri
e' autorizzato ad assegnare, nel limite di euro 40.000.000
per l'anno
2022, un contributo forfetario una tantum in
favore dei predetti
comuni, anche per il tramite dei Commissari
delegati nominati con
ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 872
del 4 marzo 2022 e delle province autonome di Trento
e di Bolzano
interessati. Alla definizione dei criteri e modalita' di
riparto del
contributo di cui al primo periodo si
provvede con ordinanze di
protezione civile adottate in attuazione
della deliberazione del
Consiglio dei ministri 28 febbraio 2022.
5. Per l'attuazione delle misure di cui ai commi 1 e 4, nel limite
complessivo di euro 188.950.000 per l'anno 2022, si provvede
a valere
sulle risorse del Fondo per le
emergenze nazionali, di cui
all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1, che
sono conseguentemente incrementate per l'anno 2022.
6. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 5, pari a 301.699.000
euro
per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
Art. 45
Misure per
l'attivita' di emergenza all'estero
1. All'articolo 29 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il
comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Ai sensi dell'articolo 8, comma
1, lettera l), per la
partecipazione del Servizio nazionale al "Pool europeo di
protezione
civile", istituto, nell'ambito del meccanismo unionale di
protezione
civile, dall'articolo 11 della
decisione n. 1313/2013/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio
del 17 dicembre 2013, e'
autorizzato, nel rispetto del comma 1 e nel
limite delle risorse
disponibili nel Fondo per le emergenze nazionali di cui
all'articolo
44, allo scopo finalizzate con i provvedimenti di
cui al medesimo
comma 1, l'impiego di moduli,
mezzi, attrezzature ed esperti
qualificati, specificamente formati e registrati nel
Sistema comune
di comunicazione e informazione in caso di
emergenza (CECIS), su
richiesta del Ministero degli affari esteri
e della cooperazione
internazionale nel caso di interventi in Paesi terzi.»;
2. Nell'ambito del meccanismo unionale di protezione
civile, e'
autorizzata la partecipazione del
Servizio nazionale a rescEU,
istituito dall'articolo 12 della
decisione n. 1313/2013/UE. In
relazione a ciascun intervento in Paesi
terzi la sussistenza di
motivi di rifiuto all'impiego e' verificata dal Dipartimento
per la
protezione civile della Presidenza
del Consiglio dei ministri,
d'intesa con il Ministero degli affari esteri e
della cooperazione
internazionale. Al fine di consentire
l'anticipazione delle spese
connesse all'impiego delle risorse rescEU, e' istituito
nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per il
successivo trasferimento al bilancio della Presidenza
del Consiglio
dei Ministri il Fondo per la
partecipazione a RescEU, con uno
stanziamento di 3.000.000 di euro per l'anno 2022. Al Fondo
di cui al
precedente periodo confluiscono le
risorse rimborsate dalla
Commissione europea per gli interventi di cui
al presente comma,
secondo le procedure di cui alla legge 5 aprile 1987, n.
183.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 3 milioni di euro
per
l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
Art. 46
Valutazione degli
apprendimenti e lo svolgimento
degli
esami di Stato degli studenti ucraini
1. In relazione all'evolversi della situazione relativa alla crisi
ucraina, per l'anno scolastico 2021-2022, con una o
piu' ordinanze
del Ministro dell'istruzione, possono
essere adottate specifiche
misure per la valutazione degli apprendimenti e per
lo svolgimento
degli esami di Stato conclusivi del primo e del
secondo ciclo di
istruzione dei profughi ucraini accolti nelle istituzioni
scolastiche
del sistema nazionale di istruzione.
2. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 47
Misure di sostegno in relazione
alla crisi ucraina
1. In attuazione della raccomandazione n.
2022/C166/01 del
Consiglio dell'Unione europea, del 19 aprile
2022, «relativa alla
conversione delle banconote in hryvnia
nella valuta degli Stati
membri ospitanti a
beneficio degli sfollati
provenienti
dall'Ucraina», gli sfollati provenienti
dall'Ucraina, individuati
sulla base delle condizioni stabilite dal comma 2, hanno
facolta' di
ottenere il cambio delle banconote denominate in hryvnia, di
seguito
«banconote ucraine», con banconote
denominate in euro, alle
condizioni stabilite dal comma 4, dalle filiali delle
banche aventi
sede e succursali in Italia, di seguito «banche
italiane», elencate
al comma 3 e dalle filiali territoriali della Banca
d'Italia.
2. Sono ammessi al cambio delle banconote ucraine
gli sfollati
appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1
del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2022,
pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
89 del 15 aprile
2022, in possesso di un
permesso di soggiorno per protezione
temporanea rilasciato dal questore del luogo in cui
la persona e'
domiciliata, ai sensi dell'articolo 2 del medesimo decreto.
In caso
di minori sfollati non accompagnati la richiesta
di cambio delle
banconote ucraine puo' essere presentata per il
tramite del tutore
legale nominato dal Tribunale per i minorenni ai sensi della
legge 7
aprile 2017, n. 47. La conversione delle
banconote ucraine puo'
essere altresi' richiesta dalle
persone che hanno ottenuto il
riconoscimento della protezione internazionale ai sensi
del decreto
legislativo n. 28 gennaio 2008, n. 25 e dell'articolo
3 del citato
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo
2022.
3. Le banche che intendono partecipare allo schema
nazionale di
cambio, di seguito «banche aderenti», comunicano alla Banca
d'Italia
le filiali in cui e' possibile
effettuare il cambio. La Banca
d'Italia pubblica sul proprio sito internet e
mantiene aggiornato
l'elenco delle banche aderenti, gli indirizzi
delle loro filiali
abilitate e gli indirizzi delle filiali
territoriali della Banca
d'Italia.
4. Il cambio e' soggetto alle seguenti condizioni:
a) le banche aderenti procedono all'operazione di
cambio previa
esibizione da parte dell'avente diritto del permesso di
soggiorno per
protezione temporanea di cui
al comma 2.
L'identificazione
dell'avente diritto assolve gli obblighi di adeguata
verifica della
clientela di cui al Titolo II del decreto
legislativo 21 novembre
2007, n. 231;
b) il limite massimo di cambio e' di 10.000 hryvnia per
ciascun
avente diritto. Il cambio puo' essere
effettuato anche in piu'
operazioni purche' entro il predetto limite. Il taglio
minimo delle
banconote ucraine accettabili per il cambio e' 100 hryvnia;
c) non e' consentita l'applicazione di commissioni di
cambio e
non e' necessaria l'apertura di un conto;
d) il tasso di cambio hryvnia/euro da applicare agli acquisti
di
valuta ucraina, definito dalla Banca
Nazionale di Ucraina, e'
comunicato dalla Banca d'Italia con avviso sul proprio sito
internet.
Eventuali variazioni, da rilevarsi solo con
frequenza settimanale,
sono comunicate con le medesime modalita' il venerdi' entro
le ore 15
CEST e hanno validita' per le operazioni
di cambio effettuate a
partire dal lunedi' della settimana successiva;
e) le banche aderenti procedono al controllo di
autenticita' ed
idoneita' delle banconote ucraine oggetto del cambio.
5. Al fine di assicurare il rispetto del limite massimo di cui
al
comma 4, lettera b), le banche
aderenti si avvalgono della
piattaforma informatica EDAHEX messa a
disposizione dalla Banca
Centrale Europea per il controllo di tale limite e,
successivamente
all'esito positivo di tale
controllo, inseriscono sulla stessa
piattaforma i dati delle operazioni di cambio svolte,
contestualmente
alla loro effettuazione. Le modalita' di accesso a
tale piattaforma
sono portate a conoscenza delle banche aderenti dalla Banca
d'Italia.
In caso di indisponibilita' della piattaforma,
le banche aderenti
segnalano immediatamente il disservizio alla
Banca d'Italia e si
astengono dall'effettuare le operazioni di
cambio delle banconote
ucraine fino al ripristino della normale operativita'.
6. Le banche aderenti trasmettono alla Banca d'Italia, nei tempi e
modi da essa indicati, informazioni
sulle operazioni di cambio
effettuate.
7. Alle condizioni stabilite dalla Banca
d'Italia, le banche
aderenti consegnano alla Banca d'Italia le banconote ucraine
oggetto
delle operazioni di cambio, indicando la settimana o le
settimane cui
si riferiscono e il relativo tasso di
cambio. La Banca d'Italia
accredita l'importo in euro in
favore delle banche aderenti
utilizzando il medesimo tasso di cambio in vigore al
momento delle
operazioni.
8. La Banca d'Italia stipula con la Banca Nazionale di Ucraina
un
accordo che regola l'acquisto da parte
della Banca Nazionale di
Ucraina delle banconote ucraine acquisite dalla
Banca d'Italia in
attuazione dello schema nazionale di
cambio. L'accordo contiene,
quali elementi essenziali, le modalita' con cui e' fissato
il tasso
di cambio delle operazioni rientranti
nello schema nazionale di
cambio e l'ammontare massimo complessivo delle operazioni di
cambio.
Le modalita' per il rimpatrio delle banconote ucraine
sono definite
in un successivo accordo da concludere entro sessanta
giorni dalla
stipula dell'accordo di cui al presente comma.
9. La Banca d'Italia ha diritto al rimborso da parte dello
Stato
dei costi e delle eventuali perdite sostenuti per le
operazioni di
cui ai commi 4, 7 e 8. Essa da' conto al Ministero
dell'economia e
delle finanze, al termine dello schema nazionale di cambio o
comunque
ogni tre mesi, dei costi sostenuti indicati al
primo periodo. Il
Ministero dell'economia e delle finanze procede
all'approvazione del
conto entro trenta giorni e al
rimborso in favore della Banca
d'Italia entro trenta giorni dall'approvazione del conto.
10. E' prestata la garanzia dello Stato in favore
della Banca
d'Italia per il caso di inadempimento da parte della Banca
Nazionale
di Ucraina dell'obbligo di acquisto delle banconote di cui
al comma
8. La garanzia ha per oggetto l'importo in
euro delle banconote
ucraine acquisite dalle banche aderenti e
dalla Banca d'Italia,
determinato secondo le modalita' di cui ai
commi 4, 7 e 8. Il
Ministero dell'economia e delle finanze procede al
pagamento entro
trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte
della Banca
d'Italia. La garanzia e'
irrevocabile, a prima richiesta
ed
incondizionata. In seguito al pagamento il Ministero
dell'economia e
delle finanze subentra nei diritti della Banca d'Italia nei
confronti
della Banca Nazionale di Ucraina e, ove applicabile, nella
proprieta'
delle banconote rimaste in deposito presso la Banca
d'Italia.
11. Lo schema nazionale di cambio ha durata di sei mesi dalla data
di attivazione di cui al comma
12. In caso di raggiungimento
dell'ammontare massimo complessivo delle
operazioni di cambio
stabilito nell'accordo di cui al comma
8, prima della predetta
scadenza la Banca d'Italia comunica
alle banche aderenti la
cessazione dello schema. Alla scadenza dei sei
mesi il Ministero
dell'economia e delle finanze puo' disporre la proroga
dello schema
in caso di mancato raggiungimento dell'ammontare massimo
complessivo.
Il Ministero dell'economia e delle finanze puo' altresi'
disporre la
riapertura dello schema in caso di
raggiungimento dell'ammontare
massimo complessivo prima della scadenza, a condizione che
la Banca
d'Italia, su richiesta del medesimo Ministero, aggiorni
l'accordo con
la Banca Nazionale di Ucraina
riguardo all'ammontare massimo
complessivo.
12. Le operazioni di cambio delle banconote ucraine hanno
inizio
entro quindici giorni dalla data della stipula dell'accordo
di cui al
comma 8 tra la Banca d'Italia e la Banca Nazionale
di Ucraina. La
data di avvio delle operazioni e' comunicata
dalla Banca d'Italia
mediante pubblicazione sul proprio sito Internet.
13. Gli oneri a carico della finanza pubblica sono
quantificati,
per l'anno 2022, in euro 500.000 per il rimborso
dello Stato alla
Banca d'Italia dei costi sostenuti per le operazioni di cui
ai commi
4, 7 e 8 ed in euro 120.000.000 per
l'eventuale escussione della
garanzia dello Stato di cui al comma 10. E' istituito nello
stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,
un fondo a
copertura della garanzia concessa ai sensi del
comma 10 con una
dotazione di euro 120.000.000 per l'anno 2022. Per la
gestione del
fondo e' autorizzata l'apertura di
apposito conto corrente di
tesoreria centrale. Le risorse del Fondo non
piu' necessarie alle
finalita' di cui al comma 10 sono riversate all'entrata del
bilancio
dello Stato.
14. Per l'anno 2022 e' istituito nello stato di
previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una
dotazione di
200 milioni di euro destinato all'erogazione di uno o
piu' prestiti
finanziari a beneficio del
Governo dell'Ucraina di
importo
complessivo non superiore a 200 milioni di euro, quale
sostegno al
bilancio generale del predetto Stato. Le risorse del
predetto Fondo
sono impignorabili.
15. L'azione di sostegno al bilancio generale dello Stato ha
come
finalita' il supporto al funzionamento della pubblica
amministrazione
del Governo dell'Ucraina ed e' definita
nel rispetto di criteri
coerenti con il mantenimento della stabilita'
macroeconomica e dei
principi di trasparenza.
16. Il sostegno al bilancio generale dello Stato puo'
realizzarsi
anche in regime di cofinanziamento parallelo di
iniziative promosse
dalle istituzioni finanziarie multilaterali internazionali o
europee.
il Ministero dell'economia e delle finanze puo' affidare
l'erogazione
e gestione dei prestiti, nell'ambito delle disponibilita' di
cui al
Fondo previsto dal predetto comma 14, alla societa' Cassa
depositi e
prestiti S.p.A., secondo le
modalita' previste con
apposita
convenzione. Per la gestione degli interventi di
cui al presente
comma e' autorizzata l'apertura di un apposito conto
corrente presso
la Tesoreria centrale dello
Stato intestato al
Ministero
dell'economia e delle finanze e sul
quale la Cassa depositi e
prestiti S.p.A. e' autorizzata
ad effettuare operazioni
di
prelevamento e versamento di liquidita' secondo quanto
disposto dalla
suddetta convenzione. Il Ministero dell'economia e delle
finanze di
volta in volta autorizza la concessione dei prestiti.
17. Con uno o piu' accordi di finanziamento
stipulati tra il
Ministero dell'economia e delle finanze, anche per il
tramite della
Cassa depositi e prestiti S.p.A., secondo
le modalita' stabilite
nella convenzione di cui al comma 16, e il Governo
dell'Ucraina, sono
definiti:
a) i termini e le condizioni finanziarie dei prestiti in
coerenza
con gli standard applicabili all'Ucraina secondo la
classificazione
dei Paesi per livelli di reddito definita e aggiornata
dalla Banca
Mondiale;
b) le modalita' di erogazione, monitoraggio e reportistica;
c) le modalita' di restituzione dei
prestiti, nonche' degli
eventuali interessi.
18. I rimborsi, comprensivi di quota capitale e quota
interessi,
derivanti dalle operazioni di prestito
di cui al comma 14 ed
effettuati secondo le modalita' di cui al comma
17, sono versati
all'entrata del bilancio dello Stato.
19. La relazione al Parlamento di cui all'articolo 12,
comma 4,
della legge 11 agosto 2014, n. 125,
riporta elementi informativi
sullo stato di attuazione del presente articolo.
20. Per le attivita' oggetto della convenzione di cui al comma 16,
e' autorizzata nell'anno 2022 la spesa fino a un massimo di
50 mila
euro a copertura degli oneri e delle spese connessi alla
concessione
e erogazione dei prestiti del Fondo di cui al comma 14.
21. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 320.550.000
euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 58.
Art. 48
Contributo dei Fondi strutturali europei all'azione
di coesione a
favore dei rifugiati in Europa
1. In attuazione di quanto previsto dal
regolamento (UE) n.
2022/562 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6
aprile 2022,
le Autorita' di gestione di programmi operativi 2014-2020
dei fondi
strutturali europei e del Fondo europeo per gli aiuti agli
indigenti
di cui al regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento
europeo e del
Consiglio, dell'11 marzo 2014, possono richiedere
l'applicazione del
tasso di cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei
Fondi UE
per le spese dichiarate nelle domande
di pagamento nel periodo
contabile che decorre dal 1° luglio 2021 fino al 30 giugno
2022, ivi
comprese le spese emergenziali sostenute per far
fronte alle sfide
migratorie conseguenti alla crisi Ucraina.
2. Le risorse a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5
della legge 16 aprile 1987, n. 183, che si rendono
disponibili per
effetto dell'applicazione del tasso di
cofinanziamento di cui al
comma 1, sono riassegnate in favore delle
stesse amministrazioni
titolari, fino a concorrenza dei
rispettivi importi, per essere
destinate ad integrare la dotazione
finanziaria dei programmi
operativi complementari 2014-2020. Per i
programmi operativi che
hanno gia' presentato domande di pagamento nell'anno
contabile dal 1°
luglio 2021 al 30 giugno 2022 e che beneficiano del rimborso
fino al
100 per cento del contributo europeo, il Fondo di
rotazione di cui
alla legge n. 183 del 1987 provvede a compensare, anche a
valere sui
successivi rimborsi europei, eventuali quote di risorse gia'
erogate
a proprio carico.
Capo IV
Disposizioni in materia di spesa pubblica e altre misure
urgenti
Art. 49
Disposizioni in materia di spesa pubblica
1. L'articolo 16-bis, comma 7, del decreto-legge 21 ottobre
2021,
n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2021,
n. 215, si applica agli strumenti di
acquisto e di negoziazione
aventi ad oggetto desktop outsourcing, posta elettronica
certificata,
centrali telefoniche, servizi di digital
transformation, servizi
professionali di supporto alla digitalizzazione dei
servizi e dei
processi, nonche' soluzioni di cybersecurity,
il cui termine di
durata contrattuale non sia ancora spirato alla data
di entrata in
vigore del presente decreto. La facolta' di recesso ivi
prevista e'
da esercitarsi entro quindici giorni dalla data di entrata
in vigore
del presente decreto.
2. L'articolo 31-bis del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre
2020, n. 120,
e' sostituito dal seguente:
«Art. 31-bis (Proroga di accordi quadro
e convenzioni delle
centrali di committenza in ambito digitale)
- 1. In conseguenza
dell'ampia adesione delle pubbliche amministrazioni e
tenuto conto
dei tempi necessari all'indizione di nuove procedure
di gara, gli
accordi quadro, le convenzioni e
i contratti quadro di
cui
all'articolo 3, comma 1, lettere cccc) e
dddd), del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n.
50, aventi ad oggetto le
categorie merceologiche indicate
all'articolo 16-bis, comma 7, del decreto-legge 21 ottobre
2021, n.
146, che siano in corso alla
data del 28 febbraio 2022 sono
prorogati, con i medesimi soggetti aggiudicatari, fino al 31
dicembre
2022, al fine di non pregiudicare il
perseguimento, in tutto il
territorio nazionale, dell'obiettivo di transizione digitale
previsto
dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.».
3. Le disposizioni di cui all'articolo 31-bis del decreto-legge n.
76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 120 del
2020, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, si
applicano
anche agli accordi quadro, alle convenzioni e ai contratti
quadro di
cui all'articolo 3, comma 1, lettere cccc) e dddd),
del codice dei
contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n.
50, aventi ad oggetto le categorie merceologiche di cui
al comma 1
del presente articolo.
4. All'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Il
quarto periodo trova
applicazione anche agli accordi quadro stipulati da Consip
S.p.A. ai
sensi dell'articolo 4, commi 3-ter e 3-quater
del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135.».
5. All'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 6 novembre 2021,
n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre
2021, n.
233, il quarto, il quinto, il sesto
e il settimo periodo sono
sostituiti dai seguenti: «Il Comitato e'
composto dal Ragioniere
generale dello Stato, che assume le funzioni di Presidente,
o da un
suo delegato individuato in relazione alla materia trattata,
nonche'
da un rappresentante della Banca d'Italia,
da un rappresentante
dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e da un
rappresentante
della Corte dei conti, designati dalle
rispettive amministrazioni.
Possono essere chiamati a far parte del Comitato fino a
due esperti
di alto profilo tecnico-scientifico e di riconosciuta
competenza in
materia di finanza pubblica e
di valutazione delle politiche
pubbliche, individuati dal Presidente del Comitato
nell'ambito delle
istituzioni pubbliche, delle universita', degli enti e
istituti di
ricerca. Alle riunioni del Comitato
possono essere invitati
rappresentanti delle pubbliche amministrazioni ed esperti
esterni con
professionalita' inerenti alle materie trattate.
Con decreto del
Presidente sono disciplinati composizione
e funzionamento del
Comitato. La partecipazione alle riunioni
del Comitato non da'
diritto alla corresponsione di compensi,
indennita', gettoni di
presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti
comunque denominati.
Alle spese di funzionamento del Comitato
si provvede nell'ambito
delle risorse disponibili a legislazione vigente.».
6. Ai fini del rafforzamento delle
capacita' di analisi,
monitoraggio, valutazione e controllo del Ministero
dell'economia e
delle finanze relativamente alle
politiche di spesa pubblica,
connesse con la realizzazione del Piano
nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) e degli altri interventi
finanziati con risorse
europee e nazionali, il Dipartimento della Ragioneria
generale dello
Stato del Ministero dell'economia e delle
finanze puo' avvalersi,
mediante la stipula di apposite convenzioni, della
societa' Eutalia
s.r.l..
7. La societa' Eutalia s.r.l. provvede alle relative attivita'
di
supporto tecnico specialistico, anche mediante
il reclutamento di
personale con elevata
specializzazione nelle
materie
economico-finanziarie,
giuridiche,
statistico-matematiche,
ingegneristiche, sulla base delle esigenze specifiche
rappresentate
dall'Amministrazione, mediante contratti
di lavoro a tempo
determinato, ovvero con il ricorso a competenze di persone
fisiche o
giuridiche disponibili sul mercato, nel rispetto di quanto
stabilito
dal decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 e dal decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
8. Per le finalita' di cui ai commi 6 e 7 e' autorizzata la
spesa
di 1 milione di euro per l'anno 2022 e 2,5 milioni di
euro annui a
decorrere dall'anno 2023. Al relativo onere
si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2022-2024,
nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero
dell'economia e delle finanze per
l'anno 2022, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo
Ministero.
9. Per consentire lo
sviluppo dei servizi
finalizzati
all'erogazione delle prestazioni destinate a contenere
gli effetti
negativi dell'emergenza epidemiologica
COVID-19 sul reddito dei
lavoratori, il valore medio dell'importo delle spese
sostenute per
l'acquisto di beni e servizi dell'Istituto Nazionale della
Previdenza
Sociale, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma
591, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' incrementato
nel limite annuo
massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri
pari a 40
milioni di euro per l'anno
2022, in termini di fabbisogno
e
indebitamento, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
Art. 50
Recepimento degli articoli 1 e 3 della direttiva (UE)
2019/2177 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del
18 dicembre 2019 e
disposizioni in materia di aiuti di Stato
1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 sono
apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, la lettera a) e'
sostituita dalla
seguente:
«a) ABE: Autorita' europea di
vigilanza (Autorita' bancaria
europea) istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010
del Parlamento
europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010»;
b) all'articolo 2, comma 6-bis, dopo le parole «del
regolamento
(UE) 2016/679» sono inserite le seguenti «e
del regolamento (UE)
2018/1725»;
c) all'articolo 7, comma 4, le
parole «alle Autorita' di
vigilanza europee» sono sostituite dalle seguenti «all'ABE»;
d) all'articolo 14, comma 5, le
parole «alle Autorita' di
vigilanza europee» sono sostituite dalle seguenti «all'ABE».
2. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono
apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 6-undecies:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) "dispositivo di pubblicazione
autorizzato" o "APA": un
soggetto quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto
34), del
regolamento (UE) n. 600/2014 a cui si applica
la deroga prevista
dall'articolo 2, paragrafo 3, del medesimo regolamento e dai
relativi
atti delegati»;
2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) "meccanismo di segnalazione
autorizzato" o "ARM": un
soggetto quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto
36), del
regolamento (UE) n. 600/2014 a cui si applica
la deroga prevista
dall'articolo 2, paragrafo 3, del medesimo regolamento e dai
relativi
atti delegati»;
3) le lettere b), d), e) sono abrogate;
b) all'articolo 1, comma 6-duodecies, la lettera c) e'
abrogata;
c) all'articolo 4, comma 2-ter, primo periodo, le parole
«servizi
di comunicazione dati» sono sostituite dalle seguenti: «APA
o ARM»;
d) la rubrica del Titolo I-ter della Parte
III e' sostituita
dalla seguente «AUTORIZZAZIONE E VIGILANZA DI APA E ARM»;
e) all'articolo 79:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. La gestione di un APA
o di un ARM e' soggetta
ad
autorizzazione preventiva da parte della CONSOB,
in conformita' a
quanto previsto dal Titolo IV-bis del regolamento (UE) n.
600/2014 e
dai relativi atti delegati. La
CONSOB revoca l'autorizzazione
concessa ai sensi del presente comma quando ricorrono
i presupposti
di cui all'articolo 27-sexies del regolamento (UE) n.
600/2014.»;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. La CONSOB pubblica sul
proprio sito internet l'elenco
dei soggetti autorizzati ai sensi del comma 1.»;
3) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. La CONSOB vigila sui soggetti di
cui al comma 1 e sui
gestori delle sedi di negoziazione che forniscono i servizi
di un APA
o di un ARM per accertare che essi
rispettino le condizioni di
esercizio previste dal regolamento (UE) n. 600/2014 e
dai relativi
atti delegati. A tali fini la CONSOB esercita i poteri
previsti dagli
articoli 62-octies, 62-novies e 62-decies, comma 1, lettere
a), b) e
d).»;
4) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. La CONSOB
puo' disciplinare con regolamento la
procedura di autorizzazione e di revoca di cui al comma 1.»;
f) l'articolo 79-bis e' abrogato;
g) l'articolo 79-ter e' abrogato;
h) l'articolo 79-ter.1 e' abrogato;
i) all'articolo 166:
1) al comma 1, la lettera c-bis) e' sostituita
dalla seguente:
«c-bis) gestisce un APA o un ARM a
cui si applicherebbe la
deroga prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, del
regolamento (UE) n.
600/2014 e dai relativi atti delegati.»;
2) al comma 3 le parole «i servizi di
comunicazione dati» sono
sostituite dalle seguenti: «la gestione di un APA o di un
ARM a cui
si applicherebbe la deroga prevista dall'articolo 2,
paragrafo 3, del
regolamento (UE) n. 600/2014 e dai relativi atti delegati»;
l) all'articolo 188, il comma 1 e' sostituito dal
seguente:
«1. L'uso, nella
denominazione o in qualsivoglia
segno
distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle
parole: "Sim" o
"societa' di intermediazione mobiliare" o "impresa di
investimento";
"Sgr" o "societa' di gestione del risparmio"; "Sicav" o
"societa' di
investimento a capitale variabile";
"Sicaf" o "societa' di
investimento a capitale fisso"; "Eu-VECA" o "fondo
europeo per il
venture capital"; "Eu-SEF" o "fondo
europeo per l'imprenditoria
sociale"; "ELTIF" o "fondo di investimento europeo a lungo
termine";
"FCM" o "fondo comune monetario";
"APA" o "dispositivo di
pubblicazione autorizzato" a cui si applicherebbe la deroga
prevista
dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) n.
600/2014 e dai
relativi atti delegati; "ARM" o
"meccanismo di segnalazione
autorizzato" a cui si applicherebbe la deroga prevista
dall'articolo
2, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014 e dai
relativi atti
delegati; "mercato regolamentato";
"mercato di crescita per le
piccole e medie imprese"; ovvero di altre parole o
locuzioni, anche
in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla
legittimazione
allo svolgimento dei servizi o delle attivita' di
investimento o del
servizio di gestione collettiva del risparmio o della
gestione di un
APA o di un ARM o dell'attivita' di gestione di mercati
regolamentati
e' vietato a soggetti diversi, rispettivamente,
dalle imprese di
investimento, dalle societa' di gestione del risparmio,
dalle Sicav,
dalle Sicaf, dai soggetti abilitati a tenore dei regolamenti
(UE) n.
345/2013, relativo ai fondi europei per il venture capital
(EuVECA),
n. 346/2013, relativo ai fondi europei per
l'imprenditoria sociale
(EuSEF), n. 2015/760, relativo ai fondi di
investimento europei a
lungo termine, e n. 2017/1131, relativo ai fondi comuni
monetari, dai
soggetti di cui all'articolo 79, dai mercati
regolamentati e dai
sistemi registrati come un mercato di crescita per le
piccole e medie
imprese, ai sensi del presente decreto.
Chiunque contravviene al
divieto previsto dal presente articolo e' punito
con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro cinquemila
fino a euro cinque
milioni. Se la violazione e' commessa da una societa' o un
ente, e'
applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro trentamila
fino a euro cinque milioni, ovvero
fino al 10 per cento del
fatturato, quando tale importo e' superiore a euro cinque
milioni e
il fatturato e' determinabile ai sensi
dell'articolo 195, comma
1-bis.»;
m) all'articolo 190.3:
1) alla rubrica, le parole «e dei
servizi di comunicazioni
dati» sono soppresse;
2) la lettera f) e' abrogata;
n) alla rubrica dell'articolo 190-bis le parole
«comunicazioni
dati» sono sostituite dalle seguenti: «di APA e di ARM»;
o) all'articolo 194-quinquies, comma 1:
1) alla lettera a-ter) le parole «e 79-ter.1,»
sono soppresse;
2) alla lettera a-quater) dopo le
parole «e delle relative
disposizioni attuative» sono aggiunte, le seguenti: «e,
in caso di
APA o di ARM, degli articoli 27-octies,
paragrafi da 1 a 5, e
27-decies, paragrafi da 1 a 4, del medesimo regolamento».
3. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 54-bis del
regolamento (UE) n. 600/2014, del Parlamento europeo e del
Consiglio,
del 15 maggio 2014, come modificato dal regolamento
(UE) 2019/2175,
del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2018, la
CONSOB delibera sulle istanze di autorizzazione presentate
ai sensi
della Parte III, Titolo I-ter, del decreto legislativo
24 febbraio
1998, n. 58, nel testo previgente
alle modifiche apportate dal
presente articolo, pervenute prima del 1° ottobre 2021.
4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non
devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli
adempimenti
di cui al presente articolo con le risorse
umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
5. All'articolo 53 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77,
dopo il comma 1-ter e' aggiunto il seguente:
«1-quater. In ragione delle straordinarie condizioni
economiche
determinatesi a seguito della grave crisi internazionale in
atto in
Ucraina, la disposizione di cui al comma 1 si
applica agli aiuti
previsti da atti legislativi o amministrativi
adottati, a livello
nazionale, regionale o territoriale, ai sensi e nella
vigenza della
comunicazione della Commissione europea del 23 marzo 2022,
C (2022)
1890, recante "Quadro temporaneo di crisi per
misure di aiuto di
Stato a sostegno dell'economia a
seguito dell'aggressione della
Russia contro l'Ucraina", e successive modificazioni.».
Art. 51
Disposizioni in materia di
pubblica amministrazione
1. Gli incarichi di collaborazione
autorizzati ai sensi
dell'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020,
n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,
n. 126,
possono essere rinnovati fino al 31 dicembre 2022, entro il
limite di
spesa di euro 7.004.500 per l'anno 2022. Per la
durata e con la
scadenza di cui al primo
periodo, possono essere
altresi'
autorizzati, ai sensi del medesimo articolo 24, comma
1, ulteriori
incarichi, per un importo massimo
di 40.000 euro per singolo
incarico, entro il limite di spesa di 1.600.000 euro per
l'anno 2022.
2. La segreteria tecnica di cui all'articolo 29,
comma 4, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n.
108, puo' essere integrata di
ulteriori esperti di comprovata qualificazione professionale
ai sensi
dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n.
165, per la durata massima di trentasei mesi, per un importo
massimo
di 50.000 euro lordi annui per singolo incarico, entro il
limite di
spesa di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e
2024.
3. All'articolo 1-bis, comma 6, ultimo periodo, del decreto-legge 9
giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6
agosto 2021, n. 113, le parole «pari a 5 milioni di euro per
ciascuno
degli anni dal 2021 al 2026» sono sostituite dalle seguenti:
«pari 5
milioni di euro per l'anno 2021 e a 7,5 milioni per gli anni
dal 2022
al 2026».
4. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3, pari a 12.604.500 euro
per l'anno 2022, 4 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2023 e
2024 e 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025
e 2026, si
provvede, quanto a 8,6 milioni di euro per
l'anno 2022 mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2022-2024,
nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero
dell'economia e delle finanze per
l'anno 2022, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della
cultura e quanto a 4.004.500 euro per l'anno 2022, 4 milioni
di euro
per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e
2,5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede ai sensi
dell'articolo
58.
5. Al fine di assicurare la pronta operativita' e la funzionalita'
del Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del
Consiglio dei ministri, in deroga al
termine di durata biennale
previsto dall'articolo 35, comma 5-ter, del decreto
legislativo 30
marzo 2001, n. 165, la validita' delle
graduatorie del concorso
pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento di
13 unita' di
personale dirigenziale di seconda fascia da
inquadrare nel ruolo
speciale della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei
ministri, bandito con delibera della Commissione RIPAM
7 settembre
2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana
n. 77 del 28 settembre 2018, e' prorogata di due anni.
6. L'articolo 1, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo
30 gennaio 2006, n. 26, si interpreta nel senso che
ciascuna delle
sedi della Scuola superiore della magistratura puo'
comprendere piu'
uffici anche non ubicati nel medesimo immobile, entro i
limiti delle
disponibilita' finanziarie della Scuola.
7. All'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.
124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
2019, n.
157, dopo la lettera f-quinquies) e' aggiunta la seguente:
«f-sexies) il Consiglio superiore della magistratura, al fine
di
assicurare la sicurezza, la continuita' e lo
sviluppo del sistema
informatico del governo autonomo della magistratura
ordinaria.».
8. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 sono apportate
le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 25, comma 2, lettera b), dopo il
numero 1) e'
inserito il seguente:
«1-bis) al Comandante del
Comando operativo di vertice
interforze;»;
b) all'articolo 26, comma 1, lettera a), dopo le parole «Capi
di
stato maggiore di Forza armata» sono inserite le
seguenti: «, il
Comandante del Comando operativo di vertice interforze»;
c) all'articolo 28:
1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole «i
Capi di stato
maggiore di Forza armata» sono inserite le seguenti: «, il
Comandante
del Comando operativo di vertice interforze»;
2) al comma 2, dopo le parole «per i Capi di
stato maggiore di
Forza armata» sono inserite le seguenti: «, per
il Comandante del
Comando operativo di vertice interforze,»;
d) all'articolo 29:
1) al comma 1, le parole «, posto alle dirette
dipendenze del
Capo di stato maggiore della difesa,» sono
soppresse e le parole
«collegamento con i» sono sostituite dalle seguenti:
«coordinamento
dei»;
2) al comma 1-bis), dopo le parole «del
Comando operativo di
vertice interforze» sono inserite le seguenti: «dipende dal
Capo di
stato maggiore della difesa ed»;
e) all'articolo 88, comma 1, le parole «e di
unita' terrestri,
navali e aeree» sono sostituite
dalle seguenti: «e di unita'
terrestri, navali, aeree, cibernetiche e aero-spaziali» e
le parole
«preposte alla difesa del territorio
nazionale e delle vie di
comunicazione marittime e aeree» sono
sostituite dalle seguenti:
«preposte alla difesa del territorio
nazionale, delle vie di
comunicazione marittime e aeree, delle
infrastrutture spaziali e
dello spazio cibernetico in ambito militare»;
f) all'articolo 92, comma 4, le parole «legge 3 agosto
2007, n.
124» sono sostituite dalle seguenti: «legge 3 agosto
2007, n. 124,
nonche' quelli di cui all'articolo 5, comma 5, del
decreto-legge 14
giugno 2021, n. 82, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4
agosto 2021, n. 109»;
g) all'articolo 168:
1) al comma 1, dopo le parole «piu'
anziano in ruolo» sono
inserite le seguenti: «tra quelli che si trovano ad
almeno un anno
dal limite di eta' per la cessazione dal servizio
permanente»;
2) al comma 2, le parole «massima di un
anno, salvo che nel
frattempo non deve cessare dal servizio
permanente effettivo per
limiti di eta' o per altra causa;» sono sostituite
dalle seguenti:
«di un anno, senza possibilita' di proroga o rinnovo. Se, al
termine
del mandato di un anno, non e' presente in ruolo alcun
generale di
corpo d'armata che si trova ad almeno un anno dal limite di
eta' per
la cessazione dal servizio permanente, il Vice comandante
generale in
carica e' confermato nell'incarico sino a un massimo di
due anni e
comunque non oltre la data di cessazione dal servizio
permanente. Il
Vice comandante generale»;
3) al comma 3, le parole «piu' anziano» sono
sostituite dalle
seguenti: «di cui al comma 1» e dopo le parole «ordine di
anzianita'»
sono inserite le seguenti: «tra quelli che si trovano
ad almeno un
anno dal limite di eta' per la cessazione dal servizio
permanente»;
h) all'articolo 909, comma 2, dopo la lettera b) e'
inserita la
seguente:
«b-bis) il Comandante del
Comando operativo di vertice
interforze;»;
i) all'articolo 1094, comma 3, primo periodo, dopo le
parole «o
di Forza armata,» sono inserite le
seguenti: «il Comandante del
Comando operativo di vertice interforze,»;
l) all'articolo 1378, comma 1, dopo la lettera d) e' inserita
la
seguente:
«d-bis) al Comandante del
Comando operativo di vertice
interforze, nell'area di competenza, nei
confronti del personale
militare dipendente;».
9. In ragione dell'evento cibernetico che ha interessato i sistemi
informatici del Ministero della transizione
ecologica, i termini
ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali,
finali ed
esecutivi, relativi allo svolgimento dei procedimenti
amministrativi,
anche autorizzatori, di competenza del Ministero medesimo e
pendenti
alla data del 6 aprile 2022, ovvero
iniziati nei trenta giorni
successivi a tale data, sono
differiti di sessanta giorni. La
disposizione di cui al primo periodo non
si applica ai termini
relativi ai procedimenti per l'attuazione
dei traguardi e degli
obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza da
realizzarsi
entro il secondo trimestre 2022.
10. Ferme restando le competenze delle altre Autorita'
nazionali
gia' designate, l'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni e'
designata, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n.
833/2014
del Consiglio, del 31 luglio 2014, quale
autorita' competente a
svolgere la vigilanza sull'osservanza, da parte degli
operatori del
settore, del divieto di cui all'articolo
2-septies del medesimo
regolamento (UE) n. 833/2014, introdotto dall'articolo 1,
numero 1),
del regolamento (UE) 2022/350 del Consiglio, del 1° marzo
2022.
11. Agli oneri derivanti dal comma 8, lettere a), b), c), d),
h),
i), l), pari a euro 408.813 annui a decorrere dal 2022,
si provvede
mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale
2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva
e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022,
allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della
difesa.
Art. 52
Misure in materia di societa' pubbliche
1. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n.
31, dopo
il comma 2-ter e' inserito il seguente:
«2-quater. A decorrere dal 25 maggio 2022, la
Societa' diviene
altresi' soggetto attuatore degli interventi, non
ancora completati
alla data del 30 aprile 2022,
ricompresi nel piano di
cui
all'articolo 61, comma 4, del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2017, n. 96;
conseguentemente, la Societa' subentra nei rapporti
giuridici attivi
e passivi, ivi compresa la gestione della contabilita'
speciale n.
6081 intestata al commissario, sorti in
relazione alla gestione
commissariale di cui all'articolo
61, comma 1, del
medesimo
decreto-legge n. 50 del 2017,
che cessa pertanto di
avere
efficacia.».
2. L'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 66 del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e'
incrementata, per l'anno
2022, di 925 milioni di euro. Agli oneri
derivanti dal presente
comma, pari a 925 milioni di euro per
l'anno 2022, si provvede
mediante corrispondente versamento all'entrata
del bilancio dello
Stato delle somme iscritte in
conto residui, nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, ai sensi
dell'articolo 79, comma 7, secondo periodo,
del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27.
Art. 53
Contabilita'
speciale a favore del Commissario
straordinario per l'emergenza della peste suina
africana
1. Al fine di assicurare il tempestivo svolgimento dei compiti del
Commissario straordinario per l'attuazione e il
coordinamento delle
misure di contenimento e contrasto della diffusione della
peste suina
africana, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17
febbraio 2022,
n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
aprile 2022, n.
29, al comma 2-bis del medesimo articolo
2, l'ultimo periodo e'
sostituito dal seguente: «Per la realizzazione degli
interventi di
cui al presente comma e'
autorizzata l'apertura di
apposita
contabilita' speciale intestata al Commissario
straordinario nella
quale confluiscono le predette risorse allo scopo
destinate.».
Art. 54
Disposizioni urgenti per i trasporti in condizioni di
eccezionalita'
1. All'articolo 10, comma 10-bis, alinea, primo periodo, del codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285,
le parole «30 aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti:
«31 luglio
2022».
2. All'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021,
n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2021,
n. 215, le parole «30 aprile
2022», ovunque ricorrano, sono
sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2022».
Capo V
Disposizioni transitorie, finali e finanziarie
Art. 55
Disposizioni sul contributo straordinario contro il caro bollette
1. All'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n.
21, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le
parole «dei soggetti
rivenditori di energia elettrica» e' inserito il
seguente segno di
interpunzione: «,»;
b) al comma 2, le parole «periodo dal 1° ottobre 2021 al 31
marzo
2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al
31 marzo
2021» sono sostituite dalle seguenti: «periodo dal 1°
ottobre 2021 al
30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre
2020 al
30 aprile 2021» e le parole «nella misura del 10
per cento» sono
sostituite dalle seguenti: «nella misura del 25 per cento»;
c) al comma 5, primo periodo, le parole «30
giugno 2022» sono
sostituite dalle seguenti: «per un importo pari al 40
per cento, a
titolo di acconto, entro il 30 giugno 2022 e per la restante
parte, a
saldo, entro il 30 novembre 2022»;
d) al comma 8, primo periodo,
le parole «1° aprile» sono
sostituite dalle seguenti: «1° maggio»;
e) al comma 10, primo periodo, le
parole «1° aprile» sono
sostituite dalle seguenti: «1° maggio».
Art. 56
Disposizioni in materia di Fondo per lo sviluppo e la coesione
1. Le risorse del Fondo per lo
sviluppo e la coesione,
programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1,
comma 177, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono
incrementate in termini di
competenza di 1.500 milioni di euro per l'anno
2025. Ai relativi
oneri, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2025, si
provvede ai
sensi dell'articolo 58.
2. Le riduzioni del Fondo per lo
sviluppo e la coesione,
programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6,
della legge
27 dicembre 2013, n. 147, operati ai sensi
dell'articolo 58, sono
imputate in via prioritaria al valore degli interventi
definanziati
in applicazione dell'articolo 44, comma 7, lettera b) e
comma 7-bis,
del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 34, convertito,
con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come
introdotto dal
comma 3 del presente articolo. Con una o piu' delibere
da adottare
entro novanta giorni dalla scadenza del
termine per l'assunzione
delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, di cui
all'articolo 44,
commi 7, lettera b), e 7-bis del predetto
decreto-legge n. 34 del
2019, il Comitato interministeriale per la programmazione
economica e
lo sviluppo sostenibile (CIPESS) accerta il valore
degli interventi
definanziati e provvede all'imputazione
dell'eventuale fabbisogno
residuo a valere sulle risorse
disponibili della programmazione
2014-2020. Qualora la predetta programmazione non dovesse
presentare
la relativa disponibilita', con uno o piu'
decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, la
stessa e' corrispondentemente
incrementata e, ai
relativi oneri, si
provvede mediante
corrispondente riduzione delle risorse di
cui al Fondo per lo
sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui
all'articolo
1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Nelle
more della
procedura di definanziamento di cui al presente comma, le
risorse di
cui al Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione
2021-2027,
di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30
dicembre 2020, n.
178, sono rese indisponibili sino a
concorrenza delle riduzioni
operate sulle risorse del Fondo per lo
sviluppo e la coesione,
programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6,
della legge
27 dicembre 2013, n. 147, ai sensi dell'articolo 58,
ferma restando
la possibilita' di immediata assegnazione
programmatica alle aree
tematiche di cui all'articolo 178, lettera b) della legge n.
178 del
2020.
3. All'articolo 44 del decreto-legge 30
aprile 2019, n. 34
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno
2019, n. 58,
dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
«7-bis. Con delibera del CIPESS da adottare entro il 30
novembre
2022, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione
territoriale
d'intesa con il Ministro per l'economia e le finanze,
a seguito di
una ricognizione operata dal
Dipartimento per le politiche di
coesione e l'Agenzia per la coesione territoriale, anche
avvalendosi
dei sistemi informativi della Ragioneria generale dello
Stato, sono
individuati gli interventi infrastrutturali, privi al 30
giugno 2022
dell'obbligazione giuridicamente vincolante di cui al punto
2.3 della
delibera del CIPESS n. 26/2018 del 28 febbraio 2018,
aventi valore
finanziario complessivo superiore a 25 milioni di euro, in
relazione
ai quali il CIPESS individua gli obiettivi
iniziali, intermedi e
finali con i relativi termini temporali di conseguimento,
determinati
in relazione al cronoprogramma finanziario e procedurale. Il
mancato
rispetto di tali obiettivi nei
termini indicati o la mancata
alimentazione dei sistemi
di monitoraggio
determina il
definanziamento degli interventi. Il definanziamento non e'
disposto
ove siano comunque intervenute, entro il 30 giugno 2023,
obbligazioni
giuridicamente vincolanti. A tale specifico fine, si
intendono per
obbligazioni giuridicamente vincolanti,
quelle derivanti dalla
stipulazione del contratto ai sensi dell'articolo 32,
comma 8, del
decreto legislativo n. 50 del 2016 avente ad oggetto i
lavori, o la
progettazione definitiva unitamente all'esecuzione
dei lavori, ai
sensi dell'articolo 44, comma 5, del decreto-legge 31 maggio
2021, n.
77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2021, n.
108. Per gli interventi
infrastrutturali di valore complessivo
superiore a 200 milioni di euro, per
i quali il cronoprogramma
procedurale prevede il ricorso a piu' procedure di
affidamento dei
lavori, i termini previsti
per l'adozione di
obbligazioni
giuridicamente vincolanti si intendono rispettati al
momento della
stipulazione di contratti per un ammontare complessivo
superiore al
20 per cento del costo dell'intero intervento.
7-ter. Con la medesima delibera di cui
al comma 7-bis sono
altresi' individuati i cronoprogrammi
procedurali e finanziari
relativi agli interventi infrastrutturali ricompresi
nei contratti
istituzionali di sviluppo di cui
all'articolo 6 del decreto
legislativo 31 maggio 2011, n.
88, e a quelli sottoposti
a
commissariamento governativo, per i quali non si applica
il termine
di cui al comma 7, lettera b).
7-quater. Gli interventi diversi da quelli di cui ai commi
7-bis
e 7-ter che non generano obbligazioni giuridicamente
vincolanti entro
il termine di cui al comma 7, lettera b), sono
definanziati.».
4. All'articolo 14 del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
2021, n. 108,
dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
«2-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica
anche alla
gestione delle risorse del Fondo per lo
sviluppo e la coesione,
periodo di programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1,
comma 6,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147. A
tale scopo con apposita
delibera del CIPESS, da adottare entro il 31 luglio 2022, si
provvede
alla ricognizione complessiva degli interventi
del Fondo per lo
sviluppo e la coesione, periodo
di programmazione 2014- 2020,
rientranti nei progetti in essere del PNRR, ai quali non
si applica
il termine di cui ai commi 7, lettera b), e 7-bis
dell'articolo 44
del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 34, convertito,
con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
Nell'ambito di tali
interventi, sono individuati quelli per i quali trova
applicazione il
primo periodo.».
Art. 57
Disposizioni transitorie
1. Salvo quanto previsto dal comma 2, le disposizioni di cui
agli
articoli 6 e 7 si applicano ai procedimenti in corso
alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
2. La disposizione di cui all'articolo 6, comma 1,
lettera a),
numero 2), si applica ai procedimenti nei quali, alla
data del 31
luglio 2022, non sia intervenuta la deliberazione di cui
all'articolo
7, comma 1.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), si
applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello
sconto in
fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire
dal 1° maggio
2022.
Art. 58
Disposizioni finanziarie
1. A parziale reintegrazione delle riduzioni operate con l'articolo
42, comma 2, lettera a) del decreto-legge
1 marzo 2022, n. 17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022,
n. 34, gli
stanziamenti, di competenza e di
cassa, delle Missioni e dei
Programmi di cui all'allegato 3 al presente decreto sono
incrementati
per gli importi indicati nel medesimo allegato. Ai
relativi oneri,
pari a 3.741 milioni di euro per l'anno 2022, 1.730 milioni
di euro
per l'anno 2023, 1.530 milioni di euro per l'anno 2024, 1500
milioni
di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi del comma 4.
2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di 30
milioni di euro per
l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del
comma 4.
3. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico
derivanti
dagli effetti del ricorso all'indebitamento
di cui al comma 3,
lettera b), sono valutati in 22 milioni di euro per l'anno
2022, 126
milioni di euro per l'anno 2023, 233 milioni di euro per
l'anno 2024,
313 milioni di euro per l'anno 2025, 374 milioni di euro
per l'anno
2026, 399 milioni di euro per l'anno 2027, 423 milioni
di euro per
l'anno 2028, 450 milioni di euro per l'anno 2029, 478
milioni di euro
per l'anno 2030, 502 milioni di euro per l'anno 2031 e 522
milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2032, che aumentano, ai
fini della
compensazione degli effetti in termini di indebitamento
netto, in 39
milioni di euro per l'anno 2022, 163 milioni di euro per
l'anno 2023,
266 milioni di euro per l'anno 2024, 344 milioni di euro
per l'anno
2025, 403 milioni di euro per l'anno 2026, 427 milioni
di euro per
l'anno 2027, 454 milioni di euro per l'anno 2028, 479
milioni di euro
per l'anno 2029, 505 milioni di euro per l'anno 2030, 528
milioni di
euro per l'anno 2031 e 552 milioni
di euro annui a decorrere
dall'anno 2032. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del
comma 4.
4. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 14,
18, 19,
20,21, 24, 26, 28, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43,
44, 45,47,
49, 51, 56 e dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo,
determinati in
16.702.778.500 euro per l'anno 2022, 5.467,2
milioni di euro per
l'anno 2023, 3.986,8 milioni di euro per l'anno 2024,
5.132,3 milioni
di euro per l'anno 2025, 1.879,4 milioni di euro per l'anno
2026, 399
milioni di euro per l'anno 2027, 423 milioni di euro per
l'anno 2028,
450 milioni di euro per l'anno 2029, 478 milioni di euro
per l'anno
2030, 502 milioni di euro per l'anno 2031, 522 milioni
di euro per
l'anno 2032, 525,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 522
milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2034, che aumentano, ai
fini della
compensazione degli effetti in
termini di indebitamento netto,
5.504,2 milioni di euro per l'anno 2023, 4.019,8 milioni di
euro per
l'anno 2024, 5.163,3 milioni di euro per l'anno 2025,
1.908,4 milioni
di euro per l'anno 2026, 427 milioni di euro per
l'anno 2027, 454
milioni di euro per l'anno 2028, 479 milioni di euro per
l'anno 2029,
505 milioni di euro per l'anno 2030, 528 milioni di euro
per l'anno
2031, 552 milioni di euro per l'anno 2032, 555,1 milioni di
euro per
l'anno 2033 e 552 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2034,
si provvede:
a) quanto a 500 milioni di euro
per l'anno 2022, mediante
utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della
disposizione
di cui all'articolo 3, comma 5;
b) quanto a 242,6 milioni di euro per l'anno 2023, 5,4
milioni di
euro per l'anno 2026 e 3,1 milioni di euro per l'anno 2033,
mediante
corrispondente riduzione del Fondo per
interventi strutturali di
politica economica, di cui
all'articolo 10, comma
5, del
decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
c) quanto a 6.508 milioni di euro per
l'anno 2022, mediante
corrispondente utilizzo delle
maggiori entrate
derivanti
dall'articolo 55;
d) quanto a 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, 15,1 milioni
di
euro per l'anno 2023, 14,8 milioni di euro
per l'anno 2027, 5,1
milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2028 al 2031 e 4,3
milioni di euro per l'anno 2032, che
aumentano, in termini di
fabbisogno e indebitamento netto, a 7,971 milioni di euro
per l'anno
2022 e 17,198 milioni di euro per l'anno 2023, 0,198 milioni
di euro
per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 14,998 milioni di
euro per
l'anno 2027, 5,298 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2028
al 2031, 4,498 milioni di euro per l'anno 2032 e
0,198 milioni di
euro annui dall'anno 2033, mediante
corrispondente utilizzo delle
maggiori entrate derivanti dagli articoli 14 e 51; e)
quanto a 1,9
milioni di euro per l'anno 2023, mediante
corrispondente utilizzo
delle minori spese derivanti dall'articolo 14;
f) quanto a 1.000 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal
2022 al 2024 e 3.000 milioni di euro
per l'anno 2025, mediante
corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo
e la coesione,
programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6,
della legge
27 dicembre 2013, n. 147;
g) quanto a 1.500 milioni di euro per
l'anno 2026, mediante
corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo
e la coesione,
programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1,
comma 177, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178;
h) quanto a 60 milioni di euro
per l'anno 2022, mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione
degli effetti
finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui
all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;
i) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla
Camera
dei deputati e dal Senato della Repubblica il 20 aprile 2022
con le
risoluzioni di approvazione della relazione presentata al
Parlamento
ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n.
243.
5. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' sostituito
dall'allegato 4 annesso al presente decreto.
6. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal
presente decreto, il Ministro
dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e
delle finanze,
ove necessario, puo' disporre il
ricorso ad anticipazioni di
tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con
l'emissione di
ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
Art. 59
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a
quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la
conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e
di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 17 maggio 2022
MATTARELLA
Draghi, Presidente del Consiglio
dei ministri
Franco, Ministro dell'economia e
delle finanze
Cingolani, Ministro
della
transizione ecologica
Franceschini, Ministro
della
cultura
Giorgetti, Ministro dello sviluppo
economico
Giovannini, Ministro
delle
infrastrutture e della mobilita'
sostenibili
Orlando, Ministro del lavoro delle
politiche sociali
Gelmini, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie
Di Maio, Ministro degli affari
esteri e della
cooperazione
internazionale
Visto, il Guardasigilli: Cartabia
Allegato 1
(articolo 17, comma 1, lettera b)
"ALLEGATO TECNICO
MODALITA' E TERMINI
DI RILASCIO DELLE GARANZIE
DI CUI ALL'ARTICOLO 6, COMMA 14-BIS
SEZIONE A - DEFINIZIONI
SEZIONE B - CRITERI, MODALITA' E CONDIZIONI PER
IL RILASCIO DELLA
GARANZIA
SEZIONE C - OPERATIVITA' DELLA GARANZIA DELLO STATO
SEZIONE D - REMUNERAZIONE DELLA GARANZIA E COMMISSIONI
SPETTANTI A
SACE S.P.A.
SEZIONE E - GESTIONE, INDENNIZZI E RECUPERI
A. DEFINIZIONI
1. Ai fini del presente allegato tecnico si intendono per:
a) Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione:
il
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
b) Condizioni di mercato: le condizioni conformi
al principio
dell'operatore privato in una
economia di mercato, in
conformita' alla Comunicazione
della Commissione europea
(2008/C 155/02) del 20 giugno
2008 sull'applicazione degli
articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di
Stato concessi
sotto forma di garanzie;
c) Conto Corrente: il conto corrente
di tesoreria centrale
intestato a SACE S.p.A. di cui all'articolo 1,
comma 14, del
Decreto Liquidita';
d) Controparte: Impresa Beneficiaria ovvero una persona
giuridica
terza nel caso in cui il rimborso del
finanziamento sia da
questa coperto, integralmente o
parzialmente, in garanzia
autonoma e a prima richiesta;
e) Decreto Liquidita': il decreto-legge 8 aprile
2020, n. 23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5
giugno 2020, n.
40;
f) Finanziamenti: i finanziamenti, anche
subordinati, sotto
qualsiasi forma (ivi inclusi
la locazione finanziaria,
l'acquisto di crediti a
titolo oneroso, il rilascio di
fideiussioni, l'apertura di credito documentaria,
nonche' ogni
altra forma di concessione di crediti, garanzie
e impegni di
firma), come definiti dall'articolo 2 del decreto
del Ministro
dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n.
53, concessi in
favore di Imprese Beneficiarie,
ovvero concessi ad altro
soggetto abilitato all'esercizio del
credito in Italia per
effettuare i finanziamenti alle Imprese
Beneficiarie;
g) Fondo: il fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del
Decreto
Liquidita';
h) Garanzie: le garanzie sotto qualsiasi
forma, ivi incluse
controgaranzie, fideiussioni e
altri impegni di firma
rilasciati da SACE S.p.A. ai
sensi dell'articolo 6, comma
14-bis, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n.
326;
i) Gruppo di Controparti connesse: il "gruppo di clienti connessi"
secondo la definizione di cui all'articolo 4,
punto 39), del
regolamento (UE) n. 575/2013 del
Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2013;
l) Imprese Beneficiarie: le imprese aventi sede legale in Italia e
le imprese aventi sede legale
all'estero con una stabile
organizzazione in Italia, purche'
le stesse non risultino
classificate dal Soggetto Garantito o dal sistema
bancario tra
le esposizioni deteriorate, non
presentino un rapporto tra
«totale sconfinamenti per cassa» e «totale
accordato operativo
per cassa» superiore al 20 per cento
e non rientrino nella
categoria di Imprese in difficolta';
m) Impresa in difficolta': le imprese
che rientrano nella
definizione di "imprese in
difficolta'" ai sensi della
Comunicazione della Commissione europea (2014/C
249/01) recante
"Orientamenti sugli aiuti di Stato per
il salvataggio e la
ristrutturazione di imprese non finanziarie in
difficolta'";
n) Limiti di rischio: i limiti e
i criteri individuati in
relazione ai rischi che si
intende assumere nell'anno di
riferimento, come indicati alla Sezione B,
paragrafi 5 e 6;
o) Organo Deliberante: il Consiglio di amministrazione
di SACE
S.p.A. ovvero il diverso organo di
SACE S.p.A. che risulta
competente per la delibera di assunzione,
variazione, gestione
e indennizzo di ciascuna operazione
in base al sistema di
deleghe di volta in volta vigente;
p) Soggetti Garantiti: banche, istituzioni finanziarie nazionali e
internazionali e altri soggetti
abilitati all'esercizio del
credito in Italia, confidi, nonche' imprese
di assicurazione
nazionali e internazionali, autorizzate
all'esercizio in Italia
del ramo credito e cauzioni
ovvero, con riferimento alle
Garanzie su Titoli di debito, i
sottoscrittori di Titoli di
debito emessi dalle Imprese Beneficiarie;
q) Titoli di debito: prestiti
obbligazionari, cambiali
finanziarie, titoli di debito e altri
strumenti finanziari,
emessi dalle Imprese Beneficiarie.
2. Ai fini del rilascio delle Garanzie, il
titolare o il legale
rappresentante dell'Impresa Beneficiaria, nonche'
i soggetti
indicati all'articolo 85, commi 1, 2, 2-bis e 2-ter,
del Codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, dichiarano di
non trovarsi nelle condizioni ostative previste dall'articolo
67
dello stesso Codice. Con protocollo d'intesa sottoscritto tra
il
Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze
e la SACE S.p.A. sono disciplinati
i controlli, anche con
procedure semplificate, di cui al libro II del Codice delle
leggi
antimafia e delle misure di prevenzione.
B. CRITERI, MODALITA' E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELLA
GARANZIA
1. Fermo restando quanto previsto al
paragrafo 6, al fine di
sostenere e rilanciare l'economia,
supportare la crescita
dimensionale delle aziende e
l'incremento della loro
competitivita', potenziare lo
sviluppo tecnologico e
la
sostenibilita' ambientale, le infrastrutture
e le filiere
strategiche e favorire l'occupazione, SACE S.p.A. e'
abilitata a
rilasciare, a Condizioni di mercato e in
conformita' con la
normativa dell'Unione europea, Garanzie su Finanziamenti e
Titoli
di debito entro l'importo complessivo massimo di 200 miliardi
di
euro.
2. Le Garanzie su Finanziamenti sono concesse in favore
di Soggetti
Garantiti per una percentuale massima di copertura
del 70 per
cento.
3. Nel rispetto della Comunicazione della Commissione
europea (2008/C
155/02) del 20 giugno 2008 sull'applicazione degli articoli
87 e
88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto
forma di
garanzie, la percentuale di copertura delle Garanzie su Titoli
di
debito concesse in favore di Soggetti
Garantiti puo' essere
innalzata fino al 100 per cento qualora i Titoli di
debito non
siano subordinati, non siano convertibili e
fermi restando i
limiti declinati nel documento di gestione dei rischi di cui
alla
Sezione C, paragrafo 4.
4. SACE S.p.A. rilascia le Garanzie,
secondo i procedimenti di
seguito disciplinati:
a) nel caso di Garanzie il cui importo massimo garantito in
quota
capitale ecceda 375 milioni di euro e superi il
25 per cento
del fatturato dell'Impresa Beneficiaria ovvero
del consolidato
del gruppo di riferimento, ove esistente,
considerati i dati
risultanti dall'ultimo bilancio
approvato e in ogni caso
qualora l'importo massimo garantito in quota
capitale ecceda 1
miliardo di euro:
1) la competenza deliberativa e'
dell'Organo Deliberante di
SACE S.p.A. coerentemente con
il proprio sistema di deleghe
decisionali e il rilascio della
garanzia e' subordinato alla
decisione assunta con decreto
del Ministro dell'economia e
delle finanze;
2) SACE S.p.A. informa prontamente il Ministero
dell'economia e
delle finanze
dell'avvio delle attivita'
istruttorie,
fornendo tutte le informazioni
disponibili;
3) SACE S.p.A. informa il
Ministero dell'economia e delle
finanze sugli esiti
dell'attivita' istruttoria;
b) in tutti gli altri casi, la
competenza deliberativa e'
dell'Organo Deliberante di SACE S.p.A.
coerentemente con il
proprio sistema di deleghe decisionali.
5. SACE S.p.A. rilascia le Garanzie nel rispetto dei
seguenti Limiti
di Rischio:
a) limite di durata massima della singola garanzia pari a 20 anni;
b) limite di massima esposizione su singola
Controparte, pari
all'8 per cento dell'importo massimo delle
garanzie concedibili
ai sensi dell'articolo 6, comma 14-bis, del
decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326;
c) limite di massima esposizione su
Gruppo di Controparti
connesse, pari al 15 per cento
dell'importo massimo delle
garanzie concedibili ai sensi dell'articolo
6, comma 14-bis,
del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326;
d) limite di massima esposizione su
settore di attivita'
economica, pari al 25 per cento
dell'importo massimo delle
garanzie concedibili ai sensi dell'articolo
6, comma 14-bis,
del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326;
e) rating minimo assegnato alla Controparte
al momento del
rilascio delle Garanzie non inferiore alla
classe equivalente
"B", secondo la scala Standard &
Poor's fermo restando il
perseguimento di un adeguato
bilanciamento del merito di
credito delle esposizioni assunte.
6. La somma degli impegni, tempo per tempo in essere,
assunti da SACE
S.p.A. ai sensi dell'articolo 1 del Decreto Liquidita'
e degli
impegni assunti da SACE S.p.A. ai sensi dell'articolo
6, comma
14-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, non
supera l'importo complessivo massimo di 200
miliardi di euro.
Fermo restando tale limite, per i primi diciotto mesi dalla
data
di entrata in vigore del presente allegato tecnico,
SACE S.p.A.
non rilascia Garanzie su Finanziamenti e Titoli di debito,
oltre
l'importo complessivo massimo di 70 miliardi di euro, pari al
35
per cento dell'importo massimo previsto dall'articolo
6, comma
14-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
Inoltre,
nel periodo di tempo anzidetto, la
percentuale di Garanzie
rilasciate a Controparti aventi rating
inferiore alla classe
equivalente "BB-" secondo la scala Standard & Poor's non
supera,
sia complessivamente sia in riferimento alla medesima Controparte,
l'importo di 3,5 miliardi di euro,
pari al 5 per cento
dell'importo complessivo massimo consentito per il
sopra citato
periodo di diciotto mesi, decorrenti dalla data
di entrata in
vigore del presente allegato tecnico. In ogni caso, fermo
quanto
previsto dal paragrafo 3, la porzione di Garanzie su
Titoli di
debito non puo' superare, per i primi diciotto mesi dalla data
di
entrata in vigore del presente
allegato tecnico, l'importo
complessivo massimo di 6 miliardi di euro
e, comunque, anche
successivamente, non potra' superare il 15 per cento
dell'importo
complessivo massimo previsto dall'articolo 6, comma
14-bis, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
7. SACE S.p.A. declina ulteriormente i limiti di cui al
paragrafo 5
sulla base delle differenti forme
tecniche di intervento,
nell'ambito del documento riguardante le politiche di gestione del
rischio e linee guida adottate da SACE S.p.A., di cui alla Sezione
C, paragrafo 4. SACE S.p.A. individua tali limiti
tenendo conto
altresi' delle ulteriori esposizioni dello Stato,
derivanti da
altri strumenti di garanzia gestiti dalla stessa SACE
S.p.A. Al
fine di contenere i rischi assunti dallo Stato, d'intesa
con il
Ministero dell'economia e delle finanze, possono essere modificati
i Limiti di Rischio sopra riportati anche in
dipendenza delle
informazioni fornite da SACE S.p.A. ai sensi
della Sezione C,
paragrafo 4, sull'andamento del portafoglio garantito e dei volumi
di attivita' attesi.
8. Ai fini della migliore gestione del rischio e fermi
restando tutti
i limiti declinati nella presente Sezione, SACE S.p.A. assicura un
adeguato bilanciamento tra le diverse forme tecniche di cui
alla
presente Sezione, secondo criteri e
specifiche contenuti nel
documento riguardante le politiche di gestione del rischio e linee
guida adottate da SACE S.p.A., di cui alla Sezione C, paragrafo 4.
9. Nello svolgimento dell'attivita' istruttoria delle
operazioni da
cui derivano gli impegni da assumere SACE S.p.A.
opera con la
dovuta diligenza professionale, attraverso le proprie
strutture
competenti per l'analisi, valutazione e gestione dei
rischi, ed
esegue la valutazione, caso per caso, di ciascuna
richiesta di
concessione della Garanzia, tenuto conto
dell'eterogeneita' che
contraddistingue le Imprese Beneficiarie e delle peculiarita'
di
ciascun Finanziamento o Titolo di debito, nonche' dello
specifico
livello di rischio. Nell'ambito della procedura di
istruttoria,
SACE S.p.A. valuta il rispetto da parte dei Soggetti
Garantiti,
diversi dai sottoscrittori dei Titoli di
Debito, di adeguati
principi di organizzazione, vigilanza,
patrimonializzazione ed
operativita'. Non sono ricompresi nei
Soggetti Garantiti i
soggetti destinatari di sanzioni, divieti, misure
restrittive o
altri provvedimenti in materia di sanzioni di tipo
economico o
finanziario, oppure inerenti embarghi
commerciali, che siano
emanati, amministrati o imposti ai
sensi o per effetto di
risoluzioni delle Nazioni Unite,
dall'Unione Europea, dalla
Repubblica italiana o (nei limiti in cui
compatibile con la
normativa europea e italiana) dalle autorita' degli
Stati Uniti
d'America ovvero di leggi o regolamenti
adottati dall'Unione
europea, dalla Repubblica italiana o
(nei limiti in cui
compatibile con la normativa europea e italiana) dalle
autorita'
degli Stati Uniti d'America nonche' i soggetti che
risiedono in
Paesi o territori non cooperativi ai fini fiscali.
10. Le modalita' operative ai fini della assunzione e
gestione delle
Garanzie, della loro escussione e del
recupero dei crediti,
nonche' la documentazione necessaria ai fini del
rilascio delle
Garanzie inclusi i rimedi contrattuali
previsti in relazione
all'inadempimento da parte del Soggetto Garantito
agli impegni
previsti, sono ulteriormente specificate da SACE S.p.A.
11. Le disposizioni del presente allegato tecnico non
attribuiscono
diritti soggettivi o interessi legittimi
in relazione alla
concessione della garanzia.
C. OPERATIVITA' DELLA GARANZIA DELLO STATO
1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 14-bis,
del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, sulle
obbligazioni di SACE S.p.A.
derivanti dalle Garanzie e' accordata di diritto la garanzia dello
Stato a prima richiesta e senza regresso, restando in
ogni caso
inteso che le richieste di indennizzo e qualsiasi comunicazione
o
istanza dei Soggetti Garantiti devono essere rivolte unicamente
a
SACE S.p.A.
2. La garanzia dello Stato e' esplicita, incondizionata,
irrevocabile
e si estende al rimborso del
capitale, al pagamento degli
interessi e a ogni altro onere accessorio, al
netto dei premi
incassati da SACE S.p.A. a titolo di remunerazione delle
Garanzie
e versati al Fondo al netto delle commissioni spettanti
a SACE
S.p.A., ai sensi di quanto previsto dalla Sezione D.
3. SACE S.p.A. registra le attivita' svolte ai
sensi del presente
allegato tecnico con contabilita' separata.
4. SACE S.p.A., anche al
fine di consentire
un'adeguata
programmazione pluriennale della dotazione del Fondo, trasmette al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del
Tesoro
- Direzione VI:
a) periodicamente, con cadenza almeno
annuale, un'informativa
volta a fornire, su base previsionale e tenuto
conto dei Limiti
di rischio applicabili, una
panoramica dei volumi, della
composizione del portafoglio delle Garanzie
e delle relative
stime di rischio, unitamente ad una informativa
sulle politiche
di gestione del rischio relativo alle
operativita' di cui al
presente allegato tecnico e sulle linee guida
adottate da SACE
S.p.A.;
b) periodicamente, con cadenza almeno trimestrale:
1) un'informativa ex ante sugli impegni da
assumere in termini
di Garanzie, volumi e possibili
stime di rischio ad essi
associati e sulle altre
decisioni aziendali rilevanti ai
fini dell'assunzione di
impegni;
2) un'informativa contenente:
2.1) le deliberazioni adottate dai propri organi;
2.2) gli impegni assunti e in essere
in termini di volumi,
premi, richieste di
indennizzo, pagamenti effettuati a
fronte delle richieste di
indennizzo, recupero dei crediti,
spese amministrative, stima
delle commissioni spettanti a
SACE S.p.A.;
2.3) il "Risk Reporting" contenente le stime di
rischio e le
risultanze dell'attivita' di
monitoraggio del fabbisogno di
risorse del Fondo, sulla
base della metodologia definita
all'interno del
documento riguardante le politiche
di
gestione del rischio e le
linee guida adottate da SACE
S.p.A., di cui alla
lettera a) del presente paragrafo,
unitamente ad una
descrizione delle eventuali misure
di
contenimento individuate come
necessarie;
2.4) eventuali modifiche al
sistema aziendale di deleghe
decisionali in materia di
assunzione, di gestione degli
impegni in essere, delle
richieste di indennizzo e del
recupero dei crediti.
5. SACE S.p.A. trasmette al Ministero dell'economia e
delle finanze
un tempestivo aggiornamento delle informative di cui al
paragrafo
4, qualora si manifestino variazioni significative con particolare
riferimento, a titolo esemplificativo, alle variazioni relative ad
impegni, premi, indennizzi ovvero ad altre voci
che comportino
movimentazioni di cassa.
D. REMUNERAZIONE DELLA GARANZIA E COMMISSIONI SPETTANTI A
SACE S.P.A.
1. SACE S.p.A. determina i premi a titolo
di remunerazione delle
Garanzie a Condizioni di mercato nel rispetto della
Comunicazione
della Commissione europea (2008/C 155/02) del
20 giugno 2008
sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del
trattato CE agli
aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, in
conformita'
alla metodologia di cui al prospetto tecnico concordato
con il
Ministero dell'economia e delle finanze. Il livello dei premi
e'
rivisto almeno annualmente per verificarne l'adeguatezza ai
fini
dell'autofinanziamento del regime di garanzia. I premi riscossi da
SACE S.p.A. sono versati sul Conto
Corrente, al netto delle
commissioni trattenute da SACE S.p.A. per le attivita' svolte
ai
sensi del presente allegato
tecnico e risultanti
dalla
contabilita' di SACE S.p.A. e
salvo conguaglio all'esito
dell'approvazione del bilancio.
2. Le commissioni dovute a SACE S.p.A. sono limitate
alla copertura
dei costi sostenuti da questa e imputabili alle attivita'
svolte
per l'acquisizione, gestione, ristrutturazione e
recupero degli
impegni connessi alle Garanzie, come
risultanti da idonea
rendicontazione certificata dal
soggetto incaricato della
revisione dei conti.
3. SACE S.p.A. trasmette al Ministero dell'economia e delle
finanze:
a) entro il 15 novembre di ogni anno, per eventuali
osservazioni
da formulare
nei successivi trenta
giorni, la
pre-rendicontazione attestante le commissioni
maturate per le
attivita' svolte fino al 30 settembre dello
stesso esercizio;
decorso il termine per formulare le osservazioni
e in assenza
di queste, SACE trattiene dal Conto
Corrente le commissioni
maturate fino a tale data;
b) entro il 28 febbraio di ogni
anno la rendicontazione
certificata attestante le commissioni maturate
per le attivita'
svolte nell'esercizio precedente; all'esito
dell'approvazione
del bilancio SACE trattiene dal Conto Corrente
l'importo delle
commissioni maturate e non gia'
trattenute ai sensi della
lettera a).
E. GESTIONE, INDENNIZZI E RECUPERI
1. SACE S.p.A. svolge con la dovuta
diligenza professionale, per
conto del Ministero dell'economia e delle finanze, l'attivita'
di
gestione delle garanzie rilasciate, l'attivita' di pagamento degli
importi dovuti in relazione alle
Garanzie e l'attivita' di
recupero crediti.
2. SACE S.p.A. gestisce direttamente le attivita'
di recupero dei
crediti ovvero conferendo mandato a terzi o agli stessi garantiti,
e monitorando lo svolgimento delle
attivita' esternalizzate
nonche' l'adeguatezza delle stesse.".
Allegato 2
(articolo 42, comma 1)
=====================================================================
| |
Popolazione | |
| | |
| |
|
|residente al 1° | |
| | |
| |
| Comune | gennaio 2021 | Peso |2023
|2024 |2025 |2026 | Totale |
+==========+================+======+=====+=====+=====+=====+========+
|TORINO |
858.205| 13%| 42| 29|
9| 7| 87|
+----------+----------------+------+-----+-----+-----+-----+--------+
|MILANO |
1.374.582| 21%| 68| 46|
15| 10| 139|
+----------+----------------+------+-----+-----+-----+-----+--------+
|ROMA |
2.770.226| 42%| 136| 92|
29| 21| 278|
+----------+----------------+------+-----+-----+-----+-----+--------+
|NAPOLI |
922.094| 14%| 46| 31|
10| 7| 94|
+----------+----------------+------+-----+-----+-----+-----+--------+
|PALERMO |
637.885| 10%| 33| 22|
7| 5| 67|
+----------+----------------+------+-----+-----+-----+-----+--------+
|Totale |
6.562.992| 100%| 325| 220| 70|
50| 665|
+----------+----------------+------+-----+-----+-----+-----+--------+
Allegato 3
(articolo 58, comma 1)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
importi in milioni di euro in termini di competenza e
cassa
=====================================================================
|
MISSIONE/programma
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
+===================================+=======+=======+=======+=======+
|23. FONDI DA RIPARTIRE (33)
| 1.427 | 400 | 400 | 160
|
+-----------------------------------+-------+-------+-------+-------+
|23.2 Fondi di riserva e speciali |
| |
| |
|(2)
| 1.036 | 400 | 400 | 160
|
+-----------------------------------+-------+-------+-------+-------+
|23.1 Fondi da assegnare (1)
| 391 | |
| |
+-----------------------------------+-------+-------+-------+-------+
|
| |
| |
|
+-----------------------------------+-------+-------+-------+-------+
|1. POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE |
| |
| |
|E DI BILANCIO E TUTELA DELLA
| |
| |
|
|FINANZA PUBBLICA (29)
| 1.414 | 1.130 | 1.130 | 1.340 |
+-----------------------------------+-------+-------+-------+-------+
|
| |
| |
|
+-----------------------------------+-------+-------+-------+-------+
|1.4 Regolazioni contabili,
| |
| |
|
|restituzioni e rimborsi di imposte |
| |
| |
|(5)
| 1.414 | 1.130 | 1.130 | 1.340 |
+-----------------------------------+-------+-------+-------+-------+
|
| |
| |
|
+-----------------------------------+-------+-------+-------+-------+
|7. COMPETITIVITA' E SVILUPPO DELLE |
| |
| |
|IMPRESE (11)
| 900 | 200 | -
| - |
+-----------------------------------+-------+-------+-------+-------+
|7.2 Interventi di sostegno tramite |
| |
| |
|il sistema della fiscalita' (9) |
900 | 200 |
| |
+-----------------------------------+-------+-------+-------+-------+
|
TOTALE
| 3.741 | 1.730 | 1.530 | 1.500 |
+-----------------------------------+-------+-------+-------+-------+
Allegato 4
(articolo 58, comma 5)
«Allegato 1
(articolo 1, comma 1)
(importi in milioni di euro)
(importi in milioni di euro)
+-------------------------------------------------------------------+
|
RISULTATI DIFFERENZIALI
|
+-------------------------------------------------------------------+
|
- COMPETENZA -
|
+----------------------------------------+--------+--------+--------+
| Descrizione risultato differenziale |
2022 | 2023 | 2024 |
+----------------------------------------+--------+--------+--------+
|Livello massimo del saldo netto da
| |
| |
|finanziare, tenuto conto degli effetti |
| |
|
|derivanti dalla presente legge
|214.000 |184.748 |119.970 |
+----------------------------------------+--------+--------+--------+
|Livello massimo del ricorso al mercato |
| |
|
|finanziario, tenuto conto degli effetti |
| |
|
|derivanti dalla presente legge (*)
|491.347 |494.848 |438.645 |
+----------------------------------------+--------+--------+--------+
|
- CASSA -
|
+----------------------------------------+--------+--------+--------+
| Descrizione risultato differenziale |
2022 | 2023 | 2024 |
+----------------------------------------+--------+--------+--------+
|Livello massimo del saldo netto da
| |
| |
|finanziare, tenuto conto degli effetti |
| |
|
|derivanti dalla presente legge
|291.000 |249.748 |177.170 |
+----------------------------------------+--------+--------+--------+
|Livello massimo del ricorso al mercato |
| |
|
|finanziario, tenuto conto degli effetti |
| |
|
|derivanti dalla presente legge (*)
|568.372 |559.848 |495.845 |
+----------------------------------------+--------+--------+--------+
| (*) al netto delle operazioni effettuate al fine di
rimborsare |
| prima della scadenza o di ristrutturare passivita'
preesistenti |
| con ammortamento a carico dello Stato.
|
+-------------------------------------------------------------------+ |