D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240
Norme per l'applicazione del regolamento n.
85/2137/CEE relativo all'istituzione di un Gruppo europeo di interesse economico GEIE, ai
sensi dell'art. 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 428.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 agosto 1991, n.
182.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli
76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, che all'art. 17
prevede l'emanazione di un decreto legislativo per dare attuazione al all'istituzione di
un Gruppo europeo di interesse economico; Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 1991; Sulla proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri e del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di
concerto con i Ministri del tesoro, di grazia e giustizia, dell'interno e delle finanze;
Emana il seguente decreto legislativo:
1. Ambito di applicazione. - 1. Al Gruppo europeo
di interesse economico (GEIE) previsto dal regolamento CEE n. 2137/85 del Consiglio del 25
luglio 1985 ed avente sede nel territorio dello Stato, si applicano, per quanto non
disposto dal suddetto regolamento, le disposizioni del presente decreto.
2. Forma del contratto. - 1. Il contratto di GEIE
e le relative modifiche devono essere fatti per iscritto, a pena di nullità.
3. Iscrizione e deposito. - 1. L'iscrizione e il
deposito degli atti e delle indicazioni relativi al GEIE, prescritti dagli articoli 6, 7 e
10 del regolamento CEE n. 2137/85, devono essere effettuati a cura degli amministratori,
nel termine di trenta giorni, presso il registro delle imprese nella cui circoscrizione il
GEIE ha sede. Se gli amministratori non provvedono, ciascun membro può provvedervi a
spese del GEIE. 2. Copia integrale o parziale di ogni atto per il quale è prescritta
l'iscrizione o il deposito a norma degli articoli 6, 7 e 10 del regolamento CEE n. 2137/85
deve essere rilasciata a chiunque ne faccia richiesta, anche per corrispondenza, senza che
il costo di tale copia possa eccedere il costo amministrativo. 3. Fino all'attuazione del
registro delle imprese, l'iscrizione e il deposito degli atti e delle indicazioni di cui
al comma 1 si effettuano secondo le disposizioni degli articoli 100 e 101 delle
disposizioni di attuazione del codice civile.
4. Pubblicità. - 1. Devono essere pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel termine di trenta giorni dalla
iscrizione o dal deposito nel registro delle imprese, a cura degli amministratori: a) gli
atti e le indicazioni di cui agli articoli 8, lettere a) e b), e 11 del regolamento CEE n.
2137/85; b) gli atti e le indicazioni di cui all'art. 8, lettera c), del regolamento CEE
n. 2137/85, in forma di estratto recante la menzione del deposito o dell'iscrizione nel
registro delle imprese. 2. Gli effetti della pubblicazione sono regolati dall'articolo
2457-ter del codice civile. 3. Le indicazioni di cui all'art. 11 del regolamento CEE n.
2137/85 devono essere trasmesse, a cura degli amministratori del GEIE, all'ufficio delle
pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, entro il termine di trenta giorni dalla
pubblicazione di esse nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 4. Se gli
amministratori non provvedono secondo le disposizioni di cui ai commi 1 e 3, ciascun
membro può provvedervi a spese del GEIE.
5. Persona giuridica amministratore. - 1. Può
essere nominato amministratore anche una persona giuridica, la quale esercita le relative
funzioni attraverso un rappresentante da essa designato. 2. Nel caso di cui al comma 1,
devono essere depositati presso il registro delle imprese la denominazione e la sede della
persona giuridica amministratore, nonché il cognome, il nome, il luogo e la data di
nascita, il domicilio e la cittadinanza del rappresentante designato. 3. Il rappresentante
assume gli stessi obblighi e le stesse responsabilità civili e penali previste a carico
degli amministratori persone fisiche, ferma restando la responsabilità solidale della
persona giuridica amministratore.
6. Esclusione di diritto. - 1. E' escluso di
diritto il membro del GEIE che sia dichiarato fallito, ovvero ammesso alla procedura di
concordato preventivo o assoggettato alla liquidazione coatta amministrativa.
7. Scritture contabili. - 1. Il GEIE deve tenere
i libri e le altre scritture contabili a norma degli articoli 2214 e seguenti del codice
civile, indipendentemente dalla natura dell'attività svolta. 2. Gli amministratori del
GEIE redigono lo stato patrimoniale e il conto economico, li sottopongono alla
approvazione dei membri e provvedono al loro deposito entro quattro mesi dalla chiusura
dell'esercizio.
8. Liquidazione. - 1. La liquidazione del GEIE è
regolata dagli articoli 2275 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili. 2. La
sentenza che dichiara la nullità a norma dell'art. 15 del regolamento CEE n. 2137/85
nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.
9. Fallimento del GEIE. - 1. Il GEIE che esercita
una attività commerciale si scioglie per la dichiarazione di fallimento. In tal caso la
responsabilità illimitata dei membri è regolata dall'articolo 151 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267.
10. Opere, forniture e lavori pubblici.
Legislazione antimafia. - 1. Si applicano al GEIE le disposizioni in materia di
concessioni ed appalti per opere o lavori pubblici o di pubblica utilità o per forniture
pubbliche stabilite per i raggruppamenti temporanei di imprese e per i consorzi, nonché
le disposizioni dell'art. 23-bis della legge 8 agosto 1977, n. 584, e dell'art. 6, comma
3, della legge 17 febbraio 1987, n. 80. 2. Si applicano altresì al GEIE le disposizioni
delle leggi 31 maggio 1965, n. 575, 13 settembre 1982, n. 646, e 19 marzo 1990, n. 55, e
successive modifiche ed integrazioni.
11. Imposte dirette. - 1. Il GEIE non è soggetto
all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sul reddito delle persone
giuridiche e all'imposta locale sui redditi. 2. Il GEIE residente nel territorio dello
Stato e quello non residente avente nello Stato una stabile organizzazione debbono
presentare la dichiarazione dei redditi agli effetti dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale
sui redditi dovute dai membri del Gruppo, secondo le disposizioni contenute nel titolo I
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e tenere le
scritture contabili prescritte nel titolo II del decreto stesso. 3. Il GEIE è obbligato
altresì ad effettuare le ritenute previste nel titolo III del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ed a presentare la dichiarazione di cui
all'art. 7 del decreto stesso. 4. I redditi e le perdite del GEIE, determinati secondo le
disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono imputati a ciascun membro, agli
effetti delle imposte ivi indicate, indipendentemente dall'effettiva percezione, nella
proporzione prevista nel rispettivo contratto di gruppo o, in mancanza, in parti uguali.
Ai fini dell'applicazione delle imposte nei confronti dei soggetti non residenti nel
territorio dello Stato si considerano prodotti nel territorio stesso i redditi e le
perdite imputati ai membri non residenti. 5. Le ritenute subite dal GEIE sono comunque a
titolo di acconto e si scomputano dall'imposta personale dovuta da ciascun membro. 6. La
quota di reddito o di perdita derivante ai soggetti residenti dalla partecipazione in un
GEIE non residente nel territorio dello Stato concorre alla formazione del reddito
complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o del reddito delle
persone giuridiche. Si applicano le disposizioni degli articoli 15 e 92 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
12. Imposte indirette. - 1 (1) 2 (2) 3. Gli atti
di trasferimento di proprietà di beni immobili o costituzione o trasferimento di diritti
reali immobiliari sugli stessi, di cui alla lettera g) dell'art. 4 della tariffa, parte
prima, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (9), scontano l'imposta
ipotecaria di trascrizione e l'imposta catastale in misura fissa.
(1) Aggiunge le lett. g) all'art. 4 della
tariffa, prima parte, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
(2) Aggiunge la nota VII all'art. 4 della tariffa, parte prima, del D.P.R. 26 aprile 1986,
n. 131.
13. Sanzioni. - 1. Agli amministratori e ai
liquidatori del GEIE si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2621, n. 1, 2622,
2624 e 2625 del codice civile. 2. Agli amministratori e ai liquidatori del GEIE che
omettono di eseguire, nel termine prescritto, una comunicazione, un deposito o una
richiesta di pubblicazione previsti dal regolamento CEE n. 2137/85 ovvero dal presente
decreto, o li eseguono in maniera incompleta, si applica la sanzione prevista dall'art.
2626 del codice civile. 3. Agli amministratori e ai liquidatori del GEIE che violano le
disposizioni dell'art. 25 del regolamento CEE n. 2137/85 si applica la sanzione prevista
dall'art. 2627 del codice civile.
|