R.D. 18 novembre 1923, n. 2440
Nuove disposizioni sull'amministrazione del
patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 novembre 1923, n.
275.
TITOLO I
Del patrimonio dello Stato - Dei contratti 1 - 21
TITOLO II - Della contabilità generale
dello Stato:
Capo I - Disposizioni generali 22 - 29
Capo II - Dell'anno finanziario e del bilancio di previsione 30 - 43
Capo III - Delle entrate dello Stato 44 - 48
Capo IV - Delle spese dello Stato 49 - 72
Capo V - Degli agenti dell'amministrazione che maneggiano valori dello Stato 73 - 76
Capo VI - Rendimento di conti dell'amministrazione dello Stato 77 - 80
Capo VII - Della responsabilità dei pubblici funzionari 81 - 86
- Disposizioni generali 87 - 88
- Disposizioni transitorie 89 - 90
TITOLO I Del patrimonio dello Stato. Dei
contratti
1. I beni immobili dello Stato, tanto pubblici
quanto posseduti a titolo di privata proprietà, sono amministrati a cura del Ministero
delle finanze, salve le eccezioni stabilite da leggi speciali. I beni immobili assegnati
ad un servizio governativo s'intendono concessi in uso gratuito al ministero da cui il
servizio dipende e sono da esso amministrati. Tosto che cessi tale uso passano
all'amministrazione delle finanze. Ciascun ministero provvede all'amministrazione dei beni
mobili assegnati ad uso proprio o di servizi da esso dipendenti, salve le disposizioni
speciali riguardanti i mobili di ufficio.
2. A cura del Ministro delle finanze deve
formarsi l'inventario dei beni immobili di pertinenza dello Stato, distinguendo quelli
destinati in servizio governativo dagli altri, e indicando gli elementi atti a farne
conoscere la consistenza ed il valore. Ciascun ministro deve far compilare l'inventario
dei mobili e dei materiali di spettanza dello Stato. Il regolamento determinerà le norme
per la formazione e la conservazione dei detti inventari.
3. I contratti dai quali derivi un'entrata per lo
Stato debbono essere preceduti da pubblici incanti, salvo che per particolari ragioni,
delle quali dovrà farsi menzione nel decreto di approvazione del contratto, e
limitatamente ai casi da determinare con il regolamento, l'amministrazione non intenda far
ricorso alla licitazione ovvero nei casi di necessità alla trattativa privata (2/a). I
contratti dai quali derivi una spesa per lo Stato debbono essere preceduti da gare
mediante pubblico incanto o licitazione privata, a giudizio discrezionale
dell'amministrazione. Sono escluse dal fare offerte per tutti i contratti le persone o
ditte che nell'eseguire altra impresa si siano rese colpevoli di negligenza o malafede.
L'esclusione è dichiarata con atto insindacabile della competente amministrazione
centrale, la quale ne dà comunicazione alle altre amministrazioni.
4. Per speciali lavori o forniture possono
invitarsi le persone o ditte ritenute idonee a presentare, in base a prestabilite norme di
massima, i progetti tecnici e le condizioni alle quali siano disposte ad eseguirli. Nei
modi e nelle forme che saranno stabilite nell'invito, si procede, a giudizio insindacabile
dell'amministrazione, alla scelta del progetto che risulti preferibile, tenuto conto degli
elementi economici e tecnici delle singole offerte e delle garanzie di capacità e
serietà che presentano gli offerenti, e si fa quindi luogo alla stipulazione del
contratto. Nessun compenso o rimborso spetta alle persone o ditte per la compilazione dei
progetti presentati.
5. I progetti di contratti devono essere
comunicati al Consiglio di Stato, per averne il parere, quando l'importo previsto superi
le lire 600.000.000 se si tratta di contratti da stipularsi dopo pubblici incanti o le
lire 300.000.000 se da stipularsi dopo privata licitazione o nel modo di cui al precedente
art. 4. Il Consiglio di Stato darà il parere, tanto sulla regolarità del contratto,
quanto sulla convenienza amministrativa, al quale uopo gli saranno forniti dai ministeri i
documenti, le giustificazioni e le notizie che riterrà di chiedere. Il parere del
Consiglio di Stato sarà dal ministero comunicato alla Corte dei conti a corredo del
decreto di approvazione del contratto, del quale viene chiesta la registrazione. Per
ragioni di evidente urgenza, prodotte da circostanze non prevedibili, da farsi risultare
nel decreto di approvazione del contratto, potranno comunicarsi al Consiglio di Stato,
prima dell'approvazione ministeriale, in luogo dei progetti di contratti, i verbali di
aggiudicazione o gli schemi di contratto sottoscritti dalla parte.
5-bis. 1. Per l'acquisto di autoveicoli,
motoveicoli, mezzi di trasporto in genere e loro parti di ricambio, prodotti
dall'industria nazionale ovvero da un'industria di uno Stato membro della Comunità
europea, nonché per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e ossigeno liquido avio
destinati alle Forze armate e forniti dall'industria nazionale ovvero da un'industria di
uno Stato membro della Comunità europea, non si applica il disposto del precedente art. 5
e quello del successivo art. 6, secondo comma.
6. Qualora, per speciali ed eccezionali
circostanze, che dovranno risultare nel decreto di approvazione del contratto, non possano
essere utilmente seguite le forme indicate negli artt. 3 e 4, il contratto potrà essere
concluso a trattativa privata. Se l'importo previsto superi le lire 150.000.000 il
progetto di contratto o, nel caso di cui al precedente art. 5, comma ultimo, lo schema di
contratto firmato dalla ditta contraente sarà, ai sensi dell'articolo medesimo,
comunicato al Consiglio di Stato per il parere.
7. Ove il contratto riguardi materia per la quale
esistono capitolati d'oneri approvati dopo sentito il Consiglio di Stato e le condizioni
del contratto siano conformi a quelle dei detti capitolati, i limiti di somma stabiliti
per il parere del Consiglio stesso dagli artt. 5 e 6 sono aumentati della metà.
8. I servizi che per la loro natura debbono farsi
in economia sono determinati e retti da speciali regolamenti approvati con decreto reale
previo parere del Consiglio di Stato. Quando ricorrano speciali circostanze potranno
eseguirsi in economia, in base ad autorizzazione data con decreto motivato del ministro,
servizi non preveduti dai regolamenti. Sarà in tal caso sentito il Consiglio di Stato,
ove l'importo superi le lire 60.000.000.
9. Qualora, nella esecuzione di un contratto, pel
quale non sia intervenuto il parere del Consiglio di Stato, sorga la necessità di
arrecarvi mutamenti che ne facciano crescere l'ammontare oltre i limiti indicati negli
artt. 5, 6 e 7 prima che si provveda al pagamento finale, dovranno gli atti relativi
comunicarsi al Consiglio di Stato per il parere. Se trattasi di spese in economia gli atti
dovranno comunicarsi al Consiglio di Stato, quando l'importo preveduto in cifra non
eccedente le lire 60.000.000, venga nel fatto a superare tale somma.
10. Per l'acquisto all'estero di combustibili, di
tabacchi, di beni la cui produzione è garantita da privativa industriale, di macchinari,
di strumenti ed oggetti di precisione che solo ditte straniere possono fornire con i
requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti, nonché per l'esecuzione all'estero
di lavori relativi ai beni predetti e per il noleggio delle navi destinate ai trasporti di
combustibili, l'amministrazione può provvedere direttamente nei luoghi di produzione e
nei principali mercati stranieri a trattativa privata. Ai relativi contratti non sono
applicabili le norme contenute negli articoli 5, 6, secondo comma, e 19 del presente
decreto. Per l'acquisto e la permuta all'estero di terreni edificatori ed edifici da
destinarsi a sedi di rappresentanze diplomatiche e consolari non si applica il disposto
degli articoli 5 e 6, secondo comma, del presente decreto. Alle relative convenzioni non
è applicabile il disposto degli artt. 5, 6, 2° comma, e 19 del presente decreto.
11. Qualora, nel corso di esecuzione di un
contratto, occorra un aumento od una diminuzione nelle opere, lavori o forniture,
l'appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi, alle stesse condizioni, fino a concorrenza
del quinto del prezzo di appalto. Al di là di questo limite egli ha diritto alla
risoluzione del contratto. In questo caso sarà all'appaltatore pagato il prezzo delle
opere, dei lavori o delle forniture eseguite, a termini di contratto. L'aumento entro il
limite del quinto della somma preventivata non rende, in verun caso, necessario il parere
del Consiglio di Stato.
12. I contratti debbono avere termini e durata
certa e non possono essere stipulati con onere continuativo per lo Stato, se non per
ragioni di assoluta convenienza o necessità da indicarsi nel decreto di approvazione del
contratto. Per le spese ordinarie la durata non può oltrepassare i nove anni. Non si
possono stipulare interessi e provvigioni a favore di fornitori e intraprenditori sulle
somme che fossero obbligati di anticipare per l'esecuzione dei contratti. Nei contratti
per forniture, trasporti e lavori non si può stipulare l'obbligo di far pagamenti in
conto, se non in ragione dell'opera prestata o della materia fornita. [Non sono compresi
in questo divieto i contratti stipulati con stabilimenti di opere pie e con case e
stabilimenti commerciali e industriali di notoria solidità, i quali non usino assumere
incarico di lavori o di provviste senza anticipazione di parte del prezzo né i contratti
per la costruzione di navi, di corazze o di artigliere. Con decreto del Ministero del
Tesoro può consentirsi, per periodi di durata determinata, che, in deroga a quanto
disposto dal precedente quarto comma, le amministrazioni dello Stato, comprese quelle
autonome, anticipino fino al 10 per cento del prezzo, a fronte della prestazione di idonee
garanzie bancarie o equivalenti da parte del contraente; l'erogazione dell'anticipazione
è subordinata all'avvenuto inizio dei lavori, ovvero dell'esecuzione della fornitura. La
misura dell'anticipazione, il graduale recupero della medesima e il grado delle garanzie,
sono stabiliti con il suddetto decreto. Le anticipazioni sono revocate ove l'esecuzione
del contratto non sia proseguita secondo gli obblighi contrattuali. In tal caso spettano
all'Amministrazione anche gli interessi legali sulle somme anticipate. Le disposizioni di
cui ai precedenti commi sesto e settimo si applicano agli enti locali e agli altri enti
pubblici nonché agli istituti ed aziende operanti comunque nell'ambito della pubblica
amministrazione.
12-bis. [Per esigenze connesse con la situazione
economica del Paese, con decreto del Ministro per il tesoro può consentirsi, per periodi
di durata determinata, che le amministrazioni dello Stato, comprese quelle autonome,
concedano a richiesta delle imprese appaltatrici o fornitrici di beni o di servizi, dopo
l'ultimazione dei lavori, ovvero dopo la consegna dei beni o la prestazione dei servizi
oggetto della fornitura, una anticipazione nel limite massimo del settantacinque per cento
delle somme eventualmente ancora dovute - a norma di legge o di contratto - sui pagamenti
in conto nonché di quelle dovute dopo il collaudo, o l'atto a questo equivalente, dei
lavori e delle forniture. Per la concessione dell'anticipazione l'impresa contraente è
tenuta a prestare idonee garanzie bancarie o equivalenti. Sull'importo dell'anticipazione
concessa a norma del presente articolo sarà trattenuta l'eventuale somma da recuperare a
saldo delle anticipazioni concesse ai sensi del precendente articolo 12. Il recupero
dell'anticipazione di cui al presente articolo sarà effettuato sul saldo del prezzo
contrattuale e, quanto occorra, mediante le garanzie di cui al precedente secondo comma.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli enti, istituti ed aziende di
cui all'ottavo comma del precedente articolo 12. Le anticipazioni di cui al presente
articolo e quelle di cui all'articolo precedente sono effettuate in conto mutuo dagli
istituti mutuanti qualora i lavori e le forniture siano eseguiti dagli enti, istituti ed
aziende, di cui al comma precedente, con mutui assistiti o meno da contributi. Negli altri
casi è in facoltà dei predetti enti, istituti ed aziende di concedere le anticipazioni.
Resta comunque salva la disciplina prevista, per gli appalti di opere pubbliche,
dall'articolo 4 della legge 17 febbraio 1968, n. 93].
13. Deve essere nuovamente sentito il Consiglio
di Stato, prima di rescindere o variare un contratto per causa in esso prevista, se il
contratto stesso venne già sottoposto all'esame di detto Consiglio.
14. Deve essere sentito il parere del Consiglio
di Stato prima di approvare gli atti di transazione diretti a prevenire od a troncare
contestazioni giudiziarie qualunque sia l'oggetto della controversia, quando ciò che
l'amministrazione dà o abbandona sia determinato o determinabile in somma eccedente le
lire 20.000.000. A formare la somma anzidetta concorrono le transazioni che siano
intervenute precedentemente per lo stesso oggetto o per l'esecuzione del medesimo
contratto. Deve essere sentito il Consiglio di Stato anche per le transazioni di minore
importo, quando l'amministrazione non si uniformi per esse all'avviso espresso
dall'avvocatura erariale.
15. Deve essere sentito il Consiglio di Stato,
qualunque sia l'oggetto ed il valore del contratto, nei casi nei quali si tratti di
riconoscere se siano in tutto od in parte applicabili le clausole penali stipulate a
carico dei fornitori o appaltatori, quando la somma in controversia o che
l'amministrazione abbandoni superi le lire 5.000.000. La sospensione dei lavori o il
prolungamento dei termini, per cause non previste dal contratto debbono risultare da atti
addizionali al contratto stesso. Su tali atti deve essere sentito il Consiglio di Stato,
se la durata della sospensione o il prolungamento dei termini siano indeterminati o tali
che vi corrisponda, secondo il contratto originario, una penalità eccedente le lire
5.000.000.
16. I contratti sono stipulati da un pubblico
ufficiale delegato a rappresentare l'amministrazione e ricevuti da un funzionario
designato quale ufficiale rogante, con le norme stabilite dal regolamento. I processi
verbali di aggiudicazione nelle aste e nelle licitazioni private sono parimenti formati da
quest'ultimo funzionario. I contratti ed i verbali anzidetti hanno forza di titolo
autentico. I processi verbali di aggiudicazione definitiva, in seguito ad incanti pubblici
o a private licitazioni, equivalgono per ogni legale effetto al contratto. Il
deliberatario non può impugnare l'efficacia dell'atto o incanto pel motivo che non sia
stato da lui firmato il relativo verbale d'asta o di licitazione privata.
16-bis. Le spese di copia, stampa, carta bollata
e tutte le altre inerenti ai contratti sono a carico dei contraenti con l'amministrazione
dello Stato. Sono altresì a carico di detti contraenti le spese di registrazione dei
contratti, in conformità del disposto dell'articolo 55 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, sull'imposta di registro. Le spese di copia di cui al
precedente primo comma sono determinate sulla base di apposite tariffe predisposte dal
Provveditorato generale dello Stato e approvate con decreto del Ministro per il tesoro.
Dette tariffe si applicano anche nei confronti delle ditte cui siano affidati
eccezionalmente lavori di copia. Gli importi delle spese di cui al primo comma, nonché
quelle di cui al secondo comma, sono versati dal contraente, entro cinque giorni dalla
data di stipulazione del contratto, sul conto corrente postale intestato alla sezione di
tesoreria provinciale dello Stato e con imputazione ad apposito capitolo dello stato di
Previsione dell'entrata del bilancio dello Stato o del bilancio delle amministrazioni o
aziende autonome. La causale del versamento dovrà indicare, oltre il capitolo di entrata
sul quale affluisce l'importo, la specificazione analitica delle spese da comunicarsi
dall'ufficiale rogante o, ove occorra, dal funzionario che stipula il contratto, all'atto
della stipulazione del medesimo. L'attestato del versamento di cui al comma precedente
deve essere consegnato all'amministrazione per essere allegato al contratto. In caso di
ritardo nel versamento, l'importo delle spese di cui al primo comma è aumentato degli
interessi legali decorrenti dalla scadenza del termine fissato dal precedente quarto comma
fino alla data dell'effettivo versamento sul conto corrente postale. In caso di mancato
versamento ovvero di mancata consegna dell'attestato di versamento, l'amministrazione
trattiene la somma dovuta dal contraente, aumentata degli interessi, sul primo pagamento
relativo al contratto e la versa direttamente al capitolo di entrata di cui al precedente
quarto comma.
16-ter. Il pagamento delle spese di cui al primo
e secondo comma del precedente articolo è eseguito in contanti dal cassiere per i
contratti stipulati dalle amministrazioni centrali, anche autonome, e dal funzionario
delegato per quelli stipulati da uffici periferici, sulla base di ordini di accreditamento
emessi a loro favore su apposito capitolo da istituire negli stati di previsione della
spesa dei singoli Ministeri e nei bilanci delle amministrazioni ed aziende autonome. Ai
fini di cui al precedente comma, l'atto approvativo del contratto deve contenere
l'attestazione circa la disponibilità della somma necessaria al pagamento delle spese di
registrazione. Restano comunque fermi gli obblighi e le responsabilità previsti dalle
vigenti disposizioni sull'imposta di registro a carico del pubblico ufficiale che ha
redatto l'atto. I rendiconti delle spese di cui al precedente primo comma sono sottoposti
al controllo delle ragionerie centrali e della Corte dei conti se si riferiscono a
contratti stipulati dalle amministrazioni centrali ed al controllo delle ragionerie
regionali dello Stato e delle delegazioni regionali della Corte dei conti competenti per
territorio se si riferiscono a contratti stipulati dagli uffici periferici. Per i
contratti stipulati dagli uffici centrali e periferici delle amministrazioni ed aziende
autonome il controllo di cui al comma precedente è eseguito dagli uffici o servizi
centrali di ragioneria e dalla Corte dei conti. Per le amministrazioni ed aziende autonome
che hanno uffici o servizi di ragioneria decentrati il controllo sui rendiconti delle
spese relative a contratti stipulati dagli uffici periferici è esercitato dai citati
uffici o servizi di ragioneria e dalle delegazioni regionali della Corte dei conti
competenti per territorio.
17. I contratti a trattativa privata, oltre che
in forma pubblica amministrativa nel modo indicato al precedente art. 16, possono anche
stipularsi: per mezzo di scrittura privata firmata dall'offerente e dal funzionario
rappresentante l'amministrazione; per mezzo di obbligazione stessa appiedi del capitolato;
con atto separato di obbligazione sottoscritto da chi presenta l'offerta; per mezzo di
corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali.
18. I contratti stipulati con ditte o società
commerciali devono contenere l'indicazione delle persone legalmente autorizzate a
riscuotere e quietanzare. L'accertamento della capacità dello stipulante ad impegnare
legalmente la ditta o società, come pure il riconoscimento della facoltà delle persone
che nei contratti vengono designate a riscuotere, incombe al funzionario rogante, nei
contratti in forma pubblica amministrativa, ed al funzionario che stipula e riceve
l'impegno contrattuale, nei contratti in forma privata. I pagamenti fatti alle persone
autorizzate dai creditori a riscuotere per loro conto ed a rilasciare quietanza si
ritengono validamente, eseguiti, finché la revoca del mandato, conferito alle persone
stesse, non sia notificata nelle forme di legge alle amministrazioni, agli uffici, agli
enti o ai funzionari cui spetta ordinare il pagamento, salvo il disposto del secondo comma
dell'art. 69 del presente decreto, riguardo agli ordini di pagamento che risultino già
emessi.
19. Gli atti di aggiudicazione definitiva ed i
contratti, anche se stipulati per corrispondenza ai sensi del precedente art. 17, non sono
obbligatori per l'amministrazione, finché non sono approvati dal ministro o
dall'ufficiale all'uopo delegato e non sono eseguibili che dopo l'approvazione.
L'approvazione dei contratti pei quali sia richiesto il parere del Consiglio di Stato deve
essere data con decreto ministeriale. Il decreto sarà motivato quando non sia seguito in
tutto o in parte tale parere. I decreti di approvazione dei contratti di importo eccedente
le lire 20.000.000 sono sottoposti alla registrazione preventiva della Corte dei conti.
Per il medesimo oggetto non possono essere formati più contratti, salve speciali
necessità da farsi constare nel decreto di approvazione del contratto. Quando si tratti
di oggetti che, per la loro natura o per il luogo in cui si effettua la vendita, debbono
essere immediatamente consegnati all'acquirente, il ministro può conferire all'autorità
che presiede l'asta la facoltà di approvare e rendere eseguibile il contratto.
20. Alla fine di ogni anno la Corte dei conti
comunicherà al Parlamento l'elenco dei contratti da essa registrati e per i quali
l'amministrazione non abbia seguito il parere del Consiglio di Stato, indicando le ragioni
all'uopo addotte dall'amministrazione.
21. L'alienazione degli immobili dello Stato,
quando non sia regolata, per determinate categorie di beni, da leggi speciali, deve essere
autorizzata, caso per caso, con particolari provvedimenti legislativi. Restano ferme le
disposizioni delle leggi vigenti per quanto concerne l'alienazione delle navi dello Stato.
TITOLO II Della contabilità generale
dello Stato
Capo I - Disposizioni generali
22. Alla immediata dipendenza del Ministro delle
finanze sono la ragioneria generale dello Stato e la direzione generale del Tesoro.
Dipendono dalla ragioneria generale dello Stato le le ragioniere delle amministrazione
centrali.
23. Il direttore generale del Tesoro sovrintende
al servizio di tesoreria dello Stato, provvede al movimento di fondi ed eseguisce le
operazioni finanziarie di tesoreria che gli sono ordinate dal Ministro delle finanze.
24. La ragioneria generale dello Stato riassume i
risultati dei conti delle entrate accertate, riscosse e versate e delle spese impegnate e
pagate; riassume altresì le modificazioni che si verificano nella consistenza del
patrimonio mobile ed immobile dello Stato. Le ragionerie delle amministrazioni centrali
devono tenere le loro scritture nelle forme prescritte dalla ragioneria generale e
trasmettere alla medesima i conti periodici e tutti gli altri elementi e notizie che le
possono occorrere.
25. La ragioneria generale, sulle proposte e
sugli elementi che i singoli ministeri devono trasmettere a quello delle finanze,
predispone il progetto del bilancio di previsione, i provvedimenti di variazioni al
bilancio ed il rendiconto generale consuntivo da presentare al Parlamento. Prepara inoltre
le situazioni finanziarie, per le quali tiene conto anche dei vari provvedimenti che in
esse comunque influiscono e che debbono essere comunicati dai rispettivi ministeri, pel
tramite dei direttori capi delle ragionerie centrali, al Ministro delle finanze per il
preventivo e consenso.
26. I direttori capi delle singole ragionerie
delle amministrazioni centrali e coloniali sono nominati dal Ministro delle finanze, sulla
proposta del ragioniere generale dello Stato (1).
(1) Così modificato dall'art. 16, secondo comma,
della L. 26 luglio 1939, n. 1037.
27. Le ragionerie centrali osservano e vigilano
perché siano osservate le leggi e tutte le disposizioni impartite dal Ministero delle
finanze: a) per la conservazione del patrimonio dello Stato; b) per l'esatto accertamento
delle entrate; c) per la regolare gestione dei fondi di bilancio. I direttori capi delle
ragionerie riferiscono al Ministro delle finanze, pel tramite della ragioneria generale,
sulle questioni di maggiore importanza e su tutto quanto abbiano occasione di rilevare
nell'adempimento delle proprie funzioni e che interessi il bilancio, specie per quanto
concerne l'andamento degli impegni di spesa.
28. Le ragionerie delle amministrazioni centrali
compilano gli schemi degli stati di previsione della entrata e della spesa ed il
rendiconto consuntivo, da trasmettersi al Ministro delle finanze e adempiono ogni altro
incarico loro affidato dai singoli ministri.
29. I disegni di legge, che importino o
riflettano spese a carico dello Stato, sono proposti dal ministro da cui dipendono i
servizi ai quali le spese si riferiscono, di concerto col Ministro delle finanze. Sono del
pari emanati di concerto col Ministro delle finanze, gli altri provvedimenti che regolino
comunque l'assunzione do nuovi oneri, oppure modificazioni o deroghe a precedenti
disposizioni adottate su proposta o di concerto col detto ministro. Il Ministro delle
finanze esercita il riscontro finanziario e contabile su tutte le amministrazioni dello
Stato e sulle aziende autonome che ne dipendono. A tale fine esso ha facoltà di disporre
verifiche ed ispezioni presso qualsiasi ufficio o servizio che abbia gestione finanziaria
o attribuzioni contabili.
Capo II - Dell'anno finanziario e del
bilancio di previsione
30. [L'anno finanziario comincia il 1° gennaio e
termina il 31 dicembre dello stesso anno. Per gli incassi ed i versamenti delle entrate
accertate e per i pagamenti delle spese impegnate entro il 31 dicembre, la chiusura dei
conti è protratta al 31 gennaio successivo].
31. [I risultati della gestione dell'anno
finanziario sono riassunti e dimostrati: a) nel conto del bilancio; b) nel conto generale
del patrimonio dello Stato].
32. [Sono materie del conto del bilancio: 1) le
entrate accertate e scadute durante l'anno finanziario; 2) le spese ordinate e liquidate e
quelle impegnate nello stesso periodo di tempo; 3) le riscossioni degli agenti, i
versamenti nelle casse del tesoro e i pagamenti riguardanti lo stesso esercizio
finanziario e quelle anteriori effettuate entro il termine previsto dal 2° comma del
precedente art. 30].
33. [Sono materia del conto generale del
patrimonio dello Stato, oltre le variazioni che apporta in esso la gestione del bilancio,
anche tutte quelle che, per qualsiasi causa, si verifichino durante l'esercizio nelle
attività e passività patrimoniali].
34. [Il Ministro per il tesoro, di concerto con
quello per il bilancio e la programmazione economica, presenta al Parlamento: 1) nel mese
di luglio, il rendiconto generale dell'esercizio finanziario scaduto il 31 dicembre
precedente; 2) nel mese di settembre, il bilancio di previsione per l'anno finanziario che
inizia il 1° gennaio successivo, costituito dallo stato di previsione dell'entrata, da
quelli della spesa distinti per Ministeri e dal quadro generale riassuntivo. Nello stesso
mese di settembre, il Ministro per il bilancio e la programmazione economica ed il
Ministro per il tesoro presentano al Parlamento la relazione previsionale e programmatica
di cui all'art. 4 della legge 1° marzo 1964, n. 62, la quale, in una apposita sezione,
conterrà una illustrazione del quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con
una analitica dimostrazione delle variazioni rispetto alle previsioni dell'anno
precedente, nonché informazioni sulla parte discrezionale di spesa, sul fabbisogno di
cassa del tesoro e sul finanziamento di tale fabbisogno. Le relazioni programmatiche di
settore previste da specifiche leggi saranno presentate dai Ministri interessati di
concerto con il Ministro per il bilancio e la programmazione economica, in allegato alla
relazione di cui al comma precedente].
35. [Lo stato di previsione dell'entrata e gli
stati di previsione della spesa, con gli allegati bilanci delle Amministrazioni autonome e
con il quadro generale riassuntivo, formano oggetto di un unico disegno di legge. Ciascuno
stato di previsione è illustrato da note preliminari. L'approvazione dello stato di
previsione della entrata, del totale generale della spesa, di ciascuno stato di previsione
della spesa e del quadro generale riassuntivo è disposta, nell'ordine, con distinti
articoli del disegno di legge].
35-bis. [Agli stati di previsione della spesa dei
singoli Ministeri sono annessi, secondo le rispettive competenze, i conti consuntivi degli
enti per i quali la presentazione al Parlamento è prevista dalla legge].
36. I residui delle spese correnti non pagati
entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo
stanziamento si intendono perenti agli effetti amministrativi; quelli concernenti spese
per lavori, forniture e servizi possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo
esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento. Le somme
eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli
esercizi successivi. Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla
chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre il
terzo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione, salvo che non si tratti di
stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo
quadrimestre dell'esercizio precedente. In tal caso, il periodo di conservazione è
protratto di un anno. Per le spese in annualità il periodo di conservazione decorre
dall'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio di ciascun limite di impegno.
I residui delle spese in conto capitale, derivanti da importi che lo Stato abbia assunto
obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture
eseguiti, non pagati entro il quinto esercizio successivo a quello in cui è stato
iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti agli effetti amministrativi. Le
somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli
degli esercizi successivi. Le somme stanziate per spese in conto capitale negli esercizi
1979 e precedenti, che al 31 dicembre 1982 non risultino ancora formalmente impegnate,
costituiscono economie di bilancio da accertare in sede di rendiconto dell'esercizio 1982.
[Sono però mantenuti oltre al termine stabilito nel precedente comma i residui delle
spese in conto capitale (o di investimento) relativi ad importi che lo Stato abbia assunto
obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture
eseguite. I conti dei residui, distinti per Ministeri, al 31 dicembre dell'esercizio
precedente a quello in corso, con distinta indicazione dei residui di cui al secondo comma
del presente articolo, sono allegati oltre che al rendiconto generale anche al bilancio di
previsione. Il conto dei residui è tenuto distinto da quello della competenza, in modo
che nessuna spesa afferente ai residui possa essere imputata sui fondi della competenza e
viceversa.
37. [Le entrate dello Stato sono ripartite: in
titoli, secondo che siano tributarie, extratributarie o provengano dall'alienazione e
dallo ammortamento di beni patrimoniali e dal rimborso di crediti; in categorie, secondo
la loro natura; in rubriche, secondo l'organo al quale ne è affidato l'accertamento; in
capitoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese dello Stato sono ripartite: in titoli,
secondo che siano di pertinenza della parte corrente (o di funzionamento e mantenimento)
ovvero della parte in conto capitale (o di investimento). La parte in conto capitale
comprende le partite che attengono agli investimenti diretti ed indiretti, nonché ad
operazioni per concessione di crediti. La parte corrente comprende le altre spese e
l'onere degli ammortamenti; in sezioni, secondo l'analisi funzionale; in rubriche, secondo
l'organo che amministra la spesa od ai cui servizi si riferiscono gli oneri relativi; in
categorie, secondo l'analisi economica; in capitoli, secondo il rispettivo oggetto. Nel
bilancio di previsione, nel quadro generale riassuntivo e nel rendiconto generale trovano
esposizione distinta dalle precedenti entrate e spese quelle connesse alle operazioni di
accensione e rimborso di prestiti. Nel quadro generale riassuntivo è data distinta
indicazione: 1) del risultato differenziale tra il totale delle entrate tributarie ed
extra tributarie ed il totale delle spese correnti (o di funzionamento e mantenimento); 2)
del risultato differenziale tra il totale complessivo delle entrate e delle spese di
qualsiasi natura, comprese quelle connesse ad operazioni di accensione e di rimborso di
prestiti].
37-bis. [La numerazione delle sezioni, delle
rubriche, delle categorie e dei capitoli può essere discontinua in relazione alle
necessità della codificazione meccanografica].
38. [È vietato il trasporto da un capitolo
all'altro dei fondi a ciascuno assegnati dalle leggi del bilancio di previsione].
38-bis. [Prima dell'inizio di ogni esercizio,
ciascuno ministro, di intesa con quello per il tesoro, provvede a ripartire in articoli la
somma stanziata sui singoli capitoli, in relazione alla natura delle spese ed
all'orientamento dei servizi. È data, tuttavia, facoltà ai ministri medesimi, d'intesa
con quello per il tesoro, di effettuare trasporti di fondi da un articolo all'altro di un
medesimo capitolo. Tanto la ripartizione in articoli quanto i cennati trasporti di fondi
saranno disposti con decreti dei ministri competenti, di concerto con il Ministro per il
tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti].
39. [È vietata l'assegnazione di qualsiasi
provento per spese od erogazioni speciali rimanendo soppressa ogni destinazione già
stabilita da particolari disposizioni. Questa disposizione non si applica ai proventi e
quote di proventi riscossi per conto di privati o enti estranei all'amministrazione dello
Stato, né ai proventi derivanti da lasciti, fondazioni, oblazioni e simili, fatte a scopo
determinato].
40. [Nello stato di previsione della spesa del
Ministero delle finanze è istituito un «fondo di riserva per le spese obbligatorie e di
ordine». Con decreti del Ministro delle finanze registrati alla Corte dei conti possono
essere prelevate da detto fondo ed inscritte ai competenti capitoli le somme occorrenti:
1) per pagamento di residui passivi eliminati negli esercizi precedenti per perenzione
amministrativa ai sensi dell'art. 36. primo comma, in caso di richiesta da parte degli
aventi diritto; 2) per aumento di stanziamento a capitoli di spesa aventi carattere
obbligatorio od in connessione con l'accertamento e la riscossione delle entrate. Allo
stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze sarà allegato l'elenco dei
capitoli di cui al precedente n. 2 da approvarsi con apposito articolo della legge
relativa].
40-bis. [Nello stato di previsione della spesa
del Ministero del tesoro è istituito un fondo speciale per la riassegnazione dei residui
perenti di cui al secondo comma dell'articolo 36. A richiesta delle amministrazioni
competenti, con decreti del Ministro per il tesoro, registrati alla Corte dei conti,
possono essere prelevate da detto fondo - per le finalità per le quali furono autorizzate
- le somme di volta in volta occorrenti da iscrivere ai pertinenti capitoli di competenza,
ovvero a capitoli di nuova istituzione, per il caso in cui quello di competenza fosse
stato nel frattempo soppresso] .
41. [Con decreti del Presidente della Repubblica,
su proposta del Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri, possono
iscriversi nella parte passiva del bilancio, le somme occorrenti per restituire tributi
indebitamente percetti, ovvero tasse su prodotti che si esportano, per pagare vincite al
lotto, per eseguire pagamenti relativi al debito pubblico in dipendenza di operazioni di
conversione od altre analoghe autorizzate da leggi, per integrare le assegnazioni relative
a stipendi, pensioni ed altri assegni fissi, tassativamente autorizzati e regolati per
legge, nonché per integrare la dotazione del fondo speciale di cui all'articolo 40-bis
della presente legge. In corrispondenza con gli accertamenti della entrata, possono
mediante decreti del Ministro delle finanze, inscriversi nella parte passiva del bilancio
le somme occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito o per il pagamento di
quote d'entrate devolute ad enti ed istituti, o di somme comunque percette per conto di
terzi. Allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze saranno allegati
due elenchi da approvarsi con apposito articolo della relativa legge, dei capitoli per i
quali possono essere esercitate rispettivamente le facoltà di cui al primo e secondo
comma del presente articolo. Rimangono ferme le disposizioni dell'art. 19 della L. 17
luglio 1910, n. 511, relativa alle spese che le amministrazioni militari sostengono
nell'interesse di altre amministrazioni dello Stato ed eventualmente di privati].
42. [Per provvedere alle eventuali deficienze
delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui ai precedenti artt. 40
e 41, è iscritto, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, un
«fondo di riserva per le spese impreviste». La prelevazione di somme da questo capitolo
e la loro iscrizione ai vari capitoli del bilancio o a capitoli nuovi, ha luogo mediante
decreti reali, promossi dal Ministro delle finanze. Le prelevazioni per somme superiori a
lire 12.000.000 per ciascun capitolo devono essere precedute da deliberazione del
Consiglio dei Ministri. Detti decreti vengono presentati al Parlamento per la
convalidazione].
43. [Le nuove e le maggiori spese, alle quali non
possa provvedersi nella forma indicata negli articoli precedenti, debbono essere
autorizzate per legge. Le spese eccedenti la somma di lire 36.000.000 non imputabili a
capitoli già compresi negli stati di previsione dell'esercizio in corso, non possono
iscriversi nei bilanci se non siano approvate con speciali disposizioni di legge. Nelle
proposte di nuove e maggiori spese occorrenti dopo l'approvazione del bilancio devono
essere indicati i mezzi per far fronte alle spese stesse].
Capo III - Delle entrate dello Stato
44. I direttori generali e gli altri capi degli
uffici centrali, compartimentali e provinciali che hanno gestione di entrate curano, nei
limiti delle rispettive loro attribuzioni e sotto la personale loro responsabilità, che
l'accertamento, la riscossione ed il versamento delle entrate siano fatti prontamente ed
integralmente.
45. I tesorieri devono trasmettere mensilmente al
direttore generale del tesoro il conto dei versamenti effettuati nelle loro casse e gli
agenti della riscossione devono comunicare alle amministrazioni da cui dipendono, ogni
bimestre o ad altro periodo stabilito dai regolamenti i conti debitamente giustificati
degli accertamenti, delle riscossioni e dei versamenti eseguiti.
46. Le somme di spettanza dello Stato introitate
per qualsivoglia titolo dagli incaricati della riscossione debbono essere integralmente
versate nelle casse dello Stato, nei termini stabiliti dalle leggi e dai regolamenti.
47. Il direttore generale del Tesoro vigila al
versamento nelle tesorerie delle somme riscosse dagli agenti di tutte le amministrazioni
dello Stato e di quelle dovute dai debitori diretti. Alla sua vigilanza sono sottoposti
gli agenti di riscossione ed il versamento del denaro.
48. Quando col denaro incassato gli agenti della
riscossione abbiano, a ciò autorizzati, estinto titoli di pagamento, essi produrranno
tali titoli regolarmente quietanzati. L'importo relativo è considerato, agli effetti del
corrispondente discarico, come denaro versato.
Capo IV - Delle spese dello Stato
49. [I ministri impegnano ed ordinano le spese
nei limiti dei fondi assegnati in bilancio. Per le spese straordinarie ripartite per legge
in più esercizi finanziari, può l'impegno estendersi a più anni, ma i pagamenti devono
essere contenuti nei limiti dei fondi assegnati per ogni esercizio. Per le spese da
erogarsi per legge in annualità, il primo di ciascun stanziamento da inscrivere in
bilancio in dipendenza di autorizzazione legislativa costituisce il limite massimo a
carico del quale possono essere assunti impegni ed eseguiti pagamenti relativi alla prima
annualità. Gli impegni, così assunti si estendono per tanti esercizi quante sono le
annualità da pagare sugli stanziamenti di bilancio degli esercizi successivi. Per le
spese ordinarie, possono altresì essere assunti impegni a carico dell'esercizio
successivo, quando ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi.
L'impegno può anche estendersi a più esercizi, a norma della consuetudine o, se
l'amministrazione ne riconosca la necessità o la convenienza, quando si tratti di spese
per affitti o di altre continuative e ricorrenti. Non possono i ministri valersi di
entrate e profitti di qualsiasi provenienza per accrescere le assegnazioni fatte in
bilancio per le spese dei rispettivi servizi. Gli impegni per spese ordinarie a carico
degli esercizi successivi a quello in corso, finché non sia approvato il relativo stato
di previsione, non possono essere assunti, se non previo assenso del Ministro delle
finanze (53/a), fatta eccezione per gli affitti e per le altre spese continuative di
carattere analogo. L'assenso del Ministro per le finanze può anche essere dato
preventivamente per somme determinate e per singoli capitoli ed esercizi, mediante decreto
da registrarsi alla Corte dei conti. In tal caso gli atti sono comunicati alla Corte dei
conti con dichiarazione del direttore capo della ragioneria centrale attestante che i
singoli impegni restano compresi nella somma autorizzata].
50. [Tutti gli atti con i quali si approvano
contratti e si autorizzano spese e in generale tutti quelli dai quali derivi l'obbligo di
pagare somme a carico del bilancio dello Stato, debbono essere comunicati dagli uffici
amministrativi alla rispettiva ragioneria centrale per la registrazione dell'impegno].
[Prima di eseguire la registrazione la ragioneria verifica la legalità della spesa e la
regolarità della documentazione e accerta la giusta imputazione della spesa al bilancio
nonché l'esistenza del fondo disponibile sul relativo capitolo]. Per gli stipendi, le
pensioni e le spese fisse similari la registrazione dell'impegno può essere effettuata
con frequenza periodica con le modalità stabilite dal Ministero per il tesoro. Quando
l'impegno della spesa viene accertato all'atto stesso in cui occorra disporne il
pagamento, il titolo di pagamento può valere altresì come atto di autorizzazione della
spesa. Gli uffici amministrativi devono inoltre comunicare alla ragioneria i provvedimenti
di qualsiasi natura dai quali possono derivare impegni di spesa indicando l'ammontare
presunto di tali impegni nonché l'esercizio e il capitolo del bilancio a cui devono
imputarsi. La ragioneria prenota nelle sue scritture in sede separata tali impegni in
corso di formazione. Per le spese da ordinarsi dagli uffici, enti e funzionari delegati,
la ragioneria centrale considera come impegnato l'intero importo della apertura di credito
concessa a norma del seguente art. 56. Tale importo costituisce il limite massimo degli
impegni che possono essere assunti dai detti delegati.
51. Quando venga a risultare che l'assunzione
degli impegni non fu tempestivamente denunciata alla ragioneria o che fu omessa la
comunicazione di cui al penultimo comma dell'articolo precedente, i direttori capi di
ragioneria hanno l'obbligo d'informare il Ministro delle finanze ed il Ministro da cui il
servizio dipende per l'accertamento delle responsabilità e l'applicazione delle relative
sanzioni. Per tutte le spese che riguardano necessità continuative o periodiche, o che
comunque siano o possano essere effettuate ripartitamente, a mesi o ad altri intervalli di
tempo, i direttori capi di ragioneria vigilano affinché le erogazioni seguano per importi
non superiori alla quota del fondo inscritto in bilancio, corrispondente al periodo di
tempo cui la spesa si riferisce. Per le spese indicate nel precedente comma, pagabili ai
sensi del successivo art. 56 sulla base di aperture di credito, è consentita l'emissione
di ordini di accreditamento per importi corrispondenti al fabbisogno trimestrale, con
l'obbligo per il funzionario delegato di disporre i pagamenti per importi non superiori
alla quota corrispondente al periodo di tempo cui la spesa si riferisce.
52. [Il Ministro può delegare la facoltà di
assumere impegni sul bilancio dello Stato a funzionari dipendenti, ed eventualmente di
altre amministrazioni nei limiti e con le modalità stabilite con proprio decreto di
concerto con il Ministro per il tesoro.
53. Decorso il termine di cui al secondo comma
del precedente art. 30, sarà, per ogni capitolo di bilancio, determinata con decreto
ministeriale, da registrarsi alla Corte dei conti, la somma da conservarsi in conto
residui per impegni riferibili all'esercizio scaduto. L'accertamento di tale somma è
fatto a cura delle ragionerie centrali. Il regolamento determina le comunicazioni da farsi
alla Corte dei conti ai fini del suo riscontro. Potranno effettuarsi dopo il 1° agosto
anche prima della approvazione del rendiconto generale le spese di competenza
dell'esercizio medesimo non pagate entro il 31 luglio nei limiti della somma dei residui
passivi risultati a tale data.
54. Il pagamento delle spese dello Stato si
effettua, secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli: a) con assegni a favore
dei creditori, tratti sull'istituto bancario incaricato del servizio di tesoreria; b) con
aperture di credito a favore di funzionari delegati, i quali provvedono sia col mezzo di
assegni come alla precedente lettera a), sia direttamente mediante prelevazione di fondi
dai crediti medesimi; c) in base a ruoli, per le spese fisse e cioè stipendi, pensioni ed
altre di importo e scadenze determinate; d) mediante ordinativi diretti sulle tesorerie
dello Stato. Le forme per i pagamenti del debito pubblico all'interno e all'estero, delle
spese di giustizia e di quelle per le vincite al lotto, nonché le modalità dei riscontri
su tali pagamenti da parte della corte dei conti e le giustificazioni relative sono
stabilite dal regolamento. Il regolamento determina anche le comunicazioni che
relativamente ai pagamenti disposti dovranno essere fatte dalle ragionerie centrali alla
direzione generale del tesoro agli effetti della vigilanza sul movimento di tesoreria.
55. Gli uffici amministrativi centrali, per il
pagamento delle somme dovute dallo Stato, emettono a favore dei singoli creditori
sull'istituto incaricato del servizio di tesoreria, assegni esigibili presso lo
stabilimento dell'istituto medesimo in essi indicato. Gli assegni sono firmati dal
ministro o dai funzionari da lui delegati ed inviati alla ragioneria insieme ai documenti
giustificativi. Il direttore capo della ragioneria verifica la documentazione e la
liquidazione della spesa, accerta che la spesa sia regolarmente imputata al conto della
competenza od a quello dei residui e che vi siano disponibili i fondi sul relativo
capitolo del bilancio, e, quando nulla trovi da osservare, appone il visto sugli assegni e
li trasmette, con i documenti giustificativi, alla Corte dei conti o al funzionario da
essa all'uopo distaccato presso la ragioneria stessa. La Corte o il suo funzionario,
appone il visto sugli assegni riconosciuti regolari e li spedisce agli uffici incaricati
di consegnarli ai creditori, fatta eccezione per quelli intestati a titolari residenti in
Roma, i quali vengono restituiti all'ufficio amministrativo emittente, che provvede alla
consegna direttamente. La consegna ha luogo contro rilascio di ricevuta, da unirsi alla
matrice, ed estingue il debito per cui l'assegno venne emesso. Al debito estinto si
sostituisce quello derivante dall'assegno stesso. Se il creditore non sa o non può
scrivere, la ricevuta sarà data nei modi indicati al secondo comma del successivo
articolo 67. Per gli assegni emessi a favore di agenti della riscossione, di corpi morali
o stabilimenti, la ricevuta è staccata dal bollettario stabilito per le entrate delle
rispettive amministrazioni. Il regolamento determina entro quali limiti e con quali
condizioni e modalità gli assegni, a richiesta del creditore, possano essere loro inviati
a mezzo della posta. Gli assegni sono emessi per l'importo netto; la regolazione delle
somme trattenute si effettua a periodi prestabiliti mediante gli ordinativi di cui
all'art. 63.
56. [Possono essere autorizzate, presso
l'Istituto incaricato del servizio di Tesoreria, nel caso in cui l'adozione di altra forma
di pagamento sia incompatibile con la necessità dei servizi, aperture di credito a favore
di funzionari delegati, per il pagamento delle seguenti spese, sia in conto della
competenza dell'esercizio che in conto residui: 1) spese da farsi in economia; 2) spese
fisse ed indennità, quando non siano prestabilite in somma certa, nonché indennità di
missione e di trasferimento e compensi per lavoro straordinario per il personale che
presta servizio presso gli Uffici periferici; 3) retribuzioni al personale
dell'Amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni; 4) spese da farsi in
occorrenze straordinarie, per le quali sia indispensabile il pagamento immediato; 5) spese
di qualsiasi natura per le quali leggi e regolamenti consentano il pagamento a mezzo di
funzionari delegati; 6) spese di riscossione delle entrate indicate in apposito elenco per
capitoli, da unirsi alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro; 7) assegni fissi e indennità degli ufficiali, sottufficiali ed
uomini di truppa, spese di mantenimento della truppa e dei quadrupedi e per servizi di
rimonta e acquisto dei Corpi, Istituti e Stabilimenti dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica; 8) paghe ed assegni ai Corpi organizzati militarmente al servizio dello
Stato; 9) somme da pagarsi all'estero e per fornire i fondi alle legazioni, consolati e
missioni all'estero, nonché alle navi viaggianti fuori dello Stato; 10) pagamenti in
conto, dipendenti da contratti con associazioni cooperative di produzione e lavoro o
consorzi di cooperative, ovvero da altri contratti di forniture e lavori per i quali
l'Amministrazione giudichi opportuna tale forma di pagamento; 11) pagamenti relativi alla
devoluzione ed alla restituzione di tributi, nonché alla restituzione di somme
indebitamente percette]. [Per le spese indicate dai precedenti numeri da 1 a 5 le aperture
di credito per ciascun capitolo di spesa non possono superare, singolarmente, il limite di
lire 480 milioni, salvo maggiori limiti stabiliti da particolari disposizioni di legge o
di regolamento]. Per le spese di cui al n. 10) devono farsi aperture di credito
distintamente per ogni contratto di fornitura o lavoro.
57. Le aperture di credito a favore di funzionari
delegati sono disposte mediante ordini di accreditamento soggetti alla stessa procedura
stabilita per la emissione di assegni. Detti ordini debbono contenere la indicazione della
somma che potrà essere prelevata mediante assegni a favore dello stesso funzionario
delegato e di quella che dovrà prelevarsi con assegni a favore dei creditori. L'istituto
tiene un unico conto per tutte le aperture di credito disposte a favore del funzionario
delegato; questi però deve giustificarne l'impiego per ciascun capitolo di bilancio,
distintamente per il conto della competenza e per quella dei residui.
58. I funzionari delegati, per le spese che non
debbono pagare personalmente, e nei limiti consentiti ai sensi dell'articolo precedente,
emettono assegni sullo stabilimento dell'istituto presso il quale è disposta l'apertura
di credito. Tali assegni vengono emessi per l'importo netto, sono firmati dal funzionario
delegato e dal capo dell'ufficio contabile o di riscontro, quando vi sia, e vengono
rimessi al creditore nelle forme previste dal precedente art. 55. L'importo delle ritenute
è però impegnato sull'apertura di credito dal funzionario delegato, il quale deve
emettere alla fine di ogni mese o di altro periodo stabilito dai regolamenti un assegno
complessivo a favore della tesoreria, la quale emetterà le corrispondenti quietanze di
entrata. I funzionari delegati sono personalmente responsabili delle spese da essi
ordinate e della regolarità dei pagamenti disposti od eseguiti. Qualora le esigenze del
servizio non richiedano che siano riscosse per intero le somme che i funzionari delegati
predetti sono autorizzati a prelevare a loro favore, essi dovranno effettuarne la
prelevazione, di volta in volta, nella misura strettamente occorrente. Il Ministro delle
finanze può provvedere ad ispezioni per riconoscere l'esistenza presso i funzionari
delegati delle somme prelevate e la regolarità dei pagamenti disposti o effettuati.
59. È in facoltà dell'amministrazione disporre,
sullo stesso capitolo, più aperture di credito a favore di un funzionario delegato,
quando la somma già utilizzata di ciascun accreditamento abbia superato la metà
dell'importo accreditato.
59-bis. I funzionari delegati hanno l'obbligo di
utilizzare interamente i fondi di ciascuna apertura di credito prima di emettere
ordinativi o buoni sulle successive aperture di credito. I medesimi funzionari delegati,
qualora accertino al 20 gennaio una rimanenza di importi non superiore alle lire 10.000 su
singoli ordini di accreditamento relativi all'anno decorso, provvedono entro il 31 dello
stesso mese ad estinguere tali ordini mediante versamento della detta rimanenza in
apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.
60. Ogni semestre, o in quegli altri periodi che
fossero stabiliti da speciali regolamenti e, in ogni caso, al termine dell'esercizio, i
funzionari delegati devono trasmettere i conti delle somme erogate, insieme con i
documenti giustificativi, alla competente amministrazione centrale per i riscontri che
ritenga necessari. Tali riscontri possono anche essere affidati a uffici provinciali e
compartimentali di controllo, mediante decreto ministeriale, da emanarsi di concerto col
Ministro delle finanze, e nel quale saranno stabiliti i limiti e le modalità dei
riscontri medesimi. [I rendiconti sono trasmessi alla ragioneria centrale, la quale,
eseguiti i riscontri contabili ed eseguite le occorrenti registrazioni nelle proprie
scritture, ne cura l'invio alla Corte dei conti per la revisione definitiva]. La Corte
nell'eseguire i riscontri di sua competenza ha facoltà di limitarli a determinati
rendiconti. [Il rendiconto per le aperture di credito di cui al n. 8 dell'art. 56 è reso
al termine della fornitura o del lavoro ed è unito agli atti per la emissione
dell'assegno di saldo. È però reso in ogni caso al termine dell'esercizio, se il
pagamento del saldo non sia disposto nell'esercizio stesso]. I rendiconti delle spese da
pagare all'estero e di quelle per le navi viaggianti fuori dello Stato sono presentati nei
modi e termini stabiliti dai regolamenti. I funzionari che non osservino i termini
stabiliti per la presentazione dei conti sono passibili, indipendentemente dagli eventuali
provvedimenti disciplinari, di pene pecuniarie nella misura e con la modalità da
determinarsi dal regolamento, fermo restando l'eventuale giudizio della Corte dei conti ai
termini del successivo art. 83.
61. Le somme riscosse dai funzionari delegati
sulle aperture di credito e che non siano state erogate alla chiusura dell'esercizio
possono essere trattenute per effettuare pagamenti di spese esclusivamente riferibili
all'esercizio scaduto. La giustificazione di tali pagamenti è compresa in un rendiconto
suppletivo da presentarsi non oltre il 30 settembre, ferme le disposizioni speciali
relative alle spese per la esecuzione di opere pubbliche. Le somme non erogate alla
chiusura del rendiconto suppletivo sono versate in tesoreria. Al termine dell'esercizio le
aperture di credito fatte ai singoli funzionari vengono ridotte alla somma effettivamente
prelevata.
61-bis. Gli ordini di accreditamento riguardanti
le spese in conto capitale, emessi sia in conto competenze che in conto residui, rimasti
in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio, possono essere trasportati
interamente o per la parte inestinta all'esercizio successivo, su richiesta del
funzionario delegato. La disposizione di cui al precedente comma non si applica agli
ordini di accreditamento emessi sui residui che, ai sensi dell'art. 36, secondo comma, del
presente decreto, devono essere eliminati alla chiusura dell'esercizio.
62. Il pagamento degli stipendi, delle pensioni,
dei fitti e delle altre spese in importo e scadenze determinate può effettuarsi in base a
ruoli emessi dalle amministrazioni centrali, riconosciuti regolari dalla ragioneria e
dalla Corte dei conti, ai sensi del terzo e quarto comma del precedente art. 55. Il
regolamento stabilisce i procedimenti da seguirsi per la ordinazione dei pagamenti delle
spese di cui si tratta e le modalità e i limiti di relativi riscontri. Per il pagamento
dei ratei di stipendi, pensioni ed altri assegni fissi mensili il mese è calcolato sempre
di trenta giorni.
63. Mediante ordinativi sulle tesorerie, emessi
dalle amministrazioni centrali, con la procedura di cui al precedente art. 55, vengono
disposti pagamenti per i titoli seguenti: a) fondi di bilancio da versare ai conti
correnti di amministrazioni o gestioni autonome; b) somme da versare o rimborsare al
contabile del portafoglio; c) somme da versare con imputazione ad entrate di bilancio; d)
somme dovute dallo Stato e da compensare, ai termini degli articoli 1285 e 1286 del codice
civile; e) ritenute per imposte, tasse e titoli diversi da versare allo Stato o ad enti
autonomi; f) somme dovute per qualsiasi altro titolo che non determini effettivo movimento
di denaro. Le ritenute, di cui alla lettera e), dovute allo Stato, possono essere regolate
con procedimenti semplificati, da stabilirsi con decreti del Ministro delle finanze in
base a valutazioni medie sull'intero stanziamento di ciascun capitolo. Gli ordinativi di
cui al presente articolo si estinguono di regola mediante commutazione in quietanza. II
regolamento stabilisce se ed in quali casi detti ordinativi abbiano effetto definitivo nei
riguardi del bilancio mediante semplici registrazioni nelle scritture. Pure con ordinativi
si provvede al pagamento degli stipendi ed assegni fissi nei casi in cui non si effettui
mediante ruoli, nonché al pagamento di ogni altra spesa che interessi il personale
dell'amministrazione dello Stato. Gli ordinativi possono emettersi anche per il pagamento
di qualsiasi altra spesa quando la amministrazione lo giudichi opportuno.
64. [Ove, per qualsiasi motivo di irregolarità,
il capo della ragioneria non creda di poter apporre il visto ad un atto di impegno di
spesa o ad un titolo di pagamento, ne riferisce direttamente al ministro. Quando il
ministro giudichi che, ciò nonostante, l'atto di impegno o il titolo di pagamento debba
aver corso, dà ordine scritto al capo della ragioneria, il quale deve eseguirlo. Tale
ordine scritto deve essere firmato personalmente dal ministro ed è comunicato, dal capo
della ragioneria, alla Corte dei conti con l'atto medesimo. L'ordine però non può essere
dato quando si tratti di spesa che ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo di
bilancio o che sia da imputare ad un capitolo diverso da quello indicato, oppure che sia
riferibile ai residui anziché alla competenza, o a questa piuttosto che a quelli].
65. Gli ufficiali pagatori non debbono, sotto la
loro responsabilità personale, effettuare pagamenti su ordini che non siano rivestiti
delle formalità richieste dal presente decreto e dal regolamento relativo. La
disposizione di questo articolo non concerne il movimento dei fondi, che è disposto
mediante ordini del direttore generale del Tesoro.
66. Gli assegni emessi dalle amministrazioni
centrali e dai funzionari delegati possono essere girati nelle forme ammesse dal codice di
commercio. La girata può essere fatta esclusivamente a favore di un agente della
riscossione o di una banca. La girata a favore dell'agente della riscossione, quando il
prenditore non sappia o non possa scrivere, può farsi mediante segno di croce apposto in
presenza dell'agente medesimo con l'assistenza e la firma di due testimoni. È ammessa una
sola girata.
67. Gli assegni sono esigibili secondo le norme
che regolano la circolazione di tali titoli, in quanto applicabili, e sono soggetti alle
prescrizioni di cui all'art. 919, n. 2, del Codice di commercio. Gli altri titoli di spesa
debbono, all'atto del pagamento, essere sottoscritti per quietanza dagli interessati o da
coloro che sono autorizzati a riscuotere e quietanzare per conto dei medesimi. Se coloro
che debbono dar quiescenza non possono o non sanno scrivere, la quietanza medesima può
risultare da un segno di croce fatto alla presenza dell'ufficiale pagatore e di testimoni
da lui conosciuti e che sottoscrivono anch'essi. Le altre forme di quietanza sono
disciplinate dalle leggi e dai regolamenti. .
67-bis. [In deroga al disposto del secondo comma
del precedente articolo, i titoli di spesa emessi a favore di persone giuridiche pubbliche
e di persone giuridiche private, di cui agli articoli 11 e 12 del codice civile nonché di
enti, associazioni ed istituzioni non riconosciuti giuridicamente - sottoposti o non a
vigilanza e tutela governativa - sono estinti, senza presentazione, qualora prescritta,
della bolletta di riscossione, mediante accreditamento in conto corrente postale intestato
ai medesimi. L'accreditamento al conto corrente postale deve essere eseguito non oltre il
quinto giorno dalla data di ricezione del titolo di spesa da parte della tesoreria,
qualora non ostino ragioni di compensazione con crediti dello Stato].
68. Gli assegni non consegnati ai creditori entro
il mese di luglio successivo all'esercizio in cui furono emessi sono dagli uffici
incaricati della consegna ed entro il 10 agosto restituiti all'amministrazione o al
funzionario delegato che li ha emessi, perché provvedano al loro annullamento. Gli
assegni emessi dalle amministrazioni centrali e dai funzionari delegati e consegnati ai
creditori si considerano, agli effetti del rendiconto consuntivo, titoli pagati. Gli
assegni estinti dall'istituto incaricato vengono al medesimo rimborsati mediante
operazioni di tesoreria nei modi stabiliti dal regolamento.
68-bis. [Gli ordinativi diretti, gli ordinativi
su ordini di accreditamento, gli ordinativi su contabilità speciali e gli ordini di
pagamento su ruoli di spesa fissa, non pagati entro il mese di gennaio successivo
all'esercizio in cui sono stati emessi, sono commutati di ufficio, a favore delle persone
autorizzate a riscuotere ed a quietanzare, in vaglia cambiari non trasferibili
dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria. I titoli di spesa di cui al precedente
comma commutati in vaglia cambiari si considerano, agli effetti del rendiconto generale
dello Stato, titoli pagati. Con decreto del Ministro per il tesoro saranno stabiliti
l'importo minimo dei vaglia cambiari, le modalità per l'invio e la consegna di essi, i
rapporti tra il Tesoro e l'istituto incaricato del servizio di tesoreria in relazione
all'accertamento dell'effettivo pagamento dei vaglia medesimi, nonché i casi in cui non
è ammessa la commutazione di ufficio di cui al primo comma.
69. Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni
di pegno, i pignoramenti, i sequestri e le opposizioni relative a somme dovute dallo
Stato, nei casi in cui sono ammesse dalle leggi, debbono essere notificate
all'amministrazione centrale ovvero all'ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il
pagamento. La notifica rimane priva di effetto riguardo agli ordini di pagamento che
risultino già emessi. Potrà, per altro, il creditore fare tale notificazione
all'ufficiale, tesoriere o agente incaricato di eseguire il pagamento degli ordini o di
effettuare la consegna degli assegni di cui all'art. 54, lettera a). Le cessioni, le
delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti di revoca, rinuncia o modificazione di
vincoli devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata, autenticata da notaio. I
pignoramenti, i sequestri e le opposizioni hanno efficacia soltanto se fatti nei modi e
nei casi espressamente stabiliti dalla legge. Nessun impedimento può essere costituito
mediante semplici inibitorie o diffide. Qualora un'amministrazione dello Stato che abbia,
a qualsiasi titolo ragione di credito verso aventi diritto a somme dovute da altre
amministrazioni, richieda la sospensione del pagamento, questa deve essere eseguita in
attesa del provvedimento definitivo.
70. Gli atti considerati nel precedente articolo
69, debbono indicare il titolo e l'oggetto del credito verso lo Stato, che si intende
colpire, cedere o delegare. Con un solo atto non si possono colpire, cedere o delegare
crediti verso amministrazioni diverse. Per le somme dovute dallo Stato per
somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art.
9, allegato E, della L. 20 marzo 1865, n. 2248, e degli artt. 351 e 355, allegato F, della
legge medesima.
71. L'emissione dei buoni ordinari del Tesoro ed
il limite massimo della somma che può tenersene in circolazione sono stabiliti
annualmente dalla legge che approva lo stato di previsione dell'entrata e da leggi
speciali. La loro emissione può aver luogo soltanto in seguito all'effettivo versamento
dell'importo nelle casse dello Stato. Le norme speciali per la gestione dei buoni di cui
al presente articolo sono stabilite dal regolamento.
72. Le disposizioni che possono occorrere pel
servizio dell'esercizio e dell'armata sul piede di guerra, nonché per il caso di
pubbliche calamità, sono date con speciali regolamenti.
Capo V - Degli agenti
dell'amministrazione che maneggiano valori dello Stato
73. Salvo le eccezioni che potranno essere
stabilite da leggi e regolamenti, gli agenti e funzionari appartenenti ai ruoli delle
amministrazioni dello Stato, i quali, per il servizio loro affidato, hanno gestione di
pubblico denaro o di qualunque altro valore o materia, non sono tenuti a prestare
cauzione. L'amministrazione ha però facoltà di assoggettare a ritenuta gli stipendi ed
altri emolumenti goduti da funzionari ed agenti, anche prima che sia pronunciata condanna
a loro carico, quando il danno dell'erario sia accertato in via amministrativa. Rimane
fermo l'obbligo della cauzione, secondo le disposizioni che regolano i singoli servizi,
quando la gestione sia affidata a persone; istituti od enti estranei alla amministrazione
dello Stato, nonché quando la cauzione sia stabilita a garanzia degli interessi di
privati.
74. Gli agenti incaricati della riscossione delle
entrate e dell'esecuzione dei pagamenti delle spese, o che ricavano somme dovute allo
Stato e altre delle quali lo Stato diventa debitore, o hanno maneggio qualsiasi di denaro
ovvero debito di materia, nonché coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti ai
detti agenti, dipendono direttamente, a seconda dei rispettivi servizi, dalle
amministrazioni centrali o periferiche dello Stato, alle quali debbono rendere il conto
della gestione e, sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del tesoro e alla
giurisdizione della Corte dei conti. Sono anche obbligati alla resa del conto alle
amministrazioni centrali o periferiche dalle quali direttamente dipendono gli impiegati ai
quali sia stato dato incarico di riscuotere entrate di qualunque natura e provenienza. I
conti giudiziali sono trasmessi dalle amministrazioni di cui ai commi precedenti per il
controllo di rispettiva competenza alle ragionerie centrali, regionali e provinciali dello
Stato, a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, entro i due mesi
successivi alla chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce. Le predette ragionerie,
riveduti i conti ad esse pervenuti, qualora non abbiano nulla da osservare, appongono sui
singoli conti la dichiarazione di aver eseguito il riscontro di loro competenza e li
trasmettono alla Corte dei conti entro i due mesi successivi alla data della loro
ricezione ovvero a quella della ricezione dei chiarimenti o dei documenti richiesti.
75. Presso le cassa del Tesoro, gestite
direttamente dallo Stato, è istituito uno speciale servizio di controllo. Le funzioni dei
controlli e le norme per le ispezioni e verificazioni di cassa sono determinate dai
regolamenti, i quali stabiliscono pure le modalità e le norme per il controllo
nell'interesse dello Stato, quando il servizio di cassa sia affidato a un istituto
bancario. Il servizio di controllo sarà altresì istituito presso qualsiasi altra cassa
dello Stato per la quale il ministero competente, di concerto con quello delle finanze
(84), ne riconosca la necessità. Nulla è innovato per quanto concerne gli uffici di
riscontro stabiliti con disposizioni speciali.
76. Le funzioni di ordinatore di spese e di
ordinatore di pagamenti per conto dello Stato e quelle di agente per l'esecuzione del
servizio al quale le spese o i pagamenti si riferiscono sono incompatibili con le altre di
ricevitore, di pagatore o di magazziniere, eccetto il caso di spese pagate su crediti
aperti ai sensi degli articoli 56 e 57 del presente decreto.
Capo VI - Rendimento di conti
dell'Amministrazione dello Stato
77. [Al termine dell'anno finanziario ciascun
Ministero, per cura del capo della ragioneria, compila il conto consuntivo del bilancio ed
il conto patrimoniale relativo alla propria amministrazione. Questi conti sono trasmessi
alla ragioneria generale non più tardi del giorno 30 novembre successivo al termine
dell'anno finanziario e non più tardi del 31 dicembre il Ministro per le finanze, per
cura del ragioniere generale, trasmette alla Corte dei conti il rendiconto generale
dell'esercizio scaduto].
78. [Il rendiconto generale dello Stato è diviso
in due parti. La prima parte riguarda il conto consuntivo del bilancio in relazione alla
classificazione del preventivo e comprende: a) le entrate di competenza dell'anno,
accertate, riscosse o rimaste da riscuotere; b) le spese di competenza dell'anno,
accertate, pagate o rimaste da pagare; c) la gestione dei residui attivi e passivi degli
esercizi anteriori; d) le somme versate in tesoreria e quelle pagate per ciascun capitolo
del bilancio complessivarnente in conto competenza e in conto residui; e) il conto totale
dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio successivo. La seconda parte
riguarda il conto generale a valore del patrimonio dello Stato, con le variazioni che
hanno subìto: a) le attività e passività finanziarie proprie del conto del Tesoro; b) i
beni mobili ed immobili, i crediti, i titoli di credito, i beni di natura industriale e le
altre attività disponibili; c) i materiali militari, i beni destinati ai servizi dello
Stato, il materiale artistico e scientifico e le altre attività non disponibili; d) le
passività consolidate e le passività diverse. Il conto del patrimonio deve inoltre
contenere la dimostrazione dei vari punti di concordanza tra la contabilità del bilancio
e quella patrimoniale ed essere corredato dei conti speciali dimostrativi dei risultati
dei singoli servizi].
79. [La Corte dei conti, parificato il rendiconto
generale, ne fa relazione motivata e la trasmette al Ministro delle finanze, affinché
questi possa presentarla al Parlamento].
80. Entro il primo giorno non festivo del mese di
ottobre il Ministro per il bilancio fa la esposizione economico-finanziaria e il Ministro
per il tesoro l'esposizione relativa al bilancio di previsione.
Capo VII - Della responsabilità dei
pubblici funzionari
81. I funzionari amministrativi, incaricati di
assumere impegni e di disporre pagamenti, i capi delle ragionerie delle amministrazioni
centrali e i funzionari a favore dei quali vengono disposte aperture di credito debbono
rispondere dei danni che derivino alla amministrazione per loro colpa o negligenza o per
la inosservanza degli obblighi loro demandati nell'esercizio delle funzioni ad essi
attribuite. La responsabilità dei funzionari predetti non cessa per effetto della
registrazione o dell'applicazione del visto da parte della Corte dei conti sugli atti
d'impegno e sui titoli di spesa. Gli ordinatori secondari di spese pagabili in base a
ruoli e ogni altro funzionario ordinatore di spese e pagamenti, sono personalmente
responsabili dell'esattezza della liquidazione delle spese e dei relativi ordini di
pagamento, come pure della regolarità dei documenti e degli atti presentati dai
creditori. Gli ufficiali pubblici stipendiati dallo Stato, compresi quelli dell'ordine
giudiziario e specialmente quelli a cui è commesso il riscontro e la verificazione delle
casse e dei magazzini, debbono rispondere dei valori che fossero per loro colpa o
negligenza perduti dallo Stato.
82. L'impiegato che per azione od omissione,
anche solo colposa, nell'esercizio delle sue funzioni, cagioni danno allo Stato, è tenuto
a risarcirlo. Quando l'azione od omissione è dovuta al fatto di più impiegati, ciascuno
risponde per la parte che vi ha presa, tenuto conto delle attribuzioni e dei doveri del
suo ufficio, tranne che dimostri di aver agito per ordine superiore che era obbligato ad
eseguire.
83. I funzionari di cui ai precedenti artt. 81 e
82 sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti la quale, valutate le singole
responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto o parte del danno accertato o
del valore perduto. I direttori generali e i capi di servizio i quali, nell'esercizio
delle loro funzioni, vengano a conoscenza di un fatto, che possa dar luogo a
responsabilità, a norma dei precedenti artt. 81 e 82, debbono farne denunzia al
procuratore generale presso la Corte dei conti. Quando nel giudizio di responsabilità la
Corte dei conti accerti che fu omessa denunzia a carico di personale dipendente, per dolo
o colpa grave, può condannare al risarcimento, oltre che gli autori del danno, anche
coloro che omisero la denunzia.
84. La Corte dei conti, quando riconosca la
regolarità dei conti degli agenti di cui all'art. 74 del presente decreto, ha facoltà di
dichiarare il discarico degli agenti stessi senza procedere a giudizio. Quando i conti
siano fatti compilare d'ufficio dalla amministrazione, la Corte procede alla revisione
giudiziaria dei medesimi ritenendoli come presentati dai contabili, sempreché questi,
invitati legalmente a riconoscerli e a sottoscriverli non lo abbiano fatto nel termine
prefisso.
85. Nei casi di deficienza accertata
dall'amministrazione o di danni arrecati all'erario per fatto o per omissione, imputabile
a colpa o negligenza dei contabili o di coloro di cui negli artt. 74 e 81, quarto comma,
la Corte dei conti può pronunziarsi tanto contro di essi quanto contro i loro fideiussori
anche prima del giudizio del conto.
86. I funzionari amministrativi ed i capi delle
ragionerie, presunti responsabili di assunzione o di notazione d'impegni in eccedenza al
fondo autorizzato senza che ne sia derivato danno all'amministrazione sono sottoposti, per
iniziativa del ministro competente o di quello delle finanze, a giudizio disciplinare ai
sensi della legge, testo unico, 22 novembre 1908, numero 693. Quando dal giudizio risulti
accertata la responsabilità, è applicata al funzionario una pena pecuniaria da scontare
sullo stipendio, in misura non superiore al quinto dello stipendio mensile e per non più
di sei mesi. I ministri, prima di far luogo all'applicazione della pena, possono, ove lo
ritengano opportuno, chiedere anche il parere della Corte dei conti.
Disposizioni generali.
87. Il presente decreto andrà in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione, fatta eccezione per gli artt. 54 a 63 e 65 a 68, i
quali avranno applicazione a decorrere dal 1° luglio 1924. Con le stesse date cessano di
aver vigore le corrispondenti disposizioni della L. 17 febbraio 1884, n. 2016, e
successive leggi generali che le hanno modificate. Restano ferme le disposizioni di leggi
speciali che conferiscano alle amministrazioni facoltà più ampie di quelle consentite
dal presente decreto.
88. Il Governo del Re, sentito il parere del
Consiglio di Stato e della Corte dei conti, modificherà le norme regolamentari vigenti
per la amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, con
facoltà di emanare ogni altra disposizione di complemento, di coordinamento e di
attuazione.
Disposizioni transitorie.
89. Le norme riferentisi alla revisione dei
rendiconti, stabilite col precedente art. 60, si applicano anche a quelli già resi e da
rendere per fondi concessi con mandati di anticipazione o a disposizione sino al 30 giugno
1924 ed alle contabilità relative alle gestioni fuori bilancio. Quando ricorrano
circostanze di forza maggiore determinate dalla guerra, è rimesso alla Corte dei conti
l'apprezzamento delle circostanze medesime ai fini delle giustificazioni dei rendiconti.
90. Le singole amministrazioni potranno disporre,
anche prima che sia pronunciato il discarico dell'agente, a norma del precedente articolo
84, lo svincolo delle cauzioni già prestate e non più richieste ai sensi del primo comma
dell'art. 73, quando non vi siano motivi di eccezione sulla regolarità delle gestioni.
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