D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252
Regolamento recante norme per la
semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle
informazioni antimafia.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 luglio 1998, n.
176.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo
87 della Costituzione; Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1,
n. 86; Visto l'articolo 17, comma 94, della legge 15 maggio 1997, n. 127; Vista la legge
31 maggio 1965, n. 575; Vista la legge 17 gennaio 1994, n. 47; Visto il decreto
legislativo 8 agosto 1994, n. 490, come parzialmente modificato dall'articolo 15 del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio
1997, n. 135; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la
preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6
febbraio 1998; Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 23 marzo 1998; Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 maggio 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione
pubblica e gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e
giustizia e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Emana il seguente regolamento:
Capo I - Disposizioni di carattere
generale
1. Oggetto e ambito di applicazione. - 1. Le
disposizioni del presente regolamento disciplinano le modalità con le quali le pubbliche
amministrazioni e gli enti pubblici, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro
ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente
pubblico, nonché i concessionari di opere pubbliche possono acquisire la prescritta
documentazione circa la sussistenza di una delle cause di decadenza, di divieto o di
sospensione di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e dei tentativi di
infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.
2. La documentazione di cui al comma 1 non è comunque richiesta: a) per i rapporti fra i
soggetti pubblici di cui al comma 1; b) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui alla
lettera a) ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi
funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di
regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la
sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto previste
dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; c) per il rilascio o rinnovo delle
autorizzazioni o licenze di polizia di competenza delle autorità nazionali e provinciali
di pubblica sicurezza; d) per la stipulazione o approvazione di contratti e per la
concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole o professionali, non
organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività artigiana in
forma di impresa individuale; e) per i provvedimenti gli atti, i contratti e le erogazioni
il cui valore complessivo non supera i 300 milioni di lire.
2. Validità e ambiti soggettivi della
documentazione antimafia. - 1. La documentazione prevista dal presente regolamento è
utilizzabile per un periodo di sei mesi dalla data del rilascio, anche per altri
procedimenti riguardanti i medesimi soggetti. E' consentito all'interessato di utilizzare
la comunicazione di cui all'articolo 3, in corso di validità conseguita per altro
procedimento, anche in copia autentica. 2. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1,
d'ora in avanti indicati come «amministrazioni», che acquisiscono la documentazione
prevista dal presente regolamento, di data non anteriore a sei mesi, adottano il
provvedimento richiesto e gli atti conseguenti o esecutivi, compresi i pagamenti, anche se
il provvedimento o gli atti sono perfezionati o eseguiti in data successiva alla scadenza
di validità della predetta documentazione. 3. Quando si tratta di associazioni, imprese,
società e consorzi, la documentazione prevista dal presente regolamento deve riferirsi,
oltre che all'interessato: a) alle società; b) per le società di capitali anche
consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative,
di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II,
del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di
amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società
consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati
per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei
confronti della pubblica amministrazione; c) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del
codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
d) per le società in nome collettivo, a tutti i soci; e) per le società in accomandita
semplice, ai soci accomandatari; f) per le società di cui all'articolo 2506 del codice
civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.
Capo II - Certificazioni e comunicazioni
Sezione I - Comunicazioni della prefettura 3.
Comunicazioni per iscritto. - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, la documentazione
circa la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui
all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, su richiesta nominativa della stessa
amministrazione, anche per elenchi, è effettuata mediante comunicazione scritta della
prefettura della provincia in cui l'amministrazione ha sede, ovvero, se richiesta dai
soggetti privati interessati, dalla prefettura della provincia in cui gli stessi risiedono
o hanno sede, soltanto quando: a) i collegamenti informatici o telematici di cui
all'articolo 4 non sono attivati o non sono comunque operanti, ovvero l'attestazione
risultante richiede la conferma scritta della prefettura; b) il certificato rilasciato
dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è privo della dicitura
antimafia di cui all'articolo 9. 2. La richiesta da parte dei soggetti privati
interessati, corredata della documentazione di cui all'articolo 10, comma 3, ancorché
priva della dicitura di cui all'articolo 9, ovvero della documentazione di cui
all'articolo 10, comma 4, è ammessa previa informativa all'amministrazione procedente e
può essere effettuata da persona delegata. La delega può indicare anche la persona
incaricata del ritiro ed è sempre effettuata con atto recante sottoscrizione autenticata.
La delega deve essere esibita, unitamente ad un documento di identificazione, sia all'atto
della richiesta, che all'atto del ritiro. Nel caso di ritiro a mezzo di persona delegata,
la comunicazione è rilasciata in busta chiusa a nome del richiedente. 3. La comunicazione
è rilasciata entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Comunicazioni in via telematica. - 1. La
documentazione circa la sussistenza delle cause di sospensione, di divieto o di decadenza
previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, può essere conseguita
mediante l'utilizzazione di collegamenti informatici o telematici tra le amministrazioni
interessate ed una o più prefetture dotate di specifico archivio automatizzato, attivati
sulla base di convenzioni approvate dal Ministero dell'interno, in modo da: a) attestare
con strumenti automatizzati l'inesistenza delle predette cause interdittive, allo scopo di
conseguire risultati equivalenti alle comunicazioni di cui all'articolo 3; b) rendere
accessibili alle prefetture competenti le segnalazioni relative alle attestazioni
prodotte. 2. Nessun provvedimento di diniego o altrimenti sfavorevole all'interessato può
essere adottato o eseguito sulla base delle segnalazioni trasmesse a norma del comma 1
senza specifica comunicazione di conferma da effettuarsi, a cura della prefettura
competente, anche mediante elenchi cumulativi, entro quindici giorni dalla richiesta
nominativa.
5. Autocertificazione. - 1. Fuori dei casi
previsti dall'articolo 10, i contratti e subcontratti relativi a lavori o forniture
dichiarati urgenti ed i provvedimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti già
disposti, sono stipulati, autorizzati o adottati previa acquisizione di apposita
dichiarazione con la quale l'interessato attesti che nei propri confronti non sussistono
le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 10 della legge 31
maggio 1965, n. 575. La sottoscrizione della dichiarazione deve essere autenticata con le
modalità dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. 2. La predetta dichiarazione
è resa dall'interessato anche quando gli atti e i provvedimenti della pubblica
amministrazione riguardano: a) attività private, sottoposte a regime autorizzatorio, che
possono essere intraprese su denuncia di inizio da parte del privato alla pubblica
amministrazione competente; b) attività private sottoposte alla disciplina del
silenzio-assenso, indicate nella tabella C annessa al regolamento approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, e successive modificazioni e
integrazioni.
Sezione II - Certificati camerali 6.
Certificazioni o attestazioni delle camere di commercio, industria e artigianato. - 1. Le
certificazioni o attestazioni delle camere di commercio, industria e artigianato, d'ora in
avanti indicate come camere di commercio, recanti la dicitura di cui all'articolo 9, sono
equiparate, a tutti gli effetti, alle comunicazioni delle prefetture che attestano
l'insussistenza delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'articolo 10
della legge 31 maggio 1965, n. 575. 2. L'acquisizione agli atti dell'amministrazione
interessata e degli altri soggetti di cui all'articolo 1 del presente regolamento, ovvero
del concessionario di opere o servizi pubblici, delle certificazioni o attestazioni di cui
al comma 1, munite della dicitura ivi prevista, rilasciate in data non anteriore a sei
mesi, esonera dalla richiesta della comunicazione prevista dall'articolo 3 e
dall'acquisizione dell'autocertificazione di cui all'articolo 5. 3. Le richieste delle
certificazioni o attestazioni di cui al comma 1 devono essere presentate alle camere di
commercio dalla persona interessata o da persona dalla stessa delegata a norma
dell'articolo 3, comma 2. 4. Le attestazioni o certificazioni delle camere di commercio
prive della dicitura di cui all'articolo 9 non implicano di per sé la sussistenza di una
delle cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'articolo 10 della legge
31 maggio 1965, n. 575, ma in tal caso deve essere richiesta la comunicazione di cui
all'articolo 3. 5. Le camere di commercio, nell'esercizio della loro attività
amministrativa, utilizzano il collegamento telematico disciplinato dal presente
regolamento per acquisire, nei casi previsti dalla legge, le comunicazioni di cui
all'articolo 3.
7. Collegamento telematico. - 1. E' attivato un
collegamento telematico tra il sistema informativo delle camere di commercio e il sistema
informativo del Ministero dell'interno messo a disposizione della prefettura di Roma. 2.
Il sistema informativo delle camere di commercio è quello di cui agli articoli 21, comma
4, e 23, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581,
operante, tra l'altro, per il trattamento automatizzato degli elenchi, ruoli, albi e
registri delle camere di commercio. 3. Per le finalità di cui al comma 1, il centro
elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, d'ora in
avanti indicato come C.E.D., costituisce un apposito archivio informatico contenente
l'elenco delle persone alle quali sono stati comminati i provvedimenti di cui all'articolo
10 della legge 31 maggio 1965, n. 575. 4. Per ciascuna persona sono inseriti nell'archivio
informatico i seguenti dati: a) cognome e nome; b) sesso; c) data e provincia di nascita;
d) cittadinanza; e) comune di residenza. 5. Il C.E.D. garantisce la completezza e
l'aggiornamento costante dell'archivio. 6. Il C.E.D. rende accessibile, con modalità
telematica, l'archivio di cui al comma 3 al sistema informativo messo a disposizione della
prefettura di Roma e, per il tramite di questo, a quello delle camere di commercio per
l'effettuazione di interrogazioni nominative o per l'acquisizione delle comunicazioni
previste dagli articoli 3 e 4.
8. Procedure per l'interrogazione dell'archivio.
- 1. L'interrogazione nominativa di cui all'articolo 7, comma 6, è effettuata da
dipendenti delle camere di commercio addetti alle certificazioni e attestazioni previste
dal presente regolamento, appositamente abilitati dal responsabile del procedimento
individuato in base alle norme organizzative delle singole camere di commercio. 2. Il
sistema di collegamento deve garantire la individuazione del dipendente che effettua
ciascuna interrogazione. 3. Il sistema informativo delle camere di commercio garantisce
che qualora l'interrogazione nominativa di cui all'articolo 7, comma 6, corrisponda ad una
iscrizione presente nell'archivio informatico di cui all'articolo 7, comma 3: a) sia
sospeso il rilascio del certificato relativo alle iscrizioni di cui all'articolo 10, comma
1, lettere d) ed e), della legge 31 maggio 1965, n. 575; b) sia consentito il rilascio del
certificato relativo all'iscrizione nel registro delle imprese o ad altre iscrizioni
diverse da quelle indicate nella lettera a), privo della dicitura di cui all'articolo 9.
4. Il sistema informativo delle camere di commercio garantisce, altresì, qualora
l'interrogazione nominativa di cui all'articolo 7, comma 6, risulti negativa, che venga
automaticamente inserita nel testo della certificazione o attestazione richiesta la
apposita dicitura di cui all'articolo 9. In ogni caso, le camere di commercio possono
rilasciare le certificazioni e le attestazioni di cui al presente decreto prive della
predetta dicitura quando l'interessato ne faccia espressa richiesta. 5. Nei casi previsti
dal comma 3, il dipendente della camera di commercio informa l'interessato che occorre
acquisire presso la competente prefettura la comunicazione di cui all'articolo 3, anche
per i provvedimenti di competenza delle camere di commercio, quando deve disporsi la
sospensione o cancellazione dell'iscrizione. 6. Gli elementi essenziali di ogni
certificato rilasciato sono conservati in un apposito archivio informatico del sistema
informativo delle camere di commercio accessibile telematicamente da parte delle
prefetture interessate. 7. Il sistema informativo delle camere di commercio collabora con
il C.E.D. per consentire l'abbinamento a ciascun nominativo, presente nell'archivio
costituito a norma dell'articolo 7, del relativo codice fiscale.
9. Dicitura antimafia. - 1. Le certificazioni
delle camere di commercio sono equiparate alle comunicazioni qualora riportino in calce la
seguente dicitura: «Nulla osta ai fini dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.
575, e successive modificazioni. La presente certificazione è emessa dalla C.C.I.A.A.
utilizzando il collegamento telematico con il sistema informativo utilizzato dalla
prefettura di Roma». 2. Con apposito decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, emanato a norma dell'articolo 24, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, sono definiti i certificati di iscrizione nel
registro delle imprese, recanti la dicitura di cui al comma 1, relativi ai soggetti di cui
all'articolo 2, comma 3. 3. Con lo stesso decreto sono altresì stabiliti i modelli di
certificazione previsti dal presente regolamento e relativi agli altri registri, albi,
ruoli ed elenchi tenuti dalle camere di commercio.
Capo III - Informazioni del prefetto
10. Informazioni del prefetto. - 1. Salvo quanto
previsto dall'articolo 1, ed in deroga alle disposizioni dell'articolo 4 del decreto
legislativo 8 agosto 1994, n. 490, fatto salvo il divieto di frazionamento di cui al comma
2 del predetto articolo, le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e gli altri
soggetti di cui all'articolo 1, devono acquisire le informazioni di cui al comma 2 del
presente articolo, prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti,
ovvero prima di rilasciare o consentire le concessioni o erogazioni indicati nell'articolo
10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, il cui valore sia: a) pari o superiore a quello
determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie in materia di opere e
lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture, indipendentemente dai casi di
esclusione ivi indicati; b) superiore a 300 milioni di lire per le concessioni di acque
pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali, ovvero per
la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni
dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali; c) superiore a 300
milioni di lire per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni o cottimi, concernenti la
realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture
pubbliche. 2. Quando, a seguito delle verifiche disposte dal prefetto, emergono elementi
relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, le
amministrazioni cui sono fornite le relative informazioni, non possono stipulare,
approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, né autorizzare, rilasciare o comunque
consentire le concessioni e le erogazioni. 3. Le informazioni del prefetto, sono richieste
dall'amministrazione interessata, indicando l'oggetto e il valore del contratto,
subcontratto, concessione o erogazione ed allegando, esclusivamente, copia del certificato
di iscrizione dell'impresa presso la camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura corredato della apposita dicitura antimafia. Nel caso di società consortili o
di consorzi, il certificato è integrato con la indicazione dei consorziati che detengono
una quota superiore al 10% del capitale o del fondo consortile, nonché dei consorziati
per conto dei quali la società consortileir o il consorzio opera in modo esclusivo nei
confronti della pubblica amministrazione. Per le imprese di costruzioni il certificato è
integrato con l'indicazione del direttore tecnico. 4. In luogo o ad integrazione del
certificato di cui al comma 3 può essere allegata una dichiarazione del legale
rappresentante recante le medesime indicazioni. 5. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, la
richiesta di informazioni è inoltrata al prefetto della provincia nella quale hanno
residenza o sede le persone fisiche, le imprese, le associazioni, le società o i consorzi
interessati ai contratti e subcontratti di cui al comma 1, lettere a) e c), o che siano
destinatari degli atti di concessione o erogazione di cui alla lettera b) dello stesso
comma 1. 6. La richiesta può essere effettuata anche dal soggetto privato interessato o
da persona da questi specificamente delegata, previa comunicazione all'amministrazione
destinataria di voler procedere direttamente a tale adempimento. La delega deve risultare
da atto recante sottoscrizione autenticata e deve essere esibita unitamente ad un
documento di identificazione personale. In ogni caso la prefettura fa pervenire le
informazioni direttamente all'amministrazione indicata dal richiedente. 7. Ai fini di cui
al comma 2 le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa sono desunte: a)
dai provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una
condanna anche non definitiva per taluno dei delitti di cui agli articoli 629, 644,
648-bis, e 648-ter del codice penale, o dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di
procedura penale; b) dalla proposta o dal provvedimento di applicazione di taluna delle
misure di cui agli articoli 2-bis, 2-ter, 3-bis e 3-quater della legge 31 maggio 1965, n.
575; c) dagli accertamenti disposti dal prefetto anche avvalendosi dei poteri di accesso e
di accertamento delegati dal Ministro dell'interno, ovvero richiesti ai prefetti
competenti per quelli da effettuarsi in altra provincia. 8. La prefettura competente
estende gli accertamenti pure ai soggetti, residenti nel territorio dello Stato, che
risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell'impresa e,
anche sulla documentata richiesta dell'interessato, aggiorna l'esito delle informazioni al
venir meno delle circostanze rilevanti ai fini dell'accertamento dei tentativi di
infiltrazione mafiosa. 9. Le disposizioni dell'articolo 1-septies del decreto-legge 6
settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n.
726, come successivamente integrato dalla legge 15 novembre 1988, n. 486, non si applicano
alle informazioni previste dal presente articolo, salvo che gli elementi o le altre
indicazioni fornite siano rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla
legge. Sono fatte salve le procedure di selezione previste dalle disposizioni in vigore in
materia di appalti, comprese quelle di recepimento di direttive europee.
11. Termini per il rilascio delle informazioni. -
1. Quando le verifiche disposte siano di particolare complessità, il prefetto ne dà
comunicazione senza ritardo all'amministrazione interessata e fornisce le informazioni
acquisite entro i successivi trenta giorni. 2. Decorso il termine di quarantacinque giorni
dalla ricezione della richiesta, ovvero, nei casi d'urgenza, anche immediatamente dopo la
richiesta, le amministrazioni procedono anche in assenza delle informazioni del prefetto.
In tale caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui
al comma 1 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e l'amministrazione interessata
può revocare le autorizzazioni e le concessioni o recedere dai contratti, fatto salvo il
pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per
l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. 3. Le facoltà di revoca
e di recesso di cui al comma 2 si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi
di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, alla
concessione dei lavori o all'autorizzazione del subcontratto. 4. Il versamento delle
erogazioni di cui alla lettera f) dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575,
può essere in ogni caso sospeso fino a quando pervengono le informazioni che non
sussistono le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 10 della legge 31
maggio 1965, n. 575, né il divieto di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto
legislativo n. 490.
12. Disposizioni relative ai lavori pubblici. -
1. Se taluna delle situazioni indicate nell'articolo 10, comma 7, interessa un'impresa
diversa da quella mandataria che partecipa ad un'associazione o raggruppamento temporaneo
di imprese, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 10 della legge 31
maggio 1965, n. 575, e quelle di divieto di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto
legislativo n. 490 del 1994, non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti
quando la predetta impresa sia estromessa o sostituita anteriormente alla stipulazione del
contratto o alla concessione dei lavori. La sostituzione può essere effettuata entro
trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto qualora esse pervengano
successivamente alla stipulazione del contratto o alla concessione dei lavori. 2. Le
disposizioni del comma 1 si applicano anche nel caso di consorzi non obbligatori. 3. Con
decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro di grazia e
giustizia e con il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Garante per la protezione dei
dati personali, sono individuate le modalità per l'interscambio dei dati di cui
all'articolo 10, comma 7, allo scopo di raccordare le procedure di rilascio delle
informazioni del prefetto e quelle relative alla tenuta dell'Albo nazionale dei
costruttori, nel rispetto delle disposizioni di legge sul trattamento dei dati personali.
4. Il prefetto della provincia interessata all'esecuzione delle opere e dei lavori
pubblici di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 490 del
1994, è tempestivamente informato dalla stazione appaltante della pubblicazione del bando
di gara e svolge gli accertamenti preliminari sulle imprese locali per le quali il rischio
di tentativi di infiltrazione mafiosa, nel caso di partecipazione ai lavori, è ritenuto
maggiore. L'accertamento di una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7,
comporta il divieto dell'appalto o della concessione dell'opera pubblica, nonché del
subappalto, degli altri subcontratti, delle cessioni o dei cottimi, comunque denominati,
indipendentemente dal valore delle opere o dei lavori.
13. Abrogazioni. - 1. Ai sensi dell'articolo 20,
comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell'articolo 17, comma 94, della legge 15
maggio 1997, n. 127, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono
abrogati: a) il decreto 16 dicembre 1997, n. 486, del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro di grazia e giustizia e con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato; b) gli articoli 2, 3 e 5 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
c) l'articolo 5 della legge 17 gennaio 1994, n. 47.
14. Entrata in vigore. - 1. Il presente
regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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